“MENDACE” E “DEPISTATORE” per le vicende del biennio stragista, coinvolto nelle trame nere della Rosa dei Venti e collegato a Gelli e a Pecorelli negli anni della strategia della tensione: nelle 5.200 pagine della sentenza con cui lo hanno condannato a 12 anni nel processo Trattativa,
i giudici di Palermo demoliscono il mito investigativo del generale Mario Mori, l’uomo che arrestò Riina, restituendo il ritratto di un investigatore al centro di numerosi episodi oscuri della storia occulta del Paese “insofferente alle regole, soprattutto ai doveri che connotano l’attività della polizia giudiziaria rispetto all’autorità giudiziaria che ne è referente”.
Un’insofferenza, proseguono i giudici, elevata a modus operandi durante la fase della trattativa “che ha portato Mori a trattare con i mafiosi nello stesso interesse superiore dello Stato (da lui, in quel caso, identificato con alcuni soggetti ricoprenti cariche pubbliche che temevano di essere vittime della vendetta mafiosa) senza informare alcuna autorità giudiziaria, senza incanalare dunque quella iniziativa nel rispetto delle regole dello Stato di diritto, e in definitiva senza valutarne le conseguenze che infatti si sono rivelate devastanti, allorché i mafiosi, percependo il segnale di cedimento dello Stato, hanno incrementato il programma stragista”.
Un curriculum da funzionario del “doppio Stato” impegnato a depistare più che a indagare, insomma, cucito dai giudici addosso al generale evidenziando le sue menzogne nel tentativo, fallito, di prendere le distanze dalle attività occulte di quegli ambienti.
Il suo allontanamento nel 1975 dal Sid, dov’era entrato nel 1972 grazie al generale Vito Miceli su sollecitazione di Federico Marzollo? Non era dovuto a “questioni di cortile tra Maletti e Miceli”, come Mori aveva sostenuto in aula, ma al suo possibile coinvolgimento nell’inchiesta sul golpe Borghese: e poiché “si ricava – chiosano i giudici – che Mori era ben a conoscenza delle ragioni del suo allontanamento da Roma… si evidenzia il mendacio e il tentativo di depistaggio (da lui, ndr) posti in essere”.
Il suo collegamento con Licio Gelli? Benché non esista un documento che provi la sua affiliazione alla P2, i giudici credono al racconto del colonnello Mauro Venturi, che dapprima rivelò “come Mori, da lui conosciuto nel 1972 al Sid, ebbe a dirgli che ‘molti colleghi avevano aderito alla P2’, chiedendogli ‘una sorta di consulto e di iscrizione condivisa’’’. E poi aggiunse che Gianfranco Ghiron, vicinissimo a Mori, e fratello di Giorgio (anni dopo sarà l’avvocato e il fiduciario di Vito Ciancimino), “era ben introdotto negli ambienti dell’intelligence statunitense” ed “era proprio di destra, ma della destra più nera, per questo si trovava bene con Mori, che era nero quanto lui, anche se cercava di non darlo a vedere”.
La Corte osserva che “non vi sono ragioni per disattendere le dichiarazioni del Venturi”, e che se non c’è alcun riscontro dell’iscrizione di Mori alla P2, “non è tanto perché il suo nome non compare nelle liste di Castiglion Fibocchi (dal momento che è stata acclarata l’incompletezza delle liste), quanto perché a ben leggere le dichiarazioni di Venturi, non emerge che Mori si iscrisse effettivamente alla P2”.
Sull’amicizia con il giornalista Mino Pecorelli, ucciso a Roma nel ’79, che il generale ha negato di conoscere, i giudici parlano di “smentita” alla sua autodifesa, sostenendo che il timbro sulla richiesta di passaporto del giornalista venne apposto dal “capitano Mori dei carabinieri in servizio al Rud”. In questo caso la Corte fa proprie le conclusioni del colonnello Massimo Giraudo, titolare delle indagini, che sostenne che “non c’è dubbio che sia lui (Mori, ndr) perché… il Rud era il nome con cui… si poteva ufficialmente spendere l’appartenenza al Servizio”.
Fino ad arrivare alle DUE CLAMOROSE MANCATE CATTURE DI BOSS LATITANTI, Nitto Santapaola nel ’93 e Bino Provenzano nel ’95, per la prima delle quali non fu mai processato e per la seconda fu assolto.
Nel primo caso i Ros di Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, condannati con il generale per la Trattativa, erano a Terme Vigliatore per la presenza del superlatitante e “la mera casualità di quella presenza (da loro sostenuta in aula, ndr) – scrivono i giudici – offende l’intelligenza di chiunque legga le risultanze acquisite”.
Santapaola riuscì a fuggire, e i giudici non si sbilanciano tra negligenza e favoreggiamento, anche se la condotta del Ros “alimenta il fortissimo sospetto (…) di un’azione volutamente diretta a far sì che Santapaola potesse allontanarsi indenne da Terme Vigliatore”, anche se – è la conclusione – “si tratta di un sospetto che non può raggiungere il rango di prova”.
Il giudizio sulla mancata irruzione nel casolare di Mezzojuso, infine, sembra lo stesso utilizzato per il covo di Riina: è “assolutamente inspiegabile – scrivono i giudici – per un reparto d’élite, quale è il Ros, l’inerzia investigativa che seguì all’avvistamento delle autovetture giunte nei pressi del casolare in cui avvenne l’incontro e nei giorni successivi, per l’omessa attivazione di ulteriori servizi di osservazione, di intercettazioni ambientali e telefoniche per l’identificazione dei proprietari e degli utilizzatori del casolare, per l’omessa identificazione degli intestatari delle autovetture avvistate”
Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza
Il Fatto Quotidiano del 22/07/2018