COVO – capitoli sentenza primo grado

 

MORI, DE CAPRIO, CASELLI E I MISTERI DEL COVO

 

 

TUTTI I MISTERI DEL COVO  Si tratta di un vicenda che è stata oggetto di un processo penale a carico di Mario Mori e Sergio De Caprio già definito con sentenza passata in giudicato. Ed è bene, pertanto, muovere dalle risultanze di tale sentenza ritualmente acquisita agli atti del presente processo.

Dalla sentenza del Tribunale di Palermo Sezione Terza Penale del 20 febbraio 2006 pronunziata nei confronti dell’odierno imputato Mario Mori, come detto divenuta irrevocabile, concernente la vicenda della mancata perquisizione della villa nella quale abitava Salvatore Riina all’epoca del suo arresto e con la quale il detto Mori ed il coimputato Sergio De Caprio sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato dal delitto di favoreggiamento personale aggravato, si ricava, innanzi tutto, in termini di fatto, per quel che può rilevare in questo processo, che:

– la individuazione della villa all’interno di un residence con ingresso nella via Bernini di questa città e la perquisizione della stessa sono stati effettuati per la prima volta il 2 febbraio 1993, trovando l’immobile svuotato da ogni cosa, con i mobili accatastati e le pareti ritinteggiate;

– all’epoca del fatto il comandante del ROS era il Gen. Antonio Subranni ed il vice comandante operativo era il Col. Mori;

– nel luglio 1992, secondo quanto riferito dall’allora Col. Sergio Cagnazzo (cfr. deposizione resa all’udienza dell’ l giugno 2005), all’epoca vicecomandante operativo della Regione Sicilia, si tenne una riunione presso la Stazione dei Carabinieri di Terrasini, cui parteciparono il comandante di quella stazione M.llo Dino Lombardo, il superiore gerarchico di quest’ultimo, Cap. Baudo, all’epoca comandante della stazione di Carini, il Magg. Mauro Obinu, in servizio al ROS, i Capitani Sergio De Caprio e Giovanni Adinolfi, al fine di costituire una squadra, composta sia da elementi del ROS che della territoriale, che avrebbe dovuto occuparsi in via esclusiva delle indagini finalizzate alla cattura di Salvatore Riina;

– vi fu, poi, una seconda riunione nel mese di settembre, cui parteciparono i medesimi Col. Cagnazzo, M.llo Lombardo, Magg. Obinu, Cap. De Caprio ed il M.llo Pinuccio Calvi, in servizio presso la prima sezione del ROS, nella quale il Lombardo indicò in Raffaele Ganci, a capo della famiglia mafiosa del quartiere denominato “Noce” di Palermo, e nei suoi figli le persone più vicine al Riina in quel momento, in quanto incaricate di proteggerne la latitanza;

– Baldassare Di Maggio venne arrestato a Borgomanero, a seguito di una perquisizione e del conseguente rinvenimento di un’arma, in data 8 gennaio 1993 e, condotto in caserma, ebbe a parlare col Gen. Delfino, comandante della Regione Piemonte e Valle d’Aosta dei Carabinieri;

– il 9 gennaio 1993 Di Maggio ebbe ad indicare come accompagnatori del Riina Raffaele Ganci e Giuseppe (detto Pino) Sansone, nonché alcuni luoghi in cui egli in passato lo aveva incontrato, oltre ad altri due soggetti che lo frequentavano, tale Vincenzo De Marco (che abitualmente, a suo dire, accompagnava i figli del Riina) e tale Salvatore Biondolillo (successivamente identificato in Biondino Salvatore, soggetto in compagnia del quale Riina venne, poi, arrestato il 15 gennaio 1993);

– 1’11 gennaio 1993 Di Maggio fu trasferito a Palermo e custodito in caserme dei Carabinieri;

– tra i luoghi indicati da Di Maggio, vi era anche un casolare sito nel Fondo Gelsomino in Palermo, nel quale, in particolare, egli aveva incontrato cinque anni prima Riina insieme a Raffaele Ganci;

– il 13 gennaio 1993 fu individuato il complesso residenziale ove abitavano i Sansone e, specificamente, quel Pino Sansone indicato da Di Maggio;

– il giorno 14 gennaio 1993 venne posizionato dai Carabinieri un furgone, dotato di telecamera interna, a circa una decina di metri dal cancello, di tipo automatico, che consentiva sia l’ingresso che l’uscita delle autovetture dalla via principale al viale interno del residence, conducente alle varie villette di cui era costituito;

– quella stessa sera, visionando le cassette con le registrazioni, Baldassare Di Maggio riconobbe, nelle immagini che stava visionando, uno dei figli di Salvatore Riina, la moglie “Ninetta” Bagarella e l’autista Vincenzo De Marco;

– l’indomani mattina fu ripreso il servizio di osservazione, notando, alle ore 8.52, Salvatore Biondino che entrava nel complesso e ne usciva alle ore 8.55 in compagnia del Riina, seduto sul lato passeggero, riconosciuto da Di Maggio che si trovava all’interno dello stesso furgone;

– informato immediatamente via radio, il Cap. De Caprio con i suoi uomini procedeva all’arresto del Riina e del Biondino alle ore 9.00 su v.le Regione Siciliana, altezza P.le Kennedy, a circa 800 metri di distanza dal complesso di via Bernini;

– il furgone rimase sul posto, con ancora all’interno Di Maggio, sino alle ore 16,00 e quella stessa sera, secondo quanto riferito dai testimoni M.lli Santo Caldareri e Pinuccio Calvi, il Cap. De Caprio espresse l’intenzione di non proseguire il servizio l’indomani per ragioni di sicurezza del personale

impiegato;

– nella conferenza stampa il Gen. Cancellieri ebbe a riferire la versione concordata, secondo cui il Riina era stato intercettato, casualmente, a bordo della sua auto guidata da Salvatore Biondino, mentre transitava sul piazzale antistante il Motel Agip;

– il Dott. Luigi Patronaggio, pubblico ministero di turno, già nella mattinata del 15 gennaio 1993, aveva, d’accordo con il nuovo Procuratore della Repubblica appena insediatosi, il Dott. Giancarlo Caselli, predisposto i relativi e necessari provvedimenti per procedere alla individuazione della villa all’interno del residence ed alla sua perquisizione e, a tal fine, era stata già disposta la costituzione di due squadre, con gli uomini dei gruppi l e 2 del Nucleo Operativo guidati dal Magg. Balsamo e dal Cap. Minicucci, i quali avrebbero dovuto procedere dapprima agli accertamenti sui luoghi ed in seconda battuta, una volta, appunto, individuata la villa, alla perquisizione di questa;

– le due squadre rimasero in attesa per tutta la mattina, ma non si procedette alla perquisizione in considerazione della richiesta del Cap. De Caprio prima e del Col. Mori poi, di soprassedere all’operazione al fine di non pregiudicare possibili sviluppi investigativi;

– già il 16 gennaio 1993 il Commissariato di P.S. di Corleone comunicò il rientro a Corleone dei familiari di Riina e lo stesso giorno alcuni i giornalisti, sulla base di una confidenza del Magg. Ripollino, avevano individuato il residence di via Bernini;

– in data 21 gennaio 1993 si procedette, con ampio spiegamento di forze e risalto mediatico, alla perquisizione del Fondo Gelsomino, di cui, in precedenza (nel corso delle indagini che infine avevano condotto all’arresto del Riina) era stata verificata l’assenza di elementi collegabili alla presenza del Riina medesimo;

– infine, in data 2 febbraio 1993 si procedette alla individuazione ed alla perquisizione, da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, della villa in cui aveva abitato Riina con la sua famiglia, constatando, secondo quanto riportato nella sentenza in esame, “l’esistenza di: un guardaroba blindato ali ‘interno della camera da letto matrimoniale; ali ‘altezza del pianerottolo, un intercapedine in cemento armato di forma rettangolare di mt. 3×4 di larghezza e 75 cm di altezza, chiusa da un pannello di legno con chiusura a scatto e chiavistello; nel sottoscala, a livello del pavimento, una botola lunga circa mt 2 chiusa da uno sportello in metallo con serratura esterna; nel vano adibito a studio, una cassaforte a parete chiusa che, aperta dall ‘adiacente vano bagno, risultò vuota”.

Dalla predetta sentenza, quindi, risulta che il Tribunale, pur riscontrando in astratto gli elementi materiali del contestato reato di favoreggiamento personale aggravato, ebbe, tuttavia, ad assolvere gli imputati Mori e De Caprio per l’assenza dell’elemento psicologico del reato medesimo, stante, in particolare, ma, in estrema sintesi, per quel che interessa in questa sede, l’impossibilità di risalire alla causale della condotta degli imputati suddetti in considerazione anche della contraddittorietà tra l’ipotesi che tale condotta fosse riconducibile ad un accordo con l’associazione mafiosa e il fatto che, però, quest’ultima aveva proseguito nella sua strategia stragistica e progettato di uccidere il Cap. De Caprio. Prima di proseguire nell’esame delle risultanze sulla vicenda in esame, è opportuno precisare che, fermo il principio del “ne bis in idem”, non v’è alcuna preclusione nel valutare i fatti sopra esposti ed anche la condotta degli stessi imputati di quel processo se rilevanti per l’accertamento del diverso reato per il quale si procede in questa sede […] Deve, peraltro, tenersi conto che la valutazione dei fatti da parte del Tribunale di Palermo si è basata, anche riguardo alla ricerca della possibile causale delle condotte esaminate, su un compendio probatorio del tutto esiguo ed assolutamente limitato rispetto a quello che in questa sede è stato possibile acquisire all’esito di una istruttoria dibattimentale di ben altra ampiezza e che consente, oggi, di valutare collegamenti e interezioni tra l’episodio oggetto di quel giudizio e innumerevoli altri eventi, sia antecedenti che successivi, in grandissima parte non conosciuti e, comunque, non esaminati in quella sede. Il teste Gian Carlo Caselli, che ebbe ad insediarsi quale Procuratore della Repubblica di Palermo proprio lo stesso giorno, il 15 gennaio 1993, nel quale venne catturato Salvatore Riina, esaminato all’udienza del 22 gennaio 2016, riguardo alla vicenda oggetto del presente Capitolo, in sintesi, ha riferito:

– che nel dicembre 1992, prima di prendere servizio a Palermo, era stato contattato dal Gen. Delfino per informarlo dell’arresto e della collaborazione di Baldassare Di Maggio ed egli, non sapendo allora dei non buoni rapporti intercorrenti tra Delfino e Mori, aveva organizzato un incontro coinvolgendo quest’ultimo ed attivandosi subito per informare anche i magistrati di Palermo e per fare trasferire Di Maggio a Palermo al fine di individuare l’abitazione di Riina (” … il CSM mi ha nominato, non sono ancora arrivato … Un giorno il Generale Delfino, comandante non so se Brigata, Divisione, comunque Comandante dei Carabinieri in Piemonte e Valle d’Aosta, mi dice venga da me, che ho una cosa da dirle. Ci vado e mi dice di Baldassare Di Maggio inteso  Balduccio, arrestato a Borgo Manero, disponibilità di questo Balduccio Di Maggio a dare elementi per la cattura di Salvatore Riina. In quel giorno io avevo appuntamento con il Colonnello, o Capitato anche lui, Secchi, uno dei … Un braccio destro, tanti erano i bracci destri del Generale Dalla Chiesa all’epoca del terrorismo, dell’anti terrorismo. E Secchi ne aveva, quando avevamo organizzato il pranzo, detto: guarda che c’è … Che a Torino c’è anche Mori, se non c’è niente in contrario, direi anche a Mori di venire a pranzo. Dico questo perché quando Delfino mi dice di Balduccio e di Salvatore Riina, la prima cosa, automaticamente, io sono ingenuo, non sapevo che tra Delfino e Mori c’era lo stesso rapporto che c’è tra il diavolo e l’acqua santa  … E allora dico: Generale, so che c’è a Torino il Colonnello, Generale Mori, Colonnello credo, Mori, che è a capo comunque, di fatto dirige il Ros di Palermo, mi sembra che lo dobbiamo chiamare subito. Delfino non fa una piega, come se fossi io l’Ufficiale superiore, telefona a Mori, lo fa cercare e Mori arriva. Mori racconta … Mori ascolta il racconto che Delfino aveva già fatto a me, dopo di che intervengo io, non ero ancora Procuratore, i miei limiti di manovra sono molto ristretti, telefono a Vittorio Aliquò dicendogli: guarda, Vittorio, c’è questa novità importante, organizzati subito tu con i colleghi, quelli che crederai per seguire la vicenda. Dopo di che telefono mi sembra al Capo della Polizia per dire senza dire come e perché, ci sarebbe bisogno di un aereo speciale, per i trasporti speciali, per un viaggio da Torino a Palermo, senza dire chi, come, quando e perché. Il Capo della Polizia mi dice sì. E allora Di Maggio parte in aereo speciale da Torino per Palermo, a Palermo stabilisce il contatto con il Ros di Palermo e il lavoro del Ros è seguito fin da subito da Vittorio  Aliquò non so bene con chi. Ecco, tutto qua”);

– che egli in occasione della mancata sorveglianza dell’abitazione di Riina aveva riposto massima fiducia sulla sollecitazione a non procedere alla perquisizione fatta dal Cap. De Caprio certamente in accordo con Mori (“Ma ripeto, dopo l’episodio, come dire, terribile della mancata sorveglianza, più che mancata perquisizione del covo di Riina, l’insistenza questa volta né di De Donno, né di Mori, l’insistenza del Capitano Ultimo, un eroe nazionale in quel momento, lui aveva messo le manette a Riina, lui, lui, lui ripetutamente dice: non andate a perquisire. Noi eravamo con il predellino sull’auto, ecco, per così dire, con il piede sul predellino dell’auto. Lui dice non andate a perquisire perché rischiamo di rovinare una indagine, una operazione molto più vasta che deve rimanere coperta per il momento. E io mi fido di De Caprio, perché era l’eroe nazionale, così considerato da tutti e da molti ancora oggi, che aveva arrestato Riina. Come mi fido di lui, conseguentemente non potevo non fidarmi… O qualcuno mi dice De Caprio ha avuto l’ordine preciso … Sicuramente De Caprio agiva in sintonia con i suoi superiori e però, ecco, io mi sono fidato di De Caprio e quindi questa fiducia si è, per così dire, riverberata anche successivamente sul colpo di appartenenza di De Caprio, con delle riserve, delle riserve… Con dei punti di domanda dentro di me, con una amarezza profonda, però, ecco, senza qualcosa che potesse toccare … Quando cinque anni dopo emergeranno elementi, allora lei lo sa meglio di me, dottor Teresi, prenderemo posizione allora, dopo, quando emergeranno nuovi, concreti elementi nell’ipotesi dell’accusa”);

– che gli era stata assicurata la sorveglianza dell’abitazione di Riina (“Era scontato, il Procuratore della Repubblica non sospende la perquisizione se non c’è una vigilanza sull’obiettivo, altrimenti il Procuratore della Repubblica dovrebbe cambiare mestiere. Aliquò ha seguito questa vicenda, Aliquò aveva degli appunti particolareggiati e quindi … Di più, un elemento che può essere utile, ad un certo punto l’Arma Territoriale, non ricordo in che giorno, viene da me e mi dice: facciamo una azione diversiva su Fondo Gelsomino, si chiamava così, perché si stanno troppo avvicinando al covo e c’è il rischio che le nostre attività siano compromesse.. .. . .. Allora io ordino, o dico a qualcuno di predisporre, probabilmente lo dico a qualcuno, la così detta operazione Gelsomino e loro fanno un’imponente manifestazione di presenza sul posto per distogliere l’attenzione … Se questo non significa che la stessa Arma Territoriale era convinta che il covo veniva sorvegliato, non so cosa altro (PAROLA INCOMPRENSIBILE) convincere. Tant’è che io non ho il minimo dubbio”);

– di non avere avuto alcun chiarimento diretto in occasione dei successivi incontri con Mori (”Non mi sembra, del resto sarebbe stato assolutamente inutile perché quello che un Carabiniere scrive nelle relazioni di servizio che ci ha mandato su nostra domanda, è in suo punto di vista e non lo cambierà mai neanche cascasse il mondo”), col quale, d’altra parte, non aveva particolare confidenza […], non ricordando neppure di averlo conosciuto durante il periodo in cui aveva svolto le funzioni di giudice istruttore a Torino […];

– che il Dott. Patronaggio era pronto ad intervenire per procedere alla perquisizione della abitazione di Riina, ma poi era stato convinto a desistere da De Capri o per conto del ROS (“… ricordo che il dottor Patronaggio, d’accordo con me, stava per intervenire. Ricordo che, l’ho già detto prima, siamo stati convinti, fortemente convinti… … Ultimo non parlava a titolo personale … … Si è messo in prima fila, per così dire, sicuramente”).

Anche Giovanni Brusca, nelle udienze dell’Il e del 12 dicembre 2013, ha reso dichiarazioni riguardo alla vicenda in esame, dichiarando, in particolare:

– che egli non conosceva il luogo in cui Riina trascorreva la latitanza in quel periodo, ma sapeva soltanto che della stessa si occupavano i Sansone (“Questa volta, al contrario delle altre volte, non sapevo l’ubicazione, però sapevo chi stava in mano ai Sansoni sapevo bene o male la zona dell’Uditore, però non ero stato mai a casa sua, in quest’abitazione …….. …. Sì, sino a quella … un’altra casa dell’Uditore, un attico, a Mazara del Vallo, a San Giuseppe Jato, a Borgo Molara, conoscevo tutti”) e che, comunque, Riina disponeva sempre di cassa forti o nascondigli per i suoi documenti, come egli stesso aveva potuto constatare allorché gli aveva fatto visita in precedenti abitazioni; […]

– che egli il giorno dell’arresto di Riina si trovava ad attenderlo, per un incontro, nei pressi di un bar a San Lorenzo […];

– che successivamente si era occupato anche di far sgomberare l’appartamento di Riina (“Sempre io, mi sono interessato, parlando con Bagarella di potere prelevare quelle che erano le vettovaglie, vestiti, argenteria, quello che si poteva recuperare. M’incontro con Angelo La Barbera, che a sua volta era il capo famiglia dei Buscemi, dei Sansoni, e gli dico: “Angelo, vediamo di potere risolvere questo problema” e lui si interessa a fare sgombrare tutto e mi fa avere solo l’argenteria, tutto il resto, c’erano pellicce, c’era biancheria, il corredo di madre, cioè, tutto quello che c’era mi hanno detto che l’avevano bruciato. Quando ho detto questa cosa a Bagarella si è un po’ adirato, arrabbiato, dice: “Che avevano la rogna? Si spaventavano a uscire … ” In particolar modo per il corredo di famiglia fatto a mano, lenzuola e tutta ‘sta roba qua … … …. Quello dei familiari in giornata, allo stesso di … l’arresto, lo stesso giorno di Riina, cioè quando poi tutte le televisioni hanno parlato che la sera stessa si recò a Riina e noi l’abbiamo fatto intorno alle sei e mezzo, le sette di pomeriggio, già all’imbrunire ……….. .Invece per quanto riguarda il fatto di togliere le cose io mi sono incontrato con Angelo La Barbera dopo tre, quattro giorni, quando poi realmente l’hanno fatto non glielo so dire, a distanza di tempo mi ha detto che l’unica cosa che avevano conservato era l’argenteria, tutto il resto l’avevano bruciato”);

– che era stata, invece, sempre ritenuta infondata la voce che attribuiva l’arresto di Riina a Provenzano […];

[…] Antonino Giuffré, esaminato nelle udienze del 21, 22 e 28 novembre 2013, riguardo alla vicenda qui in esame, in sintesi, ha dichiarato:

– che nell’ambito di “cosa nostra” si riteneva che Riina fosse stato “venduto” e che, pertanto, la perquisizione della sua casa fosse stata appositamente evitata per evitare di sequestrare documenti […];

– che, dunque, la cattura di Riina, in sostanza, era stata “comprata” dallo Stato (“Diciamo quella parte di Stato che, per alcuni versi diciamo che avevano avuto una vicinanza con Cosa Nostra, diciamo quello spezzone di Stato. Alcuni indubbiamente operando in buona fede, altri convincendo, ricattando altri, e altri in assoluta mala fede. Quindi per eliminare questo attacco, cioè, che si è permesso il Riina di sferrare contro il potere, quel potere politico. Non parlo di tutto il potere politico, ma per una parte del potere politico che aveva avuto un ruolo nell’appoggiare Cosa Nostra. Poi, successivamente le stragi perché sono state fatte? Sono state fatte appositamente per indurre anche in buona fede quella parte di Stato onesto, chiamiamola ragione di Stato, chiamiamola come vogliamo, per indurlo appositamente a porre fine a questa cosa. Quindi la consegna, il prezzo da pagare con la messa a parte di tutta quella frangia violenta di Cosa Nostra che aveva attaccato direttamente lo Stato e tante persone che con lo Stato e con le stragi non c’entravano, e quindi per indurre quella parte di Stato che non era completamente diciamo… Per ricattare, diciamo, con la forza, con la violenza lo Stato sano italiano”) quando Provenzano aveva deciso che fosse più utile la strategia della “sommersione”[…];

– di non sapere chi sia impossessato dei documenti che si trovavano nella abitazione di Riina al momento del suo arresto e di avere soltanto ipotizzato che potessero essere pervenuti a Matteo Messina Denaro […];

Non v’è dubbio che la condotta posta in essere dai Carabinieri allora guidati dall’odierno imputato Mori in occasione dell’arresto di Salvatore Riina desti nell’osservatore esterno profonde perplessità mai chiariteDa ultimo possono richiamarsi, in proposito, le considerazioni della Corte di Appello di Palermo che ebbe a valutare anche tale aspetto delle complessive condotte dell’imputato Mori nel processo conclusosi con l’assoluzione di quest’ultimo per il reato di favoreggiamento della latitanza di Provenzano. Nella sentenza del 19 maggio 2016 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile 1’8 giugno 2017 ed acquisita agli atti di questo processo, infatti, al riguardo si legge: “Orbene, col senno di un osservatore esterno che a distanza di tempo si posiziona in un punto di osservazione svincolato dalla giustificabile concitazione del momento, la scelta di privilegiare qualsiasi altra esigenza investigativa rispetto al pericolo che il covo fosse ripulito appare davvero non adeguata per volere usare un eufemismo. Preme, comunque, sottolineare al riguardo che la scelta condivisa di non perquisire immediatamente il covo blindandola con un servizio di osservazione esterno all’ingresso del complesso edilizio appare davvero singolare ove si consideri che il detto servizio anche ove fosse stato mantenuto per qualche giorno ancora non avrebbe evitato che qualcuno dall’interno provvedesse a “ripulire” la villetta, cosa che, con tutto il comodo possibile, fu effettivamente fatta. Altra circostanza che il collegio ritiene di sottolineare concerne l’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale la decisione di abbandonare il servizio di osservazione fu presa dal De Caprio, senza che il Mori ne fosse informato, come precisato in udienza dal predetto teste. Orbene, appare davvero difficile credere che una decisione di tale importanza non fosse stata comunicata al Mori che era il “dominus” dell’operazione. tenuto conto che ancor più difficile appare che egli non se ne sia mai interessato, se non quando a distanza di più di un mese fu chiamato dal Procuratore Caselli a renderne conto. Ancor più difficile da spiegare, e a ben guardare nemmeno l’ha spiegato lo stesso Mori, appare il fatto che la cessazione del servizio non fu comunicato tempestivamente all’A.G. Invero, la giustificazione fornita: l’essersi mosso “in uno spazio di autonomia decisionale consentito” appare davvero inadeguata, in specie ove si consideri che il servizio venne tolto poche ore dopo la decisione di effettuarlo come contraltare alla mancata immediata perquisizione dell’abitazione. Cosa possa essere in quel limitato frangente di tempo essere accaduto di tanto importante da smettere di dar corso ad una decisione presa di comune accordo con l’A.G. è cosa che la Corte non riesce a spiegarsi e. a ben vedere in maniera specifica non l’hanno spiegato nemmeno gli imputati”. In ogni caso, però, alla stregua della sentenza definitiva pronunziata dal Tribunale di Palermo prima ricordata, deve, innanzitutto, prendersi atto che è stato escluso, sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo del reato allora contestato, che Mori e De Caprio, omettendo di perquisire l’abitazione nella quale Riina trascorreva la sua latitanza, abbiano voluto favorire altri esponenti dell’associazione mafiosa “cosa nostra”. E, tuttavia, anche la conferma della condotta materiale ravvisata in quella stessa sentenza evidenzia la grave anomalia che in quella occasione ebbe a verificarsi per l’improvvida condotta degli imputati, essendo quello l’unico caso nella storia della cattura di latitanti appartenenti ad una associazione mafiosa (ma anche di latitanti responsabili di altri gravi reati) in cui non si sia proceduto all’ immediata perquisizione del luogo in cui i latitanti medesimi vivevano al fine di reperire e sequestrare eventuali documenti utili per lo sviluppo di ulteriori indagini quanto meno finalizzate alla individuazione di favoreggiatori (si veda, in proposito, anche la meraviglia manifestata da Salvatore Riina nelle intercettazioni dei suoi colloqui in carcere di cui si darà ampio resoconto più avanti nella Parte Quinta della presente sentenza per il fatto non soltanto che la sua abitazione, appunto, non venne perquisita, ma anche che così fu consentito ai suoi nipoti di svuotarla e ripulirla interamente). E tale anomalia appare ancora più grave se rapportata alla figura di quel latitante, cioè di Salvatore Riina, che in quel momento era indiscutibilmente il ricercato numero uno al mondo per essere a capo dell’organizzazione criminale allora più potente e pericolosa e responsabile di delitti tra i più efferati mal commessi (da ultimo le stragi di Capaci e via D’ Amelio). Né vale rilevare, in proposito, che, come si vedrà nella Parte Quinta della sentenza, Riina, conversando con Lo Russo, abbia escluso che nella cassaforte della propria abitazione (di cui conferma l’esistenza) vi fosse documentazione di qualsiasi tipo (v. intercettazione del 10 agosto 2013: Ma io non …  unn ‘aveva niente…  e io non ho mai detto a nessuno che haiu documento… documenti importanti non l’avevo e non li tenevo … ” e intercettazione del 29 agosto 2013: … io onestamente … devo dire la verità, un scriveva nenti e un tineva nenti dintra a casa … perché non scriveva io … e picchì c’è … c’era a mente …. io … io cose importanti non … non … non ne aveva e si l’aveva l’aveva ‘nta mente …… e mi tineva ‘ntesta … “), poiché, tale affermazione, oltre che in sé inverosimile, è smentita incontestabilmente dal fatto che al momento dell’arresto indosso al Riina vennero rinvenuti anche alcuni “pizzini” (v. sentenza del 20 febbraio 2006, dalla quale si ricava anche la gravità degli effetti di quella mancata perquisizione a prescindere dalla riconosciuta assenza di prova sul dolo degli imputati), così che la stessa affermazione va ricondotta ad una sorta di autocelebrazione ed autoesaltazione del personaggio. Certo, in astratto, la decisione di non procedere immediatamente alla perquisizione della abitazione di Riina avrebbe potuto pur trovare giustificazione in una strategia attendista finalizzata alla individuazione ed all’arresto di correi quale quella prospettata da Mori (e dal suo subordinato De Caprio), ma ciò solo nel contesto di una effettiva sorveglianza dell’abitazione del Riina che avrebbe potuto, comunque, preservare ciò che in tale abitazione era custodito. Ma, come si è visto, in realtà, quello stesso giorno, a distanza di poche ore dall’arresto del Riina, senza che fossero in alcun modo informati i magistrati della Procura di Palermo, quel servizio di osservazione fu rimosso senza alcuna comprensibile motivazione, perché, quali che fossero le ragioni addotte a sostegno di tale decisione[…], a questa avrebbe dovuto, comunque, conseguire l’immediata perquisizione dell’abitazione di Riina (che non era certo difficile individuare all’interno del complesso di via Bernini a costo di perquisire tutte le certo non molte ville, appena nove, site al suo interno). Ma ciò non fu fatto, tanto che, non soltanto nell’immediatezza fu possibile prelevare i familiari del Riina per farli rientrare a Corleone, ma, addirittura, dopo alcuni giorni dall’arresto del Riina, fu possibile per esponenti mafiosi accedere all’abitazione di quest’ultimo per svuotarla completamente (v. anche intercettazione Riina del 10 agosto 20 I 3 di cui si dirà meglio nella Parte Quinta della sentenza). Nessuna spiegazione minimamente convincente di tale defaillance investigativa è stata mai data da Mori (v. quanto osservato in proposito anche dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza sopra richiamata), tanto da non riuscire mai a superare le perplessità sia degli altri corpi investigativi (v., ad esempio, quanto alla Polizia, le perplessità del Questore La Barbera riferite dal giornalista Guglielmo Sasinini all’udienza del 2 luglio 2015: ” … con La Barbera c’era un rapporto decisamente più amicale…mi disse non mi convincerà mai questa storia perché non perquisirono il covo di Riina insomma, questa era la…”), sia dei magistrati della Procura di Palermo, per i quali, come ben rappresentato in dibattimento da uno dei più illustri ed esperti di essi, la mancata perquisizione della abitazione di Riina, nonostante il trascorrere degli anni, è rimasta sempre una “ferita ancora sanguinante” (v. deposizione del Dott. Giuseppe Pignatone all’udienza del 14 gennaio 2016: “Certamente quello che io le posso dire è che il Ros ha continuato a svolgere indagini con la Procura di Palermo, questo è fiuori discussione, anche importanti. Quali fossero i rapporti personali non lo so ovviamente, tra il dottore Caselli, il Colonnello Mori, o Generale che fosse all’epoca, Mori e gli altri. Che la vicenda mancata perquisizione del covo di Riina sia rimasta una ferita aperta per la Procura di Palermo, certe volte sanguinante, certe volte meno, è altrettanto vero e credo notorio. Dopo di che il fatto istituzionale è un’altra cosa e quindi le indagini, anche indagini molto importanti dei Carabinieri, ci sono state anche in quegli anni …sui rapporti personali, ovviamente insisto, non so cosa dire. Sui rapporti istituzionali, che erano quelli di cui ho parlato sette anni fa e quello che ho detto oggi, cioè le indagini venivano svolte, non è che, come a volte è successo anche in altre Procure, una Procura decide di non avere più indagini con un determinato ufficio di Polizia, questo non è avvenuto. Anche nel 93 stesso, il Ros ha continuato a lavorare e a fare indagini di alto livello e di grande importanza con la Procura di Palermo, e questo è quello che ho definito allora istituzionale. Dopo di che, oggi forse sono stato con un aggettivo un po’ più, diciamo, fantasioso. Quello che intendo dire è che dal 93 in poi nessuno, credo, di noi della Procura di Palermo ha mai chiuso completamente la vicenda covo di Riina. Poi ci sono momenti in cui… Non è che nessuno di noi se l’è mai dimenticata. mandata in un archivio mentale e mai… È una cosa che abbiamo vissuto, dopo di che ognuno di noi ha le sue idee in materia, il processo sappiamo tutti come è finito e ci sono stati poi momenti di polemica giornalistica che non riguardano credo il 95, credo siano successive, ed è quello che … In quella dichiarazione ho detto alti e bassi e oggi ho detto una ferita certe volte sanguinante. Mi pare che il concetto sia identico…”). Ed allora, se così è, escluso, in dovuto ossequio al giudicato, l’intento favoreggiatore nei confronti di esponenti mafiosi (e, tra questi, quindi, anche del Provenzano secondo quanto, invece, ipotizzato in questa sede dalla Pubblica Accusa), e dovendosi, nel contempo escludere che una simile defaillance investigativa possa essere dovuta ad incapacità professionale del Mori per la sua storia personale, non può, però, farsi a meno di saldare l’anomala omissione della perquisizione alle condotte, anche omissive, già esaminate sopra nel Capitolo 6 e, quindi, inquadrare anche tale omissione nel contesto delle condotte del Mori dirette a preservare da possibili interferenze la propria interlocuzione con i vertici dell’associazione mafiosa già intrapresa nei mesi precedenti. E’ logico ritenere, in sostanza, in mancanza di altre plausibili spiegazioni, che, pur in assenza di qualsiasi preventivo accordo con Provenzano o con altri a questo vicini e di una volontà riconducibile al reato di favoreggiamento, si volesse lanciare un segnale di disponibilità al mantenimento (o alla riapertura) del dialogo nel senso del superamento della contrapposizione frontale di “cosa nostra” con lo Stato precedentemente culminata nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Ed, infatti, tale singolare “anomalia” investigativa, proprio perché costituente un unicum, è stata immediatamente colta e percepita non soltanto direttamente da Salvatore Riina […], ma, più in generale anche nell’ambito di “cosa nostra”, così come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori prima ricordate, tanto che si cominciarono a formulare le più disparate ipotesi su di essa tutte connesse ad un possibile accordo o tradimento interni e, soprattutto, emersero in forma esplicita le perplessità di tal uni sulla strategia portata avanti da Riina e si iniziarono a formare due distinti schieramenti, il primo dei quali ebbe il sopravvento nella immediatezza, mentre il secondo, anche per il sopravvenuto arresto dei principali esponenti dell’ala contrapposta, prevalse negli anni successivi.   


CHI SI E’ VENDUTO IL CAPO DEI CAPI ?  Le numerose, gravi, contraddizioni in cui sono incorsi il Di Matteo ed il Di Maggio impongono la trasmissione dei verbali delle dichiarazioni dalle stessi rese al p.m. per l’eventuale esercizio dell’azione penale, essendo evidente che i medesimi hanno dichiarato il falso, o nelle precedenti occasioni in cui furono escussi oppure al presente dibattimento  In merito, invece, a come i carabinieri riuscirono a localizzare Salvatore Riina, il Di Maggio ha confermato di non aver mai saputo dove esattamente abitasse il boss, ma di aver indicato alle forze dell’ordine solo la zona ed il nominativo di coloro che ne curavano la latitanza (il Sansone ed il De Marco). Tale circostanza è stata confermata dagli altri collaboratori escussi (nello specifico La Rosa e Di Matteo), i quali, riferendo il contenuto di conversazioni avvenute negli anni successivi con il Di Maggio circa il suo ruolo nella vicenda, hanno precisato che quest’ultimo dichiarò sempre di non sapere come gli investigatori fossero pervenuti all’individuazione del complesso di via Bernini. Antonino Giuffré ha dichiarato, inoltre, che, nel corso degli anni, si erano formati in seno a “cosa nostra” due schieramenti contrapposti facenti capo al Riina (che poteva contare su Bagarella, Brusca, Messina Denaro, i fratelli Graviano) ed al Provenzano (cui si erano legati lo stesso Giuffré, Carlo Greco, Pietro Aglieri), tra i quali si era determinato “un solco”, via via aggravatosi nel tempo, sin dal 1987, e che, con l’arresto del boss corleonese, esplose tra i due la rivalità su chi dovesse prendere “le redini” dell’organizzazione a livello provinciale e regionale. Subito dopo l’arresto – ha aggiunto il collaboratore – si diffuse in “cosa nostra” la convinzione che il Riina fosse stato consegnato ai carabinieri. D’altronde, sospetti di tal genere circolavano in modo incontrollato e potevano riguardare chiunque, tanto che – ha riferito il Giuffré – anche sullo stesso Provenzano circolavano dal 1990 voci insistenti, provenienti dall’ambiente mafioso catanese ed in particolare dalla famiglia Mazzei e da Eugenio Galea (vicinissimo al boss Santapaola), che lo accusavano di passare informazioni ai carabinieri, come commentò in più occasioni con altri appartenenti all’organizzazione mafiosa (Giovanni Marcianò, i Ganci) e con lo stesso Provenzano che diverse volte gli chiese se credesse a queste illazioni. Anche su Vito Ciancimino, che era persona particolarmente vicina al Provenzano, si diffusero delle “voci” in ordine a presunti contatti che aveva avuto con esponenti delle forze dell’ordine, e serpeggiava il timore che il medesimo potesse iniziare un percorso di collaborazione. In proposito, quando uscì dal carcere a gennaio 1993, prima che Salvatore Riina fosse catturato, Antonino Giuffré chiese al Provenzano come fosse “combinato” Vito Ciancimino, ottenendo la risposta che era “andato in missione” per cercare di sistemare le cose all’interno dell’organizzazione, che stava vivendo un periodo storico particolare. Null’altro è stato riferito sul punto, né dal Giuffré né dagli altri collaboratori, mentre Giovanni Brusca ha saputo (o voluto) soltanto riferire che spesso il Riina gli esprimeva delle imprecisate “rimostranze” nei confronti di Vito Ciancimino.Salvatore Cancemi ha riferito che Salvatore Biondo il 15 gennaio 1993, mentre si trovava, assieme a Raffaele Ganci e ad altri, in una villetta nei pressi di San Lorenzo dove avrebbe dovuto svolgersi una riunione della commissione convocata dallo stesso Riina, portò la notizia che il boss era stato arrestato su viale Lazio. Successivamente, apprese dai giornali che il Riina aveva trascorso la latitanza in via Bernini, vicino a dove abitava anche sua figlia. Quando a luglio 1993 decise di costituirsi, presentandosi ai carabinieri di Piazza Verde a Palermo, raccontò che il Provenzano, in una riunione svoltasi a maggio 1993 con la sua partecipazione, quella del Ganci e di La Barbera Michelangelo, aveva dichiarato che “c’era la possibilità di prendere vivo il capitano Ultimo” (nome in codice dell’imputato De Caprio) o, in alternativa, di ucciderlo, senza però specificare i motivi per i quali intendeva prenderlo vivo. Anche Giuseppe Guglielmini ha riferito che, nel corso di una riunione, Giovanni Brusca ed in seguito anche Giovannello Greco gli dissero che si stava cercando questo “capitano Ultimo”, che rappresentava un “chiodo fisso” per Provenzano, al quale si sarebbe potuti arrivare tramite una persona che conosceva un amico del capitano, con il quale costui giocava a tennis, e che avrebbe potuto fare sapere dove i due si sarebbero recati a pranzare.I nfine, Raffaele Ganci, figlio di quel Raffaele Ganci a capo della famiglia mafiosa del quartiere della “Noce” a Palermo, ha dichiarato di aver saputo dal padre che, nel corso di una riunione con il Provenzano successiva all’arresto del Riina, si era convenuto di sequestrare il “capitano Ultimo”, ma che poi non se ne fece più nulla.


CI FU UN PATTIO CON COSA NOSTRA? e argomentazioni difensive riferite sul punto, secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché “il mafioso” non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss.
Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la “messa a posto” delle imprese e la gestione degli affari.
Accertare se tali documenti effettivamente esistessero, se fossero custoditi all’interno della villa e quale sorte abbiano avuto, non può avere alcuna refluenza – ad avviso del Collegio – sulla sussistenza del reato contestato, atteso che il dato certo del ritrovamento indosso al Riina di materiale cartaceo, unito ad indizi di carattere logico, pienamente confermati dalle deposizioni testimoniali acquisite, già di per sé consente di ritenere che l’omessa perquisizione della casa e l’abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze dell’ordine non avevano potuto trovare “nulla” con ciò intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il fatto che stava procedendo tutto “liscio” (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).
D’altronde, appare evidente che l’ambito di un’indagine per il delitto di cui all’art. 416 bis C.P. si presenta particolarmente ampio, potendo ricomprendere una molteplicità di condotte e dispiegare i suoi effetti in relazione ad una pletora di personaggi, quali altri correi indagati in diversi filoni di inchiesta, per cui l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo di un luogo di pertinenza di un affiliato, e qui si trattava del capo di “cosa nostra”, appare condotta astrattamente idonea ad integrare non solo il favoreggiamento aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo, ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti in punto di dolo e di efficienza causale del contributo di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P..
Ne deriva che – ad avviso del Collegio – il punto nodale per la ricostruzione della vicenda in esame non può essere ricercato – contrariamente a quanto prospettato dalle difese – sul piano oggettivo, occorrendo invece indagare anche il “perché” siano accaduti gli avvenimenti che ci occupano.
Richiamata la narrazione degli accadimenti fattuali già esposta nella prima parte di questa sentenza, si osserva, sinteticamente, che la prospettiva accusatoria rimane ancorata ai seguenti elementi indiziari:
il giorno dell’arresto del Riina Sergio De Caprio chiese insistentemente, con l’appoggio di Mario Mori, che la perquisizione già predisposta sul complesso di via Bernini, non venisse eseguita, garantendo l’osservazione sul sito;
il pomeriggio alle ore 16.00 il furgone, con a bordo l’app.to Coldesina ed il Di Maggio, fu fatto rientrare ed il servizio non venne più predisposto;
tale decisione non fu oggetto di alcuna comunicazione;
il ROS non svolse più alcuna attività di indagine;
il 20.1.93 il De Caprio chiese che si effettuasse una perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” come attività diversiva di depistaggio, nel presupposto che via Bernini fosse sotto osservazione;
in una riunione in data 27.1.93 Mario Mori accennò al fatto che il servizio era stato sospeso da tempo, decidendosi a rivelarlo solo il 30.1.93;
già a dicembre 1992 Mario Mori, con la consapevolezza del Di Caprio, aveva intavolato una trattativa segreta con “cosa nostra” tramite Vito Calogero Ciancimino, per ottenere una resa dei latitanti;
il ROS non poteva conoscere il sito di via Bernini, in quanto non era tra quelli indicati dal Di Maggio, dunque il Riina fu “consegnato” dalla stessa associazione criminale, ed in particolare da Bernardo Provenzano, in ossequio ad un patto di “non belligeranza” stipulato con il Mori.


L’APPOSTAMENTO IN VIA BERNINI  Venne allora inoltrata alla Procura della Repubblica una richiesta urgente di autorizzazione all’intercettazione telefonica dell’utenza fissa di titolarità del Sansone, localizzata all’interno del complesso, in merito alla quale le operazioni di ascolto iniziarono il giorno seguente, 14.1.93, alle ore 16.50 (cfr. verbale relativo alle operazioni di ascolto, all. n. 27 difesa De Caprio), protraendosi sino al 20.1.93, data in cui verrà emesso dalla Procura della Repubblica un decreto di revoca. In quei giorni, sino alla data dell’arresto di Salvatore Riina, si svolgevano con cadenza quotidiana riunioni operative tra i due gruppi della territoriale ed il ROS, alla presenza dell’Autorità Giudiziaria, al fine, fondamentale per il buon esito delle iniziative intraprese, dello scambio di informazioni e del raccordo dell’attività svolta. Una di queste ebbe luogo proprio quello stesso 13.1.93, con il proposito specifico di fare il punto sulle indagini relative ai luoghi che il Di Maggio aveva riconosciuto e di decidere gli sviluppi investigativi che andavano intrapresi. Tra questi luoghi, l’attenzione era senz’altro focalizzata sul cd. “fondo Gelsomino”, che il Di Maggio aveva prima indicato come area nella quale si trovava la vecchia casa dove aveva visto entrare il Riina in compagnia di Raffaele Ganci, anni addietro, e poi aveva esattamente individuato in sede di sopralluogo nella via Uditore n. 13/a.
Nel corso della suddetta riunione, il vicecomandante col. Cagnazzo ed il procuratore aggiunto dott. Vittorio Aliquò proposero, di comune accordo, di eseguire una perquisizione del manufatto che si trovava all’interno del fondo, il quale, nel frattempo, era già stato oggetto di riprese fotografiche effettuate per via aerea.
In quest’occasione emersero per la prima volta due diversi orientamenti investigativi, tra loro contrapposti: l’uno, portato avanti dai superiori gerarchici della territoriale e dalla procura, favorevole ad un’azione immediata sul territorio; l’altro, sostenuto dal magg. Domenico Balsamo e dal cap. Sergio De Caprio che, invece, riteneva, avendo cognizione diretta dal punto di vista operativo delle indagini, fosse più utile e proficuo, in vista di futuri risultati, evitare iniziative dirette sul campo che avrebbero potuto mettere in allarme l’organizzazione mafiosa e vanificare le attività in corso. Anche perché le vedute aeree del sito non avevano evidenziato movimenti di una qualche utilità investigativa e dunque non poteva esservi alcuna certezza sulla presenza in loco del latitante Riina, che il Di Maggio vi aveva visto ben cinque anni addietro.
Il De Caprio, come riferito in sede di esame, propose di non procedere con la perquisizione ed invece concentrare le investigazioni sui Sansone, da lui ritenuti, per i motivi già innanzi esposti, soggetti di particolare rilevanza nell’ambito delle indagini che stavano conducendo, riuscendo ad ottenere, all’esito della discussione, l’autorizzazione a mettere sotto osservazione il complesso di via Bernini, purché assicurasse analogo servizio anche sul “fondo Gelsomino” che rimaneva, per l’Autorità Giudiziaria, il principale obiettivo.
In proposito, il dott. Aliquò (sentito all’ud. del 3.10.05) ha dichiarato di non ricordare che nel corso della riunione venne menzionata via Bernini, ma poiché ha anche riferito di una discussione avuta con il ROS circa le modalità del servizio di osservazione che ivi andava eseguito nei giorni seguenti (v. al prossimo par.), appare certo che il sito, che era stato appena individuato, fu effettivamente uno degli argomenti trattati nel corso della riunione suddetta.
Come convenuto, il 14.1.93 il mar.llo Orazio Passante (v. dichiarazioni rese all’ud. del 15.6.05), in servizio alla prima sezione del ROS, iniziò alle ore 6.00 un servizio di osservazione sul fondo di via Uditore, a bordo di un furgone attrezzato con telecamera, video riprendendo movimenti di contadini che trasportavano frutta. Al calar del buio, non permanendo più le condizioni di visibilità, chiese ed ottenne di rientrare in caserma; il giorno seguente fu dispensato dal servizio per motivi di salute.
Quello stesso 14 gennaio, alle ore 6.53, un altro appuntato della sezione, Giuseppe Coldesina, si era appostato, su ordine di Sergio De Caprio, all’interno di un furgone dotato di telecamera di fronte al cancello di ingresso al complesso immobiliare di via Bernini. L’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare le modalità di espletamento del servizio di osservazione: un furgone, dotato di telecamera interna, venne posizionato a circa una decina di metri dal cancello, di tipo automatico, che consentiva sia l’ingresso che l’uscita delle autovetture dalla via principale al viale interno del residence, conducente alle varie villette da cui era costituito. La telecamera, però, era in grado di riprendere solo per pochi metri il viale interno e dunque non era possibile “seguire” le auto che vi transitavano sino alle singole unità immobiliari, alle quali erano dirette o dalle quali uscivano; pertanto, non era neppure possibile stabilire quante fossero le villette esistenti nel residence (v. dichiarazioni rese dal Coldesina all’ud. del 25.5.05, nonché le deposizioni dei magg. Balsamo e mar.llo Merenda che visionarono le immagini filmate e dei dott.ri Aliquò e Caselli ). La scelta della tecnologia da impiegare per l’effettuazione delle video riprese era di pertinenza esclusiva del ROS, il quale ritenne che il mezzo più appropriato in considerazione dello stato dei luoghi non fosse una telecamera fissa, che avrebbe avuto bisogno di un adeguato supporto logistico, quale un palo della luce o altro, e di idonea copertura per rendersi invisibile, bensì una mobile, che poteva essere facilmente occultata all’interno di un automezzo; così come era stato fatto anche nell’indagine sui Ganci.  È stato chiarito dal magg. Balsamo, dal cap. Minicucci (sentito all’ud. del 25.5.05) e dai dott.ri Aliquò e Caselli, che i dettagli tecnici relativi a come dovesse essere eseguita l’osservazione non erano noti né alla territoriale né alla Procura, proprio perché rimessi alla valutazione discrezionale della sezione che doveva porre in essere l’attività (v. prossimo par.).  Quel 14.1.93, tutto era stato predisposto per assicurare il controllo ed il pedinamento di Giuseppe Sansone, che era stato individuato all’interno del residence e che il Di Maggio aveva indicato come fiancheggiatore del Riina, nonché l’osservazione di tutti coloro che fossero pervenuti o fuoriusciti dal complesso di via Bernini.Uno degli uomini della squadra di “appoggio” provvide a parcheggiare il furgone, con all’interno l’app.to Coldesina, nel luogo prestabilito, di fronte al cancello di ingresso, dal quale si allontanò a piedi per essere recuperato da altra autovettura; i mar.lli Pinuccio Calvi e Riccardo Ravera (cfr. deposizione resa all’udienza del 15.6.05), assieme ad altri colleghi della sezione, si occuparono personalmente del pedinamento del Sansone, che fu visto uscire a bordo di una Fiat Tipo. Presto i predetti si resero conto che sarebbe stato impossibile proseguire il servizio senza essere notati, a causa del comportamento particolarmente guardingo ed accorto del sopra nominato individuo, che procedeva a bassissima velocità e addirittura si fermava per guardare chi vi fosse all’interno delle auto che lo sorpassavano. Pertanto, nel pomeriggio, comunicarono al cap. De Caprio la necessità di sospendere le attività di pedinamento per evitare di essere scoperti e fecero rientro in caserma. Il servizio di video sorveglianza, invece, continuò sino alle ore 16.58, quando un altro componente della sezione andò a prelevare il furgone, al cui interno era celato il Coldesina, per ricondurlo in caserma, ove l’appuntato relazionò il comandante sul servizio svolto, consegnandogli le videocassette delle registrazioni effettuate senza segnalargli nulla di particolare (non conosceva le sembianze fisiche della Bagarella, moglie del Riina, e del Di Marco, che sarebbero stati individuati, poche ore dopo, dal Di Maggio); il cap. De Caprio prese in consegna le cassette e gli ordinò di riprendere il servizio la mattina seguente. Quella sera stessa, in caserma, (come riferito dai protagonisti) il magg. Domenico Balsamo, su ordine dell’allora vice comandante col. Cagnazzo che gli aveva chiesto di verificare se dal servizio di osservazione fosse emerso qualche elemento utile, il suo collaboratore mar.llo Rosario Merenda, il cap. De Caprio e Baldassare Di Maggio, appositamente convocato per riconoscere nelle persone video riprese eventuali personaggi di interesse investigativo, procedettero alla visione dei filmati. Non vi partecipò, invece, il comandante del gruppo 1 del Nucleo Operativo cap. Marco Minicucci, che andò via prima che avesse inizio l’attività a causa – come ha riferito in dibattimento – di non meglio precisate “incomprensioni” maturate con i colleghi sulla gestione del collaboratore, affidata alla sua responsabilità. In quegli stessi locali dove si trovavano riuniti si affacciò anche il capitano De Donno, allora comandante della II sezione del ROS, che si limitò a salutare i colleghi, senza prendere alcuna parte a quanto vi si stava svolgendo. Giuseppe De Donno era infatti arrivato a Palermo nella stessa giornata, dovendo, la mattina successiva (15.1.93), rendere testimonianza nel cd. processo “mafia appalti”, in corso contro Angelo Siino ed altri.


LA PERQUISIZIONE INCREDIBILMENTE RINVIATA   In caserma, quando la notizia iniziò a circolare, accorsero, numerosissimi, magistrati ed ufficiali dei CC; tra gli uni, il nuovo Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Caselli, che si insediava proprio quel giorno, il procuratore aggiunto dott. Aliquò, i dott.ri Lo Voi, Spallitta, il sostituto procuratore di turno dott. Luigi Patronaggio, tra gli altri, il col. Sergio Cagnazzo ed il comandante della Regione Sicilia gen. Cancellieri, il magg. Mauro Obinu, il comandante del ROS gen. Antonio Subranni, il vice comandante operativo col. Mori, dal quale tutti avevano ricevuto la notizia, e poi i comandanti dei gruppi 1 e 2 del Nucleo Operativo ed, ancora, il cap. Giuseppe De Donno ed il mar.llo Rosario Merenda. La concitazione di quei momenti, il gran numero di individui che affollava il cortile dove tutti si erano informalmente riuniti e ritrovati, spiega – come riferito da tutti i testimoni che vi presero parte – il perché non si svolse alcuna riunione di carattere formale, sostituita, di fatto, da discussioni, che ormai evidentemente si concentravano “sul che fare ora” e come proseguire l’azione di contrasto a “cosa nostra”, e che avvenivano proprio in quel medesimo contesto di luogo, di tempo e di persone. Fu in quel contesto, dunque, che iniziarono ad emergere e profilarsi, come riferito dalle testimonianze acquisite e come si legge nella nota successivamente scritta dal dott. Caselli in data 12.2.93 (all. f produzione documentale P.M., acquisita all’ud. del 9.5.05), due diverse linee d’azione: quella che sosteneva la necessità di irrompere immediatamente nel complesso di via Bernini, individuare la villa da cui era uscito il latitante e procedere alla sua perquisizione, l’altra, sostenuta dal ROS e dal De Caprio in particolare, che invece riteneva si aprisse la possibilità di svolgere ulteriori indagini, sfruttando l’effetto sorpresa, costituito dal fatto che, essendo stato catturato il boss alla rotonda del motel Agip invece che all’uscita dal complesso di via Bernini, gli altri affiliati a “cosa nostra” non avrebbero potuto mettere in collegamento l’arresto con quel sito e dunque non sarebbero stati in grado di risalire a come i carabinieri erano riusciti a localizzare Salvatore RiinaQuesta seconda linea fu quella adottata in sede di conferenza stampa, nel corso della quale il generale Cancellieri riferì la versione concordata, secondo cui il Riina era stato intercettato, casualmente, a bordo della sua auto guidata da Salvatore Biondino mentre transitava sul piazzale antistante il Motel Agip. Nessun riferimento venne fatto a via Bernini ed a tutta l’attività che ivi era stata espletata. Tuttavia – come emerge dalle deposizioni rese, che pure non hanno potuto scandire con chiarezza come si succedettero le varie determinazioni – l’idea di procedere alla perquisizione era tuttora “in piedi” al momento della conferenza stampa, ed anzi il dott. Luigi Patronaggio, in quanto pubblico ministero di turno, già nella mattinata aveva, d’accordo con il dott. Giancarlo Caselli, predisposto i relativi e necessari provvedimenti, così come già era stata disposta la costituzione di due squadre, con gli uomini dei gruppi 1 e 2 del Nucleo Operativo guidati dal magg. Balsamo e dal cap. Minicucci, che avrebbero dovuto procedere dapprima agli accertamenti sui luoghi ed in seconda battuta, una volta individuata la villa, alla perquisizione. Le squadre, che ormai in tarda mattinata erano pronte, rimasero in attesa, nel cortile della caserma, dell’ordine di partire che tuttavia non arrivava. A quel punto si era fatta ora di pranzo, per cui i magistrati e gli ufficiali dell’Arma, ad eccezione del col. Cagnazzo, che si era allontanato per occuparsi del trasferimento del Riina in un luogo di sicurezza, e del gen. Subranni, cui spettava la redazione delle comunicazioni da inviare agli organi istituzionali, decisero di fermarsi al circolo ufficiali. Nel frattempo, subito dopo la conferenza stampa – come dichiarato dal cap. De Donno, da Attilio Bolzoni (ud. 11.7.05) e da Saverio Lodato (ud. 26.9.05) – Giuseppe De Donno, che quella mattina era stato a testimoniare nel processo cd. “mafia-appalti”, era intento a conversare con alcuni giornalisti (Felice Cavallaro del Corriere della Sera, il Bolzoni ed il LodatoIn questo contesto, ebbe a profferire la frase – poi pubblicata sul Corriere della Sera e da lì ripresa su altre testate – secondo cui “qualcuno per la vergogna sarebbe dovuto andare via da Palermo”, frase che gli esponenti della stampa misero all’epoca in diretto collegamento con l’arresto di Riina e che successivamente – quando ormai sarebbe stato noto che il cd. “covo”, invece di essere perquisito dalle forze dell’ordine, era stato svuotato da ogni cosa ad opera di terzi di fatto lasciati liberi di agire indisturbati – sarebbe stata riletta proprio in correlazione con la vicenda della mancata perquisizione. In dibattimento, il teste De Donno ha chiarito che in realtà quella frase non aveva alcuna attinenza con l’arresto di Salvatore Riina, vicenda alla quale era rimasto completamente estraneo, ma si riferiva alle indagini condotte dalla sua sezione, che erano sfociate nel rapporto cd. “mafia-appalti”. I giornalisti ignoravano, invece, che egli non avesse preso parte alle indagini relative alla cattura del Riina e, visto il contesto nel quale il capitano aveva rilasciato quella esternazione, la misero in diretta correlazione con la “notizia del giorno” e, successivamente, con le anomalie che la contraddistingueranno.Invero, considerato il momento temporale nel quale avvenne questo colloquio (tarda mattinata, dopo la conferenza stampa come hanno riferito concordemente i citati testi), appare evidente che il cap. De Donno non potesse certo alludere a circostanze connesse alla mancata perquisizione del cd. “covo”, che ancora non era stata decisa. Difatti, nello stesso frangente temporale, il cap. Minicucci si trovava nel cortile della caserma, pronto a partire per via Bernini, quando incontrò l’imputato De Caprio, che gli domandò cosa stesse succedendo; gli rispose che aveva ricevuto l’incarico di procedere agli accertamenti sul complesso immobiliare ed alla perquisizione della villa abitata dal Riina, una volta che fosse stata individuata. L’imputato, che dal punto di vista gerarchico era suo superiore, gli disse di aspettare perché si doveva valutare l’opportunità di procedere all’operazione (cfr. deposizione resa dal Minicucci); quindi si recò al circolo ufficiali, dove si erano riuniti per pranzare sia i magistrati della Procura che gli ufficiali della territoriale e del ROS, e lì ribadì quella che era la linea d’azione che secondo lui andava seguita, già espressa nella mattinata prima della conferenza stampa, ovvero non dare luogo alla perquisizione e sfruttare il fatto che l’arresto del Riina fosse stato fatto apparire come casuale. La contrapposizione tra i due orientamenti investigativi sopra delineati avvenne, dunque, in due momenti temporali distinti, e cioè sia prima che dopo la conferenza stampa, come si evince chiaramente dalla nota del 12.2.93, inviata dal dott. Caselli sia al ROS che alla territoriale, per richiedere chiarimenti sulla vicenda. Nella nota, il Procuratore distingue due momenti diversi, riferendo che “nelle ore successive all’arresto del Riina, vari ufficiali dell’Arma, in particolare del ROS, ebbero a manifestare che i vari luoghi di interesse per le indagini, in particolare il complesso immobiliare (di via Bernini), erano sotto costante ed attento controllo e che era assolutamente indispensabile, per non pregiudicare ulteriori importanti acquisizioni, che dovevano consentire di disarticolare la struttura economica e quella operativa facente capo al Riina, evitare ogni intervento immediato, o comunque affrettato”; nel pomeriggio, poi, il De Caprio “addusse le medesime ragioni per richiedere espressamente che non venisse eseguita la perquisizione”, e la richiesta fu accolta. L’episodio del pranzo, con le frasi che ivi il col. Mori ed il cap. De Caprio ebbero a pronunziare, costituisce evidentemente un punto cruciale per l’esatta ricostruzione dell’intera vicenda, essendo il momento in cui, nella prospettiva accusatoria, si sarebbe manifestato l’inganno da parte degli imputati ovvero, secondo quella difensiva, si sarebbe ingenerato l’equivoco tra, da una parte, l’Autorità Giudiziaria e la territoriale, e, dall’altra, gli imputati. Pertanto si rende necessario, ai fini di una maggiore intellegibilità della vicenda – sulla quale in questa sede si omette ogni valutazione che sarà esaminata nella parte conclusiva di questa sentenza – riportare esattamente le diverse versioni, per come riferite da ciascun protagonista, in merito ai termini con i quali avvenne questo scambio di opinioni ed a come si pervenne alla decisione finale di non dare più seguito alla perquisizione già predisposta. Il dott. Vittorio Aliquò ha dichiarato che ad un certo punto – durante il pranzo cui stavano partecipando numerosi magistrati ed ufficiali dell’Arma in un clima di confusione e di concitazione generale – sopraggiunse Sergio De Caprio il quale manifestò vivo “disappunto” per la decisione che era stata presa di procedere alla perquisizione, aggiungendo che così si rischiava di far fallire tutta l’operazione. Disse, infatti, che, come avevano fatto in precedenti esperienze, mantenere l’osservazione, senza alcun intervento operativo immediato, avrebbe potuto portare risultati investigativi di gran lunga maggiori, consentendo di scoprire dove il gruppo corleonese avesse i propri interessi economici ed associativi, od individuare eventuali altre persone, anche insospettabili, che si fossero “allertate”, recandosi al complesso, per verificare come le forze dell’ordine erano pervenute all’individuazione del Riina e pianificare eventuali ulteriori azioni criminose da intraprendere. Tale proposta fu condivisa anche dal col. Mori che godeva, come il capitano d’altronde, della massima stima e fiducia degli inquirenti. Sentimenti che si erano altresì fortificati ed incrementati con l’eccezionale risultato dell’arresto del Riina, evento tanto più eccezionale se parametrato non solo alla “caratura” del personaggio catturato, ma al momento storico in cui era avvenuto, particolarmente critico per le istituzioni umiliate dalle stragi dell’estate precedente, ed alle modalità di luogo e di tempo del tutto particolari con le quali si era realizzato, nella città di Palermo, senza neppure la necessità di intraprendere un conflitto armato, appena sei giorni dopo il concreto avvio delle indagini costituito dalle rivelazioni del Di MaggioSi poneva, dunque, una delicata scelta di politica investigativa, tra l’agire subito ovvero ritardare ogni iniziativa diretta sul sito, per mantenerlo sotto osservazione in attesa di auspicabili sviluppi ancora più soddisfacenti. La Procura scelse di aderire alle richieste avanzate dal ROS e di assumere il rischio di ritardare la perquisizione, convenendo – ha precisato il dott. Aliquò – di aspettare non oltre le 48 ore. Sul punto, il dott. Caselli ha dichiarato in dibattimento che il perimetro dei suoi ricordi è solo quello cristallizzato nella nota redatta il 12.2.93, ove fece riferimento all’assicurazione, fornita da ufficiali del ROS il mattino e ribadita specificatamente dal De Caprio nel corso del pranzo, di un “costante ed attento controllo” su tutti i luoghi d’indagine e sul complesso di via Bernini in merito ai quali, nella prospettazione del ROS, “era assolutamente indispensabile, per non pregiudicare ulteriori importanti acquisizioni, che dovevano consentire di disarticolare la struttura economica e quella operativa facente capo al Riina, evitare ogni intervento immediato, o comunque affrettato”. Conseguentemente assunse la decisione, concordandola con tutti gli altri colleghi, di rinviare la perquisizione.


IL COVO IMPROVVISAMENTE ABBANDONATO Il medesimo dott. Caselli, tuttavia, non ha saputo precisare i termini di tale rinvio e, difatti, non venne concordato un preciso momento finale, trascorso il quale, in difetto di nuove acquisizioni investigative provenienti dall’osservazione del complesso, si sarebbe dovuto procedere alla perquisizione, ma tale valutazione fu rimessa all’esito degli sviluppi dell’operazione che – si credeva – il ROS avrebbe portato avanti. Operazione complessa, “che voleva i suoi tempi” – ha dichiarato il dott. Caselli – atteso lo stato dei luoghi (non era noto da quale villetta, delle numerose ivi esistenti, fosse uscito il Riina) e la “ben ipotizzabile presenza di pezzi dell’organizzazione nei pressi e nei dintorni”. Che la rivalutazione della decisione di soprassedere all’immediata perquisizione fosse affidata a quelle che sarebbero state le risultanze dell’operazione condotta dal ROS è stato confermato anche dal magg. Domenico Balsamo, il quale ha riferito che, quando ormai erano state approntate le squadre che avrebbero dovuto procedere alla perquisizione, sopraggiunse il De Caprio, dicendo che sarebbe stato più utile sfruttare il vantaggio costituito dal fatto che il collegamento tra il Riina e via Bernini non era stato reso noto e, quindi, proseguire l’osservazione ed il controllo sul complesso. A suo dire, in questo modo, sarebbe stato possibile anche arrivare al cuore degli interessi economici di “cosa nostra” e disarticolare la struttura imprenditoriale facente capo ai Sansone che di quella costituiva proiezione diretta nel circuito affaristico. Il magg. Mauro Obinu, all’epoca dei fatti comandante del reparto criminalità organizzata del ROS, ha riferito che nell’occasione del pranzo si profilarono due prospettive di lavoro, quella “a caldo”, sostenuta da qualche magistrato e dai suoi colleghi della territoriale, che voleva entrare subito nel comprensorio di via Bernini e vedere cosa si sarebbe trovato, l’altra, da lui stesso sostenuta assieme al De Caprio, che propugnava, in modo peraltro fedele allo spirito iniziale delle attività investigative, di astenersi da alcun movimento sul territorio, al fine di sviluppare un’attività d’indagine di medio-lungo periodo sull’obiettivo Sansone, che sin dall’inizio era stato l’oggetto del servizio di osservazione svolto in via Bernini.  Ciò nell’intento di giungere alla destrutturazione della leadership corleonese, attraverso l’intelligente sfruttamento di quel dato – via Bernini in correlazione con gli imprenditori Sansone – che “cosa nostra” ignorava fosse stato acquisito al loro patrimonio informativo. Nei giorni seguenti, ha aggiunto il teste, la scelta del ROS fu quella di “far raffreddare i luoghi”, in attesa di una ripresa delle attività investigative quando le condizioni di recuperata “tranquillità” dell’area lo avessero consentito, e, cioè, quando i Sansone avessero ripreso i loro normali contatti, cosa che però non avvenne mai perché le perquisizioni al cd. “fondo Gelsomino” del 21.1.93 ed a “Casa del Sole” vanificarono, a suo dire, questi intenti, così come le iniziative giudiziarie che condurranno ai primi di febbraio all’arresto dei Sansone. In quest’ottica – ha precisato il teste – appariva scontato, e come tale non fu oggetto di alcuna specifica discussione né con il De Caprio né con altri, che non sarebbe stato possibile proseguire il servizio di osservazione con quelle modalità con le quali si stava ancora svolgendo quello stesso 15.1.93.   Difatti, la conformazione dei luoghi (via Bernini presentava un andamento lineare in quel tratto, con auto parcheggiate su entrambi i lati), le caratteristiche del comprensorio (era visibile solo la cancellata di ingresso per le auto e non le singole unità immobiliari), la sua ubicazione nella zona Uditore della città, sottoposta al controllo sistematico del territorio da parte della famiglia mafiosa di appartenenza, rendeva evidente l’impossibilità di replicare, il giorno dopo l’eclatante cattura del boss corleonese, il servizio riposizionando il furgone di fronte all’ingresso del complesso. La presenza di tale mezzo, estraneo a quelli solitamente presenti sulla via, sarebbe stata senz’altro notata – ha concluso il teste – vanificando ogni futura proiezione investigativa. Date queste premesse, il magg. Obinu ha anche negato che il De Caprio avesse motivato la proposta di non procedere alla perquisizione con il fatto che contava di vedere chi sarebbe venuto a prelevare i familiari del Riina; quanto al fatto relativo alla dismissione del servizio, ha aggiunto che ne venne a conoscenza nella serata dello stesso 15 gennaio od il giorno seguente, senza essere in grado di specificare altro. Alla domanda se l’Autorità Giudiziaria avesse condiviso questo piano operativo di indagine strutturato sul lungo periodo, richiedendo però nel contempo al ROS anche l’espletamento di un’attività di osservazione su via Bernini e se il raggruppamento avesse assicurato che avrebbe svolto tale servizio, il teste ha risposto che la linea operativa fu autorizzata dalla  magistratura con “l’ovvia necessità di mantenere un velo di contatto” con l’area di via Bernini, contatto inteso come mantenimento della presenza del furgone sul posto sino a quando fosse stato ritenuto possibile. Il gen. Giorgio Cancellieri, comandante della Regione carabinieri Sicilia all’epoca dei fatti, ha riferito che, nelle prime ore del pomeriggio del 15 gennaio 1993, il cap. De Caprio richiese di non andare a modificare la linea che era stata seguita nella conferenza stampa, ovvero di procrastinare la perquisizione per non danneggiare le indagini che il ROS stava svolgendo; si parlò, in quell’occasione, di accertamenti che andavano condotti sul patrimonio e su una serie di società aventi sede nel complesso residenziale di via Bernini. Il cap. Marco Minicucci ha dichiarato che l’imputato De Caprio, dopo averlo bloccato nel cortile della caserma dove si trovava già pronto a partire per l’irruzione al complesso, tornò dicendogli che era stata presa la decisione di rinviare la perquisizione, per non pregiudicare le attività di osservazione in corso e le investigazioni sui Sansone che erano ancora aperte. Il col. Sergio Cagnazzo, che non era presente al pranzo in quanto stava predisponendo il trasferimento del Riina in un carcere di sicurezza, ha riferito di aver saputo dal magg. Balsamo e dal cap. Minicucci che era stata presa la decisione di rinviare la perquisizione per sfruttare il successo che si era ottenuto con l’arresto e continuare l’attività investigativa, vedendo chi si sarebbe recato al complesso. L’imputato De Caprio ha riferito, in proposito, che chiese, già nella mattina e poi di nuovo al pranzo, dopo avere incontrato il cap. Minicucci, di non procedere alla perquisizione perché avrebbe “bruciato” l’indagine sui Sansone, la cui utenza in via Bernini continuava ad essere intercettata, rendendo noto a “cosa nostra” l’esistenza di un collaboratore, che doveva aver fornito il nominativo degli imprenditori, altrimenti sconosciuti alle forze dell’ordine, attraverso cui si era arrivati al complesso immobiliare ed alla cattura del Riina. L’esigenza primaria – a suo avviso – era garantire la segretezza della collaborazione del Di Maggio ed avviare anche sui Sansone un’indagine a medio- lungo termine, analoga a quella già in corso sui Ganci, in modo da arrivare, tramite i primi, a disarticolare l’intera struttura che faceva capo al Riina e così colpire gli interessi economici del gruppo criminale. Nessuno gli rappresentò una volontà diversa, ed anzi sia i magistrati che gli ufficiali dell’Arma presenti concordarono con lui sulla necessità di proseguire l’indagine, per cui la decisione di effettuare la perquisizione fu annullata. In aderenza al suo progetto investigativo, che riteneva evidente a tutti in quanto era nota a tutti l’importanza per le indagini degli imprenditori, assicurò di proseguire l’attività di osservazione e controllo sui Sansone, cosa ben diversa e più ampia del servizio di osservazione visiva sul complesso di via Bernini. Tra l’altro, erano note le caratteristiche morfologiche della strada, che già aveva impedito di collocare telecamere fisse – in quanto era priva di supporti adeguati ad ospitare ed occultare efficacemente mezzi di video ripresa – e che non consentivano – per la limitata ampiezza della carreggiata nonché l’ampia visibilità delle auto che si fossero parcheggiate in prossimità del civico nn. 52/54 – di farvi rimanere posizionato il furgone per un tempo prolungato e continuato, la cui presenza sarebbe stata senz’altro notata da esponenti dell’organizzazione, resi vieppiù attenti ed accorti dalla cattura del Riina. L’imputato non ha escluso che, nella concitazione di quei momenti e nella foga di quelle discussioni, si sia parlato anche, in modo generico, di vedere dove sarebbero andati non tanto la moglie del boss, che non aveva uno specifico rilievo per le investigazioni, quanto l’autista Vincenzo De Marco, ma poi, nel pomeriggio, realizzò che per quel giorno non si poteva fare di più e che, dopo la diffusione da parte dei mezzi di informazione della notizia sull’arresto, era fortissimo il rischio che il furgone, a bordo del quale c’era pure il collaboratore, venisse notato. Le condizioni di sicurezza erano a suo avviso compromesse, per cui decise di fare rientrare il mezzo e di sospendere, per il giorno seguente, l’attività. Il 16 gennaio accadde un fatto nuovo, e difatti il predetto De Caprio vide in televisione diverse troupes di giornalisti che passavano davanti al cancello del complesso di via Bernini alla ricerca del cd. “covo”.     Ne rimase sconcertato, ma ciò valse, da una parte, a confermargli l’esattezza della decisione che aveva preso nel pomeriggio precedente di non riattivare il servizio con il furgone l’indomani, che altrimenti sarebbe stato certamente scoperto, dall’altra, a consolidare questa sua decisione, determinandolo a non ripristinarlo neppure i giorni successivi, in attesa che “si calmassero le acque” per poi avviare l’attività di indagine dinamica, mediante pedinamenti ed osservazione con mezzi di video ripresa, mirata sui Sansone. Al riguardo l’imputato ha dichiarato che non comunicò ad alcuno la sua decisione, che riteneva fisiologica alla scelta investigativa già fatta il giorno dell’arresto del Riina, neppure al proprio superiore Mario Mori con il quale ne parlò solo a fine gennaio. Nel frattempo, il suo gruppo completò gli accertamenti patrimoniali e societari già iniziati prima dell’arresto, i cui esiti furono relazionati alla Procura della Repubblica con nota del 26.1.93; fu impegnato nella redazione delle relazioni di servizio in merito alle videoriprese effettuate il 14 ed il 15 gennaio; si occupò della individuazione dei soggetti sconosciuti che erano stati visti accedere al complesso di via Bernini, nonché degli accertamenti relativi alla localizzazione dell’altra villa di cui aveva parlato il Di Maggio, situata in via Leonardo Da Vinci, che però non fu possibile individuare. L’attività dinamica sui Sansone, tuttavia, non venne mai intrapresa, a causa – ha dichiarato l’imputato – del precipitare degli eventi e, cioè, dell’ulteriore fattore di disturbo costituito dalla perquisizione del cd. “fondo Gelsomino”, avvenuta in data 21.1.93. L’imputato Mori, in sede dichiarazioni spontanee, ha ribadito le stesse argomentazioni: una volta catturato Salvatore Riina, l’attenzione investigativa del ROS si concentrò sui Sansone, attraverso i quali si confidava di poter arrivare a destrutturare tutto il gruppo corleonese; la perquisizione al complesso di via Bernini avrebbe svelato agli uomini di “cosa nostra” il fatto che gli imprenditori erano stati individuati; era noto sia all’Autorità Giudiziaria che ai reparti territoriali che dal punto di osservazione in cui era stato possibile collocare il furgone si era in grado di vedere solo il cancello del complesso e non all’interno; dunque, in ogni caso, non sarebbe stato possibile osservare chi si fosse recato alla villa del Riina né quali attività vi avesse svolto; era altresì noto che lo stato dei luoghi non consentiva di lasciare a lungo posizionato sulla via un mezzo estraneo, quale il furgone, perché sarebbe stato notato. Quanto alle indagini sui Sansone, ordinò la costituzione di un gruppo “ad hoc” che avrebbe dovuto essere diretto dal cap. De Donno, il quale, come confermato da quest’ultimo in dibattimento, non ebbe mai il tempo di entrare in attività, a causa delle iniziative intraprese dall’Autorità Giudiziaria sull’obiettivo, che vanificarono quello che doveva essere il loro metodo di indagine, basato sull’osservazione a lungo termine. Tale prospettazione si ritrova esplicitata anche nella nota del 18.2.93 (all. h doc. P.M.), inviata da col. Mario Mori al Procuratore dott. Caselli, in risposta alla richiesta di chiarimenti che gli era stata avanzata da quest’ultimo, ove si legge che “nelle ore successive all’arresto in effetti tutti gli ufficiali dipendenti da questo Ros presenti in Palermo, lo scrivente, Magg. Mauro Obinu, Cap. Giovanni Adinolfi, Cap. Sergio De Caprio, suggerivano la necessità, dettata da una logica investigativa di agevole comprensione, di far apparire l’arresto come un’azione episodica in modo da consentire la successiva osservazione ed analisi della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone”, per cui “veniva ritenuto contrario allo scopo qualunque intervento sull’obiettivo localizzato nel civico n. 54 di via Bernini. Tale attività, per motivi di opportunità operativa ed anche di sicurezza, veniva sospesa in attesa di una successiva riattivazione, allorché, le condizioni ambientali lo avessero consentito in termini di mimetismo. Quando cioè, dopo alcuni giorni, vi fosse stata la ragionevole certezza che il dispiegamento sul territorio di un pertinente dispositivo di osservazione e pedinamento non avrebbe allarmato eventuali “osservatori” di Cosa Nostra, certamente attivati dopo la cattura di Riina. Atteso, peraltro, che l’utenza del Sansone continuava, con altre, ad essere tenuta sotto controllo. Appariva scontato, per un sempre più incisivo prosieguo dell’azione di contrasto al gruppo corleonese, come l’interesse superiore fosse quello di lasciare “muovere” per un periodo di media durata i fratelli Sansone, al fine di potere successivamente verificare sotto l’aspetto dinamico i loro contatti e lo svolgersi delle (loro) attività nell’intento di acquisire ulteriori ed originali elementi di investigazione per smantellare l’intera struttura”. Sui motivi per cui tale indagine, di tipo dinamico, non fu poi in effetti avviata, si legge che “una inopinata fuga di notizie sui luoghi e sui personaggi imponeva una accelerazione dei tempi di intervento sui Sansone che ha nociuto all’iniziale piano di contrasto, in quanto le investigazioni avrebbero dovuto essere improntate sulla distanza”, concludendo che si era trattato di un equivoco, causato dalle “successive necessarie varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo, sulla cui professionalità d’attuazione garantisco di persona”. Circa il servizio di osservazione su via Bernini, nella medesima nota si dà atto che in effetti vi fu la “mancata, esplicita comunicazione all’A.G. competente della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini”, aggiungendo che anche questa circostanza “va inserita in tale quadro, poiché chi ha operato ha sicuramente inteso di potersi muovere in uno spazio di autonomia decisionale consentito”. In definitiva, la decisione, da tutti condivisa, di non effettuare la perquisizione fu assunta, nella ricostruzione che ne danno i diretti protagonisti, sulla base di presupposti tra loro antitetici: quello della continuazione del servizio di osservazione sul complesso di via Bernini, nelle valutazioni della Procura della Repubblica e dell’Arma territoriale; quello della pianificazione di un’attività di indagine a medio-lungo termine da intraprendere una volta “raffreddato” il luogo, nelle argomentazioni del ROS. Il primo, supportato dalla considerazione di carattere logico, poi confermata dai fatti di successiva realizzazione, che avesse senso omettere la perquisizione se ed in quanto si continuasse a video riprendere il residence; il secondo motivato, invece, dalle considerazioni legate alle modalità tecniche di esecuzione del servizio ed allo stato dei luoghi, che ne avrebbero reso impossibile la reiterazione nei giorni seguenti in condizioni di sicurezza, nonché dalla finalità, asseritamente perseguita, di voler sviluppare indagini nel lungo periodo sul circuito associativo dei Sansone. Per gli uni, l’attività di osservazione non poteva che consistere nella prosecuzione di quella già in atto, ovvero del contatto visivo con l’area di interesse; per gli altri, secondo le riferite argomentazioni difensive, l’osservazione andava, invece, intesa in senso lato e più ampio, come controllo e sorveglianza dell’obiettivo investigativo in un ambito temporale prolungato, nel quale il contatto visivo con il sito era un elemento certamente essenziale ma che poteva essere rinviato a quando le condizioni ambientali fossero divenute favorevoli, consentendone l’utile e sicura ripresa. Appare decisivo, al riguardo, accertare anche se fu spiegato all’Autorità Giudiziaria quale tipo di importanti acquisizioni si sarebbero potute ottenere con l’attività che il ROS si riprometteva di intraprendere. in proposito, i vari soggetti direttamente coinvolti hanno dichiarato che valutarono la possibilità che qualcuno si recasse al complesso di via Bernini a prelevare i familiari del Riina, ad esempio lo stesso Leoluca Bagarella in quanto fratello di “Ninetta”, o che, comunque, vi si recassero altri affiliati per riunirsi e decidere che fare dopo la cattura del boss, ma nessuno ha saputo riferire, con certezza, se anche gli imputati espressero tali considerazioni. Ed anzi, in merito al tipo di esiti che si contava di acquisire e, dunque, specularmente, al tipo di servizio tecnico che il ROS avrebbe dovuto svolgere, il dott. Caselli ha risposto chiarendo che non se ne parlò affatto, nello specifico. Questo in quanto – ha aggiunto – lo spazio di autonomia decisionale ed operativa lasciato ai membri del raggruppamento era amplissimo, sia perché il profilo tecnico di esecuzione delle attività di investigazione era rimesso alla loro precipua competenza quali organi di polizia giudiziaria, sia per ragioni di sicurezza legate all’eventualità di trovarsi coartato, in eventuali frangenti di privazione della libertà personale, a rivelare notizie sulle operazioni in corso. Il dott. Aliquò ha dichiarato di conoscere che, a seguito delle dichiarazioni del Di Maggio, il ROS aveva avviato accertamenti sui Sansone, nell’ambito delle attività mirate alla ricerca dei grandi latitanti, poi individuandoli in via Bernini, ma questa indagine era autonoma – nella sua valutazione – rispetto a quella sul Riina, per cui, quando la Procura, nella mattinata del giorno dell’arresto, diede le iniziali disposizioni per procedere alla perquisizione aveva “accantonato l’idea che potessero influirsi reciprocamente”, anche perché, nonostante l’ubicazione nello stesso complesso, non si sapeva quale fosse la distanza tra la villa abitata dai Sansone e quella del Riina. In definitiva, l’Autorità Giudiziaria non considerò affatto che la perquisizione avrebbe inciso negativamente sull’indagine in merito ai Sansone, la cui utenza telefonica era peraltro sottoposta ad intercettazione. Sulle modalità dell’osservazione, il teste ha riferito che: nei giorni precedenti la cattura del boss, doveva essere il 13 gennaio, parlò con la prima sezione di come dovesse svolgersi il servizio di osservazione su via Bernini, suggerendo di mettere una o più telecamere fisse sui pali dell’elettricità o da qualche altra parte, ma gli fu risposto che era impossibile perché sarebbero state scoperte; per tale ragione bisognava dunque utilizzare il furgone, ma anche questo – gli fu detto dal ROS – era molto rischioso. D’altronde, sin dall’avvio dell’indagine mirata alla ricerca del latitante in seguito alle dichiarazioni del Di Maggio, aveva sempre raccomandato che tutte le operazioni si svolgessero con la massima attenzione per l’incolumità del personale, considerato che il Riina non era un personaggio qualunque per cui i rischi erano enormemente superiori rispetto ad altre indagini. Tuttavia, da quel giorno, non furono più affrontati né l’argomento relativo al servizio di osservazione né il problema della sicurezza del personale e, difatti, ha dichiarato il dott. Aliquò, da quel 13 gennaio non ebbe mai più occasione di riparlarne. Sia il dott. Aliquò che il dott. Caselli hanno, inoltre, riferito che, per quanto a loro conoscenza, questi servizi riguardavano diversi siti e non solo via Bernini. Il primo ha precisato che tutti i luoghi di cui il Di Maggio aveva parlato, risultati ancora “attivi” cioè abitati (perché molti in realtà risultarono essere ormai ruderi abbandonanti), erano sottoposti ad osservazione, fosse essa diretta oppure a mezzo di apparecchiature di video ripresa, nei giorni precedenti alla cattura di Riina. Ma anche dopo l’evento si riteneva che fossero sotto sorveglianza, come esplicitato nella nota del dott. Caselli portante la data del 12.2.93, ove si legge che il ROS ebbe a manifestare quel 15.1.93 che “i vari luoghi di interesse per l’indagine” erano “sotto costante e attento controllo”. In realtà – per quanto risulta dalle acquisizioni processuali – l’area di via Bernini fu l’unica ad essere oggetto dell’osservazione del ROS, eccettuato il servizio del 14 gennaio 1993 sul cd. “fondo Gelsomino”, mentre sugli altri siti furono condotte solo attività di sopralluogo. D’altronde, le modalità con le quali il raggruppamento effettuava i servizi di propria pertinenza erano sconosciute pure agli altri organi investigativi chiamati ad operare direttamente sul campo, quale il Nucleo Operativo nelle persone del magg. Balsamo, che pure aveva visto i filmati relativi alle video riprese di via Bernini, ma che solo successivamente apprese che non era stata utilizzata una telecamera fissa esterna, bensì un furgone attrezzato con telecamera, e del cap. Minicucci, che, addirittura, ignorava fosse stata utilizzata una telecamera e riteneva che l’osservazione fosse stata di tipo diretto. In definitiva, sia la territoriale che la Procura rimasero convinte che il ROS proseguisse quella “osservazione”, sia pure non esattamente conosciuta nelle sue modalità tecniche, che aveva iniziato il 14 gennaio 1993 e che il 15 aveva portato all’arresto del Riina. Invece, come detto, nel pomeriggio di quella stessa giornata, alle ore 16.00, il furgone con a bordo l’app.to Coldesina e Baldassare Di Maggio faceva rientro in caserma su ordine dell’imputato De Caprio, ed il servizio non venne più riattivato. Nei giorni immediatamente successivi, i militari Coldesina, Riccardo Ravera, Pinuccio Calvi ed Orazio Passante rientrarono in sede a Milano. I magistrati, invece, che erano rimasti in attesa degli sviluppi dell’operazione, non ricevettero più alcuna notizia ed anzi cominciarono a circolare in Procura dubbi e perplessità sull’operato del ROS, in conseguenza del rientro della Bagarella a Corleone e del prolungato silenzio sugli esiti del servizio di osservazione.


IL COVO SVUOTATO  Alla data del 27.1.93 si legge, nel memoriale manoscritto del dott. Aliquò, l’annotazione relativa ad una riunione nella quale, alla presenza dello stesso procuratore aggiunto e del dott. Caselli, l’imputato Mori avrebbe sollecitato indagini patrimoniali e bancarie sui Sansone, aggiungendo di non avere urgenza in merito alla perquisizione e che l’osservazione su via Bernini stava creando “tensione e stress al personale operante, accennando alla  sua sospensione”. In realtà, il dott. Aliquò ha chiarito che non si parlò di un problema di affaticamento per gli uomini bensì di rischio per la loro sicurezza e, quanto al significato di questo “accenno” alla sospensione, che il col. Mori né disse esplicitamente che l’osservazione era in corso, né che era stata dismessa da tempo; in sostanza, egli “lasciò la cosa un po’ in aria, lasciando capire che poteva essere stata effettivamente tolta” . Si ebbe dunque, in quel momento, la “quasi certezza” – ha riferito il dott. Aliquò – che l’osservazione non fosse attiva, ma nessuna richiesta di chiarimento venne avanzata al col. Mori, il quale – nel ricordo del teste – “glissava” sull’argomento, nel senso che cominciò a parlare di altre cose, sollecitando gli accertamenti in merito ai Sansone. In ogni caso, quella fu l’unica occasione in cui si parlò del servizio di osservazione dal giorno della cattura di Salvatore Riina. Anche il magg. Domenico Balsamo ha riferito di aver partecipato ad una riunione che si svolse in procura, di cui non ricorda la data, alla presenza del dott. Aliquò, del gen. Cancellieri e del col. Mori, nel corso della quale si parlò di come stava andando l’attività di pertinenza del ROS, che si credeva evidentemente in atto, ottenendo dall’imputato una risposta di tipo “interlocutorio”, nel senso che “si stava valutando la situazione”, cui non diede attenzione dal momento che le attività su via Bernini erano estranee a quelle rimesse alla propria competenza. Il gen. Cancellieri ha escluso di avere mai partecipato ad una riunione nella quale fossero presenti solo i vertici del ROS, in quanto neppure ne avrebbe avuto titolo, ma ha dichiarato di avere preso parte ad una riunione con i vertici della territoriale, nella quale c’era anche l’imputato, aggiungendo di non ricordare né la data né la frase attribuita al Mori dal dott. Aliquò nel suo manoscritto. Le concordi dichirazioni del dott. Aliquò e dell’allora magg. Balsamo, nonché del gen. Cancellieri laddove ricorda una riunione cui prese parte l’imputato, consentono di ritenere provata, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la partecipazione dell’imputato Mori ad un incontro in procura nel corso del quale si parlò dell’attività in corso, ma esso non dovette avere luogo il 27 gennaio, data nella quale è stata provata documentalmente dall’imputato la sua presenza a Roma all’interrogatorio di Vito Ciancimino e ad un appuntamento con il giornalista Giancarlo Zizola, bensì successivamente oppure nei giorni precedenti. Dal consuntivo dei servizi fuori sede effettuati dall’imputato ed acquisito al giudizio, risulta che il Mori si recò a Palermo nel pomeriggio del 22 gennaio, facendo ritorno a Roma il giorno seguente, e che partì nuovamente da Roma il 28 gennaio per Catania e Palermo, dove il 29, come da annotazione contenuta nella sua agenda personale depositata in atti, doveva contattare il gen. Cancellieri ed il col. Cagnazzo e, nel tardo pomeriggio, incontrare il cap. De Caprio, il cap. Adinolfi, il cap. Baudo ed il mar.llo Lombardo. In assenza di ogni altro elemento significativo, non è stato possibile accertare se tali riunioni (di cui è cenno nell’agenda dell’imputato) abbiano avuto effettivamente luogo e quale ne sia stato l’oggetto.

Il giorno seguente, 30 gennaio 1993, ebbe luogo in procura un’altra riunione, alla presenza del dott. Caselli, del dott. Aliquò, della territoriale nelle persone del gen. Cancellieri, del col. Cagnazzo, del comandante della sezione anticrimine cap. Adinolfi, del cap. Minicucci, degli imputati, nel corso della quale questi ultimi esplicitarono ciò che, in verità, era ormai noto, e cioè: che il servizio di osservazione e controllo non esisteva; che era cessato nello stesso pomeriggio del 15 gennaio; che aveva riguardato solo il cancello esterno dell’intero complesso; che era stato sospeso perché la permanenza di personale adeguatamente attrezzato sarebbe stata notata con grave rischio per gli operanti. La Procura della Repubblica decise, allora, d’accordo con la territoriale, di disporre le perquisizioni domiciliari in tutte le ville di via Bernini, che vennero eseguite il giorno 2.2.93, a seguito dell’accelerazione dei tempi dei provvedimenti imposta da un lancio di agenzia Ansa di Palermo dell’1.2.93, secondo il quale le forze dell’ordine avevano finalmente individuato il covo del Riina nel complesso di via Bernini. Nel frattempo, però, l’abitazione dove il Riina aveva alloggiato con la famiglia era stata svuotata di ogni cosa; erano state ritinteggiate le pareti, ristrutturati i bagni, smontati e ripristinati gli impianti, accatastati i mobili in ciascuna stanza, tutto allo scopo evidente di ripulirla da qualsiasi traccia che potesse consentire di risalire a chi vi aveva abitato. Ma una traccia comunque rimase: un lembo di foglio di un quaderno di scuola, con la scritta a mano “numero di telefono delle mie amiche Rita Biondino – Rosi Gambino – Gianni Sansone – questi sono tutti i numeri delle mie amiche e dei miei amici” siglato “LB”, che ne avrebbe consentito l’attribuzione alla figlia di Salvatore Riina. L’irruzione nel complesso di via Bernini fu eseguita dall’Arma territoriale, senza la partecipazione del ROS.

L’individuazione dell’unità dove aveva abitato Salvatore Riina si rivelò piuttosto agevole, dal momento che il complesso si componeva di 14 villette, di cui la metà erano ancora in corso di costruzione, mentre delle rimanenti, sei erano di fatto abitate per cui furono perquisite ed identificati i proprietari, tra i quali i fratelli Sansone Giuseppe, Gaetano ed Agostino; successivamente si scoprirà che le ville erano di proprietà della Sama Costruzioni s.r.l. di Sansone Gaetano e della moglie Matano Concetta e che quella abitata dal Riina era stata alienata alla società Villa Antica di Montalbano Giuseppe, che sarà sottoposto ad autonomo procedimento penale. Si accertò che la villa del Riina era ubicata nella parte sinistra del complesso, completamente immersa nella vegetazione e non visibile dall’ingresso al residence; inoltre si scoprì l’esistenza di un secondo accesso al complesso, un’uscita da cantiere situata sul retro che fu utilizzata per consentire il passaggio, in condizioni di sicurezza, del dott. Caselli. Come analiticamente descritto nel verbale di sopralluogo del 2.2.93 di cui al fascicolo dei rilievi tecnici in atti, il Nucleo Operativo che procedette alla perquisizione constatò, limitandoci a quanto nella presente sede di interesse, l’esistenza di: un guardaroba blindato all’interno della camera da letto matrimoniale; all’altezza del pianerottolo, una intercapedine in cemento armato di forma rettangolare di mt. 3×4 di larghezza e 75 cm di altezza, chiusa da un pannello di legno con chiusura a scatto e chiavistello; nel sottoscala, a livello del pavimento, una botola lunga circa mt 2 chiusa da uno sportello in metallo con serratura esterna; nel vano adibito a studio, una cassaforte a parete chiusa che, aperta dall’adiacente vano bagno, risultò vuota. Lo stesso giorno, l’Autorità Giudiziaria dispose la perquisizione negli uffici e nelle società di Giuseppe e Gaetano Sansone (tra le altre, SICOS, SOREN, SICOR, AGRISAN, ICOM, SAMA e diverse ditte individuali) che furono eseguite il giorno successivo (cfr. all. n. 29 doc. difesa De Caprio). Il 4.2.93 i fratelli Sansone furono raggiunti da ordinanza di custodia cautelare, così come, due giorni dopo, Vincenzo De Marco (cfr. sentenza GUP presso il Tribunale di Palermo n. 418/94, irrevocabile il 29.1.96, acquisita all’ud. del 11.1.06). Il 26 marzo 1993, come da richiesta avanzata il precedente 20 marzo, tutti beni di Giuseppe Sansone furono sottoposti a sequestro giudiziario (cfr. all. n. 36 doc. difesa De Caprio).


LO SVUOTAMENTO DEL COVO   La deposizioni rese dai collaboratori di giustizia (udienze 21 e 22 ottobre 2005; 18 e 19 novembre 2005; 10 dicembre 2005) hanno consentito di accertare come avvenne lo svuotamento e la ristrutturazione della casa del Riina. Giovanni Brusca ha riferito che il 15 gennaio 1993 il boss corleonese era atteso ad una riunione che vedeva coinvolti tutti i maggiori esponenti dell’organizzazione mafiosa, ad eccezione di Bernardo Provenzano; arrivò invece, portata da Salvatore Biondo, la notizia che “Totò” era stato arrestato, assieme al Biondino. A quel punto si recò, assieme a Leoluca Bagarella, nell’officina di Michele Traina, per avere la conferma della notizia dai mezzi di informazione ed i particolari di come era avvenuta la cattura; c’era inoltre la preoccupazione di capire cosa fosse successo alla famiglia. Non conosceva il luogo preciso in cui dimorasse Salvatore Riina, ma sapeva che si trovava nella zona Uditore, che vi si recava Vincenzo De Marco e che lo accompagnava nei suoi spostamenti Pino Sansone. Visto che sulla stampa non usciva alcuna ulteriore notizia, diede incarico al Traina di recarsi a casa di Biondino Salvatore per verificare se fosse in atto la perquisizione dell’abitazione, ove quegli in effetti constatò la presenza di forze dell’ordine. A quel punto mandò a chiamare Giovanni Sansone, genero di Salvatore Cancemi e cugino di quei fratelli Sansone che avevano curato sino ad allora la latitanza del Riina, per incaricarlo di mettere al riparo la Bagarella con i figli e far sparire tutte le tracce riconducibili al boss; a tal fine lo incontrò nei pressi del carcere “Pagliarelli” di Palermo e gli ordinò di tenere i contatti, da quel momento in avanti, con Antonino Gioè, il quale a sua volta avrebbe contattato Gioacchino La Barbera, che era allora incensurato e dunque si poteva muovere per la città senza eccessivi rischi. Il Brusca ha spiegato che l’incarico fu dato al Sansone perché era l’unica persona che potesse recarsi, senza destare sospetto nelle forze dell’ordine, al complesso di via Bernini, in quanto vi abitavano quei suoi familiari, per cui, anche se fosse stato fermato, avrebbe senz’altro potuto giustificare la sua presenza sui luoghi. Fu dunque uno dei Sansone (Giuseppe), che risiedeva nel complesso di via Bernini, ad accompagnare la Bagarella ed i figli nei pressi del motel Agip, dove furono prelevati da La Barbera e Gioè e condotti alla stazione ferroviaria, ove presero un taxi per rientrare a Corleone. E fu sempre il Sansone ad occuparsi di ripulire la casa da ogni traccia, affidando anche ad una ditta di operai edili i lavori di ristrutturazione della villa; operazioni in merito alle quali relazionava, giorno per giorno, Gioacchino La Barbera che a sua volta riferiva le notizie a Leoluca Bagarella ed al Brusca. La preoccupazione iniziale, dovuta al timore che da un momento all’altro gli organi investigativi facessero irruzione nel comprensorio, cedette il posto, con il passare dei giorni, alla soddisfazione di constatare che tutto stava procedendo per il meglio, tanto che, addirittura, c’era stato il tempo di modificare radicalmente lo stato dei luoghi (cfr. deposizione del La Barbera e del Brusca). In definitiva – disse il Sansone a Gioacchino La Barbera che lo ha riferito in dibattimento – “abbiamo salvato il salvabile” . Per quanto il La Barbera riferì al Brusca, gli oggetti che potevano essere ricomprati, quali la biancheria ed articoli di vestiario, furono bruciati; mentre i gioielli, l’argenteria, i quadri, i servizi di porcellana, e cioè tutti gli oggetti di valore furono invece dati in affidamento a terzi, prima a Giuseppe Gelardi e poi nel 1994 a Giusto Di Natale che, come deposto in dibattimento, li conservò nella propria villa a Palermo sino al 1996, quando venne arrestato. Quest’ultimo ha riferito che, colloquiando in carcere con Giovanni Riina, apprese che qualcuno era andato successivamente a prelevarli. Quando “uscirono” le notizie di stampa sulla collaborazione del Di Maggio, il Brusca commentò con il Bagarella ed altri esponenti mafiosi il ruolo che costui doveva aver avuto nella cattura del Riina, ma successivamente seppe, dalla famiglia dei Vitale di Partinico, che Salvatore Bugnano, uomo vicino alle famiglie mafiose operanti in quel territorio ed in particolare ai Coppola ed a Lo Iacono Francesco, era un confidente del comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini, il mar.llo Lombardo, per cui si cominciò a sospettare che l’attività di quest’ultimo avesse avuto un ruolo preponderante nell’arresto del Riina e che la vicenda Di Maggio potesse essere solo una copertura a quest’indagine portata avanti dai carabinieri; sospetti che il suicidio del mar.llo Lombardo, avvenuto a marzo 1995, non fece che avvalorare. Il Lo Iacono, difatti, conosceva Raffaele Ganci ed il figlio Domenico, detto Mimmo, che godeva della completa fiducia del Riina e ne conosceva l’abitazione, e, dunque, tramite questo canale, la notizia sarebbe potuta arrivare al Brugnano; inoltre, sia i Coppola che il Lo Iacono erano uomini di Bernardo Provenzano, il quale, nonostante continuasse ad essere completamente sottoposto al Riina, aveva maturato nei confronti del boss corleonese una “spaccatura” in ordine alla gestione degli affari e delle linee “programmatiche” dell’organizzazione. In ordine all’esistenza di documenti, Giovanni Brusca ha dichiarato che il Riina aveva sempre tenuto appunti e conteggi delle sue attività criminose, in quanto aveva l’abitudine di scrivere tutto su un block notes che considerava il suo “ufficio volante”, dove teneva pure la contabilità dei profitti provenienti dagli appalti, dal traffico di stupefacenti, dalle estorsioni; tutta documentazione che il Riina conservava in casseforti od in bombole del gas, trasferendola con sé ad ogni trasloco. Anche Antonino Giuffré ha dichiarato che Salvatore Riina scriveva sempre appunti in relazione alle riunioni dell’organizzazione, agli appuntamenti, alla contabilità degli affari illeciti, e che, inoltre, intratteneva una fitta corrispondenza (i cd. “pizzini”) con Bernardo Provenzano ed altri uomini di “cosa nostra” o fiancheggiatori per la gestione degli appalti. Il Giuffré ha, infine, aggiunto che il nominato Riina utilizzava come porta documenti una borsa in pelle con blocco di chiusura in posizione centrale. Nessuno dei collaboratori di giustizia ha, però, dichiarato di aver mai visto questi documenti, dopo l’arresto del Riina e negli anni a seguire, o di avere appreso quale sorte abbiano avuto. Si può solo ritenere, allo stato degli atti, che, se effettivamente esistenti nella villa di via Bernini, essi furono trafugati e consegnati a terze persone rimaste, ancora oggi, ignote, ovvero furono distrutti. In proposito, Giovanni Brusca ha detto di ritenere che furono bruciati dalla Bagarella, perché, se c’era qualcosa di importante, la moglie sapeva che andava eliminata, come imponevano le regole dell’organizzazione. Antonino Giuffré, interrogato sulla sorte di questi eventuali documenti, ha riferito che quando ne parlò con Benedetto Spera, poco dopo l’avvenuta perquisizione a via Bernini, e, successivamente, con il Provenzano, entrambi gli dissero che “per fortuna non era stato trovato nulla” nella casa del Riina, con ciò intendendo proprio riferirsi al fatto che non era stato ritrovata alcuna documentazione. E il Provenzano aggiunse anche di temere che potessero essere finiti nelle mani di Matteo Messina DenaroMichelangelo Camarda ha dichiarato che nel 1995 si ritrovò a commentare la vicenda dello svuotamento della casa del Riina con il La Rosa ed il Di Maggio, che nel frattempo, pur collaborando con le forze dell’ordine, aveva costituito un proprio gruppo criminale con il proposito di eliminare i rivali e riconquistare il potere (rendendosi resp In quell’occasione il La Barbera gli rivelò di avere portato via i familiari lo stesso giorno dell’arresto o quello successivo e che a “ripulire” la casa ci avevano pensato i Sansone che abitavano nello stesso residence, i quali gli avevano raccontato che erano riusciti a portare via tutto, a ristrutturare i locali della villa, e che avevano avuto persino il tempo di estrarre dal muro una cassaforte e murare il vano in cui era posizionata. Accennò anche alla possibilità che vi fossero dei documenti importanti, manifestando perplessità per il fatto che gli era stato consentito di agire così indisturbati. La mancata perquisizione di via Bernini – per come hanno riferito i collaboratori escussi – aveva suscitato dubbi, interrogativi, stupore, anche all’interno di “cosa nostra”, che determinarono una ridda di commenti e di strumentalizzazioni della vicenda. In proposito, Mario Santo Di Matteo dichiarava (a verbale del 17.11.97) di aver saputo dal Di Maggio che erano stati i Carabinieri ad entrare nel cd. “covo” per portare via documenti importanti. Tale stupefacente dichiarazione è stata smentita nel presente dibattimento ed è stata smentita anche dal Di Maggio, il quale, a sua volta, ha negato tutta una serie di circostanze riferite dagli altri collaboratori escussi (i suoi propositi omicidi vari verso Giovanni Brusca; le confidenze fatte sul gen. Delfino, che riteneva responsabile, a causa del fratello giornalista, di aver fatto trapelare sulla stampa la notizia della sua collaborazione; l’avere commentato in diverse occasioni la vicenda della mancata perquisizione; l’avere riferito dell’esistenza di documenti importanti in via Bernini). Anche Giusy Vitale ha, infine, dichiarato di avere sentito il fratello Vito parlare con il Brusca di documenti di grande valore in possesso del Riina, tanto che – le disse una volta, commentando un servizio televisivo sulla vicenda – se la perquisizione fosse stata eseguita sarebbe accaduto un “finimondo”. TRIBUNALE DI PALERMO Sentenza 514/2006


È SPARITO L’ARCHIVIO DI TOTÒ RIINA  LA DEPOSIZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (UDIENZE 21 E 22 OTTOBRE 2005; 18 E 19 NOVEMBRE 2005; 10 DICEMBRE 2005) HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE COME AVVENNE LO SVUOTAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL RIINA. Giovanni Brusca ha riferito che il 15 gennaio 1993 il boss corleonese era atteso ad una riunione che vedeva coinvolti tutti i maggiori esponenti dell’organizzazione mafiosa, ad eccezione di Bernardo Provenzano; arrivò invece, portata da Salvatore Biondo, la notizia che “Totò” era stato arrestato, assieme al Biondino.
A quel punto si recò, assieme a Leoluca Bagarella, nell’officina di Michele Traina, per avere la conferma della notizia dai mezzi di informazione ed i particolari di come era avvenuta la cattura; c’era inoltre la preoccupazione di capire cosa fosse successo alla famiglia. Non conosceva il luogo preciso in cui dimorasse Salvatore Riina, ma sapeva che si trovava nella zona Uditore, che vi si recava Vincenzo De Marco e che lo accompagnava nei suoi spostamenti Pino Sansone. Visto che sulla stampa non usciva alcuna ulteriore notizia, diede incarico al Traina di recarsi a casa di Biondino Salvatore per verificare se fosse in atto la perquisizione dell’abitazione, ove quegli in effetti constatò la presenza di forze dell’ordine. A quel punto mandò a chiamare Giovanni Sansone, genero di Salvatore Cancemi e cugino di quei fratelli Sansone che avevano curato sino ad allora la latitanza del Riina, per incaricarlo di mettere al riparo la Bagarella con i figli e far sparire tutte le tracce riconducibili al boss; a tal fine lo incontrò nei pressi del carcere “Pagliarelli” di Palermo e gli ordinò di tenere i contatti, da quel momento in avanti, con Antonino Gioè, il quale a sua volta avrebbe contattato Gioacchino La Barbera, che era allora incensurato e dunque si poteva muovere per la città senza eccessivi rischi.  Il Brusca ha spiegato che l’incarico fu dato al Sansone perché era l’unica persona che potesse recarsi, senza destare sospetto nelle forze dell’ordine, al complesso di via Bernini, in quanto vi abitavano quei suoi familiari, per cui, anche se fosse stato fermato, avrebbe senz’altro potuto giustificare la sua presenza sui luoghi.
Fu dunque uno dei Sansone (Giuseppe), che risiedeva nel complesso di via Bernini, ad accompagnare la Bagarella ed i figli nei pressi del motel Agip, dove  furono prelevati da La Barbera e Gioè e condotti alla stazione ferroviaria, ove presero un taxi per rientrare a Corleone.
E fu sempre il Sansone ad occuparsi di ripulire la casa da ogni traccia, affidando anche ad una ditta di operai edili i lavori di ristrutturazione della villa; operazioni in merito alle quali relazionava, giorno per giorno, Gioacchino La Barbera che a sua volta riferiva le notizie a Leoluca Bagarella ed al Brusca. La preoccupazione iniziale, dovuta al timore che da un momento all’altro gli organi investigativi facessero irruzione nel comprensorio, cedette il posto, con il passare dei giorni, alla soddisfazione di constatare che tutto stava procedendo per il meglio, tanto che, addirittura, c’era stato il tempo di modificare radicalmente lo stato dei luoghi (cfr. deposizione del La Barbera e del Brusca). In definitiva – disse il Sansone a Gioacchino La Barbera che lo ha riferito in dibattimento – “abbiamo salvato il salvabile” .
Per quanto il La Barbera riferì al Brusca, gli oggetti che potevano essere ricomprati, quali la biancheria ed articoli di vestiario, furono bruciati; mentre i gioielli, l’argenteria, i quadri, i servizi di porcellana, e cioè tutti gli oggetti di valore furono invece dati in affidamento a terzi, prima a Giuseppe Gelardi e poi nel 1994 a Giusto Di Natale che, come deposto in dibattimento, li conservò nella propria villa a Palermo sino al 1996, quando venne arrestato. Quest’ultimo ha riferito che, colloquiando in carcere con Giovanni Riina, apprese che qualcuno era andato successivamente a prelevarli.
Quando “uscirono” le notizie di stampa sulla collaborazione del Di Maggio, il Brusca commentò con il Bagarella ed altri esponenti mafiosi il ruolo che costui doveva aver avuto nella cattura del Riina, ma successivamente seppe, dalla famiglia dei Vitale di Partinico, che Salvatore Bugnano, uomo vicino alle famiglie mafiose operanti in quel territorio ed in particolare ai Coppola ed a Lo Iacono Francesco, era un confidente del comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini, il mar.llo Lombardo, per cui si cominciò a sospettare che l’attività di quest’ultimo avesse avuto un ruolo preponderante nell’arresto del Riina e che la vicenda Di Maggio potesse essere solo una copertura a quest’indagine portata avanti dai carabinieri; sospetti che il suicidio del mar.llo Lombardo, avvenuto a marzo 1995, non fece che avvalorare.
Il Lo Iacono, difatti, conosceva Raffaele Ganci ed il figlio Domenico, detto Mimmo, che godeva della completa fiducia del Riina e ne conosceva l’abitazione, e, dunque, tramite questo canale, la notizia sarebbe potuta arrivare al Brugnano; inoltre, sia i Coppola che il Lo Iacono erano uomini di Bernardo Provenzano, il quale, nonostante continuasse ad essere completamente sottoposto al Riina, aveva maturato nei confronti del boss corleonese una “spaccatura” in ordine alla gestione degli affari e delle linee “programmatiche” dell’organizzazione.
In ordine all’esistenza di documenti, Giovanni Brusca ha dichiarato che il Riina aveva sempre tenuto appunti e conteggi delle sue attività criminose, in quanto aveva l’abitudine di scrivere tutto su un block notes che considerava il suo “ufficio volante”, dove teneva pure la contabilità dei profitti provenienti dagli appalti, dal traffico di stupefacenti, dalle estorsioni; tutta documentazione che il Riina conservava in casseforti od in bombole del gas, trasferendola con sé ad ogni trasloco. Anche Antonino Giuffré ha dichiarato che Salvatore Riina scriveva sempre appunti in relazione alle riunioni dell’organizzazione, agli appuntamenti, alla contabilità degli affari illeciti, e che, inoltre, intratteneva una fitta corrispondenza (i cd. “pizzini”) con Bernardo Provenzano ed altri uomini di “cosa nostra” o fiancheggiatori per la gestione degli appalti. Il Giuffré ha, infine, aggiunto che il nominato Riina utilizzava come porta documenti una borsa in pelle con blocco di chiusura in posizione centrale.
Nessuno dei collaboratori di giustizia ha, però, dichiarato di aver mai visto questi documenti, dopo l’arresto del Riina e negli anni a seguire, o di avere appreso quale sorte abbiano avuto.
Si può solo ritenere, allo stato degli atti, che, se effettivamente esistenti nella villa di via Bernini, essi furono trafugati e consegnati a terze persone rimaste, ancora oggi, ignote, ovvero furono distrutti.
In proposito, Giovanni Brusca ha detto di ritenere che furono bruciati dalla Bagarella, perché, se c’era qualcosa di importante, la moglie sapeva che andava eliminata, come imponevano le regole dell’organizzazione.
Antonino Giuffré, interrogato sulla sorte di questi eventuali documenti, ha riferito che quando ne parlò con Benedetto Spera, poco dopo l’avvenuta perquisizione a via Bernini, e, successivamente, con il Provenzano, entrambi gli dissero che “per fortuna non era stato trovato nulla” nella casa del Riina, con ciò intendendo proprio riferirsi al fatto che non era stato ritrovata alcuna documentazione. E il Provenzano aggiunse anche di temere che potessero essere finiti nelle mani di
Matteo Messina Denaro.
Michelangelo Camarda ha dichiarato che nel 1995 si ritrovò a commentare la vicenda dello svuotamento della casa del Riina con il La Rosa ed il Di Maggio, che nel frattempo, pur collaborando con le forze dell’ordine, aveva costituito un proprio gruppo criminale con il proposito di eliminare i rivali e riconquistare il potere (rendendosi responsabile di diversi omicidi per i quali sarà in seguito processato). In quell’occasione il La Barbera gli rivelò di avere portato via i familiari lo stesso giorno dell’arresto o quello successivo e che a “ripulire” la casa ci avevano pensato i Sansone che abitavano nello stesso residence, i quali gli avevano raccontato che erano riusciti a portare via tutto, a ristrutturare i locali della villa, e che avevano avuto persino il tempo di estrarre dal muro una cassaforte e murare il vano in cui era posizionata. Accennò anche alla possibilità che vi fossero dei documenti importanti, manifestando perplessità per il fatto che gli era stato consentito di agire così indisturbati. La mancata perquisizione di via Bernini – per come hanno riferito i collaboratori escussi – aveva suscitato dubbi, interrogativi, stupore, anche all’interno di “cosa nostra”, che determinarono una ridda di commenti e di strumentalizzazioni della vicenda.
In proposito, Mario Santo Di Matteo dichiarava (a verbale del 17.11.97) di aver saputo dal Di Maggio che erano stati i Carabinieri ad entrare nel cd. “covo” per portare via documenti importanti. Tale stupefacente dichiarazione è stata smentita nel presente dibattimento ed è stata smentita anche dal Di Maggio, il quale, a sua volta, ha negato tutta una serie di circostanze riferite dagli altri collaboratori escussi (i suoi propositi omicidiari verso Giovanni Brusca; le confidenze fatte sul gen. Delfino, che riteneva responsabile, a causa del fratello giornalista, di aver fatto trapelare sulla stampa la notizia della sua collaborazione; l’avere commentato in diverse occasioni la vicenda della mancata perquisizione; l’avere riferito dell’esistenza di documenti importanti in via Bernini).
Anche Giusy Vitale ha, infine, dichiarato di avere sentito il fratello Vito parlare con il Brusca di documenti di grande valore in possesso del Riina, tanto che – le disse una volta, commentando un servizio televisivo sulla vicenda – se la perquisizione fosse stata eseguita sarebbe accaduto un “finimondo”.


IL RITORNO DI NINETTA A CORLEONE  Il giorno 16 gennaio 1993 accaddero altri due fatti che avrebbero condizionato il successivo decorso degli eventi. Salvatore Certa, all’epoca dirigente del commissariato P.S. di Corleone, ha riferito in dibattimento di aver appreso quel giorno, dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze della casa abitata dai familiari del Riina, che la Bagarella con i figli aveva fatto ritorno in paese, come in effetti verificò procedendo alla loro identificazione presso gli uffici del commissariato. La notizia fu immediatamente comunicata per via telefonica al dott. Aliquò (v. sua deposizione), che richiese oralmente al col. Curatoli di avviare degli accertamenti in merito, rimasti senza esito. L’indomani il procuratore aggiunto prese parte, con il dott. Caselli e diversi ufficiali dell’arma territoriale, ad una riunione nel corso della quale questi ultimi manifestarono alcune perplessità, in considerazione del fatto che il ROS non aveva comunicato l’allontanamento della Bagarella dal sito di via Bernini. Le medesime perplessità cominciarono a circolare anche tra alcuni sostituti procuratori, come testimoniato dal dott. Luigi Patronaggio (ud. 26.9.05), secondo il quale quell’episodio suonò come un primo “campanello d’allarme”. Tuttavia, la fiducia nel ROS e nella persona di Mario Mori era assoluta, così come la convinzione che il complesso fosse sotto controllo, tanto che il dott. Caselli concluse quella riunione dicendo che bisognava lasciare altro spazio agli investigatori che stavano lavorando, e vedere cosa succedeva. Sempre quel 16.1.93 diversi giornalisti, tra cui Alessandra Ziniti ed Attilio Bolzoni – come da loro deposto in dibattimento all’udienza dell’11.7.05 – ricevettero da parte dell’allora magg. Roberto Ripollino una telefonata con la quale quest’ultimo gli rivelò che il luogo in cui Salvatore Riina aveva trascorso la sua latitanza era situato in Via Bernini, senza però specificarne il numero civico. Si recarono, quindi, immediatamente sul posto, ove furono raggiunti anche da altri giornalisti e troupes televisive, tutti alla ricerca del cd. “covo”. Quella sera stessa la Ziniti mandò in onda, sulla televisione locale per la quale lavorava, un servizio nel quale mostrava le riprese di via Bernini e tra queste anche quella relativa al complesso situato ai nn. 52/54, aggiungendo che in base ad “indiscrezioni” che le erano pervenute quella era la zona ove il Riina aveva abitato. Lo stesso 16.1.93 apparve sulla stampa la notizia che “un siciliano di nome Baldassarre” stava collaborando con i carabinieri ed aveva dato dal Piemonte, ove si era trasferito, un input fondamentale alla individuazione del Riina (cfr. lancio Ansa acquisito all’udienza del 9.1.06). Posto dinnanzi a queste risultanze di fatto, il magg. Roberto Ripollino – escusso all’udienza del 21 novembre 2005 – ha dichiarato che all’epoca dei fatti era addetto all’ufficio Operazioni Addestramento Informazioni e Ordinamento (OAIO) del comando Regione Carabinieri Sicilia, il quale aveva competenze meramente gestionali, a livello regionale, in merito ai fenomeni criminali ed alle operazioni condotte sul territorio, con compiti informativi all’interno del comando. A seguito dell’arresto del Riina, ricevette dal comando l’incarico di gestire i rapporti con i giornalisti accreditati (diverse decine) che contattò telefonicamente in occasione della prima conferenza stampa e di tutte quelle che ne seguirono. Interrogato specificatamente in merito alle telefonate effettuate il 16 gennaio, il teste ha precisato di avere solo un ricordo generale di continui contatti con i giornalisti, ma di non ricordare la circostanza contestata né di aver fornito l’indicazione su via Bernini come possibile sito di localizzazione del “covo” del Riina, e difatti non conosceva tale via, in quanto gli era stato detto solo che il Riina era stato catturato in prossimità del motel Agip. Se pure avesse dato tale indicazione – ha dichiarato in sede di indagini preliminari e confermato in dibattimento – non potrebbe che averlo fatto in esecuzione di specifiche disposizioni impartitegli dal suo superiore col. Sergio Cagnazzo il quale, tuttavia, ha negato, in dibattimento, di avergli mai dato ordine in tal senso, aggiungendo che non era certamente interesse di nessuno “bruciare” il sito di via Bernini. Il gen. Cancellieri ha, sul punto, dichiarato di non essere mai stato a conoscenza di tale fuga di notizie, che avrebbe appreso solo nel corso della sua deposizione nel presente dibattimento. L’imputato De Caprio ha, invece, dichiarato di avere visto in televisione, quello stesso 16.1.93, un servizio che mostrava il cancello del complesso di via Bernini, apprendendo così che la notizia era in qualche modo filtrata, e di avere commentato la cosa con il proprio collaboratore mar.llo Santo Caldareri, dicendogli che il sito era stato “bruciato”; circostanza che ha trovato conferma nella deposizione resa dallo stesso Caldareri. Altro elemento di fatto che l’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare è che Sergio De Caprio, dal giorno dell’arresto di Riina, non partecipò più ad alcuna riunione né con l’Autorità Giudiziaria in Procura né con l’Arma territoriale. Difatti, mentre sino a quel momento il ROS ed il Nucleo Operativo, per esigenze di coordinamento delle indagini e di scambio di informazioni, avevano avuto contatti continui ed erano stati coinvolti, con cadenza quotidiana, in riunioni operative, dopo la cattura ciascuno si concentrò sulle attività di propria competenza e tra i due organismi il flusso di notizie e comunicazioni si interruppe. Così come, parimenti, cessò ogni contatto anche tra i magistrati e l’imputato. Va qui precisato che l’annotazione in senso contrario riportata nella comunicazione del 12.2.93 a firma del dott. Caselli, laddove menziona una riunione del 20.1.93 nel corso della quale il cap. De Caprio avrebbe suggerito, unitamente ad altri colleghi della territoriale, di effettuare al più presto la perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” “al fine di deviare l’attenzione dall’obiettivo reale delle indagini al quale – fu detto – alcuni giornalisti erano ormai arrivati assai vicini e che invece conveniva tenere ancora sotto controllo”, si è rivelata erronea. In proposito, deve rilevarsi che per la redazione di quella nota il dott. Caselli si basò su un appunto manoscritto redatto dal dott. Aliquò – che ne ha riconosciuto la paternità in dibattimento – il 7 o l’8 febbraio 1993, quando, eseguita la perquisizione ed appurato che il cd. “covo” di Riina era stato svuotato da ignoti, si pose il problema di chiedere all’Arma ed al ROS chiarimenti su quanto era accaduto. Fu allora che il procuratore aggiunto, che aveva partecipato a tutte le riunioni operative, redasse, a mano, un diario degli avvenimenti nonché la bozza della lettera per il dott. Caselli, utilizzando quelli che erano i suoi ricordi ed i dati contenuti in una nota dattiloscritta elaborata, sempre successivamente agli eventi, dai colleghi sostituti procuratori. Documenti a loro volta contenenti alcuni dati erronei, come l’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare. In merito alla riunione in oggetto, è stato provato – sulla base di quanto riferito concordemente da tutti testi di seguito nominati – che non vi partecipò personalmente il dott. Caselli ma il dott. Aliquò, e che vi prese parte solo l’Arma territoriale nelle persone del gen. Cancellieri, del col. Cagnazzo e del cap. Minicucci. Fu proprio il col. Cagnazzo a suggerire – avendo appreso da notizie di stampa che i giornalisti stavano battendo la zona di via Bernini alla ricerca del cd. “covo” – di effettuare quella perquisizione a scopo diversivo. Valutazione che venne accolta e condivisa dall’Autorità Giudiziaria e che portò, il giorno seguente (21.1.93), all’esecuzione ex art. 41 TULPS dell’operazione, con grande clamore e dispiegamento di mezzi per garantirne la più ampia pubblicità. Anche l’annotazione manoscritta del dott. Aliquò non menziona, tra i partecipanti, gli imputati; in proposito però l’allora procuratore aggiunto ha dichiarato, in dibattimento, che qualcuno del raggruppamento doveva essere presente e ciò non per un suo preciso ricordo – inesistente sul punto – ma perché, comunque, il raggruppamento non poteva non esserne informato. Deduzione di carattere logico che è stata espressa anche dal gen. Cancellieri, secondo cui la territoriale era “servente” rispetto al ROS in quell’operazione e che vale a spiegare come mai il cap. De Caprio fu indicato come presente nella lettera del 12.2.93, quando invece non lo era. Neppure vi partecipò il col. Mori che quel giorno alle ore 13.00 fece rientro da Palermo a Roma (cfr. consuntivo dei servizi fuori sede depositato dalla difesa), della cui presenza, difatti, non ha riferito alcuno. Il ROS, nella persona del magg. Mauro Obinu – come ha riferito in dibattimento – era a conoscenza dei preparativi della perquisizione, ma non partecipò alla riunione che la deliberò, non condivise la decisione che ne scaturì e non prese parte all’operazione, che fu eseguita solo dalla territoriale. La finalità dell’iniziativa – ha riferito il gen. Cancellieri – era duplice, ovvero investigativa, tenuto conto che il fondo “Gelsomino” era stato sempre considerato uno degli obiettivi dell’indagine, avendone parlato il Di Maggio come uno dei luoghi che il Riina aveva frequentato, e di depistaggio della stampa, che proprio per questo fu preavvertita della perquisizione dal magg. Ripollino.


COSÌ È SPARITO L’ARCHIVIO DI TOTÒ RIINA LA DEPOSIZIONI RESE DAI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (UDIENZE 21 E 22 OTTOBRE 2005; 18 E 19 NOVEMBRE 2005; 10 DICEMBRE 2005) HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE COME AVVENNE LO SVUOTAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DEL RIINA.Giovanni Brusca ha riferito che il 15 gennaio 1993 il boss corleonese era atteso ad una riunione che vedeva coinvolti tutti i maggiori esponenti dell’organizzazione mafiosa, ad eccezione di Bernardo Provenzano; arrivò invece, portata da Salvatore Biondo, la notizia che “Totò” era stato arrestato, assieme al Biondino.
A quel punto si recò, assieme a Leoluca Bagarella, nell’officina di Michele Traina, per avere la conferma della notizia dai mezzi di informazione ed i particolari di come era avvenuta la cattura; c’era inoltre la preoccupazione di capire cosa fosse successo alla famiglia.
Non conosceva il luogo preciso in cui dimorasse Salvatore Riina, ma sapeva che si trovava nella zona Uditore, che vi si recava Vincenzo De Marco e che lo accompagnava nei suoi spostamenti Pino Sansone. Visto che sulla stampa non usciva alcuna ulteriore notizia, diede incarico al Traina di recarsi a casa di Biondino Salvatore per verificare se fosse in atto la perquisizione dell’abitazione, ove quegli in effetti constatò la presenza di forze dell’ordine. A quel punto mandò a chiamare Giovanni Sansone, genero di Salvatore Cancemi e cugino di quei fratelli Sansone che avevano curato sino ad allora la latitanza del Riina, per incaricarlo di mettere al riparo la Bagarella con i figli e far sparire tutte le tracce riconducibili al boss; a tal fine lo incontrò nei pressi del carcere “Pagliarelli” di Palermo e gli ordinò di tenere i contatti, da quel momento in avanti, con Antonino Gioè, il quale a sua volta avrebbe contattato Gioacchino La Barbera, che era allora incensurato e dunque si poteva muovere per la città senza eccessivi rischi.  Il Brusca ha spiegato che l’incarico fu dato al Sansone perché era l’unica persona che potesse recarsi, senza destare sospetto nelle forze dell’ordine, al complesso di via Bernini, in quanto vi abitavano quei suoi familiari, per cui, anche se fosse stato fermato, avrebbe senz’altro potuto giustificare la sua presenza sui luoghi.
Fu dunque uno dei Sansone (Giuseppe), che risiedeva nel complesso di via Bernini, ad accompagnare la Bagarella ed i figli nei pressi del motel Agip, dove  furono prelevati da La Barbera e Gioè e condotti alla stazione ferroviaria, ove presero un taxi per rientrare a Corleone.
E fu sempre il Sansone ad occuparsi di ripulire la casa da ogni traccia, affidando anche ad una ditta di operai edili i lavori di ristrutturazione della villa; operazioni in merito alle quali relazionava, giorno per giorno, Gioacchino La Barbera che a sua volta riferiva le notizie a Leoluca Bagarella ed al Brusca. La preoccupazione iniziale, dovuta al timore che da un momento all’altro gli organi investigativi facessero irruzione nel comprensorio, cedette il posto, con il passare dei giorni, alla soddisfazione di constatare che tutto stava procedendo per il meglio, tanto che, addirittura, c’era stato il tempo di modificare radicalmente lo stato dei luoghi (cfr. deposizione del La Barbera e del Brusca). In definitiva – disse il Sansone a Gioacchino La Barbera che lo ha riferito in dibattimento – “abbiamo salvato il salvabile” .
Per quanto il La Barbera riferì al Brusca, gli oggetti che potevano essere ricomprati, quali la biancheria ed articoli di vestiario, furono bruciati; mentre i gioielli, l’argenteria, i quadri, i servizi di porcellana, e cioè tutti gli oggetti di valore furono invece dati in affidamento a terzi, prima a Giuseppe Gelardi e poi nel 1994 a Giusto Di Natale che, come deposto in dibattimento, li conservò nella propria villa a Palermo sino al 1996, quando venne arrestato. Quest’ultimo ha riferito che, colloquiando in carcere con Giovanni Riina, apprese che qualcuno era andato successivamente a prelevarli.
Quando “uscirono” le notizie di stampa sulla collaborazione del Di Maggio, il Brusca commentò con il Bagarella ed altri esponenti mafiosi il ruolo che costui doveva aver avuto nella cattura del Riina, ma successivamente seppe, dalla famiglia dei Vitale di Partinico, che Salvatore Bugnano, uomo vicino alle famiglie mafiose operanti in quel territorio ed in particolare ai Coppola ed a Lo Iacono Francesco, era un confidente del comandante della stazione dei carabinieri di Terrasini, il mar.llo Lombardo, per cui si cominciò a sospettare che l’attività di quest’ultimo avesse avuto un ruolo preponderante nell’arresto del Riina e che la vicenda Di Maggio potesse essere solo una copertura a quest’indagine portata avanti dai carabinieri; sospetti che il suicidio del mar.llo Lombardo, avvenuto a marzo 1995, non fece che avvalorare.
Il Lo Iacono, difatti, conosceva Raffaele Ganci ed il figlio Domenico, detto Mimmo, che godeva della completa fiducia del Riina e ne conosceva l’abitazione, e, dunque, tramite questo canale, la notizia sarebbe potuta arrivare al Brugnano; inoltre, sia i Coppola che il Lo Iacono erano uomini di Bernardo Provenzano, il quale, nonostante continuasse ad essere completamente sottoposto al Riina, aveva maturato nei confronti del boss corleonese una “spaccatura” in ordine alla gestione degli affari e delle linee “programmatiche” dell’organizzazione.
In ordine all’esistenza di documenti, Giovanni Brusca ha dichiarato che il Riina aveva sempre tenuto appunti e conteggi delle sue attività criminose, in quanto aveva l’abitudine di scrivere tutto su un block notes che considerava il suo “ufficio volante”, dove teneva pure la contabilità dei profitti provenienti dagli appalti, dal traffico di stupefacenti, dalle estorsioni; tutta documentazione che il Riina conservava in casseforti od in bombole del gas, trasferendola con sé ad ogni trasloco. Anche Antonino Giuffré ha dichiarato che Salvatore Riina scriveva sempre appunti in relazione alle riunioni dell’organizzazione, agli appuntamenti, alla contabilità degli affari illeciti, e che, inoltre, intratteneva una fitta corrispondenza (i cd. “pizzini”) con Bernardo Provenzano ed altri uomini di “cosa nostra” o fiancheggiatori per la gestione degli appalti. Il Giuffré ha, infine, aggiunto che il nominato Riina utilizzava come porta documenti una borsa in pelle con blocco di chiusura in posizione centrale.
Nessuno dei collaboratori di giustizia ha, però, dichiarato di aver mai visto questi documenti, dopo l’arresto del Riina e negli anni a seguire, o di avere appreso quale sorte abbiano avuto.
Si può solo ritenere, allo stato degli atti, che, se effettivamente esistenti nella villa di via Bernini, essi furono trafugati e consegnati a terze persone rimaste, ancora oggi, ignote, ovvero furono distrutti.
In proposito, Giovanni Brusca ha detto di ritenere che furono bruciati dalla Bagarella, perché, se c’era qualcosa di importante, la moglie sapeva che andava eliminata, come imponevano le regole dell’organizzazione.
Antonino Giuffré, interrogato sulla sorte di questi eventuali documenti, ha riferito che quando ne parlò con Benedetto Spera, poco dopo l’avvenuta perquisizione a via Bernini, e, successivamente, con il Provenzano, entrambi gli dissero che “per fortuna non era stato trovato nulla” nella casa del Riina, con ciò intendendo proprio riferirsi al fatto che non era stato ritrovata alcuna documentazione. E il Provenzano aggiunse anche di temere che potessero essere finiti nelle mani di
Matteo Messina Denaro.
Michelangelo Camarda ha dichiarato che nel 1995 si ritrovò a commentare la vicenda dello svuotamento della casa del Riina con il La Rosa ed il Di Maggio, che nel frattempo, pur collaborando con le forze dell’ordine, aveva costituito un proprio gruppo criminale con il proposito di eliminare i rivali e riconquistare il potere (rendendosi responsabile di diversi omicidi per i quali sarà in seguito processato). In quell’occasione il La Barbera gli rivelò di avere portato via i familiari lo stesso giorno dell’arresto o quello successivo e che a “ripulire” la casa ci avevano pensato i Sansone che abitavano nello stesso residence, i quali gli avevano raccontato che erano riusciti a portare via tutto, a ristrutturare i locali della villa, e che avevano avuto persino il tempo di estrarre dal muro una cassaforte e murare il vano in cui era posizionata. Accennò anche alla possibilità che vi fossero dei documenti importanti, manifestando perplessità per il fatto che gli era stato consentito di agire così indisturbati. La mancata perquisizione di via Bernini – per come hanno riferito i collaboratori escussi – aveva suscitato dubbi, interrogativi, stupore, anche all’interno di “cosa nostra”, che determinarono una ridda di commenti e di strumentalizzazioni della vicenda.
In proposito, Mario Santo Di Matteo dichiarava (a verbale del 17.11.97) di aver saputo dal Di Maggio che erano stati i Carabinieri ad entrare nel cd. “covo” per portare via documenti importanti. Tale stupefacente dichiarazione è stata smentita nel presente dibattimento ed è stata smentita anche dal Di Maggio, il quale, a sua volta, ha negato tutta una serie di circostanze riferite dagli altri collaboratori escussi (i suoi propositi omicidi vari verso Giovanni Brusca; le confidenze fatte sul gen. Delfino, che riteneva responsabile, a causa del fratello giornalista, di aver fatto trapelare sulla stampa la notizia della sua collaborazione; l’avere commentato in diverse occasioni la vicenda della mancata perquisizione; l’avere riferito dell’esistenza di documenti importanti in via Bernini).
Anche Giusy Vitale ha, infine, dichiarato di avere sentito il fratello Vito parlare con il Brusca di documenti di grande valore in possesso del Riina, tanto che – le disse una volta, commentando un servizio televisivo sulla vicenda – se la perquisizione fosse stata eseguita sarebbe accaduto un “finimondo”.


CHI SI E’ VENDUTO IL CAPO DEI CAPI ? Le numerose, gravi, contraddizioni in cui sono incorsi il Di Matteo ed il Di Maggio impongono la trasmissione dei verbali delle dichiarazioni dalle stessi rese al p.m. per l’eventuale esercizio dell’azione penale, essendo evidente che i medesimi hanno dichiarato il falso, o nelle precedenti occasioni in cui furono escussi oppure al presente dibattimento  In merito, invece, a come i carabinieri riuscirono a localizzare Salvatore Riina, il Di Maggio ha confermato di non aver mai saputo dove esattamente abitasse il boss, ma di aver indicato alle forze dell’ordine solo la zona ed il nominativo di coloro che ne curavano la latitanza (il Sansone ed il De Marco). Tale circostanza è stata confermata dagli altri collaboratori escussi (nello specifico La Rosa e Di Matteo), i quali, riferendo il contenuto di conversazioni avvenute negli anni successivi con il Di Maggio circa il suo ruolo nella vicenda, hanno precisato che quest’ultimo dichiarò sempre di non sapere come gli investigatori fossero pervenuti all’individuazione del complesso di via Bernini. Antonino Giuffré ha dichiarato, inoltre, che, nel corso degli anni, si erano formati in seno a “cosa nostra” due schieramenti contrapposti facenti capo al Riina (che poteva contare su Bagarella, Brusca, Messina Denaro, i fratelli Graviano) ed al Provenzano (cui si erano legati lo stesso Giuffré, Carlo Greco, Pietro Aglieri), tra i quali si era determinato “un solco”, via via aggravatosi nel tempo, sin dal 1987, e che, con l’arresto del boss corleonese, esplose tra i due la rivalità su chi dovesse prendere “le redini” dell’organizzazione a livello provinciale e regionale. Subito dopo l’arresto – ha aggiunto il collaboratore – si diffuse in “cosa nostra” la convinzione che il Riina fosse stato consegnato ai carabinieri. D’altronde, sospetti di tal genere circolavano in modo incontrollato e potevano riguardare chiunque, tanto che – ha riferito il Giuffré – anche sullo stesso Provenzano circolavano dal 1990 voci insistenti, provenienti dall’ambiente mafioso catanese ed in particolare dalla famiglia Mazzei e da Eugenio Galea (vicinissimo al boss Santapaola), che lo accusavano di passare informazioni ai carabinieri, come commentò in più occasioni con altri appartenenti all’organizzazione mafiosa (Giovanni Marcianò, i Ganci) e con lo stesso Provenzano che diverse volte gli chiese se credesse a queste illazioni. Anche su Vito Ciancimino, che era persona particolarmente vicina al Provenzano, si diffusero delle “voci” in ordine a presunti contatti che aveva avuto con esponenti delle forze dell’ordine, e serpeggiava il timore che il medesimo potesse iniziare un percorso di collaborazione. In proposito, quando uscì dal carcere a gennaio 1993, prima che Salvatore Riina fosse catturato, Antonino Giuffré chiese al Provenzano come fosse “combinato” Vito Ciancimino, ottenendo la risposta che era “andato in missione” per cercare di sistemare le cose all’interno dell’organizzazione, che stava vivendo un periodo storico particolare. Null’altro è stato riferito sul punto, né dal Giuffré né dagli altri collaboratori, mentre Giovanni Brusca ha saputo (o voluto) soltanto riferire che spesso il Riina gli esprimeva delle imprecisate “rimostranze” nei confronti di Vito Ciancimino. Salvatore Cancemi ha riferito che Salvatore Biondo il 15 gennaio 1993, mentre si trovava, assieme a Raffaele Ganci e ad altri, in una villetta nei pressi di San Lorenzo dove avrebbe dovuto svolgersi una riunione della commissione convocata dallo stesso Riina, portò la notizia che il boss era stato arrestato su viale Lazio. Successivamente, apprese dai giornali che il Riina aveva trascorso la latitanza in via Bernini, vicino a dove abitava anche sua figlia. Quando a luglio 1993 decise di costituirsi, presentandosi ai carabinieri di Piazza Verde a Palermo, raccontò che il Provenzano, in una riunione svoltasi a maggio 1993 con la sua partecipazione, quella del Ganci e di La Barbera Michelangelo, aveva dichiarato che “c’era la possibilità di prendere vivo il capitano Ultimo” (nome in codice dell’imputato De Caprio) o, in alternativa, di ucciderlo, senza però specificare i motivi per i quali intendeva prenderlo vivo. Anche Giuseppe Guglielmini ha riferito che, nel corso di una riunione, Giovanni Brusca ed in seguito anche Giovannello Greco gli dissero che si stava cercando questo “capitano Ultimo”, che rappresentava un “chiodo fisso” per Provenzano, al quale si sarebbe potuti arrivare tramite una persona che conosceva un amico del capitano, con il quale costui giocava a tennis, e che avrebbe potuto fare sapere dove i due si sarebbero recati a pranzare.Infine, Raffaele Ganci, figlio di quel Raffaele Ganci a capo della famiglia mafiosa del quartiere della “Noce” a Palermo, ha dichiarato di aver saputo dal padre che, nelcorso di una riunione con il Provenzano successiva all’arresto del Riina, si era convenuto di sequestrare il “capitano Ultimo”, ma che poi non se ne fece più nulla.


CI FU UN PATTO CON COSA NOSTRA ? Le argomentazioni difensive riferite sul punto,secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché “il mafioso” non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss.
Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la “messa a posto” delle imprese e la gestione degli affari.
Accertare se tali documenti effettivamente esistessero, se fossero custoditi all’interno della villa e quale sorte abbiano avuto, non può avere alcuna refluenza – ad avviso del Collegio – sulla sussistenza del reato contestato, atteso che il dato certo del ritrovamento indosso al Riina di materiale cartaceo, unito ad indizi di carattere logico, pienamente confermati dalle deposizioni testimoniali acquisite, già di per sé consente di ritenere che l’omessa perquisizione della casa e l’abbandono del sito sino ad allora sorvegliato abbiano comportato il rischio di devianza delle indagini che, difatti, nella fattispecie si è pienamente verificato, stando alle manifestazioni di sollievo e di gioia manifestate da Bernardo Provenzano e da Benedetto Spera al Giuffré (i quali ebbero a dichiarare che per fortuna le forze dell’ordine non avevano potuto trovare “nulla” con ciò intendendo riferirsi proprio a documenti) ed, ancora, alla soddisfazione espressa, durante le fasi dello svuotamento della casa, da parte del Sansone, e condivise dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca, dal Bagarella per il fatto che stava procedendo tutto “liscio” (cfr. in particolare le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera).
D’altronde, appare evidente che l’ambito di un’indagine per il delitto di cui all’art. 416 bis C.P. si presenta particolarmente ampio, potendo ricomprendere una molteplicità di condotte e dispiegare i suoi effetti in relazione ad una pletora di personaggi, quali altri correi indagati in diversi filoni di inchiesta, per cui l’omessa perquisizione e la disattivazione del dispositivo di controllo di un luogo di pertinenza di un affiliato, e qui si trattava del capo di “cosa nostra”, appare condotta astrattamente idonea ad integrare non solo il favoreggiamento aggravato, ma lo stesso concorso nel reato associativo, ove si dimostri la sussistenza degli altri presupposti in punto di dolo e di efficienza causale del contributo di cui agli artt. 110 e 416 bis C.P..
Ne deriva che – ad avviso del Collegio – il punto nodale per la ricostruzione della vicenda in esame non può essere ricercato – contrariamente a quanto prospettato dalle difese – sul piano oggettivo, occorrendo invece indagare anche il “perché” siano accaduti gli avvenimenti che ci occupano.
Richiamata la narrazione degli accadimenti fattuali già esposta nella prima parte di questa sentenza, si osserva, sinteticamente, che la prospettiva accusatoria rimane ancorata ai seguenti elementi indiziari:
il giorno dell’arresto del Riina Sergio De Caprio chiese insistentemente, con l’appoggio di Mario Mori, che la perquisizione già predisposta sul complesso di via Bernini, non venisse eseguita, garantendo l’osservazione sul sito;
il pomeriggio alle ore 16.00 il furgone, con a bordo l’app.to Coldesina ed il Di Maggio, fu fatto rientrare ed il servizio non venne più predisposto;
tale decisione non fu oggetto di alcuna comunicazione;
il ROS non svolse più alcuna attività di indagine;
il 20.1.93 il De Caprio chiese che si effettuasse una perquisizione al cd. “fondo Gelsomino” come attività diversiva di depistaggio, nel presupposto che via Bernini fosse sotto osservazione;
in una riunione in data 27.1.93 Mario Mori accennò al fatto che il servizio era stato sospeso da tempo, decidendosi a rivelarlo solo il 30.1.93;
già a dicembre 1992 Mario Mori, con la consapevolezza del Di Caprio, aveva intavolato una trattativa segreta con “cosa nostra” tramite Vito Calogero Ciancimino, per ottenere una resa dei latitanti;
il ROS non poteva conoscere il sito di via Bernini, in quanto non era tra quelli indicati dal Di Maggio, dunque il Riina fu “consegnato” dalla stessa associazione criminale, ed in particolare da Bernardo Provenzano, in ossequio ad un patto di “non belligeranza” stipulato con il Mori.


LA RIBELLIONE DI BALDUCCIO Nello stesso periodo di tempo, il gruppo 2 del Nucleo Operativo aveva avviato, su segnalazione proveniente dalle stazioni CC di Monreale e di S. Giuseppe Iato, un proprio filone investigativo con lo scopo di ricercare sul territorio nazionale Baldassare Di Maggio. Costui era un soggetto all’epoca incensurato e, sostanzialmente, sconosciuto alle forze dell’ordine, ma veniva indicato da una fonte confidenziale come persona di un certo rilievo per l’organizzazione criminale nel mandamento di S. Giuseppe Iato, che aveva svolto le funzioni di autista per Salvatore Riina e che si era dovuto allontanare dal territorio siciliano, andando a riparare nel nord Italia, a causa di un forte contrasto maturato all’interno del sodalizio criminale con Giovanni Brusca, tale da avergli fatto temere per la sua stessa incolumità.  Si veniva, pertanto, a profilare la potenziale importanza di questo personaggio, che in quanto al centro di un feroce dissidio interno alla compagine mafiosa, tale da costringerlo ad una precipitosa fuga in un territorio a sé totalmente estraneo, avrebbe potuto rappresentare una preziosa occasione per futuri spunti investigativi, anche e soprattutto nella direzione della cattura dello stesso Brusca. In effetti, il Di Maggio – come ha dichiarato in dibattimento, concordemente agli altri collaboratori di giustizia, tra i quali La Rosa Giuseppe, Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, Camarda Michelangelo, Giuffré Antonino, tutti escussi nel presente procedimento – aveva ricoperto negli anni 1985-1989, proprio su investitura del Riina, il ruolo di capo mandamento reggente di S. Giuseppe Iato al posto di Bernardo Brusca, che era stato raggiunto da provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale. Negli ultimi anni ’80, tuttavia, non godeva più della completa fiducia di Salvatore Riina e del noto latitante Bernardo Provenzano, a causa di contrasti legati alla gestione degli appalti in Sicilia che allora era affidata ad Angelo Siino, uomo assai vicino allo stesso Di Maggio, il cui ruolo cominciava però a divenire inviso ai due capomafia, che ne volevano ridimensionare il potere e l’ambito decisionale. Giovanni Brusca, d’altra parte, ormai tornato dal confino cui era stato costretto per vicende giudiziarie, aspirava, in quanto figlio di Bernardo, ad assumere il comando del mandamento, ragione per cui intraprese con il Di Maggio, sin dal 1990, una feroce lotta per la conquista del potere. Questi fattori determinarono (cfr. deposizioni rese dai collaboratori di giustizia già citati) un progressivo ed irreversibile deterioramento dei rapporti tra l’organizzazione criminale ed il Di Maggio, tanto che quest’ultimo nel 1990/1991 decise di allontanarsi dalla Sicilia ed intraprese una serie di viaggi all’estero, continuando a mantenere, tuttavia, i contatti con il territorio, soprattutto a mezzo dell’amico Giuseppe La Rosa, che spesso incontrava in Toscana, presso dei propri parenti che ivi risiedevano. A marzo dell’anno 1992 fu mandato a chiamare dal Riina e partecipò ad una riunione con Raffaele Ganci e Giovanni Brusca, che si svolse vicino la clinica Villa Serena a Palermo, avente ad oggetto la risoluzione della questione relativa ai contrasti sorti tra i due esponenti mafiosi; in tale occasione, il Riina decise che il mandamento fosse governato dal Brusca, rispetto al quale il Di Maggio sarebbe dovuto restare in posizione subordinata. Quest’ultimo realizzò di non avere più spazi e, dopo un tentativo di ottenere il permesso di soggiorno in Canada, decise di trasferirsi nel nord Italia, a Borgomanero, dove già risiedeva un suo vecchio conoscente di nome Salvatore Mangano. A fine agosto 1992 Giuseppe La Rosa, nel corso di uno dei loro incontri in Toscana, gli confermò quanto già aveva intuito nella riunione di Palermo, ovvero che l’associazione aveva deciso di sopprimerlo, prendendo a pretesto la circostanza che avesse intrapreso una relazione sentimentale non consentita, in violazione dei suoi obblighi di “uomo d’onore”. Tuttavia “Balduccio”, come veniva soprannominato dai suoi sodali, non si diede per vinto ed anzi, ha riferito il La Rosa, proprio perché ormai non vedeva altra via d’uscita maturò l’intenzione di eliminare Giovanni Brusca, proponendosi, a tal fine, di ottenere l’autorizzazione del Riina, ovvero, in caso contrario, di sbarazzarsi anche del boss corleonese, sfruttando i dissapori che nel frattempo erano sorti tra quest’ultimo e parte dell’organizzazione, che si riconosceva nel Provenzano, la quale aveva mal tollerato la strategia dell’attacco frontale allo Stato che il Riina aveva deciso di intraprendere, da molti ritenuta la causa dell’inasprimento del trattamento carcerario per gli affiliati ed un fattore di rischio per la continuità e la produttività degli affari del sodalizio. Nel frattempo, il fronte delle iniziative portate avanti dall’Arma contro “cosa nostra” registrava, nel medesimo arco temporale, anche un altro intervento.


UNA PERQUISIZIONE FERMATA DA TUTTI    Tornando ad analizzare quanto accadde il 15 gennaio 1993, in quelle ore, descritte come concitate e frenetiche, che seguirono alla cattura del Riina, doveva decidersi come proseguire ed in quale direzione indirizzare le successive attività di indagine.
Sino ad allora il potere di direzione e coordinamento delle attività di polizia giudiziaria era stato espletato dal dott. Aliquò, in attesa dell’insediamento del dott. Caselli che sarebbe avvenuto proprio quel giorno.
La discussione nacque spontanea tra tutti i presenti, ufficiali dell’Arma e magistrati, nel cortile della caserma Buonsignore, in modo informale, portando all’emersione di due orientamenti, uno maggioritario, condiviso dall’Autorità Giudiziaria e dai reparti territoriali, che intendeva procedere subito alla perquisizione del complesso di via Bernini, al fine di individuare da quale unità abitativa fosse uscito il Riina e perquisirla, l’altro portato avanti dal ROS, ed in modo particolare da Sergio De Caprio, che riteneva dannosa quest’iniziativa per lo sviluppo delle indagini, proponendo di sfruttare il vantaggio costituito dall’avere catturato il boss a distanza rispetto al residence.
I due orientamenti si contrapposero e si alternarono, in una dialettica fluida e continuativa, che portò prima alla predisposizione delle due squadre che avrebbero dovuto procedere alla perquisizione, poi alla conferenza stampa nella quale si fece apparire l’arresto come casuale, evitando ogni riferimento a via Bernini, quindi a rinviare il momento della partenza sino a dopo il pranzo al circolo ufficiali. Sia nella mattinata, che al momento del pranzo, dove il De Caprio sopraggiunse “indispettito” – secondo quanto riferito dal dott. Aliquò – per il fatto che, come gli aveva detto il cap. Minicucci incontrato in cortile, stava per essere eseguita la perquisizione, l’imputato chiese insistentemente di evitare ogni intervento, perché avrebbe pregiudicato ulteriori acquisizioni che avrebbero consentito di disarticolare il gruppo corleonese.
L’intento, concordemente riferito da tutti i partecipanti a quelle discussioni, in aderenza con quanto altresì cristallizzato nelle note scritte del dott. Caselli e dell’imputato Mori, era quello di avviare un’indagine a lungo termine sui Sansone, che consentisse di risalire ad altri personaggi del sodalizio e colpire gli interessi affaristici del gruppo.
L’importanza dei Sansone, ha riferito il De Caprio, era evidente a tutti ma, in verità, proprio su questo punto le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria e del ROS appaiono essere state radicalmente diverse.
Nelle argomentazioni difensive queste investigazioni assumono un’importanza centrale, addirittura assorbente rispetto alla individuazione della villa da cui era uscito il Riina, e proprio per consentire che venissero sviluppate il De Caprio chiese ed ottenne che la perquisizione fosse annullata.
Sansone erano già emersi nel corso del cd. processo Spatola degli anni ‘80; per loro tramite, grazie all’indicazione del Di Maggio, era stato possibile individuare il complesso di via Bernini, dove abitavano, e catturare Salvatore Riina; Domenico Ganci, quando fu pedinato ad ottobre del 1992 (cfr. relazione di servizio in atti), fece perdere le sue tracce in prossimità dello sbocco di via Giorgione su via Bernini, per cui poteva ragionevolmente ipotizzarsi l’esistenza di collegamenti tra i Sansone e gli stessi Ganci, sui quali l’indagine del ROS era ancora in corso; i Sansone, in quanto titolari di diverse ditte e società, erano portatori degli interessi economici del gruppo corleonese; la perquisizione del complesso avrebbe reso noto all’associazione mafiosa la conoscenza da parte delle forze dell’ordine del luogo ove aveva alloggiato Salvatore Riina e dunque del ruolo dei Sansone nella cattura del boss, svelando così anche la collaborazione del Di Maggio.
Sulla base di tutti questi elementi, avviare un’indagine sistematica su questi soggetti, in parallelo a quella già in corso sui Ganci, avrebbe potuto portare
– nella prospettazione difensiva – ad acquisizioni investigative di grande rilevanza, se non addirittura decisive per la sopravvivenza del gruppo che faceva capo al Riina, il quale appunto, proprio sui Sansone e sui Ganci, aveva potuto contare durante la latitanza, per i suoi spostamenti nella città e per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana.
Questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l’Autorità Giudiziaria scelse di correre, condividendo le valutazioni espresse dagli organi di polizia giudiziaria, direttamente operativi sul campo, sulla rilevante possibilità di ottenere maggiori risultati omettendo di eseguire la perquisizione.
Nella decisione di rinviarla appare, difatti, logicamente, insita l’accettazione del pericolo della dispersione di materiale investigativo eventualmente presente nell’abitazione, che non era stata ancora individuata dalle forze dell’ordine, dal momento che nulla avrebbe potuto impedire a “Ninetta” Bagarella, che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso comprensorio, di distruggere od occultare la documentazione eventualmente conservata dal Riina – cosa che in ipotesi avrebbero potuto fare anche nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, dopo la diffusione della notizia dell’arresto in conferenza stampa, quando cioè il servizio di osservazione era ancora attivo – od anche a terzi che, se sconosciuti alle forze dell’ordine, avrebbero potuto recarsi al complesso ed asportarla senza destare sospetti.
L’osservazione visiva del complesso, in quanto inerente al solo cancello di ingresso dell’intero comprensorio, certamente non poteva essere diretta ad impedire tali esiti, prestandosi solo ad individuare eventuali latitanti che vi avessero fatto accesso ed a filmare l’allontanamento della Bagarella, che non era comunque indagata, e le frequentazioni del sito.
Questa accettazione del rischio fu condivisa da tutti coloro che presero parte ai colloqui del 15.1.93, Autorità Giudiziaria e reparti territoriali, dal momento che era più che probabile che il Riina, trovato con indosso i cd. “pizzini”, detenesse nell’abitazione appunti, corrispondenza, riepiloghi informativi, conteggi, comunque rilevanti per l’associazione mafiosa, e non potendo tutti coloro che la condivisero non essersi rappresentati che con il rinvio della perquisizione non si sarebbe potuto impedirne la distruzione o comunque la dispersione ad opera di terzi.
Inoltre, come ha riferito il dott. Caselli, i tempi del servizio di osservazione che il De Caprio avrebbe assicurato di continuare “in loco” non si annunciavano brevi, in quanto l’operazione da sviluppare si presentava molto complessa, considerato lo stato dei luoghi (bisognava individuare da quale unità il Riina fosse uscito) e la probabile presenza in loco di “pezzi” dell’organizzazione allertati dalla cattura del latitante, per cui dall’iniziale proposito di aspettare e vedere cosa sarebbe successo nelle prossime 48 ore si giunse ad aspettare ben 15 giorni.
Un lasso di tempo che sarebbe stato ampiamente sufficiente a terzi – che pure fossero stati video ripresi dal ROS entrare ed uscire dal complesso – per asportare o distruggere ogni cosa pertinente al Riina.


LA SORVEGLIANZA FATTA SALTARE Il profilo dell’adesione al rischio connaturato alla proposta ed alla decisione di rinviare la perquisizione appare, dunque, di per sé non rilevante ai fini di determinare l’elemento psicologico degli imputati, dovendo piuttosto verificarsi se i successivi comportamenti, cioè l’omessa riattivazione del servizio di osservazione e l’omessa comunicazione di tale decisione, siano valsi ad integrare la volontà di aiuto all’organizzazione denominata “cosa nostra”. L’Autorità Giudiziaria, nell’eccezionalità dell’evento che vedeva in stato di arresto il capo della struttura mafiosa e che poteva costituire un’occasione unica ed irripetibile di assestare un colpo forse decisivo all’ente criminale, operò una scelta anch’essa di eccezione, rispetto alla alternativa che avrebbe imposto di procedere alla perquisizione del luogo di pertinenza del soggetto fermato, e ciò fece nell’ambito della propria insindacabile discrezionalità nella individuazione della tipologia degli atti di indagine utilizzabili per pervenire all’accertamento dei fatti. Tale scelta, però, fu adottata certamente sul presupposto indefettibile che fosse proseguito il servizio di video sorveglianza sul complesso di via Bernini. Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato non solo dalle deposizioni dei magistrati e degli ufficiali dell’Arma territoriale che presero parte a quei colloqui, durante i quali comunque si considerò la possibilità di vedere chi sarebbe venuto al complesso, eventualmente anche a prelevare i familiari, ma anche dalla stessa nota del col. Mori del 18.2.93 ove si dice, con riferimento all’attività di “osservazione ed analisi” della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone, suggerita il 15 gennaio, che tale attività veniva in effetti sospesa, per motivi di opportunità operativa e di sicurezza, in attesa di una sua successiva riattivazione, esplicitando, poi, nell’ultimo periodo, che si verificò una “mancata, esplicita comunicazione all’A.G. della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini”. Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad integrare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare “cosa nostra”.


PERCHE’ I CARABINIERI FERMARONO LE INDAGINI ?  Ciò premesso, secondo l’impostazione accusatoria gli imputati avrebbero posto in essere una condotta agevolatrice dell’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra” attraverso quattro condotte, consistite:

1. nell’avere dato il 15.1.93 false assicurazioni ai magistrati della Procura di Palermo che la casa di Salvatore Riina sarebbe rimasta sotto stretta osservazione, così ottenendo la dilazione della perquisizione che stava per essere effettuata lo stesso giorno;
2. nell’aver disposto, invece, la cessazione del servizio di osservazione sul complesso immobiliare di via Bernini n. 54 a far data da quello stesso pomeriggio;
3. nell’averne omessa la comunicazione all’autorità giudiziaria;
4. nell’aver, quindi, posto in essere un comportamento reiterato volto a rafforzare la convinzione che il servizio fosse ancora in corso, così inducendo intenzionalmente in errore i predetti magistrati ed i colleghi dei reparti territoriali dell’Arma dei carabinieri e, pertanto, agevolando gli uomini di “cosa nostra”, che svuotarono il covo di ogni cosa di eventuale interesse investigativo, il tutto al fine specifico di agevolare proprio l’organizzazione criminale.
La pluralità di condotte contestate ha un unico reato presupposto, l’associazione per delinquere di tipo mafioso, e si rivolge nei confronti di uno stesso soggetto beneficiato, “cosa nostra”, onde non vale ad integrare una molteplicità di reati di favoreggiamento aggravato, ma un’unica fattispecie delittuosa a carattere permanente perfezionatasi il giorno della cattura del Riina e consumatasi il giorno della scoperta della inesistenza del servizio di osservazione su via Bernini, ovvero il 30.1.93 quando il col. Mario Mori, nel corso di una riunione, comunicò questa situazione di fatto ai magistrati della Procura di Palermo ed agli ufficiali dell’Arma.
Non v’è dubbio, infatti, come già precisato in punto di diritto, che l’eventuale reiterazione dello stesso comportamento criminoso integrante sia sotto il profilo oggettivo che con riguardo a quello soggettivo il delitto di favoreggiamento personale, in presenza dello stesso reato presupposto e del medesimo soggetto aiutato, non vale ad integrare una molteplicità di reati riconducibili ad un unico disegno criminoso, come contestato nella fattispecie, bensì un solo delitto, con le caratteristiche del reato permanente (Cass. Martinelli, cit.).
La peculiarità della fattispecie si coglie già al livello dogmatico di inquadramento nella previsione di cui alla norma incriminatrice, difatti, da un lato, solo quel segmento della complessiva condotta che ha avuto luogo il 15.1.93 consiste in un comportamento commissivo, mentre per i restanti quattordici giorni il reato si sarebbe realizzato mediante un atteggiamento puramente omissivo degli imputati, consistito nel non avere riattivato il giorno 16 gennaio, e per tutti i giorni a seguire, il servizio in atto il giorno dell’arresto del Riina e nel non avere comunicato tale decisione all’Autorità Giudiziaria; dall’altro, nel fatto che il soggetto beneficiato sia venuto ad essere non una persona fisica ma la stessa “mafia”, nella sua dimensione collettiva e strutturale, venendo così a coincidere con quello oggetto dell’ulteriore finalismo previsto dall’aggravante a dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91.
Tralasciando quest’ultimo profilo, che verrà ripreso in punto di esame del dolo degli imputati, deve preliminarmente rilevarsi che, come anticipato nelle precedenti argomentazioni svolte in punto di diritto, la natura omissiva della condotta contestata non osta alla configurabilità del favoreggiamento, sia perché l’ampia locuzione di “aiuto” di cui all’art. 378 C.P. è idonea a ricomprendere qualsivoglia comportamento positivo o negativo, sia perché è rinvenibile, nella fattispecie, un preciso obbligo di garanzia in capo agli imputati, quali organi di polizia giudiziaria, di impedire l’evento pericoloso ex art. 40 cpv. C.P..
Quanto alle caratteristiche dell’elemento oggettivo del reato, la norma – come già detto – richiede solo il pericolo di lesione del bene protetto, e cioè prescinde dalla verificazione di un effettivo sviamento od intralcio alle indagini, occorrendo solo che la condotta, sulla base di una valutazione ex ante da condursi tenendo conto di tutti gli elementi che erano a conoscenza del soggetto agente, o comunque conoscibili secondo criteri di ordinaria diligenza, si presentasse idonea a produrre un tale risultato.
Anche da questo punto di vista, la vicenda in oggetto presenta indubbie particolarità, in quanto il potenziale vantaggio procurato al sodalizio mafioso dall’abbandono del sito di via Bernini può ipotizzarsi sotto diverse forme.
Come dispersione di prezioso materiale investigativo, può avere impedito l’individuazione di altre persone, intranee o fiancheggiatrici dell’organizzazione, che ivi erano citate o alle quali sarebbe stato possibile risalire; può avere consentito all’associazione la regolare prosecuzione dei suoi affari illeciti, estorsioni, appalti, traffico di stupefacenti, che invece avrebbero potuto essere individuati e colpiti dalle forze dell’ordine; può avere impedito l’acquisizione di informazioni rilevanti ai fini delle indagini in corso, quali quelle sulle stragi di via Capaci e di via D’Amelio commesse nell’estate precedente.
Come omessa osservazione visiva del cd. “covo”, infine, potrebbe avere direttamente agevolato qualche latitante che vi si fosse recato indisturbato, come ad esempio Leoluca Bagarella nell’intento di prelevare la sorella, moglie del Riina.
Il rilievo che l’istruzione dibattimentale non abbia consentito di provare l’esistenza di documenti in casa del Riina, od abbia addirittura escluso che si sia recato in via Bernini il suddetto Bagarella, non vale per negare che gli esiti sopra prospettati fossero pienamente possibili, secondo massime di esperienza, e perfettamente prevedibili dagli imputati.
La posizione apicale del Riina, ai vertici dell’organizzazione criminale, ben poteva far ritenere che lo stesso conservasse nella propria abitazione un archivio rilevante per successive indagini su “cosa nostra” e, tenuto conto che la di lui famiglia era rimasta in via Bernini, poteva di certo ipotizzarsi che altri sodali, aventi l’interesse a mettersi in contatto con la stessa, vi si recassero.
Al di là di queste argomentazioni di carattere logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi “pizzini”, ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall’organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato.


IL ROS DI MORI UN REPARTO TROPPO SPECIALE Sempre il gen. Cancellieri ha aggiunto che in considerazione di quella finalità investigativa, quando si scoprirà che non vi era alcun servizio di osservazione in atto su via Bernini, non avvertì la necessità di riparlare della perquisizione eseguita il 21 gennaio, sulla base di un presupposto inesistente, in quanto quell’operazione “andava comunque fatta”. Le superiori emergenze, quindi, portano a ritenere che l’Arma territoriale agì in quell’occasione in piena autonomia, nell’intento di rendere un servizio al ROS ma senza interloquire ed interagire con il medesimo. In proposito, il Collegio osserva che la mancanza di raccordo tra i due organismi debba essere valutata tenendo conto del fatto che ciascuno, all’epoca in oggetto, conservava e proteggeva gelosamente le proprie prerogative ed era impegnato a portare avanti il proprio filone di indagini. La prima sezione del raggruppamento, sin dal giorno dell’arresto di Riina, si occupò di eseguire gli accertamenti e le analisi di riscontro sul materiale sequestrato, al momento della cattura, al boss corleonese ed al Biondino, consistente in decine di fogli manoscritti, i cd. “pizzini”, ed altra documentazione, i cui risultati furono relazionati all’a.g. con note del 22 e 26.1.93; avanzò richieste di intercettazione telefonica in relazione a decine di utenze riconducibili a società o a persone fisiche menzionati, direttamente od indirettamente, nei sopradetti “pizzini”; collaborò ad accertamenti di carattere societario e patrimoniale sui fratelli Sansone (cfr. nota 26.1.93 all. n. 28 doc. difesa De Caprio; deposizioni dei testi Obinu e Caldareri). In merito a questi ultimi, nei giorni successivi all’arresto, il cap. De Donno ricevette l’incarico da parte del vicecomandante operativo Mori di costituire un gruppo, con componenti sia del ROS che della territoriale, che avrebbe dovuto occuparsi di indagare in via esclusiva sulla struttura economico- imprenditoriale dei Sansone e sugli interessi riconducibili a “cosa nostra”, ma non ebbe il tempo di avviare, dal punto di vista operativo, le attività in quanto, come detto, ai primi di febbraio i Sansone furono arrestati. Il Nucleo Operativo proseguiva, invece, l’attività di riscontro sulle ulteriori propalazioni del Di Maggio ed era impegnato, specificatamente il gruppo 2, nelle operazioni di ascolto delle utenze intestate ai Sansone, tra cui quella di via Bernini, operazioni che cessarono il 20.1.93 – lo stesso giorno in cui venne deliberata la perquisizione al “fondo Gelsomino” – giusta decreto di revoca dell’Autorità Giudiziaria (cfr. all. n. 27 doc. difesa De Caprio). Inoltre, doveva essere localizzata, all’interno del complesso, la villa dalla quale Salvatore Riina era uscito e dovevano svolgersi i necessari accertamenti in merito allo stato dei luoghi nonché alla proprietà del residence e delle varie unità immobiliari che lo componevano. Con nota del 26.1.93, pervenuta in Procura il giorno seguente, il ROS inviò le riprese filmate, con allegate relazioni illustrative, relative ai giorni 14 e 15 gennaio 1993, che furono visionate – ha riferito il dott. Patronaggio – dal sostituto procuratore dott. Vittorio Teresi, il quale, constatante l’interruzione lo stesso giorno dell’arresto di Riina, espresse ai colleghi, in diverse riunioni ed alla presenza dello stesso teste, le sue perplessità in merito. Bisognava capire – ha riferito il teste – cosa era successo, ma nessuno lo chiese al ROS. Anche alla riunione del 26 gennaio in procura non presero parte gli imputati e difatti, come si legge nella nota del 12.2.93 del dott. Caselli, alcuni ufficiali dell’arma, alla presenza del dott. Aliquò e di altri magistrati nonché della sezione anticrimine, “affermarono, sia pure non in termini di certezza, dato che essi non seguivano direttamente questo aspetto delle indagini, che ogni attività di controllo era forse cessata da tempo”. L’istruzione condotta ha consentito di accertare che gli ufficiali presenti furono il gen. Cancellieri, il col. Sergio Cagnazzo, nonché il magg. Balsamo ed il cap. Minicucci, e che fu proprio il col. Cagnazzo a prospettare che, probabilmente, c’erano stati dei problemi circa l’osservazione e che, forse, la stessa non era più in corso già da diversi giorni. Sul punto il teste Cagnazzo ha affermato di non avere il ricordo di quella riunione ed ha negato di avere espresso dubbi in ordine alla sussistenza del servizio di osservazione in quanto era certo, sino al 30 gennaio, quando il cap. Minicucci gli riferì che il servizio era stato abbandonato da tempo, che l’attività continuasse, ma è stato contraddetto dalle concordi risultanze testimoniali rese da coloro, sopra già citati,che vi parteciparono.


GLI INCONTRI CON DON VITO  A Roma, all’indomani della strage di Capaci, il cap. Giuseppe De Donno aveva, difatti, chiesto a Massimo Ciancimino, che aveva conosciuto in occasione delle inchieste da lui stesso avviate sul padre Vito Calogero Ciancimino, di procurargli un incontro con quest’ultimo, al fine di avviare un colloquio che potesse fornire utili informazioni per le indagini in corso, nonché per la cattura dei latitanti Riina e Provenzano, e che potesse anche offrire una qualificata “chiave di lettura” sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e sugli obiettivi che l’organizzazione intendeva perseguire con l’attacco allo Stato. Questi tentativi di approccio furono in un primo tempo respinti dal Ciancimino, che poi invece, a fine luglio, dopo la strage di via D’Amelio, mutò opinione, acconsentendo ad incontrare il cap. De Donno.Per ricostruire questa complessa e per molti versi, “prima facie”, anomala vicenda è necessario richiamare il contesto nell’ambito del quale essa maturò: è evidente che gli assassinii di Salvo Lima (il 12 marzo), dei giudici Falcone (il 23 maggio) e Borsellino (il 19 luglio) ponevano lo Stato italiano, nelle persone dei rappresentanti delle sue istituzioni e dei responsabili del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, di fronte alla gravissima emergenza costituita dalla volontà stragista inequivocabilmente manifestata da “cosa nostra”, e dunque di fronte alla necessità di reperire, con ogni iniziativa utile, informazioni od elementi capaci di decifrare ed auspicabilmente neutralizzare la strategia dell’organizzazione. Vito Ciancimino, per il ruolo di “dominus” degli appalti che aveva rivestito ed all’epoca ancora in parte rivestiva, come accertato dallo stesso cap. De Donno titolare delle investigazioni sfociate nel cd. rapporto “mafia-appalti”, costituiva senz’altro una cerniera con l’organizzazione e poteva fungere da canale privilegiato di collegamento con il gotha mafioso, sia per i sicuri contatti in suo possesso, che lo collocavano vicino al clan corleonese ma anche al Provenzano, sia perché, in attesa degli esiti definitivi di un procedimento a suo carico, versava in condizioni di particolare “fragilità psicologica” che potevano indurlo a rendersi disponibile ad una collaborazione, al fine di evitare il rischio di una  nuova carcerazione (che invece di lì a pochissimo, in piena “trattativa”, sarebbe giunta) che, dal punto di vista umano e per le sue condizioni di salute, non si sentiva più in grado di sopportare, essendo già stato duramente provato  dall’esperienza del carcere subita con il primo arresto del 3 novembre 1984.
Il predetto De Donno ed il col. Mori erano ben consapevoli di questa superiorità psicologica ed agirono decisi a sfruttarla (v. dichiarazioni rese dallo stesso Mori nel verbale di ud. del 16.1.03 innanzi al tribunale di Milano, acquisite al giudizio il 9.5.05 e deposizione resa all’ud. del 11.7.05 dal cap. De Donno).
I contatti – per come riferito in termini assolutamente coincidenti dal Ciancimino nel suo manoscritto “I carabinieri”, sequestrato il 17 febbraio 2005 nell’ambito di un procedimento avviato nei confronti del figlio Massimo ed acquisito in copia all’ud. del 9.5.05, e dai due ufficiali coinvolti – si articolarono nei seguenti punti: al primo incontro con il cap. De Donno, Vito Ciancimino si dichiarò disponibile a collaborare ma richiese di parlare ad un “livello superiore”; il cap. De Donno fece il nome del col. Mori e tutti e tre si incontrarono a Roma, in agosto 1992, nella casa del Ciancimino, il quale si disse pronto a cercare un contatto con l’associazione mafiosa per avviare un dialogo, chiedendo l’autorizzazione a spendere i loro nomi; una volta trovato questo interlocutore, che viene definito nel manoscritto “l’ambasciatore” (e che solo successivamente identificherà in Antonino Cinà, medico della famiglia Riina, legato anche al Provenzano), il Ciancimino gli rivelò i nomi dei due esponenti dell’Arma con cui era in contatto, ma avrebbe ottenuto una reazione di iniziale diffidenza, in quanto l’intermediario gli avrebbe risposto che i due ufficiali avrebbero dovuto prima pensare a risolvere le sue vicende giudiziarie; in un secondo momento, “l’ambasciatore” avrebbe invece superato tale diffidenza, decidendosi a ricontattarlo per rilasciargli una sorta di “delega” a trattare; il Ciancimino convocò allora il col. Mario Mori ed il cap. De Donno per un altro incontro nella sua casa di Roma a fine settembre 1992, nel quale finalmente precisare i termini di quell’inconsueto “negoziato”, termini che tuttavia gli si rivelarono deludenti e tali da non consentire margini di trattativa. Difatti, come testualmente annotato dal Ciancimino e confermato dai protagonisti in dibattimento, “i Carabinieri mi dissero di formulare questa proposta: consegnino alla giustizia alcuni latitanti grossi e noi garantiamo un buon trattamento alle famiglie”, proposta che venne ritenuta totalmente inadeguata dal Ciancimino stesso e come tale neppure comunicata all’ “ambasciatore”, con il quale si voleva mantenere comunque aperto un canale di dialogo. Per questo motivo, scriveva il Ciancimino nel proprio manoscritto, egli avrebbe riferito una proposta “bluff”, secondo cui un noto esponente politico si sarebbe prestato a garantire la salvezza del circuito imprenditoriale di interesse dell’organizzazione, minacciato da “tangentopoli”, che però non avrebbe avuto alcun seguito. A questo punto il Ciancimino – si legge negli appunti – avrebbe realizzato che non c’erano margini per alcuna trattativa, alla quale, tra l’altro, neppure “l’ambasciatore” aveva dimostrato vero interesse, per cui decise – come da sua annotazione testuale – di “passare il Rubicone”, ovvero intraprendere una reale collaborazione con i carabinieri, proponendo di infiltrarsi nell’organizzazione per conto dello Stato, intenzione che esplicitò ai nominati Mori e De Donno nel corso di un successivo incontro avvenuto a dicembre 1992, chiedendo in cambio che i suoi processi “tutti inventati” si concludessero con esito a lui favorevole ed il rilascio del passaporto. Nella medesima occasione, domandò – come si legge nel manoscritto e confermato dagli ufficiali – che gli fossero esibite le mappe di alcune zone della città di Palermo ed atti relativi ad utenze Amap, in quanto, essendo a suo dire a conoscenza di alcuni lavori che erano stati eseguiti anni addietro da persone vicine al Riina, avrebbe potuto fornire qualche elemento utile alla sua localizzazione. Immediatamente dopo, il 19.12.92, il Ciancimino venne nuovamente tratto in arresto.

 


La “soffiata” ai giornalisti Sulla base degli elementi fattuali più innanzi richiamati, appare certo che l’attenzione investigativa del ROS, per come riferito anche dal comandante del reparto magg. Mauro Obinu, avesse ad oggetto, effettivamente, i fratelli Sansone e che in considerazione di tale indagine, la cui importanza fu esplicitata alla procura della Repubblica e da questa condivisa, si decise di nascondere il dato di conoscenza costituito da via Bernini. Tuttavia, l’Autorità Giudiziaria non vi diede lo stesso peso attribuito dal ROS. Le indagini sui Sansone e sul cd. “covo” di Riina, costituivano, ad avviso della Procura, due filoni autonomi di investigazione, che dovevano procedere su binari paralleli, e difatti, quando, nella mattinata, si decise di procedere a perquisizione, non ne fu valutata l’interferenza sull’indagine in corso sui Sansone, che pure abitavano nello stesso complesso ed i cui telefoni erano sotto intercettazione, anzi, ha precisato il dott. Aliquò, fu addirittura accantonata l’idea di una refluenza dell’una sull’altra, anche perché non si sapeva quanto distassero le rispettive ville. Così però non era, e non poteva essere, nelle valutazioni del De Caprio, per il quale assumeva un’importanza decisiva assicurare la “tranquillità” ai Sansone, in modo che riprendessero i loro contatti e si potesse avviare un sistematico servizio di osservazione, analogo a quello in atto sui Ganci, senza pericolo di essere scoperti. Che ci fosse il pericolo, gravissimo, di essere notati e così svelare le acquisizioni investigative possedute è indubitabile, in considerazione del fatto che il territorio (zona Uditore), ove aveva trascorso la latitanza il Riina, era sotto il sistematico controllo mafioso della “famiglia” del quartiere e la cattura del boss costituiva senz’altro un evento idoneo ad allertare gli “osservatori” dell’organizzazione criminale.
Se questa considerazione di carattere logico vale a spiegare la decisione assunta dal cap. De Caprio il pomeriggio del 15 gennaio di non ripetere il servizio il giorno seguente, per il timore appunto che il dispositivo venisse scoperto, anche considerato il comportamento particolarmente accorto tenuto da “Pino” Sansone il giorno precedente (v. servizio di pedinamento del 14.1.93, di cui al secondo par.), il carattere permanente del comportamento contestato agli imputati impone di verificare la condotta in relazione a tutti i giorni che seguirono.
Come già evidenziato, è stato accertato che il 16 gennaio 1993 il De Caprio vide in televisione dei servizi giornalistici che mostravano il civico n. 52/54 di via Bernini, dove diverse troupes si erano recate a seguito di una “soffiata” da parte dell’Arma territoriale circa la via nella quale insisteva il “covo” di Riina.
In proposito, vanno richiamate le dichiarazioni dei testi Bolzoni e Ziniti, i quali hanno riferito con assoluta certezza che fu il magg. Ripollino, addetto all’OAIO (cfr. rif. al quarto par.) e responsabile dei rapporti con la stampa, a dare loro l’indicazione della via, senza precisarne il numero civico, ove aveva abitato il latitante.
Il maggiore ha, però, dichiarato di non ricordare la circostanza, aggiungendo che neppure conosceva la via Bernini e che, in ogni caso, se invece fornì quella notizia lo fece obbedendo ad una disposizione dei suoi superiori.
L’allora col. Sergio Cagnazzo ha negato, dal canto suo, di avere mai dato un ordine in tal senso, precisando che era nell’interesse comune tenere segreta l’ubicazione del “covo”, mentre il gen. Cancellieri ha addirittura riferito di avere appreso solo al dibattimento questa circostanza.
Come si vede, tali risultanze non consentono di ricostruire la dinamica dell’episodio con la dovuta precisione, tuttavia, appare certo, alla luce delle specifiche, concordi e genuine deposizioni testimoniali dei giornalisti di cui sopra, che la notizia di via Bernini gli venne in effetti data e venne loro fornita proprio dal magg. Ripollino.
Per quale motivo, con quali finalità e su ordine di chi, non è stato possibile accertarlo in base ai pochi elementi acquisiti al giudizio ma deve, verosimilmente, ipotizzarsi che nell’ambito della territoriale qualcuno avesse l’interesse a “bruciare” il sito, forse per questioni di rivalità o per contrasti sorti con il ROS.
Il 16 gennaio, i carabinieri della stazione di Corleone comunicarono il rientro della Bagarella in paese, notizia che fu oggetto il giorno seguente di una specifica riunione tra la Procura e l’Arma territoriale, che manifestò dei dubbi sul servizio di osservazione del ROS, il quale nulla aveva comunicato in merito. A conclusione della discussione, si decise di concedere altro tempo al reparto, che – si credeva – stesse lavorando. È stato accertato che tutte le riunioni che si susseguirono, da quel 16 gennaio sino a fine mese, avvennero sempre e solo tra l’Autorità Giudiziaria e la territoriale.


FINTE PERQUISIZIONI E SILENZI Dopo l’arresto del Riina, ogni reparto si occupò del filone di indagine rimesso alla propria competenza e cessarono quelle riunioni di coordinamento e di scambio di informazioni che avevano avuto luogo, sino al giorno della cattura, tra il nucleo operativo e la sezione comandata dal cap. De Caprio. D’altronde, c’era la convinzione che il ROS si stesse occupando di via Bernini, mentre invece era impegnato negli accertamenti di carattere documentale sui cd. “pizzini” trovati indosso al Riina ed al Biondino ed in quelli di carattere patrimoniale e societario sui Sansone, oggetto di una specifica relazione del 26.1.93. Neppure alla riunione del 20 gennaio, nella quale si deliberò a scopo di “depistaggio” dei giornalisti la perquisizione al cd. “fondo Gelsomino”, il ROS era presente, e l’iniziativa fu assunta dalla territoriale concordemente con l’Autorità Giudiziaria. Come già accennato, il presupposto in base al quale fu ritenuta necessaria questa operazione era costituito dal fatto che numerosi giornalisti, sin dal 16 gennaio come innanzi detto, stavano perlustrando la zona alla ricerca del “covo”; la notizia era pertanto pervenuta alla stampa così come quella relativa alla collaborazione dal Piemonte di tale “Baldassarre” (cfr. lancio Ansa del 16.1.93). Non v’è dubbio, sul piano logico, che tali elementi avrebbero dovuto indurre gli organi investigativi e gli inquirenti a ritenere il sito ormai “bruciato”, essendo gli uomini di “cosa nostra” già in possesso di tutte le informazioni per stabilire il collegamento via Bernini-DiMaggio-Sansone, ed avrebbero dovuto imporre di procedere subito alla sua perquisizione ma così non fu ed, al contrario, si ritenne cogente l’interesse a sviare l’attenzione dei mass media dal vero obiettivo. Anche nella valutazione del cap. De Caprio – il quale ha altresì negato di avere mai appreso del lancio Ansa sopra citato che aveva fatto il nome del collaboratore – il sito non era ancora definitivamente “bruciato”, ma la presenza della stampa in zona ne aveva solo reso impossibile l’immediato sfruttamento a fini investigativi, per cui si rese necessario far “raffreddare” il luogo e rinviarne il controllo sino a data utile, la quale, tuttavia, a seguito della perquisizione al “fondo Gelsomino” e del lancio Ansa su via Bernini del 1.2.93 (cfr. al quarto par.), non arrivò mai. Il ROS, come testimoniato dal magg. Obinu, venne comunque a conoscenza dei preparativi dell’operazione e della sua esecuzione ma non la condivise, ritenendola un ulteriore fattore di disturbo per l’investigazione sui Sansone, in quanto consistente in un’operazione in grande stile su un obiettivo molto vicino a via Bernini, che faceva scemare l’effetto sorpresa che il reparto si era prefisso di sfruttare nei confronti dei Sansone, ed aveva altresì l’effetto di metterli in ulteriore allarme, impedendo la “normalizzazione” dei loro rapporti e la ripresa dei loro contatti con altri associati mafiosi. Anche questo evento, nella prospettazione difensiva, comportò l’esigenza di procrastinare ulteriormente l’avvio delle attività di indagine di tipo dinamico sui Sansone e quindi la messa in opera del servizio di osservazione su via Bernini, il che postula, necessariamente, che gli imputati non dovessero avere conoscenza della finalità diversiva posta alla base della decisione di perquisire il fondo perché, altrimenti, avrebbero dovuto manifestare l’inutilità della perquisizione e comunicare che il servizio, invece, non c’era. In proposito, nessuna risultanza dell’istruzione dibattimentale ha consentito di accertare che gli imputati sapessero qual era lo scopo dell’operazione. Il cd. “fondo Gelsomino”, con relativo manufatto, era stato indicato dal Di Maggio quale luogo in cui aveva visto il Riina anni prima e come tale era stato oggetto della particolare attenzione investigativa dell’Autorità Giudiziaria e dell’arma territoriale, che già il 13 gennaio 1993 avevano deciso di farvi irruzione, decisione poi mutata dietro l’insistenza del cap. De Caprio, che lo considerava ormai un luogo inattivo, arrivando alla soluzione di compromesso di metterlo sotto osservazione il giorno seguente assieme a via Bernini (v. sopra, primo par.). Sulla scorta di questo dato di fatto, non può escludersi che il ROS abbia ritenuto quella operazione rispondente ad un interesse investigativo che era sempre stato presente e vivo nella territoriale e nell’Autorità Giudiziaria, ignorandone lo scopo di depistaggio che l’animava, rispetto ad un servizio di osservazione invece inesistente. Lo stesso magg. Obinu, che ha dichiarato di avere saputo dei preparativi in merito alla perquisizione al fondo il giorno 20 gennaio, quando già sapeva che il servizio era stato dimesso (cfr. sua deposizione già richiamata al terzo e quarto par.), non mise in relazione quell’evento con la necessità che l’osservazione fosse in atto, cosa che altrimenti gli avrebbe imposto una doverosa comunicazione all’Autorità Giudiziaria ed ai vertici dell’Arma. Così come il gen. Cancellieri, dopo la scoperta dell’abbandono del sito, non sentì l’esigenza di riparlare dell’azione che era stata condotta sulla base di un presupposto inesistente, in quanto – ha detto – “andava comunque fatta”. Ulteriore dato di difficile decifrazione, alla luce delle acquisizioni dibattimentali, è costituito dal fatto che un provvedimento di revoca delle intercettazioni telefoniche sulle utenze dei Sansone, tra le quali quella di via Bernini, risulta essere stato adottato quello stesso 20 gennaio 1993 (cfr. decreto in atti, già citato al quarto par.). In difetto di ogni altra risultanza, non è stato possibile accertare le motivazioni che indussero a ritenere non più utile l’ascolto delle conversazioni telefoniche dei sopra nominati soggetti. La mancanza di comunicazione e l’assenza di un flusso informativo tra l’autorità giudiziaria, la territoriale ed il ROS, davvero eclatante e paradossale nel caso dell’operazione “fondo Gelsomino”, appare comunque aver contraddistinto, sotto diversi profili, tutte le fasi della vicenda in esame.


LA PROCURA NON CHIEDE E IL ROS TACE. Le stesse modalità tecniche con cui era stato eseguito ed avrebbe dovuto proseguire il servizio di osservazione erano sconosciute ai reparti territoriali, tanto che lo stesso magg. Balsamo, che pure vide i filmati la sera del 14 gennaio 1993, rimase convinto che fosse stata utilizzata una telecamera fissa esterna, posizionata su un qualche supporto di fronte al cancello di ingresso al residence di via Bernini, mentre la Procura rimase estranea ai dettagli di carattere tecnico dell’operazione, tra i quali quelli relativi alla conformazione della strada ed alle ragioni che avevano escluso la possibilità di installare mezzi di ripresa, imponendo l’uso del furgone (cfr. deposizione dei dott.ri Aliquò e Caselli e del magg. Balsamo). Nell’unica occasione, il 13 gennaio 1993, in cui il dott. Aliquò interloquì con il ROS in merito a come pensava di eseguire l’osservazione, gli fu riferito che la presenza di videocamere, posizionate sulla via alla distanza ed al punto di osservazione idonei a filmare il cancello di ingresso, sarebbe stata con tutta probabilità scoperta e che era necessario utilizzare il furgone, con notevoli problemi di sicurezza per il personale. Proprio in quell’occasione, come già aveva fatto anche in precedenza, il dott. Aliquò raccomandò che tutte le attività, in quanto dirette alla cattura di Riina, si svolgessero sempre con la massima attenzione per la sicurezza degli operanti. Neppure si aveva l’esatta percezione di quali e quanti luoghi fossero sotto osservazione, ed in cosa quest’ultima consistesse, come precisato dal dott. Aliquò, secondo il quale, prima della cattura del Riina, tutti i luoghi di cui aveva parlato il Di Maggio, risultati ancora “attivi”, erano, genericamente, “osservati”, e come esplicitato nella nota a firma del dott. Caselli del 12.2.93, ove si afferma che il ROS il giorno della cattura assicurò che “i vari luoghi di interesse per l’indagine” erano “sotto costante e attento controllo”. In realtà, non è emerso che si parlò di altri luoghi ad eccezione di via Bernini. Ed ancora, come riferito dal dott. Aliquò, il rientro della Bagarella a Corleone, che pure fu oggetto di indagine per verificare come si era allontanata dal complesso ed eventualmente con quali appoggi, non fece avanzare al ROS alcuna richiesta di chiarimenti od informazioni, e ciò sebbene fosse stato oggetto di commenti in Procura (cfr. deposizione del dott. Patronaggio circa il primo “campanello d’allarme”, quarto par.). Anche a seguito della riunione del 26 gennaio, durante la quale alcuni ufficiali dell’arma prospettarono che il servizio era forse cessato da tempo, non vi fu alcuna interlocuzione con il ROS. Parimenti, il 27 gennaio 1993, quando alcuni magistrati della Procura visionarono le riprese filmate dei giorni 14 e 15 gennaio 1993, inoltrate con relazioni illustrative il giorno precedente, constatandone l’interruzione il giorno stesso dell’arresto del Riina, non fu avanzata al ROS alcuna richiesta di spiegazioni. Infine, nella riunione – di cui non è stato possibile accertare la data – durante la quale l’imputato Mori avrebbe “accennato” alla sospensione del servizio, sollecitando indagini patrimoniali e bancarie sui Sansone, non venne chiesto il senso di quanto veniva riferito, e, pur nella ormai consapevolezza che il servizio non fosse più in corso (cfr. la “quasi certezza” riferita dal dott. Aliquò, già al quarto par.), si aspettò, per averne definitiva contezza, la riunione del 30.1.93


 UN’OMISSIONE  DOPO L’ALTRA PER COPRIRE COSA ? L’omissione della comunicazione all’Autorità Giudiziaria della decisione, adottata dal cap. De Caprio nel tardo pomeriggio del 15 gennaio stesso, di non riattivare il servizio il giorno seguente, e poi tutti i giorni che seguirono, è stata spiegata dal col. Mario Mori, nella nota del 18.2.93, con lo “spazio di autonomia decisionale consentito” nell’ambito del quale il De Caprio credeva di potersi muovere, a fronte delle successive “varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo” delle investigazioni che si intendeva avviare in merito ai Sansone, una volta che i luoghi si fossero “raffreddati”. Ciò però non era e non poteva essere, alla luce della disciplina ex art. 55 e 348 c.p.p. delle attività di polizia giudiziaria. Ed infatti, fino a quando il Pubblico Ministero non abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria può compiere, in piena discrezionalità, tutte le attività investigative ritenute necessarie che non siano precluse dalla legge ai suoi poteri; dopo essa ha il dovere di compiere gli atti specificatamente designati e tutte le attività che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste dagli elementi successivamente emersi. L’art. 348 co. 3 c.p.p., per costante giurisprudenza (Cass. 7.12.98 n. 6712; Cass. 4.5.94 n. 6252; Cass. 21.12.92 n. 4603), pone, una volta intervenuta l’Autorità Giudiziaria, un unico limite alle scelte discrezionali della polizia giudiziaria, quello della impossibilità di compiere atti in contrasto con le direttive emesse. Nella fattispecie appare indubitabile che la decisione assunta dal cap. De Caprio era incompatibile con la direttiva di proseguire il controllo – prescindendo se fosse da intendersi come video sorveglianza o come osservazione diretta od anche come semplice pattugliamento a mezzo di auto civetta della zona – impartita dall’Autorità Giudiziaria e, seppure motivata con gli elementi successivamente emersi, relativi alla presenza in loco di operatori della stampa, alla fuga di notizie che aveva avuto ad oggetto via Bernini e dunque agli aggravati problemi di sicurezza della zona, andava immediatamente comunicata. Con riferimento a tale aspetto della vicenda, certamente riconducibile al cap. De Caprio, va aggiunto che le acquisizioni processuali non consentono di individuare con esattezza il momento in cui il col. Mori fu messo a conoscenza delle iniziative assunte dal predetto capitano. In proposito, le argomentazioni del De Caprio secondo il quale ebbe ad informare il proprio superiore verso la fine di gennaio appaiono inverosimili, atteso che il col. Mori, quale responsabile del ROS, era stato voluto dal dott. Caselli per dirigere le indagini che sarebbero scaturite dalle dichiarazioni del Di Maggio. Ed è quindi rispondente a criteri di comune logica ritenere che ogni decisione del cap. De Caprio dovesse essergli comunicata preventivamente o immediatamente dopo la sua assunzione. Il sito, come già detto, fu abbandonato e nessuna comunicazione ne venne data agli inquirenti. Questo elemento, tuttavia, se certamente idoneo all’insorgere di una responsabilità disciplinare, perché riferibile ad una erronea valutazione dei propri spazi di intervento, appare equivoco ai fini dell’affermazione di una penale responsabilità degli imputati per il reato contestato. Il servizio di osservazione, come già innanzi precisato, non poteva avere una valenza sostitutiva rispetto alla mancata perquisizione del complesso e del cd. “covo”, in quanto non poteva impedire la distruzione od il trafugamento di materiale cartaceo, rilevante per la prosecuzione delle indagini, a mano della stessa Bagarella o dei Sansone che vi abitavano o anche di terzi che vi avessero acceduto, prestandosi solo ad individuare chi si sarebbe recato al residence e dunque i contatti che la famiglia e i Sansone avrebbero avuto, tanto più considerando che, anche nelle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, si trattava di un’attività di durata nel tempo. Il ROS, sulla scorta di questa considerazione, diede importanza precipua all’indagine sui Sansone, in seno alla quale il servizio di osservazione, a suo avviso, aveva senso se ed in quanto fosse stato possibile, in termini di sicurezza, ed utile in termini di risultati, per avere i Sansone ripreso, con la recuperata “tranquillità” dell’area, i loro contatti illeciti.  Contatti che in realtà, al contrario, erano attivissimi, nel senso di consentire lo svuotamento completo del “covo”. L’omessa comunicazione della cessazione del servizio si innestò, quindi, in una serie concatenata di omissioni, già enucleate, anch’esse significative della eccezionalità del contesto nel quale maturarono quegli accadimenti, quali: il giorno dell’arresto, la omessa specificazione, neppure sollecitata dalla Procura, di quali attività avrebbero dovuto essere condotte e con quali modalità; la omissione, da quel giorno in poi, di ogni flusso comunicativo ed informativo tra la Procura della Repubblica ed i reparti territoriali con il ROS; la omissione di riunioni che vedessero la partecipazione di tutti e tre gli organismi; l’omesso coinvolgimento del ROS nella perquisizione al fondo Gelsomino; la omissione di qualsiasi richiesta di informazioni e di chiarimenti al ROS, sin dal 17 gennaio, quando fu comunicata la notizia del rientro della Bagarella a Corleone, e per tutti i giorni a seguire, anche dopo la manifestazione di perplessità, da parte degli ufficiali della territoriale e di alcuni magistrati che avevano visionato i filmati su via Bernini, sulla sussistenza in atto dell’osservazione, ed anche dopo la frase accennata dal col. Mori sulla sospensione del servizio. Tutto ciò nonostante fosse stato arrestato non un criminale qualsiasi ma proprio uno dei latitanti più pericolosi e più ricercati, coinvolto nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio e già condannato all’ergastolo per gravissimi delitti.


QUALI FINI AVEVA IL COLONNELLO MORI ? Ma quel che più rileva – ad avviso del Collegio – è che non è stato possibile accertare la causale delle condotte degli imputati. In un processo indiziario, l’accertamento della causale è tanto più necessario quanto meno è grave, preciso e concordante il quadro degli elementi che sorreggono l’ipotesi accusatoria, potendo, se convergente per la sua specificità ed esclusività in una direzione univoca, fungere da dato catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli stessi in merito al riconoscimento della responsabilità e così consentire di inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, il fatto incerto. E’ stato accertato che il cap. De Donno a cavallo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio prese contatti con Vito Ciancimino, tramite il figlio Massimo che conosceva, per avviare un dialogo e che, insieme all’imputato Mori, si recò ad incontrarlo nella sua casa romana in circa tre o quattro occasioni, in agosto, a fine settembre e nel dicembre 1992, appena prima che venisse tratto in arresto. Il Ciancimino, inizialmente restio, si decise dopo le stragi a fungere da intermediario per un dialogo con “cosa nostra”, allo scopo di accreditarsi agli occhi dei due ufficiali per poterne trarre vantaggi con riferimento alle sue vicende giudiziarie, che lo vedevano in attesa di una sentenza di condanna definitiva e dunque della prospettiva del carcere. Trovò un interlocutore con il gotha mafioso nel medico, di cui solo successivamente farà il nome, Antonino Cinà che inizialmente reagì con grande scetticismo ed arroganza all’iniziativa assunta dai carabinieri ma poi, stando a quanto riferito dal Ciancimino nel suo manoscritto “I carabinieri” acquisito al giudizio, gli conferì delega a trattare. Al nuovo incontro che ebbe luogo a casa sua a fine settembre, arrivato ormai il momento di svelare i termini della proposta, gli ufficiali chiesero la resa dei grandi latitanti Riina e Provenzano limitandosi ad offrire, in cambio, un trattamento di favore per le famiglie. Fu chiaro, allora, al Ciancimino che in realtà non c’erano i margini per addivenire a nessun accordo e che anche la sua posizione, che giocava sull’ambiguità del suo ruolo di interfaccia tra i carabinieri e la mafia, era ormai irrimediabilmente compromessa, cosa che lo indusse a continuare per suo conto la “trattativa”, prospettando falsamente ai capi mafiosi, da una parte, una soluzione politica per le imprese colpite dal fenomeno “tangentopoli”, ai carabinieri, dall’altra, la sua volontà di inserirsi nell’organizzazione per conto dello Stato, decidendo di collaborare efficacemente con la giustizia. A tal fine, con il pretesto di averne bisogno per questa sua attività, chiese ai due ufficiali, nell’ultimo incontro nei giorni immediatamente precedenti la sua nuova incarcerazione del 19.12.92, che gli fosse rilasciato il passaporto che gli era stato ritirato, evidentemente al reale scopo di sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che, proprio in quel medesimo frangente temporale, stavano per essere adottati nei suoi confronti, andando a riparare all’estero. Chiese, pure, che gli fossero esibite le mappe relative ad alcune zone della città di Palermo ed atti relativi ad utenze Amap, in quanto a conoscenza di elementi utili alla ricerca del Riina. È di fondamentale rilievo, nel presente giudizio, accertare quali furono le finalità concrete che mossero il nominato col. Mori a ricercare questi contatti con il Ciancimino. Al riguardo, le ipotesi astrattamente prospettabili sono due, e cioè che il Mori volesse intavolare un vero e proprio negoziato con l’organizzazione criminale, oppure che, tramite l’allettante (per la mafia) pretesto di voler aprire per conto dello Stato un canale di comunicazione con l’associazione, così da addivenire ad una sorta di “tregua” con importanti concessioni, intendesse solo carpire informazioni utili alle indagini ed alla individuazione del Riina. Nella prima prospettiva, escluso ogni interesse personale dell’imputato che neppure a livello di sospetto è stato mai avanzato, può ipotizzarsi che la “trattativa” avesse un reale contenuto negoziale, i cui termini fossero, dalla parte mafiosa, la cessazione della linea d’azione delle stragi, dalla parte istituzionale, la garanzia della prosecuzione degli affari criminali dell’ente ovvero la salvaguardia della latitanza di alcuni suoi esponenti, oppositori del Riina (così Bernardo Provenzano), tramite l’assicurazione che la documentazione in possesso del boss corleonese, sempre che, in via ipotetica, contenesse informazioni sugli uni e sugli altri, non sarebbe stata reperita dalle forze dell’ordine. Già, difatti, è stato osservato che, se pure non è stato possibile accertare l’effettiva esistenza ed il contenuto di questi documenti, gli stessi, verosimilmente, erano presenti nella casa e potevano contenere dati rilevanti sulle attività dell’associazione e su altri affiliati o fiancheggiatori della medesima. Non può quindi escludersi, sul piano delle deduzioni in astratto, che tali documenti contenessero notizie potenzialmente “ricattatorie” per alcuni soggetti, anche appartenenti alle istituzioni e contigui a “cosa nostra” e che vi fosse tutto l’interesse di esponenti dell’organizzazione criminale ad assicurarsene il possesso, anche per garantirsi un’impunità che, quanto al Provenzano ed al Matteo Messina Denaro (indicato dal Provenzano al Giuffré come possibile consegnatario dei predetti documenti) era all’epoca in atto da lungo tempo. In quest’ottica la consegna del Riina, fautore delle stragi, potrebbe essere stata il prezzo da pagare volentieri per coloro che, nella mafia, intendessero sbarazzarsi del boss per assumere il comando dell’organizzazione, ed al tempo stesso privilegiassero un’opposizione di basso profilo, più produttiva dal punto di vista della salvaguardia degli interessi economici del sodalizio e della sua stabilità.


I SANSONE, LA PISTA SEGUITA DA ULTIMOPassando dal piano delle mere congetture a quello delle risultanze probatorie, la consegna del boss corleonese, nella quale avrebbe dovuto consistere la prestazione mafia, è circostanza rimasta smentita dagli elementi fattuali acquisiti al presente giudizio. L’istruzione dibattimentale ha, al contrario, consentito di accertare che il latitante non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in primo luogo, grazie all’intuito investigativo del cap. De Caprio. Ed invero, il Di Maggio rivelò che tale “Pino” Sansone, assieme a Raffaele Ganci, provvedeva ad accompagnare il Riina nei suoi spostamenti in città ed a curarne la latitanza; indicò vari luoghi, nella zona Uditore, dove aveva visto il boss ed il 12 gennaio 1993, nel corso di uno dei vari sopralluoghi cui prese parte, condusse i carabinieri in via Cimabue e poi in via Bernini (ma più avanti di qualche centinaio di metri rispetto al residence, cfr. deposizione del mar.llo Merenda, primo par.), luoghi ove indicò gli stabili dove avevano sede gli uffici del Sansone, che ne consentì l’individuazione in Giuseppe, uno dei fratelli Sansone, inprenditori edili e titolari di numerose società. Tale nominativo era già emerso nel corso del processo cd. Spatola Rosario + 74 , dunque il cap. De Caprio, che nel corso del servizio contestualmente in atto sui Ganci non aveva riscontrato alcun contatto con il Riina, decise di concentrare l’attenzione investigativa del ROS proprio su questi individui e, per tale ragione, dal 13.1.93 furono sottoposte ad intercettazione telefonica le utenze intestate a Sansone Gaetano, alla moglie Matano Concetta, alla sua ditta individuale ed alle società a r.l. SICOS, SOREN, SICOR, nonché quella intestata alla ditta individuale Sansone Giuseppe. Su ordine del cap. De Caprio, il mar.llo Santo Caldareri eseguì approfonditi accertamenti anagrafici e documentali che portarono alla individuazione della loro residenza anagrafica in via Beato Angelico n.51 ed alla scoperta di un’utenza telefonica, intestata a Giuseppe, sita in via Bernini nn. 52/54. Il 7 ottobre 1992, Domenico Ganci era stato pedinato sino a via Giorgione, il cui prolungamento andava a terminare proprio su via Bernini, all’altezza del numero civico 52/54. Nel pomeriggio del 13 gennaio 1993, i mar.lli Riccardo Ravera e Pinuccio Calvi si recarono, su ordine del De Caprio, in via Bernini a verificare i luoghi ed accertarono sul citofono del complesso di villette il nominativo dei Sansone, con le rispettive mogli, che dunque domiciliavano di fatto proprio in quel residence, invece che nel luogo di residenza. Fu subito inoltrata la richiesta di autorizzazione all’intercettazione telefonica dell’utenza fissa localizzata all’interno del complesso, le cui operazioni di ascolto iniziarono nel pomeriggio del 14.1.93. E va qui ripetuto che fu sempre il cap. De Caprio, il 13 gennaio 1993, a proporre nel corso di una riunione con la territoriale e con il procuratore aggiunto dott. Vittorio Aliquò, che suggerivano di eseguire una perquisizione nel “fondo Gelsomino”, un altro dei luoghi indicati dal Di Maggio, di non procedere con detta perquisizione, dal momento che riteneva dannosa ogni iniziativa diretta, ed invece concentrare le investigazioni sui Sansone, ottenendo l’autorizzazione a mettere sotto osservazione il complesso di via Bernini purché svolgesse analogo servizio sul predetto fondo. L’osservazione del 14 gennaio, quindi, aveva ad oggetto il Sansone, che fu anche pedinato nel corso di quello stesso pomeriggio dagli uomini delle auto civetta in servizio, ed invece consentì di video filmare “Ninetta” Bagarella e Vincenzo De Marco, indicato dal Di Maggio come l’autista dei figli, mentre uscivano dal complesso, i quali furono riconosciuti dal Di Maggio nella notte, quando ancora il cap. De Caprio, assieme al magg. Balsamo, al mar.llo Merenda ed al collaboratore, procedettero a visionare le riprese effettuate dall’appuntato Coldesina. La reiterazione del servizio il giorno seguente, con la presenza del collaboratore sul furgone, consentì l’immediata osservazione del Riina, in auto con Biondino Salvatore, mentre usciva dal complesso. La presenza del Riina all’interno del residence ove abitava la famiglia non era affatto scontata e difatti il servizio si svolse con le stesse modalità di quello effettuato il giorno precedente, tranne che per la presenza del collaboratore e dello stesso De Caprio, con l’obiettivo certo di pedinare la Bagarella e il De Marco per arrivare al latitante. Il Di Maggio non sapeva dove abitasse Salvatore Riina, come sempre affermato e riferito, negli anni 1995/1996, ai collaboratori escussi nel presente giudizio La Rosa e Di Matteo, in occasione dei commenti che gli stessi si scambiarono sulla vicenda dell’arresto del boss. Neppure Giovanni Brusca, d’altra parte, ne era a conoscenza, in quanto sapeva solo la zona ove alloggiava e che ci andavano il De Marco e Pino Sansone; così pure ha riferito Antonino Giuffré. Inoltre i collaboratori Brusca e La Barbera hanno riferito come avvenne lo svuotamento e la ristrutturazione della casa, fornendo elementi che logicamente escludono ogni ipotetica connivenza da parte degli imputati.


NESSUN FAVOREGGIAMENTO, TUTTI ASSOLTI. Inizialmente essi si posero il problema che l’abitazione fosse sorvegliata dalle forze dell’ordine e proprio per questo motivo l’incarico di procedere alla eliminazione di ogni traccia relativa al Riina ed alla famiglia venne affidato, tramite il cugino, ai Sansone, che potevano andare e venire dal residence senza problemi in quanto vi abitavano. La scelta di questi soggetti comprova che la mafia ignorava del tutto che invece proprio loro fossero stati individuati e grazie a questo si fosse pervenuti ad osservare via Bernini ed all’arresto del RiinaPertanto, l’intuizione del ROS di non svelare il dato di conoscenza relativo alla via ed agli imprenditori, che fu alla base della scelta di rinviare la perquisizione, fu esatta se riferita alle future proiezioni investigative, ma del tutto errata nel presente di quella decisione, in quanto, proprio perché li credeva sconosciuti alle forze dell’ordine, l’organizzazione mafiosa se ne servì nell’immediato per ripulire l’abitazione.

L’associazione criminale, inoltre, si affrettò ad agire, subito dopo la cattura del Riina, nel presupposto che il complesso fosse osservato, mentre come si è visto così non era, per cui i Sansone, anche se fermati dai carabinieri, avrebbero avuto comunque, in quanto residenti, la giustificazione ad entrarvi. Solo con il passare dei giorni, hanno riferito il La Barbera ed il Brusca, l’iniziale preoccupazione e timore di essere sorpresi lasciò il posto alla soddisfazione ed alla sorpresa di constatare che non c’erano problemi e tutto stava procedendo al meglio.

Anche le frasi, attribuite dal Giuffré a Bernardo Provenzano ed a Benedetto Spera, i quali commentando l’accaduto avrebbero detto che “per fortuna” in sede di perquisizione del 2.2.93 i carabinieri non avevano trovato nulla, confermano che lo stesso Provenzano non si aspettava un simile esito e dunque non aveva preso parte alla “trattativa”, consegnando il Riina in cambio dell’abbandono del “covo” nelle mani del sodalizio criminale.

La ricostruzione, coerente e supportata da dati di fatto provati, degli accadimenti relativi allo svuotamento della casa ha consentito di accertare, da una parte, che il complesso di via Bernini fu individuato soltanto grazie alle attività investigative del ROS, dall’altra, che la mafia agì sul “covo” ignorando l’inesistenza del servizio di osservazione ed anzi supponendo che fosse in corso.

Questi elementi consentono, pertanto, di escludere che il latitante venne catturato grazie ad una “soffiata” dei suoi sodali sul luogo ove dimorava, non essendo emerso a sostegno di quest’ipotesi alternativa alcun elemento, neppure di natura indiziaria, se non la stessa supposizione, elaborata a posteriori, sui motivi per i quali furono omessi la perquisizione, prima, ed il servizio di osservazione, poi, sul complesso.

Appare altresì coerente con queste conclusioni la circostanza che neppure si verificò la fine della stagione stragista messa in atto dalla mafia, la quale, anzi, com’è notorio, nel maggio 1993 attentò alla vita del giornalista Maurizio Costanzo e fece esplodere un ordigno a via dei Georgofili a Firenze, nel mese di luglio compì altri attentati in via Pilastro a Milano, a San Giovanni in Laterano ed a San Giorgio al Velabro a Roma, mentre a novembre pose in essere il fallito attentato allo stadio olimpico di Roma.

Se la cattura del Riina fosse stata il frutto dell’accordo con lo Stato, tramite il quale era stata siglata una sorta di “pax” capace di garantire alle istituzioni il ripristino della vita democratica, sconquassata dagli attentati, ed a “cosa nostra” la prosecuzione, in tutta tranquillità dei propri affari, sotto una nuova gestione “lato sensu” moderata, non si comprenderebbe perché l’associazione criminale abbia invece voluto proseguire con tali eclatanti azioni delittuose, colpendo i simboli storico-artistici, culturali e sociali dello Stato, al di fuori del territorio siciliano, in aperta e sfrontata violazione di quel patto appena stipulato.

Anche i progetti elaborati dal Provenzano di sequestrare od uccidere il cap. De Caprio, di cui hanno riferito in dibattimento, in termini coincidenti, i collaboratori Guglielmini, Cancemi e Ganci, appaiono in aperta contraddizione con la tesi della consegna del Riina al ROS. Se così fosse avvenuto, il boss non avrebbe avuto alcun interesse alla ricerca del capitano “Ultimo”, mentre, da quanto sopra, è stato accertato che effettivamente si cercò di individuarlo, tramite un amico del compagno di gioco al tennis. Se gli elementi di carattere logico e fattuale di cui sopra sono idonei a smentire l’ipotesi della “trattativa” mafia-Stato avente ad oggetto la consegna del Riina, deve concludersi che più verosimilmente l’iniziativa del gen. Mori fu finalizzata solo a far apparire l’esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a “cosa nostra” e sull’individuazione dei latitanti. Sembra confermare una tale interpretazione anche il rilievo che il comportamento assunto dal cap. De Donno e dall’imputato apparirebbe viziato – ponendosi nell’ottica di una trattativa vera invece che simulata – da un’evidente ed illogica contraddizione, solo se si consideri che gli stessi si recarono dal Ciancimino a “trattare” chiedendo il massimo, la resa dei capi, senza avere nulla da offrire.

Forse, proprio sulla scorta di una tale considerazione, gli uomini di “cosa nostra” credettero che in effetti i due ufficiali fossero disponibili, per conto dello Stato, a sostanziali concessioni nei confronti dell’organizzazione pur di mettere fine alle stragi, rimanendo persuasi della “bontà” della linea d’azione elaborata dal Riina che, difatti, verrà portata avanti anche successivamente all’arresto del boss, sperando, verosimilmente, che si potesse giungere, anche con il “capo” in carcere, ad un “ammorbidimento” della lotta alla mafia portata avanti dalle istituzioni.

Non può non rilevarsi che nella prospettiva accolta da questo decidente l’imputato Mori pose in essere un’iniziativa spregiudicata che, nell’intento di scompaginare le fila di “cosa nostra” ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, verosimilmente nell’intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall’altra, la “devastante” consapevolezza, in capo all’associazione criminale, che le stragi effettivamente “pagassero” e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti.

Il Collegio ritiene, infine, di non poter condividere la prospettazione della pubblica accusa che, sulla base di imprecisate “ragioni di Stato”, ha chiesto di affermare la penale responsabilità degli imputati per il reato di favoreggiamento non aggravato, da dichiararsi ormai prescritto.

Tali “ragioni di Stato” non potrebbero che consistere nella “trattativa” di cui sopra intrapresa dal Mori, con la consapevolezza, acquisita successivamente, del De Caprio e, dunque, lungi dall’escludere il dolo della circostanza aggravante varrebbero proprio ad integrarlo, significando che gli imputati avrebbero agito volendo precisamente agevolare “cosa nostra”, in ottemperanza al patto stipulato e cioè in esecuzione della controprestazione promessa per la consegna del Riina.

La “ragione di Stato” verrebbe dunque a costituire il movente dell’azione, come tale irrilevante nella fattispecie ex art. 378 C.P., capace non di escludere il dolo specifico ex art. 7 L. n. 203/91, bensì di svelarlo e renderlo riconoscibile, potendo al più rilevare solo come attenuante ove se ne ammettesse la riconducibilità alle ipotesi di cui all’art. 62 C.P., comunque escluse dal giudizio di comparazione.

La mancanza di prova sull’esistenza di questi “motivi di Stato” che avrebbero spinto gli imputati ad agire, ed anzi la dimostrazione in punto di fatto della loro inesistenza ed incongruenza sul piano logico, per le considerazioni già esposte – considerato, altresì, che la controprestazione promessa avrebbe vanificato tutti gli sforzi investigativi compiuti sino ad allora dagli stessi imputati, anche a rischio della propria incolumità personale, e lo straordinario risultato appena raggiunto – non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma.

È palese, infatti, che se vi fu “ragione di Stato” si intese “pagare il prezzo” dell’agevolazione, per il futuro, delle attività mafiose, pur di “incassare” l’arresto del Riina, con la piena configurabilità del favoreggiamento aggravato, ma se non vi fu, gli imputati devono andare esenti da responsabilità penale.

Appare, difatti, logicamente incongruo, già su un piano di formulazione di ipotesi in funzione della verifica della prospettazione accusatoria in ordine alla sussistenza del reato base di favoreggiamento con dolo generico, individuare in soggetti diversi dall’organizzazione criminale nel suo complesso coloro che gli imputati avrebbero inteso agevolare tramite la mancata osservazione del residence di via Bernini, così volendo aiutare individui determinati invece che l’associazione nella sua globalità.

L’impossibilità, già da un punto di vista oggettivo, di discernere i soggetti favoriti (la Bagarella neppure era indagata) dall’associazione mafiosa si ripercuote sul versante soggettivo, apparendo inverosimile che gli ausiliatori abbiano agito non al fine di consentire alla mafia la prosecuzione dei suoi affari, in ossequio al “patto scellerato”, ma volendo solo aiutare, nel momento stesso in cui procedevano all’arresto del capo dell’organizzazione, e senza alcuna apparente ragione, determinati affiliati ad eludere le investigazioni o le ricerche.

Ne deriva che, non essendo stata provata la causale del delitto, né come “ragione di Stato” né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata.

La mancanza di una prova positiva sul dolo di favoreggiamento non può essere supplita dall’argomentazione per la quale gli imputati, particolarmente qualificati per esperienza ed abilità investigative, non potevano non rappresentarsi che l’abbandono del sito avrebbe lasciato gli uomini di “cosa nostra” liberi di penetrare nel cd. covo ed asportare qualsiasi cosa di interesse investigativo e dunque l’hanno voluto nella consapevolezza di agevolare “cosa nostra”.

Sul versante del momento volitivo del dolo, una simile opzione rischierebbe di configurare un “dolus in re ipsa”, ricavato dal solo momento rappresentativo e dalla stessa personalità degli imputati, dotati di particolare perizia e sapienza nella conduzione delle investigazioni.

Ma, quanto al momento rappresentativo, già è stato precisato che il servizio di osservazione non sarebbe valso ad impedire l’asportazione di eventuale materiale di interesse investigativo, che poteva essere evitata solo con l’immediata perquisizione, quanto alle abilità soggettive degli imputati, esse non possono valere a ritenere provata una volontà rispetto all’evento significativo del reato che è invece rimasta invalidata dall’esame delle possibili spiegazioni alternative.

Ne deriva che il quadro indiziario, composto da elementi già di per sé non univoci e discordanti, è rimasto nella valutazione complessiva di tutte le risultanze acquisite al dibattimento e tenuto conto anche della impossibilità di accertare la causale della descritta condotta, incoerente e non raccordabile con la narrazione storica della vicenda come ipotizzata dall’accusa e per quanto è stato possibile ricostruire in dibattimento.

In conclusione, gli elementi che sono stati acquisiti non consentono ed anzi escludono ogni logica possibilità di collegare quei contatti intrapresi dal col. Mori con l’arresto del Riina ovvero di affermare che la condotta tenuta dagli imputati nel periodo successivo all’arresto sia stata determinata dalla precisa volontà di creare le condizioni di fatto affinché fosse eliminata ogni prova potenzialmente dannosa per l’associazione mafiosa.

Per le pregresse considerazioni, entrambi gli imputati devono essere mandati assolti per difetto dell’elemento psicologico.

capitoli tratti da “IL GRANDE MISTERO DEL COVO” – stralci di sentenza . A. BOLZONI, S. BORTOLETTO, F. TROTTA – LA REPUBBLICA