Sentenza OMEGA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreti emessi dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 1 dicembre 1995 (cd. “Spartaco”) e 31 maggio 1997 (cd. “Omega”) per rispondere dei delitti di cui in epigrafe.

Nella prima udienza, tenutasi il 3 ottobre 1997, il secondo procedimento (n.6/97 R.G. Ass.) è stato riunito al primo (n.4/96 R.G. Ass.) per evidenti ragioni di connessione oggettiva e oggettiva, trattandosi di due processi contro gli stessi imputati e aventi ad oggetto i medesimi fatti delittuosi.

Il 4 ottobre 1997 la Corte, previa separazione dei procedimenti a carico di FURNARI Saverio e MESSINA Francesco, ha definito le posizioni dei suddetti prevenuti per essere i reati loro ascritti estinti per morte del reo.

Sentite le questioni preliminari sollevate dalle parti, all’udienza del 12 novembre 1997 la Corte ha dichiarato la nullità dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio nei confronti di sessantuno imputati (ACCARDO Antonino, ACCARDO Domenico, ACCARDO Giuseppe, AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, ASARO Mariano, BAGARELLA Leoluca, BASTONE Giovanni, BIANCO Giuseppe, BICA Francesco, BONAFEDE Natale, BRUNO Calcedonio, BRUSCA Giovanni, BURZOTTA Diego, CALABRÒ Gioacchino, CASCIO Antonino, CASCIOLO Gaspare, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, D’AMICO Francesco, DI STEFANO Antonino, FACELLA Salvatore, FERRARA Calogero, FERRO Vincenzo, FUNARI Vincenzo, FURNARI Vincenzo, GERARDI Antonino, GIAMBALVO Pietro, GIAMBALVO Vincenzo, GIAPPONE Vito, GIONTA Valentino, GONDOLA Vito, GULLOTTA Antonino, GUTTADAURO Filippo, LA BARBERA Gioacchino, MADONIA Salvatore, MANCIARACINA Andrea, MAZZEI Matteo, MAZZEI Santo, MELODIA Antonino, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino, PANDOLFO Vincenzo, PICCIONE Michele, PIPITONE Martino, PRIVITERA Carmelo, RAIA Gaspare, RALLO Antonino, RALLO Francesco, RIINA Salvatore, RISERBATO Antonino, RISERBATO Davide, SALAMANCA Antonino, SALAMANCA Giovanni, SCARANO Antonio, SCIACCA Baldassare, SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, URSO Raffaele) per violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p., disponendo la separazione delle posizioni dei suddetti prevenuti e la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo per la rinnovazione degli atti nulli.

Nella successiva udienza dell’11 dicembre 1997 la Corte ha dichiarato aperto il dibattimento nei confronti di AGATE Mariano, ALCAMO Antonino, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Leonardo, BONANNO Pietro Armando, CORACI Vito, ERRERA Francesco, FERRO Giuseppe, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, GERACI Francesco, GIACALONE Salvatore, LEONE Giovanni, MANCIARACINA Vito, MARCECA Vito, MAZZARA Vito, MUSSO Calogero, PASSANANTE Alfonso, PATTI Antonio, RALLO Vito Vincenzo, SCANDARIATO Nicolò, SINACORI Vincenzo, TAMBURELLO Salvatore, VIRGA Vincenzo.

Il 24 febbraio la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti a carico di CALABRÒ Gioacchino (n.4/98) e di ACCARDO Antonino e altri cinquantanove imputati (n.5/98), a quello principale (n.4/96).

Nel corso della lunga e complessa istruttoria dibattimentale, protrattasi per oltre cento udienze dal 18 marzo 1998 al 23 dicembre 1999, sono stati esaminati numerosissimi testimoni e collaboratori di giustizia addotti dall’accusa e dalla difesa, sulle cui dichiarazioni non ci si soffermerà in questa sede per evidenti ragioni di sintesi, rinviando per un’analitica esposizione del contenuto delle stesse alle schede dedicate alla disamina dei singoli fatti delittuosi ascritti ai prevenuti.

Sono inoltre stati esaminati dal P.M. i seguenti imputati: CIACCIO Leonardo, GIAMBALVO Pietro, FUNARI Vincenzo, ERRERA Francesco (7 ottobre 1999), SALAMANCA Antonino, SALAMANCA Giovanni (14 ottobre 1999), GUTTADAURO Filippo (14 ottobre e 4 novembre 1999), ACCARDO Domenico (14 ottobre e 2 novembre 1999), PICCIONE Michele, FURNARI Vincenzo, GONDOLA Vito (15 ottobre 1999), MAZZEI Matteo, RALLO Antonino, RALLO Francesco (18 ottobre 1999), MUSSO Calogero (21 ottobre 1999) e GANCITANO Andrea (21 ottobre e 2 novembre 1999).

Nelle udienze del 10 e dell’11 novembre 1999, celebrate nell’aula bunker di Bologna, sono stati effettuati confronti tra Antonio PATTI e GONDOLA Vito, RALLO Antonino, RALLO Francesco, ACCARDO Domenico; tra Salvatore GIACALONE e i predetti ACCARDO e RALLO Antonino; tra Giovanni BRUSCA e NASTASI Antonino; tra Francesco GERACI e CIACCIO Leonardo; tra Vincenzo SINACORI e il GONDOLA, il CIACCIO e GUTTADAURO Filippo.

L’11 novembre 1999 sono state compiute altresì le ricognizioni personali degli imputati CLEMENTE Giuseppe, RALLO Francesco e NASTASI Antonino da parte dei collaboratori di giustizia Antonio PATTI, Mario Santo DI MATTEO e Giovanni BRUSCA. Lo stesso PATTI e Salvatore GIACALONE hanno inoltre individuato ACCARDO Domenico.

Nel corso del giudizio (e segnatamente nelle udienze del 26 febbraio e del 25 marzo 1998 e del 16 settembre 1999) sono state altresì stralciate le posizioni degli imputati BAGARELLA Leoluca Biagio, CALABRÒ Gioacchino e RIINA Salvatore, a causa dei reiterati legittimi impedimenti addotti dagli stessi, tali da pregiudicare una celere trattazione del processo.

Nelle more del dibattimento sono state inoltre definiti, previa separazione delle rispettive posizioni nelle udienze del 3 dicembre 1998 e del 21 e 22 aprile 1999, i procedimenti nei confronti di MESSINA DENARO Francesco, SCARANO Antonio e FERRO Vincenzo, deceduti.

Nelle udienze del 10, 12, 17, 21 e 26 gennaio 2000 e del 21 febbraio 2000 la Corte ha rigettato le richieste formulate da numerosi imputati di essere ammessi al rito abbreviato, poiché la normativa all’epoca vigente (art.223 L.20 marzo 1998) non consentiva l’accesso a tale rito per i procedimenti in cui al momento di entrata in vigore della L.16 dicembre 1999, n.479 fosse già in corso l’istruttoria dibattimentale.

Nelle suddette udienze del 10, 12 e 17 gennaio 2000 le parti hanno avanzato le rispettive richieste di assunzione di prove ai sensi dell’art.507 c.p.p., sulle quali la Corte si è pronunciata con ordinanza il successivo 26 gennaio, disponendo l’audizione di numerosi testimoni e di taluni collaboratori e conferendo incarichi peritali.

Terminato l’espletamento della menzionata attività di acquisizione della prova, il 24 febbraio 2000 il Presidente ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale.

Nelle udienze celebrate tra il 24 febbraio e il 3 maggio 2000 le parti hanno concluso come da separato verbale e l’8 maggio 2000, dopo la replica del Pubblico Ministero, la Corte si è ritirata in camera di consiglio.

L’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”-

CAPO I

-L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA DENOMINATA “COSA NOSTRA”: STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE-

A partire soprattutto dagli anni ’70, grazie da un lato a movimenti di opinione che hanno trovato sempre maggiore diffusione nella società civile e dall’altro lato ai fondamentali apporti di conoscenze relative al fenomeno in esame provenienti dai collaboratori di giustizia, è stato possibile enucleare dal generico e indefinito concetto tradizionale di “mafia” l’esistenza di un’organizzazione criminale, rigidamente strutturata e diffusa anche in paesi stranieri, dotata di apparati informativi e di capacità di intervento militare di notevole efficienza, pericolosamente inserita -grazie anche alla acquiescenza e alla complicità di una fitta rete di conniventi- nei meccanismi del potere politico, dell’economia e della distribuzione del denaro pubblico, fino a configurarsi come un potere contrapposto a quello statuale, idoneo a condizionare e a contaminare lo sviluppo politico, sociale ed economico delle realtà in cui si è radicato.

      La rilevanza storica e il valore emblematico del fenomeno criminale in esame hanno portato il legislatore a emanare la L.13 settembre 1982, n.646, contenente norme finalizzate sia a colpire “cosa nostra” sotto il profilo degli interessi patrimoniali attraverso l’integrazione della disciplina della L.575/75 (“Disposizioni contro la mafia”), sia addirittura a cristallizzarne la struttura, le modalità di azione e le finalità operative mediante l’introduzione nel sistema penale dell’art.416 bis, sotto la rubrica “associazione di tipo mafioso”.

L’esistenza della vasta organizzazione criminale denominata “cosa nostra”, la sua struttura unitaria e capillarmente diffusa nel territorio, la sua ingerenza in ogni settore della vita civile siciliana sono ormai state dimostrate all’esito di numerosi procedimenti penali, a partire da quello a carico di ABBATE Giovanni + 459 (cd. Maxi 1), celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo (che verrà di seguito ampiamente citato nel tratteggiare le regole che disciplinano la consorteria criminale), le cui pronunce, pur se talvolta parzialmente modificate con riferimento a singole posizioni e/o all’entità delle sanzioni irrogate, hanno ricevuto, all’esito del giudizio di legittimità, il crisma della irrevocabilità.

Solo partendo dalla premessa della presenza mafiosa in ogni aggregato territoriale dell’isola e del potere di ingerenza e di controllo acquisito dalla stessa è possibile cogliere nella giusta luce la portata del fenomeno e interpretare correttamente espressioni delinquenziali che talvolta appaiono insignificanti e incomprensibili, conferendo loro quel significato sintomatico e rivelatore del fenomeno che può costituire un’utile guida per l’interprete ai fini della ricostruzione di fatti criminosi.

Ciò premesso, appare opportuno delineare le caratteristiche strutturali di “cosa nostra” così come dapprima riferite dai primi, inascoltati precursori del fenomeno della collaborazione con la giustizia Leonardo VITALE e Giuseppe LUPPINO, poi descritte con sorprendenti analogie da Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO nel citato processo denominato “maxi 1” e infine sostanzialmente confermate dagli altri “pentiti”.

Tali principi sono stati ormai definitivamente acquisiti nel comune patrimonio giudiziario siccome cristallizzati in sentenze divenute irrevocabili e possono essere così compendiati:

1. L’organizzazione denominata “cosa nostra” è disciplinata da un sistema complesso e articolato di regole non scritte, ma non per questo meno cogenti, tramandate oralmente, di cui non si troverà mai traccia documentale, non esistendo elenchi di appartenenza e attestati di alcun tipo.

2. I singoli affiliati prendono il nome di “uomini d’onore”.

La cooptazione nell’associazione richiede, tradizionalmente, l’esistenza di tre requisiti fondamentali. In primo luogo il soggetto deve presentare provate doti di coraggio e di valore (in senso criminale), che per altro non sono necessarie per i soggetti che rappresentano la “faccia pulita” dell’associazione, quali professionisti e imprenditori, i quali non vengono normalmente impiegati in azioni criminali, ma prestano un’utilissima opera di fiancheggiamento e di copertura in attività apparentemente lecite. In secondo luogo, inoltre, egli deve avere una situazione familiare limpida, secondo il concetto di “onore” tipicamente siciliano. In terzo luogo, infine, deve essere privo di vincoli di parente con “sbirri”, cioè con persone che rappresentino l’autorità dello Stato.

Le persone in possesso di questi requisiti vengono dapprima avvicinate e poi studiate al fine di valutare le loro capacità e la loro disponibilità a fare parte dell’associazione, spesso coinvolgendole addirittura, come “prova” decisiva, in omicidi (cfr., a questo proposito, altresì gli esami resi da Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI rispettivamente nelle udienze del 25/26 marzo 1998, del 1 aprile 1998 e del 15 aprile 1998, nei quali i citati collaboratori, e in particolare il SINACORI, hanno descritto il periodo di “osservazione” a cui erano stati sottoposti e l’inserimento in un gruppo di fuoco inviato a commettere un assassinio).

Valutata l’idoneità del neofita e ottenutone il consenso, egli viene portato in un luogo appartato che può essere anche una casa di abitazione ove, alla presenza di almeno tre “uomini d’onore” della “famiglia” di cui andrà a far parte, si svolge la cerimonia del giuramento di fedeltà a “cosa nostra”.

Il più anziano dei presenti lo avverte che “questa cosa” ha lo scopo di proteggere i deboli ed eliminare le soverchierie, quindi gli buca un dito di una mano facendo versare il sangue su di un’immagine sacra che incendia mentre si trova tra le mani del giurante, il quale poi dovrà sopportare tale bruciore passando l’immagine sacra accesa da una mano all’altra, fino al totale spegnimento ripetendo la solenne formula del giuramento, che si conclude con la frase: “Le mie carni devono bruciare come questa santina se non manterrò fede al giuramento”.

Dopo il giuramento -e solo allora- l’uomo d’onore viene presentato al capo della “famiglia” del quale prima non doveva conoscere la carica; comincia così a conoscere i segreti di “cosa nostra” e a entrare in contatto con gli altri associati dell’organizzazione (anche sotto questo profilo, le dichiarazioni di BUSCETTA sono state confermate dai collaboratori escussi nel presente processo: cfr., oltre alle già riportate dichiarazioni di PATTI, GIACALONE e SINACORI, quelle di FERRO Giuseppe all’udienza del 23 aprile 1998).

3. A causa del modello gerarchico della struttura, non tutti i membri delle varie cosche si conoscono tra loro e i rapporti tra una “famiglia” e l’altra vengono tenuti pressochè esclusivamente dai capi. Pertanto, l’associazione è organizzata come a compartimenti stagni, e ciò a maggior garanzia di segretezza e sicurezza. A tale proposito, BUSCETTA lamentava che le “famiglie” di Corleone e Resuttana non avevano mai fatto conoscere ufficialmente i nomi dei propri membri ai capi delle altre “famiglie”. Tale precauzione, del resto, si è a lungo rivelata decisiva per il mantenimento della struttura, nonostante le approfondite indagini giudiziarie e la collaborazione di molti componenti dell’associazione.

Pertanto, le conoscenze del singolo “uomo d’onore” di fatti di “cosa nostra” dipendono essenzialmente dal grado che lo stesso riveste nell’organizzazione: più elevata è la carica ricoperta, maggiori sono le probabilità di venire a conoscenza di fatti di rilievo e di entrare in contatti con “uomini d’onore” di altre “famiglie”.

All’interno dell’organizzazione, poi, la circolazione delle notizie è ridotta al minimo indispensabile e l’affiliato deve astenersi dal fare troppe domande, in quanto tale condotta è indice di disdicevole curiosità e induce in sospetto l’interlocutore (cfr. le ripetute dichiarazioni in tal senso di PATTI, GIACALONE e SINACORI, i quali, specie nei primi anni della loro militanza mafiosa, spesso non erano a conoscenza dei motivi degli omicidi in cui essi stessi erano implicati o che erano comunque attribuibili all’associazione, proprio perché rivolgere domande in tal senso, nel caso che le spiegazioni non venissero fornite spontaneamente o in seguito a una prima generica richiesta, era ritenuto inopportuno e pericoloso).

D’altra parte, ogni affiliato è tenuto a osservare un’assoluta segretezza: non può svelare ad estranei l’appartenenza all’organizzazione, né i segreti di “cosa nostra”. Questa è senz’altro la regola più ferrea, quella che ha permesso all’associazione di sopravvivere tanto a lungo e la cui trasgressione è punita con la morte.

Allo scopo di evitare che nei contatti tra membri dell’organizzazione si possano inserire estranei, la presentazione di un “uomo d’onore” è disciplinata da severe regole. In particolare, è impossibile presentarsi da solo come “uomo d’onore” ad altro membro di “cosa nostra”, poiché in tal modo nessuno dei due avrebbe la sicurezza della rispettiva qualifica dell’altro. Pertanto, per indicare un “uomo d’onore” come tale a un altro associato è necessario l’intervento di un terzo membro dell’organizzazione che li conosca entrambi per la loro qualità e li presenti in termini che diano l’assoluta certezza a entrambi dell’appartenenza a “cosa nostra” dell’interlocutore. Salvatore CONTORNO ha spiegato che è sufficiente che un affiliato sia presentato a un altro con la frase: “questo è la stessa cosa”, mentre se si vuole indicare una persona vicina all’organizzazione si dirà: “questo è un amico”. Infatti, per ovviare a due contrastanti esigenze (quella della segretezza e quella della necessità di reciproco aiuto e assistenza) non si possono ammettere errori o equivoci di sorta. Così pure se un “uomo d’onore” ha bisogno di contattare il capo o altri membri di un’altra “famiglia” che non conosca, si rivolge al capo della propria, il quale realizza il contatto attraverso un membro delle “famiglie” che conosca entrambe le parti. In siffatta maniera viene attuato un sistema molto efficace per assicurare segretezza maggiore tra le “famiglie” mafiose: i rapporti di conoscenza vengono limitati all’essenziale e si viene a sapere ben poco delle altre “famiglie”. In conclusione, un “uomo d’onore” conosce soprattutto i membri della propria “famiglia” e poi quelli delle altre “famiglie” su cui via via acquisisce notizie per le proprie esigenze di affari o di attività illecite.

Infine, gli affiliati sono vincolati all’obbligo assoluto di dire la verità, nelle comunicazioni tra loro di fatti attinenti a “cosa nostra” hanno: chi infrange questa regola, dato che ha la facoltà di astenersi dal parlare, è passibile di pene gravissime e perfino della morte.

4. La qualità di “uomo d’onore”, una volta acquisita, cessa soltanto con la morte o l’espulsione, la quale ultima costituisce l’unica eccezione al perdurare del vincolo associativo e viene decretata dal rappresentante della “famiglia”, nei casi in cui essa sia dovuta a ragioni di pertinenza dell’articolazione territoriale suddetta, o dalla commissione, qualora consegua a più gravi trasgressioni al codice mafioso. Pertanto, in assenza di questi ultimi eventi, anche se i fatti della vita possono determinare il trasferimento dell’affiliato in località lontane dalla Sicilia e il suo conseguente mancato coinvolgimento attivo negli affari della “famiglia”, qualora all’“uomo d’onore” venga richiesto da “cosa nostra” un qualche comportamento derivante dalla sua qualità, egli non può sottrarsi all’esecuzione di quanto gli è stato richiesto.

L’espulsione va tenuta distinta dalla “posata”. Quest’ultima consegue a violazioni di minore rilievo e comporta la fuoriuscita dall’associazione, ma non l’abbandono del dovere di attenersi alle regole della stessa, con la conseguenza che il fedele rispetto delle norme che disciplinano l’esistenza del sodalizio criminoso può anche preludere a una successiva riammissione del soggetto (cfr., su quest’ultimo punto, sentenza n.201/92 R.G. emessa in data 21 dicembre 1992 da Tribunale di Marsala nel processo a carico di ALFANO Nicolò + 15; cfr. altresì esami resi da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE all’udienza dell’11 marzo 1999, nei quali i collaboranti hanno accennato all’avvenuta riammissione nella “famiglia” di Marsala di alcuni soggetti negli anni ‘80 per decisione del rappresentante Vincenzo D’AMICO a causa del buon comportamento dagli stessi tenuto).

La detenzione, al contrario, non solo non spezza i vincoli con “cosa nostra”, ma anzi facilita quella solidarietà che lega gli appartenenti all’associazione. Infatti, gli uomini d’onore in condizioni finanziarie disagiate e i loro familiari vengono economicamente sostentati durante la detenzione dalla famiglia di appartenenza (cfr. sul punto altresì le conformi dichiarazioni rese da Salvatore GIACALONE all’udienza del 24 marzo 1999 e da CULICCHIA Cristina Petronilla all’udienza del 7 marzo 1995 celebrata davanti alla Corte d’Assise di Trapani nel procedimento a carico di PATTI Antonio + 40 e prodotte dal P.M.).

5. La cellula primaria dell’associazione è la “famiglia”, struttura rigidamente ancorata al territorio che controlla una zona della città, in genere una borgata o un intero centro abitato da cui prende il nome (p. es. “famiglia” di Corleone dal paese omonimo, “famiglia” di Santa Maria del Gesù, dal quartiere o borgata omonima).

La “famiglia” è governata da un capo di nomina elettiva chiamato anche “rappresentante”, il quale a sua volta nomina il “sottocapo” (che è colui a cui ci si rivolge in assenza del capo), uno o più “consiglieri” (normalmente persone anziane a cui si riconoscono doti di equilibrio e saggezza e che vengono chiamate a dare veri e propri consigli sia al capo che ai singoli uomini d’onore) e i “capidecina”, i quali hanno la funzione di coordinare l’attività degli uomini d’onore loro affidati. Tutti gli altri “uomini d’onore” sono semplici “soldati”.

L’istituto della “reggenza” è stato introdotto nell’organizzazione di “cosa nostra” come fatto nuovo e del tutto eccezionale, dovuto alla circostanza che -a causa della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80, che in pochi mesi aveva provocato numerosi omicidi e sconvolto l’assetto di numerose “famiglie”- era sorta la necessità di assicurare il funzionamento di quelle maggiormente colpite e pertanto la “commissione” aveva posto provvisoriamente a capo di alcune di esse uomini di propria fiducia (l’uso di nominare i reggenti in numero di due è invalso anche nella provincia di Trapani, atteso che a Marsala, dopo la soppressione del vertice della “famiglia” da parte della stessa “cosa nostra” vennero nominati reggenti Antonio PATTI e Vito MARCECA e che nel 1992, in seguito all’arresto del “rappresentante” Mariano AGATE la cosca fu guidata da Vincenzo SINACORI e Andrea MANCIARACINA). I reggenti delle “famiglie”, nominati in numero di due, non fanno però parte della “commissione”, anche se hanno sostituito un “capo famiglia” che fosse anche “capo mandamento”.

Un’altra regola che deriva dal principio della sovranità territoriale è quella che nessun omicidio può essere commesso senza l’assenso del “rappresentante” della “famiglia” nel cui territorio è eseguito il delitto, mentre i più gravi fatti di sangue, che esulano dalla competenza strettamente territoriale o dal governo della “famiglia” vengono decisi da tutta la “commissione”, che ne affida l’esecuzione a uomini d’onore scelti discrezionalmente tra le varie “famiglie” senza che sia necessario informarne i rispettivi capi. Le decisioni della “commissione” vanno eseguite a tutti i costi, ma viene sempre informato il capo della “famiglia” nel cui territorio deve essere commesso l’omicidio.

6. Le “famiglie” contigue, in numero di tre o più, sono raggruppate nel cosiddetto “mandamento”, guidato da un “capo mandamento”, che è anche il capo della più importante delle “famiglie” che lo compongono. Per altro, in passato, per garantire obiettività nella rappresentanza degli interessi del “mandamento” e per evitare un pericoloso accentramento di poteri nella stessa persona, la carica di “capo mandamento” non era cumulabile con quella di “rappresentante” di una “famiglia”.

7. L’attività delle “famiglie” e dei “mandamenti” è coordinata da un organismo denominato “commissione” o “cupola”, di cui fanno parte i “capi mandamento” di tre o più famiglie generalmente contigue. La “commissione” è presieduta da uno dei “capi mandamento”, anche se in origine, forse per accentuarne la qualità di primus inter pares, il capo della “commissione” veniva chiamato “segretario”. La “commissione” ha una sfera di azione che corrisponde alla circoscrizione territoriale provinciale e ha il compito di assicurare il rispetto delle regole di “cosa nostra” all’interno di ciascuna “famiglia” e, almeno inizialmente, di comporre eventuali vertenze tra le “famiglie” medesime.

Tale ricostruzione è stata confermata, nell’ambito del presente processo, da Francesco DI CARLO, il quale all’udienza del 7 maggio 1998 ha affermato che ogni Provincia -tranne Ragusa, Siracusa e Messina- era retta da una commissione provinciale, di cui facevano parte solo i più autorevoli tra i capi mandamento. A Palermo, invece, tutti i capi mandamento facevano parte della commissione e il capo aveva più che altro il ruolo e i poteri di un coordinatore, tanto che alle riunioni della commissione regionale partecipavano solo i componenti delle commissioni provinciali e tutti i capo mandamento della Provincia di Palermo.

8. In tempi più recenti è stato costituito un organismo di coordinamento tra le commissioni chiamato “interprovinciale”, di cui fanno parte i capi delle commissioni delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Catania e Caltanissetta, organismo che, nel pieno rispetto delle autonomie delle commissioni provinciali, è stato creato con lo scopo di consentire ai capi di consultarsi per gli affari che esulavano dall’ambito provinciale e interessavano i territori di altre “famiglie”. Così per esempio, se un imprenditore di una provincia intende spostare il centro dei suoi affari, sia leciti che illeciti, in un’altra provincia, deve essere a ciò autorizzato da tale organismo. All’esito della guerra di mafia scatenata a Palermo all’inizio degli anni ’80 e del prevalere della fazione dei “Corleonesi” di RIINA, il potere di quest’ultimo nell’ambito della “commissione interprovinciale” e di quest’ultima su tutti gli organismi minori si è sempre più consolidato.

Il coordinatore regionale fu dapprima Gaetano BADALAMENTI, poi Giuseppe CALDERONE di Catania, che furono entrambi tolti, quindi Michele GRECO, e, infine, Totò RIINA. Nonostante la Commissione sia rimasta in vita, quest’ultimo, dopo la conclusione vittoriosa della guerra di mafia, accentrò tutto il potere su di sé, cosa che in precedenza nessun coordinatore era stato in grado di fare, diventando così il vero e proprio capo indiscusso della mafia siciliana (cfr. a quest’ultimo proposito il già citato esame di Francesco DI CARLO e quello di Vincenzo SINACORI nell’udienza del 15 aprile 1998).

9. Alla luce dei suesposti elementi, la struttura di “cosa nostra” è sostanzialmente unitaria e verticistica. Infatti, la piena autonomia decisionale e operativa degli organismi di base (“famiglie”) si limita all’ambito strettamente territoriale, mentre per questioni che trascendono gli interessi locali vi sono organismi concentrici e sovraordinati con compiti di controllo e coordinamento, oltre che decisionali.

Il patrimonio conoscitivo conseguito a seguito delle dichiarazioni di BUSCETTA e CONTORNO e compendiato nella sentenza del cd. “Maxi 1” da un lato è riferito essenzialmente alla provincia di Palermo e dall’altro lato è risalente nel tempo.

Il primo, infatti, nel periodo di tempo ricompreso tra il 1963 e il 1980 è stato all’estero (fino al 1979) e poi detenuto, cosicchè le notizie riferite dallo stesso all’Autorità Giudiziaria risentono di conoscenze maturate anteriormente al 1963 e successive al 1980, oltre che della condizione di semplice “soldato” sempre ricoperto dal collaborante, nonostante l’indubbio prestigio e carisma di cui godeva all’interno di “cosa nostra”, a causa della sua tormentata vita sentimentale, ritenuta non consona ai dettami imposti dall’associazione.

Il secondo, affiliato nel 1975, ha dimostrato di avere conoscenze limitate soprattutto alla sua “famiglia” di appartenenza e alle informazioni attinte all’interno dell’organizzazione, grazie alla sua particolare vicinanza con il boss Stefano BONTATE (cfr. citata sentenza n.201/92 del tribunale di Marsala nel processo contro ALFANO Nicolò + 15).

Tuttavia, come si è visto, le dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO aventi ad oggetto la descrizione delle regole e dei modelli organizzativi hanno trovato molteplici e significative conferme nelle dichiarazioni di altri collaboratori appartenenti a “famiglie” di altre provincie (e, per ciò che concerne specificamente il processo “Omega”, soprattutto del trapanese), i quali hanno delineato le caratteristiche della consorteria criminale secondo linee che non si discostano in maniera significativa da quelle indicate dai primi “pentiti” di mafia.

Del resto l’omologazione di tutte le propaggini dell’associazione criminale in parola alla sopra riferita disciplina trova una importante conferma in due emergenze investigative molto datate nel tempo, ma (anche per questo) assai significative: l’interrogatorio reso da Giuseppe LUPPINO di Campobello di Mazara a membri della Squadra di P.G. di Trapani l’8 marzo 1958 e il contenuto di alcune conversazioni intercettate il 22 aprile e il 10 maggio 1974 all’interno del “Reggio Bar” di Montreal nell’ambito di un’indagine effettuata dalla Polizia canadese, utilizzate nel processo a carico di FERRO Antonio + 44 celebrato dinnanzi al Tribunale di Agrigento (cd. “processo del blitz di Villaseta”) e riportate nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21 dicembre 1992 nel procedimento a carico di ALFANO Nicolò + 15.

Mentre sul primo documento ci si soffermerà ampiamente in seguito, in questa sede appare opportuno dare conto del contenuto di queste ultime conversazioni, in quanto in esse gli interlocutori VIOLI Paul, SCIARA Pietro, CUFFARO Giuseppe e SALEMI Carmelo utilizzano un lessico perfettamente coincidente con quanto rivelato dai dichiaranti.

Infatti, i termini “famiglia”, “capo decina”, “mandamento”, “rappresentante”, “consigliere” ed altri consimili, utilizzati dai collaboranti per tratteggiare la struttura e l’organizzazione di “cosa nostra”, risultano parimenti riferiti, dunque, nell’anno 1974 in Canada dai predetti soggetti per aggiornarsi vicendevolmente degli allora più recenti eventi relativi al ramo agrigentino del sodalizio:

-… Carmelo é rappresentante di provincia e rappresentante di paese, naturalmente il suo paese…;

-… Vostro compare é capo mandamento, voi lo sapete già.

– …Io ho una lettera, una lettera si intende personale dello zio Peppe che dice che Carmelo è rappresentante, Pinuzzo é un operaio… regolarmente fatto regolarmente, esatto … sia lui, sia suo cognato Giovanni lo stesso…”;

– “ … fa parte della famiglia di Siculiana”;

– “Questa, naturalmente, non é una lettera dì … diciamo, da presentare al nostro capo decina …. é una lettera dove ci annuncia….”:

– “Naná é stato fatto capo di mandamento … di mandamento … di cui il paese mio fa parte e Naná lo stesso…”;

– “pure, infattì, nella provincia le cose sono cambiate                 un      poco .. hanno sostituito un consigliere … hanno fatto Carmelino Colletti … io lo conosco”;

– “Lo conosci tu Carmelino (?)”;

– “Di Ribera”;

– “….penso che l’hanno fatto consigliere della provincia … l’hanno sostituito a Campo … ché Campo è diventato rappresentante di Ribera”;

– il mondo è cosi … certo la “nostra cosa”, praticamente, si sa, lo stesso é un po’ tradizionale, no (?) … intanto prima di giudicare una persona, gli fai conoscere … che almeno lo sappia, è giusto … sì studia la persona, si fa lavorare e compagnia bella…”;

– “c’e il rappresentante di Palma di Montechiaro, che è un paese…”;

– “A Catania c’é qualcuno che conosco io (?)”;

– “A Catania Peppe CALDERONE lo conoscete voi?”.

Il sunto delle citate conversazioni costituisce una significativa conferma dell’articolata struttura di “cosa nostra”, atteso che da un lato è indubitabile che non vi sia stata alcuna interferenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed il risultato delle registrazioni ambientali (trattandosi di fatti tra loro assolutamente interdipendenti, non essendo assolutamente ipotizzabile che BUSCETTA e gli altri avessero contezza della effettuazione del servizio di intercettazione e ne conoscessero addirittura il contenuto, allineandovi le proprie propalazioni giudiziarie) e dall’altro lato le riportate conversazioni debbono essere giudicate certamente intrinsecamente credibili, essendo spontanee nella forma e inequivoche nel contenuto.

Ciò premesso, per altro, come adombrato dallo stesso BUSCETTA, le ferree regole che tradizionalmente connotavano “cosa nostra” non sono state tramandate intatte nel tempo e non sono state in uso, nella loro integralità, in ogni territorio di radicamento e di influenza dell’associazione criminale in parola.

In particolare, con il passare degli anni l’insieme delle rigide regole che regolavano la vita dell’organizzazione è andato via via attenuandosi.

La vicenda personale dello stesso BUSCETTA del resto, è stata esemplificativa di tale progressivo allentamento della disciplina interna della mafia, atteso che egli acquistò e conservò la qualità di “uomo d’onore”, pur avendo avuto una vita sentimentale alquanto travagliata e certamente sgradita all’associazione. Identica tolleranza è stata dimostrata nei confronti di Baldassare DI MAGGIO, uomo di spicco della “famiglia” di San Giuseppe Iato in diretto contatto con RIINA Salvatore, il quale consumò e mantenne un notorio adulterio fino alla data del suo arresto (dato riportato nella sentenza n.23/94 R.G. emessa dal Tribunale di Marsala il 12 luglio 1995 nel processo a carico di ALFANO Calogero + 15).

Antonino CALDERONE (fratello di Giuseppe, “Pippo”, ispiratore e primo capo storico della cd. “regione”, organismo superprovinciale di coordinamento delle commissioni), assunto come testimone nell’ambito del giudizio d’appello del cd. “Maxi 1”, nel confermare sostanzialmente le propalazioni di BUSCETTA e CONTORNO, ha aggiunto che nella “famiglia” di Catania -esistente fin dal 1925 e pertanto certamente potente e strutturalmente compatta- la perdita di consistenza anche sostanziale delle regole tradizionali aveva consentito, alla fine degli anni ’70, l’ingresso nella cosca di un giovane figlio di N.N. (cfr. citata sentenza nel procedimento a carico di ALFANO Nicolò e altri).

L’attenuazione del rispetto della disciplina tradizionale, e in particolare della regola della segretezza dell’organizzazione, è stata altresì verosimilmente accentuata, all’inizio degli anni ’90, dalla necessità di conservare la piena operatività di “cosa nostra”, nonostante i duri colpi inferti alla stessa dalle operazioni di polizia, da lotte intestine che travagliavano l’associazione e dagli attacchi provenienti in più paesi (Alcamo e Marsala, in particolare) da bande rivali.

Infatti, l’arresto e/o la morte cruenta di molti associati, unitamente alla necessità di fare fronte ad attacchi esterni portati dalle forze dell’ordine e da altre consorterie criminali e di continuare a esercitare sul territorio lo stesso capillare controllo di sempre, ha imposto alla mafia di ricorrere all’aiuto di nuove leve, spesso senza averle assoggettate alle rigorose valutazioni a cui tradizionalmente venivano sottoposti i soggetti che potevano avere i requisiti necessari per entrare a fare parte dell’organizzazione o, addirittura, a ricorrere regolarmente alla collaborazione di soggetti estranei anche per la perpetrazione di azioni di rilevante importanza.

A tale proposito è emblematica la vicenda riferita da Antonio PATTI con riferimento alla reazione di “cosa nostra” all’attacco portato alla “famiglia” di Marsala nel 1992 dal gruppo facente capo a Carlo ZICHITTELLA (cfr. esame reso da Antonio PATTI all’udienza del 19 novembre 1998).

La guerra fu diretta da “uomini d’onore” di spicco, i quali tuttavia si avvalsero in molteplici occasioni della collaborazione di soggetti all’epoca estranei all’organizzazione, su indicazione dello stesso RIINA Salvatore. Quest’ultimo, infatti, dopo l’assassinio di TITONE Antonino, ordinò al PATTI, all’epoca reggente della “famiglia” di Marsala, di tenere all’oscuro gli “uomini d’onore” e di affidare a persone estranee all’organizzazione il compito di indagare sull’accaduto e di ricercarne i responsabili. Evidentemente, dunque, il RIINA non si fidava degli affiliati, atteso probabilmente il travaglio vissuto in quel periodo dalla cosca marsalese, della quale pochi mesi prima, per mano di esponenti della stessa “cosa nostra”, erano stati eliminati il rappresentante Vincenzo D’AMICO, suo fratello Gaetano e il consigliere Francesco CAPRAROTTA.

Infine, lo stesso fenomeno della collaborazione con la giustizia (ormai diffuso e radicato da oltre un quindicennio), esprimendo emblematicamente quel dato di “imbarbarimento etico” dell’organizzazione, ha comportato rimeditazioni operative e continui adattamenti della disciplina interna alle ormai mutate condizioni della consorteria criminale da parte degli elementi più fedeli e tradizionalisti posti nelle posizioni di vertice.

In conclusione, le riportate acquisizioni probatorie contenute nelle più volte citate sentenze divenute irrevocabili e l’esito degli esami dibattimentali di numerosi collaboratori (Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Salvatore GIACALONE, Giuseppe FERRO, ecc.) che ne hanno sostanzialmente confermato il contenuto, costituiscono, integrandosi tra loro, vicendevoli riscontri probatori in ordine all’esistenza -che qui s’intende affermare- dell’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra”, dell’articolata struttura organizzativa sul territorio della stessa e delle regole che ne disciplinano l’esistenza.

CAPO II

-ARTICOLAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA “COSA NOSTRA” NELLA PROVINCIA DI TRAPANI-

Sebbene gli storici siano giunti a conclusioni difformi sull’epoca a cui risale il fenomeno criminale oggi universalmente noto come “cosa nostra”, può certamente affermarsi che la struttura di questa potente organizzazione mafiosa esisteva, quanto meno in nuce, nella provincia di Trapani già all’inizio del XX secolo.

Infatti, dall’esame di una “carta della mafia”, redatta nei primi anni del ‘900 dallo studioso Antonino CUNTRERA sulla base delle risposte fornite dai Pretori siciliani a un questionario loro sottoposto in occasione dell’inchiesta agricola condotta da Stefano JACINI, emerge che in quell’epoca, nella Provincia di Trapani, la mafia era localizzata più capillarmente nei comuni di Trapani, Erice, Alcamo, Castellammare del Golfo, Vita, Gibellina, Salaparuta e, seppure con minore densità in quelli di Paceco, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale, Salemi e Calatafimi.

Per altro, il dato più saliente riferito dagli storici è indubbiamente che già all’inizio del XX secolo la mafia era strutturata gerarchicamente. Esistevano le “famiglie”, costituite da membri ed amici della stessa casa, le “cosche”, formate da più “famiglie” dello stesso paese, le “consorterie”, comprendenti le cosche di una stessa zona, che controllavano un settore di una particolare attività, stabilita durante le riunioni della “onorata società”, alla quale appartenevano tutte le consorterie.

Le “cosche” che facevano parte di una stessa “consorteria” dovevano occuparsi dell’identico tipo di attività, senza interferire o intralciare i settori di pertinenza di altre cosche. Nei casi in cui si verificano indebite ingerenze, si scatenavano faide sanguinosissime, in cui si contava un numero impressionante di morti da entrambe le parti e intere famiglie scomparivano addirittura. Infatti, la violazione di uno solo degli accordi stabiliti dava origine a una lunga catena di assassinii che poteva durare anni (cfr. sul punto sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 1 aprile 1995 nel processo a carico di CALABRÒ Gioacchino e altri, prodotta dal P.M. sub Faldone IV).

Fino all’inizio degli anni ’90 -quando si è registrata la diffusione del fenomeno del cosiddetto “pentitismo” anche nella provincia di Trapani- la conoscenza dell’apparato strutturale e funzionale di “cosa nostra” nell’ambito territoriale in esame è stata assai lacunosa e imprecisa. Correlativamente, e conseguentemente, l’azione repressiva dello Stato contro i membri della citata organizzazione è stata episodica e complessivamente assai poco efficace, colpendo esclusivamente singoli personaggi e realtà locali, in un’ottica disancorata dalla considerazione unitaria del fenomeno mafioso dell’intera provincia.

Anche nel trapanese, come era già avvenuto nel palermitano, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -e in particolare di quelli che appartenevano a “famiglie” operanti nella provincia, spesso ricoprendo ruoli di primo piano, come nel caso di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO- hanno consentito di delineare le caratteristiche del fenomeno mafioso nel territorio e di individuare i responsabili e le causali di molti fatti di sangue, che erano fino ad ora rimasti oscuri.

Sotto questo profilo, appare opportuno sottolineare che, prima dell’inizio della collaborazione di alcuni personaggi organicamente inseriti in associazioni di stampo mafioso -talvolta contrapposte a “cosa nostra”- operanti nel trapanese e nel palermitano, gli inquirenti non erano riusciti a fare piena luce su nessuno dei numerosi fatti di sangue verificatisi nella Provincia di Trapani, nonostante l’impegno profuso dagli inquirenti e il raggiungimento di risultati investigativi di indubbia rilevanza, spesso successivamente confermati dalle propalazioni dei collaboranti, ma quasi sempre privi, prima di ricevere tale riscontro, di un corredo probatorio idoneo a fondare sentenze di condanna. Infatti, a causa delle già descritte caratteristiche organizzative di “cosa nostra” e in particolare alla segretezza che ne connota la struttura, solo sporadicamente, e grazie a circostanze fortuite (vedi, a tale proposito, omicidi FERRARA e VENTO-TUMMARELLO), è stato possibile individuare alcuni dei responsabili di singoli omicidi, mentre ne rimanevano comunque ignoti taluni dei colpevoli e i moventi.

Prima degli anni ’90 erano stati celebrati soltanto due processi che avevano interessato direttamente cosche della provincia di Trapani, e precisamente quelle di Campobello di Mazara e di Marsala.

Il giudizio relativo a quest’ultima “famiglia”, denominata dai Giudici dell’epoca “banda LICARI” dal nome dell’indiscusso capo della consorteria, fu definito dalla Corte d’Assise di Appello di Salerno con la sentenza emessa in data 14 dicembre 1972, sulla quale ci si soffermerà ampiamente sia nell’Introduzione al Capitolo V della Parte IV, sia nella scheda dedicata all’omicidio di Vito SAMMARTANO (cfr., infra, sub parte IV, Capitolo VII), a cui si rinvia per ogni considerazione.  

Il processo nei confronti degli indiziati di appartenere alla consorteria mafiosa campobellese, invece, venne celebrato negli anni ’60 dinnanzi alla Corte d’Assise di Lecce e scaturì dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri della allora Squadra dì P.G. di Trapani da tale LUPPINO Giuseppe nella remota data dell’8 marzo 1958.

Costui, offrendo agli investigatori del tempo, nel timore di una fine violenta, uno spaccato del microcosmo mafioso campobellese, ebbe a palesare circostanze tali sul ruolo e sull’articolazione della cosca locale che, per la fenomenale coincidenza con quanto oltre venti anni dopo avrebbero riferito gli odierni collaboranti, non possono che definirsi di inedita portata storica.

Siffatte dichiarazioni meritano, pertanto, di essere qui riportate nella loro pressoché integrale verbalizzazione, essendo le stesse il frutto di cognizioni senz’altro attendibili del dichiarante, ove si consideri che, ad appena diciotto giorni di distanza dalla formale assunzione di sommarie informazioni testimoniali, il LUPPINO fu vittima di omicidio.

Le sue propalazioni acquistano dunque il valore pregnante di un atto di ultima volontà da parte di un soggetto che, da quel privilegiato osservatorio derivante dalla affiliazione a “cosa nostra”, aveva compreso che la sua soppressione da parte dei suoi antichi sodali era imminente.

“Quanto mi accingo a dichiarare é il frutto di una lunga meditazione anche per svergognare alcuni delatori che hanno sempre in Campobello di Mazara fatto la parte degli “uomini d’onore” che non hanno mai avuto e quella di spia della Polizia. Vorrei che venissero chiamati i vari funzionari che hanno battuto Campobello di Mazara per accertare la verità di quanto affermo e fra questi vorrei che venissero interpellati il Commissario di P.S. MANNINO Giuseppe, il maresciallo di P.S. CIOTTA, il maresciallo dei Carabinieri PODESTIO, il maresciallo TERRACCHIO, il brigadiere TORREGROSSA ed altri, e costoro sicuramente non potranno negare che hanno avuto per delatori i vari “uomini d’onore” di cui mi accingo quindi a svelare alcuni fatti di mia conoscenza ed a fornirne le prove perché, mentre gli uomini di cui sopra non sono stati altro che semplici delatori e “tragediatori”, io svelerò i fatti detti a giustificazione di quanto mi è capitato essendo stato coinvolto anche in un processo del quale sono completamente innocente.

Mi accingo a parlare perché, dopo che la mia vita fu attentata il 25 febbraio 1957 in pieno Campobello e, dopo che venni dimesso dalle carceri di Castelvetrano il 4 ottobre 1957, sono stato costretto a restare rinchiuso in casa perché se mi fossi azzardato ad uscire da casa sicuramente sarei stato ucciso.

La mia condanna a morte é stata decretata per essermi io opposto al gruppo di mafia imperante in Campobello di Mazara, che sarà da me dettagliato, di portare nel Tribunale del gruppo stesso Giacomo AGOSTA al quale si sarebbe dovuto chiedere conto del sequestro del giovane pastore VOLPE Giovanni essendo egli, AGOSTA, ritenuto responsabile. Ciò avrei dovuto fare io, in quanto amico dello AGOSTA……….. Il 10.8.1956 fui dimesso dalle Carceri di Castelvetrano dopo avere scontato una pena per fabbricazione clandestina di spirito. Con la mia famiglia composta da mia moglie, perché cosi la ritengo, da mio fratello, mi portai in Contrada Bresciana-Frascia per trascorrere un periodo di riposo. Mi diede ospitalità MANGIARACINA Calogero di Antonino, mio amico, campiere della zona. Il MANGIARACINA….. più volte mi disse di essersi diviso dalla moglie e che costei lo aveva coinvolto in un delitto di ­stupro da lui non commesso. Mi disse ancora il MANGIARACINA che il patrigno della moglie aveva condotto questa dal medico Dr. GANCI per farla visitare. Dalla visita risultò che effettivamente la moglie era stata stuprata.

Nell’animo del MANGIARACINA, poiché si dichiarava estraneo alla cosa, sorse il dubbio che a commettere lo stupro fosse stato BONANNO Giuseppe, amante della madre della moglie.

Tentai a più riprese di far riconciliare il MANGIARACINA con la moglie, cosa che mi riuscì impossibile.

In un giorno dei primi del mese di dicembre 1956 in Campobello di Mazara fui avvicinato dal BONANNO Giuseppe il quale mi propose un abboccamento in uno dei prossimi giorni. Mi misi a disposizione del BONANNO. Infatti, dopo alcuni giorni, io mi recai a trovare il BONANNO nella sua abitazione e costui mi disse che dovevamo parlare la sera. Verso il tramonto di quel giorno passai dalla casa di abitazione del BONANNO ed assieme a costui mi sono fatto qualche passo per la via principale, parlando di cose di campagna. Verso le ore 20,30 mi disse di seguirlo e mi portò nella casa di abitazione di RIGGIO Vincenzo, quello sposato a Castelvetrano, inteso “u riccu”.

Nella casa di Vincenzo RIGGIO, oltre allo stesso trovai seduti GULLI Gregorio, INGRASCIOTTA Giacomo inteso “acquato”, Natale ALA inteso “u siccu”. Mentre eravamo nella casa del RIGGIO, ad uno ad uno sopraggiunsero Nino GULLI, fratello del precedente GULLI, Marco LA ROSA ed il figlio Bartolo, ALFANO Nicolò e il fratello Peppino attualmente “soldato”, INGRASCIOTTA Pietro, fratello dell’INGRASCIOTTA Giacomo, BONAFEDE Nardo, Neddu VOLPE e i due figli Vincenzo e Giuseppe e per ultimo giunse il capo dell’organizzazione, per come potei benissimo capire, MARGIOTTA Salvatore, quello che risiede a Palermo. Dopo un tratto il MARGIOTTA prese la parola dicendomi testualmente se io conoscevo tutti i presenti …. Voglio ancora dirvi che ad un certo punto entrò pure nella casa del RIGGIO ALA Giuseppe, allora latitante per tentato omicidio, in persona di tal GUCCIARDO.

Prendeva sempre la parola il MARGIOTTA, come “rappresentante” della “famiglia” il quale, rivolto a me, disse se avevo da dire qualcosa in merito agli astanti. Risposi negativamente …. Il MARGIOTTA insistette nel concetto che tutti facevano parte ad una “famiglia”, che mai vi dovevano essere delle fratture e che l’accordo massimo doveva regnare fra tutti. Specificò che non doveva accadere l’increscioso fatto verificatosi- ai danni del latitante FAZZONE Domenico, in quanto qualcuno della “famiglia” aveva fatto inopportunamente il delatore per farlo cadere nella rete della Polizia. Spiegò che la frattura in Campobello era avvenuta appunto per il latitante FAZZONE in quanto il gruppo di maffia avverso, capeggiato da Ciccu TAMBURELLO accusava il gruppo principale, il presente, per le delazioni lamentate. Disse ancora il MARGIOTTA che si auspicava la riunione dei due gruppi………

Venni perquisito sommariamente allo scopo dì accertarsi se io ero armato o meno. Mi si disse che mi avrebbero bendato gli occhi e poi mi avrebbero messo una cosa calda nella mano e dopodichè io avrei dovuto rispondere alle loro domande. Infatti venni bendato con un fazzoletto e poi nelle mani un pezzo di carta raggomitolato e acceso che io, per evitare la bruciatura, dovevo passarla da una mano all’altra. Questa carta raggomitolata mi si disse essere una immagine sacra. Prima di mettermi la carta accesa sulle mani con un spillo mi venne punzecchiato il polpastrello del dito indice destro. Mentre la carta accesa passava da una mano all’altra, il MARGIOTTA mi impose il giuramento che io ripetevo dietro suo suggerimento. Il giuramento consisteva pressappoco: “Giuro di non tradire la famiglia e di eseguire tutti gli ordini che vengono imposti”. Aggiunse “Chi tradisce troverà morte!”. Dopodichè mi venne tolta la benda e con mia sorpresa notai che tutti i presenti impugnavano chi pistole, chi coltelli. Le armi erano rivolte verso la mia persona. A questa vista rimasi sbigottito e venni rassicurato. Il MARGIOTTA mi disse allora che io da quel momento facevo parte alla loro “famiglia” e che dovevo accorrere ogni qual volta fosse stata richiesta la mia opera.

Si parlò molto insistentemente dell’aiuto che ogni membro della “famiglia” doveva dare all’altro, se bisognoso.

Il MARGIOTTA Salvatore disse (che) io ero stato chiamato a quella riunione e sottoposto a quel giuramento per far si che il suo gruppo si rafforzasse…..

Dopo un giorno o due mi sono incontrato con il BONANNO Giuseppe il quale, nel chiedermi se io mi ero rimesso dallo stato di sbigottimento, mi domandò il parere sull’organizzazione. Ebbi parole molto belle per essa …

Trascorsi cinque o sei giorni BONANNO Giuseppe mi avverti che durante la serata vi doveva essere una riunione, “turno”, e che avrei dovuto parteciparvi nella considerazione che doveva avvenire la pacificazione dei due gruppi…

Trascorsa una settimana ancora il BONANNO mi accompagnò nello stabilimento vinicolo PASSANANTE-MONTE …. Successivamente, alla spicciolata, incominciarono a giungere molti degli associati del gruppo MARGIOTTA ed i nuovi immessi del gruppo TAMBURELLO e personalmente: il capo Ciccio TAMBURELLO ed il figlio e nome pure Francesco, RISARVATO Rosario inteso “Coffa”, Alfonso PASSANANTE fu Alfonso, i figli di Peppe BIANCO di cui mi sfugge il nome …. Mi vennero presentati i nuovi immessi per facenti parte ora di un’unica organizzazione. Venne stabilito ad unanimità che il capo della nuova ed unica associazione era il MARGIOTTA Salvatore, ma poiché costui abita a Palermo, è stato nominato vice capo Gregorio GULLI ….. “Consigliere” della “famiglia” fu eletto Vincenzo RIGGIO inteso “u riccu”, capo decina Marco LA ROSA. Il capo decina è l’ultimo grado gerarchico degli associati. Tutti i rimanenti si debbono considerare gregari. TAMBURELLO Francesco, padre, dopo la unificazione venne nominato “capo­ decina”.

Scopo di questa riunione fu quello di stabilire la responsabilità di AGOSTA Giacomo in merito al sequestro di persona in danno del giovane pastore VOLPE Giovanni.

Il MARGIOTTA Salvatore disse che il Tribunale dell’organizzazione lo riteneva colpevole del sequestro del ­VOLPE e pertanto lo dichiarava condannato a morte. Era intendimento del MARGIOTTA e degli accoliti di prendere vivo lo AGOSTA, condurlo in un posto isolato e farlo confessare, allo scopo anche di recuperare le ossa del giovane pastore VOLPE. Dal MARGIOTTA mi venne detto che dappoiché io facevo parte ora della “famiglia”, avrei dovuto condurlo in un posto acconcio, traendolo naturalmente in inganno, e cosi farlo confessare e poi ucciderlo. Intervenni in senso favorevole allo AGOSTA ……….. Dissi ancora che poiché non si avevano prove veramente concrete, non era giusto emettere una sentenza di morte …………… Dissi ancora che non mi potevo opporre al deliberato della “famiglia” ma che per coscienza non avrei mai ingannato lo AGOSTA.

Le mie parole furono seguite da una pausa di silenzio, dopodichè vidi Neddu VOLPE e gli altri guardarsi tra di loro e deliberai di non insistere più sulle mie argomentazioni. Capii che lo sguardo che si diedero tra loro fu quello della mia condanna a morte. Prende poi la parola il MARGIOTTA Salvatore, il quale, nel rivolgere parole di ammirazione per quanto avevo osato dire, disse ……… A conferma di quanto sopra detto in merito all’associazione per delinquere capeggiata dal MARGIOTTA Salvatore e composta da tutti gli elementi da me detti consegno lettera datata 22 settembre 1958 proveniente dalla Svizzera, Dietikon, ed inviatami dal mio compaesano Rocco BARRUZZA. In essa è detto di avere appreso da Angelo CARAVÁ, che costui era          pronto a difendermi…..”.

Le rivelazioni del LUPPINO hanno trovato conferma, anche con specifico riferimento alla provincia di Trapani, nelle successive dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.

Questi ultimi, infatti, sono stati concordi nell’affermare che anche in tempi più recenti l’associazione denominata “cosa nostra” ha struttura unitaria e verticistica, organizzata -come nel palermitano- in “famiglie” e “mandamenti” e guidata da una “commissione provinciale” composta dai capi dei singoli mandamenti e guidata dalla personalità di maggiore spicco all’interno della consorteria criminale in un determinato momento storico.

Analoghe a quelle del palermitano sono risultate altresì le regole relative all’affiliazione dei singoli associati, la formula e il rituale del giuramento, il significato e la pregnanza della formale presentazione tra “uomini d’onore”, le principali regole comportamentali che debbono connotare la condotta dei singoli, come l’obbligo di mantenere il segreto all’esterno e quello di dirsi sempre la verità, le cariche di “rappresentante”, “sotto capo”, “consigliere” e “capo decina” all’interno delle “famiglie”, la natura segreta dell’organizzazione, che per altro non comporta la riconoscibilità ab externo degli affiliati, indispensabile per l’esercizio del potere in un determinato territorio, la determinazione e la ferocia con cui vengono eseguite le decisioni adottate, la natura e le caratteristiche delle attività -lecite e illecite- dell’associazione, la condizione di assoggettamento imposta alla popolazione e la consequenziale cappa di omertà che soffoca ogni sviluppo delle coscienze.

Con specifico riferimento alle riportate propalazioni del LUPPINO, poi, non può non osservarsi che la inequivoca identità del rito di affiliazione rispetto ai resoconti dei successivi collaboratori, a partire dal BUSCETTA e dal CONTORNO, nonché l’uso dei termini “famiglia”, “rappresentante”, “capo decina”, “vice capo” e “soldato”, con riguardo all’organizzazione campobellese, configurano, al di la, di ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di “cosa nostra” in quel territorio già negli anni ’50. Inoltre, la circostanza che la composizione dell’epoca della cosca di Campobello di Mazara annoverasse esponenti quali BONAFEDE Leonardo, PASSANANTE Alfonso, L’ALA (Ala) Natale e ALFANO Nicolò, ossia quegli stessi soggetti di cui, come si vedrà, tanto si è detto nell’odierna sede processuale (i primi due sono addirittura tra gli imputati), ­autorizza fondatamente a ritenere unico il contesto delittuoso ed a considerare l’attuale assetto mafioso di quel centro quale necessario sviluppo di quello menzionato dal LUPPINO.

Ciò premesso, l’esistenza di “cosa nostra” in tutto il territorio trapanese è dimostrata con assoluta certezza -oltre che dalle concordanti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia- da un grande numero di sentenze, che verranno ampiamente esaminate in seguito e che in questa sede, per evidenti ragioni di sintesi, ci si limiterà ad elencare.

Vincenzo SINACORI, nell’esame reso all’udienza del 10 novembre 1999 nell’aula bunker di Bologna ha riferito che dalla fine della guerra di mafia che ha portato all’egemonia della fazione “corleonese” guidata da RIINA Salvatore, la provincia di Trapani è suddivisa in quattro mandamenti: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Trapani ed Alcamo.

La Commissione provinciale, dopo l’esautorazione di Cola BUCCELLATO nel 1984 e fino all’inizio degli anni ‘90, è stata composta da MESSINA DENARO Francesco, che ne era il capo, MILAZZO Vincenzo e VIRGA Vincenzo, rispettivamente rappresentanti di Castelvetrano, Alcamo e Trapani.

Il mandamento di Alcamo è stato guidato, come si è detto, da MILAZZO Vincenzo, fino alla sua uccisione avvenuta nel luglio del 1992 su ordine diretto di RIINA Salvatore e per mano di sicari mafiosi. Al predetto MILAZZO è succeduto dapprima Giuseppe FERRO e, dopo il suo arresto, MELODIA Antonino. L’articolazione territoriale in parola comprende le “famiglie” di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi.

Il mandamento di Castelvetrano è stato retto da MESSINA DENARO Francesco fino alla sua morte avvenuta nel corso del presente dibattimento; per altro già negli ultimi anni di vita del padre, aveva assunto un ruolo di primissimo piano, anche a livello decisionale, suo figlio Matteo.

La suddetta articolazione territoriale comprende le cosche di Castelvetrano, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Santa Ninfa, Partanna e Campobello di Mazara.

Il mandamento di Mazara del Vallo ha come capo storico Mariano AGATE, indubbiamente uno dei personaggi di maggiore carisma della mafia trapanese. Nel corso dei lunghi periodi di detenzione del predetto imputato, hanno assunto la reggenza MESSINA Francesco e TAMBURELLO Salvatore negli anni ’80 e SINACORI Vincenzo e MANCIARACINA Andrea a partire dal marzo del 1992.

L’articolazione territoriale in parola comprende le cosche di Mazara del Vallo, Marsala, Salemi e Vita.

Il mandamento di Trapani, infine, è stato diretto da Totò MINORE fino alla sua soppressione ad opera di sicari “corleonesi”, decisa sulla base della presunzione che facesse il doppio gioco tra le due fazioni che si contendevano la guida dell’associazione nella guerra di mafia dei primi anni ’80. Al MINORE è succeduto dapprima Cola GUICCIARDI e poi, dopo la morte naturale di costui alla fine del 1984, Vincenzo VIRGA.

La suddetta articolazione territoriale comprende le cosche di Trapani (che ha assorbito quella di Erice dopo l’ascesa del VIRGA), Valderice e Paceco.

Esaurita l’elencazione dei mandamenti e delle “famiglie” che costituiscono la struttura di “cosa nostra” nella provincia di Trapani, pare opportuno indicate le principali decisioni che hanno affrontato il fenomeno in esame.

La prima e più importante sentenza che si è occupata di “cosa nostra” anche nella provincia di Trapani è stata quella a carico di ABBATE Giovanni + 459 (cd. “Maxi 1”) emessa il 27 novembre 1984 dalla Corte d’Assise di Palermo, che ha interessato soprattutto il mandamento di Mazara del Vallo e il suo capo indiscusso, Mariano AGATE.

Gli interessi criminali anche in campo economico e le alleanze militari dei mazaresi sono stati esaminati altresì nelle decisioni della Corte d’Assise di Appello di Torino nei confronti di AIELLO Matteo e altri e di ARCULEO Michele e altri, pronunciate rispettivamente il 27 novembre 1990 e il 27 aprile 1993. In queste sentenze si è dato atto dell’esistenza di strettissimi rapporti tra il principale fiduciario dell’AGATE, Giovanni BASTONE (talvolta coadiuvato anche dall’“architetto” BRUNO Calcedonio), e i capi di altre potenti organizzazioni criminali, tra cui quelle dei fratelli MIANO e dei “cursoti”, quest’ultima guidata dall’odierno imputato MAZZEI Santo.

Le attività criminose e la struttura della “famiglia” di Marsala sono state esaminate con riferimento agli anni tra il secondo dopoguerra e i primi anni ’60 dalla già citata pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Salerno sulla “banda LICARI” e per gli anni ’80 e ’90 dalle sentenze emesse il 19 luglio 1996 dalla Corte d’Assise di Trapani nel processo cosiddetto “PATTI + 40” (divenuta irrevocabile nei confronti del collaboratore e altri prevenuti) e il 29 luglio 1996 dal Tribunale di Marsala nel giudizio a carico di INDELICATO Giovanni + 13 (definitiva per otto imputati).

Le “famiglie” del mandamento di Alcamo sono state forse quelle più duramente colpite, tanto da sanguinose faide interne e guerre con bande rivali per il controllo del territorio, quanto dall’attività investigativa e giudiziaria. Infatti, quasi tutti i loro principali esponenti sono stati eliminati da killer “corleonesi” o dell’organizzazione denominata dei “GRECO”, oppure sono stati condannati a pesanti pene detentive per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Lo scontro militare che infuriò ad Alcamo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 è stato oggetto della sentenza, ormai divenuta irrevocabile, emessa il 21 giugno 1994 dalla Corte d’Assise di Trapani contro GRECO Lorenzo e altri, oltre che del procedimento a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, ancora sub judice, ma del quale sono stati acquisiti agli atti numerosi verbali dibattimentali. L’attività criminale delle cosche del mandamento, invece, è stata esaminata nei processi celebrati dinnanzi al Tribunale di Trapani nei confronti di ASARO Mariano e altri e di PAZIENTE Gaetano e altri, conclusi con sentenze emesse rispettivamente il 1 aprile 1995 e il 12 novembre 1994.

Quanto al mandamento di Castelvetrano e alle “famiglie che ne fanno parte, deve osservarsi che sono intervenute numerose pronunzie relative a Partanna e Campobello di Mazara, nonché, in epoca più recente, di Castelvetrano.

La faida che insanguinò Partanna tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ‘90 è stata trattata nelle sentenze emesse il 1 luglio 1994 dal Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di ACCARDO Giuseppe e altri (sostanzialmente confermata con decisioni dell’8 febbraio e del 29 giugno 1996 dalla Corte d’Appello di Palermo), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale di Sciacca nei confronti di TAMBURELLO Vincenzo e altri, nonchè il 6 ottobre 1995 dalla Corte d’Appello di Palermo nel giudizio contro FAVARA Carlo Salvatore, PANDOLFO Vincenzo e RALLO Francesco.

L’attività criminale e la composizione organica delle “famiglie” di Campobello di Mazara e Castelvetrano, infine, sono state oggetto dei processi celebrati dinnanzi al Tribunale di Marsala nei confronti di ALFANO Nicolò + 15 e ALFANO Calogero + 15, conclusi con pronunzie del 21 dicembre 1992 e del 12 luglio 1995.

-I collaboratori di giustizia-

CAPO I

-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA-

Nel presente procedimento l’impianto accusatorio è basato principalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che sono state acquisite nel fascicolo del dibattimento sia, e soprattutto, tramite la diretta audizione dei propalanti, sia attraverso la produzione di esami resi in altri processi penali e di decisioni divenute irrevocabili fondate in gran parte sulle chiamate in correità dei cosiddetti “pentiti”.

Tale circostanza, del resto, non può certo sorprendere, data la natura e le caratteristiche dei fatti dedotti in giudizio. Infatti, sono state sottoposte al vaglio di questa Corte imputazioni di associazione a delinquere di stampo mafioso e di omicidi ascrivibili, nella prospettazione accusatoria, a soggetti inseriti in “cosa nostra” o comunque orbitanti nella sfera della predetta organizzazione criminale. Orbene, la consorteria summenzionata, in quanto associazione di stampo mafioso, è notoriamente caratterizzata non solo dall’assenza di supporti scritti da cui possano trarsi prove oggettive, ma altresì da un alone di riservatezza che -se non può e non deve escludere la visibilità esterna della consorteria e di taluni dei suoi affiliati per consentire il conseguimento degli suoi scopi di intimidazione e controllo del territorio- circonda le regole, gli equilibri e in generale tutti gli affari interni dell’organizzazione. Questa caratteristica intrinseca dell’associazione spiega le enormi difficoltà che hanno tradizionalmente accompagnato l’attività investigativa, che fino alla metà degli anni ’80 era affidata alle sole osservazioni esterne e che è sfociata quasi sempre nell’acquisizione di compendi probatori insufficienti non solo a individuare i responsabili dei molti episodi delittuosi che hanno insanguinato la Sicilia, ma addirittura a dimostrare giudizialmente l’appartenenza a “cosa nostra” di quasi tutti i suoi membri. Le attività di indagine sono sfociate nell’accertamento giudiziale della verità soltanto in sporadici casi, grazie alcune volte a circostanze fortuite che hanno consentito di cogliere gli autori dei crimini, o taluni di essi, nella quasi flagranza del fatto (come è avvenuto, per limitarsi a episodi oggetto del presente giudizio, al duplice omicidio VENTO e TUMMARELLO e all’assassinio di Giuseppe FERRARA), e altre alle dichiarazioni di soggetti intranei o comunque vicini all’associazione che decisero di recidere i vincoli che li legavano a “cosa nostra” e di porre il loro patrimonio conoscitivo a disposizione degli inquirenti e che pagarono con la vita la loro scelta (come Giuseppe LUPPINO di Campobello di Mazara alla fine degli anni ’50 e Giuseppe VALENTI di Marsala all’inizio degli anni ‘60).

Alla luce delle predette considerazioni, è evidente l’importanza fondamentale del contributo fornito dai collaboratori di giustizia nell’accertamento dei reati associativi e dei reati fine commessi da affiliati o da personaggi “vicini” all’organizzazione criminale, le cui dichiarazioni hanno consentito per la prima volta di ricostruire con apprezzabile precisione le strategie, la struttura territoriale, l’organizzazione interna e l’organigramma delle singole cosche, nonché di scoprire i moventi e i responsabili di molti gravi episodi delittuosi.

Tuttavia, la necessità di contemperare le opposte e primarie esigenze della garanzia del diritto di difesa degli imputati e della tutela della collettività impone di delimitare i limiti e le modalità di impiego del mezzo probatorio in parola in un equilibrato bilanciamento che sia idoneo ad assicurare la giustezza della decisione. La fondamentale importanza della questione ha dato origine a una copiosa messe di decisioni giurisdizionali, che nel tempo si è cristallizzata in un indirizzo giurisprudenziale consolidato e sostanzialmente uniforme.

Il principio cardine del sistema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento è quello del libero convincimento del giudice, sancito nel primo comma dell’art.192 c.p.p., che recita che “il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.

Il legislatore, per altro, ha introdotto due limitazioni al predetto principio generale nel primo e nel secondo capoverso della norma citata. L’art.192 c.II, infatti, dispone che “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”, mentre il comma successivo statuisce che “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art.12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

La relazione al progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale ha chiarito la ragione dell’introduzione di quest’ultima disposizione, costituita dalla “necessità di circondare di maggiori cautele il ricordo ad una prova proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine a ingenerare un erroneo convincimento giudiziale”. Nella medesima relazione, per altro, è stato precisato altresì che “si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione della prova, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correità possano qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili”.      

Con riferimento alla disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “il comma terzo dell’art.192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorchè impliciti, o a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l’operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti” (cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992).

La chiamata di correo, dunque, ha natura di vera e propria prova rappresentativa, pur se caratterizzata da una parzialità contenutistica che richiede l’intervento di un riscontro che la supporti. Depongono in tal senso sia un argomento testuale, costituito dall’espressione “altri elementi di prova” riferito alle dichiarazioni in esame alle quali deve essere di conseguenza attribuita la relativa qualifica, sia un argomento di ordine sistematico, inferibile dall’autonoma disciplina della prova indiziaria nel primo capoverso dello stesso art.192 c.p.p..

Del resto, di tale avviso è la giurisprudenza ormai costante, che ritiene che la cosiddetta chiamata di correo -consistente nelle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese da un coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art.12 c.p.p.- costituisce un elemento di prova e “può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualunque tipo e natura, tenendosi presente da un canto che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la stessa consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata” (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU., 3 febbraio 1990, Belli, 6 dicembre 1991, Scalia e 1 febbraio 1992, n.1048; Cass. pen., Sez. I, 16 giugno 1992, n.6992, Altadonna e altri; Cass. pen., Sez. I, 23 gennaio 1995 n.5831; Cass., Sez. V, 22 gennaio 1997, Bompressi e altri).

Come si è già accennato, deve escludersi che l’art.192 c. III c.p.p., prescrivendo che la chiamata di correo debba essere valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino il contenuto, abbia introdotto una gerarchia di valore tra le fonti di prova. Siffatto contemperamento, infatti, è stato adottato partendo dall’ovvio presupposto di una diversa forza rappresentativa tra le dichiarazioni di un coimputato e quelle di un testimone, presupposto a cui consegue la necessità che il convincimento del giudice si formi attraverso un iter complesso, che abbracci in una valutazione unitaria e globale la “chiamata” e “gli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

Partendo da queste premesse logico – giuridiche si giunge a un’affermazione metodologica che costituisce ormai jus receptum, secondo la quale le dichiarazioni dei coimputati e degli imputati di reato connesso debbono essere sottoposte a un doppio vaglio di attendibilità, afferente sia il profilo intrinseco (avente ad oggetto l’esame della personalità del propalante e della natura e qualità delle sue affermazioni) sia quello estrinseco (relativo agli elementi di carattere oggettivo che corroborino dall’esterno la chiamata del collaborante).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella nota sentenza del 21 ottobre 1992, Marino, ha enunciato analiticamente i criteri metodologici che da seguire nell’effettuazione di tale attività di verifica, precisando che “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ad all’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche della dichiarazione del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L’esame del giudice deve essere compiuto secondo l’indicato ordine logico perchè non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa”.

Deve tuttavia precisarsi che le suddette valutazioni, pur dovendo sotto il profilo logico essere effettuate necessariamente l’una dopo l’altra, non per questo si pongono in un rapporto di subalternità, nel senso che non possa procedersi all’esame dell’attendibilità estrinseca se quello relativo alla credibilità intrinseca del collaborante e delle sue dichiarazioni non abbia avuto un esito pienamente positivo. È vero invece che i due vagli critici operano in un regime di reciproco bilanciamento e debbono essere valutate globalmente, poiché dal coevo apprezzamento dell’attendibilità estrinseca potrebbero derivare elementi di conferma in grado di bilanciare le verifiche del primo approccio (cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 1992). E ancora, e correlativamente, i riscontri esterni convalidanti “devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l’accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca e viceversa” (cfr., per tutte, Cass., Sez. V, 22 gennaio 1997, Bompressi e altri, cit.; Cass., Sez. I, 25 febbraio 1997, n.1801).

Ciò premesso, e passando alla disamina di singoli parametri, l’esame dell’attendibilità intrinseca si articola, pertanto, in due distinti momenti: quello relativo alla credibilità intrinseca del dichiarante e quello attinente alla veridicità delle sue propalazioni.

Quanto al primo profilo, debbono essere preliminarmente valutati gli aspetti della personalità del collaboratore e del suo passato esistenziale e delinquenziale. A tale proposito, avendo il presente giudizio ad oggetto reati di natura associativa e maturati in un contesto mafioso, acquistano un particolare rilievo l’effettivo inserimento del propalante nell’organizzazione criminale “cosa nostra” o comunque in un ambiente gravitante intorno alla stessa e il ruolo ricoperto all’interno del sodalizio, atteso che la possibilità che egli sia effettivamente a conoscenza della verità è direttamente proporzionale alla posizione gerarchica e all’autorevolezza dal medesimo rivestita all’interno del gruppo.

Al contrario, l’apprezzamento negativo sulla personalità del collaboratore conseguente all’essersi costui macchiato di gravi delitti non è di per sé idoneo a escluderne l’attendibilità, in quanto trattasi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati dello stesso reato o di reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova a una puntuale verifica circa l’attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni (cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. VI, 19 aprile 1996, Cariboni e altri).

Del pari, non può essere attribuito alcun rilievo negativo alla considerazione, evidenziata dalle difese dei chiamati in correità, che il dichiarante abbia inteso perseguire anche o soltanto l’interesse di accedere ai benefici di legge conseguenti all’apprezzamento positivo sulla attendibilità e la qualità della collaborazione.

A tale riguardo, infatti, non può negarsi che i cospicui effetti premiali (misure di protezione e di assistenza per il collaboratore e i suoi familiari, custodia in luoghi diversi dal carcere anche per le persone in esecuzione di pena, misure alternative al carcere, significative riduzioni di pena) introdotte dai D.L. 15 gennaio 1991 n.8 e 13 maggio 1991, n.152, convertiti nelle L.82 del 15 marzo 1991 e 203 del 12 luglio 1991 comportino un interesse del collaborante a rivelare tutto quanto è a sua conoscenza in ordine ai fatti per cui è processo. Tale interesse, del resto, è collegato e conseguente al primario interesse dello Stato a individuare i responsabili di gravi delitti e, più in generale, a scardinare dall’interno organizzazioni criminale, a lungo protette dall’omertà e dal timore dei cittadini e degli stessi affiliati.

A tale fine, come si è già sottolineato, il contributo di associati che abbiano reciso i legami con il sodalizio e abbiano posto il loro patrimonio conoscitivo al servizio degli inquirenti si è rivelato imprescindibile e il legislatore, introducendo una normativa premiale per questi soggetti, ha inteso proprio incentivare questo fenomeno per evidenti e condivisibili ragioni di politica giudiziaria. Ne consegue che nessuna connotazione negativa può essere attribuita all’interesse “fisiologico”, legislativamente disciplinato, a usufruire dei benefici connessi a una leale collaborazione.

Al contrario, proprio la concreta possibilità di perdere i vantaggi ottenuti attraverso la risoluzione unilaterale del contratto di collaborazione, nel caso in cui l’apporto informativo reso dal “pentito” si riveli inattendibile, reticente o addirittura falso, costituisce un valido contrappeso contro il pericolo di collaborazioni infedeli. Inoltre, l’art.8 D.L. 152/91 disciplina un procedimento di revisione in pejus nell’ipotesi in cui emerga che il dichiarante abbia beneficiato del trattamento di favore previsto dalla medesima norma per effetto di “false o reticenti dichiarazioni”.

L’unanime giurisprudenza, che questa Corte condivide, ha inoltre sottolineato che, ai fini di un giudizio positivo sull’attendibilità del dichiarante, non è necessario che la decisione di collaborare con la giustizia sia stata dettata da un sincero pentimento da parte di costui, prescindendo del tutto la legislazione premiale dall’effettiva resipiscenza del propalante e valorizzando al contrario la qualità del contributo offerto alle indagini. A tale proposito, la Suprema Corte ha puntualizzato che “il cosiddetto pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche e all’intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto a indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un’intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l’indagine sulla credibilità del cosiddetto pentito deve essere compiuta non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona -e quindi sulla genuinità del pentimento- bensì attraverso l’esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamanti in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni” (cfr. Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 1997, n.36).

In conclusione, quindi, nessuna valenza negativa può essere attribuita all’interesse da parte del chiamante in correità di perseguire i vantaggi previsti dalla legislazione premiale grazie alla sua collaborazione.

È invece l’interesse -questa volta di carattere patologico- derivante da malanimo verso l’antico sodale, da motivi di vecchio o recente rancore o da mala fede a dovere legittimamente destare preoccupazione nel giudicante, che deve vagliare rigorosamente i rapporti tra il chiamante e il chiamato onde verificare il disinteresse del primo verso un determinato esito del processo a carico del secondo.

E ancora una volta la soluzione non può che essere affidata alla valutazione complessiva di tutti i dati idonei a supportare il libero convincimento del giudice nell’ambito di una valutazione globale, che deve partire dall’esame della personalità dell’accusatore e dall’analisi formale delle sue propalazioni, ma che non può tollerare una rigida distinzione tra le categorie di elementi che vengono all’attenzione, ivi comprese quelle che attengono al giudizio sull’attendibilità estrinseca (sul punto, cfr. tra le altre, Cass. pen. 25 agosto 1994, Prudentino, che sottolinea che dall’esistenza di contrasti o inimicizie tra il collaborante e l’accusato discende soltanto l’obbligo di “una rigorosa valutazione degli elementi che confermano l’attendibilità” della chiamata in correità).

Infine, nell’ambito del giudizio sull’attendibilità intrinseca del dichiarante sotto il profilo in esame deve essere valutata l’entità delle accuse che questi rivolge contra se, atteso che la confessione di gravissimi reati da parte di un soggetto che non è stato in precedenza raggiunto da prove decisive è senza dubbio indice di sincerità e genuinità delle sue dichiarazioni.

L’ulteriore passaggio nel processo di valutazione critica dell’attendibilità intrinseca del chiamante in correità è costituito dall’analisi della struttura delle sue propalazioni, sotto i profili della loro spontaneità, completezza, coerenza interna, precisione, costanza e reiterazione nel tempo.

La dichiarazione può dirsi spontanea quando non è frutto di condizionamenti esterni di qualunque genere, bensì il risultato di una libera e consapevole scelta del collaboratore, pur se dettata da fini utilitaristici.

I caratteri della completezza e della specificità attengono invece al contenuto delle propalazioni, nel senso che l’analiticità e la ricchezza di dettagli di una chiamata in correità, consentendo un più accurato controllo sulla sua veridicità, la rendono più intrinsecamente attendibile.

La reiterazione della chiamata in correità in contesti temporali e processuali diversi, senza contraddizioni su punti essenziali infine, è elemento idonea a eliminare, almeno tendenzialmente, ragioni di sospetto circa l’influsso di altri elementi sul contenuto della propalazione.

Infine, la coerenza logica della dichiarazione accusatoria, caratterizzata dall’assenza di profili di contraddittorietà o inverosimiglianza all’interno del racconto, costituisce uno dei più rilevanti aspetti del processo di verifica in esame.

Per altro, con riferimento ai criteri di giudizio sopra evidenziati deve sottolinearsi che quelli della completezza, precisione e costanza delle dichiarazioni debbono essere valutati avendo riguardo alla collocazione più o meno lontana nel tempo e all’ampiezza e molteplicità dei fatti narrati. Infatti, eventuali discrasie e contraddizioni tra le varie dichiarazioni rese in diversi momenti, se da un lato gettano un’ombra di sospetto sulla veridicità del contenuto della propalazione, dall’altro lato vanno comunque valutate in relazione alla consistenza quantitativa e alla collocazione nel tempo dei fatti narrati.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “l’esistenza di eventuali imprecisioni non è di per sé sufficiente ad escludere l’attendibilità del collaboratore allorchè, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale e ritenga, con congrua motivazione, la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell’accusa” (cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 1994, Pistillo e Cass. pen., Sez. I, 30 novembre 1995, Riggio).

Siffatto principio, accolto dalla giurisprudenza ormai unanime e condiviso da questo Giudice, costituisce un contemperamento essenziale di un criterio generale che, se interpretato troppo rigidamente, potrebbe portare a conseguenze incongrue. Infatti, la puntualità, la costanza, la coerenza interna di un racconto (specie se in un contesto di rivelazioni molto ampie e che coprono un lungo lasso di tempo) non possono essere ritenuti decisivi, dato che non escludono automaticamente che la narrazione possa essere frutto di un abile artifizio e possa essere stato ben assimilato a fini accusatori, mentre imprecisioni, incoerenze e contraddizioni su punti non essenziali, divergenze non macroscopiche tra versioni successive possono trovare una logica giustificazione in momentanei offuscamenti della memoria, nell’emotività o nell’incapacità, dovuta anche a ragioni di carattere culturale, di porgere una ricostruzione dei fatti i cui collegamenti logici risultino subito ben delineati.

Appare opportuno affrontare in questa sede il problema, di particolare importanza nel presente giudizio, della valutazione della chiamata di correo de relato, che ricorre ogni qualvolta le dichiarazioni accusatorie abbiano a oggetto circostanze note al propalante non per scienza propria, in quanto cadute sotto la sua diretta percezione, ma per averle apprese da altri.

Ora, non perché de relato, la chiamata di correo perde la sua valenza probatoria, in quanto essa può anche essere il frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo da un lato alla varietà delle posizioni soggettive contemplate nei commi terzo e quarto dell’art.192 c.p.p. e dall’altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale tra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell’apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche (cfr. Cass. pen., Sez.I, 10 maggio 1993, Algranati).  

Per altro, è di tutta evidenza che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo” (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese).

In conclusione, pertanto, in un sistema imperniato sul principio del libero convincimento del giudice, anche nel caso della chiamata di correo de relato occorre verificare in concreto, al di là di rigidi automatismi, la sua efficacia dimostrativa all’interno del complessivo e unitario quadro probatorio in cui ha preso corpo. Con la conseguenza che essa non è connotata da una diversa efficacia dimostrativa rispetto a quella diretta, ma deve essere assoggettata a un differente metodo di verifica critica.

Ciò premesso, costituisce un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza quello secondo cui costituisce chiamata diretta e non de relato quella del soggetto affiliato a “cosa nostra” che riferisca dell’avvenuta “presentazione rituale” a lui stesso, da parte di un altro aderente al sodalizio criminoso, di un terzo individuo (il chiamato in correità), indicato in tale modo come “uomo d’onore”, poiché in tale modo il propalante riferisce una circostanza caduta sotto la sua diretta percezione (cfr., per tutte, Cass. pen. 27 settembre 1994, Bono).

Una volta superato positivamente il vaglio della credibilità intrinseca del dichiarante e delle sue propalazioni sotto il duplice profilo sopra delineato, può procedersi all’esame della sua attendibilità estrinseca, accertando l’esistenza di quegli “altri elementi di prova” esterni alla chiamata in correità che ne corroborino il valore dimostrativo e conferiscano alle stesse il crisma di piena prova.

Sul punto, come è noto, esiste una ricca elaborazione giurisprudenziale, con esiti non sempre convergenti. Tuttavia, alla luce degli orientamenti prevalenti della Corte di legittimità, possono enuclearsi alcuni principi che questo Giudice condivide e a cui si atterrà nella decisione.

In primo luogo può ritenersi ormai pacifico che i riscontri esterni non debbono necessariamente rivestire il valore di prova autonoma e autosufficiente, in quanto opinando diversamente si verrebbe a negare ogni attitudine dimostrativa alla chiamata in correità, in contrasto con il dettato dellart.192 c.III c.p.p. . Al contrario, deve ritenersi che costituisca un valido riscontro “qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità, senza pretendere di costituire da solo la prova” (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 1996, Conti; vedi altresì Cass., SS.UU., 6 dicembre 1991, Scala; Cass. pen., Sez. I, 3 dicembre 1993, n.4266; Cass. pen., Sez. VI, 1 giugno 1994, n.6422; Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 1995, n.1493).

A titolo esemplificativo, data l’estrema varietà dei riscontri possibili, siffatti elementi di conferma estrinseca sono stati di volta in volta individuati nelle testimonianze raccolte in dibattimento, negli accertamenti di P.G., nel riconoscimento fotografico, nella ricognizione di cose, nella accertata corrispondenza dei luoghi indicati dal dichiarante (cfr. Cass. pen., Sez.III, 21 marzo 1990, Aglieri), nella dimostrata disponibilità da parte dell’imputato di immobili dettagliatamente descritti dal chiamante come luogo adibito alla raffinazione di eroina (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9 maggio 1990, Villafranca), nei rapporti esistenti tra il propalante e altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio criminoso (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 7 maggio 1990, Pilo) e, più in generale, in circostanze anche marginali “purchè corroborative dell’attendibilità delle dette dichiarazioni cosicchè, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito” (Cass., Sez. II, 26 aprile 1993, n.4000).

I riscontri possono essere altresì di carattere logico, purchè riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Cass. pen., Sez. VI., 16 gennaio 1991, n.424) e non di carattere meramente presuntivo (Cass. pen. 17 febbraio 1990, Morello).

Deve inoltre ritenersi principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui possono costituire un valido riscontro estrinseco di una chiamata in correità le dichiarazioni di altri collaboranti.

Sono stati infatti superate le obiezioni di natura letterale e logica contrarie alla predetta interpretazione. Sotto un primo profilo si assumeva infatti che il termine “altri” riferito agli elementi di prova andasse letto come “differenti”, mentre il tenore testuale della norma conduce ad attribuire a quel termine l ben diverso significato di “ulteriori”, “aggiuntivi” elementi rispetto alla chiamata.

In realtà, come si è già specificato, le propalazioni accusatorie che abbiano superato il vaglio di attendibilità intrinseca costituiscono veri e propri “elementi di prova” e richiedono solo di essere suffragate ab extrinseco per assurgere al rango di piena prova. Pertanto, non c’è ragione né logica, né giuridica che induca a escludere che una diversa chiamata in correità possa fungere da valido riscontro rispetto a un altro omologo, ma sicuramente esterno, dato probatorio, conferendo l’una all’altra “quell’apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull’attendibilità estrinseca della fonte di prova” (cfr. Cass. pen., Sez. I, 1 agosto 1991, n.471). Del resto, essendo di immediata percezione che l’idoneità corroborativa opera anche in senso inverso, ne discende l’inevitabile conclusione che la convergente combinazione di siffatti elementi di prova è suscettibile di conferire al compendio probatorio quei connotati di certezza e completezza che legittimano un giudizio di responsabilità penale (sul punto la giurisprudenza è ormai unanime: cfr., per tutte, Cass. SS.UU. 6 dicembre 1991, Scala, cit.; Cass. pen., 12 gennaio 1995, Prizzi; Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 1994, Sparacio; Cass. pen., Sez. I, 31 maggio 1995, Carbonaro; Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 1996, Barbagli).

Superato ogni dubbio sulla idoneità di una chiamata di correo a costituire un valido riscontro a un’altra omologa, deve per altro sottolinearsi che nella fase di concreta applicazione del principio della convergenza del molteplice occorre accertare che le dichiarazioni incrociantesi siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano state frutto di concertazioni, collusioni, reciproche influenze, tanto incidentali quanto manipolatorie, ovvero traggano origine dalla stessa fonte di informazione (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. 24 febbraio 1992, Barbieri; Cass. pen., 30 giugno 1993, Dell’Anna).

Per altro, la verifica in parola deve essere compiuta caso per caso, senza che possa bastare a denegare validità al riscontro una mera conoscenza che il dichiarante abbia potuto acquisire di analoghe propalazioni rese dal altro soggetto (cfr. Cass. 18 novembre 1994, Di Gregorio; Cass., 19 aprile 1996, Cariboni, cit.).

L’indirizzo giurisprudenziale condiviso da questa Corte a tale proposito ha precisato che non possono essere giudicate aprioristicamente inattendibili le propalazione di quei dichiaranti che, in relazione al momento di inizio del loro contributo investigativo, possano essere a conoscenza di quelle di altri collaboratori contenute in ordinanze custodiali emesse a loro carico o rese pubbliche nel corso di dibattimenti. Infatti la mera conoscibilità di precedenti affermazioni accusatorie da parte di altri soggetti non può inficiare l’attendibilità delle chiamate in correità successive, soprattutto quando queste presentino “elementi di novità e originalità” e, comunque, in assenza di altri e comprovati elementi che depongano nel senso del “recepimento manipolatorio” di quelli anteriori da parte di quelli posteriori. Ne consegue che neppure l’astratta conoscenza delle prime propalazioni costituisce aprioristicamente un ostacolo alla valutazione positiva dell’originalità di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata -sul piano soggettivo come su quello oggettivo- in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente “il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano” (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, n.80/92, cit., nonché Cass., Sez. I, 16 giugno 1992, n.6992).  

In ordine ai contenuti, se da un lato è indubbio che le dichiarazioni in parola debbono soddisfare esigenze di convergenza e concordanza, dall’altro lato è evidente che non può pretendersi che le stesse siano totalmente e perfettamente sovrapponibili. Al contrario, alcune discrasie su punti non fondamentali consentono di escludere, o quanto meno di ridurre sensibilmente, il sospetto che le versioni rese dai diversi collaboratori siano il frutto di un previo accordo tra i medesimi e impongono solamente un maggiore rigore valutativo, finalizzato a verificare la sostanziale convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali e a ricercare i plausibili motivi delle rilevate difformità (cfr. Cass. pen,; Cass. pen. 6 aprile 1993, Cafari; Cass. pen. 18 febbraio 1994, Goddi; Cass. pen. 20 febbraio 1996, Emmanuello).

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l’attenta valutazione effettuata caso per caso della provenienza soggettiva, delle caratteristiche e del contenuto delle singole “dichiarazioni incrociate” consente di superare il pericolo, comprensibilmente e giustamente sollevato dalle difese degli imputati, della cosiddetta circolarità della prova, connesso alla possibilità che -a causa della astratta facilità dei collaboratori di giustizia di accedere ai verbali di dichiarazioni rese da altri propalanti- le loro narrazioni possano essere adattate e modellate su quelle di coloro che li hanno preceduti.

Per altro, nel rinviare alla trattazione dei singoli casi concreti la risoluzione del problema, può tuttavia anticiparsi che esso nel processo in trattazione appare assolutamente marginale. Infatti le dichiarazioni dei collaboratori si sono caratterizzate per essere spesso tra loro divergenti su punti anche qualificanti e comunque quasi sempre contenenti ciascuna spunti di originalità e novità rispetto alle altre, cosicchè, se da un lato danno luogo a problemi valutativi di diverso genere, dall’altro lato appaiono generalmente autonome e genuine.

A giudizio di questa Corte deve essere altresì condiviso l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui la possibilità di reciproca conferma tra più chiamate in correità provenienti da coimputati o imputati di reati connessi o collegati opera anche nel caso in cui la dichiarazione di riscontro sia de relato, sussistendo in tal caso soltanto l’obbligo in capo al giudice di una verifica particolarmente accurata dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, possibilmente individuando la fonte di provenienza delle notizie e controllandone l’affidabilità (cfr. Cass. 24 febbraio 1992, Barbieri, cit., nonché Cass. 10 maggio 1993, Algranati).

Infine, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza altresì quello secondo cui è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie.

Tale asserto si fonda sull’evidente rilievo che è “dato di comune esperienza la possibilità della veridicità di una parte del dichiarato e della falsità, volontaria o meno, di un’altra parte” (cfr., tra le altre, Cass. pen,, Sez. II, 6 dicembre 1996, Arena e altri).

Ne consegue che da un lato l’attendibilità di un collaboratore, ancorchè denegata per una parte delle sue dichiarazioni, non coinvolge necessariamente anche le altre, qualora queste ultime reggano alla verifica del riscontro esterno, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alle diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle diverse parti delle dichiarazioni rese da uno stesso soggetto (cfr. Cass. pen., 1 aprile 1992, Genovese; Cass. pen, Sez. VI, 19 aprile 1996, Cariboni).

Dall’altro lato, poi, ne discende che nel caso di dichiarazioni a contenuto plurimo sia sotto il profilo oggettivo (più fatti criminosi addebitati allo stesso soggetto), sia sotto quello soggettivo (vari soggetti accusati del medesimo reato), la conferma di attendibilità derivata da riscontri esterni resta limitata alle sole parti della chiamata in correità coinvolte, dovendosene escludere la comunicabilità per traslazione alle altre.

A tale proposito, la costante giurisprudenza ha sottolineato la necessità di riscontri “individualizzanti”, precisando che “non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro -accertati nei confronti di un imputato- a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto, se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o dagli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e del quarto comma dell’art.192 c.p.p.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro” (cfr. Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 1998; nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, 17 giugno 1998; Cass. pen., Sez. I, 26 aprile 1996, Sergi).

CAPO II

-L’ATTENDIBILITÀ DEI SINGOLI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA-

PATTI ANTONIO

Antonio PATTI è stato esaminato dal P.M. nelle udienze dibattimentali del 25 e 26 marzo 1998, del 22 e 23 aprile 1998, del 28 maggio 1998, del 16 giugno 1998, del 2 luglio 1998, del 1, 14 e 28 ottobre 1998, del 4 e 19 novembre 1998, del 17 e 22 dicembre 1998, del 14 e 21 gennaio 1999, del 4, 11 e 18 febbraio 1999, dell’11, 17 e 24 marzo 1999. Il P.M. ha inoltre escusso il suddetto collaboratore nell’ambito del processo a carico di BURZOTTA Diego (dapprima stralciato dal presente giudizio in considerazione dell’impedimento che l’intervenuto arresto del prevenuto in Spagna avrebbe comportato per il prosieguo del dibattimento a carico degli altri imputati detenuti e successivamente riunito al medesimo) il 14 aprile 1999.

Il collaboratore è stato controesaminato dai difensori e riesaminato dal P.M. nelle udienze del 5, 6, 13, 18, 20 e 27 maggio 1999, del 2, 3, 16, 17, 23, 28 e 30 giugno 1999, del 1, 5, 7 luglio 1999, del 16, 17, 29 settembre 1999, dell’8 e 9 novembre 1999. Inoltre, all’udienza dell’11 novembre 1999 il collaboratore ha effettuato le ricognizioni personali dei coimputati ACCARDO Antonino, CLEMENTE Giuseppe e RALLO Francesco, oltre che, informalmente, ACCARDO Domenico. È stato altresì messo a confronto con gli imputati ACCARDO Domenico, GONDOLA Vito, RALLO Antonino e RALLO Francesco. Infine, il PATTI è stato risentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. il 9 febbraio 2000.

Il PATTI ha iniziato a collaborare con la giustizia nel giugno del 1995, ossia oltre due anni dopo il suo ultimo arresto, avvenuto il 1 aprile 1993 e più di un anno dopo il passaggio in giudicato (risalente al 13 aprile 1994) della sentenza della Corte d’Appello di Palermo con la quale era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio in pregiudizio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”.

La collaborazione dell’imputato in parola ha fornito senza dubbio un apporto di eccezionale importanza alle indagini relative a innumerevoli omicidi verificatisi nella provincia di Trapani per oltre un decennio e le sue dichiarazioni hanno costituito uno dei cardini su cui è stato impiantato il presente procedimento.

Le propalazioni del PATTI sono state sottoposte numerose volte a vaglio di attendibilità da varie Autorità Giudiziarie e lo hanno sempre superato.

Sotto tale profilo riveste particolare importanza la sentenza emessa in data 18 luglio 1996 dalla Corte d’Assise di Trapani nel processo a carico dello stesso PATTI e di altri quaranta imputati, nel corso del cui dibattimento intervenne il “pentimento” del prevenuto, il quale è stato condannato alla pena di due anni di reclusione proprio in virtù del particolare significato della sua collaborazione, che ha permesso agli inquirenti di venire a conoscenza dell’organigramma e della struttura della cosca di Marsala e più in generale del mandamento di Mazara del Vallo, delle attività criminose dello stesso, oltre che dell’identità degli affiliati e dei capi della consorteria criminale denominata “cosa nostra” negli altri mandamenti del trapanese e di individuare i responsabili di numerosi gravi fatti di sangue verificatisi in oltre quindici anni nella provincia (cfr. citata decisione, divenuta irrevocabile per il PATTI, che non ha interposto appello, prodotta dal P.m. all’udienza del 18 gennaio 2000).

Prima di addentrarsi nell’esame dell’attendibilità del PATTI appare opportuno soffermarsi brevemente sulle sue dichiarazioni relativamente alla sua carriera criminale nell’ambito di “cosa nostra” e sulla genesi del suo pentimento. In questa sede, per altro, ci si limiterà a pochi cenni di carattere generale, in quanto le propalazioni aventi ad oggetto specifici episodi criminosi e singoli imputati verranno inserite nei paragrafi dedicati agli stessi, mentre i riferimenti all’attività illecita delle “famiglie” del mandamento di Mazara del Vallo sono stati riportati nel Capo II della prima Parte della sentenza, nel quale si sono delineate per l’appunto le vicende delle varie articolazioni locali dell’associazione.

Antonio PATTI, nato a Marsala il 4 ottobre 1958, venne arrestato per la prima volta nell’ottobre del 1978 per il reato di minacce ai danni di un certo DIBBIA e fu scarcerato nel febbraio successivo.

Nel periodo antecedente al suo arresto, egli, pur lavorando come carpentiere insieme al padre, era inserito in una banda criminale che compiva rapine e furti, insieme a TITONE Antonino, soprannominato “bacaredda” (di cui in seguito sarebbe divenuto cognato, avendone sposato la sorella Anna), RODANO Antonio, INGOGLIA Pietro, VULTAGGIO Giuseppe e SAVONA Fabio Salvatore.

All’uscita dal carcere lo andò a prendere TITONE Antonino, il quale -dopo averlo accompagnato a casa a lasciare gli effetti personali- lo coinvolse nell’omicidio di PACE Gaspare, soprannominato “u zingaro” (cfr. Parte IV, Capitolo I), dicendogli che dovevano compiere il delitto per “fare una cortesia a dei cristiani boni di Marsala” (appellativo, quello di “cristiani boni”, con cui i mafiosi sono soliti riferirsi agli altri affiliati o a persone vicine all’organizzazione).

Il PATTI accettò immediatamente, dimostrando in tal modo, agli occhi dei capi della “famiglia”, coraggio e affidabilità. Infatti, nei mesi successivi all’omicidio del PACE (commesso il 24 marzo 1979) il collaboratore cenò spesso in compagnia del TITONE, di D’AMICO Vincenzo e di CAPRAROTTA Francesco, in un appartamento sito in via Colaianni che fungeva da abituale luogo d’incontro dei componenti della cosca marsalese. Sempre nello stesso lasso di tempo lavorò insieme al D’AMICO nelle campagne del marsalese e accompagnò spesso quest’ultimo a Mazara del Vallo nella cantina di Mariano AGATE.

Dopo alcuni mesi di “osservazione” il PATTI fu ritualmente affiliato.

La sera del compleanno del TITONE, il 19 ottobre 1979, vi fu una cena nella casa di via Colaianni. Qualche giorno prima il CAPRAROTTA aveva telefonato all’odierno collaborante, preannunciandogli che lo avrebbero chiamato delle persone e raccomandandogli di “comportarsi bene”. Il PATTI, in un primo momento, si preoccupò, temendo di avere fatto qualche cosa di male, ma il CAPRAROTTA, che comprese il suo turbamento, lo tranquillizzò. Alla cena parteciparono, oltre al collaboratore, D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Vincenzo, DE VITA Domenico, LO PRESTI Angelo, RAIA Gaspare, LEONE Giovanni di Mazara del Vallo, MARCECA Vito e TITONE Antonino.

A un certo punto, i primi cinque si appartarono in un’altra stanza e chiamarono il TITONE. Dopo circa dieci minuti costui uscì e fu chiamato il PATTI. Quest’ultimo, dopo che fu entrato nel locale, vide i predetti soggetti seduti al tavolo che lo guardarono fisso. Il D’AMICO gli chiese come stesse e successivamente, avendo egli risposto che si sentiva bene, se facesse parte di qualche associazione o setta segreta, ricevendo un diniego. Quindi lo stesso individuo gli domandò con quale mano sparasse ed egli rispose che era mancino. Allora il D’AMICO lo invitò a porgergli il dito indice della mano sinistra, lo punse con una spilla, che aveva tratto dal taschino della sua giacca insieme a un santino, e fece cadere qualche goccia di sangue su quest’ultimo. Poi bruciò il santino e gli chiese di ripetere le parole che egli avrebbe pronunciato, mentre si passava il santino da una mano all’altra. Dopo che il PATTI ebbe eseguito l’ordine, dicendo che se avesse tradito “cosa nostra” avrebbe fatto “la fine di quella santina che stava per bruciare”, il D’AMICO gli comunicò che da quel momento egli apparteneva a “cosa nostra” siciliana, dalla quale si era originata quella americana e che doveva “comportarsi bene”, ovvero non frequentare persone pregiudicate, non commettere furti o rapine, non litigare. Il PATTI ha ammesso di essere uscito dalla stanza molto turbato a causa della cerimonia di iniziazione, oltre che meravigliato, poichè non credeva che esistesse la mafia siciliana.

Dopo alcuni mesi in cui la sua condotta fu valutata dal D’AMICO e dal CAPRAROTTA, il collaborante fu nominato capo decina della ricostituita “famiglia” di Marsala.

Proprio in quegli anni, infatti, come si è già detto, molti dei membri della precedente cosca, tra cui il rappresentante BARRACO Michele, furono “posati” da AGATE Mariano, previo concerto con il RIINA, a causa della loro amicizia con i RIMI, che erano legati al gruppo facente capo ai BONTATE, BADALAMENTI e INZERILLO, già allora in contrasto con la fazione dei “corleonesi”. Contestualmente alla “posata” del BARRACO e degli altri, lo stesso AGATE spostò la sede del mandamento da Marsala a Mazara del Vallo e invitò Vincenzo D’AMICO, fino ad allora un semplice soldato, a “farsi una famiglia”, ordine che quest’ultimo eseguì prontamente. Egli stesso divenne il rappresentante della nuova aggregazione, CAPRAROTTA Francesco ne fu il consigliere, TITONE Antonino il sotto-capo, PATTI il capo-decina e D’AMICO Gaetano, LO PRESTI Angelo, BICA Vincenzo, RAIA Gaspare e MARCECA Vito, entratone a fare parte lo stesso giorno del PATTI e del TITONE, i soldati.

Il collaboratore, pertanto, entrò quasi subito a fare parte del gruppo dirigente della cosca. In qualità di capo-decina avrebbe dovuto curare l’esecuzione degli omicidi deliberati, con piena discrezionalità nella scelta delle modalità esecutive e dei soldati da incaricare per il controllo preventivo dell’obiettivo e per la realizzazione del delitto. In realtà, secondo il PATTI, a Marsala i ruoli non furono mai rispettati e di fatto le esecuzioni venivano spesso organizzate congiuntamente dal collaboratore e dal TITONE ed eseguite personalmente da uno dei due o da entrambi insieme (cfr. esame reso dal PATTI nelle udienze del 25 marzo 1998).

In ordine alla valutazione dell’attendibilità del PATTI deve sottolinearsi in primo luogo che la decisione del medesimo di collaborare con la giustizia appare a questa Corte dettata essenzialmente da un sincero pentimento per la vita anteatta, verosimilmente prodotto, più che dalle ragioni di natura mistica (lettura di passi della Bibbia sollecitati dalla madre) evidenziate dallo stesso collaboratore, da un certo disgusto per l’involuzione subita da “cosa nostra”, che andava assumendo una connotazione sempre più difforme da quella tradizionale alle cui regole, come si vedrà in seguito il dichiarante aveva sinceramente aderito.

A tale proposito, giova riportare integralmente una dichiarazione letta dal PATTI all’udienza delll’8 novembre 1999, nella quale egli ha sottolineato proprio tale concetto: “Quando sono entrato in Cosa Nostra, era l’arte del pensare per servire i più deboli e non aveva scopi di lucro. Chi ancora la difende può soltanto constatare che gli eredi moderni, i corleonesi e company, hanno tradito il codice d’onore e lo hanno disonorato con la loro follia e brutalità, tradendo i valori morali tramandati dai nostri avi, che non consideravano vergogna la povertà e che si guadagnavano da vivere lavorando. A quanti pensano che sia infamia dare un contributo alla giustizia per regalare un “sorriso” alle prossime generazioni, a tutti i bambini. Faccio notare quanto segue, è vero che non dovevamo parlare con gli sbirri, ma è pure vero: primo, era vietato attaccare le istituzioni; secondo, era vietato il traffico della droga, l’estorsione, l’usura, il sequestro di persona; terzo, l’eliminazione esecrabile di donne e bambini, preti, giornalisti, familiari innocenti per le brutali vendette trasversali. Gli imprenditori non disposti a pagare un pizzo, anch’esso inesistente una volta, etc., etc.. Chi ha tradito per primo e schifosamente? Il tradimento è avvenuto quando i “migliori” diventarono i peggiori, aderendo al partito allora dominante, rinunciando alle proprie idee, rinnegando gli amici non più obbedienti ad alcun valore morale e, quel che è peggio, non scandalizzati da questa orrenda logica. Invito quindi alla riflessione e a trovare la forza e il coraggio di ammettere i propri errori. Pensate che sia infamia? No, è più infamia non prendere le distanze da questa esecrabile cultura. Invito chiunque a potere dimostrare il contrario. Grazie”.

Ciò premesso, non può essere revocata in dubbio l’organico inserimento del PATTI in “cosa nostra” in una posizione di primo piano, concordemente riferito da tutti i collaboratori di giustizia (e in particolare dagli “uomini d’onore” Gioacchino LA BARBERA, Salvatore GIACALONE, Giovanni BRUSCA, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO, oltre che da Carlo ZICHITTELLA, Leonardo CANINO, Salvatore SAVONA e dagli altri collaboratori del trapanese).

Proprio tale inserimento qualificato del collaboratore nella cosca marsalese e il conseguente osservatorio privilegiato dal quale ha potuto avere cognizione dei fatti narrati conferisce alle propalazioni del medesimo una valenza probatoria particolarmente pregnante.

A un siffatto giudizio, del resto, sono giunte altre Autorità Giudiziarie, che -quanto meno con riferimento alle vicende della “famiglia” marsalese- hanno attribuito alle dichiarazioni del PATTI un vero e proprio valore dirimente sulla penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di associazione mafiosa, ponendo l’accento per l’appunto da un lato sulla sincerità del suo “pentimento” e dall’altro lato sulle sue profonde conoscenze dell’ambiente mafioso dovute al suo datato inserimento organico nello stesso.

A suffragio di questa osservazione si può citare, tra le altre, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 29 luglio 1996 nel processo a carico di INDELICATO + 13, divenuta irrevocabile per LICARI Angelo, PARRINELLO Antonio, PARRINELLO Gaspare, PATTI Gioacchino, PIPITONE Vincenzo, RAIA Francesco Giuseppe, SCOMA Luigi e STELLA Mario il 12 dicembre 1996 a seguito di mancata impugnazione da parte dei prevenuti e confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con pronuncia del 6 giugno 1997, passata in giudicato per INDELICATO Giovanni, MARINO Michele e MESSINA Antonio il 22 dicembre 1998 (cfr. decisioni menzionate, prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000). Nelle predette sentenze, le dichiarazioni del PATTI sono state considerate decisive sia per pronunciare un giudizio di penale responsabilità (INDELICATO, MARINO, MESSINA e altri), sia per addivenire a una pronuncia di assoluzione (LICARI, i fratelli PARRINELLO, PATTI, PIPITONE, RAIA Francesco Giuseppe, SCOMA e STELLA), in ordine alle quali, deve sottolinearsi, la Procura della Repubblica non ha interposto appello.

Dalla riportata vicenda processuale emerge nitidamente un altro aspetto fondamentale della collaborazione del PATTI: l’esigenza di narrare i fatti nel loro effettivo svolgimento, “depurandoli” dalle inesattezze oggetto delle dichiarazioni dei precedenti collaboratori, tutti estranei all’organizzazione (ZICHITTELLA, CANINO, SAVONA) e in tal modo proclamando conseguentemente l’estraneità di numerosi soggetti rispetto agli addebiti loro mossi o, per converso, circostanziando e precisando le accuse loro dirette.

Dal complessivo tenore delle sue propalazioni emerge altresì come egli avesse sinceramente aderito alle regole dell’organizzazione criminale in cui era inserito e fosse animato dalla ferma intenzione a non violarle.

A tale proposito nella menzionata sentenza della Corte d’Assise di Trapani a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati è sottolineato il particolare valore che il collaboratore attribuiva al suo essere stato un “uomo d’onore” dal comportamento ineccepibile e di avere sempre rispettato le norme interne dell’associazione e in particolare quella del mantenimento del segreto sui fatti interni alla consorteria, anche nei riguardi dei soggetti “vicini”. Questi ultimi, pur potendo essere utilizzati per la commissione di reati, ivi compresi gli omicidi, e potendo possedere informazioni anche più vaste e dettagliate di quelle che può avere una “persona di famiglia” (come egli ha definito l’individuo inserito nell’organizzazione tramite il giuramento rituale), non conoscono in concreto “nulla” dei segreti della stessa, il cui potere è tanto più forte quanto è segreto. La convinzione della necessità di non divulgare all’esterno notizie riservate su “cosa nostra” era talmente radicata in PATTI che egli si stupì della conoscenza da parte di Carlo ZICHITTELLA di alcuni fatti interni alla consorteria criminale e dovette riconoscere, o quanto meno ipotizzare, che quel “pazzo e spaccone” di Mimì DE VITA avesse portato all’esterno, narrandole allo ZICHITTELLA, notizie che dovevano rimanere patrimonio esclusivo delle “persone di famiglia”. Dal canto suo, in omaggio a questa regola, il PATTI ha tenuto a precisare di non avere mai confidato ad alcun individuo esterno all’associazione, anche se “vicino” alla medesima e a lui in particolare, alcuna vicenda coperta dal segreto.

Il PATTI -nello stesso modo in cui ha sempre rispettato le regole di “cosa nostra” anche sotto il profilo dell’obbligo di dire sempre la verità al rappresentante della sua cosca, che egli definisce il suo “principale”- una volta presa la decisione di “parlare nei processi”, ha stabilito di farlo senza menzogne o reticenze al fine di sgravarsi la coscienza e di contribuire, con le sue vaste conoscenze, alla ricostruzione dei fatti nella loro reale essenza.

La sua volontà di non tacere nulla di quanto a sua conoscenza, anche a costo di accusare se stesso o soggetti a lui affettivamente legati di gravi fatti delittuosi, emerge immediatamente dall’esame complessivo delle sue dichiarazioni, che si segnalano proprio per la loro precisione e sincerità. Quest’ultima è evidenziata dal fatto che spesso egli aggiunge particolari, talvolta di nessuna rilevanza, alla sua narrazione, animato proprio dal desiderio di portare a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria tutto quanto sapeva dell’organizzazione.

Ciò premesso, tuttavia, deve sottolinearsi che, nonostante ricoprisse un ruolo significativo all’interno della “famiglia” e godesse di rispetto da parte degli altri membri della stessa, oltre -e soprattutto- da parte del capo mandamento AGATE Mariano, il PATTI, durante la sua lunga militanza in “cosa nostra” fu essenzialmente un killer.

In tale veste commise quasi quaranta omicidi in tutto il territorio della Provincia di Trapani e combattè ben quattro guerre di mafia, rivelandosi come uno tra i più abili e spietati sicari mafiosi operanti nella Sicilia occidentale.

Infatti, pur facendo parte della “famiglia” di Marsala, il PATTI ebbe sempre rapporti privilegiati con la cosca di Mazara del Vallo e, in particolare, con l’indiscusso capo della stessa e del relativo mandamento, AGATE Mariano, il quale si recava spesso a trovare, dapprima per accompagnare D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco, poi, sempre più spesso, da solo, diventando il vero e proprio uomo di fiducia dell’AGATE a Marsala.

Il saldo legame a sua volta intercorrente tra i Mazaresi e i “corleonesi” del RIINA -di cui l’AGATE fu sempre uno dei principali alleati e punti di riferimento nella Sicilia occidentale, tanto che spesso il capo di “cosa nostra” trascorrreva periodi di vacanza nel territorio sotto il controllo dell’altro (cfr., sull’esistenza di rapporti privilegiati tra l’AGATE e il RIINA, esami di SINACORI Vincenzo e DE CARLO Francesco alle udienze del 15 aprile e 7 maggio 1998)- comportò che il PATTI si schierasse sempre con questi ultimi, rimanendo coinvolto insieme a loro in tutte le cosiddette guerre di mafia e faide locali che insanguinarono la provincia di Trapani tra l’inizio degli anni ’80 e i primi anni del decennio successivo.

Il PATTI ebbe un ruolo importante, sempre come sicario, in tutti i predetti conflitti, a cominciare dalla guerra per antonomasia, scoppiata nel Palermitano tra il 1981 e il 1983 per la contrapposizione dei “corleonesi” al vecchio gruppo dominante dei BONTATE, BADALAMENTI e INZERILLO e combattuta anche nel trapanese. In quest’ultima zona l’epicentro del conflitto fu soprattutto la zona di Alcamo, dove sostanzialmente gli emergenti riuscirono a sbaragliare i loro nemici, eliminando o comunque scacciando dalla città i RIMI e i loro alleati. Per proseguire, poi, con la faida tra le famiglie ACCARDO e INGOGLIA a Partanna (1987/91); con la seconda guerra di Alcamo, che vide la contrapposizione armata tra il clan cosiddetto dei GRECO e la “famiglia” comandata dal MILAZZO; con gli interminabili contrasti tra Natale L’ALA -un vecchio mafioso ormai “posato”, ma desideroso di rivincita- e il gruppo egemone, facente capo a SPEZIA Nunzio, fedele ai “corleonesi”; con il rivolgimento interno che determinò l’abbattimento del vertice mafioso di Marsala attraverso l’eliminazione fisica dei fratelli D’AMICO, Vincenzo e Gaetano, e di CAPRAROTTA Francesco e la successiva assunzione della carica di “reggente” da parte dello stesso PATTI unitamente a MARCECA Vito; infine, con la guerra scatenata a Marsala da una consorteria criminale guidata da ZICHITTELLA Carlo.    

A conferma del fatto che il PATTI ricoprì essenzialmente il ruolo di killer organico alla fazione “corleonese” può evidenziarsi la circostanza che le dichiarazioni rese dallo stesso hanno avuto ad oggetto essenzialmente i fatti di sangue in cui egli era stato coinvolto o che gli erano stati riferiti da altri membri di “cosa nostra” -episodi narrati sempre, nei casi in cui aveva partecipato personalmente, con incredibile precisione e dovizia di particolari- e le persone con le quali la sua attività di killer lo aveva messo in contatto. Pertanto, ad esempio, il PATTI ha fornito poche notizie sulla “famiglia” di Trapani, proprio a causa dell’esiguo numero di omicidi nei quali avevano avuto un ruolo membri della cosca in parola. Al contrario, ha reso importanti informazioni soprattutto sugli uomini appartenenti o vicini alle cosche di Alcamo e Mazara del Vallo, che ebbe modo di conoscere bene in virtù del comune coinvolgimento in numerosi omicidi.

Mentre, come si è già precisato, le propalazioni del “pentito” sono state estremamente dettagliate e precise ogni qualvolta hanno avuto ad oggetto fatti di sangue, le sue dichiarazioni si sono rivelate assai generiche e lacunose quando hanno avuto ad oggetto le attività criminali finalizzate a procurare denaro alla consorteria e ai suoi membri.

Il PATTI, in particolare, pur avendo riferito del compimento di estorsioni, di traffici di stupefacenti, di contrabbando di sigarette e di sofisticazione vinicola, lo ha fatto sempre superficialmente e per accenni, dimostrandosi sostanzialmente poco informato. Ad esempio, ha rivelato l’esistenza di un accordo, intervenuto all’inizio degli anni ’80, tra Vincenzo D’AMICO e gli Alcamesi Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA, finalizzato alla realizzazione di un traffico di stupefacenti provenienti dalla Thailandia, ma non ha saputo fornire ulteriori particolari sulla vicenda (cfr. esame del PATTI all’udienza del 22 aprile 1998). Ancora, ha accennato all’esistenza di rapporti tra Mazaresi e Napoletani finalizzati al contrabbando di sigarette e al traffico di sostanze stupefacenti, concretizzatisi, tra l’altro, in due sbarchi, avvenuti tra la fine del 1981 e l’inizio del 1982, di grandi sacchi di iuta contenenti marijuana, uno tra Mazara del Vallo e Petrosino e l’altro nel porto nuovo di Mazara, alla presenza di molti personaggi di spicco della “famiglia”, quali AGATE Mariano, BRUNO Calcedonio, RISERBATO Antonino, MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea, BURZOTTA Diego. Tuttavia, sebbene lo stesso PATTI abbia portato i sacchi a Palermo insieme a GANCITANO con la Golf G.T.D. di quest’ultimo, non ha saputo riferire dove li abbiano mandati successivamente, né la complessiva entità del traffico, ma solo del fatto che i Mazaresi erano interessati ad “affari” di quel genere e che in essi era coinvolto anche il Napoletano GIONTA Valentino (cfr. esame del PATTI all’udienza del 18 febbraio 1999).

Ora, è evidente che, a fronte del numero e della gravità dei reati di cui il collaboratore si è autoaccusato e ha accusato altri, non è ipotizzabile che egli non abbia fornito notizie più dettagliate per assegnare a se stesso un ruolo più defilato nelle predette attività delittuose o per preservare i collegamenti o i canali attraverso cui siffatti traffici venivano realizzati; tanto più che gli episodi a cui ha fatto riferimento sono per lo più estremamente datati e pertanto è assai inverosimile che le modalità di effettuazione e le complicità di cui ci si avvaleva all’epoca non siano mutati negli anni.

A giudizio della Corte, invece, l’imprecisione e le scarse conoscenze del PATTI a riguardo di tali ultime attività debbono spiegarsi alla luce del suo essere essenzialmente un sicario e di un suo correlativo sostanziale disinteresse per gli altri rami in cui si estrinsecavano gli interessi della cosca, e, in generale, per l’accumulo di denaro. A tale ultimo proposito, tra l’altro, il PATTI ha riferito che AGATE Mariano, con il quale egli fu sempre in ottimi rapporti, dopo l’eliminazione di Vincenzo D’AMICO dimostrò una certa preoccupazione per le condizioni economiche del PATTI stesso, non certo floride soprattutto a causa dell’incapacità di costui di risparmiare parte del denaro di cui veniva in possesso. L’AGATE, addirittura, in quello stesso periodo in un’occasione regalò al collaboratore la somma di £.40.000.000, che l’altro spese subito per acquistare una Lancia duemila evoluzione, nonostante il donatore desiderasse che investisse la somma per l’acquisto di un appartamento (cfr. esame del PATTI all’udienza del 14 ottobre 1998).

L’affidabilità, la lealtà e il coraggio sempre dimostrati dal collaborante, nonché la sua particolare vicinanza ad AGATE Mariano e MESSINA Francesco, indussero questi ultimi a rivolgersi proprio al PATTI (dopo averne saggiato ancora una volta la fedeltà, inviandolo a Rimini per l’uccisione di D’AGATI Agostino con l’ordine di non riferire nulla al suo “principale” D’AMICO) per ottenere la sua collaborazione e a nominarlo successivamente “reggente” della “famiglia” di Marsala.

Per altro, poco dopo la suddetta nomina, “cosa nostra” dovette fronteggiare una vera e propria guerra mossale a Marsala da un gruppo di malavitosi guidati da Carlo ZICHITTELLA e iniziata con l’eclatante attentato di Piazza Porticella, nel quale fu ferito il PATTI e ucciso il cognato TITONE (di cui il primo aveva sposato la sorella Anna nel 1986).

Il PATTI in seguito al tentativo di omicidio di cui era stato oggetto fu costretto a rendersi irreperibile, al fine di sfuggire ad ulteriori, probabili aggressioni e fu pertanto affiancato nella reggenza da MARCECA Vito, il quale aveva per l’appunto il compito di curarsi di quanto avveniva a Marsala in assenza del collaboratore. Quest’ultimo, da parte sua, teneva i contatti con i Mazaresi -e in particolare con Andrea GANCITANO, a cui era stato affidato dal RIINA il comando delle operazioni militari- e curava l’attività relativa all’individuazione e alla scoperta dei membri della cosca nemica, nonché all’eliminazione di questi ultimi.

In seguito, con il prosieguo della guerra e con l’inizio delle collaborazioni del SAVONA, del CANINO e dello ZICHITTELLA, nei confronti del PATTI fu emessa un’ordinanza di custodia cautelare, in esecuzione della quale fu tratto in arresto, come già specificato, l’1 aprile 1993.

Durante il successivo periodo di detenzione, l’“uomo d’onore” maturò la volontà di collaborare con la giustizia.

Lo stesso collaboratore ha spiegato che prese la decisione di rompere ogni legame con la sua vita anteatta nel giugno 1995, ma che la stava maturando fino dal 1994. Dietro insistenze della madre, durante la sua detenzione prima all’Asinara e poi a Trapani, aveva cominciato a leggere le Sacre Scritture e a comprendere che aveva “buttato al vento” la sua esistenza, a causa della scelta criminale compiuta. Nel periodo natalizio del 1994 lesse un brano che lo colpì particolarmente ed ebbe un colloquio con il capitano DELL’ANNA e il maresciallo SANTOMAURO, che lo invitarono a collaborare. In seguito a questi episodi iniziò a riflettere su questa possibilità, preoccupato anche dell’opinione che le sue figlie, ancora bambine avrebbero avuto del padre, una volta cresciute. Per tali ragioni intraprese la via della collaborazione con la giustizia, pur sapendo che sarebbe rimasto in carcere per tutta la vita (cfr. esame del PATTI all’udienza del 25 marzo 1998, cit.).

Esaurita questa breve e necessariamente schematica rassegna delle dichiarazioni di PATTI e delle ragioni addotte della sua decisione di collaborare con la giustizia, occorre addentrarsi nella valutazione della credibilità intrinseca del medesimo.

Va premesso che in questa sede non verranno riportati i numerosissimi e significativi riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni demandati alla valutazione della Corte, in quanto gli stessi verranno inseriti nei paragrafi nei quali saranno trattati gli episodi e le posizioni degli imputati a cui ciascun dato specificamente si riferisce.

Per altro, va detto subito che il giudizio sull’attendibilità estrinseca del PATTI non può che essere positivo, atteso che quasi sempre le sue affermazioni sono state confermate -spesso finanche nei dettagli- da un numero impressionante di riscontri, costituiti sia da dichiarazioni di altri collaboratori o di testimoni sia da elementi fattuali emersi dagli atti.

Il giudizio sull’attendibilità del PATTI è necessariamente positivo anche con riferimento alla credibilità intrinseca del medesimo.  

Sebbene non possano esservi riscontri al percorso che il collaboratore ha affermato di avere compiuto nel suo foro interno e, del resto, siffatto profilo non abbia alcun rilievo giuridico ai fini della valutazione della sua attendibilità, in virtù dei principi giurisprudenziali in precedenza specificati, a giudizio di questa Corte, il PATTI è uno dei pochi collaboratori per i quali può effettivamente usarsi il termine “pentito”.

Dal tenore stesso delle sue propalazioni, dal loro contenuto e dalla loro analiticità, infatti, emerge che la sua collaborazione è connotata da una apertura davvero straordinaria e da un fortissimo desiderio di comunicare tutte e integralmente le proprie conoscenze, oltre che da una continua e palpabile preoccupazione di dimenticare di riferire qualche dato ritenuto importante o di non essere in grado di farsi ben comprendere dall’interlocutore di turno, rendendosi disponibile a ripetere più volte gli stessi fatti proprio per rendere chiaro e ben intelleggibile il suo resoconto degli avvenimenti (cfr. ad esempio, il controesame condotto all’udienza del 28 giugno 1999 dal difensore di AMATO Tommaso sull’omicidio CHIRCO, nel corso del quale il collaboratore ha manifestato espressamente il suo timore in tal senso).

In quest’ottica, il PATTI in più occasioni ha corretto senza sollecitazioni esterne precedenti imprecisioni nelle proprie dichiarazioni e ha spontaneamente aggiunto dettagli o circostanze prima omesse, precisando sempre che si trattava di un ricordo estemporaneo di fatti non ancora riferiti o erroneamente riportati (“forse non l’ho detta mai questa cosa”). Talvolta questa sua ansia ha avuto ad oggetto episodi scarsamente significativi o addirittura irrilevanti, come quando, parlando dell’automobile (un’Alfetta 1.800 blu rubata) utilizzata per l’omicidio di DENARO Francesco, si è ampiamente soffermato sulla prima occasione in cui utilizzò l’automobile nei primi anni ’80 per raggiungere Santa Ninfa dove avrebbe dovuto commettere un omicidio e, sulla via del ritorno, incappò in un posto di blocco venendo multato perché era privo di patente di guida (cfr. esame del PATTI all’udienza del 21 gennaio 1999). Per altro, una tale prontezza a riferire in modo più circostanziato possibile ogni fatto a propria conoscenza non può che refluire assai positivamente sul giudizio di attendibilità intrinseca del PATTI.

Alla notevole disponibilità e spontaneità dimostrate fin dall’inizio dal collaboratore corrisponde una ricchezza di contenuti dichiarativi assolutamente eccezionale, tale da abbracciare buona parte degli omicidi di matrice mafiosa che per quasi quindici anni hanno insanguinato la provincia di Trapani e da consentire di svelare, con il privilegio dell’attualità, la struttura organizzativa, i canoni comportamentali e i modelli operativi di “cosa nostra”, con particolare riferimento ai mandamenti di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo, dalle cui “famiglie” provenivano per la maggior parte i componenti dei gruppi di fuoco -pur variamente composti nel corso degli anni e a seconda delle occasioni- di cui il PATTI ha fatto parte, non di rado anche con l’intervento di sicari di primo piano delle cosche del palermitano inviati dal RIINA (BAGARELLA Leoluca, BRUSCA Giovanni, MADONIA Salvatore, GIOÈ Antonino, LA BARBERA Gioacchino).

La veste di affiliato da antica data all’associazione a delinquere in esame e il rango di sempre maggior rilievo acquisito del collaboratore all’interno della stessa (sino a raggiungere, nel 1992, il ruolo di “coreggente” della “famiglia” di Marsala) appaiono indiscutibili, siccome confermati -prima ancora che dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori- da sicure risultanze investigative maturate nel corso degli anni. A tale ultimo proposito, in particolare, deve ricordarsi che subito dopo l’omicidio di FERRARA Giuseppe il PATTI fu dapprima arrestato e poi condannato insieme a un personaggio di sicura caratura mafiosa, quale D’AMICO Vincenzo, sulla cui appartenenza alla “famiglia” di Marsala con il ruolo di rappresentante convergono numerosi collaboratori (cfr. dichiarazioni, oltre che dello stesso PATTI, anche di Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI).

Il predetto ruolo del PATTI consente di spiegare appieno la vastità delle sua conoscenze di fatti e persone e fa apparire del tutto plausibili i rapporti personali che lo stesso, a suo dire, intrattenne direttamente con molti e importanti esponenti di “cosa nostra”, tra cui lo stesso RIINA, suo cognato BAGARELLA Leoluca, BRUSCA Giovanni e AGATE Mariano.

Molto significativa ai fini di valutare appieno l’importanza dirompente della collaborazione del PATTI e il timore che essa ingenerò nei mafiosi della provincia di Trapani appaiono le dichiarazioni del BRUSCA e di MILAZZO Francesco.

Il primo, in particolare, richiesto dal difensore del “pentito” marsalese di riferire se aveva udito commenti sulla decisione di quest’ultimo di iniziare a collaborare con la giustizia, ha affermato: “Ma commenti…, quelli che io ricordo sono stati…, eravamo io, MESSINA Matteo DENARO e Vincenzo SINACORI e precisamente fu dopo che cominciò a collaborare MONTICCIOLO, un mio compaesano, che parlò del fatto del piccolo DI MATTEO. In quell’occasione il MESSINA Matteo DENARO, rivolgendosi a me, mi disse che avevo fatto una cosa molto eroica. Io, ancora lungi dal pentimento, lungi da quello che è, gli ho detto che non avevo fatto per niente una cosa eroica, anche se già ero additato come mostro. Gli ho detto: <<Ho fatto una bravura, comunque ormai è stata fatta, non se ne parla più>>. In quell’occasione, parlando di pentiti collaboranti, il MESSINA Matteo DENARO espresse in maniera molto forte, ci esternava…, era il momento caldo, era l’inizio, non credo che arrivasse proprio a tanto, comunque esternava contro il PATTI situazioni pensati, cioè a livelli estremi, cioè nei confronti dei familiari fatti notevoli. Non credo che lui poi arrivasse a tanto, però in quel momento si lamentava perché aveva, come si suol dire, cioè, in termini di linguaggio siciliano, diceva che aveva pulito la zona, aveva – come si suol dire – passato la scopa, perché era uno che conosceva tutti, sapeva tutto, aveva riferito cose importante. Aveva dato un colpo grosso nella provincia di Trapani” (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 10 novembre 1999).

Del pari, il MILAZZO, sentito sul medesimo punto, ha sottolineato che ebbe a commentare la vicenda con MESSINA Francesco di Mazara del Vallo, con SCANDARIATO Nicolò, con VIRGA Vincenzo e, da ultimo, con MAZZARA Vito. Tutti i predetti “uomini d’onore” si mostrarono molto preoccupati, atteso che erano venuti a contatto con il PATTI (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 10 novembre 1999).

D’altra parte, la sua indiscutibile (e, del resto, indiscussa) lunga militanza nell’organizzazione criminale in parola comprova altresì la plausibilità della sua asserita partecipazione esecutiva a numerosi omicidi; comunque, tale implicazione e la conoscenza “de relato” delle circostanze relative a vari altri fatti trovano un ulteriore, significativo riscontro nel carattere dettagliato e talvolta addirittura minuzioso delle relative narrazioni.

In ogni caso, non può non sottolinearsi che l’intrinseca attendibilità delle propalazioni del PATTI è ulteriormente avvalorata dal fatto che tanto i riferimenti soggettivi quanto gli episodi e le circostanze di carattere oggettivo (riferiti, del resto, solitamente per scienza propria) sono quasi sempre ancorati a specifici fatti concreti, mentre solo di rado risultano affidati a una mera “presentazione” più o meno rituale oppure a notizie “de relato”.   In questi ultimi casi, inoltre, il PATTI ha spesso sottolineato la dipendenza della veridicità delle sue dichiarazioni dalla sincerità della persona da cui aveva appreso i fatti narrati (la frase che il collaboratore ha ripetuto infinite volte nel corso del dibattimento è stata “se verità mi hanno detto, verità dico, se bugie mi hanno detto, bugie dico”), sentendo evidentemente l’esigenza di distinguere tra le propalazioni frutto di una sua diretta conoscenza (e pertanto nella sua ottica certamente veritiere) da quelle discese da confidenze altrui (la cui aderenza ai fatti è subordinata alla qualità della fonte).

D’altra parte, le dichiarazioni del collaboratore, oltre a essere connotate da un notevole tasso di precisione e specificità, non sono state inficiate da contraddizioni sostanziali e significative nel corso dei molteplici esami e controesami ai quali si è sottoposto. Con particolare riferimento a questi ultimi, occorre rimarcare che essi sono starti affrontati senza insofferenze, ma con fermezza e decisione tali da scoraggiare, nella maggior parte dei casi, particolari insistenze difensive.

Naturalmente, nelle propalazioni del PATTI non mancano talune imprecisioni, le quali, per altro, hanno ad oggetto circostanze che possono senza dubbio qualificarsi come di contorno nel quadro generale della narrazione del collaboratore in parola (anche se talvolta possono risultare decisivi in ordine a specifici episodi e/o chiamati in correità) e che non assurgono mai a un livello tale di significatività da porre in dubbio la credibilità soggettiva dello stesso. Al contrario, attesa l’impressionante mole dei fatti raccontati e dei personaggi evocati dal PATTI, sarebbe davvero inquietante se egli non avesse mai sbagliato una data, un luogo, l’inserimento di una persona al posto di un’altra in una riunione o in un incontro o nel gruppo degli esecutori materiali di un omicidio. Si intende, per altro, che al fine di scongiurare deplorevoli esiti negativi di siffatte, naturali imprecisioni, le affermazioni del collaboratore, pur se generalmente attendibili, saranno sottoposte, con riferimento ai singoli casi, al meccanismo probatorio, apprestato dall’art.192 c.p.p., di necessaria conferma mediante “altri elementi di prova”. Ciò che preme precisare in questa sede è che le imprecisioni in esame, date la loro natura e qualità in rapporto alle caratteristiche generali delle dichiarazioni del PATTI, non refluiscono affatto in negativo sulla credibilità del dichiarante.

La credibilità del collaboratore, d’altra parte, ha trovato significative conferme anche in affermazioni di altri dichiaranti, i quali -come meglio si vedrà nella parte dedicata alla trattazione dei vari episodi delittuosi e delle singole posizioni- hanno quasi sempre reso dichiarazioni compatibili con quelle del PATTI. Sotto questo profilo, in particolare, appare assai significativo della credibilità di quest’ultimo il fatto che altri dichiaranti, commentando dichiarazioni del PATTI non rispondenti alla realtà dei fatti, hanno lasciato trasparire una certa meraviglia per tali sbagli (ad esempio, SINACORI Vincenzo, nell’esame reso all’udienza del 15 ottobre 1998, ha affermato che, leggendo nell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico che, a detta del PATTI, sarebbe stato presente a una “mangiata” a Mazara del Vallo alla presenza di RIINA, “si meravigliò” perché in quell’epoca era in America e pertanto non poteva avere partecipato alla cena, il cui effettivo svolgimento gli fu per altro confermato da GANCITANO Andrea).

Infine, non può non rilevarsi come dagli esami del collaboratore in parola siano del tutto assenti segnali di eventuali situazioni di inimicizia o di acrimonia da parte del dichiarante nei confronti di taluno dei suoi coimputati da lui additati come complici in omicidi o affiliati all’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”.

Da tutte le considerazioni sopra effettuate discende necessariamente un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca del PATTI. Un tale giudizio positivo, del resto, è ulteriormente avvalorato dalla cospicua serie di riscontri esterni alle sue dichiarazioni raccolti nel dibattimento e su cui, come si è già anticipato, ci si soffermerà analiticamente più oltre.

SINACORI VINCENZO

SINACORI Vincenzo è stato esaminato nelle udienze del 15 aprile 1998, del 6 e del 28 maggio 1998, del 17 e del 23 giugno 1998, del 9 luglio 1998, del 7, 15 e 29 ottobre 1998, del 2 e del 17 dicembre 1998, del 15 gennaio 1999, del 10 marzo 1999 e del 21 aprile 1999. Il collaboratore è stato altresì controesaminato dai difensori degli imputati e riesaminato dal P.M. alle udienze del 20 e 26 maggio 1999, del 2, 3, 26 e 28 giugno 1999, del 1 e 7 luglio 1999, del 16 e 17 settembre 1999, del 5 ottobre 1999, del 9 e 10 novembre 1999. Inoltre, all’udienza del 10 novembre 1999 il collaboratore è stato messo a confronto con CIACCIO Leonardo, GONDOLA Vito e GUTTADAURO Filippo. Infine, il SINACORI è stato risentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. il 18 febbraio 2000.

Il SINACORI è stato inoltre escusso all’udienza del 4 maggio 1999 nell’ambito del procedimento a carico di BURZOTTA Diego, dapprima stralciato ex art.18 c.p.p. (in seguito all’arresto in Spagna dell’imputato e ai lunghi tempi previsti per la sua estradizione) e successivamente riunito ad “Omega” per connessione oggettiva.

Sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto all’udienza del 18 gennaio 1997 nell’ambito del procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri, utilizzabili -non essendo intervenuto il consenso dei difensori degli altri prevenuti ex art.238 c.IV c.p.p.- solo nei confronti di ALCAMO Antonino, BRUSCA Giovanni, BRUNO Calcedonio, CASCIO Antonino, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, ai sensi del comma II bis della norma citata.

La figura di Vincenzo SINACORI, nato a Mazara del Vallo il 26 luglio 1955, è nota agli inquirenti fin dal 1981, quando fu arrestato insieme a sospetti mafiosi di Mazara del Vallo e Marsala in occasione dello sbarco di sigarette di contrabbando a Torretta Granitola avvenuto il 7 marzo 1981.

Successivamente fu denunciato con il rapporto datato 14 dicembre 1987 del Commissariato di Mazara del Vallo a carico di AGATE Mariano + 72 diretto alla Procura di Marsala, nel quale erano contestati agli indagati, tra gli altri, i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Venne nuovamente denunciato con il rapporto datato 18 maggio 1991 contro TAMBURELLO Salvatore + 16 scaturito dall’attività di indagine sulla società “Marciante 2 s.r.l.”.

Il SINACORI divenne latitante dall’1 aprile 1993, data in cui si sottrasse all’esecuzione del provvedimento di custodia cautelare n.1695/93 emesso il 10 marzo 1993 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo. In seguito, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia fu colpito da altre ordinanze restrittive tutte emesse dalla predetta Autorità Giudiziaria: quella del 2 giugno 1993 e del 27 giugno 1994 nel procedimento n.267/93, quella del 7 gennaio 1995 nel procedimento n.8005/94 (Spartaco), quella del 29 gennaio 1996 nel procedimento n.139/96 (Omega), nei quali fu accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e numerosi omicidi.

Il SINACORI inoltre è stato condannato all’ergastolo in primo grado davanti alla Corte d’Assise di Trapani all’esito del procedimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati (cfr. deposizioni dell’ispettore superiore DE MARTINO Leonardo alle udienze del 24 e 25 marzo 1997 rispettivamente nell’ambito dei procedimenti a carico di ACCARDI Gaetano e altri celebrato davanti alla Corte d’Assise di Trapani e contro CUTTONE Antonino e altri tenutosi dinnanzi al Tribunale di Marsala).

La collaborazione di Vincenzo SINACORI nell’ambito di questo procedimento (iniziata dopo la sua cattura e la suddetta condanna) è stata successiva a quella di altri, ma è stata comunque connotata da un grande rilievo a causa del ruolo di primo piano che il dichiarante ricopriva nell’ambito della “famiglia” mafiosa mazarese e della notevole mole e importanza delle notizie che lo stesso ha fornito agli inquirenti.

Come nel caso del PATTI, in questa sede per motivi di brevità non verranno riportate le propalazioni del collaboratore in parola che hanno avuto ad oggetto specifici fatti criminosi e singoli imputati, atteso che le stesse saranno ampiamente trattate nei paragrafi dedicati ai predetti eventi delittuosi e soggetti. Allo stesso modo, non ci si soffermerà nuovamente sulle altre attività illecite gestite da membri della “famiglia” di Mazara del Vallo, atteso che delle stesse si è già ampiamente trattato nel Capo II della Parte I della presente sentenza.      

      Il SINACORI ha raccontato che, alla fine degli anni ‘70, dopo che aveva terminato i suoi studi da perito industriale, il suo amico d’infanzia GANCITANO Andrea, gli trovò lavoro come operaio, nella “Stella d’Oriente”, una società che si occupava di pesce congelato all’ingrosso, nella quale il GANCITANO lavorava già da qualche anno. La persona giuridica aveva come amministratore MANCIARACINA Vito e in essa lavoravano un ragioniere, il SINACORI, il GANCITANO e, talvolta, il cugino di quest’ultimo, MANCIARACINA Andrea e altri soggetti che non conosceva. In seguito seppe che la società era stata messa sotto inchiesta, ma all’epoca non lo sapeva.

Nel periodo in cui prestò la sua attività lavorativa nella società suddetta, il GANCITANO gli propose di partecipare allo sbarco di sigarette di contrabbando, operazione che gli avrebbe consentito di guadagnare un po’ di denaro ulteriore.

La loro attività consisteva nello sbarcare cartoni di sigarette di contrabbando lavorato estero nel porto di Mazara, caricarle su camion e portarle via. Dopo il primo periodo, effettuarono gli sbarchi nel porto di Gaeta per un certo tempo e in seguito rientrarono nel trapanese, dapprima verso Nubia e poi dalle parti di Granitola. Partecipavano a queste operazioni, oltre al SINACORI e al GANCITANO, BURZOTTA Diego, RISERBATO Antonino, TAMBURELLO Salvatore, AGATE Mariano, MESSINA Francesco (che egli non sapeva, all’epoca, essere mafiosi) e tanti altri che non erano uomini d’onore.

In occasione di uno sbarco di sigarette nella zona di Granitola, il SINACORI fu arrestato, insieme a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, PICCIONE Michele, ERRERA Francesco, MARCECA Vito e BURZOTTA Diego. Prima di essere bloccati i sette uomini avevano tentato di allontanarsi dal luogo dello sbarco a bordo dell’autovettura di proprietà del collaborante, essendosi accorti che le forze dell’ordine li avevano scoperti. I suddetti individui in primo grado vennero condannati ad alcuni anni di carcere, ma in Cassazione furono assolti per insufficienza di prove (la vicenda dello sbarco di Torretta Granitola ha dato luogo a una complessa vicenda processuale, che portò alla condanna di tutti gli imputati in primo grado e in appello per molti gravi reati, tra cui detenzione e porto abusivi di pistole e munizioni, violenza privata e minacce aggravate a pescatori per costringerli ad allontanarsi dal luogo in cui doveva avvenire lo sbarco delle sigarette. I prevenuti vennero poi prosciolti nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d’appello sul presupposto che non era stato provato il contributo causale di ciascuno dei soggetti alla realizzazione dei fatti imputati agli stessi e della consapevolezza e volontà da parte di ciascuno alla commissione dei reati: cfr. sentenze emesse il 24 giugno 1986 dal Tribunale di Marsala, l’8 gennaio 1988 dalla Corte d’Appello di Palermo, il 20 dicembre 1988 dalla Corte di Cassazione, il 22 novembre 1989 dalla Corte d’Appello di Palermo, prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).  

      In epoca antecedente al suo primo arresto, il SINACORI partecipò dapprima all’omicidio del Sindaco di Castelvetrano LIPARI Vito e successivamente al tentato omicidio di DENARO Giuseppe di Mazara del Vallo.

      In entrambi i casi fu il suo amico GANCITANO a coinvolgerlo, con l’intento -a detta del collaboratore- non di rovinarlo, ma di aiutarlo, consentendogli di diventare lui stesso una “persona di rispetto”. Il SINACORI, infatti, pur non sapendo che molti dei soggetti che partecipavano allo sbarco delle sigarette di contrabbando erano mafiosi, immaginava che fossero uomini rispettabili e vedeva che la gente voleva loro bene, perchè avevano un comportamento irreprensibile.

Il SINACORI venne tenuto sotto “osservazione” da parte della “famiglia” per un certo periodo allo scopo di saggiarne l’affidabilità. In questo lasso di tempo egli fu un “vicino” all’associazione, status che era prodromico a quello di “uomo d’onore”, ma a cui non seguiva necessariamente l’affiliazione.

L’esito della valutazione alla fine fu positivo, giacchè da un lato in suo favore parlava il suo amico Andrea GANCITANO, che garantiva per lui e dall’altro lato egli si comportò bene tanto nell’affare delle sigarette e durante il periodo di detenzione conseguente ad esso, quanto negli omicidi. Per altro, l’affiliazione del SINACORI e del BURZOTTA venne decisa anche perchè in quel periodo era iniziata la guerra di mafia tra i Corleonesi e il gruppo palermitano di BADALAMENTI, BONTADE e INZERILLO e dunque servivano nuovi soldati.

Nel dicembre del 1981, dopo l’omicidio LIPARI e il tentato omicidio DENARO, una sera il GANCITANO lo invitò a vestirsi bene poichè dovevano andare a fare auguri natalizi. Insieme al GANCITANO stesso e a BURZOTTA Diego, anch’egli suo amico d’infanzia, il collaboratore, si recò nella villa di TAMBURELLO Salvatore in Contrada Boccarena. Ivi giunto, fu introdotto per primo in una stanza, nella quale sedevano AGATE Mariano, TAMBURELLO Salvatore, MESSINA Francesco, LEONE Giovanni, GONDOLA Vito, BASTONE Giovanni, AGATE Battista, MESSINA Nicola, BRUNO Calcedonio. Gli chiesero se faceva parte di associazioni e se aveva contrasti con qualcuna delle persone presenti. Egli sapeva che esisteva la mafia, ma non sapeva che i presenti fossero “uomini d’onore”, cosicchè si spaventò. In ogni caso rispose che per lui tutti i presenti erano persone per bene. A quel punto gli misero in mano il santino, gli punsero il dito e lo affiliarono.

Subito dopo il collaborante entrò Diego BURZOTTA, alla cui affiliazione partecipò anche SINACORI, dato che era già stato “combinato”.

      Il rappresentante della “famiglia” e il capo mandamento era AGATE Mariano, TAMBURELLO Salvatore era il consigliere, MESSINA Francesco il sotto capo. LEONE Giovanni e GONDOLA Vito i capi decina; tutti gli altri erano “soldati”.

      Il SINACORI rimase “soldato semplice” fino ai primi mesi del 1992, quando, dopo l’arresto di AGATE Mariano, il RIINA gli disse di affiancarsi a MANGIARACINA Andrea e di reggere la famiglia e, automaticamente, il mandamento (cfr. esame SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

      Per altro, nonostante il ruolo formalmente ricoperto nella gerarchia, il SINACORI fin dai primi tempi successivi alla sua “combinazione” godette di un certo prestigio all’interno della cosca e della fiducia dei capi. Egli, infatti, a differenza di molti altri (cfr. sul punto reiterate dichiarazioni di GIACALONE e di PATTI) poteva chiedere ai capi della cosca le ragioni degli omicidi ascrivibili a “cosa nostra” fin dai primi tempi successivi alla sua affiliazione senza temere reprimende e riceveva risposte, anche se talvolta sommarie. Inoltre, ha riferito di essere stato tra le persone che mantenevano i contatti con i clan napoletani con i quali i Mazaresi effettuavano contrabbando e traffici di sostanze stupefacenti (cfr., su quest’ultimo punto esame di SINACORI all’udienza del 10 marzo 1999).

      Del resto, la circostanza che il collaboratore in parola, a differenza del PATTI, non fosse essenzialmente un killer, trova una conferma nella qualità delle sue dichiarazioni, che sono state assai ampie e ricche di riferimenti non solo in ordine agli omicidi (ivi compresi i moventi, sui quali spesso il PATTI è meno informato), ma anche alle altre attività illecite della “famiglia”, quali il contrabbando di sigarette, il traffico di stupefacenti, le estorsioni e, soprattutto, le ingerenze negli appalti di opere pubbliche, settore, quest’ultimo, di cui il SINACORI è stato il primo tra i collaboratori trapanesi a fornire notizie dettagliate.

      La rilevanza del ruolo ricoperto nell’associazione è emersa altresì dal fatto che ebbe modo di incontrare più volte RIINA Salvatore.

      Questi contatti furono certamente favoriti dal fatto che, a quanto ha riferito il collaboratore, l’indiscusso capo dell’associazione trascorreva lunghi periodi nella zona di Mazara del Vallo. In particolare, dai primi anni ’80 fino al 1984/85 il RIINA ebbe la disponibilità di una villa in contrada Tonnarella di quel comune, a fianco di quella di MESSINA Francesco, detto “u muraturi”. Il RIINA anche in seguito ritornò a Mazara ogni volta che era necessario per risolvere situazione spinose, come ad esempio per deliberare l’omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA (cfr. esami di Antonio PATTI e di Vincenzo SINACORI alle udienze del 14 e 15 ottobre 1998) o individuare i responsabili della strage di Piazza Porticella in cui aveva trovato la morte TITONE Antonino e decidere la strategia da adottare (cfr. dichiarazioni dei due citati collaboratori alle udienze del 19 novembre e 2 dicembre 1998).

      Successivamente il SINACORI incontrò il RIINA altre volte a Palermo in vari luoghi, dove dapprima il collaboratore accompagnava “Mastro Ciccio” MESSINA (che, a suo dire, era uno dei principali referenti di RIINA nella Provincia di Trapani) e da quando ebbe la reggenza del mandamento anche da solo; tra gli altri luoghi d’incontro c’era una casa di FERRANTE a San Lorenzo, dietro il Sigros e dopo un passaggio a livello.

      Il collaboratore, per altro, pur ricoprendo anche un ruolo di rappresentanza esterna della “famiglia” ed essendo coinvolto in prima persona in molteplici attività di altro genere gestite dalla cosca, ha ammesso di avere partecipato a una lunga serie di omicidi effettuati in tutto il territorio della Provincia, a partire da quelli perpetrati nell’ambito della prima guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80, e proseguendo con l’assassinio di Natale L’ALA e con altri delitti commessi nella seconda guerra di mafia di Alcamo, nella faida partannese tra gli ACCARDO e gli INGOGLIA, nella guerra di mafia di Marsala, che gestì nella veste di reggente del mandamento insieme a MANCIARACINA Andrea e al “caporale” GANCITANO Andrea.

      Il SINACORI, nel corso degli anni nei quali militò in “cosa nostra”, svolse ininterrottamente attività professionali formalmente lecite. Dapprima, come si è visto, lavorò nella società “Stella d’oriente” (rapporto di cui non risulta traccia); successivamente prestò la sua opera in favore inizialmente della Cattolica Assicurazioni e poi dell’Unipol (dal 1984 al 1987) in qualità di subagente. Infine lavorò nel negozio della “Marciante 2”, dove PATTI lo andava a cercare all’occorrenza (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 29 ottobre 1998). A differenza del PATTI, pertanto, il collaboratore mazarese non era un soggetto che dipendeva per il suo sostentamento dallo stipendio passato dalla “famiglia” per la sua attività di killer, ma era -come meglio si vedrà in seguito, trattando specificamente della “Marciante 2”- una persona che godeva di entrate dipendenti da proprie attività lavorative apparentemente lecite, congruamente arrotondate dai proventi derivanti dalle sue interessenze nei traffici gestiti dalla cosca o da alcuni suoi membri di particolare spessore.

      Il SINACORI, che era vicino a MARCIANTE Roberto e a MESSINA Giuseppe, ha altresì riferito che i due uomini, per volontà di RIINA Salvatore e per il tramite di VIRGA Vincenzo, il quale li aveva invitati a effettuare il predetto investimento, rilevarono la catena di supermercati “Bravo”, operanti nella zona di Palermo e Capaci, a cui era interessato il capo di “cosa nostra” e soggetti palermitani vicini allo stesso, tra cui il BIONDINO. In particolare, l’intervento di MARCIANTE era stato determinato dal fatto che costui era una persona “pulita” e con disponibilità economiche da potere dimostrare. In seguito, dato che l’attività andava male, l’azienda era stata ceduta, sempre tramite l’intervento della mafia, a palermitani, i quali, per altro, avevano pagato solo una parte del prezzo. Il SINACORI ha detto di essere stato reso edotto di questi fatti durante la sua latitanza, sia dal VIRGA che dal MESSINA.

      Circa un mese dopo l’arresto di AGATE Mariano, avvenuto nel febbraio 1992, RIINA Salvatore affiancò il SINACORI a MANCIARACINA Andrea nella reggenza della “famiglia” e, automaticamente, del mandamento di Mazara del Vallo.

      Il SINACORI ricoprì tale carica fino al 17 giugno 1996, data del suo arresto, avvenuto in Trapani in un’abitazione intestata a FELICE Sandro, nato il 12 ottobre 1959, nipote di MARCIANTE Roberto ad opera della Squadra Mobile di Trapani. In quel frangente nella disponibilità dell’imputato vennero rinvenuti un revolver “Smith & Wesson” calibro 38 con matricola abrasa e la somma in contanti di £.10.900.000, oltre a documenti di identità (sia patenti di guida che passaporti) contraffatti o falsificati, moduli in bianco di patenti, fotografie (alcune delle quali di BURZOTTA Diego, anch’egli all’epoca latitante) e appunti cartacei (cfr. deposizione dell’ispettore superiore DE MARTINO Leonardo, all’udienza del 24 marzo 1997 nel procedimento contro ACCARDI Gaetano e altri, celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani, nonché a quella del 25 marzo 1997 nel processo contro CUTTONE Antonino e altri davanti al Tribunale di Marsala).

     

      Compiuta questa breve e schematica rassegna delle dichiarazioni del SINACORI, deve passarsi alla valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca dello stesso.

      Le propalazioni del collaboratore sono state sottoposte numerose volte a vaglio di attendibilità da varie Autorità Giudiziarie e lo hanno sempre superato.

      In particolare, in questa sede si può riportare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 25 novembre 1997, nella quale il SINACORI è stato giudicato responsabile del tentato omicidio del dottor Calogero GERMANÀ, dell’incendio dell’abitazione estiva di Anna Maria MISTRETTA e dei rispettivi reati satellite, dei quali il collaboratore si era autoaccusato e aveva chiamato in correità altri soggetti, separatamente giudicati, ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione, poi ridotta in appello ad anni sei, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.8 L.203/91 prevalenti sulle contestate aggravanti (cfr. citata decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo, nonché sentenza della Corte d’Appello di Palermo emessa il 28 ottobre 1998 e divenuta irrevocabile per il SINACORI il 9 marzo 1999, prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).  

      In favore di un giudizio positivo sulla intrinseca credibilità del SINACORI militano molti elementi.

      In primo luogo, egli si è autoaccusato di numerosi gravi reati per i quali non era neppure sospettato e, con riferimento a ulteriori fatti, ha confermato le chiamate in correità di altri collaboratori, ammettendo lealmente le sue responsabilità.  

      Per altro, il dato che caratterizza (e rende di grandissima importanza) le sue rivelazioni è che esse abbracciano per il periodo di tempo di circa un quindicennio l’intera struttura organizzativa di “cosa nostra” nella provincia di Trapani, i relativi organigrammi, le dinamiche conflittuali interne ed esterne alle singole cosche, le attività e i traffici gestiti dalle varie “famiglie”, talvolta autonomamente e talaltra in collaborazione, oppure servendosi di personaggi “vicini” a più consorterie locali, come nei casi del contrabbando di tabacchi effettuato insieme ai Marsalesi e della catena di Supermercati “Bravo” e della società “Marciante 2”, operati avvalendosi di soggetti contigui a VIRGA Vincenzo.

      Infatti -sebbene abbia preso parte anche in qualità di esecutore materiale a molti omicidi- il SINACORI, grazie alle sue attitudini e capacità personali, non è stato soltanto un killer, ma ha instaurato e mantenuto numerosi contatti con personaggi di alto livello dell’associazione anche prima di essere nominato coreggente del mandamento (contatti comprovati dalle concordi dichiarazioni di altri dichiaranti, quali il PATTI, il BRUSCA, il FERRANTE, il GERACI, Giuseppe FERRO) ed è stato direttamente interessato alla gestione di numerosi traffici illeciti condotti dalla “famiglia” di Mazara, gestendoli talvolta anche in prima persona.

      Al suo conclamato inserimento nell’associazione mafiosa, all’indiscutibile alto livello dei suoi rapporti interpersonali e all’ampiezza dei suoi interessi criminali (confermata già in epoca antecedente alla sua collaborazione da molteplici risultanze investigative) consegue che il profilo delle sue conoscenze è assai dettagliato e approfondito non solo con riferimento ai molti omicidi di cui si è accusato, ma altresì agli altri aspetti dell’attività dell’associazione nella provincia.

      Inoltre, e conseguentemente, le sue propalazioni hanno avuto ad oggetto quasi sempre conoscenze derivanti da scienza diretta del collaborante e non riferite de relato, fatto che ha aumentato ulteriormente la sua credibilità intrinseca.

      Certamente non mancano, nell’ambito delle dichiarazioni del SINACORI alcune imprecisioni. Tuttavia, queste ultime non hanno avuto ad oggetto quasi mai circostanze importanti e in ogni caso sono state in numero esiguo, se rapportate all’enorme massa delle sue rivelazioni, finendo quindi per costituire più una conferma che una smentita della sua credibilità.

      D’altra parte, non può non sottolinearsi che il SINACORI non ha mai mostrato acredine per nessuno alcuno dei soggetti che ha accusato. Al contrario, nei confronti di alcuni (e in particolare di GANCITANO Andrea, BURZOTTA Diego e MESSINA DENARO Matteo) si è espresso in termini che denotano amicizia e quasi gratitudine (con riferimento al GANCITANO), pur accusandoli di delitti gravissimi.

      A questo riguardo deve evidenziarsi che il collaboratore -dimostrando una volta di più attitudine da capo- ha sempre tenuto a distinguere le condotte di coloro che di fatto avevano un ruolo attivo nella decisione e nell’esecuzione dei vari reati e coloro che invece vi erano coinvolti soprattutto in qualità di accompagnatori dei primi, come era nel caso di RISERBATO Davide e GERACI Francesco. In particolare, ha tenuto spesso a precisare che questi ultimi furono presenti a numerosi episodi criminosi esclusivamente perchè erano “vicini” rispettivamente al GANCITANO e al MESSINA Denaro.

      Al contrario, egli ha in più occasioni sancito l’estraneità di taluni personaggi a singoli episodi delittuosi loro ascritti, contribuendo in tal modo -spesso in maniera decisiva, a causa della sua posizione di primo piano in seno all’organizzazione criminale e alla sua approfondita conoscenza delle vicende interne alla stessa- all’accertamento del reale svolgimento dei fatti.

      In particolare, sotto questo profilo, deve sottolinearsi che nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe, e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo, le dichiarazioni del SINACORI e del BRUSCA hanno scagionato Andrea GANCITANO (che gli stessi hanno accusato di una lunga serie di altri omicidi) dall’accusa di avere partecipato alla soppressione di ALA e STALLONE a Tre Fontane, individuando il giovane biondino alla guida dell’autovettura in TITONE Antonino.

      Del pari, le dichiarazioni del SINACORI sono state rilevanti ai fini dell’assoluzione di CANZONIERI Giacomo e CUTTONE Antonino dal delitto di associazione mafiosa loro ascritto da parte del Tribunale di Marsala con sentenza emessa il 21 maggio 1997 e divenuta irrevocabile per i predetti imputati il 31 ottobre 1997, non avendo le parti proposto impugnazione relativamente alle stesse (cfr. sentenza citata del Tribunale di Marsala nel processo a carico di CUTTONE Antonino + 8, prodotta dal P.m. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      Ne consegue che non può certamente sostenersi che il SINACORI nelle sue propalazioni eteroaccusatorie si sia limitato a confermare pedissequamente le risultanze probatorie aliunde acquisite, ma deve sottolinearsi al contrario che egli ha lealmente affermato l’estraneità di numerosi soggetti in ordine a fatti delittuosi loro ascritti ingiustamente.

      Infine, non può ritenersi che osti a un giudizio positivo sulla credibilità del SINACORI la circostanza, che egli stesso ha ammesso, che in un primo tempo la sua collaborazione fu “condizionata”, essendo stata limitata per lo più all’ammissione di fatti di cui era già stato accusato da altri, pur senza avere comportato né l’asserzione di fatti non veri, né l’appiattimento su propalazioni false altrui (cfr., per tutti, controesame di SINACORI sull’omicidio di LO PICCOLO Rosario condotto dall’Avv. MARINO all’udienza dell’1 luglio 1999). Infatti, il tenore stesso delle sue dichiarazioni -e in particolare la loro ampiezza e precisione- costituiscono l’evidente dimostrazione del successivo cambiamento del suo atteggiamento psicologico e della sua piena apertura a una leale collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.  

      Per ciò che concerne l’attendibilità estrinseca del collaboratore in parola, come nel caso del PATTI, i numerosissimi riscontri di carattere oggettivo alle dichiarazioni del SINACORI relativi a specifici episodi o imputati saranno analiticamente riportati nei paragrafi della sentenza dedicati ai medesimi. Appare opportuno non occuparsi in questa scheda neppure dei riscontri aventi ad oggetto le altre attività gestite a scopo di lucro della “famiglia” di Mazara del Vallo e i rapporti tenuti a tale fine con personaggi legati ad altre cosche della provincia di Trapani, sui quali ci si è già soffermati, nonché quelli concernenti i supermercati “Bravo” che saranno analizzati nella scheda del FERRANTE.

      Nella presente sede ci si limiterà, pertanto, a elencare alcuni riscontri di carattere generale, non attinenti a personaggi e fatti particolari,

      Per quanto attiene alla società “Marciante 2” le dichiarazioni del SINACORI sono state confermate con riferimento alla ubicazione della stessa, in via Salemi, vicino all’ospedale “Abele Aiello” di Mazara del Vallo e alla partecipazione nella stessa del collaboratore e di altri “uomini d’onore” della città, unitamente al commercialista trapanese MESSINA Giuseppe e all’imprenditore MARCIANTE Roberto.

      E’ stato inoltre pienamente riscontrato il racconto del SINACORI con riferimento allo sbarco di Torretta Granitola, sia in ordine alla dinamica dell’episodio, alle persone presenti e all’oggetto del traffico (cfr. Parte I, Capo II, nella quale si è trattato analiticamente l’episodio in parola), sia in ordine all’esistenza per un lungo periodo di stretti rapporti tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e Marsala, con riferimento a varie attività criminali.  

      Le rivelazioni del SINACORI sono state inoltre riscontrate oggettivamente concernenti i seguenti argomenti:

– esistenza di un villino di proprietà dell’imputato TAMBURELLO Salvatore nel quale il collaboratore ha affermato che avvenne la sua “combinazione”: l’ispettore DE MARTINO ha riferito che il TAMBURELLO è proprietario di due immobili e in particolare di un appezzamento di terreno catastalmente censito alla partita 30.623, foglio n.211, part. 304, 305, 306, 309, 766, sito nella contrada Bocca Gilletto di Mazara del Vallo limitrofa alla contrada Bocca Arena, nella quale a detta del SINACORI il fabbricato sarebbe ubicato (per altro, secondo quanto ha affermato il verbalizzante, le due contrade in zona vengono denominate “Contrada Bocca Arena – Gilletto” e considerate in maniera unitaria); su tale lotto, acquistato dal TAMBURELLO il 25 febbraio 1981, sorge una villetta dove è tuttora installata l’utenza 0923/931794 intestata a BONANNO Antonina, moglie dell’imputato.

– esistenza di due villini contigui di pertinenza di MESSINA Francesco, detto “u muraturi” in contrada Tonnarella di Mazara del Vallo, uno dei quali sarebbe stato nella disponibilità di RIINA Salvatore: l’ispettore DE MARTINO, nella deposizione testè citata, ha riferito che dal giugno 1993 il MESSINA risulta intestatario di un immobile sito in via Riviera del Garda 24 in Contrada Tonnarella di Mazara del Vallo, catastalmente censito alla partita 88/91, foglio 171, part.1.644, che lo stesso MESSINA, nella richiesta di condono, attestò essere stato edificato anteriormente al 1977; gli inquirenti hanno accertato altresì che a partire dal 14 dicembre 1977 e fino al 20 luglio 1994 è stato attivo un contratto di fornitura di energia elettrica relativo allo stabile in parola. Limitrofo a questo immobile, al numero 26 della via Riviera del Garda, vi è un altro villino intestato a MAURO Marianna, moglie del MESSINA, catastalmente censito alla partita 10.167, fg.171 e part.1.642, nel quale ultimo sarebbe stato ospitato RIINA durante la latitanza;

– esistenza di un villino di proprietà di Battista CONSIGLIO nel quale avrebbero trovato ricetto latitanti, tra cui LEONE Giovanni e, successivamente, lo stesso SINACORI: tale circostanza è stata confermata sia dall’ispettore DE MARTINO, il quale nella citata audizione ha dato atto della disponibilità di uno stabile da parte del CONSIGLIO, sia dall’atto di acquisto dell’immobile prodotto dal P.M. (doc. n.20), dal quale si evince che l’edificio, sito in contrada Bianca o Giangreco di Mazara del Vallo, fu acquistato da quest’ultimo in data 14 novembre 1988.

      Le propalazioni del SINACORI presentano inoltre significative convergenze con le dichiarazioni di altri collaboratori.

     Le concordanze tra il PATTI e il SINACORI sono tante e di tale rilievo da rendere assai difficoltoso il riportarle integralmente, anche omettendo quelle attinenti ad aspetti inerenti alla parte speciale. In particolare, le dichiarazioni dei due imputati si sono rivelate pienamente concordi sulla struttura organizzativa, sugli organigrammi delle cosche e sul mutare nel tempo dei relativi equilibri interni e delle posizioni dominanti (cfr. ad esempio l’indicazione della sostituzione del capo provinciale Cola BUCCELLATO con MESSINA DENARO Francesco, avvenuta alla metà degli anni ’80, confermata anche da Giuseppe FERRO), sui rapporti privilegiati di alcune famiglie trapanesi con RIINA Salvatore e con altri influenti uomini del suo entourage (quali BAGARELLA Leoluca e Giovanni BRUSCA), sulla composizione dei gruppi di fuoco e sull’inserimento in alcune circostanze di qualificati sicari della provincia di Palermo (come gli stessi BRUSCA e BAGARELLA, nonché Baldassare DI MAGGIO, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA, Mario Santo DI MATTEO), sulla dinamica di vari conflitti succedutisi negli anni nel trapanese e sulla conduzione delle operazioni negli stessi (specie con riferimento a Partanna e Marsala, dove i “caporali” furono rispettivamente MESSINA DENARO Matteo e GANCITANO Andrea).

      Naturalmente, talvolta le propalazioni dei due collaboranti hanno connotazioni diverse, legate alla parziale distinzione tra le storie criminali dei due personaggi.

      In primo luogo, il PATTI e il SINACORI appartenevano a cosche differenti, pur se inserite nel medesimo mandamento, e con interessi e traffici autonomi, cosicchè ciascuno dei due conosceva dettagliatamente soltanto le dinamiche interne alla propria consorteria criminale.

      Inoltre la differenza tra i ruoli ricoperti dagli stessi nell’ambito delle rispettive “famiglie” (di mero sicario il PATTI, di uomo di pensiero, oltre che di azione, il SINACORI) ha comportato una sostanziale diversità qualitativa delle loro dichiarazioni, essendo quelle dell’“uomo d’onore” marsalese incentrate soprattutto sulla dinamica esecutiva degli omicidi e vertendo, invece, quelle del “reggente” del mandamento di Mazara del Vallo anche su altri settori di attività della consorteria criminale cui apparteneva.    

      Infine, la carriera criminale del PATTI all’interno di “cosa nostra” è iniziata circa due anni prima di quella di SINACORI, e pertanto le sue affermazioni sono più dettagliate con riferimento agli avvenimenti degli anni ‘80/81, mentre il lungo periodo di detenzione sofferto in seguito all’arresto per l’omicidio di FERRARA Giuseppe tra l’ottobre del 1986 e quello del 1989 ha comportato che abbia conoscenze modeste ed esclusivamente de relato sugli accadimenti di quegli anni, nei quali, al contrario, l’ascesa di SINACORI era già iniziata (e conseguentemente il livello delle sue conoscenze aumentato).  

      Tra le dichiarazioni dei due collaboratori esistono altresì talune divergenze, che per altro hanno ad oggetto per lo più circostanze non essenziali (quale, ad esempio, la partecipazione del SINACORI alla famosa “mangiata” alla presenza di RIINA durante il periodo natalizio del 1991, sulla quale ci si è già soffermati nel paragrafo dedicato all’attendibilità del PATTI, affermata da quest’ultimo e negata dal primo). Tuttavia siffatte discrasie, dato il loro numero limitato e i fatti a cui attengono, non solo non inficiano l’attendibilità degli stessi, ma addirittura rafforzano il giudizio positivo sulla genuinità delle loro propalazioni, giacchè sarebbe certamente inquietante se, all’interno di una massa di notizie così estesa e relativa a un lungo periodo di tempo, le affermazioni dei due collaboratori non presentassero alcune sbavature e incongruenze.

      Le dichiarazioni del SINACORI convergono altresì su molti punti con quelle di numerosi altri collaboratori, e in particolare avendo sempre riguardo soltanto ai riscontri di carattere generale:  

–   SINACORI e Giuseppe FERRO hanno tratteggiato in maniera conforme la struttura organizzativa e l’organigramma delle famiglie mafiose della provincia, con particolare riferimento al mandamento di Alcamo, sul quale sono incentrate quasi esclusivamente le conoscenze del primo (anche FERRO, come si è detto è a conoscenza della sostituzione di MESSINA DENARO Francesco a Cola BUCCELLATO come capo provinciale a metà degli anni ’80); la nomina a rappresentante del mandamento in parola del FERRO nell’estate del 1992, dopo l’eliminazione di MILAZZO Vincenzo; le causali e le vicende delle due guerre di mafia combattute ad Alcamo tra l’inizio degli anni ’80 e quello degli anni ’90; gli stretti rapporti che inizialmente MILAZZO Vincenzo, indiscusso capo del mandamento, intrattenne con i Mazaresi e i Marsalesi, presso i quali trovò asilo insieme ai suoi uomini più noti subito dopo l’omicidio del padre, prima della vittoriosa riscossa “corleonese”, e il successivo incrinarsi di questi legami, tanto che entrambi i collaboratori in parola hanno addebitato la decisione del RIINA di sopprimere D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco a “tragedie messe” dal MILAZZO; il successivo avvicinamento di quest’ultimo ai Palermitani, e in primo luogo a Giovanni BRUSCA e allo stesso RIINA, a cui si rivolgeva anche per ottenere gli aiuti militari che di volta in volta gli servivano; il conseguente frequente intervento di qualificati sicari palermitani nella seconda guerra di mafia di Alcamo.

– SINACORI e Giovanni BRUSCA hanno fornito un quadro sostanzialmente concorde della situazione interna delle “famiglie” del trapanese, con particolare riferimento ai personaggi di maggiore spessore nel periodo ricompreso tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Hanno raccontato in maniera uniforme le causali e la dinamica di taluni dei conflitti verificatisi nella provincia, con particolare riferimento alle guerre di Alcamo, nelle quali i “Sangiuseppari” ebbero un ruolo determinante, provvedendo in prima persona all’organizzazione e alla esecuzione di molti omicidi, tenuto conto della detenzione prima e della sottoposizione al regime degli arresti domiciliari poi di MILAZZO Vincenzo. In particolare hanno ricollegato alla morte di MILAZZO Paolo, colpito da un proiettile nel corso di un conflitto a fuoco con la polizia (di questo episodio si è occupata espressamente la sentenza divenuta irrevocabile emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento a carico di PAZIENTE Gaetano e altri), la piena comprensione da parte del BRUSCA della gravità della situazione ad Alcamo e il suo immediato viaggio a Mazara del Vallo per chiedere ad AGATE Mariano, D’AMICO Vincenzo e VIRGA Vincenzo l’aiuto necessario per combattere vittoriosamente la guerra contro i GRECO.

–   SINACORI e Gioacchino LA BARBERA hanno concordemente riferito della presenza a Mazara del Vallo di un gruppo di fuoco palermitano, comprendente, oltre al collaboratore, anche BAGARELLA Leoluca, GIOÈ Antonino, BRUSCA Giovanni, che partecipò attivamente alla guerra di mafia di Marsala e della circostanza che uno dei punti di riferimento degli “uomini d’onore” che si trovavano a Mazara del Vallo era il negozio di materiale elettrico del SINACORI.

–   SINACORI, SCARANO e FERRANTE hanno riferito in termini conformi che all’inizio degli anni ’90 il distributore di CIACCIO nella via Campobello di Castelvetrano era uno dei luoghi in cui si recavano gli “uomini d’onore” che avevano necessità di contattare MESSINA DENARO Matteo.

–   SINACORI e Giovan Battista FERRANTE hanno reso dichiarazioni concordanti in ordine ad alcuni incontri avvenuti a Palermo con Salvatore RIINA e sulla riconducibilità a quest’ultimo -oltre che in piccola parte allo stesso FERRANTE e a Salvatore BIONDINO- della catena dei supermercati “Bravo”, che risultava tuttavia intestata a prestanome (sulla vicenda, che verrà ampiamente trattata nelle scheda dedicata al FERRANTE, sono stati conseguiti altresì riscontri di carattere oggettivo riferiti dal dottor LINARES nelle udienze del 23 gennaio e 14 febbraio 1997 nell’ambito del citato procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri).

      Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non può che pervenirsi a un giudizio pienamente positivo in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca del SINACORI.

      Tuttavia, non può sottacersi che il contributo alla Giustizia reso dal collaboratore in parola è apparso meno leale e fermo di quello degli altri dichiaranti escussi nel processo e che in particolare egli in talune occasioni ha mostrato atteggiamenti di chiusura nei confronti di coloro che lo interrogavano, e in particolare del P.M., e ha modificato, certamente consapevolmente, le versioni dei fatti precedentemente rese in modo da “alleggerire” le posizioni di taluno dei coimputati (siffatta condotta è apparsa particolarmente evidente nei confronti del suo fraterno amico BURZOTTA Diego). Tale atteggiamento, se non muta il giudizio di complessiva attendibilità del collaboratore, non può tuttavia non essere valutato al momento di esaminare la posizione processuale del SINACORI e di quantificare la sanzione da comminargli.

BRUSCA GIOVANNI

Giovanni BRUSCA, nato a San Giuseppe Iato il 20 febbraio 1957, è stato esaminato nelle udienze del 3 giugno, 1 ottobre e 3 dicembre 1998 e 3 febbraio 1999 dal P.M. ed è stato controesaminato dai difensori e riesaminato dal P.M. alle udienze del 18 maggio 1999, del 5 luglio 1999, del 9 e 10 novembre 1999. Il 10 novembre 1999 ha sostenuto un confronto con NASTASI Antonino ha effettuato la ricognizione del suddetto imputato. Infine, all’esame del 9 febbraio 2000 è stato esaminato ai sensi dell’art.507 c.p.p..

      La caratura criminale del collaborante in esame e il ruolo dallo stesso ricoperto in “cosa nostra” prima del suo “pentimento” sono largamente noti e sanciti in numerose decisioni giurisdizionali ormai divenute definitive, nelle quali è evidenziato come lo stesso, nonostante la giovane età, fosse uno dei personaggi più autorevoli all’interno dell’associazione e maggiormente a conoscenza delle vicende interne della stessa, in virtù sia del suo rapporto di parentela con Bernardo BRUSCA, che ha sempre comportato una sua particolare vicinanza a RIINA Salvatore e in generale ai vertici dell’organizzazione, sia della sua personale autorevolezza e dei legami stretti con tutti i principali membri dell’organizzazione. Tali dati emergono altresì con chiarezza dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori escussi in questo processo e dello stesso BRUSCA, che si è mostrato a conoscenza non solo di numerosissimi fatti criminosi avvenuti nella provincia di Trapani per avervi personalmente preso parte o per averli sentiti raccontare da altri “uomini d’onore”, ma altresì dei retroscena degli stessi.

      Ne consegue che la rilevanza del contributo portato dal BRUSCA al disvelamento dei fatti di causa si profila assolutamente eccezionale, pur se circoscritto, nel presente procedimento, a un numero limitato di omicidi.

      L’attendibilità del BRUSCA è stata già valutata positivamente da numerosi Giudici, che hanno riconosciuto all’imputato l’attenuante di cui all’art.8 L.203/81.

      In particolare, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza emessa il 4 giugno 1998 e divenuta esecutiva per il collaborante il 22 novembre 1998, lo ha dichiarato colpevole del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, riconoscendogli per altro l’attenuante speciale suddetta, ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, e riducendo la pena inflitta in primo grado a nove anni di reclusione.

      Del pari, la stessa Autorità Giudiziaria, con decisione pronunciata il 30 ottobre 1998 e divenuta irrevocabile il 15 giugno 1999, lo ha giudicato responsabile di vari reati, tra cui l’omicidio di PITARRESI Roberto, l’illegittimo porto in luogo pubblico e detenzione di armi, l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, condannandolo alla sanzione di anni dodici di reclusione, previa concessione dell’attenuante speciale di cui all’art.8, giudicandola equivalente alle contestate aggravanti (decisioni prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      L’attenuante speciale della collaborazione è stata concessa al BRUSCA altresì dalla Corte d’Assise di Palermo con la sentenza emessa il 25 luglio 1997 nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, divenuta irrevocabile per il BRUSCA il 5 maggio 1998, a seguito di mancata interposizione di appello da parte del prevenuto. Nel giudizio in parola, il BRUSCA era imputato, tra l’altro, di una serie di omicidi commessi nelle province di Palermo e Trapani tra il 1981 e il 1989, per i quali, proprio in considerazione della particolare importanza del suo contributo all’accertamento dei fatti, è stato condannato alla pena di diciassette anni di reclusione (cfr. citata sentenza prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      Infine, anche nel processo per l’omicidio di Ignazio SALVO -nel quale pure l’attenuante in parola è stata negata al BRUSCA sulla base della considerazione che al momento dell’inizio della sua collaborazione il fatto era già stato accertato sulla base delle esaustive dichiarazioni del DI MATTEO e del LA BARBERA- la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche proprio in considerazione del suo corretto comportamento processuale e dell’ampiezza, coerenza e precisione della sua confessione (cfr. decisione adottata il 14 aprile 1997 dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, divenuta irrevocabile per il BRUSCA, condannato alla pena di ventidue anni di reclusione, il 19 novembre 1997).    

      A giudizio di questa Corte, il contributo fornito dal collaboratore in parola all’accertamento dei fatti di causa deve essere giudicato di fondamentale importanza, proprio in virtù del ruolo di primo piano ricoperto dallo stesso all’interno dell’associazione. Le sue propalazioni debbono inoltre essere giudicate attendibili, sia in quanto intrinsecamente coerenti, dettagliate, precise e logiche, ma altresì supportate da significativi riscontri di carattere estrinseco, costituiti sia dalle affermazioni di altri “pentiti”, sia da elementi fattuali, sia infine da prove logiche.

      Le dichiarazioni del BRUSCA nel presente procedimento hanno avuto ad oggetto un numero limitato di omicidi a cui lo stesso partecipò personalmente o la cui dinamica apprese da altri “uomini d’onore”, i suoi rapporti con alcuni personaggi appartenenti a “cosa nostra” o contigui alla stessa nella Provincia di Trapani e le guerre di mafia in cui l’associazione criminale predetta fu coinvolta nel medesimo ambito territoriale. In questa sede -non apparendo opportuno per ragioni sistematiche e di sintesi trattare i predetti fatti, oggetto di specifica disamina nei capitoli successivi- ci si limiterà a ripercorrere brevemente le tappe della carriera del collaboratore all’interno dell’associazione.

      Giovanni BRUSCA, figlio di Bernardo, rappresentante del mandamento di San Giuseppe Iato, fu affiliato a “cosa nostra” nel 1977, nella “famiglia” comandata da suo padre.

Grazie ai suoi rapporti di parentela con quest’ultimo, il giovane entrò immediatamente in contatto con molti personaggi dotati di particolare autorevolezza nell’organizzazione, tra cui in primo luogo RIINA Salvatore e BAGARELLA Leoluca. Nella provincia di Trapani conosceva fin dai primi anni della sua militanza mafiosa AGATE Mariano di Mazara del Vallo, VIRGA Vincenzo di Trapani e MILAZZO Vincenzo di Alcamo.

Insieme ad altri killer del mandamento di San Giuseppe Iato, il BRUSCA partecipò ad alcuni omicidi commessi nel trapanese durante la prima guerra di mafia, tra cui quello di ALA e STALLONE a Triscina.

I contatti del collaboratore con le “famiglie” della Sicilia occidentale e in particolare con quella di Alcamo rimasero frequenti negli anni successivi, tanto che egli e alcuni suoi “soldati” dapprima fiancheggiarono i mafiosi locali nella guerra di mafia combattuta in questo paese tra il 1989 e il 1992 contro il clan cosiddetto dei GRECO e poi -dopo l’omicidio di MILAZZO Paolo, fratello di Vincenzo e la conseguente piena comprensione della gravità della situazione- addirittura guidarono l’azione di “cosa nostra”.

La sua frequente presenza nella zona di Castellammare del Golfo (dove per un certo periodo trascorse la latitanza all’inizio degli anni ‘90) e di Mazara del Vallo favorì anche il suo coinvolgimento (tramite la partecipazione diretta ad alcuni agguati e suggerimenti) nella guerra di mafia di Marsala scatenata dal gruppo di Carlo ZICHITTELLA nel 1992 e nella deliberazione ed esecuzione dell’omicidio del rappresentante del mandamento di Alcamo, MILAZZO Vincenzo, e della sua fidanzata, Antonella BONOMO.

      Il BRUSCA ha raccontato altresì la genesi della sua decisione di collaborare con la giustizia. Data la vividezza e la significatività di tale narrazione, appare opportuno riportarla integralmente:

RISPOSTA – Io cominciai a collaborare prima con i colloqui investigativi il giorno 23 maggio ’96; circa due mesi dopo cominciai con i magistrati l’8 – 9 agosto del ’96; fino ad oggi sto continuando senza problemi.

DOMANDA – Può spiegare brevemente alla Corte i motivi che l’hanno indotta a collaborare con la giustizia?

RISPOSTA – I motivi principalmente sono quando per la prima volta lessi sui giornali di Sicilia dichiarazioni di Cangemi Salvatore, che Salvatore Riina voleva uccidere me e Salvuccio Madonia. Non è tanto per la morte, perché si muore una volta sola, però a quel punto mi sentivo…

DOMANDA – Si sente malissimo.

INTERVENTO – Scusate se interrompo, ma da Novara mi dicono che tanto il Presidente quanto il signor Brusca li sentono pianissimo, per cui è meglio che vi avvicinate.

RISPOSTA – CANGEMI Salvatore in un processo, non mi ricordo se a Caltanissetta o a Palermo, dichiarò che Salvatore RIINA voleva uccidere me e Salvuccio MADONIA perché avevamo commesso una scorrettezza nei riguardi dell’organizzazione di “cosa nostra”, che si trattava…, che eravamo andati a trattare una partita di droga o qualche altra cosa, che effettivamente non eravamo andati per questo, bensì più che altro per un pour parler, cioè per un contatto. Questo fatto…, io non sapevo più nulla. Cioè, da CANGEMI vengono fatte queste dichiarazioni pubblicamente. Da un lato mi venivano forti critiche, dall’altro lato però il fatto era vero. Da un altro lato il fatto era vero, perché io l’avevo vissuto. Pensavo che magari l’avesse un po’ esagerato. Quindi da lì cominciai ad avere ripensamenti, riflessioni, dissi: <<Ma alla fine a me chi me l’ha fatto fare?>>, cioè, essere combinato… Perché alla fine, se parlavamo di mafia, io non avevo niente contro nessuno; se parlavamo di giustizia, io non avevo niente contro nessun magistrato, tutto quello che ho fatto l’ho fatto solo ed esclusivamente per motivi di “cosa nostra”, perché non ho avuto mai una lite con nessuno, non ho avuto mai un’inchiesta con nessuno. Tutti i problemi io li ho avuti solo ed esclusivamente per “cosa nostra”. Da lì cominciai ad avere ripensamenti pesanti, cominciai ad avere delle riflessioni, ma da lì a poco poi sono stato arrestato. Quando poi sono uscito dalla Questura ho visto la gente che applaudiva la Polizia, cosa che non è mai avvenuta, e onestamente ero inguaiato con me stesso. Dopodiché sono arrivato al carcere. Anche se in Questura avevo già avuto un pourparler con il Questore, però… Avevo detto se c’era la possibilità di poter parlare con mio padre perché gli volevo dire la mia decisione e non volevo che lo sapesse dai mezzi di informazione. Non è stato possibile. In carcere ho avuto qualche aiuto dall’ispettore capo della nostra sezione, che mi ha dato un aiuto psicologico e morale. Da lì ho deciso di rompere, perché solo così potevo rompere con la famiglia BRUSCA e mio figlio metterlo nelle condizioni di non fare quello che avevo fatto io, perché altrimenti sarebbe ricaduto nelle mie stesse condizioni. Penso che io qualche risultato l’ho avuto, perché i miei fratelli hanno la stessa scelta e sono arrivato qua.

DOMANDA – Senta, per quanto è a sua conoscenza, con le sue dichiarazioni sa se ha contribuito alla cattura di imputati latitanti?

RISPOSTA – Mah, io il contributo che ho dato è cattura di latitanti, numerose inchieste, il caso DI MAGGIO sono stato io a portarlo dove è ritornato, DI MAGGIO, DI MATTEO e LA BARBERA; i NUORIS, Angelo SINA, tante inchieste aperte sono tutte per il mio contributo” (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 10 novembre 1999).

Esaurita questa breve disamina delle dichiarazioni del BRUSCA nel presente procedimento, deve passarsi alla valutazione sull’attendibilità del medesimo.

Deve anticiparsi subito che, a parere di questa Corte, il giudizio deve essere, con riferimento al presente processo, pienamente positivo.

      Il fatto stesso che la dissociazione dall’associazione criminale “cosa nostra” sia stata determinata dalla progressiva disillusione da parte del collaboratore sulla reale natura di “cosa nostra” e del suo capo, a cui egli era sempre stato devotamente fedele, e dal conseguente desiderio di allontanarne inequivocabilmente e definitivamente i suoi figli induce a ritenere ancora più verosimile la sincerità degli intenti dello stesso e, di conseguenza, la sua attendibilità intrinseca.

      D’altra parte, le iniziali menzogne raccontate dal BRUSCA non appaiono idonee a inficiarne la credibilità, non tanto perché sono state presto ritrattate dallo stesso collaboratore, ma soprattutto perché il suo atteggiamento successivo si è dimostrato pienamente leale e collaborativo.

      Con specifico riferimento al presente procedimento, la collaborazione del BRUSCA è intervenuta dopo che egli era stato chiamato in correità da altri collaboratori. Nondimeno, egli si è assunto integralmente le proprie responsabilità con riferimento ai reati ascrittigli, senza tentare in alcun modo di sminuire il proprio ruolo, conferendo riscontri talvolta decisivi alle dichiarazioni degli altri collaboratori.

      Inoltre, nonostante abbia potuto riferire notizie solo su un numero limitato di omicidi e episodi delittuosi (data la diversa area territoriale di sua diretta pertinenza), ha comunque fornito un contributo significativo, grazie alle sue approfondite conoscenze sui retroscena dei vari scontri militari combattuti nella provincia e sugli imputati, non pochi dei quali ha avuto modo di conoscere personalmente. Infatti, la posizione ricoperta dal BRUSCA nell’ambito dell’organizzazione e gli stretti vincoli che lo legavano a personaggi di primissimo piano (quali RIINA, BAGARELLA, MILAZZO, VIRGA e AGATE), hanno comportato che egli fosse a conoscenza di molti fatti ignoti ai più fin dalla giovanissima età.

      Le caratteristiche stesse dello snodarsi delle rivelazioni del collaboratore nel presente procedimento, del resto, attribuiscono alle sue parole un ulteriore crisma di intrinseca attendibilità, atteso che il suo racconto si presenta dettagliato, logico, costante e coerente, e che egli ha sempre risposto prontamente e senza cadere in contraddizione alle domande dell’accusa e della difesa.

      Le sue dichiarazioni hanno avuto riguardo principalmente a circostanze che erano oggetto di sua scienza diretta, senza che egli lasciasse trapelare alcuna inclinazione ad amplificare la portata delle sue rivelazioni, ma soltanto la ferma intenzione a riferire tutto quanto sapeva sugli episodi su cui gli venivano rivolte domande. Né vi è motivo di ritenere che debba pervenirsi a un giudizio diverso con riferimento alle dichiarazioni concernenti fatti che il BRUSCA ha affermato avere appreso de relato da altri “uomini d’onore”. Questi ultimi, infatti, non avrebbero avuto alcun motivo di mentirgli, tenuto conto sia della comune militanza nell’associazione criminale e sia, soprattutto, della posizione di particolare prestigio ricoperta all’interno della stessa dal BRUSCA, notoriamente vicinissimo al RIINA.

      Infine, dal tenore delle sue dichiarazioni non è emersa alcuna acredine nei confronti di nessuna delle persone che ha accusato, ma al contrario il collaboratore ha tenuto a precisare di avere intrattenuto per lunghi anni rapporti cordiali e frequenti con vari “uomini d’onore” della provincia di Trapani, i quali gli hanno fornito supporto per la sua latitanza ogni volta che ne sono stati richiesti.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle propalazioni del BRUSCA deve osservarsi in primo luogo che le sue affermazioni hanno trovato molteplici riscontri oggettivi, che verranno dettagliatamente esaminati nella parte speciale della presente sentenza.

Inoltre, le sue parole hanno trovato puntuali conferme in quelle di altri dichiaranti, quali -per limitarsi al presente giudizio- Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO, Francesco GERACI, Gioacchino LA BARBERA, Mario Santo DI MATTEO, Benedetto FILIPPI.

La circostanza che esistano talune divergenze, che per altro hanno ad oggetto per lo più circostanze non essenziali, con alcune affermazioni di altri collaboratori, d’altra parte, non inficia l’attendibilità degli stessi, dato il numero limitato delle discrasie e i fatti a cui attengono, ma addirittura rafforza il giudizio positivo sulla genuinità delle loro propalazioni, giacchè sarebbe certamente inquietante se, all’interno di una massa di notizie così estesa e relativa a un lungo periodo di tempo, le affermazioni dei “pentiti” non presentassero alcune sbavature e incongruenze.

      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del BRUSCA non può che essere del tutto favorevole.

 

 

FERRO GIUSEPPE

Giuseppe FERRO, nato ad Alcamo il 5 gennaio 1942, è stato esaminato in qualità di imputato nelle udienze del 23 aprile, 30 settembre, 7 e 29 ottobre e 22 dicembre 1998 dal P.M.. È stato inoltre controesaminato dai difensori degli imputati e riesaminato dal P.M. in quelle del 12 maggio 1999, 17 settembre 1999 e 8 novembre 1999. Infine, è stato sentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000. Il FERRO è stato escusso altresì all’udienza del 21 aprile 1999 nel procedimento a carico di BURZOTTA Diego, successivamente riunito a quello principale.

      Nel corso delle sue audizioni il collaboratore ha riferito in ordine a diversi episodi delittuosi e taluni imputati, ma in questa sede per ragioni di sintesi ci si limiterà a ripercorrere brevemente la carriera criminale del medesimo, rinviando per gli altri fatti alla parte speciale.  

      Giuseppe FERRO ha riferito che fu affiliato a “cosa nostra” nel 1981, ma i suoi contatti con esponenti dell’associazione mafiosa incominciarono nel 1976, quando era latitante per essersi sottratto all’esecuzione del provvedimento di carcerazione per il sequestro CAMPISI.

Quest’ultimo fu sequestrato nel 1975 da una banda composta da MELODIA Filippo (omonimo del noto uomo d’onore, capo decina della famiglia di Alcamo), FILIPPI Giuseppe, VARVARO Vito e RENDA Giuseppe, tutti di Alcamo, ACCARDO Stefano, detto “Cannata”, di Partanna, Vito e Mario CORDIO, Vito VANNUTELLI e MESSINA Silvestro.

Il MELODIA, durante un periodo di comune detenzione, lo pregò di recarsi a Partanna e riferire a Stefano ACCARDO che gli voleva parlare. Il collaboratore eseguì l’incarico, ma ricevette un’accoglienza fredda, che lo spaventò. Pertanto, nei primi giorni di luglio del 1975, visitò il MELODIA in carcere per riferirgli l’accaduto e l’altro commentò che il “Cannata” “lo stomaco sporco ce l’aveva”.

Dopo una decina di giorni il MELODIA lo convocò nuovamente in carcere e gli chiese se fosse disposto a fare a VARVARO Vito un favore, consistente nell’accogliere in casa sua un latitante, MESSINA Silvestro. Il FERRO anche in questo caso si rese disponibile, ospitando il ricercato dalla metà di luglio fino alla fine di agosto, nonostante all’inizio di quest’ultimo mese lo stesso collaboratore fosse latitante per essersi sottratto all’esecuzione di un provvedimento cautelare emanato nell’ambito delle indagini successive al sequestro CAMPISI.

Negli anni ’70 il FERRO conosceva personalmente anche Leo RIMI, un membro alla famiglia che all’epoca comandava ad Alcamo, per conto del quale aveva svolto lavori come muratore in una stalla in Contrada Fico. In virtù di tale conoscenza lo stesso RIMI e Nino BADALAMENTI, detto “Battaglia”, lo mandarono a cercare tramite Stefano MILOTTA, persona della famiglia di Alcamo, e VARVARO Vito, poiché erano interessati a sapere chi fosse il responsabile dei sequestri di CAMPISI e Luigi CORLEO, suocero di Nino SALVO. Il collaboratore incontrò i due uomini nell’immobile del RIMI in Contrada Fico, nel quale aveva eseguito il lavoro edile sopra specificato, alla presenza altresì del MILOTTA e del VARVARO. In quell’occasione disse al RIMI e al BADALAMENTI che non sapeva nulla dei sequestri, a parte le poche notizie raccontategli da Silvestro MESSINA e Filippo MELODIA, e i suoi interlocutori lo invitarono a chiedere informazioni ulteriori a MESSINA, a VANNUTELLI e ai fratelli CORDIO sul sequestro CORLEO, che era l’episodio che premeva loro maggiormente. Il FERRO fece quanto gli era stato richiesto, ma non ottenne alcuna informazione ulteriore e in un successivo convegno riferì il fatto al RIMI e al BADALAMENTI. Questi ultimi, quando egli in uno dei suddetti incontri raccontò loro della sua visita a Stefano ACCARDO, gli rivelarono che a metterlo nei guai per il sequestro CAMPISI era stato proprio il “Cannata”. Infatti, costui era stato rilasciato pochi giorni dopo essere stato arrestato, nel precedente mese di luglio, per il possesso di una pistola, poichè aveva fatto confidenze ai Carabinieri. Il FERRO chiese subito ai due “uomini d’onore” il permesso di uccidere l’ACCARDO e l’ottenne, a condizione che eseguisse l’omicidio con persone di Alcamo, il VARVARO e Filippo MELODIA.

Poco dopo l’ultimo abboccamento con il RIMI e il BADALAMENTI il collaboratore trascorse alcuni mesi a Roma con il VARVARO, che era stato delegato a curare la sua latitanza. Al loro ritorno, nel mese di dicembre, discussero dell’ACCARDO con il MELODIA, che intanto era stato scarcerato, decidendo di ucciderlo, e a quest’ultimo fine il MELODIA contattò VANNUTELLI e Silvestro MESSINA per riceverne l’aiuto.

I tre Alcamesi si recarono a Mazara del Vallo, senza per altro riuscire a trovare il “Cannata”, cosicchè il VARVARO e il MELODIA ritornarono ad Alcamo, mentre il FERRO restò in paese con Silvestro MESSINA. Nei giorni successivi i fratelli Cola e Pasquale MESSINA di Mazara del Vallo, i quali erano vicini a Silvestro MESSINA e al VANNUTELLI, riferirono loro che Stefano ACCARDO era all’Hopps Hotel di Mazara del Vallo.

Il collaboratore, il MESSINA e il VANNUTELLI decisero di sfruttare l’occasione favorevole e, aiutati da LUPPINO Antonio, detto “Ianeddru”, realizzarono l’agguato all’ACCARDO, che tuttavia rimase solo ferito.

La loro azione provocò la reazione di “cosa nostra”, e in particolare di AGATE Mariano, il quale decretò la loro eliminazione. Quando il FERRO ritornò a Mazara per “fare un magazzino di vino” con il VANNUTELLI, MESSINA Nicola attirò il collaboratore e alcuni altri membri della banda VANNUTELLI in un luogo dove li attendevano alcuni sicari che spararono alle vittime ferendo il FERRO, CORDIO Paolo e MESSINA Silvestro, il quale morì a causa delle lesioni riportate, nonostante il collaboratore lo avesse portato all’ospedale nel tentativo di salvarlo.

Dopo questo episodio il FERRO, assai preoccupato per la propria incolumità, si recò ad Alcamo a cercare il suo compare COSTANTINO Damiano, nonostante il RIMI gli avesse raccomandato di non confidare nulla a costui, facendogli intendere che in caso contrario il COSTANTINO lo avrebbe ucciso. Nonostante questo avvertimento, egli raccontò a quest’ultimo ogni cosa, dato che aveva piena fiducia in lui ed era a conoscenza del fatto che quest’ultimo in carcere aveva instaurato buone amicizie, in particolare con RIINA Salvatore e BAGARELLA Leoluca. Il COSTANTINO gli consigliò di non parlare dell’accaduto con nessuno. Nei giorni successivi all’attentato, mentre era ancora in convalescenza, ricevette altresì la visita di Leo RIMI, il quale, dopo avergli domandò notizie sull’attentato all’ACCARDO e averlo rimproverato poiché aveva agito con persone diverse da quelle che gli aveva indicato, lo invitò a non parlare con nessuno e a rivolgersi a lui in caso di bisogno.

Il FERRO, tuttavia, decise di fidarsi del COSTANTINO, il quale gli organizzò un incontro con Totò MINORE di Trapani, Cola MICELI di Palizzolo, Franco BUCCELLATO e Peppino MAIORANA in una tenuta di campagna alla Mola, vicino a Trapani. Il suo compare prima del convegno gli raccomandò di non ingiuriare nessuno, parlando con i predetti “uomini d’onore”, ma di limitarsi a riferire i fatti, e gli raccomandò di non fare cenno con nessuno di quell’incontro. Il MINORE gli disse che avevano fiducia in lui, poiché il COSTANTINO garantiva per la sua persona e gli chiese aiuto per uccidere il VANNUTELLI.

Un giorno a fine luglio o inizio agosto del 1976, quando egli era ancora latitante alla Mola con il COSTANTINO, ebbe modo di conoscere il RIINA. Quest’ultimo, infatti, partecipò a una riunione alla Mola con Vincenzo D’AMICO, Mariano AGATE, Totò MINORE, Cola MICELI, Franco BUCCELLATO e, forse, Vito BONVENTRE. In quell’occasione il capomafia corleonese gli disse che lo conosceva, pur non avendolo mai visto, perchè il COSTANTINO gli aveva parlato bene di lui e gli domandò come aveva fatto “ad andarsi a unire con questi cornuti”. Il FERRO, dopo avere risposto che non sapeva spiegarselo, tentò di avviare il discorso sull’ACCARDO esponendo i fatti senza aggiungere giudizi personali. Il RIINA, tuttavia, lo esortò a “fermarsi lì”, senza aggiungere commenti sul “Cannata”, poichè la questione prioritaria da risolvere era quella dell’assassinio di VANNUTELLI. Aggiunse che i suoi uomini avrebbero predisposto ogni cosa e che gli avrebbe mandato “una persona che valeva per dieci”. In quell’occasione il collaboratore raccontò ai presenti dell’incontro con Nino BADALAMENTI e il RIMI, facendo capire loro che essi non avevano il potere di autorizzarlo a sparare all’ACCARDO.

Il 19 agosto Totò MINORE, Cola MICELI e Franco BUCCELLATO lo andarono a prelevare nella casa di campagna di sua sorella e lo portarono a Mazara perchè uccidesse il VANNUTELLI. In quest’ultimo paese, nella cantina di AGATE Mariano, incontrarono GAMBINO Giacomo Giuseppe, l’uomo inviato loro dal RIINA, e andarono in cerca dell’obiettivo. Non trovarono quest’ultimo, ma, avendo veduto il suo compare, il FERRO lo pregò di mandargli la vittima designata in campagna da sua sorella. Lì egli lo attese per ucciderlo insieme a Franco BUCCELLATO, senza potere portare a termine l’incarico, poichè prima dell’arrivo della vittima venne arrestato.

Durante il successivo periodo di detenzione ebbe modo di incontrare vari “uomini d’onore”, tra cui lo stesso GAMBINO, BONANNO Armando e Giovanni LEONE, i quali gli dimostrarono molto rispetto.

Quando fu decisa la sua immissione in famiglia, Cola BUCCELLATO, capo mandamento di Castellammare del Golfo e capo provinciale gli comunicò che Vito SUGAMELI, capo mandamento di Paceco aveva il mandato per “combinarlo”. Alla sua ammissione parteciparono altri uomini d’onore di Paceco: Vito PARISI, Turiddu ALCAMO e Mommo MARINO, detto “‘u Nano”, genero del SUGAMELI. Dopo il rito di affiliazione il SUGAMELI gli disse che avrebbe dovuto rivolgersi a lui in caso di bisogno e che, se non ci fosse stato, gli avrebbe indicato il suo referente. Non gli comunicò i nomi degli altri uomini d’onore delle “famiglie” di Alcamo e Castellammare, ma si limitò a dirgli che a quel tempo la prima era sciolta e che reggenti erano Cola MANNO e Gaspare SCIACCA.

      Negli anni successivi instaurò un rapporto cordiale con AGATE Mariano, che aveva visto nel 1976 in occasione del suo primo incontro con RIINA e con cui condivise la cella per due anni dal 1982. Il rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo gli fece molte confidenze sui retroscena della guerra di mafia che infuriava in quell’epoca e su molti “uomini d’onore”.

      Il FERRO, invece, ebbe sempre un rapporto conflittuale con il rappresentante del mandamento di Alcamo, Vincenzo MILAZZO, di cui non condivideva i metodi, a suo parere troppo brutali. Tale attrito lo relegò nella posizione di soldato semplice per molti anni e mise in serio pericolo la sua vita dopo l’eliminazione, da parte di un commando del mandamento di San Giuseppe Iato, del suo compare COSTANTINO Damiano, il quale fu ucciso e disciolto nell’acido insieme a MELODIA Filippo, COLLETTA Giuseppe e VARVARO Vito il 15 aprile 1989.

      Durante gli ultimi anni dell’egemonia del MILAZZO, il FERRO si mantenne in una posizione defilata, per assumere il ruolo di rappresentante su diretta investitura del RIINA dopo l’assassinio del MILAZZO e della sua fidanzata BONOMO Antonella, avvenuto nell’estate del 1992.

      Maturò la decisione di collaborare con la giustizia nel 1997, in seguito a due avvenimenti: l’arresto di suo figlio Vincenzo -il quale era estraneo alle vicende di mafia, essendo stato coinvolto marginalmente solo in alcuni episodi senza che sapesse sostanzialmente nulla- e la morte di un suo amico palermitano, Giacomo Giuseppe GAMBINO, che si era impiccato in carcere. Tali accadimenti lo indussero a compiere un’attenta rivalutazione delle sue precedenti scelte e condotte di vita, a seguito della quale giunse alla conclusione che la mafia cagionava la morte dei suoi uomini e rovinava le loro famiglie e decise pertanto di recidere i suoi legami con l’associazione delinquenziale in parola.

      Terminata questa breve premessa sull’attività criminale del FERRO, sulla sua militanza in “cosa nostra” e sulla genesi della sua decisione di collaborare con la giustizia, deve passarsi all’esame dell’attendibilità delle sue dichiarazioni.

      Sebbene il FERRO abbia deciso di tagliare i ponti con il suo passato criminale dopo essere stato chiamato in reità da altri collaboratori in ordine a vari omicidi, il suo apporto è stato assai rilevante, a causa della qualità delle notizie che ha fornito agli inquirenti e delle quali era a conoscenza grazie alla sua lunga militanza nella cosca di Alcamo, alla posizione di primo piano ricoperta dallo stesso all’interno dell’associazione e ai rapporti che intratteneva con “uomini d’onore” di spicco, e in particolare con BAGARELLA Leoluca.

      Le sue dichiarazioni sono state sempre improntate a lealtà e a spirito collaborativo. Da un lato, infatti, ha immediatamente ammesso le sue responsabilità con riferimento a molti delitti, senza tentare in alcun modo di sminuire le sue responsabilità. Da un altro lato ha sempre risposto in maniera lucida e coerente alle domande postegli da tutte le parti processuali, descrivendo con precisione e ricchezza di dettagli i fatti oggetto delle sue propalazioni. Da un altro lato ancora, infine, ha riferito principalmente circostanze di cui era a conoscenza diretta, soffermandosi solo raramente su episodi che gli erano stati raccontati da altri soggetti, i quali per altro erano sempre “uomini d’onore” e pertanto non avevano alcuna ragione di mentirgli, data la comune appartenenza a “cosa nostra”.

      Infine, dalle dichiarazioni del FERRO non è mai emerso che egli nutrisse acredine o risentimento nei confronti di nessuno degli odierni imputati, né è mai stato addotto che egli abbia avuto con chicchessia dissidio tale da indurlo a lanciare nei loro confronti accuse infondate.

      Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca del collaboratore in esame, deve rilevarsi che le dichiarazioni dello stesso hanno trovato puntuali conferme in quelle di altri dichiaranti, quali -per limitarsi al presente giudizio- Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA, Francesco GERACI, Mario Santo DI MATTEO, Benedetto FILIPPI. D’altra parte, le modeste discrasie che sono talvolta emerse tra le propalazioni del collaboratore in esame e quelle di altri (sempre per altro su circostanze di rilievo del tutto secondario), non solo non hanno inficiato la sua credibilità, ma al contrario, ne hanno ulteriormente esaltato la genuinità.

      Inoltre, le sue affermazioni hanno trovato molteplici riscontri oggettivi, alcuni dei quali emersi nell’ambito del presente procedimento o riportati nelle citate sentenze divenute definitive, nelle quali l’attendibilità del collaboratore in parola è sempre stata valutata positivamente.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del FERRO non può che essere del tutto favorevole.

 

GIACALONE SALVATORE

Salvatore GIACALONE, nato a Marsala il 18 gennaio 1963, è stato esaminato dal P.M. nelle udienze del 1 e 22 aprile, 6 maggio, 5 novembre e 10 dicembre 1998, del 3 febbraio, 11 e 24 marzo 1999, ed è stato controesaminato dai difensori degli imputati e riesaminato dal P.M. alle udienze del 6, 12 e 18 maggio 1999, del 28 e 30 giugno 1999, del 16 e 17 settembre 1999, del 10 e 11 novembre 1999. Inoltre, all’udienza dell’11 novembre 1999 il collaboratore ha informalmente individuato il coimputato ACCARDO Domenico ed è stato messo a confronto con gli imputati ACCARDO Domenico e RALLO Antonino. Infine, il GIACALONE è stato risentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. il 9 febbraio 2000.

      Le propalazioni del GIACALONE nel presente giudizio hanno avuto ad oggetto principalmente gli omicidi a cui lo stesso prese parte o come esecutore materiale o come fiancheggiatore e i suoi rapporti con alcuni personaggi appartenenti a “cosa nostra” o contigui alla stessa. Pertanto in questa sede -non apparendo opportuno per ragioni sistematiche e di sintesi trattare i predetti episodi e contatti- ci si limiterà a ripercorrere brevemente le tappe della carriera del collaboratore all’interno dell’associazione.

      Il collaboratore ha riferito che nel 1981/82 subì una condanna ad alcuni mesi di reclusione per il furto di una vespa e trascorse un periodo di detenzione nel carcere di Marsala insieme a suo cugino TITONE Antonino, che era stato arrestato per una rapina perpetrata in Mazara, nella quale una persona era stata uccisa e un’altra ferita.

      Quando fu scarcerato, il TITONE gli presentò i fratelli D’AMICO Vincenzo e Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, MARCECA Vito, RAIA Gaspare e altri, dicendo che erano “brave persone” e che poteva rivolgersi a loro qualora avesse avuto bisogno. In effetti, egli in un’occasione, versando in ristrettezze economiche, domandò aiuto al D’AMICO, il quale gli procurò la somma di £.2.000.000 tramite la banca di SCIMEMI Baldassare.

      Quasi subito, i soggetti presentatigli dal TITONE gli chiesero alcune “cortesie”, per le quali egli si mise prontamente a disposizione, rubando vespe, motociclette e automobili, senza chiedere mai la ragione delle richieste che gli pervenivano.

      Nel 1981 o 1982, D’AMICO Vincenzo, che il collaboratore aveva incontrato al bar Spatafora, gli domandò di andare in Piazza Porticella per vedere se DENARO Vincenzo era là. Il GIACALONE eseguì il compito affidatogli, riferendo che lo aveva visto in quel luogo insieme a MARINO Francesco detto “il capellone”. Per altro, comprese la reale ragione della richiesta solo quando seppe che il DENARO era stato ucciso poco dopo che egli aveva portato l’informazione al D’AMICO.

      Nei mesi successivi quest’ultimo informò il GIACALONE, il quale aveva cominciato a frequentare assiduamente l’appartamento in via Colaianni dove il primo stava abitualmente, che doveva essere eliminato RODANO Antonio, e contestualmente gli chiese se se era disponibile ad aiutarli. Il collaboratore, in effetti, fornì un appoggio, anche se prevalentemente passivo, all’esecutore materiale del delitto, Antonio PATTI (cfr., per l’episodio in parola, la scheda dedicata al medesimo, in Parte IV, Capitolo I).

      Quindici o venti giorni dopo l’omicidio RODANO il GIACALONE fu “combinato” in casa di D’AMICO Vincenzo, alla presenza dello stesso rappresentante della “famiglia” di Marsala, di suo fratello Gaetano, del PATTI e di Vito MARCECA, mentre il TITONE, che inizialmente era presente, se ne andò, dato il legame di parentela che lo univa al soggetto che doveva essere affiliato.

      Dopo averlo “combinato” con la cerimonia tradizionale della “punciuta” e della pronuncia del giuramento tenendo in mano un santino in fiamme, Vincenzo D’AMICO gli raccomandò di essere sempre fedele alla “famiglia” e di essere cortese e corretto con la gente. Gli presentò inoltre ritualmente i presenti, che egli già conosceva, pur senza sapere che erano “uomini d’onore”.

      Negli anni successivi il GIACALONE fu coinvolto in qualità di killer in numerosi omicidi commessi sia ad Alcamo che nel mandamento di Mazara del Vallo nell’ambito della guerra di mafia contro la fazione avversa agli emergenti “corleonesi”, nonché all’eliminazione di numerosi personaggi invisi alla cosca mafiosa marsalese.

      Il suo ruolo all’interno della consorteria criminale rimase sempre quello di sicario, sebbene avesse buoni rapporti con tutti i membri della consorteria, ad eccezione di D’AMICO Vincenzo, con il quale ebbe un diverbio nel 1991, quando rifiutò di recarsi a Castellammare del Golfo per commettere un omicidio, in quanto non voleva lasciare sola la moglie durante il parto. Dopo questo fatto temette per la sua vita, fino a quando, dopo l’assassinio del D’AMICO, il PATTI, che era divenuto reggente della cosca, lo tranquillizzò, assicurandolo che a Mazara del Vallo l’episodio era stato giudicato irrilevante e che anzi AGATE Mariano lo aveva difeso dalle accuse del D’AMICO, quando questi aveva chiesto che fosse ucciso. In particolare, a detta del PATTI, l’AGATE aveva sostenuto che il collaboratore aveva avuto ragione a volere assistere la moglie in un parto difficile e che il rappresentante di Marsala avrebbe dovuto incaricare altri dell’omicidio.

      Durante la guerra di mafia di Marsala del 1992 il GIACALONE rimase in una posizione defilata, dato che il GANCITANO e il PATTI preferirono servirsi di persone “vicine”, ma non affiliate, all’associazione, non fidandosi pienamente degli “uomini d’onore” del paese dopo gli omicidi dei fratelli D’AMICO e CAPRAROTTA.

      Tuttavia, il collaboratore rimase inserito a pieno titolo nell’organizzazione mafiosa, tanto che dopo il suo arresto continuò a percepire lo “stipendio” passatogli dalla cosca e a godere della stima e della confidenza degli altri “uomini d’onore” incarcerati insieme a lui.

      La decisione del GIACALONE di collaborare con la giustizia nacque durante la sua detenzione nel corso del procedimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati.

      Nell’ambito dello stesso giudizio era detenuto nel carcere di Trapani e imputato del delitto di associazione a delinquere anche suo fratello Antonino. Nel corso di un colloquio con quest’ultimo, il loro padre lo invitò a intraprendere una collaborazione con la giustizia. Evidentemente queste esortazioni furono intese da altri detenuti, i quali le riferirono a PICCIONE Michele e RALLO Antonino, detto “Vito”, detenuti rispettivamente il primo nella cella n.2 e il secondo in quella n.1, insieme a Salvatore e Antonino GIACALONE, a RALLO Vito Vincenzo, a ZERILLI e a un sesto individuo.

      Un giorno il PICCIONE e il RALLO, con i quali l’odierno collaboratore era in confidenza, lo avvicinarono nel corso dell’ora d’aria e gli raccontarono ciò che era successo. Egli in un primo momento rispose che non era possibile, poi, dopo avere parlato con il fratello che gli confermò la veridicità del fatto, riferì ai due uomini che in effetti l’episodio era reale. In quest’ultima occasione, PICCIONE e RALLO Antonino gli dissero che essi non potevano fare nulla per ovviare alla situazione del padre e del cognato di GIACALONE, GIGANTE Innocenzo, anch’egli collaboratore, di cui avevano chiesto notizie allo stesso GIACALONE per sapere dove era nascosto. Per altro, aggiunsero che, trattandosi di una faccenda di carattere personale sua, toccava a lui “sistemarla” e che poteva parlarne col fratello per averne aiuto. In effetti GIACALONE raccontò l’accaduto e l’esortazione che aveva ricevuto ad Antonino, il quale rimase sconvolto.

Questo episodio gli consentì di capire che all’interno di “cosa nostra” c’era solo “marciume” e cominciò a maturare la decisione di collaborare con la giustizia. Per altro, mise in atto il suo proposito solo il 16 o il 17 settembre 1996, dopo il suo trasferimento nel carcere di Cuneo avvenuto alla fine del dibattimento di primo grado del processo “Patti + 40” (nel quale aveva riportato la condanna a dodici anni di reclusione per associazione mafiosa), perché se si fosse “pentito” mentre era in Sicilia la notizia sarebbe divenuta subito di dominio pubblico e in tal modo sarebbe stata messa a repentaglio la sicurezza della sua famiglia.

Concluso questo rapido excursus sulla storia criminale del GIACALONE può passarsi alla valutazione dell’attendibilità dello stesso.

Sotto il profilo della credibilità intrinseca, si deve evidenziare in primo luogo che la circostanza che la decisione del collaboratore di tagliare i ponti con il suo passato criminale sia stata determinata dal disgusto per la mentalità imperante all’interno di “cosa nostra” induce a ritenere ancora più verosimile che le sue dichiarazioni siano genuine e veritiere.

Del resto, la sincera volontà del GIACALONE di collaborare con la giustizia ha trovato un’ulteriore, significativa conferma nell’atteggiamento di piena apertura immediatamente dimostrato dallo stesso. Egli, infatti, non ha esitato ad autoaccusarsi di molti e gravi omicidi, in ordine ad alcuni dei quali non era neppure sospettato, in quanto il PATTI, che all’epoca era il suo unico accusatore, non lo aveva indicato tra i suoi correi o aveva negato che, pur essendo presente alla fase esecutiva, fosse a conoscenza del proposito omicidiario (vedi rispettivamente, come esempi, gli omicidi RODANO e PERRICONE).

      Il collaboratore, inoltre, ha sempre risposto in maniera lucida e costante alle domande postegli dalle parti, senza cadere in gravi contraddizioni.

      Le sue propalazioni hanno avuto ad oggetto soprattutto circostanze che il GIACALONE conosceva direttamente. D’altra parte, nei casi non frequenti in cui ha riferito fatti appresi de relato ha sempre precisato che le sue fonti erano altri membri -sempre nominativamente indicati- dell’associazione mafiosa, i quali non avrebbero avuto ragione alcuna di riferirgli il falso in considerazione della comune militanza in “cosa nostra” e della solida amicizia che legava il collaborazione ad alcuni di essi (e in particolare al PATTI e al TITONE).

      Infine, mai il GIACALONE ha mostrato di nutrire inimicizia o rancore nei confronti di qualcuno degli odierni imputati, né è stata addotta da chicchessia l’esistenza di contrasti tali da indurlo a lanciare nei loro confronti accuse infondate.

      Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca del collaboratore in esame, deve rilevarsi che le dichiarazioni dello stesso hanno trovato puntuali conferme in quelle di altri dichiaranti, quali -per limitarsi al presente giudizio- il PATTI, il SINACORI, il BRUSCA, il FERRO. D’altra parte, le modeste discrasie che sono talvolta emerse tra le propalazioni del GIACALONE e quelle di altri, non solo non hanno inficiato la sua credibilità, ma al contrario, ne hanno ulteriormente esaltato la genuinità.

      Inoltre, le sue affermazioni hanno trovato molteplici riscontri oggettivi, dei quali si darà conto nelle parti relative ai singoli episodi o soggetti a cui gli stessi attengono.

      Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità del GIACALONE deve essere pienamente positivo.

BONO PIETRO

Pietro BONO è stato esaminato nella qualità di imputato di reato connesso nelle udienze del 15 aprile e 27 maggio 1998 e del 20 gennaio e del 21 aprile 1999 dal P.M.. È stato inoltre controesaminato dai difensori degli imputati e riesaminato dal P.M. alle udienze del 12 e 26 maggio 1999 e dell’8 novembre 1999. È stato infine escusso ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000.

Le propalazioni del BONO nel presente procedimento hanno avuto ad oggetto essenzialmente gli omicidi di VENTO e TUMMARELLO e di LOMBARDO Gaspare (limitatamente ad alcune notizie de relato) e la complessa vicenda che si concluse con l’assassinio di Natale L’ALA, oltre a notizie relative a taluni imputati. Pertanto, in questa sede ci si limiterà a un brevissimo excursus delle sue dichiarazioni, rinviando alla parte speciale per resoconti più dettagliati del contenuto delle rivelazioni del collaboratore in parola.

Il BONO ha riferito che fin da ragazzo fu molto legato a PASSANANTE Alfonso, il quale era amico di suo padre e fu suo padrino di cresima. Stava sovente in sua compagnia, accompagnandolo spesso in campagna, ma apprese della sua appartenenza a “cosa nostra” solo all’età di tredici o quindici anni circa da suo padre. Successivamente, all’età di sedici o diciassette anni, lo stesso PASSANANTE, pur senza confidargli espressamente il fatto, glielo fece capire: del resto, a Campobello di Mazara, la presenza mafiosa era assai radicata e diffusa, cosicchè egli, sebbene fosse molto giovane, era a conoscenza dell’esistenza dell’associazione.

Il BONO non venne mai affiliato perché egli stesso rifiutò una proposta in tal senso avanzata da Calogero MINORE, in un’occasione in cui si era recato a casa di PASSANANTE Alfonso. Tuttavia, fu sempre “vicino” all’associazione, prestandosi, quando ne veniva richiesto (come nel caso del secondo tentativo di omicidio di L’ALA Natale), a collaborare con gli “uomini d’onore” nella perpetrazione di reati e instaurando con alcuni di essi (e in particolare con AGATE Mariano) rapporti economici connessi alla sua attività di produttore di vini o assicurando ad altri ingenti guadagni attraverso fittizie compartecipazioni nella sua azienda.

Negli anni successivi conobbe molti “uomini d’onore” di Campobello, e in particolare instaurò stretti vincoli di amicizia con BONAFEDE Leonardo e SPEZIA Nunzio (di cui era parente, avendone sposato una prima cugina nel 1961-62). Questi ultimi e il loro padrino avevano stima e fiducia in lui e pertanto lo informavano sui componenti dell’organizzazione, sui loro rapporti reciproci, sulle attività della consorteria criminale (per ciò che concerne in particolare la guerra di mafia che fu combattuta a Campobello negli anni ’50, cfr. retro, Parte I, Capo II).

Il collaboratore, nel corso delle sue deposizioni ha ricostruito la storia della cosca del suo paese, raccontando che dopo la morte del MARGIOTTA (anziano capomafia originario di Campobello di Mazara, ma residente a Palermo), il comando passò a BONAFEDE Leonardo, il quale guidava anche le “famiglie” di Poggioreale, Salaparuta e Partanna. Costui mantenne il ruolo di rappresentante per diversi anni, ma poi -a quanto fu riferito al BONO da SPEZIA Nunzio, PASSANANTE Alfonso, LOMBARDO Gaspare e LUPPINO Francesco- venne esautorato a causa della sua amicizia con Totò MINORE. Dopo la “posata” del BONAFEDE (il quale, per altro, successivamente venne nuovamente inserito a pieno titolo in “famiglia”) capo della cosca divenne SPEZIA Nunzio.  

Ha inoltre indicato i nomi degli esponenti della consorteria criminale, ricomprendendo nella stessa, oltre ai personaggi già nominati, tra gli altri SPEZIA Vincenzo, figlio di Nunzio, LOMBARDO Gaspare, LUPPINO Francesco, i fratelli ALFANO Calogero e Nicola, nonché GENTILE Salvatore, genero del BONAFEDE. Ha precisato altresì che era “vicino” alla “famiglia” anche URSO Raffaele, il quale, sebbene non fosse “punciuto”, era tenuto in alta considerazione per le sue doti di killer.

Il BONO ha affermato di avere subito nella sua vita vari procedimenti penali, riportando condanne per il reato di importazione di vini da paesi extracomunitari e per il tentato omicidio di Natale L’ALA. All’esito di un processo iniziato nel 1993 e concluso nel 1995 con una sentenza della Corte di Cassazione venne invece assolto per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Incominciò a collaborare con la giustizia nel giugno 1996, ammettendo di essere stato da sempre “vicino” a “cosa nostra”.

Esaurita questa breve disamina della dichiarazioni del BONO, si deve passare a valutare l’attendibilità, sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, delle sue dichiarazioni.

Il collaboratore ha svolto attività imprenditoriale di produttore di vino fin dal 1968, quando costituì una società con un tale DI STEFANO di Campobello di Mazara (arrestato sulla base delle dichiarazioni dello stesso BONO), denominata “Campobello Vini”. Successivamente gli stessi individui crearono la “BONO e DI STEFANO” e i rapporti d’affari tra i due continuarono inalterati negli anni, anche se mutarono parecchie volte la ragione sociale e i soci nominali, essendo uscito dal novero degli stessi il BONO ed essendovi entrati dapprima la moglie e poi il figlio (cfr. deposizione resa dal mar. SANTOMAURO all’udienza del 20 novembre 1995 nell’ambito del più volte citato procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri).

Nonostante svolgesse siffatta attività apparentemente lecita, era noto da tempo agli inquirenti come soggetto gravitante nell’orbita di “cosa nostra”.

In particolare, egli era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per il periodo di tre anni con provvedimento emesso il 7 gennaio 1987 dal Tribunale di Trapani.

      Aveva inoltre subito numerosi periodi di detenzione: era stato arrestato a Desenzano del Garda, in Sicilia e in Toscana (il 19 ottobre 1974 la Procura della Repubblica di Livorno aveva emesso un ordine di cattura nei confronti del BONO che rimase latitante fino all’11 giugno 1975, quando si costituì nel carcere di Livorno, venendo scarcerato due giorni dopo per la concessione della libertà provvisoria). Infine, intratteneva rapporti d’affari con la cantina facente capo ai fratelli AGATE (cfr. deposizione resa dal mar. SANTOMAURO all’udienza del 20 novembre 1995 nell’ambito del più volte citato procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri).   

      Prima dell’inizio della sua collaborazione, infine, aveva già riportato una condanna per il secondo tentativo di omicidio nei confronti del L’ALA, mentre era stato assolto dall’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.

      Nondimeno, egli ha lealmente ammesso fin da subito le sue responsabilità con riferimento a quest’ultimo reato e si è autoaccusato di altri episodi criminosi di cui non era neppure sospettato.

      Il collaboratore, inoltre, ha sempre risposto in maniera lucida e coerente alle domande postegli dalle parti, dimostrando un’attitudine mentale alla piena collaborazione con tutte le parti processuali nel tentativo di fare piena luce sui fatti di causa.

      Nelle sue audizioni, poi, ha riferito solo circostanze di cui era a conoscenza diretta ovvero che gli erano state raccontate da “uomini d’onore”, i quali non avevano alcuna ragione di mentirgli, in considerazione sia dei rapporti di amicizia che li legavano al BONO, sia della totale disponibilità sempre dimostrata da costui nei confronti delle loro richieste di collaborazione, sia, infine, della spontaneità delle confidenze che gli facevano per la stima e la fiducia che riponevano in lui.

      Infine, il collaboratore non ha mostrato motivi di acredine nei confronti degli imputati che ha accusato, nei confronti dei quali non è stato addotto che abbia avuto alcun dissidio tale da indurlo a lanciare accuse infondate, limitandosi alla stretta narrazione dei fatti, senza cadere in indiscriminate accuse. Al contrario, egli ha tenuto a precisare di essere legato da vincoli di amicizia di antica data nei confronti di alcuni di essi, non incrinata neppure da gravi dissidi talvolta creatisi, e di dovere addirittura la vita all’intervento di AGATE Mariano, il quale lo salvò dai progetti omicidiari del PASSANANTE, originati proprio da un contrasto di carattere personale. Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca del BONO, deve rilevarsi che le dichiarazioni dello stesso hanno trovato puntuali conferme in quelle di altri dichiaranti, quali -per limitarsi al presente giudizio- il PATTI, il SINACORI, il BRUSCA, il FERRO, il GERACI, il GIACALONE. D’altra parte, le modeste discrasie che sono talvolta emerse tra le propalazioni del BONO e quelle di altri (sempre per altro su circostanze di rilievo del tutto secondario), non solo non hanno inficiato la sua credibilità, ma al contrario, ne hanno ulteriormente esaltato la genuinità.

Le propalazioni del BONO sono state confermate altresì da numerosi altri riscontri di natura obiettiva,  che per ragioni di brevità verranno riportati nei paragrafi dedicati espressamente agli episodi e ai prevenuti a cui attengono.

Sulla base delle suesposte considerazioni, non può che esprimersi un giudizio pienamente positivo sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del BONO.

GERACI FRANCESCO

      Francesco GERACI, nato a Castelvetrano il 1 gennaio 1964, è stato esaminato dal P.M. nelle udienze del 7 ottobre 1998 e dell’8, 14 e 20 gennaio 1999 ed è stato controesaminato dalla difesa e riesaminato dal P.M. in quelle del 17, 23 e 24 giugno 1999 e del 10 novembre 1999. In quest’ultima udienza ha altresì sostenuto un confronto con CIACCIO Leonardo

Sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese dallo stesso prevenuto:

– all’udienza dell’11 dicembre 1996 nell’ambito del procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo, utilizzabili -non essendo intervenuto il consenso dei difensori degli altri prevenuti ex art.238 c.IV c.p.p.- solo nei confronti di ALCAMO Antonino, BRUSCA Giovanni, BRUNO Calcedonio, CASCIO Antonino, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, ai sensi del comma II bis della norma citata;

– all’udienza del 16 settembre 1997 nell’ambito del processo a carico di AGATE Giuseppe e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala, utilizzabili ex art.238 c.p.p. nei confronti di MESSINA DENARO Matteo e NASTASI Antonino.

Il GERACI ha riferito che conosceva fin dall’infanzia MESSINA DENARO Matteo, con il quale era compagno di giochi.

Pur rimanendo sempre buoni conoscenti, durante l’adolescenza i loro rapporti diminuirono in intensità, per riprendere nuovamente nel 1989, quando ricominciarono a frequentarsi, dato che entrambi erano soci del circolo culturale Luigi Pirandello.

Un giorno il GERACI -esasperato dal fatto che i suoi fratelli Andrea e Tommaso, insieme ai quali gestiva un esercizio di oreficeria all’ingrosso, e la loro sorella Giovanna, che aveva un negozio di vendita al dettaglio di gioielli, erano stati rapinati e un loro dipendente era stato addirittura sequestrato sullo scorrimento veloce di Agrigento, e temendo che la cosa si ripetesse- confidò a MESSINA DENARO Matteo aveva l’intenzione di “prendere a pugni” un tizio che si aggirava fuori dal suo negozio. La scelta di rivolgersi proprio al suo amico d’infanzia fu dettata dalla consapevolezza del fatto, noto a tutti a Castelvetrano, che suo padre Francesco, detto “zio Ciccio”, era un mafioso di rango.

Dopo circa una settimana Matteo MESSINA DENARO andò a casa sua e gli disse che a quella persona la faccia l’avrebbero rotta insieme ed egli lo ringraziò mettendosi a disposizione dell’amico per qualsiasi cosa.

Da allora il GERACI funse spesso da autista al MESSINA DENARO, che all’epoca non passava più le notti a casa.

Dapprima l’“uomo d’onore” lo coinvolse in alcuni incendi di abitazioni, poi in un primo omicidio a Santa Ninfa (CAPO Giuseppe). Dopo quest’ultimo crimine il collaborante ebbe un ripensamento e un giorno al circolo disse a MESSINA DENARO Matteo che doveva andare a Vicenza o ad Arezzo per lavoro; quando ebbe pronunciato queste parole si avvide che CLEMENTE dapprima guardò MESSINA DENARO “come per dire: che vuol fare questo” e poi gli fece presente che se voleva tirarsi indietro lo doveva dire subito. A quel punto egli decise di rimanere, temendo per la propria incolumità. Partecipò complessivamente a sei omicidi e a un tentato omicidio, ma fu arrestato per un fatto di cui non sapeva nulla, cioè l’assassinio di BONOMO Antonella.

      Il GERACI non venne mai affiliato, ma MESSINA DENARO Matteo gli disse che era più importante di un uomo d’onore, alludendo al fatto che era stato coinvolto nel viaggio a Roma per l’attentato a Maurizio COSTANZO.

      Non faceva domande, tranne, talvolta, su fatti in cui era coinvolto personalmente, poiché aveva capito che in quell’ambiente non si doveva chiedere nulla. Per altro, in occasione del primo omicidio a Santa Ninfa, chiese perché erano dovuti andare loro e non ci avevano pensato direttamente i locali e Giuseppe CLEMENTE gli rispose domandandogli come poteva non accorgersi che lì erano tutti vecchi e non avere capito che da Castelvetrano si comandava tutta la provincia.

      Data la sua sostanziale estraneità alla struttura mafiosa, non era informato sull’organizzazione e non sa come fossero attribuiti i ruoli all’interno della stessa, né che posizione avessero il CLEMENTE e Leonardo CIACCIO, anche se il primo appariva più in confidenza di loro con il MESSINA DENARO, il quale talvolta si appartava con lui e mai con il GERACI e con il CIACCIO. In ogni caso, il MESSINA DENARO dopo il primo omicidio gli fece conoscere altri “uomini d’onore”, che gli presentava come “brave persone”, indicazione che gli faceva comprendere che erano mafiosi.

      Intorno al MESSINA DENARO si coagulò ben presto un gruppo di amici inseparabili, composto, oltre che dal figlio dell’allora capo mandamento, dal GERACI, da Giuseppe CLEMENTE e da Leonardo CIACCIO, detto “Nanà”, che in precedenza il collaboratore conosceva solo di vista, in quanto anch’essi frequentavano il circolo. Il primo gestiva un distributore di benzina in via Campobello a Castelvetrano e il secondo aveva un impresa di movimento terra.

      I quattro giovani si incontravano assiduamente nel “Circolo PIRANDELLO” di Castelvetrano, ma avevano anche altri luoghi di convegno, quali la pompa di benzina AGIP del CIACCIO sita a circa Km.1,5 di distanza dal centro abitato di Castelvetrano lungo la strada che conduce a Campobello di Mazara e al casello autostradale di Mazara del Vallo, il locale di vendita all’ingrosso di gioielli del GERACI, i ristoranti “Pierrot” di Castelvetrano e “Baffo” di Selinunte. Per un certo periodo, fino al 1990 o 1991, il gruppo frequentò assiduamente l’hotel “Paradise Beach” di Selinunte, nel quale lavorava una ragazza austriaca, Andrea o “Asi”, che aveva intrecciato una relazione con MESSINA DENARO Matteo (su quest’ultima vicenda ci si soffermerà ampiamente in seguito, quando si tratterà dell’omicidio di CONSALES Nicola).

      Il MESSINA DENARO fece conoscere al GERACI molti importanti personaggi di “cosa nostra”, tra i quali lo stesso RIINA.

Il collaboratore vide il capo di “cosa nostra” tre volte, sempre nel suo negozio di vendita di gioielli all’ingrosso.

Nella prima occasione erano presenti il GERACI e MESSINA DENARO Matteo. Dapprima entrarono quest’ultimo e il RIINA (il quale era stato accompagnato da Pietro GIAMBALVO), mentre gli altri due attesero fuori, poi fu chiamato anche il GERACI. In quella circostanza venne a sapere che l’azienda agricola di Zangara –che, come si vedrà in seguito, egli si era intestato su richiesta di MESSINA DENARO Matteo e per fare un piacere a costui- era in realtà del RIINA. Con riferimento a tale fondo, il boss di Castelvetrano gli disse che, dato che rischiavano di morire, doveva confidare a uno dei suoi congiunti che la proprietà era sua solo nominalmente e il collaboratore decise di parlarne a suo fratello Andrea.

Anche in occasione del secondo incontro, il RIINA arrivò accompagnato dal GIAMBALVO. Erano presenti altresì Totò GANCI di Sciacca, Peppe LA ROCCA di Montevago e Peppe CAPIZZI di Ribera, tutte persone che MESSINA DENARO Matteo incontrava spesso a Sciacca, dove molte volte lo accompagnava lo stesso GERACI. Quest’ultimo fece accomodare gli ospiti nell’appartamento, preparò loro il caffè e scese al piano di sotto, nel locale di vendita all’ingrosso, da dove sentì il RIINA urlare che avrebbe rotto le corna a “tutti e due”. Quando gli ospiti se ne furono andati, chiese al MESSINA DENARO che cosa fosse successo e l’altro, quando seppe che aveva sentito le urla, gli confidò che il RIINA li aveva sgridati perché avevano avuto problemi di appalti o di altro. Il MESSINA DENARO in quel frangente criticò il capomafia di Corleone, osservando che era solito trattare male le persone, nonostante fossero “uomini d’onore” di un certo livello.

La terza volta in cui lo vide, invece, il RIINA si recò nel suo negozio in compagnia della moglie e delle due figlie, sempre accompagnato da Pietro GIAMBALVO. Anche in questo caso era presente Matteo MESSINA DENARO. In quel frangente i RIINA scelsero alcuni preziosi e li acquistarono, inoltre gli portarono una valigetta contenente i gioielli della loro famiglia. La borsa si chiudeva con una chiave e il RIINA voleva lasciargliela, ma il collaboratore declinò l’invito, chiedendo all’altro che la tenesse lui. Aprirono la valigia per un breve lasso di tempo e il GERACI non potè vedere tutti i gioielli: notò orologi, circa 400 monete, brillanti e altro. L’idea di lasciare i gioielli nella sua custodia era venuta a RIINA, in quanto nel corso del loro primo incontro egli aveva rivelato ai due boss che nell’ingrosso c’era un caveau elettronico molto sofisticato, la cui esistenza era insospettabile e per il quale il RIINA, dopo averlo visto, gli aveva fatto i complimenti. Del resto, gli incontri avvenivano nel suo ingrosso proprio perché, in caso di blitz, RIINA avrebbe potuto nascondersi all’interno del caveau. Già prima dell’occasione in parola, per altro, Matteo MESSINA DENARO gli aveva consegnato alcuni lingotti d’oro, sempre di proprietà del RIINA.

Dopo un certo periodo di tempo, il GERACI spostò di sua iniziativa e all’insaputa dei due capimafia la valigetta e i lingotti, in quanto per ragioni fiscali (aveva troppi beni intestati: azienda agricola, magazzino ricambi) aveva deciso di cedere l’attività di vendita all’ingrosso a suo fratello Andrea e temeva che potessero per qualunque ragione essere scoperti. Decise di portarli nell’appartamento di sua madre, all’interno del quale, oltre a una normale cassaforte, avevano deciso di installare in un sottoscala una botola che si apriva togliendo una mattonella con una ventosa. Nel cavo formato in tale modo, al cui interno i membri della sua famiglia avevano già nascosto loro beni personali, occultò anche quelli del RIINA.

Nel 1990 o 1991, alcuni mesi prima dell’omicidio, all’hotel “Paradise Beach”, Matteo MESSINA DENARO presentò al GERACI, al CIACCIO e al CLEMENTE Giovanbattista FERRANTE, il quale stava trascorrendo un periodo di ferie nell’albergo con la propria famiglia e con altre persone e che il MESSINA DENARO descriveva come un suo amico. I due odierni collaboratori si incontrarono nuovamente a Palermo, molto tempo dopo il delitto CONSALES.

Nel 1991 il GERACI conobbe Salvatore BIONDINO, avendo accompagnato varie volte Matteo MESSINA DENARO a Palermo in occasione di incontri tra i due uomini. Il BIONDINO abitava in una strada stretta vicino all’allora “Silos” e all’odierna “Città Mercato”; di solito il collaboratore rimaneva un poco distante con la macchina, mentre MESSINA DENARO si addentrava a piedi nella stradina per raggiungere l’abitazione del BIONDINO. Spesso i due uomini ritornavano insieme e a volta l’uomo d’onore palermitano offriva loro un caffè o comprava loro alcune paste.

In una sola occasione il GERACI entrò nell’abitazione del BIONDINO, quando si svolse la riunione per preparare l’attentato a Roma contro Maurizio COSTANZO. Erano presenti, oltre al padrone di casa, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Giuseppe GRAVIANO, Fifetto CANNELLA e Renzo TINNIRELLO. Il GERACI non assistette alla discussione, ma quando se ne andarono, Matteo MESSINA DENARO gli comunicò che dovevano andare a Roma per l’attentato a Maurizio COSTANZO. In effetti i sei uomini si recarono nella capitale: il GERACI e il SINACORI partirono in aeroplano, il MESSINA DENARO e il TINNIRELLO in treno e il CANNELLA e il BIONDINO in un modo che il “pentito” non ha saputo precisare. Quando il GERACI e il SINACORI arrivarono nella capitale raggiunsero in taxi la stazione Termini, dove affittarono un’automobile utilizzando la carta di credito del primo. Quindi si recarono poi un appartamento sporco e fatiscente, che lasciarono nel primo pomeriggio per raggiungere la fontana di Trevi, luogo fissato per l’incontro con i complici. Dopo che si furono riuniti andarono dallo SCARANO, che trovò loro un altro appartamento. Il collaboratore castelvetranese nel corso della sua permanenza a Roma acquistò una sahariana, oltre ad alcune camice per sé e ad altre che regalò a SINACORI, pagandole con la carta di credito.

Tramite il MESSINA DENARO, il collaboratore conobbe anche Antonio SCARANO.

Lo vide per la prima volta nel suo locale di vendita all’ingrosso, dove lo SCARANO sopraggiunse in compagnia di GARAMELLA, alla presenza di MESSINA DENARO Matteo e del dottor Vincenzo PANDOLFO. Questi ultimi si appartarono con lo SCARANO nel retrobottega e, quando ne uscirono, il boss di Castelvetrano invitò il GERACI a consegnare allo SCARANO la somma di £.20.000.000, che doveva servire per affittare una casa a Roma per il RALLO (che in effetti poi si recò nella capitale), dato che in quel periodo dovevano essere emessi mandati di cattura contro lo stesso RALLO e il PANDOLFO. In un’occasione il MESSINA DENARO chiese anche al GERACI, al CLEMENTE e al CIACCIO se avessero una casa disponibile per loro, ricevendo una risposta affermativa dal collaboratore, che aveva una casa a Triscina vuota. Il MESSINA DENARO accolse la proposta, ma si raccomandò che non andasse lui stesso a portargli da mangiare, poiché temeva che fosse pedinato. Il GERACI, allora, fece una spesa molto ricca prima del loro arrivo con denaro consegnatogli dal MESSINA DENARO e mandò suo padre a portare le provviste, nascondendogli per altro la reale identità dei suoi ospiti.

Il GERACI conobbe altresì Paolo FORTE, in compagnia del quale in un’occasione si recò a Roma per prendere in locazione un appartamento che, a quanto gli confidò il MESSINA DENARO, fu usata prima dal RALLO e poi dal GARAMELLA. Il FORTE era una persona che voleva prendere in gestione un distributore IP allo svincolo di Castelvetrano e, poiché temeva che lo volessero acquistare persone di Paceco che avevano molte altre pompe IP nella zona e che l’azienda petrolifera preferisse darla a questi ultimi, chiedeva sovente al MESSINA DENARO di interessarsi perché i Pacecoti non se lo assicurassero, cosa che l’“uomo d’onore” fece effettivamente, consentendo al FORTE di assicurarsi la gestione del distributore. Durante la sua latitanza il capomafia di Castelvetrano aveva il documento del FORTE e usava il suo nome e cognome, come il collaboratore potè vedere personalmente.

GARAMELLA Giuseppe gli fu presentato dal MESSINA DENARO, il quale gli riferì che il primo aveva bisogno di una bella macchina per il giorno dopo. Il GERACI offrì la sua Mercedes, ma la proposta fu rifiutata perché aveva il cambio automatico e GARAMELLA non lo sapeva usare. Il MESSINA DENARO gli chiese se poteva interessarsi con suo fratello Tommaso perché gli prestasse la sua autovettura, sempre di marca Mercedes; naturalmente Tommaso acconsentì alla richiesta e il GARAMELLA tenne l’automobile per due o tre giorni. In seguito vide quest’ultimo molte volte: il MESSINA DENARO lo descriveva come un buon ragazzo e una persona disponibile. GARAMELLA stava sempre con Paolo FORTE, poiché gestiva il bar e il lavaggio allo svincolo di Castelvetrano, dove l’altro aveva la pompa di benzina e dove il GERACI andava spesso allo svincolo.

Il collaboratore ha infine rivelato che Matteo MESSINA DENARO ebbe nella propria disponibilità vari cellulari, uno dei quali era intestato a Raimondo MONACHINO, mentre un altro era in capo a un dipendente del GERACI, tale Massimo BIANCO. Infatti, quando il MESSINA DENARO gli comunicò che cercava una persona a cui intestare un cellulare, il GERACI provvide ad accendere un’utenza al nome del suo dipendente e a consegnare l’apparecchio all’amico, all’insaputa del BIANCO, al quale aveva detto che serviva a lui).

      Terminato questo resoconto necessariamente conciso e parziale delle propalazioni del GERACI (per le quali si rinvia altresì ai paragrafi dedicati ai singoli episodi criminosi dei quali il collaboratore si è autoaccusato e ai personaggi a cui di volta ha riferito notizie) è possibile addentrarsi nella valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del medesimo.

      Francesco GERACI era da tempo noto agli inquirenti come soggetto che frequentava quasi giornalmente MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo e CLEMENTE Giuseppe (cfr. deposizione del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 15 gennaio 1999 e a quella del 12 gennaio 1998 nel procedimento a carico di AGATE Giuseppe e altri).

Nel giugno 1994 il GERACI fu denunciato insieme al fratello Andrea, nato a Castelvetrano il 7 maggio 1952, per detenzione illegale di cartucce calibro 38 special a espansione.

La prima ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti fu emessa nel procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri per l’omicidio di BONOMO Antonella e al provvedimento seguì l’arresto nel giugno del 1994. Nel giugno del 1996 l’odierno collaboratore venne colpito dal secondo provvedimento custodiale nell’ambito del procedimento “Selinus” con l’imputazione di associazione mafiosa, nella quale venivano presi in esame, nell’ambito di una indagine volta alla cattura di Matteo MESSINA DENARO, i suoi rapporti con lo stesso MESSINA DENARO, Paolo FORTE cl.1959, Giuseppe GARAMELLA cl.1948, Giuseppe GRIGOLI cl.1949, Antonino NASTASI, Alfio MASSIMINO, Fortunato LUMINARIO e altri, tutti arrestati nel medesimo procedimento.

Il GERACI iniziò a collaborare nel settembre del 1996 con l’Autorità Giudiziaria palermitana, autoaccusandosi di sei omicidi (CALVARUSO Pietro, CAPO Giuseppe, CONSALES Nicola, LOMBARDO Gaspare, MARTINO Giovanni e TRIPOLI Nicolò) e consentendo di ritrovare ingenti quantitativi di preziosi che ha affermato di essere di proprietà della famiglia di Salvatore RIINA. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, il collaboratore indicò due nascondigli uno nell’abitazione e l’altro nell’ufficio vendita dell’ingrosso del GERACI. Nell’abitazione c’era un piccolo vano ricavato sotto il pavimento di un sottoscala, a cui si accedeva asportando una piastrella dal pavimento tramite una ventosa; in esso gli inquirenti rinvennero un grande campionario di gioielli di svariata fattura, migliaia di sterline d’oro, orologi per il valore di decine di milioni, medagliette con dedica ai figli di RIINA, crocefissi tempestati di pietre preziose; nella gioielleria invece tramite uno scorrimento automatico si accedeva a un vano in grado di ospitare due o tre persone celato sotto la gioielleria (cfr. deposizione LINARES del 23 gennaio e 14 febbraio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri e verbale di rinvenimento e sequestro del 27 settembre 1996).

      Il GERACI è stato il primo, e fino ad oggi l’unico, collaboratore di giustizia “vicino” alla cosca di Castelvetrano. Pertanto, sebbene lo stesso non abbia una conoscenza approfondita della struttura e della composizione della “famiglia” del suo paese d’origine non essendo stata formalmente affiliato alla stessa, le sue dichiarazioni hanno fornito un apporto assai rilevante al lavoro degli investigatori, consentendo loro di apprendere notizie sul mandamento comandato dai MESSINA DENARO, su attività criminose e su speculazioni apparentemente lecite in cui questi ultimi erano coinvolti, oltre che sull’ambiente in cui costoro, e soprattutto Matteo, si muovevano e sulle amicizie e i rapporti su cui facevano affidamento.

      Ha immediatamente dimostrato la sua disponibilità a instaurare una piena e leale collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, da un lato addossandosi la responsabilità di gravissimi delitti (tra cui anche alcuni omicidi) dei quali non era neppure sospettato e dall’altro lato consentendo il ritrovamento di molti oggetti preziosi appartenenti al RIINA.

      D’altra parte, la sostanziale estraneità del GERACI allo spirito dell’associazione mafiosa -affermata dallo stesso collaboratore, il quale ha tenuto a precisare di essersi avvicinato al MESSINA DENARO, della cui famiglia conosceva la caratura criminale, spinto dall’esigenza di impedire che i suoi fratelli e i suoi dipendenti subissero altre rapine- gli ha verosimilmente facilitato la decisione di aprirsi totalmente con gli inquirenti.

      Siffatta attitudine mentale di piena e sincera collaborazione è evincibile dal tenore stesso delle dichiarazioni del GERACI nei vari processi in cui è stato esaminato, atteso che le stesse sono state sempre state costanti, coerenti, dettagliate e intrinsecamente logiche.

      Un tale giudizio non può che essere confermato con riferimento al presente procedimento, nel quale il collaboratore ha fornito un resoconto preciso e circostanziato degli episodi delittuosi nei quali a cui ha personalmente partecipato e dei soggetti che vi erano coinvolti, fornendo spesso particolari oggettivamente riscontrabili e, come si vedrà, di solito effettivamente riscontrati.

      Inoltre il GERACI ha per lo più riferito -senza mostrare alcuna inclinazione ad amplificare la portata delle sue rivelazioni, ma soltanto la ferma intenzione a riferire tutto quanto sapeva sugli episodi su cui gli venivano rivolte domande- fatti e notizie che erano a sua diretta conoscenza o che gli erano stati raccontati da personaggi, come MESSINA DENARO Matteo, che non avevano alcuna ragione di mentirgli in considerazione sia del rapporto di amicizia che li legava, sia dell’assoluta disponibilità sempre dimostratagli dal GERACI a soddisfare le sue richieste, sia, soprattutto, della spontaneità delle confidenze, dovuta al fatto che il collaboratore non gli rivolgeva quasi mai domande.

      Dal tenore delle sue dichiarazioni, poi, non è emersa alcuna acredine nei confronti di nessuna delle persone che ha accusato, ma al contrario il collaboratore ha tenuto a precisare di avere intrattenuto rapporti cordiali con alcuni dei soggetti in parola, e in particolare con il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il CLEMENTE.

      Infine, le propalazioni del collaboratore hanno trovato significativi riscontri di carattere estrinseco, delle quali in questa sede verranno esaminate solo quelle di carattere generale, non attinenti a specifici episodi o imputati, le quali ultime saranno oggetto di specifica trattazione nei paragrafi dedicati espressamente a tali fatti e persone.

      Come si è anticipato, le dichiarazioni del GERACI hanno trovato molteplici conferme in quelle di altri collaboratori, e, più specificamente, del SINACORI, di Giovanbattista FERRANTE e di Antonio SCARANO.

Il FERRANTE e il GERACI, in particolare, hanno delineato in maniera sostanzialmente concorde i rapporti del primo con il MESSINA DENARO e il suo gruppo, sui quali ci si soffermerà più ampiamente in ordine all’omicidio CONSALES.

Il GERACI e lo SCARANO, poi, hanno fornito indicazioni analoghe sui rapporti del secondo con personaggi affiliati o vicini a “famiglie” inserite nel mandamento di Castelvetrano (MESSINA DENARO Matteo, PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco, GARAMELLA Giuseppe, FORTE Paolo) e del coinvolgimento di entrambi i collaboratori e del gruppo facente capo al MESSINA DENARO nell’attentato contro Maurizio COSTANZO a Roma e nella latitanza del RALLO nella capitale.

Inoltre, Paolo FORTE, nell’interrogatorio reso al P.M. in 17 febbraio 1997 e integralmente contestatogli all’udienza del 7 gennaio 1999 in seguito al rifiuto di costui di sottoporsi a esame nella qualità di imputato di reato connesso, pur tentando di minimizzare l’importanza dei fatti che riferiva, ha sostanzialmente dovuto ammettere la veridicità delle dichiarazioni del GERACI, con riferimento ai suoi rapporti con MESSINA DENARO Matteo e GARAMELLA.

Altri significativi riscontri alle dichiarazioni del GERACI possono essere rinvenute negli esiti dell’attività di indagine delegata dall’Autorità Giudiziaria, e in particolare:    

– i tre fratelli GERACI (il terzo è Tommaso, nato l’8 dicembre 1954) gestivano tutti insieme una gioielleria in via XX settembre a Castelvetrano; nel 1994 nella titolarità della licenza subentrò BONSIGNORE Biagia, moglie di Andrea, a seguito delle dimissioni di GERACI Francesco, come affermato dal collaboratore;

– il GERACI ha ottenuto finanziamenti dalla finanziaria “CRECOFIN di SALVO Gabriele”; quest’ultimo, sentito nella qualità di indagato in reato connesso ha affermato che il finanziamento era stato concesso su richiesta di un tale GERACI, che ha riconosciuto in GERACI Andrea, qualificatosi come gestore di una gioielleria di Castelvetrano e come rappresentante di preziosi; in particolare il GERACI aveva chiesto di costituire, nel più assoluto anonimato, un deposito di circa £.200.000.000 a fronte del quale la “CRECOFIN” avrebbe ricevuto una linea di credito intestata a una delle società del GERACI, linea di credito che sarebbe stata rimborsata dopo un certo periodo e con un differenziale di interesse da calcolare successivamente; il SALVO aveva detto di conoscere anche GERACI Francesco, identificandolo come il soggetto che effettuava il materiale versamento del denaro alla finanziaria al fine di costituire il citato deposito; infine, il SALVO precisò che l’operazione era stata caldeggiata da SINACORI Vincenzo, che aveva incontrato a Mazara insieme a GERACI Francesco; il SALVO ha affermato altresì che nel 1992, quando fu nominato liquidatore della “CRECOFIN” tentò di rintracciare la pratica del GERACI, ma gli impiegati lo informarono che non era mai stata definita e in effetti neppure l’attuale liquidatore, TILOTTA Maria nata a Mazara il 3 settembre 1961, l’aveva rintracciata tra le pratiche effettivamente esistenti presso la finanziaria (cfr. deposizione LINARES nel procedimento ACCARDI Gaetano e altri, cit.);

– con riferimento al viaggio a Roma che il collaboratore ha affermato di avere fatto nel febbraio-marzo 1992 con SINACORI Vincenzo, TINNIRELLO Lorenzo, GRAVIANO Giuseppe, MESSINA DENARO Matteo e CANNELLA Cristoforo, le sue dichiarazioni sono state riscontrate con riferimento ai seguenti fatti:

a) acquisto di camice per £.4.000.000 nel negozio di ALONGI prima di partire, il 22 febbraio 1992 tramite l’American Express;

b) acquisto di camice a Roma da Edy Monetti il 24 febbraio 1992 per £.3.600.000: carta di credito;

c) esistenza di biglietti aerei a nome GERACI Mister e RINACORI Mister, i quali risultavano altresì avere fatto il “check in” sul volo BM 119 del 24 febbraio 1992 rispettivamente alle ore 7,59 e 7,58 con lo stesso operatore (IC0613) e avere avuto assegnati i posti 20/A e 20/C; inoltre sul volo BM1207 dello stesso giorno risultavano prenotati ma non partiti GERACI Tommaso e MILITELLO Francesco: quest’ultimo partì lo stesso giorno, più tardi, mentre il primo non partì (a suffragio dell’affermazione del collaboratore secondo cui partì in aereo insieme al SINACORI);

d) esistenza di biglietto del traghetto per la tratta da Napoli a Palermo a nome CANNELLA per due passeggeri e la FIAT Uno tg. “Roma-89521M”; gli investigatori appurarono che quel numero di targa contraddistingueva una FIAT Uno intestata a una tale Acar Naia (come da pronuncia) , una stilista nata in Libano; atteso che il dato risultava non significativo, verificarono tutti gli intestatari delle vettura targate “Roma-89521” indipendentemente dalla lettera finale e appurarono che CANNELLA Cristoforo (nato a Palermo il 15 aprile 1961 e ivi residente in Cortile Grigoli n.3) risultava proprietari della vettura tg. “Roma-89521Y”, la cui targa nell’ottobre 1993 mutò in “PA-B30044” dopo la vendita del veicolo avvenuto il 15 giugno 1993 (il dato conferma il fatto che il 5 marzo il GERACI e il CANNELLA rientrarono a Palermo in nave da Napoli);

e) il 5 marzo 1992 “RINATORI Mister” si imbarcò sul volo BM 190 delle ore 16,10 (biglietto n.05544228847755) da Roma a Palermo avendo fatto il check in alle ore 13,52 e avendo assegnato il posto “9J”; per altro, controllarono anche i voli del giorno precedente e scoprirono che “RINATORI Mister” aveva preso il volo BM 0166 partito da Roma per Palermo il 4 marzo 1992, appurando che era partito senza avere fatto la prenotazione e che era rientrato a Roma la mattina del 5 marzo con il volo BM 119 delle 9,40 (riscontra la dichiarazione del GERACI secondo cui altri del loro gruppo ritornarono in Sicilia in aereo e in treno);

f) esistenza di una telefonata nell’abitazione del GERACI a Castelvetrano (0924/45441) il 24 febbraio 1992 effettuata mercoledì 26 febbraio 1992 da Roma in partenza da un cellulare (0337/864078) intestato alla ditta “Orobase” con sede in Vicenza, da cui il collaboratore si forniva dei gioielli per la sua oreficeria; il titolare della Orobase, Bernardo CAPPAROTTO, riferì che l’utenza in parola era usata dai suoi dipendenti per attività professionale inerente al commercio di preziosi e che Francesco GERACI era stato alla sede romana nel 1992, facendo anche un’individuazione fotografica;

g) il GERACI prese a noleggio all’agenzia Hertz della Stazione Termini di Roma l’autovettura “Y10” tg. Roma-9D8808 in data 24 febbraio 1992 alle ore 13,14 e la riconsegnò il 5 marzo 1992 alle ore 16,30; nel periodo in cui era stata a disposizione del GERACI l’autovettura aveva compiuto 520 km. (cfr. deposizioni del mar. Massimo CAPPOTTELLA e del dottor ZITO rispettivamente alle udienze del 9 dicembre e dell’11 novembre 1997 nel procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Firenze, cit.).

      Deve infine sottolinearsi che le propalazioni del collaboratore in parola sono state sottoposte numerose volte a vaglio di attendibilità da varie Autorità Giudiziarie e lo hanno sempre superato.

      In particolare, in questa sede si può riportare la sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 25 novembre 1997, nella quale il GERACI è stato giudicato responsabile del tentato omicidio del dottor Calogero GERMANÀ e dei reati satellite, dei quali il collaboratore si era autoaccusato e aveva chiamato in correità altri soggetti, separatamente giudicati, ed è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, poi ridotta in appello ad anni cinque, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.8 L.203/91 prevalenti sulle contestate aggravanti (cfr. citata decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo, nonché sentenza della Corte d’Appello di Palermo emessa il 28 ottobre 1998 e divenuta irrevocabile per GERACI il 18 giugno 1999, prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      Le dichiarazioni del GERACI sono state inoltre alla base della sentenza emessa il 6 giugno 1997 con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, che ha condannato per vari reati, tra cui l’associazione a delinquere di stampo mafioso dello stesso collaboratore, di suo fratello Andrea, AGATE Giovanni, FORTE Paolo, GIACALONE Michele e MASSIMINO Alfio e DE SIMONE Giacomo (i primi quali soggetti vicini alla “famiglia” di Castelvetrano e l’ultimo quale membro della stessa). La suddetta decisione è stata confermata in appello, quanto alle condanne per il delitto di cui all’art.416 bis c.p. (cfr. decisioni menzionate, prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      Con riferimento a quest’ultima decisione deve sottolinearsi, a ulteriore suffragio dell’attendibilità e della lealtà del collaboratore in esame, che le sue dichiarazioni hanno portato alla condanna del fratello Andrea alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per i gravi reati previsti dagli artt.416 bis c.p. e 12 quinquies D.L.13 maggio 1991 n.152. Ora, la decisione di accusare un proprio stesso congiunto non può non costituire un significativo elemento di conferma della fermezza della decisione di collaborare con la giustizia e della totale correttezza e sincerità del dichiarante.

      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del GERACI non può che essere pienamente positivo.

LA BARBERA GIOACCHINO

      Gioacchino LA BARBERA, nato ad Altofonte il 23 novembre 1959, è stato escusso alle udienze dell’11 dicembre 1998, del 7 luglio, dell’11 settembre e dell’8 novembre 1999. Infine, è stato sentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000.

      Sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese dal medesimo nell’udienza del 22 marzo 1996 nell’ambito del procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri, utilizzabili -non essendo intervenuto il consenso dei difensori degli altri prevenuti ex art.238 c.IV c.p.p.- solo nei confronti di ALCAMO Antonino, BRUSCA Giovanni, BRUNO Calcedonio, CASCIO Antonino, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, ai sensi del comma II bis della norma citata.

      Il LA BARBERA ha riferito di essere stato inserito nella “famiglia” di Altofonte, “mandamento” di San Giuseppe Iato, a partire dal 1981.

Baldassare DI MAGGIO, il quale durante la detenzione di Bernardo e Giovanni BRUSCA fu il reggente del mandamento di San Giuseppe Iato, lo nominò reggente della “famiglia” di Altofonte. Tuttavia, a causa del suo rapporto fiduciario con il DI MAGGIO, il collaboratore venne coinvolto nei contrasti che sorsero tra costui e i BRUSCA dopo il ritorno di Giovanni BRUSCA da Pianosa e che portarono, nel 1989, alla esautorazione del DI MAGGIO e del LA BARBERA, sostituiti rispettivamente da Giovanni BRUSCA e da Giuseppe MARFIA.

Nel periodo in cui guidò la cosca di Altofonte, l’odierno collaboratore partecipò ad alcuni omicidi -tra cui uno (quello di FILIPPI Rosolino) perpetrato nell’ospedale del paese- nella zona di Alcamo, dove era in corso una guerra di mafia.

      Dopo essere stato esautorato, il LA BARBERA, temendo per la propria incolumità, dal 1990 al 1992 si trasferì in Italia settentrionale, gestendo la sua piccola impresa, ma nel 1992 ritornò in Sicilia ed entrò a fare parte di un ristretto gruppo di fuoco alle dirette dipendenze di Salvatore RIINA.

     Tra il 1992 e il suo arresto, avvenuto il 23 marzo 1993, si recò spesso nella Provincia di Trapani, dove trascorrevano la latitanza BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, rispettivamente a Mazara del Vallo e a Castellammare del Golfo.

      Pertanto, in quel periodo ebbe frequenti rapporti con esponenti mafiosi della Provincia di Trapani, in particolare con Matteo MESSINA DENARO e Vincenzo SINACORI, reggenti della Provincia di Trapani, a cui portava ambasciate da parte del BRUSCA e del BAGARELLA, il quale ultimo andava spesso a trovare nel suo rifugio nella campagna di Mazara. Il punto di incontro per raggiungere il nascondiglio del boss corleonese era il negozio di materiale elettrico di Vincenzo SINACORI. Il locale era ubicato in città, di fronte all’ospedale, ed era frequentato soprattutto da Matteo MESSINA DENARO e Andrea GANCITANO, ma anche da altre persone tra cui “zu Ciccio” (il padre di Matteo, Francesco MESSINA DENARO) e il fratello di Mariano AGATE, il quale ultimo non gli fu presentato ritualmente, ma gli venne indicato da Nino GIOÉ.

A detta del collaboratore, il SINACORI portava spesso gli “uomini d’onore” palermitani altresì in una villetta sita a circa sette o otto chilometri dal negozio, nella quale trascorreva la sua latitanza Andrea MANCIARACINA. In quest’ultimo luogo, in occasione di una riunione, conobbe Salvatore RIINA, Santo MAZZEI, Giovanni BASTONE e Diego BURZOTTA.

Il gruppo di fuoco palermitano partecipò attivamente alla guerra di mafia di Marsala, nella quale il collaboratore si è autoaccusato dell’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA e di uno degli attentati alla vita di LAUDICINA Ignazio.

Sebbene i rapporti dei Palermitani con i Trapanesi si fossero allentati dopo il tentato omicidio di LAUDICINA Ignazio, a causa delle accuse di superficialità rivolte dal BAGARELLA ai mazaresi e in particolare al GANCITANO, il LA BARBERA continuò a frequentare questi ultimi e a commettere delitti insieme a loro: in particolare risale a tale epoca il duplice omicidio MILAZZO-BONOMO.

      Sebbene il contributo fornito dalle dichiarazioni di Gioacchino LA BARBERA in questo procedimento sia stato complessivamente modesto, avendo avuto ad oggetto un ridotto numero di episodi ricompresi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala e pochi imputati, la sua collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, iniziata il 25 novembre 1993, deve essere considerata complessivamente assai rilevante.

      Infatti la posizione ricoperta dallo stesso nell’ambito dell’organizzazione e gli stretti vincoli che lo legavano a personaggi di primissimo piano, quali BAGARELLA Leoluca e Giovanni BRUSCA, hanno comportato la sua diretta partecipazione a diversi gravi episodi criminosi e la conoscenza da parte sua di numerose circostanze talvolta assai significative.

      Al momento del suo arresto, il LA BARBERA era già stato indicato come “uomo d’onore” e chiamato in correità in ordine a vari fatti-reato (tra cui la strage di Capaci) da DI MAGGIO Baldassare e da altri collaboratori e il suo coinvolgimento in molti delitti era emerso dalle intercettazioni ambientali effettuate in un appartamento nella via Ughetti n.17, int.38, a Palermo, in cui era vissuto per un certo periodo insieme a GIOÈ Antonino.

      Egli, per altro, ha lealmente ammesso fin da subito le sue responsabilità con riferimento ai predetti delitti e si è autoaccusato di altri episodi criminosi di cui non era neppure sospettato, in quanto il DI MAGGIO, per mera dimenticanza, aveva omesso di indicarlo tra i compartecipi o che addirittura non erano noti agli inquirenti, come nel caso degli omicidi di MILAZZO Vincenzo e BONOMO Antonella.

      Con riferimento a questi ultimi assassinii, il LA BARBERA non solo ha raccontato dettagliatamente la fase preparatoria e quella esecutiva degli stessi, indicando i nomi dei complici (alcuni dei quali hanno ammesso la loro partecipazione: il BRUSCA, il SINACORI, il FERRO e il GERACI), ma ha altresì consentito il ritrovamento dei cadaveri delle vittime e di quello del fratello del capo mandamento di Alcamo, rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia avvenuto nell’aprile 1991.

      In ordine a tale ultimo fatto, in particolare, il collaboratore ha riferito che BRUSCA Giovanni gli raccontò che una sera in cui si trovava ad Alcamo aveva compiuto un giro di perlustrazione insieme ad alcuni “uomini d’onore” della cosca alla ricerca di membri del clan rivale dei GRECO. Dato che una pattuglia di Polizia aveva fatto loro segno di fermarsi, era stato costretto a ingaggiare con gli operanti un conflitto a fuoco nel corso del quale MILAZZO Paolo, che era rimasto all’interno dell’autovettura, era stato gravemente ferito. Sebbene fosse stato immediatamente trasportato in un ospedale di Palermo, il giovane era morto il giorno successivo e in casa di FERRO Giuseppe (il quale nel corso dell’esame reso il 30 settembre 1998 ha confermato integralmente il fatto) era stata effettuata la veglia funebre, al termine della quale il cadavere era stato collocato in una bara. Il LA BARBERA ha aggiunto che in un momento successivo fu deciso di cambiare il luogo della sepoltura, poiché si temeva che BENENATI Simone -“uomo d’onore” alcamese a conoscenza del luogo della prima inumazione- iniziasse a collaborare con la giustizia e lo indicasse agli inquirenti, e che fu egli stesso a collocare la bara in una cava di Balata di Baida vicino ai corpi di MILAZZO Vincenzo e di Antonella BONOMO (cfr. sul punto le sentenze, divenute ormai irrevocabili, dei processi contro ASARO Mariano e altri, PAZIENTE Gaetano e altri e GRECO Lorenzo e altri).

      Il collaboratore ha sempre risposto in maniera lucida e costante alle domande postegli dalle parti, tanto nel presente giudizio quanto in quello a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, e ha indicato con precisione e cognizione di causa riscontri alle sue affermazioni.

      Nelle sue audizioni, inoltre, ha riferito solo circostanze di cui era a conoscenza diretta ovvero che gli erano state raccontate dal altri “uomini d’onore”, i quali non avevano alcuna ragione di mentirgli, data la comune appartenenza a “cosa nostra”.

      Infine, il LA BARBERA non ha mostrato motivi di acredine nei confronti degli imputati, né è mai stata lamentata l’esistenza di dissidi con gli stessi, tali da indurlo a lanciare nei loro confronti accuse infondate, tanto più che egli si è limitato alla stretta narrazione dei fatti, senza cadere in indiscriminate accuse.

      Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca del collaboratore in esame, deve rilevarsi che le dichiarazioni dello stesso hanno trovato puntuali conferme in quelle di altri dichiaranti, quali -per limitarsi al presente giudizio- il PATTI, il SINACORI, il BRUSCA, il FERRO, il GERACI, Mario Santo DI MATTEO. D’altra parte, le modeste discrasie che sono talvolta emerse tra le propalazioni del LA BARBERA e quelle di altri (sempre per altro su circostanze di rilievo del tutto secondario), non solo non hanno inficiato la sua credibilità, ma al contrario, ne hanno ulteriormente esaltato la genuinità.

      Inoltre, le sue affermazioni hanno trovato molteplici riscontri oggettivi, alcuni dei quali emersi nell’ambito del presente procedimento o riportati nelle citate sentenze divenute definitive, nelle quali l’attendibilità del collaboratore in parola è sempre stata valutata positivamente.

      Tra questi ultimi il più significativo è certamente quello relativo al ritrovamento dei cadaveri dei fratelli MILAZZO Vincenzo e Paolo e di BONOMO Antonella, avvenuto nell’ambito di un sopralluogo da operanti e dal collaboratore, compiuto il 14 dicembre 1992 in una cava di Balata di Baida.

      – furono rinvenuti tre cadaveri, due dei quali di sesso maschile e uno di sesso femminile;

      – una sola delle salme era rinchiusa in una bara e presentava ferite d’arma da fuoco di calibro corrispondente a quelle in dotazione alle forze dell’ordine (cfr. relazione medico legale PROCACCIANTI); il corpo fu riconosciuto dai familiari come quello di MILAZZO Paolo e siffatta identificazione venne confermata inconfutabilmente dai risultati della perizia sul DNA dei dottori CARRA e SEIDITA ottenuti mediante prelievi comparativi effettuati sul cadavere, sull’altro cadavere di sesso maschile trovato contestualmente, su MILAZZO Sebastiano, fratello di Paolo, e sulla madre;

      – il medesimo elaborato peritale ha consentito, sempre grazie alla suddetta comparazione, di identificare l’altro corpo di sesso maschile -anch’esso riconosciuto dai familiari- con MILAZZO Vincenzo; anche in questo caso la causa della morte (lesioni determinate da quattro colpi di rivoltella) risultava perfettamente compatibile con quanto riferito dal LA BARBERA (cfr. relazione medico legale PROCACCIANTI);

      – il cadavere di sesso femminile venne invece riconosciuto dai familiari come quello di Antonella BONOMO e fu appurato che presentava lesioni caratteristiche della morte per soffocamento (cfr. relazione medico legale SCALICI);

      – la morte delle tre persone non era nota agli inquirenti, i quali erano ancora impegnati nell’attiva ricerca di MILAZZO Vincenzo, rappresentante del mandamento di Alcamo e latitante.

      Per ciò che attiene più specificamente il presente processo, mentre per i riscontri di carattere specifico si rimanda ai paragrafi relativi ai singoli episodi o imputati oggetto delle dichiarazioni del collaboratore, in questa sede può ricordarsi che:

– il LA BARBERA e il PATTI hanno individuato un villino in contrada Quarara, che è risultato essere nella disponibilità di GANCITANO, ma intestato a CARDINETTO Giuseppe, congiunto di RIINA Gaetano, in quanto fratello di sua moglie CARDINETTO Vita (cfr. deposizione LINARES nelle udienze del 23 gennaio e del 14 febbraio 1997, nell’ambito del procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri);

– il punto vendita a Mazara del Vallo della “Marciante 2” era effettivamente vicino all’ospedale e fungeva da luogo di incontro per gli “uomini d’onore” che convenivano in paese (cfr. esami del PATTI e del SINACORI e accertamenti di P.G., che hanno appurato che all’interno del locale sostavano spesso mafiosi, quali GANCITANO Andrea, TAMBURELLO Salvatore, MESSINA Francesco e altri, riferiti dal dottor Calogero GERMANÀ nelle udienze del 7 aprile e del 2 maggio 1995 nell’ambito del processo contro PATTI Antonio e altri 40 imputati).

      Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del LA BARBERA non può che essere assolutamente positivo.

DI MATTEO MARIO SANTO E STEFANO BOMMARITO

      Mario Santo DI MATTEO e Stefano BOMMARITO sono stati esaminati dal P.M. all’udienza del 1 ottobre 1998. Il BOMMARITO è stato controesaminato dai difensori degli imputati all’udienza del 16 giugno 1999 e il DI MATTEO in quella del 9 novembre 1999. Quest’ultimo collaboratore all’udienza dell’11 novembre 1999 ha altresì formalmente riconosciuto CLEMENTE Giuseppe.

      Sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese dal DI MATTEO nelle udienze del 24 e 25 giugno 1996 nell’ambito del procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri, utilizzabili -non essendo intervenuto il consenso dei difensori degli altri prevenuti ex art.238 c.IV c.p.p.- solo nei confronti di ALCAMO Antonino, BRUSCA Giovanni, BRUNO Calcedonio, CASCIO Antonino, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, ai sensi del comma II bis della norma citata.

      L’esame dell’attendibilità dei due collaboratori in parola verrà effettuato in un’unica sede per ragioni di brevità, atteso che il contributo fornito dagli stessi è stato limitato all’attentato compiuto dai “corleonesi” in contrada Kaggera di Alcamo contro alcuni membri del gruppo cosiddetto dei GRECO e le loro propalazioni hanno avuto soprattutto la funzione di confermare quelle di altri dichiaranti, essendo le loro conoscenze dei componenti il gruppo di fuoco e degli avvenimenti assai modesta, in considerazione dei loro scarsissimi contatti con il contesto mafioso della provincia di Trapani.

      Ciò premesso, il giudizio sull’attendibilità dei due collaboranti in parola non può che essere positivo.

      Il DI MATTEO e il BOMMARITO hanno ammesso le loro responsabilità in ordine a molti gravi reati e il primo altresì di essere stato affiliato a “cosa nostra”, “famiglia” di San Giuseppe Iato, a partire dal 1978 o 1979.

      Con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, entrambi hanno fornito un resoconto dei fatti intrinsecamente logico e coerente, oltre che sostanzialmente concordante con quello degli altri dichiaranti, senza per altro appiattirsi sulle propalazioni di questi ultimi.

      A tale proposito, infatti, giova ricordare che sia il DI MATTEO che il BOMMARITO si sono limitati a riferire i fatti e a chiamare in causa le persone che conoscevano direttamente, ammettendo lealmente di ignorare l’identità di alcuni dei presenti in occasione dell’attentato, a causa della loro scarsa dimestichezza con le cosche del trapanese. Conseguentemente, non hanno confermato il racconto degli altri collaboratori integralmente, ma soltanto con riferimento ad alcune circostanze e personaggi. Del resto, dal punto di vista logico, il loro resoconto appare credibile, in quanto hanno affermato di conoscere, tra tutti i chiamati in correità, personaggi che -sulla base delle altre risultanze probatorie- era verosimile conoscessero in virtù o della loro importanza nella gerarchia mafiosa (come MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea , SINACORI Vincenzo e PATTI Antonio) o della loro appartenenza a “famiglie” di Alcamo e Castellammare del Golfo gravitanti nell’orbita del mandamento di San Giuseppe Iato.  

      Inoltre dalle parole di entrambi i collaboratori non è emerso alcun accenno che potesse fare ritenere che nutrissero acredine o inimicizia nei confronti di alcuna delle persone chiamate in correità.

      Alla luce delle predette considerazioni, il giudizio sull’attendibilità di Mario Santo DI MATTEO e Stefano BOMMARITO con riferimento al presente processo non può che essere pienamente positivo.

FERRANTE GIOVAN BATTISTA

      Nel presente procedimento Giovan Battista FERRANTE è stato escusso in qualità di imputato di reato connesso alle udienze dell’8 gennaio 1999.

      Il FERRANTE ha riferito di avere fatto parte di “cosa nostra” dal 1980 al luglio 1993, quando iniziò a collaborare con la giustizia.

      Era inserito nella “famiglia” di San Lorenzo, che fino al 1983 fu ricompresa nel mandamento di Partanna-Mondello, il cui capo era Saro RICCOBONO. Dopo l’eliminazione di costui, la cosca venne elevata a rango di mandamento e a capo di essa fu, fino al suo suicidio, Giacomo Giuseppe GAMBINO detto Pippo, sebbene fosse detenuto fino dal 1986. Dato che alcuni uomini della “famiglia” -e soprattutto Salvatore BIONDINO, uno dei capi decina- erano molto vicini a Salvatore RIINA, durante la detenzione del capo mandamento facevano riferimento direttamente a quest’ultimo, senza intermediari.

      Il collaboratore ha ammesso anche di avere partecipato, negli anni 1991/1992, a vari fatti delittuosi, tra cui gli omicidi di Emanuele PIAZZA e di D’AGOSTINO e, nel 1992, l’omicidio LIMA e le stragi di Capaci e via D’Amelio. Ha affermato altresì di non avere riportato condanne irrevocabili, ma di essere stato giudicato responsabile in primo grado degli assassinii LIMA e CASSARÀ e per la strage di Capaci.

      Con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, il FERRANTE ha dichiarato di avere conosciuto, tra gli “uomini d’onore” della provincia di Trapani, Vincenzo VIRGA di Trapani, Mastro Ciccio MESSINA e Vincenzo SINACORI di Mazara del Vallo e Francesco e Matteo MESSINA DENARO, padre e figlio di Castelvetrano, i quali erano le persone più influenti in quell’ambito territoriale. I contatti della cosca di San Lorenzo con i Trapanesi iniziarono nel 1983, quando divenne mandamento, ma si accentuarono a partire dal 1986/87. Il FERRANTE si recò varie volte nella zona di Trapani, Castelvetrano e Mazara del Vallo per portare messaggi e per sbrigare altre incombenze per “cosa nostra”.

      Nel suo esame si è soffermato in particolare sull’omicidio di Nicola CONSALES, commesso dagli “uomini d’onore” della “famiglia” di San Lorenzo su richiesta di MESSINA DENARO Matteo.

      Con specifico riguardo ai rapporti con quest’ultimo, inoltre, ha riferito che negli anni ’90 lo contattava tramite un uomo che era gestore di un grosso rifornimento di benzina “Agip” ubicato sulla strada statale che porta da Castelvetrano a Mazara del Vallo, in direzione Mazara, a qualche chilometro da Castelvetrano, dove vi sono case popolari. Questo soggetto -che oggi dovrebbe avere circa quarant’anni, essendo all’incirca coetaneo del collaborante- gli era stato indicato dallo stesso MESSINA DENARO come tramite nel caso dovesse contattarlo con una certa urgenza, in quanto aveva il suo numero di cellulare e poteva rintracciarlo in modo da consentirgli di vederlo subito o fissargli un appuntamento per il giorno successivo. Nella zona in cui si trovava il distributore aveva un allevamento bovino un mafioso che crede fosse il sottocapo della famiglia e di cui non ha saputo riferire il nome.

      Quando aveva bisogno di contattare il MESSINA DENARO si recava anche all’hotel “Paradise Beach” di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, che sapeva che l’altro frequentava spesso e dove lo trovava sovente. Lo stesso FERRANTE fu ospite dell’albergo in almeno due occasioni. La prima volta, negli anni 1988/89, fu lo stesso Matteo MESSINA DENARO ad invitarlo a passare alcuni giorni nell’albergo e a pagargli il soggiorno di una settimana; vi passò una vacanza anche verso il 1990. Matteo MESSINA DENARO, infatti, quando il FERRANTE lo conobbe, era fidanzato con una ragazza austriaca di nome Andrea che lavorava alla reception e pertanto aveva una stanza fissa nell’hotel, cosicchè in alcuni periodi anch’egli stava nell’albergo. Fu lo stesso MESSINA DENARO a parlargli della sua relazione con la predetta giovane e a volte il FERRANTE e Salvatore BIONDINO, con le rispettive mogli, uscirono con il MESSINA DENARO e questa ragazza, anche a Palermo. MESSINA DENARO in un’occasione parlò di pietanze austriache che non gli piacevano, fatto da cui FERRANTE desunse che era stato in Austria a trovare la ragazza.

      Tra le persone che vedeva al “Paradise Beach” con Matteo MESSINA DENARO c’erano Francesco GERACI (che incontrò in seguito altre volte, anche in carcere), l’uomo del rifornimento di benzina e il nipote del già citato sottocapo della famiglia di Castelvatrano, anch’egli uomo d’onore, che oggi potrebbe avere tra i 32 e i 35 anni circa.

     

      Il Maggiore Luigi BRUNO, in servizio al centro operativo di Palermo della DIA dal mese luglio 1992, ha svolto indagini sul conto del collaboratore in parola.

      Il FERRANTE, nato a Palermo il 10 marzo 1958, è figlio di Giuseppe e di BONURA Rosalia. Proviene da una famiglia inserita nel contesto mafioso palermitano, essendo un suo zio paterno, FERRANTE Giovan Battista cl.1925, già indicato come uomo d’onore appartenente alla “famiglia” di Palermo San Lorenzo, ricadente nell’omonimo mandamento. Lo stesso collaboratore era inserito nella identica cosca ed aveva nella stessa un ruolo di spicco.

      Il FERRANTE era titolare di partita I.V.A. intestata a una ditta individuale che si occupava di movimento terra ed era socio amministratore in una società in nome collettivo per il trasporto di generi alimentari denominata “Alimentari trasporti s.n.c.”, nella quale aveva una quota anche GIOÈ Giuseppina, moglie di BIONDINO Salvatore, arrestato il 15 gennaio 1993 insieme a Salvatore RIINA. La società suddetta dal 1985 effettuava trasporti di carichi per conto della “SIGROS Distribuzione”, avente sede in Misterbianco e dotata di un punto vendita in Palermo in via Ugo LA MALFA, da un magazzino sito nella zona di Capaci.

      Il FERRANTE venne arrestato l’11 novembre 1993 dalla D.I.A. in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse nello stesso giorno dal G.I.P. del Tribunale di Palermo per il reato di associazione mafiosa e dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta per la strage di Capaci.

      Nell’ambito dell’indagine palermitana il collaboratore LO CICERO Alberto indicò il FERRANTE come uomo d’onore appartenente alla famiglia di Palermo San Lorenzo e specificò che lo stesso aveva il ruolo di accompagnatore del rappresentante Salvatore BIONDINO e di altri uomini d’onore di spicco della stessa cosca (e in particolare GAMBINO Giacomo Giuseppe) nella casa di Mario Tullio TROIA, consigliere della “famiglia”.

      Il nome del FERRANTE, per altro, era emerso per la prima volta in seguito all’arresto di GIOÈ Antonino nel covo di via Ughetti in Palermo e del fermo di LA BARBERA Gioacchino. In precedenza il collaboratore aveva solo un precedente per una violazione delle norme del codice stradale risalente al 1981, mentre dall’esame dei tabulati di un cellulare in uso al LA BARBERA furono individuati contatti con il cellulare del FERRANTE, anche in orari assai vicini a quello dell’esplosione di Capaci. Sulla base di tali emergenze gli inquirenti effettuarono accertamenti sulla figura del FERRANTE, appurando che lo stesso aveva rapporti con vari elementi indiziati mafiosi. In particolare aveva contatti con RUSSO Giovanni (nato a Palermo l’11 aprile 1964, cognato di D’ANGELO Guido e D’ANGELO Giovanni, il quale ultimo era giudicato inserito nella cosca di Partanna Mondello), MARCIANTE Roberto (nato a Tripoli il 23 ottobre 1939, sulla cui figura il teste non ha aggiunto nulla di nuovo), BIONDO Salvatore (nato il 28 febbraio 1955, anch’egli imputato per la strage di Capaci), BONURA Vincenzo (nato il 30 ottobre 1960, cugino per parte di madre del FERRANTE, anch’egli imputato per la strage di Capaci). Inoltre frequentava l’autofficina dei fratelli BIONDINO, uno dei quali è il già citato Salvatore.

      Nell’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta erano invece evidenziati rapporti tra l’odierno collaboratore e soggetti dell’area di Capaci, tra cui SENSALE Giuseppe.  

      Il FERRANTE iniziò a collaborare con la le Autorità Giudiziarie di Palermo e Caltanissetta nel mese di luglio del 1993. In epoca immediatamente successiva il BRUNO eseguì attività di riscontro alle dichiarazioni del FERRANTE, e in particolare:

– il 13 luglio 1993 il dichiarante indicò l’ubicazione di un fabbricato in contrada Malatacca di Palermo nel quale sarebbero state nascoste armi della “famiglia” di Palermo San Lorenzo. Gli investigatori individuarono l’area descritta, ricadente nella vecchia gestione dell’ospedale Cervello e all’epoca adibita a coltivazioni, e tra le varie abitazioni ivi insistenti rinvennero un manufatto che poteva corrispondere alla descrizione data dal collaboratore. Effettuarono una perquisizione e scavarono il pavimento di terra battuta. A una profondità di circa cm.40 trovarono mattoni di tufo e una botola in ferro, tramite cui si accedeva a un vano sotterraneo delle dimensioni di m.2,20×2,20×2,00, nei quali vi erano moltissimi bidoni di plastica contenenti armi, esplosivi e munizioni. In particolare trovarono: 12 fucili, 8 kalashnikov, 2 mitra, 1 fucile di precisione, 3 mitra “Uzi”, 1 fucile automatico Famass (arma di fabbricazione francese in dotazione alle truppe speciali di quel paese), 22 pistole, 2 lancia razzi R.P.G., 23 razzi anticarro, 2 bombe a mano, 12 chilogrammi circa di esplosivo in candelotti, 10 chilogrammi circa di esplosivo tipo semtex, circa 10.000 cartucce, 30 detonatori a miccia, 14 detonatori per arma R.P.G., 2 giubbotti antiproiettile, 2 ricetrasmittenti, 1 paletta segnaletica, 1 lampeggiante, 2 silenziatori, 2 flaconi di etere. Il manufatto risultava essere nella disponibilità di due persone imparentate con il FERRANTE: PARISI Antonino, nato il 6 maggio 1925, e BONURA Vito, nato il 5 maggio 1927, entrambi zii materni del collaboratore, anche se il primo acquisito.  

– il 15 luglio 1996 il FERRANTE indicò un manufatto nel quale i cugini BIONDO Salvatore cl.1925 (il già citato imputato per la strage di Capaci) e BIONDO Salvatore cl.1953 (anch’egli imputato dinnanzi alla A.G. di Palermo) avevano nascosto armi e altri materiali riservati in una stalla sotto una mangiatoia. In effetti in una delle stalle annesse a una vecchia casa padronale denominata “Case Ferreri” e ubicata nella Contrada Carrubello nella periferia di Palermo, sotto una mangiatoia, trovarono sotterrati dapprima un cannocchiale e, poco sotto, un bidone contenente armi, e più specificamente, 6 pistole, diverse munizioni per le pistole predette, 2 puntatori laser per armi, 1 silenziatore per pistola, 5 block notes e 2 piccole rubriche contenenti annotazioni verosimilmente appunti relativi ad attività estorsive.

– il 16 settembre 1996 partecipò alle ricerche in un baglio di proprietà di BIONDO Salvatore cl.1956 di alcuni bidoni che, a detta del FERRANTE, sarebbero dovuti essere sotterrati in uno spazio prossimo a una roulotte. In effetti l’immobile del BIONDO venne individuato nel fondo Gubellina a Palermo, sito in un’area sita tra la via LA MALFA e la via Stazione di San Lorenzo a Palermo. All’interno della proprietà vi era un garage attualmente coperto, nel quale era custodita una vecchia roulotte. Dopo averla spostata effettuarono uno scavo trovando due bodoni vuoti della capacità rispettivamente di 30 e 50 litri.

– il 18 settembre, sempre su indicazione del FERRANTE (il quale disse loro che avrebbero potuto trovare qualcosa sotterrato nel giardino di BIONDO Salvatore cl.1953), effettuarono scavi nel giardino dell’abitazione del BIONDO, trovando, alla profondità di cm.40, un involucro contenente un barattolo in vetro contenente a sua volta un pacco in cui c’erano banconote per un valore di £.16.100.000 (cfr. deposizione del Maggiore BRUNO all’udienza del 31 gennaio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani).

      Le predette circostanze -e in particolare le notizie che hanno consentito il ritrovamento di grossi arsenali- sono assai indicative dell’immediata disponibilità del FERRANTE ad instaurare una piena e leale collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, disponibilità poi ribadita addossandosi la responsabilità di gravissimi delitti.

      Del resto, il fatto stesso che la dissociazione dall’associazione criminale “cosa nostra” sia stata determinata da disgusto per le azioni commesse da membri della stessa -oltre a spiegare la piena apertura immediatamente dimostrata dal FERRANTE- induce a ritenere ancora più verosimile la sincerità degli intenti dello stesso e, di conseguenza, la sua attendibilità intrinseca.

      Siffatta attitudine mentale di totale apertura e sincerità, del resto, ha trovato conferma anche nel presente procedimento. Infatti, nonostante il collaboratore abbia potuto fornire un contributo solo su fatti assai circoscritti, si è limitato a riferire notizie sugli imputati che conosceva personalmente e avendo riguardo a circostanze che erano oggetto di sua scienza diretta, senza mostrare alcuna inclinazione ad amplificare la portata delle sue rivelazioni, ma soltanto la ferma intenzione a riferire tutto quanto sapeva sugli episodi su cui gli venivano rivolte domande.

      Inoltre, dal tenore delle sue dichiarazioni non è emersa alcuna acredine nei confronti di nessuna delle persone che ha accusato, ma al contrario il collaboratore ha tenuto a precisare di avere intrattenuto rapporti cordiali, anche se occasionali, con vari “uomini d’onore” della provincia di trapani e in particolare con i Castelvetranesi.

      Le caratteristiche stesse dello snodarsi delle rivelazioni del FERRANTE, del resto, attribuiscono alle sue parole un ulteriore crisma di intrinseca attendibilità, atteso che il suo racconto si presenta dettagliato, preciso, logico e coerente.

      Infine, le sue propalazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere estrinseco.

      Infatti -oltre a quelli formidabili costituiti dal ritrovamento di vari arsenali di armi sulla base delle sue indicazioni- le sue affermazioni hanno trovato piena conferma nelle indagini del Maggiore BRUNO, che hanno confermato le sue dichiarazioni sulle tradizioni mafiose della sua famiglia e sui suoi rapporti con vari personaggi, tra cui il BIONDINO.

      Le rivelazioni del FERRANTE si sono dimostrate pienamente compatibili altresì con quelle di altri collaboratori, e in particolare del SINACORI e del GERACI, con riferimento rispettivamente alla vicenda dei “Supermercati Bravo” e ai conseguenti rapporti con personaggi gravitanti nell’orbita di VIRGA Vincenzo per il primo e agli incontri avvenuti all’Hotel “Paradise Beach” di Marinella di Selinunte e alle causali dell’omicidio CONSALES per il secondo, come meglio si preciserà nei paragrafi espressamente dedicati a tali vicende.

      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, non può che pervenirsi a un giudizio assolutamente positivo sull’attendibilità sua intrinseca che estrinseca del FERRANTE.

SCARANO ANTONIO

      Antonio SCARANO, nato a Dinami il 7 gennaio 1945, è stato esaminato dal P.M. nelle udienze del 15 luglio e del 23 settembre 1998, mentre non è stato possibile procedere a controesame a causa del decesso del collaboratore, intervenuto il 4 aprile 1999.

Il collaboratore ha riferito di non essere mai stato organico a “cosa nostra”, ma di essere entrato in contatto con i Partannesi tramite Stefano ACCARDO (“ACCARDI”), che ha definito come una “gentilissima persona”.

Precedentemente all’instaurazione di rapporti con “uomini d’onore”, la sua attività era consistita essenzialmente nel prestare denaro, ma anche nella compravendita di automobili e nella partecipazione ad aste giudiziarie. La sua attiva collaborazione con l’associazione mafiosa (che lo portò a commettere alcuni omicidi e a essere coinvolto nell’attentato a Maurizio COSTANZO) non comportò per lui alcun vantaggio economico, ma al contrario la perdita di circa £.80.000.000, anticipati e mai restituiti.

Conobbe l’ACCARDO nel 1986-87, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Roma, dove lo SCARANO stava scontando una pena di tre anni e sei mesi inflittagli per un furto.

Inizialmente i loro rapporti furono superficiali. Divennero più intimi quando il collaboratore, leggendo le generalità dell’ACCARDO in un mandato di cattura che gli era stato notificato in carcere e che l’altro aveva lasciato in vista sul letto, scoprì che era originario di Partanna e gli confidò che anche sua moglie era nata in quel paese, venendo a sapere che il “Cannata” ne conosceva la famiglia.

Durante la comune detenzione, ebbero rapporti cordiali anche con altri detenuti, tra cui un tale “Salvatore” di Palermo, un certo Giuseppe, che si faceva chiamare “Cavadduzzu” di Catania e uno straniero di nome “Duli” di origine polacca o slava, il quale stava in cella solo di pomeriggio, poiché lavorava nell’infermeria, come infermiere o come uomo delle pulizie, e si trovava in difficoltà economiche, tanto che l’ACCARDO inviò denaro alla sua famiglia.

Quando il Partannese fu scarcerato e inviato al soggiorno obbligato a Nicosia, dove stette otto o nove mesi, lo SCARANO -il quale lo era andato a prendere a Rebibbia all’atto della sua scarcerazione e lo aveva ospitato una notte in casa sua- andò a trovarlo in questa località.

Lo SCARANO trascorreva tutti gli anni i mesi di luglio e agosto in Sicilia: dapprima come ospite dello suocero, poi in appartamenti che di anno in anno affittava a Triscina e infine, a partire dal 1992 o 1993, in una villetta che aveva acquistato da GARAMELLA Giuseppe.

L’anno successivo all’intervenuta scarcerazione dell’ACCARDO, mentre il collaboratore era ospite a casa della suocera a Partanna in via Caprera, ricevette la visita del suo amico, che egli non sapeva fosse in paese. In quell’occasione, il “Cannata” gli chiese se aveva una pistola, poiché “c’era malo tempo in giro” ed egli gli consegnò una calibro 357 magnum. Lo SCARANO non rivolse all’amico domande sulla situazione, ma ebbe una conferma della tensione quando la stessa sera o il giorno successivo il medesimo ACCARDO, che aveva incontrato al bar, gli consigliò di ritornare a casa dopo avere bevuto il caffè. Dopo una o due settimane, l’ACCARDO andò a trovarlo a Triscina e gli chiese se poteva procurargli armi: lo SCARANO, il quale aveva tre o cinque armi da fuoco nella sua disponibilità a Roma, si recò nella capitale a prenderle e le consegnò al “Cannata”.

I rapporti tra i due uomini si mantennero cordiali anche nelle estati successive. In un’occasione l’ACCARDO si recò a casa degli suoceri dello SCARANO, chiedendo loro di votare per Vincenzino CULICCHIA. Un’altra volta, mentre stava cercando un appartamento da prendere in affitto, il collaboratore incontrò il “Cannata”, il quale gli procurò tramite un suo amico un’abitazione in cui rimase quindici giorni, senza che il proprietario accettasse alcun compenso, nonostante le ripetute offerte del conduttore.

Nel periodo in cui lo SCARANO abitò a Triscina nell’appartamento procuratogli dall’ACCARDO, quest’ultimo gli presentò Matteo MESSINA DENARO, dicendogli che se avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi a lui, che stava sempre a Triscina.

Tramite l’ACCARDO, lo SCARANO ebbe modo di conoscere anche altri membri della sua famiglia, tra cui i nipoti Vincenzo e Nicola PANDOLFO (“PANDOLFI”), il fratello Francesco, anch’egli assassinato, e un figlio di quest’ultimo, il quale dopo l’omicidio del padre fu mandato in America poiché si temeva per la sua incolumità.

Stefano ACCARDO subì dapprima un attentato -di cui lo SCARANO, che all’epoca era a Roma, fu informato dallo stesso “Cannata” e poi da un suo nipote- e successivamente fu assassinato. Il collaboratore, pur non ricordando in quale anno si verificò tale ultimo episodio criminoso, ha rammentato che avvenne pochi giorni dopo il suo arrivo in Sicilia, tanto che non aveva ancora visto la vittima.

Dopo la morte dell’ACCARDO, il collaboratore continuò a frequentare PANDOLFO Vincenzo, il quale gli presentò RALLO Francesco, indicandolo come suo amico, e MESSINA DENARO Matteo.

I primi due cercarono di coinvolgerlo nell’omicidio di un guidatore di pullman sulla linea Partanna-Triscina (RUSSO Antonino, che fu in effetti assassinato), ma egli rifiutò, assumendo che non se la sentiva. In seguito riuscirono a indurlo a partecipare agli assassinii di un certo “Salvatore” a Montecompatri e di un altro individuo nei pressi di Milano (da identificarsi rispettivamente con FAVARA Carlo Salvatore, soprannominato “l’avvocaticchio” e con LOMBARDO Francesco: cfr. paragrafi dedicati specificamente ai due episodi delittuosi in Parte IV, Capitolo III).

Il PANDOLFO, inoltre, lo coinvolse nell’attentato a Maurizio COSTANZO.

A quest’ultimo proposito il collaboratore ha riferito che in un periodo in cui si trovava a Roma venne contattato da un intermediario del PANDOLFO (il quale all’epoca era latitante) e fu invitato a recarsi alla pompa di benzina di FORTE Paolo, situata allo svincolo autostradale di Castelvetrano. Là lo andò a prendere Peppe GARAMELLA, che lo portò in una gioielleria a Castelvetrano nella disponibilità di una persona di cui allora non sapeva il nome e che ora sa chiamarsi Francesco GERACI. In quest’ultimo luogo incontrò MESSINA DENARO Matteo e PANDOLFO Vincenzo, il quale ultimo gli chiese di mettersi a disposizione del primo per trovare un appartamento a Roma. Lo SCARANO accettò e, rientrato nella capitale, si recò in un’agenzia dei Parioli, indicatagli dal MESSINA DENARO e chiese se avevano la disponibilità di un appartamento, consegnando come caparra la somma di £.2.000.000 datagli a tal fine dal capomafia di Castelvetrano. Dato che dopo quattro o cinque mesi l’agenzia non aveva reperito l’immobile, lo SCARANO riferì la notizia al MESSINA DENARO, il quale gli disse di lasciare perdere.

Lo stesso collaboratore in seguito riuscì a trovare un appartamento a Roma vicino alla sua abitazione e vi accompagnò personalmente il MESSINA DENARO, il SINACORI e un Napoletano di cui non il collaboratore non ha saputo riferire il nome, i quali avevano raggiunto Roma a bordo di un camion, contenente alcuni sacchetti di esplosivo e un sacco militare pieno di armi. Quando il giorno dopo il loro arrivo lo SCARANO si recò all’appartamento per sincerarsi che non avessero bisogno di nulla, il MESSINA DENARO lo invitò ad andarsene, aggiungendo che in caso di necessità lo avrebbe cercato lui. Dopo circa quindici giorni il collaboratore fu informato dal padrone di casa che se n’erano andati e portò le armi e il materiale esplosivo a casa sua, dove rimasero per otto o nove mesi. Dato che in questo periodo nessuno si era fatto vivo, lo SCARANO contattò Peppe GARAMELLA, chiedendogli di andare a Castelvetrano a domandare a MESSINA DENARO come dovesse comportarsi. Quest’ultimo gli fissò un appuntamento in un bar del centro di Palermo, e lì gli presentò un certo “Fifetto” (che dopo l’inizio della sua collaborazione apprese chiamarsi Cristoforo CANNELLA) e se ne andò subito, dicendogli di non preoccuparsi e di mettersi d’accordo con quest’ultimo. Nonostante i due uomini avessero concordato che il CANNELLA si sarebbe recato a prelevare l’esplosivo e le armi, dopo qualche giorno costui telefonò allo SCARANO dicendo che era a Roma per compiere un attentato a Maurizio COSTANZO e, dopo che il collaboratore lo fu andato a prendere, gli comunicò che dovevano recarsi nel teatro in cui l’obiettivo teneva il suo spettacolo. Dato che lo SCARANO non sapeva dove fosse tale ultimo luogo, fu lo stesso “Fifetto” a guidarlo. Il collaboratore accompagnò i mafiosi altre due o tre volte al teatro, ma non partecipò al fatto criminoso.

Per questi fatti, lo SCARANO è stato processato a Firenze e condannato.

Oltre che a Roma, il collaboratore incontrò varie volte Matteo MESSINA DENARO a Castelvetrano, in vari luoghi. In un’occasione lo stesso imputato lo condusse a una pompa di benzina in via Campobello di Castelvetrano e gli disse che se avesse avuto bisogno di lui, poteva rivolgersi al proprietario della pompa di benzina (da identificarsi con CIACCIO Leonardo), il quale sapeva dove trovarlo.

Lo SCARANO a Roma ebbe modo di incontrare casualmente anche il RALLO, durante la latitanza di quest’ultimo, all’interno di un centro commerciale in cui il loro comune amico MASSIMINO Alfio aveva l’ufficio.

Quest’ultimo gli confidò che il Partannese aveva abitato per quindici giorni in casa sua insieme a sua nipote, mentre lo stesso RALLO, durante il loro incontro al centro commerciale, gli disse che viveva da un certo “Salvatore”, un commerciante di automobili originario del suo paese. Il collaboratore vide “Salvatore” una sola volta, quando si recò a casa sua insieme a MASSIMINO Alfio, il quale gli rivelò che era compare di Stefano ACCARDO, in quanto uno dei due aveva tenuto a battesimo la figlia dell’altro.

Prima dell’estate del 1993/94 Peppe GARAMELLA informò lo SCARANO che teneva i contatti tra il RALLO e la Sicilia, fungendo da corriere per le lettere che il latitante e la moglie si indirizzavano reciprocamente. Aggiunse che gli stava rivelando questa notizia riservata perché non poteva fronteggiare un debito che aveva nei confronti del collaboratore, proprio a causa delle spese che doveva affrontare per i viaggi a Roma e per il mantenimento della famiglia del RALLO. In ogni caso, lo SCARANO sapeva che il GARAMELLA compiva frequenti viaggi a Roma per esserne stato informato dal suo compare MASSIMINO Alfio, il quale telefonò al Castelvetranese più volte in sua presenza.

Tramite il GARAMELLA il collaboratore conobbe FORTE Paolo, che vide varie volte insieme al primo nel bar del distributore di benzina ubicato allo svincolo autostradale di Castelvetrano.

A Roma lo SCARANO conobbe anche un tale “Gianni”, una persona anziana che abitava in via dei Romanisti ed era amico di Stefano ACCARDO.

Prima di addentrarsi nella disamina dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca dello SCARANO, appare opportuno delineare brevemente lo svolgimento delle indagini che portarono il suo nome all’attenzione degli inquirenti.

Il P.M. ha prodotto i verbali delle deposizioni rese nel processo a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Firenze dal ten. col. CC. Vincenzo PANCRAZI della D.I.A. di Roma (udienza del 12 novembre 1997), dal dott. Nicola ZITO della D.I.A. di Firenze (udienza 12 e 13 novembre 1997), dal mar. Massimo CAPPOTTELLA (ud. 4, 6 e 9 dicembre 1997) e dal Cap. Luigi Arnaldo CIERI del R.O.S. di Roma (ud. 22 ottobre 1997), i quali hanno riferito sugli accertamenti eseguiti dai primi tre nell’ambito delle indagini sulle bombe di Roma e Firenze e dal quarto in un’indagine coordinata dalla D.D.A. di Roma inerente alla criminalità organizzata con particolare riguardo al traffico di sostanze stupefacenti e di armi e ai sequestri di persona, nella quale il nome dello SCARANO emerse in un accertamento su un traffico di stupefacenti dalla Sicilia verso il continente.

Il col. PANCRAZI, in servizio alla D.I.A. di Roma, ha dichiarato che Antonio SCARANO divenne noto al suo Ufficio in seguito ai contatti tra i due cellulari intestati alla moglie e il telefono fisso nella loro abitazione di via Alzavole 20 a Roma con i cellulari e le utenze fisse di vari soggetti coinvolti nelle indagini sulle bombe di Roma e Firenze, mentre prima di allora non vi erano fascicoli a suo carico come persona inserita nella malavita romana.

Il dott. Nicola ZITO, dirigente del Centro Operativo D.I.A. di Firenze, ha precisato che il nome di SCARANO emerse in quanto il cellulare intestato a sua moglie, TUSA Silvia (0337/791941), il 20 aprile 1993 alle ore 8,22 era stato chiamato dall’utenza cellulare intestata a SABATO Gioacchina e nella disponibilità di CARRA Pietro (imputato nel processo di Firenze) a sua volta in contatto con apparecchi telefonici riconducibili a SPATUZZA Gaspare e ai fratelli GRAVIANO.

In seguito ai suddetti contatti telefonici, i verbalizzanti misero sotto controllo i cellulari e le utenze fisse della coppia SCARANO-TUSA e dei loro figli. Il mar. Massimo CAPPOTTELLA, all’udienza del 6 dicembre 1997, ha specificato che le utenze telefoniche oggetto di intercettazione furono quella fissa dell’appartamento in via Alzavole n.20 a Roma (06/2389718), la prima cellulare in ordine di tempo intestata a TUSA Silvia 0337/791941, la seconda radiomobile, accesa il 9 agosto 1993, 0337/911693, nonchè l’utenza fissa della villetta a Triscina, intestata al figlio della coppia, Massimo (0924/87518).

Nell’ambito delle suddette indagini, come si è già specificato, gli inquirenti accertarono molteplici contatti con personaggi coinvolti nell’attività investigativa relativa agli ordigni esplosivi di Roma e Firenze e legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, quale, ad esempio, il palermitano Luigi GIACALONE.

Appurarono altresì l’esistenza di rapporti tra lo SCARANO (la cui moglie, TUSA Silvia, era originaria di Partanna) e le “famiglie” di Mazara del Vallo e Castelvetrano.

Sulla base della lettura e dell’analisi del cellulare in uso allo SCARANO scoprirono che lo stesso dal marzo al maggio del 1993 aveva avuto contatti con LOMBARDO Michele di Mazara del Vallo, noto in ambito giudiziario per essere stato posto in stato di fermo unitamente a due pregiudicati mazaresi per ricettazione e per essere stato coinvolto in un indagine del Reparto Operativo Antidroga di Palermo per traffico di hashish dalla Sicilia al continente tramite il motopeschereccio Enea di cui era proprietario; inoltre, era stato coinvolto in un indagine del N.O.R.M. di Trapani nell’ambito delle ricerche di MESSINA DENARO Francesco, a seguito di un contatto della sua utenza telefonica con altra di interesse in quella indagine.

Per ciò che concerne la zona di Castelvetrano, invece, venne accertato che nel 1993 lo SCARANO aveva acquistato una casa a Triscina dai coniugi GARAMELLA-LIBECCIO. Il GARAMELLA, originario di Campobello di Mazara aveva contatti con Francesco MESSINA DENARO, capo della “famiglia” di Castelvetrano e latitante dal 13 ottobre 1990. In particolare, era inserito nella società enologica “Castelseggio”, la cui denominazione sarebbe stata poi mutata in “Sole nascente”, nella quale aveva interessi anche il suddetto MESSINA DENARO, e aveva rapporti personali con Filippo GUTTADAURO, genero del predetto.

Lo SCARANO durante la sua permanenza a Triscina incontrò in almeno un’occasione il GARAMELLA, il quale andò a casa sua con la Renault Clio targata TP del cognato MARRONE Antonino, detto “Fifì”.

Gli investigatori scoprirono altresì che lo SCARANO a Roma era in contatto con MASSIMINO Alfio, nativo di Como, residente a Campobello di Mazara e di fatto domiciliato a Roma, all’epoca delle indagini direttore del centro commerciale “Le Torri”. L’analisi dei tabulati telefonici del suddetto centro commerciale e dell’abitazione del MASSIMINO a Roma consentirono di appurare che vi furono due contatti l’11 maggio e il 18 settembre 1993 tra il centro commerciale “Le Torri”, facente capo a MASSIMINO Alfio, e il cellulare 0337/791941 intestato alla TUSA, presente nel distretto 06 (la prima telefonata fu dal centro al cellulare di 12 scatti e la seconda dal cellulare al centro). Il MASSIMINO risultava in contatto altresì con il GARAMELLA, la cui presenza venne rilevata il 22 maggio 1993 nell’abitazione romana del primo; inoltre, al momento del suo arresto (avvenuto il 27 maggio 1993 nella capitale) venne arrestato RALLO Francesco, uomo della cosca di Partanna, era in possesso di una patente intestata al citato MARRONE Antonino Fifì.

Lo SCARANO risultò essere in contatto anche con un altro personaggio vicino alla “famiglia” mafiosa di Castelvetrano: FORTE Paolo. Da un lato, infatti, l’utenza fissa intestata alla TUSA venne chiamata per due volte da un cellulare intestato al FORTE (0337/966317) nei giorni 10 e 13 marzo 1993, e dall’altro lato l’utenza telefonica dell’abitazione della famiglia SCARANO a Triscina, intestata a SCARANO Massimo, aveva come indirizzo per fattura il distributore IP sullo svincolo A29 intestato a PISCIOTTA Filippa, moglie di FORTE Paolo.

Verso la fine di maggio 1994, nell’ambito di un servizio di pedinamento di GIACALONE Luigi accertarono che costui si recò a Milano e, il 2 giugno 1994, a Roma a casa dello SCARANO e che partì insieme a quest’ultimo per Napoli e poi, in traghetto, per Palermo (fatto, quest’ultimo, accertato con intercettazioni telefoniche). Subito (30 maggio 1994) contattarono i CC di Palermo per fare loro controllare lo SCARANO e il GIACALONE e in effetti, nel corso di un controllo effettuato il 3 giugno al porto di Palermo furono rinvenute armi e sostanze stupefacenti, cosicchè i due furono arrestati.

Il 13 luglio 1994 lo SCARANO fu colpito (insieme a RIINA Salvatore, GRAVIANO Giuseppe e Filippo e FRABETTI Aldo, del quale intanto erano emersi rapporti con lo SCARANO) da ordinanza di custodia cautelare in carcere per gli attentati del 27 e 28 luglio 1993 in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.

SCARANO iniziò a collaborare nel febbraio 1996, mentre ROMEO Pietro aveva intrapreso tale collaborazione nel novembre 1995 e FERRO Vincenzo la cominciò nel marzo 1996.

Esaurito questo breve excursus, può passarsi alla valutazione dell’attendibilità intrinseca dello SCARANO.

A tale proposito, deve ricordarsi innanzitutto che quando iniziò a collaborare gli era stato contestato solo il traffico di stupefacenti e non era neppure indagato per gli omicidi di FAVARA Carlo Salvatore e LOMBARDO Francesco, dei quali si autoaccusò.

Le sue propalazioni sono già state valutate positivamente dall’Autorità Giudiziaria con riferimento alla strage di Firenze nel processo stralcio celebrato a carico di CORRERA Angela + tre con rito abbreviato davanti al G.U.P. di Firenze e conclusosi con sentenza emessa il 5 luglio 1996, divenuta esecutiva, previa conferma, per la CORRERA il 13 dicembre 1996, il 28 luglio 1997 per MANISCALCO Umberto, il 16 ottobre 1997 per ROMEO Pietro e il 23 gennaio 1998 per SICLARI Pietro (cfr. menzionate decisioni, prodotte dal P.m. all’udienza del 21 febbraio 2000).

Le dichiarazioni dello SCARANO, inoltre, si sono rivelate intrinsecamente logiche, costanti, precise e dettagliate e hanno trovato significative conferme nelle propalazioni di altri collaboratori (e in primo luogo del GERACI, sulle quali ci si è già soffermati nella scheda relativa a quest’ultimo) e in molteplici dati oggettivi, che in seguito verranno ampiamente riportati.

Il collaboratore, d’altra parte, si è limitato a riferire fatti di cui egli stesso era a conoscenza diretta, per avervi partecipato o assistito personalmente, o per averli appresi da soggetti (quali il RALLO, il PANDOLFO, il GARAMELLA e il MASSIMINO), che non avrebbero avuto alcun motivo di mentirgli, sia perché era un loro intimo amico, sia perché in più occasioni aveva fornito una fattiva collaborazione a esponenti di “cosa nostra”.

Infine, lo SCARANO non ha mai mostrato alcuna inimicizia o rancore nei confronti dei soggetti che accusava, ma al contrario non ha nascosto di essere legato ad alcuni di essi da rapporti di amicizia e di essere stato sempre trattato con cortesia (cfr. in particolare la pronta disponibilità ad agevolarlo dimostrata da MESSINA DENARO Matteo).

      Le propalazioni dello SCARANO sono state altresì confermate da numerosi riscontri, rappresentati sia dalle dichiarazioni di altri collaboratori (e in particolare del GERACI), sia dalle ammissioni del FORTE nel corso dell’interrogatorio reso all’Autorità giudiziaria dopo il suo arresto, sia, infine, da riscontri obiettivi emersi nel corso delle indagini. In questa sede, si darà conto soltanto dei riscontri di carattere generale, mentre quelli attinenti a specifici episodi o imputati verranno trattati nelle schede relative agli stessi.

Il FORTE è stato citato dal P.M. a deporre all’udienza del 7 gennaio 1999 in qualità di imputato di reato connesso e, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere, il P.M. gli ha contestato le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio del 17 febbraio 1997.

Ha ammesso di avere conosciuto lo SCARANO al distributore IP ubicato nello svincolo autostradale di Castelvetrano (di cui era il gestore dal luglio 1992) tramite il GARAMELLA, in quanto i due uomini si vedevano là nel periodo in cui erano in trattative per l’acquisto da parte del primo della villetta di Triscina del secondo.

In questo stesso lasso di tempo, dato che nel bar del GARAMELLA non era ancora stato installato il telefono, quest’ultimo intestò le bollette del telefono e della luce della villa di Triscina al distributore IP di PISCIOTTA Filippa, moglie del FORTE stesso, consegnandogli la somma di £.2.000.000 per pagare le bollette. Proprio con riferimento a tali ultime operazioni, il FORTE ha ammesso la possibilità di avere ricevuto telefonate dallo SCARANO, anche all’utenza di LOMBARDO Michele.

In un’occasione, sempre in quel periodo, lo SCARANO andò al distributore insieme a una sua cognata, tale Giovanna TUSA e il FORTE prestò loro una macchina perché la donna potesse andare a Partanna a trovare sua madre. In quel caso lo SCARANO gli disse che egli abitava a Roma mentre la TUSA stava a Milano.

      Il FORTE ha invece negato di avere mai visto lo SCARANO a Roma.

      Ha ammesso di conoscere il GARAMELLA fin dal 1990 o 1991, quando ancora lavorava in un’agenzia della Banca Sicula. Incalzato dalle domande del P.M. ha ammesso altresì che, nella speranza di ottenere da costui aiuti economici per l’acquisto del distributore IP allo svincolo autostradale di Castelvetrano (aiuto del quale per altro alla fine non ebbe bisogno), si mise a sua disposizione, dapprima prestandogli un cellulare intestato a lui e rispondente al numero 0337/963317 a partire dal maggio o giugno 1992 per il periodo di cinque o otto mesi in cui il suo compaesano si trattenne a Roma. Sempre allo scopo di acquistare benemerenze nei confronti del GARAMELLA, il quale gliene aveva fatto richiesta, si recò a Roma con GERACI Francesco per prendere in locazione un appartamento onde consentire all’amico di rendersi irreperibile e successivamente lo accompagnò nella capitale.

      Tramite il GARAMELLA, il FORTE conobbe altresì MASSIMINO Alfio, che per un certo periodo gestì il bar “La terrazza” di Selinunte.

      Dal tenore delle sopra riportate dichiarazioni emerge una sostanziale conferma delle propalazioni dello SCARANO -suffragate per altro da numerosi riscontri provenienti da intercettazioni telefoniche- in ordine ai suoi rapporti con personaggi gravitanti nell’orbita di MESSINA DENARO Matteo (che è stato il padrino di cresima di FORTE, il quale per altro ha tentato di minimizzare i suoi rapporti con lui) e GERACI Francesco. L’imputato di reato connesso in parola, infatti, pur cercando di trovare idonee giustificazioni, è stato costretto ad ammettere i suoi rapporti con lo SCARANO, e la veridicità delle dichiarazioni di quest’ultimo.

Gli investigatori, inoltre, hanno accertato che, conformemente alle propalazioni dello SCARANO, Filippo GUTTADAURO e Giuseppe GARAMELLA pernottarono all’albergo Holiday Inn di Parco dei Medici di Roma dal 19 al 21 novembre 1993 e il secondo anche la notte tra il 18 e il 19 ottobre 1993, pagando il conto con carta American Express, mentre risultò negativo l’accertamento su pernottamenti allo Sheraton Golf e allo Sheraton Roma, che avevano inizialmente esperito.

Le dichiarazioni dello SCARANO sono state ulteriormente confermate da accertamenti compiuti dalla P.G. sulle seguenti circostanze:

1) rapporti con Stefano ACCARDO: SCARANO e Stefano ACCARDO, nato a Partanna il 19 dicembre 1930, furono detenuti nello stesso carcere (Rebibbia) nel reparto G-9 dal 9 dicembre 1985 al 9 febbraio 1986, dal 15 febbraio al 30 settembre 1986 e dal 1 ottobre 1986 al 18 dicembre 1986 (cfr. deposizione SANTOMAURO nell’udienza del 18 febbraio 1998 nel processo a carico di AGATE Giuseppe + 11 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

2) scarcerazione di Stefano ACCARDO: Stefano ACCARDO fu scarcerato dal suddetto carcere il 25 maggio 1987 sulla base di un provvedimento emesso il precedente 18 aprile dal G.I. di Marsala, che ne disponeva la dimora obbligata nel comune di Nicosia, dove l’ACCARDO rimase fino al 7 dicembre 1987;

3) “Dule”: si identificava probabilmente in Pauan Giain, nato a Delhi (India) il 2 ottobre 1952, arrestato per traffico di stupefacenti; fu espulso subito dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 10 marzo 1993, cosicchè non fu possibile procedere a una più certa identificazione; per altro una lettera del medesimo, contenente un accenno allo SCARANO, fu rinvenuta sull’autovettura di Stefano ACCARDO nel sopralluogo successivo al suo omicidio;

4) pernottamenti si SCARANO a suo nome in alberghi della zona di Triscina: il collaboratore alloggiò con il proprio nome in due alberghi di Triscina: all’Hotel Alceste (di proprietà di GIACALONE Michele, detto “Michel” per avere vissuto molti anni in Francia, arrestato insieme, tra gli altri, a Leoluca BAGARELLA con ordinanza 27 settembre 1996, nell’ambito della cosiddetta “operazione BAGARELLA”) e al villaggio Triscina mare dal 16 al 19 giugno 1991 e dal 15 al 16 gennaio 1992 insieme a suo figlio Cosimo, dal 24 al 27 maggio 1992 alloggiò nello stesso albergo con la moglie TUSA Silvia; in quest’ultima occasione, lo SCARANO si imbarcò a Napoli sul traghetto della “Tirrenia” denominato “Poeta” partito il 23 maggio 1993 alle ore 20,00 con un biglietto per due persone associate all’autovettura Audi 80 turbo diesel tg-Roma5D4683;

5) quest’ultima autovettura, custodita in un garage di via Alessandrino, fu sequestrata il 20 gennaio 1995 su indicazione dello stesso SCARANO (cfr. deposizioni dei citati verbalizzanti nel procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 21, cit.).

6) Salvatore: “Salvatore”, titolare di una concessionaria a Roma, amico di Stefano ACCARDO è VARIO Salvatore nato il 15 ottobre 1938; ha due figli, Vincenzo e Anna Maria, la quale ultima è coniugata con FONTANA Nicola, di Partanna e testimoni alle sue nozze furono ACCARDO Stefano, nato a Partanna il 18 dicembre 1930 e NASTASI Antonietta, nata il 27 febbraio 1957;

7) Gianni: “Gianni” abitante in viale dei Romanisti, è CASCIO Giovanni, nato a Partanna il 21 giugno 1938 e deceduto il 13 aprile 1945, con vari precedenti penali e vicino ad ACCARDO Stefano, alla cui cosca fu accusato di appartenere e da cui sarebbe stato incaricato di commettere il sequestro CAMPISI insieme ad altri (in ordine a questi ultimi due riscontri, vedi deposizione dott. Elio ANTINORO all’udienza del 15 luglio 1998).                                                                          

      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità tanto intrinseca quanto estrinseca dello SCARANO non può che essere assolutamente positivo.

GULLOTTA ANTONINO

Antonino GULLOTTA, nato a Catania il 14 luglio 1966, è stato esaminato alle udienze del 7 gennaio e del 7 luglio 1999.

Il collaboratore ha affermato di essere stato affiliato fin dal dicembre 1990 al clan dei “Cursoti” di Catania, comandato dapprima da GAROZZO Giuseppe e, dopo l’arresto di costui avvenuto nel novembre 1991, da MAZZEI Santo, che egli conobbe solo il mese successivo alla sua ascesa alla guida dell’organizzazione criminale.

Fu introdotto nell’associazione mafiosa tramite CANNAVÒ Roberto, di cui era compare per averne tenuto a battesimo il figlio, MORMINO Angelo e PORZIO Gaetano.

Durante la sua militanza nella file dei “Cursoti” compì numerosi delitti. Tra il 1990 e il 1991 perpetrò rapine a Pescara in concorso con GAROZZO Giuseppe, che in quel periodo aveva raggiunto a Roma. Fu, inoltre, coinvolto in dieci omicidi a Catania e Torino, anche se partecipò materialmente all’esecuzione di due soli di essi.

Nel capoluogo piemontese fu inserito nel gruppo di fuoco che assassinò Pietro SCIMEMI e in quello che tese un agguato a OROFINO Orazio.

Mentre sul primo episodio ci si soffermerà ampiamente nel paragrafo dedicato espressamente alla trattazione del medesimo, in questa sede appare opportuno descrivere brevemente la dinamica del secondo.

Nel 1992 Santo MAZZEI, che all’epoca viveva tra Torino e Milano, contattò telefonicamente GULLOTTA e CANNAVÒ, convocandoli a Torino, dove essi prontamente lo raggiunsero. La sera stessa del loro arrivo incontrarono un tale Salvatore, che in seguito riconobbe in fotografia e apprese chiamarsi di cognome FACELLA, e Giovanni BASTONE, che in quell’occasione vide per la prima volta e fornì loro una base d’appoggio provvisoria.

Appena giunti, il GULLOTTA, Santo MAZZEI, il FACELLA e il CANNAVÒ fecero un giro a bordo di una FIAT Uno alla ricerca del loro obiettivo, Orazio OROFINO. Costui era vicino al clan catanese VILLERA-CAPPELLO, con il quale i “Carcagnusi” erano in guerra, e gestiva un traffico di droga: la sua eliminazione aveva quindi la doppia finalità di eliminare un fiancheggiatore dei loro avversari e di togliere a costoro il controllo di un canale di traffico di stupefacenti. A un certo punto notarono una FIAT Uno bianca turbo diesel, che il MAZZEI riconobbe come quella dell’OROFINO e ci fu una sparatoria, a cui parteciparono, del loro gruppo, MAZZEI e CANNAVÒ, i quali spararono rispettivamente con un revolver calibro 9 e con uno calibro 357.

Dopo lo scontro a fuoco, il GULLOTTA e il CANNAVÒ furono inviati a Roma, dove incontrarono PRIVITERA Carmelo, in compagnia del quale lo stesso giorno si recarono a Milano, città nella quale quest’ultimo aveva un appuntamento con il MAZZEI. Quindi ritornarono in Sicilia, ma vi si trattennero solo pochi giorni, in quanto vennero richiamati nuovamente a Torino da Santo MAZZEI per l’esecuzione di un Trapanese (SCIMEMI) che dovevano commettere su richiesta di BASTONE Giovanni, con il quale il MAZZEI era in buoni rapporti.

Il collaboratore ha altresì riferito che il CANNAVÒ e il FACELLA furono gli autori dell’omicidio di RAZZANO Agatino, membro del clan “VILLERA-CAPPELLO”, all’epoca in guerra con i “Cursoti”. Il CANNAVÒ, in particolare gli raccontò che era stato l’esecutore materiale dell’assassinio, mentre il FACELLA era stato l’autista e aggiunse che il delitto era avvenuto in un mercato dove si vendevano capi di abbigliamento, che aveva sparato alla vittima un colpo alla nuca e uno in un orecchio con un revolver calibro 357 magnum e che dopo l’esecuzione una donna, forse una congiunta della vittima, lo aveva rincorso.

Il GULLOTTA ha, infine, rivelato che egli e CANNAVÒ piazzarono un ordigno esplosivo in un giardino a Firenze.

A tale riguardo ha specificato nel mese di settembre o di ottobre del 1992 i due uomini raggiunsero Santo MAZZEI a Torino e insieme a costui si diressero a Milano, dove lasciarono la Seat Ibiza del GULLOTTA, che era targata “CT”, per non dare nell’occhio, dato che il MAZZEI era latitante per essersi sottratto a Catania alla misura della sorveglianza speciale di p.s.. Contestualmente il MAZZEI acquistò in un autosalone una Opel Kadett station wagon di colore verde bottiglia, che intestò al CANNAVÒ.

Dopo avere comprato l’autovettura ritornarono a Torino nell’appartamento di via Saorgio: il GULLOTTA si mise alla guida della Opel Kadett e il CANNAVÒ sedette al suo fianco, mentre il MAZZEI e il FACELLA, con il quale ultimo si erano incontrati a Milano, presero posto a bordo della FIAT Tempra del medesimo. Nel covo torinese vi era il BASTONE, a cui il MAZZEI chiese se aveva candelotti di dinamite. Il Mazarese rispose negativamente, conferendo per altro l’incarico di procurarseli al FACELLA, il quale dopo qualche giorno riferì che aveva trovato una bomba, ma non i candelotti. Il MAZZEI commentò che non c’erano problemi, poiché dovevano farla esplodere per compiere un atto dimostrativo contro le forze dell’ordine. Quindi spiegò al GULLOTTA e al CANNAVÒ che loro due dovevano piazzarla a Firenze, vicino a un museo, che poi riconobbe come Palazzo Pitti.

L’ordigno fu consegnato al MAZZEI da persone che il GULLOTTA non vide, in quanto il suo capo lo fece aspettare un po’ distante dal luogo del convegno.

Alla volta del capoluogo toscano partirono il MAZZEI, il FACELLA, il GULLOTTA e il CANNAVÒ. I primi due presero posto a bordo della FIAT Tempra del FACELLA, che era alla guida, e fecero strada ai complici, ai quali il capo dell’organizzazione dei “Carcagnusi” aveva consegnato la bomba subito dopo averla ricevuta e che viaggiavano sulla Opel Kadett, guidata dal GULLOTTA. Imboccarono l’autostrada per Genova e Firenze, ma dato che il FACELLA procedeva molto lentamente, il GULLOTTA e il CANNAVÒ lo superarono, facendo segno che si sarebbero rivisti all’uscita di Firenze. Tuttavia sbagliarono strada, cosicchè dovettero telefonare al MAZZEI da un autogrill avvisandolo del contrattempo e ricevendo un altro appuntamento al casello autostradale di Firenze.

Il GULLOTTA e il CANNAVÒ raggiunsero il luogo del convegno alle 16,30-17,00 circa e dopo circa dieci o quindici minuti giunsero al museo. Dopo che ebbero parcheggiato l’autovettura, il CANNAVÒ scese, nascondendo il pacco nero sotto il giubbotto, entrò nel museo e uscì dopo circa venti minuti, riferendogli di essere preoccupato, in quanto all’interno c’erano telecamere e temeva di essere stato ripreso, e di avere collocato l’ordigno dietro a una statua, dove c’era terriccio.

Dopo avere piazzato l’ordigno, il gruppo ritornò verso Torino. Dopo un centinaio di chilometri, il MAZZEI effettuò una telefonata da un autogrill a un’agenzia di stampa rivendicando la responsabilità dell’attentato, anche se lo fece con parole confuse, tanto che neppure i suoi complici riuscirono a capire bene cosa avesse detto. Quando rientrarono a Torino, incontrarono il BASTONE, con il quale andarono a cena, ragguagliandolo sull’azione.

Dopo questo necessariamente breve excursus delle dichiarazioni rese dal GULLOTTA nel presente procedimento può passarsi alla valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca dello stesso.

Sotto il primo profilo, il giudizio non può che essere positivo.

Infatti il GULLOTTA si è autoaccusato di ben dieci omicidi, oltre che di altri gravi delitti, quali quelli di associazione a delinquere di stampo mafioso e di rapina, oltre che dell’attentato ai giardini Boboli di Firenze, fornendo agli inquirenti un aiuto assai significativo per l’accertamento dei fatti criminosi in parola. Nel caso dell’omicidio di Pietro SCIMEMI, la sua collaborazione si è rivelata addirittura fondamentale non solo per una precisa ricostruzione della dinamica del delitto, ma anche per l’esatta individuazione di tutti i responsabili, atteso che egli stesso fece parte del gruppo di fuoco e conosceva personalmente tutti i responsabili.

Le dichiarazioni del GULLOTTA, inoltre, si sono rivelate intrinsecamente logiche, precise e dettagliate. La costanza e la coerenza delle suddette propalazioni, del resto, non è stata inficiata neppure dal dettagliato controesame condotto all’udienza del 7 luglio 1999 dai difensori degli imputati. Infatti anche in tale ultima sede il collaborante ha ribadito il resoconto precedentemente fornito senza incorrere in alcuna contraddizione, ma soltanto in talune imprecisioni dovute essenzialmente al modesto livello culturale del dichiarante (esplicitamente ammesso dallo stesso, nel momento in cui ha chiesto al legale che lo controesaminava, l’Avv. PALADINO, di scegliere parole più semplici per consentirgli di comprendere meglio il significato delle domande che gli stava rivolgendo) e alle conseguenti ben comprensibili difficoltà espressive.

Il GULLOTTA, poi, si è limitato a riferire fatti di cui egli stesso era a conoscenza diretta, per avervi partecipato o assistito personalmente, o per averli appresi da CANNAVÒ Roberto, il quale non avrebbe avuto alcun motivo di mentirgli, non solo perché era un suo intimo amico, ma altresì perché entrambi appartenevano alla stessa consorteria criminosa e spesso erano coinvolti nelle medesime azioni delittuose.

Infine, il collaboratore non ha mostrato alcuna inimicizia o rancore nei confronti dei soggetti che accusava, ma al contrario ha indicato Roberto CANNAVÒ (a cui, pure, ha attribuito la responsabilità di vari omicidi) come suo amico e addirittura suo compare, si è sempre riferito con rispetto a MAZZEI Santo, capo riconosciuto del clan dei “Cursoti” e ha ricordato con gratitudine che BASTONE Giovanni fornì consigli e aiuto al dichiarante e al CANNAVÒ, che si erano rivolti a lui, perchè non sapevano come comportarsi dopo l’arresto di MAZZEI Santo.

La credibilità del GULLOTTA non è stata inficiata neppure da pretesi contrasti con le dichiarazioni di Domenico FARINA. Il GULLOTTA, infatti, ha sempre ammesso di avere conosciuto quest’ultimo nel 1995 nel carcere di Belluno e di esserne stato avvicinato per la loro comune origine siciliana, ma ha negato di avere instaurato con lui rapporti particolari, nonostante i tentativi in tal senso del FARINA, il quale gli domandò a quale consorteria criminosa appartenesse e, avuta la risposta, gli confidò di conoscere bene alcuni affiliati dell’organizzazione dei “Cursoti”, tra cui Carmelo PRIVITERA. Orbene, queste propalazioni non sono affatto in contrasto con quelle del FARINA, il quale -contrariamente a quanto assunto da qualche difensore nel controesame- non ha mai sostenuto di avere ricevuto confidenze dal GULLOTTA, ma solo di avere passato un periodo di comune detenzione nel carcere di Belluno, fatto confermato dallo stesso GULLOTTA.

Le affermazioni del GULLOTTA hanno ricevuto significative conferme altresì sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca.

In questa scheda non ci si soffermerà sui riscontri attinenti all’omicidio di SCIMEMI Pietro (l’unico di cui il collaborante ha riferito nell’ambito del presente procedimento) e a singoli imputati, atteso che degli stessi si tratterà nelle schede dedicate specificamente all’episodio e ai personaggi predetti.

Con riferimento alla collocazione di un ordigno esplosivo nei giardini Boboli di Firenze, nell’ambito del procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca e altri venticinque imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Firenze sono emersi numerosi riscontri alle dichiarazioni del GULLOTTA:

     1) collocazione di una bomba a Firenze nell’ottobre 1992: i testimoni SAMUELLI Tiziano (giardiniere, colui che ha rinvenuto l’ordigno), AMOROSO Mario (maresciallo dei Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio alla Stazione CC. di Palazzo Pitti, a Firenze) ed ERRICO Antonio (artificiere dell’Esercito) hanno narrato del ritrovamento, ai primi di novembre 1992, di una bomba nel giardino di Boboli a Firenze, dietro la base di una siepe, vicino alla statua di Marco Cautius. L’ordigno fu trovato da due giardinieri all’interno di un sacchetto di plastica di colore nero. Si trattava di una bomba da mortaio da 45 mm. detta anche “bomba Brixia” perché veniva sparata da un modello “Brixia” dell’anno 1935 usato nella seconda guerra mondiale, ma oggi non più in dotazione all’esercito, delle dimensioni di circa 12 cm. di altezza e 45 mm. di larghezza e caricato con gr.70 di esplosivo; L’ordigno, ancora efficiente, era di forma ogivale sulla punta e aveva quattro alette sul fondo; queste ultime erano di colore grigio scuro, mentre la testa era rossa e aveva un cappuccio di colore metallizzato. La siepe veniva potata ogni due anni, anche se capitava che ci si facessero lavori dopo i temporali o comunque quando cadevano le foglie. La bomba venne sequestrata e poi fatta brillare (udienza 7 giugno 1997).

All’udienza del 19 novembre 1997 Maurizio DALLE MURA ha precisato che l’ordigno fu ritrovato il 5 novembre 1992.

Lo stesso teste ha riferito che gli investigatori -sulla base della data di acquisto della Opel Kadett intestata al CANNAVÒ, delle dichiarazioni del GULLOTTA (che ha detto che piazzarono l’ordigno pochi giorni dopo l’acquisto della suddetta autovettura e che quando si allontanarono da Firenze scoppiò un forte temporale) e dei dati metereologici dell’osservatorio Ximeniano di Firenze- dedussero che l’ordigno al giardino Boboli fu piazzato il 17 ottobre, giorno in cui si scatenò un forte temporale su Firenze tra le 17,05 e le 18,15 con un breve intervallo tra le 17,10 e le 17,25.

L’Ispettore Andrea RATTI del Centro Operativo D.I.A. di Firenze ha accertato che dal giugno 1992, in concomitanza con l’istituzione del biglietto di accesso ai giardini, vi è un solo ingresso (quello principale di Piazza Pitti), in luogo dei tre o quattro del periodo precedente. Nel mese di ottobre i giardini erano aperti dalle 9,00 alle 18,00, ma la biglietteria lo era solo fino alle 16,30, cosicchè dopo tale orario non era più consentita l’entrata. Il dott. ZITO all’udienza dell’11 novembre 1997 ha precisato che dal 2 giugno 1992 l’accesso ai giardini Boboli di Firenze era subordinato al pagamento di un biglietto di ingresso e la disposizione era ancora in vigore al momento dell’accertamento (16 agosto 1996).

     2) Opel Kadett intestata a Cannavò Roberto: il teste Stephan VALERIANI ha invece riferito sugli accertamenti sulla Opel Kadett 1.600 diesel, tg. MI-3A6478. La macchina era dapprima di tale LONGO Giorgio, il quale diede la procura a vendere alla concessionaria “Auto Cazzaniga s.r.l.” di Cernusco sul Naviglio. Quest’ultima, a sua volta, affidò l’automobile con delega alla vendita alla Concessionaria “Automobili Vicenti” di Vimodrone. Il 5 ottobre 1992 alle ore 11,30 CANNAVÒ Roberto, nato a Torino il 13 marzo 1967 e residente a Catania in via De Caro n.11, firmò una dichiarazione con la quale si assunse la responsabilità per l’acquisto dell’autoveicolo. Dallo stesso 5 ottobre 1992 alle ore 11,00 partiva la copertura assicurativa valida fino al 5 dicembre 1992 (udienza 7 giugno 1997).

     3) FIAT Tempra Station Wagon che nell’ottobre 1992 era intestata a FACELLA Salvatore: il dott. Maurizio DALLE MURA, all’udienza del 19 novembre 1997 ha riferito sulla disponibilità in capo al FACELLA di una FIAT Tempra Station Wagon Select tg.TO-23642S (immatricolata nell’anno 1991 e iscritta il 27 gennaio 1992: deposizione CAPPOTTELLA il 9 dicembre 1997).

Ulteriori riscontri oggettivi alle propalazioni del FACELLA attengono all’omicidio di RAZZANO Agatino e alla sparatoria contro OROFINO Orazio, e più specificamente:

     1) L’8 giugno 1992 giunse una telefonata anonima che segnalava che gli autori dell’omicidio di RAZZANO Agatino, avvenuto , in via Sestriere di Borgo San Pietro di Moncalieri, erano fuggiti a bordo di una Lancia Thema di colore verde scuro tg. Roma-86720X. Nel pomeriggio dello stesso giorno il veicolo fu trovato in via delle Cacce, all’altezza del civico n.150, chiuso a chiave e privo di evidenti segni di effrazione o altre manomissioni.

All’esito di accertamenti venne evidenziato che l’ultimo numero di targa era stato alterato, in quanto originariamente non era “0”, ma “6”. Si appurò altresì che il mezzo era stato rubato a BENINI Mauro, residente in Campi Bisenzio (FI) ed era originariamente targato FI-K93566 e di proprietà della Ditta Neuma Laser di Campi Bisenzio.

La targa Roma-86726X apparteneva invece ad una Opel Kadett 1,4 di proprietà della ditta Axus Italiana di Roma, il cui furto era stato denunciato in data 8 aprile 1992 (cfr. verbale di sequestro dell’autovettura Lancia Thema da parte del Nucleo Operativo CC   Torino in data 8 giugno 1992).

     2) Agatino RAZZANO, fu ucciso a Moncalieri, via Sestrieres, nella quale allora come ora si teneva quotidianamente il mercato rionale, alle 9,30 dell’8 giugno 1992, e dopo l’assassinio la figlia della vittima, Anna Maria, inseguì i killer, conformemente alle affermazioni del collaborante.

     3) In seguito alla denuncia di danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in via Catania all’altezza del civico n.11/A, verosimilmente a causa dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco che l’avevano attinta in varie parti della carrozzeria, una pattuglia del N.O.R. della Stazione CC. di Borgo Dora di Torino si portò nella suddetta strada.

Ivi giunti, gli operanti constatarono che l’autovettura Renault 5 GTR di colore grigio scuro targata TO-31487/H presentava tre fori di proiettile ben visibili all’esterno.

Nelle adiacenze dell’automobile venivano rinvenuti tre bossoli calibro 9×19 mm., unitamente ad alcuni frammenti metallici costituenti, in origine, l’incamiciatura e il nocciolo dei proiettili medesimi -in parte nell’abitacolo del mezzo, nel quale si erano conficcati, e in parte in strada nei pressi del veicolo in questione.

Disseminati lungo la via Catania, a partire dal civico n.11/A e fino quasi all’incrocio con il lungo Dora Firenze, trovarono altri tre frammenti metallici consimili ai precedenti e notarono altresì la presenza, nei pressi dell’incrocio predetto, di scalfittura di proiettili su un segnale metallico stradale.

Sulla base di questi elementi i verbalizzanti ipotizzarono che i colpi, almeno quattro, erano stati esplosi da persona in movimento, che da via Catania era diretta verso il Lungo Dora Firenze (cfr. verbale di sequestro del materiale balistico in data 15 maggio 1992 e piantina in atti).

Le dichiarazioni del GULLOTTA sono state puntualmente riscontrate altresì da quelle di altri collaboratori: il FARINA sull’omicidio di RAZZANO Agatino e sulla sparatoria con OROFINO Orazio, il PATTI e il SINACORI sull’omicidio SCIMEMI e i rapporti con alcuni degli imputati nel presente giudizio.

A fronte di rivelazioni tanto puntuali e confermate da tanti significativi riscontri, la circostanza che il collaboratore non sia stato in grado di individuare il luogo in cui avvenne l’omicidio del “Trapanese”, nè quello in cui era rimasto in attesa dei complici a bordo della Lancia Thema (cfr. verbale di sopralluogo datato 30 marzo 1996) non può in alcun modo inficiare la complessiva attendibilità del dichiarante, tanto più che egli si recò raramente a Torino ed è quindi assolutamente verosimile che non fosse in grado di ritrovare posti nei quali andò solo in occasione dell’assassinio in parola.

D’altra parte, nel corso del medesimo sopralluogo il collaborante dapprima accompagnò gli operanti in Corso Gabetti, angolo Piazza Borromini, luogo ove era stata abbandonata, la stessa sera della sparatoria, la FIAT Uno diesel a cinque porte utilizzata per la sparatoria ingaggiata con Orazio OROFINO.

Successivamente localizzò in uno stabile sito in via Saorgio 24 l’alloggio in cui egli, MAZZEI Santo e CANNAVO’ Roberto avevano dormito dopo la predetta sparatoria.

Individuò poi il posto in cui si era verificata la sparatoria con l’OROFINO.

Riconobbe infine o nel civico 276 o in quello 284 di via Peschiera quello in cui abitava Giovanni BASTONE (il quale in effetti risultava risiedere anagraficamente al n.276).

Sulla base di tutte le sopra riportate argomentazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del GULLOTTA non può che essere pienamente positivo.

DI CARLO FRANCESCO

      Francesco DI CARLO è stato escusso alle udienze del 7 maggio 1998 e del 18 maggio 1999 nella qualità di imputato di reato connesso.

      Nel presente procedimento il contributo offerto dal DI CARLO è stato assai limitato, atteso che egli fu “posato” dalla “famiglia” di Altofonte nel 1982 e pertanto le sue conoscenze sono legate soprattutto alla provincia di Palermo e sono assai datate nel tempo.

      Nel corso del suo esame il DI CARLO ha riferito che fu affiliato alla cosca di Altofonte a metà degli anni ’60, dapprima come soldato semplice, poi come consigliere, quindi come sotto-capo e infine come rappresentante. Durante la sua militanza nell’associazione fu sempre molto vicino a Salvatore RIINA, di cui godeva la piena fiducia, tanto che durante la latitanza del boss corleonese soltanto il DI CARLO stesso, Giacomo Giuseppe GAMBINO e colui che di volta in volta lo ospitava sapevano dove si trovasse. Nel 1982 il collaboratore fu “posato”, ma questo fatto non recise il suo legame con l’associazione, poiché egli mantenne i contatti e le amicizie, rimanendo pertanto costantemente informato sulle vicende dell’organizzazione.

      Il collaborante ha riportato altresì per sommi capi le vicende della guerra di mafia combattuta tra i “viddani” corleonesi e i Palermitani di Stefano BONTADE e Salvatore INZERILLO e delineato l’organizzazione interna di “cosa nostra”.

      Infine, ha individuato alcuni esponenti mafiosi di spicco della provincia di Trapani, con i quali entrò in contatto negli anni ’70 tanto per ragioni inerenti al suo lavoro, quanto per conto del RIINA.

      La sua collaborazione con la Procura della Repubblica di Palermo è iniziata il 13 giugno 1996, dopo che fu stato tradotto in Italia per scontare una condanna a trentacinque anni di reclusione inflittagli nel Regno Unito per traffico internazionale di stupefacenti.

      Le dichiarazioni del DI CARLO debbono essere giudicate attendibili sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco.

      Innanzitutto, la posizione di prestigio ricoperta all’interno dell’associazione e la sua vicinanza al RIINA hanno consentito al collaboratore di essere molto bene informato sugli equilibri e le alleanze interne a “cosa nostra” quanto meno fino al 1982, sulle origini e la dinamica della guerra di mafia che in quegli anni insanguinò la Sicilia e sull’organizzazione interna della stessa.

      Per le stesse ragioni è altresì assai verosimile che egli avesse contatti anche nella Sicilia occidentale, nel cui territorio il RIINA poteva contare su alcuni validi alleati (soprattutto Francesco MESSINA DENARO e Mariano AGATE), i quali gli consentirono di ottenere una totale vittoria nello scontro, di vitale importanza, contro i RIMI di Alcamo, importanti alleati dei BADALAMENTI.

      Inoltre, il suo racconto -che è apparso chiaro, preciso e intrinsecamente logico- ha avuto ad oggetto quasi sempre fatti e circostanze noti al collaboratore per sua scienza diretta, cosicchè esso può essere altresì giudicato certamente genuino.

      Dalle dichiarazioni del DI CARLO, poi, non è emerso che egli provasse alcun rancore o risentimento nei confronti delle persone che accusava, con le quali, del resto, non ha mai intrattenuto rapporti di particolare intensità, essendo i rispettivi interessi criminali legati ad ambiti territoriali diversi e distinti.  

      Infine le propalazioni del DI CARLO, con particolare riferimento all’appartenenza all’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, sono state confermate da numerosi altri collaboratori esaminati nel presente processo (il PATTI, il SINACORI, il GIACALONE, il BRUSCA, il FERRO, il BONO, il GERACI).

MILAZZO FRANCESCO

      Francesco MILAZZO è stato esaminato nelle udienze del 23 settembre 1998, 22 aprile 1999 e 9 novembre 1999.

      Nel corso degli esami suddetti ha riferito di essere stato affiliato alla “famiglia” di Paceco alla fine del 1983 o inizio del 1984.

      Ha aggiunto che all’epoca in cui fu “combinato”, Paceco era la sede del mandamento (che il collaboratore ha chiamato “circondario”), alla cui guida era SUGAMIELI Vito, il quale, per altro, a un certo punto venne sostituito su sua stessa richiesta da Totò MINORE, capo della cosca di Trapani, città che divenne pertanto nuova sede mandamentale. Al MINORE succedette Cola GUICCIARDI, il quale morì di morte naturale e fu sostituito da VIRGA Vincenzo.

      Il MILAZZO ha poi fornito ragguagli sul mandamento di Trapani e sui membri delle “famiglie” che lo componevano, oltre che sugli “uomini d’onore” della Provincia di Trapani che conosceva (cfr., per notizie più dettagliate, i paragrafi dedicati alla struttura dei mandamenti del trapanese e quelli aventi ad oggetto i singoli imputati).

     Il dichiarante ha, infine, riferito di essere stato arrestato in forza di un provvedimento restrittivo in cui era accusato di essere tra i responsabili dell’omicidio dell’agente MONTALTO e di avere iniziato a collaborare con la giustizia pochi giorni dopo la sua cattura, avvenuta il 20 luglio 1997, nel corso dell’interrogatorio condotto dal Procuratore della Repubblica di Palermo dottor CASELLI.

Nel corso della sua collaborazione ha ammesso il proprio coinvolgimento nel predetto omicidio, chiamando in correità MAZZARA Vito, rappresentante della “famiglia” di Valderice e ORLANDO Franco di Trapani. Ha inoltre ammesso la propria colpevolezza con riferimento agli omicidi di MONTELEONE, Pietro INGOGLIA (anche in questi casi in concorso con il MAZZARA), Girolamo MARINO, Alberto MANCUSO, DI MAGGIO e il suo aiutante e RINDINELLA, nonché al tentato omicidio e al successivo omicidio BARBERA.

      Pietro INGOGLIA, a detta del collaboratore, era originario di Partanna, o comunque dell’interno della Provincia di Trapani, ma risiedeva a Trapani. Il MILAZZO ha affermato di non essere stato tra gli esecutori materiali del delitto, ma di avere partecipato, su ordine di Vincenzo VIRGA, ad alcuni appostamenti nel corso della fase preparatoria. Il VIRGA ebbe a riferirgli in particolare altresì che la decisione era stata presa dalla Provincia (“la provincia ha deciso di ammazzare INGOGLIA”) per motivi che non precisò. L’esecuzione materiale del delitto toccò ai Trapanesi, poiché la vittima abitava in Trapani, anche se non stabilmente, dato che se ne allontanava per certi periodi. Per quest’ultima ragione, l’organizzazione dell’omicidio richiese tempo: in un’occasione addirittura lo individuarono in un campeggio vicino a San Vito Lo Capo, dove fecero appostamenti.

      Le dichiarazioni del MILAZZO debbono essere giudicate attendibili sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco.

      Innanzitutto, la posizione di prestigio ricoperta all’interno dell’associazione e i molti anni di militanza nell’organizzazione hanno comportato che il collaboratore fosse molto bene informato sugli organigrammi delle varie “famiglie” del mandamento e sui soggetti di maggiore spessore mafioso della Provincia.

      Inoltre, il suo racconto -che è apparso chiaro, preciso e intrinsecamente logico- ha avuto ad oggetto quasi sempre fatti e circostanze noti al collaboratore per sua scienza diretta, cosicchè esso può essere altresì giudicato certamente genuino.

      Dalle dichiarazioni del collaboratori, poi, non è emerso che egli provasse alcun rancore o risentimento nei confronti delle persone che accusava, con le quali, del resto, non ha mai intrattenuto rapporti di particolare intensità, essendo i rispettivi interessi criminali legati ad ambiti territoriali diversi e distinti.  

      Infine le propalazioni del MILAZZO, con particolare riferimento all’appartenenza all’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, sono state confermate da numerosi altri collaboratori esaminati nel presente processo (il PATTI, il SINACORI, il GIACALONE, il BRUSCA, il FERRO, il BONO, il GERACI).

      Nel corso del procedimento sono stati acquisiti altresì riscontri oggettivi alle sue affermazioni: mentre quelli attinenti a singoli imputati verranno esaminati nelle schede relative agli stessi, in questa sede si tratterà dei riscontri aventi carattere generale.

      In particolare il dottor LINARES Giuseppe, nell’ambito della deposizione resa nell’udienza del 24 marzo 1998 nel processo a carico di ALECI Diego e altri (n.250/97 R.G.) celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani ha riferito l’esito delle attività di riscontro compiute dal suo ufficio sulle dichiarazioni del MILAZZO, resosi latitante il 21 dicembre 1997, dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare nell’ambito del procedimento cosiddetto “Rino 2” scaturito dalle propalazioni di SINACORI Vincenzo.

      Le affermazioni del MILAZZO, oltre a svelare le vicende del mandamento di Trapani successive al 1988, hanno contribuito a fare luce su vari episodi delittuosi, tra cui il tentato omicidio BARBERA e l’assassinio di Pietro INGOGLIA.

      L’omicidio di Pietro INGOGLIA (che risiedeva a Trapani in via Nunzio Nasi) venne commesso a Trapani alle ore 18,00 circa del 3 dicembre 1989 nella sede provinciale dell’INPS, dove la vittima si recava spesso a telefonare, sita in via Scontrino, che collega la Piazza Vittorio Emanuele con la Piazza della Stazione. L’INGOGLIA, che era salito sulla propria auto dopo avere effettuato una telefonata, fu assalito da alcuni individui a bordo di una vespa, i quali esplosero al suo indirizzo alcuni colpi di revolver. Per l’episodio delittuoso in esame sulla base delle propalazioni del MILAZZO è stata emessa ordinanza di custodia cautelare a carico di VIRGA Vincenzo, BICA Francesco, BONANNO Pietro Armando, LOMBARDO Giuseppe (che non partecipò all’esecuzione del delitto, ma fu presente nella fase di pianificazione e negli accertamenti preliminari alla fase operativa), i cugini COPPOLA, MILAZZO Francesco e altri uomini d’onore della famiglia di Paceco.

Il tentato omicidio di BARBERA Giovanni fu perpetrato il 3 agosto 1996 in una stradina interpoderale che si diparte dalla strada che congiunge Trapani a Castelvetrano, al km.8 da Paceco. Il BARBERA era stato come d’abitudine a prendere un caffè al bar Centrale di Paceco, detto bar Favuzza dal nome dei precedenti proprietari e stava dirigendosi al suo ovile a bordo di una FIAT Uno insieme ai due figli e ad altre tre persone. Fu affiancato da due motociclisti con casco e il passeggero gli sparò tre colpi di revolver, di cui due lo attinsero alla base della testa. Per l’episodio in esame, sulla base delle chiamate in correità del MILAZZO furono colpiti da provvedimento custodiale VIRGA Vincenzo in qualità di mandante, GIANNI Gianfranco e POMA Giuseppe come esecutori materiali, nonchè ORLANDO Francesco.

Prima delle dichiarazioni del MILAZZO, l’ORLANDO, consigliere comunale socialista, era noto agli inquirenti essenzialmente perchè suo padre Domenico, soprannominato Mimì, era un noto pregiudicato vicino a Franco LIPARI (capo dell’omonima associazione a delinquere, i cui componenti hanno subito un processo dinnanzi al Tribunale di Trapani) ed è imputato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri. Nel 1993, quando si sparse la voce che si era pentito Pietro BONANNO una serie di persone, temendo di essere coinvolte nelle sue rivelazioni, si rivolsero cautelativamente a legali e tra queste vi fu ORLANDO Francesco. Per tale ragione il suo nome divenne conosciuto agli inquirenti come persona vicina, oltre che ai LIPARI, anche a mafiosi di spicco quali Pietro Armando BONANNO, Francesco BICA e Nino BUZZITTA, consigliere della “famiglia” di Trapani (cfr. sulla figura di ORLANDO Franco altresì deposizione dell’ispettore Leonardo DE MARTINO nell’udienza del 28 febbraio 1998 nell’ambito del processo contro ALECI e altri).

POMA Giuseppe, nato a Paceco l’11 agosto 1966, il quale era già stato oggetto di attenzione da parte degli investigatori nel corso delle indagini finalizzate alla cattura di MILAZZO Francesco, svolgeva lavori di idraulica e su impianti elettrici. Sua madre era parente di Vito PARISI, boss pacecoto attualmente detenuto, e lo stesso POMA fu notato insieme a parenti del PARISI nei pressi dell’aula giudiziaria del tribunale di Trapani nella quale si teneva il processo contro ACCARDI Gaetano e altri (“Petrov”).

      GIANNI Gianfranco era ben noto agli inquirenti in epoca antecedente alla collaborazione del MILAZZO:

– il 1 gennaio 1983 la questura di Trapani inviò una nota alla Compagnia dei Carabinieri del medesimo capoluogo di Provincia di Trapani chiedendo informazioni sul conto del GIANNI al fine di verificare se ci fossero i presupposti per proporlo per la diffida.

– il 3 marzo del 1983 la Squadra Mobile di Trapani pose il GIANNI in stato di fermo per furto, rapina, porto e detenzione di fucile a canne mozze e associazione per delinquere, in concorso con RINAUDO Francesco e DANESE Salvatore, per una rapina a carico di MORELLO Andrea, titolare di una macelleria e il successivo 16 marzo la Procura della Repubblica di Trapani emise un ordine di cattura per il medesimo reato;

– il 28 marzo del 1983, mentre era detenuto in forza dei predetti provvedimenti, venne denunciato per furto e rapina aggravata ai danni del cinema “Ideal” e per un’altra rapina in danno di SUCAMELE Baldassare, sempre in concorso con il RINAUDO e il DANESE;

– il 25 maggio 1984 la Questura di Milano munì il GIANNI di foglio di via obbligatorio;

– il 29 settembre 1984 venne arrestato dalla Squadra Volante per furto d’auto;

– il 14 novembre 1984 fu sottoposto a diffida dal Questore e il 6 dicembre 1985 il Prefetto di Trapani emise provvedimento di sospensione della patente di guida;

– il 27 aprile 1986 la Squadra Mobile lo denunciò in stato di irreperibilità insieme a SALERNO Carmelo per tentato omicidio ai danni di MANUGUERRA Antonino, cl.1946, e per porto abusivo di arma da fuoco;

– il 28 aprile 1986 la Procura della Repubblica di Trapani emise ordine di cattura e il GIANNI si rese irreperibile;

– il 17 maggio 1986 fu arrestato dai Carabinieri di Alcamo insieme a SALERNO Carmelo nella casa di campagna in Contrada Canalotto di Alcamo di proprietà di PIRRONE Pietro, diffidato, PIRRONE Giuseppe cl.1946, indiziato mafioso, e PIRRONE Giovanna;

– il 26 giugno 1988 il Tribunale di Trapani, sez. Misure di Prevenzione, gli irrogò la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno;

– il 21 ottobre 1983 venne posto in stato di fermo per il tentato omicidio di MODICA Giuseppe cl.1959 di Paceco, insieme a SCADUTO Salvatore e SALERNO Carmelo;

– il 21 dicembre 1996 fu catturato siccome accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e venne successivamente rimesso in libertà dal Tribunale il 12 gennaio 1997.

– alla notizia della collaborazione di MILAZZO Francesco, il GIANNI si rese irreperibile, venendo catturato il 4 novembre 1997 qualche giorno dopo l’esecuzione della misura relativa all’operazione “”Halloween” del 30 ottobre 1997, dopo che era venuto un po’ allo scoperto poiché non era stata fatta trapelare la notizia che anch’egli era indagato nell’ambito di quel procedimento e aveva quindi pensato di non essere stato menzionato dal collaborante.

      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del MILAZZO non può che essere positivo.

FILIPPI BENEDETTO

      Il FILIPPI è stato esaminato ai sensi dell’art.210 c.p.p. all’udienza del 30 settembre 1998 e ha reso dichiarazioni esclusivamente sulla guerra che fu combattuta ad Alcamo, alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 tra la “famiglia” guidata da MILAZZO Vincenzo e la cosca cosiddetta “dei GRECO”.

      Sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese dallo stesso all’udienza del 10 febbraio 1996 nell’ambito del procedimento contro AGRIGENTO Giuseppe e altri, utilizzabili -non essendo intervenuto il consenso dei difensori degli altri prevenuti ex art.238 c.IV c.p.p.- solo nei confronti di ALCAMO Antonino, BRUSCA Giovanni, BRUNO Calcedonio, CASCIO Antonino, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, ai sensi del comma II bis della norma citata.

      Benedetto FILIPPI è stato uno degli esponenti di spicco della consorteria criminale costituitasi alla fine degli anni ’80 intorno a DAIDONE Giovanni, con lo scopo di contendere a “cosa nostra” il controllo del territorio nella zona di Alcamo.

      Sulla guerra scatenatasi tra le due cosche in seguito all’omicidio dell’“uomo d’onore” CARADONNA Francesco da parte degli emergenti, avvenuto il 3 ottobre 1989, e sul contributo di fondamentale importanza fornito dalle propalazioni di Benedetto FILIPPI ci si soffermerà ampiamente nell’introduzione al paragrafo (Parte IV – Capitolo IV) in cui verrà trattata espressamente questa sanguinosa vicenda.

      Nella presente sede sarà pertanto sufficiente richiamare gli elementi necessari ai fini della valutazione dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore. A tale proposito, appare opportuno rilevare che, nel processo che ci occupa, le dichiarazioni del FILIPPI hanno un rilievo marginale ai fini dell’accertamento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti. Esse, infatti, sono finalizzate soprattutto a costituire un riscontro alle affermazioni dei collaboranti inseriti in “cosa nostra”, atteso che gli episodi della guerra di Alcamo in trattazione nel presente giudizio sono stati tutti perpetrati da quest’ultima associazione. Nondimeno, a giudizio della Corte, esse meritano di essere vagliate attentamente, atteso la loro fondamentale importanza ai fini della ricostruzione che si opererà delle fasi della guerra di mafia.

      Sull’attendibilità del collaboratore con riferimento alle rivelazioni effettuate dallo stesso nell’ambito delle vicende relative allo scontro che vide contrapposti i due citati clan si sono già pronunciate diverse sentenze divenute irrevocabili, e in particolare, quella emessa dalla Corte d’Assise di Trapani il 21 giugno 1994 a carico di GRECO Lorenzo e altri, nonché quelle pronunciate dal Tribunale del medesimo circondario il 1 aprile 1995 e il 12 novembre 1994 rispettivamente nei confronti di ASARO Mariano e altri e PAZIENTE Gaetano e altri, integralmente confermate sul punto dalle successive decisioni in grado di appello e di cassazione (cfr. in atti, prodotte dal P.M.).

      Le considerazioni svolte nei suddetti provvedimenti, a giudizio di questa Corte, debbono essere ritenute pienamente condivisibili.

      Il FILIPPI -ricercato dall’Autorità di pubblica sicurezza siccome destinatario di un provvedimento restrittivo emesso il 24 aprile 1991 per fatti relativi alla guerra di mafia di Alcamo- si costituì al Commissariato di Polizia della predetta cittadina la notte del 28 settembre del 1991 e iniziò immediatamente una proficua attività di collaborazione con la giustizia, riferendo numerose informazioni sulla composizione e sulle illecite attività delle due cosche alcamesi, sulle cause e sulla dinamica dello scontro in atto e sulle singole responsabilità in ordine ai crimini consumati nell’ambito dello stesso. In particolare, consentì fin da subito agli inquirenti di rinvenire armi e munizioni utilizzate dal suo clan per la perpetrazione di numerosi crimini. Inoltre, confessò la propria partecipazione alla fase esecutiva di ben sei omicidi e a quella decisionale di almeno altri due assassinii, nonché la propria responsabilità a vario titolo in ordine a quattro rapine, alcuni furti e una estorsione, senza che, nella maggior parte dei fatti in parola fosse stato acquisito alcun significativo elemento a suo carico.

      Le dichiarazioni del FILIPPI, come meglio si vedrà in seguito, furono decisive al fine della scoperta delle causali e degli sviluppi della guerra di mafia di Alcamo e all’individuazione dei responsabili dei singoli fatti criminosi che insanguinarono la città nel corso della stessa.

      Infatti, sulla base di esse, dopo avere disposto le necessarie verifiche di P.G., il G.I.P. del Tribunale di Trapani emise, in data 2 novembre 1991, ordinanza di custodia cautelare in carcere contro quattordici presunti affiliati alla cosca cosiddetta dei GRECO e il 18 aprile 1992 un altro provvedimento restrittivo nei confronti di trentotto presunti affiliati alla “famiglia” mafiosa capeggiata dal MILAZZO (procedimenti che poi sfoceranno nella condanna degli imputati in ordine a molti dei delitti loro ascritti da parte della Corte d’Assise e del Tribunale di Trapani).

      Le rivelazioni del FILIPPI debbono essere giudicate intrinsecamente assai attendibili.

      In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi che, come si è già precisato, egli iniziò il suo rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria addossandosi la responsabilità per molti gravi delitti in ordine ai quali non esistevano all’epoca significativi indizi a suo carico, dimostrando in tal modo inequivocabilmente la ferma intenzione di rompere i ponti con il suo precedente stile di vita.

      A tale conclusione non osta la considerazione che lo stesso FILIPPI ha lealmente ammesso di essere stato spinto ad intraprendere il cammino della collaborazione con la giustizia dal timore per la propria vita, ingenerato da un lato dalla soppressione del suo uomo di fiducia, Pietro CALVARUSO, verosimilmente da parte del gruppo avverso, e dall’altro lato da contrasti sorti con alcuni suoi consociati a causa della mancata condivisione da parte sua della linea stragista che costoro avevano deciso di attuare, spinti dai fratelli VITALE di Partinico. Sotto questo profilo, infatti, deve osservarsi che, se la chiamata in correità viene giudicata di regola meno attendibile della testimonianza a causa della possibile esistenza di interessi perseguiti dal dichiarante, non può non considerarsi altresì che tra i probabili interessi vi è quello di ottenere protezione dall’apparato statale per sé e per i propri familiari e che, in questa prospettiva, il collaborante ha tutta la convenienza a non introdurre, tra quelli veri, dati falsi, poiché l’eventuale accertamento di tale circostanza comporterebbe il concreto rischio del venire meno o comunque dell’affievolirsi di tale protezione. A ciò consegue che, anche sul piano logico, il principale interesse del collaborante è certamente quello di attenersi a una fedele rappresentazione dei fatti visti e conosciuti.

      Può pertanto ritenersi dimostrato che il FILIPPI fosse inserito nel sodalizio di stampo mafioso facente capo, fino alla sua soppressione, a DAIDONE Giovanni e successivamente a un gruppo dirigente più ampio in cui lo stesso FILIPPI aveva un ruolo di primo piano. Di conseguenza, deve altresì ritenersi che egli fosse a conoscenza non solo dell’identità dei suoi consociati e degli atti criminosi imputabili al clan dei GRECO, ma altresì dell’esistenza della cosca avversaria e dei suoi membri di maggiore rilievo, fatti del resto, acclarati in numerose sentenze, tra cui, principalmente, quelle citata.

      L’attendibilità del FILIPPI deve essere giudicata piena non solo con riferimento agli episodi narrati come fonte diretta, avendovi partecipato o assistito in prima persona (tra questi ultimi, in particolare, il tentativo di rapimento nei suoi confronti il 14 novembre 1989, subito dopo il sequestro del gemello Vincenzo e la sparatoria tra la pattuglia composta dagli agenti di p.s. CIOTTA e BENEDETTO e alcuni membri della “famiglia” guidata dal MILAZZO, nella quale trovò la morte il fratello di quest’ultimo, Paolo), ma anche per quelli per i quali le sue propalazioni sono state “de relato”. Sotto quest’ultimo aspetto, in particolare, egli ha appreso tutti gli episodi narrati da altri esponenti della sua stessa cosca, i quali non avrebbero avuto motivo di fornirgli false informazioni, né con riferimento a fatti relativi alla consorteria di cui tutti gli interlocutori facevano parte, né con riferimento a quelli della banda rivale. Ciò tanto più in quanto erano dapprima in procinto di scatenare una guerra contro “cosa nostra” in un territorio in cui essa era tradizionalmente molto potente e in seguito tale scontro mortale era in corso e pertanto era interesse comune che, nel caso di uccisione o impedimento di alcuni dei capi dell’associazione (come avvenne appunto per il DAIDONE e per GRECO Antonino, le principali fonti del FILIPPI per i dati attinenti alla “famiglia” facente capo al MILAZZO, i quali vennero presto eliminati), gli altri membri del gruppo avessero una approfondita conoscenza della situazione.

      In ogni caso, tanto per le dichiarazioni di cui il collaboratore aveva cognizione diretta quanto per quelle riferitegli da altri, non può che propendersi per un giudizio di piena attendibilità, tenuto conto della rilevantissima mole delle sue dichiarazioni, della loro complessa articolazione, della loro intrinseca logicità, coerenza e plausibilità.

      Le dichiarazioni del FILIPPI, inoltre, sono state suffragate da numerosi e significativi riscontri di natura estrinseca, evidenziati nelle citate sentenze ormai definitive, e in particolare dai seguenti elementi:

a) il reperimento, dietro sua accurata descrizione dei luoghi dell’occultamento, di due depositi sotterranei di armi di pertinenza del caln dei GRECO;

b) la conferma, da parte degli accertamenti balistici disposti dalla Corte d’Assise di Trapani,della veridicità delle indicazioni fornite circa l’utilizzazione di specifiche armi nell’esecuzione dei singoli fatti di sangue;

c) l’avvenuto arresto, su provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed in base ad una precisa testimonianza de visu del FILIPPI, di BENENATI Simone, quale autore materiale dell’omicidio di GRIMALDI Baldassare, genero di GRECO Domenico;

d) l’accertato pernottamento del BENENATI e di INTERDONATO PIETRO in una stessa camera dell’albergo “Al Magadir” di Castellammare del Golfo, cosi’ come riferito dal FILIPPI;

e) il tenore dello scritto olografo rinvenuto dopo la morte di DAIDONE Giovanni, nonchè le informazioni rese dalla di lui sorella Filippa e dalla convivente NOTO Antonia circa le gravi ragioni di contrasto coi fratelli MALTESE e con il MILAZZO Vincenzo per il controllo della società di calcestruzzi “Tre Noci”;

f) le accertate fratture agli arti riportate da SCIACCA Baldassare e DARA Tommaso in circostanze perfettamente compatibili con il racconto da parte del FILIPPI dell’episodio in cui si verificarono (attentato alla vita degli stessi da parte dei membri del suo clan, su decisione di GRECO Antonino);

g) l’avvenuta intercettazione ed il successivo sequestro, subito dopo il conflitto a fuoco (nel quale trovò la morte MILAZZO Paolo) tra i passeggeri di una FIAT Panda di colore nero e personale del Commissariato di Alcamo la sera del 29 aprile 1991, di una Y 10 di colore celeste, sul quale il FILIPPI viaggiava con altri incappando -come dallo stesso riferito- in un’altra pattuglia di p.s.;

h) la sicura cointeressenza del POLLINA Antonino, quale imprenditore occulto e nonostante le sue negazioni, in azienda di autotrasporti con diretta proprietà di automezzi.

      Il complesso di tali valutazioni conduce a un giudizio di complessiva sicura attendibilità sia intrinseca che estrinseca di FILIPPI Benedetto, le cui dichiarazioni hanno trovato tante specifiche conferme su fatti e persone diverse da doversi considerare degne in toto di fede (ovviamente le sue dichiarazioni de relato, in quanto tali, vanno valutate con estrema attenzione e cautela e necessitano di idonei riscontri).

GRECO LORENZO

      Lorenzo GRECO, nato ad Alcamo il 16 novembre 1967, è stato esaminato nel presente procedimento ai sensi dell’art.210 c.p.p. nella qualità di imputato di reato connesso nelle udienze del 22 aprile e del 30 settembre 1998, del 12 maggio 1999

      Il collaboratore ha reso dichiarazioni principalmente sulle ragioni e sugli antefatti dell’esecuzione del cugino Gaetano, avvenuta per mano di sicari di “cosa nostra” nel 1983, e sulla guerra di mafia combattuta ad Alcamo alla fine degli anni ’80.

      Il GRECO appartiene a una famiglia pienamente inserita nel contesto mafioso.

      Suo padre Domenico e suo zio, Lorenzo classe 1932, sono entrambi schedati mafiosi e pregiudicati. Fino alla guerra di mafia che sancì definitivamente la presa di potere della fazione “corleonese” i GRECO erano vicini alla famiglia RIMI, che dominava ad Alcamo ed erano addirittura soci d’affari con alcuni membri della stessa. Come meglio si vedrà in seguito (Parte IV, Capitolo II) uno dei figli di GRECO Lorenzo classe 1932, Gaetano, fu ucciso proprio in conseguenza dei predetti rapporti di contiguità con gli sconfitti.

      Inoltre, il cugino del collaborante, GRECO Antonino, fratello dell’ucciso Gaetano, prima di essere a sua volta assassinato da sicari di “cosa nostra”, ricoprì un ruolo di primo piano nell’organizzazione criminale sorta dapprima intorno a DAIDONE Giovanni e raccoltasi, dopo la morte di quest’ultimo, proprio attorno alla sua figura.

      Deve pertanto ritenersi che il GRECO, grazie all’inserimento in un siffatto contesto familiare e alla partecipazione in prima persona e con un rango di significativo rilievo (sancito con decisione divenuta irrevocabile) allo scontro armato tra la “famiglia” di “cosa nostra” e la cosca denominata “dei GRECO” fosse perfettamente a conoscenza, sia per scienza diretta che in seguito a confidenze di parenti e consociati, delle vicende oggetto delle sue propalazioni.

      Queste ultime, del resto, limitatamente alla guerra di mafia combattuta alla fine degli anni ’80 ad Alcamo, sono già state valutate positivamente nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo emessa il 28 luglio 1995 (sostanzialmente confermata, ad eccezione di alcuni trattamenti sanzionatori inflitti ai prevenuti) al termine del giudizio di secondo grado contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Trapani il 21 giugno 1994 a carico dei componenti del gruppo cosiddetto dei GRECO, sulla scorta delle dichiarazioni di Benedetto FILIPPI.

      Le propalazioni del GRECO, più specificamente, hanno integralmente riscontrato quelle del FILIPPI in ordine agli omicidi di CARADONNA Francesco, dei fratelli Gaspare e Mariano AGUANNO, di FIORDILINO Salvatore, di RENDA Vito e di MONTALBANO Nunzio, nonché ai tentati omicidi di INTERDONATO Pietro e CALANDRINO Girolamo.

      Le narrazioni dei due collaboratori sono state, invece, lievemente divergenti in ordine agli assassinii di PROVENZANO Vito e VIOLA Vincenzo, ma le suddette modeste discrasie non hanno comportato alcuna modifica della decisione di primo grado sotto il profilo sanzionatorio.

      L’intervenuta collaborazione di Lorenzo GRECO ha invece comportato modifiche alla decisione con riferimento agli omicidi CULMONE e MILOTTA. Tuttavia, nel primo caso l’integrale corrispondenza tra le versioni fornite dai due collaboranti ha determinato la condanna degli imputati, precedentemente assolti, e solo nel secondo caso ha portato all’assoluzione di due prevenuti (il cognato del GRECO MANNO Carlo e lo suocero dello stesso PIRRONE Mario), scagionati dal GRECO e ritenuti invece responsabili in primo grado esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni del FILIPPI, il quale, per altro, era a conoscenza della dinamica del fatto criminoso non per avervi direttamente partecipato, ma per essergli lo stesso stato riferito da GRECO Domenico.

      A giudizio di questa Corte, le valutazioni adottate dalla Corte d’Assise d’Appello in ordine alla credibilità intrinseca ed estrinseca del GRECO debbono essere integralmente condivise.

      Infatti, le dichiarazioni di Lorenzo GRECO si sono dimostrate quasi sempre pienamente aderenti a quelle precedentemente rese dal FILIPPI (rispetto alle quali, pertanto, si pongono in relazione di riscontro reciproco), sia pure con talune fisiologiche difformità che finiscono piuttosto con il confermare che con lo svilire la genuinità e la credibilità delle stesse, consentendo al tempo stesso di escludere il pericolo della preventiva concertazione tra collaboranti.

      Inoltre, con particolare riferimento agli episodi oggetto del presente giudizio, le rivelazioni del GRECO sono assolutamente compatibili tanto con quelle del FILIPPI, quanto con quelle, contrapposte, dei collaboratori di parte “corleonese” (cfr. in special modo la piena corrispondenza delle diverse narrazioni, finanche con riguardo a molti particolari di scarso rilievo, dell’attentato in contrada Kaggera e dell’omicidio di GRIMALDI Baldassare).

      D’altro canto, la complessa articolazione delle dichiarazioni del dichiarante e la loro intrinseca logicità, coerenza e precisione costituiscono un ulteriore, significativa conferma dell’attendibilità intrinseca delle stesse.

      Infine, non può ritenersi, a giudizio di questa Corte, che l’attendibilità intrinseca del GRECO sia inficiata dalla possibilità che lo stesso nutra rancore e desiderio di rivalsa nei confronti dei soggetti che militavano nelle file di “cosa nostra”, in considerazione dei numerosi lutti causati da quest’ultima associazione alla sua famiglia e a persone vicine alla stessa. Infatti, il tenore letterale delle dichiarazioni del GRECO non lascia trasparire alcun sentimento di odio contro la consorteria criminale suddetta, costituendo pertanto un’ulteriore conferma della piena attendibilità delle propalazioni in parola, unitamente alle caratteristiche intrinseche e all’aderenza di stesse alle risultanze probatorie aliunde acquisite.

ZICHITTELLA CARLO, CANINO LEONARDO, SAVONA FABIO SALVATORE e BENVENUTO CROCE

      Per evidenti esigenze di sintesi, il vaglio dell’attendibilità dei collaboratori in parola verrà effettuato in un’unica sede, in considerazione del fatto che le dichiarazioni degli stessi nel presente procedimento hanno essenzialmente la finalità di spiegare le causali, gli schieramenti e le dinamiche della guerra di mafia combattuta a Marsala nel 1992 e di riscontrare le propalazioni dei collaboratori di parte “corleonese”. Infatti, proprio a causa della militanza dello ZICHITTELLA, del CANINO, del SAVONA e del BENVENUTO nella fazione opposta a quella degli imputati, essi non sono a diretta conoscenza di fatti reato oggetto del presente procedimento, nonostante talvolta abbiano appreso qualche notizia relativa agli stessi nel mondo criminale marsalese in cui erano pur sempre inseriti.

      Ciò premesso, in questa sede non ci si soffermerà sulle dichiarazioni di Carlo ZICHITTELLA, il promotore e il capo indiscusso del gruppo criminale che nel 1992 scatenò una lotta armata contro “cosa nostra” a Marsala, atteso che le stesse verranno dettagliatamente ripercorse nell’Introduzione al capitolo in cui sarà trattata la predetta vicenda.

      Appare invece opportuno riportare brevemente le propalazioni degli altri tre collaboratori, nelle parti non concernenti la guerra di mafia in parola, al fine di meglio comprendere le figure dei medesimi.

      Fabio Salvatore SAVONA -sentito dal P.M. in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998 e non controesaminato dai difensori per rinuncia- ha riferito che fin dagli anni 1978/79, quando era ancora minorenne, era inserito in una banda di malviventi dediti alla commissione di furti, estorsioni e rapine, insieme a PATTI Antonio, TITONE Antonino e Gaspare, GIACALONE Salvatore, ALECI Diego, RODANO Antonino e altri. Egli e i suoi complici compivano altresì reati per conto della cosca mafiosa e intrattenevano rapporti con Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA e Francesco ERRERA, detto “u ciappiddaru”, che al collaboratore erano stati presentati da Nino TITONE, detto “bacaredda”.

      Nel 1984 il SAVONA fu arrestato per una rapina che aveva commesso a Salemi in concorso con STABILE Antonio, LICCIARDI Michele e INGOGLIA Diego e durante la sua detenzione, protrattasi fino al dicembre 1989, ebbe modo di conoscere bene Carlo ZICHITTELLA, anch’egli ristretto nel carcere di Trapani. Inizialmente nutriva diffidenza nei confronti di quest’ultimo, poiché gli “uomini d’onore” ne parlavano male, ma in seguito, conoscendolo, mutò giudizio e divenne un suo amico sincero.

      Al contrario, durante la detenzione SAVONA ebbe contrasti gravi con GERARDI Antonino a causa di un tentativo di evasione, preparato nel 1984 dal collaboratore, da Antonio STABILE e da alcuni Palermitani e fallito a causa di una “soffiata” del suddetto imputato al maresciallo FEDERICO. A causa di questa condotta il SAVONA apostrofò il GERARDI come “infame e sbirro”.

      Per altro, i rapporti del collaborante con “cosa nostra” in generale e con TITONE e PATTI (che nel frattempo erano divenuti “uomini d’onore” di spicco nella “famiglia” marsalese) in particolare si erano ulteriormente deteriorati a causa dell’omicidio di RODANO Antonio, amico fraterno del SAVONA, commesso da costoro a causa di contrasti sorti con “bacaredda” per il fidanzamento della vittima con Anna, sorella di quest’ultimo e futura sposa del PATTI. Questo episodio fece capire al collaborante che la mafia uccideva per episodi di poca importanza.

      Sebbene fosse stato costretto ad accettare il dominio di “cosa nostra” nella sua città, provava rancore nei confronti dei mafiosi e decise di trafficare in droga in concorso con Salvatore ASARO, nipote di Vito GONDOLA, e con alcuni palermitani, pur sapendo che gli “uomini d’onore” marsalesi non approvavano questa sua attività.

      Il SAVONA, in ogni caso, era perfettamente consapevole di essere stato condannato a morte dalla mafia e per questo, quando Carlo ZICHITTELLA lo contattò alla fine del 1991 proponendogli di scatenare una guerra di mafia, accettò immediatamente consapevole della necessità di uccidere i loro nemici prima che fossero costoro a eliminarli.

      Sulle vicende dello scontro armato, di cui SAVONA fu uno dei protagonisti, e sulla parte dell’esame in cui egli ha indicato i vari uomini d’onore” marsalesi ci si soffermerà in seguito.

      I primi giorni di settembre del 1992, dopo essere stato gravemente ferito dal “traditore” ALECI Diego, il SAVONA decise di iniziare a collaborare con la giustizia, dato che nutriva timori per la sua incolumità.

     Leonardo CANINO (sentito in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998), nipote di Carlo ZICHITTELLA, ha fornito un ampio resoconto della sua carriera criminale, vissuta per lo più all’ombra dello zio, a cui era molto legato.

      Nel 1990 o 1991 faceva parte di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti insieme allo ZICHITTELLA e ad altri, tra cui lo “stiddaro” gelese IOCOLANO, i calabresi MIRTA e BELFIORE e il GRASSONELLI, originario di porto Empedocle.

      In quello stesso periodo, suo zio Carlo ZICHITTELLA era impegnato a creare e a mantenere una solida alleanza con gli “stiddari”, in quanto l’aiuto di costoro gli era necessario per scatenare la guerra a “cosa nostra” nel trapanese allo scopo di salvare i membri della famiglia ZICHITTELLA dalla condanna a morte decretata nei loro confronti dalla suddetta organizzazione. Proprio allo scopo di consolidare l’alleanza, nel 1991 il collaboratore e lo zio si prestarono a commettere un omicidio a Monza per conto delle cosche di Gela, Caltanissetta e Agrigento.

      La soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA li spinse ad affrettare la loro azione, dato che erano convinti che all’interno della cosca fosse in corso un regolamento di conti e volevano approfittarne. Come già quelle di SAVONA, anche le propalazioni del CANINO sulla guerra di mafia di Marsala verranno riportate dettagliatamente nell’introduzione al capitolo dedicato all’argomento.

      Dopo l’assassinio del LAUDICINA, resosi conto di essere stato individuato da uomini di “cosa nostra”, andò a Torino e alcuni mesi dopo iniziò a collaborare, spinto in tal senso anche da Cristina Petronilla CULICCHIA (vedova di TITONE, con la quale aveva instaurato una relazione), che era stata contattata dal maresciallo SANTOMAURO (sul punto cfr. altresì le dichiarazioni rese dalla CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nell’ambito del processo a carico di PATTI Antonio + 40, cit.).

      Croce BENVENUTO (sentito in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998) ha riferito che a partire dal 1989, dopo un periodo in cui era stato “vicino” alla stessa, fu inserito della “famiglia” di Palma di Montechiaro, che era stata ricostituita proprio in quell’anno per la ripresa di una guerra che in precedenza aveva portato all’eliminazione del gruppo facente capo ai RIBISI da parte del gruppo storico di Vincenzo SANVITO, in cui si collocava il collaboratore.

      Nel 1989 la cosca a cui era affiliato si alleò con altre “famiglie” di fuoriusciti da “cosa nostra” che stavano conducendo scontri analoghi nelle province di Caltanissetta e Gela: dapprima entrò in contatto con il clan dei CALECA di Canicattì, poi, tramite contatti carcerari, con la consorteria gelese a cui apparteneva Orazio PAOLELLO, con i GRASSONELLI di Porto Empedocle, i SOLE di Racalmuto, i SANFILIPPO di Mazzarino, i RIGGIO di Riesi.

      Furono proprio i GRASSONELLI, con i quali lo stesso BENVENUTO tenne i contatti a partire dal 1990 nella sua qualità di rappresentante della “famiglia” di Palma di Montechiaro, a metterlo in contatto con gli ZICHITTELLA alla fine del 1991 o inizio del 1992. In particolare, Giuseppe GRASSONELLI lo informò che aveva stretto un’alleanza con questi ultimi da oltre un anno e che si era messo a disposizione di costoro per scatenare una guerra contro “cosa nostra” di Marsala, facendogli contestualmente presente che Carlo ZICHITTELLA a sua volta aveva collaborato con loro, commettendo un omicidio a Monza per conto dei RIGGIO.  

      Il BENVENUTO accettò immediatamente, tanto più che a Petrosino, un comune alle porte di Marsala stava scontando un periodo di soggiorno obbligato uno dei membri del clan dei RIBISI, Francesco ALLEGRO.

      La partecipazione degli “stiddari” alla guerra di Marsala, per altro, fu limitata al primo atto della stessa, la strage di Piazza Porticella, in quanto la scarsa organizzazione degli ZICHITTELLA e la condotta vile del CANINO, il quale aveva abbandonato sul luogo dell’agguato i due sicari BENVENUTO e PAOLELLO, li indussero a defilarsi e a interrompere ogni contatto con i Marsalesi.

      Il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Carlo ZICHITTELLA, Fabio Salvatore SAVONA, Leonardo CANINO e Croce BENVENUTO deve essere positivo.

      Innanzitutto, deve sottolinearsi che ciascuno di loro si è autoaccusato di gravi crimini dei quali non era neppure sospettato o per i quali non vi erano comunque gravi indizi a suo carico e non ha in alcun modo tentato di negare le proprie responsabilità in ordine agli episodi delittuosi in cui era stato chiamato in reità da altri collaboratori.

      I dichiaranti in parola hanno, poi, riferito principalmente fatti rientranti nella loro diretta conoscenza, senza dimostrare alcun accanimento accusatorio nei confronti di nessun imputato. I tre marsalesi, in particolare, pur non essendo inseriti in “cosa nostra”, conoscevano certamente bene i loro avversari, atteso che lo ZICHITTELLA e il CANINO appartenevano a un nucleo familiare che da decenni conviveva, anche se sempre in modo conflittuale, con la predetta associazione mafiosa e avevano addirittura legami di parentela con alcuni importanti affiliati. Lo stesso SAVONA era uno di quei giovani (tra cui vi erano anche il PATTI, il TITONE e il GIACALONE) tenuti sotto controllo dalla “famiglia” in vista di una possibile affiliazione, che non avvenne perché il collaboratore dimostrò di possedere un’indole indocile ed entrò in contrasto con membri del sodalizio. Del resto, l’approfondita conoscenza dei loro avversari è emersa chiaramente dalla scelta del PATTI e del TITONE (i sicari più esperti della cosca) come i primi obiettivi del loro attacco, proprio in considerazione della loro pericolosità. Deve, pertanto, ritenersi che le indicazioni concordemente fornite dai collaboratori in parola sull’identità e il rango degli “uomini d’onore” marsalesi e mazaresi e sui “vicini” all’organizzazione siano complessivamente attendibili, tanto più che sono state confermate altresì dai collaboratori interni a “cosa nostra”.

      Inoltre, il resoconto fornito da ciascuno dei quattro collaboratori sulla guerra di mafia di Marsala, sulle strategie adottate e le alleanze instaurate nella preparazione di essa, sulla dinamica dell’esecuzione delle azioni criminose ascrivibili al gruppo di cui facevano parte, sull’evoluzione dello scontro appare intrinsecamente logico, coerente, preciso e dettagliato.      

      Le propalazioni di ognuno dei dichiaranti sono pienamente coerenti con quelle degli altri, ricevendo pertanto una reciproca e significativa conferma. Per altro, tale aderenza non comporta che vi sia stato appiattimento, atteso che ciascuno dei dichiaranti ha contribuito a una più completa ricostruzione della vicenda in oggetto con elementi specifici diversi e ulteriori rispetto a quelli forniti dagli altri. Siffatti elementi, tuttavia, proprio a causa del loro rilievo non primario, non hanno inficiato l’attendibilità dello ZICHITTELLA, del CANINO, del SAVONA e del BENVENUTO, ma al contrario ne hanno esaltato la genuinità.      

      Un ulteriore, formidabile riscontro alla credibilità dei collaboratori in esame, del resto, è costituito dalla totale compatibilità della versione dei fatti fornita dagli stessi con quella, speculare, data dai dichiaranti affiliati a “cosa nostra”, specialmente con riferimento alla strage di Piazza Porticella e all’ultima fase del conflitto, quella successiva al “tradimento” di Diego ALECI, cioè alle vicende che i soggetti appartenenti a entrambi gli schieramenti vissero parallelamente, anche se da posizioni contrapposte (cfr. sul punto Introduzione al Capitolo V della Parte V).      

     Né la loro attendibilità -e in particolare quella del SAVONA e, in parte, del CANINO- può essere posta in dubbio per il fatto che essi hanno lealmente ammesso di avere iniziato a collaborare per i timori che nutrivano per le loro esistenze. Infatti, a tale proposito deve osservarsi che, se la chiamata in correità viene considerata di regola meno attendibile della testimonianza a causa della possibile esistenza di interessi perseguiti dal dichiarante, non può non considerarsi altresì che tra i probabili interessi vi è quello di ottenere protezione dall’apparato statale per sé e per i propri familiari e che, in questa prospettiva, il collaborante ha tutta la convenienza a non introdurre, tra quelli veri, dati falsi, poiché l’eventuale accertamento di tale circostanza comporterebbe il concreto rischio del venire meno o comunque dell’affievolirsi di tale protezione. A ciò consegue che, anche sul piano logico, il principale interesse del collaborante è certamente quello di attenersi a una fedele rappresentazione dei fatti visti e conosciuti.

      Infine, non può sostenersi che la credibilità dei dichiaranti in parola (e soprattutto quella dello ZICHITTELLA, del CANINO e del SAVONA) sia stata inficiata dal rancore che hanno lealmente ammesso di provare nei confronti dei membri di “cosa nostra” in generale e di quelli implicati negli omicidi di Antonio RODANO, di Nicolò e Vincenzo ZICHITTELLA e di molti membri della loro “banda” in particolare. Infatti, da un lato, tale inimicizia, pur se mai negata, non è emersa in alcun modo dal tenore delle propalazioni dei collaboratori in parola, mai livorose, anche quando riguardavano i soggetti che ritenevano responsabili dei delitti predetti. Dall’altro lato, poi, come si è già detto, molto spesso le loro rivelazioni hanno trovato riscontri estrinseci che ne hanno avvalorato la veridicità.

      Come si è già anticipato, le dichiarazioni dello ZICHITTELLA, del CANINO, del SAVONA e del BENVENUTO sono state avvalorate altresì da molteplici conferme oggettive, ulteriori rispetto alle propalazioni di altri dichiaranti.

      In questa sede verranno tenute in considerazione solo quelle aventi carattere generale e non attinenti alla posizione di singoli imputati o a determinati fatti delittuosi, che verranno trattati nei paragrafi dedicati specificamente a tali argomenti.

      Gli accertamenti effettuati dagli investigatori nell’ambito del presente processo, nonché in quelli a carico di CUTTONE Antonino + 8 e di PATTI Antonio e altri quaranta imputati hanno consentito di individuare vari riscontri alle propalazioni dei collaboratori:

1) lo ZICHITTELLA, il CANINO, il SAVONA e il BENVENUTO hanno riferito che GRASSONELLI Giuseppe si allontanò da Marsala la mattina del 14 marzo 1992, giorno della strage di piazza Porticella, per recarsi ad Agrigento per evitare che suo padre, il quale doveva essere scarcerato in quei giorni, potesse subire attentati da parte dei loro nemici. In effetti GRASSONELLI Salvatore, padre di Giuseppe -il quale era un personaggio di spicco della omonima famiglia di Porto Empedocle, che aveva dato origine, nel 1986, alla faida con il clan MESSINA – ALBANESE nel predetto centro abitato- fu scarcerato dalla casa circondariale di Agrigento il 15 marzo 1992 e inviato a Menfi con obbligo di dimora (cfr. deposizione del maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 19 dicembre 1995 nel processo a carico di PATTI Antonio + 40 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

2) ZICHITTELLA Carlo, CANINO Leonardo e SAVONA Fabio Salvatore hanno affermato che i primi due furono coinvolti in un sinistro mentre stavano recandosi in automobile in Sicilia prima dell’omicidio di LO PRESTI Angelo. Gli inquirenti hanno appurato che lo ZICHITTELLA, che era alla guida del veicolo, e il CANINO subirono un incidente stradale nella prima mattinata del 29 marzo 1992 sull’autostrada del sole nei pressi di Orvieto, riportando entrambi lesioni personali (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 19 dicembre 1995 nel processo a carico di PATTI Antonio + 40).

3) ZICHITTELLA Carlo e SAVONA Fabio Salvatore furono effettivamente codetenuti nel carcere di Trapani dal 16 febbraio al 22 dicembre 1983, dal 13 novembre 1984 al 9 maggio 1985, dal 29 maggio al 30 agosto 1985, dal 22 ottobre all’8 novembre 1985, dall’11 al 14 agosto 1986 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 24 maggio 1996 nel citato processo a carico di PATTI Antonio + 40)

4) INGOGLIA Diego, a detta del SAVONA, era “vicino” a “cosa nostra” e aveva contrasti con Diego ALECI, il quale premeva perché fosse ucciso, poiché aveva alzato le mani contro il padre di quest’ultimo sul peschereccio di cui i due erano comproprietari, tentando di buttarlo in mare e aveva tenuto solo per sé la barca, estromettendo il socio. L’ispettore Vito PELLEGRINO ha confermato che l’INGOGLIA era un pescatore (cfr. sua audizione all’udienza del 29 luglio 1995 nel citato processo a carico di PATTI Antonio + 40), mentre il PATTI ha affermato che l’ALECI lo contattò tramite l’INGOGLIA, confermando così implicitamente da un lato la circostanza che quest’ultimo era schierato dalla parte di “cosa nostra” e dall’altra l’esistenza di rapporti di confidenza, se non di amicizia, tra l’ALECI e l’INGOGLIA (cfr. suo esame all’udienza del 17 dicembre 1998). Del resto, il fatto che i due uomini avessero contrasti e fossero legati a due fazioni contrapposte non è logicamente incompatibile con la richiesta di aiuto rivolta dal primo al secondo e la correlativa accettazione di quest’ultimo. La domanda di soccorso dell’ALECI, infatti, ben può essere stata determinata dalla circostanza che l’altro fosse l’unico soggetto schierato dalla parte dei “corleonesi”. La disponibilità dell’INGOGLIA, d’altro canto, può facilmente spiegarsi con l’interesse di costui a guadagnare, con una tale condotta, da un lato la gratitudine e il perdono dell’ALECI per eventuali torti passati e contemporaneamente la defezione dal campo avversario del suo più pericoloso nemico personale, e dall’altro lato la riconoscenza di “cosa nostra” per l’importante aiuto fornito nella guerra, assicurando la collaborazione di un traditore infiltrato nel clan avverso.

5) Nel tardo pomeriggio del 10 gennaio 1992 a Monza fu assassinato di SCIVOLI Rosario, nato a Mazzarino (CL) il 7 novembre 1954, fatto di cui si accusò CANINO (cfr. deposizione SANTOMAURO nell’udienza tenutasi il 21 gennaio 1997 nel procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Sulla base delle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie del CANINO e dello ZICHITTELLA vennero rinviati a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Monza per rispondere dell’omicidio suddetto RIGGIO Salvatore, GRASSONELLI Giuseppe e MARGIOTTA Maurizio in qualità di mandanti e il terzo anche per avere fornito supporto logistico, CASCINO Salvatore e CAMMARATA Francesco come esecutori materiali unitamente ai due collaboratori, ADORNO Filippo per avere fornito ai sicari supporto logistico.

Alla luce delle propalazioni del CANINO e dello ZICHITTELLA, alle quali nel corso del giudizio si aggiunsero quelle di altri collaboratori e in particolare di RIGGIO Salvatore, reputate attendibili, tutti gli imputati vennero condannati per i delitti loro ascritti con la sentenza emessa dalle Corte d’Assise di Monza in data 24 gennaio 1996, divenuta irrevocabile il 23 settembre 1997 per GRASSONELLI, RIGGIO, MARGIOTTA, CASCINO e CAMARATA e il 14 dicembre 1998 per ADORNO (cfr. decisione menzionata della Corte d’Assise di Monza, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

L’accertamento giudiziale della partecipazione del CANINO e dello ZICHITTELLA all’omicidio dello SCIVOLI, oltre a costituire un importante riscontro della generale attendibilità dei collaboratori di giustizia in parola, conferma altresì le loro dichiarazioni relativamente all’alleanza che il secondo intessè con “stiddari” delle province di Agrigento e di Caltanissetta per ottenere supporto militare nella “guerra” che si accingeva a scatenare, e che in effetti iniziò pochi mesi dopo con l’agguato di piazza Porticella contro il PATTI e il TITONE, proprio avvalendosi in qualità di esecutori materiali di killer provenienti dalle citate provincie    

6) Carlo ZICHITTELLA si è autoaccusato dell’omicidio di un tale PLATANIA nel periodo tra gli assassinii dei due fratelli DENARO, in concorso con DENARO Vincenzo e con MARINO Francesco, detto “cappellone” e ha aggiunto che tale delitto fu una delle cause dell’assassinio del DENARO e dell’odio dei mafiosi per il collaboratore. Il PATTI ha confermato puntualmente il racconto dello ZICHITTELLA, affermando che “cosa nostra” addossò a quest’ultimo e al DENARO la responsabilità dell’eliminazione del PLATANIA e decretò la loro condanna a morte (cfr. suo esame all’udienza del 21 gennaio 1999).

Gli inquirenti, dal canto loro, hanno accertato che PLATANIA Salvatore, nato a Catania il 22 febbraio 1937 e residente a Torino, arrivò a Catania per motivi personali la mattina del 9 aprile 1982 e lo stesso giorno verso le 14,00 partì per Marsala a bordo della sua Renault Fuego tg.TO-X58921 per andare da amici; da allora non ci furono più notizie di lui; il 14 aprile il fratello Antonino ne denunciò la scomparsa ai CC di Catania e vennero fatte indagini anche a Marsala sulla base di una telefonata anonima, ma senza esito. (cfr. deposizione SANTOMAURO resa nell’udienza del 22 aprile 1999).

Sulla base delle propalazioni confessorie ed eteroaccusatorie di Carlo ZICHITTELLA lo stesso è stato rinviato a giudizio dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani per rispondere dell’omicidio di PLATANIA Salvatore, in concorso con MARINO Francesco e con DENARO Vincenzo, deceduto, ed è stato condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti prevista dall’art.8 L.203/91 e generiche prevalenti sulla contestata aggravante della premeditazione. Al contrario, la Corte, nonostante abbia giudicato pienamente attendibile il collaboratore, ha assolto il MARINO perché non è stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità in assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità da parte dello ZICHITTELLA (cfr. sentenza 30 gennaio 1998 della Corte d’Assise di Trapani, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 1 luglio 1999).  

Pertanto, le propalazioni dello ZICHITTELLA sono state ritenute attendibili anche in relazione al fatto delittuoso in parola, essendo stato il proscioglimento del MARINO ai sensi del secondo comma dell’art.530 c.p.p. stato dettato esclusivamente dall’assenza di riscontri individualizzanti.

Deve sottolinearsi che l’omicidio PLATANIA ebbe un rilievo fondamentale nella vita di Carlo ZICHITTELLA e in particolare nei suoi rapporti con “cosa nostra”. Verosimilmente, infatti, egli era uno di quei giovani che erano “a disposizione” della “famiglia” e, grazie ai suoi buoni rapporti con Mimì DE VITA e Angelo LO PRESTI, veniva tenuto sotto osservazione dai vertici della stessa ai fini di una sia eventuale affiliazione. La partecipazione a un assassinio commesso senza avere ottenuto l’autorizzazione del rappresentante della cosca mafiosa marsalese costituì un’infrazione imperdonabile alle ferree regole imposte dall’organizzazione alla malavita locale e fu sanzionata da “cosa nostra”, come sempre avviene in questi casi (cfr. infra Capitolo I), con la condanna a morte dei responsabili, eseguita nei confronti di DENARO Vincenzo. Lo ZICHITTELLA non fu invece eliminato in quanto rimase a lungo detenuto e dopo la sua scarcerazione emigrò a Torino (cfr. altresì sub omicidi di DENARO Francesco e DENARO Vincenzo, infra, “Parte IV – Capitolo VII”).

      Infine, deve sottolinearsi che le propalazioni dei suddetti collaboratori sono state ritenute attendibili nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, all’esito del quale Orazio PAOLELLO e Giuseppe GRASSONELLI sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Antonino TITONE e il tentato omicidio di Antonio PATTI e Gaspare RAIA (cosiddetto agguato di Piazza Porticella) e altri gravi reati commessi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala, proprio grazie alle propalazioni accusatorie dei loro complici ZICHITTELLA, CANINO, SAVONA e BENVENUTO (cfr. citata sentenza 18 luglio 1996 della Corte d’assise di trapani, divenuta irrevocabile nei confronti dei predetti imputati e prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

      Alla luce delle predette considerazioni non può che concludersi che Carlo ZICHITTELLA, Fabio Salvatore SAVONA, Leonardo CANINO e Croce BENVENUTO sono pienamente attendibili, sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco.

SAIA ANTONINO   e   FARINA DOMENICO

      Per ragioni di brevità, le posizioni di SAIA Antonino e FARINA Domenico verranno trattate unitariamente, atteso che entrambe hanno avuto ad oggetto fatti che nel presente procedimento hanno un’incidenza secondaria, attenendo essenzialmente a episodi verificatisi a Torino e ai rapporti tra alcuni imputati e membri dell’organizzazione criminale piemontese facente capo ai fratelli MIANO.

      Antonino SAIA, escusso all’udienza del 4 febbraio 1999, ha rivelato di essere stato affiliato al clan dei Cursoti di Catania fin dal 1976 e di essersi trasferito a Torino per ordine del suo capo MANFREDI Corrado, in quanto nella città etnea era ricercato.

      Nel capoluogo piemontese si inserì in un’organizzazione composta da personaggi del clan dei “Cursoti” allontanatisi da Catania che gestiva traffici di sostanze stupefacenti e che era legata, oltre che all’organizzazione “madre”, alla banda dei fratelli MIANO fino al 1982, quando se ne separò per sopravvenuti contrasti.

      Durante il periodo di permanenza a Torino conobbe anche alcuni personaggi della Sicilia occidentale, tra cui BASTONE Giovanni, un tale soprannominato “l’architetto” e che poi apprese dagli atti processuali chiamarsi “Calcedonio” e un tale CAVASINO Giuseppe, soprannominato “Pippo u barbiere”, il quale fungeva da tramite tra i Catanesi e i Mazaresi per traffici di stupefacenti a cui erano entrambi interessati.

      Il collaboratore ha aggiunto che la sua conoscenza con il BASTONE risaliva alla fine del 1980 o all’inizio del 1981, quando il Mazarese chiese a Roberto MIANO il piacere di uccidere Francesco DENARO, detto “carrozza”, con il quale aveva contrasti. Il MIANO accettò, affidando il compito di eseguire l’omicidio allo stesso SAIA, a Carmelo GIUFFRIDA e ad Angelo SCIOTTI. Sui due attentati compiuti dai catanesi alla vita del DENARO ci si soffermerà più ampiamente in seguito, nel paragrafo dedicato all’omicidio dello stesso.

      Nel 1983 il SAIA fu arrestato e l’anno successivo cominciò a collaborare con la giustizia.

      Domenico FARINA, citato per essere esaminato in qualità di imputato di reato connesso, all’udienza del 26 novembre 1998 ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Pertanto il P.M. gli ha allora contestato, ai sensi dell’art.513 c.p.p. come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale VEDI GLI ESTREMI, le dichiarazioni rese il 5 giugno 1995 al Procuratore della Repubblica di Torino Marcello MADDALENA:

      In quell’occasione il FARINA, detenuto dal 16 marzo 1992 in forza di provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. di Catania per reati in materia di armi e droga, manifestò l’intenzione di collaborare con la Giustizia e riferì i fatti di cui era a conoscenza sull’omicidio di RAZZANO Agatino e su altri fatti criminosi.

      In ordine al primo episodio, il FARINA dichiarò che all’epoca del delitto era in carcere a Catania e che parecchi mesi dopo l’assassinio, aveva chiesto notizie in merito allo stesso a Carmelo PRIVITERA, soprannominato “u scirocco”, il quale era ristretto nella stessa casa circondariale. Il collaboratore ha aggiunto che era interessato a sapere quanto era accaduto, in quanto che conosceva il RAZZANO fin da bambino e aveva lavorato insieme a lui a Catania vendendo bombole di gas. Il PRIVITERA in quell’occasione gli aveva rivelato che la vittima era stata uccisa in un mercato e che il mandante dell’omicidio era stato Santo MAZZEI, mentre l’esecutore era stato Roberto CANNAVÒ. Il PRIVITERA aveva aggiunto che il RAZZANO era stato ucciso per “cose vecchie”, che egli ignorava, e gli aveva raccontato altresì, quanto alla dinamica del delitto, di avere saputo dal CANNAVÒ che una donna, probabilmente la moglie o la figlia del RAZZANO, lo aveva inseguito.

      Il PRIVITERA, a detta del FARINA, gli aveva riferito anche di essere il responsabile, insieme a MAZZEI Santo, dell’omicidio di un uomo perpetrato sempre a Torino nel 1992 per conto di Giovanni BASTONE, il quale nutriva sentimenti di inimicizia nei confronti della vittima (sulle dichiarazioni del collaboratore sul punto ci si soffermerà più dettagliatamente nella scheda dedicata al delitto SCIMEMI).

      Infine, il medesimo PRIVITERA e COLOMBRITA Giovanni, durante il periodo di comune detenzione nel carcere di Catania, avevano raccontato al FARINA che nello stesso periodo in cui avevano commesso l’assassinio da ultimo menzionato, Santo MAZZEI, un certo “Salvatore”, amico di Giovanni BASTONE, e altri due individui, uno dei quali doveva essere CANNAVÒ Roberto, avevano sparato a un tale OROFINO, senza per altro riuscire a colpirlo, nonostante avessero ridotto la sua autovettura, a detta del PRIVITERA, come un “colabrodo”.

      Il FARINA aggiunse infine di avere visto il CANNAVÒ in carcere a Catania nell’isolamento, proprio il giorno in cui la polizia lo andò a prendere per portarlo fuori dal carcere in seguito al suo pentimento. In quell’epoca il CANNAVÒ era in cella con Girolamo RANNESI, nipote di Giuseppe PULVIRENTI, detto “il malpassoto”. Ha detto di non sapere se il CANNAVÒ, che all’epoca della deposizione poteva avere 27 o 28, pur dimostrandone di meno, fosse ancora detenuto o meno.

      Il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei due collaboratori in esame, a giudizio di questa Corte, deve essere positivo.

      Con riferimento al primo profilo, entrambi hanno fornito un resoconto dei fatti intrinsecamente logico e coerente e, quanto al SAIA, aderente a quello reso in precedenza sugli stessi episodi davanti al altre Autorità Giudiziarie.

      Inoltre, il medesimo SAIA ha ammesso di essere stato affiliato al clan catanese dei “Cursoti” fin dal 1976 e di essere responsabile in ordine a molti gravi reati.

      Dalle parole di entrambi i collaboratori, poi, non è emerso alcun accenno che potesse fare ritenere che nutrissero acredine o inimicizia nei confronti degli odierni imputati, che del resto, essi o non conoscono affatto o conoscono quasi sempre solo superficialmente.

      Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, inoltre, le propalazioni dei due collaboratori hanno trovato numerose conferme sia nelle dichiarazioni di altri “pentiti”, sia in dati di carattere oggettivo. In questa sede, come sempre, si darà conto soltanto dei riscontri di carattere generale, rimandando per quelli attinenti a specifici episodi oggetto del presente giudizio e a singoli imputati ai paragrafi dedicati alla trattazione dei medesimi.

      L’attendibilità delle propalazioni del SAIA sulla sua appartenenza al clan dei “Cursoti” e sull’attentato perpetrato a Torino ai danni di Francesco DENARO è stata affermata dalla sentenza emessa il 27 aprile 1994 dalla Corte d’Appello di Torino, divenuta irrevocabile (cfr. Faldone XIX prodotto dal P.M.).

      Con riferimento a tale ultimo episodio, sul quale -come si è già precisato- ci si soffermerà ampiamente nella scheda dedicata espressamente a quel fatto delittuoso, in questa sede è sufficiente precisare che il BASTONE è stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione quale mandante del tentato omicidio del DENARO sulla scorta delle dichiarazioni, tra loro sostanzialmente conformi, rese da Carmelo GIUFFRIDA, Roberto MIANO e Antonino SAIA e di una intercettazione telefonica avvenuta venerdì 20 marzo 1981 tra il BASTONE (il quale chiamava dall’utenza della ditta “Euro Trans Africa” di Mazara del Vallo, che egli era solito utilizzare) e Roberto MIANO (che rispondeva dall’utenza 756763 intestata a una latteria sita in via Tassoni 59 a Torino e gestita da ITALIANO Filomena), nella quale quest’ultimo descrisse il conflitto a fuoco.

      Le dichiarazioni del SAIA sono state del pari ritenute attendibili dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino nelle sentenze del 27 settembre 1990 e del 27 aprile 1993 con riferimento alla sua confessata appartenenza al clan dei “Cursoti” (per la quale ha riportato la condanna alla pena di ventuno anni e dieci mesi di reclusione e £.12.000.000 di multa); ai rapporti tra gli affiliati all’organizzazione criminale operanti a Catania e a Torino; al collegamento organico di questi ultimi al sodalizio criminale facente capo ai fratelli MIANO; al contrasto tra i gruppi cosiddetti dei “Cursoti” e di SANTAPAOLA e rappacificazione tra gli stessi nel settembre 1982; ai rapporti con alcuni Mazaresi e in particolare con il BASTONE, ma altresì BRUNO Calcedonio, “l’architetto”; al ruolo di tramite tra Catanesi e Mazaresi ricoperto da Giuseppe CAVASINO; infine, ai rapporti di DENARO Francesco con MURA Antonino a Torino per traffico di droga.

      Pertanto -essendo state le propalazioni rese dal SAIA nel presente procedimento coerenti e conformi a quelle dello stesso nel processo di Torino- il giudizio sull’attendibilità estrinseca del collaboratore in parola non può che essere pienamente positivo.

      A una identica valutazione deve parimenti giungersi con riferimento a Domenico FARINA, le cui affermazioni (in ordine sia alla compatibilità delle fonti delle notizie riferite sia al contenuto delle stesse) hanno trovato numerose conferme in dati oggettivi evidenziati nella deposizione del maresciallo Dario SOLITO all’udienza del 26 novembre 1998 e in particolare:

– il FARINA ha dichiarato che dopo avere inutilmente chiesto di conferire con il dott. CASELLI, domandò di essere sentito dal dott. MADDALENA, di cui gli avevano parlato detenuti con i quali egli aveva avuto a che fare nel carcere di Paliano, e in particolare Gabriele PAUTASSO, Antonio MASSIMO e un tale “Bruno”, imputato per il sequestro di bambini. Gli inquirenti hanno identificato PAUTASSO Gabriele (nato a Torino il 14 luglio 1947, detenuto dal 22 luglio 1992 al 25 gennaio 1994), MASSIMO Antonio (nato a Frignano, CE, il 29 luglio 1963, detenuto dal 15 maggio 1993 al 7 ottobre 1994) e hanno accertato che costoro furono codetenuti con FARINA, che venne ristretto a Paliano dal 30 ottobre 1993 al 7 ottobre 1994. “Bruno” è stato invece identificato con CAPPELLI Bruno (nato a Moncalieri l’11 marzo 1954), con cui il FARINA fu detenuto nella Casa Circondariale di Belluno e che era pregiudicato per sequestro di persona a scopo di estorsione;

– il FARINA ha affermato che nel 1991 avrebbe dovuto compiere rapine -che per altro non vennero perpetrate- in concorso con FINOCCHIARO Felice, PRIVITERA Giovanni e un certo Giuseppe, cognato di Stellario Antonino STRANO, il quale ultimo abitava in una mansarda in una strada vicino a una piazzetta in fondo a Corso Agnelli. Gli investigatori hanno identificato FINOCCHIARO Felice (nato a Catania il 12 ottobre 1961, residente in San Pietro Clemenza, via Umberto n.231 e domiciliato a Catania), PRIVITERA Giovanni, detto “peri ri addina” (nato a Catania l’8 giugno 1967, ivi residente in via Pantelleria n.41), VACCALUCCIO Giuseppe (nato a Catania il 7 novembre 1958), cognato di Stellario Antonio STRANO, in quanto coniugato con STRANO Angela, sorella del predetto Stellario;

– all’epoca dell’omicidio di RAZZANO Agatino, nato a Catania il 2 luglio 1947 (8 giugno 1992), il FARINA era detenuto a Catania, come dallo stesso affermato;

– il RAZZANO, fu ucciso a Moncalieri, via Sestrieres, nella quale allora come ora si teneva quotidianamente il mercato rionale, alle 9,30 dell’8 giugno 1992, e dopo l’assassinio la figlia della vittima, Anna Maria, inseguì i killer; conformemente alle affermazioni del collaborante;

– nel periodo successivo al suddetto, Carmelo PRIVITERA, detto “u scirocco” (nato a Catania il 18 ottobre 1957), fu ristretto nel carcere di Catania dal 25 settembre 1992 al 25 giugno 1993, periodo nel quale nella stessa casa circondariale era detenuto anche il FARINA (cfr. altresì doc. 22 prodotto dal P.M.), le cui propalazioni sono state pertanto pienamente riscontrate;

– il FARINA ha affermato che esecutore materiale dell’omicidio RAZZANO fu Roberto CANNAVÒ e che vide quest’ultimo (che all’epoca della deposizione aveva circa ventisette o ventotto anni, pur dimostrandone meno) nel carcere di Catania, nel quale divideva la cella con Girolamo RANNESI, nipote di Giuseppe PULVIRENTI, detto “il malpassoto”. Ha detto di non sapere se il CANNAVÒ, che all’epoca della deposizione poteva avere ventisette o ventotto anni, pur dimostrandone di meno, fosse ancora detenuto o meno. Gli inquirenti hanno identificato il CANNAVÒ come l’omonimo, nato a Torino il 13 marzo 1967 e dell’età di venticinque anni all’epoca dell’interrogatorio reso dal SAIA al dottor MADDALENA. Hanno inoltre accertato che il FARINA, Roberto CANNAVÒ e Girolamo RANNESI (coniugato con GRAZIOSO Agata, figlia di GRAZIOSO Giuseppe, genero di PULVIRENTI Giuseppe, detto “u Malpassoto”) furono codetenuti nel carcere di Catania successivamente prima del 27 marzo 1993 , quando il primo fu trasferito a Roma Rebibbia;

– gli inquirenti hanno accertato che nella tarda serata del 14 maggio 1992, nel Quartiere Borgo Dora di Torino ci fu sicuramente una sparatoria, tanto che la mattina successiva fu richiesto il loro intervento, nel cui corso venne appurato che una Renault 5 presentava tracce di diversi colpi d’arma da fuoco; in quella stessa via, poco più avanti, vi era altresì un cartello stradale che presentava fori riconducibili a colpi d’arma da fuoco; dell’episodio, sicuramente riconducibile a una sparatoria, fu redatto un rapporto giudiziario trasmesso all’A.G. (cfr. verbale di sequestro, datato 15 maggio1992 di materiale balistico operato dal Nucleo Operativo CC Torino prodotto dal P.M. e dichiarazioni di GULLOTTA Antonino che confermato che si verificò il tentato omicidio).

      Alla luce delle predette considerazioni e dei riscontri individuati alle sue dichiarazioni anche il giudizio sull’attendibilità estrinseca del FARINA deve essere positivo.

LICCIARDI MICHELE

Michele LICCIARDI è stato escusso all’udienza del 4 giugno 1998 in qualità di imputato di reato connesso.

Le sue dichiarazioni nel presente procedimento hanno una portata del tutto marginale, attenendo soltanto ai suoi rapporti con L’ALA Natale e ai loro comuni propositi di vendetta, nonchè ad alcune confidenze ricevute dal vecchio “uomo d’onore” di Campobello di Mazara.

Sul tenore delle propalazioni del LICCIARDI ci si soffermerà più dettagliatamente nel paragrafo dedicato alla vicenda di Natale L’ALA, mentre in questa scheda ci si limiterà a un brevissimo excursus al solo scopo di delineare la figura del collaboratore in parola.

Il LICCIARDI ha affermato che aveva motivi personali di rancore nei confronti di “cosa nostra”, in quanto uno degli affiliati dell’associazione in parola, TITONE Antonino, era, a suo parere, responsabile della morte del suo amico DI GIORGI Gaspare, avvenuta il 12 dicembre 1981.

Nel 1984 -dopo il suo ritorno a Marsala successivo alla sua scarcerazione e all’allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato- venne contattato da un certo VINCI, nipote di Antonio RODANO. Costui gli raccontò che il TITONE, PATTI Antonio e GIACALONE Salvatore erano gli autori dell’omicidio dello zio, dovuto all’opposizione del primo al fidanzamento della vittima con sua sorella, e gli propose di andare a Milano a procurarsi le armi necessarie per assassinare i tre “uomini d’onore” predetti e vendicare così sia il DI GIORGI che il RODANO. Sebbene il collaboratore avesse accettato prontamente la proposta, coinvolgendo altresì CURATOLO Vincenzo e CAMMARERI Saverio, il loro piano fallì poiché il 29 marzo 1985 il LICCIARDI fu arrestato per essersi allontanato dal luogo di soggiorno obbligato e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Il collaboratore rimase in carcere per due anni e tre mesi e trascorse un circa un anno al soggiorno obbligato, rientrando a Marsala nell’ottobre o novembre 1988. Sebbene avesse interrotto i rapporti con il VINCI, poiché in questo lasso di tempo costui fu arrestato a Milano per traffico di sostanze stupefacenti, non depose i suoi propositi di vendetta.

Nel 1989 il L’ALA, che aveva conosciuto nel 1986 durante la sua detenzione, gli confidò che intendeva scatenare una guerra contro la “famiglia” mafiosa di Campobello di Mazara, con i cui membri (e in particolare con il rappresentante, Nunzio SPEZIA) aveva contrasti insanabili dovuti al fatto che costoro avevano assassinato i suoi nipoti Pino e Andrea ALA e che egli aveva avuto una violenta lite pubblica con lo SPEZIA, che in quell’occasione aveva apostrofato come “cornuto”, per il rifiuto opposto da quest’ultimo alla sua richiesta di restituzione al legittimo proprietario di alcuni capi sottrattigli dai mafiosi. Il LICCIARDI a sua volta esternò il suo odio per la cosca marsalese e si accordò con il L’ALA che egli avrebbe curato l’eliminazione dei Campobellesi e il suo interlocutore quella dei Marsalesi.

I due uomini coinvolsero nel progetto altresì CURATOLO Vincenzo, LAZZARA Carmelo, BARBERA Giacomo, PRINZIVALLI PELLEGRINO Nino, SCAVUZZO Pietro, MAZZARA Pietro, MARTINO Giovanni e PANTALEO Giacomo.

L’azione di questa aggregazione criminale si concretò soltanto nell’attentato alla vita di SPEZIA Nunzio, a cui conseguì la vendetta di “cosa nostra” estrinsecatasi nell’omicidio del L’ALA e in vari attentati ai suoi accoliti, vicenda su cui ci si soffermerà più dettagliatamente in seguito.

Il giudizio sull’attendibilità del LICCIARDI deve essere positivo.

Egli, infatti, non ha esitato ad accusarsi di vari gravi delitti, tra cui il tentato omicidio dello SPEZIA, senza cercare in alcun modo di attenuare le sue responsabilità, ma anzi assegnando a se stesso una posizione di primo piano nell’ambito del gruppo coagulatosi intorno al L’ALA.

Le sue dichiarazioni appaiono intrinsecamente precise, coerenti e dettagliate. Il collaboratore, inoltre, si è limitato a riportare notizie a sua diretta conoscenza o comunque raccontategli da soggetti, quali il VINCI e il L’ALA, che non avevano alcun motivo di mentirgli, dato che proprio a causa dei riferiti motivi di astio che avevano nei confronti di “cosa nostra” avevano deciso di scatenare -alleandosi con il LICCIARDI- una guerra nei confronti della predetta associazione, mettendo così a repentaglio la loro stessa vita e, nel caso del L’ALA, perdendola.

Infine, non può ritenersi che l’intrinseca attendibilità del collaboratore sia stata inficiata dal rancore che ha ammesso di provare nei confronti di “cosa nostra”, atteso che tale sentimento non appare essersi in alcun modo estrinsecato nelle sue dichiarazioni, che si profilano serene e obiettive.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, poi, le propalazioni del LICCIARDI sono state sostanzialmente confermate da quelle di altri collaboratori e testimoni, oltre che da numerosi riscontri di carattere oggettivo, dei quali in questa sede, per ragioni di brevità, si darà conto limitatamente a quelli di carattere generale, rimandando per quelli più specifici alla trattazione dei singoli episodi e alle schede degli imputati a cui attengono.

In particolare, le dichiarazioni del LICCIARDI in ordine alla rapina alla sala da ballo “Mille Stelle” (secondo le quali egli stesso, il VINCI, il CURATOLO, il CAMMARERI, PARRINO Rosario e un Catanese nel periodo carnevalizio del 1985 derubarono tutte le persone presenti e picchiarono il brigadiere CASTELLI) sono state puntualmente confermate dal PATTI, il quale ha aggiunto che per tale episodio la cosca mafiosa di Marsala aveva decretato la morte del LICCIARDI (cfr. esame PATTI all’udienza del 28 maggio 1998).

Le affermazioni del collaboratore in ordine ai suoi rapporti con il L’ALA hanno trovato piena conferma nella testimonianza di Giacoma FILIPPELLO, convivente di quest’ultimo, con riferimento sia alla formazione di un gruppo guidato dal suo uomo per muovere guerra al clan dominante a Campobello di Mazara, sia alla preparazione e all’esecuzione di un attentato ai danni di SPEZIA Nunzio, sia, infine, alla successiva vendetta dei mafiosi (sulla vicenda, cfr. paragrafo dedicato all’assassinio di L’ALA Natale, in Parte IV, Capitolo II).

Il coinvolgimento del LICCIARDI nell’attentato allo SPEZIA, avvenuto il 15 ottobre 1989, è stato accertato con sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Trapani in data 25 ottobre 1991, divenuta irrevocabile, nella quale il collaboratore ha riportato una condanna a tredici anni e otto mesi di reclusione e £.1.200.000 di multa.

La violenta reazione di “cosa nostra” all’attentato contro SPEZIA Nunzio, concretatasi nel secondo attentato e nel successivo omicidio di L’ALA Natale, e negli attentati al LAZZARA, al BARBERA, al CURATOLO, al RAGOSTA e al MERCADANTE sono stati dettagliatamente descritti dal Maggiore Raffaele DEL SOLE, il quale all’epoca dei fatti comandava la Compagnia CC. di Mazara del Vallo (cfr. sua deposizione all’udienza del 28 maggio 1998).

Il Capitano Enrico ALICANDRO ha infine confermato che il LICCIARDI e il L’ALA furono codetenuti nella casa circondariale di Trapani, dove il primo fu rinchiuso dal 27 agosto 1985 e il 30 giugno 1987 e il secondo dal 31 luglio al 5 ottobre 1986, dal 17 al 20 dicembre 1986, e dal 10 aprile 1987 al 16 gennaio 1988 (cfr. sua deposizione all’udienza del 4 ottobre 1996 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, il cui verbale è stato prodotto dal P.M.).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il giudizio sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca del LICCIARDI non può che essere positivo.

PARTE IV

-Gli omicidi e gli altri reati fine-

PREMESSA

Nella presente sezione verranno analiticamente esaminati i singoli episodi omicidiari contestati agli imputati.

Per ragioni sistematiche e di chiarezza espositiva, i suddetti delitti saranno raggruppati in otto capitoli, individuati sulla base dell’identità degli autori, della natura giuridica dei singoli fatti delittuosi, o, infine, con specifico riferimento agli omicidi e ai loro reati satellite, dei contesti nei quali gli stessi sono maturati.

Più precisamente la sezione in esame verrà così suddivisa:

CAPITOLO I: Gli omicidi commessi dal solo Antonio PATTI o dallo stesso in concorso con altri collaboranti;

CAPITOLO II:

CAPITOLO III: La faida di Partanna

CAPITOLO IV: La guerra di mafia di Alcamo

CAPITOLO V: La guerra di mafia di Marsala

CAPITOLO VI: Gli omicidi commessi dal gruppo facente capo a MESSINA DENARO Matteo;

CAPITOLO VII: Gli altri omicidi

CAPITOLO VIII: I reati commessi in violazione della disciplina sulle armi e gli incendi.

CAPITOLO I

-GLI OMICIDI COMMESSI DA ANTONIO PATTI IN CONCORSO CON PERSONE DECEDUTE OVVERO CON SALVATORE GIACALONE-

INTRODUZIONE

In questo Capitolo saranno trattati gli omicidi di Gaspare PACE, Giovanbattista PAVIA, Gaspare DI GIORGI, Antonio RODANO, Salvatore VARISANO e Mariano NIZZA, commessi a Marsala tra il 1979 e il 1983 dal gruppo di fuoco della locale “famiglia” mafiosa guidata da Vincenzo D’AMICO, composto dapprima dai soli Antonino TITONE e Antonio PATTI e, a partire dal 1983, anche da Salvatore GIACALONE. Soltanto in occasione dell’eliminazione di Mariano NIZZA il D’AMICO richiese ed ottenne la collaborazione degli Alcamesi Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA, che in quell’epoca intrattenevano strettissimi rapporti con il rappresentante della cosca marsalese.

Di tutti i predetti episodi omicidiari (con la sola eccezione di quello relativo alla soppressione del NIZZA, contestato anche al GIACALONE e del RODANO, contestato anche a quest’ultimo collaboratore e a MARCECA Vito) è imputato il solo Antonio PATTI, atteso che gli altri soggetti implicati sono stati eliminati ad opera della stessa associazione nella quale militavano.

L’inserimento nel presente capitolo dell’assassinio del RODANO è stato determinato dalla considerazione che fu il primo fatto di sangue in cui fu coinvolto Salvatore GIACALONE all’epoca non ancora affiliato alla cosca marsarese e pertanto la trattazione dello stesso appare logicamente prodromica a quella del delitto NIZZA, all’epoca del quale il collaboratore era già membro organico dell’organizzazione.

Di conseguenza, i parametri attraverso i quali verrà valutata la responsabilità dei prevenuti in relazione ai delitti in parola non saranno quelli, già analizzati, dell’art.192 c.III c.p., così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, bensì quelli, meno rigidi, che regolano il vaglio delle dichiarazioni confessorie.

Pertanto la valutazione della credibilità delle suddette dichiarazioni -pur se compiuta anche in questo caso alla luce della loro intrinseca coerenza, precisione e logicità e degli eventuali elementi esterni di riscontro, oltre che della intrinseca attendibilità del singolo collaboratore- non potrà non essere effettuata tramite un vaglio meno severo dei primi due citati criteri, tenuto conto da un lato del giudizio positivo già formulato sull’intrinseca attendibilità del PATTI e del GIACALONE e dall’altro lato del contenuto essenzialmente autoaccusatorio delle propalazioni dei medesimi.

La posizione del MARCECA con riferimento all’assassinio di Antonio RODANO, invece, verrà valutata alla stregua dei criteri generali enunciati in precedenza sulla chiamata di correo.

OMICIDIO PACE GASPARE

Gaspare PACE fu assassinato a Marsala il 24 marzo 1979.

Vincenzo GENOVESE e Ignazio LA TORRE, escussi nell’udienza dibattimentale del 19 marzo 1998, hanno riferito che, nella loro qualità di marescialli dei Carabinieri in servizio rispettivamente nella Compagnia di Marsala e nella Squadra di P.G. della Procura di Marsala, compirono accertamenti in ordine alla scomparsa del PACE, in seguito alla denuncia presentata alla Stazione CC di Ciavolo il 4 maggio 1979 dalla moglie del medesimo, Rita ZERILLI. Quest’ultima, in particolare, aveva denunciato il marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare, sostenendo che si era allontanato con un’altra donna e facendo risalire la sua scomparsa al precedente 24 marzo. Aveva dichiarato inoltre che il giorno suddetto l’uomo si era recato a Salemi, come lo stesso aveva avuto modo di riferirle, e che il precedente 21 marzo si era presentato a casa loro PICCIONE Andrea, dicendo che voleva parlare con il PACE, il quale lo avrebbe potuto trovare al bar di via Salemi.

Sulla base delle dichiarazioni della donna, inizialmente gli investigatori ritennero che l’uomo fosse fuggito con l’amante. Venne comunque sentito PICCIONE Andrea, pregiudicato per reati contro il patrimonio e soggiornante obbligato, il quale ammise di avere incontrato PACE al bar di via Salemi alcuni giorni prima della sua scomparsa. Aggiunse che quest’ultimo lo aveva contattato per “fare soldi” e che, non avendo egli aderito alla proposta, gli aveva chiesto in prestito la somma di £.50.000, garantendo che glieli avrebbe restituiti il giorno successivo. Per altro, alla scadenza pattuita, il PACE gli aveva reso solo £.20.000 e si era impegnato a portargli le restanti £.30.000 il giorno successivo, senza tuttavia farlo, dato che era scomparso proprio in quella data. Il PICCIONE precisò altresì che la ZERILLI, non vedendo ritornare a casa il marito, lo aveva contattato per avere notizie e che egli si era recato nell’abitazione della donna per chiarire la vicenda, insieme a PAVIA Giovanbattista da Marsala, anch’egli in seguito assassinato. Il PICCIONE, il quale era stato detenuto insieme al PACE, dichiarò inoltre di essere a conoscenza del fatto che quest’ultimo intratteneva una relazione con una donna di nome Isabella TARDO, dalla quale aveva ricevuto lettere durante la sua carcerazione.

L’ipotesi che il PACE fosse stato assassinato venne formulata per la prima volta il giorno 22 giugno 1979, quando la ZERILLI si recò nuovamente nella caserma dei Carabinieri e riferì che, in seguito al rinvenimento (avvenuto all’inizio di aprile 1979 in una discarica in Contrada Scorciacavallo nell’agro di Marsala) della FIAT 124 in uso al PACE totalmente bruciata, aveva ricevuto una telefonata anonima in cui una voce femminile le aveva annunciato che suo marito era stato ucciso.

In effetti il 1 aprile 1979 operanti della Stazione CC. di Ciavolo, recatisi in località Scorciacavallo di Marsala in seguito a una segnalazione, avevano rinvenuto l’autovettura FIAT 124 tg. TP-62871 di proprietà di Angela SORBELLO e in possesso del Pace. L’automobile, quasi integralmente bruciata, era stata identificata grazie alla targa, ancora leggibile, e aveva le chiavi inserite in posizione di marcia nel quadro di avviamento e la prima marcia innestata (cfr. verbali di sopralluogo e di ispezione e sequestro del veicolo redatti dai CC. di Marsala e datati rispettivamente 1 e 5 aprile 1979).

Gli investigatori, alla luce di tali nuove emergenze probatorie, effettuarono indagini sulla personalità del PACE, accertando che nel 1977 egli era stato arrestato per la prima volta per un furto e non aveva rivelato i nomi dei complici. Appurarono inoltre che, dopo essere stato scarcerato, era entrato a fare parte di una banda di truffatori (di cui faceva parte anche il pregiudicato TERI Pasquale) che aveva negoziato assegni rubati alla ditta Parassiliti di Catania, previo considerevole aumento della cifra dedotta nei titoli in parola. In particolare, il ruolo del PACE era consistito nel cambiare gli assegni, recandosi a tal fine numerose volte a Salemi. In relazione a siffatta condotta delittuosa, il PACE era stato arrestato nuovamente arrestato. La sua scomparsa risaliva per l’appunto al periodo successivo alla scarcerazione in regime di libertà provvisoria, tanto che si ipotizzò altresì che avesse abbandonato la propria abitazione per il timore di essere nuovamente arrestato.

Nel corso delle indagini fu accertato inoltre che il PACE aveva rapporti con vari pregiudicati, oltre al già citato PICCIONE Andrea, e in particolare con ARCHITETTO Antonino da Marsala, soggiornante obbligato; PRINCIPATO Filippo, detto “Testa Liscia”, contrabbandiere di sigarette; PISCIOTTA Vincenzo da Mazara del Vallo; GUICCIARDI Leonardo da Salemi, gestore di una tabaccheria nella quale il PACE aveva cambiato alcuni assegni ricettati; TUMBARELLO Melchiorre, rinvenuto cadavere in una discarica in provincia di Torino; TERI Pasquale, da Marsala, complice del PACE nella truffa degli assegni; BONAFEDE Giuseppe, elettrauto di Marsala.

Il Maresciallo LA TORRE ha riferito altresì che nel corso delle indagini appurò che il PACE era stato coinvolto in un’altra vicenda eclatante, risalente al luglio 1978. In quel periodo lo scomparso si era recato a Torino per alcuni giorni, assumendo di volere cercare un lavoro in quella città, nonostante fosse stato sconsigliato dai parenti che gli avevano fatto presente che la stagione estiva non era propizia a tale fine. In un periodo immediatamente successivo alla permanenza del PACE a Torino era stato rinvenuto in una discarica di Grugliasco (TO) il cadavere parzialmente bruciato di TUMBARELLO Melchiorre, ucciso con colpi di arma da fuoco. Inoltre, poco dopo la scomparsa del PACE, il suo amico PRINCIPATO Filippo aveva riferito che nel cruscotto della FIAT 124 in uso al primo aveva visto una pistola, che in base alla sua descrizione, poteva probabilmente identificarsi in una calibro 7,65.

Le indagini sopra riferite condotte all’epoca sulla morte del PACE non consentirono di individuare i responsabili del delitto, né di accertarne il movente.

In seguito alle proprie dichiarazioni confessorie, Antonio PATTI è stato chiamato a rispondere dell’omicidio premeditato di Gaspare PACE, commesso in concorso con D’AMICO Francesco, CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, tutti deceduti.

Nel presente procedimento, in relazione al delitto in esame, si sono ritualmente costituite parti civili la Provincia di Trapani e i Comuni di Palermo e Marsala

Antonio PATTI, nell’esame reso nell’udienza del 25 marzo 1998, ha affermato che fu coinvolto nell’assassinio del PACE dal suo amico TITONE Antonino.

Quest’ultimo, nel febbraio 1979, andò a prendere l’odierno collaborante all’atto della sua liberazione dal carcere di Marsala, nel quale era stato ristretto a partire dal precedente mese di ottobre per minacce nei confronti di un certo DI DIA. I due giovani -che in seguito sarebbero divenuti cognati per avere il PATTI sposato la sorella del TITONE- erano già allora legati da un solido vincolo di amicizia e di solidarietà criminale, in quanto entrambi erano inseriti in un’organizzazione delinquenziale dedita al compimento di furti e rapine, di cui facevano parte altresì RODANO Antonio, INGOGLIA Pietro, VULTAGGIO Giuseppe e SAVONA Fabio.

Il TITONE, dopo avere accompagnato il PATTI a casa a lasciare gli effetti personali, comunicò all’amico che dovevano uccidere PACE Gaspare, detto “u zingaro”, per “fare una cortesia e dei cristiani boni di Marsala”. Dopo avere ottenuto l’immediato consenso dell’interlocutore, il TITONE gli spiegò che il PACE gli aveva chiesto armi perchè doveva “fare qualcosa di grosso” ed egli ne aveva parlato con suo zio RAIA Gaspare, il quale a sua volta aveva riferito il fatto a D’AMICO Vincenzo. Quest’ultimo, che “rispettava” il RAIA, propose di fare uccidere il PACE dal TITONE.

Il giovane, incaricato dell’esecuzione dell’omicidio, aveva dato un appuntamento a “Asparino u zingaro” nelle “pirrere” (cave) della via Salemi di Marsala, in una stalla di proprietà di CURATOLO Vincenzo, “uomo d’onore” della vecchia “famiglia” del predetto paese utilizzata in quell’epoca da RAIA Stefano, fratello di Gaspare, assumendo di avere armi a disposizione.

Il PATTI e il TITONE si recarono quindi sul luogo prestabilito per l’appuntamento, dove li raggiunse il PACE a bordo della propria autovettura, una FIAT 124 di colore verde chiaro. Il TITONE disse alla vittima che le armi erano in un luogo sottostante, dove teneva le sue capre, e la invitò a dirigervisi insieme. Durante il tragitto, gli sparò un colpo alla nuca, che fuoriuscì dalla fronte della vittima, la quale si accasciò.

Il TITONE ordinò al PATTI di avvolgere il capo dell’ucciso con un sacchetto di nylon per evitare che il sangue cadesse a terra e potesse essere notato da qualcuno e andò a chiamare il D’AMICO per spostare il cadavere. Il collaborante, mentre attendeva il ritorno del complice, eseguì l’incarico affidatogli ricoprendo il capo del morto con un sacchetto e sotterrò parzialmente il cadavere utilizzando paglia che aveva trovato sul posto.

Dopo circa mezz’ora o tre quarti d’ora il TITONE ritornò insieme al D’AMICO e a CAPRAROTTA Francesco. Tutti insieme caricarono il cadavere nel portabagagli della FIAT 124, percorsero circa 200 metri e lo gettarono all’interno di un profondo fosso, ubicato anch’esso nelle cave di via Salemi. Quindi portarono il veicolo verso la contrada Matarocco, lo bruciarono con benzina contenuta in una tanica che era a bordo della FIAT 127 del CAPRAROTTA (cfr. esame reso dal PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, l’unico elemento di prova a carico dell’imputato è la piena confessione resa dallo stesso. Pertanto ai fini della valutazione della sussistenza della penale responsabilità del medesimo in ordine all’omicidio in parola va preliminarmente esaminata la credibilità delle propalazioni autoaccusatorie del collaboratore.

A giudizio di questa Corte le dichiarazioni del PATTI relative all’assassinio di Gaspare PACE debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del collaborante con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Le propalazioni del “pentito”, per altro, avendo natura esclusivamente confessoria, non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma alla luce dei meno rigidi criteri indicati nella premessa al presente capitolo.

Orbene, il racconto del PATTI è sviluppato secondo dettami di intrinseca coerenza, logicità e precisione, ripercorrendo in modo dettagliato e privo di contraddizioni interne le singole fase esecutive del delitto a sua diretta conoscenza.

La versione dei fatti fornita dal collaborante (che ha ricordato tra l’altro che la vittima si presentò al luogo fissato per il convegno con il TITONE a bordo di una FIAT 124 e che l’autovettura, dopo l’omicidio, fu data alle fiamme) ha trovato conferme non insignificanti nel verbale di sopralluogo redatto il 1 aprile 1979, nel quale si diede atto del rinvenimento della FIAT 124 in uso PACE quasi integralmente incendiata.

Le dichiarazioni del PATTI hanno ricevuto ulteriori riscontri sia fattuali che logici sulla base di altri elementi probatori in atti.

In particolare, la circostanza che il PATTI subì alcuni mesi di carcerazione tra la fine del 1978 e l’inizio del 1979 per minacce aggravate nei confronti di tale DI DIA Diego, nato a Marsala il 24 luglio 1971 è stata suffragata dalla deposizione resa dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha precisato che fu ristretto 20 novembre 1978 al 20 febbraio 1979 (cfr. dichiarazioni del SANTOMAURO nell’udienza del 19 dicembre 1995 nell’ambito del processo a carico di Antonio PATTI + 40, nonché certificato di detenzione del PATTI, acquisito dalla Corte ai sensi dell’art.507 c.p.p.).

Inoltre, l’esistenza di un solido rapporto di amicizia tra il PATTI e il TITONE fin dalla fine degli anni ’70 è stata ripetutamente e costantemente confermata dalle dichiarazioni dei collaboratori Salvatore GIACALONE, Carlo ZICHITTELLA, Fabio Salvatore SAVONA e Michele LICCIARDI, i quali li hanno descritti come amici pressochè inseparabili, oltre che come complici abituali nella perpretrazione di attività criminali.

Il fatto, poi, che l’esecuzione dell’omicidio sia stata affidata dal rappresentante della “famiglia” di Marsala al TITONE, che non era ancora stato “combinato” (lo fu contestualmente al PATTI, il 19 ottobre 1979: cfr. citato esame del PATTI nell’udienza del 25 marzo 1998), d’altra parte, può ben essere spiegato sulla luce di una duplice considerazione. Da un lato, e principalmente, il sicario era legato a D’AMICO Vincenzo da uno stretto legame affettivo, in quanto il primo, rimasto orfano in giovanissima età, era entrato fin da ragazzo nelle grazie del capo mafia (cfr. verbale della deposizione resa da Cristina CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995, nonché ripetute dichiarazioni di PATTI e GIACALONE in tal senso). Dall’altro lato, poi, il suo legame di parentela con RAIA Gaspare, “uomo d’onore” della “famiglia” di Marsala lo rendeva ancora più affidabile agli occhi dei capi della cosca, i quali, visto il suo coinvolgimento nella vicenda dovuto alla richiesta di armi da parte del PACE, decisero verosimilmente di metterlo alla prova in vista dell’eventuale affiliazione.

Del resto, la prassi di coinvolgere nell’esecuzione di delitti i giovani che venivano tenuti sotto osservazione per valutarne il coraggio e l’affidabilità ai fini dell’inserimento organico nell’organizzazione era comunemente applicata, quanto meno nella provincia di Trapani, e venne adottata anche nei confronti di Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI (cfr. deposizioni resi dai predetti collaboratori rispettivamente nelle udienze del 1 e del 15 aprile 1998).

Pertanto, la circostanza che il compito di sopprimere il PACE fu affidato dal D’AMICO al TITONE e al PATTI, sebbene gli stessi non fossero ancora stati “combinati”, non solo non inficia l’attendibilità delle dichiarazioni di quest’ultimo, ma al contrario, ne costituisce una logica conferma, attesa la comune diffusione di tale pratica, che era assurta quasi a prova iniziatica prodromica all’affiliazione rituale.

Infine, a giudizio di questa Corte, la credibilità delle affermazioni confessorie del collaborante non è esclusa neppure dalle circostanze che il veicolo venne rinvenuto in contrada Scorciacavallo e non in quella denominata Matarocco, dove il veicolo fu occultato a detta del PATTI, e che all’interno della FIAT 124 non venne trovato il cadavere del PACE, che secondo l’imputato vi sarebbe stato occultato.

Infatti, le predette divergenze tra il racconto del collaboratore e le risultanze del sopralluogo possono essere logicamente spiegate. Da un lato è ben possibile che il PATTI abbia indicato il luogo di occultamento del cadavere con un nome diverso da quello ufficiale, ma di uso comune tra gli abitanti del paese. Dall’altro lato, poi, è ipotizzabile che gli stessi mandanti del reato abbiano ritenuto opportuno per ragioni allo stato sconosciute di spostare l’autovettura e/o il cadavere dal luogo in cui li avevano originariamente occultato. Decisioni di tale genere, infatti, sono state adottate in varie occasioni da parte di “cosa nostra”, per sopperire al mutamento delle esigenze da soddisfare (cfr. i casi degli omicidi di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco, infra, sub Capitolo V e di Vincenzo MILAZZO e Antonella BONOMO).

Infine, non può certamente ritenersi significativa ai fini dell’attendibilità del PATTI con riferimento all’omicidio del PACE l’erronea collocazione del delitto nel mese di febbraio del 1979, anziché in marzo. Da un lato, infatti, la discrepanza tra le due date è realmente minima, specialmente se si tenga conto del notevole lasso di tempo intercorso tra l’evento e la narrazione dello stesso. Dall’altro lato, del resto, come si è già sottolineato nella scheda relativa all’esame della credibilità del PATTI, la mole e l’importanza delle informazioni fornite dal collaboratore in questione agli inquirenti, la gravità e il numero dei delitti di cui si è addossato la responsabilità e il sempre riconosciuto alto grado di attendibilità delle sue propalazioni consentono di potere escludere con certezza che il medesimo potesse sentire la necessità di accusarsi falsamente di altri crimini per legittimare la sua figura agli occhi degli inquirenti e dell’Autorità Giudiziaria. Ne consegue che non vi è ragione di ritenere che egli abbia mentito nell’attribuirsi la responsabilità dell’omicidio in esame.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio di Gaspare PACE debbono essere giudicate pienamente attendibili e lo stesso va dichiarato responsabile del fatto delittuoso in esame. Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

OMICIDIO PAVIA GIOVAN BATTISTA

Giovan Battista PAVIA fu ucciso a Marsala la sera del 4 dicembre 1981.

La vittima, che all’epoca gestiva un vivaio insieme al padre, fu attinta da colpi d’arma da fuoco mentre viaggiava a bordo della Renault 4 rossa tg. TP-210194 intestata a sua moglie SCUDERI Maria (cfr. deposizione del Maresciallo CC. Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1998).

Inizialmente il fatto fu segnalato al Commissariato di Marsala da una telefonata, pervenuta alle ore 19,30 del 4 dicembre 1981, come un incidente stradale, attesi i danni riportati dalla carrozzeria dell’autovettura.

Infatti, dal fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il 4 dicembre 1981 dalla Sezione di Polizia Scientifica della Questura di Trapani in occasione del sopralluogo emerse che la Renault 4 era ferma in via Istria, direzione via Salemi, a circa 60 cm. da un muro.

La vettura presentava gravi danni al parafango lato guida e al cerchione anteriore sinistro e alcuni fori presumibilmente di proiettile esplosi verosimilmente dall’interno dell’abitacolo. Tale ultimo particolare fu desunto dagli investigatori sulla base delle caratteristiche dei fori stessi. In particolare, il vetro dello sportello posteriore sinistro era frantumato a raggiera, fatto che dimostrava, a parere degli operanti, che il corpo contundente che aveva provocato la rottura proveniva dall’interno dell’autovettura. Inoltre sullo sportello anteriore, all’altezza della curva superiore che combaciava con la colonnina centrale vi era un foro di circa mm.8 di diametro, in posizione quasi parallela al tetto dell’autovettura e con caratteristiche tali (dalla parte interna il foro si presentava con una forma pressochè circolare con la parte periferica ribattuta internamente e da quella esterna le lamiere avevano l’orletto ribattuto esternamente) da fare ritenere che il colpo fosse partito dai sedili anteriori della vettura (cfr. verbale di rilievi tecnici, cit.).

Vennero svolte indagini sulla personalità criminale del PAVIA e fu accertato che era pregiudicato ed era un assuntore abituale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Era inoltre solito associarsi con BARRACO Sebastiano, anch’egli tossicodipendente, scomparso a Marsala il 16 novembre 1981 e conosceva anche DI GIORGI Gaspare, anch’egli assassinato (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Nell’ambito delle investigazioni svolte nei mesi successivi alla morte del PAVIA venne sentito a sommarie informazioni testimoniali TITONE Antonino. Quest’ultimo ammise di conoscere il PAVIA, che aveva incontrato durante un periodo di comune detenzione alla Casa Circondariale di Marsala e che sapeva occuparsi di un vivaio, ma precisò che i loro rapporti si limitavano al semplice saluto. Negò di avere mai gestito affari insieme al PAVIA e di avere ricevuto confidenze di carattere personale da parte di costui. Aggiunse di avere saputo dell’omicidio dalla stampa e di non ricordare cosa avesse fatto il 4 dicembre, giorno del delitto, pur essendo certo di non averlo incontrato in quella data (cfr. verbale di s.i.t. rese dal TITONE il 30 dicembre 1981 al Commissariato P.S. di Marsala e acquisite trattandosi di atti divenuti irripetibili a causa del decesso del testimone, avvenuto il 14 marzo 1992).

Dall’esame autoptico effettuato dal dottor Michele MARINO emerse che il PAVIA era deceduto intorno alle ore 19,50-20 del 4 dicembre 1981, a causa delle lesioni prodotte da tre colpi d’arma da fuoco corta e di grosso calibro (verosimilmente una rivoltella calibro 38 a tamburo, alla luce delle caratteristiche dei fori di entrata), che lo avevano attinto rispettivamente alle regioni parietale destra, sopra orbitaria destra e anteriormente alla regione auricolare destra.

Data la direzione dei colpi, il C.T. ipotizzò che essi fossero stati esplosi:

– a brevissima distanza (come si evinceva dal fatto che i fori di entrata nell’emilato destro del cranio presentavano aloni di abbruciamento e sulla cute adiacente ai medesimi erano state rinvenute tracce di polvere da sparo),

– da un aggressore posto a destra e modicamente spostato in avanti (poichè la direzione dei colpi era da destra a sinistra, dal davanti all’indietro e dall’alto in basso) (cfr. verbale di descrizione – ricognizione e sezione del cadavere del PAVIA e consulenza medico legale effettuate dal dott. M. Marino datati 5 dicembre 1981, nonchè chiarimenti relativi all’esame autoptico forniti dal medesimo consulente tecnico il 26 maggio 1983).

Le indagini espletate dagli inquirenti all’epoca della scomparsa non portarono all’individuazione dei responsabili dell’assassinio del PAVIA.

Sulla base di dichiarazioni confessorie rese dallo stesso nell’ambito del presente procedimento, Antonio PATTI è stato chiamato a rispondere dell’omicidio premeditato di Giovan Battista PAVIA e dei reati satellite di porto e detenzione di armi comuni da sparo, perpetrati in concorso con CAPRAROTTA Francesco, D’AMICO Vincenzo e TITONE Antonino, tutti deceduti.

La Provincia di Trapani, il Comune di Alcamo e il Comune di Palermo si sono ritualmente costituiti parte civile con riferimento ai delitti in esame.

Il PATTI ha affermato che conosceva da anni Giovan Battista PAVIA, il quale gestiva insieme al padre un vivaio di piante in via Istria, a circa 200 metri dal luogo in cui abitava la madre del PATTI, nella cui casa egli in quel periodo viveva. La vittima era una persona violenta e senza scrupoli; assumeva sostanze stupefacenti, era inserito in una banda che commetteva rapine e furti ed era un “cane sciolto”, che voleva fare quello che gli pareva. Per queste ragioni non era ben visto da “cosa nostra”, i cui esponenti non tollerano che nella propria area di competenza territoriale vengano commessi atti criminosi senza il loro beneplacito.

Il PAVIA, in particolare, apparteneva alla stessa banda ed era in ottimi rapporti personali con DI GIORGI Gaspare, detto “u bandito”, che dal tempo di una comune detenzione nel carcere di Trapani chiamava “figlioccio” e da cui veniva appellato “padrino”.

Tra le causali della deliberazione dell’assassinio del PAVIA vi fu, inoltre, la convinzione di D’AMICO Vincenzo che egli fosse responsabile della scomparsa di un tale “Bastiano finanziere”, di cui la vittima era molto amica e che trafficava in droga. La “famiglia”, infatti, non poteva sopportare che nel suo territorio venissero commessi delitti da soggetti ad essa estranei e senza averne chiesto e ottenuto il consenso e pertanto il rappresentante della cosca decise che doveva essere ucciso e affidò il compito a PATTI e TITONE, i quali studiarono un piano per realizzare il crimine.

Il compito di eseguire materialmente l’omicidio venne assunto dal collaboratore, in quanto il PAVIA aveva in antipatia TITONE, mentre rispettava il PATTI e si fidava del medesimo, tanto che quando lo vedeva camminare a piedi, era solito fermarsi e dargli un passaggio a bordo della sua Renault 4 rossa verso il centro di Marsala, da cui il vivaio e la casa della madre del collaboratore distavano alcuni chilometri.

Un giorno di pioggia, il PATTI si piazzò in via Istria sotto casa di sua madre e attese che l’obiettivo si dirigesse dal vivaio verso casa. Il D’AMICO, che era appostato, a bordo della sua 127 bianca 900 super, in un luogo da cui poteva vedere il PAVIA uscire dal vicolo in cui era ubicato il vivaio, avvisò il sicario dell’arrivo della vittima designata con due colpi di clacson circa dieci secondi prima che essa gli si avvicinasse. Il PAVIA, avendo riconosciuto il PATTI, si fermò come era solito fare, si chinò per aprirgli lo sportello sul lato passeggero, che in quel tipo di automobile si poteva aprire solo dall’interno, e fece per inserire la marcia. Il sicario gli sparò subito uno o due colpi in testa, che provocarono il decesso immediato dell’obiettivo, il quale si irrigidì, mentre il veicolo continuò la sua corsa, andando a urtare contro il muro di una vecchia cantina abbandonata, appartenente a un certo Giuffrida.

Dopo avere sparato, PATTI salì a bordo di un “vespone” guidato dal TITONE e i due si diressero nella base di via Colaianni. Dopo avere nascosto il ciclomotore nelle cave lì vicine (le stesse nelle quali era stato ucciso il PACE), che usavano abitualmente per nascondere veicoli e armi, entrarono in casa, trovandovi il D’AMICO. Il PATTI, su consiglio dei due uomini, si lavò le mani con l’olio caldo per eliminare le tracce di polvere da sparo (cfr. esame reso dal PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, il principale elemento di prova a carico dell’imputato è la piena confessione resa dallo stesso. Pertanto ai fini della valutazione della sussistenza della penale responsabilità del medesimo in ordine all’omicidio in parola va preliminarmente esaminata la credibilità delle propalazioni autoaccusatorie del collaboratore.

A giudizio di questa Corte le dichiarazioni del PATTI relative all’assassinio di Giovan Battista PAVIA debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del collaborante con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Le propalazioni del “pentito”, per altro, avendo natura esclusivamente confessoria, non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma alla luce dei meno rigidi criteri indicati nell’introduzione al presente capitolo.

Alla luce di queste premesse, il giudizio di attendibilità delle affermazioni in esame deve essere positivo.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del collaboratore sono intrinsecamente logiche, coerenti e circostanziate, prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità.

In secondo luogo, poi, le stesse sono suffragate da significativi elementi di riscontro estrinseco, e in particolare:

1)     Il PAVIA, come ha riferito il PATTI, gestiva un vivaio di piante sito in via Istria insieme al padre (cfr. citata deposizione del Maresciallo SANTOMAURO).

2)   L’omicidio avvenne, come sostenuto dal collaboratore, a breve distanza dall’abitazione della madre del medesimo, sita in via Istria, nella quale il giovane all’epoca abitava, essendo scapolo (cfr. citate dichiarazione del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha confermato ogni particolare e ha precisato che il luogo del delitto distava circa 200-300 metri dall’edificio).

3)   La vittima quando fu uccisa era effettivamente alla guida di una Renault 4 di colore rosso (cfr. verbale dei rilievi tecnici urgenti e deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

4)   Il Maresciallo SANTOMAURO ha altresì confermato l’esistenza di rapporti di amicizia e di carattere criminale con Gaspare DI GIORGI e con associarsi con BARRACO Sebastiano, anch’egli tossicodipendente, scomparso a Marsala il 16 novembre 1981. Con riferimento a quest’ultima circostanza, la contiguità delle date degli omicidi di BARRACO e PAVIA rende assai verosimile l’affermazione del PATTI secondo cui la ragione ultima dell’eliminazione del secondo sia stata proprio il suo ritenuto coinvolgimento nell’assassinio del primo. Del resto, il fatto che “cosa nostra” non tolleri la commissione di fatti di sangue al di fuori del suo diretto controllo, oltre ad emergere ripetutamente e inoppugnabilmente da numerosi atti del presente procedimento, su cui ci si soffermerà ampiamente (particolarmente significativa appare, sotto questo profilo, la vicenda di Carlo ZICHITTELLA, trattata infra, sub Capitolo V), può ritenersi ormai un fatto notorio. Pertanto è assolutamente verosimile che il ritenuto coinvolgimento del PAVIA, già malvisto a causa del suo carattere indipendente e refrattario a uniformarsi alle regole di condotta imposte da “cosa nostra”, nella scomparsa del BARRACO abbia contribuito a rimuovere negli esponenti di primo piano della cosca di Marsala gli ultimi dubbi sulla necessità di eliminare un personaggio ormai divenuto troppo scomodo.

5)   Le modalità esecutive dell’agguato descritte dal PATTI, infine, sono pienamente compatibili con le risultanze del sopralluogo e dell’esame autoptico. Il collaborante ha affermato che sparò uno o due colpi di rivoltella in capo al PAVIA, dopo che costui gli ebbe aperto la portiera dell’autovettura per consentirgli di salire, e che la vittima, morendo sul colpo, si irrigidì, cosicchè l’autovettura continuò la sua corsa, andando a collidere contro il muro di una cantina abbandonata.

Ora, dal verbale di sopralluogo è emerso che la Renault 4 del PAVIA aveva la prima marcia innestata e andò a collidere contro a un muro, riportando danni alla parte anteriore. Lo stesso Maresciallo SANTOMAURO, del resto, nella citata deposizione dibattimentale, ha precisato che nella prima segnalazione pervenuta alle Forze dell’Ordine era stato denunciato un incidente stradale, proprio a causa dell’urto contro l’edificio.

L’esame autoptico sul cadavere effettuato dal dottor MARINO, inoltre, ha evidenziato che il PAVIA fu attinto da tre colpi al capo, sparati da un aggressore posto a brevissima distanza dalla vittima (come si evinceva dagli aloni di bruciatura presenti in corrispondenza dei fori di entrata dei proiettili e dalle tracce di polvere da sparo rinvenute sulla cute adiacente ai medesimi), alla destra della medesima modicamente spostato in avanti. Le predette conclusioni tratte dal medico legale costituiscono un’ulteriore sostanziale conferma delle propalazioni del PATTI, secondo le quali egli si trovava alla destra del PAVIA, il quale era alla guida dell’autovettura, e a breve distanza dallo stesso (quanto meno con la mano che impugnava l’arma), quando esplose i colpi di rivoltella in direzione del capo della vittima. A fronte di un quadro così preciso e aderente ai risultati delle indagini espletate nell’immediatezza del delitto, l’unica imprecisione, relativa al numero dei proiettili che attinsero la vittima, non può essere certamente attribuito soverchio rilievo. Infatti da un lato la discrasia tra il racconto del collaboratore (che ha parlato di uno o due spari) e le risultanze della consulenza tecnica (nella quale si è fatto riferimento a tre colpi) può essere definita senza dubbio di lieve entità e dall’altro lato essa -proprio in considerazione della sua modesta portata- può ben essere giustificata alla luce del notevole lasso di tempo intercorso tra l’assassinio in parola e l’esame dibattimentale reso dal PATTI nel presente procedimento.

6)   Le dichiarazioni confessorie del PATTI, infine, sono state confermate in ordine ad alcuni particolari anche dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Michele LICCIARDI. Quest’ultimo, infatti, nell’esame reso nell’udienza del 3 giugno 1998, ha confermato l’esistenza di uno stretto legame di amicizia tra il PAVIA e il DI GIORGI e ha precisato che l’assassinio del primo fu posteriore di poco alla scomparsa di BARRACO Sebastiano, pur fornendo una ricostruzione parzialmente diversa dei fatti.

In particolare, il LICCIARDI ha affermato che nel 1981 il DI GIORGI, che era soprannominato “il bandito”, ma che egli chiamava “u picciriddu”, poiché era più giovane di lui, gli confidò di nutrire alcune preoccupazioni per la sua incolumità, raccontandogli che egli e Sebastiano BARRACO avevano compiuto un attentato ai danni di CRIMI Benito (e in particolare egli aveva sparato e il suo complice aveva guidato la motocicletta), su mandato di Titta PAVIA, il quale aveva nei confronti della vittima motivi personali di rancore. Il DI GIORGI, a suo dire, si era prestato poiché il CRIMI aveva trattato male sua fratello Alberto durante un periodo di comune detenzione. Aggiunse che aveva deciso a raccontargli tutto poiché qualche tempo prima era scomparso Sebastiano BARRACO, che aveva visto per l’ultima volta con il PATTI. Dopo questo omicidio, assai preoccupato per l’evolversi della faccenda, ne aveva parlato con il PAVIA, il quale gli aveva comunicato che aveva un appuntamento con il PATTI per cercare di capire cosa fosse successo. Dato che il PAVIA era stato ucciso un paio di giorni dopo questo loro incontro, proprio mentre era in macchina nelle vicinanze della casa del PATTI, il DI GIORGI si era preoccupato ancora di più, tanto che andava in giro con due pistole. Il LICCIARDI, condividendo le apprensioni dell’amico, lo invitò ad allontanarsi da Marsala, per potersi salvare. Qualche tempo dopo il predetto colloquio l’odierno collaboratore andò a casa del DI GIORGI, con il quale aveva un appuntamento, e suo padre gli disse che era uscito con “Ninuzzo Bacaredda”, soprannome di TITONE Antonino, anch’egli amico del “bandito”. LICCIARDI cercò quest’ultimo, senza trovarlo e il giorno dopo, avendo incontrato Nino TITONE in Piazza Porticella a Marsala, gli chiese dove fosse “u picciriddu”; il suo interlocutore gli rispose che non sapeva nulla. Tuttavia la sera stessa, mentre stava ritornando in carcere, due persone in motorino, una delle quali riconobbe essere proprio il TITONE, gli spararono. La sera stessa in carcere egli parlò con il suo compagno di cella Gaspare BARRACO, uomo della vecchia mafia di Marsala, raccontandogli della scomparsa del suo amico DI GIORGI, ma non dell’attentato che egli aveva subito, poiché aveva capito che non volevano ucciderlo (cosa che avrebbero potuto fare facilmente), ma solo avvertirlo di farsi i fatti suoi. Il BARRACO gli promise che se ne sarebbe occupato lui e che egli doveva stare tranquillo e pensare agli affari suoi. Da allora egli odiò gli uomini della famiglia di Marsala, poiché –gravitando nell’ambiente criminale- sapeva che il TITONE era uno di loro e che essi erano i responsabili della morte del DI GIORGI (cfr. esame del LICCIARDI nell’udienza del 3 giugno 1998).

Sebbene la versione fornita dal LICCIARDI contrasti con quella del PATTI su alcuni punti, anche rilevanti, tuttavia la riscontra pienamente con riferimento all’esistenza, tra il PAVIA e il DI GIORGI da un lato e la cosca mafiosa di Marsala dall’altro, di gravi dissapori -tali da ingenerare nei due uomini il timore di essere assassinati- e al legame tra la morte dei suddetti individui e quella del BARRACO. Tale ultimo fatto, pertanto, non può che refluire positivamente ai fini della valutazione della credibilità della confessione del PATTI.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio di Giovan Battista PAVIA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame. Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

OMICIDIO DI GIORGI GASPARE

Gaspare DI GIORGI, detto “Asparino u bandito” scomparve il 12 dicembre 1981.

All’epoca della sua scomparsa la vittima era soggetta a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a causa dei suoi molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio, in conseguenza dei quali era stato anche più volte arrestato (cfr. deposizioni dell’Ispettore di P.S. Michele MORSELLO e del Maresciallo CC. Bartolomeo SANTOMAURO, rese rispettivamente nelle udienze del 18 e del 25 marzo 1998).

Pertanto, quando il DI GIORGI domenica 13 dicembre 1981 non adempì all’obbligo di presentarsi al Commissariato di p.s. di Marsala, gli investigatori ipotizzarono dapprima che si fosse allontanato volontariamente al fine di sottrarsi agli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, come aveva già fatto in numerose altre occasioni.

La pista dell’omicidio venne prospettata per la prima volta quando, alcuni giorni dopo la mancata presentazione del sorvegliato speciale per la firma, il padre di quest’ultimo, Rosario DI GIORGI, si recò al Commissariato a denunciare la scomparsa del figlio. Quando il MORSELLO gli domandò perché fosse preoccupato, dato che Gaspare si era allontanato altre volte ed egli non aveva mai mostrato di nutrire apprensione alcuna, l’uomo rispose che nelle altre occasioni egli sapeva dove si trovasse il ragazzo, mentre in quel caso ne era completamente all’oscuro (cfr. deposizioni dell’Isp. MORSELLO, cit., e di Rosario DI GIORGI, resa nell’udienza del 18 marzo 1998).

Dopo la denuncia di Rosario DI GIORGI gli inquirenti sospettarono che il giovane fosse stato eliminato ed effettuarono accertamenti per verificare siffatta ipotesi.

In particolare appresero dalla madre della vittima, Angela SPARLA, che il 12 dicembre 1981, giorno della sua scomparsa, suo figlio Gaspare era uscito di casa dopo avere mangiato e averle detto di riferire al marito che era con “Ninuzzo”, che per altro la donna non era in grado di identificare (cfr. verbale di s.i.t. rese dalla SPARLA alla Polizia di Marsala il 15 dicembre 1981 e acquisite all’udienza del 18 marzo 1998 su richiesta del P.M. ai sensi dell’art.512 c.p.p. per irripetibilità sopravvenuta dovuta all’intervenuto decesso della testimone; cfr. altresì deposizione di Rosario DI GIORGI, cit.).

Essendo stata siffatta notizia confermata dalla madre della vittima, i funzionari di P.G. perquisirono l’abitazione di TITONE Antonino, noto nell’ambiente della malavita con il soprannome di “Ninuzzo”, e lo sentirono a sommarie informazioni testimoniali. Le due suddette attività di indagine, per altro, non portarono ad alcuna significativa acquisizione investigativa. La perquisizione, infatti, ebbe esito negativo (cfr. deposizione MORSELLO, cit. e verbale di vana perquisizione domiciliare eseguita il 24 dicembre 1981 da operanti del Commissariato P.S. di Marsala). Il TITONE, sentito a sommarie informazioni testimoniali, ammise di conoscere il DI GIORGI, ma precisò che tra loro non esistevano particolari rapporti, in quanto si limitavano a salutarsi e a bere insieme il caffè. Aggiunse che il DI GIORGI lo chiamava “Nino” e nè costui nè gli altri suoi amici lo identificavano con il soprannome di “Ninuzzo”. Precisò infine che non sapeva che il DI GIORGI fosse scomparso da Marsala il precedente 12 dicembre e che quel giorno non aveva un appuntamento con quest’ultimo, nè lo aveva incontrato per caso (cfr. verbale di s.i.t. rese da Antonino TITONE al Commissariato P.S. di Marsala in data 30 dicembre 1981).

Le indagini eseguite dagli investigatori sulla scomparsa del DI GIORGI non consentirono di accertare i fatti e di individuare i responsabili.

Sulla base di dichiarazioni confessorie rese dallo stesso nell’ambito del presente procedimento, Antonio PATTI è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Gaspare DI GIORGI e dei reati satellite di porto e detenzione di armi comuni da sparo, perpetrati in concorso con TITONE Antonino, deceduto.

La Provincia di Trapani, il Comune di Marsala e il Comune di Palermo si sono ritualmente costituiti parte civile con riferimento ai delitti in esame.

Antonio PATTI, in ordine al delitto in parola, ha riferito che la responsabilità dell’assassinio in esame deve essere ascritta a “cosa nostra”.

A detta del collaboratore di giustizia DI GIORGI Gaspare, detto “u bandito”, fu ucciso per due ragioni. Da un lato, egli era in ottimi rapporti con PAVIA Giovanbatista, con il quale si chiamavano rispettivamente “figlioccio” e “padrino” fin dall’epoca di una comune detenzione nel carcere di Trapani, e stava cercando di scoprire i responsabili dell’assassinio dell’amico. Dall’altro lato, aveva perpetrato una rapina nella gioielleria Russo, sita in Marsala in viale XI maggio, che per ordine di D’AMICO Vincenzo non doveva essere toccata, e pertanto doveva essere eliminato, siccome aveva “alzato un po’ la testa” e stava diventando pericoloso.

Il compito di stabilire le modalità esecutive del delitto e di commetterlo fu affidato al PATTI e al TITONE.

Il PATTI, con il quale l’obiettivo era in buoni rapporti, gli tese un tranello, chiedendogli se poteva prestargli una vespa, di cui aveva bisogno per perpetrare una rapina, impegnandosi a consegnargli in cambio una parte del bottino. Avendo il DI GIORGI accettato, il killer gli fissò un appuntamento alcuni giorni dopo, alle ore 16,00 circa, nella cava all’interno della proprietà di CURATOLO Nicola già utilizzata come luogo di esecuzione degli omicidi PACE e PAVIA.

Il PATTI si recò all’appuntamento insieme a TITONE Antonino, entrambi armati con revolver calibro 38, a bordo della Seat Ibiza bianca di quest’ultimo.

Il DI GIORGI arrivò a bordo del “vespone” e si spaventò, non appena vide il TITONE, con il quale non era in buoni rapporti e di cui non si fidava. Sebbene il PATTI avesse tentato di tranquillizzarlo, quando il TITONE si avvicinò all’obiettivo dicendogli che dovevano lasciare il motociclo più in basso, ma con la reale intenzione di sparargli, il DI GIORGI pretese che fosse solo il PATTI ad accompagnarlo a nascondere la “vespa”. Data l’impossibilità di insistere nell’originario progetto senza insospettire la vittima, l’odierno collaborante salì sul veicolo sedendosi dietro l’obiettivo, il quale iniziò la discesa a velocità ridottissima. Dopo che ebbe percorso una ventina di metri, il killer appoggiò la rivoltella calibro 38 alla testa del DI GIORGI e premette il grilletto, dandogli una spinta per farlo cadere a terra. Il PATTI, che era rimasto in piedi, vide la vittima voltarsi verso di lui e guardarlo mentre si accasciava e gli sparò un altro colpo.

Quindi con l’aiuto di TITONE, che intanto era sceso a piedi per il pendio, spostò il cadavere in un’altra zona della cava e lo ricoprì con un poco di terriccio. Infine, dopo avere gettato il “vespone” in un profondo buco all’interno della cava, i due uomini tornarono all’appartamento di via Colaianni. Non appena fu buio, D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, RAIA Gaspare, MARCECA Vito e TITONE Antonino andarono a spostare il cadavere. Il PATTI non li accompagnò, in quanto non se la sentiva, poichè ricordava come la vittima lo aveva guardato. Pertanto il collaboratore -pur essendo certo che il cadavere fu spostato dai i soggetti summenzionati, in quanto potè seguirne in parte i movimenti dall’appartamento di via Colaianni, che non era distante dal luogo dove avevano lasciato il corpo- non essendo stato presente, non ha potuto riferire dove fu nascosta la salma (cfr. esame reso dal PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, il principale elemento di prova a carico dell’imputato è la piena confessione resa dallo stesso. Pertanto ai fini della valutazione della sussistenza della penale responsabilità del medesimo in ordine all’omicidio in parola va preliminarmente esaminata la credibilità delle propalazioni autoaccusatorie del collaboratore.

A giudizio di questa Corte le dichiarazioni del PATTI relative all’assassinio di Gaspare DI GIORGI debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del collaborante con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Le propalazioni del “pentito”, per altro, avendo natura esclusivamente confessoria, non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma alla luce dei meno rigidi criteri indicati nella premessa al presente capitolo.

Orbene, il giudizio sull’attendibilità delle affermazioni del PATTI sul fatto criminoso in parola deve essere positivo.

In primo luogo, le dichiarazioni del collaboratore sono intrinsecamente logiche, coerenti e circostanziate, prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità. Esse, infatti, hanno ripercorso in modo ordinato e preciso le fasi dell’omicidio del DI GIORGI, dando conto delle causali dello stesso, delle modalità esecutive e dell’occultamento del cadavere.

Il fatto che il DI GIORGI fu soppresso deve essere ritenuto certo, nonostante non sia stato rinvenuto il cadavere. Infatti, da un lato i suoi stessi genitori erano sicuri che fosse stato ucciso perché non avevano notizia alcuna dei suoi movimenti, a differenza delle altre occasioni. Dall’altro lato, poi, la circostanza che il giovane non abbia lasciato tracce della sua esistenza per un lasso di tempo così lungo costituisce un’ulteriore conferma logica del suo omicidio.

D’altra parte, le causali del delitto rivelate dal PATTI appaiono pienamente rispondenti alla mentalità e al modus operandi di “cosa nostra”, la quale non è mai stata disposta a tollerare che un individuo non si adeguasse alle direttive impartite dal rappresentante della cosca e addirittura progettasse di vendicare l’assassinio di un suo amico. Infatti, nei luoghi e nei periodi in cui la mafia aveva un saldo controllo del territorio, ogni qualvolta un soggetto si ribellava alle ferree regole imposte dalla “famiglia”, o commettendo crimini senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dei mafiosi, o assumendo informazioni sui responsabili di delitti, o comunque comportandosi in modo tale da mostrare indifferenza o dispregio per le imposizioni dei boss, veniva soppresso (cfr., per limitarsi ad alcuni tra i casi più emblematici dedotti nel presente giudizio, le vicende di Carlo ZICHITTELLA, di Fabio Salvatore SAVONA, di Natale L’ALA e degli INGOGLIA di Partanna).  

Sempre con riferimento ai motivi che determinarono l’eliminazione del DI GIORGI, lo stretto vincolo di amicizia esistente tra quest’ultimo e Giovan Battista PAVIA (confermato, come si è già visto nella scheda dedicata all’eliminazione di costui, dal Maresciallo SANTOMAURO e dal collaboratore di giustizia Michele LICCIARDI) rendono assolutamente verosimile, sia che la vittima cercasse di scoprire i responsabili dell’assassinio dell’amico, sia che tale attività ingenerasse una qualche apprensione negli esponenti di “cosa nostra”, attesa l’indipendenza di carattere dimostrata dal giovane.

La circostanza che il cadavere -occultato a detta del PATTI nelle cave alla periferia di Marsala- non sia mai stato ritrovato, infine, costituisce un’ulteriore, significativa conferma logica della veridicità delle dichiarazioni autoaccusatorie del collaborante.

D’altra parte come si è già avuto modo di precisare, a giudizio di questa Corte, la mole e l’importanza delle informazioni fornite dal “pentito” in parola agli inquirenti, la gravità e il numero dei delitti di cui si è addossato la responsabilità e il sempre riconosciuto alto grado di attendibilità delle sue propalazioni consentono di potere escludere con certezza che il medesimo potesse sentire la necessità di accusarsi falsamente di altri crimini per legittimare la sua figura agli occhi degli inquirenti e dell’Autorità Giudiziaria. Ne consegue che non vi è ragione di ritenere che egli abbia mentito nell’attribuirsi la responsabilità dell’omicidio in esame.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio di Gaspare DI GIORGI e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame. Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

OMICIDIO RODANO ANTONIO

La scomparsa di Antonio RODANO fu denunciata alla Compagnia Carabinieri di Marsala il 3 febbraio 1983 dalla madre Onofria CIARAVINO.

La donna dichiarò che il figlio, contrariamente alle sue abitudini, mancava da casa dalle ore 14,00 circa del precedente 1 febbraio, quando era uscito per l’ultima volta. Riferì inoltre che lo stesso 1 febbraio il giovane era stato visto dal padre alle ore 16,00 circa al bar Diego di Piazza Porticella e che TITONE Antonino le aveva detto che un tale GIANGRASSO Antonio aveva trovato in Piazza Loggia un ciclomotore che era in uso a suo figlio, il quale lo aveva avuto in prestito da un amico. La signora CIARAVINO affermò inoltre che suo figlio era stato per molti anni insieme a TITONE Anna Maria, figlia di Diego e che aveva sempre frequentato la casa della famiglia TITONE, dove era stato sempre ben accolto, fino a quando, durante un periodo di detenzione, aveva avuto una lite con il fratello della ragazza, Gaspare. In seguito a questo episodio i rapporti del giovane con la famiglia TITONE si erano guastati, tanto che ella stessa aveva ricevuto una telefonata dalla sorella di Anna Maria che la aveva invitata a restituire due fotografie di quest’ultima affidatele dal figlio. Un giorno quest’ultimo era tornato a casa in lacrime dicendole che con la sua ragazza era “tutto finito” e aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a Firenze (cfr. verbale s.i.t. rese il 3 febbraio 1983 al N.O.R. di Marsala e acquisite ai sensi dell’art.512 c.p.p. all’udienza del 18 marzo 1998, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dovuta al decesso della testimone avvenuto il 25 marzo 1986, come da comunicazione in data 16 marzo 1998 del Comandante del N.O.R.M. di Marsala Tenente Luigi DI SANTO).

Il successivo 9 febbraio 1983 la CIARAVINO aggiunse che la mattina del 2 febbraio 1983 suo figlio Antonio non era rincasato. Ella aveva pensato che avesse trascorso la notte con una donna e aveva telefonato ad alcune amiche del giovane, non riuscendo per altro a ottenere alcuna informazione (cfr. verbale di s.i.t. rese il 9 febbraio 1983 al Nucleo Operativo C.C. di Marsala).

Infine, l’11 febbraio riferì che suo figlio Antonio andava spesso a giocare a calcio di pomeriggio, portando con sé una borsa azzurra con la scritta “Adidas”, cosicchè il 1 febbraio 1983, non avendo visto in casa la suddetta borsa, ella aveva pensato che il giovane fosse uscito per tale motivo. Il mattino successivo, avendo incontrato in Piazza Porticella Nino TITONE, gli aveva chiesto dove fosse la borsa. L’uomo le aveva risposto che poteva essere dal barbiere e che gliel’avrebbe riportata egli stesso; quando lo aveva fatto, lo stesso giorno, ella aveva notato che gli indumenti contenuti al suo interno erano asciutti e che l’asciugamano non era stato utilizzato (cfr. verbale di s.i.t. rese l’11 febbraio 1983 al Nucleo Operativo C.C. di Marsala l’11 febbraio 1983).

Gli investigatori ipotizzarono immediatamente che il RODANO fosse stato soppresso alla luce di due ordini di considerazioni.

In primo luogo, in breve tempo egli era stato denunciato per più fatti delittuosi di notevole gravità, tra i quali spiccavano l’omicidio del gioielliere FORACI di Marsala del Vallo nel corso di un tentativo di rapina (fatto per il quale, per altro era stato assolto: cfr. deposizione Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1998) e le tentate estorsioni ai danni del commerciante di Marsala ALESSI Salvatore e di NIZZA Mariano, successivamente ucciso a Marsala.

In secondo luogo, lo stesso 1 febbraio 1983, in Piazza Loggia a Marsala, vicino al bar “Sutera”, dopo le ore 20,00 era stato rinvenuto, poggiato a un cavalletto, il ciclomotore utilizzato dal RODANO. L’uomo che aveva notato il veicolo, TITONE Antonino (omonimo del mafioso successivamente assassinato), lo aveva portato dal meccanico dove il RODANO era solito condurlo per le riparazioni, data l’ora tarda e la condizione di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza di quest’ultimo. Successivamente il TITONE era andato a casa del RODANO e aveva chiesto a sua madre se il giovane fosse in casa, ottenendo la risposta, falsa, che stava riposando.

Gli inquirenti si limitarono ad escutere i genitori della vittima. Mentre la madre fornì le indicazioni sopra riportate, il padre, Paolo RODANO, dichiarò che il 1 febbraio 1983 aveva incontrato il figlio al bar “Diego”, in Piazza Porticella, distante circa settecento od ottocento metri da Piazza Loggia. Il testimone, che lavorava in un circolo ricreativo vicino al locale, vi si era recato una prima volta per ordinare il caffè e aveva notato MARCECA Vito, detto “Vito ‘u grosso”, dialogare con due uomini dell’età apparente di circa trentacinque anni, alti m.1,65 circa e con i capelli biondi. Quando era ritornato nel bar per restituire la tazzina aveva visto il figlio parlare con lo stesso MARCECA e con TITONE, mentre gli altri due uomini se ne erano andati.

Il 25 febbraio 1983 Paolo RODANO si presentò spontaneamente per riferire che il precedente giorno 22 alle ore 11,00 circa si era presentato al circolo ZICHITTELLA Giovanni, che gli aveva domandato se “TIT” (così era soprannominato suo figlio) era ritornato, ricevendo una risposta negativa. In quell’occasione raccontò inoltre che dopo la scomparsa del figlio aveva incontrato MARCECA Vito, il quale, contrariamente a quanto aveva sempre fatto, lo aveva salutato (cfr. deposizione dell’allora brigadiere Salvatore CAPPELLINO all’udienza del 1998).

Il 4 febbraio 1983 Antonino TTONE venne sentito dal N.O.R. di Marsala e riferì di conoscere la famiglia RODANO e di essere amico di quest’ultimo da tempo. Aggiunse che dopo il suo arresto con l’accusa di rapina aveva condiviso la cella con lo scomparso, il quale era stato incarcerato per il medesimo reato circa un anno prima di lui. Concluse dicendo che non gli risultava che il RODANO fosse fidanzato con sua sorella Anna Maria (cfr. deposizione del Brigadiere Salvatore CAPPELLINO, resa all’udienza del 19 marzo 1998).

Per l’assassinio di Antonio RODANO vennero denunciati TITONE Antonino, fratello della ex fidanzata della vittima, e MARCECA Vito, i quali per altro vennero prosciolti in fase istruttoria perché nei loro confronti non erano stati raccolti elementi sufficienti per il rinvio a giudizio (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Come si è visto, gli investigatori collocarono correttamente in un contesto mafioso l’omicidio del RODANO, nonostante la vittima non risultasse direttamente inserita in tale ambito (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.), ma non furono in grado di acquisire idonei elementi di prova a suffragio della loro ipotesi investigativa.

Sulla base delle dichiarazioni da loro stessi rese, Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Antonio RODANO, in concorso tra loro e con CAPRAROTTA Francesco, D’AMICO Vincenzo, DE VITA Domenico, EVOLA Natale, LO PRESTI Angelo e TITONE Antonino (deceduti), nonché del reato satellite di detenzione e porto dell’arma utilizzata per l’assassinio suddetto.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parti civili la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e di Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato di essere stato l’autore materiale della soppressione del RODANO, che conosceva fin da quando erano bambini.

Prima di essere affiliati a Cosa Nostra egli e il TITONE erano inseriti nel gruppo di rapinatori di cui faceva parte anche la vittima. Nel 1979, mentre il PATTI era detenuto, RODANO, SAVONA Fabio e VULTAGGIO Giuseppe perpetrarono una rapina ai danni della gioielleria FORACI, conclusasi con l’omicidio del commerciante da parte del primo e il ferimento del VULTAGGIO da parte del commerciante. Per tale fatto criminoso furono arrestati il RODANO e il TITONE, il quale ultimo era del tutto estraneo ai fatti.

Il PATTI ha aggiunto che il RODANO -detto “u freno” perchè una volta finì all’ospedale perchè si era rotto il freno del suo motorino- era una persona molto irruenta, amante delle armi da fuoco. Era entrato in lite con il TITONE per un revolver calibro 38 cobra nuovo, che quest’ultimo gli aveva prestato e che egli era rifiutato di restituire quando ne era stato richiesto. Il RODANO, che si era molto arrabbiato per la lite, un giorno si presentò al bar ex Spatafora con due pistole “Warterr” tedesche e le mostrò a LO PRESTI Angelo, dicendogli che doveva uccidere “Ninuzzo”. Il LO PRESTI, che era “persona di famiglia” avvisò immediatamente D’AMICO Vincenzo, il quale disse che il RODANO doveva essere ucciso subito, perchè era pericoloso. Per motivi d’urgenza, questo omicidio non fu deciso dal consiglio di famiglia, i cui membri furono informati della decisione solo dopo la commissione del fatto. Per altro, il D’AMICO incaricò MARCECA Vito di controllare i movimenti del RODANO. Anche il PATTI, che aveva il compito di eseguire materialmente l’omicidio, chiese al medesimo MARCECA di tenerlo informato dei movimenti dell’obiettivo. Quest’ultimo “uomo d’onore”, infatti, frequentava spesso il bar “Diego” di Porticella, gestito da parenti del TITONE con i quali era in ottimi rapporti, e pertanto poteva agevolmente controllare il RODANO, che abitava in quella zona. Di conseguenza, a detta del PATTI, il MARCECA, pur non essendo stato esplicitamente informato della deliberazione, era consapevole della stessa. Il collaboratore, per altro, ha aggiunto che egli non gli fornì alcuna informazione utile per la realizzazione dell’omicidio.

Il PATTI, per essere pronto in ogni momento a eseguire il progetto delittuoso, portò sempre con sè per circa un mese con una pistola Smith & Wesson cromata calibro 38 che Totò MINORE, l’allora rappresentante della “famiglia” di Trapani poi fatto scomparire dai Palermitani, aveva regalato al TITONE, il quale aveva dimostrato di apprezzarla molto.

L’occasione giusta si presentò un pomeriggio, quando -mentre il PATTI si trovava in Piazza Loggia a Marsala a bordo della FIAT Ritmo bianca regalatagli dall’“uomo d’onore” mazarese BASTONE Giovanni e acquistata nuova da un concessionario di Castelvetrano- l’obiettivo gli si avvicinò per chiedergli se poteva procurargli un motociclo, che gli era necessario per perpetrare una rapina. In quel periodo, infatti, il RODANO si accompagnava a ZICHITTELLA Nicolò, insieme al quale rapinava le persone subito dopo che queste avevano prelevato denaro ai “bancomat” degli istituti di credito ubicati nelle vie circostanti. Egli gli rispose che non c’era problema e lo invitò a salire in macchina con lui per andarlo a prendere.

Il RODANO si fidava pienamente dell’odierno collaboratore, anche perchè quest’ultimo, sapendo che il primo odiava il TITONE, gliene parlava male, d’accordo con gli esponenti della “famiglia”. Il RODANO, per altro, chiese a GIACALONE Salvatore, che stava intrattenendosi con PATTI, di salire in macchina con loro. Quest’ultimo si mise alla guida dell’autovettura, l’altro collaboratore prese posto nel sedile anteriore destro e il RODANO in quello posteriore. A un certo punto il PATTI, senza che la vittima designata lo potesse vedere, impugnò l’arma, frenò improvvisamente e sparò al suo indirizzo cinque o sei colpi, provocandone la morte istantanea.

Il GIACALONE in un primo tempo si spaventò, poi si riprese e aiutò il complice a gettare il cadavere in una discarica e a ricoprirlo con l’immondizia per nasconderlo sommariamente. Quindi i due uomini ritrornarono nell’appartamento di via Colaianni, dove trovarono Natale EVOLA (un “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo il quale si nascondeva a Marsala in quanto era latitante) che il PATTI aveva avvertito del fatto che forse avrebbe portato nel covo un uomo da uccidere, nell’eventualità che non gli si fosse presentata l’occasione per assassinarlo altrove. EVOLA ripulì la FIAT Ritmo, senza per altro riuscire a eliminare l’odore di sangue che ristagnava all’interno dell’abitacolo. Mentre attendevano il rappresentante Vincenzo D’AMICO, sopraggiunse MESSINA Francesco “u muraturi”, a cui PATTI confidò che aveva ucciso un uomo e che il cadavere era occultato provvisoriamente nelle vicinanze. Non appena fece buio, il D’AMICO, il CAPRAROTTA, il TITONE, il MESSINA e il PATTI ritornarono a piedi nella discarica, portarono la salma nella cava vicino a via Colaianni e la gettarono in un fosso. Tuttavia, essendo il cadavere era visibile, il giorno successivo, RAIA Gaspare, che conosceva la cava suddetta palmo a palmo, MARCECA Vito, D’AMICO e CAPRAROTTA spostarono il corpo in un altro luogo, lo spogliarono, gli aprirono il petto e lo riempirono di sale, perchè gli animali lo divorassero prima.

Dato che il vetro posteriore della Ritmo si era rotto e la pulizia fatta dall’EVOLA non era stata in grado di eliminare il forte odore di sangue, PATTI portò il mezzo a Castellammare del Golfo nella carrozzeria di CALABRO’ Gioacchino, il quale sostituì il vetro e pulì l’automobile, restituendogliela dopo circa quindici giorni. Dopo di che il collaboratore riportò il veicolo al concessionario di Castelvetrano e acquistò una FIAT 127 bianca (cfr. esame di Antonio PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

In sede di controesame il PATTI ha sostanzialmente ribadito quanto affermato in esame. Il difensore del MARCECA ha contestato al PATTI alcune dichiarazioni dallo stesso rese nell’interrogatorio del 4 luglio 1995, difformi rispetto a quelle dibattimentali, e in particolare:

– nell’interrogatorio e nell’esame disse che il giorno dell’omicidio aveva visto RODANO di fronte al bar, mentre in controesame ha dichiarato che lo notò all’interno del locale che giocava a biliardino; il collaboratore ha ribadito quest’ultima versione;

– nelle indagini preliminari riferì che egli aveva incaricato la vittima di procurargli una “vespa”, mentre in dibattimento ha affermato che fu quest’ultimo a domandargli se aveva un motociclo; anche in questa occasione il PATTI ha confermato le sue dichiarazioni dibattimentali;

– nell’interrogatorio reso al P.M. sostenne che furono TITONE, CAPRAROTTA e D’AMICO Vincenzo a spogliare il cadavere, nell’esame ha attribuito questa attività agli ultimi due, nonché a RAIA e a MARCECA, nel controesame a CAPRAROTTA, TITONE e RAIA; il collaboratore ha ribadito quest’ultima versione (cfr. controesame del PATTI all’udienza del 5 maggio 1999).

Salvatore GIACALONE ha affermato che i suoi rapporti con la “famiglia” mafiosa di Marsala cominciarono nel 1982, dopo la sua scarcerazione dalla Casa Circondariale di Marsala, nella quale aveva scontato una condanna ad alcuni mesi di reclusione per il furto di una vespa. Durante la detenzione TITONE Antonino (che era suo cugino in quanto suo padre era fratello della madre del collaboratore), ristretto nello stesso periodo per una rapina perpetrata a Mazara, nella quale c’erano stati un morto e un ferito, si era messo a sua disposizione, raccomandandogli di “stare tranquillo” e di “non parlare, non fare la spia”.

Quando fu scarcerato, il TITONE, che era stato assolto dal reato ascrittogli, gli presentò D’AMICO Vincenzo, D’AMICO Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, MARCECA Vito, RAIA Gaspare e altri, dicendogli che erano brave persone e che poteva rivolgersi a loro qualora avesse avuto bisogno, cosa che egli fece in un’occasione, chiedendo al primo una somma di denaro e ottenendo la somma di due milioni di lire attraverso la banca di Baldassare SCIMEMI. Conosceva da tempo anche il PATTI, senza per altro sapere che era mafioso, poiché abitavano nella stessa zona.

Siccome il TITONE parlava bene di lui con gli uomini della “famiglia”, costoro cominciarono ben presto a chiedergli qualche “cortesia”, ottenendo una pronta disponibilità da parte del GIACALONE, il quale si mise subito a loro disposizione, procurando “vespe”, motociclette e automobili, senza chiedere mai il motivo, perchè non gli interessava. In un’occasione, nel 1981 o 1982, anche se del tutto inconsapevolmente, ebbe addirittura un ruolo in un omicidio. Infatti il D’AMICO, che aveva incontrato al bar Spatafora, gli domandò di andare in Piazza Porticella per vedere se c’era DENARO Vincenzo. Egli acconsentì e riferì al rappresentante della cosca che lo aveva visto in quel luogo mentre leggeva il giornale insieme a MARINO Francesco, detto “il Cappellone”. Dopo un quarto d’ora circa il DENARO fu ucciso e il collaboratore solo in quel momento comprese che la sua informazione era servita a quello scopo (cfr. infra, sul Parte IV, Capitolo VII).

Successivamente a quest’ultimo episodio il D’AMICO -nella casa di via Colaianni in cui successivamente andò ad abitare ERRERA Francesco e che egli all’epoca frequentava assiduamente, pur non essendo ancora in “famiglia”- gli disse che Antonio RODANO doveva essere eliminato, perché dava disturbo a qualche “amico” e gli chiese se era disponibile ad aiutare in questo, in quanto loro, pur “andandogli appresso” da circa un mese, non riuscivano a prenderlo. Il D’AMICO, tuttavia, non gli spiegò le ragioni per le quali l’uomo doveva essere assassinato. In quel frangente era presente anche MARCECA Vito, che stava spesso in quella casa, dove mangiava e dormiva.

GIACALONE era stato in buoni rapporti con il RODANO, insieme al quale era stato anche detenuto, ma dopo essere stati scarcerati ebbero contrasti per problemi relativi a “vespe”, che l’altro gli chiedeva spesso e che egli non gli voleva dare. Lo vedeva spesso al bar Diego di Piazza Porticella insieme a Nicolò ZICHITTELLA e in Piazza Loggia, ma, sapendo che il gruppo di D’AMICO lo voleva eliminare, si teneva lontano da lui, temendo di essere chiamato a testimoniare, qualora il fatto si fosse verificato in sua presenza.

Un giorno incontrò casualmente PATTI in Piazza Loggia e sorbì un caffè in sua compagnia al bar “Sutera”. In quell’occasione il PATTI gli disse che al RODANO serviva un “vespone” per una rapina da perpetrare insieme a Cocò ZICHITTELLA. Il GIACALONE rispose che ne aveva un paio ben conservati e che poteva andarli a prendere, se necessario. Il PATTI parlò con il RODANO, che era di fronte al bar, e all’esito del colloquio salirono tutti e tre sulla FIAT Ritmo 60 del primo. Sebbene non avesse preso accordi con il PATTI, egli comprese che in quel frangente il RODANO sarebbe stato ucciso.

L’“uomo d’onore” si mise alla guida, il GIACALONE prese posto sul sedile anteriore destro e il RODANO -che aveva lasciato il suo motorino parcheggiato nella piazza- si sedette sul sedile posteriore, dietro a quest’ultimo. La presenza del GIACALONE era stata richiesta dall’obiettivo, il quale era riluttante a salire in auto in compagnia del solo PATTI. Si recarono nelle “ciare” (terreni scoscesi e rocciosi) vicine a Marsala e fecero una prima sosta di fronte a una cooperativa, in corrispondenza di un largo e profondo fosso. Il PATTI e il RODANO scesero a cercare il motociclo, ma ritornarono senza averlo trovato. Il GIACALONE si meravigliò che non ci fosse più, ma si offrì di portarli a prendere l’altro; chiese anche al PATTI perché non avesse sparato al RODANO, dato che aveva visto che aveva una pistola, ma questi gli rispose che non era stato possibile. Dopo che furono ripartiti per raggiungere il nascondiglio del secondo “vespone”, il PATTI improvvisamente fermò la vettura, si voltò e sparò al RODANO alcuni colpi di pistola con la mano sinistra, essendo mancino. L’autovettura fu danneggiata: si ruppero il vetro laterale e quello posteriore e venne fatto qualche buco nella carrozzeria.

GIACALONE e PATTI scesero dalla macchina, scaricarono il cadavere e, dopo che il primo ebbe estratto un proiettile che stava uscendo, lo nascosero tra la spazzatura. Quindi ritornarono in via Colaianni, dove trovarono MARCECA Vito e Natale EVOLA, che trascorreva in quella casa la sua latitanza e che si offrì di pulire la macchina. A quel punto il GIACALONE se ne andò, dato che il suo compito era finito.

Nel pomeriggio ritornò all’appartamento di via Colaianni, dove incontrò il D’AMICO, il CAPRAROTTA, il TITONE, il MARCECA, i quali si complimentarono con lui. Successivamente il PATTI e il TITONE gli raccontarono che il cadavere era stato spogliato nudo, per facilitarne la decomposizione (esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

In sede di controesame e di riesame il collaboratore ha sostanzialmente confermato le precedenti propalazioni (cfr. controesame e riesame del GIACALONE resi rispettivamente nelle udienze del 6 e del 12 maggio 1999).

Il difensore del MARCECA ha contestato al collaboratore due discrasie tra le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle della fase delle indagini preliminari, e in particolare:

– nell’interrogatorio del 18 ottobre 1996 riferì che la decisione di sopprimerlo fu dovuta al fatto che si era associato a ZICHITTELLA Nicolò, mentre in sede di controesame ha specificato che la ragione della deliberazione fu la mancata restituzione della pistola prestatagli da TITONE; il collaboratore ha confermato quest’ultima versione;

– nel citato interrogatorio affermò che sapeva che PATTI era armato e che teneva la rivoltella dietro alle spalle, mentre in dibattimento ha dichiarato che non fu a conoscenza della circostanza che PATTI era armato fino a quando non vide che aveva un revolver cromato al fianco; il GIACALONE ha sostenuto che le due versioni a suo parere sono conformi.

Ciò premesso, e passando alla disamina delle posizioni dei singoli imputati, deve ritenersi che sia stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità di Salvatore GIACALONE e di Antonio PATTI in ordine ai fatti delittuosi in trattazione.

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, i principali elementi di prova a carico dei prevenuti sono costituiti dalle piene confessioni rese dagli stessi, riscontrate reciprocamente dalle dichiarazioni dell’altro collaboratore e dagli elementi fattuali emersi dalle indagini espletate all’epoca dell’omicidio.

A giudizio di questa Corte le propalazioni in parola debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità dei predetti collaboranti.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE singolarmente considerate sono intrinsecamente logiche, coerenti, circostanziate e prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità. Esse, infatti, hanno ripercorso in modo ordinato, preciso e concorde le fasi dell’omicidio del RODANO, dando conto delle causali dello stesso, delle modalità esecutive e dell’occultamento del cadavere.

Le discrasie emerse nel corso del controesame non possono essere giudicate idonee a inficiare o comunque porre in dubbio la credibilità dei collaboratori, tenuto conto della rilevanza modesta delle stesse rispetto alla precisione dei resoconti dei medesimi sull’omicidio RODANO complessivamente considerate e del lungo lasso di tempo trascorso dall’epoca dei fatti. A tale riguardo deve essere sottolineato che le difformità tra le propalazioni rese nelle varie fasi del giudizio hanno avuto ad oggetto circostanze assolutamente marginali rispetto all’economia generale dell’azione (quali l’esatta ubicazione della pistola, il luogo preciso in cui PATTI vide il RODANO o il momento in cui il GIACALONE si accorse che il complice era armato), ovvero apprese da altri (come l’identità delle persone che provvidero alla soppressione del cadavere). Orbene, è evidente che discrasie di tal genere lungi dal revocare in dubbio l’attendibilità dei collaboratori, ne rafforzano il giudizio positivo di attendibilità, giacchè sarebbe inquietante se a oltre quindici anni di distanza dai fatti nei loro resoconti non si registrassero imprecisioni tanto più se incidenti su elementi del tutto secondari. Del resto, specialmente con riferimento al PATTI, a fronte di rivelazioni a tanto ampio raggio su una molteplicità di episodi criminosi, è impensabile che non si registrino talvolta inesattezze o veri e propri errori; se questa circostanza impone un attento vaglio delle dichiarazioni del collaboratore, certamente non ne inficia la complessiva credibilità. D’altra parte, i racconti del PATTI e del GIACALONE sono precisi e concordi sui fatti salienti dell’azione criminosa e in generale su quelli percepiti direttamente, circostanza che ne dimostra la complessiva attendibilità e genuinità, tenuto conto che sarebbe impensabile che due soggetti abbiano ricordi tanto nitidi e collimanti su dati appresi da altri a tale distanza di tempo dal verificarsi dei medesimi.  

Le propalazioni dei collaboratori hanno trovato una significativa conferma altresì nelle affermazioni dell’imputato di reato connesso Michele LICCIARDI.

Quest’ultimo ha dichiarato che conosceva Antonio RODANO, con il quale egli aveva condiviso la cella per alcuni anni. La vittima gli aveva confidato di essere stato legato sentimentalmente con la sorella di Nino TITONE e di essere stato minacciato di morte da quest’ultimo, il quale non voleva che i due giovani si sposassero. Dopo la morte del RODANO, il VINCI (un nipote di quest’ultimo con il quale il collaboratore aveva progettato di vendicarne la morte) gli riferì che responsabili dell’assassinio erano stati il TITONE, il PATTI e Salvatore GIACALONE. Il collaboratore ha aggiunto che in effetti dopo l’omicidio del RODANO la sorella di TITONE sposò PATTI (cfr. esame LICCIARDI, cit).

Ora, le dichiarazioni del LICCIARDI, sebbene attengano a fatti appresi de relato, debbono essere giudicate attendibili e idonee a costituire un elemento di riscontro a quelle dei due prevenuti.

Infatti, esse non soltanto sono perfettamente conformi alle affermazioni di questi ultimi, ma hanno trovato significative conferme di carattere logico nell’inimicizia del TITONE nei confronti della vittima dovuta anche al fidanzamento di quest’ultima con la sorella dell’“uomo d’onore”, Anna Maria, che in seguito sposò il PATTI (cfr. deposizione Onofria CIARAVINO e dell’allora convivente del TITONE, Cristina CULICCHIA, nell’udienza del 7 marzo 1995 nell’ambito del processo a cario di Antonio PATTI e altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani; quest’ultima testimone, in particolare, ha dichiarato che il delitto fu dovuto al fatto che il TITONE non accettò che il RODANO aspirasse a di sposare sua sorella, della quale a suo giudizio non era all’altezza).

Inoltre, le propalazioni dei collaboranti hanno trovato riscontri sia reciproci che da dati emersi dalle indagini effettuate tanto all’epoca del delitto quanto in seguito all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) PATTI e GIACALONE hanno concordemente dichiarato che incontrarono RODANO in piazza Loggia; il dato ha trovato un’ulteriore conferma nel rinvenimento in tale luogo del ciclomotore in uso alla vittima la sera della sua scomparsa (cfr. dichiarazioni del CAPPELLINO e della CIARAVINO, la quale fu informata da TITONE Antonino, omonimo del mafioso, che il GIANGRASSO aveva trovato il motorino);

2) PATTI ha affermato che RODANO gli chiese di procuragli un motociclo per una rapina; GIACALONE ha sostanzialmente riscontrato la propalazione avendo detto che il complice gli chiese due vespe da dare alla vittima, il quale gliene aveva fatto richiesta;

3) entrambi hanno sostenuto che il PATTI invitò RODANO a salire sulla sua FIAT Ritmo bianca acquistata da un concessionario di Castelvetrano; il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in effetti dal 21 dicembre 1982 il collaboratore era proprietario di una FIAT Ritmo tg. TP-235682, acquistata da un concessionario di Castelvetrano di nome TAORMINA Baldassare classe 1925, il quale fu indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso sulla base delle dichiarazioni di Giacoma FILIPPELLO (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.);

4) PATTI e GIACALONE hanno affermato che RODANO insistette perché in macchina salisse anche il secondo, dato che non si fidava ad andare da solo con il primo e che quest’ultimo si mise alla guida dell’autovettura, il complice sedette al suo fianco e la vittima prese posto nel sedile posteriore;

5) entrambi hanno descritto in modo concorde le modalità di esecuzione dell’omicidio e quelle afferenti al post factum, dal provvisorio occultamento del cadavere, al ritorno in via Colaianni, al lavaggio dell’automobile ad opera di EVOLA Natale, alla definitiva soppressione del corpo; un’ulteriore conferma logica delle propalazioni dei propalanti è costituita dalla circostanza che il corpo del RODANO non sia mai stato ritrovato;

6) tutti e due i collaboratori hanno precisato che nel corso dell’azione venne frantumato il vetro della FIAT Ritmo e il PATTI ha aggiunto che fece sostituire il vetro nell’officina del CALABRÒ e poco dopo vendette la macchina, acquistando una FIAT 127 dallo stesso concessionario di Castelvetrano da cui aveva acquistato la FIAT Ritmo; le citate dichiarazioni hanno trovato piena conferma negli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO e del carrozziere CARO Mario; il primo ha appurato che il PATTI il 17 marzo 1983 alienò la FIAT Ritmo a FASULLO Martino e la cessione venne formalmente trascritta all’A.C.I. di Trapani il 12 maggio 1983; che il 15 febbraio 1983 (quindici giorni dopo la scomparsa del RODANO) l’imputato acquistò, sempre dal TAORMINA, una FIAT 127, tg. TP-237806; la FIAT Ritmo (che era nella disponibilità di PATTI Melchiorre, nato a Campobello di Mazara il 15 giugno 1963) venne recuperata dagli investigatori nel 1995, nel corso delle attività di riscontro alle propalazioni del collaboratore e fu fatta esaminare da Mario CARO, carrozziere di Campobello di Mazara, accertando che il parabrezza anteriore e il lunotto posteriore del veicolo non erano originali, poichè, a differenza di quelli laterali, non erano quelli propri della casa di costruzione dell’autovettura (cfr. deposizioni SANTOMAURO, cit. e CARO, resa all’udienza del 25 marzo 1998);

7) il GIACALONE ha dichiarato che nel 1981/82 scontò alcuni mesi di detenzione nel carcere di Marsala per il furto di una vespa e che in quel frangente nel medesimo istituto penitenziario era ristretto anche TITONE Antonino. Nonostante tale periodo di carcerazione non risulti dalla posizione giuridica del collaboratore, la sua affermazione ha trovato conferma nel foglio matricolare del carcere di Marsala, dal quale emerge che GIACALONE Salvatore di Giuseppe e TITONE Lucia, denunciato in stato di fermo il 15 gennaio 1981 per il delitto di ricettazione di un ciclomotore Piaggio, era nato a Marsala il 18 gennaio 1963 e non il 29 dicembre 1962, come era stato erroneamente indicato in un primo momento e come era riportato nella sentenza di condanna (cfr. produzione documentale del P.M. all’udienza del 9 febbraio 2000).

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi raggiunta la piena prova della penale responsabilità del PATTI e del GIACALONE in ordine all’omicidio di Antonio RODANO e dei reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo.

Con specifico riferimento alla posizione del GIACALONE, il fatto che PATTI ne affermi solo la presenza al momento del delitto, escludendone nel contempo ogni diretto coinvolgimento, non è elemento sufficiente ad escluderne la consapevole e volontaria partecipazione al fatto, ammessa dall’interessato.

Infatti, a fronte di un racconto dettagliato, intrinsecamente coerente e veritiero operato dal GIACALONE (come si è desunto dalla concordanza con quello del PATTI), non vi è motivo di escludere che il collaboratore in parola sia attendibile anche nella parte in cui si è dichiarato consapevole, al momento in cui salì sulla FIAT Ritmo del complice, tanto dell’esistenza del progetto di assassinare il RODANO, quanto dell’idea del killer di metterlo in atto in quell’occasione.

Né può destare meraviglia la circostanza che il GIACALONE sia stato coinvolto nell’omicidio del RODANO pur non essendo ancora stato affiliato alla cosca di Marsala, dato che l’utilizzazione di persone “vicine” all’organizzazione era una prassi comune, utilizzata, tra l’altro, per il PATTI e il SINACORI.

Del resto, il GIACALONE non aveva alcun motivo di accusarsi falsamente di questo delitto per aumentare la propria credibilità di fronte agli inquirenti, atteso che lo stesso si è addossato la responsabilità di molteplici episodi criminosi e ha fornito un significativo contributo all’attività degli inquirenti.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Non è stata, al contrario, raggiunta la prova certa che l’assassinio in esame sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque, cosicchè l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p. non può essere giudicata integrata.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione dell’altro imputato, MARCECA Vito, deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

PATTI ha affermato che sia D’AMICO che egli stesso, dopo essere stato incaricato dell’esecuzione materiale, chiesero al MARCECA di controllare il RODANO, precisando per altro che l’imputato in parola non svolse alcuna attività in tal senso.

GIACALONE ha dichiarato che il D’AMICO nella casa di via Colaianni gli rivelò che il RODANO doveva essere eliminato, perché dava disturbo a qualche amico e gli domandò se era disponibile ad aiutare in questo, in quanto essi, pur “andandogli appresso” da circa un mese, non riuscivano a prenderlo. Ha aggiunto che in quell’occasione era presente anche MARCECA Vito, che stava sempre in quella casa, dove mangiava e dormiva.

Un ulteriore elemento a carico del MARCECA è stato fornito da Paolo RODANO, padre della vittima, il quale il pomeriggio della scomparsa del figlio vide quest’ultimo, verso le ore 16,00, in compagnia del MARCECA e di TITONE Antonino nel vicinanza del bar Diego in piazza Porticella.

Lo stesso Paolo RODANO riferì al CAPPELLINO che MARCECA dopo la scomparsa del figlio, lo aveva salutato, cosa che non aveva mai fatto (dich, CAPPELLINO, cit.).

A giudizio di questa Corte, non vi è prova che il MARCECA abbia fornito un contributo causale all’esecuzione del disegno criminoso. Infatti, il PATTI, il quale è stato l’unico ad attribuire un ruolo al prevenuto nella vicenda in parola, ha escluso da un lato che abbia preso parte alla delibera, che venne presa dal solo rappresentante della cosca, data l’urgenza dell’omicidio, e dall’altro lato che abbia svolto in concreto qualsivoglia attività finalizzata ad agevolare la soppressione del RODANO.

Il GIACALONE, dal canto suo, ha confermato la consapevolezza dell’imputato della decisione omicidiaria, ma non ha individuato condotte specifiche di costui agevolatrici dell’attività dei sicari.

Lo stesso Paolo RODANO si è limitato a raccontare un atteggiamento “informato” da parte del MARCECA, ma non ne ha indicato un attività in qualche modo collegata alla soppressione del figlio, atteso che tale certamente non può essere ritenuto l’incontro al bar, assolutamente indipendente rispetto alla scomparsa del giovane, intercettato dal PATTI.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, Vito MARCECA deve essere assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, non avendo fornito alcun contributo causale alla commissione del delitto in esame.

OMICIDIO VARISANO SALVATORE

Salvatore VARISANO fu assassinato a Marsala nella notte del 28 febbraio 1983

L’Ispettore Michele MORSELLO, il quale nella sua veste di funzionario in servizio nel Commissariato di Marsala compì accertamenti sull’omicidio in esame nel periodo immediatamente successivo allo stesso, ha riferito che la notte del 28 febbraio 1983, alle ore 0,20 circa, raggiunse l’androne di un palazzo in via Regione Siciliana in cui giaceva, riverso, il cadavere.

La vittima -il quale all’epoca della sua morte era in cassa integrazione, mentre in precedenza aveva lavorato alle dipendenze della ditta “Sicilvetro” di Marsala- non era noto alle forze dell’ordine, non essendo mai stato oggetto di indagini e non essendo sospettato di avere legami con la malavita cittadina.

Dopo l’omicidio venne effettuata una perquisizione nell’appartamento in cui aveva abitato il VARISANO. Nel corso di tale ultimo atto investigativo fu rinvenuta una sottoscrizione per la raccolta di fondi in favore di un una persona gravemente ammalata avviata su iniziativa della vittima; vennero trovati altresì appunti e lettere contenenti indirizzi di cantine sociali, nominativi e cifre.

Fu accertato altresì che in passato il VARISANO era stato oberato di debiti.

Vennero inoltre escussi i familiari del defunto (e in particolare la moglie Rosalia MONTAPERTO e la figlia Biagina VARISANO), i quali riferirono tra l’altro notizie sulla vittima e i fatti a loro conoscenza in ordine alla dinamica dell’agguato.

Alla luce della documentazione suddetta, gli inquirenti ipotizzarono che l’omicidio potesse essere collegato alla sofisticazione vinicola, ma le indagini in tal senso non portarono al conseguimento di alcun risultato (cfr. deposizione resa dall’Isp. Michele MORSELLO nell’udienza del 18 marzo 1998).

La relazione di perizia medico legale effettuata dal dottor Michele MARINO evidenziò che la morte del VARISANO era intervenuta tra la mezzanotte e le ore mezzanotte e venti circa della notte tra il 27 e il 28 febbraio 1983 ed era stata determinata dalle lesioni a cervello e cervelletto, accompagnate dalle fratture da scoppio della scatola cranica, del cuore e dei polmoni.

Le suddette lesioni erano state cagionate da colpi di arma da fuoco che avevano attinto la vittima rispettivamente alla regione mandibolare sinistra, alla regione anteriore sinistra del collo, alla regione interscapolare sinistra, alla regione intrascapolare sinistra (1 proiettile in ciascuna delle quattro aree) e alla regione scapolare sinistra in zona posteriore (2 proiettili).

I colpi, a giudizio del consulente tecnico, erano stati verosimilmente sparati da una pistola a tamburo di grosso calibro (38), come si evinceva dal fatto che non erano stati rinvenuti bossoli nel luogo del decesso, ed erano stati esplosi da distanza ravvicinata, quasi a bruciapelo, come si deduceva dalla presenza di particelle di DPA sia sulla cute che sulla stoffa all’altezza dei fori di entrata. Infine, dall’ubicazione dei fori di uscita emergeva che i colpi che avevano attinto la vittima nel tronco erano stati sparati -verosimilmente per primi- dall’indietro in avanti e leggermente dal basso verso l’alto, mentre quelli che erano penetrati nella guancia sinistra e nel collo -probabilmente quando la vittima era già a terra- erano stati esplosi da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto (cfr. processo verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere e consulenza medico-legale redatti dal dottor Michele MARINO e datati 28 febbraio 1983).

Come si è già anticipato, le indagini condotte nell’immediatezza del delitto non condussero ad alcun risultato, mentre sono state decisive nel disvelamento delle causali, della dinamica e delle responsabilità nella perpetrazione del crimine in parola le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI.

Sulla base di tali propalazioni lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Salvatore VARISANO e dei reati satellite di porto e detenzione di armi comuni da sparo, perpetrati in concorso con COLLETTI Carmelo, D’AMICO Vincenzo e TITONE Antonino, tutti deceduti.

La Provincia di Trapani, il Comune di Marsala e il Comune di Palermo si sono ritualmente costituiti parte civile con riferimento ai delitti in esame.

Antonio PATTI, in ordine al delitto in parola, ha riferito di essere stato l’autore materiale dell’omicidio, insieme a suo cognato TITONE Antonino.

Il collaboratore ha aggiunto che conosceva la vittima da anni e sapeva che abitava nelle case popolari di via Regione siciliana, una traversa di via Istria, dove abitava la madre dell’imputato, che lavorava alla Sicilvetro e che aveva una autovettura di marca “Zaz” di colore caffè-latte.

Una sera il PATTI e il TITONE, i quali erano stati incaricati di eseguire il delitto, notarono l’autovettura dell’obiettivo fuori dal cinema Garraffa. Decisero pertanto di attendere che uscisse dal locale, cosa che fece alle ore 22,30 circa, di seguirlo, e di ucciderlo.

I due sicari misero in atto il loro progetto e, quando il VARISANO parcheggiò la sua autovettura nei pressi del palazzo in cui abitava e si avvicinò all’ingresso, il TITONE scese dalla FIAT 127 del PATTI e gli sparò con un revolver 357 magnum, che D’AMICO poi gli disse che era stata utilizzata anche nel 1976 per uccidere, all’inizio di via Mazara, un certo VARTULIDDU, il quale lavorava alla sofisticazione dei vini.

A detta del PATTI, l’uccisione di VARISANO, il quale era uno “stiddaro”, era stata richiesta dal rappresentante di Menfi, nell’agrigentino, Carmelo COLLETTI, che egli conosceva per essergli stato presentato da TAMBURELLO Salvatore. Il COLLETTI aveva seguito le regole di Cosa Nostra: dato che l’assassinio doveva essere perpetrato in una provincia diversa, aveva interpellato prima il capo provinciale (MESSINA DENARO Francesco, di Castelvetrano, capoluogo del trapanese), il quale a sua volta aveva interessato il rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo (retto, durante la detenzione dell’AGATE, da BRUNO Calcedonio), che aveva parlato con capo della famiglia nel cui territorio abitava l’obiettivo, la quale doveva eseguire il delitto (D’AMICO Vincenzo).

I Marsalesi, per altro, furono lieti di uccidere VARISANO, il quale era malvisto poiché compiva estorsioni in alcuni negozi e si diceva che raccogliesse fondi per una bambina ammalata e per i carcerati, ma poi se li tenesse (cfr. esame reso dal PATTI all’udienza del 26 marzo 1998).

Nel corso del presente dibattimento sono state escusse altresì la moglie e la figlia della vittima, Rosalia MONTAPERTO e Biagina VARISANO.

La prima ha riferito che sposò il VARISANO nel 1961 e che la sua famiglia visse a Favara, in provincia di Agrigento, fino al 1968, quando si trasferì a Marsala, poichè il marito -il quale aveva perso il lavoro a causa della cessione dell’azienda agricola in cui prestava la propria attività- aveva ottenuto un impiego in questa città. Ha dichiarato inoltre che per tutto il periodo in cui si frequentarono, suo marito non ebbe problemi giudiziari, ma di non sapere se ne avesse avuti precedentemente.

La sera in cui fu ucciso, l’uomo si era allontanato dalla loro abitazione -sita a Marsala in via Regione Siciliana- dopo cena, alle ore 22,00 circa, a bordo della sua Prinz color panna, dicendole che sarebbe andato al cinema. Alle 23,30-24,00 circa, ella, avendo udito il rumore dell’autovettura del marito, si affacciò alla finestra e lo vide rientrare. Riprese quindi le sue faccende domestiche e sentì dei botti, senza per altro preoccuparsi, poiché pensò che fossero mortaretti sparati in occasione del carnevale. Dopo un poco di tempo, non essendo il suo sposo rientrato in casa, si affacciò alla porta e, avendo notato molte persone sulle scale, scese in strada e vide il cadavere del marito.

Biagina VARISANO ha confermato la deposizione della madre, dichiarando in particolare che la sera della morte del padre ella aveva cenato dai genitori del suo fidanzato e poi era rincasata e si era coricata, dato che il giorno successivo doveva recarsi a Palermo all’università. Quando era già a letto sentì uno o due colpi, che in un primo momento ritenne fossero “botti” di carnevale (cfr. deposizioni della MONTAPERTO e della VARISANO rese all’udienza del 18 marzo 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, il principale elemento di prova a carico dell’imputato è la piena confessione resa dallo stesso. Pertanto ai fini della valutazione della sussistenza della penale responsabilità del medesimo in ordine all’omicidio in parola va preliminarmente esaminata la credibilità delle propalazioni autoaccusatorie del collaboratore.

A giudizio di questa Corte le dichiarazioni del PATTI relative all’assassinio di Salvatore VARISANO debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del collaborante con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Le propalazioni del “pentito”, per altro, avendo natura esclusivamente confessoria, non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma alla luce dei meno rigidi criteri indicati nella premessa al presente capitolo.

Alla luce di tali premesse, il giudizio sull’attendibilità delle propalazioni in questione deve essere pienamente positivo.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del collaboratore sono intrinsecamente logiche, coerenti e circostanziate, prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità. Esse, infatti, hanno ripercorso in modo ordinato e preciso le fasi dell’omicidio del VARISANO, dando conto delle causali dello stesso, delle modalità esecutive e dell’occultamento del cadavere.

Inoltre, le propalazioni del collaboratore sono state riscontrate da numerosi altri elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni e dalle risultanze della consulenza medico-legale, e in particolare:

1)     Il PATTI ha affermato che conosceva il VARISANO da anni e sapeva che:

a) l’obiettivo abitava nelle case popolari ubicate nella via Regione Siciliana di Marsala, una traversa di via Istria, strada, quest’ultima, nella quale viveva la madre del PATTI; la prima circostanza è stata confermata dalle deposizioni di MONTAPERTO Rosolina e VARISANO Biagina e la seconda dal Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO, nelle già citate dichiarazioni rese all’udienza del 25 marzo 1998 (cfr., a quest’ultimo proposito, scheda relativa al delitto PAVIA);

  1. la vittima prestava la propria attività professionale alle dipendenze della ditta “Sicilvetro”; il dato è stato sostanzialmente confermato dall’Ispettore MORSELLO, il quale ha precisato che al momento della sua morte era in cassa integrazione, ma che in precedenza aveva lavorato per la suddetta azienda;
  2. il VARISANO era proprietario di una autovettura di marca “Zaz” di colore caffè latte; il fatto è stato confermato solo relativamente al colore dalla MONTAPERTO, mentre il collaboratore ha errato (per altro in maniera non grave, data la somiglianza tra i due modelli di veicoli) nell’indicare il modello di automobile, trattandosi in realtà di una Prinz.
  3.  Le modalità esecutive descritte dal PATTI coincidono o sono comunque sempre compatibili con le risultanze del sopralluogo e con le propalazioni dei testi escussi:

a) a detta del collaboratore, i due killer notarono l’autovettura del VARISANO fuori dal cinema Garraffa, attesero che uscisse dal locale e lo seguirono; il fatto che la vittima la sera del delitto fosse andata al cinema è stato confermato dalla MONTAPERTO;

b) secondo il racconto del PATTI, l’obiettivo parcheggiò la sua autovettura nei pressi dell’edificio di via Regione Siciliana nel quale abitava palazzo; la circostanza ha trovato riscontro nelle parole della MONTAPERTO e di VARISANO Biagina;

c) a detta del PATTI, egli e il TITONE giunsero sul luogo del delitto a bordo della FIAT 127 del PATTI; il dato è stato confermato dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha accertato che il 15 febbraio 1983 il PATTI acquistò una FIAT 127, tg. TP-237806 (cfr. deposizione resa all’udienza del 25 marzo1998);

d) secondo la versione del collaboratore, il TITONE sparò all’obiettivo con una rivoltella di calibro 357 magnum; tale circostanza è pienamente compatibile con le risultanze dell’esame autoptico, nel quale si è evidenziato che non furono rinvenuti bossoli nel luogo del decesso.

3)   Infine, le propalazioni del collaboratore hanno trovato una ulteriore conferma con riferimento a una delle causali (anche se indiretta) del delitto. Il PATTI, infatti, ha affermato che, nonostante l’assassinio del VARISANO fosse stato imposto alla “famiglia” di Marsala, i membri di quest’ultima furono ben lieti di eseguirlo in quanto l’obiettivo era malvisto per varie ragioni, tra le quali vi era il sospetto che egli tenesse per sé le somme di denaro che raccoglieva sostenendo che sarebbero state utilizzate per la cura di una bambina ammalata. Orbene la circostanza è stata confermata dall’Ispettore MORSELLO, il quale ha affermato che nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della vittima dopo l’omicidio venne trovata una sottoscrizione per la raccolta di fondi in favore di un ammalato grave.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio di Salvatore VARISANO e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame. Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

OMICIDIO NIZZA MARIANO

Mariano NIZZA fu assassinato la mattina del 6 settembre 1983 all’altezza del Km.27,100 della strada statale 115 in direzione Trapani-Marsala, che stava percorrendo a bordo del ciclomotore “Ciao” Piaggio di colore bianco, che era solito utilizzare per gli spostamenti, dato che gli stata ritirata la patente di guida, essendo stato sottoposto a misura di prevenzione personale (cfr. deposizione del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1998).

Una pattuglia dei Carabinieri in forza alla Squadra di P.G. presso la Procura della Repubblica di Marsala si portò sul luogo del delitto alle ore 7,15 in seguito alla segnalazione effettuata dall’appuntato Giacomo CROCE. Il defunto fu immediatamente identificato dall’allora Maresciallo Carmelo CANALE come NIZZA Mariano, noto all’Ufficio (cfr. verbali di sopralluogo redatti dai CC. di Marsala in data 6 e 7 settembre 1983).

Dall’esame autoptico eseguito dal dottor Michele MARINO emerse che la vittima era deceduta tra le ore 7,00 e le 7,30 del 6 settembre 1983 per le gravissime lesioni riportate negli organi vitali del collo e prodotte da colpi d’arma da fuoco a tamburo di grosso calibro (38 special) esplosi da un solo revolver e da un solo aggressore, il quale si trovava a una distanza non maggiore di due o tre metri dal bersaglio. In particolare, il NIZZA era stato colpito da tre proiettili all’altezza del condotto uditivo sinistro, della regione pettorale destra e all’emiaddome sinistro.

A parere del consulente tecnico, la vittima era stata attinta dapprima, mentre era in movimento, all’orecchio sinistro da un proiettile esploso da sinistra verso destra e orizzontalmente e successivamente, quando era già a terra, dagli altri due colpi, sparati anch’essi da sinistra a destra, ma dall’alto verso il basso (cfr. verbali di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere e di consulenza medico-legale, redatti entrambi dal dottor MARINO in data 6 settembre 1983, nonché verbale di sequestro del 10 settembre 1983 di due pallottole di calibro 38 special rinvenute nel corso dell’autopsia).

Le indagini eseguite dagli investigatori sull’assassinio del NIZZA non consentirono di accertare i fatti e di individuare i responsabili.

Sulla base di dichiarazioni confessorie rese dagli stessi nell’ambito del presente procedimento, Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Mariano NIZZA e dei reati satellite di porto e detenzione di armi comuni da sparo, perpetrati in concorso con D’AMICO Vincenzo, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino, tutti deceduti.

La Provincia di Trapani, il Comune di Marsala e il Comune di Palermo si sono ritualmente costituiti parte civile con riferimento ai delitti in esame.

Antonio PATTI, in ordine al delitto in parola, ha riferito che la responsabilità dell’assassinio in esame deve essere ascritta a “cosa nostra”.

A detta del predetto collaboratore di giustizia, l’assassinio fu deliberato da D’AMICO Vincenzo, rappresentante della “famiglia” di Marsala, il quale accusava la vittima designata di avere importunato mogli e figlie di “uomini d’onore” all’interno del Supermercato “AZ” di Piazza Porticella di lo stesso NIZZA era proprietario.

L’omicidio fu eseguito da MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo, per fare una cortesia a D’AMICO Vincenzo, a cui erano entrambi -ma specialmente il secondo- molto affezionati. Costoro erano uomini d’onore di Alcamo, ma in quel periodo andavano spesso a Marsala, sia perché Natale EVOLA, latitante, era nascosto in quella città in una casa in via Napoleone Colaianni che fungeva da punto d’incontro per i membri della cosca, sia perché il MILAZZO, il quale aveva nella propria disponibilità una casa in contrada Misilla, aveva una ragazza in paese.

Il NIZZA abitava in via Trapani e si recava a Marsala percorrendo sempre la suddetta strada a bordo di un ciclomotore “Ciao” Piaggio, come fu appurato dai controlli che fecero il PATTI stesso, il TITONE, il MILAZZO e il MELODIA.

Il giorno stabilito per la commissione dell’omicidio i due Alcamesi si recarono in via Trapani a bordo di un “vespone”, il PATTI e il TITONE vi si portarono con la Seat Ibiza di quest’ultimo e il D’AMICO vi andò con una Ford Fiesta grigia 1.300 targata dapprima Ancona e poi Trapani, intestata al PATTI.

Il D’AMICO era appostato nella stradina posta di fronte all’abitazione del NIZZA e, non appena vide quest’ultimo uscire di casa, avvisò i due killer, i quali, in attesa della “battuta” giravano nei paraggi a bordo del “vespone”. Il MILAZZO e il MELODIA raggiunsero l’obiettivo, gli si affiancarono e gli spararono con la Smith & Wesson cromata calibro 38 che era stata regalata al TITONE da Totò MINORE e che il PATTI aveva usato per uccidere Antonio RODANO (cfr. infra, sub Capitolo VII).

Il collaboratore -che aveva il compito di fornire appoggio ai sicari qualora ne sorgesse la necessità- era appostato nella laterale di via Trapani che portava alla chiesa di S. Venera a bordo della Seat Ibiza. Non assisitette all’agguato, ma udì gli spari e poco dopo vide il motociclo passare a forte velocità, inseguito da una BMW. Notò altresì il MILAZZO sparare all’indirizzo del conducente l’autovettura per indurlo a desistere, cosa che costui in effetti fece. Per altro, siccome gli “uomini d’onore” marsalesi conoscevano il guidatore, che si identificava in tale CAMMARERI Pietro della zona Addolorata e li aveva visti, successivamente il TITONE andò a parlargli per indurlo al silenzio.

Infine il PATTI, secondo gli accordi, salì a bordo del “vespone” e prese l’arma utilizzata per commettere l’omicidio, raggiungendo attraverso le stradine interne via Colaianni, dove era fissato l’appuntamento. Il MILAZZO e il MELODIA si recarono nel medesimo luogo a bordo della Seat Ibiza del TITONE.

Il collaborante ha altresì riferito di avere visto il “vespone” nel garage dell’appartamento di via Colaianni, ma di non sapere che ne sia stato, anche perché l’incaricato di occuparsi dei ciclomotori era il GIACALONE, a causa della sua particolare abilità in quel settore.

Ha infine precisato di non ricordarsi della presenza del suddetto GIACALONE, ma ha ammesso che poteva essere presente sul luogo del delitto, ribadendo per altro, che in quell’occasione era in macchina con il solo TITONE (cfr. esame del PATTI all’udienza del 26 marzo 1998).

Salvatore GIACALONE ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente concordante con quella del PATTI, divergendone solo con riferimento alla propria asserita partecipazione all’agguato.

Il collaboratore ha premesso di non essere a conoscenza delle ragioni per le quali Mariano NIZZA, che era il proprietario del supermercato “AZ” di Piazza Porticella a Marsala fu assassinato, precisando che, nonostante i mafiosi non lo avessero informato, forse se avesse fatto un’esplicita richiesta glielo avrebbero spiegato, ma si astenne sempre dal chiedere delucidazioni, poiché in “cosa nostra” era molto pericoloso domandare notizie e a lui in fondo non interessava sapere i motivi che avevano portato all’omicidio.

In ogni caso era a conoscenza dell’esistenza del progetto delittuoso, in quanto D’AMICO Vincenzo lo aveva incaricato di controllare l’obiettivo. In esecuzione dell’ordine impartitogli dal rappresentante della “famiglia” il GIACALONE per due mattine successive si recò nella via Trapani, dove abitava il NIZZA, e ne osservò le abitudini, appurando che egli si recava ogni mattina al supermercato “AZ” percorrendo la predetta strada a bordo di un “Ciao” bianco, e riferì a D’AMICO quanto aveva scoperto.

Il collaboratore ha aggiunto che egli e il capo della cosca D’AMICO prelevarono un “vespone” grigio rubato e le armi da una stalla in contrada Scacciaiazzo di Marsala appartenente al secondo. Dopo averlo portato nel covo di via Colaianni, il GIACALONE preparò il ciclomotore, lavandolo, controllandone la piena efficienza, applicandogli una targa falsa e facendo il pieno. Infatti, il compito di curare la manutenzione e la preparazione dei motocicli nella cosca di Marsala era affidato a lui, data la sua particolare abilità in quel settore.

Il D’AMICO decise di agire il giorno successivo, atteso che ormai le abitudini dell’obiettivo erano loro note e che erano pronti sia armi sia il “vespone”.

Essendosi quella sera presentati nella base di via Colaianni MILAZZO Vincenzo (che vi si recava quasi tutte le sere intrattenendosi a parlare con il D’AMICO) e MELODIA Filippo, rispettivamente capo mandamento e uomo d’onore di Alcamo, il rappresentante della “famiglia” di Marsala chiese loro la “cortesia” di uccidere il NIZZA, ricevendo un pronto consenso.

I due “uomini d’onore” alcamesi quella sera si fermarono a dormire a Marsala, poiché la mattina successiva dovevano partire molto presto per eseguire l’omicidio.

Il MILAZZO e il MELODIA montarono sul “vespone” e si incaricarono dell’esecuzione materiale dell’omicidio; TITONE e D’AMICO presero posto su un’automobile e si armarono, qualora fosse stato necessario fornire un supporto ai sicari; il GIACALONE e il PATTI salirono sulla FIAT 127 del secondo con l’incarico quest’ultimo di riportare alla base gli esecutori materiali e il primo di andare a nascondere il motociclo in una tenuta di campagna a Misidda del CAPRAROTTA, che aspettava nei paraggi per fargli strada, cosa che in effetti fece, venendo poi riaccompagnato invia Colaianni dal CAPRAROTTA.

Il GIACALONE, che era nei paraggi del luogo in cui avvenne l’omicidio in una laterale di via Trapani, non vide come si svolsero i fatti. Notò però che i due sicari vennero inseguiti da una BMW nera guidata da un certo CAMMARERI, il quale rischiò molto, in quanto poco oltre c’erano TITONE e D’AMICO pronti a sparargli, cosa che per altro non ebbero bisogno di fare, poiché si allontanò quasi subito (cfr. esame reso dal GIACALONE nell’udienza del 1 aprile 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, i principali elementi di prova a carico di ciascuno degli imputati sono le piene confessioni rese dagli stessi, riscontrate da elementi fattuali emersi dalle indagini espletate all’epoca dell’omicidio e, con riferimento alla posizione del PATTI, dalle dichiarazioni del GIACALONE.

A giudizio di questa Corte le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE relative all’assassinio di Mariano NIZZA debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità dei predetti collaboranti con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Attesa la diversa valenza probatoria delle propalazioni dei due “pentiti” (avendo carattere esclusivamente autoaccusatorio quelle del PATTI e confessorio ed eteroaccusatorio quelle del GIACALONE) appare opportuno esaminarle separatamente.

Le affermazioni del PATTI -le quali contengono solo l’ammissione della propria responsabilità e la chiamata in correità di soggetti defunti (D’AMICO Vincenzo, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino)- non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma alla luce dei criteri indicati nella premessa al presente capitolo.

Ciò premesso, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni confessorie del PATTI deve essere pienamente positivo.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del collaboratore sono intrinsecamente logiche, coerenti e circostanziate, prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità. Esse, infatti, hanno ripercorso in modo ordinato e preciso le fasi dell’omicidio del NIZZA, dando conto delle causali dello stesso, delle modalità esecutive e dell’occultamento del cadavere.

Inoltre, essi hanno trovato riscontri in dati emersi dalle indagini effettuate tanto all’epoca del delitto quanto in seguito all’inizio della sua collaborazione, e in particolare:

1)   I soggetti che il PATTI ha indicato come presenti, con ruoli diversi, al momento dell’esecuzione dell’assassinio, o dei quali non ha comunque escluso l’intervento (lo stesso collaboratore, D’AMICO Vincenzo, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo, TITONE Antonino e GIACALONE Salvatore), il giorno della soppressione del NIZZA erano liberi (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1998);

2)   La circostanza che gli Alcamesi, e soprattutto MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo intrattenessero all’inizio degli anni ’80 rapporti cordiali con i Marsalesi -i quali tra l’altro li ospitarono nelle prime, difficili fasi della la guerra di mafia contro i RIMI e collaborarono attivamente alla vittoriosa controffensiva dei “corleonesi” (cfr. infra, sub Introduzione al Capitolo II)- è stata confermata in più occasioni da Salvatore GIACALONE (cfr. suo esame del 1 aprile 1998, cit.) e da Vincenzo SINACORI (il quale ultimo, in particolare, ha sottolineato che i rapporti tra il D’AMICO e il MILAZZO erano stati addirittura troppo stretti e ciò, alla lunga, aveva finito con il provocare la delazione del secondo al RIINA, risultata fatale al primo: cfr. esame SINACORI all’udienza del 15 ottobre 1998 e, sulla vicenda della soppressione dei vertici della “famiglia” di Marsala, infra, sub Capitolo V). In questo clima di rapporti cordiali e frequenti è pienamente verosimile che il D’AMICO avesse domandato la collaborazione dei due Alcamesi, la cui condizione di totale anonimato a Marsala, oltretutto, rendeva meno rischiosa l’esecuzione dell’omicidio, da compiersi di mattina in una strada trafficata;

3)   Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che MILAZZO Vincenzo utilizzava, all’occorrenza, una abitazione a Marsala in un posto isolato e difficile da raggiungere, in Contrada Cardella, acquistata il 2 agosto 1982 e intestata a MALTESE Vincenzo, nato ad Alcamo il 1 settembre 1943 condannato per associazione mafiosa a seguito delle propalazioni di FILIPPI Benedetto (cfr. deposizione resa dal SANTOMAURO nelle udienze del 19 dicembre 1995 e 24 maggio 1996 nel processo a carico di PATTI Antonio e altri 40 imputati). A giudizio della Corte, la circostanza che la casa nella disponibilità del MILAZZO fosse ubicata non nella contrada denominata Misilla, ma in quella detta Cardella non inficia la validità del riscontro. Da un lato, infatti, il dato rilevante è l’effettiva esistenza di una base del rappresentante del mandamento di Alcamo nel marsalese. Dall’altro lato, poi, la confusione su una circostanza tutto sommato marginale e riferita a un periodo di tempo ormai risalente (atteso che come si è più volte precisato i rapporti tra il MILAZZO e il D’AMICO si diradarono ben presto e non si ha notizia che l’edificio sia stato in qualche modo utilizzato dalla cosca di Marsala negli anni successivi) non può certamente essere ritenuta di rilevanza tale da inficiare il fatto che l’“uomo d’onore” alcamese poteva realmente disporre di una base nelle campagne marsalesi;

4)       Il Maresciallo SANTOMAURO ha riscontrato che effettivamente PATTI a partire dall’8 settembre 1983 era intestatario di un’autovettura Ford Fiesta tg. AN-281416 e poi ritargata TP-245900 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 26 maggio 1998);

5)     Il PATTI ha affermato che dai controlli preliminari all’azione appurarono che la vittima predestinata era solito recarsi al Supermercato “AZ” a bordo del proprio ciclomotore “Ciao” Piaggio percorrendo la via Trapani; il fatto è stato riscontrato dal verbale di sopralluogo, nel quale si è dato atto che il delitto fu perpetrato sulla suddetta strada, mentre il NIZZA la percorreva in direzione di Marsala a bordo di un ciclomotore dello stesso tipo di quello indicato dal collaboratore;

6)     Il PATTI ha sostenuto che l’esecutore materiale sparò con un revolver calibro 38; la circostanza è stata pienamente confermata dai risultati dell’esame autoptico e dal sequestro di due proiettili del suddetto calibro rinvenuti nel cadavere.

Il GIACALONE ha fornito una versione dell’accaduto sostanzialmente coincidente con quella dell’altro collaboratore di giustizia, con riferimento tanto alla fase preparatoria (e specificamente al controllo delle abitudini dell’obiettivo e alla particolareggiata descrizione delle stesse), quanto alla fase esecutiva (identità dei sicari, numero e individuazione dei mezzi utilizzati e delle persone presenti, coinvolgimento accidentale di un certo CAMMARERI, il quale inseguì i killer a bordo di una BMW nera), quanto, infine, all’appuntamento successivo al delitto nel covo di via ritrovo Colaianni.

A giudizio di questa Corte deve ritenersi che il GIACALONE sia stato presente all’esecuzione del delitto, come sostenuto dallo stesso, e che dunque le sue affermazioni costituiscano, oltre che una piena ammissione di responsabilità, un riscontro significativo all’attendibilità del PATTI in ordine all’episodio delittuoso in parola.

Infatti, innanzitutto il GIACALONE ha fornito una descrizione degli avvenimenti estremamente dettagliata e intrinsecamente logica e coerente, tale, pertanto, da fare ritenere che egli ne fosse a conoscenza per scienza diretta e non tramite racconti altrui o per averlo appreso dalla lettura di atti processuali. Con specifico riguardo al pericolo di un appiattimento sulla versione fornita dal PATTI, in particolare, il suo racconto pur sostanzialmente coincidente con quello dell’altro collaboratore, da un lato è stato più dettagliato con riferimento ad alcuni particolari, quali il colore del motociclo del NIZZA e della BMW del CAMMARERI (rispettivamente bianco e nera) e dall’altro lato se ne è discostato non solo in ordine alla propria presenza sul luogo dell’agguato, ma altresì riguardo alla suddivisione delle persone nelle macchine e ai compiti assegnati a lui e al PATTI. In ordine a quest’ultimo profilo, in particolare, il GIACALONE ha sostenuto di avere preso posto sulla FIAT 127 del PATTI insieme a costui e che egli era stato incaricato di nascondere il “vespone” usato dai sicari in una tenuta di campagna del CAPRAROTTA e il complice aveva avuto il mandato di portare i due Alcamesi alla base di via Colaianni. Orbene, un accertamento espletato dal Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che all’epoca dell’omicidio in questione il PATTI era titolare di un’autovettura di quel tipo, tg.TP-237806, acquistata nel febbraio precedente (cfr. citata deposizione SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1998). Inoltre, e soprattutto, il GIACALONE, qualora avesse inteso accusarsi falsamente del delitto, non avrebbe certamente contraddetto il PATTI -sempre ritenuto estremamente attendibile dalle Autorità Giudiziarie che ne hanno vagliato le dichiarazioni- su punti non insignificanti come quelli in esame, ma sui sarebbe limitato, al più, a modificare qualche punto di modesto rilievo.

In secondo luogo, il GIACALONE -come si è già osservato nella scheda relativa alla credibilità dello stesso- ha fornito agli investigatori un contributo assai significativo in ordine a vari altri episodi delittuosi, cosicchè non aveva alcuna necessità di accusarsi falsamente di un ulteriore assassinio all’unico scopo verosimile di legittimarsi quale collaboratore attendibile.

Infine, il PATTI, pur ribadendo di essere certo di avere perso posto sull’autovettura del TITONE insieme a costui, non ha negato la possibilità che il GIACALONE fosse presente sul luogo del delitto.

A giudizio di questa Corte, il difetto di memoria del PATTI può essere spiegato con la considerazione che il GIACALONE era stato affiliato da pochi mesi e aveva ancora un ruolo assai defilato e secondario all’interno della cosca. È, pertanto, verosimile che l’attenzione del capo-decina della cosca di Marsala fosse concentrata soprattutto sugli esecutori materiali del delitto, sui soggetti (D’AMICO e TITONE) che erano i suoi principali punti di riferimento umano e criminale e, soprattutto, sugli avvenimenti esterni (l’omicidio e la fuga resa affannosa dall’inopinato intervento del CAMMARERI) e che lo stesso abbia dimenticato alcune circostanze di secondo piano, quali la persona accanto a cui sedeva durante l’attesa dell’esecuzione e la natura del compito -comunque di secondaria importanza- affidatogli.

Del resto, la versione del GIACALONE appare più verosimile rispetto a quella del PATTI con riferimento alla composizione dei vari gruppi, alla luce di un’ulteriore considerazione. Infatti, lo stesso PATTI ha sempre ammesso che il TITONE da un lato era il pupillo di D’AMICO Vincenzo e dall’altro lato desiderava essere sempre l’esecutore materiale degli omicidi; pertanto è verosimile che anche in questo frangente il rappresentante della “famiglia” di Marsala abbia assecondato per quanto possibile i desideri del suo protetto, assegnando al PATTI e al GIACALONE compiti diversi.  

Alla luce delle predette considerazioni, deve ritenersi che le propalazioni di Salvatore GIACALONE costituiscano un’ulteriore conferma della presenza del PATTI sul luogo dell’agguato e la sua responsabilità nell’omicidio, pur con un ruolo di appoggio. La circostanza che le dichiarazioni dei due collaboratori siano parzialmente divergenti sul compito svolto dall’imputato in parola, che fu per il PATTI quello di riportare il “vespone” nel covo di via Colaianni e per il GIACALONE quello di condurvi gli esecutori materiali non può essere ritenuta significativa, tenuto conto della modesta rilevanza del particolare e del fatto che, in ultima analisi, entrambi hanno assegnato all’imputato il medesimo ruolo di appoggio alla fuga dei sicari dal luogo del delitto.

Pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso collaboratore e suffragate da molteplici elementi di riscontro, Antonio PATTI deve essere ritenuto responsabile dell’omicidio di Mariano NIZZA e dei reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo. Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

A un identico giudizio di responsabilità deve pervenirsi con riferimento al GIACALONE.

Come si è anticipato e per le ragioni già esposte, infatti, la sua versione dei fatti appare pienamente credibile, con particolare riferimento alla sua compartecipazione all’esecuzione del crimine, del resto non espressamente negata dal PATTI.

CAPITOLO II

LA GUERRA DI MAFIA DEGLI ANNI ’80: L’ASCESA DEI “CORLEONESI”

INTRODUZIONE

1) Cause e vicende della guerra di mafia

La seconda guerra di mafia iniziò il 23 aprile 1981 con l’omicidio, a Palermo, di Stefano BONTATE.

Tale importante capitolo della storia della mafia è stato trattato nel più volte citato processo a carico di ABBATE Giovanni + 459 celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo (cd. “Maxi 1”), la cui decisione, pur se parzialmente modificata con riferimento a singole posizioni e all’entità delle sanzioni irrogate, ha superato il vaglio dei successivi gradi di giudizio e ha conseguito -quanto alla ricostruzione dei fatti in essa operata- il crisma dell’irrevocabilità.

La complessa vicenda nota come seconda guerra di mafia, decisiva nel delineare i successivi equilibri interni e le strategie di “cosa nostra”, non è inquadrabile come uno scontro aperto tra “famiglie” o tra una di queste e le altre, come era avvenuto nella prima guerra di mafia (quella svoltasi tra il 1960 e il 1963). Si trattò piuttosto di una sistematica epurazione che attraversò orizzontalmente l’organizzazione e a monte della quale vi fu una lucida strategia, attuata da un gruppo ben delineato di “famiglie” alleate tra loro allo scopo di acquisire e consolidare la loro egemonia, dopo avere fisicamente eliminato dapprima gli avversari dichiarati, cioè i soggetti più moderati e anacronistici in una organizzazione trasformatasi a livello gangsteristico-terroristico, e successivamente tutti gli individui ritenuti non completamente affidabili, a qualunque cosca appartenessero.

Questa operazione fu condotta attraverso la creazione di un sistema di alleanze all’interno delle stesse “famiglie”, che, lasciando immutata la struttura dal punto di vista formale, consentisse di sostituire tutti gli “uomini d’onore” vicini al BONTATE, al BADALAMENTI e all’INZERILLO con altri di provata fiducia. Tale strategia fu favorita anche dalle modalità di attuazione di attività illecite, come il contrabbando di tabacchi e il traffico di stupefacenti, all’epoca ormai posti in essere in maniera generalizzata dai membri dell’organizzazione senza più osservare necessariamente la rigida distinzione in “famiglie”. Infatti, attraverso le suddette attività criminali si era venuta a creare una comunanza di rilevantissimi interessi economici tale da consolidare, nel generale degrado delle vecchie strutture messe in crisi dal facile profitto, intese e alleanze negli affari ben più salde di quelle derivanti dall’appartenenza all’una o all’altra “famiglia”.

La guerra di mafia fu l’inevitabile conseguenza dell’insanabile contrapposizione tra le due opposte strategie di gestione e consolidamento del potere criminale dell’organizzazione facenti capo da un lato al gruppo di Stefano BONTATE, Gaetano BADALAMENTI e Salvatore INZERILLO e dall’altro lato ai “Corleonesi” guidati da Luciano LEGGIO, Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO.  

Prima di trattare sommariamente le vicende della guerra di mafia, appare opportuno delineare brevemente le modalità attraverso le quali la fazione legata alla “famiglia” di Corleone conquistò un’importanza sempre crescente all’interno di “cosa nostra”, a partire dalla faida che, tra il 1960 e il 1963, contrappose il gruppo legato ai potenti e spregiudicati fratelli Salvatore e Angelo LA BARBERA, giovani capi rispettivamente del mandamento di Palermo centro e della “famiglia” di Porta Nuova ricompresa nel predetto mandamento, ad altri componenti della “Commissione” (Michele CAVATAIO, Antonino MATRANGA, Mariano TROIA, Salvatore MANNO, Calcedonio DI PISA).

Il conflitto si concluse con la vittoria di questi ultimi, ma fu necessario sciogliere la “commissione” e creare un triumvirato provvisorio per la riorganizzazione della struttura di “cosa nostra”, a seguito dei numerosi omicidi compiuti nel corso dello scontro e della reazione dello Stato. Il triumvirato provvisorio nel 1969/70 era composto da Stefano BONTATE, Gaetano BADALAMENTI e Salvatore RIINA, fedelissimo di Luciano LEGGIO.

Negli anni successivi, approfittando della detenzione dei primi per il processo detto “dei 114”, il RIINA consolidò la posizione raggiunta e incrementò il potere suo e della sua fazione all’interno dell’associazione.

Dapprima, violando il divieto in seno a “cosa nostra” di commettere sequestri in Sicilia, decise autonomamente di sequestrare Luciano CASSINA, appartenente a una famiglia di ricchi imprenditori impegnati in importanti appalti di opere pubbliche per la manutenzione delle strade e della rete fognaria di Palermo.

Questa azione costituì un grave colpo all’immagine di BONTATE e BADALAMENTI, avendo dimostrato l’incapacità degli stessi di garantire un determinato equilibrio nei rapporti tra l’associazione mafiosa e la classe imprenditoriale palermitana. Pertanto costoro, non appena scarcerati, protestarono vivacemente con Luciano LEGGIO, il quale, dopo un periodo di latitanza a Catania, si era reinserito nell’organismo direttivo al posto del suo luogotenente, a causa del malcontento causato dalla condotta spregiudicata di quest’ultimo. LEGGIO, tuttavia, liquidò le loro rimostranze assumendo che ormai la faccenda si era conclusa con il pagamento del riscatto e la liberazione dell’ostaggio.

I “Corleonesi” decisero e realizzarono -anche in questo caso autonomamente- l’eliminazione del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE nel maggio del 1971 e del maresciallo di Pubblica Sicurezza in pensione Angelo SORINO a San Lorenzo il 10 gennaio 1974.

Questo atteggiamento autonomo e svincolato dalle decisioni degli organismi di vertice dell’associazione a delinquere, volto ad affermare la propria potenza e contemporaneamente a minare l’autorevolezza dei maggiori esponenti della fazione loro avversa, continuò da parte dei “Corleonesi” anche negli anni successivi, sebbene nel 1974 fosse stata ricostituita la “commissione provinciale” di Palermo di “cosa nostra” e il capo di essa fosse divenuto Gaetano BADALAMENTI.

Nel 1975 fu sequestrato e scomparve Luigi CORLEO, suocero dell’“esattore” di Salemi Antonino SALVO. Anche in questa occasione, sia il capo mafia di Riesi Giuseppe DI CRISTINA nelle dichiarazioni rese prima di essere assassinato al capitano dei Carabinieri di Gela Alfio PETTINATO, sia Gaetano BADALAMENTI, il quale ne parlò con BUSCETTA, si mostrarono certi che i responsabili fossero proprio membri della “famiglia” di Corleone, specializzati proprio in tali attività. Per altro, neppure BADALAMENTI, il cui autorevole intervento era stato richiesto da Antonino SALVO al fine di recuperare quanto meno il cadavere, potè ottenere quel risultato.

Nel 1977 a Ficuzza, nel territorio di Corleone, venne assassinato il Tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe RUSSO. L’autorizzazione a commettere l’omicidio era stata negata nel 1975 o nel 1976 dalla “commissione”, la cui volontà, ancora una volta, non fu tenuta in alcuna considerazione.

Nel 1978 l’equilibrio di potere all’interno della “commissione” mutò a favore dei “Corleonesi”, dapprima con l’espulsione dall’associazione mafiosa di Gaetano BADALAMENTI, poi con l’assassinio, in via Leonardo da Vinci a Palermo, di Giuseppe DI CRISTINA (30 maggio 1978), fraterno amico di Stefano BONTATE e Salvatore INZERILLO, e infine con la nomina a capo della “commissione” di Michele GRECO, descritto da BUSCETTA e CONTORNO come un uomo dalla personalità debole (tanto da subire la posizione di GRECO Giuseppe cl.1952 all’interno della sua stessa “famiglia”) e succube di LEGGIO e dei suoi uomini. L’ormai evidente strapotere dei Corleonesi emerse chiaramente nella vicenda relativa all’omicidio DI CRISTINA, nel quale si verificò una palese violazione delle regole di “cosa nostra”, dato che esso fu commesso nel territorio di Salvatore INZERILLO, nel quale fu abbandonata la macchina usata dai sicari, senza che quest’ultimo fosse stato avvisato del delitto.

Tra il 1979 e il 1980 vennero uccisi importanti esponenti delle Istituzioni: il dirigente della Squadra Mobile di Palermo Boris GIULIANO, l’onorevole Cesare TERRANOVA, il presidente della Regione Siciliana Piersanti MATTARELLA e il capitano dei Carabinieri di Monreale Emanuele BASILE, anche in questi casi all’insaputa di BONTATE e INZERILLO.

I “Corleonesi”, come si è visto, fin dagli anni ’70 si resero responsabili di sistematiche violazioni delle regole di “cosa nostra”, per le quali non vennero mai puniti, come invece accadde per gli altri, ivi compreso lo stesso capo della “commissione” Gaetano BADALAMENTI, che commisero analoghe scorrettezze. Evidentemente, essi sapevano di potere contare già allora sull’appoggio incondizionato di molte “famiglie”. La sistematica ascesa della fazione in parola e la contemporanea perdita di forza e autorevolezza di quella contrapposta portò, nel 1980, al raggiungimento all’interno della “commissione” della Provincia di Palermo di una maggioranza di capi mandamento certamente favorevoli ai Corleonesi, come si coglieva dalle più volte citate dichiarazioni del DI CRISTINA al PETTINATO (tale ultima circostanza è stata confermata nel presente processo da Francesco DI CARLO, il quale nell’udienza celebrata il 7 maggio 1998 ha affermato che anche prima della guerra di mafia il RIINA e i suoi collaboratori avevano assunto una posizione di predominio nell’organizzazione, e da Vincenzo SINACORI, che, all’udienza del 15 aprile 1998, ha accennato alla sostanzialmente sudditanza del GRECO rispetto al RIINA).

Il DI CRISTINA, il BUSCETTA e il CONTORNO indicarono come capi mandamento componenti del gruppo dei Corleonesi, oltre a RIINA e PROVENZANO, anche Bernardo BRUSCA di San Giuseppe Iato, Francesco MADONIA di Resuttana Colli, Giacomo Giuseppe GAMBINO di San Lorenzo e Antonino GERACI di Partinico.

Le dichiarazioni dei collaboratori sul punto trovarono vari riscontri in fatti evidenziati nei rapporti dei Carabinieri del 25 agosto 1978 e della Squadra Mobile di Palermo del 7 febbraio 1981 (parzialmente riportati nella già citata sentenza di primo grado nel procedimento contro ABBATE Giovanni + 459). In particolare, la presenza di rapporti e collegamenti tra membri delle “famiglie” di Corleone, San Giuseppe Iato, Partinico, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli, Corso dei Mille e Altofonte era evidenziata da numerose circostanze:

–     la scoperta di un “covo” in Corso dei Mille n.192 frequentato da vari membri delle predette “famiglie”;

–     la scoperta di una base in via Pecori Girardi usato come deposito di armi e droga e in cui si rinvennero documenti, tra cui due agende telefoniche, attestanti siffatti legami;

–     la stipulazione da parte di Giacomo Giuseppe GAMBINO del contratto per la fornitura di energia elettrica dell’appartamento di Largo San Lorenzo in cui fu arrestato Leoluca BAGARELLA e in cui in precedenza aveva dimorato Salvatore RIINA con la sua famiglia;

–     l’esistenza di un rapporto matrimoniale tra GAMBINO e ANSELMO Rosario (famiglia della Noce), in quanto la sorella del primo, Francesca, era sposata con SPINA Calogero, figlio di SPINA Raffaele, entrambi affiliati alla “famiglia” della Noce e rispettivamente nipote e fratello di SPINA Caterina, moglie dell’ANSELMO;

–     l’arresto di BONANNO Armando, MADONIA Giuseppe e PUCCIO Vincenzo (organici rispettivamente alle cosche di San Lorenzo, Resuttana e Ciaculli) vicino a Monreale in occasione dell’omicidio del capitano Emanuele BASILE.

Alla fazione facente capo ai Corleonesi, come si è già accennato si opponevano i capi mandamento “moderati”, i quali avversavano la linea stragista, perché avevano compreso che la prevedibile reazione dello Stato di fronte a crimini di tale portata che colpivano altresì uomini delle Istituzioni avrebbe colpito indiscriminatamente tutte le “famiglie”.

Come si evince dalla circostanza sopra riportate, i due schieramenti contrapposti rappresentavano due antitetiche concezioni sul modo di gestire il potere mafioso a Palermo. L’ala moderata tradizionalista era fautrice di una gestione degli interessi e dei traffici illeciti dell’associazione che cercava, come sempre, una infiltrazione non violenta nei gangli vitali della società attraverso collegamenti e cointeressenze con il mondo politico e imprenditoriale. Al contrario, l’ala innovatrice -raggiunta con il traffico degli stupefacenti la piena indipendenza economica dal sistema di clientele politico affaristiche- mirava all’eliminazione di qualsiasi ostacolo si frapponesse al libero svolgimento dei suoi traffici e all’instaurazione del nuovo metodo di terrorismo mafioso in aperta sfida al potere dello Stato. Tale ultimo modo di operare comportava un’inversione di tendenza del nuovo corso della gestione del potere mafioso. Infatti, mentre nella prima ottica l’omicidio di un rappresentante dello Stato era considerato come extrema ratio, nella seconda costituiva non solo il mezzo più sbrigativo per eliminare fisicamente qualsiasi oppositore, ma anche il modo più incisivo per seminare panico e terrore tra la popolazione.

Stante la natura e la gravità dei contrasti, che investivano lo stesso vertice della struttura organizzativa e la strategia generale dell’associazione criminosa, appariva perfettamente aderente alla logica che uno dei due schieramenti dovesse prevalere sull’altro. Del resto, BUSCETTA ricevette sia dal BONTATE che da Antonio SALAMONE (rappresentante della “famiglia” di San Giuseppe Iato) la confidenza delle loro intenzioni di uccidere Salvatore RIINA, in quanto le fila della fazione “moderata” andavano assottigliandosi per la defezione di vari personaggi in precedenza vicini a loro e poi passate dalla parte avversa. In particolare, il primo affermò di volerlo uccidere personalmente durante una riunione, in quanto solo un gesto così audace ed eclatante poteva consentirgli di recuperare il prestigio perduto, mentre il secondo rivelò di volerlo uccidere perché all’interno della sua cosca sentiva diminuire sempre di più il suo potere a vantaggio di Bernardo BRUSCA, legato ai “Corleonesi”.

Gennaro TOTTA, uomo vicino ai GRADO per i loro traffici di stupefacenti, rivelò che Stefano BONTATE aveva tentato di mettere in atto il suo proposito omicidiario nei confronti di RIINA, invitandolo a una riunione con il pretesto della restituzione dell’equivalente di kg.50 di eroina che INZERILLO doveva al Corleonese. Quest’ultimo, per altro, aveva fiutato l’agguato e aveva inviato gregari al suo posto. La mancata restituzione di quanto promesso aveva confermato i suoi sospetti. BONTATE, vistosi scoperto, aveva ordinato una vettura blindata e girava armato, ma non riuscì ugualmente a sottrarsi alla morte. Certamente questo episodio accelerò la resa dei conti tra le due fazioni, che per altro, come si è già visto, era inevitabile.

I collaboratori di giustizia di parte corleonese hanno insistito sul fatto che la guerra di mafia fu provocata, o quanto meno accelerata, proprio da questo tentativo di eliminare RIINA e i suoi più fedeli seguaci da parte del BONTATE.

A tale proposito, Francesco DI CARLO (il quale dalla metà degli anni ‘60 al 1982 fece parte della “famiglia” di Altofonte, suo paese di nascita, inserita nel mandamento di San Giuseppe Iato) ha riferito che i Palermitani, pur essendo succubi dei Corleonesi, preparavano una ribellione. A tal fine diedero un appuntamento a RIINA, a GAMBINO e ad altri loro uomini fidati per eliminarli. Il RIINA, che non si fidava, mandò all’appuntamento il GAMBINO e Favuzzo GANCI, i quali capirono la situazione e la portarono alla conoscenza del loro capo. Il RIINA mandò a chiamare un uomo dello schieramento avverso, che tradì e ammise che se fossero andati tutti all’appuntamento sarebbero stati uccisi. Per questo motivo, i Corleonesi si risolsero a dare inizio alla guerra di mafia. Dapprima furono eliminati i capi, BONTADE e INZERILLO. La strategia dei Corleonesi si rivelò vincente non solo per i risultati militari raggiunti, ma anche perchè alcuni personaggi di primo piano dell’organizzazione (tra cui Saro RICCOBONO e Totò SCAGLIONE) che inizialmente avevano fatto parte dell’altro schieramento, resisi conto dello strapotere dei “Corleonesi” e dell’inevitabile esito dello scontro, chiesero di incontrarsi con i vertici di quest’ultima fazione e cercarono di avvicinarsi ad essa, venendo dapprima ricevuti, ma in seguito ugualmente eliminati. BADALAMENTI, invece, a detta del DI CARLO, fu “tragediato” dai Corleonesi: addirittura BRUSCA disse che i membri della sua famiglia di sangue erano “sbirri”, fatto falso, dato che “BADALAMENTI sbirri non ce n’erano stati mai, i BADALAMENTI erano gente con la testa sulle spalle” (cfr. esame reso dal DE CARLO nell’udienza celebratasi il 7 maggio 1998).

Vincenzo SINACORI (il quale all’epoca della guerra di mafia era appena stato affiliato alla “famiglia” di Mazara del Vallo, di cui negli anni successivi sarebbe divenuto una figura di primissimo piano), dal canto suo, ha rivelato che, a quanto gli raccontarono, il gruppo facente capo a BADALAMENTI, BONTATE e INZERILLO voleva prendere il predominio sull’intera organizzazione e per questo decise di eliminare il RIINA, il quale all’epoca era un capo mandamento del palermitano e in alcuni periodi era stato altresì capo provinciale. Costui, tuttavia, essendo venuto a conoscenza del progetto, decise di agire per primo, prevenendo gli avversari. Ordinò quindi l’assassinio di Totuccio INZERILLO e Stefano BONTATE, scatenando la guerra di mafia (cfr. esame reso dal SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

In ogni caso, indipendentemente dalle responsabilità di ciascuna delle due fazioni rivali nello scatenamento della guerra di mafia, è indubbio che i Corleonesi e i loro alleati spazzarono via gli avversari -i quali, posti di fronte a un attacco tanto violento, reagirono quasi dovunque debolmente e con azioni assai sporadiche- e tutti coloro che erano sospettati di prestare loro aiuto, indipendentemente dal grado coinvolgimento che questi ultimi avessero nelle vicende e nella struttura di “cosa nostra”.

Dopo l’eliminazione di BONTATE e Salvatore INZERILLO (rappresentante della “famiglia” di Passo di Rigano, ucciso l’11 maggio 1981) e l’esclusione da “cosa nostra” di Calogero “Gigino” PIZZUTO (poi ucciso) vennero assassinati gli altri rappresentanti e capi mandamento ritenuti apertamente avversi o comunque non completamente affidabili, onde sostituirli con uomini di provata fede, attraverso il ricorso a tradimenti e la creazione di alleanze trasversali all’interno delle stesse “famiglie”, in modo che le sostituzioni avvenissero senza sconvolgere la struttura organizzativa delle suddette. La “commissione”, infatti, ormai saldamente in mano ai “Corleonesi”, all’unanimità, in piena concordia, poteva e doveva bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di riscossa da parte delle persone considerate “vicine” agli uccisi e nel contempo punire coloro che anche in ipotesi potevano avere appoggiato il disegno criminoso di BONTATE di uccidere RIINA.

In tale quadro vanno inseriti, tra gli altri gli omicidi di:

– GNOFFO Ignazio (rappresentante della “famiglia” di Palermo centro) avvenuto il 15 giugno 1981;

– INZERILLO Giuseppe (rappresentante della “famiglia” di Uditore) scomparso nello stesso periodo del precedente;

– BADALAMENTI Antonino (rappresentante della “famiglia” di Cinisi) avvenuto il 19 agosto 1981;

– PIZZUTO Calogero (rappresentante della “famiglia” di Castronovo di Sicilia e capo mandamento) avvenuto il 29 settembre 1981;

– DI PERI Giovanni (rappresentante della “famiglia” di Villabate) avvenuto il 25 dicembre 1981;

– DI MAGGIO Giuseppe (rappresentante della “famiglia” di Brancaccio) avvenuto il 19 ottobre 1982;

– SCAGLIONE Salvatore (rappresentante della “famiglia” della Noce) e RICCOBONO Rosario (rappresentante della “famiglia” di Partanna-Mondello) scomparsi il 30 novembre 1982;

– SORCE Antonino (rappresentante della “famiglia” di Villagrazia) avvenuto il 12 aprile 1983.

Nel medesimo contesto sopra descritto si realizzò altresì una ben programmata campagna militare che comprendeva, tra l’altro, l’assassinio di GRECO Giovanni (“Giovannello”), CONTORNO Salvatore, BADALAMENTI Gaetano e BUSCETTA Tommaso, la mancata eliminazione dei quali provocò una impressionante serie di omicidi di persone loro legate da vincoli di parentela o amicizia del tutto estranee alle dinamiche e alle logiche associative (cfr. omicidio di BADALAMENTI Silvio), anche in relazione ai tenaci propositi di vendetta e di riscossa manifestati dal BADALAMENTI.

Quest’ultimo, pur espulso da “cosa nostra”, già dopo l’omicidio di Stefano BONTATE aveva offerto il suo aiuto a Salvatore INZERILLO, il quale tuttavia lo aveva rifiutato. Dopo l’assassinio di quest’ultimo, il BADALAMENTI contattò anche i GRADO e, nell’agosto del 1982, in Brasile, Tommaso BUSCETTA. Anche quest’ultimo oppose un diniego alle proposte dell’anziano boss di Cinisi, rimanendo fermo nel suo proposito anche dopo la scomparsa per “lupara bianca” dei suoi figli Antonio e Benedetto, avvenuta a seguito della diffusione della voce che BUSCETTA si era alleato con BADALAMENTI. Con tale condotta, il futuro collaboratore aveva sperato che venissero lasciati in pace gli altri suoi familiari.

Contemporaneamente, analoghi rivolgimenti avvenivano nelle altre province siciliane. A Catania Benedetto SANTAPAOLA rimase padrone incontrastato del campo con l’eliminazione di Alfio FERLITO, attuata con l’aiuto dei Palermitani. A Caltanissetta ed Enna, dopo l’assassinio di Giuseppe DI CRISTINA e Francesco CINARDO (entrambi legati a BONTATE) si procedette alla restaurazione del sistema di alleanze messo in crisi dalla uccisione di Francesco MADONIA, fiero avversario del DI CRISTINA, mediante il ritorno al predominio assoluto di MADONIA Giuseppe, figlio dell’ucciso Francesco. Nell’agrigentino si verificarono numerosi omicidi, tra cui anche quello, perpetrato il 30 luglio 1983, di Carmelo COLLETTI, capo mandamento della Provincia.

2) La guerra di mafia nella provincia di Trapani

La guerra di mafia che divampava nel territorio palermitano si sviluppò anche nella provincia di Trapani, nella quale vennero eliminati o “posati” tutti gli uomini d’onore legati alla fazione perdente e venne consacrata la posizione di assoluto predominio di boss emergenti fedelmente alleati e molto vicini a RIINA Salvatore, tra cui in primo luogo AGATE Mariano di Mazara del Vallo (già imputato e condannato nel primo maxi-processo) e MESSINA DENARO Francesco di Castelvetrano.

Tra l’agosto del 1981 e i primi mesi del 1984 nella provincia di Trapani, e precisamente nelle zone di Alcamo-Castellammare del Golfo e della valle del Belice- venne perpetrato un numero impressionante di omicidi. Tra gli altri furono eliminati: TADDEO Francesco a Tre Fontane il 25 agosto 1981, i cugini ZUMMO Giuliano e Paolo a Gibellina il 13 settembre 1981, LA COLLA Calogero lo stesso giorno 13 settembre 1981, PALMERI Giuseppe a Santa Ninfa il 15 settembre 1981, Vito DI PRIMA il 16 settembre 1981, MANGIAPANE Saro ad Alcamo lo stesso 16 settembre 1981, BUCCELLATO Antonino a Castellammare del Golfo il 30 settembre 1981, MILAZZO Giuseppe e MANCINO Salvatore a Gambassi Terme il 16 ottobre 1981, RENDA Mariano ad Alcamo il 24 aprile 1982, FONTANA Antonio a Castelvetrano il 5 agosto 1982, ALA Giuseppe e STALLONE Pietro a Tre Fontane il 22 agosto 1982, ALA Andrea a Campobello di Mazara il 13 settembre 1982, GARGALIANO Giuseppe ad Alcamo Marina il 18 febbraio 1983, GRECO Gaetano ad Alcamo il 7 maggio 1983, BADALAMENTI Silvio a Marsala il 2 giugno 1983, BIONDO Agostino ad Alcamo l’8 luglio 1983, BONURA Agostino il 18 ottobre 1983, GIGLIO Nicolò nelle campagne di Fulgatore il 15 febbraio 1984 e CAMARDA Gaspare ad Alcamo il 22 marzo 1984.

Alcuni degli uccisi erano mafiosi di spicco in “famiglie” delle zone citate.

PALMERI Giuseppe detto “carvuneddu” (rappresentante della “famiglia” di Santa Ninfa e reggente di quella di Salemi dopo la morte di ZIZZO) e DI PRIMA Vito anch’egli di Santa Ninfa erano uomini legati alla fazione “corleonese” e per questo, prima dello scoppio della guerra di mafia, erano stati chiamati a fare parte della commissione provinciale trapanese di “cosa nostra”, guidata da Cola BUCCELLATO di Castellammare del Golfo. La loro eliminazione fu decretata perché dopo l’inizio delle ostilità assunsero una posizione moderata e pacificatrice e tale condotta non era tollerata nel campo dei vincitori, i quali ritenevano che chi cercava di comporre i contrasti interni all’associazione non fosse una persona fidata e potesse diventare un nemico (cfr. esame reso nella veste di imputato di reato connesso da Francesco DI CARLO all’udienza del 7 maggio 1998, il quale ha aggiunto che probabilmente alla loro uccisione non furono estranei contrasti con altri esponenti della fazione, dato la guerra di mafia era divenuta un pretesto per uccidere i propri nemici personali all’interno dell’organizzazione).

Per lo stesso motivo, a detta del DI CARLO, dopo il 1982, fu assassinato Totò MINORE, rappresentante della “famiglia” di Trapani e figura di primo piano nella provincia. Secondo quanto riferito da Giovanni BRUSCA, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO, invece, l’eliminazione di quest’ultimo fu dovuta, al fatto che era stato accusato di avere tenuto una condotta ambigua o addirittura di vero e proprio “doppio gioco”. In particolare, il BRUSCA ha riferito che al MINORE e a Cola BUCCELLATO (che per questo venne “posato”, dopo l’assassinio di suo figlio Franco) era stato imputato di avere passato ai RIMI la notizia che i “corleonesi” li cercavano per assassinarli (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998). Il BONO ha affermato di avere saputo da Alfonso PASSANANTE, Nunzio SPEZIA e Leonardo BONAFEDE che MINORE pareva essersi schierato con Totuccio INZERILLO e con i BADALAMENTI (cfr. suo esame all’udienza del 15 aprile 1998). SINACORI, infine, ha dichiarato che MINORE era accusato di stare solo nominalmente dalla parte dei “corleonesi”, mentre di fatto non collaborava, in quanto diceva di non avere visto uomini della parte avversa, mentre poi si scopriva che li aveva incontrati (cfr. suo esame all’udienza del 15 aprile 1998).

A giudizio della Corte, il tenore stesso delle motivazioni addotte da questi ultimi collaboratori in ordine all’omicidio del MINORE pare confermare sostanzialmente la versione del DI CARLO, cosicchè deve ritenersi verosimile che a cagionare la morte del predetto “uomo d’onore” sia stato proprio il tentativo di sopire i contrasti tra le due parti avverse e fermare la spirale di violenza che stava divampando. Del resto, Pietro BONO non è “uomo d’onore” e pertanto non è a conoscenza di molti retroscena delle vicende di cui ha riferito e il SINACORI e il BRUSCA all’epoca delle vicende in trattazione erano molto giovani e anch’essi sapevano solo le notizie che venivano loro riferite dai capi, i quali avevano tutto l’interesse a fornire ai giovani “soldati” giustificazioni valide per omicidi di autorevoli personaggi della mafia. Del resto, come si è visto, l’equiparazione di ogni incertezza e attitudine moderata a un vero e proprio tradimento sembra essere in linea con il generale atteggiamento dei “corleonesi”, i cui vertici mirarono a imporre nelle posizioni di vertice solo uomini di provata e assoluta fedeltà.  

L’assassinio dei cugini Paolo e Giuliano ZUMMO di Gibellina (uno dei quali era figlio di Pasquino ZUMMO, deceduto nel 1979 e vecchio capo mafia della zona), dei fratelli Giuseppe e Andrea ALA di Campobello di Mazara (nipoti di Natale L’ALA), di Pietro VACCARA di Santa Ninfa e di Antonio FONTANA furono verosimilmente dovuti ai legami che essi intrattenevano con la fazione avversa a quella “corleonese” o a uomini di quest’ultima caduti in disgrazia, come PALMERI e DI PRIMA.

Infine, va inserito nella strategia di decapitazione della parte avversa e della soppressione di tutti coloro che avrebbero potuto costituire un pericolo l’omicidio di Antonino BUCCELLATO nella zona di Castellammare del Golfo. La vittima, infatti, dopo Cola BUCCELLATO classe 1901, era, a giudizio degli investigatori, il personaggio di maggior carisma mafioso del paese, carisma acquisito anche a seguito dei rapporti di affinità che lo legavano con la famiglia RIMI di Alcamo, alla quale apparteneva sua moglie (cfr. deposizione Mar. Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998).

In altri casi, gli uccisi erano persone vicine a esponenti della fazione avversa ai “Corleonesi”, o ritenute tali, anche in ragione di vincoli familiari.

In tale contesto vanno inseriti gli omicidi di BADALAMENTI Silvio (che fu eliminato in quanto era parente di Gaetano BADALAMENTI, dato che era risultato impossibile colpire quest’ultimo e che si pensava che la vittima potesse essere un suo fiancheggiatore), GIGLIO Nicolò, TADDEO Francesco, GRECO Gaetano, RENDA Mariano e CAMARDA Gaspare, sui quali ci si soffermerà ampiamente nei paragrafi dedicati espressamente alla trattazione dei loro assassinii.

Per altro, allo scopo di delineare il grado di cinismo e di violenza indiscriminata raggiunto dalla fazione “corleonese” nella guerra di mafia, appare opportuno effettuare un accenno a quelli che sono, a giudizio di questa Corte, i casi più tristemente emblematici in tal senso: l’eliminazione degli Alcamesi Agostino BIONDO e Leonardo BONURA. Costoro, infatti, erano certamente estranei all’azione criminale degli uomini legati ai RIMI, ma furono ugualmente assassinati solo perché sospettati di essere fiancheggiatori di questi ultimi.

Il BIONDO da molti anni svolgeva la funzione di custode del Motel Beach e vendeva acqua per conto dei RIMI, i quali gli avevano offerto quell’impiego dopo che aveva perduto tutti i suoi animali a causa di un’alluvione e aveva pertanto dovuto abbandonare la sua attività di vendita di latte. Non aveva voluto lasciare il lavoro neppure dopo il verificarsi dei primi, allarmanti episodi delittuosi perché quella fonte di reddito era l’unica di cui disponeva.

Il BONURA, invece, era un giovane docente di tecnica professionale alle scuole medie di Alcamo, molto mite e benvoluto. Fu assassinato in quanto era intimo amico del giovane Leonardo RIMI (su questi ultimi omicidi le figure delle vittime saranno più diffusamente analizzate nei paragrafo dedicato agli episodi delittuosi in esame nella parte IV, capitolo II).

Ciò premesso in generale, la guerra di mafia nel trapanese ebbe sviluppi diversi nella zona del Belice, dove non venne organizzata alcuna resistenza armata all’attacco degli alleati dei Corleonesi, e in quella di Alcamo, nella quale invece, almeno inizialmente, una reazione vi fu ed ebbe una notevole efficacia, tanto da costringere i “corleonesi” ad allontanarsi dal paese per salvare la vita.

Vincenzo SINACORI, a tale proposito, ha affermato che la guerra di mafia nel trapanese fu vinta ad Alcamo, proprio per la capacità militare che connotava il gruppo facente capo ai RIMI e che costrinse i vincenti a “fare terra bruciata” intorno a loro per riconquistare il territorio, eliminando tutti coloro che ritenevano fossero loro vicini e li aiutassero (cfr. citata deposizione SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998; cfr. altresì sulla strategia del “terreno bruciato” intorno ai RIMI la deposizione del dottor CERTA all’udienza dell’8 aprile 1998).

La frattura della cosca alcamese, spaccata tra coloro che mantennero fede alla vecchia alleanza con i BADALAMENTI e coloro che si schierarono dalla parte dei “corleonesi”, è stata confermata altresì, nel più volte citato esame del 23 aprile 1998, da Giuseppe FERRO, il quale ne era stato informato da Mariano AGATE.

A giudizio di questa Corte, è opportuno soffermarsi brevemente sulle motivazioni e sulla esecuzione dell’omicidio di Gaetano GRECO, emblematico ai fini dell’individuazione delle logiche che guidarono l’azione della fazione vincente e dell’inesorabilità delle loro statuizioni, oltre che delle insanabili ferite che la loro stessa violenza produsse e che nel corso degli anni favorirono la loro caduta.

Gaetano GRECO apparteneva a una famiglia di noti pregiudicati (suo padre Lorenzo era uno schedato mafioso, con precedenti penali e già colpito da misura di prevenzione), ma era incensurato e dedito al lavoro.

I GRECO erano vicini ai RIMI (e in particolare al capo famiglia Vincenzo) e avevano interessi economici in comune nel campo agricolo: CAMARDA Mario (fratello di Gaspare, entrambi assassinati per mano di “cosa nostra”) riferì agli inquirenti che le due famiglie gestivano in società un allevamento di bovini in contrada Fico. Nelle indagini successive all’omicidio di Gaetano GRECO gli investigatori appurarono che, oltre a quello in contrada Fico, ne gestivano in società anche uno in Contrada Murana.

Nel luglio del 1982 Gaetano GRECO, accortosi che era stato appiccato un incendio in un terreno dei RIMI ubicato nei pressi del suo ovile in Contrada Murana, tentò di intervenire per spegnere il fuoco, ma ne fu impedito dagli autori del fatto, che erano ancora in loco.

Per punirlo di questa indebita ingerenza, nell’agosto o settembre dello stesso anno il GRECO fu fatto segno di colpi d’arma da fuoco, mentre stava rientrando in città dal suo ovile in contrada Murana.

GRECO Lorenzo ha rivelato che seppe dai suoi cugini Antonino e Gaetano che quest’ultimo prima di essere ucciso aveva subito un attentato ad opera di Baldassare SCIACCA e Cola MANNO, che aveva riconosciuto. Gaetano era stato fatto oggetto di colpi d’arma da fuoco da parte di attentatori appostati nei pressi di una stradella mentre stava passando a bordo della sua Ritmo di colore blu per portare ad Alcamo il latte che aveva appena munto nel suo ovile in Contrada Murana. Il giovane -che dopo il fatto era rimasto in casa per alcuni giorni- era stato ferito di striscio e l’autovettura aveva riportato fori di proiettile ed era stata portata da un lattoniere amico per le riparazioni. In seguito suo padre Lorenzo era stato chiamato da Cola MANNO e da MELODIA Vincenzo, i quali gli avevano detto che l’attentato era stato fatto a scopo intimidatorio e gli avevano dato la loro parola d’onore che non lo avrebbero ucciso se avesse fatto cessare la società per l’allevamento di pecore e mucche che Gaetano aveva con Leonardo e Filippo RIMI in contrada Murana e in contrada Fico. Gaetano, accogliendo l’invito dei predetti individui, dopo qualche mese aveva ceduto la quota di animali di Leo RIMI a una persona di Roma e in tal modo si era tranquillizzato, nella certezza che non avendo più rapporti con i RIMI non sarebbe stato più toccato. Tuttavia, nonostante la condotta remissiva tenuta da Gaetano e le promesse fatte a Lorenzo, l’anno successivo la fazione dei “corleonesi” lo aveva assassinato ad Alcamo (cfr. esame reso da Lorenzo GRECO in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 22 aprile 1998).

Le propalazioni del GRECO sono state sostanzialmente confermate dalle dichiarazioni di Giuseppe FERRO e da elementi emersi dalle indagini successive all’assassinio di Gaetano GRECO.

Il FERRO -pur identificando in modo parzialmente diverso gli attentatori in Cola MANNO e Natale EVOLA- ha per il resto riscontrato la versione fornita dal GRECO. In particolare, ha rivelato che i GRECO non avevano denunciato alle forze dell’ordine l’attentato subito da Gaetano, ma il padre della vittima, Lorenzo, aveva contattato emissari del gruppo facente capo ai Corleonesi, i quali gli avevano detto che, se il ragazzo non avesse avuto più legami con i RIMI, essi non avrebbero cercato di ucciderlo una seconda volta. Il padre si era impegnato in quel senso e il giovane si era tranquillizzato, tanto da riprendere le sue normali abitudini. A detta del FERRO, anche BAGARELLA nel 1992-93, durante la seconda guerra di mafia di Alcamo, gli aveva fatto capire che i GRECO avevano ragione, anche se per “cosa nostra” a quel punto era necessario eliminarli per difendere il proprio predominio sul territorio (cfr. sue dichiarazioni, cit. all’udienza del 23 aprile 1998).

Il dottor CERTA, che all’epoca era dirigente del Commissariato di Alcamo, ha confermato l’effettivo verificarsi dell’attentato, le modalità di esecuzione dello stesso, il silenzio dei GRECO. In particolare, ha riferito che la notizia era trapelata solo dopo l’omicidio del giovane ed era venuta a conoscenza degli inquirenti tramite una fonte confidenziale, la cui attendibilità era stata tuttavia confermata da Giuseppe VIRZÌ e da precisi riscontri oggettivi. Il VIRZÌ aveva rivelato che era nei pressi del luogo dell’agguato e si era portato nel posto da cui provenivano i colpi, vedendo a terra tre bossoli di fucile da caccia e notando che il lunotto posteriore della FIAT Tipo del GRECO era rotto. Lo stesso VIRZI’ e PARISI Domenico -il quale era fidanzato con GRECO Anna, sorella di Gaetano, e si era recato sul posto con GRECO Lorenzo senior- avevano aggiunto che quest’ultimo, giunto in contrada Murana, aveva deciso che la notizia non doveva trapelare. Dopo avere appreso di questo episodio, funzionari di P.G. avevano rinvenuto in contrada Giardinello, limitrofa a quella denominata Murana, un lunotto di una FIAT Tipo forato da proiettili e avevano desunto che fosse quello dell’ucciso (per tutte le notizie su Gaetano GRECO, v. deposizione del dottor Salvatore CERTA all’udienza dell’8 aprile 1998, nonché paragrafo dedicato all’omicidio in questo stesso capitolo).

Ciò premesso, prima di ricostruire per sommi capi le vicende della guerra di mafia nella zona di Alcamo, appare opportuno spendere alcune parole per descrivere la famiglia RIMI.

Quest’ultima era guidata dal patriarca Vincenzo, che era ritenuto il capo mafia del paese ed era noto come il “cardinale di Alcamo”. Egli aveva due figli: Filippo, sposato con VITALE Giovanna da Castellammare, la cui sorella Teresa era a sua volta coniugata a Gaetano BADALAMENTI da Cinisi, e Natale. L’altra sua figlia, Antonia, era sposata con il più volte citato BUCCELLATO Antonino di Castellammare del Golfo, detto “lu adduzzu”, ucciso il 30 settembre 1981. Filippo RIMI, a sua volta, aveva due figli, denominati Vincenzo e Leonardo, rispettivamente come il nonno paterno e materno (per la stessa ragione anche il primogenito di Tano BADALAMENTI si chiama Leonardo). Questi ultimi sposarono rispettivamente PALAZZOLO Maria Rosaria e DI TRAPANI Giuseppina, entrambe appartenenti a famiglie inserite nel contesto mafioso di Cinisi. Attraverso legami di parentela acquisiti tramite matrimoni, pertanto, alcune famiglie della vecchia mafia controllavano tutta la costa da Castellammare del Golfo fino alle porte di Palermo (cfr. deposizione del dottor Salvatore CERTA all’udienza dell’8 aprile 1998).

In un primo tempo, i RIMI riuscirono a restituire ai loro avversari colpo su colpo, attentando alla vita di MILOTTA Stefano e uccidendo dapprima LA COLLA Calogero e poi, il 16 ottobre del 1981 a Gambassi Terme, in Toscana, MILAZZO Giuseppe e MANCINO Salvatore (cfr. esami di Vincenzo SINACORI, cit., e di Giuseppe FERRO, quest’ultimo all’udienza del 23 aprile 1998; a proposito dell’ultimo duplice omicidio, Francesco DI CARLO, nel più volte citato esame reso nell’udienza del 7 maggio 1998, ha specificato che la morte del MILAZZO, che ricopriva la carica di sotto-capo o consigliere della “famiglia”, fu decisa perché costui, contattato dai RIMI, rifiutò di farsi coinvolgere nella guerra, tenuto conto della situazione).

Dopo l’assassinio di Antonino BUCCELLATO (avvenuto il 30 settembre 1981) gli uomini della famiglia RIMI scomparvero, lasciando alle loro donne o a loro fiduciari il compito di gestire, per quanto possibile, i loro interessi nel paese d’origine. All’epoca le forze dell’ordine non riuscirono ad accertare con sicurezza dove fossero i RIMI, ma certamente non erano ad Alcamo. Solo alcuni anni dopo si rintracciarono i membri superstiti della famiglia (Leonardo RIMI era stato assassinato a Cinisi): Filippo e Vincenzo furono arrestati nel 1985 a Carpi (MO), dopo che nel 1983-84 era stata segnalata la loro presenza a Sarzana, vicino a La Spezia (cfr. deposizioni del dottor CERTA, cit., e del Mar. Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998).

Di fronte alla reazione dei RIMI, gli esponenti più in vista della fazione alcamese che dopo lo scoppio della guerra di mafia si era alleata con i Corleonesi si rifugiarono presso altre “famiglie” per ricevere protezione. Si nascosero nei territori di Marsala e Mazara del Vallo Stefano MILOTTA, Filippo MELODIA, i fratelli Gaspare e Baldassare SCIACCA, Cola MANNO e Vincenzo MILAZZO, mentre Antonino MELODIA, il quale in quell’epoca aveva una posizione defilata e pertanto non era in pericolo, andava a portare loro le notizie sullo sviluppo della situazione ad Alcamo (cfr. dichiarazioni rese sul punto da Vincenzo SINACORI, cit., nonché da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, questi ultimi rispettivamente nelle udienze del 23 e del 22 aprile 1998).

Le convergenti propalazioni dei collaboranti sul punto hanno trovato altresì conferme obiettive in altri elementi di prova emersi nel dibattimento.

Il Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO, escusso nelle udienze del 19 dicembre 1995 e del 24 maggio 1996 nel processo a carico di PATTI Antonio e altri, ha riferito che MILAZZO Vincenzo aveva nella sua disponibilità una abitazione sita in un posto isolato e difficile da raggiungere in Contrada Cardella, nel territorio del comune di Marsala, acquistata il 2 agosto 1982 e intestata a MALTESE Vincenzo, nato ad Alcamo il 1 settembre 1943 e condannato per associazione mafiosa a seguito delle propalazioni di FILIPPI Benedetto (cfr. verbali delle citate udienze, prodotte dal P.M.).

      Lo stesso SANTOMAURO ha inoltre dichiarato che nel lasso di tempo in parola non si trovavano ad Alcamo i fratelli Sciacca, che nel 1982 erano stati denunciati ed erano in stato di irreperibilità. Ha aggiunto altresì che da intercettazioni telefoniche dell’utenza del centro carni facente capo ai fratelli BURZOTTA e a BASTONE Giovanni (effettuate nell’ambito di un’indagine a carico di soggetti di Mazara del Vallo della Compagnia di Carabinieri di Marsala iniziata nell’81 e ultimata nell’86 e compendiata in un rapporto firmato dal Capitano GEBBIA) emergeva che vi erano stati contatti telefonici tra BASTONE Giovanni e Gaspare e Baldassare SCIACCA da un lato e SCIACCA Francesco, che chiamava da Treviso, dall’altro. In particolare nella conversazione del 16 ottobre 1982 (cioè il giorno successivo agli arresti del 15 ottobre 1982) BASTONE aveva parlato al suo interlocutore in maniera molto criptica di un’operazione avvenuta in Alcamo e gli aveva consigliato di leggere il giornale, perchè lì vi erano i nomi di tutti i “giocatori”.

      La controffensiva della fazione “corleonese” fu guidata militarmente proprio dagli uomini di Mazara del Vallo, coadiuvati da elementi di “famiglie” e mandamenti vicini. Infatti, gli appartenenti alle cosche di Alcamo e Castellammare, date le difficoltà in cui si dibattevano, non erano in grado di gestire la situazione e pertanto il loro contributo si limitò -come meglio si vedrà nelle parti relative alle trattazioni dei singoli omicidi- a compiere le necessarie attività di controllo e informazione e a fornire i supporti logistici e a partecipare alla perpetrazione di alcuni omicidi.

Sotto tale profilo, Vincenzo SINACORI nel corso del più volte citato esame dibattimentale ha riferito che a LEONE Giovanni, che era capo decina della “famiglia” di Mazara del Vallo, fu affidata la cura del settore operativo e che alle azioni parteciparono numerosi “uomini d’onore” della medesima cosca (MESSINA Francesco, BRUNO Calcedonio, GANCITANO Andrea, BURZOTTA Diego e lui stesso) e di quelle di Marsala (PATTI Antonio, TITONE Antonino e GIACALONE Salvatore) e di Castelvetrano (FURNARI Saverio, FURNARI Vincenzo e NASTASI Antonino).

Le dichiarazioni del SINACORI sono state confermate dal PATTI e dal GIACALONE, i quali hanno sottolineato l’esistenza in quel periodo di stretti contatti tra gli Alcamesi e i Marsalesi e i Mazaresi, sia sotto il profilo operativo, sia sotto quello dei rapporti personali, che erano molto stretti, soprattutto con Vincenzo D’AMICO (cfr. citati esami resi dai due imputati alle udienze del 23 e del 22 aprile 1998).

Oltre all’eliminazione fisica di tutti i fiancheggiatori o presunti tali del clan avverso, la strategia della fazione “corleonese” mirò a privare i RIMI di ogni sostegno economico: tra il 1981 e il 1983 vennero compiute varie attività criminose (e in particolare incendi e danneggiamenti) a danno di beni di questi ultimi (cfr. citata deposizione del dottor CERTA).

Come si è visto, le modalità attraverso le quali gli alleati dei “corleonesi” condussero la guerra nelle zone di Alcamo e Castellammare del Golfo non si discostarono, quanto ai metodi di azione e alla volontà di colpire indiscriminatamente tutti coloro che potevano costituire anche astrattamente una minaccia o che prestassero aiuti di qualsiasi tipo ai loro nemici, da quelli adottati nel palermitano.

      All’epoca della prima guerra di mafia di Alcamo cominciò, dunque, la fulminea ascesa di Vincenzo MILAZZO, figlio di Giuseppe.

      Costui -sebbene fosse noto agli “uomini d’onore” di Marsala fin da ragazzo, poiché frequentava l’istituto enologico della città e fosse stato descritto dai vecchi mafiosi ai giovani come un “bravo ragazzo”, da rispettare siccome figlio di un autorevole personaggio (cfr. esame PATTI, cit.)- venne “combinato” proprio in questo periodo (probabilmente nel 1982), insieme ad Antonino e a Filippo MELODIA (cfr. esami degli imputati SINACORI, cit., e BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

      Non appena, nel corso della guerra di mafia, venne ricostituita la “famiglia” di Alcamo il MILAZZO ne divenne il “rappresentante”, in quanto uomo di fiducia dei “corleonesi”.

      Strinse in breve tempo stretti legami non solo con gli esponenti più autorevoli delle cosche di Mazara del Vallo e Marsala, ma altresì con Giovanni BRUSCA e lo stesso RIINA. Per altro, mentre negli anni i rapporti con i primi si incrinarono (cfr. esame di Giuseppe FERRO, cit., nel quale il collaborante ha precisato che MILAZZO, parlandogli dell’omicidio di RENDA Mariano, commentò che i Mazaresi non potevano avere troppe pretese solo perché avevano assassinato il medesimo RENDA e Saro MANGIAPANE), forse a causa di un desiderio di maggiore autonomia rispetto agli altri mandamenti della Provincia, i rapporti con i Palermitani rimasero saldi fino alla repentina eliminazione del MILAZZO, su ordine dello stesso RIINA, avvenuta nell’estate del 1992 (sull’esistenza di rapporti privilegiati da parte di MILAZZO con Giovanni BRUSCA e RIINA, cfr. dichiarazioni di Giuseppe FERRO e Giovanni BRUSCA, rese rispettivamente nelle udienze del 30 settembre e del 1 ottobre 1998).

      Il MILAZZO era certamente un personaggio complesso, appartenente anche culturalmente alla nuova mafia, spregiudicato nella gestione dei rapporti personali e dei traffici illeciti e che vantava supposti legami con la massoneria tramite il suo amico Mariano ASARO (cfr. esame di Antonio PATTI, cit.).

      Sfruttando e consolidando rapporti già instaurati da suo padre Giuseppe (cfr. sul punto, oltre alle dichiarazione di Antonio PATTI già citata, anche la deposizione di FOIS Antonio Michele all’udienza del 22 aprile 1998, nella quale il maresciallo ha accennato al fatto che padrino di cresima di Paolo MILAZZO, fratello minore di Vincenzo, fu Giuseppe EVOLA, mafioso di spicco di Castellammare del Golfo), riuscì in breve tempo a conquistare una posizione di assoluto e incontrastato controllo sul mandamento di Alcamo. Sotto questo profilo, appare emblematica la vicenda della società “Tre noci”. Il Maresciallo FOIS, nella citata deposizione, ha riferito che, nel corso di indagini svolte anche in Toscana su esponenti delle due avverse fazioni in guerra, venne a conoscenza del fatto che nel 1981 PIRRONE Liborio, pregiudicato e socio della “Tre Noci”, mentre veniva tradotto da Alcamo a Trapani confidò agli investigatori che aveva dovuto simulare un furto di £.5.000.000 in assegni per pagare la tangente a Natale RIMI (il quale pur essendo lontano dalla Sicilia continuava a raccogliere il “pizzo”), dato che l’impresa non era in condizione di reperire contanti. Natale RIMI, oltre a percepire la tangente, partecipava agli utili d’impresa, in quanto aveva battezzato un figlio di MELODIA Luciano, uno degli allora soci, e in seguito addirittura subentrò a quest’ultimo come socio occulto. Già prima dell’inizio della guerra anche il MILAZZO pretese una tangente, pari a £.2.000 ogni metro cubo di calcestruzzo prodotto giornalmente dalla società e successivamente acquistò la quota di un quattordicesimo dell’intero pacchetto azionario, grazie al finanziamento di MANCINO Salvatore, poi ucciso a Gambassi Terme insieme al padre del MILAZZO (nel corso delle indagini fu trovato l’atto di acquisto della quota da parte del MILAZZO).

      Il MILAZZO, infine, era certamente inserito nel traffico internazionale degli stupefacenti, come dimostra la vicenda della raffineria di contrada Virgini (v. Parte I, Capo 2) e la proposta che fece, a detta di Antonio PATTI (cfr. dichiarazioni cit.), di gestire in società con Filippo MELODIA e Vincenzo D’AMICO un traffico di droga proveniente dalla Thailandia.

      La conclusione vittoriosa della guerra di mafia portò al consolidamento di un nuovo assetto dell’associazione mafiosa nel trapanese.

      Anteriormente ad essa, il territorio della provincia era diviso in cinque mandamenti e capo provinciale era Cola BUCCELLATO di Castellammare del Golfo (cfr. esami, più volte citati, di FERRO, BRUSCA, SINACORI).

      Quando lo scontro militare si concluse, vennero modificati il numero dei mandamenti e alcune delle sedi degli stessi, nonché l’assetto di numerose “famiglie” e i personaggi alla guida della struttura provinciale della mafia.

      I mandamenti furono ridotti a quattro: Alcamo, Mazara del Vallo, Trapani e Castelvetrano.

      Il capo della Commissione, Cola BUCCELLATO (a cui in quel periodo furono assassinati un figlio, un cognato e un cugino), venne “posato” mentre si trovava in carcere, nel 1983, e fu sostituito da Francesco MESSINA DENARO di Castelvetrano (cfr. dichiarazioni di FERRO e BRUSCA).

      Molti uomini d’onore furono “posati” o comunque persero il precedente prestigio a causa dei legami con personaggi legati alla fazione perdente.      Il PATTI, facendo riferimento alla cosca di Marsala, in cui era inserito, ha affermato che quando cominciarono a sorgere contrasti con i RIMI i Mazaresi, guidati dal rappresentante AGATE Mariano e dal sottocapo MESSINA Francesco, avevano “posato” molti dei membri della “famiglia” di Marsala -città che fino ad allora aveva guidato il mandamento- in quanto erano legati al gruppo avverso e avevano invitato il D’AMICO, fino ad allora un semplice soldato, a “farsi una famiglia”, di cui sarebbe divenuto il rappresentante (cfr. esame del PATTI nelle udienze del 25 e 26 marzo 1998).

      In conclusione, anche nella provincia di Trapani, la guerra di mafia comportò radicali mutamenti in “cosa nostra” e consacrò l’ascesa di personaggi (come Mariano AGATE, Vincenzo MILAZZO e Francesco MESSINA DENARO) vicini al RIINA e incondizionatamente fedeli allo stesso. Questi uomini guidarono l’organizzazione per oltre un decennio, facendo integralmente propria la strategia terroristica propugnata dai “corleonesi”, partecipando con i loro uomini -spesso anche in posizioni di primo piano- alle loro attività criminose e rendendo la provincia una delle loro più fidate e sicure roccaforti. Solamente negli anni ’90 il sistema di potere costruito da questi personaggi e consolidato dai loro collaboratori è stato incrinato da faide interne, da ribellioni di bande rivali nei loro territori provocate dai predetti contrasti interni e dalle lacerazioni conseguite alla guerra degli anni ’80, dal diffondersi del fenomeno della collaborazione di giustizia e dall’azione repressiva degli organi statali.

3) Attività di indagine e ipotesi investigative

      L’azione degli inquirenti all’inizio degli anni ’80 era resa molto difficoltosa dall’atteggiamento omertoso della popolazione, anche nei casi in cui le vittime erano legate ai possibili testimoni da legami di parentela, e dall’impossibilità di avvalersi dei collaboratori di giustizia per la ricostruzione dei fatti.

      Sotto il primo profilo, emblematici sono i casi degli omicidi di GIGLIO Nicolò e di GRECO Gaetano (sui predetti episodi ci si soffermerà ampiamente nei paragrafi agli stessi dedicati in questo stesso capitolo), i cui parenti sostanzialmente rifiutarono di prestare ogni collaborazione agli investigatori (cfr. deposizioni del mar. FOIS e del dottor CERTA, cit., nonché del Capitano Antonio D’ANDREA, escusso nell’udienza del 1 aprile 1998).

      Tra le poche, lodevoli eccezioni vanno annoverati i casi della madre di Leonardo BONURA, la quale assistette all’assassinio del figlio e fornì un’ampia descrizione della dinamica del delitto e delle caratteristiche fisiche dei sicari, e dei fidanzati marsalesi ANGILERI Pietro Riccardo e CANALE Giulia, i quali in occasione dell’omicidio di Silvio BADALAMENTI riferirono agli inquirenti di avere veduto transitare dalla loro casa, vicina al luogo in cui era avvenuto il crimine, due automobili delle quali indicarono il tipo e, quanto a una di esse, anche la sigla della provincia sulla targa (AN).

      Nonostante le notevoli difficoltà in cui operavano, gli investigatori, di fronte al susseguirsi di un numero impressionante di omicidi, inserirono gli omicidi verificati nella valle del Belice e quelli perpetrati nella zona di Alcamo e Castellammare in un unico contesto.

      In particolare, con riferimento agli assassinii commessi nella valle del Belice gli inquirenti, ipotizzarono che tra essi vi fossero collegamenti in considerazione sia della personalità degli uccisi, sia delle modalità esecutive (luoghi pubblici nei quali venivano commessi ad eccezione del delitto DI PRIMA, utilizzazione dello stesso tipo di arma, una pistola calibro 38, la presenza sui luoghi dei fatti delittuosi di una Golf o di una Uno bianca), sia del fatto che vi erano stati fatti di sangue anche ad Alcamo e Castellammare del Golfo, dove si pensava che fosse iniziata una guerra di mafia tra il clan dei RIMI, che fino ad allora aveva comandato in quelle zone e quello emergente dei MILAZZO, composto da soldati dei primi che si erano ribellati.

      Cominciarono quindi a sospettare che nella valle del Belice fosse operativo un gruppo di fuoco che stava eliminando personaggi legati alla vecchia nomenclatura mafiosa della zona, che si identificava con MESSINA DENARO Francesco a Castelvetrano, con gli ACCARDO a Partanna, gli ZUMMO a Gibellina, i PALMERI a Santa Ninfa, gli ALA a Campobello di Mazara e altri personaggi a Poggioreale e a Salaparuta. In particolare, fu avanzata l’ipotesi che la ragione scatenante della guerra fosse l’esigenza da parte di nuovi gruppi emergenti di controllare la zona di Castelvetrano e quella marittima del Belice, e specialmente il faro di Tre Fontane, per sbarcare prodotti da trasformare in sostanza stupefacente, senza dovere chiedere il permesso o pagare una certa quota alle famiglie fino ad allora dominanti.

      Sebbene ad Alcamo la situazione fosse un po’ diversa dato che la lotta contro la “famiglia” dominante pareva essere condotta da personaggi precedentemente inseriti nella stessa, nell’ambito dello scenario sopra delineato fu ipotizzato che alla base della guerra iniziata dagli emergenti contro i RIMI e i loro alleati ci fosse l’interesse della fazione “corleonese” a controllare la zona marittima che andava dalla foce del Belice fino a Torretta Granitola per potervi gestire attività illecite (come il contrabbando di sigarette e il traffico di sostanze stupefacenti: a tale proposito è emblematico il già citato episodio dello sbarco di Torretta Granitola) (cfr. deposizioni, citate, di CERTA, D’ANDREA e FOIS).

      Nonostante le predette ipotesi si siano dimostrate sostanzialmente corrette, gli inquirenti non riuscirono in nessun caso a individuare i responsabili dei fatti delittuosi. La struttura stessa di “cosa nostra”, infatti, dominata dalla più rigorosa segretezza, rendeva quasi impossibile, in assenza di fortunate coincidenze, la scoperta degli autori materiali degli omicidi. Infatti le indagini in quell’epoca venivano condotte senza potere contare su rilevanti apporti informativi di persone inserite nel contesto criminale, ma delineando la figura dell’ucciso e cercando di scoprire le ragioni che ne avevano determinato la morte, attraverso appunti, testimonianze, semplici sensazioni e l’esame del contesto in cui il delitto era avvenuto. Pertanto, ad esempio, ad Alcamo -dove era in corso una guerra di mafia- era evidente che l’assassino dell’esponente di uno dei due gruppi doveva essere ricercato nell’altro; al contrario, nella valle del Belice, dove non c’era una guerra dichiarata, era molto più difficile individuare i responsabili (cfr. deposizione D’ANDREA, cit.).  

Soltanto negli anni ’90, grazie all’apporto dei collaboratori di giustizia, è stato possibile verificare la sostanziale correttezza di taluni degli scenari ipotizzati dagli investigatori e, soprattutto, disvelare i nomi degli autori di numerosi assassinii commessi nella guerra di mafia in esame.

Nel presente capitolo verranno esaminati alcuni degli omicidi commessi nella provincia di Trapani nell’ambito della seconda guerra di mafia, o comunque connessi e conseguenti alle vicende della stessa.

Gli episodi saranno raggruppati in quattro parti: nella prima saranno esaminati fatti delittuosi commessi nella zona di Alcamo-Castellammare (eliminazione di RENDA, GARGAGLIANO, GRECO Gaetano, BIONDO, BONURA e CAMARDA), nella seconda quelli perpetrati nella valle del Belice (soppressione di LIPARI, TADDEO, ZUMMO Giuliano e Paolo, PALMERI, FONTANA, ALA, BADALAMENTI e GIGLIO), nella terza la vicenda di Natale L’ALA culminata con il suo assassinio, nella quarta il duplice omicidio BUFFA e D’AGATI, realizzato a Rimini.

A) OMICIDI COMMESSI NELLA VALLE DEL BELICE

OMICIDIO VITO LIPARI

Il 13 agosto 1980, verso le ore 9,30, sulla strada provinciale che da Triscina conduceva a Castelvetrano, nella contrada “Canalotto” venne rinvenuto cadavere, a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf tg. TP-198052, il Sindaco di Castelvetrano LIPARI Vito, raggiunto da diversi colpi di pistola e di fucile caricato a lupara.

A trovare il cadavere fu il cognato LEGGIO Francesco, il quale, transitando casualmente per la stessa strada diretto a Triscina, riconobbe la macchina del congiunto e, resosi conto dell’accaduto, provvide ad avvisare le forze dell’ordine tramite un altro passante.

Dopo pochi minuti sopraggiunsero la Polizia e i Carabinieri di Castelvetrano, che eseguirono i rilievi.

Si appurò che il LIPARI in quel periodo abitava nella sua villetta a Triscina e che ogni mattina, più o meno a quella stessa ora, era solito recarsi a con la sua autovettura a Castelvetrano per svolgere le mansioni inerenti al suo ufficio di sindaco.

L’automobile dell’ucciso era fuori dalla sede stradale, ruotata verso il lato destro con la parte anteriore e ferma contro un terrapieno in prossimità dell’ingresso a una stradella interpoderale; la stessa presentava i cristalli delle portiere di sinistra completamente frantumati e quello della portiera anteriore destra in parte squarciato e in parte lesionato. Sulla fiancata di sinistra, all’altezza dei finestrini, i verbalizzanti rinvennero alcuni fori di entrata di proiettili, i cui orifici di uscita erano sulla parte destra del parabrezza e sulla fiancata anteriore destra del veicolo. L’autovettura aveva il motore spento, la terza marcia innestata e le chiavi girate nel quadro di accensione.

Il corpo del LIPARI dal posto di guida era scivolato sul sedile anteriore destro con la testa reclinata sulla portiera.

Nel corso del sopralluogo, sull’asfalto vennero rinvenute altresì due tracce di frenatura di differente larghezza e lunghe circa quarantasei metri, un’ogiva di proiettile di pistola conficcata sul terrapieno al limitare destro della strada, che si presentava cinque metri oltre il termine delle tracce di frenata cosparsa dei cocci dei cristalli dell’autovettura del sindaco. Da tali rilievi gli inquirenti dedussero che gli aggressori avessero affiancato l’autovettura della vittima esplodendo i primi colpi d’arma da fuoco e poi, fermato il veicolo su cui viaggiavano, avessero finito il LIPARI con altri colpi sparati da breve distanza.

Venne disposta l’immediata attuazione di posti di blocco e di una battuta nei dintorni per il rinvenimento di tracce utili al fine di individuare gli assassini e per la ricerca di eventuali testimoni oculari.

Giunse inoltre sul luogo il Vice Pretore di Castelvetrano, che procedette all’ispezione giudiziale e ordinò il trasporto del cadavere al cimitero di Castelvetrano per l’esecuzione delle operazioni di ispezione, descrizione e riconoscimento del cadavere, le quali furono compiute alle ore 12,10 dello stesso giorno.

Intanto, alle ore 12,00, nei pressi di un posto di blocco in prossimità del bivio per Samperi (località ubicata a circa trenta chilometri dal luogo in cui fu commesso l’omicidio) furono avvistate due autovetture -una FIAT 127 di colore bianco e una Renault- i cui conducenti, alla vista dei militari, repentinamente e con l’evidente scopo di sottrarsi ai dovuti controlli, effettuarono una svolta a destra immettendosi in una stradella interpoderale. I due veicoli vennero prontamente inseguiti e fermati dai carabinieri, che accertarono che sulla FIAT 127 tg. Tp-172145 avevano preso posto i mazaresi Mariano AGATE e Antonino RISERBATO, quest’ultimo proprietario e conducente del mezzo, e sulla Renault 30 tg.NA-E29851 si trovavano i tre catanesi Benedetto SANTAPAOLA, Francesco MANGION e Rosario ROMEO.

Dopo essere stato bloccato, l’AGATE, sorvegliato speciale di p.s., esibì una patente di guida intestata al fratello Giuseppe su cui era stata apposta una fotografia dell’imputato. Il trucco venne scoperto per la presenza al posto di blocco di militari della stazione di Mazara del Vallo che riconobbero Mariano AGATE. A questo punto anche il ROMEO ammise di essere sottoposto a Catania a misura di prevenzione. Atteso che il comportamento degli occupanti delle due autovetture aveva dato luogo a sospetti, i carabinieri, dopo avere proceduto all’arresto del ROMEO e dell’AGATE nella flagranza del reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e, per ciò che concerne il secondo, del delitto di falso in documenti, condussero tutti e cinque nei locali della stazione di Mazara del Vallo per svolgere gli opportuni accertamenti.

Dato che il MANGION e il SANTAPAOLA fornirono versioni diverse circa i loro movimenti (il secondo disse che si erano accordati alle ore 13,00 circa del giorno precedente per compiere il viaggio a Mazara del Vallo, mentre il primo negò di avere visto il SANTAPAOLA il 12 agosto), vennero arrestati per reticenza e falsa testimonianza.  

A tarda notte il SANTAPAOLA venne associato alla casa circondariale di Marsala, e l’AGATE, il ROMEO e il MANGION a quella di Mazara del Vallo. Alle 21,30 il RISERBATO fu invece rilasciato.

Vennero inoltre assunti a sommarie informazioni alcuni testimoni.

Leonardo PIPITONE dichiarò che quella mattina, verso le ore 8,30 o 8,40 aveva lasciato Triscina dirigendosi sulla strada provinciale verso Castelvetrano a bordo della propria vespa 50 e, dopo avere percorso alcuni chilometri, era stato sorpassato dall’autovettura del sindaco. Poco dopo, a causa della caduta del carter del motociclo, era stato costretto a fermarsi per raccoglierlo e risistemarlo al suo posto; quindi, continuando il percorso, si era imbattuto nell’autovettura ferma del LIPARI, accanto alla quale vi era il LEGGIO, che lo aveva informato dell’accaduto e lo aveva assicurato di avere informato le forze dell’ordine.

Tano GENCO riferì che la mattina del 13 agosto intorno alle ore 9,20, mentre stava eseguendo lavori nelle adiacenze della sua casa sita a circa cqntocinquanta metri dalla sede stradale, aveva udito colpi d’arma da fuoco in rapida successione, poi urla, quindi uno stridore di gomme e infine, dopo qualche minuto, altri quattro o cinque colpi d’arma da fuoco. Precisò inoltre che gli pareva che i primi spari fossero stati esplosi da fucile da caccia (tanto che egli non aveva dato peso all’accaduto, ritenendo si trattasse di cacciatori), mentre quelli successivi gli sembrarono di diversa tonalità. Affermò infine che dopo qualche minuto il figlio, incuriosito, era andato a vedere cosa fosse successo e al suo ritorno gli aveva riferito dell’omicidio.

Marco CARUSO a sua volta disse che il LIPARI -dopo l’omicidio, avvenuto a Palermo, di REINA Michele, segretario provinciale D.C. di quella città- lo aveva invitato ad accompagnarlo armato durante gli spostamenti compiuti nel periodo della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1979, alle quali lo stesso LIPARI si presentava candidato.

Caterina LEGGIO, vedova dell’ucciso, riferì che il marito apparteneva alla corrente “dorotea” della D.C. ed era molto legato sia personalmente che politicamente a Nino e Ignazio SALVO di Salemi, incurante della accuse che già la stampa rivolgeva a costoro di essere al centro di affari poco puliti e di essere in collegamento con frange mafiose.

Successivamente Antonino SALVO confermò che era stato molto legato al LIPARI sia politicamente che personalmente, tanto da raccoglierne le confidenze e da essere rimasto assai addolorato per la mancata elezione alla camera dei deputati nelle elezioni politiche del 1979.

Una importante svolta nelle indagini si verificò il 16 agosto 1980, quando, alle ore 00,20, i Carabinieri di Castelvetrano, nel corso di una perlustrazione, rinvennero in contrada Giacosia-Fontanelle, la carcassa completamente distrutta dalle fiamme dell’autovettura FIAT 128 rally di colore rosso, tg. TP-113890, che risultava rubata nelle vicinanze dell’Hotel “Stella d’Italia” di Marsala l’8 agosto alla proprietaria CHIRCO Giacoma, la quale l’aveva posteggiata in via Rapisardi (cfr. rapporto 19 marzo 1981, citato nella sentenza n.2/8 della Corte d’Assise di Trapani emessa l’11 giugno 1988). Gli operanti, mediante l’escussione di BELLAFIORE Pietro, PARRINO Gaspare, LAZIO Giuseppe e MESSINA Vincenzo, appurarono che la medesima era stata abbandonata in quel luogo nella tarda mattinata del 13 agosto ed era stata vista bruciare nella tarda serata dello stesso giorno.

Il 7 novembre 1980 il Maresciallo Nicolò BRUNO, in servizio al commissariato di P.s. di Castelvetrano, riferì di avere saputo da fonte confidenziale attendibile che la signora CARUSO Liliana, applicata di segreteria presso la scuola elementare di Gibellina, la mattina del delitto, viaggiando alla guida della sua autovettura da Triscina a Castelvetrano, giunta nei pressi del luogo dell’omicidio, aveva notato una persona che cercava di mettere in moto un’autovettura e altri due uomini salire su un’altra macchina e scappare; la donna aveva poi aggiunto che si era recata a Triscina dal marito e poi era nuovamente ritornata sul luogo del delitto con quest’ultimo; che la figlia, la quale viaggiava con lei, le aveva detto che i due fuggivano con una macchina bella; che ella era tentata di telefonare.

La signora CARUSO fu identificata in PARISI Maria Liliana, coniugata con CARUSO Antonino. Escussa, disse che al momento del delitto era in casa con le figlie e aveva appreso la notizia da una vicina, alla quale in seguito aveva affidato le bambine per recarsi con il marito sul luogo del delitto.

CARUSO Antonino confermò sostanzialmente la versione della moglie.

La loro figlia Elisabetta, invece, riferì che:

– quella mattina era uscita dalla loro casa di Triscina con la madre e la sorella Ambra verso le ore 8,40 a bordo della loro FIAT 126 e, dopo essersi fermate a fare la spesa in un negozio di generi alimentari e una macelleria di Triscina, avevano imboccato la strada provinciale per Castelvetrano;

– a un certo punto la madre si era fermata e la bambina aveva notato davanti a loro un’autovettura bianca con all’interno un solo uomo;

– contemporaneamente aveva notato che una FIAT 128 rossa con due persone a bordo, proveniente da una stradella non asfaltata sulla sinistra, aveva sbarrato la via alla macchina bianca costringendola a fermarsi; subito dopo la vettura rossa a marcia indietro si era riportata sul lato sinistro della strada e uno dei suoi occupanti, quello seduto a fianco del guidatore, aveva sparato due o tre colpi, mentre l’uomo alla guida dell’autovettura bianca si era abbassato sul lato opposto al sedile di guida;

– la madre, spaventata, aveva invertito il senso di marcia ed erano ritornate a Triscina ove avevano trovato il padre, il quale, messo al corrente dell’accaduto, aveva raccomandato loro di non uscire di casa, poiché gli uomini che avevano sparato, se le avessero riconosciute, avrebbero potuto venire a casa e fare loro del male;

– prima che la madre invertisse il senso di marcia, aveva visto l’autovettura rossa fuggire in direzione Castelvetrano e, mentre stavano ritornando a Triscina, aveva udito altri colpi d’arma da fuoco.

Nel rapporto a firma congiunta datato 29 ottobre 1984 il Comandante della Compagnia dei CC. e il dirigente del commissariato di P.S. di Castelvetrano denunciarono alla Procura della Repubblica l’AGATE, il SANTAPAOLA, il MANGION, il ROMEO e il RISERBATO per l’omicidio del LIPARI e per i reati connessi di detenzione e porto illegittimo in luogo pubblico di armi comuni da sparo (un fucile e due rivoltelle calibro 38) e di furto aggravato dell’autovettura FIAT 128 rubata a Giacoma CHIRCO.

      Al termine del dibattimento di primo grado, la Corte d’Assise di Trapani con sentenza emessa l’11 giugno 1988 dichiarò gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti e condannò l’AGATE, il SANTAPAOLA, il MANGION e il ROMEO all’ergastolo e RISERBATO Antonino a ventinove anni di reclusione.

La Corte di primo grado ritenne inverosimile la giustificazione addotta dagli imputati sulla presenza dei Catanesi nel mazarese. Costoro, infatti, asserirono che il SANTAPAOLA aveva la necessità di acquistare meloni e pomodori e che a tal fine aveva contattato l’AGATE e si era fatto accompagnare dal MANGION e dal ROMEO.

I Giudici reputarono inoltre significativi il comportamento sospetto tenuto dagli imputati quando si accorsero del posto di blocco e concretatosi nell’immissione in una stradina laterale nel tentativo di evitare i militari e la circostanza che i medesimi si trovavano su una strada che era la prosecuzione naturale della via di fuga (direzione Castelvetrano) intrapresa dagli assassini, poiché tutti i possibili percorsi tra i tre punti cardine della vicenda (luoghi dell’omicidio, dell’abbandono della FIAT 128 rossa e del controllo dei prevenuti) avevano sbocco sulla statale 115.

La decisione di primo grado venne riformata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che con sentenza pronunciata il 16 luglio 1992 e passata in giudicato il 17 febbraio 1993 prosciolse i prevenuti per non avere commesso il fatto.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Vito LIPARI in concorso con GANCITANO Andrea, LEONE Giovanni e NASTASI Antonino, oltre che con CAPRAROTTA Francesco, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA Francesco, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Vincenzo SINACORI ha confessato di avere partecipato all’omicidio di Vito LIPARI.

Ha affermato che fu il suo amico GANCITANO a coinvolgerlo, per consentirgli di diventare lui stesso una “persona di rispetto”. Il collaboratore, infatti, pur non sapendo che molte delle persone che partecipavano allo sbarco delle sigarette di contrabbando sul litorale mazarese erano mafiose, riteneva che fossero soggetti rispettabili e si accorgeva che la gente voleva loro bene, perchè avevano un comportamento irreprensibile.

La mattina dell’omicidio il SINACORI e il GANCITANO, il quale la sera precedente aveva avvisato l’amico che quel giorno sarebbero dovuti andare a Castelvatrano, partirono da Mazara del Vallo diretti in quel paese a bordo della Golf diesel del secondo. Il GANCITANO durante il tragitto comunicò all’odierno collaboratore che stavano recandovisi al fine di commettere un omicidio per fare un piacere ai Castelvetranesi. A quell’epoca il SINACORI non conosceva nessuno di quest’ultimo paese, con la sola eccezione, forse, di Pino CLEMENTE il vecchio, il quale talvolta era andato alla cantina di Mariano AGATE. Infatti gli unici contatti che aveva avuto con “uomini d’onore” che non fossero mazaresi erano stati in occasione degli sbarchi di sigarette, che compivano insieme ai Marsalesi. Quando il GANCITANO gli rivelò la ragione della trasferta, il collaboratore non reagì, poichè da un lato era amico di quest’ultimo e dall’altro lato gli piacevano le persone che il medesimo frequentava.

Andarono in una fattoria di campagna in zona Belvedere, nell’agro di Castelvetrano, nella quale Pino CLEMENTE accudiva ai suoi animali. Il GANCITANO scese dalla macchina ed entrò in una casetta che era là, mentre il SINACORI attese in automobile. In seguito il GANCITANO uscì insieme a LEONE Giovanni, MESSINA Francesco, CLEMENTE Giuseppe il vecchio e NASTASI Antonino, il quale ultimo non era noto al collaboratore.

Il propalante ha proseguito il suo racconto affermando che l’agguato avvenne circa alle ore 8,30-9,00 del mattino, mentre il LIPARI stava recandosi da Triscina, località balneare, a Castelvetrano, per ragioni connesse alla sua carica. Egli si mise alla guida di una FIAT 128 rossa, che (a quanto successivamente gli raccontarono il MESSINA o il LEONE) era stata rubata dai Marsalesi, il LEONE salì al suo fianco, il GANCITANO e il NASTASI si posizionarono nel sedile posteriore rispettivamente sul lato destro e su quello sinistro. Quest’ultimo rimaneva abbassato per evitare il rischio che qualcuno lo riconoscesse, dato che era originario di Castelvetrano e nella stagione estiva la strada era trafficata, essendo Triscina una località balneare. Il LEONE aveva un fucile a canne mozze e il GANCITANO un revolver, che erano stati procurati dai Castelvetranesi. Il gruppo di fuoco si diresse a Triscina.

Attuarono il piano che era stato predisposto: la macchina con a bordo i killer si portò in una traversa della strada che da Triscina portava a Castelvetrano, che la vittima designata era solita percorrere. MESSINA Francesco era nei pressi, a bordo della sua FIAT 127 bianca, con una funzione di appoggio.

Dopo che tre suoni di clacson ebbero segnalato che l’autovettura dell’obiettivo si stava avvicinando, essi si immisero nella strada che da Triscina portava a Castelvetrano, lasciarono passare l’autovettura e -dopo che il NASTASI ebbe loro confermato che si trattava del LIPARI- si affiancarono alla Golf e la superarono. In questi ultimi attimi il LEONE gli sparò con il fucile a canne mozze e il GANCITANO fece lo stesso con il revolver. Il LIPARI fu colpito dalla prima fucilata e perse il controllo della macchina, che si fermò in una cunetta lì vicina, ubicata nei pressi di una curva. Il LEONE scese e sparò alla vittima il colpo di grazia con un revolver calibro 38.

Non appena il killer fu risalito sulla macchina, che era rimasta accesa, il gruppo di fuoco ripartì; tuttavia il motore dell’autovettura, che era vecchia, stava per spegnersi e non lo fece perchè il LEONE ebbe la prontezza di riflessi di tirare l’aria.

Il gruppo di fuoco ritornò nella fattoria del CLEMENTE, dove i componenti dello stesso si separarono: il NASTASI rimase lì; il LEONE salì sulla FIAT 127 del MESSINA, il GANCITANO si mise alla guida della sua Golf e il SINACORI si assunse il compito di portare la FIAT 128 a Mazara del Vallo. Tuttavia, sulla strada che dal Belvedere portava al boschetto Antalbo quest’ultimo veicolo si bloccò definitivamente ed egli montò a bordo della Golf del GANCITANO, il quale lo seguiva. Il collaboratore non provvide personalmente a bruciare l’autovettura, ma MESSINA Francesco o qualcun altro gli disse che era stata incendiata.

Nel pomeriggio apprese che per l’omicidio del LIPARI erano stati arrestati Nitto SANTAPAOLA, Francesco MANGION, Franco ROMEO, Mariano AGATE e Nino RISERBATO. Sapeva che i primi tre non c’entravano e si erano recati a Mazara per raggiungere Trapani e incontrarsi con i MINORE, senza sapere che quel giorno sarebbe stato commesso un omicidio.

Il SINACORI ha concluso dicendo che non conosceva il LIPARI, ma alle precedenti elezioni avevano avuto l’indicazione di votare per lui, che era risultato il primo dei non eletti. Egli, infatti, anche se all’epoca non era affiliato, era già vicino alla “famiglia” e ne riceveva i dettami (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998, nonché controesame e riesame effettuati il 12 maggio 1999, nei quali ha confermato e specificato quanto affermato nella prima sede).

Antonio PATTI ha riferito che nei primi anni ‘80 fu incaricato da Vincenzo D’AMICO di rubare una macchina a quattro sportelli e che eseguì l’ordine asportando una FIAT 128 bianca a quattro sportelli da via Mario Rapisardi, che è una traversa che si diparte da via XI Maggio sulla destra, poco prima che essa sbocchi in Piazza della Repubblica. L’automobile era in un posteggio, in cui potevano trovare posto una ventina di veicoli, ubicato di fronte a un palazzo con l’ascensore e circa quaranta metri dopo l’albergo Stella e la pasticceria DI GAETANO. Commise il reato sforzando il deflettore dello sportello, penetrando nell’abitacolo e mettendo in moto la vettura con una chiave che serviva per aprire le scatolette di carne Simmenthal.

Il PATTI ha aggiunto che -dopo essere andato a riferire al D’AMICO e al CAPRAROTTA che aveva rubato l’autovettura ed essersi recato con costoro in campagna a prendere una doppietta calibro 12 a canne mozze- andò a riprendere la FIAT 128 che aveva occultato. Quindi i tre uomini si recarono nella fattoria di Pino CLEMENTE, sita nell’agro di Castelvetrano nei pressi dell’ingresso del paese, e consegnarono a costui il veicolo e l’arma, ritornando poi a Marsala.

Il PATTI ha affermato altresì che, pur non essendo stato informato di nulla, aveva capito che il fucile e l’autovettura sarebbero stati usati per uccidere qualcuno, tanto che alcuni giorni dopo, leggendo sul Giornale di Sicilia che era stato assassinato Vito LIPARI, il Sindaco di Castelvetrano, collegò immediatamente i fatti. Ha aggiunto che successivamente, insieme al D’AMICO e al CAPRAROTTA, andò a trovare Mariano AGATE, il quale era stato arrestato insieme a tre Catanesi ed era detenuto nel carcere di Mazara del Vallo con due di loro, mentre il terzo, SANTAPAOLA, era recluso a Marsala, in isolamento. Nonostante fossero stati arrestati per l’assassinio di LIPARI, i Catanesi si professarono estranei al fatto criminoso e dissero che erano venuti nel trapanese per altri motivi.

Il collaboratore ha aggiunto che, pur non sapendo nulla dell’omicidio in esame, riteneva che fossero coinvolti i Castelvetranesi e qualche Mazarese, e in particolare Giovanni LEONE, il quale all’epoca era latitante e si trovava in tutti i luoghi nei quali erano commessi assassinii (cfr. esame del PATTI reso all’udienza del 7 maggio 1998).

Ciò premesso in generale, deve darsi un giudizio pienamente positivo sull’attendibilità di Antonio PATTI e di Vincenzo SINACORI in ordine al delitto in trattazione.

Le loro dichiarazioni confessorie , infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei due collaboratori (e in particolare, ai fini che ci occupano, quello del SINACORI, non avendo il PATTI fornito un contributo causale apprezzabile, per le ragioni che si specificheranno in seguito) sono estremamente precisi, dettagliati e costanti e sono stati ribaditi nel loro nucleo essenziale anche in sede di controesame, con aggiunta di ulteriori specificazioni là dove richieste dai difensori dei chiamati in correità.

Quanto al secondo profilo, il resoconto degli avvenimenti fornito dal SINACORI ha riportato numerose e importanti conferme di carattere estrinseco, tanto nelle investigazioni effettuate nell’immediatezza del delitto e culminate nel menzionato procedimento a carico dell’AGATE, del SANTAPAOLA, del MANGION e del ROMEO, quanto nelle attività di accertamento a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, delegate dal P.M. al dottor LINARES e al Maresciallo SANTOMAURO.

      Con riferimento alle affermazioni del PATTI relative al furto dell’autovettura e all’utilizzazione della stessa nell’assassinio del LIPARI, per altro, deve puntualizzarsi subito che le stesse non appaiono idonee a fondare nei confronti del dichiarante un giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli.

      Infatti, il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che il 16 agosto 1980 in località Fontanella di Castelvetrano, sita tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, venne rinvenuta bruciata l’autovettura FIAT 128 rossa tg. TP-113890, rubata a Marsala l’8 agosto 1980 (cioè pochi giorni prima del delitto, come asserito dal PATTI) a CHIRCO Giacoma. L’autovettura in particolare era stata asportata in zona Cassato, in via Rapisarda, all’interno del parcheggio dell’Hotel Stella (cfr. deposizione resa dal Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 26 maggio 1998 e altresì sentenza della Corte d’Assise di Trapani emessa l’11 giugno 1988).

Orbeene, a giudizio di questa Corte, non è stata raggiunta la piena prova che il veicolo rubato dal PATTI sia quello usato per il delitto in trattazione. Infatti, in primo luogo il collaboratore ha affermato che l’autovettura che egli asportò era di colore bianco e non rosso, come quella su cui viaggiarono gli assassini del LIPARI. Inoltre, e soprattutto, il dichiarante ha ricordato di avere sforzato il deflettore dello sportello, mentre dagli atti processuali è emerso che il marito della signora CHIRCO lasciò l’autovettura con le chiavi inserite, cosicchè certamente il ladro, se anche commise un’effrazione per entrare nell’abitacolo per non essersi accorto che la portiera era aperta, certamente la mise in moto utilizzando le chiavi. Pertanto, deve reputarsi che il veicolo usato per commettere l’omicidio non fu quello rubato dal PATTI.

Il coinvolgimento nell’assassinio del Sindaco di Castelvetrano di CLEMENTE Giuseppe classe 1927 da parte di entrambi i collaboratori, d’altra parte, è plausibile sulla base delle risultanze emerse dagli atti del dibattimento.

Il CLEMENTE, che abitava a Castelvetrano ed è deceduto per malattia, aveva una fattoria in località Belvedere di Castelvetrano, dove allevava bovini e ovini (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

      Nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 21 dicembre 1992 e divenuta definitiva il 27 marzo 1995 il CLEMENTE -condannato alla pena di sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso- è stato definito un elemento di spicco della “famiglia” di Castelvetrano, guidata da MESSINA DENARO Francesco, della cui figlia Rosalia (moglie dell’imputato GUTTADAURO) fu padrino di battesimo.

      Nella suddetta decisione si è puntualizzato altresì che lo stesso CLEMENTE era socio della società “Enologica Castelseggio”, insieme a MESSINA DENARO Francesco, MAROTTA Antonino, FURNARI Saverio e altri soggetti sospetti mafiosi (cfr. deposizione di Matteo BONANNO nelle udienze del 12, 19 e 26 gennaio 1998 nel processo contro AGATE Giuseppe e altri, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

      Alla luce delle suesposte risultanze dibattimentali, a giudizio di questa Corte, può ritenersi pienamente dimostrato che il CLEMENTE, il cui status di “uomo d’onore” è attestato da sentenza irrevocabile, fosse altresì persona di spicco nella cosca di Castelvetrano, particolarmente vicina all’indiscusso capo della stessa, MESSINA DENARO Francesco, di cui era non solo socio in affari, insieme ad altri mafiosi di rango, ma addirittura compare, per averne battezzato la figlia. In quest’ottica, il suo coinvolgimento in un omicidio che fu certamente voluto dai Castelvetranesi, avendo come bersaglio un politico locale che probabilmente era legato allo schieramento avverso a quello dei “corleonesi”, si profila come assolutamente plausibile.

      Le dichiarazioni del SINACORI hanno a loro volta riportato numerosi riscontri, in primo luogo con riferimento alla causale del delitto.

      Innanzitutto, le sue propalazioni sono compatibili con quelle del PATTI, il quale ha affermato che i Marsalesi portarono nella fattoria del CLEMENTE un fucile calibro 12: in ordine alle armi, infatti, il SINACORI ha affermato che vennero fornite dai Castelvetranesi, come l’autovettura.

      Inoltre, con riferimento alla causale del delitto, questo Giudice ritiene di condividere le considerazioni contenute nella più volte citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani, nella quale il movente del delitto è stato individuato nella collocazione politica della vittima in uno schieramento all’epoca vicino alla fazione opposta rispetto a quella degli emergenti “corleoesi”.

      Nella suddetta decisione, infatti, si è sottolineato come l’ucciso fosse legato sia sotto il profilo politico che personale ai cugini SALVO di Salemi, i quali del resto non negarono mai la circostanza, ammettendo anzi di averne cospicuamente finanziato la campagna elettorale del 1979, nella quale il LIPARI risultò il primo dei non eletti con ben 46.000 preferenze.

      Il dott. MESSINEO nella sua deposizione dibattimentale affermò in particolare che la vittima, al fine di incrementare meglio la propria campagna elettorale, si era avvalso dell’appoggio logistico di appartenenti a note famiglie mafiose, quali i BUCCELLATO, i BONVENTRE, i SACCO e gli ALA (fatto, quest’ultimo, confermato altresì da CARUSO Marco, “guardaspalle” armato del LIPARI, il quale ebbe modo di conoscere proprio i BONVENTRE e i BUCCELLATO durante la campagna elettorale in Castellammare del Golfo).

      Il LIPARI, pertanto, gestiva con decisa spregiudicatezza la propria ascesa politica, abbondantemente suggellata, a livello locale, dall’accumularsi di cariche di sottogoverno, che gli fornivano indubbi vantaggi sia in termini di consenso che di controllo dell’attività politico-amministrativa: quella di presidente dell’ospedale di Castelvetrano, quella di presidente del consorzio per l’area di sviluppo industriale di Trapani fino al maggio 1980 e di dirigente amministrativo della stesso.

      Sotto tale profilo appare significativa la vicenda della gara di appalto indetta per l’esecuzione dei lavori di costruzione della strada di accesso al bacino marmifero di monte Cocuccio, aggiudicata il 26 agosto 1980 alla ditta di PALAZZOLO Salvatore -imprenditore di Castellammare del Golfo legato alle locali famiglie BUCCELLATO e BONVENTRE e cancellato dall’albo dei costruttori in applicazione della legge “Rognoni-La Torre”- andava collocato proprio nel contesto dei legami del LIPARI con persone inserite in contesto mafioso.

      Da tutti i citati elementi emerge l’immagine di un uomo politico strettamente legato al gruppo politico mafioso facente capo ai cugini SALVO (a quell’epoca), ai BUCCELLATO, ai BONVENTRE, ecc. e pertanto schierato su posizioni opposte a quelle della fazione degli allora emergenti “corleonesi”.

      Pertanto, è pienamente verosimile che -come sostenuto nel rapporto degli inquirenti e nella sentenza della Corte d’Assise di Trapani- il delitto debba collocarsi nel maturando assetto degli interessi in gioco nel trapanese e in modo particolare nel determinarsi concreto di un significativo polo di riferimento attorno alla figura del LIPARI, vivificato e abbondantemente rafforzato dai gruppi di pressione sopra indicati, tali da farne una variabile scarsamente controllabile per la metodologia di comportamento ostentata e per le potenzialità di contrapposizione dimostrate.

      Ciò spiega la realizzazione dell’omicidio da parte di un gruppo di fuoco della fazione vincente di “cosa nostra”. L’utilizzazione di uomini di un altro mandamento della provincia (sconosciuti sul luogo del delitto), supportati da alcuni Castelvetranesi per la predisposizione della base logistica e dei mezzi e per dare la “battuta”, d’altronde, è verosimile non solo perché rientra nella prassi operativa dell’organizzazione in parola, ma altresì perché discende da regole di elementare prudenza, che era necessario rispettare soprattutto nel caso di un omicidio “eccellente”, a cui sarebbero certamente seguite indagini particolarmente attente.

      Le propalazioni del SINACORI hanno trovato conferma anche con riferimento ai rapporti che egli, a suo dire, intratteneva all’epoca del fatto con Andrea GANCITANO e altri uomini d’onore Mazaresi e Marsalesi e la sua partecipazione agli sbarchi di sigarette di contrabbando sulla costa è stata confermata dall’arresto del collaboratore, avvenuto il 7 marzo a Torretta Granitola. In questa occasione furono bloccati, all’interno di una FIAT 127 tg.TP-200884 D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, MARCECA Vito, PICCIONE Michele, BURZOTTA Diego e SINACORI Vincenzo (cfr. deposizione di Leonardo DE MARTINO all’udienza del 30 gennaio 1997). La vicenda dello sbarco di Torretta Granitola ha dato luogo a una complessa vicenda processuale, che portò alla condanna di tutti gli imputati in primo grado e in appello per molti gravi reati, tra cui detenzione e porto abusivi di pistole e munizioni, violenza privata e minacce aggravate a pescatori per costringerli ad allontanarsi dal luogo in cui doveva avvenire lo sbarco delle sigarette. I prevenuti vennero poi prosciolti nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d’appello sul presupposto che non era stato provato il contributo causale di ciascuno dei soggetti alla realizzazione dei fatti imputati agli stessi e della consapevolezza e volontà da parte di ciascuno alla commissione dei reati (cfr. sentenze emesse il 24 giugno 1986 dal Tribunale di Marsala, l’8 gennaio 1988 dalla Corte d’Appello di Palermo, il 20 dicembre 1988 dalla Corte di Cassazione, il 22 novembre 1989 dalla Corte d’Appello di Palermo, prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).

     Il dottor LINARES e il Maresciallo SANTOMAURO hanno riscontrato le propalazioni del SINACORI anche con riferimento ad altri aspetti del racconto dell’omicidio dallo stesso fornito:

      a) MESSINA Francesco all’epoca dell’assassinio del LIPARI era intestatario dell’autovettura FIAT 127 tg.TP173187 il 26 aprile 1978 e ceduta il 10 agosto 1983 (cfr. deposizione LINARES, cit);

      b) GANCITANO Andrea in quello stesso periodo aveva la disponibilità della Volkswagen Golf tg.TP-200033 intestata a suo fratello Giacomo (cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani, cit.);

      c) nel lasso di tempo in parola CAPRAROTTA Francesco, CLEMENTE Giuseppe, GANCITANO Andrea, MESSINA Francesco, NASTASI Antonino, PATTI Antonio e SINACORI Vincenzo erano liberi, mentre LEONE Giovanni era latitante (cfr. deposizioni SANTOMAURO e LINARES, cit).

      Inoltre, la dinamica dell’agguato descritta dal SINACORI è compatibile con le risultanze probatorie emerse dalle più volte citate sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo.

      Quanto all’orario dell’attentato, SINACORI ha dichiarato che esso fu perpetrato alle ore 8,30-09,00 circa. Il dato è compatibile con le dichiarazioni dei testimoni Leonardo PIPITONE e Tano GENCO hanno collocato l’agguato tra le ore 8,40 e le 9,20 e con il fatto che le forze dell’ordine vennero avvisate alle 9,30.

      Il collaboratore ha altresì affermato che l’omicidio avvenne sulla strada Triscina – Castelvetrano, circostanza appurata dai verbalizzanti intervenuti sul luogo del delitto e confermata nelle menzionate decisioni. Le caratteristiche del luogo in cui venne eseguito il delitto, inoltre, sono compatibili con le affermazioni del collaboratore.

      Secondo il racconto del SINACORI, i sicari erano a bordo della FIAT 128 rossa che era stata rubata a quanto gli confidarono LEONE e GANCITANO dai Marsalesi. Il dato è stato confermato, oltre che dal PATTI, anche dalla circostanza che un’autovettura di quel tipo e colore rubata a Marsala fu rinvenuta bruciata il 16 agosto 1980 nella contrada Giacosia-Fontanelle di Castelvetrano;

      In ordine al post factum, poi, il SINACORI ha affermato che egli si assunse il compito di portare la FIAT 128 a Mazara, ma l’auto, il cui motore si era già quasi spento durante l’agguato, si fermò definitivamente sulla strada che dal Belvedere portava al boschetto Antalbo e se ne andò abbandonandola, venendo a sapere successivamente dal MESSINA che era stata incendiata. Il luogo in cui l’autovettura fu rinvenuta bruciata -la contrada Giacosia-Fontanelle di Castelvetrano- è del tutto compatibile con il Boschetto Antalbo indicato dal collaboratore come il posto in cui fu abbandonata la FIAT 128, come anche i tempi dell’avvistamento dell’autovettura da parte dei testimoni BELLAFIORE Pietro, PARRINO Gaspare, LAZIO Giuseppe e MESSINA Vincenzo. Questi ultimi, infatti, riferirono di averla vista nella tarda mattinata del 13 agosto e di avere notato che era stata bruciata la sera dello stesso giorno (cfr. sentenza della Corte d’Assise di trapani, cit.).

      Infine, la versione del SINACORI non è stata smentita dalle risultanze degli accertamenti svolti nell’immediatezza del delitto neppure con riferimento alla dinamica dell’omicidio in senso stretto.

      Egli, infatti, ha sostenuto che il LEONE e il GANCITANO spararono alla volta del LIPARI i primi colpi, utilizzando rispettivamente un fucile a canne mozze e una rivoltella calibro 38, quando la loro autovettura si affiancò a quella della vittima e che il LEONE scese dall’autovettura e con un revolver calibro 38 esplose il colpo di grazia all’obiettivo, quando la Golf di quest’ultimo (che ne aveva perso il controllo) si fermò in corrispondenza di una cunetta.

      La narrazione del SINACORI è compatibile con i dati probatori emersi sotto vari profili:

      a) l’autovettura del LIPARI venne rinvenuta con la chiave inserita nel quadro di accensione e la terza marcia innestata, fatto da cui può inferirsi che il veicolo arrestò improvvisamente il suo movimento;

      b) la Volkswagen Golf presentava i vetri delle due portiere di sinistra frantumati e quello della portiera anteriore destra in parte squarciato e in parte lesionato, nonché fori di entrata di proiettili sulla fiancata di sinistra e corrispondenti fori di uscita sulla fiancata anteriore destra e sulla parte destra del parabrezza; l’obiettivo, inoltre, risultava attinto da una rosata di proiettili al fianco sinistro, oltre che da sei colpi di rivoltella calibro 38, alcuni dei quali sparati a bruciapelo. Da questi dati può desumersi innanzitutto che i sicari utilizzarono un fucile calibro 12 caricato a pallettoni e almeno un revolver (anche se il numero dei proiettili rinvenuti induce a ipotizzare che ne usarono due). Inoltre è compatibile con i dati emersi in dibattimento che in effetti nei confronti del Sindaco di Castelvetrano furono esplosi nella prima fase dell’agguato sia un colpo di fucile caricato a pallettoni (che ferì il bersaglio), sia alcuni proiettili di rivoltella calibro 38 (che invece in parte lo mancarono). Infatti, la carrozzeria della Golf del LIPARI fu danneggiata proprio da pallottole di revolver di tale calibro e da questa imprecisione di tiro, come correttamente osservato dai Giudici della Corte d’Assise di Trapani, può logicamente inferirsi che i colpi in parola siano stati esplosi da una carta distanza e prima di quelli di grazia. Ne discende che nella fase iniziale dell’agguato è pienamente verosimile che abbiano sparato due killer, l’uno con il fucile e l’altro con la pistola, atteso che sarebbe illogico che un solo sicario abbia usato due diverse armi prima di scendere dalla FIAT 128 e finire l’obiettivo con il colpo di grazia. Infine, è coerente con il racconto del SINACORI il fatto che la vittima fu attinta anche da colpi di grazia al capo, sparati verosimilmente dopo che la Volkswagen Golf, ormai senza controllo, si fu fermata.

      c) il teste Tano GENCO dichiarò di non avere assistito all’agguato, ma di avere udito dapprima alcuni colpi, che gli parvero di fucile, poi urla, quindi stridore di freni e infine altri spari che gli sembrarono di tonalità diversa rispetto ai primi. La ricostruzione “fonica” dell’agguato effettuata dal suddetto testimone è complessivamente compatibile con quella fatta dal SINACORI. L’unico punto di contrasto concerne il fatto che al GENCO inizialmente sembrò di sentire soltanto colpi di fucile; la contraddizione, per altro, è ben spiegabile con una percezione auditiva parziale -focalizzata sul suono più noto al soggetto o comunque dominante- da parte del testimone, dovuta alla contestualità temporale dell’esplosione dei colpi. Per il resto, le due versioni sono coerenti, e in particolare lo stridore di freni deve verosimilmente attribuirsi a una brusca manovra compiuta dal SINACORI, pilota della FIAT 128, non appena si accorse che la Golf del LIPARI si era fermata.

d) il dato emerso dall’autospia, secondo cui il LIPARI decedette istantaneamente per le lesioni cardio – polmonari provocate dal colpo di fucile caricato a pallettoni, è ancora una volta coerente con l’affermazione del SINACORI che il LIPARI perse immediatamente -senza riprenderlo successivamente- il controllo della macchina che andò a fermarsi vicino a una cunetta, postulando quindi che fosse quanto meno stato ferito gravemente.

Né appaiono incompatibili con il resoconto fornito dal SINACORI le tracce di frenata di due autovetture diverse lunghe circa quarantasei metri, presenti sul manto stradale, pressappoco cinquanta metri prima del luogo in cui la Golf del LIPARI arrestò la sua corsa. Da un lato, infatti, è probabile che le tracce in parola non siano inerenti all’omicidio in esame, come è stato sostenuto con un’ampia e congrua motivazione, che questo Giudice condivide, dalla Corte d’Assise di Trapani nella più volte citata decisione. Dall’altro lato, poi, anche a prescindere da tale evenienza, non è sicuramente inverosimile che autovetture che procedevano a velocità certamente non moderatissima abbiano lasciato sull’asfalto segni di tal fatta, dopo che il conducente di una si esse, colpito a morte, perse il controllo del mezzo e quello della FIAT 128 fu costretto ad adeguare le sue manovre a quelle dell’alto veicolo.  

A fronte di tanti e così significativi riscontri, la veridicità delle dichiarazioni del SINACORI non può essere inficiata dalle parziali differenze con il racconto fornito da CARUSO Elisabetta, la quale per altro nel dibattimento dinnanzi alla Corte d’Assise ritrattò tutto quanto detto in fase istruttoria, affermando che le sue parole erano state frutto della sua fantasia, alimentata dalla lettura dei giornali e da pressioni psicologiche e suggerimenti da parte degli inquirenti. Orbene, anche prescindendo dalla motivazione fornita dalla allora giovanissima testimone per la ritrattazione, la sua descrizione dell’agguato -per altro compatibile con quella del collaboratore con riferimento al punto in cui la FIAT 128 dei sicari era in attesa dell’arrivo dell’obiettivo e al colore e al tipo dell’autovettura stessa- deve essere giudicata inattendibile in ordine alla dinamica dell’esecuzione in senso stretto.

Infatti i Giudici della Corte d’Assise di Trapani, per armonizzare la descrizione della giovanissima testimone con le risultanze del sopralluogo e con le dichiarazioni del GENCO, furono costretti a ipotizzare che il killer avesse esploso il colpo di fucile durante la manovra di arretramento della FIAT 128 (circostanza per altro non affermata affatto dalla propalante, come evidenziato nella sentenza di secondo grado) e non fosse sceso subito dalla macchina. Tuttavia, una tale ricostruzione dei fatti appare sostanzialmente illogica, atteso che sarebbe stato incongruo che i killer costringessero l’autovettura della vittima a fermarsi, per poi fare marcia indietro per collocarsi a fianco della stessa, consentendo all’obiettivo di darsi alla fuga e contemporaneamente vanificando l’effetto sorpresa, essenziale in un tipo di agguato di tal genere, per di più paventato dal LIPARI.

Né appaiono idonee a inficiare il resoconto del SINACORI le dichiarazioni di MESSINA Vita, confidente di PARISI Liliana (madre della CARUSO) e fonte confidenziale del Maresciallo BRUNO, atteso che la fonte primaria ha sempre negato di avere rivelato tali particolari all’amica. Del resto, una tale versione dei fatti, in sé molto generica, confligge radicalmente anche con quella fornita da Elisabetta CARUSO, la quale non ha fatto alcun cenno alla seconda macchina.

Infine, non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui il SINACORI non avrebbe partecipato all’agguato, ma avrebbe riferito notizie apprese dalla lettura dei quotidiani. Questa ricostruzione, infatti, non appare verosimile in quanto -anche ammettendo che il collaboratore abbia letto le cronache giornalistiche sul delitto, fatto verosimile data l’importanza dello stesso e l’arresto dell’AGATE- non è credibile che a distanza di oltre quindici anni egli conservi un ricordo tanto preciso di un episodio in cui non era stato personalmente coinvolto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI in ordine all’omicidio premeditato di Vito LIPARI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e lo stesso deve essere dichiarato responsabile dei fatti delittuosi suddetti.

Non può essere giudicata integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto, come meglio si preciserà in seguito, non è stata raggiunta la piena prova che l’assassinio del Sindaco di Castelvetrano sia stato perpetrato da un numero di persone superiore a cinque, atteso che può essere dimostrato pienamente provato soltanto il coinvolgimento dei due collaboratori

Deve invece essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che Vincenzo SINACORI venne messo a parte del progetto omicidiario o comunque ne intuì l’esistenza con un certo anticipo rispetto alla realizzazione del medesimo. Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati per il prevenuto in parola i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Antonio PATTI deve invece essere assolto dal fatto delittuoso ascrittogli, in quanto, non essendo stato dimostrato che l’autovettura che egli rubò sia quella effettivamente usata per l’omicidio, non vi è prova che abbia fornito un contributo causale alla commissione del reato.

Le posizioni degli altri imputati, GANCITANO Andrea, LEONE Giovanni e NASTASI Antonino debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni del SINACORI a loro carico.

      A detta di quest’ultimo, il GANCITANO fu colui che lo coinvolse nell’assassinio e che, nel corso del viaggio da Mazara del Vallo a Castelvetrano, gli rivelò il motivo della trasferta; fu, insieme al LEONE, l’esecutore materiale del delitto; rientrò a Mazara insieme al SINACORI.

      Il NASTASI ebbe il compito di controllare che la persona a bordo della Volkswagen Golf il cui arrivo era stato segnalato al gruppo di fuoco fosse realmente l’obiettivo.

      Il LEONE è stato indicato come l’esecutore materiale del crimine, insieme al GANCITANO e come colui che sparò alla vittima il colpo di grazia.

      Dagli atti processuali è emerso, come si è avuto già modo di sottolineare, che il GANCITANO era proprietario di una Volkswagen Golf e che i tre imputati erano liberi al momento dell’omicidio.

      Inoltre, il SINACORI ha confermato che il BURZOTTA, suo fraterno amico, in quell’epoca gravitava già nell’orbita della “famiglia” mazarese, pur non essendo formalmente affiliato, mentre il GANCITANO era già “uomo d’onore”. Il LEONE era addirittura capo-decina e in questa veste fu tra gli organizzatori dell’azione militare della fazione legata ai “corleonesi” (cfr. citato esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

      Non può essere considerato, invece, un riscontro l’affermazione del PATTI, puramente ipotetica e frutto di sua una deduzione, che nell’assassinio del LIPARI fosse coinvolto il LEONE, che in quel periodo era sempre sul luogo in cui venivano commessi crimini.

      Anche la circostanza che il LEONE -in quanto capo decina della cosca di Mazara del Vallo- fosse spesso in prima linea nell’organizzazione e nell’esecuzione degli omicidi all’epoca della guerra di mafia dei primi anni ’80 (cfr. più volte citato esame del SINACORI) non è un elemento di per sé sufficiente a dimostrarne inoppugnabilmente, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, il coinvolgimento nel fatto delittuoso in trattazione.

      Orbene, a giudizio di questa Corte, gli elementi di riscontro acquisiti nell’ambito del dibattimento sono idonei a dimostrare la generale credibilità del SINACORI in ordine all’omicidio LIPARI e ad attestare la sua conoscenza, già a quell’epoca, quanto meno con il GANCITANO e il LEONE, ma non possono, in assenza di specifici riscontri individualizzanti essere ritenuti sufficienti per un’affermazione di penale responsabilità degli imputati in esame.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, gli imputati in parola debbono essere assolti dai fatti delittuosi in parola per non essere emersa la piena prova che li abbiano commessi.

OMICIDIO TADDEO FRANCESCO

L’omicidio di Francesco TADDEO fu perpetrato la sera del 25 agosto 1981 nella piazza di Tre Fontane. La pattuglia della Stazione di Campobello di Mazara che fu inviata sul luogo del delitto dopo che, alle ore 22,00 o 22,30 circa, il fatto era stato segnalato alla Centrale Operativa di Castelvetrano accertò che contestualmente era stato ferito Antonino GRECO, appuntato dell’Arma in congedo (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, resa all’udienza del 26 maggio 1998).

Il cadavere fu rinvenuto in posizione supina e a breve distanza dallo stesso vi erano due ogive, di cui una leggermente deformata, di calibro 38 e del tipo usato per i revolver di marca “Smith & Wesson” (cfr. verbali di ispezione giudiziale e di sopralluogo effettuati rispettivamente in data 26 e 27 agosto 1981).

Nel verbale di descrizione e sezione del cadavere fu evidenziato che il TADDEO era stato attinto da sei proiettili, dei quali due erano penetrati nel torace (nella linea parasternale sinistra a cinque centimetri dal giugulo, e lungo la linea ascellare media a sei centimetri dal cavo ascellare) e gli altri nel capo (alla costa del sopracciglio sinistro, all’angolo esterno dell’occhio sinistro, sopra l’orecchio sinistro, allo zigomo destro).

Antonino GRECO, che era nella piazza di Tre Fontane al momento dell’agguato, venne colpito da due proiettili nella parete addominale, riportando una duplice ferita all’addome con perforazioni in più parti dell’ileo. Venne ricoverato nell’Ospedale di Mazara del Vallo, dove fu sottoposto a intervento chirurgico e dimesso, pienamente ristabilito, l’8 settembre 1981. Le lesioni guarirono nel termine di quaranta giorni, compreso il periodo di ripresa funzionale (cfr. relazione di perizia medico legale datata 7 maggio 1983, nonché referto medico dell’ospedale di Mazara del Vallo datato 25 agosto 1981, doc. 24 prodotto dal P.M.).

TADDEO Francesco era nato a Campobello di Mazara il 9 ottobre 1940. Era incensurato e all’epoca in cui fu ucciso era diffidato di p.s.. Non aveva precedenti penali o di polizia, a parte la diffida, ed era un assiduo frequentatore di bische clandestine (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 21 gennaio 1997 nel processo a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato davanti al Tribunale di Marsala, nonché deposizione del 26 maggio 1998, cit.).

Gli investigatori -come si è già precisato nell’Introduzione al presente capitolo, alla quale si rimanda- collegarono il delitto in esame ad altri commessi nello stesso periodo nella Valle del Belice, e in particolare a quelli di cugini ZUMMO a Gibellina, di Giuseppe PALMERI e di Pietro VACCARA a Santa Ninfa, di Vito DI PRIMA, di Antonio FONTANA a Castelvetrano, di Giuseppe ALA a Tre Fontane e di Andrea ALA a Campobello di Mazara. Individuarono la causale dei suddetti omicidi in uno scontro tra gli uomini legati alla mafia tradizionale e quelli facenti parte di gruppi emergenti, interessati al controllo del territorio, e soprattutto delle coste, per potere esercitare il traffico di sostanze stupefacenti (cfr. deposizione del Cap. Antonio D’ANDREA all’udienza del 1 aprile 1998).

Tuttavia, le indagini espletate in tale direzione, che pure era sostanzialmente corretta, non consentirono di individuare i responsabili del fatto criminoso in trattazione.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Francesco TADDEO e lesioni personali, per errore nell’uso delle armi, ad Antonino GRECO, in concorso con AGATE Mariano, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego e LEONE Giovanni, oltre che con TITONE Antonino, deceduto, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

Antonio PATTI ha ammesso di avere partecipato all’omicidio in esame, che fu perpetrato a Tre Fontane, una località marittima vicina a Campobello di Mazara.

Il collaboratore ha affermato che su ordine del rappresentante della famiglia di Marsala, Vincenzo D’AMICO, egli e suo cognato TITONE Antonino andarono a Mazara del Vallo, nella cantina di Mariano AGATE, dove trovarono l’AGATE stesso, Giovanni BASTONE, Calcedonio BRUNO, Diego BURZOTTA e un altro giovane, che poteva essere Vincenzo SINACORI o Andrea GANCITANO. Quando arrivarono, l’AGATE disse loro che dovevano uccidere una persona a Tre Fontane. Il PATTI ha precisato che egli non conosceva la vittima, ma che forse il TITONE sapeva chi fosse. Il collaboratore non è stato in grado neppure di riferire perchè il TADDEO fu ucciso, in quanto non glielo dissero ed egli non fece domande poiché chiedere informazioni non date spontaneamente era rischioso.

L’azione, a detta del PATTI, fu organizzata in ogni particolare dai Mazaresi, anche se gli esecutori materiali furono egli e il TITONE. La decisione di servirsi di sicari di un altro paese fu dovuta al fatto che essi potevano passare inosservati a Tre Fontane, a differenza dei Mazaresi, la cui città era vicinissima alla località balneare e pertanto sarebbero stati facilmente riconosciuti.

Il collaboratore ha precisato altresì che usarono gli stessi revolver di calibro 38 di cui abitualmente si servivano per commettere gli omicidi in quel periodo, poiché solo nel 1984 Mariano AGATE acquistò nuove pistole.         

Tutti i presenti all’incontro nella cantina, ad eccezione dell’AGATE, andarono a Tre Fontane. Il PATTI si mise alla guida di un “vespino” 50 elaborato come 125 con a bordo il TITONE. Il BASTONE, il BRUNO, il BURZOTTA e il quarto uomo presente, che poteva essere -come si è detto- il SINACORI o il GANCITANO, li seguirono come appoggio, utilizzando le autovetture dei primi, rispettivamente una FIAT Ritmo 85 di colore marrone scuro e una Renault 4 rossa.

Il collaboratore ha aggiunto che il gruppo di fuoco raggiunse la piazza di Tre Fontane, dove già si trovava Giovanni LEONE, il quale trascorreva la latitanza presso un uomo d’onore di Campobello, PASSANANTE Alfonso. Il collaboratore sapeva che il LEONE in quel periodo era nascosto da quest’ultimo “uomo d’onore”, ma non era a conoscenza del fatto che sarebbe stato presente sul luogo dell’omicidio, in quanto il ruolo che gli era stato assegnato era solo quello di guidare la vespa, poichè era molto abile. Ha per altro aggiunto che era invece possibile che il TITONE fosse stato informato della presenza del LEONE, poiché nell’esecuzione dell’agguato sapeva esattamente cosa doveva fare.

A un certo punto il LEONE fece un cenno al TITONE, indicandogli una persona, che stava chiacchierando con altri tre o quattro uomini. Suo cognato, ricevuta la segnalazione, si avvicinò subito al gruppetto, ma il capo decina della cosca di Mazara del Vallo gli fece cenno con la mano di fermarsi, dato che aveva visto avvicinarsi una camionetta dei Carabinieri. Quando quest’ultimo veicolo si fu allontanato, il LEONE diede nuovamente il via al TITONE, il quale si avvicinò all’obiettivo e gli sparò due o tre colpi in rapida successione. L’uomo cadde a terra, il killer si allontanò e il PATTI, che nel frattempo era sceso dal “vespino” e se ne era allontanato di circa due metri, esplose all’indirizzo della vittima uno o due spari come colpo di grazia. Dopo avere eseguito l’omicidio, i sicari se ne andarono a bordo del motociclo e il PATTI -seguendo il consiglio che gli aveva dato l’AGATE prima che partissero dalla sua cantina- lanciò un grido, per aumentare ulteriormente il panico tra la gente, ottenendo pienamente il risultato.

Sulla strada del ritorno a Mazara, i due esecutori materiali consegnarono il “vespino” e le armi che avevano sparato a Gaspare LOMBARDO, “uomo d’onore” di Campobello di Mazara, e salirono su una delle autovetture di appoggio, tenendo con loro, come sempre facevano, le pistole che non erano state utilizzate, poichè, essendo esse “pulite”, non c’era pericolo. Dopo alcuni giorni i Campobellesi riconsegnarono loro la vespa e le armi.

Dopo essersi liberati delle pistole usate per il delitto, il PATTI e il TITONE si divisero: il primo fu accompagnato dal BASTONE e dal BURZOTTA a Mazara e poi a Marsala, mentre il secondo se ne andò con Calcedonio BRUNO, con il quale aveva un ottimo rapporto.

Il collaboratore ha concluso il suo racconto dicendo che il giorno dopo lesse su un quotidiano che nell’azione era stato ferito un carabiniere o un ex carabiniere, il quale era stato colpito da un proiettile poichè si trovava di fronte all’ucciso (cfr. esame PATTI all’udienza del 7 maggio 1998).

In sede di controesame, il collaboratore ha sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni, ad eccezione di alcuni particolari marginali. In particolare, ha affermato che:

– i due sicari portarono il “vespino” da Marsala, mentre nell’interrogatorio del 28 giugno 1995 sostenne che quando giunsero a Tre Fontane, vi avevano trovato il mezzo già preparato (il collaboratore, a tale proposito, ha chiarito che in quell’occasione aveva inteso riferirsi alla base e non al motociclo);

– dopo l’esecuzione lasciarono il “vespino” in una casa malandata in Tre Fontane, mentre in sede di esame dichiarò che lo avevano consegnato, insieme alle armi utilizzate, a Gaspare LOMBARDO (versione per altro non incompatibile con la prima) e nell’interrogatorio del 28 giugno 1995 assunse che i sicari erano risaliti sul “vespino” e si erano allontanati ripercorrendo la strada dalla quale erano arrivati, giungendo alla cantina, dove avevano trovato i Mazaresi;

– l’azione fu interrotta dal segnale del LEONE, il quale aveva visto avvicinarsi una camionetta dei Carabinieri, mentre nell’interrogatorio del 28 giugno 1995 non aveva menzionato l’episodio;

– all’epoca dell’omicidio sapeva che il LEONE era “uomo d’onore”, mentre nel più volte menzionato interrogatorio del 28 giugno 1995 aveva assunto di essere venuto a conoscenza della circostanza successivamente (cfr. controesame del PATTI reso nelle udienze del 12 e 13 maggio 1999).

Pietro BONO, pur non avendo partecipato all’omicidio ha riferito alcune notizie relative allo stesso, confermando sotto certi profili le dichiarazioni del PATTI.   

Ha affermato che conosceva il TADDEO, il quale era un suo compaesano, aggiungendo che faceva parte -con Silvestro MESSINA, Nicolò MESSINA di Mazara del Vallo, soprannominato “Cola Nasca”, Pietro INGOGLIA- della cosiddetta “banda VANNUTELLI” di Mazara del Vallo, che era mal tollerata dai Campobellesi, ma, a quanto sentì dire, era protetta da ALA Giuseppe, detto “Pino il Grosso”.

Il collaboratore ha aggiunto che lo SPEZIA e il PASSANANTE gli dissero che il TADDEO conosceva fatti che lo avrebbero portato alla morte. In effetti, attentarono alla sua vita varie volte, finchè non riuscirono ad ammazzarlo. L’anno in cui la vittima fu uccisa, l’AGATE gli disse che LEONE Giovanni era a Tre Fontane nel mese di agosto proprio per curare l’eliminazione del TADDEO e lo invitò a mettersi a disposizione del suddetto “uomo d’onore”, se avesse avuto bisogno. In effetti il BONO quell’estate o quella dell’anno successivo incontrò il LEONE per ben due volte a Tre Fontane, una volta in piazza e una volta sulla strada, in motocicletta. (cfr. esame e controesame del BONO resi rispettivamente alle udienze del 15 aprile 1998 e del 12 maggio 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato escusso anche GRECO Antonino, appuntato dei Carabinieri che aveva prestato servizio nella Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Marsala e che si era congedato circa due mesi prima del fatto, ferito nell’agguato al TADDEO.

Il testimone ha riferito che la sera dell’omicidio egli si era recato in piazza per cercare un certo INGIANNI e riferirgli che la tassa relativa al porto d’armi era aumentata di £.75.000. Nella piazza di Tre Fontane c’era molta gente ed egli incontrò il TADDEO, il quale gli indicò il fratello della persona che cercava. Dopo questo dialogo, i due uomini si separarono e il testimone mentre stava parlando con quest’ultimo udì alcune detonazioni di pistola. Al terzo colpo si voltò e sentì un intenso dolore, come se fosse stato colpito da un calcio nella parte sinistra dello stomaco. Infilò istintivamente le mani in tasca alla ricerca della pistola, senza trovarla, dato che non l’aveva più da quando si era congedato. Poco dopo gli si avvicinò un suo amico, a cui egli chiese di portarlo in ospedale. Il testimone ha aggiunto che uno dei proiettili, che lo aveva colpito nella parte sinistra dello stomaco, era uscito da quella destra.

Il GRECO ha specificato che quando egli fu colpito, il TADDEO era a circa venticinque metri di distanza da lui, cosicchè non potè vederlo: seppe della sua morte otto giorni dopo in ospedale.

Quanto alla dinamica del delitto, in dibattimento il testimone è stato comprensibilmente generico, dato il lungo lasso di tempo trascorso. Tuttavia, escusso dal Pretore di Mazara del Vallo in data 27 agosto 1981 dichiarò che quando si era voltato nella direzione della provenienza dei colpi, aveva visto, a circa due metri dal TADDEO, di fronte a lui, due giovani, dei quali uno era alto m.1,80 con capelli biondi, ricci, radi, lunghi e tagliati a caschetto e l’altro -che impugnava una pistola- era un poco più basso del primo con i capelli chiari, lisci e portati all’indietro; entrambi indossavano un giubbotto di colore beige e avevano circa ventiquattro o venticinque anni ed erano di costituzione regolare. Il GRECO aggiunse che appena era stato attinto dal colpo si era inginocchiato per evitare di essere colpito da altri proiettili e in quel momento aveva visto i due giovani allontanarsi a bordo di un vespone bianco. Dalle contestazioni rivoltegli dalle parti è emerso altresì che quando fu nuovamente escusso in data 8 settembre 1981 dal sostituto procuratore confermò sostanzialmente le precedenti dichiarazioni, aggiungendo che aveva sentito le detonazioni subito dopo avere finito di parlare con INGIANNI Giuseppe e che, voltatosi di scatto dopo avere sentito dolore, vide due giovani che si davano alla fuga a bordo di uno scooter. Ribadì che il più basso impugnava una pistola, aveva i capelli di castano chiaro e indossava una giacca bianca al di sotto della quale portava un gilet di tela blu e gli parve che avesse la faccia truccata; il secondo aveva i capelli biondi, era alto circa m.1,80, era magro e indossava indumenti di colore bianco (cfr. deposizione del GRECO all’udienza del 1 aprile 1998 e interrogatorio reso dallo stesso al Pretore di Mazara del Vallo in data 27 agosto 1981, prodotto all’udienza del 17 gennaio 2000).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti del propalante un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito anche in sede di controesame, pur se con alcune discrasie di modestissima rilevanza.  

Sotto il secondo profilo, deve innanzitutto osservarsi che le dichiarazioni del PATTI hanno trovato significativi, anche se necessariamente parziali riscontri da parte del BONO, il quale non fu coinvolto nell’esecuzione dell’omicidio, ma ebbe solo il compito di “mettersi a disposizione” del LEONE, qualora costui glielo avesse chiesto.

Entrambi i collaboratori, infatti, hanno affermato che nell’omicidio TADDEO ebbero un ruolo fondamentale i Mazaresi, e in particolare l’indiscusso e carismatico capo mandamento, Mariano AGATE, il quale decise di affidare ai Marsalesi il compito di eseguire materialmente il delitto e ordinò personalmente al BONO di mettersi a disposizione del LEONE, qualora costui gli chiedesse aiuto.

Sebbene il PATTI non abbia saputo riferire alcunchè sulla causale del delitto e il BONO sia stato molto generico, il sicuro coinvolgimento nel fatto di sangue di Mariano AGATE e di sicari marsalesi consente di imputare senza dubbio l’omicidio a “cosa nostra”. Del resto, la “banda VANNUTELLI”, nella quale il TADDEO a detta del BONO e della FILIPPELLO era inserito venne sterminata dalla mafia, verosimilmente in quanto non era ligia alle regole imposte dall’organizzazione e, forse proprio per questo motivo, era vicina alla fazione campobellese allora guidata da ALA Giuseppe.

Non può essere invece condivisa la lettura alternativa dell’omicidio in parola propugnata dalla difesa. L’Avv. Oddo, in particolare, ha valorizzato la pista inizialmente seguita (senza esito alcuno) dagli inquirenti, secondo cui la morte del TADDEO sarebbe stato da addebitare a TERNASCHI Piero, detto “Tommy”. Quest’ultimo, infatti, alcuni giorni prima, a causa del suo comportamento con ragazze locali, aveva avuto un grave diverbio con PANARELLO Giovanni, nipote del TADDEO, culminato con il ferimento con uno stiletto del giovane Campobellese da parte dell’avversario. A seguito dello scontro, il TADDEO cercò il TERNASCHI e in particolare chiese di lui ad un amico, Giuseppe CAMMISA, parlando con il quale minacciò sostanzialmente il ragazzo lombardo di morte facendo con la mano il segno di premere il grilletto (cfr. deposizione del colonnello D’ANDREA all’udienza del 16 dicembre 1999).

Come si è già sottolineato, l’ipotesi investigativa delineata, avanzata nel rapporto giudiziario del 29 agosto 1981 (prodotto dalla difesa all’udienza del 17 gennaio 2000 con il consenso delle altre parti), non ha avuto alcun esito, essendo basata su indizi assai labili, quali la lite sopra indicata e il falso alibi -per altro immediatamente smascherato in seguito alle ammissioni della ragazza- che il TERNASCHI aveva imposto a Piera PILATO di fornirgli (cfr. verbale di s.i.t. rese dalla donna ai Carabinieri di Campobello di Mazara in data 27 agosto 1981). Al contrario, come si vedrà, le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie del PATTI sono state confermate da significativi elementi che consentono di affermare con certezza che egli prese parte all’omicidio del TADDEO su ordine di Mariano AGATE.

Le dichiarazioni del collaboratore sono inoltre logicamente verosimili anche sotto altri profili. In particolare, l’identità dei soggetti coinvolti nel delitto secondo il racconto del PATTI i ruoli che essi avrebbero avuto appaiono assolutamente compatibili con l’organigramma di “cosa nostra” nel mandamento di Mazara del Vallo all’inizio degli anni ’80.

Infatti -a parte la già precisata posizione dell’AGATE, sulla quale per altro ci si soffermerà ulteriormente nella scheda dedicata specificamente al medesimo imputato- il coinvolgimento di killer di Marsala (“famiglia” inserita nel mandamento di Mazara del Vallo) per evitare che qualcuno potesse eventualmente riconoscerli o che l’obiettivo si insospettisse è un espediente non soltanto logicamente verosimile, ma altresì notoriamente usato spesse volte (per citare soltanto alcuni esempi, in entrambe le guerre di mafia combattute ad Alcamo negli anni ’80 vennero utilizzati a tal fine sicari dei mandamenti di Mazara o di San Giuseppe Iato e lo stesso fu fatto per gli omicidi di Vito LIPARI e Gaetano D’AMICO).

Nel caso in esame, del resto, la “famiglia” di Marsala poteva annoverare tra i suoi esponenti il PATTI e il TITONE, due sicari che già allora erano noti per la loro fredda spietatezza e abilità. Pertanto, anche sotto questo profilo appare pienamente credibile che il D’AMICO (il quale nella sua qualità di rappresentante della cosca a cui i due sicari erano affiliati era il naturale tramite per la loro utilizzazione in un territorio esterno a quello di competenza della suddetta articolazione territoriale di “cosa nostra”) abbia prescelto proprio i due cognati per la commissione dell’omicidio del TADDEO.

Anche la riferita presenza con funzioni di appoggio -e pertanto più defilate e tali da non attrarre l’attenzione- di altri “uomini d’onore” del mandamento di Mazara del Vallo è conforme alle modalità usualmente seguite dalla mafia, atteso che membri della cosca direttamente interessata all’omicidio da commettere sono sempre presenti, per fornire il necessario supporto logistico ai sicari venuti da altre zone.

Le dichiarazioni del PATTI hanno trovato ulteriori significative conferme, oltre che negli atti irripetibili presenti nel fascicolo per il dibattimento, nella deposizione, più volte menzionata, del Maresciallo SANTOMAURO, in ordine ai seguenti punti:

1) a detta del collaboratore, l’incontro tra i componenti del gruppo di fuoco avvenne a Mazara del Vallo nella cantina di Mariano AGATE.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che all’epoca il predetto imputato aveva una cantina vinicola nel suo paese e Vincenzo SINACORI ha confermato che, prima dell’arresto del suo rappresentante, avvenuto il 1 maggio 1982, il luogo di incontro della cosca mazarese era la cantina in parola (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit. ed esame del SINACORI reso all’udienza del6 maggio 1998).

2) il PATTI ha riferito che la prima azione dei sicari fu bloccata per il passaggio nella piazza di una camionetta dei carabinieri.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che a Tre Fontane il giorno dell’assassinio era stato era stato effettivamente predisposto dal Comandante della Stazione CC di Campobello di Mazara un servizio di pattuglia dalle 21,00 alle 24,00 per controllare i sorvegliati speciali di p.s., che normalmente d’estate si trasferivano in Campobello; la pattuglia in circolazione per questo servizio fu la prima ad arrivare sul luogo del delitto, essendo stata allertata dato che in precedenza “era transitata per la frazione di Tre Fontane.

3) il collaboratore ha affermato che Calcedonio BRUNO aveva una Renault 4 di colore rosso.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che il BRUNO ebbe la disponibilità della Renault 4 di colore rosso targata TP-169757 dal 20 ottobre 1977 al 28 novembre 1988 (cfr. deposizione del SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

4) il PATTI ha detto che Giovanni BASTONE aveva una FIAT Ritmo di colore marrone.

L’ispettore Domenico SPEZIA ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che RIGGIO Rosa, moglie del BASTONE, fu intestataria della FIAT Ritmo di colore marrone targata TO-36943 dal 25 ottobre 1980 al 25 settembre 1982, quando la cedette a LUPPINO Vito.

5) a detta del PATTI i sicari utilizzarono revolver calibro 38.

Il dato è stato confermato dal rinvenimento, in sede di sopralluogo, di due ogive di proiettili di tale calibro (cfr. verbale di sopralluogo, cit.).

6) il numero di colpi sparati dai killer e i punti di impatto degli stessi quali emergono dal racconto del collaborante (dapprima due o tre colpi furono esplosi dal TITONE e poi uno o due dal dichiarante, allo scopo di finire il TADDEO) sono compatibili con quelli che effettivamente attinsero la vittima (cfr. verbale di descrizione del cadavere, cit.).

7) tutte le persone chiamate dal PATTI in correità erano libere il momento dell’omicidio, tranne LEONE, che era latitante, come specificato dallo stesso collaboratore.

Infine, la dinamica dell’agguato descritta dal collaboratore è perfettamente compatibile con il racconto di Antonino GRECO, appuntato dei Carabinieri in pensione ferito dagli assassini del TADDEO.

Il GRECO, come si è già detto, ha sostenuto che la sera dell’omicidio si intrattenne brevemente con il TADDEO nella piazza di Tre Fontane e, mentre si stava allontanando da quest’ultimo, udì alcuni colpi d’arma da fuoco. Al terzo sparo si voltò per vedere cosa stava accadendo e provò un intenso dolore alla parte sinistra dello stomaco. Prima di essere accompagnato all’ospedale da un amico, notò molte persone che scappavano, tra le quali un giovane con una pistola in mano e il braccio alzato.

Il testimone nell’immediatezza del fatto riferì altresì che i due killer avevano l’età apparente di ventiquattro o venticinque anni ed erano di costituzione regolare. Uno dei due era alto circa m.1,80, magro e aveva i capelli biondi, ricci, radi, lunghi e tagliati a caschetto e l’altro, quello che impugnava l’arma, era un poco più basso del primo e aveva i capelli chiari, lisci e portati all’indietro (cfr. deposizione resa da Antonino GRECO all’udienza, cit.).

Le dichiarazioni del GRECO hanno confermato le parole del collaboratore sotto diversi profili, e in particolare:

– il PATTI ha dichiarato che l’omicidio del TADDEO fu perpetrato nella piazza di Tre Fontane e la circostanza è stata confermata sia dal Maresciallo SANTOMAURO che dal GRECO;

– il collaboratore ha affermato implicitamente che la piazza era affollata, tanto che egli prima di darsi alla fuga con il TITONE urlò per aumentare la confusione; il GRECO ha confermato l’assunto, specificando che sul luogo del delitto c’era molta gente;

– il “pentito” ha sostenuto che esecutori materiali del delitto furono egli stesso e il TITONE; la descrizione dettagliata che ne diede il GRECO nei giorni immediatamente successivi al fatto si attaglia ai due Marsalesi: sarebbero stati due giovani dell’apparente età di ventiquattro o venticinque anni, uno dei quali alto circa m.1,80 e l’altro un poco più basso, entrambi con i capelli chiari e quello più alto anche radi;

– a detta del PATTI i killer utilizzarono una vespa 50 truccata 125; il GRECO ha sostanzialmente confermato il dato dicendo che vide i due uomini allontanarsi a bordo di un vespone bianco.

La circostanza che il testimone abbia parlato di una vespa 125 anziché di un vespino come ha fatto il collaboratore e che abbia descritto il killer più alto (il PATTI) come biondo (mentre i capelli dell’odierno collaboratore sono di colore castano scuro) non sono certo idonee -a fronte di una versione dei fatti tanto precisa, circostanziata e dettagliata- a porre in dubbio la veridicità del racconto del propalante marsalese, atteso che si tratta di circostanze assolutamente marginali a fronte dell’assoluta precisione del resoconto del “pentito” e che, tra l’altro, potrebbero discendere anche da una errata percezione della scena da parte del testimone.

Come si è già specificato, in sede di controesame sono emerse alcune discrasie tra le dichiarazioni rese dal PATTI nelle diverse sedi.

A giudizio di questa Corte, le stesse, attenendo a particolari complessivamente secondari, specie se confrontati con il numero e l’importanza dei punti su cui le propalazioni sono state invece costanti e confermate da riscontri estrinseci tali da fare ritenere senza dubbio che il collaboratore fosse presente al momento dell’agguato, non possono essere assolutamente giudicate idonee a inficiare la piena credibilità del collaborante in ordine all’episodio delittuoso in esame.

Del resto, è comprensibile che, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento dell’omicidio e quello in cui sono state rese le dichiarazioni, il PATTI abbia dimenticato o confuso alcuni particolari che probabilmente ai suoi occhi erano secondari (siccome non attinenti direttamente all’esecuzione del delitto), fissando nella memoria solo quelli che gli parevano più rilevanti. Ciò tanto più che il collaboratore è stato coinvolto in un notevole numero di assassinii, con lo stesso ristretto gruppo di persone e con modalità di preparazione ed esecuzione spesso simili, e che pertanto è ben possibile che abbia sovrapposto nel suo ricordo fatti concernenti episodi diversi e aventi ad oggetto circostanze marginali nella complessiva dinamica del delitto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio premeditato di Francesco TADDEO, al ferimento per errore nell’uso delle armi di GRECO Antonino e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Con riferimento alla fattispecie di cui all’art.82 c.II c.p. è appena il caso di osservare che si versa in una tipica ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva, atteso che gli assassini, oltre a uccidere il loro obiettivo, ferirono altresì Antonino GRECO a causa di un errore nell’uso delle armi.

Non è stata integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., dato che non è stata raggiunta la prova che l’omicidio in parola sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque, essendo stato dimostrato solo il coinvolgimento del PATTI, dell’AGATE e di una terza persone, probabilmente il TITONE, che eseguì materialmente il delitto insieme al collaboratore.

Deve invece essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario fin dal momento in cui arrivarono alla cantina di AGATE a Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo degli imputati, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, AGATE Mariano, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego e LEONE Giovanni debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle separatamente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a loro carico.

AGATE MARIANO

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che egli e il TITONE, su ordine di D’AMICO Vincenzo, si recarono a Mazara del Vallo nella cantina dell’AGATE, dove li stavano attendendo gli altri componenti del gruppo di fuoco. Ivi giunti, fu lo stesso rappresentante del mandamento a spiegare ai due sicari marsalesi che dovevano uccidere una persona a Tre Fontane e a consigliare al PATTI di lanciare un grido dopo avere ucciso l’obiettivo per aumentare ulteriormente il panico degli astanti.

Il BONO, dal canto suo, ha affermato che l’anno in cui fu assassinato il TADDEO l’AGATE gli confidò che LEONE Giovanni era a Tre Fontane nel mese di agosto proprio per curare l’esecuzione di quel crimine e invitò il collaborante di “mettersi a disposizione”, se il prevenuto ne avesse avuto bisogno.

Come si è già precisato, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in quel periodo l’AGATE era libero e aveva effettivamente nella sua disponibilità una cantina a Mazara del Vallo dove si incontravano abitualmente gli “uomini d’onore” o i fiancheggiatori che si recavano in quel paese. Quest’ultima circostanza è stata confermata altresì da tutti i collaboratori escussi.

È inoltre pacifico che l’AGATE già all’epoca dell’omicidio in esame era il capo mandamento di Mazara del Vallo, nel cui territorio era ricompresa la “famiglia” di Marsala e una delle personalità più autorevoli e vicine al RIINA della Provincia di Trapani.

Le dichiarazioni del PATTI, pertanto, sono supportate da significativi riscontri di carattere fattuale e logico e sono quindi idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo all’imputato.

In primo luogo, infatti, sia il PATTI che il BONO hanno concordemente accusato l’AGATE di essere direttamente coinvolto nell’organizzazione dell’omicidio in trattazione. In particolare, la circostanza che esso sia stato commesso da un sicario marsalese (cioè del mandamento guidato dal prevenuto), rafforza significativamente la chiamata in reità del BONO, in sé generica.

Inoltre, deve sottolinearsi che il prevenuto, in virtù della sua posizione di capo mandamento del PATTI e di personaggio di primo piano all’interno di “cosa nostra”, aveva il potere, secondo le regole interne dell’organizzazione, di ordinare al killer di Marsala di commettere un omicidio al di fuori del territorio della loro cosca di appartenenza.

Del pari, e per le stesse ragioni, aveva l’autorevolezza di chiedere al BONO -il quale, pur non essendo inserito nell’associazione a delinquere, era comunque “vicino” alla stessa e, come ha sempre sottolineato, in ottimi rapporti personali e commerciali con lo stesso AGATE- di fornire ai sicari ogni aiuto che costoro gli chiedessero.  

Alle suesposte considerazioni consegue che la chiamata in correità del PATTI -intrinsecamente attendibile a causa della precisione, coerenza e costanza del racconto- è stata ampiamente riscontrata, con specifico riferimento alla posizione dell’AGATE, da significativi elementi di ordine fattuale e logico, tra cui in primo luogo le dichiarazioni del BONO. Ne consegue che le prove addotte dall’accusa a carico del prevenuto sono ampiamente idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità dello stesso in ordine ai delitti ascrittigli.

BASTONE GIOVANNI, BRUNO CALCEDONIO e BURZOTTA DIEGO

      Con riferimento alla posizione degli imputati in parola, il PATTI ha riferito che quando egli e TITONE su ordine del rappresentante della famiglia di Marsala andarono a Mazara del Vallo nella cantina di Mariano AGATE, vi trovarono, oltre a quest’ultimo, anche Giovanni BASTONE, Calcedonio BRUNO, Diego BURZOTTA e una quarta persona, che poteva essere Vincenzo SINACORI o Andrea GANCITANO. Ha aggiunto che tutti i presenti, ad eccezione dell’AGATE, partirono alla volta di Tre Fontane, utilizzando anche le autovetture Giovanni BASTONE e di Calcedonio BRUNO, rispettivamente una FIAT Ritmo 85 di colore marrone scuro e una Renault 4 rossa. Infine, dopo che i killer ebbero consegnato il vespino e le armi usate per l’omicidio a Gaspare LOMBARDO, vennero riaccompagnati a Marsala il PATTI dal BASTONE e dal BURZOTTA e il TITONE da Calcedonio BRUNO.

      Il maresciallo SANTOMAURO ha accertato che i tre imputati in parola erano liberi all’epoca dell’omicidio.

      Inoltre, il SINACORI ha confermato che il BURZOTTA, suo fraterno amico, in quell’epoca gravitava già nell’orbita della “famiglia” mazarese, pur non essendo formalmente affiliato e che il BRUNO e il BASTONE erano già membri autorevoli della cosca (cfr. citato esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

      La circostanza che gli ultimi due fossero noti agli investigatori come mafiosi di vaglia è confermata altresì dalle deposizioni dell’allora Capitano Nicolò GEBBIA e del dottor Calogero GERMANÀ alle udienze del 24 febbraio e dell’11 marzo 1993 nel procedimento a carico dei due suddetti imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani avente ad oggetto gli omicidi di DENARO Francesco, PALMERI Giuseppe e ZUMMO Giuliano e Paolo (cfr. verbali delle deposizioni suddette, prodotte dal P.M. e schede dedicate ai predetti fatti delittuosi).

      Infine, come si è già sottolineato, gli accertamenti effettuati ai sensi dell’art.507 c.p.p. hanno dimostrato che il BASTONE e il BRUNO all’epoca dell’omicidio avevano la disponibilità rispettivamente di una FIAT Ritmo marrone e di una Renault 4 rossa, come sostenuto dal collaboratore.

Alla luce di tutte le sopra riportate considerazioni, tuttavia, il BASTONE, il BRUNO e il BURZOTTA debbono essere assolti in ordine ai delitti di cui ai capi 6 e 7 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri individualizzanti. Infatti, gli elementi sopra riportati provano soltanto che il collaboratore conosceva i prevenuti e che gli stessi già allora erano inseriti nell’associazione mafiosa o erano comunque “vicini” alla stessa, ma non costituiscono certamente riscontri individualizzanti che confermino il loro coinvolgimento nello specifico episodio delittuoso in trattazione.

 

LEONE GIOVANNI

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che il LEONE, che allora trascorreva la latitanza presso Alfonso PASSANANTE di Campobello di Mazara, era nella Piazza di Tre Fontane quando vi giunsero i due killer. Ha aggiunto che fu lo stesso imputato a indicare al TITONE la vittima, poi, mentre quest’ultimo stava avvicinandosi al gruppetto in cui la stessa si trovava, a fermarlo per l’arrivo di una camionetta dei Carabinieri e infine a dargli il definitivo segnale che poteva agire.

Il BONO ha affermato che l’anno in cui fu assassinato il TADDEO l’AGATE gli confidò che LEONE Giovanni era a Tre Fontane nel mese di agosto proprio per curare l’esecuzione di quel crimine e invitò il collaborante di “mettersi a disposizione”, se costui ne avesse avuto bisogno. Ha aggiunto che lo stesso anno o quello successivo lo vide per ben due volte a Tre Fontane, una volta in Piazza e una per strada, in motocicletta.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il LEONE era latitante fin dal 1978, quando, mentre era in soggiorno obbligato a Sennori in Sardegna, non era rientrato nel luogo suddetto dopo avere ottenuto il permesso di trascorrere qualche giorno a Mazara del Vallo; dopo essersi reso irreperibile, fu colpito da un provvedimento restrittivo per espiazione di pena in relazione alla violazione della misura di prevenzione; rimase latitante fino al 20 febbraio 1991, quando fu arrestato a Bardonecchia.

Inoltre, come si è già specificato, il SINACORI ha confermato che il LEONE ricopriva all’epoca il ruolo di capo decina della “famiglia” di Mazara del Vallo (cfr. esame SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998, cit.).

A giudizio di questa Corte, il LEONE deve essere assolto in ordine ai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

      Infatti, le dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non sono state supportate da riscontri individualizzanti idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico del prevenuto. In particolare, gli elementi sopra riportati provano soltanto che il collaboratore conosceva l’imputato e che lo stesso già allora era inserito nella cosca di Mazara del Vallo, ma non costituiscono certamente riscontri individualizzanti che confermino il coinvolgimento del LEONE nello specifico episodio delittuoso in trattazione.

      Con specifico riferimento alle parole del BONO, è vero che il collaboratore ha affermato che l’estate in cui fu commesso il delitto l’AGATE gli ordinò di fornire al LEONE il supporto che costui gli avesse eventualmente chiesto, ma è vero altresì che in concreto non gli fu domandato nulla. Pertanto, non può ritenersi che la richiesta dell’AGATE al BONO costituisca un elemento di prova a carico del prevenuto in parola, non potendosi escludere che il LEONE in concreto non abbia apportato alcun contributo causale alla determinazione dell’evento. Né l’esistenza di un apporto dell’imputato può essere desunta logicamente dalla sua presenza a Tre Fontane nell’estate del 1982, atteso che il BONO non è stato in grado di specificare se lo vide in paese quello stesso anno o quello successivo.

OMICIDIO DI ZUMMO GIULIANO E ZUMMO PAOLO

      I cugini Giuliano e Paolo ZUMMO furono assassinati la sera di domenica 13 settembre 1981 nella piazza antistante al bar “Bonanno” di Gibellina, l’uno a circa dodici metri e l’altro a non più di venticinque metri dal locale (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO resa all’udienza del 26 maggio 1998 e planimetria dei luoghi, in atti).

      L’allora Capitano dei Carabinieri Antonio D’ANDREA, che nella sua veste di Comandante della Compagnia CC. di Castelvetrano diresse le indagini, ha riferito che i due cadaveri risultavano attinti da numerosi proiettili di arma da fuoco, oltre che dal cosiddetto colpo di grazia. Gli operanti intervenuti eseguirono i necessari accertamenti, le foto, i rilievi. Nel corso del sopralluogo i verbalizzanti rinvennero un’ogiva di proiettile calibro 38 sparato con un revolver, come desunsero dalla circostanza che sul luogo dell’agguato non trovarono bossoli espulsi.

      Gli inquirenti identificarono le persone che si trovavano sul posto, le quali per altro affermarono che non avevano visto nulla che potesse essere utile alle indagini: la risposta più frequente fu che avevano giudicato che i colpi che avevano udito fossero stati prodotti da mortaretti carnevalizi.

Con riferimento al movente dell’omicidio, dato che in quel periodo la zona del Belice a differenza di quella di Castelvetrano e di Mazara del Vallo risultava tranquilla, gli investigatori in un primo momento ritennero che si potesse trattare di un regolamento di conti interno o di una soppressione di rivali eseguita da altri soggetti più agguerriti e più pericolosi per subentrare nella conduzione della delinquenza mafiosa operante nella zona. Infatti uno dei due cugini era figlio di Pasquino ZUMMO, capo mafia storico della zona di Gibellina morto nel 1979, e le stesse vittime erano indiziate mafiose e legate da rapporti di frequentazione con PALMERI Giuseppe e DI PRIMA Vito di Santa Ninfa, che sarebbero stati anch’essi assassinati pochi giorni dopo. Inoltre, tutti i soggetti nominati erano inserite nel contesto mafioso tradizionale, facente capo ai BONTADE, ai BADALAMENTI, ai RIMI, agli ZIZZO di Salemi (cfr. deposizioni del Capitano D’ANDREA e del Maresciallo SANTOMAURO, cit. nonchè del maresciallo Antonio Michele FOIS, resa all’udienza del 22 aprile 1998).

Vennero inoltre eseguite le autopsie sui cadaveri delle vittime.

La morte di ZUMMO Giuliano, nato ad Alia il 4 agosto 1940, avvenuta tra le 21,00 e le 22,00 del 13 settembre 1981, fu cagionata dalle lesioni da colpi d’arma da fuoco che avevano interessato il cuore e il cervello, mentre le altre ferite, che avevano riguardato il tronco, pur se gravissime, non erano state mortali.

Più specificamente, la vittima era stata attinta da nove colpi d’arma da fuoco, che avevano interessato:

– uno la regione temporale sinistra;

– quattro il dorso, e in particolare tre l’emitorace destro e uno l’emitorace sinistro;

– uno la regione lombare;

– tre i glutei.

A giudizio del consulente tecnico, la direzione dei colpi era postero-anteriore e gli stessi erano stati esplosi entro il limite delle brevi distanze, cioè non oltre i due metri, come poteva desumersi dall’esito positivo della ricerca delle polveri su frammenti di stoffa.

Inoltre gli spari erano stati esplosi da almeno due armi, verosimilmente corte, a tamburo e di grosso calibro (38). Avuto riguardo alla sede dei fori d’entrata, che si trovavano alle spalle della vittima e al numero dei colpi, i consulenti conclusero che gli aggressori erano stati due (cfr. relazione di consulenza medico-legale redatta in data 13 settembre 1981 dal dottor Michele MARINO).

La morte di ZUMMO Paolo, nato a Gibellina il 19 gennaio 1939, intervenuta tra le ore 21,00 e le 22,00 del 13 settembre 1981, fu causata dalle lesioni da colpi d’arma da fuoco che avevano interessato la massa cerebrale.

La vittima era stata attinta da tre proiettili, penetrati:

– uno in corrispondenza della zona zigomatica destra, con tramite che andava in senso anteo-posteriore fino alla regione occipitale, dove era stato rinvenuto;

– uno all’altezza della regione cervicale con tramite direzione posterio-anteriore con foro d’uscita all’altezza della pinna natale sinistra;

– uno all’altezza del dorso lungo la paravertebrale sinistra con tramite a direzione postero-anteriore dal basso verso l’alto, con ritenzione all’altezza della VII C..

I colpi erano stati esplosi entro il limite delle brevi distanze (quantificato dal perito come inferiore ai due metri), come poteva desumersi dall’esito positivo della ricerca delle polveri su frammenti di stoffa. Essi, inoltre, erano stati sparati da una sola arma, verosimilmente corta e di grosso calibro.

Avuto riguardo alla sede dei fori di entrata, il consulente concluse che la vittima era stata aggredita da una sola persona, la quale si trovava in posizione anteriore rispetto alla stessa. In seguito allo sparo allo zigomo, lo ZUMMO era crollato a terra, girandosi con movimento di torsione e durante la caduta era stato attinto alla regione cervicale e al dorso, al quale ultimo era stata colpito con direzione postero-anteriore (cfr. relazione di perizia medico-legale redatta in data 13 settembre 1981 dal dottor Michele MARINO).

Nonostante avessero individuato l’esatto contesto criminale in cui il duplice omicidio era maturato, gli investigatori, non avendo ricavato informazioni utili dall’esame dei testimoni, non furono in grado di individuare i responsabili del delitto.

      BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio sono stati protagonisti di una complessa vicenda processuale avente ad oggetto l’omicidio di Francesco DENARO, commesso a Marsala il 30 luglio 1981, quello dei cugini ZUMMO e quello di Giuseppe PALMERI.

      Come meglio si spiegherà nel capitolo dedicato all’assassinio del DENARO (cfr. infra, sub Parte IV – Capitolo VII), le imputazioni aventi ad oggetto gli ultimi due delitti erano basate sugli esiti della perizia STRAMONDO, su cui ci si soffermerà ampiamente in seguito, che stabilivano in maniera inequivoca che Francesco DENARO, il PALMERI e Giuliano ZUMMO erano stati uccisi con la medesima rivoltella calibro 38 e che un’altra arma dello stesso tipo era stata utilizzata per sopprimere gli ultimi due individui.

      La Corte d’Assise di Trapani e la Corte d’Assise d’Appello di Palermo, mentre hanno giudicato il BASTONE e il BRUNO responsabili dell’eliminazione del DENARO, li hanno assolti con riferimento agli altri due episodi criminosi loro ascritti, sul presupposto che la indubbia matrice mafiosa di tutti gli omicidi in esame e l’accertata appartenenza dei prevenuti alla “famiglia” di Mazara del Vallo non poteva essere ritenuta idonea di per sé a dimostrare la penale responsabilità dei prevenuti in ordine a tali ultimi reati. Infatti, le predette Corti hanno osservato che -atteso che un medesimo gruppo criminale solitamente si avvale, oltre che di più killer, anche di un certo numero di armi e automezzi- la semplice identità delle rivoltelle usate per commettere più delitti non era sufficiente a consentire l’individuazione nel BRUNO e nel BASTONE gli autori materiali, oltre che dell’omicidio DENARO, anche di quelli dei cugini ZUMMO e del PALMERI. In particolare, il compendio probatorio ulteriore a carico dei prevenuti, costituito all’epoca soltanto dalle dichiarazioni de relato dello SCAVUZZO, che aveva ricevuto le confidenze di Girolamo MARINO durante un periodo di comune detenzione, non poteva essere certamente ritenuto sufficiente a dimostrare con tranquillizzante certezza la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti (cfr. sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, divenuta irrevocabile sul punto il 6 dicembre 1995, emesse rispettivamente il 19 giugno 1993 e il 3 marzo 1995, prodotte dal P.M. all’udienza del 24 febbraio 2000).

      Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte dei cugini Paolo e Giuliano ZUMMO, in concorso con AGATE Mariano, BURZOTTA Diego, FUNARI Vincenzo e LEONE Giovanni, oltre che con D’AMICO Vincenzo, RAGONA Leonardo e TITONE Antonino (deceduti), e con BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio (nei confronti dei quali si è già proceduto), nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Gibellina e di Palermo.

Antonio PATTI, esaminato dal P.M., ha ammesso di avere partecipato all’omicidio dei cugini ZUMMO, i quali erano “uomini d’onore” di Gibellina.

Ha affermato di non sapere perchè ne fu decisa l’eliminazione, ma di ritenere che essa fosse collegata alla guerra di mafia in corso all’inizio degli anni ‘80.

Ha riferito che nel mese di agosto del 1980 o 1981 Vincenzo D’AMICO lo inviò a Mazara del Vallo da Mariano AGATE, il quale gli comunicò che dovevano essere uccise persone di Gibellina. Nella cantina di AGATE erano presenti altresì Vincenzo FUNARI di Gibellina, suocero di Vincenzo SPEZIA, figlio di Nunzio, Calcedonio BRUNO, Giovanni BASTONE, Giovanni LEONE, Diego BURZOTTA, Andrea GANCITANO e Nino TITONE.

Mariano AGATE informò il PATTI che doveva andare a conoscere una persona per ucciderla e a questo fine lo affidò al FUNARI. I due “uomini d’onore” andarono a Gibellina a bordo della FIAT 127 del secondo, autovettura che era di colore latte e caffè (o giallo ocra, che a detta del collaboratore erano lo stesso colore) e “un po’ malandata”.

Il PATTI quella notte rimase a dormire in un villino, che ha descritto come molto bello e silenzioso. Gli portò la cena un affiliato alla cosca di Gibellina di nome RAGONA, che non conosceva e che era tarchiato, ben vestito, di circa cinquanta anni, con “una faccia da campagnolo” e che, pur non essendo zoppo, si aiutava con un bastone per camminare, forse in considerazione della sua stazza. Il collaboratore ha specificato di avere riconosciuto quest’uomo in una ritrazione fotografica.

Fu FUNARI Vincenzo a ordinare al PATTI il duplice omicidio. Tuttavia, essendo le vittime designate “uomini d’onore”, era necessario anche il consenso di Francesco MESSINA DENARO, capo del mandamento di Castelvetrano, di cui faceva parte Gibellina.

La mattina successiva, una domenica, Vincenzo FUNARI condusse il PATTI in una zona alta di Gibellina, dove, a detta del collaboratore, forse vi era un acquedotto, particolare che desunse dalla presenza di acqua a terra e di un cancello. In quel luogo erano presenti anche Giovanni BASTONE, Giovanni LEONE, Calcedonio BRUNO, Diego BURZOTTA e Antonino TITONE, oltre a un ragazzo di cui non ha saputo indicare il nome.

Quest’ultimo lo accompagnò in paese con la sua macchina, portandolo dapprima in giro e poi entrando nel bar, molto affollato, al cui interno era l’obiettivo. Il giovane gli indicò la vittima designata con un cenno degli occhi; il collaboratore, dopo averlo focalizzato, consumò ciò che aveva ordinato e uscì dal locale da solo, incontrandosi fuori con il suo accompagnatore. Infine ritornarono al luogo da cui erano partiti, che fungeva da punto di appoggio e dove trovarono gli altri complici. Vincenzo FUNARI procurò ai membri del gruppo di fuoco polli arrostiti, panini e bibite per pranzare.

Il commando si mise in azione quando era già buio. A bordo di una FIAT 127 a due porte rubata si collocarono Calcedonio BRUNO, che era alla guida, il PATTI, seduto al suo fianco, Giovanni LEONE e Nino TITONE, i quali presero posto nei sedili posteriori. Gli altri si appostarono fuori Gibellina.

I cugini ZUMMO passavano sempre la serata nel bar al cui interno l’odierno collaboratore quel giorno aveva visto uno di loro. I killer passarono ad alta velocità davanti al locale per controllare che le vittime designate ci fossero e, verificata positivamente la loro presenza, il BRUNO fece una manovra di inversione del senso di marcia. Appena ebbe girato, prima il PATTI e poi il TITONE e il LEONE scesero dalla macchina. Gli obiettivi, che probabilmente si aspettavano un agguato, capirono che cosa stava succedendo e uno dei due (quello che il collaboratore aveva visto la mattina), nel tentativo di fuggire, corse verso il PATTI, il quale gli sparò due o tre colpi, attingendolo al capo. Il LEONE e il TITONE corsero dietro all’altro ed esplosero alcuni colpi d’arma da fuoco alle sue spalle, riuscendo a ferirlo alle gambe e poi a ucciderlo.

Quindi i sicari salirono nuovamente sulla FIAT 127 e ritornarono nella cantina di Mariano AGATE a Mazara, senza cambiare mezzo, nè lasciare le armi, sebbene vi fossero in appoggio il BASTONE e il BURZOTTA con automobili “pulite”, poichè non ebbero il tempo di fare il cambio. A tale ultimo proposito il P.M. ha contestato al collaboratore che nell’interrogatorio del 5 luglio 1995 riferì che le armi utilizzate per il delitto erano state prese in consegna dal ragazzo di cui non sapeva il nome, ad eccezione del fucile calibro 12, che avevano tenuto con loro e il PATTI ha ribadito la versione odierna, aggiungendo che decisero di non disfarsi delle pistole e del fucile per potersi difendere qualora fossero incappati in un posto di blocco (cfr. esame del PATTI all’udienza del 7 maggio 1998).

Nel controesame e nel riesame effettuati nell’udienza del 13 maggio 1999 il PATTI ha sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni, integrandole in alcuni punti.

Con riferimento al ruolo di Mariano AGATE, il collaboratore ha affermato che fu informato che avrebbe dovuto uccidere una persona da Vincenzo FUNARI durante il tragitto da Mazara del Vallo a Gibellina, ma ha ribadito che, essendo la vittima un “uomo d’onore” per il suo omicidio era necessario l’avallo del capo mandamento, che era Francesco MESSINA DENARO, il quale si consultava sempre con l’AGATE prima di agire. Del resto, la circostanza che quest’ultimo fosse a conoscenza del progetto omicidiario era dimostrato, a suo parere, dal fatto che autori del delitto furono uomini del mandamento di Mazara del Vallo.

Il collaboratore ha aggiunto che erano presenti con funzioni di appoggio il BASTONE con la sua FIAT Ritmo e il BURZOTTA con un’autovettura che il collaboratore non ha saputo precisare (cfr. controesame e riesame del PATTI all’udienza del 13 maggio 1999).

Vincenzo SINACORI, interrogato dal Presidente all’udienza del 16 febbraio 2000, ha sostenuto che FUNARI Vincenzo divenne rappresentante della cosca di Gibellina dopo l’omicidio dei cugini ZUMMO, i quali erano legati ai RIMI, aggiungendo di non sapere chi in precedenza comandasse a Gibellina.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito, con alcune ulteriori precisazioni, anche in sede di controesame e di riesame.  

Sotto il secondo profilo, debbono innanzitutto ribadirsi le osservazioni effettuate con riferimento all’omicidio TADDEO sulla piena compatibilità delle propalazioni del PATTI con le ulteriori risultanze dibattimentali relative al numero dei soggetti coinvolti e alla partecipazione all’azione di killer e di altre persone con compiti di appoggio del mandamento di Mazara del Vallo, nonchè all’organigramma di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani all’inizio degli anni ’80.

In particolare, la circostanza affermata dal PATTI e confermata, pur se genericamente, dal SINACORI (cfr. esame e controesame di quest’ultimo resi rispettivamente alle udienze del 6 maggio 1998 e del 12 maggio 1999), che l’assassinio dei cugini ZUMMO deve essere inserito nella guerra di mafia combattuta all’inizio degli anni ’80 e che il gruppo a cui va ascritta la responsabilità del suddetto crimine è lo stesso a cui sono da addebitare altri omicidi commessi nel medesimo periodo nella zona e di cui il medesimo PATTI si è autoaccusato chiamando in correità altri “uomini d’onore”, è riscontrata dalla perizia balistica eseguita dal Maresciallo Carmelo STRAMONDO su incarico del G.I. di Marsala.  

Il perito ha esaminato reperti balistici relativi agli omicidi di DENARO Francesco, PALMERI Giuseppe, ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo, e in particolare:

– OMICIDIO PALMERI GIUSEPPE:

  • quattro proiettili calibro 38 special (R1-R2-R3-R4), di cui uno ritenuto non utile ai confronti perché privo di contrassegni identificatori e tre che presentavano tracce di cinque rigature ad andamento destrorso;
  • cinque proiettili calibro 38 special (R11-R12-R13-R14-R15), di cui tre ritenuti non utili o scarsamente utili ai confronti e due che presentavano tracce di sei rigature ad andamento destrorso;

– OMICIDIO ZUMMO GIULIANO:

  • due proiettili calibro 38 special (R5-R6), di cui uno ritenuto non utile ai confronti perché privo di contrassegni identificatori e uno che presentava tracce di cinque rigature ad andamento destrorso;
  • due proiettili calibro 38 special (R16-R17), di cui uno ritenuto non utile ai confronti e uno che presentava tracce di sei rigature ad andamento destrorso;

– OMICIDIO DENARO FRANCESCO:

  • quattro proiettili calibro 38 special (R9-R10-R18-R19), che presentavano tracce di cinque rigature ad andamento destrorso;
  • quattro bossoli calibro 38 special (già contrassegnati con le sigle R1-R2-R3-R4), di cui tre ritenuti non utili o scarsamente utili ai confronti e due che presentavano tracce di sei rigature ad andamento destrorso;

– OMICIDIO ZUMMO PAOLO:

  • due proiettili calibro 38 special (R7-R8), ritenuti non utili ai confronti perché prive di contrassegni identificatori.

Il consulente ha precisato preliminarmente che sulla base dei contrassegni caratteristici dell’arma (concernenti sia il tipo di arma, sia l’arma specifica) è possibile un giudizio di certezza relativo all’identità o alla mancata identità.

All’esito dell’esame comparato dei reperti, il Maresciallo STRAMONDO è pervenuto alle seguenti conclusioni:

– una prima arma con canna solcata da cinque rigature destrorse dell’ampiezza di mm.2,6, identificabile in un revolver calibro 38 special dei vari modelli della marca “Smith & Wesson” venne usata per gli omicidi di PALMERI Giuseppe(R1-R2-R3), ZUMMO Giuliano (R5) e DENARO Francesco (R9-R10);

– una seconda arma, di tipo analogo alla precedente, fu utilizzata per l’assassinio di DENARO Francesco (reperti R18-R19);

– una terza arma con canna solcata da 6 rigature ad andamento destrorso ampie mm.1,8, identificabile con un revolver calibro 38 special dei vari modelli della marca “Astra”, fu usata per gli omicidi di PALMERI Giuseppe (R11-R12) e ZUMMO Giuliano (R16);

– i proiettili R4 (omicidio PALMERI), R6 (omicidio ZUMMO Giuliano) e R7-R8 (omicidio ZUMMO Paolo), provenienti da una o più armi con canna solcata con cinque rigature ad andamento destrorso, identificabili con revolver calibro 38 special dei vari modelli della “Smith & Wesson”- sono risultate non utili ai confronti perché eccessivamente danneggiati e privi di contrassegni identificatori;

– i proiettili repertati R13-R14-R15 (omicidio PALMERI) e R17 (omicidio ZUMMO Giuliano), provenienti da una o più armi con canna solcata da sei rigature destrorse sono risultate non utili ai confronti perché eccessivamente danneggiati o privi di contrassegni identificatori (cfr. deposizione cit. e consulenza tecnica datata 3 marzo 1989 e prodotta all’udienza dell’8 aprile 1998).

Come si è già accennato, pertanto, le risultanze della perizia STRAMONDO costituiscono un importante riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, il quale ha addebitato l’esecuzione degli omicidi dei cugini ZUMMO, di PALMERI Giuseppe e di DENARO Francesco a killer del mandamento di Mazara del Vallo o comunque a soggetti che agivano su richiesta, nell’interesse e previa predisposizione di un’adeguata organizzazione da parte delle cosche di questo mandamento, come affermato dal PATTI.

Con riferimento ai primi due episodi criminosi, inoltre, confermano -oltre all’originaria ipotesi formulata dagli investigatori secondo la quale essi dovevano essere ricondotti a un unico disegno criminoso finalizzato all’eliminazione di personaggi legati al vecchio assetto mafioso da parte degli emergenti- anche le propalazioni in tal senso del PATTI, che ha specificato che gli omicidi in parola, e in generale quelli perpetrati fino al 1984, furono commessi utilizzando le stesse armi (intendendo verosimilmente un numero assai ristretto di revolver) e una FIAT 127 rubata.

Le dichiarazioni del “pentito” hanno trovato ulteriori significative conferme, oltre che negli atti irripetibili presenti nel fascicolo per il dibattimento. nella deposizione, più volte menzionata, del Maresciallo SANTOMAURO e in particolare:

1) a detta del collaboratore, l’incontro tra i componenti del gruppo di fuoco avvenne a Mazara del Vallo nella cantina di Mariano AGATE.

Il MarescialloSANTOMAURO ha affermato che all’epoca il predetto imputato aveva una cantina vinicola nel suo paese e Vincenzo SINACORI ha confermato che, prima dell’arresto del suo rappresentante, avvenuto il 1 maggio 1982, il luogo di incontro dei membri della cosca mazarese era la cantina in parola (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit. ed esame del SINACORI reso all’udienza del6 maggio 1998);

2) il PATTI ha affermato che l’omicidio fu consumato di domenica quando era già buio.

Entrambe le circostanze sono state confermate dal Maresciallo SANTOMAURO (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.);

  1. a detta del collaboratore, i sicari utilizzarono rivoltelle calibro 38.

Il dato è stato riscontrato dal verbale di sopralluogo, dalla relazione medico legale e dalla consulenza dello STRAMONDO;

4) secondo il PATTI, nel duplice omicidio fu coinvolto un tale RAGONA, anziano e claudicante, che riconobbe in fotografia.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato l’individuo predetto, riferendo che:

– si trattava di RAGONA Leonardo, nato a Gibellina il 20 marzo 1922 e deceduto per cause naturali il 16 settembre 1984; apparteneva alla famiglia mafiosa di Gibellina, come molti suoi parenti;

– la famiglia RAGONA era composta da Leonardo, Antonino, classe 1912, Pietro, classe 1913, Vincenzo, classe 1924, Giuseppe, classe 1926, tutti indiziati mafiosi, Calogero e Stefano; il fratello di maggiore spessore criminale era Vincenzo, che nel 1978 fu proposto per la sorveglianza di p.s. insieme a BONAFEDE Leonardo, a persone di Castelvetrano e ai MINORE di Trapani; Francesco, classe 1965, figlio di Stefano, fu amministratore della società facente capo a LOMBARDINO Paolo, che aveva affidato al giovane tale incarico, non potendolo ricoprire personalmente atteso che era sottoposto a misura di prevenzione; il predetto Francesco fu testimone di nozze al matrimonio di FUNARI Vincenzo di Gibellina; lo stesso Francesco e Tommaso, anche lui nipote di RAGONA Leonardo, il 21 agosto 1988 furono avvistati dal comandante della stazione CC di Gibellina seduti a un tavolo del Ristorante “Due Palme” di Santa Ninfa insieme a FUNARI Vincenzo e LOMBARDO Gaspare, quest’ultimo mafioso di Campobello di Mazara legato a SPEZIA Nunzio (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.);

5) il collaboratore ha riferito che la base operativa era in una “zona alta di Gibellina, dove forse c’era un acquedotto”.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato la zona, riferendo che si trattava dell’impianto dell’acquedotto ESA, e precisamente dei contenitori dell’acqua che all’epoca riforniva Gibellina, ubicati in Contrada Selinella La Pietra, la quale, pur essendo in territorio di Salemi, era alla periferia di Gibellina (cfr. citata deposizione SANTOMAURO);

6) il PATTI ha affermato che Calcedonio BRUNO aveva una Renault 4 di colore rosso.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che il BRUNO ebbe la disponibilità della Renault 4 di colore rosso targata TP-169757 dal 20 ottobre 1977 al 28 novembre 1988 (cfr. deposizione del SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

7) il PATTI ha detto che Giovanni BASTONE aveva una FIAT Ritmo di colore marrone.

L’ispettore Domenico SPEZIA ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che RIGGIO Rosa, moglie del BASTONE, fu intestataria della FIAT Ritmo di colore marrone targata TO-36943 dal 25 ottobre 1980 al 25 settembre 1982, quando la cedette a LUPPINO Vito.

8) con riferimento all’esecuzione dei delitti il PATTI ha dichiarato che gli esecutori materiali furono tre: egli stesso sparò due o tre colpi al capo di uno degli obiettivi, mentre il LEONE e il TITONE, evidentemente con due pistole diverse, inseguirono l’altra vittima designata e la uccisero.

Le suddette circostanze sono state confermate nelle autopsie, che hanno accertato che ZUMMO Paolo fu attinto da tre proiettili esplosi dalla medesima arma verosimilmente corta e di grosso calibro e da una distanza di non oltre due metri (fu pertanto l’obiettivo ammazzato dal PATTI) e che ZUMMO Giuliano fu colpito da nove pallottole sparate da almeno due armi diverse, verosimilmente corte e di grosso calibro, con fori di entrata alle spalle (fu dunque l’uomo ucciso da LEONE e TITONE);

9)   tutti i soggetti che secondo il racconto del collaboratore parteciparono all’azione e sono stati identificati (AGATE Mariano, MESSINA DENARO Francesco, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, FUNARI Vincenzo, RAGONA Leonardo, TITONE Antonino e lo stesso PATTI) all’epoca del delitto erano liberi, ad eccezione del LEONE, che come si è già precisato era latitante.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio premeditato di ZUMMO Giuliano e Paolo e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Non può ritenersi integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto non è stata raggiunta la prova che l’assassinio dei cugini ZUMMO sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque.

Deve invece essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario fin dal giorno precedente a quello in cui andò alla cantina di AGATE a Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, AGATE Mariano, BURZOTTA Diego, FUNARI Vincenzo e LEONE Giovanni debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Essi debbono essere assolti in ordine ai delitti di cui ai capi 10 e 11 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

In particolare, la circostanza che tutti gli imputati all’epoca dei fatti fossero organici a “famiglie” della Provincia di Trapani non è di per sé sufficiente a provarne la penale responsabilità, in quanto un medesimo gruppo criminale solitamente si avvale di più killer, con la conseguenza che la semplice appartenenza a cosche mafiose di tutti i prevenuti non può reputarsi riscontro individualizzante sufficiente a consentire l’individuazione degli autori materiali del delitto nei soggetti in parola, anche in presenza della prova dell’identità delle armi usate.

Alcune brevi considerazioni debbono essere spese in ordine all’alibi addotto da AGATE Mariano con riferimento all’omicidio in parola.

All’udienza del 12 gennaio 2000 la difesa del suddetto imputato ha prodotto il verbale di dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art.38 disp. att. c.p.p. in data 1 luglio 1999 da Paul WARIDEL all’Avv. ANANIA.

Il WARIDEL, dopo avere sostenuto di avere conosciuto l’AGATE nel 1973 e di averlo incontrato varie volte, ha riferito che tra il 10 e il 19 settembre 1981 il capo mandamento di Mazara del Vallo dimorò all’Hotel “Nova Park” di Zurigo. Ha specificato che in quell’occasione l’odierno imputato doveva incontrarsi con il capitano di nazionalità greca TZAGARIS, che di faceva chiamare “Angelo”, per negoziare l’acquisto di una partita di tabacco lavorato estero che il marinaio ellenico avrebbe dovuto imbarcare in Albania e sbarcare in Sicilia, sulle coste del trapanese.

A detta del WARIDEL, il soggiorno elvetico dell’AGATE si protrasse alcuni giorni più del previsto, in quanto lo TZAGARIS, il quale avrebbe dovuto vedere il Mazarese la sera dell’11 settembre, arrivò a Zurigo con alcuni giorni di ritardo a causa di un contrattempo. Il WARIDEL ha sostenuto di avere assistito alle trattative e ha precisato che il prevenuto ad affare concluso si fece portare la somma di denaro pattuita come contropartita della partita di tabacco di contrabbando (quattrocento milioni di lire). Pur non avendo egli visto il corriere, venne informato dall’AGATE che le banconote erano state trasportate in Svizzera dalla Sicilia da un suo giovane compaesano, il quale aveva viaggiato in automobile e occultato la valuta all’interno della ruota di scorta.

Il WARIDEL ha precisato infine che l’AGATE ricevette la somma di denaro il 12 settembre 1981.

L’episodio narrato dal propalante deve essere giudicato storicamente vero.

Lo stesso SINACORI, infatti, ha confermato che effettivamente nel 1981 egli portò una ingente somma di denaro (trecentocinquanta milioni di lire) all’AGATE, che si trovava a Zurigo o a Ginevra, nascondendola nella ruota di scorta. Ha specificato altresì che il denaro doveva essere utilizzato per pagare a un contrabbandiere greco soprannominato “Angelo” il corrispettivo di una partita di tabacco lavorato estero (cfr. esame del SINACORI da parte dell’Avv. ANANIA all’udienza del 9 novembre 1999).

D’altra parte la circostanza che all’epoca dei fatti le “famiglie” del mandamento di Mazara del Vallo esercitassero il contrabbando di sigarette ha trovato una significativa e tranciante conferma nel più volte citato episodio dello sbarco di Torretta Granitola e nelle affermazioni del PATTI in tal senso.

Ciò premesso, tuttavia, non appare plausibile che il WARIDEL, a distanza di circa diciannove anni, possa ricordare con precisione i giorni in cui si verificò il soggiorno elvetico di AGATE Mariano, tanto più che si tratta di un episodio a cui egli era personalmente estraneo e che quindi lo coinvolse (e lo interessò) marginalmente.

Del resto, la stessa tardività dell’assunzione della deposizione e della produzione della stessa agli atti (tale da non consentire di verificarne la veridicità nel corso del giudizio di primo grado) inducono a dubitare della veridicità della stessa. D’altra parte, i buoni e addirittura confidenziali rapporti personali che legano il WARIDEL all’odierno imputato, e che traspaiono all’evidenza dalle sue dichiarazioni, consentono di spiegare la ragione per la quale il primo ha tentato di costituire un alibi al secondo.

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO PALMERI GIUSEPPE

      PALMERI Giuseppe, detto “carvuneddu”, fu assassinato la sera del 15 settembre 1981 davanti al bar “Vittoria” di Santa Ninfa.

      Come si è già anticipato nell’Introduzione al presente Capitolo e nelle schede relative agli omicidi TADDEO e ZUMMO, gli inquirenti, in considerazione della personalità della vittima, collocarono immediatamente l’episodio criminoso nel contesto della guerra tra fazioni di “cosa nostra” che infuriava in quegli anni e che aveva portato all’eliminazione di molti personaggi indiziati mafiosi.

Il PALMERI era ritenuto dagli investigatori il capo mafia di Santa Ninfa, legato agli ZUMMO e più in generale alla mafia tradizionale: gli ZIZZO di Salemi, gli INGOGLIA di Partanna, CRIMI Leonardo di Vita, VACCARA Pietro di Santa Ninfa, anch’egli ucciso, i RIMI di Alcamo.

Fin dal 1966 venne indagato dall’ufficio istruzione di Roma e tratto in arresto insieme ai fratelli MANCUSO di Alcamo -considerati i pionieri del traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti d’America- e a un certo CANEBA di Palermo; nell’ambito di questo procedimento l’ucciso fu condannato in primo grado a dieci anni di reclusione e £.200.000.000 di multa.

Dopo essere stato scarcerato, il PALMERI ritornò a Santa Ninfa e, nel 1970, gli venne irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Cittadella in provincia di Padova. Durante il periodo di tempo in cui si trovava in quest’ultimo paese, ricevette la visita di D’AMICO Gaetano, fratello di Vincenzo.

Nel 1973, quando era ancora a Cittadella, fu accusato di essere coinvolto in un vasto traffico di stupefacenti, poiché tentò, in concorso con INGOGLIA Pietro, ucciso nel 1989, di vendere trentadue chilogrammi di eroina a due soggetti, poi rivelatisi agenti della narcotici americana. Nel procedimento penale di primo grado instaurato dinnanzi al Tribunale di Padova a conclusione della predetta operazione, il PALMERI, CRIMI Leonardo e l’INGOGLIA furono condannati, venendo per altro assolti dalla Corte d’Appello di Venezia per insufficienza di prove.

Come nel caso del duplice omicidio dei cugini ZUMMO, avvenuto due giorni prima, gli inquirenti furono colpiti dalla teatralità dell’assassinio, che -come il precedente- fu perpetrato in luogo affollato, davanti a un bar, con le stesse modalità e con lo stesso tipo di armi (revolver calibro 38) usate per il delitto di Gibellina.

Inoltre, gli investigatori erano a conoscenza del fatto che tra il PALMERI e gli ZUMMO -e tra i mandamenti di Santa Ninfa e Gibellina che facevano loro capo- non risultavano esserci contrasti, circostanza da cui desunsero che costoro erano stati assassinati da personaggi appartenenti a uno stesso gruppo criminale nemico.

I testimoni sentiti non fornirono elementi utili alle indagini, anche se si accertò che al momento dell’agguato all’interno del bar, c’era anche BIANCO Giuseppe, detto “u principino”, odierno imputato. Appurarono altresì che all’omicidio era stato presente Vito DI PRIMA, che era sospettato di esserne complice nelle attività illecite e che fu ucciso alcuni giorni dopo l’omicidio PALMERI. Tuttavia, contrariamente a come era stato fatto per quest’ultimo e per i cugini ZUMMO, il DI PRIMA fu prelevato in casa, fu portato in campagna e fu verosimilmente torturato prima di essere ammazzato.

Per altro, inizialmente gli investigatori -partendo dal presupposto che in passato il PALMERI era stato arrestato in Italia settentrionale per essere stato trovato in possesso di trentadue chilogrammi di eroina- ipotizzarono che egli non avesse le risorse economiche per gestire la raffineria di eroina il cui proprietario sarebbe stato lo ZIZZO e che di conseguenza, per portare a termine il compito, che gli sarebbe stato affidato, di raffinare sostanza stupefacente e per riuscire in tal modo a farsi scegliere come responsabile effettivo del mandamento di Salemi, avesse deciso di “tagliarne” una parte e di venderla per conto proprio, al fine di autofinanziarsi. Partendo da questa ipotesi gli inquirenti inferirono che il delitto fosse dipeso da uno sgarro nell’ambito della raffinazione della droga, che la vittimaaveva avuto il compito di fare (cfr. deposizioni dell’allora capitano Antonio D’ANDREA, del Maresciallo Antonio Michele FOIS e del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO, rese rispettivamente alle udienze del 1 aprile, del 22 aprile e del 26 maggio 1998).

L’autopsia consentì di accertare che la morte di PALMERI Giuseppe, nato a Santa Ninfa il 9 agosto 1915, era avvenuta alle ore 20,50 circa del 15 settembre 1981 ed era stata cagionata dalle gravissime lesioni accertate a carico del cervello, del fegato, del rene destro e della matassa intestinale, provocate da armi da fuoco corte di grosso calibro (verosimilmente calibro 38 a tamburo), come si potè desumere dal rinvenimento nel contesto del corpo di proiettili compatibili con armi di tale tipo e caratteristiche.

La vittima, in particolare, era stata attinta da dieci colpi, che erano penetrati:

– uno all’altezza della bozza frontale sinistra a cm.6 al di sopra dell’arcata sopracciliare e all’altezza dell’attaccatura dei capelli, fuoriuscendo, dopo avere seguito un tramite che andava dall’alto in basso e da destra verso sinistra, all’altezza della regione retroauricolare destra;

– uno all’altezza della guancia sinistra a cm.4 dall’angolo labiare sinistro con direzione da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, con tramite che sfociava in cavità toracica;

– uno nel III medio della mandibola sinistra a cm.4 al di sotto di quello della guancia penetrante in cavità;

– uno lungo la mammaria esterna di sinistra a cm.5 dal capezzolo, con penetrazione in cavità toracica;

– uno lungo la mammaria esterna a circa cm.13 dalla stessa;

– uno lungo l’ascellare anteriore sinistro a cm.18 sotto la regione mammaria;

– uno nella regione epigrastrica cm.4 a sinistra della linea mediana;

– uno cm.5 a sinistra dell’ombelico;

– due nella regione colica sinistra equidistante cm.3.

Dalla sede dei fori di entrata e di uscita (ubicati nella parte anteriore del corpo), dalla direzione (antero-posteriore) e dal numero dei colpi, il consulente desunse che il PALMERI, guardasse gli aggressori e che costoro fossero in due.

A parere del consulente, infine, la presenza di tracce di polvere da sparo su frammenti di stoffa nei punti dell’impatto con i proiettili provava che gli assassini avevano esploso i colpi da una distanza non superiore ai due metri (cfr. consulenza medico-legale sul cadavere della vittima, effettuata il 15 settembre 1981 dal dottor Michele MARINO).  

Le indagini condotte all’epoca del delitto, pur avendo consentito di individuare esattamente il contesto criminale in cui era maturato l’assassinio e le causalità dello stesso, non consentirono non soltanto di scoprirne i diretti responsabili, ma neppure di individuare, anche orientativamente, i membri del gruppo a cui i fatti criminosi in parola andavano ascritti. Infatti, le inchieste in quell’epoca venivano condotte senza potere contare su rilevanti apporti informativi di persone inserite nel contesto criminale, né sul contributo di testimoni, e pertanto, dove non si verificava una vera e propria faida tra due gruppi ben individuati (come nello stesso periodo avveniva ad Alcamo), era oltremodo difficile ottenere risultati investigativi significativi.

      BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio sono stati protagonisti di una complessa vicenda processuale avente ad oggetto l’omicidio di Francesco DENARO, commesso a Marsala il 30 luglio 1981, quello dei cugini ZUMMO e quello di Giuseppe PALMERI.

      Come meglio si spiegherà nel capitolo dedicato all’assassinio del DENARO (cfr. infra, sub Parte IV – Capitolo VII), le imputazioni aventi ad oggetto gli ultimi due delitti erano basate sugli esiti della perizia STRAMONDO, su cui ci si soffermerà ampiamente in seguito, che stabilivano in maniera inequivoca che Francesco DENARO, il PALMERI e Giuliano ZUMMO erano stati uccisi con la medesima rivoltella calibro 38 e che un’altra arma dello stesso tipo era stata utilizzata per sopprimere gli ultimi due individui.

      La Corte d’Assise di Trapani e la Corte d’Assise d’Appello di Palermo, mentre hanno giudicato il BASTONE e il BRUNO responsabili dell’eliminazione del DENARO, li hanno assolti con riferimento agli altri due episodi criminosi loro ascritti, sul presupposto che la indubbia matrice mafiosa di tutti gli omicidi in esame e l’accertata appartenenza dei prevenuti alla “famiglia” di Mazara del Vallo non poteva essere ritenuta idonea di per sé a dimostrare la penale responsabilità dei prevenuti in ordine a tali ultimi reati. Infatti, le predette Corti hanno osservato che -atteso che un medesimo gruppo criminale solitamente si avvale, oltre che di killer, anche di un certo numero di armi e automezzi- la semplice identità delle rivoltelle usate per commettere più delitti non era sufficiente a consentire l’individuazione nel BRUNO e nel BASTONE gli autori materiali, oltre che dell’omicidio DENARO, anche di quelli dei cugini ZUMMO e del PALMERI. In particolare, il compendio probatorio ulteriore a carico dei prevenuti, costituito all’epoca soltanto dalle dichiarazioni de relato dello SCAVUZZO, che aveva ricevuto le confidenze di Girolamo MARINO durante un periodo di comune detenzione, non poteva essere certamente ritenuto sufficiente a dimostrare con tranquillizzante certezza la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti (cfr. sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, divenuta irrevocabile sul punto il 6 dicembre 1995, emesse rispettivamente il 19 giugno 1993 e il 3 marzo 1995, prodotte dal P.M. all’udienza del 24 febbraio 2000).

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione e in numero di persone superiore a cinque la morte di Giuseppe PALMERI, in concorso con AGATE Mariano, BURZOTTA Diego e LEONE Giovanni, oltre che con D’AMICO Vincenzo, MESSINA Francesco e VACCARA Pietro (deceduti), nonché con BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio, separatamente giudicati, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e il Comune e di Palermo.

Antonio PATTI, esaminato dal P.M., ha ammesso di avere partecipato all’omicidio, avvenuto a Santa Ninfa nello stesso anno in cui erano stati uccisi i cugini ZUMMO. Il collaboratore ha affermato che aveva visto la vittima una sola volta nella cantina di Mariano AGATE e che in quel frangente gli era stata presentata come Peppino “’u carvuneddu”, poiché era scura di pelle. Ha aggiunto che non conosceva il cognome di quest’uomo, che aveva circa cinquantacinque anni e i capelli neri. Per questa ragione, egli era stato immediatamente in grado di ricostruire la dinamica dell’omicidio, ma solo dopo avere letto il decreto di rinvio a giudizio era venuto a conoscenza del suo nome, ragione per la quale, errando, in un primo momento aveva detto che il suo cognome era DI PRIMA.

Il collaboratore ha affermato di non essere in grado di indicare la ragione per la quale fu deciso di uccidere “Peppino ‘u carvuneddu”, pur ritenendo che la deliberazione fosse stata presa nell’ambito della guerra di mafia in corso all’epoca.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto sostenendo che venne inviato da Vincenzo D’AMICO, che in quel periodo ricopriva un ruolo di primo piano in “cosa nostra”, a Mazara del Vallo dove Mariano AGATE gli diede mandato di ammazzare quell’uomo.

Anche in quest’occasione, a detta del collaboratore, i sicari usarono le armi (revolver di calibro 38) di cui allora erano soliti servirsi, poiché solo nel 1984 Mariano AGATE acquistò nuove pistole.

Il gruppo di fuoco partì da Mazara del Vallo a bordo della FIAT 127 di colore rosso amaranto (o rosso sangue) usata anche per il duplice omicidio ZUMMO a Gibellina. Alla guida del veicolo si pose Calcedonio BRUNO, mentre il PATTI e Giovanni LEONE sedettero rispettivamente a fianco del pilota e sul sedile posteriore. Li seguirono, come appoggio, Giovanni BASTONE con la sua FIAT Ritmo 85 marrone scuro e Andrea GANCITANO, con la sua Golf GT bianca, sulle quale salirono anche Diego BURZOTTA e Vincenzo SINACORI.

Usarono come punto di appoggio a Santa Ninfa la sede di una società di calcestruzzo di Rosario CASCIO (e in particolare un capannone tipo eternit sotto cui venivano parcheggiati i veicoli) e lì attesero alcune ore che lo stesso CASCIO desse loro la “battuta”. Il PATTI ha affermato che venne a conoscenza del cognome di quest’ultimo dopo averlo riconosciuto in una ritrazione fotografica. Ha aggiunto che il CASCIO gli venne presentato da Mariano AGATE a Mazara del Vallo e che aveva una macchina di grossa cilindrata: un’Alfa Romeo, oppure una FIAT 131 o 124.

Quando i killer arrivarono sul luogo dell’agguato, la vittima si trovava su un marciapiede fuori da un bar. Il gruppo di fuoco giunse dalla strada di fronte al locale e si fermò a una ventina di metri dall’obiettivo. Il PATTI e LEONE scesero dalla FIAT 127, mentre il BRUNO, che era alla guida, restò a bordo. Il LEONE si avvicinò al PALMERI, che era seduto, estrasse uno dei due revolver che aveva nella cintola e gli sparò cinque o sei colpi, tutti nel petto. Dopo avere scaricato la prima rivoltella, il LEONE (il quale poteva sparare solo con la destra, poiché nella sinistra aveva solo il dito pollice e il mignolo) la passò nell’altra mano, estrasse la seconda pistola che teneva alla cintura ed esplose ulteriori colpi. Il PALMERI, mentre il suo assassino compiva queste operazioni, si alzò, si avvicinò al suo aggressore e tentò di agguantarlo; il suo assassino lo respinse con una mano e lo finì.

Prima che i sicari si dessero alla fuga, il PATTI lanciò un grido per creare confusione, come già aveva fatto in occasione dell’omicidio TADDEO a Tre Fontane, e sparò un colpo in aria. Quindi la FIAT 127 si allontanò, andando direttamente a Mazara, senza cambiare autovettura. Le macchine di appoggio li precedevano, battendo la strada, per controllare che tutto fosse tranquillo. Andrea GANCITANO, che era da solo sulla sua Golf GT bianca e guidava la fila, all’ingresso dell’autostrada di Castelvetrano, prese le armi e le nascose sul ciglio della strada, oltre il guard-rail vicino ad alcuni alberi, coprendole un poco. La fila di autovetture era chiusa dal BASTONE, che era a bordo della sua FIAT Ritmo 85, insieme a Diego BURZOTTA. I tre veicoli arrivarono a Mazara del Vallo alla cantina di Mariano AGATE nell’ordine sopra riportato. Il giorno dopo il PATTI e il GANCITANO andarono a recuperare le armi.

Il collaboratore ha infine affermato di avere sentito parlare di VACCARA Pietro, ma di non ricordare a che proposito (cfr. esame del PATTI all’udienza del 7 maggio 1998).

In sede di controesame e di riesame, il PATTI ha sostanzialmente confermato le sue precedenti affermazioni, precisando in particolare che nella dichiarazione di intenti aveva nominato l’assassinio di un tale soprannominato “u nivuru” e che il 28 giugno 1995 aveva identificato la vittima come “Vito DI PRIMA detto Carvuneddu”. Ha giustificato il proprio sbaglio, dicendo di avere fatto confusione.

In realtà a giudizio di questa Corte l’errore del collaboratore -che ha ad oggetto soltanto l’indicazione del nome della vittima e non la dinamica del fatto- è giustificabile alla luce di diverse considerazioni. Innanzitutto, egli conosceva assai superficialmente l’ucciso avendolo visto una sola volta nella cantina dell’AGATE a Mazara del Vallo e probabilmente costui gli era stato indicato solo con il soprannome (“Peppino u carvuneddu”) con il quale era verosimilmente noto. Inoltre il DI PRIMA era originario dello stesso paese del PALMERI e certamente assai vicino allo stesso, tanto che era presente sulla scena del delitto in trattazione e fu a sua volta soppresso pochi giorni dopo l’altro. Deve pertanto reputarsi che la confusione da parte del PATTI sul nome della vittima sia stata ingenerata da commenti su questi ultimi fatti a cui egli assistette. Del resto, l’esatta indicazione, oltre che delle modalità dell’omicidio, del nome di battesimo e del soprannome della vittima (“Peppino u carvuneddu”), non riferibili assolutamente al DI PRIMA, che si chiamava Vito e che fu rapito prima di essere assassinato, indicano con evidenza che il PATTI aveva inteso narrare la dinamica della soppressione del PALMERI.  

I difensori degli imputati hanno contestato al collaboratore alcune discrasie tra le propalazioni rese nel corso dell’esame e durante i primi interrogatori, e in particolare che nell’interrogatorio del 5 luglio 1995:

– egli non fece alcun cenno alla sosta nell’impianto di calcestruzzi a Santa Ninfa in attesa della “battuta”;

– dichiarò che in questa occasione egli non aveva sparato;

– affermò di non ricordare il tipo di autovetture utilizzate dal BASTONE e dal BURZOTTA;

– non parlò del cambio di pistola da parte del LEONE né del tentativo di aggressione ad opera del PALMERI;

– sostenne che durante l’esecuzione dell’azione, il BURZOTTA e il BASTONE erano stati certamente presenti sul luogo del delitto, ma non fu in grado di ricordare dove si trovassero.

Il PATTI in ordine alla prima discrasia ha affermato di avere fatto riferimento alla sosta all’impianto di calcestruzzi già in fase di indagini preliminari, in un interrogatorio successivo a quello citato.

Riguardo al secondo punto ha dichiarato che, dicendo di non avere sparato, aveva inteso riferirsi alla circostanza che non aveva esploso colpi all’indirizzo della vittima.

Relativamente al terzo e al quarto profilo ha precisato di essersi ricordato di molti dati nel corso del tempo e di avere effettuato in più occasioni precisazioni e integrazioni delle precedenti propalazioni.

Quanto all’ultima difformità si è limitato a specificare di essere comunque certo che il BASTONE e il BURZOTTA erano in zona. Anche in questo caso il contrasto è di modestissima rilevanza, atteso che il PATTI ha sempre affermato la presenza dei due uomini nel commando che curò l’esecuzione del PALMERI.

Le parole del PATTI hanno avuto una generica conferma dal SINACORI, il quale ha riferito che PALMERI, soprannominato “Carvuneddu” per il colorito scuro della sua pelle, era un “uomo d’onore” di Santa Ninfa e un personaggio della vecchia guardia e fu ucciso in quel periodo sempre perché era legato ai RIMI. Il SINACORI ha aggiunto che lo conobbe superficialmente per averlo visto nella cantina di Mariano AGATE e che in seguito seppe che era un trafficante di stupefacenti e MESSINA DENARO Matteo gli confidò che era stato in soggiorno obbligato con uno degli INGOGLIA di Partanna (cfr. esame SINACORI all’udienza del 6 maggio 1998, confermato nel controesame del 12 maggio 1999).

La propalazioni del SINACORI, pur se generiche e aventi ad oggetto circostanze apprese de relato, non possono non essere giudicate tendenzialmente attendibili, tenuto conto del fatto che egli fin dall’inizio degli anni ’80, nonostante ricoprisse un ruolo non certo di spicco all’interno di “cosa nostra”, godeva già di una certa considerazione -tanto che, come si è già precisato nella scheda dedicata alla generale attendibilità dello stesso- poteva permettersi di chiedere delucidazioni su omicidi addebitabili a decisione dei vertici del mandamento, a differenza di PATTI e GIACALONE, i quali hanno più volte precisato che non si permettevano di chiedere spiegazioni, poiché poteva essere pericoloso. Pertanto, certamente il SINACORI già all’epoca era verosimilmente a conoscenza di molte circostanze di cui molti altri “soldati” non sapevano nulla. Inoltre lo stesso imputato in seguito acquisì una posizione di assoluto rilievo all’interno della organizzazione criminale e dunque venne indubbiamente a conoscenza di molti ulteriori dettagli.    

     

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito, con alcune ulteriori precisazioni, anche in sede di controesame e di riesame.  

Le discrasie tra le propalazioni effettuate dal collaboratore in sede di esame dibattimentale e di indagini preliminari, in alcune circostanze sono state adeguatamente giustificate dal medesimo e negli altri casi hanno ad oggetto fatti di rilevanza modestissima.

Pertanto l’indubbia esistenza di alcune difformità tra le dichiarazioni rese dal PATTI nelle diverse occasioni in cui è stato escusso non possono assolutamente inficiarne la credibilità in ordine al fatto delittuoso in esame, tenuto conto da un lato della scarsa importanza dei punti su cui le medesime vertono e dall’altro lato della complessiva precisione, coerenza e logicità delle rivelazioni del collaboratore (tali da fare ritenere che egli fosse certamente presente sulla scena del delitto e non abbia appreso i fatti da altri), nonchè delle numerose conferme estrinseche ricevute, su elementi ben più significativi.  

Infine, il PATTI ha affermato che al momento della partenza del gruppo di fuoco da Mazara del Vallo era presente anche il SINACORI, che per altro non si unì ai componenti dello stesso. Quest’ultimo imputato, d’altra parte, ha escluso recisamente di avere partecipato all’omicidio.

Orbene, a giudizio della Corte deve credersi alla versione fornita da quest’ultimo collaboratore, il quale da un lato non ha alcun interesse a negare la sua responsabilità in ordine al fatto di sangue in trattazione, avendo confessato di avere perpetrato un certo numero di assassinii e dall’altro lato certamente ha un migliore ricordo del fatto, attenendo alla sua stessa presenza. D’altra parte, l’errore del PATTI è ben comprensibile tenuto conto del fatto che già allora egli aveva verosimilmente avuto modo di vedere varie volte il SINACORI nella cantina di Mariano AGATE, che entrambi frequentavano, cosicchè è verosimile che abbia confuso episodi diversi, tanto più che non ha incluso il coimputato in questione tra i componenti del gruppo di fuoco e gli ha attribuito un ruolo secondario, in posizione defilata e distante da quella in cui si trovava il dichiarante, lontana dalla sua diretta percezione. In ogni caso, come si è già precisato nella scheda dedicata all’attendibilità del PATTI, a fronte di una tale ricchezza e importanza delle rivelazioni del medesimo l’esistenza di alcuni errori o imprecisioni nei suoi ricordi, anche su dati rilevanti (quale è certamente la presenza di alcuni individui in determinate occasioni), non solo non ne inficia la generale attendibilità, ma al contrario ne esalta la genuinità, atteso che sarebbe assai inquietante se le propalazioni del collaboratore (aventi ad oggetto spesso fatti assai datati) non presentasse imprecisioni o lacune.

Sotto il profilo dei riscontri estrinseci, debbono innanzitutto ribadirsi le osservazioni effettuate con riferimento all’omicidio TADDEO (che qui si intendono totalmente richiamate relativamente ad AGATE), sulla piena compatibilità delle propalazioni del PATTI con le ulteriori risultanze dibattimentali relative al numero dei componenti del gruppo di fuoco e all’appartenenza degli stessi al mandamento di Mazara del Vallo e all’organigramma di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani all’inizio degli anni ’80.

In particolare, la circostanza affermata dal PATTI e confermata, pur se genericamente, dal SINACORI che l’assassinio del PALMERI deve essere inserito nella guerra di mafia combattuta all’inizio degli anni ’80 e che il gruppo a cui va ascritta la responsabilità del suddetto crimine è lo stesso a cui sono da addebitare altri omicidi commessi nel medesimo periodo nella zona e di cui il PATTI si è autoaccusato chiamando in correità altri “uomini d’onore”, è riscontrata dalla perizia balistica eseguita dal Maresciallo Carmelo STRAMONDO su incarico del G.I. di Marsala.  

In questa sede si richiama quanto già dettagliatamente riferito nella scheda relativa all’omicidio dei cugini ZUMMO, limitandocisi a riportare gli elementi più significativi.

Il perito ha esaminato reperti balistici relativi agli omicidi di DENARO Francesco, PALMERI Giuseppe, ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo e ha concluso che:

– una prima arma con canna solcata da cinque rigature destrorse dell’ampiezza di mm.2,6, identificabile in un revolver calibro 38 special dei vari modelli della marca “Smith & Wesson” venne usata per gli omicidi di PALMERI Giuseppe, ZUMMO Giuliano e DENARO Francesco;

– una seconda arma, di tipo analogo alla precedente, fu utilizzata per l’assassinio di DENARO Francesco;

– una terza arma con canna solcata da sei rigature ad andamento destrorso ampie mm.1,8, identificabile con un revolver calibro 38 special dei vari modelli della marca “Astra”, fu usata per gli omicidi di PALMERI Giuseppe e ZUMMO Giuliano;

– i proiettili R4 (omicidio PALMERI), R6 (omicidio ZUMMO Giuliano) e R7-R8 (omicidio ZUMMO Paolo), provenienti da una o più armi con canna solcata con cinque rigature ad andamento destrorso, identificabili con revolver calibro 38 special dei vari modelli della “Smith & Wesson”- sono risultate non utili ai confronti perché eccessivamente danneggiati e privi di contrassegni identificatori;

– i proiettili repertati R13-R14-R15 (omicidio PALMERI) e R17 (omicidio ZUMMO Giuliano), provenienti da una o più armi con canna solcata da sei rigature destrorse sono risultate non utili ai confronti perché eccessivamente danneggiati o privi di contrassegni identificatori (cfr. deposizione cit. e consulenza tecnica datata 3 marzo 1989 e prodotta all’udienza dell’8 aprile 1998).

Come si è già accennato, pertanto, le risultanze della perizia STRAMONDO costituiscono un importante riscontro alle dichiarazioni del collaboratore, il quale ha addebitato l’esecuzione degli omicidi dei cugini ZUMMO, di PALMERI Giuseppe e di DENARO Francesco a killer del mandamento di Mazara del Vallo o comunque a soggetti che agivano su richiesta, nell’interesse e previa predisposizione di un’adeguata organizzazione da parte delle cosche di questo mandamento, come affermato dal PATTI.

Con riferimento ai primi due episodi criminosi, inoltre, confermano, oltre all’originaria ipotesi formulata dagli investigatori secondo la quale essi dovevano essere ricondotti a un unico disegno criminoso finalizzato all’eliminazione di personaggi legati al vecchio assetto mafioso da parte degli emergenti, anche le propalazioni in tal senso del PATTI, che ha specificato che gli omicidi in parola, e in generale quelli perpetrati fino al 1984, furono commessi utilizzando le stesse armi (intendendo verosimilmente un numero assai ristretto di revolver) e una FIAT 127 rubata.

      Le dichiarazioni del PATTI hanno trovato ulteriori significative conferme, oltre che negli atti irripetibili presenti nel fascicolo per il dibattimento, nella deposizione, più volte menzionata, del Maresciallo SANTOMAURO e in particolare:

  1. a detta del PATTI, il PALMERI era soprannominato “carvuneddu”.

La circostanza è stata riscontrata dal SINACORI e dal SANTOMAURO (cfr. citati esame del collaboratore e deposizione del verbalizzante);

2) il collaboratore ha dichiarato che la vittima fu intercettata davanti a un bar a Santa Ninfa.

Il dato è stato confermato nella planimetria dei luoghi e dalla deposizione del Maresciallo SANTOMAURO;

3) il collaboratore ha affermato che Calcedonio BRUNO aveva una Renault 4 di colore rosso.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che il BRUNO ebbe la disponibilità della Renault 4 di colore rosso targata TP-169757 dal 20 ottobre 1977 al 28 novembre 1988 (cfr. deposizione del SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

4) il PATTI ha detto che Giovanni BASTONE aveva una FIAT Ritmo di colore marrone.

L’ispettore Domenico SPEZIA ha accertato ai sensi dell’art.507 c.p.p. che RIGGIO Rosa, moglie del BASTONE, fu intestataria della FIAT Ritmo di colore marrone targata TO-36943 dal 25 ottobre 1980 al 25 settembre 1982, quando la cedette a LUPPINO Vito.

5) secondo il PATTI i sicari utilizzarono revolver di calibro 38, facenti parte del ristretto novero di cui solitamente si servivano nel mandamento di Mazara del Vallo fino al 1984, quando AGATE acquistò altre armi. L’autopsia ha confermato che la vittima fu attinta da proiettili del calibro indicato dal collaboratore (cfr. atto irripetibile, cit.).

D’altra parte, la perizia STRAMONDO ha evidenziato che in effetti gli omicidi del PALMERI, dei cugini ZUMMO e di Francesco DENARO vennero perpetrati utilizzando le medesime rivoltelle di calibro 38;

6) il PATTI ha precisato che il LEONE dapprima esplose contro l’obiettivo tutto il caricatore di una delle due pistole con cui era armato, poi sparò altri colpi con l’altra.

Tale versione dei fatti è pienamente compatibile con l’autopsia, che ha accertato che la vittima fu attinta da dieci proiettili;  

7) il maresciallo SANTOMAURO ha accertato che tutte le persone a detta del PATTI coinvolte nel delitto (lo stesso collaboratore, AGATE Mariano, BURZOTTA Diego, D’AMICO Vincenzo, MESSINA Francesco, BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio) erano libere quando lo stesso fu commesso, ad eccezione del LEONE, il quale era latitante.

L’uomo che a detta del collaboratore accolse i membri del gruppo di fuoco nell’impresa di calcestruzzi e che si sarebbe chiamata Rosario CASCIO deve essere verosimilmente identificata con VACCARA Pietro, che egli ha affermato di avere sentito talvolta nominare.

A tale proposito, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che:

  • il VACCARA era un ex bracciante agricolo, il quale, frequentando “certi soggetti”, era diventato un imprenditore, cioè un azionista di un’impresa di calcestruzzi che produceva conglomerati, la “Bitume Edil” di Santa Ninfa; era stato denunciato più volte, era stato diffidato e sorvegliato speciale di p.s.;
  • all’epoca dell’omicidio PALMERI aveva una FIAT 125 colore amaranto, tg. TP-109288;
  • aveva nella sua disponibilità un immobile in Contrada Ferro, alla periferia di Santa Ninfa, verso Castelvetrano;
  • era fisicamente assai somigliante a CASCIO Rosario;
  • all’epoca di questo omicidio VACCARA era libero (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

     

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio premeditato di Giuseppe PALMERI e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Non può invece ritenersi integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., non essendo stato provato che l’assassinio in esame fu perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque.

Deve invece essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario fin dal momento del suo arrivo a Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, AGATE Mariano, BURZOTTA Diego, e LEONE Giovanni debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Essi debbono essere assolti in ordine ai delitti di cui ai capi 10 e 11 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

In particolare, la circostanza che tutti gli imputati all’epoca dei fatti fossero organici a “famiglie” del mandamento di Mazara del Vallo non è di per sé sufficiente a provarne la penale responsabilità, in quanto un medesimo gruppo criminale solitamente si avvale di più killer, con la conseguenza che la semplice appartenenza a cosche mafiose di tutti i prevenuti non può reputarsi riscontro individualizzante sufficiente a consentire l’individuazione degli autori materiali del delitto nei soggetti in parola, anche in presenza della prova dell’identità delle armi usate.  

Le suddette considerazioni appaiono particolarmente fondate nel caso in esame, atteso che proprio in ordine all’omicidio PALMERI, il PATTI ha dimostrato di avere un ricordo poco preciso delle persone coinvolte, atteso che ha inserito tra i partecipanti il SINACORI, il quale certamente non c’era, e non è stato costante nell’indicazione tra i compartecipi del BASTONE e del BURZOTTA.

Quanto all’alibi addotto da Mariano AGATE, in questa sede si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella scheda relativa all’omicidio dei cugini ZUMMO, data la perfetta identità dell’argomento difensivo.

OMICIDIO FONTANA ANTONIO

      Antonio FONTANA fu assassinato a Castelvetrano la mattina del 5 agosto 1982.

Il Maresciallo Salvatore INTERLANDI, che all’epoca era in servizio al N.O.R. di Castelvatrano, ha riferito che il 5 agosto 1982, alle ore 10,00-10,30 circa, la Compagnia li informò che era in corso una sparatoria in un’officina di via Mazara n.73 a Castelvetrano.

Una pattuglia si recò subito in loco, constatando che dentro all’officina c’era il cadavere di una persona che fu identificata per l’appunto in FONTANA Antonio. La salma giaceva in posizione supina, con le spalle addossate alla parete, il capo reclinato sul lato destro quasi a toccare la spalla, il gomito appoggiato alla base del buttatoio e un mozzicone di sigaretta stretto tra il dito indice e il medio.

All’interno dell’officina gli inquirenti notarono sei fori di pallettoni di lupara e trovarono due frammenti di borra di cartucce, vari pallettoni e un proiettile calibro 38 (cfr. verbale di sopralluogo datato 5 agosto 1982).

Rinvennero altresì l’autovettura targata TP-153068 di proprietà del FONTANA, dal cui esame emerse che il fanalino anteriore sinistro era effettivamente stato smontato per eseguire riparazioni, come affermato dal meccanico (cfr. verbale di ispezione dell’autovettura del 5 agosto 1982).

Il Maresciallo INTERLANDI escusse a sommarie informazioni persone informate sui fatti, tra cui il proprietario dell’officina MISTRETTA Antonio, suo fratello Benito Giovanni e Giuseppe TUMMINIA, sulle quali ci soffermerà più dettagliatamente in seguito.

Il consulente tecnico Edoardo SCALICI accertò che la morte del FONTANA era stata determinata da lesioni prodotte da sette colpi di arma da fuoco che avevano attinto la vittima al tronco e al capo seguendo tramiti di direzioni divergenti tra di loro, verosimilmente dovute a movimenti di inclinazione e contemporanea rotazione del tronco e del capo compiuti dalla vittima nel succedersi dei proiettili.

In particolare, la vittima era stata attinta da:

– un colpo di pistola calibro 38 alla testa con foro di ingresso posto cm.4 a sinistra della coda del sopracciglio sinistro, seguito da tramite diretto da sinistra a destra e leggermente dall’indietro in avanti con ritenzione di un proiettile calibro 38 verniciato nel lobo parietale sinistro;

– un colpo di rivoltella calibro 38 alla testa con foro di ingresso posto cm.5 sopra l’elice di sinistra seguito da tramite diretto da sinistra a destra e leggermente da dietro in avanti con ritenzione di un proiettile calibro 38 verniciato in fossa cranica media;

– un colpo di revolver, presumibilmente calibro 38, alla testa con foro di ingresso posto cm.9 sopra l’elice di sinistra, seguito da tramite sottocutaneo diretto dall’avanti all’indietro e foro di uscita posto cm.4 dietro al precedente;

– un colpo di pistola, presumibilmente di calibro 38, al tronco, con foro d’ingresso posto al di sotto della clavicola destra, seguito da tramite intratoracico diretto dall’avanti all’indietro con foro di uscita posto all’angolo inferiore della scapola destra;

– un colpo di rivoltella, presumibilmente calibro 38, al tronco con foro di ingresso posto cm.4,5 al di sotto dell’aureola mammaria di sinistra, seguito da tramite intratoracico diretto dall’avanti all’indietro, da sinistra verso destra e leggermente dall’alto verso il basso, con foro di uscita posto sulla linea mediana cm.23 al di sotto dell’occipite;

– un colpo di revolver, presumibilmente calibro 38, al dorso, con foro di entrata posto cm.2 al di sotto della spalla sul lato esterno del braccio sinistro, seguito da tramite diretto da sinistra a destra, dal basso verso l’alto con foro di uscita posto sul lato posteriore del collo cm.6 a destra;

– un colpo di pistola calibro 38 al braccio sinistro con foro di ingresso posto sul lato mediale del gomito sinistro, seguito da tramite da destra verso sinistra e con ritenzione di un proiettile calibro 38 verniciato cm.2 sopra il gomito sinistro sul lato esterno.

Sulla base del numero di proiettili che avevano colpito la vittima e di quelli rinvenuti sul luogo dell’agguato, il consulente tecnico giunse alla conclusione che nell’azione delittuosa erano state utilizzate due rivoltelle calibro 38. Infatti, le pallottole trovate nel corso dell’autopsia erano del calibro predetto verniciate in oro, con sei rigature sinistrorse e, quella rinvenuta nel corso del sopralluogo dell’identico calibro, ma camiciata e con cinque rigature destrorse. Tenuto conto che nel corso del sopralluogo erano stati rinvenuti altresì quattordici frammenti di pallettoni appartenenti al n.11/0 della Numerazione Unica Italiana e che tali pallettoni erano usualmente impiegati nel caricamento di una cartuccia da caccia calibro 12 nel numero complessivo di nove disposti in tre strati di tre pallettoni sovrapposti, il consulente dedusse anche che nell’evento delittuoso fossero stati esplosi contro il FONTANA due colpi di fucile caricati a pallettoni e che gli stessi fossero andati a vuoto (cfr. relazione di consulenza medico legale del dott. SCALICI datata 7 agosto 1982).

Gli investigatori accertarono altresì che il FONTANA era uno schedato mafioso, sospettato di essere inserito nella cosca di ZUMMO Pasquino di Gibellina, suo paese di origine e che all’epoca era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. Il Maresciallo INTERLANDI ha aggiunto che la vittima aveva rapporti con altri presunti “uomini d’onore”, tra cui VACCARA Pietro (ucciso il 7 luglio 1982 a Santa Ninfa all’interno di un bar), in compagnia del quale il predetto verbalizzante ha specificato di averlo visto personalmente.

Sulla base delle indagini espletate, gli investigatori non riuscirono a individuare i responsabili del delitto in parola (cfr. deposizione INTERLANDI all’udienza del 2 aprile 1998).

Alla luce delle dichiarazioni rese da Vincenzo SINACORI, lo stesso collaboratore, BRUNO Calcedonio, GANCITANO Andrea, GUTTADAURO Filippo, NASTASI Antonino e TAMBURELLO Salvatore sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato e commesso in un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Antonio FONTANA, in concorso con CLEMENTE Giuseppe cl.1927, deceduto, nonché dei reati satellite di porto e detenzione dei revolver calibro 38 e del fucile calibro 12 con i quali la vittima era stata assassinata.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni di Palermo e Castelvetrano e la signora Giovanna LIPARI, moglie della vittima.

Il SINACORI ha ammesso di avere partecipato all’esecuzione dell’omicidio in parola, insieme ad altri “uomini d’onore” della “famiglia” di Mazara del Vallo, avvalendosi della collaborazione e del supporto logistico di soggetti affiliati alla cosca di Castelvetrano.

Ha affermato di non conoscere la ragione che determinò la decisione di uccidere il FONTANA, specificando per altro che ma che essa maturò nel contesto della guerra di mafia combattuta all’inizio degli anni ‘80.

Ha aggiunto altresì che il delitto avvenne a Castelvetrano, all’interno di un’officina.

Il SINACORI ha proseguito il suo racconto riferendo che il gruppo di fuoco -composto da Andrea GANCITANO, Calcedonio BRUNO e lo stesso SINACORI- partì da Mazara del Vallo e raggiunse la fattoria di Pino CLEMENTE il vecchio sita in Contrada Belvedere di Castelvetrano. L’odierno collaboratore aveva ricevuto l’ordine di partire dal GANCITANO, ma probabilmente costui lo aveva a sua volta avuto da Mastro Ciccio MESSINA. Quest’ultimo, infatti, era la persona che dopo l’arresto di AGATE Mariano di fatto aveva potere decisorio per gli omicidi, in considerazione dei suoi ottimi rapporti con RIINA Salvatore (il quale era messo sempre a parte delle decisioni di commettere omicidi e incaricava sempre il MESSINA di organizzarli), anche se formalmente il reggente del mandamento era TAMBURELLO Salvatore. Il collaboratore per altro ha puntualizzato che anche quest’ultimo era stato certamente messo a parte del progetto criminoso, in quanto, secondo la sua esperienza (il SINACORI fu reggente dal 1992 al 1996), il reggente era sempre informato degli assassinii che dovevano avvenire nel suo territorio. In ogni caso, quando il gruppo di fuoco partì da Mazara, i suoi componenti erano a conoscenza del fatto che avrebbero commesso un omicidio voluto dai Castelvetranesi.

Alla fattoria trovarono, oltre al CLEMENTE, Filippo GUTTADAURO e Antonino NASTASI. Il collaboratore ha precisato che conosceva certamente quest’ultimo, mentre ha dichiarato di non essere sicuro che all’epoca conoscesse già l’altro.

A detta del SINACORI, i Castelvetranesi avevano già preparato un’autovettura rubata e le armi che sarebbero servite per il delitto.

Il NASTASI fece un primo giro di perlustrazione, rientrò alla fattoria senza avere visto l’obiettivo e uscì nuovamente. Avendo notato che il FONTANA era seduto davanti a un elettrauto, andò subito a dare la “battuta” ai killer, che erano in attesa.

Subito dopo avere avuto il segnale di “via libera”, all’incirca alle 9,00 o alle 10,00 di mattina, i tre Mazaresi si diressero al centro abitato a bordo della vettura Renault 19 di provenienza furtiva di cui il collaboratore non ha saputo ricordare il colore. Su contestazione del P.M. il SINACORI ha chiarito che nel verbale di interrogatorio del 24 ottobre 1996 aveva identificato l’automobile suddetta con una Golf, confondendosi, poiché durante la guerra di mafia avevano spesso usato un’automobile di quel tipo e di colore beige per compiere gli assassinii, fino a quando, in occasione del duplice omicidio ALA-STALLONE, il parabrezza era stato colpito da un proiettile sparato da loro stessi e si era rotto.

Il NASTASI e il GUTTADAURO seguirono i tre Mazaresi con la stessa vettura (di cui il collaboratore non ha ricordato il tipo) usata dal primo per il giro di perlustrazione, guidata dal secondo.

In precedenza il NASTASI aveva spiegato ai complici la strada per arrivare all’officina, ma i killer passarono davanti all’esercizio fermandosi oltre, poiché non erano sicuri dell’identità della vittima designata. I Castelvetranesi li raggiunsero, e il NASTASI confermò loro che la persona che avevano visto era l’obiettivo.

I Mazaresi allora invertirono il senso di marcia in una piazzola e tornarono indietro. Il SINACORI, che era alla guida, posteggiò la vettura vicino all’officina e rimase a bordo, mentre il BRUNO prima e il GANCITANO poi scesero e iniziarono a sparare. La vittima, tentando di fuggire, entrò nell’officina e i due sicari lo inseguirono e lo finirono a colpi di revolver e fucile a canne mozze. Quando i suoi complici scesero dalla macchina con le armi in pugno, davanti alla Renault si fermò un camionista, che -vedendo le armi- si spaventò e corse via, lasciando lì l’automezzo. Il collaboratore ha aggiunto di avere visto altresì che c’era un bambino che piangeva, il quale non scappò, ma rimase sul marciapiede con la testa abbassata. Quindi i killer uscirono e si allontanarono a bordo dell’autovettura a bordo della quale erano arrivati.

Il SINACORI ha infine precisato che i killer si incontrarono con il NASTASI e il GUTTADARO in una strada sterrata, consegnarono le armi e la vettura al primo e si allontanarono con il secondo a bordo del veicolo “pulito”, dirigendosi nuovamente alla fattoria di Giuseppe CLEMENTE. In questo frangente incontrarono un’Alfetta dei Carabinieri, i cui occupanti, per altro, non li fermarono, forse perché si spaventarono. Subito dopo essere giunti nella proprietà del CLEMENTE, partirono alla volta di Mazara del Vallo a bordo dell’autovettura di GANCITANO Andrea (cfr. esame reso dal SINACORI all’udienza del 6 maggio 1998).

In sede di controesame e di riesame, il collaboratore ha meglio precisato alcuni particolari relativi al NASTASI e al GUTTADAURO.

Con riferimento al primo ha affermato che per un certo periodo aveva fatto il macellaio, poi aveva chiuso la macelleria e aveva cominciato a occuparsi dell’allevamento di animali.

Quanto al GUTTADAURO, ha ammesso che inizialmente non lo aveva indicato tra i responsabili dell’omicidio per rispetto a MESSINA DENARO Matteo e perché era l’unico in cui era coinvolto e ha precisato che in ogni caso la sua partecipazione fu casuale e dovuta al fatto che lo stesso MESSINA DENARO era in ritardo.

Ha inoltre precisato che la causale dell’assassinio del FONTANA fu il suo legame con VACCARA Pietro e PALMERI Giuseppe.

Infine i difensori hanno messo in luce alcuni contrasti -per altro di lieve entità- tra le dichiarazioni rese in sede di esame e quelle rilasciate nel corso delle indagini preliminari, e in particolare che nell’interrogatorio del 24 ottobre 1996:

– riferì che il NASTASI aveva fatto un solo giro di perlustrazione e non due, come ha dichiarato in esame (il collaboratore ha ribadito questa seconda versione);

– non accennò agli ulteriori chiarimenti sull’identità dell’obiettivo forniti dal NASTASI ai sicari dopo il primo passaggio davanti all’officina (il SINACORI ha confermato quanto detto in sede di esame);

– affermò che il cambio della macchina avvenne alla fattoria del CLEMENTE (il collaboratore ha preso atto della discrasia, senza chiarirla) (cfr. controesame e riesame del SINACORI all’udienza del 7 luglio 1999).

Nell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Giovanna LIPARI, Antonino e Giovanni Benito MISTRETTA.

La signora LIPARI ha dichiarato che suo marito alle ore 8,00-8,30 circa della mattina del 5 agosto del 1982 si recò a un’officina di via Mazara per accomodare lo “stop” della sua FIAT 128, che era rotto.

Ha aggiunto che era sposata da quattro anni e che, sebbene suo marito avesse precedenti penali per fatti che ella non conosceva, dopo il matrimonio egli non ebbe più problemi con la giustizia, pur essendo stato assoggettato per un anno alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. a Castelvetrano.

La testimone ha puntualizzato altresì che ella e il FONTANA avevano un figlio, che era stato tenuto a battesimo da VACCARA Pietro di Santa Ninfa, ucciso dodici giorni dopo suo marito. Tuttavia non ha saputo riferire che rapporti avesse il FONTANA con il VACCARA e ha giustificato il fatto assumendo che il coniuge non le parlava delle sue frequentazioni (cfr. deposizione della LIPARI all’udienza del 2 aprile 1998).

Antonio MISTRETTA ha dichiarato che dal 1981 al 1989 fu titolare di un’officina meccanica ubicata in via Mazara a Castelvetrano.

La mattina dell’omicidio aprì l’esercizio alle ore 8,30 circa. Il FONTANA si presentò intorno alle 10,00, a bordo della sua FIAT 128 rossa, lamentando che l’automobile aveva problemi elettrici a un fanalino. Il testimone andò ad acquistare i pezzi di ricambio e incaricò suo fratello Benito Giovanni (che all’epoca aveva circa dodici anni) di smontare i pezzi da cambiare. Ritornò dopo circa trenta minuti e vide che c’era gente davanti all’officina; chiese informazioni e gli riferirono che era stata uccisa una persona. Suo fratello gli raccontò che non aveva visto i sicari.

Il MISTRETTA conosceva il FONTANA, perchè talvolta andava nella sua officina quando aveva bisogno di riparare la macchina. Il teste ha infine precisato che nei giorni precedenti nessuno si era presentato nell’esercizio per chiedere quando la vittima vi si sarebbe recata (cfr. deposizione del MISTRETTA all’udienza del 2 aprile 1998).

Benito Giovanni MISTRETTA ha dichiarato che fin dall’età di dodici anni lavora nell’officina di suo fratello, all’interno della quale fu uccisa una persona.

Nella sua escussione dibattimentale, il teste ha ricordato solo che il delitto avvenne mentre egli era all’esterno dell’officina, vicino al marciapiede, sotto la FIAT 128 della vittima, che stava accomodando poichè presentava un guasto al fanalino anteriore sinistro. Al momento dell’agguato suo fratello si era allontanato per andare ad acquistare il materiale elettrico per le riparazioni. Egli, mentre stava smontando il fanalino udì uno sparo e fuggì a piedi per una traversa di via Mazara che portava verso la campagna, ove si trovava il campo dell’aviazione. Ha affermato di non ricordare dove fosse il FONTANA mentre egli era sotto la macchina.

Il P.M. ha contestato al testimone che il 5 agosto 1982, sentito dai CC. di Castelvetrano, riferì che aveva udito “alcuni colpi” e che mentre era sotto la FIAT 128 il proprietario di quest’ultima si era allontanato dalla macchina e si era portato verso l’officina, dopo avere acceso una sigaretta. In entrambi i casi il MISTRETTA ha dichiarato di non ricordare (cfr. deposizione del teste all’udienza del 2 aprile 1998).

Sono state altresì acquisite per impossibilità sopravvenuta di ripetizione le dichiarazioni rese da Giuseppe TUMMINIA, deceduto il 18 aprile 1996 a Castelvetrano (cfr. certificato di morte prodotto dal P.M. all’udienza del 2 aprile 1998).

Il 5 agosto 1982 il TUMMINIA riferì ai CC di Castelvetrano che alle 10,40 circa dello stesso giorno era nella sua abitazione quando aveva percepito l’esplosione di quattro o cinque colpi di arma da fuoco e si era affacciato per vedere cosa era successo. Nella circostanza aveva visto un’autovettura Renault 14 di colore azzurro ferma davanti all’officina del MISTRETTA, sulla quale erano saliti subito tre individui provenienti dall’interno dell’officina; non appena essi erano stati a bordo, l’automobile era partita ad alta velocità in direzione del campo di aviazione. Il TUMMINIA aveva chiesto al figlio di chiamare i Carabinieri e poi si era avvicinato all’officina, dove aveva visto che era stata uccisa una persona a lui sconosciuta.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti del medesimo un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, deve affermarsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito, con alcune precisazioni, anche in sede di controesame e di riesame.  

Del resto non può non sottolinearsi, a ulteriore conferma della attendibilità e della genuinità del SINACORI, tanto in generale quanto con riferimento all’assassinio del FONTANA che egli non era mai stato accusato di tale episodio delittuoso prima della sua collaborazione.

Le discrasie (sopra analiticamente riportate) tra le propalazioni effettuate dal dichiarante in sede di esame dibattimentale e di indagini preliminari in alcune circostanze sono state adeguatamente giustificate dal medesimo e negli altri casi hanno ad oggetto fatti di rilevanza modestissima nel presente procedimento.

Pertanto l’indubbia esistenza di alcune difformità tra le dichiarazioni rese dal SINACORI nelle diverse occasioni in cui è stato escusso non possono assolutamente inficiarne la credibilità in ordine al fatto delittuoso in parola, tenuto conto da un lato della scarsa importanza delle medesime (tanto maggiormente evidente se si considera il lungo lasso di tempo trascorso tra i fatti e l’inizio della collaborazione dell’imputato) e dall’altro lato della precisione, coerenza e logicità delle rivelazioni del collaboratore, nonchè delle numerose conferme estrinseche ricevute, su elementi ben più significativi.  

Sotto il profilo dei riscontri estrinseci, debbono innanzitutto ribadirsi le osservazioni effettuate con riferimento all’omicidio TADDEO (che qui si intendono totalmente richiamate).

Con specifico riferimento alle caratteristiche peculiari del fatto criminoso in esame, deve sottolinearsi che l’utilizzazione di un gruppo di fuoco proveniente da un mandamento diverso per l’esecuzione del progetto omicidiario, coadiuvato da alcuni elementi locali con funzioni di predisposizione dei mezzi, controllo dell’obiettivo e in generale di fiancheggiamento, è stata riscontrata in numerose occasioni, tanto da rientrare nella prassi di “cosa nostra”.

      Le dichiarazioni del SINACORI hanno trovato ulteriori significative conferme, oltre che negli atti irripetibili presenti nel fascicolo per il dibattimento, e in particolare:

1) quanto al movente del delitto, il SINACORI ha affermato che esso andava individuato nei legami della vittima con il PALMERI e il VACCARA.

La testimonianza della signora LIPARI ha sostanzialmente confermato che il FONTANA era in stretti rapporti con VACCARA Pietro, “ uomo d’onore” di Santa Ninfa, che tenne a battesimo la figlia della vittima e che fu assassinato dodici giorni dopo suo marito.

L’esistenza di frequentazioni tra i due uomini è stata riscontrata altresì dal Maresciallo INTERLANDI, il quale ha riferito che i due uomini erano soliti frequentarsi e che il FONTANA era ritenuto inserito nella cosca di Pasquino ZUMMO, capo della “famiglia” di Gibellina.

A giudizio della Corte, gli elementi sopra riportati consentono di inferire con certezza che l’omicidio in trattazione va inserito nel contesto della guerra di mafia allora in corso e fu deliberato proprio in considerazione dei legami della vittima con esponenti di spicco della fazione avversa a quella in cui militavano le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Castelvetrano, guidate da due degli uomini più fidati del RIINA: MESSINA DENARO Francesco e AGATE Mariano.

2) con riferimento alla fase preparatoria del delitto, il SINACORI ha sostenuto che la base operativa era la fattoria di CLEMENTE Giuseppe il vecchio in contrada Belvedere di CASTELVETRANO.

Come si è già puntualizzato nella scheda relativa all’omicidio LIPARI, è pacifico in atti che il defunto CLEMENTE Giuseppe -il quale era proprietario di una fattoria in località Belvedere di Castelvetrano nella quale allevava bovini e ovini- fosse un “uomo d’onore” di primo piano nella “famiglia” di Castelvetrano. Nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 21 dicembre 1992 e divenuta definitiva il 27 marzo 1995 lo stesso individuo -condannato alla pena di sei anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso- è stato definito come personaggio vicino a MESSINA DENARO Francesco, della cui figlia Rosalia (moglie dell’imputato GUTTADAURO) fu padrino di battesimo. Pertanto, deve ritenersi assolutamente verosimile che il CLEMENTE, il cui status di uomo d’onore è attestato da sentenza irrevocabile, fosse coinvolto nel fatto di sangue in trattazione che fu certamente voluto dai Castelvetranesi, avendo come bersaglio un soggetto legato allo schieramento avverso e abitante nella loro città.

3) quanto alla fase esecutiva del delitto, il collaboratore ha affermato che:

– l’omicidio fu consumato intorno alle ore 9,00-10,00: il dato è sostanzialmente confermato dall’INTERLANDI e dal MISTRETTA, i quali hanno affermato che fu perpetrato tra le 10,00 e le 10,30;

– il fatto avvenne all’interno di un’officina di elettrauto: la circostanza è stata riscontrata da tutti i testimoni, nonché dal verbale di sopralluogo;

– l’autovettura utilizzata per l’agguato era una Renault 19: il fatto è stato confermato dalle dichiarazioni del teste TUMMINIA il quale ha detto di avere visto tre uomini salire a bordo di una Renault 14 azzurra; la differenza tra le affermazioni del SINACORI e del testimone oculare con riferimento alla cilindrata dell’autovettura è di modesta rilevanza, trattandosi di due modelli aventi caratteristiche tra loro simili;

– il veicolo durante l’esecuzione del delitto rimase in sosta nei pressi dell’autofficina: il dato è stato riscontrato dalle dichiarazioni del TUMMINIA, il quale ha dichiarato che la Renault era “ferma davanti all’officina”;

– i sicari utilizzarono revolver e un fucile a canne mozze: la circostanza è stata confermata dalle risultanze dell’autopsia e del verbale di sopralluogo, nei quali si è dato atto che nel cadavere vennero rinvenute ogive di calibro 38 provenienti da due pistole diverse come si desume dalle rigature e che sul luogo del delitto furono trovati pallettoni calibro 12;

– i sicari furono due: il fatto ha trovato una conferma logica nell’autopsia, atteso che la dinamica dell’agguato come ricostruita nella stessa (utilizzazione di tre armi ed esplosione di un certo numero di colpi) è perfettamente compatibile con la presenza attiva di due killer.

L’unica discrasia emersa tra le propalazioni del SINACORI e le ulteriori risultanze dibattimentali è stata relativa al numero delle persone che scesero dall’autovettura per l’esecuzione del delitto, in quanto il collaboratore ha affermato che egli rimase a bordo in attesa che i due esecutori materiali ritornassero, mentre il TUMMINIA ha riferito di avere visto tre persone salire sull’autovettura. In realtà, siffatta discordanza ha un’importanza assai modesta, potendosi ben ipotizzare che il SINACORI, dopo l’ingresso del GANCITANO e del BRUNO nell’officina per inseguire il FONTANA, sia sceso dall’automezzo per poi risalirvi subito prima dei complici, dando così l’impressione a uno spettatore ignaro come era il TUMMINIA (il quale del resto si era appena affacciato alla finestra al momento della fuga dei killer) dell’arrivo contemporaneo di tre persone.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI in ordine all’omicidio premeditato di Antonio FONTANA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Per le ragioni che verranno specificate in seguito, esaminando le posizioni degli altri prevenuti, non può essere giudicata raggiunta la prova che il numero di persone che commisero il delitto in questione sia stato pari o superiore a cinque e pertanto non può ritenersi integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p..

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario fin dal momento della sua partenza da Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, BRUNO Calcedonio, GANCITANO Andrea, GUTTADAURO Filippo, NASTASI Antonio e TAMBURELLO Salvatore debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; quelle del BRUNO, del GANCITANO, del NASTASI e del GUTTADAURO verranno trattata in un unico contesto per la loro sostanziale omogeneità, mentre quella del TAMBURELLO sarà vagliata singolarmente a causa della peculiarità della stessa.

      Come meglio si preciserà nelle schede dedicate alle figure criminali degli imputati in parola, all’epoca del delitto essi erano organicamente inseriti nell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”. Il BRUNO, detto “l’architetto”, già all’epoca dei fatti era una figura di spicco all’interno della cosca mafiosa di Mazara del Vallo. Il GANCITANO era un giovane killer molto rispettato, tanto che il BRUNO, in ordine all’omicidio di Francesco DENARO commesso nel 1981, ebbe a riferire ad Antonino SAIA che lo avrebbe eseguito “Andrea” perchè sparava bene ed era uno dei loro migliori sicari (cfr. esame SAIA all’udienza del 4 febbraio 1999). Il NASTASI e il GUTTADAURO, dal canto loro, facevano parte della cosca di Castelvetrano (il secondo, in particolare, era genero di MESSINA DENARO Francesco per averne sposato la figlia Rosalia il 1 settembre 1976: cfr. deposizione Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 16 gennaio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, celebrato dinnanzi al Tribunale di TRAPANI).

Inoltre, all’epoca del delitto il BRUNO, il GANCITANO, il NASTASI e il GUTTADAURO erano liberi.

      Ciò premesso, tuttavia, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, tutti i predetti imputati debbono essere assolti dai delitti loro ascritti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del SINACORI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

Con specifico riferimento al GUTTADAURO deve sottolinearsi che egli ha addotto un alibi.

Nel corso del suo esame dibattimentale il prevenuto in parola ha affermato di avere ricordato durante la detenzione che, dopo avere trascorso un soggiorno di alcuni giorni a Berlino Est, raggiunse la Turchia, dove il giorno 5 agosto 1982 stipulò un contratto di compravendita di un appezzamento di terreno. L’imputato ha aggiunto di non avere ricordato subito l’episodio a causa del lungo lasso di tempo trascorso tra lo stesso e l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare e di averlo ricostruito successivamente grazie all’aiuto dei suoi familiari, i quali gli ricordarono che il 10 agosto 1982 era stato celebrato il matrimonio tra sua cognata. Ha specificato altresì che raggiunse la Turchia da Berlino Est, poiché in tal modo in viaggio era più economico, nonché che nel 1982 per entrare nella capitale della allora Repubblica Democratica Tedesca e in Turchia non era necessario il passaporto, ma era sufficiente la carta di identità (cfr. esame del GUTTADAURO reso all’udienza del 14 ottobre 1999).

All’udienza del 17 gennaio 2000 i difensori dell’imputato hanno prodotto una copia autenticata del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5 agosto 1982 in Turchia tra il GUTTADAURO e HASAN Inal con attestazione di autentica delle firme e il certificato di matrimonio tra MESSINA DENARO Giovanna e ALLEGRA Rosario.

All’udienza del 24 febbraio 2000 il P.M. ha prodotto un’attestazione del Ministero degli Esteri datata 23 febbraio 2000 secondo la quale prima del 1989 i cittadini italiani che volevano recarsi nella Germania Orientale per una visita di ventiquattro ore dovevano essere muniti di passaporto valido e richiedere un visto con l’indicazione dei motivi della visita con quattro o sei settimane di anticipo. Insieme al visto, veniva loro consegnato un foglio sul quale dovevano indicare con precisione il denaro e gli altri valori che intendevano portare con sé. Nel caso in cui avessero voluto effettuare un soggiorno più lungo, occorreva allegare alla richiesta una apposita lettera di invito di un cittadino della D.D.R.. Al momento dell’arrivo e della partenza, bisognava presentarsi alle autorità del luogo della visita per ottenere conferma sul visto delle date di arrivo e di partenza. Al passaggio del confine, le autorità doganali controllavano sia il visto che la dichiarazione di valore.

A giudizio di questa Corte l’alibi del GUTTADAURO non può essere ritenuto tranciante.

Infatti, le affermazioni del prevenuto sono state smentite dall’attestazione del Ministero degli Affari Esteri in ordine ai documenti necessari per entrare nel territorio della Repubblica Democratica tedesca, attestazione che ha confermato il rigore (del resto notorio) delle autorità di quest’ultimo Stato. Tale circostanza si traduce in un elemento, che infirma, sia pure in modo non assorbente, la prospettazione dell’imputato.

Inoltre, non può non sottolinearsi che appare quantomeno sospetto che il GUTTADAURO, pur essendo sottoposto a custodia cautelare soltanto per l’omicidio del FONTANA fin dal 1996, abbia addotto -e documentato- un alibi soltanto quando il dibattimento stava volgendo al termine, rendendo in tal modo assai difficoltosa l’approfondita verifica dello stesso, a causa della mole del procedimento e l’approssimarsi dello scadere della scadenza dei termini di custodia cautelare.

D’altra parte non può neppure ritenersi, come sostenuto dal prevenuto, che le accuse del SINACORI nei suoi confronti siano state dettate da un’inimicizia di carattere personale dovuta a un vecchio contrasto per un debito di gioco.

Infatti, anche a prescindere dalla rilevanza assolutamente modesta della lite secondo lo stesso racconto del GUTTADAURO, se il SINACORI avesse realmente inteso calunniare il prevenuto avrebbe fatto il suo nome fin dall’inizio e non gli avrebbe assegnato un ruolo assolutamente secondario. Al contrario, il collaboratore in un primo momento non ha indicato l’imputato tra i compartecipi all’omicidio FONTANA e ha in seguito spiegato l’omissione con la sua intenzione di proteggerlo per rispetto al MESSINA DENARO, a cui il dichiarante era molto legato, e la successiva decisione di chiamarlo in correità con il timore di essere smentito da altri complici che avessero in seguito deciso di collaborare. Inoltre, lo stesso SINACORI ha cercato all’evidenza di sminuire il contributo causale fornito dal prevenuto sottolineando che era presente soltanto a causa di un impedimento di MESSINA DENARO Matteo.

Pertanto, la condotta processuale del SINACORI nei confronti del GUTTADAURO, a giudizio di questa Corte, non appare quella di un calunniatore, bensì è coerente con l’atteggiamento tenuto dal propalante in parola quale emersa in tutto il dibattimento. Il SINACORI, infatti, non si è mai mostrato pentito per il suo passato criminale, ma ha sempre ammesso di essersi risolto a collaborare con la giustizia soltanto per i vantaggi che poteva ottenerne. Da ciò discende che risponde certamente al vero la sua affermazione in ordine alle ragioni di prudenza e convenienza personale che lo hanno indotto ad accusare il GUTTADAURO, in quanto è indubbio che la sua credibilità agli occhi degli inquirenti sarebbe stata gravemente compromessa se una successiva collaborazione avesse evidenziato che egli aveva omesso di chiamare in correità un personaggio che la sua parentela con i MESSINA DENARO aveva reso certamente noto nell’ambiente.

Sulla base di tutti gli elementi sopra riportati, deve concludersi che l’alibi addotto dal GUTTADAURO, sebbene non smentito nella sua struttura portante dai dati di prova acquisiti, non può essere giudicato idoneo a infirmare in radice le dichiarazioni del SINACORI (sulla cui generale attendibilità non possono esservi dubbi per le ragioni più volte esposte) e conseguentemente a dimostrare l’assoluta estraneità dello stesso all’omicidio del FONTANA.

Con riferimento alla posizione di TAMBURELLO Salvatore, il SINACORI ha affermato che l’imputato era certamente a conoscenza del progetto omicidiario, in quanto dopo l’arresto di Mariano AGATE avvenuto il 1 maggio 1982 egli era reggente del mandamento e, anche se il potere decisionale effettivo in ordine agli omicidi era in capo a Francesco MESSINA a causa dei suoi rapporti privilegiati con Salvatore RIINA, nella sua veste di capo pro tempore dell’articolazione territoriale doveva esserne informato.

In ultima analisi, quindi, il collaboratore non ha sostenuto di avere una conoscenza diretta di una condotta del TAMBURELLO integrante un concorso nel reato, ma ha inferito che lo stesso fosse a conoscenza del progetto criminoso in virtù del suo status di reggente del mandamento.

Lo stesso collaboratore, per altro, ha sempre svilito il ruolo concretamente esercitato dal prevenuto in parola, sottolineando che la persona che di fatto negli anni ’80 guidò l’articolazione mazarese di “cosa nostra” durante i periodi di detenzione di AGATE Mariano fu MESSINA Francesco. Quest’ultimo, a detta del SINACORI, era il principale fiduciario di RIINA Salvatore nella provincia di Trapani, per lungo tempo ebbe il ruolo di collettore delle tangenti e, con riferimento al territorio mazarese, era colui che decideva in ordine agli omicidi.

Del resto, la circostanza che il TAMBURELLO si mantenesse (o fosse stato relegato) in una posizione defilata, pur essendo verosimilmente all’epoca del delitto in trattazione il reggente del mandamento, trova una conferma nel fatto che il PATTI ha sostenuto che il predetto incarico era stato conferito al BRUNO.

Alle sopra esposte considerazioni consegue che la deduzione logica del SINACORI in ordine alla conoscenza del progetto criminoso da parte del prevenuto in parola dovuta al ruolo di reggente ricoperto dallo stesso non può essere reputata idonea, in assenza di riscontri individualizzanti, a fondare un giudizio di condanna.

In primo luogo, infatti, l’importanza del SINACORI nell’associazione all’epoca della sua reggenza all’inizio degli anni ‘90 non appare paragonabile a quella del TAMBURELLO nei primi anni del decennio precedente. L’odierno collaboratore, infatti, era il principale fiduciario di Matteo MESSINA DENARO, capo della Provincia di Trapani, nonché uno dei diretti interlocutori di RIINA, il quale lo coinvolse in alcune importanti azioni, tra cui gli attentati nell’Italia peninsulare. L’autorità del TAMBURELLO, invece, a causa della presenza del MESSINA, era modesta, tanto che il PATTI, soggetto bene inserito nell’organizzazione già all’epoca del delitto, non era a conoscenza della sua posizione di reggente (e, pertanto, non lo considerava un interlocutore privilegiato).

Inoltre, come si è avuto modo di sottolineare più volte, già negli anni ’80 le ferree regole che tradizionalmente connotavano “cosa nostra” erano frequentemente violate, con la conseguenza che la semplice posizione di reggente del mandamento ricoperta dal TAMBURELLO senza che alla stessa corrispondesse un ruolo di effettivo comando, non consente di giudicare provato che il MESSINA si ritenesse in dovere di ottenere l’avallo, anche implicito, del prevenuto in parola prima di deliberare un omicidio o di inviare i suoi uomini in un altro mandamento per eseguirlo.

D’altro canto, anche qualora si ritenga che Mastro Ciccio “’u muraturi” (personaggio a cui, come si è detto, la vicinanza al RIINA conferiva un potere immenso) abbia comunque informato il TAMBURELLO, pur non richiedendone l’assenso al suo progetto delittuoso e non coinvolgendolo in alcun modo nell’organizzazione (come parrebbe essere avvenuto a giudizio del SINACORI, il quale non ha accennato ad alcun intervento da parte sua nell’episodio delittuoso in parola), deve reputarsi che egli non abbia offerto alcun contributo causale alla realizzazione del delitto.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte ritiene che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Per le ragioni sopra esposte, TAMBURELLO Salvatore deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.    

OMICIDIO ALA ANDREA

      Andrea ALA fu assassinato la sera del 13 settembre 1982 nella via Rodi di Campobello di Mazara.

      Alle ore 20,15 circa il socio della vittima passando per la suddetta strada vide il corpo esanime della stessa all’interno della sua autovettura e avvisò dapprima i Carabinieri di Campobello e successivamente la madre e la moglie del defunto (cfr. deposizioni di Diego ACCARDO e del Maresciallo SANTOMAURO nelle udienze del 1 aprile e del 26 maggio 1998).

      I militari, immediatamente accorsi sul luogo del delitto, constatarono il decesso dell’ALA, il quale era stato attinto al capo da numerosi colpi d’arma da fuoco poi risultata di calibro 38. Effettuarono il sopralluogo, i rilievi fotografici e planimetrici e accertarono che non vi erano stati testimoni oculari, a eccezione di alcune persone che erano in una palestra vicina. Costoro riferirono di essere usciti dopo avere udito alcune esplosioni e di avere trovato l’automobile della vittima con il motore acceso e al massimo dell’accelerazione, nonostante avesse urtato dapprima contro un cumulo di mattoni e poi fosse rimbalzato contro una FIAT 600 sul lato opposto della strada (cfr. deposizione di Pier Giorgio LORENZINI all’epoca in servizio al Nucleo Operativo di Castelvetrano all’udienza del 2 aprile 1998).

      Nell’ambito del sopralluogo gli investigatori ricostruirono la probabile dinamica dell’omicidio. Andrea ALA, alla guida della sua autovettura FIAT 127 diesel bianca tg.TP-210774, dopo avere percorso la via Mare, aveva imboccato la via Rodi, presumibilmente diretto verso la sua abitazione. Giunto all’altezza della via Bonanno -posta sulla sinistra rispetto alla sua direzione di marcia- il veicolo era stato affiancato dai sicari, i quali avevano esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima. Quest’ultima, accortasi del pericolo, aveva accelerato, ma era stata colpita al capo, decedendo sul colpo. La FIAT 127, ormai priva di comando, era andata a urtare contro una catasta di mattoni posta sul piano stradale vicino al marciapiede e poi era stata proiettata all’indietro, terminando la sua corsa contro una FIAT 600 tg. TP-38642 posteggiata di fronte al civico 46 (cfr. verbale di sopralluogo redatto in data 13 settembre 1982).

      La consulenza medico-legale appurò che la morte dell’ALA era stata determinata da lesioni cranio encefaliche provocate da alcuni proiettili esplosi da arma da fuoco corta di calibro 38 special (particolare, quest’ultimo, desunto dal rinvenimento di due pallottole di tale calibro nel cadavere e dalle caratteristiche degli altri fori, le quali facevano ritenere che tutti i colpi fossero stati esplosi dalla stessa pistola).

      La vittima era stata attinta da cinque proiettili (tutti sparati da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto, nonché “oltre il limite delle brevi distanze”), dei quali:

– uno era entrato dal padiglione auricolare sinistro e uscito verosimilmente dalla guancia destra;

– uno era penetrato dall’occipite sinistro e uscito dalla sede temporale destra;

– uno era entrato dalla branca mandibolare sinistra e uscito verosimilmente dal parietale destro;

– uno era penetrato dalla faccia laterale sinistra del collo e uscito dalla guancia destra;

– uno era entrato dalla guancia sinistra e si era incuneato nel rachide cervicale (cfr. relazione di perizia medico-legale redatto il 23 agosto 1982 dalla dottoressa Nunzia ALBANO).

      Andrea ALA era un noto pregiudicato, che era stato arrestato all’inizio degli anni ’60 in seguito alle già menzionate dichiarazioni (cfr. Parte II, Capo II) di Giuseppe LUPPINO cl.1911 di Campobello di Mazara e condannato dalla Corte d’Assise di Lecce alla pena di ventisei anni di reclusione, venendo liberato nel 1975. Il LUPPINO, prima di essere ucciso, aveva intrapreso una collaborazione con i Carabinieri del suo paese, indicando l’ALA come elemento organicamente inserito nella locale cosca mafiosa, che all’epoca era guidata da Salvatore MARGIOTTA, cl.1898, di Salemi e rivestiva una notevole importanza all’interno della provincia di Trapani (cfr. deposizioni LORENZINI e SANTOMAURO, cit.).

      Tenuto conto della personalità della vittima, gli inquirenti in un primo momento ipotizzarono che coloro che il 22 agosto precedente a Tre Fontane avevano assassinato suo fratello Giuseppe insieme a un giovane emergente della sua cosca, tale STALLONE, avessero deciso di uccidere anche Andrea ALA, per prevenirne la probabile reazione. Successivamente collegarono l’omicidio all’opposizione da parte delle vecchie cosche della zona all’inserimento dei “corleonesi” nel loro territorio. Infatti l’ALA e suo fratello erano nipoti di Natale L’ALA e, come quest’ultimo, erano vicini agli ZUMMO di Gibellina, al PALMERI e al DI PRIMA di Santa Ninfa, i quali erano contrapposti a SPEZIA Nunzio di Campobello di Mazara e ad AGATE Mariano di Mazara del Vallo, già noti alle forze dell’ordine (cfr. audizione del LORENZETTI, cit.).

      Anche in questo caso, gli investigatori non furono in grado di individuare i responsabili del delitto, pur avendolo correttamente inserito nel contesto della guerra di mafia che infuriava all’epoca.

      Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, i medesimi sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Andrea ALA, in concorso con AGATE Mariano, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego e SPEZIA Vincenzo, oltre che con LOMBARDO Gaspare, TITONE Antonino (deceduti) e SPEZIA Nunzio (separatamente giudicato), nonché dei reati satellite di detenzione e del porto delle rivoltelle di calibro 38 utilizzate per la commissione del predetto crimine.

      Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Campobello di Mazara e di Palermo.

      Antonio PATTI ha ammesso la propria responsabilità in ordine all’omicidio in esame, dichiarando che AGATE Mariano, quando gli disse che dovevano uccidere il TADDEO, aggiunse che a Campobello avrebbero dovuto assassinare anche un’altra persona, che si chiamava Andrea ALA ed era uno di “famiglia”. Concluse assumendo che provava compassione per quest’ultimo, poichè doveva essere ucciso non appena scarcerato dopo circa quindici o venti anni di detenzione, ma che non c’erano alternative, dato che in prigione si era lamentato della condotta tenuta nei suoi confronti dagli uomini della “famiglia” di Campobello.

      Il collaboratore ha riferito altresì che l’omicidio avvenne nella stagione estiva. Dato che l’AGATE era stato arrestato nel maggio del 1982, l’ordine di uccidere l’ALA gli fu confermato da Calcedonio BRUNO e Francesco MESSINA, i quali erano rispettivamente il reggente e il sotto-capo della cosca di Mazara, anche se per l’omicidio fu necessario altresì il benestare del capo del mandamento, Francesco MESSINA DENARO, atteso che l’obiettivo era un “uomo d’onore”. Per altro, in sede di controesame il collaboratore ha chiarito che, sebbene dopo l’arresto dell’AGATE l’ordine di assassinare l’ALA gli sia stato ribadito dal BRUNO, egli si sentiva vincolato dal mandato conferitogli dal primo e che non c’era bisogno che esso venisse confermato da altri (cfr. controesame del 18 maggio 1999).

Anche in questo caso, a detta del collaboratore, i sicari utilizzarono la stessa partita di rivoltelle di calibro 38 di cui si servivano abitualmente in questo periodo, poiché solo nel 1984 Mariano AGATE acquistò nuove pistole.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto riferendo che le persone che dovevano partecipare all’omicidio si diedero appuntamento in un villino ubicato a Tonnarella di Mazara di proprietà di un certo Nardo TITONE, il quale era persona vicina alla “famiglia” di Mazara. In quel periodo nell’edificio, nel quale il proprietario dava asilo a latitanti, erano ospitati Giovanni LEONE e Bartolomeo LO CASCIO di Roccamena. Nel 1989 accanto a questo edificio -“muro a muro”- era in costruzione quello di Giovanni LEONE e il PATTI ha specificato che si recava spesso in entrambi gli immobili in parola.

Dal villino partirono il collaboratore, a bordo dello stesso vespino che avevano usato per l’omicidio del TADDEO, Nino TITONE e Calcedonio BRUNO con la Renault rossa di quest’ultimo, Giovanni BASTONE e Diego BURZOTTA sulla FIAT Ritmo marrone scuro del primo, nonchè Vincenzo SINACORI con la 127 blu di Francesco MESSINA.

I componenti del gruppo di fuoco si recarono a Campobello e attesero la “battuta” all’interno di un garage ubicato di fronte alla cantina di BONO Pietro, a cui si accedeva attraverso una porta in lamiera a due ante.

Erano stati incaricati di controllare l’obiettivo i Campobellesi, e in particolare Franco LUPPINO, Gaspare LOMBARDO e Vincenzo SPEZIA, figlio di Nunzio e genero di Vincenzo FUNARI di Gibellina. Infatti, l’ALA lavorava in campagna come allevatore di animali ed era stato deciso di ucciderlo al suo ritorno in paese.

All’imbrunire, intorno alle ore 17,00 o 18,00, i membri del gruppo di fuoco ricevettero la notizia che l’ALA stava rientrando in paese. I complici a cui era stato assegnato il compito di fungere da appoggio si appostarono sulla strada per Mazara e in altri luoghi nei dintorni. Il PATTI e il TITONE, che dovevano eseguire materialmente il delitto, partirono a bordo del “vespino” in direzione della strada che congiungeva Tre Fontane (direzione da cui giungeva l’obiettivo) a Campobello e raggiunsero un rifornimento di benzina “IP”, posto sul lato sinistro per chi percorreva la strada in direzione di Campobello.

Nell’attesa i due sicari sorbirono un caffè a bar e, quando il LUPPINO, il quale aveva una FIAT Ritmo 130, li avvertì che l’obiettivo stava passando, partirono. Videro l’obiettivo, che era “grassottello” e guidava una FIAT 127 colore latte e caffè, con il vetro abbassato e il gomito fuori dal finestrino. Sebbene in un primo momento fossero davanti a lui, lo lasciarono passare e lo affiancarono nuovamente soltanto quando imboccò la strada in salita che portava al garage in cui erano rimasti in attesa della “battuta”. In quel momento, il TITONE sparò all’indirizzo della vittima designata tre o quattro colpi, uccidendolo Dopo l’esecuzione dell’assassinio, il PATTI girò la vespa, invertendo il senso di marcia e, mentre stava eseguendo questa manovra, l’autovettura della vittima andò ad urtare frontalmente contro un cumulo di tegole, che si trovava a circa cinquanta metri dal luogo dell’agguato. Poco prima che avvenisse questa collisione, il TITONE fece fuoco un’altra volta contro l’ALA, cagionando la rottura di uno dei vetri della sua FIAT 127.

Il collaboratore ha concluso la sua narrazione puntualizzando che i due killer consegnarono il vespino e le armi a Franco LUPPINO e tornarono a Mazara con le macchine “pulite” di Giovanni BASTONE e di Calcedonio BRUNO, i quali li avevano aspettati. Successivamente il BURZOTTA riaccompagnò il PATTI a Marsala, a casa di sua madre in via Istria, utilizzando la FIAT Ritmo di Giovanni BASTONE. Giunsero a destinazione dopo circa tre quarti d’ora per ritornare, quando era già buio (cfr. esame del PATTI all’udienza del 7 maggio 1998).

In sede di controesame, i difensori hanno contestato al collaboratore dichiarazioni rese nelle indagini preliminari di tenore diverso rispetto a quelle dell’esame, e in particolare:

– il 18 luglio 1995 e il 3 febbraio 1997 identificò l’ucciso in Pino ALA;

– il 18 luglio 1995 dichiarò che non sapeva per quali ragioni la vittima era stata soppressa (il collaboratore ha spiegato che man mano che si apriva con gli investigatori e rifletteva, ricordava nuovi particolari, come ha detto in molte altre occasioni);

– il 18 luglio disse che la “battuta” era stata data ai due sicari marsalesi dai Mazaresi e non da LUPPINO, come riferito in dibattimento (non ha chiarito il contrasto);

– quanto ai mezzi con i quali si erano recati da Mazara del Vallo a Campobello, il 18 luglio 1995 dichiarò -come nel corso del controesame- che egli e TITONE erano partiti a bordo della “vespa” che il secondo aveva condotto alla villa di Nardo TITONE, mentre il 3 luglio 1997 ha raccontato che egli era salito da solo sul motociclo (ha confermato quest’ultima versione, assumendo che ricordava che il cognato salì sull’autovettura del BRUNO sia all’andata che al ritorno);

– il 18 luglio 1995 dichiarò che l’omicidio era avvenuto, secondo i suoi ricordi, nella stagione estiva e in ore serali, quando era già buio, mentre in dibattimento ha sempre ribadito che era stato perpetrato nel tardo pomeriggio (ha confermato quest’ultima versione, chiarendo che ritornò a Marsala quando era già buio);

– il 18 luglio 1995 sostenne che, sebbene anch’egli fosse armato con due revolver, in quell’occasione le sue armi non avevano sparato, mentre in dibattimento ha affermato che TITONE, dopo avere sparato con la sua pistola, aveva esploso alcuni colpi altresì con quella del PATTI (quanto al numero delle armi ha ribadito di avere sempre assunto di avere avuto due pistole, mentre sull’altra circostanza non ha chiarito il contrasto);

– il 18 luglio 1995 raccontò che egli era tornato a Mazara del Vallo a bordo del vespino utilizzato per l’omicidio e il TITONE era salito su una delle autovetture di appoggio, mentre in dibattimento ha affermato di avere lasciato in consegna le armi e il motociclo a LUPPINO Francesco (ha ribadito la versione fornita in dibattimento);

– il 18 luglio 1995 riferì che i suoi correi BASTONE, BURZOTTA, BRUNO e SINACORI lo avevano seguito fino a Mazara del Vallo, procedendo in fila indiana con le tre autovetture di appoggio (ha confermato che egli ritornò su una delle automobile e che queste effettivamente procedettero in fila indiana);

– il 3 febbraio 1997 asserì che lo aveva accompagnato a casa BURZOTTA Diego con la sua automobile, di cui non ricordava il tipo, mentre in dibattimento ha sostenuto che lo aveva portato a Marsala il suddetto imputato usando la FIAT Ritmo del BASTONE (ha confermato quest’ultima versione);

– negli interrogatori del 18 luglio 1995 e del 3 febbraio 1997, nonché nell’udienza del 10 marzo 1998, nell’ambito del processo cd. “SPATOLA” celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani dichiarò di non ricordare la presenza del SINACORI, mentre in sede di esame e controesame lo ha indicato tra i presenti (ha ribadito di ricordare la sua presenza, ma di non avere una memoria precisa) (cfr. controesame e riesame del PATTI all’udienza del 18 maggio 1999, cit.).

Vincenzo SINACORI ha riferito che Andrea ALA -il quale aveva subito molti anni di carcerazione per un omicidio e durante la detenzione aveva conseguito un diploma da geometra- era un “uomo d’onore” di Campobello di Mazara ed era fratello di Giuseppe. A differenza di quest’ultimo, che era malvisto perchè compiva estorsioni a Campobello, la vittima non aveva dissidi con la “famiglia” e non era stata “posata”. La sua eliminazione fu dovuta esclusivamente al timore che volesse vendicare il fratello e alla circostanza che era giudicato pericoloso, siccome era considerato un soggetto deciso e capace. Andrea ALA.

L’omicidio di Andrea ALA venne perpetrato a Campobello di Mazara, ad opera di un gruppo di fuoco composto dallo stesso SINACORI, Antonino TITONE, Antonio PATTI e, forse, Giovanni BASTONE e Diego BURZOTTA.

Il SINACORI ricevette l’ordine di mettersi a disposizione per il delitto in esame dal suo capo decina, Giovanni LEONE, e raggiunse Campobello di Mazara a bordo della sua FIAT 127 probabilmente in compagnia di BURZOTTA.

I sicari si incontrarono la mattina del giorno stabilito per l’esecuzione del proposito criminoso in un magazzino in Campobello di Mazara di proprietà di Pietro BONO, situato di fronte alla cantina di quest’ultimo e utilizzato come base anche per uno dei tentati omicidi in pregiudizio di Natale L’ALA. Sebbene il locale appartenesse al BONO, era nella disponibilità degli uomini d’onore di Campobello, e in particolare di Nunzio SPEZIA e Gaspare LOMBARDO.

Il gruppo di fuoco rimase tutto il giorno all’interno del magazzino, in attesa della “battuta”, che fu data solo la sera. In questo lasso di tempo si recarono nel locale Nunzio SPEZIA, Gaspare LOMBARDO e forse “Cinuzzo” URSO, sia per portare ai complici cibo e bevande, sia per riferire loro i movimenti della vittima. La sera Nunzio SPEZIA o l’URSO diedero ai killer il segnale di “via libera”, in quanto l’obiettivo designato stava rientrando a casa.

Il SINACORI non è stato in grado di riferire se le armi fossero state fornite dai Campobellesi, i quali per altro assicurarono ai forestieri appoggio logistico e diedero loro la “battuta”.

Quando arrivò il segnale convenuto, il gruppo di fuoco uscì dal magazzino. Il PATTI e il TITONE (ai quali era stato affidato il compito di eseguire materialmente il delitto ed era stata conseguentemente mostrata la vittima designata), salirono a bordo di un vespino e si posizionarono in un distributore di benzina, in attesa che giungesse l’ALA. Quando videro passare l’automobile di quest’ultimo, che probabilmente era una FIAT 127, la affiancarono e spararono al conducente.

Gli altri componenti del gruppo di fuoco si disposero sulla strada che da Campobello portava a Tre Fontane: il SINACORI era a bordo della sua autovettura e in zona “doveva esserci” anche il BASTONE con la sua FIAT Ritmo 105 o 75 di colore marrone intestata alla moglie RIGGIO Rosa, mentre il collaboratore non si è detto certo che ci fosse il BURZOTTA.

Il PATTI e il TITONE, dopo che ebbero ucciso l’ALA, seguirono i complici a bordo del “vespino” e tutti insieme tornarono a Mazara del Vallo, imboccando la strada litoranea che da Granitola portava a quest’ultima città e raggiungendo probabilmente il villino di LEONE Giovanni, uno dei luoghi abitualmente utilizzati dai Mazaresi come covo. Il SINACORI ha dichiarato di non ricordare se il PATTI vi giunse sul “vespino” e di ritenere che il TITONE fosse salito in macchina con Giovanni BASTONE.

Il collaboratore ha affermato che all’epoca di questi fatti (settembre 1982), Calcedonio BRUNO aveva una Renault 4 bianca o rossa; non ha saputo precisare con certezza il colore dell’autovettura, poiché il prevenuto in parola fu proprietario di autovetture di quel modello in entrambi i colori e non ricorda quale possedesse allora (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 6 maggio 1998).

      In sede di controesame e di riesame il SINACORI ha affermato che non aveva mai parlato con l’AGATE dell’omicidio di Andrea ALA e che costui non c’entrava nel suddetto episodio delittuoso, in quanto era stato arrestato alcuni mesi prima (cfr. controesame e riesame in data 20 maggio 1999).

Pietro BONO ha affermato che -entrando e uscendo dalla stanza in cui SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso discutevano della faccenda- Andrea ALA fu ucciso perchè si temeva che avrebbe vendicato suo fratello Giuseppe, che era stato ucciso insieme a Pietro STALLONE in piazza a Castelvetrano.

Ha aggiunto che Giuseppe -il quale era anch’egli “uomo d’onore” e fu assassinato nel mese di agosto- e Andrea ALA erano figli di Nicolò, un mafioso di Campobello facente parte del gruppo vincente nella guerra di fine anni ’50, e parenti di Natale L’ALA.

Ha concluso dicendo che Andrea ALA, che fu ammazzato in settembre, era considerato coraggioso e deciso, poichè poco tempo dopo essere stato scarcerato aveva ucciso il figlio di RANDAZZO Nicolò, il cui cadavere era poi stato gettato in un pozzo dal PASSANANTE, da SPEZIA Nunzio, da ALFANO e dallo stesso ALA, il quale aveva avvertito gli altri del suo gesto (cfr. esame del BONO reso all’udienza del 15 aprile 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai loro delitti ascritti.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dagli stessi, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono estremamente precisi, dettagliati e costanti e che sono stati sostanzialmente ribaditi in ogni sede processuale in cui i propalanti sono stati escussi.  

Le discrasie tra le propalazioni effettuate dal PATTI in sede di esame dibattimentale e di indagini preliminari sopra riportate, in alcuni punti sono state adeguatamente giustificate dal medesimo e negli altri casi hanno ad oggetto particolari di importanza assolutamente secondaria, come emerge ictu oculi dalla disamina degli stessi.

Pertanto l’indubbia esistenza di alcune difformità tra le dichiarazioni rese dal PATTI nelle diverse occasioni in cui è stato escusso non può assolutamente inficiarne la credibilità in ordine al fatto delittuoso in esame, tenuto conto da un lato della modesta rilevanza delle medesime e dall’altro lato della precisione, coerenza e logicità delle complessive rivelazioni del collaboratore, nonchè delle numerose conferme estrinseche ricevute su elementi ben più significativi. Del resto, come si è già precisato nella scheda dedicata all’attendibilità del PATTI, a fronte di una tale ricchezza e importanza delle rivelazioni del medesimo l’esistenza di alcuni errori o imprecisioni nei suoi ricordi, anche su dati rilevanti (quale è certamente la presenza di alcuni individui in determinate occasioni), non solo non ne inficia la generale attendibilità, ma al contrario ne esalta la genuinità, atteso che sarebbe assai inquietante se le propalazioni del collaboratore (aventi ad oggetto spesso fatti assai datati) non presentassero imprecisioni o lacune. Queste ultime per altro hanno un rilievo assolutamente secondario, se raffrontate con il tenore complessivo delle propalazioni del PATTI in ordine al delitto in parola e all’incredibile precisione delle stesse (basta richiamare, per tutte, il particolare dei finestrini della FIAT 127 abbassati), che sono tali da fare ritenere senza dubbio che il collaboratore in parola fosse presente sulla scienza del delitto, non essendo ipotizzabile che le abbia apprese da altri.

Anche le dichiarazioni del BONO debbono essere giudicate attendibili con riferimento all’episodio delittuoso in esame, sebbene abbiano ad oggetto fatti appresi de relato.

Infatti, da un lato egli venne a conoscenza dei fatti oggetto della sua narrazione ascoltando i discorsi di soggetti che non solo erano certamente a conoscenza dei fatti (SPEZIA Nunzio, PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE Leonardo, che all’epoca erano i tre più importanti uomini d’onore di Campobello di Mazara), ma non avevano alcun motivo di mentirgli, atteso il rapporto fiduciario che legava tutti loro, e specialmente il PASSANANTE, all’odierno collaboratore, che era un valido fiancheggiatore della mafia, un socio in affari e più in generale una persona che riceveva abitualmente le loro confidenze (cfr. schede relative ai suddetti imputati e paragrafo dedicato all’attendibilità del BONO).

Dall’altro lato, poi, i fatti riferiti dal collaboratore appaiono assolutamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali con riferimento tanto al movente del delitto quanto alla personalità della vittima.

Sotto il profilo dei riscontri estrinseci, debbono innanzitutto ribadirsi le osservazioni effettuate con riferimento all’omicidio TADDEO (che qui si intendono totalmente richiamate), sulla piena compatibilità delle propalazioni del PATTI con le ulteriori risultanze dibattimentali relative al numero di soggetti coinvolti e alla partecipazione all’azione di sicari e persone con compiti di appoggio del mandamento di Mazara del Vallo, nonchè all’organigramma di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani all’inizio degli anni ’80.

Con specifico riferimento alla partecipazione dei campobellesi SPEZIA Nunzio e LOMBARDO Gaspare, essa, oltre a essere stata concordemente affermata da entrambi i collaboranti, è assolutamente compatibile con le regole generali di “cosa nostra”. Infatti, mentre gli esecutori materiali spesso provenivano da altre “famiglie” per renderne più difficile l’identificazione, era necessaria la presenza di elementi del paese nel quale il crimine doveva essere eseguito sia per il controllo delle abitudini e dei movimenti della vittima, sia per prendere in consegna i mezzi e, soprattutto, le armi usate per l’esecuzione al fine di agevolare la fuga dei sicari. Il ruolo ricoperto dallo SPEZIA e dal LOMBARDO all’interno della cosca di Campobello di Mazara costituisce un’indubbia conferma logica delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI. Del resto, anche il BONO e la FILIPPELLO, sulle propalazioni dei quali sul punto ci si soffermerà più dettagliatamente in seguito, a proposito della vicenda di Natale L’ALA, ne hanno sottolineato l’inserimento nella “famiglia” e il ruolo attivo all’inizio degli anni ’80. In particolare lo SPEZIA era non solo l’elemento di maggior spicco della cosca, ma anche il principale nemico di Natale L’ALA, di cui la vittima era nipote e con cui era in rapporti cordiali (cfr. dichiarazioni della moglie di Andrea ALA, Rosaria STALLONE, e di Giacoma FILIPPELLO rese rispettivamente nelle udienze del 1 aprile e del 27 maggio 1998). Pertanto è verosimile che fosse particolarmente interessato alla eliminazione di un uomo certamente pericoloso, vicino al suo avversario e assetato di vendetta per l’uccisione del fratello.

      La causale dell’omicidio deve essere individuata, come affermato dal SINACORI e dal BONO, proprio nel timore che Andrea ALA volesse vendicare il fratello Giuseppe, soppresso il 22 maggio 1982 a Tre Fontane mentre era in compagnia di un ladruncolo di nome STALLONE. Del resto la parentela con Natale L’ALA e gli antichi legami di carattere personale e familiare con uomini legati alla vecchia mafia agro-pastorale rendevano la vittima un nemico potenzialmente assai pericoloso, consigliandone ulteriormente l’eliminazione.

      Infine, le propalazioni del PATTI e del SINACORI, oltre a riscontrarsi reciprocamente su molti punti, sono state riscontrate da elementi acquisiti sia nell’immediatezza del fatto, sia all’esito degli accertamenti alle suddette propalazioni, e in particolare:

1) con riferimento alla figura di Andrea ALA:

a) il PATTI, il SINACORI e il BONO hanno affermato che era un “uomo d’onore” della “famiglia” di Campobello di Mazara ed era fratello di Giuseppe ucciso poco prima.

La circostanza ha trovato piena conferma nelle citate deposizioni del SANTOMAURO e del LORENZETTI, i quali hanno appurato che era stato arrestato e condannato a seguito delle propalazioni di Giuseppe LUPPINO.

b) il PATTI e il SINACORI hanno riferito che la vittima aveva trascorso un lungo periodo di detenzione.

Anche il fatto in parola è stato riscontrato dalle dichiarazioni dei sopra menzionati verbalizzanti.

c) il PATTI ha raccontato che lavorava in campagna dove aveva animali.

Il dato è stato riscontrato dal suo socio, ACCARDO Diego (cfr. audizione dello stesso all’udienza del 1 aprile 1998, cit.).

2) il PATTI e il SINACORI hanno riferito rispettivamente che il delitto avvenne nella stagione estiva e di sera.

Nel verbale di sopralluogo e nelle deposizioni del SANTOMAURO e del LORENZETTI si è dato atto che in effetti Andrea ALA fu ucciso il 13 settembre 1982 poco prima delle ore 20,15.

3) il PATTI ha rivelato che il punto di ritrovo dei componenti del gruppo di fuoco prima della partenza per Campobello di Mazara fu il villino in località Tonnarella di proprietà di Nardo TITONE, vicino a quello di Giovanni LEONE.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato l’edificio come un immobile sito in via Costarica di Mazara del Vallo intestato a TITONE Leonardo, nato il 25 agosto 1932 a Mazara del Vallo, pregiudicato e noto agli investigatori come “vicino” alla cosca del suo paese; di fianco al villino predetto ve ne era effettivamente uno intestato a Giovanni LEONE, mentre sul lato opposto della strada insisteva quello dell’imputato RISERBATO Antonino;

4) con riferimento ai veicoli all’epoca nella disponibilità del BRUNO e del BASTONE, le propalazioni del PATTI e del SINACORI si sono sostanzialmente riscontrate reciprocamente, in quanto:

– il SINACORI ha affermato che il BRUNO aveva una Renault 4 bianca o rossa, mentre il PATTI ha dichiarato che aveva una Renault rossa;

entrambi i collaboratori hanno ricordato che il BASTONE utilizzava una FIAT Ritmo marrone, che il collaboratore mazarese ha precisato essere intestata alla moglie RIGGIO Rosa;

5) quanto alle autovetture usate dai sicari, entrambi i propalanti hanno affermato che ilSINACORI andò a Campobello di Mazara a bordo di una FIAT 127, anche se il PATTI ha sostenuto che era quella di MESSINA Francesco (il quale effettivamente fu titolare di una FIAT 127 dal 1979 al 1984: cfr. doc.19 prodotto dal P.M.) e il SINACORI che era quella di sua proprietà.

6) anche in ordine alle modalità esecutive, le dichiarazioni dei due collaboratori sono sostanzialmente concordi e confermate dalle altre emergenze dibattimentali:

a) la base operativa di Campobello di Mazara in cui i sicari attesero la “battuta” fu un locale di fronte alla cantina di BONO Pietro, utilizzato anche in occasione di uno degli attentati al L’ALA;

b) gli esecutori materiali furono il PATTI e il TITONE, che utilizzarono un “vespino”, mentre gli altri ebbero il compito di appoggiarli in caso intervenissero problemi;

c) i due killer si fermarono a un distributore di benzina in attesa della vittima (il PATTI ha aggiunto che aspettarono in un bar nella pompa IP sulla strada che congiungeva Tre Fontane a Campobello, sul lato sinistro per chi procedeva in direzione di quest’ultimo paese);

d) la circostanza riferita dal PATTI che l’ALA si dirigeva verso Campobello è stata confermata dai rilievi;

e) entrambi i collaboratori hanno dichiarato che la vittima viaggiava a bordo di una FIAT 127 e il PATTI ha aggiunto che era di colore “latte e caffè”. Le loro propalazioni sul punto sono state confermate dalle deposizioni del SANTOMAURO e del LORENZETTI, i quali hanno precisato che l’autovettura era bianca (colore non perfettamente coincidente, ma certamente compatibile con quello ricordato dal PATTI);

f) il PATTI ha raccontato che l’ALA aveva il vetro abbassato e il gomito fuori. La circostanza è stata riscontrata dai rilievi sul veicolo in sede di sopralluogo laddove si è dato atto che i vetri anteriori erano abbassati;

g) il PATTI ha rivelato che i sicari usarono revolver cal 38, dato pienamente confermato dagli esiti dell’autopsia;

h) il PATTI ha detto che dapprima il TITONE esplose all’indirizzo della vittima tre o quattro colpi e poi, dopo che la FIAT 127 della vittima ebbe urtato contro una catasta di mattoni, sparò un’altra volta, provocando la rottura di uno dei vetri dell’automobile.

Entrambi i fatti sono stati riscontrati dalle risultanze probatorie in atti: dall’autopsia è emerso che ALA fu attinto da cinque proiettili e dal sopralluogo che la macchina collise contro una catasta di mattoni e che uno dei vetri laterali posteriori era infranto.

D’altra parte non rileva ad inficiare la sostanziale esattezza del ricordo del collaboratore il fatto che egli non abbia rammentato che dopo avere urtato la catasta di mattoni, la FIAT 127 della vittima venne proiettata all’indietro e si scontrò contro una FIAT 600 tg.TP-38642, che era posteggiava di fronte al civico 46 della via Rodi. Infatti, come si avrà modo di evidenziare più volte, la memoria che ha il PATTI degli episodi criminosi a cui ha partecipato è precisa soprattutto nella parte relativa alla fase esecutiva degli omicidi, mentre diventa più sfumata quando attiene all’antefatto e al post factum. Nel caso in esame, il collaboratore ha un ricordo assolutamente preciso, quasi fotografico, del momento dell’agguato, avendo rammentato che l’obiettivo aveva un gomito fuori dal finestrino, che il TITONE sparò un ulteriore colpo frantumando il vetro posteriore e che subito dopo l’auto andò a urtare una catasta di mattoni ammonticchiata su un lato della strada. Al contrario non ha ricordato il successivo urto della FIAT 127 contro la FIAT 600 posteggiata sull’altro lato della via Rodi, poichè da un lato era intento a guidare la vespa nella fuga e dall’altro lato i movimenti della vettura della vittima, ormai deceduta, avevano ai suoi occhi un rilievo del tutto marginale. Per altro, dati l’importanza effettivamente scarsa della circostanza e il lungo lasso di tempo intercorso, tale da giustificare la dimenticanza, non deve attribuirsi rilevanza alcuna a questa lacuna nella memoria del collaboratore.

i) il PATTI e il SINACORI hanno concordemente rivelato che gli altri componenti del gruppo di fuoco attesero i killer nei paraggi con funzione di copertura e che dopo l’esecuzione del progetto omicidiario ritornarono tutti insieme a Mazara.

Non può invece conferirsi una particolare importanza al contrasto, del resto più apparente che effettivo, tra le propalazioni del PATTI e del SINACORI in ordine al periodo di tempo durante il quale i killer attesero la “battuta”, evidenziato dalla difesa. Infatti, mentre il SINACORI ha affermato che aspettarono il segnale dalla mattina, quando giunsero a Campobello, fino alla sera, il PATTI ha limitato il periodo a circa due ore, precisando per altro di non essere in grado di quantificarlo con esattezza. Il collaboratore marsalese, pertanto, non ha contraddetto il complice, avendo manifestato sostanzialmente sul punto un ricordo incerto, del resto ben comprensibile data la scarsa rilevanza della circostanza e il lungo lasso di tempo trascorso tra l’epoca dei fatti e l’esame dibattimentale;

7) le persone coinvolte a detta dei collaboratori nell’esecuzione del delitto (BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, TITONE Antonino, PATTI e SINACORI) all’epoca dello stesso erano libere, mentre LEONE Giovanni era latitante e AGATE Mariano era detenuto dal 1 maggio 1982, come riferito dai suddetti collaboratori (cfr. dichiarazioni SANTOMAURO, cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine all’omicidio premeditato di Andrea ALA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

È stata integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto l’assassinio in esame fu perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque (avendovi parteciapato quanto meno il PATTI, il SINACORI, il TITONE, SPEZIA Nunzio e LOMBARDO Gaspare).

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che entrambi i collaboratori erano a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, AGATE Mariano, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, e SPEZIA Vincenzo debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle separatamente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a loro carico.

AGATE MARIANO

Antonio PATTI ha riferito che ebbe l’incarico di uccidere Andrea ALA da Mariano AGATE, quando quest’ultimo gli ordinò di eliminare il TADDEO e che, dopo l’arresto dell’AGATE nel maggio del 1982, il mandato gli fu ribadito da Calcedonio BRUNO e Francesco MESSINA, nonostante non ce ne fosse bisogno, dato che l’autorità del boss detenuto era comunque fuori discussione e conseguentemente le sue decisioni erano sempre cogenti.

Il SINACORI ha negato di avere discusso della circostanza con l’AGATE e, come anche il BONO, ha ricollegato l’omicidio in trattazione alla necessità di evitare che la vittima tentasse di vendicare suo fratello Giuseppe, da poco assassinato dai sicari di “cosa nostra”.         

In atti, come si è già più volte ribadito, è emerso che Mariano AGATE fu arrestato il 1 maggio 1982.

Conformemente alla concorde richiesta delle parti, l’AGATE deve essere assolto dal delitto in esame perché non vi è la prova che abbia commesso il fatto.

Infatti, sebbene le dichiarazioni di Antonio PATTI siano in generale attendibili, in ordine alla responsabilità del prevenuto non sono state confermate da alcun elemento probatorio.

Nonostante la circostanza che l’AGATE all’epoca dell’omicidio TADDEO non avesse informato il SINACORI della decisione di assassinare l’ALA non possa meravigliare, in quanto il collaboratore allora non era ancora stato affiliato (lo fu solo nel settembre 1981), e anche se il movente indicato dal PATTI è del tutto verosimile, le dichiarazioni convergenti (e assolutamente plausibili) del BONO e del SINACORI non consentono di attribuire alcuna responsabilità diretta all’AGATE, detenuto dal 1 maggio 1982, per un delitto la cui decisione, per quanto è a loro conoscenza, sarebbe maturata solo alla fine di agosto di quell’anno.

BASTONE GIOVANNI e BURZOTTA Diego

Antonio PATTI ha riferito che il BASTONE e il BURZOTTA furono tra coloro che partirono dal villino di Nardo TITONE e si recarono a Campobello di Mazara, aggiungendo che in quell’occasione egli e BURZOTTA presero posto sulla FIAT Ritmo marrone del BASTONE. A suo dire, inoltre, i due prevenuti svolsero un ruolo di appoggio e dopo l’omicidio rientrarono a Mazara del Vallo insieme a tutti gli altri componenti il gruppo di fuoco.

Vincenzo SINACORI ha invece dichiarato che facevano certamente parte del commando che compì l’omicidio di Andrea ALA egli stesso, il PATTI e il TITONE, mentre ha inserito nello stesso il BASTONE e il BURZOTTA soltanto dubitativamente, non subendo contestazioni sul punto.

Come meglio si preciserà nelle schede dedicate alle figure criminali del BASTONE e del BURZOTTA, essi già all’epoca dei fatti erano soggetti inseriti organicamente nella cosca mafiosa di Mazara del Vallo e il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che essi erano liberi il giorno dell’assassinio dell’ALA.

Tuttavia, l’incertezza delle propalazioni del SINACORI in ordine alla loro partecipazione all’omicidio in parola non consente di giudicare le stesse come un sufficiente riscontro individualizzante a carico degli imputati delle dichiarazioni del PATTI. D’altra parte queste ultime sono state laconiche in ordine alla condotta dei due prevenuti, i quali ebbero un mero ruolo di appoggio, e non sono state suffragate da ulteriori elementi di conferma.

Non può essere invece attribuita alcuna rilevanza all’alibi addotto dal BURZOTTA.

Quest’ultimo, infatti, all’udienza del 17 gennaio 2000 ha affermato che a fine luglio del 1982 riportò una frattura al piede sinistro, in seguito alla quale gli fu ingessata la gamba fino quasi fino al ginocchio per circa quaranta giorni. Il prevenuto ha aggiunto che il recupero della funzionalità dell’arto fu lenta, in quanto dopo la rimozione del gesso gli fu applicata una fasciatura rigida e inizialmente ogni movimento era molto doloroso, fatto che gli impediva anche di camminare. Ha concluso dicendo che incominciò a guidare la macchina circa dopo un mese e mezzo.

Alla predetta udienza del 17 gennaio 2000 la difesa ha prodotto la cartella clinica e la registrazione di ricovero del BURZOTTA in ospedale datate 24 luglio 1982 e attestanti la frattura del processo coronoide dell’astrogalo.

Il dottor Angelo CATANIA, escusso ai sensi dell’art.507 all’udienza del 4 febbraio 2000, ha affermato che nel 1982 ebbe in cura il prevenuto per la frattura riportata il 24 luglio di quell’anno, non fornendo per altro ulteriori informazioni specifiche sull’evoluzione della malattia del medesimo. Il testimone ha inoltre aggiunto che ordinariamente una lesione di tal genere comporta che il paziente stia per almeno trenta giorni con uno stivaletto gessato e, dopo un’eventuale applicazione di bendaggio elastico, si sottoponga a un lungo periodo di riabilitazione. Ha infine specificato che, in una situazione di normale evoluzione della patologia, il malato può muoversi in terreno libero senza appoggi circa settantacinque – novanta giorni dalla frattura, anche se già dopo la rimozione dello stivaletto di gesso può camminare avvalendosi di una stampella o di altri supporti.

Orbene, dalle parole del dottor CATANIA emerge che è teoricamente possibile che il BURZOTTA abbia fatto parte del gruppo di fuoco con il ruolo di mero appoggio assegnatogli dal PATTI, atteso che l’omicidio venne perpetrato oltre cinquanta giorni dopo l’infortunio e che pertanto il prevenuto aveva certamente la possibilità di muoversi e guidare l’automobile. Ne consegue che nessun rilievo significativo può essere attribuito alla prospettazione difensiva addotta dall’imputato.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni BASTONE Giovanni e BURZOTTA Diego, per altro, debbono essere assolti dal delitto in parola per non essere stata raggiunta la piena prova che lo abbiano commesso.

 

BRUNO CALCEDONIO

Il PATTI, con riferimento all’apporto dato dal BRUNO al fatto delittuoso in esame, ha affermato che dopo l’arresto di AGATE Mariano, l’ordine di uccidere l’ALA gli fu reiterato dal BRUNO e dal MESSINA, rispettivamente reggente e sottocapo del mandamento. Ha aggiunto che il BRUNO fu tra coloro che partirono dal villino di Nardo TITONE e si recarono a Campobello di Mazara e che dopo l’omicidio rientrò a Mazara del Vallo insieme a tutti gli altri componenti il gruppo di fuoco.

Vincenzo SINACORI, al contrario, non ha neppure nominato il BRUNO tra le persone coinvolte nel delitto.

Come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla figura criminale dell’imputato, egli già all’epoca dei fatti era una figura di spicco all’interno della cosca mafiosa di Mazara del Vallo e il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che egli era libero il giorno dell’assassinio dell’ALA.

Alla luce di tutte le sopra riportate considerazioni, tuttavia, il BRUNO deve essere assolto in ordine ai delitti di cui ai capi 22 e 23 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

SPEZIA VINCENZO

Il PATTI ha affermato che Vincenzo SPEZIA era stato incaricato di controllare l’obiettivo insieme a LOMBARDO Gaspare e LUPPINO Franco, ma poi non gli ha attribuito alcuna specifica attività.

Il SINACORI non ha fatto alcun accenno a un apporto causale dello SPEZIA all’esecuzione del delitto, precisando altresì di non essere certo che egli all’epoca fosse già affiliato a “cosa nostra”.

Pertanto, sebbene il prevenuto appartenga a una famiglia pienamente inserita nel contesto mafioso, essendo figlio di Nunzio SPEZIA e genero di Vincenzo FUNARI di Gibellina (cfr. per maggiori notizie scheda dedicata alla figura criminale dello SPEZIA), e all’epoca dell’omicidio in trattazione fosse libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.), il medesimo deve essere assolto in ordine ai delitti di cui ai capi 22 e 23 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di carattere generale- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

 

 

OMICIDIO BADALAMENTI SILVIO

La mattina del 2 giugno 1983 alle ore 9,00 circa pervenne alla Centrale Operativa del Commissariato p.s. di Marsala la segnalazione di un omicidio avvenuto nella locale via Mazzini, all’altezza del civico n.92. I verbalizzanti che si recarono sul posto appurarono che la vittima era Silvio BADALAMENTI, nipote del potente boss di Cinisi, Gaetano, per essere figlio di un suo fratello. Il defunto abitava a Marsala, in via S. Domenico Savio n.9 e lavorava come esattore all’ufficio imposte indirette di quel paese (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 26 maggio 1998, nonchè verbale di sopralluogo e fascicolo di rilievi tecnici, redatti nell’immediatezza del delitto).

L’allora Capitano GEBBIA, che fu tra i primi a intervenire sul luogo del delitto insieme al comandante del N.O.R. Pietro NOTO e al brigadiere CAPPELLINO, ha riferito che appena arrivati furono contattati da un vigile urbano, il quale li mise in contatto con una giovane coppia, che doveva sposarsi due giorni dopo e che il teste escusse, dapprima informalmente e poi in caserma. Sebbene la teste oculare fosse stata la donna, ella aveva riferito quanto aveva visto al fidanzato, il quale fu l’unico a parlare con gli inquirenti (sulle deposizioni di Giulia CANALE e Pietro ANGILERI ci si soffermerà ampiamente in seguito, riportando le dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento), riferendo che, dopo avere udito alcuni colpi di arma da fuoco, avevano visto allontanarsi ad alta velocità due autovetture -una Volkswagen Polo bianca targata AN e una Renault 9 verde- con a bordo due persone ciascuna.

Il GEBBIA ha aggiunto che gli investigatori qualificarono subito il fatto come omicidio di mafia e ritennero che, come sempre avveniva in quei casi, avrebbero trovato le autovetture utilizzate per l’agguato bruciate. Tuttavia, in seguito, dato che non le rinvennero, ipotizzarono che i veicoli fossero “puliti” e che fossero state loro applicate targhe false, una delle quali facilmente memorizzabile (quella “AN”, inusuale per la zona) al fine di sviare le indagini. Ricercarono comunque targhe “AN” e rintracciarono un commerciante d’auto, un certo FIORINO, il quale tempo prima aveva acquistato una Citroen targata AN per demolirla e aveva conservato le targhe per consegnarle alla motorizzazione. Costui, accompagnato da funzionari di P.G. nella sua abitazione e nel magazzino dove riteneva di avere lasciato le targhe, rinvenne solo il pezzo recante la sigla “AN”, che sarebbe dovuto servire per montare la targa posteriore, e non tutti gli altri contrassegni. A quel punto il FIORINO si ricordò che circa dieci giorni prima aveva subito un furto, per altro non denunciato, in una sua abitazione di Contrada Spagnola e disse che probabilmente le targhe erano in quel posto ed erano state rubate. Queste dichiarazioni parvero poco credibili agli inquirenti, che arrestarono il FIORINO per favoreggiamento.

Dall’esame autoptico emerse che Silvio BADALAMENTI era deceduto intorno alle ore 8,30 o 9,00 del 2 giugno 1983 a causa delle lesioni prodotte da colpi di arma da fuoco corta e di grosso calibro (calibro 38 special o 357 magnum) alla massa cerebrale, che si presentava lacerata in più parti, e della frattura da scoppio della scatola cranica.

A giudizio del consulente, i proiettili che avevano attinto la vittima -in base ai risultati dell’esame autoptico e della ricerca di polvere su cute e stoffa che hanno dato esito positivo- erano stati esplosi quasi a bruciapelo, come dimostrava lo scoppio della scatola cranica.

In particolare, l’ucciso era stato attinto da sei proiettili, di cui:

– tre nella regione occipito parietale destra, con fori di uscita alla bozza frontale sinistra, alla guancia destra e all’emilato destro del collo;

– uno nella regione temporale sinistra, ritenuto alla base della regione occipitale;

– uno nella faccia posteriore del polso sinistro, con orificio di egresso sulla faccia anteriore;

– uno nella faccia postero-laterale della spalla sinistra, con foro di uscita alla regione claveare omolaterale.

Dalla sede dei fori di entrata il dottor MARINO desunse che le pallottole avevano percorso una traiettoria da destra verso sinistra, a eccezione di quello penetrato all’altezza della regione sopracciliare sinistra, che aveva direzione antero-posteriore e dall’alto in basso.

In base all’ubicazione dei fori di entrata, il consulente ricostruì altresì la dinamica dell’agguato nel seguente modo: l’aggressore si trovava a destra della vittima e spostato verso l’indietro (sede dei fori di entrata all’altezza dei fori all’osso occipitale parietale destro e nella spalla sinistra), il BADALAMENTI, colpito mortalmente, era stramazzato al suolo e l’assassino si era venuto a trovare di fronte all’obiettivo, posto alla sua sinistra, e gli aveva sparato il colpo di grazia (orificio di entrata accertato alla regione temporale sinistra).

Visto il numero non eccessivo dei colpi, infine, a giudizio del consulente a esplodere gli stessi era stato un solo individuo (cfr. esame autoptico redatto il 2 giugno 1983 dl dottor MARINO).

Il fatto criminoso fu qualificato immediatamente dagli inquirenti come delitto di mafia, poichè Silvio BADALAMENTI era nipote di Gaetano. La vittima era stata arrestata dai CC. del N.O.R. di Palermo circa un anno prima della sua uccisione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e, poco prima di essere eliminata -dopo essere stato messo in libertà provvisoria ed essere rientrato a Marsala- era stato proposta per una misura di prevenzione dal Capitano GEBBIA. Quest’ultimo, infatti, in seguito a contatti con il N.O.R. di Palermo e i CC. di Padova, aveva appreso che in una carrozzeria di Montagnana (PA) era stata trovata un’auto blindata intestata a Gaetano BADALAMENTI, ma in uso a suo nipote Silvio, ivi ricoverata per riparazioni in seguito a un guasto verificatosi mentre percorreva la tangenziale di Padova. La presenza della vittima in quest’ultima città era da collegare, a giudizio degli inquirenti, a una riunione all’Hotel Padovanelle, voluta da Salvatore CONTORNO, il quale risiedeva in zona ed era preoccupato per la piega presa dai suoi affari in Veneto, drammatizzata dall’uccisione, che egli imputava alla banda di Felice MANIERO, di un suo complice.

Il GEBBIA, per altro, nella testimonianza resa nel presente giudizio ha aggiunto che pochi giorni prima dell’omicidio BADALAMENTI egli era stato avvicinato dall’avvocato PELLEGRINO, che ne era il difensore e che gli aveva domandato di seguire personalmente e con animo aperto le indagini suppletive che il legale stesso si accingeva a chiedere al Tribunale a cui era stata devoluta la decisione sulla misura di prevenzione, poiché in quel modo avrebbe capito che il dottor BADALAMENTI era un galantuomo. Il GEBBIA era rimasto colpito da questa richiesta, per la sincerità dei suoi accenti. Dopo la morte del proposto, nella speranza di ricevere utili spunti per le indagini, contattò il dottor Giovanni FALCONE, che, in qualità di G.I., gli aveva concesso la libertà provvisoria contro il parere del P.M.. Anche il dottor FALCONE in quell’occasione ebbe a dirgli che la vittima era una persona per bene, il quale aveva avuto la sfortuna di essere il nipote di Gaetano BADALAMENTI, e che lo stesso magistrato, nel rimetterlo in libertà, gli aveva suggerito, una volta chiarita la sua posizione, di andarsene per tentare di sfuggire alla nemesi storica che sembrava ricadere su tutti i membri della sua famiglia (cfr. deposizione di Nicolò GEBBIA all’udienza dell’8 aprile 1998).

Gli investigatori, secondo quanto riferito dal GEBBIA, non svolsero altre indagini, poiché ritennero di avere raggiunto un buon risultato, dati i tempi, i luoghi e la matrice mafiosa dell’omicidio, e pertanto non riuscirono a individuarne i responsabili.

Dell’assassinio di Silvio BADALAMENTI si è occupata anche la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo nel processo a carico di ABBATE Giovanni + 459 (cd. Maxi Uno).

La suddetta decisione giurisprudenziale, dopo avere ricostruito la dinamica dell’omicidio, ha dettagliatamente riportato alcuni episodi che -a giudizio della Corte- dimostravano che l’ucciso era legato allo zio da vincoli non solo di parentela, ma anche di collaborazione, nonostante i dinieghi della madre Maria PELLERITO e della vedova Gabriella RUFFINO, la quale ultima, pur avendo negato ogni coinvolgimento del marito in qualsivoglia attività criminosa, ricollegò l’assassinio del coniuge alla sua parentela con Gaetano BADALAMENTI e alla strategia allora perseguita dalla fazione a questo avversa di “cosa nostra” di eliminarne tutti i parenti.

In particolare, nella sentenza si è sottolineato che in data 13 marzo 1982, i Carabinieri di Montagnana (Padova) rinvennero nell’officina di Renzo DE PUTTI un’autovettura Alfetta 2000 targata PA-539233 blindata intestata a Gaetano BADALAMENTI, ivi depositata per alcune riparazioni proprio dalla vittima.

Silvio BADALAMENTI sentito dai Carabinieri, dichiarò di avere ricevuto la macchina in prestito dallo zio perché tentasse di venderla e di trovarsi in Veneto per sottoporsi a cure mediche.

I testimoni escussi al riguardo riferirono che il BADALAMENTI, giunto a Padova, aveva contattato CATARINICCHIA Alfonso -impiegato presso la locale Prefettura, originario di Palermo e amico della famiglia BADALAMENTI di Cinisi, nel quale ogni estate si recava in vacanza- per essere da questi accompagnato ad alcune visite mediche. Amici del CATARINICCHIA si erano quindi adoperati per il trasporto dell’autovettura da riparare nell’officina di Montagnana, dove il veicolo era stato sottoposto a sequestro in forza di un decreto dell’Autorità Giudiziaria che prescriveva il controllo delle macchine blindate.

Il 29 luglio 1982 Silvio BADALAMENTI, raggiunto da ordine di cattura emesso il precedente giorno 26, era stato interrogato dal P.M., fornendo spiegazioni circa il suo improvviso allontanamento al Nord dovuto proprio alla ricordata preoccupazione dei familiari per la sua incolumità personale.

Silvio BADALAMENTI era stato infine scarcerato per insufficienza di indizi, ma, ritornato a Marsala, era stato assassinato.

Il G.I., ritenendo che la vittima, pur essendo risultata estranea a vicende illecite, fosse stato ucciso dagli avversari dello zio, rinviò a giudizio per tale omicidio, per i connessi delitti di illegale detenzione e porto di armi e per le contravvenzioni di detenzione abusiva di munizioni e di spari in luogo pubblico, i componenti della “commissione” e i personaggi più importanti della fazione dei “Corleonesi”, e in particolare: GRECO Michele, GRECO Salvatore, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, MARCHESE Filippo, VERNENGO Pietro, GRECO Giuseppe cl.1952, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, MADONIA Francesco, GERACI Antonino cl.1917, SCADUTO Giovanni, BUSCEMI Salvatore, PULLARÀ Ignazio, SAVOCA Giuseppe, CUCUZZA Salvatore, CORALLO Giovanni, MOTISI Ignazio, DI CARLO Andrea, CALÒ Giuseppe, GRECO Leonardo e PRESTIFILIPPO Mario Giovanni.

A giudizio della Corte, nella ricostruzione dell’omicidio, andava al contrario evidenziata l’esistenza, tra l’ucciso e il noto esponente mafioso di Cinisi, di un rapporto non solo di parentela anagrafica, ma anche di collaborazione. Infatti, l’attività di Silvio BADALAMENTI -finalizzata alla vendita dell’autovettura dello zio e concretatasi nel trasferimento dell’autovettura dalla Sicilia all’Italia Settentrionale, in tentativi di alienazione, in riparazioni commissionate a officine specializzate- induceva a ritenere che la vittima si fosse interessata alla gestione di interessi economici dell’anziano congiunto e non lo avesse fatto solo in quell’occasione. Al contrario, proprio il fatto che si fosse dato carico di una mansione tanto particolare e gravosa in sostituzione dello zio faceva credere che tra i due uomini si fosse consolidato uno stretto rapporto fiduciario.

In secondo luogo, a parere della Corte d’Assise, il delitto in esame era compreso in una lunga serie di assassinii caratterizzati dalla comunanza di singolari elementi di fatto, tali da indurre a ipotizzare l’esistenza di uno specifico nesso di collegamento tra i suddetti delitti. In particolare, nella stessa zona di Cinisi o in zone limitrofe, a breve distanza di tempo, furono consumati parecchi omicidi, tutti caratterizzati dal fatto che le vittime erano comunque legate a Gaetano BADALAMENTI da vincoli di parentela, di amicizia o di interesse. Inoltre, per almeno tre dei delitti (e precisamente quelli di BADALAMENTI Antonino, IMPASTATO Giacomo e GALLINA Stefano) fu usata la stessa arma, come accertato dai periti balistici.

Inoltre, l’impressionante analogia che legava tale catena di assassinii con le altre due serie che erano seguite all’uccisione dei capi mafiosi Stefano BONTADE e Salvatore INZERILLO induceva a ritenere -in mancanza di alcun elemento che consentisse una diversa ricostruzione- che le tre lunghe catene delittuose sopra menzionate avessero avuto le stesse cause o gli stessi mandanti, essendo tutte segnate da un’unica costante comune, costituita dagli stretti vincoli di parentela o solidarietà che univano ciascuna delle vittime ai tre suddetti capi mafia.

Ciò premesso, avendo la Corte escluso che la penale responsabilità in ordine ai singoli omicidi potesse essere collegata automaticamente all’inserimento nella “commissione” e affermato invece che doveva essere dimostrata da ulteriori elementi di prova, vennero dichiarati responsabili dell’uccisione di Silvio BADALAMENTI solo RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GRECO Michele, GRECO Giuseppe cl.1952, RICCOBONO Rosario, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, MADONIA Francesco, GERACI Antonino e CALÒ Giuseppe, poi prosciolti in grado di appello per non avere commesso il fatto.

      Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, i medesimi sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Silvio BADALAMENTI, in concorso con CALABRÒ Gioacchino (la cui posizione è stata stralciata nel corso del dibattimento) e SCIACCA Baldassare, oltre che con D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino (deceduti), nonché dei reati satellite di detenzione e del porto delle rivoltelle di calibro 38 utilizzate per la commissione del predetto crimine.

      Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha ammesso la propria responsabilità in ordine all’omicidio di Silvio BADALAMENTI, affermando che la vittima non era un “uomo d’onore”, lavorava all’esattoria di Marsala e abitava nella medesima città, in una traversa di via Mazzini.

Il collaboratore ha riferito che Vincenzo MILAZZO gli confidò che voleva ucciderlo, come anche altri parenti di Gaetano BADALAMENTI, per colpire in tal modo indirettamente quest’ultimo, che stavano cercando invano. Il PATTI ha precisato che in quell’epoca il MILAZZO -che era in buoni rapporti con molti “uomini d’onore” di Marsala, tra cui anche il medesimo PATTI- frequentava spesso l’appartamento di via Colaianni, vera e propria base operativa della “famiglia” di Marsala, e abitava in una villetta di contrada Misilla, che era nella sua disponibilità anche se forse non era intestata a lui. Ha aggiunto altresì di avere fornito indicazioni agli inquirenti per individuare l’immobile.

L’omicidio in trattazione avvenne nel periodo estivo del 1983. Il PATTI ricevette l’ordine dal suo rappresentante, Vincenzo D’AMICO, come doveva essere per un delitto da eseguire a Marsala e da persone affiliate alla “famiglia” locale.

Lo stesso collaboratore, il TITONE, il GIACALONE, D’AMICO Vincenzo e il MILAZZO prepararono l’omicidio pedinando il BADALAMENTI per alcuni giorni e studiandone le abitudini; per altro, il PATTI ha precisato che è possibile che anche altri controllassero l’obiettivo, poiché il D’AMICO era solito prendere da parte singolarmente alcuni dei suoi uomini e affidare a ciascuno di loro siffatto compito, dicendogli che lo sapeva lui solo ed egli si accorse di questo trucco in quanto era in ottimi rapporti con il TITONE e il GIACALONE, con i quali si confidavano reciprocamente ogni cosa.

In tal modo appurarono che l’obiettivo andava a lavorare, in auto o a piedi, all’esattoria di Marsala che si trovava su una piazza al cui centro vi erano alcuni alberi, vicino al Cinema Centrale, a una pizzeria e alla Chiesa del Carmine, nei pressi della quale ultima essi si appostavano per studiare i movimenti della vittima designata.

Il BADALAMENTI aveva una Renault 4 e un giorno, quando coloro che lo pedinavano si trovavano a circa cento metri di distanza dalla sua autovettura, si accorsero che egli, dopo essere arrivato al porto, aveva invertito la marcia di fronte al bar Timone, ritornando indietro, invece che proseguire verso casa. Da tale comportamento arguirono che li avesse scoperti e per qualche giorno smisero di seguirlo, riprendendo i controlli in seguito.

La mattina in cui era stata fissata l’azione, gli uomini che dovevano parteciparvi si diedero appuntamento in via Colaianni. Il PATTI vi andò insieme al TITONE con la Ford Fiesta 1.300 targata AN, acquistata con questa targa da Antonio STELLA, un venditore di automobili sposato con una donna di Alcamo. Il veicolo era intestato al collaboratore, ma era di proprietà di D’AMICO Vincenzo, il quale non poteva averne la formale titolarità poiché gli era stata ritirata la patente. In quel frangente c’erano anche il rappresentante della “famiglia” di Marsala, MILAZZO Vincenzo, CALABRÒ Gioacchino e i fratelli Sasà e Aspano SCIACCA.

Tutti i presenti uscirono dall’appartamento ad eccezione di D’AMICO e Aspano SCIACCA, con l’accordo che avrebbe ucciso l’obiettivo il primo che lo avesse visto. Pertanto il PATTI era armato. Quest’ultimo partì con la Ford Fiesta, seguito dal TITONE con il suo motorino e dal MILAZZO -che si pose alla guida- e dal CALABRÒ a bordo della “A 112 Elite” a 5 marce di colore scuro nella disponibilità del primo. Sasà SCIACCA, il quale aveva espresso il desiderio di uccidere personalmente l’obiettivo e affermava di conoscere bene sia la vittima sia la strada che la stessa percorreva per recarsi al lavoro, si pose alla guida di un vespone 150 nella disponibilità della “famiglia” di Marsala. Il collaboratore ha affermato di non ricordare che quel giorno ci fosse il GIACALONE, dichiarando per altro con certezza di non averlo visto durante l’azione dell’omicidio.

Il BADALAMENTI uscì di casa a piedi e si diresse verso Piazza del Popolo, dove era l’esattoria. Il PATTI si fermò vicino al Bar Aloha, sito in fondo a via Mazzini, dove questa strada confluiva in Piazza Inam e notò che, quando l’obiettivo arrivò vicino a Via dello Sbarco, il CALABRÒ scese dalla “A 112” e, all’altezza di un negozio in cui si vendevano ceramiche, gli sparò tre o quattro colpi in testa, in seguito ai quali il BADALAMENTI cadde a terra. Vide altresì che dopo l’esecuzione il MILAZZO procedette lentamente, imboccando una via di fronte al Bar Napoli, ubicato in via Mario Nuccio, e che il CALABRÒ lo seguì camminando normalmente e dopo un poco risalì in macchina. Quindi i due uomini ritornarono a velocità normale in via Colaianni, come lo stesso collaboratore potè appurare, avendo seguito in ogni fase il loro medesimo tragitto.

Giunti a destinazione, il MILAZZO e il CALABRÒ ritornarono rispettivamente nella villetta in contrada Misilla e a Castellammare del Golfo. Il PATTI, a bordo di un vespino 50 bianco di provenienza lecita, si recò sul luogo del delitto vedendo il BADALAMENTI (che ha ricordato che aveva gli occhiali) a terra, si avvicinò al cadavere, lo guardò e se ne andò. Quando tornò nuovamente alla casa di via Colaianni vide Sasà SCIACCA, il quale raccontò ai presenti (lo stesso PATTI, il TITONE e Vincenzo D’AMICO) che si era perduto tra via Roma e via Don Bosco.

Il PATTI ha riferito che i fratelli SCIACCA in quell’epoca abitavano a Marsala, in via Colaianni, perché erano latitanti (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI, resi il primo all’udienza del 26 maggio 1998 e gli altri il 18 maggio 1999).

Salvatore GIACALONE ha dichiarato di avere ricevuto da D’AMICO Vincenzo l’ordine di controllare Silvio BADALAMENTI, nipote di Gaetano, al fine di individuarne le abitudini e i movimenti in vista dell’omicidio. Effettuò appostamenti da solo per circa un mese e in tal modo appurò che l’obiettivo si recava ogni mattina al lavoro, cambiando strada ogni giorno, o a bordo della sua Renault 4 con il tettuccio apribile o a piedi, e usciva di casa dalla porta d’ingresso o dal garage. La moglie lo seguiva allontanarsi dalla finestra.

Il collaboratore ha affermato che il “lavoro” venne eseguito alle ore 8,00-8,30 circa, poco dopo che la vittima uscì di casa. Il propalante ha aggiunto che egli si recò nei pressi dell’abitazione della vittima per ordine di Vincenzo D’AMICO, il solo con cui parlò, il quale gli disse che c’era bisogno anche di lui. Quel giorno il BADALAMENTI era a piedi e si incamminò sul lato destro della via Mazzini, sotto gli alberi, mentre la moglie lo seguiva con lo sguardo dal balcone.

Al momento in zona erano presenti lo stesso collaboratore, il quale si muoveva tra il Bar Aloha e il Bar Mazzini sul suo ciclomotore box blu per controllare i movimenti della vittima designata, Sasà SCIACCA a bordo di un vespone, MILAZZO Vincenzo su un’autovettura (probabilmente una 127 bianca) e, forse, MARCECA Vito.

Gino CALABRÒ, che era stato designato come esecutore materiale, aspettava l’obiettivo in una stradina laterale sull’altro lato della via Mazzini. Quando l’“uomo d’onore” di Castellammare del Golfo scorse il BADALAMENTI, attraversò la strada, gli si avvicinò e, sempre rimanendo alle sue spalle, gli sparò tre o quattro colpi. Il GIACALONE, che nell’occasione aveva il compito di fornire appoggio ai sicari, osservò l’omicidio rimanendo alle spalle della vittima e dell’assassino e non appena udì le detonazioni invertì il senso di marcia e ritornò verso Piazza Inam (Piazza Pizzo) per timore che addebitassero a lui l’omicidio.

Il collaboratore ha specificato che successivamente apprese da D’AMICO che, dato che Sasà SCIACCA non lo caricò come avrebbe dovuto, il CALABRÒ si allontanò a piedi e più avanti salì a bordo dell’automobile guidata da Vincenzo MILAZZO, appostato nei pressi.

Il propalante ha aggiunto di non avere mai saputo precisamente la ragione in forza della quale fu decisa l’eliminazione del BADALAMENTI, pur avendo sentito dire che fu ammazzato perchè era parente di Don Tano, che era stato visto a casa del nipote e che in quel modo si voleva colpire indirettamente, dato che non si riusciva a ucciderlo.

A tale ultimo proposito, il GIACALONE ha riferito che dopo l’omicidio di Silvio BADALAMENTI per ordine di Vincenzo D’AMICO si recò a Rimini insieme a Vincenzo MILAZZO per uccidere Gaetano BADALAMENTI. I due uomini dapprima si recarono in Toscana, dove la famiglia del rappresentante del mandamento di Alcamo aveva una casa, nella quale all’epoca abitava solo un suo fratello. Quest’ultimo era alto, aveva gli occhiali e coltivava vigneti di cui era proprietario nella zona. Si fermarono una settimana e ogni mattina andarono a Rimini, rimanendovi fino a sera, appostati vicino alla casa dove avevano scoperto che abitava il BADALAMENTI in attesa che uscisse. La sera rientravano in Toscana, dopo avere cenato fuori. Tuttavia non riuscirono a portare a termine il progetto, poiché il loro obiettivo non uscì mai di casa (cfr. esame e controesame resi dal GIACALONE rispettivamente nelle udienze del 6 maggio 1998 e del 18 maggio 1999).

Le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE sul movente del delitto sono state confermate da Giovanni BRUSCA e Vincenzo SINACORI.

Quest’ultimo ha dichiarato che Silvio BADALAMENTI, il quale lavorava all’esattoria di Marsala, fu assassinato perché era nipote di Gaetano. Il collaboratore ha precisato che dopo l’omicidio MESSINA Francesco, a cui egli aveva chiesto notizie, gli confidò che il delitto era stato commesso dagli Alcamesi, i quali in quell’epoca si nascondevano a Marsala, dove in effetti il collaboratore vedeva spesso MILAZZO Vincenzo, MELODIA Filippo e i fratelli Sasà e Aspano SCIACCA (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 6 maggio 1998).

Il BRUSCA, dal canto suo, ha riferito che MILAZZO Vincenzo gli raccontò dell’omicidio di un certo BADALAMENTI, nipote di Gaetano, deciso essenzialmente a causa di questo rapporto di parentela e perché c’era la possibilità che passasse allo zio informazioni su persone di Marsala, città in cui il capo mandamento di Alcamo viveva. Il collaboratore ha aggiunto che in quel periodo, a quanto gli rivelò lo stesso MILAZZO, i “corleonesi” cercavano attivamente Gaetano BADALAMENTI per ucciderlo, sia in Sicilia, sia in Brasile, sia in Toscana, a Viareggio, ma sempre senza successo (cfr. esame e controesame resi rispettivamente alle udienze del 3 giugno 1998 e del 12 maggio 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Pietro Riccardo ANGILERI e Giulia CANALE, la coppia di fidanzati che assistette alla fuga dei sicari.

Il primo ha riferito che alcuni giorni prima del suo matrimonio, avvenuto il 4 giugno 1983, egli e sua moglie (allora sua fidanzata) avevano trasportato oggetti dalla sua casa paterna a quella coniugale, ubicata al quarto piano di via Mario Nuccio n.108. In quell’occasione la donna, che stava effettuando le pulizie, si affacciò al balcone e vide un’autovettura che si allontanava dall’incrocio tra via Nuccio e via Corsica, venendone colpita perchè procedeva a forte velocità. In seguito, finito il lavoro, i due fidanzati mentre stavano ritornando alla casa paterna del testimone, notarono movimenti di polizia all’incrocio di via Mazzini, a circa cinquecento metri dalla loro abitazione. L’uomo chiese a un vigile urbano che conosceva che cosa fosse successo e costui gli rispose che era stata uccisa una persona, cosicchè a loro sembrò normale raccontare l’episodio della macchina.

Il P.M. ha contestato all’ANGILERI che il 4 giugno 1983 al N.O.R. di Marsala dichiarò che la sua fidanzata gli aveva detto che dal balcone del loro appartamento di via Nuccio 108 aveva sentito rumori che in un primo tempo le erano sembrati quelli prodotti dalla battitura di tappeti e poi aveva visto transitare a velocità sostenuta dalla via Corsica immettendosi sulla via Mario Nuccio in direzione del porto una Volkswagen Polo bianca targata AN e una Renault 9 verde, in ognuna delle quali si trovavano due persone. Il teste ha affermato di non ricordare le circostanze oggetto della contestazione (cfr. deposizione ANGILERI all’udienza del 2 aprile 1998).

Giulia CANALE non ha aggiunto nulla alle dichiarazioni di suo marito, assumendo di non avere più ricordi precisi a causa del lungo lasso di tempo trascorso. Ha comunque dichiarato che quella mattina alle ore 9,00-9,10 circa, mentre era nel loro appartamento sito al quarto piano di uno stabile sito in via Nuccio n.108 a sbrigare lavori domestici, si affacciò al balcone a battere i tappeti e notò un’automobile passare e svoltare l’angolo molto velocemente e ne fu colpita, data l’ora mattutina (cfr. deposizione CANALE all’udienza del 2 aprile 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli e sulla presenza sul luogo dell’omicidio di Salvatore GIACALONE (non imputato nel presente procedimento).

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dai due propalanti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri esterni, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti del PATTI un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi come i racconti dei collaboratori siano estremamente precisi, dettagliati e costanti, essendo stati ribaditi, con alcune ulteriori precisazioni, anche in sede di controesame e di riesame.  

Quanto al secondo aspetto deve sottolinearsi in primo luogo che il PATTI e il GIACALONE, hanno concordemente individuato la causale del delitto nella parentela della vittima con il boss di Cinisi Gaetano BADALAMENTI, acerrimo nemico della fazione “corleonese” e attivamente ricercato dai killer facenti capo a quest’ultima.

Le loro parole sono state pienamente riscontrate da quelle del SINACORI e del BRUSCA, i quali hanno riferito di essere stati informati rispettivamente da MESSINA Francesco e MILAZZO Vincenzo che Silvio BADALAMENTI fu assassinato perché era nipote di Gaetano e per colpire indirettamente quest’ultimo.

Il SINACORI e il BRUSCA -pur riferendo circostanze apprese de relato– debbono essere giudicati attendibili in quanto hanno riportato notizie ricevute da persone che da un lato ricoprivano all’interno dell’organizzazione provinciale di “cosa nostra” un ruolo tale da essere certamente a conoscenza della causale dell’omicidio in parola e dall’altro lato erano in buoni rapporti personali con i due collaboratori -i quali all’epoca erano già affiliati all’organizzazione- e pertanto non avevano motivo alcuno di mentire loro.

Sotto il primo profilo, in particolare, deve ricordarsi che il MILAZZO era il rappresentante del mandamento di Alcamo, per il cui controllo stava conducendo una spietata guerra contro i RIMI, vicini ai BADALAMENTI e loro fedeli alleati. Di conseguenza, egli era uno dei maggiori interessati all’eliminazione di Gaetano BADALAMENTI o, nel caso di impossibilità di conseguire questo risultato, a fare quanto più possibile “terra bruciata” intorno a lui. Del resto, tale personale interessamento è dimostrato dal viaggio in Toscana e a Rimini che fece con il GIACALONE nel vano tentativo di uccidere il boss di Cinisi, viaggio narrato da quest’ultimo collaboratore e confermato, sia pur genericamente, dal BRUSCA (il quale in tal modo ha fornito un’ulteriore riprova dell’esattezza delle informazioni dategli dal MILAZZO).

      Il racconto del GIACALONE con riferimento al viaggio in Toscana, oltre che plausibile logicamente, è stato riscontrato dal Maresciallo SANTOMAURO in ordine al fatto che all’inizio degli anni ’80 risiedeva nella predetta regione un fratello di MILAZZO Vincenzo, Sebastiano, il quale:

  • viveva nella casa di Gambassi Terme nella quale erano stati uccisi suo padre e MANCINO Giuseppe, nell’ottobre 1981 e della quale la disponibilità del predetto immobile;
  • portava spessi occhiali da vista;
  • fu intestatario della FIAT 131 diesel tg. FI-B61087 dal 12 gennaio 1982 al 1 settembre 1988, quando fu demolita.

      Il Maresciallo SANTOMAURO non ha invece potuto accertare se fu emesso un biglietto Alitalia intestato a GIACALONE Salvatore sulla tratta Palermo – Roma – Pisa. Infatti al momento dell’accertamento il tagliando -anche se esistente- era stato distrutto, poiché erano passati dalla data di emissione più di cinque anni, periodo per il quale l’Alitalia è obbligata a tenere le copie dei documenti (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Il MESSINA, fonte del SINACORI, dal canto suo, sebbene non fosse stato coinvolto personalmente nell’organizzazione e nell’esecuzione del delitto, era uno dei principali fiduciari di RIINA nella provincia di Trapani e nel mandamento di Mazara del Vallo, del quale fu il reggente durante la detenzione dell’AGATE negli anni ‘80, cosicchè è certo che era a conoscenza quanto meno delle causali dell’omicidio, tanto più che lo stesso era stato commesso nel territorio di sua stretta competenza e si trattava di un fatto rilevante, concernendo Gaetano BADALAMENTI.

Dall’altro lato, poi, i dati riferiti dai collaboratori in esame appaiono assolutamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali in ordine tanto al movente del delitto quanto alla personalità della vittima. Con particolare riferimento alla connessione tra l’episodio criminoso in parola e la parentela dell’ucciso con il capo mafia di Cinisi, deve osservarsi che essa è dimostrata altresì da quanto emerso dalla sentenza del più volte menzionato processo cd. “maxi uno”, celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo.

Le narrazioni dei collaboranti appaiono altresì conformi alla prassi di azione spesso seguita da “cosa nostra”. Sotto tale profilo, debbono ribadirsi le osservazioni effettuate con riferimento agli omicidi già trattati in ordine al coinvolgimento nella preparazione e nell’esecuzione di soggetti estranei al territorio. Anche in questo caso, infatti, l’esecuzione del delitto fu curata da killer del mandamento di Alcamo (e in particolare da CALABRÒ, che non aveva mai vissuto a Marsala e pertanto aveva meno possibilità di essere riconosciuto da eventuali testimoni), mentre affiliati alla cosca locale fornirono un supporto organizzativo e logistico, oltre che un fattivo appoggio nella fase esecutiva.

Inoltre, il coinvolgimento del capo mandamento di Alcamo (uno dei principali interessati all’eliminazione di tutti coloro che potevano in qualche modo agevolare Gaetano BADALAMENTI, molto legato ai RIMI, i suoi nemici nel paese) e del rappresentante della “famiglia” di Marsala (che era un personaggio autorevole, era in ottimi rapporti con il MILAZZO ed era il responsabile del territorio in cui il crimine doveva essere perpetrato) sono fatti da un lato perfettamente logici e dall’altro lato conformi alle più volte menzionate regole interne dell’organizzazione.    

     Le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, infine, oltre a riscontrarsi reciprocamente su molti punti, sono state confermate da elementi acquisiti sia nell’immediatezza del fatto, sia all’esito degli accertamenti delegati alla P.G., e in particolare:

1) con riferimento alla personalità della vittima:

a) il SINACORI, il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che era nipote di Gaetano BADALAMENTI e che fu assassinata per questa ragione.

Alle medesime conclusioni -logicamente plausibili, nel corso di una guerra di mafia nella quale il boss di Cinisi si era dimostrato il più irriducibile nemico dei “corleonesi”- erano giunti gli investigatori all’epoca del delitto (cfr. citate deposizioni del Maggiore GEBBIA e del Maresciallo SANTOMAURO), oltre che i Giudici della Corte d’Assise di Palermo nella citata sentenza conclusiva del primo grado del processo cd. “maxi uno”.

b) il PATTI e il SINACORI hanno affermato che lavorava all’Esattoria di Marsala e il primo altresì che portava gli occhiali.

La prima circostanza è stata confermata dalla menzionata sentenza conclusiva del processo cosiddetto “maxi uno” e dalla vedova, Gabriella RUFFINO e la seconda dalla deposizione del Maresciallo SANTOMAURO e dal verbale di sopralluogo.

2) in ordine alla permanenza di alcuni “uomini d’onore” Alcamesi in Marsala in questo periodo il PATTI ha riferito che erano assidui in via Colaianni i due MELODIA Filippo e Antonino, COLLETTA Giuseppe, VARVARO Vito, i fratelli Sasà e Aspano SCIACCA, oltre a MILAZZO Vincenzo il quale ultimo aveva nella propria disponibilità una villetta in contrada Misilla.

Quanto al primo punto il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, affermando che in quel periodo vedeva a Marsala il MILAZZO, Filippo MELODIA e Sasà e Aspano SCIACCA.

Il GIACALONE ha a sua volta dichiarato che da Alcamo andavano a Marsala spesso il MILAZZO, Filippo MELODIA, CARADONNA, MONTALBANO, oltre a Sasà SCIACCA e a suo fratello.

Con riferimento alla villetta che a detta del PATTI era nella disponibilità di Vincenzo MILAZZO, il Maresciallo SANTOMAURO -in seguito alle dichiarazioni del menzionato collaboratore e a un’individuazione dei luoghi- ha accertato che l’allora capo mandamento di Alcamo nelle campagne di Marsala aveva la disponibilità di un monolocale con annesso bagno in una località difficile da raggiungere, che era stato acquistato e intestato al fratello di MALTESE Baldassare, un “uomo d’onore” di Alcamo condannato per associazione mafiosa e per avere ingaggiato un conflitto a fuoco con due agenti della Squadra Mobile di Alcamo (cfr., sulla figura del MALTESE, sentenze dei processi a carico di PAZIENTE Gaetano e altri e di GRECO Lorenzo e altri, celebrati rispettivamente dinnanzi al Tribunale e alla Corte d’Assise di Trapani, nonché, per una più dettagliata ricostruzione delle suddette vicende connesse alla seconda guerra di mafia di Alcamo, infra, Parte IV, Capitolo IV; cfr. altresì, sulla villetta nella disponibilità del MILAZZO, deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit., nonché dello stesso all’udienza del 24 maggio 1996 nel processo a carico di PATTI Antonio + 40 tenuto dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

3) in relazione alle modalità esecutive dell’omicidio:

a) il PATTI ha ricordato che fu commesso nell’estate del 1983: è pacifico in atti che il BADALAMENTI fu ucciso il 2 giugno 1983;

b) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente affermato che prima di ucciderlo ne controllarono i movimenti.

Le suddette dichiarazioni, oltre a riscontrarsi reciprocamente, rispondono a logica, non essendo ipotizzabile che un omicidio non venga adeguatamente preparato.

c) il PATTI ha dichiarato che la vittima abitava in una traversa di via Mazzini.

Il dato è stato confermato dal Maresciallo SANTOMAURO, che ha appurato che via S. Domenico Savio incrociava via Mazzini a poca distanza dal civico n.9, dove abitava il BADALAMENTI.

d) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che l’obiettivo si recava al lavoro o a bordo di una Renault 4 o a piedi e che quella mattina si incamminò verso l’esattoria a piedi. Il secondo ha aggiunto che la moglie lo osservava dalla finestra.

Quest’ultimo particolare ha trovato una sostanziale conferma nella deposizione di Gabriella RUFFINO, la quale ha riferito che, dopo avere udito gli spari, si affacciò subito alla finestra, ma non vide nessuno (cfr. sua testimonianza, resa all’udienza del 2 dicembre 1999). Infatti, è pienamente verosimile che il GIACALONE abbia alzato lo sguardo verso il balcone soltanto dopo l’assassinio, vedendo la donna, e abbia dedotto che si fosse affacciata quando il marito era uscito di casa.

e) il PATTI ha detto che in quell’epoca egli aveva in uso una Ford Fiesta 1300 tg. “AN” di colore bianco, che utilizzò in occasione dell’omicidio.

La circostanza è stata confermata dal SANTOMAURO, il quale ha precisato che l’automobile era originariamente targata AN-281416 e fu successivamente ritargata TP-245900 e che, pur essendo il passaggio di proprietà avvenuto l’8 settembre 1983, il collaboratore ne disponeva anche in precedenza.

Quanto alla presenza dell’autovettura sul luogo del delitto, essa è stata riscontrata dai testi ANGILERI e CANALE, i quali hanno fatto riferimento ad un autovettura tg. “AN”, pur individuandola come una Volkswagen Polo grigia.

A giudizio di questa Corte, non può essere revocato in dubbio che la macchina vista dalla CANALE fosse quella del PATTI, nonostante vi siano alcune discrasie tra la versione dei fatti fornita dal collaboratore e quella riferita dai testimoni. Infatti, a fronte di un dato significativo come l’identità della sigla della provincia, gli altri punti appaiono tutti logicamente superabili.

Deve preliminarmente ricordarsi che il teste ANGILERI, l’unico a essere originariamente escusso dai verbalizzanti, in dibattimento non ha ricordato il tipo e la marca delle autovetture viste dalla moglie, neppure in seguito a contestazione delle sue precedenti dichiarazioni da parte del P.M.. Ciononostante, a giudizio della Corte, deve prestarsi fede alle propalazioni rese nell’immediatezza dei fatti, le quali possono essere altresì valutate come mezzi di prova, tenuto conto da un lato del lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto di sangue e la deposizione dibattimentale (che può ben giustificare l’oblio di taluni particolari) e dall’altro lato della concordanza delle stesse con altre risultanze istruttorie (e in particolare con le dichiarazioni del PATTI).

Ciò premesso, l’identità della sigla della provincia dell’autovettura del PATTI e di quella notata dai testimoni e la particolarità della stessa con riferimento al luogo in cui fu notata induce a ritenere senza dubbio che la CANALE abbia veduto l’autovettura del PATTI, pur avendola scambiata per una Polo di colore bianco. D’altra parte, la concitazione con cui si svolse la scena e l’iniziale convinzione della donna che i rumori sentiti fossero dovuti alla battitura di tappeti e non a un delitto possono spiegare come la CANALE non abbia fissato nella memoria le caratteristiche del veicolo in fuga con assoluta precisione. Ciò tanto più se si consideri che l’unica testimone oculare aveva probabilmente una scarsa conoscenza dei modelli delle autovetture; che la Polo e la Fiesta in produzione all’inizio degli anni ’80 erano tra loro somiglianti; che il colore della macchina vista dalla ANGILERI è compatibile con quello dell’autovettura dell’odierno collaboratore; che, infine, le sommarie informazioni testimoniali nell’immediatezza del fatto non vennero rese dalla CANALE, ma dall’ANGILERI, il quale non aveva personalmente assistito alla scena.

Del pari, non può essere giudicato idoneo ad inficiare la veridicità delle parole del collaboratore il fatto che a detta di quest’ultimo le due autovetture procedevano a velocità moderata, mentre secondo la CANALE molto velocemente. Trattandosi di una circostanza soggetta a valutazioni di carattere estremamente soggettivo, infatti, è plausibile che le due persone abbiano fornito una valutazione totalmente diversa dello stesso elemento.

Infine, non ha alcun rilievo ai fini dell’identificazione dell’automobile vista dalla CANALE con la Fiesta del PATTI il dato che la testimone scorse due persone a bordo, mentre il collaboratore ha affermato che era solo. Infatti, data la distanza tra il quarto piano di un edificio e la sede stradale e la scarsa visibilità dell’abitacolo da una tale altezza, sul punto le percezioni della CANALE non possono essere certamente giudicate attendibili.

A giudizio di questa Corte, invece, l’altro veicolo notato dalla CANALE (una Renault 9 di colore verde) non può essere ricollegato all’omicidio in parola, atteso che è assolutamente inconfondibile per tipo e colore con la A 112 a bordo della quale viaggiavano il MILAZZO e il CALABRÒ. Per altro, è assolutamente verosimile che esso stesse seguendo la Ford Fiesta del PATTI del tutto casualmente, tanto più che l’avvistamento da parte della testimone non avvenne nelle immediate vicinanze del luogo del delitto.

f) il PATTI ha dichiarato che dalla casa di via Colaianni partirono, oltre a lui, il TITONE a bordo del suo motorino, il MILAZZO e il CALABRÒ a bordo di una A 112 e Sasà SCIACCA su un “vespone” nella disponibilità della cosca marsalese.

Il GIACALONE ha confermato pienamente la presenza dello SCIACCA nelle vicinanze del luogo del delitto a bordo di un “vespone”, mentre ha parlato in termini dubitativi di una FIAT 127 bianca con a bordo il MILAZZO. Sebbene quanto a quest’ultimo punto, la versione del secondo collaboratore non sia perfettamente aderente con quella del PATTI, le dichiarazioni dei due collaboratori debbono essere giudicate tra loro compatibili, atteso che la discrasia tra le stesse ha ad oggetto un particolare di rilievo complessivamente modesto e pertanto è giustificabile, specialmente alla luce del lungo lasso di tempo trascorso e del fatto che il GIACALONE non notò l’autovettura personalmente, ma apprese della sua presenza in loco dal rappresentante della cosca a cui era affiliato.

g) il PATTI e il GIACALONE hanno detto che l’omicidio avvenne alla mattina mentre la vittima si recava al lavoro e il secondo ha specificato altresì che avvenne verso le 8,00 o le 8.30.

La circostanza ha trovato conferma nella citata deposizione di Gabriella RUFFINO e nella consulenza medico legale, nella quale l’evento è stato collocato tra le 8,30 e le 9,00.

h) il PATTI e il GIACALONE hanno dichiarato che il CALABRÒ eseguì materialmente il delitto, avvicinandosi al BADALAMENTI a piedi da tergo e sparandogli tre o quattro colpi in testa.

Il dato è perfettamente compatibile con le emergenze dell’autopsia, nelle quali si è fatto riferimento a sei colpi, di cui quattro al capo.

La circostanza, poi, che il GIACALONE non abbia visto la A 112 guidata dal MILAZZO su cui, a detta del PATTI, il CALABRÒ raggiunse la via Mazzini e su cui si allontanò dopo l’omicidio, può spiegarsi con la considerazione, logicamente plausibile, che il capo mandamento di Alcamo parcheggiò la macchina all’incrocio con una laterale del corso (dalla quale, pertanto, al collaboratore vide sbucare l’esecutore materiale), in attesa che il complice eseguisse il delitto, per ridurre il rischio di essere notato da qualche passante (rischio che sarebbe stato assai più alto, se l’avesse scaricato e raccolto subito dopo in via Mazzini). Il fatto, poi, che il GIACALONE non abbia scorto il CALABRÒ salire nuovamente sulla A 112 condotta dal MILAZZO dopo il delitto è conseguente alla immediata e precipitosa fuga a cui si diede l’odierno collaboratore nel timore di essere accusato dell’omicidio.

i) infine, il percorso che a detta del PATTI seguirono le autovetture dei killer è perfettamente compatibile la descrizione dello stesso effettuata dal GIACALONE e con le testimonianze della CANALE e dell’ANGILERI.

Entrambi i collaboratori, infatti, hanno affermato che la vittima camminava su via Mazzini in direzione di Piazza del Popolo e che quando giunse all’altezza di via dello sbarco (il GIACALONE ha parlato più genericamente di una “stradina”) il CALABRÒ gli si avvicinò e gli sparò alle spalle.

Il PATTI ha aggiunto che il MILAZZO, procedendo lentamente, imboccò una stretta laterale di via Mazzini posta di fronte al bar Napoli (certamente via Palestro), dove il CALABRÒ salì sulla A 112. A giudizio di questa Corte, gli assassini certamente dalla via Palestro si immisero in via Corsica e quindi in via Mario Nuccio, all’incrocio tra le quali era ubicata l’abitazione dell’ANGILERI e la CANALE che, per le ragioni sopra esposte, vide senza dubbio l’autovettura del PATTI mentre si allontanava dal luogo del delitto.

Alla luce di riscontri così puntuali, non è possibile dubitare della conoscenza di molti particolari relativi al fatto delittuoso da parte dei due collaboratori e di conseguenza della presenza degli stessi sul luogo del delitto e della partecipazione di entrambi alla preparazione e all’esecuzione dell’omicidio.

Infatti, sebbene tra le versioni dei due “pentiti” vi siano alcune difformità in ordine al ruolo del GIACALONE, alla presenza sul luogo del delitto degli stessi collaboratori (affermata da ciascuno con riguardo a se stesso e negata per l’altro) e al ruolo di SCIACCA Baldassare (il quale a detta del GIACALONE avrebbe avuto il compito di fare salire il CALABRÒ sul vespone di cui era alla guida e secondo il PATTI sarebbe stato una delle persone uscite dall’appartamento di via Colaianni con il compito di uccidere il BADALAMENTI), esse a giudizio di questa Corte sono logicamente giustificabili e comunque non sono tali da inficiare la complessiva attendibilità delle dichiarazioni degli stessi, alla luce della già sottolineata puntualità delle medesime.

Infatti, quanto al primo profilo, deve specificarsi che la circostanza, sottolineata dai difensori, che il PATTI inizialmente non abbia nominato il GIACALONE tra coloro che pedinarono il BADALAMENTI per studiarne le abitudini e abbia ricordato il dato soltanto in seguito a una domanda in tal senso del P.M. trova una logica e plausibile spiegazione nel fatto, ribadito più volte dallo stesso PATTI, che il D’AMICO era solito affidare il medesimo incarico a vari “soldati” della sua “famiglia”, vincolando ciascuno al segreto, e nel fatto che il GIACALONE ha affermato di avere svolto sempre da solo il compito di pedinare la vittima designata impartitogli dal suo rappresentante. Il ricordo incerto del PATTI sulla partecipazione del GIACALONE all’attività di controllo dell’obiettivo, pertanto, trova una logica spiegazione nel fatto che, secondo le concordi versioni dei due collaboratori, venne a conoscenza della circostanza soltanto dalle confidenze dell’amico e non per avere svolto insieme a lui il compito in parola.

In ordine alla seconda discrasia, poi, deve ritenersi che tanto il PATTI quanto il GIACALONE fossero in via Mazzini (come dimostra la puntuale descrizione dell’esecuzione fornita da entrambi), ma che ciascuno dei due, essendo intento a osservare i movimenti della vittima e dell’esecutore materiale CALABRÒ, non fece caso alla presenza dell’altro, del cui ruolo nella commissione del delitto non era informato, in una strada centrale e frequentatissima di Marsala. A tale ultimo proposito, infatti, deve osservarsi che il GIACALONE la mattina dell’omicidio non si recò nel covo di via Colaianni, bensì direttamente in via Mazzini, cosicchè è perfettamente verosimile che il PATTI, il quale non lo aveva visto nella base al momento della partenza del gruppo di fuoco, non abbia fatto caso alla sua presenza nei pressi del luogo del delitto, addebitandola al caso. Del pari, il GIACALONE, il quale aveva eseguito da solo gli appostamenti e aveva parlato dell’omicidio con il solo Vincenzo D’AMICO, poteva non essere a conoscenza del fatto che la presenza del PATTI (che non potè non vedere, quanto meno nella fase successiva all’esecuzione, quando nel corso della fuga si incrociarono, essendo diretti l’uno verso Piazza Inam e l’altro verso via Mario Nuccio) vicino al bar Aloha era finalizzata al fatto delittuoso in parola. Del resto, lo stesso PATTI, come si è visto, ha affermato che il D’AMICO era solito affidare lo stesso incarico a più “soldati” della sua famiglia all’insaputa l’uno dell’altro. Alle sopra esposte considerazioni consegue che il contrasto in esame deve essere giudicato solo apparente e che le propalazioni dei due collaboratori non solo non sono tra loro contraddittorie sulla presenza di entrambi i “pentiti” sul luogo del delitto, ma addirittura si riscontrano tra loro, sotto il duplice profilo che GIACALONE non si recò in via Colaianni e che ebbe contatti diretti con il solo Vincenzo D’AMICO. Del resto, né il PATTI né il GIACALONE avrebbero avuto alcun interesse ad asserire falsamente di avere avuto un ruolo (per altro complessivamente marginale) nell’omicidio in parola al fine di accreditarsi agli occhi degli inquirenti, data la complessiva qualità della collaborazione di entrambi.

Quanto, infine, al terzo profilo di contrasto, a giudizio di questa Corte, deve prestarsi credito alla versione del PATTI, atteso che il GIACALONE per sua stessa ammissione non era presente in via Colaianni quando vennero distribuiti i compiti e apprese quello che sarebbe stato il compito dello SCIACCA soltanto successivamente e dal D’AMICO.

In conclusione, deve ancora una volta ribadirsi che le discrasie tra le versioni offerte dai collaboratori -certamente marginali, anche laddove non superabili con considerazioni di ordine logico, di fronte a versioni tanto puntuali degli avvenimenti, tali da fare ritenere provato che entrambi siano stati presenti sulla scena del delitto- non solo non inficiano la complessiva attendibilità delle propalazioni del PATTI e del GIACALONE, ma al contrario ne confermano la genuinità e la lealtà. Quest’ultimo in particolare -pur essendo per sua stessa ammissione a conoscenza delle affermazioni del complice che non lo aveva chiamato in correità con riferimento all’omicidio BADALAMENTI- si è correttamente autoaccusato del delitto, aggiungendo particolari inediti (come l’affacciarsi della moglie della vittima al balcone) che attestano la sua sicura presenza sul luogo del delitto, e non ha rinunciato a propugnare la sua versione dei fatti, anche se contrastante con quella del PATTI, pur essendo quest’ultimo stato ritenuto fin dall’inizio un collaboratore assai attendibile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio premeditato di Silvio BADALAMENTI e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso imputato deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Deve essere giudicata integrata altresì l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto l’assassinio in esame fu perpetrato con il concorso di un numero di persone superiore a cinque, dovendosi ritenere provata la partecipazione di MILAZZO Vincenzo, CALABRÒ Gioacchino, D’AMICO Vincenzo, PATTI Antonio, GIACALONE Salvatore e SCIACCA Baldassare.

Va inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che entrambi i collaboratori erano a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo, avendo entrambi partecipato attivamente al controllo dei movimenti della vittima.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione dell’unico altro imputato in questo procedimento, SCIACCA Baldassare deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a suo carico.

Antonio PATTI ha riferito che:

– la mattina in cui si era deciso di agire convennero nell’appartamento di via Colaianni lo stesso PATTI, il TITONE, D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo, CALABRÒ e i fratelli Baldassare e Gaspare SCIACCA;

– questi ultimi in periodo vivevano in via Colaianni poiché erano latitanti;

– Baldassare SCIACCA desiderava uccidere personalmente il BADALAMENTI, che affermava di conoscere bene, e partì con gli altri killer, ponendosi alla guida di un vespone 150;

– quando ritornò alla base per la seconda volta, il PATTI vi trovò lo SCIACCA che raccontava ai presenti che si era perduto fra via Roma e via Don Bosco e pertanto non aveva raggiunto il luogo in cui l’obiettivo era stato assassinato.

Salvatore GIACALONE, dal canto suo, ha riferito che:     

– al momento dell’omicidio lo SCIACCA era nei pressi del luogo del delitto a bordo di una moto, come anche lo stesso GIACALONE, MILAZZO e forse MARCECA;

– in seguito apprese da D’AMICO che il CALABRÒ sarebbe dovuto salire a bordo della moto guidata dallo SCIACCA, ma dato che costui non lo caricò prese posto sull’autovettura condotta dal MILAZZO.

Vincenzo SINACORI ha confermato che in quell’epoca a Marsala si nascondevano MILAZZO Vincenzo, MELODIA Filippo e i fratelli Gaspare e Baldassare SCIACCA.

Sulla base delle risultanze dibattimentali si evince che i fratelli SCIACCA (e in particolare, ai fini che ci occupano, Baldassare) erano già all’epoca dell’omicidio BADALAMENTI affiliati alla cosca di Alcamo.

Al fine di meglio delineare la figura criminale del prevenuto, appare opportuno effettuare alcuni brevi cenni in merito.

I fratelli SCIACCA erano tre: Gaspare, Baldassare e Francesco. Tuttavia, mentre quest’ultimo all’inizio degli anni ‘80 viveva a Treviso, gli altri due, dopo essere stati legati ai RIMI, allo scoppio della guerra di mafia passarono dalla parte della fazione “corleonese” (cfr. controesame del SINACORI all’udienza del 12 maggio 1999) e si rifugiarono a Marsala e Mazara del Vallo, come gli altri personaggi di maggiore spicco del loro gruppo, rendendosi irreperibili (cfr. esami, cit., di PATTI, GIACALONE e SINACORI, nonché di Giuseppe FERRO all’udienza del 23 aprile 1998).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che essi nel febbraio 1982 furono denunciati per associazione a delinquere anche in relazione ad alcuni omicidi verificatisi ad Alcamo nel 1981-82. In realtà, i fratelli SCIACCA all’epoca del delitto erano meramente irreperibili, non essendo stati colpiti da provvedimenti restrittivi (cfr. deposizione del dottor LINARES all’udienza del 7 ottobre 1996 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov”, prodotta all’udienza del 17 gennaio 2000). Tuttavia, la circostanza che non fossero latitanti, come sostenuto dai collaboratori, ma semplicemente irreperibili, non vale certamente a inficiare la credibilità degli stessi, atteso che è indubbio che nel lasso di tempo in parola essi si nascondevano nel mandamento di Mazara del Vallo per sfuggire tanto ai loro nemici, quanto agli investigatori.

Una formidabile conferma della presenza di Gaspare e Baldassare SCIACCA nella zona di Mazara del Vallo è stata fornita dal fatto che da un’indagine condotta dai Carabinieri di Marsala risalente al 1981 (e in particolare da intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti della compagnia di import-export “Euro Transafrica” e del Centro Carni di Mazara del Vallo, società che facevano entrambe riferimento a BASTONE Giovanni e ai fratelli BURZOTTA) è emerso che tra il 16 ottobre e il 23 dicembre 1982 vi erano state almeno quattro telefonate dal Centro Carne a SCIACCA Francesco a Treviso e il 23 dicembre, nell’ultima chiamata Sasà e Aspano SCIACCA telefonarono per fare gli auguri di Natale al fratello (per altro nel rapporto dei CC di Marsala del 1988 al termine dell’indagine non si parla dei fratelli SCIACCA, poiché si riuscì a individuarli solo in seguito) (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

Alla luce delle suesposte risultanze dibattimentali, a giudizio di questa Corte deve ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dello SCIACCA in ordine ai delitti ascrittigli.

Egli, infatti, per concorde affermazione di tutti i collaboratori all’epoca dell’omicidio era certamente già affiliato alla cosca di Alcamo e si nascondeva a Marsala. Le propalazioni dei collaboratori a tale riguardo sono state logicamente supportate dalla citata telefonata: sebbene la chiamata sia risalente a circa sei mesi prima del delitto, le ragioni che avevano indotto i mafiosi di Alcamo che si erano schierati dalla parte dei “corleonesi” ad abbandonare il loro territorio erano ancora esistenti, atteso che la vittoria militare non era ancora stata ottenuta.

Né può condividersi la tesi difensiva secondo la quale gli SCIACCA in quest’epoca sarebbero stati legati la fazione dei RIMI. Infatti, sebbene in precedenza essi fossero stati certamente vicini a costoro, la loro presenza a Mazara del Vallo presso il BASTONE nel corso della guerra di mafia (inoppugnabilmente dimostrata dalla telefonata più volte citata) è di per sé elemento sufficiente a dimostrare il loro cambiamento di schieramento. Inoltre, tutti i collaboratori ne affermano con certezza la militanza nella fazione “corleonese” fin dall’inizio degli anni ‘80. Oltre a quelle già citate, si debbono ricordare a questo proposito le dichiarazioni di Lorenzo GRECO, un membro dell’organizzazione criminale che nel decennio successivo scatenò una sanguinosa guerra di mafia contro “cosa nostra”. Quest’ultimo collaboratore nell’udienza del 22 aprile 1998 ha detto di avere saputo dai suoi cugini Antonino e Gaetano, che quest’ultimo, prima di essere assassinato, aveva subito un attentato ad opera di Baldassare SCIACCA e Cola MANNO, che la vittima riconobbe.

La circostanza, poi, che nel 1989 ne fosse stata decretata la morte insieme a COSTANTINO Damiano, COLLETTI Giuseppe, VARVARO Vito e MELODIA Filippo e che vennero salvati su decisione dei vertici della Provincia di Trapani (cfr. esami di DI MAGGIO, BRUSCA e SINACORI nell’ambito del processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, più volte citato) non ha alcuna attinenza con il loro schieramento nel campo dei vincenti all’inizio degli anni ’80, atteso che la deliberazione di sopprimerli insieme ad altri autorevoli “uomini d’onore” alcamesi, fu certamente conseguente ad attriti successivi con il MILAZZO. Per altro, a giudizio di questa Corte, non vi è dubbio che anche successivamente gli SCIACCA rimasero inseriti nella fazione “corleonese”. Infatti Benedetto FILIPPI ha detto che i fratelli SCIACCA erano tra gli obiettivi dell’azione del loro gruppo, in quanto elementi inseriti nella “famiglia” del MILAZZO (cfr. suo esame all’udienza del 30 settembre 1998). In effetti, come meglio si specificherà in seguito, il 16 dicembre 1990 presso una casa di campagna di FIORDILINO Salvatore SCIACCA Baldassare e DARA Tommaso, personaggi noti agli investigatori come indiziati mafiosi, riportarono fratture alle gambe, a causa delle quali si ricoverarono in distinte strutture ospedaliere, senza per altro fornire agli inquirenti plausibili spiegazioni dell’accaduto.

Tanto premesso, sebbene non sia stata raggiunta la piena prova che SCIACCA Baldassare partecipò alla decisione di uccidere il BADALAMENTI, atteso che sul punto vi sono le dichiarazioni del solo PATTI, tuttavia sulla base delle propalazioni del citato collaboratore e del GIACALONE è stato dimostrato che egli ebbe un ruolo nell’esecuzione materiale dell’omicidio.

Infatti, nel racconto del PATTI, il prevenuto in parola tenne una condotta certamente idonea a rafforzare la possibilità di portare a buon fine il proposito criminoso, fornendo in tal modo un apprezzabile contributo causale alla realizzazione dello stesso (cfr., in tal senso, per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

L’imputato, in particolare, uscì dalla base di via Colaianni armato, dopo avere aderito alla decisione collettiva secondo la quale avrebbe provveduto a uccidere il BADALAMENTI il primo che lo avesse visto e dopo avere addirittura fatto presente che auspicava di uccidere l’obiettivo. La pubblica esternazione di un tale desiderio, d’altra parte, si giustifica alla luce della considerazione che i fratelli SCIACCA, che originariamente erano schierati dalla parte dei RIMI, probabilmente sentivano l’esigenza di legittimarsi di fronte ai loro nuovi compagni di cordata.

Le parole del GIACALONE, d’altro canto, non possono essere giudicate idonee a inficiare la versione del PATTI in ordine alla ripartizione dei compiti, atteso che egli non si recò in via Colaianni la mattina del delitto e soltanto in seguito apprese alcuni particolari sul punto da Vincenzo D’AMICO. Invece, le stesse forniscono un decisivo riscontro alla chiamata in correità dell’altro collaboratore quanto alla presenza dello SCIACCA nella zona dell’agguato a bordo di un “vespone” rubato nella disponibilità della “famiglia” di Marsala. Il GIACALONE, infatti, ha asserito di avere notato l’imputato in via Mazzini, mentre il PATTI ha affermato che il coimputato raccontò ai complici di essersi perso tra via Roma e via Don Bosco, cioè nelle immediate vicinanze della predetta strada.  

Ne consegue che, alla luce della lumeggiata condotta del prevenuto (il quale, si ripete, uscì dalla base armato e insieme agli altri complici, dopo avere manifestato l’intenzione di assassinare il BADALAMENTI, qualora lo avesse scorto), è di tutta evidenza che la circostanza che la vittima in realtà sia stata uccisa dal CALABRÒ e non dallo SCIACCA non è assolutamente tale da elidere il contributo causale offerto da quest’ultimo, che ha comunque agevolato l’opera dei concorrenti, aumentando la possibilità di perseguimento del fine collettivo mediante la predisposizione di una maggiore potenzialità del gruppo di fuoco.

Nonostante, come si è già sottolineato, a parere di questa Corte debba reputarsi che la versione fornita dal PATTI sulla ripartizione dei compiti tra i membri del gruppo di fuoco sia più attendibile di quella del GIACALONE avendo quest’ultimo appreso de relato le notizie che ha riferito, anche qualora gli eventi si fossero svolti come rappresentato da quest’ultimo collaboratore, del pari sarebbe evidente l’esistenza di un contributo causale dello SCIACCA alla realizzazione del proposito criminoso. Anche in tal caso, infatti, la circostanza che in concreto fu il MILAZZO, e non l’imputato, a caricare in auto il CALABRÒ non incide sull’esistenza di un compito specificamente assegnato al soldato della “famiglia” di Alcamo.

Né la conoscenza dei fratelli Sasà e Aspano SCIACCA da parte dei collaboratori, e in particolare del PATTI, può essere posta in dubbio, come ha fatto la difesa assumendo che il 5 luglio 1995 lo aveva indicato con il nome di “Salvatore”. Infatti, come emerge da una successiva contestazione dello stesso difensore e come ammesso dallo stesso PATTI, il “pentito” conosceva l’imputato come “Sasà”, cosicchè l’erronea indicazione del nome proprio dello stesso in “Salvatore” deve imputarsi esclusivamente a una deduzione, sbagliata, del dichiarante.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, SCIACCA Baldassare deve essere giudicato penalmente responsabile dei delitti ascrittigli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO GIGLIO NICOLÒ e TENTATO OMICIDIO GIGLIO GIUSEPPE

Nicolò GIGLIO fu assassinato nel tardo pomeriggio del 15 febbraio 1984 nell’agro di Fulgatore all’interno di una casa diroccata dove egli e il fratello Giuseppe custodivano i loro bovini, in un orario che fu individuato nelle 17,30 circa, in quanto la vittima aveva in tasca un orologio rotto che segnava le 17,34.

Gli inquirenti si recarono sul luogo del delitto alle ore 20,00 circa, dopo che Francesco GIGLIO, padre della vittima, ebbe sporto denuncia per l’omicidio del figlio.

Il cadavere giaceva al piano terra di una casa diroccata e priva di infissi, denominata “casa dell’acqua” e con la mano destra impugnava una pistola automatica di calibro 9 corto, con un proiettile in canna e uno nel caricatore, che non risultava denunciata alla stazione CC. Dall’esame della salma emerse che il GIGLIO era stato attinto da diversi colpi d’arma lunga calibro 12 (8 cartucce per complessivi 72 pallettoni calibro 0,9).

La costruzione al cui interno si trovava il corpo senza vita della vittima era sita in Contrada Chinea ed era adiacente alla strada provinciale che dal bivio della statale 113 per Borgo Fazio conduceva alla diga Rubino-Salemi, a circa cinque chilometri dal predetto bivio. All’esterno dell’edificio vi era una zona recintata dell’estensione di circa millecinquecento metri quadrati nella quale erano custoditi i bovini di Francesco GIGLIO (cfr. verbale di sopralluogo datato 16 febbraio 1982).

Gli inquirenti eseguirono immediatamente il sopralluogo nel corso del quale, all’altezza della testa del cadavere, rinvennero una borra di cartuccia in plastica e due pezzi di piombo. Non trovarono, invece, bossoli di proiettili calibro 9, che potessero essere stati esplosi dalla pistola automatica impugnata dal defunto. Per altro dedussero che il defunto aveva sparato soltanto sulla base della circostanza che il caricatore non era pieno.

Escussero a sommarie informazioni testimoniali GIGLIO Giuseppe, GIGLIO Francesco, il pastore GIULIANO Rocco e qualche altro. I testi, per altro, mantennero una condotta reticente e non fornirono elementi significativi per le indagini. Il fratello della vittima, Giuseppe, riferì che mentre erano in campagna in contrada Chinea egli e Nicolò avevano visto sopraggiungere due autovetture, una FIAT 131 o una BMW di colore marrone scuro e una Volkswagen Golf e che gli assalitori erano stati almeno quattro, tutti armati di doppietta.

Gli investigatori appurarono infine che la vittima non risultava inserita in un contesto criminale: dopo la guerra suo padre era stato campiere nel feudo Binuara appartenente al conte FARDELLA e ai D’ALÌ-STAITI. Il padre dell’ucciso disse che all’epoca suo fratello Vito era stato coinvolto nell’assassinio di un altro campiere della stessa zona, tale BONAVENTURA, e a vicenda giudiziaria ultimata era emigrato a Livorno, dove aveva intrapreso attività di allevamento di bestiame (cfr. deposizione del Maresciallo Antonio Michele FOIS all’udienza del 22 aprile 1998).

L’esame autoptico consentì di accertare che Nicolò GIGLIO era deceduto per lesioni cranio encefaliche determinate da un colpo d’arma da fuoco a canna lunga.

Il proiettile (che in realtà era costituito da una rosa di pallettoni) era penetrato con una breccia unica di sei centimetri dietro l’orecchio sinistro e aveva interessato il cranio con direzione da sinistra a destra e seguendo diversi tracciati. I consulenti inferirono che il colpo era stato esploso entro il limite dei due metri, in quanto i pallettoni non si erano dispersi.

La vittima era stata inoltre attinta al corpo da un’ampia rosa di pallettoni sparata sicuramente da distanza superiore ai due metri e con direzione da sinistra verso destra e parallelamente al piano sagittale, fatto da cui i dottori PROCACCIANTI e FALLUCCA -considerando la posizione eretta del GIGLIO- desunsero che offrisse allo sparatore il fianco sinistro.

Dall’esame dei reperti balistici i consulenti appurarono altresì che si trattava di pallettoni appartenenti al tipo 8/0 e 11/0 della numerazione ufficiale italiana dei pallini da caccia.

Infine, l’esame del tatuaggio retrogrado sulle garze che avevano deterso le mani di Nicolò GIGLIO diede esito negativo (cfr. relazione di perizia medico-legale redatta in data 6 luglio 1984 dai dottori PROCACCIANTI e FALLUCCA).

Le indagini effettuate nell’immediatezza del delitto, pertanto, non consentirono di accertare né i responsabili dell’omicidio in esame, né le causali dello stesso.

Sulla base delle dichiarazioni di Vincenzo SINACORI, Salvatore GIACALONE e Antonio PATTI i primi due collaboratori sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque di Nicolò GIGLIO e del tentato omicidio in pregiudizio di Giuseppe GIGLIO, in concorso con GANCITANO Andrea, GIAPPONE Vito, LEONE Giovanni, MUSSO Calogero e RIINA Salvatore (la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento), nonché con D’AMICO Vincenzo, MESSINA Francesco e TITONE Antonino, deceduti, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per l’esecuzione dei predetti delitti.

Nel corso del presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di trapani e Palermo.

Vincenzo SINACORI, con riferimento all’assassinio in trattazione, ha riferito che egli ricevette l’ordine di fare parte del gruppo di fuoco dal capo decina Giovanni LEONE.

Ha aggiunto che l’omicidio di Francesco GIGLIO -che era un “uomo d’onore” di Vita, pur abitando a Fulgatore, che era stato “posato”- e dei suoi due figli venne deciso da Salvatore RIINA in persona, in quanto, subito dopo la scomparsa di Totò MINORE, era stata vista gente scendere (come se fosse stata nascosta) dal retro del suo furgone Ford Transit verde davanti alla casa di Ignazio TRIOLO e pertanto gli era stato imputato il fatto di avere preso parte a riunioni clandestine insieme anche ad alcuni Palermitani. Il TRIOLO, che era stato il rappresentante di Vita, era cognato di Totò MINORE e all’epoca dell’omicidio in trattazione era già stato “posato” e aveva subito un attentato da parte di “Cosa Nostra”, sia a causa del suo rapporto di affinità con il MINORE, sia per le riunioni a casa sua, in seguito alla scomparsa di quest’ultimo.

Il successore del TRIOLO nella carica di rappresentante di Vita fu Calogero MUSSO, il quale, proprio in considerazione della sua carica, venne informato della decisione di uccidere GIGLIO Francesco e i suoi due figli.

A detta del SINACORI l’azione delittuosa si svolse in due fasi.

In occasione della prima, il dichiarante partì da Mazara del Vallo insieme a Giovanni LEONE, Andrea GANCITANO e Diego BURZOTTA e si recò nella proprietà di campagna di Vito GIAPPONE, uomo d’onore di Marsala. Il territorio in cui si trovava questa tenuta era tra Trapani, Salemi e Vita, non lontano da una montagna detta “Montagna Grande”. Lì trovarono Calogero MUSSO, che era l’unico a conoscere la vittima, poichè era di Vita, e Paolo RABBITO. Quest’ultimo era consigliere della “famiglia” di Salemi ed era in strettissimi rapporti con Ignazio SALVO, sotto capo della medesima cosca. Erano presenti altresì Vincenzo D’AMICO, Nino TITONE e altri di cui non si è ricordato.

Il SINACORI non ha saputo riferire l’identità della persona che andò a controllare la situazione, appostandosi vicino alla fattoria del GIGLIO per dare la “battuta” ai killer quando avesse visto il furgone vicino alla casa. Ha rammentato però che i sicari rimasero da Vito GIAPPONE e che il LEONE aveva una ricetrasmittente per ricevere l’eventuale messaggio. Dato che quel giorno non arrivò il “via libera”, a sera ritornarono tutti nei paesi in cui abitavano. Il collaboratore, in particolare, rientrò insieme a Giovanni LEONE, mentre Andrea GANCITANO e Diego BURZOTTA andarono per conto loro e, a quanto gli raccontarono in seguito, sbagliarono strada e furono fermati dai Carabinieri nei pressi di Ciavolo, una contrada di Marsala.

Uno o due giorni dopo il gruppo di fuoco si riunì nuovamente nella tenuta di GIAPPONE Vito, per effettuare un nuovo tentativo. Da Mazara del Vallo partirono il GANCITANO e il SINACORI, mentre non andò il BURZOTTA. Nel luogo dell’appuntamento c’erano anche il MUSSO, il RABBITO (il quale per altro chiese di potersi allontanare poichè si sentiva male e che fu autorizzato a farlo), D’AMICO Vincenzo e il TITONE. Il SINACORI notò altre macchine e perciò probabilmente erano presenti anche altri individui, ma egli non li vide, dato che il baglio era grande e composto da più unità abitative. Ha aggiunto, per altro, che è probabile che ci fossero anche il PATTI e il GIACALONE, che erano quasi sempre presenti.

Anche in questo caso i killer si diedero appuntamento di mattina, attesero la “battuta” per non meno di tre ore, fino al primo pomeriggio, e utilizzarono la ricetrasmittente per segnalare i movimenti degli obiettivi.

Il collaboratore ha riferito che quando ricevettero la “battuta” i membri del gruppo di fuoco -composto, oltre che da lui stesso, da Giovanni LEONE, Andrea GANCITANO, Nino TITONE e Calogero MUSSO- partirono a bordo di due autovetture di grossa cilindrata, di cui è stato in grado di ricordarne solo una, che era una BMW. Ha aggiunto che erano armati con un fucile (che poi utilizzò il LEONE) e un revolver per ciascuno.

Giunsero sul luogo dell’agguato mentre i due giovani GIGLIO stavano facendo entrare le mucche nella stalla. I sicari posteggiarono le automobili e Giovanni LEONE imbracciò subito il fucile e sparò. Gli obiettivi, accortisi dell’agguato, corsero verso la stalla e i sicari scesero dalle macchine. Dopo che il LEONE fu entrato nell’edificio, il SINACORI udì un colpo di fucile. Quando si introdusse a sua volta nel locale insieme ai complici videro che il LEONE, il quale aveva già ucciso uno dei fratelli, stava cercando l’altro.

Dopo avere appurato che il giovane non era all’interno dello stabile, fecero un sopralluogo nei paraggi, senza per altro riuscire a trovarlo, cosicchè dopo circa quindici o venti minuti ritornarono alla proprietà del GIAPPONE, dove lasciarono le macchine e le armi utilizzate e si divisero (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 6 maggio 1998).

In sede di controesame e riesame il collaboratore ha ribadito le dichiarazioni effettuate durante l’esame, confermando di non ricordare la presenza di GIACALONE Salvatore e negando che ci fossero il VIRGA, MESSINA Paolo, MESSINA DENARO Matteo e SPEZIA Vincenzo e CASCIOLO Gaspare, pur ammettendo che sapeva che il GIACALONE aveva indicato costoro come presenti (cfr. controesame e riesame del SINACORI all’udienza del 20 maggio 1999).

Salvatore GIACALONE ha riferito di essere stato presente nel luogo che funse da base dei sicari, per ordine di D’AMICO Vincenzo.

Ha aggiunto che gli obiettivi erano due fratelli e il loro padre, ma fu ucciso solo uno dei figli, poiché il vecchio non c’era e l’altro fratello riuscì a scappare. Il collaboratore ha affermato altresì che non ha mai saputo per quale ragione venne decretata la loro soppressione e che quando parlò dell’omicidio per la prima volta non conosceva il nome della vittima, poichè solo successivamente fu in grado di collegare il luogo e le modalità dell’omicidio al nome di GIGLIO.

Il luogo fissato per l’appuntamento tra i partecipanti all’azione era una casa di campagna di GIAPPONE Vito: ubicato di fronte all’ovile, nel quale lo stesso imputato teneva le pecore, vi era un altro edificio, con una stanza al piano terra e una al primo, nella quale ultima si tenevano riunioni di mafia.

Da Marsala vi si recarono il GIACALONE, il D’AMICO, il PATTI e il TITONE, giungendo alle ore 13,00 circa. Il GIAPPONE li fece entrare dopo avere aperto la porta con un mazzo di chiavi che egli solo aveva e mandò via un tunisino che lavorava per lui. Dopo un po’ di tempo arrivò un’altra macchina con a bordo VIRGA Vincenzo e un certo “Paolo”, di cui il collaboratore ha detto di non conoscere il cognome. Costui era Trapanese, aveva il viso piatto e i baffi e svolgeva attività di elettrauto, a quanto gli disse il PATTI, il quale gli portava la sua autovettura in caso di bisogno. “Paolo” guidò una delle macchine con le quali i sicari andarono a uccidere il GIGLIO e si mise i guanti da cucina, facendo ridere tutti. In seguito arrivarono i Mazaresi: SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, LEONE Giovanni e forse BURZOTTA Diego e altre persone che egli non vide. Vennero infine, MESSINA DENARO Matteo, Vincenzo SPEZIA, figlio di Nunzio e genero di FUNARI Vincenzo, e MUSSO Calogero. Quest’ultimo, che il GIACALONE ebbe a incontrare anche nel carcere di Trapani, era alto, scuro di pelle, di corporatura media, portava i capelli pettinati all’indietro ed era ben vestito.

Le armi (un fucile e alcune pistole) erano già pronte in un sacchetto della spazzatura. Gli intervenuti attesero che venisse data la “battuta” da parte di soggetti la cui identità il collaboratore non è stato in grado di riferire e poi partirono a bordo di due macchine, una Golf e una BMW. A tale ultimo proposito, il P.M. ha contestato al GIACALONE che nel verbale del 18 ottobre 1996 aveva detto che le automobili erano una FIAT Ritmo 75 e una Ford Orion e il GIACALONE ha affermato che in quella occasione si era sbagliato, perché questi due veicoli furono usati per un altro omicidio. Dato che sulle autovetture non c’era posto per tutti, il GIACALONE, il PATTI, il D’AMICO e il VIRGA rimasero al baglio del GIAPPONE, mentre tutti gli altri partirono.

I componenti del gruppo di fuoco ritornarono dopo circa mezz’ora o tre quarti d’ora a bordo di una delle due autovetture con cui erano partiti e con un’altra, che li aveva attesi nei pressi del luogo dell’agguato, e raccontarono che si erano avvicinati in cerchio e avevano sparato all’impazzata, riuscendo per altro a uccidere solo uno dei fratelli. Il LEONE si vantò di essere stato lui a colpire l’obiettivo “al volo” con la 357 magnum. Riferirono inoltre che avevano bruciato una delle macchine dopo averla riempita di carta di giornale, ma il collaboratore non è stao in grado di dire dove l’avessero lasciata, né se sia stata ritrovata. Quindi consegnarono le armi al GIACALONE, il quale provvide a infilarle in un sacchetto della spazzatura e a metterle nella cisterna dell’acqua -che era vuota- ubicata sul tetto della casa del GIAPPONE. Infine tutti i convenuti se ne andarono. (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 6 maggio 1999).

Nel corso del controesame i difensori hanno contestato al collaboratore che negli interrogatori del 9 e del 18 ottobre 1996 non nominò il MUSSO tra i presenti. Il GIACALONE ha chiarito che in un primo tempo non si era ricordato della presenza dell’imputato in parola. Su ulteriore contestazione del P.M., tuttavia, è emerso che il “pentito” ha indicato il MUSSO tra coloro che si recarono per la prima volta nell’interrogatorio del 19 ottobre 1996, e non il successivo 8 novembre, come sostenuto dal difensore.

Sempre con riferimento al MUSSO, il difensore dell’imputato ha contestato al collaboratore che il 19 ottobre 1996, a domanda del P.M. “ed era uno di quelli che s’allontana con la macchina o rimane nel baglio?”, rispose: “no se ne va nella macchina con loro perché non c’era posto, perché era stato nel baglio perché non c’era posto nella macchina”.

I difensori gli hanno contestato altresì che l’8 novembre 1996 affermò che egli si era recato al baglio del GIAPPONE con il D’AMICO, mentre PATTI vi era andato in seguito, forse con il LO PRESTI o il TITONE. Il GIACALONE ha confermato che il PATTI e il TITONE erano arrivati subito dopo di loro e che il LO PRESTI non c’era. Sempre su domanda della difesa, ha aggiunto di essere certo che il PATTI fosse presente e che poi fosse andato via perché non c’era bisogno di lui (cfr. controesame e riesame resi nell’udienza del 18 maggio 1999).

Antonio PATTI, infine, ha ammesso che in un primo tempo egli non parlò con gli investigatori dell’omicidio in esame, perché, pur essendo stato presente per un breve lasso di tempo, non ebbe alcun ruolo specifico, e se ne ricordò solo dopo avere sostenuto un confronto con il GIACALONE.

Il luogo utilizzato come base operativa per l’omicidio GIGLIO, commesso nell’anno 1984 o 1985, fu un baglio di proprietà di GIAPPONE Vito (“uomo d’onore della “famiglia” di Marsala), sito in Contrada Missineddu, sulla via Salemi. Il PATTI ha affermato di esservisi recato varie volte, poiché era uno dei posti utilizzati dalla famiglia di Marsala per le riunioni tenute per deliberare omicidi.

Il giorno del delitto convennero nel baglio suddetto vari “uomini d’onore” e in particolare furono presenti CASCIOLO Gaspare e RABBITO Paolo di Salemi, MUSSO Calogero di Vita, i quali erano i diretti interessati all’assassinio in parola. Andarono anche persone di Mazara del Vallo, Trapani e Marsala, che avrebbero dovuto eseguire materialmente l’azione: LEONE Giovanni, GANCITANO Andrea e SINACORI Vincenzo di Mazara del Vallo, Vincenzo D’AMICO, Angelo LO PRESTI, Salvatore GIACALONE, Vito GIAPPONE, Antonino TITONE e lo stesso PATTI di Marsala, SPEZIA Vincenzo di Campobello di Mazara e VIRGA Vincenzo di Trapani, accompagnato da “Nino” l’elettrauto. Con riferimento specifico a quest’ultimo, il PATTI ha precisato che Pino EVOLA -che era originario di Castellammare, ma aveva sposato Rosa CURATOLO di Marsala- lo conosceva e quando aveva bisogno di accomodare la sua FIAT 127 andava nell’officina di “Nino” e, siccome non aveva la patente, il collaboratore era solito accompagnarlo all’officina, che era a Trapani, in una laterale che collegava la via Fardella alla Stazione ferroviaria.

Il PATTI si recò al baglio del GIAPPONE una sola volta, arrivando nel primo pomeriggio a bordo della sua FIAT 500 blu. Il LEONE, il RABBITO e il CASCIOLO stavano organizzando l’omicidio. Ha riferito che c’era molta confusione e che a un certo punto egli se ne andò, in quanto qualcuno, di cui non ricorda il nome, gli disse che non c’era bisogno di lui.

Non essendosi più interessato della vicenda, non ha saputo riferire chi eseguì materialmente il delitto. Per altro, ha aggiunto che ricollegò la riunione al baglio all’omicidio GIGLIO, in quanto in seguito lesse del fatto delittuoso sul Giornale di Sicilia.

Il collaboratore ha detto che conosceva MUSSO Calogero “da una vita”: era un uomo d’onore di Vita e andava spesso a Marsala. Gli fu presentato nella cantina di Mariano AGATE, ma non ricorda dallo stesso AGATE, da Vincenzo D’AMICO o da Mimì DE VITA, un vecchio “uomo d’onore” della famiglia di Marsala, pur essendo era originario di Salemi, nipote di Mariano LICARI.

Il PATTI, infine, ha specificato che conobbe il CASCIOLO, che era molto amico di Vincenzo D’AMICO, e Paolo RABBITO, il quale gli disse che era autista dei SALVO, a Marsala. Lo stesso collaboratore, del resto, vide il RABBITO insieme ai SALVO in una riunione tenutasi nel 1980-81 in campagna vicino a Paceco, alla quale egli aveva accompagnato Mariano AGATE. Oltre a quest’ultimo e ai SALVO, erano presenti anche TAMBURELLO Salvatore, MAZZARA Vito detto “Nasca” di Paceco, Totò MINORE, ALCAMO Salvatore, i due cugini COPPOLA. Vide nuovamente il RABBITO insieme ai SALVO nell’estate 1982 a una riunione tenutasi nella cantina dei SALVO medesimi e finalizzata alla nomina del nuovo capo provinciale; infatti Mariano AGATE mentre era detenuto aveva “posato” il precedente capo, Cola BUCCELLATO di Castellammare. Al posto di Mariano AGATE, che era in carcere, per i Mazaresi partecipò Calcedonio BRUNO. Capo provinciale fu nominato Francesco MESSINA DENARO di Castelvetrano. Ha concluso RABBITO era alto, di corporatura robusta, con un grosso neo sul volto (cfr. esame del PATTI all’udienza del 26 maggio 1998).

In sede di controesame il PATTI ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni precedentemente rese.

Con riferimento alla presenza del TITONE, asserita con certezza nell’esame, i difensori hanno contestato che il 29 ottobre 1996 affermò: “pure mio cognato Nino un saccio se un saccio, s’inniu Nino, picchì curria sempre, Ninuzzu curria sempre”. Il collaboratore ha spiegato il contrasto sostenendo che intendeva dire che TITONE correva sempre a quando c’era da uccidere qualcuno e che se ne era andato con loro cioè con quelli che dovevano fare l’omicidio (cfr. controesame e riesame dell’imputato in data 20 maggio 1999).

In dibattimento sono stati escussi altresì Francesco e Giuseppe GIGLIO.

Quest’ultimo ha riferito che il 15 febbraio 1984 egli si recò in contrada Chinea insieme a suo fratello Nicolò per accudire le loro mucche, che erano custodite in un casolare nella loro disponibilità, usato come stalla. Il testimone ha altresì specificato che a quell’epoca i due fratelli andavano al pascolo a bordo delle loro autovetture Alfa Sud e Ford Transit.

Verso il tramonto, mentre stavano mungendo le mucche, vide avvicinarsi una Golf di colore verde scuro e una BMW o una FIAT 131 marrone con a bordo un numero di persone che non ha saputo precisare, dato che l’agguato si svolse in pochi attimi e non ebbe il tempo di osservare bene la situazione. In sede di controesame, in seguito a contestazione dell’Avv. ODDO avente ad oggetto le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Fulgatore il 16 febbraio 1984, ha ricordato che dalla seconda autovettura scesero quattro persone, tutte armate, mentre non ha specificato nulla sugli occupanti della prima. Mentre stavano scendendo dalle due macchine, gli assassini cominciarono a sparare al loro indirizzo. Il testimone e il fratello scapparono all’interno del caseggiato, poi si divisero e il primo fuggì verso la montagna, dove si nascose. Non vide più Nicolò, ma si accorse che due persone erano uscite dallo stabile armate di fucili o pistole e lo stavano cercando. Gli inseguitori erano due giovani, di cui uno aveva circa trent’anni, era robusto, ma aveva il viso scarno ed era vestito con un giubbetto celeste e l’altro, che era sceso dalla FIAT 131o BMW, aveva il viso rotondo, capelli lisci e vestiva un giubbetto e un paio di pantaloni dello stesso colore, tendente allo scuro. Il GIGLIO, comunque, ha precisato che li vide dalla distanza di circa venti metri e che non li osservò con attenzione, dato che ogni suo sforzo era diretto a tentare di salvarsi la vita e che gli inseguitori, pur essendo a capo scoperto, avevano il bavero rialzato o un cappuccio che coprivano loro parzialmente il viso.

Il testimone rimase nascosto per circa tre quarti d’ora e poi andò a casa dal padre, senza ritornare subito a cercare suo fratello perchè temeva che gli assassini si fossero nascosti per tendergli un agguato. Tornò alla stalla in seguito insieme al padre a bordo della FIAT 127 di uno zio e, non essendo riusciti a vedere Nicolò, i due uomini andarono a denunciare l’accaduto alla Stazione dei Carabinieri.

Giuseppe GIGLIO ha riferito altresì di non avere accompagnato i verbalizzanti al caseggiato, perchè fu trattenuto in Questura e di essere stato successivamente informato che avevano trovato il cadavere del fratello con una pistola in mano. Ha precisato che egli si meravigliò di quest’ultima circostanza, poichè non era a conoscenza del fatto che Nicolò, con il quale viveva a strettissimo contatto, avesse un’arma.

Il teste ha infine ammesso che conosceva di vista Ignazio TRIOLO, proprietario di terreni lontani dai luoghi in cui i GIGLIO pascolavano gli animali; ha inoltre specificato che per accedere ad essi era possibile, ma non necessario, passare per il posto dove avvenne l’attentato (cfr. deposizioni di Giuseppe GIGLIO rese nelle udienze del 2 aprile 1998 e del 29 novembre 1999).

Francesco GIGLIO ha dichiarato che il 5 febbraio 1984, giorno in cui fu ucciso suo figlio Nicolò, egli si recò dapprima a Trapani con l’altro figlio Giuseppe, per dichiarare la nascita di alcuni vitelli e successivamente in campagna da Nicolò, il quale stava lavorando nel vigneto e badando alle mucche in prossimità del caseggiato. Quest’ultimo edificio era di proprietà dell’acquedotto, ma egli, come capofamiglia, ne era l’affittuario. Lasciò là Giuseppe e si recò a Fulgatore, dove in serata lo raggiunse il figlio sopravvissuto, il quale gli raccontò l’accaduto. I due uomini alle ore 19,30-20,00 circa si recarono insieme al caseggiato e vi entrarono, senza per altro scorgere il cadavere, probabilmente perchè era buio. A questo punto denunciarono il fatto alla caserma CC. Il testimone ritornò con una pattuglia allo stabile, nel quale i Carabinieri, che avevano una lampadina, trovarono il corpo senza vita di Nicolò, che egli per altro non potè vedere subito, poichè non gli consentirono di entrare mentre eseguivano i rilievi. Gli riferirono comunque che aveva in mano una pistola, fatto che lo meravigliò perchè non sapeva che il figlio avesse armi.

Il GIGLIO ha ammesso di conoscere Ignazio TRIOLO, che era proprietario di pascoli, per altro lontani dai loro (cfr. deposizione di Francesco GIGLIO nelle udienze del 2 aprile 1998 e del 29 novembre 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti del medesimo un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito, con alcune ulteriori precisazioni, anche in sede di controesame e di riesame.  

Quanto all’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi che il resoconto dei fatti fornito dal SINACORI ha ottenuto significativi riscontri, tanto nelle propalazioni degli altri collaboratori, quanto nelle altre risultanze probatorie, cosicchè, come meglio si preciserà in seguito, non possono nutrirsi dubbi che egli abbia effettivamente partecipato all’agguato.

A tale riguardo, deve essere innanzitutto affrontato il problema della presenza nel baglio di proprietà del GIAPPONE di Antonio PATTI e di Salvatore GIACALONE, affermata con certezza dagli interessati e ammessa come possibile dal SINACORI.

A giudizio di questa Corte, deve ritenersi attendibile la versione fornita dai collaboratori marsalesi. Da un lato, infatti, costoro hanno certamente conservato un migliore ricordo sul punto, attenendo lo stesso a vicende loro personali. Dall’altro lato, poi, è ben comprensibile che il SINACORI non abbia prestato attenzione a loro e/o ne abbia dimenticato la presenza, tanto più se si tiene conto del lungo lasso di tempo trascorso tra l’omicidio e la scelta di collaborare da parte di quest’ultimo, del grande numero di episodi criminali a cui il SINACORI ha partecipato contraddistinti da modalità complessivamente analoghe e spesso insieme allo stesso ristretto gruppo di persone (e della conseguente possibilità che egli si sia confuso su particolari di rilevanza non primaria, come la presenza di persone prive di compiti specifici) e -soprattutto- del ruolo assai marginale che ebbero nell’episodio delittuoso in esame il GIACALONE e il PATTI (il quale ultimo proprio per questa ragione, aveva a sua volta dimenticato l’episodio, prima che il GIACALONE glielo ricordasse in un confronto). Del resto, dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge che i Mazaresi arrivarono al baglio di mattina e rimasero isolati in attesa della “battuta” in uno degli edifici che componevano il complesso immobiliare, mentre i Marsalesi giunsero nel primo pomeriggio e, verosimilmente, restarono in uno stabile diverso (insieme agli altri personaggi individuati dal PATTI e dal GIACALONE e non veduti invece dal SINACORI) avendo contatti solo sporadici con i personaggi designati a eseguire materialmente il delitto. Ne consegue che è pienamente verosimile che il collaboratore mazarese, impegnato nell’organizzazione dell’omicidio non abbia prestato attenzione alle fugaci apparizioni del PATTI e del GIACALONE, probabilmente esclusi fin dall’inizio dal novero delle persone destinate a partecipare all’azione.  

D’altra parte, i due collaboratori marsalesi non avevano ragione alcuna di riferire falsamente di avere avuto una parte, tanto più se assolutamente secondaria, in un omicidio a cui erano estranei, attesi il numero e la gravità dei delitti che gli stessi hanno confessato, tali da rendere comunque fondamentale il loro contributo alle indagini. Il dubbio espresso dal SINACORI sulla presenza dei due “uomini d’onore” marsalesi, pertanto, non solo non inficia la complessiva credibilità delle propalazioni dei tre collaboratori, ma al contrario ne esalta la genuinità, atteso che nessuno di loro ha accettato di narrare fatti diversi da quelli effettivamente ricordati, indipendentemente dalle precedenti dichiarazioni di altri “pentiti”.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi altresì che la presenza sul luogo del delitto di killer di Mazara del Vallo (mandamento in cui erano ricomprese Salemi e Vita) per l’esecuzione materiale del delitto sotto la guida del capo decina Giovanni LEONE rientra nella prassi ordinaria di azione mafiosa, oltre a essere rispondente alle regole generali dell’organizzazione.

L’interessamento del D’AMICO, d’altra parte, era conseguente alla sua posizione allora autorevole all’interno di “cosa nostra” (più volte riferita dal PATTI, dal GIACALONE e dal SINACORI), a cui conseguiva un frequente coinvolgimento dello stesso e dei suoi uomini nelle azioni delittuose di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani, oltre che all’utilizzazione del baglio del GIAPPONE come base operativa e alla convocazione dei sicari Marsalesi PATTI, TITONE e GIACALONE.  

Del resto, essendo il principale obiettivo (Francesco GIGLIO) un “uomo d’onore” anche se “posato”, la sua soppressione non poteva essere deliberata autonomamente, come d’ordinario, dal rappresentante della “famiglia” territorialmente competente, ma necessitava dell’approvazione quanto meno dei vertici del mandamento, i cui uomini ne curarono altresì l’esecuzione, probabilmente in considerazione della presenza di vari killer efficienti e spietati operativi nel mazarese.

Tanto premesso, sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, le propalazioni del SINACORI hanno ottenuto ulteriori molteplici riscontri, sia incrociati, sia sulla base degli atti irripetibili presenti nel fascicolo per il dibattimento, sia dagli accertamenti del maresciallo SANTOMAURO e dalle altre risultanze istruttorie.

Prima di addentrarsi nella disamina dei menzionati elementi, è opportuno soffermarsi brevemente sulla questione dell’attendibilità delle propalazioni del PATTI e del GIACALONE in ordine all’omicidio in parola.

Quanto al PATTI, egli ha rammentato l’episodio soltanto all’esito di un confronto con il GIACALONE tenutosi nelle indagini preliminari. Tale fatto, per altro, a giudizio di questa Corte non incide sulla sua attendibilità, in quanto egli ebbe nel fatto che ci occupa un ruolo assolutamente marginale, tale da non integrare una fattispecie di concorso nel reato e pertanto -tanto più a fronte di una carriera criminale tanto ricca di delitti commessi in prima persona in qualità di killer- è assolutamente plausibile che in un primo tempo se ne fosse dimenticato.

Per ciò che concerne il GIACALONE, non può negarsi che egli abbia un ricordo del fatto di sangue in esame confuso sotto certi profili, sui quali ci si soffermerà dettagliatamente in seguito. Tuttavia, la sua indubbia conoscenza di molti particolari porta a fornire un giudizio complessivamente favorevole sulla sua credibilità, nonostante gli errori che ha commesso impongano un vaglio particolarmente rigoroso delle sue dichiarazioni.

Ciò premesso, può passarsi alla disamina degli specifici riscontri alle propalazioni dei collaboratori e, in particolare, del SINACORI:

1) le parole del SINACORI in ordine al movente dell’omicidio hanno trovato un elemento di conferma negli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che:

– nella famiglia GIGLIO, Giuseppe (che in seguito fu arrestato per furto di autovettura) e Nicolò erano incensurati, mentre il soggetto d’interesse investigativo era il padre Francesco, classe 1925, originario di Vita e trasferitosi a Fulgatore dopo essere tornato dal soggiorno obbligato; era schedato mafioso e collocato nell’area tradizionale, facente capo ai MINORE di Trapani e ai RIMI di Alcamo.

– Ignazio TRIOLO, nato a Vita il 24 settembre 1927, che Giuseppe e Francesco GIGLIO hanno ammesso di conoscere:

  • era cognato dei fratelli MINORE Antonio, Calogero e Giacomo, avendone sposato la sorella (di nome Antonina: v. “Verbali di altri procedimenti”, “Procedimento contro CUTTONE Antonino + 8”, deposizione DE MARTINO);
  • orbitò sempre in un contesto mafioso: nel 1964 andò nello studio del notaio RAITI insieme a BRUSCA Giovanbattista di Castellammare, ucciso nel 1981, a GRIMALDI Francesco, arrestato per associazione mafiosa a Trapani e a un procuratore di CRIMI Leonardo di Vita e acquistò in comproprietà con quest’ultimo podere vicino a Pomezia, confinante con quello di Frank COPPOLA; questo episodio fu raccontato al verbalizzante dal dottor Istruttore Gian Giacomo CIACCIO MONTALTO, che prima di entrare in Magistratura aveva compiuto un periodo di apprendistato presso il notaio RAITI e che aggiunse che venne mandato fuori dall’ufficio prima che i nominati individui cominciassero a discutere;
  • in un rapporto del 1991 si ipotizzò che il TRIOLO fosse stato ferito in un conflitto a fuoco, che fu messo in relazione, come ipotesi investigativa, all’assassinio del cognato; la vittima, che aveva gravi difficoltà di deambulazione, venne sentito e riferì loro che tali problemi erano sorti molti anni prima, come conseguenza di una calcificazione ossea;

I citati accertamenti di polizia giudiziaria costituiscono una conferma delle parole del SINACORI relative all’inserimento di Francesco GIGLIO e di Ignazio TRIOLO in un contesto mafioso e della contiguità di quest’ultimo con la potente famiglia MINORE di Trapani, a cui era legato da un rapporto di affinità e che in seguito alla condotta ambigua di alcuni dei suoi membri nella guerra di mafia entrò con i “corleonesi” in un grave contrasto che sfociò nell’omicidio del suo esponente più autorevole, Antonio.

Inoltre, la circostanza, rivelata da Giuseppe GIGLIO, che all’epoca dei fatti la sua famiglia aveva nella sua disponibilità un furgone Ford Transit (lo stesso tipo di veicolo nella disponibilità di Francesco GIGLIO da cui a detta del SINACORI furono viste scendere persone davanti all’abitazione di Ignazio TRIOLO) e il fatto che la vittima venne rinvenuta con una pistola non regolarmente denunciata in mano, come se avesse preventivato la possibilità di doversi difendere da aggressioni, costituiscono significativi riscontri delle propalazioni del collaboratore sul movente alla base del delitto. In tal modo, infatti, da un lato si spiega la mancata denuncia della detenzione dell’arma alle forze dell’ordine, che non avrebbe avuto motivo di essere se essa avesse avuto causali pienamente lecite, dato che il GIGLIO era incensurato e poteva pertanto ottenere il porto d’armi. Dall’altro lato, poi, trova un’adeguata giustificazione anche l’atteggiamento dei suoi congiunti, i quali hanno sempre sostenuto di non essere a conoscenza della circostanza che Nicolò avesse una pistola, cosa che quest’ultimo non aveva ragione di nascondere loro, né che essi avrebbero avuto motivo di negare di sapere, se tale possesso non fosse stato determinato dal coinvolgimento sotto qualche forma in attività criminali, quale una faida mafiosa.

Quanto all’identità delle vittime, sia il SINACORI che il GIACALONE hanno dichiarato che gli obiettivi dell’azione erano tanto il padre che i figli (il collaboratore mazarese per la verità in un primo momento ha detto che l’obiettivo era il padre, ma successivamente ha specificato che dovevano assassinare anche il figlio e, descrivendo l’agguato ha sostenuto che inseguirono anche l’altro fratello). Tale affermazione non contrasta con il fatto che il reale obiettivo era Francesco GIGLIO, in virtù dei suoi legami con il TRIOLO, in quanto è evidente che l’uccisione dei due giovani era conseguente a quella del padre, atteso il rapporto di parentela che intercorreva tra i tre uomini e la conseguente potenziale pericolosità dei due giovani per gli assassini del genitore.

2) il SINACORI, il GIACALONE e il PATTI hanno concordemente affermato che il baglio del GIAPPONE era stata la base operativa dei sicari.

Le predette affermazioni, oltre a riscontrarsi reciprocamente, hanno trovato un’importante conferma negli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che il predetto imputato aveva un baglio in località Missineddu, agro di Salemi, sito a circa venti chilometri dal luogo in cui fu commesso l’omicidio e collegato a quest’ultimo da una stradella interna, percorribile in circa mezz’ora (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

La circostanza, addotta dai difensori degli imputati secondo la quale, la non esigua distanza tra il baglio e il locus commissi delicti renderebbe inverosimile la sua utilizzazione come base logistica non può essere condivisa, atteso che il podere dei GIGLIO era in aperta campagna e pertanto è assolutamente plausibile che i sicari non disponessero di altri luoghi più vicini in cui aspettare la battuta; d’altra parte, la posizione isolata del baglio del GIAPPONE rendeva certamente più sicura l’attesa e quasi insistente la possibilità che il gruppo di fuoco fosse visto da qualcuno. La distanza tra il luogo del delitto e la base logistica, d’altra parte, giustifica l’utilizzazione di un radio ricetrasmittente da parte del LEONE, riferita dal SINACORI.

3) il PATTI e il SINACORI hanno concordato sulla presenza del RABBITO nel baglio e sul suo ruolo di autista dei SALVO.

Sulla figura criminale di Paolo RABBITO ci si soffermerà nel terzo Capitolo della presente Parte (alla quale in questa sede ci si riporta integralmente), quando si tratterà dell’indiretto coinvolgimento di suo fratello Leonardo nella faida di Partanna.

4) il SINACORI ha riferito che venne a sapere dal GANCITANO e dal BURZOTTA che dopo il fallimento del primo tentativo di uccidere i GIGLIO, i due predetti imputati, furono fermati insieme dai C.C. nei pressi di Ciavolo, una contrada di Marsala, mentre stavano ritornando a Mazara del Vallo.

La predetta circostanza ha trovato puntuale conferma nella relazione di servizio redatta l’8 febbraio 84 ore 20,00 dei C.C. di Ciavolo nella quale si da atto che i militari hanno controllato presso baglio Palmeri, provenienti dalla c/da Tre Cupole BURZOTTA Diego e GANCITANO Andrea.

5) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che arrivarono alla base logistica nel primo pomeriggio e il secondo è stato particolarmente preciso, specificando che i Marsalesi giunsero alle ore 13,00 circa. Il SINACORI, invece, ha detto che vi giunse di mattina. Le predette propalazioni non possono essere ritenute in contrasto, atteso che è indubbio che i presenti arrivarono alla spicciolata.

6) il SINACORI ha detto che le due macchine usate per l’agguato erano di grossa cilindrata, una delle quali era una B.M.W.

La circostanza è stata confermata e specificata da Salvatore GIACALONE, che ha asserito che si trattava di una Volkswagen Golf e di una BMW nera. La piena attendibilità delle parole del GIACALONE sul punto non può essere revocata in dubbio per il fatto che in un primo momento egli avesse identificato le due automobili in una Ritmo 75 e in una Ford Orion, atteso che il medesimo propalante corresse quasi immediatamente l’originaria versione dei fatti (nell’interrogatorio del 7 dicembre 1996, come è emerso dal riesame del P.M. effettuato il 18 maggio 1999).

Il dato riferito in maniera sostanzialmente concorde dai due collaboratori è pienamente compatibile, anche in ordine al colore scuro della BMW, con quanto riferito da GIGLIO Giuseppe, il quale ha affermato che i killer raggiunsero la stalla a bordo di due autovetture, che ha identificato una con certezza in una Volkswagen Golf e l’altra in una B.M.W. o in una FIAT 131.

7) il SINACORI ha rivelato che il gruppo di fuoco era composto da cinque persone: egli stesso, GANCITANO Andrea, TITONE Antonino, LEONE Giovanni e MUSSO Calogero. Ha aggiunto che gli ultimi due erano a bordo del veicolo che faceva da battistrada e gli altri aveva preso posto sul secondo.

La circostanza è compatibile con quanto sostenuto da Giuseppe GIGLIO, il quale -in seguito a contestazione da parte del difensore delle dichiarazioni rese ai CC. nell’immediatezza dei fatti- ha ricordato che dalla FIAT 131 o BMW scesero quattro persone tutte armate, mentre non ha specificato (non essendone stato richiesto) quanti individui erano a bordo della Volkswagen Golf. Il testimone, per altro, ha precisato che il concitato svolgersi degli eventi non gli consentì di osservare attentamente la situazione.

L’attendibilità del resoconto del SINACORI non è inficiata, come addotto da taluno dei difensori, dalla non perfetta coincidenza della sua versione dei fatti con quanto affermato dal fratello della vittima, il quale ha visto quattro degli assassini scendere da una sola autovettura. Infatti, a parere di questa Corte, le dichiarazioni del collaboratore e di GIGLIO Giuseppe sono compatibili sulla circostanza principale relativa al numero degli assalitori, essendo necessario che sulla Volkswagen Golf viaggiasse quanto meno l’autista. Ciò posto, in ogni caso, deve essere giudicata più verosimile la versione del collaboratore, tenuto conto che egli percorse circa venti chilometri a bordo di uno dei due veicoli e pertanto ebbe tempo e modo di memorizzare la composizione e la suddivisione del gruppo di fuoco, mentre il GIGLIO ebbe solo pochi secondi per rendersi conto che gli uomini che erano giunti alla stalla volevano uccidere lui e il fratello e per darsi a una fuga precipitosa. Ne consegue che è plausibile che il testimone, data la situazione di estrema pericolosità in cui versava, non abbia avuto la lucidità mentale per fissare nella memoria l’esatto svolgersi degli eventi.

Il resoconto del SINACORI è perfettamente compatibile altresì con la descrizione dei killer effettuata dal GIGLIO. Quest’ultimo, infatti, ha descritto, per altro genericamente, soltanto i due personaggi che lo inseguirono, assumendo che uno aveva circa trent’anni, era di corporatura robusta, pur avendo il viso scarno, e indossava un giubbotto celeste, mentre l’altro aveva il viso rotondo, i capelli lisci e portava un giubbotto e un paio di pantaloni dello stesso colore, tendente allo scuro.

Né ha rilievo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore del MUSSO, che Giuseppe GIGLIO non abbia riconosciuto tra gli assassini il predetto imputato, come -a detta del legale- avrebbe dovuto fare se avesse fatto parte del gruppo di fuoco, dato che lo conosceva. A parte la considerazione che i due GIGLIO si sono rivelati fin dalle prime indagini due testimoni palesemente reticenti, si deve sottolineare che Giuseppe ha precisato che vide i sicari da una distanza di circa venti metri e che non si soffermò a squadrarli attentamente, dato che si preoccupò soltanto di mettersi in salvo. Ha aggiunto inoltre che gli assassini, sebbene avessero il capo scoperto, portavano il bavero della giacca alzato o un cappuccio che occultava loro parzialmente il volto. Alla luce di questa considerazioni, deve concludersi che la circostanza che il GIGLIO non abbia riconosciuto il MUSSO non vale certo ad escluderne la presenza, tanto più che lo stesso, avendo solo la funzione di indicare le vittime ai killer e conoscendo le stesse, verosimilmente si mantenne in una posizione defilata, proprio per ridurre al minimo il rischio di essere identificato.

Il GIACALONE, quanto al numero dei componenti del gruppo di fuoco, ha fornito una versione radicalmente differente da quella del SINACORI, sostenendo che lo stesso era composto da sette – dieci persone e che egli e il PATTI non ne fecero parte perché non vi era posto per loro sulle autovetture.

Data la concordanza del resoconto del SINACORI con quello dell’unico teste oculare, GIGLIO Giuseppe, non può esservi dubbio che deve prestarsi fede alle dichiarazioni di quest’ultimo collaboratore e che il “pentito” Marsalese abbia un ricordo errato della circostanza in esame.

8) il SINACORI e il GIACALONE hanno concordemente sostenuto che i sicari erano armati con un solo fucile e con un revolver per ciascuno.

Il dato è perfettamente compatibile con quanto ricordato da Giuseppe GIGLIO, che dapprima ha dichiarato di avere visto fucili e poi di non ricordare se erano armi a canna corta o lunga, neppure dopo la contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese dallo stesso testimone il 16 febbraio 1984, quando aveva affermato di avere visto due persone armate di fucile che lo inseguivano.

L’incertezza del testimone sulle armi usate dagli aggressori e la parziale difformità con le dichiarazioni dei collaboratori, a giudizio di questa Corte, trova una logica spiegazione nella considerazione che il GIGLIO, come dallo stesso più volte ribadito, era molto spaventato e teso e potè vedere tanto gli assassini del fratello quanto i suoi inseguitori da lontano e per brevi attimi. Pertanto è ben possibile che abbia errato nel dichiarare nell’immediatezza dei fatti che i due uomini che lo cercarono erano entrambi armati di fucili. In ogni, caso, ancora una volta, la circostanza che i due collaboratori abbiano fornito una versione dei fatti non perfettamente aderente a quella dell’unico testimone oculare conferma la piena genuinità degli stessi, anche con riferimento alle risultanze istruttorie precedenti alla loro collaborazione, talvolta posta in dubbio dalla difesa.

9) il SINACORI ha affermato che quando i sicari arrivarono al luogo del delitto le vittime designate stavano ricoverando le mucche nella stalla.

Il dato è stato sostanzialmente riscontrato da GIGLIO Giuseppe, il quale ha detto che quando videro arrivare le macchine dei killer stavano mungendo le mucche. L’argomento difensivo secondo il quale la versione del testimone avrebbe un rilievo significativo, tale da contribuire a infirmare l’attendibilità del SINACORI è palesemente specioso, attesa la totale compatibilità tra le due versioni dei fatti.

10) con riferimento alle modalità esecutive, il SINACORI ha dichiarato che:

– i sicari partirono dopo che arrivò la “battuta”, nel primo pomeriggio ed eseguirono l’omicidio quando c’era ancora luce. Il Maresciallo FOIS, all’epoca in servizio al N.O.R.M. di Trapani, ha riferito che nella tasca della vittima fu rinvenuto un orologio rotto che segnava le 17,34, orario in cui quel giorno il sole non era ancora tramontato (calò alle ore 17,45). Giuseppe GIGLIO ha affermato che l’agguato avvenne circa mezz’ora prima del tramonto, confermando così sostanzialmente l’ipotesi investigativa del verbalizzante. La circostanza in parola appare compatibile con le dichiarazioni del prevenuto, il quale ha soltanto anticipato di qualche ora l’omicidio, collocandolo comunque esattamente nel pomeriggio e prima del tramonto. Orbene, è del tutto evidente che un’imprecisione tanto marginale nell’economia complessiva del racconto del collaboratore, lungi dall’infirmarne la credibilità, finisce per esaltare la genuinità dello stesso;

– l’omicidio fu consumato nella stalla dove i GIGLIO ricoveravano i loro bovini. Il dato è stato confermato dal Maresciallo FOIS, il quale ha parlato di una casa diroccata, e da Francesco e Giuseppe GIGLIO;

– subito dopo che le due automobili furono posteggiate, il LEONE imbracciò il fucile e sparò. Il fatto è stato confermato da GIGLIO Giuseppe, il quale ha affermato che i killer cominciarono a sparare mentre stavano scendendo dagli autoveicolo;

– le vittime si diressero verso la stalla. La circostanza è stata riscontrata da GIGLIO Giuseppe, che ha detto che egli e il fratello dapprima scapparono all’interno del caseggiato, poi si divisero ed egli fuggì verso la montagna;

– il LEONE, che aveva il fucile, entrò subito nella stalla e sparò un secondo colpo alla vittima; gli altri sicari, quando fecero a loro volta ingresso nel locale, videro che aveva ucciso uno dei due fratelli e tutti insieme uscirono a cercare l’altro obiettivo, senza per altro trovarlo. Il dato è stato sostanzialmente confermato da GIGLIO Giuseppe, il quale ha affermato di non avere più visto suo fratello, ma persone che uscivano dal caseggiato armate per cercarlo. La circostanza che la vittima fu attinta da due colpi di fucile, uno sparato da distanza maggiore di due metri (il primo) e l’altro entro il limite delle brevi distanze (il secondo) è stata puntualmente confermata dall’autopsia. Né vale a porre in dubbio l’attendibilità del SINACORI il fatto che il GIGLIO vide solo due persone che lo inseguivano, e non tutto il gruppo, essendo del tutto verosimile che gli assassini si siano divisi in più gruppi per avere maggiori possibilità di intercettare il fuggiasco.

11) il SINACORI ha concluso dicendo che il gruppo di fuoco ritornò al baglio e i Mazaresi se ne andarono subito, dopo avere riconsegnato le armi a Vincenzo D’AMICO e al TITONE.

Il GIACALONE ha fornito una versione del post factum compatibile con la precedente, asserendo che gli assassini, dopo avere fatto ritorno alla base fornirono ai presenti un sommario resoconto degli avvenimenti, dicendo che si erano posizionati a cerchio intorno alla vittima e avevano sparato all’impazzata e che il LEONE aveva colpito l’obiettivo “al volo” con la 357 magnum. Ha aggiunto che provvide egli stesso a nascondere le armi, che gli furono date dai killer, a quanto detto in esame, o dal D’AMICO, secondo quanto riferito in controesame.

Come si vede, la versione del GIACALONE è compatibile con quella del SINACORI in ordine al ritorno alla base dopo l’omicidio, alla riconsegna delle armi ai Marsalesi (a tale proposito infatti è perfettamente verosimile che i sicari le abbiano date al D’AMICO e al TITONE e che costoro a loro volta le abbiano affidate al GIACALONE perché le occultasse), al fatto che il LEONE colpì la vittima mentre era in movimento.

Al contrario, essa è totalmente errata sulle altre circostanze, che, per altro, gli furono riferite de relato dai membri del gruppo di fuoco. Anche in questo caso, non si può fare a meno di notare che certamente la versione rispondente al vero è quella del SINACORI, ampiamente riscontrata da altri dati probatori emersi dall’attività istruttoria. Tuttavia l’indubbia esattezza di molti particolari riferiti dal GIACALONE induce a ritenere che egli certamente era presente nel baglio del GIAPPONE il giorno dell’omicidio e che le riportate inesattezze siano soltanto il frutto di un cattivo ricordo di taluni fatti, dovuto al lungo lasso di tempo intercorso e al coinvolgimento soltanto indiretto del collaboratore nell’azione.

12) il PATTI, il GIACALONE (cfr. esame 1 aprile 1998) e il SINACORI hanno concordemente indicato Vito GIAPPONE come soggetto all’epoca già affiliato alla “famiglia” di Marsala;

13) il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’assassinio del GIGLIO D’AMICO Vincenzo, TITONE Antonino GIACALONE Salvatore, PATTI Antonio, GIAPPONE Vito, VIRGA Vincenzo, MESSINA Paolo, GANCITANO Andrea, SINACORI Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo, MUSSO Calogero, SPEZIA Vincenzo erano liberi, mentre LEONE Giovanni era latitante (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Come si è già avuto modo di precisare, tra le versioni fornite dai collaboratori (e in particolare dal GIACALONE e, in certa misura, dal PATTI da un lato e dal SINACORI dall’altro) vi sono alcune significative discrasie, oltre a quelle già esaminate.

I racconti dei collaboratori divergono soprattutto con riferimento alle persone presenti il giorno del delitto nel baglio del GIAPPONE. A tale riguardo deve premettersi che i due Marsalesi certamente furono presenti soltanto alla seconda fase, come dimostrano da un lato i riferimenti (anche se parzialmente sbagliati) del GIACALONE all’intervenuta esecuzione dell’agguato e dall’altro lato la reciproca indicazione l’uno dell’altro tra coloro che convennero nella base logistica.

I collaboratori, in particolare, sono stati concordi nell’indicare tra i presenti il SINACORI, il LEONE, il GANCITANO, il MUSSO, il D’AMICO, il TITONE e il GIAPPONE; inoltre, come si è visto, il SINACORI ha ammesso la possibilità che ci fossero anche il PATTI e il GIACALONE.

Il SINACORI e il PATTI hanno inoltre sostenuto che c’era Paolo RABBITO di Salemi.

I due Marsalesi hanno concordemente affermato che c’erano anche VIRGA Vincenzo, accompagnato da un altro personaggio di Trapani che gestiva un’officina di elettrauto, denominato dal GIACALONE “Paolo” e dal PATTI “Nino”.

Infine, a detta del GIACALONE erano presenti anche MESSINA DENARO Matteo e forse BURZOTTA Diego e per il PATTI CASCIOLO Gaspare e LO PRESTI Angelo.

Una difformità tanto evidente tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE da un lato (tra loro complessivamente compatibili) e quelle del SINACORI dall’altro può trovare una spiegazione, a giudizio di questa Corte, nella considerazione, già accennata, che il collaboratore mazarese rimase isolato con gli altri membri del gruppo di fuoco. Di conseguenza, non ebbe modo di vedere gli altri individui nominati dal PATTI e dal GIACALONE, i quali verosimilmente andarono al baglio (un luogo dove si tenevano spesso riunioni di mafia e che era comodamente raggiungibile da molti punti della provincia di Trapani) per conferire con il D’AMICO e giunsero sul luogo dopo la partenza del gruppo di fuoco, oppure arrivarono prima, ma rimasero nell’altro edificio che compone il complesso. L’ipotesi della riunione di mafia tenutasi parallelamente, ma indipendentemente, dall’omicidio senza che i partecipanti all’una fossero a conoscenza dell’altro e viceversa (con la sola eccezione dei Marsalesi) appare plausibile se si consideri che da un lato il PATTI e il GIACALONE hanno fornito un elenco largamente convergente dei presenti, ricomprendente tutti i soggetti indicati dal SINACORI (a parte il RABBITO, omesso dal secondo), oltre ad altri che non furono veduti da quest’ultimo e che non ebbero alcun compito nell’organizzazione e nell’esecuzione del delitto (e che pertanto furono verosimilmente del tutto estranei allo stesso). Dall’altro lato, poi, il SINACORI non ha potuto escludere la presenza di altri soggetti (che pure non ebbe modo di vedere) perché notò che vi erano altre autovetture, oltre alle loro, parcheggiate nel baglio.

Infine, il SINACORI e il GIACALONE si sono contraddetti in ordine alle automobili a bordo delle quali i killer rientrarono al baglio, atteso che il primo ha affermato che tornarono con le stesse con cui erano partiti, mentre il secondo ha detto che i membri del gruppo di fuoco riferirono che avevano bruciato una dei due veicoli prima di fare ritorno alla base.

Il Maresciallo SANTOMAURO a tale proposito ha appurato che il 29 febbraio 1984 in contrada Roccazzello di Mazara del Vallo fu rinvenuta bruciata la BMW targata TP-161685, rubata a Trapani il 18 giugno 1982 a MENDOLIA Nicolò. Il luogo del rinvenimento del veicolo è raggiungibile in circa quaranta minuti di strada dal baglio del GIAPPONE, percorrendo strade interne in direzione di contrada Chinea e di Mazara del Vallo. Ora, pur essendo possibile alla luce dell’accertamento in parola ricondurre con certezza pressochè assoluta l’autovettura trovata bruciata a una di quelle usate per l’omicidio in trattazione, non è possibile servirsi del dato per confermare una delle due versioni fornite dai collaboranti.

In conclusione, non può certamente negarsi che le riportate divergenze siano significative, avendo ad oggetto anche fatti non marginali, quali il numero delle persone presenti e di quelle partite dal baglio di GIAPPONE Vito per la commissione del delitto. Siffatti contrasti, per altro, come si è visto, talvolta possono trovare parziali spiegazioni nelle dichiarazioni degli stessi collaboratori.

D’altra parte, non può negarsi che tra i racconti dei collaboratori vi siano anche significative convergenze, con riferimento alla presenza di taluni soggetti e alle modalità esecutive. Sotto tale profilo deve ricordarsi la descrizione per certi aspetti accurata dell’assassinio di Nicolò GIGLIO fornita dal GIACALONE, il quale ha detto che il LEONE raccontò a coloro che erano rimasti nel baglio che lo aveva colpito “al volo”, riferendosi verosimilmente al primo sparo, che -a detta del SINACORI- aveva esploso appena sceso dall’autovettura. La convergenza tra le propalazioni di due collaboratori su questo punto è, a giudizio del Collegio, assai significativa ai fini della positiva valutazione della genuinità dei tre collaboratori e in particolare del GIACALONE. Infatti, come si è già precisato a proposito del PATTI, è assolutamente plausibile che egli, di un episodio assai lontano nel tempo e in cui ebbe un ruolo marginale, abbia fissato nella memoria in maniera vivida soprattutto i particolari più eclatanti, come appunto quello delle modalità di esecuzione del delitto e dell’identità dello sparatore, sui quali non a caso vi è una coincidenza assolutamente perfetta con il racconto del SINACORI.

In ogni caso, secondo il principio della frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori che -come si è già specificato- la Corte ha accolto, queste ultime possono essere ritenute credibili anche limitatamente ad alcune parti, salvo a vagliarne il contenuto con particolare attenzione.

  

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI in ordine all’omicidio premeditato di Nicolò GIGLIO, al tentato omicidio di Giuseppe GIGLIO e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Con particolare riferimento alla contestazione del tentato omicidio in pregiudizio di GIGLIO Giuseppe, è appena il caso di sottolineare come il fatto che egli, come anche il fratello, venne fatto segno di colpi d’arma da fuoco finalizzati a ucciderlo e, dopo che si fu dato alla fuga, venne inseguito da almeno due persone armate, integra certamente la fattispecie delittuosa ascritta, atteso che i killer compirono atti idonei diretti in modo non equivoco ad assassinarlo e non vi riuscirono esclusivamente per la prontezza con la quale l’obiettivo si diede alla fuga.

È stata integrata altresì l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto l’assassinio in esame fu perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo, avendo partecipato a ben due tentativi di eseguire il delitto.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Il GIACALONE deve invece essere assolto dalla fattispecie criminosa ascrittagli perché non vi è prova che abbia fornito alcun contributo causale alla commissione del delitto.

Da un lato, infatti, non è stato dimostrato che egli fosse a conoscenza che quel giorno il baglio del GIAPPONE dovesse essere usato come base per un omicidio (tanto più che probabilmente nella stessa occasione vi si tenne anche una riunione di mafia). Dall’altro lato, poi, egli rimase tutto il tempo all’interno della base logistica, senza avere alcuna parte nell’organizzazione e nell’esecuzione dell’azione e senza che gli venisse assegnato alcun compito specifico, né in qualità di appoggio, né come componente del gruppo di fuoco. La circostanza, poi, che il D’AMICO, il quale aveva ricevuto in consegna le armi quale rappresentante della “famiglia”, le abbia consegnate al GIACALONE non integra -in assenza di altri elementi- una fattispecie di concorso in omicidio, ma di favoreggiamento.

Come si è già più volte precisato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte ritiene che, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

La posizione degli altri imputati GANCITANO Andrea, GIAPPONE Vito, LEONE Giovanni e MUSSO Calogero debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle separatamente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.

GANCITANO ANDREA

SINACORI Vincenzo con riferimento al suddetto imputato ha affermato che:

– il GANCITANO partecipò ad entrambi i tentativi di uccisione dei GIGLIO; in occasione del primo, da Mazara del Vallo partirono, insieme al collaboratore e al prevenuto in esame, Giovanni LEONE e Diego BURZOTTA; la sera GANCITANO, mentre stava rientrando in paese insieme a Diego BURZOTTA, sbagliò strada e fu fermato dai Carabinieri nei pressi di Ciavolo, una contrada di Marsala;

– in occasione del secondo tentativo si recarono nella tenuta del GIAPPONE i soli LEONE, GANCITANO e SINACORI; i tre Mazaresi, insieme ad Antonino TITONE e Calogero MUSSO costituirono il gruppo di fuoco che eseguì materialmente il delitto;

– dopo l’omicidio gli assassini ritornarono alla proprietà del GIAPPONE, dove lasciarono le macchine e le armi utilizzate e si divisero dagli altri complici, rientrando tutti insieme a Mazara del Vallo.

      Il GIACALONE ha indicato il GANCITANO come una delle persone presenti nel baglio del GIAPPONE e come uno dei partecipanti all’azione delittuosa, pur non specificandone il compito specifico, atteso che egli rimase nella base.

      Il PATTI, infine, ha affermato che l’imputato era presente nell’edificio del GIAPPONE, ma non ha fornito ulteriori precisazioni, poiché si allontanò prima della partenza dei killer.

      Come si è già precisato, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il GANCITANO all’epoca dell’omicidio era libero.

      Inoltre, le dichiarazioni del SINACORI quanto alla partecipazione del prevenuto al primo tentativo di uccidere i GIGLIO hanno trovato una formidabile conferma nella relazione di servizio dei CC. di Ciavolo sopra nominata, nella quale si è dato atto che l’8 febbraio 84 (cioè pochi giorni prima dell’omicidio in trattazione) alle ore 20,00 una pattuglia aveva controllato BURZOTTA Diego e GANCITANO Andrea presso il baglio Palmeri.

      Infine, come meglio si puntualizzerà nella scheda relativa alla posizione del prevenuto in parola, il GANCITANO nel 1984 era già inserito nella cosca di Mazara del Vallo ed era uno dei killer ritenuti più abili ed esperti (già nel 1981 l’architetto Calcedonio BRUNO lo indicò come tale ai fiancheggiatori piemontesi inseriti nel gruppo facente capo ai fratelli MIANO: cfr. scheda relativa all’omicidio di DENARO Francesco, infra, Capitolo VII).

      Alla luce dei sopra esposti elementi, le chiamate in correità dei collaboratori, tra loro concordi sulla presenza e sul ruolo del GANCITANO e supportate da ulteriori elementi di carattere fattuale e logico, sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

     

GIAPPONE VITO

      Il SINACORI, il GIACALONE e il PATTI, in ordine all’apporto causale fornito dal prevenuto all’assassinio in trattazione, hanno riferito che il baglio di proprietà di quest’ultimo (sito nel territorio tra Trapani, Salemi e Vita secondo il primo e in contrada Missineddu a detta degli altri due) fu utilizzato come luogo di convegno e base operativa del gruppo di fuoco.

      Come si è già precisato, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il GIAPPONE all’epoca dell’omicidio era libero ed era effettivamente proprietario di un baglio in località Missineddu, agro di Salemi; che l’immobile era a circa venti chilometri dal luogo in cui fu commesso l’omicidio ed era collegato a quest’ultimo posto da una stradina interna percorribile in circa mezz’ora.

      Infine, come meglio si puntualizzerà nella scheda relativa alla posizione del prevenuto in parola, il GIAPPONE nel 1984 era già inserito nella cosca di Marsala e il suo baglio era utilizzato talvolta come base e luogo di incontro per i membri della “famiglia” di Marsala.

      Alla luce dei sopra esposti elementi, le chiamate in correità dei collaboratori, tra loro concordi sulla presenza e sul ruolo del GIAPPONE e supportate da ulteriori elementi di carattere fattuale e logico (e in particolare la circostanza che era proprietario di un immobile che poteva essere utilizzato come base logistica per il delitto a causa sia della sua ubicazione in un luogo isolato e relativamente comodo rispetto al luogo del delitto), sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

LEONE GIOVANNI

SINACORI Vincenzo con riferimento al suddetto imputato ha affermato che:

– fu il suo capo decina, Giovanni LEONE, a dargli l’ordine di eseguire il delitto;

– il LEONE partecipò ad entrambi i tentativi; in occasione del primo, da Mazara del Vallo partirono, insieme al collaboratore e al prevenuto in esame, Andrea GANCITANO e Diego BURZOTTA;

– nel corso di entrambi i tentativi i killer attesero all’interno del baglio che venisse data loro la “battuta” tramite una ricetrasmittente, che teneva il LEONE;

– in occasione del secondo tentativo si recarono nella tenuta del GIAPPONE i soli LEONE, GANCITANO e SINACORI; i tre Mazaresi, insieme ad Antonino TITONE e Calogero MUSSO costituirono il gruppo di fuoco che eseguì materialmente il delitto;

– il LEONE fu l’esecutore materiale dell’omicidio di Nicolò GIGLIO, al cui indirizzo sparò due colpi di fucile; poi, insieme agli altri componenti del gruppo di fuoco, andò alla ricerca dell’altro fratello, senza per altro trovarlo;

– dopo il delitto i sicari ritornarono alla proprietà di GIAPPONE, dove lasciarono le macchine e le armi utilizzate e si divisero dagli altri complici, rientrando tutti insieme a Mazara del Vallo.

      Il GIACALONE ha indicato il prevenuto come una delle persone presenti nel baglio del GIAPPONE e come uno dei partecipanti all’azione delittuosa, pur non specificandone il compito specifico, atteso che egli rimase nella base.

      Il PATTI, infine, ha affermato che l’imputato era presente nell’edificio di propietà del GIAPPONE, ma non ha fornito ulteriori precisazioni, poiché si allontanò prima della partenza dei killer.

      Come si è già precisato, il SANTOMAURO ha accertato che il LEONE all’epoca dell’omicidio era libero.

      Inoltre, come meglio si puntualizzerà nella scheda relativa alla posizione del prevenuto in parola, il LEONE all’epoca del delitto in esame era capo decina della cosca di Mazara del Vallo, e in tale veste aveva il potere di deliberare che dovevano essere gli “uomini d’onore” da coinvolgere nei singoli omicidi. Pertanto, sotto tale profilo, le propalazioni del SINACORI sono assolutamente logiche e verosimili. Il PATTI, poi, ha più volte puntualizzato che l’imputato voleva sempre essere in prima linea negli omicidi, che desiderava eseguire personalmente.

  Alla luce dei sopra esposti elementi, le chiamate in correità dei collaboratori, tra loro concordi sulla presenza e sul ruolo del LEONE e supportate da ulteriori elementi di carattere fattuale e logico, sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

 

MUSSO CALOGERO

      Vincenzo SINACORI, con riferimento all’imputato in parola, ha dichiarato che:

– il MUSSO era divenuto rappresentante della cosca di Vita al posto di Ignazio TRIOLO, dopo l’esautoramento di quest’ultimo: proprio in considerazione della sua carica, venne informato della decisione di uccidere GIGLIO Francesco e i suoi due figli;

– era nel baglio del GIAPPONE in occasione di entrambi i tentativi di assassinare gli obiettivi, che del resto era l’unico a conoscere, dato che era anch’egli originario di Vita;

– fece parte del gruppo di fuoco che partì per assassinare i fratelli GIGLIO.

      Il GIACALONE ha indicato il prevenuto come una delle persone presenti nel baglio del GIAPPONE e come uno dei partecipanti all’azione delittuosa, pur non specificandone il compito specifico, atteso che egli rimase nella base.

      Il PATTI, infine, ha affermato che l’imputato era presente nell’edificio di proprietà del GIAPPONE, ma non ha fornito ulteriori precisazioni, poiché si allontanò prima della partenza dei killer.

      In ordine all’iniziale omissione da parte del GIACALONE dell’inserimento del MUSSO tra le persone presenti, deve osservarsi che essa va probabilmente ricollegata a una dimenticanza dovuta al numero di persone presenti a detta del collaboratore, al lungo lasso di tempo intercorso e alla scarsa consuetudine dello stesso con il prevenuto. In ogni caso, non può certamente ritenersi che lo abbia nominato dopo il SINACORI, in quanto il GIACALONE si ricordò del suo intervento già il 19 ottobre 1996, ovvero appena due giorni dopo il primo accenno del SINACORI all’episodio, assolutamente generico, a detta dello stesso difensore dell’imputato. Del resto, come si è già osservato, ogni appiattimento del GIACALONE (e anche del SINACORI e del PATTI) sulle dichiarazioni di altri collaboratori deve essere escluso, tanto più con riferimento all’episodio in esame, nel quale le versioni fornite dai “pentiti” presentano discordanze su indubbiamente non marginali.

      Come si è già precisato, il SANTOMAURO ha accertato che il MUSSO all’epoca dell’omicidio era libero.

      Inoltre, come meglio si puntualizzerà nella scheda relativa alla posizione del prevenuto in parola, il MUSSO nel 1984 era rappresentante della “famiglia” di Vita e pertanto doveva essere informato della decisione di assassinare un “uomo d’onore” della stessa, per quanto “posato”, cosicchè, le propalazioni del SINACORI relative alla sua conoscenza del progetto omicidiario sono assolutamente logiche e verosimili.

Allo stesso modo, la presenza del capo della “famiglia” di Vita, a cui Francesco GIGLIO era appartenuto prima di essere “posato” perché schierato nella fazione perdente (come anche il TRIOLO, a cui l’obiettivo era ritenuto vicino), è pienamente conforme tanto alla pratica quanto alla disciplina interna dell’associazione mafiosa.

Del resto, la presenza nel gruppo di fuoco di un individuo che conosceva gli obiettivi e l’ubicazione del fondo in cui essi lavoravano (sito in aperta campagna e in un territorio del tutto estraneo a quelli di Mazara e Marsala, in cui orbitavano gli altri killer) appare necessaria sotto il profilo logico e organizzativo, al fine di evitare possibili errori nell’individuazione dei bersagli e nel percorso, tanto più che il luogo di partenza e di arrivo sono collegati solo da strade secondarie.

      Né appare condivisibile al fine di escludere la presenza del MUSSO l’argomentazione difensiva secondo la quale il PATTI, nell’udienza del 13 giugno 1996 nel procedimento cosiddetto “Petrov”, ha escluso di avere mai commesso delitti con il prevenuto predetto. In realtà la tesi non ha pregio, in quanto il PATTI è effettivamente estraneo all’esecuzione dell’omicidio GIGLIO, l’unico nel quale è imputato il MUSSO in questo processo.      

      Alla luce dei sopra esposti elementi, le chiamate in correità dei collaboratori, tra loro concordi sulla presenza e sul ruolo del MUSSO e supportate da ulteriori elementi di carattere fattuale e logico, sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

B) OMICIDI COMMESSI NELLA ZONA DI ALCAMO-CASTELLAMMARE

OMICIDIO DI RENDA MARIANO E FERIMENTO DI FRATELLO SALVATORE E MISTRETTA FRANCESCO

L’omicidio di Mariano RENDA e il ferimento di Salvatore FRATELLO e Francesco MISTRETTA vennero perpetrati il 24 aprile 1982 intorno alle ore 21,00 all’interno di un circolo ricreativo sito in Alcamo, vicolo Serena n.15 di proprietà del primo.

L’ispettore superiore INFANTOLINO, escusso nell’udienza del 2 aprile 1998, ha riferito che, a seguito di una telefonata che denunciava un omicidio in una sala da biliardo, eseguì accertamenti relativi all’episodio delittuoso in esame.

Nel corso del sopralluogo nella sala da biliardo di proprietà del RENDA gli operanti rinvennero sei ogive, di cui tre a terra e tre conficcate nel muro. La sala da biliardo era piccola e aveva due uscite, di cui una forse non funzionante, in via Maggiore e in via Serena.

L’ispettore INFANTOLINO sentì a sommarie informazioni alcuni testimoni, e in particolare FRATELLO Salvatore e MISTRETTA Francesco (i quali erano rimasti feriti rispettivamente alla regione mammaria e a una coscia; quest’ultima ogiva, la settima, fu recuperata in ospedale), nonchè PERNA Vincenzo, che al momento dell’agguato era in loro compagnia.

Il FRATELLO (il quale era il padre di Onofrio, fidanzato della figlia del RENDA, Maria) riferì che, mentre parlava con la vittima all’interno della sala da biliardo, aveva visto entrare due persone, una delle quali era un uomo dell’età di trenta o trentacinque anni, alto circa m.1,65-1,70 e con una corporatura normale. Affermò di non essere in grado di descrivere l’altro sicario in quanto dopo essere stato ferito svenne.

Il PERNA dichiarò che, mentre si trovava nella sala da biliardo insieme a MISTRETTA Francesco, aveva udito dei botti, che in un primo momento aveva scambiato per mortaretti, aggiungendo che aveva capito trattarsi di colpi d’arma da fuoco quando aveva visto il RENDA che si lamentava come se fosse stato ferito ed era stretto al muro da uno degli aggressori, il quale impugnava una pistola a tamburo. Il testimone aggiunse che gli aggressori erano due e uno di essi era alto circa m.1,70, con capelli castani lunghi e di corporatura robusta e che notò che si allontanavano a bordo di una autovettura, che non fu in grado di descrivere e di cui non vide la targa.

A detta dei testimoni, entrambi i killer spararono, ma nessuno seppe precisare quanti colpi furono esplosi (cfr. deposizione dell’ispettore INFANTOLINO, cit.).

Gli inquirenti svolsero accertamenti sulla personalità della vittima, appurando che il RENDA era un allevatore di bestiame e gestiva altresì una macelleria e la sala da biliardo in cui fu ucciso.

La vittima era un pregiudicato. Nel 1970 fu sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; venne inoltre arrestato per i reati di associazione a delinquere e sofisticazione di vini. Era inoltre sospettato di essere inserito nella cosca dei RIMI, di cui conosceva il padre, Vincenzo, con il quale condivideva la passione per i cavalli. A tale ultimo proposito, in particolare, nel 1981 il Giudice Istruttore del Tribunale di Trapani, dottor CARRARA, richiese notizie ai Carabinieri di Alcamo sul conto dei fratelli Natale e Filippo RIMI, sul cugino di costoro Natale ABATE e su Mariano RENDA. Siffatti sospetti trovarono una conferma nel rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dopo il suo assassinio, di numeri telefonici riconducibili ad ANCONA Francesco, indiziato mafioso di Castellammare del Golfo (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998).  

L’autopsia eseguita dal dottor Alfonso VERDE evidenziò che il RENDA era venuto a morte alle ore 21,00 circa del 24 aprile 1982, per lesioni cranio encefaliche cagionate da colpi d’arma da fuoco a canna corta identificata, sulla base dell’esame dei reperti balistici, in una rivoltella calibro 38.

La vittima era stata attinta da sei proiettili, e in particolare presentava:

– tre orifizi di entrata nella zona del padiglione auricolare destro con decorso da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso che sfociavano in fori di egresso posti nella zona parietale sinistra;

– un orificio con i caratteri di entrata in zona frontale sinistra, con decorso da sinistra verso destra penetrante in cavità cranica a fondo cieco, con rinvenimento del proiettile nel contesto della massa cerebrale;

– un orificio con i caratteri di entrata cm.10 sotto il margine superiore della scapola, a fondo cieco, con decorso da dietro in avanti e dall’alto in basso, con rinvenimento del proiettile alla base del collo (verosimilmente il colpo aveva attinto la vittima nell’atto di cadere con il tronco reclinato in avanti);

– un orificio con i caratteri di entrata cm.9 sopra l’estremità superiore della natica destra a cm.7 dalla linea paravertebrale destra, con decorso da dietro in avanti, da destra verso sinistra e dal basso in alto con rinvenimento del proiettile incastrato nel corpo della quarta vertebra lombare.  

I colpi, a giudizio del consulente tecnico, erano stati esplosi entro il limite delle brevi distanze, stante la positività della ricerca dei residui incombusti di polvere da sparo sulla cute, sede delle lesioni e sull’indumento indossato dalla vittima, al momento del ferimento mortale la distanza non doveva superare i cm.60 (cfr. relazione di perizia medico legale stilata dal dottor VERDE in data 24 novembre 1982).

Le indagini effettuate nell’immediatezza del delitto non condussero all’individuazione dei responsabili del fatto di sangue.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Mariano RENDA e lesioni personali, per errore nell’uso delle armi, a Salvatore FRATELLO e Francesco MISTRETTA, in concorso con LEONE Giovanni e MELODIA Antonino, oltre che con MANNO Nicolò, MILAZZO Vincenzo e VARVARO Vito, deceduti, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38 special.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Antonio PATTI, esaminato dal P.M., ha dichiarato che fu coinvolto nell’assassinio in esame dal rappresentante della “famiglia” di Marsala, Vincenzo D’AMICO, il quale gli ordinò di mettersi a disposizione degli Alcamesi per questo “lavoro”, aggiungendo che non venne informato della ragione per la quale era stata deliberata la soppressione della vittima.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che lo andò a prendere a Marsala Antonino MELODIA, il quale lo accompagnò in una casa di Vito VARVARO nelle campagne di Alcamo, dove si trovavano già Vincenzo MILAZZO, Cola MANNO e Giovanni LEONE, che era latitante. Costoro lo misero al corrente che doveva “fare un lavoro” ed egli rimase nell’edificio ad aspettare la “battuta”.

Non appena venne loro dato il segnale che potevano partire, il MILAZZO fece salire il LEONE e il PATTI a bordo di una FIAT 131 rubata e li accompagnò nel centro abitato.

Quando Cola MANNO, il quale li aveva preceduti per confermare la “battuta”, si avvicinò loro e parlò con il LEONE, dicendo che l’obiettivo era dentro la sala da biliardo, l’“uomo d’onore” mazarese e il PATTI scesero dalla macchina ed entrarono nella sala da biliardo, che era composta da un unica stanza, con il biliardo nel mezzo. Erano, come sempre, armati di due revolver calibro 38 a testa, per eliminare il rischio di non potere portare a termine l’omicidio a causa del cattivo funzionamento delle armi. Non appena i due killer entrarono nel locale, il PATTI “immobilizzò” tutti i presenti, circa venti persone, intimando loro di addossarsi tutti al muro, senza per altro esplodere alcun colpo d’arma da fuoco. Intanto il LEONE, che conosceva la vittima, le si avvicinò, mentre era, forse, seduta in un angolo della stanza, e le sparò vari colpi (a tale ultimo proposito il collaboratore non è stato in grado di precisare se utilizzò uno solo o entrambi i revolver a sua disposizione).

Compiuto l’omicidio, i due sicari uscirono dalla sala da biliardo e salirono immediatamente a bordo dell’autovettura, in quanto il MILAZZO, il quale inizialmente si era fermato a circa dieci metri dall’ingresso del locale, sentiti gli spari aveva fatto marcia indietro per favorire la loro fuga.

I tre uomini si diressero verso la stazione, dove li aspettavano Nino MELODIA a bordo di una Renault 18 marrone, Vincenzo MILAZZO e Cola MANNO. Quest’ultimo prese in consegna le armi, mentre il MILAZZO si allontanò insieme al LEONE sulla FIAT 131 e il MELODIA accompagnò il PATTI a Marsala.

Il collaboratore ha infine puntualizzato che l’azione avvenne di sera, quando era già buio e che il ruolo del MELODIA fu esclusivamente quello di andarlo a prendere nel suo paese e di riportarlo indietro, mentre non era insieme ai sicari quando costoro erano in attesa della “battuta”.

Ha precisato altresì che dopo l’omicidio in esame non vide più Cola MANNO, il quale fu ucciso.

Nel corso del controesame il PATTI ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita nel corso dell’esame del P.M., ad eccezione dei seguenti particolari:

a) ha dichiarato di essere stato coinvolto nell’omicidio da Vincenzo MILAZZO e Giovanni LEONE, anziché da Vincenzo D’AMICO;

b) dapprima ha affermato di non ricordare come raggiunse Alcamo da Marsala e di essersi fermato per alcuni giorni nella casa di campagna di VARVARO Vito insieme al LEONE in attesa della “battuta” (5 maggio 1999), poi ha detto di esservi giunto la mattina dell’omicidio insieme al LEONE a bordo dell’autovettura di quest’ultimo (6 maggio 1999);

c) ha sostenuto che fu Cola MANNO ad attenderli fuori dalla sala da biliardo dopo l’esecuzione del delitto e ad accompagnarli al luogo del convegno con i complici, mentre il MILAZZO si era allontanato; su quest’ultimo punto, il PATTI è stato riesaminato dal P.M. e ha ribadito la versione dell’accaduto resa in sede di controesame.

In ordine all’omicidio del RENDA ha reso dichiarazioni anche Giuseppe FERRO, il quale ha raccontato che nel 1984 MILAZZO Vincenzo gli confidò che gli esecutori materiali erano stati Giovanni LEONE e un Marsalese e che Cola MANNO aveva guidato l’autovettura. Ha aggiunto che il rappresentante del mandamento di Alcamo gli rivelò i suddetti particolari poichè era irritato con i Mazaresi e sosteneva che non potevano accampare troppe pretese solo perchè avevano ucciso RENDA e Saro MANGIAPANE.

Il collaboratore ha precisato altresì che conosceva la vittima, poichè era suo compaesano e sapeva che era vicino ai RIMI e, pur non essendo affiliato a “cosa nostra”, veniva utilizzato per molte faccende (cfr. esame e controesame del FERRO resi rispettivamente nelle udienze del 23 aprile 1998 e del 12 maggio 1999).

Alla luce delle sopra riportate risultanze dibattimentali, a giudizio di questa Corte, Antonio PATTI deve essere dichiarato colpevole dei delitti in esame, mentre Giovanni LEONE e Antonino MELODIA debbono essere assolti perchè non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità in ordine ai medesimi.

Richiamate tutte le considerazioni contenute nella scheda dedicata all’esame dell’attendibilità intrinseca del PATTI, in questa sede deve essere valutata l’esistenza degli altri presupposti necessari ai fini di un giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore con riferimento alle sue propalazioni in ordine ai reati in esame.

Sotto un primo profilo, non può non sottolinearsi che il racconto del PATTI si è sviluppato secondo dettami di intrinseca coerenza, logicità e precisione, ripercorrendo in modo dettagliato e privo di contraddizioni interne le singole fasi esecutive del delitto a sua diretta conoscenza. Come si è già sottolineato, le sue dichiarazioni sono state altresì costanti nel tempo, ad eccezione di alcuni dati -sui quali ci si soffermerà in seguito- per altro non essenziali per la valutazione delle posizioni processuali degli odierni imputati.

Le propalazioni del collaboratore, inoltre, sono state confermate da vari e significativi riscontri estrinseci, aventi a oggetto in primo luogo i soggetti oggi defunti chiamati in correità. Mentre non occorre spendere parole sulla figura di MILAZZO Vincenzo, che è già stata analizzata e descritta in più parti della presente sentenza, appare opportuno riportare le informazioni fornite dal maresciallo SANTOMAURO in ordine a MANNO Nicolò e a VARVARO Vito.

Il primo all’epoca dei fatti era già soggetto schedato mafioso, aveva scontato periodi di soggiorno obbligato ed era stato uno dei primi a essere arrestato per associazione mafiosa dopo la promulgazione dell’art.416 bis c.p. nel 1982. Pur essendo persona vicina alla famiglia RIMI, dopo la scissione all’interno della cosca alcamese tra il gruppo facente capo a costoro e quello guidato da MILAZZO Vincenzo e legato alla fazione “corleonese”, si schierò dalla parte di questi ultimi. Sebbene sia tuttora ricercato in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo e non sia stata presentata nessuna denuncia di scomparsa da parte dei familiari, sulla base di attività di indagine, gli inquirenti ritengono che sia stato soppresso in agro di Balestrate nel settembre del 1983, vittima della cd. “lupara bianca”.

VARVARO Vito, nato ad Alcamo l’8 gennaio 1943, anch’egli schedato mafioso e ritenuto dagli inquirenti inserito in un contesto mafioso riconducibile a MILAZZO Vincenzo, fu arrestato una prima volta insieme ad altri esponenti mafiosi per il sequestro di Franca VIOLA nel 1966. Nel 1970 fu sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con il divieto di soggiorno in Sicilia per la durata di quattro anni; nel 1975 fu denunciato insieme a FERRO Giuseppe e RENDA Giuseppe, altro pregiudicato alcamese, per il sequestro del professor CAMPISI di Sciacca. Il 20 gennaio 1979 fu arrestato, in esecuzione di provvedimento del G.I. di Roma per il sequestro FIORE e un altro provvedimento a suo carico fu emesso il 17 febbraio 1989 dal G.I. di Bologna per ricettazione e altro. Anche il soggetto in esame fu vittima della lupara bianca nel 1989, quando scomparve insieme a COSTANTINO Damiano e COLLETTA Giuseppe, anch’essi di Alcamo, le cui mogli il giorno 18 aprile presentarono denuncia di scomparsa sia ai Carabinieri di Alcamo sia al Commissariato della medesima città (cfr. per tutto quanto sopra esposto, deposizione del Maresciallo SANTOMAURO nell’udienza del 28 maggio 1996 nel procedimento a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo). Successivamente, nel 1989, in un rapporto fatto dai Carabinieri di Alcamo posteriore all’omicidio di CARADONNA Francesco (cfr. Parte IV, Capitolo IV, Introduzione), i Carabinieri ipotizzarono che unitamente a questi tre soggetti fosse scomparso MELODIA Filippo, un altro esponente mafioso alcamese all’epoca ricercato, facente parte della “famiglia” guidata dal MILAZZO e intimo amico di quest’ultimo. In seguito alle dichiarazioni di DI MAGGIO Baldassare si ebbe conferma di questa ipotesi, in quanto egli riferì che i quattro uomini erano stati uccisi in una casa alla periferia di Partinico e vennero sciolti nell’acido (cfr. verbali delle propalazioni del collaboratore in parola nell’udienza del 16 gennaio 1996 nell’ambito del processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe + 60; il racconto del DI MAGGIO è stato confermato da Vincenzo SINACORI e Giovanni BRUSCA rispettivamente nelle udienze del 18 e del 20 gennaio 1997, nel medesimo dibattimento).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha altresì accertato che VARVARO Vito, all’epoca dell’omicidio RENDA, abitava in una casa in campagna alla quale era annessa una stalla dove l’“uomo d’onore” allevava bovini, sita alla periferia di Alcamo, in una contrada prossima a quella denominata Tre Noci (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998).

Le propalazioni del PATTI sono state riscontrate anche con riferimento a numerosi e significativi particolari della fase esecutiva dell’omicidio RENDA e in particolare:

1) il collaboratore ha specificato che l’omicidio fu perpetrato di sera, quando era già buio.

Tale dato è stato confermato dalla citata consulenza medico legale redatta dal dottor VERDE, che ha indicato le 21,00 circa come ora della morte del RENDA e dalle dichiarazioni di Salvatore FRATELLO, il quale ha collocato l’agguato nelle ore serali (cfr. sua escussione all’udienza del 2 aprile 1998);

2) il PATTI ha detto che egli e il LEONE entrarono nella sala da biliardo, al cui interno perpetrarono l’agguato.

Il dato è stato riscontrato dalle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento e dal sopralluogo effettuato nell’immediatezza del fatto (cfr. le già citate dichiarazioni dei testimoni FRATELLO e INFANTOLINO, nonché il verbale dei rilievi tecnici datato 24 aprile 1982);

3) il “pentito” ha precisato che la sala da biliardo era composta da un’unica stanza.

La circostanza ha trovato piena conferma nel nominato verbale dei rilievi tecnici;

4) il collaboratore ha specificato che l’omicidio fu commesso utilizzando una rivoltella di calibro 38 ed esplodendo numerosi colpi all’indirizzo della vittima.

La circostanza è stata riscontrata dall’autopsia (nella quale fu puntualizzato che il RENDA era stato attinto da sei proiettili), dal verbale dei rilievi tecnici (nel quale si diede atto del rinvenimento di tre ogive all’interno del locale) e dalle sommarie informazioni rese dal PERNA all’ispettore INFANTOLINO, nelle quali il testimone affermò che uno dei killer impugnava una pistola a tamburo;

5) il PATTI ha affermato che i due sicari si allontanarono a bordo di un’autovettura.

L’affermazione è stata confermata dal PERNA, il quale riferì di avere visto gli assassini allontanarsi in macchina, senza specificarne il tipo.

Inoltre, le propalazioni del “pentito” marsalese hanno ricevuto un ulteriore riscontro nell’accertamento effettuato dal Maresciallo SANTOMAURO sullo status libertatis dei soggetti chiamati in correità all’epoca della commissione del delitto in parola. Dalla predetta indagine è emerso che PATTI Antonio, MANNO Nicolò, MELODIA Antonino, MILAZZO Vincenzo e VARVARO Vito erano liberi, mentre LEONE Giovanni era latitante fin dal 1978 (cfr. deposizione Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

Infine, la narrazione del PATTI è stata confermata su alcuni punti dal FERRO, il quale nel citato esame del 23 aprile 1998 ha affermato di avere saputo dal MILAZZO che l’assassinio in parola fu materialmente eseguito dal LEONE insieme a un Marsalese e che Cola MANNO aveva funto da autista.

La circostanza che il FERRO, nel caso di specie, abbia riferito notizie apprese de relato non ne riduce, a giudizio di questa Corte, la tendenziale credibilità. Infatti, in primo luogo ricevette le informazioni che ha riportato in dibattimento da MILAZZO Vincenzo, che era il rappresentante della “famiglia” a cui apparteneva anche l’odierno collaboratore e che pertanto non aveva alcuna ragione per mentire a uno dei suoi “soldati”, tanto più su una circostanza che non riguardava direttamente il suo interlocutore. Inoltre, il racconto del collaboratore appare compatibile con le ulteriori risultanze dibattimentali con riferimento tanto al movente del delitto (la vicinanza del RENDA alla fazione schierata con i RIMI), quanto agli esecutori materiali dello stesso. Infine, la ragione -indicata dal FERRO con estrema precisione- che indusse il MILAZZO alla confidenza in esame appare assai verosimile alla luce delle complessive risultanze dibattimentali. Infatti, durante la guerra di mafia che infuriò all’inizio degli anni ‘80 il MILAZZO, per riuscire a fronteggiare i RIMI sul fronte alcamese, dovette appoggiarsi al gruppo di fuoco del mandamento di Mazara del Vallo e addirittura rifugiarsi nel loro territorio. Successivamente, però, per ragioni che non sono emerse nel corso del presente giudizio, i suoi rapporti con i Mazaresi e il vertice della cosca marsalesi si incrinarono e il rappresentante di Alcamo si avvicinò ai Palermitani e in particolare a Giovanni BRUSCA. Pertanto è verosimile che si lamentasse con i suoi uomini delle “pretese” accampate a suo parere dai Mazaresi nella gestione di “cosa nostra” ad Alcamo.

A fronte di un resoconto tanto preciso, coerente, dettagliato e di riscontri tanto numerosi e significativi, tali da fare ritenere che il PATTI partecipò certamente all’azione, non può reputarsi che l’attendibilità del collaboratore con riferimento all’episodio delittuoso in questione sia inficiata o posta in dubbio dalle poche circostanze che paiono essere state inficiate da altri dati processuali o su cui il medesimo si è contraddetto nel corso del controesame, avendo avuto le contraddizioni a oggetto un pochi fatti assolutamente marginali.

Su domanda del difensore del MELODIA, il collaboratore ha dichiarato di essere stato coinvolto nell’omicidio da Vincenzo MILAZZO e Giovanni LEONE, anziché da Vincenzo D’AMICO come aveva affermato in esame. In realtà, a giudizio di questa Corte, deve essere ritenuta più verosimile la prima versione fornita, atteso che da un lato secondo le regole interne di “cosa nostra” gli “uomini d’onore” necessitano dell’ordine o quanto meno del consenso del proprio rappresentante (o, come è solito dire il PATTI, “principale”) per agire in diversi contesti territoriali e dall’altro lato il D’AMICO all’epoca dell’omicidio in parola intratteneva uno stretto rapporto personale con il MILAZZO, a differenza dell’odierno collaboratore, che lo vedeva occasionalmente, quando l’Alcamese si recava nel covo di via Colaianni (cfr. citato esame del PATTI all’udienza del 23 aprile 1998). Per altro, la contraddizione ha una portata sostanzialmente modesta, in quanto, a detta del PATTI, il MILAZZO e il LEONE furono tra i concorrenti nell’esecuzione dell’omicidio e ne furono gli organizzatori, tanto che fu il secondo a sparare, poiché conosceva già la vittima. Pertanto, è verosimile che il collaboratore, con l’affermazione in parola abbia inteso riferirsi proprio al ruolo direttivo assunto nell’occasione dai due suddetti individui.

Del pari, ha un rilievo del tutto secondario la circostanza che il PATTI abbia negato di avere esploso colpi d’arma da fuoco nell’occasione, mentre il FRATELLO dichiarò al P.M. che entrambi i sicari spararono (cfr. dichiarazioni dell’ispettore INFANTOLINO e contestazione effettuata al FRATELLO dal P.M. nel corso della deposizione del 2 aprile 1998). Infatti, la circostanza in esame ha un rilievo modestissimo, atteso che non incide sulla posizione processuale di nessuno degli imputati (e in particolare del PATTI, che ha comunque confessato di avere partecipato attivamente all’esecuzione del progetto criminoso) e che pertanto può ben ipotizzarsi che il collaboratore abbia dimenticato il particolare, anche in virtù del lungo lasso di tempo trascorso. In ogni caso, appare verosimile che, se anche il prevenuto esplose effettivamente dei colpi di rivoltella, lo fece per “immobilizzare” i presenti, spaventandoli, mentre il LEONE -il quale era il solo a conoscere l’obiettivo- uccideva il RENDA.

Identiche considerazioni debbono essere fatte in ordine alle altre due contraddizioni in cui è incorso il PATTI. Quest’ultimo, infatti, ha reso dichiarazioni discordanti sulla persona che lo accompagnò ad Alcamo prima della commissione del delitto e sul soggetto che guidava l’automobile a bordo della quale i sicari si allontanarono dal luogo dell’omicidio.

Quanto al primo punto, pur avendo costantemente dichiarato che vi fu accompagnato in automobile, il collaboratore in sede di esame ha sostenuto che MELODIA Antonino lo andò a prendere a Marsala, mentre nel controesame ha affermato che fu il LEONE a portarlo ad Alcamo.

In ordine al secondo profilo, d’altra parte, ha dapprima riferito che i killer si dileguarono a bordo di una FIAT 131 guidata dal MILAZZO e poi, tanto in sede di controesame che di riesame, ha sostenuto che fu Cola MANNO ad attenderli fuori dalla sala da biliardo dopo l’esecuzione del delitto e ad accompagnarli al luogo del convegno con i complici, mentre il MILAZZO si era allontanato.

Orbene, a giudizio di questa Corte, le predette contraddizioni, che attengono a circostanze marginali, possono essere spiegate alla luce di un ricordo reso incerto dal lungo lasso di tempo intercorso tra la data di commissione del delitto e quella dell’esame dibattimentale, che -unitamente al ruolo non di primo piano ricoperto dal collaboratore nella realizzazione del crimine- ha consentito la fissazione della memoria essenzialmente dei dati più significativi.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittogli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei suoi confronti un giudizio di colpevolezza.

Le propalazioni del PATTI (sulla cui credibilità ci si è già ampiamente soffermati nell’apposita scheda), infatti, soddisfano i succitati parametri sotto tutti i profili, essendo dotati di intrinseca logicità, coerenza, costanza e precisione e suffragati da significativi riscontri estrinseci.

Al giudizio di penale responsabilità in ordine all’omicidio consegue quello di colpevolezza in ordine ai reati satellite di porto e detenzione di revolver calibro 38 utilizzate per il delitto. Infatti, il PATTI e un complice la sera del 24 aprile 1982 si introdussero nella sala da biliardo di proprietà di Mariano RENDA e ne cagionarono la morte attingendolo al capo e al torace con numerosi colpi di rivoltella calibro 38, che detenevano e avevano portato in luogo pubblico a quel fine.

Con riferimento alla fattispecie di cui all’art.82 c.II c.p. è appena il caso di osservare che si versa in una tipica ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva, atteso che gli assassini, oltre a uccidere il loro obiettivo, contestualmente con le stesse pistole e per errore nell’uso delle stesse, cagionarono altresì lesioni personali a FRATELLO Salvatore e MISTRETTA Francesco.

L’omicidio in trattazione deve essere ritenuto premeditato. Per la sua esecuzione, infatti, fu necessaria una certa organizzazione e i sicari attesero per un certo tempo la “battuta”; sotto quest’ultimo profilo, in particolare, è ininfluente il particolare che abbiano aspettato alcuni giorni alloggiando nella casa di Vito VARVARO o che siano giunti ad Alcamo la mattina stessa dell’azione, come il PATTI ha raccontato in sede di controesame rispettivamente nelle udienze del 5 e del 6 maggio 1999. In entrambi i casi, infatti, passò un lasso di tempo non trascurabile tra il momento del coinvolgimento certo di ciascuno dei due imputati nel progetto delittuoso e la realizzazione dello stesso.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di carattere logico e cronologico necessari per l’integrazione dell’aggravante in esame (sul punto la giurisprudenza è costante: v., per tutte, Cass. 1 giugno 1992, Melazzani). Da un lato, infatti, è trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e dall’altro lato nell’animo dei prevenuti è perdurata, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della pena si rinvia alla parte di questa sentenza espressamente dedicata alla trattazione del punto.

LEONE GIOVANNI

Il LEONE è stato indicato dal PATTI come l’esecutore materiale dell’omicidio del RENDA e del ferimento del MISTRETTA e del FRATELLO.

Il FERRO ha affermato di avere saputo dal MILAZZO che l’assassinio in parola fu materialmente eseguito dal LEONE insieme a un Marsalese e che Cola MANNO aveva funto da autista.

Ora, a parere di questa Corte, la chiamata in reità de relato del FERRO non appare idonea a riscontrare le accuse del PATTI a causa della sua assoluta genericità. Infatti, le propalazioni del collaboratore alcamese, che si limitano alla mera indicazione di LEONE Giovanni come esecutore materiale del delitto insieme a un Marsalese non meglio identificato e del MANNO come autista (quest’ultima smentita dal PATTI in sede di esame e confermata soltanto in controesame), sono prive di qualsivoglia indicazione specifica idonea a connotarle in modo da consentire un approfondito controllo della veridicità delle stesse anche con riferimento alla fonte diretta, controllo che, solo, consentirebbe una piena valorizzazione delle stesse come riscontro individualizzante nei confronti del LEONE.

Infatti, come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte, una chiamata di correo che abbia ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato che non sia stata sottoposta ad esame sul punto, impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nel caso in esame, l’assoluta genericità delle affermazioni del FERRO (per altro successive a quelle del PATTI), il quale in ultima analisi si è limitato a indicare i nomi di taluni dei responsabili del delitto e a indicare l’inserimento nella guerra di mafia dello stesso, non consente di effettuare un tale vaglio, che, solo, può consentire di esaminare la fondatezza della chiamata in reità.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il LEONE deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

MELODIA ANTONINO

MELODIA Antonino deve essere assolto con riferimento alle imputazioni in esame.

Infatti, ferma restando la valutazione pienamente positiva espressa sulla intrinseca consistenza delle dichiarazioni di PATTI e sull’esistenza di molteplici riscontri di carattere generale alle medesime, nei confronti del MELODIA sono totalmente assenti riscontri individualizzanti.

Sebbene il MELODIA all’inizio degli anni ’80 fosse già inserito nella cosca alcamese in una posizione di primo piano (cfr. esami resi da GIACALONE e PATTI rispettivamente il 22 e 23 aprile 1998), agli atti non è emerso alcun elemento che confermi le parole di PATTI sulla sua diretta partecipazione al delitto in esame: il FERRO non ha fatto alcun cenno a un suo intervento e nessuno dei testimoni ha fornito indicazioni in merito.

Al contrario, proprio sulla posizione del prevenuto in questione il PATTI è incorso in una contraddizione, avendo affermato in sede di esame che fu costui ad accompagnarlo ad Alcamo da Marsala e nel corso del controesame che fu il LEONE ad andarlo a prelevare in paese. Sebbene a questa imprecisione non possa essere riconosciuto un rilievo decisivo, in quanto il PATTI ha comunque sempre ribadito che in ogni caso il MELODIA lo riportò a Marsala dopo la realizzazione del delitto, tuttavia essa introduce un ulteriore, seppur minimo, elemento di incertezza sulla colpevolezza dell’imputato in parola.

Alla luce di tutte le sopra riportate considerazioni, il MELODIA deve essere assolto in ordine ai delitti di cui ai capi 16 e 17 della rubrica per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

Infatti, in base ai già precisati principi adottati da questa Corte in ordine alla valutazione delle chiamate in correità, le sole dichiarazioni del PATTI -pur se valutate positivamente sotto il profilo della intrinseca consistenza e dell’esistenza di validi riscontri esterni di natura individualizzante- non possono essere ritenute sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di riscontri di carattere individualizzante.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il MELODIA deve essere assolto da tutti i delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

OMICIDIO GARGAGLIANO GIUSEPPE

Giuseppe GARGAGLIANO fu assassinato ad Alcamo la sera del 18 febbraio 1983.

Nunziato TORRISI, il quale -nella sua qualità di comandante della Compagnia CC. di Alcamo (incarico che ricoprì dal 1978 al 1983)- eseguì le indagini sull’omicidio, ha riferito che il delitto fu immediatamente collocato dagli investigatori nell’ambito della faida tra i gruppi mafiosi raccolti intorno alla famiglia RIMI da un lato e a Vincenzo MILAZZO dall’altro.

Il TORRISI ha aggiunto che partecipò personalmente alle indagini e in particolare acquisì la notitia criminis tramite i CC. di Castellammare del Golfo, ai cui uffici era giunta, alle ore 19,00 circa, la telefonata con la quale Francesco BONANNO aveva segnalato il delitto.

Eseguì inoltre il sopralluogo, nel corso del quale venne ricostruita la dinamica del delitto. La FIAT 127 del GARGAGLIANO era a circa cento metri di distanza dalla Petrolgas (l’azienda nella quale la vittima prestava la propria attività lavorativa) in direzione di Alcamo Marina, con lo sportello aperto e il quadro dei comandi acceso. Gli operanti notarono tracce che conducevano a un cunicolo (che distava circa venti metri dall’autovettura, aveva un’altezza di un metro e novanta circa e serviva per lo scarico delle acque) ubicato sotto la ferrovia (che per un certo tratto correva parallela alla strada statale), nel quale trovarono occhiali e tracce di sangue. All’uscita del medesimo cunicolo rinvennero la giacca del GARGAGLIANO con un foro in corrispondenza della tasca destra e nei pressi trovarono altresì un passamontagna e un’impronta plantare. Il corpo della vittima, che presentava fori di proiettile nel capo, era a non meno di cento metri dall’autovettura. Sulla base delle riportate emergenze del sopralluogo gli investigatori ipotizzarono che l’ucciso avesse tentato la fuga dopo essere stato colpito al fianco e fosse stato raggiunto e finito da un sicario, il quale verosimilmente conosceva bene i luoghi e arrivò alla spiaggia passando sotto i vagoni ferroviari e superando la rete di recinzione.

Gli inquirenti sentirono Francesco BONANNO e Antonino PEDONE, due impiegati della Petrolgas che erano all’interno dello stabilimento quando il GARGAGLIANO ne uscì per l’ultima volta (delle dichiarazioni di costoro si darà dettagliatamente atto in seguito).

Inoltre, grazie a un’informazione fornita da BUCCELLATO Giuseppe -figlio di Antonino- all’uscita autostradale di Castellammare del Golfo in direzione Palermo-Trapani, gli investigatori trovarono una FIAT Ritmo, risultata rubata in Alcamo un anno prima, bruciata.

Giuseppe GARGAGLIANO era noto alle forze dell’ordine poiché era il nipote di BUCCELLATO Antonino, uomo di punta della cosca di Castellammare, vicino alla famiglia RIMI alla quale era legato da vincoli di affinità, avendone sposato una componente, assassinato il 30 settembre 1981 (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998). Essendo il GARGAGLIANO una persona dinamica e decisa, gli inquirenti avevano dedotto, pur non essendo in corso indagini a suo carico e non essendoci elementi precisi in tal senso, che poteva essere l’erede dello zio alla guida della cosca (cfr. dichiarazioni del TORRISI all’udienza dell’8 aprile 1998).

Dalla consulenza medico legale sul cadavere della vittima effettuata dal prof. Antonino CARUSO emerse che era venuta a morte tra le ore 16,00 e le ore 20,00 del 18 febbraio 1983 per le lesioni mortali prodotte da due proiettili penetrati nella parte alta e mediana dell’osso occipitale e fuoriusciti dalla bozza parietale e dalla parte centrale del temporale sinistri, dopo avere attraversato il cranio e il cervello con direzione da dietro in avanti, da destra a sinistra e leggermente dal basso in alto.

L’ucciso era stato attinto da altri tre proiettili, i quali avevano prodotto lesioni definite di “scarsa importanza” ed erano penetrati:

– uno al centro della guancia sinistra, fuoriuscendo -dopo avere attraversato la faccia con direzione da sinistra a destra e leggermente dal basso in alto- dal pomello destro;

– uno attraverso la faccia esterna del III inferiore del braccio destro, rimanendo ritenuto a livello dello stesso foro di entrata;

– uno nella parte superiore dell’epigastrio, fuoriuscendo -dopo avere creato un tramite sottocutaneo diretto dall’alto in basso e da sinistra a destra- cm.2 al di sotto dell’arcata condrio-costale destra, lungo la linea emiclavicolare.

La salma presentava inoltre una ferita di striscio alla bozza frontale destra delle dimensioni di cm.7 x 1,5, verosimilmente prodotta dall’urto della testa contro un corpo duro sporgente, giacente a terra (ovviamente connessa alla caduta della vittima in conseguenze delle lesioni d’arma da fuoco riportate).

Tutti i colpi erano stati esplosi da una o due rivoltelle calibro 38 da una distanza superiore a cm.30 o 50, tranne quello alla guancia sinistra, sparato a distanza inferiore, come si evinceva dal fatto che intorno a quest’ultimo foro di entrata erano visibili tracce di polvere da sparo (cfr. consulenza medico legale e indagini di laboratorio a firma del prof. CARUSO datate 8 aprile 1983).

Le indagini condotte dagli investigatori nel periodo immediatamente successivo al delitto non portarono all’individuazione dei responsabili dello stesso.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Giuseppe GARGAGLIANO, in concorso con D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino, deceduti, nonché per rispondere dei reati satellite di porto e detenzione di armi comuni da sparo.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Antonio PATTI, esaminato dal P.M., ha dichiarato che la vittima, che svolgeva l’attività professionale di ragioniere, fu assassinata, su decisione di Vincenzo MILAZZO, poichè era amico e fiancheggiatore dei RIMI e dei BUCCELLATO.

Il collaboratore ricevette da D’AMICO Vincenzo l’ordine di recarsi ad Alcamo e vi andò insieme a TITONE Antonino a bordo di una Ford 1300 acquistata dal rappresentante della cosca marsalese, ma intestata allo stesso collaboratore, poiché era “pulito” e aveva la patente. I due uomini si incontrarono con il MILAZZO, che all’epoca aveva una A112 Elite, ad Alcamo Marina, dove fu commesso l’omicidio, in una strada vicina a un passaggio a livello.

Il rappresentante del mandamento di Alcamo li condusse in una casa di villeggiatura di proprietà di Aspano (Gaspare) SCIACCA, fratello di Sasà (Baldassare), a cui si accedeva tramite una strada in salita con curve. Nel suddetto edificio, in cui non entrarono, lasciarono le autovetture a bordo delle quali erano giunti e salirono su una FIAT Ritmo diesel di colore blu a quattro porte.

Il collaboratore ha aggiunto che successivamente si diressero nel luogo in cui l’obiettivo designato prestava la sua attività professionale e attesero che dal uscisse da luogo di lavoro in una stradina sterrata, buia e deserta, a circa cento metri dall’edificio in cui era ubicata l’azienda. Il PATTI era alla guida, il MILAZZO, che era il solo a conoscere la vittima, sedeva al suo fianco e il TITONE aveva preso posto nel sedile posteriore.

L’agguato avvenne di sera, quando era già buio, in un orario indicato approssimativamente dal collaboratore come le ore 19,30. Quando l’obiettivo uscì dal locale, fu obbligato ad imboccare la stradina in cui si trovavano i killer. Il PATTI investì la sua autovettura, urtandola nella parte anteriore. Il TITONE gli sparò un colpo di fucile calibro 12, ma mancò il bersaglio. La vittima, resasi conto del pericolo mortale che correva, si diede alla fuga imboccando un cunicolo e venne inseguita dal MILAZZO, il quale era l’unico che conosceva i luoghi. Al suo ritorno, quest’ultimo riferì ai complici che aveva ucciso il ragioniere sulla spiaggia utilizzando un revolver calibro 38, arma che in quel periodo i mafiosi erano soliti utilizzare.

Quando il MILAZZO ritornò, i sicari si allontanarono procedendo lentamente, poiché si era rotto l’acceleratore dell’autovettura. Ritornarono alla villetta per riprendere le rispettive macchine e il PATTI e il TITONE rientrarono a Marsala (cfr. esame di Antonio PATTI all’udienza del 23 aprile 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Francesco BONANNO e Antonino PEDONE, due colleghi di lavoro del GARGAGLIANO i quali si trovavano negli uffici della Petrolgas di Alcamo Marina al momento del delitto e avvisarono dell’accaduto i Carabinieri.

Il BONANNO ha riferito che il giorno del delitto la vittima uscì dall’ufficio alle ore 18,00-18,30 circa. Egli e PEDONE, che erano rimasti all’interno, udirono uno sparo e uscirono per vedere cosa fosse successo. Notarono la vettura di piccola cilindrata del GARGAGLIANO ferma con lo sportello anteriore lato guida aperto, a circa trenta metri di distanza dal cancello, sulla viuzza asfaltata che conduceva alla strada statale e, di fronte, a circa tre o quattro metri di distanza, un’altra autovettura con i fari e il motore accesi. Non potè scorgere gli occupanti di quest’ultimo veicolo a causa dei fari accesi. I due uomini si avvicinarono per vedere cosa fosse successo, ma, notando che l’automezzo in parola procedeva a marcia indietro e a bassa velocità verso la strada statale, capirono che era accaduto qualcosa di grave e ritornarono sui loro passi, tanto più che gli uffici della Petrolgas erano ubicati in una zona isolata tra la stazione di Castellammare del Golfo e un passaggio a livello. Alcuni minuti dopo avere sentito la prima detonazione udì risuonare da lontano altri uno o due colpi. Dopo che l’autovettura dei sicari si fu allontanata, i due uomini uscirono di nuovo per vedere se il cadavere del loro collega fosse all’interno dell’autovettura, ma non lo trovarono. Si diressero allora verso un ponticciolo lì vicino, ipotizzando che avesse tentato di fuggire in quella direzione e, in effetti, notarono tracce di sangue. Essendo le loro ricerche risultate vane, rientrarono e chiamarono i Carabinieri, che giunsero sul posto e trovarono il corpo senza vita del GARGAGLIANO sulla spiaggia a circa duecento metri dal luogo in cui era ferma la FIAT 127 (cfr. deposizione resa da Francesco BONANNO all’udienza del 2 aprile 1998).

Antonino PEDONE ha fornito una versione dei fatti sostanzialmente coincidente con quella del collega. In particolare, ha dichiarato che la sera dell’omicidio il GARGAGLIANO era in ufficio insieme al teste e al BONANNO e uscì alcuni minuti prima degli altri. Dopo che la vittima se ne fu andata, i due uomini rimasti all’interno dell’edificio udirono uno o due botti provenienti dall’esterno e in un primo momento pensarono che fossero stati cagionati dallo scoppio di una gomma della vettura del collega. Tuttavia, quando furono usciti dal cancello, notarono, a circa centocinquanta metri di distanza, la FIAT 127 del GARGAGLIANO con lo sportello lato guida aperto e il quadro dei comandi acceso. Sulla stessa strada, ma in direzione opposta, vi era un’altra automobile, che gli parve di colore chiaro, con i fari accesi e almeno un occupante, la cui presenza era certa poichè era visibile un mozzicone di sigaretta al lato guida; per altro, a causa dei fanali accesi, non era possibile vedere se all’interno dell’abitacolo vi fossero altre persone. I due uomini non si avvicinarono, poichè ebbero la sensazione che fosse successo qualcosa di grave. Dopo circa dieci o quindici minuti udirono un’altra detonazione sull’altro lato della strada, in direzione del mare. Dopo che fu risuonato lo sparo, il veicolo che era fermo sulla stradina fece marcia indietro ad alta velocità, allontanandosi. A quel punto i due dipendenti della Petrolgas si avvicinarono alla FIAT 127, accorgendosi che il GARGAGLIANO non era a bordo. Ritornarono pertanto in ufficio, da dove il BONANNO telefonò prima al padre della vittima e poi ai Carabinieri di Castellammare del Golfo (cfr. deposizione resa da Antonino PEDONE all’udienza del 2 aprile 1998).

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, l’unico elemento di prova a carico dell’imputato è la piena confessione resa dallo stesso. Pertanto ai fini della valutazione della sussistenza della penale responsabilità del medesimo in ordine all’omicidio in parola va preliminarmente esaminata la credibilità delle propalazioni autoaccusatorie del collaboratore.

A giudizio di questa Corte, le dichiarazioni del PATTI relative all’assassinio di Giuseppe GARGAGLIANO debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del collaborante con riferimento all’episodio delittuoso in parola.

Le propalazioni del “pentito”, per altro, avendo natura esclusivamente confessoria, non debbono essere valutate alla luce dei parametri di cui all’art.192 c.III c.p.p., ma sulla base dei meno rigidi criteri indicati nella premessa al presente capitolo.

Orbene, il racconto del PATTI è sviluppato secondo dettami di intrinseca coerenza, logicità e precisione, ripercorrendo in modo dettagliato e privo di contraddizioni interne le singole fase esecutive del delitto a sua diretta conoscenza.

Inoltre, la narrazione del collaboratore ha trovato numerose e significative conferme, di ordine sia fattuale che logico in altri elementi emersi nel corso del dibattimento.

Innanzitutto, l’indicazione dei soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nel delitto è pienamente compatibile con il ruolo all’epoca ricoperto dagli stessi nell’organizzazione criminale e con le regole di quest’ultima.

Infatti, a detta del PATTI, l’assassinio fu deliberato da Vincenzo MILAZZO, l’uomo di maggiore spicco del mandamento di Alcamo, che era a conoscenza dei personaggi più importanti dello schieramento avverso, in quell’epoca ancora in grado di opporsi efficacemente alla fazione “corleonese”.

Il MILAZZO, per altro, in quell’epoca era coadiuvato nelle azioni militari da gruppi di fuoco del mandamento di Mazara del Vallo, e specialmente da Mazaresi e Marsalesi, atteso che gli “uomini d’onore” di Alcamo e Castellammare del Golfo che si erano opposti ai RIMI erano stati costretti a rifugiarsi presso costoro dalla potenza dei loro avversari. Di conseguenza, come in altri casi, egli richiese l’aiuto del rappresentante di Marsala, Vincenzo D’AMICO, con il quale, come si è già più volte puntualizzato, era all’epoca in ottimi rapporti. Quest’ultimo, dal canto suo, si “mise a disposizione” immediatamente, inviando ad Alcamo i due killer più efficienti di cui in quel periodo disponeva: Antonino TITONE e Antonio PATTI.

Del tutto verosimile appare altresì il coinvolgimento, seppure indiretto e forse inconsapevole, di Gaspare “Aspano” SCIACCA, nella cui casa di campagna il gruppo di fuoco a detta del collaboratore lasciò le automobili pulite e prelevò la FIAT Ritmo con la quale commise l’omicidio.

Costui, infatti, è uno schedato mafioso di Alcamo, che negli anni ‘60-’70 fu soggiornante obbligato a Catania e fu denunciato il 25 febbraio ’82 per associazione a delinquere di tipo mafioso . Originariamente faceva parte della “famiglia” facente capo ai RIMI e poi, allo scoppio della guerra di mafia, si schierò dalla parte dei “corleonesi”, e si rifugiò a Mazara, insieme al fratello Baldassare (per maggiori delucidazioni sulla vicenda, cfr. scheda dedicata a quest’ultimo).

Inoltre, al tempo dell’omicidio del GARGAGLIANO, SCIACCA Gaspare aveva la disponibilità di capannoni situati su un’altura nella zona Contrada Fico (ubicata alla periferia di Alcamo), nei quali custodiva bovini (cfr. deposizione Maresciallo SANTOMAURO, cit.). L’ubicazione di questi immobili, pertanto, è perfettamente compatibile con la descrizione del PATTI, il quale ha parlato di una casa in campagna raggiungibile percorrendo una strada in salita.

Le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato ulteriori numerose conferme sia nelle deposizioni dei testimoni e nei rilievi dei verbalizzanti sulle modalità dell’agguato, sia negli accertamenti effettuati a riscontro dal Maresciallo SANTOMAURO su delega del P.M., e in particolare:

1) a detta del collaboratore, a determinare l’omicidio del GARGAGLIANO furono i legami dello stesso con il gruppo facente capo ai RIMI e ai BUCCELLATO.

L’esistenza di rapporti di parentela tra la vittima e costoro è stata confermata dal TORRISI e dal SANTOMAURO, i quali hanno evidenziato che il defunto era nipote del più volte nominato boss di Castellammare del Golfo Antonino BUCCELLATO (cfr. dichiarazioni, cit. dei due predetti verbalizzanti);

2) conformemente alle sue dichiarazioni, all’epoca dell’omicidio il PATTI era intestatario di varie autovetture, tra cui una Ford Fiesta targata Ancona (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit);

3) una FIAT Ritmo targata PA-638583 e risultata rubata ad Alcamo il 30 novembre ’82, venne rinvenuta completamente bruciata in prossimità dello svincolo autostradale per Castellammare del Golfo da Giuseppe BUCCELLATO, accorso sul luogo del delitto dopo essere stato informato dell’accaduto dai colleghi di lavoro della vittima.

Le modalità, il luogo e i tempi del ritrovamento inducono a ritenere che si trattasse del mezzo usato dai sicari, confermando in tal modo le conformi dichiarazioni del PATTI.

La circostanza che il collaboratore non abbia fatto cenno all’incendio dell’autovettura usata per l’agguato (fatto usuale, del resto, nel modus operandi mafioso), non può essere giudicata significativa, atteso che egli ha affermato di essere immediatamente ritornato a Marsala (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit);

4) all’epoca del delitto i soggetti indicati dal PATTI come coinvolti nello stesso (il collaboratore medesimo, Vincenzo D’AMICO, Vincenzo MILAZZO e Antonino TITONE) erano liberi (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit);

5) nel corso dell’autopsia vennero repertate cinque ogive di calibro 38 special, fatto che conferma pienamente le propalazioni del PATTI con riferimento all’arma usata dal MILAZZO;

6) la descrizione effettuata dal collaboratore sulla dinamica dell’azione ha trovato numerosi riscontri:

– la FIAT 127 del GARGAGLIANO presentava ammaccature che interessavano il cofano e la mascherina anteriore lato destro, dato che è pienamente compatibile con lo scontro volontariamente provocato dal PATTI tra la Ritmo e la parte anteriore dell’automobile della vittima narrato dall’imputato (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit);

– il fatto, rivelato dal “pentito”, che il GARGAGLIANO dopo essere stato fatto segno di uno o due colpi d’arma da fuoco tentò di fuggire attraverso un cunicolo che portava alla spiaggia, ma venne inseguito e finito dal MILAZZO, il quale conosceva i luoghi, è stato confermato dalle dichiarazioni dei testimoni e dai rilievi tecnici (cfr. dettagliate deposizioni del BONANNO, del PEDONE e del TORRISI, cit.; quest’ultimo, in particolare, ha riferito che, data la dinamica dell’agguato gli investigatori ipotizzarono immediatamente che l’assassino conoscesse bene i luoghi);

– la circostanza, assunta dal PATTI, che egli e il TITONE attesero il complice a bordo della FIAT Ritmo appare confermata dalle parole del PEDONE, il quale, pur avendo precisato che non potè vedere l’interno dell’abitacolo dell’auto su cui viaggiavano i sicari a causa dei fari accesi, ha tuttavia affermato che al suo interno dopo la disperata fuga del GARGAGLIANO era rimasta almeno una persona, visibile a causa della sigaretta accesa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine all’omicidio premeditato di Giuseppe GARGAGLIANO e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame.

Deve essere ritenuta sussistente l’aggravante della premeditazione, atteso che il PATTI al momento della sua partenza da Marsala era già consapevole del motivo della sua trasferta ad Alcamo e pertanto un tra la risoluzione e l’azione intercorse un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e dall’altro lato nell’animo dei prevenuti perdurò, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

OMICIDIO GRECO GAETANO

Gaetano GRECO fu assassinato nel centro abitato di Alcamo alle ore 18,45 del 7 maggio 1983.

La sera del delitto la vittima, come sua abitudine, stava rientrando in città a bordo della sua Opel Record 2000, al cui interno c’erano contenitori pieni di latte, proveniente dall’ovile di Contrada Murana, dove teneva un gregge di circa settecento pecore. Mentre stava percorrendo l’incrocio tra via Madonna della Catena e via Ellera, venne affiancato da due giovani a bordo di un ciclomotore, che esplosero contro di lui alcuni colpi di rivoltella calibro 38 dal lato guida. Non essendo morto sul colpo, il GRECO venne portato dapprima all’ospedale di Alcamo e poi a quello di Palermo, dove decedette il giorno 9, a causa delle ferite riportate (cfr. deposizioni del dottor CERTA e del Maresciallo SANTOMAURO rispettivamente alle udienze dell’8 e del 29 aprile 1998).

Quando -a seguito di una segnalazione dell’accaduto- il dottor CERTA giunse sul luogo dell’agguato, constatò che la Opel Record della vittima, che aveva la seconda marcia inserita, aveva tamponato l’autovettura Renault 14 tg. TP-202460 parcheggiata sulla strada, la quale a sua volta aveva urtato l’autocarro OM 65 tg. TP-17603. Da ciò desunse che la macchina del GRECO aveva proseguito la sua corsa dopo che il guidatore era stato colpito (cfr. deposizione CERTA, cit. e verbale di sopralluogo datato 8 maggio 1983).

Inoltre, esaminando la vettura della vittima i verbalizzanti appurarono che le pallottole erano penetrate nell’abitacolo attraverso il finestrino del lato guida. Dato che non trovarono bossoli, ma solo ogive, dedussero che l’arma usata fosse una rivoltella.

Gli operanti escussero altresì le persone che erano state presenti al momento dell’omicidio, ma tutti risposero di non avere visto niente.

Dalle indagini sulla personalità della vittima, gli inquirenti accertarono che il GRECO apparteneva a una famiglia di noti pregiudicati (suo padre Lorenzo era uno schedato mafioso, con precedenti penali e giudiziari e già sottoposto a misura di prevenzione), ma era incensurato e dedito al lavoro. Secondo quanto riferirono VARVARO Gianfranco e SCARPULLA Francesco, era altresì appassionato di cavalli. Il primo testimone, in particolare, disse di avere visto a casa sua un cavallo da corsa nel marzo del 1982 e il secondo, che era un fantino, affermò di avere portato un suo cavallo in una festa paesana.

La famiglia GRECO -e in particolare il padre della vittima, Lorenzo, e suo fratello Domenico- era collegata con i RIMI e aveva rapporti di affari con costoro, e in particolare con il patriarca Vincenzo, soprannominato “il Cardinale di Alcamo”.

I GRECO operavano nel settore rurale ed erano in stretti contatti con i RIMI; a tale proposito Mario CAMARDA, fratello di Gaspare (entrambi assassinati nel corso della guerra di mafia), riferì agli inquirenti che i GRECO e i RIMI gestivano in società un allevamento di bovini in contrada Fico. Nel corso delle investigazioni fu accertato che in effetti le due famiglie erano comproprietarie di due ovili, siti l’uno in contrada Fico e l’altro in contrada Murana, nonché che nei pressi di quest’ultimo -dal quale Gaetano GRECO stava rientrando la sera in cui fu ucciso- la vittima aveva subito un attentato, del quale nulla era trapelato.

In particolare, a tale ultimo proposito, gli inquirenti appresero che il giovane nell’agosto – settembre del 1982, mentre era nell’ovile, era stato fatto segno di colpi di fucile. Giuseppe VIRZÌ (che confermò agli investigatori la notizia, che essi avevano avuto in un primo momento da una fonte confidenziale) raccontò che, avendo udito degli spari, si portò nel luogo da cui provenivano i rumori e vide a terra tre bossoli di fucile da caccia e notò che il lunotto posteriore della FIAT Tipo del GRECO era rotto. Lo stesso VIRZI’ e PARISI Domenico, il quale ultimo era il fidanzato di GRECO Anna, sorella di Gaetano, e si era recato sul posto con GRECO Lorenzo, aggiunsero che quest’ultimo, giunto in contrada Murana, decise che la notizia non doveva trapelare. Dopo avere appreso di questo episodio, funzionari di P.G. rinvennero in contrada Giardinello, limitrofa a quella denominata Murana, un lunotto di una FIAT Tipo forato da proiettili e dedussero che fosse quello della vettura dell’ucciso. Proprio con riferimento all’attentato al figlio, il 13 maggio 1983 Lorenzo GRECO venne arrestato per favoreggiamento personale, a causa dell’assoluta assenza di collaborazione con gli inquirenti (cfr. verbale di arresto, in atti).

Alla luce dei rapporti di carattere personale ed economico che legavano le famiglie RIMI e GRECO, gli investigatori ipotizzarono che l’omicidio di Gaetano GRECO dovesse essere inserito nel contesto della guerra di mafia in corso. Ritennero che fosse stato deciso in quanto -dopo la fuga dei membri maschili della famiglia dei RIMI successiva all’omicidio di BUCCELLATO Antonino e il perseguimento da parte dei “corleonesi” di una strategia volta a privare gli avversari di tutte le loro fonti di reddito tramite gli incendi dei loro terreni, se coltivati, il divieto di contrattare con loro la vendita e l’affitto di immobili di loro proprietà o da loro costruiti- le uniche risorse su cui i RIMI potevano contare erano legate ai rapporti d’affari, di entità abbastanza modesta, che avevano con soggetti di Alcamo, come per l’appunto Gaetano GRECO (cfr. deposizione CERTA, cit.).

Dall’esame autoptico effettuato sul cadavere della vittima emerse che la stessa era deceduta per lesioni cranio encefaliche determinate da tre colpi d’arma da fuoco a canna corta di calibro 38 esplosi indicativamente entro la distanza di sessanta centimetri circa e con direzione dal dietro in avanti e da sinistra a destra.

I proiettili avevano attinto il GRECO alla prima nasale sinistra, all’angolo interno dell’occhio sinistro e alla regione temporale sinistra ed erano fuoriusciti rispettivamente da un foro ubicato a cinque centimetri davanti all’elice dell’orecchio destro, dopo avere interessato il cranio della direzione sopra indicata, da un foro posto all’elice dell’orecchio destro, dopo avere interessato il cranio nelle direzioni sopra indicate e dalla regione temporale destra, dopo avere interessato il cranio, uscì dalla regione temporale destra.

Il GRECO era stato attinto altresì da un quarto colpo che aveva interessato superficialmente il torace da sinistra verso destra, dall’avanti all’indietro e leggermente dal basso verso l’alto (cfr. relazione di perizia medico legale redatta dal dott. Paolo PROCACIANTI e datata 6 luglio 1983).

Gli investigatori, pertanto, pur essendo stati in grado di accertare la causale dell’omicidio, non riuscirono ad individuarne i responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI e da Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per avere cagionato, con premeditazione e in numero superiore a cinque persone, la morte di Gaetano GRECO, in concorso con ACCARDO Domenico e MELODIA Antonino, nonché con D’AMICO Vincenzo, COLLETTA Giuseppe, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo e VARVARO Vito, tutti deceduti, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38 special.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Antonio PATTI, esaminato dal P.M., ha dichiarato che in occasione dell’assassinio in esame, D’AMICO Vincenzo accompagnò lui e il GIACALONE ad Alcamo con la sua FIAT 127 bianca 900 super, dicendo loro che vi si recavano perché dovevano fare un “lavoro”. In ordine al suo arrivo ad Alcamo, per altro, il collaboratore ha fornito nel corso del procedimento versioni tra loro difformi. Infatti, mentre nelle indagini preliminari (interrogatorio del18 luglio 1995), in esame e alcune volte in controesame ha reso le predette propalazioni, in taluni punti del controesame ha dichiarato che vi si recò da solo a bordo della sua FIAT 500. A giudizio di questa Corte, deve ritenersi attendibile la prima versione, sia in quanto ribadita in quasi tutte le sedi in cui il “pentito” è stato sentito, sia in quanto ripetuta, conclusivamente, su domanda dell’avv. DI GRAZIANO. In quest’ultimo frangente, in particolare, il PATTI ha affermato che andò ad Alcamo da solo con la sua FIAT 500 nei giorni precedenti al delitto per compiere controlli. La spiegazione fornita dal dichiarante in ordine alla confusione che aveva in un primo momento contraddistinto il suo controesame sul punto appare pienamente logica. Da un lato, infatti, è verosimile che il sicario designato per commettere un omicidio si sia recato nel luogo del delitto quanto meno al fine di prendere accordi con i basisti locali. Dall’altro lato, poi, la versione alla fine ripetuta è stata collimante con quella fornita in ogni momento del procedimento. Non può non considerarsi, del resto, che, data la notevole quantità degli episodi oggetto delle sue propalazioni, appare assolutamente naturale che la sua memoria, pur se certamente affidabile, talvolta abbia potuto essere momentaneamente confusa. Siffatte episodiche incertezze su circostanze marginali, a giudizio di questa Corte, valutate alla luce delle complessive propalazioni del PATTI, non solo non possono essere giudicate di importanza tale da inficiare la sua attendibilità, ma al contrario ne esaltano la genuinità e la lealtà processuale.  

Il PATTI, proseguendo il suo racconto, ha affermato che quando arrivarono ad Alcamo la mattina in cui commisero il delitto, passarono al centro carni di MELODIA Antonino, dove era stato fissato l’appuntamento per agevolarli, dato che i Marsalesi lo conoscevano bene e sapevano come raggiungerlo. Da lì il PATTI e il GIACALONE si spostarono nella casa di campagna di VARVARO Vito, la stessa nella quale erano stati in occasione dell’omicidio RENDA, dove convennero anche lo stesso VARVARO, che aveva una Renault 9, e MELODIA Antonino e Filippo. Il D’AMICO, invece, rimase ad aspettarli nel deposito di carni.

A detta del dichiarante nel corso della precedente attività di controllo era stato accertato che la vittima designata, che era pastore e aveva l’ovile fuori città, per rientrare ad Alcamo percorreva ogni giorno, sempre allo stesso orario, la medesima strada, che per altro il collaboratore non ha saputo descrivere, pur affermando che saprebbe ritrovarla. Pertanto si decise di agire mentre il GRECO tornava a casa.

L’attività di controllo dei movimenti dell’obiettivo quel giorno venne svolta dai due MELODIA, mentre i sicari rimasero in attesa all’interno dell’edificio.

Il collaboratore ha aggiunto che quando si avvicinò il momento in cui avrebbero dovuto eseguire l’azione, il PATTI e il GIACALONE salirono su un “vespone” guidato dal secondo e si posero in mezzo alla strada, aspettando la “battuta”. Il PATTI non conosceva l’obiettivo e forse neppure il GIACALONE lo aveva mai visto; tuttavia gli Alcamesi avevano fornito loro le indicazioni necessarie per identificarlo, riferendo loro che aveva un’autovettura “Record” molto malandata, di colore “latte e caffè”, o comunque chiaro, che proveniva dalla campagna e che era sempre solo, poiché lo spiavano e ne conoscevano le abitudini.

Per l’omicidio di Gaetano GRECO i killer usarono una rivoltella calibro 38 fornita dagli Alcamesi, e in particolare da VARVARO Vito e MELODIA Antonino, e un “vespone” di colore chiaro, che a parere del collaboratore (il quale per altro ha affermato di non esserne certo, poichè era il GIACALONE a curarsi dei mezzi di locomozione) era lo stesso che in seguito utilizzarono per l’assassinio di Gaspare CAMARDA.

Il PATTI ha precisato che sul luogo negli attimi precedenti all’agguato non vide il MILAZZO, mentre c’erano i due MELODIA a bordo della Renault 18, e VARVARO Vito con la Renault 9, sulla quale, forse, c’era anche COLLETTI Giuseppe, il consigliere della famiglia. MELODIA Antonino gli disse tanto quel giorno quanto quelli precedenti controllò il GRECO anche il “ragioniere” ACCARDO Domenico, che lavorava alla CEDICA Carni, senza per altro specificare né i luoghi né le modalità attraverso le quali costui espletò l’incarico. Il collaboratore ha aggiunto che egli non vide il predetto ACCARDO, che conosceva bene, e che lo stesso era stato delegato ad espletare quel compito anche perché era una persona “pulita” e quindi poteva muoversi senza destare sospetti.

Dopo che i due MELODIA ebbero dato loro la “battuta”, i due sicari si avvidero che la “Record” dell’obiettivo designato era in arrivo. Il GIACALONE lo affiancò e il PATTI sparò al suo indirizzo due o tre colpi di rivoltella, mirando al capo. L’assassinio avvenne in una strada del centro abitato, in un punto in cui era larga, e nel pomeriggio, in un orario in cui vi era ancora luce. La vittima si accasciò e la sua autovettura andò a collidere contro una saracinesca, dato che il conducente aveva perso il controllo del mezzo.

Durante la fuga successiva all’esecuzione, i killer -che erano preceduti alla distanza di circa cinquanta metri da Vito VARVARO, che faceva loro da battistrada- rischiarono di cadere in corrispondenza di una curva in discesa. In questo frangente essi quasi toccarono una persona, il quale si irritò e si lamentò con loro, non avendo capito che cosa era successo, dato che erano già lontani dal luogo dell’omicidio.

Lungo la strada i sicari consegnarono le armi a VARVARO Vito e il “vespone” a MELODIA Filippo, mentre MELODIA Antonino li accompagnò fuori Alcamo, vicino a un autosalone nel quale vendevano macchine FIAT, dove incontrarono D’AMICO, che li riaccompagnò a Marsala.

Successivamente il MILAZZO confidò al PATTI che il GRECO non era morto subito e che era stato portato all’Ospedale Civico di Palermo; aggiunse per altro che, se non fosse deceduto, in quel nosocomio lavorava il dottor Nino CINÀ, “uomo d’onore” di Palermo, che avrebbe provveduto a provocarne la fine (cfr. esame del PATTI all’udienza del 23 aprile 1998 e controesame del 5 maggio 1999).  

In sede di controesame il collaboratore ha sostanzialmente confermato, e in alcuni punti specificato, quanto dichiarato al P.M., incorrendo in talune contraddizioni di rilievo assai modesto e in particolare:

– ha dichiarato che la “battuta” venne data dal VARVARO e che i sicari chiesero conferma ai due MELODIA, mantenendo ferma siffatta versione anche quando i difensori gli hanno contestato che nell’interrogatorio del 18 luglio 1995 (come nell’esame) aveva sostenuto che erano stati questi ultimi ad avvisare gli esecutori materiali dell’arrivo della vittima designata;

– in dibattimento ha affermato che sparò con la mano sinistra, mentre nell’interrogatorio del 18 luglio 1995 assunse di avere sparato con la destra, pur essendo mancino, perché glielo imposero le circostanze; il collaboratore non ha chiarito la discrasia, limitandosi a riferire di avere sparato lui;

– ha sostanzialmente ribadito quanto affermato in sede di esame sulla riconsegna delle armi e del “vespone”, tacendo per altro la presenza del VARVARO, e confermando tale versione dei fatti anche quando il difensore gli ha contestato che il 18 luglio 1995 aveva detto al P.M. che egli e il GIACALONE rientrarono al deposito carni dove li attendeva il D’AMICO e dove lasciarono il veicolo e le armi (cfr. controesame del 5 maggio 1999, cit.).

Dal tenore stesso delle difformità emerse in sede di controesame emerge che le stesse attengono a circostanze del tutto marginali, mentre sui fatti fondamentali il collaboratore ha mantenuto ferma la versione fornita nelle precedenti occasioni nelle quali era stato sentito sul delitto in esame. Pertanto, come si è già avuto modo di precisare, l’esistenza di contraddizioni di tal genere tra le propalazioni rese nelle diverse sedi procedimentali non può certo inficiare l’attendibilità del PATTI con riferimento all’omicidio in parola, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra il momento dell’assassinio e quello delle audizioni e della conseguente possibilità che -considerato l’alto numero di fatti omicidiari a cui ha partecipato e la sostanziale ripetitività delle fasi preparatoria e successiva alle esecuzioni- abbia confuso, con riferimento a tali ultime fasi, l’azione in esame con altre.

Il GIACALONE, dal canto suo, ha riferito che   l’omicidio del GRECO fu eseguito dal collaboratore stesso e dal PATTI, su ordine di Vincenzo D’AMICO, per “fare una cortesia” agli Alcamesi.

Il collaboratore ha affermato che egli si recò ad Alcamo il giorno prima del delitto insieme al D’AMICO, il quale lo accompagnò nel deposito carni di MELODIA Antonino. In quel luogo c’erano MELODIA Filippo, VARVARO Vito, “COLLETTI” e MILAZZO Vincenzo, il quale ultimo andava e veniva. Era presente altresì ACCARDO Domenico, che, a differenza dei precedenti, non era “uomo d’onore”, ma lavorava nel deposito carni come ragioniere ed era uomo di fiducia di MELODIA Antonino. L’ACCARDO era alto, ben vestito, aveva circa trent’anni, portava i capelli pettinati all’indietro ed era sempre gentile e disponibile.

Il D’AMICO, dopo averlo accompagnato, ritornò a Marsala, mentre il GIACALONE, che conosceva già gli Alcamesi, discusse con MELODIA Antonino sulle modalità esecutive del delitto. Quest’ultimo imputato, con la sua Renault 18, portò il Marsalese a vedere la casa in Alcamo in cui l’obiettivo abitava e in cui rientrava ogni pomeriggio dalla campagna portando il latte. L’edificio si affacciava su una strada in discesa, in corrispondenza di una rientranza delimitata da due muri. In questo frangente il collaboratore potè vedere la vittima in volto.

Quella notte il GIACALONE rimase ad Alcamo e dormì in casa di MELODIA Antonino, in un edificio composto da due appartamenti abitati quello al piano superiore dalla madre e quello sottostante dal prevenuto. Con riferimento a quest’ultima circostanza deve sottolinearsi che il P.M. e il difensore del MELODIA hanno contestato al collaboratore -il quale ha ribadito la versione fornita in dibattimento- che nell’interrogatorio del 19 ottobre 1996 aveva riferito che la sera egli ritornò a Marsala, rientrando la mattina successiva in compagnia del PATTI. Per altro, in sede di controesame il P.M. ha affermato che nel verbale in esame il GIACALONE dichiarò di essersi recato più volte ad Alcamo e che in un’occasione dormì a casa del MELODIA (cfr. controesame del 5 maggio 1999).

La mattina successiva arrivò il PATTI insieme a Vincenzo D’AMICO. I due odierni collaboratori rimasero al deposito carni con MELODIA Antonino, mentre ACCARDO Domenico uscì più volte per controllare con un binocolo gli spostamenti dell’obiettivo appostandosi in una vecchia casa, ubicata qualche chilometro prima rispetto al luogo in cui il GRECO fu ucciso. Il “ragioniere” rientrò per riferire quanto aveva scoperto al MELODIA, di cui era amico, in presenza del GIACALONE, il quale sentiva quanto veniva detto (a che ora era passato per recarsi in campagna, a che ora era ritornato, ecc.). A detta del collaboratore, l’ACCARDO, che il MELODIA gli presentò quella mattina specificando che si chiamava Domenico, fu prescelto per espletare quell’incarico perché era una persona “pulita” e non avrebbe destato sospetti nella vittima designata, la quale aveva già subito un attentato. A quanto rivelò ai complici il MELODIA, l’ACCARDO aveva compiuto la stessa attività -insieme al “COLLETTI”, al VARVARO e allo stesso MELODIA Antonino- anche i giorni precedenti, per venire a conoscenza delle abitudini dell’obiettivo designato. Il collaboratore non ha saputo riferire quale autovettura usasse l’ACCARDO per espletare l’incarico che gli era stato affidato, poichè al deposito carni c’erano anche una Golf e una FIAT 127, oltre alla Renault 18 del MELODIA.

Grazie alla suddetta attività di controllo, gli assassini appresero che la vittima designata era solita percorrere la strada in cui fu realizzato l’agguato mortale per rientrare a casa dall’ovile in cui lavorava. Il PATTI e il GIACALONE effettuarono un sopralluogo, insieme a MELODIA Antonino a bordo della Renault 18 turbo di quest’ultimo, per scegliere il luogo più adatto per l’esecuzione, optando per un punto particolare nel centro abitato di Alcamo, in cui la vittima designata era obbligata a rallentare fino quasi a fermarsi, dato che la strada era molto affollata. In occasione del sopralluogo, i tre uomini controllarono la strada per circa due chilometri, fino all’interno del paese. Dopo avere scelto il luogo in cui compiere l’agguato, ritornarono al deposito carni, in attesa del rientro in paese del GRECO.

Il GIACALONE ha riferito nel pomeriggio, intorno alle ore 17,00 o 17,30, commisero l’omicidio. Prima che partissero, MELODIA Antonino disse loro che se in macchina con l’obiettivo ci fosse stato anche suo padre avrebbero dovuto sparare anche a lui.

I due sicari uscirono per raggiungere il luogo dell’agguato circa dieci minuti prima dell’orario in cui la vittima designata era solita rientrare. Le armi con cui fu commesso l’omicidio furono loro fornite da Antonino MELODIA: si trattava di due rivoltelle calibro 38 e di due calibro 357 magnum, le quali ultime -a quanto disse loro l’“uomo d’onore” alcamese- erano “sporche”, poichè erano state usate per altri delitti. Il GIACALONE si armò con le prime due e il PATTI con le altre. Il collaboratore ha aggiunto al momento della consegna delle pistole era presente anche l’ACCARDO, che pertanto vide. Gli altri dipendenti della CEDICA, al contrario, non entravano mai negli uffici, al cui interno stavano i Marsalesi.

I due killer si portarono sul luogo prescelto per l’agguato a bordo di un “vespone” bianco. Con particolare riferimento ai mezzi utilizzati per i delitti GRECO, BIONDO, BONURA e CAMARDA, il GIACALONE ha riferito che qualche tempo prima del fatto di sangue in trattazione egli, in due diverse occasioni, aveva portato a Castellammare, nell’officina di CALABRÒ Gioacchino due vesponi, uno di colore bianco e uno rosso, che aveva rubato a Marsala, su ordine di D’AMICO Vincenzo, il quale gli aveva detto che gli Alcamesi ne avevano bisogno per un “lavoro”. Ha puntualizzato altresì che aveva altresì fatto presente prima al CALABRÒ e poi al MILAZZO che uno dei ciclomotori aveva i freni che non funzionavano bene e che occorrevano pastiglie nuove, ricevendo rassicurazioni in tal senso, anche se poi la riparazione non venne effettivamente eseguita.

Il GIACALONE si mise alla guida e il PATTI prese posto alle sue spalle. I due uomini si portarono sul luogo prescelto per l’agguato, ad aspettare che il GRECO giungesse. In zona c’erano Vito VARVARO, Giuseppe “COLLETTI” a bordo della sua FIAT 127 giallina e i due MELODIA, i quali erano sulla Renault 18 di Antonino, e avevano l’incarico di controllare quando fosse arrivato l’obiettivo. Quando lo videro, il “COLLETTI” e Filippo MELODIA si avvicinarono e dissero ai Marsalesi che il GRECO stava avvicinandosi, e poi proseguirono verso un punto stabilito, dove i sicari avrebbero dovuto riconsegnare loro il vespone e le armi.

Dato che i due killer si resero conto che il GRECO viaggiava a velocità più sostenuta di quanto avevano preventivato, lo seguirono per un poco e, quando arrivò al punto in cui era obbligato a rallentare, il PATTI, il quale era mancino, si girò e gli sparò un paio di colpi, attingendolo alla fronte, dalla distanza di circa venti centimetri dal vetro della macchina. L’obiettivo, dopo essere stato colpito, perse il controllo del veicolo, che proseguì la sua corsa e andò a urtare contro un camion. Il PATTI invitò il propalante a fermarsi per sparare alla vittima il colpo di grazia, ma quest’ultimo rispose che non ce n’era bisogno, poichè lo aveva colpito in testa e sarebbe sicuramente morto. Infine il GIACALONE ha specificato che durante la fuga rischiarono di cadere perchè i freni della “vespa” non funzionavano bene.

Nel luogo stabilito per l’incontro con i complici, i due Marsalesi trovarono MILAZZO Vincenzo, i due MELODIA, VARVARO e “COLLETTI”. Riconsegnarono il “vespone” ai primi tre e ritornarono a Marsala a bordo dell’autovettura del PATTI.

Il GIACALONE ha descritto il GRECO come un ragazzo basso di statura e con i capelli ricci e ha aggiunto che aveva una vecchia Ford 2000 rossa, piena di latte. Con riferimento a quest’ultimo veicolo, il P.M. ha contestato al collaboratore -il quale ha confermato la versione resa in esame- che nell’interrogatorio del 19 ottobre 1996 dichiarò che l’autovettura dell’obiettivo era Opel.

Il collaboratore ha aggiunto che aveva visto la vittima l’anno precedente in occasione di una corsa ippica a Camporeale, dove si era recato insieme al TITONE, al MILAZZO, ad Antonino e Filippo MELODIA e al “COLLETTI”, a bordo della FIAT 127 giallina di quest’ultimo. Inoltre, in seguito a contestazione del P.M. (interrogatorio del 5 febbraio 1997) ha ricordato che c’erano anche il VARVARO e MERCADANTE Michele e che erano andati con due macchine, rispettivamente con quattro o sei persone a bordo. Anche in quell’occasione gli Alcamesi avevano predisposto un agguato al GRECO e a tal fine, per evitare che l’obiettivo riconoscesse qualcuno di loro, si erano nascosti all’interno della seconda delle stalle che si affacciavano sulla strada scendendo verso Camporeale. Tuttavia, siccome quel giorno c’erano molti uomini delle forze dell’ordine in giro, avevano desistito dal loro proposito su decisione di Vincenzo MILAZZO.

Il collaboratore, infine, ha affermato di non sapere perchè il GRECO fu ucciso, aggiungendo per altro di essere stato informato da MELODIA Antonino che l’uomo era collegato con i RIMI e che stava cercando di scoprire il responsabile della scomparsa di un suo amico (cfr. esame e controesame resi rispettivamente alle udienze del 22 aprile 1998 e del 6 maggio 1999).

In sede di controesame il GIACALONE ha sostanzialmente confermato quanto riferito in esame, con la sola eccezione dell’individuazione della persona che diede la “battuta” ai sicari, che in controesame ha individuato in MELODIA Antonino, affermando per altro di non ricordare bene la circostanza quando il difensore dell’imputato gli ha ricordato che in precedenza aveva affermato che erano stati il “COLLETTI” e MELODIA Filippo.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei due collaboratori sono estremamente precisi e dettagliati e costanti (essendo stati sostanzialmente ribaditi anche in sede di controesame), oltre che coincidenti quasi sempre anche nei dettagli.

Le discrasie interne alle due versioni attengono, come si è visto, a particolari assolutamente marginali, che non solo non inficiano l’attendibilità dei collaboranti, ma al contrario, sottolineano la genuinità dei medesimi, e in particolare del GIACALONE (le cui propalazioni sono state cronologicamente successive a quelle del PATTI), il quale ha confermato una volta ancora (come in molti altri casi, tra cui l’omicidio NIZZA, già trattato all’interno del primo capitolo) il suo rifiuto di “appiattirsi” sulle dichiarazioni degli altri “pentiti”, pur se ritenuti particolarmente attendibili.  

Sotto il secondo profilo, deve innanzitutto osservarsi che la concorde indicazione degli individui coinvolti nel delitto è pienamente compatibile con il ruolo all’epoca ricoperto dagli stessi nell’organizzazione criminale e con le regole di quest’ultima.

Infatti, a detta dei collaboratori, nell’assassinio in trattazione furono coinvolti, con compiti essenzialmente organizzativi, i due personaggi all’epoca più importanti della cosca alcamese, tra loro in rapporti molto stretti: Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA (cfr. sul ruolo dei due soggetti e sulle loro comuni frequentazioni le dichiarazioni del GIACALONE e del PATTI già citate nell’Introduzione al presente Capitolo). Pertanto, la loro attiva presenza in occasione del delitto è non solo pienamente compatibile, ma addirittura connaturata al ruolo ricoperto dagli stessi in seno all’organizzazione criminale “cosa nostra”, con particolare riferimento al mandamento in cui l’omicidio doveva essere eseguito. Né deve meravigliare -alla luce delle più volte menzionate dichiarazioni dei collaboratori circa la fuga necessitata dal paese dei due uomini nelle prime fasi della guerra- la circostanza che anche il MILAZZO e Filippo MELODIA siano usciti a controllare l’obiettivo, atteso che all’epoca del fatto delittuoso in parola la fazione dei RIMI era stata sostanzialmente sgominata e i “corleonesi” controllavano ormai il territorio e stavano portando a termine la loro sistematica operazione volta a fare “terra bruciata” intorno ai RIMI per privarli di ogni sostegno economico, necessario per un loro eventuale tentativo di riscossa.

Inoltre, il fatto che l’ordine di “mettersi a disposizione” venne impartito ai due “uomini d’onore” Marsalesi da D’AMICO Vincenzo è perfettamente rispondente alle regole interne dell’organizzazione mafiosa e alla logica dei rapporti esistenti all’epoca, già più volte descritti, tra i rappresentanti di Alcamo e Marsala.

Anche il coinvolgimento di VARVARO Vito e COLLETTA Giuseppe, concordemente chiamati in correità dai collaboratori con identica indicazione dei compiti che costoro avrebbero avuto- è compatibile con le altre risultanze dibattimentali. Quanto alla figura del primo si rinvia a quanto già riportato nella scheda relativa all’omicidio RENDA.

Il COLLETTA, nato ad Alcamo il 1 gennaio 1941, quando fu vittima della cd. “lupara bianca” nel 1989 non aveva alcun precedente penale o di polizia, anche se era noto che si accompagnava a pregiudicati.

Scomparve insieme a COSTANTINO Damiano e VARVARO Vito, anch’essi di Alcamo, le cui mogli il giorno 18 aprile 1989 presentarono denuncia sia ai Carabinieri di Alcamo sia al Commissariato della medesima città (cfr. per tutto quanto sopra esposto, deposizione del Maresciallo SANTOMAURO nell’udienza del 28 maggio 1996 nel procedimento a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo). Successivamente, nel 1989, in un rapporto fatto dai Carabinieri di Alcamo posteriore all’omicidio di CARADONNA Francesco (cfr. Parte IV, Capitolo IV, Introduzione), gli investigatori ipotizzarono che unitamente a questi tre soggetti fosse scomparso anche MELODIA Filippo, un altro esponente mafioso alcamese all’epoca ricercato, facente parte della “famiglia” guidata dal MILAZZO e intimo amico di quest’ultimo. In seguito alle dichiarazioni di DI MAGGIO Baldassare si ebbe conferma di questa ipotesi, in quanto il collaboratore riferì che COLLETTI Giuseppe, MELODIA Filippo, COSTANTINO Damiano e VARVARO Vito erano stati uccisi e sciolti nell’acido in una casa alla periferia di Partinico (cfr. verbali delle propalazioni del collaboratore in parola nell’udienza del 16 gennaio 1996 nell’ambito del processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri; il racconto del DI MAGGIO è stato confermato da Vincenzo SINACORI e Giovanni BRUSCA rispettivamente nelle udienze del 18 e del 20 gennaio 1997, nel medesimo dibattimento).

Altre significative conferme alle propalazioni dei collaboratori sono venute dalle dichiarazioni rese da Lorenzo GRECO, Giuseppe FERRO e Giovanni BRUSCA, rispettivamente nelle udienze del 22 e del 23 aprile 1998 e del 3 giugno 1998.

Il FERRO ha significativamente definito il fatto di sangue in parola “una cosa sporca che fece la mafia”. Ha aggiunto che di esso ebbe notizie da Cola MANNO, il quale intorno al 1983, durante un comune periodo di carcerazione, ne discusse con l’odierno collaboratore e con AGATE Mariano, commentando la circostanza che Natale EVOLA, che gli era stato descritto come un uomo valido, non era stato in grado di uccidere il GRECO. A quanto raccontò l’“uomo d’onore” alcamese la vittima era legata ai RIMI e per questo egli e Natale EVOLA avevano tentato di ucciderlo, ferendolo solo. Aggiunse che i GRECO non avevano denunciato il fatto ai Carabinieri, ma il padre della vittima, Lorenzo, aveva cercato un contatto con la fazione vincente di “cosa nostra”. In quell’occasione gli emissari del gruppo facente capo ai “corleonesi”, che il FERRO non è stato in grado di identificare, gli avevano detto che, se il ragazzo non avesse avuto più legami con i RIMI, essi non avrebbero cercato di ucciderlo una seconda volta. Il padre si era impegnato in quel senso e il giovane si era tranquillizzato, tanto da andare in giro liberamente. Nonostante l’accordo, invece, i Corleonesi lo avevano ucciso.

Il FERRO ha aggiunto che anche BAGARELLA Leoluca nel 1992-93, durante la seconda guerra di mafia di Alcamo, gli aveva fatto capire che i GRECO avevano ragione, anche se a quel punto era necessario eliminarli, dato che essi a loro volta stavano cercando di assassinare gli uomini del gruppo legato al RIINA (cfr. esame del FERRO all’udienza del 23 aprile 1998).

Lorenzo GRECO cl.1967 ha dichiarato che i suoi cugini Antonino e Gaetano, il quale era molto spaventato, gli confidarono che il secondo, prima di essere assassinato, aveva subito un attentato da parte di Baldassare SCIACCA e Cola MANNO, che la vittima aveva riconosciuto. Aggiunsero che l’agguato era stato perpetrato in contrada Murana, da dove Gaetano, dopo la mungitura delle pecore, stava accingendosi a partire per portare il latte in paese. Gli attentatori si erano appostati vicino al viottolo e non avevano incominciato a sparare, subito dopo averlo visto passare a bordo della sua Ritmo di colore blu. Il giovane era stato ferito di striscio e l’autovettura era stata danneggiata, riportando fori di proiettile, ed era stata successivamente riparata da un lattoniere amico.

Lorenzo GRECO ha precisato che dopo il fatto delittuoso ai suoi danni suo cugino rimase in casa per alcuni giorni. In seguito suo padre Lorenzo venne chiamato da Cola MANNO e da MELODIA Vincenzo, i quali gli dissero che l’attentato era stato fatto a scopo intimidatorio e gli diedero la parola d’onore che non lo avrebbero ucciso se avesse fatto cessare la società di allevamento di animali (pecore e mucche) che aveva con Leonardo RIMI e suo padre Filippo nelle contrade Murana, Fico e Pattolopiccio.

Il collaboratore ha aggiunto che in effetti dopo qualche mese Gaetano cedette la quota di animali di Leo RIMI a una persona di Roma che a quell’epoca comprava ovini. Avendo adempiuto all’ordine dei “corleonesi” Gaetano era tranquillo, poiché pensava che, non avendo più nulla da spartire con i RIMI, i nemici di questi ultimi non lo avrebbero più toccato. Infatti, sebbene la vittima fosse in buoni rapporti con i perdenti, a detta del cugino Lorenzo non commise mai reati con loro.

Invece, ha concluso il GRECO, l’anno successivo lo uccisero, quasi in centro ad Alcamo. All’agguato era presente un’amica della sorella del “pentito”, che le disse che i killer erano a bordo di una moto ed erano caduti o stavano per cadere quando gli spararono.

Lorenzo GRECO ha specificato altresì che suo cugino Gaetano era appassionato anche di cavalli, tanto che nel 1982 aveva portato una sua puledra a correre alla festa paesana di Camporeale, paese ubicato in provincia di Palermo, ma vicino a contrada Murana (cfr. esame del GRECo all’udienza del 22 aprile 1998).

Giovanni BRUSCA, infine, ha riferito che Vincenzo MILAZZO gli confidò che i GRECO alla fine degli anni ’80 scatenarono la faida della contro la cosca di “cosa nostra” di Alcamo per risentimenti che nutrivano nei confronti dell’organizzazione a causa dell’omicidio di uno di loro perpetrato nel corso della precedente guerra di mafia da Cola MANNO (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

La circostanza che il FERRO, il GRECO e il BRUSCA, nel caso di specie, abbiano riferito notizie apprese de relato non ne riduce certamente, a giudizio di questa Corte, la credibilità.

Infatti, da un lato essi ricevettero le informazioni che hanno riportato in dibattimento da soggetti che non avevano alcun motivo di mentire loro, specialmente su circostanze riguardanti l’azione criminale della cosca mafiosa a cui gli uni (il MANNO e il MILAZZO) appartenevano e gli altri (Antonino GRECO) combattevano proprio a causa della morte di Gaetano.

In particolare, MILAZZO Vincenzo era il rappresentante della “famiglia” di Alcamo ed era altresì in ottimi rapporti con il BRUSCA, che fu fino al 1992 il suo più fidato alleato e il suo più potente protettore all’interno di “cosa nostra” e al quale quindi non aveva ragioni di raccontare menzogne. Cola MANNO, d’altro canto, verosimilmente intese riferire l’episodio non al FERRO, che ne venne a conoscenza trovandosi presente al colloquio, ma al potentissimo rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo, Mariano AGATE, al quale non aveva motivo di non raccontare la verità non solo per la grande autorevolezza di quest’ultimo, ma altresì perché egli aveva fornito un valido supporto militare e logistico agli Alcamesi durante la prima, difficile fase dello scontro militare con i RIMI. Antonino GRECO, infine, non solo era cugino di Lorenzo, ma apparteneva anche alla stessa organizzazione criminale, che anni dopo scatenò una guerra di mafia, rivelatasi sanguinosissima, contro la cosca alcamese di “cosa nostra”; del resto, Gaetano GRECO era a sua volta cugino del collaboratore e a maggior ragione non c’era motivo di mentire a quest’ultimo sulla vicenda relativa al suo assassinio.

Dall’altro lato, poi, i racconti di questi ultimi tre collaboratori appaiono assolutamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali, con riferimento tanto al movente del delitto (la vicinanza del GRECO ai RIMI) quanto all’identificazione dei responsabili della deliberazione e dell’esecuzione dello stesso (dalle concordi dichiarazioni del SINACORI, del PATTI e del GIACALONE è emerso che nel corso della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 ad Alcamo operavano gruppi di fuoco composti soprattutto da Mazaresi e Marsalesi).

Quanto all’attendibilità del FERRO, in particolare, deve aggiungersi che da una nota della casa circondariale di Trapani datata 28 gennaio 2000 e acquisita dalla Corte ai sensi dell’art.507 c.p.p. è emerso che l’odierno collaboratore, l’AGATE e Nicolò MANNO furono ivi ristretti rispettivamente:

– il primo dal 21 giugno 1980 al 12 maggio 1984, data in cui evase non rientrando dopo avere usufruito di un permesso;  

– il secondo dal 3 ottobre 1983 al 28 giugno 1984, quando venne trasferito nel carcere di Palermo;

– il terzo dal 21 giugno 1980 al 12 maggio 1984, quando fu scarcerato per insufficienza di indizi.

Dalla nota citata emerge pertanto che i tre uomini furono codetenuti nella casa circondariale di Trapani per un periodo di tempo apprezzabile (dal 3 ottobre 1983 al 12 maggio 1984), cosicchè è perfettamente verosimile che tra loro sia nato un rapporto di stima reciproca tale da giustificare l’intervento di confidenze.

Oltre a quelle citate, le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, le quali si riscontrano reciprocamente su molti punti, hanno ricevuto ulteriori, significative conferme da elementi di carattere oggettivo emerse dalle deposizioni dei verbalizzanti, dagli atti irripetibili compiuti nell’immediatezza del fatto e dagli accertamenti eseguiti dal Maresciallo su delega del P.M. A tale ultimo proposito debbono richiamarsi le seguenti circostanze:

  1. le asserzioni dei collaboranti secondo cui la famiglia GRECO aveva rapporti con i RIMI sono state confermate dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha accertato che il padre della vittima, Lorenzo classe 1932, era pregiudicato e da indagini precedenti risultava che lo stesso e suo fratello Domenico erano inseriti organicamente nella famiglia riconducibile al gruppo dei RIMI. In particolare dagli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento è emerso che nel marzo del 1983, ovvero precedentemente all’omicidio in parola, in occasione di una perquisizione fatta a casa di GRECO Lorenzo nell’ambito di un procedimento nel quale costui fu arrestato per associazione a delinquere e ricettazione venne rinvenuta una ricevuta di un versamento di £.3.700.000 fatta a nome di RIMI Leonardo e datata 1981. Nel corso di una successiva perquisizione, eseguita in concomitanza con l’omicidio di RENDA Marino, venne rinvenuta una guida telefonica sulla quale erano annotati, tra gli altri, i riferimenti telefonici di RIMI Filippo, RIMI Leonardo e dei fratelli RUVOLO, che gestivano un’attività commerciale in Alcamo, nella quale aveva un interesse economico RIMI Leonardo, il quale oltre che titolare di quote societarie era anche amico dei suddetti giovani (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.);

2) con riferimento alla personalità della vittima, le affermazioni del PATTI e del GIACALONE secondo cui era un pastore proprietario di un ovile fuori città e un appassionato di cavalli e di corse sono state confermate, oltre che da Lorenzo GRECO, altresì dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale -sotto il secondo profilo- ha appurato che Gaetano GRECO era proprietario di un cavallo e partecipava alle gare che si svolgevano nei dintorni di Alcamo, a Partinico, Santa Margherita Belice, Camporeale (cfr. citato esame del GRECO e deposizione SANTOMAURO);

3) a detta di Lorenzo GRECO, suo cugino subì un attentato prima di essere ucciso.

La circostanza è stata accertata dalle forze dell’ordine tramite testimonianze e riscontri di carattere oggettivo, già dettagliatamente riferiti (cfr. deposizione CERTA, cit.). Il fatto poi che il comportamento tenuto dai “corleonesi” nei confronti dei GRECO non fu corretto è stato confermato dal FERRO, il quale, pur essendo schierato dalla loro parte, l’ha definito senza mezzi termini una “cosa sporca”.

Sulla base delle conoscenze acquisite al dibattimento non è possibile stabilire la ragione di una condotta così (inutilmente) sleale e foriera, negli anni successivi, di tanti gravi problemi per “cosa nostra”. Può per altro ipotizzarsi che l’assassinio di Gaetano GRECO sia stato voluto dal MILAZZO, che non volle avallare l’impegno preso con il padre della vittima da Cola MANNO (probabilmente di sua iniziativa) e non intese recedere dalla sua strategia tipicamente “corleonese” -rivelatasi miope alla luce delle vicende successive- volta a eliminare fisicamente tutti coloro che erano sospettati di essere in qualche modo legati ai perdenti.

4) a detta del PATTI, il GRECO al momento dell’agguato viaggiava su una Opel Record, mentre il GIACALONE in udienza ha riferito che era a bordo di un “Ford 2000 vecchia piena di latte”, ma in sede di indagini preliminari aveva indicato l’autovettura come una Opel (cfr. citata contestazione del P.M., avente ad oggetto le dichiarazioni rese il 18 ottobre 1996).

In sede di sopralluogo venne sequestrato il veicolo su cui si trovava la vittima al momento dell’agguato, una Opel Record 2000, molto vecchia e contenente latte (cfr. verbale di sopralluogo, cit., nonché dichiarazioni CERTA e SANTOMAURO, cit.);

5) il GIACALONE ha riferito che il COLLETTA aveva una FIAT 127 di colore giallino.

La circostanza è stata confermata dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha accertato che nel medesimo periodo il suddetto “uomo d’onore” era proprietario di una FIAT 147 (veicolo assai simile alla 127) di colore giallino, che vendette nel 1988/89 (cfr. deposizione cit);

6) il PATTI ha affermato che per commettere l’omicidio utilizzò una rivoltella calibro 38 datagli dagli Alcamesi, mentre il GIACALONE ha riferito che per l’omicidio in esame vennero loro consegnati due revolver calibro 38 e due calibro 357 magnum, presi in custodia i primi due dal medesimo collaboratore e gli altri dal PATTI.

La circostanza che il GRECO fu attinto da proiettili di calibro 38 (come è noto compatibili anche con pistole calibro 357 magnum) è stata confermata dai risultati dell’autopsia, oltre che dal materiale balistico sequestrato sul luogo del delitto (cfr. i menzionati atti irripetibile, cit.). Ne consegue che entrambe le versioni fornite dai collaboratori sono compatibili con le risultanze dell’autopsia e pertanto diventa irrilevante il fatto che non sia possibile, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, appurare quale sia quella corrispondente alla realtà;  

7) i collaboratori hanno concordemente riferito che l’agguato fu perpetrato nel tardo pomeriggio, quando c’era ancora luce (il GIACALONE, con maggior precisione, verso le ore 17,00 – 17,30).

La circostanza è stata confermata nel verbale di sopralluogo, cit. e in quello di arresto di Lorenzo GRECO cl.1932, in cui si diede atto che l’attentato avvenne alle ore 18,00 o 18,30 circa (cfr. verbale predetto, datato 13 maggio 1983).

8) a detta del PATTI e del GIACALONE per l’azione i killer utilizzarono un “vespone” di colore chiaro per il primo e bianco per il secondo, lo stesso usato successivamente per uccidere Gaspare CAMARDA; il GIACALONE ha aggiunto che era stato lui stesso a rubare il veicolo suddetto e uno di uguale tipo, ma di colore rosso, a Marsala e a portarli nell’officina di CALABRÒ Gioacchino a Castellammare del Golfo.

Il fatto che nel paese in cui vivevano i suddetti collaboratori nel periodo antecedente il delitto in trattazione siano stati rubati vari “vesponi” bianchi e uno rosso è stato confermato dagli accertamenti eseguiti dal SANTOMAURO (cfr. sua deposizione, cit.), che hanno pertanto ulteriormente riscontrato le concordi affermazioni dei collaboranti;

9) il GIACALONE ha riferito che il luogo in cui perpetrare il crimine fu scelto perché la vittima in quel punto era obbligata a rallentare a causa del traffico, mentre il PATTI ha più genericamente affermato che l’attentato avvenne in una strada del centro abitato di Alcamo.

Il Maresciallo SANTOMAURO e il dottor CERTA hanno confermato la circostanza, assumendo che l’azione venne effettuata in corrispondenza di un incrocio all’interno del centro abitato di Alcamo e che la Opel Record della vittima venne rinvenuta con la seconda marcia innestata, elemento che dimostra che procedeva a velocità ridotta (cfr. deposizioni dei predetti verbalizzanti, cit.);

10) le dichiarazioni dei collaboratori sulla dinamica dell’azione, pur se non perfettamente aderenti, sono comunque entrambe compatibili con quanto emerge dall’autopsia e dal verbale di sopralluogo.

In particolare, il PATTI ha affermato che la loro vespa affiancò la Opel Record della vittima ed egli sparò alla volta di quest’ultima due o tre colpi di rivoltella; il GIACALONE dal canto suo ha detto che il complice “si girò e gli sparò un paio di colpi”, attingendo il GRECO alla fronte attraverso il vetro della macchina, dalla distanza di circa venti centimetri da quest’ultimo.

Dal verbale di sopralluogo emerge che i vetri laterali del lato destro e di quello anteriore sinistro dell’autovettura dell’ucciso erano mancanti, dato che conferma che in effetti l’assassino quando esplose gli spari si trovava a lato del bersaglio.

Dall’autopsia, poi, si evince che il GRECO venne attinto da quattro colpi di revolver calibro 38 che gli attraversarono il cranio, sparati a brevissima distanza;

11) entrambi i collaboratori hanno specificato che dopo che l’obiettivo fu colpito, perse il controllo della sua autovettura, che andò a urtare contro un camion (GIACALONE) o contro una saracinesca (PATTI).

Il maresciallo SANTOMAURO e il dott. CERTA, i quali hanno riferito che una collisione vi fu, anche se contro l’autovettura Renault 14 tg. TP-202460 parcheggiata sulla strada, la quale a sua volta aveva urtato l’autocarro OM 65 tg. TP-17603 (cfr. loro deposizioni, cit.).

Le deposizioni dei suddetti verbalizzanti costituiscono una sostanziale conferma delle propalazioni del GIACALONE, il quale ha probabilmente intravisto -e conseguentemente memorizzato- solo la sequenza finale del tamponamento a catena. Quanto al PATTI, il suo errore appare marginale, essendo tra l’altro ben possibile che egli, udito il tonfo dell’urto della Opel della vittima contro gli altri veicoli, non si sia voltato a guardare e abbia desunto che avesse colliso con una saracinesca;

12) entrambi i collaboratori hanno ricordato che durante la fuga rischiarono di cadere;

13) il dottor Nino CINÀ, a cui ha fatto riferimento il PATTI, come colui che avrebbe potuto finire Gaetano GRECO in ospedale se le ferite infertegli dai killer non fossero risultate mortali, è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza emessa il 10 marzo 1995 e divenuta esecutiva il 29 gennaio 1996. In tale decisione, è stato sottolineato come a detta di molti collaboratori (Baldassare DI MAGGIO, Raffaele GANCI, Giuseppe MARCHESE, Giovanni DRAGO) il CINÀ, uomo d’onore della “famiglia” di San Lorenzo svolgesse un organico e stabile servizio di pronto soccorso d’urgenza dopo conflitti a fuoco e operasse visite mediche a latitanti, tra i quali Leoluca BAGARELLA (cfr. menzionata decisione, prodotta dal p.m. all’udienza del 21 febbraio 2000).  

14) l’accertamento del Maresciallo SANTOMAURO ha dimostrato che tutte le persone che a detta dei collaboratori furono coinvolte nel delitto (ACCARDO Domenico, GIACALONE Salvatore, MELODIA Antonino, PATTI Antonio, D’AMICO Vincenzo, COLLETTA Giuseppe, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo e VARVARO Vito) all’epoca del fatto criminoso erano libere.

Le propalazioni dei “pentiti”, invece, sono state smentite dagli accertamenti relativi alla titolarità di una Renault 18 in capo a MELODIA Antonino all’epoca dell’omicidio GRECO. Infatti dalle indagini compiute dal Maresciallo SANTOMAURO ai sensi dell’art.507 c.p.p. è emerso che CATANIA Antonino, nonno del predetto imputato, fu intestatario di un’autovettura di tale marca e tipo targata TP-241842 a partire dal 24 maggio 1983 e fino al 30 gennaio 1985 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, l’indubbio errore dei collaboratori nell’individuare l’autovettura del prevenuto -a fronte di resoconti degli avvenimenti tanto dettagliati e ampiamente riscontrati ab extrinseco– non può essere sopravvalutato. Infatti un ricordo sbagliato sull’argomento trova una plausibile giustificazione nella circostanza che il MELODIA, il quale in quell’epoca era solito frequentare Marsala, potè utilizzare il mezzo a partire da pochi giorni dopo l’omicidio e che in particolare lo aveva a disposizione all’epoca dei delitti BIONDO, BONURA e CAMARDA, nei quali ebbero un ruolo gli odierni collaboratori. Pertanto, è verosimile che il PATTI e il GIACALONE siano stati tratti in errore dal fatto che nel periodo successivo al delitto GRECO ebbero modo di vedere molte volte la Renault 18 del prevenuto, tanto a Marsala quanto ad Alcamo, ricollegando all’imputato in parola quella specifica autovettura.

Come si è già precisato e come è emerso dalla disamina stessa delle propalazioni dei collaboratori, le discrasie tra le versioni fornite dal PATTI e dal GIACALONE sono di modesta importanza e si riducono sostanzialmente a quattro circostanze:

– il primo ha affermato (pur con alcune incertezze, delle quali si è già dato conto) che si recò ad Alcamo la mattina del delitto insieme al GIACALONE e al D’AMICO, il quale ultimo accompagnò i suoi due “soldati”, mentre il secondo ha sostenuto che egli andò nel paese in cui avrebbero dovuto commettere l’azione il giorno prima e vi si fermò la notte, mentre il PATTI lo raggiunse la mattina del delitto;

– il PATTI nelle indagini preliminari disse di avere sparato con la mano destra, pur essendo mancino, mentre in dibattimento ha sostenuto, come il GIACALONE, di avere usato la mano sinistra;

       il GIACALONE ha parlato di un sopralluogo effettuato insieme al PATTI e al MELODIA lungo il tragitto percorso dall’obiettivo nel viaggio di ritorno dalla contrada Murana ad Alcamo finalizzato alla scelta del punto migliore per l’agguato, mentre il PATTI non ha fatto alcun accenno all’episodio;

– il PATTI ha affermato che la base operativa utilizzata non fu il centro carni di MELODIA Antonino, ma la casa di campagna di VARVARO, mentre il GIACALONE non ha nominato quest’ultimo luogo e ha assunto che il gruppo di fuoco si trattenne nel deposito carni.

Orbene, è evidente che le prime tre discrasie attengono a particolari del tutto secondari, specie se confrontati con il numero e l’importanza dei punti su cui le dichiarazioni sono invece convergenti, cosicchè esse non possono essere assolutamente giudicate idonee a inficiare la credibilità dei dichiaranti in ordine all’episodio delittuoso in esame. Inoltre, il secondo contrasto (relativo alla mano con la quale il PATTI sparò al GRECO) si profila meramente apparente, se si consideri che il GIACALONE, essendo impegnato a guidare la vespa, probabilmente non vide il complice sparare e desunse che lo avesse fatto con la mano sinistra in quanto sapeva che il correo era mancino. Dal canto suo il PATTI, in sede di controesame, a giudizio di questa Corte, ha detto di avere usato la mano sinistra, basandosi non su un ricordo preciso, ma sul fatto di essere mancino, tanto che quando il difensore gli ha contestato le sue diverse dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, ha sostanzialmente ammesso di non rammentare la circostanza, limitandosi a confermare che fu certamente lui a sparare. A parere di questa Corte d’Assise, è invece verosimile che la posizione in cui si trovava (sul fianco sinistro della vittima, a poca distanza dalla stessa) e il modestissimo rischio di sbagliare abbiano consigliato al sicario marsalese di sparare con la mano destra, nonostante fosse mancino, come ebbe a sostenere nelle indagini preliminari, cioè in epoca più vicina a quella dell’omicidio. La diversa versione fornita in dibattimento dallo stesso collaboratore e dal GIACALONE, pertanto, è stata conseguente a considerazioni (verosimilmente errate) basate sulla logica e sull’abituale utilizzazione della mano sinistra da parte del PATTI e non su un effettivo ricordo del fatto narrato da parte dei collaboratori.

Non può essere invece giudicata marginale la quarta discrasia tra le propalazioni dei due “pentiti”, attinente alla base logistica usata dai killer in occasione dell’omicidio in trattazione, atteso che il PATTI ha affermato che il gruppo di fuoco attese nella casa di campagna del VARVARO e il GIACALONE che aspettò nel deposito carni del MELODIA.

Sul punto, per altro, deve sottolinearsi che entrambi i luoghi indicati dai collaboratori erano abitualmente utilizzati come basi logistiche nel corso della prima guerra di mafia di Alcamo e che i killer marsalesi vi si recarono in altre occasioni in cui dovettero eseguire omicidi per conto degli Alcamesi in quello stesso periodo. Ne consegue che è comprensibile che, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento dell’omicidio e quello in cui sono state rese le dichiarazioni, il PATTI o (più probabilemente) il GIACALONE abbiano fatto confusione con altri episodi.

Questa considerazione, per altro, a giudizio di questa Corte, è valida anche con riferimento alle altre discrasie, essendo pienamente verosimile che il tempo intercorso abbia fatto sì che i collaboratori in esame abbiano dimenticato alcuni particolari ai loro occhi marginali (siccome non attinenti direttamente all’esecuzione del delitto), fissando nella memoria solo quelli che parevano loro più rilevanti. Ciò tanto più che entrambi, e soprattutto il PATTI, sono stati coinvolti in un notevole numero di assassinii, con complici e modalità di preparazione tra loro simili, e che pertanto è ben possibile che abbiano sovrapposto nel loro ricordo fatti concernenti episodi diversi.

A giudizio di questa Corte, per altro, nonostante le predette contraddizioni tra le propalazioni dei due “pentiti” marsalesi, non può dubitarsi che essi abbiano preso parte all’omicidio, atteso che, pur essendosi contraddetti su particolari relativi all’attività prodromica al delitto, essi hanno fornito versioni quasi sovrapponibili e ampiamente riscontrate ab extrinseco della dinamica dell’agguato. Del resto, tale fatto è ben comprensibile se si consideri che la fase esecutiva del delitto in senso stretto -sia in quanto momento risolutivo di tutta l’attività pregressa e successiva, sia per le caratteristiche peculiari e particolarmente impressionanti di un’azione culminata con l’assassinio di un uomo- era certamente tale da rimanere maggiormente impresso nella memoria degli esecutori materiali, nonostante il tempo trascorso.

In quest’ottica, dunque, la circostanza che né il PATTI né, soprattutto, il GIACALONE (l’inizio della cui collaborazione è stata successivo a quello del complice) abbiano rinunciato a raccontare la propria versione dei fatti, anche laddove in contraddizione con le propalazioni di altri, deve essere ritenuta assai rilevante per il giudizio sulla genuinità e la lealtà di entrambi.

Comunque -pur non essendo possibile, come già sottolineato, accertare quale delle diverse versioni fornite dai collaboratori risponda a verità sulla base degli elementi di prova raccolti- deve comunque sottolinearsi che le dichiarazioni di entrambi i “pentiti” sono compatibili con il reale stato dei luoghi dagli stessi indicato, con la conseguenza che essi conoscono i posti a cui hanno fatto riferimento.

In particolare, il maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’inizio degli anni ’80 Vito VARVARO aveva la disponibilità di una casa in contrada Maruggi di Alcamo, ubicata subito dopo l’impianto di Calcestruzzi “Tre Noci” sulla sinistra rispetto a quest’ultimo. Il predetto verbalizzante, per altro, non è stato in grado di accertare la data esatta di costruzione, attesa la totale assenza di documenti. In ogni caso ha precisato che l’immobile insiste su un terreno in pendenza ed è costituita da tre elevazioni -di cui una adibita a stalla (il PATTI ha parlato di un magazzino)- sulla parte posteriore e da due su quella anteriore (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

Lo stesso maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000 ha riferito che MELODIA Antonino negli anni tra il 1982 e il 1984 abitava insieme ai genitori in uno stabile con tre elevazioni fuori terra (dotata di garage, di un primo piano, un secondo piano e un terrazzo), in tal modo sostanzialmente confermando le propalazioni del GIACALONE, il quale ha detto che il prevenuto abitava nello stesso stabile dei genitori, avente due elevazioni abitate.

Debbono essere, infine, effettuate alcune considerazioni sul deposito carni che costituì a detta del GIACALONE la base logistica in cui i killer attesero la battuta e per il PATTI il punto d’incontro tra i Marsalesi e gli Alcamesi.

Entrambi i collaboratori hanno dichiarato che esso era di MELODIA Antonino.

FERRO Giuseppe e FERRO Vincenzo, invece, hanno affermato che i veri soci della “CEDICA Carni” erano l’ACCARDO e Antonino MELODIA, pur riferendosi a un periodo di tempo successivo a quello dell’omicidio GRECO (cfr. esami resi dai due collaboratori alcamesi rispettivamente l’8 e il 29 novembre 1999).

Gli elementi raccolti agli atti del fascicolo per il dibattimento, del resto, confermano le propalazioni, pur se generiche, dei collaboratori in ordine alla disponibilità della “CEDICA Carni” in capo ai due predetti imputati.

ACCARDO Domenico ha sostenuto, al contrario, che la società apparteneva nella misura del cinquanta per cento ciascuno a lui e a MELODIA Ignazio, cugino dell’odierno prevenuto e che quest’ultimo era soltanto un dipendente con il compito di tenere i rapporti con i clienti durante le sue settimanali trasferte all’estero per l’acquisto della carne. Lo stesso ACCARDO, per altro, ha ammesso che il MELODIA ricominciò a lavorare nel deposito carni dopo la sua scarcerazione nel corso del procedimento relativo alla raffineria di Contrada Virgini, mentre PAIELLA Francesco, cugino dell’ACCARDO, che era stato assunto per sostituirlo, continuò a prestare la sua opera professionale nell’azienda, ma “in nero” (cfr. esame dell’ACCARDO all’udienza del 14 ottobre 1999). Ora, un comportamento di tal genere appare difficilmente giustificabile, se non ipotizzando che il MELODIA potesse imporre la propria presenza ai formali soci dell’azienda, o in virtù di un suo interesse diretto nell’impresa o, quanto meno, a causa del timore che la sua appartenenza a “cosa nostra” ispirava all’ACCARDO. Altrimenti, infatti, non vi sarebbe stata regione per la quale quest’ultimo avrebbe dovuto riprenderlo alla CEDICA a danno di un suo congiunto, il quale evidentemente aveva dimostrato di essere in grado di svolgere l’incarico, precedentemente affidato al MELODIA, che gli era stato devoluto, dato che continuò a lavorare nel deposito carni, anche se senza il pagamento dei contributi. Ciò tanto più se si consideri che dall’esame dell’ACCARDO (il quale ha sostenuto che la società fallì a causa del suo arresto, data l’incapacità di Ignazio MELODIA di sostituirlo) e da tutte le deposizioni assunte emerge che quest’ultimo imputato era colui che di fatto gestiva la CEDICA, provvedendo all’acquisto della carne all’estero e impartendo gli ordini ai dipendenti e trattando con i clienti quando era presente, e che pertanto non vi era alcun motivo perchè sacrificasse gli interessi di un suo parente a favore del MELODIA.

I testimoni escussi su richiesta della difesa, d’altra parte, hanno fornito risposte parzialmente contrastanti sul ruolo di MELODIA Antonino all’interno dell’impresa. Infatti, Diego DI GIORGI, cliente abituale del centro carni, ha indicato in ACCARDO Domenico e MELODIA Antonino i proprietari della CEDICA, aggiungendo di avere arguito il dato dal fatto che trattava con loro quando doveva acquistare la carne. Giuseppe FILIPPI, macellaio che sporadicamente acquistava la carne alla CEDICA, ha affermato che aveva rapporti essenzialmente con MELODIA Ignazio, anche se nel deposito vedeva anche l’ACCARDO, che “segnava” la carne, e Antonino MELODIA (cfr. deposizioni dei predetti testimoni all’udienza del 17 novembre 1999). Infine, Francesco SGANGA, che lavorò alle dipendenze della società in qualità di autista e uomo delle pulizie, ha dichiarato che colui che dava gli ordini era l’ACCARDO, mentre Antonino MELODIA era un dipendente, anche se non è stato in grado di specificare che mansione svolgesse.

Sulla base delle risultanze probatorie acquisite, pertanto, non è possibile individuare il ruolo specifico del MELODIA all’interno della CEDICA Carni. Tuttavia non può non sottolinearsi che egli certamente era un dipendente sui generis, con il potere di trattare autonomamente con clienti assidui come il DI GIORGI (la cui testimonianza appare particolarmente significativa proprio per l’assiduità dei rapporti d’affari che aveva con l’azienda), senza un compito professionale specifico all’interno dell’azienda e, soprattutto, con la garanzia di essere riassunto -per di più a scapito di un parente di uno dei titolari- immediatamente dopo un periodo di detenzione subito per un grave reato.

Ne consegue -tenuto conto delle affermazioni dei collaboratori e delle ulteriori risultanze istruttorie- che, a giudizio di questa Corte, può concludersi che proprio la particolarità del ruolo del prevenuto all’interno dell’azienda consente di ritenere che egli avesse un’interessenza personale nella stessa e che la sua posizione di importante “uomo d’onore” della cosca vincente gli conferisse un rango di maggiore rilievo all’interno della compagine rispetto all’ACCARDO.

In ogni caso, a prescindere dalla reale posizione del MELODIA all’interno della CEDICA Carni (e anche ammettendo in ipotesi che la sua posizione di privilegio fosse dovuta esclusivamente al metus che il suo inserimento in “cosa nostra” provocava in ACCARDO), è pienamente verosimile che il PATTI e il GIACALONE lo ritenessero il titolare. Essi, infatti, conoscendone l’appartenenza all’associazione mafiosa e la sua importanza in seno alla cosca alcamese, erano probabilmente convinti aprioristicamente che avesse nell’impresa una posizione apicale. Tale convinzione era senza dubbio rafforzata da un lato dal fatto che lo vedevano all’interno del deposito privo di compiti specifici al di fuori di quello (che sicuramente non svolgeva se non sporadicamente alla loro presenza) di trattare con i clienti e di dare ordini ai dipendenti con mansioni meramente materiali e dall’altro lato dal fatto che l’ACCARDO era certamente rispettoso nei confronti del prevenuto (di cui conosceva la caratura criminale, come si desume dalle circostanze sopra evidenziate) e dei suoi amici.

D’altra parte, la circostanza che i collaboratori conoscano i locali della CEDICA Carni è dimostrata senza possibilità di dubbio dal fatto che essi hanno fornito una descrizione degli stessi pienamente compatibile con quella emersa dall’esame dell’ACCARDO e dalla consulenza tecnica della difesa a firma Antonino ORLANDO (cfr. elaborato tecnico corredato di fascicolo fotografico, prodotto all’esito dell’esame del consulente all’udienza del 17 novembre 1999).

Entrambi i “pentiti”, infatti, hanno parlato della presenza all’interno del locale di celle frigorifere e di un ufficio e il PATTI ha aggiunto altresì che vi era anche una vetrata (dati sostanzialmente confermati dall’ACCARDO), che il portone di accesso al deposito dall’esterno era sempre aperto e che sul piazzale interno si affacciava un immobile “diroccato”. Questi ultimi riferimenti sono pienamente compatibili con i dati emersi dalla consulenza ORLANDO, la quale, pur essendo passibile di un’utilizzazione limitata ai fini che ci occupano, descrivendo la situazione dell’aprile 1991, ha comunque sottolineato che i locali della CEDICA erano all’interno di un più ampio complesso, in cui aveva sede anche il mattatoio comunale (e che quindi, per la sua stessa destinazione aveva il cancello sempre aperto) e che si presentava come un baglio, dotato di cortile interno e ricomprendente vari edifici, taluno dei quali fatiscente. Può pertanto concludersi che il PATTI e il GIACALONE certamente si recarono negli edifici della CEDICA Carni di Alcamo, che sono stati in grado di descrivere.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e da Salvatore GIACALONE in ordine all’omicidio premeditato di Gaetano GRECO e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto gli stessi debbono essere dichiarati responsabili dei fatti delittuosi suddetti.

È stata integrata altresì l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto l’assassinio del GRECO fu perpetrato da un numero di persone superiore a cinque, dovendosi ritenere provato il coinvolgimento nel delitto, oltre che dei due predetti collaboratori, quanto meno di D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo, MELODIA Antonino, MELODIA Filippo, COLLETTI Giuseppe e VARVARO Vito.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, con riferimento al GIACALONE, che egli si recò ad Alcamo addirittura il giorno precedente al delitto in esame e, quanto al PATTI, che costui si trattenne nel predetto paese per varie ore in attesa della “battuta”.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati per entrambi i prevenuti i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo degli imputati, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, ACCARDO Domenico e MELODIA Antonino debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a loro carico.

ACCARDO DOMENICO

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che Nino MELODIA, il datore di lavoro dell’ACCARDO, gli disse che quest’ultimo era stato mandato a controllare il GRECO sia il giorno dell’omicidio sia quelli precedenti; il collaboratore per altro ha aggiunto che egli non lo vide. L’“uomo d’onore” alcamese non specificò le modalità concrete e il luogo da cui “il ragioniere” compiva l’osservazione dei movimenti della vittima, ma precisò che era stato delegato a espletare quel compito anche perché era una persona “pulita”, che non destava sospetti.

Salvatore GIACALONE ha dichiarato che:

a) il giorno prima del delitto all’interno del deposito carni vide ACCARDO Domenico, che non era “uomo d’onore”, ma vi lavorava come ragioniere e uomo di fiducia del MELODIA; ha specificato che era alto ben vestito, trenta anni o qualcuno meno, portava i capelli all’indietro ed era sempre gentile e disponibile;

b) la mattina successiva, giorno dell’omicidio, ACCARDO Domenico uscì più volte dal deposito carni per controllare con un binocolo gli spostamenti dell’obiettivo, appostandosi in una vecchia casa, ubicata a qualche chilometro di distanza dal luogo del delitto in direzione della periferia del paese, e poi rientrò per riferire a MELODIA Antonino, alla presenza del collaboratore, il quale potè quindi sentire che i due uomini parlavano dei movimenti del GRECO (a che ora era passato per recarsi in campagna, a che ora era ritornato, ecc.). A quanto gli raccontò il MELODIA, l’ACCARDO aveva svolto -insieme al COLLETTI, al VARVARO e allo stesso Antonino MELODIA- la stessa attività anche i giorni precedenti, per vedere quando la vittima ritornava dalla campagna. Il coinvolgimento del “ragioniere” era dovuto al fatto che costui era “pulito” e pertanto non destava sospetti nell’obiettivo, che era guardingo, dato che aveva già subito un attentato;

c) quando il MELODIA consegnò al GIACALONE e al PATTI le armi nel suo deposito carni, era presente anche l’ACCARDO, mentre gli altri dipendenti della Cedica Carni non entravano mai nel locale dove erano loro.

Sia il GIACALONE che il PATTI hanno riconosciuto l’ACCARDO nell’aula bunker di Bologna, all’udienza dell’11 novembre 1998.

All’epoca dei fatti, inoltre, il prevenuto era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Nel suo esame dibattimentale, infine, l’imputato ha ammesso che nel periodo in parola egli era uno dei soci della società “CEDICA Carni”. Ha inoltre aggiunto che MELODIA Antonino era un dipendente dell’azienda e che era possibile che quest’ultimo avesse ricevuto talvolta le visite del PATTI e del GIACALONE, pur non ricordandosi di loro. Siffatte ammissione costituiscono senza dubbio un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, atteso che, per le ragioni sopra esposte, può reputarsi che costoro potessero effettivamente ritenere che il MELODIA fosse il proprietario della CEDICA.

Il PATTI e il GIACALONE, invece, hanno certamente sbagliato nell’indicare il prevenuto come “ragioniere”, ma -a giudizio di questa Corte- il loro erroneo convincimento non è frutto di mendacio, bensì di informazioni sbagliate che fornì loro MELODIA Antonino, atteso che è indubbio che essi conoscessero l’ACCARDO. Sulla ragione che indusse l’“uomo d’onore” alcamese a mentire ai complici possono soltanto formularsi ipotesi più o meno plausibili, tra cui quella che fu lo stesso ACCARDO a chiedere al MELODIA di non rivelare ai Marsalesi il suo nome per ridurre al minimo il rischio di essere identificato.

L’imputato in esame ha addotto un alibi per il giorno dell’omicidio GRECO, assumendo di essere partito proprio quella mattina per Parigi in aereo e producendo un biglietto (cfr. fotocopia prodotta dalla difesa all’udienza del 4 marzo 1998 e deposizione del Maresciallo VESSICCHIO all’udienza del 7 febbraio 2000).

Il Maresciallo Pietro PULEO ha riferito di avere svolto attività di indagine, su delega del P.M., in ordine alla provenienza del biglietto aereo in questione.

Ha specificato in particolare che dapprima si recò dal capo scalo dell’aeroporto di Punta Raisi e appurò che il biglietto era stato compilato manualmente, come per altro era usuale all’epoca. Il tagliando, che appariva autentico, era stato emesso il 7 maggio 1983 (la stessa data del volo) e si riferiva al volo Alitalia AZ 117 delle ore 6,55 con percorso Palermo-Roma-Parigi. Il capo scalo gli disse infine che era anomalo, ma possibile, che il biglietto, relativo a un volo fissato per la prima mattinata, fosse stato emesso il giorno stesso della partenza, o per un artificio contabile dell’agenzia, o perché la stessa aveva mandato un impiegato in aeroporto la mattina della partenza.

Il PULEO ha aggiunto di avere accertato che l’Alitalia non identificava né l’acquirente del biglietto, né la persona che si imbarcava, cosicchè non necessariamente i due soggetti coincidevano. Non fu invece possibile appurare presso la compagnia aerea né se il volo fosse effettivamente partito, né se “Mister ACCARDO” fosse nella lista passeggeri, poiché la compagnia di bandiera cponservava solo la documentazione afferente i voli degli ultimi cinque anni.

Il verbalizzante ha aggiunto che l’agenzia che aveva emesso il biglietto era la “Your Travel” di Terrasini, all’epoca gestita da CINTURINO Leonardo, deceduto nel 1991 e dalla figlia Concetta Anna, specificando che anche gli altri tre figli del CINTURINO, Antonino, Adolfo e Pietro, operavano a vario titolo nel settore aereo: il primo era un ex funzionario dell’Alitalia, il secondo era dipendente della GESAP e il terzo lavorava sia come agente di commercio per i familiari, sia gestendo un’agenzia in proprio a S. Giuseppe Iato.

CINTURINO Antonino a seguito di provvedimento emesso dal G.I. dottor DI LELLO il 30 settembre 1989 (n.748/89 e n.369/89 R.M.C.) fu catturato per rapina aggravata in concorso con DRAGO FERRANTE Salvatore, PALAZZOLO Giacomo, LIMA Paolo e GRECO Biagio. Nel 1992 venne nuovamente tratto in arresto dalla Squadra Mobile per detenzione illegale di armi. Sebbene egli non risultasse lavorare per la “Your travel” era sempre in aeroporto a causa del suo lavoro all’Alitalia.

Anche CINTURINO Pietro aveva precedenti penali per emissione di assegni a vuoto e fu controllato varie volte in aeroporto in compagnia di pregiudicati (PUCCIO Stefano, nato a Palermo il 29 dicembre 1952, con precedenti per associazione a delinquere, stupefacenti, rapina e altro, LIGAMMARI Giuseppe, nato a Palermo il 15 ottobre 1940, con precedenti per associazione mafiosa e altro, BONANNO Giovanni, nato a Palermo il 5 aprile 1932, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, droga e altro, GUERCIO Vincenzo nato a Palermo il 13 maggio 1943, con precedenti per bancarotta fraudolenta, LICATA Vincenzo, nato a Palermo il 13 luglio 1952 con precedenti per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio e altro) ai quali consegnava biglietti.

Infine, CINTURINO Adolfo fu denunciato a piede libero il 17 ottobre 1989 per incauto affidamento di un autoveicolo. Nella relazione di servizio datata 24 agosto 1980 il personale di P.S. dell’aeroporto diede atto che egli si intratteneva con RAO Vincenzo (nato a Palermo il 27 marzo 1948, con precedenti per associazione mafiosa o altro) e con PUCCIO Stefano, sopra generalizzato. Venne inoltre notato con VACONDIO Cristina (nata a Reggio Emilia il 27 agosto 1967 con precedenti per associazione a delinquere, ricettazione, estorsione e altro), ANDALORO Calogero (nato a Trapani il 25 gennaio 1961, con precedenti per assegni a vuoto e gioco d’azzardo) e DANNA Giuseppe (nato a Terrasini il 6 maggio 1957, inserito al C.E.D. per associazione mafiosa e altro) (cfr. deposizione PULEO resa all’udienza dell’8 aprile 1998).

Nonostante i precedenti penali e la probabile contiguità all’ambiente criminale di molti membri della famiglia CINTORINO (che non è provato che fossero noti al prevenuto e che, del resto, non hanno attinenza alcuna con il dato oggettivo in discussione), a giudizio di questa Corte l’alibi dell’ACCARDO con riferimento al giorno del delitto deve essere giudicato valido.

Da un lato, infatti, egli ha prodotto copia di un biglietto aereo datato 7 maggio 1983 attestante la sua partenza dall’aeroporto di Palermo per Roma e per Parigi in un orario assolutamente incompatibile con la sua presenza ad Alcamo nell’ora del delitto (il tardo pomeriggio del 7 maggio 1983) e il Maresciallo PULEO ha confermato, previ accertamenti, l’apparente autenticità del tagliando, del resto regolarmente annotato sui registri della CEDICA (cfr. sul punto deposizione VESSICCHIO, cit.). In secondo luogo il teste Filippo CARUSO ha affermato -anche se con diretto riferimento a un periodo successivo a quello dei fatti di causa- che era prassi costante dell’agenzia “Your Travel” portare i biglietti ai clienti all’aeroporto la mattina stessa della partenza e che l’imputato era già un loro cliente abituale quando egli cominciò a lavorare nell’agenzia prima gestita dal suocero (cfr. deposizione CARUSO all’udienza del 29 novembre 1999). Sebbene la testimonianza del CARUSO attenga per scienza diretta del propalante a un periodo successivo a quello del delitto (e in particolare al 1987/88), egli ha aggiunto che sapeva che il suocero seguiva anche prima questa prassi, la cui possibilità, del resto, è stata confermata dallo stesso PULEO. Ne consegue che alla luce delle risultanze istruttorie deve ritenersi pienamente plausibile che l’ACCARDO sia partito nella prima mattina del 7 maggio 1983, utilizzando un biglietto emesso quello stesso giorno dall’agenzia “Your travel” e consegnatogli all’aeroporto. Ciò tanto più se si consideri che è stato dimostrato che il prevenuto in parola era solito recarsi in Francia con cadenza pressochè settimanale fin da quando la CEDICA iniziò la propria attività (cfr. deposizioni di Vincenzo SISTO, Vincenzo GAGLIARDO, Antonino LO CIACIO, Isidoro D’ANGELO, tutti escussi all’udienza del 29 novembre 1999).

Dall’altro lato, inoltre, il PATTI ha decisamente negato di averlo visto il giorno del delitto, aggiungendo che fu il MELODIA a riferirgli che l’ACCARDO anche quel giorno, come aveva fatto i precedenti, stava controllando i movimenti della vittima designata. Ora, la circostanza che un soggetto a cui è stato affdiato il compito di “curare” l’obiettivo non si rechi mai alla base a riferire quanto scoperto (cosa che deve ritenersi che egli non abbia fatto, poiché in tal caso il PATTI lo avrebbe visto) appare quanto meno improbabile. Ne consegue che è verosimile che quanto meno il 7 maggio 1983 (giorno del delitto) l’ACCARDO non abbia svolto alcuna attività funzionale all’omicidio e che il collaboratore abbia travisato le parole del complice o non ricordi bene quanto gli fu detto.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, il GIACALONE, che ha invece affermato di avere visto l’ACCARDO andare più volte al deposito carni per portare notizie al MELODIA, ha certamente fatto confusione, collocando il giorno 7 maggio 1983 un fatto che o era accaduto il giorno precedente, oppure si sarebbe verificato successivamente in occasione dell’omicidio CAMARDA (caso in cui il PATTI ha affermato che l’ACCARDO era presente e controllava i movimenti dell’obiettivo, recandosi di tanto in tanto a ragguagliare il MELODIA).

Alla luce delle sopra riportate considerazioni, deve escludersi che il giorno 7 maggio 1983 l’ACCARDO abbia in qualsiasi modo cooperato nell’esecuzione dell’omicidio GRECO.

Deve invece ritenersi possibile che egli nei giorni precedenti abbia svolto una qualche attività di controllo dell’obiettivo, come riferito dal GIACALONE per scienza diretta e dal PATTI per averlo appreso, in modo per altro molto generico, dal MELODIA.

Sotto tale profilo, infatti, va sottolineato da un lato che i due collaboratori -che hanno dimostrato di conoscere l’ACCARDO- non avevano alcuna ragione di calunniarlo, atteso che non avevano motivi di inimicizia nei suoi confronti e che, per quanto a loro conoscenza, era un “ragioniere” e una persona “pulita”, sostanzialmente estraneo all’ambiente criminale e utilizzato dal MELODIA soltanto quando era necessario e per compiti di fiancheggiamento. Dall’altro lato, poi, la circostanza che ACCARDO desse l’impressione di essere disponibile a rendersi utile ha trovato un riscontro logico nella vicenda dell’assassinio dei fratelli PIRRONE (sulla quale ci si soffermerà nella scheda dedicata alla posizione del medesimo imputato in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p.), nella quale egli verosimilmente rifiutò di collaborare con la cosca mafiosa soltanto perché le vittime designate erano suoi congiunti.

Ciò posto, tuttavia, la genericità assoluta delle dichiarazioni del PATTI (per altro de relato) e l’incertezza di quelle del GIACALONE (in parte smentite dalle risultanze istruttorie) non consentono di ritenere dimostrato che l’imputato in parola abbia dato un contributo causale apprezzabile all’azione delittuosa. Infatti deve sottolinearsi che da un lato cooperò all’attività di osservazione dei GRECO un numero non esiguo di persone e che dall’altro lato non è noto in cosa si sia estrinsecato in concreto l’apporto del prevenuto, risalente in ogni caso ad epoca temporale precedente di almeno un giorno quello dell’omicidio.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, ACCARDO Domenico deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.  

MELODIA ANTONINO

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– al loro arrivo ad Alcamo, il D’AMICO, il PATTI e il GIACALONE si diressero dapprima al centro carni del MELODIA, la cui ubicazione era loro nota, poi i due killer si spostarono nella casa di campagna di VARVARO Vito, la stessa nella quale erano stati in occasione dell’omicidio RENDA, mentre il D’AMICO restò al deposito di carni ad aspettarli; in quest’ultimo immobile vi era, tra gli altri, Antonino MELODIA;

– quest’ultimo e Filippo MELODIA controllarono la vittima, mentre i Marsalesi rimasero all’interno dell’edificio, in attesa che giungesse l’ora dell’agguato;

– quando il gruppo di fuoco raggiunse la strada sulla quale sarebbe dovuto passare l’obiettivo, furono i due MELODIA, che erano nei paraggi, a dare la battuta ai killer o quanto meno a confermare il primo segnale dato dal VARVARO;

– per uccidere il GRECO utilizzò una pistola calibro 38 fornita dagli Alcamesi, e in particolare dal VARVARO e da Nino MELODIA;

– dopo il delitto, Nino MELODIA accompagnò i due Marsalesi all’appuntamento con il D’AMICO.

Il GIACALONE ha riferito che:

– il deposito carni di Antonino MELODIA fu la base usata dal gruppo di fuoco per l’agguato e qui egli discusse con il predetto imputato sulle modalità operative da seguire;

– l’imputato lo accompagnò a vedere la casa in Alcamo in cui l’obiettivo abitava e rientrava ogni pomeriggio portando il latte;

– in sede dibattimentale ha aggiunto che la notte prima del delitto rimase ad Alcamo e dormì in casa del prevenuto, descrivendo l’immobile sia in sede di esame che di controesame;

– il giorno dell’agguato il gruppo di fuoco rimase nel deposito carni del MELODIA, in attesa della “battuta”; quest’ultimo imputato aveva incaricato l’ACCARDO di controllare i movimenti della vittima designata e il “ragioniere” riferiva sempre a lui, anche se in presenza dei Marsalesi;

– prima dell’omicidio, l’imputato accompagnò il GIACALONE e il PATTI a fare un sopralluogo per scegliere il punto migliore per effettuare l’agguato e poi rientrò con loro al deposito carni in attesa della “battuta”;

– quando i due killer uscirono per raggiungere il posto prescelto come teatro dell’azione, il prevenuto disse loro che se in macchina con l’obiettivo ci fosse stato anche suo padre avrebbero dovuto sparare anche a lui;

– fu il MELODIA a consegnare agli esecutori materiali le armi con cui fu commesso l’omicidio: due revolver calibro 38 e due 357 magnum;

– l’imputato era nella zona del delitto, insieme a Filippo MELODIA (che era a bordo della Renault 18 del primo con il medesimo), a VARVARO e a COLLETTI;

– dopo avere commesso l’omicidio, i due sicari raggiunsero il luogo dell’appuntamento, dove c’erano MILAZZO, i due MELODIA, VARVARO e COLLETTI, ai quali riconsegnarono il “vespone”;

– a quanto gli riferì il prevenuto, il GRECO fu ucciso perchè era collegato con i RIMI e stava cercando di scoprire il responsabile della scomparsa di un suo amico.

Con riferimento alla specifica posizione del MELODIA, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dei fatti:

a) in quel periodo risultava formalmente essere uno degli operai dipendenti della “CEDICA Carni” con sede in ALCAMO nella Via Ugo Foscolo al cui interno ricopriva una posizione privilegiata, su cui ci si è già soffermati ;

b) abitava in un immobile in Alcamo a tre elevazioni, di cui quella a piano terra adibita a garage, con i genitori;

c) lavorava alla CEDICA Carni,;

d) era libero.

Come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione del MELODIA in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p.p., inoltre, egli è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il predetto reato, cosicchè anche sotto questo profilo le convergenti propalazioni dei collaboratori appaiono confermate da ulteriori significativi elementi di riscontro.

D’altra parte, la frequente utilizzazione di killer marsalesi per la commissione di omicidi ad Alcamo durante la prima guerra di mafia, affermata dal PATTI e dal GIACALONE ha trovato la sua logica giustificazione negli strettissimi legami che a quell’epoca intercorrevano tra il MILAZZO e D’AMICO Vincenzo (confermata anche dal SINACORI) e che si estrinsecarono in una collaborazione reciproca (gli Alcamesi coadiuvarono i Marsalesi quanto meno nei delitti NIZZA e BADALAMENTI).

Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, deve concludersi che le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, dettagliate e concordi con riferimento al ruolo del MELODIA e supportate da significativi elementi di conferma carattere fattuale e logico, sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico dell’imputato in parola.

 

OMICIDIO BIONDO AGOSTINO

Agostino BIONDO fu ucciso alle ore 16,30 circa dell’8 luglio 1983 nell’area antistante il Motel Beach di Alcamo Marina da due sicari che gli si avvicinarono a bordo di una motocicletta di colore rosso e gli spararono da breva distanza alcuni colpi d’arma da fuoco (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998).

Il Motel Beach, che all’epoca dell’omicidio in esame era ormai in stato di abbandono come albergo apparteneva alla famiglia RIMI e si affacciava sulla strada principale del paese, vicino a case di villeggiatura (cfr. deposizione resa all’udienza del 22 aprile 1998 da Saverio FABIANO, che a partire dal 1983 fu comandante della Compagnia CC. di Alcamo, veste nella quale coordinò le investigazioni sul fatto di sangue).

Il dottor Salvatore CERTA, che effettuò indagini sul delitto in parola, ha riferito che non fu possibile acquisire molti elementi sulla dinamica del fatto criminoso in quanto non vi avevano assistito testimoni, ad eccezione della moglie della vittima, ARENA Caterina, che fornì alcuni particolari sugli aggressori.

Grazie alla deposizione della vedova, gli inquirenti riuscirono ad appurare che il BIONDO alle ore 16,30, era da solo sul piazzale del Motel Beach di Alcamo Marina, che apparteneva ai RIMI, ma che negli ultimi tempi non era in attività poichè c’erano stati problemi burocratici con le autorità regionali. Al momento dell’agguato Caterina ARENA era sul retro dell’edificio e, dopo avere udito quattro o cinque colpi di arma da fuoco, vide il marito, colpito alla testa, che giaceva in una pozza di sangue, e due giovani (uno dei quali indossava un maglione scuro) allontanarsi a bordo di una motocicletta rossa di grossa cilindrata in direzione di Castellammare del Golfo.

Nel corso del sopralluogo i verbalizzanti trovarono ogive di calibro 38 special (cfr. deposizione del dottor CERTA resa all’udienza dell’8 aprile 1998).

Gli investigatori eseguirono accertamenti altresì sulla figura della vittima, accertando che il BIONDO aveva un solo precedente, risalente a circa trent’anni prima.

Appurarono inoltre che nel 1974 era stato assunto come custode del Motel Beach da RIMI Vincenzo junior per il compenso di £.60.000 al mese, divenute £.100.000 nell’ultimo periodo. Abitava nell’albergo per potere adempiere il suo compito, che era quello di controllarlo per tutto l’arco della giornata e di fare le pulizie. Per altro, la moglie della vittima precisò che dall’inverno precedente al delitto ella e il marito non dormivano nell’albergo, ma nella loro casa di Castellammare del Golfo, poichè, data la situazione dei RIMI, che erano già scomparsi da Alcamo, nutrivano timori per la loro incolumità, pur non avendo ricevuto minacce specifiche. Infine, a quanto riferì Francesco ARENA, fratello di Caterina, la vittima aveva ricevuto altresì l’incarico di vendere l’acqua potabile, consegnando il ricavato a PALAZZOLO Maria Rosaria, moglie di RIMI Vincenzo junior, dopo avere dedotto la sua percentuale pari al 10%. Nel periodo precedente all’assunzione alle dipendenze dei RIMI, il BIONDO aveva svolto l’attività di custode di animali, ma, dopo avere perduto la mandria in un incidente, aveva cercato di trarsi d’impaccio con questo nuovo lavoro. Questo rapporto con i RIMI era l’unico legame che la vittima avesse con la malavita, risultando la stessa estranea a ogni attività criminosa.

Alla luce delle suesposte risultanze investigative, il delitto BIONDO fu inquadrato nell’ambito della guerra di mafia che infuriava ad Alcamo e la causale venne individuata, come nel caso della soppressione di GRECO Gaetano, nella gestione di affari per conto dei RIMI (cfr. deposizioni CERTA, FABIANO e SANTOMAURO, cit.).

Dalla consulenza medico legale e dai rilievi di laboratorio inerenti all’omicidio in esame emerse che la vittima era venuta a morte intorno alle ore 16,45 per gravissime lesioni cranio encefaliche prodotte da due proiettili di rivoltella di calibro 38 special che erano penetrati rispettivamente attraverso la bozza frontale destra e poco sotto lo zigomo sinistro. Mentre, per altro, il primo era rimasto ritenuto nel lato sinistro della nuca, dopo avere attraversato il cranio con direzione dall’avanti all’indietro, leggermente dall’alto in basso e sagittalmente, provocando la rottura della calotta cranica e ledendo il cervello, il secondo era fuoriuscito attraverso la bozza parietale destra, dopo avere attraversato la faccia e leso le ossa del viso, la scatola cranica e il cervello.

Il BIONDO era stato attinto da altri tre colpi di pistola della stesso calibro, dei quali:

– due erano penetrati in sede sottoclavicolare sinistra e avevano leso il polmone sinistro, il diaframma, lo stomaco e lo spazio retro peritoneale;

– uno aveva prodotto un breve tramite cutaneo a metà strada tra la mammella e l’ascella di sinistra e poi era rimbalzato all’indietro, fuoriuscendo dallo stesso foro di entrata.

A giudizio del perito, tutti i colpi erano stati esplosi da una distanza superiore ai cm.50-60 da un assassino posto davanti alla vittima (cfr. consulenza medico legale ed esami di laboratorio compiuti dal prof. Antonino CARUSO e datati 6 luglio 1983).

Sebbene gli inquirenti avessero correttamente inserito il delitto in parola nell’ambito della guerra di mafia tra le cosche facenti capo ai RIMI e ai MILAZZO e fossero riusciti a ricostruire sostanzialmente la dinamica dell’azione dei sicari, non riuscirono a individuare i responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Salvatore GIACALONE, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Agostino BIONDO, in concorso con ASARO Mariano, CASCIO Antonino e MELODIA Antonino, oltre che con CALABRÒ Gioacchino (la cui posizione è stata stralciata nelle more del presente giudizio), con D’AMICO Vincenzo, MELODIA Filippo, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino, deceduti, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38 special.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Salvatore GIACALONE ha dichiarato che l’omicidio in esame avvenne nel 1983 o 1984 in Alcamo Marina, località nella quale egli non era mai stato in precedenza.

Il rappresentante della “famiglia” in cui era inserito, D’AMICO Vincenzo, incaricò TITONE Antonino e l’odierno collaboratore di recarsi ad Alcamo per commettere un omicidio.

I due uomini si portarono dapprima, a bordo dell’autovettura del TITONE, all’officina di CALABRÒ Gioacchino a Castellammare del Golfo (nella quale lavorava come lattoniere altresì il figlio del titolare), cagionando le proteste del basista, il quale si lamentò del fatto che avevano corso un rischio inutile, dato che il TITONE non aveva la patente. In seguito li raggiunsero anche MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo.

Il GIACALONE ha specificato che il CALABRÒ costituiva il punto di appoggio ad Alcamo e Castellammare in quasi tutti gli omicidi che si svolgevano in quelle zone ed era già diventato un personaggio di spicco dopo avere ucciso Silvio BADALAMENTI. Dato che non era un personaggio noto agli inquirenti e ai nemici dei “corleonesi”, la sua officina e la casa di suo padre erano ottime basi operative. Il secondo immobile era, come il primo, sostanzialmente a disposizione del CALABRÒ: si trovava a Castellammare, vicino all’officina, in una traversa che portava verso la campagna, era dotato di un giardino, delimitato da un grande cancello, e di un garage per le automobili; era composto da due appartamenti, in uno dei quali, quello sottostante, abitavano i genitori del CALABRÒ, mentre l’altro era vuoto. Il GIACALONE ha asserito di essere stato in grado di descrivere la villetta in quanto vi si recò, trascorrendovi talvolta anche la notte. Ha precisato altresì che quando i Marsalesi andavano a Castellammare il CALABRÒ stava sempre insieme a loro in ufficio, poichè ne era responsabile.

I due killer dapprima si recarono ad Alcamo da MELODIA Antonino, accompagnati dal CALABRÒ con la propria autovettura e poi ritornarono nell’officina insieme allo stesso MELODIA.

Successivamente quest’ultimo e il collaboratore si portarono ad Alcamo Marina per controllare tutto il territorio al fine di verificare che non ci fossero in giro pattuglie delle forze dell’ordine. In quella occasione, il MELODIA indicò al complice un edificio, nel quale vi era un vecchietto -l’obiettivo designato- che vendeva acqua attinta da un deposito. L’uomo era un poco basso, “pienotto” e aveva i capelli bianchi. Dopo che il sicario ebbe visto i luoghi dove si sarebbe svolta l’azione e la vittima designata, i due uomini ritornarono a Castellammare, nell’ufficio annesso all’officina del CALABRÒ, dove trovarono il MILAZZO, MELODIA Filippo e ASARO Mariano, “il dentista”. I primi due gli furono presentati come “uomini d’onore”, mentre il terzo gli fu indicato come “vicino” alla “famiglia”.

Restarono per un poco in attesa nella base, mentre l’ASARO e MELODIA Filippo uscivano per cercare informazioni sulla vittima designata e ritornavano a riferirle. Con particolare riferimento all’ASARO, il collaboratore ha specificato di avere diretta conoscenza del fatto che egli controllasse gli spostamenti dell’obiettivo, poichè il dichiarante era presente nell’ufficio del CALABRÒ quando “il dentista” usciva, rientrava dopo circa mezz’ora dicendo di non avere visto nessuno e, dopo avere risposto alle domande del MILAZZO e del MELODIA, si allontanava nuovamente.

La sera il GIACALONE e il TITONE ritornarono a Marsala, sempre sulla stessa macchina con la quale erano giunti, dato che il “vecchietto” era rimasto sempre all’interno dell’edificio, senza uscirne mai. Prima di congedarli, il MILAZZO e il CALABRÒ dissero loro che l’indomani avrebbero mandato qualcuno a prelevarli.

In effetti, a detta del GIACALONE, il giorno dopo l’ASARO andò a prenderli nel covo di via Colaianni con la sua Renault 5 turbo di colore rosso e li accompagnò nuovamente nell’ufficio annesso all’officina del CALABRÒ, dove rimasero a lungo, mentre il MILAZZO, Filippo MELODIA e lo stesso ASARO controllavano gli spostamenti dell’obiettivo, attendendo che uscisse di casa.

Nel pomeriggio, ad un orario che il collaboratore non ha saputo ricordare, ma che poteva essere intorno alle 14,00 o alle 15,00, decisero di compiere un tentativo e tutte le persone presenti nell’officina, ad eccezione del CALABRÒ, si recarono in una villetta estiva che si affacciava sulla strada in salita che portava al Alcamo Marina, vicino ad altre villette a schiera uguali (era la seconda a sinistra) e aveva un piccolo cancello esterno. Ivi li attendeva un altro “uomo d’onore”, che era giunto a bordo di una Mercedes di colore scuro e nella cui disponibilità era l’edificio, di cui aveva le chiavi. Il collaboratore non ha saputo indicare il nome di quest’ultimo individuo, ma ha ricordato che nel 1994 o 1995, mentre si celebrava il processo PATTI + 40, egli si trovava nella cella n.2 del carcere di Trapani, insieme a Michele PICCIONE, ristretto per un altro procedimento. Ha aggiunto che conosceva già da prima quell’uomo, il quale era di Castellammare e aveva un’impresa di lavori edili con pale meccaniche.

Nella villetta il TITONE e il GIACALONE si munirono di quattro rivoltelle di calibro 38 e salirono a bordo di un “vespone” di colore bianco, che trovarono già pronte sul posto. La vespa era stata rubata dal collaboratore, il quale l’aveva portata a Castellammare dal CALABRÒ, che l’aveva dipinta di bianco, da rossa che era, per renderla meno appariscente.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto riferendo che i due sicari scesero in direzione di Alcamo Marina, preceduti da MELODIA Antonino a bordo della sua Renault 18 e seguiti dal MILAZZO con un’altra macchina di cui non ha ricordato il tipo, dato che costui cambiava spesso automobile; il dichiarante non ha rammentato se vi era anche MELODIA Filippo.

Quando i killer giunsero sul luogo stabilito per l’azione, l’obiettivo uscì nel cortile. Il GIACALONE, che era alla guida della “vespa”, lo affiancò prontamente e il TITONE, dopo essere sceso dal motociclo, gli sparò tre o quattro colpi in direzione del viso, da una distanza inferiore a mezzo metro; a detta del collaboratore, il suo complice non esplose un numero maggiore di proiettili, in quanto era solito non scaricare mai la pistola.

Non appena l’esecuzione fu compiuta, il GIACALONE invertì il senso di marcia del “vespone” e si allontanò in direzione di Castellammare del Golfo percorrendo la stessa strada seguita all’andata, seguito dal MELODIA, il quale durante l’azione aveva a sua volta operato l’inversione.

Il gruppo di fuoco si fermò nuovamente alla villetta per lasciarvi il motociclo e le pistole e poi si separò. I due esecutori materiali dell’omicidio ritornarono a Marsala, accompagnati dall’ASARO, che li aveva attesi alla base insieme alla persona di cui il collaboratore non ha ricordato il nome (cfr. esame reso da GIACALONE all’udienza del 22 aprile 1998, sostanzialmente confermato, pur con qualche incertezza di modesta rilevanza in sede di controesame e riesame, rispettivamente nelle udienze del 6 e del 12 maggio 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stata escussa altresì Caterina ARENA, la quale ha ribadito la descrizione dei fatti già fornita agli investigatori nell’immediatezza del fatto.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei suoi confronti un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi, a suffragio della lealtà e della genuinità del collaboratore, che il GIACALONE quando si autoaccusò di questo delitto non ne era neppure sospettato.

Sotto il secondo profilo, deve innanzitutto osservarsi che l’indicazione dei soggetti coinvolti nel delitto è pienamente compatibile con il ruolo all’epoca ricoperto dagli stessi nell’organizzazione criminale e con le regole di quest’ultima.

Infatti, a detta del collaboratore, nell’assassinio furono coinvolti, con compiti essenzialmente organizzativi, i due personaggi all’epoca più importanti della cosca alcamese, tra loro in rapporti molto stretti: Vincenzo MILAZZO e Filippo MELODIA (cfr. sul ruolo dei due soggetti e sulle loro comuni frequentazioni le dichiarazioni del GIACALONE e del PATTI già citate nell’Introduzione al presente Capitolo). Pertanto, la loro attiva presenza in occasione del delitto è non solo pienamente compatibile, ma addirittura connaturata al ruolo ricoperto dagli stessi in seno all’organizzazione criminale “cosa nostra”, con particolare riferimento al mandamento in cui l’omicidio doveva essere eseguito. Né deve meravigliare -alla luce delle più volte menzionate dichiarazioni dei collaboratori circa la loro fuga necessitata dal paese nelle prime fasi della guerra- la circostanza che anche il MILAZZO e Filippo MELODIA uscissero a controllare l’obiettivo, atteso che all’epoca del fatto delittuoso in parola la fazione dei RIMI era stata sostanzialmente sgominata e i “corleonesi” controllavano ormai il territorio.

Inoltre, il fatto asserito dal GIACALONE che l’ordine di “mettersi a disposizione” venne impartito da D’AMICO Vincenzo è perfettamente rispondente alle regole interne dell’organizzazione mafiosa e alla logica dei rapporti esistenti all’epoca, già più volte descritti, tra i rappresentanti di Alcamo e Marsala.

Altre significative conferme alle propalazioni del collaboratore sono venute dalle dichiarazioni rese da Lorenzo GRECO e Giuseppe FERRO rispettivamente nelle udienze del 22 e del 23 aprile 1998.

Il primo ha riferito che nel 1989, dopo l’omicidio di CARADONNA Francesco, suo cugino Antonino GRECO, assassinato nel 1991 (cfr. sub Introduzione al Capitolo IV, infra), gli raccontò che i “corleonesi” avevano ucciso anche persone innocenti o perché erano amici dei RIMI, come il BONURA, il quale era un professore, o perché lavoravano per essi, come il BIONDO, che vendeva acqua per loro conto.

Il secondo ha affermato che il MILAZZO gli confidò che l’omicidio era stato deciso perché la vittima vendeva acqua per conto dei RIMI e, contattato perchè smettesse di farlo, aveva rifiutato, nonché che gli esecutori materiali dello stesso erano stati Antonio PATTI o Antonino TITONE.

La circostanza che il FERRO e il GRECO, nel caso di specie, abbiano riferito notizie apprese de relato non ne riduce certamente, a giudizio di questa Corte, l’attendibilità.

Infatti, da un lato essi ricevettero le informazioni che hanno riportato in dibattimento da soggetti che non avevano alcun motivo di mentire loro specie su circostanze riguardanti l’azione criminale della cosca mafiosa a cui gli uni appartenevano e gli altri combattevano. MILAZZO Vincenzo, era il rappresentante della “famiglia” a cui era affiliato anche il FERRO e in quell’epoca non aveva alcun dissapore con quest’ultimo, atteso che gli attriti tra i due uomini ebbero inizio dopo la vicenda di Contrada Virgini e l’assassinio di COSTANTINO Damiano, compare dell’odierno collaboratore, che quest’ultimo addebitò al suo capo. Antonino GRECO, poi, non solo era cugino di Lorenzo, ma apparteneva alla stessa organizzazione criminale, che si accingeva a scatenare una guerra di mafia, che si sarebbe rivelata sanguinosissima, contro la cosca alcamese di “cosa nostra”.

Dall’altro lato, poi, i racconti dei due collaboratori appaiono assolutamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali con riferimento tanto al movente del delitto (la vicinanza del BIONDO ai RIMI), quanto all’indicazione nominativa di uno degli esecutori materiali dello stesso. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, deve sottolinearsi che l’individuazione del TITONE o del PATTI come uno degli assassini effettuata dal FERRO è compatibile con quanto riferito dal GIACALONE. Inoltre, le affermazioni del GRECO relative alla riconducibilità del delitto a un gruppo di fuoco “corleonese” è stata riscontrata dalle concordi dichiarazioni del SINACORI, del PATTI e del GIACALONE , dalle quali è emerso che nel corso della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 ad Alcamo operavano gruppi di fuoco composti soprattutto da Mazaresi e Marsalesi.

Le propalazioni del GIACALONE hanno trovato ulteriori numerose conferme sia nelle deposizioni dei testimoni e nei rilievi dei verbalizzanti sulle modalità dell’agguato, sia negli accertamenti effettuati a riscontro dal Maresciallo SANTOMAURO su delega del P.M., e in particolare:

1) il GIACALONE ha correttamente collocato l’omicidio come perpetrato negli anni 1983 o 1984 (fu commesso l’8 luglio 1983) ad Alcamo Marina;

2) a detta del collaboratore, a determinare l’omicidio del BIONDO furono i legami dello stesso con i RIMI.

Il lungo rapporto di lavoro tra la vittima e la famiglia suddetta sono stati confermati da Giuseppe FERRO e da Caterina ARENA (cfr. dichiarazioni di quest’ultima testimone all’udienza del 22 aprile 1998, cit.);

3) il GIACALONE ha affermato che l’obiettivo designato era un “vecchietto” e che lo vide in una casa munita di un deposito di acqua, che egli vendeva.

Entrambe le circostanze hanno trovato una conferma specifica nella già riportata deposizione del MarescialloSANTOMAURO e la seconda altresì nelle dichiarazioni di CaterinaARENA, del dottorCERTA e di SaverioFABIANO, cit.;

4) secondo il GIACALONE, CALABRÒ Gioacchino all’epoca del delitto costituiva un importante punto di appoggio nella zona di Alcamo e Castellammare.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’omicidio BIONDO l’“uomo d’onore” di Castellammare del Golfo aveva la disponibilità di due immobili in quest’ultimo paese: l’officina in via Leonardo da Vinci composta da due vani, uno dei quali, più piccolo e dotato di una vetrata a mezza parete, adibito a ufficio e una in Contrada Cuddia abitata da suo padre.

Inoltre il SINACORI e il PATTI negli esami resi rispettivamente nelle udienze del 15 e del 23 aprile 1998 hanno affermato che il CALABRÒ nel 1982 era già affiliato alla casca di Castellammare del Golfo, conferendo in tal modo un’ulteriore crisma di attendibilità alle propalazioni in esame con riferimento al coinvolgimento del suddetto individuo nell’assassinio del BIONDO e, più in generale, sul ruolo di estrema importanza di referente dei sicari marsalesi che ricopriva secondo il racconto del GIACALONE;

5) il collaborante ha dichiarato che il TITONE sparò al BIONDO tre o quattro colpi al capo con una rivoltella calibro 38 special da distanza molto ravvicinata.

Il dato è pienamente compatibile con le risultanze dei rilievi autoptici nei quali si è dato atto che la vittima fu attinta da cinque proiettili, di cui due al capo, esplosi da una distanza di cinquanta o sessanta centimetri (cfr. consulenza medico legale, cit.);

6) a detta del GIACALONE, per l’esecuzione dell’omicidio in esame i sicari utilizzarono un vespone originariamente di colore rosso e successivamente dipinto di bianco dal CALABRÒ, rubato dallo stesso dichiarante a Marsala (cfr., per maggiori ragguagli sulle vespe, le schede dedicate agli omicidi di GRECO Gaetano e BONURA Antonino).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che prima del fatto di sangue in esame a marsala furono oggetto di furto varie vespe di colore bianco e una rossa (cfr. citata deposizione SANTOMAURO);

7) le dichiarazioni di Caterina ARENA hanno sostanzialmente confermato la dinamica del delitto come descritta dal “pentito”: gli assassini di suo marito furono due giovani a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata e di colore rosso, i quali fuggirono in direzione di Castellammare (cfr. deposizione ARENA, cit).

A giudizio di questa Corte, le discrasie emerse tra le propalazioni del GIACALONE e quelle della ARENA, aventi ad oggetto il colore e la cilindrata del motociclo, hanno una rilevanza assai modesta.

Sotto il primo profilo, infatti, il collaboratore, pur avendo affermato che la “vespa” utilizzata per il delitto era stata dipinta di bianco dal CALABRÒ per renderla meno riconoscibile, ha precisato che era originariamente rossa; pertanto, dato che la discrasia ha sostanzialmente ad oggetto il momento in cui il colore del veicolo fu manomesso -prima o dopo l’omicidio in esame- deve ritenersi che il GIACALONE abbia confuso il momento di siffatto avvenimento, commettendo dunque un errore veniale e ben comprensibile dato il lungo lasso di tempo trascorso.

A giudizio di questa Corte, invece, il contrasto avente ad oggetto le dimensioni del motociclo (un vespone per il “pentito” e una moto di grossa cilindrata per la ARENA), deve essere spiegata come un errato ricordo della testimone, la quale del resto ha affermato di avere visto il veicolo da lontano. Ella, dunque, può ben essersi confusa quanto alle sue dimensioni, trattandosi di un dato meno evidente del colore del mezzo e per di più soggetto a un giudizio di carattere valutativo da parte di colui che lo percepisce, specialmente se è visto a distanza e da una donna non più giovane e per di più agitata, data la gravità dell’evento che si era svolto sotto i suoi occhi. Al contrario, è più difficile ipotizzare un errore sul punto da parte del GIACALONE, il cui interesse per le “vespe” e la cui particolare abilità nel manutenere e condurre tale tipo di veicolo era nota ed era la ragione per la quale egli veniva spesso utilizzato nelle azioni omicidiarie (cfr. ripetute dichiarazioni del PATTI, e in particolare, quelle, citate, rese all’udienza del 26 marzo 1998).

8) il maresciallo SANTOMAURO ha appurato che, conformemente alle affermazioni del collaboratore, all’epoca dell’assassinio del BIONDO ASARO Mariano, CALABRÒ Gioacchino, CASCIO Antonino, D’AMICO Vincenzo, GIACALONE Salvatore, MELODIA Antonino, MILAZZO Vincenzo e TITONE Antonino erano liberi, mentre MELODIA Filippo era latitante (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

A giudizio di questa Corte, la piena attendibilità del GIACALONE con riferimento all’omicidio in parola, suffragata da tali e tanto precisi elementi di riscontro, non è inficiata, neppure in minima parte, dalla circostanza -riferita dal maresciallo SANTOMAURO e dal Capitano CANATTIERI (cfr. per quest’ultimo deposizione resa all’udienza del 14 dicembre 1999)- che egli non è stato in grado di individuare la villetta a schiera che fu usata come base operativa dai sicari. Infatti, come precisato dal verbalizzante, i luoghi di causa sono stati oggetto di rilevanti modificazioni dal 1983 alla metà degli anni ’90, soprattutto a causa di una massiccia urbanizzazione, cosicchè non desta alcuna meraviglia che il collaboratore, il quale ha dichiarato di non essere mai più tornato nel posto in cui fu assassinato il “vecchietto”, non sia stato in grado di identificare l’immobile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Salvatore GIACALONE in ordine all’omicidio premeditato di Agostino BIONDO e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, atteso che il prevenuto ritornò ad Alcamo ben due volte in attesa che si creasse l’occasione per la commissione dell’assassinio. Pertanto, sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dei prevenuti, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, ASARO Mariano, CASCIO Antonino e MELODIA Antonino debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni del collaboratore a loro carico.

ASARO MARIANO

Il collaboratore, quanto alla figura dell’ASARO e al suo contributo causale alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– il primo giorno in cui si recò ad Alcamo, il GIACALONE lo incontrò nell’ufficio annesso all’officina del CALABRÒ quando vi fece ritorno dopo avere visto i luoghi e la vittima accompagnato da MELODIA Antonino; l’ASARO, insieme a MELODIA Filippo, usciva per controllare i movimenti della vittima e rientrava per brevi periodi per riferire al MILAZZO;

– il giorno successivo l’ASARO si recò a Marsala a bordo della sua Renault 5 turbo rossa per accompagnare i due sicari a Castellammare del Golfo e poi controllò nuovamente i movimenti della vittima insieme al MILAZZO e a Filippo MELODIA; il collaboratore ha specificato che sia il primo che il secondo giorno vide personalmente l’imputato in parola uscire e rientrare per riferire che l’obiettivo non era uscito dall’edificio;

– l’ASARO non si recò sul luogo del delitto, ma rimase in attesa nella villetta a schiera, insieme all’uomo che ne aveva la disponibilità; quando i due killer ritornarono, egli li riaccompagnò a Marsala;

– l’ASARO, a detta del GIACALONE, era un dentista e non era affiliato alla cosca, ma solo “vicino” ad essa.

Il racconto del GIACALONE è lineare e logico anche con riferimento al prevenuto, in ordine sia al compito che gli fu assegnato, sia al suo coinvolgimento nonostante non fosse un “uomo d’onore”.

Infatti, sotto il primo profilo, verosimilmente il fatto che egli avesse all’epoca una posizione abbastanza defilata spiega tanto la circostanza che gli fu affidato il compito di prelevare i due sicari a Marsala e di riportarli indietro, quanto quello di uscire alla ricerca della vittima.

Sotto il secondo profilo, poi, il ruolo spesso tutt’altro che di secondo piano ricoperto dai “vicini” è un dato ormai assodato.

Già all’inizio degli anni ’80, infatti, l’ASARO era noto agli inquirenti come soggetto orbitante nell’ambiente mafioso. Fin dalla fine del decennio precedente, infatti, erano pervenute agli investigatori segnalazioni secondo cui egli, sebbene fosse odontotecnico e avesse pertanto impegni professionali, era quasi giornalmente vicino e faceva l’autista a tale MANCINO Salvatore di Castellamare del Golfo, schedato mafioso e segnalato dalla polizia statunitense per il suo coinvolgimento in fatti di natura mafiosa negli Stati Uniti e poi ucciso a Gambassi Terme insieme a MILAZZO Giuseppe, padre di Vincenzo. Proprio dopo tale fatto di sangue gli inquirenti riuscirono ad acquisire fotografie scattate nel corso di una cena tenutasi a casa di Filippo MELODIA a San Miniato, a cui parteciparono una ventina di persone tra cui l’ASARO e nel corso della quale si era tenuta una riunione in cui si era decisa la strategia del gruppo MILAZZO nei confronti dei RIMI. Sulla base di questi elementi l’ASARO fu denunciato e arrestato per la prima volta a seguito del rapporto del 22-24 febbraio 1982, avente ad oggetto gli omicidi verificatisi ad Alcamo e Castellammare nel 1982 nel corso della prima guerra di mafia (cfr. deposizioni del Maresciallo SANTOMAURO nel processo contro ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov”, nelle udienze del 13 e del 20 novembre 1995).

Le dichiarazioni del GIACALONE sono state riscontrate altresì con riferimento ai seguenti profili:

– egli ha affermato che l’ASARO era “dentista”: dalla deposizione del SANTOMAURO da ultimo citata è emerso che svolgeva l’attività professionale di odontotecnico fin dalla fine degli anni ’70; l’imprecisione terminologica è spiegabile con il modestissimo livello culturale del collaboratore; d’altra parte, in atti risulta che il prevenuto operava come dentista (cfr. deposizione di Giacoma FILIPPELLO all’udienza del 4 marzo 1994 nel procedimento a carico di CALABRÒ Gioacchino + 9 celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani).

– come affermato dal collaboratore, il prevenuto all’epoca dell’omicidio BIONDO aveva la disponibilità della Renault 5 turbo di colore rossa tg. TP-225641 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 29 aprile 1998);

– come si è già puntualizzato, l’ASARO quando fu commesso l’assassinio in esame era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, da ultimo cit.).

A giudizio di questa Corte, per altro, i riportati riscontri alle propalazioni del GIACALONE provano che egli conosceva personalmente l’ASARO, che ebbe contatti con il medesimo all’inizio degli anni ’80 e che costui aveva già allora rapporti con i mafiosi di Alcamo e Castellammare. Tuttavia non sono idonei a dimostrare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola, atteso che non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso.

Alla luce della predetta considerazione, ASARO Mariano deve essere assolto in ordine al fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

 

CASCIO ANTONINO

Il GIACALONE, con riferimento al CASCIO, ha affermato che:

– quando il gruppo di fuoco decise di recarsi dove l’obiettivo si trovava nella speranza che uscisse, i componenti dello stesso si portarono in una villetta estiva che si trovava nella strada in salita che portava ad Alcamo Marina, in un complesso ricomprendente altre villette a schiera uguali, dove trovarono un altro uomo d’onore con una Mercedes scura, che aveva messo a loro disposizione la casa;

– quest’uomo rimase nella villetta in attesa che i sicari ritornassero e si allontanò insieme agli altri componenti il gruppo di fuoco, dopo che vi ebbero lasciato le armi e il vespone utilizzato per il delitto;  

– sebbene il collaboratore non abbia saputo riferire il nome di questo individuo, ha ricordato che nel 1994/95, mentre si celebrava il processo PATTI + 40, costui era detenuto nella cella n.2 del carcere di Trapani, per un altro procedimento. Ha aggiunto che conosceva già da prima il chiamato in parola, il quale era di Castellammare e aveva un’impresa che compiva lavori edili. Ha precisato altresì che quella sera al momento dell’arrivo dei sicari l’uomo era già lì, aveva le chiavi della casa, che non era ancora stata completata, e la aprì, ma non ha saputo specificare se la villetta era di sua proprietà o solo a sua disposizione.

Il racconto del GIACALONE appare logico, dettagliato e preciso con riferimento alla posizione del prevenuto in esame.

Inoltre, gli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO su delega del P.M. hanno consentito di accertare l’esattezza di numerosi dei particolari con i quali il collaboratore ha descritto lo stesso, e più specificamente:

– all’epoca dei fatti il CASCIO era titolare di un’impresa di calcestruzzi sita in località Ponte San Bartolomeo, località sita tra Alcamo e Castellammare del Golfo. L’azienda lavorava molto e in seguito fu acquistata dalla società Tre Noci, altra struttura operante nel settore dei conglomerati, della quale fu socio anche MILAZZO Vincenzo, operazione economica che le forze dell’ordine scoprirono tramite un’intercettazione telefonica;

– aveva nella sua disponibilità una Mercedes 200 D, intestata alla moglie DI GAETANO Antonina, targata TP-204198; la circostanza, emersa dai documenti fotografici prodotti dalla difesa, che il veicolo era di colore chiaro (beige) non appare decisiva, atteso che trattasi di un dato marginale, che ben può non essere stato correttamente memorizzato oppure dimenticato, tanto più se si tenga conto del lungo lasso di tempo intercorso;

– il CASCIO fu detenuto nel carcere di Trapani, dopo l’arresto conseguente alle dichiarazioni di Baldassare DI MAGGIO, dal 31 dicembre 1994 e il 2 febbraio ’95 e fu ristretto nella stessa cella di PICCIONE Michele, BARRACO Michele, DI PIETRA Alberto, GENCO Stefano, tutti imputati di associazione mafiosa nell’ambito del processo Patti + 40 (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.);

– come affermato dal GIACALONE, all’epoca del delitto BIONDO il CASCIO era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Infine, il SINACORI e il PATTI nei già più volte citati esami del 15 e del 23 aprile 1998 hanno riferito che il CASCIO era affiliato alla cosca di Castellammare del Golfo, confermando anche sotto tale profilo le propalazioni del GIACALONE in ordine all’omicidio in esame e conferendo alle stesse un ulteriore crisma logico di attendibilità.

A giudizio di questa Corte, inoltre, la circostanza che il CASCIO all’epoca del delitto non fosse titolare di immobili in Alcamo Marina non esclude che potesse averne uno nella sua disponibilità, fatto non certo inusuale per soggetti mafiosi o comunque vicini a “cosa nostra”, come è emerso più volte anche dagli atti del presente giudizio; del resto lo stesso GIACALONE ha affermato di non sapere se il prevenuto fosse il proprietario della villetta o l’avesse solo nella sua disponibilità.

Tutto ciò premesso, per altro, a giudizio di questa Corte, i riportati riscontri alle propalazioni del GIACALONE provano che egli conosceva personalmente il CASCIO, che ebbe contatti con il medesimo all’inizio degli anni ’80 e che costui in quell’epoca era già inserito nella “famiglia” di Castellammare. Tuttavia gli stessi non sono idonei a dimostrare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola, atteso che non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso.

Invece non può essere tenuto in considerazione come elemento a discolpa l’argomento difensivo secondo cui la notte di capodanno del 1995, nel corso della cena comune tra i detenuti nelle celle n.1, 2 e 6 del carcere di Trapani alla quale parteciparono sia il CASCIO che il GIACALONE, i due uomini si comportarono come se non si conoscessero (cfr. deposizioni di Stefano GENCO e Michele BARRACO, rese rispettivamente nelle udienze del 3 e del 14 dicembre 1999). Infatti, corrisponde a elementari criteri di prudenza il non consentire a terze persone di sospettare un rapporto di conoscenza non giustificabile alla luce di attività lecite, tanto più in un periodo nel quale vari detenuti stavano facendo la scelta di collaborare con la giustizia.    

Alla luce delle predette considerazioni, CASCIO Antonino deve essere assolto in ordine al fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

MELODIA ANTONINO

Riguardo all’apporto causale fornito dal MELODIA alla realizzazione dell’omicidio BIONDO, il GIACALONE ha affermato che:

– il primo giorno, dopo che egli e il TITONE furono giunti all’officina del CALABRÒ a Castellammare del Golfo, quest’ultimo li accompagnò ad Alcamo da MELODIA Antonino, in compagnia del quale fecero ritorno a Castellammare;

– quindi MELODIA Antonino accompagnò il GIACALONE ad Alcamo Marina per controllare se vi fossero in giro pattuglie delle forza dell’ordine e per mostrargli l’obiettivo, che era una persona anziana e si trovava in un edificio dotato di un deposito di acqua, che vendeva;

– quando i due Marsalesi si armarono e si diressero all’immobile per commettere il delitto, il MELODIA fece loro strada a bordo della sua Renault 18;

– dopo che il TITONE ebbe ucciso il BIONDO, il MELODIA, che era rimasto nelle vicinanze, seguì la “vespa” su cui viaggiavano i Marsalesi fino alla villetta che fungeva da base di appoggio.

Le dichiarazioni del GIACALONE appaiono logiche, coerenti, precise e dettagliate anche con riferimento al prevenuto in esame.

Le stesse sono state altresì suffragate da riscontri esterni:

– la circostanza che già all’inizio degli anni ’80 l’imputato fosse inserito nella “famiglia” di Alcamo con un ruolo tutt’altro che secondario è stata confermata dal Sinacori e dal PATTI nei più volte ricordati esame del 15 e del 23 aprile 1998;

– all’epoca dei fatti il MELODIA non era intestatario di alcuna autovettura, ma aveva la disponibilità di una Renault 18 tg.TP-241842 intestata a suo nonno. A tale proposito, in particolare, deve sottolinearsi che dalle indagini compiute dal Maresciallo SANTOMAURO ai sensi dell’art.507 c.p.p. è emerso che CATANIA Antonino, nonno del predetto imputato, fu intestatario di un’autovettura di tale marca e tipo targata TP-241842 a partire dal 24 maggio 1983 e fino al 30 gennaio 1985 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000);

– come affermato dal GIACALONE, il giorno del delitto MELODIA Antonino era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Per altro, Saverio FABIANO ha ricordato che il prevenuto in esame venne subito indiziato per il delitto in esame sulla base delle rivelazioni di una fonte confidenziale, che raccontò agli inquirenti di avere visto nella zona in cui poco prima era stato perpetrato il delitto un’autovettura, della quale indicò alcuni numeri di targa. Grazie all’esame delle predette cifre gli investigatori, giunsero al MELODIA, il quale addusse un alibi e indicò alcuni soggetti che lo avrebbero potuto confermare. In effetti, DI GIORGI Diego, STELLINO Simone, MELIA Vincenzo, MELODIA Vincenzo, FILIPPI Giuseppe e ACCARDO Domenico, dipendenti della “CEDICA Carni”, confermarono di avere preso contatti con costui in ordine a commissioni per la vendita di carne (cfr. dichiarazioni FABIANO, cit). A tale ultimo proposito, per altro, deve sottolinearsi che Vincenzo MELODIA e Diego di GIORGI, escussi su richiesta della difesa all’udienza del 17 novembre 1999 non hanno confermato l’alibi del MELODIA, asserendo il primo che all’epoca del delitto era ricoverato in un ospedale di Bologna e il secondo di non ricordare se lo avevano incontrato nei locali della CEDICA Carni.

Tutto ciò premesso, per altro, a giudizio di questa Corte, i riportati riscontri alle propalazioni del GIACALONE dimostrano che egli conosceva personalmente il MELODIA, che ebbe contatti con il medesimo all’inizio degli anni ’80 e che costui era già allora inserito nella “famiglia” di Alcamo in una posizione di primo piano. Tuttavia non sono idonei a provare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola. Da un lato, infatti, non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso e dall’altro lato ha addotto un alibi che non è stato smentito, pur non potendo essere giudicato inattaccabile, dato che è stato fornito da soggetti legati alla CEDICA Carni (società oggetto di indagini in ordine al delitto di associazione mafiosa) e in alcuni casi direttamente coinvolti in procedimenti aventi ad oggetto il reato di cui all’art.416 bis c.p. (come nel caso dell’imputato ACCARDO Domenico e di MELODIA Vincenzo, più volte denunciato, sottoposto a misura di prevenzione, coinvolto nella vicenda della raffineria di Contrada Virgini e arrestato il 15 gennaio 1993: cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Alla luce della predetta considerazione, MELODIA Antonino deve essere assolto in ordine al fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO DI BONURA LEONARDO

Leonardo BONURA fu assassinato ad Alcamo la mattina del 12 ottobre 1983 alle ore 8,00 circa. Egli era appena uscito di casa per recarsi alla scuola in cui insegnava e, sedutosi sulla sua Renault 18, stava controllando il programma di quel giorno sull’agenda, quando gli si avvicinò un motociclo con due persone a bordo e il passeggero scese ed esplose al suo indirizzo alcuni colpi d’arma da fuoco, dapprima ponendosi di fronte al lato guida e poi in corrispondenza della parte anteriore dell’autovettura della vittima (cfr. deposizioni del dottor Salvatore CERTA e del Maresciallo SANTOMAURO rese rispettivamente alle udienze dell’8 e del 9 aprile 1998).

Il dottor CERTA nella sua qualità di dirigente del Commissariato di Alcamo, effettuò indagini in ordine all’omicidio del BONURA.

Gli investigatori poterono accertare immediatamente la dinamica del fatto, poichè la madre della vittima, TAORMINA Giuseppa, assistette all’omicidio. Ella riferì che, mentre stava rientrando nella sua abitazione dopo avere fatto la spesa, aveva visto una vespa bianca con a bordo due persone che, dopo averla superata, si era accostata alla Renault 18 del figlio, il quale era seduto nell’abitacolo. Aggiunse che uno degli occupanti del motociclo ne scese e sparò dapprima attraverso il finestrino lato guida e poi, dopo avere fatto un giro parziale intorno all’automobile, attraverso il parabrezza.

Gli inquirenti effettuarono accertamenti altresì sulla personalità della vittima. Quest’ultima era molto mite e benvoluta e insegnava applicazioni tecniche alle scuole medie di Alcamo. Inizialmente, quindi, non capirono la ragione per la quale il giovane era stato ucciso e ipotizzarono addirittura che si trattasse di un omicidio passionale. Tuttavia le modalità dell’omicidio (sicari certamente non Alcamesi, utilizzazione di una pistola calibro 38, vittima finita con un colpo di grazia) fecero loro comprendere che si trattava senza dubbio di un delitto di mafia, da inserirsi nel contesto della faida che allora infuriava in paese.

Un’ulteriore conferma dell’esattezza di tale ipotesi venne dalle notizie fornite dalla fidanzata dell’ucciso, Enza Maria GUARRASI, la quale riferì che era amico di GRECO Gaetano. Inoltre agli inquirenti risultava che egli era amico altresì di MANNO Giuseppe, a sua volta intimo di RIMI Natale; i due uomini, infatti, avevano due villini confinanti e non separati da nessun muro in contrada Guidaloca di Castellammare del Golfo, entrambi incendiati pochi mesi prima). Infine, e soprattutto, appurarono che il BONURA era intimo amico di RIMI Leonardo, il secondogenito di Filippo. All’epoca del fidanzamento con DI TRAPANI Giuseppina, il BONURA si era recato in compagnia di Leonardo a Cinisi a casa della fidanzata di quest’ultimo. Con riferimento ai rapporti del BONURA con i RIMI, la GUARRASI riferì che, quando i membri di questa famiglia non si vedevano più in giro ad Alcamo, il suo fidanzato le aveva confidato che non dovevano essere molto lontani e che Leonardo, durante l’ultimo periodo in cui era stato in paese, appariva preoccupato e girava armato di pistola. Sempre in ordine ai rapporti tra il defunto e Leonardo RIMI, Angela CASSARÀ, che era stata compagna di scuola dei due giovani, dichiarò che, in occasione del matrimonio del secondo, il BONURA aveva acquistato per gli sposi un regalo molto costoso (cfr. deposizione del dottor CERTA, cit.).

Venne altresì espletata sul cadavere della vittima una consulenza medico legale, dalla quale emerse che l’uomo era deceduto in seguito alle lesioni cardio-polmonari con profusa emorragia prodotte da proiettili di arma da fuoco corta di calibro 38 special, due dei quali erano stati ritenuti all’interno del corso e sequestrati.

La vittima era stata attinta da cinque pallottole, di cui due esplose da dietro in avanti e due da sinistra verso destra, e penetrate:

– una in zona paravertebrale sinistra e trovata sulla parasternale sinistra a livello della VII costola, con direzione dietro-avanti e basso-alto;

– una in regione paravertebrale sinistra e uscita al margine superiore della scapola sinistra, con direzione dietro-avanti e basso-alto;

– una nella faccia posteriore del braccio sinistro e rinvenuta in cavità toracica, con direzione sinistra-destra e alto-basso;

– una nella faccia laterale della coscia destra e non trovata, con direzione sinistra-destra e basso alto;

– una nella faccia laterale dell’avambraccio destro e uscita dalla faccia mediale dell’avambraccio destro, con direzione pressochè orizzontale e sinistra-destra, esplosa verosimilmente dopo che la vittima aveva assunto una posizione di difesa per cercare di parare i colpi.

A giudizio del consulente, i proiettili erano stati esplosi entro il limite della breve distanza, dato che la ricerca delle polveri su frammenti di stoffa contornante gli orifici di ingresso aveva avuto esito positivo (cfr. relazione di perizia medico legale concernente il decesso del BONURA redatta dalla dottoressa Nunzia ALBANO e datata 9 dicembre 1983).

Le indagini effettuate all’epoca del delitto consentirono di accertare la dinamica del delitto e il probabile inserimento del fatto nel contesto della guerra di mafia di Alcamo, ma non di individuarne i responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Salvatore GIACALONE, lo stesso è stato rinviato a giudizio per avere cagionato con premeditazione la morte di Leonardo BONURA, in concorso con CALABRÒ Gioacchino (la cui posizione, come si già puntualizzato, è stata stralciata nel corso del dibattimento), CASCIO Antonino e MELODIA Antonino, oltre che con D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo, COLLETTA Giuseppe e TITONE Antonino, deceduti, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38 special.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Salvatore GIACALONE, esaminato dal P.M., ha dichiarato che l’omicidio del “professore” fu perpetrato ad Alcamo, nel 1983/84, nello stesso periodo di quello del BIONDO.

Ha aggiunto che un giorno il rappresentante della cosca marsalese Vincenzo D’AMICO gli ordinò di tenersi pronto perchè la mattina dopo avrebbe dovuto recarsi ad Alcamo, dove c’era un “lavoro” da fare. In effetti, il giorno successivo, alle 7,00-7,30 circa, il GIACALONE e il TITONE si recarono a Castellammare del Golfo nell’officina di CALABRÒ Gioacchino.

Poco dopo il loro arrivo, quest’ultimo avvertì MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo, insieme ai quali, sempre in mattinata, i due Marsalesi andarono ad Alcamo nel deposito carni di MELODIA Antonino, dove li attendevano Domenico ACCARDO e il “COLLETTI”.

A quanto gli riferì Antonino MELODIA, il BONURA doveva morire poichè era vicino ai RIMI e perchè contro di lui aveva un “rancore personale” lo stesso MELODIA.

Il GIACALONE e il TITONE uscirono con “COLLETTI” a bordo della sua FIAT 127 diesel di colore giallo, perché vedessero l’obiettivo, che il collaboratore ha descritto come un professore, un bell’uomo, alto, con la barba, dell’età di circa trent’anni, aggiungendo che aveva una Renault 18 bianca posteggiata proprio di fronte a casa.

Dopo che ebbero scorto la vittima designata ritornarono nel deposito carni e, sempre in mattinata, decisero di fare un primo tentativo. Utilizzarono pistole calibro 38 date loro da MELODIA Antonino. Una delle armi, sebbene fosse stata utilizzata per un altro omicidio, era stata “pulita” con un proiettile diamante, che aveva modificato la rigatura interna della canna. Usarono uno dei due vesponi rubati dallo stesso GIACALONE e utilizzati altresì per commettere gli omicidi del GRECO e del BIONDO, e in particolare quello rosso ridipinto di bianco dal CALABRÒ. In particolare, il collaboratore si è detto certo che fosse proprio quest’ultimo, poichè l’altro aveva i freni che non funzionavano, mentre questo aveva il cambio difettoso e i numeri di matricola abrasi.

Il GIACALONE ha precisato che il MILAZZO e l’uomo con la Mercedes che aveva preso parte anche all’omicidio BIONDO aspettavano i complici in una traversa sulla destra circa cento o duecento metri oltre.

L’obiettivo casualmente uscì di casa mentre essi erano nelle vicinanze e aprì lo sportello della sua autovettura. I sicari gli si avvicinarono immediatamente. Il TITONE estrasse una delle due rivoltella e sparò tre o quattro colpi attraverso lo sportello anteriore lato guida; poi, essendosi l’arma inceppata, tirò fuori l’altra, scese dalla vespa, compì un mezzo giro della macchina ed esplose all’indirizzo della vittima altri tre o quattro spari attraverso il parabrezza anteriore fino a quando l’uomo, che già dopo i primi colpi si era accasciato sui sedili anteriori, morì. Mentre il TITONE stava sparando gli ultimi colpi, una vecchietta vestita di nero cercò di afferrarlo, ma il sicario la spostò delicatamente, salì nuovamente sulla “vespa” guidata dal GIACALONE, che era rimasto a bordo del veicolo e vicino all’esecutore materiale del delitto nel corso di tutta l’azione.

Quindi i killer lasciarono la vespa e le armi al MILAZZO, il quale, come già precisato, li aspettava poco oltre. Poi l’uomo con la Mercedes, che era insieme al MILAZZO, li riaccompagnò fino a Marsala (cfr. esame GIACALONE all’udienza del 22 aprile 1998, integralmente confermate nel controesame e nel riesame).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stata escussa anche Giuseppa TAORMINA, madre della vittima, la quale ha sostanzialmente confermato quanto riferito nell’immediatezza dei fatti.

In particolare ha dichiarato che l’omicidio avvenne alle ore 8,00 circa del mattino, quando suo figlio era uscito di casa ed era salito in macchina per andare a scuola. Ella stava ritornando alla propria abitazione dopo avere fatto la spesa, quando vide due giovani avvicinarsi a bordo di un vespino bianco alla macchina di suo figlio; uno dei due rimase sul ciclomotore, mentre l’altro scese, sparò più colpi al giovane e poi rimontò sul vespino, allontanandosi insieme al suo complice; ella li inseguì gridando loro “disonesti”. Nonostante il P.M. le abbia contestato che ai CC. disse che l’ignoto malfattore attinse suo figlio attraverso il vetro dello sportello anteriore lato guida e, nonostante le grida della donna, che si era avvicinata, fece un mezzo giro intorno all’automobile e, dopo avere guardato all’interno, esplose atri colpi, due o tre, dal parabrezza anteriore dell’autovettura, la signora TAORMINA ha continuato a non ricordare il particolare.

La testimone ha descritto i due assassini come due giovani di diciotto o vent’anni e ha aggiunto che l’esecutore materiale era alto circa m.1,60-1,65, di corporatura snella, con il viso ovale e i capelli biondi (cfr. deposizione TAORMINA all’udienza del 2 aprile 1998).

Con riferimento alla contestazione operata dal P.M. deve subito precisarsi che le dichiarazioni rese dalla signora TAORMINA nell’immediatezza dei fatti possono, a giudizio della Corte, essere valutate ai fini della decisione, in quanto da un lato sono state confermate da altre risultanze probatorie (e in particolare le risultanze dell’autopsia e le dichiarazioni del CERTA). D’altra parte, il lungo lasso di tempo trascorso tra il delitto e l’audizione dibattimentale può ben giustificare la circostanza che la testimone abbia dimenticato alcuni particolari, pur se non insignificanti, della dinamica del fatto.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei suoi confronti un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può sottolinearsi, a suffragio della lealtà e della genuinità del collaboratore, che il GIACALONE quando si autoaccusò di questo delitto non ne era neppure sospettato.

Sotto il secondo profilo, deve innanzitutto osservarsi che l’indicazione dei soggetti coinvolti nel delitto è pienamente compatibile con il ruolo all’epoca ricoperto dagli stessi nell’organizzazione criminale e con le regole di quest’ultima: con riferimento alla presenza e alla rilevanza del ruolo di MILAZZO Vincenzo, MELODIA Filippo, COLLETTA Giuseppe e D’AMICO Vincenzo, in questa sede si richiamano integralmente le osservazioni fatte a tale proposito nella scheda relativa all’omicidio GRECO.

Un’altra significativa conferma alle propalazioni del collaboratore è venuta dalle dichiarazioni rese da Antonio PATTI e da Lorenzo GRECO, rispettivamente nelle udienze del 23 e del 22 aprile 1998.

Il primo ha affermato che il TITONE negli anni 1983/1984 gli raccontò che, mentre stava uccidendo un uomo, fu assalito da una donna, che forse era la madre della vittima, e che ebbe una colluttazione con la stessa.

Il secondo ha riferito che nel 1989, dopo l’omicidio di CARADONNA Francesco, suo cugino Antonino GRECO, assassinato nel 1991 (cfr. sub Introduzione al Capitolo IV, infra), gli confidò che i “corleonesi” avevano ucciso anche persone innocenti o perché erano amici dei RIMI, come il BONURA, il quale era un professore, o perché lavoravano per essi, come il BIONDO, che vendeva acqua per loro conto.

La circostanza che le predette propalazioni abbiano ad oggetto fatti appresi de relato non ne riduce certamente, a giudizio di questa Corte, la tendenziale credibilità.

Infatti, da un lato i due collaboratori ricevettero le informazioni riportate in dibattimento da persone loro molto vicine (il TITONE, cognato e amico inseparabile del PATTI, e Antonino GRECO, cugino di Lorenzo e inserito nella stessa organizzazione criminale, che era in procinto di scatenare una guerra di mafia, che si sarebbe rivelata sanguinosissima, contro la cosca del MILAZZO) e che pertanto non avevano alcuna ragione per mentire loro. Dall’altro lato, poi, i racconti del PATTI e del GRECO appaiono assolutamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali con riferimento tanto al movente del delitto (l’amicizia del BONURA nei confronti di Leonardo RIMI), quanto a uno degli esecutori materiali dello stesso (dalle concordi dichiarazioni del SINACORI, del PATTI e del GIACALONE è emerso che nel corso della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 ad Alcamo operavano gruppi di fuoco composti soprattutto da Mazaresi e Marsalesi).

Le dichiarazioni del GIACALONE hanno trovato altresì ulteriori, numerose conferme sia nelle deposizioni dei testimoni e nei rilievi dei verbalizzanti sulle modalità dell’agguato, sia negli accertamenti effettuati a riscontro dal Maresciallo SANTOMAURO su delega del P.M., e in particolare:

1) il collaboratore ha esattamente indicato il delitto in esame come perpetrato nel 1983 o 1984 ad Alcamo (il BONURA fu ucciso il 12 ottobre 1983);

2) il movente addotto dal dichiarante (l’amicizia con la famiglia RIMI) è stato confermato dalle dichiarazioni del GRECO;

3) secondo il GIACALONE, CALABRÒ Gioacchino, titolare di un’officina in Castellammare, all’epoca del delitto costituiva un importante punto di appoggio nella zona di Alcamo e Castellammare per i Marsalesi.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che nel 1982 il suddetto imputato aveva effettivamente un’officina sita nella via Leonardo da Vinci del predetto paese.

Inoltre, il SINACORI e il PATTI, negli esami resi rispettivamente nelle udienze del 15 e del 23 aprile 1998 hanno affermato che egli nel 1982 era già affiliato alla casca di Castellammare del Golfo, conferendo un’ulteriore crisma di attendibilità alle propalazioni in esame con riferimento al coinvolgimento del CALABRÒ nell’assassinio del BIONDO e, più in generale, sul ruolo di estrema importanza di referente dei sicari marsalesi che ricopriva secondo il racconto del GIACALONE;

4) il GIACALONE ha affermato che i sicari raggiunsero il luogo dell’agguato a bordo di una vespa che lo stesso collaboratore aveva rubato a Marsala e poi aveva portato al CALABRÒ, il quale, per renderlo meno appariscente, lo aveva ridipinto di bianco; ora, la signora TAORMINA ha riferito che gli assassini del figlio erano a bordo di una vespa bianca.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che prima del fatto di sangue in esame a Marsala furono rubate varie vespe e che tra quelle non rinvenute ve ne erano anche molte di colore bianco e una di colore rosso(cfr. deposizioni TAORMINA e SANTOIMAURO, cit.);

5) secondo il collaboratore, COLLETTI Giuseppe il giorno dell’omicidio accompagnò i due sicari a vedere l’obiettivo a bordo della sua FIAT 127 di colore giallino.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che nel medesimo periodo il COLLETTA era proprietario di una FIAT 147 (veicolo assai simile alla 127) di colore giallino, che vendette nel 1988/89 (cfr. deposizione cit);

6) a detta del GIACALONE, la vittima era un professore e aveva la barba.

La circostanza è stata pienamente riscontrata dal Maresciallo SANTOMAURO;

7) il collaboratore ha affermato che il TITONE utilizzò un revolver calibro 38 e che esplose molti colpi all’indirizzo della vittima.

Entrambe le circostanze sono state confermate dalla consulenza medico legale, e la prima lo è stata anche dalla signora TAORMINA;

8) quest’ultima testimone ha riscontrato dettagliatamente le propalazioni del GIACALONE anche con riferimento alla dinamica dell’agguato e in particolare ai movimenti del TITONE (come si è già specificato, tali dichiarazioni, sebbene oggetto di contestazione non rientrata, debbono essere giudicate pienamente utilizzabili come prova) e alla sua colluttazione con l’assassino.

Quest’ultimo fatto, è stato confermato anche dal PATTI;

9) la signora TAORMINA ha descritto i due aggressori, dicendo che quello che aveva sparato aveva i capelli castano chiari, aveva gli occhi azzurri ed era un poco basso di statura (caratteristiche che corrispondono a quelle del TITONE, così come descritte dal GIACALONE), mentre quello che rimase sulla vespa aveva i capelli castano scuri (come il collaboratore); l’identificazione dell’esecutore materiale del delitto con il TITONE è stata confermata anche dal PATTI;

10) le persone che, secondo il “pentito” furono coinvolte nel delitto (CALABRÒ Gioacchino, CASCIO Antonino , GIACALONE Salvatore, MELODIA Antonino, D’AMICO Vincenzo, MILAZZO Vincenzo, COLLETTI Giuseppe e TITONE Antonino) all’epoca dello stesso erano libere all’epoca dell’omicidio erano liberi (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Salvatore GIACALONE in ordine all’omicidio premeditato di Leonardo BONURA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e lo stesso va dichiarato responsabile dei fatti delittuosi in esame.

Non può ritenersi che sia stata integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., non essendo stato provato che l’assassinio del BONURA fu perpetrato da un numero di persone pari o superiore a cinque.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, atteso che il prevenuto si trattenne ad Alcamo per un certo lasso di tempo e, in attesa della “battuta” effettuò un giro insieme al TITONE e al COLLETTA allo scopo di individuare l’obiettivo designato.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dei prevenuti, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere all’imputato, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, CASCIO Antonino e MELODIA Antonino debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni del collaboratore a loro carico.

CASCIO ANTONINO

Il collaboratore, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– quando i due killer marsalesi uscirono a bordo del “vespone” dal deposito carni di MELODIA per perpetrare l’omicidio, il MILAZZO e l’“uomo con la Mercedes” li seguirono, attendendoli in una traversa a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’agguato;

– “l’uomo con la Mercedes” dopo il delitto accompagnò il GIACALONE e il TITONE a Marsala.

Il collaboratore, descrivendo le fasi dell’omicidio BIONDO, ha descritto il CASCIO come un imprenditore titolare di una ditta che realizzava lavori edili e ha affermato nel 1995/96 fu detenuto nel carcere di Trapani condividendo la cella con Michele PICCIONE.

Nella scheda dedicata al predetto episodio delittuoso, alla quale in questa sede ci si richiama integralmente, le propalazioni del GIACALONE aventi ad oggetto questi ultimi elementi e la circostanza che l’imputato era titolare di un’autovettura di marca Mercedes sono state riscontrate dagli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO su delega del P.M. Con particolare riferimento all’autovettura del CASCIO, non può essere attribuito decisivo rilievo alla circostanza, emersa dai documenti fotografici prodotti dalla difesa, che il veicolo era di colore chiaro (beige), atteso che trattasi di un dato marginale, che ben può non essere stato correttamente memorizzato oppure dimenticato, tanto più se si tenga conto del lungo lasso di tempo intercorso.

Con specifico riferimento al fatto di sangue in esame, inoltre, il medesimo verbalizzante ha accertato che il CASCIO quando fu ucciso il BONURA era libero.

Nei già citati esami resi nelle udienze del 15 e del 23 aprile 1998, inoltre, SINACORI e PATTI hanno confermato che nel 1982 il CASCIO era già affiliato alla cosca di Castellammare del Golfo, confermando in tale modo le analoghe affermazioni del GIACALONE in ordine al fatto si sangue in esame e conferendo alle stesse un ulteriore crisma logico di credibilità .

Tutto ciò premesso, per altro, a giudizio di questa Corte, i riportati riscontri alle propalazioni del GIACALONE dimostrano che egli conosceva personalmente il CASCIO, che ebbe contatti con il medesimo all’inizio degli anni ’80 e che costui era già inserito nella “famiglia” di Castellammare. Tuttavia non sono idonei a provare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola, atteso che non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso.

Invece, non può essere tenuto in considerazione come elemento a discolpa l’argomento difensivo secondo cui la notte di capodanno del 1995, nel corso della cena comune tra i detenuti nelle celle n.1, 2 e 6 del carcere di Trapani alla quale parteciparono sia il CASCIO che il GIACALONE, i due uomini si comportarono come se non si conoscessero (cfr. deposizioni di Stefano GENCO e Michele BARRACO, rese rispettivamente nelle udienze del 3 e del 14 dicembre 1999). Infatti, corrisponde a elementari criteri di prudenza il non consentire a terze persone di sospettare un rapporto di conoscenza non giustificabile alla luce di attività lecite, tanto più in un periodo nel quale vari detenuti stavano facendo la scelta di collaborare con la giustizia.    

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, CASCIO Antonino deve essere assolto in ordine al fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

MELODIA ANTONINO

Il collaboratore, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– la mattina dell’omicidio, il GIACALONE e il TITONE si recarono all’officina di CALABRÒ a Castellammare del Golfo e da qui, insieme a MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo, andarono al deposito carni di MELODIA Antonino in Alcamo;

– quest’ultimo riferì all’odierno collaboratore che l’assassinio di BONURA era stato deliberato sia perché costui era vicino ai RIMI, sia perché lo stesso MELODIA aveva personali motivi di rancore nei suoi confronti;

– i sicari si armarono con rivoltelle di calibro 38 consegnate loro dal prevenuto in parola.

Nella scheda dedicata all’omicidio di Gaetano GRECO, alla quale in questa sede ci si riporta integralmente, sono stati riportati gli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO in ordine alla “Cedica”, il deposito carni di MELODIA Antonino.

Con specifico riferimento al fatto di sangue in esame, inoltre, il medesimo verbalizzante ha accertato che il MELODIA quando fu ucciso il BONURA era libero.

Infine, nei già citati esami resi nelle udienze del 15 e del 23 aprile 1998, inoltre, il SINACORI e il PATTI hanno confermato che nel 1982 il MELODIA era già affiliato alla cosca di Alcamo, riscontrando in tale modo le analoghe affermazioni del GIACALONE in ordine al fatto si sangue in esame e conferendo alle stesse un ulteriore crisma logico di credibilità .

Tutto ciò premesso, per altro, a giudizio di questa Corte, i riportati riscontri alle propalazioni del GIACALONE dimostrano che egli conosceva personalmente il MELODIA, che ebbe contatti con il medesimo all’inizio degli anni ’80 e che costui era già allora inserito nella “famiglia” di Alcamo in una posizione di primo piano. Tuttavia non sono idonei a provare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola, atteso che non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, MELODIA Antonino deve essere assolto in ordine al fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO CAMARDA GASPARE

Gaspare CAMARDA fu assassinato la sera del 22 marzo 1984, alle ore 19,30 nel Corso VI aprile di Alcamo.

La vittima venne attinta da colpi d’arma da fuoco, dopo essere uscito dal Bar Italia, ubicato al termine della predetta strada, insieme al fantino Pasquale COPPOLA e a Salvatore GRANONE e avere percorso non più di venti metri. Il cadavere venne rinvenuto dai Carabinieri, i quali accorsero sul luogo del delitto dalla vicina caserma, dopo avere udito tre detonazioni (cfr. dichiarazioni del dottor CERTA e del Maresciallo SANTOMAURO rese rispettivamente nelle udienze dell’8 e del 29 aprile 1998).

Gli investigatori escussero il COPPOLA e il GRANONE: il primo affermò di non sapere nulla e fu arrestato per favoreggiamento, come anche il COPPOLA, che fornì una versione dell’accaduto che agli inquirenti parve in contrasto con gli altri dati emersi dalle indagini. In particolare costui riferì che egli, il GRANONE e il CAMARDA, i quali erano tutti all’interno del bar ITALIA, avevano deciso di recarsi a cenare in pizzeria ed erano usciti insieme dal locale. Tuttavia, dato che il CAMARDA si stava attardando, il COPPOLA gli disse che avrebbe atteso lui e il GRANONE nella Peugeot 204 della vittima. I tre uomini, pertanto, si diressero ciascuno per proprio conto all’autovettura: il COPPOLA per primo, seguito dal CAMARDA e, infine, dal GRANONE. Mentre stavano camminando nell’ordine descritto, il testimone, avendo udito alcuni colpi d’arma da fuoco, si voltò e vide l’amico a terra con le mani in tasca. Guardò allora intorno a sé e notò un uomo che si allontanava con la mano destra libera e la sinistra in tasca, con passo celere, ma non di corsa, in direzione di una traversa, verso Piazza Ciullo. L’individuo indossava “un completo marrone sul grigio”, era alto circa m.1,80, con i capelli ricci e di corporatura robusta.

Gli inquirenti constatarono che le dichiarazioni del COPPOLA contrastavano con quelle dell’assistente Giuseppe TAGLIAVIA, in quell’epoca in servizio nel Commissariato di Castellammare del Golfo, il quale si trovava sul luogo del delitto al momento dell’agguato. Costui riferì che quando udì alcuni colpi d’arma da fuoco si girò e vide un uomo a terra e un altro -alto circa m.1,70, di corporatura robusta, con i capelli lisci pettinati all’indietro. Pur precisando di non averlo scorto in viso, inoltre, il TAGLIAVIA disse che riteneva che avesse i baffi dei quali aveva intravisto la punta. L’assistente aveva aggiunto che l’uomo, che aveva una pistola nella mano destra, aveva imboccato una traversa della strada in cui era stato ammazzato il CAMARDA.

Vennero sentiti altri testimoni (Pasquale GRILLO, gestore del bar Italia, e Giuseppe SCARDINA), i quali, come i Carabinieri presenti in caserma, affermarono di avere udito tre detonazioni.

Nel corso del sopralluogo furono repertati sei frammenti di varie dimensioni, tra cui una base per proiettile di piombo calibro 38 e una pallottola in piombo calibro 38 notevolmente deformata, entrambi apparentemente caratterizzati da cinque rigature destrorse. Tali reperti consentirono di appurare che i killer avevano utilizzato proiettili di calibro 38 special (cfr. fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il 22 marzo 1984 nel corso del sopralluogo, in atti).

Dall’autopsia emerse che il CAMARDA era deceduto in seguito alle gravissime lesioni cranio encefaliche provocate da due colpi d’arma da fuoco corta, dei quali:

– uno era penetrato in corrispondenza dell’angolo sinistro della bocca ed era fuoriuscito in regione parietale sinistra, dopo avere seguito un tramite da sinistra a destra e dal basso in alto;

– uno era entrato dallo zigomo sinistro ed era uscito in regione occipitale destra, con direzione da sinistra a destra e dal basso in alto.

Il consulente tecnico accertò altresì che entrambe le pallottole erano state esplose entro il limite delle brevi distanze (al massimo cm.20), come poteva desumersi, a giudizio del consulente tecnico, dalla presenza del tatuaggio e dalla spiccata positività della ricerca delle polveri rilevata sui frammenti di cute intorno agli orifici d’ingresso (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta il 16 maggio 1984 dalla dottoressa Nunzia ALBANO).

Furono compiute indagini sulla personalità della vittima e fu appurato che viveva allevando bovini ed era fratello di Mario, il quale lavorava nell’azienda di contrada Fico gestita in società dai GRECO e dai RIMI, ma non vennero individuati legami diretti tra Gaspare CAMARDA e quest’ultima famiglia. Il defunto, che era appassionato di cavalli, era diffidato ed era stato arrestato per detenzione di materiale esplosivo.

Gli inquirenti collocarono l’assassinio in esame nell’ambito della guerra di mafia in corso ad Alcamo, ma non riuscirono a individuarne i responsabili (cfr., per tutto quanto sopra esposto, deposizione del dottor CERTA, cit.).

Sulla base delle dichiarazioni gli stessi rese, Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE sono stati rinviati a giudizio per avere cagionato con premeditazione e in numero di persone superiore a cinque, la morte di Gaspare CAMARDA, in concorso con ACCARDO Domenico e MELODIA Antonino, oltre che con D’AMICO Vincenzo e MILAZZO Vincenzo, deceduti, nonché per avere illegittimamente detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere l’omicidio in parola, revolver di calibro 38 special.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Alcamo e di Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato che il delitto in parola venne perpetrato negli anni 1983/84.

Dopo che D’AMICO Vincenzo gli ebbe ordinato di mettersi a disposizione degli Alcamesi per un “lavoro”, egli si recò al deposito di carni di MELODIA Antonino a bordo della sua FIAT 500 blu. Là trovò Salvatore GIACALONE, a cui era già stata indicata la vittima.

I due sicari attesero nell’ufficio del centro carni per due o tre ore, poichè l’omicidio si doveva fare in piazza, dato che l’obiettivo era solito frequentare il Bar Grazia e loro dovevano aspettare che ci andasse e poi ne uscisse. L’azione omicida si verificò all’imbrunire.

ACCARDO Domenico, il ragioniere dipendente del MELODIA, era stato incaricato da quest’ultimo di controllare la vittima designata e per questo usciva dal centro carni per vedere se il CAMARDA era nel al bar, che aveva due entrate, che si affacciavano l’una sulla strada principale e l’altra sul lato opposto, su una piccola piazza, e poi indicava dove era il CAMARDA.

Quando l’ACCARDO diede loro la “battuta”, dicendo che l’obiettivo era al bar, il PATTI e il GIACALONE vi si diressero, su decisione conforme di tutti i presenti, a bordo di un “vespone” che trovarono pronto nel deposito carni. Su contestazione del P.M. -il quale gli ha ricordato che nell’interrogatorio reso il 18 luglio 1995 aveva dichiarato che avevano saputo della presenza dell’obiettivo al bar l’avevano saputa dal MELODIA- il collaboratore ha precisato che l’ACCARDO riferì al MELODIA e successivamente entrambi avvertirono i due Marsalesi.

Pur non essendone certo, atteso che era il GIACALONE a occuparsi dei mezzi di locomozione, il PATTI ha affermato di ritenere che per commettere gli omicidi del GRECO e del CAMARDA fosse stato usato lo stesso “vespone”.

Giunti sul luogo dell’agguato, il GIACALONE guardò all’interno del locale, affermando di non vedere il CAMARDA. Poi girò lo sguardo intorno a sè e avvertì il complice che la vittima era in strada, di fronte al bar, ubicato all’angolo tra il corso, che in quel punto era largo circa m.20, e una “stradina”.

Il PATTI scese dal vespone e, guardando il GIACALONE che gli segnalava con precisione chi fosse l’obiettivo, lo raggiunse e gli sparò un primo proiettile alla nuca, da circa venti centimetri di distanza, e poi, dopo che l’uomo fu caduto a terra in posizione prona, un secondo in bocca. Il collaboratore ha affermato di non ricordare quanti colpi esplose, ma ha aggiunto di avere utilizzato una rivoltella 357 magnum caricata con proiettili calibro 38. Ha specificato altresì di non sapere se la vittima era più alta o più bassa di lui

Dopo avere compiuto l’omicidio risalì sul “vespone”. Il GIACALONE partì e si immise in una stradina, dove li stavano attendendo MELODIA Antonino, che, a bordo della A 112 di MILAZZO Vincenzo, li guidò fino al deposito carni, da dove il PATTI rientrò a Marsala con la propria autovettura, mentre il GIACALONE rimase ad Alcamo (cfr. esame del PATTI all’udienza del 23 aprile 1998; nel controesame e nel riesame resi il 5 maggio 1999 il collaboratore ha confermato, talvolta specificandole, le propalazioni rese nel corso dell’esame).

Salvatore GIACALONE ha affermato che il giorno successivo a quello in cui D’AMICO Vincenzo gli ordinò di tenersi pronto a tal fine, si recò insieme a TITONE Antonino ad Alcamo, nel deposito di carne di MELODIA Antonino, dove li stavano aspettando, oltre al proprietario, anche “COLLETTI”, MILAZZO Vincenzo e MELODIA Filippo.

Il “COLLETTI” lo accompagnò a bordo della sua 127 diesel gialla a fare una ricognizione, per fare conoscere al sicario l’obiettivo designato, che in effetti individuarono all’interno di un bar nella zona.

Ritornarono subito al deposito carni, dove l’odierno collaboratore e il TITONE presero il “vespone” e le pistole, che erano già stati preparati, e si recarono sul posto per eseguire l’omicidio, senza per altro poterlo perpetrare, in quanto furono notati da alcuni Carabinieri che stavano passando. I due killer per sfuggire all’attenzione dei militari entrarono in un palazzo vicino, che aveva il portone d’ingresso aperto, dopo avere parcheggiato all’esterno il ciclomotore. Temevano, infatti, di essere fermati, poichè avevano due pistole a testa e quelle di TITONE erano “sporche”.

Fallito il tentativo di uccidere il CAMARDA, rientrarono nel deposito carni, spiegando al MELODIA la ragione per la quale non avevano potuto agire. Infine, dopo avere stabilito di rinviare il “lavoro”, tornarono a Marsala.

La mattina successiva il GIACALONE si recò nuovamente al deposito di carni del MELODIA ad Alcamo insieme al PATTI, poiché il TITONE aveva altri impegni. Tutto era già stato predisposto per l’omicidio, in quanto egli conosceva già l’obiettivo designato e non c’era bisogno di controllare la zona, poichè si sapeva che il bar solitamente frequentato dalla vittima era nel centro del paese e ci passavano sempre carabinieri e poliziotti.

Durante il giorno i due sicari fecero un primo, infruttuoso tentativo di intercettare la vittima al bar in compagnia del “COLLETTI” e del PATTI si recò altresì insieme al MILAZZO sul luogo in cui i killer dopo l’esecuzione del delitto avrebbero dovuto incontrarsi con i complici per riconsegnare loro le armi e la “vespa” e ripartire alla volta di Marsala a bordo dell’autovettura del PATTI. Questi ultimi accordi intervennero tra il PATTI, il rappresentante del mandamento di Alcamo e i due MELODIA.

Nel pomeriggio, quando c’era ancora luce, forse intorno alle ore 15,00-16,00, il GIACALONE e il PATTI uscirono per fare un tentativo a bordo del “vespone” originariamente di colore bianco e con un difetto ai freni, dato che gli Alcamesi avevano controllato le abitudini della vittima e sapevano a che ora finiva di lavorare e si recava al bar.

Il collaborante ha aggiunto che vide in lontananza la vittima, che indossava una giacca di lana e un paio di pantaloni grigi, e avvisò immediatamente il PATTI. Mentre i killer, a bordo della “vespa”, stavano attraversando il corso su cui si affacciava il bar, che era trafficato, l’obiettivo si fermò a parlare con una persona. Il GIACALONE si portò in una stradina a fianco del locale. Il PATTI scese dal veicolo, si avvicinò al CAMARDA alle spalle e, a quanto gli raccontò lo stesso esecutore materiale, gli sparò due colpi, il primo dietro la nuca e il secondo in bocca. Poi raggiunse il complice e insieme si recarono al luogo dell’appuntamento, dove li attendevano il MILAZZO con una A 112 e i due MELODIA con la macchina del PATTI. Restituite agli Alcamesi le armi e il ciclomotore, i due Marsalesi rientrarono a Marsala.

In occasione di questo omicidio, ACCARDO Domenico era nel deposito carni, dove rimase sempre, ma non ebbe un ruolo specifico (cfr. esame reso dal GIACALONE nell’udienza del 22 aprile 1998, integralmente confermato in sede di controesame e di riesame, nelle udienze del 5 e del 12 maggio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può sottolinearsi che i racconti dei due collaboratori sono, ciascuno in sé considerato, estremamente precisi e dettagliati e costanti (essendo stati ribaditi anche in sede di controesame), oltre che coincidenti spesso anche nei dettagli.

Sotto il secondo profilo, deve innanzitutto osservarsi che le discrasie tra le due narrazioni attengono -con la sola eccezione del ruolo dell’ACCARDO, su cui ci si soffermerà in seguito- a particolari assolutamente marginali, che non solo non inficiano l’attendibilità dei due propalanti, ma al contrario, sottolineano la genuinità dei medesimi, e in particolare del GIACALONE (le cui propalazioni sono state cronologicamente successive a quelle del PATTI), il quale, insistendo sempre nel ribadire la “sua” versione dei fatti anche laddove discordante con quella del correo, ha confermato una volta ancora (come in molti altri casi, tra cui l’omicidio NIZZA, già trattato) il suo rifiuto di “appiattirsi” sulle dichiarazioni degli altri “pentiti”, pur se ritenuti assai attendibili.  

L’indicazione dei soggetti coinvolti nel delitto -pressochè conforme nei resoconti dei collaboratori- è pienamente compatibile con il ruolo all’epoca ricoperto dagli stessi nell’organizzazione criminale e con le regole di quest’ultima: con riferimento alla presenza e alle caratteristiche del contributo nell’assassinio in esame di MILAZZO Vincenzo e D’AMICO Vincenzo, in questa sede si richiamano integralmente le osservazioni fatte a tale proposito nella scheda relativa all’omicidio di GRECO Gaetano.

Le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, inoltre, hanno trovato un ulteriore conforto nelle propalazioni di Giuseppe FERRO, il quale, esaminato nell’udienza del 23 aprile 1998, ha affermato che il MILAZZO gli riferì che i Marsalesi eseguirono anche l’omicidio del primo dei fratelli CAMARDA, avvenuto in Alcamo, mentre il secondo fu affogato a Cicco Quaredda (come da pronuncia) nel 1985.

Come si è già avuto modo di sottolineare, la circostanza che il FERRO nell’occasione in esame abbia riferito fatti appresi de relato non ne inficia l’attendibilità. Infatti egli ricevette le confidenze riportate in dibattimento dal rappresentante della cosca a cui era affiliato, il quale, data la comune appartenenza a una “famiglia” mafiosa, non aveva alcuna ragione di mentirgli, tanto più che in quell’epoca i loro rapporti non erano ancora stati incrinati dalle vicende della raffineria di Contrada Virgini e dall’omicidio di COSTANTINO Damiano, fraterno amico e compare del collaboratore, il quale ultimo imputò la responsabilità della sua fine proprio al MILAZZO. Dall’altro lato, poi, il racconto del FERRO appare del tutto compatibile con le ulteriori risultanze dibattimentali con riferimento in particolare al coinvolgimento nell’esecuzione di sicari Marsalesi (fatto confermato non solo dalle rivelazioni del PATTI e del GIACALONE, ma altresì dalle concordi dichiarazioni dei medesimi collaboratori e del SIINACORI, i quali hanno raccontato che nel corso della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 ad Alcamo operavano gruppi di fuoco composti soprattutto da Mazaresi e Marsalesi).

Infine, le propalazioni del PATTI e del GIACALONE hanno trovato numerosi riscontri non solo “incrociati”, ma altresì derivanti dalle attività di indagine svolte all’epoca del fatto e dagli accertamenti effettuati su delega del P.M. dal Maresciallo SANTOMAURO dopo l’inizio delle loro collaborazioni, e in particolare:

1) il PATTI ha collocato l’omicidio in parola negli anni 1983/84 ad Alcamo e in effetti fu commesso nel suddetto paese il 22 marzo 1984;

2) il medesimo collaboratore ha affermato di essersi recato ad Alcamo la mattina del delitto a bordo della sua FIAT 500 di colore blu.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che in effetti in quel periodo egli aveva la disponibilità di un’autovettura di tale tipo di proprietà di D’AMICO Vincenzo.

3) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente affermato di essersi recati ad Alcamo per commettere l’omicidio in esame su incarico del D’AMICO.

Come si è già sottolineato, la circostanza in esame (e il conseguente coinvolgimento del rappresentante della loro “famiglia”) è confermata sotto il profilo logico dalla considerazione che è conforme alle regole generali dell’organizzazione, in quanto il MILAZZO, che era il capo di un altro mandamento, non aveva il potere di dare ordini direttamente ai predetti “uomini d’onore”.

Ulteriori riscontri logici alle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE sotto questo profilo discendono da un lato dalla circostanza che gli stessi collaboratori e il SINACORI hanno più volte affermato che gruppi di fuoco del mandamento di Mazara del Vallo erano attivi ad Alcamo in quel periodo ad Alcamo e dall’altro lato dalla considerazione che il fatto che l’esecuzione materiale del delitto fosse stata affidata a killer di Marsala è emerso anche dalle menzionate dichiarazioni del FERRO (con riferimento alle propalazioni di quest’ultimo collaboratore, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che l’anno successivo, il 31 gennaio 1985 il fratello di Gaspare CAMARDA, Mario, fu trovato strangolato nel fiume Freddo: cfr. citata deposizione del 29 aprile 1998);

4) a detta del PATTI e del GIACALONE, il luogo utilizzato dal gruppo di fuoco come base operativa fu il deposito di carni di MELODIA Antonino, dove erano presenti il MILAZZO, l’ACCARDO, che vi lavorava, e MELODIA Antonino;

5) il PATTI e il GIACALONE hanno affermato che il giorno del delitto il secondo conosceva già la vittima designata e quest’ultimo ne ha già congruamente spiegato la ragione;

6) il PATTI ha dichiarato di ricordare l’orario, ma ha precisato che era buio (“era finito il giorno e stava cominciando il buio”).

Dal fascicolo dei rilievi tecnici è emerso che il CAMARDA fu ucciso alle ore 19,30.    

7) il GIACALONE ha detto che il CAMARDA indossava un paio di pantaloni grigi e una giacchettina di lana.

La descrizione è stata puntualmente confermata dal verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere e dal fascicolo fotografico, in atti.  

8) i due collaboratori hanno fornito una descrizione concorde sulla dinamica del delitto, affermando che:

– per perpetrare l’omicidio utilizzarono lo stesso “vespone” usato per l’agguato a Gaetano GRECO; come si è già puntualizzato nella scheda relativa a tale ultimo omicidio, il GIACALONE ha dichiarato di avere portato nell’officina di CALABRÒ Gioacchino a Castellammare del Golfo due “vesponi”, uno dei quali di colore rosso con la matricola abrasa e ed uno di colore bianco con un difetto ai freni e il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che in effetti nel periodo antecedente all’assassinio del GRECO a Marsala furono rubati vari veicoli di tale tipo di colore bianco e uno di colore rosso;

– intercettarono la vittima fuori dal bar (individuato dal PATTI come “Bar Grazia”), che sapevano era solita frequentare, e il GIACALONE la indicò al complice. Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il locale in questione era denominato “Bar Italia”, ma che il “Bar Grazia” era di fronte ad esso. Alla luce di quest’ultimo dato, l’erronea indicazione del nome del locale non refluisce neppure minimamente sull’attendibilità del PATTI (che non partecipò all’organizzazione del delitto), essendo assolutamente plausibile che egli abbia identificato il primo bar che gli capitò di vedere come quello frequentato dalla vittima, che gli fu indicata mentre era all’esterno del locale, non immaginando che ce ne fosse un altro di fronte;

– il PATTI scese dalla vespa, si avvicinò alla vittima e gli sparò due colpi, il primo dei quali alla nuca da una distanza non maggiore di venti centimetri e il secondo in bocca (cfr. relazione autoptica redatta dalla dott. ALBANO, cit.). Il dato -con particolare riferimento alla distanza dalla quale furono esplosi i colpi- è stato sostanzialmente confermato dall’esame autoptico, nel quale per altro si è dato atto che il primo proiettile penetrò nello zigomo sinistro. Tale discrasia a giudizio di questa Corte, è di rilievo assolutamente marginale e può essere logicamente spiegata osservando che verosimilmente al momento dell’esplosione del colpo il CAMARDA, il quale si trovava alla sua sinistra, stava voltandosi nella direzione del suo assassino essendosi accorto del sopraggiungere di qualcuno alle sue spalle;

– il killer dopo avere perpetrato il delitto raggiunse a piedi il complice, che era fermo in una traversa. La circostanza è stata confermata dal teste COPPOLA (riportata dal CERTA), che nell’immediatezza del fatto riferì di avere visto un uomo alto circa m.1,80, con i capelli ricci e di corporatura robusta allontanarsi a passo spedito, ma senza correre, in direzione di una traversa, tenendo la mano sinistra in tasca e la destra libera. Infatti, il COPPOLA in tal modo ha fornito una descrizione del sicario compatibile con la figura del PATTI, ad eccezione del particolare dei capelli ricci, che può ben essere spiegato con la circostanza che era buio e che il testimone potè vedere la persona che descrisse per pochi secondi e subito dopo l’omicidio dell’amico, quando era certamente confuso. La veridicità della dichiarazione in esame non può assolutamente essere inficiata dalla circostanza che gli inquirenti inizialmente non la reputarono attendibile, in quanto era stata smentita dalle affermazioni dell’assistente TAGLIAVIA. Infatti, come meglio, si specificherà in seguito, le propalazioni di quest’ultimo non possono essere giudicate attendibili.

9) il PATTI ha dichiarato di avere utilizzato una rivoltella 357 magnum caricata con proiettili calibro 38.

Il dato è stato confermato dal verbale di sopralluogo e dall’autopsia (cfr. i suddetti atti, cit.);

10) le persone coinvolte nell’omicidio a detta dei collaboratori (il GIACALONE, il PATTI, ACCARDO Domenico, MELODIA Antonino, MILAZZO Vincenzo e D’AMICO Vincenzo) erano liberi quando lo stesso fu perpetrato.

Come si è già precisato, le discrasie tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE sono di modesta importanza, e attengono a particolari del tutto secondari, ad eccezione di quella relativa al ruolo di ACCARDO Domenico, su cui ci si soffermerà in seguito.

In particolare, le discordanze tra le versioni fornite dai collaboratori in questione concernono le seguenti circostanze:

1) mentre il PATTI ha dichiarato che il giorno del delitto si recò ad Alcamo da solo e trovò il GIACALONE al deposito carni del MELODIA, il GIACALONE ha sostenuto che andò ad Alcamo con il complice;

2) mentre il GIACALONE ha affermato che i due marsalesi fecero un primo intruttuoso tentativo in compagnia del COLLETTI e di Filippo MELODIA, il PATTI non ha fatto alcun riferimento a tale circostanza, né alla presenza dei predetti “uomini d’onore”;

3) il PATTI ha riferito che il gruppo i fuoco si mosse dal deposito carni dopo che venne data la battuta, mentre il GIACALONE ha assunto che decisero di uscire per “fare un tentativo”, senza avere ricevuto alcun segnale;

4) il PATTI ha raccontato che dopo l’omicidio i due sicari si incontrarono con Antonino MELODIA, che fece loro strada verso il deposito di carni a bordo della A112 del MILAZZO, mentre il GIACALONE ha assunto che nel luogo del convegno c’erano il MILAZZO con la A 112 e i due MELODIA con la macchina del PATTI;

5) il PATTI ha sostenuto di essere rientrato a Marsala da solo, mentre il GIACALONE ha affermato che i due uomini tornarono in paese insieme;

6) il GIACALONE ha detto che l’omicidio avvenne quando c’era ancora luce, in contraddizione oltre che con il PATTI, anche con i dati obiettivi della generica, sopra riportati.

Ora è evidente dal tenore stesso delle discordanze tra le versioni dei due collaboranti, che esse attengono a particolari complessivamente secondari e tali da non inficiare assolutamente la credibilità dei dichiaranti in ordine all’episodio delittuoso in esame.

Infatti, è comprensibile che, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il momento dell’omicidio e quello in cui sono state rese le dichiarazioni, il PATTI e/o il GIACALONE abbiano dimenticato alcuni particolari ai loro occhi non essenziali (siccome non attinenti direttamente all’esecuzione del delitto), fissando nella memoria solo quelli che parevano loro più rilevanti. Ciò tanto più che entrambi, e soprattutto il PATTI, sono stati coinvolti in un notevole numero di assassinii, con complici e modalità di preparazione tra loro simili, e che pertanto è ben possibile che abbiano sovrapposto nel loro ricordo fatti concernenti episodi diversi. Alla luce di tali considerazioni può agevolmente comprendersi come da un lato i due collaboratori si siano contraddetti su più punti in ordine all’attività preparatoria e a quella successiva al delitto e dall’altro lato, al contrario, abbiano fornito versioni quasi sovrapponibili della dinamica dell’agguato, fatto che -sia in quanto momento risolutivo di tutta l’attività pregressa e successiva, sia per le caratteristiche peculiari e particolarmente impressionanti di un’azione culminata con l’omicidio di un uomo- era certamente tale da rimanere maggiormente impresso nella memoria degli esecutori materiali, nonostante il tempo trascorso. D’altronde -con specifico riferimento all’identità dei chiamati in correità- deve sottolinearsi in quel periodo gli “uomini d’onore” alcamesi operativi erano sempre pressochè gli stessi, e pertanto è comprensibile che i collaboratori (e in particolare, a giudizio di questa Corte, il GIACALONE) talvolta si siano confusi in ordine ai soggetti coinvolti marginalmente nell’azione.

Al contrario, la circostanza che né il PATTI né, soprattutto, il GIACALONE (l’inizio della cui collaborazione è stato successivo a quello del complice) abbiano rinunciato a raccontare la propria versione, indipendentemente dalle propalazioni altrui, deve essere ritenuta assai rilevante per il giudizio sulla genuinità e la lealtà di entrambi.

In conclusione, la precisione e l’esattezza con la quale i due collaboratori hanno descritto la dinamica e la scena del delitto (si pensi, con specifico riferimento al GIACALONE, al modo in cui era vestita la vittima) inducono a reputare che essi, conformemente alle loro dichiarazioni, presero certamente parte all’agguato.

Infine, come si è già accennato, la circostanza che il PATTI fu certamente l’esecutore materiale del delitto non può essere revocato in dubbio, come sostenuto dalla difesa, per il fatto che il GIACALONE nel corso delle indagini preliminari avrebbe sostenuto che aveva sparato lui al CAMARDA. Infatti, la Corte ha provveduto all’audizione della registrazione fonografica dell’interrogatorio del GIACALONE del 19 ottobre 1996, appurando che la trascrizione operata dal perito delle parole del collaboratore (“allora subito fatto il lavoro ci ho sparato un paio di colpi, ma ci ho sparato due, tre colpi, con la 357”) è errata, atteso che il tenore letterale dei termini usati dal collaboratore, chiaramente percepibile, è nel senso ribadito al dibattimento, che cioè fu il PATTI a sparare all’obiettivo.

Quanto, poi, alla testimonianza dell’assistente TAGLIAVIA riferita dal dottor CERTA, come si è già accennato, il tenore letterale della stessa è tale da fare ritenere che egli abbia potuto vedere solo di sfuggita il soggetto che identificò nell’assassino. Infatti il CERTA ha assunto che il collega, dopo avere visto il CAMARDA a terra si guardò intorno per vedere se c’era qualcuno in giro e notò una persona di spalle che si allontanava, imboccando una traversa. Nonostante avesse tentato di raggiungerlo, non riuscì a intercettare nuovamente l’uomo, che descrisse come alto 1,70, robusto, con i capelli lisci pettinati all’indietro e “riteneva”, i baffi, di cui gli sembrava di avere visto la punta, nonostante non avesse scorto l’individuo in viso. Ora, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che una descrizione di tale genere, basata su una fugace visione di una persona di spalle (e quindi assolutamente inattendibile per il particolare relativo ai baffi), non appare certo idonea a inficiare le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, i quali -oltre a non avere alcuna plausibile ragione per autoaccusarsi dell’omicidio del CAMARDA, data la molteplicità e la fondamentale importanza del contributo dato dagli stessi (e soprattutto del primo) all’attività degli inquirenti e il rilevante numero di delitti di cui si sono dichiarati responsabili- hanno fornito una descrizione talmente dettagliata e riscontrata dell’accaduto da fare ritenere del tutto inverosimile che abbiano immaginato o appreso da altri i particolari riferiti.

Da ultimo, non può essere condiviso l’assunto della difesa del MELODIA, che le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, secondo le quali il CAMARDA sarebbe stato da solo al momento dell’agguato sarebbero state contraddette da quelle del COPPOLA, che ha affermato che egli e il GRANONE uscirono dal bar “Italia” insieme alla vittima per andare in pizzeria. Contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, infatti, i testi menzionati riferirono agli investigatori che, sebbene i tre uomini intendessero recarsi tutti insieme a cena, dopo essere usciti dal locale si diressero verso la macchina del CAMARDA ciascuno per proprio conto, dato che la vittima si era attardata. Una tale versione dei fatti, pertanto, non solo non ha contraddetto quella dei collaboratori, ma addirittura l’ha riscontrata, dato che il COPPOLA ha confermato che l’obiettivo in effetti era ad alcuni metri di distanza dai compagni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e da Salvatore GIACALONE in ordine all’omicidio premeditato di Gaspare CAMARDA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e gli stessi debbono essere dichiarati responsabili dei fatti delittuosi suddetti.

È stata integrata l’aggravante prevista dall’art.112 n.1 c.p., in quanto l’assassinio del CAMARDA fu perpetrato da un numero di persone pari a cinque, essendo stati certamente coinvolti nel delitto, oltre ai due collaboratori, anche MILAZZO Vincenzo, D’AMICO Vincenzo e MELODIA Antonino.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, con riferimento al GIACALONE, che egli si recò ad Alcamo per ben due volte al fine di eseguire il delitto in esame e, quanto al PATTI, che costui si trattenne nel predetto paese per varie ore in attesa della “battuta”.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati per entrambi i prevenuti i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo degli imputati, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati, ACCARDO Domenico e MELODIA Antonino debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni di ciascun collaboratore a loro carico.

ACCARDO DOMENICO

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– il ragioniere ACCARDO era dipendente del deposito di carni del MELODIA, che venne usato come base operativa per il delitto CAMARDA e nel quale egli si recò a bordo della sua FIAT 500;

– l’ACCARDO era stato incaricato dal MELODIA di controllare i movimenti dell’obiettivo e di portare ai complici le notizie che raccoglieva; a tale fine il “ragioniere” faceva la spola tra il bar solitamente frequentato dalla vittima designata e il centro carni;

– fu proprio l’imputato in esame a portare ai complici la “battuta”, riferendola al MELODIA o agli stessi esecutori materiali (secondo quanto affermato dal collaborante rispettivamente nella fase delle indagini preliminari e oggetto di contestazione del P.M. e nel dibattimento).

Il PATTI ha inoltre dichiarato di ricordare la fisionomia dell’ACCARDO e di essere in grado di riconoscerlo.

Il GIACALONE, al contrario, ha riferito che nell’occasione dell’omicidio del CAMARDA il prevenuto era presente nel deposito carni, al cui interno rimase sempre, ma non ebbe un ruolo specifico.

Il Maresciallo SANTOMAURO, su delega del P.M., ha accertato che l’ACCARDO era libero.

Inoltre, come si è già puntualizzato con riferimento all’omicidio GRECO, all’epoca del fatto di sangue di cui si sta trattando l’imputato in parola era uno dei soci della CEDICA Carni.

Deve ritenersi dimostrato altresì che i collaboratori conoscessero l’ACCARDO, atteso che lo hanno riconosciuto nell’udienza celebrata a Bologna l’11 novembre 1999.

Alla luce delle sopra menzionate risultanze istruttorie, tuttavia, non può ritenersi essere stata pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità del prevenuto con riferimento all’omicidio in parola, atteso che il solo PATTI lo ha accusato di avere fornito un contributo causale alla sua realizzazione, riferendo ai complici i movimenti dell’obiettivo, mentre il GIACALONE, pur affermando che il giorno del delitto era nel deposito carni, ha decisamente negato che egli abbia svolto un qualunque incarico relativo al delitto. È, infatti, appena il caso di rilevare l’assoluta inconciliabilità delle versioni fornite dai due collaboranti, atteso che l’uno ha escluso del tutto che l’ACCARDO abbia svolto una qualsiasi attività funzionale alla perpetrazione dell’omicidio, mentre l’altro gli ha attribuito una condotta specifica strumentale alla commissione del delitto stesso. Né è stato individuato tra le acquisizioni istruttorie alcun elemento ulteriore idoneo a riscontrare la rispondenza alla realtà dei fatti delle dichiarazioni accusatorie del PATTI.  

MELODIA ANTONINO

Il PATTI, quanto al contributo causale del suddetto prevenuto alla realizzazione del progetto criminoso, ha dichiarato che:

– dopo che Vincenzo D’AMICO gli ebbe ordinato di mettersi a disposizione degli Alcamesi per un “lavoro”, egli si recò al deposito di carni di Nino MELODIA, che era la base operativa del gruppo di fuoco;

– il MELODIA incaricò il suo dipendente ACCARDO Domenico di controllare la vittima e di portare ai complici le informazioni sui movimenti della stessa;

– essendo presente all’interno del deposito di carni quando arrivò la “battuta”, fu tra coloro che decise di agire non appena l’ACCARDO avvertì che il CAMARDA era nel bar;

– dopo l’omicidio il MELODIA attese i due sicari nel luogo fissato per l’appuntamente e, alla guida della A 112 del MILAZZO, fece loro strada fino al centro carni.

Il GIACALONE, dal canto suo, ha riferito che:

– sia il primo che il secondo giorno in cui si recò ad Alcamo per commettere l’omicidio del CAMARDA, il GIACALONE si recò al centro carni del MELODIA ad Alcamo, che funse da base operativa: lì si trovavano il “vespone” e le armi predisposti per il delitto e convennero tutti complici;

– da tale ultimo luogo i sicari si mossero per portare a termine il progetto criminoso;

– dopo l’omicidio il GIACALONE e il PATTI raggiunsero il luogo fissato con gli Alcamesi per la riconsegna dei mezzi e delle armi utilizzate, trovandovi, tra gli altri, MELODIA Antonino.

Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie deve ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli.

Infatti, come si è già sottolineato con riferimento all’omicidio di Gaetano GRECO, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dei fatti il MELODIA:

a) risultava formalmente essere uno degli operai dipendenti della “CEDICA Carni” con sede in ALCAMO nella Via Ugo Foscolo (utilizzata per concorde asserzione dei collaboratori come base logistica per il delitto), al cui interno per altro, ricopriva una posizione privilegiata, su cui ci si è già soffermati nella scheda dedicata alla trattazione dell’omicidio di Gaetano GRECO;

b) era libero.

Come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione del MELODIA in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p.p., inoltre, egli è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per il predetto reato, cosicchè anche sotto questo profilo le convergenti propalazioni dei collaboratori appaiono confermate da ulteriori significativi elementi di riscontro.

D’altra parte, la frequente utilizzazione di killer marsalesi per la commissione di omicidi ad Alcamo durante la prima guerra di mafia, affermata dal PATTI e dal GIACALONE ha trovato la sua logica giustificazione negli strettissimi legami che a quell’epoca intercorrevano tra il MILAZZO e D’AMICO Vincenzo (confermata anche dal SINACORI) e che si estrinsecarono in una collaborazione reciproca (gli Alcamesi coadiuvarono i Marsalesi quanto meno nei delitti NIZZA e BADALAMENTI).

Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie, deve concludersi che le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, dettagliate e concordi con riferimento al ruolo del MELODIA e supportate da significativi elementi di conferma carattere fattuale e logico, sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico dell’imputato in parola.

C) I DUE TENTATI OMICIDI E L’OMICIDIO DI NATALE L’ALA

Ai fini della comprensione della figura di Natale L’ALA si sono rivelate fondamentali le dichiarazioni di Giacoma FILIPPELLO, la quale, dopo l’assassinio del suo convivente, decise di collaborare con il Procuratore della Repubblica dottor Paolo BORSELLINO, riferendogli quanto a sua conoscenza sulla vicenda del suo uomo, sulla “famiglia” di Campobello di Mazara e in generale su “cosa nostra”.

Le propalazioni della FILIPPELLO hanno rivestito un ruolo assai significativo nel disvelamento dello scontro tra il L’ALA e il gruppo vincente facente capo a SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, specialmente con riferimento al periodo storico a cui risalgono, nel quale nessun “uomo d’onore” del trapanese aveva deciso di collaborare con la giustizia e pertanto le conoscenze degli investigatori erano assai scarse.

Alla luce di queste considerazioni, pertanto, sebbene nel presente procedimento le dichiarazioni della FILIPPELLO non rivestano il rilievo fondamentale che hanno avuto in altri giudizi, essendo nel frattempo intervenute le rivelazioni di collaboratori che, in quanto affiliati a “cosa nostra”, sono stati in grado di riferire notizie più dettagliate, appare nondimeno utile ripercorrere le propalazioni in parola e delineare, seppure brevemente, la figura della suddetta testimone.

Giacoma FILIPPELLO è stata la convivente di Natale L’ALA (il quale pure non si separò mai formalmente dalla sua moglie legittima) dall’aprile 1966, quando ella aveva diciannove anni, fino alla morte di quest’ultimo.

La testimone non può certamente essere giudicata una donna sprovveduta e sottomessa al suo uomo. Al contrario, ha incarnato la veste di compagna consapevole delle scelte criminali del convivente, delle avversità e dei rischi connessi a un rapporto sentimentale accettato all’insegna di una fedele ammirazione e di una coerente e mai sopita lealtà.

Ella nelle sue deposizioni ha scandito i momenti essenziali della sua lunga convivenza con il L’ALA, a partire dall’ospitalità data a costui da sua madre, quando fu necessario per l’uomo, che era stato raggiunto da misura di prevenzione, nascondersi, e dalla successiva partenza della neonata coppia nel settembre del 1966 per Calvello, luogo di dimora obbligata, e successivamente per Forlimpopoli e Bassano del Grappa, dove i due soggiornarono, rientrando per altro non infrequentemente a Campobello di Mazara.

Nel corso della sua unione con il L’ALA la FILIPPELLO, la quale aveva ben presto intuito la qualità di “uomo d’onore” del convivente, assistette dapprima alla progressiva, ma inesorabile diminuzione del potere di quest’ultimo all’interno della cosca e alla conseguente perdita di autorevolezza nell’ambito del contesto sociale di Campobello di Mazara. Infatti, mentre da quando la testimone conobbe il L’ALA fino al 1979 circa “non si muoveva foglia” senza che il suo convivente lo sapesse o che qualcuno bussasse alla loro porta chiedendo il suo intervento per ottenere la riparazione di torti subiti, la mediazione per la risoluzione di contrasti o la restituzione di oggetti rubati, nell’ultimo periodo il numero di persone che si rivolgevano a lui calò drasticamente (cfr. deposizioni della FILIPPELLO nelle udienze del 3 e 11 giugno 1994 nell’ambito del procedimento a carico di ALFANO Calogero + 15 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Dopo l’assassinio dei suoi due nipoti, Giuseppe e Andrea ALA, ai quali era molto legato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo II), il L’ALA decise di emigrare in Inghilterra, nutrendo timori per la sua incolumità personale, senza per altro avere abbandonato il progetto di vendicare la morte dei congiunti. In quell’occasione confidò alla FILIPPELLO che la “famiglia” di Campobello di Mazara era divisa in due fazioni e che aveva contrasti con i capi del gruppo avverso a quello in cui militavano egli stesso e i suoi nipoti: SPEZIA Nunzio, PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE Leonardo.

Il L’ALA partì nel mese di settembre od ottobre 1982 in compagnia dei suoi nipoti Giuseppe L’ALA e Calogero ALFANO, i quali per altro fecero ritorno in paese quasi subito, mentre la FILIPPELLO raggiunse il suo compagno all’estero in dicembre. Dopo essersi trattenuta in Inghilterra per alcuni mesi, nel febbraio successivo la coppia si trasferì in Svizzera, dove rimase per circa un anno, rientrando a Campobello nel febbraio del 1984, in quanto il L’ALA, pur non avendo ricevuto rassicurazioni, aveva deciso di tornare, poiché non poteva stare lontano dal paese natio.

Dopo il suo rientro l’uomo manifestò propositi di vendetta nei confronti degli assassini dei nipoti Andrea e Giuseppe ALA, ma non venne coadiuvato dai nipoti superstiti, i quali addirittura avevano pagato una somma di denaro alla cosca vincente per non essere molestati.

Il primo attentato alla sua vita, verificatosi il 1 agosto 1984 non solo non indusse il L’ALA a recedere dalle sue intenzioni, ma addirittura le rafforzò, nonostante le esortazioni di suo nipote Nicola ALFANO, che si offrì addirittura di intercedere in suo favore con Alfonso PASSANANTE, ricevendo un netto rifiuto dallo zio, il quale gli disse che “l’odore della polvere” lo aveva sentito lui e che perciò gli lasciasse fare ciò che voleva.

Dopo il primo tentativo di omicidio ai suoi danni il L’ALA cominciò ad aprirsi maggiormente con la convivente, raccontandole che, oltre ai tre capi più volte menzionati, facevano parte della “famiglia” di Campobello di Mazara LOMBARDO Gaspare, SPEZIA Vincenzo e Cinuzzo URSO, che diceva essere figlio illegittimo di SPEZIA Nunzio.

Subito dopo il primo attentato fu altresì recapitata alla coppia una lettera anonima nella quale si identificavano gli autori dell’azione nei RIMI e in Gaetano BADALAMENTI, ma il L’ALA invitò la FILIPPELLO a strappare la missiva, in quanto era certamente falsa, dati i buoni rapporti che egli intratteneva con quei personaggi.

Già dopo il primo attentato, il L’ALA tentò di organizzarsi per contrastare i suoi nemici, contattando a tale fine un certo “zu Peppino” di Partinico, ma solo alla fine degli anni ‘80 riuscì a coagulare intorno a sé un gruppo di giovani (LICCIARDI Michele, BARBERA Giacomo, CURATOLO Vincenzo, LAZZARA Carmelo e PANTALEO Giacomo) e potè realizzare un attentato contro SPEZIA Nunzio.

Il L’ALA fu spinto ad agire dalla circostanza che era stato informato da un conoscente che vi era una FIAT Uno di colore verde tg.PA all’interno dell’azienda vinicola di Pietro BONO, come era avvenuto con un altro veicolo nel 1984, prima del primo attentato (in effetti il Capitano DEL SOLE, sulla cui deposizione ci si soffermerà ampiamente in seguito, ha riferito che il 3 luglio 1989, una pattuglia di CC. rinvenne una Tipo verde targata PA nelle campagne alla periferia di Campobello, chiusa a chiave, con all’interno alcuni passamontagna, una corda, un poco di benzina). Lo SPEZIA, infatti, a detta della FILIPPELLO, era il più mortale nemico del suo convivente, il quale per altro aveva progettato altresì l’eliminazione degli altri principali mafiosi del paese: BONAFEDE Leonardo, PASSANANTE Alfonso, LOMBARDO Gaspare e URSO Cinuzzo, il quale ultimo, a suo parere, aveva avuto un ruolo nel primo attentato ai suoi danni.

L’attentato ai danni dello SPEZIA fu perpetrato intorno alle ore 19,00 del 15 ottobre 1989 ad opera di alcuni soggetti che esplosero contro di lui due colpi di calibro 38, mentre stava verosimilmente rincasando percorrendo la via Cavour di Campobello a bordo della motoape di sua proprietà. Fu colpito gravemente alla testa, ma riuscì a salvarsi anche grazie al tempestivo soccorso prestatogli da PARRINELLO Ignazio.

Il suddetto episodio criminoso è stato oggetto di un procedimento celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani a carico di LICCIARDI Michele, LAZZARA Carmelo, DE LUCA Domenico, BARBERA Giacomo, PANTALEO Giacomo e CURATOLO Vincenzo e conclusosi, sulla base delle dichiarazioni della FILIPPELLO e dei riscontri alle stesse con sentenza emessa il 25 ottobre 1991 di condanna di tutti gli imputati ad eccezione del DE LUCA, assolto per non avere commesso il fatto (v. la decisione suddetta, alla quale integralmente si rimanda, in “Faldone XIII”). La decisione dei Giudici di primo grado è stata confermata in appello, con esclusione della posizione del CURATOLO, nei cui confronti il delitto di tentato omicidio è stato derubricato in favoreggiamento personale (cfr. sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 27 novembre 1992, confermata dalla Corte di Cassazione, ibidem).

A detta della testimone, il compito di eseguire materialmente il delitto fu affidato a Michele LICCIARDI, mentre Giacomo PANTALEO doveva guidare la motocicletta rubata a Partinico all’inizio di ottobre dallo stesso PANTALEO, dal L’ALA e dal LAZZARA. Quest’ultimo ebbe mandato di controllare i movimenti dell’obiettivo, il quale aveva posteggiato il proprio motofurgone a tre ruote davanti a un bar, e di avvisare il BARBERA nel momento in cui costui si fosse messo in movimento e avesse cominciato il tragitto verso casa. Il BARBERA, dal conto suo, diede la “battuta” ai due esecutori materiali (cfr. dichiarazioni della FILIPPELLO riportate nella sentenza della Corte d’Assise di Trapani, alla quale si rimanda).

Le dichiarazioni della FILIPPELLO relative al tentativo del L’ALA di creare intorno a sé un gruppo di giovani che lo coadiuvasse nella sua lotta contro la fazione vincente della mafia campobellese sono state confermate da Michele LICCIARDI.

Quest’ultimo ha riferito che nutriva un odio insanabile nei confronti degli “uomini d’onore” marsalesi, e in particolare di Antonio PATTI e Antonino TITONE, fin dal 1981, in seguito all’omicidio di Gaspare DI GIORGI (cfr. infra, Parte IV, Capitolo I).

Fin dall’inizio aveva progettato di vendicare la morte dell’amico, pur mostrandosi affabile e cortese con i mafiosi. A tal fine, nel 1984 aveva stretto un patto con Vito VINCI, nipote di Antonio RODANO, anch’egli assassinato dalla cosca marsalese di “cosa nostra” a causa di suoi contrasti con il TITONE (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII), senza per altro riuscire a concretizzare alcuna azione per il suo arresto, avvenuto il 29 marzo 1985 per essersi indebitamente allontanato dal luogo di soggiorno e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel 1986, all’interno del carcere di Trapani, conobbe il L’ALA, che rivide nel 1989, quando quest’ultimo andò a trovarlo a Marsala con Enzo CURATOLO, originario di Castelvetrano, ma abitante a Campobello e altresì grande amico del LICCIARDI. In quell’occasione il L’ALA gli confidò che cercava qualcuno che sparasse a una determinata persona di Campobello di Mazara e gli propose di farlo lui, ricevendo per altro una risposta interlocutoria. L’anziano “uomo d’onore”, a parere del LICCIARDI, lo interpellò per l’attentato sia perché aveva sentito parlare bene di lui, sia perchè il CURATOLO gli aveva confidato che l’odierno collaboratore aveva dissidi con la famiglia mafiosa di Marsala.

In tal modo cominciarono a frequentarsi, vedendosi moltissime volte sia a Marsala che a Campobello, anche perchè il L’ALA insisteva, e nel 1989 i due uomini progettarono la loro vendetta contro “cosa nostra”.

Del resto, il L’ALA fin dal loro primo incontro aveva manifestato la sua intenzione di iniziare una guerra contro la “famiglia” di Campobello, mentre il LICCIARDI aveva esplicitato i suoi rancori contro i mafiosi di Marsala. Il L’ALA, in particolare, aveva raccontato al suo interlocutore che si era messo in urto con gli uomini di Nunzio SPEZIA, poiché dapprima questi gli avevano ammazzato due nipoti, Pino e Natale (sic) ALA, e poi egli aveva preso le parti di un pecoraio a cui avevano sottratto alcuni capi di bestiame e aveva tentato di farli restituire, finendo col prendersi a male parole in piazza con SPEZIA Nunzio, che egli aveva apostrofato come “cornuto”.

Nel mese di settembre 1989 il L’ALA fece fare al LICCIARDI un giuramento, dicendogli che in quel modo lo introduceva nella “famiglia” da lui stesso creata, anche se il collaboratore ha dichiarato di non avere mai dato molto peso a quest’ultimo fatto, poiché a lui interessava solo la vendetta.

Già prima della cerimonia di iniziazione, i due uomini decisero che il LICCIARDI avrebbe ucciso i Campobellesi, indicando gli obiettivi nominativamente (anche se il collaboratore, non essendo interessato non ha saputo ricordare in nomi, a parte quelli di LOMBARDO Gaspare e PASSANANTE Alfonso), mentre il L’ALA si sarebbe curato di eliminare i Marsalesi.

Coinvolsero nel loro progetto anche Enzo CURATOLO, Carmelo LAZZARA, Giacomo BARBERA, Nino PRINZIVALLI PELLEGRINO, Pietro SCAVUZZO, Pietro MAZZARA e Giovanni MARTINO, oltre al suo accompagnatore Giacomo PANTALEO.

Il LICCIARDI ha aggiunto che per finanziare la loro guerra, egli stesso e il L’ALA si recarono nell’agro di Castelvetrano da un vecchio mafioso che si chiamava Nino MAROTTA, il quale discusse con il L’ALA di un finanziamento di £.200.000.000 per comprare le armi necessarie. Per altro, il MAROTTA insistette che il primo a morire doveva essere il PASSANANTE, ricevendo un rifiuto, in quanto il L’ALA insistette sulla necessità di uccidere dapprima lo SPEZIA.

Sempre al fine di procurarsi il denaro necessario per le armi, i due uomini andarono a Bassano del Grappa, dove il Campobellese conosceva un tizio di nome “Andrea”, che era in contatto con alcuni Colombiani, con i quali avevano progettato di trafficare in cocaina. Per altro il loro intento non si concretizzò, dato che “Andrea” fu arrestato mentre stava portando la droga a Bassano del Grappa da Lugano.

Il L’ALA ordinò al LICCIARDI di tornare in Sicilia e procedere lo stesso nell’azione contro lo SPEZIA, atteso che tutto era già stato organizzato ed era stato predisposta anche la motocicletta. Il L’ALA, d’altra parte, aveva fretta di eliminare lo SPEZIA poiché, a quanto riferì al suo complice, qualcuno lo aveva avvisato di avere visto una macchina o una moto ed egli temeva che stessero preparando un altro attentato contro di lui.

Il collaboratore ha quindi accennato succintamente all’attentato allo SPEZIA, al secondo tentativo di eliminare il L’ALA e al successivo assassinio di quest’ultimo, nonché agli agguati contro Giacomo BARBERA, Carmelo LAZZARA e Vincenzo CURATOLO (cfr. esame in qualità dei imputato di reato connesso del LICCIARDI all’udienza del 4 giugno 1998; per ciò che concerne l’attendibilità del collaboratore e i riscontri generali alle sue dichiarazioni, si rimanda alla scheda dedicata allo stesso, infra, in Parte III, Capo III).

Successivamente all’attentato allo SPEZIA, “cosa nostra” abbandonò ogni indugio e decise di eliminare il L’ALA, che ormai aveva dimostrato di essere passato a sua volta all’azione, e tutte le persone che lo avevano appoggiato nel suo tentativo.

L’allora Capitano Raffaele DEL SOLE, nella sua veste di comandante della Compagnia CC di Mazara del Vallo (incarico ricoperto dal novembre 1989 al settembre 1992) diresse le indagini relative ai fatti di sangue verificatisi nel territorio tra il 15 ottobre 1989 e il 29 agosto 1990.

Le suddette attività investigative vennero compendiate in un unico rapporto, perché gli inquirenti ritennero che tutti i fatti di sangue avessero una origine comune nel tentativo di omicidio in pregiudizio di SPEZIA Nunzio, in quanto da un lato erano loro noti i contrasti tra quest’ultimo e L’ALA Natale e dall’altro lato tutti i personaggi alla cui vita fu attentato (e specialmente al BARBERA, al LAZZARA e al CURATOLO) erano legati al secondo e, a quanto aveva riferito loro la FILIPPELLO, avevano partecipato al tentativo di omicidio del primo. Denunziarono SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo, PASSANANTE Alfonso (ritenuti responsabili della famiglia mafiosa di Campobello sulla scorta delle propalazioni della convivente del L’ALA) per tutti i fatti di sangue ad essi riconducibili, mentre per l’attentato allo SPEZIA erano stati già emessi ordini di custodia cautelare dal G.I.P. del Tribunale di Marsala -sempre in seguito alle dichiarazioni della FILIPPELLO- contro il BARBERA, il CURATOLO, il LAZZARA, LICCIARDI Michele e PANTALEO Giacomo, in concorso con il defunto L’ALA. Proposero inoltre lo SPEZIA per l’applicazione di una misura di prevenzione subito dopo che lo stesso ebbe subito il tentato omicidio, poiché avevano ipotizzarono una sua furente reazione contro gli autori dello stesso, pur non potendo prevedere chi sarebbero state le vittime.

Nella ricostruzione dei fatti di sangue sopra elencati, gli investigatori si basarono su fonti confidenziali (di cui però non può fare i nomi poiché erano dei suoi predecessori; le sue erano la FILIPPELLO e il L’ALA), su deduzioni logiche e sulla conoscenza che avevano dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni della FILIPPELLO, intervenute proprio in quei mesi, completarono e confermarono il quadro.

Al fine di consentire una migliore comprensione dei fatti, oltre che di evidenziare ancora una volta l’estrema ferocia e spietatezza dell’azione di “cosa nostra”, appare opportuno effettuare una breve disamina dei singoli episodi delittuosi che seguirono l’attentato a SPEZIA Nunzio, soffermandosi per altro molto brevemente sul secondo tentato omicidio e l’assassinio del L’ALA, che saranno oggetto di una trattazione più specifica, essendo stati ascritti agli odierni imputati in questo processo.

ATTENTATO A L’ALA NATALE: fu commesso alle ore 11,30 del 28 dicembre 1989, quando due sconosciuti non travisati e armati esplosero al suo indirizzo colpi d’arma da fuoco mentre era all’interno dello snack bar di Via Selinunte in Campobello di Mazara; benchè ferito a un occhio, raggiunse la sua abitazione, da dove la FILIPPELLO lo accompagnò all’ospedale. Gli inquirenti non furono in grado, prima che intervenissero le rivelazioni della FILIPPELLO, di individuare i responsabile del delitto. Per altro, quando il Capitano DAL SOLE lo invitò a collaborare anche per salvarsi la vita, il L’ALA gli confermò che aveva motivi di contrasto con SPEZIA Nunzio, pur rifiutando la proposta dicendo che non poteva poiché era nato uomo d’onore e come tale voleva morire. Dato l’atteggiamento del L’ALA, l’informazione venne ritenuta confidenziale e non fu verbalizzata.

ATTENTATO A LAZZARA CARMELO: il 30 dicembre 1989 fu colpito da proiettili esplosi da un fucile caricato a pallettoni, mentre a bordo della FIAT Panda di sua proprietà percorreva la statale che collegava Campobello a Tre Fontane e si trovava in prossimità di un campeggio denominato “Il Sombrero”. Il LAZZARA disse loro che aveva lasciato la sua autovettura sul luogo dell’agguato ed era stato raccolto da un automobilista in transito, il quale, accortosi che l’uomo era ferito, lo aveva accompagnato a casa della sorella, che aveva provveduto a portarlo all’ospedale di Castelvetrano. Questa versione lasciò perplessi gli investigatori, poiché parve loro fantasiosa. Tuttavia, quando la FILIPPELLO raccontò loro che il LAZZARA aveva preso parte attiva nell’attentato allo SPEZIA capirono perché egli non aveva proseguito con la sua macchina fino all’ospedale o fino a casa: evidentemente, conoscendo le motivazioni e gli autori di quel fatto, aveva preferito evitare luoghi di obbligato passaggio, ove l’azione avrebbe potuto essere reiterata con maggiore successo.

ATTENTATO A BARBERA GIACOMO: si verificò il 19 gennaio 1990, mentre egli stava rincasando dalla macelleria che gestiva in Campobello a bordo della FIAT 126 di sua proprietà insieme alla sua convivente RAGONA Caterina a ai due figlioletti di undici e sei anni. Mentre stava parcheggiando l’autovettura nel cortile antistante la sua abitazione fu fatto segno di colpi di fucile caricato a pallettoni, che lo attinsero alla spalla sinistra e al braccio sinistro; la donna e i bambini rimasero illesi. La vittima fu sentita dopo essere stata dimessa dall’ospedale: ammise di essere amico d’infanzia del LAZZARA e di conoscere il L’ALA, sostenendo per altro che il loro rapporto era finalizzato al semplice saluto che si scambiavano quando si incontravano per strada. Di diverso tenore furono le dichiarazioni rese dal BARBERA in agosto quando fu fermato mentre si apprestava a lasciare il territorio nazionale dopo essersi fatto rilasciare una carta d’identità valida per l’espatrio. A quell’epoca, infatti, era già intervenuta la collaborazione della FILIPPELLO (la quale lo aveva indicato come uno dei partecipanti all’attentato allo SPEZIA con funzioni di staffetta) e si era verificato il tentato omicidio ai danni di CURATOLO Vincenzo. In quella circostanza il BARBERA non fece mistero dei rapporti che intercorrevano tra lui, il L’ALA e il LAZZARA, evitando, per altro, di finalizzarli ad alcunchè di illecito..

OMICIDIO DI L’ALA NATALE: alle ore 19,00 del 7 maggio 1990 egli fu attinto da colpi di kalaschnikov sparatigli da ignoti, mentre si trovava all’interno di un esercizio di vendita di frutta e verdura ubicato in via Selinunte e gestito da un certo BONO Vito, il quale nell’occasione fu ferito a un braccio. Benchè i luoghi fossero affollati, gli investigatori non riuscirono ad appurare nulla dall’attività di indagine diretta, anche se compresero che si trattava di una ritorsione dello SPEZIA al precedente tentativo di omicidio.

TENTATO OMICIDIO DI CURATOLO VINCENZO: vennero a conoscenza di questo fatto delittuoso da una indicazione della FILIPPELLO, che contattò telefonicamente il teste, dicendogli di verificare la circostanza, di cui aveva avuto notizia, che nella settimana tra il 12 e il 19 agosto 1990 si era attentato alla vita di CURATOLO Vincenzo. Il Capitano DEL SOLE interessò il Comandante della Stazione di Campobello di Mazara e si recò personalmente sul luogo indicato come quello teatro dell’agguato, una casa sita in via Fiera dell’Eremita in Campobello, che era nella disponibilità della sorella dell’obiettivo e nella quale quest’ultimo aveva dimorato dopo il suo ritorno dopo otto o dieci mesi di irreperibilità iniziati dopo l’attentato contro lo SPEZIA. In quel luogo furono trovate ogive di proiettili e buchi nelle mura perimetrali.

TENTATO OMICIDIO RAGOSTA E MERCADANTE MICHELE: nell’immediatezza del fatto il MANGIARACINA, la moglie CAPIZZI Maria e PANTALEO Vincenzo (suo socio nella conduzione del deposito delle olive salate) collegarono l’episodio criminoso a un’estorsione precedentemente praticata o tentata nei loro confronti dallo SPEZIA. Il PANTALEO addirittura ammise che l’anno precedente avevano stabilmente lavorato per loro sia il LAZZARA che il CURATOLO e che egli aveva ottimi rapporti con il L’ALA, confermando così ulteriormente le dichiarazioni del BARBERA sui rapporti esistenti tra loro e con il L’ALA (cfr. deposizione di Raffaele DEL SOLE all’udienza del 28 maggio 1998).

Ciò premesso in ordine al contenuto delle rivelazioni della FILIPPELLO e all’inquadramento storico dei fatti, deve essere vagliata la credibilità della stessa.

La testimone ha riportato informazioni di cui era venuta a conoscenza principalmente a seguito delle confidenze del convivente, ma anche per scienza diretta, dovuta alla frequentazione dell’ambiente del L’ALA e all’attenta osservazione dell’universo mafioso che permeava il paese di Campobello di Mazara e che costituiva il contesto sociale in cui il suo uomo si muoveva.

La FILIPPELLO ha reso dichiarazioni in numerosi procedimenti celebrati negli anni ’90. In particolare, il P.M. ha prodotto i verbali delle deposizioni della testimone in parola nei processi contro CALABRÒ Gioacchino + 9 (udienza del 4 marzo 1994) e contro ALFANO Calogero + 15 (udienze del 3 e 11 giugno 1994), celebrati rispettivamente dinnanzi ai Tribunali di Trapani e di Marsala.

Il rappresentante della pubblica accusa ha prodotto altresì le sentenze pronunciate dal Tribunale di Marsala in data 21 dicembre 1992 e 12 luglio 1995 a conclusione dei processi a carico di ALFANO Nicolò e altri e ALFANO Calogero e altri (cosiddetti processi “ALFANO 1” e “ALFANO 2”), nonché le sentenze emesse dalla Corte d’Assise di Trapani il 25 ottobre 1991 e dal Tribunale di Trapani il 22 ottobre 1994 e il 1 aprile 1995. Le decisioni in parola -aventi ad oggetto le prime due la composizione delle “famiglie” di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, la terza l’attentato a SPEZIA Nunzio e le altre l’associazione mafiosa e la raffinazione e il traffico di sostanze stupefacenti ad Alcamo- sono state sostanzialmente confermate nei gradi superiori e sono divenute definitive, conferendo un crisma di generale attendibilità alle dichiarazioni della FILIPPELLO. Infatti, nei suddetti provvedimenti le parole della testimone sono state attentamente vagliate con esito positivo, che in questa sede deve essere sostanzialmente confermato.

In particolare, nelle suddette sentenze (che in questa sede si intendono integralmente richiamate) sono stati posti in risalto da un lato il carattere deciso e volitivo della FILIPPELLO e la conseguente verosimiglianza del suo ruolo di confidente del l’ALA; da un altro lato la qualità della principale fonte delle sue conoscenze, costituita dallo stesso convivente; e da un altro lato ancora, infine, i numerosi riscontri estrinseci alle sue dichiarazioni forniti tanto dalle propalazioni di altri collaboratori, tanto dai risultati degli accertamenti specificamente delegati agli investigatori.

A parere di questa Corte il giudizio favorevole sull’attendibilità della testimone in parola dato dagli altri Giudici che si sono pronunciati in merito va pienamente condiviso-ferma restando la già richiamata esigenza di valutare di volta in volta l’aderenza alla realtà delle sue propalazioni- con riferimento tanto alle notizie riferite per conoscenza diretta quanto a quelle apprese “de relato”, quando attengano alle vicende del convivente e in generale alla “famiglia” di Campobello di Mazara.

In ordine all’attendibilità intrinseca della FILIPPELLO deve osservarsi che la decisione della stessa di aprirsi con gli inquirenti è stata determinata dalla volontà di ottenere giustizia per l’assassinio del L’ALA e pertanto deve reputarsi che ella non avesse nessuna ragione di mentire o anche di tacere in parte la verità. Questo assunto, d’altra parte, trova conferma nel fatto che, come si è già visto, la FILIPPELLO non ha avuto remore a riferire le attività delittuose commesse dal suo convivente e dal gruppo che quest’ultimo aveva creato intorno a sé e i cui componenti, dopo la morte del loro capo, avevano continuato a mantenere contatti con lei.

La scelta della testimone di riferire le notizie a sua conoscenza agli inquirenti, inoltre, non è stata causata dal desiderio di ottenere vantaggi processuali, atteso che ella non era accusata di alcun reato ed era estranea alle attività criminali del L’ALA. Se è vero che un siffatto disinteresse non può essere considerato di per sé un indice decisivo della credibilità della fonte, è però vero anche che l’assenza della volontà di ottenere qualsivoglia vantaggio di carattere personale -a parte quello di vendicare, attraverso la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, l’assassinio del suo uomo- conferisce certamente un significativo crisma di attendibilità alle sue dichiarazioni.

Inoltre, le dichiarazioni della FILIPPELLO sono intrinsecamente credibili, essendosi sviluppate in modo del tutto coerente da un punto di vista dinamico e cronologico e attenendo a una lunga serie di episodi criminosi già parzialmente noti, almeno nelle loro manifestazioni esterne, agli organi inquirenti.

Infatti, la conoscenza da parte della stessa di un gran numero di presunti affiliati a “cosa nostra” e dei retroscena di tutta una serie di oscuri episodi (spiegabile soltanto con la sua lunga convivenza con il L’ALA e con il rapporto di totale fiducia che li legava, che le hanno consentito di intuire per molti anni e di acquisire poi dalla viva voce del nominato le tante circostanze poi riferite agli organi inquirenti) si è snodata in una vasta serie di affermazioni plausibili, coerenti e tra loro organicamente collegate, tale da rendere inverosimile che possano essere state il frutto della fantasia della testimone e di una oscura e inspiegabile volontà della stessa di abbandonarsi al mendacio, tanto più se si consideri che la scelta di collaborare ha comportato per la FILIPPELLO -la quale non aveva conti da saldare con la giustizia e pertanto non si era prefissa altro scopo che affidare all’Autorità Giudiziaria la sua vendetta per l’assassinio del convivente- una prevedibile esposizione a gravissimi rischi di natura personale.

Del resto, le propalazioni della testimone aventi ad oggetto l’identità degli affiliati o dei “vicini” alla cosca di Campobello di Mazara, i burrascosi rapporti del L’ALA con gli altri “uomini d’onore” del paese, il tentativo del suo convivente di contrastare l’egemonia dei suoi nemici attraverso la creazione di una banda e l’organizzazione di un attentato contro il suo avversario più pericoloso, SPEZIA Nunzio, hanno trovato significative conferme non solo nelle dichiarazioni di altri collaboratori, ma anche nelle citate sentenze divenute irrevocabili, nelle quali è stata affermata la sostanziale attendibilità della FILIPPELLO e alle quali si rimanda.

Né può ritenersi che la piena attendibilità estrinseca della testimone può sia in qualche modo affievolita dalla considerazione che la maggior parte delle notizie riferite dalla stessa siano state apprese de relato.

Come si è anticipato, infatti, la fonte quasi esclusiva delle informazioni della FILIPPELLO sia stato Natale L’ALA, il quale, dopo avere subito il primo attentato, acquisita la consapevolezza dei pericoli che correva, cominciò gradualmente ad aprirsi con la donna, raccontandole della sua appartenenza a “cosa nostra”, del suo ruolo all’interno dell’associazione a delinquere e delle sue attività delittuose.

Nei confronti del nominato la locale Procura della Repubblica e l’Ufficio istruzione presso i Tribunali di Trapani e Marsala instaurarono vari procedimenti nel corso degli anni -emettendo altresì ordini e mandati di cattura- per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, successivamente, anche per costituzione e partecipazione alla loggia massonica coperta “Iside 2” di Trapani, nella quale era inserito altresì ASARO Mariano (sui cui rapporti con il L’ALA ci si soffermerà nel corso della trattazione del secondo attentato a quest’ultimo e nella scheda personale dedicata all’imputato).

Dalle indagini effettuate sul suo conto per oltre un trentennio dagli inquirenti (ivi comprese le già citate e fondamentali dichiarazioni di LUPPINO Giuseppe) emerge che L’ALA Natale effettivamente rivestì per un lunghissimo periodo di tempo (dagli anni ’50 alla fine degli anni ‘70) un ruolo di rilievo nel contesto mafioso di Campobello di Mazara e, più in generale, dell’intera provincia di Trapani, ruolo che, del resto, trova un significativo riscontro logico nel fatto che subì ben tre attentati alla vita, di cui l’ultimo mortale.

La natura dei rapporti tra il L’ALA e la FILIPPELLO (i quali convissero per oltre vent’anni, dal 1966 alla morte del primo) era tale da indurre a reputare che l’“uomo d’onore” fosse sincero nelle sue confidenze alla sua donna. Del resto, l’evidente necessità da parte del L’ALA di sfogarsi con una persona fidata e la drammaticità del contesto in cui maturò la progressiva apertura di costui nei confronti della sua convivente costituiscono un ulteriore conferma logica della ritenuta veridicità delle notizie riferitele.

Naturalmente, la convinzione del L’ALA di narrare i fatti nella loro essenza oggettiva non esclude che talvolta le sue certezze non corrispondessero a realtà, specialmente nei casi in cui egli stesso aveva appreso le circostanze raccontate da altri, ovvero le aveva percepite in momenti di concitazione, tali da impedire una adeguata sistemazione logica e ponderazione dei dati, ma soltanto una loro meccanica e istantanea fissazione nella memoria (come nel caso degli autori materiali del primo attentato alla sua vita, identificati erroneamente sulla base di considerazioni che apparivano alla vittima logicamente verosimili alla luce delle sue conoscenze).

D’altra parte non può non sottolinearsi, nel tratteggiare la figura di Giacoma FILIPPELLO, che la stessa godette altresì delle confidenze e del rispetto degli uomini che si erano stretti intorno al L’ALA, anche dopo l’assassinio di costui. Da questa circostanza si desume con ancora maggior evidenza l’importanza della posizione della donna rispetto al suo convivente, tale da consentirle una certa visibilità anche nei rapporti con i terzi.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, le notizie riferite dalla FILIPPELLO per averle apprese dal L’ALA debbono essere vagliate con particolare attenzione al fine di accertarne la rispondenza al vero, senza per altro negarne aprioristicamente l’esattezza.

Tanto premesso sulla figura di Natale L’ALA, sullo scontro mortale che lo contrappose alla cosca di Campobello di Mazara come delineatasi all’esito della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80, nonchè sulla personalità e l’attendibilità di Giacoma FILIPPELLO, può passarsi alla disamina dei due attentati alla vita del suddetto “uomo d’onore” e al terzo tentativo di omicidio, coronato da successo.

L’insanabile conflitto che contrappose il L’ALA ai personaggi dominanti la “famiglia” di Campobello di Mazara in generale e a Nunzio SPEZIA in particolare ebbe le sue origini nella guerra di mafia combattuta ne primi anni ’80, anche se si concluse soltanto molto tempo dopo, e per tale ragione è parso opportuno inserire la trattazione dei tre episodi delittuosi in parola in questo secondo capitolo, dedicato per l’appunto alle azioni criminose connesse a tale sanguinosa vicenda.

I TENTATIVO DI OMICIDIO DI NATALE L’ALA

Il primo tentativo di omicidio di Natale L’ALA si verificò alle ore 18,00 circa del 1 agosto 1984. La vittima riportò ferite a un braccio e, di striscio, al torace (cfr. certificato del Reparto di pronto soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano, doc.25 prodotto dal P.M.).

La stessa vittima denunciò l’accaduto ai Carabinieri di Castelvetrano il successivo giorno 8 agosto. Dichiarò che nel mese di febbraio 1984 era rientrato dall’Inghilterra, dove aveva abitato dal 1982 e aveva gestito insieme ai figli una piccola azienda di autotrasporti. Dopo il suo ritorno a Campobello aveva trascorso qualche giornata nelle sue proprietà e aveva passato il resto del tempo tra casa sua e la piazza.

Nel primo pomeriggio del giorno 1 agosto, a bordo della sua autovettura AUDI tg. TV-278546, mentre stava percorrendo via Roma con direzione via Rodi, guardando attraverso lo specchio retrovisore si era accorto che dietro vi era una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone che portavano il casco. Avendo creduto che il conducente di quest’ultimo veicolo intendesse superarlo, aveva rallentato e si era portato sulla destra. A un tratto aveva udito una detonazione e aveva provato dolore al braccio; voltandosi prontamente verso i motociclisti, aveva notato che il passeggero impugnava una pistola a tamburo con direzione di tiro verso di lui. Il sicario aveva esploso altri tre colpi e, mentre il conducente la moto, dopo averlo superato, aveva invertito la marcia con l’intenzione di andare incontro all’AUDI, aveva sparato un quarto colpo. Il L’ALA a quel punto aveva accelerato prontamente e aveva imboccato la strada che conduceva alla baraccopoli Santo Monte, attraversando ad alta velocità la baraccopoli stessa, mentre i sicari lo inseguivano sparando. Durante l’inseguimento, il killer aveva esaurito i colpi e la vittima, attraverso lo specchio retrovisore, aveva notato che il conducente gli aveva passato un’altra pistola. Percorsa la strada centrale della baraccopoli, a un certo punto aveva effettuato una svolta a destra, percorrendo in senso inverso la parallela, quindi, giunto nuovamente in via Rodi, aveva compiuto una ulteriore svolta sulla sinistra in modo da imboccare -dopo avere attraversato via Roma, piazza Garibaldi e via Selinunte- via Mazzini sulla destra fino ad arrivare alla sua abitazione, nella quale si era rifugiato, nonostante avesse perso di vista i sicari dopo avere imboccato via Rodi.

Il L’ALA aggiunse che conosceva ed era stato amico di SPEZIA Nunzio fin dalla gioventù. Lo aveva visto per l’ultima volta due giorni prima dell’attentato, quando aveva sorbito un caffè in sua compagnia, discorrendo del più e del meno (cfr. verbale di ricezione di denuncia sporta da Natale L’ALA ai CC. di Castelvetrano datata 8 agosto 1984, processo verbale di sommarie informazioni testimoniali del L’ALA rese ai CC. di Campobello di Mazara lo stesso giorno, verbale di testimonianza senza giuramento del medesimo al G.I. del Tribunale di Marsala il 23 marzo 1989).

Il Maresciallo Cosimo GUIDO, all’epoca in servizio al N.O.R. di Castelvetrano, compì indagini relative all’episodio criminoso in trattazione fin dal momento in cui lo stesso fu denunciato.

Sebbene all’epoca non avesse compiuto alcun sopralluogo, il GUIDO, escusso in dibattimento, ha dichiarato di conoscere bene i luoghi teatro del fatto e ha affermato che al momento dell’agguato la vittima stava recandosi, come faceva spesso, alla baraccopoli alla periferia di Campobello di Mazara a bordo della sua Audi di colore giallo.

All’epoca URSO Raffaele non era noto al suo Ufficio, mentre era conosciuto LOMBARDO Gaspare, come un giovane che faceva una vita da “leone”, specie d’estate a Marinella di Selinunte.

Il GUIDO conosceva invece il L’ALA perché, gravitando nell’ambiente mafioso, i Carabinieri lo tenevano sotto controllo.

Sulla figura della vittima, il verbalizzante ha riferito che all’inizio degli anni ’80, prima dell’attentato e della partenza per l’estero, era rimasto coinvolto in un fatto criminoso. Il maresciallo all’epoca comandava la Stazione dei CC. di Marinella di Selinunte e, avendo avuto la notizia che alcuni giovani provenienti da Marsala a bordo di una FIAT 124 dovevano vendere armi in contrada Corsale di Campobello di Mazara, si era recato in loco con alcuni uomini del N.O.R.M. di Castelvetrano. Gli operanti fermarono la FIAT 124 ed eseguirono una perquisizione, che diede esito negativo. Tuttavia, mentre stavano compiendo queste operazioni avevano sentito colpi d’arma da fuoco provenienti da una casa nella quale si esercitava la prostituzione e che era notoriamente frequentata dal L’ALA. Si erano precipitati nella direzione dalla quale provenivano gli spari, esplosi da più armi. Dopo avere tentato invano di bloccare le persone che avevano sparato, avevano cominciato a girare nei dintorni con la vettura di servizio. A un certo punto avevano visto una macchina che procedeva nello stesso viottolo nella direzione opposta alla loro. Il GUIDO aveva ordinato all’autista di stringerla, ma l’altro autoveicolo era riuscito ugualmente a passare. Poco dopo, per altro, aveva urtato contro un concio di tufo e si era bloccato. Pur non riuscendo a fermare l’autista, che si era dato alla fuga, avevano sequestrato l’automobile, una FIAT 500, appurando che era di proprietà di Giacoma FILIPPELLO, la quale, interrogata, aveva riferito che quella sera l’aveva presa il suo convivente, L’ALA Natale. Gli inquirenti sulla base di queste notizie avevano ipotizzato che con la sparatoria il L’ALA avesse inteso richiamare all’ordine la tenutaria della casa di tolleranza, che non voleva pagargli il “pizzo”.

Il GUIDO ha aggiunto che L’ALA Natale era un suo confidente, ma che gli riferiva di vicende relative alla criminalità comune e mai a quella mafiosa, perché nessuno era mai disposto a soffermarsi su quest’ultimo argomento. Il L’ALA ammise, parlando con lui, di essere inserito nell’ambiente dello sfruttamento della prostituzione e la circostanza fu confermata anche da tale GRIMALDI Mario, il quale frequentava quell’ambiente (cfr. deposizione del Maresciallo Cosimo GUIDO all’udienza del 3 giugno 1998).

Come si è già accennato, le indagini immediatamente successive al fatto non portarono ad alcun risultato, poiché gli inquirenti non ricevettero nessuna collaborazione dalle persone che potevano conoscere elementi utili.

La prima a parlare della vicenda fu Giacoma FILIPPELLO, dopo la morte del convivente.

Ella riferì che il giorno del primo attentato il L’ALA era rincasato con un braccio ferito, dicendole che gli avevano sparato. La donna si era affacciata e aveva visto che l’automobile di colore giallo del suo uomo, di cui non ha saputo ricordare il tipo, era bruciata. Il L’ALA le disse di non preoccuparsi, poiché sapeva chi erano i responsabili e avrebbe risolto la situazione. La sera le confidò che aveva riconosciuto in uno degli attentatori il figlio di Nunzio SPEZIA, che gli era parso che l’altro fosse LOMBARDO Gaspare e che era certo che i mandanti dell’attentato fossero stati lo stesso SPEZIA, PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE Leonardo. Le raccontò inoltre la dinamica dell’episodio, dicendo che aveva visto dietro di lui, su una motocicletta, due individui con il casco, uno dei quali inforcava gli occhiali. L’uomo che occupava il sedile posteriore gli sparò; aveva notato inoltre che a un certo punto la persona alla guida aveva passato una pistola al passeggero. Il figlio di SPEZIA era colui che portava gli occhiali e forse stava alla guida.

La FILIPPELLO ha aggiunto che subito dopo il primo attentato fu loro recapitata una lettera, nella quale gli autori dell’attentato venivano individuati nei RIMI e in Gaetano BADALAMENTI. Il suo convivente la invitò a strapparla, poiché con costoro egli era in ottimi rapporti e pertanto la missiva era certamente falsa e finalizzata a sviare i suoi sospetti. Ella, invece, la tenne e in seguito la consegnò a Paolo BORSELLINO (cfr. deposizione della FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Successivamente all’inizio della sua collaborazione, Antonio PATTI si è autoaccusato del fatto di sangue in trattazione, perpetrato nell’estate del 1984 insieme a MESSINA DENARO Matteo, a bordo di una Kawasaki 400 rubata.

Sulla base delle sue dichiarazioni il PATTI stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere del tentato omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA, commesso con premeditazione e in numero di persone superiore a cinque, in concorso con MESSINA DENARO Matteo, nonché con D’AMICO Vincenzo, LOMBARDO Gaspare e MESSINA Francesco, deceduti, e con URSO Raffaele, separatamente giudicato, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi corte di calibro 38 e 44 utilizzate per il predetto delitto.

La Provincia di Trapani e i Comuni di Campobello di Mazara e di Palermo si sono ritualmente costituiti parte civile nel presente giudizio.

Il collaboratore in parola ha dichiarato che in occasione del fatto delittuoso in esame egli e il MESSINA DENARO indossavano jeans e giacchetta e portavano il casco, aggiungendo che egli non portava gli occhiali, a differenza del suo complice, il quale inforcava un paio di Rayban da vista con lenti scure. Il PATTI ha affermato altresì di essere un poco più alto di MESSINA DENARO.

Egli venne coinvolto nell’azione delittuosa dal suo rappresentante, D’AMICO Vincenzo, il quale gli disse che lo sarebbe andato a prendere MESSINA Francesco, sottocapo della “famiglia” di Mazara del Vallo.

In effetti, quest’ultimo lo prelevò con la sua Volkswagen Golf diesel bianca e lo accompagnò a Mazara del Vallo, in un villino presso Tonnarella, da dove il PATTI seguì il MESSINA fino a Campobello con una motocicletta che era stata predisposta all’uopo.

Giunti nel suddetto paese entrarono in un garage ubicato fuori dal centro abitato, di fronte alla cantina di Pietro BONO, dove li stava aspettando Matteo MESSINA DENARO; nel medesimo luogo convennero altresì Cinuzzo URSO e Nunzio SPEZIA. A proposito di quest’ultimo, il P.M. ha contestato al collaboratore che nel verbale di interrogatorio del 31 agosto 1995 il dichiarante non lo aveva indicato tra i presenti, ma il PATTI ha ribadito che c’era anche lui. Vide anche Gaspare LOMBARDO, il quale aveva il compito di controllare il L’ALA, poiché i due sicari non potevano andare nella strada dove costui abitava, atteso che sarebbero certamente stati notati, essendo forestieri.

Il PATTI e il MESSINA DENARO rimasero a lungo all’interno del garage, per evitare il rischio di essere visti e poi si diressero dentro al paese e girarono un poco in motocicletta, fermandosi ogni tanto in attesa della “battuta”, che doveva essere loro data da Cinuzzo URSO, il quale era un ragazzo “pulito” e poteva muoversi liberamente a bordo della sua Peugeot 205 rally di colore bianco.

Il collaboratore ha aggiunto che quando ebbero il segnale si trovavano in una strada centrale di cui non ha saputo indicare il nome, ma che saprebbe ritrovare. Attraversarono la piazza principale e imboccarono una strada in discesa che si dipartiva dalla predetta piazza e su cui, all’angolo, si affacciava un bar con alcuni tavolini. Videro il L’ALA passare davanti a loro a bordo della sua Audi 100 di colore giallo alla velocità di circa quaranta o cinquanta chilometri orari. A tale ultimo proposito, il P.M. gli ha contestato che nell’interrogatorio del 31 agosto 1995 aveva dichiarato che la suddetta autovettura era di colore scuro; il collaboratore ha ribadito che era “giallo morto”, mentre l’auto scura l’aveva all’epoca del secondo attentato. Il PATTI mise prontamente in moto la Kawasaki e lo seguì.

L’odierno collaboratore era armato di una calibro 38 e il suo complice, che aveva preso posto nel sedile posteriore, di una 44 magnum, che gli disse che voleva provare. Il L’ALA a un certo punto svoltò a sinistra in una strada che si dirigeva verso la campagna. Il PATTI, avendo capito che il luogo era propizio per l’azione, accelerò e lo affiancò. Il MESSINA DENARO gli sparò qualche colpo in direzione dello sportello lato guida, senza riuscire a ucciderlo. La vittima, accortosi del pericolo, tentò di sottrarsi ai suoi aggressori, immettendosi in un’altra strada ai cui lati c’erano piccole case. I sicari lo inseguirono e anche il PATTI estrasse la pistola dalla cintola e sparò qualche colpo, anche se l’obiettivo era distante circa cinquanta metri da loro. Desistettero quando ebbero finito le munizioni, evitando in tal modo seri problemi, poiché qualche giorno dopo MESSINA DENARO Matteo gli disse che il L’ALA era andato direttamente alla Caserma dei CC..

I due sicari ritornarono alla base, dove lasciarono la motocicletta e le pistole a Cinuzzo URSO e il propalante lasciò Campobello in compagnia di MESSINA Francesco (cfr. esame del PATTI all’udienza del 28 maggio 1998).

In sede di controesame, il PATTI ha confermato le dichiarazioni rese in dibattimento, aggiungendo che nel 1984 egli aveva già visto la vittima in discoteca, dove gli era stata indicata dal cognato. A tale proposito il difensore del MESSINA DENARO gli ha contestato che nell’interrogatorio reso in data 31 agosto 1995 aveva dichiarato che non lo conosceva, ma il collaboratore ha insistito nella versione dei fatti fornita in dibattimento.

Il difensore gli ha altresì contestato alcune ulteriori difformità tra le affermazioni fatte giudizio e quelle rese nelle indagini preliminari, e in particolare in dibattimento:

– ha affermato di non essere in grado di descrivere il villino in cui trovò la motocicletta, mentre il 31 agosto 1995 lo aveva descritto come un “casolare di campagna vecchio”; il collaboratore ha dichiarato di non essere attualmente in grado di precisare la circostanza;

– ha detto che vide MESSINA DENARO nel garage, dove vi erano altresì alcuni campobellesi in appoggio, mentre il 31 agosto 1995 aveva sostenuto di avere incontrato il primo nelle campagne campobellesi e di non avere visto nessuno di quest’ultimo paese con funzioni di appoggio; il PATTI ha confermato la versione fornita in dibattimento (cfr. controesame del PATTI all’udienza del 20 maggio 1999).

Vincenzo SINACORI, che non prese parte al primo tentativo di omicidio del L’ALA, ha riferito alcune notizie generali sulla figura della vittima, affermando che era un “uomo d’onore” di Campobello di Mazara, ma era stato “posato”, e che egli lo conosceva solo di vista.

Il suo omicidio fu deciso perché dava fastidio a “cosa nostra”, dato che molti spacciatori facevano capo a lui. L’esecuzione della deliberazione di ucciderlo fu accelerata dal fatto che lo si ritenne responsabile di un tentato omicidio ai danni di Nunzio SPEZIA (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 28 maggio 1998).

Pietro BONO, infine, ha affermato che conosceva il L’ALA fin da quando era ragazzo, dato che erano entrambi originari di Campobello di Mazara, ma i loro rapporti si limitavano al semplice saluto.

Seppe da PASSANANTE Alfonso e dagli altri uomini d’onore di Campobello che il L’ALA era un “uomo d’onore”, ma che era stato “posato” fin dagli anni ’60.

Era inoltre a conoscenza del fatto che costui non era in buoni rapporti con i mafiosi di Campobello, in quanto Nunzio SPEZIA, Alfonso PASSANANTE e Leonardo BONAFEDE fin dagli anni ’60 dicevano che volevano ucciderlo, poiché si comportava male e aveva lasciato la moglie per una prostituta. Sentì dire, inoltre, che ogni tanto essi lo richiamavano perché faceva estorsioni a persone vicine alla “famiglia”, approfittando del fatto che non si sapeva in giro che era stato messo fuori dalla cosca.

Il BONO non ha saputo precisare quando le intenzioni manifestate di ammazzare il L’ALA divennero più concrete, ma ha specificato che in un’occasione, tra il 1981 e il 1983, andò a Milano con SPEZIA Nunzio e LOMBARDO Gaspare per parlare con Stefano TRUGLIO allo scopo di assumere informazioni su dove stesse il L’ALA. I tre uomini alloggiarono all’Hotel “Auriga”, registrandosi con i loro nomi. Il TRUGLIO si recò all’albergo la sera stessa del loro arrivo e si appartò con lo SPEZIA, a cui in seguito il BONO e il LOMBARDO domandarono se gli avesse riferito dove fosse L’ALA. Il loro interlocutore rispose negativamente e commentò che a suo parere il TRUGLIO dava ospitalità all’obiettivo, poiché era sicuro che quest’ultimo si trovasse lì. Dopo qualche tempo, lo stesso SPEZIA ribadì che aveva avuto la conferma che il L’ALA era nel milanese e manifestò l’intenzione di uccidere anche il TRUGLIO per la condotta che aveva tenuto.

Sebbene il BONO fosse a Campobello di Mazara quando fu commesso il primo attentato ai danni del L’ALA, nel 1983 o 1984, egli ha affermato che non fu coinvolto nell’azione.

Venne comunque a conoscenza del fatto lo stesso pomeriggio in cui si era verificato e la notizia gli fu confermata il giorno successivo da “uomini d’onore” che egli conosceva. Costoro gli riferirono che avevano tentato di uccidere il L’ALA, ma avevano fallito, senza per altro specificare i nomi dei sicari. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che il 12 luglio 1996 aveva detto che in quel periodo non era in paese, il collaboratore ha ribadito la versione fornita in dibattimento, precisando per altro che in quel periodo era spesso in giro per l’Italia per il suo lavoro di commerciante di vini (cfr. esame del BONO in data 27 maggio 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stata escussa altresì Rosa ROPPOLO, testimone oculare del delitto.

Ella ha affermato che un pomeriggio tra le 17,30 e le 18,15 circa stava camminando con sua figlia in tenera età nelle baracche di Campobello, quartiere in cui allora abitava, quando sentì un rumore, come di uno scoppio di una gomma. Subito dopo vide la macchina di L’ALA, che ella conosceva e che era di colore chiaro, passare a forte velocità e se ne meravigliò, poiché di solito procedeva più lentamente.

Continuò a camminare e notò una moto con a bordo due giovani, entrambi con il casco e con tute di colore sgargiante, forse azzurro. Le parve più alto quello di dietro, ma ha aggiunto che non sapeva se a causa del fatto che era su un sedile più alto. Il passeggero impugnava una pistola e sparò due colpi, di cui ella notò i bagliori, all’indirizzo del L’ALA, tenendo l’arma sulla spalla del guidatore (cfr. deposizione della ROPPOLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine a delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è estremamente preciso, dettagliato e costante. Esso, inoltre, è stato ribadito integralmente anche in sede di controesame, nel quale tuttavia sono emerse alcune discrasie rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Per altro, le predette difformità sono state complessivamente di importanza assai limitata, tenendo conto che esse hanno riguardo a particolari secondari nell’economia generale del racconto, quali il luogo di incontro con il MESSINA DENARO e le caratteristiche del villino in contrada Tonnarella di Mazara. L’unica discrasia che può essere giudicata rilevante concerne l’originaria esclusione della presenza di fiancheggiatori campobellesi che avrebbero fornito supporto ai sicari forestieri. Tuttavia, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando ha raccontato in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. In seguito, con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua attività delinquenziale, del resto, è continuata anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti) che gli tornavano alla mente mentre raccontava singoli episodi. Tale condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non intende sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire ai Magistrati tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa.

Del resto, nel caso in esame, la versione dei fatti fornita in dibattimento, secondo la quale erano presenti alcune persone di Campobello di Mazara in qualità di appoggio appare più conforme all’abituale condotta degli uomini di “cosa nostra” nell’esecuzione di omicidi. Infatti, è prassi comune che gli esecutori materiali del delitto, specie quando debba essere commesso in piccoli paesi, siano sicari provenienti da paesi vicini, al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di un riconoscimento da parte di eventuali testimoni. D’altra parte, i killer sono solitamente affiancati da soggetti locali, i quali hanno il compito di fornire loro i necessari apporti logistici e di controllare i movimenti della vittima designata. Per quest’ultimo compito, ove possibile, si è soliti servirsi di persone non notoriamente affiliate o vicine alla cosca, per non destare sospetti nell’obiettivo. In quest’ottica, il coinvolgimento nell’azione di LOMBARDO Gaspare, in quell’epoca uno degli “uomini d’onore” più giovani e attivi della “famiglia” di Campobello, e di URSO Raffaele, il quale invece non era noto agli investigatori (cfr. deposizione GUIDO, cit.), appare perfettamente logica e conforme alla prassi dell’azione criminale dell’associazione mafiosa.

Ugualmente appare pienamente plausibile sotto il profilo logico il coinvolgimento di SPEZIA Nunzio (affermato per la prima volta in dibattimento) e di MESSINA Francesco. Il primo, infatti, era, a detta di tutti i collaboratori (cfr. citate dichiarazioni della FILIPPELLO, nonché esami del BONO e del SINACORI) uno dei principali nemici del L’ALA, cosicchè la sua presenza nella base operativa il giorno dell’attentato era assolutamente comprensibile. Il secondo era, a detta del SINACORI, l’uomo più vicino al RIINA nel mandamento di Mazara del Vallo e durante i periodi di carcerazione di Mariano AGATE deteneva il potere decisionale sugli omicidi. Ne consegue che anche in questo caso le parole del PATTI sulla sua partecipazione in qualità di organizzatore all’attentato al L’ALA sono riscontrate dalle ulteriori emergenze dibattimentali.

La causale del delitto deve essere ricollegata essenzialmente, a giudizio di questa Corte, al deciso schieramento del L’ALA dalla parte della fazione avversaria dei “corleonesi” nella guerra di mafia, insieme ai suoi nipoti Giuseppe e Andrea ALA, anch’essi uccisi in quel contesto. Da tale netta scelta di campo discesero non solo la fuga all’estero dopo gli omicidi dei fratelli ALA e la decisione di vendicarli al suo ritorno in paese, ma altresì i contrasti con lo SPEZIA, il PASSANANTE e il BONAFEDE, i quali a partire dalla fine degli anni ’70 (e cioè in un’epoca in cui i due schieramenti all’interno di “cosa nostra” erano già delineati e i “corleonesi” avevano iniziato a minare le fondamenta del potere del BONTATE, del BADALAMENTI e dell’INZERILLO) tennero una condotta finalizzata a privarlo di ogni autorevolezza nel paese, scatenando la sua pubblica e violenta reazione contro lo SPEZIA narrata dalla FILIPPELLO e dal LICCIARDI, reazione che probabilmente rese insanabile il contrasto personale tra i due uomini. Un altro significativo riscontro del legame del L’ALA al gruppo facente capo nel trapanese ai RIMI e ai BADALAMENTI è costituito dalla reazione che egli ebbe di fronte alla lettera anonima che attribuiva a costoro la responsabilità dell’attentato, ordinando alla FILIPPELLO di strapparla in quanto senza dubbio falsa. Del resto, in atti è emerso che tale tattica fu adottata ordinariamente dai “corleonesi” nella guerra di mafia per ingenerare confusione negli amici delle vittime dei loro avversari e creare loro un danno ancora maggiore.

A fronte di un resoconto dettagliato, logico e preciso dei fatti, tali da fare ritenere che non possa averli appresi aliunde, la complessiva attendibilità del PATTI non può essere giudicata inficiata dalle discrasie emerse tra il suo racconto e quello della FILIPPELLO e della ROPPOLO.

Quest’ultima ha affermato che i due sicari indossavano sgargianti tute azzurre e non jeans e giubbotti, come sostenuto dal collaboratore.

La prima, invece, ha riferito che il L’ALA le disse di avere riconosciuto gli aggressori in SPEZIA Vincenzo e LOMBARDO Gaspare, mentre il PATTI ha attribuito a se stesso e a MESSINA DENARO Matteo la responsabilità del fatto delittuoso in esame. Ha detto altresì che il suo convivente le aveva detto che il guidatore della moto non aveva sparato al suo indirizzo, ma aveva passato la pistola al passeggero, mentre il collaboratore marsalese ha affermato di avere sparato anche lui.

Infine, il L’ALA verbalizzò nella denuncia che a un certo punto gli aggressori lo superarono e fecero inversione di marcia, mentre il collaboratore non ha accennato a tale manovra.

Con riferimento all’identità degli aggressori, questa Corte reputa che si debba ritenere più attendibile la versione del PATTI, quanto meno con riferimento alla presenza del propalante stesso.

Infatti il L’ALA vide i due uomini da lontano, mentre era impegnato nella guida dell’autovettura e nella scelta delle manovre più idonee a consentirgli la fuga e versava in uno stato di concitazione. Pertanto è verosimile che egli abbia ricollegato i visi, che aveva potuto solo intravedere in lontananza e travisati da caschi, a LOMBARDO Gaspare e SPEZIA Vincenzo, cioè a due giovani che conosceva come “uomini d’onore” del paese vicini al suo maggior nemico e che quindi potevano ben essere gli esecutori materiali di una decisione presa da quest’ultimo. A giudizio di questa Corte, di conseguenza, l’identificazione dei killer operata dal L’ALA fu effettuata non tanto sulla base di una precisa percezione visiva (necessariamente vaga per le ragioni già esposte), quanto alla luce di considerazioni di carattere logico, non supportate da congrue basi fattuali. Dalle predette considerazioni discende che l’identificazione dei sicari nel LOMBARDO e in SPEZIA Vincenzo non può essere giudicata attendibile.

Al contrario, deve prestarsi fede alla confessione del PATTI, Quest’ultimo, infatti, non aveva ragione alcuna di autoaccusarsi falsamente del crimine in parola per aumentare il peso della propria collaborazione, attesi il numero degli omicidi a cui aveva preso parte (e di cui poteva pertanto assumersi realmente la responsabilità) e l’immensa mole di notizie che fornì agli inquirenti, tale da rendere assolutamente unica la qualità del suo contributo. D’altra parte, come si è già avuto modo di precisare, le dichiarazioni del PATTI (in ordine all’intervento di sicari forestieri) rispondono, oltre che a evidenti ragioni logiche, alle regole comportamentali seguite da “cosa nostra”, circostanza che ne riscontra ulteriormente la credibilità.

Quanto alle altre difformità tra le propalazioni del collaboratore in parola e le diverse risultanze probatorie, esse hanno un rilievo sostanzialmente secondario e pertanto, pur non potendo essere risolte sulla base delle risultanze probatorie in atti, non incidono sostanzialmente sull’attendibilità dello stesso. Ciò, nondimeno a parere di questa Corte, le affermazioni del PATTI vanno reputate più verosimili di quelle degli altri testi, quanto meno con riferimento agli indumenti usati dai killer, atteso che appare poco plausibile che due persone che debbono portare a termine un assassinio indossino indumenti particolarmente vistosi, tali da attirare l’attenzione nei loro confronti.

D’altra parte, le fonti probatorie in esame, hanno riscontrato pienamente le dichiarazioni del collaboratore con riferimento a numerosi particolari, ben più significativi, e in particolare:

1) la narrazione del PATTI e la denuncia del L’ALA ai C.C. sono concordanti quanto alle modalità esecutive sui seguenti punti:

– il collaboratore ha affermato che i sicari erano a bordo di una Kavasaki 400: il L’ALA ha parlato di una motocicletta di grossa cilindrata;

– entrambi hanno dichiarato che l’obiettivo viaggiava sua un’AUDI di colore giallo morto: quest’ultimo ha riscontrato le predette dichiarazioni con riferimento sia al tipo che al colore dell’autovettura;

– entrambi hanno sostenuto che a bordo della Kawasaki vi erano due persone e che entrambi indossavano i caschi;

– entrambi hanno riferito che dopo un inseguimento i killer desistettero, consentendo all’obiettivo di salvarsi;

2) la narrazione del PATTI e le confidenze del L’ALA alla FILIPPELLO sono concordi altresì sui seguenti punti:

– entrambi hanno descritto gli aggressori come due persone a bordo di una moto e con il casco;

– entrambi hanno affermato che uno dei due sicari aveva gli occhiali, anche se sul particolari le versioni non sono pienamente concordanti, atteso che il PATTI ha indicato costui come il MESSINA DENARO, mentre la FILIPPELLO ha affermato, per altro senza esserne certa, che colui che inforcava gli occhiali fosse il guidatore;

– entrambi hanno detto che i primi colpi all’indirizzo del L’ALA li sparò il passeggero;

3) la narrazione del PATTI e di ROPPOLO Rosa sono concordi relativamente al fatto che i sicari fossero due, che viaggiassero a bordo di una motocicletta e che portassero il casco.

Infine, le dichiarazioni del PATTI hanno trovato significative conferme negli accertamenti effettuati su delega del P.M. da maresciallo SANTOMAURO, e in particolare:

1) autovettura nella disponibilità di MESSINA Francesco all’epoca del fatto: Volkswagen Golf di colore bianco tg. TP-219968, che fu formalmente intestata al MESSINA dal 21 novembre 1981 al 31 dicembre 1986; aveva avuto fino a poco tempo prima altre autovettura di analogo tipo e colore;

2) motocicletta Kawasaki 400: tramite il C.E.D. del Ministero dell’Interno accertarono che in Marsala il 14 gennaio 1983 era stata rubata una moto di quel tipo e marca, tg. MI-575914, che non fu più trovata; nonostante fosse stato loro richiesto di accertare anche il colore, non riuscirono ad appurare questo dato;

3) detenzione del PATTI per l’omicidio FERRARA: fu arrestato nell’ottobre 1986 e scarcerato il 6 ottobre 1989;

4) periodi di codetenzione tra l’odierno collaboratore e il e L’ALA: dal 20 ottobre al 17 dicembre 1986 entrambi erano ristretti nella Casa Circondariale di Marsala, il primo per l’omicidio FERRARA e il secondo per porto e detenzione abusiva di armi (ma “poi” gli fu notificato un mandato di cattura per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa);

5) personalità di LOMBARDO Gaspare: era un pregiudicato di Campobello di Mazara notoriamente legato a SPEZIA Nunzio; era nato a Castelvetrano il 18 agosto 1954 e risiedeva a Campobello, da dove scomparve il 28 luglio 1991;

6) base operativa utilizzata dai sicari: il locale è stato individuato come un immobile sito in via Rodi (una laterale di via Selinunte), proprio di fronte a una cantina all’epoca appartenente a BONO Pietro e Di STEFANO Antonino; si trattava di un garage ad un unico vano, chiuso da una saracinesca;

7) “status libertatis”: PATTI Antonio, MESSINA DENARO Matteo, MESSINA Francesco, URSO Raffaele e LOMBARDO Gaspare all’epoca del fatto erano liberi (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 4 giugno 1998).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI in ordine al primo tentato omicidio di Natale L’ALA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto lo stesso deve essere dichiarato responsabile del fatti delittuosi suddetti.

Non è stata, al contrario, raggiunta la prova certa che l’assassinio in esame sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque, cosicchè l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p. non può essere giudicata integrata.

Deve invece essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni dell’altro imputato, MESSINA DENARO Matteo deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.      

Il PATTI lo ha indicato come l’autore materiale del delitto, insieme a se stesso.

Come meglio si preciserà nella scheda dedicata specificamente alla sua posizione, all’epoca del fatto il MESSINA DENARO era già “uomo d’onore”.

Inoltre, egli portava gli occhiali come uno dei sicari ed era libero al momento dell’agguato.

Questi elementi, per altro, non costituiscono un riscontro di natura individualizzante sufficiente a dimostrare, unitamente alle dichiarazioni del PATTI, pur genericamente attendibili, la responsabilità del MESSINA DENARO nel fatto delittuoso in esame.

Infatti la sua appartenenza alla “famiglia” di Castelvetrano guidata da suo padre, capo provinciale di “cosa nostra”, e la circostanza che egli portasse gli occhiali non sono circostanze di per sé sufficienti a dimostrare la sua responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli, in assenza di ulteriori e più specifici elementi di riscontro.  

Alla luce delle precedenti considerazioni, MESSINA DENARO Matteo deve essere assolto dai delitti in parola per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

II TENTATO OMICIDIO DI NATALE L’ALA

Il secondo omicidio di Natale L’ALA si verificò alle ore 11,30 circa del 28 dicembre 1989, all’interno di un bar di Campobello di Mazara. Due sconosciuti non travisati e armati esplosero all’indirizzo della vittima colpi d’arma da fuoco mentre era all’interno dello snack bar di via Selinunte in Campobello di Mazara. Benchè ferito a un occhio, il L’ALA raggiunse la sua abitazione, dove trovò la FILIPPELLO, la quale lo accompagnò all’ospedale di Castelvetrano (cfr. deposizione dell’allora Capitano Raffaele DE SOLE, resa all’udienza del 28 maggio 1998, nonché referto medico dell’ospedale di Castelvetrano redatto alle ore 11,40 del 28 dicembre 1989, sub doc.23 prodotto dal P.M.).

Nell’ambito delle indagini immediatamente successive al fatto venne sequestrata l’autovettura FIAT 132 di colore blu con carrozzeria blindata tg. TP-262842 di proprietà di Giacoma FILIPPELLO, a bordo della quale il L’ALA si era allontanato dal bar in cui era stato fatto segno di colpi d’arma da fuoco, nonchè cinque ogive presumibilmente di calibro 38 (cfr. verbali di sequestro operati dai CC. di Campobello di Mazara in data 28 novembre 1989).

Vennero inoltre escussi vari testimoni, i quali per altro non fornirono informazioni utili per l’individuazione dei responsabili. Lo stesso L’ALA, invitato dal DEL SOLE a collaborare con gli inquirenti se non altro per tentare di salvarsi la vita, gli confermò in via confidenziale che aveva motivi di contrasto con SPEZIA Nunzio, ma rifiutò recisamente di collaborare, assumendo che era nato “uomo d’onore” e come tale voleva morire (cfr. deposizione DEL SOLE, cit.).

Dopo la morte del convivente, Giacoma FILIPPELLO intraprese una proficua attività di collaborazione con il Procuratore di Marsala dottor BORSELLINO e fornì numerose informazioni sulle vicende immediatamente precedenti al secondo attentato alla vita del suo convivente.

La FILIPPELLO collegò il secondo attentato alla vita del convivente e l’omicidio di quest’ultimo al fallito attentato che questi aveva organizzato contro SPEZIA Nunzio perpetrato il precedente 15 ottobre. Del suddetto episodio delittuoso il L’ALA era stato il mandante, mentre esecutori materiali erano stati LICCIARDI Michele, che aveva sparato, e PANTALEO Giacomo, che aveva guidato la motocicletta (cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani, cit.).

La FILIPPELLO ha precisato a tale ultimo proposito che il L’ALA aveva accelerato i tempi di esecuzione della suddetta azione delittuosa poiché una persona di cui non rivelò il nome alla convivente lo aveva avvisato che aveva visto una FIAT Uno di colore verde targata PA all’interno l’azienda vinicola di BONO Pietro, informazione da cui egli aveva arguito che i suoi nemici stessero preparando un nuovo attentato contro di lui, dato che aveva saputo che la motocicletta usata per il primo agguato ai suoi danni era stata ricoverata nel medesimo luogo.

La testimone ha aggiunto che dopo essere stato ferito il suo convivente ritornò a casa in compagnia di un certo SCAVUZZO, il quale ultimo a quell’epoca era latitante ed era ospite nel loro appartamento con un’altra persona di nome MAZZARA. Quel giorno lo SCAVUZZO era stato insieme al marito, accompagnandolo dal barbiere, andandolo a prendere e poi entrando insieme a lui nel bar al cui interno si era verificato l’agguato. Subito dopo avere accompagnato il L’ALA a casa, lo SCAVUZZO se ne andò a bordo della Ritmo della FILIPPELLO, mentre quest’ultima accompagnò il suo uomo all’ospedale di Castelvetrano. Durante il tragitto la vittima non le raccontò nulla, chiedendole anzi di lasciarlo stare poichè sentiva un forte dolore, dato che una pallottola si era conficcata nella mascella, sotto un occhio, di cui perse la funzionalità.

La FILIPPELLO potè vedere il ferito solo la sera, dopo che fu trasportato all’ospedale di Palermo. Durante la degenza in quest’ultimo nosocomio il L’ALA le raccontò che gli attentatori erano stati due giovani che non conosceva, mentre i mandanti di entrambi gli attentati erano stati SPEZIA Nunzio, PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE, che erano i capi della cosca avversaria. Il suo convivente le confidò inoltre che ricordava bene uno degli attentatori, il quale era alto e “mezzo biondo”. Nel medesimo periodo L’ALA ricevette la visita del Procuratore di Marsala, dr. BORSELLINO, che gli rivolse alcune domande. Tuttavia, nonostante le esortazioni della stessa FILIPPELLO, l’uomo rifiutò di collaborare, dicendole che voleva morire “da uomo” (cfr. deposizione di Giacoma FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998, cit.).

In seguito alle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di tentato omicidio premeditato e commesso in numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Natale L’ALA, in concorso con ASARO Mariano, BONAFEDE Leonardo, LEONE Giovanni, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Matteo, PASSANANTE Alfonso, SPEZIA Nunzio e URSO Raffaele, nonché con D’AMICO Vincenzo, deceduto, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per la commissione del predetto crimine, in concorso con DI STEFANO Antonino e SPEZIA Vincenzo.

Con riferimento ai capi di imputazione in parola, nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Campobello di Mazara.

Antonio PATTI ha ammesso di avere partecipato all’esecuzione del crimine in esame, che fu commesso verso la fine del 1989, dopo che egli era stato scarcerato al termine di circa tre anni di detenzione per l’omicidio FERRARA, fatto per il quale era stato arrestato nel 1986 insieme ad altri membri della cosca di Marsala.

Ricevette l’ordine di recarsi a Campobello di Mazara per assassinare Natale L’ALA da D’AMICO Vincenzo, il quale gli fissò un appuntamento con LEONE Giovanni a Mazara del Vallo. L’odierno collaboratore sapeva che quest’ultimo abitava in un villino a Tonnarella e lo andò a prendere con la sua FIAT Uno Bianca tg. PA acquistata da poco. Nonostante il P.M. gli abbia contestato che il 3 febbraio 1997 aveva detto che in quella prima occasione i tre uomini si recarono a Campobello con l’Audi del SINACORI, il PATTI ha ribadito la versione fornita in dibattimento.

A Campobello avevano appuntamento con URSO Raffaele, che li fece parcheggiare vicino alla stazione ferroviaria e li accompagnò al garage di fronte alla cantina di Pietro BONO. Là c’erano MESSINA DENARO Matteo, SPEZIA Vincenzo, il quale di tanto in tanto usciva per andare a controllare se l’obiettivo era in giro, e due persone di Castellammare del Golfo, l’ASARO e il MERCADANTE. La presenza di tanti uomini era dovuta al fatto che il L’ALA aveva una FIAT 131 blindata di colore scuro e pertanto avevano deciso di dividersi in due squadre per avere più possibilità di azione.

Per altro, il collaboratore ha precisato che quel giorno i killer, arrivati verso le 12,00 o le 13,00, rimasero nel garage -che il collaboratore sapeva essere del BONO, il quale aveva paura che qualcuno li vedesse uscire da lì prima di fare l’azione delittuosa- l’intero pomeriggio, ma non poterono compiere l’azione progettata, poiché il LEONE si arrabbiò con Vincenzo SPEZIA e lo apostrofò con l’epiteto di “cretino”, asserendo che non controllava l’obiettivo. Quel giorno il PATTI intravide il BONO dal portoncino del garage e sentì che si lamentava con l’URSO e gli diceva che non potevano rimanere lì, dato che potevano arrivare i Carabinieri e notare il “via vai” delle persone che arrivavano a portare notizie.

Per l’azione, a detta del dichiarante, erano state predisposte e portate nella base operativa due autovetture rubate: una A 112 scura e una Peugeot 205 rossa 4 sportelli.

Il commando si riunì nuovamente due o tre giorni dopo, di prima mattina. In quest’occasione non andarono al garage, poiché temevano di essere stati notati, ma in un altro stabile, all’interno del centro abitato, dietro a una chiesa, al cui interno c’era una basculla e poteva essere una cantina o un frantoio. Anche in questa occasione lasciarono la macchina alla Stazione, dove l’URSO li andò a prendere con la Peugeot 205 bianca di sua proprietà e li accompagnò alla base, nella quale c’era una basculla. Anche in questa occasione era presente il BONO, il quale aprì loro il portone scorrevole di lamiera all’ingresso.

Le due autovetture rubate preparate già per il primo tentativo erano state trasportate nello stabile.

Erano presenti sempre le stesse persone: MERCADANTE Michele, che era con la sua Golf bianca diesel, ASARO Mariano (che conosceva L’ALA e la sua donna e che al PATTI era stato presentato qualche anno prima, presentatogli come persona di “cosa nostra”, anche se lui ebbe a confidargli di non essere mafioso, ma massone), MESSINA DENARO Matteo, che aveva una Opel Corsa bianca 1.300 di sua proprietà, SINACORI Vincenzo (che aveva un’Audi 80 di colore scuro, a bordo della quale arrivò) e un certo “Nino” di Castelvetrano, che faceva il macellaio e aveva partecipato all’omicidio di DENARO Francesco alla Marinella. Il P.M. gli ha contestato che il 3 febbraio 1997 aveva detto di non ricordarsi del NASTASI, nonostante l’Autorità inquirente gli avesse rivelato che SINACORI aveva fatto il nome di costui, ma il collaboratore ha ribadito di essersi ricordato che in realtà il NASTASI effettivamente c’era.

Il PATTI ha specificato che SPEZIA Vincenzo e Cinuzzo URSO ebbero l’incarico di girare per il paese per controllare i movimenti dell’obiettivo, il quale era stato notato quel giorno fermarsi a parlare con alcune persone. Per altro, ha aggiunto che, mentre gli consta personalmente che l’URSO svolse tale compito, fu lo stesso URSO a dirgli che lo svolgeva anche Vincenzo SPEZIA, che egli non vide.

La “battuta” fu data intorno alle ore 10,30-11,00 da Cinuzzo URSO, il quale riferì ai membri del commando che la vittima era in un bar, poiché aveva notato la sua FIAT 131 blindata parcheggiata all’esterno del locale.

Il LEONE capì al volo dove si trovava l’esercizio in questione e si mise alla guida della A 112, mentre il PATTI prese posto al suo fianco. L’URSO fece loro strada a bordo della sua Peugeot 205, su cui era da solo. Sebbene anche gli altri fossero usciti dalla cantina per partecipare all’azione (per altro il collaboratore ha precisato che non li vide), egli e il LEONE furono i primi ad arrivare al bar e agirono senza aspettare che i complici arrivassero.

Quando i due sicari giunsero al bar, videro la blindata parcheggiata. Il PATTI entrò nel locale per primo, siccome conosceva il L’ALA per averlo visto nel carcere di Marsala (dove nel 1986 erano stati rinchiusi contemporaneamente, il campobellese nella cella n.4 e il collaboratore prima nella n.2 e poi nella n.7). Tale scelta operativa fu dettata dalle considerazioni che da un lato non volevano che l’obiettivo si insospettisse vedendo un volto sconosciuto e dall’altro lato temevano che fosse armato e avesse un giubbotto antiproiettile, e di conseguenza dovevano procedere con circospezione.

All’interno del locale c’era poca luce e vi erano due o tre persone, oltre alla vittima designata. Quando il PATTI entrò, il L’ALA, il quale era appoggiato con i gomiti al bancone dove era la macchina del caffè, lo guardò, probabilmente senza riconoscerlo, dato che in carcere non avevano mai avuto rapporti ed era possibile che non lo conoscesse, tanto più che il Marsalese cercava sempre di evitarlo, avendo partecipato al primo attentato ai suoi danni, e che la vittima passeggiava sempre con una guardia e non stava con gli atri detenuti. Poco dopo entrò il LEONE con una rivoltella calibro 38 in pugno e sparò subito un paio di colpi all’indirizzo dell’obiettivo, il quale si accasciò dietro al bancone dei gelati. Il PATTI estrasse a sua volta la pistola dello stesso calibro con cui era armato ed esplose qualche colpo verso il bancone frigorifero dei gelati, frantumando il vetro, al fine di spaventare una persona che era dietro il bancone stesso. Entrambi i revolver (uno per ciascuno dei killer) si incepparono e perciò dovettero andarsene. Il LEONE, dopo che si era inceppata la sua rivoltella, aveva chiesto al PATTI di dargli quella in suo possesso e, quando quest’ultimo gli rispose che anch’essa non era efficiente, si arrabbiò con il complice, fatto per il quale il collaboratore si impermalì, cosicchè il rapporto tra i due uomini non fu più cordiale come prima.

I due killer ritornarono alla cantina, ma non vi rientrarono: si fermarono solo il tempo necessario per informare i loro complici dell’accaduto. Non dissero loro l’esito dell’agguato, poiché essi stessi non sapevano se il L’ALA era morto. Quindi si recarono subito alla stazione, dove lasciarono la A 112 e le armi, e ritornarono verso Mazara del Vallo con la FIAT Uno del PATTI. Tra Campobello e Mazara, in una strada interna, interna, il LEONE indicò al collaboratore un elicottero di colore scuro dei Carabinieri a circa m.150-200 di altezza. Con riferimento alla scritta sul velivolo, il P.M. ha contestato al collaboratore che il 1 settembre 1995 egli disse di non sapere di preciso se era un mezzo dei Carabinieri o della Polizia. Il LEONE temette che li avessero individuati e pertanto i due si diressero verso il villino intestato al PATTI a Mazara, nella zona marittima vicino all’Hotel Milano, dove trovarono GANCITANO Andrea, che in quel periodo era latitante (cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente nelle udienze del 28 maggio 1998 e del 27 maggio 1999).

In sede di controesame i difensori hanno evidenziato alcune difformità tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nella fase dibattimentale e nel corso delle indagini preliminari, e in particolare:

– nell’interrogatorio del 1 settembre 1995 non accennò alla breve sosta alla cantina frantoio di PATTI e LEONE dopo l’omicidio; il PATTI ha ribadito la versione fornita in dibattimento;

– nell’interrogatorio del 1 settembre del 1995 affermò che la seconda volta che si recarono a Campobello di Mazara seguirono URSO con la loro autovettura e non la lasciarono, come la volta precedente, vicino alla stazione; il collaboratore ha confermato quanto riferito in sede di esame e controesame;

– il 1 settembre 1995 dichiarò che all’interno del bar aveva sparato per “fare un pochettino di … per fare morire tutti quelli che erano dentro al bar”; il PATTI ha spiegato che egli intendeva esprimere lo stesso concetto espresso in dibattimento, dicendo che voleva farli “morire di paura”.

Vincenzo SINACORI ha ammesso la propria responsabilità in ordine al secondo attentato alla vita di Natale L’ALA, affermando di esservi stato coinvolto da MESSINA Francesco.

Ha aggiunto che si recò al luogo dell’appuntamento -un garage abbastanza vasto di fronte alla cantina di BONO Pietro, al cui interno erano state predisposte delle autovetture- insieme a LEONE Giovanni, a bordo della sua Audi di mattina presto.

Erano presenti altresì MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, MERCADANTE Michele, ASARO Mariano, URSO Raffaele e SPEZIA Vincenzo. A quanto gli confidò il MESSINA, la presenza del MERCADANTE e dell’ASARO (il primo “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo e il secondo persona molto vicina all’altra) era dovuta al fatto che quest’ultimo era massone come il L’ALA e pertanto poteva fermare l’obiettivo -che già girava a bordo di una macchina blindata- e consentire ai complici di ucciderlo non appena sceso dall’autovettura. Il SINACORI ha dichiarato che in quell’occasione non ricorda di avere visto BONO Pietro.

A un certo punto l’URSO diede la “battuta” e il gruppo di fuoco uscì, dopo che i suoi componenti ebbero indossato il giubbotto anti-proiettile, rientrando per altro senza averlo intercettato.

Dato il fallimento del primo tentativo, decisero di mandare l’ASARO e il MERCADANTE a casa del L’ALA, approfittando del fatto che il primo conosceva anche la convivente di quest’ultimo. Il collaboratore ha aggiunto che in effetti i due uomini uscirono per recarsi nell’appartamento della vittima, ma non ha saputo dire se vi andarono effettivamente.

Essendo risultato vano il tentativo di incontrare il L’ALA e non avendo più notizie dei suoi movimenti, i membri del gruppo di fuoco se ne andarono nel pomeriggio, dandosi un appuntamento per ritentare alcuni giorni dopo. In quell’occasione rimasero tutti male impressionati da SPEZIA Vincenzo, poiché nonostante l’azione si facesse anche per vendicare l’attentato subito da suo padre il giovane, prima che uscissero il MERCADANTE e l’ASARO, voleva andare dal barbiere per costituirsi l’alibi.

Il luogo di convegno stabilito per il secondo tentativo fu un magazzino sotto la casa del BONO, vicino a una chiesa.

In questa fase furono presenti le stesse persone, tranne Vincenzo SPEZIA. Il collaboratore, per altro, ha affermato di non essere certo della presenza dell’ASARO e del MERCADANTE e di ritenere che ci fosse NASTASI Antonino, il quale era giunto sul posto insieme a MESSINA DENARO Matteo. In sede di controesame e riesame ha specificato di non ricordare con certezza se NASTASI era stato presente in occasione del primo o del secondo tentativo. Anche in questo caso, il SINACORI si recò al convegno insieme a LEONE e non notò tra gli astanti Pietro BONO. Per altro, in sede di controesame il collaboratore ha precisato che ricordava di essersi recato a Campobello a bordo della sua Audi, ma non rammentava con chi ci fosse andato, riferendosi ad entrambe le fasi in cui si svolse l’azione delittuosa in trattazione.

Nella base era stata predisposta una A 112 e, quando l’URSO diede loro la “battuta”, il LEONE e il PATTI uscirono a bordo di quella autovettura e si diressero al bar dove il Campobellese aveva visto la vittima. Quando arrivarono, avendo notato che il L’ALA era all’interno del locale, entrarono e gli spararono, senza per altro riuscire a ucciderlo, ma ferendolo solo, poiché si inceppò il revolver. Dopo l’azione ritornarono al magazzino e, senza scendere dalla macchina, raccontarono agli astanti ciò che era successo e il gruppo si sciolse.

Il SINACORI ha affermato di non ricordare di avere visto Nunzio SPEZIA in nessuna delle due fasi del secondo tentato omicidio, ma di ritenere che egli abbia sicuramente partecipato alla deliberazione, essendo stato proprio il tentato omicidio ai suoi danni il fattore scatenante dell’azione ed essendo egli in quel periodo il rappresentante della “famiglia” di Campobello.

Non ha saputo precisare se Cino URSO avesse un motorino o una Peugeot 205. Ha aggiunto che conosceva quest’ultimo imputato da parecchio tempo e che, sebbene non fosse formalmente affiliato, era molto vicino sia agli “uomini d’onore” Campobellesi sia a Matteo MESSINA DENARO.

Il SINACORI ha infine affermato che conosceva BONO Pietro fin dall’inizio degli anni ’80, come una persona che lavorava nel settore vinicolo. Era vicino ai Campobellesi: egli non lo vide in occasione del tentato omicidio e dell’omicidio, ma se vi era coinvolto era solo perché i mafiosi l’avevano costretto a concedere i suoi immobili come basi operative. Ha aggiunto che andò varie volte nella cantina del BONO, ma sempre per ragioni attinenti al vino, per accompagnare Battista AGATE. (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 28 maggio 1998, nonché controesame e riesame in data 26 maggio 1999).

Pietro BONO, dal canto suo, ha dichiarato che fu coinvolto in questo episodio criminoso, poiché Leonardo BONAFEDE gli chiese di mettersi a disposizione di URSO Raffaele perchè dovevano uccidere il L’ALA, e in particolare di consentirgli di utilizzare il magazzino sito in via Rosario di fronte alla sua cantina. In effetti l’URSO andò a domandargli se era disposto a dargli le chiavi del magazzino o a farsi trovare sul posto ed egli rispose affermativamente, specificando che era sufficiente che gli dicessero quando sarebbe servito loro il locale.

Un giorno l’URSO gli comunicò che avrebbero avuto bisogno del magazzino il giorno successivo. Il BONO, sapendo che sarebbe stato occupato con un cliente venuto da fuori, chiese al suo socio DI STEFANO Antonino di farsi trovare in loco al suo posto, raccontandogli ogni cosa, ivi compreso il fatto che l’immobile avrebbe avuto la funzione di base operativa per l’assassinio del L’ALA. Infatti aveva piena fiducia nel DI STEFANO, che conosceva fin da ragazzo, dato che anche i loro padri erano stati soci, e che era rispettato dagli “uomini d’onore”.

Il giorno dopo il BONO si allontanò da Campobello per circa un’ora per recarsi alla Cantina Sociale di Castelvetrano, ma fece in modo di ritornare al magazzino in tarda mattinata, desiderando essere informato sugli eventi poiché era preoccupato del fatto che un suo immobile doveva servire come base per la commissione di un fatto delittuoso. Nell’arco della giornata ritornò al magazzino per due o tre volte.

In queste occasioni il collaboratore assunse informazioni dal DI STEFANO, il quale per altro, rimase sempre nella cantina senza andare al magazzino, e con l’URSO. Entrò nel locale una sola volta e notò che c’erano il PATTI e MESSINA DENARO Matteo, che conosceva, e altre persone che non gli erano note.

Il BONO ha aggiunto che in seguito lo contattò l’URSO, il quale gli riferì che non avevano potuto effettuare l’azione perché non avevano trovato il L’ALA e gli domandò se poteva mettergli a disposizione per il giorno dopo una sua vecchia cantina in via Umberto I dietro la Chiesa Madre di Campobello; l’URSO in quel frangente specificò che la richiesta era dovuta al fatto che era opportuno cambiare base, essendo possibile che qualcuno si fosse accorto del movimento che c’era stato al magazzino, poiché erano passate molte persone.

Il collaboratore acconsentì e il giorno successivo, in tarda mattinata, si fece trovare in quest’ultimo stabile, provvedendo personalmente insieme all’URSO ad aprire le porte e il cancello onde consentire l’ingresso di due automobili di piccola cilindrata. In quell’occasione erano presenti MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino, SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio e LEONE Giovanni. Vi erano anche due persone che vedeva per la prima volta, un certo ASARO e un altro individuo di Castellammare, di cui non ha ricordato il nome. In sede di controesame (udienza 26 maggio 1999) il BONO ha ribadito che erano presenti i due imputati in parola. Tuttavia, su contestazione dell’Avv. BUSCAINO è emerso che nell’interrogatorio del 12 luglio 1996 aveva indicato come presenti, oltre al PATTI, a MESSINA DENARO Matteo e al LEONE, due individui che non conosceva, di cui uno era originario di Castellammare e latitante (parrebbe, dal tenore letterale della frase, e in particolare dell’uso del verbo all’indicativo presente, che lo stato di latitanza si riferisca al momento di espletamento dell’atto e non a quello in cui si verificarono i fatti di causa).

A detta del BONO, l’URSO si allontanò per andare a cercare il L’ALA, mentre l’odierno collaboratore rimase fuori dal cancello della cantina per vedere se arrivava gente. Verso sera l’URSO ritornò e tutti i presenti uscirono.

Subito dopo si diffuse la voce che vi era stato un attentato alla vita del L’ALA. Il BONO venne a conoscenza della notizia al Circolo Nuovo, dove si era recato. La stessa serata incontrò l’URSO, il quale gli riferì che l’attentato era fallito e che avrebbero provato un’altra volta. Il BONO gli chiese la chiave e il suo interlocutore gli rispose che non l’aveva con sé e che gliela avrebbe data il giorno successivo, cosa che in effetti fece.

Il BONO ha aggiunto che nel 1985 trascorse un periodo di latitanza a Desenzano del Garda. Dopo il suo arresto e una detenzione di circa nove mesi nel carcere di Brescia, fu affidato in prova al servizio sociale, con l’obbligo di andare a vivere nel paese di Campobello di Mazara. Tuttavia, avendo egli la necessità di recarsi spesso nell’Italia settentrionale per visitare i clienti e frequentare i mercati vinicoli, rivolse al Tribunale di sorveglianza di Trapani l’istanza di potere scontare la pena in provincia di Brescia. Circa un mese dopo fu disposto il suo trasferimento e potè scontare l’affidamento a Brescia, abitando a Desenzano, dove dimorò fino al 1992, scontandovi anche un periodo di sorveglianza speciale di p.s.. Per altro, anche quando visse in Lombardia, circa una volta al mese, tornava sempre a trovare gli “uomini d’onore” del Campobello di Mazara. All’epoca del secondo attentato alla vita di Natale L’ALA il BONO era per l’appunto a Campobello per trascorrervi le feste di Natale.

Il collaboratore ha specificato altresì di avere saputo telefonicamente da sua moglie (che era prima cugina della vittima) che poco prima del fatto delittuoso in parola che era stato compiuto un tentativo di omicidio in pregiudizio di Nunzio SPEZIA. Dopo quindici o venti giorni ritornò a Campobello da Desenzano dove si trovava al momento del fatto e andò a trovare il ferito, che era stato dimesso dall’ospedale ed era a casa in convalescenza. In questa occasione lo SPEZIA gli confidò che era stato il L’ALA a ordinare l’attentato e che LOMBARDO Gaspare era in giro a controllare i movimenti di costui. In effetti il giorno dopo, mentre il BONO -che andava ogni giorno a trovare lo SPEZIA- era a casa di quest’ultimo, arrivò il LOMBARDO e, in sua presenza, gli riferì che ancora non erano riusciti a sapere dove era si trovasse il L’ALA.

Il BONO ha riferito infine che il DI STEFANO circa quattro o sei mesi dopo che l’episodio si era verificato, gli raccontò che in assenza del socio era stato avvicinato dall’URSO e forse anche da SPEZIA Nunzio, i quali gli avevano chiesto se potevano ricoverare nel magazzino una macchina e una motocicletta, ottenendo il suo immediato consenso. I due mezzi vennero portati contestualmente nel locale da SINACORI Vincenzo e da RISERBATO Davide, accompagnati da URSO Raffaele, a bordo della cui autovettura se ne andarono. A quanto gli riferì il DI STEFANO, dopo alcuni giorni i due veicoli vennero portati via senza che fosse successo nulla. Per altro, il teste non ha potuto ricordare se questo fatto avvenne prima o dopo il secondo tentato omicidio di L’ALA (cfr. esame e controesame del BONO resi rispettivamente nelle udienze del 27 maggio 1998 e del 26 maggio 1999).

In sede di controesame, il BONO rispondendo alle domande dei difensori ha specificato che negli interrogatori del 12 giugno e del 12 luglio 1996 aveva in un primo momento negato e poi minimizzato la propria partecipazione al secondo attentato a Natale L’ALA, o comunque dimenticato alcuni fatti in quanto non era sereno e del tutto certo della sua scelta di collaborare con la giustizia e per tale ragione il suo ricordo si è precisato meglio con l’andare del tempo e con una più piena maturazione della sua scelta di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria. Pertanto, facendo mente locale sull’episodio, ha rammentato i nomi delle persone presenti, che il 12 luglio 1996 non aveva saputo precisare, riportandosi per l’elencazione dei presenti all’ordinanza di custodia cautelare; la presenza di due persone di Castellammare del Golfo, e non di una sola, come dichiarato nel medesimo frangente; la circostanza che egli entrò personalmente nel magazzino di fronte alla cantina e pertanto vide i membri del gruppo di fuoco all’interno dello stabile e non seppe della loro presenza dal DI STEFANO, come dichiarato inizialmente (cfr. controesame del 26 maggio 1999).

Angelo LICCIARDI, come si è già riferito, ha ammesso di essersi associato al L’ALA per scatenare una guerra contro la cosca mafiosa di Campobello di Mazara e che la prima azione militare realizzata dal loro gruppo fu il fallito attentato alla vita di SPEZIA Nunzio (esame all’udienza del 4 giugno 1998, cit.).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato escusso altresì Francesco STALLONE, che il giorno dell’azione si trovava all’interno del bar di proprietà di suo padre sito in via Selinunte n.119 di Campobello di Mazara.

Il testimone in parola ha riferito che al momento della sparatoria egli era dietro al bancone e stava dando da mangiare al suo nipotino, mentre suo cognato Vito CURIALE era dietro al bancone intento a servire i clienti e il L’ALA era in piedi vicino al bancone in compagnia di un’altra persona che egli non conosceva e stava chiacchierando e consumando una bevanda. Entrarono due uomini che ordinarono caffè; quando il cognato si girò per fare fronte alla richiesta, i due individui cominciarono a sparare. Il testimone non fece loro caso, poiché era impegnato a dare da mangiare al nipote e inoltre quando sentì i colpi di pistola si buttò a terra insieme al bimbo nascondendosi dietro al bancone e vi rimase fino a quando non fu finito tutto. Non ha saputo precisare contro chi spararono i sicari, né come fuggirono, né con che accento parlavano.

Ha ricordato che suo cognato si mise a gridare e, dietro contestazione (dichiarazioni rese il 28 dicembre 1989, ore 13,00 ai CC di Campobello), che i sicari spararono alcuni colpi di pistola contro la vetrina, infrangendola, e poi scapparono.

Al momento dell’attentato nel bar erano presenti, oltre a lui e al cognato, il L’ALA e il suo compagno, i due sicari e una quinta persona, di cui non ha ricordato il nome, ma che era un avventore del locale (cfr. deposizione STALLONE all’udienza del 27 maggio 1998).  

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri di carattere fattuale e logico, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Le poche difformità verificatesi (per altro solo per il PATTI) hanno riguardo a particolari complessivamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del “pentito”, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le sue dichiarazioni.

L’unico dato di novità significativa emerso nel corso del dibattimento è stato che il PATTI ha affermato con certezza che il giorno in cui si verificò l’agguato al L’ALA era presente anche il NASTASI, circostanza a cui non aveva fatto cenno nel corso delle indagini preliminari.

Per altro, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando ha raccontato in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. In seguito, con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua pregressa attività delinquenziale, del resto, è continuato anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti) che gli tornavano alla mente mentre raccontava singoli episodi. Tale condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non ha inteso sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire ai Magistrati tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa. Pertanto, la circostanza che il PATTI abbia ricordato la presenza del NASTASI solo in sede dibattimentale non inficia la sua credibilità sul punto.

Ciò premesso, i resoconti degli avvenimenti in esame forniti dal PATTI e dal SINACORI sono tra loro convergenti su molteplici punti significativi, tra i quali, in primo luogo, la causale dell’episodio delittuoso.

Mentre sulla ragione della decisione di sopprimere il L’ALA da parte di “cosa nostra” ci si è ampiamente soffermati nella scheda relativa al primo attentato, alla quale ci si riporta integralmente, entrambi i collaboratori hanno precisato che l’esecuzione del progetto criminoso venne accelerata dopo il fallito attentato a SPEZIA Nunzio, giudicato dai mafiosi ascrivibile al L’ALA in qualità di mandante.

L’esattezza di tale prospettazione è stata, del resto confermata dalla FILIPPELLO, la quale ha dettagliatamente descritto l’attività preparatoria ed esecutiva da parte del suo convivente e degli uomini raccolti intorno a lui (cfr. sunto delle sue dichiarazioni in tal senso nella più volte citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani relativa all’episodio in parola) e dal LICCIARDI.

Lo stesso BONO ha fornito un’ulteriore conferma implicita alle propalazioni degli altri collaboratori, raccontando che lo SPEZIA, che era cugino di primo grado di sua moglie, gli confidò che era certo che il responsabile dell’attentato ai suoi danni era il L’ALA e parlò in sua presenza con LOMBARDO Gaspare delle infruttuose ricerche di costui da parte del medesimo “uomo d’onore”. Con riferimento all’attendibilità del BONO ci si è già soffermati in più occasioni e in questa sede ci si riporta integralmente alle considerazioni fatte, ribadendo soltanto che la qualità dei suoi rapporti con i mafiosi di Campobello (e in particolare con lo SPEZIA, del quale era congiunto e a cui durante la convalescenza fece visita regolarmente) consente di escludere con certezza che costoro gli mentissero quando si confidavano con lui o discutevano tra loro in sua presenza (come si è visto, la circostanza che il BONO fosse in buoni rapporti con i Campobellesi fin dall’inizio degli anni ’80 è stata pienamente confermata dal SINACORI). D’altra parte, come è emerso nel corso del presente giudizio, il BONO fu sempre disponibile a collaborare con la cosca mafiosa del suo paese ogni volta che gli venne richiesto, dimostrandosi sempre un valido e fedele fiancheggiatore, cosicchè gli “uomini d’onore” potevano avere -anche sotto questo profilo- la massima fiducia nei suoi confronti.

Il PATTI e il SINACORI hanno inoltre fornito versioni concordi in ordine ai seguenti profili:

– svolgimento dell’azione in due fasi diverse, a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, a causa dell’impossibilità di rintracciare il L’ALA il primo giorno;

– utilizzazione come base per il gruppo di fuoco di un garage di fronte alla cantina dello stesso BONO e di un locale (una cantina o un frantoio per il PATTI, un magazzino per il SINACORI) nel centro abitato di Campobello vicino a una chiesa anche in questo caso nella disponibilità del BONO;

– predisposizione fin dal primo giorno di una A 112 rubata per l’esecuzione dell’azione;

– pessima impressione fatta da SPEZIA Vincenzo ai complici, a causa del suo scarso contributo alla riuscita dell’azione, sebbene essa avesse avuto nell’attentato a suo padre la causa più prossima;

– indicazione largamente convergente dei soggetti presenti, motivata sulla base delle stesse ragioni (con particolare riferimento ai Castellammaresi) e con gli stessi compiti;

– disponibilità in capo al L’ALA di un’autovettura blindata;

– segnalazione di “via libera” da parte di URSO Raffaele;

– partenza di un commando composto non solo dal PATTI e dal LEONE, ma altresì da altre persone, alcune delle quali indossarono un giubbotto antiproiettile (quest’ultima circostanza, affermata solo dal SINACORI, costituisce altresì una conferma logica alle parole del PATTI, il quale ha riferito che egli e LEONE uscirono per primi, poiché, come sempre, ci tenevano a eseguire personalmente il delitto, ma che altri li seguirono, anche se egli non li vide, perché si temeva una reazione violenta da parte dell’obiettivo);

– esecuzione materiale dell’attentato compiuta da PATTI e LEONE, i quali non uccisero la vittima predestinata perché si incepparono i revolver;

– rientro dei sicari alla base per un breve lasso di tempo allo scopo di informare i complici e separazione del gruppo.

A fronte di tali e tanto significative convergenze, le discrasie tra le versioni dei due collaboratori, per lo più su particolari di modesto rilievo, non soltanto non ne inficiano l’attendibilità, ma al contrario ne esaltano la genuinità, atteso che nessuno dei due ha inteso appiattirsi sulle dichiarazioni dell’altro, anche quando non era certo dell’esattezza dei suoi ricordi o essi erano smentiti con sicurezza dal correo.

In quest’ottica, deve essere esaminata la questione della presenza del BONO nelle due basi, affermata dall’interessato e dal PATTI e negata dal SINACORI.

A giudizio di questa Corte, deve prestarsi fede alle indicazioni dei primi due collaboratori, in quanto da un lato esse si riscontrano a vicenda e dall’altro lato rispondono a criteri di verosimiglianza logica. Infatti, è pienamente credibile che il BONO fosse preoccupato per la presenza di tanti soggetti estranei in locali nella sua disponibilità, specie perché tale convegno poteva facilmente essere collegato, se notato, all’attentato conto il L’ALA. Ne consegue che è comprensibile che egli preferisse essere presente personalmente per controllare l’evolversi della situazione e che, come raccontato dal PATTI, si lamentasse con l’URSO (vero e proprio deus ex machina della situazione) del rischio che correva. Del resto, il fatto che il problema prospettato dal BONO fosse reale e i suoi timori giustificati è confermato dal fatto che in occasione del secondo tentativo il gruppo di fuoco utilizzò un altro locale, proprio allo scopo di ridurre la possibilità che qualcuno li notasse.

D’altra parte, la circostanza che il SINACORI non si sia ricordato del BONO può essere giustificato alla luce del fatto che non si fermò per tutto il tempo e che si teneva comunque in una posizione defilata, avendo contatti soprattutto con l’URSO.  

Né osta alla presenza del BONO a Campobello di Mazara nel periodo del secondo attentato al L’ALA la circostanza che egli in quell’epoca vivesse a Desenzano, dove scontava la misura di prevenzione comminatagli dal Tribunale di Trapani con decreto n.18/85 emesso il 7 gennaio 1987.

Infatti dai libretti precettivi acquisiti ai sensi dell’art.507 c.p.p. è emerso che l’odierno collaboratore in data 12 dicembre 1989 comunicò che il giorno successivo si sarebbe recato a Campobello di Mazara per trascorrervi le feste di Natale, dimorando nell’abitazione dei propri familiari sita in via Umberto I n.11, nonché che si sarebbe spostato nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento per ragioni di lavoro e che sarebbe rientrato a Desenzano il 4 gennaio 1990, cosa che verosimilmente fece, atteso che sul libretto in data 5 gennaio 1990 è apposta l’attestazione “visto presentarsi” (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 21 febbraio 2000, nonché libretti precettivi e verbale di acquisizione prodotti dal predetto verbalizzante).

Valutata positivamente la questione della presenza del BONO, acquistano un significativo valore probatorio le rivelazioni dello stesso a riscontro delle dichiarazioni dei due citati collaboratori, con riferimento a:

– presenza di taluni degli odierni imputati (sul punto ci si soffermerà più ampiamente in seguito);

– svolgimento dell’azione in due distinte fasi, a poca distanza l’una dall’altra;

–   utilizzazione come basi logistiche di due locali nella sua disponibilità e in particolare un magazzino di fronte alla sua cantina e una vecchia cantina dietro la chiesa madre di Campobello di Mazara.

Le propalazioni dei collaboratori hanno ricevuto altresì significativi riscontri sulla base degli atti contenuti originariamente nel fascicolo per il dibattimento e negli accertamenti effettuati da Bartolomeo SANTOMAURO, Giuseppe LINARES e Leonardo DE MARTINO su delega del P.M., e in particolare:

1) dal verbale di sequestro risulta che all’epoca del primo attentato il L’ALA aveva una FIAT 132 blindata di colore blu, riscontrando sostanzialmente il PATTI (che però ha affermato che si trattava di una FIAT 131 blindata scura) e la FILIPPELLO;

2) il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato la base operativa utilizzata il secondo giorno in una cantina ora dismessa sita nel centro abitato di Campobello e di pertinenza del BONO, riscontrando in tal modo lo stesso BONO, il PATTI e il SINACORI;

3) il Maresciallo SANTOMAURO tramite il C.E.D. del Ministero dell’Interno ha accertato che il 19 dicembre 1989 era stata rubata a Mazara del Vallo una Autovettura A 112 targata TP-261590 e il 15 giugno 1989 nello stesso comune era stata sottratta al legittimo proprietario una Peugeot 205 di colore rosso con targa tedesca (HUTS 3), nonché che in quel periodo nella provincia di Trapani non risultavano rubate altre Peugeot 205 di diversi colori (confermando in tal modo le affermazioni del PATTI, che ha fatto riferimento alle due autovetture e del SINACORI, che ha menzionato solo la A 112);

4) il DE MARTINO ha riscontrato che l’URSO aveva all’epoca una Peugeot 205 bianca, come assunto da il PATTI e, in forma dubitativa, da il SINACORI;

5) è pacifico che l’agguato venne all’interno di un bar a Campobello di Mazara;

6) lo STALLONE ha affermato che nel locale al momento dell’agguato vi erano in tutto cinque persone, rendendo dichiarazioni compatibili con quelle del PATTI, che ha parlato di due o tre individui, oltre all’obiettivo. La circostanza che il collaboratore non abbia notato, o fissato nella memoria, la presenza di un bambino e dello SCAVUZZO, che conosceva per essere stato codetenuto con lui (fatto addotto dai difensori come elemento che proverebbe che il “pentito” non era presente), non appare significativa, essendo ben possibile che egli, nella concitazione del momento e concentrato sull’obiettivo, non li abbia notati. Le stesse considerazioni debbono essere effettuate altresì con riferimento alla circostanza che il PATTI non ha rammentato che il L’ALA era in compagnia, ma anzi ha detto che era da solo.

7) la circostanza che gli esecutori materiali furono in due e che entrambi entrarono all’interno del locale è stata confermata dallo STALLONE ed era pacificamente emersa dalle prime indagini, sulle quali ha riferito l’allora Capitano DEL SOLE. Non può essere condivisa la notazione difensiva secondo la quale l’affermazione del PATTI che egli entrò nel bar per primo sarebbe stata smentita dallo STALLONE, il quale ha riferito che i due killer entrarono insieme. Infatti, il testimone ha dichiarato che i sicari “sicuramente” fecero ingresso nel locale insieme, ma che non ricordava la circostanza perché era intento alla cura del nipotino. Ne consegue che lo STALLONE sulla circostanza in parola non è stato preciso, avendo riferito una sua deduzione logica e non un fatto a cui aveva assistito e che la sua testimonianza sul punto non può certamente essere giudicata idonea a smentire il collaboratore. Del pari, la circostanza secondo la quale il fatto che nessuno dei testimoni abbia riferito del dialogo intervenuto -a detta del PATTI- tra lo stesso “pentito” e il LEONE sulla pistola non è significativa, come sostenuto da taluno dei difensori, del mendacio del collaboratore, essendo del tutto plausibile che gli astanti, terrorizzati da quanto stava avvenendo, non abbiano prestato attenzione alle parole che gli assassini si scambiavano. Infine, a fronte di tanti e così significativi riscontri alle dichiarazioni del PATTI sulla dinamica dell’azione, non può essere reputato decisivo il contrasto con la descrizione di uno dei sicari fatta dal L’ALA alla FILIPPELLO, secondo cui uno dei killer era alto e “mezzo biondo” ed egli “non lo poteva dimenticare”. Anche in questo caso, deve ritenersi che la vittima, che non era certamente fisionomista (come dimostra l’errata identificazione dei responsabili del primo attentato alla sua vita), nella concitazione degli eventi non abbia fissato bene nella memoria le caratteristiche fisiche dell’uomo, come pare dimostrare anche l’estrema genericità della descrizione. Non è decisivo neppure il fatto che il L’ALA non abbia riconosciuto il PATTI, potendo la circostanza essere giustificata sia dalla relativa brevità del periodo di comune detenzione (durato pochi mesi), sia dall’isolamento rispetto ai mafiosi in cui si manteneva, o era mantenuta, la vittima, sia, infine, dalle sue scarse doti di fisionomista;

8) il SANTOMAURO ha accertato che il PATTI e il L’ALA erano stati codetenuti nel carcere di Marsala dopo il primo tentato omicidio dal 20 ottobre al 17 dicembre 1986, il primo per l’omicidio FERRARA e il secondo per porto e detenzione abusiva di armi;

9) i rilievi tecnici (e in particolare il rinvenimento di cinque ogive) e le dichiarazioni dello STALLONE sono compatibili, con riferimento al numero colpi esplosi e alla direzione proiettili, quanto riferito dal PATTI; il testimone, in particolare, ha confermato che gli aggressori, mentre se stavano andando, spararono alcuni colpi contro la vetrina, che si infranse;

10) lo STALLONE ha sostanzialmente riscontrato il predetto collaboratore anche con riferimento alla circostanza che i sicari, una volta entrati nel bar, ordinarono un caffè (l’imputato ha sostenuto che egli effettuò l’ordinazione, dopo avere fatto ingresso da solo nel locale);

11) il SANTOMAURO ha accertato dal figlio del titolare della concessionaria Lancia ATTINÀ di Marsala (dove il collaboratore acquistò e permutò molte autovetture) che il PATTI, come dichiarato dallo stesso, all’epoca del fatto aveva nella sua disponibilità una FIAT Uno bianca targata “PA”;

12) i rilievi tecnici effettuati nel bar hanno consentito di riscontrare che i sicari utilizzarono revolver calibro 38 come affermato dal PATTI;

13) il Maresciallo SANTOMAURO tramite il piano di volo dei velivoli in servizio all’aeroporto di Birgi ha appurato che due elicotteri della Marina Militare intorno a mezzogiorno del 28 dicembre 1989 (cioè in orario compatibile a quello indicato dal PATTI) erano in volo di perlustrazione nella zona costiera tra Marsala e Mazara;

14) il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il PATTI era intestatario di un villino a Mazara del Vallo;

15) il SANTOMAURO e il dottore LINARES hanno appurato che all’epoca dell’attentato erano liberi ASARO Mariano, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Matteo, URSO Raffaele, PATTI Antonio, BONO Pietro, SPEZIA Vincenzo e NASTASI Antonino, mentre LEONE Giovanni era latitante fin dal 1978, quando si sottrasse all’obbligo di soggiorno nel comune di Sennori in Sardegna dopo avere ottenuto il permesso di trascorrere qualche giorno a Mazara del Vallo; dopo essersi reso irreperibile, fu colpito da un provvedimento restrittivo per espiazione di pena in relazione alla violazione della misura di prevenzione; rimase latitante fino al 20 febbraio 1991, quando fu arrestato a Bardonecchia (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO del 26 maggio 1998, cit.).

Le dichiarazioni della FILIPPELLO secondo le quali il L’ALA accelerò i tempi dell’attentato alla vita dello SPEZIA poiché era stato avvisato che era stata notata una FIAT Uno di colore verde targata PA dentro l’azienda vinicola di BONO Pietro e aveva arguito che il veicolo fosse lì perché stavano preparando un nuovo attentato contro di lui ha trovato formidabili riscontri nelle dichiarazioni dello stesso BONO e da una relazione di servizio dei C.C. BONFANTE e MONTELEONE.

Il predetto collaboratore ha affermato che il suo socio DI STEFANO Antonino gli riferì che prima dell’attentato allo SPEZIA, l’URSO e forse lo stesso SPEZIA gli avevano chiesto il permesso di ricoverare nel magazzino vicino alla cantina una automobile e una motocicletta, che dopo alcuni giorni vennero portati via.

I Carabinieri BONFANTE e MONTELEONE il 3 luglio 1989 hanno redatto una relazione di servizio nella quale hanno dato atto che il 30 giugno e il due luglio 1989 avevano notato, in una stradina in terra battuta, un’autovettura FIAT Uno di colore verde bottiglia metallizzato tg.PA-797037, chiusa a chiave. Insospettitisi a causa della protratta permanenza del veicolo nel medesimo luogo effettuarono un controllo, appurando che la targa apparteneva al veicolo Volkswagen Golf di CORRENTI Marino, rubato a Palermo il 3 agosto 1988 e per il cui furto era stata sporta denuncia al Commissariato di P.S. di via Libertà a Palermo. L’esame del tagliando assicurativo della società “TITANO” consentì di accertare che il medesimo era intestato alla FIAT Uno e in esso erano riportate le generalità di RIZZO Rosaria, la quale, interrogata, riferì che il mezzo (avente telaio n. ZFA 146000-2372316) le era stato sottratto il 27 ottobre 1988 e che ella aveva sporto denuncia alla stazione CC del suo comune di residenza, Altavilla Milicia (PA). I militari portarono l’autovettura nel garage della Caserma CC di Mazara del Vallo e, dopo avere forzato lo sportello del lato guida e il cofano, appurarono che all’interno vi erano vari oggetti, tra cui due passamontagna, una robusta fune e due taniche di benzina, una delle quali parzialmente piena e l’altra vuota (cfr. relazione di servizio redatta dall’appuntato Gaetano MONTELEONE e dal Carabiniere Leonardo BONFANTE in data 3 luglio 1989).

Ora, non può non sottolinearsi che l’occultamento di un veicolo nella cantina del BONO da parte dei mafiosi campobellesi e il ritrovamento alcuni mesi prima dell’attentato allo SPEZIA di un’autovettura rubata certamente destinata alla realizzazione di attività illecite, come si desume dal materiale trovato al suo interno, costituiscono un significativo riscontro delle parole della FILIPPELLO circa i motivi che indussero il convivente ad affrettare i tempi dell’azione contro il suo irriducibile nemico. Infatti, dato l’insanabile odio che divideva i due uomini e il notorio ruolo del BONO di fiancheggiatore della cosca vincente, era ovvio che il L’ALA, venuto a conoscenza della predisposizione di mezzi per un’azione delittuosa l’abbia immediatamente ricollegata a un’azione contro di lui.

Infine, non può non sottolinearsi come la vicenda delittuosa in esame sia già stata oggetto di un vaglio da parte dell’Autorità Giudiziaria nella sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 29 gennaio 1998 a carico di BONO Pietro, originariamente imputato nel presente giudizio.

All’esito del suddetto processo il BONO è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e la diminuente di cui all’art.8 L.203/91, sanzione poi ridotta in appello ad anni quattro e mesi sei di reclusione.

Nella citata decisione sono state esaminate le propalazioni rese sull’episodio delittuoso in questione dal BONO, dal PATTI e dal SINACORI nel corso delle indagini preliminari e il giudizio sull’attendibilità delle stesse è stato positivo, tenuto conto della loro coerenza e logicità intrinseca, della compatibilità complessiva e dell’esistenza di numerosi riscontri forniti sia da elementi di fatto, sia dalle dichiarazioni di altri testimoni, quali Giacoma FILIPPELLO, Vito CURIALE e Francesco STALLONE (cfr. sentenza del G.U.P. di Palermo, cit., nonché sentenza della Corte d’Appello di Palermo pronunciata il 28 gennaio 1998 e divenuta irrevocabile il 7 maggio 1999).

Orbene, se l’esistenza di una decisione irrevocabile che ha ricostruito la dinamica del delitto sulla base di fonti di prova analoghe a quelle acquisite nel presente procedimento non elimina l’obbligo di questo Giudice di decidere autonomamente alla luce del suo libero convincimento, nondimeno le citate sentenze costituiscono un importante elemento di conferma della veridicità e della genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine al secondo omicidio del L’ALA e consentono altresì di apprezzare per tabulas la piena conformità delle propalazioni rese da ciascun collaboratore nella fase delle indagini preliminari con quelle dallo stesso fornite in dibattimento, a ulteriore suffragio della correttezza e lealtà del loro comportamento processuale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine al secondo tentato omicidio di Natale L’ALA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto gli stessi debbono essere dichiarati responsabili del fatti delittuosi suddetti.

Deve inoltre essere ritenuta raggiunta la prova che il crimine in esame sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque, con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere giudicata sussistente altresì l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo, atteso che i due imputati si recarono a Campobello di Mazara in ben due occasioni per commettere il delitto in trattazione.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputato debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori e della FILIPPELLO a carico di ciascuno di loro.     

ASARO MARIANO e MERCADANTE MICHELE

Antonio PATTI, con riferimento alla posizione processuale degli imputati in parola ha affermato che essi erano presenti in occasione tanto del primo quanto del secondo giorno di appuntamento, in quanto l’ASARO conosceva sia il L’ALA che la sua convivente e poteva pertanto avvicinare facilmente l’obiettivo. Ha aggiunto che i due uomini il secondo giorno andarono a Campobello a bordo della Golf diesel del MERCADANTE, che il collaboratore vide parcheggiata all’interno della cantina-frantoio (cfr., per quest’ultimo particolare, dichiarazioni del PATTI in sede di controesame, su domanda del difensore dell’URSO).

Il collaboratore ha aggiunto che sapeva che l’ASARO era massone poiché glielo aveva confidato lo stesso prevenuto e confermato il MILAZZO, mentre non era formalmente affiliato a “cosa nostra”, anche se era un fiancheggiatore dell’organizzazione.

Vincenzo SINACORI ha riferito che:

a) l’ASARO fu tra i presenti in occasione del primo tentativo, in quanto egli, che era molto vicino a MERCADANTE Michele, era altresì massone e in tale veste conosceva il L’ALA. Pertanto i sicari, i quali erano a conoscenza del fatto che la vittima girava a bordo di un’auto blindata, intendevano approfittare della conoscenza tra i due uomini per indurre la vittima a fermarsi e a scendere dalla macchina onde potergli sparare più agevolmente;

b) sempre in occasione del primo, infruttuoso tentativo, dopo che il gruppo di fuoco fu rientrato senza essere riuscito a individuare l’obiettivo, i presenti decisero di mandare l’ASARO e il MERCADANTE a casa del L’ALA, approfittando del fatto che il primo conosceva altresì la convivente della vittima predestinata. Per altro il collaboratore ha dichiarato di ricordare che i due uscirono per andare all’appartamento del L’ALA, ma di non sapere se vi andarono effettivamente;

c) ha un “ricordo vago” sulla presenza dell’ASARO e del MERCADANTE in occasione della seconda fase dell’azione.

Pietro BONO ha sostenuto che il secondo giorno tra coloro che convennero nella sua vecchia cantina vi erano altresì due persone di Castellammare che non aveva mai visto prima e che poi seppe chiamarsi ASARO e MERCADANTE.

In sede di controesame (udienza 26 maggio 1999) il BONO ha ribadito che erano presenti i due imputati in parola. Tuttavia, su contestazione dell’avv. BUSCAINO è emerso che nell’interrogatorio del 12 luglio 1996 aveva indicato come presenti, oltre al PATTI, a MESSINA DENARO Matteo e al LEONE, due individui che non conosceva, di cui uno era originario di Castellammare e latitante (parrebbe, dal tenore letterale della frase, e in particolare dell’uso del verbo all’indicativo presente, che lo stato di latitanza si riferisca al momento di espletamento dell’atto e non a quello in cui si verificarono i fatti di causa).

Infine, Giacoma FILIPPELLO ha dichiarato che conosceva un tale Mariano ASARO di Castellammare, che svolgeva la professione di odontotecnico, in quanto era affiliato alla loggia Scontrino di Trapani, come il suo convivente; quest’ultimo le confidò che l’ASARO era affiliato anche alla cosca di Castellammare. Ha aggiunto che il prevenuto in parola andò varie volte a cena a casa loro e lo vide per l’ultima volta nel dicembre 1989, poco prima del secondo attentato; in quest’ultimo frangente andò a casa sua a Campobello insieme a un certo MERCADANTE, che la testimone riconobbe in fotografia e che non ricordava di avere visto in precedenza.

Nelle deposizioni rese nell’udienza del 4 marzo 1994 nell’ambito del procedimento a carico di CALABRÒ Gioacchino + 9 celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani, la FILIPPELLO affermò altresì che l’ASARO in occasione della sua ultima visita le aveva detto di non potersi fermare poiché era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. ed era potuto passare da Campobello in quanto aveva ottenuto l’autorizzazione di recarsi a Castelvetrano.

Le dichiarazioni sopra riportate, hanno ottenuto significativi riscontri investigativi, e in particolare:

a) il maresciallo DE MARTINO ha accertato che MERCADANTE Michele aveva una Volkwagen Golf di colore bianco tg. TP-199079, diesel a tre porte, acquistata il 15 febbraio 1986 da BORRUSO Giacomo. E’ stato accertato giudizialmente ( sentenze 1130/91 e 1360/91 R.G.) che la vettura rimase nella disponibilità del MERCADANTE sino all’estate del 1990, quando passò nella disponibilità di VALENTI Antonino; il MERCADANTE ebbe altre tre auto del medesimo tipo;

b) all’epoca del secondo attentato, i due imputati erano liberi (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

Quanto all’appartenenza del MERCADANTE all’associazione mafiosa denominata “cosa nostra” si rinvia alla scheda dedicata alla posizione del prevenuto in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Come si è già precisato (cfr. infra, scheda relativa all’omicidio BIONDO, in Parte IV – Capitolo II), Mariano ASARO è persona vicina alla famiglia di Castellammare fin dall’inizio degli anni ’80 e in virtù di tale contiguità dapprima con MANCINO Salvatore (“uomo d’onore” di Castellammare del Golfo, segnalato dalla polizia statunitense per i suoi contatti con mafiosi americani e ucciso a Gambassi Terme insieme a MILAZZO Giuseppe il 16 ottobre 1981) e poi con MERCADANTE Michele, era assai conosciuto nell’ambiente mafioso della Provincia di Trapani. In virtù dei suoi legami con “cosa nostra” è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’art.416 bis c.p. (sul punto cfr. scheda personale del prevenuto).

Deve ritenersi altresì dimostrato che l’ASARO è massone.

Infatti, tale circostanza, affermata concordemente da tutti i collaboratori, è stata accertata nella citata sentenza a carico di GRIMAUDO Giovanni e altri sette imputati emessa dal Tribunale di Trapani emessa il 5 giugno 1993 e divenuta irrevocabile il 10 luglio 1995 per alcuni imputati e il 23 settembre 1997 per gli altri prodotta dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000.

Dalla predetta decisione è emerso che l’ASARO era iscritto alla loggia massonica “Iside 2”, il cui gran maestro, GRIMAUDO Giovanni, aveva contatti con vari altri massoni, tra cui L’ALA Natale, MANCINO Salvatore (precedentemente indicato come il mafioso al quale l’odierno imputato faceva da autista e che fu ucciso insieme al MILAZZO a Gambassi Terme), e FILIPPI Rosolino (anch’egli “uomo d’onore” legato ai RIMI assassinato nella cosiddetta seconda guerra di mafia di Alcamo, come si preciserà nell’introduzione al Capitolo IV della presente parte).

L’accertamento dell’affiliazione dell’imputato alla loggia “Iside 2” costituisce un importante riscontro alle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, i quali hanno sottolineato che il motivo indusse i mafiosi a coinvolgere Mariano ASARO, tramite il suo referente MERCADANTE, nell’episodio delittuoso in parola fu costituito proprio dall’esistenza di rapporti di frequentazione tra costui e il L’ALA conseguenti alla comune appartenenza a logge massoniche.

La versione fornita dai collaboratori è stata riscontrata altresì dalla FILIPPELLO, la quale ha affermato che effettivamente pochi giorni prima del secondo attentato alla vita del suo convivente ASARO si recò nella sua abitazione in compagnia di un tale MERCADANTE.

Le parole del PATTI e del SINACORI, d’altra parte, hanno trovato un significativo supporto logico nel fatto che il L’ALA era senza dubbio a conoscenza del fatto che “cosa nostra” avrebbe reagito all’attacco militare che egli aveva portato all’organizzazione tentando di assassinare Nunzio SPEZIA e si muoveva con molta circospezione, utilizzando addirittura un’automobile blindata. Di conseguenza, è plausibile che gli organizzatori avessero deciso di servirsi di un buon conoscente della vittima potenziale per abbassare l’attenzione di costui e rendere più agevole l’azione dei killer.

Né la presenza dell’ASARO a Campobello nei giorni in cui si verificarono i fatti di causa può essere esclusa sulla base del fatto che un suo eventuale viaggio a Campobello di Mazara avrebbe dovuto essere attestato nel libretto precettivo.

Infatti, a partire dal 3 agosto 1989 l’imputato in esame fu sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni irrogatagli dal Tribunale di Trapani con decreto n.31/88 R.M.P. emesso il 14 luglio 1989 e revocato dalla Corte d’Appello di Palermo il 15 febbraio 2000. L’ASARO aveva l’obbligo di presentarsi per la firma al Commissariato di pubblica sicurezza di Castellammare del Golfo tutti i mercoledì e le domeniche tra le 9,00 e le 12,00. Essendo stato autorizzato a recarsi a Palermo per ragioni di lavoro, era altresì sottoposto alla prescrizione di presentarsi in occasione di ogni viaggio al Commissariato di Castellammare del Golfo e a quello “Libertà” di Palermo per l’apposizione dei visti attestanti la partenza, l’arrivo nel capoluogo e il rientro.

Dall’esame del libretto precettivo è emerso che il prevenuto aveva l’obbligo di firma i giorni 24 e 27 dicembre 1989 e che vi ottemperò rispettivamente alle ore 9,35 e alle ore 10,10, mentre non vi era sottoposto nei giorni 25, 26 e 28 dicembre 1989. Ne consegue che l’assenza dell’obbligo di firma in alcune giornate e l’orario di adempimento dell’obbligo nelle altre sono perfettamente compatibili con la presenza dell’ASARO a Campobello di Mazara in entrambe le fasi in cui si snodò l’azione delittuosa in esame.  

Sulla base di tutti gli elementi sopra esposti, a giudizio di questa Corte deve ritenersi pienamente dimostrato che -conformemente alle propalazioni del PATTI e del SINACORI- l’ASARO e il MERCADANTE furono presenti in occasione del primo fallito tentativo e che in quel frangente il primo tentò di attirare il l’ALA in un tranello, senza riuscirci a causa della accidentale assenza di quest’ultimo dalla sua abitazione.

Al contrario, non può ritenersi raggiunta la piena prova della loro partecipazione alla seconda e decisiva fase dell’azione.

Infatti, mentre il PATTI l’ha affermata con certezza, il SINACORI in sede di esame ha dichiarato di avere della presenza dei due Castellammaresi in quel frangente un “ricordo vago” e, sentito da Presidente ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha implicitamente negato che ASARO e MERCADANTE siano intervenuti. In tale ultima occasione, infatti, il collaboratore, richiesto di fornire una spiegazione della sua affermazione resa nell’udienza del 18 novembre 1999 nel procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 21, secondo la quale egli non sapeva se il MERCADANTE aveva compiuto reati specifici nel corso della sua militanza mafiosa, ha precisato che la suddetta asserzione era stata dettata dal fatto che nelle due occasioni in cui avevano fatto parte del medesimo gruppo di fuoco (la prima fase dell’episodio delittuoso in parola e l’attentato in contrada Kaggera) non fu ucciso né ferito nessuno (cfr. esame del SINACORI ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 18 febbraio 2000).

Né possono ritenersi idonee a fornire un riscontro decisivo alle propalazioni del PATTI le dichiarazioni del BONO, atteso che non sono sorrette da tranquillanti caratteristiche di univocità e costanza.

Infatti in sede di controesame e dalle contestazioni dei difensori è emerso che il BONO prima dell’inizio della sua collaborazione conosceva le dichiarazioni accusatorie del PATTI contenute nell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 29 gennaio 1996 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo e che nell’interrogatorio del 12 luglio 1997, richiesto di indicare nominativamente i presenti il giorno del tentato omicidio, dichiarò che i soggetti in questione andavano individuati in quelli indicati nell’ordinanza restrittiva summenzionata e che non ricordava i loro nomi. Successivamente, sempre nel medesimo interrogatorio, affermò che era presente un solo Castellammarese, che all’epoca in cui rese le dichiarazioni era latitante e di cui non rammentava il nome.

L’iniziale incertezza del BONO in ordine al numero e al nome dei Castellamaresi presenti il giorno dell’attentato, unitamente all’ammessa conoscenza da parte del collaboratore delle dichiarazioni del PATTI, non consentono, a parere di questa Corte, di giudicare la chiamata in correità da parte del “pentito” campobellese dell’ASARO e del MERCADANTE un elemento di prova idoneo a riscontrare le accuse formulate a loro carico dal medesimo PATTI. Infatti, la genericità delle sue prime asserzioni sui Castellammaresi (più che comprensibili, essendo dovute al fatto che non li conosceva) e l’esplicito richiamo alle propalazioni del correo marsalese per l’individuazione nominativa dei presenti, inducono a dubitare che il BONO avesse un ricordo preciso della presenza di costoro il secondo giorno e che si sia richiamato pedissequamente a quanto affermato dal PATTI, la cui affidabilità fu ben presto evidente per tutti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ASARO e il MERCADANTE debbono essere assolti dal reato loro ascritto al capo 72 dell’imputazione per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Infatti, sebbene il PATTI sia un collaboratore intrinsecamente molto attendibile e le sue dichiarazioni siano state suffragate da numerosi riscontri estrinseci, non sono stati conseguiti tranquillanti riscontri individualizzanti in ordine alla presenza dei prevenuti il giorno del secondo attentato al L’ALA. D’altra parte, la loro partecipazione alla prima fase dell’azione alcuni giorni prima della realizzazione del progetto criminoso con un ruolo rivelatosi in concreto assolutamente marginale non può certamente ritenersi idonea a concretare una forma di compartecipazione morale al successivo sviluppo della condotta delittuosa.

Debbono invece essere ritenuti responsabili dei reati loro contestati al capo 73 della rubrica, in quanto le concordi e dettagliate dichiarazioni del PATTI e del SINACORI circa la presenza dei prevenuti e il ruolo dagli stessi ricoperto consentono di giudicare pienamente dimostrata la loro partecipazione alla prima fase dell’azione e, conseguentemente, l’integrazione delle fattispecie delittuose di porto e detenzione di armi comuni da sparo (verosimilmente alcune pistole, poi utilizzate nella fase successiva) finalizzate al tentativo di assassinare Natale L’ALA. Infatti, il tenore letterale della contestazione (e in particolare dell’indicazione del tempus commissi delicti e l’imputazione, in termini identici, a SPEZIA Vincenzo e a DI STEFANO Antonino della stessa condotta delittuosa autonomamente considerata) e il breve lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo tentativo consentono di ritenere che le fattispecie delittuose in esame siano state autonomamente contestate ai prevenuti.

Tra i due fatti delittuosi ascritti agli imputati deve essere giudicato sussistente il vincolo della continuazione, essendo l’unicità del disegno criminoso dimostrata, oltre che dalla contemporaneità delle condotte, dalla finalizzazione delle stesse all’assassinio di Natale L’ALA.

BONAFEDE LEONARDO e PASSANANTE Alfonso

Pietro BONO ha affermato che il BONAFEDE fu certamente coinvolto in questo episodio criminoso, in quanto fu lui a chiedergli di mettersi a disposizione di URSO Raffaele per l’attentato al L’ALA, consentendo al gruppo di fuoco di utilizzare il magazzino, sito in via Rosario di fronte alla sua cantina.

Giacoma FILIPPELLO ha confermato che a detta del suo convivente il BONAFEDE e PASSANANTE, insieme allo SPEZIA, erano le personalità più in vista della famiglia di Campobello di Mazara, nonché i mandanti del primo tentativo di omicidio ai danni del suo convivente, il quale, per questa ragione, li voleva eliminare.

Il PATTI e il SINACORI, invece, pur conoscendo gli imputati in esame e pur avendoli indicati come autorevoli “uomini d’onore” di Campobello, non li hanno inseriti nell’elenco delle persone presenti all’azione, né tra i mandanti a loro noti del delitto. A tale ultimo proposito, in particolare, il PATTI ha dichiarato di avere ricevuto l’ordine di mettersi a disposizione per uccidere il L’ALA dal suo “principale” Vincenzo D’AMICO e il SINACORI ha affermato di essere stato coinvolto da MESSINA Francesco, allora reggente della “famiglia” di Mazara del Vallo.

Gli stessi PATTI e SINACORI (cfr. ud.15 aprile 1998, 21 aprile 1999 e 18 febbraio 2000) e il DI CARLO (cfr. esame all’udienza del 7 maggio 1998) hanno affermato che il PASSANANTE e il BONAFEDE erano, insieme a SPEZIA Nunzio, i personaggi più autorevoli di “cosa nostra” a Campobello di Mazara. Il SINACORI, in particolare, ha affermato all’udienza del 28 maggio 1998 che il secondo era stato il rappresentante della “famiglia”, ma dovette farsi da parte all’inizio degli anni ’80 perché era troppo vicino ai MINORE, permettendo l’ascesa ai vertici della cosca di SPEZIA Nunzio. Lo stesso SINACORI, per altro, escusso ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 19 febbraio 2000, ha dichiarato che durante la detenzione dello SPEZIA il reggente del mandamento era BONAFEDE Leonardo.

La posizione di primo piano dei due imputati, per altro, in assenza di chiamate in correità (per il PASSANANTE) e di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie del BONO (nel caso del BONAFEDE) non costituisce un elemento idoneo a dimostrare la penale responsabilità degli stessi.

In primo luogo, infatti, nell’organizzazione del delitto furono certamente coinvolti i vertici dei mandamenti di Mazara del Vallo e di Castelvetrano, nelle persone di MESSINA Francesco e MESSINA DENARO Francesco, come si desume dalla circostanza che furono inviati alcuni dei killer più affidabili della provincia per eseguire l’omicidio (MESSINA DENARO Matteo, PATTI, LEONE, SINACORI) e venne addirittura coinvolto, quanto meno nella prima fase, ASARO Mariano, soggetto “vicino” alla cosca di Castellammare del Golfo, il quale conosceva l’obiettivo e poteva pertanto attirarlo in una trappola. Un così ampio spiegamento di forze, infatti, è ipotizzabile soltanto se si ammette che il delitto in esame venne organizzato dai vertici di “cosa nostra” della Provincia, che per altro era competente a deliberare il delitto, essendo il L’ALA un “uomo d’onore”, anche se posato.

In secondo luogo, poi, come meglio si vedrà nella scheda dedicata alla disamina della sua posizione, il rappresentante della cosca di Campobello (e dunque il soggetto naturalmente deputato a “portare” il caso in Commissione) era SPEZIA Nunzio, il quale era altresì il più acerrimo nemico del L’ALA e la vittima di un grave attentato la cui responsabilità era da ascrivere a quest’ultimo.

Dalle sueposte considerazioni consegue che un coinvolgimento del PASSANANTE e del BONAFEDE nell’omicidio in parola, pur se plausibile in virtù della loro posizione di primaria importanza in seno alla “famiglia” di Campobello, non può ritenersi sufficientemente dimostrato soltanto alla luce di tale elemento, che nei loro confronti non è univocamente indicativo di colpevolezza, proprio a causa del fatto che nell’organizzazione dell’azione furono senza dubbio coinvolti i vertici dei mandamenti di Castelvetrano (al cui interno ricadeva Campobello di Mazara) e di Mazara del Vallo e che rappresentante della cosca era all’epoca SPEZIA Nunzio.      

PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE Leonardo debbono pertanto essere assolti dai delitti loro ascritti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

SPEZIA NUNZIO

Vincenzo SINACORI ha dichiarato di non ricordare di avere visto SPEZIA Nunzio in nessuna delle due fasi del fatto criminoso in trattazione, precisando per altro che egli sicuramente partecipò alla deliberazione, dato che fu proprio il tentato omicidio ai suoi danni il fattore scatenante dell’azione ed essendo egli in quel periodo il rappresentante della “famiglia” di Campobello.

Il ruolo apicale ricoperto in quell’epoca dal prevenuto all’interno della cosca nel periodo di tempo in esame è stato confermato dal PATTI, mentre è pacifico dagli atti processuali che in effetti l’attentato allo SPEZIA precedette di pochi mesi l’azione delittuosa in parola (cfr. Introduzione al presente paragrafo).

Giacoma FILIPPELLO, inoltre, ha confermato che a detta del suo convivente lo SPEZIA, insieme al BONAFEDE e al PASSANANTE, era una delle personalità più in vista della famiglia di Campobello di Mazara, nonché il suo più acerrimo nemico e che per tale ragione, era il primo tra coloro che egli intendeva eliminare.

Quest’ultimo particolare è stato confermato anche dal LICCIARDI, personaggio vicino al L’ALA negli ultimi mesi della sua vita e autore materiale dell’attentato alla vita dello SPEZIA.

La FILIPPELLO e il LICCIARDI, in particolare, hanno posto l’accento sull’odio di vecchia data tra i due uomini, determinato sia dallo schieramento nelle due opposte fazioni che combatterono la guerra di mafia dei primi anni ’80, sia dagli omicidi di Andrea e Giuseppe ALA, nipoti di Natale, perpetrati dai “corleonesi” nel 1982, sia infine da una violenta e pubblica lite culminata in pesanti insulti rivolti dal L’ALA allo SPEZIA. La FILIPPELLO, in particolare, ha ampiamente ripercorso la progressiva, ma inesorabile perdita di prestigio del convivente nel paese di Campobello e posto l’accento sul fatto che mentre fino alla fine degli anni ’70 in molti gli si rivolgevano per ottenere il suo aiuto, successivamente sempre meno gente lo contattava a tal fine (cfr. Introduzione al presente paragrafo). Orbene, è pienamente verosimile che in una situazione di tal genere il L’ALA, accortosi del declino della sua autorevolezza, tentasse disperatamente di riuscire a soddisfare le richieste che gli venivano rivolte e che correlativamente lo SPEZIA, dal canto suo, in quanto elemento particolarmente vicino ai “corleonesi”, cercasse di sminuire sempre di più la figura dell’altro, vicino ai RIMI e ai BADALAMENTI. In una situazione di tal genere era fatale che alla prima occasione il conflitto latente esplodesse in pubblico con violenza, creando una insanabile contrapposizione anche personale tra gli interessati.

L’aspro rancore che divise i due individui per oltre un decennio si manifestò in varie occasioni, estrinsecandosi in azioni sempre più frenetiche nell’ultimo anno di vita del L’ALA, quando gli avvenimenti precipitarono.

Il BONO ha riferito che, sebbene l’eliminazione fisica del L’ALA fosse stata ventilata fin dalla fine degli anni ’60, la prima condotta concreta in tal senso di cui egli venne a conoscenza risale al periodo 1981-1983, quando il collaboratore si recò a Milano con SPEZIA Nunzio e LOMBARDO Gaspare per parlare con Stefano TRUGLIO allo scopo di assumere informazioni su dove si nascondesse il L’ALA. In quell’occasione lo SPEZIA si appartò con il TRUGLIO e successivamente riferì ai compagni di viaggio che quest’ultimo non gli aveva detto dove era l’obiettivo, aggiungendo che a suo parere il suo interlocutore dava ospitalità al fuggiasco, poiché era sicuro che quest’ultimo si trovasse lì. Dopo qualche tempo, lo stesso SPEZIA ribadì al BONO che aveva avuto la conferma che il L’ALA era nel milanese e manifestò l’intenzione di uccidere anche il TRUGLIO a causa della sua mancata collaborazione.

Nel 1984, poco dopo il rientro del L’ALA dall’estero sicari corleonesi (identificati erroneamente dalla vittima, ma collocati dalla stessa nell’esatto contesto criminale) attentarono per la prima volta alla sua vita.

Nella secondo metà degli anni ’80, resosi conto che la sua sorte era segnata, il L’ALA costituì intorno a sé un piccolo gruppo di persone che nutrissero rancori personali nei confronti di “cosa nostra”, sperando di riuscire a colpire i suoi avversari prima che costoro riuscissero a eliminarlo.

Nel 1989, sospettando che i suoi nemici stessero predisponendo i mezzi per cercare nuovamente di ucciderlo, decise di passare direttamente all’azione e organizzò l’attentato alla vita di SPEZIA Nunzio, che fu perpetrato il 15 ottobre 1989 dal LICCIARDI e da altri giovani del gruppo, i quali per questo fatto vennero condannati con la più volte citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani.  

A tale azione conseguì la pronta reazione di “cosa nostra”, che si estrinsecò dapprima nel secondo attentato alla vita del L’ALA e poi nella sua uccisione.

A giudizio di questa Corte, il diretto coinvolgimento dello SPEZIA nell’episodio delittuoso in trattazione, affermata dal SINACORI e dal BONO, trova un primo, formidabile riscontro proprio nell’antico e insanabile odio che divideva i due uomini e nella comprensione, da parte dell’odierno imputato, dell’ascrivibilità al suo nemico dell’azione armata ai suoi danni.

Sotto tale profilo, il BONO ha affermato che, venuto a conoscenza del ferimento dello SPEZIA, andò a fargli visita e venne a sapere che egli riteneva che il L’ALA fosse stato il mandante dell’attentato e che aveva mandato LOMBARDO Gaspare in giro a cercare quest’ultimo. Il giorno successivo, il collaboratore ritornò a visitare il congiunto e durante la sua permanenza sopraggiunse il LOMBARDO che riferì allo SPEZIA che non erano ancora riusciti a trovare il L’ALA, ma che stavano cercandolo attivamente per ammazzarlo.

La presenza di SPEZIA Vincenzo, figlio di Nunzio, nel gruppo di fuoco riunitosi il primo giorno e la severa stigmatizzazione della sua pavidità (tale da consigliarlo di defilarsi nella seconda fase) costituisce un ulteriore riscontro logico del coinvolgimento del padre, il quale -non potendo presenziare personalmente perché, dati i suoi notori contrasti con l’obiettivo, sarebbe stato il primo ad essere indiziato- inviò in sua vece il giovane, che si dimostrò indegno della fiducia che era stata riposta in lui, tenendo una condotta palesemente inadeguata.

Del resto, il coinvolgimento dello SPEZIA nell’omicidio è confermato logicamente tanto dal suo ruolo di rappresentante della cosca di Campobello, quanto dalla sua posizione di vittima di un grave attentato. In tale duplice veste, egli -che si era già attivato mettendo all’opera i suoi soldati- venne senza dubbio convocato dal capo mandamento e interrogato sull’accaduto. In quell’occasione, convinto (giustamente) del fatto che il L’ALA fosse il mandante dell’azione riferì la notizia al suo superiore, segnando in tal modo la sorte del suo nemico storico.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha altresì confermato che all’epoca del fatto lo SPEZIA era libero.

Alla luce di tutte le predette considerazioni, SPEZIA Nunzio deve essere giudicato responsabile dei delitti in trattazione.

LEONE GIOVANNI

Antonio PATTI, con riferimento al prevenuto in parola, ha affermato che:

a) egli si recò a Campobello insieme al LEONE, che era andato a prelevare in un villino a Tonnarella di Mazara, nel quale in quel periodo trascorreva la latitanza a bordo della sua FIAT Uno bianca tg. “PA”, in occasione di entrambi i tentativi;

b) nella prima occasione il LEONE si arrabbiò con Vincenzo SPEZIA e lo apostrofò con l’epiteto di “cretino”, asserendo che non controllava l’obiettivo come avrebbe dovuto;

c) quando l’URSO diede la “battuta”, il LEONE fu il primo a comprendere dove fosse il bar in cui si trovava l’obiettivo e partì subito alla volta dello stesso, alla guida della A 112 rubata e predisposta per l’azione;

d) il LEONE entrò nel bar dopo il PATTI, sparando subito alcuni colpi all’indirizzo della vittima designata, che si accasciò dietro al bancone dei gelati, ma non potè finirlo poiché si incepparono entrambi i revolver a disposizione dei sicari; in questo frangente il LEONE si arrabbiò con il PATTI, poiché aveva sparato inutilmente contro una vetrina;

e) dopo una breve sosta alla base operativa per avvertire i complici, il PATTI e il LEONE tornarono insieme a Mazara del Vallo e durante il tragitto in una strada interna furono sorvolati da un elicottero, fatto che spaventò il LEONE, che temette che li avessero individuati;

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha rivelato che:

a) si recò al convegno con il LEONE, che accompagnò con la sua Audi, in occasione di entrambi i tentativi;

b) il prevenuto in esame fu, con il PATTI, l’esecutore materiale dell’azione, che non riuscì perché si inceppò il revolver;

c) dopo avere sparato al L’ALA ritornarono al magazzino e, senza scendere dalla macchina, raccontarono agli astanti l’accaduto.

Pietro BONO ha indicato il LEONE tra i presenti perlomeno il secondo giorno.

La triplice chiamata in correità dell’imputato in parola consente di ritenere pienamente dimostrata la sua penale responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli.

Tutti i menzionati collaboratori, infatti, hanno indicato il prevenuto tra i presenti il giorno dell’attentato e il PATTI (che fu l’altro sicario) e il SINACORI lo hanno accusato di essere stato l’esecutore materiale del delitto. Le chiamate dei collaboratori sono, oltre che logicamente coerenti, dettagliate e costante, altresì concordi, con specifico riferimento al LEONE, e pertanto debbono essere giudicate pienamente credibili.

L’unica discrasia tra i resoconti del PATTI e del SINACORI attiene a un profilo assolutamente marginale, cioè alla persona con la quale l’imputato si recò a Campobello, avendo ciascuno sostenuto che vi si recò in sua compagnia e senza l’altro collaboratore. Alla luce degli elementi di prova raccolti non è possibile stabilire quale delle due versioni risponda alla realtà, anche se può affermarsi che verosimilmente il giorno dell’attentato rientrò a Mazara del Vallo insieme al PATTI, atteso che quest’ultimo ha ricordato che durante il viaggio i due videro un elicottero. Siffatta difformità, per altro, proprio a causa della sua importanza del tutto secondaria, non solo non è idonea a intaccare la credibilità dei collaboratori, ma al contrario esalta la genuinità e la lealtà processuale di entrambi. 

Le concordi accuse dei collaboratori hanno trovato conferma altresì in ulteriori elementi fattuali e logici emersi nel corso del dibattimento.

Il Maresciallo SANTOMAURO, in particolare, ha riscontrato le propalazioni dei collaboratori, affermando che in quel periodo il LEONE era latitante, e quindi sostanzialmente libero.

Come si è già più volte precisato, inoltre, l’imputato era capo decina della cosca di Mazara del Vallo, direttamente interessata all’organizzazione e all’esecuzione del delitto. In tale veste aveva il compito istituzionale di stabilire le concrete modalità dell’azione e per tale ragione, oltre che per la sua abilità di killer, era solito prendere parte personalmente alle azioni omicidiarie (il PATTI ha addirittura specificato che ci teneva a esserne l’esecutore materiale).

Alla luce di tutte le predette considerazioni, LEONE Giovanni deve essere giudicato penalmente responsabile dei delitti in trattazione.

MESSINA DENARO MATTEO

Antonio PATTI, con riferimento all’imputato in parola, ha affermato che fu presente in entrambe le occasioni; in ordine al secondo convegno ha precisato che aveva una Opel corsa bianca 1300 di sua proprietà.

Vincenzo SINACORI e Pietro BONO hanno confermato che il MESSINA DENARO partecipò a tutte e due le fasi dell’azione.

La triplice chiamata in correità dell’imputato in parola consente di ritenere pienamente dimostrata la sua penale responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli.

Del resto, la partecipazione del MESSINA DENARO all’episodio delittuoso in esame ha trovato ulteriori riscontri di carattere logico e fattuale in altri elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

In primo luogo, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il prevenuto all’epoca del secondo attentato al L’ALA era libero.

Il DE MARTINO, dal canto suo, ha accertato che, sebbene egli non sia mai stato intestatario di una Opel Corsa, tuttavia un’autovettura di tale tipo tg. TP-344278 fu immatricolata il 14 dicembre 1989 a nome di GUTTADAURO Filippo e fu rivenduta dal proprietario il 17 maggio 1991. Ha appurato altresì che il MESSINA DENARO Matteo il 19 febbraio 1993 era stato contravvenzionato sull’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Mazara alla guida di una Renault Clio tg. TP-399510 di proprietà dello stesso GUTTADAURO.

A giudizio di questa Corte, se tali circostanze non possono certo dimostrare che il MESSINA DENARO aveva la costante disponibilità delle autovetture del cognato, tuttavia il vincolo di affinità tra i due uomini e la prova che almeno in un’occasione il GUTTADAURO permise all’imputato in esame di usare la sua automobile, consentono di ritenere verosimile che in effetti il primo potesse utilizzare ogni volta che ne aveva bisogno i veicoli del secondo.

Infine, e soprattutto, MESSINA DENARO Matteo era il figlio e il successore naturale del padre alla guida del mandamento di Castelvetrano e all’epoca del delitto era già noto e rispettato nell’ambiente mafioso. Pertanto, è naturale che il capo provinciale di “cosa nostra” avesse incaricato il giovane di presenziare all’esecuzione dell’omicidio di Natale L’ALA, un “uomo d’onore” ribellatosi con le armi all’associazione e divenuto pericoloso per l’incolumità fisica degli affiliati, tanto più che il delitto doveva avvenire nel territorio del suo mandamento e che si trattava di un fatto di importanza assai significativa.

Sulla base dei menzionati elementi di prova deve essere giudicata raggiunta la piena prova della penale responsabilità del MESSINA DENARO con riferimento a tutti i delitti ascrittigli.

 

URSO RAFFAELE

Antonio PATTI, con riferimento all’imputato in parola ha dichiarato che:

a) in occasione di entrambi i viaggi a Campobello, l’URSO diede appuntamento a lui e al LEONE nei pressi della stazione ferroviaria e, dopo avere fatto parcheggiare loro l’automobile, li accompagnò la prima volta nel garage di fronte alla cantina del BONO e la seconda alla cantina-frantoio vicino alla chiesa;

b) in occasione del primo incontro, il PATTI intravide dal portoncino del garage il BONO e sentì che si lamentava con l’URSO, dicendogli che non potevano stare lì, poiché i carabinieri avrebbero potuto notare il “via vai” delle persone che arrivavano a portare notizie;

c) in entrambe le occasioni l’imputato in esame fu tra coloro che avevano il compito di controllare il L’ALA e il giorno dell’attentato portò loro la “battuta”, riferendo che l’obiettivo era in un bar davanti al quale aveva visto la macchina blindata dell’obiettivo;

d) l’URSO a bordo della sua Peugeot 205 fece strada all’autovettura dei killer.

Vincenzo SINACORI ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del PATTI relative al prevenuto in esame, affermando che:

– il prevenuto in parola era presente in entrambe le occasioni;

– tutte e due le volte fu lui a dare la “battuta” ai sicari, i quali per altro il primo giorno non riuscirono a individuare l’obiettivo, pur essendo usciti;

– l’URSO in quelle occasioni viaggiava a bordo di un motorino o una Peugeot.

Pietro BONO ha affermato che:

– egli fu coinvolto in questo episodio criminoso, poiché Leonardo BONAFEDE gli chiese di mettersi a disposizione di URSO Raffaele poiché dovevano uccidere Natale L’ALA, e in particolare di consentirgli di utilizzare il magazzino, sito in via Rosario di fronte alla sua cantina. In effetti l’URSO andò a domandargli se era disposto a dargli le chiavi del magazzino o a farsi trovare sul posto; egli rispose che era disposto e che era sufficiente che gli comunicassero quando servisse loro il locale;

– un giorno l’URSO gli comunicò che il magazzino sarebbe servito il giorno successivo. Egli, sapendo che il giorno dopo sarebbe stato occupato con un cliente venuto da fuori, disse al suo socio DI STEFANO Antonino di farsi trovare in loco al suo posto.

– in tarda mattinata egli si fece trovare al magazzino insieme al DI STEFANO e vi ritornò due o tre volte nell’arco della giornata, per assumere informazioni sullo sviluppo degli avvenimenti dal DI STEFANO e dall’URSO;

– successivamente venne di nuovo contattato da quest’ultimo, che gli disse che non avevano potuto effettuare l’azione perché non avevano trovato il L’ALA e gli chiese se poteva mettergli a disposizione per il giorno dopo una sua vecchia cantina in via Umberto I dietro la Chiesa Madre di Campobello, poiché era meglio cambiare base, essendo possibile che qualcuno si fosse accorto del movimento che c’era stato al magazzino, poiché erano passate molte persone;

– il giorno dopo, in tarda mattinata, il collaboratore e l’URSO aprirono le porte e il cancello della nuova base a due macchine di piccola cilindrata;

– l’URSO si allontanò per andare a cercare il L’ALA, mentre il BONO rimase fuori dal cancello della cantina per vedere se arrivava gente. Verso sera l’URSO ritornò e uscì nuovamente insieme ai complici per eseguire l’attentato;

– quella stessa sera incontrò l’URSO, che gli riferì che l’attentato era fallito e che avrebbero provato un’altra volta; egli gli chiese la chiave e il suo interlocutore gli rispose che non l’aveva con sé e che gliela avrebbe data il giorno successivo, cosa che in effetti fece.

Le accuse dei collaboratori, concordi nell’indicare l’URSO come uno dei compartecipi all’azione con un ruolo organizzativo delle azioni del gruppo di fuoco e di supporto logistico, sono confermate da altri significativi elementi di carattere fattuale e logico che ne confermano l’attendibilità.

Il Maresciallo SANTOMAURO, in particolare, ha accertato che l’imputato all’epoca dell’azione delittuosa in esame era libero.

Il DE MARTINO ha appurato che nel medesimo periodo URSO Raffaele aveva una Peugeot 205 rally di colore bianco, acquistata il 12 luglio 1989. La vettura era originariamente targata MI-0H1151 e poi fu nuovamente immatricolata con targa TP-341043 il 10 ottobre 1989, rimanendo nella disponibilità dell’imputato fino al mese di ottobre del 1990.

Giacoma FILIPPELLO, inoltre, ha indicato il prevenuto tra i personaggi legati alla “famiglia” di Campobello e tra le persone che il L’ALA voleva assassinare, anche per il ruolo avuto in occasione del primo attentato ai suoi danni, quando aveva fatto da staffetta ai killer e lo aveva seguito prima dell’azione.

Infine, sotto il profilo logico, il coinvolgimento nell’esecuzione di fatti delittuosi ad opera di sicari esterni al paese di individui locali con funzioni di supporto logistico e di individuazione dell’obiettivo risponde alla prassi seguita da “cosa nostra” e trova una logica giustificazione nella necessità che qualcuno cerchi la vittima designata in modo che i killer possano rimanere nascosti fino al momento di entrare in azione per ridurre al minimo il rischio di essere notati (pericolo assai elevato, specie nei piccoli centri). Ora, l’URSO -a causa della sua abilità operativa riconosciuta da tutti e della sua vicinanza, oltre che ai vertici della cosca di Campobello anche all’emergente e già potente MESSINA DENARO Matteo- appare un uomo particolarmente adatto a espletare il predetto incarico.

A giudizio di questa Corte, le tre chiamate in correità, perfettamente convergenti con riferimento alla presenza e al ruolo dell’URSO, ulteriormente suffragate dai riportati elementi di prova di carattere fattuale e logico, consentono di ritenere pienamente provata la penale responsabilità dell’imputato in esame in ordine ai delitti ascrittigli.

DI STEFANO ANTONINO

L’unico collaboratore ad assegnare al DI STEFANO un ruolo nell’episodio delittuoso in trattazione è stato il BONO, suo socio in affari.

Costui ha affermato che in sua assenza gli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara si rivolgevano al DI STEFANO, che conoscevano e di cui si fidavano, in caso avessero bisogno di aiuto, come fecero quando ebbero bisogno di una base per nascondere l’autovettura e la motocicletta.

L’esistenza di rapporti d’affari di vecchia data tra il BONO e il DI STEFANO è stata confermata dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che l’odierno collaboratore nel 1968 costituì con il DI STEFANO dapprima una società denominata “Campobello Vini” e in seguito una chiamata “BONO e DI STEFANO”. Il rapporto economico tra i due uomini continuò negli anni, anche se mutarono parecchie volte la ragione sociale e i soci nominali dell’impresa, essendo uscito dal novero degli stessi il BONO ed essendovi entrata dapprima la moglie e poi il figlio (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 20 novembre 1995 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani).

Tutto ciò premesso, a giudizio di questa Corte, i riportati riscontri alle propalazioni del BONO, il quale pure per le ragioni sopra esposte deve essere dichiarato un collaboratore attendibile, provano che egli conosceva ed era socio in affari del DI STEFANO. Tuttavia non sono idonei a dimostrare con certezza che l’imputato in questione abbia partecipato all’omicidio in parola, atteso che non è emerso alcun elemento che lo colleghi direttamente con esso e che in particolare il PATTI non ha fatto alcun cenno al DI STEFANO e il SINACORI, che pure ha dichiarato di conoscerlo, ha espressamente dichiarato di non averlo visto in occasione delle due fasi del secondo attentato alla vita di Natale L’ALA.

Alle suesposte considerazioni consegue che il DI STEFANO deve essere assolto dai delitti contestatigli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

SPEZIA VINCENZO

Antonio PATTI, con riferimento alla posizione dello SPEZIA, imputato dei soli reati di porto e detenzione di armi, ha affermato che egli era presente il primo giorno con il compito di controllare gli spostamenti del L’ALA, aggiungendo che fu accusato dal LEONE di avere svolto l’incarico con negligenza e apostrofato con l’epiteto di “cretino”. A quanto gli riferì l’URSO anche nella seconda fase ebbe la medesima funzione, ma il collabvoratore non lo vide.

Vincenzo SINACORI ha confermato le dichiarazioni del PATTI con riferimento alla presenza dello SPEZIA il primo giorno e alla pessima impressione destata negli astanti per la sua condotta, atteso che appariva intento essenzialmente a precostituirsi un alibi, nonostante fosse interessato personalmente alla “punizione” del L’ALA per l’attentato a suo padre Nunzio. Quanto alla seconda occasione, ha espressamente negato che ci fosse.

I due citati collaboratori sono stati, pertanto, concordi nell’affermare la presenza del prevenuto in parola solo il primo giorno e nell’impressione negativa che fece ai complici a causa della sua condotta.

Deve inoltre ritenersi che, come affermato dal PATTI, il compito dello SPEZIA sia consistito nel controllare gli spostamenti dell’obiettivo, per le considerazioni svolte con riferimento alla posizione dell’URSO.

A giudizio di questa Corte, le due chiamate in correità, perfettamente convergenti con riferimento alla presenza e al ruolo del prevenuto, ulteriormente suffragate dal riportato elemento di prova di carattere, consentono di ritenere pienamente provata la penale responsabilità dell’imputato in esame in ordine ai delitti di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo (revolver calibro 38) ascrittigli.

OMICIDIO DI NATALE L’ALA

Il L’ALA alle ore 19,00 del 7 maggio 1990 fu mortalmente ferito da colpi di kalashnikov sparatigli mentre si trovava all’interno di un esercizio di vendita di frutta e verdura ubicato in via Selinunte n.36 e gestito da un certo BONO Vito, il quale nell’occasione fu attinto a un braccio da una pallottola (cfr. deposizione Cap. DEL SOLE, cit., e Maresciallo Cataldo BALESTRA all’udienza del 27 maggio 1998).

Gli investigatori eseguirono un sopralluogo all’interno del locale in cui si era verificato il fatto delittuoso, sequestrando diciotto bossoli e sei ogive calibro 7,62 che avevano rinvenuto sul pavimento e su uno scaffale. Escussero inoltre il gestore del locale e la FILIPPELLO (cfr. verbali di sopralluogo e sequestro, datati 8 maggio 1990, nonché deposizione del Maresciallo BALESTRA, cit.).

Una pattuglia CC. di Mazara del Vallo che stava recandosi ai seggi elettorali, giunta in via Roma, scorse un filo di fumo. Gli operanti si recarono immediatamente sul posto e notarono una Lancia Prisma di colore grigio chiaro tg. AG-251359 in fiamme. Nelle vicinanze del veicolo rinvennero inoltre una bottiglia di plastica contenente una piccola quantità di combustibile, verosimilmente benzina. Accertarono che l’autovettura era stata rubata il 26 dicembre 1987 a Sciacca a Calogero DULCI MASCULO (cfr. deposizione Filippo BARTOLO all’udienza del 27 maggio 1998, nonché verbali di sequestro dell’autovettura e della bottiglia in plastica datati rispettivamente 7 e 8 maggio 1990).

L’esame medico legale evidenziò che il L’ALA era stato attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco calibro 7,62 e in particolare:

– uno nella faccia esterna dell’arto superiore destro, all’altezza del III medio, con tramite che si dirige verso l’alto a fondo cieco, pervenendo al piano osseo dell’omero;

– due nella faccia mediale del III medio braccio destro, con tramiti distinti diretti verso il basso e posteriormente;

– uno nel III superiore dell’avambraccio destro faccia mediale con tramite a fondo cieco diretto verso il basso, fino al margine ulnare del III medio, ove era il proiettile di tipo analogo ai precedenti;

– uno nel margine radiale del polso destro seguito da tramite trapassante che affiorava a livello dello spazio interdigitale tra il I e il II dito;

– uno nel margine ulnare del polso di sinistra seguito da tramite trapassante le parti molli e affiorante in corrispondenza del III inferiore dell’avambraccio;

– vari nel tronco, tre in corrispondenza della cresta iliaca sinistra e quattro nell’ipocondrio sinistro, che apparivano tutti seguiti da distinti tramiti che si dirigevano verso destra, interessando la cavità addominale e toracica destra, e in particolare: uno alla regione periombelicale destra, uno al quadrante superiore destro dell’addome, uno in regione sottomammaria destra, uno alla regione sopramammaria destra (poco sopra il capezzolo), uno al giugulo, uno in corrisponendenza della regione sterno-clavicolare destra, uno in corrispondenza del margine inferiore della clavicola destra;

– tutto l’emilato sinistro, dalla regione scapolare alla regione glutea, appariva interessato da diciassette fori d’ingresso, che descrivevano molteplici tramiti verso la regione scapolare destra e l’interscapolo vertebrale destri e sinistri (otto orifici di uscita) e in avanti, verso la regione pettorale sinistra;

– uno quasi in corrispondenza del collo dell’omero destro, con tramite a fondo cieco diretto verso la regione posteriore della spalla, dove era stato rinvenuto un proiettile unitamente a un frammento di piombo (cfr. verbale di descrizione di cadavere e relazione di consulenza medico legale eseguiti dai consulenti tecnici MILONE e CACI e datati rispettivamente 10 maggio 1990 e 12 luglio 1990).  

Benchè i luoghi fossero affollati, gli investigatori non riuscirono ad acquisire informazioni utili dall’attività di indagine diretta, anche se ipotizzarono immediatamente che si trattasse di una ritorsione dello SPEZIA al tentativo di omicidio subito nei mesi precedenti (cfr. deposizione DEL SOLE, cit.).

Sull’episodio in esame neppure la FILIPPELLO potè fornire alcun ausilio all’azione degli investigatori, atteso che, morto il convivente, non aveva più fonti d’informazione.

La donna, escussa nel presente dibattimento, ha riferito che il giorno dell’assassinio del L’ALA si svolsero le elezioni. Dopo il loro ritorno dal seggio, andarono a casa loro due persone, una delle quali si appartò per parlare con il suo convivente. Subito dopo, quest’ultimo uscì di casa, dicendole che voleva andare a comprare una coca cola. Sebbene ella glielo avesse chiesto, egli non volle dirle cosa gli avesse detto quell’uomo. Dopo circa mezz’ora bussarono alla porta e le dissero che avevano ucciso il suo convivente; ella andò sul posto e lo vide a terra (cfr. deposizione della FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Sulla base delle dichiarazioni rese da Vincenzo SINACORI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di omicidio in pregiudizio di Natale l’ALA in concorso con BONAFEDE Leonardo, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino, PASSANANTE Alfonso, SPEZIA Nunzio e URSO Raffaele, nonché con RIINA Salvatore (la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento) e con MESSINA Francesco e MESSINA DENARO Francesco (deceduti), oltre che dei reati satellite di detenzione e porto abusivi in luogo pubblico delle armi utilizzate per l’assassinio e di furto dell’autovettura Lancia Prisma tg. AG-251359.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Campobello di Mazara e Palermo.

Vincenzo SINACORI ha affermato che si parlò spesso di uccidere Natale L’ALA, il quale subì un primo attentato già nel 1984-85, poi un secondo e infine fu assassinato.

Ha aggiunto che l’uomo che lo coinvolse nel fatto delittuoso fu MESSINA Francesco e che, pur non sapendo chi deliberò l’omicidio, secondo la sua esperienza, essendo la vittima originario di Campobello di Mazara, la decisione la presero sicuramente il capo provinciale MESSINA DENARO Francesco e l’allora responsabile del mandamento in cui era ricompreso il paese, MESSINA Francesco. Inoltre, sempre secondo la sua esperienza e la prassi consolidata, probabilmente i due uomini chiesero a RIINA l’autorizzazione a compiere l’omicidio.  

Quanto al modulo organizzativo prescelto, il collaboratore ha dichiarato che il MESSINA gli disse che dovevano prendere provvedimenti per uccidere il L’ALA e, siccome costui andava in giro con la macchina blindata, l’unico modo per riuscire ad ammazzarlo era usare il kalaschnikov. Dato che la “famiglia” di Mazara disponeva di tale arma, ma nessuno l’aveva mai usata, il MESSINA e il SINACORI decisero di parlare con MESSINA DENARO Francesco e con RIINA Salvatore per vedere se dovevano comunque pensarci loro o se il boss corleonese poteva inviare in loro aiuto qualche killer.

Il SINACORI e il MESSINA andarono pertanto a San Giuseppe Iato a cercare Giovanni BRUSCA, con il quale li mise in contatto Baldassare DI MAGGIO. Gli dissero ciò di cui avevano bisogno, ma egli rispose che aveva avuto un incidente automobilistico e non si poteva muovere.

In seguito il MESSINA riferì al collaboratore che si era messo in contatto con il RIINA, il quale gli aveva detto di parlare con Salvo MADONIA. Quest’ultimo, figlio di Francesco e fratello di Nino e Giuseppe, era capo mandamento di Resuttana. Il SINACORI ha dichiarato che lo conobbe nei primi anni ’80 e lo rivide altre volte, in seguito alla sua scarcerazione, pur non essendo in confidenza con lui.

Il MADONIA dopo l’incontro con il MESSINA si recò a Mazara a bordo di una Ford Cosworth di colore scuro, che posteggiò dietro al negozio “Marciante” nel quale il SINACORI all’epoca lavorava, portando un kalaschnikov dentro a una borsa da tennis.

Quindi il SINACORI e il MADONIA partirono in direzione di Campobello a bordo della macchina del primo, fermandosi a prelevare Giovanni LEONE, il quale stava trascorrendo la latitanza in un villino di MESSINA il mobiliere, sito in contrada Quarara di Mazara del Vallo.

Il luogo prescelto come base operativa era il magazzino vicino alla casa di Pietro BONO, dove i Mazaresi avevano dato convegno ai Castelvetranesi e ai Campobellesi. Arrivarono in tarda mattinata, in un orario che il collaboratore non ha ricordato con precisione e in loco trovarono MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino e “Cino” URSO, il quale ultimo aveva anche in questa occasione il compito di andare in giro a cercare il L’ALA. Il gruppo di fuoco aveva a disposizione due kalashnikov, uno portato dal MADONIA e l’altro nella disponibilità dei Castelvetranesi, oltre ad alcuni revolver.

Quando l’URSO diede la “battuta” ai sicari, dicendo di avere visto l’obiettivo vicino a un fruttivendolo, il gruppo di fuoco uscì a bordo di una Lancia Prisma bianca rubata, che avevano trovato pronta nel magazzino. Il MESSINA DENARO si mise alla guida, il MADONIA sedette al suo fianco e il LEONE prese posto nel sedile posteriore.

Individuata la vittima, dapprima il MADONIA e poi il LEONE spararono con i kalashnikov all’indirizzo del L’ALA, che si trovava vicino al fruttivendolo, uccidendolo, e poi ritornarono ad avvisare i complici della riuscita dell’azione. Infine tutti i presenti se ne andarono a bordo della autovetture con le quali erano arrivati, lasciando la Lancia Prisma e le armi a Cinuzzo URSO. In particolare, il MESSINA DENARO e il NASTASI se ne andarono insieme, mentre il SINACORI riaccompagnò il MADONIA e il LEONE, lasciando quest’ultimo nella villetta del mobiliere MESSINA e riportando il primo a Mazara del Vallo. Sebbene l’odierno collaboratore avesse domandato al Palermitano se voleva fermarsi per la notte, l’altro rispose che preferiva rientrare quella sera stessa.

Il SINACORI ha aggiunto che il mobiliere MESSINA, che è stato condannato per favoreggiamento o associazione mafiosa, era una persona a cui gli “uomini d’onore” della cosca di Mazara del Vallo affidavano qualche latitante o qualcuno che doveva rendersi irreperibile. Oltre al LEONE, abitarono nel villino di sua proprietà il PATTI, che fu arrestato proprio lì, gli Alcamesi all’inizio degli anni ’80, e, per alcuni giorni, anche Andrea MANCIARACINA.

Il collaboratore ha aggiunto che BONAFEDE Leonardo era un “uomo d’onore” di Campobello di Mazara e che era stato il rappresentante della “famiglia” prima di SPEZIA Nunzio, mettendosi da parte per determinate vicissitudini personali. Dopo l’arresto di SPEZIA divenne nuovamente il rappresentante di Campobello e mentre ricopriva tale carica il L’ALA fu assassinato (cfr. esame del SINACORI nelle udienze del 15 aprile e del 28 maggio 1998, integralmente confermato in sede di controesame il 26 maggio e il 2 giugno 1999).

Anche Giovanni BRUSCA e Antonio PATTI hanno fornito notizie, pur se de relato, sull’omicidio in trattazione.

Il collaboratore di San Giuseppe Iato ha affermato che L’ALA Natale venne ucciso nel 1990-91.

Ha specificato che era stato stabilito che gli esecutori materiali fossero egli stesso e Salvo MADONIA, in quanto da un lato, essendo persone di fuori, era quasi inesistente il rischio che potessero essere riconosciuti e dall’altro lato il dichiarante conosceva l’obiettivo per averlo visto nell’ospedale civico di Palermo, quando vi era ricoverato insieme a Bernardo BRUSCA, il quale lo aveva indicato al figlio, sapendo che il giovane aveva partecipato all’assassinio di suo nipote (il collaboratore con queste parole ha inteso riferirsi all’assassinio di Giuseppe ALA e Pietro STALLONE, di cui si è autoaccusato).

Il BRUSCA ha affermato di avere ricevuto dal RIINA in persona l’ordine di mettersi a disposizione di Matteo MESSINA DENARO per commettere l’omicidio, ottenendo un immediato assenso. Il prevenuto, invece, ha affermato di non ricordare di avere avuto un incontro con Francesco MESSINA sull’organizzazione del fatto di sangue in questione.

Il collaboratore non potè partecipare all’esecuzione dell’omicidio poiché si fratturò un polso in un incidente stradale, mentre viaggiava a bordo di una Golf intestata a BRUSCA Antonina, sua madre. Tuttavia l’omicidio venne eseguito comunque, dato che erano pronte le armi e le macchine. In seguito il BRUSCA venne a sapere da Salvo MADONIA che quest’ultimo aveva partecipato all’azione e che i sicari avevano sparato all’obiettivo con il kalaschnikov, poiché viaggiava a bordo di un’automobile blindata e girava armato di pistola.

Ha aggiunto che all’epoca il MADONIA aveva una Renault 19 Chamard o una Y 10 turbo (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

Antonio PATTI ha riferito di non avere partecipato all’azione omicida, ma di avere saputo da MESSINA DENARO Matteo che il Castelvetranese gli avere sparato con il kalashnikov, mentre stava acquistando frutta (cfr. esame del PATTI all’udienza del 28 maggio 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è stato estremamente preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie neppure rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Inoltre, le affermazioni del SINACORI sono perfettamente compatibili con gli ulteriori elementi emersi dagli atti processuali con riferimento innanzitutto, alla causale dell’omicidio del L’ALA, sulla quale ci si è ampiamente soffermati nella scheda relativa ai due attentati, alle quali ci si riporta integralmente, con riferimento tanto alla motivazione remota della decisione di sopprimerlo (la sua appartenenza alla fazione sconfitta nella guerra di mafia e i suoi conseguenti contrasti con i vincenti, i suoi pubblicamente esplicitati propositi di vendetta, la sua condotta ribelle alle imposizioni dei “corleonesi”), quanto a quella più prossima (il fallito attentato a SPEZIA Nunzio).

Sotto questo profilo, per altro, deve osservarsi che in occasione dell’episodio delittuoso in parola, si è verificato -a differenza che nei precedenti tentativi di eliminare il L’ALA- il diretto coinvolgimento non solo dei vertici della provincia di Trapani, bensì anche dello stesso capo dell’organizzazione, Salvatore RIINA, e di due dei più esperti e fidati killer del palermitano, spesso utilizzati dal boss corleonese per le azioni più eclatanti. La scelta dei Trapanesi di rivolgersi al RIINA fu verosimilmente dettata dalla constatazione dell’assoluta difficoltà di colpire l’obiettivo, che già prima del secondo attentato si era procurato un’automobile blindata e che dopo di esso era senza dubbio ancora più guardingo. Pertanto, la possibilità di valersi di sicari di provata esperienza, in grado di utilizzare il micidiale fucile d’assalto kalaschnikov, che certamente non avrebbero fallito il bersaglio e che per di più non erano noti alla vittima designata, rendeva i vertici della Provincia di Trapani ragionevolmente sicuri che questa volta il L’ALA sarebbe stato ucciso. Ciò tanto più se si consideri che l’esito positivo dell’azione delittuosa era un obiettivo ormai imprescindibile, dato che dopo il secondo fallito attentato era divenuto per loro un nemico ancora più pericoloso e che si era mostrato in grado di portare seri attacchi all’organizzazione.

In secondo luogo, e per le ragioni sopra evidenziate, il coinvolgimento di Francesco MESSINA, di Francesco MESSINA DENARO e di Salvatore RIINA appare non solo plausibile a causa del loro ruolo all’interno di “cosa nostra” e delle caratteristiche dell’azione, ma addirittura connaturato a questi.

Mentre per il RIINA si richiamano le considerazioni già svolte, per ciò che concerne i primi due deve osservarsi che il MESSINA, in quanto fiduciario del capo di “cosa nostra” ed essendo Mariano AGATE detenuto, ricopriva in quel periodo un ruolo di primaria importanza all’interno del mandamento di Mazara del Vallo, mentre il MESSINA DENARO era il capo della provincia di Trapani, oltre che il rappresentante del mandamento in cui era ricompresa Campobello di Mazara. Di conseguenza, come si è già sottolineato, è inverosimile ritenere che non avessero avuto un ruolo decisivo nell’organizzazione e nell’esecuzione di un “uomo d’onore” posato, che non era più soltanto un nemico storico, ma anche un pericolo attuale.

In terzo luogo la partecipazione attiva di MESSINA DENARO Matteo e MADONIA Salvatore sono state confermate rispettivamente dal PATTI e dal BRUSCA, i quali ne vennero informati dai diretti interessati.

Le dichiarazioni di questi ultimi, sebbene attengano a fatti appresi de relato, debbono essere giudicate pienamente attendibili.

Infatti, da un lato entrambi hanno ricevuto le confidenze riferite agli inquirenti da soggetti che erano con loro in cordiali rapporti personali e di non sporadica frequentazione, finalizzata soprattutto ad azioni criminali, appartenendo a cosche ricomprese nelle stesse province. L’affiliazione alla medesima organizzazione criminosa unitamente alla cennata qualità dei legami interpersonali, induce ad escludere che il MESSINA DENARO e il MADONIA abbiano mentito ai loro interlocutori quanto alla loro partecipazione al delitto, atteso che da un lato non avevano alcuna ragione per farlo e dall’altro lato avrebbero corso il rischio di mettere a repentaglio un rapporto di fiducia ormai consolidato, atteso che il BRUSCA e il PATTI avrebbero potuto apprendere aliunde la verità. D’altra parte, la valentia criminale del MESSINA DENARO e del MADONIA era già conosciuta, cosicchè, a maggior ragione, i due non avrebbero avuto alcun motivo di attribuirsi omicidi che non avevano commesso.

Del resto, le asserzioni del PATTI e del BRUSCA si sono rivelate conformi, oltre che a quelle del SINACORI, altresì ad altre risultanze dibattimentali: l’utilizzazione da parte di sicari di fucili kalaschnikov per entrambi, la disponibilità in capo all’obiettivo di una macchina blindata come fatto che imponeva l’utilizzazione di un tale tipo di arma per il BRUSCA e l’esecuzione vicino a una rivendita di frutta e verdura per il PATTI.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni del BRUSCA, poi, la certificazione dell’ospedale civico di Palermo datata 15 febbraio 2000 e prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000 ha attestato che BRUSCA Bernardo e L’ALA Natale furono entrambi ricoverati nel predetto nosocomio tra il 2 marzo e il 6 marzo 1987, cosicchè risulta confermata l’asserzione del BRUSCA secondo la quale la vittima gli era stata indicata da suo padre nell’ospedale civico di Palermo. Quanto, poi, alla partecipazione dell’“uomo d’onore” di San Giuseppe Iato all’omicidio di Giuseppe ALA, nipote di Natale L’ALA, la stessa è stata ammessa dallo stesso imputato, che era già stato accusato da DI MAGGIO Baldassare (cfr. verbali di esame dei predetti collaboratori resi rispettivamente alle udienze del e del nell’ambito del processo celebrato dalla Corte d’Assise di Palermo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, prodotti dal P.M.).

Le propalazioni in parola, infine, sono suffragate da significativi riscontri di carattere logico, sui quali ci si soffermerà in seguito, nelle schede dedicate alle posizioni del MESSINA DENARO e del MADONIA.

Né può essere considerata significativa al fine di inficiare l’attendibilità del BRUSCA e del SINACORI la circostanza che il primo ha affermato di non ricordare di avere avuto un incontro con MESSINA Francesco sull’organizzazione dell’omicidio. Infatti, se il dialogo tra i due uomini vi fu, esso fu certamente un approccio vago e informale, dato che dalle dichiarazioni dello stesso SINACORI emerge che esso avvenne prima del contatto con il RIINA e che non è ipotizzabile che persone quali il MESSINA e il BRUSCA osassero assumere iniziative importanti come un omicidio -che per di più il boss di San Giuseppe Iato avrebbe dovuto commettere in un mandamento diverso da quello di competenza- senza il previo consenso del capo di “cosa nostra”, a cui entrambi erano molto vicini. Ne consegue che è pienamente verosimile che il BRUSCA abbia dimenticato l’episodio, trattandosi di un fatto assolutamente marginale.

Le dichiarazioni del SINACORI hanno ricevuto ulteriori significative conferme sulla base degli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO e degli atti presenti nel fascicolo per il dibattimento, e in particolare:

1) la circostanza che Natale L’ALA girasse a bordo di un’autovettura blindata è stata riscontrata dal fatto che già all’epoca del secondo attentato, temendo per la propria vita, aveva nella propria disponibilità una FIAT 132 di colore blu con carrozzeria blindata tg. TP-262842 di proprietà di Giacoma FILIPPELLO (cfr. deposizioni FILIPPELLO, PATTI, SANTOMAURO, riportate nella scheda relativa al secondo tentato omicidio del l’ALA, nonché verbale di sequestro, cit.);

2) la disponibilità in capo al mobiliere Antonio MESSINA di una villetta nel territorio di Mazara del Vallo, nella quale questi dava ospitalità a latitanti e soggetti in stato di irreperibilità e nella quale venne arrestato Antonio PATTI, è stata riscontrata dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO. Il predetto verbalizzante ha riferito che l’imputato suddetto fu catturato all’interno di una villa sita in contrada Quarara di Mazara del Vallo di proprietà di MESSINA Antonio classe 1941, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, in occasione dell’arresto del latitante gli investigatori appurarono che la famiglia del proprietario abitava al piano terra, mentre l’odierno collaboratore viveva in uno degli appartamenti al primo piano (cfr. sul punto altresì sentenza pronunciata il 29 luglio 1996 dal Tribunale di Marsala nel processo a carico di INDELICATO Giovanni + 13, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con decisione del 6 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 22 dicembre 1998 per il MESSINA e prodotta dal P.m. all’udienza del 21 febbraio 2000);

3) il coinvolgimento del RIINA nell’omicidio del L’ALA è stato concordemente affermato dal BRUSCA e dal SINACORI;

4) la base operativa utilizzata dal gruppo di fuoco è stata individuata in una cantina dismessa, ora demolita, sita nel centro abitato di Campobello di Mazara e appartenente al BONO (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 4 giugno 1999);

5) l’asserzione secondo la quale i sicari usarono una Lancia Prisma bianca rubata è stata sostanzialmente confermata dal maresciallo Filippo BARTOLO e dal proprietario Calogero DULCI MASCOLO, che hanno identificato il veicolo nella Lancia Prisma di colore grigio chiaro tg. AG-251359 rubata a Sciacca il 26 dicembre 1989 (cfr. deposizioni BALESTRA, cit. e DULCI MASCULO all’udienza del 27 maggio 1998);

6) l’affermazione secondo cui venne usato il kalaschnikov è stata confermata, oltre che dal PATTI e dal BRUSCA, anche dalle citate deposizioni degli investigatori, dal verbale di sequestro delle ogive e dalla relazione medico legale (cfr. deposizione BALESTRA e atti irripetibili predetti, cit.). Né può essere sussunto come elemento di generale inattendibilità del SINACORI (come sostenuto dall’avv. VIOLA) il fatto che il collaboratore ha affermato che contro la vittima spararono due kalaschnikov, mentre nella consulenza MILONE si sostiene che venne usato un solo fucile d’assalto (cfr. relazione di consulenza medico legale e balistica a firma dei dottori MILONE e CACI del 12 luglio 1990). Sulla base delle risultanze probatorie acquisite in atti, infatti, il dato è obiettivamente incerto, atteso che nella successiva perizia balistica dell’AZZOLINA si è sostenuto che ne vennero utilizzati due (cfr. deposizione AZZOLINA all’udienza del 14 luglio 1998, sulla quale ci si soffermerà ampiamente nella scheda dedicata all’omicidio PIAZZA-SCIACCA, infra, sub Parte IV, Capitolo III). Ne consegue che l’elemento rimane di incerta interpretazione e pertanto non può essere utilizzato né per confermare, né per escludere la credibilità del SINACORI sul punto. In ogni caso, anche a volere accedere all’interpretazione più favorevole alla difesa e ritenere che i killer abbiano usato un solo kalaschnikov, ciò non infirmerebbe comunque l’attendibilità del collaboratore, che non fu presente all’azione e pertanto sapeva per scienza diretta solo che i sicari partirono con due fucili d’assalto di quel tipo e de relato che spararono con entrambi. Ciò tanto più se si consideri che il punto essenziale dell’utilizzo di siffatta arma per uccidere L’ALA è stato inoppugnabilmente confermato dalle prove acquisite;

7) la dichiarazione secondo la quale il L’ALA fu assassinato vicino a un negozio di vendita di frutta e verdura è stata confermata dal PATTI e dal fatto che i verbalizzanti hanno dato atto che il cadavere venne rinvenuto all’interno di un esercizio siffatto (cfr. deposizione BALESTRA e verbale di sopralluogo, cit.). Il fatto che l’omicidio sia avvenuto all’interno del locale e non vicino allo stesso, come affermato dal SINACORI non può certo essere ritenuto un elemento idoneo a inficiare, anche solo in minima parte, l’attendibilità delle propalazioni del collaboratore, come affermato dal difensore del MADONIA, tenuto conto da un lato che egli non era presente sul luogo del delitto e che è ben possibile che i killer, nella concitazione del momento, siano stati imprecisi nel riferire il dato e dall’altro lato dell’evidente marginalità del punto;

8) la circostanza che il BRUSCA non potè partecipare all’omicidio perché aveva riportato lesioni a causa di un incidente automobilistico è stata confermata dallo stesso interessato, oltre che dagli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO ai sensi dell’art. 507 c.p.p.; in particolare, il sottufficiale ha appurato che al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo, dove l’imputato si era presentato alle ore 10,40 circa del 2 aprile 1990, gli vennero diagnosticate lesioni a un occhio e alla mano sinistra guaribili in sette giorni, salvo complicazioni e gli fu consigliato di fare una radiografia onde accertare che non vi fossero fratture. È stato, pertanto, accertato che il BRUSCA riportò lesioni a un arto e non può escludersi che abbia riportato fratture, atteso che la circostanza non fu esclusa dai sanitari, i quali anzi gli consigliarono di fare una radiografia. In ogni caso, anche se si nega che l’imputato si fosse fratturato e conseguentemente si ritiene che all’epoca dell’omicidio (perpetrato in data 7 maggio 1990) fosse già guarito, è del tutto verosimile che al momento in cui venne pianificata l’azione in attesa dell’occasione propizia egli fosse stato escluso proprio a causa dell’infortunio patito e della non necessità della sua presenza, data la disponibilità del MADONIA.

9) MADONIA Salvatore, MESSINA Francesco, MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino, RIINA Salvatore e URSO Raffaele erano liberi, mentre LEONE Giovanni era latitante fin dal 1978, quando si sottrasse all’obbligo di soggiorno nel comune di Sennori in Sardegna dopo avere ottenuto il permesso di trascorrere qualche giorno a Mazara del Vallo; dopo essersi reso irreperibile, fu colpito da un provvedimento restrittivo per espiazione di pena in relazione alla violazione della misura di prevenzione; rimase latitante fino al 20 febbraio 1991, quando fu arrestato a Bardonecchia (cfr. deposizioni del maresciallo SANTOMAURO e del dottor LINARES, rese rispettivamente alle udienze del 4 e del 17 giugno 1998).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI in ordine all’omicidio di Natale L’ALA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo e di furto dell’autovettura Lancia Prisma tg.AG-251359 debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto gli stessi debbono essere dichiarati responsabili del fatti delittuosi suddetti.

Deve inoltre essere ritenuta raggiunta la prova che i predetti crimini e in esame sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque, con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo, atteso che partecipò all’organizzazione dello stesso insieme al MESSINA e accompagnò MADONIA e LEONE da Mazara del Vallo a Campobello.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputato debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori e della FILIPPELLO a carico di ciascuno di loro.     

BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso

A carico del BONAFEDE e del PASSANANTE vi sono le dichiarazioni di Giacoma FILIPPELLO, già riportate nella scheda dedicata al secondo tentato omicidio del L’ALA, secondo le quali i prevenuti era uno dei maggiori esponenti della cosca di Campobello, nonchè due delle persone che il suo convivente aveva pianificato di uccidere.

Il BONO ha confermato che il BONAFEDE e il PASSANANTE erano, con SPEZIA Nunzio, gli uomini di maggior spicco nella cosca di Campobello, senza per altro indicare mai uno di loro come il rappresentante della stessa.

Il LICCIARDI a sua volta, ha riscontrato la FILIPPELLO con riferimento al fatto che il L’ALA intendeva ucciderli.

Il PATTI e il SINACORI, invece, pur conoscendo gli imputati in esame e pur avendoli indicati come autorevoli “uomini d’onore” di Campobello non li hanno inseriti nell’elenco delle persone presenti all’azione, né tra i mandanti a loro noti del delitto. A tale ultimo proposito, in particolare, il PATTI ha dichiarato di avere ricevuto l’ordine di mettersi a disposizione per uccidere il L’ALA dal suo “principale” Vincenzo D’AMICO e SINACORI ha affermato di essere stato coinvolto da MESSINA Francesco, allora reggente della “famiglia” di Mazara del Vallo.

Gli stessi PATTI e SINACORI (cfr. ud.15 aprile 1998, 21 aprile 1999 e 18 febbraio 2000) e il DI CARLO (cfr. esame all’udienza del 7 maggio 1998) hanno affermato che il PASSANANTE e il BONAFEDE erano i personaggi più autorevoli di “cosa nostra” a Campobello di Mazara e che addirittura il secondo era stato il rappresentante della “famiglia”, ma aveva dovuto farsi da parte all’inizio degli anni ’80 perché era troppo vicino ai MINORE, permettendo l’ascesa ai vertici della cosca di SPEZIA Nunzio. Lo stesso SINACORI, per altro, escusso ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 19 febbraio 2000, ha dichiarato che durante la detenzione dello SPEZIA il reggente del mandamento era BONAFEDE Leonardo.

Ora, a giudizio di questa Corte, la posizione di primo piano dei due imputati, in assenza di riscontri individualizzanti, le dichiarazioni accusatorie del SINACORI, per altro generiche e non direttamente collegate al fatto delittuoso in trattazione, non possono essere giudicate sufficienti per ritenere provata la penale responsabilità dei prevenuti in parola.

In primo luogo, infatti, nell’organizzazione del delitto furono certamente coinvolti i vertici dei mandamenti di Mazara del Vallo e di Castelvetrano, nelle persone di MESSINA Francesco e MESSINA DENARO Francesco, come si desume dalla circostanza che furono inviati alcuni dei killer più affidabili della provincia per eseguire l’omicidio (MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni, SINACORI Vincenzo) e vennero addirittura coinvolti Giovanni BRUSCA e Salvo MADONIA, due esperti killer del palermitano particolarmente vicini a Salvatore RIINA, abili nell’uso del kalashnikov. Un così ampio spiegamento di forze, infatti, è ipotizzabile soltanto se si ammette che il delitto in esame venne organizzato dai vertici di “cosa nostra” della Provincia, che per altro erano competente a deliberare il delitto, e con il diretto coinvolgimento del capo assoluto di “cosa nostra”, senza il cui intervento non sarebbe stata possibile, per le ragioni già esposte, la partecipazione all’agguato del MADONIA.

In secondo luogo, poi, come meglio si vedrà nella scheda dedicata alla disamina della sua posizione, il rappresentante della cosca di Campobello (e dunque il soggetto naturalmente deputato a “portare” il caso in Commissione) era SPEZIA Nunzio, il quale era altresì il più acerrimo nemico del L’ALA e la vittima di un grave attentato la cui responsabilità era da ascrivere a quest’ultimo.

Dalle suesposte considerazioni consegue che un coinvolgimento del PASSANANTE e del BONAFEDE nell’omicidio in parola, pur se plausibile in virtù della loro posizione di primaria importanza in seno alla “famiglia” di Campobello, non può ritenersi sufficientemente dimostrato soltanto alla luce di tale elemento, che nei loro confronti non è univocamente indicativo di colpevolezza, proprio a causa del fatto che nell’organizzazione dell’azione furono senza dubbio coinvolti i vertici dei mandamenti di Castelvetrano (al cui interno ricadeva Campobello di Mazara) e di Mazara del Vallo e lo stesso RIINA, i quali ben potevano deliberare ed eseguire l’omicidio senza coinvolgere i due imputati.

A tale proposito, infatti, occorre ricordare che MESSINA DENARO Matteo aveva rapporti fiduciari con soggetti di Campobello particolarmente affidabili, tra i quali in primo luogo Cinuzzo URSO (sulla vicinanza di quest’ultimo imputato ai Castelvetranesi, cfr. esami del PATTI all’udienza del 2 luglio 1998, del SINACORI in quella del 15 gennaio 1999, del BONO e del GERACI), e che pertanto poteva organizzare l’attentato senza rivolgersi per ottenere aiuti logistici ai vertici della cosca locale. Come si è già avuto modo di sottolineare, d’altra parte, un atteggiamento di tal fatta, certamente contrario alle regole di “cosa nostra”, è tutt’altro che inverosimile in un’epoca di evidente degenerazione dell’organizzazione, manifestatasi anche attraverso sistematiche violazioni delle norme interne alla stessa da parte di alcuni giovani emergenti, quali tra gli altri il BRUSCA e il MESSINA DENARO, che, grazie alla posizione di prestigio personale loro e dei loro padri godevano di un potere immenso, sicuramente trascendente i limiti territoriali di loro stretta competenza (basti ricordare il ruolo del BRUSCA nella seconda guerra di Alcamo e il suo diretto intervento presso i vertici della Provincia di Trapani dopo la morte di Paolo MILAZZO, che saranno oggetto di specifica disamina nella scheda dedicata all’attentato di Contrada Kaggera, e la condotta del MESSINA DENARO nell’omicidio CONSALES, commesso per ragioni di interesse privato del giovane boss di Castelvetrano dai Palermitani previo accordo, parrebbe, diretto con quest’ultimo). Ora, è evidente che in una situazione siffatta è assolutamente verosimile che il MESSINA DENARO -il quale, del resto, era pur sempre il figlio e il braccio destro del capo mandamento e aveva pertanto il potere di agire in tal modo- abbia curato personalmente l’organizzazione dell’omicidio, senza coinvolgere i due imputati e limitandosi probabilmente ad informarli delle decisioni già definitivamente adottate, relative sia alla commissione del delitto sia alle modalità attuative dello stesso.

Il BONAFEDE e il PASSANANTE, d’altro canto, non erano certamente nelle condizioni di opporsi o anche di recriminare per condotte di quel genere, data la loro posizione subordinata rispetto ai MESSINA DENARO in seno all’organizzazione. Ne consegue che, qualora gli imputati in parola siano stati semplicemente informati a decisione presa e non siano stati coinvolti ad alcun titolo nell’organizzazione -come parrebbe essere avvenuto, atteso che il SINACORI non ha accennato ad alcun intervento da parte loro nell’episodio delittuoso in parola- essi non hanno offerto alcun contributo causale alla realizzazione del delitto, anche se erano certamente d’accordo con la statuizione di uccidere il L’ALA.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Per le ragioni sopra esposte, PASSANANTE Alfonso e BONAFEDE Leonardo debbono essere assolti dai delitti loro ascritti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

SPEZIA NUNZIO

All’epoca dell’omicidio del L’ALA SPEZIA Nunzio era detenuto, essendo stato arrestato il 21 febbraio 1990 (cfr. posizione giuridica dello SPEZIA prodotta dal P.M. all’udienza del 24 febbraio 2000).

Come si è già più volte ricordato, Giacoma FILIPPELLO ha confermato che a detta del suo convivente lo SPEZIA, insieme al BONAFEDE e al PASSANANTE, era una delle personalità più in vista della famiglia di Campobello di Mazara, nonché il suo più acerrimo nemico e che per tale ragione, era il primo tra coloro che egli intendeva eliminare.

Quest’ultimo particolare è stato confermato anche dal LICCIARDI, personaggio vicino al L’ALA negli ultimi mesi della sua vita e autore materiale dell’attentato alla vita dello SPEZIA.

Il SINACORI, pur affermando di non sapere chi adottò la decisione di eliminare il L’ALA, l’ha imputata ai vertici provinciali di “cosa nostra” nelle persone di MESSINA Francesco e MESSINA DENARO Francesco, aggiungendo che certamente essi avevano ottenuto l’assenso del RIINA.

Come si è sottolineato nella scheda nella quale si è trattato del secondo tentato omicidio del L’ALA, alla quale si rimanda, deve ritenersi pienamente dimostrato che tra la vittima e l’imputato esistesse un insanabile e radicato odio e che lo SPEZIA fu coinvolto nell’attentato del 28 dicembre 1989.

Tuttavia, nonostante le suesposte considerazioni e nonostante sia indubbio che il prevenuto volesse che il suo più pericoloso nemico fosse soppresso, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi che egli sia stato coinvolto nell’omicidio del L’ALA.

Lo SPEZIA, infatti, era detenuto fin da 21 febbraio 1990, cioè da oltre due mesi prima dell’esecuzione del progetto criminoso.

Inoltre, la decisione di MESSINA DENARO Francesco e di MESSINA Francesco di tentare nuovamente di uccidere il L’ALA, la scelta delle modalità operative e la predisposizione dei mezzi da utilizzare a tale fine furono adottate in modo assolutamente diverso e indipendente rispetto al tentato omicidio, tramite il diretto coinvolgimento del RIINA, la richiesta di intervento di killer palermitani, l’uso dei kalaschnikov. Pertanto, deve reputarsi che la delibera che portò alla commissione del secondo attentato si sia esaurita con l’effettuazione dello stesso e che quella successiva di ritentare sia stata assolutamente autonoma rispetto alla precedente, in ordine sia a coloro che la adottarono, sia alla scelta degli esecutori materiali, sia alle modalità attuative.

A ciò consegue che, essendo lo SPEZIA detenuto da tempo quando si diede corso al proposito criminoso, non vi è alcuna prova che egli abbia partecipato in alcun modo alla decisione, tanto più che il coinvolgimento personale in ogni fase del delitto del potente figlio del capo mandamento (come si preciserà meglio nella scheda dedicata all’imputato in parola) rende assolutamente verosimile la diretta gestione della faccenda da parte dei MESSINA DENARO, con conseguente emarginazione dei Campobellesi.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo SPEZIA deve essere assolto dai fatti delittuosi in trattazione per non essere stata raggiunta la prova della sua penale responsabilità. Quest’ultima, infatti, non può certo essere ritenuta sulla base del fatto che egli era certamente d’accordo con la statuizione di uccidere il L’ALA.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Ora, è evidente che nella fattispecie concreta in esame, non è emersa alcuna prova che lo SPEZIA, dopo la consumazione del secondo attentato alla vita del L’ALA, abbia in qualche modo rafforzato la volontà omicida del RIINA, del MESSINA DENARO e del MESSINA (volontà che per le ragioni sopra esposte deve essere considerata radicalmente distinta da quella manifestatasi con l’azione del 28 dicembre 1989). Deve invece reputarsi che costoro abbiano adottato irrevocabilmente la decisione di assassinare il L’ALA poiché non potevano tollerare che egli avesse provato di uccidere un “uomo d’onore”, mettendo in tal modo in discussione l’autorità di “cosa nostra” a Campobello di Mazara e che pertanto qualsiasi intervento dello SPEZIA (che comunque non è provato che vi sia stato) era assolutamente ininfluente.

MADONIA SALVATORE

Il SINACORI, con riferimento alla partecipazione del prevenuto all’omicidio in esame, ha affermato che:

a) il MADONIA, su incarico di RIINA Salvatore, si recò alla sede della ditta “Marciante 2” a Mazara del Vallo, dove all’epoca lavorava il collaboratore, portando un kalaschnikov, che avrebbe dovuto essere utilizzato per l’omicidio, dato che l’obiettivo girava a bordo di un’automobile blindata;

b) si recò a Campobello insieme al LEONE e al SINACORI, a bordo della macchina di quest’ultilmo;

c) fu tra gli esecutori materiali del delitto, insieme al LEONE, mentre MESSINA DENARO Matteo guidò l’autovettura;

d) dopo avere ucciso il L’ALA i tre sicari rientrarono alla base, lasciandovi la Lancia Prisma e le armi e poi il SINACORI, il MADONIA e il LEONE rientrarono a Mazara del Vallo.

Giovanni BRUSCA ha affermato che egli e il MADONIA vennero incaricati dal RIINA di eseguire materialmente l’omicidio del L’ALA, sia perché erano forestieri e a Campobello di Mazara nessuno li conosceva, sia perché l’odierno dichiarante conosceva la vittima designata. Sebbene egli non avesse potuto recarsi a Campobello dato che si era fratturato il polso in un incidente automobilistico, il delitto fu eseguito ugualmente, essendo già stato tutto accuratamente predisposto. Successivamente il MADONIA gli riferì di essere stato uno degli esecutori materiali e di avere usato il kalashnikov, poiché l’obiettivo si muoveva a bordo di un’autovettura blindata ed era armato.

Come si è visto, i due collaboratori hanno chiamato in correità il MADONIA, assegnandogli il ruolo di esecutore materiale e assumendo che avesse usato un kalaschnikov.

Come si è precisato, il BRUSCA, sebbene abbia riferito notizie apprese de relato, deve essere giudicato pienamente attendibile, anche perché quanto riferito dallo stesso è assolutamente compatibile con le ulteriori risultanze emerse dal dibattimento, con riferimento al mandato dato dal RIINA a killer palermitani di eseguire l’omicidio, alla sua mancata partecipazione a causa di una frattura riportata in un incidente automobilistico, alle armi usate, all’utilizzazione da parte del L’ALA di una macchina blindata.

Né può ritenersi significativa la discordanza tra le propalazioni dei ue collaboratori in ordine alla visita del MESSINA e del SINACORI al BRUSCA per l’organizzazione dell’omicidio, asserita dal primo e negata dal secondo, per le ragioni già evidenziate.

D’altra parte, il racconto del SINACORI -che ha spiegato la richiesta di aiuto al RIINA da parte dei Mazaresi e il conseguente mandato conferito al MADONIA e al BRUSCA con la loro inesperienza nell’uso dei kalashnikov e contemporaneamente ha indicato il prevenuto in questione come uno degli esecutori materiali insieme al LEONE, data l’impossibilità del BRUSCA a recarsi a Campobello- appare pienamente conforme sotto il profilo logico con il corpo delle dichiarazioni dei collaboranti complessivamente considerate con riferimento al periodo storico in cui venne commesso l’omicidio.

Infatti nel 1990 nei mandamenti di Mazara del Vallo e di Castelvetrano regnava una situazione di assoluta “pax mafiosa” e in generale non vi era alcuna necessità di ricorrere alla collaborazione di sicari provenienti dal palermitano, tenuto conto in particolare della presenza di vari killer abili e decisi (tra cui in primo luogo MESSINA DENARO Matteo, il LEONE, il GANCITANO, il PATTI e il TITONE) e più in generale dell’assenza di un legame militare permanente con le cosche della provincia di Palermo, a differenza di quanto nello stesso periodo di tempo avveniva nella zona di Alcamo, dove MILAZZO Vincenzo e i suoi luogotenenti si servivano regolarmente di gruppi di fuoco del mandamento di San Giuseppe Iato (cfr. infra, sub Introduzione Parte IV, Capitolo IV).

Tuttavia, le contemporanee necessità di utilizzare un’arma all’epoca inusuale nella zona e di non fallire il bersaglio (che ormai era divenuto estremamente pericoloso e sempre più difficile da colpire) per la terza volta imposero ai mazaresi di richiedere al RIINA l’intervento di killer palermitani in qualità di esecutori materiali del delitto in virtù della loro maggiore esperienza nell’uso del kalashnikov.  

Con riferimento alla figura criminale del MADONIA e alla sua abilità di killer, in particolare, all’udienza del 18 febbraio 2000 il P.M. ha prodotto la sentenza della Corte d’Assise di Appello di Palermo nella quale il MADONIA è stato condannato alla pena dell’ergastolo per gli omicidi dell’agente di p.s. Natale MONDO e del triplice omicidio di Giuseppe CINÀ, Giuseppe LO IACONO ed Enrico CALANDRA, commessi a Palermo rispettivamente il 14 gennaio 1988 e il 28 giugno 1988. Nella citata decisione è stato evidenziato il ruolo di primo piano di Salvatore MADONIA nel mandamento di Resuttana, guidato da membri della sua famiglia di sangue e la sua efficienza e spietatezza di killer.

Il suo coinvolgimento, spesso per volere diretto di RIINA in azioni delittuose che si profilavano di difficile o rischiosa esecuzione anche in altre province, pertanto, discende proprio da questa sua riconosciuta e ormai giudizialmente accertata capacità militare, che ne giustifica altresì la notorietà nell’ambiente mafioso trapanese.

Né ha pregio la prospettazione difensiva secondo la quale sarebbe illogico che il MADONIA, che all’epoca dell’omicidio era latitante, si muovesse senza essere preceduto da un battitore portando con sé un kalashnikov. Infatti il prevenuto non poteva certo sottrarsi a un ordine del RIINA e in ogni caso adottò la precauzione di recarsi a Mazara del Vallo a bordo di un’autovettura Ford Cosworth, che non era tra quelle di cui in quel periodo si serviva (cfr. esame del BRUSCA, cit.), proprio per ridurre il rischio di essere fermato da elementi delle forze dell’ordine che ne conoscevano le abitudini.

Inoltre il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che egli all’epoca dell’omicidio era libero.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, MADONIA Salvatore deve essere giudicato pienamente responsabile di tutti i delitti ascrittigli.

MESSINA DENARO MATTEO

Vincenzo SINACORI, con riferimento all’imputato in parola, ha affermato che:

a) MESSINA DENARO Matteo era tra le persone convenute nel magazzino di fronte alla cantina del BONO la mattina dell’omicidio;

b) uno dei due kalaschnikov nella disponibilità dei killer apparteneva ai Castelvetranesi;

c) il prevenuto si mise alla guida della Lancia Prisma rubata a bordo della quale salirono altresì MADONIA e LEONE, gli esecutori materiali del delitto;

d) dopo avere ucciso il L’ALA i tre sicari rientrarono alla base, lasciandovi l’autovettura e le armi e poi il MESSINA DENARO e il NASTASI rientrarono insieme a Castelvetrano.

Il PATTI ha confermato la chiamata in correità del SINACORI con riferimento al prevenuto in parola, avendo riferito di avere saputo dallo stesso MESSINA DENARO che costui aveva sparato al L’ALA con un kalaschnikov mentre la vittima stava acquistando frutta.

Il BRUSCA, a sua volta, ha dichiarato che RIINA gli ordinò di mettersi a disposizione di Matteo MESSINA DENARO per uccidere il L’ALA, cosa che egli fece, pur senza partecipare all’omicidio.

Il Maresciallo SANTOMAURO, dal canto suo, ha confermato che il MESSINA DENARO era libero al momento dell’assassinio in esame.

Come meglio si vedrà nella scheda dedicata alla posizione personale del MESSINA DENARO in ordine al delitto di associazione mafiosa, infine, egli all’epoca rivestiva già una posizione di spicco all’interno del mandamento di Castelvetrano.

Come si è già precisato, inoltre, il BRUSCA e il PATTI, sebbene abbiano riferito notizie apprese de relato, debbono essere giudicati pienamente attendibili, anche perché quanto riferito dagli stessi è assolutamente compatibile con le ulteriori risultanze emerse dal dibattimento, con riferimento agli elementi sopra elencati per il BRUSCA e all’utilizzazione di kalashnikov e all’esecuzione del delitto mentre la vittima stava acquistando frutta per il PATTI.

Né può ritenersi significativa la discordanza tra le propalazioni quest’ultimo e il SINACORI in ordine al ruolo del MESSINA DENARO, che per il Mazarese sarebbe stato l’autista della macchina usata dai sicari e per il Marsalese uno degli esecutori materiali. Infatti, da un lato entrambi hanno concordato sulla sua presenza sul luogo del delitto e dall’altro lato, è verosimile che il PATTI, il quale non era presente ed era a conoscenza dell’abilità di killer e dell’audacia del MESSINA DENARO, non abbia inteso o ricordato esattamente le parole del boss di Castelvetrano, attribuendogli un ruolo parzialmente diverso da quello effettivamente ricoperto, ovvero (e più probabilmente) che il MESSINA DENARO parlando con l’“uomo d’onore” marsalese abbia esaltato il suo ruolo per acquisire un’autorevolezza ancora maggiore agli occhi del suo interlocutore.

Le accuse dei collaboratori, inoltre, trovano un riscontro logico assai significativo nel fatto che è verosimile che il prevenuto, figlio del capo provinciale e rappresentante del mandamento di Castelvetrano (nel cui territorio era ricompresa Campobello di Mazara) e lui stesso personaggio emergente all’interno di “cosa nostra” e di ormai provata abilità sia stato delegato dal padre, ormai anziano, a curare l’organizzazione del delitto, ivi compresi i contatti con RIINA Salvatore e con i killer palermitani come affermato dal BRUSCA, al fine di mettere ulteriormente in luce le sue doti criminali di fronte non solo ai mafiosi trapanesi, ma anche, e soprattutto, allo stesso RIINA, personalmente interessato all’esito dell’azione.  

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, deve pervenirsi a un giudizio di penale responsabilità del MESSINA DENARO in ordine ai delitti in trattazione.

LEONE GIOVANNI

Il SINACORI, con riferimento alla partecipazione del LEONE all’omicidio in esame, ha affermato che:

a) il collaborante andò a prelevarlo nel villino di MESSINA insieme al MADONIA;

b) il LEONE fu tra gli esecutori materiali del delitto, insieme a MADONIA, mentre MESSINA DENARO Matteo guidò l’autovettura;

c) dopo avere ucciso il L’ALA i tre sicari rientrarono alla base, lasciandovi la Lancia Prisma e le armi e poi il SINACORI, il MADONIA e il LEONE rientrarono a Mazara del Vallo.

Come si è già più volte precisato, il LEONE, che all’epoca dell’omicidio del L’ALA era latitante, era capo decina della cosca di Mazara del Vallo e uno dei killer più affidabili della provincia.

Inoltre, il PATTI ha fornito una indiretta conferma logica alla chiamata in correità del SINACORI, affermando in più occasioni che l’imputato in esame desiderava, ove possibile, essere l’esecutore materiale dei delitti.

Tuttavia, se è vero che questi elementi provano che il LEONE ricopriva una posizione di spicco, anche sotto il profilo operativo, in “cosa nostra” e che, ove poteva, partecipava personalmente agli omicidi, essi non possono essere certamente ritenuti idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati in trattazione, in assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata del SINACORI che ne confermino la sua partecipazione agli stessi.

Pertanto, sebbene il SINACORI debba essere giudicato attendibile con riferimento alle propalazioni in esame, il prevenuto deve essere assolto perchè non è stata raggiunta la prova che LEONE Giovanni abbia commesso il fatto.

NASTASI ANTONINO

Il SINACORI ha dichiarato che il NASTASI era presente nella base operativa al momento del suo arrivo e che dopo l’omicidio se ne andò insieme al MESSINA DENARO.

Come si preciserà meglio nella scheda relativa all’imputato in parola, egli all’epoca del fatto era un membro della cosca di Castelvetrano ed era già stato utilizzato in qualità di killer, dando prova di abilità ed efficienza.

Inoltre lo stesso quando fu commesso l’omicidio in parola era libero.

Tuttavia, se è vero che questi elementi provano che il NASTASI era un “uomo d’onore” affiliato alla stessa “famiglia” del MESSINA DENARO, essi non possono essere certamente ritenuti idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità in ordine ai reati in trattazione, in assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata del SINACORI che attestino la partecipazione del prevenuto agli stessi.

Pertanto, sebbene il collaboratore debba essere giudicato attendibile con riferimento alle propalazioni in esame, il prevenuto deve essere assolto perchè non è stata raggiunta la prova che abbia commesso il fatto.

URSO RAFFAELE

Vincenzo SINACORI ha affermato che URSO:

a) era presente al momento del suo arrivo alla base insieme a LEONE e MADONIA;

b) fu colui che portò ai sicari la “battuta”, affermando di avere visto il L’ALA vicino a un fruttivendolo;

c) dopo il ritorno del gruppo di fuoco prese in consegna la Lancia Prisma e le armi utilizzate per l’assassinio.

Come si preciserà meglio nella scheda relativa all’imputato in parola, deve ritenersi provato che egli all’epoca del fatto fosse un personaggio molto vicino sia agli “uomini d’onore” di Campobello sia a quelli di Castelvetrano, e che godesse della loro piena fiducia, pur non essendo ritualmente affiliato.

Inoltre quando fu commesso l’omicidio era libero.

Tuttavia, sebbene le propalazioni del SINACORI in ordine all’episodio criminoso in parola debbano essere considerato attendibili, non è stata conseguita la piena prova della penale responsabilità dell’URSO nell’omicidio del L’ALA, non essendo state le parole del collaboratore confermate da riscontri individualizzanti relativi alla posizione dell’imputato in parola.

Tali, in particolare, non possono essere ritenute le dichiarazioni del PATTI e del BONO sul suo ruolo nel secondo tentato omicidio, essendo ben possibile che egli, per qualche ragione, non sia stato in alcun modo coinvolto nell’omicidio.

Pertanto, egli deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la prova della sua colpevolezza.

D) DUPLICE OMICIDIO ERNESTO BUFFA e AGOSTINO D’AGATI

La mattina del 25 ottobre 1991 alle ore 8,00 o 8,30 circa una pattuglia della Polizia stradale di Forlì in servizio sul tratto autostradale Forlì – Cattolica – Forlì ispezionò l’area di servizio “Rubicone Nord” posta sulla corsia in direzione Rimini – Bologna, notando la presenza di un’autovettura Opel parcheggiata al suo interno.

Gli operanti ritornarono sul posto verso le ore 23,00 – 23,30 dello stesso giorno, in quanto il Centro operativo aveva loro segnalato la presenza di truffatori che importunavano turisti stranieri. Dato che si avvidero che il veicolo sopra menzionato era ancora posteggiato nella medesima posizione, chiesero informazioni al personale addetto all pompa di benzina e, non avendo appreso notizie utili, si avvicinarono al mezzo. Dopo avere notato che sul paraurti posteriore vi erano macchie ematiche, i verbalizzanti aprirono il bagagliaio e scoprirono che all’interno vi erano due cadaveri con il capo avvolto in sacchetti neri di plastica (cfr. deposizione di Francesco FARAONI all’udienza del 4 giugno 1998).

Intervenne immediatamente personale della Squadra Mobile di Forlì, che ispezionò la Opel Omega 2.300 turbo diesel tg. MI-5K6640 di colore grigio scuro metallizzato a quattro porte con tettuccio apribile, che era posteggiata nella parte retrostante la zona ristoro dell’area di servizio, era chiusa, ma non a chiave, e non presentava segni di effrazione (cfr. decreto di ispezione di luoghi e cose e fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti in occasione del rinvenimento dei cadaveri, atti entrambi datati 25 ottobre 1991).

Sebbene i cadaveri fossero stati rinvenuti il 25 ottobre 1991, le ultime notizie delle vittime risalivano alle ore 4,00 del 23 giugno. Infatti le mogli dei due uomini -e in particolare la FULGARINO, coniuge di BUFFA Ernesto- riferirono di avere sentito telefonicamente i mariti appunto in quel momento. L’informazione venne confermata dal ritrovamento sul cadavere del BUFFA di un cellulare, lo sviluppo della cui memoria consentì di appurare che l’ultima telefonata risaliva appunto alle ore 4,00 del 23 ottobre.

Scoprirono che Ernesto BUFFA e Agostino D’AGATI si erano conosciuti occasionalmente in un bar sotto casa del secondo. Tra i due uomini era sorto un rapporto di amicizia e di stima, che si era trasmesso anche alle mogli. Il BUFFA lavorava come rappresentante di una ditta di erboristeria, senza che per altro tale attività gli consentisse un congruo guadagno. Il D’AGATI, invece, era piastrellista.     

Gli investigatori accertarono altresì che il quest’ultimo aveva precedenti penali e aveva scontato una parte della condanna nel riminese. Presero contatti con la Squadra Mobile di Palermo, scoprendo che il D’AGATI aveva tentato di uccidere un certo DI PERI Giuseppe, il quale per tale ragione venne indiziato del delitto.

Effettuarono accertamenti anche su un cellulare intestato a un tale BARBONE, imparentato con il BUFFA per parte di moglie, escutendo sia l’uomo che la moglie, PARADISO Giovanna, per appurare il motivo della cessione del telefono radiomobile e l’esistenza di eventuali connessioni con l’omicidio. La pista per altro si rivelò non conducente, in quanto il BARBONE riferì agli investigatori che aveva venduto il cellulare al BUFFA al prezzo di £.400.000, ma non aveva mai ricevuto effettivamente la somma di denaro, poiché l’acquirente aveva problemi economici.

Infine, gli inquirenti seguirono, inutilmente, anche una pista attinente il traffico di stupefacenti (cfr. deposizione del dott. Sergio CULIERSI all’udienza del 16 giugno 1998).

Vennero eseguiti gli accertamenti medico-legali sui cadaveri delle vittime.

Il consulente tecnico accertò che la morte di Agostino D’AGATI era stata causata da lesioni encefaliche prodotte a mezzo di colpo d’arma da fuoco.

Il proiettile aveva attinto la vittima al capo, in direzione da destra a sinistra, da dietro in avanti e con decorso pressochè parallelo alla base cranica. Il diametro massimo del foro di entrata (in sede occipitale laterale destra) era di cm.0,7 e quello massimo del foro di uscita (a livello temporale sinistro) di cm.1,5. La rigidità cadaverica, in fase avanzata al momento della ricognizione del cadavere, verificatasi il 25 ottobre 1991, aveva indotto a collocare la morte circa quarantadue o quarantaquattro ore prima, cioè nella serata del 23 ottobre (cfr. relazione tecnica medico legale redatta in data 26 ottobre 1991 dal dottor F. PADOVANI).

Il decesso di Ernesto BUFFA, a giudizio del consulente tecnico, era stato causato da lesioni encefaliche prodotte a mezzo di colpo d’arma da fuoco.

I due proiettili avevano attinto la vittima al capo, in direzione da destra a sinistra, da dietro in avanti, con lieve inclinazione dall’alto in basso. Una pallottola (esplosa probabilmente a bruciapelo, data la presenza di segni di tatuaggio da polvere, di affumicatura e di ustione) era penetrata dalla teca ossea parietale destra posteriore ed era uscita dalla faccia latero-inferiore della fossa cranica media sinistra. Il secondo proiettile aveva il foro di ingresso a livello occipitale destro e quello di egresso sul margine antero-laterale del bordo superiore del forame occipitale sinistro (sparato verosimilmente dalla distanza di circa 5 o 10 cm., in rapida successione rispetto al primo, quando la vittima stava cadendo). Il diametro massimo dei fori di entrata era di cm.0,7 e quelli massimi degli orifici di uscita era di cm.1 a livello temporale e cm.2 a livello della guancia. La rigidità cadaverica, in fase avanzata al momento della ricognizione del cadavere verificatasi il 25 ottobre 1991 consentiva di indicare il presumibile momento della morte circa quarantadue o quarantaquattro ore prima, cioè nella serata del 23 ottobre (cfr. relazione tecnica medico legale redatta in data 26 ottobre 1991 dal dottor F. PADOVANI).

Mentre erano in corso le indagini sul duplice omicidio sotto la direzione del dottor CULIERSI, in data 21 maggio 1992 tra i cespugli di un’aiuola nell’area di servizio “Rubicone Nord” alcune inservienti dell’impresa di pulizie avevano trovato una pistola semiautomatica arrugginita di marca Browning di calibro mm.9×19, senza colpo in canna e con nove proiettili calibro 9 di marca Luger nel caricatore (cfr. verbale di rinvenimento e sequestro dell’arma datato 21 maggio 1992 e deposizione di Mario ROBERTINI, resa all’udienza del 4 giugno 1998).

Il ROBERTINI escusse Daniela MUSSONI, una delle persone che avevano scoperto la pistola, la quale ebbe a precisare, tra l’altro, che la pulizia delle aiuole era effettuata ogni anno all’inizio dell’estate (cfr. dichiarazioni del suddetto funzionario della Divisione Anticrimine della Questura di Forlì, cit.).

Sull’arma venne effettuato un accertamento tecnico da parte del dottor Elio GRAZIANO, dirigente del Gabinetto di polizia scientifica di Bologna, il quale redasse una prima consulenza nel dicembre del 1991 e una seconda nel maggio del 1992, dopo il ritrovamento dell’arma, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, allo scopo di trovare eventuali impronte digitali, di identificare il numero di matricola e di accertare se l’arma poteva essere stata usata per l’omicidio.

La pistola era molto arrugginita e aveva i meccanismi di funzionamento bloccati a causa della ruggine e sull’arma fu rinvenuto un frammento di impronta digitale, per altro privo di particolarità dattiloscopiche sufficienti a renderla utile per i confronti.

Sebbene il numero di matricola fosse abraso e illeggibile, il consulente riuscì a evincerlo, scoprendo che l’arma era una Browning prodotta nel 1935 di calibro 9 mm. parabellum, che dapprima era stata importata in Cina nel 1938, poi venduta al “Ministere de la Defense Naturele” belga nel 1946 era stata importata in Belgio e infine scomparsa. Non risultando inserita nell’Archivo del Ministero dell’Interno, l’arma era stata importata in Italia clandestinamente.

La pistola, una volta ripulita dalla ruggine e sbloccata, risultò funzionante. Aveva il caricatore originale, che era bifilare e pertanto poteva contenere tredici cartucce, oltre, eventualmente, a una in canna. All’atto del ritrovamento non c’erano pallottole in canna, ma ce n’erano nove nel caricatore ed erano camiciati di marca GFL.

I fori sui cadaveri erano a margini netti, con diametro di mm.0,7 in sede di ingresso e di mm.1,5-2 in corrispondenza dell’uscita. Pertanto entrambi gli orifici erano compatibili con quelli prodotti da una calibro 9 parabellum; inoltre, dato che i margini dei fori di entrata e di uscita erano netti le pallottole usate dovevano necessariamente essere camiciate (cfr. consulenza tecnica chimica, balistica e dattiloscopica redatta dal dott. Elio GRAZIANO in data 17 luglio 1992 ed esame del predetto consulente all’udienza del 16 giugno 1998).

Le indagini, che pure si svolsero ad ampio raggio e valorizzarono gli tutti gli elementi che erano emersi, non consentirono di accertare le causali del delitto, né di individuarne i responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio PATTI e da Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere del duplice omicidio di Ernesto BUFFA e Agostino D’AGATI -commesso in numero di persone superiore a cinque, con premeditazione e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p.- in concorso con AGATE Mariano, FACELLA Salvatore, MAZZEI Matteo, MAZZEI Santo, oltre che con BAGARELLA Leoluca e RIINA Salvatore (la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento), nonché dei reati satellite di illegale porto e detenzione delle armi clandestine utilizzate per il suddetto crimine, anch’essi aggravati ex art.112 n.1 c.p. e art.7 D.L.152/91.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parti civili la Provincia di Trapani e i Comuni di Palermo e di Rimini.

Antonio PATTI ha ammesso di essersi recato a Rimini per la commissione degli omicidi in parola alla fine del 1991.

Ha aggiunto che il capo del mandamento, Mariano AGATE, lo convocò nella sede della sua impresa di calcestruzzi a Mazara del Vallo e gli disse che egli e il SINACORI dovevano recarsi a Bologna a uccidere una persona, per fare un favore a “zu Totò” (RIINA), insistendo molto sulla necessità di non fallire e intimandogli di non confidarsi con nessuno, neppure all’interno di “cosa nostra”. In effetti l’odierno collaboratore mantenne la notizia segreta con tutti, compreso il suo rappresentante Vincenzo D’AMICO, dato che questo ordine veniva dal suo capo mandamento.

Il PATTI si accordò con il SINACORI, il quale lo andò a prendere a Marsala con la sua Audi 80 grigia. Mentre il Marsalese sapeva che avrebbero dovuto commette l’omicidio a Bologna, non a Rimini, il suo complice era a conoscenza della loro reale destinazione. I due uomini raggiunsero l’aeroporto di Punta Raisi, dove nel pomeriggio si imbarcarono su un volo per Milano, utilizzando biglietti comprati in precedenza dal SINACORI e intestati a nome “RATTI” e “BUONOCORE” o “VANACORE”.

Attesero alcune ore all’aeroporto di Milano, dove li andò a prendere Salvatore FACELLA, un “uomo d’onore” originario di Lercara Friddi che abitava a Torino da parecchio tempo. Il PATTI conosceva il FACELLA dal 1980, quando gli era stato presentato ritualmente a Mazara del Vallo nel magazzino di carni di Giovanni BASTONE, il medesimo FACELLA era legato.

A detta del collaboratore, i due uomini partirono alla volta di Torino a bordo di una lancia Thema tg. “TO” di colore verde bottiglia, guidata da un certo Vincenzo “tignuso”, vicino al FACELLA. Giunti nel capoluogo piemontese, il PATTI, il SINACORI, il FACELLA e “Vincenzo” cenarono in un ristorante di lusso che gli dissero chiamarsi “Valentino”, insieme a un’altra persona di Mazara del Vallo di cui non è stato in grado di ricordare il nome, che conosceva BASTONE Giovanni e aveva le chiavi del lussuoso appartamento di quest’ultimo, sito -a quanto gli dissero- in viale Regina Margherita. Il PATTI e il SINACORI trascorsero la notte nel suddetto appartamento, che era all’ottavo piano e a cui accedettero dal garage, nel quale “Vincenzo” parcheggiava l’autovettura quando ne aveva la necessità nell’ambito della sua attività di contrabbandiere di sigarette.

La mattina successiva presto li andò a prendere il FACELLA a bordo di una FIAT Uno turbo rossa e li accompagnò a Rimini. Ivi giunti, si fermarono in una strada nelle vicinanze di un supermercato in cui si vendevano generi alimentari, dove attesero la persona con la quale avevano appuntamento. Il PATTI e il SINACORI scesero dalla macchina e si misero a passeggiare, mentre il FACELLA rimase a bordo, per altro senza perderli di vista. A un certo punto, in tarda mattinata, tra le ore 10,30 e le 12,00 circa, passò un individuo su una FIAT Uno blu, che dapprima guardò i due collaboratori e poi fece una telefonata con il cellulare, che il FACELLA in seguito gli riferì era stata diretta al suo telefonino. Il PATTI all’epoca non aveva un cellulare, mentre lo avevano sia il SINACORI, sia il FACELLA, sia i fratelli MAZZEI.

Il nuovo arrivato si presentò loro come “Santo u carcagnuso” e il collaboratore lo identificò come Santo MAZZEI solo in seguito, quando nel magazzino vide fogli di carta intestata recanti quel cognome. Li accompagnò prima in un bar e poi in un appartamento nella zona di Rimini preso in locazione da Matteo MAZZEI, dove i tre uomini venuti da Torino dormirono le notti in cui rimasero in questa città.

Il PATTI ha aggiunto che dopo essersi sistemati si recarono in un magazzino alla periferia di Rimini di proprietà di Matteo MAZZEI in cui si vendeva abbigliamento, dove si fermarono per un poco di tempo. I suoi complici dissero che l’obiettivo andava a firmare in Commissariato e là incontrava Santo MAZZEI, che aveva a sua volta l’obbligo di firma. La persona che doveva essere uccisa era amico di Salvatore CONTORNO e talvolta si recava al magazzino poiché era amico di Matteo MAZZEI. Pertanto si decise di eseguire l’omicidio all’interno del locale, dove erano state predisposte sia alcune armi da fuoco (il PATTI aveva una pistola calibro 9 automatica datagli da Santo MAZZEI, mentre il SINACORI e il FACELLA avevano due rivoltelle calibro 7,65 magnum), sia una corda, nel caso si fosse stabilito di strangolare l’obiettivo.

Quello stesso giorno la vittima designata andò al magazzino insieme a una donna e a una bambina, che il collaboratore vide di sfuggita poiché rimasero in macchina e che -a quanto gli dissero i fratelli MAZZEI- erano la moglie e la figlia dell’obiettivo. Santo MAZZEI riferì all’odierno collaboratore che l’uomo, che fu l’unico a scendere dalla macchina, voleva acquistare un piumone e che egli lo aveva invitato a tornare il giorno dopo, in modo da trovare l’articolo, che era in arrivo. Quando avvenne questo fatto, il SINACORI probabilmente era in ufficio. In quell’occasione i sicari non se la sentirono di uccidere il D’AGATI, atteso che era insieme alle due donne.

Il PATTI ha affermato che il secondo giorno di permanenza a Rimini non successe nulla e MAZZEI Matteo li portò in giro con il suo fuoristrada nel litorale riminese.

Il terzo giorno, invece, a detta del collaboratore fu commesso l’omicidio. Il PATTI, MAZZEI Santo, il SINACORI e il FACELLA rimasero all’interno del magazzino. Il primo si teneva pronto a sparare in ogni momento, inserendo il colpo in canna ogni volta che arrivava qualcuno. Matteo MAZZEI invece era in giro con la macchina per cercare la vittima e invitarla ad andare al negozio per vedere i piumoni.

L’obiettivo arrivò alle ore 14,30-15,00 circa e il collaboratore udì il motore della macchina che si spegneva e inserì il colpo in canna. Dapprima entrò MAZZEI Santo e dopo di lui la vittima, che era un uomo alto circa m.1,90 e con le spalle larghe. Il PATTI sparò dietro la nuca dell’obiettivo, il quale cadde a terra. In quel momento entrò un’altra persona e il killer, non sapendo chi era, esplose un primo colpo al suo indirizzo, colpendolo al collo, e poi un secondo, dato che era caduto a terra, ma non era morto. In tutto sparò due colpi a ciascuna delle due vittime.

Durante l’azione il SINACORI e il FACELLA, che erano in un altro ufficio, lo raggiunsero, creando un po’ di confusione. Il PATTI, eseguito il delitto, invitò il l’“uomo d’onore” di Lercara Friddi a portare all’interno del magazzino la macchina a bordo della quale erano arrivati gli uccisi. Per altro, avendo il FACELLA tentato di aprire l’autovettura con le chiavi e avendo in tal modo fatto suonare l’allarme dato che l’automobile era stata chiusa con il telecomando, il collaboratore gli ordinò di chiuderla nuovamente e a cercare il telecomando.

Non appena il FACELLA entrò nel magazzino e marcia indietro, i presenti (il PATTI, il SINACORI, MAZZEI Santo e lo stesso FACELLA) caricarono i cadaveri nel bagagliaio. In quel frangente uno di loro, forse il SINACORI, avvolse le teste dei defunti in un panno, per evitare che sul veicolo si verificassero copiose perdite ematiche, come era successo nel locale dove i due uomini erano stati ammazzati. Il collaboratore, a tale ultimo proposito, ha precisato che Santo MAZZEI, quando lo rivide a Marsala nell’estate del 1992, gli raccontò che lui e il fratello avevano provveduto a pulire il magazzino dal sangue delle vittime.

Il PATTI si pose alla guida dell’autovettura, dato che nessun altro voleva farlo a causa della presenza dei cadaveri a bordo e se ne andò prima che Matteo MAZZEI rientrasse dal giro di ricognizione. Seguendo Santo MAZZEI, che gli fece strada a bordo della FIAT Uno blu, raggiunse il casello autostradale per Bologna. Quindi proseguì e si fermò alla prima area di servizio che incontrò, dove eliminò le impronte digitali dal volante e dal cambio con una pezza e scese dall’autovettura, chiudendola a chiave e prendendo con sé la pistola. Nell’attesa che sopraggiungessero il SINACORI e il FACELLA, il PATTI lasciò la pistola in un’aiuola dell’autogrill.

Il SINACORI e il FACELLA arrivarono quando era già buio, dopo un’ora e mezza o due ore, a bordo della FIAT Uno turbo intestata alla moglie del secondo, con la quale quest’ultimo ogni tanto si sentiva al cellulare. I tre uomini si diressero all’aeroporto di Bologna, da dove il PATTI e il SINACORI presero l’aereo per Palermo. Giunti a destinazione, il Mazarese riaccompagnò il complice a Marsala con la sua Audi 80.

Il PATTI dopo l’inizio della sua collaborazione effettuò un sopralluogo a Torino, riuscendo a individuare la casa del BASTONE, ma non il ristorante “Valentino”.

Il collaboratore, con riguardo al FACELLA, ha precisato che costui, sebbene originario di Lercara Friddi, viveva da anni a Torino, dove agiva nel settore del contrabbando di sigarette e aveva rapporti con il BASTONE. Lo rivide -per altro senza essere scorto da lui- nell’estate del 1992 a Mazara del Vallo a bordo di una FIAT Tempra station wagon nuovissima targata “TO” e di colore chiaro, vicino a un passaggio a livello sulla strada che da Mazara portava all’autostrada.

Il PATTI, infine, ha specificato che MAZZEI Matteo, il quale, come il fratello, gli fu presentato con il solo nome di battesimo, gli raccontò che faceva truffe. Il collaboratore gli chiese il numero di cellulare, poiché voleva contattarlo perché gli mandasse un camion di vestiti, anche se poi non se ne face nulla. Conobbe i due fratelli a Rimini. Essi gli raccontarono che Matteo era stato nella stessa cella con BAGARELLA Leoluca, aggiungendo che i due erano amici. Mentre attendevano l’obiettivo all’interno del magazzino, dissero altresì, alla presenza del SINACORI, che avevano avuto contrasti gravi con il SANTAPAOLA, rappresentante di Catania, e Santo aggiunse che un suo nipote era stato ucciso dalla sua stessa madre poiché aveva cominciato a collaborare. Nell’estate del 1992 il PATTI seppe da Santo MAZZEI che poco prima lo stesso era stato “combinato”. In quell’occasione il MAZZEI si mise a sua disposizione in occasione della guerra di mafia di Marsala, dicendogli che poteva andare a Torino, dove avevano individuato l’abitazione dello ZICHITTELLA. Gli raccontò altresì che il giorno dell’omicidio egli e il fratello avevano impiegato tutta la notte per pulire il magazzino dal sangue (per altro, in sede di controesame ha detto che quest’ultima circostanza gli fu confidata da Matteo MAZZEI, quando lo vide nel 1992 a Mazara) (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente nelle udienze del 16 giugno 1998 e del 27 maggio 1999).

In sede di controesame, i difensori hanno contestato al PATTI alcune difformità tra quanto dichiarato in dibattimento e quanto affermato nelle indagini preliminari, e in particolare:

– il 5 luglio 1995 affermò che SINACORI era presente quando AGATE lo incaricò di sopprimere il D’AGATI e che il capo mandamento non gli comunicò in quell’occasione né il nome dell’obiettivo, né il luogo in cui avrebbe dovuto ucciderlo, mentre in dibattimento non ha ricordato se il SINACORI c’era e ha specificato che lo informò che il delitto doveva essere perpetrato a Bologna;

– il 5 luglio 1995 disse che subito dopo l’incontro con Santo MAZZEI i killer si recarono nel magazzino del fratello di costui, dove appresero che MAZZEI Matteo aveva preso in locazione un appartamento; mentre in giudizio ha sostenuto che andarono prima all’appartamento e poi al magazzino;

– il 5 febbraio 1996 assunse di essersi nascosto all’arrivo del D’AGATI con la moglie, mentre in dibattimento ha negato la circostanza; il collaboratore ha chiarito il contrasto, assumendo di avere inteso dire che si era posto in una posizione tale che l’obiettivo non potesse vederlo;

– in sede di indagini preliminari dichiarò che aveva caricato lui i cadaveri nel bagagliaio dell’autovettura di una delle vittime, mentre in giudizio ha affermato che l’operazione fu compiuta da tutti i presenti; il PATTI ha spiegato il contrasto dicendo che non poteva avere agito da solo poiché sarebbe stata necessaria troppa forza (cfr. controesame del PATTI, cit.).

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha dichiarato che l’omicidio del D’AGATI fu voluto da RIINA Salvatore, poiché la vittima era un amico di CONTORNO Salvatore, che nel 1989-90 era cercato da tutta “cosa nostra” per essere ucciso, sia perché era un collaboratore di giustizia, sia perché avevano saputo che era tornato in Sicilia per commettere omicidi. Erano venuti a conoscenza del fatto che si nascondeva nella zona di Castellammare del Golfo e lo stavano cercando in quel luogo. L’odierno collaboratore partecipò alle ricerche insieme a Giovanni BRUSCA e a Nardo CASSARÀ, “uomo d’onore” del suddetto paese ucciso l’anno scorso, proprietario di un villino vicino a uno stabile dove si diceva si nascondesse il CONTORNO. Sospesero le ricerche quando vennero a sapere che il loro nemico storico era stato arrestato insieme al D’AGATI e a un’altra persona.

Dell’omicidio di D’AGATI Agostino si discusse in una riunione tenuta a Mazara del Vallo in un villino acquistato dalla locale “famiglia” e nella disponibilità dei suoi membri, sebbene forse già in quell’epoca (1991) lo avessero regalato al PATTI. A quel convegno parteciparono BAGARELLA Leoluca, AGATE Mariano, FACELLA Salvatore e lo stesso SINACORI. Il FACELLA in seguito raccontò al dichiarante che dopo che il collaboratore se ne fu andato era arrivato anche Santo MAZZEI. La riunione, in realtà, era stata organizzata per altre ragioni, ma si parlò anche della soppressione del D’AGATI, per la quale era stato convocato il MAZZEI, il quale aveva individuato l’obiettivo a Rimini, dove trafficava in cocaina con il fratello dell’informatore, Matteo, e aveva riferito la notizia ai Mazaresi. Santo MAZZEI, che all’epoca non era un “uomo d’onore”, era un importante rapinatore e aveva condiviso la cella con BAGARELLA, il quale ne aveva una buona opinione; egli inoltre, avendo gravi contrasti con la cosca di Catania, non era all’oscuro delle faccende di mafia. Santo MAZZEI era altresì amico del FACELLA, il quale, prima di essere “combinato”, era stato legato all’organizzazione dei fratelli MIANO a Torino.

Dopo questa riunione, Mariano AGATE incaricò il SINACORI di andare a Rimini a eliminare il D’AGATI, insieme al PATTI e al FACELLA, che lo stesso propalante provvide a contattare. Infatti, sebbene l’assassinio fosse stato deliberato dal RIINA in persona, il compito di perpetrarlo era stato affidato ai Mazaresi, proprio in virtù dei rapporti che costoro avevano con il FACELLA e, tramite costui, con Santo MAZZEI.

Il SINACORI ha aggiunto che partì da Mazara del Vallo di pomeriggio a bordo della sua Audi 80 e, dopo essere passato a Marsala a prendere il PATTI, raggiunse l’aeroporto di Punta Raisi, da dove i due uomini partirono per Milano. Lo stesso collaboratore aveva provveduto ad acquistare i biglietti all’agenzia Lombardo di Mazara, a nome di “RATTI” e “RINACORI”, o simili.

FACELLA Salvatore li andò a prendere a Milano insieme a un amico di BASTONE Giovanni, tale Vincenzo detto “la scimmia”, e li accompagnò a Torino a bordo di una Lancia Thema. In ordine all’autovettura, il SINACORI ha puntualizzato che inizialmente l’aveva indicata come una FIAT Uno turbo diesel rossa, ma non appena il P.M. gli aveva comunicato che il PATTI aveva parlato di una Lancia Thema si era ricordato che probabilmente il complice aveva ragione e che la FIAT Uno era il veicolo con cui il giorno successivo andarono a Rimini. Quella sera i quattro uomini cenarono al ristorante “Adriano” -che il SINACORI già conosceva per esserci andato altre volte insieme al GANCITANO- insieme a Peppe CAVASINO, un Mazarese che da anni viveva a Torino, dove trafficava in sigarette con “Vincenzo” per conto del BASTONE. Dopo cena, il FACELLA accompagnò i due sicari nell’abitazione di quest’ultimo “uomo d’onore”, che non c’era, sito in un piano alto di uno stabile in Corso Peschiera, dove dormirono.

Il SINACORI ha continuato il suo racconto riferendo che la mattina successiva lo stesso FACELLA li prelevò con una FIAT Uno rossa e li accompagnò a Rimini, dove arrivarono alle ore 10,00-11,00 circa. L’“uomo d’onore” di Lercara Friddi aveva fissato l’appuntamento con Santo MAZZEI lungo una strada della città romagnola e aveva spiegato ai complici che quest’ultimo sarebbe arrivato in macchina ed era basso di statura, invitando il SINACORI, se avesse visto un uomo che rispondeva a questi requisiti, a chiamarlo, cosa che il collaboratore fece, non appena lo vide. Il Catanese sopraggiunse a bordo di una FIAT Uno e, non appena il FACELLA lo ebbe presentato ai complici, accompagnò questi ultimi in un appartamento nella disponibilità di suo fratello e poi al ristorante. Dopo pranzo, i quattro uomini si recarono nel magazzino di MAZZEI Matteo, il quale disse loro che anche l’obiettivo talvolta vi andava. L’esercizio era alla periferia di Rimini, in una strada che conduceva a San Marino ed era composto da un capannone al cui interno vi erano bancarelle sulle quali erano esposti indumenti e da una o due stanze adibiti a uffici.

Il collaboratore ha aggiunto che decisero di sopprimerlo nel locale in questione, per potere agire con maggiore tranquillità. Inoltre, nonostante avessero deciso di strangolare il D’AGATI, qualora fosse andato al magazzino da solo, il PATTI si armò di una pistola calibro 9, mentre il SINACORI e il FACELLA tennero una calibro 7,65 ciascuno, in caso non fosse stato possibile procedere nel modo stabilito.

In effetti, un giorno i fratelli MAZZEI indicarono al SINACORI il D’AGATI insieme a una donna (a tale ultimo proposito, in sede di controesame ha affermato, il 26 maggio, che era in compagnia di “donne” e, il 2 giugno, che era con due donne e un uomo). La vittima designata e la sua accompagnatrice parlarono con i fratelli MAZZEI, che erano entrambi presenti. In quell’occasione, tuttavia, i sicari decisero di non lo ucciderlo proprio per la presenza della signora.

Il collaboratore ha aggiunto che uno o due giorni dopo il D’AGATI tornò, in compagnia di un uomo. Quando l’obiettivo arrivò, c’erano Santo MAZZEI e il PATTI, il quale sparò due colpi al D’AGATI e due all’uomo che era con lui. Anche il SINACORI e FACELLA erano all’interno del capannone, ma un poco discosti e sentirono gli spari. MAZZEI Matteo, invece, era uscito, ma il propalante non ha saputo dire dove era andato.

Tutti i presenti decisero di nascondere i cadaveri nell’autovettura a bordo della quale erano arrivati al magazzino per evitare il rischio che qualche altro cliente potesse vederli. Nell’esecuzione dell’operazione ebbero tuttavia un contrattempo, poiché le vittime avevano inserito l’allarme, che cominciò a suonare, ed essi impiegarono un po’ di tempo per trovare le chiavi.

Dopo che ebbero nascosto le due salme sull’automobile, il PATTI si pose alla guida della stessa, mentre il SINACORI e il FACELLA salirono sulla macchina del secondo. Santo MAZZEI, invece, rimase a pulire il magazzino dal sangue, sebbene vi avessero sommariamente provveduto il PATTI e lo stesso SINACORI, gettando a terra alcuni secchi d’acqua, prima di andarsene. Il collaboratore ha puntualizzato altresì che gli pareva che al momento della loro partenza stesse ritornando al magazzino Matteo MAZZEI, a bordo del suo fuoristrada.

Alla prima area di servizio che incontrarono, il PATTI abbandonò il veicolo con i due cadaveri a bordo e gettò l’arma. Nel medesimo frangente, tutti e tre si lavarono, perché erano sporchi di sangue. Poi il FACELLA li accompagnò all’aeroporto di Bologna, da dove i due killer, dopo avere comprato i biglietti utilizzando ancora una volta nomi storpiati, si imbarcarono su un volo per Palermo. Ivi giunti, il SINACORI accompagnò il suo complice a Marsala e infine tornò a casa sua.

A detta del collaboratore mazarese il viaggio al nord durò complessivamente tre o quattro giorni.

Il SINACORI ha aggiunto che durante i periodi di attesa nel magazzino, egli, il PATTI, il FACELLA e i fratelli MAZZEI chiacchierarono di vari argomenti. In quella circostanza, in particolare, venne a sapere che MAZZEI Matteo e il D’AGATI erano in contatto perché entrambi trafficavano in cocaina e il primo disse che questo poteva essere un buon pretesto per attirarlo al magazzino.

A detta del collaboratore Santo MAZZEI fu “combinato” dopo l’omicidio del D’AGATI, sebbene Nitto SANTAPAOLA fosse contrario, in quanto la sua famiglia era stata coinvolta in una guerra con il clan dei MAZZEI, detti “Carcagnusi”. Tuttavia il BAGARELLA e Giovanni BRUSCA avevano insistito per affiliarlo ed erano andati addirittura a Catania a conferire con il SANTAPAOLA a questo scopo. L’ammissione in famiglia deluando il MAZZEI avvenne nella primavera del 1992. Il SINACORI ebbe occasione di rivederlo in seguito a Mazara, dopo che fu “combinato”, nell’occasione in cui lo presentò a Salvatore RIINA, il quale lo voleva conoscere. In questo frangente l’odierno collaboratore apprese altresì dal MAZZEI che un nipote di costui era stato assassinato dai suoi stessi familiari quando SICA era Alto Commissario per la lotta alla mafia, in quanto, dopo essere stato arrestato a quindici o sedici anni perché coinvolto nell’omicidio di alcuni Carabinieri, aveva iniziato a collaborare.

Sempre con riferimento a Santo MAZZEI, inoltre, il SINACORI ha puntualizzato che all’epoca dell’omicidio era sorvegliato speciale e Rimini, pur aggiungendo di non sapere se lo era anche D’AGATI.

In ordine a FACELLA Salvatore, il collaboratore mazarese ha riferito che era originario di Lercara Friddi, che era “uomo d’onore” e che egli lo conosceva prima ancora di essere egli stesso affiliato, dato che era amico di BASTONE Giovanni e per questo si recava a Mazara del Vallo. Il FACELLA fu latitante in quest’ultimo paese nel 1992-93.

SINACORI, infine, ha dichiarato di non ricordare se il FACELLA e i due fratelli MAZZEI avessero il cellulare, ma ha aggiunto che egli all’epoca lo aveva e lo aveva portato con sé (cfr. esame e controesame del SINACORI resi rispettivamente alle udienze del 17 giugno 1998 e del 26 maggio e 2 giugno 1999).

In sede di controesame, i difensori hanno contestato al SINACORI le dichiarazioni rese dallo stesso il 20 novembre 1996, al fine di dimostrare che il P.M. lo sollecitò a narrare l’episodio in trattazione, dando atto che PATTI lo aveva chiamato in correità, insieme a FACELLA e ai fratelli MAZZEI. Il collaboratore ha affermato di ricordare la circostanza, ma di non rammentare se ne aveva già parlato nella dichiarazione di intenti.

Inoltre, hanno contestato che il 20 novembre 1996 disse che, quando egli lo contattò per prendere accordi, il PATTI non sapeva che dovevano partire. Il SINACORI ha chiarito il senso delle sue parole, spiegando che il complice non conosceva le motivazioni, ma era consapevole che dovevano uccidere una persona.

Infine, hanno contestato al collaboratore che nel predetto interrogatorio aveva detto che FACELLA era andato a prenderli da solo a Torino (cfr. controesame reso all’udienza del 26 maggio 1999).

Anche Giovanni BRUSCA ha reso dichiarazioni sul fatto delittuoso in trattazione, delineando il contesto criminale nel quale maturò la decisione di uccidere il D’AGATI.

In particolare, ha riferito che nel 1989 i “corleonesi” capirono che era tornato in Sicilia Salvatore CONTORNO, poiché nella zona di Brancaccio si stavano verificando omicidi non riconducibili alla loro fazione nell’ambito di “cosa nostra”. La notizia venne confermata in seguito, quando si venne a sapere che il collaboratore, il quale era stato mandato nell’isola per agevolare le forze dell’ordine nella cattura di latitanti, ne aveva approfittato per iniziare una guerra contro i suoi vecchi nemici.

I “corleonesi” furono informati da Francesco CARADONNA -il quale a sua volta aveva appreso la notizia da un altro “uomo d’onore” di Alcamo (di cui il collaboratore non ha ricordato il nome, ma che ha specificato che fu ucciso l’anno scorso)- che CONTORNO era nella zona San Nicola di Castellammare del Golfo. Gli Alcamesi odiavano quest’ultimo collaboratore perché era il responsabile dell’assassinio del padre di MILAZZO Vincenzo e volevano ucciderlo per tale ragione e perché la sua soppressione rientrava negli interessi di “cosa nostra”, nel cui ambito era stata decisa la sua eliminazione già dall’epoca della precedente faida, deliberazione rafforzata in seguito al suo pentimento. Pertanto il CARADONNA, il quale poi fu ucciso dai GRECO nella seconda guerra di mafia, avvisò il DI MAGGIO della presenza del CONTORNO nel loro territorio.

A detta del BRUSCA, al DI MAGGIO venne dunque assegnato il compito di individuare il nascondiglio del nemico storico dei “corleonesi” e di individuare coloro che erano insieme a lui, incarico che in seguito svolse l’odierno collaboratore. Lo stesso BRUSCA, in particolare, si appostò con un cannocchiale in un villino affittato da Antonino CASCIO, ingegnere e uomo d’onore di Castellammare, da dove poteva tenere sotto controllo tutti i movimenti che avvenivano nell’edificio che era stato loro segnalato, un villino di proprietà del capitano FICALORA, poi ucciso, ubicato sulla strada che portava da Castellammare del Golfo a Scopello. In quest’ultimo edificio si recava ogni giorno Agostino D’AGATI, che era noto come uomo vicino al CONTORNO.

I “corleonesi” non uccisero subito il D’AGATI, poiché avevano deciso di seguirlo nella speranza che li portasse al CONTORNO, attorno al quale, a loro giudizio, stava ricompattandosi il gruppo dei RIMI, con alcuni dei cui esponenti, ad esempio, aveva una società il fratello del capitano FICALORA. Tuttavia non ebbero il tempo di individuare il CONTORNO, poiché costui fu arrestato dalla Polizia. In ogni caso, eliminarono l’imprenditore BUONGIORNO di Castellammare e, dopo alcuni anni, il capitano FICALORA, proprio a causa della loro contiguità ai RIMI.

Il BRUSCA ha concluso dicendo che il D’AGATI in seguito fu assassinato per il ruolo che aveva avuto nella vicenda narrata. L’omicidio fu curato dai Mazaresi, cosicchè ha potuto riferire solo che fu individuato tramite il fratello di Santo MAZZEI, che la vittima conosceva e non sapeva essere vicino ai Corleonesi. Infatti, sebbene Santo MAZZEI sia stato “combinato” nel 1992, già all’epoca dell’omicidio D’AGATI era vicino a BASTONE Giovanni e a FACELLA Salvatore, uomo d’onore di Lercara Friddi (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

Nel corso del dibattimento, oltre ai collaboratori e ai verbalizzanti, sono stati escussi altresì Giovanna CICOGNANI, Nicola FONTANA e Gioacchina MANCARELLA.

La prima testimone ha riferito che alle ore 6,15 circa della mattina di giovedì 24 ottobre 1991, quando arrivò al lavoro all’area di servizio “Rubicone Nord”, notò che sul retro della medesima era parcheggiata un’autovettura. Avendo rivisto il mezzo la mattina successiva, ne parlò con un addetto al distributore di benzina, Alfiero SUCCI, e insieme a costui decise di avvisare la Polizia (cfr. deposizione di Giovanna CICOGNANI all’udienza del 17 giugno 1998).

Nicola FONTANA, citato dal P.M. in qualità di teste, è risultato irreperibile e pertanto è stato acquisito ex art.512 c.p. il verbale di spontanee dichiarazioni rese il 4 novembre 1991 dallo stesso alla Squadra Mobile di Rimini, prodotto dal P.M. all’udienza del 16 giugno 1998.

Il testimone, che con altri due soci era contitolare del bar “Al Paradise”, affermò di avere conosciuto sia il BUFFA che il D’AGATI, poiché erano entrambi clienti del locale. Aggiunse per altro che, mentre con il primo ebbe solo rapporti superficiali, con il secondo talvolta si intratteneva a chiacchierare, nonostante il cliente fosse una persona riservata. In una circostanza, quest’ultimo gli confidò che nel suo paese d’origine aveva un amico il quale lo avrebbe informato se alcune persone si fossero assentate per più di un giorno e che se avesse ricevuto la notizia che i predetti soggetti erano partiti, egli si sarebbe reso irreperibile, dato che temeva azioni di rappresaglia dalla Sicilia. Specificò inoltre che i suoi nemici potevano raggiungerlo dovunque ed egli aveva timore specie per la sua famiglia (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni rese il 4 novembre 1991 dal FONTANA alla Squadra Mobile di Rimini).

Gioacchina MANCARELLA, moglie del D’AGATI, ha affermato di avere visto suo marito per l’ultima volta tre giorni prima di essere informata dalla Polizia della sua morte. L’uomo era uscito alle ore 11,30 o 12,00 del 22 o 23 ottobre 1991, dicendole che sarebbe andato insieme al BUFFA a San Benedetto del Tronto per ragioni inerenti alla loro comune attività professionale di rappresentanti di prodotti per parrucchiera. I due uomini si erano conosciuti in un bar vicino a casa loro, che entrambi frequentavano, e in seguito la conoscenza si era estesa alle loro spose. La testimone non ha ricordato il nome del locale, ma ha specificato che il proprietario si chiamava Claudio, suo fratello Roberto e il suo socio Nicola. Ha aggiunto che si preoccupò poiché non ebbe più notizie del marito e per tale ragione telefonò alla moglie del BUFFA, la quale tuttavia si mostrò tranquilla, dato che non era insolito che suo marito rimanesse fuori la sera e rientrasse il giorno successivo. Tuttavia il giorno dopo, non essendo il BUFFA e il D’AGATI tornati a casa e non avendo dato notizie, le due donne andarono, ciascuna per contro proprio, a sporgere denuncia ai Carabinieri.

La MANCARELLA ha precisato altresì che all’epoca dell’omicidio, ella e il marito abitavano a Bellariva di Rimini e il suo coniuge aveva l’obbligo di andare in Questura ad apporre la firma. Il D’AGATI, originario di Villabate, aveva scontato un periodo di detenzione nella città romagnola e, all’uscita del carcere, nel 1989, egli e la moglie avevano deciso di stabilirvisi.

Ha riferito infine che prima dell’arresto del D’AGATI per un certo periodo la coppia aveva abitato anche a Castellammare del Golfo e a Calatafimi, luogo, quest’ultimo, nel quale il marito coltivava un vigneto. A Castellammare del Golfo avevano vissuto in una villetta nei pressi di Scopello, il cui proprietario, di cui non ha ricordato il nome, fu ucciso (cfr. deposizione di Gioacchina MANCARELLA all’udienza del 17 giugno 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Le poche difformità verificatesi all’interno dei due racconti, sopra analiticamente riportate, hanno riguardo a particolari assolutamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità dei collaboratori (i quali per altro nella maggior parte dei casi hanno adeguatamente chiarito i contrasti), a fronte da un lato di narrazioni estremamente particolareggiate dell’accaduto, tali da consentire di escludere senz’altro che coloro che le hanno rese abbiano potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le dichiarazioni in parola. Del resto, dato il non trascurabile lasso di tempo trascorso tra i fatti e l’inizio delle collaborazioni del PATTI e del SINACORI e tra i primi interrogatori degli stessi e i loro esami dibattimentali, è pienamente comprensibile che su circostanze marginali i ricordi dei due propalanti si presentino sfuocati e incerti. A giudizio di questa Corte sarebbe inquietante, al contrario, se i resoconti fossero stati sempre perfettamente coincidenti non soltanto sul nucleo principale della narrazione (come è stato), ma su ogni particolare anche secondario, tanto più se si consideri l’imponente mole di episodi delittuosi oggetto delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI. In ultima analisi, quindi, i pochi e marginali contrasti interni alle propalazioni di ciascun collaboratore non solo non ne inficiano la costanza e coerenza logica, ma al contrario esaltano la lealtà e la correttezza processuale dei dichiaranti, smentendo l’assunto difensivo relativo alla possibilità di un “aggiustamento” delle chiamate in correità all’esito di conoscenza di quelle del complice.

Né può ritenersi che si versi in un caso di “circolarità della prova”, con riferimento alla circostanza, emersa nel controesame, che in sede di indagini preliminari il P.M. rivelò al SINACORI, prima che costui parlasse dell’episodio, che il PATTI lo aveva chiamato in correità insieme ai fratelli MAZZEI e al FACELLA. Infatti, dalla contestazione è emerso che l’Autorità inquirente ha svelato al collaborante solo i nomi dei correi e pertanto tale indicazione non può assolutamente mettere in dubbio la genuinità delle puntuali e dettagliate affermazioni del collaboratore. Per altro, come si è già specificato, il pericolo prospettato dalla difesa non sussisterebbe neppure se, come è ben possibile, il SINACORI avesse conosciuto per intero le affermazioni del correo. Infatti, egli ha portato un autonomo e rilevante contributo all’accertamento dei fatti, in quanto ha aggiunto particolari significativi, soprattutto con riferimento alla fase deliberativa e organizzativa, a cui il PATTI non aveva fatto cenno e che sono stati riscontrati da altri elementi di prova acquisiti successivamente (in primo luogo le dichiarazioni del BRUSCA). Inoltre, l’esistenza di alcune discrasie, anche se non concernenti fatti di primaria importanza, dimostra la volontà del SINACORI -emersa del resto in tutto il dibattimento- di fornire la sua versione degli eventi, senza appiattirsi su quella del “pentito” marsalese.    

Ciò premesso, i resoconti degli avvenimenti in esame forniti dal PATTI, dal SINACORI -integrati sotto alcuni profili da quello del BRUSCA- consentono di ricostruire in modo dettagliato e logico l’intero svolgersi della vicenda

Essi, inoltre, sono tra loro convergenti su molteplici punti significativi, tra i quali, in primo luogo, la causale dell’episodio delittuoso.

Sotto tale profilo, il BRUSCA e il SINACORI hanno ricollegato la decisione di sopprimere il D’AGATI alla collaborazione che costui fornì al CONTORNO per perseguire i suoi progetti di vendetta nel 1989, affermando che la vittima si recava ogni giorno nel villino del Capitano FICALORA, poi ucciso, sito sulla strada che ricollegava Castellammare del Golfo a Scopello, nel quale era stata segnalata la presenza dello stesso CONTORNO.

Gioacchina MANCARELLA, seppure in modo estremamente generico, ha confermato che ella e il marito per un certo periodo abitarono in una villetta nei pressi di Scopello appartenente a una persona che poi fu uccisa (cfr. deposizione della MANCARELLA, cit.), confermando in tal modo la presenza del D’AGATI nel luogo indicato dal BRUSCA e i rapporti con un soggetto che è stato assassinato.

Nicola FONTANA, dal canto suo, ha affermato che in un’occasione la vittima gli confidò di nutrire timori di rappresaglie a causa di contrasti che aveva con alcune persone in Sicilia e di tenersi pronto a fuggire per preservare la sua famiglia (cfr. verbale di spontanee dichiarazioni del FONTANA, cit.).

D’altra parte, la circostanza che il D’AGATI fosse legato al CONTORNO è stato confermato altresì dal dottor Guido LONGO, il quale, nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile di Palermo dall’8 agosto 1988 al 20 aprile 1992, svolse indagini sulla vittima nel contesto investigativo che portò alla cattura di CONTORNO Salvatore e dei fratelli Gaetano e Salvatore GRADO, cugini del precedente.

Il CONTORNO aveva cominciato a collaborare con la giustizia nel 1984 e alla fine degli anni ‘80 era libero e aveva solo l’obbligo di comunicare alla Criminalpol Centrale dove si trovava.

I fratelli GRADO appartenevano allo schieramento, facente capo al gruppo BADALAMENTI, BONTADE e INZERILLO, spazzato via dai “corleonesi” all’esito della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80, nella quale molti avversari dei vincenti furono uccisi o costretti alla fuga. I GRADO, organicamente inseriti in una “famiglia” palermitana, erano cugini di Salvatore CONTORNO, il quale era l’uomo di fiducia di Stefano BONTADE, boss al quale anch’essi erano vicini. Dopo l’assassinio di quest’ultimo e di INZERILLO Salvatore, i fratelli GRADO assunsero una posizione di ancora maggiore preminenza, ma furono costretti a fuggire per salvarsi, dato che i “corleonesi” li cercavano per ucciderli. Rimasero latitanti dal 1983 (quando furono colpiti da ordinanza di custodia cautelare a seguito delle dichiarazioni di Tommaso BUSCETTA) al maggio 1989, data del loro arresto, avvenuto in Sardegna per Salvatore a San Nicola L’arena per Gaetano.

La Polizia, infatti, aveva iniziato a indagare su di loro in seguito a omicidi avvenuti nel palermitano, specie nel triangolo Casteldaccia – Altavilla Milicia – Bagheria, di molti personaggi di spicco di area “corleonese”: nel settembre 1987 era stato ucciso Mario PRESTIFILIPPO, sicario al servizio di RIINA; nel luglio 1988 fu soppresso Pietro MESSICATI VITALE; nel 1989 scomparvero Agostino MARINO MANNOIA, fratello del collaborante Francesco (ma si era capito subito che si trattava di un caso di “lupara bianca”), Antonino ASPETTI, Antonino MINEO e Biagio CERVA. Nei primi mesi del 1989 furono eliminati Francesco FRICANO e Antonino LOMBARDO. Quest’ultimo era cognato del CONTORNO, mentre il primo era sottocapo della “famiglia” di Casteldaccia quando il rappresentante era Giuseppe PANNO, detto “Piddu”, che fu la prima vittima della guerra di mafia degli anni ’80; dopo la sua soppressione FRICANO gli subentrò e riuscì a salvarsi perché si nascose in casa non uscendo per molto tempo.

Gli inquirenti diedero di questi episodi due letture alternative: ipotizzarono da un lato un regolamento di conti all’interno della fazione “corleonese” e dall’altro lato una vendetta di soggetti esterni a questo schieramento. Si convinsero che questa seconda pista era quella giusta, a seguito di intercettazioni telefoniche da una cabina di San Nicola L’arena.

Il D’AGATI faceva parte del gruppo coagulatosi intorno al CONTORNO e ai GRADO. Venne individuato poichè era una delle persone che parlavano dalla cabina telefonica posta sotto intercettazione, rendendosi responsabile di chiamate estorsive. Prima di allora egli non era noto agli investigatori, i quali sapevano solo che un tale “Agostino” era molto legato a Gaetano GRADO ed era organico al gruppo, all’interno del quale compiva omicidi, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti.

Il CONTORNO, i fratelli GRADO e altre persone loro vicine, tra cui il D’AGATI, furono arrestate; nella medesima operazione fu arrestata anche la MANCARELLA, moglie dell’ucciso, dato che dal tenore di alcune telefonate gli investigatori inferirono che era a conoscenza delle attività illecite del marito. Dal rinvenimento di armi, gli inquirenti compresero di avere catturato un gruppo di fuoco che aveva sparato alla fine degli anni ’80.

Alla luce delle riportate risultanze istruttorie può pertanto concludersi che le concordi affermazioni del SINACORI e del BRUSCA sono state altresì confermate, quanto meno sul piano logico, sia dalle indagini degli investigatori (che hanno appurato l’esistenza di un preciso legame criminale del D’AGATI con i GRADO e, tramite costoro, con CONTORNO, concretatosi in una sua collaborazione alla guerra scatenata da costoro contro i “corleonesi”), sia dalle deposizioni della MANCARELLA e del FONTANA (i quali hanno raccontato della permanenza della vittima in una villetta nei pressi di Scopello e dei suoi timori per la propria incolumità).

Inoltre le narrazioni dei collaboratori sono state confermate da molteplici elementi fattuali emersi dal dibattimento, e in particolare:

1) il PATTI e il SINACORI hanno affermato che l’omicidio del D’AGATI fu voluto dal RIINA.

La circostanza è stata confermata dal BRUSCA, il quale ha ricollegato la deliberazione di sopprimere la vittima da parte del vertice dell’organizzazione alla contiguità della stessa con il CONTORNO.

Del resto, le propalazioni dei collaboratori trovano una significativa conferma logica nella causale stessa del delitto, ricollegata a un tentativo di riscossa degli “scappati” della guerra di mafia.

2) il PATTI ha dichiarato che fu convocato nella impresa di calcestruzzi di Mariano AGATE, il quale lo incaricò di commettere il delitto in parola.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che all’epoca dei fatti ad AGATE era riconducibile una ditta che produceva calcestruzzo e che nella sede della stessa vi erano locali (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 17 giugno 1998).

3) il SINACORI ha detto che circa venti giorni prima del delitto venne tenuta una riunione a Mazara del Vallo nel villino intestato al PATTI, a cui parteciparono AGATE Mariano, BAGARELLA Leoluca, FACELLA Salvatore e lo stesso SINACORI e nella quale intervenne, dopo che il collaborante se ne fu andato, anche Santo MAZZEI, invitato allo scopo di riferire del fatto che aveva individuato il D’AGATI, tramite suo fratello Matteo, con il quale l’obiettivo trafficava in cocaina.

Il BRUSCA ha confermato che il D’AGATI fu individuato tramite il fratello di Santo MAZZEI, che non sapeva essere vicino ai “corleonesi”.

La spiegazione fornita dal SINACORI in ordine alla consapevolezza da parte del MAZZEI che il D’AGATI fosse un obiettivo di “cosa nostra” appare pienamente congrua, atteso che il “carcagnuso”, pur non essendo affiliato all’associazione, era tuttavia un personaggio di vertice del clan avverso alla “famiglia” di Catania e pertanto era certamente un profondo conoscitore delle vicende dell’organizzazione e delle sue lotte interne. Inoltre, i rapporti di stima reciproca che lo legavano al BAGARELLA e gli evidenti vantaggi che poteva ricavare (e che in effetti ricavò) fornendo un aiuto significativo al genero del RIINA nell’eliminare un nemico dei “corleneosi” giustificano adeguatamente il fatto che il MAZZEI, una volta individuato il D’AGATI, abbia subito rivelato la notizia all’amico, dimostrandosi in tal modo, e con l’appoggio logistico fornito ai killer, un abile ed efficiente fiancheggiatore.

Quanto poi alla concreta possibilità materiale dell’imputato catanese di partecipare alla riunione di cui ha parlato il collaboratore, nell’ambito degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art.507 c.p.p. è stato accertato che Santo MAZZEI fu scarcerato dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino il 23 luglio 1990 per scadenza dei termini di custodia cautelare e il 23 giugno 1991 fu rimpatriato con foglio di via obbligatorio dalla Questura di Alessandria a Rimini, dove elesse domicilio in via Aldo Moro n.25 presso il fratello Matteo. Nella città romagnola ottemperò all’obbligo di firma inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. tutti i giorni dal 23 giugno al 4 novembre 1991, a eccezione del 22 luglio e dei giorni ricompresi tra il 21 e il 26 settembre. Mentre nel primo caso il MAZZEI violò l’obbligo senza alcuna autorizzazione per ragioni rimaste ignote, dato che l’Ufficio preposto al controllo non effettuò alcuna verifica, nel secondo caso fu autorizzato dalla Corte di Assise di Appello di Torino a recarsi a Catania, in quanto il 23 settembre doveva presentarsi dinnanzi alla Corte d’Appello per un processo a suo carico e il 25 doveva essere celebrato il matrimonio di sua nipote Cettina MAZZEI. Il provvedimento autorizzativo a recarsi nella città etnea imponeva al prevenuto gli obblighi di non partire prima del 21 e non rientrare dopo la sera del 27 di settembre, nonché quello di presentarsi ai CC. di Catania all’arrivo e alla partenza, nonché tutti i giorni alle ore 17,00 (cfr. audizione dell’Ispettore Domenico SPEZIA nelle udienze del 7 e del 9 febbraio 2000 e documenti prodotti dal verbalizzante).

Come può agevolmente osservarsi, pertanto, sia il periodo di permanenza a Catania del MAZZEI, sia gli obblighi a cui lo stesso era sottoposto sono perfettamente compatibili con un suo viaggio a Mazara del Vallo poco più di venti giorni prima dell’omicidio come sostenuto dal SINACORI, le cui dichiarazioni sul punto hanno pertanto ricevuto una significativa conferma.  

Allo stesso modo non può essere condiviso l’argomento difensivo prospettato dall’Avv. NAPOLI secondo il quale BRUSCA avrebbe indicato MAZZEI Matteo come il collegamento tra il D’AGATI e “cosa nostra”, in tal modo errando, atteso che non era lui, bensì suo fratello Santo, ad avere rapporti di conoscenza con BAGARELLA Leoluca in virtù di un comune periodo di detenzione. Come si è avuto modo di sottolineare, infatti, il BRUSCA ha dichiarato che fu proprio MAZZEI Santo, che aveva legami criminali con “uomini d’onore”, ad avvisare i “corleonesi” che suo fratello Matteo frequentava il D’AGATI.

Del pari non trova rispondenza nelle dichiarazioni del SINACORI l’osservazione dello stesso legale secondo la quale il predetto collaboratore avrebbe errato nell’affermare che il BAGARELLA comunicò al MAZZEI la sua intenzione di sopprimere il D’AGATI durante la comune detenzione, atteso che questa risale ai primi anni ’80. Come si è evidenziato, infatti, il SINACORI ha collocato con precisione la deliberazione dell’omicidio del D’AGATI nella riunione tenuta nel villino intestato al PATTI tenutasi circa venti giorni prima dell’esecuzione.

Appare verosimile, infine, che il D’AGATI ignorasse l’esistenza di legami tra i MAZZEI (e in particolare Santo) e “cosa nostra”, sebbene il prevenuto in parola fosse certamente noto nell’ambiente criminale siciliano, dato il ruolo di vertice che ricopriva nel clan dei “Cursoti” (su cui ci si soffermerà ampiamente nella scheda dedicata alla posizione personale del prevenuto in parola). Infatti, come meglio si vedrà in seguito, l’organizzazione criminale suddetta era da anni in lotta con la “famiglia” mafiosa catanese guidata da Benedetto “Nitto” SANTAPAOLA, il quale infatti si oppose all’affiliazione del “carcagnuso” e l’accettò solo per le pressanti insistenze del BAGARELLA e del BRUSCA. Pertanto il D’AGATI, che era certamente a conoscenza tanto della caratura criminale del MAZZEI quanto della contrapposizione della consorteria delinquenziale a cui apparteneva a “cosa nostra”, riteneva di potere tranquillamente intrattenere rapporti con lui.  

4) il PATTI e il SINACORI hanno concordemente affermato di essere andati all’aeroporto di Palermo con l’Audi 80 del secondo.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che nel periodo indicato dai collaboratori il Mazarese era in effetti proprietario di una autovettura di quel tipo, targata TP-344456 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

5) con riferimento al volo Palermo – Milano, sul quale i collaboratori hanno dichiarato di essersi imbarcati con nomi storpiati, il SANTOMAURO ha riferito sui complessi accertamenti di riscontro effettuati sulle suddette propalazioni: dapprima contattò l’agenzia “LOMBARDO” di Mazara, anche al fine di acquisire documentazione che consentisse di proseguire nelle indagini, e concentrò l’attenzione sui giorni 20 e 21 ottobre 1991, acquisendo due biglietti: uno per il volo delle ore 13,40 del 21 ottobre intestato a “Mister RATTI” e uno per il volo delle 18,40 del 20 ottobre intestato a “Mister BONSIGNORE”, In seguito chiese all’Alitalia le liste passeggeri per il giorno 21 ottobre, ma non trovò i nomi corrispondenti né sul volo delle 13,40, né su quello delle 18,40. Successivamente il P.M. delegò un analogo accertamento per il giorno 20 ottobre, ma la richiesta pervenne alla compagnia aerea il 21 ottobre 1996 e i responsabili risposero che i tabulati dei voli erano stati automaticamente cancellati allo scadere dei cinque anni. Effettuò allora un altro accertamento all’agenzia “LOMBARDO” e individuò altri due biglietti emessi il 16 ottobre 1991 a nome “MIRABILINI” e “BONSIGNORE” per il volo Palermo-Milano delle 18,40 del giorno 20 ottobre (cfr. deposizone SANTOMAURO, cit. e biglietti prodotti in “Documenti” dal P.M, sub 4).

In realtà, sulla base dei tabulati telefonici relativi al cellulare 0337/960504 intestato a SINACORI Vincenzo è stato accertato che il collaborante alle ore 17,50 del 20 ottobre era ancora nel distretto di Palermo, atteso che chiamò il numero 0337/960556 intestato alla società G&G di MANCIARACINA e in uso ad Andrea GANCITANO e che il giorno successivo alle 21,53 telefonò a casa sua a Mazara del Vallo dal distretto 011 (Torino).

Ne consegue che verosimilmente il PATTI e il SINACORI partirono non già il 20, ma il 21 ottobre e che pertanto il PATTI ha errato nel quantificare la sua assenza da Marsala in quattro giorni, anziché in tre.

Il dato ha trovato una parziale conferma negli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO laddove ha individuato un biglietto a nome a “Mister RATTI” -indicato da entrambi i collaboratori come lo pseudonimo utilizzato dal PATTI nell’occasione- sul volo in partenza alle ore 13,40 del 21 ottobre 1991. La circostanza che non sia stato rinvenuto un biglietto intestato a un soggetto con un nome simile a quello del SINACORI non esclude certamente che costui sia partito, atteso che è ben possibile che abbia utilizzato un cognome diverso da quello di cui si servì per il volo di ritorno e differente dal suo.

6) le narrazioni del PATTI e del SINACORI circa i loro movimenti dall’arrivo a Milano alla partenza per Rimini la mattina successiva hanno collimato puntualmente tranne sui particolari di trascurabile rilevanza del soprannome del tale “Vincenzo” che andò a prenderli a Milano insieme al FACELLA, indicato dal PATTI con l’espressione “Tignuso” e dal SINACORI con “scimmia”, nonché sul nome del ristorante dove cenarono la prima sera, a Torino, che si chiamava “Valentino” a detta del PATTI e “Adriano” secondo il SINACORI “Adriano”.

Sull’effettiva esistenza di un ristorante con tale ultimo nome nel capoluogo piemontese in via Pollenzio n.39 ha riferito il verbalizzante Antonino MORGANTI all’udienza del 17 giugno 1998. L’imprecisione del PATTI in proposito, per altro, appare particolarmente irrilevante, atteso che il collaboratore ha specificato che non conosceva Torino e che il nome del ristorante gli fu riferito da uno degli altri commensali.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che effettivamente Giovanni BASTONE all’epoca dei fatti aveva la disponibilità di un appartamento a Torino, al nono piano di uno stabile in Corso Peschiera n.276. Dalle indagini espletate è emerso che l’immobile fu acquistato il 2 ottobre 1971 da RIGGIO Rosa, moglie dell’imputato, la quale lo rivendette nel 1985 a MANCIARACINA Piero di Campobello di Mazara, il quale a sua volta il 19 aprile 1991 lo rivendette a BASTONE Antonio Vincenzo, figlio di Giovanni; per altro dal 16 novembre 1990 nell’appartamento era attiva un’utenza telefonica intestata a quest’ultimo acquirente (cfr. dichiarazioni MORGANTI, cit).

Quanto alla vicinanza al BASTONE di CAVASINO Giuseppe, detto “il barbiere”, e alla conseguente verosimiglianza della dichiarazione del SINACORI, secondo cui il predetto CAVASINO avrebbe cenato insieme a loro nel ristorante “Adriano”, e del PATTI, a detta del quale il predetto individuo aveva le chiavi dell’appartamento del BASTONE, deve ricordarsi che i collaboratori Roberto e Francesco MIANO, Carmelo GIUFFRIDA e Antonino SAIA hanno concordemente affermato che il “barbiere” collaborava con il BASTONE dapprima nel contrabbando di sigarette e poi nel traffico di sostanze stupefacenti, essendo per altro in una posizione di inferiorità, poiché quando partecipava alle riunioni tra il Mazarese, emissario di mariano AGATE a Torino, e i capi del clan facente capo ai fratelli MIANO non aveva “il diritto di parola”, a differenza di Calcedonio BRUNO (cfr. per maggiori delucidazioni sul punto, la scheda dedicata all’omicidio di Francesco DENARO, infra, sub Capitolo VII).

Quanto poi a “Vincenzo” deve ritenersi più esatta l’indicazione del SINACORI, atteso che questi deve identificarsi in Vincenzo NAPOLITANO, detto “la scimmia” (nato a Riesi, CL, l’8 agosto 1944 e residente in Torino, via San Bernardino n.44), che era amico di Giuseppe CAVASINO, tanto che quando quest’ultimo fu arrestato il 7 ottobre 1992 l’automobile su cui viaggiava fu riconsegnata al NAPOLITANO, che ne era il proprietario. Il Maresciallo SOLITO ha riferito altresì sugli accertamenti compiuti in ordine ai rapporti tra il BASTONE, il NAPOLITANO e il CAVASINO, affermando che il primo fu controllato alle 14,15 del 31 ottobre 1992 proprio in compagnia del NAPOLITANO a bordo di una Golf tg. TO-34285G che risultava intestata a Giuseppe CAVASINO e che i tre uomini furono coindagati (cfr. deposizione SOLITO all’udienza del 26 novembre 1998, in ordine all’omicidio SCIMEMI, infra, sub Capitolo V).

Non hanno rilievo -data la loro marginalità nel complessivo contesto delle propalazioni del collaborante in ordine al duplice omicidio in parola- neppure le contraddizioni interne alle dichiarazioni del SINACORI in ordine al fatto che in controesame ha asserito che il FACELLA andò a prenderli all’aeroporto di Milano insieme a Vincenzo “la scimmia”, mentre nelle indagini preliminari sostenne che andò da solo e che nel primo interrogatorio affermò che si recò nel capoluogo lombardo su una FIAT Uno, ricordando che si trattava invece di una Lancia Thema soltanto dopo che il P.M. gli aveva contestato le propalazioni del PATTI. In ordine a quest’ultimo punto, in particolare, appare assolutamente verosimile la spiegazione fornita dal collaboratore, secondo cui inizialmente confuse la vettura con la quale il FACELLA era andato a prenderli a Milano con quella (una FIAT Uno rossa) con la quale il giorno successivo si recò insieme a loro a Rimini. Del resto, da un lato la marginalità del particolare può giustificare l’iniziale errore del SINACORI, dall’altro lato la circostanza che il collaboratore solo in questo caso (avente ad oggetto una circostanza di modesta importanza) abbia riconosciuto la veridicità delle affermazioni del PATTI, mentre su tanti altri fatti, ben più significativi, abbia mantenuto ferma la sua versione nonostante il contrasto con le parole del “pentito” marsalese, consente di escludere con sicurezza che si sia appiattito sulle dichiarazioni del complice.

7) il PATTI e il SINACORI hanno affermato che il FACELLA li accompagnò a Rimini con una FIAT Uno rossa di proprietà della moglie.

Le propalazioni dei collaboratori, pur riscontrandosi a vicenda, non sono state confermate dagli accertamenti del SANTOMAURO. Quest’ultimo, infatti, pur avendo confermato che la moglie aveva all’epoca autovetture di quel tipo, ha precisato che esse erano di colore diverso (sul punto per altro ci si soffermerà più specificamente in seguito).

8) il PATTI e il SINACORI hanno assunto che Santo MAZZEI si recò al primo incontro con loro con una FIAT Uno.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riscontrato le propalazioni accertando che Matteo MAZZEI all’epoca era intestatario di una FIAT Uno tg. FO-816780.

9) il PATTI ha sostenuto che i fratelli MAZZEI, il FACELLA e il SINACORI avevano il cellulare, mentre egli ne era sprovvisto.

Il SINACORI ha confermato la circostanza per quello che lo riguardava, ma non ha potuto ricordare se anche gli altri coimputati fossero muniti di telefonino. Per altro, l’affermazione del collaboratore marsalese è stata pienamente riscontrata dagli accertamenti sui tabulati, su cui ci si soffermerà più oltre.

10) il PATTI e il SINACORI hanno detto che durante la loro permanenza a Rimini dormirono in un appartamento che era nella disponibilità di Matteo MAZZEI.

11) i due collaboratori hanno assunto che Matteo MAZZEI aveva un negozio di abbigliamento che fu usato come base e dove fu commesso l’omicidio.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha dichiarato di avere appreso da un rapporto dei CC. di Rimini che MAZZEI Matteo aveva interessi in una società a responsabilità limitata denominata dapprima “TA.CA s.r.l.” e poi, dal 1996, “Marc s.r.l.”, che aveva un punto vendita di abbigliamento nel Center Gros di Rimini al padiglione n.78/s, pur non risultando tra i soci palesi.

La Corte ha disposto l’acquisizione ai sensi dell’art.507 c.p.p. della nota dei CC. di Rimini datata 13 settembre 1995, nella quale si è evidenziata una cointeressenza di MAZZEI Matteo nella società all’ingrosso di abbigliamento in parola, il cui socio unico risultava per altro essere tale CASADEI Marco, nato il 3 aprile 1957.

Sotto questo profilo, pertanto, non può ritenersi che gli scarni riferimenti contenuti nella nota 13 settembre 1995, unica fonte del SANTOMAURO, siano idonei di per sé a riscontrare le propalazioni dei collaboratori e conseguentemente non può che riconoscersi che, come sostenuto dai difensori, sul punto in parola vi sia una lacuna istruttoria.

Tuttavia, come si preciserà nella scheda relativa a MAZZEI Matteo, la suddetta carenza di prova non incide sulla posizione del prevenuto, attesa la pregnanza degli elementi che dimostrano il suo coinvolgimento nell’episodio in parola.

12) il PATTI ha dichiarato che il D’AGATI e Santo MAZZEI avevano l’obbligo di firma.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il secondo – originariamente sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno e poi, in forza di provvedimento della Corte d’Appello di Torino del 23 luglio 1990, al divieto di soggiorno a Catania- decise di eleggere domicilio a Rimini, ottemperando all’obbligo di firma conseguente all’irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. negli uffici del Commissariato di quella città tutte le mattine alle ore 11. Il D’AGATI dal canto suo dal momento della sua scarcerazione ebbe l’obbligo di presentarsi al Commissariato di Rimini nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì giusta provvedimento del G.I.P. del Tribunale; in più occasioni, tra cui il 21 ottobre 1991 i due uomini si presentarono ad adempiere i rispettivi obblighi lo stesso giorno, anche se non nello stesso momento, poiché di solito il MAZZEI ci andava di mattina e D’AGATI di pomeriggio (cfr. più volte citati esami del SANTOMAURO resi nelle udienze del 17 giugno 1998, 11 giugno 1999, nonché deposizione dell’Ispettore SPEZIA in quella del 7 febbraio 2000).

13) il PATTI e il SINACORI hanno detto che per l’omicidio del D’AGATI furono predisposte sia una corda, sia alcune pistole, e in particolare una semiautomatica calibro 9, che prese il primo, e due cal.7,65, con cui si armarono il SINACORI e il FACELLA.

14) il PATTI e il SINACORI hanno sostenuto che nella prima occasione in cui il D’AGATI si recò al negozio non lo uccisero perché era in compagnia di persone di sesso femminile (sul punto per altro ci si soffermerà in seguito, atteso che le propalazioni dei due collaboratori sul punto sono parzialmente discordanti).

15) con riferimento alle modalità esecutive del duplice omicidio:

– il PATTI e il SINACORI hanno concordemente affermato che MAZZEI Matteo non fu presente al momento dell’esecuzione, poichè era uscito con la macchina (il primo ha aggiunto che era andato in cerca dell’obiettivo);

– il PATTI ha riferito che il D’AGATI arrivò alla 14,30 o alle 15,00 e tale dato è compatibile con i successivi accadimenti e segnatamente con l’orario di partenza dell’aereo con il quale ritornarono a Palermo (ore 19,55).

In particolare, la dichiarazione in esame appare compatibile con l’orario dell’omicidio, contrariamente a quanto affermato dall’Avv. GALLINA nella sua arringa. Infatti, il verbalizzante FARAONI ha precisato che i verbalizzanti scoprirono i cadaveri alle ore 11,00 o 11,30 circa ed è verosimile che abbiano avvertito il P.M. di turno immediatamente. Nel verbale di ispezione di luoghi e cose datato 25 ottobre 1991 è attestato che il verbale fu chiuso alle ore 15,00. Ne consegue che l’ispezione dei cadaveri fu effettuata verosimilmente ben prima di quest’ultimo orario, atteso che certamente gli operanti impiegarono un tempo apprezzabile per la redazione dell’atto. Alla luce di tutte queste considerazioni, può concludersi che il momento della morte come indicato nella relazione medico legale (quarantadue – quarantaquattro ore prima dell’ispezione) è pienamente compatibile con quella indicata dai collaboratori, se si tiene conto della necessaria approssimazione di un accertamento di tal fatta.

– il PATTI ha dichiarato che durante l’azione erano presenti nel magazzino lui stesso, Santo MAZZEI, il FACELLA e il SINACORI e che i due ultimi complici arrivarono durante l’azione dall’ufficio in cui si trovavano, mentre il MAZZEI entrò nel locale immediatamente prima del D’AGATI; il SINACORI ha pienamente confermato le dichiarazioni dell’altro collaboratore, dicendo che quando arrivò l’obbiettivo erano presenti MAZZEI Santo e il PATTI, mentre egli e il FACELLA erano all’interno del capannone, ma in uno stanzino e non insieme al PATTI.

– il PATTI e il SINACORI hanno rivelato che furono esplosi quattro colpi con la pistola calibro 9, due per ciascun obbiettivo. Il PATTI ha inoltre riferito di avere sparato al capo e al collo delle vittime e di aver esploso il colpo di grazia all’indirizzo del BUFFA.

Le propalazioni dei collaboratori hanno trovato conferma nella consulenza autoptica quanto alla sede dei colpi e al fatto che all’indirizzo del BUFFA venne esploso un colpo a bruciapelo.

Anche il numero delle pallottole asseritamente sparate è compatibile col numero dei proiettili rinvenuti nella pistola, in quanto il serbatoio dell’arma poteva contenerne tredici (e non nove come erroneamente sostenuto dall’Avv. GALLINA), mentre all’atto del rinvenimento ne conteneva nove; a suffragio, infine, dell’ipotesi che la pistola rinvenuta nell’aiuola dell’area di servizio “Rubicone Nord” fosse in effetti quella utilizzata dal killer deve sottolinearsi l’identità del calibro delle due armi e la circostanza che i proiettili che attinsero le vittime erano “incamiciati” come quelli contenuti nell’arma suddetta (cfr. perizia GRAZIANO, cit.).

Non ha invece trovato riscontro nell’autopsia l’indicazione dei collaboratori relativa al numero dei colpi sparati, atteso che dall’accertamento medico legale è emerso che il D’AGATI fu attinto da un solo proiettile e il BUFFA da due, mentre il PATTI e il SINACORI hanno parlato concordemente di quattro colpi sparati. Per altro, il contrasto non appare decisivo, in quanto è ben possibile che uno dei proiettili esplosi non abbia colpito il bersaglio.

Quanto alle contusioni sul viso del BUFFA rilevate in sede autoptica, infine, il dato non è incompatibile con le dichiarazioni dei collaboratori, essendo verosimile che le ecchimosi siano state prodotte dalla caduta a terra della vittima dopo essere stata colpita ovvero durante l’occultamento del cadavere nel bagagliaio dell’autovettura.

– il PATTI ha affermato che il FACELLA nel tentativo di portare dentro l’autovettura OPEL con la quale arrivarono le vittime azionò involontariamente l’allarme e il SINACORI ha confermato genericamente che suonò l’allarme del veicolo. Il dato concordemente riferito dai collaboratori ha trovato una conferma nella circostanza che in un cestino dei rifiuti ubicato nell’area di servizio “Rubicone Nord” venne rinvenuto un portachiavi della OPEL con dispositivo di allarme incorporato (cfr. verbale di sequestro del portachiave datato 25 ottobre 1991);

– il PATTI e il SINACORI hanno sostenuto che tutti i presenti caricarono i cadaveri nel bagagliaio dell’autovettura; il primo ha aggiunto che il SINACORI avvolse i capi delle vittime in un panno; tali circostanze sono state sostanzialmente riscontrate dal rinvenimento dei due cadaveri all’interno del bagagliaio della Opel Omega con le teste avvolte in sacchi neri di plastica (cfr. verbale di ispezione di luoghi e cose datato 25 ottobre 1991, cit.);

– il PATTI e il SINACORI hanno concordemente riferito che il primo si mise alla guida della Opel e la abbandonò nella prima area di servizio dell’autostrada Rimini – Bologna. Il dato è stato confermato dal rinvenimento della Opel nell’area di servizio “Rubicone Nord”, ubicata sull’autostrada suddetta (cfr. verbale sopra menzionato);

– il PATTI ha raccontato che mentre aspettava il SINACORI e il FACELLA nell’area di servizio occultò la pistola calibro 9, gettandola in un’aiuola; il fatto è stato confermato dal rinvenimento, avvenuto nel maggio 1992, di un’arma di tale calibro arrugginita in un’aiuola dell’area di servizio in parola da una dipendente della ditta di pulizie, MUSSONI Daniela, la quale riferiva al verbalizzante ROBERTINI che le pulizie delle aiuole venivano sempre effettuate all’inizio dell’estate (cfr. deposizione ROBERTINI e GRAZIANO, cit.);

– il SINACORI e il PATTI hanno assunto che il primo collaboratore e il FACELLA raggiunsero il complice nell’area di servizio a bordo della FIAT Uno dell’“uomo d’onore” di Lercara Friddi;

– il SINACORI e il PATTI hanno detto il FACELLA li accompagnò all’aeroporto di Bologna, da dove la sera stessa si imbarcarono su un volo per Palermo; la circostanza è stata riscontrata dal rinvenimento di due biglietti relativi alla tratta Bologna – Palermo con partenza ore 19,55 del 23 ottobre 1991 intestati a “RATTI” e “RINACORI” (cfr. citata deposizione SANTOMAURO e biglietti prodotti in “Documenti” dal P.M, sub 4);

– il PATTI e il SINACORI hanno riferito che il secondo riaccompagnò il primo a Marsala con la sua Audi 80;

– infine, dalla narrazione dei collaboranti e dal rinvenimento dei biglietti aerei riportanti la data del 23 ottobre può evincersi che l’omicidio fu commesso in detta data: tale conclusione, del resto, è avvalorata sia dal risultato dell’autopsia, sia dalle dichiarazioni della MANCARELLA che non ebbe più notizie proprio dalle prime ore del mattina del 23 ottobre.

16) il PATTI e il SINACORI hanno rivelato che il FACELLA era un uomo d’onore originario di Lercara Friddi, che entrambi all’epoca dell’omicidio conoscevano da parecchio tempo (il primo dal 1980, il secondo già prima di essere combinato alla fine del 1981) e che era molto legato a Giovanni BASTONE; come meglio si preciserà nella scheda personale relativa al predetto imputato, le circostanze in parola hanno trovato precise conferme negli atti del fascicolo per il dibattimento.

17) il PATTI ha affermato che Santo MAZZEI all’epoca del duplice omicidio non era “uomo d’onore”, che aveva contrasti con i clan catanesi e che nell’estate del 1992 seppe che era stato affiliato dopo il duplice omicidio.

Il SINACORI ha confermato le propalazioni dell’altro collaboratore, precisando che MAZZEI fu combinato nella primavera del 1992.

18) il SINACORI ha dichiarato che Santo MAZZEI era stato in cella con Leoluca BAGARELLA, il quale ne parlava bene.

La circostanza è stata confermata dal dottor Giuseppe LINARES, il quale ha accertato che i due uomini furono codetenuti in varie occasioni, e in particolare a Pianosa dal 16 giugno al 16 luglio 1982, dal 10 novembre 1982 al 2 febbraio 1983, dal 16 febbraio all’8 luglio 1983 dal 3 agosto al 4 dicembre 1983 e dal 4 dicembre 1983 al 12 febbraio 1984; a Novara dal 10 al 17 marzo 1984; a Termini Imerese dal 9 maggio all’8 giugno 1984 e a Fossombrone dal 2 luglio al 23 ottobre 1984 (cfr. deposizione LINARES all’udienza del 17 giugno 1998).

Il fatto che il PATTI abbia detto che era MAZZEI Matteo ad essere stato detenuto con BAGARELLA si spiega all’evidenza con una confusione tra i due fratelli da parte del collaboratore. L’errore, per altro, appare anche in questo caso di importanza assolutamente marginale, nella complessiva economia del racconto del “pentito”.

19) i collaboratori hanno riferito che MAZZEI Matteo all’epoca del duplice omicidio abitava a Rimini.

Il dato è stato confermato dal SANTOMAURO, il quale ha precisato che in quel periodo risiedeva in via Aldo Moro n.25, mentre in precedenza aveva vissuto, insieme alla moglie LA ROSA Silvana in via Mosca n.58, sempre a Rimini.

20) tutte le persone chiamate in causa dai collaboratori erano liberi tranne il RIINA che era latitante (cfr. più volte citata deposizione SANTOMAURO).

Dall’esame dei tabulati relativi ai cellulari in uso al FACELLA, al SINACORI, a Santo MAZZEI e a Matteo MAZZEI nel periodo compreso tra il 20 e il 25 ottobre 1991 è emerso un ulteriore, significativo riscontro ai movimenti tenuti dai personaggi in parola così come ricostruiti dai collaboranti.

Appare opportuno precisare preliminarmente che il dottor Fabrizio GIACALONE ha affermato che gli investigatori hanno individuato i soggetti nella cui disponibilità erano i vari apparecchi cellulari, indipendentemente dalla formale intestazione degli stessi, attraverso l’esame delle chiamate, spesso rivolte all’abitazione di un determinato personaggio o comunque a personaggi legati al medesimo individuo.

Orbene, se come si è precisato nell’ordinanza letta nell’udienza del 23 dicembre 1998 le deposizioni dei verbalizzanti non sono utilizzabili nella parte in cui hanno riferito l’analisi dei tabulati, lo sono certamente laddove hanno individuato gli intestatari di utenze telefoniche, atteso che trattasi di normale attività di indagine.

Ciò premesso, l’esame dei tabulati ha consentito di riscontrare sotto molteplici aspetti le propalazioni dei collaboratori, e in particolare:

– telefonata del 20 ottobre, ore 17,50, in partenza dal distretto 091 dal cellulare in uso al SINACORI (titolare dell’utenza 0337/960504) all’utenza 0337/960556 intestata alla “G & G di MANCIARACINA” in uso ad Andrea GANCITANO: indicativa del fatto che il collaboratore quel giorno era ancora in Sicilia;

– telefonata del 21 ottobre, ore 21,53, in partenza dal distretto 011 dal telefono in uso a SINACORI a quello in uso alla sua famiglia nel distretto 091: indicativa del fatto che la sera del 21 l’imputato era a Torino, oltre che della circostanza che i due collaboratori partirono il 21, come si evince dalle dichiarazioni del SINACORI, e non già il 20 come risulterebbe dalle dichiarazioni del PATTI (sul punto, per altro, ci si soffermerà più dettagliatamente in seguito);

– telefonata del 21 ottobre, ore 23,28, in partenza dal distretto 011 dal cellulare in uso al FACELLA (intestatario dell’utenza 0337/ 220342) ad utenza non individuata: indicativa del fatto che il prevenuto la sera del 21 era a Torino come dicono i collaboranti;

– telefonata del 22 ottobre, ore 10,34, in partenza dal distretto 051 dal cellulare in uso a MAZZEI Santo (0337/609676, intestato alla moglie MORACE Rosa) a quello in uso a FACELLA: riscontra puntualmente quanto riferito dal PATTI in ordine alla telefonata che il MAZZEI avrebbe fatto a FACELLA all’arrivo di quest’ultimo a Rimini con i due collaboratori;

– telefonata del pomeriggio del 22 ottobre in partenza dal distretto 051 dal cellulare in uso a SINACORI e dirette al cellulare del GANCITANO e ai suoi familiari in Sicilia; indicativa del fatto che come riferito dai due collaboranti il 22 pomeriggio si trovavano in Rimini;

– telefonata del 22 ottobre, ore 18,12, in partenza dal distretto 051 dal cellulare in uso al FACELLA a quello in uso al NAPOLITANO Vincenzo: indicativa del fatto che quel giorno l’imputato era a RIMINI, come sostenuto dai collaboranti;

– telefonate del 23 ottobre, pomeriggio e sera, in partenza dal distretto 051 dal cellulare in uso al SINACORI al cellulare in uso al GANCITANO alle ore 18,00 e alle utenze fisse dei suoi familiari alle ore 21,01 e 21,02: indicative del fatto che alle ore da ultimo indicate il prevenuto si trovava ancora in Emilia e Romagna, atteso che sulla base del racconto dei collaboratori e dei dati oggettivi (biglietti per la tratta BOLOGNA -PALERMO del 23 ottobre ore 19,55 e data dell’omicidio, come accertata dall’autopsia) i medesimi ritornarono utilizzando il volo da ultimo indicato che certamente partì in ritardo da Bologna;

– telefonata del 24 ottobre, ore 20,48, in partenza dal distretto 011 dal cellulare in uso al FACELLA all’utenza dei familiari: indicativa del fatto che quel giorno, successivo all’omicidio, il FACELLA si trovava già a Torino;

– i fratelli MAZZEI (Matteo era intestatario dell’utenza0337/608502) dal 20 al 24 ottobre fecero varie telefonate tutte in partenza dal distretto 051: dato indicativo del fatto che i due nel periodo di permanenza del gruppo di fuoco in Rimini, dal 22 al 23, erano in quest’ultima città, come sostenuto dai collaboranti.

Con riferimento alla valenza probatoria dei tabulati telefonici, non appare condivisibile l’assunto difensivo prospettato dagli Avv. ATRIA e GALLINA secondo cui essi, quanto meno nel 1992 quando le celle erano su base regionale, non sarebbero attendibili con riferimento all’individuazione del luogo di chiamata, atteso che i dati relativi all’omicidio SCIMEMI (v. infra, in “Capitolo V”) hanno evidenziato che MAZZEI Santo in diciotto minuti passò dalla cella 011 (Torino) a quella 051 (Bologna), fatto a detta del legale evidentemente impossibile. Infatti, deve osservarsi che le telefonate a cui il difensore ha fatto riferimento sono state ricevute, e non effettuate, dal MAZZEI, e pertanto la cella indicata nei tabulati non attiene al luogo in cui si trovava l’imputato, ma a quello in cui era il chiamante. In ogni caso, anche a prescindere dalla predetta considerazione, l’assunto del legale può essere condiviso limitatamente ad alcune zone di confine, dove è possibile che luoghi geograficamente appartenenti a una regione ricadano sotto la cella telefonica di quella vicina, ma certo non per una città come Rimini, la cui cella -in virtù della sua collocazione geografica- è (ed era anche nel 1991) senza dubbio quella dell’Emilia Romagna. Per altro, anche prescindendo dalla predetta considerazione, nel caso di specie la rilevanza dei tabulati telefonici è resa evidente dall’assoluta corrispondenza del luogo di partenza delle chiamate delle utenze delle varie persone coinvolte con le indicazioni fornite dai collaboratori circa i movimenti delle stesse.

A fronte di tante e così precise concordanze tra le propalazioni dei collaboratori e di riscontri oggettivi oltremodo significativi -e tali da escludere senza ombra di dubbio che i dichiaranti abbiano potuto apprendere aliunde le circostanze riferite, a causa della impressionante precisione ed esattezza dei loro resoconti- deve reputarsi che le discrasie emerse tra le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI e gli elementi sui quali i suddetti sono stati smentiti non possano inficiarne l’attendibilità con riferimento al duplice omicidio in trattazione.

Esse, infatti, hanno ad oggetto fatti del tutto marginali, e in particolare:

      1) il PATTI e il SINACORI hanno sostenuto che la FIAT UNO del FACELLA era rossa.

La circostanza non è stata riscontrata dal SANTOMAURO, il quale ha accertato che all’epoca dei fatti il suddetto prevenuto aveva la disponibilità di due autovetture del modello indicato intestate alla moglie, ma ha precisato che nel 1996 alcuni verbalizzanti appurarono visivamente accertato che le stesse erano di colore azzurro metallizzato e grigio scuro.

In realtà, essendo la titolarità dell’autovettura usata in quell’occasione dal FACELLA una circostanza appresa dai collaboratori de relato, l’erronea indicazione può essere logicamente spiegata con una falsa rappresentazione della realtà da parte della fonte diretta. In ogni caso, l’omesso riscontro delle propalazioni dei due collaboratori sul punto non può certo valere di per sé a revocare in dubbio l’attendibilità degli stessi, attesa la marginalità del fatto e la possibilità che i veicoli siano stati ridipinti successivamente ai fatti di causa.

2) il PATTI ha affermato che la mattina in cui arrivarono al luogo fissato per l’appuntamento con MAZZEI Santo, quest’ultimo chiamò al cellulare il FACELLA, che era l’unico del gruppo a conoscerlo. Il SINACORI, invece, ha dichiarato che l’“uomo d’onore” di Lercara Friddi gli aveva descritto il MAZZEI e il collaboratore, riconosciutolo, avvisò il complice del suo arrivo.

A giudizio di questa Corte, le due versioni sono compatibili poiché il SINACORI ben può non essersi della telefonata riferita dal PATTI e quest’ultimo può non essersi accorto dei movimenti del primo. In ogni caso, l’esame dei tabulati dimostra che alle ore 10,34 del 22 ottobre 1991 MAZZEI Santo telefonò al FACELLA dal distretto 051, cosicchè le propalazioni del PATTI sul punto sono certamente veritiere.

Né le affermazioni di quest’ultimo collaboratore relativamente a un contatto telefonico possono essere giudicate logicamente incompatibili con quelle dello stesso relative agli orari di partenza e di arrivo a Rimini. Infatti, in sede di esame il PATTI ha affermato che partirono da Torino di prima mattina e giunsero nella città romagnola alle 10,30-11,00 circa, mentre in controesame ha affermato che partirono alle 6,00 e arrivarono pressappoco a mezzogiorno. Ora, a giudizio di questa Corte, quest’ultima indicazione deve essere ritenuta frutto di un momentaneo vuoto di memoria, atteso che le precedenti dichiarazioni dello stesso collaboratore e quelle -costanti- del SINACORI concordano nell’indicare l’ora di arrivo tra le 10,00 e le 11,00, orario perfettamente compatibile in stagione non turistica con una partenza da Torino di prima mattina.

3) il PATTI ha detto che il primo giorno di appostamento nel negozio dei MAZZEI non eseguirono il proposito criminoso poichè il D’AGATI arrivò con una donna e una bambina, che gli dissero essere sua moglie e sua figlia, le quali rimasero in macchina. Il SINACORI ha imputato la loro desistenza alla medesima circostanza, riferendo però in esame che il D’AGATI arrivò con una donna e in controesame con due donne e un uomo e che tutti scesero dalla macchina e parlarono con i fratelli MAZZEI.

Ora, a giudizio di questa Corte, le due versioni non sono logicamente incompatibili con riferimento alla discesa a terra di tutti gli occupanti della vettura, in quanto è ben possibile che il PATTI, vedendo che il D’AGATI era stato accompagnato da persone di sesso femminile abbia immediatamente deciso di sospendere l’esecuzione dell’omicidio e non si sia soffermato ad osservare la scena, contrariamente al complice.

Il contrasto sull’identità e il numero di persone che accompagnò il D’AGATI nella caso in esame, d’altra parte, pur essendo insuperabile alla luce delle risultanze probatorie acquisite, attiene a un fatto marginale, che pertanto può ben essere oggetto di un ricordo errato. Invece, i due collaboratori sono stati concordi nel riferire la circostanza fondamentale, che, cioè, quel giorno non portarono a esecuzione il progetto criminoso per la presenza di persone di sesso femminile. Di conseguenza, la difformità sul dato secondario finisce una volta di più per costituire una conferma della genuinità delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, nessuno dei quali ha modellato la sua versione su quella dell’altro.

4) il PATTI ha assunto che si fermarono tre giorni a Rimini e che il giorno compreso fra quello del primo tentativo e quello dell’esecuzione andarono in giro per il litorale riminese con MAZZEI Matteo a bordo del suo fuoristrada. Il SINACORI ha affermato che si fermarono nella città romagnola due soli giorni e cioè quello del loro arrivo e del primo tentativo e quello dell’esecuzione dell’omicidio.

Come si è già avuto modo di precisare, l’esame dei tabulati dimostra inoppugnabilmente che i collaboratori arrivarono a Torino la sera del 21 ottobre 1991. Ne consegue che nell’occasione il PATTI ha certamente un ricordo errato sulla durata della permanenza del commando a Rimini, che si protrasse per soli due giorni. Anche in questo caso, tuttavia, non può che sottolinearsi la sostanziale irrilevanza della circostanza, atteso che il collaboratore non ha collocato alcuna attività processualmente rilevante in uno dei giorni in cui a suo dire il gruppo di fuoco sostò nella città romagnola.

5) il SINACORI ha affermato che subito dopo l’omicidio egli e il PATTI gettarono a terra alcuni secchi d’acqua nel magazzino, per pulire almeno sommariamente il pavimento. Il PATTI non ha mai accennato alla circostanza, affermando al contrario in sede di controesame che MAZZEI Santo, quando egli lo rivide nell’estate successiva a Mazara del Vallo, gli confidò che a pulire il pavimento dal sangue erano stati lui e suo fratello Matteo.

La palese marginalità della circostanza (anche il SINACORI, infatti, ha sottolineato che fu il MAZZEI a provvedere alla pulizia del locale e che loro si limitarono a gettare a terra alcune secchi di acqua) e il fatto che evidentemente l’attenzione del PATTI era rivolta alla necessità di portare via il cadavere quanto prima dal capannone, che era un luogo frequentato, consentono di spiegare come quest’ultimo collaboratore, come sempre più attento alla fase esecutiva in senso stretto, non abbia fissato nella memoria l’episodio in parola.

6) Identiche considerazioni possono essere fatte a riguardo della discrasia relativa al fatto che il SINACORI ha affermato che mentre stavano andando via gli “sembrò” di vedere ritornare MAZZEI Matteo, mentre il PATTI nulla ha riferito a riguardo.

7) il PATTI ha dichiarato che dopo l’omicidio fu Santo MAZZEI a fargli da battistrada fino al casello dell’autostrada per Bologna lungo la quale era situata l’area di servizio ove poi abbandonò la Opel con i cadaveri e attese i complici per un’ora e mezza o due ore. Il SINACORI ha fornito una versione radicalmente divergente di questa fase, assumendo che Santo MAZZEI rimase a pulire il negozio dal sangue ed egli, il PATTI e il FACELLA raggiunsero autonomamente l’autostrada.

Sulla base degli elementi di prova raccolti in dibattimento, non è possibile stabilire come si svolsero effettivamente i fatti e quale dei due collaboratori abbia un ricorso esatto.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, a giudizio di questa Corte può pertanto concludersi che le citate discrasie tra le propalazioni del PATTI e del SINACORI non solo non possono minare la credibilità dei collaboratori, ma al contrario finiscono per dimostrarne la genuinità.

Infatti, da un lato sarebbe inquietante se i due propalanti avessero fornito versioni del tutto identiche dei fatti a distanza di anni dal loro verificarsi. Dall’altro lato, poi, non può non essere ritenuta significativa la circostanza che le discordanze abbiano avuto ad oggetto profili del tutto secondari, mentre su quelli realmente rilevanti (dall’acquisto dei biglietti aerei sotto falso nome al periodo di permanenza nell’Italia settentrionale, dall’identità dei presenti alle modalità esecutive del delitto) le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI siano state pienamente concordi.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, deve reputarsi che le chiamate in correità dei due predetti collaboratori -in sé precise, dettagliate, costanti e intrinsecamente coerenti e inoltre supportate dai riportati riscontri- siano idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità per tutti gli imputati, mentre le discrasie tra le stesse, vertenti su fatti secondari, siano assolutamente irrilevanti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine al duplice omicidio di Agostino D’AGATI ed Ernesto BUFFA e ai reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I e pertanto gli stessi debbono essere dichiarati responsabili del fatti delittuosi suddetti.

Deve inoltre essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque, con conseguente integrazione dell’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere altresì giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che i collaboratori erano a conoscenza del progetto omicidiario già prima della partenza da Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, deve essere giudicato integrato il reato satellite della detenzione e del porto di armi clandestine, atteso che la pistola di marca Browning utilizzata per l’omicidio del BUFFA e del D’AGATI non era stata denunciata alle competenti Autorità di pubblica sicurezza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputato debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

AGATE MARIANO

Antonio PATTI, con riferimento alla posizione processuale dell’imputato in parola, ha riferito che quest’ultimo lo convocò nella sede della sua impresa di calcestruzzi a Mazara del Vallo, dicendogli che l’odierno collaboratore e SINACORI dovevano recarsi a Bologna per uccidere una persona, al fine di fare un favore a Salvatore RIINA. Contestualmente gli ordinò di non fare parola dell’argomento con il rappresentante della “famiglia” di Marsala, Vincenzo D’AMICO.

      Vincenzo SINACORI ha affermato che:

– dell’omicidio del D’AGATI si parlò in un villino di Mazara forse già all’epoca intestato al PATTI, nel corso di una riunione a cui parteciparono all’AGATE, al BAGARELLA, al SINACORI, al FACELLA e, dopo che il collaboratore se ne fu andato, anche MAZZEI Santo, a quanto gli disse il FACELLA;

– dopo tale incontro Mariano AGATE incaricò il SINACORI di andare a Rimini a eliminare il D’AGATI insieme al PATTI e al FACELLA.

Giovanni BRUSCA, infine, ha dichiarato che dell’omicidio del D’AGATI, voluto da RIINA, si occuparono i Mazaresi.

Come meglio si vedrà nella scheda personale dedicata all’imputato in esame, tutti i collaboratori concordano sul fatto che egli era il capo carismatico e indiscusso del mandamento di Mazara del Vallo. In tale veste egli aveva il potere di impartire l’ordine di eseguire un omicidio a killer di “famiglie” facenti parte del suo territorio. Con specifico riferimento al PATTI, deve ritenersi altresì che il suo coinvolgimento nell’azione con l’espresso divieto di riferire dell’incarico ricevuto ai vertici della sua cosca fosse un modo per accertare la sua assoluta fedeltà all’AGATE e la sua affidabilità in vista della sua utilizzazione, pochi mesi dopo, per eliminare Vincenzo e Gaetano D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA.

Deve inoltre sottolinearsi che, diversamente da quanto sostenuto dall’Avv. GALLINA, le propalazioni del PATTI e del SINACORI quanto al ruolo dell’AGATE, sono perfettamente concordi.

Il legale suddetto, infatti, ha affermato che il collaboratore Mazarese ha sostenuto che il PATTI non era presente quando egli ricevette l’incarico da RIINA e che fu lui a informarlo dell’ordine ricevuto.

Al contrario, dall’attenta lettura delle affermazioni dei collaboranti emerge che il SINACORI ha dichiarato che dopo la riunione deliberativa l’AGATE lo incaricò di recarsi a Rimini insieme al PATTI e al FACELLA per eliminare il D’AGATI e che egli provvide a contattare i due uomini (non a dare loro l’incarico). Il PATTI, dal canto suo, ha reso una versione perfettamente convergente con quella del correo, assumendo che il capo mandamento di Mazara del Vallo gli comunicò che egli e il SINACORI dovevano recarsi a Bologna per uccidere una persona; ha aggiunto che prese accordi sulle modalità della partenza con il predetto SINACORI, il quale era a conoscenza sia dell’identità dell’obiettivo, sia dell’esatta destinazione.

Come si vede, pertanto, i due collaboratori hanno fornito resoconti sulla fase deliberativa perfettamente collimanti, avendo affermato che:

         ciascuno di loro ricevette separatamente l’incarico da Mariano AGATE, venendo contestualmente informato del coinvolgimento dell’altro;

         dopo essere stati investiti del compito presero contatti per accordarsi, essendo stata l’organizzazione della trasferta demandata al SINACORI;

         al contrario del PATTI, il collaboratore mazarese era esattamente informato dell’identità dell’obiettivo e del luogo in cui questi si trovava.

Le propalazioni accusatorie in esame sono state logicamente confermate dal BRUSCA, il quale, sostenendo che dell’omicidio del D’AGATI furono incaricati i Mazaresi, ha implicitamente, ma ineludibilmente coinvolto nel fatto delittuoso il potentissimo capo del mandamento, senza il cui esplicito ordine nessun “uomo d’onore” del suo territorio avrebbe mai osato recarsi in un’altra regione per uccidere una persona.

Il Maresciallo SANTOMAURO, infine, ha fornito un ulteriore riscontro alle chiamate in correità, accertando che all’epoca dei fatti l’imputato in parola era libero.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la responsabilità di Mariano AGATE in ordine ai delitti in trattazione deve ritenersi pienamente dimostrata.

FACELLA SALVATORE:

Antonio PATTI ha affermato che:

– l’imputato in parola andò a prendere lui e il SINACORI all’aeroporto di Milano e li accompagnò a Torino, dove li portò dapprima a cena e poi nell’appartamento del BASTONE, del quale aveva le chiavi;

– la mattina dopo andò con loro a Rimini con la Fiat Uno rossa intestata alla moglie;

– presentò i complici a Santo MAZZEI e stette insieme a loro sino alla fine della loro permanenza;

– eseguito il duplice omicidio, aiutò i correi a caricare i cadaveri sull’autovettura di una delle vittime e, dopo che ebbero abbandonato il veicolo nell’area di servizio più vicina sull’autostrada in direzione Rimini-Bologna, li accompagnò all’aeroporto di Bologna, dove si separò da loro.

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che:

– il FACELLA partecipò alla riunione nella villetta di Mazara del Vallo, nella quale si parlò dell’omicidio;

– dopo il predetto vertice, Mariano AGATE incaricò il SINACORI di andare a Rimini insieme al PATTI e al FACELLA per eliminare il D’AGATI;

– l’imputato in parola andò a prendere i complici all’aeroporto di Milano e la sera stessa li accompagnò a Torino, facendoli pernottare nell’appartamento del BASTONE, del quale aveva le chiavi;

– la mattina si recò insieme a loro a Rimini con la Fiat uno rossa di proprietà della moglie;

– giunti nella città romagnola presentò il PATTI e il SINACORI a Santo MAZZEI e stette con loro sino alla fine della loro permanenza;

– eseguito il duplice omicidio, aiutò i complici a caricare i cadaveri sull’autovettura di una delle vittime e, dopo che ebbero abbandonato il veicolo nell’area di servizio più vicina sull’autostrada in direzione Rimini-Bologna, li accompagnò all’aeroporto di Bologna, dove si separò da loro.

Il BRUSCA, infine, ha affermato che l’indicazione per rintracciare il D’AGATI fu fornita ai Mazaresi da MAZZEI Santo, che era vicino al FACELLA e al BASTONE.

Le propalazioni dei collaboratori, tra loro perfettamente convergenti, hanno ottenuto significativi riscontri dalle attività investigative compiute a seguito delle stesse.

In particolare, l’ispettore CUSIMANO Ernesto in servizio alla D.I.A. di Palermo ha accertato che FACELLA Salvatore, nato l’8 gennaio 1954 a Lercara Friddi:

–   ha molti precedenti penali e di polizia, a partire dagli anni ’70, quando fu condannato per furto;

– negli anni ’70 emigrò a Torino, dove entrò in contatto con gruppi criminali di Catanesi (Angelo EPAMINONDA, i fratelli MIANO) e Trapanesi (G. BASTONE, con il quale nel 1979 fu denunciato in stato di arresto per traffico di sostanze stupefacenti);

–   nel 1980 venne nuovamente tratto in arresto insieme ad altre dodici persone per associazione a delinquere e tentato omicidio in persona di PERSPUMA Raffaele;

–   nel 1984, infine, fu raggiunto da un mandato di cattura emesso dalla Procura di Torino per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidi, estorsione, rapine a altro, a carico altresì di MAZZEI Santo e di vari personaggi legati al clan catanese dei CURSOTI (cfr. deposizione dell’ispettore CUSIMANO all’udienza del 17 giugno 1998).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha inoltre riferito che il FACELLA:

– all’epoca del delitto aveva nella sua disponibilità due FIAT Uno entrambe intestate alla moglie MORO Anna Maria, cl.1959; la prima era targata TO-68211L ed era di colore grigio scuro e la seconda era targata TO-62731P ed era di colore azzurro metallizzato. I colori furono accertati visivamente dai CC che nel 1996 andarono a vedere le vetture -le quali che erano entrambe state vendute- da coloro che le avevano acquistate, mentre non fu chiesto il colore che esse avevano quando uscirono dalla fabbrica;

–   aveva rapporti con i Mazaresi, attestati dal fatto che l’11 gennaio 1979 fu arrestato per i reati di contrabbando e associazione a delinquere insieme ad altri malavitosi, tra cui BASTONE Giovanni di Mazara del Vallo;

–   aveva relazioni criminali con Santo MAZZEI, dimostrati dalla circostanza che nell’ambito di un’operazione della Procura di Torino, il 6 dicembre 1984, furono arrestati, tra gli altri il FACELLA e MAZZEI Santo per associazione di tipo mafioso, estorsione, contrabbando di tabacchi;

– all’epoca del duplice omicidio era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché dichiarazioni rese dallo stesso nell’udienza del 25 marzo 1997 nel procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Come si è già visto, lo sviluppo delle chiamate fatte e ricevute dal telefono cellulare nella disponibilità del prevenuto costituisce un ulteriore, significativo elemento a riscontro delle propalazioni dei collaboranti relative a una sua partecipazione al fatto di sangue in esame.

Inoltre, l’inserimento del FACELLA nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata dei “cursoti” è stato accertato dalla sentenza della Corte d’Assise di Appello di Torino il 27 novembre 1990 e divenuta irrevocabile il 27 febbraio 1992, nella quale il prevenuto è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione proprio per tale appertanenza (cfr. Faldone XIX; per maggiori delucidazioni sul clan dei “cursoti”, v. scheda dedicata alla figura di Santo MAZZEI).

D’altra parte, i rapporti criminali del FACELLA con il BASTONE e, tramite costui, con “uomini d’onore” del mandamento di Mazara del Vallo (oggetto del citato accertamento dell’Ispettore CUSIMANO) sono stati concordemente affermati come risalenti all’inizio degli anni ’80 dal PATTI e dal SINACORI e ribaditi, con riferimento al periodo dell’omicidio, dal BRUSCA. Tutti i citati collaboratori, infatti, hanno dichiarato che era originario di Lercara Friddi e che era stato loro presentato ritualmente, cioè come “uomo d’onore”.

Inoltre, come si è già ricordato, all’epoca dell’omicidio egli aveva certamente rapporti personali con il MAZZEI ed era libero (cfr. esami del PATTI, del SINACORI e del BRUSCA, nonché deposizione del SANTOMAURO, cit.).

Infine, le dichiarazioni del PATTI relative alla sua presenza a Mazara del Vallo nell’estate del 1992 sono state implicitamente confermate dalla relazione di servizio dei CC di Mazara del Vallo, nella quale si è dato atto che l’8 agosto 1992 alle ore 10,15 notarono BRUNO Calcedonio insieme a un altro individuo a bordo di autovettura che risultava appartenere a FACELLA Salvatore.

Come emerge dalle riportate risultanze istruttorie, pertanto, le due chiamate in correità, oltre ad essere perfettamente convergenti con specifico riferimento al ruolo del FACELLA nell’omicidio in esame, sono altresì supportate da riscontri di carattere fattuale e logico che ne confermano la veridicità, con riferimento ai rapporti personali del prevenuto con MAZZEI Santo e con i Mazaresi e alla sua presenza in Emilia – Romagna nei giorni indicati dai dichiaranti.

Di conseguenza, la penale responsabilità dell’imputato in parola con riferimento ai fatti delittuosi in trattazione deve essere giudicata pienamente dimostrata.

 

MAZZEI MATTEO

Antonio PATTI ha affermato che il prevenuto in parola partecipò all’azione svoltasi a Rimini, mettendo a disposizione dei sicari un appartamento per dormire, facendo in modo che l’omicidio si consumasse nel suo negozio dove attirò il D’AGATI e uscendo il giorno del delitto per andare a cercare la vittima. Il collaboratore ha aggiunto che non era presente al momento dell’omicidio, proprio perché era in giro nel tentativo di rintracciare l’obiettivo e indurlo a recarsi al magazzino con la scusa che sarebbero arrivati i piumoni che stava aspettando.

Vincenzo SINACORI ha confermato punto per punto le dichiarazioni del PATTI in merito al contributo dato da MAZZEI Matteo all’esecuzione del delitto, aggiungendo che, mentre stavano andandosene dopo l’esecuzione dell’omicidio, gli parve che l’imputato in parola stesse rientrando dal giro di ricognizione a bordo del suo fuoristrada. Ha aggiunto che nella riunione deliberativa dell’uccisione del D’AGATE tenutasi circa venti giorni prima dell’esecuzione nel villino intestato al PATTI a Mazara del Vallo intervenne anche Santo MAZZEI, invitato allo scopo di riferire del fatto che aveva individuato l’obiettivo tramite suo fratello Matteo, con il quale la vittima designata trafficava in cocaina.

Giovanni BRUSCA, infine, ha riferito che il D’AGATI fu individuato tramite il fratello di Santo MAZZEI, che la vittima conosceva e non sapeva essere vicino ai Corleonesi.

Le propalazioni dei collaboratori hanno ottenuto significativi riscontri dall’esito degli accertamenti investigativi conseguiti alle stesse.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che MAZZEI Matteo:

–   è stato indagato a Torino e a Catania ed è stato sottoposto più volte alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, riportando una condanna a quattro anni di reclusione per il reato di cui all’art.416 c.p. (per avere fatto parte del gruppo dei “cursoti” fino al 1982) dalla Corte d’Assise di Appello di Torino, divenuta emessa il 27 novembre 1990 e divenuta irrevocabile il 27 febbraio 1992, con riferimento all’imputato (cfr. Faldone XIX e, per alcune notizie sul clan dei “cursoti” scheda dedicata a MAZZEI Santo);

–   ha abitato a Rimini con la moglie LA ROSA Silvana prima in via Mosca n.58 e poi in via A. Moro n.25, mentre a nome suo e della moglie non risultano locati appartamenti all’epoca del delitto;

– al momento del delitto disponeva di una FIAT Uno tg. FO-816780, di cui era intestatario.

– nello stesso periodo di tempo era libero (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché dichiarazioni rese dallo stesso nell’udienza del 25 marzo 1997 nel procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Come si è già visto, inoltre, lo sviluppo delle chiamate fatte e ricevute dal telefono cellulare nella disponibilità del prevenuto costituisce un ulteriore, significativo elemento a riscontro delle propalazioni dei collaboranti relative a una sua partecipazione al fatto di sangue in esame.

      La circostanza che il MAZZEI e il D’AGATI vivessero stabilmente a Rimini, poi, rende perfettamente verosimile che i due uomini si conoscessero, anche per la comune origine siciliana.

      Come emerge dalle riportate emergenze istruttorie, pertanto, le due chiamate in correità, oltre ad essere perfettamente convergenti con specifico riferimento al ruolo di MAZZEI Matteo nell’omicidio in esame, sono altresì supportate da riscontri di carattere fattuale e logico che ne confermano la veridicità.

      Né l’evidente lacuna istruttoria -già evidenziata- avente ad oggetto la carenza di un’adeguata dimostrazione dell’esistenza di un’interessenza dell’imputato in un punto vendita ubicato nel padiglione n.78/S del Center Gross di Rimini, denominato dapprima “TA.CA.” e poi “Marc s.r.l.”, può avere alcuna valenza favorevole al MAZZEI, a fronte di un quadro istruttorio tanto preciso e logico e dell’assoluta assenza di qualsivoglia interesse da parte dei collaboratori -che non avevano avuto alcun contatto con lui in precedenza e che erano invece in rapporti di reciproca stima con suo fratello Santo- nell’accusarlo.

      Del pari, il mancato riscontro delle propalazioni accusatorie del PATTI e del SINACORI in ordine al contratto di locazione a nome del MAZZEI e al fuoristrada che avrebbe utilizzato in quei giorni non appaiono elementi idonei a revocare in dubbio la veridicità delle suddette dichiarazioni, atteso che è ben possibile che l’imputato si sia servito per l’occasione di un veicolo intestato ad altri e che abbia stipulato un negozio di locazione “in nero” (malcostume, del resto, quest’ultimo, assai diffuso, specie per i rapporti aventi una durata molto breve).

      Alla luce delle suesposte considerazioni, MAZZEI Matteo deve essere giudicato penalmente responsabile dei delitti ascrittigli.

     

MAZZEI SANTO

Antonio PATTI, con riferimento al contributo causale dell’imputato in parola al duplice omicidio in trattazione, ha affermato che:

– si incontrò a Rimini con i tre complici provenienti da Torino tra le 10,30 e le 12,00 della mattina a bordo di una Fiat Uno blu e in questo frangente si sentì telefonicamente con il FACELLA con il cellulare;

– fu sempre presente all’interno del magazzino insieme ai complici, con i quali discusse delle modalità esecutive del delitto;

– fu presente al momento in cui lo stesso PATTI sparò alle vittime e aiutò i complici a caricarne i cadaveri all’interno del portabagagli dell’automobile di uno dei defunti;

– fece da battistrada al PATTI sino al casello, ritornando poi verso Rimini.

Vincenzo SINACORI ha riferito che:

– seppe dal FACELLA che, dopo che lo stesso collaboratore se ne fu andato dalla riunione nel villino intestato al PATTI nel corso della quale si parlò dell’omicidio del D’AGATI, arrivò MAZZEI Santo, il quale aveva individuato l’obiettivo perché quest’ultimo trafficava in cocaina con suo fratello Matteo;

– lo stesso MAZZEI Santo andò a prendere i complici al loro arrivo a Rimini alle 10,00-11,00 della mattina a bordo di una Fiat Uno e in questo frangente si sente telefonicamente con il FACELLA con il cellulare e fu il medesimo ad avvertire l’“uomo d’onore” di Lercara Friddi dell’arrivo dello stesso e ciò sulla base della descrizione di quello dal primo fattagli;

– il prevenuto in parola fu sempre presente all’interno del magazzino insieme ai complici, con i quali discusse delle modalità esecutive del delitto;

– fu presente al momento in cui il PATTI sparò alle vittime e aiutò i correi a caricarne i cadaveri all’interno del portabagagli dell’automobile di uno dei defunti;

– fece da battistrada al PATTI sino al casello, ritornando poi verso Rimini.

Giovanni BRUSCA, infine, ha riferito che il D’AGATI fu individuato tramite il fratello di Santo MAZZEI che l’obiettivo non sapeva essere vicino ai Corleonesi.

Le propalazioni dei collaboranti hanno ottenuto significative conferme dalle ulteriori risultanze dibattimentali.

Dalla lettura degli atti processuali, infatti, è emerso che MAZZEI Santo è un pregiudicato catanese più volte indagato dalla Procura della Repubblica di Torino, anche in concorso con BASTONE Giovanni, sulla base in particolare delle rivelazioni di MIANO e di altri collaboratori per i delitti di associazione a delinquere, reati in materia di stupefacenti, omicidi (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1997 nel procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

La sentenza conclusiva del processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Torino a carico di numerosi membri del clan torinese dei “cursoti” e di altri personaggi (tra cui BASTONE Giovanni) ha dato un ampio resoconto sulla genesi e l’attività dell’organizzazione criminale predetta, valendosi delle dichiarazioni dei collaboratori e delle risultanze delle indagini di polizia compendiate nel rapporto 26 giugno 1982 redatto da membri del reparto operativo e della squadra mobile di Catania (cd. rapporto cosiddetto “dei centoundici”) e relativo a un arco di tempo tra l’inizio degli anni ’70 e il 1981.

Nella suddetta decisione si è evidenziato che all’inizio degli anni ‘70 le tre associazioni di maggior rilievo a Catania erano quelle facenti capo l’una a CALDERONE Giuseppe e a Benedetto (Nitto) SANTAPAOLA, la seconda ad Alfio FERLITO e a PILLERA Salvatore e la terza, cd. dei “cursoti”, capeggiata dai fratelli MAZZEI (detti “carcagnusi”), da MANFREDI Corrado, GAROZZO Giuseppe, MIANO Luigi (detto “Jimmi”) e SAIA Antonino.

Il clan dei “cursoti” era così denominato perché era composto in gran parte da giovani provenienti dai quartieri Curso, San Cristoforo, Angelo Custode, formatisi come criminali tra scippi e rapine. Del gruppo facevano parte altresì PARISI Salvatore, COPPOLA Giuseppe, MIANO Antonino e altri.

Questi emergenti mal sopportavano di essere esclusi dalle attività che avevano portato al rapido arricchimento degli altri clan e si proponevano di concorrere anch’essi alla gestione dei traffici illeciti (droga, armi, taglieggiamento di bische clandestine) e delle estorsioni, che erano state alla base del predetto arricchimento.

I primi scontri con l’organizzazione facente capo al CALDERONE e al SANTAPAOLA furono determinati proprio dal tentativo di estorsione ai danni della “Industria Meridionale Caffè”, protetta dalla prima associazione criminale. La guerra conseguita alla citata invasione di campo proseguì fino al 1978 e portò a numerosi morti in entrambi gli schieramenti.

La pacificazione avvenne nel periodo pasquale del 1978, nel corso di una riunione a cui parteciparono Gerlando ALBERTI (amico di Giuseppe CALDERONE) e altri Palermitani, nonché rappresentanti dei due gruppi catanesi (per i “cursoti” andarono tra gli altri MANFREDI Corrado e MAZZEI Santo).

Nel successivo mese di settembre vi fu un attentato a Giuseppe CALDERONE, che morì alcuni giorni dopo in ospedale. A questo atto seguì dapprima la scissione tra il gruppo facente capo al SANTAPAOLA e quello di FERLITO e PILLERA e poi un conflitto (sostanzialmente riconducibile alla guerra interna a “cosa nostra” scatenata dai “corleonesi”), a cui però i “cursoti” rimasero sostanzialmente estranei.

Questi ultimi, per altro, nel 1980 si scontrarono con il gruppo del FERLITO per il controllo del mercato ittico di Catania, che fino ad allora aveva assicurato lauti introiti ai “cursoti”.

In tale frangente il PUGLISI -che fino ad allora era stato nel clan dei “cursoti” ed era particolarmente vicino a Santo MAZZEI- passò ai FERLITO e venne per questo escluso su decisione del MANFREDI dal percepimento dei contributi pagati dal FICHERA, il quasi monopolista nel commercio del pesce spada. Avendo il FICHERA aderito all’ordine di MANFREDI, il 28 agosto 1980 subì un attentato, la cui responsabilità venne attribuita sia dai collaboranti che dagli inquirenti al PUGLISI, il quale subito fu a sua volta fatto oggetto di un tentato omicidio, deciso dal MANFREDI. Quest’ultimo, infatti, nel frattempo era divenuto il capo indiscusso dell’organizzazione, a causa dell’arresto di alcuni dei fratelli MAZZEI e, per meglio contrastare il gruppo del FERLITO, si era avvicinato ai SANTAPAOLA.

Il clan dei “cursoti”, oltre al centro di Catania, aveva ramificazioni a Torino e a Milano, capeggiate rispettivamente dai fratelli MIANO e poi dal FINOCCHIARO e dai fratelli Luigi e Nuccio MIANO. Proprio a Milano, dove si era recato per un colloquio con Nuccio MIANO, il 15 gennaio 1982, fu assassinato il MANFREDI.

Per quanto concerne il ramo torinese dell’organizzazione, occorre specificare che già nel 1975/76 nel capoluogo piemontese esisteva un gruppo di pregiudicati di origine catanese che faceva capo ai fratelli Francesco e Roberto MIANO e a Orazio GIUFFRIDA. Inizialmente costoro gestivano direttamente alcune bische clandestine e imponevano tangenti a bische impiantate da altri, oltre a spacciare modeste quantità di cocaina. In seguito alla conoscenza con PRIMIERO Vincenzo e con CAVASINO Giuseppe cominciarono altresì a esercitare il commercio di tabacchi ed entrarono in contatto con Giovanni BASTONE, con il quale i due uomini collaboravano.

Durante il periodo in cui Roberto MIANO rimase in carcere l’organizzazione venne retta da suo fratello Francesco e da GIUFFRIDA Orazio. Quest’ultimo era legato da stretti rapporti di amicizia con il MANFREDI e con Santo MAZZEI, trasferitosi a Torino tra il 1979 e il 1980 perché ricercato per il sequestro FAVA. L’amicizia tra il MAZZEI e il GIUFFRIDA favorì il trasferimento a Torino di altri membri del clan dei “cursoti”, tra cui SAIA Antonino, FINOCCHIARO Francesco, SCIOTTI Angelo e GIUFFRIDA Carmelo.

Queste nuove aggregazioni rafforzarono il gruppo MIANO, che intanto aveva ampliato la sua sfera di attività al traffico di sostanze stupefacenti.

Il processo di unificazione organizzativa tra i due gruppi venne favorito anche dalla necessità di fare fronte alla minaccia costituita del clan di ERCOLANO Giuseppe, che era legato da vincoli di parentela con il SANTAPAOLA e che a sua volta operava nel campo degli stupefacenti, cosicchè alla contrapposizione tra le due organizzazioni a Catania se ne affiancò una analoga a Torino.

Il gruppo criminale consolidatosi nel capoluogo piemontese, pertanto, pur avendo acquistato una propria capacità e autonomia operativa, mantenne i legami con il clan originario, nel senso che “le decisioni di maggior rilievo venivano assunte congiuntamente e tra le due organizzazioni c’era uno scambio di uomini in occasione di alcuni gravi delitti”.

In questo contesto i “cursoti” di Torino, dopo l’uccisione del MANFREDI, parteciparono all’elezione del nuovo capo, che fu dapprima FABIANO Antonio e, subito dopo il suo arresto per reati commessi in Calabria, FINOCCHIARO Nunzio, persona rispettata anche dalle organizzazioni rivali, e successivamente GAROZZO Giuseppe, detto “Pippo u maritatu”, il quale si era guadagnato una notevole considerazione tra gli affiliati per la sua intelligenza e capacità operativa.

Dopo l’uccisione di Alfio FERLITO nel settembre 1982, il nuovo capo del gruppo avversario, Salvatore PILLERA, e Nitto SANTAPAOLA promossero una riunione pacificatrice, essendosi resi conto entrambi che le continue uccisioni di membri dei due gruppi erano dannose per gli interessi di tutti. A questa riunione per conto del gruppo torinese dei “cursoti” parteciparono il PARISI, il SAIA e Pietro RANDELLI. Nell’occasione si stabilì, a garanzia della durevolezza della pace che, prima di ogni omicidio di persone estranee ai due gruppi, i capi si sarebbero dovuti consultare per evitare di colpire soggetti legati all’una o all’altra organizzazione commettendo sgarri tra i diversi clan. Per ciò che concerneva il campo delle estorsioni -che erano una delle principali fonti di entrata delle organizzazioni- si decise inoltre che ciascun gruppo prima di agire dovesse controllare presso le altre per evitare contrasti e ingerenze nelle rispettive sfere di interessi.

Negli anni 1981/83, anche in seguito al trasferimento a Torino di altri catanesi insoddisfatti dell’esiguità delle somme distribuite agli affiliati nella città etnea (RANDELLI Pietro, COPPOLA Giuseppe, MORALES Francesco), il gruppo piemontese espresse al massimo livello la sua potenzialità nel campo dello spaccio di eroina e nell’ambito della malavita locale in generale.

Tuttavia, già nel 1983 l’associazione, pur rimanendo forte e mantenendo la sua posizione di predominio nell’ambito dello spaccio di stupefacenti mediante l’eliminazione fisica di spacciatori e altri trafficanti (CARUANA, FONTANA, RISICATO, CORNAZZA), subì i primi colpi in seguito all’arresto dei fratelli MIANO, avvenuto il 22 febbraio.

Nel 1984 l’organizzazione torinese ricucì ancora più strettamente i rapporti con il gruppo catanese e quello milanese, commettendo insieme ai primi una grave rapina al monte dei pegni di Genova, culminata con l’assassinio del titolare Ubaldo MAGGIONCALDA, e collaborando con i secondi nello spaccio di stupefacenti (cfr. sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino emessa il 27 aprile 1993, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994, nella quale il MAZZEI è stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di SCIUTO Giuseppe e BORGNA Giampaolo, avvenuti rispettivamente a Catania nel 1975 e a Torino nel 1980).

Come si è visto, il MAZZEI ricoprì una posizione di spicco all’interno del clan dei “cursoti” fin dall’inizio degli anni ’70, fino a divenirne addirittura il capo dopo l’arresto di Giuseppe GAROZZO, avvenuto nel novembre 1991 (cfr. deposizione di GULLOTTA Antonino all’udienza del 2 dicembre 1998). Da questo momento -allo scopo di rafforzare la posizione della sua associazione nei confronti delle cosche catanesi, con cui era sempre in una latente posizione di contrasto- egli instaurò un’attiva collaborazione con uomini di “cosa nostra”, concretizzatosi anche in omicidi e in attività di sorveglianza di nemici della di quest’ultima organizzazione.

Grazie a tale importante opera di fiancheggiamento, a detta del PATTI, del SINACORI e del BRUSCA, il MAZZEI nell’estate del 1992 venne addirittura affiliato a “cosa nostra”, grazie all’interessamento personale di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, i quali a tal fine superarono le resistenze di Nitto SANTAPAOLA, nemico storico dei “cursoti” e del MAZZEI (cfr. citate deposizioni del PATTI, del SINACORI e del BRUSCA).

L’esistenza di contatti tra l’imputato e autorevoli “uomini d’onore” è stato confermato altresì dalle circostanze del suo arresto, avvenuto a Belpasso (Catania) il 10 novembre 1992. Nell’occasione egli fu trovato in possesso di due cellulari operanti (0336/880872 intestato a EVOLA Maria Rita, coniugata con SCALIA Angelo, cognato di MAZZEI Sebastiano, fratello di Santo; 0336/881053 intestata a CRISAFUMI Santo), nonché di una carta di identità rilasciata dal comune di Torino intestata a VOLPE Angelo (coniugato con FACELLA Maria Alba, sorella dell’odierno imputato Salvatore) e con fotografia del MAZZEI (cfr. deposizione del dott. Maurizio DALLE MURA, all’udienza del 19 novembre 1997).

Dallo sviluppo del tabulato del cellulare di EVOLA Maria Rita emersero contatti con varie utenze nella disponibilità di “uomini d’onore”. In particolare, alle ore 20,53 del 16 ottobre 1992 il cellulare della EVOLA chiamò dalla Sicilia il numero 0337/463777 intestato a Gioacchino LA BARBERA.

Furono evidenziati inoltre numerosi contatti tra l’utenza radiomobile 0336/880872 e quella 0337/965116 intestata a DI NATALE Giuseppe di Mazara del Vallo. Gli inquirenti effettuarono accertamenti sull’utenza predetta, appurando che era stato attivata il 18 marzo 1992 a nome di LAMBERTA Giovanni, abitante a Mazara del Vallo, via Moro 27. Quest’ultimo venne sentito come persona informata dei fatti il 7 ottobre 1992 nel Commissariato di Mazara del Vallo e riferì che a causa del suo lavoro di carrozziere conosceva sia Giovanni BASTONE sia suo figlio Antonio, al quale aveva sistemato autovetture. Aggiunse che Giovanni BASTONE gli aveva chiesto di intestarsi un telefonino, poiché egli non ne aveva la possibilità, aggiungendo che egli in effetti aveva comperato un cellulare e lo aveva dato al predetto imputato. Infine dichiarò che, sapendo che il BASTONE frequentava assiduamente il Piemonte e Torino, gli aveva chiesto di acquistare un’auto di occasione, mentre l’altro aveva comprato una Lancia Delta nuova, cosicchè non aveva potuto acquistarla, e il BASTONE se l’era tenuta. Il 2 febbraio 1993 l’utenza cellulare venne intestata a Giuseppe DI NATALE, ma il numero rimase invariato (cfr. deposizione di Nicolò TERRIZZI all’udienza del 17 giugno 1998).

Dall’esame dei tabulati relativi ai due telefoni in esame sono emersi i seguenti dati:

– dal 9 ottobre al 3 dicembre 1992 l’apparecchio intestato al LAMBERTA era in Piemonte (come si evince dalle chiamate in uscita), fatto che costituisce una conferma della circostanza che esso fosse nella disponibilità del BASTONE;

– il 30 agosto 1992 alle ore 22,48 il cellulare in uso al MAZZEI venne chiamato da Palermo dal cellulare intestato a LAMBERTA Giovanni;

– il 2 settembre 1992 alle ore 14,44 Santo MAZZEI chiamò da Palermo il cellulare intestato al LAMBERTA;

– il MAZZEI telefonò a questa utenza da Palermo anche il 7 settembre 1992, il 16 settembre 1992, il 24 settembre 1992, il 25 settembre 1992, il 4 ottobre 1992, il 18 ottobre 1992, il 25 ottobre 1992 alle ore 15,52, il 28 ottobre 1992 alle ore 18,45, il 1 novembre 1992 alle ore 16,57, il 4 novembre alle ore 22,07, il 6 novembre alle ore 22,00;

– il medesimo MAZZEI chiamò, sempre da Palermo, all’utenza intestata ad Antonio BASTONE il 20 ottobre 1992.

Alla luce dei dati sopra riportati pertanto può concludersi che l’imputato in esame -che, come si è già detto, fu arrestato il 10 novembre 1992- rimase in contatto con il BASTONE assiduamente e fino all’ultimo.

Come si è già visto, inoltre, lo sviluppo delle chiamate fatte e ricevute dal telefono cellulare nella disponibilità del prevenuto ha consentito altresì di riscontrare significativamente le propalazioni dei collaboranti relative a una sua partecipazione al fatto di sangue in esame.

Infine, come si è già ricordato, il prevenuto:

– conosceva BAGARELLA Leoluca, con cui era stato codetenuto;

– all’epoca dell’omicidio aveva rapporti criminali con il FACELLA;

– ebbe la possibilità di recarsi in Sicilia per partecipare alla riunione deliberativa del delitto nel periodo di tempo indicato dal SINACORI;

– quando furono uccisi il D’AGATI e il BUFFA era in stato di libertà (cfr. esami SINACORI e BRUSCA, nonchè deposizioni SANTOMAURO, cit.).

Come emerge dalle riportate emergenze istruttorie, pertanto, le due chiamate in correità, oltre ad essere perfettamente convergenti con specifico riferimento al ruolo del MAZZEI nell’omicidio in esame, sono altresì supportate da riscontri di carattere fattuale e logico che ne confermano la veridicità, con riferimento allo spessore criminale dell’imputato (e alla conseguente possibilità che egli potesse essere chiamato a partecipare a riunioni con elementi di spicco di “cosa nostra”) ai rapporti personali del prevenuto con BAGARELLA Leoluca, con FACELLA Salvatore e con i Mazaresi (e in particolare BASTONE Giovanni, l’emissario a Torino dell’AGATE) e alla sua presenza in Emilia – Romagna nei giorni indicati dai dichiaranti.

Alla luce dei predetti elementi deve ritenersi pienamente provata la penale responsabilità del MAZZEI in ordine ai delitti in trattazione.

CAPITOLO III

LA FAIDA DI PARTANNA

INTRODUZIONE

a) Gli omicidi

I fatti di sangue che saranno trattati nel presente capitolo debbono essere inseriti nella cosiddetta “faida di Partanna”, che tra il 1988 e il 1991 vide la contrapposizione delle consorterie criminali facenti capo alle famiglie degli ACCARDO, detti “Cannata”, e degli INGOGLIA.

Le vicende delittuose connesse allo scontro in parola sono state oggetto di alcuni processi le cui sentenze sono divenute irrevocabili. In particolare, numerosi membri di entrambi i gruppi in lotta sono stati tratti a giudizio e condannati dal Tribunale di Marsala per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e per connessi reati di ricettazione e in materia di armi e traffico di stupefacenti con la sentenza n.34/94 emessa in data 1 luglio 1994, in gran parte confermata dalle successive decisioni della Corte d’Appello di Palermo e della Corte di Cassazione.

La Corte d’Assise di Trapani, inoltre, con la sentenza n.1/94 emessa il 12 febbraio 1994, si è occupato degli omicidi di RUSSO Antonino e di RAGOLIA Gaetano. All’esito del giudizio, sono stati condannati all’ergastolo FAVARA Carlo Salvatore e RALLO Francesco, il primo quale esecutore materiale e il secondo quale mandante di entrambi i delitti in esame, nonché PANDOLFO Vincenzo in qualità di mandante dell’assassinio del RUSSO, mentre MISTRETTA Paolo Vito e TAMBURELLO Vincenzo hanno riportato condanne per reati minori connessi ai precedenti. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza emessa il 6 ottobre 1995 e divenuta irrevocabile il 20 gennaio 1997, ha confermato la decisione dei Giudici di primo grado per tutti gli imputati, ad eccezione del PANDOLFO, assolto dai delitti ascrittigli per non avere commesso il fatto.

Infine, il Tribunale di Sciacca -con sentenza del 21 febbraio 1995, divenuta irrevocabile il 6 novembre 1997- ha condannato alla pena di quattordici anni di reclusione TAMBURELLO Vincenzo per il primo tentato omicidio di FAVARA Carlo Salvatore.

Ciò premesso, appare opportuno effettuare preliminarmente la ricostruzione cronologica dei fatti ricollegabili alla faida, utilizzando a tal fine le dichiarazioni rese dal mar. Renato SCIARRATTA all’udienza del 1 luglio 1998, integrate da elementi tratti dalle citate sentenze della Corte d’Assise di Trapani emessa all’esito del processo a carico di FAVARA Carlo Salvatore e altri e del Tribunale di Marsala.

Il primo episodio criminoso ascrivibile alla faida in esame fu l’incendio appiccato da ignoti alle autovetture di INGOGLIA Antonino il 6 giugno 1987, attribuito dalla famiglia della vittima alla responsabilità degli ACCARDO.

Tale azione suscitò nei danneggiati un forte risentimento, tale da indurli a decidere di attentare alla vita di ACCARDO Francesco.  

Infatti, il 7 gennaio 1988 fu commesso un attentato alla vita di ACCARDO Francesco: ignoti sicari esplosero al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, mentre era in compagnia di RALLO Francesco.

In seguito alla conoscenza dell’intervenuto attentato (avvenuta alle ore 19,00 del 7 gennaio 1988 su segnalazione della Centrale Operativa dei CC. di Castelvetrano, che avvertì che nel nosocomio di quel paese era stato ricoverato tale ACCARDO Francesco nato a Partanna il 18 ottobre 1939, il quale presentava ferite da colpi d’arma da fuoco), i Carabinieri della Stazione di Partanna effettuarono un sopralluogo sui terreni nella contrada San Martino di Partanna, ubicata a qualche chilometro dal centro abitato, che sapevano essere di proprietà della vittima.

Oltrepassata di poche decine di metri la baraccopoli San Martino, lungo la strada interpoderale che in quel tratto era in terra battuta, notarono l’autovettura Renault 4 di colore rosso tg. TP-238892, ferma sul lato sinistro della carreggiata con la parte anteriore rivolta verso Partanna. Dato che l’autovettura in parola era di proprietà di ACCARDO Francesco, si fermarono a controllare, scoprendo che tutta la parte sinistra del mezzo presentava fori di entrata di proiettili e a pochi passi dalla stessa vi erano tracce di sangue. L’autovettura presentava sei tra fori e scalfitture sul parafango anteriore sinistro, nove tra fori e scalfitture sul cofano anteriore di cui uno in uscita, dieci fori sullo sportello anteriore sinistro, che presentava il deflettore rotto, otto tra fori e scalfitture sullo sportello posteriore sinistro, che aveva i vetri rotti. All’interno dell’abitacolo rinvennero tre pallettoni in piombo.

Percorsi circa m.200 dal punto in cui si trovava l’autovettura, in direzione Castelvetrano, ci si immetteva in un’altra stradella interpoderale che costituiva una biforcazione con quella che portava a Castelvetrano. Dopo circa m.50 dall’inizio della stessa, rinvennero schegge di vetro e un pallettone tipo “0” sul lato sinistro della carreggiata, sempre in direzione Partanna. Nel terreno retrostante un muro a secco che in quel punto delimita la strada rinvennero una cartuccia calibro 12 marca Fiocchi del tipo corazzata con l’involucro di plastica bianco esplosa (cfr. verbale di sopralluogo eseguito in contrada san Martino a seguito dell’attentato contro ACCARDO Francesco e RALLO Francesco datato 8 gennaio 1988).

Dopo quarantotto ore dall’agguato il RALLO si presentò alla caserma dei Carabinieri, denunciando il fatto e giustificando il ritardo con la considerazione che si era accorto dopo un certo tempo che la sua macchina era stata attinta da colpi d’arma da fuoco e ammettendo che nell’occasione dell’attentato, egli e l’ACCARDO erano reduci dalla tenuta di quest’ultimo.

ACCARDO Francesco era fratello di ACCARDO Vincenzo, Stefano, Rosario, Rosa e Brigida, quest’ultima madre dell’imputato PANDOLFO Vincenzo e di PANDOLFO Nicola.

È stato indicato dal SINACORI come persona “vicina” ai Castelvetranesi e in particolare a Francesco MESSINA DENARO, come anche suo fratello Stefano. Infatti, sebbene essi non fossero “uomini d’onore”, il capo mandamento di Castelvetrano aveva fiducia in loro, poiché all’inizio degli anni ’70 avevano ucciso una persona di Campobello di Mazara come era loro stato domandato e poiché entrambi si erano sempre “comportati bene” con lui; pertanto, i referenti dei Castelvetranesi a Partanna non erano i locali “uomini d’onore”, ma i “Cannata”. Grazie ai suoi rapporti privilegiati con il potente capo provinciale di “cosa nostra” ACCARDO Francesco -ritenuto più affidabile del fratello, che era notoriamente un donnaiolo ed era altresì sospettato di essere un confidente dei Carabinieri- fu “combinato”, alla fine degli anni ’80, uno o due anni prima della data del triplice omicidio di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo.

Le suddette affermazioni del SINACORI in ordine al particolare prestigio di cui godeva Francesco ACCARDO e ai suoi legami con il potente clan dei MESSINA DENARO di Castelvetrano trovano significative conferme anche in ulteriori emergenze probatorie riportate nella sentenza n.34/94 del Tribunale di Marsala, e in particolare:

– il 18 novembre 1987 l’ACCARDO fu controllato insieme ad ACCARDO Giuseppe, inteso “Mantellina”, e a MESSINA DENARO Matteo, figlio di MESSINA DENARO Francesco, a bordo dell’autovettura FIAT 127, guidata da CLEMENTE Giuseppe, nell’agro di Salaparuta presso il dottor MULÉ dove si erano recati a loro dire per acquistare avena (cfr. deposizione del cap. Giovanni ADINOLFI all’udienza del 1 luglio 1998);

– ACCARDO Francesco intervenne insieme a Lillo BUCCETTA e a Enzo BIANCO, in qualità di componenti dell’organizzazione, per sedare la lite tra TUMBARELLO Giuseppe e ATRIA Vito, il quale aveva intrattenuto una relazione con la moglie del primo (cfr. dichiarazioni di ATRIA Rita riportate nella citata decisione del Tribunale di Marsala);

– BUCARIA Leonardo e LENTINI Francesco si resero disponibili rispettivamente a fungere da suo prestanome nella titolarità di terreni agricoli e della utenza telefonica ubicata nella sua tenuta di campagna e a offrirgli la possibilità di fruire della villa di proprietà dello stesso LENTINI per i suoi incontri amorosi con AMATO Tanina (cfr. deposizioni della AMATO, riportata nella sentenza del Tribunale di Marsala, e del Maresciallo SCIARRATTA nell’udienza del 1 luglio 1998).

In ordine al tentato omicidio di Francesco ACCARDO vennero denunciate due persone (tale CASCIOTTA e un altro di cui lo SCIARRATTA non ha ricordato il nome) per favoreggiamento, ma non si individuarono i responsabili.

Il 29 marzo 1988 si verificò la scomparsa di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo.

Su questo episodio ci si soffermerà ampiamente in seguito. In questa sede è sufficiente tratteggiare brevemente le figure delle vittime.

Secondo quanto confidò INGOGLIA Pietro cl.1920 all’amante ZENTIL Cristiana e all’amico SFORZA Cataldo, suo fratello Filippo era un uomo d’onore (cfr. dichiarazioni della ZENTIL e dello SFORZA riportate nella citata sentenza del Tribunale di Marsala). La circostanza che INGOGLIA Filippo fosse inserito in “cosa nostra” e avesse contatti con personaggi di primo piano trova un significativo riscontro nel fatto che nella sua agenda telefonica fu trovato il numero della ditta Demma, a cui era interessato DI CARLO Giulio, uomo d’onore della “famiglia” di Altofonte. I legami dell’INGOGLIA con il DI CARLO sono confermati anche dal fatto che il 20 giugno 1983, alle ore 17,20, lo stesso INGOGLIA fu controllato insieme ad ACCARDO Francesco e ad altre due persone non identificate a bordo di un’autovettura Alfa 2000 di colore marrone targata PA-675192 intestata a MARCHESE Giovanna, moglie del DI CARLO (cfr. deposizione ADINOLFI nel citato procedimento).

INGOGLIA Pietro, figlio di Filippo e fratello di Antonino e Benedetto Roberto, era un pastore e conduceva greggi in società con Antonino SCIRÈ, anch’egli perito nella faida. Il suo inserimento nella cosca partannese, rivelato da ATRIA Rita, è stato implicitamente confermato dalla sua scomparsa insieme al padre e al PETRALIA, secondo modalità prettamente mafiose.

PETRALIA Vincenzo era un pregiudicato e, a detta di Rita ATRIA, apparteneva a una famiglia che era giudicata tra le più importanti nell’ambito della consorteria mafiosa partannese (il Mar. SCIARRATTA nel citato processo celebrato davanti al Tribunale di Marsala ha riferito che suo padre era stato diffidato ed aveva subito condanne per pascolo abusivo e furto). Era legato da rapporti di amicizia con Pietro e Filippo INGOGLIA (cfr. dichiarazioni del Mar. SCIARRATTA e di INGOGLIA Roberto, riportate nella più volte citata decisione), fatto da cui probabilmente discese il suo attivo coinvolgimento nella faida e, conseguentemente la sua soppressione.

Il 29 giugno 1988 fu assassinato ACCARDO Francesco, mentre si trovava all’interno della villa di LENTINI Francesco in Contrada Montagna, la cui disponibilità -come si è già detto- gli era stata offerta per un convegno amoroso con AMATO Tanina.

Il LENTINI, proprietario di una gioielleria a Partanna, fu arrestato per favoreggiamento, in quanto da intercettazioni telefoniche era emerso che egli, quando era venuto a conoscenza del delitto, invece di denunciare il fatto ai CC. andò ad avvisare l’imputato ACCARDO Giuseppe, detto “Mantellina”.

Il 15 luglio 1988 si verificò un attentato alla vita di ACCARDO Stefano.

La vittima è certamente una figura controversa. Come si è già visto, egli, a differenza del fratello Francesco, non fu mai affiliato a “cosa nostra”, in quanto era giudicato un donnaiolo ed era sospettato di essere un confidente del colonnello RUSSO. Nonostante ciò MESSINA DENARO Francesco aveva piena fiducia in lui, come testimonia tra l’altro la disponibilità che suo figlio Matteo, odierno imputato, dimostrò nei confronti di SCARANO Antonio, presentatogli da Stefano ACCARDO, durante un suo soggiorno a Triscina e la totale fiducia che gli accordò nei cruciali anni 1992/93 (cfr. esame SCARANO all’udienza del 23 settembre 1998).

A detta del Cap. ADINOLFI, il quale dalla fine del 1987 al settembre-ottobre 1990 comandò la Stazione CC. di Castelvetrano, l’indole dei fratelli ACCARDO era molto diversa. Francesco era molto arrogante e mostrava sempre un atteggiamento protervo, di totale chiusura nei confronti degli inquirenti, mentre Stefano -considerato anch’egli mafioso dagli investigatori- tendeva al colloquio, più che alla contrapposizione frontale, sebbene durante la faida con gli INGOGLIA avesse rifiutato ogni collaborazione con le forze dell’ordine e anzi avesse risposto al Capitano ADINOLFI, il quale aveva cercato un contatto con lui dopo l’omicidio del fratello, che se avesse scoperto il responsabile non lo avrebbe denunciato, ma lo avrebbe fatto trovare cadavere nella piazza di Partanna (cfr. citata deposizione del Cap. ADINOLFI).

L’inserimento dell’ACCARDO in contesti criminosi e la sua posizione di supremazia nell’ambito partannese sono ulteriormente confermati da molteplici elementi probatori:

– in data 17 febbraio 1986 gli venne applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni cinque (cfr. deposizioni ADINOLFI e GIUNTA riportate nella più volte citata sentenza del Tribunale di Marsala);

– non svolse mai alcuna attività lavorativa, fatto che induce ragionevolmente a ritenere che vivesse dei proventi di attività illecite; del resto, tale opinamento trova una importante conferma logica nel suo riscontrato stato di instabilità economica, che talvolta gli imponeva di ricevere aiuti sia in natura che in denaro dall’amico Stanislao PALERMO PATERA e talaltra gli consentiva di abitare a Roma e condurvi un tenore di vita agiato (cfr. dichiarazioni del PALERMO PATERA, del Mar. SANTOMAURO e di TUMBIOLO Anna Maria, riportate nella citata sentenza del Tribunale di Marsala);

– due giovani, ACCARDO Giuseppe di Girolamo, inteso “u masculu” e FERRARA Giacomo si prestavano a fungergli da autista, fatto certamente sintomatico del prestigio goduto dall’ACCARDO a Partanna;

– al suo funerale fu presente una moltitudine di persone, a ulteriore dimostrazione del rispetto che lo circondava (cfr. deposizione mar. SCIARRATTA citata nella sentenza del Tribunale di Marsala).

Il 27 luglio 1988 fu soppresso IPPOLITO Francesco, il quale, mentre percorreva la strada provinciale Santa Ninfa – ­Partanna, venne raggiunto da una scarica di pallettoni in prossimità del suo ovile e non lontano dalla sua abitazione.

La vittima, un pastore, era cognato di INGOGLIA Pietro cl.1959, il quale aveva sposato la sorella del primo, e amico di SCIRÈ Antonino (cfr. deposizione maresciallo Gennaro SASSANO all’udienza del 1 luglio 1998).

Era verosimilmente coinvolto attivamente nello scontro armato in corso, atteso che STASSI Giuseppe lo indicò al figlio Girolamo come l’autore materiale dell’omicidio di ACCARDO Francesco (cfr. deposizione di STASSI Girolamo citata nella più volte nominata sentenza del tribunale di Marsala) e che quest’ultima asserzione parrebbe trovare conferma tanto nei suoi rapporti, anche di natura familiare, con gli INGOGLIA, quanto nella sua soppressione, avvenuta appena un mese dopo la morte dell’ACCARDO.

Il 20 febbraio 1989 fu assassinato l’architetto INGOGLIA Antonino.

Di questo episodio -a seguito del quale venne denunciato in stato di irreperibilità PIAZZA Giuseppe per porto d’arma da fuoco con la quale avrebbe risposto al fuoco- si tratterà diffusamente in seguito. In questa sede, per altro, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla figura della vittima.

Quest’ultima ebbe contatti commerciali con LUPO Calogero, siciliano emigrato in Germania, sottoposto a indagini da parte della polizia tedesca e attualmente detenuto in Italia, e rapporti con FERRO Antonio di Canicattì, noto boss di Agrigento, e con i fratelli DI CARLO di Altofonte (cfr. dichiarazioni del Cap. ADINOLFI nel procedimento celebrato davanti al tribunale di Marsala). Negli ultimi tempi prima della sua morte, l’INGOGLIA esercitò la propria attività professionale di architetto in numerosi cantieri scuola operanti nei territori di Partanna, di Mazara del Vallo, di Santa Ninfa, di Salemi, nei quali erano occupati operai inviati dall’Uffício di Collocamento, nonchè operai qualificati, che assunti su richiesta nominativa, dal direttore dei lavori. Tra questi ultimi vi furono numerosi personaggi legati agli ACCARDO (RAGOLIA Francesco, FERRARA Giacomo, PANDOLFO Nicola e CUTTONE Nino) e, più in generale, a “cosa nostra” (SPEZIA Nunzio, LOMBARDO Gaspare e URSO Raffaele, ritenuti affiliati o comunque vicini alla “famiglia” di Campobello), nonché alcuni in contatto con gli INGOGLIA, come LOMBARDO Francesco (cfr. deposizioni AMARI e RIGILLO, riportate nella predetta sentenza del Tribunale di Marsala). A detta di GULLO Placido l’assunzione di soggetti indicati dagli ACCARDO per prestazioni di lavoro qualificate, che in realtà non venivano svolte, era il modo attraverso cui l’architetto pagava il “pizzo” alla cosca dominante (cfr. citata sentenza del Tribunale di Marsala).

L’11 luglio 1989 fu assassinato Stefano ACCARDO.

Pochi giorni prima di questo omicidio, il 21 giugno 1989, INGOGLIA Pietro classe 1920, fratello di Filippo, aveva telefonato alla moglie PECORELLA Giuseppina facendole intendere che il 10 luglio sarebbe accaduto qualcosa di eclatante: l’11 luglio fu ucciso l’ACCARDO.

Pietro INGOGLIA aveva un passato criminale di spessore e vantava legami con mafiosi di spicco, schierati per altro dalla parte degli sconfitti nello scontro che aveva sancito l’ascesa al potere della fazione “corleonesi”.

In particolare, il 24 agosto 1973, fu tratto in arresto dalla Questura di Padova per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con PALMERI Giuseppe, uomo d’onore di Santa Ninfa ucciso nella seconda guerra di mafia (vedi retro, Capitolo II), con CRIMI Leonardo –che era anch’egli uomo d’onore e, per sua stessa ammissione nel processo alle cosche partannesi, conosceva Vito DI PRIMA di Santa Ninfa e Salvatore ZIZZO, compare di suo padre e i fratelli MINORE – e con QUARTISAN Irma. Fu condannato in primo grado dal Tribunale di Padova alla pena di sei anni di reclusione e £.3.000.000 di multa, nonchè alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, ma venne assolto dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 agosto 1976 per insufficienza di prove (cfr. deposizione ADINOLFI, cit., nonché la più volte richiamata sentenza del Tribunale di Marsala).

Il 20 settembre 1989 in Salaparuta venne assassinato BAIAMONTE Giuseppe.

Dalle indagini espletate emerse che la vittima aveva fornito apporto logistico agli assassini di Stefano ACCARDO e che dopo quest’ultimo fatto di sangue si era recata in Toscana, asseritamente per motivi di salute inerenti alla figlia. Fu accertato altresì che il BAIAMONTE era amico di INGOGLIA Antonino e che in particolare conosceva il geom. SECCHIA di Santa Ninfa, collegato con l’architetto per motivi di lavoro.

Il 15 ottobre 1989 vennero danneggiate, mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco, le abitazioni di RALLO Francesco, TRINCERI Antonino e TAMBURELLO Antonino, soggetti ritenuti appartenenti alla cosca degli ACCARDO.

RALLO Francesco, in particolare, era legato alla famiglia ACCARDO, come risulta da molte relazioni di servizio redatte dai CC. di Partanna ed era in compagnia di ACCARDO Francesco quando costui subì il primo attentato alla vita.

Il TAMBURELLO, prima di denunciare il fatto ai Carabinieri o alla A.G. ne informò i fratelli Nicola e Vincenzo PANDOLFO, i quali lo rassicurarono che avrebbero “aggiustato tutto”, affermando, in dialetto siciliano, “avemu a sistemari arrè la cosa” (“dobbiamo ancora una volta mettere a posto le cose”).

INGOGLIA Pietro, fratello di Filippo, fu assassinato il 3 dicembre 1989 alle ore 18,00 circa, a Trapani (città nella quale abitava, in via Nunzio Nasi) nella via Scontrino, che collega la Piazza Vittorio Emanuele con la Piazza della Stazione, dove era ubicata la sede provinciale dell’INPS, nella quale egli si recava spesso a telefonare. Era appena salito sulla propria autovettura, quando fu fatto segno di colpi di revolver da parte di alcuni individui a bordo di una vespa.

Per questo omicidio, in seguito alle propalazioni di Francesco MILAZZO -il quale ha attribuito la responsabilità del fatto a uomini del mandamento di Trapani, atteso che la vittima risiedeva in questa città- è stata emessa ordinanza di custodia cautelare a carico dello stesso collaboratore, di VIRGA Vincenzo, BICA Francesco, BONANNO Pietro Armando, LOMBARDO Giuseppe, dei cugini COPPOLA, MILAZZO Francesco e di altri “uomini d’onore” (cfr. deposizione dott. Giuseppe LINARES all’udienza del 24 marzo 1998 nel procedimento n.250/97 R.G. Trib. TP a carico di ALECI Diego e altri, prodotto dal P.M.).

Il 4 febbraio 1990 vi fu un attentato dinamitardo in via don Luigi Sturzo di Partanna contro la FIAT 850 di ACCARDO Rosario, fratello di Stefano e Francesco.

Nell’esplosione morì l’attentatore, che lo stava predisponendo; l’uomo fu identificato quarantotto ore dopo in SCIRÉ Antonino, nato a Partanna il 16 agosto 1959, certamente un membro del gruppo criminale facente capo agli INGOGLIA.

Costui, già socio di INGOGLIA Pietro figlio di Filippo nella conduzione di un gregge, per circa un anno e mezzo dopo la morte di quest’ultimo lavorò per conto della sua famiglia mantenendosi in contatto con INGOGLIA Roberto.

I suoi legami con il clan degli INGOGLIA sono ulteriormente confermati dal fatto che egli si recò, in compagnia della moglie, a fare visita a Pietro in occasione della nascita del figlio e alla famiglia in occasione della morte dell’architetto Antonino (cfr. deposizioni di RUSSO Sarina e INGOGLIA Roberto nel procedimento celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Era altresì amico di IPPOLITO Francesco, cognato di INGOGLIA Pietro cl.1959, ucciso il 27 luglio 1988, come dimostrato, oltre che dalla testimonianza della moglie, dal rinvenimento di una fotografia di quest’ultimo nella sua abitazione.

La sua appartenenza al gruppo degli INGOGLIA e il suo pieno coinvolgimento nella faida possono, d’altra parte, concretamente cogliersi in alcuni episodi specifici e in particolare nel suo probabile coinvolgimento nell’omicidio di ACCARDO Stefano.

Lo SCIRÈ, invero, la mattina dell’omicidio si allontanò dalla propria abitazione usando la FIAT 127 di sua proprietà e -a quanto raccontò la moglie Sarina RUSSO- rientrò, anziché all’ora di pranzo, come era solito fare, alle ore 9,00 per cambiarsi le scarpe bagnate e sporche di terra. Il teste Gaetano AIELLO, nella prima mattina, notò una FIAT 127 nella stradella che portava al suo podere. Successivamente si avvide che l’autovettura era scomparsa, mentre vicino al posto in precedenza occupato dalla medesima, a circa dieci metri di distanza, si trovava una FIAT Uno in preda alle fiamme: l’incendio di tale autovettura fu denunciato immediatamente dopo l’omicidio di ACCARDO Stefano (cfr. dichiarazioni di RAGUSA Giuseppe nel predetto procedimento). È pertanto verosimile ritenere che gli assassini viaggiassero a bordo della FIAT Uno e che lo SCIRÈ si fosse prestato ad accompagnarli, tenuto conto in particolare che tale ultima autovettura fu data alle fiamme immediatamente dopo l’omicidio e fu trovata vicino ad una autovettura uguale a quella dello SCIRÈ.

Il fatto, infine, che lo SCIRÈ abbia verosimilmente provato ad attentare alla vita di ACCARDO Rosario, dimostra chiaramente il suo ruolo attivo nel contesto della faida in favore degli INGOGLIA.

Il 12 aprile 1990 fu assassinato STASSI Giuseppe classe 1924, il quale, in occasione del primo tentato omicidio di ACCARDO Francesco, gli aveva prestato aiuto, accompagnandolo a casa della madre la sera dell’attentato. Il cadavere dello STASSI presentava colpi al volto e, sul giubbotto che indossava, vi era la traccia di un orma plantare e il luogo dell’omicidio era prossimo al terreno già appartenuto ad ACCARDO Francesco.

L’11 giugno 1990 vennero eliminati PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario, il quale ultimo, dalle successive indagini, risultò essere una vittima occasionale, poiché, pur essendo imparentato con RAGOLIA Gaetano, non risultò collegato né con gli INGOGLIA né con gli ACCARDO.

Il reale obiettivo dell’agguato era probabilmente primo, il quale era titolare di una ditta di autotrasporti e al momento dell’assassinio di INGOGLIA Antonino, per conto del quale stava effettuando per conto di quest’ultimo movimenti terra, aveva risposto al fuoco dei sicari.

Il 31 agosto 1990 nei mercati generali di Palermo venne soppresso l’autotrasportatore CESARE Isidoro, che dalle relazioni di servizio risultava vicino agli ACCARDO.

Il 15 settembre 1990 fu ucciso RAGOLIA Gaetano.

TRIOLO Rosalba, la prima persona che a Partanna ruppe il vincolo di omertà collaborando apertamente con la giustizia, riferì alla Corte d’Assise di Trapani che procedeva contro i supposti assassini, che RAGOLIA fu ucciso solo perché aveva partecipato al raid notturno contro le abitazioni di RALLO, TRINCERI e TAMBURELLO, ragione per la quale gli inquirenti lo collocarono dalla parte degli INGOGLIA. La militanza della vittima in quest’ultima fazione è stata confermata altresì dalla moglie, CANGEMI Anna Caterina, la quale, nel corso del predetto dibattimento rivelò che il marito frequentava lo SCIRÈ. La donna aggiunse altresì che CESARE Isidoro, per il quale il marito lavorava, le aveva confidato che Gaetano avrebbe dovuto rimanere a Milano (città nella quale si era trasferito per alcuni mesi a partire dal gennaio 1990), poiché a Partanna rischiava di essere ucciso.

Il 28 novembre 1990 fu assassinato RUSSO Antonino, conducente di autobus della linea urbana di Partanna, compare di anello di INGOGLIA Pietro cl.1959. La vittima fu crivellata di colpi di revolver calibro 7,65 mentre guidava un autobus, rinvenuto fuori dal suo itinerario, in uno spiazzo della baraccopoli Santa Lucia di Partanna.

Il 24 giugno 1991 venne ucciso ATRIA Nicolò, marita di Piera AIELLO e fratello di Rita ATRIA.

Il giovane era ossessionato dalla volontà di individuare gli assassini di suo padre Vito, ucciso in Partanna nel 1983, e di vendicarne la morte e per questo motivo creò contatti sia con gli ACCARDO sia con gli INGOGLIA (per i quali ultimi maggiormente simpatizzava). Al solo fine di guadagnarsi la fiducia delle persone che potevano essere a conoscenza delle vicende relative all’omicidio del padre, Nicolò ATRIA spacciava anche droga, senza per altro ricavarne alcun profitto. Negli ultimi mesi di vita, credette di individuare in FAVARA Carlo Salvatore il responsabile del delitto e attentò per ben due volte alla sua vita (fatti, questi, su cui ci si soffermerà ampiamente in seguito), senza riuscire a ucciderlo. Al contrario, fu il FAVARA che riuscì a sopprimere l’ATRIA, venendo però riconosciuto dalla AIELLO, la quale lo denunciò alle forze dell’ordine, iniziando una proficua attività di collaborazione con le stesse.

ATRIA Salvatore fu ammazzato la sera del 24 gennaio 1991 a colpi di fucile in Partanna, via Cialona, mentre abbassava la saracinesca della sala giochi di cui era titolare o gestore; sul luogo del delitto furono rinvenuti e sequestrati cinque bossoli calibro 12 marca Browning (cfr. verbale di sopralluogo effettuato dai CC. di Partanna in data 25 gennaio 1991); era ritenuto vicino agli INGOGLIA poiché aveva legami di parentela o comparato con uno di loro; ipotizzarono che avesse partecipato al raid notturno contro le abitazioni di RALLO, TRINCERI e TAMBURELLO, sulla base, per altro, di rivelazioni di confidenti.

Il 25 giugno 1991 ignoti sicari attentarono alla vita di GULLOTTA Antonino, ex dipendente della società di proprietà degli INGOGLIA “Universal Beverage”, il cui oggetto sociale era la fabbricazione di bibite.

Il 12 settembre 1991 in Cossolnovo (PV) venne assassinato LOMBARDO Francesco, genero di GULLO Placido, marito di GULLO Brigida, ritenuto vicino agli INGOGLIA.

Sempre nel 1991, infine, scomparve FAVARA Carlo Salvatore, detto “l’avvocaticchio”, pregiudicato per reati contro il patrimonio, killer al servizio degli ACCARDO, sulla cui figura ci si soffermerà ampiamente in seguito.

b) L’azione investigativa e gli apporti dei collaboratori di giustizia

Dato il rapido susseguirsi di omicidi di soggetti appartenenti a una delle due famiglie di sangue o di persone che avevano contatti e frequentazioni con membri delle due suddette fazioni, fu presto evidente per gli investigatori che a Partanna era in corso una faida tra le due famiglie, entrambe ritenute di estrazione mafiosa, degli ACCARDO, detti “Cannata” e degli INGOGLIA.

La collocazione delle vittime nell’uno o nell’altro degli schieramenti fu effettuata in primo luogo sulla base delle relazioni di servizio dei militari di Partanna e Castelvetrano, dalle quali emergevano le frequentazioni di costoro con persone legate ai due clan e all’opposto l’inesistenza di significativi rapporti con soggetti facenti parte dell’altro gruppo, e in secondo luogo sulla base delle sommarie informazioni testimoniali raccolte.

In particolare -ai fini del disvelamento delle motivazioni sottese allo scontro e ai singoli omicidi, delle strategie adottate, dell’appartenenza ai due schieramenti delle varie persone coinvolte e più in generale dell’ambiente criminale partannese- si rivelarono molto importanti le dichiarazioni testimoniali di alcune donne del paese (Rosaria TRIOLO, Piera AIELLO e Rita ATRIA) che effettuarono la scelta, indubbiamente assai traumatica e dolorosa, di rompere i ponti con il loro passato e di collaborare senza riserve con la giustizia.

Le tre donne riferirono agli inquirenti non solo circostanze di cui esse stesse erano a diretta conoscenza per avervi assistito personalmente, ma anche, e soprattutto, fatti riferiti loro dai loro amanti o da loro congiunti, pienamente inseriti nel contesto delinquenziale in questione.

Sulla loro piena attendibilità con riguardo ai fatti oggetto di loro scienza diretta e sulla loro generale credibilità anche su quelli loro raccontati dai loro referenti (salvo, in quest’ultimo caso, valutarne con maggiore rigore la consistenza intrinseca e i riscontri esterni) si sono ampiamente soffermate le citate sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte d’Assise di Trapani, nonché le sentenze emesse in grado di appello, alle cui considerazioni in questa sede ci si riporta, recependole integralmente.

Appare per altro doveroso sottolineare una volta di più il grande valore morale e civile della scelta compiuta da queste persone, che -tenuto anche conto del periodo storico e del contesto in cui maturò- comportò per loro il definitivo allontanamento dalla Sicilia e la perdita di ogni contatto con l’ambiente sociale in cui erano sempre vissute e di tutti gli affetti, finanche i più cari, come avvenne nel caso di Rita ATRIA, con la quale sua madre ruppe platealmente ogni contatto.

Gli investigatori poterono avvalersi altresì delle informazioni testimoniali di Cristiana ZENTIL, amante di INGOGLIA Pietro, cl.1920.

Al contrario, Pietro e Benedetto Roberto INGOGLIA, i quali pure si aprirono parzialmente con gli investigatori, non operarono la scelta coraggiosa della piena e aperta collaborazione, limitandosi a confidenze che rifiutarono sempre di verbalizzare.

Roberto INGOGLIA, dal canto suo, nel corso della sua audizione all’udienza dell’8 luglio 1998, ha ritrattato tutte le rivelazioni fatte precedentemente agli investigatori, negando ogni coinvolgimento suo e della propria famiglia nella faida di Partanna. La versione fornita in dibattimento -tesa a minimizzare o addirittura a escludere la genuinità di tutte le precedenti dichiarazioni del teste- per altro, oltre ad essere spesso lacunosa e talvolta rettificata dallo stesso INGOGLIA incalzato dalle contestazioni del P.M., è stata platealmente smentita dallo stesso concatenarsi degli eventi delittuosi, che certamente non consentono di ritenere i familiari del testimone semplici vittime dell’attacco di ignoti nemici, per di più inconsapevoli dei motivi di un’aggressione tanto violenta.

Ulteriori, significativi contributi per la ricostruzione degli avvenimenti relativi al sanguinoso scontro in esame sono stati forniti, infine, dalle propalazioni di “uomini d’onore” che sono divenuti collaboratori di giustizia, quali Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, e Antonio SCARANO, che fu coinvolto in alcuni omicidi da membri del clan ACCARDO. Questi ultimi, per altro, non hanno avuto nella vicenda un ruolo decisionale, ma o sono stati meri esecutori materiali di alcuni assassinii, o hanno fornito un supporto logistico, attesa la loro appartenenza a “famiglie” diverse da quelle più direttamente coinvolte nella faida o addirittura la loro estraneità all’organizzazione.

Antonio PATTI, in particolare, partecipò soltanto al duplice omicidio di PIAZZA e SCIACCA su decisione del capo provinciale MESSINA DENARO Francesco, in quanto era stato per qualche tempo detenuto insieme al primo (che era il vero obiettivo) nel carcere di Marsala. Durante la lunga preparazione del delitto venne a conoscenza di alcuni particolari, che dimostravano il ruolo di primaria importanza ricoperto da MESSINA DENARO Matteo. Quest’ultimo, in particolare, affermò che doveva essere ucciso anche un certo RUSSO, il quale era il responsabile, insieme a PIAZZA, della morte di un personaggio importante, tale “Cannata”, zio di Enzo PANDOLFO; in virtù di questi accenni, il PATTI considerò il RUSSO “già morto”, data l’autorevolezza e la spietatezza della fonte dell’informazione. In quello stesso frangente, si parlò altresì del fatto che MESSINA DENARO Matteo aveva già fatto uccidere anche il padre di Pietro INGOGLIA, Pietro stesso e un altro figlio, che era ingegnere e aveva cantieri scuola in Marsala (cfr. esame del PATTI reso all’udienza del 2 luglio 1998).

Lo stesso ruolo di primo piano di MESSINA DENARO Matteo nella conduzione vittoriosa dello scontro di PARTANNA emerge anche dalle dichiarazioni di Vincenzo SINACORI, il quale, nell’esame reso all’udienza del 9 luglio 1998, ha riferito che costui gli aveva confidato che, dopo l’omicidio di ACCARDO Francesco, aveva condotto la guerra di Partanna e l’aveva vinta, avvalendosi dei Castelvetranesi e, quando era necessario, di URSO Raffaele e di alcuni Mazaresi.

c) Conclusioni sulla faida di Partanna

Alla luce delle risultanze dibattimentali, a parere della Corte, non è possibile individuare con certezza le origini della faida di Partanna, che furono verosimilmente molteplici.

In ogni caso, fino agli anni 1985/86 i rapporti tra le famiglie ACCARDO e INGOGLIA furono buoni.

Tra INGOGLIA Filippo e i due fratelli Stefano e Francesco ACCARDO vi erano rapporti di conoscenza e frequentazione di vecchia data.

L’INGOGLIA e Stefano ACCARDO nel 1958 furono coimputati in un procedimento penale per tentata rapina e durante la comune detenzione conobbero MESSINA DENARO Francesco, anch’egli ristretto (cfr. deposizioni GERMANÀ e GENOVESE nel processo contro ACCARDO Giuseppe e altri, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

L’amicizia e la frequentazione tra ACCARDO Stefano e INGOGLIA Filippo sono state confermate anche da altri testimoni (NASTASI Antonia e PALERMO PATERA Stanislao) escussi nel dibattimento più volte citato tenutosi davanti al Tribunale di Marsala, i quali per altro hanno puntualizzato che a un certo punto i legami tra i due uomini si incrinarono.

In ogni caso, fino al 1985 i rapporti tra gli ACCARDO e gli INGOGLIA furono buoni, tanto che il 20 giugno 1983, alle ore 17,20, vennero controllati ACCARDO Francesco e INGOGLIA Filippo, insieme ad altre due persone non identificate, a bordo di un’Alfa 2000 tg. PA-675792, intestata a MARCHESE Giovanna, moglie di DI CARLO Giulio (cfr. deposizione del Cap. ADINOLFI e del Mar. SCIARRATTA all’udienza del 1 luglio 1998).

Successivamente le relazioni tra i due clan si incrinarono definitivamente, sebbene già nei primi anni ’80 vi fossero stati numerosi incendi di vigneti e tagli di alberi (cfr. citata deposizione ADINOLFI).

A detta del SINACORI, la reale ragione dello scontro tra le due fazioni fu il fatto che gli INGOGLIA non sopportavano che i “Cannata”, pur non essendo “uomini d’onore”, avessero una posizione di predominio in Partanna e fossero il punto di riferimento della gente (cfr. citato esame del collaboratore).

Questa versione appare confermata da numerosi elementi emersi nel corso del giudizio.

Gli INGOGLIA erano una famiglia mafiosa già potente prima della ascesa dei “corleonesi” e avevano legami con importanti personaggi della cosiddetta “vecchia mafia”, quali PALMERI Giuseppe, Leonardo CRIMI (“uomo d’onore”, che a detta di SINACORI, fu messo fuori famiglia nel corso della guerra contro i BADALAMENTI perché si sospettava che fosse collegato allo schieramento perdente, ma in seguito fu riammesso), Vito DI PRIMA, Ignazio TRIOLO, i fratelli SALVO (cfr. deposizione ZENTIL all’udienza dell’8 luglio 1998). È pertanto verosimile che la sconfitta dei loro alleati e referenti abbia comportato anche il crollo delle loro fortune.

A suffragio di questa ipotesi giova ricordare che in un primo momento fu coinvolto nella faida anche RABBITO Leonardo, figlioccio di ZIZZO Salvatore (vecchio capo mafia di Salemi) e personaggio legato a Filippo INGOGLIA, con il quale era stato socio dapprima nella cooperativa agricola Ariston e poi nella cooperativa “L’Olivo”. A costui, per salvargli la vita, gli ACCARDO imposero di andarsene da Partanna e di vendere un appezzamento di terreno, cose che fece prontamente, stabilendosi a Salemi nell’abitazione del fratello Paolo (già uomo di fiducia dei SALVO). Anche dopo essersi stabilito a casa del fratello, comunque, uscì di casa il meno possibile, dimostrando in tal modo di nutrire timori per la sua incolumità (cfr. sentenze del Tribunale di Marsala e deposizione ADINOLFI, cit.).

Al contrario, gli ACCARDO, legati ai MESSINA DENARO di Castelvetrano, poterono verosimilmente cogliere i frutti della piena affermazione di questi ultimi: il più affidabile dei fratelli “Cannata”, Francesco, fu affiliato alla cosca e tutti i membri più influenti della famiglia godettero comunque del rispetto dovuto ai soggetti “vicini” alla mafia.

Anche prima dell’inizio della faida, gli ACCARDO erano senza dubbio riusciti a imporre il loro predominio a Partanna, gestendo il racket delle estorsioni ed esercitando traffici di stupefacenti e di armi.

Dalle dichiarazioni di Rita ATRIA e di Piera AIELLO -ampiamente riportate nella sentenza n.34/94 del Tribunale di Marsala- emerge che fin dagli anni ’80 gli ACCARDO avevano cominciato a commerciare droga, tagliando eroina e cocaina in una tenuta di ACCARDO Francesco, chiamata “Piccolo Zoo” e spacciandola in alcuni bar del paese.

I “Cannata”, inoltre, gestivano un traffico di armi tramite soggetti a loro vicini, quali MISTRETTA Paolo Vito e MISTRETTA Vincenzo.

Infine, sempre a detta della ATRIA, gli ACCARDO imponevano il pagamento del “pizzo” ai commercianti, ivi compresi quelli appartenenti all’organizzazione.

Sotto quest’ultimo profilo è assai indicativo il fatto che lo stesso architetto INGOGLIA Antonino fosse costretto a pagare una tangente ai “Cannata”, tramite l’assunzione fittizia di soggetti ad essi vicini nei suoi cantieri scuola. Lo stesso Roberto INGOGLIA, pur tra molte non commendevoli reticenze, ha ammesso che in uno dei cantieri del fratello erano stati assunti quattro soggetti legati al clan avverso: PANDOLFO Nicola, FERRARA Giacomo, RAGOLIA Francesco e CUTTONE Nino (i primi due condannati all’esito del giudizio a carico dei componenti delle due cosche che si fronteggiarono a Partanna). Gli investigatori, inoltre, hanno accertato che in cantieri scuola gestiti dall’INGOGLIA prestarono la loro opera lavorativa qualificata anche SPEZIA Nunzio, LOMBARDO Gaspare e URSO Raffaele, i primi due affiliati alla “famiglia” di Campobello di Mazara e il terzo “vicino” alla stessa (cfr. deposizione RIGILLO, riportata nella citata sentenza n.34/94 del Tribunale di Marsala). La circostanza che l’INGOGLIA assumesse come operai qualificati (per la cui chiamata non era necessario ricorrere all’ufficio di collocamento, come per la manovalanza semplice) personaggi gravitanti nell’orbita mafiosa di Partanna e dei paesi limitrofi trova un ulteriore significativo riscontro nel fatto che fu fittiziamente assunto in un suo cantiere anche Francesco LOMBARDO, legato a lui e alla sua famiglia e per questo successivamente ucciso (cfr. deposizione della moglie di quest’ultimo, Brigida GULLO, nel procedimento celebrato davanti al Tribunale di Marsala: la donna ha affermato che il marito riscosse il salario per tre mesi senza avere mai prestato alcuna attività lavorativa).

Il fatto che l’ascesa degli ACCARDO fosse mal tollerata dagli INGOGLIA, i quali evidentemente non sopportavano di perdere il loro potere, è testimoniata altresì dallo sfogo a cui Pietro INGOGLIA cl.1920 si abbandonò con la sua amante Cristiana ZENTIL, alla quale nel giugno 1988, dopo il suo ritorno a Pordenone dalla Sicilia, confidò che avevano sparato a uno degli ACCARDO, che però non era il capo (si trattava di Francesco) e che la loro azione non si sarebbe fermata, poiché i “Cannata” dovevano capire che a Partanna comandavano gli INGOGLIA (cfr. citata deposizione della ZENTIL).

Un altro fattore che contribuì probabilmente a scatenare la guerra tra i due gruppi rivali fu la pretesa da parte degli ACCARDO di acquisire il controllo della Cooperativa “L’Olivo”, gestita da INGOGLIA Filippo e da suo figlio Roberto, che aveva rapporti commerciali con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna (sul punto cfr. deposizione ADINOLFI, cit.).

La ZENTIL, a tale riguardo, nella citata deposizione ha riferito che il suo amante le aveva confidato che i loro nemici volevano poterne disporre per utilizzarla per i loro traffici di stupefacenti e che, nel corso della guerra, lo stesso Pietro le aveva detto che durante un colloquio che suo nipote Antonino aveva avuto su suo consiglio con il capo degli ACCARDO (verosimilmente la ZENTIL si è riferita a Stefano) nel tentativo di porre fine allo scontro, il suo interlocutore gli aveva comunicato che l’unico modo per addivenire a una pacificazione era la dismissione di ogni interessenza degli INGOGLIA sulla cooperativa “L’Olivo”.

Non vale a inficiare le sopra esposte considerazioni il tenore della deposizione di Roberto INGOGLIA, che nella sua audizione dibattimentale ha totalmente ritrattato le dichiarazioni rese precedentemente agli inquirenti. Mentre, infatti, le sue originarie affermazioni sono state confermate su vari punti qualificanti dalle dichiarazioni di altri testimoni e si inseriscono perfettamente nel contesto logico delle acquisizioni probatorie aliunde conseguite, le dichiarazioni dibattimentali appaiono palesemente reticenti e dettate dal timore (del resto esplicitamente espresso) di ulteriori rappresaglie nei confronti suoi e dei suoi familiari superstiti, nonché talvolta intrinsecamente illogiche.

D’altra parte, è verosimile che la circostanza che gli INGOGLIA gestissero fiorenti attività economiche, attirasse l’interesse degli ACCARDO, al fine di ottenere in qualche modo il “pizzo” o di sostituirsi ai loro avversari nello sfruttamento della stessa o comunque di ottenere vantaggi.

Oltre ai cantieri scuola e alla cooperativa “L’Olivo”, infatti, gli INGOGLIA erano soci della “Universal Beverage”, un’impresa che produceva bibite in un capannone delle dimensioni di 400 metri quadrati, combinando l’acqua minerale con bustine in polvere che erano acquistate in loco. La compagine sociale era composta dai fratelli INGOGLIA Antonino, Pietro e Roberto e dagli omonimi cugini Pietro, cl.1956 e Filippo. Fino alla sua morte, amministratore unico della predetta società fu INGOGLIA Filippo, a cui succedette il figlio Antonino. Quest’ultimo, al fine di commercializzare in Inghilterra le bevande prodotte dalla Universal Beverages, promosse perfino la costituzione, avvenuta a Londra il 22 febbraio 1988, della società “Wishing Wells”, i cui soci erano INGOGLIA Roberto, MILAZZO Leo Carmelo, ALFANO Salvatore e i fratelli John e Michael BARCLAY (la vicenda della società è ampiamente trattata nella più volte citata sentenza del Tribunale di Marsala).

Infine, non furono verosimilmente estranei al sorgere dei contrasti tra le due fazioni condotte scorrette di alcuni affiliati, e in particolare di ACCARDO Giuseppe detto “Mantellina”, i quali fomentarono discordie (“misero tragedie”) con il probabile scopo di aumentare il proprio potere nell’organizzazione e attirandosi invece il biasimo dei membri di entrambe le consorterie (cfr. sul punto le confidenze fatte dal dottor PANDOLFO Vincenzo a SINACORI durante la comune latitanza, riferite nell’esame reso dal collaboratore nell’udienza cit.).

Tutti i testimoni e i collaboratori sono stati concordi nell’affermare che il primo atto della faida fu l’incendio delle autovetture dell’architetto Antonino INGOGLIA, avvenuto il 16 giugno 1987, giorno del matrimonio della figlia di ACCARDO Francesco con il figlio di CASCIO Rosario (cfr. citate deposizioni di INGOGLIA Roberto e ZENTIL Cristiana ed esame di SINACORI Vincenzo, il quale lo apprese da MESSINA DENARO Matteo).

Le ragioni del danneggiamento non sono chiare, atteso che nessuno dei predetti soggetti ne ha fatto cenno. Per altro, si potrebbe ipotizzare che la decisione sia stata determinata da atteggiamenti dell’architetto che dimostravano insofferenza verso imposizioni degli ACCARDO, tanto che egli a un certo punto rifiutò di mantenere al cantiere soggetti legati a costoro che non prestavano alcuna attività lavorativa (cfr. citate sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte d’Assise di Trapani).

In ogni caso gli INGOGLIA non tollerarono l’aggressione e risposero attentando alla vita di ACCARDO Francesco.

La scelta di quest’ultimo quale obiettivo fu verosimilmente determinata dal suo modo di agire prepotente e aggressivo, che probabilmente acuì i contrasti tra i due clan, più che ai suoi rapporti privilegiati con MESSINA DENARO Francesco, atteso che dalle confidenze che INGOGLIA Pietro fece alla sua amante Cristiana ZENTIL il capo dei “Cannata” era ritenuto Stefano, forse a causa del suo atteggiarsi più brillante e autorevole. Con riferimento alla condotta di ACCARDO Francesco, gli investigatori hanno ipotizzato -a giudizio di questa Corte correttamente- che il conflitto tra le due fazioni sorse o comunque esplose con maggiore virulenza solo dopo il 1985, quando Stefano ACCARDO, moderato e comunque più disposto al dialogo (tanto che parlando con il Cap. ADINOLFI attribuì al fratello Francesco la responsabilità della faida, definendolo “bastardo”), dovette allontanarsi dal paese per trascorrere un periodo di soggiorno obbligato a Nicosia e la scelta delle strategie della consorteria criminale passò nella esclusiva sfera di controllo di Francesco, molto aggressivo e prepotente, forse anche grazie alla certezza dell’appoggio dei MESSINA DENARO.

In ogni caso, il tentato omicidio dell’ACCARDO segnò l’inizio di uno scontro durissimo, nel corso del quale persero la vita numerose persone, tra cui anche parecchi membri autorevoli di entrambi gli schieramenti, tanto che a un certo punto la direzione della guerra e la sua conduzione furono assunte da MESSINA DENARO Matteo e dai Castelvetranesi, a causa della morte degli elementi di maggiore esperienza e spessore criminale della “famiglia” di Partanna.

Nonostante inizialmente gli INGOGLIA fossero riusciti a ottenere risultati significativi, eliminando i fratelli Stefano e Francesco ACCARDO, fu ben presto evidente la schiacciante superiorità militare e operativa dei loro avversari, i quali riuscirono a sopprimere, tra il 19 marzo 1988 e il 20 febbraio 1989, Filippo, Pietro e Antonino INGOGLIA e i loro complici Vincenzo PETRALIA e Francesco IPPOLITO.

Probabilmente a causa della situazione sempre più difficile in cui si erano venuti a trovare, Pietro INGOGLIA classe 1920 e suo nipote Roberto instaurarono contatti con le forze dell’ordine, essendo ormai chiara la loro inferiorità rispetto ai nemici e l’impossibilità di procurarsi aiuti all’interno di “cosa nostra”.

In un primo momento, infatti, Pietro INGOGLIA aveva cercato contatti con i Mazaresi, recandosi in quel paese per cercare di ottenere spiegazioni sulla scomparsa del fratello e del nipote e lamentandosi del fatto che a Partanna “non si ragionava più” (cfr. citato esame reso dal SINACORI). Aveva fatto visita altresì al suo vecchio amico CRIMI Leonardo, detto Nanà, riferendogli che sapeva che dietro l’assassino del fratello c’era MESSINA DENARO Francesco, che i responsabili del triplice omicidio erano “macellai” perché avevano messo in mezzo anche il nipote Pietro e che li stavano ammazzando tutti. Il CRIMI, per altro, non solo non aveva aiutato INGOGLIA, ma aveva raccontato il contenuto del colloquio al MESSINA DENARO, verosimilmente accelerando il progetto di eliminare anche Pietro INGOGLIA cl.1920 (cfr. citato esame SINACORI, il quale era venuto a conoscenza del fatto da una confidenza di MESSINA DENARO Matteo).

Tuttavia, Pietro ben presto (probabilmente dopo quest’ultimo approccio) si rese conto dell’impossibilità di proseguire lo scontro armato e suggerì ai suoi nipoti superstiti, Antonino e Roberto, di cercare un accordo con gli ACCARDO, ricevendo un’adesione dal primo e un netto rifiuto dal secondo.

I “Cannata”, per altro, impedirono di fatto ogni accordo, in quanto risposero con un “diktat” alle profferte di pacificazione dell’architetto, affermando che l’attacco contro gli INGOGLIA sarebbe cessato solo se costoro avessero ceduto ai loro avversari il controllo della cooperativa “L’Olivo”. Essendo stata questa proposta sostanzialmente rifiutata, gli ACCARDO proseguirono l’offensiva, uccidendo dapprima lo stesso Antonino INGOGLIA e poi vari altri membri del gruppo che faceva capo a questa famiglia e lo stesso Pietro.

Gli INGOGLIA, come si è detto, riuscirono per un certo periodo a rispondere efficacemente all’offensiva sferrata nei loro confronti con l’assassinio di Stefano ACCARDO, di Giuseppe STASSI e di Isidoro CESARE, con l’attentato all’autovettura di Rosario ACCARDO e con il danneggiamento, mediante esplosione di colpi d’arma da fuoco, delle abitazioni di RALLO Francesco, TRINCERI Antonino e TAMBURELLO Antonino. Tuttavia, alla fine, le dure perdite subite costrinsero i superstiti a cercare la salvezza fuggendo da Partanna.

La totale sconfitta della cosca avversaria, per altro, non fermò l’azione di “cosa nostra”. Infatti, seguendo il modus operandi che ha sempre contraddistinto la strategia dei “corleonesi”, anche dopo l’abbandono del campo da parte dei perdenti e il loro allontanamento da Partanna si continuò a ricercare attivamente tutti coloro che fossero sospettati di avere avuto un ruolo di soldati o di fiancheggiatori degli INGOGLIA per eliminarli.

Il SINACORI, nel citato esame, ha affermato che Pietro INGOGLIA cl.1920 avrebbe dovuto essere eliminato comunque, anche se non avesse individuato gli assassini del fratello e del nipote, poiché tutti i membri della sua famiglia di sangue dovevano essere eliminati, compreso Roberto, che si era diffusa la voce che stesse collaborando. Il collaboratore ha aggiunto altresì che durante la sua latitanza apprese che era stata segnalata la presenza di Roberto INGOGLIA a Varese e si volevano prendere provvedimenti contro di lui.

Nel settembre 1991, addirittura, sicari vicini a “cosa nostra” si recarono a Cossolnovo, in provincia di Pavia, per uccidere Francesco LOMBARDO, anch’egli legato agli INGOGLIA e fuggito da Partanna dopo essere stato avvisato del fatto che i “Cannata” ne avevano decretato l’eliminazione (su questo omicidio ci si soffermerà ampiamente infra, nella scheda dedicata al suo assassinio).

L’inesorabilità del proposito dei vincenti di sopprimere tutti i soggetti che avessero in qualche modo aiutato gli INGOGLIA o che comunque fossero stati vicini a loro è emblematicamente rappresentata altresì dalla vicenda di Giuseppe PIAZZA.

Costui fu ucciso perché era ritenuto un membro della consorteria criminale avversa, implicato tra l’altro nell’omicidio di uno degli ACCARDO (cfr. sul punto l’esame di Antonio PATTI, cit.), e perchè aveva tentato di difendere Antonino INGOGLIA in occasione del suo omicidio, inseguendo i suoi assassini e sparando contro di loro.

Orbene, il PIAZZA dopo l’omicidio dell’architetto INGOGLIA, avendo compreso che la sua vita era in pericolo, si allontanò da Partanna e dall’Italia, aiutato anche da Pietro e Roberto INGOGLIA, i quali da Pordenone lo accompagnarono al confine di Stato (cfr. deposizione ZENTIL, cit.).

Per altro, dopo essere stato arrestato per detenzione abusiva di arma da fuoco in occasione dell’omicidio dell’architetto e scarcerato, il PIAZZA ritornò a Partanna e tentò di sistemare la sua posizione contattando RALLO Francesco e uscendo tranquillizzato dal colloquio (cfr. deposizione SCIARRATTA, riportata nella più volte richiamata sentenza del Tribunale di Marsala e in quella di secondo grado pronunciata il 29 giugno 1996 e divenuta irrevocabile l’11 marzo 1997; del resto la circostanza che tra i due uomini sia avvenuto un incontro alcuni giorni prima del delitto PIAZZA è confermato altresì da una relazione di servizio che attesta che il 2 maggio 1990 i due individui si incontrarono alle ore 9.45, circa nella Villa Garibaldi di Partanna).

L’11 maggio 1990, pochi giorni dopo il suddetto abboccamento, il PIAZZA fu ucciso: neppure il suo tentativo di chiarire la sua situazione, accompagnato verosimilmente da ampie rassicurazioni fu ritenuto idoneo a salvare la vita a un uomo che inizialmente si era schierato dalla parte avversa.

Come sarebbe successivamente avvenuto anche nel caso del duplice omicidio di Ernesto BUFFA e Agostino D’AGATI e nella guerra di mafia di Marsala, per meglio realizzare i loro propositi i vincenti si avvalsero della potenza e della ramificazione in tutto il paese dell’organizzazione, utilizzando soggetti con cui erano entrati in contatto e che erano divenuti loro “vicini” per individuare e sopprimere -sempre, per altro, sotto la direzione di “uomini d’onore”- membri della fazione sconfitta che avevano cercato rifugio in altre parti d’Italia (LOMBARDO Francesco) o soggetti di cui si erano serviti e che non si erano dimostrati all’altezza (FAVARA Carlo Salvatore).

Sotto tale profilo, in particolare, ricopre un ruolo di primaria importanza SCARANO Antonio, il quale non solo partecipò ai predetti assassinii, ma fornì un importante supporto logistico per l’attentato a Maurizio COSTANZO a Roma (vedi retro, scheda dedicata al collaboratore in parola), e la cui collaborazione è stata decisiva per il disvelamento di fatti prima ignoti relativi alle vicende trattate nel presente giudizio.

Nonostante la conclusione vittoriosa della guerra da parte di “cosa nostra”, l’organizzazione, come si è visto, subì gravi colpi, perdendo tra gli altri gli uomini più autorevoli ed essendo conseguentemente costretta a ricostituire la “famiglia” su basi parzialmente nuove.

In particolare, risale ad anni recenti il 1995 o il 1996, l’affiliazione del soggetto attualmente di maggiore spessore della cosca: il dottor PANDOLFO Vincenzo, figlio di una sorella dei fratelli ACCARDO. Costui era un personaggio da anni noto come uno dei membri del clan capeggiato dagli zii (cfr. deposizioni di Rosalba TRIOLO e Antonino TAMBURELLO citate nella più volte richiamata sentenza del Tribunale di Marsala), ma nel periodo successivo alla faida assunse un ruolo di maggiore rilievo, guadagnandosi, tra l’altro, il rispetto di mafiosi del calibro di Matteo MESSINA DENARO e Vincenzo SINACORI (cfr. citate deposizioni di SINACORI e PATTI).

OMICIDI COMMESSI NELL’AMBITO DELLA FAIDA DI PARTANNA

TRIPLICE OMICIDIO INGOGLIA FILIPPO, INGOGLIA PIETRO e PETRALIA VINCENZO

Il 30 marzo 1988 Antonino INGOGLIA ed Emanuele PETRALIA si presentarono alla Caserma dei Carabinieri di Partanna a denunciare la scomparsa di Filippo e Pietro INGOGLIA, padre e fratello del primo, e di Vincenzo PETRALIA, fratello del secondo. In particolare, i due uomini raccontarono che i loro congiunti si erano allontanati da casa tra le 13,30 e le 15,00 circa e non erano più rientrati e che loro li avevano cercati, insieme ad alcuni amici, senza riuscire a trovarli.

Gli inquirenti ricostruirono gli ultimi movimenti degli scomparsi, sentendo i familiari: Filippo e Pietro INGOGLIA avevano pranzato a casa del primo e poi si erano recati alla cooperativa “L’Olivo”, poco distante dal centro abitato, a bordo dell’autovettura dello stesso Filippo, il quale era alla guida. Successivamente i due INGOGLIA e il PETRALIA erano ritornati verso il paese, sempre utilizzando il medesimo veicolo. Un certo SIMETI, compare d’anello di PETRALIA, il quale abitava nella Baraccopoli Vallesecco, riferì che li aveva notati avviarsi verso il cimitero, da dove si poteva imboccare la strada nazionale per Montevago, oppure dirigersi verso il palermitano, immettendosi nella strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca. Il medesimo SIMETI per altro aggiunse di non avere visto in che direzione si erano diretti, poiché la baraccopoli era in direzione di Castelvetrano, cioè opposta rispetto a quella verso cui stavano procedendo i tre uomini.

Il Maresciallo SASSANO -che dall’inizio del 1975 alla fine del 1990 comandò la Stazione CC. di Partanna- sentì a sommarie informazioni anche SCIRÈ Antonino, successivamente deceduto mentre stava preparando un attentato dinamitardo contro ACCARDO Rosario. Costui riferì che era stato incaricato da INGOGLIA Pietro di guardare un gregge che essi avevano in società e che aveva appreso della scomparsa del socio il medesimo giorno, quando ne era stato informato da uno degli INGOGLIA.

Date le condizioni economiche delle vittime, ritenute complessivamente modeste, gli investigatori pensarono subito che non si trattasse di un sequestro, in quanto le proprietà e le interessenze commerciali delle stesse non giustificavano un rapimento a scopo di estorsione. Infatti, come si è già riferito, Filippo INGOGLIA era presidente della cooperativa “L’Olivo” (che commercializzava i suoi prodotti anche all’estero, grazie ai rapporti tenuti da suo figlio Roberto, il quale viaggiava spesso) e vicepresidente della “Nocellara” del Belice e la sua famiglia era proprietaria dell’impresa “Universal Beverage” con sede in contrada Binaia, mentre PETRALIA aveva sempre fatto il pastore (cfr. deposizione Maresciallo SASSANO all’udienza del 1 luglio 1998).

Il dottor Francesco MISITI, dirigente del Commissariato di Castelvetrano dal 1987 al 1992 e il capo della Squadra Mobile di Trapani, dottor Calogero GERMANÀ, redassero due rapporti sulla faida di Partanna, il primo dei quali nel febbraio 1989 e il secondo nell’ottobre del 1990.

Il primo atto ebbe ad oggetto per l’appunto la scomparsa di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo e si concluse con la denuncia di ACCARDO Stefano, MESSINA DENARO Francesco e ACCARDO Giuseppe, ritenuti responsabili del fatto criminoso, nonché di MESSINA DENARO Matteo per associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli inquirenti giunsero a questa conclusione sia sulla base delle dichiarazioni di INGOGLIA Pietro cl. 1920, fratello di Filippo, fonte confidenziale di GERMANÀ (che tra l’altro raccontò al funzionario che dopo la scomparsa del fratello Filippo era andato da CRIMI Leonardo a chiedergli notizie e costui gli aveva risposto che non poteva fare nulla perché tutta la vicenda era nelle mani di MESSINA DENARO Francesco), sia sulla base di attività investigative pregresse.

Tra queste ultime il dottor MISITI ha posto l’accento in particolare su una relazione di servizio del 1987 (nella quale si era dato atto che ACCARDO Giuseppe, ACCARDO Francesco, CLEMENTE Giuseppe cl.1964 e MESSINA DENARO Matteo erano stati visti insieme nell’agro di Salaparuta presso il dottor MULÉ dove si erano recati a loro dire per acquistare avena), da cui erano emersi rapporti intrattenuti dai “Cannata” con il “Mantellina” da un lato e con i MESSINA DENARO dall’altro.

Il predetto verbalizzante inoltre ha precisato che da intercettazioni dell’utenza telefonica di ACCARDO Giuseppe, messa sotto controllo il 7 giugno 1988, e dalle successive dichiarazioni di ACCARDO Castrenze emerse altresì che la sera in cui fu ucciso ACCARDO Francesco, il 29 giugno 1988, il gioielliere LENTINI Francesco di Partanna, il quale aveva prestato la sua villa alla vittima per un convegno amoroso, si era recato a casa del “Mantellina” (cfr. deposizione del dottor MISITI all’udienza del 1 luglio 1998).

Anche in questo caso, pertanto, le indagini svolte nell’immediatezza del delitto, pur avendo consentito di inquadrare correttamente l’episodio criminoso in trattazione nell’ambito della guerra di mafia scoppiata a Partanna tra gli ACCARDO e gli INGOGLIA e di intuire il coinvolgimento nel triplice omicidio del potente rappresentante del mandamento di Castelvetrano, MESSINA DENARO Francesco dovuto ai suoi buoni rapporti con i “Cannata”, nondimeno non consentirono di formulare precise ipotesi in ordine all’identità degli esecutori materiali dello stesso.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Vincenzo SINACORI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio, premeditato e commesso in numero di persone superiore a cinque, in pregiudizio di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo, in concorso con ACCARDO Giuseppe, CLEMENTE Giuseppe, FURNARI Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo e NASTASI Antonino, nonché con ACCARDO Francesco, CLEMENTE Giuseppe cl.1927, FERRO Vincenzo, FURNARI Saverio, MESSINA Francesco e MESSINA DENARO Francesco (deceduti), oltre che del reato satellite di soppressione dei cadaveri delle vittime aggravato dall’essere stato commesso con la finalità di conseguire l’impunità per il delitto sopra indicato.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Vincenzo SINACORI ha ammesso di avere partecipato al predetto episodio criminoso, assumendo che le tre vittime erano “uomini d’onore”. Ha specificato di essere a conoscenza della circostanza, sebbene conoscesse ritualmente solo INGOGLIA Filippo, poichè gli era stato comunicato che gli obiettivi dell’azione sarebbero state tutte esponenti della “famiglia” di Partanna.

A detta del collaboratore, alle 14,00-14,30 circa del giorno stabilito per il delitto, il SINACORI e MESSINA Francesco partirono da Mazara del Vallo e andarono nell’agro di Castelvetrano a bordo della Volkswagen Golf di quest’ultimo. Ha per altro precisato che già qualche giorno prima Mastro Ciccio gli aveva detto che dovevano andare a Castelvetrano per uccidere alcuni Partannesi, circostanza che ebbe a ribadire durante il tragitto, specificando che le vittime designate erano Filippo INGOGLIA, detto “Fifiddu”, e altri.

Si diressero in una casa di campagna, in cui il collaboratore non era mai stato e a cui si giungeva attraverso una strada che da Castelvetrano portava verso Partanna, nella zona in cui si trovava anche la cantina Zangara. Si raggiungeva voltando a destra dopo lo svincolo autostradale di Castelvetrano in direzione Partanna e girando ulteriormente a destra dopo circa un chilometro imboccando un viottolo interpoderale. L’edificio era a circa cinquecento – ottocento metri dall’inizio di quest’ultima stradina e si trovava in posizione isolata, vicino ad alcune palme. L’immobile, che il collaboratore ha asserito di non sapere a chi appartenesse, era composto da due stanze, di cui una comunicante con la porta esterna, e servizio. Il SINACORI ha aggiunto di avere fornito questa descrizione anche nel corso delle indagini preliminari e fece un sopralluogo là insieme ad agenti della Squadra Mobile di Trapani. Ha inoltre precisato che vicino allo stabile (“a toccare”) non c’erano altri edifici, ma che era possibile che ne sorgessero nei dintorni.

Al momento dell’arrivo dei due Mazaresi, all’interno dell’immobile c’erano MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe detto “Pino” (il vecchio, titolare della fattoria servita da base per l’omicidio LIPARI, successivamente deceduto), CLEMENTE Giuseppe soprannominato Pinuzzo (nipote del precedente, “uomo d’onore” di Castelvetrano, ora poco più che trentenne), NASTASI Antonino, FURNARI Vincenzo e FURNARI Saverio, anch’essi membri della cosca di Castelvetrano.

All’arrivo dei Mazaresi era già tutto pronto e poco dopo il loro ingresso, MESSINA DENARO Matteo uscì per andare a prendere i Partannesi. In sostanza, le vittime vennero attirate in un tranello dagli esponenti della “famiglia” di Castelvetrano, i quali avevano convocato alcuni “uomini d’onore” di Partanna con la scusa di chiedere loro informazioni su un attentato subito da Francesco ACCARDO, forse nel 1987. In seguito Matteo MESSINA DENARO ebbe a confidare al SINACORI che aveva appuntamento con gli obiettivi vicino alla cantina Zangara.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che circa mezz’ora dopo essere partito, MESSINA DENARO Matteo ritornò e fece entrare nello stabile le persone che erano con lui, cioè le tre vittime, nonché ACCARDO Francesco, un certo ACCARDO o ACCARDI Giuseppe, detto “Mantellina”, e un altro individuo, che in seguito il collaboratore seppe che si chiamava FERRO, che era parente del “Mantellina” (erano zio e nipote). Ha aggiunto che lo zio era più giovane del nipote.

Il SINACORI ha affermato altresì che i sicari sapevano già chi erano coloro che dovevano morire e quale era il suo compito preciso. Immobilizzarono subito le tre vittime e le fecero sedere in tre stanze diverse. Il SINACORI, Pino CLEMENTE il vecchio e Saverio FURNARI portarono Filippo INGOGLIA in una stanza e il CLEMENTE lo interrogò sul suo coinvolgimento nell’attentato, dicendogli, dopo i suoi reiterati dinieghi, che era un mascalzone, poiché essi sapevano che era il responsabile del delitto. Quindi, il CLEMENTE e il FURNARI lo strozzarono, aiutati anche dal collaboratore, che gli teneva bloccate le gambe. Dopo averlo ucciso, andarono nella stanza di ingresso, dove era in corso l’interrogatorio di suo figlio. Lì c’erano MESSINA Francesco, MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino e i Partannesi (i quali ultimi, per altro, si limitarono ad assistere alla scena). L’interrogatorio venne condotto da tutti i presenti: quando il SINACORI, il CLEMENTE e il FURNARI entrarono, stavano domandandogli se era coinvolto anche il suo amico RUSSO, che in seguito seppe essere stato ucciso, nonostante in questa sede l’INGOGLIA avesse decisamente negato la circostanza. Appena la vittima negò che il RUSSO avesse avuto una parte nell’attentato, gli misero la corda al collo e lo strangolarono. Dopo che lo ebbero ucciso entrarono CLEMENTE il giovane e FURNARI Vincenzo, che erano in un’altra stanza, portando il cadavere di PETRALIA Vincenzo e dicendo che anch’egli non aveva ammesso nulla.

Misero le tre salme a terra e le spogliarono; mentre compivano queste operazioni, i due Partannesi se ne andarono, poiché uno di essi (probabilmente il “Mantellina”) era stato operato al cuore e aveva voluto allontanarsi. Coloro che erano rimasti attesero che si facesse buio, poi infilarono i cadaveri nel bagagliaio di una macchina e infine MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino e CLEMENTE Giuseppe il giovane li portarono via. In seguito seppe che li avevano occultati in provincia di Agrigento.

Il SINACORI ha affermato che apprese molte notizie sulle vicende partannesi anche successivamente, durante la sua latitanza, nel corso della quale stette spesso in compagnia di MESSINA DENARO Matteo e poi, per circa sei mesi, con Vincenzo PANDOLFO, con il quale si discusse anche della guerra di mafia che era stata scatenata in questo paese. In particolare, quando quest’ultimo fu “combinato”, MESSINA DENARO Matteo gli rivelò chi erano i componenti della “famiglia” di Partanna e in quella circostanza il SINACORI apprese che una delle persone anziane che aveva presenziato al triplice omicidio in esame si chiamava FERRO e che era parente del “Mantellina”. Successivamente sempre parlando del FERRO, il PANDOLFO riferì al collaboratore che costui era zio di Giorgio FERRO, il quale era stato insegnante di educazione fisica del SINACORI sia alla scuola media “Grassa”, sia all’Istituto Tecnico Industriale. Inoltre, a quanto gli disse il PANDOLFO, il FERRO era anche imparentato con un tale PIAZZA, che poi fu ucciso (cfr. esame del SINACORI alle udienze del 23 giugno e del 9 luglio 1998).

In sede di controesame e di riesame il collaboratore ha sostanzialmente ribadito le precedenti dichiarazioni.

I difensori degli imputati gli hanno contestato alcune difformità tra le dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 25 ottobre 1996, nell’esame e nel controesame, e in particolare:

– nelle indagini preliminari affermò che i due Mazaresi si erano incontrati con i complici a Castelvetrano e poi li avevano seguiti fino a raggiungere l’immobile in cui poi fu commesso il triplice omicidio, mentre in dibattimento ha detto di averli visti direttamente in quest’ultimo luogo;

–   nel 1996 sostenne che MESSINA DENARO Matteo era arrivato nello stabile nelle campagne di Castelvetrano dopo i due Mazaresi, in compagnia dei Partannesi, mentre in esame e controesame ha assunto che al momento in cui giunsero egli e MESSINA il figlio del capo provinciale di “cosa nostra” era già là; il SINACORI ha ribadito quest’ultima versione (cfr. controesame del collaboratore in data 3 giugno 1999).

Antonio PATTI ha dichiarato che mentre era in attesa della “battuta” per uccidere il PIAZZA discusse insieme ai complici della faida di Partanna e venne a sapere, tra le altre cose, che Matteo MESSINA DENARO aveva fatto scomparire anche il padre di Pietro INGOGLIA, Pietro stesso e un altro figlio, che era ingegnere e aveva cantieri scuola in Marsala. Ha aggiunto che conosceva quest’ultimo, proprio per l’ubicazione dei cantieri, nonché lo stesso Pietro, perché aveva un oleificio in cui egli si recava spesso insieme a Francesco CAPRAROTTA, che conosceva bene Filippo INGOGLIA (cfr. esame del PATTI reso all’udienza del 2 luglio 1998).

Nel corso del dibattimento, oltre ai collaboratori e ai verbalizzanti, sono stati escussi vari testimoni, i quali hanno consentito di ricostruire le figure delle vittime e i loro ultimi movimenti, prima della scomparsa.

CASCIOTTA Rosa, vedova di PETRALIA Vincenzo, ha riferito che il marito -il quale era pastore ed esercitava la sua attività da solo senza essere socio di alcuno- scomparve il 29 marzo 1988.

Lo vide per l’ultima volta il giorno della sua scomparsa alle ore 14,00 circa, quando uscì di casa dopo pranzo per andare al lavoro a bordo della loro A 112. Ha precisato che quel giorno suo marito le parve tranquillo. L’autovettura fu trovata il giorno successivo parcheggiata davanti alla cantina sociale “La vite” -che si trovava nello stesso stabilimento della cooperativa “L’Olivo”- chiusa a chiave. Il P.M. ha contestato alla teste che il 31 marzo 1988 aveva detto ai CC. che la macchina, quando era stata ritrovata, era aperta; la signora CASCIOTTA dapprima ha affermato che le sembrava che fosse chiusa e che ella l’avesse aperta con la seconda copia della chiave, ma in seguito ha aggiunto di non ricordare bene la circostanza.

La testimone ha dichiarato di non sapere con chi si allontanò suo marito, né di essere mai stata informata dall’uomo sulle sue frequentazioni. Ha per altro aggiunto che successivamente venne a conoscenza del fatto che era scomparso insieme a INGOGLIA Filippo e INGOGLIA Pietro, il quale ultimo era suo amico d’infanzia. Ella quel pomeriggio non cercò suo marito, poiché era tranquilla, sapendo che era al lavoro. Apprese che poteva essere scomparso con i due INGOGLIA quando un fratello di Pietro INGOGLIA le andò a chiedere se Vincenzo era in casa e, avuta risposta negativa, commentò che forse egli e i suoi congiunti erano insieme. In seguito non andò mai dagli INGOGLIA a chiedere notizie di suo marito o comunque a parlare con loro. Capì che a suo marito era successo qualcosa quando non ritornò a casa la sera (cfr. deposizione CASCIOTTA all’udienza del 23 giugno 1998).

Antonino SIMETI, compare d’anello del PETRALIA, ha riferito di avere ricevuto la visita di quest’ultimo nella sua abitazione alle ore 14,30 del 29 marzo 1988. Il PETRALIA, che era a bordo della sua A 112, gli domandò se quella sera poteva andare a mungere le pecore in sua vece, poiché egli aveva un impegno. Il testimone accettò e poi, dopo avere sorbito un caffè con l’amico, lo accompagnò alla sede della cooperativa “L’Olivo” di Partanna. Quando sopraggiunsero Filippo e Pietro INGOGLIA, questi ultimi due e il PETRALIA si allontanarono a bordo di una Renault guidata dal primo, mentre suo figlio prese posto al suo fianco e il terzo nel sedile posteriore. Il SIMETI ha concluso dicendo che il giorno dopo Emanuele PETRALIA si recò a casa sua e gli raccontò che suo fratello non era rincasato la sera precedente (cfr. deposizione SIMETI all’udienza del 15 luglio 1998).

Il P.M. ha prodotto altresì il verbale delle dichiarazioni rese da Antonino INGOGLIA ai Carabinieri di Partanna il 1 aprile 1988. Nell’occasione succitata il testimone ebbe a dichiarare che il precedente 29 marzo aveva pranzato a casa di suo padre Filippo, insieme alla propria moglie e alla famiglia di suo fratello Pietro. Dopo pranzo il padre e il fratello si erano allontanati a bordo dell’autovettura Renault 9 GTD grigia metallizzata tg. TP-296283 del primo, che si era posto alla guida. Nessuno dei presenti aveva rivolto domande ai due uomini, poiché essi erano soliti recarsi ogni giorno dopo pranzo in campagna, dove Pietro aveva un gregge di pecore in società con SCIRÈ Antonino, in un terreno di proprietà degli INGOGLIA sito in contrada Binaia. Inoltre, quando suo padre si allontanava da Partanna (per altro andava solo a Palermo, Trapani e Marsala per sbrigare pratiche relative alla cooperativa “L’Olivo”, di cui era presidente) avvisava la famiglia, cosa che quel giorno non aveva fatto.

Antonino INGOGLIA riferì altresì che suo padre, oltre a dirigere la cooperativa, si occupava della coltivazione del predetto appezzamento di terreno in contrada Binaia e Pietro lo aiutava in quest’ultima attività, oltre a gestire il gregge di pecore che aveva in comproprietà con lo SCIRÈ.

Alle ore 19,00 del 29 marzo 1988, non essendo suo padre ritornato, si era recato alla cooperativa “L’Olivo” e, avendo visto la macchina di PETRALIA Vincenzo (il quale era in ottimi rapporti con suo fratello, anche perché erano vissuti nella stessa strada, prima che il PETRALIA si sposasse), era andato all’ovile di quest’ultimo in contrada Pecorelle e aveva chiesto a SIMETI Antonino, che aveva trovato là, se avesse notizie del suo datore di lavoro. L’uomo gli aveva risposto che aveva visto suo padre o suo fratello insieme al PETRALIA nella sede della cooperativa e che tutti e tre erano ripartiti sull’autovettura condotta dal primo.

Il teste negò che i suoi congiunti, i quali erano soliti confidarsi con lui, gli avessero detto di avere ricevuto minacce, neppure telefoniche. Concluse dicendo che egli era architetto e svolgeva la libera professione. In quel momento aveva ottenuto lavori in appalto dal Comune di Partanna ed era amministratore unico della “Universal Beverage s.r.l.”, con sede sociale in contrada Binaia e di cui erano soci suo fratello e i suoi cugini INGOGLIA Filippo e Pietro (cfr. processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da INGOGLIA Antonino, acquisite al fascicolo per il dibattimento in quanto atto irripetibile per il sopravvenuto decesso del testimone).

Melchiorra IPPOLITO, vedova di Pietro INGOGLIA, escussa in dibattimento, ha sostanziamente confermato le dichiarazioni del cognato Antonino.

Ha specificato che si sposò nel 1983 e che testimoni alle sue nozze erano stati l’architetto INGOGLIA Antonino, VIVIANO Pietro, NASTASI Antonella e MISTRETTA Caterina.

Ella e il marito ebbero due figli, di cui uno, Filippo, fu battezzato da Francesco “ACCARDI” (loro compagno di scuola, estraneo alla omonima famiglia di mafiosi) e l’altro da Antonina MISTRETTA, la stessa che era stata testimone di nozze.

All’epoca dell’omicidio, suo marito svolgeva la propria attività di pastore insieme a SCIRÉ Antonino, anch’egli morto.

PETRALIA Vincenzo era amico di suo marito fin dall’infanzia, ma non sa che tipo di rapporto avessero.

Dopo la scomparsa del marito e dello suocero, i suoi cognati Antonino e Roberto e gli altri familiari non le dissero nulla di particolare, che potesse spiegare le ragioni della scomparsa.

Ha infine aggiunto che conosceva RUSSO Antonio, che era un compagno di scuola delle magistrali suo e del marito e loro amico di famiglia; sua moglie, NASTASI Antonina, era stata testimone alle sue nozze (cfr. deposizione della IPPOLITO all’udienza del 23 giugno 1998).

Francesco LUPO, il quale nel marzo 1988 lavorava alle dipendenze dell’architetto Antonino INGOGLIA, ha dichiarato che conosceva il padre dell’architetto (che incontrò talvolta in studio e con cui ebbe rapporti cordiali, anche se ristretti a quell’ambito), sua moglie e figli, nonchè suo fratello Roberto, mentre non vide quasi mai il terzo fratello perché era raro che si recasse nello studio.

Il testimone ha affermato altresì che la mattina si recava al cantiere gestito dall’architetto INGOGLIA a Mazara, ritornava a casa a Campobello per il pranzo e usciva nuovamente alle 15,00-15,30 del pomeriggio per recarsi a Partanna in studio, percorrendo dapprima la strada per Castelvetrano e poi imboccando, allo svincolo autostradale, una strada interpoderale che conduceva in paese passando per la cantina Zangara.

Una mattina alle ore 9,15 circa, nel periodo in cui scomparve il padre dell’architetto, mentre procedeva verso Partanna a bordo della sua FIAT Uno diesel di colore bianco, lo incrociò sulla suddetta strada, che l’altro percorreva in direzione di Castelvetrano, a bordo della sua Renault 9 grigia metallizzata. Riconobbe la persona alla guida in Filippo INGOGLIA, che salutò con un cenno del capo; a bordo dell’autovettura c’erano altre due persone, che non riconobbe.

Quando un altro collaboratore di studio, Gaspare AMARI, gli disse che era scomparso il padre dell’architetto (non ricorda se gli parlarono anche della scomparsa di altri, ma il fatto principale era senza dubbio la scomparsa di Filippo), egli gli raccontò l’episodio sopra descritto. Successivamente gli telefonò l’architetto, che era a casa del padre, che gli chiese dove l’avesse visto e come fossero andate le cose (cfr. deposizione LUPO resa all’udienza del 23 giugno 1998).

Infine, Gaspare VARVARO, dipendente della società “Calcestruzzi siciliana” della quale era socio ACCARDO Francesco, in ‘un’occasione accompagnò quest’ultimo all’oleificio “L’Olivo” con la FIAT 126 tg.TP-300547 di proprietà di suo figlio, ma nella sua disponibilità e rimase in macchina ad attenderlo, mentre il “Cannata” entrò nell’edificio. Il testimone ha dichiarato di non ricordare in che periodo avvenne questo episodio, neppure quando il P.M. gli ha contestato che, escusso a sommarie informazioni testimoniali il 6 febbraio 1990 al Commissariato di Castelvetrano, lo collocò ne marzo del 1988. Il testimone ha aggiunto che aveva con l’ACCARDO rapporti esclusivamente professionali e che gli fece da autista soltanto in quell’occasione (cfr. deposizione VARVARO all’udienza del 23 giugno 1998).

Roberto INGOGLIA, escusso sulla scomparsa del padre e del fratello Pietro, ha dichiarato di avere saputo che i due uomini non avevano fatto rientro a casa la sera del 29 marzo 1998, alle ore 22,00 circa e di avere avviato immediatamente le ricerche dei congiunti, aiutato da suo zio Pietro, suo fratello Antonino e Francesco IPPOLITO, cognato di suo fratello Pietro, perlustrarono tutte le strade che di solito erano percorse dagli scomparsi e chiedendo informazioni alla sede della cooperativa.

Dopo uno o due mesi ritrovarono la macchina in una baraccopoli di Menfi. All’interno dell’autovettura trovò un francobollo da £.200 o £.350, di quelli che venivano usati ordinariamente nella cooperativa per inviare gli avvisi ai soci. Sul retro vi era scritto un numero, che inizialmente pensò che fosse di telefono e non di targa poiché era privo della sigla della provincia, con la grafia del padre e che comunque consegnò agli inquirenti.

Il testimone dapprima ha detto di avere appreso da una citazione o nel corso di un interrogatorio che la macchina con a bordo gli scomparsi fu vista da una persona di Campobello di nome LUPO che lavorava per il fratello. Poi, su contestazione del verbale 8 novembre 1990 da parte del P.M., ha ammesso che apprese del LUPO da suo zio Pietro, a cui lo aveva detto Antonino prima di morire; ha ricordato altresì che suo zio gli riferì che i loro congiunti avevano preso la strada verso Selinunte, nel pomeriggio subito dopo pranzo, verso le 15,30-16,00 (cfr. deposizione Roberto INGOGLIA all’udienza dell’8 luglio 1998).

Infine, Cristiana ZENTIL ha raccontato di avere saputo dal suo amante Pietro INGOGLIA che il primo fatto fu l’incendio delle autovetture di suo nipote Antonino. A tale atto, gli offesi risposero prima danneggiando i beni degli ACCARDO, tagliando alberi e uccidendo animali appartenenti a persone vicine agli avversari, e poi con il tentativo di assassinare il fratello del capo dei “Cannata”. A tale ultimo proposito, Pietro le disse che i numerosi tentativi di uccidere il capo degli ACCARDO e il fratello erano falliti perché avevano avuto troppa fretta; su contestazione del P.M. -che ha letto alla testimone le dichiarazioni verbalizzate il 9 novembre 1990- ha ricordato che nel giugno 1988 Pietro ritornò a Pordenone dalla Sicilia e le raccontò che avevano sparato a uno degli ACCARDO, il quale però non era il capo, e che non sarebbe finita lì, perché gli costoro dovevano capire che il predominio a Partanna era degli INGOGLIA.

A questi fatti e a un tentativo di uccidere il capo dei “Cannata” seguì il triplice omicidio di INGOGLIA Pietro, INGOGLIA Filippo e PETRALIA Vincenzo, che era molto legato al nipote. Il suo amante era preoccupato dopo la scomparsa del fratello, ma le fece capire che era estraneo al problema che aveva determinato la morte dei suoi congiunti. In ogni caso, appena seppe la notizia le disse che doveva tornare in Sicilia e le raccontò che erano in macchina diretti in un luogo che non sapeva, che qualcuno li aveva visti allontanare, che scomparvero, che fu ritrovata l’automobile a bordo della quale si trovavano. Le riferì altresì che la persona che aveva visto i tre che sarebbero scomparsi allontanarsi insieme aveva un motorino o una motoape (cfr. deposizione ZENTIL all’udienza dell’8 luglio 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante. Esso, inoltre, è stato ribadito pressochè integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative neppure rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Le pochissime difformità verificatesi hanno riguardo a particolari assolutamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del collaboratore (che per altro nella maggior parte dei casi le ha adeguatamente chiarite), tanto più che sono a fronte di una narrazione estremamente particolareggiata dell’accaduto.

Inoltre, il racconto del SINACORI ha trovato molteplici e significativi riscontri estrinseci, a partire dal movente del triplice omicidio.

Non possono, infatti, nutrirsi dubbi sul fatto che la scomparsa di INGOGLIA Filippo, di suo figlio Pietro e di PETRALIA Vincenzo debba essere inserita nel contesto della faida mafiosa in quell’epoca in corso a Partanna. Gli inquirenti, del resto, pervennero a siffatta conclusione anche prima dell’inizio della collaborazione di “uomini d’onore” di parte “corleonese”, sulla base della personalità delle vittime, dei vincoli tra gli stessi e delle risultanze investigative acquisite (sul punto si rinvia all’Introduzione al presente Capitolo, nel quale sono state tratteggiate, seppur brevemente, le figure degli scomparsi, la loro qualità di affiliati alla cosca, l’origine dello scontro nella progressiva perdita di potere degli INGOGLIA a favore degli ACCARDO a causa dei rapporti privilegiati di costoro con i MESSINA DENARO di Castelvetrano, la vicinanza agli INGOGLIA di molti degli uccisi nella faida).

Del pari, il coinvolgimento dei Castelvetranesi nel triplice omicidio in esame appare del tutto verosimile. In primo luogo, infatti, la “famiglia” di Partanna faceva parte del mandamento di Castelvetrano e pertanto rientra nella logica e nella prassi che il capo mandamento e i suoi uomini più autorevoli intervenissero per risolvere i conflitti ovvero per appoggiare uno dei due schieramenti, facendo pendere dalla sua parte il piatto della bilancia. In secondo luogo, poi, già dal 1987 erano comprovati rapporti tra gli ACCARDO e i MESSINA DENARO, come dimostrava l’incontro a Salaparuta documentato dalla più volte citata relazione di servizio.

Inoltre, l’orario indicato dai testimoni come quello in cui le tre vittime uscirono di casa per l’ultima volta è compatibile con quello specificato dal SINACORI.

Infatti, egli ha affermato che partì da Mazara del Vallo insieme a MESSINA Francesco e si diresse in una casa di campagna sita tra Castelvetrano e Partanna nella zona in cui si trovava la cantina Zangara. Poco dopo il loro arrivo MESSINA DENARO Matteo uscì per recarsi al luogo in cui aveva appuntamento con i Partannesi, che in seguito gli confidò trovarsi nei pressi della predetta cantina. Dopo circa mezz’ora lo stesso ritornò in compagnia di cinque Partannesi: le tre vittime, ACCARDO Giuseppe e FERRO Vincenzo.

Grazie alle deposizioni della CASCIOTTA e del SIMETI è stato possibile ricostruire gli ultimi movimenti del PETRALIA prima della scomparsa: uscì di casa verso le ore 14,00, si recò dal suo compare a chiedergli il favore di accudirgli le pecore quella sera e infine andò in sua compagnia alla sede de “L’olivo”, dove lo raggiunsero i due INGOGLIA, insieme ai quali si allontanò sulla Renault 9 di Filippo.

Le dichiarazioni di Antonino INGOGLIA e della IPPOLITO hanno consentito di appurare che i loro congiunti uscirono di casa alle ore 14,30 o 15,00 circa a bordo della Renault 9 di colore grigio metallizzato del capo famiglia.

Ora, è evidente che l’orario indicato dal collaboratore come quello in cui i tre obiettivi vennero attirati nella trappola mortale è perfettamente compatibile, tenuto conto delle distanze, con quello in cui i medesimi si allontanarono dalle rispettive abitazioni e si incontrarono, davanti alla sede della cooperativa “L’olivo”.

Inoltre, la circostanza che, secondo il SINACORI, il MESSINA DENARO rientrò nella casa di campagna con cinque persone (dato che presuppone la presenza di due autovetture) è compatibile con il fatto che i tre scomparsi siano stati visti per l’ultima volta insieme a bordo della Renault 9 di Filippo INGOGLIA e che l’automobile sia stata rinvenuta a Menfi (la Renault 9 GTD tg. TP-296283 di colore grigio metallizzato fu trovata il 19 maggio 1988 nel Corso Bilello di Menfi, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave).

Allo stesso modo, è pienamente compatibile con la dinamica dei fatti descritta dal collaboratore (e in particolare con la circostanza che le vittime furono attirate in un mortale tranello) anche il ritrovamento della A 112 del PETRALIA nella cantina “L’Olivo”. A tale ultimo proposito deve ritenersi che risponda a verità la dichiarazione resa dalla signora CASCIOTTA nell’immediatezza dei fatti (che cioè l’autovettura quando fu ritrovata era aperta), atteso che è verosimile che ella abbia dimenticato questo particolare, del tutto marginale ai suoi occhi, dato anche il lungo lasso di tempo intercorso tra la scomparsa del marito e la sua deposizione dibattimentale.

Infine, le propalazioni del SINACORI sono state riscontrate altresì dai risultati degli accertamenti effettuati da Leonardo DE MARTINO e Antonio MORGANTI su delega del P.M., e in particolare:

1) conformemente a quanto affermato dal collaboratore, MESSINA Francesco ebbe la disponibilità della Volkswagen Golf tg. TP-285655 dall’8 luglio 1986 al 30 aprile 1990 (cfr. carta di circolazione del veicolo: doc. 19 prodotto dal P.M.);

2) il SINACORI ha detto che in occasione dell’affiliazione del PANDOLFO apprese che uno dei presenti si chiamava FERRO e che era in rapporti di parentela di zio (il più giovane) e nipote (il più vecchio). In seguito, sempre parlando di quest’ultimo, il PANDOLFO gli riferì che costui era zio di Giorgio FERRO, il quale era stato insegnante di educazione fisica del SINACORI sia alla scuola media “Grassa”, sia all’Istituto Tecnico Industriale; aggiunse anche che lo stesso FERRO era anche imparentato con PIAZZA, che fu ucciso nella faida di Partanna. MORGANTI Antonino, ispettore della Squadra mobile di Trapani, ha accertato, confermando le indicazioni del SINACORI che: FERRO Vincenzo, nato a Partanna il 22 luglio 1931, era zio di ACCARDO Giuseppe, inteso “Mantellina”, nato a Partanna il 2 gennaio 1924, poiché la sorella di FERRO, a nome Girolama, nata a Partanna l’11 giugno 1904, era coniugata con ACCARDO Pietro e aveva quattro figli, tra cui Giuseppe. FERRO Giorgio, nato a Partanna il 22 marzo 1940, da Giuseppe e da FONTANA Luigia, era nipote di FERRO Vincenzo, in quanto il padre del primo, Giuseppe, nato a Partanna il 13 giugno 1909, era fratello del secondo. FERRO Giorgio, inoltre, aveva un fratello di nome Vincenzo, nato a Partanna il 21 agosto 1933. PIAZZA Fortunato, nato a Partanna il 12 agosto 1940, era coniugato con FERRO Vita, nata a Partanna il 18 gennaio 1943, sorella di Giorgio. Il PIAZZA risulta scomparso (cfr. deposizione MORGANTI Antonio all’udienza del 23 giugno 1998);

3) il SINACORI ha descritto dettagliatamente la casa di campagna dove avvenne l’omicidio, affermando che la stessa era raggiungibile attraverso una strada che da Castelvetrano portava verso Partanna, voltando a destra dopo lo svincolo autostradale di Castelvetrano in direzione Partanna e ancora a destra per una trazzera dopo circa un chilometro; l’edificio era a circa cinquecento – ottocento metri dall’inizio della stradina, in una posizione isolata e vicino ad esso vi erano alcune palme e nella zona in cui era la cantina Zangara; l’immobile era composto da due stanze, di cui una comunicante con la porta esterna, e servizio.

LUPO Francesco ha riferito che nel marzo 1988 lavorava come geometra alle dipendenze dell’architetto Antonino INGOGLIA e che per raggiungere lo studio, percorreva dapprima la strada per Castelvetrano e poi, in corrispondenza dello svincolo autostradale, imboccava una strada interpoderale che conduceva alla cantina Zangara e poi a Partanna. Pertanto la strada che il teste era solito percorrere era compatibile con la direzione presa dai sequestratori per raggiungere il caseggiato dove avvenne l’omicidio. Il giorno della scomparsa dei tre uomini il LUPO incrociò lungo la strada Filippo INGOGLIA a bordo della sua Renault 9 grigia metallizzata con altre due persone che non conosceva, mentre era ancora nel territorio di Partanna, aveva superato la cantina Zangara e procedeva in direzione di Castelvetrano. Per altro, il testimone ha collocato l’incontro alla mattina, verso le 9,15, mentre INGOGLIA Roberto ha affermato, in seguito a contestazione del P.M. delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, che avvenne nel primo pomeriggio, in orario compatibile con quello indicato dal SINACORI come quello dell’omicidio. Ora, a giudizio della Corte, deve ritenersi che il LUPO abbia errato nell’indicazione dell’orario, in quanto l’INGOGLIA -la cui testimonianza è stata, come si è puntualizzato, palesemente reticente e che ha ricordato anche l’episodio in esame su contestazione del P.M.- è stato preciso sul punto e non è plausibile che egli abbia amplificato proprio questa circostanza, non decisiva al fine di individuare i responsabili della morte del padre e del fratello, a fronte di un complessivo atteggiamento volto, anche nell’immediatezza del fatto, a minimizzare ogni circostanza. Al contrario, è ben possibile che il LUPO abbia errato nell’indicare l’orario dell’incontro, atteso che in ogni caso la scomparsa dei tre uomini lo toccava solo marginalmente. Né la circostanza che il teste non abbia riconosciuto i due passeggeri è incompatibile con il fatto che abbia incrociato le tre vittime mentre stavano recandosi all’appuntamento con i loro assassini, atteso che egli ha affermato che dei fratelli INGOGLIA conosceva Roberto, mentre non aveva visto quasi mai l’altro e che è probabile che non avesse mai visto il PETRALIA, che era pastore.

Gli investigatori hanno individuato l’immobile in cui fu perpetrato il crimine in esame sulla scorta delle accurate indicazioni del SINACORI e all’esito di attente ricerche, in quanto dopo lo svincolo di Castelvetrano vi erano varie stradine sterrate che portavano all’interno e lungo le stesse vi erano circa cinque case, di cui due diroccate e tre integre ed essi non avevano ritenuto opportuno fare domande per accertare la titolarità e la disponibilità di esse per non creare allarme, ma avevano svolto accertamenti di natura catastale.

L’edificio che alla fine individuarono come quello in cui fu perpetrato il delitto si raggiungeva imboccando la strada n.29 e svoltando subito a destra per una via denominata Raccordo Autostradale, dopo lo svincolo di Castelvetrano; in tale modo ci si immetteva nella strada provinciale n.73 che collegava Castelvetrano a Partanna e, dopo circa cinque chilometri terminava con un incrocio a “T”, mentre voltando a sinistra avrebbero percorso la via Seggio, entrando nell’abitato di Castelvetrano; a tale ultimo incrocio si raggiungeva svoltando a destra la strada a scorrimento veloce per Selinunte e Agrigento e girando a sinistra la cantina Zangara e successivamente il centro abitato di Partanna. I verbalizzanti percorsero la provinciale n.73 per tre chilometri e trecento metri, trovando sulla destra un cancello, oltre il quale si apriva una stradina sterrata della lunghezza di circa trecento metri, in fondo a cui c’era un ampio spiazzo, alla cui destra sorgeva un edificio terrano e alla cui sinistra si ergevano tre palme di notevole altezza; l’edificio non era visibile dalla strada, poiché coperto da un uliveto.

Gli investigatori hanno accertato altresì che il 3 febbraio 1988 lo stabile venne acquistato da BACILE Silvio e BELLINI Vincenza (nati rispettivamente il 14 luglio 1942 e il 1 gennaio 1947, entrambi residenti a Partanna), anche se da un accertamento ENEL emerse che la BELLINI sottoscrisse il contratto il 14 giugno 1991 e fu la quarta utente, mentre il terzo era stato tale SANFILIPPO Antonino (nato l’8 luglio 1943 a Partanna), il quale aveva stipulato il contratto di fornitura il 29 maggio 1987; il SANFILIPPO era figlio di Calogero e di ACCARDO Vita (nata il 18 giugno 1916), sorella di Nicolò (nato il 1 novembre 1902), padre dei fratelli Stefano e Francesco ACCARDO (di cui quindi SANFILIPPO era cugino di primo grado), ora deceduti, ma all’epoca dei fatti entrambi vivi e appartenenti alla famiglia dei “Cannata” (cfr. deposizione DE MARTINO Leonardo all’udienza del 24 giugno 1998).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI in ordine al triplice omicidio di Filippo INGOGLIA, Pietro INGOGLIA e Vincenzo PETRALIA e al reato satellite di soppressione di cadavere debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile dei fatti delittuosi suddetti.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può invece essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il collaboratore era a conoscenza del progetto omicidiario già prima della partenza da Mazara del Vallo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, deve essere giudicato integrato il reato satellite di soppressione dei cadaveri aggravato ex art.61 n.2 c.p., atteso che i corpi delle vittime non sono mai stati ritrovati siccome occultati dagli autori del triplice omicidio.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

ACCARDO GIUSEPPE

Vincenzo SINACORI, con riferimento al contributo offerto dal “Mantellina” all’esecuzione del crimine in parola, ha affermato che:

– arrivò nell’immobile in cui era fissato l’appuntamento tra Castelvetranesi e Partannesi insieme a MESSINA DENARO Matteo, alle tre vittime designate e a FERRO Vincenzo, con cui era in rapporto di parentela (il più giovane dei due era lo zio dell’altro);

– fu presente all’interrogatorio di Pietro INGOGLIA, senza per altro avere parte attiva nello stesso e dopo che i tre uomini furono uccisi e mentre gli esecutori materiali stavano spogliando le salme, che erano state distese a terra, se ne andò insieme al FERRO, poiché uno dei due Partannesi superstiti (probabilmente proprio il “Mantellina”) era stato operato al cuore e aveva espresso il desiderio di allontanarsi.

Come si è già specificato, il MORGANTI ha accertato che FERRO Vincenzo era effettivamente zio dell’ACCARDO, pur essendo più giovane e che il “Mantellina” era realmente sofferente di cuore, poiché nel 1975 e nel 1982 aveva subito due infarti e nel 1989 gli era stato installato un “by pass”.

Quanto al ruolo del prevenuto nella “famiglia” mafiosa di Partanna, il SINACORI ha affermato altresì che PANDOLFO Vincenzo in seguito gli attribuì gravi responsabilità nella faida e lo definì un “tragediatore”.

Francesco MISITI dal canto suo, ha riferito che da una relazione di servizio del 1987 risulta che il “Mantellina”, ACCARDO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe cl.1964 furono visti insieme nell’agro di Salaparuta nella proprietà del dottor MULÉ, a loro dire per comprare avena: questo è il primo dato da cui gli investigatori desunsero l’esistenza di rapporti tra i castelvetranesi e i “Cannata”.

Nelle deposizioni rese dinnanzi al Tribunale di Marsala, il MISITI aggiunse altresì che:

–     il GULLO gli disse che durante la faida le fila della criminalità organizzata erano gestite a Partanna dal “Mantellina”;

–     INGOGLIA Roberto gli confidò che suo fratello Antonino, la sera della scomparsa, si rivolse a lui per avere notizie utili alla ricerca;

– LENTINI Francesco la sera dell’omicidio di ACCARDO Francesco si recò nell’abitazione di ACCARDO Giuseppe, alle ore 22.00 circa; a parere del Tribunale, condiviso dai Giudici dei gradi superiori, la ragione della visita non poteva che essere quella di comunicare al “Mantellina” l’avvenuto omicidio e chiedere istruzioni sul da farsi, visto che il cadavere si trovava nel villino del gioielliere; del resto, tra ACCARDO Giuseppe e il LENTINI doveva esserci un buon rapporto di conoscenza, avendo il primo il numero di telefono del villino, oltre che quello del negozio (come accertato dal dottor GERMANÀ).

Piera AIELLO, che ha dimostrato di conoscere l’imputato per averlo individuato fotograficamente, nelle dichiarazioni rese davanti al Tribunale di Marsala nella più volte citata sentenza ha altresì puntualizzato che l’ACCARDO:

– era un “vecchio mafioso”, aggiungendo che la famiglia “Mantellina” è tra i più antichi clan mafiosi di Partanna (cfr. sul punto altresì dichiarazioni di ATRIA Rita); lo stesso ACCARDO, esaminato nel corso del processo tenuto dinnanzi al Tribunale di Marsala, ha ammesso che i suoi familiari sono noti a Partanna con quel soprannome;

– dopo la scomparsa del padre e del fratello INGOGLIA Antonino, andò dal “Mantellina”, per avere notizie, sapendo che il predetto “contava”;

–     l’imputato insieme ai FERRARA detti “Rininni” fomentò la faida tra i “Cannata” e gli INGOGLIA per accrescere la propria influenza nell’ambiente mafioso partannese (tale circostanza è stata confermata, oltre che dal SINACORI, cit., anche da GULLO Brigida, dal Capitano ADINOLFI e dal dottor MISITI, le cui deposizioni sono state citate nella sentenza in esame; cfr. esame delle dichiarazioni della AIELLO nella predetta decisione irrevocabile).

Lo stesso ACCARDO Giuseppe, esaminato nel dibattimento del più volte citato processo contro le cosche mafiose partannesi, ha ammesso che:

– era in buoni rapporti con ACCARDO Francesco e con MESSINA DENARO Francesco e che aveva conosciuto quest’ultimo e suo figlio Matteo, per avere svolto in passato l’attività di campiere e pastore, nel fondo sito in c/da Zangara, nella quale gli era subentrato proprio il MESSINA DENARO e, dopo che questi si era dato alla latitanza, suo figlio Matteo (cfr. sul punto altresì la citata relazione di servizio e le deposizioni ADINOLFI e GERMANÀ, citate nella sentenza del Tribunale di Marsala);

– era amicò anche di INGOGLIA Filippo, che incontrava con frequenza recandosi alla Cooperativa L’Olivo;

Nella citata sentenza del Tribunale di Marsala, infine, si è dato atto che lo stesso ACCARDO Giuseppe ha ammesso di avere incontrato INGOGLIA Filippo all’incrocio con il cimitero nei giorni precedenti la scomparsa o lo stesso giorno, di prima mattina.

Sulla base dei predetti elementi, a giudizio di questa Corte deve condividersi il giudizio del Tribunale di Marsala, confermato in appello e in Cassazione, secondo cui ACCARDO Giuseppe all’epoca del triplice omicidio era inserito a pieno titolo nel sodalizio criminoso in questione, nell’ambito del quale occupava una posizione assai elevata. Per altro la sua condotta volta ad accrescere il proprio potere a danno delle altre famiglie mafiose finì con lo screditarlo di fronte sia agli INGOGLIA, che lo considerarono un traditore, sia agli ACCARDO, che lo allontanarono giudicandolo un “tragediatore”, un fomentatore di discordie.

Il ruolo del prevenuto nella cosca partannese e l’avvenuto incontro tra lo stesso e Filippo INGOGLIA nelle ore o nei giorni precedenti la scomparsa tra il “Mantellina” siano certamente indizianti di un suo coinvolgimento nel fatto di sangue in parola.

Tuttavia, in assenza di riscontri individualizzanti che confermino la chiamata in correità del SINACORI individuando un collegamento diretto e specifico tra il prevenuto in parola e l’omicidio, egli deve essere assolto perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

CLEMENTE GIUSEPPE, FURNARI VINCENZO e NASTASI ANTONINO

Vincenzo SINACORI, in ordine alla posizione processuale degli imputati, ha affermato che:

– al momento dell’arrivo del SINACORI e del MESSINA nella casa di campagna in agro di Castelvetrano nella quale era fissato l’appuntamento con gli obiettivi, essi erano presenti, insieme a MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe detto “Pino” (il vecchio, quello della fattoria servita da base per l’omicidio LIPARI, attualmente deceduto) e FURNARI Saverio;

– il CLEMENTE e FURNARI Vincenzo strangolarono in una stanza PETRALIA Vincenzo, mentre il NASTASI uccise INGOGLIA Filippo;

– dopo l’omicidio, attesero insieme ad alcuni complici che si facesse buio, poi infilarono i cadaveri nel bagagliaio di una macchina e infine il CLEMENTE, il NASTASI e MESSINA DENARO Matteo, li portarono via, occultandoli in provincia di Agrigento.

Come meglio si avrà modo di sottolineare nelle schede personali relativa al prevenuto, all’epoca del triplice omicidio in trattazione essi erano già inseriti nella cosca di Castelvetrano, i cui membri erano certamente interessati alle vicende partannesi, essendo questa “famiglia” inserita nel mandamento.

Tuttavia, siffatti elementi, se sono idonei a dimostrare che il SINACORI conosceva gli imputati e che questi erano “uomini d’onore” di Castelvetrano, non sono sufficienti a provarne con certezza la partecipazione al delitto in esame, atteso da un lato che -come è ovvio- non tutti gli affiliati partecipavano alla materiale esecuzione degli omicidi e dall’altro lato che non sono stati acquisiti in atti elementi tali da provare l’esistenza di uno specifico collegamento tra i medesimi individui e la soppressione dei due INGOGLIA e del PETRALIA.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, i prevenuti debbono essere assolto perchè non è stata raggiunta la piena prova dello loro penale responsabilità in ordine ai delitti loro ascritti.

MESSINA DENARO MATTEO

Vincenzo SINACORI, in ordine alla posizione processuale dell’imputato, ha affermato che:

– al momento dell’arrivo del SINACORI e del MESSINA nella casa di campagna in agro di Castelvetrano nella quale era fissato l’appuntamento con gli obiettivi, egli era presente, insieme a MESSINA DENARO Francesco, CLEMENTE Giuseppe detto “Pino” (il vecchio, quello della fattoria servita da base per l’omicidio LIPARI, attualmente deceduto), CLEMENTE Giuseppe inteso “Pinuzzo” (nipote del precedente), NASTASI Antonino, FURNARI Vincenzo e FURNARI Saverio;

– dopo l’arrivo dei Mazaresi uscì per andare a prelevare i tre obiettivi, FERRO Vincenzo e ACCARDO Giuseppe; circa mezz’ora dopo la sua partenza, MESSINA DENARO Matteo ritornò e introdusse nello stabile le persone che erano con lui;

– con MESSINA Francesco, MESSINA DENARO Francesco, NASTASI Antonino e i Partannesi (i quali ultimi, per altro, guardavano solo) interrogarono INGOGLIA Filippo e, dopo che quest’ultimo ebbe negato ogni addebito, lo strangolarono;

– insieme a NASTASI Antonino e a CLEMENTE Giuseppe il giovane fu tra coloro che, dopo avere spogliato le salme e avere infilato i cadaveri nel bagagliaio di una macchina, non appena fece buio li portò in provincia di Agrigento.

Antonio PATTI ha affermato che, mentre era in attesa di ricevere la “battuta” per uscire ad assassinare il PIAZZA, ebbe modo di intrattenersi alcuni giorni in compagnia degli altri componenti il gruppo di fuoco e, tra le altre cose, venne a sapere che MESSINA DENARO Matteo aveva ucciso anche Filippo e Pietro INGOGLIA.

Quanto alle dichiarazioni del PATTI deve sottolinearsi che, trattandosi di dichiarazioni de relato, esse debbono essere sottoposte a un vaglio particolarmente attento non solo con riferimento all’attendibilità della fonte mediata, ma altresì di quella immediata.

Ora, a tale proposito non può non evidenziarsi che la genericità del contenuto delle affermazioni in parola non consente di sottoporle a un vaglio sufficientemente rigoroso da consentire di ritenerle un elemento di prova decisivo o comunque significativo a carico del prevenuto. Del resto, il MESSINA DENARO ha più voltre dimostrato di essere dotato della spregiudicatezza necessaria per mentire ad altri associati allo scopo di aumentare la stima e il rispetto degli stessi nei suoi confronti. Dopo l’omicidio dell’agente MONTALTO, infatti, fece intendere al BRUSCA, contrariamente al vero, che egli e il SINACORI erano stati i responsabili dell’azione (cfr. esami di Vincenzo SINACORI e Giovanni BRUSCA rese nelle udienze del 25 e 26 giugno 1999 nel processo a carico di AGATE Vito e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Ne consegue che la semplice e non circostanziata assunzione da parte sua della responsabilità relativa a un omicidio non può certamente essere giudicata un valido riscontro alle propalazioni del SINACORI, proprio a causa dell’apoditticità dell’affermazione, svincolata da qualsivoglia ulteriore precisazione, e dell’assoluto cinismo e amoralità che connotano il MESSINA DENARO. Questi ultimi dati caratteriali del personaggio in esame, in particolare, a giudizio di questa Corte, impongono di sottoporre a un vaglio rigorosissimo ogni notizia promanante dallo stesso, specialmente se la stessa appare almeno potenzialmente idonea a incrementare la sua fama nell’ambiente criminale che lo vedeva già allora come un protagonista di primo piano e come un boss oggetto di incondizionata ammirazione da parte degli altri “uomini d’onore”. Pertanto, nel caso in esame, sebbene a giudizio di questa Corte le affermazioni del PATTI relative al fatto che egli ricevette realmente la confidenza dal MESSINA DENARO siano certamente veritiere, non può prestarsi fede a quest’ultimo come fonte diretta, tanto più che egli, narrando l’episodio, si arrogò un ruolo di primo piano che certamente non ebbe, dato che erano presenti personaggi all’epoca ben più autorevoli, quali suo padre Francesco e MESSINA Francesco.

In conclusione, sebbene il SINACORI debba essere giudicato un collaboratore generalmente credibile e anche nel caso di specie le sue affermazioni vadano ritenute attendibili, l’assenza di un valido riscontro individualizzante impone di assolvere il MESSINA DENARO dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la prova che li abbia commessi.

OMICIDIO INGOGLIA ANTONINO

L’architetto Antonino INGOGLIA fu ucciso nella Piazza Umberto I di Partanna il 20 febbraio 1989.

I Carabinieri di Partanna alle ore 10,10 ricevettero la segnalazione di un omicidio e una pattuglia guidata dal comandante della Stazione, Maresciallo Gennaro SASSANO, uscì immediatamente per recarsi sul luogo del delitto.

Durante la strada gli operanti furono avvertiti che nella baraccopoli di Santa Lucia stava bruciando un’automobile e andarono immediatamente sul posto, scoprendo che si trattava di una FIAT Uno targata TP-282901 e numero di telaio 00545441. Le successive indagini consentirono di appurare che il veicolo in questione si identificava nella FIAT Uno tg.PA-825252 rubata a Palermo in via Thaon De Revel di Palermo il 21 settembre 1988 a Pietro PEDULLÀ, il quale ne aveva denunciato il furto alla Caserma di Palermo Falde, mentre le targhe appartenevano alla FIAT Uno di Vincenzo MONTALTO, anch’essa oggetto di furto denunciato alla Caserma dei Carabinieri di Marsala (cfr. deposizione del Maresciallo Gennaro SASSANO all’udienza del 1 luglio 1998 e verbale di sequestro dell’autovettura e delle targhe datato 20 febbraio 1989; cfr. altresì verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal PEDULLÀ ai CC. di Palermo il 22 febbraio 1989, prodotto dal P.M. all’udienza del 24 giugno 1998 ai sensi dell’art.512 c.p.p., in quanto atto divenuto irripetibile a causa del decesso del teste, avvenuto il 12 giugno 1994, come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Palermo).

Quindi gli operanti raggiunsero il luogo dell’omicidio e accertarono che il cadavere giaceva bocconi nelle vicinanze di un fossato scavato nei giorni precedenti da operai dell’ENEL per l’esecuzione di lavori, subito oltre la gioielleria LENTINI e il negozio di generi alimentari di PIAZZA Margherita. In prossimità del corpo esanime, per un raggio di quattro o cinque metri, gli operanti trovarono ogive e frammenti di proiettili, tutti appartenenti a revolver. Altre ogive e frammenti vennero rinvenuti nel vicolo e un frammento a ben quattordici metri di distanza dal cadavere.

In sede di sopralluogo, gli investigatori rinvennero orme plantari di un piede sinistro sul materiale di risulta al margine del fossato, desumendone che la vittima, nel tentativo di sfuggire ai sicari, aveva scavalcato il fossato nella speranza di riuscire a raggiungere il vicino vicolo senza uscita, senza per altro farcela poiché era stato ferito a una gamba.

I verbalizzanti rinvennero altresì tre bossoli calibro 7,65 davanti al camion di proprietà di PIAZZA Giuseppe posto sul lato destro della piazza con direzione di marcia verso via Vespri e un quarto bossolo in prossimità della portiera sinistra del suddetto veicolo.

Accertarono altresì che sul lato sinistro della strada, di fronte all’area di servizio AST era posteggiata obliquamente la Renault 4 tg. TP-102977 che presentava un foro di entrata alla fiancata laterale sinistra poco più in alto della modanatura posteriore con fuoriuscita del colpo sulla fiancata opposta. Oltre il camion e in prossimità della predetta Renault 4 notarono tracce di gomme di pneumatici, che ritennero fossero state prodotte dall’automobile a bordo della quale i sicari si erano allontanati.

Di fronte al negozio di generi alimentari di PIAZZA Margherita, a circa quindici metri di distanza dallo stesso, notarono l’autovettura FIAT 127 tg. TP-181450, posizionata parallelamente al muro perimetrale della stessa autostazione; il veicolo presentava una scalfittura nella parte centrale del cofano anteriore lato destro che indicava una direzione del proiettile, come se fosse stato esploso da un punto oltre il negozio della PIAZZA con direzione obliqua, verso la stessa automobile (cfr. deposizione SASSANO, cit., verbale di sopralluogo redatto il 20 febbraio 1990 dai Carabinieri di Partanna, nonché fascicolo fotografico e schizzo planimetrico, approntati rispettivamente dai Carabinieri di Partanna e di Castelvetrano).

Secondo la ricostruzione dei verbalizzanti, i sicari spararono dalla Stazione di servizio verso il fossato, ma alcuni ultimi proiettili furono esplosi in direzione opposta verso la via Vespri, fatto da cui desunsero che questi ultimi furono indirizzati contro i sicari stessi, forse da PIAZZA Giuseppe. Infatti, sulla base della testimonianza di PIAZZA Margherita, titolare di un negozio che si affacciava sul luogo del delitto, appresero che costui aveva sparato in direzione di una persona che scappava. Inoltre, trovarono una pistola alla cintura della vittima.

Nel corso delle indagini gli inquirenti sentirono anche il proprietario dell’edificio di cui l’escavatore stava preparando la demolizione e il palista, PISCIOTTA Vito, che però affermò che era sull’escavatore e non aveva visto nulla. Invece GULLO Antonino, che guidava il camion, disse che non si era accorto di niente a causa del rumore assordante fatto dall’escavatore. Successivamente, escusso nuovamente, affermò che quella mattina si era recato dal suo datore di lavoro per prelevare un camion e iniziare il lavoro, quindi era andato alla sede della cooperativa “L’Olivo” e aveva riportato il mezzo, prendendone uno più grande per andare in piazza Umberto e asportare il materiale di risulta. Aveva fatto un primo viaggio alla discarica Vallesecco e poi era tornato alla piazza, dove aveva trovato il palista ed effettuato un nuovo carico. In questo frangente aveva visto l’architetto INGOGLIA e il PIAZZA, il quale era sopraggiunto alla guida di un altro camion e si era intrattenuto a parlare con il primo (cfr. deposizione SASSANO, cit.).

L’esame autoptico consentì di accertare che Antonino INGOGLIA morì alle ore 10,00 circa del 20 febbraio 1989 per le gravi e mortali lesioni a carico del cranio, del polmone e dell’aorta, prodotte da proiettili esplosi da breve distanza con arma e/o armi a carica automatica (come si desumeva dal fatto che erano stati rinvenuti i bossoli nel luogo del delitto) da uno o più aggressori.

Il consulente tecnico, sulla base della sede dei fori di entrata, accertò che la vittima era stata colpita alle spalle, e in particolare da una pallottola al cranio, una alla mano destra, due al dorso, una al cavo popliteo sinistro.

Date le caratteristiche dei fori di entrata -che presentavano solo l’orletto ecchimotico escoriativo- e la profondità dei tramiti, provvisti dei fori di uscita -che avevano attraversato il corpo in tutto il suo spessore- nonché la positività degli esiti della ricerca dei nitrati sugli indumenti, il consulente tecnico concluse che i colpi che avevano attinto la vittima erano stati sparati approssimativamente dalle “brevi distanze”, cioè oltre i quaranta centimetri e non oltre i due metri.

Alla luce dei dati emersi dal sopralluogo, il consulente ricostruì la dinamica del delitto nel modo seguente: la vittima, appena compreso il pericolo che correva, avvertendo la presenza degli aggressori, era fuggita dal posto in cui si trovava, per evitare di essere aggredita; durante la fuga, i sicari avevano esploso due colpi che l’avevano attinta al dorso e l’INGOGLIA aveva estratto la pistola che aveva con sé nel tentativo di difendersi, ma ne era stato impedito dall’esplosione da parte degli aggressori di altri colpi che avevano interessato organi vitali; infine, durante la caduta l’ucciso era stato attinto da altri colpi al cavo popliteo sinistro e alla mano destra (cfr. consulenza tecnica del dottor Michele MARINO, datata 21 luglio 1989).

Il dottor Francesco MISITI ha riferito che non appena informato del delitto si recò immediatamente a Partanna, chiedendo al Commissariato di Castelvetrano di inviargli le squadre che erano in perlustrazione. Tra queste vi era la pattuglia composta dal Sovrintendente CUSUMANO e dall’Agente MAZZOTTA, i quali gli riferirono di avere visto una persona che era loro parso di riconoscere in MESSINA DENARO Matteo a bordo di una BMW (cfr. deposizione MISITI all’udienza del 1 luglio 1998)

Il CUSUMANO e il MAZZOTTA hanno affermato che nel 1989 lavoravano al Commissariato di Castelvetrano e che in tale veste conoscevano MESSINA DENARO Francesco e suo figlio Matteo, che erano noti all’ufficio.

Il 20 febbraio 1989 uscirono insieme dal Commissariato per recarsi alla USL in Piazza Martiri d’Ungheria per un accertamento, quando alle ore 10,40 circa in via Diaz notarono una BMW di colore grigio metallizzato, con alla guida una persona che sembrò loro Matteo MESSINA DENARO, che sapevano che aveva la disponibilità di un’automobile di quel genere, anche se non l’avevano mai visto alla guida di essa. Nella relazione di servizio che redassero scrissero che “verosimilmente” era lui, perché parve loro di riconoscerlo, ma non ne erano del tutto certi perché non avevano annotato il numero di targa e fermato l’autovettura. Nel luogo in cui incrociarono la BMW non era possibile appurare da dove venisse: poteva provenire tanto dalla via Seggio (cioè da Partanna o Selinunte) quanto dalla direzione opposta.

Pochi minuti dopo, alle 10,45-10,50 circa, mentre erano negli uffici dell’USL, ricevettero la notizia dell’omicidio avvenuto a Partanna e si recarono in questo paese. Quando ritornarono al Commissariato raccontarono l’episodio e il pomeriggio alle 16,30-16,45 circa MESSINA DENARO Matteo fu convocato al Commissariato e lì interrogato e sottoposto al guanto di paraffina. Nell’interrogatorio il prevenuto fornì un alibi per la mattina, del quale per altro non fu possibile accertare la veridicità. Il MAZZOTTA ha aggiunto che non emersero elementi che collegassero il MESSINA DENARO all’omicidio (cfr. deposizioni Calogero CUSUMANO e Giovanni MAZZOTTA all’udienza del 24 giugno 1998).

Le indagini sfociarono nel rapporto del 10 ottobre 1990, redatto dall’allora capitano ADINOLFI sulla base delle confidenze fattegli da Roberto INGOGLIA (cfr. deposizione ADINOLFI all’udienza del 1 luglio 1998).

Sulla base delle propalazioni di Vincenzo SINACORI, LEONE Giovanni e MESSINA DENARO Matteo sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato in pregiudizio di Antonino INGOGLIA e dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi delle armi utilizzate per il predetto crimine e di ricettazione della FIAT Uno sottratta a Pietro PEDULLÀ e delle targhe rubate a Vincenzo MONTALTO, commessi, questi ultimi, con la finalità di procurarsi un profitto e di eseguire l’assassinio.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

Vincenzo SINACORI, in ordine all’omicidio dell’architetto INGOGLIA, ha riferito che egli si trovava nel villino intestato al PATTI a Mazara del Vallo, quando GANCITANO Andrea e LEONE Giovanni partirono per commettere l’omicidio. Al loro ritorno i due uomini gli dissero che MESSINA DENARO Matteo aveva guidato la macchina e che essi erano stati gli esecutori materiali. Aggiunsero che il MESSINA DENARO si era fermato un poco distante, in quanto era noto a Partanna e temeva di essere riconosciuto, e che essi erano scesi dall’autovettura e avevano sparato. Specificarono infine che durante l’azione una persona -che successivamente appresero essere il PIAZZA- aveva estratto una pistola ed esploso alcuni colpi contro di loro (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 9 luglio 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi vari testimoni, tra i quali Vincenzo MONTALTO, il quale ha dichiarato che il 10 ottobre 1998 denunciò l’avvenuto furto, avvenuto a Marsala, delle targhe anteriori e posteriori della FIAT Uno di sua proprietà (cfr. audizione del MONTALTO all’udienza del 24 giugno 1998).

Margherita PIAZZA ha riferito che nel 1989 era titolare di un negozio di generi alimentari in Piazza Umberto I a Partanna, ubicato dalla parte opposta rispetto al punto in cui avvenne l’omicidio e che conosceva Antonino INGOGLIA e Giuseppe PIAZZA, in quanto erano suoi compaesani.

Ha aggiunto che una mattina, mentre si trovava all’interno del suo negozio, udì alcune voci e poi botti, che per altro non identificò con colpi d’arma da fuoco. Nondimeno guardò verso la strada prospiciente il suo esercizio e vide una persona con una pistola in mano che stava correndo, il PIAZZA che lo inseguiva, esplodendo alcuni colpi in aria con una pistola, il fuggitivo che salì a bordo di un’autovettura di colore scuro e infine il PIAZZA che, non essendo riuscito a raggiungere l’uomo, salì sul camion e se ne andò (cfr. deposizione della PIAZZA all’udienza del 24 giugno 1998).

Vito PISCIOTTA ha sostenuto che nel 1989 faceva il manovratore di mezzi meccanici per conto di PIAZZA Fortunato e che conosceva l’architetto Antonino INGOGLIA per ragioni di lavoro, atteso che talvolta era impegnato nei suoi cantieri.

Nel periodo dell’assassinio di Antonino INGOGLIA lavorava in un cantiere di quest’ultimo, poiché PIAZZA Fortunato aveva messo a sua disposizione l’escavatore. La mattina dell’omicidio, alle 7,00-7,10 accese l’escavatore; al cantiere c’era anche PIAZZA Giuseppe, che era fratello di Fortunato e metteva a disposizione dell’architetto INGOGLIA i camion, e poi arrivò anche l’architetto INGOGLIA. Alle 7,30 circa iniziò a lavorare.

Dopo circa dieci o quindici minuti, mentre stava ancora lavorando con il carico del primo camion, il proprietario della casa su cui intervenivano, che lo stava guardando, gli disse di fermarsi. Egli scese dall’escavatore e chiese che cosa fosse successo. Il suo interlocutore gli rispose che avevano ucciso Antonino INGOGLIA. Egli dal luogo in cui si trovava non poteva vedere il punto in cui giaceva il cadavere, dietro a un cumulo di sabbia. Si portò in quest’ultimo luogo e vide PIAZZA Giuseppe che si avvicinava al corpo esanime, disteso a terra. Ha aggiunto che non vide nulla, perché il suo osservatorio era coperto da edifici, e non sentì spari, poiché era impossibile per l’attività che stava svolgendo. A tale ultimo proposito il P.M. ha contestato che il 20 febbraio 1989 disse ai Carabinieri di Castelvetrano che aveva udito otto o dieci deflagrazioni, poi altri due o tre colpi e aveva visto persone che correvano verso di lui. Il teste, per altro, ha ribadito di non ricordare di avere udito i colpi.

Cristiana ZENTIL ha riferito che dopo l’omicidio del fratello e del nipote Pietro, il suo amante Pietro INGOGLIA le confidò che aveva bevuto un caffè con un esponente della cosca rivale, che poi sarebbe stato ucciso nel luglio del 1989 (da identificarsi con ACCARDO Stefano), nella speranza che, compiendo un atto di sottomissione, gli dicessero che ne era stato del fratello e non accadesse nulla ai familiari rimasti. Per altro, l’uomo aggiunse altresì che aveva cercato un contatto perché era convinto che il suo interlocutore si sarebbe tradito e gli avrebbe consentito di essere certo del suo coinvolgimento nella morte dei suoi congiunti. Pietro INGOGLIA le disse altresì che aveva consigliato anche ai nipoti superstiti, Roberto e Antonino, di fare lo stesso, aggiungendo che il primo aveva rifiutato, mentre il secondo aveva accettato il suggerimento e incontrato la persona, facendogli presente che desiderava di potere lavorare in tranquillità. Per altro, gli fu risposto che se gli INGOGLIA volevano stare tranquilli bisognava che Pietro INGOGLIA lasciasse il posto che ricopriva alla cooperativa “L’Olivo” (cfr. deposizione ZENTIL all’udienza dell’8 luglio 1998).

Roberto INGOGLIA ha affermato che suo fratello Antonino era architetto e lavorava specialmente con cantieri scuola e al rifacimento di opere pubbliche con contributi regionali, ma che si trattava comunque sempre di appalti inferiori a £.100.000.000, cosicchè era improbabile che la sua attività professionale suscitasse invidie.

Dopo la morte del fratello, mettendo ordine tra le carte di quest’ultimo per pagare i creditori e incassare i crediti venne a sapere i nomi degli assunti nei cantieri. In tal modo apprese che vi erano quattro persone vicine agli ACCARDO, ma non ne ha ricordato i nomi. Il P.M. ha contestato a Roberto INGOGLIA che nelle sue dichiarazioni del 19 febbraio 1992 affermò che costoro erano RAGOLIA Francesco, FERRARA Giacomo, detto “Jacu ‘u nicu”, PANDOLFO Nicola e CUTTONE Nino, che egli non aveva mai visto lavorare nei cantieri e che erano stati assunti -su richiesta di ACCARDO Francesco, a cui erano legati- per consentire loro, dopo un certo periodo, di percepire l’indennità di disoccupazione. Aggiunse che a suo parere suo fratello Antonino li aveva licenziati per assumere altri da mettere in regola e per questo furono incendiate le sue autovetture (episodio che aveva scatenato la faida). Roberto INGOGLIA ha ribadito che non andò mai al cantiere perché lavorava sempre alla cooperativa e che disse sempre agli inquirenti che non poteva dare loro delucidazioni in merito, consigliando di rivolgersi ai direttori dei cantieri, i quali avevano controllato le presenze; perciò queste affermazioni erano solo sue deduzioni (cfr. deposizione dell’INGOGLIA all’udienza dell’8 luglio 1998). A giudizio di questa Corte, sebbene il testimone non abbia confermato le circostanze, oggetto di contestazione da parte del P.M., nondimeno esse debbono essere giudicate veritiere e utilizzabili come prova ai sensi dell’art.500 c.p.p., in quanto da un lato il diniego o comunque la minimizzazione del fatto in esame è coerente con l’atteggiamento palesemente reticente dimostrato dall’INGOGLIA nel corso di tutta la sua deposizione, dettato presumibilmente dal timore per la sua incolumità, del resto espressamente affermato e dall’altro lato le circostanze in parola sono perfettamente compatibili con le ulteriori risultanze probatorie.

Placida GULLO ha affermato che conosceva l’architetto INGOGLIA e che nel 1992 suo marito, su interessamento di suo padre, fu formalmente assunto dall’INGOGLIA in un cantiere scuola per il periodo di tre mesi, anche se in concreto non prestò alcuna attività lavorativa, dato che continuò a lavorare nell’autolavaggio (cfr. sua deposizione all’udienza del 15 luglio 1998).

Antonino GULLO (le cui dichiarazioni il P.M. ha prodotto per essere divenute irripetibili a causa dell’irreperibilità del teste)          in un primo momento negò di avere visto alcunchè, pur essendo stato presente sul luogo del delitto, poi lo stesso 20 febbraio, quando gli fu comunicato che era indiziato di favoreggiamento personale e fu invitato a munirsi di difensore di fiducia, rese una versione diversa.

Raccontò in particolare che verso le ore 7,00 era andato nel garage del suo principale PIAZZA Giuseppe, per il quale lavorava da circa un anno e mezzo e che era già sul posto.

Il PIAZZA lo aveva mandato dapprima alla cantina “L’Olivo” con il camion più piccolo (FIAT 110 di colore bianco) a fare un carico su richiesta dell’architetto INGOGLIA. Egli aveva obbedito e poi era ritornato al garage, dove era salito sul camion più grande (Renault di colore rosso) e si era recato in Piazza Umberto I, dove era arrivato alle ore 8,30 o 8,45 circa. Là aveva trovato TIZZA Salvatore, proprietario del terreno dove si stavano effettuando i lavori, il quale, avendogli egli chiesto dove fosse il PIAZZA, gli aveva riferito che era andato insieme al palista a scaricare un altro camion. A quel punto egli era salito sulla pala e aveva cominciato a caricare il materiale di risulta. Dopo circa cinque minuti era giunto l’altro operaio addetto all’escavatore, Vito PISCIOTTA, che gli aveva detto che avrebbe caricato lui il veicolo. Egli aveva ubbidito ed era andato a scaricare un camion. Al suo ritorno aveva trovato l’altro palista, DI PRIAMO Antonino, il quale aveva iniziato a caricare nuovamente il camion con la pala. In quel frangente era arrivato PIAZZA Giuseppe -che, mentre il GULLO era andato a scaricare il camion, era tornato e si era nuovamente allontanato insieme al PISCIOTTA- a bordo di un altro camion, che aveva posteggiato vicino al negozio di generi alimentari. Il PIAZZA aveva mandato il DI PRIAMO a fare un altro lavoro e lo aveva sostituto con il PISCIOTTA. Dopo avere dato disposizioni al palista, il PIAZZA si era soffermato a discutere con l’INGOGLIA, che nel frattempo era sopraggiunto e aveva chiesto di lui. Dopo che ebbero un poco parlato, i due uomini si erano divisi: il primo si era spostato più vicino all’escavatore sul limitare sinistro degli scavi, mentre il secondo era rimasto a visionare i lavori che stavano facendo. A un certo punto, alle ore 10,00 circa, dato che era stato completato un nuovo carico, il GULLO si era avvicinato al camion, aveva aperto la portiera e, avendo visto alcune macchie d’olio sulla pedana della cabina, si era abbassato per controllare meglio l’accaduto, dopo essersi seduto al posto di guida. Aveva udito da tre a otto deflagrazioni e, avendo capito che si trattava di colpi d’arma da fuoco, era rimasto abbassato per alcuni minuti. In quel lasso di tempo aveva notato due individui alti circa 1,65 o 1,70, uno dei quali indossava un paio di jeans e un giubbotto e una specie di passamontagna di colore verde scuro rialzato in testa. Aveva scorto anche una FIAT Uno di colore azzurro scuro con una persona a bordo che faceva retromarcia ad alta velocità verso i due killer in fuga. Mentre i due scappavano, era sceso dal camion e aveva incrociato il PIAZZA che stava inseguendo i sicari e aveva sparato due o tre colpi in direzione dei medesimi. Durante l’inseguimento egli aveva scorto il corpo dell’architetto INGOGLIA a terra. Infine era tornato il PIAZZA, che lo aveva invitato ad andarsene (verbali s.i.t. rese da GULLO Antonino ai CC. di Partanna il 20 febbraio 1989 e l’interrogatorio reso dal medesimo in qualità di indiziato di reato di favoreggiamento al P.M. di Marsala, prodotti dal P.M. all’udienza del 22 aprile 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, deve essere vagliata la credibilità del SINACORI.

Sebbene egli abbia riferito dati appresi de relato, tale giudizio deve essere almeno tendenzialmente positivo.

Infatti, egli è stato informato delle notizie riferite dal LEONE e dal GANCITANO, i quali non avevano ragione alcuna per mentirgli, tenuto conto da un lato della militanza di tutti gli interlocutori in “cosa nostra” con posizioni di vertice e dall’altro lato degli ottimi rapporti personali intercorrenti tra i tre uomini (e in particolare tra il SINACORI e il GANCITANO, che erano amici fin da giovanissimi; sotto tale ultimo profilo deve ricordarsi che il SINACORI ha sempre menzionato il GANCITANO con affetto e stima). D’altra parte il LEONE e il GANCITANO non avevano bisogno di attribuirsi “meriti” criminali che non avevano, poiché la loro efficienza come killer all’epoca era già nota nell’organizzazione e una loro menzogna sarebbe stata facilmente smascherata, comportando una loro grave caduta di immagine.

Può dunque concludersi che il LEONE e il GANCITANO non avevano motivo di mentire al SINACORI, proprio in virtù di questi ottimi rapporti personali con il medesimo, della loro più volte dimostrata abilità militare e del loro ruolo all’interno dell’associazione, con la conseguenza che, come si è detto, egli deve essere giudicato tendenzialmente attendibile anche laddove ha riferito confidenze fattegli dai due coimputati.

Le propalazioni hanno trovato altresì elementi oggettivi di riscontro, primo tra i quali il fatto che l’omicidio in parola debba essere inserito nell’ambito della guerra di mafia di Partanna.

Già durante lo svolgimento della faida gli inquirenti ipotizzarono che la stessa avesse avuto origine dall’incendio delle autovetture dell’architetto INGOGLIA, che ne fu quantomeno l’elemento scatenante. Ora, è verosimile -e conforme alla mentalità e alle regole di condotta mafiosa- che tale danneggiamento fosse stato determinato da un presunto sgarro commesso dalla vittima, che poteva ben essere consistito nel licenziamento di alcuni personaggi vicini al clan avversario da parte della vittima per assumere soggetti legati alla sua famiglia, quali LOMBARDO Francesco. Del resto, la circostanza che l’architetto INGOGLIA per un certo periodo avesse pagato il pizzo agli ACCARDO proprio in tale forma è stato riferito da GULLO Placido al MISITI (cfr. sentenza del Tribunale di Marsala all’esito del processo a carico di ACCARDO + 30, più volte cit.). D’altra parte, nella menzionata decisione giurisprudenziale si è dato atto che SPEZIA Nunzio, LOMBARDO Gaspare e URSO Raffaele prestarono manodopera qualificata presso il cantiere scuola in cui INGOGLIA Antonino era il progettista (cfr. deposizione del Maresciallo RIGILLO). Essendo i tre predetti individui ritenuti affiliati alla “famiglia” di Campobello e schierati dalla parte dei “corleonesi”, può concludersi che la loro assunzione costituisse effettivamente una forma di pagamento di “pizzo”.

Il fatto che sia l’architetto INGOGLIA che il PIAZZA (un suo collaboratore) si recassero al lavoro armati di pistola costituisce un’ulteriore conferma del fatto che entrambi erano consapevoli di correre pericoli e, data l’appartenenza del primo alla famiglia che guidava uno dei due schieramenti in lotta e che aveva già perduto due membri, non può che concludersi che eventuali aggressioni debbano ascriversi all’altra fazione.

Le circostanze riferite dal SINACORI sono state riscontrate anche sotto altri profili, e in particolare:

–   il fatto che gli assassini dell’architetto INGOGLIA fossero due, come riferito dal collaboratore, è stato confermato dal GULLO;

–     la circostanza che i sicari siano stati inseguiti da Giuseppe PIAZZA che fece fuoco con una pistola è stato confermato da Margherita PIAZZA e dal predetto GULLO;

–   la presenza di un terzo complice alla guida della macchina un poco discosto dal luogo del delitto, a cui si avvicinò solo dopo l’esecuzione per agevolarne la fuga, probabilmente a causa della reazione del PIAZZA è stata riscontrata dal GULLO. La circostanza che Margherita PIAZZA abbia visto un solo aggressore scappare, inseguito dal PIAZZA, d’altra parte, non appare decisivo, potendo trovare una giustificazione nel fatto che la donna probabilmente si affacciò dalla porta del negozio quando uno dei due assassini era già salito a bordo dell’autovettura

Ciò premesso, e passando alla disamina delle posizioni dei due imputati, il SINACORI ha indicato il LEONE come uno degli esecutori materiali del delitto e il MESSINA DENARO come l’autista del veicolo a bordo del quale i sicari si diedero alla fuga dopo avere eseguito l’omicidio. Il P.M. ha invece omesso di esercitare l’azione penale nei confronti di Andrea GANCITANO, nonostante la chiamata in reità del SINACORI.

Entrambi i prevenuti debbono essere prosciolti dalle accuse relative ai reati in trattazione per non avere commesso il fatto.

Infatti, come meglio si preciserà nella scheda relativa alla sua posizione personale, il LEONE all’epoca del delitto era capo decina della cosca di Mazara del Vallo ed era in libertà, essendo latitante fin dal 1978.

Per altro, pur dovendo essere il SINACORI giudicato attendibile con riferimento alle propalazioni in ordine al reato in esame, la sua chiamata in reità del LEONE non è stata supportata da alcun elemento di riscontro individualizzante. Pertanto l’imputato deve essere assolto ai sensi del secondo comma dell’art.530 c.p.p. per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

Alla medesima conclusione deve giungersi per MESSINA DENARO Matteo.

L’unico elemento accusatorio ulteriore rispetto al LEONE emerso a suo carico nel corso del dibattimento è la circostanza che egli sostenne con il SINACORI che dopo l’assassinio di ACCARDO Francesco (29 giugno 1988) fu nominato “caporale” della guerra di mafia di Partanna, e in tale veste fu il preposto alla conduzione militare della stessa.

Il dato in parola, tuttavia, non può essere giudicato un riscontro individualizzante decisivo. Infatti, la fonte della notizia è lo stesso MESSINA DENARO e l’indicazione -anch’essa de relato, proveniente dallo stesso chiamato in reità e sganciata da ogni ulteriore e più specifico ragguaglio in ordine all’attività svolta- da un lato appare smentita dalle propalazioni del medesimo SINACORI con riferimento al triplice omicidio di Filippo e Pietro INGOGLIA e di Vincenzo PETRALIA (al quale prese personalmente parte, certamente con un ruolo di primo piano, attesa la sua posizione, il capo provinciale MESSINA DENARO Francesco) e dall’altro lato è insuscettibile di precise e puntuali verifiche di attendibilità, tanto che lo stesso P.M., con riferimento ad alcuni omicidi della faida di Partanna (omicidi FAVARA e LOMBARDO Francesco) ha omesso di effettuare ogni contestazione all’imputato in parola.

In ultima analisi, pertanto, l’unico elemento di accusa nei confronti del MESSINA DENARO con riferimento al fatto delittuoso in parola è il SINACORI, il quale nel caso di specie ha riferito circostanze non conosciute direttamente, ma apprese da altri e non supportate da ulteriori e decisivi riscontri individualizzanti. Tale, in particolare, non può essere ritenuta la relazione di servizio di Calogero CUSUMANO e Giovanni MAZZOTTA, atteso che gli stessi verbalizzanti da un lato non si sono detti certi che l’individuo a bordo della BMW fosse il MESSINA DENARO e dall’altro lato hanno sostenuto che dal luogo in cui incrociarono l’autovettura era impossibile capire il luogo da cui la stessa proveniva. Del resto, gli accertamenti successivi (ivi compreso il guanto di paraffina) non consentirono di individuare alcun elemento che i collegasse il giovane boss all’omicidio INGOGLIA.

Alla luce di tutti i sopra esposti elementi, il MESSINA DENARO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

DUPLICE OMICIDIO PIAZZA GIUSEPPE E SCIACCA ROSARIO

Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA vennero assassinati a Partanna l’11 giugno 1990 e contestualmente furono feriti Antonino GULLO e Vincenzo TRINCERI.

I Carabinieri della Stazione di Partanna effettuarono un sopralluogo subito dopo avere ricevuto, alle ore 9,20, la comunicazione del duplice omicidio.

I cadaveri giacevano l’uno vicino all’altro nella via Libertà in prossimità di un garage di proprietà di Aldo GIACOMARRO contraddistinto con il numero 33 ed erano stati attinti da numerosi colpi d’arma da fuoco. Nei pressi dei corpi esanimi e sotto gli stessi, gli operanti rinvennero vari bossoli calibro 7,62×39 e cartucce esplose da fucile da caccia calibro 12. Vicino ai cadaveri c’erano due camion e quasi frontalmente ad essi era ferma la pala meccanica che al momento dell’agguato era manovrata da Antonino DI PRIAMO, in quanto l’impresa del PIAZZA stava curando la demolizione di un fabbricato in prossimità del luogo del delitto. Altri bossoli di calibro 7,62×39 vennero trovati sia nella via Libertà che nella via Vittorio Emanuele, chiusa al traffico per lavori in corso proprio all’altezza della precedente. Infine, i verbalizzanti accertarono che due veicoli parcheggiati nella via Vittorio Emanuele -la FIAT 850 tg.TP-100323 e la motoape tg. TP-52617- avevano riportato danni prodotti da colpi d’arma da fuoco: il primo presentava due fori di entrata di proiettile di revolver, uno dei quali al centro della portiera sinistra (la cui ogiva fu trovata nello schienale del sedile di guida) e un altro, all’altezza del faro anteriore sinistro (la cui ogiva non venne rinvenuta); il secondo aveva il parabrezza parzialmente rotto e il tetto scalfito da una rosa di pallini sul lato sinistro con direzione verso la sottostante piazza Matrice (cfr. deposizione del Maresciallo Gennaro SASSANO, il quale all’epoca del delitto comandava la Stazione CC. di Partanna all’udienza del 1 luglio 1998, nonché verbale di accertamenti urgenti sui luoghi e fascicolo dei rilievi tecnici, datati 11 giugno 1990).

Complessivamente, sul luogo del duplice omicidio venne sequestrato il seguente materiale balistico:

  • 1 ogiva verosimilmente calibro 38 in piombo leggermente deformata;
  • 2 pallettoni calibro 12 e 3 frammenti di pallettone schiacciati di grosso calibro;
  • 4 bossoli per fucile da caccia calibro 12 marca “Fiocchi” R.C. 12 e 2 borre in plastica;
  • 5 ogive camiciate calibro 7,62×39, deformate;
  • 21 bossoli calibro 7,62×39 (cfr. verbale di sequestro redatto in data 11 giugno 1990).

Il Maresciallo Renato SCIARRATTA -che attualmente è in servizio alla D.I.A., ma che dal 1981 al 1997 lavorò al N.O.R.M. della Compagnia di Castelvetrano- si recò a Partanna subito dopo avere ricevuto la segnalazione dell’attentato. Durante il tragitto notò una nube di fumo nero in direzione della Contrada Itria di Partanna e decise di andare a vedere di cosa si trattava, dato che sul teatro del delitto erano certamente presenti altri operanti. Nei pressi di un abbeveratoio sito in uno spiazzo lungo la strada statale n.188 che collegava Partanna a Santa Ninfa, alla distanza di circa tre chilometri dal luogo in cui fu perpetrato il duplice omicidio, vide due veicoli in fiamme.

Gli investigatori ritennero che si trattasse dei mezzi usati per l’agguato, dato che era una consolidata prassi mafiosa incendiare i veicoli subito dopo l’esecuzione degli assassinii. Pertanto, svolsero accertamenti per identificare i veicoli suddetti, scoprendo che si trattava di una Citroen diesel di colore bianco, a cui era stata apposta posteriormente la targa TP-329123, la quale ultima risultò appartenere alla Citroen AX di proprietà di CAMMARATA Domenico, che aveva sporto denuncia di furto delle targhe ai Carabinieri di Marsala il 7 maggio 1990. L’automezzo fu invece identificato tramite il numero di telaio in quello originariamente targato TP-307423 rubato il 30 maggio 1990 in Campobello di Mazara alla ditta “Enoagri di SCIACCA, SCILABRA e BONO s.n.c.”, il cui legale rappresentante SCILABRA Rosario aveva sporto denuncia di furto al Comando Stazione CC. del suo paese. In un primo momento, il Comando della Stazione di Partanna, a causa dell’erronea lettura del numero di telaio, aveva ritenuto che il veicolo fosse quello appartenente a Pierino PISCHEDDA, residente in provincia di Sassari, ma i successivi accertamenti portarono ad appurare che costui era ancora in possesso del furgoncino di sua proprietà. L’altra autovettura era la Peugeot 205 tg.TP-277327, risultata rubata a Giacomo GIAMMETTA di Mazara del Vallo, il quale aveva sporto denuncia di furto il 22 aprile 1990 (cfr. deposizioni dei Marescialli Renato SCIARRATTA e Marco BONFIGLIO all’udienza del 1 luglio 1998, nonché quella del SASSANO, cit.; cfr. altresì verbale di sequestro datato 11 giugno 1990).

Gli investigatori escussero i due feriti, Antonino GULLO e Vincenzo TRINCERI, nonché gli altri testimoni presenti, sulle cui deposizioni ci si soffermerà in seguito.

La relazione di consulenza medico legale diede atto che il decesso del PIAZZA, avvenuto alle ore 9,00 circa dell’11 giugno 1990, era stato determinato dalle gravi lesioni cranio-encefaliche, polmonari e addominali con profusa emorragia prodotte da colpi d’arma da fuoco.

Il PIAZZA era stato attinto da due colpi di fucile da caccia caricato a proiettili multipli presumibilmente di calibro 12 e da otto pallottole di arma da fuoco a medio o grosso calibro di cui alcuni dotati di elevata velocità, stanti le caratteristiche degli orifici di ingresso e di uscita e le caratteristiche dei transiti degli stessi.

Un colpo di fucile era stato caricato a pallettoni di tipo 11/0 della N.U.I. e aveva attinto il PIAZZA alla faccia mediale della gamba sinistra con una direzione dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra: due pallettoni erano stati rinvenuti nel ginocchio sinistro, mentre i restanti erano fuoriusciti dalla faccia anteriore e laterale del III superiore della gamba sinistra.

L’altro colpo di fucile da caccia a proiettili multipli era stato caricato a pallini nichelati che dal peso erano risultati del tipo n.1 e come diametro del tipo 4/0 della N.U.I. e aveva attinto l’obiettivo al gluteo sinistro con direzione da dietro in avanti e dal basso verso l’alto: i pallini erano stati ritenuti tra le anse intestinali e alla faccia interna della parete addominale sinistra.

Gli otto proiettili esplosi da arma corta avevano seguito i seguenti tracciati:

– uno era entrato dall’angolo esterno dell’occhio destro ed era uscito cm.2 davanti all’orecchio destro, seguendo una direzione dal basso in alto;

– uno era penetrato dalla coscia destra, III superiore, faccia anteriore-laterale ed era uscito dall’emitorace anteriore destro sulla emiclaveare, seguendo una direzione dal basso in alto e da destra a sinistra;

– uno era entrato dal gluteo destro, margine supero-laterale ed era uscito dall’emitorace anteriore destro sulla parasternale, seguendo una direzione dal basso in alto e da destra a sinistra;

– uno era penetrato dall’emitorace posteriore destro a pochi centimetri dal cavo ascellare ed era uscito dall’emitorace posteriore destro subito al di sotto del collo, seguendo una direzione dal basso in alto e da destra a sinistra;

– uno era entrato dall’emitorace posteriore destro, scapolare esterna ed era uscito dall’emitorace posteriore destro a cm.5 dal precedente, seguendo una direzione dal basso in alto e da destra a sinistra;

– uno era penetrato dalla zona paravertebrale destra, a livello di D10 ed era uscito dal margine mediale della scapola sinistra al terzo medio, seguendo una direzione dal basso in alto e da destra a sinistra;

– uno era entrato dalla faccia mediale, III inferiore avambraccio destro ed era uscito dal margine mediale mano destra, seguendo una direzione da dietro in avanti;

– uno era penetrato dalla faccia mediale, III inferiore avambraccio destro ed era uscito dal margine mediale mano destra, seguendo una direzione da dietro in avanti.

Il grosso squarcio cranio encefalico-occipito-temporo-parieto-frontale sinistro era stato verosimilmente cagionato dallo scoppio prodotto dai proiettili n.4 e 5 dello schema, i quali, fuoriuscendo dall’emitorace destro, avevano colpito il cranio, sebbene a giudizio dei consulenti non si potesse escludere che la vasta l’entità dello squarcio con perdita di cuoio capelluto fosse stata causata da un altro sparo di cui non era rimasta traccia.

A giudizio dei consulenti, il primo colpo di fucile era stato esploso entro il limite delle brevi distanze e il secondo da una distanza di circa sei metri (riferendosi sempre a una canna di dimensione normale, poichè le caratteristiche della rosata varierebbero se l’arma avesse avuto le canne strozzate o mozze). Non era invece possibile stabilire la distanza dalla quale erano stati sparati gli altri proiettili, non essendo disponibili durante l’autopsia gli indumenti più superficiali e quindi effettuare la ricerca delle tracce di polvere da sparo (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta dai dottori PASSAVANTI e CACI).

Dalla consulenza tecnica relativa al decesso dello SCIACCA emerse che la morte dello stesso, avvenuta alle ore 9,00 circa dell’11 giugno 1990, era stata da attribuire alle gravi lesioni cardiache, polmonari ed epatiche prodotte da alcuni proiettili d’arma da fuoco.

La vittima era stata attinta da un colpo di fucile da caccia caricato a pallettoni del tipo 11/0 e da quattro proiettili di arma da fuoco di medio o grosso calibro; i consulenti precisarono che, non essendo stati ritenuti proiettili, non era stato possibile risalire con certezza al calibro, ma che a loro giudizio si trattava di pallottole di medio o grosso calibro dotate di una elevata velocità, stanti le caratteristiche degli orifici di ingresso e di uscita e le caratteristiche dei transiti degli stessi).

Il colpo di fucile aveva attinto lo SCIACCA alla faccia posteriore del gomito destro con direzione da dietro in avanti: cinque pallettoni erano stati rinvenuti nella faccia dorsale della mano destra e i restanti erano fuoriusciti dagli squarci del terzo distale della faccia volare dell’avambraccio destro e dalla faccia dorsale della mano destra.

I quattro proiettili avevano seguito i seguenti tracciati:

– uno era entrato in zona interscapolare superiore destra ed era uscito dalla parte superiore della spalla destra, seguendo una direzione dal basso in alto da sinistra a destra e da dietro in avanti;

– uno era penetrato sotto l’angolo inferiore della scapola destra ed era fuoriuscito dall’emitorace anteriore destro, seguendo una direzione quasi orizzontale, da sinistra a destra e da dietro in avanti;

– uno era entrato in zona paravertebrale sinistra ed era uscito dall’emitorace anteriore destro, seguendo una direzione quasi orizzontale, da sinistra a destra e da dietro in avanti;

– uno era penetrato all’altezza della faccia posteriore del terzo superiore del braccio sinistro ed era fuoriuscito dallo stesso braccio, seguendo una direzione dall’alto in basso, da sinistra a destra e da dietro in avanti.

Il colpo di fucile, stante la dimensione della rosata (cm.4×5) era stato esploso da una distanza di tre o quattro metri (partendo dal presupposto che l’arma avesse avuto la canna di dimensioni normali, poichè le caratteristiche della rosata varierebbero se le avesse avute strozzate o mozze). A parere dei consulenti non era invece possibile stabilire la distanza dalla quale erano stati sparati gli altri quattro colpi, dato che non erano stati disponibili durante l’autopsia gli indumenti più superficiali e quindi non si erano potute ricercare le tracce di polvere da sparo (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta dai dottori PASSAVANTI e CACI).

Già all’esito delle indagini immediatamente successive al duplice omicidio, il fatto venne inquadrato nell’ambito della faida in corso a Partanna tra i clan facenti capo agli ACCARDO e agli INGOGLIA. Infatti il PIAZZA, che verosimilmente era la vittima designata, era stato presente in occasione dell’agguato mortale ad Antonino INGOGLIA e aveva tentato di soccorrere quest’ultimo, inseguendo i sicari con una pistola in pugno, tanto che era stato denunciato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Inoltre Pietro INGOGLIA e suo nipote Roberto, divenuti confidenti del dottor GERMANÀ e del dottor MISITI, lo avevano indicato come soggetto vicino alla loro famiglia. Infine, i rapporti del PIAZZA con esponenti mafiosi partannesi erano comprovati dalla relazione di servizio dei Carabinieri di Partanna datata 2 maggio 1990, nella quale si dava atto che alle ore 9,25 egli stava dialogando con RALLO Francesco in piazza Garibaldi.

  

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI i suddetti imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere del duplice omicidio, premeditato e commesso in numero di persone superiore a cinque, di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA e delle lesioni personali cagionate per errore nell’uso delle armi ad Antonino GULLO e Vincenzo TRINCERI, in concorso tra loro e con ACCARDO Antonino, CLEMENTE Giuseppe, FERRARA Calogero, FURNARI Vincenzo, LEONE Giovanni, MAZZARA Vito, MESSINA DENARO Matteo, PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco e URSO Raffaele, nonché con MESSINA DENARO Francesco, D’AMICO Vincenzo (deceduti) e altre persone non ancora identificate. I suddetti prevenuti sono stati altresì chiamati a rispondere dei reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per la commissione degli omicidi e di furto dei veicoli Citroen diesel tg. TP-307423 e Peugeot 205 tg. TP-277327 e della targa TP-329123.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani, il Comune di Palermo e Giovanna RAGOLIA.

Antonio PATTI ha ammesso la propria responsabilità in ordine al fatto di sangue in parola, collocandolo temporalmente nel 1990 e aggiungendo che avvenne verso il mese di giugno, poiché in quel periodo era caldo e sua moglie stava aspettando la loro figlia minore, la quale nacque nel mese di luglio.

Conosceva il PIAZZA di vista, in quanto nel 1989 entrambi erano stati detenuti nella “sezione penale” del carcere di Trapani al primo piano, nella cella n.8 il primo e nella cella n.5 (che era quasi di fronte alla precedente, un poco spostata sulla sinistra) il secondo. Il PIAZZA non usciva mai per passeggiare e andava alle docce accompagnato dalle guardie e il PATTI poteva vederlo, poiché le porte blindate stavano aperte durante il giorno e l’altro, quando andava a lavarsi, doveva passare davanti alla sua cella ed era solito salutare, ricevendo risposta dall’odierno collaboratore. Già nel mese di agosto o settembre del 1989, durante un’udienza dibattimentale dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani per il processo relativo all’omicidio FERRARA, Vincenzo D’AMICO -che era suo coimputato ed era detenuto alla “sezione transito” insieme al MARCECA e all’ERRERA- gli disse che dovevano uccidere il PIAZZA e lo invitò ad informarsi per vedere se si poteva fare. Il PATTI obbedì e apprese da un suo compagno di cella, GIANNI Gianfranco, che l’individuo della cella n.5 si chiamava PIAZZA, cosicchè in un’altra udienza dovette riferire al D’AMICO che non era possibile ucciderlo in carcere, data la sorveglianza a cui era sottoposto l’obiettivo.

Dopo la scarcerazione del rappresentante e del capo decina della “famiglia” di Marsala, avvenuta all’inizio di ottobre del 1989, Francesco MESSINA DENARO, accompagnato dal figlio Matteo, andò nella casa di campagna di Tano D’AMICO a Petrosino a salutare gli “uomini d’onore” marsalesi che erano stati liberati. In questa occasione il capo mandamento di Castelvetrano parlò al PATTI del PIAZZA e gli chiese se lo conosceva. Dato che ricevette una risposta positiva, affermò che avrebbero riparlato della faccenda.

In effetti, nel 1990 il collaboratore ricevette l’incarico di assassinarlo dal suo rappresentante Vincenzo D’AMICO.

Il collaboratore ha affermato che andò a prendere Giovanni LEONE nella sua villetta di Mazara del Vallo con la sua FIAT Uno diesel di colore bianco targata “PA” e insieme si diressero a Castelvetrano. Nel luogo stabilito per il convegno, un rifornimento AGIP con un grande piazzale vicino allo svincolo di Castelvetrano, subito dopo una curva a gomito a sinistra, incontrarono Matteo MESSINA DENARO e Vito MAZZARA. Dopo avere preso un caffè nel bar dell’area di servizio, andarono da tale “Vincenzo”, che aveva una fattoria dove allevava animali. Lì c’erano anche un certo “Salvatore” e Cinuzzo URSO di Campobello di Mazara, uomo di fiducia di Matteo MESSINA DENARO, ed erano pronte due macchine, un furgoncino e una Renault 5 quattro sportelli. “Salvatore”, che dopo l’inizio della sua collaborazione apprese chiamarsi CLEMENTE Giuseppe, gli fu presentato ritualmente all’inizio degli anni ’80, nelle riunioni di mafia a casa di Nino MAROTTA; era alto come il collaboratore (che è m.1,78), aveva i capelli neri ed era più o meno suo coetaneo. Il PATTI ha aggiunto di non avere mai saputo che lavoro svolgeva “Salvatore” e di averlo visto nel 1992 a bordo di una Mercedes bianca.

La fattoria comprendeva una stalla in cui erano ricoverate mucche, un capannone e, a circa venti metri da quest’ultimo, un garage, nel quale erano parcheggiate una Renault 5 a quattro sportelli e un furgone bianco. All’interno di quest’ultimo vi erano alcune rivoltelle, un fucile e un kalashnikov, arma, quest’ultima, che in quel frangente il PATTI ebbe modo di vedere per la prima volta. In sede di controesame il collaboratore ha precisato che nel corso delle indagini preliminari aveva sempre indicato “Vincenzo” con il solo nome di battesimo, mentre in dibattimento ha specificato il suo cognome come FURNARI o FUNARI e lo ha riconosciuto fotograficamente; dapprima ha asserito altresì che “Vincenzo” non era fratello di Saverio, pur appartenendo alla stessa famiglia, poi ha detto di non essere certo di ciò. Ha aggiunto che “Vincenzo”, detto “u vaccaro”, era un “uomo d’onore” di Castelvetrano e aveva partecipato all’omicidio di DENARO Francesco a Lido Marinella di Marsala con il ruolo di autista; lo ha descritto come persona con la carnagione scura, i baffi, i capelli neri, un po’ più alto di lui e magro.

Quindi, secondo quanto riferito dal collaboratore in controesame, il PATTI, MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni, MAZZARA Vito, “Salvatore” e URSO Raffaele (per altro dall’esame parrebbe che questi ultimi due non abbiano fatto parte del commando il primo giorno) si recarono a Partanna a bordo del furgone, guidato dall’URSO, della Renault 5 condotta da “Salvatore” e delle autovetture “pulite” a bordo delle quali presero posto tutti gli altri. La sera i primi quattro fecero un giro con la Renault 5, nel tentativo di intercettare il PIAZZA, senza per altro incontrarlo. Nascosero pertanto i due veicoli a casa di un certo “Pinuzzo”, che aveva circa quarantacinque o cinquant’anni, era originario di Marsala (dove aveva abitato a Piazza Porticella), anche se viveva a Partanna, e faceva il falegname. Il PATTI ha specificato che non aveva mai visto prima questo individuo, né lo rivide in seguito e non ha saputo ricordarne il cognome. Per altro, capirono di essere compaesani dall’accento e l’altro gli confidò che andava spesso a Marsala e conosceva GERBINO e il bar di Piazza Porticella.

Il collaboratore ha precisato di avere riconosciuto la villetta in fotografia. Si trattava di un immobile moderno, dotato di garage esterno, comunicante con l’appartamento tramite una porta interna. Subito dopo la porta vi era l’ingresso, poi la cucina, il bagno, quindi una scala di legno, uno stanzino e una stanza da letto, piena di mobili nuovi da assemblare. Di fronte alla cucina c’era la sala da pranzo, che dava sulla strada. L’appartamento era dotato altresì di un balcone.

Quella stessa sera, non essendo stato possibile eseguire il delitto, il PATTI ritornò a casa, dopo avere lasciato il LEONE a Mazara.

Il gruppo di fuoco si riunì nuovamente il giorno successivo, ma in quell’occasione fu SINACORI Vincenzo a prelevare il collaboratore e Giovanni LEONE con la sua Audi 80 e ad accompagnarli al rifornimento AGIP vicino allo svincolo autostradale di Castelvetrano, dove incontrarono MESSINA DENARO Matteo, URSO Cinuzzo e MAZZARA Vito. Quest’ultimo aveva una FIAT Uno e un fucile a cinque colpi suo personale. Infatti, nonostante “Vincenzo” avesse predisposto le armi necessarie per il delitto, il MAZZARA era solito utilizzare il suo fucile quando doveva commettere gli omicidi, poiché, avendo il porto d’armi, poteva tenerlo sempre sulla macchina diceva di essere un campione di tiro al piccione.

Successivamente il MESSINA DENARO, il PATTI e il LEONE andarono a prendere “Salvatore” a Castelvetrano, prelevandolo in un complesso in cui c’erano un capannone dotato di un cancello elettrico e una stalla con un cavallo ed era sorvegliato da un cane pastore. “Salvatore” prese parte anche ad altri omicidi e il PATTI lo riconobbe in fotografia.

Il gruppo si mosse quindi alla volta di Partanna a bordo di due autovetture “pulite” che procedettero in fila indiana: una “A 112” e una “Y10” (per altro, in sede di controesame, il PATTI ha affermato che i due veicoli a bordo dei quali partirono dall’area di servizio erano la “Y10” e una FIAT Uno). Quest’ultima automobile era di URSO, a quanto quest’ultimo raccontò al collaboratore. Con loro non c’era SINACORI Vincenzo, che per altro dopo averli accompagnati se ne andò. Il PATTI prese posto su un’automobile insieme al MESSINA DENARO e al LEONE.

Giunti a Partanna, utilizzarono come base operativa la villetta di “Pinuzzo ’u Marsalisi”, dove avevano lasciato le macchine rubate. In questo luogo erano presenti il proprietario, il PATTI, MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni, MAZZARA Vito e “Salvatore”. Oltre a Pinuzzo, andavano a trovarli anche il dottor PANDOLFO Vincenzo e un altro Partannese, di cui il collaboratore non è stato in grado di riferire il nome, ma che ha asserito di avere riconosciuto in fotografia. Anche altri Partannesi supportarono il gruppo di fuoco, controllando il PIAZZA e dando loro la “battuta”, ma solo quelli già nominati entrarono nell’appartamento. Gli altri complici, invece, avevano rapporti con PANDOLFO e con l’altro personaggio. Il collaboratore ha specificato che quest’ultimo era di corporatura robusta e aveva i capelli brizzolati, pettinati all’indietro; prima di allora non lo conosceva e non gli fu mai presentato ritualmente, ma lo riconobbe fotograficamente e apprese che si chiamava ACCARDO. I Partannesi fornivano ai complici supporto logistico, portando loro cibo e notizie.

Il PATTI ha aggiunto che conobbe il PANDOLFO in quell’occasione, ma lo incontrò nuovamente nel 1992, quando l’odierno collaboratore era irreperibile e l’altro era latitante. Per una settimana furono entrambi ospiti nella villetta in Contrada Quarara di Mazara del Vallo, appartenente a Nino MESSINA, nella quale in seguito il PATTI fu arrestato. L’immobile era composto da due mini-appartamenti, in uno dei quali viveva il collaboratore con la famiglia e nell’altro il PANDOLFO e Andrea MANCIARACINA. In seguito il “pentito” andò anche a trovarlo mentre trascorreva la latitanza nel villino di Mazara intestato al PATTI stesso, dove lo andavano a visitare i suoi genitori e una sua sorella, accompagnati là da RISERBATO Roberto. Un giorno lo stesso reggente della “famiglia” di Marsala lo accompagnò in campagna da Ciccio MESSINA, dove il PANDOLFO incontrò MESSINA DENARO Matteo, il quale gli dava del “lei”, fatto che meravigliò il collaboratore e gli fece capire quanto il Castelvetranese rispettasse il medico partannese. In ogni caso, ha precisato che il PANDOLFO non gli fu presentato ritualmente.

Il gruppo di fuoco rimase nell’appartamento di “Pinuzzo” per due o tre giorni: il PATTI dormiva nello stanzino del piano di sopra, mentre il MESSINA DENARO, “Salvatore”, il LEONE e il MAZZARA riposavano nella sala da pranzo, dove avevano messo materassi. Nel corso dell’esame il collaboratore ha aggiunto che anche l’URSO si fermò nel covo. Mentre erano in attesa della “battuta” non uscirono mai per non essere visti in giro: avevano una ricetrasmittente -che il MAZZARA sapeva usare bene, tanto da intercettare anche i Carabinieri- con la quale i Partannesi li avvertivano degli spostamenti del PIAZZA, che allora curava lavori edili in paese. Durante l’attesa MESSINA DENARO Matteo parlò di un certo RUSSO, dicendo che doveva essere ucciso (fatto per il quale PATTI lo ritenne “già morto”), perché aveva partecipato, come anche PIAZZA, all’omicidio di “Cannata”, una persona molto importante in “cosa nostra”, vicino a Francesco MESSINA DENARO e di cui il collaboratore aveva sentito parlare spesso, anche se non lo conosceva. Parlando della faida di Partanna, si disse altresì che il PIAZZA aveva già subito un attentato e che Matteo MESSINA DENARO aveva fatto scomparire anche il padre di Pietro INGOGLIA, Pietro stesso e un altro figlio, che era ingegnere e gestiva cantieri scuola in Marsala. Il PATTI ha precisato che conosceva quest’ultimo, proprio per l’ubicazione dei cantieri, nonché lo stesso Pietro, perché aveva un oleificio in cui si era recato due o tre volte insieme a CAPRAROTTA Francesco, che conosceva bene Filippo INGOGLIA. Il MESSINA DENARO in quel frangente confidò agli astanti che aveva dato fuoco alla villa di un onorevole, un certo CULICCHIA e, dopo che il PATTI si fu congratulato con lui per l’orologio “Sector” che portava al polso, se lo levò, regalandoglielo.

Tra le ore 7,30 o 8,30 circa di una mattina arrivò la “battuta”, che fu data sia con la ricetrasmittente sia personalmente da uno dei giovani Partannesi. PATTI, scostando leggermente lo scotch che chiudeva le finestre per nascondere la loro presenza all’interno, vide un giovane (che riconobbe in un confronto) fuori dalla villetta parlare con PANDOLFO.

I membri del gruppo di fuoco uscirono dal garage, in cui erano entrati dalla porta di comunicazione interna. Il collaboratore si mise alla guida della Renault 5 a quattro porte, a bordo della quale salirono anche “Salvatore”, che prese posto sul sedile posteriore, e MESSINA DENARO Matteo, che si sedette davanti, al fianco del pilota, armati di pistole e di un fucile. Li precedeva -a circa sei o otto metri di distanza- il furgoncino, che era guidato dall’URSO e nella cui parte posteriore c’erano il LEONE, il MAZZARA e il Partannese di cui il collaboratore non ha ricordato il nome, il quale si mise un cappuccio per non farsi riconoscere. La parte posteriore del furgoncino era a due ante e a vetri; per altro, i sicari avevano messo fogli di carta bianca sui vetri medesimi per nascondere gli occupanti della parte posteriore. Il PATTI notò che alcuni secondi prima di fermarsi passarono vicino a una banca con un metronotte. Quando il furgone si fermò quasi in mezzo alla strada, il collaboratore si avvide che di fronte a loro, a circa dieci metri di distanza, c’era il PIAZZA, il quale dirigeva i lavori.

Scese immediatamente MAZZARA Vito, che si inginocchiò e sparò due o tre colpi con il suo fucile personale, colpendo alla nuca il PIAZZA, che era a circa cinque o sei metri di distanza da lui. Subito dopo scese il LEONE armato con il kalashnikov e sparò a un uomo che era in piedi vicino al PIAZZA. Infine MESSINA DENARO Matteo, il quale nel frattempo era uscito dalla Renault 5, esplose a sua volta un colpo di pistola in aria per spaventare i molti passanti che erano presenti. Il collaboratore non ha ricordato che qualcuno abbia sparato alle vittime con un revolver. Dopo qualche giorno incontrò LEONE e gli chiese perché aveva ucciso la seconda persona, che non c’entrava; il capo decina di Mazara del Vallo gli rispose che l’incappucciato gli aveva fatto cenno in tal senso.

Quando finì l’azione, che durò meno di un minuto, i componenti del gruppo di fuoco si allontanarono e raggiunsero una discarica, dove li aspettavano alcuni Partannesi, i quali consegnarono loro le due macchine pulite e diedero fuoco a quelle “sporche”. Il LEONE, il MAZZARA e “Salvatore” si allontanarono a bordo della “A 112”, che il collaboratore non ha saputo precisare a chi appartenesse, ma che era guidata dal terzo. Invece il PATTI, Cinuzzo URSO e il MESSINA DENARO salirono sulla “Y 10” di colore bianco sporco del Campobellese e si diressero in una cantina frantoio di Castelvetrano, imboccando viottoli interni. Là trovarono Francesco MESSINA DENARO e Giovanni FURNARI, che era stato presentato ritualmente al collaboratore nel 1986, ma che lo stesso conosceva dall’inizio degli anni ’80, in quanto era fratello di Vincenzo, era proprietario di una macelleria di Castelvetrano ed era un uomo d’onore di quella “famiglia”. Il PATTI si separò dai complici e si fermò nella cantina per circa dieci o quindici minuti, trascorsi i quali Francesco MESSINA DENARO disse al FURNARI di accompagnare subito il collaboratore a Marsala.

I due uomini partirono a bordo della macchina di costui, che era una Renault 5 o una FIAT 127 di colore bianco sporco, era molto malandata e puzzava di animali. Sebbene il FURNARI fosse là per caso, era a conoscenza dell’omicidio, tanto che durante il viaggio in automobile ne parlarono liberamente, perché entrambi erano uomini d’onore ed erano stati ritualmente presentati. Raggiunsero Marsala attraverso strade interne; giunti in paese, tra Lido Signorino e Lido Mediterraneo videro un posto di blocco della Guardia di Finanza. Il FURNARI gli aveva detto che, se durante il tragitto fossero stati fermati, egli avrebbe dovuto dire che era andato a Castelvetrano per vedere un vitello. Per altro riuscirono a evitare un posto di blocco in cui effettivamente si imbatterono, poiché il PATTI consigliò al FURNARI di svoltare a sinistra prima di raggiungere il posto di blocco. Il Castelvetranese lasciò il killer vicino alla Stazione di Marsala nei pressi del passaggio a livello da cui iniziava la via Roma alle ore 10,30-11,00 circa e quest’ultimo subito andò da Vincenzo D’AMICO a riferirgli che il “lavoro” era stato fatto (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente nelle udienze del 2 luglio 1998 e del 2 giugno 1999).

Deve precisarsi che, come si è già accennato, si è verificato un contrasto tra le dichiarazioni del PATTI in sede di esame e controesame, in quanto in quest’ultimo frangente il collaboratore ha affermato che il primo giorno si recarono a Partanna egli stesso, MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni, MAZZARA Vito, “Salvatore” e URSO Raffaele, mentre durante l’esame ha detto che si erano mossi solo i primi quattro.

Nel controesame, inoltre, sono state contestate al PATTI discrasie tra le affermazioni rese dal collaboratore nelle indagini preliminari e quelle fatte in dibattimento, e in particolare:

– il 26 agosto 1995 riferì di non avere parlato di nulla con il SINACORI durante il viaggio in macchina, mentre nel controesame ha affermato che nell’occasione suddetta essi parlarono, anche se genericamente, dell’omicidio; il collaboratore ha affermato di avere sempre detto la stessa cosa;

– il 26 agosto 1995 disse che aveva visto scendere dal furgone tutte e tre le persone che erano all’interno, mentre in dibattimento ha assunto che il Partannese non scese; il PATTI ha ribadito quest’ultima versione;

– in fase di indagini preliminari sostenne che solo lui e il MESSINA DENARO andarono a prendere “Salvatore”, mentre il LEONE e il MAZZARA li attesero al rifornimento, mentre in dibattimento ha dichiarato che si recarono tutti insieme a prelevarlo; il PATTI ha confermato quanto dichiarato in dibattimento;

– il 26 agosto 1995 disse che l’URSO era arrivato a Partanna alla guida del veicolo furgonato alcune ore dopo i complici, mentre in pubblica udienza ha assunto che arrivarono tutti insieme; il collaboratore ha ribadito l’esattezza di quest’ultima versione;

– il 26 agosto 1995 riferì che la Renault 5 era bianca, mentre in dibattimento ha detto che era di colore rosso o amaranto;

– nelle indagini preliminari affermò che il FURNARI lo aveva lasciato al bar in cui si trovava Vincenzo D’AMICO, mentre in dibattimento ha dichiarato che lo lasciò alla Stazione di Marsala; il collaboratore ha ribadito quest’ultima versione (cfr. controesame del PATTI all’udienza del 2 giugno 1999).

Nel corso del riesame, infine, il PATTI ha precisato che incontrò “Calorio” (FERRARA Calogero) nel carcere di Termini Imerese nell’agosto del 1993, ma che lo aveva visto per la prima volta alla discarica, quando i sicari avevano consegnato i veicoli usati nell’agguato ai Partannesi, e in seguito glielo aveva indicato MESSINA DENARO Matteo come una delle persone arrestate a Partanna in un’operazione contro le cosche del paese (cfr. riesame in data 3 giugno 1999).

Vincenzo SINACORI ha ammesso di essere stato coinvolto nell’omicidio PIAZZA.

Per altro, ha aggiunto che egli si limitò ad accompagnare allo svincolo di Castelvetrano con la sua Audi 80 Giovanni LEONE e Antonio PATTI, che andò a prendere a Marsala. Il LEONE, infatti, gli aveva comunicato che dovevano andare a Castelvetrano a fare un “lavoro” (ovvero, nel gergo mafioso, un omicidio), cosicchè capì quale era lo scopo della trasferta, sebbene non sapesse chi era la vittima designata.

Allo svincolo incontrarono MESSINA DENARO Matteo e MAZZARA Vito, il quale forse aveva una FIAT Uno bianca. Quindi tutti insieme andarono alla fattoria di FURNARI Vincenzo, dove li stavano attendendo il proprietario e alcuni Partannesi di cui non è stato in grado di precisare il nome, poiché non li rivide più. In quest’ultimo luogo erano state preparate le armi e quant’altro era necessario per la commissione del delitto. Il SINACORI si fermò alla fattoria per quindici o venti minuti e poi se ne andò. La fattoria, nella quale il FURNARI allevava animali, era a circa un chilometro e mezzo dal rifornimento di benzina ed era composta da più corpi di fabbrica distinti e non lontani tra loro.

Lesse dell’omicidio due o tre giorni dopo sul giornale e capì che era stato commesso dalle persone che si erano riunite alla fattoria del FURNARI. L’esattezza della sua deduzione fu confermata in seguito da MESSINA Francesco. Successivamente chiese notizie anche a MESSINA DENARO Matteo, il quale gli spiegò che avevano aspettato alcuni giorni a commettere l’omicidio perché avevano avuto problemi; che il PATTI era stato chiamato a fare parte del gruppo in quanto conosceva la vittima, ma che non la riconobbe la prima volta che uscirono per andarla a cercare; che in seguito si erano organizzati diversamente con un furgoncino.

Il SINACORI ha specificato altresì che il PIAZZA fu ucciso principalmente perché aveva reagito sparando agli aggressori in occasione dell’assassinio di Antonino INGOGLIA, ma anche perché si era venuto a sapere che era coinvolto nella guerra (cfr. esame e controesame del SINACORI, resi rispettivamente alle udienze del 9 luglio 1998 e del 2 giugno 1999).

In sede di controesame e riesame il SINACORI ha rivelato di avere saputo dal MESSINA DENARO e dal PANDOLFO che FERRARA Calogero era estraneo “a tutto” (non solo al duplico omicidio in parola) e che si trovava immotivatamente a Pianosa.

Il difensore ha contestato al SINACORI alcune discrasie tra quanto affermato in dibattimento e quanto rivelato nel corso delle indagini preliminari, e in particolare:

– il 19 novembre 1996, alla domanda del P.M. se sapesse nulla sul duplice omicidio in parola, rispose negativamente, mentre in dibattimento ha riferito di avere avuto un ruolo, anche se marginale, in esso; il collaboratore ha chiarito che nelle indagini preliminari aveva inteso dire di non avere partecipato personalmente all’esecuzione del crimine;

– il 19 novembre 1996 dichiarò che nessuno gli aveva spiegato cosa il gruppo di fuoco stesse andando a fare anche se egli lo aveva intuito, mentre in sede di controesame ha sostenuto che il LEONE gli aveva confidato che dovevano andare a “fare un lavoro”; il SINACORI ha confermato quest’ultima versione;

– nell’interrogatorio non fece cenno alcuno alla circostanza che si era recato alla fattoria, a differenza che nel corso del dibattimento; il collaboratore ha affermato che ricordava di avere sempre detto di esserci andato;

– il 19 novembre 1996 dopo che il P.M. gli ebbe letto le dichiarazioni rese dal PATTI sul suo ruolo nel fatto di sangue in parola disse che “ricordava”, mentre in controesame ha assunto che in un primo momento non aveva fatto cenno al suo ruolo perché, essendo egli sostanzialmente estraneo al delitto, aveva voluto tenerne fuori sia se stesso che altre persone; il SINACORI ha dichiarato che affermando che rammentava intendeva riferirsi alla circostanza che aveva accompagnato le persone indicate nel luogo indicato dal PATTI (cfr. controesame del 2 giugno, cit.).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato sentito Vincenzo TRINCERI, il quale rimase ferito nel corso dell’azione criminosa.

Il testimone ha riferito che quel giorno alle ore 9,00 circa, mentre stava discendendo il Corso Vittorio Emanuele di Partanna per recarsi alla Banca Sicula, sita sul lato sinistro della strada a circa cento metri di distanza dal punto in cui si trovava, udì diversi colpi d’arma da fuoco, sparati in rapida successione. Dapprima accelerò il passo, poi, avendo sentito un bruciore alla spalla, si gettò a terra. Non vide da dove provenivano i colpi, perché l’azione si verificò alle sue spalle. Dal luogo in cui si trovava non si poteva scorgere la sede della banca e perciò il teste non ha saputo dire se vi era qualcuno di guardia fuori dall’istituto di credito.

Quando ritornò la calma si recò subito dal medico e poi all’ospedale di Castelvetrano, dove apprese di essere stato colpito da tre pallini e gli furono prescritti due giorni di convalescenza (cfr. deposizione del TRINCERI all’udienza del 2 luglio 1998, nonché referto medico redatto il giorno 11 giugno 1990 alle ore 10,10 dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, nel quale fu diagnosticato che la vittima aveva riportato ferite d’arma da fuoco al fianco destro e alla regione scapolare destra e un’escoriazione al gluteo sinistro).

Non essendo stato possibile escutere in dibattimento Antonino GULLO, il quale si è reso irreperibile, all’udienza del 22 aprile 1999 il P.M. ha prodotto il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal medesimo l’11 giugno 1990 ai carabinieri di Partanna.

Il GULLO affermò che quella mattina alle ore 7,00 o 7,30 circa, su disposizione del suo datore di lavoro PIAZZA Giuseppe, si era messo alla guida di un camion della ditta “Scavi Edili” e si era recato in una traversa di via Vittorio Emanuele (via Libertà o via S. Francesco), in quanto doveva caricare e portare via materiale di risulta relativo a una abitazione in fase di demolizione.

Giunto a destinazione, aveva trovato sul posto SCIACCA Rosario, il muratore che aveva in appalto l’opera, e un altro operaio. Trascorsi pochi minuti, nei quali avevano atteso che arrivasse il ruspista DI PRIAMO Antonino, avevano iniziato i lavori ed egli aveva aspettato che demolissero una parte della casa e riempissero il camion per andarlo a scaricare. Circa un quarto d’ora dopo il suo arrivo era sopraggiunto PIAZZA Giuseppe alla guida di un altro camion della sua ditta.

Il PIAZZA e lo SCIACCA erano rimasti in attesa vicini l’uno all’altro, mentre il teste era a circa otto metri di distanza da loro; dopo circa un’ora, mentre erano ancora nelle medesime posizioni, il GULLO, che stava guardando la pala meccanica, aveva udito colpi d’arma da fuoco in un numero che non seppe precisare. Aggiunse che aveva compreso subito di essere stato colpito contemporaneamente alla coscia e alla spalla destra, ma non aveva perso i sensi e aveva cercato di raggiungere la posizione in cui si trovava il ruspista, senza riuscirci perché era caduto bocconi pochi metri prima di raggiungerlo. Aveva sentito altri due colpi d’arma da fuoco e poi più nulla. Si era rialzato e aveva notato che il ruspista DI PRIAMO lo aveva raggiunto e cercava di sorreggerlo. Il testimone specificò che non aveva udito automobili allontanarsi, ma aveva visto il PIAZZA e lo SCIACCA a terra tra l’asfalto e il marciapiede lato destro. Avevano raggiunto l’incrocio con Corso Vittorio Emanuele, dove suo zio IPPOLITO Giovanni lo aveva caricato sulla sua autovettura e lo aveva portato all’ospedale di Castelvetrano (cfr. verbale s.i.t. dell’11 giugno 1990, cit. e referto rilasciato in pari data alle ore 10,00 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, nel quale i sanitari gli diagnosticarono ferite multiple d’arma da fuoco di piccole dimensioni nelle regioni dorsale, glutea e posteriore arti inferiori, nonché una ferita della grandezza di circa tre centimetri nella regione posteriore dell’emitorace destro e al palmo della mano sinistra e gli hanno indicato una prognosi di 20 giorni).

Paola VIVONA ha riferito che, mentre stava salendo su un marciapiede in Corso Vittorio Emanuele a Partanna, vide un uomo alto circa m.1,75-1,80, con i capelli lisci di colore castano scuro e con un’arma lunga in mano. Il suddetto individuo le fece cenno di passare e, non appena ella fu salita sul marciapiede, oltrepassandolo, udì un colpo e si buttò a terra, o forse cadde, poiché ha affermato di avere avuto una “vertigine”. Quando si rialzò non c’era più nessuno, ma capì cosa era successo, dato che sentì una persona urlare che avevano ammazzato una persona (cfr. deposizione della VIVONA all’udienza del 2 luglio 1998).

Girolamo RANDAZZO ha rivelato che la mattina dell’agguato alle ore 8,45 o 9,00 circa, mentre stava mettendo in moto la sua autovettura parcheggiata vicino all’incrocio tra via Libertà e il corso Vittorio Emanuele a Partanna, scorse un furgoncino di un colore che non ha ricordato con certezza (precisando per altro che forse era beige), con la parte laterale destra, l’unica che potè vedere, “chiusa”, senza vetri. Dopo circa dieci o quindici secondi udì molti colpi d’arma da fuoco sparati in rapida successione provenienti da un piazzale ubicato a circa cinquanta metri dal punto in cui si trovava nella direzione da cui proveniva.

Il teste ha aggiunto che vicino all’incrocio non notò persone in uniforme e, sebbene nel corso vi fossero le sedi di due istituti bancari, erano più oltre rispetto all’incrocio e dal posto in cui si trovava il teste non si vedevano.

Ha detto altresì che all’epoca del delitto vi erano lavori in corso in una laterale sulla destra di via Vittorio Emanuele, la quale era chiusa al traffico (cfr. deposizione RANDAZZO all’udienza del 2 luglio 1998).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì Giacomo GIAMETTA e SCIACCA Giuseppe.

Il primo ha affermato che alle ore 9,30 circa di domenica 22 aprile 1990 gli era stata rubata la Peugeot 205 di colore verde metallizzato a cinque sportelli, che aveva posteggiato, con le chiavi inserite, nelle vicinanze del Palasport. Denunciò il furto lo stesso giorno (cfr. deposizione del GIAMETTA all’udienza del 2 luglio 1998).

Giuseppe SCIACCA, legale rappresentante della società “Enoagri di Sciacca e Scilabra”, ha dichiarato che nel 1990 a Campobello di Mazara l’impresa subì la sottrazione di un furgoncino Citroen C 15 di colore bianco a tre sportelli, dotato di un’apertura a due ante a vetri nella parte posteriore. Il mezzo non fu mai più ritrovato (cfr. deposizione del SCIACCA all’udienza del 2 luglio 1990).

A tale ultimo proposito, il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che il furto del furgoncino avvenne la notte tra il 29 e il 30 maggio e fu denunciato al Commissariato di Mazara del Vallo (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 9 luglio 1998).

Cristiana ZENTIL, amante di Pietro INGOGLIA il vecchio, ha confermato l’esistenza di rapporti tra la famiglia del suo uomo e il PIAZZA. Infatti ha dichiarato che Roberto INGOGLIA fu suo ospite a Pordenone per alcuni giorni. Durante la sua permanenza in un’occasione portò a casa della donna un certo PIAZZA, il quale cenò insieme a lei, ai suoi familiari e a Pietro e Roberto INGOGLIA. Il suo amante ebbe a confidarle che si sentiva obbligato nei confronti di quest’uomo, poiché aveva tentato di salvare suo nipote Antonino, sparando ai suoi aggressori. A cena i suoi ospiti erano tranquilli, ma ogni tanto uscivano sul terrazzino per parlare. Dopo la cena accompagnarono il PIAZZA al confine di Stato (cfr. deposizione ZENTIL, all’udienza dell’8 luglio 1999).

Roberto INGOGLIA ha confermato solo parzialmente le affermazioni della ZENTIL sostenendo che dopo venti giorni dalla morte di suo fratello Antonino se ne andò da Partanna per circa quattro mesi, per poi rientrare e ripartire nuovamente dopo due mesi, ritornando in paese solo sporadicamente.

Con riferimento al PIAZZA, ha detto che aveva automezzi che usava anche suo fratello Antonino per i suoi lavori e che lo cercò per avere informazioni sull’omicidio di quest’ultimo, dato che vi aveva assistito, ma non riuscì a vederlo, poiché il predetto PIAZZA fu arrestato il giorno in cui sarebbe dovuto avvenire l’incontro.

Il teste ha aggiunto che con suo zio era in buoni rapporti e lo incontrò a Pordenone, dove rimase quattro giorni ospite di un’amica di Pietro di nome ZENTIL. Inizialmente ha negato di avere incontrato il PIAZZA in quell’occasione, poi -per giustificare la discrasia tra le sue propalazioni e quelle della ZENTIL- ha sostenuto di avere un ricordo sfuocato di quanto avvenne in quel frangente poiché ingeriva sonniferi per calmarsi e ha ammesso di avere sentito la vittima telefonicamente e di averla vista di sfuggita.

L’INGOGLIA ha negato altresì che egli stesso e il PIAZZA nutrissero timori per la loro incolumità e ha sostenuto di essersene andato dal suo paese d’origine soltanto per riscattare il suo nome, infangato dalle inchieste di polizia.

Tuttavia, da un episodio contestatogli dal P.M. è emerso il clima di terrore che regnava tra gli uomini appartenenti al gruppo facente capo agli INGOGLIA. Infatti, l’8 novembre 1990 egli disse agli inquirenti che nel precedente mese di marzo o aprile aveva visto passare davanti a casa sua, a bassa velocità, una A112, condotta da un individuo scuro di carnagione, con capelli lisci e baffi e di circa trenta o trentacinque anni. Si era a tal punto allarmato che lo stesso pomeriggio se ne era andato all’estero, in quanto si era recato dal PIAZZA descrivendogli l’aspetto fisico dell’uomo e il suo interlocutore aveva affermato che il killer del fratello che egli aveva inseguito aveva le stesse caratteristiche somatiche, ad eccezione dei capelli, che non aveva visto perché quel giorno erano coperti da un cappellino. Roberto INGOGLIA, in seguito alla contestazione, ha ricordato quest’ultima circostanza, ribadendo per altro che la sua preoccupazione derivava soprattutto dal fatto che gli inquirenti gli ripetevano sempre che come ultimo uomo della sua famiglia era un obiettivo e perciò sospettava di tutte le macchine e le persone forestiere. Ha comunque ripetuto che aveva già deciso di andarsene (cfr. audizione di Roberto INGOGLIA all’udienza dell’8 luglio 1999).

Orbene, a giudizio di questa Corte, le dichiarazioni dibattimentali dell’INGOGLIA non possono essere giudicate veritiere, essendo palese che egli ha tentato di minimizzare l’accaduto e di escludere l’inserimento della sua famiglia nel contesto mafioso partannese, fatto che invece è emerso con certezza dagli elementi probatori raccolti in dibattimento. In quest’ottica è evidente da un lato che egli si adoperasse per aiutare i membri del clan in difficoltà (come nel caso del PIAZZA, il quale per di più aveva tentato di aiutare suo fratello Antonino nel corso dell’agguato mortale) e dall’altro lato che fosse pienamente consapevole di essere in pericolo di vita e pertanto fosse guardingo e alla fine abbia deciso di andarsene dal paese per salvarsi. Debbono essere invece reputate veridiche le affermazioni rese all’epoca dei fatti, quando l’INGOGLIA instaurò un rapporto di carattere confidenziale con alcuni inquirenti nella speranza di riceverne un vantaggio nella lotta contro il gruppo nemico; queste ultime propalazioni, infatti, hanno trovato significative conferme nelle versioni di altri testimoni, prima tra tutti la ZENTIL.

La deposizione di Brigida GULLO, moglie di Francesco LOMBARDO e figlia di Placido GULLO, ha confermato che il PIAZZA era inserito nell’ambiente degli INGOGLIA.

Infatti, la donna ha affermato che suo marito condusse un’impresa di lavaggio all’interno di un locale di proprietà della vittima fino al 1989, quando andò a lavorare in un terreno dello stesso PIAZZA. Dopo l’omicidio di quest’ultimo, tramite i buoni uffici di Placido GULLO, trovò lavoro alle dipendenze di Fortunato PIAZZA (cfr. audizione della GULLO all’udienza del 15 luglio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e complessivamente costanti, essendo stati sostanzialmente ribaditi in maniera conforme in ogni fase del procedimento.

Le poche difformità verificatesi all’interno delle varie versioni rese nel corso del procedimento hanno riguardo a particolari quasi sempre secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità dei collaboratori (e in particolare), a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le loro dichiarazioni.

Le uniche discrasie significative interne sono relative al racconto del PATTI in ordine alla prima fase dell’azione, della quale è pacifico che non aveva parlato nel corso delle indagini preliminari. Oltre al suddetto, radicale contrasto, nel corso del dibattimento lo stesso collaboratore ha indicato diversamente le persone che il primo giorno si recarono a Partanna ed eseguirono l’infruttuoso giro di ricognizione. Quanto al primo profilo, infatti, il PATTI in sede di esame ha detto che vi andarono lui, MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni e MAZZARA Vito e nel controesame i medesimi individui, URSO Raffaele e “Salvatore”. In ordine al secondo punto, poi, in esame ha indicato i membri del commando che compì la ricognizione in se stesso, nel MESSINA DENARO, nel LEONE e nel MAZZARA e in controesame i primi tre e “Salvatore”.

Per altro, le riportate discrasie non sono di rilevanza fondamentale, atteso che attengono tutte al primo, infruttuoso tentativo di sopprimere il PIAZZA e non a quello effettivamente riuscito, sul quale ultimo, invece, il collaboratore non ha avuto incertezze. La contraddizione in cui il collaboratore è incorso con riferimento al primo episodio -che è stata verosimilmente cagionata dalla sovrapposizione nella mente del soggetto narrante di due scene tra loro simili, quali furono le due fasi dell’azione in parola- d’altra parte, trova una logica spiegazione alla luce della personalità dell’imputato. Egli, infatti, era essenzialmente un killer e pertanto la sua attenzione e il suo interesse erano volti soprattutto al momento dell’esecuzione materiale del delitto (fatti sui quali i suoi ricordi sono sempre particolarmente vividi e precisi), mentre non di rado ha rammentato solo genericamente le fasi precedenti e successive o le persone presenti in appoggio, che ai suoi occhi rivestivano un’importanza secondaria.

In ogni caso, a prescindere dalle precedenti osservazioni, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi fisiologico che talvolta abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze, tanto più che nella fattispecie in esame (che ha ad oggetto un episodio svoltosi otto anni prima delle dichiarazioni dibattimentali) l’azione si svolse in due momenti i quali si svilupparono con modalità tra loro simili con riferimento alle basi utilizzate e alle persone che vi parteciparono. Del resto, come si è già più volte sottolineato, a fronte di un tale mole di rivelazioni, sarebbe inquietante se il PATTI non fosse mai incorso in errori o contraddizioni, che -se impongono al Giudice di valutare con particolare attenzione le dichiarazioni del medesimo, alla luce dei riscontri che si trovino o meno a suffragio delle sue affermazioni- finiscono con il confermare la genuinità e la lealtà del collaboratore.  

Inoltre, i racconti dei due collaboratori si sono reciprocamente riscontrati in ordine ad alcune circostanze.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che il SINACORI deve essere ritenuto tendenzialmente attendibile anche laddove ha riferito fatti raccontatigli da altri “uomini d’onore”, e in particolare da MESSINA DENARO Matteo e da MESSINA Francesco. Infatti costoro non avevano alcuna ragione di mentirgli, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli stessi. Il SINACORI, in particolare, era l’autista del MESSINA ed era molto vicino al boss di Castelvetrano, che spesso nelle sue deposizioni dibattimentali ha menzionato con il nome proprio “Matteo” e nei cui confronti ha sempre dimostrato il massimo rispetto.

Ciò premesso, le dichiarazioni dei due collaboratori concordano sui seguenti punti:

– tutti e due hanno riferito che il PATTI fu coinvolto nell’azione perché conosceva l’obiettivo;

– entrambi hanno detto che il SINACORI accompagnò il PATTI e il LEONE allo svincolo di Castelvetrano a bordo della sua Audi 80;

– tutti e due hanno sostenuto che nel luogo dell’appuntamento c’erano MESSINA DENARO Matteo e MAZZARA Vito, il quale ultimo aveva probabilmente una FIAT Uno (il SINACORI ha precisato che l’autovettura era bianca);

– entrambi hanno assunto che il gruppo si recò alla fattoria di Vincenzo FURNARI, che era composta da più fabbricati limitrofi e in cui erano allevati animali;

– tutti e due hanno affermato che la causale dell’omicidio fu il coinvolgimento del PIAZZA nella faida partannese;

– entrambi hanno dichiarato che dal momento in cui il gruppo di fuoco si riunì a quello del delitto trascorsero due o tre giorni (il SINACORI ha affermato che lesse la notizia su un quotidiano dopo tale lasso di tempo e che in seguito MESSINA DENARO gli raccontò che avevano atteso alcuni giorni poiché avevano avuto problemi).

Per altro, deve rilevarsi altresì che tra le versioni del fatto fornite dai collaboratori vi sono anche talune discrasie significative, atteso che il PATTI ha asserito che all’appuntamento al distributore di benzina nei pressi dello svincolo di Castelvetrano vi era, oltre alle persone nominate dal SINACORI, anche URSO Raffaele e che prima di recarsi a Partanna andarono a prendere “Salvatore”, fatti e persone a cui il collaboratore Mazarese non ha fatto cenno.

Inoltre, il PATTI ha sostenuto che il SINACORI se ne andò subito dopo averli accompagnati al distributore e non li accompagnò a prelevare “Salvatore” e che i membri del commando il secondo giorno non passarono alla fattoria del FURNARI. Al contrario, in dibattimento il collaboratore mazarese, se non ha fatto cenno al CLEMENTE, ha sostenuto di essersi recato nella fattoria del FURNARI, anche se l’avv. MARINO gli ha contestato che nell’interrogatorio del 19 novembre 1996 non aveva riferito di essersi recato in quel luogo.

Orbene, se tali contrasti non inficiano la complessiva attendibilità dei due collaboranti, in virtù del generale principio della frazionabilità del giudizio sulla credibilità delle chiamate in correità, esse, tuttavia, proprio in considerazione del fatto che non attengono a circostanze marginali nel complesso delle dichiarazioni del SINACORI sul fatto di sangue in parola, impongono un vaglio particolarmente rigoroso delle propalazioni dei “pentiti”, specialmente con riferimento ai fatti e agli imputati sulle cui posizioni tali contrasti refluiscono direttamente.

Le propalazioni del PATTI e del SINACORI sono state confermate altresì da numerosi elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale, a partire dalle causali del duplice omicidio.

Non possono, infatti, nutrirsi dubbi sul fatto che l’assassinio del PIAZZA (e dell’incolpevole SCIACCA) debba essere inserito nel contesto della faida mafiosa in quell’epoca in corso a Partanna. Gli inquirenti, del resto, pervennero a siffatta conclusione anche prima dell’inizio della collaborazione di “uomini d’onore” di parte corleonese, sulla base della personalità delle vittime e delle risultanze investigative acquisite (sul punto si rinvia all’Introduzione al presente Capitolo, nel quale sono state tratteggiate, seppur brevemente, le figure degli scomparsi, la loro qualità di affiliati alla cosca, l’origine dello scontro nella progressiva perdita di potere degli INGOGLIA a favore degli ACCARDO a causa della vicinanza di costoro ai MESSINA DENARO di Castelvetrano, la vicinanza agli INGOGLIA di molti degli uccisi nella faida).

Con specifico riferimento alla figura del PIAZZA, oltre a quanto sopra riportato (e in particolare le dichiarazioni della ZENTIL, della GULLO e di Roberto INGOGLIA), deve osservarsi che egli subito dopo l’assassinio dell’architetto INGOGLIA venne denunciato in stato di irreperibilità per illegale detenzione e porto in luogo pubblico della pistola con la quale sparò contro i sicari e che per tale fatto fu successivamente arrestato. La circostanza che il PIAZZA si recasse al lavoro armato è una prova certa del suo coinvolgimento nella guerra in corso a Partanna, in quanto, se fosse stato estraneo alla stessa, non avrebbe avuto ragione alcuna di adottare precauzioni tanto drastiche.

A ulteriore suffragio del diretto coinvolgimento del PIAZZA nella faida vi sono altresì le dichiarazioni rese da Placido GULLO al dottor MISITI. In particolare, costui ebbe a riferire che subito dopo l’omicidio dell’architetto INGOGLIA aveva accompagnato alla stazione di Palermo il PIAZZA, il quale era preoccupato per la sua incolumità, dato che aveva risposto al fuoco dei sicari.

Aggiunse che la vittima gli aveva riferito altresì che la famiglia ACCARDO e un loro affiliato, RALLO Francesco, pretendevano tangenti dall’architetto tramite l’assunzione nei suoi cantieri di persone che percepivano uno stipendio senza prestare alcuna attività lavorativa. L’INGOGLIA a un certo punto aveva deciso di licenziarli e a seguito di tale fatto erano state danneggiate le sue automobili, fatto che aveva dato inizio alla guerra.

Il GULLO precisò anche che il PIAZZA, dopo essere stato arrestato in Puglia e liberato, era ritornato a Partanna e che un giorno, mentre era insieme al testimone, aveva visto RALLO Francesco e lo aveva immediatamente raggiunto, staccandosi dal compagno e intrattenendosi a parlare con l’altro. Dopo questo colloquio, avvenuto poco tempo prima della sua morte, aveva confidato al GULLO che si sentiva più tranquillo sulla sua sorte (cfr. dichiarazioni del MISITI all’udienza del 1 luglio 1998, nonché più volte citate sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo, nelle quali si sono specificate siffatte circostanze).

Alla luce di tutte le citate considerazioni, può dunque concludersi che il PIAZZA era un soggetto inserito a pieno titolo nel clan facente capo agli INGOGLIA, di uno dei quali (l’architetto Antonino) riceveva le confidenze e la cui vita tentò addirittura di difendere con le armi. Dopo l’omicidio dell’amico, avendo compreso di essere in pericolo, tentò di fuggire, aiutato dai membri superstiti della famiglia INGOGLIA. Rientrato in Italia, probabilmente a causa dell’impossibilità di sostentarsi all’estero, fu individuato e arrestato. In seguito alla sua scarcerazione decise di ristabilirsi a Partanna e -di fronte alla rotta militare della fazione a cui apparteneva e alla fuga di coloro che erano sopravvissuti- cercò di sistemare la sua posizione attraverso il contatto con uno dei membri più influenti del gruppo dei “Cannata”, RALLO Francesco (incontro documentato dalla menzionata relazione di servizio).

La circostanza che quest’ultimo fosse un elemento di spicco della cosca Partannese è ormai definitivamente sancita dalle citate sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo, nelle quali è stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, nella quale è stato ritenuto responsabile, in qualità di mandante, dell’omicidio del RUSSO (fatti sui quali per altro si ritornerà in seguito, nella scheda personale dedicata all’imputato in parola).

Sulla base delle predette considerazioni deve inoltre ritenersi dimostrato che la vittima designata fosse il PIAZZA, mentre lo SCIACCA, il cui nome non risulta coinvolto ad alcun titolo nella guerra di mafia che ci occupa, sia stato ucciso perché si trovava casualmente sul posto, come sostanzialmente affermato dal PATTI (anche il SINACORI, del resto, pur non essendosi soffermato sulla figura della seconda vittima, ha sempre nominato il PIAZZA come unico obiettivo dell’azione).

Del pari, il coinvolgimento dei Castelvetranesi nel duplice omicidio in esame appare del tutto verosimile. In primo luogo, infatti, la “famiglia” di Partanna faceva parte del mandamento di Castelvetrano e pertanto rientra nella logica e nella prassi che il capo mandamento e i suoi uomini più autorevoli intervenissero per risolvere i conflitti ovvero per appoggiare uno dei due schieramenti, facendo pendere il piatto della bilancia dalla parte la cui causa avevano deciso di sostenere. In secondo luogo, poi, già dal 1987 erano comprovati rapporti tra gli ACCARDO e i MESSINA DENARO, come dimostrava l’incontro a Salaparuta documentato dalla più volte citata relazione di servizio.

Anche la scelta del PATTI come killer trova un’adeguata giustificazione da un lato nel fatto che in effetti egli conosceva il PIAZZA, con il quale era stato codetenuto nel carcere di Trapani nel periodo ricompreso tra il 18 settembre e il 6 ottobre 1989, quando il Marsalese fu liberato (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 9 luglio 1998).

Le propalazioni del PATTI hanno trovato significativi riscontri altresì nella consulenza balistica redatta dall’Ispettore Superiore Gaetano AZZOLINA, in servizio al Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo.

L’AZZOLINA ha accertato che nell’omicidio PIAZZA-SCIACCA furono usati un revolver calibro 38 o 357 magnum, un’arma lunga semiautomatica calibro 12 e un fucile d’assalto calibro 7,62×39, modello 1943.

Ha inoltre effettuato le seguenti comparazioni balistiche:

         il fucile d’assalto 7,62×39 era un’arma automatica e da guerra di tipo kalashnikov e si trattava di una delle due mitragliette del medesimo modello utilizzate per l’omicidio di L’ALA Natale;

– il fucile semiautomatico da caccia calibro 12 fu collegato inizialmente all’omicidio di REINA Giovanni, avvenuto a San Vito Lo Capo il 5 giugno 1991 e successivamente agli assassinii di MONTALTO Giuseppe (avvenuto a Trapani il 23 dicembre 1995), di PIZZARDI Gaetano (commesso a Trapani l’8 novembre 1995), di MONTELEONE Antonino (perpetrato a Trapani il 7 dicembre 1995); il consulente tecnico ha dichiarato che di essere certo che tutti questi delitti furono commessi con la stessa arma, nonostante la difficoltà dell’accertamento dovuta alla non omogeneità del materiale balistico sequestrato, data l’identità delle impronte primarie e di quelle secondarie. L’AZZOLINA ha aggiunto, a tale ultimo profilo, che le prime consentono di identificare la “classe” dell’arma, ovvero la marca e il modello, tramite il confronto delle impronte di percussione, estrazione ed espulsione lasciate sul proiettile al momento della deflagrazione con le campionature custodite in archivio (p.es. un certo tipo di pistola di una determinata marca lascia 5 rigature destrorse); le seconde, invece, sono quelle particolari lasciate da ogni singola arma e proprie solo di essa (cfr. esame dell’AZZOLINA ex art.195 c.p.p. all’udienza dell’8 luglio 1998).

Orbene, i risultati della consulenza balistica costituiscono un’ulteriore conferma che i delitti L’ALA (commesso il 7 maggio 1990) e PIAZZA-SCIACCA (perpetrato l’11 giugno 1990) non solo erano entrambi di matrice mafiosa, ma erano altresì riconducibili allo stesso gruppo criminale.

A tale proposito, giova ricordare che il SINACORI, narrando la dinamica dell’omicidio del L’ALA, ha affermato che gli sparatori furono MADONIA Salvatore e LEONE Giovanni e che il primo era stato interessato perché i Mazaresi, sebbene disponessero di un kalashnikov, non sapevano usarlo. Orbene, secondo la ricostruzione del duplice omicidio in esame fatta dal PATTI (il quale non partecipò all’esecuzione del L’ALA), fu proprio il LEONE a utilizzare il kalashnikov.

Le dichiarazioni del PATTI sono state riscontrate altresì da numerosi elementi emersi dagli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO, e in particolare:

  1. come sostenuto dal collaboratore, FURNARI Vincenzo -di cui il propalante ha descritto esattamente le caratteristiche somatiche e che ha precisato correttamente non essere fratello di FURNARI Saverio- era effettivamente proprietario di una fattoria in contrada Stella, nella quale, fino al momento del suo arresto, gestì un allevamento di bovini. L’errore da parte del “pentito” nell’indicazione del percorso da seguire per giungere alla tenuta predetta non appare significativo, atteso che è emerso dal dibattimento che egli vi si recò soltanto in quell’occasione e pertanto è del tutto plausibile che abbia dimenticato la strada da seguire per arrivarci;
  2. il PATTI fu arrestato all’interno della villa, sita in Contrada Quarara, di proprietà di MESSINA Antonio (cl.1941), attualmente detenuto in forza di una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso; la famiglia MESSINA abitava al piano terra, mentre il latitante occupava uno degli appartamenti al primo piano;
  3. il collaboratore ha indicato PANDOLFO Vincenzo con il titolo di “dottore”: in effetti il prevenuto in parola si laureò in medicina all’Università di Palermo il 7 novembre 1987;
  4. la persona descritta dal PATTI come avente i capelli brizzolati e la corporatura robusta venne individuato dagli investigatori in RALLO Francesco, nato a Partanna il 5 dicembre 1946;
  5. il collaboratore ha affermato che MAZZARA Vito andò all’appuntamento al distributore di benzina a bordo della sua FIAT Uno di colore bianco: in effetti il suddetto prevenuto dal marzo 1990 al 16 ottobre 1995 fu titolare di un’autovettura di quel tipo e colore, targata TP-349193;
  6. il “pentito” ha sostenuto che il primo giorno si recò a Castelvetrano a bordo della sua FIAT Uno tg. “PA”. Il Maresciallo SANTOMAURO, ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha accertato che Marcello ATTINÀ, residente a Marsala e titolare della concessionaria omonima, riferì che l’odierno collaboratore per un periodo di tempo che egli collocò nel 1991 (e quindi compatibile con l’epoca in cui fu commesso il duplice omicidio in trattazione) ebbe la disponibilità di un’autovettura con quelle caratteristiche (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000 e relativa nota, prodotta al termine dell’audizione);
  7. il PATTI ha detto che in occasione del secondo incontro lo andò a prendere il SINACORI con la sua Audi 80; il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che all’epoca dell’omicidio il Mazarese era intestatario di un’automobile del predetto modello targata TP-344456;
  8. il “pentito” ha riconosciuto fotograficamente la cantina frantoio DE SIMONE come il luogo in cui, dopo l’omicidio, incontrò MESSINA DENARO Francesco e FURNARI Giovanni. L’immobile, sito in via Tagliata n.32 di Castelvetrano, apparteneva a DE SIMONE Giacomo cl. 1929 (arrestato nell’ambito dell’“operazione Selinus” per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso), a suo fratello Giovanni e allo zio Giacinto ed era già stato indicato come luogo in cui avvenivano convegni di mafia dal collaboratore Baldassare DI MAGGIO e individuato in un sopralluogo avvenuto l’8 luglio 1993 (cfr. deposizioni del Maresciallo SANTOMAURO nelle udienze del 9 luglio 1998 e 18 febbraio 2000)
  9. il collaboratore ha affermato che FURNARI Giovanni lo riaccompagnò a Marsala a bordo della sua Renault 5 o FIAT 127 bianco sporco.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in effetti l’individuo menzionato in quel periodo aveva una Renault 5 targata TP-311646.

In ordine ai contatti tra Giovanni FURNARI, fratello di Vincenzo e cugino di Saverio, e personaggi della cosca di Castelvetrano ha riferito il maresciallo Matteo SPARACINO, che fu in servizio alla Compagnia CC. di Castelvetrano dal 1983 al 1991. Il verbalizzante suddetto in data 8 novembre 1985 eseguì una perquisizione nell’abitazione e nell’ovile di NASTASI Antonino, in forza di decreto emesso il giorno precedente dal Pretore di Castelvetrano nell’ambito di un’indagine sulla locale “famiglia” mafiosa. Durante l’esecuzione dell’attività di ricerca della prova predetta, il Maresciallo SPARACINO rinvenne un appunto autografo del NASTASI contenente i nominativi di molti soggetti vicini alla cosca, tra cui MESSINA DENARO Francesco, suo figlio Salvatore, MAROTTA Antonino cl.1927, CLEMENTE Giuseppe cl.1927, FURNARI Saverio e FURNARI Fortunato e Vincenzo, cugini del precedente (cfr. deposizione SPARACINO resa nell’udienza del 14 novembre 1997 nel procedimento a carico di AGATE Giuseppe e altri, cosiddetto “Selinus”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Il Maresciallo SANTOMAURO, inoltre, ha riferito che in effetti FURNARI Giovanni, nato a Castelvetrano il 4 gennaio 1946, cugino di FURNARI Vincenzo, è stato titolare quanto meno negli anni tra il 1985 e il 1994 (periodo preso in considerazione per gli accertamenti relativi alla misura di prevenzione), di una macelleria sita nella Piazza Matteotti di Castelvetrano (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000).

Né la presenza di Giovanni FURNARI nella “cantina – frantoio” di Castelvetrano può essere esclusa sulla base delle dichiarazioni rese da INTERNICOLA Giuseppe, D’ANTONI Rosario, CATALANO Vito e MAUCERI Luigi nel procedimento a carico di AGATE Giuseppe e altri undici imputati celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala, i cui verbali sono stati prodotti dalle parti.

Infatti l’INTERNICOLA, dipendente dell’USL di Trapani in servizio dal 1990 al 1998 al mattatoio di Castelvetrano ha affermato che il FURNARI il giorno 11 giugno 1990 macellò animali, come si desumeva dal registro settimanale delle macellazioni. Il testimone, per altro, ha precisato che dalle notazioni contenute nel registro poteva evincersi solamente che quel giorno vennero macellati bovini di proprietà del FURNARI, non certo che vi avesse provveduto lui personalmente, né che lo stesso avesse portato via le carni macellate, essendo questi ultimi dati annotati rispettivamente su un documento di scorta che accompagna le bestie al momento dell’ingresso al mattatoio e sul cosiddetto “modello 17”. L’INTERNICOLA, tuttavia, ha specificato anche che all’epoca dei fatti in esame, a quanto rammentava, tutti gli allevatori maggiori (ivi compreso il FURNARI) provvedevano sempre personalmente a macellare i propri animali e che le operazioni richiedevano circa un’ora e mezzo o due per ciascun capo di bestiame (cfr. verbale di trascrizione della deposizione dell’INTERNICOLA all’udienza del 21 settembre 1998 nel processo a carico di AGATE Giuseppe e altri undici imputati).

Luigi MAUCERI, anch’egli in servizio al mattatoio di Castelvetrano all’epoca dei fatti, ha riferito che dal registro risultava che l’11 giugno 1990 vennero macellati due bovini di proprietà del FURNARI del peso complessivo di kg.480, operazione per la quale si impiegavano complessivamente circa due ore e mezza o due ore e quaranta minuti di tempo. Il testimone ha specificato altresì che dalla documentazione del macello non era possibile evincersi chi avesse provveduto alla macellazione; in ogni caso, pur essendo soliti gli allevatori macellare personalmente i propri animali, “capitava” talvolta che taluno degli allevatori macellasse le bestie di un collega per fargli una cortesia e pertanto è possibile che quel giorno il FURNARI non fosse andato al mattatoio comunale (cfr. deposizione MAUCERI all’udienza del 13 luglio 1998 nel processo a carico di AGATE Giuseppe e altri).

Orbene, come si è visto, dalle dichiarazioni dei testimoni suddetti è emerso che sulla base della documentazione presente al mattatoio non è possibile stabilire chi provvide alla macellazione dei bovini del FURNARI e il MAUCERI ha precisato che non era inconsueto che un allevatore macellasse gli animali di un altro per usargli una cortesia. Ne consegue che la circostanza che la mattina dell’11 giugno 1990 siano stati macellati due capi di bestiame di proprietà del FURNARI non esclude che quest’ultimo abbia incontrato il PATTI nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal collaboratore.

  1. il PATTI ha riferito che durante il tragitto dalla base al luogo del delitto scorse la sede di una banca vigilata da un metronotte: il SANTOMAURO ha accertato che l’istituto bancario che attualmente si chiama Banca Agricola Etnea all’epoca aveva una filiale a Partanna a circa m.100 dal luogo del delitto e, controllando i fogli di servizio, accertò che quel giorno c’era in servizio un metronotte;
  2. il PATTI ha affermato che durante il viaggio di ritorno, vicino a Marsala, egli e FURNARI Giovanni si imbatterono in un posto di blocco, che riuscirono a evitare grazie alla sua prontezza: il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che il giorno dell’omicidio PIAZZA-SCIACCA, l’11 giugno 1990, vi furono due servizi automontati della Guardia di Finanza: il primo turno (8,00 – 12,00) operò in centro città, via Mazara, contrada Barbarello, contrada Cuore di Gesù, Petrosino, lungomare Mediterraneo, mentre il secondo turno (16,00 – 20,00) agì in contrada Spagnola, Ettore Infersa, Birgi Nivolari, San Teodoro, FF Birgi, porto di Marsala, lido Delfino, lido Mediterraneo, torre Scibiliana, Biscione, porticciolo Giardinello, Marsala città porto (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 18 febbraio 2000 e nota del Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala datata 14 dicembre 1995 prodotta dal sottufficiale dell’Arma nella medesima udienza);

12) all’epoca del duplice omicidio MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, MAZZARA Vito, URSO Raffaele, ACCARDO Antonino, PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco, SINACORI Vincenzo, FERRARA Calogero e FURNARI Vincenzo erano liberi, mentre LEONE Giovanni, come si è già specificato più volte, era latitante (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 9 luglio 1998).

Infine, le propalazioni del PATTI hanno trovato riscontri negli atti irripetibili contenuti ab origine nel fascicolo per il dibattimento e nelle deposizioni dei testimoni, e in particolare:

– il collaboratore ha affermato che il gruppo di fuoco utilizzò due veicoli: dato confermato dal rinvenimento di due automezzi provento di furto che stavano bruciando subito dopo il duplice omicidio e non lontano dal luogo dello stesso, in direzione Castelvetrano (cfr. citate deposizioni SCIARRATTA e SASSANO);

– il PATTI ha identificato uno dei due mezzi usati in un furgoncino di colore bianco con portellone posteriore a due ante e a vetri, che nell’occasione furono coperti per impedire che dall’esterno si potesse vedere l’interno del veicolo: oltre che dalle citate deposizioni di Giuseppe SCIACCA, Bartolomeo SANTOMAURO e Renato SCIARRATTA, la circostanza è stata confermata dal SINACORI (il quale ha riferito di avere saputo da MESSINA DENARO che avevano utilizzato tale tipo di mezzo) e dal RANDAZZO (che ha detto di avere visto un furgoncino con la parte laterale destra “chiusa”);

– il collaboratore ha riferito che i due esecutori materiali del delitto furono il MAZZARA (il quale, a suo dire, scese e sparò dalla distanza di cinque o sei metri dagli obiettivi due o tre colpi con il suo fucile personale, che usava sempre quando era incaricato di commettere omicidi, poiché si vantava di essere un campione di tiro al piccione) e il LEONE (il quale utilizzò il kalashnikov) e che il MESSINA DENARO scese a sua volta dall’autovettura ed esplose un colpo di rivoltella in aria. Le risultanze delle autopsie e della consulenza balistica hanno dimostrato che PIAZZA fu attinto da due colpi di fucile da caccia caricato a proiettili multipli, verosimilmente calibro 12, di cui uno sparato a circa sei metri di distanza, e da otto proiettili di arma da fuoco a medio o grosso calibro di alta velocità e che lo SCIACCA fu attinto da un colpo di fucile da caccia caricato a pallettoni e da quattro proiettili d’arma da fuoco a medio o grosso calibro ad alta velocità. Orbene, il fucile del MAZZARA, in quanto da caccia, era certamente calibro 12 e l’arma di medio o grosso calibro di alta velocità va certamente identificata con una mitraglietta kalashnikov, tenuto conto che in sede di sopralluogo vennero repertate ogive di calibro 7,62×39. Infine, il fatto che nelle vicinanze del luogo del delitto fu ritrovata anche un’ogiva calibro 38 conferma anche il fatto che uno dei membri del gruppo di fuoco sparò almeno un colpo con un’arma corta e che non colpì le vittime.

A fronte di tante e così significative conferme, non può certo sopravvalutarsi la valenza dei dati riferiti dal PATTI e smentiti dalle risultanze probatorie.

Il collaboratore, infatti, ha affermato che le autovetture utilizzate per l’azione furono un furgoncino bianco e una Renault 5, che in alcune occasioni ha indicato come bianca e in altre come rossa o amaranto, mentre deve ritenersi dimostrato che la seconda autovettura utilizzata dai killer fu la Peugeot 205 verde metallizzato sottratta al GIAMETTA e rinvenuta in fiamme insieme al furgoncino nell’immediatezza del fatto. La portata dell’errore del collaboratore, per altro, è assolutamente marginale, atteso che evidentemente il PATTI ha confuso la macchina usata nell’azione con quella a bordo della quale FURNARI Giovanni lo riaccompagnò a Marsala, che ha descritto come una Renault 5 o una FIAT 127 bianca e che era in effetti una Renault 5, come appurato dal SANTOMAURO (vedi sopra).

Il collaboratore ha detto inoltre che l’URSO aveva una “Y 10”, mentre lo stesso all’epoca era intestatario di una “A 112” (cfr. deposizione SANTOMAURO, che ha aggiunto che era targata TP-228318). Anche in questo caso, la valenza probatoria del dato è modesta, tenuto conto che la circostanza che l’imputato suddetto non fosse titolare di un’autovettura del primo tipo non significa che non potesse disporne. Inoltre, ancora di più che nel primo caso, la discrasia ha ad oggetto un fatto certamente di rilevanza secondaria nella dinamica complessiva dell’azione, tanto più se paragonato con la pregnanza dei riscontri positivi rinvenuti alle affermazioni del PATTI.

Non può essere giudicato di rilievo maggiore l’errore commesso dal collaboratore nell’individuare l’ubicazione della sede in cui il MAZZARA, sparando con il suo fucile, colpì il PIAZZA: sebbene i consulenti tecnici non abbiano individuato con certezza il tipo di proiettile che attinse la vittima al capo, esso certamente non fu esploso da un fucile, data l’entità dello squarcio. Infatti lo svolgersi degli eventi fu fulmineo, essendo il LEONE sceso dal furgoncino subito dopo l’altro esecutore materiale e avendo cominciato immediatamente a sparare, cosicchè certamente il PATTI, il quale probabilmente vide il PIAZZA cadere a terra, dedusse che a colpirlo a morte fosse stato il killer di Valderice, che aveva preso accuratamente la mira e si vantava di essere un abile tiratore. Per la stessa ragione non può essere attribuito soverchio rilievo al fatto che il collaboratore marsalese ha omesso di riferire che entrambi i sicari (e non solo il LEONE) spararono allo SCIACCA, essendo assolutamente verosimile che il propalante, avendo fissato la sua attenzione sul capo decina della cosca di Mazara del Vallo, il quale stava esplodendo numerosi colpi di kalashnikov, non si sia avveduto del fatto che anche il MAZZARA aveva sparato contro la seconda vittima. Infatti, si deve ancora una volta sottolineare che il PATTI è stato complessivamente molto preciso sui dati fondamentali relativi all’esecuzione in senso stretto dell’omicidio: il tipo di armi utilizzate, il numero dei sicari (compatibile con i dati emersi dalla perizia balistica) e l’esplosione di un solo colpo di pistola e non indirizzato verso le vittime.

Del pari, il PATTI e il SINACORI sono stati smentiti solo parzialmente con riferimento al distributore di carburante allo svincolo autostradale di Castelvetrano nel quale sarebbe stato fissato il primo appuntamento dei membri del gruppo di fuoco. Infatti, gli accertamenti effettuati ai sensi dell’art.507 c.p.p. dal Maresciallo SANTOMAURO hanno dimostrato che i lavori per la costruzione dell’impianto iniziarono il 7 novembre 1991, dopo che il precedente 17 ottobre il Comune ebbe rilasciato la concessione, e terminarono il 29 ottobre 1992, mentre la licenza di agibilità fu rilasciata il 30 maggio 1993. Tuttavia, fin dal 1985 erano in funzione il bar e il ristorante che insistevano sullo spiazzo su cui in seguito fu aperto il distributore e nei due locali pubblici erano soliti fermarsi a mangiare automobilisti e camionisti, parcheggiando sul piazzale i loro veicoli. Ne consegue che è assolutamente verosimile che i killer si siano dati appuntamento nel luogo in parola, atteso che da uno lato lo stesso, per la sua vicinanza all’uscita dell’autostrada, era comodo sia per i Castelvetranesi che per i Mazaresi e i Marsalesi, e che dall’altro lato si trattava di un posto molto frequentato in cui era possibile non farsi notate.

Del pari, fin dal 1986 era stata terminata la costruzione della struttura penitenziaria ubicata dall’altra parte della strada rispetto al distributore di benzina (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 21 febbraio 2000 e documentazione prodotta dal verbalizzante comprovante quanto dallo stesso affermato). Pertanto, è indubbio che i collaboranti hanno errato nell’affermare che la stazione di servizio IP (e non AGIP, come sostenuto dal PATTI) come luogo del convegno tra gli assassini, atteso che la stessa nel 1990 non era ancora stata aperta, né erano iniziati i lavori di costruzione. Lo sbaglio commesso dai dichiaranti, per altro, a giudizio di questa Corte trova un’adeguata giustificazione da un lato nel fatto che già all’epoca dell’omicidio il piazzale sul quale in seguito sarebbe stata costruita la stazione di servizio era un luogo di sosta e di ritrovo (e pertanto particolarmente adatto per incontrarsi senza dare nell’occhio) e dall’altro lato che il distributore IP negli anni successivi sarebbe divenuto, per le stesse ragioni e per la dislocazione particolarmente favorevole, un posto frequentato abitualmente dai mafiosi.

L’unico errore su una circostanza senza dubbio significativa commesso dal PATTI ha avuto a oggetto l’abitazione di “Pinuzzo ’u Marsalisi” (ACCARDO Antonino) che a suo dire il gruppo di fuoco utilizzò come base in attesa della “battuta”.

Il collaboratore, infatti, durante le indagini preliminari la riconobbe fotograficamente nell’immobile di viale Papa Giovanni XXIII a Partanna nella quale nel 1990 abitava la famiglia ACCARDO. Tuttavia, il confronto tra l’accurata descrizione dell’immobile e delle zone circostanti fornita dallo stesso collaboratore in sede di controesame condotto dall’avv. CARDINALE e la consulenza tecnica di parte con planimetria allegata dell’ingegnere Giovanni Paolo SIELI (cfr. esame dello SIELI all’udienza del 3 dicembre 1999) ha dimostrato senza ombra di dubbio che l’immobile predetto non poteva essere stato la base logistica usata dal commando che uccise il PIAZZA e lo SCIACCA.

Le indagini effettuate dal maresciallo SANTOMAURO ai sensi dell’art.507 c.p.p. hanno consentito di individuare un altro stabile di proprietà della famiglia ACCARDO, ubicato all’incrocio tra le vie Abruzzo e Torino, con l’ingresso principale su quest’ultima strada al numero 55. L’immobile è dotato di un garage che si apre sulla via Abruzzo, strada in discesa, tramite una porta di accesso a due ante non basculante. L’edificio, per altro, ha un piano in più rispetto a quello in via Papa Giovanni, avendo lo scantinato, un piano leggermente rialzato (a cui si accede sia dal garage – scantinato che dal vano scale) e due ulteriori elevazioni.

I verbalizzanti hanno appurato altresì che:

– lo stabile venne ristrutturato con lavori iniziati il 16 giugno 1987 e terminati il 30 maggio 1988;

– ACCARDO Antonietta, figlia di Antonino, il 29 aprile 1988 stipulò il contratto per la fornitura di energia elettrica allegando alla domanda un’autocertificazione attestante che ella occupava il primo piano;

– il 27 luglio 1989 fu allacciato il telefono;

– nel 1990 erano liberi gli appartamenti del piano rialzato e del secondo piano (quest’ultimo fu occupato solo nel 1993);

– l’appartamento dell’ammezzato era composto da due vani e i servizi, mentre quelli degli altri piani avevano una stanza in più; le unità abitative site al primo e al secondo piano erano dotati altresì di balconi che si affacciano sia su via Torino che su via Abruzzi (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000 e documentazione allegata).

Il PATTI, nel controesame condotto dall’avv. CARDINALE all’udienza del 2 giugno 1999 ha descritto minuziosamente l’immobile usato come base, avendo riguardo sia al prospetto esterno, sia alla composizione interna e precisando che il proprietario (“zu Pinuzzo”) non vi abitava ancora. In particolare ha affermato che tanto sulla destra di chi guardi la porta d’ingresso, tanto sul retro dello stesso vi erano stradine, la seconda delle quali in discesa. Ha aggiunto che si accedeva all’interno dello stabile tramite un portone principale che si apriva sulle scale oppure attraverso la porta basculante di entrata nel garage; varcato quest’ultimo accesso, ci si affacciava sullo scivolo e immediatamente dopo la soglia, sulla destra, vi era una porta che dava sulle scale interne. Saliti una decina di gradini posti tutti frontalmente rispetto a chi entrava dalla porta del garage, sulla sinistra, si apriva la porta dell’appartamento.

Quanto all’interno della casa, il collaboratore lo ha descritto in questo modo: “dopo l’ingresso appena si entra, prima del corridoio, dove comincia il corridoio c’è una stanza, sala da pranzo (successivamente ha aggiunto che questa stanza si apre sulla sinistra di chi entra), con il balcone che si vede fuori, quando io vedevo il balconcino di fronte la strada, questa è una. Sempre di fronte la sala da pranza c’è un’altra stanzetta, dove c’è un altro piccolo corridoio all’interno che si va in cucina (in seguito ha precisato che quest’ultimo vano era piccolo, delle dimensioni di m.2×3 circa). Poi uscendo dalla cucina, e immettendosi sempre nel corridoio, sempre avanti a sinistra c’è la stanza da letto, dove c’erano dei mobili nuovi, ancora da montare. Di fronte questo corridoio c’era una scaletta di legno, in cui io ho dormito per tre giorni in quella casa, e c’era tipo uno sgabuzzino (in altra occasione l’ha definita mansardina), con una finestrina piccolina, che dava al di fuori. A destra di questa scala c’era un bagno. Questa la casa è” (cfr. citato controesame del PATTI).

Ora, è evidente che confrontando la descrizione dell’immobile fornita dal PATTI con la deposizione del SANTOMAURO e la documentazione allegata (fotografie e planimetrie) non può che concludersi che la base usata dai killer non può essere identificata neppure con l’immobile sito in via Torino.

In primo luogo, con riferimento alla parte esterna, lo stabile di via Torino ha un piano in più rispetto a quello di viale Papa Giovanni, presenta porte, finestre e balconi diversi per numero, aspetto e topologia e il garage -il cui ingresso non è ubicato sullo stesso lato rispetto alla parta principale- ha una porta d’accesso a due ante e non basculante (cfr. rispettivi fascicoli fotografici, in volume XXIV e allegati all’udienza del 7 febbraio 2000, volume 4). Inoltre, sempre con riferimento alla parte esterna, le strade che costeggiano l’edificio non si trovano alla destra, ma alla sinistra, della porta principale e di quella del garage.

Ora, nonostante sia indubbio che quest’ultimo edificio non venne utilizzato come base da parte del gruppo di fuoco, nondimeno esso è stato oggetto di riconoscimento fotografico da parte del PATTI e pertanto deve ritenersi che abbia caratteristiche quanto meno analoghe a quello effettivamente usato. Ne consegue che la radicale differenza tra i prospetti esterni degli stabili di via Torino e viale Papa Giovanni, esclude di per sè che il primo possa essere identificato come i luogo in cui i sicari attesero la “battuta”.

In ogni caso, la descrizione del PATTI non si attaglia neppure all’interno dello stabile. Infatti, dalla planimetria allegata si evince che le caratteristiche del garage sono incompatibili con quelle descritte dal collaboratore, atteso che la porta attraverso cui si accede alle scale non è posta immediatamente sulla destra di quella di ingresso, prima dello scivolo, bensì sulla parete opposta del vano, anche se sulla destra. Le scale che portano al piano ammezzato, poi, non rispondono alle caratteristiche indicate dal collaboratore, dato che tutti i gradini non sono posti di fronte a chi sale, ma è necessario oltrepassare un ballatoio e cambiare direzione. Infine, il numero e la dislocazione del corridoio e delle stanze non corrispondono assolutamente a quella descritta dal PATTI e in particolare non risulta esservi una mansarda.

Alla luce di tutti i riportati elementi, pertanto, deve concludersi che la base logistica dei killer non può essere individuata neppure nell’appartamento di via Torino.

Sulla base delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e da Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto gli imputati debbono essere dichiarati responsabili del duplice omicidio di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA e del ferimento, dovuto ad errore nell’uso delle armi di Antonino GULLO e Vincenzo TRINCERI, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo e dei furti dei veicoli e delle targhe.

Con riferimento alla fattispecie di cui all’art.82 c.II c.p. è appena il caso di osservare che si versa in una tipica ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva, atteso che gli assassini, oltre a uccidere il loro obiettivo, ferirono altresì Antonino GULLO e Vincenzo TRINCERI a causa di un errore nell’uso delle armi.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può invece essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI era a conoscenza del progetto omicidiario da mesi o quanto meno fin dal momento del primo tentativo e SINACORI da quando accompagnò i complici al convegno al distributore vicino allo svincolo di Castelvetrano (ovvero due o tre giorni prima del delitto).

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

ACCARDO ANTONINO

Con riferimento alla posizione processuale del predetto imputato Antonio PATTI ha affermato che in occasione di entrambe le trasferte a Partanna per uccidere il PIAZZA utilizzarono come base operativa la villetta a due piani con garage di un tale “Pinuzzo”, abitante a Partanna, ma originario di Marsala. La seconda volta i membri del gruppo di fuoco si fermarono alcuni giorni e il proprietario li andò più volte a trovare.

In occasione del primo, infruttuoso tentativo, lasciarono i due veicoli predisposti per l’azione nel garage di quest’uomo.

Come si è già specificato, il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che “Pinuzzo ‘u Marsalisi” si identifica in ACCARDO Antonino, il quale era originario di Marsala, viveva a Partanna, svolgeva l’attività professionale di falegname.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato altresì che lo stesso all’epoca del duplice omicidio era libero.

La contiguità dell’ACCARDO con l’ambiente mafioso dei “Cannata” è attestata anche dalla circostanza che la relazione di servizio datata 20 luglio 1991 redatta dai Carabinieri di Partanna ha dato atto che FAVARA Carlo Salvatore (all’epoca sicario al soldo degli ACCARDO) lavorava a casa sua.

Piera AIELLO ha affermato che conosceva fin da bambina un falegname abitante a Partanna, ma di origine marsalese, fatto per cui era detto “‘u Marsalisi”. Costui era cognato di CASCIOTTA Girolamo ed era un prestanome degli ACCARDO (cfr. deposizione della AIELLO all’udienza dell’8 luglio 1998).

Le indicazioni fornite dal PATTI comprovano che egli conosceva l’ACCARDO, di cui ha indicato esattamente il mestiere e l’origine marsalese. Sotto tale profilo, deve rilevarsi che l’errore nell’indicazione del nome di battesimo (“Pinuzzo” anziché “Ninuzzo”) deve ascriversi a un’errata percezione del suono, resa possibile dalla somiglianza tra le due parole e non può essere valutata negativamente ai fini dell’attendibilità del collaboratore.

Tuttavia, come si è già dettagliatamente precisato, non è stato individuato l’appartamento nella disponibilità del prevenuto che a detta del PATTI fu usato come base logistica dal gruppo di fuoco e pertanto è venuto meno il più solido elemento di riscontro individualizzante delle propalazioni del collaboratore.

Inoltre il PATTI nell’udienza celebratasi l’11 novembre 1999 nell’aula bunker di Bologna ha fallito la ricognizione formale dell’ACCARDO.

Pertanto, sebbene il collaboratore marsalese sia senza dubbio attendibile e le predette risultanze probatorie confermino che egli conosceva l’ACCARDO e che costui era contiguo al gruppo dei “Cannata”, esse non sono certamente idonee a dimostrare con certezza un coinvolgimento dell’imputato nel duplice omicidio in esame, in assenza di elementi che confermino la chiamata in correità con specifico riferimento all’imputato ed essendo anzi emersi elementi a prova contraria.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, l’ACCARDO deve essere assolto dai reati ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

CLEMENTE GIUSEPPE

In ordine alla partecipazione del CLEMENTE al duplice omicidio in trattazione, il PATTI ha affermato che:

– conosceva ritualmente “Salvatore” fin dall’inizio degli anni ’80 come “uomo d’onore” della cosca di Castelvetrano; costui era alto come il collaboratore (m.1,78), aveva i capelli neri, era più o meno suo coetaneo e nel 1992 aveva una Mercedes bianca; dopo l’inizio della sua collaborazione venne a sapere che si chiamava CLEMENTE Giuseppe e lo riconobbe fotograficamente;

– era certamente presente in occasione della seconda trasferta a Partanna, dove si recò insieme ai complici, i quali lo passarono a prendere in una tenuta in cui c’erano un cancello elettronico, un capannone e una stalla in cui era ricoverato un cavallo; per altro, in sede di controesame ha sostenuto che si unì agli altri componenti del gruppo di fuoco anche in occasione del primo, infruttuoso tentativo di uccidere il PIAZZA;

– si fermò per due o tre giorni nella villetta di “Pinuzzo ‘u Marsalisi” insieme allo stesso PATTI, a URSO Raffaele, a MESSINA DENARO Matteo, a LEONE Giovanni e a MAZZARA Vito, in attesa che arrivasse la “battuta; in quel periodo dormì con gli ultimi tre individui nella sala da pranzo, dove avevano sistemato alcuni materassi; anche l’URSO dormì nella base;

– quando ricevettero la “battuta”, i componenti del gruppo di fuoco uscirono dal garage; il PATTI si mise alla guida della Renault 5 a quattro porte, a bordo della quale salirono anche “Salvatore”, che prese posto nel sedile posteriore, e MESSINA DENARO Matteo, che si sedette davanti, al suo fianco, armati di pistole e di un fucile, mentre gli altri si sistemarono sul furgoncino; “Salvatore” non fu tra gli esecutori materiali del duplice omicidio;

– quando raggiunsero i fiancheggiatori partannesi alla discarica e riconsegnarono i veicoli e le armi usati per l’agguato, il LEONE, il MAZZARA e “Salvatore” si allontanarono a bordo di una “A 112”, mentre il PATTI, Cinuzzo URSO e il MESSINA DENARO salirono sulla “Y 10” di colore bianco sporco del secondo e si diressero in una cantina frantoio di Castelvetrano.

Il SINACORI non ha fatto alcun cenno alla partecipazione del CLEMENTE al delitto in esame e anzi ha negato di essere passato a prelevarlo prima di recarsi all’allevamento del FURNARI.

Orbene, a giudizio di questa Corte, non possono esservi dubbi sul fatto che il PATTI conoscesse il CLEMENTE, sebbene nella prima fase della sua collaborazione lo chiamasse erroneamente “Salvatore”.

Infatti, da un lato lo ha riconosciuto in fotografia fin dalle indagini preliminari, consentendone l’identificazione nell’odierno imputato, e nell’udienza dell’11 novembre 1999 tenutasi nell’aula bunker di Bologna lo ha riconosciuto formalmente, previa descrizione. Ha dimostrato di conoscerlo altresì indicandolo per primo nominativamente come presente nel commando che eseguì l’attentato in contrada Kaggera, fatto in relazione al quale l’imputato è stato chiamato in correità anche dal SINACORI e dal DI MATTEO. Infine, lo ha correttamente qualificato come uomo d’onore della “famiglia” di Castelvetrano, particolarmente vicino a MESSINA DENARO Matteo.

In una tale situazione, potendosi ritenere pienamente provato che il PATTI conosca il CLEMENTE, l’erronea indicazione del nome di battesimo (che lealmente il collaboratore non ha mai tentato di nascondere in dibattimento), non può essere giudicata rilevante. Quanto ai motivi del falso convincimento del collaboratore, non possono che formularsi ipotesi. La causa principale dell’errore va individuata certamente nella sporadicità dei rapporti tra il PATTI e i Castelvetranesi, i membri della cui cosca aveva occasione di vedere solo in occasione degli incontri con i due MESSINA DENARO o quando commettevano reati in concorso (con riferimento agli odierni imputati, solo il FURNARI, il NASTASI e il CLEMENTE). Alla scarsa frequentazione si è verosimilmente aggiunta una presa in giro da parte del MESSINA DENARO nei confronti del PATTI e del TITONE (che probabilmente venivano usati come killer per la loro abilità, ma erano tenuti in scarsa considerazione dall’arrogante figlio del capo mandamento), forse originata dalla percezione sbagliata degli stessi in ordine al nome di battesimo del giovane che accompagnava il boss emergente di Castelvetrano.

Sono pienamente compatibili con i dati emersi dall’istruttoria dibattimentale altresì le affermazioni del PATTI secondo cui egli e il CLEMENTE erano coetanei e si conoscevano fin dagli anni 1980/82. Infatti, sebbene l’imputato sia di qualche anno più giovane del Marsalese, la differenza di età tra i due è tale da potere indurre il collaboratore a indicare l’altro come suo quasi coetaneo, tanto più che nelle riunioni di mafia in cui ebbe occasione di incontrarlo il Castelvetranese era certamente trattato con rispetto e riguardo, nonostante fosse molto giovane, in quanto nipote di Pino CLEMENTE il vecchio, autorevole personaggio della “famiglia” di Castelvetrano, vicinissimo a MESSINA DENARO Francesco. In virtù di siffatto rapporto di parentela, inoltre, è del tutto verosimile che l’imputato sia stato affiliato alla cosca fin da ragazzo, cosicchè il collaboratore può ben averlo conosciuto ritualmente già nei primi anni ’80.

Tuttavia, sebbene il PATTI abbia dimostrato di conoscere il prevenuto e la sua appartenenza alla “famiglia” di Castelvetrano sia pienamente dimostrata (come meglio si riferirà nella scheda personale), non è emersa la prova della sua penale responsabilità in ordine al delitto in esame, dato che la chiamata in correità del collaboratore (il quale pure va giudicato pienamente attendibile) non è stata supportata da alcun riscontro individualizzante sul punto.

Pertanto, il CLEMENTE deve essere assolto con riferimento all’episodio delittuoso in trattazione perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

FERRARA CALOGERO

Antonio PATTI ha indicato il FERRARA, che egli ha denominato “Calorio”, come uno dei Partannesi presenti alla discarica al momento della riconsegna dei veicoli e delle armi usate per l’agguato.  

Vincenzo SINACORI non ha menzionato il prevenuto in parola e anzi ha specificato in due occasioni che il PANDOLFO e il MESSINA DENARO gli confidarono che era stato ingiustamente arrestato in quanto era “estraneo a tutto”.

Il FERRARA è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione dal Tribunale di Marsala nella più volte citata sentenza, confermata in appello.

Nella suddetta decisione, in particolare, egli è stato indicato come appartenente alla famiglia di antiche tradizioni mafiose degli “Gnigni” (dichiarazioni della AIELLO, la quale lo altresì riconosciuto fotograficamente, e del Maresciallo SCIARRATTA).

L’inserimento dell’imputato nello schieramento facente capo agli ACCARDO, a giudizio dei Giudici del Tribunale di Marsala, era dimostrato dagli accertati rapporti di frequentazione dello stesso con componenti di tale gruppo. Infatti egli era stato visto più volte accompagnarsi con ACCARDO Francesco e ACCARDO Nicola, figli di Rosario, con PANDOLFO Nicola e con RALLO Francesco (cfr. relazioni di servizio in atti, relative agli anni 1990-1991).

Il FERRARA e i membri della cosca dei “Cannata”, in occasione dei cennati avvistamenti, si incontravano di frequente in casa di MARRONE Rosa, madre dei fratelli Stefano e Francesco ACCARDO, per riunioni finalizzate verosimilmente alla necessità dei partecipanti di discutere di questioni comuni e, quindi, fortemente sintomatiche dell’esistenza di un legame associativo tra i predetti.

Infine, la contiguità dell’imputato ai “Cannata” era desumibile -secondo le citate Autorità Giudiziarie- dalla partecipazione del medesimo ai funerali di ACCARDO Stefano, ucciso nel corso della guerra di mafia, e dal fatto che era figlio di FERRARA Giacomo, personaggio vicino al sopra menzionato Stefano “Cannata” e condannato anch’egli per associazione mafiosa (cfr. più volte menzionate sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte d’Appello di Palermo).

Tanto premesso, per altro, sebbene il PATTI abbia dimostrato di conoscere il prevenuto e la sua appartenenza alla “famiglia” di Partanna sia pienamente dimostrata alla luce di una sentenza divenuta irrevocabile, non è emersa la prova della sua penale responsabilità in ordine al delitto in esame, dato che la chiamata in correità del collaboratore (il quale pure va giudicato pienamente attendibile) non è stata supportata da alcun riscontro individualizzante sul punto.

In particolare non può essere ritenuta tale la relazione di servizio datata 11 giugno 1990, nella quale il Carabinieri Pasquale DI PALMA ha attestato che alle ore 9,30 circa vide TRINCERI Antonio recarsi da solo, a bordo della propria autovettura Citroen Diane targata TP-230719 presso l’abitazione di FERRARA Calogero, atteso che dal citato atto non è possibile desumere i movimenti del prevenuto, il quale per altro non era certamente in compagnia del TRINCERI.

Pertanto, il FERRARA deve essere assolto con riferimento all’episodio delittuoso in trattazione perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

FURNARI VINCENZO

Antonio PATTI ha affermato che in occasione di entrambi i tentativi di assassinare il PIAZZA, dopo avere incontrato alcuni complici al distributore di benzina nei pressi dello svincolo di Castelvetrano, si diresse alla fattoria del FURNARI, di cui ha fornito una accurata descrizione. In tale luogo, a detta del collaboratore, il primo giorno trovarono i veicoli e le armi da utilizzare per l’azione, che portarono a Partanna, dove le lasciarono prima di andarsene.

Il PATTI ha indicato l’imputato come “Vincenzo”, soprannominato “u vaccaro” e ha aggiunto che era un “uomo d’onore” di Castelvetrano e che partecipò all’omicidio di DENARO Francesco a Lido Marinella a Marsala con il ruolo di autista. Ha aggiunto che aveva la carnagione scura, i baffi, i capelli neri, era un po’ più alto di lui e magro.

Ha infine affermato di averlo riconosciuto in fotografia e che sarebbe in grado di compiere una ricognizione di persona.

Vincenzo SINACORI ha confermato che, dopo l’incontro con MESSINA DENARO Matteo e MAZZARA Vito al distributore AGIP, accompagnò il PATTI e il LEONE alla fattoria del FURNARI, da dove rientrò a Mazara.

Per altro, come si è già specificato, le propalazioni dei collaboratori sul punto presentano discrasie non marginali, tenuto conto che il SINACORI ha sostenuto che al distributore dello svincolo di Castelvetrano egli, il PATTI e il LEONE incontrarono soltanto MESSINA DENARO Matteo e MAZZARA Vito e si recarono immediatamente alla fattoria del FURNARI, dove li stavano aspettando il proprietario e alcuni Partannesi. Il PATTI, invece, ha assunto che i tre “uomini d’onore” del mandamento di Mazara del Vallo nell’area di servizio incontrarono, oltre al MESSINA DENARO e al MAZZARA, anche URSO Raffaele; ha precisato altresì che il SINACORI se ne andò immediatamente, mentre gli altri si recarono a prelevare “Salvatore” in una tenuta di campagna nei pressi di Castelvetrano e da lì si recarono direttamente a Partanna, senza passare alla fattoria del FURNARI.

Come meglio si vedrà nella scheda dedicata alla trattazione della posizione del prevenuto in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p., il medesimo all’epoca del delitto in trattazione era affiliato alla cosca di Castelvetrano.

Come si è già precisato, inoltre, il SANTOMAURO ha accertato che egli era proprietario di una fattoria nella campagna di Castelvetrano nella quale allevava animali e nel periodo dei fatti di causa era libero.

Nonostante dall’istruttoria dibattimentale siano emersi elementi di prova significativi a carico di FURNARI Vincenzo, a giudizio di questa Corte essi non sono sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità.

In primo luogo, infatti, sebbene entrambi i collaboratori abbiano riferito che il gruppo di fuoco in un’occasione si recò alla fattoria del prevenuto per prendere le armi e le autovetture da usare nell’agguato, il PATTI ha collocato l’episodio il primo giorno e il SINACORI il secondo. Le propalazioni dei collaboratori, inoltre, in ordine alla circostanza in parola non sono state costanti nel corso del procedimento, atteso che il Marsalese durante le indagini preliminari non aveva fatto cenno alcuno alla prima fase, mentre il Mazarese non aveva parlato della visita alla fattoria del FURNARI.

A tale proposito deve sottolinearsi che nella fattispecie concreta che ci occupa, a differenza che in altri casi (p.es. omicidi TRIPOLI e DENARO Francesco), il primo a riferire l’episodio agli inquirenti è stato il collaboratore che ha una più completa cognizione degli eventi per avere partecipato ad ogni fase dell’azione, il PATTI, mentre il SINACORI, che ha una conoscenza del fatto parziale, essendo il suo contributo stato assolutamente marginale, ne ha parlato successivamente. Tale circostanza di per sé non è indice di appiattimento del collaboratore mazarese sulle dichiarazioni del correo marsalese, tanto più che tra le due versioni vi sono significativi contrasti, anche se non può non rilevarsi che appaiono quantomeno sospette -se raffrontate con le dichiarazioni del PATTI, lette nella loro evoluzione procedimentale- le affermazioni del SINACORI relative al primo appuntamento nell’area di servizio nei pressi dello svincolo autostradale di Castelvetrano, che all’epoca non esisteva, e quelle (rese solo in dibattimento) relative al passaggio alla fattoria del FURNARI.  

In ogni caso, non può non rilevarsi che le menzionate discrasie e contraddizioni sono di spessore e importanza tali da non consentire una ricostruzione omogenea del fatto con riferimento alle persone presenti all’appuntamento, agli spostamenti del gruppo di fuoco e alla collocazione temporale degli avvenimenti oggetto delle narrazioni (tanto più, con riferimento a quest’ultimo punto, atteso che appare incongruo che il commando abbia riportato le armi alla fattoria del FURNARI a Castelvetrano, compiendo un’operazione inutile e rischiosa, nonostante dovesse recarsi nuovamente a Partanna il giorno successivo, e che pertanto il racconto del SINACORI si profila come logicamente viziato).

Inoltre, i contrasti attengono proprio ad alcuni punti essenziali della narrazione del collaboratore mazarese (che, come si è detto, è stato il secondo a riferire sull’episodio), a differenza di quanto è avvenuto negli altri casi sopra indicati, laddove il nucleo essenziale del resoconto “pentito” meno informato ha coinciso con quello del correo, con la conseguenza che il fatto che colui che ha una visione parziale degli avvenimenti sia stato il primo a rendere dichiarazioni ha consentito di rafforzare significativamente le concordanze.

Da tutte le suesposte considerazioni discende, a giudizio di questa Corte, che le propalazioni in esame del PATTI e del SINACORI, laddove manchino riscontri logici ulteriori, non possono essere giudicate sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità.

Pertanto, FURNARI Vincenzo deve essere assolto dai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

LEONE GIOVANNI

Il PATTI, con riferimento al LEONE, ha dichiarato che:

– prese parte ad entrambi i tentativi di assassinare il PIAZZA e in tutti e due i casi raggiunse il luogo dell’appuntamento con il MESSINA DENARO insieme al PATTI e, nella seconda occasione, altresì al SINACORI;

– il primo giorno fu tra coloro che effettuarono l’infruttuosa ricognizione alla ricerca dell’obiettivo;

– in occasione del secondo tentativo rimase per due o tre giorni nella villetta di “Pinuzzo ‘u Marsalisi” insieme al PATTI, a MESSINA DENARO Matteo, a MAZZARA Vito, a “Salvatore” e all’URSO in attesa della “battuta”;

– quando arrivò il segnale uscì dalla villetta insieme agli altri componenti il gruppo di fuoco e prese posto sul furgoncino guidato da URSO Raffaele, con il MAZZARA e un Partannese, che si mise un cappuccio per non farsi riconoscere;

– insieme al MAZZARA fu tra gli esecutori materiali del delitto e utilizzò all’uopo un kalashnikov; il LEONE sparò anche a un uomo vicino al PIAZZA e, quando il PATTI gli chiese perché lo avesse fatto, rispose che aveva ricevuto un cenno in tal senso dall’incappucciato;

– dopo avere riconsegnato le armi e i veicoli usati per l’omicidio ai fiancheggiatori partannesi si allontanò insieme a MAZZARA e “Salvatore” a bordo di una “A 112”.

Vincenzo SINACORI ha confermato che accompagnò Giovanni LEONE e il PATTI dapprima allo svincolo di Castelvetrano e poi alla fattoria del FURNARI con la sua Audi 80 e ha aggiunto che il prevenuto gli aveva detto che dovevano andare a Castelvetrano a fare un “lavoro”, ovvero, nel gergo mafioso, un omicidio.

Come si è già più volte sottolineato e si specificherà meglio nella scheda relativa alla posizione dell’imputato, egli all’epoca dei fatti era capo decina della cosca di Mazara del Vallo.

Inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che fu latitante dal 1978 al 1992.

Nonostante dall’istruttoria dibattimentale siano emersi elementi di prova a carico di LEONE Giovanni, a giudizio di questa Corte essi non sono sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità per le ragioni esposte nella scheda relativa alla posizione di FURNARI Vincenzo e che qui si hanno per integralmente richiamate. In questa sede basterà ricordare soltanto che le più volte menzionate contraddizioni -che tra l’altro attengono ad alcuni dei punti essenziali del racconto del SINACORI- sono di rilevanza tale da non consentire una ricostruzione omogenea del fatto con riferimento alle persone presenti al primo appuntamento, agli spostamenti del gruppo di fuoco prima di raggiungere Partanna e alla collocazione temporale degli avvenimenti oggetto delle propalazioni stesse. Per tali motivi, le sole dichiarazioni accusatorie dei collaboratori non possono essere ritenute di per se sole sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza in ordine al fatto di sangue in parola.

Ne consegue che, essendo in sostanza le chiamate in correità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI l’unico concreto elemento di prova che collega l’imputato al duplice omicidio PIAZZA – SCIACCA (a differenza di quanto, come si vedrà, si è verificato per MESSINA DENARO Matteo e MAZZARA Vito), non può ritenersi che sia stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità in ordine allo stesso e ai reati connessi, dai quali Giovanni LEONE deve pertanto essere assolto ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p..

MAZZARA VITO

Il PATTI, con riferimento al ruolo avuto dall’imputato in parola nel duplice omicidio in trattazione, ha riferito che:

– il MAZZARA prese parte ad entrambi i tentativi di assassinare il PIAZZA e in entrambi i casi si incontrò con alcuni complici al distributore di benzina vicino allo svincolo autostradale di Castelvetrano, dove era andato con la sua FIAT Uno di colore bianco targata “PA” e con il suo fucile da caccia; inoltre, secondo la versione sostenuta in esame, il primo giorno fu tra coloro che effettuarono l’infruttuosa ricognizione alla ricerca dell’obiettivo (in controesame, invece, lo ha escluso dal gruppo, inserendovi il CLEMENTE);

– in occasione del secondo e decisivo tentativo rimase per due o tre giorni nella villetta di “Pinuzzo ‘u Marsalisi” insieme al PATTI, a MESSINA DENARO Matteo, a LEONE Giovanni, a “Salvatore” e all’URSO in attesa della “battuta”;

– quando arrivò il segnale uscì dalla villetta insieme agli altri componenti il gruppo di fuoco e prese posto sul furgoncino guidato da URSO Raffaele, con il LEONE e un Partannese, che si mise un cappuccio per non farsi riconoscere;

– insieme al LEONE fu tra gli esecutori materiali del delitto: fu il primo a scendere dal furgoncino e a sparare al PIAZZA con il suo fucile, che in questi casi era solito utilizzare ed esplose due o tre colpi dalla distanza di cinque o sei metri dalla vittima designata;

– dopo avere riconsegnato le armi e i veicoli usati per l’omicidio ai fiancheggiatori partannesi si allontanò insieme a LEONE e “Salvatore” a bordo di una “A 112”.

Vincenzo SINACORI ha confermato che il MAZZARA era con il MESSINA DENARO allo svincolo di Castelvetrano al momento del suo arrivo insieme al PATTI e al LEONE e andò insieme agli altri alla fattoria del FURNARI con la sua Audi 80. Ha aggiunto che l’imputato era a bordo della sua FIAT Uno bianca.

Come si è già più volte sottolineato e si specificherà meglio nella scheda relativa alla posizione dell’imputato, il MAZZARA all’epoca dei fatti era un “uomo d’onore”.

Inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che al momento dell’omicidio era proprietario di una FIAT Uno di colore bianco e che era libero.

Le chiamate in correità del PATTI e del SINACORI hanno trovato un ulteriore e molto significativo riscontro a carico del MAZZARA nei risultati della perizia balistica redatta dall’Ispettore superiore AZZOLINA e dell’autopsia, sulle quali ci si è già ampiamente soffermati con considerazioni che in questa sede si richiamano integralmente. Si ritiene pertanto sufficiente ricordare che le vittime furono attinte da tre proiettili calibro 12 (tipico del fucile da caccia) a carica multipla esplose dalla stessa arma con cui sono state assassinati REINA Giovanni a San Vito Lo Capo il 5 giugno 1991, MONTALTO Giuseppe a Trapani il 23 dicembre 1995, PIZZARDI Gaetano a Trapani l’8 novembre 1995, MONTELEONE Antonino a Trapani il 7 dicembre 1995.

Vincenzo SINACORI, escusso ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 18 febbraio 2000, ha affermato di non sapere nulla sull’omicidio REINA, ma di sapere che quelli del MONTALTO, del PIZZARDI e del MONTELEONE furono commessi dai Trapanesi.

All’udienza del 18 febbraio 2000 il P.M. ha prodotto le dichiarazioni rese da Vincenzo SINACORI, Francesco MILAZZO e Giovanni BRUSCA in ordine all’omicidio della guardia carceraria Giuseppe MONTALTO nel corso del processo a carico di AGATE Vito e altri (tra cui il MAZZARA), celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

Nel suddetto dibattimento il SINACORI ha affermato, come ha fatto altresì nel presente giudizio, che il MAZZARA ebbe a confidargli che a uccidere la vittima erano stati lui stesso e MILAZZO Francesco (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 25 giugno 1998).

Il MILAZZO ha confermato che egli fece parte del gruppo di fuoco che aveva assassinato il MONTALTO con funzioni di autista, insieme al MAZZARA e a Franco ORLANDO. Ha aggiunto che l’esecutore materiale del delitto fu l’uomo d’onore di Valderice, che sparò con un fucile automatico calibro 12 (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 27 giugno 1998).

A giudizio di questa Corte, l’attendibilità delle sopra riportate chiamate in correità (che si riscontrano reciprocamente con riferimento alla responsabilità del prevenuto) non può essere revocata in dubbio alla luce delle dichiarazioni rese dal BRUSCA nel medesimo dibattimento. Il collaboratore di San Giuseppe Iato, infatti, ha confermato le propalazioni del SINACORI sia sul fatto che, insieme allo stesso SINACORI e al MESSINA DENARO, prese parte alla riunione nella quale Nicola DI TRAPANI, “uomo d’onore” di Resuttana, chiese che fosse ucciso il MONTALTO, sia sul fatto che il capo mafia di Castelvetrano si vantò con lui, alla presenza del reggente del mandamento di Mazara del Vallo, della rapidità con cui si eseguivano i mandati omicidiari a Trapani per fargli credere che a commettere il delitto fossero stati lui e il SINACORI. A tale ultimo proposito, per altro, ha aggiunto che dal tenore complessivo del discorso dedusse che era una menzogna (cfr. esame del BRUSCA nell’udienza del 26 giugno 1998). Dalle dichiarazioni del collaboratore di San Giuseppe Iato, quindi, emerge che le stesse non possono certamente costituire un elemento a discolpa per il MAZZARA, atteso che il BRUSCA, pur confermando che in effetti il MESSINA DENARO -come sostenuto dal SINACORI- alluse in sua presenza a una sua responsabilità nell’esecuzione dell’assassinio del MONTALTO, ha precisato che capì subito che la circostanza non era vera.

Come si è visto, dunque, la stessa arma fu utilizzata per due omicidi, per ciascuno dei quali il MAZZARA è stato accusato in via principale da collaboratori di giustizia diversi (Antonio PATTI e Francesco MILAZZO, che fecero parte del commando e le cui accuse hanno trovato un riscontro in entrambi i casi nelle affermazioni di Vincenzo SINACORI), oltre che per altri, quelli del MONTELEONE e del PIZZARDI, che a detta dello stesso SINACORI sono da attribuirsi a uomini del mandamento di Trapani. Quest’ultima affermazione del collaboratore di Mazara del Vallo -che appare verosimile, essendo i delitti menzionati stati commessi nel capoluogo provinciale- si profila come un ulteriore elemento di prova a carico del MAZZARA, il quale era organicamente inserito nella cosca di Valderice ed era un personaggio molto vicino al capo mandamento Vincenzo VIRGA, oltre che uno dei suoi più fidati killer, tanto che fu l’unico uomo che costui inviò a fare parte del commando che eseguì l’attentato di Contrada Kaggera (cfr. infra, sub Capitolo IV).

Alle predette considerazioni consegue che l’identità del fucile calibro 12 utilizzato per gli omicidi sopra menzionati (per uno dei quali l’imputato è stato espressamente chiamato in correità da due collaboratori) costituisce un formidabile elemento di prova a carico del suddetto prevenuto, certamente idoneo a fondare, unitamente alle propalazioni del PATTI e del SINACORI e alla posizione dello stesso in seno al mandamento di Trapani, un giudizio di penale responsabilità a carico di MAZZARA Vito in relazioni ai delitti in esame.

 

MESSINA DENARO MATTEO

Antonio PATTI ha riferito che:

– il MESSINA DENARO prese parte ad entrambi i tentativi di assassinare il PIAZZA e in tutti e due i casi si incontrò con alcuni complici al distributore di benzina vicino allo svincolo autostradale di Castelvetrano;

– il primo giorno fu tra coloro che effettuarono l’infruttuosa ricognizione alla ricerca dell’obiettivo, assumendo un ruolo di guida del commando;

– in occasione del secondo tentativo rimase per due o tre giorni nella villetta di “Pinuzzo ‘u Marsalisi” insieme al PATTI, a LEONE Giovanni, a MAZZARA Vito, a “Salvatore” e all’URSO in attesa della “battuta”;

– quando arrivò il segnale uscì dalla villetta insieme agli altri componenti il gruppo di fuoco e prese posto sull’autovettura guidata dal PATTI, sedendo sul sedile lato guida, mentre il CLEMENTE era sul sedile posteriore;

– mentre i due esecutori materiali, il LEONE e il MAZZARA, sparavano alle due vittime, il MESSINA DENARO scese a sua volta dall’autovettura e sparò un colpo in aria con una pistola per spaventare i molti passanti che erano presenti;

– dopo avere riconsegnato le armi e i veicoli usati per l’omicidio ai fiancheggiatori partannesi si allontanò insieme a PATTI e URSO a bordo della “Y 10” di quest’ultimo e si diressero a una cantina frantoio di Castelvetrano.

Vincenzo SINACORI ha confermato che il MESSINA DENARO era con MAZZARA Vito allo svincolo di Castelvetrano al momento del suo arrivo insieme al PATTI e al LEONE e andò insieme agli altri alla fattoria del FURNARI con la sua Audi 80. Il medesimo collaboratore ha aggiunto che successivamente il MESSINA DENARO gli confidò che avevano aspettato alcuni giorni a commettere l’omicidio perché avevano avuto problemi, che PATTI, il quale era stato chiamato a fare parte del gruppo di fuoco dato che conosceva la vittima, non l’aveva riconosciuta la prima volta che erano usciti per andarla a cercare; che in seguito si erano organizzati diversamente con un furgoncino.  

Inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che al momento dell’omicidio era libero.

Infine, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla disamina della posizione del MESSINA DENARO in ordine all’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, a detta di tutti i collaboratori egli all’epoca del fatto delittuoso in esame era una figura di primo piano di “cosa nostra” nella provincia di Trapani, aveva già assunto il ruolo di abile e spietato braccio destro del padre, indiscusso capo mandamento di Castelvetrano, e godeva di una posizione di solida e diffusa autorevolezza all’interno dell’organizzazione criminale in parola. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, deve sottolinearsi che il giovane boss era già considerato un diretto interlocutore dallo stesso RIINA, che il mese precedente all’uccisione del PIAZZA e dello SCIACCA gli aveva conferito l’incarico di organizzare l’omicidio di Natale L’ALA (cfr. scheda relativa al delitto suddetto, infra, sub Parte IV – Capitolo II).

Ne consegue che le circostanze che il MESSINA DENARO fosse figlio del capo provinciale e rappresentante del mandamento di Castelvetrano (nel cui territorio era ricompresa Campobello di Mazara) e che egli stesso fosse un personaggio emergente e di ormai provata abilità all’interno di “cosa nostra” costituiscono un riscontro logico assai significativo alle accuse dei collaboratori. Infatti deve ritenersi pienamente verosimile che Francesco MESSINA DENARO -che aveva già avuto modo di sperimentare l’affidabilità del giovane- lo abbia delegato a organizzare e sovrintendere all’esecuzione dell’omicidio del PIAZZA, del quale era certa la militanza nella fazione avversa e che doveva morire per avere osato inseguire con un’arma in pugno gli assassini di Antonino INGOGLIA. Del resto, la scelta del vecchio capo mandamento fu certamente favorita dal fatto che Partanna era ricompresa nel mandamento di Castelvetrano e che -dopo la morte dei più autorevoli tra dei fratelli ACCARDO, Francesco e Stefano, e la caduta in disgrazia del “tragediatore” ACCARDO Giuseppe, detto “Mantellina”- non era ancora emerso tra i personaggi del paese facenti parte della cosca dei “Cannata” un personaggio in grado di sostituirli, cosicchè la direzione militare della guerra non poteva che essere affidata a un “soldato” di Castelvetrano.

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, deve pervenirsi a un giudizio di penale responsabilità del MESSINA DENARO in ordine ai delitti in trattazione.

PANDOLFO VINCENZO

Antonio PATTI, con riferimento alla partecipazione del PANDOLFO all’episodio delittuoso in parola, ha affermato che:

– in occasione della seconda trasferta a Partanna del gruppo di fuoco il prevenuto, “Pinuzzo u marsalisi” e un altro Partannese di cui non ha saputo riferire il nome ma che riconobbe in fotografia talvolta salirono a salutarli;

– quando arrivò la “battuta” -che fu data sia con un messaggio radio sia di persona da uno di coloro che erano stati incaricare di controllare il PIAZZA- scostando lo scotch che avevano apposto ai vetri delle finestre per nascondere la loro presenza, vide un giovane parlare con il PANDOLFO fuori dalla villetta.

Il collaboratore ha aggiunto che conobbe l’imputato in quell’occasione, ma lo incontrò nuovamente nel 1992, quando furono entrambi ospiti nella villetta di Mazara del Vallo, Contrada Quarara, appartenente a Nino MESSINA dove in seguito il dichiarante fu arrestato. Successivamente andò a trovarlo mentre trascorreva la latitanza nel villino di Mazara intestato al medesimo collaboratore e un giorno lo accompagnò in campagna da Ciccio MESSINA, dove il PANDOLFO incontrò MESSINA DENARO Matteo, il quale gli dava del “lei”, fatto che fece capire al PATTI quanto il boss castelvetranese rispettasse il medico di Partanna.

Come si è già visto, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’omicidio il PANDOLFO -che era nipote dei fratelli ACCARDO, in quanto sua madre Brigida era loro sorella- era laureato in medicina ed era libero.

Inoltre, come si vedrà più specificamente nella scheda dedicata all’ omicidio di RUSSO Antonino (a cui in questa sede si rimanda) il SINACORI e lo SCARANO hanno confermato che il PANDOLFO ricopriva una posizione di prestigio all’interno della cosca di Partanna e aveva uno stretto vincolo di stima con MESSINA DENARO Matteo, caporale della guerra di mafia in esame.

In effetti, deve ritenersi pienamente dimostrato che egli, sebbene all’epoca della guerra di mafia di Partanna non fosse ancora stato ritualmente affiliato a “cosa nostra”, nondimeno ricopriva una posizione di prestigio all’interno della cosca partannese, anche in virtù dei suoi legami di parentela con i fratelli ACCARDO, vicinissimi ai MESSINA DENARO.

All’esito dei più volte menzionati procedimenti celebrati dinnanzi e al Tribunale di Marsala e alla Corte d’Appello di Palermo, il PANDOLFO è stato condannato alla pena di nove anni di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (la sanzione, fissata in sette anni in primo grado, è stata elevata in appello).

In questa sede appare opportuno richiamare le argomentazioni svolte dal Tribunale di Marsala e dalla Corte d’Appello di Palermo, in quanto appaiono particolarmente significative nel delinearne la figura criminale.

Gli elementi su cui si sono basate le Autorità Giudiziarie suddette per addivenire a un giudizio di colpevolezza sull’imputato in esame sono stati i seguenti:

1) le dichiarazioni della TRIOLO secondo cui era inserito nel clan dei “Cannata”, teneva riunioni della cosca in casa sua, forniva le armi al FAVARA, gli commissionava gli omicidi, talvolta prendendovi parte con ruolo di appoggio all’esecutore materiale, che prelevava con la sua macchina dopo l’esecuzione dei delitti.

2) le dichiarazioni rese ai Carabinieri da Antonino TAMBURELLO in data 17 ottobre 1989, dopo avere subito un danneggiamento. Costui, dopo avere più volte tentato di fornire versioni dei fatti diverse, ricondusse l’attentato alla sua amicizia e frequentazione con la famiglia ACCARDO, per le quali i suoi genitori lo avevano più volte redarguito. Dichiarò altresì di essersi recato due volte dai PANDOLFO dopo l’attentato per chiedere conto e di avere ricevuto risposte che lo invitavano a stare tranquillo perché se la sarebbero sbrigata loro. Riferì che a quanto gli constava Francesco e Stefano ACCARDO erano mafiosi e che gravitavano intorno a loro i fratelli Vincenzo e Nicola PANDOLFO, gli altri nipoti ACCARDO, TRINCERI Antonino, RALLO Francesco, CASCIOTTA Girolamo, RAGOLIA Francesco e altri e che tali persone frequentavano abitualmente l’abitazione degli ACCARDO e dei PANDOLFO.

Lo stesso TAMBURELLO, sulla specifica posizione dei fratelli PANDOLFO si è soffermato in due passi della sua deposizione, affermando che:

– dopo l’uccisione di Stefano ACCARDO egli si era recato a trovarli a casa e, da un’altra stanza, li aveva uditi discutere tra loro profferendo la frase “amu assistemarri arrè la cosa” e nell’udire tale frase andava via da casa PANDOLFO, dopo avere salutato la loro madre.

– in un’occasione li aveva sentiti parlare di “mantenimento di potere nella zona”.

3) le frequentazioni con altri associati, come gli zii e, dopo la loro soppressione con Francesco RALLO, Calogero FERRARA e con i cugini ACCARDO, figli di Rosario, documentate da numerose relazioni di servizio.

4) la posizione di preminenza su altri dimostrata ottenendo che NAPOLI Lino Paolo si intestasse le armi che ormai non poteva più detenere e che RAGOLIA Francesco Paolo gli facesse da autista.

Ciò premesso, tuttavia, nonostante il PATTI sia certamente un collaboratore attendibile non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli. Infatti la chiamata in correità non è stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, atteso che i dati sopra riportati relativi alla posizione del PANDOLFO nell’ambito della “famiglia” di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo dopo la morte degli zii Francesco e Stefano ACCARDO era un personaggio emergente nella suddetta consorteria criminale. Detta circostanza non è invece idonea a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione. È, infatti, ben possibile che il MESSINA DENARO, il quale fu senza dubbio la persona alla quale fece capo l’organizzazione dell’azione criminosa, si sia servito per il necessario supporto logistico di qualche altro personaggio vicino ai “Cannata”, primi tra tutti il fratello superstite, Rosario, o un altro dei suoi nipoti. Del resto, a quest’ultimo proposito deve ricordarsi che dalle concordi affermazioni dei collaboratori emerge che il PANDOLFO all’epoca non era ancora “uomo d’onore” (cfr. esami di PATTI, SINACORI e Vincenzo FERRO, resi rispettivamente nelle udienze del 2 luglio 1998, del 23 giugno e 9 luglio 1998 e del 29 novembre 1999).

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al PANDOLFO non possa essere stata posta in essere indifferentamente da altri individui. Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie del PATTI, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

A tutte le sopra esposte considerazioni consegue che il PANDOLFO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

RALLO FRANCESCO

Antonio PATTI, con riferimento alla partecipazione del RALLO all’episodio delittuoso in parola, ha affermato che:

– in occasione della seconda trasferta a Partanna del gruppo di fuoco il prevenuto, “Pinuzzo u marsalisi” e un altro Partannese di cui non ha saputo riferire il nome, ma che riconobbe in fotografia talvolta salirono a salutarli:

– quest’ultimo, quando arrivò la “battuta”, si unì ai sicari, prendendo posto sul furgonato insieme al MAZZARA e al LEONE; per non farsi riconoscere indossò un cappuccio;

– fu l’imputato a fare cenno al LEONE di uccidere anche la persona vicina al PIAZZA.

Come si è già visto, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’omicidio il RALLO era libero e una relazione di servizio ha attestato che, conformemente alle rivelazioni del GULLO, la mattina del 2 maggio 1990 egli si intrattenne con il PIAZZA.

Inoltre, come meglio si vedrà nella scheda dedicata all’omicidio RUSSO (a cui in questa sede si rimanda) lo SCARANO ha confermato che il RALLO ricopriva una posizione di prestigio all’interno della cosca di Partanna e che era vicino ai Castelvetranesi e in particolare con MESSINA DENARO Matteo, caporale della guerra di mafia in esame.

Tale circostanza è stata comprovata, oltre che da numerose relazioni di servizio che ne hanno attestato i frequenti contatti negli anni 1990/91, dallo SCARANO nel presente procedimento e da tutti i testimoni escussi nel più volte citato giudizio contro gli esponenti delle cosche partannesi.

Inoltre, il RALLO è stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte d’Assise di Trapani per l’omicidio di RUSSO Antonino, nonché di RAGOLIA Gaetano e per i relativi reati satellite di porto e detenzione di pistola, soppressione di cadavere e incendio di autovettura, nonché a quella di nove anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. più volte citate decisioni della Corte d’Assise di Trapani e del Tribunale di Marsala, entrambe confermate nei gradi superiori).

Mentre con riferimento al primo episodio delittuoso ci si soffermerà nella scheda dedicata alla trattazione dell’uccisione del RUSSO, in questa sede appare opportuno richiamare le argomentazioni svolte dal Tribunale di Marsala e dalla Corte d’Appello di Palermo, in quanto appaiono particolarmente significative nel delineare la figura criminale del prevenuto.

Gli elementi su cui si sono basate le Autorità Giudiziarie suddette per addivenire a un giudizio di colpevolezza sull’imputato in esame sono stati i seguenti:

1) numerose relazioni di servizio che ne hanno attestato i frequenti incontri con personaggi legati alla cosca dei “Cannata” negli anni 1990/91 e il rinvenimento in un’agenda telefonica in possesso del RALLO delle annotazioni dei numeri di soggetti ritenuti mafiosi o interessati in traffici di stupefacenti;

2) le dichiarazioni della TRIOLO, la quale lo ha indicato come inserito nella “famiglia” degli ACCARDO e ha riferito che in casa sua si tenevano riunioni mafiose e che egli impartiva al FAVARA l’ordine di uccidere le vittime designate e forniva allo stesso le armi, come avvenne nei casi di RAGOLIA Gaetano, RANDAZZO Salvatore, RUSSO Antonino e ATRIA Salvatore. La TRIOLO ha inoltre aggiunto di avere appreso da MISTRETTA Paolo Vito che fu il RALLO a elargire la somma di £.500.000 necessaria per la partenza della stessa TRIOLO per Torino al fine di raggiungere l’amante (quanto alla credibilità della teste si richiamano integralmente le considerazioni effettuate nell’Introduzione al presente Capitolo).

3) le dichiarazioni del commissario MISITI, il quale ha riferito da un lato che nell’abitazione del RALLO fu trovato un elenco del telefono in cui era segnato il numero della boutique “WAW”, indicata da ATRIA Rita come uno degli esercizi che pagavano il “pizzo” al clan degli ACCARDO, e dall’altro lato che Placido GULLO gli confermò che l’imputato in parola era uno dei soggetti a cui si pagavano le tangenti.

Sebbene il GULLO nell’udienza del processo a carico degli esponenti delle cosche partannesi celebrato a Marsala abbia smentito le dichiarazioni che fece al MISITI e che costui ha riportato in dibattimento, i Giudici hanno ritenuto che le circostanze narrate dal suddetto GULLO al funzionario di P.S. siano veritiere, pur distinguendo quelle vertenti su fatti a cui il teste assistette personalmente (incontro tra il PIAZZA e il RALLO; confidenze del RUSSO sul pagamento di tangenti) e quelle aventi ad oggetto su episodi appresi da altri (resoconto del PIAZZA sul tenore della conversazione e contenuto delle dichiarazioni del RUSSO).

Le frequentazioni tra il GULLO e il RUSSO, inoltre, sono state riconosciute dallo stesso GULLO nel corso del suo esame.

Del resto, le circostanze riferite dal GULLO trovano precise conferme da altre risultanze dibattimentali, e in particolare:

a) il fatto che il PIAZZA potesse avere timore di rappresaglie per l’intervento spiegato in favore dell’architetto INGOGLIA è un dato di indubbia evidenza, se letto nel contesto della faida e come la scelta di campo che in effetti fu. Inoltre, le sue paure erano fondate, atteso che di lì a poco il PIAZZA venne ucciso. La circostanza che la vittima designata si rivolse al RALLO, poi, come si è già visto, è stata inconfutabilmente accertata e il riferito intento di ottenere da costui assicurazione per la propria incolumità si inserisce armonicamente nel contesto degli altri elementi indiziari raccolti, che indicano il RALLO come appartenente alla cosca ACCARDO -dalla quale il PIAZZA si aspettava del male- e come persona direttamente in contatto con i killer di tale famiglia e quindi capace di interferire in suo favore.

b) può ritenersi plausibile che il RUSSO abbia confidato al GULLO che venivano pagate tangenti in favore del RALLO e degli ACCARDO, specie se si tiene conto della comune vicinanza alla fazione degli INGOGLIA dei due interlocutori. Del pari, può giudicarsi veritiero l’oggetto della confidenza, alla luce del profilo criminale del predetto RALLO, così come delineato a pp. 129 e ss. della sentenza di primo grado sulla scorta di precisi riferimenti agli atti del procedimento relativi al ruolo dell’imputato nell’ambito della cosca facente capo ai “Cannata”.

4) le dichiarazioni di TAMBURELLO Antonino, il quale ha indicato il RALLO come persona gravitante nell’orbita degli ACCARDO. La Corte d’Appello ha ritenuto che le dichiarazioni del TAMBURELLO siano attendibili e rilevino la capacità dimostrativa di un’assidua frequentazione e dell’intrattenimento di rapporti poco limpidi con gli ACCARDO; valutazione che, per altro, per il RALLO si connota di ulteriore gravità poiché anch’egli aveva subito, poco prima che il TAMBURELLO rendesse le citate dichiarazioni, un danneggiamento interpretato da costui come una ritorsione contro gli ACCARDO.

5) le frequentazioni con membri del clan dei Cannata e in particolare con ACCARDO Francesco, nel cui attentato rimase coinvolto.

Lo stesso RALLO, a tale proposito, ha ammesso di essere stato in buoni rapporti con Francesco ACCARDO, in compagnia del quale si trovava allorchè il “Cannata” subì il primo attentato in data 7 gennaio 1988: lo stava seguendo a bordo della sua auto, che venne attinta da alcuni pallettoni.

Roberto INGOGLIA ha affermato che vedeva il RALLO fare da autista a Francesco ACCARDO.

Inoltre, certamente a causa dei suoi legami con gli ACCARDO in data 15 ottobre 1989 vennero esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro la porta della sua abitazione; la circostanza è stata ripresa da diverse fonti per collegarla al movente di omicidi commessi nell’ambito della faida; è stata definitivamente chiarita dal DI GIOVANNA, che ha ricondotto gli attentati all’opera di RAGOLIA Gaetano per vendicare l’incendio appiccato all’esercizio del fratello;

6) il RALLO, secondo le dichiarazioni della AIELLO ha assunto il ruolo di paciere nella controversia tra il CANNATELLA e ATRIA Nicola, dimostrando così di essere un “uomo di rispetto”, cioè una persona dotata dell’autorevolezza necessaria per sopire i contrasti.

Del resto, il GULLO ha riferito al MISITI che il PIAZZA dopo il colloquio chiarificatore col RALLO si mostrò assai più tranquillo e sereno sulla sua sorte.

7) il reperimento durante lo stato di latitanza, di rilevanti supporti logistici e finanziari (patente falsa, armi, appartamento in Roma).

Ciò premesso, tuttavia, nonostante il PATTI sia certamente un collaboratore attendibile non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli. Infatti la chiamata in correità non è stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, atteso che i dati sopra riportati relativi alla posizione del RALLO nell’ambito della “famiglia” di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo era un personaggio inserito nella cosca dei “Cannata” e che era particolarmente vicino a Francesco ACCARDO. Detta circostanza non è invece idonea a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione. È, infatti, ben possibile che il MESSINA DENARO, il quale fu senza dubbio la persona alla quale faceva capo l’organizzazione dell’azione criminosa, si sia servito per il necessario supporto logistico di qualche altro personaggio vicino ai “Cannata”.

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al RALLO non possa essere stata posta in essere indifferentamente da altri individui.

Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie del PATTI, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

Né può essere attribuita una qualsivoglia valenza accusatoria alla relazione di servizio dell’11 giugno 1990, nella quale si è dato atto che alle ore 9,30 della mattina il prevenuto era a bordo dell’autovettura FIAT 127 tg.TP-298833, insieme a PANDOLFO Nicola e ACCARDO Francesco, figlio di Rosario, nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo e che successivamente il medesimo veicolo era parcheggiato davanti alla dimora della madre di ACCARDO Rosario vicino a quello dello stesso modello e marca targato TP-201858, sul quale il verbalizzante aveva visto poco prima prendere posto il predetto ACCARDO Rosario e suo figlio Nicola (cfr. relazione di servizio redatta dal carabiniere Pasquale DI PALMA, cit.). Infatti, dal suddetto documento può inferirsi esclusivamente che il RALLO la mattina del delitto era a Partanna (paese in cui risiedeva) in compagnia di altri personaggi inseriti nella cosca facente capo ai “Cannata” e non certamente che fu tra coloro che fecero parte del commando che uccise il PIAZZA e lo SCIACCA e che subito dopo bruciarono le autovetture in contrada Itria.  

A tutte le predette considerazioni consegue che il RALLO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

URSO RAFFAELE

Il PATTI, con riferimento al LEONE, ha dichiarato che:

– l’URSO prese parte ad entrambi i tentativi di assassinare: il primo giorno il PATTI lo vide alla fattoria del FURNARI, da dove portò il furgonato a Partanna, mentre il secondo si incontrò con i complici al distributore;

– in occasione del secondo tentativo rimase per due o tre giorni nella villetta di “Pinuzzo ‘u Marsalisi” insieme al PATTI, a LEONE Giovanni, a MESSINA DENARO Matteo, a MAZZARA Vito e a “Salvatore” in attesa della “battuta”; in quel lasso di tempo dormì nell’immobile con i complici;

– quando arrivò il segnale uscì dalla villetta insieme agli altri componenti il gruppo di fuoco e si mise alla guida del furgoncino, su cui presero posto anche il MAZZARA e un Partannese, che si mise un cappuccio per non farsi riconoscere;

– dopo avere riconsegnato le armi e i veicoli usato per l’omicidio ai fiancheggiatori partannesi si allontanò insieme al PATTI e al MESSINA DENARO a bordo della sua “Y 10” di cui si pose alla guida.

Come si è già precisato, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che quando furono assassinati il PIAZZA e lo SCIACCA era libero, mentre non risponde a verità che avesse una “Y 10”. Per altro, come si è già sottolineato, l’importanza di quest’ultimo particolare è modesta, tanto più che il PATTI ha attribuito al prevenuto la proprietà del mezzo per avere appreso dallo stesso che era suo. Ora, è ben possibile che il collaboratore abbia frainteso le parole del complice o che quest’ultimo avesse inteso dire che era un mezzo nella sua disponibilità.  

Come meglio si vedrà nella scheda dedicata alla trattazione della posizione dell’URSO in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, l’imputato in questione all’epoca del delitto era “vicino” alla cosca di Campobello di Mazara e aveva dato prova di sicura affidabilità ogniqualvolta era stato coinvolto nella preparazione e nell’esecuzione di omicidi.

Egli, inoltre, a detta del PATTI, del BONO e del GERACI era soggetto molto legato ai Castelvetranesi e in particolare a MESSINA DENARO Matteo, di cui godeva la piena fiducia.

Tutto ciò premesso, tuttavia, sebbene il PATTI sia intrinsecamente attendibile e le sue dichiarazioni siano state avallate da riscontri generici significativi e sebbene possa ritenersi dimostrato che il collaboratore conoscesse l’URSO e che costui fosse inserito a pieno titolo in un ambiente mafioso, nondimeno -in assenza di specifici riscontri individualizzanti- non può pervenirsi a una dichiarazione di penale responsabilità dello stesso per i delitti ascrittigli.

Pertanto l’imputato deve essere assolto con riferimento al duplice omicidio in trattazione e ai reati satellite per non essere stata conseguita la piena prova che li abbia commessi.

OMICIDIO RUSSO ANTONINO

Il cadavere di RUSSO Antonino fu rinvenuto nella baraccopoli Santa Lucia di Partanna dai Carabinieri, intervenuti alle ore 20,15 del 27 novembre 1990 su segnalazione di un anonimo. Il corpo giaceva riverso sul volante dell’autobus che la vittima abitualmente conduceva sulla tratta Partanna – Triscina. Il veicolo era fermo in uno slargo a circa trenta metri dal normale percorso, c7on il motore in moto, le luci interne ed esterne accese, la portiera di destra aperta e il freno di stazionamento inserito. Il mezzo apparteneva a una società cooperativa di autotrasporti partannese della quale il RUSSO era al contempo socio e dipendente.

Nel corso del sopralluogo vennero rinvenuti tre ogive e sei bossoli, dei quali ultimi cinque erano sul cruscotto e il sesto nell’interno della borsetta per i biglietti.

In sede autoptica fu accertato che il RUSSO era stato attinto da quattro colpi al capo e due al torace, tutti sull’emilato destro del corpo e con tramite dall’alto verso il basso (cfr. deposizione del brigadiere CC. Domenico RIGILLO).

Per l’omicidio premeditato di Antonino RUSSO furono rinviati a giudizio dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani FAVARA Carlo Salvatore, MISTRETTA Paolo Vito, RALLO Francesco e PANDOLFO Vincenzo, il primo come autore materiale, il secondo per avere fornito la pistola calibro 7,65 usata per commettere il delitto, il terzo e il quarto in qualità di mandanti.

In primo grado vennero condannati all’ergastolo per i delitti loro ascritti (omicidio premeditato, detenzione e porto in luogo pubblico di pistola calibro 7,65 finalizzata alla commissione del delitto) il FAVARA, il RALLO e il PANDOLFO, mentre il MISTRETTA fu assolto dal delitto di omicidio e dichiarato responsabile degli altri due capi di imputazione, relativi al porto e alla detenzione di arma. In grado di appello e in Cassazione la sentenza fu confermata, con l’eccezione della condanna del PANDOLFO, il quale fu assolto (cfr. sentenze della Corte d’Assise di Trapani, della Corte d’Appello di Palermo e della Corte di Cassazione emesse rispettivamente il 12 febbraio 1994, il 6 ottobre 1995 e il 27 gennaio 1997).

Nel presente procedimento l’omicidio premeditato del RUSSO e i reati satellite di porto e detenzione di armi da sparo sono stati ascritti al solo MESSINA DENARO Matteo, in quanto persona a cui era stata affidata la direzione della guerra di mafia di Partanna, in concorso con FAVARA Carlo Salvatore, RALLO Francesco e PANDOLFO Vincenzo, separatamente giudicati.

Si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

A carico di MESSINA DENARO Matteo militano le dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Quest’ultimo, nell’esame reso nell’udienza del 9 luglio 1998, ha fornito un ampio resoconto sulla guerra di mafia di Partanna riferendo notizie apprese da Matteo MESSINA DENARO e da Francesco MESSINA. Il collaboratore, in particolare, pur avendo partecipato solo all’omicidio PIAZZA-SCIACCA, sapeva che era in corso un regolamento di conti a Partanna e, ad ogni nuovo omicidio, chiedeva informazioni sulla responsabilità in ordine ad esso, venendo messo al corrente dell’evolversi della situazione.

A detta del SINACORI, la faida scoppiò tra la famiglia INGOGLIA e i fratelli Francesco e Stefano ACCARDO. Questi ultimi erano legati ai Castelvetranesi e in particolare a Francesco MESSINA DENARO. Sebbene essi non fossero uomini d’onore, il capo mandamento di Castelvetrano aveva fiducia in loro, poiché all’inizio degli anni ’70 avevano ucciso una persona di Campobello di Mazara, come era loro stato domandato dallo stesso MESSINA DENARO e poiché entrambi si erano sempre comportati bene con lui. Pertanto, i referenti dei Castelvetranesi a Partanna non erano i locali uomini d’onore, ma gli ACCARDO; per altro, il collaboratore non è stato in grado di indicare in che periodo il predetto rapporto fiduciario si creò.

Alla fine degli anni ’80 la situazione di fatto fu sanzionata mediante l’affiliazione di Francesco ACCARDO, il quale, pertanto, all’epoca dell’omicidio di Filippo INGOGLIA, Pietro INGOGLIA e Vincenzo PETRALIA era “uomo d’onore” da uno o due anni. Fu “combinato” il solo Francesco, in quanto era ritenuto più affidabile del fratello Stefano, che aveva la fama di donnaiolo e di confidente dei carabinieri e che pertanto non venne affiliato, nonostante il MESSINA DENARO avesse piena fiducia in lui.

La prima azione della guerra di mafia di cui il SINACORI si è detto a conoscenza fu l’incendio delle autovetture dell’architetto Antonino INGOGLIA, azione di cui il collaboratore non ha saputo riferire le ragioni, ma che era da ascrivere alla fazione degli ACCARDO, a quanto gli riferì MESSINA DENARO Matteo.

A questo atto intimidatorio gli INGOGLIA risposero sia con una richiesta di spiegazioni, sia con una reazione armata. Sotto il primo profilo, l’odierno collaboratore fu presente a una visita di Filippo INGOGLIA a Mazara del Vallo in un immobile nella disponibilità di Salvatore TAMBURELLO. In questa occasione, l’INGOGLIA si lamentò del fatto che a Partanna “non si ragionava più” e che avevano bruciato automobili della sua famiglia, ma non rivolse accuse specifiche a nessuno, poiché conosceva gli schieramenti e in particolare la stretta vicinanza tra i Mazaresi e i Castelvetranesi e tra questi ultimi e gli ACCARDO. Non avendo verosimilmente ricevuto risposte adeguate alle loro aspettative, gli INGOGLIA risposero all’atto intimidatorio nei confronti dei “Cannata” attentando alla vita di Francesco ACCARDO e in tale modo scatenarono di fatto la guerra. Il SINACORI, per altro, ha specificato che le reali origini del contrasto stavano in realtà nel fatto che gli INGOGLIA non sopportavano che gli ACCARDO, che non erano uomini d’onore, avessero una posizione di predominio e fossero il punto di riferimento della popolazione di Partanna.

Il SINACORI, infine, ha riferito che inizialmente la guerra fu condotta da Francesco ACCARDO, poi, dopo il suo assassinio, le operazioni militari furono dirette da Matteo MESSINA DENARO, il quale in seguito gli confidò di avere fatto la guerra di Partanna e di averla vinta avvalendosi dei Castelvetranesi e, quando era necessario, di URSO Raffaele e di alcuni Mazaresi.

Sull’interesse di MESSINA DENARO Matteo all’eliminazione di Antonino RUSSO ha reso dichiarazioni anche Antonio PATTI.

Quest’ultimo collaboratore, nell’esame reso all’udienza del 2 luglio 1998, ha affermato che, durante la permanenza del gruppo di fuoco nella casa di ACCARDO Antonino nell’attesa della “battuta” per l’omicidio del PIAZZA, MESSINA DENARO Matteo disse che avrebbe dovuto essere ucciso anche “un certo RUSSO”, perché, insieme al PIAZZA, aveva partecipato all’omicidio di un tale “Cannata”, una persona molto importante in “cosa nostra”, vicino a Francesco MESSINA DENARO. Il PATTI ha aggiunto che, data la decisione e la capacità militare sempre dimostrata da Matteo MESSINA DENARO, ritenne che il RUSSO fosse di fatto già morto.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale espletata la circostanza, riferita dal SINACORI, dell’esistenza di rapporti tra esponenti della cosca degli ACCARDO e i MESSINA DENARO di Castelvetrano ha trovato conferme.

Il capitano dei Carabinieri Giovanni ADINOLFI, escusso all’udienza del 1 luglio 1998, ha riferito che da una relazione di servizio risulta che in data 23 marzo 1987 nella contrada pergole di Salaparuta furono controllati ACCARDO Francesco, MESSINA DENARO Francesco e ACCARDO Giuseppe, detto Mantellina e ritenuto dagli inquirenti molto vicino agli INGOGLIA.

Il maresciallo dei Carabinieri Vincenzo BUA, sentito all’udienza del 14 luglio 1998, ha riferito che in una relazione di servizio senza data si dà atto che nei pressi dell’abitazione di ACCARDO Francesco furono notate alcune autovetture, tra cui la FIAT Uno tg. TP-286460, intestata a FERRARA Calogero, e la Renault 5 tg. TP-281142, appartenente a CLEMENTE Giuseppe classe 1964. Il sottufficiale dell’Arma ha aggiunto che, avendo trovato la relazione di servizio in esame nell’incartamento relativo all’omicidio di ACCARDO Francesco, verosimilmente il fatto in essa trasposto risale all’epoca ricompresa tra l’attentato e l’assassinio di costui e che, essendo le annotazioni relative alle autovetture del FERRARA e del CLEMENTE contenute nello stesso incartamento insieme a un’altra decina e avendole egli trovate l’una vicina all’altra, esse probabilmente risalgono allo stesso giorno. In ogni caso, a prescindere da quest’ultima circostanza (che, essendo meramente ipotetica, è priva di ogni valore probatorio), il fatto che la macchina del CLEMENTE, uno degli uomini in quel periodo più vicini a Matteo MESSINA DENARO, sia stata vista parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione di Francesco ACCARDO costituisce un elemento di conferma della contiguità tra la cosca facente capo ai “Cannata” di Partanna e la “famiglia” di Castelvetrano.

L’attivo interesse di MESSINA DENARO Matteo nelle vicende legate alla guerra di mafia in corso a Partanna e i buoni rapporti di costui con esponenti del clan dei “Cannata” sono confermati altresì dalle dichiarazioni di Antonio PATTI e Antonio SCARANO.

Il primo, oltre alle già citate propalazioni sulle considerazioni del figlio del capo mandamento di Castelvetrano a proposito del RUSSO, ha riferito che in un’occasione in cui vide i due uomini insieme notò che Matteo MESSINA DENARO mostrava molto rispetto per Vincenzo PANDOLFO, nipote di Stefano e Francesco ACCARDO, a cui si rivolgeva con il “lei”.

Lo SCARANO ha riferito di avere instaurato rapporti di amicizia con Stefano ACCARDO (“ACCARDI”, come lo ha sempre chiamato il collaboratore) nel 1986/87, durante un periodo di comune detenzione nel carcere di Roma, nel quale il dichiarante stava scontando una pena di tre anni e sei mesi inflittagli per un furto.

Ha aggiunto che inizialmente essi mantennero una conoscenza superficiale. I rapporti tra loro si intensificarono dopo che l’ACCARDO, mentre stava leggendo un mandato di cattura per sedici omicidi che gli era stato notificato, si allontanò lasciando l’atto in vista sul letto e lo SCARANO lo sbirciò, riuscendo a leggere le generalità del compagno di cella. Quando l’ACCARDO finì di leggere il documento lo SCARANO gli chiese se era originario di Partanna. L’altro rispose affermativamente e gli domandò come mai conosceva il paese. Avendo a questa domanda l’odierno collaboratore affermato che sua moglie era originaria di lì, gli chiese chi fosse, ricevendo risposta.

Lo SCARANO ha proseguito la sua narrazione asserendo che al momento della sua scarcerazione lasciò il suo numero di telefono all’ACCARDO. Quest’ultimo, quando fu liberato, lo chiamò ed egli lo andò a prelevare a Rebibbia e poi lo aspettò fuori dal Commissariato, dove il Partannese si era recato per ricevere la notifica del provvedimento di soggiorno obbligato a Nicosia. Lo SCARANO ospitò l’amico a casa sua per la notte e il giorno dopo lo condusse sulla Caserina, dove lo lasciò.

A detta del collaboratore, durante la loro comune detenzione, i due uomini ebbero rapporti cordiali anche con altri detenuti, tra cui un tale “Salvatore” di Palermo, un certo Giuseppe, che si faceva chiamare “Cavadduzzu” di Catania e uno straniero di origine polacca o slava, che stava in cella solo di pomeriggio, poiché lavorava nell’infermeria, come infermiere o come uomo delle pulizie. Inizialmente ha affermato di non ricordarne il nome, poi, su contestazione del P.M. (interrogatorio del 5 aprile 1996), ha ricordato che si chiamava “Duli” e che fu codetenuto con il “Cannata” per circa un anno. Lo SCARANO ha aggiunto che, essendo l’extracomunitario in difficoltà economiche, l’ACCARDO, il quale era in ottimi rapporti con lui, quando fu scarcerato inviò del denaro alla sua famiglia.

In merito ai suoi rapporti con l’ACCARDO successivi alla loro scarcerazione, lo SCARANO ha riferito che andò a trovarlo a Nicosia, dove il “Cannata” trascorse otto o nove mesi in regime di soggiorno obbligato.

Ha aggiunto che l’anno successivo -mentre il collaboratore stava trascorrendo come tutti gli anni le ferie estive ospite a casa della suocera a Partanna in via Caprera- l’ACCARDO, che egli non sapeva fosse in paese, gli fece visita.

In quell’occasione, il “Cannata” gli chiese se aveva una pistola, poiché “c’era malo tempo in giro” e il collaboratore gli consegnò la 357 magnum. Egli non fece all’interlocutore domande sulla situazione, ma ebbe una conferma della tensione quando la stessa sera o il giorno successivo il medesimo ACCARDO, che incontrò al bar, gli consigliò di uscire dal locale, cosa che fece subito dopo avere bevuto il caffè. Dopo circa una settimana o due, l’ACCARDO andò a trovarlo a Triscina e gli chiese se poteva procurargli armi ed egli si recò a Roma a prendere tre o cinque pistole che aveva a sua disposizione.

Lo SCARANO aggiunse che nel corso di un’estate posteriore a quella in cui egli ebbe a procurargli le armi, l’ACCARDO andò a trovarlo a casa e chiese a suo suocero di votare per Vincenzino CULICCHIA alle successive elezioni.

Il collaboratore ha aggiunto che nel 1992 o 1993 acquistò una villetta a Triscina, mentre negli anni precedenti aveva affittato alloggi. Un giorno, dopo essere uscito da un’agenzia sul corso principale di Partanna incontrò Stefano ACCARDO, il quale -dopo avere saputo che cercava casa- gliene procurò una tramite un suo amico. Lo SCARANO, dopo averci alloggiato per circa quindici giorni, contattò il proprietario per pagarlo, senza per altro riuscirci, dato che il locatore gli rispose che non poteva accettare nulla.

Il collaboratore non è stato in grado di ricordare in che anno fu assassinato il suo amico, ma ha rammentato che egli era arrivato in Sicilia da poco tempo, tanto che non lo aveva ancora visto. Sapeva per altro che l’ACCARDO aveva subito un attentato in un periodo in cui egli era a Roma per esserne stato informato dalla stessa vittima.

Tramite Stefano ACCARDO, lo SCARANO instaurò legami con altri soggetti legati ai “Cannata” e in particolare con Francesco RALLO e Vincenzo PANDOLFO. Quest’ultimo era nipote del suo amico, essendo il figlio di una sua sorella. Fu lo stesso zio a presentargli il giovane, con il quale egli continuò a rimanere in contatto anche dopo l’assassinio del congiunto, all’interno bar “Piazza”, dicendogli che era medico. I rapporti tra il collaboratore e il PANDOLFO, per altro, si limitarono inizialmente al fatto che il primo, durante le sue permanenze in Sicilia, andava a trovare l’altro a casa della nonna, dove abitava, in contrada Camarro.

Con specifico riferimento ai suoi rapporti con MESSINA DENARO Matteo, lo SCARANO ha dichiarato che nel periodo in cui alloggiò nell’appartamento procuratogli da Stefano ACCARDO, quest’ultimo gli presentò il suddetto prevenuto, dicendogli che se avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi a lui, che stava sempre a Triscina.

Ha aggiunto che rivide il MESSINA DENARO nel 1992 o 1993, specificando che una persona gli telefonò a Roma a nome di Vincenzo PANDOLFO, il quale era latitante, e gli disse di recarsi allo svincolo di Castelvetrano, alla pompa di benzina di FORTE Paolo. In quest’ultimo luogo lo andò a prendere Giuseppe GARAMELLA, il quale lo portò in una gioielleria a Castelvetrano appartenente a una persona di cui allora non conosceva il nome e che poi seppe chiamarsi Francesco GERACI. Nel locale incontrò MESSINA DENARO Matteo e PANDOLFO Vincenzo, il quale ultimo gli chiese di mettersi a disposizione del primo per trovare un appartamento a Roma.

In seguito a questo incontro si recò in un’agenzia dei Parioli, indicatagli dal MESSINA DENARO e consegnò a un impiegato la somma di £.2.000.000 datagli dal medesimo per trovare un appartamento. Dato che dopo quattro o cinque mesi non avevano reperito l’immobile, riferì la cosa al MESSINA DENARO, il quale gli disse di lasciare perdere. Lo stesso SCARANO, per altro, in seguito riuscì a trovare un appartamento a Roma vicino alla sua abitazione.

Dopo che ebbe loro comunicato la notizia, si recarono nella capitale il MESSINA DENARO, il SINACORI e un Napoletano di cui il collaboratore non è stato in grado di riferire il nome a bordo di un camion ed egli li condusse all’appartamento. Il giorno dopo andò a vedere se avevano bisogno di qualcosa e il Castevetranese gli disse di andarsene e che se avesse avuto bisogno lo avrebbe cercato lui.

Lo SCARANO ha proseguito il suo racconto affermando che circa quindici giorni dopo seppe dal padrone di casa che i Siciliani se n’erano andati, cosicchè fu costretto a tenere in casa sua i due o tre sacchetti di esplosivo e il sacco militare pieno di armi che costoro avevano portato a Roma a bordo del camion. Trascorsi otto o nove mesi, dato che nessuno aveva ritirato il suddetto materiale, il collaboratore domandò a Giuseppe GARAMELLA di andare a Castelvetrano a chiedere al MESSINA DENARO come doveva comportarsi. In seguito a questo contatto lo SCARANO potè incontrare in un bar del centro di Palermo, che forse si chiamava “Politeama”, il MESSINA DENARO, il quale si allontanò subito dopo avergli presentato un certo “Fifetto” (che in seguito ha saputo chiamarsi Cristoforo CANNELLA) e averlo esortato a non preoccuparsi e di mettersi d’accorso con lui.

Sebbene in quel frangente il collaboratore si fosse accordato con il fiduciario del boss di Castelvetrano che qualcuno si recasse a Roma a prendere l’esplosivo e le armi, dopo qualche giorno il CANNELLA gli telefonò dicendo che era a Roma per fare un attentato e, dopo che lo fu andato a prendere, gli comunicò che dovevano andare nel teatro in cui si teneva il “Maurizio COSTANZO Show”. Dato che lo SCARANO non sapeva dove fosse girato lo spettacolo, fu lo stesso “Fifetto” a guidarlo in quest’ultimo luogo. Il propalante ha precisato che in seguito accompagnò gli attentatori altre due o tre volte, ma non partecipò al fatto criminoso.

Il collaboratore ha riferito altresì di avere incontrato varie volte Matteo MESSINA DENARO a Castelvetrano.

In particolare, una volta quest’ultimo lo portò a una pompa di benzina in via Campobello e gli disse che se aveva bisogno di lui, poteva contattare il proprietario della pompa di benzina che sapeva dove trovarlo. Lo SCARANO ha descritto quest’ultimo individuo come un uomo di circa trentacinque o trentasei anni e di statura “bassina”. Ha aggiunto che l’anno successivo in effetti si presentò alla pompa di benzina e chiese al proprietario dove potesse trovare il MESSINA DENARO; il suo interlocutore si mise una mano in tasca e ne tirò fuori l’interno, per significare che non era lì.

In un’altra occasione il GARAMELLA accompagnò il collaboratore a trovare il MESSINA DENARO in un magazzino di calze ubicato in una cantina sotto a una villetta circondata da un giardino.

Lo SCARANO, sempre in ordine agli stretti vincoli che univano i Castelvetranesi e i Partannesi, ha riferito altresì che il GARAMELLA prima dell’estate 1993 o 1994 gli confidò che egli stesso fungeva da corriere tra l’uomo e la moglie, portando all’uno le lettere dell’altra. Nel medesimo frangente il suo interlocutore aggiunse che si recava a Roma dalla Sicilia a tale unico fine e per questo non aveva i mezzi economici per onorare un debito che aveva con lo stesso collaboratore, poiché questi viaggi e il mantenimento della famiglia del latitante assorbivano tutte le sue risorse.

Il collaboratore, per altro, ha specificato che in quell’epoca era già a conoscenza della circostanza che il GARAMELLA andava spesso a Roma dal suo compare MASSIMINO Alfio, il quale telefonò più volte al Castelvetranese in presenza del collaboratore. Tramite il MASSIMINO lo SCARANO ebbe anche modo di incontrare il RALLO, all’interno del negozio del primo in un centro commerciale. In quel frangente il latitante partannese gli disse che in quel periodo era ospite di un certo “Salvatore”, un commerciante di macchine originario di Partanna, che egli vide una volta in compagnia di MASSIMINO Alfio, il quale gli disse che era compare di Stefano ACCARDO, poiché uno dei due aveva tenuto a battesimo la figlia dell’altro. Lo stesso MASSIMINO ebbe a confidargli di avere nascosto il RALLO per circa quindici giorni insieme a una sua nipote. Il collaboratore ha aggiunto che sapeva che a Roma abitavano parenti del RALLO (cfr. esame reso da Antonio SCARANO in data 23 settembre 1998).

Come si è puntualizzato nella scheda dedicata al vaglio dell’attendibilità del collaboratore (alla quale in questa sede integralmente si rimanda), le sue affermazioni hanno trovato ampli e significativi riscontri in ordine ai suoi rapporti con Stefano ACCARDO, MASSIMINO Alfio, GARAMELLA Giuseppe, FORTE Paolo e per il suo coinvolgimento negli attentati del 1992/93 è stato condannato dalla Corte d’Assise di Firenze.

I contatti tra SCARANO, MESSINA DENARO Matteo e i mafiosi partannesi, inoltre, sono stati confermati da Francesco GERACI.

Quest’ultimo collaboratore ha dichiarato di avere visto lo SCARANO per la prima volta nel suo locale di vendita all’ingrosso, dove quest’ultimo giunse in compagnia di GARAMELLA, alla presenza di MESSINA DENARO Matteo e del dottor Vincenzo PANDOLFO. Questi ultimi due uomini si appartarono con lo SCARANO nel retrobottega e, quando ne uscirono, il boss di Castelvetrano invitò il GERACI a consegnare allo SCARANO la somma di £.20.000.000, che doveva servire per affittare una casa a Roma per il RALLO (il quale in effetti poi si recò nella capitale), dato che in quel periodo dovevano essere emessi mandati di cattura contro lo stesso RALLO e il PANDOLFO.

Il GERACI ha aggiunto che in un’occasione il MESSINA DENARO chiese a lui stesso, al CLEMENTE e al CIACCIO se avessero una casa disponibile per loro, ricevendo una risposta affermativa dal collaboratore, che aveva una casa a Triscina vuota. Il MESSINA DENARO accolse l’offerta, ma si raccomandò che non andasse egli stesso a portare al RALLO e al PANDOLFO da mangiare, poiché temeva che fosse pedinato. Il GERACI, allora, fece una spesa molto ricca prima del loro arrivo con denaro consegnatogli da MESSINA DENARO e mandò suo padre a portare le provviste, nascondendogli per altro la reale identità dei suoi ospiti (cfr. esame GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Le riportate dichiarazioni dello SCARANO e del GERACI sono oltremodo illuminanti per dimostrare la qualità dei contatti tra la cosca degli ACCARDO e i vertici della “famiglia” di Castelvetrano, tali da indurre gli esponenti di quest’ultima a utilizzare una persona “vicina” al gruppo partannese al fine di procurare una base logistica per gli attentati da compiere a Roma nell’estate del 1992.

Sulla base delle acquisizioni dibattimentali del presente giudizio e di quello celebrato davanti alla Corte d’Assise di Trapani nei confronti di FAVARA Carlo Salvatore, MISTRETTA Paolo Vito, RALLO Francesco e PANDOLFO Vincenzo deve ritenersi pienamente dimostrato che le ragioni dell’omicidio del RUSSO risiedano nella contiguità del medesimo con la famiglia INGOGLIA.

Il padre della vittima, RUSSO Carlo, nel processo a carico dei predetti quattro imputati per l’omicidio del figlio ha riferito che quest’ultimo rimase turbato dall’omicidio di INGOGLIA Antonino, con il quale si conoscevano e si erano fatti reciprocamente da testimoni di nozze, e dopo tale fatto condusse vita ritirata.

L’intensità dei rapporti del RUSSO con i fratelli INGOGLIA, e in particolare con Antonino, del resto, è stata confermata da altre circostanze significative, emerse nel primo processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

In particolare, il RUSSO e Antonino INGOGLIA funsero reciprocamente da testimoni di nozze ai rispettivi matrimoni, fatto che di per sé dimostra la pregnanza del legame esistente tra i due uomini.

Per altro, la sussistenza di stretti rapporti tra il RUSSO e i fratelli INGOGLIA è attestata altresì da quanto riferito da Giovanni FALCETTA, cugino dell’ucciso e dal dottor MISITI. Il primo, nella testimonianza resa nel procedimento da ultimo indicato, ha dichiarato che il RUSSO si incontrava con i due fratelli INGOGLIA in un proprio capannone alla periferia di Partanna, nei pressi del locale di rimessa dell’autocorriera. Il MISITI, dal canto suo, ha riferito una circostanza assai significativa raccontatagli da GULLO Placido: il RUSSO, dopo la scomparsa di INGOGLIA Filippo e Pietro e di PETRALIA Vincenzo, si unì ad Antonino e Benedetto Roberto INGOGLIA e a LOMBARDO Francesco, nella ricerca dei tre uomini. Orbene, a giudizio di questa Corte, il fatto che il RUSSO si sia sentito in dovere di aiutare Antonino INGOGLIA in circostanze estremamente pericolose connesse a un episodio di lupara bianca fornisce l’esatta misura del legame tra i due predetti individui, atteso che il fatto delittuoso verificatosi era caratterizzato da inequivocabili connotazioni di mafiosità e con esso aveva cominciato a disvelarsi una indubbia contrapposizione tra due gruppi di potere mafioso a Partanna, quello degli ACCARDO e quello degli INGOGLIA, con la conseguenza che correva pericolo di vita qualunque soggetto che in qualche modo sui collocasse o venisse collocato nell’uno o nell’altro di tali schieramenti.

La circostanza che il RUSSO fu ucciso per la sua appartenenza allo schieramento facente capo alla famiglia INGOGLIA è stata confermata anche da Rosalba TRIOLO, fondamentale teste d’accusa nel primo processo contro gli esecutori dell’omicidio in esame.

La donna, nel raccontare le circostanze salienti dell’omicidio come accertate nella sentenza, divenuta irrevocabile, che ha definito il suddetto giudizio ha detto di avere saputo dal suo amante che l’assassinio di Antonino RUSSO fu commesso dallo stesso FAVARA, su incarico dei “Cannata”.

Ha aggiunto di avere saputo dal killer che era salito sulla corriera guidata dalla vittima, su cui non viaggiavano altri passeggeri, in contrada Camarra e aveva prenotato la discesa nella piazzetta della baraccopoli Santa Lucia. Prima di scendere dall’automezzo l’assassino aveva stretto la mano al conducente in segno di saluto e, non appena quest’ultimo si era voltato, gli aveva sparato alla schiena. Quindi se ne era andato in compagnia del RALLO e di PANDOLFO Vincenzo, che lo aspettavano nei paraggi. La TRIOLO ha precisato altresì che il FAVARA le disse che l’arma del delitto, una pistola calibro 7,65, gli era stata consegnata dal MISTRETTA Paolo Vito, detto “u baddarano” (cfr. deposizione della TRIOLO all’udienza del 14 luglio 1998 e all’udienza dell’11 gennaio 1993 nell’ambito del processo celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala contro MILANO Salvatore imputato del secondo attentato contro il FAVARA e del 3 maggio 1993 nel processo tenuto di fronte alla stessa A.G. contro ACCARDO Giuseppe + 30; in queste due ultime sedi ha affermato che ad attendere il sicario vi era il solo RALLO).

La testimone ha specificato infine di non conoscere l’esatto motivo per il quale il RUSSO fu ucciso, ma ha ricondotto l’omicidio senza esitazioni alla faida in corso, ribadendo sempre che l’assassinio fu ordinato da RALLO Francesco, in quanto la vittima, appartenente alla cosca degli INGOGLIA, si stava organizzando per eliminare lo stesso RALLO.

In ordine all’attendibilità della TRIOLO, questa Corte condivide appieno le conclusioni positive a cui sono giunte tutte le Autorità Giudiziarie che l’hanno vagliata, alle cui argomentazioni ci si richiama integralmente.

In questa sede è sufficiente puntualizzare come nel corso delle numerose deposizioni rese la TRIOLO abbia ribadito sostanzialmente le stesse versioni e non sia stata colta in significative contraddizioni. Le sue dichiarazioni possono pertanto essere ritenute credibili, atteso che non ha tentato né di aggravare la posizione degli imputati emettendo giudizi di valore, né di colmare vuoti o di comporre disarmonie nei fatti narrati. Le sue propalazioni possono altresì essere giudicate coerenti, dato che la teste non ha avuto esitazioni nei nuclei essenziali del discorso, e cioè nei rispettivi ruoli degli imputati nell’omicidio del RUSSO (e anche in quello del RAGOLIA, estraneo al presente giudizio) secondo le confidenze avute dal FAVARA. In particolare ha insistito in affermazioni schematiche sulla mafia, e cioè sull’appartenenza del RUSSO al gruppo degli INGOGLIA, su alcuni particolari appresi dal FAVARA, sulla preordinazione e realizzazione degli omicidi. In breve, la TRIOLO ha riferito, come “portatrice di una registrazione meccanica delle parole del FAVARA” ciò che ha sentito dire dal suo amante.

Deve essere positivo altresì il giudizio di verosimiglianza dei fatti narrati dalla TRIOLO: trattandosi, infatti, di testimonianza “de relato” occorre valutare in primo luogo se la propalante abbia effettivamente ricevuto dal FAVARA confidenze su circostanze di estrema gravità che coinvolgevano l’uomo in prima persona nella consumazione di omicidi e altri soggetti quali compartecipi. Se si adottasse come criterio di verificazione la massima di esperienza secondo cui un sicario tende a evitare il diffondersi di informazioni sulle sue attività criminose si dovrebbe concludere per l’inverosimiglianza del discorso della TRIOLO. Per altro, quella massima di esperienza presuppone che il killer sia una persona affidabile per sua struttura mentale, un soggetto abituato o addestrato alla segretezza nell’ambito malavitoso, consapevole dei rischi che possono derivare per lui o per altri da un’incontrollata confidenza sui reati commessi e quindi, in definitiva, una persona capace di controllare la propria emotività anche dopo un’uccisione e di non divulgare la notizia neppure per vanagloria.

Orbene, il FAVARA non rispondeva a nessuna di queste caratteristiche. Egli, infatti, non era considerato affidabile neppure da suo zio materno BARRACO (“u riccuni”), il quale -secondo le contestazioni introdotte nel processo contro ACCARDO Giuseppe e altri trenta imputati- riferì di essere stato avvicinato dal nipote, il quale, dopo avergli detto di fare il sicario per denaro, lo informò di avere ricevuto l’incarico di ucciderlo da parte di tale Ciccio RUSSO per un prezzo di £.2.000.000. Al che il BARRACO si portò dal RUSSO, il quale confermò di avere parlato male di lui con il FAVARA, ma negò di avere ingaggiato quest’ultimo per assassinarlo. Dopo avere saputo ciò il FAVARA, “con fare malandrino”, gli chiese insistentemente £.50.000 e il BARRACO, “per tutta risposta, gli diede £.10.000 accompagnate dall’auspicio verbale che con quei soldi comprasse una torta e morisse soffocato nel mangiarla”.

Il FAVARA, inoltre, non era in grado di mantenere il silenzio all’esterno e parlava anche per vanagloria, non rendendosi conto di attirare in tal modo l’attenzione degli investigatori. Sotto questo profilo, in particolare, è sintomatico, che la AIELLO, a proposito dell’omicidio in trattazione, sapesse per averlo appreso dal marito ATRIA Nicola che il FAVARA andava dicendo di avere ucciso il RUSSO poiché costui aveva tentato di corteggiare la TRIOLO, la quale in quell’epoca era l’amante dello stesso FAVARA. Tale ultima circostanza, del resto, era conosciuta anche dalla TRIOLO ed era nota a un certo numero di persone. Ora, ammesso per un momento che la causale dell’omicidio fosse la gelosia, era chiaro che il FAVARA, dando tale indicazione su propria iniziativa o su consiglio di altri (forse con l’intento di depistare), poteva divenire l’obiettivo degli investigatori e aprire uno squarcio su altri scenari del delitto.

Alla luce delle predette considerazioni, deve ritenersi che le dichiarazioni della TRIOLO sul movente dell’omicidio RUSSO -confermate da quelle di SINACORI e PATTI- siano pienamente credibili, mentre non possono essere giudicate attendibili quelle rese sul punto da Piera AIELLO. Infatti, anche a prescindere dal fatto che le ultime dichiarazioni della AIELLO sono state concordemente smentite dai collaboratori interni a “cosa nostra” (e pertanto certamente più addentro alle vicende della faida partannese), la testimone era del tutto disinteressata all’omicidio in esame, maturato in un contesto (quello dello scontro tra le cosche degli ACCARDO e degli INGOGLIA) estraneo alla stessa e solo superficialmente lambito da suo marito. Pertanto è verosimile che l’ATRIA fosse venuto a conoscenza soltanto di un frammento di verità per averlo appreso nel paese, forse dallo stesso FAVARA che era propenso a divulgare notizie sulla sua attività di sicario prezzolato (cfr. dichiarazioni della TRIOLO e dello SCARANO, il quale a sua volta era stato informato della circostanza dal RALLO, oltre all’ampia ricostruzione della personalità del FAVARA contenuta nella sentenza emessa il 12 febbraio 1994 dalla Corte d’Assise di Trapani).

La pregnanza del legame tra il RUSSO e INGOGLIA Antonino e la collocazione del primo nel clan facente capo alla famiglia del secondo contribuiscono sicuramente a spiegare la insofferenza del RUSSO medesimo nei confronti delle richieste di denaro degli ACCARDO, insofferenza che va individuata (concordemente con la Corte d’Assise di Trapani) come vera e propria concausa del suo omicidio.

A tale ultimo proposito, il dottor MISITI, nel corso del processo celebrato davanti alla Corte d’Assise di Trapani contro FAVARA Carlo Salvatore e altri, ha dichiarato di avere appreso da GULLO Placido che il RUSSO era vittima di estorsioni di denaro da parte di RALLO Francesco e “degli ACCARDO”, circostanza che va ritenuta credibile per essere stata confidata al GULLO dallo stesso RUSSO e per essere stata riscontrata dai particolari rapporto di amicizia tra i due uomini. A questo riguardo, GULLO Brigida, figlia di Placido e moglie di LOMBARDO Francesco, ha dichiarato che un proprio zio paterno era “parente” del RUSSO e che in casa della suocera di quello zio il proprio padre e il RUSSO erano soliti riunirsi per giocare a carte.

Un’ulteriore conferma delle situazioni in cui si era venuto a trovare il RUSSO si ricava dalla deposizione di suo padre, RUSSO Carlo. Dal complesso delle risposte fornite e delle contestazioni che gli sono state mosse nell’ambito del primo processo a carico dei responsabili dell’omicidio in esame si è appreso che il figlio Antonino aveva aiutato con propri assegni il fratello Agostino nell’apertura di un esercizio di panetteria. Per il fatto di essere stato il firmatario degli assegni, appariva come il titolare effettivo dell’esercizio e temeva che, dato il buon andamento degli affari, potessero essergli rivolte indebite richieste di denaro. In un’occasione, in particolare, Antonino gli aveva indicato ACCARDO Nicola di Rosario nell’interno della panetteria e gli aveva detto che una tale presenza era tollerabile finchè non fosse divenuta qualcosa di dannoso o di pericoloso.

L’esistenza del doppio movente della contiguità con gli INGOGLIA e del rifiuto di pagare il pizzo agli ACCARDO alla base dell’eliminazione del RUSSO appare confermata anche dalla deposizione di Roberto INGOGLIA.

Quest’ultimo, pur dimostrandosi palesemente reticente nel riferire le vicende della guerra di mafia che tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 decimò la sua famiglia, ha affermato che la vittima fu uccisa siccome era in rapporti di amicizia con i suoi fratelli. Il P.M. gli ha contestato che il 15 febbraio 1992 aveva detto di avere saputo che il RUSSO era stato soppresso perché dopo la morte di Stefano e Francesco ACCARDO egli aveva deciso di non pagare più la somma che egli e il padre erano soliti versare agli ACCARDO a titolo imprecisato.

Nonostante l’INGOGLIA abbia ribadito di non ricordare quest’ultima circostanza, essa può essere ritenuta veritiera e utilizzata ai fini della decisione. Da un lato, infatti, come si è già accennato, il testimone si è mostrato palesemente reticente nel riferire notizie sulla faida, pur essendone indubbiamente a conoscenza a causa del ruolo attivo che egli giocò nella stessa quanto meno dopo l’omicidio di tutti i suoi parenti maschi (ma verosimilmente anche prima, data la sua posizione all’interno della cooperativa “L’olivo”, il cui controllo fu probabilmente uno dei motivi scatenanti del conflitto). Pertanto la circostanza che abbia affermato di non ricordare che il RUSSO a un certo punto abbia deciso di cessare di piegarsi alle richieste estorsive degli ACCARDO può spiegarsi alla luce di tale atteggiamento. Del resto non appare credibile che Roberto INGOGLIA, così duramente provato dalla faida in esame e direttamente coinvolto nella stessa, abbia potuto dimenticare vicende significative attinenti quel periodo storico del suo paese d’origine, tanto più in quanto concernono una scelta coraggiosa e decisa di una persona vicina alla sua famiglia che pagò con la vita siffatta contiguità e questa decisione. Del resto, il fatto che il RUSSO fosse amico dei più anziani tra i fratelli INGOGLIA, e specialmente di Antonino, e che a un certo punto abbia cessato di aderire alle richieste estorsive dei “Cannata” ha trovato precisi riscontri nelle sopra esposte risultanze dibattimentali e di conseguenza, anche sotto questo profilo, nulla osta alla piena utilizzabilità del dato ai fini della decisione.

Passando ora al vaglio della posizione processuale di MESSINA DENARO Matteo, deve ribadirsi che egli è stato accusato dal SINACORI, il quale ha affermato che lo stesso imputato ebbe a confidargli che aveva condotto la guerra di mafia di Partanna e l’aveva vinta, e dal PATTI, il quale durante il periodo di attesa della “battuta” per l’omicidio di Giuseppe PIAZZA lo sentì dire che doveva essere ucciso un certo RUSSO perché aveva partecipato all’omicidio di uno dei “Cannata”.

Entrambe le fonti accusatorie a carico del MESSINA DENARO, pertanto, sono costituite da dichiarazioni de relato e conseguentemente debbono essere sottoposte a un vaglio particolarmente attento non solo con riferimento all’attendibilità della fonte mediata, ma altresì di quella immediata.

Ora, a tale proposito non può non evidenziarsi che la genericità del contenuto delle affermazioni in parola non consente di sottoporle a un esame sufficientemente rigoroso da consentire di ritenerle un elemento di prova decisivo o comunque significativo a carico del prevenuto.

Inoltre non può non sottolinearsi che sia il PATTI che il SINACORI hanno appreso le notizie riferite dallo stesso interessato, MESSINA DENARO Matteo. Orbene, dagli atti processuali è emerso che costui più volte dimostrato di essere dotato della spregiudicatezza necessaria per mentire ad altri associati allo scopo di aumentare la stima e il rispetto degli stessi nei suoi confronti. Dopo l’omicidio dell’agente MONTALTO, infatti, fece intendere al BRUSCA che egli e il SINACORI erano stati i responsabili dell’azione (cfr. esami di Vincenzo SINACORI e Giovanni BRUSCA rese nelle udienze del 25 e 26 giugno 1999 nel processo a carico di AGATE Vito e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Ne consegue che la semplice e non circostanziata assunzione da parte sua della responsabilità relativa a un omicidio non può certamente essere giudicata di per sé una prova sufficiente per addivenire a un giudizio di condanna, proprio a causa dell’apoditticità dell’affermazione, svincolata da qualsivoglia ulteriore precisazione, e dell’assoluto cinismo e amoralità che connotano il MESSINA DENARO. Questi ultimi dati caratteriali del personaggio in esame, in particolare, a giudizio di questa Corte, impongono di sottoporre a un vaglio rigorosissimo ogni notizia promanante dallo stesso, specialmente se la stessa appare almeno potenzialmente idonea a incrementare la sua fama nell’ambiente criminale che lo vedeva già allora come un protagonista di primo piano e come un boss oggetto di incondizionata ammirazione da parte degli altri “uomini d’onore”. Pertanto, nel caso in esame, sebbene a giudizio di questa Corte risponda certamente al vero che il PATTI e il SINACORI ricevettero dal MESSINA DENARO le confidenze oggetto delle loro dichiarazioni, non può prestarsi fede a quest’ultimo come fonte diretta

Alla luce di tutti i sopra esposti elementi, il MESSINA DENARO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO FAVARA CARLO SALVATORE

Carlo Salvatore FAVARA scomparve da Partanna nel 1991.

La moglie, Giovanna GIBELLA ha riferito che un giorno suo marito partì in treno da Castelvetrano, dicendole che era diretto a Roma, per lavorare: se avesse trovato un’occupazione sarebbe rimasto, in caso contrario sarebbe rientrato. Ella lo accompagnò alla stazione, ma non lo vide partire. Suo marito aveva come bagaglio uno zainetto, contenente un paio di pantaloni e una camicia. Su contestazione del P.M. avente ad oggetto le dichiarazioni rese il 12 ottobre 1991 ai CC. di Partanna, ha ricordato altresì che l’uomo indossava una camicia verde o rossa con strisce nere, un paio di pantaloni verdi scuri e una giacca bianca a strisce nere, nonché che portava un anello al dito mignolo della mano sinistra. Sebbene il P.M. le abbia contestato che il 12 ottobre 1991 disse che il marito aveva preso il treno che partiva da Castelvetrano alle ore 14,40 e che il mattino dopo alle ore 9,00 le aveva telefonato dicendole che era arrivato e che l’avrebbe richiamata il venerdì successivo, senza per altro farlo, la teste ha affermato di non ricordare le predette circostanze (cfr. deposizione di Giovanna GIBELLA all’udienza del 15 luglio 1998).

Prima di addentrarsi nella disamina delle modalità organizzative ed esecutive dell’omicidio di FAVARA Carlo Salvatore, soprannominato “l’avvocaticchio”, appare opportuno descrivere brevemente la figura e il percorso criminale della vittima, così come sono emersi alla luce dei dati emersi dall’istruttoria dibattimentale e dalle sentenze del Tribunale di Marsala, della Corte d’Appello di Palermo e della Corte d’Assise di Trapani, più volte citate nel presente Capitolo.

All’esito di questi ultimi procedimenti, il FAVARA venne condannato all’ergastolo come esecutore materiale degli omicidi di RAGOLIA Gaetano e RUSSO Antonino, commessi rispettivamente il 15 settembre e il 27 novembre 1990, dalla Corte d’Assise di Trapani e alla pena di sei anni di reclusione dal Tribunale di Marsala per associazione a delinquere di stampo mafioso, decisioni, entrambe, confermate nei gradi successivi con riferimento alla sua posizione.

La figura della vittima è stata tratteggiata principalmente dalle dichiarazioni rese da Rosalba TRIOLO e ampiamente riportate nei provvedimenti giurisdizionali suddetti.

La teste, sposata con Pietro ACCARDO (omonimo, ma non legato da vincoli di parentela con i “Cannata”) e madre di tre figli, abitava nella baraccopoli di Partanna, in un alloggio limitrofo a quello occupato dal FAVARA e dalla sua famiglia.

I due nuclei familiari avevano frequenti contatti, anche perché la TRIOLO e il marito erano stati testimoni di nozze dei FAVARA e la prima era cugina di entrambi questi coniugi. Codesti stretti rapporti di parentela, amicizia e frequentazione, finirono con il portare a una relazione sentimentale tra la vittima e la teste, protrattasi per circa due anni fino al marzo 1991, sfociata in una fuga dei due amanti a Torino e interrotta proprio al ritorno della donna a Partanna.

Sebbene la relazione amorosa fosse cessata dopo il rientro in paese della testimone, permasero tra la TRIOLO e il FAVARA rapporti di amicizia e di confidenza e proprio nell’ambito di questa intimità maturarono le confessioni della vittima alla testimone sulla sua attività di killer al soldo degli ACCARDO.

La TRIOLO, dopo l’omicidio dello zio Francesco LOMBARDO, decise di intraprendere una proficua e sincera collaborazione con le forze dell’ordine e riferì molte circostanze a sua conoscenza, che si sono rivelate fondamentali per la generale ricostruzione delle vicende della faida di Partanna e soprattutto per delineare della figura del FAVARA.

In particolare, raccontò che quest’ultimo le aveva fatto le prime confidenze sulla sua attività criminale di killer prezzolato dagli ACCARDO nella abitazione della testimone, dove era stato invitato a pranzo insieme alla moglie GIBELLA Giovanna: essendole l’uomo apparso nervoso, la TRIOLO gli aveva chiesto che cosa fosse successo ed egli le aveva risposto che aveva ucciso RAGOLIA Gaetano.

Anche successivamente, il FAVARA si era aperto con le due donne in molte altre occasioni.

Aveva riferito loro che suo zio BARRACO Vincenzo, detto “u riccuni” gli aveva domandato di entrare a fare parte della cosca degli ACCARDO e di uccidere il RAGOLIA, delitto per il quale era stato compensato con la corresponsione di £.500.000. In seguito, il FAVARA aveva attentato alla vita di RANDAZZO Salvatore, soprannominato “Turiddu pudducinu” e aveva assassinato RUSSO Antonino e ATRIA Salvatore.

Aveva aggiunto che le armi necessarie per la commissione dei suddetti omicidi (revolver calibro 38 e calibro 7,65) gli erano state consegnate di volta in volta da esponenti della consorteria mafiosa a cui apparteneva, ai quali le aveva restituite dopo avere eseguito l’incarico.

Nonostante egli non fosse chiamato a parteciparvi a causa della sua posizione subordinata, era a conoscenza del fatto che le riunioni del gruppo si tenevano a casa di RALLO Francesco e vi partecipavano, oltre al padrone di casa, ACCARDO Rosario, PANDOLFO Vincenzo e CANNATELLA Antonino. I primi tre erano altresì coloro che lo incaricavano di commettere gli omicidi e che gli fornivano le armi.

Del resto, l’attività criminale del FAVARA era nota in paese, poiché egli stesso andava in giro con una pistola alla cintola e raccontava di essere un sicario al soldo degli ACCARDO, di avere ucciso il RAGOLIA e di ricevere compensi in denaro per le sue prestazioni. La AIELLO, addirittura, a questo proposito ebbe a riferire di avere saputo dal marito che il FAVARA si assumeva pubblicamente la paternità dell’omicidio di RUSSO Antonino, motivando la sua azione con profferte amorose che la vittima avrebbe rivolto alla TRIOLO.

Gli stessi investigatori lo ritenevano coinvolto nella faida in corso, inserito a pieno titolo nello schieramento facente capo ai “Cannata”.

Il Colonnello ADINOLFI, all’epoca Comandante della Compagnia CC. di Castelvetrano, ha riferito che il FAVARA partecipò ai funerali di Stefano ACCARDO (cfr. deposizione ADINOLFI all’udienza del 1 luglio 1998). Atteso che quest’ultimo dopo la morte del fratello era il capo della fazione raccoltasi intorno alla sua famiglia, l’intervento al suo ufficio funebre a giudizio dell’investigatore era un elemento che indicava con certezza l’appartenenza al gruppo, tenuto conto in particolare che la semplice presenza in una simile occasione poteva portare a essere individuato come un bersaglio dai membri dell’opposto schieramento.

Il Maresciallo SCIARRATTA ha dichiarato che durante la guerra di mafia si occupò investigativamente del FAVARA, sia in relazione agli omicidi in cui lo si riteneva coinvolto, sia in ordine ai due tentati omicidi di cui fu oggetto (cfr. deposizione SCIARRATTA alle udienze del 1 e del 14 luglio 1998).

La TRIOLO raccontò altresì che sebbene in più occasioni ella e la GIBELLA gli avessero espresso il loro biasimo per l’azione commessa e lo avessero pregato di cambiare condotta di vita, l’uomo aveva loro risposto che non era più possibile allontanarsi dall’organizzazione senza essere eliminato.

Per altro, a causa delle pressioni della TRIOLO, il FAVARA si sottrasse all’esecuzione dell’ordine di uccidere Francesco LOMBARDO, zio della testimone.

A tale proposito, infatti, la TRIOLO nel presente procedimento ha dichiarato che dopo la morte di Gaetano RAGOLIA, il FAVARA aveva confidato alla moglie, allo suocero e alla propalante, riuniti nella sua abitazione, che aveva ricevuto l’ordine di uccidere il LOMBARDO, ma che non se la sentiva di eseguirlo. La TRIOLO, sentita la notizia, scoppiò in lacrime e urlò che suo zio non era coinvolto nello scontro in atto tra i due clan. Il FAVARA, vedendo questa reazione, la aveva rassicurata dicendo che lo avrebbero avvisato, consentendogli così di allontanarsi e in effetti si era recato in compagnia dello suocero a casa del LOMBARDO, il quale in seguito se ne era andato da Partanna (l’episodio è stato confermato da GULLO Brigida, moglie del LOMBARDO, la quale nella sua deposizione resa all’udienza del 15 luglio 1998 ha affermato di avere ricevuto la visita di GIBELLA Calogero, pur collocando l’evento posteriormente alla partenza del marito per l’Italia settentrionale).

La TRIOLO in seguito venne a sapere che il LOMBARDO si era trasferito a Vigevano. Quando lo zio fu ucciso, la donna sospettò che il FAVARA fosse coinvolto nel delitto, dato che nello stesso paese risiedevano alcuni suoi parenti (cfr. deposizione rese da Rosalba TRIOLO all’udienza del 14 luglio 1998 e sue precedenti dichiarazioni compendiate nelle sentenze più volte citate).

Del resto, il sospetto di un coinvolgimento diretto del FAVARA nel progetto di uccidere il LOMBARDO era diffuso. La stessa vittima -che nutriva timori per la propria incolumità, atteso che era legato al PIAZZA e, tramite costui, agli INGOGLIA- aveva paura degli ACCARDO e del FAVARA (cfr. citata deposizione di Brigida GULLO).

L’imprudenza e l’assenza di riservatezza di FAVARA, unitamente alla sua disubbidienza all’ordine di sopprimere il LOMBARDO, gli furono fatali, in quanto “cosa nostra” non poteva tollerare siffatti comportamenti, pericolosi e indicativi di un carattere indisciplinato.

Dapprima si tentò di sopprimere il FAVARA a Partanna, aizzando contro di lui l’odio di ATRIA Nicolò, il quale cercava da anni di individuare il responsabile dell’omicidio di suo padre Vito, avvenuto negli anni ’80 (cfr., sulla figura di ATRIA, Introduzione a questo Capitolo).

Il primo attentato avvenne il 7 novembre 1990, ad opera di TAMBURELLO Vincenzo, MISTRETTA Paolo Vito, CARACCI Placido e ATRIA Nicolò.

In quell’occasione la vittima, recatasi con i primi tre nel bar del quarto a Montevago per incontrare quest’ultimo, si allontanò insieme agli altri quattro uomini. Durante il tragitto l’ATRIA dapprima invitò il FAVARA a scendere dall’autovettura su cui viaggiavano per sparare a un coniglio e subito ne scese anch’egli esplodendo all’indirizzo dell’altro colpi di pistola con un’arma fornitagli dal TAMBURELLO, il quale a sua volta l’aveva avuta dal RALLO, e quindi fuggendo a piedi, mentre il TAMBURELLO e il MISTRETTA prestavano soccorso al FAVARA rimasto solo ferito (l’episodio è stato riferito in termini pressochè sovrapponibili dalla TRIOLO e dalla AIELLO, le quali ne vennero informate rispettivamente dal FAVARA e dall’ATRIA).

Il secondo tentativo di omicidio nei confronti del FAVARA fu perpetrato la sera dell’8 dicembre 1990 nella baraccopoli di Partanna. In quell’occasione egli fu fatto segno di numerosi colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava in automobile insieme alla sua famiglia e a quella della TRIOLO, la quale ultima ha riferito che la vittima riconobbe i suoi attentatori in TAMBURELLO Vincenzo, MAURO Michele, ATRIA Nicola e RANDAZZO Salvatore (cfr. deposizioni di TRIOLO Rosaria, nell’udienza cit., e nei procedimenti celebrati dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani e al Tribunale di Marsala). La AIELLO, anche in questo caso, ha confermato che la responsabilità dell’atto criminoso doveva essere ascritta al marito, che era stato accompagnato da MAURO Michele e MILANO Salvatore, i quali ultimi avevano sparato con un fucile e un mitragliatore.

Essendo risultati infruttuosi i tentativi dell’ATRIA di sopprimere il FAVARA e avendo anzi quest’ultimo ucciso il primo ed essendo morto altresì il MAURO, guardaspalle dell’ATRIA (ucciso a Santa Margherita Belice il 13 dicembre 1990: cfr. verbale di sopralluogo del N.O.R.M. di Agrigento nell’immediatezza del delitto, prodotto dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000), i capi della cosca uscita vincente dalla faida decisero di fare sparire la vittima, attirandolo in un tranello.

Il collaboratore di giustizia Antonio SCARANO ha riferito di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio.

All’inizio di settembre (probabilmente tra il 6 e l’8) di un anno che non ha ricordato, una delle ultime sere di permanenza a Triscina per le ferie estive fu invitato a cena a casa di RALLO Francesco, il quale era a Partanna, insieme a Vincenzo PANDOLFO (“PANDOLFI”, come lo ha spesso chiamato il collaboratore). Alla fine della cena, il RALLO ed Enzo PANDOLFO entrarono in casa e dopo pochi minuti lo invitarono a farvi ingresso anche lui. Gli domandarono se c’era la possibilità di fare andare una persona a Roma ed egli diede la sua disponibilità. Il RALLO a quel punto uscì in giardino e chiese a un giovane di nome Vito di andare in paese a cercare “Salvatore” e di portarlo là. Quando quest’ultimo arrivò, fu presentato allo SCARANO e informato dal PANDOLFO che doveva andare a Roma con l’odierno collaboratore a prendere una borsa di armi, consegnandogli £.300.000 per le spese di viaggio.

Il collaboratore partì il giorno dopo a bordo della sua autovettura in compagnia della moglie e del RALLO, il quale gli disse che doveva andare da suoi parenti.

Lo SCARANO ha aggiunto che il giorno successivo alle ore 11,00 circa arrivò “Salvatore”, che il RALLO soleva indicare con il soprannome di “Avvocaticchio”, alla Stazione Centrale ed egli, forse informato dal predetto RALLO della circostanza, andò a prenderlo e lo accompagnò a casa sua, dove c’era anche l’“uomo d’onore” partannese. Quando vide quest’ultimo, “Salvatore” si preoccupò molto, poiché non credeva che fosse là.

I tre uomini mangiarono a casa del collaboratore e dopo pranzo il RALLO, approfittando di un momento in cui la vittima designata non poteva sentire, disse allo SCARANO che “Salvatore” non doveva ritornare più in paese e che egli doveva andare a fare una fossa da qualche parte perché doveva morire.

Nel primo pomeriggio, verso le 15,00 o le 15,30, il collaboratore uscì di casa e si recò a scavare una buca a Montecompatri, mentre i suoi ospiti rimasero nel giardino di fronte alla sua abitazione. Quando rientrò, disse al RALLO, in modo che l’altro non sentisse, che la buca era stata predisposta. Affermò inoltre, questa volta ad alta voce, che le armi erano quasi pronte e più tardi sarebbero andati a prenderle.

Il collaboratore ha proseguito la sua narrazione affermando che alle ore 20,00 o 20,30 circa, quando era già quasi buio, lo SCARANO salì sulla sua Audi con il RALLO e “Salvatore”; ha aggiunto che egli era armato con una pistola calibro 9, mentre l’altro killer aveva una 7,65. I tre uomini si diressero a Montecompatri, che distava circa quindici o venti chilometri dall’appartamento del collaboratore. Il RALLO in precedenza aveva ordinato al dichiarante di sparare la vittima, poiché questa -che aveva intuito qualche cosa- si aspettava il colpo dal compaesano. Lo SCARANO a tale ultimo proposito, ha aggiunto che “Salvatore” era rimasto in silenzio tutta la sera e non aveva chiesto nulla, anche se gli era stato detto che stavano andando in campagna per prendere le armi.

Quando scesero dalla macchina inoltrandosi nella campagna, lo SCARANO rimase spalla a spalla con l’obiettivo, il quale si era posto alla sua destra, perché probabilmente si aspettava l’attacco dal RALLO. Appena si scostò un po’ da lui, dopo circa venti o trenta minuti, lo SCARANO stese il braccio e gli sparò un solo colpo, indirizzandolo dal collo verso il capo. Il collaboratore non ha saputo dire dove colpì l’obiettivo, ma ha precisato che “Salvatore” cadde a terra e perse moltissimo sangue.

I due sicari spogliarono l’ucciso, gli tolsero l’anello (che RALLO gettò a circa un chilometro dalla buca), lo calarono nella fossa, che era profonda settanta o ottanta centimetri circa, e ricoprirono il buco di terra.

Il collaboratore ha specificato che nella fase delle indagini preliminari riconobbe in foto FAVARA: era alto circa m.1,65, aveva i capelli neri e radi sul davanti, portava i baffi.

Con riferimento al movente del delitto, Antonio SCARANO ha dichiarato di avere saputo da RALLO Francesco che “l’avvocaticchio” era stato ucciso perché raccontava in giro, forse agli stessi INGOGLIA, le notizie apprendeva dagli ACCARDO e perchè forse aveva preparato un agguato al dottor PANDOLFO. Il RALLO aggiunse altresì che il FAVARA era parente del LOMBARDO e, incaricato dai “Cannata” di ucciderlo, non aveva eseguito l’ordine ricorrendo a uno stratagemma: aveva nascosto le armi fornitegli a tal fine, aveva chiamato i CC., facendosi fermare, e per giustificare il suo fallimento aveva portato a Partanna un verbale da cui risultava l’accaduto (cfr. esame dello SCARANO all’udienza del 15 luglio 1998).

Sulla base delle dichiarazioni rese da Antonio SCARANO, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio -premeditato e aggravato avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”- in pregiudizio di Carlo Salvatore FAVARA e dei reati satellite di detenzione e porto illegittimo delle due pistole utilizzate per commetterlo e di soppressione del cadavere della vittima (aggravati ex artt.61 n.2 c.p. e 7 D.L.152/92), in concorso con PANDOLFO Vincenzo e RALLO Francesco.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

Lo SCARANO è deceduto in data 4 aprile 1999 e nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in data 12 maggio 1999.

Pertanto, l’attendibilità delle sue propalazioni deve essere vagliata (anche con riferimento alla responsabilità del medesimo collaboratore), al solo fine di esaminare la posizione dei chiamati in reità.

Le sue dichiarazioni relative all’assassinio del FAVARA da un lato sono intrinsecamente logiche e coerenti, sia se valutate di per se stesse sia se considerate unitamente al complesso delle propalazioni rese dallo SCARANO nel presente processo, e dall’altro lato sono supportate da significativi riscontri estrinseci.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante e che egli, nel momento in cui ha confessato di avere preso parte agli assassinii di FAVARA e Francesco LOMBARDO era accusato solo di traffico di sostanze stupefacenti, mentre non era neppure indagato in relazione ad alcun omicidio, fatto, quest’ultimo certamente significativo ai fini della valutazione della lealtà e della sincerità del testimone.

Con riferimento alle circostanze che il collaboratore ha appreso da confidenze del RALLO, poi, deve sottolinearsi che, sebbene lo SCARANO non sia mai stato affiliato all’organizzazione mafiosa, egli godeva della piena fiducia dell’imputato menzionato e del dottor PANDOLFO, tanto che costoro addirittura dapprima gli proposero di provvedere all’eliminazione del RUSSO e poi lo coinvolsero negli omicidi del FAVARA e del LOMBARDO. Pertanto, il RALLO non aveva ragione alcuna per mentirgli sulle causali del delitto e sui rapporti che legavano lui stesso alle vittime e queste tra loro. Di conseguenza, il collaboratore deve essere reputato tendenzialmente credibile anche laddove ha riferito notizie apprese de relato dal suddetto prevenuto.

Quanto al profilo dell’attendibilità estrinseca, il racconto dello SCARANO ha trovato molteplici e significativi riscontri quanto ai suoi rapporti con Stefano ACCARDO e con gli ambienti mafiosi partannesi e castelvetranesi, ai contatti di “uomini d’onore” con persone residenti a Roma e al suo contributo nella stagione stragista dell’estate del 1993 in propalazioni di Francesco GERACI e Vincenzo SINACORI.

Come si è già avuto modo di sottolineare nei paragrafi dedicati all’attendibilità dei singoli collaboratori, infatti, questi ultimi hanno confermato pienamente le affermazioni dello SCARANO in esame in ordine ai fatti sopra elencati, i quali, del resto, erano stati riscontrati anche da accertamenti di P.G. disposti a tale specifico scopo.

Il resoconto del collaboratore ha trovato altresì numerosi elementi di conferma specificamente attinenti all’omicidio in trattazione, a partire dal movente del triplice omicidio.

Alla luce delle risultanze istruttorie del presente dibattimento e di quelli -più volte menzionati- celebrati dinnanzi al Tribunale di Marsala e alla Corte d’Assise di Trapani, non possono, infatti, nutrirsi dubbi sul fatto che la scomparsa di Carlo Salvatore FAVARA debba essere inquadrata nel contesto della faida mafiosa in quell’epoca in corso a Partanna e, più in particolare, in un regolamento di conti interno alla fazione dei “Cannata”.

Infatti, come si è già avuto modo di sottolineare (cfr. altresì scheda relativa all’omicidio di Antonino RUSSO), il FAVARA non manteneva la necessaria riservatezza in ordine ai delitti di cui si macchiava in esecuzione degli ordini di esponenti del gruppo, esponendo così se stesso e i suoi complici a rischi rilevanti.

Inoltre, per non dispiacere alla TRIOLO, aveva avvertito Francesco LOMBARDO che gli ACCARDO lo volevano sopprimere, consentendogli di salvarsi temporaneamente con la fuga. Quest’ultima circostanza, rivelata dalla stessa TRIOLO, è perfettamente compatibile con la confidenza fatta dal RALLO allo SCARANO e riferita da quest’ultimo nel presente dibattimento, secondo la quale l’eliminazione dell’“avvocaticchio” sarebbe stata deliberata a causa del fatto che avrebbe propagato all’esterno, e in particolare a soggetti legati al clan avverso, notizie di cui era venuto a conoscenza in virtù della sua appartenenza allo schieramento facente capo agli ACCARDO.

Un’ulteriore significativa conferma della veridicità delle propalazioni del collaboratore è stata fornita dalle risultanze della consulenza tecnica redatta dai dottori Ernesto D’ALOJA ed Elena CARRA, i quali      in data 5 agosto 1996 furono incaricati di accertare, tramite l’estrazione del D.N.A. dai resti scheletrici rinvenuti in Montecompatri (Roma) il precedente 22 aprile e la comparazione mediante prelievo biologico dai prossimi congiunti di FAVARA Carlo Salvatore, nato a Castelvetrano il 18 gennaio 1961, se i suddetti resti appartengano al predetto FAVARA.

Infatti, lo SCARANO dopo l’inizio della sua collaborazione condusse gli investigatori nel luogo in cui erano sepolti i resti di una persona che egli aveva indicato come quest’uomo (cfr. fascicolo fotografico relativo al ritrovamento redatto dalla D.I.A. di Roma e datato 3 maggio 1996).

I consulenti tecnici effettuarono la comparazione tra prelievi ematici e salivari effettuati su FAVARA Antonino (fratello), FAVARA Giovanna (sorella), GIBELLA Giovanna (moglie), FAVARA Giuseppina (figlia) e FAVARA Serafina (figlia) e campioni (elementi dentari e ossei) prelevati dai resti scheletrici rinvenuti in Montecompatri.

Quanto al metodo di indagine, i dottori D’ALOJA e CARRA individuarono le caratteristiche del DNA sia nucleare sia mitocondriale, specificando che il primo conteneva tutte le informazioni geniche di un organismo e, essendo soggetto a meccanismi di ricombinazione genica, era sempre riconducibile nella misura del cinquanta per cento ciascuno al progenitore femminile e maschile, mentre il secondo veniva ereditato integralmente per linea femminile e non andava soggetto pertanto a ricombinazione tra i patrimoni genici dei genitori.     

I consulenti effettuarono l’analisi nucleare analizzando il patrimonio genico che le figlie avevano ereditato dal padre naturale per il cinquanta per cento e comparando il predetto patrimonio genico altresì con quello della madre biologica GIBELLA Giovanna, al fine di discriminare la porzione di DNA ereditato da quest’ultima e confrontarne la restante porzione con le caratteristiche geniche evidenziate dal DNA estratto dai resti scheletrici per valutarne la compatibilità. Compirono parallelamente l’esame del DNA mitocondriale, che contribuiva a individuare ceppi familiari con un unico progenitore femminile; in questo caso compararono il DNA dei resti scheletrici con quello del fratello Antonino e della sorella Giovanna.

Appurarono che si trattava di un soggetto di razza caucasica e di sesso maschile, di una lunghezza media di m.1,64,6 (dai documenti in atti risulta che FAVARA aveva un’altezza da m.1,60, risultante alla visita di leva, a m.1,67, risultante al cartellino biografico mod. 23 Cab. P.S.: cfr. docc.38-50 prodotti dal P.M.).

Dopo avere esaminato comparativamente i suddetti reperti, i consulenti giunsero alle conclusioni che:

       c’era una compatibilità tra l’assetto genico degli elementi scheletrici analizzati e quello dei fratelli dello scomparso FAVARA Carlo Salvatore, verificata secondo le modalità di ciascun tipo di polimorfismo e di ciascun marcatore genetico;

       la sequenza condivisa tra il DNA estratto dal cranio e i FAVARA era estremamente rara nella popolazione italiana (0,5%), essendo stata riscontrata solamente nel corso di questa indagine (a questo ultimo fine si è utilizzato il database del Laboratorio di Genetica Forense dell’Istituto di medicina legale dell’Università cattolica dove risulta che la maggioranza degli aplotipi relativi agli individui tipizzati -rappresentativi dell’intera popolazione italiana- è rappresentato solo una volta);

       in un solo caso la sequenza ottenuta dal DNA estratto dai denti dei resti scheletrici era diverso da quella di Antonino e Giovanna FAVARA; per altro, a tale proposito i consulenti rilevarono che la prima sequenza costituiva un caso di eteroplasmia, ovvero di una situazione biologica in cui in un determinato tessuto sono presenti contemporaneamente popolazioni differenti di molecole di DNA mitocondriale, che venivano contemporaneamente evidenziate nel corso dell’analisi di sequenziamento sovrapponendosi tra loro senza dare segno di sé nei punti di coincidenza e mostrando la differenza nei siti di mutazione non condivisi. In realtà quest’ultimo fenomeno era conosciuto e ampiamente descritto in letteratura, anche con specifico riferimento a casi di individuazione di resti scheletrici (c’è in perizia un elenco biografico), rappresentando quindi una variante fisiologica che deve trovare conferma nella tipizzazione a partire da DNA estratto da altri tessuti; nel caso in esame, inoltre, la presenza di una diversa sequenza poteva derivare anche dalla alterazione di alcune molecole, dovute al tempo passato dal seppellimento dei resti e dal fatto che essi fossero a diretto contatto con la terra;

       per quanto riguardava invece il DNA nucleare, il patrimonio genico dello scomparso FAVARA Carlo Salvatore, come delineato in linea teorica sulla scorta delle emergenze genetiche dell’analisi eseguita sui congiunti, non risultava incompatibile con quello dei resti scheletrici rinvenuti a Montecompatri;

       in conclusione, le indagini individuanti il polimorfismo genetico mitocondriale si profilavano perfettamente coincidenti (identità di sequenza nucleotidica) tra il DNA estratto dal frammento di cranio e denti in esame e il DNA estratto dai campioni ematici relativi a FAVARA Antonino e Giovanna; pertanto i resti rinvenuti a Montecompatri potevano essere definiti quali elementi residui di FAVARA Carlo Salvatore;

–   non rilevava in contrario, in presenza di dati così certi come quelli sopra descritti, né che fosse stata rilevata una frattura isolata del perone sinistro al terzo medio-inferiore non risultante dalle cartelle cliniche fino al 1990 (atteso che in un soggetto giovane era possibile che una frattura si componga autonomamente), né che non fosse stata riscontrata la frattura della rotula destra risultante da una cartella clinica, non essendo stata ritrovata, e quindi esaminata, la rotula destra (cfr. deposizione dei consulenti Ernesto D’ALOJA ed Elena CARRA all’udienza del 14 luglio 1998 ed elaborato peritale a loro firma datato 10 settembre 1997).

Infine, altri riscontri di carattere generale alle dichiarazioni dello SCARANO sono evincibili dalle testimonianze raccolte in dibattimento, e in particolare:

  1. Il dottor Elio ANTINORO, su delega del P.M. organizzò un’attività di individuazione di persona da parte di SCARANO Antonio, il quale in data 27 giugno 1996 riconobbe MISTRETTA Paolo Vito, cl.1970, e TAMBURELLO Vincenzo, cl.1963; l’attività compiuta, integralmente registrata audiovisivamente, consistette nelle seguenti operazioni: in primo luogo l’ANTINORO invitò il collaboratore a fornire una descrizione di massima dei soggetti da identificare e gli chiese se aveva già proceduto ad altri riconoscimenti dei medesimi soggetti, ricevendo una risposta positiva, limitatamente al riconoscimento fotografico); poi lo SCARANO venne fatto uscire dalla stanza e fu introdotto, insieme ad altri due soggetti simili a lui, MISTRETTA Paolo Vito, il quale venne invitato a scegliere la posizione in cui collocarsi; infine fu richiamato il collaboratore che riconobbe senza esitazioni il MISTRETTA, il quale non potè vedere la persona che effettuava il riconoscimento perché erano stati frapposti giochi di luci; allo stesso modo fu riconosciuto il TAMBURELLO; il “Vito” che partecipò a una cena a casa di RALLO e fu inviato a prendere FAVARA fu identificato dallo SCARANO nel MISTRETTA (cfr. deposizione del dottor ANTINORO all’udienza del 15 luglio 1998);
  2. MISTRETTA Paolo Vito fu arrestato il 19 aprile 1991 dalla Polizia di Stato di Castellammare per detenzione e porto di arma da fuoco clandestina (Beretta calibro 9 con matricola parzialmente abrasa, montante canna calibro 7,65), nonché per atti intimidatori e danneggiamento per avere esploso, in concorso con RUSSO Domenico, tre colpi d’arma da fuoco in direzione della porta d’ingresso della baracca abitata da CURIALE Giuseppe (per altro, MISTRETTA non è stato condannato per questi fatti); inoltre fu destinatario di ordinanza di custodia cautelare emessa il 5 ottobre 1991, insieme al TAMBURELLO e al CANACCI, per tentato omicidio in pregiudizio di FAVARA Carlo Salvatore (anche per questo fatto fu prosciolto dal Tribunale di Sciacca); il 7 ottobre 1991 fu arrestato dai CC. di Trapani, imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso, insieme a ACCARDO, CANNATELLA, INGOGLIA e altri: per questi fatti fu condannato a sei anni di reclusione e £.1.000.000 di multa (cfr. deposizione ANTINORO, cit.);
  3. lo SCARANO ha detto che “Salvatore” arrivò alla stazione di Roma alle ore 11,00 circa e che lo uccise la sera stessa: GIBELLA Giovanna -moglie di FAVARA Salvatore- ha riferito che quando il marito si recò a Roma in treno asseritamente nella speranza di trovare lavoro, le telefonò la mattina successiva alle ore 09,00 circa dicendole che era arrivato e che la avrebbe richiamata alcuni giorni dopo, senza per altro farlo. Orbene, sebbene la GIBELLA non abbia ricordato tale ultima circostanza, oggetto di contestazione da parte del P.M., nondimeno essa deve essere giudicata veritiera e utilizzabile come prova ai sensi dell’art.500 c.p.p., in quanto da un lato è assolutamente plausibile che una persona alla distanza di sette anni dal fatto abbia dimenticato dati di non primaria importanza quale l’orario in cui il marito le telefonò da Roma e la assicurazione che avrebbe ritelefonato e dall’altro lato le circostanze in parola sono perfettamente compatibili con le rivelazioni del collaboratore.
  4. il propalante ha affermato di avere sparato in direzione del collo della vittima, che perse molto sangue. Il dato è compatibile con la causa del decesso riscontrata dai consulenti, probabilmente dovuta a emorragia per rottura della giugulare.
  5. il dichiarante ha sostenuto che la vittima aveva un anello. La signora GIBELLA ha confermato che il marito portava un anello al dito mignolo della mano destra.
  6. il collaboratore ha riconosciuto in fotografia FAVARA Carlo Salvatore come il “Salvatore” che egli uccise.
  7. lo SCARANO ha riferito che il RALLO chiamava la vittima con il soprannome di “avvocaticchio”: in ambiente partannese tutti coloro che conoscevano il FAVARA lo identificavano con tale appellativo.
  8. il dichiarante ha affermato che il RALLO gli disse che “Salvatore” e l’uomo che avevano ucciso a Milano (LOMBARDO Francesco) erano parenti e che il primo in precedenza era andato a MILANO per ucciderlo ed era tornato in Sicilia con un verbale dei C.C., dai quali si era fatto fermare, per giustificarsi di non avere adempiuto l’incarico affidatogli. In effetti, la GIBELLA e la TRIOLO hanno confermato che LOMBARDO Francesco era fratellastro di suo padre ed era zio di TRIOLO Rosaria, la cui madre (che di cognome si chiamava LOMBARDO) era sorella dei loro padri. La TRIOLO ha confermato altresì che il FAVARA, il quale commetteva omicidi per conto dei “Cannata”, ebbe a confidarle che era stato incaricato di uccidere il LOMBARDO da Ciccio RALLO, ma che non se la sentiva di eseguire l’ordine e pertanto avvisò la vittima designata della decisione presa nei suoi confronti dagli ACCARDO.

Placido GULLO, infine, riferì al dottor MISITI che suo genero LOMBARDO Francesco, che aveva lavorato alle dipendenze a un certo punto appariva molto preoccupato per la propria incolumità e si trasferì a Cossolnovo di Vigevano, dove aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di un certo ACCARDO Antonio. Qualche mese prima di morire gli aveva telefonato chiedendogli notizia dell’“avvocaticchio” e, avendogli il GULLO richiesto la ragione di tale interessamento, rispose che quello per denaro era capace di tutto.

Ciò premesso, deve reputarsi che le dichiarazioni dello SCARANO relative all’omicidio del FAVARA siano attendibili e che dalle stesse possa inferirsi che il collaboratore fosse certamente responsabile dello stesso, atteso che la logicità e la precisione del suo racconto e i molteplici riscontri che lo hanno confermato siano prova certa della sua personale partecipazione.

Le posizioni dei chiamati in correità Francesco RALLO e Vincenzo PANDOLFO debbono essere invece valutate alla luce dei criteri di cui all’art.192 c.III c.p.p.; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.

PANDOLFO VINCENZO

Con riferimento alla posizione processuale del predetto imputato Antonio SCARANO ha affermato che nel corso di una cena a casa del RALLO, quest’ultimo e il PANDOLFO gli chiesero se c’era la possibilità di fare andare qualcuno a Roma presso di lui e, ottenuta la sua disponibilità, mandarono a chiamare il FAVARA. Quando quest’ultimo arrivò il PANDOLFO gli comunicò che doveva recarsi nella capitale a prendere una borda di armi e gli consegnò £.300.000 per il viaggio.

Come si è già osservato nella scheda relativa all’omicidio PIAZZA e SCIACCA (alla quale integralmente si rimanda) il PANDOLFO, dopo l’assassinio degli zii, ricopriva una posizione di prestigio all’interno della fazione detta dei “Cannata”.

Ciò premesso, tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare nella scheda dedicata al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, nonostante l’indubbia militanza del prevenuto nella fazione facente capo alla sua famiglia e la certa attendibilità dello SCARANO, non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti la chiamata in correità non è stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, atteso che i dati sopra riportati relativi alla posizione del PANDOLFO nell’ambito della “famiglia” di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo dopo la morte degli zii Francesco e Stefano ACCARDO era un personaggio emergente nella suddetta consorteria criminale. Detta circostanza non è invece idonea a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione, tanto più se si consideri che dalle concordi affermazioni dei collaboratori è emerso che il PANDOLFO all’epoca non era ancora “uomo d’onore” (cfr. esami di PATTI, SINACORI e Vincenzo FERRO, resi rispettivamente nelle udienze del 2 luglio 1998, del 23 giugno e 9 luglio 1998 e del 29 novembre 1999).

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al PANDOLFO non possa essere stata posta in essere indifferentamente da altri individui. Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie dello SCARANO, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

A tutte le sopra esposte considerazioni consegue che il PANDOLFO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

RALLO FRANCESCO

Con riferimento alla posizione processuale del predetto imputato Antonio SCARANO ha affermato che:

– nel corso di una cena a casa del RALLO, quest’ultimo e il PANDOLFO gli chiesero se c’era la possibilità di fare andare qualcuno a Roma presso di lui e, ottenuta la sua disponibilità, mandarono a chiamare il FAVARA. Quando quest’ultimo arrivò PANDOLFO gli comunicò che doveva recarsi nella capitale a prendere una borda di armi e gli consegnò £.300.000 per il viaggio.

– il prevenuto partì per Roma il giorno successivo a bordo dell’Audi 80 dello SCARANO, insieme a quest’ultimo e alla moglie;

– il RALLO fu ospitato a casa del collaboratore, dove il giorno dopo quest’ultimo portò il FAVARA, il quale era giunto in treno; l’“avvocaticchio” quando scoprì che c’era anche l’imputato si preoccupò;

– l’imputato ordinò al collaboratore, in modo che non sentisse la vittima, di andare a scavare una fossa in cui seppellire il cadavere di “Salvatore” e di sparare a quest’ultimo e aiutò lo SCARANO a seppellire il cadavere;

con riferimento al movente del delitto, il RALLO confidò allo SCARANO che era stato ucciso perché raccontava altrove, forse agli INGOGLIA, le notizie apprese dagli ACCARDO; aggiunse che FAVARA e la persona uccisa a Milano (Francesco LOMBARDO) erano parenti e il primo in precedenza era andato a Milano per uccidere il primo, ma non aveva eseguito l’ordine.

Come si è già osservato nella scheda relativa all’omicidio PIAZZA e SCIACCA (alla quale integralmente si rimanda) il RALLO, dopo l’assassinio dei fratelli ACCARDO, ricopriva una posizione di prestigio all’interno della fazione detta dei “Cannata”.

Ciò premesso, tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare nella scheda dedicata al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, nonostante l’indubbia militanza del prevenuto nella fazione facente capo alla sua famiglia ACCARDO e sebbene lo SCARANO sia certamente un collaboratore attendibile non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti la chiamata in correità non è stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, atteso che i dati sopra riportati relativi alla posizione del RALLO nell’ambito della cosca di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo era un personaggio inserito nella cosca dei “Cannata” e che era particolarmente vicino a Francesco ACCARDO. Detta circostanza non è invece idonea a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione. Del resto, deve ricordarsi che né il PATTI né, soprattutto, il SINACORI conoscono personalmente il RALLO, fatto da cui deve inferirsi che egli non ricopriva un ruolo di particolare rilievo nell’organizzazione criminosa, quantomeno al di fuori del territorio di Partanna.

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al RALLO non possa essere stata posta in essere indifferentamente da altri individui. Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie dello SCARANO, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

A tutte le predette considerazioni consegue che il RALLO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

OMICIDIO DI LOMBARDO FRANCESCO

Francesco LOMBARDO, nato a Partanna il 5 ottobre 1958, fu assassinato tra le ore 7,00 e le 8,00 dell’11 settembre 1991 all’interno del furgone FIAT Iveco Daily tg. PV-768111 parcheggiato insieme ad altri mezzi sotto un box in un cortile sito nella via Cesare Battisti n.5 di Cossolnovo (MI) di proprietà della società “Edilcinque”, alle cui dipendenze lavorava.

I titolari dell’azienda per la quale lavorava il LOMBARDO, Francesco GIOIOSANO, Giuseppe GIUNTA e Alfonso ALESI, furono i primi ad accorrere sul luogo del delitto. Il GIOIOSANO riferì che il loro dipendente, il quale era stato assunto da una settimana, su suggerimento di un amico dei soci di nome “Santo”, aveva le chiavi del cancello del cortile in cui era il magazzino della ditta, che era chiuso di notte, ma sempre aperto durante il giorno. Quella mattina il LOMBARDO doveva andare a prelevare i tre soci al bar “Bellaria” di Cossolnovo per recarsi al lavoro con il camion dell’azienda. Alle ore 7,45 circa, non vedendolo arrivare, i tre uomini erano andati al magazzino in via Cesare Battisti n.5 per sincerarsi di cosa fosse successo. Là avevano visto la FIAT 127 del LOMBARDO e il furgone con il motore acceso e il vetro anteriore sinistro rotto. Avvicinatisi, avevano scorto nell’abitacolo il cadavere del loro dipendente, attinto da colpi d’arma da fuoco (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali di Francesco GIOIOSANO ai Carabinieri di Gravellona Lomellina, prodotto dal P.M. all’udienza del 15 luglio 1991, essendo il suddetto atto divenuto irripetibile a causa dell’intervenuto decesso del teste, verificatosi il 20 marzo 1995).

Gli operanti si recarono immediatamente sul luogo del delitto e rinvennero il cadavere seduto sul sedile anteriore sinistro, ma riverso su quello destro e con il viso volto verso il basso.

Il vetro anteriore sinistro del furgone era infranto e all’interno della cabina di guida all’altezza dello specchietto e della lampadina della luce interna c’erano circa tredici fori, probabilmente provocati dall’esplosione di un colpo di fucile a pallini o a pallettoni. Sulla portiera destra, a quindici centimetri dal pulsante di chiusura e a sette dalla maniglia era visibile un foro centrale contornato da quattro piccoli orifizi, che oltrepassava la prima lamiera posta internamente, ammaccando visibilmente quella esterna e infrangendo il vetro. I verbalizzanti dedussero che il vetro fosse abbassato, poiché all’interno della portiera erano visibili quasi interamente i frammenti dello stesso. Sul tappetino anteriore destro rinvennero un pezzo di piombo presumibilmente appartenente a un pallettone di fucile.

Nel box dove era parcheggiato il furgone e all’interno di quest’ultimo furono trovati molti frammenti di proiettile (cfr. deposizione del dottor Francesco MESSINA, funzionario in servizio alla DIA di Milano, all’udienza del 15 luglio 1998, nonchè verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Gravellona Lomellina e fascicolo fotografico dei Carabinieri di Vigevano).

In prossimità del luogo del delitto, in una strada isolata in direzione di Novara, una pattuglia di Carabinieri rinvenne l’autovettura FIAT Uno tg.PV-772706, risultata rubata il precedente 10 settembre vicino all’Euromercato, priva di targa e parzialmente bruciata. All’interno del veicolo, tra le altre cose, vi erano:

– un fucile da caccia a canna mozza di marca Lorenzetti di calibro 12 e con numero di canna 7014;

– un fucile calibro 12 a canna mozza di marca Bernardelli avente numero di matricola 58430;

– quattro bossoli esplosi all’interno delle due predette armi;

– tre bossoli bruciati (cfr. citata deposizione MESSINA, nonché verbale di rinvenimento e sequestro della FIAT Uno bianca 1100 avente numero di telaio ZFA146000*O7794194 e del materiale balistico, redatto dai Carabinieri di Gravellona Lomellina in data 11 settembre 1991).

L’autopsia sul cadavere del LOMBARDO consentì di accertare che quest’ultimo era deceduto tra le ore 7,00-7,30 dell’11 settembre 1991 a causa di lacerazioni pluriviscerali (milza, polmone sinistro, cuore e aorta) e conseguente emorragia acutissima.

Tali lesioni -e conseguentemente la morte- erano state prodotte da un colpo d’arma da fuoco a proiettili multipli (pallettoni) esploso a distanza ravvicinata (come si desumeva dal cosiddetto “effetto a palla”, cioè dalla persistente solidarietà tra i pallini, e dal fatto che il contenitore-borra dei pallini stessi era indovata nella lesione; pur non essendo possibile determinare l’esatta distanza da cui era stato esploso il colpo, essa era ricompresa tra i venti centimetri e il metro). Inoltre, il proiettile era stato sparato da sinistra e aveva attinto la vittima al fianco sinistro con direzione -secondo una sorta di tunnel a testate multiple- dal basso all’alto e con obliquità modesta verso destra e verso l’avanti.

In precedenza il LOMBARDO era stato attinto di striscio in regione fronto-orbitaria destra da un’altra pallottola esplosa anch’essa da sinistra con la probabile interposizione di un vetro tra arma e bersaglio.

Sulla base dell’ubicazione del foro di entrata e della direzione dei proiettili a giudizio del consulente poteva desumersi che il LOMBARDO era stato colpito mentre era seduto sul sedile del furgone con il tronco in una posizione pressochè orizzontale, che era verosimile che egli avesse assunto (istintivamente, nel tentativo di uscire dal lato destro o per lo stordimento o un parziale accecamento) dopo essere stato attinto di striscio alla testa.

Nel corso dell’esame autoptico vennero ritrovati nel cadavere cinque pallettoni di piombo e un tappo di plastica di cartuccia (cfr. relazione di consulenza tecnica medico-legale redatta il 12 settembre 1991 dal professor PIERUCCI).

Il consulente tecnico professor Alberto BRANDONE ha ricostruito la dinamica del delitto, a seguito di incarico conferitogli dall’Ufficio del Pubblico Ministero di Vigevano il 26 settembre 1991.

Nell’elaborato tecnico e nel suo esame dibattimentale il consulente tecnico ha preliminarmente evidenziato che l’ispezione dell’autocarro all’interno del quale era stato rinvenuto il cadavere ha consentito l’individuazione di due punti di impatto:

         nella parte superiore centrale del padiglione, in prossimità dello specchietto retrovisore, c’era una rosata di fori del diametro di circa quindici centimetri, con traiettoria da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto;

         nella portiera destra, poco al di sotto del bordo del cristallo a circa venticinque centimetri dal bordo, c’era una rosata del diametro di circa sei centimetri (furono individuati almeno sette pallettoni) con traiettoria da destra verso sinistra e lievemente dall’alto verso il basso.

A giudizio del consulente la dinamica dei fatti fu la seguente:

         dopo che il LOMBARDO ebbe raggiunto il posto di guida del furgone, parcheggiato sotto la tettoia, mentre stava mettendo in movimento il veicolo, uno o due aggressori si erano accostati al lato sinistro del furgone e aveva/avevano fatto fuoco;

         la vittima si era girata verso il finestrino per vedere cosa stava succedendo e, proprio in quel momento, era stata raggiunta al capo dalla prima cartuccia, fatto che aveva prodotto il ribaltamento del corpo con probabile adagiamento sul piano di seduta; l’aggressore o gli aggressori era/erano verosimilmente sul piano terra del porticato e probabilmente da quel punto era stato esploso anche il colpo che aveva attinto il furgone allo specchietto retrovisore (peraltro, il consulente ha precisato che i due impatti -quello contro lo specchietto e quello al capo- non sono incompatibili con un solo colpo);

         in questa posizione il LOMBARDO era stato raggiunto dal secondo pallettone che lo aveva attinto al fianco sinistro; quando avevano esploso questo sparo e quello che aveva colpito la portiera destra, l’aggressore o gli aggressori era/erano probabilmente saliti sul ripiano della scaffalatura, come si evinceva dalla traiettoria (pressoché orizzontale e lievemente dall’alto al basso).

Il perito ha dunque concluso che probabilmente furono esplosi quattro colpi di fucile, due dei quali avevano colpito la vittima e altri due il furgoncino, pur non escludendo radicalmente che i proiettili sparati potessero essere stati soltanto tre.

Non essendo stato rinvenuto alcun bossolo di cartuccia esplosa sul luogo del delitto, ha reputato che i fucili usati fossero del tipo non semiautomatico. Il tipo di arma e di cartucce trovate sulla FIAT Uno semibruciata erano compatibili con quelle usate per il delitto, anche se un giudizio di certezza non era possibile non essendo stati repertati bossoli esplosi sul luogo del delitto (cfr. consulenza tecnica depositata dal prof. BRANDONE il 4 dicembre 1991, nonché deposizione dello stesso all’udienza del 15 luglio 1998).

Le indagini condotte nell’immediatezza del fatto non consentirono di individuare il movente del delitto, né i responsabili dello stesso.

Alla luce delle propalazioni di Antonio SCARANO lo stesso è stato rinviato a giudizio -in concorso con PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco, SALAMANCA Antonino e SALAMANCA Giovanni- per rispondere dell’omicidio premeditato, commesso in numero di persone superiore a cinque e con il fine di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra”, in pregiudizio di Francesco LOMBARDO, nonché dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi delle armi da fuoco utilizzate per l’assassinio e delle ricettazioni del fucile di marca Bernardelli rubato a Nicola NETTIS e dell’autovettura FIAT Uno tg.PV-772706 sottratta alla ditta “f.lli BOCCA” , tutti aggravati ai sensi dell’art.61 n.2 c.p. e 7 D.L.152/91.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

Antonio SCARANO ha ammesso di essere stato tra gli autori dell’omicidio del LOMBARDO, che fu successivo rispetto a quello di “Salvatore” (FAVARA) e fu commesso vicino a Milano due o tre mesi dopo quest’ultimo.

Il collaboratore ha affermato che in un’occasione in cui RALLO Francesco era andato a Roma a trovare i suoi parenti, si recò a casa sua e gli disse che dovevano spostarsi a Milano.

Dopo uno o due giorni i due uomini partirono a bordo dell’autovettura del collaboratore e si recarono nell’abitazione di un certo “Nino”; lo SCARANO ha precisato che l’appartamento forse era vicino allo stadio di San Siro, ma che non sapeva in che zona si trovasse, anche se era in un quartiere di case popolari. Nel tardo pomeriggio si recarono in un capannone dove era il fratello di “Nino”, “Gianni”, e dove i due fratelli originari di Partanna, svolgevano la loro attività di vendita di pomodori secchi, luppini e altro. Quel giorno stesso il RALLO uscì con “Nino”, sulla FIAT Regata di quest’ultimo di colore grigio, restando fuori circa due ore e poi rientrando al capannone. La sera “Gianni” e “Nino” portarono una FIAT Uno bianca e due fucili a canne mozze, che il RALLO provvide a preparare per il delitto. Verso le 23,30 circa, quando ebbero finito il lavoro, andarono a dormire a casa del cognato del collaboratore a Trezzo d’Adda.

La mattina dopo si alzarono alle 4,00 e partirono. “Nino” e il RALLO salirono sulla FIAT Regata grigia del primo, il quale si mise alla guida. Lo SCARANO li seguì sulla FIAT Uno bianca, mentre “Gianni” chiudeva la fila a bordo di un furgoncino Daily di colore chiaro di proprietà dell’azienda. Fecero circa trenta chilometri o forse più e arrivarono in un paese, percorrendo tutta la strada principale in direzione del centro del della cittadina. “Nino” e “Gianni” si spostarono un poco, mentre il collaboratore e il RALLO si posizionarono a circa cento metri dal magazzino all’aperto in cui la vittima andava a lavorare. A giudizio del collaboratore, il RALLO sapeva già dove si trovava questo luogo, poiché fu lui stesso a guidarvi il complice, ma il dichiarante non ha saputo precisare se aveva fatto in precedenza appostamenti.

Lo SCARANO ha proseguito la sua narrazione affermando che a un certo punto egli e il RALLO scorsero la vittima designata scendere da una FIAT 127 che gli pareva fosse di colore verde. Quando il bersaglio entrò nel cortile i due sicari si avvicinarono e lo videro scendere dalla sua autovettura e aprire lo sportello del camioncino. Il collaboratore ha riferito che fu lui stesso a sparare all’obiettivo il primo colpo con un fucile a canne mozze, quando questi stava per mettere in moto il veicolo. Ha aggiunto che esplose un solo colpo, poiché il secondo non partì, sebbene egli avesse premuto il grilletto. La vittima si accasciò sul sedile, reclinata sul suo fianco destro e il RALLO, dopo avere infilato la canna dentro al finestrino, esplose altri due proiettili in direzione del fianco sinistro dell’obiettivo, da una distanza di circa uno o due metri.

Dopo avere eseguito l’omicidio, i due sicari scapparono e a circa cinquecento metri dal luogo del delitto -quando erano già probabilmente in un’altra provincia, in cui “Gianni” aveva detto loro che si entrava per l’appunto a quella distanza dal paese- sulla strada nazionale, bruciarono la FIAT Uno. Lasciarono le armi nella macchina e il RALLO estrasse un barattolo di spirito, che versò in parte nel veicolo, in modo che si incendiasse più facilmente. Quindi i quattro uomini ritornarono al capannone: il RALLO con “Nino” sulla FIAT Regata e lo SCARANO insieme a “Gianni” sul furgone.

Infine il collaboratore e il RALLO ripartirono per Roma a bordo dell’autovettura del primo; durante il viaggio si fermarono in una stazione di servizio nella zona di Brescia e in quella occasione il RALLO telefonò a PANDOLFO Vincenzo e gli comunicò che “il pacco era arrivato”.

Lo SCARANO ha riferito altresì che, a quanto gli riferì il RALLO, “Salvatore” e l’uomo ucciso a Milano erano parenti; il secondo in precedenza era andato a Milano per uccidere il primo, ma aveva nascosto le armi, aveva chiamato i Carabinieri, si era fatto fermare e aveva portato a Partanna un verbale da cui risultava che era stato fermato dai CC. per giustificare il motivo per il quale non aveva commesso l’omicidio.

Il RALLO gli raccontò altresì che l’uomo ucciso a Milano stava aspettando che suo suocero, che faceva il camionista, gli portasse dalla Svizzera armi, con le quali volevano scendere a Partanna per uccidere qualcuno.

A detta del collaboratore, la vittima di Milano non era parente del RALLO, ma era cognato di un certo “Maurizio”, che era cognato altresì dell’imputato in parola. A tale proposito, il suddetto prevenuto confidò al complice che “Maurizio” lo aveva minacciato di denunciarlo per questo omicidio.

Lo SCARANO ha infine precisato che prima dell’omicidio del LOMBARDO, non conosceva “Gianni” e “Nino”. Quest’ultimo era alto circa m.1,70-1,75 e di corporatura robusta, mentre il fratello era più magro. All’epoca avevano un magazzino in cui c’erano olive, pomodori secchi e altro, ma era principalmente “Gianni” a curare l’azienda (alla cui gestione per altro collaborava tutta la famiglia), in quanto “Nino” lavorava in posta. I due avevano anche un terzo fratello, di cui il collaboratore sentì “Nino” parlare con il RALLO e che, a quanto gli parve di capire, era tossicodipendente.

Lo SCARANO ha aggiunto che ebbe occasione di rivedere “Nino” a Triscina, poiché costui una volta lo invitò a bere una birra nella casa che aveva comprato suo suocero nel suddetto luogo di villeggiatura (cfr. esame reso dallo SCARANO all’udienza del 15 luglio 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi vari testimoni, tra i quali Nicola NETTIS e Alfredo PROVERBIO.

Il primo ha riferito che il 4 dicembre 1990 subì il furto di vari oggetti nel suo appartamento in Peschiera Borromeo (MI), ivi compresi due fucili, di cui uno da caccia di marca Bernardelli calibro 12, matricola n.58340, di cui non ha più avuto notizie (cfr. deposizione NETTIS all’udienza del 15 luglio 1998).

Il PROVERBIO ha affermato che il 10 settembre 1991 gli fu rubata una FIAT Uno 45 di colore bianco intestata alla ditta “F.lli BOCCA S.p.A.”, alle cui dipendenze lavorava. Ha aggiunto che il furto avvenne alle ore 14,50-15,00 circa all’Euromercato sito sull’autostrada in prossimità di Assago, dove aveva parcheggiato l’autovettura chiudendola a chiave per sorbire un caffè. Il teste ha precisato che su entrambi i lati dell’autovettura vi era la dicitura “Impresa F.lli BOCCA di Vigevano” (cfr. deposizione PROVERBIO all’udienza del 15 luglio 1998).

Le due coppie di coniugi Mario MANAZZA e Carla ZORZOLI ed Elio SPIROLAZZI e Maria Teresa RIVELLI hanno dichiarato che all’epoca dell’omicidio abitavano nelle vicinanze del luogo in cui fu commesso (rispettivamente in via Carlo Alberto n.111 e in via Cesare Battisti n.1) e che alle ore 7,00-7,10 circa dell’11 settembre 1991 udirono tre colpi a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro. Inizialmente nessuno dei testimoni capì che era stato commesso un assassinio (cfr. audizioni di MANAZZA, ZORZOLI, SPIROLAZZI e RIVELLI all’udienza del 15 luglio 1998).

Gli agenti di Polizia Municipale di Cassolnovo Giovanni MOTTA e Giorgio PIACENTINI hanno raccontato che nel pomeriggio del 10 settembre stavano effettuando un servizio di notifiche. Alle 15,30-16,00 circa, mentre la loro macchina era ferma in viale Rimembranze, davanti a un edificio al cui interno il MOTTA stava notificando un atto, il PIACENTINI, che lo stava aspettando, notò una Seat Ibiza rossa contraddistinta da una targa di vecchio tipo (cioè a sfondo nero con la scritta bianca) recante la sigla della provincia di Milano passargli davanti due o tre volte. Egli prestò attenzione al mezzo, poiché non conosceva gli occupanti e in quei giorni vi erano stati furti ad opera di nomadi. Il veicolo percorse un tratto di via Rimembranze, svoltò a sinistra su via Cesare Battisti, al cui civico n.5 il giorno dopo fu commesso l’omicidio, quindi girò nuovamente a sinistra immettendosi in via Carlo Alberto e infine ritornò in via Rimembranze, verosimilmente precorrendo la via Oberdan, un’altra strada che congiungeva i due viali. Anche il MOTTA quando uscì vide la macchina effettuare il predetto percorso e passare davanti al luogo del delitto.

I testimoni sono stati concordi nell’affermare che a bordo della Seat Ibiza vi erano due occupanti. Il PIACENTINI ha descritto l’individuo seduto sul lato passeggero come un uomo di circa quarant’anni, con carnagione scura, con capelli scuri e mossi e con baffi, mentre il guidatore aveva la barba che poteva essere lunga un giorno. Il MOTTA, dal canto suo, ha descritto l’uomo alla guida (che vide per pochi secondi quando affiancarono la Seat che si era fermata ed egli scese) come avente capelli neri e lisci, gli occhi scuri, la carnagione olivastra, una statura di circa m.1,65-1,70 e di circa trentacinque o quarant’anni di età. I testimoni fecero un fotofit dei due occupanti, che il MOTTA ha definito esatto per il sessantacinque per cento e il PIACENTINI per il settanta per cento circa.

I due agenti decisero di seguire la Seat Ibiza a distanza. Dopo un breve lasso di tempo (il PIACENTINI ha parlato di circa un minuto e il MOTTA di sette o otto minuti), l’automobile, che aveva imboccato la strada per Vigevano, si fermò a un circolo e i suoi occupanti scesero.

Il giorno successivo intervennero sul luogo del delitto per assicurare la viabilità e raccontarono ai Carabinieri l’episodio (cfr. deposizioni MOTTA e PIACENTINI all’udienza del 15 luglio 1998).

Brigida GULLO ha affermato che dal 1986 era sposata con LOMBARDO Francesco, che fu ucciso l’11 settembre 1991.

Quando lo conobbe lavorava in campagna, poi costituì una società con RAGOLIA Gaetano, RAGOLIA Giuseppe e un altro individuo di nome TIGRI. Dopo il suo trasferimento a Cassolnovo, circa quindici giorni prima del suo assassinio, iniziò a lavorare come camionista per una ditta (di cui non ha saputo riferire il nome), per conto della quale guidava il camioncino. Il P.M. ha contestato alla teste che l’11 settembre 1991 disse che la società per conto della quale lavorava era la “Edilcinque”, ma la donna ha continuato a insistere di non ricordare il particolare. Il marito uscì di casa la mattina alle ore 6,30-6,45.

Prima di emigrare in Italia settentrionale la coppia aveva sempre abitato a Partanna e si era trasferita perché il LOMBARDO potesse lavorare. Per altro, in seguito a contestazione del P.M., ha ammesso che il marito se ne andò dal paese cinque o sei giorni dopo la morte del suo vecchio socio RAGOLIA poiché temeva per la sua incolumità.

L’uomo si allontanò per primo da Partanna, mentre ella lo raggiunse in seguito. Del trasloco si occupò l’impresa “DITTA”, aiutata dal fratello della donna, GULLO Antonino, e da TRIOLO Pietro, padre di Rosalba.

Dopo la partenza del LOMBARDO, la testimone ricevette la visita di GIBELLA Calogero, che era fratello di suo marito (il quale portava il nome della madre) e suocero del FAVARA. Egli cercava il LOMBARDO e, quando ella gli rivelò che se n’era andato, l’altro rispose che aveva fatto bene, poiché c’era il pericolo che lo uccidessero. Successivamente, TRIOLO Rosalba telefonò loro a Vigevano per avvisarli della morte del proprio padre. Comunque tutti i loro parenti sapevano che erano a Vigevano.

La GULLO ha affermato altresì che suo marito conosceva PIAZZA Giuseppe e che in un locale di proprietà di quest’ultimo il LOMBARDO gestì un’impresa di lavaggio fino al 1989, quando andò a coltivare ortaggi in un terreno del medesimo PIAZZA, insieme a un tale Mimmo NASTASI. Dopo l’omicidio del PIAZZA il LOMBARDO lavorò per conto di PIAZZA Fortunato, grazie all’intervento del padre della testimone, GULLO Placido, che era in buoni rapporti col genero.

La GULLO ha ammesso altresì che suo marito, su interessamento di suo padre, fu formalmente assunto dall’architetto Antonino INGOGLIA in un cantiere scuola per il periodo di tre mesi, anche se non prestò la sua attività in cantiere, dato che continuò a lavorare al lavaggio.

La testimone ha aggiunto che suo padre, GULLO Placido, da quando ella aveva due anni si era trasferito in Svizzera, da dove ritornava circa tre volte l’anno, e che il genitore e il marito erano in ottimi rapporti.

A detta della GULLO, il LOMBARDO conosceva RUSSO Antonino, il conducente di pullman, ma non crede che uscissero insieme.

La testimone conosceva FAVARA Carlo Salvatore, detto “l’Avvocaticchio”; con costui ella e il marito non avevano rapporti, anche se la nipote del LOMBARDO, GIBELLA Giovanna, era moglie del primo.

Conosceva altresì GAGLIANO Maurizio, che era marito di sua sorella ed era elettrotecnico: in un’occasione vide il FAVARA in casa di suo cognato alle baracche insieme al BONGIORNO. Ha aggiunto che il GAGLIANO aveva tre sorelle, una delle quali, Mariuccia, era sposata con RALLO Francesco, un’altra, Enza, con CANGEMI Gaetano e la terza, che è morta a Roma, con MANDINA Vincenzo. Fin dal 1994 la GULLO è convivente con un figlio di quest’ultima coppia, Michele.

Conosceva il RALLO da quando aveva quindici anni. Lo vide nel 1991 a Partanna. A quell’epoca l’imputato, che era di bassa statura e di carnagione scura, era un po’ grosso e aveva i baffi e i capelli brizzolati.

Conosceva gli ACCARDO: Stefano fu addirittura suo padrino. Suo padre non aveva rapporti particolari con gli ACCARDO, mentre era amico degli INGOGLIA e soprattutto dell’architetto Antonino.

La teste ha dichiarato anche che durante la loro permanenza a Vigevano suo marito le confidò che temeva il FAVARA e gli ACCARDO, in quanto era legato ai PIAZZA e, tramite loro, agli INGOGLIA.

La GIBELLA ha aggiunto che non vide mai il FAVARA nell’Italia settentrionale e che quando suo padre, dopo la morte del marito, le chiese telefonicamente se ad ucciderlo era stato costui, ella rispose negativamente, poiché quando era stata in Sicilia l’estate precedente il delitto durante le ferie lo aveva visto là. Ha tuttavia precisato che in un’occasione, mentre erano già a Vigevano, circa dieci o undici mesi prima del suo assassinio, sentì suo marito che era spaventato e, mentre parlava al telefono con qualcuno, pronunciò le parole “e adesso cosa faccio? Ho paura adesso”.

Ha precisato altresì che suo padre li andava a trovare a Vigevano dalla Svizzera. Una volta li sentì parlare di un “vecchio” -che ella identificò in “Mantellina”, poiché a Partanna lo chiamavano così- ma non sa in che contesto, poiché non udì la conversazione.

La GULLO ha affermato infine di non avere mai sentito nominare SALAMANCA Giovanni e SALAMANCA Antonino (cfr. deposizione di Brigida GULLO all’udienza del 15 luglio 1998).

Rosaria TRIOLO ha dichiarato che Francesco LOMBARDO era suo zio, in quanto era fratello di sua madre, e a un certo punto si trasferì a Vigevano, fatto di cui venne a conoscenza in occasione del funerale di suo padre, morto il 21 giugno 1991, mentre sua madre e sua nonna lo sapevano già.

Ha specificato altresì che GIBELLA Calogero è il padre di GIBELLA Giovanna e il fratello di LOMBARDO Francesco (vedi sul punto anche la deposizione di ANTINORO Elio).

In seguito a contestazione del P.M. e della difesa avente ad oggetto le sue dichiarazioni dell’8 novembre 1981, ha ricordato che dopo la morte di RAGOLIA Gaetano e prima che LOMBARDO Francesco partisse il FAVARA le disse che doveva uccidere quest’ultimo. Questo episodio avvenne in casa GIBELLA, alla presenza anche dello suocero. Il FAVARA era preoccupato, perché non se la sentiva di eseguire l’ordine di uccidere il LOMBARDO, datogli da Ciccio RALLO e dai “Cannata”. La TRIOLO incominciò a piangere e a urlare che suo zio non c’entrava nulla e il FAVARA, colpito da questa sua reazione, disse che lo avrebbero fatto andare via e in effetti andò insieme al GIBELLA ad avvisare la vittima designata, che se ne andò.  

Su contestazione del P.M. avente ad oggetto le dichiarazioni rese l’8 novembre 1991, ha rammentato altresì che dopo la partenza dello zio, il FAVARA le disse, alla presenza anche della moglie, che sapevano dove era il LOMBARDO, poiché al trasloco aveva partecipato anche uno della cosca degli ACCARDO, di cui per altro la testimone non ha saputo riferire il nome (cfr. deposizione della TRIOLO all’udienza del 14 luglio 1998).

Ciò premesso, e passando all’esame dell’attendibilità delle propalazioni del collaboratore, deve premettersi che lo SCARANO è deceduto in data 4 aprile 1999 e nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere in data 12 maggio 1999.

Pertanto, l’attendibilità delle sue dichiarazioni deve essere vagliata (anche con riferimento alla responsabilità del medesimo collaboratore), al solo fine di esaminare la posizione dei chiamati in reità.

Le propalazioni del “pentito” appaiono attendibili sotto il profilo intrinseco ed estrinseco.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è in sè logico, preciso, dettagliato e costante e che egli, nel momento in cui si è autoaccusato degli assassinii di Carlo Salvatore FAVARA e di Francesco LOMBARDO era indagato solo per traffico di sostanze stupefacenti, mentre non era neppure indiziato in relazione ad alcun omicidio, fatto, quest’ultimo, certamente significativo ai fini della valutazione della lealtà e della sincerità del testimone.

Con riferimento alle circostanze che il collaboratore ha appreso da confidenze del RALLO, poi, deve sottolinearsi che, sebbene lo SCARANO non sia mai stato affiliato all’organizzazione mafiosa, egli godeva della piena fiducia dell’imputato menzionato, del dottor PANDOLFO e di MESSINA DENARO Matteo, tanto che quest’ultimo lo coinvolse nelle stragi di Roma e Firenze e i primi due addirittura dapprima gli proposero di provvedere all’eliminazione del RUSSO e poi lo coinvolsero negli omicidi del FAVARA e del LOMBARDO. Pertanto, il RALLO non aveva ragione alcuna di mentirgli sulle causali del delitto e sui rapporti che legavano lui stesso alle vittime e queste tra loro. Di conseguenza, il collaboratore deve essere reputato genericamente credibile anche laddove ha riferito notizie apprese de relato dal suddetto prevenuto.

In ordine all’attendibilità estrinseca delle propalazioni dello SCARANO, e in particolare alla causale dell’omicidio e ai rapporti della vittima con il clan degli INGOGLIA, deve sottolinearsi che le parole dello SCARANO sono state confermate dalle risultanze probatorie in atti.

Il LOMBARDO, infatti, era genero di Placido GULLO, uomo vicino agli INGOGLIA, e tramite l’interessamento dello suocero aveva prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze dei fratelli PIAZZA, che collaboravano con Antonino INGOGLIA e uno dei quali, Giuseppe, fu assassinato nel corso della guerra di mafia proprio per la sua fedeltà alla famiglia perdente e per il suo tentativo di mettere in fuga i killer dell’architetto sparando alcuni colpi d’arma da fuoco.

Brigida GULLO ha precisato altresì che grazie a suo padre il LOMBARDO era stato assunto in uno dei cantieri gestiti da Antonino INGOGLIA, pur non lavorandovi effettivamente. Quest’ultimo fatto appare pienamente credibile, atteso che in atti risulta che la pratica delle assunzioni fittizie era usuale per l’architetto INGOGLIA e che proprio il rifiuto di continuare a favorire soggetti legati agli ACCARDO era stato uno dei fattori che avevano causato lo scoppio delle ostilità tra le due famiglie.

Orbene, in tale contesto, è verosimile che gli uomini della cosca raccolta intorno ai “Cannata” giudicassero il LOMBARDO almeno potenzialmente pericoloso e, con la ferocia che ha sempre contraddistinto i mafiosi in generale e i “corleonesi” in particolare, lo cercassero per eliminarlo (con riferimento a tale ultimo punto, del resto, giova ricordare che lo stesso Roberto INGOGLIA -il quale ha tentato di negare o minimizzare ogni circostanza relativa alla faida- ha affermato esplicitamente di essere consapevole di essere stato condannato a morte da “cosa nostra”).

La determinazione dei vincenti in tal senso è dimostrata dall’episodio che ha visto coinvolti il FAVARA e il GIBELLA e che è stato narrato in termini sostanzialmente conformi dalla GULLO e dalla TRIOLO e che, probabilmente risaputo in paese, fu tra i fatti che verosimilmente segnarono il destino dell’“Avvocaticchio”.

Del resto, il timore per la propria incolumità espresso in più occasioni dal LOMBARDO con la moglie e con lo suocero, la consapevolezza dell’identificazione dei suoi nemici nei membri del gruppo facente capo agli ACCARDO e la sua precipitosa fuga in Italia settentrionale costituiscono un’ulteriore dimostrazione del fatto che egli era perfettamente consapevole dei pericoli che correva e che non sottovalutava certamente i segnali che gli giungevano.

In questo contesto, anche il riferimento dello SCARANO al fatto che il LOMBARDO, a detta del RALLO, sarebbe stato in attesa di un uomo che lavorava come camionista, gli avrebbe dovuto portare armi dalla Svizzera e sarebbe poi andato insieme a lui a Partanna per uccidere qualcuno, va giudicato verosimile, quanto meno con riferimento all’effettiva esistenza di un timore di tal fatta da parte degli uomini del clan dei “Cannata”. Ciò tanto più se si consideri che Placido GULLO era anch’egli legato ai PIAZZA e agli INGOGLIA, aveva ottimi rapporti con il genero, faceva il camionista e viveva in Svizzera.

Del resto, le sopra riportate propalazioni dei testimoni circa i legami del LOMBARDO con uomini coinvolti nella faida di Partanna dalla parte degli INGOGLIA sono stati confermati dagli accertamenti del Maresciallo Marco BONFIGLIO.

Quest’ultimo ha appurato che:

– solitamente il LOMBARDO si accompagnava a pregiudicati (questi ultimi erano sostanzialmente i suoi soci in affari);

– negli anni 1984/85 in Partanna aveva costituito una società di compravendita di mobili insieme a RAGOLIA Gaetano (ucciso il 15 settembre 1990, pregiudicato per falsa testimonianza e diffidato, il quale era solito associarsi con GULLO Placido, suocero di LOMBARDO Francesco, autista di camion e uso in questa veste a compiere frequenti trasferte nell’Italia settentrionale, fatto per il quale egli e anche il RAGOLIA venivano sospettati di traffico di sostanze stupefacenti), ATRIA Salvatore (assassinato nel 1991), TIGRI Vito (arrestato per essere stato sorpreso con migliaia di dollari falsi caricati sul camion) e RAGOLIA Giuseppe (allevatore di cavalli, cugino di RAGOLIA Gaetano; era solito accompagnarsi con SCIRÈ Antonino, saltato in aria mentre piazzava una bomba sulla macchina di ACCARDO Rosario);

– prima di trasferirsi a Cossolnovo, LOMBARDO Francesco viveva a Partanna, da dove si era allontanato una prima volta con LOMBARDO Salvatore, per poi ritornare e quindi ripartire da solo e definitivamente. LOMBARDO Salvatore era nipote di Francesco, per essere figlio di un suo fratello;

– MAURO Michele, nato a Marsala il 7 agosto 1968, guardaspalle di ATRIA Nicolò, ucciso in Santa Margherita Belice, era convivente di LOMBARDO Patrizia, nata a Castelvetrano il 5 dicembre 1974, sorella di LOMBARDO Salvatore, nato il 14 luglio 1962. La TRIOLO è cugina di primo grado di LOMBARDO Patrizia, in quanto il padre di costei è fratello della madre della prima. La TRIOLO, LOMBARDO Patrizia e LOMBARDO Salvatore sono inoltre cugini di primo grado di GIBELLA Giovanna, poiché il padre di quest’ultima, Calogero è fratellastro di LOMBARDO Salvatrice (madre della prima) e di LOMBARDO Luigi (padre degli altri due). ACCARDO Pietro, marito della TRIOLO, è a sua volta cugino di primo grado di LOMBARDO Patrizia e Salvatore, poiché le loro madri sono sorelle (cfr. su quest’ultimo punto deposizione del Maresciallo SCIARRATTA all’udienza del 1 luglio 1998); LOMBARDO Francesco era figlio di NN. e di LOMBARDO Giovanna, la quale conviveva con GIBELLA Salvatore, padre della moglie del FAVARA, Giovanna (cfr. deposizione Elio ANTINORO all’udienza del 15 luglio 1998);

– GIBELLA Salvatore (ucciso il 4 giugno 1989) era parente del LOMBARDO perché la madre di quest’ultimo in terze nozze aveva sposato il nonno del primo.

Lo stesso BONFIGLIO ha precisato che alla luce di questi dati gli investigatori dedussero che il LOMBARDO, pur avendo mantenuto una posizione apparentemente defilata rispetto ad entrambi i clan, fosse schierato con gli INGOGLIA, dati i legami di affari e di parentela che aveva con esponenti di quella fazione (cfr. deposizione BONFILIO all’udienza del 9 luglio 1998).

Le dichiarazioni dello SCARANO hanno trovato piena conferma anche con riferimento alle parentele del RALLO.

Il collaboratore, a tale proposito, ha riferito che il prevenuto suddetto e il LOMBARDO erano entrambi cognati di un certo “Maurizio” e ha aggiunto che lo stesso aveva cognati residenti a Roma.

Orbene, sotto quest’ultimo profilo Elio ANTINORO ha accertato che a Roma risiedevano due cognati di Francesco RALLO: Bettina GAGLIANO e Giuseppe GAGLIANO, rispettivamente in via Tommaso Pendulo n.16 e via Arangio Ruiz n.7 (cfr. deposizione ANTINORO, cit.).

Quanto al primo punto, Brigida GULLO ha specificato che Maurizio GAGLIANO era marito di sua sorella e aveva a sua volta tre sorelle, una delle quali, Mariuccia, era sposata con RALLO Francesco, un’altra, Enza, con CANGEMI Gaetano e la terza, che è morta a Roma, con MANDINA Vincenzo. La GULLO ha aggiunto che dal 1994 ella ha convissuto con un figlio di quest’ultima coppia, Michele (cfr. deposizione GULLO, cit.).

Le affermazioni dello SCARANO si sono rivelate attendibili anche in ordine ai fratelli “Nino” e “Gianni”, da identificarsi con Antonino e Giovanni SALAMANCA, e in particolare:

a) il collaboratore ha dichiarato che “Gianni” e “Nino” erano originari di Partanna e ha aggiunto che quest’ultimo era alto circa m.1,70-1,75 e di corporatura robusta, mentre il fratello era più magro; che erano assegnatari di una casa popolare; che all’epoca “Nino” lavorava in posta e “Gianni” gestiva l’azienda, attraverso la quale i SALAMANCA commercializzavano olive, pomodori secchi e altro e in cui lavorava tutta la famiglia; che dai discorsi che sentì fare tra “Nino” e il RALLO capì che i due avevano un altro fratello che, a quanto gli parve di capire, era tossicodipendente.

Dagli atti emerge che i due fratelli Antonino e Giovanni SALAMANCA sono nati a Partanna.

Inoltre, il verbalizzante Giuseppe MESSINA, funzionario in servizio presso la D.I.A. di Milano, sulla base delle affermazioni dello SCARANO effettuò l’identificazione di “Nino” e “Gianni” e vari riscontri, e in particolare:

         SALAMANCA Antonino lavorava all’Ufficio postale di Cesano Boscone;

         la famiglia SALAMANCA (e in particolare anche la madre, LATTUCA Vita) era assegnataria di una alloggio nel medesimo paese;

         i fratelli SALAMANCA sono tre: Antonino, Giovanni e Andrea, quest’ultimo assuntore di sostanze stupefacenti e con precedenti penali;

         la ditta “Fratelli Salamanca s.a.s. di SALAMANCA Rosaria e C.” all’atto della sua costituzione il 21 giugno 1985 aveva sede in via Poliziano di Cesano Boscone (sede poi trasferita il 6 febbraio 1987 in via Milano 58) e aveva come oggetto sociale la commercializzazione di prodotti alimentari, olive e confetture e, più precisamente, dal 1987 il commercio all’ingrosso di olive, spezie, confetture e conserve (cfr. deposizione di Francesco MESSINA, cit.);

b) il collaboratore ha detto che tra i mezzi usati per la preparazione e l’esecuzione del delitto vi furono la FIAT Regata di colore grigio di Antonino SALAMANCA e il furgoncino Daily chiaro di proprietà dell’azienda della loro famiglia.

Il MESSINA ha accertato che i fratelli e la ditta avevano la disponibilità di svariate autovetture e in particolare, e in particolare:

–     una FIAT Regata tg. MI-2D0760 di colore grigio intestata alla “Salamanca s.a.s di SALAMANCA Franca e C.” acquistata il 27 settembre 1990;

–     un furgone bianco Ducato targato MI-0081000 intestato alla ditta dal 12 febbraio 1990, rinvenuto senza targhe e sequestrato in un deposito nella disponibilità della ditta;

–   un furgone bianco di marca Renault targato MI-Y620077 intestato a SALAMANCA Andrea (che per altro questo veicolo non corrispondeva alla descrizione del collaborante quanto alla carrozzeria);

Sempre con riferimento ai veicoli dei fratelli SALAMANCA, il Maresciallo Stephan VALERIANI, in servizio alla D.I.A. di Milano, ha riferito che a partire dal 26 maggio 1996, a seguito delle dichiarazioni dello SCARANO, eseguì pedinamenti e appostamenti relativi ai fratelli SALAMANCA. Intorno al 29 maggio SALAMANCA Giovanni, che essi stavano seguendo, li condusse dalla sede dell’impresa di famiglia in via Milano di Cesano Boscone (MI) a un deposito sito in Gaggiano (MI), dove era custodito un furgone FIAT Ducato di colore bianco che fino ad allora non avevano mai visto. Nello stesso luogo notarono la sorella Rosaria che smontava le targhe del veicolo (MI-00913Z), che riuscirono a leggere grazie alle riprese che effettuarono (cfr. deposizione del Maresciallo VALERIANI all’udienza del 15 luglio 1998, nonché videocassetta documentante le predette attività e fascicolo fotografico, contenuto nel Faldone n.27, prodotto dal P.M. come documento all’udienza del 23 settembre 1998).

L’errore probabilmente effettuato dal collaboratore nell’indicare la marca e il colore del furgoncino (si trattava di un Ducato bianco e non di un Daily chiaro, ma non “bianco bianco”) appare di modesta entità, tenuto conto che tanto i modelli che i colori sono tra loro simili e pertanto l’imprecisione dello SCARANO, il quale per altro ha puntualizzato di non essere certo del modello del veicolo, è perfettamente giustificabile. Inoltre, deve sottolinearsi che il veicolo a bordo del quale fu ritrovato il cadavere del LOMBARDO era un furgoncino Daily, con la conseguenza che è perfettamente plausibile che il collaboratore abbia sovrapposto nella mente le immagini dei due veicoli.

c) lo SCARANO ha affermato che dopo il delitto ebbe occasione di incontrare a Triscina SALAMANCA Antonino, il quale lo invitò a bere un birra nella villetta acquistata da suo suocero.

Il dottor Elio ANTINORO ha accertato che lo suocero del predetto imputato, SCIRÈ Domenico, nato a Castelvetrano il 16 giugno 1930, in data 7 giugno 1990 acquistò un immobile a Triscina, contrada Manica Lunga, via 91 n.12, in comunione con la moglie (cfr. deposizione ANTINORO, cit.).

d) con riferimento ai rapporti tra i fratelli SALAMANCA e RALLO Francesco, il dottor ANTINORO ha appurato che Antonino nel 1979 lavorò per nove giorni nella impresa individuale del RALLO, avente nella via 8 della baraccopoli Santa Lucia di Partanna e come oggetto sociale l’esecuzione di lavori edili in economia; percepì il compenso di £.597.000 (cfr. deposizione ANTINORO, cit.);

      e) il dottor MESSINA, sempre con riferimento alla verifica dell’attendibilità del collaboratore in ordine ai rapporti dei SALAMANCA con lo stesso SCARANO e con ambienti siciliani legati a “cosa nostra” ha effettuato un monitoraggio delle utenze fisse pertinenti ai SALAMANCA (02/4500965) e alla società (02/4501845). In seguito a tale attività ha affermato di non avere riscontrato telefonate in partenza e in arrivo da queste utenze da o verso quelle facenti capo allo SCARANO, a parte due chiamate in data 10 giugno 1992 provenienti dal medesimo telefono cellulare (0337/966317) intestato a FORTE Paolo, cl.1959, di Castelvetrano, il quale, pur non essendo indagato, risultò indirettamente coinvolto nel processo per la strage di Firenze, a causa di contatti con MESSINA DENARO Matteo (cfr. scheda relativa all’attendibilità generale dello SCARANO per i rapporti suoi rapporti con il FORTE e di quest’ultimo con il MESSINA DENARO).

Le propalazioni dello SCARANO hanno trovato significativi riscontri anche con riferimento alla dinamica dell’omicidio, e in particolare:

a) lo SCARANO ha affermato che i due killer utilizzarono fucili a canne mozze portati dai SALAMANCA.

Tali circostanze sono compatibili con il rinvenimento all’interno della FIAT Uno bruciata di due fucili a canne mozze e con i risultati dell’autopsia, secondo i quali la vittima fu attinta da pallettoni (verbali di rinvenimento e sequestro della FIAT Uno e consulenza medico legale, cit.).

Sono inoltre compatibili con il fatto che almeno uno dei fucili (quello di marca Bernardelli) fu rubato il 4 dicembre 1990 a Nicola NETTIS nella sua abitazione di Peschiera Borromeo e pertanto è verosimile che sia stato fornito ai complici dai fratelli SALAMANCA, gli unici ad abitare stabilmente in Lombardia;

b) il collaboratore ha dichiarato che le macchine utilizzate erano una Fiat Regata grigia, un furgone probabilmente di tipo Daily di colore chiaro e una Fiat Uno bianca, la quale ultima i due fratelli SALAMANCA avevano portato la sera prima al capannone.

Come si è già detto, i verbalizzanti MESSINA e VALERIANI hanno accertato che i fratelli e la ditta avevano la disponibilità di svariate autovetture fra le quali una FIAT Regata tg. MI-2D0760 di colore grigio intestata alla Salamanca s.a.s di SALAMANCA Franca e C. acquistata il 27 settembre 1990 e un furgone bianco Ducato targato MI-00913Z intestato alla ditta dal 12 febbraio 1990, rinvenuto senza targhe e sequestrato in un deposito sito in Gaggiano e nella disponibilità della ditta.

Quanto alla Fiat Uno, essa fu rubata a PROVERBIO Alfredo, un dipendente della ditta intestataria “F.lli BOCCA S.p.A. ”, il 10 settembre 1991 e fu rinvenuta bruciata nei pressi del luogo del delitto.

c) lo SCARANO ha detto che egli e il RALLO videro la vittima scendere da una FIAT 127 di colore forse verde.

Il verbalizzante MESSINA ha riferito che nel corso delle indagini venne appurato che la vittima si era recata sul luogo del delitto a bordo di una FIAT 127 di colore celeste (e pertanto compatibile con quello indicato dal collaboratore).

d) lo SCARANO, in ordine alle modalità esecutive del delitto, ha raccontato che egli stesso sparò il primo colpo mentre la vittima si accingeva a salire sul furgone e che non potè esplodere il secondo perché il fucile si inceppò. La vittima si accasciò sul sedile sul suo fianco destro e il RALLO infilò la canna del fucile dentro il finestrino e sparò altri due colpi attingendolo al fianco sinistro, dalla distanza di uno o due metri circa.

La ricostruzione del collaborante è confermata dall’esito del verbale di sopralluogo dal quale si evince che il LOMBARDO venne rinvenuto morto dai suoi datori di lavoro all’interno di un furgone Fiat Iveco Daily tg. PV- 768111, seduto sul sedile anteriore sinistro, ma accasciato su quello destro e con la faccia rivolta verso il basso. Inoltre il furgone si presentava con il vetro anteriore sinistro infranto, con circa tredici fori all’interno della cabina di guida all’altezza dello specchietto e della lampadina della luce interna, nonché con un foro centrale contornato da altri quattro piccoli orifici sulla portiera destra che oltrepassava la prima lamiera posta internamente, ammaccando visibilmente la lamiera esterna e infrangendo il vetro. Sul tappetino anteriore destro fu trovato un pezzo di piombo presumibilmente appartenente a un pallettone di fucile.       

La versione fornita dallo SCARANO è stata confermata altresì dall’autopsia, nella cui relazione è stato dato atto che la morte del LOMBARDO Francesco risalente alle ore 7-7,30 dell’11 settembre 1991, fu dovuta alla lacerazione pluriviscerale (milza, polmone sinistro, cuore e aorta) e a una conseguente emorragia acutissima cagionati da colpi d’arma da fuoco a proiettili multipli, uno dei quali esploso da sinistra, con direzione dal basso all’alto e con obliquità modesta verso destra e verso l’avanti e da una distanza ravvicinata, compresa tra i venti e i cento centimetri (come si desumeva dalla persistente solidarietà tra i pallini, e dal fatto che il contenitore dei pallini era indovato nella lesione). I dati sopra riportati confermano le dichiarazioni dello SCARANO con riferimento tanto alla distanza che alla direzione del colpo.

A parere del consulente tecnico, inoltre, prima di essere raggiunto da questo proiettile il LOMBARDO era stato attinto di striscio in regione fronto-orbitaria destra da un colpo esploso anch’esso da sinistra con la probabile interposizione di un vetro tra arma e bersaglio, mentre si trovava seduto al posto guida e in posizione pressochè orizzontale, come si desumeva sulla base dell’ubicazione del foro di entrata e della direzione dei colpi: anche in questo caso, i risultati dell’autopsia hanno confermato integralmente le parole del collaboratore.

Infine, la dinamica del delitto come descritta dallo SCARANO è stata confermata con quasi totale precisione dalla relazione del consulente tecnico del P.M. Alberto BRANDONE, il quale ha ricostruito i fatti su incarico del P.M. (cfr. sopra, dove si sono riportati i risultati dello studio del BRANDONE).

A tale ultimo proposito deve in particolare evidenziarsi che il professor BRANDONE ha affermato che trovò all’interno di entrambi i fucili due bossoli di cartucce esplose. All’esito dell’esame delle stesse il consulente ha accertato che una delle cartucce rinvenute all’interno dei due fucili era priva dell’innesco, perdutosi probabilmente a causa dell’azione del fuoco, mentre gli altri bossoli non rivestivano particolare interesse ai fini dell’indagine, essendo stati certamente esplosi dalle due armi. Ora, è evidente che il racconto dello SCARANO relativo alla mancata esplosione di una delle cartucce quando egli premette il grilletto ha conseguito un’importante conferma dalle osservazioni del consulente tecnico, il quale ha notato per l’appunto che uno dei proiettili all’interno dei fucili trovati a bordo della FIAT Uno era esploso a causa dell’azione del fuoco, a differenza degli altri tre.

e) il collaboratore ha affermato che esplosero tre colpi di fucile.

La circostanza è stata confermata dai coniugi MANAZZA Mario e ZORZOLI Carla da un lato e SPIROLAZZI Elio e RIVELLI Maria Teresa dall’altro, i quali hanno riferito di avere udito tre esplosioni (cfr. loro deposizioni, cit.).

Né la circostanza è incompatibile con le risultanze della consulenza del BRANDONE, in quanto come si è già precisato, quest’ultimo, pur propendendo personalmente per l’ipotesi che i colpi sparati dagli assassini siano stati quattro, ha specificato che è possibile che ne siano stati esplosi solo tre, aggiungendo che in quest’ultimo caso un solo pallettone colpì prima il capo della vittima e poi lo specchietto retrovisore (cfr., più dettagliatamente, sopra, dove si è dato conto degli esiti della perizia BRANDONE).

f) lo SCARANO ha riferito che dopo l’omicidio gli assassini bruciarono la FIAT Uno e le armi utilizzate per il delitto, alla distanza di circa cinquecento metri dal luogo dell’omicidio e quando già si trovavano in un’altra Provincia.

Dal verbale di sequestro redatto dai Carabinieri di Gravellona Lomellina e dalle dichiarazioni del verbalizzante MESSINA emerge che in prossimità del luogo del delitto, in direzione Novara fu rinvenuta lo stesso 11 settembre 1991 un’autovettura FIAT Uno parzialmente bruciata con all’interno due fucili e munizioni e che sia l’autovettura che almeno uno dei due fucili erano provento di furto (cfr. verbale di sequestro e deposizione MESSINA, cit.).

Ciò premesso, deve reputarsi che le dichiarazioni dello SCARANO relative all’omicidio del LOMBARDO siano attendibili e che dalle stesse possa inferirsi che il collaboratore fu certamente tra i responsabili dello stesso, atteso che la logicità e la precisione del suo racconto e i molteplici riscontri che lo hanno confermato siano prova certa della sua personale partecipazione.

Le posizioni dei chiamati in correità Antonino e Giovanni SALAMANCA, RALLO e PANDOLFO debbono essere invece valutate alla luce dei criteri di cui all’art.192 c.III c.p.p..

Con riferimento alla posizione processuale di PANDOLFO Vincenzo, Antonio SCARANO ha affermato che dopo l’omicidio, mentre egli e RALLO stavano tornando a Roma, quest’ultimo gli telefonò da una stazione di servizio nei pressi di Brescia e gli riferì che “il pacco era arrivato”.

L’affermazione del collaboratore non è stata riscontrata da alcun altro elemento di prova che colleghi specificamente e direttamente il prevenuto al delitto LOMBARDO.

Ne consegue che la richiesta di condanna formulata dal P.M. nei confronti del PANDOLFO è basata essenzialmente sulla personalità dell’imputato, sul suo ruolo all’interno della cosca dei “Cannata” e sui suoi rapporti con Matteo MESSINA DENARO.

Ora, a tale ultimo proposito, come si è già avuto modo di rilevare nelle schede dedicate al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA e alla soppressione di FAVARA Carlo Salvatore, nonostante l’indubbia militanza del prevenuto nella fazione facente capo alla sua famiglia di sangue e la certa attendibilità dello SCARANO, non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti la chiamata in correità non è stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, atteso che i dati sopra riportati relativi alla posizione del PANDOLFO nell’ambito della “famiglia” di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo dopo la morte degli zii Francesco e Stefano ACCARDO divenne un personaggio emergente nella suddetta consorteria criminale. Detta circostanza, tuttavia, non è idonea a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione, tanto più se si consideri che dalle concordi affermazioni dei collaboratori è emerso che il PANDOLFO all’epoca non era ancora “uomo d’onore” (cfr. esami di PATTI, SINACORI e Vincenzo FERRO, resi rispettivamente nelle udienze del 2 luglio 1998, del 23 giugno e 9 luglio 1998 e del 29 novembre 1999).

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al PANDOLFO non possa essere stata posta in essere indifferentemente da altri individui. Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie dello SCARANO, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

A tutte le sopra esposte considerazioni consegue che il PANDOLFO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

Le posizioni di RALLO Francesco e dei fratelli SALAMANCA sono tra loro strettamente collegate e pertanto appare opportuno esaminarle congiuntamente.

Prima di addentrarsi nella disamina della situazione processuale degli imputati debbono richiamarsi brevemente le dichiarazioni dello SCARANO a loro carico.

Il collaboratore ha affermato che:

– il RALLO, durante un soggiorno a Roma, lo coinvolse gli chiese di accompagnarlo a Milano, con un preavviso di alcuni giorni;

– giunti nel capoluogo lombardo, i due uomini si recarono a casa di un certo “Nino”; nel tardo pomeriggio andarono in un capannone dove vi era il fratello di quest’ultimo “Gianni” e dove i due fratelli originari di Partanna, svolgevano la loro attività di vendita di pomodori secchi, luppini e altro;

– quello stesso pomeriggio il RALLO e “Nino” si allontanarono a bordo della FIAT Regata di colore grigio di quest’ultimo, restando fuori circa due ore e poi rientrando al capannone;

– la sera “Gianni” e “Nino” portarono nel capannone una FIAT Uno bianca e due fucili a canne mozze, che il prevenuto in parola preparò; quindi il RALLO e lo SCARANO si recarono a dormire a casa di un cognato di quest’ultimo a Trezzo d’Adda;

– il giorno dopo di prima mattina il commando composto dai quattro uomini partì alla volta del paese ove lavorava l’obiettivo; “Nino” e Francesco RALLO salirono sulla FIAT Regata grigia del primo, che era alla guida, il collaboratore li seguiva sulla FIAT Uno bianca, “Gianni” chiudeva la fila su un furgoncino Daily di colore chiaro di proprietà dell’azienda;

– giunti nel paese in cui dovevano compiere il delitto, lo SCARANO e il RALLO uccisero la vittima, mentre “Nino” e “Gianni” rimasero un poco discosti, a circa cento metri dal teatro dell’esecuzione;

– dopo avere ammazzato il LOMBARDO, i due killer si allontanarono, ricongiungendosi così ai complici e bruciarono la FIAT Uno, al cui interno avevano lasciato le armi, a circa cinquecento metri dal luogo del delitto sulla strada nazionale;

– infine, ritornarono alla sede dell’azienda dei SALAMANCA, a bordo dei veicoli condotti da costoro e da lì lo SCARANO e il RALLO ripartirono per Roma a bordo dell’autovettura del primo;

– quanto al movente del delitto, il RALLO raccontò al collaboratore che la vittima e il FAVARA erano parenti e che il secondo si era sottratto all’ordine di uccidere l’altro; gli confidò altresì che il LOMBARDO stava aspettando che il suocero, che faceva il camionista, gli portasse dalla Svizzera armi, con le quali volevano scendere a Partanna per uccidere qualcuno; precisò altresì che egli e la vittima avevano un cognato in comune, un certo “Maurizio”, che voleva denunciarlo per questo omicidio.

Come si è visto, le accuse dello SCARANO hanno trovato puntuali riscontri relativamente al RALLO, in ordine ai parenti che egli aveva a Roma, all’esistenza di un cognato suo e della vittima di nome Maurizio (GAGLIANO), alle comuni conoscenze romane e siciliane, nonchè al supporto ricevuto dal prevenuto a opera di questi ultimi durante la sua latitanza nella capitale (cfr. scheda dedicata all’omicidio di Antonino RUSSO e scheda relativa all’attendibilità del collaboratore).

Inoltre, come si è già avuto modo di precisare nelle altre schede del presente capitolo, il RALLO era inserito all’interno della cosca facente capo ai “Cannata” e aveva avuto contatti personali con Antonino SALAMANCA risalenti al 1979, quando questi per alcuni giorni aveva prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze.

Quanto ai fratelli SALAMANCA deve preliminarmente ribadirsi che lo SCARANO ha dimostrato di sapere notizie indubbiamente significative su di loro e sulla loro famiglia, idonee a dimostrare che in qualche modo li conosceva: le loro origini partannesi, la titolarità in capo allo suocero di Antonino di una villetta a Triscina, l’attività lavorativa svolta dal medesimo Antonino in posta, l’esistenza di un’azienda di famiglia gestita principalmente da Giovanni anche se con la collaborazione dei familiari, lo stato di tossicodipendenza di un terzo fratello, i modelli e i colore delle autovetture della società e dei prevenuti, la sussistenza di rapporti da parte sua e/o della sua famiglia con lo SCARANO e con ambienti mafiosi siciliani.

Inoltre, il già menzionato rapporto lavorativo che Antonino SALAMANCA ebbe, anche se in epoca molto anteriore al delitto, con il RALLO è compatibile con il legame privilegiato che, alla luce del racconto dello SCARANO, pareva esistere tra i due uomini.

Né a giudizio di questa Corte, può ritenersi che il collaboratore abbia mosso le sue accuse agli imputati spinto da motivi di astio personale, atteso che la giustificazione delle conoscenze dello SCARANO fornita dai fratelli SALAMANCA nel loro esame appare incongrua.

Gli imputati, infatti, hanno sostenuto che nell’estate del 1989 lo SCARANO avvicinò Giovanni SALAMANCA in un bar di Triscina e, avuta conferma della sua identità e dell’attività imprenditoriale che svolgeva a Partanna e a Milano, commentò che quando fosse passato nel capoluogo lombardo sarebbe andato al capannone per acquistare olive. Pochi giorni dopo, sempre a Triscina, contattò anche Antonino e gli disse che se non volevano avere fastidi dovevano corrispondergli una somma di denaro.

Antonino quando fece ritorno a Cesano Boscone avvertì Giovanni, che era rientrato prima di lui, dell’episodio e descrisse l’uomo in modo tale che il fratello potè identificarlo con l’individuo che lo aveva avvicinato nel bar di Triscina. Antonino, che era preoccupato per l’accaduto, confidò a Giovanni di avere esortato il suo interlocutore a recarsi a Milano per discutere della faccenda.

In effetti, a detta degli imputati, lo SCARANO nel settembre del 1989 si recò nel magazzino della ditta SALAMANCA e domandò a Giovanni la somma di £.25.000.000, minacciandolo che in caso di diniego avrebbe fatto esplodere il capannone e facendogli balenare la possibilità di rischi sulla sua incolumità fisica. L’imputato rispose che in quel momento non aveva la disponibilità economica per fare fronte alla richiesta, in quanto stava recandosi a Partanna per effettuare la lavorazione delle olive da vendere nell’annata successiva, che aveva acquistato grazie ai prestiti di istituti di credito. Lo rassicurò per altro che avrebbe soddisfatto la sua richiesta entro l’estate successiva.

Gli imputati hanno raccontato altresì che nel giugno del 1990, mentre Giovanni era in Grecia per un commercio di angurie, lo SCARANO si presentò al capannone a riscuotere il “pizzo”. Antonino gli propose di versargli la somma di £.2.000.000 in contanti e quella di £.23.000.000 con un assegno. Avendo l’estrortore rifiutato l’assegno, Andrea e Franca Rosaria SALAMANCA cambiarono il titolo di credito nell’agenzia n.15 di Milano del Banco Ambrosiano Veneto. In sede di esame, Antonino ha negato di avere invitato a cena lo SCARANO nella casa di famiglia in quell’occasione, asserendo che l’affermazione in tal senso fatta al G.I.P. nell’interrogatorio di garanzia e contestatagli dal P.M. era stata determinata dallo stato confusionale in cui si trovava in quel momento.  

In seguito a questo episodio, i fratelli SALAMANCA decisero di dismettere ogni loro attività a Partanna e di acquistare le olive in Grecia, sebbene avessero un costo maggiore, nella speranza di non subire altre richieste estorsive da parte dello SCARANO.

Tuttavia nel dicembre 1991 lo SCARANO telefonò al magazzino avvisando Giovanni che nei giorni successivi sarebbe andato a Cesano Boscone a ritirare la seconda tranche di £.25.000.000. Il SALAMANCA dapprima tentò di tergiversare, assumendo che in quel periodo non aveva denaro, ma poi fu costretto a cedere di fronte alla minaccia del suo interlocutore di incendiare il magazzino. Lo SCARANO il giorno prestabilito giunse al capannone a bordo della sua Audi 80 di colore grigio e, su richiesta di Giovanni SALAMANCA, accompagnò quest’ultimo a casa della madre a ritirare la somma di denaro, senza per altro salire nell’appartamento. Pur essendo le sue richieste state ancora una volta soddisfatte, l’estortore minacciò nuovamente di bruciare il magazzino, fatto per cui Giovanni e Antonino decisero di assicurare l’immobile.  

Nel dicembre del 1992 lo SCARANO si recò per la terza volta al capannone di Cesano Boscone, ottenendo anche in questo caso la cifra richiesta di £.25.000.000. In tale ultima occasione, per altro, Giovanni gli ingiunse di non presentarsi più, affermando che in caso contrario lo avrebbe denunciato ai Carabinieri. Il collaboratore rispose che se lo avesse fatto avrebbe rovinato lui e i suoi familiari e ripetè la stessa minaccia ad Antonino quando questi gli ribadì che se avesse domandato loro altro denaro lo avrebbero denunciato (cfr. esami resi da Giovanni e Antonino SALAMANCA nell’udienza del 14 ottobre 1999).

La difesa ha prodotto documentazione che conferma che il 22 giugno 1990 Franca Rosaria SALAMANCA prelevò la somma di £.23.000.000 dal conto corrente intestato alla ditta presso l’Agenzia n.15 del Banco Ambrosiano Veneto e che il 24 dicembre 1991 il capannone di Cesano Boscone venne assicurato contro gli incendi e altri atti dolosi alla RAS di Milano (cfr. produzione documentale difensiva del 26 settembre 1997).

L’esame presidenziale, per altro, ha evidenziato la sostanziale incongruenza della versione dei SALAMANCA. In particolare appare inverosimile che essi abbiano accettato in più occasioni di pagare una somma di denaro complessivamente pari a circa un terzo del fatturato annuo della ditta in quel periodo (e pertanto ingente per le loro potenzialità economiche) a un individuo che si presentava loro da solo e apparentemente non armato, che non vantava agganci con associazioni criminali e che rivolgeva loro generiche minacce. Del pari non è verosimile che i SALAMANCA, se erano realmente terrorizzati dall’atteggiamento dello SCARANO come hanno affermato, abbiano improvvisamente, ma fermamente deciso di non adempiere più alle richieste estorsive, dopo avere pagato per ben tre volte, senza che sia intervenuto alcun concreto fatto nuovo che li abbia indotti a cambiare atteggiamento.

Particolarmente inverosimile, infine, appare l’iniziale affermazione di Antonino e Giovanni SALAMANCA secondo cui il primo nel giugno del 1990 invitò a cena lo SCARANO. Lo stesso Antonino, del resto, resosi conto dell’illogicità della circostanza, la ha recisamente negata in dibattimento, senza per altro fornire una spiegazione credibile per il suo errore: infatti, l’addotto stato di choc che lo avrebbe indotto a spiegarsi male nell’interrogatorio di garanzia non spiega come anche il fratello Giovanni abbia riferito al G.I.P. il medesimo fatto, assumendo di averlo saputo dal fratello Antonino.

Ciò posto, tuttavia, non può ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità di Antonino e Giovanni SALAMANCA in ordine all’omicidio LOMBARDO.

Infatti è possibile che il collaboratore abbia appreso da comuni frequentazioni partannesi le notizie a sua conoscenza sui fratelli SALAMANCA, sulla loro famiglia e sulla loro attività imprenditoriale e che li abbia visti a Triscina, essendo in tal modo in grado di descriverli.

A tale proposito, per altro, non può non sottolinearsi che, pur corrispondendo al vero l’affermazione di Antonino SALAMANCA secondo la quale ogni anno egli nei mesi di settembre e ottobre si assentava per alcuni giorni dal lavoro in congedo per malattia (cfr. attestazione delle Poste Italiane – Filiale di Milano, datata 21 novembre 1996, relativa al periodo 1989/93 prodotta dalla difesa il 26 settembre 1997), costituisce indubbiamente una curiosa coincidenza che lo SCARANO sapesse che fu assente proprio il giorno del delitto LOMBARDO. Ciò tanto più se si considera che non è plausibile che il collaboratore si sia affidato al caso, perché la circostanza era facilmente verificabile e un suo errore avrebbe messo a repentaglio la sua credibilità.

D’altro canto, nelle dichiarazioni dello SCARANO vi sono alcune incongruenze relative ai fratelli SALAMANCA.

In particolare, la difesa degli imputati ha prodotto fatture e bolle di accompagnamento firmate da Giovanni SALAMANCA attestante che il pomeriggio del 10 settembre 1991 l’azienda effettuò consegne di merce a vari clienti. L’avvenuta consegna dei prodotti è stata altresì confermata da numerosi testimoni addotti dalla difesa (cfr. deposizioni di Giovanni FACHINETTI, Patrizia AIMAR, Fulvio STAIBEL, Antonia TERRICONE e Alfonso ALESI nelle udienze del 16 e del 17 novembre 1999). Orbene, appare inspiegabile il silenzio tenuto dallo SCARANO, il quale ha indicato con molta precisione i movimenti propri e dei complici il giorno precedente al delitto, sull’allontanamento di Giovanni SALAMANCA per un periodo di tempo certamente considerevole, dato il numero e l’ubicazione delle ditte destinatarie della merce.

Non può ritenersi invece che sia stata smentita dalle risultanze probatorie l’affermazione dello SCARANO secondo cui egli vide la madre dei SALAMANCA lavorare al magazzino. È vero, infatti, che il collaboratore non potè certamente incontrarla il 10 settembre, in quanto quel pomeriggio la donna stava rientrando a Milano dalla Sicilia a bordo di una nave della compagnia Tirrenia che percorreva la rotta Palermo – Genova (cfr. sul punto esami degli imputati, biglietto prodotto dalla difesa il 26 settembre 1999, deposizione di SALAMANCA Franca Rosaria all’udienza del 17 novembre 1999), ma avrebbe ben potuto notarla il giorno successivo, quando il gruppo di fuoco rientrò al capannone dopo l’omicidio, essendo stato ammesso tanto dai prevenuti che dai loro congiunti che la loro madre, come tutti i membri della famiglia, aiutava Giovanni nella conduzione dell’azienda.    

Non appare invece decisivo l’errore commesso dal collaboratore, il quale, quando ha descritto l’abitazione di “Nino”, ha affermato, per altro dubitativamente, che era nella zona di San Siro e ha sostenuto che era un alloggio popolare. Quanto al primo punto, infatti, deve osservarsi che lo sbaglio dello SCARANO è ampiamente giustificabile con la considerazione che egli non conosceva Milano e può ben avere confuso le zone della periferia cittadina con quelle dell’hinterland, contraddistinte da palazzi anonimi e di apparenza tra loro simile. Quanto al secondo punto, poi, l’affermazione del dichiarante trova una logica spiegazione nella probabile scelta dei due fratelli SALAMANCA di condurre i loro ospiti nella casa della madre. Da un lato, infatti, quest’ultimo immobile il 10 settembre era vuoto, atteso che i familiari degli imputati erano in viaggio sulla nave della Tirrenia che compiva la tratta Palermo – Genova. Dall’altro lato, poi, è verosimile che, visto lo scopo della trasferta milanese del RALLO e dello SCARANO, Antonino SALAMANCA abbia preferito non portarli nella sua abitazione, nella quale vi erano i suoi figli.

Per altro, i fratelli SALAMANCA hanno addotto argomenti idonei a neutralizzare i principali elementi probatori a loro carico.

Sotto tale profilo, oltre a quelli già evidenziati, debbono essere sottolineati gli episodi relativi all’asportazione delle targhe del furgoncino Ducato bianco targato MI-00913Z, custodito nel capannone di Gaggiano e intestato alla ditta di famiglia avvenuta il 29 maggio 1996 ad opera della sorella Franca Rosaria e della SEAT Ibiza rossa notata dai vigili urbani MOTTA e PIACENTINI.

Quanto al primo punto, il teste VALERIANI ha riferito che nel corso di un’attività di sopralluogo ebbe modo di filmare la donna nell’atto di togliere le targhe al veicolo suddetto.

Giovanni SALAMANCA ha spiegato in modo convincente la condotta della sorella, dichiarando che in un’occasione, mentre era alla guida del suddetto veicolo, venne fermato dai vigili urbani di Meda, i quali gli contestarono che il mezzo non era stato sottoposto a revisione e gli ritirarono il libretto di circolazione, avvertendolo che se lo avessero visto nuovamente circolare a bordo del Ducato glielo avrebbero sequestrato. L’imputato, pertanto, a suo dire, portò il furgoncino nel magazzino di Gaggiano, più vicino a Meda di quello di Cesano Boscone, in attesa di decidere sul da farsi, tenuto conto che il veicolo era molto vecchio, ma che comunque serviva loro per dare ricovero al loro cane. Nel maggio del 1996, tuttavia, i SALAMANCA decisero di liberarsi del Ducato ed egli incaricò la sorella, che si recava spesso a Gaggiano per accudire l’animale, di asportare le targhe e di portarle alla Motorizzazione civile (cfr. esame di Giovanni SALAMANCA, cit.).

Franca Rosaria SALAMANCA ha puntualmente confermato la versione del fratello (cfr. sua deposizione, cit.).

Le asserzioni del prevenuto hanno trovato un ulteriore, significativo riscontro nella comunicazione dei Vigili Urbani di Meda, nella quale si è dato atto che il 29 settembre 1995 l’autocarro tg. MI-00913Z era stato sorpreso circolare in Meda senza essere stato presentato alla prescritta revisione (cfr. comunicazione datata 30 settembre 1995, prodotta dalla difesa all’udienza del 17 novembre 1999).

Può pertanto concludersi che l’attività di asportazione delle targhe compiuta da Franca Rosaria SALAMANCA, adeguatamente giustificata e in assenza di ulteriori riscontri connotanti, è priva di rilevanza probatoria.

Non può essere riconosciuto alcun valore accusatorio neppure all’affermazione dello SCARANO secondo cui il pomeriggio del 10 settembre 1991 il RALLO e SALAMANCA Antonino uscirono dal capannone a bordo della FIAT Regata di quest’ultimo probabilmente per compiere un sopralluogo, atteso che il giorno del delitto il primo lo condusse nel cortile in cui commisero l’omicidio, rimanendo fuori circa due ore. Infatti, la SEAT Ibiza di colore rosso notata dai vigili urbani PIACENTINI e MOTTA non può essere identificata con quella della ditta SALAMANCA (cfr. deposizione ANTINORO, cit., nonché certificazione del PRA, dalla quale si evince che la Seat Ibiza tg.MI-5M8145 rimase nella disponibilità della ditta “Fratelli Salamanca di SALAMANCA Franca Rosaria e C. s.a.s.” dal 21 settembre 1989 al 30 gennaio 1995; cfr, altresì fascicolo fotografico datato 20 luglio 1998, dal quale emerge inoltre che il veicolo era di colore rosso), atteso che dalla documentazione fotografica in atti si evince che quest’ultima era contraddistinta da una targa di nuovo tipo, incompatibile con quella vecchia (recante la scritta bianca su sfondo nero), propria della vettura vista passare dai vigili in via Cesare Battisti davanti al civico in cui fu perpetrato l’assassinio dai due pubblici ufficiali con due uomini a bordo. Ne consegue che la circostanza notata dal MOTTA e dal PIACENTINI non appare rilevante, atteso che, anche ipotizzando che lo SCARANO abbia errato quando ha affermato che “Nino” e RALLO uscirono a bordo della FIAT Regata, la Seat Ibiza notata dai testimoni non può essere quella della ditta SALAMANCA.

Non può ritenersi pienamente provata neppure l’esistenza di rapporti tra il RALLO e Antonino SALAMANCA tanto stretti da giustificare la richiesta del primo di aiuto logistico per l’organizzazione di un omicidio e la disponibilità in tal senso del secondo. Infatti l’unico elemento addotto in tal senso dal P.M è stato un rapporto di lavoro risalente al 1979 e protrattosi per pochi giorni (sul punto, il dottor MESSINA ha appurato che il suddetto imputato rimase in congedo dal 9 al 14 settembre assumendo motivi di salute). Ora, è evidente che un rapporto lavorativo di tal fatta, in assenza di altri elementi, appare inidoneo, sia per il tempo trascorso, sia per la sua modestissima durata a provare la sussistenza di vincoli di amicizia e fiducia sufficientemente stretti tra i due uomini.

Del pari, il vincolo di comparato esistente tra Giovanni SALAMANCA e Domenico SCIMONELLI e il riferimento ai due fratelli fatto in una conversazione da quest’ultimo e da Filippo MANGIONE (entrambi coinvolti nel procedimento cosiddetto “Selinus”) non costituiscono di per sé un indizio univoco a carico dei prevenuti in parola. L’intercettazione ambientale, in particolare, non appare di tenore univoco, atteso che i due uomini discussero della possibilità di consegnare ai SALAMANCA la somma di £.4.000.000, ma alla fine decisero di non dare loro il denaro, a causa della decisa opposizione del MANGIONE (cfr. trascrizione della conversazione n.504 del 12 settembre 1998, ore 16,29 nel procedimento “Selinus”, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000). Orbene, dal tenore del dialogo emerge certamente un legame (probabilmente di carattere illecito) dei due interlocutori con gli odierni imputati sulla cui base lo SCIMONELLI propose al MANGIONE la dazione, ma non è dato collegare in alcun modo il fatto con l’omicidio LOMBARDO. Al contrario, la netta opposizione del MANGIONE induce a ritenere che la posizione dei prevenuti non fosse stata particolarmente caldeggiata dai vertici della cosca partannese e che, conseguentemente, i loro “meriti mafiosi” fossero giudicati modesti.

Alla luce dei sopra esposti elementi, può pertanto concludersi che gli imputati hanno fornito spiegazioni idonee a giustificare sul piano logico ogni significativo elemento di prova addotto a loro carico. Ne consegue che Antonino e Giovanni SALAMANCA debbono essere assolti dal delitto in parola perché non è stata raggiunta la prova che lo abbiano commesso.

Al proscioglimento dei fratelli SALAMANCA consegue quello di RALLO Antonino, atteso che, come si è già avuto modo di rilevare più volte, nonostante l’indubbia militanza del prevenuto nella fazione facente capo ai “Cannata” e la certa attendibilità generale dello SCARANO, non può ritenersi essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità in ordine ai reati ascrittigli.

Infatti, il venire meno del collegamento dell’imputato con l’omicidio LOMBARDO rappresentato dai fratelli SALAMANCA (e in particolare da Antonino) ha comportato che la chiamata in correità a carico del RALLO non sia stata supportata da tranquillizzanti riscontri individualizzanti, considerato che i dati sopra riportati relativi alla posizione del prevenuto nell’ambito della “famiglia” di Partanna confermano soltanto che quest’ultimo era uno dei personaggi emergenti nella suddetta consorteria criminale per le ragioni più volte evidenziate. In particolare, il solo fatto dell’appartenenza del prevenuto alla cosca dei “Cannata” non è idoneo a risolversi in un elemento di solido ancoraggio dell’imputato all’omicidio in trattazione. Del resto, a tale proposito deve ricordarsi che né il PATTI né, soprattutto, il SINACORI conoscono personalmente il RALLO, circostanza da cui deve inferirsi che egli non ricopriva un ruolo di particolare rilievo nell’organizzazione criminosa, quantomeno al di fuori del territorio di Partanna.

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento ulteriore che colleghi specificamente l’imputato al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al RALLO non possa essere stata posta in essere indifferentemente da altri individui. Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie dello SCARANO, le quali, al di là dell’intrinseca attendibilità del collaborante, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

CAPITOLO IV

LA SECONDA GUERRA DI MAFIA DI ALCAMO

INTRODUZIONE

a) Gli omicidi

L’attentato al casolare di proprietà di Nicola CAVATAIO in Contrada Kaggera e gli omicidi di Pietro CALVARUSO e Baldassare GRIMALDI debbono essere inquadrati nel sanguinoso capitolo di storia della mafia noto come seconda guerra di mafia di Alcamo.

Questo scontro tra la locale “famiglia” di “cosa nostra” guidata da Vincenzo MILAZZO e la consorteria criminale, anch’essa di stampo mafioso, denominata dei “GRECO” dal cognome di alcuni membri della stessa è stato ampiamente trattato in altri procedimenti conclusi con sentenze divenute irrevocabili.

Tra i giudizi già definiti i principali sono quelli celebrati dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani a carico di GRECO Lorenzo e altri e davanti al Tribunale di Trapani contro PAZIENTE Gaetano e altri: nel primo sono stati giudicati gli esponenti del clan dei GRECO e nel secondo affiliati della cosca MILAZZO (cfr. sentenze prodotte dal P.M.). Alcuni episodi criminosi ascrivibili a quest’ultima associazione sono stati trattati in altri processi, e in particolare quello celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, che sono ancora in corso e di cui il P.M. ha prodotto i verbali di talune udienze.

In questa sede, pertanto, gli imputati sono stati chiamati a rispondere di alcuni episodi criminosi, che sono stati oggetto di dichiarazioni solo da parte degli ultimi collaboratori.

    

Ciò premesso, il primo omicidio riconducibile alla guerra di mafia in parola è quello di FILIPPI Rosolino, perpetrato il 24 maggio 1988 all’interno dell’ospedale di Alcamo, dove la vittima era ricoverata per accertamenti sanitari nei giorni seguenti alla prima comunione della figlia.

Il FILIPPI, che al tempo era sottoposto alla misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno a Sepino (CB), in quanto indiziato mafioso, aveva ottenuto l’autorizzazione dall’A.G. competente a recarsi in Alcamo proprio a questo duplice scopo.

Il FILIPPI era un noto pregiudicato da sempre vicino ai RIMI. Già nel 1975 era stato tratto in arresto in quanto partecipante a una grossa associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, estorsioni, incendi e altri reati, insieme a ulteriori esponenti del gruppo facente capo alla predetta famiglia. Durante la prima guerra di mafia si schierò con i RIMI, rendendosi irreperibile, come tutti i membri della sua fazione, dopo l’omicidio di BUCCELLATO Antonino, il capo della “famiglia” di Castellammare e loro alleato, avvenuto il 30 settembre 1981. Nel 1982 venne arrestato a Latina, all’Hotel Casale delle Palme, in un’irruzione delle forze dell’ordine durante un summit di personaggi legati alle cosche perdente, che vennero trovati in possesso di armi. Dopo essere stato scarcerato si rese nuovamente irreperibile fino al 1984, quando fu nuovamente arrestato a La Spezia, all’interno di una villa insieme a varie persone (tra cui BADALAMENTI Giovanbattista e altri soggetti legati alla fazione sconfitta nella guerra di mafia), in possesso di armi e documenti contraffatti. All’esito delle indagini conseguenti a questo fatto furono arrestati altresì RIMI Filippo, suo figlio Vincenzo, BADALAMENTI Salvatore e altri personaggi contigui a questi ultimi. Il FILIPPI venne mandato in soggiorno obbligato dapprima a Budrio (BO) e poi a Sepino (CB), dove rimase fino alla sua morte (sulla figura criminale di FILIPPI Rosolino cfr. verbale, prodotto dal P.M., della deposizione resa dal dott. Salvatore CERTA, nell’udienza del 26 marzo 1996 nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo).

Il 15 aprile 1989 scomparvero, con il sistema della c.d. lupara bianca, COSTANTINO Damiano, VARVARO Vito e COLLETTA Giuseppe. Quest’ultimo, sebbene si accompagnasse a pregiudicati, era immune da pregiudizi penali e giudiziari, a differenza degli altri due, i quali erano indiziati mafiosi, con precedenti giudiziari e già sottoposti a misure di prevenzione. COSTANTINO Damiano, in particolare, era ritenuto inserito nella cosca facente capo al vecchio Vincenzo RIMI di Alcamo, ma nella guerra combattuta all’inizio degli anni ’80 si era schierato dalla parte dei “corleonesi”; era stato testimone di nozze di Stefano MILOTTA, ucciso nel suddetto scontro. VARVARO Vito, d’altro canto, anch’egli schedato mafioso e già arrestato per i sequestri di Franca VIOLA, Giuseppe CAMPISI e FIORE, era stato notato in alcune occasioni in compagnia di DAIDONE Giovanni.

Nello stesso frangente fu soppresso altresì MELODIA Filippo, esponente di spicco della cosca mafiosa alcamese. La circostanza che egli all’epoca fosse latitante -e che pertanto la sua scomparsa non fu denunciata dai familiari, a differenza di quella degli altri tre- comportò che in un primo tempo gli inquirenti ignorarono che fosse stato ucciso insieme a VARVARO, COLLETTA e COSTANTINO. Gli investigatori compresero che era morto in quel frangente quando in una telefonata, effettuata all’utenza di un tale IMPASTATO a Budrio (BO) e intercettata nel corso delle indagini compendiate nel rapporto GERMANÀ del 30 settembre 1989 nel procedimento a carico di SCIACCA Gaspare + 16, si fece riferimento al fatto che in quell’occasione erano state uccise quattro persone e non tre, come risultava agli inquirenti dalle denunce. La circostanza che in quel frangente fu assassinato anche MELODIA Filippo fu poi confermata da numerosi collaboratori di giustizia (sulle figure degli scomparsi cfr. verbale, prodotto dal P.M., della deposizione resa dal mar. Bartolomeo SANTOMAURO nell’udienza del 28 maggio 1996 nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo; sull’accertamento della presenza di MELODIA cfr. deposizione del dottor Antonio MALAFARINA all’udienza del 16 novembre 1995, celebrata nell’ambito del medesimo procedimento).

La sera del 3 ottobre 1989 CARADONNA Francesco e il figlio Giuseppe Nicola furono attinti da colpi di arma da fuoco, mentre percorrevano la S.P. Alcamo – Camporeale a bordo di una FIAT Uno, rientrando in paese dalla Cantina vinicola “Rapitalà”.

Il padre morì sul colpo, mentre il giovane, pur gravemente ferito al capo, riuscì a salvarsi grazie a un intervento chirurgico.

Il 16 ottobre 1989 LIPARI Giuseppe -anziano schedato mafioso- fu sequestrato da ignoti mentre si trovava nei pressi della piazza della stazione in Alcamo e il giorno successivo il suo cadavere venne rinvenuto bruciato in Contrada Virgini, nelle campagne di Alcamo.

Il 25 ottobre 1989 all’interno di un autolavaggio fu assassinato ad opera di due killer, che viaggiavano a bordo di uno ciclomotore tipo Vespa, il pregiudicato Giovanni DAIDONE, da tempo noto agli inquirenti per essere legato ad ambienti mafiosi, anche se non era stato coinvolto nella prima guerra di mafia di Alcamo, sia perché non si era schierato da nessuna delle due parti, sia perché non aveva un rilevante spessore mafioso. Nel periodo successivo, invece, da un lato aveva stretto contatti con personaggi mafiosi (VARVARO Vito, FILIPPI Rosolino, FERRO Giuseppe) e dall’altro aveva assunto una posizione di supremazia nell’ambito della microcriminalità alcamese, quali i gemelli FILIPPI (sulla figura criminale di DAIDONE Giovanni cfr. verbale, prodotto dal P.M., della deposizione resa dal dott. Salvatore CERTA nell’udienza del 26 marzo 1996 nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri, celebrato davanti alla Corte d’Assise di Palermo).

Il 14 novembre 1989 FILIPPI Vincenzo, fratello gemello del collaboratore FILIPPI Benedetto, fu prelevato nottetempo dalla sua abitazione da ignoti travestiti da carabinieri e da quel momento si persero le sue tracce.

Per circa un anno non si verificarono episodi omicidiari ascrivibili allo scontro armato tra le due fazioni, ma vennero commesse varie rapine in dimore private e furti di armi.

In occasione della rapina commessa il 31 dicembre 1990 nell’abitazione di LEONE Gaetano in Alcamo Marina una delle vittime riconobbe tra gli autori FILIPPI Francesco per averlo notato in compagnia di altri giovani poco prima dell’irruzione all’interno di un’autovettura FIAT Uno di colore azzurro parcheggiata nelle vicinanze del’edificio.

Il giorno 17 gennaio 1991 in Alcamo fu assassinato GRECO Antonino, figlio di Lorenzo cl.1932 e fratello di Gaetano, ucciso nel 1983 nell’ambito della prima guerra di mafia, e di Anna, moglie di PARISI Domenico, ucciso il 18 giugno 1991, nonchè cugino di GRECO Lorenzo, cl. 67 e di altra GRECO Anna, moglie di GRIMALDI Baldassare, che sarebbe stato eliminato nel 1992 a Salemi. La vittima venne descritta dall’allora capitano DELL’ANNA come un individuo dalla personalità carismatica e un punto di riferimento dei giovani malavitosi locali, dedito alle truffe ed a ogni sorta di attività illecita.

Gli accertamenti di P.G. misero in relazione l’omicidio di GRECO Antonino con un ambiguo episodio accaduto il 16 dicembre 1990 presso una casa di campagna di FIORDILINO Salvatore.

In quella occasione SCIACCA Baldassare e DARA Tommaso, personaggi noti agli investigatori come indiziati mafiosi, riportarono fratture alle gambe, a causa delle quali si ricoverarono in distinte strutture ospedaliere, senza essere in grado di fornire plausibili spiegazioni dell’accaduto.

Il 5 febbraio 1991 PROVENZANO Vito fu attinto da numerosi colpi di arma da fuoco all’interno della sua abitazione. Il cadavere venne trovato all’interno della camera privata sdraiato supino sul letto e con le coperte rimboccate.

Il 26 febbraio 1991, nei pressi di un casolare di loro proprietà ubicato in Contrada Fico di Alcamo, furono assassinati i fratelli Gaspare e Mariano AGUANNO. I due, sorpresi dai sicari mentre si trovavano ancora a bordo dell’autovettura Volkswagen Golf appartenente al primo, furono fatti segno di numerosi colpi di arma da fuoco.

Nel tardo pomeriggio del 13 marzo 1991, irruppero all’interno del bar “Enny” alla periferia di Alcamo, ignoti assassini, che esplosero numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo di CULMONE Sebastiano e di COPPOLA Pasquale. Il primo decedette istantaneamente, mentre il secondo, pur ferito, fu tratto in salvo.

Il 9 aprile 1991, GRECO Domenico, suo genero MANNO Carlo e suo figlio Lorenzo subirono un attentato. I tre uomini stavano rientrando in Alcamo a bordo di una Volkswagen Golf di proprietà di GRECO Domenico, dopo che i primi due avevano provveduto alla mungitura del bestiame e avevano prelevato il terzo, quando vennero affiancati da un’automobile, i cui occupanti esplosero dei colpi di fucile al loro indirizzo.

La mattina del 17 aprile 1991 nel centro di Alcamo di verificarono, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, l’omicidio di FIORDILINO Salvatore e il tentato omicidio di INTERDONATO Pietro.

Il primo fu attinto al capo da colpi di arma da fuoco corta mentre si trovava a bordo della sua vettura e percorreva la via Pitagora.

Poco distante dal luogo in cui era stato consumato l’omicidio del FIORDILINO, nella centralissima Piazza Ciullo, INTERDONATO Pietro subì un attentato ad opera di due malviventi. Mentre la vittima procedeva in automobile nella suddetta piazza, i due sicari, a bordo di una motocicletta e travisati da caschi, lo affiancarono e spararono al suo indirizzo alcuni colpi di pistola che lo colpirono non mortalmente, cosicchè egli riuscì a fuggire.

Il 25 aprile 1991 CALANDRINO Girolamo subì un attentato ad opera di ignoti, i quali esplosero colpi d’arma da fuoco contro di lui mentre stava percorrendo la via Maria Riposo di Alcamo in compagnia dell’amico PARRINO Rosario, a bordo della sua autovettura Volkswagen Golf.

Il giorno successivo, 26 aprile 1991, furono assassinati, in zone diverse di Alcamo e a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, RENDA Vito e MONTALBANO Nunzio.

Il primo fu sorpreso all’interno del proprio laboratorio di elettrotecnica, mentre il secondo venne rinvenuto cadavere dentro il box del distributore di carburante gestito dallo stesso nella via Porta Palermo di Alcamo.

Il 13 maggio 1991, intorno alle ore 11,00, fu assassinato da ignoti sicari il pastore VIOLA Vincenzo, mentre percorreva la centrale via Porta Stella di Alcamo a bordo della propria moto APE.

Il 18 giugno 1991 nella località S. Cipirello, nei pressi di Alcamo, vennero uccisi PARISI Domenico, SIRACUSA Stefano e PALMERI Stefano. Il primo era il marito di GRECO Anna, sorella di GRECO Antonino e Gaetano.

Il 29 giugno 1991 furono soppressi GAROFALO Vito e BEN TIBA Hassen. Il primo era fratello di GAROFALO Tommaso, che sarebbe stato a sua volta ammazzato il successivo 6 agosto. BEN TIBA Hassen era un pastore di nazionalità tunisina, il quale prestava la propria opera lavorativa al servizio dei GRECO e che aveva collaborato con le forze dell’ordine, dichiarando che, nei giorni successivi al tentato omicidio di GRECO Domenico e Lorenzo e del MANNO, aveva visto il secondo entrare nell’ovile in cui lavorava in compagnia di altri giovani.

Il 3 luglio 1991 furono uccisi a colpi di fucile cal. 12 Natale e Vincenzo ABATE, che erano parenti della famiglia RIMI, ma soprattutto di BAMBINA Emanuela. Quest’ultima era presente in occasione dell’arresto avvenuto in Trapani di PIRRONE Filippo Massimiliano e di BAGLIO Vito e nella sua abitazione fu sequestrata la corrispondenza tra il BAGLIO e FILIPPI Benedetto.

Il 18 agosto 1991 fu assassinato in Castellammare del Golfo DARA Felice, personaggio ritenuto assai vicino ai GRECO.

Nel primo pomeriggio del 20 agosto 1991, nei pressi del bar Italia, dove per consuetudine si recava a prendere il caffè, fu ucciso MILOTTA Stefano, che fu attinto al torace da un solo colpo di arma da fuoco esploso da due individui a bordo di una motocicletta.

Infine, il 25 agosto 1991 si verificò il tentato omicidio di BAGLIO Giuseppe, nei pressi dell’abitazione dello stesso BAGLIO e di PIRRONE Mario. La vittima, cugino di BAGLIO Vito, fu inseguita fin sotto casa da ignoti, i quali sparando al suo indirizzo ferirono anche inermi passanti, e riuscì a salvarsi rifugiandosi in casa del PIRRONE.

Il 25 settembre 1991 nella cantina Saracena di Campobello di Mazara fu sequestrato ad opera di ignoti CALVARUSO Pietro, un autotrasportatore, noto agli inquirenti per essere stato coinvolto in passato in un’operazione di polizia unitamente a BADALAMENTI Natale, Giovan Battista e Isidoro, e a FILIPPI Rosolino, in compagnia dei quali venne arrestato. Dopo l’avvenuto sequestro non si seppe più nulla del CALVARUSO, cosicchè la vicenda venne inquadrata in un episodio di c.d. lupara bianca.

b) L’azione investigativa

Come può cogliersi dal quadro precedentemente delineato, la guerra di mafia di Alcamo ebbe dimensioni tali da ingenerare, soprattutto dall’inizio del 1991, un elevato livello di allarme sociale e di pericolo per l’ordine pubblico, non neutralizzabile con gli ordinari strumenti a disposizione delle forze dell’ordine. Per questi motivi, gli organi centrali di polizia e carabinieri fecero confluire in Alcamo, oltre a numeroso personale della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo di Trapani, anche reparti specializzati nella lotta al crimine organizzato, al fine di assicurare il costante e capillare controllo del territorio.

Tuttavia, tale strategia di prevenzione non sortì l’auspicato effetto di deterrenza e continuarono a ripetersi episodi delittuosi consumati con efferatezza e assoluta noncuranza per l’incolumità della popolazione. Infatti, come si è visto, in vari casi gli omicidi furono commessi in pieno centro cittadino e in orario di punta e in alcune occasioni furono feriti anche dei passanti.

Nonostante le predette modalità esecutive -e a conferma dell’impronta mafiosa dello scontro in atto- solo nel caso del tentato omicidio di INTERDONATO Pietro furono acquisite informazioni testimoniali utili per indirizzare le indagini.  

Nel predetto contesto mafioso e nella logica di aperta sfida allo Stato debbono essere altresì inquadrati i reiterati episodi intimidatori nei confronti di esponenti delle forze dell’ordine e di alcuni cittadini che collaborarono con l’Autorità di pubblica sicurezza, atti indubbiamente finalizzati a indurre la popolazione e le forze dell’ordine ad astenersi dallo svolgere indagini e a ricercare le prove dei crimini perpetrati e a fornire qualunque supporto all’attività degli investigatori.

In quest’ambito deve inserirsi in primo luogo l’incendio dell’autovettura di Anna TANASI verificatosi il 15 agosto 1990.

Sebbene la natura di esso non sia stata accertata, gli inquirenti lo posero in relazione con la circostanza che la donna la notte del 14 luglio 1990 aveva avvisato il “113” della Polstato di movimenti sospetti che aveva notato nell’officina di tale FERRARA, sita nei pressi della sua abitazione. In tal modo aveva provocato l’intervento di una volante e la sorpresa sul posto di due giovani, uno dei quali identificato in FILIPPI Francesco, che si trovavano in possesso di una tanica di benzina e di bambagia e che pertanto vennero denunciati per tentato incendio.

In altre circostanze, addirittura, il livello delle intimidazioni giunse allo scontro frontale con le forze dell’ordine, come testimoniano vari episodi.

      Nel febbraio del 1990 fu data nottetempo alle fiamme l’automobile dell’ispettore INFANTOLINO, in servizio presso il Commissariato P.S. di Alcamo.

      La notte del 13 settembre 1990 furono esplosi colpi di fucile contro la vettura dell’agente Nicolò ROMANO, parcheggiata di fronte il Commissariato di P.S., la cui paternità fu rivendicata da una telefonata anonima pervenuta allo stesso Commissariato, nella quale la vittima del danneggiamento venne individuata sulla base della sua città natale (Enna).

      Al fatto fu attribuita una valenza intimidatoria connessa alla faida in atto quando l’agente PIRRONE Mario -il quale si era recato all’abitazione di un omonimo PIRRONE Mario per notificare un biglietto di invito per il figlio di quest’ultimo, Filippo Massimiliano, a presentarsi nei locali del Commissariato- udì il predetto PIRRONE Mario proferire all’indirizzo del ROMANO una frase stizzita, con la quale ammoniva quest’ultimo (anche in questo caso identificato come originario di Enna) a non importunare più suo figlio, perchè in caso contrario “aveva amici in grado di farlo smettere”.

      Infine, l’incendio della vettura patito il 5 novembre 1990 dal vice ispettore CALVI fu ritenuto come logicamente connesso all’episodio della TANASI, atteso che lo stesso aveva in precedenza partecipato alle indagini relative al tentato incendio dell’officina FERRARO e nei giorni immediatamente precedenti il patito incendio aveva reiteratamente ma invano cercato FILIPPI Francesco, onde notificargli la misura di Polizia dell’avviso orale.

L’intensificazione dell’azione di prevenzione e controllo del territorio conseguente allo stato di allarme sociale ingenerato dagli eclatanti fatti di sangue che si stavano verificando ad Alcamo, per altro, pervenne a risultati talvolta significativi.

Lo spessore criminale di molti degli uccisi e l’alternarsi di azioni criminose ai danni di soggetti ritenuti vicini all’uno o all’altro dei due gruppi consentì molto presto agli investigatori di comprendere che i vari episodi non andavano letti atomisticamente, bensì dovevano essere inseriti in un contesto unitario e riconducibile a uno scontro armato tra due organizzazioni di stampo mafioso per il controllo del territorio di Alcamo.

In particolare, nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio, le forze dell’ordine riuscirono a intercettare nei pressi di Alcamo, sulla SS.113 due autovetture ferme, nei pressi delle quali i componenti della “volante” riconobbero BAGLIO Vito, FILIPPI Francesco e PIRRONE Filippo Massimiliano. I tre giovani non appena si avvidero del sopraggiungere della pattuglia si diedero alla fuga. Una delle due automobili venne subito bloccata e a bordo della stessa vennero trovati due passamontagna, mentre l’altra fu individuata successivamente nelle vicinanze di un ponte e risultò rubata a un tale Fabio ANSELMO.

Inoltre il 23 aprile 1991, in Alcamo Marina, nei pressi di una casa appartenente a PIRRONE Filippo fu Santo, nonno di Filippo Massimiliano e Filippo, sequestrarono sei fucili, una pistola e le relative munizioni, sistemati all’interno di tubi di plastica di colore arancione del tipo usato per gli scarichi di acque reflue e nascosti in mezzo alla vegetazione cresciuta al confine tra la proprietà del PIRRONE e la stradella sterrata che la costeggiava.

Furono raggiunti risultati rilevanti anche sul piano dei servizi di ricerca dei latitanti.

      Il 21 maggio 1991 FILIPPI Francesco e LOMBARDO Gaspare furono catturati a Balestrate dopo un violento conflitto a fuoco ingaggiato dai fuggiaschi con le forze di polizia. In esito a tale scontro il LOMBARDO riportò gravissime lesioni al capo con fuoriuscita di materia cerebrale.

Nel giugno 1991 furono arrestati poichè colpiti da ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso, BAGLIO Vito e PIRRONE Filippo Massimiliano, i quali furono sorpresi a Trapani a bordo di una FIAT Uno bianca intestata a GRECO Antonino, in compagnia di BAMBINA Emanuela.  

Nonostante l’indubbia efficacia dell’azione delle forze dell’ordine, tuttavia, non fu possibile in nessun caso individuare i responsabili dei singoli fatti criminosi, fino alla collaborazione di Benedetto FILIPPI, che si rivelò decisiva nel disvelamento delle causali e dei retroscena dello scontro, della composizione dei due gruppi criminali, degli autori dei delitti commessi dal clan dei GRECO, in cui lo stesso era inserito.

c) Le dichiarazioni di Benedetto FILIPPI

La notte del 28 settembre del 1991 Benedetto FILIPPI, allora ricercato dall’Autorità di pubblica sicurezza, si costituì al Commissariato di Polizia di Alcamo e iniziò immediatamente una proficua attività di collaborazione con la giustizia.

Il FILIPPI offrì immediatamente agli inquirenti la prova della genuinità del suo proposito.

Dapprima, infatti, indicò il luogo in cui erano occultate armi in uso a Pietro CALVARUSO e consentì in tal modo il ritrovamento di due pistole e un fucile a pompa occultati nei pressi di un’abitazione nella contrada Pigna di Don Fabrizio di Alcamo.

Il giorno successivo fornì informazioni che permisero di rinvenire e di sequestrare un vero e proprio arsenale di armi (otto pistole, tre fucili, vario munizionamento) interrato in due punti in prossimità del confine di un fondo di proprietà dei fratelli GRECO Domenico e Lorenzo e nascosto in tubi di plastica dello stesso tipo di quelli trovati nel contesto del sequestro di armi nel terreno di PIRRONE Filippo di Santo.

Una consulenza balistica effettuata nell’ambito del processo celebrato davanti alla Corte d’Assise di Trapani contro GRECO Lorenzo e altri dimostrò che le armi in parola erano state usate nella commissione di vari episodi delittuosi attribuiti alla consorteria in cui era inserito il FILIPPI.

Il FILIPPI fu spinto alla defezione dall’associazione criminale di appartenenza e alla collaborazione con la giustizia da due ragioni fondamentali.

Da un lato, la scomparsa di CALVARUSO Pietro, di cui era venuto a conoscenza dalla moglie dello stesso sequestrato, lo indusse a temere per la propria vita, giacchè il CALVARUSO era la persona di fiducia, la quale gli aveva fino ad allora prestato supporto logistico ed informativo, ospitandolo dentro una casa di sua proprietà in Alcamo Marina e garantendogli i mezzi di sostentamento nel corso della latitanza. Pertanto pochi giorni dopo il fatto, verificatosi il 25 settembre 1991, il FILIPPI decise di porre fine alla latitanza e di consegnarsi alla forze di polizia.

Dall’altro lato, poi, ebbe un rilievo non marginale nel proposito del collaboratore di interrompere la sua militanza nel gruppo dei GRECO altresì la richiesta avanzata da VITALE Leonardo di eliminazione fisica di tutti i membri della famiglia di CARADONNA Nicola. Il FILIPPI, infatti, da un lato non condivideva tale strategia -deliberata nel corso di una riunione a Partinico a cui parteciparono, tra gli Alcamesi, GRECO Lorenzo cl.1967 e FILIPPI Francesco- che prevedeva anche l’assassinio di una donna in stato interessante e di due bambine e dall’altro lato riteneva che la stessa avrebbe innescato una faida dalle dimensioni ancor più sanguinose ed efferate, dato che avrebbe coinvolto anche soggetti inermi e vulnerabili (sul punto cfr. altresì l’esame del FILIPPI nel presente dibattimento, all’udienza del 30 settembre 1998).

Il FILIPPI, fin dall’inizio della sua collaborazione, individuò tutti i membri del gruppo di cui egli stesso faceva parte e di quello con cui il medesimo si scontrò, descrivendo la genesi e gli sviluppi del conflitto nel contesto della criminalità mafiosa e comune alcamese.

Una delle figure principali della vicenda fu certamente DAIDONE Giovanni, che il FILIPPI conobbe per il tramite di GRECO Antonino.

Il DAIDONE gli raccontò che ad Alcamo esisteva un’associazione mafiosa, il cui rappresentante era MILAZZO Vincenzo e che era legata da vincoli di alleanza e subordinazione con il ramo palermitano dell’organizzazione denominata “cosa nostra”, guidata da Salvatore RIINA.

Il DAIDONE era a conoscenza della composizione e dell’organizzazione della consorteria criminale in parola, in quanto egli stesso era stato inserito in essa. Ne era uscito poiché era entrato in contrasto con alcuni suoi componenti a causa della sua estromissione dalla gestione della società “Tre Noci Calcestruzzi” (operante nel settore delle forniture per l’edilizia e che di fatto era controllata da “cosa nostra”) voluta dai fratelli Baldassare e Vincenzo MALTESE, i quali avevano brigato allo scopo di acquisire una posizione societaria dominante nell’amministrazione dell’azienda. Si era quindi avvicinato a un gruppo di giovani criminali, di cui facevano parte FILIPPI Benedetto, il suo gemello Vincenzo, GRECO Lorenzo cl.67, BAGLIO Vito, GRECO Antonino e LOMBARDO Gaspare. Questi soggetti, che al tempo erano dediti a reati di piccolo cabotaggio, in prevalenza contro il patrimonio, erano pronti a spiccare il salto di qualità ed a offrire al DAIDONE ausilio per la meditata vendetta.

Al progetto del DAIDONE non era estraneo neppure MELODIA Filippo, il quale al tempo era un personaggio di spicco della cosca mafiosa facente capo al MILAZZO e a cui il primo era molto vicino (cfr. a questo proposito citate dichiarazioni del FILIPPI nel presente processo). Il MELODIA, infatti, era intenzionato a contrastare il MILAZZO e coloro che gli erano più vicini, i quali avevano il potere e lo accusavano di sottrarre il denaro dell’organizzazione.

Il DAIDONE rivelò al FILIPPI altresì i nomi degli affiliati alla cosca alcamese di “cosa nostra”, nonchè le logiche e gli equilibri interni, che ne regolavano l’esistenza, le posizioni dominanti, i ruoli strategici ricoperti nel suo ambito e gli interessi leciti ed illeciti, sui quali l’organizzazione stendeva la sua egemonia od influenza. Tra i soggetti indicati dal DAIDONE come appartenenti alla “famiglia” a detta del FILIPPI, vi erano, tra gli altri, CARADONNA Francesco, BENENATI Simone, MALTESE Baldassare, ALCAMO Antonino, DI LIBERTO Vito, MONTALBANO Nunzio, MILOTTA Stefano, FIORDILINO Salvatore, PAZIENTE Gaetano, MELODIA Vincenzo, FERRO Giuseppe, MONTALBANO Pietro, i fratelli Baldassare e Gaspare SCIACCA, RENDA Vito, CALANDRINO Girolamo, INTERDONATO Pietro ed altri.

Nel 1989 Filippo MELODIA scomparve, dopo avere detto al DAIDONE che doveva recarsi a una riunione alla quale avrebbero dovuto partecipare anche CARADONNA Francesco, MILOTTA Stefano e MONTALBANO Pietro, oltre a persone di Partinico e Palermo.

Nel gruppo criminale facente capo a DAIDONE, inoltre, serpeggiavano un’insofferenza e uno scontento sempre maggiori nei confronti della cosca mafiosa facente capo al MILAZZO anche perchè quest’ultimo, attraverso BENENATI Simone, si ingeriva nelle attività illecite dei suoi componenti. Da un lato, infatti, egli mirava a indurre i giovani malavitosi a subordinare al suo preventivo assenso qualsivoglia azione delittuosa essi avessero deciso di intraprendere e dall’altro lato pretendeva una percentuale su tutti i guadagni realizzati mediante le predette operazioni illecite.

Nell’ambito di questi rapporti tesi, accadde un incidente tra il DAIDONE e CARADONNA Francesco che provocò l’inizio delle ostilità da parte del clan emergente.

Il DAIDONE interessò il CARADONNA per la fornitura di una cospicua partita di eroina, che il primo doveva “piazzare” presso persone di Palermo. Tuttavia il medesimo DAIDONE rifiutò recisamente di comunicare all’altro, che pure gliene aveva fatto insistentemente richiesta, di conoscere i nomi degli acquirenti dell’eroina, rivendicando per se stesso l’esclusiva conduzione dell’affare. Il CARADONNA, di fronte a tale atteggiamento, con una battuta dall’inequivoco significato di avvertimento riferita a opere di manutenzione effettuate in un fondo rustico di proprietà del suo interlocutore, fece intendere a quest’ultimo di essere controllato dall’organizzazione, atteso in particolare che il terreno in parola era ubicato in un luogo poco transitato e non era facilmente raggiungibile.

Alla luce dei predetti avvenimenti, il DAIDONE, il FILIPPI e GRECO Antonino, decisero di procedere alla eliminazione di Francesco CARADONNA, il quale rivestiva un ruolo strategico di abile manovratore delle attività della “famiglia” mafiosa ed era un profondo conoscitore di tutti coloro che orbitavano nel mondo della criminalità alcamese.

Il DAIDONE e i suoi luogotenenti erano consapevoli che la soppressione del CARADONNA avrebbe originato uno scontro militare tra i due gruppi criminali avente come posta in palio il conseguimento dell’egemonia su tutto il territorio di Alcamo.

La sera del 3 ottobre 1989 passarono all’azione, dopo avere studiato accuratamente i movimenti della vittima, il quale era impiegato presso la cantina “Rapitalà” e in quel periodo era assai costante nel recarvisi in quanto era in corso la vendemmia.

Presero parte all’esecuzione dell’agguato DAIDONE Giovanni, FILIPPI Benedetto, FILIPPI Vincenzo e BAGLIO Vito, GRECO Lorenzo junior e LOMBARDO Gaspare erano nei pressi con funzioni di appoggio. Il gruppo di fuoco si appostò lungo il tragitto che il CARADONNA normalmente seguiva per ritornare ad Alcamo dalla cantina, ubicata fuori il centro abitato in direzione di Camporeale. Quando videro avvicinarsi la FIAT Uno con a bordo la vittima designata, FILIPPI Vincenzo sparò colpi di fucile all’indirizzo del guidatore, che, colpito, arrestò la corsa della macchina. Quindi i sicari scesero dalla Lancia Delta turbo diesel rubata per l’occasione e si diressero verso CARADONNA Francesco, che lo stesso FILIPPI Vincenzo finì sparandogli al capo con una pistola calibro 7.65. Il DAIDONE nel medesimo frangente esplose a bruciapelo tre colpi di revolver calibro 38 alla testa di CARADONNA Nicola, il quale era stato rinvenuto disteso a terra vicino all’automobile. Certi della morte di entrambi gli obiettivi, i killer si allontanarono a bordo del veicolo rubato, che diedero alle fiamme nelle campagne di Camporeale.

Alcuni giorni dopo l’omicidio del CARADONNA scattò la reazione di “cosa nostra”.

Il 16 ottobre nella piazza principale di Alcamo fu sequestrato LIPARI Giuseppe, una persona anziana amica di FILIPPI Benedetto e DAIDONE Giovanni, e il 25 ottobre fu soppresso lo stesso DAIDONE, all’interno di un autolavaggio.

Quest’ultimo episodio ingenerò nella consorteria di giovani criminali una notevole inquietudine, che li indusse ad una maggiore circospezione, apparendo ormai chiaro che “cosa nostra” aveva individuato nel loro gruppo i responsabili della morte del CARADONNA. Per questo nel periodo di ottobre e novembre 1989 FILIPPI Benedetto adottò la precauzione (che gli salvò la vita) di spostarsi ogni notte, con l’intera famiglia, nella casa di BAMBINA Emanuela, dirimpettaia del FILIPPI ed amica di famiglia dello stesso.

La notte del 13 novembre 1989 FILIPPI Vincenzo fu sequestrato da un gruppo di persone travestite da Carabinieri. Quella stessa sera, intorno alle 23.30, il collaborante aveva visto per l’ultima volta il fratello, quando quest’ultimo era andato a trovarlo a casa, insieme a COPPOLA Leonardo, per lasciargli una macchina, che il FILIPPI avrebbe dovuto utilizzare il mattino dopo. In quel frangente il dichiarante rimproverò il gemello per il fatto che a quell’ora si trovava ancora in circolazione, per di più in compagnia di COPPOLA Leonardo, il quale era risaputo sottostesse agli ordini degli SCIACCA, famiglia vicina al MILAZZO.

Verso le ore 2,15 il FILIPPI ricevette una telefonata da parte della convivente del fratello, BAGLIO Scolastica, la quale lo avvisò che poco prima alcuni carabinieri avevano compiuto una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione e avevano prelevato Vincenzo, chiedendogli di accompagnarli in caserma per firmare il verbale dell’espletato atto investigativo. In quel frangente, la donna descrisse le autovetture a bordo delle quali viaggiavano i sedicenti carabinieri, che si erano allontanati unitamente al convivente, affermando trattarsi di una FIAT Uno di colore bianco, una Volkswagen Golf e una Lancia Prisma.

Pochi minuti dopo la fine della conversazione, il dichiarante udì il suono di frenate di automobili nei pressi dell’abitazione della BAMBINA e, sportosi dalla finestra della cucina, notò un gruppo di circa sei o sette individui vestiti da carabinieri che scesero da due vetture, una FIAT Uno di colore bianco e una Volkswagen Golf, e si diressero verso la palazzina in cui egli abitualmente risiedeva. Questi individui bussarono al portone condominiale del FILIPPI, e, non ricevendo risposta alcuna, suonarono il campanello di un condomino soprastante, tra l’altro cognato di BAMBINA Emanuela, il quale aprì loro. Infine, non avendolo trovato, se ne andarono.

Il giorno successivo il collaborante si informò presso gli uffici dei Carabinieri e della Polizia di Stato di Alcamo, non riuscendo a ottenere notizie della sorte del fratello e conseguentemente convincendosi che gli artefici di quelle simulate operazioni di polizia fossero, invece, elementi di “cosa nostra”.

Dopo la scomparsa del suo gemello, ebbe inizio un periodo di pace apparente, durato fino al gennaio del 1991. In questo lasso di tempo il clan cosiddetto dei GRECO, privato di elementi di elevato spessore quali il DAIDONE ed il FILIPPI Vincenzo, si mimetizzò nel sottobosco della microcriminalità, dedicandosi a reati comuni (specialmente furti e rapine), finalizzati a una strategia di riorganizzazione e riarmo, nonchè a un’opera di cooptazione per rafforzare il gruppo. Infatti, al gruppo storico composto dal FILIPPI medesimo, GRECO Antonino, GRECO Lorenzo junior, LOMBARDO Gaspare e BAGLIO Vito, si unirono FILIPPI Francesco e PIRRONE Filippo Massimilliano.

In quest’epoca vennero compiuti altresì i primi tentativi di intavolare contatti con i fratelli Natale e Giovan Battista BADALAMENTI da Partinico, i quali -a quanto il FILIPPI aveva appreso dal DAIDONE- appartenevano alla fazione sconfitta nella guerra di mafia combattuta nei primi anni ‘80, legati da rapporti di comparatico con la famiglia RIMI di Alcamo e con BADALAMENTI Gaetano da Cinisi. Infine, a detta del FILIPPI, erano da addebitare al gruppo criminale a cui egli apparteneva anche i danneggiamenti a scopo di intimidazione effettuati in danno a rappresentanti delle forze dell’ordine, quali l’esplosione di colpi di fucile all’indirizzo della vettura di un poliziotto e gli incendi di autovetture private di un ispettore di polizia di origine napoletana e dell’ispettore INFANTOLINO, i quali si erano mostrati particolarmente accurati ed insistenti nei controlli su FILIPPI Francesco e PIRRONE Filippo Massimiliano.

Il suddetto periodo di tregua terminò bruscamente il 17 gennaio 1991 con l’omicidio di GRECO Antonino -già luogotenente, insieme a FILIPPI Benedetto- di DAIDONE Giovanni ed elemento di spicco dell’organizzazione criminale anche dopo la morte di quest’ultimo. Costui era una personalità emergente nel panorama della criminalità alcamese, dotato di carisma ed ascendente presso i giovani devianti, insofferente ai controlli imposti dai detentori del potere mafioso e dedito ai più svariati traffici delittuosi.

Il FILIPPI, che dal dicembre 1990 al marzo 1991 fu ristretto in carcere, venne informato da Emanuela BAMBINA, la quale in quel periodo fungeva da agente di collegamento tra il collaboratore e GRECO Antonino, che quest’ultimo, sul finire dell’anno 1990, aveva ricevuto reiterate offerte da parte di esponenti della cosca MILAZZO (quali i fratelli SCIACCA, PAZIENTE Gaetano e FIORDILINO Salvatore), di entrare a far parte della summenzionata “famiglia”. Il GRECO tuttavia, aveva sempre inventato scuse per sottrarsi alle pressioni, onde evitare di opporre un esplicito rifiuto, che, secondo i codici di comportamento mafiosi, sarebbe stato interpretato come un segno di disprezzo, che avrebbe definitivamente dimostrato l’appartenenza del GRECO al gruppo rivale e, quindi, lo avrebbe certamente esposto a dure sanzioni. Infatti, egli non era disposto a entrare a fare parte della consorteria mafiosa, poichè era consapevole che essa era responsabile dell’assassinio di suo fratello Gaetano, avvenuta nel 1983.

I membri del gruppo guidato dal GRECO progettarono, pertanto, di anticipare le mosse della cosca avversaria, riprendendo le ostilità tramite un’incursione armata all’interno di una casa da gioco al fine di sopprimere qualche esponente della famiglia SCIACCA, legata a doppio filo al clan MILAZZO.

A tale azione criminosa, camuffata sotto le apparenze di una ordinaria rapina, presero parte, tra gli altri, PIRRONE Filippo Massimiliano, FILIPPI Francesco e LOMBARDO Gaspare (che poi riferirono i fatti al dichiarante), i quali fecero irruzione all’interno di quel circolo privato pochi minuti prima dell’orario fissato proditoriamente dal GRECO Antonino per l’appuntamento con gli obiettivi.

L’azione tuttavia, fallì per la pronta reazione delle vittime designate: SCIACCA Baldassare ed un tale di cognome DARA riuscirono a sottrarsi alla morte gettandosi dalla finestra e procurandosi in tal modo fratture agli arti inferiori e superiori.

In seguito, come si è già detto, il 17 gennaio 1991, GRECO Antonino fu assassinato, determinando un forte allarme nella cosca a cui apparteneva l’ucciso e segnando l’inizio di una nuova stagione di omicidi e di crimini efferati.

Il FILIPPI dal carcere mandò a dire ai suoi associati di uccidere BENENATI Simone, che egli riteneva un esponente di spicco della “famiglia” MILAZZO, all’interno della quale era capo decina, e altresì un personaggio abile nel doppiogioco e capace di intrattenere rapporti amichevoli con elementi della fazione avversaria, i suoi sodali.

La reazione del clan che adesso, per mera comodità espositiva, può denominarsi dei GRECO, si orientò invece verso la soppressione di tutti coloro sospettati in qualche modo di aver preso parte all’eliminazione di GRECO Antonino.

Caddero, pertanto, nell’ordine PROVENZANO Vito, i fratelli AGUANNO Mariano e Gaspare, CULMONE Sebastiano.

      Dopo la morte di Antonino, vi fu altresì il riavvicinamento tra i due fratelli Lorenzo senior e Domenico GRECO. Il primo, infatti, nutriva un profondo risentimento nei confronti di Domenico, in quanto quest’ultimo aveva dato in sposa la propria figlia a MANNO Carlo, il quale era figlio di Cola MANNO (uno dei capi della fazione avversa ai RIMI, poi soppresso nell’ambito di lotte intestine all’interno del gruppo vincente) ed era ritenuto il materiale esecutore dell’omicidio di suo figlio Gaetano.

      Il riavvicinamento tra le due famiglie fu promosso -a detta del FILIPPI- da GRECO Anna, figlia di Lorenzo senior, la quale riannodò i rapporti con il cugino Lorenzo junior e i suoi accoliti.

      Gli interessi dei due rami dei GRECO, pertanto, da quel momento si saldarono nel comune intento di rivincita e di vendetta per il lutto patito. GRECO Lorenzo e Domenico misero a disposizione della cosca tutti i loro mezzi economici ed operativi, tanto che il secondo manifestò l’intenzione di vendere le sue greggi, per investire il ricavato nella guerra in atto. Le loro case divennero ricoveri per latitanti e basi operative della cosca e occultarono le armi a disposizione della consorteria criminale in un terreno attiguo alla loro proprietà, distribuendole ai sicari in occasione delle loro incursioni omicidiarie.

      I membri del clan cosiddetto “dei GRECO” progettarono vari omicidi di esponenti di “cosa nostra”, facendo una scaletta in ordine discendente di priorità, non riuscendo per altro a eliminare molti personaggi di primo piano, quali i fratelli Vincenzo, Sebastiano e Paolo MILAZZO, Gaspare e Baldassare SCIACCA, Giuseppe FERRO, i fratelli MALTESE e Pietro MONTALBANO (sul punto vedi anche l’esame reso dal collaborante nel presente procedimento, cit.).

Perseguendo una strategia molto avveduta, instaurarono collegamenti con personaggi della provincia di Palermo, che erano stati legati alla fazione facente capo ai RIMI (come i BADALAMENTI di Partinico) o che comunque avessero interesse ad appoggiare la loro azione. In particolare, dopo l’uccisione di GRECO Antonino, al quale erano legati da vincoli di amicizia e da comuni interessi nel campo delle truffe commerciali, si avvicinarono al clan dei GRECO i fratelli Leonardo, Michele e Vito VITALE da Partinico. Costoro vennero contattati da principio da GRECO Anna, sorella dell’ucciso, la quale in seguito sarebbe stata anche prenditrice di assegni consegnati brevi manu al FILIPPI Francesco da Leonardo VITALE a scopo di finanziamento delle attività della cosca.

In questa sede appare superfluo ripercorrere le dichiarazioni del FILIPPI sulle modalità esecutive dei singoli omicidi perpetrati nel corso della guerra di mafia che egli attribuì alla cosca in cui era inserito (tentati omicidi di CALANDRINO Girolamo e INTERDONATO Pietro e omicidi di FIORDILINO Salvatore, RENDA Vito, MONTALBANO Nunzio, VIOLA Vincenzo, MILOTTA Stefano, GAROFALO Vito e BEN TIBA Hassen).

È sufficiente ribadire che le sue affermazioni sono state ampiamente riscontrate e hanno consentito da un lato di ricostruire le ragioni del conflitto, la composizione dei due gruppi in lotta e le causali e le dinamiche di molti degli omicidi commessi nell’ambito dello scontro militare, e dall’altro lato hanno portato alla condanna di tutti gli esponenti del gruppo criminale a dure pene detentive.

In seguito, la scelta di aprirsi con gli inquirenti effettuata da GRECO Lorenzo junior e FILIPPI Francesco hanno costituito un ulteriore riscontro alle propalazioni del FILIPPI, confermandole quasi integralmente (cfr. sentenze della Corte d’Assise di Appello di Palermo e della Corte di Cassazione datate rispettivamente 28 luglio 1995 e 14 novembre 1996).

Le successive collaborazioni di soggetti che combatterono la guerra dalla parte di “cosa nostra” da un lato ha confermato ancora una volta la veridicità delle dichiarazioni di Benedetto FILIPPI quanto all’ascrivibilità alle due fazioni dei singoli omicidi e dall’altro lato ha consentito di individuare i responsabili di molti fatti di sangue commessi dalla “famiglia” MILAZZO, dei cui nomi il FILIPPI non poteva essere a conoscenza.

Sebbene in questa sede non sia necessario soffermarsi sulla dinamica dei singoli episodi criminosi imputabili a “cosa nostra” nella seconda guerra di mafia di Alcamo, specificamente trattati in altri processi, appare per altro opportuno sottolineare la assoluta compatibilità, anche riguardo a molteplici particolari, delle dichiarazioni dei predetti collaboranti con quelle del FILIPPI e tra di loro.

In particolare, con riferimento alle causali degli omicidi (significativi per chiarificare ulteriormente il contesto in cui la guerra venne originata e per lumeggiare la strategia dei “corleonesi”), Baldassare DI MAGGIO (cfr. verbali delle udienze dell’11, 12, 13 dicembre 1995, del 16 gennaio e del 9 febbraio 1996 del processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri prodotte dal P.M.) e Giovanni BRUSCA (cfr. verbali delle udienze del 20 e 21 gennaio 1997 nell’ambito del predetto procedimento) hanno confermato che FILIPPI Rosolino fu assassinato perché aveva combattuto la prima guerra di mafia di Alcamo dalla parte dei RIMI e che MELODIA Filippo fu eliminato perché il suo comportamento dava adito a molteplici lamentele da parte di “uomini d’onore” presso il capo provinciale di “cosa nostra” MESSINA DENARO Francesco e perché si temeva che egli stesso o soggetti a lui vicini (e in particolare il COLLETTA) avessero fornito agli investigatori le informazioni necessarie per la scoperta della raffineria di contrada Virgini.

Le propalazioni di Giuseppe FERRO (cfr. udienza del 30 settembre 1998), del DI MAGGIO e del BRUSCA (cfr. verbali delle udienze cit.), inoltre, hanno confermato che gli omicidi di LIPARI Giuseppe, DAIDONE Giovanni e FILIPPI Vincenzo costituirono una ritorsione per l’omicidio di Francesco CARADONNA, di cui gli stessi erano ritenuti responsabili e che in particolare il DAIDONE era un personaggio vicino a MELODIA Filippo e per questo la sua soppressione era stata decisa già al momento dell’uccisione di costui e dei soggetti a lui più vicini.

 

e) Conclusioni sulla guerra di mafia di Alcamo

Sulla base delle propalazioni dei collaboratori di giustizia di entrambe le fazioni in lotta, supportate dai risultati delle acquisizioni investigative debitamente valorizzate e inquadrate anche alla luce delle predette dichiarazioni, è stato, pertanto, possibile ricostruire la composizione delle due cosche e le causali remote e prossime della guerra, nonchè accertare le responsabilità dei singoli in molti episodi delittuosi.

Ciò premesso, appare opportuno soffermarsi brevemente sulle profonde cicatrici prodotte dalla guerra di mafia dei primi anni ’80, le quali -unitamente alle divisioni interne alla fazione vincente e all’incapacità degli esponenti della stessa di imporre, magari attraverso qualche concessione, la propria autorità su una microcriminalità, per altro assai agguerrita- hanno determinato l’esplosione di una inaudita spirale di violenza, che, per le sue dimensioni e, soprattutto, per gli attacchi diretti talvolta portati da entrambe le fazioni agli organi dello Stato, spicca certamente tra le altre faide verificatesi nella provincia di Trapani.

La strategia della fazione risultata vincitrice all’esito della guerra di mafia combattuta all’inizio degli anni ’80, infatti, comportò in Alcamo non soltanto l’uccisione di molti soggetti che facevano parte della cosca dei RIMI e che li supportavano nella conduzione militare del conflitto, ma altresì la soppressione di persone che erano sostanzialmente estranee allo scontro, pur avendo legami economici e/o affettivi con costoro.

Il caso di Gaetano GRECO (su cui ci si è ampiamente soffermati infra, nell’introduzione al Capitolo II), come si è già precisato, fu emblematico della spietatezza e della inesorabilità delle decisioni adottate dai vertici della fazione legata ai Corleonesi. Il giovane, infatti, fu dapprima vittima di un attentato e poi ucciso perché aveva tentato di sedare un incendio appiccato a un terreno coltivato di proprietà dei RIMI e perchè allevava un gregge di animali in società con i medesimi, nonostante egli -assoggettandosi alle richieste di esponenti del gruppo del MILAZZO- avesse interrotto ogni rapporto d’affari con i suoi soci e avesse ricevuto per questo ampie rassicurazioni sulla sua sorte.

Orbene, è indubitabile che una condotta tanto cinica e sleale avesse lasciato un segno indelebile nei familiari della vittima. Per questo motivo GRECO Antonino, quasi dieci anni dopo la soppressione del fratello, rifiutò le ripetute profferte di entrare a fare parte della “famiglia” mafiosa, nonostante l’indubbio salto di qualità che l’accettazione delle stesse gli avrebbe consentito, e preferì continuare il rischioso e quasi disperato scontro frontale con “cosa nostra” iniziato prima dell’omicidio del DAIDONE.

Il modo aggressivo e prepotente con il quale i vertici alcamesi della fazione vincente (e in particolare MILAZZO Vincenzo) gestirono il potere acquisito, d’altra parte, ingenerò aspri conflitti sia all’interno della “famiglia”, sia all’esterno della stessa, con la criminalità comune.

All’interno della cosca alcamese, infatti, si crearono aspri conflitti tra gli “uomini d’onore” più vicini al rappresentante -i quali avevano accentrato su di sé le posizioni di maggiore potere, anche economico- e un gruppo di dissidenti, tra cui vi erano MELODIA Filippo, COSTANTINO Damiano, VARVARO Vito, COLLETTA Giuseppe, i fratelli SCIACCA Gaspare e Baldassare, DAIDONE Giuseppe e FERRO Giuseppe. In particolare, quest’ultimo, che oggi è un collaboratore di giustizia, ha sottolineato che egli all’epoca della seconda guerra di mafia era un semplice “soldato” e si trovava in conflitto con il MILAZZO, il quale attendeva l’occasione propizia per eliminarlo, in quanto era consapevole del suo malcontento a causa della consapevolezza dell’assassinio di COSTANTINO Damiano, a cui il FERRO era notoriamente molto vicino (cfr. citato esame del collaboratore all’udienza del 30 settembre 1998).

In questo quadro di divisioni intestine deve inquadrarsi altresì l’estromissione del DAIDONE dalla compagine sociale della “Tre Noci” e, conseguentemente, il suo allontanamento dalla “famiglia” e il contemporaneo avvicinamento al gruppo di giovani, ma decisi malavitosi che poco dopo inizieranno sotto il suo comando la guerra con “cosa nostra”.

L’insofferenza di questi ultimi verso la cosca del MILAZZO, infine, sebbene verosimilmente istigata e aumentata dalle confidenze e dalle osservazioni del DAIDONE, fu indubbiamente determinata dalla volontà della medesima consorteria (per altro tradizionalmente connotante l’azione di “cosa nostra” in ogni paese controllato dalla stessa, come si vedrà meglio nell’introduzione del Capitolo V relativo alla guerra di mafia di Marsala) di controllare e governare qualsivoglia progetto criminoso nato nel suo territorio.

In una situazione in cui esistevano tali e tanto gravi conflitti latenti, la presenza di una figura carismatica come quella del DAIDONE -a conoscenza dell’organizzazione della cosca mafiosa e dell’identità dei suoi associati in virtù della sua pregressa militanza nella stessa e in grado di aggregare e organizzare sotto la sua guida un gruppo di giovani criminali abili e decisi- consentì la creazione di una consorteria criminale in grado di insidiare il pur consolidato predominio di “cosa nostra” sul territorio e di obbligare gli Alcamesi a chiedere l’aiuto dello stesso RIINA e delle “famiglie” di San Giuseppe Iato e Resuttana per fare fronte all’aggressione.

I dati che caratterizzarono lo scontro in parola rispetto agli altri analoghi combattuti nella provincia di Trapani furono da un lato la potenza militare e la capacità di reazione dimostrato dagli antagonisti di “cosa nostra” e dall’altro il grado di violenza e di tracotante sicumera ripetutamente manifestato nei confronti di esponenti delle forze dell’ordine. Dati, questi, che non possono non ritenersi assai indicativi sia della pericolosità di entrambe le organizzazioni criminali che si affrontarono, sia della sopravvenuta impossibilità di controllare la situazione da parte delle forze dell’ordine.

Quanto al primo aspetto, si deve sottolineare che, a differenza di quanto avvenne negli stessi anni a Partanna e a Marsala (cfr. infra, introduzione ai Capitoli III e V), il gruppo dei GRECO rimase compatto fino all’ultimo, riuscendo quasi subito a individuare l’infiltrato della cosca nemica nelle loro fila (PROVENZANO Vito) e a eliminarlo e fu a lungo in grado di rispondere colpo su colpo all’offensiva corleonese, anche grazie a un sistema di alleanze complesso e assolutamente anomalo, che ricomprendeva sia elementi vicini ai RIMI, quali i fratelli BADALAMENTI, sia i VITALE detti “Fardazza” di Partinico, famiglia inserita nella fazione “corleonese”.

L’alleanza (indubbiamente anomala e di difficile lettura) stretta con questi ultimi, per altro, finì fatalmente con il comportare l’adozione da parte del clan emergente della stessa spietata strategia dei loro avversari e la scelta di alzare il livello dello scontro con la scelta di colpire anche i familiari dei membri della consorteria nemica. Una tale opzione operativa determinò il definitivo incrinarsi dei rapporti interni al gruppo GRECO, data l’opposizione alla stessa di Benedetto FILIPPI, causata dalla comprensione immediata degli inevitabili effetti che avrebbe comportato, e la conseguente, dura reazione (anch’essa, si può dire, di matrice tipicamente corleonese) di Lorenzo GRECO junior, tale da spaventare il futuro collaboratore (cfr. suo esame all’udienza del 30 settembre 1998, cit.).

Sotto il secondo profilo è certamente emblematico lo scontro a fuoco che si verificò la sera del 29 aprile 1991 nel centro abitato di Alcamo.

In quell’occasione una pattuglia della Squadra Mobile di Trapani, composta dagli agenti CIOTTA e BENEDETTO, in servizio di ordine pubblico a bordo di un’auto “civetta” FIAT Uno di colore bianco, invitò il conducente di una FIAT Panda di colore nero, a bordo della quale viaggiavano tre persone, a fermarsi per un ordinario controllo. Quest’ultimo frenò improvvisamente, costringendo l’agente CIOTTA, che era alla guida dell’auto “civetta”, a una rapida manovra di retromarcia nel tentativo di sottrarsi al pericolo. Non appena la Panda si fermò la persona che sedeva a fianco del guidatore scese dall’autovettura ed esplose all’indirizzo degli operanti vari colpi di fucile, ferendo ad un occhio il BENEDETTO. La pronta reazione del CIOTTA, il quale scese dalla FIAT Uno e rispose al fuoco con la propria pistola d’ordinanza, indusse alla fuga gli aggressori, ferendo uno di loro.

Questo episodio vide coinvolti MALTESE Baldassare, Paolo MILAZZO, fratello minore di Vincenzo e Sebastiano, e Giovanni BRUSCA, il quale ha narrato l’accaduto nel corso del suo esame reso all’udienza del 1 ottobre 1998 (il suo racconto è stato altresì confermato da FERRO nell’esame reso nella udienza citata e da Gioacchino LA BARBERA, del cui resoconto è ampiamente riportato nella sentenza del processo a carico di PAZIENTE Gaetano e altri).

Il BRUSCA ha confermato integralmente il racconto degli agenti CIOTTA e BENEDETTO, riferendo che, recatosi ad Alcamo per uccidere un appartenente al gruppo GRECO, andò a casa di Vincenzo MILAZZO, sottoposto agli arresti domiciliari, e lì incontrò anche suo fratello Paolo e il MALTESE, i quali gli comunicarono che Lorenzo GRECO era stato visto in giro per Alcamo e lo invitarono a stare in guardia. Decisero pertanto di munirsi di armi per essere in grado di difendersi o addirittura di attaccare nel caso incontrassero esponenti del clan avversario e il BRUSCA scelse per sé un fucile. Il collaboratore ha aggiunto che fu egli stesso, che sedeva a fianco del guidatore, a scendere dalla macchina e a sparare in direzione della vettura della Polizia, i cui occupanti risposero al fuoco, obbligandoli alla fuga. Nel corso del conflitto a fuoco fu ferito MILAZZO Paolo, il quale morì in conseguenza delle ferite riportate uno o due giorni dopo, sebbene fosse stato portato in un ospedale di Palermo da Salvo MADONIA, che in quel frangente si trovava a Castellammare del Golfo.

Come si è già detto, il cadavere del giovane venne ritrovato, insieme a quelli del fratello Vincenzo e della fidanzata di quest’ultimo Antonella BONOMO, il 14 dicembre 1993 in una cava abbandonata in contrada Balata di Baida su indicazione del collaboratore Gioacchino LA BARBERA (cfr. scheda dedicata a LA BARBERA Gioacchino, in Parte III, Capo III).

Questo episodio fece comprendere al BRUSCA la gravità della situazione e lo indusse a recarsi a Mazara del Vallo per incontrare Mariano AGATE, Francesco MESSINA, Vincenzo SINACORI, Vincenzo VIRGA e altri e chiedere loro aiuto per sconfiggere il clan nemico.

La guerra di mafia si concluse con la vittoria di “cosa nostra”, dato che l’azione degli investigatori (che aveva condotto all’arresto di FILIPPI Francesco, LOMBARDO Gaspare, BAGLIO Vito e PIRRONE Filippo Massimiliano) e l’inizio della collaborazione di Benedetto FILIPPI decimò la cosca nemica.

Non si trattò, tuttavia, di una vittoria piena, atteso da un lato il numero e la gravità delle perdite umane che si erano registrate tra gli affiliati e i “vicini” e dall’altro lato la successiva azione repressiva delle forze dell’ordine, che nel giro di pochi anni avrebbe condotto all’arresto e alla condanna di molti “uomini d’onore” e avrebbe reso necessaria una radicale riorganizzazione della “famiglia”, che, per decisione dei vertici dell’organizzazione mafiosa, fu privata altresì del suo rappresentante Vincenzo MILAZZO.

FATTI DELITTUOSI COMMESSI NELLA SECONDA GUERRA DI MAFIA DI ALCAMO

ATTENTATO DI CONTRADA KAGGERA

Il giorno 8 maggio 1991 Nicola CAVATAIO denunciò un’esplosione avvenuta a danno di un immobile di sua proprietà sito in contrada Kaggera nel territorio di Alcamo.

Il CAVATAIO affermò che quella stessa mattina era andato sul posto e aveva trovato l’edificio in parte demolito, mentre il 3 maggio, quando vi si era recato per l’ultima volta, l’immobile era integro. Aggiunse che vi si portava non di frequente, soltanto per ripararsi dalla pioggia quando lavorava nel vicino vigneto di sua proprietà. Si era recato subito a denunciare il fatto ai Carabinieri, anche su consiglio di un vicino.

L’esplosione aveva danneggiato l’immobile producendo uno squarcio nel muro, il crollo del forno e la parziale caduta del tetto. Nel forno aveva trovato un cane, non di sua proprietà, morto. A terra non aveva visto bombole di gas.

L’immobile era composto da tre case, che erano vecchie già al momento in cui le aveva acquistate, nel 1971, ma che comunque non erano diroccate; i tre stabili erano tra loro comunicanti e dotati di una sola porta di accesso, che guardava verso l’autostrada, e di una finestra che si apriva su un altro lato dell’edificio. Il complesso ricomprendeva anche un forno.

Il CAVATAIO riferì altresì che al fabbricato si accedeva percorrendo per circa cinquecento metri un viottolo che si dipartiva dalla strada statale. Nei paraggi, a circa cento metri, vi era un casetta molto piccola di una persona che il denunciante conosceva di vista, ma di cui non sapeva il cognome. A circa cinquecento metri dall’edificio di sua proprietà vi era inoltre una cantina, a cui, attraverso la stradina interpoderale, si accedeva prima che alla sua casa.

Il CAVATAIO asserì infine di non avere dato le chiavi dell’immobile a nessuno, nemmeno a suo nipote Benedetto FILIPPI, il quale al momento dell’esplosione, a quanto gli risultava, era in Germania. Per altro, la porta in ferro attraverso cui si accedeva all’appartamento poteva essere aperta, anche se con difficoltà, pure senza la chiave.

Inizialmente, l’episodio venne ritenuto dagli inquirenti come un semplice danneggiamento. Successivamente fu ricollegato all’omicidio del pastore alcamese VIOLA Vincenzo, schedato mafioso, avvenuto ad Alcamo il 13 maggio 1991. La moglie della vittima, infatti, riferì agli inquirenti che un giorno ella e il marito, mentre erano in campagna a pascolare le pecore, avevano visto entrare e uscire dall’immobile del CAVATAIO alcuni soggetti del gruppo GRECO: FILIPPI Francesco, FILIPPI Benedetto, GRECO Lorenzo. La donna temeva che il marito fosse ucciso, perché vi era stato un attentato e le persone sopra indicate avevano immediatamente ricollegato il fatto al VIOLA, che ella non sapeva se avesse o meno riferito quanto aveva visto alla “famiglia” mafiosa. Aggiunse che il giorno del delitto quando rientrarono dall’ovile ad Alcamo con la loro motoape vide questi ragazzi che li seguivano a brevissima distanza. Per queste ragioni aveva pregato il marito di rientrare immediatamente in casa con lei, ma egli non aveva acconsentito e, dopo averla lasciata nella loro abitazione, aveva proseguito in direzione della banca in Piazza Ciullo ad Alcamo ed era stato assassinato mentre parcheggiava la motoape.

Alla luce di questa dichiarazioni, gli inquirenti ricollegarono il danneggiamento alla casa del CAVATAIO con la faida tra i GRECO e i MILAZZO (cfr. deposizioni di Nicola CAVATAIO e del Maresciallo SANTOMAURO rese rispettivamente alle udienze del 28 febbraio e del 17 aprile 1998 nel procedimento a carico di ALECI Diego e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani).

Sulla base delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, ALCAMO Antonino, ASARO Mariano, BRUSCA Giovanni, CLEMENTE Giuseppe, FERRO Giuseppe, GANCITANO Andrea, MADONIA Salvatore, MAZZARA Vito, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio e SINACORI Vincenzo sono stati rinviati a giudizio per avere, in numero di persone superiore a cinque, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico pistole, fucili, mitragliatori, esplosivi e altri congegni micidiali, al fine di commettere i reati di strage e di danneggiamento dell’edificio di proprietà di Nicola CAVATAIO, in concorso con GIOE’ Antonino e TITONE Antonino, deceduti, con CALABRÒ Gioacchino, la cui posizione è stata separata nel corso del presente giudizio, nonché con BOMMARITO Stefano, COPPOLA Leonardo cl.1946, DI MATTEO Mario Santo, LENTINI Agostino, RAMPULLA Pietro e VALENTI Antonino, per i quali si è già proceduto.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo.

L’attentato ai membri del clan cosiddetto dei GRECO in contrada Kaggera di Alcamo è stato già oggetto di due procedimenti penali.

Con sentenza emessa in data 13 giugno 1997 il G.U.P. del Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato per il predetto episodio criminoso DI MATTEO Mario Santo e COPPOLA Leonardo, il primo sulla base delle proprie dichiarazioni confessorie, oltre che delle chiamate in correità di altri collaboranti, il secondo in forza delle convergenti propalazioni accusatorie di Antonio PATTI, di Stefano BOMMARITO e di Vincenzo SINACORI. Questi ultimi hanno indicato il COPPOLA, appartenente alla cosca di Locogrande inserita nella “famiglia” di Trapani, e il DI MATTEO come due dei soggetti che presero parte all’azione criminosa in parola (cfr. citata sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo, nonché sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha ribadito il giudizio di penale responsabilità degli imputati, pur diminuendo le sanzioni inflitte, divenuta irrevocabile il 13 novembre 1998).

Nella decisione menzionata le propalazioni dei quattro collaboratori, sulle quali è stata basata la condanna del COPPOLA alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione e £.8.000.000 di multa (poi ridotta in appello ad anni quattro e mesi dieci di reclusione e £.6.600.000 di multa), sono state giudicate attendibili, tanto che al DI MATTEO, imputato nel processo, è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art.8 L.203/91 e comminata la sanzione di anni tre di reclusione e £.6.000.000 di multa, poi diminuita in secondo grado a due anni e sei mesi di reclusione e £.5.000.000 di multa.

Siffatta positiva valutazione dell’attendibilità dei nominati collaboratori, se non esime questo Giudice dall’esaminare autonomamente gli elementi di prova presentati dalle parti, nondimeno non può non essere reputata un significativo dato di conferma alla veridicità delle propalazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese dai collaboratori in questa sede, pienamente coerenti con le rispettive affermazioni quali riportate nella nominata sentenza.  

RAMPULLA Pietro, LENTINI Agostino, VALENTI Antonio e TODARO Antonino sono stati invece processati dinnanzi al Tribunale di Trapani, che -sempre sulla base della positiva valutazione dell’attendibilità dei collaboratori di giustizia- con sentenza emessa il 10 luglio 1998 ha condannato tutti gli imputati alle pene rispettivamente di dieci anni di reclusione e £.5.000.000 di multa, di dieci anni e tre mesi di reclusione e £.5.000.000 di multa, di nove anni e sei mesi di reclusione e £.4.000.000 di multa e sette anni di reclusione e £.3.000.000 di multa. La predetta decisione è divenuta irrevocabile per il RAMPULLA, che non ha proposto appello.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16 settembre 1999, ha confermato la suddetta statuizione, con la sola eccezione del TODARO, che è stato assolto per insussistenza del fatto, non essendo la chiamata in correità del solo SINACORI supportata da riscontri di carattere logico. Per altro, non può non rilevarsi che quest’ultima decisione, pur capovolgendo il giudizio dei Giudici di primo grado sul presupposto della insufficienza dei riscontri individualizzanti a carico del TODARO, anche con riferimento al predetto imputato ha confermato l’attendibilità dei collaboratori in ordine all’episodio delittuoso in parola (cfr. decisione menzionata della Corte d’Appello di Palermo divenuta esecutiva nei confronti del TODARO in data 30 gennaio 2000, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

Sull’episodio in parola hanno riferito Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO, Giovanni BRUSCA, Stefano BOMMARITO, Mario Santo DI MATTEO, Benedetto FILIPPI e Lorenzo GRECO.

Il PATTI ha ammesso di essere stato coinvolto in alcuni fatti delittuosi verificatisi ad Alcamo nei primi anni ’90, all’epoca della faida tra la “famiglia” guidata da Vincenzo MILAZZO e un altro gruppo criminale detto dei GRECO. Lo scontro era iniziato perchè Lorenzo GRECO e altri ragazzi avevano ucciso varie persone, tra cui il fratello di Pietro MONTALBANO, il quale ultimo era un “uomo d’onore”, provocando la reazione di “cosa nostra”.

Il collaboratore in prima persona fu coinvolto nell’esplosione di un casolare tra Alcamo e Castellammare, nel quale si nascondevano gli appartenenti al clan dei GRECO.

Il PATTI fu incaricato di prendere parte all’azione dal suo rappresentante Vincenzo D’AMICO, il quale andò a casa sua e gli disse di prepararsi poichè doveva partire. Il capo decina si recò al bar “Spatafora”, dove passò a prenderlo Vincenzo SINACORI.

I due uomini, insieme a TITONE Antonino, si recarono all’appuntamento con Michele MERCADANTE, “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo. Giunti al luogo fissato per il convegno parcheggiarono l’Audi 80 del SINACORI e salirono sull’autovettura del MERCADANTE, il quale li condusse in una villetta di campagna di FERRO Giuseppe, dove c’erano anche molti altri individui.

A detta del PATTI, erano presenti in particolare i Palermitani DI MATTEO Mario Santo (che il collaboratore ebbe modo di conoscere per la prima volta in quell’occasione, in cui per altro vide solo il terzo giorno e non durante l’esecuzione materiale dell’attentato, e che rivide all’Asinara, dove divise la cella con lui), GIOÈ Antonino, MADONIA Salvatore, BRUSCA Giovanni e un altro ragazzo che accompagnava sempre quest’ultimo, ma di cui non ha ricordato il nome, RAMPULLA Pietro di Catania, i Marsalesi PATTI e TITONE, i Mazaresi SINACORI Vincenzo e GANCITANO Andrea (il quale, come sempre in quel periodo, arrivò a bordo dell’autovettura di RISERBATO Davide, una HF integrale), i Castelvetranesi MESSINA DENARO Matteo e CLEMENTE Giuseppe (il quale ultimo il collaboratore aveva sempre conosciuto come “Salvatore” e di cui, apprese dall’Autorità inquirente il nome dopo averlo riconosciuto fotograficamente), i Trapanesi MAZZARA Vito e COPPOLA Leonardo (“Nardo” di Marausa), gli Alcamesi FERRO Giuseppe e ALCAMO Antonino, i Castellammaresi CALABRÒ Gioacchino, MERCADANTE Michele, LENTINI Agostino (detto “Agostineddu”) e ASARO Mariano (il quale era “vicino” alla “famiglia” e diceva di essere massone). Il PATTI ha aggiunto che c’era anche un vaccaro di Castellammare, che controllava gli obiettivi e dava loro le notizie sui loro movimenti.

Il collaboratore si fermò in quella zona per tre giorni, passando le notti in casa del FERRO e passando il restante lasso di tempo in un’altra villetta ubicata sotto il ponte dell’autostrada, sulla destra per chi precedeva in direzione Palermo-Trapani e raggiungibile da Castellammare, che conosceva per esserci stato negli anni ’80, quando i fratelli Gaspare e Sasà SCIACCA vi trascorrevano la latitanza. Scelsero quest’ultimo immobile per gli appostamenti poiché da esso era visibile l’edificio nel quale si trovavano i GRECO era sulla sinistra rispetto all’autostrada, prima di entrare nella galleria sempre in direzione Trapani. Poterono osservare gli obiettivi anche durante la notte, dato che Salvo MADONIA aveva un binocolo a raggi infrarossi.

Insieme al PATTI rimasero in loco continuativamente il TITONE e il GANCITANO, mentre gli altri andavano e venivano. Vide Vito MAZZARA tutti e tre i giorni, mentre il CALABRÒ provvide a portare loro panini nella villetta dove facevano gli appostamenti. Erano assidui anche l’ASARO, il MERCADANTE, il SINACORI, il LENTINI, l’ALCAMO e il MADONIA. Tutti coloro che erano di volta in volta presenti nel casolare sorvegliavano a turno le vittime. Il collaboratore in un’occasione ebbe modo di vedere una Lancia Prisma bianca, che fu parcheggiata sotto ad una tettoia ricoperta da tegole.

Il gruppo di fuoco era dotato di un vero e proprio arsenale: pistole calibro 38 e 357, armi automatiche e anche un kalashnikov. Inoltre il RAMPULLA e il BRUSCA, il quale ultimo arrivò a bordo di una FIAT Tipo, confezionarono un ordigno esplosivo, mettendo polvere da sparo all’interno di una bombola di gas. Vide inoltre che avevano un telecomando.

Quando decisero di agire, di notte e sotto una leggera pioggia, portarono la bombola al casolare e il BRUSCA e il RAMPULLA la collocarono davanti alla porta. In sede di controesame il difensore del GANCITANO ha contestato al PATTI che nell’interrogatorio del 1 settembre 1995 affermò che l’ordigno era stato posizionato dal solo BRUSCA, ma il collaboratore ha ribadito la versione resa in dibattimento.

Il gruppo di fuoco arrivò con le macchine fino al ponte dell’autostrada, poi proseguì a piedi, appostandosi in un vigneto. Il BRUSCA, urlò: “Carabinieri, aprite!”, dato che aveva pensato che all’interno dell’edificio ci fossero persone, mentre c’era un pastore belga che abbaiava e faceva rumore. Il collaboratore ha specificato che il cane era stato preso dai GRECO quando avevano assassinato il suo proprietario, un certo PROVENZANO, che il PATTI aveva conosciuto nel carcere di Trapani nel 1989 e che era stato ucciso in quanto amico di Vincenzo MILAZZO. Non avendo ricevuto alcuna risposta, fecero scoppiare l’ordigno, provocando un’esplosione molto violenta, tanto che il collaboratore sentì tremare la terra e la mattina dopo, passando, vide dall’autostrada che la casa aveva un buco nel muro e il garage con le tegole era caduto. Dopo lo scoppio il RAMPULLA entrò e uccise il cane, che per altro era agonizzante. Il PATTI non entrò nell’edificio, ma fu informato dai complici che all’interno c’erano stecche di sigarette.

Dopo l’attentato ritornò a Marsala con il TITONE e il SINACORI, a bordo dell’Audi 80 di costui (cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente nelle udienze dell’1 ottobre 1998 e del 17 giugno 1999).

Vincenzo SINACORI ha riferito che un giorno Giovanni BRUSCA si recò a Mazara del Vallo per parlare con AGATE mariano. Dato che quest’ultimo stava partecipando a una riunione con D’AMICO Vincenzo e VIRGA Vincenzo che si teneva in un villino appartenente a MESSINA Francesco, il collaboratore lo accompagnò al luogo del convegno. Ivi giunto, il BRUSCA raccontò che il giorno prima c’era stato un conflitto a fuoco con la Polizia, nel corso del quale era stato ferito MILAZZO Paolo, il quale era stato trasportato in ospedale a Palermo e non sapeva se era ancora vivo. Affermò inoltre che andavano sterminati tutti i componenti del gruppo facente capo ai GRECO, poiché il conflitto a fuoco era stato determinato dal fatto che era stata vista una macchina con alcuni di essi a bordo fuori dalla casa di Vincenzo MILAZZO, all’epoca agli arresti domiciliari, e alcuni di loro, tra cui il fratello minore di quest’ultimo, erano usciti per intercettarli. Fatte queste premesse, il BRUSCA chiese aiuto all’AGATE, facendo presente che avevano individuato il posto dove i membri del clan nemico si nascondevano. L’AGATE accettò e coinvolse anche il D’AMICO e il VIRGA. Quello stesso giorno, nel tardo pomeriggio, il capo mandamento di Mazara del Vallo, il quale era in pensiero per la sorte del giovane, mandò il SINACORI e il GANCITANO a casa di Giuseppe FERRO per avere notizie. Quando i due uomini arrivarono trovarono il cadavere del MILAZZO disteso su un letto con fiori intorno e aiutarono a riporlo nella bara.

Nel corso dell’incontro con il BRUSCA fu preso un appuntamento per alcuni giorni dopo nella villetta del FERRO a Castellammare del Golfo. In quel luogo convennero MESSINA DENARO Matteo e CLEMENTE Giuseppe da Castelvetrano, il SINACORI e GANCITANO Andrea da Mazara del Vallo, PATTI Antonio e TITONE Antonino da Marsala, MAZZARA Vito e COPPOLA Nardo da Trapani, FERRO Giuseppe e ALCAMO Antonino da Alcamo, MERCADANTE Michele e LENTINI Antonino da Castellammare (CALABRÒ Gioacchino ci andò solo una volta a portare panini), BRUSCA Giovanni, GIOÈ Antonino, MADONIA Salvatore e DI MATTEO Mario Santo dalla provincia di Palermo. In un secondo momento li raggiunse anche RAMPULLA di Catania.

Il collaboratore partì da Mazara del Vallo insieme al GANCITANO e passò a prendere i Marsalesi, prima di recarsi a Castellammare del Golfo, dove aveva appuntamento con MERCADANTE Michele, a bordo della cui autovettura raggiunsero la villetta del FERRO, dopo avere parcheggiato la macchina con la quale erano giunti in paese.

Le operazioni si protrassero per tre o quattro giorni. Il MAZZARA a un certo punto se ne andò e non ritornò. Anche il SINACORI e il GANCITANO rientrarono a Mazara, e tornarono il giorno successivo. Il collaboratore non ha saputo riferire se gli altri rimasero ininterrottamente, anche se ha precisato che li sentì dire che dovevano allontanarsi.

Le operazioni furono dirette da BRUSCA Giovanni e MADONIA Salvatore, mentre gli altri erano là solo per supporto.

Avevano tre basi logistiche: la prima era la villetta di FERRO. La seconda era una casa messa a disposizione da Nino VALENTI, dal quale con il binocolo a raggi infrarossi in dotazione al BRUSCA potevano osservare il presunto covo dei GRECO di giorno e di notte. Infine, il solo VALENTI Antonino era appostato in una casetta lungo la strada che portava al casolare in cui si riteneva fossero i GRECO e doveva avvisare gli altri con una radio in caso li avesse visti. Una volta gli uomini appostati nella seconda base videro passare una macchina, che però gli Alcamesi dissero che apparteneva a un pastore, il quale fu poi ucciso dai GRECO. Videro altresì un’autovettura, forse una Lancia.

Inizialmente il BRUSCA e il MADONIA avevano pensato di fare un assalto armato al rifugio nel quale si nascondevano i GRECO, atteso che erano bene armati, potendo disporre di pistole, fucili, kalashnikov e anche di un bazooka, che il SINACORI però non vide. Tuttavia decisero di cambiare progetto, poiché da un lato nei tre giorni in cui il SINACORI rimase là non avevano visto movimenti e dall’altro lato era difficile potersi avvicinare inosservati alla casa, data la posizione in cui si trovava.

Per questi motivi optarono l’utilizzo di esplosivo, che fu procurato dal MAZZARA. A tale fine, il SINACORI e il GANCITANO lo accompagnarono a Valderice, a casa di TODARO Antonino, “uomo d’onore” di quel paese, che si allontanò insieme al MAZZARA per prendere il materiale, mentre il SINACORI e il GANCITANO rimasero in attesa. Quando i due uomini tornarono, l’esplosivo fu caricato nella macchina su cui presero posto il SINACORI e il GANCITANO, mentre il MAZZARA, su un altro veicolo, fece loro strada. Pur non avendo visto altro esplosivo, il collaboratore ha affermato che sentì il BRUSCA e il LENTINI dire che ne avevano a Castellammare del Golfo, ma era poco e ne serviva ancora e proprio per questo motivo fecero ricorso alla partita del MAZZARA.

Furono lo stesso BRUSCA e il RAMPULLA a preparare l’ordigno: il primo tagliò i candelotti che avevano portato da Valderice, facendo uscire la polvere pirica, con la quale i due uomini riempirono una bombola vuota del gas.

La mattina del giorno in cui perpetrarono l’attentato il BRUSCA, mentre era già intento a preparare la bomba, inviò il SINACORI e il GANCITANO a Palermo, in un negozio di giocattoli che egli stesso indicò loro, di cui non ricorda il nome, ma che era nel prolungamento di viale Strasburgo. Lì comprarono una macchinina telecomandata, che per altro il collaboratore non ebbe modo di vedere, dato che consegnò al capo mandamento di San Giuseppe Iato la scatola chiusa.

Il gruppo di fuoco si recò al presunto covo dei GRECO con i fari delle automobili accesi. Uno di loro li qualificò ad alta voce come poliziotti e intimò alle persone che ritenevano fossero all’interno della villetta di uscire. Poi, visto che nessuno rispondeva, si allontanarono fino a circa venti o trenta metri dalla casa e qualcuno posizionò l’esplosivo, contenuto dentro una bombola di gas, nella parete dietro la porta d’ingresso. Il SINACORI ha precisato che gli pareva che il FERRO in quest’ultima fase fosse rimasto a casa, dato che non stava bene e che era certo che non andò il MAZZARA, poiché aveva problemi di lavoro.

Quando ci fu l’esplosione, la porta cadde e crollò anche la parte dell’edificio posta sulla destra della porta d’ingresso, dando le spalle alla medesima; all’interno, per altro, c’era solo un cane, a cui il RAMPULLA sparò.

Il collaboratore ha precisato altresì che in uno dei giorni in cui il gruppo di fuoco organizzò l’attentato il BRUSCA andò ad Alcamo con un suo cugino, che si chiamava Stefano e che saprebbe riconoscere, pur avendolo visto solo quella volta. Quest’ultimo in ogni caso rimase lì poco tempo.

Il SINACORI ha escluso espressamente che all’azione delittuosa in esame abbia partecipato ASARO Mariano, che conosce: egli, infatti, non lo vide e nessuno gli disse mai che era stato presente e per questo, quando lesse sui giornali che il PATTI lo coinvolgeva nell’attentato, commentò la notizia con MESSINA DENARO Matteo, meravigliandosi della chiamata in correità dell’odontotecnico di Castellammare, proprio perchè era certamente estraneo al fatto (cfr. esame e controesame del SINACORI resi rispettivamente alle udienze del 7 ottobre 1998 e del 17 e del 28 giugno 1999).

Giuseppe FERRO ha ammesso di avere partecipato all’episodio delittuoso in esame, riferendo che dopo circa una settimana dalla morte di MILAZZO Paolo, il rappresentante della “famiglia” di Alcamo, fratello della vittima, lo mandò a chiamare e gli disse di recarsi nella sua casa di campagna di Castellammare, perché Michele MERCADANTE sapeva dove erano nascosti i membri del gruppo GRECO e sarebbero dovute convenire nello stabile varie persone, che avrebbero provveduto ad eliminare i loro nemici.

Si recarono nella villetta MERCADANTE Michele, CASCIO Antonino (che per altro era poco assiduo), VALENTI Antonino e LENTINI Agostino di Castellammare del Golfo, ALCAMO Antonino e BENENATI Simone di Alcamo, SINACORI Vincenzo da Mazara del Vallo, MESSINA DENARO Matteo di Castelvetrano (questi ultimi forse accompagnati da qualcuno dei loro uomini), PATTI Antonio e TITONE Antonino da Marsala, MAZZARA Vito da Trapani (il quale però non era presente al momento in cui fu compiuto l’attentato), nonché BRUSCA Giovanni, GIOÈ Antonino, MADONIA Salvatore, DI MATTEO Mario Santo e forse qualche altro “uomo d’onore” da Palermo, nonchè un catanese “alto e grande” di cui non ha saputo riferire il nome. Il collaboratore per altro ha precisato che, essendo presenti tante persone, non può escludere con certezza che non fossero presenti altri individui, oltre a quelli espressamente menzionati; invece, ha espressamente escluso che ci fosse ASARO Mariano.  

La scelta della sua casa di campagna fu fatta nella convinzione che gli obiettivi fossero in città; quando si scoprì che si nascondevano in un casolare di campagna, seguirono i loro spostamenti da un edificio appartenente a un parente di Giovanni FIORDILINO (persona di “famiglia” di Castellammare), che era sito a circa seicento metri dall’edificio in cui era stata segnalata la presenza dei GRECO e da cui quest’ultimo luogo era visibile, anche con binocoli. Le chiavi della casa del congiunto del FIORDILINO erano state in possesso del MILAZZO anche in precedenza, nel 1985. In ogni caso, la sua casa di campagna continuò a essere utilizzata come base logistica. Il collaboratore ha specificato di non sapere se, oltre alla villetta sua e a quella del nipote del FIORDILINO furono usate altre basi.

Le vittime designate erano state notate da un certo Vincenzo VIOLA, che il FERRO conosceva e che era nipote di Stefano MILOTTA. Per altro, sebbene egli avesse chiesto al BRUSCA di parlare con il VIOLA, che avrebbe potuto aiutarli, e in alternativa si fosse offerto di farlo lui stesso, il boss di San Giuseppe Iato gli ordinò di non coinvolgere il pastore.

La direzione delle operazioni fu affidata a Giovanni BRUSCA. Decisero di cagionare un’esplosione del casolare in cui si nascondevano i GRECO mentre questi ultimi dormivano, e poi di uccidere gli eventuali superstiti con i mitra e i fucili. A tale scopo avevano a disposizione molte armi: pistole, fucili, mitragliatori, un bazooka (che fu portato dal BRUSCA e che, quando fu provato dallo stesso boss di San Giuseppe Iato e dal GIOÈ, non funzionò), due kalashnikov, esplosivo contenuto dentro a un sacco di nylon e candelotti di dinamite. In quell’epoca, le armi della “famiglia” di Alcamo-Castellammare erano custodite da MERCADANTE Michele.

Le operazioni di appostamento ed esecuzione dell’attentato si svolsero in un periodo di due-cinque giorni, che il FERRO trascorse a casa sua e recandosi nella base operativa di tanto in tanto. Nella sua villetta di Castellammare il BRUSCA preparò gli ordigni: in un primo momento realizzò una bomba con il tritolo, ma poi temette che non potesse funzionare e predispose due fascette di candelotti.

Quando il BRUSCA decise di procedere all’esecuzione, le persone sopra nominate, ad eccezione di MAZZARA Vito, partirono dalla casa del FIORDILINO tutti insieme, alle ore 1,00-1,30 di notte a bordo di varie automobili.

Il FERRO, pur essendo presente al momento della partenza del gruppo di fuoco, non sarebbe dovuto andare, dato che non era in buone condizioni di salute, ma alla fine decise di unirsi agli altri e si pose alla guida di una macchina, probabilmente una FIAT Uno bianca, dirigendosi verso l’obiettivo. La colonna era composta in tutto da quattro autovetture, di cui quella da lui condotta era l’ultima. Tuttavia, dato che si procedeva a fari spenti, non riuscì a seguire le macchine che lo precedevano e si perse. Fu il SINACORI, che era in auto con lui, ad avvisarlo che aveva imboccato una direzione errata e il MERCADANTE ad andarli a cercare a bordo di un altro veicolo.

Lasciarono i mezzi in una stradina in terra battuta ed egli e Nino VALENTI rimasero di guardia. Il luogo in cui parcheggiarono le automobili era a una distanza dall’obiettivo che non è in grado di valutare, ma che saprebbe riconoscere in un sopralluogo. In ogni caso, era sotto il viadotto dell’autostrada.

Tutti gli altri membri del commando si diressero a piedi al casolare. Il FERRO, pertanto, non assistette all’esplosione, ma udì due detonazioni a pochi secondi di distanza l’una dall’altra e i complici gli raccontarono che l’edificio era vuoto, che uno di loro, forse il GIOÈ, aveva sparato a un cane lupo che era all’interno e che avevano preso una stecca di sigarette che avevano trovato nello stabile.

Dopo l’attentato tornarono a casa del FIORDILINO e da qui si diressero alla villetta del FERRO, dove si divisero (cfr. esame del FERRO nelle udienze del 30 settembre e del 7 ottobre 1998).

Giovanni BRUSCA ha riferito che seguì in prima persona le vicende della guerra di mafia di Alcamo, atteso che egli era il punto di riferimento di Vincenzo MILAZZO, ma comprese appieno la gravità della situazione solo in seguito al conflitto a fuoco con la Polizia nel corso del quale era stato mortalmente ferito Paolo MILAZZO. Pochi giorni dopo quest’ultimo episodio il collaboratore decise di andare a Mazara del Vallo, dove incontrò AGATE Mariano, Mastro Ciccio MESSINA, SINACORI Vincenzo, VIRGA Vincenzo e altri, raccontò loro l’accaduto e chiese un aiuto per sconfiggere i GRECO.

Qualche tempo dopo MERCADANTE Michele lo avvisò che alcuni dei loro nemici erano stati individuati vicino a Segesta e il BRUSCA, ispezionando la zona, notò che vi era un certo movimento vicino a un casolare visibile all’uscita della galleria dell’autostrada per Trapani. Effettuò altri sopralluoghi in compagnia del predetto MERCADANTE per meglio focalizzare lo stato dei luoghi, l’ubicazione dell’edificio e, in generale, la situazione logistica.

Visionati i luoghi, valutarono come agire: si accorsero che gli obiettivi si muovevano con prudenza e circospezione e che arrivavano alla spicciolata e da direzioni diverse e pertanto capirono che avrebbero potuto ucciderli a piccoli gruppi, man mano che giungevano, oppure attaccarli quando si trovavano tutti insieme all’interno dell’immobile. Optarono per questa seconda modalità operativa, poiché l’altra sarebbe stata di più difficile esperimento e ci sarebbero state molte possibilità che alcuni riuscissero a fuggire o a reagire sparando contro gli assalitori.

Come base logistica fu utilizzata la casa di campagna di FERRO Giuseppe, dove convennero lo stesso BRUSCA, Salvo MADONIA, Nino GIOÈ, Vincenzo SINACORI, Michele MERCADANTE e lo stesso FERRO, che rimasero nell’immobile una o due notti per deliberare l’attentato e organizzarlo.

Dopo la decisione, li raggiunsero varie altre persone: suo cugino Stefano BOMMARITO (che era allora alle prime armi e aveva funzioni di appoggio logistico), DI MATTEO Mario Santo, MESSINA DENARO Matteo (che conosceva dal 1983/84 e non ricorda se fosse solo o accompagnato da altri della sua “famiglia”), PATTI Antonio e TITONE Antonino da Marsala, VALENTI Antonino, e LENTINI Agostino da Castellammare, ALCAMO Antonino di Alcamo, MAZZARA Vito di Trapani o Erice, GANCITANO Andrea da Mazara del Vallo. Al momento dell’esecuzione c’era anche RAMPULLA Stefano di Catania. SINACORI, MESSINA DENARO, MERCADANTE e VALENTI non rimasero nel covo per tutto il tempo.

Le operazioni furono dirette dallo stesso BRUSCA, dal MADONIA, dal FERRO e dal MERCADANTE, mentre il SINACORI e il MESSINA DENARO li “lasciavano fare”, poiché non erano competenti per territorio.

Decisero di piazzare due bombe: una in garage e un’altra all’entrata dell’immobile. Per la ragione sopra menzionata avevano infatti scartato l’idea di un attacco condotto esclusivamente con armi tradizionali; avevano rinunciato anche al progetto di sparare uno o due colpi di bazooka contro il casolare, poiché il BRUSCA, il GIOÈ e il LENTINI avevano provato l’arma (che il collaboratore aveva portato insieme ai proiettili) in una cava vicino alla villetta del FERRO dove li aveva condotti il LENTINI medesimo e non aveva funzionato.

L’esplosivo fu procurato in parte dal collaboratore, il quale mandò il BOMMARITO a prenderlo dall’arsenale della “famiglia” di San Giuseppe Iato, in parte dal GIOÈ e in parte dal LENTINI e fu provato nella stessa cava sia il detonatore che l’esplosivo, questa volta con successo; il collaboratore non è stato in grado di ricordare se anche il SINACORI portò una partita di esplosivo.

Il BRUSCA e il RAMPULLA confezionarono i due ordigni, uno con candelotti di colore ruggine e della lunghezza di quindici o venti centimetri e l’altro con polvere da sparo granulosa inserita in una bombola di gas. Prima ancora assemblarono i telecomandi per aerei da modellismo necessari per l’attentato a distanza, che aveva comprato il SINACORI a Trapani o a Palermo dopo che il BRUSCA e il MADONIA avevano fatto presente che per fare esplodere gli ordigni a distanza occorrevano i telecomandi.

Decisero di piazzare le bombe la sera, dato che -sulla base delle informazioni acquisite sugli spostamenti degli obiettivi- avevano ritenuto che i GRECO arrivassero la mattina successiva: essi, infatti, di solito non stavano nel casolare di notte, ma vi si recavano alle ore 7,00-7,30 circa. I membri del gruppo di fuoco accertarono gli spostamenti degli obiettivi grazie ad appostamenti che facevano a turno il MERCADANTE e Nino VALENTI e pertanto erano sicuri che non ci fosse nessuno, quando andarono a piazzare gli ordigni. L’osservazione era possibile anche di notte e facilitata dall’esistenza di un cannocchiale a raggi infrarossi che aveva portato il BRUSCA.

Il piano prevedeva che dopo avere collocato gli esplosivi tutti i membri del gruppo di fuoco si piazzassero nelle vicinanze dell’uscita armati di pistola, fucile, mitra e sparassero a chi, di volta in volta, usciva dal casolare. Le pistole e i fucili mitragliatori da utilizzare per l’azione erano conservati nella casa di Alcamo da cui erano partiti per il sequestro dei gemelli FILIPPI, riuscito solo nei confronti di Vincenzo.

Per l’esecuzione materiale del proposito criminoso si trasferirono in un’altra casa di campagna, da dove partirono per l’azione.

Giunti al casolare, collocarono gli ordigni uno in garage e il secondo davanti alla porta decidendone l’ubicazione sulla base dei movimenti che avevano visto fare ai GRECO al momento del loro arrivo a bordo delle autovetture di cui disponevano, una FIAT 126 e una Lancia Prisma. Si nascosero poi in un vigneto davanti alla porta d’ingresso.

A un certo punto sentirono un lamento di un cane, che poi scoprirono essere un pastore tedesco nero che i GRECO e i FILIPPI avevano tolto al proprietario, un tale PROVENZANO, dopo averlo ucciso. Dato che l’animale non abbaiava, ma emetteva un verso che pareva un lamento, pensarono che ci fosse qualcuno all’interno, che gli teneva chiusa la bocca perché non facesse rumore. Per questo, sentendosi scoperti, attuarono immediatamente l’attacco ed egli e il RAMPULLA azionarono i telecomandi. Tuttavia, all’interno c’era solo il cane, a cui spararono gli stessi due artificieri, avendolo scambiato per un essere umano.

Dopo l’attentato lasciarono i telecomandi al FERRO perché li distruggesse.

Il BRUSCA ha affermato che l’ASARO non era “uomo d’onore”, ma era vicino alla “famiglia” di Castellammare e non fu coinvolto in alcun modo nell’attentato. Il collaboratore ha aggiunto che conosceva l’imputato in parola, che in quell’epoca esercitava la professione di dentista vicino a Pordenone, da quando il MILAZZO lavorava come enologo alla cantina Caggio (cfr. esame e controesame del BRUSCA resi rispettivamente alle udienze del 1 ottobre 1998 e del 28 giugno 1999).

Stefano BOMMARITO ha confermato che in un’occasione si recò in Provincia di Trapani, nella zona di Alcamo, a bordo della FIAT Tipo di colore grigio metallizzato di suo cugino Giovanni BRUSCA, insieme a quest’ultimo, per preparare un attentato contro persone di quel paese.

L’appuntamento era fissato in un villino di proprietà di Giuseppe FERRO, che il collaboratore non aveva mai visto prima.

Arrivarono nel primo pomeriggio e c’era tanta gente, molta della quale non conosceva. Tra gli altri erano presenti, oltre a lui e al BRUSCA, MADONIA Salvatore, GIOÈ Antonino, FERRO Giuseppe, MESSINA DENARO Matteo, ALCAMO Antonino (che conosceva perchè aveva partecipato a un omicidio a Camporeale) e LENTINI Antonino.

Il BOMMARITO e il BRUSCA si intrattennero fino alle ore 23,00 circa e poi andarono ad Altofonte dal GIOÈ. Ritornarono ad Alcamo la mattina successiva, dopo che li ebbe raggiunti un Catanese di nome RAMPULLA, esperto di esplosivi, fermandovisi la mattina e il pomeriggio. Quel giorno il RAMPULLA confezionò gli ordigni e alcuni dei presenti fecero prove per calcolare i tempi dell’esplosione. La sera lui e BRUSCA rientrarono a San Giuseppe Iato.

Il giorno dopo il BOMMARITO e il BRUSCA ritornarono ad Alcamo, ma il primo si limitò ad accompagnare l’altro all’imbocco di una stradina che portava alla villetta del FERRO, la quale era su un’altura, e poi se ne andò.

Il BOMMARITO ha specificato di conoscere MERCADANTE Michele, il quale era andato a S. Giuseppe Iato il giorno del loro primo viaggio ad Alcamo per cercare il BRUSCA. A tal fine l’“uomo d’onore” si rivolse a Giuseppe AGRIGENTO, il quale rintracciò il collaboratore, chiedendogli di andare in Contrada Filotto, dove il BRUSCA aveva una casa di proprietà, per avvisarlo. Il collaboratore, per altro, ha aggiunto di non sapere se i due uomini si incontrarono, pur precisando che poche ore dopo il BRUSCA lo cercò in paese, affermando che aveva bisogno di lui ed egli lo raggiunse e lo stesso giorno lo accompagnò ad Alcamo (cfr. esame di BOMMARITO all’udienza del 1 ottobre 1998).

Mario Santo DI MATTEO ha ammesso di avere fatto parte di un gruppo di dieci o quindici persone che convennero ad Alcamo per eliminare i membri del clan dei GRECO. Oltre al collaboratore erano presenti BRUSCA Giovanni, MADONIA Salvatore della provincia di Palermo; FERRO Giuseppe di Alcamo; Gino CALABRÒ, MERCADANTE Michele e un altro che aveva una pizzeria e che successivamente ha identificato in LENTINI Agostino di Castellammare; MESSINA DENARO Matteo e un altro giovane di cui non ricorda il nome, ma che ha riconosciuto in foto e saprebbe riconoscere da Mazara del Vallo; PATTI Antonio e suo cognato da Marsala; SINACORI Vincenzo e un giovane biondo, che era genero di Mariano AGATE, si chiamava GANCITANO e andava sempre in giro con il SINACORI. C’era anche VALENTI Antonio, che aveva un allevamento di bestiame e che era stato colui che aveva effettuato gli spostamenti per controllare se c’erano gli obiettivi.

Il gruppo di fuoco si riunì nella casa di FERRO Giuseppe ed egli vi andò perché convocato dal BRUSCA.

Il collaboratore, per altro, ha precisato che partecipò solo alla fase finale dell’attentato. Le loro basi erano la villetta del FERRO e un’altra dalla quale si mossero per l’azione. Il RAMPULLA preparò l’ordigno esplosivo. Il commando si appostò, armato, in un vigneto sotto lo stabile dove avrebbero dovuto essere i GRECO. Dopo che la villetta era stata fatta esplodere dal RAMPULLA con un telecomando si accorsero che all’interno vi era solo un cane, che fu ucciso; nell’udienza del 9 novembre 1999 il collaboratore ha precisato che udì due esplosioni. Alla fine, un ragazzo prese le armi che avevano avuto a disposizione (erano tante e tra esse c’era anche un kalashnikov) e le pulì (cfr. esame di Mario Santo DI MATTEO nelle udienze del 1 ottobre e del 9 novembre 1998).

Benedetto FILIPPI ha dichiarato che tra il maggio e il luglio 1991 egli stesso, FILIPPI Francesco, BAGLIO Vito, LOMBARDO Gaspare, GRECO Lorenzo, PIRRONE Massimiliano e Pietro CALVARUSO si nascosero nella zona di Segesta vicino all’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza della galleria nei pressi della predetta località. Non stavano sempre nello stesso luogo, ma si spostavano continuamente tra i vari rifugi, tra cui un casolare di uno zio di FILIPPI Francesco, il quale portava con sé il cane, a cui era il più affezionato.

Una sera, mentre stavano per cenare, l’animale cominciò ad abbaiare. Essi sapevano che era addestrato per abbaiare solo alla presenza di persone, dato che avevano provato ad avvicinargli altri animali per controllare il suo comportamento e avevano scoperto che in quel caso rimaneva muto. Pertanto, messi in guardia dalla condotta del cane, aprirono la porta e lo fecero uscire per vedere dove andava e uscirono anch’essi chini a terra e armati. L’animale si diresse verso un vasto appezzamento di terreno seminato a grano e cominciò ad abbaiare; sebbene lo chiamassero, ritornò indietro dopo circa mezz’ora.

Quella notte due di loro a turno fecero la guardia mentre gli altri dormivano, poiché l’accaduto li aveva allarmati, anche perché si erano verificati altri due episodi sospetti. In primo luogo un pastore di nome Vincenzo VIOLA, parente di Stefano MILOTTA (il quale ultimo dopo l’assassinio del CARADONNA era divenuto il sotto-capo della “famiglia” MILAZZO) portava sempre i suoi animali al pascolo nei paraggi del casolare in cui si trovavano e li aveva notati, fatto che li aveva spaventati, perché il VIOLA conosceva di vista BAGLIO Vito. Inoltre, avevano visto un uomo che era andato lì in automobile, asserendo che stava cercando un cavallo, ma avevano notato che costui li aveva scrutati bene in viso e si era guardato intorno.

La sera successiva, certi che ormai il rifugio non fosse sicuro, si allontanarono in automobile, a fari spenti.

Il FILIPPI ha aggiunto che le macchine che avevano a disposizione erano una FIAT Uno bianca della famiglia GRECO, una Y10 e due Lancia Delta; queste due ultime vettura erano turbo diesel, mentre la Y10 era dotata di un motore turbo a benzina; avevano altresì una Ritmo decappottabile e un’altra FIAT, ma non le tenevano in contrada Kaggera. Portarono con loro le armi che avevano a pronta disposizione, mentre lasciarono quelle pesanti nel luogo in cui erano sotterrate, vicino al ponte dell’autostrada, alla distanza di circa duecento o trecento metri dal casolare. Lasciarono nello stabile anche il cane (che girava libero all’interno), le coperte, le sigarette e il cibo.

Il collaboratore ha aggiunto che la mattina dopo FILIPPI Francesco, GRECO Lorenzo e CALVARUSO Pietro tornarono là per prendere il cane e le armi e trovarono l’edificio semidistrutto e l’animale morto. Si accorsero inoltre che erano state sottratte le stecche di sigarette. In seguito ritornarono tutti insieme per vedere che danni erano stati fatti: era crollata la parte anteriore della casa, dove c’era il camino e un parte del muro ad angolo sul retro, in corrispondenza di una finestra, cosicchè essi pensarono che avessero gettato l’esplosivo dalla canna del camino e dentro a una finestra. Il collaboratore non vide il corpo del cane, poiché lo avevano sepolto la mattina stessa sopra la galleria di Segesta a circa centocinquanta o duecento metri dalla casa (cfr. esame del FILIPPI all’udienza del 30 settembre 1998).

Lorenzo GRECO, infine, ha affermato che l’immobile oggetto dell’attentato apparteneva a un tale CAVATAIO, zio di FILIPPI Francesco, ed era ubicato vicino al cavalcavia sull’autostrada Palermo – Trapani, sulla sinistra, prima di entrare nella galleria, in una posizione isolata, in cima a una collinetta. Il casolare era vecchio, dotato di un camino e strutturato su due piani: in quello superiore c’erano un solaio e una finestra che dava sulla strada sterrata in direzione Calatafimi (lungo la quale talvolta mettevano qualcuno di guardia per vedere se arrivava qualcuno).

Il collaboratore ha dichiarato che il loro gruppo vi si rifugiò per circa quindici giorni, fino a quando decisero di abbandonarlo perché capirono che non era più sicuro. Una sera, infatti, mentre stavano cenando, un pastore tedesco che avevano con loro cominciò ad abbaiare. Questo animale era appartenuto in origine a PROVENZANO Vito, ucciso da FILIPPI Francesco perché credeva che volesse fargli sniffare cocaina in modo da procurargli un collasso e poi ucciderlo. Il PROVENZANO era vicino alla “famiglia” mafiosa e soprattutto ai fratelli COPPOLA e ad ALCAMO Antonino. Dato che il cane era molto affezionato al FILIPPI, costui lo portò con sé, quando uccise il suo padrone. Per un poco tennero l’animale all’interno della casa di Alcamo Marina e in seguito lo portarono con loro usandolo come cane da guardia. Quando l’animale cominciò ad abbaiare essi lo fecero uscire di casa e lo seguirono, dirigendosi in direzioni diverse, poi FILIPPI Francesco richiamò il cane con un fischio e la bestia ritornò. Essi tuttavia si spaventarono e la notte montarono di guardia.

Oltre a questo episodio li avevano messi in forte tensione altri due fatti che si erano verificati. Nei paraggi avevano visto passeggiare il pastore Vincenzo VIOLA, che era imparentato tramite la moglie con Stefano MILOTTA e che poi essi uccisero. Costui aveva portato il gregge a pascolare poco prima e anche la moglie andò lì e vide le loro due macchine parcheggiate all’interno del magazzino; nonostante essi fossero rimasti nascosti temettero che riferisse la cosa al MILOTTA. Inoltre, pochi giorni prima si era avvicinata a bordo di una Golf una persona, che egli non conosceva e chiese a lui, il quale era fuori dall’edificio, se aveva visto un cavallo, ricevendo risposta negativa.

Impensieriti da questi fatti, i giovani del gruppo GRECO decisero di allontanarsi da quel covo e lasciarono lì solo il cane, libero all’interno della casa, e alcuni oggetti, tra cui pacchetti di sigarette.

In seguito il GRECO, FILIPPI Francesco e CALVARUSO Pietro ritornarono al covo per prendere l’animale. Già dall’autostrada notarono un cratere davanti alla casa e decisero di lasciare la macchina e di scendere a piedi attraverso una strada che la raggiungeva da un boschetto posto in un luogo più alto. Giunti nei pressi dell’edificio, notarono che l’esplosione aveva lasciato segni visibili anche all’esterno dell’edificio: un albero di palma era tutto spogliato. Videro che il cane era morto, pur non essendo seppellito sotto le macerie e dilaniato e presentando solo “piccole tracce di sangue”, e lo seppellirono il giorno stesso nel boschetto vicino. Si accorsero altresì che non c’erano più le sigarette che avevano lasciato nel covo. Guardarono nei dintorni se c’era il VIOLA: non avendolo visto, i loro sospetti aumentarono. Dopo l’attentato, i membri del gruppo GRECO si trasferirono in un’altra casa di uno zio di FILIPPI Francesco in contrada Bosco d’Alcamo.

Il collaboratore ha riferito che dopo l’attentato decisero di uccidere il VIOLA per ritorsione. Avevano progettato di catturarlo per poterlo interrogare, ma non riuscirono nell’intento, poiché la mattina in cui si erano appostati per l’agguato egli, quando uscì di casa, si diresse verso la piazza e non verso la campagna e pertanto decisero di ucciderlo subito.

      Il collaboratore ha specificato infine che nel periodo in cui stavano a Segesta avevano due Lancia Delta di colore scuro, una Y10, una Ritmo cabriolet; utilizzavano inoltre (ma sul punto non si riferisce specificamente al ristretto periodo in questione) macchine rubate, quali una Lancia Prisma, una FIAT Uno.(cfr. esame di GRECO Lorenzo all’udienza del 30 settembre 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA e Giuseppe FERRO in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti, essendo sono stati ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame.

Inoltre, le propalazioni degli stessi si sono riscontrate reciprocamente e sono state confermate da quelle di Lorenzo GRECO e Benedetto FILIPPI su molti punti, spesso attinenti a dettagli che presuppongono la presenza dei propalanti all’azione.

L’esistenza di alcune difformità (spesso per altro apparenti) tra le varie versioni su profili quasi sempre non particolarmente significativi non solo non inficia la generale credibilità dei collaboratori per le ragioni sopra espresse, ma al contrario è sintomo di genuinità degli stessi. In particolare, i suddetti contrasti hanno avuto ad oggetto i seguenti punti:

a) il BRUSCA e il SINACORI hanno riferito fatti diversi sulla provenienza dell’esplosivo, atteso che il primo non ha indicato MAZZARA Vito come uno di coloro che lo procurò. Per altro il contrasto è soltanto apparente perché il BRUSCA ha specificato di non ricordare se altro esplosivo fu portato dal SINACORI;  

b) il FERRO, il DI MATTEO e il BRUSCA hanno fatto riferimento a due ordigni e a due esplosioni, il PATTI e il SINACORI a una sola bomba (la bombola di gas).

A giudizio di questa Corte il collaboratore più attendibile con riferimento al numero e alle caratteristiche degli ordigni è il BRUSCA, il quale provvide insieme al RAMPULLA a confezionarli e a piazzarli, mentre gli altri hanno una conoscenza generica sul punto, fatto che ne spiega il ricordo imperfetto.

Infatti il FERRO -che ebbe modo di assistere alla preparazione delle bombe- ha confermato le dichiarazioni del BRUSCA, riferendo che parte del materiale esplodente fu collocato all’interno di una bombola di gas e un’altra parte era costituita da due fasci di candelotti; ha aggiunto che egli non si avvicinò al casolare, ma potè udire distintamente due detonazioni. Il PATTI e il SINACORI, invece, non furono presenti alla preparazione materiale degli ordigni perchè avevano compiti diversi (il PATTI era in un’altra base a seguire i movimenti degli obiettivi e il SINACORI si recò ad acquistare i telecomandi) e non provvidero personalmente al piazzamento delle bombe, ma assistettero all’operazione da lontano, nascosti nel vigneto. Ne consegue che è verosimile che questi due ultimi collaboratori non conoscessero il numero delle bombe e che, concentrati nell’azione, non abbiano fatto caso al numero delle esplosioni, certamente molto ravvicinate tra loro;

c) il FERRO ha affermato di essersi recato sul luogo dell’attentato insieme al SINACORI e di essersi fermato a guardia delle autovetture, dato che stava male, mentre il SINACORI ha detto che gli pareva che l’“uomo d’onore” alcamese fosse rimasto a casa perché non si sentiva bene.

A giudizio di questa Corte, deve reputarsi più plausibile la versione fornita dal FERRO, il quale, essendo il diretto interessato, probabilmente ha un ricordo più preciso di quella frazione degli avvenimenti, al contrario del SINACORI, come sempre più concentrato sul nucleo essenziale della vicenda. D’altra parte, la circostanza che il FERRO fosse malfermo di salute e per questo inizialmente non dovesse fare parte del gruppo di fuoco e comunque abbia ricoperto un ruolo secondario quale quello di rimanere a guardia delle autovetture, affermata dall’interessato, da un lato trova una conferma nel racconto del SINACORI, il quale ha confermato che l’“uomo d’onore” alcamese stava male, e dall’altro può giustificare l’errato ricordo del Mazarese, che verosimilmente ha fissato nella mente il proponimento iniziale del FERRO di restare a casa e non l’effettivo svolgersi degli eventi. Il fatto, poi, poi, che il SINACORI non abbia ricordato di essere salito a bordo dell’autovettura condotta dal FERRO e della presenza di costui è ben comprensibile, tenuto conto della complessità della fase preparatoria dell’attentato, del gran numero di persone presenti e del ruolo marginale dell’Alcamese nella fase esecutiva in senso stretto, atteso che in effetti non fu tra coloro che si avvicinarono al casolare per uccidere coloro che si trovassero all’interno dello stesso;

d) il BOMMARITO ha affermato di essere andato all’appuntamento nella villetta del FERRO insieme al BRUSCA a bordo della FIAT Tipo grigia metallizzata di quest’ultimo; il PATTI ha confermato che il boss di San Giuseppe Iato arrivò su una FIAT Tipo; il SINACORI ha precisato che in uno dei giorni il BRUSCA andò ad Alcamo insieme a un suo cugino di nome Stefano, il quale per altro si fermò pochissimo tempo; il BRUSCA ha affermato, invece, che suo cugino li raggiunse dopo che avevano deliberato di agire.

A giudizio della Corte, deve ritenersi che il BRUSCA abbia un ricordo errato in ordine al ruolo del BOMMARITO, la cui presenza, del resto, avrebbe avuto un senso solo in quanto suo autista, atteso che, proprio a causa della scarsa esperienza che aveva all’epoca (il BRUSCA ha affermato che era “alle prime armi”), non c’era alcun bisogno del suo intervento operativo, dato l’afflusso di molti killer di provata abilità.

Alla luce delle precedenti osservazioni come si può agevolmente evincere dal tenore delle discrasie, esse, oltre ad attenere ad aspetti complessivamente secondari e talvolta sono apparenti e pertanto non sono assolutamente idonee ad inficiare la credibilità dei collaboratori. Al contrario, invece, esse finiscono con il suffragare la lealtà e la genuinità dei collaboratori, i quali hanno sostanzialmente ribadito la propria versione dei fatti, non appiattendosi su quelle degli altri chiamanti.

L’unico elemento significativo di contrasto è l’affermazione del PATTI relativa alla partecipazione al fatto criminoso di ASARO Mariano, smentita categoricamente dal FERRO, dal BRUSCA e dal SINACORI. Come meglio si preciserà in seguito, deve prestarsi fede alle concordi dichiarazioni di questi ultimi collaboratori e pertanto escludersi la partecipazione dell’ASARO all’azione in esame. Per altro, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi fisiologico che talvolta abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze, specialmente quando, come nel caso in esame, le persone presenti erano tante e pertanto è più facile confondersi. Quanto poi agli altri collaboratori, deve ancora una volta sottolinearsi la loro genuinità dimostrata dal fatto che non abbiano passivamente adeguato la loro versione dei fatti a quella fornita da un altro -per di più assai autorevole- ma abbiano riferito l’accaduto per come lo avevano recepito e memorizzato.

I resoconti degli avvenimenti in esame forniti dai collaboratori di parte corleonese sono tra loro convergenti su molteplici punti significativi e sono stati confermati dai racconti dei loro antichi avversari e dai risultati delle indagini compiute dagli investigatori e in particolare:

1) il BRUSCA e il SINACORI hanno concordemente riferito che dopo lo scontro a fuoco con una pattuglia della Polizia nel corso del quale fu mortalmente ferito Paolo MILAZZO, il primo si rese conto della pericolosità della situazione e decise di dirigere personalmente le operazioni in modo da porre fine allo scontro con i GRECO. A tale scopo andò a Mazara del Vallo, dove era in corso una riunione tra importanti mafiosi della provincia di Trapani (entrambi hanno nominato tra i presenti AGATE Mariano e VIRGA Vincenzo, il primo ha indicato altresì MESSINA Francesco e il secondo D’AMICO Vincenzo) e chiese un aiuto militare specificando di avere individuato il covo in cui si nascondevano.

L’episodio ha trovato precisi riscontri negli atti del dibattimento, atteso che, come si è precisato nell’introduzione al presente capitolo, il 29 aprile 1991 vi fu uno scontro a fuoco tra la pattuglia composta dagli agenti CIOTTA e BENEDETTO e gli occupanti una Panda nera e che MILAZZO Paolo scomparve dopo la suddetta sparatoria e venne ritenuto morto (cfr. sentenza a carico di PAZIENTE Gaetano e altri, cit.).

La riunione operativa con i personaggi indicati dai collaboratori, inoltre, è confermata sotto il profilo logico dalla presenza nel commando che compì l’attentato di uomini affiliati alle cosche di tutti i mandamenti della provincia di Trapani e di personaggi del palermitano vicini al BRUSCA.

2) il BRUSCA ha sostenuto che il casolare che il MERCADANTE gli indicò essere utilizzato dai loro nemici per nascondersi, e che egli andò ad individuare, era vicino a Segesta ed era visibile all’uscita della galleria dell’autostrada per Trapani.

Giuseppe FERRO ha detto che circa una settimana dopo la morte del fratello Paolo, Vincenzo MILAZZO lo mandò a chiamare e gli ordinò di recarsi nella sua casa di campagna di Castellammare del Golfo, poiché il MERCADANTE sapeva dove si nascondevano i membri del gruppo GRECO e sarebbero andate là varie persone che avrebbero provveduto a eliminarli.  

Stefano BOMMARITO ha affermato che il giorno del suo primo viaggio ad Alcamo il MERCADANTE si recò a San Giuseppe Iato per cercare il BRUSCA ed egli stesso andò ad avvisare il cugino che l’“uomo d’onore” di Castellammare del Golfo lo stava cercando. Pur avendo aggiunto di non sapere se i due si incontrarono, ha precisato che poche ore dopo il BRUSCA lo cercò dicendo che aveva bisogno di lui e gli ordinò di accompagnarlo ad Alcamo.

Benedetto FILIPPI ha confermato che uno zio di FILIPPI Francesco aveva un casolare vicino all’autostrada Palermo-Trapani all’altezza della galleria e che talvolta vi trovarono rifugio egli stesso, FILIPPI Francesco, BAGLIO Vito, LOMBARDO Gaspare, GRECO Lorenzo, PIRRONE Massimiliano e CALVARUSO Pietro nel periodo ricompreso tra il maggio e il luglio del 1991.

Lorenzo GRECO ha pienamente confermato quanto detto da FILIPPI Benedetto sull’esistenza del casolare nel posto da quello indicato, precisando che era di proprietà di tale CAVATAIO, zio di FILIPPI Francesco.

Il Maresciallo SANTOMAURO, infine, ha riferito che sulla base delle dichiarazioni del PATTI individuarono il casolare in cui si nascondevano i GRECO, che si trovava sulla destra rispetto allo svincolo di Segesta dell’autostrada Trapani-Palermo (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Può pertanto concludersi che il casolare semidiroccato di proprietà di Nicola CAVATAIO -descritto in maniera sostanzialmente concorde dai collaboratori e spazialmente collocato dagli stessi nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Segesta, individuato dal Maresciallo SANTOMAURO sulla base delle indicazioni del PATTI- deve essere certamente identificato con quello utilizzato come nascondiglio dai killer dei GRECO e fatto oggetto di attentato da parte di un gruppo di fuoco di “cosa nostra” nella primavera del 1991, come denunciato dal suo proprietario, zio di FILIPPI Benedetto.

3) il PATTI e il SINACORI hanno concordemente affermato che il PATTI e il TITONE si recarono all’appuntamento con Michele MERCADANTE a bordo dell’Audi 80 del SINACORI. Incontratisi con il Castellammarese, parcheggiarono l’autovettura a bordo della quale erano arrivati e salirono su quella del MERCADANTE, il quale li condusse in una villetta di campagna di FERRO Giuseppe, dove c’erano anche molti altri individui.

Il maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’attentato il SINACORI era proprietario dell’Audi 80 targata TP-344456 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

4) il PATTI ha affermato che il GANCITANO in quello stesso periodo si muoveva a bordo di una Lancia HF integrale intestata a RISERBATO Davide.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha parzialmente confermato la circostanza, accertando che all’epoca Andrea GANCITANO utilizzava una lancia Delta integrale di colore bianco intestata alla madre e targata TP-305872, a bordo della quale il 22 aprile 1993 fu controllato insieme a Davide RISERBATO.

5) il FERRO, il PATTI, il SINACORI e il BOMMARITO hanno riferito che la fase preparatoria dell’attentato si protrasse per più giorni.

La circostanza del resto è logicamente compatibile con le modalità esecutive dell’azione come riferite da tutti i collaboratori, implicanti l’osservazione degli obiettivi, il reperimento e la predisposizione dell’esplosivo.

6) il FERRO, il BRUSCA, il PATTI e il SINACORI hanno indicato quale base operativa in cui si diedero convegno la casa di campagna del primo nel territorio di Castellamare.

Sono stati concordi altresì nell’affermare che utilizzarono altresì un’altra casa che era vicino al casolare dove erano rifugiati gli uomini del gruppo GRECO, in quanto dalla stessa era possibile vedere il covo dei loro nemici e controllare le vittime anche con il binocolo. In particolare il FERRO, unico Alcamese tra i quattro collaboratori, ha precisato che quest’ultimo edificio era di un parente di FIORDILINO Giovanni (persona di “famiglia” di Castellamare), mentre il SINACORI ha dichiarato che detto ultimo stabile era stato messo a disposizione da Nino VALENTI e che quest’ultimo era appostato in un casolare ancora più prossimo alla base dei GRECO con il compito di avvisare gli altri qualora avesse visto costoro.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha dichiarato di avere individuato sia la villetta del FERRO, sita in contrada Gagliardetta di Castellammare del Golfo, sia quella in cui gli attentatori si appostarono per predisporre l’agguato, intestata a GRUPPUSO Pietro, nato ad Alcamo il 15 agosto 1939, nipote del FIORDILINO (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

7) il BRUSCA ha detto che nella casa del FERRO andò anche suo cugino Stefano BOMMARITO, che egli inviò a San Giuseppe Iato a prendere l’esplosivo.

Il SINACORI ha accennato alla presenza del cugino di BRUSCA che poi ha precisato chiamarsi “Stefano”.

Il PATTI ha confermato che c’era altresì un palermitano che accompagnava BRUSCA e di cui non sapeva dire il nome.

Il BOMMARITO ha ammesso che accompagnò più volte il BRUSCA nella casa del FERRO nella zona di Alcamo e che il giorno dell’attentato si limitò a portare il cugino nelle vicinanze dell’immobile e poi se ne andò.

8) il BRUSCA, il PATTI, il FERRO, il SINACORI, in relazione agli odierni imputati, hanno sostenuto che c’erano: ALCAMO Antonino (di cui ha parlato anche il BOMMARITO), MADONIA Salvatore, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Matteo (dei quali hanno parlato anche il DI MATTEO e il BOMMARITO), MAZZARA Vito, ed, evidentemente gli stessi BRUSCA, FERRO, PATTI e SINACORI.

Il SINACORI e il PATTI hanno indicato tra i presenti anche CLEMENTE Giuseppe (di cui ha parlato anche il DI MATTEO, come un giovane che era con il MESSINA DENARO e che ha riconosciuto in foto e altresì con formale ricognizione di persona nel corso del dibattimento).

Il BRUSCA, il SINACORI e il PATTI, infine, hanno chiamato in correità anche Andrea GANCITANO (del quale ha parlato anche il DI MATTEO). Il BRUSCA, per altro, ha ricordato la circostanza dubitativamente (“Enzo SINACORI è venuto, se non ricordo male, con Andrea GANCITANO”). Pertanto, deve rilevarsi che tra i collaboratori vi è stata una larga convergenza nell’indicazione delle persone presenti in occasione dell’attentato in contrada Kaggera. L’alto numero degli intervenuti, la divisione dei membri del commando in diverse basi operative e gli scarsi contatti di alcuni tra i Palermitani presenti con gli “uomini d’onore” del trapanese, dalla quale ultima discendeva una mancata conoscenza di molti dei presenti, consentono di spiegare il fatto che l’elencazione non sia stata perfettamente coincidente. Per altro, sotto questo aspetto è significativo che il PATTI e il SINACORI, cioè i soggetti meglio e da più antica data inseriti nell’organizzazione mafiosa nella provincia di Trapani, siano stati coloro che hanno fornito l’indicazione maggiormente completa.

Quasi altrettanto precisi sono stati il FERRO e il BRUSCA, dei quali, il secondo ha omesso soltanto di citare il CLEMENTE e il primo quest’ultimo e il GANCITANO. Per altro, occorre sottolineare che l’“uomo d’onore” alcamese in quei giorni non si sentiva bene e non si mosse dalla sua villetta se non in occasione dell’esecuzione dell’agguato e comunque ha sottolineato di non ricordare se il SINACORI e il MESSINA DENARO si recarono sui luoghi dei fatti accompagnati da persone delle loro “famiglie”. Pertanto è ben possibile che non si sia ricordato del GANCITANO e del CLEMENTE, il primo dei quali -a detta del PATTI- restò quasi sempre nell’altra base e il secondo non gli era noto, come meglio si spiegherà nella scheda dedicata all’omicidio di Pietro CALVARUSO. L’omissione dell’indicazione del CLEMENTE da parte del BRUSCA, poi, può spiegarsi alla luce della considerazione che probabilmente il collaboratore lo conosceva in maniera superficiale, data la preponderanza assoluta della personalità del MESSINA DENARO nel mandamento di Castelvetrano, e che il prevenuto in parola non ebbe alcun ruolo nell’organizzazione dell’assalto e nella preparazione dell’ordigno, cosicchè non ebbero occasione di parlare tra loro.
Infine, l’elencazione effettuata dal DI MATTEO e dal BOMMARITO è stata meno dettagliata e ha ricompreso soltanto i personaggi più noti, ovvero quelli con i quali i collaboratori avevano avuto occasioni di incontri diverse da quella in parola, dato che per loro stessa ammissione i due dichiaranti non avevano frequenti contatti con le “famiglie” del trapanese.

9) il BRUSCA, il PATTI, il FERRO, il SINACORI in relazione a coloro che sono stati giudicati separatamente, o che sono deceduti, hanno affermato che ebbero un ruolo nell’attentato di contrada Kaggera: GIOE’ Antonino, TITONE Antonino, VALENTI Antonino (di cui ha parlato anche il BOMMARITO), DI MATTEO Mario Santo (il quale ha ammesso l’addebito), LENTINI Agostino e RAMPULLA Pietro (che il FERRO ha indicato con l’espressione ” il catanese” e di cui hanno parlato anche il BOMMARITO e il DI MATTEO; quest’ultimo ha aggiunto che il VALENTI che aveva un allevamento di bestiame e che aveva effettuato gli spostamenti per controllare se c’erano gli obbiettivi). Il PATTI, per altro, non ha indicato il nome del VALENTI, dicendo che erano coadiuvati da un vaccaro di Castellamare che controllava i movimenti degli obiettivi.

Il PATTI e il SINACORI hanno indicato tra i compartecipi all’azione anche COPPOLA.

Il DI MATTEO e il PATTI hanno chiamato in correità anche CALABRÒ Gioacchino, il quale invece, a detta del SINACORI, andò solo una volta a portare ai membri del gruppo di fuoco i panini.

Ciò premesso in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori, appare opportuno effettuare alcune specificazioni in ordine ad alcuni dei personaggi chiamati in correità.

Gli investigatori, con riferimento ai predetti soggetti, hanno accertato quanto segue:

VALENTI Antonino, ritenuto dagli inquirenti un esponente di rilievo della cosca di Castellammare del Golfo, fu indagato per la prima volta nel 1983 per associazione a delinquere di stampo mafioso; nel 1985 ne fu denunciata la scomparsa insieme a MERCADANTE Michele (per altro dopo pochi giorni i due si presentarono spontaneamente dicendo che si erano allontanati volontariamente, ma gli inquirenti ritennero che si fossero resi irreperibili per timore di essere arrestati in seguito alla scoperta, avvenuta pochi giorni prima, della raffineria di contrada Virgini); fu inquisito per il reato di cui all’art.416 bis anche nell’ambito dell’operazione “CEDICA” (cfr. deposizione SANTOMAURO nel processo a carico di ALECI Diego e altri più volte menzionato, nonché del medesimo verbalizzante nell’ambito del processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri). Il VALENTI fu inoltre processato dinnanzi al Pretore di Trapani per il favoreggiamento di MERCADANTE Michele (all’epoca latitante e imputato per il delitto di associazione mafiosa), in concorso con ANCONA Vincenzo; l’imputazione era basata sul fatto che i due uomini erano stati trovati nei pressi di un casolare in aperta campagna in possesso della Volkswagen Golf tg. TP-199079 appartenente al MERCADANTE e che a bordo della Peugeot 205 di proprietà del VALENTI, pure parcheggiata nei pressi dello stesso casolare, era contenuto un binocolo. I due imputati per altro vennero assolti con la sentenza emessa il 26 novembre 1991 e divenuta irrevocabile il 21 gennaio 1992 per non essere emersa la prova del reato contestato (cfr. sentenza in atti e verbale di dissequestro del binocolo e della Volkswagen Golf, sequestrati il 19 novembre 1991). Ora, l’episodio in parola acquista un certo rilievo sotto il profilo indiziario a carico del VALENTI e del MERCADANTE, atteso che Lorenzo GRECO ha riferito che egli e i suoi complici vennero messi in allarme, oltre che dalla visita del VIOLA, anche dall’avvicinarsi di un giovane a loro ignoto a bordo di una Volkswagen Golf (il FILIPPI ha confermato l’episodio, ma non ha indicato il tipo di autovettura). L’elemento, di per sé certamente non univoco, è stato circostanziato da altri dati che gli hanno conferito la dignità di vero e proprio indizio. Infatti, da un lato il BRUSCA ha affermato che fu il MERCADANTE -ovvero l’“uomo d’onore” che costituiva il punto di riferimento di VALENTI- a individuare il covo dei GRECO e dall’altro lato a bordo del veicolo, in un momento non lontano dall’esecuzione dell’attentato dinamitardo, a bordo del veicolo venne sequestrato un binocolo, strumento che a detta dei collaboratori venne utilizzato per sorvegliare gli obiettivi.

LENTINI Agostino era un giovane di Castellammare del Golfo, legato al MERCADANTE e al VALENTI; fu arrestato dopo un anno di latitanza a Bergamo mentre cercava di espatriare e condannato per associazione mafiosa (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché di Matteo BONANNO nell’udienza del 22 marzo 1996 nell’ambito del procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, più volte menzionato).

TODARO Antonino era socio della società “Calcestruzzi ericina s.r.l.”, facente capo a VIRGA Vincenzo, fin dalla sua creazione, avvenuta nel luglio del 1991; gli altri soci erano VIRGA Francesco, figlio di Vincenzo, CAMPO Valerio, MARCIANTE Roberto, COPPOLA Giuseppe, ROZZISI Andrea, PERALTA Francesco, MONTALBANO Antonino e COPPOLA Antonino. E’ stato indicato da MILAZZO Francesco come “uomo d’onore” della “famiglia” di Valderice (cfr. deposizione dell’isp. Salvatore CAPPELLANO nell’udienza del 28 febbraio 1998, nel citato procedimento a carico di ALECI Diego e altri, nonché citate sentenze del Tribunale di Trapani e della Corte d’Appello di Palermo).

10) il BRUSCA ha riferito che i GRECO disponevano di una FIAT 126 e di una Lancia PRISMA.

Il SINACORI ha detto che nel corso degli appostamenti con finalità di osservazione dei movimenti degli obiettivi videro una macchina, forse di marca Lancia.

Il PATTI ha affermato che durante gli appostamenti videro una Lancia Prisma bianca che i GRECO parcheggiarono sotto ad una tettoia con le tegole.

Benedetto FILIPPI ha sostenuto che i membri del loro gruppo avevano a disposizione, oltre a una FIAT Uno della famiglia Greco, anche una Y 10 e due Lancia Delta, mentre GRECO Lorenzo ha affermato che potevano disporre di due Lancia Delta di colore scuro, una Y 10, una Ritmo cabriolet, e di macchine rubate, quali una Lancia Prisma e una Fiat Uno. In tal modo i due collaboratori hanno sostanzialmente confermato le propalazioni dei collaboratori di parte corleonese con riferimento alle autovettura a loro disposizione all’epoca dell’attentato.

L’indubbia presenza tra le autovetture usate dal gruppo GRECO in quel periodo anche di una Lancia Prisma conferma, anche se parzialmente, le propalazioni dei collaboratori di parte corleonese.

11) il BRUSCA, il PATTI e il SINACORI hanno concordemente dichiarato che negli appostamenti notturni utilizzarono un cannocchiale (o un binocolo) a raggi infrarossi, portato a detta del primo e del terzo dal BRUSCA e secondo il PATTI dal MADONIA.

Il FERRO, dal canto suo, ha confermato che il gruppo di fuoco utilizzò binocoli, senza precisare altro.

12) il FERRO ha riferito che gli obiettivi furono notati da un certo Vincenzo VIOLA, che il collaboratore conosceva e che era nipote di Stefano MILOTTA; per questo, egli chiese a BRUSCA di parlare con VIOLA, che avrebbe potuto aiutarli, oppure si offrì di farlo lui stesso, ricevendo per altro un rifiuto dal boss di San Giuseppe Iato gli disse di non coinvolgere il pastore.

Il SINACORI ha confermato la presenza del VIOLA sul luogo del delitto, dicendo che in un’occasione gli uomini appostati videro passare una macchina che poi si seppe appartenere a un pastore che successivamente fu ucciso dai GRECO.

Anche i collaboratori del gruppo perdente (Benedetto FILIPPI e Lorenzo GRECO) hanno confermato che il VIOLA era un parente di Stefano MILOTTA, uomo di punta della cosca di Alcamo, e che nei giorni precedenti all’attentato era stato in zona. Questo fatto, insieme ad alcuni altri eventi strani che si verificarono, li fecero insospettire e li indussero ad allontanarsi di nascosto dal casolare del CAVATAIO. Hanno aggiunto che dopo l’agguato decisero di uccidere il VIOLA per ritorsione.

Il pastore VIOLA, che era effettivamente parente di Stefano MILOTTA, fu assassinato il 13 maggio 1991 da membri del gruppo GRECO (cfr. Introduzione al presente capitolo).

L’ascrivibilità della responsabilità di tale delitto al clan dei GRECO è stata sancita dalla sentenza della Corte d’Assise di Trapani più volte citata e confermata, quanto al crimine in parola, dalle decisioni nei gradi superiori.

A tale riguardo il dottor Antonio MALAFARINA, dirigente della Squadra Mobile di Trapani dall’aprile 1991 al marzo 1994, dopo avere rievocato l’episodio ha precisato che la moglie di VIOLA, LUISI Benedetta, fornì una fattiva collaborazione agli inquirenti, pur essendo rimasta sconvolta per l’omicidio del marito, anche perché pensava che ormai egli non avesse più frequentazioni criminali. La donna riferì che mentre ella e il marito pascolavano il gregge, per raccogliere verdura si erano avvicinati al casolare, sito su una collinetta con una palma vicina, visibile dal cavalcavia dell’autostrada prima della galleria in direzione Palermo – Trapani, sulla sinistra. In tale frangente avevano notato BAGLIO Vito e una persona che definì “u gemello” (e che gli investigatori identificarono in FILIPPI Benedetto) avvicinarsi a loro con fare minaccioso, fatto per il quale si erano spaventati e allontanati. Dopo alcuni giorni ella era ritornata e aveva visto l’edificio danneggiato da un esplosione e pochi giorni dopo suo marito era stato ucciso. Sulla base di queste informazioni, gli investigatori desunsero che la vittima avesse rivelato quanto aveva visto e per questo fosse stato ammazzato (cfr. deposizione MALAFARINA all’udienza dell’8 ottobre 1998).

13) con riferimento al comando delle operazioni, il FERRO, il SINACORI e il BRUSCA hanno concordemente affermato che il terzo era tra coloro che dirigevano le operazioni, ma mentre il primo lo ha indicato come unico comandante militare, il SINACORI ha detto che divideva il comando con MADONIA Salvatore e il terzo con lo stesso MADONIA, con FERRO Giuseppe e con MERCADANTE Michele.

La circostanza che la direzione delle operazioni fosse stata assunta dal BRUSCA, con il tacito assenso del SINACORI e del MESSINA DENARO (e conseguentemente dei capi dei rispettivi mandamenti, di cui essi erano sostanzialmente i fiduciari) è certamente irrituale sotto il profilo formale, dato che il boss di San Giuseppe Iato era assolutamente privo di competenza territoriale sulla zona di Alcamo, appartenendo egli addirittura a un’altra provincia mafiosa. Per altro, gli stretti rapporti che lo legavano a MILAZZO Vincenzo e il ruolo di punta che aveva assunto sotto il profilo operativo nella seconda guerra di mafia di Alcamo (dimostrato in maniera particolarmente evidente dalla sua condotta successiva alla morte di MILAZZO Paolo), unitamente alle pessime relazioni del capo mandamento di Alcamo con le altre “famiglie” della provincia di Trapani (e in particolare con i Mazaresi e i Marsalesi), consentono di spiegare tanto la posizione di punta assunta dal BRUSCA e la sua volontà di coinvolgere nell’azione tutti i mandamenti della provincia, quanto la presenza discreta di personaggi vicini ai capi dei mandamenti di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Trapani.

14) tutti i collaboratori hanno precisato che il commando aveva a disposizione molte armi, tra cui pistole e un kalashnikov: il BRUSCA ha parlato di pistole e fucili mitragliatori, il FERRO di pistole, kalashnikov e mitra, il PATTI di revolver calibro 38 e 357 magnum e di kalashnikov, il DI MATTEO di molte armi, tra cui un kalashnikov.

Il BRUSCA e il FERRO hanno aggiunto che il gruppo di fuoco aveva la disponibilità di un bazooka, ma che non lo usarono perché lo provarono constatando che non funzionava. Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza affermando che pensarono di usare nell’assalto un bazooka, che per altro egli non vide e non fu effettivamente utilizzato per motivi che egli non conosceva.

Anche con riferimento all’arsenale nella disponibilità del gruppo di fuoco vi è una larga convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori.

15) il DI MATTEO, il BRUSCA, il PATTI e il SINACORI hanno riferito che il RAMPULLA e il BRUSCA provvidero a confezionare gli ordigni esplosivi, mentre il FERRO ha sostenuto li preparò il solo boss di San Giuseppe Iato, e il BOMMARITO solo il Catanese.

Attesa la piena concordanza tra le propalazioni dei primi quattro collaboratori e la conforme, anche se parziale, indicazione degli altri due deve reputarsi che sia stato pienamente dimostrato che il RAMPULLA e il BRUSCA furono coloro che prepararono gli ordigni esplosivi usati nell’attentato in parola. Del resto, la parziale inesattezza delle asserzioni del BOMMARITO e del FERRO può spiegarsi alla luce delle cattive condizioni di salute del secondo e della sporadicità della presenza del primo, che possono averli indotti in errore nell’individuazione degli artificieri.
16) il FERRO ha affermato che il gruppo di fuoco partì alla volta del covo dei GRECO partendo dalla casa del nipote del FIORDILINO, usata per gli appostamenti.

Il BRUSCA ha sostanzialmente confermato la circostanza, assumendo che si mossero da una casa di campagna diversa da quella del FERRO, nella quale si erano trasferiti.

17) quanto alle modalità con cui attuare l’attacco al casolare in cui si nascondevano i GRECO, il FERRO ha rivelato che in un primo momento realizzarono una bomba utilizzando tritolo, ma poi, temendo che non potesse funzionare, predisposero due fascette di candelotti.

Il SINACORI ha dichiarato che decisero di escludere l’attacco diretto ritenendolo troppo pericoloso e optarono per l’esplosivo, che era stato procurato in parte dal MAZZARA (che egli stesso e GANCITANO Andrea accompagnarono a tal fine a casa di Antonino TODARO a Valderice) e in parte, a quanto sentì dire dal BRUSCA e dal LENTINI, a Castellammare del Golfo. La prima partita, a detta del SINACORI, era in candelotti e il BRUSCA provvide a tagliarli, facendo uscire la polvere e riempiendo con la stessa una bombola di gas. Il sovrintendente della Squadra Mobile di Trapani Andrea CANDELA ha accertato che TODARO Antonino era proprietario di due immobili: quello in cui abita, sito in Valderice, via Misericordia n.11, e l’altro in contrada Scurati di Custonaci con annessa segheria denominata “Ditta mediterranea di MAZZARA Antonino” (cfr. deposizione CANDELA all’udienza del 24 marzo 1998 nel procedimento a carico di ALECI Diego e altri, cit.).

Il PATTI ha affermato che quando arrivarono BRUSCA e RAMPULLA confezionarono un ordigno esplosivo mettendo polvere da sparo all’interno di una bombola di gas.

Il BRUSCA ha assunto che, dopo alcune iniziali indecisioni decisero di non attaccare gli obiettivi con le armi in pugno, ma di provocare l’esplosione del loro covo. L’esplosivo fu procurato in parte da lui, che inviò il BOMMARITO a prenderlo nel suo arsenale di San Giuseppe Iato, in parte da GIOÈ Antonino e in parte da LENTINI Agostino, aggiungendo di non ricordare se anche il SINACORI ne portò una partita. Egli e RAMPULLA predisposero due ordigni, uno con candelotti color ruggine della lunghezza di quindici o venti centimetri e l’altro con polvere da sparo granulosa inserita in una bombola di gas.

Il FERRO e il BRUSCA, inoltre, hanno riferito che vi furono due esplosioni; il secondo in particolare ha precisato che collocò la bombola di gas davanti alla porta dell’edificio e il fascio di candelotti in garage. Il PATTI e il SINACORI, invece, hanno parlato solo del primo ordigno, confermando che consisteva nella bombola di gas e fu messo davanti alla porta; il primo ha per altro precisato che il giorno dopo potè notare che l’immobile aveva un buco nel muro e il garage era crollato.
Pertanto, sebbene le versioni dei collaboratori non siano perfettamente sovrapponibili quanto alle modalità deliberative (il BRUSCA e il SINACORI, in quanto erano tra le personalità più autorevoli che parteciparono all’azione, si sono dimostrati più informati in ordine al processo decisionale preliminare all’attentato) e al numero delle bombe predisposte, esse sono sostanzialmente conformi quanto alle modalità dell’attacco, effettuato servendosi di esplosivo al fine di attirare gli obiettivi fuori dal casolare.
Inoltre, pur non concordando sul numero di bombe predisposte, il BRUSCA, il SINACORI e il PATTI hanno parlato di un ordigno ottenuto inserendo polvere da sparo all’interno di una bombola e lo stesso BRUSCA e il FERRO di un altro ottenuto con candelotti di dinamite. Ora, a giudizio di questa Corte, il BRUSCA deve essere giudicato il più attendibile sul punto, tenuto conto del fatto che fu tra coloro che predisposero le bombe, con la conseguenza che se ne deve inferire che in effetti gli ordigni furono due. Inoltre, la sua versione è stata confermata dal DI MATTEO e dal FERRO. Con specifico riferimento a quest’ultimo, è plausibile che egli, trovandosi in una posizione defilata da cui non poteva seguire visivamente lo svolgersi dell’azione, abbia focalizzato la propria attenzione sulle detonazioni, cogliendo il particolare che furono due. Al contrario, il PATTI e il SINACORI, che erano fuori dall’edificio in attesa che uscissero i loro nemici, si concentrarono sull’esplosione che interessò la porta dello stabile, in quanto prodromica alla loro eventuale entrata in azione, e quindi verosimilmente non prestarono attenzione alla seconda e pressochè contestuale deflagrazione, che interessò il garage. A conferma di tale ipotesi interpretativa può addursi il fatto che entrambi notarono quello tra i due ordigni che era il più voluminoso e che fu collocato dinnanzi alla porta d’ingresso. Per altro, il PATTI ha fornito una significativa conferma logica alle parole del BRUSCA, affermando che potè constatare visivamente che era crollato il garage, cosa che sarebbe difficilmente potuta accadere se non fosse stata posta una bomba nelle sue adiacenze, dato che quella ubicata davanti alla porta produsse danni tutto sommato modesti.  

18) il BRUSCA ha detto che, avendo egli stesso e MADONIA Salvatore fatto presente che per provocare l’esplosione a distanza delle bombe occorrevano i telecomandi, il SINACORI provvide ad acquistare i telecomandi, aggiungendo di non sapere dove li comprò.

Il SINACORI ha riferito che il BRUSCA inviò lui e il GANCITANO a comperare in un negozio di giocattoli di Palermo, indicatogli dallo stesso BRUSCA e ubicato nel prolungamento di Viale Strasburgo, una macchina telecomandata, aggiungendo di non essere in grado di precisare il numero di telecomandi contenuti nella scatola, dato che la consegnò chiusa all’odierno collaboratore di San Giuseppe Iato.

Pertanto, i due collaboratori hanno fornito una versione sostanzialmente concorde sull’utilizzazione di telecomandi per fare scoppiare gli ordigni. La circostanza è stata confermata altresì dal PATTI e dal DI MATTEO, i quali hanno espressamente affermato di avere visto telecomandi.

Il fatto che il PATTI e il SINACORI abbiano parlato di un telecomando di una macchinina e il BRUSCA di uno da aereomodellismo, evidenziata dall’Avv. Oddo non appare rilevante, atteso che i primi due non ebbero occasione di vedere il contenuto della scatola acquistata su ordine del BRUSCA.

Il sovrintendente Andrea CANDELA in servizio alla Squadra Mobile di Trapani ne ha confermato l’attendibilità sostanziale, riferendo di avere individuato, sulla base delle indicazioni del SINACORI, un negozio di giocattoli denominato “Office Shop di METTIR Nicola e C. s.n.c.” specializzato in modellismo e telecomandi di modellismo aereo, ferroviario e automobilistico, esistente dal 1986 e ubicato a Palermo, in via Terrasanta n.75. Ha aggiunto che la predetta strada è il prolungamento di Viale Strasburgo e di Via Sciuti e che nella zona non esistevano altri negozi che vendessero oggetti di modellismo (cfr. deposizione CANDELA nell’udienza del 24 marzo 1998 celebrata dinnanzi al Tribunale di Trapani nell’ambito del procedimento n.250/97 a carico di ALECI Diego e altri).

Infine, non può essere certamente giudicata rilevante la discrasia tra le versioni del SINACORI e del BRUSCA circa l’identità dei soggetti che quest’ultimo inviò ad acquistare i telecomandi. Infatti, la circostanza che il collaboratore di San Giuseppe Iato abbia affermato di avere inviato soltanto il SINACORI e questi abbia invece sostenuto che mandò lui e il GANCITANO può trovare una plausibile spiegazione nel fatto che in effetti il BRUSCA si rivolse esclusivamente all’odierno collaboratore mazarese (in quanto era l’unico tra i presenti a essere disponibile, oppure era giudicato il più autorevole e affidabile interlocutore) e successivamente costui si fece accompagnare dall’amico, il quale, si ricorda ancora una volta, rimase quasi sempre nell’altra base con il PATTI.

19) il BRUSCA ha sostenuto che i membri del gruppo di fuoco si nascosero in un vigneto davanti alla porta di ingresso del casolare.

Il PATTI ha confermato che si appostarono in un vigneto.

Il DI MATTEO ha detto che il gruppo di fuoco si appostò in un vigneto sotto la casa.

Anche sotto questo profilo, dunque, le dichiarazioni dei collaboratori si riscontrano reciprocamente con precisione.

20) il PATTI ha affermato che prima di premere il telecomando BRUSCA urlò “Carabinieri, aprite”.

Il SINACORI ha confermato la circostanza, dicendo che quando il gruppo di fuoco si avvicinò al casolare dei GRECO qualcuno urlò che i presenti erano poliziotti e intimò alle persone dentro il casolare di uscirne.

21) il BRUSCA ha dichiarato che furono egli stesso e il RAMPULLA a premere i telecomandi.

Il DI MATTEO ha parzialmente confermato la circostanza, individuando nel Catanese il soggetto che premette il telecomando.

Il fatto che quest’ultimo collaboratore non abbia visto il BRUSCA azionare il telecomando non esclude che lo abbia fatto mentre si trovava in una posizione da cui il complice non poteva vederlo oppure mentre stava guardando altrove. Del resto, nel momento in cui il gruppo di fuoco decise di agire era buio e pertanto era possibile osservare soltanto i movimenti delle persone vicine, fatto per il quale il PATTI e il SINACORI non videro chi azionò il telecomando.

22) il BRUSCA ha affermato che durante l’appostamento nel vigneto sentirono un lamento di un pastore tedesco nero che i GRECO avevano tolto al proprietario, un tale PROVENZANO, che avevano ucciso e pensarono che ci fosse qualcuno all’interno, che teneva chiusa la bocca al cane perché non facesse rumore. Per questo, sentendosi scoperti, decisero di attaccare. Tuttavia, all’interno c’era solo il cane, a cui egli e il RAMPULLA spararono, avendolo scambiato per un essere umano.

Il PATTI ha confermato l’esistenza del pastore belga che abbaiava e faceva rumore, la circostanza che l’animale era stato preso dai GRECO quando avevano assassinato il proprietario, tale PROVENZANO e l’uccisione dello stesso da parte del RAMPULLA dopo l’esplosione.

Il FERRO, il quale era rimasto di guardia alle macchine, ha rivelato che gli fu riferito che nel corso dell’attacco uccisero un cane.

Il SINACORI ha confermato che all’interno del casolare c’era solo un cane, che il RAMPULLA uccise.

I collaboratori facenti parte del gruppo perdente, Benedetto FILIPPI e Lorenzo GRECO hanno confermato che FILIPPI Francesco aveva preso con sé il cane quando aveva ucciso il PROVENZANO e che il giorno dopo l’attentato rinvennero l’animale morto nell’edificio semi distrutto. Il GRECO ha aggiunto che la bestia era morta, ma non era stata dilaniata dall’esplosione e mostrava piccole tracce di sangue.

La circostanza che PROVENZANO Vito fu assassinato dal gruppo cosiddetto dei GRECO è pacifica in atti, essendo stata sancita con la sentenza della Corte d’Assise di Trapani, divenuta irrevocabile e ammessa dagli stessi collaboratori GRECO e FILIPPI.

23) il FERRO ha affermato che nell’immobile distrutto gli attentatori si impossessarono di una stecca di sigarette.

Il PATTI ha dichiarato che all’interno del casolare c’erano stecche di sigarette.

Lorenzo GRECO e Benedetto FILIPPI hanno confermato la circostanza riferita dal FERRO, affermando che nel covo non c’erano più le sigarette che vi avevano lasciato prima di andarsene.

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO e Giovanni BRUSCA debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto gli imputati debbono essere dichiarati responsabili dei reati loro ascritti di porto e detenzione di armi finalizzati alla commissione dei reati di strage e di danneggiamento dell’edificio di proprietà di Nicola CAVATAIO.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

La circostanza che il delitto sia stato commesso nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, al fine di eliminare tutti i membri attivi del clan nemico, infine, consente di ritenere integrata la contestata aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

ALCAMO ANTONINO

La sua presenza tra gli autori materiali dell’attentato è stata concordemente affermata da Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO, Giovanni BRUSCA, Stefano BOMMARITO e Antonio PATTI, il quale ultimo ha aggiunto che era tra i più assidui, fatto del resto logicamente verosimile, atteso che l’imputato è alcamese.

Come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione dell’ALCAMO, egli ebbe un ruolo attivo nella seconda guerra di mafia di Alcamo e pertanto al momento del delitto CALVARUSO, pur non essendo ancora stato affiliato, era già inserito nel gruppo di persone più vicine al MILAZZO.

Pertanto le dichiarazioni dei collaboratori -tra loro concordi e riscontrate da un elemento di carattere logico, costituito dall’inserimento del prevenuto tra i killer della cosca alcamese, a cui all’epoca era “vicino”- sono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità di ALCAMO Antonino in ordine ai delitti ascrittigli.

ASARO MARIANO

L’ASARO è stato chiamato in correità dal PATTI, ma la sua partecipazione all’attentato di contrada Kaggera è stata espressamente negata dal SINACORI, dal BRUSCA e dal FERRO, i quali hanno affermato di conoscerlo, ma ne hanno escluso al presenza nel fatto delittuoso in esame.

Sebbene, come si è già avuto modo di precisare (cfr. in particolare scheda relativa al secondo tentato omicidio di Natale L’ALA, infra, sub Parte IV – Capitolo II), l’ASARO fosse una persona vicina alla cosca di Castellammare del Golfo e in particolare al MERCADANTE, deve escludersi che abbia partecipato all’agguato ai membri del clan GRECO, attesa la concorde negazione della circostanza da parte di tutti gli altri collaboratori.

Pertanto, l’imputato in parola deve essere assolto dal delitto ascrittogli per non avere commesso il fatto.

CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo

Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI hanno citato tra i presenti MESSINA DENARO Matteo e CLEMENTE Giuseppe da Castelvetrano.

Mario Santo DI MATTEO ha detto che c’erano, tra gli altri, MESSINA DENARO e un altro giovane di cui non ha saputo precisare il nome.

Giuseppe FERRO ha affermato che c’era MESSINA DENARO Matteo, forse accompagnato da qualcuno di Castelvetrano.

Giovanni BRUSCA e Stefano BOMMARITO hanno dichiarato che c’era il MESSINA DENARO, senza accennare al CLEMENTE, anche se il secondo ha affermato di non ricordare se fosse solo o accompagnato da altri membri della sua “famiglia”.

Orbene, tutti i collaboratori sono stati concordi sulla presenza di MESSINA DENARO Matteo, il quale per altro mantenne una posizione defilata per le ragioni sopra esposte.

Le predette chiamate in correità sono perfettamente aderenti alle risultanze probatorie aliunde conseguite, dalle quali emerge che già all’epoca dell’episodio delittuoso in questione il MESSINA DENARO era uno dei boss più influenti della provincia di Trapani. Pertanto era naturale che egli fosse presente alla preparazione e all’esecuzione di un’azione che, nelle intenzioni degli autori, avrebbe dovuto rappresentare l’affondo definitivo al clan dei GRECO, che aveva impegnato la potente “famiglia” alcamese in una guerra tanto dura e dall’esito a lungo incerto.

Analogamente, è pienamente verosimile che egli si fosse fatto accompagnare da un “soldato” della sua cosca e che avesse scelto per sodale colui che all’epoca era certamente il più fidato e vicino dei suoi amici, oltre che l’unico inserito organicamente nell’associazione: Giuseppe CLEMENTE il giovane (sul punto cfr. Introduzione a Parte IV – Capitolo VI e scheda personale di quest’ultimo imputato).

Del resto, della presenza di quest’ultimo si sono ricordati con certezza il PATTI e il SINACORI, cioè coloro che, per ragioni di contiguità territoriale, avevano maggiori occasioni di conoscere e frequentare il MESSINA DENARO.

Inoltre, il DI MATTEO, che pure non ne ha ricordato il nome, nell’udienza tenutasi l’11 novembre 1999 nell’aula bunker di Bologna ha formalmente riconosciuto il CLEMENTE, precisando che era il giovane che accompagnava MESSINA DENARO Matteo in occasione dell’attentato di Contrada Kaggera.

Al contrario, gli altri collaboratori non avevano avuto probabilmente modo di conoscere il CLEMENTE e pertanto la circostanza che non lo abbiano indicato nominativamente non è idonea a porne in dubbio la presenza, tanto più che sono stati tutti concordi nell’affermare che il MESSINA DENARO era accompagnato da uno dei suoi uomini. Infatti il BRUSCA e il BOMMARITO erano palermitani e nella provincia di Trapani avevano contatti specialmente con gli Alcamesi e i Mazaresi, ai quali fornirono un significativo appoggio militare nelle guerre che sconvolsero i loro territori all’inizio degli anni ’90. Il FERRO, d’altra parte, apparteneva a una generazione diversa e i suoi rapporti con personaggi degli altri mandamenti della Provincia erano sporadici e limitati a specifici episodi delittuosi (faida di Alcamo, omicidio di Gaetano D’AMICO), con la conseguenza che tra i giovani egli conosceva soltanto i personaggi di maggior spessore, che si muovevano di più, mantenevano i contatti con le altre cosche e partecipavano alle riunioni (p. es. il MESSINA DENARO e il SINACORI), oppure coloro che di solito venivano impegnati come killer (come il PATTI, il TITONE e il GANCITANO).  

Non può infine essere posto in dubbio che il PATTI conosca il CLEMENTE, sebbene nella prima fase della sua collaborazione lo abbia chiamato erroneamente “Salvatore”. Infatti, da un lato lo ha riconosciuto in fotografia fin dalle indagini preliminari, consentendone l’identificazione nell’odierno imputato, e nell’udienza dell’11 novembre 1999 tenutasi nell’aula bunker di Bologna lo ha riconosciuto formalmente, previa descrizione. Ha dimostrato di conoscerlo altresì indicandolo per primo nominativamente come presente nel commando che eseguì l’attentato in contrada Kaggera, fatto in relazione al quale l’imputato è stato chiamato in correità anche dal SINACORI e dal DI MATTEO. Infine, lo ha correttamente qualificato come uomo d’onore della “famiglia” di Castelvetrano, particolarmente vicino a MESSINA DENARO Matteo.

In una tale situazione, potendosi ritenere pienamente provato che il atti conosce il CLEMENTE, l’erronea indicazione del nome di battesimo (che lealmente il collaboratore non ha mai tentato di nascondere in dibattimento), non può essere giudicata rilevante. Quanto ai motivi del falso convincimento del collaboratore, non possono che formularsi ipotesi. La causa principale dell’errore va individuata certamente nella sporadicità dei rapporti tra il PATTI e i Castelvetranesi, i membri della cui cosca aveva occasione di vedere solo in occasione degli incontri con i due MESSINA DENARO o quando commettevano reati in concorso (con riferimento agli odierni imputati, solo il FURNARI, il NASTASI e il CLEMENTE). Alla scarsa frequentazione si è verosimilmente aggiunta una presa in giro da parte del MESSINA DENARO nei confronti del PATTI e del TITONE (che probabilmente venivano usati come killer per la loro abilità, ma erano tenuti in scarsa considerazione dall’arrogante figlio del capo mandamento), forse originata dalla percezione sbagliata degli stessi in ordine al nome di battesimo del giovane che accompagnava il boss emergente di Castelvetrano.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, MESSINA DENARO Matteo e CLEMENTE Giuseppe debbono essere giudicati responsabili dei reati loro ascritti.

GANCITANO Andrea

Il PATTI, il SINACORI e il DI MATTEO hanno affermato che tra i presenti vi era anche GANCITANO Andrea, che, a detta del primo, viaggiava su una Lancia HF intestata a RISERBATO Davide.

Giovanni BRUSCA ha confermato, anche se dubitativamente, la presenza del prevenuto.

Il FERRO non ha indicato tra i presenti l’imputato, pur precisando di non rammentare se il SINACORI fosse andato nelle campagne segestane con altri uomini della sua “famiglia”.

Orbene, deve ritenersi che sul punto della partecipazione dell’imputato all’episodio delittuoso in parola i resoconti del PATTI e del SINACORI vadano ritenuti i più attendibili. Infatti da un lato essi conoscevano bene il GANCITANO e lo frequentavano più assiduamente, cosicchè erano maggiormente in grado di notarne e ricordarne la presenza, anche se -come nel caso di specie- non era assegnatario di un ruolo particolare nell’azione. Per questa ragione, tra l’altro, i due suddetti collaboratori sono stati in grado di descriverne l’attività, concretatasi per il PATTI in una presenza costante nella zona dell’attentato e per il SINACORI altresì nell’accompagnare il collaboratore a Palermo e a Valderice.

La circostanza che il BRUSCA non abbia ricordato con certezza la partecipazione del GANCITANO all’azione e il suo ruolo è verosimilmente dipesa dal fatto che egli, in quanto dirigente organizzativo delle operazioni, si limitava a trattare con coloro che riteneva i membri più autorevoli delle varie cosche presenti: il FERRO, il MESSINA DENARO e il SINACORI; pertanto, quando ebbe bisogno di inviare qualcuno a Palermo a procurarsi un telecomando per gli ordigni si rivolse al SINACORI, il quale a sua volta probabilmente contattò il GANCITANO per farsi accompagnare.

D’altra parte, la permanenza pressochè costante del prevenuto in parola, da sempre soprattutto uomo d’azione e killer, nella villetta usata per l’osservazione degli obiettivi spiega il ricordo dubitativo del BRUSCA e quello sostanzialmente negativo del FERRO, i quali invece restarono per lo più in casa di quest’ultimo. Da ciò discende che essi verosimilmente ebbero modo di vederlo soltanto di notte, nell’immediatezza della partenza del commando per l’agguato e durante l’esecuzione dello stesso, cioè in momenti di grande concitazione e alla presenza di molti altri individui.  

Anche il DI MATTEO ha indicato con certezza il GANCITANO tra i partecipanti all’azione, specificando che lo stesso era un giovane biondo e gli dissero che era fidanzato con la figlia di AGATE Mariano.

Tale ultima circostanza è stata confermata dal dottor GERMANÀ, il quale ha riferito che fino al 1992 l’imputato fu fidanzato della figlia di Mariano AGATE (cfr. deposizione GERMANÀ resa all’udienza del 7 aprile 1995 nel processo a carico di PATTI Antonio + 40).

Inoltre è pacifico che il prevenuto in parola ha i capelli castano chiaro.

A fronte di più chiamate in correità effettuate da diversi collaboratori, alcuni dei quali particolarmente qualificati per le ragioni già esposte, non hanno rilievo le discrasie evidenziate dalla difesa relative al momento e alle modalità dell’arrivo del GANCITANO e alla sua permanenza nelle campagne segestane. Il PATTI, infatti, ha affermato che l’imputato in parola arrivò circa mezz’ora dopo di lui, che a sua volta era arrivato con il SINACORI e il TITONE, a bordo di una LANCIA HF bianca e che rimase sempre nella base operativa, insieme a lui e al TITONE. Il SINACORI, invece, in controesame ha dichiarato che il GANCITANO raggiunse il luogo del fatto insieme a lui e ai due Marsalesi. Ha aggiunto che l’imputato si allontanò dalla base la prima sera, quando rientrò con lui a Mazara del Vallo, facendo ritorno alla base la mattina successiva, nonché nelle occasioni in cui egli e il dichiarante accompagnarono il MAZZARA a Valderice a ritirare una partita di esplosivo e si recarono a Palermo ad acquistare i telecomandi.

Ora, a giudizio di questa Corte, la prima discrasia, che non può essere risolta alla luce dei dati probatori acquisiti, è di rilievo assolutamente marginale. Quanto alla seconda, deve reputarsi che verosimilmente il ricordo probabilmente errato del PATTI sulla presenza continua del GANCITANO alla villetta discende dal fatto che in effetti il prevenuto vi passò gran parte del lungo lasso di tempo nel quale si protrassero gli appostamenti e che proprio la durata degli stessi giustifica l’imprecisione, per altro anch’essa marginale, nel quadro del racconto del PATTI.

Inoltre, come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione personale dell’imputato, costui all’epoca del fatto era un membro autorevole della “famiglia” di Mazara del Vallo, oltre che uno e dei giovani boss emergenti della medesima. Inoltre, egli era da oltre un decennio una dei più validi uomini d’azione del mandamento di Mazara del Vallo, particolarmente abile nell’uso delle armi.

Pertanto, la sua partecipazione all’azione in parola, come rappresentante della cosca di appartenenza, oltre ad essere concordemente affermata da tre collaboratori, è altresì logicamente coerente con le ulteriori risultanze probatorie.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, GANCITANO Andrea deve essere giudicato responsabile dei reati in trattazione.

MADONIA SALVATORE

Tutti i collaboratori hanno concordemente indicato l’imputato in parola tra i partecipanti all’attentato di contrada Kaggera e il BRUSCA ha specificato che fu tra coloro che diressero le operazioni, insieme a lui stesso, il FERRO e il MERCADANTE.

Del resto, la circostanza che il MADONIA, il quale era uno dei sicari più validi all’interno di “cosa nostra” e che era già intervenuto in azioni ritenute particolarmente complesse da realizzare nella provincia di Trapani (p.es. l’omicidio di Natale L’ALA), abbia preso parte all’azione -che si presentava di pericoloso e difficile esperimento- è conforme alla personalità del prevenuto quale emerge dalle ulteriori risultante probatorie.

In particolare, all’udienza del 18 febbraio 2000 il P.M. ha prodotto la sentenza della Corte d’Assise di Appello di Palermo nella quale il MADONIA è stato condannato alla pena dell’ergastolo per gli omicidi dell’agente di p.s. Natale MONDO e per il triplice omicidio di Giuseppe CINÀ, Giuseppe LO IACONO ed Enrico CALANDRA, commessi a Palermo rispettivamente il 14 gennaio 1988 e il 28 giugno 1988. Nella citata decisione è stato evidenziato il ruolo di primo piano di Salvatore MADONIA nel mandamento di Resuttana, guidato da membri della sua famiglia di sangue e la sua efficienza e spietatezza di killer.

Il suo coinvolgimento, spesso per volere diretto di RIINA, in azioni delittuose che si profilavano di difficile o rischiosa esecuzione anche in altre province, pertanto, discende proprio da questa sua riconosciuta e ormai giudizialmente accertata capacità militare, che ne giustifica altresì la notorietà nell’ambiente mafioso trapanese.  

A tutte le suesposte considerazioni consegue che l’imputato in esame deve essere giudicato responsabile dei delitti contestatigli.

MAZZARA VITO

Antonio PATTI, Giovanni BRUSCA, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO hanno concordemente affermato che il prevenuto partecipò alla fase preparatoria dell’attentato.

Il PATTI ha specificato che lo vide tutti e tre i giorni in cui rimase nella zona di Alcamo.

Il FERRO, invece, ha puntualizzato che non fu presente all’esecuzione del progetto criminoso perché aveva un impegno di lavoro.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato quest’ultima versione, assumendo che a un certo punto se ne andò e non ritornò. Ha per altro aggiunto che fu proprio l’“uomo d’onore” di Valderice a procurare ai complici una parte dell’esplosivo usato nell’attentato e che a tale fine lo stesso collaboratore e il GANCITANO lo accompagnarono a casa di TODARO Antonino a Valderice.

Il coinvolgimento del MAZZARA nell’agguato, pertanto, oltre ad essere concordemente affermato da tutti i collaboratori, trova riscontri logici nelle altre risultanze probatorie acquisite in dibattimento. Infatti, come si è già precisato, il BRUSCA chiese ed ottenne la collaborazione di tutti i capi mandamento della provincia di Trapani nel suo progetto di assassinare tutti gli uomini del gruppo dei GRECO. Orbene il MAZZARA, come si avrà modo di sottolineare nella scheda relativa alla sua posizione personale, era uno dei più abili e fidati killer del mandamento di Trapani, oltre che un personaggio molto vicino a VIRGA Vincenzo, rappresentante di Trapani, il quale verosimilmente lo scelse per rappresentare l’articolazione territoriale di cui era alla guida.

Pertanto, egli deve essere giudicato responsabile dei delitti ascrittigli in rubrica.

MERCADANTE MICHELE

Giovanni BRUSCA ha affermato che l’imputato lo avvisò che alcuni dei membri del gruppo GRECO erano stati individuati a Segesta. Ha specificato che fu tra i presenti alla preparazione e alla realizzazione dell’attentato, addirittura con il ruolo di organizzatore, e colui che, insieme al FERRO, custodiva le armi della cosca a cui apparteneva.

Stefano BOMMARITO ha confermato le parole del cugino, affermando che in effetti l’imputato si recò a San Giuseppe Iato a cercare Giovanni BRUSCA e che lo stesso giorno quest’ultimo lo convocò perché lo accompagnasse ad Alcamo, dove si recarono per più giorni consecutivi.  

Un ulteriore riscontro del ruolo del MERCADANTE nell’episodio delittuoso in parola è stato fornito da Giuseppe FERRO, il quale ha riferito che fu l’imputato in parola -che era il custode delle armi della “famiglia” di Alcamo-Castellammare del Golfo e che fu tra coloro che parteciparono alla preparazione e alla realizzazione dell’attentato- a scoprire il covo dei GRECO. Ha aggiunto che quando egli si perse mentre si stava recando al casolare del CAVATAIO fu proprio il MERCADANTE ad andarlo a cercare e a guidarlo nel punto in cui erano gli altri.

Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI hanno indicato il MERCADANTE come la persona che li andò a prendere al luogo fissato per l’appuntamento e li accompagnò nella villetta di Giuseppe FERRO e come uno di coloro che presero parte all’azione delittuosa in trattazione, confermando in tal modo che il prevenuto ebbe un ruolo significativo nella fase organizzativa della medesima.

Mario Santo DI MATTEO, dal canto suo, ha confermato la presenza del predetto “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo al momento dell’assalto.

La circostanza che MERCADANTE Michele abbia avuto un ruolo significativo nell’individuazione del nascondiglio dei GRECO ha trovato un ulteriore riscontro logico nel fatto che Lorenzo GRECO ha riferito che pochi giorni prima dell’attentato si avvicinò a bordo di una Golf una persona, che essi non conoscevano e chiese al collaboratore, che era fuori dall’edificio, se aveva visto un cavallo, ricevendo risposta negativa. Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che da controlli dei verbalizzanti emergeva che all’epoca dei fatti di causa il MERCADANTE aveva in uso una Volkswagen Golf di colore bianco tg. TP-308754 intestata a GERACI Loredana cl.1962, moglie di SPIGA Antonino, mafioso di Alcamo notoriamente legato a MILAZZO Vincenzo (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.). Sebbene l’identità tra la marca del veicolo visto da Lorenzo GRECO pochi giorni prima dell’attentato e quella del prevenuto non sia in sé decisiva, atteso che la Volkswagen Golf è un’autovettura assai diffusa, tuttavia il dato acquista un’evidente valenza indiziaria alla luce delle parole del BRUSCA e del FERRO, che hanno individuato nel MERCADANTE il soggetto che informò i vertici della cosca alcamese e lo stesso collaboratore di San Giuseppe Iato del nascondiglio dei GRECO.

Inoltre l’imputato in parola all’epoca del delitto era un membro autorevole della cosca di Alcamo-Castellammare del Golfo e pertanto le concordi propalazioni dei collaboratori sulla sua presenza sul luogo dell’attentato e il suo ruolo attivo hanno trovato ulteriori riscontri logici in atti.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il MERCADANTE deve essere giudicato responsabile dei fatti delittuosi in trattazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMICIDIO CALVARUSO PIETRO

Pietro CALVARUSO fu sequestrato il 26 settembre 1991 a Campobello di Mazara e non diede più notizie di sé. L’uomo si era recato alla cantina “Falcone” di Campobello di Mazara a bordo di un camion della ditta alle cui dipendenze lavorava per prelevare vino o vinaccia, su ordine del suo principale, un tale POLLINA, individuo ritenuto dagli investigatori legato a MILAZZO Vincenzo. Il veicolo sul quale viaggiava il CALVARUSO fu trovato vuoto all’interno dei locali della cantina vinicola, la cui titolare denunciò l’accaduto ai Carabinieri.  

Gli inquirenti compresero immediatamente che la scomparsa del suddetto soggetto doveva essere inserita nel contesto della guerra di mafia che in quel periodo infuriava in Alcamo e che il medesimo era stato prelevato per costringerlo a rivelare i fatti di cui era a conoscenza. Apparve subito chiaro anche che qualcuno aveva avvertito gli autori materiali del reato che la vittima in quella determinata ora si sarebbe trovata in quel luogo.

Il CALVARUSO era noto agli inquirenti come un appartenente alla vecchia cosca alcamese facente capo ai RIMI e a BADALAMENTI, ai cui interessi rimase legato, tanto che fu arrestato nel 1984 a La Spezia insieme a FILIPPI Rosolino (ucciso nell’ospedale di Alcamo il 24 maggio 1988: cfr. infra, Introduzione a Parte IV, Capitolo IV), BADALAMENTI Giovan Battista e BADALAMENTI Natale per essere stati trovati in possesso di armi clandestine.

Il suo nome emerse nuovamente da intercettazioni telefoniche effettuate nel maggio del 1991, da cui risultava che egli in quel periodo favoriva la latitanza di membri del gruppo dei GRECO e che era in contatto con BAMBINA Emanuela, la quale agevolava la latitanza di FILIPPI Benedetto, fungendo da vivandiera e facilitandone gli spostamenti. Dopo l’arresto di BAGLIO Vito e FILIPPI Francesco (avvenuto a Trapani, in via Marsala, proprio a seguito di un pedinamento della BAMBINA, che sapevano avere un appuntamento con latitanti), nel corso di una telefonata che fece alla moglie il CALVARUSO si mostrò assai preoccupato per la propria sorte. Sempre dalle intercettazioni telefoniche in esame emerse che FILIPPI Benedetto (il cui nome in codice era “Roberto”) chiamò varie volte la moglie del CALVARUSO per fissare appuntamenti con il marito.

Nonostante la scomparsa di quest’ultimo fosse stata ricondotta nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo e che tale ipotesi fosse stata immediatamente confermata dalle prime rivelazioni di Benedetto FILIPPI (che si costituì pochi giorni dopo e iniziò subito a collaborare), le indagini vennero effettuate dai Carabinieri di Campobello di Mazara e non condussero ad alcun risultato (cfr. deposizione del dottor Antonio MALAFARINA all’udienza dell’8 ottobre 1998).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere -in concorso con ALCAMO Antonino, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, CORACI Vito, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore e MESSINA DENARO Matteo, nonché con CALABRÒ Gioacchino, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento, e MILAZZO Vincenzo, deceduto- del delitto di omicidio premeditato in pregiudizio di CALVARUSO Pietro, nonché dei reati satellite di sequestro di persona e di soppressione del cadavere, tutti aggravati dalle circostanze che i predetti crimini sono stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa “cosa nostra”.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Palermo e Campobello di Mazara.

Francesco GERACI ha ammesso di avere partecipato al sequestro e all’assassinio di Pietro CALVARUSO, nel quale venne coinvolto da MESSINA DENARO Matteo.

Il collaboratore ha raccontato che una sera, mentre si trovavano al Circolo Luigi Pirandello di Castelvetrano, quest’ultimo disse a lui, a CLEMENTE Giuseppe e a CIACCIO Leonardo che dovevano andare da loro persone di Alcamo per compiere il sequestro di un uomo a Campobello di Mazara. In sede di controesame ha precisato che il MESSINA DENARO disse loro che il rapito sarebbe stato ucciso.

L’appuntamento era fissato alla mattina alle ore 8,00 o 9,00 circa allo svincolo autostradale di Campobello di Mazara. I Castelvetranesi partirono con la FIAT Uno del CIACCIO e forse con un’altra macchina. Il collaboratore non ha ricordato esattamente quest’ultima circostanza: dapprima ha affermato che andarono tutti e quattro con la FIAT Uno di colore bianco del CIACCIO, poi che forse partirono con due veicoli e che il secondo poteva essere la sua macchina o la Renault 4 o la Renault 21 del CLEMENTE). Quanto all’orario del convegno, poi, il GERACI ha affermato che l’incontro fu alle ore 8,00 o 9,00 e in controesame alle “8,30 – 9,30 – 10,00”, pur precisando di non essere in grado di stabilire l’orario preciso, se non che avvenne nella prima parte della mattina.

A detta del GERACI, all’appuntamento convennero sei o sette auto, a bordo delle quali c’erano SINACORI Vincenzo e GANCITANO Andrea di Mazara del Vallo, GENTILE Salvatore di Campobello di Mazara, CALABRÒ Gioacchino di Castellammare del Golfo, nonché FERRO Giuseppe, MILAZZO Vincenzo e ALCAMO Antonino di Alcamo. Per ciò che concerne quest’ultimo, il GERACI ha puntualizzato che lo conobbe in questa occasione, ma non ne sapeva il nome. Ebbe infatti modo di chiedere come si chiamava al CALABRÒ, con cui spesso condivideva la gabbia nel processo cosiddetto “AGRIGENTO”, essendo anche l’ALCAMO imputato in quel procedimento. Per altro il GERACI ha circoscritto la presenza dell’ALCAMO solo al capannone e a Triscina, mentre non lo ha ricordato nella fase successiva che si svolse alla cantina. Il collaboratore ha specificato che, oltre ai soggetti nominati, erano presenti anche altri e pertanto ha aggiunto di non essere certo che non ci fosse CORACI Vito, che ebbe modo di vedere per la prima volta nella villetta in cui in seguito fu strangolata la BONOMO e una seconda volta in occasione di un convegno a cui egli accompagnò MESSINA DENARO Matteo e che avrebbe dovuto tenersi in una casa dello stesso CORACI vicino all’uscita dell’autostrada di Balestrate, sulla destra, e che invece non ebbe luogo poiché “avevano dietro qualcuno, forse le forze dell’ordine”. Si è detto invece sicuro che non ci fosse Cinuzzo URSO, poiché se fosse stato presente lo avrebbe notato in quanto lo conosceva per averlo visto spesso a Castelvetrano in compagnia del CLEMENTE e del MESSINA DENARO e per averlo incontrato anche una sera a Tre Fontane, dove il Campobellese era andato per parlare con il medesimo MESSINA DENARO.

Una volta riunito il gruppo di fuoco, il GENTILE indicò ai complici la cantina dove dovevano prelevare l’obiettivo, che faceva l’autotrasportatore e tutto il gruppo vi si diresse. Le persone di Castelvetrano, per altro, non andarono sulla strada su cui si affacciava la cantina, poiché temevano che qualcuno potesse riconoscerle, attesa la notevole vicinanza tra Castelvetrano e Campobello. Nel luogo in cui essi rimasero in attesa dei complici si fermarono anche altre macchine.

Non vide chi si introdusse nella cantina, ma in seguito il MESSINA DENARO -che era con lui e pertanto non potè vedere chi era entrato- ebbe a riferirgli che vi aveva fatto ingresso il MILAZZO con la pistola in pugno, anche se il collaboratore non è stato in grado di precisare come la sua fonte apprese la notizia. Data la posizione defilata in cui si trovava, il collaboratore non ha saputo dire come i sequestratori accedettero alla cantina e quando l’avv. CARDINALE gli ha chiesto tale ultima circostanza ha genericamente affermato “sarà entrato a piedi”.

In ordine all’orario del prelevamento del CALVARUSO, in esame il GERACI ha precisato che avvenne alle ore 10,00 – 11,00 circa e dal controesame dell’avv. ODDO, nel quale il collaboratore è stato più impreciso sul punto, è emerso che il 17 settembre 1996 aveva reso identiche dichiarazioni.

Dopo uno o due minuti, la colonna di macchine si mise in viaggio verso Campobello ed entrò in un capannone abbandonato sito alla periferia del paese vicino al posto in cui era il locale “Papillon”. Il GERACI fece notare a MESSINA DENARO Matteo che a circa cento o duecento metri di distanza c’erano muratori e quest’ultimo chiese se qualcuno aveva le chiavi di un villino di Triscina.

Dato che il CLEMENTE affermò di avere le chiavi della sua villetta sita in quest’ultimo paese a tre o quattro chilometri dalla spiaggia, il gruppo di fuoco vi si diresse. La maggior pare delle macchine entrò nello scantinato, a cui si accedeva tramite uno scivolo.

L’interrogatorio del prigioniero fu condotto dal MILAZZO e dal FERRO, i quali gli fecero domande su fatti di Alcamo, che il collaboratore non è stato in grado di riferire. Tutti gli altri erano presenti ed esortarono i due alla moderazione, dato che a un certo punto il MILAZZO sollevò in aria il sequestrato e il FERRO lo colpì con alcuni pugni. La vittima era terrorizzata e qualcuno propose di dargli da bere e gli disse che se avesse parlato sarebbe tornato subito a lavorare; in ogni caso, il CALVARUSO non disse nulla o perché non sapeva ciò che gli veniva chiesto o perché non voleva parlare.

Quando finirono di interrogarlo, il rapito venne strangolato. Dapprima il collaboratore ha affermato di non ricordare chi provvide materialmente all’omicidio, poi ha rammentato che tirarono la corda “un po’ tutti” i presenti, compreso lui, forse sollecitato da GANCITANO Andrea, con cui aveva chiacchierato durante l’interrogatorio. Dopo averlo ucciso, legarono le mani e i piedi al cadavere e quindi lo infilarono in un sacchetto per l’immondizia, che il GERACI non è stato in grado di precisare se fosse di stoffa o di plastica e poi qualcuno lo portò via. Seppe in seguito da MESSINA DENARO Matteo che il corpo esanime del CALVARUSO era stato bruciato a Tre Fontane. Il collaboratore ha concluso dicendo che se ne andò prima che coloro che si incaricarono di fare sparire la salma tornassero, forse insieme al MESSINA DENARO e al CIACCIO (cfr. esame e controesame del GERACI alle udienze del 7 ottobre 1998 e del 17 giugno 1999).

I difensori degli imputati hanno contestato al collaboratore alcune discrasie tra le affermazioni rese in dibattimento e nelle indagini preliminari, e i particolare:

– nell’interrogatorio del 17 settembre 1996 affermò che gli Alcamesi arrivarono con una FIAT Tipo rubata, mentre in sede di controesame ha detto che vennero con diverse autovetture, tra le quali non sapeva se ci fosse anche quella sopra menzionata; il GERACI ha chiarito che egli ha collegato la FIAT Tipo all’attentato al dottor GERMANÀ, poiché era stata conservata a Castelvetrano dal gruppo del MESSINA DENARO in un luogo vicino alla cantina del DE SIMONE;

– il 17 settembre 1996 dichiarò di avere saputo dai giornali che il cadavere era stato bruciato a Tre Fontane, mentre in dibattimento ha sostenuto di esserne stato informato da MESSINA DENARO Matteo; il collaboratore ha confermato quest’ultima versione;

– nelle indagini preliminari assunse che il MESSINA DENARO aveva confidato loro che l’obiettivo sarebbe stato sequestrato e interrogato, mentre nel controesame ha rivelato che il predetto “uomo d’onore” gli aveva detto che avrebbero dovuto sequestrare, interrogare e uccidere il CALVARUSO alcuni giorni prima dell’effettiva realizzazione del proposito criminoso; il GERACI ha ribadito queste ultime dichiarazioni, aggiungendo che in precedenza si era dimenticato di precisare che era già stato pianificato il delitto;

– nel più volte menzionato interrogatorio affermò che nel capannone era stato chiesto genericamente ai presenti se qualcuno avesse le chiavi delle villette di Triscina o Tre Fontane e il CLEMENTE aveva risposto che ne era in possesso, mentre nel controesame ha sostenuto che il MESSINA DENARO fece la domanda dapprima al GENTILE e al GERACI e il CLEMENTE si inserì nel discorso;

– il 17 settembre 1996 sostenne che il sequestro era stato perpetrato alle 10,00, alle 11,00 o comunque nella prima parte della mattina, mentre nel controesame ha riferito genericamente che fu eseguito nella prima parte della mattina; il collaboratore ha detto di non essere in grado di essere più preciso;

– nelle indagini preliminari affermò genericamente che l’appuntamento era a Campobello, mentre in controesame ha dichiarato che era allo svincolo autostradale di Campobello (cfr. controesame del GERACI, cit.).

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che il CALVARUSO era un autotrasportatore e venne sequestrato mentre si trovava a Campobello di Mazara per caricare vino. Il rapimento fu voluto da MILAZZO Vincenzo e fu determinato dal fatto che gli Alcamesi avevano saputo che quell’uomo era vicino al gruppo dei GRECO e raccoglieva denaro per conto loro.

In occasione della commissione dell’omicidio i componenti del gruppo di fuoco si diedero appuntamento a Campobello di Mazara di prima mattina, ad un orario che non è stato in grado di ricordare. Erano presenti il SINACORI stesso, GANCITANO Andrea, MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, GERACI Francesco, MILAZZO Vincenzo, FERRO Giuseppe, CALABRÒ Gioacchino, CORACI Vito, GENTILE Salvatore, genero di BONAFEDE Leonardo, e URSO Raffaele. Il collaboratore non è stato in grado di ricordare come fu fissato l’appuntamento, ma ha affermato di essere certo di esservisi recato insieme al GANCITANO, a bordo della sua autovettura e di non sapere con quale macchina ci andarono i Castelvetranesi. I due Mazaresi si incontrarono con il MESSINA DENARO vicino alla casa di Nardo BONAFEDE. Ha aggiunto che, in ogni caso, il luogo del convegno era stato individuato vicino a una cantina che egli non saprebbe individuare, poiché -tramite fonti che il SINACORI ha affermato di ignorare- erano a conoscenza del fatto che l’obiettivo doveva recarvisi a caricare e scaricare vino.

Il GENTILE e l’URSO fecero loro strada fino alla cantina in cui si trovava l’obiettivo. Il SINACORI si fermò fuori dallo stabile, a circa due metri dall’accesso, senza entrare e pertanto non potè vedere come fu materialmente eseguito il sequestro. Ha tuttavia raccontato che CORACI Vito e CALABRÒ Gioacchino fecero ingresso nel locale con l’automobile sulla quale viaggiavano insieme al MILAZZO, scesero dalla stessa e “si misero sotto braccio” l’obiettivo. In controesame, per altro, non ha riferito in termini di certezza l’identità dei sequestratori, sostenendo che gli autori del prelevamente furono il CORACI e il CALABRÒ o il MILAZZO.

Dopo pochi minuti uscirono a bordo dell’autovettura e i Campobellesi (GENTILE Salvatore e URSO Cino) conoscendo la zona fecero strada, seguiti nell’ordine dagli Alcamesi, sulla cui macchina era il sequestrato, dai Castelvetranesi e dai Mazaresi. Ha precisato di essere certo che al momento del sequestro fossero tutti nei paraggi della cantina e di non ricordare dove fosse il GERACI, il quale però era certamente presente. Ha specificato altresì di non rammentare su quale macchina il FERRO raggiunse la cantina, ma di non potere escludere che fosse insieme a lui e al GANCITANO, mentre si è detto certo che non si recò con loro a Campobello di Mazara.

Il SINACORI ha proseguito il suo racconto affermando che dapprima si diressero in un capannone abbandonato alla periferia di Campobello, in direzione Tre Fontane, dove scesero tutti dalle autovetture e rassicurarono il sequestrato.

Decisero tuttavia di spostarsi in un villino vicino a Triscina nella disponibilità di uno dei quattro Castelvetranesi che partecipavano all’azione, perché a detta del GENTILE e dell’URSO quella prima base non era sicura, dato che non sapevano a chi appartenesse. Giunti a destinazione entrarono in una specie di garage a bordo delle rispettive automobili e cominciarono a interrogare il CALVARUSO, che era una persona fragile, esile e di bassa statura.

Gli Alcamesi, e in particolare MILAZZO Vincenzo e FERRO Giuseppe, rivolsero domande al sequestrato per circa un’ora, chiedendogli dove fossero i GRECO e i FILIPPI.

Dopo l’interrogatorio qualcuno, di cui non è stato in grado di indicare il nome, mise la corda al collo alla vittima e lo strangolò: il CALVARUSO era esile e non era difficile anche per una sola persona sopprimerlo. Per altro il collaboratore ha affermato con certezza che il CIACCIO e il GERACI, pur essendo presenti, non parteciparono materialmente alla soppressione della vittima.

Quindi spogliarono il cadavere, togliendogli tutti i documenti identificativi e gli effetti personali (che bruciarono), lo infilarono in un sacco che chiusero con una corda o un nastro adesivo e lo caricarono nel cofano di una macchina rubata. Lo stesso SINACORI, MESSINA DENARO Matteo, URSO Raffaele e forse qualche altro si mossero in direzione Tre Fontane a bordo della suddetta autovettura, deposero il cadavere vicino alla spiaggia, lo coprirono con un po’ di sterpaglie e lo bruciarono. Dato che non lo avevano sepolto e lo avevano occultato malamente, si meravigliarono che non fosse stato rinvenuto. Tornarono infine alla villetta, dove trovarono le stesse persone che c’erano prima. Tutti insieme commentarono che l’uomo era molto spaventato e probabilmente non sapeva dove erano i GRECO. Coloro che avevano dato fuoco al cadavere raccontarono la cosa, senza per altro specificare dove lo avevano fatto.

Il CORACI, “uomo d’onore” di Alcamo, per un certo periodo dopo l’omicidio di MILAZZO Vincenzo fu reggente di fatto della “famiglia”, o comunque la persona a cui si faceva riferimento e anche dopo che il FERRO fu nominato rappresentante, egli lo aiutava, dato che l’altro non poteva muoversi molto.

È sicuro che ALCAMO Antonino non partecipò a nessuna fase del delitto in esame (cfr. esame e controesame del SINACORI, resi rispettivamente il primo all’udienza del 7 ottobre 1998 e il secondo a quelle del 24 e 28 giugno 1999).

In sede di controesame il difensore del GANCITANO ha contestato al collaboratore alcune discrasie tra le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e in dibattimento, e in particolare:

– nell’interrogatorio del 19 novembre 1996 disse che la decisione di uccidere il CALVARUSO fu presa dopo l’interrogatorio, mentre in dibattimento ha affermato che al momento del sequestro era già stato stabilito che il rapito sarebbe stato ammazzato; il collaboratore ha ribadito questa seconda versione dei fatti (in realtà, il tenore del verbale oggetto della contestazione è di dubbia interpretazione, in quanto letteralmente recita: “…gli Alcamesi lo hanno interrogato, gli hanno fatto delle domande, lui diceva di non sapere niente, di sutta, d’in capo (di sotto, di sopra) e presero la decisione di strangolarlo”. A giudizio della Corte, il senso letterale delle parole del collaboratore è dubbio, atteso che è probabile che egli abbia inteso dire che fu stabilito di mettere in esecuzione la decisione, già presa, di strangolare il CALVARUSO soltanto dopo avere preso atto dell’inutilità di continuare l’interrogatorio. Del resto, gli Alcamesi erano già certi che egli collaborasse con i GRECO, in virtù sia dei suoi antichi legami con i RIMI, certamente loro noti, sia della sua estorsione ai danni del FORTUNATO, di cui ha parlato il FERRO. Di conseguenza non avrebbe avuto senso alcuno liberarlo dopo averlo messo in guardia, facendogli capire che “cosa nostra” era a conoscenza della sua attività di fiancheggiamento. Pertanto, deve ritenersi che, come per altro era nella prassi e nella logica, la sorte del CALVARUSO fosse già segnata al momento del rapimento e quanto detto dal collaboratore nel citato interrogatorio debba essere inteso nel senso sopra indicato);

– il 19 novembre 1996 sostenne che la “battuta” era stata data da un camionista alcamese, mentre in controesame ha dichiarato di non sapere chi diede il via libera al commando (cfr. controesame del SINACORI all’udienza del 28 giugno 1999).

Giuseppe FERRO ha affermato che gli uomini di “cosa nostra” alcamese decisero di sequestrare Pietro CALVARUSO in quanto sapevano che custodiva uno dei gemelli FILIPPI e sospettavano che potesse aiutare i GRECO. Ha aggiunto che l’azione fu commessa nel dicembre 1991.

La vittima lavorava come camionista alle dipendenze di Antonino POLLINA, un “uomo d’onore” dei tempi dei RIMI, che era stato posato già da questi ultimi. Con la “famiglia” costituita dopo la prima guerra di mafia non ebbe mai nulla a che fare, anche se aveva contatti con Pietro MONTALBANO.

Un pomeriggio andarono a casa del FERRO il predetto MONTALBANO, “persona di famiglia” di Alcamo, e un cognato di MILAZZO, il cui nome di battesimo era “Benedetto”; quest’ultimo non era “uomo d’onore” e abitava nello stesso palazzo del rappresentante del mandamento di Alcamo. Il MONTALBANO gli chiese di ascoltare quanto aveva da riferirgli “Benedetto”, il quale gli disse che era andato da lui Giovanni FORTUNATO, detto “u biddicchiu”, il quale gli aveva confidato che Benedetto FILIPPI gli aveva chiesto denaro (due o tre milioni), mandandogli un tale CALVARUSO. “Benedetto” aggiunse altresì che il CALVARUSO gli aveva detto che il FILIPPI andava dicendo che, essendo il MILAZZO latitante, dovevano ammazzare Peppe FERRO per “avere il paese in mano”. Il FERRO diede £.500.000 a “Benedetto” o al MONTALBANO (più probabilmente al primo, poiché era lui che era in contatto con il FORTUNATO) e invitò altresì il secondo ad andare subito a parlare con il MILAZZO, che si nascondeva a casa di Nicolò SCANDARIATO, e a riferirgli tutta la vicenda, domandandogli se era d’accordo di dare i soldi. Il MONTALBANO tornò a riferire che il MILAZZO era d’accordo, ma che lo consigliava di mandare qualcuno all’appuntamento per controllare che non fossero tutte “chiacchiere stravaganti”.

“Benedetto” riferì ai mafiosi che l’incontro avrebbe avuto luogo tra Giovanni FORTUNATO, al quale lo stesso “Benedetto” aveva consegnato il denaro datogli dal FERRO, e il CALVARUSO una domenica mattina alle 10,00 in un bar a Santa Croce. Il collaboratore incaricò CORACI Vito -il quale all’epoca non era ancora “uomo d’onore”- di controllare che il contatto avvenisse veramente, tra quali persone e in quali termini. Il suo emissario, eseguito l’incarico, ebbe a riferirgli che l’incontro c’era effettivamente stato e che aveva visto FORTUNATO e un tale CALVARUSO, che faceva il camionista.

Il FERRO a quel punto andò dal MILAZZO a raccontargli come si erano svolti i fatti e il rappresentante della “famiglia” disse che avrebbe pensato lui al da farsi.

Dopo circa dieci giorni, il MILAZZO lo mandò a chiamare e gli comunicò che la mattina dopo sarebbero dovuti andare a Mazara del Vallo alla cantina di Mariano AGATE. Il collaboratore non è stato in grado di ricordare con chi vi si recò, ma ha specificato che in quel luogo erano presenti sei-otto persone, tra le quali ha nominato Vincenzo SINACORI, Matteo MESSINA DENARO, Mariano AGATE, Vincenzo MILAZZO, Antonino ALCAMO, Vito CORACI e forse Gino CALABRÒ e Andrea GANCITANO. Nonostante il P.M. gli abbia contestato che nell’interrogatorio reso il 26 agosto 1997 disse con certezza che questi due uomini c’erano, ha ribadito di non essere certo della presenza di costoro, pur precisando che al momento dell’esame dibattimentale aveva la mente un poco confusa, perchè il maggiore lasso di tempo intercorso aveva diminuito la sua lucidità (in particolare, ha affermato: “quando l’anno scorso ad agosto facilmente io ha detto vero, facilmente ero più lucido; c’è un mare di fatti, un mare di cose, siccome sono cose delicate io la devo dire per come la sento, per come la penso”). Sentito nuovamente sulla circostanza ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000, ha dichiarato di essere certo della presenza del MESSINA DENARO, di altri Castelvetranesi, del MILAZZO, del SINACORI e di alcuni Campobellesi, aggiungendo di non ricordare se c’erano altre persone.

Il FERRO ha continuato la sua narrazione, dicendo che tutti i presenti ad eccezione di Mariano AGATE partirono da Castelvetrano per Campobello e si recarono in una villetta di campagna vicino al mare (ha parlato di Castelvetrano, Triscina, o Tre Fontane), che il collaboratore però ha puntualizzato di non essere in grado di individuare, dove li attendevano varie persone. Ha precisato altresì che colui che dirigeva le operazioni era il MESSINA DENARO, il quale era il capo del mandamento nel quale si trovava Campobello di Mazara, e che con lui c’erano certamente altri con il compito di avvisarli dei movimenti delle vittime.

Quando arrivò la “battuta”, che non ha saputo dire da chi fu data, partirono tre o quattro autovetture per andare a prelevare il CALVARUSO a Campobello di Mazara. Non ha ricordato quali macchine usarono, ma si è detto certo che egli salì a bordo della Golf del SINACORI. In questa fase il FERRO invitò il MILAZZO a non sparare subito all’obiettivo, ma a procedere prima a un interrogatorio per farlo parlare, ricevendo un assenso.

Il CALVARUSO fu prelevato mentre si trovava in un magazzino di vino. La macchina su cui viaggiava il FERRO si fermò a circa quaranta metri dall’ingresso della cantina e pertanto egli non potè vedere come si svolse il sequestro, che fu fulmineo, tanto che il collaboratore ha precisato che non ebbe neppure il tempo di scendere dal veicolo. Ha comunque precisato che l’autovettura condotta da MESSINA DENARO Matteo entrò nel locale e il MILAZZO, che era a bordo probabilmente con altri, obbligò il CALVARUSO a salire. Il dichiarante ha specificato di avere dedotto quest’ultima circostanza dal fatto che dopo il rapimento vide la vittima a bordo dell’automobile su cui viaggiavano i due predetti “uomini” d’onore.

Matteo MESSINA DENARO e Vincenzo MILAZZO, insieme agli altri complici, condussero il CALVARUSO in un capannone abbandonato. Il MILAZZO teneva il sequestrato sotto il tiro della sua pistola, ma il collaboratore lo convinse a spostare l’arma per non farlo spaventare. Il FERRO disse alla vittima chi era, gli fece presente che loro non avevano nulla contro di lui, gli chiese cosa avesse lui, CALVARUSO, contro di loro, e gli domandò dove fosse Benedetto FILIPPI. L’altro rispose che non aveva idea di chi fosse lui e il collaboratore ha precisato che in effetti forse non era realmente a conoscenza delle circostanze che gli domandavano.

In un primo momento il commando si fermò in un capannone a Campobello; per altro, decisero di ritornare nella villetta di campagna vicino al mare dalla quale erano partiti, su indicazione del MESSINA DENARO e di altri, forse del SINACORI, i quali suggerirono di spostarsi da là. Ivi giunti, il FERRO e il MILAZZO cominciarono a interrogarlo: il primo gli chiese dove fosse Benedetto FILIPPI, il quale aveva ucciso il fratello del MONTALBANO, il cugino del FERRO e vari altri membri della “famiglia”. Il propalante ha aggiunto che il MILAZZO nel corso dell’interrogatorio assestò alla vittima alcuni schiaffi e che anch’egli gliene diede uno. Il CALVARUSO disse che FILIPPI era in una casa vicino ad Alcamo Marina (che il FERRO sulla base dell’indicazione del sequestrato non fu in grado di identificare il nascondiglio, mentre il MILAZZO gli fece capire che lo era), ma non ammise di avere preso i soldi dal FORTUNATO.

Finito l’interrogatorio, gli Alcamesi si misero da parte, mentre MESSINA DENARO Matteo, aiutato da altri tre o quattro individui che il dichiarante non ha saputo identificare, mise al CALVARUSO la corda al collo e lo strangolò. Quindi spogliarono il cadavere, togliendogli anche l’orologio e tutti i documenti, avvolsero il corpo in una coperta e legarono quest’ultima con una corda. Il FERRO ha aggiunto che -a quanto ricordava- il MESSINA DENARO affidò al padrone della casa e ad altri ragazzi che erano lì il compito di bruciare i vestiti, l’orologio e i documenti, tranne l’agenda, che tenne il MILAZZO per vedere se riusciva a cogliere informazioni. Intanto altri (probabilmente lo stesso MESSINA DENARO e alcuni di Campobello, che conoscevano la zona) caricarono il cadavere su una macchina e lo portarono via, non ha saputo dire dove.

Il collaboratore ha aggiunto che in seguito fecero ricerche per trovare la casa dove il CALVARUSO aveva detto che era il FILIPPI, ma non ha saputo dire che esito ebbero le loro ricerche perché la cosa la gestì il MILAZZO (cfr. esame e controesame del FERRO resi il primo alle udienze del 1 e 7 ottobre 1998 e il secondo in quella del 17 giugno 1999).

Giovanni BRUSCA –che, come si è già avuto modo di precisare, sebbene appartenesse a un mandamento della Provincia di Palermo era a conoscenza dello sviluppo della guerra di mafia di Alcamo e vi partecipò attivamente a causa del suo rapporto fiduciario con il MILAZZO- ha riferito che quest’ultimo gli confidò che voleva sequestrare il CALVARUSO perché custodiva uno dei gemelli FILIPPI e sospettavano che potesse aiutare i GRECO e che egli si mise subito a disposizione.

Il collaboratore ha aggiunto che in seguito lo stesso MILAZZO ebbe a raccontargli che il commando -composto dallo stesso rappresentante di Alcamo, da ALCAMO Antonino, FERRO Giuseppe, CORACI Vito e, forse, SINACORI Vincenzo- era entrato in una cantina di Castelvetrano, aveva bloccato il camion della vittima, costringendo quest’ultima a scendere, lo aveva portato via e, dopo averlo interrogato, lo aveva ucciso (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 1 ottobre 1998).

Benedetto FILIPPI ha riferito che il CALVARUSO scomparve di lupara bianca nel settembre 1991, pochi giorni prima che il collaboratore decidesse di costituirsi.

Era stato lo stesso FILIPPI all’inizio del 1991 a introdurre il CALVARUSO nel gruppo dei GRECO, in qualità di suo guardaspalle e di soggetto che si presentava a suo nome agli appuntamenti quando egli non poteva recarvisi. La vittima faceva l’autotrasportatore alle dipendenze di Antonino POLLINA, che -a quanto gli dissero dapprima DAIDONE Giovanni e GRECO Antonino e gli confermarono poi Giovanbattista e Natale BADALAMENTI- era “uomo d’onore” della cosca facente capo a MILAZZO Giuseppe e, dopo la sua morte, a suo figlio Vincenzo. A causa di questa militanza, i GRECO progettarono l’omicidio del POLLINA, decidendo di avvalersi dello stesso CALVARUSO. L’esecuzione avrebbe dovuto avere luogo a fine agosto o inizio settembre del 1991, all’interno di un’officina meccanica ubicata nella via Porta Palermo di Alcamo e il CALVARUSO a tale fine aveva già provveduto a fare una copia delle chiavi del garage del POLLINA.

All’epoca in cui il CALVARUSO scomparve, il FILIPPI era nascosto in Alcamo Marina, in contrada Pigna di Don Fabrizio, in una casa dello stesso CALVARUSO. Il POLLINA andava spesso nell’appartamento con la scusa di fare domande e dare appuntamenti al suo dipendente, cosicchè il FILIPPI decise di andarsene, temendo di essere stato individuato. Consigliò altresì al suo guardaspalle di non recarsi al lavoro, poiché il comportamento del POLLINA lo aveva insospettito. Quest’ultimo, infatti, nei quattro mesi in cui il CALVARUSO aveva condotto l’appartamento in locazione non era mai andato a fargli visita e poi, probabilmente quando Filippo TEDESCO gli aveva riferito che il CALVARUSO era andato da lui a nome del FILIPPI, vi si era recato più volte, senza mai preavvertire, con la scusa dell’attività lavorativa, ma in realtà, secondo FILIPPI, perché aveva capito che egli era nascosto lì.

Il collaboratore venne a sapere della scomparsa del suo guardaspalle la mattina stessa in cui avvenne, poiché verso le ore 11,00 la moglie della vittima andò da sua moglie e le raccontò come si erano svolti i fatti e quest’ultima glielo riferì subito. A quanto gli fu detto, mentre il CALVARUSO stava scendendo da un autotreno all’interno di una cantina si presentarono due o tre persone che lo portarono via con forza.

Il FILIPPI ha concluso dicendo che l’assassinio del CALVARUSO, unitamente ai contrasti con altri membri del gruppo, fu il fattore che lo spinse a costituirsi e a iniziare immediatamente a collaborare con la giustizia (cfr. esame del FILIPPI all’udienza del 30 settembre 1998).

Lorenzo GRECO ha affermato che dopo l’attentato di Contrada Kaggera, i membri del suo gruppo si nascosero in un’altra casa appartenente allo zio di FILIPPI Francesco in Contrada Bosco d’Alcamo. In questo periodo il CALVARUSO, stava insieme a loro spesso, anche se non permanentemente. Costui faceva l’autista di camion per conto di un certo POLLINA, che era vicino a MILAZZO Vincenzo.

Fu introdotto da FILIPPI Benedetto, sul presupposto che poteva essere utile come appoggio (acquistare cibo e altro, dato che era insospettabile) e per commettere reati. Gli altri membri dell’associazione criminale ci rimasero male, poiché il FILIPPI non li aveva interpellati prima di coinvolgere il camionista e addirittura il GRECO e FILIPPI Francesco rifletterono sulla possibilità di uccidere FILIPPI Benedetto e il CALVARUSO, anche perché il primo talvolta si allontanava improvvisamente dicendo che doveva andare a casa e non tornava affatto o rientrava dopo due o tre giorni. Ha aggiunto che il CALVARUSO avrebbe dovuto portare loro POLLINA perché lo uccidessero, ma non lo fece.

E’ a conoscenza del fatto che la vittima scomparve, ma non ha saputo riferire nulla di specifico sul punto (cfr. deposizione di Lorenzo GRECO all’udienza del 30 settembre 1999).

La moglie della vittima, Giuseppa CONTICELLI, ha affermato che la mattina del giorno in cui scomparve, il marito, il quale da circa due anni faceva l’autista per la ditta POLLINA di Alcamo, uscì di casa alle ore 6,00 circa per recarsi, a quando le disse, dapprima alla sede dell’azienda e poi, da lì, a Mazara del Vallo.

A detta della donna, il CALVARUSO negli ultimi tempi temeva il POLLINA per ragioni che la testimone ha dichiarato di non conoscere.

Dopo la scomparsa del marito la CONTICELLI chiese notizie al suo datore di lavoro, il quale la sera della scomparsa le riferì telefonicamente che persone che avevano assistito al sequestro gli avevano detto che l’uomo era salito su un’autovettura a bordo della quale vi erano altri tre o quattro uomini armati.

La testimone ha affermato che il CALVARUSO conosceva Benedetto FILIPPI per averlo visto all’agenzia di viaggi di cui il primo era socio, ma che i due non erano amici. Ha per altro ammesso che dopo il rapimento del marito si era recata a casa della suocera del FILIPPI, che conosceva, per avere notizie di quest’ultimo, senza però riceverne (cfr. udienza del 14 ottobre 1998).

Carlo VIVONA, che fin dal 1970 è dipendente dell’azienda vinicola “Falcone”, ha riferito che il giorno del sequestro la mattina presto, verso le 8,00 o le 9,00, si recò allo stabilimento un uomo, che era alla guida di un’autobotte e forse veniva da Alcamo. Dopo che ebbero caricato l’autotreno, posizionato a tale scopo sul “bilico grande” (raffigurato nella planimetria allegata agli atti nel rettangolo di dimensioni maggiori) impiegando circa un’ora o un’ora e mezzo, il testimone prelevò il campione e lo portò nella stanza denominata “pesa” per imbottigliarlo. A un certo punto -mentre era nel predetto vano, nell’angolo contraddistinto nella planimetria dal Presidente con il n.1, al confine con il perimetro della cantina nel lato che si affaccia su via delle rose- udì la frase: “ti ho detto di salire”. Il VIVONA non si mosse dall’interno della stanza, ma vide una persona che afferrava l’autista dal di dietro e a forza lo caricava sul sedile posteriore di un’autovettura, sulla quale non vide se c’erano anche altre persone e che aveva lo sportello posteriore sinistro aperto.

Il testimone ha aggiunto che non notò entrare la macchina a bordo della quale fu caricato l’autista del camion, ma quando la vide essa era in una zona della cantina ricompresa tra il “bilico piccolo” e l’angolo del locale “pesa” indicato con la lettera “s”, mentre il sequestrato e la persona che lo aveva afferrato erano vicini alla porta del predetto vano (la descrizione delle posizioni è stata effettuata dal testimone guardando la piantina prodotta dal P.M. all’udienza dell’8 ottobre 1998 e anche DOC. n.35). Dapprima ha detto di non avere notato armi in mano all’uomo che aveva obbligato l’autista a salire sul camion, ma poi ha precisato di non avere veduto le sue mani. Non udì allontanarsi altri veicoli, ma ha specificato di non essere uscito dalla cantina.

Quando l’autovettura si allontanò, il VIVONA avvisò di ciò che aveva visto la titolare della cantina, signora FALCONE, che era presente.

Il P.M. ha contestato al testimone che il 26 settembre 1991 affermò che il sequestrato, che conosceva di vista, era di corporatura esile, alto circa 1,70, di carnagione scura, viso allungato e un po’ scarno, capelli di colore castano chiaro ricci e corti, ma il VIVONA ha ribadito di non ricordare la circostanza (cfr. deposizione di Carlo VIVONA all’udienza dell’8 ottobre 1998).

Rosaria FALCONE, socia della cantina vinicola “Falcone”, ha dichiarato che la mattina del delitto si recò allo stabilimento un’autista mandato da una ditta di Alcamo, gestita da un padre e un figlio di nome POLLINA. L’uomo, che era stato inviato altre volte dall’impresa predetta, si chiamava CALVARUSO, come aveva desunto dalle firme che egli apponeva sulle bolle di accompagnamento. La FALCONE, come sempre faceva, aveva avvertito la sera o pomeriggio precedente POLLINA che c’era da fare quel carico. L’autista andò a caricare la mattina, ma la testimone non ha ricordato l’orario, anche dopo che il P.M. le ha contestato che il 14 novembre 1991 ai CC. di Campobello aveva detto che erano circa le 10,20. Dopo il carico, l’operaio prelevò il campione.

A un certo punto la testimone, mentre era nell’ufficio a parlare al telefono con suo fratello, udì il rumore di una macchina che partiva ad alta velocità, ma non vide quante persone c’erano a bordo dell’autovettura. Nonostante l’Avv. CARDINALE le abbia contestato che il 26 settembre 1991 ai CC. di Campobello disse che aveva notato che la macchina era scura, la teste ha ribadito di non ricordare il particolare, precisando per altro che, avendo la visuale parzialmente ostruita da una pianta di ficus..

Mentre era ancora al telefono, entrò nell’ufficio l’operaio, il quale, molto confuso, le disse che avevano portato via l’autista. Ella, che era spaventata e non capiva bene quanto le riferiva il VIVONA, su invito del fratello chiamò telefonicamente le forze dell’ordine, che arrivarono subito. Non ha ricordato se avvisò anche il POLLINA lei personalmente o lo fece suo fratello, né se incontrò l’imprenditore alcamese.

A detta della testimone, quando avvenne il fatto, nello stabilimento c’erano solo lei, il VIVONA e il CALVARUSO.

La FALCONE ha dichiarato di conoscere di vista BONAFEDE Leonardo, di cui è vicina di casa, la figlia dell’imputato e suo genero GENTILE Salvatore, precisando che nessuno dei tre è suo cliente (cfr. deposizione Rosaria FALCONE all’udienza dell’8 ottobre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame.

I contrasti verificatesi tra le varie versioni rese nel corso del procedimento hanno riguardo a particolari quasi sempre secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la complessiva credibilità dei collaboratori, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che coloro che le hanno rese abbiano potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le loro dichiarazioni.

Al contrario, l’esistenza di alcune difformità (spesso per altro apparenti) tra le varie versioni non solo non pone in dubbio la credibilità dei collaboratori per le ragioni sopra espresse, ma al contrario è sintomo di genuinità degli stessi, pur imponendo di compiere un vaglio particolarmente rigoroso delle loro propalazioni. In particolare, i suddetti contrasti hanno avuto ad oggetto, oltre all’identità di alcuni dei sequestratori, i seguenti punti:

– il SINACORI e il GERACI hanno indicato come luogo del primo incontro Campobello di Mazara, mentre il FERRO ha detto che il convegno fu a Mazara del Vallo nella cantina di Mariano AGATE;

– il FERRO ha sostenuto che, dopo avere incontrato alcuni dei membri del commando nella cantina di Mariano AGATE, il gruppo partì per Campobello, recandosi in una villetta di campagna vicino al mare, dove li stavano attendendo altre persone e da dove si mossero per interrogare il CALVARUSO, mentre dai racconti del GERACI e del SINACORI può ritenersi che il commando si sia recato in tale immobile solo dopo il sequestro;

– il FERRO ha affermato che, dopo che venne data la “battuta” si recò a Campobello di Mazara a bordo della Golf del SINACORI, mentre quest’ultimo -che ha sostenuto che il gruppo di fuoco si diede appuntamento direttamente a Campobello- ha dichiarato di essere andato al convegno con i complici insieme al GANCITANO, aggiungendo di non ricordare su quale automobile salì il collaboratore Alcamese, ma negando che abbia preso posto su quella su cui viaggiava lui;

– il FERRO ha affermato che a bordo della macchina che entrò nella cantina per rapire la vittima c’erano MESSINA DENARO Matteo alla guida, MILAZZO Vincenzo e forse qualcun altro; per altro, ha specificato che il primo era “sicuramente” tra coloro che rapirono il CALVARUSO in quanto da un lato dirigeva le operazioni come capo mandamento e dall’altro lato egli stesso dopo il sequestro vide la vittima a bordo dell’autovettura su cui viaggiavano il MESSINA DENARO e il MILAZZO; ha precisato altresì che egli non entrò nella cantina, poichè l’autovettura su cui viaggiava si fermò a circa quaranta metri di distanza e l’azione fu fulminea, cosicchè non fece neppure in tempo a scendere. Il SINACORI ha detto che a bordo dell’autovettura che entrò nella cantina vi erano il MILAZZO, il CORACI e il CALABRÒ e che il CORACI e il MILAZZO o il CALABRÒ “si misero sotto braccio” la vittima. Ha tuttavia precisato di essere rimasto sull’autovettura a circa due metri di distanza dall’ingresso della cantina e di non avere assistito personalmente al sequestro dell’obiettivo. Il GERACI ha implicitamente confermato che il MESSINA DENARO non era sul veicolo suddetto, assumendo che i Castelvetranesi rimasero a circa cento o duecento metri di distanza dallo stabilimento per il timore che qualcuno potesse riconoscerli. Ha per altro specificato che il MESSINA DENARO ebbe a riferirgli che l’individuo che aveva prelevato il CALVARUSO era stato il MILAZZO, il quale aveva utilizzato una pistola, e che non sapeva da chi l’amico avesse appreso il fatto;

– il FERRO ha dichiarato che il primo interrogatorio della vittima avvenne nel capannone di Campobello di Mazara, mentre il GERACI e il SINACORI hanno sostenuto di essersene andati immediatamente da quel luogo;

– il SINACORI ha affermato che dopo avere bruciato il cadavere tornarono nella villetta del CLEMENTE dalla quale erano partiti e vi ritrovarono tutti i complici, mentre il GERACI ha assunto di essersene andato prima che rientrassero coloro che si erano incaricati di sopprimere il cadavere e di avere appreso delle modalità di occultamento della salma dal MESSINA DENARO e dai giornali (circostanza, quest’ultima, impossibili atteso che il corpo non fu mai ritrovato).

Come si può agevolmente desumere, i suddetti contrasti attengono a circostanze quasi sempre marginali, sulle quali, tenuto conto in particolare della complessa articolazione dell’azione e del numero dei partecipanti, è ben possibile che il ricordo sia sfuocato, tanto più che il fatto è stato raccontato dai collaboratori a distanza di anni. Talvolta, le difformità sono più apparenti che reali (come nel caso dell’identità di coloro che entrarono nella cantina a sequestrare il CALVARUSO), talaltra si profilano come dettate dalla mancata conoscenza dei luoghi o dalla concitazione del momento.

In particolare, quanto ai movimenti dei sicari prima del sequestro, deve ritenersi che certamente il FERRO ha errato nell’indicare la cantina dell’AGATE e la villetta di mare in cui il CALVARUSO fu soppresso rispettivamente come luogo del primo appuntamento e come base in cui i sicari attesero la “battuta”. Da un lato, infatti, è stato smentito recisamente dal GERACI e, soprattutto, dal SINACORI (che sarebbe dovuto necessariamente partire con gli Alcamesi da Mazara del Vallo), i quali sono stati concordi nel riferire che il commando si incontrò a Campobello di Mazara. Dall’altro lato, poi, la versione di questi ultimi collaboratori appare logicamente più verosimile, in quanto è incongruo per chi sopraggiunga in autostrada da Alcamo andare -sempre percorrendo la medesima autostrada- fino a Mazara del Vallo e poi ritornare indietro verso Campobello, invece di uscire direttamente allo svincolo di quest’ultimo paese. Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che, come sostenuto dal GERACI, il primo appuntamento sia stato fissato allo svincolo autostradale di Campobello, facilmente raggiungibile anche per chi non conosca i luoghi. Sotto tale profilo deve sottolinearsi che il resoconto del GERACI è pienamente compatibile con quello del SINACORI, essendo ben ipotizzabile che i Castelvetranesi, subito dopo avere prelevato gli Alcamesi, si siano recati vicino all’abitazione del BONAFEDE, dove si incontrarono con i Mazaresi.

Quanto al mezzo a bordo del quale il FERRO raggiunse la cantina nella quale avvenne il sequestro, sulla base degli elementi di prova raccolti, stante la difformità tra i racconti dello stesso FERRO e del SINACORI, non è possibile accertare con sicurezza quale delle due versioni sia corretta. Per altro, trattasi di circostanza assolutamente secondaria, che è comprensibile che i collaboratori (o uno di loro) abbiano dimenticato e il cui mancato ricordo non inficia certamente la generale attendibilità dei loro racconti. Va comunque sottolineato che il SINACORI ha negato che il FERRO si sia recato insieme a lui e al GANCITANO a Campobello di Mazara, ma non che abbia percorso a bordo della loro autovettura l’ultimo tratto di strada, dal luogo dell’appuntamento fino alla cantina. Ne consegue che è ben possibile che dopo essere giunto a Campobello di Mazara il FERRO sia effettivamente salito sulla macchina del GANCITANO e del SINACORI probabilmente per lasciare il posto per il CALVARUSO sull’autovettura su cui viaggiava il MILAZZO. Da un lato, infatti, il collaboratore alcamese è stato in grado di specificare il modello del veicolo dei Mazaresi (Volkswagen Golf) ed è pacifico in atti che il GANCITANO ha sempre posseduto autovetture di quella marca e tipo. Dall’altro lato, poi, egli certamente non salì con i Castelvetranesi, atteso che né il FERRO nè il GERACI hanno reso dichiarazioni in tal senso, e neppure con i Campobellesi, poiché altrimenti si sarebbe ricordato di loro con maggiore precisione. Né può escludersi la presenza del FERRO e del SINACORI a bordo della stessa autovettura sulla base della considerazione che il primo ha detto che si fermò a circa quaranta metri dall’ingresso della cantina e il secondo a pochi metri, atteso che trattasi di un elemento del tutto marginale e di quantificazione meramente soggettiva.

In ordine alla difformità tra i resoconti dei tre collaboratori sulla composizione del commando che entrò nella cantina “Falcone” per sequestrare CALVARUSO, deve sottolinearsi che tutti e tre hanno dichiarato di non avere assistito personalmente al sequestro, ma di esserne stati informati da altri complici. Ne consegue che, avendo i propalanti appreso la notizia de relato, il contrasto delle varie versioni tra loro e di quella del SINACORI con la testimonianza del VIVONA non si riflette sull’attendibilità degli stessi, ma al più sull’affidabilità delle loro fonti.

Per altro, a giudizio di questa Corte deve ritenersi che tra i rapitori ci fosse certamente il MILAZZO, come concordemente affermato dai collaboratori. Egli infatti, da un lato non era conosciuto a Campobello di Mazara e dall’altro lato era il rappresentante del mandamento interessato alla soppressione del CALVARUSO, previo interrogatorio.

Circa la presenza di MESSINA DENARO Matteo tra coloro che provvidero al sequestro all’interno della cantina, a giudizio di questa Corte, la versione dei fatti fornita dal GERACI sul punto deve essere giudicata maggiormente attendibile, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche per il suo rapporto di particolare vicinanza al MESSINA DENARO, che gli consentiva di avere un osservatorio privilegiato sui suoi movimenti. Pertanto deve reputarsi che quest’ultimo si trovasse insieme ai suoi amici castelvetranesi. Del resto, siffatta ipotesi ricostruttiva trova una significativa conferma logica negli attriti del MILAZZO con gli altri mandamenti della provincia che, se non gli avevano consentito di procedere all’azione autonomamente, gli imponevano quanto meno di riservare a se stesso e ai suoi uomini più fidati (e quindi non il FERRO, il quale, significativamente, in un primo momento venne relegato in una funzione di secondo piano) di guidare le operazioni. Deve inoltre osservarsi che il FERRO, che è stato l’unico tra i tre dichiaranti a nominare il MESSINA DENARO tra coloro che entrarono nella cantina, ha affermato di avere tratto tale convinzione da un lato dal ruolo di capo del commando rivestito dal suddetto imputato in virtù del fatto che il sequestro avvenne nel mandamento di Castelvetrano e dall’altro lato dalla circostanza che successivamente ebbe a vederlo alla guida dell’autovettura su cui viaggiavano il MILAZZO e il CALVARUSO. Ora, è indubbio che il collaboratore alcamese sia incorso in un errore, atteso che sia il SINACORI, sia, soprattutto, il GERACI hanno escluso che il MESSINA DENARO sia stato uno dei sequestratori. Per altro, avendo il FERRO inferito la circostanza in parola, non si tratta di un errore nel ricordo degli avvenimenti, bensì di una deduzione sbagliata, e pertanto essa non si ripercuote sulla credibilità intrinseca del collaboratore, ma, ancora una volta, pone l’accento sulla necessità per il Giudice di valutare con particolare rigore le dichiarazioni dei “pentiti” anche al fine di discernere le circostanze vissute da quelle inferite sulla base di premesse logiche spesso errate. Il ricordo visivo della presenza del MESSINA DENARO alla guida dell’autovettura su cui viaggiavano il MILAZZO e il CALVARUSO, d’altra parte, a giudizio di questa Corte, è stato recepito dal collaboratore in una fase successiva, verosimilmente quella di trasferimento dal capannone di Campobello alla villetta del CLEMENTE, di cui gli Alcamesi ignoravano certamente l’esatta ubicazione, cosicchè anch’esso non appare significativo ai fini della ricostruzione dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Con riferimento all’allontanamento dal capannone, avvenuto immediatamente per il SINACORI e il GERACI e dopo l’inizio dell’interrogatorio secondo il FERRO, a giudizio di questa Corte il contrasto è apparente, essendo assolutamente verosimile che il gruppo di fuoco abbia abbandonato quasi subito la base, in quanto la pericolosità del luogo consigliava di andarsene al più presto, ma che ciò nonostante gli Alcamesi abbiano rivolto già in quella sede le prime domande alla vittima.

Infine, la convinzione del SINACORI che tutti i membri del commando rimasero nella villetta del CLEMENTE ad attendere il ritorno di coloro che si erano incaricati di sopprimere il cadavere, smentita dal GERACI (alla cui versione deve darsi credito, atteso che egli, essendo il diretto interessato probabilmente ha un ricordo più lucido della circostanza), è stata probabilmente dettata dal fatto che c’erano molte persone e la partenza di alcune -probabilmente lo stesso GERACI e il CIACCIO- che non ricoprivano un ruolo importante in “cosa nostra” sia stata dimenticata dal collaboratore, che fissò la propria attenzione su altre circostanze.  

L’unica discrasia significativa emersa nel corso del dibattimento è costituita dall’indicazione parzialmente diversa della persone che parteciparono al delitto.

Il GERACI ha detto che furono presenti lui stesso, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, MILAZZO Vincenzo, CALABRÒ Gioacchino, FERRO Giuseppe e ALCAMO Antonino, mentre ha escluso espressamente che ci fosse URSO Raffaele, che conosceva bene e di cui si sarebbe ricordato.

Il SINACORI ha affermato che parteciparono all’azione egli stesso, GANCITANO Andrea, MILAZZO Vincenzo, FERRO Giuseppe, CALABRÒ Gioacchino, CORACI Vito, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, GERACI Francesco, GENTILE Salvatore e URSO Raffaele, mentre ha negato categoricamente che ci fosse ALCAMO Antonino.

Il FERRO, infine, ha identificato i suoi correi in AGATE Mariano, MILAZZO Vincenzo, ALCAMO Antonino, CORACI Vito, MESSINA DENARO Matteo, SINACORI Vincenzo, altre persone che non conosceva e, forse, GANCITANO Andrea e CALABRÒ Gioacchino. Quando il P.M. gli ha contestato che nell’interrogatorio del 26 agosto 1997 aveva indicato questi ultimi due individui come sicuri partecipanti all’azione, ha affermato di avere la mente un poco confusa, anche per il lungo lasso di tempo intercorso. Infine, escusso dal Presidente all’udienza del 9 febbraio 2000, ha detto che erano presenti lui stesso, il MILAZZO, il SINACORI, il MESSINA DENARO e alcuni altri Castelvetranesi e qualche Campobellese.

Orbene, le propalazioni del GERACI e del SINACORI sono discordi con esclusivo riferimento alla partecipazione dell’ALCAMO, del CORACI e dell’URSO, essendo stata la presenza del primo affermata con sicurezza dal collaboratore castelvetranese ed esclusa dal mazarese e quella del secondo e del terzo, al contrario, data per certa dal SINACORI e negata dal GERACI.

Il FERRO, invece, è stato assai impreciso nell’indicazione dei correi, avendo sempre indicato come tali soltanto il MILAZZO, il SINACORI e il MESSINA DENARO. Ha aggiunto che quest’ultimo, nella sua veste di capo del mandamento interessato, era il capo del commando ed era affiancato da altri uomini di Castelvetrano e Campobello. Quanto al GANCITANO e al CALABRÒ, dapprima li ha chiamati in correità con certezza, poi dubitativamente, asserendo -di fronte alla contestazione del P.M.- di essere meno lucido a causa dell’ulteriore lasso di tempo intercorso, e infine ha asserito di non rammentare se erano presenti. Del pari, solo in fase di indagini preliminari ha nominato tra i presenti l’ALCAMO e il CORACI, dei quali in dibattimento ha sempre sostenuto di non ricordarsi.

Occorre premettere che l’esistenza di talune difformità tra le dichiarazioni dei collaboranti circa l’identità dei membri del commando, pur imponendo al Giudice di valutare con particolare attenzione le propalazioni stesse, trova una spiegazione nell’elevato numero dei partecipanti in rapporto alla natura dell’azione e nella concitazione degli eventi, circostanze che non diedero ai dichiaranti la possibilità di fissare bene nella memoria tutti i fatti e anche, evidentemente, tutti i membri del commando, e in particolare quelli che conoscevano poco o che ebbero ruoli marginali o comunque diversi rispetto ai propalanti.

Tanto premesso, ferma restando l’imprecisione del resoconto del FERRO, non è particolarmente significativa la circostanza che egli, nelle varie sedi in cui ha deposto, abbia indicato nominativamente soltanto alcuni tra i presenti, aggiungendo che vi erano altri. Il dato, infatti, può trovare una congrua spiegazione nella considerazione che egli conosceva bene solo gli “uomini d’onore” del mandamento di cui faceva parte, mentre delle altre cosche della provincia conosceva solo gli elementi di maggiore spicco, ovvero, tra i chiamati in correità dell’omicidio CALVARUSO, il MESSINA DENARO, il SINACORI e il GANCITANO. Del resto, il fatto che non conoscesse personaggi come il GERACI, il CIACCIO, il CLEMENTE, il GENTILE, l’URSO è verosimile tenuto conto del fatto che costoro appartenevano a una generazione diversa dalla sua e non avevano avuto fino ad allora contatti particolari con la zona di Alcamo e del fatto che il collaboratore aveva trascorso lunghi anni in carcere ed era in contrasto con il MILAZZO, cosicchè non aveva intrattenuto frequenti rapporti con gli altri mandamenti della provincia e con MESSINA DENARO Matteo, che era il soggetto intorno al quale tutte le persone menzionate gravitavano. Pertanto, la circostanza che il FERRO, il quale al momento delle sue dichiarazioni era già stato accusato dagli altri collaboratori per il sequestro e l’omicidio del CALVARUSO, abbia indicato nominativamente solo coloro che conosceva non può che essere ritenuta un sintomo di lealtà e genuinità del dichiarante.

Al contrario, l’incertezza del collaboratore in parola sulla partecipazione dell’ALCAMO e del CORACI, che egli ben conosceva, non può che spiegarsi con la parziale dimenticanza dei fatti da parte del collaboratore e non incide sull’attendibilità intrinseca dello stesso, atteso che egli ha accusato i due suddetti imputati di altri gravi delitti e pertanto non può reputarsi che abbia inteso proteggerli.

Tuttavia, tale ricordo frammentario degli avvenimenti non consente di dirimere il contrasto tra le propalazioni degli altri collaboratori e pertanto, come meglio di preciserà nelle schede dedicate alle posizioni dei singoli prevenuti, impone di assolverli.

Né per dirimere le discrasie tra le dichiarazioni possono essere giudicate decisive quelle de relato del BRUSCA, il quale ha affermato di avere appreso dal MILAZZO che parteciparono all’azione lo stesso capo mandamento di Alcamo, il FERRO, l’ALCAMO, il CORACI e forse il SINACORI. Da un lato, infatti, le notizie sulla dinamica del fatto riferite dalla fonte mediata, pur se esatte, non appaiono sufficientemente precise per permettere un controllo rigoroso dell’esattezza delle stesse, tanto più necessario in quanto refluiscono direttamente e con una valenza fondamentale sul giudizio di penale responsabilità in ordine a un gravissimo reato. Dall’altro lato, poi, l’indicazione dei presenti è certamente imprecisa, in quanto non sono stati inclusi tra costoro soggetti che certamente vi erano, quali il MESSINA DENARO, il GANCITANO, il CALABRÒ, il GENTILE, il CLEMENTE, il CIACCIO e il GERACI. A giudizio di questa Corte, la circostanza che il MILAZZO -riferendo l’episodio in esame al suo potente amico- abbia posto l’accento sulla presenza di un qualificato e nutrito gruppo di Alcamesi non può che discendere dal fatto che egli intendesse avocare a sé, in quanto capo del mandamento, il merito principale della riuscita dell’operazione, sminuendo radicalmente il contributo dei membri delle altre cosche. Ne consegue che le propalazioni del BRUSCA, pur se non si profilano inattendibili sulle causali e la dinamica del delitto, nonché sulla partecipazione di alcuni Alcamesi (forse un altro oltre al FERRO, al MILAZZO e al CALABRÒ) non possono essere certamente ritenute idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo al CORACI e/o all’ALCAMO, stante la radicale divergenza sul punto tra i racconti del GERACI e del SINACORI, la accertata imprecisione sulla medesima circostanza delle notizie del collaboratore di San Giuseppe Iato e l’assenza di altri elementi a carico di uno o di entrambi i suddetti imputati.

In ogni caso, come si è già sottolineato più volte, i contrasti tra le dichiarazioni del FERRO, del SINACORI e del GERACI sulla presenza di alcuni individui, se debbono indurre a vagliare molto attentamente le loro chiamate in correità con riferimento ai predetti soggetti, non ne escludono la generale attendibilità, alla luce del principio, che questa Corte ha seguito, della frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori.

In ordine all’attendibilità estrinseca delle propalazioni accusatorie del GERACI, del SINACORI e del FERRO deve sottolinearsi che le stesse hanno ottenuto varie conferme da elementi fattuali emersi in dibattimento, e in particolare:

1) quanto alla causale del delitto, il più preciso tra i collaboratori è stato il FERRO, il quale era un membro di crescente autorevolezza della cosca di Alcamo. Egli ha raccontato che il CALVARUSO fu ucciso perchè custodiva Benedetto FILIPPI e l’iniziale sospetto che potesse aiutare i GRECO divenne una certezza in seguito all’estorsione ai danni del FORTUNATO.

Le parole del FERRO sono state confermate dagli altri collaboratori.

Il SINACORI ha riferito che gli Alcamesi, e in particolare MILAZZO Vincenzo e FERRO Giuseppe, interrogarono il sequestrato per circa un’ora, chiedendogli dove fossero i GRECO e i FILIPPI, atteso che il rapimento era stato determinato dal fatto che avevano saputo che quell’uomo era vicino al gruppo nemico e raccoglieva denaro per loro.

Il GERACI, dal canto suo, ha confermato, pur se genericamente, che il FERRO e il MILAZZO sottoposero il CALVARUSO a un interrogatorio che ebbe ad oggetto vicende alcamesi che il propalante ha assunto di non ricordare.

Un ulteriore riscontro alla veridicità delle dichiarazioni del FERRO sulla causale del delitto è stata fornita da Giovanni BRUSCA, il quale fu informato dal MILAZZO che la vittima custodiva uno dei gemelli FILIPPI e si sospettava che aiutasse i GRECO.

Benedetto FILIPPI e Lorenzo GRECO, dal canto loro, hanno confermato che il CALVARUSO era effettivamente un membro del loro gruppo, essendovi stato introdotto all’inizio del 1991 dal primo, di cui era il guardaspalle e a cui nome si presentava agli appuntamenti quando egli non poteva recarvisi. Entrambi hanno affermato che la vittima faceva l’autotrasportatore alle dipendenze di un tale POLLINA, vicino a MILAZZO, e che avrebbe dovuto agevolarli nell’omicidio del suo datore di lavoro. Il FILIPPI, infine, ha riferito che, in un periodo in cui era nascosto in un appartamento di Alcamo Marina nella disponibilità del CALVARUSO, il POLLINA contrariamente alle sue precedenti abitudini vi si recava spesso per parlare con il suo dipendente, tanto che il collaboratore decise di andarsene, temendo di essere stato individuato. Quest’ultimo episodio narrato dal FILIPPI ha trovato un significativo riscontro nelle parole del FERRO, il quale ha confermato che il CALVARUSO nell’interrogatorio effettuato dopo il sequestro ammise che il FILIPPI si nascondeva in una casa ad Alcamo Marina, che il MILAZZO fece capire al FERRO di avere individuato. Ne consegue che è probabile che fosse già stato informato della circostanza dal POLLINA, che era una persona vicina al capo mandamento di Alcamo.

Del resto, già all’epoca del delitto gli investigatori avevano compreso la causale del delitto, come si evince dalla testimonianza di Antonio MALAFARINA, dirigente della Squadra Mobile di Trapani. Il funzionario ha riferito che gli inquirenti erano giunti a tale conclusione sulla base della personalità della vittima, che era stato affiliato alla cosca BADALAMENTI e RIMI e nel 1986 era stato arrestato a La Spezia insieme a FILIPPI Rosolino, BADALAMENTI Giovan Battista e BADALAMENTI Natale, per essere stati trovati in possesso di armi clandestine. Lo stesso MALAFARINA ha aggiunto che da intercettazioni effettuate nel maggio del 1991 emerse che egli in quel periodo favoriva la latitanza di membri del gruppo dei GRECO. Infatti BAMBINA Emanuela -la quale era in contatto con FILIPPI Benedetto, di cui agevolava la latitanza, facendo la vivandiera e aiutandone gli spostamenti- risultò essere in contatto con il CALVARUSO. Inoltre, dopo l’arresto di BAGLIO Vito e FILIPPI Francesco (avvenuto a Trapani, in via Marsala, proprio in un pedinamento della BAMBINA, che sapevano avere un appuntamento con latitanti), il CALVARUSO in una telefonata che fece alla moglie si mostrò assai preoccupato per la propria sorte. Infine, FILIPPI Benedetto (il cui nome in codice era “Roberto”) telefonò varie volte alla moglie del CALVARUSO per fissare appuntamenti con il marito.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve ritenersi dimostrato che la vittima fu sequestrata, interrogata e uccisa per la sua appartenenza o comunque stretta contiguità al clan dei GRECO, all’epoca in guerra con la “famiglia” mafiosa di Alcamo.

2) il FERRO, il SINACORI e il BRUSCA hanno dichiarato che l’omicidio del CALVARUSO fu voluto e organizzato dal MILAZZO; tale dato trova una conferma logica formidabile nella sopra indicata causale del delitto, che -dovendo essere ricompreso nella guerra di mafia di Alcamo- implica che nello stesso ebbe un ruolo il rappresentante del predetto mandamento.

3) la circostanza che il CALVARUSO lavorasse per POLLINA come camionista è stata affermata dal FERRO e confermata dal GRECO, dal FILIPPI e dalla vedova, Giuseppa CONTICELLI, mentre il SINACORI ha dichiarato più genericamente che faceva l’autotrasportatore.

4) il GERACI ha riferito che l’appuntamento tra i membri del commando era fissato per la prima mattina, aggiungendo di non essere in grado di specificare l’orario preciso, che pure ha indicativamente collocato tra le 8,00 e le 10,00; lo stesso collaboratore, invece, sia in esame e che in controesame (dietro contestazione della difesa) ha indicato nelle 10,00-11,00 il momento in cui avvenne il sequestro.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, collocando l’appuntamento nella prima mattina, in un orario che non si è detto in grado di precisare.

I testi VIVONA e FALCONE hanno confermato che il sequestro avvenne di mattina, alle 10,20 o 10,30 circa; in particolare il VIVONA ha affermato che il CALVARUSO arrivò alla cantina alle ore 9,00 (circostanza che è emersa da una contestazione, mentre in dibattimento il teste è stato più impreciso) e che impiegò circa un’ora e mezzo a caricare l’autotreno.

5) il GERACI, il FERRO e il SINACORI hanno affermato che la vittima fu sequestrata a Campobello in una cantina vinicola e il terzo ha aggiunto che la vittima fu prelevata in quel luogo perché si sapeva che doveva recarvisi per caricare o scaricare il vino.

Il BRUSCA ha confermato che l’obiettivo fu rapito mentre si trovava all’interno di una cantina, che per altro ha affermato essere di Castelvetrano, cittadina non distante da Campobello di Mazara.

Il VIVONA e la POLLINA, come meglio si specificherà, hanno dichiarato che il rapimento avvenne all’interno dello stabilimento della prima.

6) il FERRO, il GERACI e il SINACORI, pur essendo parzialmente discordi, come si è già detto, sull’identità delle persone che erano a bordo dell’autovettura che entrò nella cantina, hanno affermato concordemente che tra essi vi era il MILAZZO.

In realtà, i racconti dei collaboratori, proprio a causa del fatto che nessuno di loro prese parte personalmente al sequestro, non hanno consentito di chiarire appieno le modalità dello stesso. Tuttavia, per la stessa ragione, non può ritenersi che le discrasie tra le propalazioni dei dichiaranti e del VIVONA sul punto (il testimone suddetto, infatti, vide un solo rapitore, mentre il SINACORI ha detto che furono due persone a prelevare il CALVARUSO; il solo GERACI, inoltre, ha riferito che il MILAZZO all’atto di costringere la vittima a salire in macchina era armato, anche se il VIVONA ha affermato che dalla posizione in cui si trovava non potè vedere le mani del sequestratore) siano idonee a infirmarne, neppure in parte, l’attendibilità. Al contrario, le dichiarazioni del VIVONA sono perfettamente compatibili sia con quelle del SINACORI sia con quelle del GERACI in ordine alle modalità del rapimento, dato che tutti e tre hanno sottolineato che all’interno della cantina entrò una sola automobile e che il CALVARUSO fu fatto salire a bordo a forza;  

7) con riferimento specifico al gruppo dei quattro Castelvetranesi, il GERACI ha riferito che partirono con la FIAT Uno bianca del CIACCIO e forse con un’altra autovettura, che poteva essere o quella del GERACI o la Renault 4 o la Renault 21 del CLEMENTE; ha aggiunto che il CIACCIO gestiva un distributore di benzina e che egli, il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il CLEMENTE all’epoca si frequentavano assiduamente.

Il dottor Matteo BONANNO, dirigente del Commissariato di Castelvetrano, ha accertato che:

a) Leonardo CIACCIO aveva all’epoca una FIAT Uno tg.TP-367124;

b) il predetto imputato gestiva un distributore di benzina in via Campobello di Castelvetrano;

c) quanto ai rapporti tra MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo e GERACI Francesco all’epoca dell’omicidio il funzionario ha affermato che:

– dall’esame del traffico dei cellulari in uso al primo effettuato nell’ambito dell’operazione “Selinus” dal 1991 al giugno 1993, quando si rese latitante, è emerso che all’epoca dell’omicidio, avevano rapporti giornalieri;

– i suddetti quattro soggetti frequentavano quotidianamente il circolo “Pirandello” di Castelvetrano, come altri individui imputati di associazione mafiosa (quali GANCITANO Andrea e RISERBATO Davide), a quanto riferirono persone informate sui fatti quali MONACHINO Raimondo e altri;

– dalle dichiarazioni di una donna di Bagheria, MESI Maria e da HASLEHNER Andrea, cittadina austriaca sentita per rogatoria internazionale, gli inquirenti hanno avuto ulteriore conferma dei rapporti di intima amicizia tra CLEMENTE Giuseppe, MESSINA Denaro Matteo e GUTTADAURO Filippo (cfr. deposizione del dottor BONANNO all’udienza dell’8 ottobre 1998; per maggiori dati sul punto vedi comunque l’Introduzione al Capitolo VI della presente Parte).

8) il FERRO, il SINACORI e il GERACI hanno dichiarato che il primo luogo in cui portarono il sequestrato fu un capannone abbandonato, che gli ultimi due hanno precisato essere vicino a Campobello e il terzo anche nei pressi del locale notturno “ Papillon”.

Il dottor Matteo BONANNO, Commissario di Castelvetrano, ha accertato che vicino al “Papillon” sia all’epoca dei fatti di causa, sia in quella dell’attività investigativa di riscontro (1996) vi erano capannoni abbandonati (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

9) tutti e tre i collaboratori hanno affermato che il commando si allontanò quasi subito dal capannone perché non lo riteneva un luogo sicuro. Tuttavia, il SINACORI e il GERACI hanno specificato che si recarono in un villino a Triscina, che il primo ha asserito genericamente essere nella disponibilità dei Castelvetranesi e il secondo ha precisato appartenere al CLEMENTE. Il FERRO, invece, ha dichiarato che si trattava della stessa villetta di campagna vicino al mare da dove erano partiti. Il GERACI e il SINACORI hanno aggiunto altresì che ricoverarono le macchine nello scantinato.

Il dott. Matteo BONANNO ha confermato esistenza di una villetta nella disponibilità del CLEMENTE a Triscina, nella via 61, composta da un piano terra, un primo piano e uno scantinato. (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

A parere di questa Corte, le propalazioni del GERACI e del SINACORI, confermate dall’accertamento del BONANNO, possono pertanto essere giudicate attendibili, nonostante la diversa versione fornita dal FERRO. L’errore di quest’ultimo, per altro, è spiegabile, come si è già sottolineato, con la sua scarsissima conoscenza dei luoghi di causa.

D’altro canto, il diverso grado di precisione riscontrabile tra le asserzioni del GERACI e del SINACORI è spiegabile con il diverso grado di conoscenza e di frequentazione dei due collaboratori con il CLEMENTE.

10) il GERACI, il SINACORI e il FERRO hanno detto che l’interrogatorio venne condotto dal FERRO e dal MILAZZO e il primo e il terzo hanno ammesso che il CALVARUSO fu picchiato.

11) quanto alle modalità esecutive dell’omicidio:

a) il FERRO e il SINACORI hanno affermato che la vittima fu strangolata con una corda e il primo ha specificato che l’autore del delitto fu MESSINA DENARO Matteo, insieme ad altri tre o quattro; il GERACI ha parlato genericamente di strangolamento, ammettendo per altro in sede di controesame di avere “tirato la corda” come quasi tutti i presenti;

b) il FERRO e il SINACORI hanno detto che spogliarono il cadavere togliendogli i documenti e gli effetti personali;

c) il FERRO ha assunto che avvolsero il cadavere in una coperta e lo legarono con una corda, poi qualcuno (forse MESSINA DENARO e altri di Campobello che conoscevano la zona) mise il corpo esanime in una macchina e lo portò via. Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, dichiarando che gli assassini infilarono la salma in un sacco, che chiusero con una corda o del nastro adesivo e poi caricarono nel cofano di una macchina rubata. Ha aggiunto che egli stesso, il MESSINA DENARO, l’URSO e forse qualcun altro con un’altra automobile, si recarono vicino alla spiaggia di Tre Fontane e, dopo avere ricoperto l’involucro di sterpaglie, lo bruciarono; ha concluso che si meravigliarono che il corpo non fosse stato ritrovato, date le modalità sommarie dell’occultamento. Il GERACI ha riferito che il cadavere venne infilato in un sacco di stoffa o di plastica per l’immondizia e che alcuni lo portarono via, aggiungendo che seppe in seguito da MESSINA DENARO Matteo e dalla lettura dei giornali che era stato portato a Tre Fontane e bruciato.

Il dott. BONANNO ha confermato che il cadavere non è mai stato rinvenuto (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

Quanto alla dichiarazione del GERACI secondo la quale apprese anche dalla lettura dei quotidiani il luogo di soppressione del cadavere del CALVARUSO può spiegarsi alla luce dell’articolo pubblicato in data 18 agosto 1992 sul “Giornale di Sicilia”. Infatti, sebbene non vi sia la prova che le ossa umane rinvenute insieme a una corda sulla spiaggia di Tre Fontane siano riconducibili alla vittima del crimine in trattazione (e anzi il fatto sia discutibile dato che a giudizio del medico legale esse appartenevano sì a un uomo di età ricompresa tra i trenta e i quarant’anni, ma la cui morte risaliva a circa dieci anni prima del ritrovamento), tuttavia è perfettamente verosimile che il GERACI, leggendo la notizia, abbia ritenuto che i resti umani fossero del CALVARUSO, magari attribuendo il pessimo stato di conservazione al fatto che il cadavere era stato bruciato da coloro che lo avevano occultato.

d) il SINACORI ha affermato che la vittima aveva corporatura esile; la circostanza è stata confermata dal teste VIVONA (cfr. sua deposizione, cit.);

12) all’epoca dell’omicidio del CALVARUSO, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, GERACI Francesco, GANCITANO Andrea, SINACORI Vincenzo, GENTILE Salvatore, FERRO Giuseppe e ALCAMO Antonino erano liberi mentre MILAZZO Vincenzo era evaso per essersi sottratto il 24 luglio 1991 alla misura degli arresti domiciliari, alla quale si trovava sottoposto in forza di ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

Alla luce delle sopra esposte convergenze dei racconti dei collaboratori su molti profili significativi, deve ritenersi che il GERACI, il FERRO e il SINACORI siano stati presenti al sequestro e al rapimento del CALVARUSO. Infatti, ciascuno di loro ha fornito una versione dei fatti compatibile con le altre nelle parti più significative e ha portato a conoscenza del Giudice particolari inediti e qualificanti in ordine a circostanze sulle quali, in virtù del suo ruolo all’interno di “cosa nostra” o dei suoi rapporti con alcuni degli altri imputati, poteva (e doveva) essere informato.

Il GERACI, in particolare, è stato il primo a riferire l’episodio in parola e pertanto, data la già ricordata precisione della sua narrazione, non può essere messo in dubbio che abbia preso parte al fatto criminoso.

Alla stessa conclusione deve giungersi per il SINACORI; infatti sebbene egli, per sua stessa ammissione, fosse quanto meno a conoscenza del fatto che il GERACI aveva reso dichiarazioni sull’episodio, ha comunque riferito vari particolari nuovi rispetto a quelli di cui aveva parlato il complice (tra cui la descrizione fisica della vittima, puntualmente riscontrata dal VIVONA), che confermano che senza dubbio egli era presente.

Con riferimento al FERRO, infine, deve sottolinearsi come egli, pur avendo certamente errato in ordine ai movimenti del commando prima del rapimento, sia stato molto preciso sulla causale e sull’attività dello stesso nella fase del sequestro, dell’omicidio e dell’occultamento del cadavere, fornendo versioni del tutto compatibili con quelle dei correi e per certi aspetti più dettagliate. Pertanto, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che le sue imprecisioni relative ai momenti precedenti -dovute probabilmente alla sovrapposizione di ricordi con altri episodi- non valgano ad inficiare la generale attendibilità del collaboratore con riferimento al fatto delittuoso in parola, atteso che il suo resoconto è stato preciso, dettagliato e conforme a quello degli altri collaboratori sulle circostanze più significative che non potevano non essere a sua conoscenza, quali la causale del delitto, la sua personale partecipazione all’azione e quella di alcuni personaggi particolarmente autorevoli (il MESSINA DENARO, il SINACORI, il MILAZZO), le modalità esecutive del fatto. Né può ritenersi -come prospettato da taluno dei difensori- che il FERRO si sia appiattito sulle versioni fornite dagli altri collaboranti che hanno reso dichiarazioni precedenti alle sue, atteso che -se così fosse stato- egli non avrebbe certamente fornito dichiarazioni tanto divergenti dalle altre sull’ante factum e, soprattutto, in dibattimento si sarebbe adeguato ai correi anche con riferimento all’elenco dei partecipanti. Al contrario, sotto quest’ultimo profilo, non può non sottolinearsi che lo scrupolo dimostrato nel ripetere in giudizio soltanto i nomi dei personaggi la cui partecipazione ricordava con certezza è sicuro indice di genuinità e di grande lealtà processuale e, dunque, non può che costituire un parametro di valutazione molto positivo sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore.

In conclusione, pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni può affermarsi che le divergenze tra le versioni dei collaboratori (e principalmente tra quelle del FERRO e le altre) sono di modesta rilevanza e possono ascriversi certamente alla fisiologica dimenticanza di dati dovuto al trascorrere del tempo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Francesco GERACI, da Vincenzo SINACORI e da Giuseppe FERRO debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati. Pertanto gli imputati debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Pietro CALVARUSO, oltre che dei reati satellite di sequestro di persona e di occultamento del cadavere.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere altresì giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti gli intervenuti erano pienamente consapevoli del proposito omicidiario prima di recarsi all’appuntamento.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

La circostanza che il delitto sia stato commesso nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, al fine di eliminare un fiancheggiatore del clan nemico, infine, consente di ritenere integrata la contestata aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

ALCAMO ANTONINO

Francesco GERACI ha affermato che l’imputato in parola fu uno dei membri del commando e ha aggiunto che conobbe l’ALCAMO in questa circostanza, ma non ne venne a sapere il nome. Fu informato di come si chiamava da CALABRÒ Gioacchino, con il quale spesso condivideva la gabbia durante il processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo, nel quale era imputato anche il prevenuto in parola.

Il FERRO nelle indagini preliminari indicò il prevenuto come certamente presente all’azione, mentre in dibattimento non lo ha mai incluso tra i suoi correi, specificando, in seguito alla contestazione del P.M. di non essere certo della sua partecipazione, a causa del maggior tempo trascorso e dei molti fatti oggetto delle sue propalazioni, che hanno diminuito la lucidità del suo ricordo.

Giovanni BRUSCA ha affermato che Vincenzo MILAZZO gli disse che ALCAMO Antonino fu tra coloro che furono coinvolti nell’omicidio.

Vincenzo SINACORI, al contrario, si è detto sicuro che l’imputato non partecipò all’azione.

A giudizio di questa Corte, stante il radicale contrasto tra le dichiarazioni del SINACORI e del GERACI sulla presenza dell’ALCAMO e l’incertezza del FERRO sul punto, non può ritenersi raggiunta la piena prova della sua partecipazione al sequestro e all’omicidio del CALVARUSO, atteso che, per le ragioni già evidenziate le propalazioni de relato del BRUSCA non possono essere giudicate idonee a confermare al di là di ogni ragionevole dubbio la presenza dell’imputato e, di conseguenza, a fondare a suo carico un giudizio di penale responsabilità.

CIACCIO LEONARDO e CLEMENTE GIUSEPPE

Francesco GERACI ha affermato che:

– in un’occasione in cui si trovavano al “Circolo Pirandello” di Castelvetrano MESSINA DENARO Matteo preannunciò a lui, a CIACCIO Leonardo e a CLEMENTE Giuseppe che avrebbero dovuto recarsi a Campobello di Mazara persone di Alcamo sequestrare e uccidere un uomo;

– i quattro Castelvetranesi partirono di mattina a bordo della FIAT Uno del CIACCIO e forse di un’altra autovettura, che poteva essere o quella del collaboratore oppure la Renault 21 o la Renault 4 del CLEMENTE; essi, per altro, non si fermarono nei pressi della cantina, poiché temevano che qualcuno potesse riconoscerli, attesa la notevole vicinanza tra Castelvetrano e Campobello di Mazara;

– dopo il sequestro gli uomini del commando decisero di andarsene dal capannone di Campobello di Mazara dove avevano portato in un primo momento il CALVARUSO, dato che non lo ritenevano un rifugio sicuro e di recarsi nella villetta di Triscina del CLEMENTE, della quale costui aveva con sé le chiavi;

– dopo l’omicidio il GERACI se ne andò senza attendere che le persone che si erano incaricati di sopprimere il cadavere ritornassero; non è stato in grado di precisare con chi si allontanò, ma gli pareva di essersene andato con il MESSINA DENARO e il CIACCIO.

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che:

– il CIACCIO e il CLEMENTE furono tra i partecipanti al rapimento del CALVARUSO;

– dopo il sequestro, avendo deciso di non rimanere nel capannone abbandonato alla periferia di Campobello di Mazara poiché non lo ritenevano un posto sicuro, si diressero in un villino vicino a Triscina nella disponibilità dei quattro Castelvetranesi che erano presenti, senza per altro essere in grado di precisare a chi appartenesse.

Il FERRO non ha indicato nominativamente il CIACCIO e il CLEMENTE come membri del commando, pur avendo espressamente dichiarato che vi erano altre persone oltre a quelle di cui aveva specificato il nome. Per altro, questa omissione non appare decisiva, atteso che -secondo quanto già considerato- egli non conosceva i due personaggi e verosimilmente non si preoccupò di chiederne il nome in quella circostanza,

Come si è già avuto modo di precisare, il dottor BONANNO ha accertato che:

– all’epoca del delitto MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo e GERACI Francesco si frequentavano pressochè quotidianamente,

– il CIACCIO era proprietario di una FIAT Uno,

– il CLEMENTE disponeva di una villetta a Triscina,

– entrambi gli imputati erano liberi.

Il rapporto di intima amicizia e di fiducia che all’epoca dell’omicidio legava i prevenuti e Francesco GERACI al MESSINA DENARO e che portò quest’ultimo a coinvolgerli in episodi delittuosi, “incagliando le mani” all’odierno collaboratore e al CIACCIO, provenienti da famiglie del tutto estranee al contesto mafioso castelvetranese deve essere giudicato pienamente dimostrato sulla base delle considerazioni che verranno svolte nell’Introduzione al Capitolo VI della presente Parte e nella scheda dedicata alla valutazione della posizione del CIACCIO in ordine al delitto di cui all’art.416 bis.

Verosimilmente fu proprio la volontà da parte del MESSINA DENARO di impedire che gli imputati (e soprattutto il GERACI e il CIACCIO) potessero avere ripensamenti, a spingerlo a coinvolgerli -insieme a personaggi di primo piano come il SINACORI e il GANCITANO- nel fatto delittuoso in parola, che egli, in quanto braccio destro del capo mandamento nel cui territorio dovevano avere luogo il sequestro e l’omicidio, provvide a organizzare e a dirigere.

Alla luce delle deposizioni dei collaboratori, non possono esservi dubbi sul fatto che entrambi i prevenuti abbiano fornito un contributo causale alla perpetrazione dei delitti in trattazione.

Orbene, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che questa Corte condivide, reputa che anche la semplice presenza, purchè non meramente casuale sul luogo dell’esecuzione del reato sia sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quante volte sia servita per assicurare all’autore del fatto stimolo all’azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione all’azione (cfr., per tutte, Cass., sez. VI, 24 agosto 1993, n.7957).

Nella fattispecie concreta che ci occupa, il CIACCIO e il CLEMENTE sapevano già da due giorni che avrebbero fatto parte di un commando che avrebbe sequestrato e ucciso un uomo. Quanto al problema del momento in cui costoro ebbero la consapevolezza del fatto che il sequestrato sarebbe stato anche assassinato, deve ricordarsi che il GERACI inizialmente ha affermato che il MESSINA DENARO disse loro che avrebbero dovuto effettuare un sequestro, mentre in controesame ha sostenuto che rivelò subito agli amici che il rapito sarebbe stato anche ucciso, giustificando l’iniziale omissione con una dimenticanza. A giudizio di questa Corte, deve ritenersi che effettivamente tutti gli imputati sapessero che al sequestro sarebbe inevitabilmente seguito l’omicidio del CALVARUSO. Da un lato, infatti, la soppressione delle persone prelevate da uomini di “cosa nostra” per un interrogatorio è una prassi che non conosce eccezioni, anche perchè si ricorre a tale scelta soltanto nei confronti di soggetti ritenuti avversari e comunque uomini pericolosi per l’associazione sulla base di fatti specifici. Dall’altro lato, poi, appare ictu oculi inverosimile che si prendesse in considerazione l’ipotesi di liberare nel corso di una guerra di mafia un personaggio dopo avergli reso noto, tramite l’interrogatorio, che lo si ritiene un nemico e avergli consentito quanto meno di intuire varie informazioni. Di conseguenza, l’iniziale dimenticanza da parte del GERACI di precisare che il commando avrebbe non solo rapito, ma anche ucciso la vittima trova una giustificazione pienamente plausibile nell’evidenza lapalissiana del fatto che l’omicidio era l’indefettibile corollario del sequestro.

Inoltre, il CIACCIO e il CLEMENTE -che, come si è visto, erano a conoscenza fin dall’inizio dello scopo dell’azione- per tutto l’arco di tempo in cui si svolsero le operazioni fecero parte di un gruppo omogeneo che si mosse sempre unitariamente per portare a termine il progetto criminoso, dapprima recandosi a Campobello in attesa del momento propizio per agire, poi sequestrando il CALVARUSO, quindi interrogando la vittima in due luoghi diversi per carpirgli informazioni sul gruppo dei GRECO e infine uccidendolo e sopprimendone il cadavere.

Il CLEMENTE, in particolare, oltre a fare parte del commando, procurò ai complici la base nella quale il CALVARUSO fu interrogato e assassinato.

Quanto al CIACCIO, invece, non è stato individuata alcuna condotta specifica che egli abbia commesso.

Tuttavia, un comportamento come quello sopra descritto induce a ritenere che anch’egli, come il CLEMENTE, abbia partecipato consapevolmente all’attività del gruppo mettendosi a disposizione nel caso che si richiedesse il suo intervento. Del resto, il prevenuto non ha mai fornito una spiegazione alternativa alla sua consapevole e volontaria presenza tra i membri del commando (presenza affermata da due collaboratori attendibili), limitandosi a negarla in radice e apoditticamente.

A tale ultimo proposito, infatti, non può attribuirsi alcuna valenza scriminante all’alibi addotto dal CIACCIO.

Su richiesta della difesa del prevenuto, la Corte, ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha citato a deporre Antonio LOMBARDO, un autotrasportatore che si recava spesso a fare rifornimento nel distributore di benzina dell’imputato. Il testimone ha affermato che il prevenuto provvedeva sempre personalmente a compilare le bolle di accompagnamento, che egli si limitava a firmare, negando che lo avesse mai fatto un dipendente. Ha inoltre riconosciuto la sua firma in quella del 26 settembre 1991, giorno dell’omicidio, precisando che la stessa fu compilata dal CIACCIO, come sempre accadeva (cfr. deposizione LOMBARDO all’udienza del 4 febbraio 2000, nonché bolla di accompagnamento firmata dal teste e datata 26 settembre 1991, prodotta dalla difesa all’udienza del 17 gennaio 2000).

Siffatta circostanza, se rispondente al vero, avrebbe riscontrato l’alibi addotto dal prevenuto.

La deposizione dell’autotrasportatore, tuttavia, è stata smentita su un punto qualificante da Pasquale SALADINO, dipendente del CIACCIO. Quest’ultimo, escusso anch’egli ai sensi dell’art.507 c.p.p., proprio con riferimento alla bolla di accompagnamento in esame su domanda presidenziale ha escluso di avere apposto sul documento il numero progressivo (240/91), mentre ha ammesso di avere scritto di proprio pugno quasi tutti gli altri dati specificanti, e in particolare:

– la dicitura “Contrada Paratore – Castelvetrano” e, forse, l’intestazione “F.lli LOMBARDO”;

– “l.290 gasolio”;

– le parole “vendita”, “taniche”, “lo stesso”;

– l’orario della consegna (“9,45”);

– la data “26 settembre 1991”.

Il SALADINO ha inoltre affermato in un primo tempo che egli cessò di compilare le bolle nel mese di aprile o maggio del 1991, quando iniziò a gestire il bar del distributore di via Campobello, e che a tale incombente provvedeva sempre il CIACCIO. In seguito, invece, ha specificato che talvolta capitava che i ragazzi addetti al distributore si rivolgessero a lui per predisporre i documenti, dato che essi non erano in grado di farlo, precisando che il fatto che egli abbia provveduto a compilare la bolla del 26 settembre 1991 non escludeva la contestuale presenza del CIACCIO nell’area di servizio, atteso che talvolta capitava che quest’ultimo fosse impegnato in altre mansioni (cfr. deposizione SALADINO all’udienza del 4 febbraio 2000).  

Alla luce della deposizione del SALADINO, l’affermazione del LOMBARDO secondo cui il documento in parola fu compilato dal CIACCIO deve essere ritenuta non veritiera, dovendosi invece reputare che l’autotrasportatore si sia limitato a riferire quanto avveniva ordinariamente e non certo ciò che successe specificamente la mattina del 26 settembre 1991, tanto più che non è verosimile che egli possa ricordare con certezza dopo tanto tempo una circostanza di rilevanza assolutamente marginale.

Al contrario, a giudizio di questa Corte, le affermazioni del LOMBARDO e, inizialmente, del SALADINO, secondo cui il CIACCIO era solito provvedere di persona a compilare le bolle di accompagnamento si risolvono in un significativo riscontro logico al fatto che egli la mattina del 26 settembre 1991 era assente dal distributore di benzina, atteso che quel giorno fu il SALADINO -e non lui come ordinariamente accadeva- a predisporre il più volte citato documento. Di conseguenza, è lecito affermare che le ultime dichiarazioni del SALADINO (secondo le quali il fatto che sia stato il teste a compilare la bolla non escludeva la contestuale presenza dell’imputato nell’area di servizio) appaiono rese nell’evidente tentativo di giustificare la circostanza che proprio quel giorno il documento non fu materialmente predisposto dal suo datore di lavoro. Siffatto atteggiamento del testimone, d’altra parte, trova una logica giustificazione nel fatto che egli, per sua stessa ammissione, è legato da vincoli di amicizia e di riconoscenza al CIACCIO, per averlo dapprima assunto alle sue dipendenze e poi avergli dato una particolare fiducia consentendogli di gestire il bar del distributore.

Non può infine essere posto in dubbio che il PATTI conosca il CLEMENTE, sebbene nella prima fase della sua collaborazione lo chiamasse erroneamente “Salvatore”. Infatti, da un lato lo ha riconosciuto in fotografia fin dalle indagini preliminari, consentendone l’identificazione nell’odierno imputato, e nell’udienza dell’11 novembre 1999 tenutasi nell’aula bunker di Bologna lo ha riconosciuto formalmente, previa descrizione. Ha dimostrato di conoscerlo altresì indicandolo per primo nominativamente come presente nel commando che eseguì l’attentato in contrada Kaggera, fatto in relazione al quale l’imputato è stato chiamato in correità anche dal SINACORI e dal DI MATTEO. Infine, lo ha correttamente qualificato come uomo d’onore della “famiglia” di Castelvetrano, particolarmente vicino a MESSINA DENARO Matteo.

In una tale situazione, potendosi ritenere pienamente provato che il PATTI conosce il CLEMENTE, l’erronea indicazione del nome di battesimo (che lealmente il collaboratore non ha mai tentato di nascondere in dibattimento), non può essere giudicata rilevante. Quanto ai motivi del falso convincimento del collaboratore, non possono che formularsi ipotesi. La causa principale dell’errore va individuata certamente nella sporadicità dei rapporti tra il PATTI e i Castelvetranesi, i membri della cui cosca aveva occasione di vedere solo in occasione degli incontri con i due MESSINA DENARO o quando commettevano reati in concorso (con riferimento agli odierni imputati, solo il FURNARI, il NASTASI e il CLEMENTE). Alla scarsa frequentazione si è verosimilmente aggiunta una presa in giro da parte del MESSINA DENARO nei confronti del PATTI e del TITONE (che probabilmente venivano usati come killer per la loro abilità, ma erano tenuti in scarsa considerazione dall’arrogante figlio del capo mandamento), forse originata dalla percezione sbagliata degli stessi in ordine al nome di battesimo del giovane che accompagnava il boss emergente di Castelvetrano.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, le chiamate in correità del SINACORI e del GERACI, riscontrate sotto il profilo logico dallo strettissimo rapporto di amicizia e stima che legava il CLEMENTE e il CIACCIO al MESSINA DENARO, sono pienamente idonee a fondare nei confronti degli imputati predetti un giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti loro ascritti.

CORACI VITO

Vincenzo SINACORI ha indicato il CORACI come uno dei partecipanti al sequestro e all’omicidio del CALVARUSO.

Francesco GERACI, pur non ricordando che ci fosse, ha precisato che, oltre alle persone che ha espressamente indicato, erano presenti anche altri soggetti e pertanto non può essere certo che non ci fosse anche il CORACI.

Il FERRO nelle indagini preliminari indicò il prevenuto come certamente presente all’azione, mentre in dibattimento non lo ha mai incluso tra i membri del commando, specificando, in seguito alla contestazione del P.M. di non essere certo della sua partecipazione, a causa del maggior tempo trascorso e dei molti fatti oggetto delle sue propalazioni, che hanno diminuito la lucidità del suo ricordo. Il collaboratore alcamese, pertanto, ha limitato il ruolo del CORACI al controllo della notizia che il CALVARUSO fosse l’emissario della cosca nemica, in occasione dell’estorsione dei GRECO a Giovanni FORTUNATO.

Giovanni BRUSCA ha affermato che il MILAZZO gli disse che l’imputato fu tra coloro che furono coinvolti nel fatto delittuoso in parola.

A giudizio di questa Corte, stanti il radicale contrasto tra le dichiarazioni del SINACORI e del GERACI sulla presenza dell’ALCAMO e l’incertezza del FERRO sul punto, non può ritenersi raggiunta la piena prova della sua partecipazione al sequestro e all’omicidio del CALVARUSO, atteso che, per le ragioni già evidenziate le propalazioni de relato del BRUSCA non possono essere giudicate idonee a confermare al di là di ogni ragionevole dubbio la presenza dell’imputato e, di conseguenza, a fondare a suo carico un giudizio di penale responsabilità.

Non può invece essere attribuita valenza scriminante all’alibi addotto dal CORACI, atteso che la semplice indicazione a penna da parte dello stesso prevenuto della data di emissione dell’assegno a firma del PALAZZOLO in favore di Giuseppe VITALE -su cui è basato il ricordo certo del genero Giuseppe PALAZZOLO sulla data di emissione- non può certamente provare l’estraneità dell’imputato al fatto di sangue in trattazione, in assenza di ulteriori elementi che circostanzino il dato. Infatti, non è stato possibile ricostruire l’esatta data di emissione del titolo, che fu versato, dopo varie girate, il giorno 4 di ottobre, come emerge dalla nota del Banco di Sicilia, Agenzia di Balestrate, del 4 febbraio 2000 (cfr. documento prodotto dalla difesa all’udienza del 18 febbraio 2000).

GANCITANO ANDREA

Francesco GERACI e Vincenzo SINACORI hanno indicato l’imputato come uno dei partecipanti all’azione e l’imputato ha specificato che egli si recò a Campobello insieme al GANCITANO.

Giuseppe FERRO in dibattimento non ha riferito con certezza che il GANCITANO fosse nel commando, ma, quando il P.M. gli ha contestato che nell’interrogatorio del 26 agosto 1997, aveva detto con sicurezza che lo fu, ha ammesso di essere un poco confuso, anche a causa del tempo trascorso. A giudizio di questa Corte, deve ritenersi attendibile quanto riferito dal collaboratore nelle indagini preliminari, in quanto da un lato la spiegazione fornita dal collaboratore, anche alla luce delle precarie condizioni di salute del FERRO, appare verosimile e dall’altro lato le sue iniziali propalazioni hanno trovato significativi riscontri in quelle del GERACI e del SINACORI.

Come si avrà modo di precisare meglio nella scheda dedicata alla posizione del GANCITANO, egli all’epoca del delitto in esame era uno dei giovani boss emergenti della cosca di Mazara del Vallo, insieme a SINACORI Vincenzo e a MANCIARACINA Andrea, tanto che nei primi mesi del 1992, pur essendo stato escluso dalla reggenza del mandamento dopo l’arresto di AGATE Mariano, venne nominato “caporale” nella guerra di mafia di Marsala. Inoltre, il prevenuto fin dall’inizio degli anni ’80 era noto come uno dei più valenti sicari della “famiglia” di Mazara del Vallo e pertanto è particolarmente verosimile che sia stato inviato a Campobello di Mazara in rappresentanza della cosca a cui apparteneva.

Il BONANNO, d’altra parte, ha accertato che il GANCITANO all’epoca del delitto in parola era libero.

Pertanto, le chiamate in correità del SINACORI e del GERACI, riscontrate sotto il profilo logico dalla sua posizione all’interno della “famiglia” a cui era affiliato, sono pienamente idonee a fondare nei confronti dell’imputato in parola un giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli.

Quanto alla connotazione del suo contributo, si richiamano integralmente le considerazioni effettuate per CIACCIO Leonardo e CLEMENTE Giuseppe.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, le chiamate in correità del SINACORI e del GERACI, sono pienamente idonee a fondare nei confronti del GANCITANO un giudizio di penale responsabilità in ordine ai delitti in trattazione.

GENTILE SALVATORE

Francesco GERACI e Vincenzo SINACORI hanno affermato che il prevenuto, genero di Leonardo BONAFEDE, fece parte del commando e guidò i complici alla cantina dove prelevarono la vittima.

Il fatto che FERRO non abbia specificamente indicato il GENTILE tra i membri del commando, d’altra parte, non ha alcuna valenza al fine di scagionare l’imputato, trovando una valida spiegazione nella considerazione che, come si è già precisato, verosimilmente il collaboratore non lo conosceva. Per altro, lo stesso dichiarante ha sottolineato la circostanza che erano presenti alcuni giovani di Campobello e di Castelvetrano agli ordini del MESSINA DENARO.

Le chiamate in correità del SINACORI e del GERACI -tra loro concordi con riferimento alla presenza e al ruolo del prevenuto in parola e non contraddette per le ragioni sopra esposte dal silenzio del FERRO- hanno trovato un ulteriore, significativo riscontro nel fatto che il GENTILE era di Campobello di Mazara ed era genero di Leonardo BONAFEDE. Tali ultime circostanze, infatti, rendono ancora più verosimile la sua partecipazione all’azione, atteso che l’appoggio di un membro della cosca del paese in cui doveva avvenire l’omicidio era necessario, per trovare la cantina “Falcone” e soprattutto per reperire un luogo sicuro in cui condurre il successivo interrogatorio.

Il fatto che a detta del SINACORI l’appuntamento con MESSINA DENARO e il suo gruppo era vicino alla casa di Nardo BONAFEDE, suocero del prevenuto in parola, può costituire un ulteriore riscontro logico della partecipazione del GENTILE.

Inoltre, come si è già precisato, all’epoca del delitto, il GENTILE era libero.

Né appare idoneo a inficiare le accuse dei collaboranti l’alibi addotto dall’imputato.

Infatti l’autotrasportatore Onofrio PROVENZANO ha affermato che i giorni 23, 26 e 30 settembre 1991 eseguì tre trasporti di vinaccia dall’azienda agricola di LICATA Saveria (moglie del BONAFEDE) alla distilleria “Enodistil” di Alcamo. Ha specificato altresì che le bolle di accompagnamento relative ai viaggi che egli compiva per conto della suddetta azienda venivano “sempre” compilate e consegnate a lui da Salvatore GENTILE, il quale provvedeva altresì a contattarlo quando c’era bisogno della sua attività. Il testimone ha aggiunto che egli si limitava solitamente ad apporre la firma nella qualità di vettore, pur ammettendo di avere compilato integralmente la bolla del 30 settembre (cfr. deposizione PROVENZANO all’udienza del 23 settembre 1999 e bolle di accompagnamento, prodotte dalla difesa del GENTILE all’udienza del 17 gennaio 2000).

Giacomo MANZO -che nel 1991 era amministratore unico della ditta “CO.VI.M” di Campobello, operante nel settore vinicolo- ha dichiarato che Nicolò GENTILE e suo figlio Salvatore nel periodo di vendemmia compivano trasporti di vinaccia nella sede dell’azienda. Ha aggiunto che, sebbene l’autotrasportatore fosse il padre, il giovane lo accompagnava per scaricare l’uva, operazione che doveva essere compiuta con il forcone, dato che la “CO.VI.M.” non aveva all’epoca i macchinari per eseguirla. Il testimone, su domanda presidenziale, ha specificato che, nonostante solitamente i due andassero insieme, dato il lasso di tempo trascorso dal 1991 non può essere certo che non sia mai capitato che uno dei due si sia recato da solo nella sede dell’azienda (cfr. deposizione del MANZO all’udienza del 23 novembre 1999 e bolle di accompagnamento della ditta LICATA datate 26 e 28 settembre 1991, prodotte dalla difesa dell’imputato all’udienza del 17 gennaio 2000).

Ora, le deposizioni del PROVENZANO e del MANZO non possono essere giudicate idonee a provare che la mattina del 26 settembre 1991, mentre avvenivano il sequestro e l’omicidio del CALVARUSO, il GENTILE stesse lavorando per conto della ditta LICATA, consegnando un carico di vinaccia al PROVENZANO perché lo portasse ad Alcamo e aiutando il padre a trasportarne un altro alla “CO.VI.M.”.

Infatti, da un lato non è verosimile -dato il lungo lasso di tempo trascorso- che i testimoni possano ricordare con esattezza la circostanza che egli il giorno del delitto abbia provveduto personalmente a svolgere le attività descritte. Invece, a giudizio della Corte, essi si sono limitati a descrivere (a tale proposito, il MANZO è stato esplicito) la situazione ordinaria, che vedeva certamente il giovane aiutare tanto il genitore che gli suoceri nelle rispettive attività professionali. Ne consegue, che sulla sola base delle loro deposizioni, non è certamente possibile inferire l’estraneità del prevenuto rispetto ai fatti delittuosi in trattazione.

Né può ritenersi che le parole del MANZO e del PROVENZANO abbiano trovato un riscontro tranquillizzante nella documentazione prodotta dalla difesa. Infatti, le bolle di accompagnamento emesse dalla ditta LICATA per la “CO.VI.M.” e per la “Enodistil S.p.A.” sono state firmate, in qualità di vettore, rispettivamente da Nicolò GENTILE e da Onofrio PROVENZANO, cosicchè dalle stesse non è possibile trarre una conferma alle dichiarazioni dei testimoni. Con specifico riferimento alle seconde, in particolare, è ipotizzabile che il GENTILE il 26 settembre 1991 abbia, come faceva sempre, compilato la bolla, che fu successivamente consegnata all’autista da un’altra persona.

Alla luce dei suesposti elementi probatori, deve ritenersi che le chiamate in correità del SINACORI e del GERACI -tra loro concordi in ordine al ruolo svolto dal prevenuto nell’azione e logicamente riscontrate dalla posizione del medesimo all’interno della cosca di Campobello, sul quale ci si soffermerà nella scheda dedicata al medesimo imputato con riferimento all’art.416 bis- siano idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico di Salvatore GENTILE in ordine ai fatti delittuosi ascrittigli.

MESSINA DENARO MATTEO

Francesco GERACI ha affermato che:

– in un’occasione in cui si trovavano al “Circolo Pirandello” di Castelvetrano il MESSINA DENARO preannunciò a lui, a CIACCIO Leonardo e a CLEMENTE Giuseppe che avrebbero dovuto recarsi a Campobello di Mazara persone di Alcamo sequestrare e uccidere un uomo;

– i quattro Castelvetranesi partirono di mattina a bordo della FIAT Uno del CIACCIO e forse di un’altra autovettura, che poteva essere o quella del collaboratore o la Renault 21 o la Renault 4 del CLEMENTE; essi, per altro, non si fermarono nei pressi della cantina, poiché temevano che qualcuno potesse riconoscerli, attesa la notevole vicinanza tra Castelvetrano e Campobello di Mazara;

– dopo il sequestro gli uomini del commando decisero di andarsene dal capannone di Campobello di Mazara dove avevano portato in un primo momento il CALVARUSO, dato che non lo ritenevano un rifugio sicuro; dopo che il GERACI ebbe fatto notare al MESSINA DENARO che a circa cento o duecento metri di distanza dalla base lavorava un gruppo di muratori, quest’ultimo chiese se qualcuno aveva le chiavi della villetta di Triscina; avendo il CLEMENTE risposto affermativamente, si recarono nella villetta del predetto imputato;

– dopo l’omicidio il GERACI se ne andò senza attendere che le persone che si erano incaricati di sopprimere il cadavere ritornassero; il collaboratore non è stato in grado di precisare con chi si allontanò, ma gli pareva di essersene andato con il MESSINA DENARO e il CIACCIO;

– successivamente fu lo stesso MESSINA DENARO a raccontargli che il cadavere del CALVARUSO era stato portato a Tre Fontane e bruciato.

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che:

– il MESSINA DENARO fu tra i partecipanti al rapimento del CALVARUSO; si incontrò con i membri del commando non provenienti da Castelvetrano vicino alla casa di Nardo BONAFEDE, dove si era dato appuntamento con il GANCITANO e lo stesso SINACORI;

– dopo il sequestro, avendo deciso di non rimanere nel capannone abbandonato alla periferia di Campobello di Mazara poiché non lo ritenevano un posto sicuro, si diressero in un villino vicino a Triscina nella disponibilità dei quattro Castelvetranesi che erano presenti, senza per altro essere in grado di precisare a chi appartenesse;

– dopo che il CALVARUSO fu ucciso, il MESSINA DENARO, il SINACORI, l’URSO e forse a qualche altro si diressero a Tre FONTANE a bordo di un’autovettura, dove scaricarono il cadavere vicino alla spiaggia, lo coprirono con sterpaglie e poi lo bruciarono; infine rientrarono nella villetta del CLEMENTE.

Giuseppe FERRO ha detto che:

– il MESSINA DENARO fu tra le persone che parteciparono al fatto delittuoso in esame e anzi ebbe un ruolo direttivo nell’operazione in quanto responsabile del mandamento territorialmente competente;

– fu il prevenuto, insieme ad altri, a suggerire ai complici di allontanarsi dal capannone abbandonato;

– al termine dell’interrogatorio il MESSINA DENARO strangolò la vittima insieme ad altre tre o quattro persone che non ha saputo identificare;

– dopo che ebbero spogliato il cadavere dei vestiti e degli effetti personali il MESSINA DENARO incaricò il padrone di casa e altri ragazzi che erano là di bruciare i suddetti oggetti, caricò la salma in macchina e uscì insieme ad alcuni altri per portarlo via.

Come si preciserà meglio nella scheda personale dedicata al MESSINA DENARO, egli all’epoca del delitto era già un membro autorevole di “cosa nostra” ed era certamente un personaggio carismatico, dotato dell’autorevolezza necessaria per imporre la propria volontà agli altri e prendere le decisioni che di volta in volta si rendevano necessarie nel corso dell’azione.

Pertanto, i resoconti dei collaboratori, che ne hanno delineato il ruolo in maniera sostanzialmente conforme, sottolineandone la dimensione di vero e proprio capo del commando, oltre a riscontrarsi reciprocamente, appaiono pienamente compatibili con le ulteriori risultanze probatorie relative al prevenuto in esame.

L’unica difformità tra i racconti del FERRO, del GERACI e del SINACORI relativa al ruolo di quest’ultimo è l’affermazione del primo secondo la quale egli avrebbe guidato l’autovettura che entrò nella cantina e sulla quale il CALVARUSO venne costretto a salire. A giudizio di questa Corte, per altro, come si è già sottolineato, il FERRO ha un errato ricordo del fatto, non solo perché il SINACORI e il GERACI hanno negato la circostanza, ma anche perché l’affermazione di quest’ultimo collaboratore secondo la quale i Castelvetranesi decisero di rimanere in posizione defilata in quanto erano noti a Campobello appare del tutto logica.

Come si è già precisato, all’epoca del delitto il MESSINA DENARO era libero.

Alla luce delle predette considerazioni, deve essere ritenuta raggiunta la piena prova della penale responsabilità del MESSINA DENARO in ordine ai delitti ascrittigli, costituita dalle concordi chiamate in correità di ben tre collaboratori ritenuti attendibili, riscontrate altresì da significativi elementi di carattere logico.

OMICIDIO GRIMALDI BALDASSARE

Baldassare GRIMALDI fu assassinato il 5 marzo 1992 a Salemi, dove viveva e lavorava.

Il delitto venne ricompreso nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, in quanto la vittima era il marito di Anna GRECO, figlia di Domenico e di BAGLIO Benedetta e sorella di Lorenzo cl.1967 e di Vincenza, sposata con Carlo MANNO e pertanto era inserito nel clan familiare maggiormente implicato nello scontro.

Proprio in considerazione del contesto in cui l’omicidio era maturato, inizialmente gli inquirenti ritennero che ne fosse responsabile Simone BENENATI, affiliato alla cosca mafiosa di Alcamo e vicino a Vincenzo MILAZZO, rappresentante del mandamento.

Tuttavia il BENENATI -tratto a giudizio dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani per rispondere dell’omicidio premeditato e perpetrato avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. e dei connessi reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo- venne assolto per non avere commesso il fatto, con sentenza emessa il 12 gennaio 1995.

Per ragioni di chiarezza espositiva e di completezza appare opportuno ripercorrere i punti salienti della citata decisione.

La sera del 5 marzo 1992, intorno alle ore 20,00, Baldassare GRIMALDI fu attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco nella piazza principale di Salemi. Pur prontamente soccorso e trasportato d’urgenza al locale nosocomio, decedette in breve volgere di tempo.

Una prima sommaria ispezione corporale del cadavere evidenziò la presenza, addosso alla vittima, di una pistola Beretta cal.7,65 con matricola abrasa.

L’ispezione cadaverica del defunto e la susseguente autopsia consentirono di accertare che il decesso era stato determinato da lesioni cardio-polmonari procurate da nove colpi d’arma da fuoco corta, verosimilmente di calibro 38 special, come si evinceva in particolare dal rinvenimento tra i tessuti del cadavere di due proiettili del predetto calibro.

Il Maresciallo LA TORRE, comandante dei Carabinieri di Salemi, che intervenne personalmente sul luogo dell’omicidio notando il cadavere del GRIMALDI riverso ai piedi della scalinata che collegava via Matteotti a piazza Libertà, si accorse che Salvatore ARMATA, distante circa dodici metri dal corpo esanime, gli faceva cenno di volergli parlare. Ordinò quindi al carabiniere LO PRESTI di accompagnare in caserma l’ARMATA, il quale giunto in quest’ultimo luogo dichiarò di avere assistito al delitto e di intendere collaborare con gli inquirenti, fornendo la descrizione somatica di uno dei sicari, il quale, dopo avere fatto fuoco, gli era passato davanti a breve distanza.

La notte stessa dell’omicidio, l’ARMATA venne condotto nella sede della Compagnia Carabinieri di Alcamo, dove intorno alle ore 1,00 procedette a ricognizione fotografica e individuò il sicario nel soggetto ritratto nella fotografia 216, effigiante BENENATI Simone, il quale venne sottoposto a fermo.

Nel corso delle indagini preliminari Salvatore ARMATA venne sottoposto a incidente probatorio e in quella sede ribadì il contenuto delle prime sommarie informazioni rese e delle ricognizioni fotografiche, confermando la presenza di Simone BENENATI nel gruppo di fuoco composto da tre persone che la sera del 5 marzo aveva sparato all’indirizzo del GRIMALDI. In particolare riferì che fin dalle ore 18,45 di quel giorno aveva notato tre individui sospetti non salemitani che sostavano nei pressi di piazza della Libertà. Era presente in piazza quando udì alcuni colpi di pistola che ne attrassero l’attenzione sulla scena del delitto. Vide il GRIMALDI stramazzare sui gradini della scalinata che raccordava piazza della Libertà a via Matteotti e riconobbe gli stessi individui che aveva notato in precedenza, i quali, impugnando ciascuno un’arma, sfilavano a pochi metri da lui, dirigendosi verso il lato opposto della piazza, in direzione del sottostante parcheggio comunale. L’ARMATA aggiunse infine che aveva riconosciuto le armi impugnate dai sicari come una pistola calibro 9 e una calibro 7,65.

Poco prima dell’incidente probatorio l’ARMATA venne avvicinato da un certo CURIA, il quale affrontò con lui l’argomento di una sua eventuale collaborazione con le forze di polizia in merito all’accaduto. In tale conversazione, che venne registrata dall’ARMATA su un magnetofono, il CURIA usò espressioni di segno inequivoco (“…. Tu non sai come funzionano le cose ….. Non è che ha detto a chi hai visto quella sera …. Ma io per te lo sto facendo”) diretta a dissuadere il giovane paventandogli le “complicazioni” che un consimile atteggiamento avrebbero potuto arrecargli.

In dibattimento il Maresciallo LA TORRE descrisse la personalità della vittima: Baldassare GRIMALDI aveva specifici precedenti penali (in ultimo per incendio doloso) che lo avevano portato varie volte in carcere ed era stato anche assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. Aggiunse che ufficialmente il GRIMALDI gestiva insieme alla moglie Anna GRECO un negozio di articoli da regalo situato nella via Amendola, dirimpetto all’oreficeria della madre, PERI Francesca.

L’ARMATA ribadì quanto aveva affermato nell’incidente probatorio e in particolare che:

– la sera del delitto, verso le ore 18,45, mentre si trovava in piazza libertà aveva notato, all’interno di un bar, due individui che avevano attirato la sua attenzione per il fatto che tenevano costantemente la mano dentro la tasca del giubbotto. Si trattenne in piazza;

– verso le ore 19,00 aveva visto il GRIMALDI passare insieme alla figlioletta, dirigendosi verso la via Amendola;

– verso le ore 20,00, improvvisamente, la sua attenzione era stata richiamata verso la scalinata che collegava la piazza con via Matteotti, dove aveva scorto i due individui di poco prima posti alle spalle del GRIMALDI, il quale ultimo stava salendo le scale verso via Matteotti, e un terzo soggetto che avanzava di fronte alla vittima; i due uomini predetti avevano esploso circa otto colpi d’arma da fuoco (dei modelli già specificati in incidente probatorio) all’indirizzo della vittima, che si era accasciata sulle scale;

– in compagnia del GRIMALDI al momento dell’agguato vi era tale DRAGO Salvatore, compaesano dell’ARMATA, il quale si era ritratto prontamente dalla traiettoria dei colpi, ma, appena finita la sparatoria, si era accodato al commando che si dirigeva, attraversando la piazza, verso il vicino parcheggio comunale;

– il testimone, rimasto fermo tra gli alberi, aveva visto passare a poca distanza da lui i killer e il DRAGO, al quale i primi facevano cenno di non agitarsi;

– infine, aveva fornito una descrizione somatica del killer riconosciuto in Simone BENENATI, affermando che portava un copricapo che lasciava scoperti radi capelli all’altezza delle tempie e indossava un giubbotto blu scuro e un paio di jeans.

Francesca PERI, madre della vittima, riferì che il figlio era andato a trovarla nel negozio di oreficeria che ella gestiva in via Amendola alle ore 19,50 circa e che nell’occasione aveva lasciato nell’esercizio la figlioletta, che era con lui. Dichiarò inoltre che quel giorno il giovane era sempre stato in compagnia di DRAGO Salvatore, che, benchè amico di Baldassare, il giorno dopo l’omicidio si era allontanato dal paese e non aveva presenziato ai funerali.

Simone BENENATI descrisse dettagliatamente i suoi movimenti successivi alle ore 18,00 del giorno 5 marzo 1992 e vari testimoni li confermarono fin nei dettagli, ivi compreso l’orario degli stessi. Essi affermarono, in particolare, di ricordare con precisione le circostanze riferite perché pochi giorni dopo avevano letto del coinvolgimento del BENENATI nell’omicidio del GRIMALDI e se ne erano meravigliati.

La moglie dell’imputato, DI BLASI Caterina, affermò che la suocera le aveva detto che il marito si era allontanato dal negozio alle ore 18,00 circa e che ella lo aveva rivisto alle ore 20,15, confermando sotto questi profili la versione del marito.

CUTINO Graziella, GUGGINO Giuseppe, BOSCO Antonino, AMATO Salvatore, AGNELLO Rosario e VACCARO Giovanni, tutti impiegati della cooperativa “Cea”, confermarono che il BENENATI aveva sostato nei locali della cooperativa tra le 18,45 e le 19,15 circa ed era uscito alla chiusura con la CUTINO e il BOSCO.

Saverio PROVENZANO, impiegato della cassa cooperativa Don Rizzo di Alcamo, agenzia di Camporeale, dichiarò di averlo incrociato per strada alle 19,20 circa, mentre stava rientrando dal lavoro, e di essersi intrattenuto con lui fin verso le 19,40.

Il ragioniere Vincenzo PALMERI, consulente fiscale, e i suoi impiegati BENENATI Francesca e RIMI Giuseppe affermarono che l’imputato era entrato nel loro ufficio alle 19,30 circa per mostrare al PALMERI un verbale di contravvenzione elevato dalla guardia di finanza nei confronti della discoteca “New Kennedy”.

Infine, GUCCIONE Gioacchino affermò che quella sera aveva cenato insieme al BENENATI, il quale si era presentato all’appuntamento allo svincolo autostradale in direzione di Partinico verso le ore 21,00.

Tra i testi della difesa venne escusso anche Salvatore DRAGO, che negò di avere assistito al delitto (in contrasto con le dichiarazioni dibattimentali dell’ARMATA) e di essere amico fraterno del GRIMALDI, di cui a suo dire era solo conoscente (contrariamente a quanto aveva rivelato Anna GRECO, la quale aveva insistito sul loro rapporto di amicizia).

La Corte, data la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti, assolse il BENENATI per non avere commesso il fatto.

Da un lato, infatti, la testimonianza dell’ARMATA su alcuni punti era stata contraddittoria (l’addotta presenza di tre killer fin dalle 18,45 nell’incidente probatorio e di due soli, in quel primo frangente, in dibattimento; la presenza del DRAGO, di cui nelle prime audizioni non vi era traccia; il modello delle armi, che il teste descrisse come semiautomatiche -pistole calibro 9 e 7,65- ma che erano certamente revolver, dato che sul luogo del delitto non vennero trovati bossoli).

Dall’altro lato, poi, il suo riconoscimento del BENENATI come uno dei killer cedeva necessariamente di fronte all’alibi dell’imputato, atteso che numerosi testimoni avevano confermato puntualmente le sue affermazioni, che erano apparse coerenti e non inficiate dal controesame e da cui si evinceva l’impossibilità della presenza a Salemi del BENENATI al momento del delitto. Inoltre la addotta giustificazione di ricordi così precisi sulla base delle cronache giornalistiche immediatamente successive al fatto aveva trovato conferma nella effettiva presenza sul “Giornale di Sicilia” dei giorni 6, 7 e 9 marzo 1992 di diffuse trattazioni dell’episodio, con indicazioni specifiche anche circa l’orario del delitto.

La decisione di primo grado fu confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo con la sentenza del 27 febbraio 1996, che si giovò altresì delle propalazioni del PATTI, il quale aveva già cominciato a collaborare con la giustizia e aveva scagionato il BENENATI, rendendo dichiarazioni conformi a quelle fatte nel presente procedimento.

La pronuncia di secondo grado non fu impugnata e divenne esecutiva in data 21 ottobre 1996.

Sulla base delle propalazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, quest’ultimo è stato rinviato a giudizio per rispondere -in concorso con BONAFEDE Natale, CASCIOLO Gaspare, GANCITANO Andrea e MANCIARACINA Andrea, nonchè con MILAZZO Vincenzo, TITONE Antonino (deceduti) e altre persone allo stato non identificate- dell’omicidio di Baldassare GRIMALDI, premeditato e commesso in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, oltre che dei reati satellite di illegali detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per il delitto, aggravati ai sensi degli artt. 61 n.2 c.p. e 7 D.L.152/91.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni di Salemi e Palermo e Anna GRECO, in qualità di vedova del GRIMALDI e di esercente la patria potestà sulla figlia minore Francesca, nata il 13 giugno 1988.

Antonio PATTI ha ammesso di avere avuto un ruolo nell’assassinio di GRIMALDI Baldassare, cognato dei GRECO.

Ha affermato che un giorno del 1990 in cui si recò in carcere per tenere un colloquio con il fratello, il quale era stato arrestato per una rapina, incontrò anche Giovanni LEONE, il quale era detenuto in quella casa circondariale. Costui gli riferì che nella cella n.7 erano rinchiusi SPEZIA Nunzio e suo figlio Vincenzo, i quali cercavano di “filarsi” il GRIMALDI, anch’egli ristretto nel medesimo carcere, per sapere dove si trovava Lorenzo GRECO, in modo da poterlo eliminare. Aggiunse che il GRIMALDI piangeva, dicendo che non sapeva nulla.

Il collaboratore ha affermato con certezza che la vittima fu assassinata il 7 marzo 1992, aggiungendo di ricordare con precisione la data, poiché il giorno 14 ci fu l’agguato in cui fu ucciso il TITONE ed egli stesso venne ferito.

L’azione, a detta del PATTI, si svolse in due distinte fasi.

Egli ricevette l’incarico di partecipare all’operazione dal SINACORI e da MANCIARACINA, che erano divenuti reggenti del mandamento di Mazara del Vallo dopo l’arresto di AGATE Mariano.

Il collaboratore ha aggiunto che il giorno prima di quello dell’esecuzione si recò nella casa di campagna di CASCIOLO Gaspare, che era il rappresentante di Salemi, dove convennero anche quest’ultimo, Andrea MANCIARACINA e Natale BONAFEDE. Nell’immobile era già stato preparato un “vespone” rubato dai Marsalesi, che serviva come mezzo di trasporto per i sicari.

Era presente altresì un ragazzo robusto “con la faccia rossa”, che li accompagnò in città, in un piccolo ufficio. I killer si fermarono in quest’ultimo luogo, mentre il giovane uscì per vedere se il GRIMALDI era in giro.

Non avendo il battitore notato l’obiettivo, i componenti del gruppo di fuoco si allontanarono, dandosi appuntamento per il giorno successivo. Il PATTI per altro fece presente che non poteva andare e che avrebbe mandato il TITONE, in quanto era il periodo di Carnevale ed egli aveva promesso a sua moglie che l’avrebbe portata a ballare.

Il giorno successivo Natale BONAFEDE andò a prendere il TITONE. Il PATTI, che dopo l’omicidio di D’AMICO Vincenzo era stato nominato reggente della “famiglia” di Marsala (cfr. infra, Parte IV – Capitolo V), si era accordato con il cognato che, compiuto l’agguato, quest’ultimo lo ragguagliasse telefonicamente. Per altro, il TITONE si dimenticò dell’impegno assunto e il collaboratore, per sapere che cosa fosse successo, lo raggiunse nella sala da ballo “Favorita” dove lavorava. La sera stessa, dunque, il PATTI seppe dal cognato l’accaduto: avevano partecipato all’azione lo stesso TITONE, MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea, BONAFEDE Natale e CASCIOLO Gaspare; il GANCITANO aveva sparato al GRIMALDI senza ucciderlo e il TITONE, vedendolo contorcersi a terra, gli aveva dato il colpo di grazia (cfr. esame del PATTI all’udienza del 1 ottobre 1998).

In sede di controesame il PATTI ha sostanzialmente ribadito le affermazioni fatte all’udienza del 1 ottobre 1998, aggiungendo che:

– la sera del fallito tentativo di omicidio egli andò a Salemi a bordo della propria autovettura FIAT Uno, insieme a MANCIARACINA Andrea e a BONAFEDE Natale, ma rientrò a Marsala accompagnato dal CASCIOLO a bordo dell’Audi 80 scura di quest’ultimo, in quanto la sua automobile serviva ad Andrea MANCIARACINA, che gliela restituì alcuni giorni dopo;  

– la villa del CASCIOLO era un edificio di un solo piano ed era ubicata lungo la strada che conduceva a Gibellina (cfr. controesame del PATTI all’udienza del 16 giugno 1999).

Per altro, i difensori degli imputati gli hanno contestato alcune discrasie tra quanto affermato in dibattimento e quanto aveva detto in precedenza, in sede di indagini preliminari, e in particolare:

– in esame ha affermato che apprese che il GRIMALDI era stato ucciso la sera stessa, mentre il 4 febbraio 1997 aveva detto di averlo saputo il giorno dopo; il collaboratore ha chiarito il senso delle sue parole, assumendo che quella notte rincasò alle 4,00 o alle 5,00 del mattino e pertanto verosimilmente fece confusione tra i termini “sera” e “giorno successivo”;

– in controesame ha dichiarato di non essere in condizione di specificare se il SINACORI in quel periodo fosse a Mazara del Vallo, mentre il 4 febbraio 1997 aveva sostenuto che andava ogni giorno in questo paese e lo incontrava sempre; il PATTI ha spiegato che in effetti andava spesso a Mazara e lo vedeva perché abitava in quella città e che comunque la sera precedente l’omicidio non lo aveva incontrato;

– in esame e controesame ha detto che il mandato di uccidere il GRIMALDI gli fu conferito dal SINACORI e MANCIARACINA Andrea, mentre il 18 luglio 1995 aveva affermato che lo ricevette direttamente dal SINACORI; il collaboratore ha confermato la versione dei fatti fornita in dibattimento;

– in controesame ha sostenuto che la sera del fallito attentato ritornò direttamente a Marsala, mentre il 18 luglio 1995 aveva riferito che tutti i presenti si recarono a Mazara; il PATTI ha confermato quanto detto in dibattimento (cfr. controesame del PATTI, cit.).

Vincenzo SINACORI ha negato ogni suo diretto coinvolgimento diretto nel fatto di sangue in esame, affermando che divenne reggente del mandamento di Mazara ai primi di marzo del 1992, dopo circa un mese dall’arresto di Mariano AGATE. Alcuni giorni dopo il suo rientro da Roma, dove si era recato per progettare gli attentati contro Giovanni FALCONE e Maurizio COSTANZO, il SINACORI si recò dal RIINA a Palermo insieme a MESSINA DENARO Matteo e in questa occasione, il capo di “cosa nostra” gli disse di avvertire Andrea MANCIARACINA che loro due erano i reggenti del mandamento e di indire una riunione per ufficializzare la cosa, facendo per altro risultare, tramite AGATE Giovan Battista, che si era trattato di una disposizione di Mariano AGATE. Il RIINA, infatti, sapeva che MESSINA Francesco si aspettava di essere nominato nuovamente reggente, come era stato sempre durante la detenzione dell’AGATE, e non voleva che si inquietasse con lui, dato che aveva bisogno di “Mastro Ciccio” per la latitanza e forse per altre ragioni private. Pertanto il SINACORI ha negato di avere impartito al PATTI l’incarico di commettere l’omicidio in parola, non avendone all’epoca l’autorità. Infatti, l’omicidio GRIMALDI, del cui progetto egli era a conoscenza, avvenne pochi giorni prima di questa “nomina”, mentre il collaboratore era a Roma con MESSINA DENARO Matteo per progettare attentati contro FALCONE e COSTANZO. Di conseguenza al momento dell’esecuzione del progetto omicidiario non era ancora reggente e non aveva il potere di incaricare il PATTI dell’esecuzione.

Il SINACORI ha aggiunto che fu informato delle circostanze dell’assassinio del GRIMALDI da GANCITANO Andrea e, forse, anche da MANCIARACINA Andrea.

I Mazaresi erano interessati all’omicidio, poiché avvenne nel loro mandamento, ma il crimine fu perpetrato nell’interesse degli Alcamesi, i quali sostenevano che appoggiava i GRECO. Vincenzo MILAZZO ne parlò loro probabilmente in occasione di una riunione nel territorio mazarese, dove avevano modo di incontrarsi perché in quell’epoca era in corso la guerra di Marsala, alla quale diedero un contributo anche uomini di Alcamo.

Con specifico riferimento alle modalità esecutive del delitto, il GANCITANO riferì al collaboratore che vi fu un primo tentativo, a cui partecipò il PATTI e nel quale non fu possibile agire, e un secondo, a cui il reggente della cosca di Marsala non presenziò per problemi personali, mandando in sua vece il TITONE. In quest’ultima occasione fu realizzato l’omicidio: erano presenti MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea, TITONE Antonino e BONAFEDE Natale. Lo stesso GANCITANO aggiunse che lo aveva ucciso lui, senza per altro raccontargli altri particolari.

Il SINACORI non ha saputo precisare se CASCIOLO Gaspare era presente. Per altro, il collaboratore ha aggiunto che a quell’epoca il predetto imputato era il rappresentante di Salemi e, sulla base delle sue conoscenze, come regola generale di “cosa nostra” il capo della “famiglia” nel cui territorio venivano commessi gli omicidi ne era sempre informato, anche se era possibile che talvolta vengano perpetrati assassinii all’oscuro di tutti.

Il collaboratore ha specificato altresì di essere a conoscenza del fatto che per questo delitto fu arrestato Simone BENENATI e di avere commentato la notizia con altri “uomini d’onore”, i quali che sapevano costui era del tutto estraneo al fatto. In particolare, MILAZZO disse che era sicuro che sarebbe stato assolto, poiché era del tutto estraneo e aveva anche un alibi (cfr. esame, controesame e riesame del SINACORI resi rispettivamente all’udienza del 7 ottobre 1998 il primo e a quelle del 24 e del 28 giugno 1999 gli altri).

Sul delitto in parola hanno reso dichiarazioni altresì Giovanni BRUSCA, Giuseppe FERRO, Benedetto FILIPPI e Lorenzo GRECO.

Il BRUSCA ha affermato di essere a conoscenza del fatto che a Salemi fu perpetrato un omicidio e che a curare l’esecuzione furono i Mazaresi, perché gli inquirenti accusarono BENENATI Simone, che era completamente estraneo al fatto. Dapprima l’interessato e poi, dopo il suo arresto, la sorella, andarono ad Altofonte da lui, dal DI MATTEO e dal GIOÈ, domandando loro di aiutarli a dimostrare l’innocenza del predetto “uomo d’onore” fornendogli un alibi. Il BRUSCA discusse la questione anche con MILAZZO Vincenzo e SINACORI Vincenzo e apprese che “c’era stato Andrea GANCITANO, che c’era stato Enzo SINACORI, non so se lo stesso Vincenzo MILAZZO, Antonino ALCAMO”. Con riferimento ai soggetti coinvolti nel delitto, per altro, il collaboratore non è stato in grado di specificare con certezza la fonte da cui apprese la notizia (cfr. esame di Giovanni BRUSCA all’udienza del 1 ottobre 1998).

Giuseppe FERRO, pur non conoscendo il nome della vittima, ha affermato di essere a conoscenza dell’intervenuto omicidio del marito di Anna GRECO, sorella di Lorenzo cl.1967, a Salemi. Ha aggiunto di non essere stato tra gli esecutori materiali del delitto, ma di avere appreso dal MILAZZO alcuni particolari: l’assassinio fu commesso dalla “famiglia” di Alcamo nell’ambito della faida che in quel periodo insanguinava il paese; la vittima in precedenza era stata contattata in carcere da Marsalesi e Mazaresi; del crimine in un primo tempo fu accusato Simone BENENATI, il quale per altro era innocente (cfr. esame del FERRO all’udienza del 7 ottobre 1998).

Benedetto FILIPPI ha dichiarato che Baldassare GRIMALDI, marito di Anna GRECO, era originario di Salemi, paese nel quale aveva un negozio di giocattoli e sua madre una gioielleria. Cominciò ad aiutarli dopo l’agguato alle suocero, GRECO Domenico, e ai cognati Lorenzo cl.1967 e Carlo MANNO, finanziandoli con denaro, procurando loro munizioni e aiutandoli a vendere la refurtiva. Tuttavia il FILIPPI ha aggiunto di non sapere nulla del suo omicidio, che fu commesso dopo che egli si era già costituito (cfr. esame dell’imputato di reato connesso all’udienza del 30 settembre 1998).

Lorenzo GRECO cl.1967 ha dichiarato che Baldassare GRIMALDI, marito di sua sorella Anna, fu assassinato a Salemi proprio a causa di questo vincolo di affinità che lo univa a lui e, sebbene non avesse mai aiutato il loro gruppo, i loro nemici temevano che lo facesse.

Il collaboratore ha aggiunto che durante la guerra di mafia di Alcamo il GRIMALDI fu detenuto nel carcere a Marsala, dal quale fu liberato alla fine del 1991 e messo agli arresti domiciliari. Mentre era ristretto nella suddetta casa circondariale, alla fine del 1990 o all’inizio del 1991, suo cognato fu avvicinato da SPEZIA Vincenzo e Nunzio, i quali gli chiesero con tono minaccioso di aiutarli a trovare il collaboratore. Il GRIMALDI rispose che non sapeva dove fosse e che comunque era un ragazzo e gli pareva strano che avesse potuto commettere i reati di cui leggeva sui giornali; un giorno, mentre giocavano a calcio litigarono, anche perché il suo congiunto non aveva dato loro l’informazione richiesta. Quando sua sorella Anna e lo stesso GRIMALDI, il quale era andato a trovarlo, gli raccontarono questo episodio, egli consigliò al cognato di restare in casa e di stare attento, anche perché era carnevale e eventuali attentatori potevano facilmente travestirsi. Il GRIMALDI tuttavia gli rispose che era tranquillo, poiché a Salemi aveva un padrino, Erasmo LO CASTRO, il quale lo avrebbe aiutato. Il GRECO non ha saputo riferire quali rapporti intercorressero tra i due uomini, ma ha specificato che costui intervenne quando sua sorella Anna fuggì con GRIMALDI prima del matrimonio, che poi fu celebrato, e garantì per il giovane con il padre della sposa.

Il GRECO ha aggiunto che dopo la scarcerazione, in effetti, suo cognato parlò con il LO CASTRO, il quale gli consigliò di andarsene da Salemi, cosa che lui non aveva voluto fare perché aveva un’avviata attività commerciale; gli consigliò altresì di stare attento, poiché egli non poteva garantire del tutto per lui. Il GRIMALDI, tuttavia, nonostante questo avvertimento, non credette che la situazione fosse tanto grave da costringerlo ad andarsene, cessando così la sua avviata attività commerciale. Il collaboratore ha riferito altresì che, nei giorni precedenti l’omicidio, suo cognato si spaventò, perché al bar gli si erano avvicinate improvvisamente alcune persone.

Il GRECO ha negato che il GRIMALDI aiutasse il gruppo di cui egli faceva parte, precisando che l’unico fatto specifico che poteva essergli addebitato era la commissione di rapine ai danni di Nino COPPOLA e di Antonino BONURA; del resto, aveva anche favorito la latitanza di Vito PROVENZANO, vicino alla “famiglia” mafiosa, che aveva conosciuto nel carcere di Marsala.

Il GRECO ha concluso dicendo che dopo la morte del marito, sua sorella iniziò a collaborare con il dottor BORSELLINO e rimase per alcuni mesi in località protetta, mentre la famiglia faceva di tutto per farla ritrattare (cfr. esame del GRECO all’udienza del 30 settembre 1998).

Anna GRECO ha sostanzialmente confermato che dichiarazioni del fratello, aggiungendo che vide il marito Baldassare GRIMALDI per l’ultima volta il giorno in cui fu ucciso a pranzo e che poi l’uomo andò al negozio con la loro figlia di due anni e mezzo e non fece più ritorno.

Ha negato che suo marito frequentasse il cognato Lorenzo, il quale all’epoca dell’omicidio era latitante. Ha per altro precisato di non essere molto addentro alle vicende del fratello, poiché dopo il suo matrimonio visse a Salemi, pur continuando a frequentarlo.

La GRECO ha specificato che negli ultimi tempi il GRIMALDI temeva per la sua incolumità. Nel 1990 e 1991, infatti, fu detenuto nel carcere di Marsala per incendio ai danni di una persona di Salemi, di cui non ha ricordato il nome. In prigione ricevette minacce dal figlio di SPEZIA Nunzio (il quale fu ristretto nello stesso periodo nella medesima casa circondariale insieme al padre), il quale gli chiese di riferire dove fosse Lorenzo GRECO, aggiungendo che se non lo avesse fatto non avrebbe visto crescere la sua bambina. Suo marito rispose che non sapeva dove fosse il cognato e che non poteva neppure investigare in tal senso, poiché così avrebbe tradito sua moglie; domandò altresì al suo interlocutore se, al suo posto, non avrebbe agito allo stesso modo, ricevendo una risposta negativa; disse infine che voleva solo godersi la famiglia e non gli interessava niente delle vicende in cui era coinvolto suo cognato. Anna GRECO venne informata di questo scambio di vedute durante un colloquio avvenuto nel corso della carcerazione del marito ed ebbe modo di conoscere i due SPEZIA.

Il GRIMALDI non ricevette altre minacce né in prigione, né dopo la sostituzione del regime della custodia in carcere con gli arresti domiciliari da scontare nella casa di sua suocera nella campagna di Salemi, avvenuta nel dicembre 1991 (era stato arrestato nel dicembre 1990), e la successiva liberazione.

La vedova ha specificato altresì che suo marito non era preoccupato, tanto che, sebbene ella lo invitasse ad andarsene dal paese, egli rimase e non prese precauzioni, sostenendo che non aveva nulla da temere, dato che non aveva fatto niente di male. In particolare, l’uomo contava sull’aiuto del suo padrino di cresima, Erasmo LO CASTRO, con cui era in ottimi rapporti e che era intervenuto anche nel 1988, all’epoca della fuga d’amore della GRECO con il GRIMALDI, andando a parlare con il padre di Anna e garantendo sulla correttezza delle intenzioni del giovane. La testimone non ha saputo riferire se suo marito parlò con il LO CASTRO della sua situazione. Invece, dato che era preoccupata perché in quel periodo venivano perpetrati omicidi e si diceva che era per fare del male a Lorenzo GRECO, ella ebbe un colloquio con il LO CASTRO nella casa di campagna della suocera: l’uomo le disse che era più conveniente per suo marito andarsene dal Salemi ed ella riferì al GRIMALDI queste parole, ricevendo un ulteriore rifiuto motivato con la convinzione di non avere nulla da temere poiché non aveva fatto nulla e non aveva rapporti con il cognato (cfr. deposizione di Anna GRECO all’udienza dell’8 ottobre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, deve essere in primo luogo vagliata la penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli, alla luce delle propalazioni dello stesso imputato e del PATTI.

Le dichiarazioni dei due collaboratori da un lato appaiono intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato sono state supportate da significativi riscontri.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei due collaboratori, singolarmente considerati, sono logici, precisi, dettagliati e sostanzialmente costanti. Essi, inoltre, sono stato ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame.

Le poche difformità verificatesi all’interno delle varie versioni rese nel corso del procedimento (per altro con esclusivo riferimento al PATTI) hanno avuto riguardo a particolari per lo più secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del collaboratore, a fronte da un lato di una narrazione estremamente precisa e dall’altro lato dell’esistenza di riscontri che hanno avvalorato gli aspetti principali delle sue dichiarazioni. Del resto, a fronte dell’immensa mole di informazioni riferite dal PATTI agli investigatori e al gran numero di omicidi su cui egli ha reso dichiarazioni, non può certo destare meraviglia che egli abbia dimenticato o confuso alcuni particolari.

Nonostante il PATTI, il SINACORI, il FERRO e il BRUSCA abbiano riferito fatti appresi dagli stessi de relato, non per questo la credibilità delle loro propalazioni deve essere negata automaticamente, ma deve essere vagliata alla luce dei principi già esposti nella parte introduttiva e che si richiameranno in seguito.

I menzionati collaboratori, e in particolare il PATTI e il SINACORI debbono essere giudicati intrinsecamente attendibili.

Depone a favore della credibilità intrinseca dei suddetti dichiaranti la circostanza che le loro propalazioni sono tra loro coincidenti e sono riscontrate dalle affermazioni degli altri collaboratori e di Anna GRECO, quanto alla ricostruzione del delitto e al contesto in cui esso deve essere collocato.

Passando ora alla disamina dei singoli elementi generali di riscontro, con riferimento alla causale del delitto deve ritenersi -concordemente del resto con le conclusioni alle quali era giunta già la Corte d’Assise di Trapani nel citato processo a carico di Simone BENENATI- che esso sia certamente di matrice mafiosa e che vada inserito nel contesto della feroce guerra scatenatasi tra la cosca di Vincenzo MILAZZO e il gruppo facente capo alla famiglia GRECO, della quale il GRIMALDI era un parente acquisito per avere sposato la figlia di GRECO Domenico.

Nel marzo 1992 il conflitto volgeva al termine in virtù della decimazione del gruppo perdente dei GRECO, i cui affiliati erano stati soppressi o catturati dalle forze dell’ordine. Rimaneva latitante solo Lorenzo GRECO, cognato del GRIMALDI, sicchè è verosimile che “cosa nostra” avesse l’intento di definire la controversia con l’eliminazione fisica del GRECO. Quest’ultimo fatto, del resto, è confermato dalle dichiarazioni di Anna GRECO, che ha riferito di un abboccamento di Vincenzo SPEZIA con il GRIMALDI nel carcere di Marsala finalizzato proprio alla volontà di apprendere il nascondiglio del cognato di quest’ultimo.

Ai fini dell’individuazione della matrice mafiosa del delitto non rileva la circostanza -che non è stata accertata all’esito dell’istruttoria dibattimentale- che il GRIMALDI fosse effettivamente un fiancheggiatore del cognato, come affermato dal FILIPPI e negato da Lorenzo e Anna GRECO. Infatti, è certo che il MILAZZO, anche in virtù della parentela che legava la vittima a uno dei più autorevoli esponenti del clan avverso, ne era sicuro e per questo ne decise l’assassinio.

In ogni caso, deve reputarsi che il GRIMALDI nutrisse timori per la propria vita, come dimostra l’avvenuto ritrovamento, addosso alla vittima, di una pistola calibro 7,65 con pallottola in canna. Del resto, tale atteggiamento appare ben comprensibile, tenuto conto del comportamento degli SPEZIA.

La matrice “alcamese” del delitto rende pienamente verosimile il coinvolgimento del rappresentante del mandamento di Alcamo, MILAZZO Vincenzo, concordemente riferita dal SINACORI, dal FERRO e dal BRUSCA, atteso che costui aveva in quell’epoca il completo controllo della situazione di “cosa nostra” nel suo territorio di competenza.

Del resto, la circostanza che il GRIMALDI fosse in pericolo a causa dei suoi legami di affinità con Lorenzo GRECO il giovane, che indussero i mafiosi a ritenere che egli fiancheggiasse il cognato, è dimostrata dalla circostanza, riferita da Anna GRECO, secondo cui il padrino del marito, Erasmo LO CASTRO, “uomo d’onore” di Salemi, consigliò al giovane di andarsene dal paese fino a quando la situazione non si fosse chiarita. L’appartenenza del LO CASTRO all’associazione mafiosa predetta costituisce un dato processualmente accertato, atteso che il suddetto individuo è stato giudicato responsabile del delitto di associazione mafiosa e condannato dal G.U.P. del Tribunale di Palermo alla pena di anni sei di reclusione, poi ridotta in appello ad anni tre e mesi otto, sulla base delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI (cfr. sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 25 novembre 1997 e dalla Corte d’Appello di Palermo il 28 ottobre 1998, divenuta irrevocabile il 16 febbraio 1999).

Erasmo LO CASTRO, in virtù del suo inserimento nell’associazione criminale denominata “cosa nostra”, era certamente a conoscenza, se non della decisione di sopprimere il figlioccio, quanto meno del pericolo mortale a cui lo stesso era esposto, in quanto si trattava di una diretta conseguenza del suo rapporto di affinità con un pericoloso nemico dell’organizzazione e della consolidata attitudine dei “corleonesi” di eliminare ogni soggetto anche solo potenzialmente pericoloso per l’organizzazione. Pertanto l’atteggiamento del padrino della vittima può costituire un riscontro, seppure indiretto, della reale natura del movente del delitto.  

Tra le propalazioni dei collaboratori in esame vi sono ulteriori riscontri reciproci:

1) il PATTI e il SINACORI hanno implicato nell’omicidio “uomini d’onore” del mandamento di Mazara del Vallo, indicando nominativamente gli esecutori materiali nelle stesse persone (come meglio si vedrà quando verranno trattate le singole posizioni dei chiamati in reità) e con la precisazione da parte del secondo che il loro coinvolgimento derivò dal fatto che Salemi ricadeva nel loro mandamento.

La notizia è stata confermata altresì dal BRUSCA e dal FERRO, che hanno detto che l’esecuzione fu curata dai Mazaresi, anche se il primo ha indicato i responsabili in modo diverso.

2) il PATTI ha rivelato che durante una visita in carcere a suo fratello il LEONE gli disse che SPEZIA Nunzio e Vincenzo cercavano di sondare GRIMALDI per avere notizie di GRECO.

L’episodio è stato confermato da Anna GRECO, Lorenzo GRECO e Giuseppe FERRO, i primi in modo dettagliato e quest’ultimo molto genericamente.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riscontrato la contemporanea presenza nel carcere di Marsala tra la fine del 1990 e la fine del 1991, del GRIMALDI, di SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, LEONE Giovanni e PATTI Gioacchino. In particolare il suddetto verbalizzante ha appurato che GRIMALDI Baldassare fu detenuto nel carcere di Marsala dal 14 dicembre 1990 al 3 dicembre 1991 con:

– SPEZIA Nunzio, il quale fu ristretto in quel carcere dal 16 ottobre 1990 al 13 dicembre 1992;

– SPEZIA Vincenzo, il quale fu incarcerato nello stesso istituto dal 4 dicembre 1990 al 4 dicembre 1991;

– LEONE Giovanni, che vi fu rinchiuso dal 3 marzo al 22 giugno 1991 e dal 22 ottobre 1991 al 20 febbraio 1992.

Invece il fratello di Antonio PATTI, Gioacchino, fu detenuto a Marsala dal 21 marzo 1991 al 3 dicembre 1991 e rinchiuso nella cella n.7, insieme a LEONE Giovanni, SPEZIA Nunzio e SPEZIA Vincenzo (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza dell’8 ottobre 1998).

3) il SINACORI, il BRUSCA e il FERRO hanno riferito che dell’omicidio in un primo momento fu accusato Simone BENENATI, il quale per altro era innocente e poteva addurre un alibi; la circostanza ha trovato piena conferma nel procedimento celebrato a carico del suddetto “uomo d’onore”, il quale fu assolto in primo grado anche grazie al solido alibi che fu in grado di fornire.

4) il PATTI e il SINACORI hanno raccontato in modo sostanzialmente concorde, anche se molto generico, le modalità dell’omicidio, pur avendo appreso i fatti a loro conoscenza da persone diverse (da GANCITANO e Andrea MANCIARACINA il secondo e dal TITONE il primo, il quale per altro partecipò personalmente al primo tentativo, andato a vuoto).

5) il PATTI ha affermato che il primo giorno i sicari si incontrarono nella villa di CASCIOLO Gaspare.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che sulla scorta delle indicazioni fornite dal collaboratore gli operanti individuarono il luogo d’incontro in una casa con annesso terreno agricolo, nel territorio del comune di Calatafimi, contrada Rosignolo (cfr. citata deposizione SANTOMAURO e album fotografico raffigurante l’immobile, in atti).

6) il PATTI ha sostenuto che all’epoca dell’omicidio aveva una FIAT Uno targata “PA” e una Lancia Delta HF integrale di colore nero.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato, ai sensi dell’art.507 c.p.p., che nel periodo dei fatti di causa il PATTI e i suoi familiari non erano intestatari di una FIAT Uno targata “PA”, ma che Marcello ATTINÀ, residente a Marsala e titolare della concessionaria omonima, riferì che l’odierno collaboratore per un certo tempo, che egli collocò nel 1991 (pertanto in un’epoca compatibile con quella dei fatti di causa), ebbe la disponibilità di una siffatta autovettura. Il medesimo verbalizzante ha accertato altresì che il PATTI in data 4 gennaio 1992 acquistò l’autovettura lancia Delata HF integrale di colore nero targata TP-381045, che fu venduto il 16 marzo 1993 a DI GIORGI Antonina (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000, nonché nota e certificati ACI dallo stesso prodotti nella medesima udienza).

Ciò premesso in ordine alla generale attendibilità dei collaboratori di giustizia, deve passarsi alla disamina delle singole posizioni.

Quanto alla responsabilità del SINACORI come mandante nel fatto di sangue in parola, deve osservarsi che sul punto le propalazioni dell’imputato stesso e del PATTI sono radicalmente divergenti.

Infatti quest’ultimo collaboratore ha affermato di avere ricevuto l’incarico di assassinare il GRIMALDI da SINACORI Vincenzo e da MANCIARACINA Andrea, nella loro qualità di reggenti del mandamento di Mazara del Vallo, mentre il primo ha recisamente negato la circostanza, assumendo di essere stato nominato correggente dopo un mese dall’arresto dell’AGATE, avvenuto nel febbraio del 1992 e certamente dopo l’eliminazione del GRIMALDI.

Con riferimento al momento in cui il SINACORI assunse la carica di reggente del mandamento di Mazara del Vallo insieme ad Andrea MANCIARACINA deve certamente ritenersi più esatta la versione fornita dal collaboratore in parola, il quale ha affermato che la assunse poco dopo il delitto GRIMALDI. Infatti, essendo egli il diretto interessato e rivestendo l’episodio un ruolo significativo nella sua vicenda criminale, certamente ne ha un ricordo più nitido e preciso. Del resto, i riscontri alle dichiarazioni del GERACI hanno appurato che in effetti il SINACORI andò a Roma tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo e che il giorno 5 marzo era certamente nella capitale (cfr. paragrafo dedicato alla vicenda in “Parte III – Capo II”, scheda dedicata all’attendibilità di GERACI).

Ne consegue che gli si deve prestare credito quando ha negato recisamente di avere incaricato il PATTI dell’esecuzione dell’omicidio, in quanto all’epoca della commissione dello stesso non era reggente del mandamento e non aveva quindi il potere di impartire ordini.

Deve in ogni caso sottolinearsi che l’errore commesso dal collaboratore marsalese, se costituisce un’ulteriore conferma della necessità di valutare con molto rigore le dichiarazioni dei “pentiti”, anche dei più intrinsecamente attendibili, a causa della concreta possibilità che abbiano ricordi errati dei fatti oggetto della loro narrazione, non può certo inficiare -in aderenza ai principi sulla valutazione della prova adottati da questa Corte ed enunciati nella parte generale- la generale credibilità del PATTI. Infatti, data l’importanza e l’estensione quantitativa del contributo del PATTI, sarebbe quantomeno inquietante se egli talvolta non avesse commesso errori, specie con riferimento a un periodo in cui vennero compiuti un notevole numero di omicidi, tutti sotto la direzione operativa dei giovani boss emergenti di Mazara del Vallo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il SINACORI deve essere assolto dai delitti contestatigli per non avere commesso il fatto. Il suo diniego, infatti, deve essere giudicato veritiero, in quanto, essendosi egli accusato di una lunga serie di omicidi, non avrebbe avuto ragione di mentire per escludere di avere avuto un ruolo in quello in trattazione, che è privo di qualsivoglia connotazione particolarmente negativa, ma anzi rispondeva pienamente alle regole, ovviamente distorte, di “cosa nostra”, essendo stato commesso nell’ambito di una guerra di mafia e avendo ad oggetto un potenziale nemico. Inoltre, la motivazione che egli ha fornito nel negare l’addebito appare logica e coerente con altre risultanze probatorie: dalla fine di febbraio egli andò più volte a Roma per l’organizzazione degli omicidi di COSTANZO e FALCONE e pertanto è verosimile che RIINA abbia atteso che facesse stabilmente ritorno in Sicilia per comunicargli la nomina a reggente.

Per quanto attiene alle posizioni degli altri imputati, esse debbono essere esaminate alla luce dei criteri di cui all’art.192 c.III.; per ragioni di chiarezza espositiva, inoltre, appare opportuno vagliare le singole posizioni singolarmente.

Deve premettersi che -come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte- una chiamata di correo che abbia ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato la quale non sia stata sottoposta ad esame sul punto impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nella fattispecie concreta in esame, le propalazioni dei collaboratori di giustizia in parola, pur se attendibili in ordine al fatto che le fonti dirette abbiano riferito ai dichiaranti le circostanze narrate da questi ultimi, non appaiono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo agli imputati.

In primo luogo, infatti, esse (e soprattutto quello del SINACORI) si presentano generiche e prive di riscontri individualizzanti, idonei a confermare ab extrinseco la veridicità delle chiamate in reità.

Inoltre, le due versioni presentano alcune discrasie su punti qualificanti della narrazione (prima tra le quali quella relativa al ruolo di SINACORI, su cui ci si è già soffermati), tali da inficiare la piena attendibilità delle fonti immediate, o di talune di esse.

Come si è già puntualizzato Antonio PATTI ha affermato che il giorno del tentativo fallito egli si recò nella casa di campagna di CASCIOLO Gaspare, rappresentante di Salemi, dove convennero anche il proprietario dell’immobile, MANCIARACINA Andrea e BONAFEDE Natale.

Il collaboratore ha aggiunto che apprese la dinamica dell’omicidio dal cognato TITONE, il quale gli raccontò che il BONAFEDE era passato a prenderlo e lo aveva portato a Salemi, dove aveva trovato MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea e CASCIOLO Gaspare. A detta del TITONE il GANCITANO aveva sparato alla vittima senza ucciderla e lo stesso TITONE, vedendola contorcersi a terra, aveva esploso al suo indirizzo il colpo di grazia.

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha riferito che il GANCITANO certamente e, forse, il MANCIARACINA, gli dissero che essi stessi, BONAFEDE Natale e TITONE Antonino avevano fatto parte del gruppo di fuoco. Avevano aggiunto che la realizzazione del progetto omicidiario si era svolta in due fasi, alla prima delle quali aveva partecipato il PATTI e alla seconda il TITONE, a causa di impegni di carattere personale del primo. Il GANCITANO, che aveva preso parte a entrambi i tentativi, era stato l’autore materiale dell’omicidio. Il SINACORI, espressamente interrogato sul punto, ha affermato che il GANCITANO non nominò il CASCIOLO tra i presenti il giorno dell’azione, ma ha aggiunto che egli in quel periodo era il rappresentante della “famiglia” di Salemi e come tale doveva essere informato degli omicidi che avvenivano nel suo territorio, anche se poteva accadere che talvolta gli assassinii venissero perpetrati all’insaputa di tutti.

Il BRUSCA, dal canto suo, ha dichiarato che seppe dal MILAZZO o dal SINACORI che l’omicidio era stato commesso dallo stesso MILAZZO e dai Mazaresi e che erano coinvolti il GANCITANO, il SINACORI e “non sapeva” se ALCAMO Antonino.

Come si è visto, le propalazioni dei collaboratori in ordine alla circostanze apprese da altri individui sono assolutamente generiche e come tali non possono essere riscontrate significativamente da elementi di prova emersi nel corso delle indagini o dell’istruttoria dibattimentale.

Inoltre, come si è già anticipato, tra le varie chiamate in reità dirette e de relato vi sono alcune evidenti discrasie su punti qualificanti, e in particolare:

– il PATTI ha negato che il GANCITANO fosse presente in occasione del primo fallito tentativo di uccidere il GRIMALDI, circoscrivendo la sua partecipazione alla seconda fase. Il SINACORI ha invece riferito che il GANCITANO, che era la fonte delle sue conoscenze sull’argomento, fu protagonista di entrambi i momenti;

– il PATTI ha affermato che CASCIOLO Gaspare fu presente anche il giorno del delitto, mentre il SINACORI ha escluso che il GANCITANO lo abbia nominato tra i presenti;

– il BRUSCA ha nominato tra i probabili responsabili del fatto delittuoso in esame anche ALCAMO Antonino, aggiungendo di avere appreso la notizia da MILAZZO Vincenzo o dal SINACORI;

– PATTI ha dichiarato che TITONE gli riferì che, dopo che GANCITANO aveva sparato al GRIMALDI, egli dovette esplodere al suo indirizzo il colpo di grazia, poiché l’altro lo aveva lasciato ancora in vita, mentre il SINACORI non ha fatto cenno alcuno all’intervento del TITONE in qualità di sparatore.

Il PATTI, inoltre, è stato espressamente smentito su talune circostanze che lo stesso ha affermato con certezza, e in particolare:

– il fatto che egli abbia avuto l’ordine di fare parte del gruppo di fuoco dal SINACORI e dal MANCIARACINA, che a suo dire erano già stati nominati reggenti del mandamento di Mazara del Vallo da un mese;

– la data dell’omicidio, che egli ha collocato con certezza il giorno 7 marzo 1992, ancorando il suo ricordo al fatto che esattamente una settimana dopo fu compiuto l’agguato di Piazza Porticella, nel quale trovò la morte il TITONE e lo stesso collaboratore fu ferito. In realtà è certo che il GRIMALDI fu assassinato il 5 marzo 1992;

– la sera dell’omicidio non furono tenute feste da ballo al “Paradise” e non si svolsero manifestazioni a “Villa Favorita” (locali nei quali, a detta del PATTI, egli avrebbe accompagnato la moglie a ballare e il cognato TITONE avrebbe lavorato come cameriere). La circostanza è stata accertata ai sensi dell’art.507 c.p.p. dal Maresciallo SANTOMAURO (cfr. sua deposizione all’udienza del 7 febbraio 2000).

Ora, sebbene tali ultimi punti sui quali le propalazioni del PATTI sono state smentite dalle ulteriori risultanze dibattimentali vertano (ad eccezione del primo) su circostanze complessivamente marginali, tuttavia, nell’ambito di un episodio in cui il racconto del collaboratore, proprio a causa della sua natura di fonte mediata, è generico e, conseguentemente suffragato da pochi riscontri, le citate discrasie -tanto più se valutate unitamente alle contraddizioni tra il PATTI e il SINACORI- inducono quanto meno a ritenere che il dichiarante abbia dell’episodio un ricordo impreciso.

Pertanto, a giudizio di questa Corte, la genericità e l’imprecisione (anche su circostanze qualificanti) dei racconti dei collaboratori, unitamente alla mancanza di validi e tranquillanti riscontri individualizzanti e all’esistenza di gravi contrasti tra gli stessi impone di assolvere tutti gli imputati dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

Appare opportuno spendere alcune ulteriori considerazioni sulla posizione del CASCIOLO, che a detta di entrambi i collaboratori all’epoca dell’omicidio era il rappresentante della “famiglia” di Salemi.

Tale circostanza, per altro, a fronte di chiamate in correità de relato generiche e spesso contraddittorie, non può essere giudicata un riscontro individualizzante idoneo a suffragare le accuse dei collaboranti.

Come si è già più volte precisato, costituiva una delle regole generali di “cosa nostra” che il capo della cosca nel cui territorio doveva essere commesso un omicidio ne fosse preventivamente informato. Del resto, siffatta norma ordinamentale trovava anche una giustificazione di carattere pratico nell’opportunità che i sicari che venissero da paesi diversi potessero contare nel luogo in cui il delitto doveva essere commesso di supporti logistici e organizzativi, che consentissero loro di individuare la vittima, che spesso non conoscevano, e di attendere la “battuta” in una base, al fine di evitare il rischio di essere notati da eventuali testimoni e dallo stesso obiettivo.

Tale regola, tradizionalmente, subiva eccezioni, ma soltanto in casi particolari, come ad esempio per delitti “eccellenti” o comunque tali da consigliare di mantenere il riserbo, oppure in caso di rappresentanti che non godevano la fiducia dei vertici dell’organizzazione e/o che in tal modo si voleva esautorare o comunque mettere in difficoltà (cfr. ad esempio l’omicidio di Giuseppe DI CRISTINA perpetrato nel territorio di competenza di Salvatore INZERILLO, proprio come una sfida all’autorità di quest’ultimo).

Tuttavia, è stato affermato da tutti i collaboratori che le regole tradizionali di “cosa nostra” negli ultimi tempi non erano più considerate inviolabili come in precedenza e subivano eccezioni sempre più di frequente. Lo stesso SINACORI ha precisato che sebbene di solito il rappresentante della “famiglia” territorialmente competente venisse preventivamente informato dei progetti omicidiari da eseguire nel suo territorio, questa prassi poteva subire eccezioni.

Proprio con riferimento al CASCIOLO è processualmente dimostrato che pochi mesi dopo l’assassinio del GRIMALDI la regola in esame non venne rispettata. Infatti, il SINACORI, il FERRO e il BRUSCA hanno affermato che MILAZZO Vincenzo fu ucciso da un gruppo di fuoco di “cosa nostra” di cui essi stessi facevano parte nel territorio di Salemi, addirittura di fronte alla casa di campagna del CASCIOLO, senza che quest’ultimo ne fosse stato preventivamente informato. L’assassinio del rappresentante di Alcamo, per altro, è certamente da qualificare come “eccellente” e di conseguenza era possibile che il RIINA e i vertici provinciali dell’organizzazione criminale intendessero mantenere il riserbo per evitare il rischio che la vittima designata fosse messo in guardia.

La possibilità che il CASCIOLO non sia stato coinvolto nell’omicidio del GRIMALDI diventa ancora più concreta se si ritiene che -conformemente a quanto affermato da PATTI, SINACORI e BRUSCA- nel fatto delittuoso abbiano avuto un ruolo di primo piano autorevoli membri della cosca di Mazara del Vallo, che guidava il mandamento in cui era inserita Salemi. Infatti, la decisa spregiudicatezza dei giovani emergenti Mazaresi (dimostrata in varie occasioni, tra cui quella dell’omicidio MILAZZO) nella gestione del mandamento non consente di escludere con certezza che il rappresentante della “famiglia” territorialmente competente, che era certamente un personaggio non di primaria importanza.

Ne consegue che le parole del PATTI (fonte diretta quanto alla prima fase e mediata in ordine alla seconda), pur se intrinsecamente attendibili, sono prive di tranquillizzanti riscontri individualizzanti e pertanto non consentono di fondare un giudizio di penale responsabilità in capo al CASCIOLO.

Infatti una presenza personale del prevenuto la sera del delitto non può ritenersi essere pienamente provata, in assenza di ogni riscontro estrinseco alle parole del collaboratore marsalese, e anzi di un diniego da parte del SINACORI, dal cui racconto pare emergere che i killer fossero in grado di agire autonomamente.

A tale proposito, per altro, deve sottolinearsi che l’alibi addotto dall’imputato secondo cui quando fu commesso il delitto egli sarebbe rimasto nella sua casa di campagna in contrada Rosignola insieme ai familiari e ad alcuni amici a festeggiare il compleanno della moglie non appare decisivo. Infatti, sotto un primo profilo la sua presenza fisica continuativa nella casa è stata affermata solo da Giovanna MILLOCCA e Gaetana CASCIOLO (rispettivamente moglie e figlia del prevenuto), le quali per altro non hanno specificato adeguatamente le ragioni che hanno loro consentito di ricordare con certezza una circostanza risalente a oltre sette anni prima rispetto alla loro deposizione, con la conseguenza che le loro parole non possono certamente essere giudicate idonee a fornire un alibi al loro congiunto. Quanto poi al fatto che a detta di tutti i testimoni (le citate MILLOCCA e CASCIOLO ed Enrico DAIDONE, marito della seconda, e Giuseppe GIACALONE) nella casa di campagna dei coniugi CASCIOLO si tenne la festa di compleanno della MILLOCCA deve precisarsi che la circostanza è del tutto ininfluente, atteso che nessuno dei collaboratori (che per altro non erano presenti) ha assunto che la sera del delitto fu usata come base la villetta di campagna del prevenuto.  

Sulla base di tutte le sopra esposte considerazioni, anche Gaspare CASCIOLO deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

CAPITOLO V

LA GUERRA DI MAFIA DI MARSALA

INTRODUZIONE

a) Gli omicidi e le prime ipotesi investigative

La vicenda nota come “guerra di mafia di Marsala” vide la contrapposizione armata tra la locale “famiglia” mafiosa e un gruppo criminale organizzato e diretto da Carlo ZICHITTELLA, che tentò di approfittare della confusione e dello sgomento cagionati all’interno della cosca dall’eliminazione dei due capi per mano di persone inizialmente rimaste sconosciute agli stessi associati per assumere il controllo del territorio.

Gli investigatori riuscirono presto a delineare lo scenario in cui si muovevano i protagonisti e a individuare genericamente gli stessi, ma -prima dell’inizio della collaborazione di alcuni dei membri delle due consorterie- non furono in grado di identificare i responsabili dei singoli episodi delittuosi, ad eccezione, come si vedrà, del caso dell’omicidio di Angelo LO PRESTI.

Il primo fatto che gli inquirenti ascrissero alla guerra di mafia di Marsala fu la scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, personaggi di spicco della locale “famiglia” mafiosa, avvenuta l’11 gennaio 1992 denunciata il giorno successivo dal fratello del primo, Francesco, e dalla moglie del secondo.

Nonostante reiterate ricerche effettuate con notevole dispendio di uomini e mezzi (utilizzarono anche elicotteri) non riuscirono a rinvenire né i cadaveri, né la FIAT Regata del CAPRAROTTA a bordo della quale i due uomini erano stati visti per l’ultima volta.

Essendo noto il ruolo di spicco ricoperto dai due uomini all’interno della cosca di Marsala, gli inquirenti formularono tre ipotesi per spiegare la duplice scomparsa.

In primo luogo prospettarono la possibilità che fosse scoppiata una faida interna alla consorteria criminale. A suffragio di questa tesi militavano vari elementi. In primo luogo, dopo la loro scomparsa da un lato i soggetti sospettati mafiosi continuarono a muoversi tranquillamente per Marsala (fatto da cui gli inquirenti dedussero che non avevano nemici esterni, poiché altrimenti sarebbero stati più attenti e circospetti) e dall’altro lato Gaetano D’AMICO apparve loro isolato dagli altri e rassegnato al suo destino, tanto che confidò all’ispettore PELLEGRINO che temeva di essere ucciso e per questo non accompagnava più i figli a scuola, poiché non voleva che rimanessero coinvolti in un eventuale agguato contro di lui. Inoltre, e a ulteriore riscontro dell’esattezza di un tale opinamento, le persone che essi ritenevano inseriti nella medesima da un certo tempo si erano disperse: non frequentavano più lo stesso bar, il Capriccio (ex Spatafora), ma locali diversi, quali il bar Diego o il bar Timone.

In secondo luogo ipotizzarono che una delle “famiglie” vicine -e in particolare quella, notoriamente molto potente, di Mazara del Vallo- volesse prendere il potere a Marsala e avesse per questa ragione eliminato i due esponenti di maggiore spessore della cosca locale.

In terzo luogo, infine, opinarono che fosse in corso una guerra con il clan degli ZICHTTELLA. Da un’annotazione del R.O.S. di Cuneo avevano infatti appreso che Carlo ZICHITTELLA a Torino aveva aggregato intorno a sè un gruppo di malavitosi, alleandosi anche a clan calabresi, e avevano capito che il medesimo ZICHITTELLA stava organizzando un’azione eclatante, poiché aveva detto di ambire ad acquisire una posizione di predominio a Marsala “abbattendo tre muri” e facendo capire che per realizzare il suo progetto gli servivano armi. Gli inquirenti ricollegarono queste parole a un attacco a “cosa nostra” a Marsala, dato che tra la famiglia ZICHITTELLA e la suddetta associazione vi era un insanabile e annoso contrasto, nato a causa della soppressione di Nicolò ZICHITTELLA, avvenuta nel 1987. Quest’ultimo, infatti, per vendicare un’offesa fatta a suo padre Giovanni, aveva sparato contro CAPRAROTTA Antonino, fratello di Francesco, ferendolo, e aveva in tal modo infranto l’accordo con il quale i due gruppi criminali si erano spartiti la gestione delle bische clandestine in paese con esclusione di interferenze reciproche (cfr. deposizioni dell’ispettore Vito PELLEGRINO e del dottor Antonio MALAFARINA all’udienza del 14 ottobre 1998 e del maresciallo Gianluigi VERGARO a quella del 19 novembre 1998).

Il 7 febbraio 1992 fu perpetrato l’omicidio di Gaetano D’AMICO. Gli investigatori collegarono questo fatto ai due episodi precedenti. Per altro, pur mantenendo le tre ipotesi investigative sopra delineate, cominciò a delinearsi l’esistenza di un ruolo di primo piano di PATTI Antonio e TITONE Antonino, atteso che da un lato avevano appreso da fonti confidenziali che i due uomini andavano avanti e indietro tra Mazara e Marsala e dall’altro lato non si nascondevano, a differenza degli altri mafiosi, che in quel periodo non si recavano più nei luoghi che erano soliti frequentare.

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo 1992, sulla soglia del bar Diego in Piazza Porticella, due sicari a volto scoperto avevano sparato contro Antonino TITONE, Antonio PATTI e Gaspare RAIA, uccidendo il primo e ferendo gli altri due. Gli investigatori vennero a sapere immediatamente che anche il PATTI era stato tra i bersagli dell’azione criminosa e che era riuscito a mettersi in salvo fuggendo a piedi in direzione della caserma dei Carabinieri ubicata in corso Gramsci, inseguito dai due killer, i quali, resisi conto dell’impossibilità di trovare l’obiettivo, si allontanarono a bordo dell’autovettura dell’ispettore, che si trovava casualmente in loco. Pertanto fin da questo momento gli inquirenti si misero alla ricerca del PATTI, inizialmente al solo fine di interrogarlo sull’episodio delittuoso in parola, senza per altro riuscire a trovarlo fino al 1 aprile 1993, quando fu arrestato in una villa nelle campagne di Mazara del Vallo in esecuzione di una misura cautelare emessa nei suoi confronti. Fu invece effettuato immediatamente l’interrogatorio del RAIA, che per altro si rivelò infruttuoso, tanto che l’uomo fu arrestato per favoreggiamento.

Nel rapporto del 20 marzo 1992 la responsabilità del fatto delittuoso in parola fu ascritta al clan guidato da Carlo ZICHITTELLA. Quest’ultimo, arrestato nel 1983 e condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, dopo la sua scarcerazione si era allontanato da Marsala, trascorrendo un periodo di soggiorno obbligato a Torino. Tuttavia, non aveva abbandonato i suoi propositi di vendetta per l’omicidio del fratello e -dopo essersi procurato denaro con traffici di stupefacenti e avere intessuto relazioni con soggetti appartenenti ad altri sodalizi criminosi- aveva organizzato un gruppo composto da parenti e amici per muovere un attacco alla “famiglia” mafiosa. A giudizio degli investigatori, di questa organizzazione facevano parte SAVONA Fabio Salvatore, LAUDICINA Ignazio, SCIMEMI Pietro, STABILE Antonio, ALECI Diego, CANINO Leonardo e i due cognati di Carlo ZICHITTELLA, CUSENZA Pietro e GENNA Pasquale, nonchè TRIPOLI Vito, il quale aveva un rapporto di stretta frequentazione con il SAVONA.

La convinzione degli inquirenti, secondo la quale l’agguato sarebbe stato da ascrivere al clan ZICHITTELLA, derivò dalla circostanza che dopo questo delitto i membri della cosca mafiosa marsalese, che negli ultimi tempi avevano ripreso a farsi vedere in giro, avevano assunto nuovamente una posizione defilata, non frequentando più i luoghi abituali (Piazza Porticella, il bar Spatafora, il bar Diego, il bar Timone), che per anni avevano costituito i veri e propri palcoscenici nei quali i mafiosi si rendevano visibili con una presenza “teatrale”. L’improvvisa assenza dai posti abitualmente frequentati portò immediatamente gli inquirenti a concludere tale condotta fosse da ascrivere all’eclatante e imprevisto agguato di Piazza Porticella, nel quale aveva trovato la morte uno dei più noti e temuti personaggi della “famiglia” di Marsala ed erano stati coinvolti altri due membri della stessa consorteria.

L’unico personaggio ritenuto legato alla mafia che non mutò atteggiamento fu Angelo LO PRESTI, il quale continuò a recarsi spesso al Circolo della Cultura in Piazza della Loggia.

Il mantenimento delle sue normali abitudini fu fatale ad Angelo LO PRESTI, il quale il 7 aprile 1992 alle ore 14,15-14,20 circa fu assassinato da due sicari travisati con parrucca, cerone e occhiali proprio nel predetto club.

Per altro, in questo caso, gli investigatori poterono disporre di informazioni da parte di testimoni oculari, che consentirono loro di confermare l’ipotesi secondo cui era in corso uno scontro armato per l’acquisizione del controllo del territorio tra organizzazioni criminose e di attribuire la responsabilità del delitto a quella guidata da Carlo ZICHITTELLA.

Un teste oculare, STELLA Michele, riferì che, mentre egli stava per spostare la macchina, sopraggiunsero due persone a bordo di un motociclo, uno dei quali gli intimò di tacere, portandosi al naso la pistola che impugnava. Lo STELLA riconobbe in uno dei sicari SCIMEMI Pietro e notò una somiglianza dell’altro killer con LAUDICINA. Gli operanti nell’immediatezza del fatto non riuscirono a rintracciare SCIMEMI, il quale si presentò spontaneamente tre giorni dopo l’omicidio e venne sentito dal maresciallo VERGARO. In seguito all’audizione, gli inquirenti sorvegliarono l’indiziato, scoprendo che non dormiva a casa con la moglie e che alcuni giorni dopo l’escussione si era recato a Torino. Predisponendo un servizio di intercettazione telefonica dell’utenza della moglie dello SCIMEMI appresero che l’uomo temeva per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, tanto che voleva che la donna e il figlio lo raggiungessero nel capoluogo piemontese.

Un altro testimone, tale OTTOVEGGIO, gestore del bar in Piazza della Loggia rivelò agli investigatori che pochi minuti prima dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco CUSENZA Pietro era entrato nel suo locale e aveva consumato un amaro, dimostrando impazienza e guardando l’orologio collocato sopra la porta d’ingresso. Alla luce di questa informazione, gli inquirenti ipotizzarono che il CUSENZA avesse avuto il ruolo del “curatore” o segnalatore, cioè della persona che segnalava ai sicari l’obiettivo e nel contempo controllava che non succedesse nulla di preoccupante nelle vicinanze del delitto.

I dati di cui erano venuti a conoscenza consentirono agli investigatori di ricollegare l’assassinio di Angelo LO PRESTI (noto “uomo d’onore”, ritenuto il cassiere della “famiglia”) alla guerra di mafia in corso e di ascrivere la responsabilità dello stesso al gruppo ZICHITTELLA, sia per l’appartenenza della vittima al gruppo nemico, sia perché tra i killer vi erano il cognato di Carlo ZICHITTELLA e SCIMEMI, notoriamente vicino allo stesso nel periodo in cui entrambi si trovavano a Torino.

La soppressione di LO PRESTI fu l’ultima azione che il clan ZICHITTELLA riuscì a realizzare: da questo momento iniziò la reazione di “cosa nostra”, che eliminò molti dei membri e dei fiancheggiatori della banda avversaria.

Il 15 maggio 1992, qualche minuto dopo le 9,00 il figlio di Gaspare ZICHITTELLA denunciò la scomparsa del padre, dicendo che il giorno prima si era recato in contrada Madonna d’Alto Olivo di Marsala per eseguire lavori di movimento terra e non aveva fatto rientro a casa. Gli operanti si recarono in loco e trovarono il trattore col motore acceso. Dato che vicino al mezzo meccanico non c’era nessuno organizzarono una battuta e trovarono il cadavere a circa 50 metri dal trattore in una zona di roccia incolta. Ipotizzarono che il suo assassinio fosse stato determinato dal fatto che aveva dato ospitalità a Pietro SCIMEMI (il quale avrebbe dormito a casa della vittima nei giorni in cui non aveva pernottato nel proprio appartamento dopo la commissione dell’omicidio LO PRESTI e prima della sua fuga a Torino), oppure che avesse nascosto le armi del clan facente capo al nipote Carlo, oppure, infine, che avesse aiutato in qualche modo i membri di quest’ultima organizzazione.

Giovanni CARDILLO -soprannominato “Carlamp” poiché era titolare di un negozio di lampade con quell’insegna- fu ucciso a Trapani il 25 maggio 1992.

Gli investigatori, pur non avendo indizi a suo carico, ritennero che fosse stato assassinato perché era vicino al gruppo facente capo a Carlo ZICHITTELLA. Negli anni precedenti, infatti, egli era stato notato più volte in compagnia di Carlo ZICHITTELLA e di Leonardo CANINO. Inoltre conosceva Ignazio ZICHITTELLA, che per un certo periodo aveva anche lavorato alle sue dipendenze.

Il 1 giugno 1992 a Torino fu ucciso Pietro SCIMEMI.

Il maresciallo VERGARO fu avvisato dell’omicidio da un capitano di Torino che gli comunicò che era stato ucciso un tale “Tarzanetto”, soprannome della vittima. Il delitto fu immediatamente inserito nel contesto della guerra di mafia di Marsala, in quanto era noto che SCIMEMI era vicino a Carlo ZICHITTELLA, in concorso con il quale aveva precedenti penali per rapina e insieme al quale era stato visto spesso stazionare in Piazza Porticella. Del resto, il diretto coinvolgimento della vittima nello scontro in atto era attestato altresì dalla sua partecipazione all’omicidio LO PRESTI, dai timori dimostrati dopo tale fatto criminoso e dalla sua conseguente fuga a Torino, nel vano tentativo di sottrarsi alla morte.

Il 15 giugno 1992, tra le 11,30 e le 12,00 circa, in Piazza Porticella, vicino a una pescheria, Giovanni ZICHITTELLA, padre di Carlo, fu ucciso da due sicari a viso scoperto a bordo di una motocicletta, mentre stava salendo sulla sua vespa.

L’inserimento del fatto delittuoso nella faida e il movente dell’omicidio furono subito chiari, non solo per l’identità della vittima, ma anche per il fatto -che gli operanti appresero immediatamente- che i killer, mentre si allontanavano, avevano urlato che lì a Marsala comandavano loro.

Il 12 luglio 1992 venne assassinato Ignazio LAUDICINA, uomo vicino agli ZICHITTELLA. Egli era stato notato spesso in compagnia di CANINO e SAVONA, in concorso con il quale ultimo la vittima aveva perpetrato rapine. LAUDICINA, come anche i nominati CANINO e SAVONA, aveva rapporti con Diego ALECI: i tre uomini erano stati visti più volte a bordo della Y10 della sorella di SAVONA insieme a costui.

La notte tra il 31 agosto e il 1 settembre ci fu l’attentato a Fabio Salvatore SAVONA, il quale fu salvato da una guardia giurata che, avendo notato la sua autovettura ferma su una strada con a bordo la vittima in fin di vita, lo aveva soccorso.

Inizialmente il SAVONA, escusso a sommarie informazioni testimoniali, negò di conoscere i killer, che lo avevano affiancato a bordo di una vespa.

Gli investigatori, tuttavia, non credettero a questa versione, in quanto avevano capito subito che il luogo dell’agguato non poteva essere quello in cui era stata trovata la macchina, perché nessuno nei paraggi aveva udito nulla. Pertanto, insistettero affinchè la vittima collaborasse, riuscendo a convincerlo quasi subito, dati i forti timori che l’uomo nutriva per la sua vita.

Il SAVONA raccontò la dinamica dell’agguato, attribuendone la responsabilità ad ALECI Diego, il quale venne fermato il 3 o il 4 settembre.

In data 8 ottobre 1992, nell’agro trapanese, fu ucciso Diego CANINO, mentre lavorava nei campi. L’omicidio venne collegato alla guerra di mafia, in quanto la vittima era zio di Leonardo CANINO e parente degli ZICHITTELLA.

Venne inserito nel contesto della guerra di mafia di Marsala anche il duplice omicidio di Mariano PIPITONE e Diego SURDO, commesso a Castellammare del Golfo il 18 ottobre 1992, alla luce delle spiegazioni fornite agli investigatori da Fabio SAVONA e Leonardo CANINO sui rapporti tra quest’ultimo e Diego PIPITONE, vero obiettivo dell’agguato.

Il 27 ottobre 1992 a Marsala fu perpetrato un attentato contro Antonino TITONE (omonimo del cognato di PATTI). L’agguato avvenne nei pressi di Contrada Amabilina: la vittima fu affiancata da una macchina e fatto segno di colpi d’arma da fuoco. Il TITONE fu arrestato per favoreggiamento, poiché raccontò agli inquirenti, i quali lo interrogarono durante il suo ricovero in ospedale, di essere stato colpito da pallottole vaganti.

La vittima era ritenuta persona vicina agli ZICHITTELLA perché era stato visto alla guida di una macchina in cui viaggiava Nina ZICHITTELLA, sorella di Carlo ZICHITTELLA e moglie del CUSENZA, nei pressi del luogo dove avevano ucciso il padre della donna, Giovanni.

Infine, il 7 novembre 1992, alle ore 8,30 circa, un sicario a volto scoperto sparò a Pietro CHIRCO. L’agguato avvenne vicino alla macelleria della vittima, che riuscì a scappare, grazie al fatto che era sabato e la strada era molto affollata, cosicchè il killer, dopo averla inseguita per un tratto, si allontanò per timore di essere fermato da qualcuno.

L’attentato fu ricollegato alla guerra di mafia, poiché il CHIRCO era vicino agli ZICHITTELLA e lo stesso maresciallo VERGARO lo aveva visto recarsi a fare visita a SAVONA durante la sua degenza in ospedale.

La vittima in un primo momento collaborò con gli inquirenti raccontando quello che sapeva, poi fuggì all’estero, temendo per la propria incolumità. Il maresciallo VERGARO escusse CHIRCO un paio di volte, mentre era ricoverato all’ospedale civico di Palermo. L’uomo non potè indicare il responsabile dell’agguato, poiché non lo aveva riconosciuto, trattandosi di persona travisata; per altro, precisò che alcuni giorni prima era stato nella sua macelleria Antonino GERARDI, affiliato a “cosa nostra”, il quale gli aveva fatto discorsi che gli avevano creato inquietudini (per tutte le circostanze sopra riportate, cfr. deposizione del maresciallo VERGARO, all’udienza cit., nonché verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso nell’udienza del 12 dicembre 1995 nell’ambito del processo a carico di PATTI Antonio e altri 40 imputati).

Come si desume agevolmente alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, dunque, anche in questo caso gli apporti forniti agli inquirenti dalle dichiarazioni dapprima di SAVONA, CANINO e ZICHITTELLA e, successivamente, da Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI furono essenziali per potere ricostruire gli antefatti della guerra di mafia e le strategie e le scelte operative dei due gruppi contrapposti e per potere individuare i responsabili di singoli episodi delittuosi.

Infatti, prima di conseguire informazioni “dall’interno” delle due cosche rivali gli sforzi degli investigatori -che pure avevano portato a risultati i quali alla luce delle successive acquisizioni probatorie si rivelarono apprezzabili e sostanzialmente esatti- non avevano consentito, di per sé sole valutate- di chiarire sufficientemente i contorni della vicenda.

Ciò premesso, appare opportuno ripercorrere le fasi della guerra di mafia di Marsala proprio alla luce delle propalazioni dei collaboratori, onde ricostruire le cause che la scatenarono, le strategie delle due cosche, le dinamiche interne ai due schieramenti.

b) La guerra di mafia di Marsala ricostruita alla luce delle propalazioni dei collaboratori

La figura cardine nella guerra di mafia di Marsala è stato certamente Carlo ZICHITTELLA.

La sua famiglia, pur non essendo organicamente inserita in “cosa nostra”, ha sempre vissuto ai margini dell’organizzazione e ha avuto contatti continui con i suoi membri.

Giovanni e Gaspare ZICHITTELLA, rispettivamente padre e zio di Carlo, furono processati e condannati per il delitto di associazione a delinquere contestualmente ai membri della famigerata “banda LICARI”. Essi, in particolare, come si è già visto, facevano parte di un’organizzazione dedita a delitti contro il patrimonio operante in Piazza Porticella, unitamente a SAMMARTANO Vito, detto “Anatredda”, ABATE Francesco, TITONE Diego, TITONE Vito (cfr. sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Salerno del 15 giugno 1972, confermata sul punto dalla Corte di Cassazione).

La famiglia ZICHITTELLA poteva inoltre vantare fin dagli anni ’60 rapporti di parentela diretta o acquisita con soggetti affiliati alla locale cosca mafiosa: PATTI Luciano -membro della “banda LICARI” ucciso dai suoi stessi complici a causa del suo comportamento ribelle (l’omicidio in questione è ampiamente sviscerato nella sentenza conclusiva del procedimento contro i componenti della suddetta consorteria criminale)- era cugino di suo padre, mentre un tale RENDA, zio del medesimo Giovanni, era membro della cosca marsalese prima ancora dell’ascesa del LICARI (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 4 novembre 1998).

I legami familiari degli ZICHITTELLA con membri autorevoli della “famiglia” di Marsala continuarono anche in tempi più recenti. TITONE Antonino e Salvatore GIACALONE erano cugini di Carlo ZICHITTELLA, in quanto la madre di quest’ultimo era sorella del padre del primo e della madre del secondo. Lo stesso Antonio PATTI, avendo sposato la sorella di TITONE, era parente acquisito dello ZICHITTELLA.

Quest’ultimo, inoltre, come già suo padre prima di lui, intratteneva rapporti di carattere personale con vari “uomini d’onore”, prestandosi anche a commettere reati per conto della “famiglia”.

A tale ultimo proposito, il collaboratore ha precisato che fin dagli anni 1974/75 aveva ricevuto incarichi di tale genere e in particolare aveva perpetrato un furto in un’armeria su richiesta degli imputati PICCIONE Michele e RAIA Gaspare e per conto degli stessi. Inoltre ha affermato che conosceva D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco, anche se aveva rapporti privilegiati solo con DE VITA Domenico e LO PRESTI Angelo, i quali lo stimavano e furono sempre prodighi di consigli nei suoi confronti (cfr. citato esame dello ZICHITTELLA).

L’esistenza di rapporti dello ZICHITTELLA con D’AMICO, CAPRAROTTA e DE VITA è stata confermata anche da Antonio PATTI, il quale all’udienza del 4 novembre 1998 ha affermato che lo vide spesso intrattenersi con i primi due nel bar Spatafora e che era in buoni rapporti con DE VITA, un vecchio membro della banda LICARI, il quale aveva contatti amichevoli con molti “uomini d’onore” e che andava a cena in casa ZICHITTELLA; il PATTI, ha invece dichiarato di non essere a conoscenza di legami tra LO PRESTI e gli ZICHITTELLA, pur non escludendolo, dato l’atteggiamento di quest’ultimo, volto sempre a sopire eventuali contrasti.    

A giudizio di questa Corte, pertanto, può affermarsi che la famiglia ZICHITTELLA era connotata da uno spirito prettamente mafioso, nonostante nessuno dei suoi membri sia mai stato affiliato a “cosa nostra”. Del resto, il collaborante e altri membri del suo nucleo familiare furono i primi a essere condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, subito dopo l’emanazione dell’art.416 bis c.p., in seguito a un’indagine effettuata dalla Compagnia Carabinieri di Marsala e compendiata in un rapporto del 1983 (cfr. dichiarazioni del Maggiore GEBBIA nelle udienze del 21 giugno e 26 luglio 1995 nel processo a carico di PATTI Antonio + 40 celebrato dinnanzi alla Corte d’assise di Trapani, prodotte dal P.M.).

Le deposizioni rese nel processo a carico di Antonio PATTI e altri dal Maggiore GEBBIA, all’epoca comandante della Compagnia e redattore del rapporto suddetto, sono illuminanti per delineare la natura delle relazioni tra il clan ZICHITTELLA e la cosca marsalese.     

A giudizio degli investigatori, il gruppo criminale capeggiato da Carlo ZICHITTELLA e composto dai suoi fratelli Giuseppe, Ignazio e Nicolò, da suo padre Giovanni, da Ignazio DI CARLO, Pasquale GENNA, Francesco MARINO, Vincenzo ANGILERI, Pietro SCIMEMI, Angelo LICCIARDI, Gaspare FERNANDEZ, Vincenzo PAGANO, Vincenzo, Francesco e Salvatore LUNGARO, Mario STAMPA agiva in una posizione di parziale autonomia rispetto alla locale cosca mafiosa limitatamente alla commissione di reati minori, come la gestione di parte delle bische clandestine di Marsala, la riscossione del “pizzo”, le rapine. Con riferimento a quest’ultimo genere di reato, in particolare, le più rilevanti rapine nel marsalese erano da ascrivere alla associazione a delinquere facente capo allo ZICHITTELLA, tanto che dopo l’arresto dei suoi componenti per circa due anni non ne furono commesse di rilevanti.

Un episodio raccontato dal Maggiore GEBBIA, inoltre, è assai illuminante per tratteggiare la figura di Giovanni ZICHITTELLA come un soggetto di un’indole violenta e adusa a ottenere gli scopi che di volta in volta si prefiggeva mediante l’intimidazione: a tenere, in altre parole, una condotta tipicamente mafiosa.

Sebbene costui asserisse di essere un pastore e avesse verosimilmente ceduto al figlio Carlo il ruolo di capo riconosciuto della banda, non si asteneva da condotte tipicamente banditesche. In particolare, in una circostanza inseguì con il suo ciclomotore e bloccò un pullman che portava una comitiva di bambini a vedere la nave punica al museo di Marsala, obbligando i ragazzi a scendere dall’automezzo perché consumassero qualcosa al bar-ristorante Marshallah gestito dalla famiglia ZICHITTELLA (cfr. dichiarazioni del Maggiore GEBBIA nel processo a carico di PATTI Antonio + 40, cit., nonché, più in generale sui rapporti tra gli ZICHITTELLA e la cosca mafiosa, deposizione dello stesso nel processo a carico di BASTONE Giovanni + 1 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, all’udienza del 24 febbraio 1993, prodotte dal P.M.).

Pertanto, sebbene Carlo ZICHITTELLA fosse molto malvisto dagli “uomini d’onore” (cfr. esami di Antonio PATTI, cit., e di Fabio Salvatore SAVONA nell’udienza del 19 novembre 1998), intratteneva con costoro rapporti di pacifica convivenza nell’ambito di settori operativi ben delineati e distinti.

Deve, inoltre, ritenersi verosimile che alcuni membri di “cosa nostra” o comunque soggetti “vicini” ad essa tentassero di mantenere buoni rapporti con Carlo ZICHITTELLA e i suoi familiari al fine di stemperare eventuali contrasti, dato il carattere ribelle e violento dei componenti del clan e soprattutto dell’odierno collaboratore. In quest’ottica debbono leggersi, in particolare, i discorsi di pacificazione e le esortazioni alla prudenza sempre impartiti al collaborante da anziani “uomini d’onore” quali LO PRESTI e DE VITA.

In ogni caso, Carlo ZICHITTELLA non fu mai affiliato alla “famiglia” mafiosa, sebbene egli abbia sostenuto il contrario (cfr. suo esame all’udienza citata), atteso che la circostanza è stata decisamente negata da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, il primo dei quali era già all’epoca della presunta “combinazione” (fine 1981 o inizio 1982) un esponente di spicco della cosca. A giudizio della Corte, per altro, deve ritenersi che lo ZICHITTELLA non abbia mentito sostenendo di essere stato formalmente inserito nell’organizzazione, ma che abbia interpretato come una vera e propria affiliazione un incontro a cui era stato convocato verosimilmente per esortarlo a tenere una condotta più ligia ai dettami imposti alla malavita marsalese dall’associazione.  

Carlo ZICHITTELLA, comunque, ebbe sempre un atteggiamento molto autonomo rispetto alla cosca mafiosa e in diverse occasioni non esitò a tenere condotte che era consapevole fossero in aperto contrasto con le regole imposte dalla medesima.

Infatti, in occasione dell’agguato mortale ai danni di DENARO Francesco, soprannominato “Franco Carrozza” egli, che era presente, tentò di prestare soccorso alla vittima, provocando una reazione irata da parte degli “uomini d’onore” a cui in seguito riferì l’episodio (DE VITA, LO PRESTI e TITONE) e addirittura furibonda in Giovanni BASTONE, che era -come meglio si vedrà in seguito (Parte IV, Capitolo VII), quando si tratterà l’episodio in questione- particolarmente interessato all’eliminazione del DENARO. Tutti i soggetti menzionati, in particolare, gli imputarono di essersi intromesso in situazioni che non lo riguardavano direttamente.

Addirittura, qualche tempo dopo l’assassinio summenzionato, lo ZICHITTELLA accettò di aiutare DENARO Vincenzo, fratello di Francesco e amico del collaborante, nella perpetrazione dell’omicidio di un tale PLATANIA, che a giudizio del DENARO era coinvolto nella morte del germano. Il dichiarante, pur essendo perfettamente consapevole che “cosa nostra” non avrebbe mai tollerato la commissione di un assassinio nel suo territorio senza l’avallo preventivo dei suoi capi e che l’usuale sanzione per infrazioni di tal genere era la morte, decise di non abbandonare l’amico. Lo aiutò quindi a progettare il delitto in modo da non consentire il ritrovamento del cadavere, nella speranza che gli “uomini d’onore” non raggiungessero la certezza della sua morte, prima ancora che quella della loro responsabilità. L’illusione che il crimine non venisse scoperto si rivelò presto infondata: i mafiosi in breve tempo ricostruirono la dinamica dei fatti, forse grazie alla soffiata di un altro asserito complice, MARINO Francesco detto “il cappellone”, il quale -a giudizio di ZICHITTELLA- scelse di confidare l’accaduto per timore che venisse scoperto ugualmente e nella speranza di ottenere salva la vita in cambio della delazione. Pochi mesi dopo l’assassinio di PLATANIA, Vincenzo DENARO morì per mano di sicari mafiosi e tra le causali dell’omicidio vi fu anche la sua responsabilità nel fatto di sangue in esame (cfr., sulle motivazioni e la dinamica di questo delitto, l’apposito paragrafo, sub Parte IV, capitolo VII).

Naturalmente, una condotta tanto ribelle alle regole non poteva non essere malvista dagli esponenti di “cosa nostra”, i quali -a detta dello ZICHITTELLA- dopo l’omicidio di Vincenzo DENARO lo trattarono assai freddamente e addirittura, dopo il suo arresto nell’ambito del citato procedimento per associazione a delinquere di stampo mafioso, non solo non gli diedero alcun aiuto economico per sostentarsi durante la detenzione, ma non gli restituirono neppure la somma di £.40.000.000 che egli aveva loro prestato (cfr. esame reso dallo ZICHITTELLA nella citata udienza).

Durante la detenzione di molti degli ZICHITTELLA fu ucciso lo zio paterno di Carlo, Vincenzo.

La responsabilità del delitto (come si vedrà più oltre, in questo stesso Capitolo) fu da ascrivere a TITONE Antonino, il quale, per altro, ottenne l’autorizzazione del rappresentante della “famiglia” mafiosa, D’AMICO Vincenzo.

Il TITONE, infatti, odiava la vittima in quanto era stato convinto dalla madre che fosse responsabile della morte di suo padre Diego, il quale quando il futuro killer era ancora in giovanissima età era stato investito da un furgoncino nelle vicinanze della bisca clandestina che inizialmente aveva gestito insieme allo ZICHITTELLA e successivamente da solo, in seguito a un diverbio verbale con quest’ultimo (cfr. sulla certezza del TITONE della ascrivibilità della morte del padre allo zio vedi altresì esami di PATTI e GIACALONE nelle udienze del 4 e 5 novembre 1998).

Tuttavia, nonostante il collaboratore nutrisse rancore nei confronti dei mafiosi per le ragioni sopra descritte, fu la soppressione di Nicolò ZICHITTELLA a provocare l’insanabile contrasto tra la famiglia della vittima (e in particolare Carlo) e la cosca facente capo a Vincenzo D’AMICO.

Come si è già detto, a Marsala il settore delle bische clandestine era stato spartito tra il clan ZICHITTELLA e la cosca capeggiata dal D’AMICO, con l’accordo che non vi fosse alcuna ingerenza reciproca e che nessuno degli appartenenti a una delle due consorterie si recasse mai in uno dei locali gestito dall’altra.

In un’occasione, nel 1982, Giovanni ZICHITTELLA entrò in un circolo condotto da Antonino CAPRAROTTA, fratello di Francesco, per chiedergli ragione del fatto che consentiva a un soggetto che aveva debiti con gli ZICHITTELLA di giocare nel suo circolo senza rappresentargli il dovere di saldare prima il debito con l’altra casa da gioco, come invece, a detta di Carlo ZICHITTELLA, facevano sempre i suoi familiari.

Il CAPRAROTTA si adontò per questa intrusione e sparò allo ZICHITTELLA, non ferendolo soltanto grazie all’intervento di un tale BARRACO, il quale gli spostò il braccio al momento della deflagrazione, deviando il colpo.

Il giorno dopo il diverbio tra i due uomini proseguì in Piazza Porticella: il CAPRAROTTA chiese in modo arrogante allo ZICHITTELLA dove fossero i suoi figli e perché non li avesse mandati da lui e l’altro lo accusò di essere un “buffone da piazza”, poiché aveva tenuto una condotta di tale genere in un ambiente che pullulava di informatori, attirando in tal modo l’attenzione delle forze dell’ordine.

Durante la lite arrivò Nicolò ZICHITTELLA, il quale dapprima invitò il CAPRAROTTA a seguirlo per continuare la discussione in un luogo più appartato e successivamente, fronteggiandolo in una zona isolata, gli sparò un colpo di pistola ferendolo a una gamba, nonostante l’intervento pacificatore del padre, effettuato nella speranza di riuscire a sedare gli animi e a impedire al figlio di commettere un errore imperdonabile (cfr. dichiarazioni rese da ZICHITTELLA nella citata udienza, nonché, circa l’effettivo verificarsi di una lite tra Giovanni ZICHITTELLA e alcuni dei suoi figli in una bisca gestita da CAPRAROTTA Antonino e il ferimento di quest’ultimo da parte di Cocò ZICHITTELLA, il citato esame di Salvatore GIACALONE).

Nicolò ZICHITTELLA fu assassinato nel 1987, mentre Carlo era ancora in carcere, dove stava scontando la condanna inflittagli nel processo per associazione mafiosa sopra menzionato (cfr. esami di ZICHITTELLA e GIACALONE, cit.).

Il collaboratore, pur non parlando dell’accaduto con gli “uomini d’onore” con cui era codetenuto, scoprì i responsabili dell’omicidio e decise che avrebbe vendicato la morte del fratello.

Quando fu scarcerato, nell’aprile 1988, Carlo ZICHITTELLA si stabilì inizialmente a Marsala, decidendo per altro, su consiglio di Angelo LO PRESTI di trasferirsi a Torino, in quanto era certo che “cosa nostra” stesse cercando di ucciderlo.

Il collaboratore, in particolare, ha riferito di essere stato vittima in almeno un occasione di un vero e proprio attentato alla vita e di essere stato sempre soggetto a una attenta sorveglianza da parte di uomini della cosca, tra cui il GIACALONE (cfr. esame reso dallo ZICHITTELLA all’udienza del 19 novembre 1998).

Sebbene, a giudizio della Corte, la predisposizione di precisi piani per uccidere lo ZICHITTELLA non possa ritenersi pienamente dimostrata, atteso che la circostanza non è stata confermata né dal GIACALONE (che sarebbe stato personalmente coinvolto), né dal PATTI (che, pur essendo detenuto per l’omicidio FERRARA all’epoca in cui il presunto attentato sarebbe stato realizzato), può invece reputarsi provata l’esistenza di un generico progetto di soppressione dello ZICHITTELLA (cfr. esame del PATTI all’udienza del 19 novembre 1998). Costui, infatti, non rappresentava più soltanto un problema potenziale per la sua indole indocile, ma era certamente divenuto un nemico irriducibile a causa della cruenta eliminazione di ben due suoi familiari.

Giunto a Torino, Carlo ZICHITTELLA agì in modo da porre le basi per sferrare l’offensiva contro la “famiglia” di Marsala.

Si procurò denaro attraverso rapine e traffici di stupefacenti effettuati dapprima da solo o con personaggi di secondo piano, ma che gli consentirono di entrare in contatto con membri della famiglia GRASSONELLI di Porto Empedocle, e in particolare con Giuseppe, e con Calabresi tra cui Sasà BELFIORE.

Giuseppe GRASSONELLI, che era alleato con gli “stiddari” di Gela, di Palma di Montechiaro e di Caltanissetta, aveva avuto modo di conoscere la vicenda personale e familiare di Carlo ZICHITTELLA, sia dai racconti di suo padre e di suo zio Bruno (i quali durante la loro detenzione erano stati protetti dal collaborante, che li aveva preservati da minacce e aggressioni), sia a causa dei rapporti criminali che egli stesso intratteneva con il Marsalese, giacchè insieme avevano esercitato il traffico di sostanze stupefacenti e avevano progettato di recuperare beni da fallimenti. I vincoli tra i due uomini, inoltre, erano rafforzati anche dal fatto che avevano vicende personali simili, dato che a entrambi la mafia aveva loro ucciso un fratello.

Per le ragioni suddette, dunque, il GRASSONELLI era ben disposto nei confronti dello ZICHITTELLA e decise di aiutarlo nei suoi propositi di vendetta. Riferì ad alcuni influenti “stiddari” con cui era in contatto -e in particolare al capo mandamento Totò RIGGIO- le proposte dello ZICHITTELLA, il quale aveva messo a loro disposizione tutte le sue risorse (sia personali sia economiche) e un gruppo di suoi amici, privi di esperienza, ma pronti a tutto e decisi. Le sue proposte, tuttavia, vennero rifiutate, poiché gli “stiddari” non si sentivano in grado di competere militarmente con la mafia trapanese, che appariva loro troppo potente.

ZICHITTELLA, tuttavia, operò ulteriori pressioni sul GRASSONELLI perché stringesse l’accordo con gli “stiddari”, in quanto era venuto a sapere che talvolta persone di Marsala erano andati a cercarlo in bar che egli era solito frequentare e temeva pertanto che la sua vita fosse in pericolo, apprensione che crebbe quando il collaboratore notò la presenza nel capoluogo piemontese di Antonio PATTI (cfr. esame ZICHITTELLA all’udienza del 19 novembre 1998). In realtà quest’ultimo, che pure si recò a Torino nell’ottobre del 1991, prima di raggiungere Rimini per commettere il duplice omicidio di BUFFA e D’AGATI (cfr. infra, Parte IV, Capitolo II), ha recisamente negato di avere visto in quel frangente lo ZICHITTELLA e di averlo indicato a un suo interlocutore e non ha accennato all’esistenza di progetti concreti per eliminarlo nel capoluogo piemontese (cfr. esame del PATTI all’udienza del 19 novembre 1998).

A giudizio di questa Corte, deve prestarsi fede tanto alle parole del PATTI che a quelle dello ZICHITTELLA. Il primo, infatti, essendosi autoaccusato di numerosi omicidi per i quali non era neppure sospettato, non avrebbe avuto ragione alcuna per negare la propria responsabilità in ordine a un progetto di attentato neppure realizzato contro un soggetto che già allora era un nemico dichiarato della cosca mafiosa. Neppure il secondo, d’altra parte, avrebbe avuto alcuna convenienza a mentire su un punto che avrebbe potuto facilmente essere verificato nell’ambiente criminale torinese, non tanto con gli inquirenti, quanto con i potenziali alleati, di cui appariva necessario accattivarsi preliminarmente la fiducia.

Pertanto, deve ritenersi che lo ZICHITTELLA abbia errato nell’identificare l’uomo che lo avrebbe additato con Antonio PATTI. Al contrario, non può escludersi che la cosca di Marsala o quella di Mazara del Vallo, all’insaputa di PATTI, controllassero lo ZICHITTELLA tramite loro fiancheggiatori che operavano in Piemonte proprio a causa della sua animosità nei confronti di “cosa nostra”.

In ogni caso, i controlli a cui riteneva di essere sottoposto spinsero lo ZICHITTELLA a premere sul GRASSONELLI per stringere un accordo con gli “stiddari”.

In effetti, presto questi ultimi chiesero allo ZICHITTELLA se suo nipote Leonardo CANINO fosse disponibile a commettere per conto loro un omicidio a Torino. Infatti avevano la necessità di uccidere un loro nemico che abitava a Monza e che era molto pericoloso e accorto, tanto da essere riuscito a sopravvivere a ben quattro tentativi di omicidio. Ritenevano pertanto che fosse opportuno affidare l’incarico a una persona che egli non conosceva. Il CANINO dapprima si dichiarò disponibile, ma al momento di agire, avendo saputo che l’obiettivo era una persona pericolosa, confidò allo zio che nutriva timori. Lo ZICHITTELLA, pertanto, decise di affiancare il nipote nell’esecuzione del delitto, nonostante le perplessità degli “stiddari”, i quali temevano che la vittima designata si sarebbe insospettita, e i due uomini riuscirono a eliminare l’obiettivo (cfr. dichiarazioni dello ZICHITTELLA e del CANINO all’udienza del 19 novembre 1998, nonché, per un riscontro dell’effettivo verificarsi dell’episodio, deposizione del maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 21 gennaio 1997 nell’ambito del procedimento contro CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala, nella quale ha dato atto che l’ucciso era stato identificato in SCIVOLI Rosario, nato a Mazzarino (CL) il 7 novembre 1954 e il fatto delittuoso si era verificato nel tardo pomeriggio del 10 gennaio 1982).

Poco tempo dopo Carlo ZICHITTELLA comprese che all’interno della cosca mafiosa erano sorti attriti, dato che erano scomparsi i suoi capi Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, fatto di cui era stato informato dai suoi familiari che erano rimasti a Marsala e di cui ebbe la conferma dai giornali. Ritenne quindi che fosse giunto il momento propizio per scatenare la guerra contro “cosa nostra” ed esercitò ulteriori pressioni in tal senso su GRASSONELLI.

La decisione del collaboratore di agire, del resto, era stata ingenerata altresì da un colloquio che aveva avuto a Marsala con D’AMICO Gaetano e LO PRESTI Angelo, i quali lo avevano contattato tramite CARDILLO Giovanni, che sapevano essere un suo amico.

Nel corso dell’incontro, avvenuto all’interno del negozio “Carlamp” di proprietà del CARDILLO stesso e protrattosi per circa due ore, il D’AMICO e il LO PRESTI gli riferirono l’accaduto e si dichiararono convinti che PATTI, TITONE e MARCECA avessero tradito le due vittime e le avessero vendute ai loro assassini. Gaetano D’AMICO gli confidò anche che nutriva timori per l’incolumità propria e per quella dei suoi familiari, e in particolare di suo fratello Francesco, dimostrandosi convinto che sarebbero stati assassinati tutti, se non avessero agito quanto prima. Gli dissero che si erano rivolti a lui perché sapevano che era l’unico a Marsala che nutrisse un odio irriducibile nei confronti di “cosa nostra” e avesse i contatti personali e i mezzi economici necessari per scatenare una guerra contro la “famiglia” mafiosa locale. Il D’AMICO si dichiarò altresì pronto a sostenerlo economicamente e gli consegnò immediatamente la somma di £.30.000.000, che sarebbe dovuta servire per l’acquisto di armi ed eventualmente per pagare persone e che lo ZICHITTELLA in parte prese subito e in parte affidò in custodia al CARDILLO. Nella stessa circostanza i tre uomini pianificarono altresì la strategia di attacco, accordandosi sugli obiettivi da colpire. Gaetano D’AMICO e LO PRESTI sostenevano che era necessario uccidere per primi PATTI, TITONE e MARCECA, mentre tentarono di salvare alcuni uomini d’onore -e in particolare GERARDI e Rocco CURATOLO- che a loro parere non erano coinvolti nel duplice omicidio, perché entrambi erano molto vicini a Vincenzo D’AMICO, che il primo chiamava addirittura “papà” (la circostanza che il GERARDI nutrisse un profondo legame affettivo è confermata altresì da CULICCHIA, la quale -sentita nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 del processo a carico di PATTI Antonio e altri, celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani- ha affermato di avere sentito PATTI confidare a suo marito TITONE Antonino che il GERARDI gli aveva chiesto, piangendo, se fosse stata proprio necessaria la morte del D’AMICO, che egli amava come un padre). Lo ZICHITTELLA fu irremovibile nella volontà che fosse ucciso il GERARDI, in quanto era certo che fosse coinvolto nell’omicidio di suo fratello Nicolò, cosicchè i suoi interlocutori cedettero, mentre per CURATOLO, riuscirono a convincerlo ad aspettare. Decisero comunque che le prime vittime sarebbero state PATTI, TITONE e MARCECA. Durante quell’incontro, i due uomini d’onore diedero altresì allo ZICHITTELLA la certezza della responsabilità di PATTI e TITONE nell’assassinio di suo zio Vincenzo. Il collaboratore, dal canto suo, mise al corrente i suoi interlocutori dei suoi contatti con “stiddari” gelesi e agrigentini, contatti dei quali per altro i due erano già a conoscenza, perché avevano persone di fiducia che li informavano (cfr. citato esame ZICHITTELLA reso all’udienza del 19 novembre 1998).

Le propalazioni del collaboratore circa l’incontro sopra riferito a giudizio di questa Corte debbono essere giudicate attendibili. Esse infatti hanno trovato numerosi riscontri in altre risultanze dibattimentali.

In primo luogo, la circostanza che Gaetano D’AMICO temesse di essere ucciso è stata confermata dall’Ispettore Vito PELLEGRINO, il quale ha dichiarato che dopo la morte del fratello Gaetano D’AMICO gli aveva confermato la sua apprensione per la sua sorte e non accompagnava più i suoi figli a scuola per evitare il rischio che fossero coinvolti in un agguato perpetrato nei suoi confronti (cfr. sua escussione in data 14 ottobre 1998). Del resto, un tale timore discendeva dalla sua piena conoscenza dalle logiche che governavano l’agire mafioso: la soppressione di suo fratello, che egli attribuiva senza dubbio a “cosa nostra”, lo aveva reso un nemico irriducibile della fazione che aveva decretato la sua morte.

L’appartenenza a “cosa nostra” di Angelo LO PRESTI e il prestigio di cui godeva all’interno dell’organizzazione sono stati confermati in varie circostanze da Antonio PATTI (cfr. dalla deposizione SANTOMAURO all’udienza del 25 marzo 1997 nell’ambito del procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8, prodotta dal P.M., emerge che da tempo le forze dell’ordine lo sospettavano di essere inserito nell’organizzazione criminale, della quale sarebbe stato il “volto pulito”, data la sua incensuratezza).

Il SAVONA e il CANINO, inoltre, hanno fornito un importante riscontro logico alle propalazioni dello ZICHITTELLA sul punto, avendo affermato che, dopo l’omicidio del LO PRESTI, ZICHITTELLA li rimproverò aspramente, rivelando loro che la vittima era il suo informatore all’interno dello schieramento avversario (cfr. dichiarazioni di CANINO e SAVONA all’udienza del 19 novembre 1998). D’altra parte, la circostanza che il LO PRRESTI anche dopo l’assassinio del TITONE e l’attentato a PATTI non si nascondesse come gli altri “uomini d’onore”, ma si comportasse in maniera assolutamente normale e non adottasse precauzioni, costituisce un significativo riscontro al fatto che egli non si attendeva aggressioni da parte del clan ZICHITTELLA.

La circostanza, poi, che tra Vincenzo D’AMICO e i Mazaresi fossero sorti attriti perché il primo aveva rifiutato il suo assenso a che venisse realizzato un attentato alla vita del dottor BORSELLINO a Marsala, oltre ad essere resa tragicamente verosimile dai successivi avvenimenti dell’estate del 1992, è stata confermata anche da Antonio PATTI, al quale la raccontò il cognato TITONE (cfr. esame di PATTI all’udienza del 14 ottobre 1998).

Non può sorprendere neppure la circostanza che Gaetano D’AMICO, che aveva capito che sarebbe stato ucciso se non fosse passato subito all’azione, si sia rivolto a Carlo ZICHITTELLA -di cui conosceva l’odio per “cosa nostra”, i propositi di vendetta, i contatti con gli “stiddari” e le capacità economiche dovute al traffico di sostanze stupefacenti in Piemonte, regione con la quale il mandamento di Mazara del Vallo aveva rapporti criminali datati nel tempo, soprattutto tramite BASTONE Giovanni (cfr. sul punto, più specificamente, scheda personale di quest’ultimo imputato)- come l’unico individuo che poteva condurre per suo conto l’offensiva militare contro i suoi nemici.

Infine, molte delle circostanze che D’AMICO rivelò a ZICHITTELLA nel corso del loro incontro (affetto filiale provato dal GERARDI per Vincenzo D’AMICO, informazione data a Gaetano D’AMICO da un benzinaio sulla presenza dei due cadaveri nel bagagliaio di una macchina abbandonata vicino al suo distributore, certezza da parte del D’AMICO del tradimento di PATTI e TITONE) sono state confermate da altre risultanze probatorie, e in particolare dalle citate propalazioni di PATTI e della CULICCHIA.

Dopo questo incontro, lo ZICHITTELLA contattò alcune persone che riteneva fossero fidate. In particolare, dato che temeva tradimenti, avvicinò soltanto soggetti che da un lato fossero giovani, decisi e coraggiosi e dall’altro lato avessero un interesse diretto a schierarsi dalla sua parte, o in quanto suoi parenti o in quanto consapevoli di essere stati condannati a morte da “cosa nostra”.

Si rivolse pertanto a suo nipote Leonardo CANINO, a suo cognato Pietro CUSENZA, a Fabio Salvatore SAVONA, a Diego ALECI, ad Antonio STABILE, soprannominato “a iunta”, a Pietro SCIMEMI e a Ignazio LAUDICINA (sulla composizione della cosca cfr. esami di ZICHITTELLA, SAVONA e CANINO resi nell’udienza del 19 novembre 1998).

Il SAVONA, l’ALECI, lo STABILE e il LAUDICINA nutrivano risentimento nei confronti della “famiglia” per ragioni personali. Al LAUDICINA, in particolare, “cosa nostra” aveva assassinato uno zio e aveva rubato tre o quattro volte tutti gli animali. Il SAVONA da un lato odiava gli “uomini d’onore” (e in particolare PATTI e TITONE) perché si erano resi responsabili della scomparsa del suo amico RODANO Antonio a causa di una lite che la vittima aveva avuto con il TITONE, il quale non approvava il suo fidanzamento con sua sorella Anna; dall’altro lato, poi, era consapevole di dovere morire perché aveva rivolto ad Antonino GERARDI gli epiteti di “infame” e “sbirro”, in quanto aveva avvertito il maresciallo FEDERICO di un progetto di evasione di alcuni detenuti, tra cui lo stesso SAVONA, dal carcere di Marsala, dato che un siffatto piano sgradito a “cosa nostra”. L’ALECI, dal canto suo, era stato condannato a morte perché aveva apostrofato Diego INGOGLIA, persona vicina alla mafia, come “infame”, siccome aveva tentato di uccidere suo padre mentre entrambi si trovavano sulla loro barca e perché era molto vicino a SAVONA. La morte dello STABILE, infine, era stata decretata perché formava un “trio inseparabile” con il SAVONA e l’ALECI (cfr. esami ZICHITTELLA e SAVONA nella citata udienza del 19 novembre 1998).

Lo ZICHITTELLA manifestò a questi uomini i suoi progetti, ottenendo la loro piena adesione, ma non accennò al suo abboccamento con Gaetano D’AMICO e Angelo LO PRESTI. Quindi ritornò a Torino, dove fu informato dal GRASSONELLI che aveva ottenuto l’assenso dei suoi alleati “stiddari” al progetto e quindi poteva sferrare l’offensiva (cfr. sul punto, oltre alle dichiarazioni di Carlo ZICHITTELLA, altresì quelle di Croce BENVENUTO, il quale ha raccontato che il GRASSONELLI chiese alla “famiglia” di Palma di Montechiaro di prestare aiuto al gruppo guidato dallo ZICHITTELLA in una guerra che questi intendeva scatenare contro “cosa nostra” a Marsala, facendo contestualmente presente che egli si era già alleato con la predetta consorteria criminale da oltre un anno e che dal canto suo lo ZICHITTELLA si era messo a loro disposizione, commettendo un omicidio a Monza per conto dei RIGGIO di Riesi).

Lo ZICHITTELLA ritornò quindi a Marsala, dove si trovavano già il SAVONA, l’ALECI, lo STABILE, lo SCIMEMI e il CUSENZA.

Si stabilì nella casa di campagna messagli a disposizione da suo zio Gaspare ZICHITTELLA, sita in contrada Olivo, che aveva scelto perché era isolata, consentendo da un lato che la sua presenza in paese non fosse notata e dall’altro lato che potesse godere della quiete necessaria per preparare le azioni del suo gruppo, e in particolare l’agguato nei confronti del TITONE e del PATTI.

Quando venne informato dell’assassinio di Gaetano D’AMICO decise di ritornare a Torino, per evitare il rischio che gli venisse addebitata la responsabilità di quell’omicidio, se fossero state trovate nelle vicinanze del suo alloggio le macchine rubate e le armi che erano già state predisposte per l’azione contro il PATTI e il TITONE.

Nel capoluogo piemontese venne raggiunto telefonicamente da Angelo LO PRESTI, il quale lo invitò a non desistere dal progetto, che, anzi, a quel punto avevano un motivo in più per perseguire, e si dichiarò disposto a ricoprire il ruolo che prima era stato di Gaetano D’AMICO, prospettandogli contestualmente la possibilità di incontrare Francesco D’AMICO, incontro, che, per altro, non avvenne mai.

Carlo ZICHITTELLA ritornò quindi nella casa di campagna dello zio, dove in seguito lo raggiunsero Giuseppe GRASSONELLI, Croce BENVENUTO di Palma di Montechiaro e successivamente Orazio PAOLELLO di Gela (cfr. cfr. citati esami di Carlo ZICHITTELLA, Fabio SAVONA e Leonardo CANINO, nonché quello di Croce BENVENUTO, tutti nell’udienza del 19 novembre 1998).

Il gruppo di fuoco predispose subito il piano per l’agguato al PATTI e al TITONE, i quali dovevano essere colpiti per primi, in quanto erano i killer più pericolosi della cosca mafiosa, e, contestualmente, per evitare che quello dei due che fosse sopravvissuto all’altro si rendesse irreperibile, diventando così un bersaglio molto difficile da colpire, e nel contempo preparasse la vendetta. Del resto, la contemporanea eliminazione dei due elementi di maggior spessore militare della consorteria, avrebbe certamente ingenerato smarrimento negli altri “uomini d’onore”, ritardando la loro reazione e favorendo di converso quella del gruppo ZICHITTELLA (cfr. citati esami di Carlo ZICHITTELLA, Fabio SAVONA, Leonardo CANINO e Croce BENVENUTO nell’udienza del 19 novembre 1998).

Dato che i Marsalesi non erano provvisti di armi, il BENVENUTO mise a disposizione una mitraglietta “Uzi” e alcune pistole calibro 9 e 21, recandosi a prelevarle insieme a Leonardo CANINO (cfr. citato esame del BENVENUTO).

Il gruppo di fuoco che compì l’agguato contro il PATTI e il TITONE era composto dal BENVENUTO, dal PAOLELLO e dal CANINO, quest’ultimo con il ruolo di autista della Ford Orion di colore rosso metallizzato rubata vicino a Trapani dal SAVONA e dal CUSENZA. Lo stesso SAVONA e l’ALECI si posizionarono vicino al campo sportivo, lungo la strada che avrebbero dovuto percorrere i sicari. Il GRASSONELLI, invece, che avrebbe dovuto fare parte anch’egli del commando, se ne andò da Marsala la mattina stessa in cui fu compiuto l’agguato, poiché suo padre doveva essere scarcerato e temeva che subisse attentati.

Il BENVENUTO e il PAOLELLO, i quali dovevano essere gli esecutori materiali dell’agguato, erano stati posti in grado di individuare gli obiettivi, in quanto durante la fase preparatoria era stata loro mostrata una fotografia del TITONE ed era stato descritto fisicamente il PATTI come una persona stempiata, facilmente riconoscibile a causa di un rigonfiamento che aveva in testa in seguito a un incidente automobilistico.

I due uomini si appostarono in Piazza Porticella, attendendo la “battuta”, che doveva essere loro data da un nipote minorenne di Carlo ZICHITTELLA. Quando videro il PATTI e il TITONE in compagnia di un terzo individuo, che non conoscevano, spararono al loro indirizzo, ferendo questi ultimi due. I sicari non finirono lo sconosciuto, dato che non sapevano chi fosse, e si posero subito all’inseguimento del PATTI, il quale si diede alla fuga e riuscì poi a dileguarsi.

Il PAOLELLO e il BENVENUTO (che era stato ferito a un braccio), per altro, giunti vicino alla caserma dei Carabinieri, decisero di desistere dall’inseguimento e si allontanarono a bordo di una FIAT Ritmo che rapinarono in loco, dato che il CANINO se ne era andato. I due killer ritornarono quindi alla casa di campagna di Gaspare ZICHITTELLA, da dove SAVONA li accompagnò a Porto Empedocle (cfr. esami di BENVENUTO, CANINO e SAVONA, cit., nonché dichiarazioni di PATTI rese all’udienza del 19 novembre 1998) .

Dopo questo episodio gli “stiddari” non ebbero più contatti con i Marsalesi e anzi progettarono di uccidere il CANINO a causa della condotta scorretta che aveva tenuto e della quale anche il GRASSONELLI, messo al corrente dell’accaduto, si mostrò sorpreso (cfr. citato esame del BENVENUTO).

Il 7 aprile 1992 il gruppo ZICHITTELLA mise a segno la sua seconda e ultima azione di guerra contro “cosa nostra”: mentre il capo era a Torino insieme a suo nipote Leonardo CANINO, i suoi uomini (e in particolare il SAVONA, l’ALECI, lo SCIMEMI, il CUSENZA e il LAUDICINA) progettarono e realizzarono la soppressione di Angelo LO PRESTI.

L’obiettivo fu scelto perché era l’unico tra gli “uomini d’onore” ad avere conservato le proprie abitudini e a non nascondersi. Il delitto fu eseguito da CUSENZA e SCIMEMI, all’interno del Circolo della cultura di Marsala.

Lo ZICHITTELLA, informato dell’omicidio, si arrabbiò e rivelò ai suoi complici che la vittima era un suo informatore, rimproverandoli per avere agito senza interpellarlo preventivamente (cfr. deposizioni ZICHITTELLA, CANINO, SAVONA, cit.).

L’assassinio del TITONE e il ferimento del PATTI furono, dunque, l’unica, pur se eclatante, azione che il gruppo ZICHITTELLA riuscì a compiere contro la cosca mafiosa.

Il prosieguo della guerra dimostrò appieno il misero spessore dei membri del clan e la disorganizzazione e la scarsa coesione della banda, limiti che, del resto, erano emersi evidentemente fin dall’inizio, con l’abbandono dei complici sul luogo dell’attentato al PATTI e al TITONE da parte del CANINO e con l’omicidio del LO PRESTI.

Lo stesso Carlo ZICHITTELLA si mostrò inadeguato al ruolo di capo che si era assegnato.

Egli, infatti, lasciò i suoi uomini a Marsala, senza scegliere un luogotenente a cui affidare il compito di comandare il gruppo e mantenerne la coesione in sua assenza e con cui tenere i contatti e stabilire la strategia e le concrete modalità operative da seguire. Del resto, la mancanza di una guida solida e informata sulle alleanze e i mezzi a disposizione del gruppo furono la causa dell’eliminazione del LO PRESTI, che venne decisa e realizzata all’insaputa dello ZICHITTELLA e senza obbedire a una strategia precisa, ma al solo scopo di dimostrare ai loro alleati la capacità dei Marsalesi di realizzare omicidi senza il loro aiuto.

La preparazione della guerra da parte dello ZICHITTELLA, d’altra parte, fu carente anche sotto il profilo dell’organizzazione logistica, atteso che non pagò mai lo stipendio pattuito ai suoi uomini, aumentandone il disagio e facilitando ulteriormente lo scollamento del gruppo e il tradimento -pressochè inevitabile- di uno dei suoi componenti.

D’altra parte, gli stessi alleati dell’agrigentino e del gelese verosimilmente ritirarono il loro appoggio ai Marsalesi, proprio in considerazione del fatto che si erano resi presto conto dell’inadeguatezza di costoro e dell’impossibilità di uscire vittoriosi dal conflitto.

Gli stessi “uomini d’onore”, non appena scoprirono con certezza l’identità dei loro avversari, cessarono di nascondersi e ostentarono un assoluto disprezzo nei loro confronti e una completa certezza di vincere la guerra (cfr. citata deposizione di Cristina CULICCHIA nel processo a carico di PATTI Antonio + 40).

Come si è già detto, dopo l’assassinio del LO PRESTI il gruppo ZICHITTELLA non riuscì a compiere più alcuna azione, mentre “cosa nostra” riprese saldamente in mano il controllo della situazione.

Il 14 marzo 1992 Antonio PATTI riuscì a sfuggire rocambolescamente alla morte: messo in guardia da suo cognato TITONE sulla presenza di alcuni uomini che li seguivano, non appena udì una raffica, comprese che era diretta al suo indirizzo e fuggì in direzione di corso Gramsci, nel quale era ubicata la caserma dei Carabinieri. Voltatosi per un attimo indietro, vide un giovane con gli occhiali e un giubbotto marrone, che sparava e gli correva dietro. Non volendo arrivare fino alla caserma per non essere interrogato, si introdusse nel cortile di una sala da ballo abbandonata, dove si rese conto di avere un proiettile conficcato in un tallone e lo estrasse. Ritornò quindi in Piazza Porticella, dove c’erano inquirenti e giornalisti, ma non il cadavere del TITONE, che era stato asportato.  

Dopo avere prelevato la moglie e le due figlie dalla loro abitazione si recò a Xitta, frazione di Paceco, a casa del suo amico e compare GIANNI Gianfranco, il quale lo ospitò per alcuni giorni.

Dal suo rifugio, il PATTI contattò immediatamente PIPITONE Martino, il quale gli procurò un nuovo nascondiglio tramite BONAFEDE Giuseppe, nella cui casa di campagna in via Salemi rimase per alcune settimane, venendo rifornito di cibo da BONAFEDE Natale. Il collaboratore in questo periodo era molto smarrito, sia per ciò che era successo e per il dolore procuratogli dalle ferite al tallone e al braccio destri, sia perché fu costretto ad affidare una delle sue figlie alla madre, poiché si era ammalata di varicella.

Il PATTI fu aiutato fattivamente dai Mazaresi, i quali si prodigarono per fornirgli cure mediche e supporti logistici. Qualche tempo dopo l’attentato di Piazza Porticella, infatti, MESSINA Francesco, GANCITANO Andrea e RISERBATO Davide andarono a prenderlo e lo accompagnarono in uno stabile di proprietà di Giovanni BARRACO in località Madonna Avona, sita nella campagna tra Castelvetrano e Mazara del Vallo. Quando vi arrivò, trovò il padrone di casa, Andrea MANCIARACINA e un dottore, che gli medicò le ferite e gli prescrisse le medicine necessarie. Rimase in questo rifugio per 15 o 20 giorni, ricevendo spesso la visita di Andrea MANCIARACINA e di un tale “Ciccio il meccanico”.

In seguito visse per una settimana in una casa di quest’ultimo vicino a Mazara, trovata grazie all’interessamento di Andrea MANCIARACINA.

Poi, dopo avere alloggiato nuovamente nella casa del BARRACO, si trasferì nella villetta del mobiliere MESSINA Antonino, in contrada Quarara di Mazara del Vallo, dove fu arrestato il 1 aprile 1993.

Il PATTI intuì immediatamente a chi andava ascritta la responsabilità dell’attentato. La sera stessa del fatto, pensando che fosse coinvolto Fabio SAVONA, era andato a controllarlo fuori dalla sua abitazione in Contrada Spagnola, senza notare per altro alcun movimento sospetto. Inoltre, poco prima di essere ucciso, suo cognato TITONE gli aveva detto che c’erano alcuni Gelesi amici di Carlo ZICHITTELLA che stavano nella casa dello zio paterno di quest’ultimo, Gaspare. Pertanto, pur avendo inizialmente ritenuto che costoro si fossero recati a Marsala per commettere rapine, dopo la morte del cognato aveva ricollegato la loro presenza in zona con l’attentato.

Il PATTI espose le sue convinzioni nella riunione tenuta nel mese d’aprile del 1992 in una villetta sita nella campagna del mazarese, alla quale parteciparono il RIINA (che era stato accompagnato da GIAMBALVO Pietro), GANCITANO Andrea, SINACORI Vincenzo, MANCIARACINA Andrea, MESSINA Francesco, MILAZZO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo e BURZOTTA Diego. Con la consueta precisione, il collaboratore ha temporalmente collocato nei primi giorni del mese di aprile, nel giorno in cui si svolsero i funerali del maresciallo GUAZZELLI, a cui assistette anche il Presidente della Repubblica Francesco COSSIGA. Ha aggiunto di ricordare la circostanza perché Matteo MESSINA DENARO chiese al RIINA come mai avesse corso il rischio di andare lì, dato che c’erano in giro tutti quei poliziotti e il capo corleonese rispose in modo spavaldo, sostenendo di non avere nulla da temere. Nello stesso frangente il MESSINA DENARO chiese altresì al RIINA che persona fosse “zio ANDREOTTI” e l’altro rispose che era un “curnutu” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 18 novembre 1998). Le affermazioni del PATTI relative all’epoca in cui venne tenuta la riunione suddetta hanno trovato un formidabile riscontro nella produzione da parte del P.M. di copie di quotidiani che comprovano che in effetti l’allora Presidente della Repubblica Francesco COSSIGA il 5 aprile 1992 si recò a Menfi in occasione del funerale del Maresciallo GUAZZELLI (cfr. copie del “Giornale di Sicilia” e della “Sicilia” del 5, 6 e 7 aprile 1992 prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).

Quando il RIINA, dopo avergli presentato le sue condoglianze, gli chiese di spiegargli cosa stava accadendo a Marsala, il PATTI avanzò immediatamente l’ipotesi che il responsabile di quanto accaduto fosse Carlo ZICHITTELLA, con la complicità di alcuni soggetti tra cui il SAVONA e i Gelesi che erano stati ospitati nella casa di Gaspare ZICHITTELLA. Il RIINA affermò subito che si trattava di una guerra e, dopo essersi brevemente appartato con MESSINA DENARO Matteo, nominò Andrea GANCITANO “caporale”, ordinando a PATTI di avvisarlo prima di compiere qualsiasi azione. Incaricò altresì il MILAZZO di procurarsi le armi necessarie per combattere, rivolgendosi a tale fine al VIRGA (cfr. dichiarazioni rese dal PATTI e dal SINACORI, rispettivamente all’udienza del 19 aprile e del 2 dicembre 1998).

Appare opportuno effettuare in questa sede alcune considerazioni sul ruolo di “caporale” della guerra svolto dal GANCITANO.

Come si è visto, il PATTI assistette alla sua formale investitura da parte del RIINA e lo considerò per tutto il corso della guerra come il suo referente principale, riferendogli ogni notizia di cui veniva a conoscenza e rimettendosi ai suoi ordini.

Il BRUSCA e il SINACORI, più cinici e astuti del PATTI, hanno fornito una versione parzialmente diversa dei fatti e, a parere di questa Corte, più aderente alla realtà.

Il SINACORI, in particolare, pur ammettendo che il responsabile della guerra era il GANCITANO, ha precisato che quest’ultimo, in virtù dei rapporti che aveva con il collaboratore, di fatto discuteva le decisioni con lui. Il propalante, inoltre, nel riferire sui singoli episodi, ha puntualizzato in molte occasioni che fu lui stesso a impartire gli ordini e a statuire su questioni inerenti alla faida con il gruppo rivale e, in occasione dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, ha attribuito un ruolo di primo piano nella fase deliberativa al BAGARELLA.

Il BRUSCA ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti resa dal SINACORI.

In via generale, infatti, il collaboratore di San Giuseppe Iato ha sottolineato che, sebbene il GANCITANO fosse stato investito dal RIINA in persona della responsabilità della conduzione della guerra di Marsala e pertanto dovesse filtrare tutte le deliberazioni relative ad essa, tuttavia “Andrea GANCITANO si metteva a disposizione di MESSINA Matteo DENARO, cioè anche gli altri decidevano, non è che decideva solo MESSINA Matteo DENARO… l’Andrea GANCITANO, la figura era lui però poi alla fine si vedeva, già sul campo si decideva, ognuno poi diceva la sua, faceva la sua, c’era il MESSINA Matteo DENARO che decideva, c’era SINACORI pure che decideva, sì era Andrea GANCITANO però poi i fatti si svolgevano un po’ diversi” (cfr. controesame del BRUSCA all’udienza del 5 luglio 1999).

Inoltre, con riferimento agli omicidi di SCIMEMI Pietro e ZICHITTELLA Giovanni (ovvero gli episodi nei quali è stato maggiormente coinvolto in prima persona), ha sempre sottolineato che il GANCITANO e il SINACORI decidevano insieme. Con specifico riguardo alla fase organizzativa del delitto SCIMEMI, il BRUSCA ha detto di averli convocati entrambi nella casa del DI MATTEO e di essere stato ragguagliato da tutti e due sullo svolgimento della guerra di mafia. Del pari, in ordine all’omicidio ZICHITTELLA Giovanni, interrogato su chi lo informò della deliberazione di uccidere la vittima, ha risposto “la soppressione me lo dice il SINACORI, me lo dice Andrea GANCITANO che era il responsabile della guerra”, sottolineando quindi l’assunzione da parte del reggente della cosca di un ruolo dirigenziale con specifico riferimento alle operazioni militari (cfr. esame e controesame del BRUSCA resi rispettivamente alle udienze del 3 dicembre 1998 e del 5 luglio 1999).

D’altro canto, Giuseppe FERRO -il quale, pur essendo rimasto sostanzialmente estraneo alle vicende della guerra di mafia di Marsala, fu coinvolto nell’omicidio di Mariano PIPITONE e Vincenzo SURDO, perpetrato a Castellammare del Golfo il 18 ottobre 1992- ha specificato che la persona che aveva “la cosa nelle mani” era Vincenzo SINACORI, mentre non ha neppure nominato il GANCITANO (cfr. esame del FERRO all’udienza del 22 dicembre 1998).

In tal modo, dunque, il collaboratore alcamese ha fornito un’altra indiretta conferma del fatto che il GANCITANO non era l’unico a occuparsi della conduzione delle operazioni militari contro il clan ZICHITTELLA, ma in questo compito era affiancato da altri soggetti maggiormente autorevoli, i quali spesso finivano con il rapportarsi in prima persona con i referenti esterni al mandamento di volta in volta coinvolti nei singoli delitti.

In ultima analisi, pertanto, il quadro che emerge dalla lettura degli atti è quello di una direzione formale della guerra da parte del GANCITANO e di una sostanziale da parte quanto meno di un triumvirato composto dallo stesso “caporale”, dal SINACORI e dal MESSINA DENARO, coadiuvati, in alcune occasioni, dal BAGARELLA e dal BRUSCA, i quali venivano consultati per la loro autorevolezza ed esperienza. Lo stesso PATTI, a tale ultimo proposito, ha dichiarato che la decisione finale in ordine all’omicidio di ZICHITTELLA Giovanni venne sostanzialmente presa dal cognato del RIINA, il quale in quel periodo si trovava a Marsala.

Del resto, lo stesso P.M. ha dimostrato di non attribuire al GANCITANO il ruolo di unico e indiscusso responsabile della guerra di mafia, dotato del potere di decidere sugli assassinii, in quanto non lo ha imputato come mandante del tentato omicidio SAVONA, ascrivendo tale responsabilità al PATTI e a MESSINA DENARO Matteo, proprio in base alle dichiarazioni del collaboratore marsalese, il quale ha sottolineato che fu il boss castelvetranese a insistere affinchè l’ALECI eseguisse materialmente un omicidio, per conseguire la prova della sua affidabilità e al contempo “incagliargli le mani”.

Può quindi concludersi che il GANCITANO, il quale verosimilmente era privo del prestigio e dell’autorevolezza necessari per assumere effettivamente il comando delle operazioni militari, accettò, o subì, l’affiancamento da parte del SINACORI e del MESSINA DENARO. Dal canto loro questi ultimi -certamente dotati di personalità da leader, e, soprattutto nel caso del Mazarese, interessati in prima persona alla conduzione di una guerra di mafia combattuta nel territorio posto sotto la loro diretta responsabilità- ben presto finirono con l’imporre il proprio maggior peso nelle decisioni.

Alle sopra esposte considerazioni consegue che il GANCITANO, il quale ricopriva la posizione di unico comandante militare soltanto formalmente, non può essere giudicato responsabile di tutti gli omicidi della guerra di mafia di Marsala soltanto in forza di siffatta posizione, ma un suo effettivo coinvolgimento deve essere provato con riferimento a ogni singolo episodio.

Nel periodo in cui rimase irreperibile, il PATTI si incontrò con molti “uomini d’onore” della cosca, tra cui LO PRESTI Angelo, MARCECA Vito, PIPITONE Martino, PICCIONE Michele e GIACALONE Salvatore. In generale, infatti, i Marsalesi facevano capo a lui, il quale a sua volta teneva i contatti con i mazaresi e in particolare con il “caporale” GANCITANO (cfr. dichiarazioni rese dal PATTI e dal SINACORI, nelle udienze da ultimo richiamate).

Tuttavia, il PATTI si avvalse anche della collaborazione di persone estranee alla “famiglia”, e in particolare di Natale BONAFEDE. Infatti, il RIINA gli aveva ordinato di tenere all’oscuro degli avvenimenti gli affiliati e di scegliere invece ragazzi vicini all’organizzazione a cui affidare il compito di informarsi su quanto stava accadendo in paese. Pertanto quando BONAFEDE Natale, che gli era stato presentato dai fratelli RALLO Antonino e Vito, si mise a sua disposizione per individuare e punire i responsabili dell’assassinio del TITONE, a cui il giovane era molto legato, il PATTI decise subito di utilizzarlo per un’attività di controllo del territorio, insieme ai fratelli AMATO Tommaso e Giacomo, amici d’infanzia del giovane.

Costoro, osservando i movimenti di ZICHITTELLA Gaspare, come era stato loro richiesto dal PATTI, scoprirono che egli si incontrava in via Paceco con il fratello Giovanni e con LAUDICINA Ignazio.

AMATO Giacomo, inoltre, riferì ai fratelli RALLO che aveva incontrato LAUDICINA, il quale gli aveva detto che gli portava i saluti di Carlo ZICHITTELLA, nonchè che “loro” erano responsabili di tutto ciò che era successo, che avevano a disposizione “facce pulite” di Agrigento e che dovevano ammazzare tutti quei “pecorai”.

Dal canto suo, MARCECA Vito, che all’epoca era il “reggente” della “famiglia” di Marsala insieme al PATTI, raccontò a quest’ultimo che Salvatore ANGILERI gli aveva confidato di essere stato contattato dallo SCIMEMI, il quale gli aveva chiesto se era con loro o contro di loro nelle cose che erano successe a Marsala. Lo stesso MARCECA, inoltre, si disse certo che CARDILLO Giovanni, soprannominato “Carlamp”, fosse un fiancheggiatore degli ZICHITTELLA, poiché lo aveva notato più volte girare in Piazza Porticella e osservarlo, spaventandosi molto.

Il PATTI riferì tutte le suddette informazioni ai Mazaresi, i quali decisero la morte di ZICHITTELLA Gaspare, CARDILLO Giovanni e SCIMEMI Pietro, episodi sulla cui dinamica ci si soffermerà in seguito, nei paragrafi dedicati specificamente agli stessi (cfr. citato esame di PATTI all’udienza del 19 novembre 1998).

Dopo l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA (che fu deciso e perpetrato in quanto BAGARELLA Leoluca aveva insistito perché colpissero un membro di primo piano della famiglia ZICHITTELLA) si verificò il tradimento di Diego ALECI, il quale, avendo compreso che il gruppo a cui apparteneva non aveva alcuna speranza di uscire vittorioso dallo scontro, contattò il PATTI tramite INGOGLIA Diego nel tentativo di salvarsi la vita (cfr. dichiarazioni del PATTI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Il convegno tra il PATTI e l’ALECI fu organizzato da Natale BONAFEDE e avvenne in località Maimone vicino a una cantina, di fronte al luogo in cui il padre di quest’ultimo aveva un ovile. Fu preceduto da un’accurata preparazione da parte del “reggente” della “famiglia” di Marsala, il quale si era cautelato ordinando ad alcuni uomini fidati (RALLO Vito, Natale BONAFEDE e i fratelli Giacomo e Tommaso AMATO) di nascondersi nelle alte vigne ubicate nei pressi del luogo dell’appuntamento.

In questo primo incontro durato circa un’ora e mezzo l’ALECI, che era giunto insieme a INGOGLIA Diego, confidò al PATTI che aveva deciso di incontrarlo sia perché dopo l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA si era molto spaventato, sia perché aveva problemi economici, dato che Carlo ZICHITTELLA non gli aveva mai corrisposto la somma di £.1.500.000 o £.2.000.000 mensili che gli aveva promesso all’inizio della guerra.

L’ALECI rivelò che le persone di maggior spicco del gruppo erano Carlo ZICHITTELLA, Leonardo CANINO, Fabio SAVONA e Ignazio LAUDICINA e che costoro erano aiutati da Pietro CHIRCO, il quale si era messo a disposizione per fornire basi qualora ne avessero avuto bisogno, da Antonino TITONE detto “il bello” che lavorava in un bar vicino al carcere di Marsala e fungeva da autista portando droga in paese per conto dello ZICHITTELLA, da Antonio STABILE soprannominato “a iunta” perché era un piastrellista specializzato nel collocare i pezzi di mattonella vicino ai muri.

Raccontò anche la preparazione e la dinamica degli attentati in cui avevano trovato la morte il cognato del collaborante e Angelo LO PRESTI. Con riferimento al primo precisò che le basi di cui si erano serviti erano state la casa di Gaspare ZICHITTELLA in contrada Madonna d’alto Oliva e un garage appartenente al padre di Antonino TITONE “il bello” e che gli esecutori materiali erano stati Orazio PAOLELLO e Croce BENVENUTO, mentre Giuseppe GRASSONELLI se ne era andato poco prima dell’attentato. Quanto all’omicidio del LO PRESTI, rivelò che aveva sparato lo SCIMEMI, ma erano stati coinvolti nell’azione anche il SAVONA, il CUSENZA e il LAUDICINA.

L’ALECI, infine, ragguagliò il PATTI sui progetti della consorteria criminosa a cui apparteneva, dicendogli che i suoi complici intendevano uccidere lo stesso PATTI, GERARDI Antonino (che Carlo ZICHITTELLA odiava perché lo riteneva responsabile dell’omicidio del fratello Nicolò) e Michele BARRACO.

Al momento del commiato, il PATTI disse all’ALECI che, se avesse avuto bisogno di lui, lo avrebbe potuto rintracciare tramite l’INGOGLIA o il MARCECA, cosa che in effetti costui fece ogni volta che i suoi complici progettarono qualche azione.

Le rivelazioni del delatore confermarono i sospetti che il PATTI già nutriva nei confronti dello SCIMEMI, del LAUDICINA e del SAVONA e consentirono agli uomini di “cosa nostra” di formarsi un quadro chiaro della composizione e della forza del gruppo avverso e di conoscere in anticipo i piani dei loro nemici (cfr. citato esami del PATTI e del SINACORI, resi rispettivamente nelle udienze del 17 e del 2 dicembre 1998).

Gli “uomini d’onore” decisero, quindi, gli omicidi di quasi tutti i membri superstiti e di coloro che erano ritenuti fiancheggiatori della banda dello ZICHITTELLA. Furono assassinati Ignazio LAUDICINA, Diego CANINO (zio di Leonardo, probabilmente del tutto estraneo alla guerra), Mariano PIPITONE e Vincenzo SURDO (questi ultimi nel tentativo di uccidere Diego PIPITONE, il quale aveva ospitato il CANINO nella sua abitazione a Trapani). Subirono attentati, riuscendo fortunosamente a scampare alla morte, Fabio SAVONA, Antonino TITONE “il bello” e Pietro CHIRCO.

Come si è già detto, la modestissima organizzazione e capacità operativa della banda ZICHITTELLA emerse ben presto, anche a causa dell’arresto del suo capo, avvenuto poco dopo il suo ritorno a Torino successivamente all’omicidio LO PRESTI e prima dell’assassinio di suo padre Giovanni, il quale fu scelto come obiettivo anche per l’impossibilità di colpire suo figlio (cfr. esami di ZICHITTELLA e PATTI, nelle citate udienza del 19 novembre e del 17 dicembre 1998).

L’assenza di una strategia credibile da parte dai membri del clan ZICHITTELLA fu particolarmente evidente negli improbabili tentativi di alcuni membri del gruppo di reclutare nuovi affiliati tra soggetti vicini alla cosca nemica (quali l’ANGILERI e AMATO Giacomo), ottenendo l’unico effetto di permettere a questi ultimi di scoprire la loro identità.

Ciò nonostante, per altro, gli uomini rimasti a Marsala continuarono a cercare di individuare e uccidere i loro obiettivi: PICCIONE Michele, MARCECA Vito, RAIA Gaspare, ERRERA Francesco, GERARDI Antonino e altri, senza per altro riuscire a rintracciare nessuno di costoro.

Ben presto, per altro, cominciarono a sospettare che tra le loro fila ci fosse un traditore, dato che pareva che i loro nemici conoscessero ogni loro progetto.

Essi infatti, nonostante avessero predisposto progetti di attentati dopo avere individuato, grazie a un’attenta opera di osservazione, le abitudini dei possibili obiettivi, non riuscirono a realizzare nessuno dei loro piani, in quanto la futura vittima modificava la propria condotta prima che potessero concretizzare i loro propositi criminali. In particolare, RAIA Gaspare sostava sempre davanti a una panetteria, ma quando i membri del gruppo avverso decisero di tendergli un agguato in quel luogo non ci andò più. GERARDI Antonino aveva un cavallo, che teneva in contrada Scacciaiazzo, in un luogo a circa 2 o 3 chilometri di distanza da quello in cui era la casa in campagna del LAUDICINA, e che andava tutti i giorni a nutrire, ma non appena essi decisero di realizzare un attentato contro di lui non ci andò più. Progettarono altresì di eliminare Vito RALLO, che abitava vicino alla casa di LAUDICINA e andava ogni giorno a casa sua compiendo lo stesso percorso, ma quando si appostarono per eseguire l’omicidio, l’obiettivo cessò di transitare per la strada che in precedenza gli era abituale.

I loro sospetti iniziarono con l’omicidio di Gaspare ZICHITTELLA, poiché solo i membri della cosca erano a conoscenza del fatto che forniva loro un supporto logistico e pertanto la scelta dello stesso come obiettivo ai profilava assai inquietante.

L’assassinio di Giovanni CARDILLO accrebbe i loro timori, dato che egli fu assassinato la sera prima della data in cui avrebbe dovuto consegnare loro una somma di denaro su richiesta di Giovanni ZICHITTELLA.

Raggiunsero, infine, la certezza che nelle loro fila si annidasse un traditore, e parlarono espressamente della cosa, quando una mattina di venerdì in cui avevano progettato di eseguire una rapina a un portavalori, il furgone non passò, cambiando il suo tragitto abituale. I loro sospetti si rivolsero contro Antonio STABILE, perché avevano saputo che sua sorella si incontrava con il fratello di GERARDI Antonino.

Il giorno successivo alla tentata rapina, un sabato, venne assassinato Ignazio LAUDICINA.

La vittima aveva un appuntamento con il SAVONA, il CANINO, l’ALECI e lo STABILE per sistemare in un nascondiglio sicuro le armi predisposte per la rapina al furgone portavalori e occultate provvisoriamente in una fiumara vicino a una casa in campagna del LAUDICINA in contrada Chianci, vicino ai capannoni della Renault e della Sicilvetro. Il SAVONA e il CANINO non andarono all’appuntamento per ragioni fortuite: il primo perché non si era svegliato, il secondo perché si era recato a un convegno amoroso con Cristina CULICCHIA.

La soppressione del LAUDICINA, avvenuta vicino al luogo dove avevano nascosto le armi, e le notizie fornite al SAVONA e al CANINO dal padre della vittima, il quale il giorno dopo l’omicidio aveva riferito loro che il figlio era stato prelevato dallo STABILE e dall’ALECI, rafforzarono la convinzione dei due uomini che il delatore dovesse essere identificato nello STABILE (cfr. citati esami di SAVONA e CANINO resi nell’udienza del 19 novembre 1998).

La morte del LAUDICINA segnò altresì, e conseguentemente, il definitivo smembramento del gruppo.

Leonardo CANINO fuggì a Torino, poiché la sua amante Cristina CULICCHIA lo aveva avvisato che “cosa nostra” lo voleva uccidere e, in un’occasione in cui si era recata a fargli visita nel suo nascondiglio di Trapani, in casa di Diego PIPITONE, si era accorta di essere inseguita da due persone, che egli identificò in BICA e BONANNO, “uomini d’onore” di quella città, che conosceva in quanto erano tutti appassionati di cavalli e gli erano stati indicati da un tale COPPOLA.

Fabio SAVONA, dal canto suo, non si fidò più pienamente di nessuno e disertò tutti i successivi appuntamenti.

Antonio STABILE, infine, si fece arrestare, dati i sospetti che gravavano su di lui e il conseguente aumento dei pericoli che la sua vita correva (cfr. dichiarazioni rese dal SAVONA nel più volte citato esame dibattimentale del 19 novembre 1998).

Nonostante la sua vittoria militare fosse ormai piena, “cosa nostra”, seguendo la sua strategia abituale, perseguì il totale annientamento della consorteria criminale che le si era opposta sul campo, avendo riguardo non solo a coloro che avevano preso parte in prima persona ad azioni criminali, ma anche a tutti coloro che fossero anche solo sospetti di avere prestato un aiuto di qualsiasi genere ai primi.

Pertanto, gli “uomini d’onore” non si limitarono ad attentare alla vita di Fabio SAVONA, l’ultimo membro del clan nemico che fosse rimasto a Marsala, ma organizzarono azioni contro TITONE e CHIRCO.

Addirittura, secondo il racconto di Salvatore GIACALONE, anche durante la comune detenzione nel corso del procedimento contro Antonio PATTI e altri 40 imputati, PICCIONE Michele lo esortò a non dimenticare mai i nomi di BARRACO, Pino MONREALE, del ragioniere GALIA e di Pietro CHIRCO, i quali avrebbero dovuto essere eliminati dovunque si fossero rifugiati, a causa dei loro legami con la famiglia ZICHITTELLA.

Nello stesso periodo, lo stesso GIACALONE -che trascorreva periodi di detenzione nel carcere di Cuneo essendo assoggettato al regime penitenziario di cui all’art.41 bis ord. pen.- fu incaricato da BASTONE Giovanni di assumere informazioni con membri del clan BELFIORE, e in particolare con lo stesso Sasà BELFIORE, perché individuassero Carlo ZICHITTELLA e i suoi familiari, che dovevano essere eliminati sia per ritorsione, sia perché lo ZICHITTELLA aveva cominciato a collaborare e aveva reso importanti dichiarazioni anche nell’ambito del suddetto giudizio (cfr. esame di Salvatore GIACALONE reso nell’udienza del 10 dicembre 1998).

Come già era avvenuto in altre occasioni, per altro, l’accanimento dimostrato dai “vincenti” finì con il favorire (anzi con il rendere praticamente obbligata) la scelta dei membri della cosca avversa di collaborare con la giustizia nella speranza di riuscire a salvare la vita e/o a interrompere quella incredibile (e ormai insensata) catena di omicidi. A quest’ultimo proposito, in particolare, Carlo ZICHITTELLA ha precisato che non fu estraneo alla sua decisione di “pentirsi” il disgusto che aveva provato per l’assassinio di Pietro CHIRCO, che egli conosceva, ma che non era stato coinvolto in alcun modo nella guerra di mafia.

Anche in questo caso, pertanto, come nel caso della seconda guerra di mafia di Alcamo, la collaborazione di affiliati alla cosca perdente (quasi imposta dalla strategia dei loro avversari e favorita dal diffondersi del fenomeno del cd. “pentitismo”) segnò l’inizio della reazione dello Stato e la correlativa fine dell’indiscusso dominio dei “corleonesi”, le cui file furono decimate dall’azione repressiva delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria,

  

OMICIDI COMMESSI NELLA GUERRA DI MAFIA DI MARSALA

OMICIDIO ZICHITTELLA VINCENZO

Vincenzo ZICHITTELLA, nato il 4 settembre 1920, fu assassinato alle ore 20,30 circa del 17 maggio 1984, nella via Trapani di Marsala, mentre la stava percorrendo a bordo del suo ciclomotore di marca “Beta” diretto verso la propria abitazione, che si trovava ad alcune centinaia di metri di distanza dal luogo del delitto.

Gli operanti del N.O.R.M. di Marsala, intervenuti nell’immediatezza del fatto, videro il cadavere della vittima che giaceva bocconi sul manto stradale, pressappoco nelle adiacenze di un’immaginaria linea di mezzeria, all’altezza dei civici n.128 e 130 della via Trapani, la quale, dopo il numero 132 in direzione Marsala-Trapani, incrociava la via Pantelleria. Vicino ai piedi del cadavere vi era, riverso sull’asfalto, il ciclomotore a bordo del quale viaggiava lo ZICHITTELLA al momento dell’agguato.

Nel corso del sopralluogo, i verbalizzanti rinvennero e sequestrarono due ogive di calibro 7,65 o 32 a tamburo, delle quali una all’interno della camicia del defunto e l’altra sul marciapiede del lato destro della via Trapani, in corrispondenza dell’incrocio della stessa con via Pantelleria. All’altezza del civico n.128 notarono un foro circolare del diametro di circa sette millimetri e della profondità di quattro millimetri, a pochi centimetri dalla porta d’ingresso e all’altezza di due metri dal piano di calpestio. Oltre al suddetto materiale balistico fu sequestrata altresì una pallottola di calibro 38 special estratta dal capo della vittima nel corso dell’autopsia (cfr. verbale di sopralluogo redatto dai CC. di Palermo in data 17 maggio 1984, nonché verbale di sequestro operato dai CC. di Marsala il 18 maggio 1984).

Nell’ambito delle indagini compiute successivamente al fatto di sangue in parola, i militari escussero alcune persone informate sui fatti, le quali riferirono loro che i sicari erano stati due, entrambi col capo coperto da un passamontagna e di corporatura robusta e che erano a bordo di una vespa o di un vespone (sulle deposizioni di PARRINELLO e ZERILLI, escussi anche in dibattimento, ci si soffermerà ampiamente in seguito).

All’esito dell’esame autoptico venne accertato che la vittima era deceduta a causa delle lesioni al cervello e al cuore prodotte da colpi d’arma da fuoco corta e di grosso calibro, verosimilmente 38, intorno alle ore 20,30/21,00 del 17 maggio 1984.

Dalla consulenza medico legale emerse in particolare che lo ZICHITTELLA era stato attinto da cinque colpi, dei quali:

– uno alla base dell’osso occipitale, ritenuto all’interno della massa cerebrale;

– due alla regione fronto-parietale destra con fori di uscita in corrispondenza della regione zigomatica destra;

– uno alla faccia posteriore dell’emitorace destro con foro di uscita nella regione sternale;

– uno alla regione ascellare destra, con foro di uscita all’altezza del terzo superiore della faccia anteriore del braccio destro.

Il consulente desunse inoltre -alla luce dell’aspetto delle ferite, dell’esito dell’esame istochimico sulla cute e sui tessuti (che aveva avuto esito positivo) e della ricerca di residui di polvere da sparo- che i proiettili che avevano colpito la vittima erano stati esplosi entro il limite delle brevi distanze, tra i quaranta e i settanta centimetri e comunque da non oltre un metro.

Infine, sulla base dell’esame dei fori di entrata e di uscita ipotizzò che l’aggressore -il quale verosimilmente era stato uno solo, come si desumeva sempre dall’ubicazione degli orifici di ingresso- fosse posto dietro la vittima e alla sua destra (cfr. verbale di esame autoptico redatto il 18 maggio 1984 dal dottor Michele MARINO).

Nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto, gli investigatori ipotizzarono che l’agguato a Vincenzo ZICHITTELLA fosse collegato all’assassinio di Alberto CHIARA e al tentato omicidio di Giovan Battista MONTELEONE (cfr. infra, sub Capitolo VII). Infatti, in seguito al primo fatto di sangue erano stati arrestati la figlia Lorenza e il genero del predetto ZICHITTELLA e il MONTELEONE, anch’egli genero dell’ucciso, il 14 marzo 1984 era stato attinto da colpi d’arma da fuoco nella via Circonvallazione di Marsala e gravemente ferito.

Le investigazioni effettuate nell’immediatezza del delitto, tuttavia, non consentirono di individuarne i responsabili (cfr. deposizione del Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo GENOVESE, all’epoca in servizio nella Compagnia di Marsala, all’udienza del 4 novembre 1998).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere, in concorso con Vito MARCECA e con Antonino TITONE (deceduto), dell’omicidio premeditato di Vincenzo ZICHITTELLA e dei reati satellite di illegale porto e detenzione delle rivoltelle calibro 38 e 32 utilizzate per la commissione del suddetto crimine.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha affermato che l’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA fu voluto da Antonino TITONE, il quale per altro chiese l’autorizzazione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA.

A detta del collaboratore, il TITONE gli aveva esposto fin da quando si erano conosciuti i suoi propositi di vendetta, sostenendo che lo ZICHITTELLA, insieme alla moglie Iolanda, aveva ucciso suo padre e che aveva anche inferto alla sua vittima un colpo di coltello al capo. Il PATTI a tale proposito ha puntualizzato che il padre di suo cognato era morto quando Antonino era ancora un ragazzo e che quest’ultimo gli raccontava sempre che, quando era andato nella camera mortuaria dell’ospedale, aveva visto che suo padre presentava una ferita alla testa, che egli era certo gli avesse inferto Vincenzo ZICHITTELLA. Il collaboratore ha precisato altresì che quest’ultimo era fratello di Giovanni e Gaspare ed era parente dello stesso TITONE, in quanto la moglie di Giovanni ZICHITTELLA, TITONE Giannina, era sorella di Diego TITONE, padre di Antonino.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto affermando che presero parte all’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA egli stesso, Antonino TITONE, Salvatore GIACALONE e Vito MARCECA.

L’organizzazione del delitto fu facile, poiché l’obiettivo era solito muoversi in motorino e percorrere sempre la stessa strada: partiva dall’ovile nella sua disponibilità in cui lavorava, sito nella zona del campo sportivo, e da quest’ultimo imboccava una viuzza (via Paceco), che sboccava in via Trapani, dove la vittima abitava, circa cinquecento metri oltre il sottopassaggio da cui si dipartiva la strada suddetta.

Gli esecutori materiali furono lo stesso PATTI e il TITONE, i quali si appostarono a bordo di un vespone procurato dal GIACALONE in una casa abbandonata all’inizio di via Trapani. Il medesimo GIACALONE, che aveva il compito di dare la “battuta” quando avesse visto passare l’obiettivo, parcheggiò la sua FIAT 126 bianca nuova di fronte alla postazione dei complici. Il collaboratore ha precisato altresì che per volere del TITONE, lo ZICHITTELLA fu ucciso quando era davanti allo stesso circolo in cui si giocava a carte, dove al quale era morto suo padre Diego.

A detta del PATTI, quando i due killer sentirono i due colpi di clacson con i quali secondo gli accordi il complice doveva segnalare loro che l’obiettivo stava imboccando via Trapani dalla via Paceco, egli e il TITONE uscirono dal loro nascondiglio a bordo del vespone, prendendo posto il primo alla guida e il secondo sul sellino posteriore. I due sicari nell’occasione indossarono il passamontagna, poiché nella zona li conoscevano tutti e perché il TITONE abitava proprio lì vicino. Erano armati con due pistole: una calibro 38 e una calibro 32 a dieci colpi, la quale ultima era stata loro regalata da Giovanni BRUSCA.

Non appena il vespone si affiancò al motorino della vittima, il TITONE esplose all’indirizzo dello ZICHITTELLA molti colpi di rivoltella, mentre il PATTI non premette il grilletto. Nonostante l’obiettivo fosse già a terra morto, l’esecutore materiale del delitto scese dal motociclo e gli sparò il colpo di grazia.

Dopo avere ucciso la loro vittima, i due assassini raggiunsero, sempre a bordo del vespone, il covo di via Colaianni, dove li attendeva Vito MARCECA, il quale aveva funzioni di appoggio e prese in consegna le armi. In quel periodo, a detta del PATTI, l’imputato in parola aveva un ciclomotore “Boxer” di marca Piaggio.

Dopo essersi liberato delle pistole usate per il delitto, l’odierno collaboratore raggiunse a piedi l’abitazione della sua fidanzata (Anna TITONE, sorella di Antonino), che era in via dei Traguardi vicino al campo sportivo, e insieme alla ragazza e alla madre di lei andò nella vicina via Paceco, sul luogo del delitto. Qui videro la madre di Carlo ZICHITTELLA, che abitava in quella strada, e altri che piangevano.

Il collaboratore, infine, ha aggiunto che nel periodo in cui fu commesso questo omicidio era stata arrestata la figlia di Vincenzo ZICHITTELLA con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio di un trapanese, Alberto CHIARA.

Interrogato in ordine ai rapporti tra Carlo ZICHITTELLA e gli “uomini d’onore”, il PATTI ha riferito che Mimì DE VITA, il quale era affiliato alla cosca di Marsala fin dai tempi di Mariano LICARI ed era in buoni rapporti con tutti gli altri membri della consorteria, frequentava la famiglia ZICHITTELLA. Al contrario, non gli risultava che fosse legato a costoro Angelo LO PRESTI, il quale per altro a detta del collaboratore era una persona che cercava di mantenere l’armonia e di sopire i contrasti (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI resi il primo all’udienza del 4 novembre 1998 e gli altri in quella del 28 giugno 1999).

Salvatore GIACALONE ha ammesso di avere partecipato all’omicidio in esame, insieme a PATTI Antonio, TITONE Antonino e MARCECA Vito.

A detta del collaboratore l’assassinio fu voluto dal TITONE, il quale nutriva rancore nei confronti di Vincenzo ZICHITTELLA per ragioni personali, in quanto era convinto che costui, insieme alla moglie Iolanda, avesse volontariamente investito suo padre Diego e poi gli avesse inferto un taglio alla testa con un coltello. Il GIACALONE per altro, ha precisato che non sapeva come il suo congiunto avesse appreso la notizia, né se fosse vera, poiché quando Diego TITONE era morto egli era un bambino e perciò non aveva visto il cadavere, aggiungendo comunque che il sotto-capo della cosca di Marsala diceva sempre che la morte del padre non poteva essere accidentale, poiché l’uomo presentava quella ferita da taglio al capo e che anche sua nonna (la madre della vittima) sosteneva era stato ucciso. Il GIACALONE, inoltre, sempre con riferimento ai rapporti tra Diego TITONE e Vincenzo ZICHITTELLA, ha puntualizzato che il primo era irritato con la moglie del secondo, Iolanda, perché sosteneva che era sempre sporca e tradiva il marito.

Il collaboratore ha dichiarato altresì di essere sicuro che Vincenzo D’AMICO fosse a conoscenza del progetto di uccidere Vincenzo ZICHITTELLA, in considerazione sia della sua posizione all’interno della “famiglia” di Marsala, sia del fatto che fu lo stesso D’AMICO a dirgli di mettersi a disposizione per l’omicidio.

Si stabilì che gli esecutori materiali usassero un vespone della “famiglia”, che, come gli altri veicoli analoghi, veniva custodito in una stalla in campagna in contrada Scacciaiazzo di proprietà di Vincenzo D’AMICO. La cosca di Marsala, infatti, per la commissione di omicidi aveva sempre a disposizione vespe e motorini, che il GIACALONE aveva il compito di mantenere in perfetta efficienza.

Lo stesso collaboratore e Vincenzo D’AMICO prelevarono quattro pistole, due delle quali custodite nella casa di via Colaianni e le altre due nella menzionata stalla. Il GIACALONE ha precisato che si trattava di due rivoltelle calibro 38 e di altri due revolver di calibro inferiore, forse 22, sempre a tamburo, aggiungendo che era a conoscenza della circostanza perché i killer spararono alla vittima con più armi di diverso calibro.

Il propalante ha proseguito la sua narrazione degli avvenimenti assumendo che ricevette dal TITONE l’incarico di controllare l’obiettivo, il quale era un bersaglio facile, avendo abitudini radicate. Egli lo conosceva, anche se aveva maggiori rapporti con suo fratello Giovanni, e pertanto lo seguì solo per un paio di giorni. Appurò in tal modo che usciva di casa la mattina presto a bordo di un motorino a tre marce, di vecchio modello (forse marca GUZZI) e di colore grigio, recandosi a badare le capre, che teneva insieme al fratello Giovanni in un recinto non lontano dal luogo in cui fu ucciso; alle 12,00 circa ritornava a casa a pranzare e quindi usciva nuovamente per portare le capre al pascolo fino alle 17 o 17,30 circa; successivamente le riconduceva all’ovile, dove le mungeva, e infine ritornava a casa in motorino, portando il latte all’interno di bidoncini d’alluminio. Il GIACALONE, non appena fu certo della loro esattezza, riferì queste informazioni al TITONE.

Il PATTI e il TITONE si assunsero il compito di eseguire materialmente l’omicidio, mentre al dichiarante fu ordinato di dare la “battuta” suonando due colpi di clacson e al MARCECA fu assegnato il ruolo di fungere da appoggio, controllando che la zona dell’agguato fosse tranquilla girandovi con il suo motorino.

I quattro componenti del gruppo di fuoco partirono insieme dalla via Colaianni, prima che ciascuno prendesse la posizione che gli era stata assegnata.

Il PATTI e il TITONE si appostarono in via Trapani, a circa trecento metri dall’abitazione dell’obiettivo, in un luogo nascosto, da cui potevano vedere il GIACALONE, un poco più avanti rispetto alla posizione assunta da quest’ultimo. Il collaboratore prese posizione vicino ai complici a bordo della sua FIAT 126 bianca nuova. Il MARCECA, infine, girava in zona col suo motorino Malaguti di colore marroncino comprato di seconda mano per controllare che non ci fossero in giro le forze dell’ordine.

Il collaboratore ha riferito che, non appena egli diede la “battuta”, il PATTI, che era alla guida della vespa, partì, ponendosi alle spalle del ciclomotore dell’obiettivo. Dopo che quest’ultimo ebbe effettuato una curva e percorso circa dieci metri, il PATTI fermò il vespone e il TITONE scaricò sullo ZICHITTELLA una prima pistola, provocandone la caduta a terra, e poi l’altra, sempre sparando alla vittima da dietro. Il GIACALONE, trovandosi a circa venti metri dal luogo del delitto, potè vedere la scena, dato che il crimine venne commesso nel tardo pomeriggio o di sera, in un orario in cui c’era ancora luce.

Dopo avere eseguito l’omicidio, il PATTI e il TITONE, seguiti dal GIACALONE a bordo della sua FIAT 126, si diressero alla base di via Colaianni, continuando dapprima a percorrere la via Trapani, in direzione del capoluogo di provincia, e poi svoltando a destra. Giunti al covo, nascosero il vespone usato per il delitto nel garage e le pistole non utilizzate nell’appartamento, mentre lo stesso GIACALONE provvide a seppellire quelle “sporche” in un buco fuori dall’edificio.

Anche il MARCECA raggiunse i complici nell’appartamento, da dove poi si allontanò con il motorino Malaguti, che era di sua proprietà.

Il collaboratore ha precisato infine che il delitto fu commesso vicino al luogo in cui era stato ucciso il padre di TITONE (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 5 novembre 1998).

Le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE hanno trovato importanti conferme in quelle di Carlo ZICHITTELLA, nipote della vittima.

Costui ha riferito che i suoi familiari temevano che Vincenzo potesse essere ammazzato, ma speravano di riuscire a evitarlo.

Infatti, Vincenzo era odiato dalla madre di Antonino TITONE, che lo riteneva responsabile dell’omicidio di suo marito Diego.

Il collaboratore, pur avendo precisato di non conoscere bene i termini della questione in quanto all’epoca era molto giovane, ha affermato che Vincenzo ZICHITTELLA e Diego TITONE avevano gestito insieme una bisca clandestina in via Trapani fino a quando, in seguito a un diverbio verbale, si erano separati e la casa da gioco era rimasta al primo. Una sera in cui era alticcio, Diego TITONE andò alla bisca in vespa, parcheggiò il mezzo e attraversò la strada, venendo investito da un furgoncino 1100. Il suo cadavere non fu notato subito perché gli avventori del locale che erano usciti per vedere cosa era successo rientrarono subito avere notato il veicolo allontanarsi lentamente, ma fu scorto dopo un poco di tempo da una persona che abitava lì vicino. A causa di questa circostanza casuale, la moglie di Diego sostenne sempre che l’investitore era Vincenzo, mosso da rancore per quel vecchio litigio. Il collaborante, invece, ha negato recisamente che suo zio Vincenzo avesse avuto responsabilità nella morte di Diego TITONE, poiché non aveva mai guidato un automezzo. Ha aggiunto altresì che la premeditazione era esclusa dalla dinamica stessa del fatto: essendo stato l’investimento immediatamente successivo al momento in cui il TITONE aveva parcheggiato la vespa, non poteva essere opera di un eventuale malintenzionato, il quale non avrebbe avuto il tempo materiale di mettere in esecuzione il suo proposito criminoso.

Il collaboratore ha aggiunto che suo padre Giovanni, preoccupato di un’eventuale reazione della famiglia TITONE, tentò sempre di convincere suo nipote Antonino che Vincenzo non era responsabile della morte di suo padre, ma i suoi sforzi non sortirono alcun effetto, in quanto il giovane da un lato era cresciuto con la madre la quale gli diceva il contrario e dall’altro lato aveva un carattere sanguinario. Pertanto, quando Antonino fu affiliato alla cosca mafiosa, gli ZICHITTELLA temettero che uccidesse Vincenzo.

Carlo ZICHITTELLA ha puntualizzato che seppe dell’assassinio dello zio mentre era detenuto, aggiungendo per altro che in carcere non chiese niente a nessuno, poiché sapeva di essere in cattivi rapporti con gli “uomini d’onore” (cfr. Introduzione al presente Capitolo), ai quali pertanto non si sentiva di domandare alcunchè.

Ritenne fin da subito che i responsabili dell’omicidio fossero il PATTI e il TITONE: quest’ultimo per la faccenda del padre e il primo in quanto era cognato dell’altro ed era molto vicino a costui. La sua convinzione venne rafforzata anche dal comportamento che essi tennero il giorno del delitto: il TITONE aveva un appuntamento, a cui si presentò con un’ora di ritardo e il PATTI dopo l’omicidio si recò a piedi a casa di Giovanni ZICHITTELLA, fratello del morto, passando dove Giovanni stesso teneva gli animali e arrivando affannato.

Dopo la sua scarcerazione ebbe conferma delle sue intuizioni dal LO PRESTI, che egli frequentava e che gli disse che il movente dell’omicidio era la morte di Diego TITONE (lo stesso LO PRESTI, per altro, aveva detto la medesima cosa a Giovanni ZICHITTELLA, che era stato scarcerato dopo l’omicidio del fratello). In ogni caso, di questo fatto discusse solo di sfuggita, dato che gli premeva di più chiarire le circostanze della morte del fratello Nicolò, verificatasi nel frattempo.

A giudizio del collaborante, l’occasione per uccidere Vincenzo fu data a TITONE dalla condotta tenuta dalla vittima in occasione dell’omicidio di Alberto CHIARA. Vincenzo ZICHITTELLA, infatti, era stato presente quando quest’ultimo era stato prelevato in una cabina del telefono e portato via, cosicchè aveva visto chi erano i responsabili (Diego INGOGLIA di Marsala e, gli pareva, Vito MARCECA e Giovanni “u pisicuto”). Quando in relazione a quel delitto vennero arrestati sua figlia Lorenza e suo genero Raimondo, Vincenzo ZICHITTELLA aveva sperato dapprima che i suoi congiunti venissero scagionati e poi, quando non era successo ciò che si era augurato, era andato dai responsabili del delitto e li aveva invitati a fare qualcosa per trarre d’impaccio la figlia e il genero, facendo loro capire che altrimenti sarebbe andato dalla polizia a dire quello che era successo. Il collaboratore ha precisato che venne a conoscenza delle intenzioni di suo zio Vincenzo dall’altro suo zio Gaspare, durante la propria detenzione: quest’ultimo nel corso di un colloquio raccontò loro la cosa e mandò altresì a dire a Carlo, tramite loro parenti, di intervenire sui mafiosi per fare qualcosa per la figlia di Vincenzo, cosa che però egli non potè fare a causa dei pessimi rapporti con la “famiglia” di Marsala. Sua cugina Enza, invece, gli raccontò dell’incontro di suo padre con INGOGLIA Diego e gli disse di fare in modo che sua figlia fosse scarcerata, dato che lui aveva visto tutto.

Il collaboratore ha infine specificato che Antonino TITONE era suo cugino, in quanto sua madre era sorella del padre di quest’ultimo, Diego; Salvatore GIACALONE era suo cugino in quanto le loro due madri erano sorelle; Antonio PATTI, infine, era suo cugino acquisito, essendo sua moglie sorella di Antonino TITONE e dunque cugina di ZICHITTELLA (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA all’udienza del 4 novembre 1998).

Sono stati escussi altresì tre testimoni oculari del fatto: Antonino PARRINELLO, Alfredo ZERILLI e Vincenzo TRAPANI, i quali hanno detto di essere stati sentiti dai Carabinieri in merito a un omicidio a cui avevano assistito.

Il primo ha dichiarato che mentre stava uscendo da un bar con il suo amico Alfredo ZERILLI, sentì due colpi di pistola; continuò a camminare e, dopo avere percorso pochi metri, notò due uomini -entrambi incappucciati e vestiti di blu- a bordo di un vespone di grossa cilindrata beige o bianco transitare in una stradella verso via Trapani, fare un giro intorno a un motorino e a un uomo a terra tra due macchine e sparare a quest’ultimo altri colpi d’arma da fuoco. Ha precisato altresì che uno dei sicari guidava la vespa e l’altro sparava. Ha concluso che egli e lo ZERILLI entrarono nel bar e denunciarono il fatto, senza avere visto in che direzione si erano allontanati i due uomini (cfr. deposizione di Antonino PARRINELLO all’udienza del 4 novembre 1998).

Alfredo ZERILLI ha confermato le parole del PARRINELLO, affermando che mentre stava uscendo dal bar di Enzo TRAPANI insieme all’amico vide due persone incappucciate a bordo di un vespone percorrere una laterale di via Trapani, affiancarsi a un uomo che stava transitando su quest’ultima strada in motorino e sparare più colpi d’arma da fuoco al predetto individuo, il quale cadde a terra. Il testimone si è detto certo che la vespa a bordo del quale viaggiavano i killer non era di piccola cilindrata e, pur non ricordandone il colore, ha dichiarato che poteva essere grigio, celeste scuro o blu. Lo ZERILLI ha mantenuto ferma siffatta versione nonostante il P.M., a tale ultimo proposito, gli abbia contestato che il 24 maggio 1984 disse ai CC. che il motociclo era colore chiaro, forse latte e caffè (cfr. deposizione dello ZERILLI all’udienza del 4 novembre 1998).

Vincenzo TRAPANI, proprietario del bar sito in via Trapani n.144 nei cui pressi avvenne il delitto, ha riferito che udì un rumore, senza per altro rendersi conto immediatamente che si trattava di colpi d’arma da fuoco. Subito dopo le detonazioni entrarono due clienti, che gli dissero che era stato ucciso un uomo ed egli per curiosità uscì all’esterno del locale e vide una persona a terra, dietro le macchine parcheggiate davanti al locale. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che il 18 maggio 1984 disse ai CC. che, dopo avere sentito le detonazioni, mentre si dirigeva verso la porta del bar per vedere cosa era successo, notò una vespa di grossa cilindrata passare ad alta velocità davanti alla porta con a bordo due individui con il volto coperto da indumenti scuri, il teste ha detto di non ricordare null’altro (cfr. deposizioni del Trapani all’udienza del 4 novembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti, essendo stati ribaditi in maniera sostanzialmente identica in ogni sede procedimentale.

Inoltre, deve sottolinearsi la lealtà processuale e la genuinità del GIACALONE, il quale pur avendo ammesso che quando iniziò la sua collaborazione era già a conoscenza delle dichiarazioni del PATTI che lo accusavano, non si è appiattito sulle propalazioni di quest’ultimo, la cui attendibilità fu riconosciuta e apprezzata nella sua fondamentale importanza fin dall’inizio della sua collaborazione. Egli, infatti, non ha rinunciato a discostarsi dalle affermazioni del complice ogni qualvolta avesse un ricordo diverso. D’altra parte, sempre con riferimento al contributo del GIACALONE, deve sottolinearsi che egli ha aggiunto al preciso resoconto del PATTI ulteriori particolari, relativi tanto alla fase preparatoria che a quella esecutiva, dei quali era a conoscenza sia per avere avuto un ruolo diretto nel compimento dell’attività descritta sia perché i compiti che gli erano stati affidati gli hanno consentito di avere una più completa visione generale degli avvenimenti.

Infine, l’intrinseca attendibilità dei collaboratori trova ulteriore riscontro nella circostanza che gli stessi hanno fornito una versione talmente precisa e dettagliata dell’episodio delittuoso, attinente a fatti specifici e che non potevano essere loro noti altrimenti, che non può dubitarsi che essi abbiano realmente preso parte all’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, nelle fasi e con i compiti dagli stessi indicati.

Del resto, il fatto che tra le versioni rese dal PATTI e dal GIACALONE vi siano alcune discrasie, su particolari talvolta significativi, se da un lato impone di vagliare con particolare attenzione la veridicità delle loro propalazioni, dall’altro lato ne conferma significativamente la genuinità, specie con riferimento alla conoscenza di elementi specifici relativi al delitto.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo come i racconti dei due collaboratori si sono reciprocamente riscontrati e sono stati confermati da altri dati emersi dall’istruttoria dibattimentale in ordine a molteplici circostanze, e in particolare:

1) con riferimento alla causale dell’omicidio, le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, tra loro perfettamente concordi, sono state confermate da Carlo ZICHITTELLA.

Antonio PATTI ha affermato che l’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA fu voluto da Antonino TITONE, il quale chiese l’autorizzazione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, e fu determinato dal fatto che il cognato riteneva che la vittima designata, insieme alla moglie Iolanda, avesse ucciso suo padre e che gli avesse inferto un colpo di coltello in testa, particolare, quest’ultimo, che aveva desunto da una ferita che aveva il defunto.

Il GIACALONE ha confermato le parole del PATTI, dicendo che l’omicidio fu voluto dal TITONE, il quale nutriva un rancore personale nei confronti di Vincenzo ZICHITTELLA, cagionato dalla sua convinzione che costui, insieme alla moglie Iolanda, avesse investito suo padre Diego e poi gli avesse inferto un taglio al capo con un coltello. Sebbene il collaboratore fosse un bambino all’epoca del delitto e pertanto non avesse visto il cadavere, ha ricordato che anche sua nonna (la madre del morto) sosteneva che il figlio era stato ucciso. Il GIACALONE ha aggiunto che Diego TITONE aveva un cattivo rapporto con la moglie di Vincenzo ZICHITTELLA, Iolanda, perché era irritato con lei, dato che era sempre sporca e tradiva il marito.

Carlo ZICHITTELLA ha a sua volta riscontrato la versione dei fatti propugnata dai due citati collaboratori, riferendo che la sua famiglia temeva che Vincenzo potesse essere ammazzato, in quanto era odiato dalla madre di Antonino TITONE, la quale lo riteneva responsabile dell’omicidio di suo marito Diego. I contrasti tra i due uomini erano stati ingenerati da un violento alterco verbale intercorso tra gli stessi ai tempi in cui gestivano insieme una bisca clandestina nella via Trapani di Marsala, in seguito al quale era stata sciolta la società di fatto tra i due. Il padre del collaboratore, Giovanni, aveva cercato di convincere il TITONE che suo fratello Vincenzo non aveva ucciso il suo antico socio e che la morte di quest’ultimo -per le modalità stesse che l’avevano connotata (era stato investito subito dopo essere sceso dal motorino) e per il fatto che il presunto omicida non guidava- non poteva che essere un incidente. Tuttavia non era riuscito nel suo intento, sia perché la madre del giovane, la quale era invece convinta del contrario, aveva instillato nel figlio siffatta convinzione, sia perché lo stesso Antonino era un sanguinario. Pertanto, quando il TITONE fu affiliato alla cosca mafiosa, gli ZICHITTELLA cominciarono a paventare che Vincenzo sarebbe stato ucciso.

Il fatto che TITONE Diego sia morto l’11 gennaio 1972 in seguito alle gravi lesioni riportate per essere stato investito mentre attraversava una strada da un’autovettura che proveniva dalla periferia di Marsala in direzione del centro e che non si fermò a prestare soccorsi al ferito è emerso dal verbale dei Carabinieri di Marsala in cui venne constatato il sinistro e il conseguente decesso del soggetto investito (cfr. documento citato, prodotto dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

D’altra parte, la circostanza che Diego TITONE avesse da antica data rapporti di frequentazione con i fratelli ZICHITTELLA è emersa altresì dalla sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Salerno il 4 dicembre 1972 a carico degli affiliati alla cosiddetta “banda LICARI” (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo VII, scheda dedicata all’omicidio di Vito SAMMARTANO), ovvero la “famiglia” mafiosa marsalese degli anni ’60. Dalla citata decisione giurisdizionale si evince che Vito SAMMARTANO, un membro della cosca entrato in contrasto con i vertici della stessa, aveva creato una nuova consorteria criminale operante nella zona di Porticella a Marsala, composta da ABATE Francesco, TITONE Diego, TITONE Vito, ZICHITTELLA Gaspare e ZICHITTELLA Giovanni, ai quali nel procedimento in parola fu ascritto il delitto di associazione a delinquere, nonché -soltanto al primo, al secondo e all’ultimo- altresì quello di furto aggravato (cfr. decisione menzionata, in Faldone XVIII prodotto dal P.M. e scheda relativa all’omicidio dello stesso SAMMARTANO, infra, sub Capitolo VII).

Inoltre, che la famiglia ZICHITTELLA avesse il controllo di parte delle bische clandestine di Marsala era da tempo noto agli inquirenti, che per tale motivo li ritenevano, a ragione, soggetti operanti a fianco e a margine della “famiglia” mafiosa, i cui metodi sostanzialmente condivideva e metteva in opera (cfr. deposizione del Capitano GEBBIA nell’udienza del 24 febbraio 1993 nell’ambito del procedimento a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Alla luce delle predette considerazioni, può concludersi che le propalazioni dei collaboratori relative al movente del delitto, tra loro pienamente concordi, hanno trovato ulteriori riscontri logici nelle altre risultanze probatorie dibattimentali e possono pertanto essere ritenute perfettamente attendibili.

Ne consegue che può ritenersi pienamente dimostrato che la principale causale della morte di ZICHITTELLA Vincenzo risieda nell’odio di antica data che Antonino TITONE provava nei suoi confronti, poiché riteneva che avesse assassinato suo padre Diego. Può ipotizzarsi altresì che verosimilmente -come sostenuto da Carlo ZICHITTELLA- i vertici della cosca marsalese, i quali a detta del PATTI e del GIACALONE autorizzarono l’omicidio, siano stati spinti a dare il loro avallo anche dal fatto che l’obiettivo rappresentava ormai un pericolo per la cosca mafiosa, poiché, dopo l’arresto della figlia, aveva minacciato di denunciare alcuni “uomini d’onore” che reputava responsabili dell’assassinio di Alberto CHIARA.  

2) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che all’omicidio parteciparono, oltre a loro, TITONE Antonino e MARCECA Vito.

Le propalazioni del PATTI e del GIACALONE relative al coinvolgimento di Antonino TITONE hanno trovato un significativo riscontro logico nel movente dell’omicidio, concordemente indicato da tutti i collaboratori nella vendetta di quest’ultimo nei confronti della vittima a causa della presunta ascrivibilità allo stesso della morte di Diego TITONE.

Il PATTI ha aggiunto altresì che il cognato, prima di procedere all’esecuzione, chiese ed ottenne il permesso di Vincenzo D’AMICO.

Il GIACALONE ha confermato la circostanza, dicendo che egli si mise a disposizione del TITONE su ordine del D’AMICO e che furono lui stesso e il rappresentante della cosca a recarsi in una stalla di campagna di proprietà di quest’ultimo per prendere due delle pistole utilizzate per il delitto, mentre le altre due i sicari le presero direttamente dal covo della “famiglia” in via Colaianni.

Le concordi affermazioni del PATTI e del GIACALONE relative al coinvolgimento dei vertici della cosca marsalese, del resto, sono confermate da un pregnante dato logico: il TITONE, che era il sotto-capo dell’articolazione marsalese di “cosa nostra” non avrebbe mai perpetrato un omicidio senza il preventivo assenso del rappresentante della cosca, in quanto in tal modo avrebbe commesso un’imperdonabile infrazione alle regole mafiose, che ne avrebbe necessariamente comportato l’esclusione dal sodalizio e probabilmente anche la morte. Del resto un tale gesto di insubordinazione sarebbe stato inutile, oltre che pericoloso. Infatti, dati il suo legame affettivo particolarmente intenso con Vincenzo D’AMICO e i correlativi pessimi rapporti del medesimo e in generale degli affiliati alla “famiglia” con gli ZICHITTELLA i quali si mostravano spesso insofferenti alle imposizioni mafiose, il TITONE era certo di ottenere l’assenso alla realizzazione della sua vendetta personale.

3) il PATTI ha sostenuto che l’organizzazione del delitto in parola fu facile, poiché Vincenzo ZICHITTELLA si muoveva in motorino e percorreva sempre la stessa strada: aveva un ovile nella zona del campo sportivo e da quest’ultimo imboccava via Paceco, una stradina che sboccava in via Trapani, dove la vittima abitava, circa cinquecento metri oltre il sottopassaggio da cui cominciava la predetta via.

Il GIACALONE ha confermato puntualmente le parole del PATTI, dicendo che l’obiettivo era un bersaglio facile, poiché aveva abitudini radicate. Pertanto, per compiere l’attività di osservazione che gli era stata ordinata dal TITONE, egli seguì la vittima designata, solo per un paio di giorni. Scoprì che usciva di casa la mattina presto a bordo di un motorino a tre marce di vecchio modello (forse marca GUZZI) e di colore grigio, andando a badare le capre, che teneva in un recinto non lontano dal luogo in cui fu ucciso; che a mezzogiorno circa ritornava a casa a pranzare, per uscire nuovamente per portare le capre al pascolo fino alle 17 o 17,30 circa, ora in cui le riportava all’ovile e le mungeva prima di rientrare a casa in motorino, portando il latte in bidoncini d’alluminio.

L’attività professionale di pastore svolta dallo ZICHITTELLA è stata ulteriormente confermata da Vincenzo GENOVESE.

La natura stessa del lavoro svolto dalla vittima, inoltre, imponeva alla stessa di osservare orari e abitudini pressochè invariabili, come richiesto dalle esigenze degli animali che doveva accudire. Ne consegue che le concordi propalazioni dei collaboratori sono ulteriormente suffragati da un elemento di carattere logico.

4) il PATTI, quanto al ruolo dei compartecipi, ha riferito che egli e il TITONE eseguirono materialmente il delitto, il GIACALONE, che era appostato sulla sua FIAT 126 bianca nuova, ebbe il compito di dare la battuta con due colpi di clacson e il MARCECA ebbe funzioni di appoggio, che per altro non ha meglio specificato. In sede di controesame il collaboratore ha aggiunto che quest’ultimo imputato nell’occasione aveva un ciclomotore “boxer”. Il PATTI ha precisato altresì che egli e il TITONE si nascosero in uno stabile abbandonato all’inizio di via Trapani e che il GIACALONE si posizionò quasi di fronte a loro.

Quest’ultimo collaboratore ha confermato esattamente le affermazioni del PATTI, specificando, quanto al MARCECA, che girava a bordo di un motorino di marca Malaguti, doveva fungere d’appoggio controllando che la zona fosse tranquilla. Ha puntualizzato inoltre che l’agguato avvenne poco dopo che lo ZICHITTELLA ebbe curvato.

Come si vede, le propalazioni del PATTI e del GIACALONE sono state perfettamente concordanti, in particolare per ciò che concerne i ruoli dei singoli compartecipi, riscontrandosi in tal modo reciprocamente.

I racconti dei collaboratori hanno trovato altresì significative conferme in ulteriori dati evidenziati dall’istruttoria dibattimentale.

In particolare, i testi oculari PARRINELLO, ZERILLI e TRAPANI hanno concordemente riferito che a bordo del vespone vi erano due uomini, confermando quindi che gli esecutori materiali del delitto furono due persone. Sotto questo profilo, invece, non ha pregio l’argomento difensivo secondo cui i due killer non potrebbero identificarsi nel PATTI e nel TITONE alla luce dell’affermazione del Maresciallo GENOVESE che ha riferito che i testimoni escussi avevano detto che erano di corporatura robusta. Ora, una siffatta asserzione (non emersa dalle deposizioni dibattimentali dello ZERILLI, del PARRINELLO e del TRAPANI), per altro molto generica, non può certo valere ad escludere l’identificazione degli assassini nei predetti individui, sostenuta dal PATTI e dal GIACALONE con affermazioni precise, dettagliate e ampiamente riscontrate. Ciò tanto più se si tenga conto della concitazione del momento, della brevità del lasso di tempo nel quale i testimoni poterono vedere i killer e del fatto che essi in quegli attimi furono certamente più concentrati sulla condotta che sull’aspetto dei due uomini. In definitiva, pertanto, il ricorso ad argomenti tanto fragili finisce con il porre l’accento sull’assenza di più validi elementi difensivi.

Quanto al ciclomotore nella disponibilità del MARCECA, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dell’omicidio in parola il suddetto prevenuto aveva un motorino “Boxer” regalatogli da un imprenditore di nome MESSINA (cfr. deposizione del SANTOMAURO all’udienza del 5 novembre 1998).

Dai documenti prodotti dal P.M. (doc.9) è emerso altresì che il 30 dicembre 1983 Salvatore GIACALONE acquistò la FIAT 126 targata tg. TP-248405, che era stata immatricolata il 29 novembre 1983 e che vendette a GENNA Maria Rosalba il 26 ottobre 1990.

Infine, in ordine alla posizione dell’agguato, il teste ZERILLI ha confermato che l’omicidio avvenne in una laterale di via Trapani.

5) il PATTI ha dichiarato che per l’omicidio in parola egli e il TITONE utilizzarono un vespone e che dopo che lo ebbero commesso raggiunsero il covo di via Colaianni, da dove se ne andò a piedi.

Il GIACALONE ha integralmente confermato la circostanza, precisando che il vespone fu lasciato nel covo di via Colaianni.

I testi oculari PARRINELLO e ZERILLI hanno concordemente affermato che i sicari erano a bordo di un vespone.

Il TRAPANI, invece, non ha ricordato la predetta circostanza, che aveva invece puntualizzato quando fu sentito nell’immediatezza dei fatti. A giudizio di questa Corte, per altro, deve essere giudicata vera quest’ultima versione, in quanto, dato il notevole lasso di tempo intercorso tra l’omicidio e l’escussione dibattimentale, è plausibile che il teste non sia stato in grado di rammentare l’esatto svolgersi dei fatti. Le propalazioni rese alla P.G. dal TRAPANI, d’altra parte, possono essere utilizzate come elemento di prova ai fini della decisione, essendo pienamente conformi alle parole dello ZERILLI e del PARRINELLO.

A giudizio di questa Corte non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza, addotta dalla difesa del MARCECA, che il PATTI nell’interrogatorio del 19 luglio 1995 affermò che i sicari viaggiavano a bordo di una “vespa”. Infatti, trattasi di un particolare assolutamente secondario, che è ben possibile sia stato originato da una mera imprecisione terminologica, atteso che il termine “vespa” indica genericamente tanto i motocicli di cilindrata 50 quanto quelli di cilindrata maggiore. In ogni caso, lo stesso collaboratore già nell’interrogatorio del 12 settembre 1995 ha meglio specificato la cilindrata del motociclo assumendo che si trattava di un vespone.

Del pari, non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui l’affermazione del GIACALONE che il vespone utilizzato sarebbe stato lo stesso usato per l’omicidio CRIMI sarebbe stata smentita dai testi, in quanto quest’ultimo, a detta dello stesso collaboratore, era marrone, mentre quello utilizzato per l’agguato mortale a Vincenzo ZICHITTELLA era chiaro, a quanto riferito dal PARRINELLO e dallo ZERILLI. Ora, da un lato deve osservarsi che il GIACALONE ha riportato la circostanza in termini dubitativi e che pertanto un suo eventuale errore non avrebbe alcun rilievo; dall’altro lato, poi, non può non sottolinearsi che quand’anche il collaboratore avesse sbagliato nell’identificazione del veicolo, ciò non varrebbe certamente a porne in dubbio l’attendibilità, data l’assoluta marginalità del particolare.

6) il PATTI ha affermato che per l’esecuzione dell’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA disponevano di due pistole: una di calibro 38 e una di calibro 32 a dieci colpi, che aveva loro regalato BRUSCA.

Il GIACALONE, invece, ha detto i killer presero quattro rivoltelle a tamburo, di cui due di calibro 38 e due di un calibro inferiore, forse 22, sempre a tamburo, aggiungendo di essere a conoscenza della circostanza perché spararono alla vittima con più armi di diverso calibro. Ha inoltre precisato che l’esecutore materiale utilizzò due pistole.

Dai menzionati verbali di sopralluogo e di sequestro è emerso che la vittima fu attinta da cinque colpi, esplosi da revolver di calibro 38 e di calibro 7,65 o 32.

I dati emersi dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza dei fatti hanno pertanto confermato le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, con riferimento tanto al calibro delle armi quanto al fatto che vennero usate più rivoltelle.

La discrasia tra le propalazioni dei collaboratori in ordine al numero dei revolver a disposizione dei sicari, due a detta del PATTI e quattro secondo il GIACALONE, non può essere ritenuta significativa ai fini di inficiare la piena compatibilità tra le due versioni. Infatti, è pacifico alla luce delle stesse chiamate in correità che sparò il solo TITONE e che usò due revolver. Ne consegue che la circostanza (verosimile, con riferimento alla usuale dinamica dei delitti di mafia) che anche il cognato fosse armato degrada al rango di particolare assolutamente secondario, non essendo sorta la necessità di utilizzare le altre rivoltelle eventualmente a disposizione dei sicari.      

Le concordi dichiarazioni dei collaboratori hanno trovato un ulteriore riscontro nella testimonianza del PARRINELLO, il quale ha precisato che uno solo dei due uomini a bordo del vespone sparò all’indirizzo della vittima, mentre l’altro si limitò a guidare il veicolo.

7) il PATTI ha affermato che fu il solo TITONE a sparare e che esplose molti colpi all’indirizzo della vittima.

Il GIACALONE ha confermato che entrambe le predette asserzioni.

Tuttavia, mentre il primo ha aggiunto che il cognato premette il grilletto non appena egli si fu affiancato all’obiettivo, il correo ha precisato che sparò allo ZICHITTELLA da dietro.

La circostanza che l’esecutore materiale del delitto fu un solo individuo è stata confermata dagli esiti dell’autopsia, nella quale si è dato atto che i colpi furono esplosi verosimilmente da un solo sicario che si trovava alle spalle dell’obiettivo, alla sua destra e a una distanza compresa fra i quaranta e i settanta centimetri e comunque non superiore al metro.

Il fatto, poi, che lo ZICHITTELLA risultò essere stato attinto da cinque proiettili è perfettamente compatibile con le affermazioni dei “pentiti” secondo cui al suo indirizzo vennero esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco.

La sopra riportata discrasia tra le affermazioni dei collaboratori, d’altra parte, è meramente apparente. Infatti l’autopsia ha dimostrato che l’aggressore era dietro la vittima, confermando così le parole del GIACALONE, il quale, essendo estraneo all’esecuzione, ha potuto osservare meglio la scena. La circostanza, per altro, è perfettamente compatibile anche con il racconto del PATTI, poiché quando egli si trovò a fianco della vittima, suo cognato, che sedeva alle sue spalle, era dietro allo ZICHITTELLA.

8) il PATTI ha asserito che il TITONE quando l’obiettivo era già a terra scese dalla vespa e gli sparò il colpo di grazia.

Le parole del collaboratore sono state pienamente riscontrate dall’autopsia, dalla quale è emerso che lo ZICHITTELLA fu attinto da ben tre pallottole al cranio, di cui una all’osso occipitale, tutte sparate da una distanza (probabilmente compresa tra i quaranta e i settanta centimetri e comunque inferiore al metro) compatibile con l’esplosione di colpi di grazia.  

La circostanza che il GIACALONE abbia omesso di riferire che il TITONE sparò all’indirizzo della vittima un colpo di grazia, pur costituendo una lacuna nel racconto del “pentito”, non può certamente inficiarne la generale attendibilità, atteso che egli era a circa venti metri di distanza dal luogo del delitto e pertanto può ben non essersi accorto del fatto che il suo congiunto abbia sparato alla testa dell’obiettivo al fine di essere certo di averlo ucciso. D’altra parte, se alla luce dell’autopsia può ritenersi certo che lo ZICHITTELLA fu attinto da proiettili al capo, non può invece ritenersi pienamente provato che il TITONE scese dal vespone, atteso che nessuno dei testimoni ha fatto riferimento a una simile condotta e al contrario il PARRINELLO ha specificato che i due killer girarono attorno alla vittima rimanendo a bordo del motociclo. Ne consegue che, se il TITONE sparò il colpo di grazia allo ZICHITTELLA senza scendere dal vespone, l’errore del GIACALONE trova una spiegazione pienamente soddisfacente nella considerazione che egli osservò la scena da una distanza di circa venti metri e che la vittima era a terra tra due autovetture. In ogni caso, la circostanza in parola ha un rilievo marginale nella complessiva economia dei resoconti dei due collaboratori, che sono stati assolutamente precisi e dettagliati nella descrizione della dinamica del delitto e che hanno trovato significative conferme ab extrinseco.

9) il PATTI e il GIACALONE, con riferimento al luogo del delitto (la via Trapani vicino all’incrocio con una sua stretta laterale, la via Paceco), hanno reso dichiarazioni assolutamente conformi tra loro e ulteriormente riscontrate da quelle del Maresciallo GENOVESE e dai testimoni, oltre che dal verbale di sopralluogo.

10) il PATTI ha dichiarato che la vittima al momento dell’agguato era a bordo di un motorino.

La circostanza è stata confermata dagli esiti del sopralluogo e dalle dichiarazioni del GENOVESE e dello ZERILLI, da cui è emerso che accanto al cadavere vi era un motociclo “Beta” su cui la vittima viaggiava al momento in cui fu aggredito.

11) il PATTI ha riferito che egli e il TITONE prima di uscire dal loro nascondiglio indossarono due passamontagna, poiché in zona li conoscevano tutti.

La circostanza è stata puntualmente riscontrata dalla propalazioni dei testi oculari PARRINELLO, ZERILLI e TRAPANI.

12) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente affermato che dopo l’omicidio i membri del gruppo di fuoco si recarono nel covo di via Colaianni.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato l’immobile in una villetta a un piano sita al civico n.36. Ha accertato che il 13 febbraio 1990 lo stabile fu venduto dai coniugi LOMBARDO Rosa e RIGGIO Giacinto ai coniugi RITI Francesco nato a Marsala il 2 gennaio 1955 e GAGLIANO Giuseppa Giovanna nata a Sambuca di Sicilia il 24 giugno 1956; questi ultimi, come del resto i precedenti intestatari non risultava vi avessero mai abitato, mentre vi dimorava la famiglia ERRERA (dopo l’arresto di Francesco solo la moglie, RALLO Rosa Maria); da indagini effettuate emerse altresì che RITI Girolamo, cl.1923, padre dell’attuale intestatario, fu denunciato nel 1966 insieme all’ERRERA dai Carabinieri di Marsala e che l’utenza telefonica dell’immobile (0923/989212) era classificata dalla Telecom come “riservata” (cfr. sua deposizione all’udienza del 22 aprile 1999).

13) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente affermato che lo ZICHITTELLA fu assassinato vicino al luogo in cui era morto il padre del TITONE.

Il dato, oltre ad essere stato concordemente asserito da entrambi i collaboratori, è pienamente compatibile con la mentalità del TITONE quale è emersa nel corso del presente giudizio, essendo assolutamente verosimile che questi, uccidendo l’uomo a cui addebitava l’omicidio del padre vicino al luogo in cui quest’ultimo era deceduto, intendesse non solo coronare la sua vendetta, ma anche in un certo senso “firmarla”.

14) il GIACALONE ha riferito che l’obiettivo abitava in via Trapani.

Il verbalizzante GENOVESE ha confermato che la vittima fu uccisa in via Trapani di Marsala a poche centinaia di metri di distanza dalla sua abitazione.

15) il PATTI ha rivelato che nel periodo in cui fu commesso questo omicidio era stata arrestata la figlia di Vincenzo ZICHITTELLA con l’accusa di essere coinvolta nell’omicidio di un Trapanese, Alberto CHIARA.

Carlo ZICHITELLA ha confermato la circostanza, asserendo che a suo giudizio, l’occasione per uccidere suo zio Vincenzo fu data a TITONE proprio dalla condotta tenuta dalla vittima in occasione dell’omicidio di Alberto CHIARA. Infatti, Vincenzo ZICHITTELLA era stato presente quando quest’ultimo era stato prelevato in una cabina del telefono e portato via, cosicchè aveva visto chi erano i responsabili. A quanto gli raccontarono suo zio Gaspare e sua cugina Lorenza, Vincenzo ZICHITTELLA, dopo l’arresto di sua figlia e di suo genero Raimondo in relazione al predetto delitto, quando aveva capito che i suoi congiunti non sarebbero stati scagionati in breve, si era presentato ai responsabili dell’eliminazione del CHIARA e li aveva invitati a fare qualcosa per trarre d’impaccio i due giovani, facendo loro capire che altrimenti sarebbe andato dalla polizia a dire quello che era successo.

16) il PATTI ha asserito che Carlo ZICHITTELLA frequentava Mimì DE VITA, “uomo d’onore” e nipote di Mariano LICARI, il quale addirittura andava a cena a casa degli ZICHITTELLA. Ha aggiunto altresì che il medesimo DE VITA era in buoni rapporti con tutti gli affiliati alla cosca di Marsala.

Carlo ZICHITTELLA ha riscontrato la circostanza, asserendo di avere avuto rapporti privilegiati con Mimì DE VITA e Angelo LO PRESTI, precisando che quest’ultimo dopo la sua scarcerazione avvenuta alla fine degli anni ’80 gli confermò l’esattezza dei suoi sospetti relativi al coinvolgimento del PATTI e del TITONE nell’omicidio.

17) il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che tutti i soggetti coinvolti nell’omicidio a detta del PATTI e del GIACALONE all’epoca dello stesso erano liberi (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e da Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i due collaboratori hanno fornito versioni dell’accaduto tra loro quasi sempre coincidenti e comunque complessivamente compatibili logicamente, anche laddove hanno avuto ad oggetto circostanze su cui l’altro dichiarante non si è soffermato.

Come si è già evidenziato, quasi tutti i casi in cui loro resoconti sono stati discordanti attenevano a circostanze del tutto marginali, tali da non essere idonee a inficiare l’attendibilità dei racconti dei due collaboratori, tanto più che questi sono tra loro largamente coincidenti, oltre ad essere stati riscontrati da numerosi accertamenti degli investigatori, condotti tanto nell’immediatezza dei fatti, quanto in seguito alle loro dichiarazioni. Al contrario, in un quadro generale di piena compatibilità tra i due resoconti, talune divergenze finiscono con il costituire un’ulteriore conferma della lealtà e della genuinità dei due “pentiti”, ciascuno dei quali ha mantenuto ferma la propria versione dei fatti, senza tentare di renderla maggiormente aderente a quella del correo che aveva del pari iniziato a collaborare con la giustizia.

Pertanto gli imputati in parola debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’assassinio, in quanto l’autopsia ha dimostrato che lo ZICHITTELLA fu assassinato mediante l’utilizzo di due revolver, di cui uno di calibro 38 e l’altro 7,65 o 32.

Deve essere inoltre ritenuta sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tanto il PATTI quanto il GIACALONE hanno ammesso di essere a conoscenza del progetto omicidiario tempo prima della esecuzione dello stesso e di avere preso parte alla fase preparatoria.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione dell’unico altro imputato, MARCECA Vito, deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Antonio PATTI ha affermato che il MARCECA fu tra coloro che presero parte all’omicidio in parola, con funzioni di appoggio. Il collaboratore ha aggiunto che gli esecutori materiali gli consegnarono le armi utilizzate per il delitto nelle cave che c’erano lungo il percorso di ritorno verso il covo di via Colaianni.

Salvatore GIACALONE ha riferito che l’imputato in parola partecipò all’assassinio di Vincenzo ZICHITTELLA e che gli fu assegnato il compito di fungere da appoggio ai sicari, girando nella zona del delitto a bordo del suo motorino di marca Malaguti di sua proprietà per controllare che tutto fosse tranquillo. Ha precisato che, sebbene il MARCECA avesse raggiunto i complici nella base di via Colaianni, fu lo stesso GIACALONE a prendere in consegna le armi usate per l’agguato e a seppellirle in un buco fuori dall’edificio.

Le dichiarazioni di PATTI e GIACALONE, pertanto, pur essendo convergenti pienamente convergenti sul coinvolgimento del MARCECA nell’omicidio che ci occupa e sul ruolo che gli venne assegnato, sono divergenti in ordine a due circostanze, relative per l’appunto alla condotta dell’imputato.

In primo luogo, il PATTI ha dichiarato che egli e il TITONE consegnarono le armi al MARCECA durante il tragitto di ritorno in via Colaianni, mentre il GIACALONE ha riferito che provvide lui, e non il MARCECA, a prendere in consegna le armi usate per l’omicidio dopo che i quattro complici si furono ritrovati nella base da cui erano partiti.

In secondo luogo, entrambi i collaboratori hanno affermato che il prevenuto in parola quel giorno aveva un motorino, ma il PATTI ha affermato che si trattava di un “Boxer” Piaggio e il GIACALONE di un Malaguti.

Quanto a quest’ultimo punto, deve precisarsi che gli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO paiono confermare la versione del PATTI, atteso che il suddetto verbalizzante ha riferito il MARCECA all’epoca aveva un motorino “Boxer”, pur non potendosi escludere in linea di principio che l’imputato abbia utilizzato nell’occasione un motoveicolo altrui. In ogni caso, il dato è assolutamente secondario, atteso che entrambi i collaboratori hanno concordato sul fatto che avesse un motorino.

Anche con riferimento al primo profilo di contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori (relativo al momento della consegna delle armi e all’identità del consegnatario), deve sottolinearsi come le modalità del post factum dei delitti commessi in quell’epoca dai “soldati” della cosca marsalese fossero sempre analoghe e prevedessero il rientro alla base di via Colaianni e l’occultamento delle armi e, talvolta, delle vespe, nelle cave vicine. Ne consegue che, sebbene il contrasto tra le versioni del PATTI e del GIACALONE non possa essere risolto con certezza sulla base dei dati portati a conoscenza della Corte, è verosimile che il quest’ultimo abbia sovrapposto il ricordo della fase di occultamento delle armi dell’omicidio in trattazione con quelle di un altro. In ogni caso, non può che sottolinearsi ancora una volta come la discrasia tra i due racconti -a fronte dei numerosi riscontri che li hanno suffragati- abbia un rilievo del tutto secondario, attenendo a una circostanza assolutamente marginale agli occhi dei collaboratori, i quali erano essenzialmente dei killer e concentravano la loro attenzione soprattutto sulla fase dell’esecuzione materiale del delitto in senso stretto (che infatti hanno descritto in modo molto preciso e dettagliato).

A giudizio di questa Corte, d’altra parte, non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui sarebbe stato incongruo servirsi del MARCECA per l’esecuzione del delitto in trattazione in quanto, essendo egli all’epoca sorvegliato speciale, era controllato dalle forze dell’ordine e pertanto una sua infrazione all’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 20,00 sarebbe stata notata. Inoltre, a detta del difensore, l’osservanza di quest’ultima prescrizione da parte del prevenuto sarebbe stata confermata dal teste Giuseppe LENTINI, maresciallo dell’Arma in congedo, il quale era vicino di casa del MARCECA e ha affermato che, per quanto era a sua conoscenza, costui rientrava sempre entro il predetto orario (cfr. audizione del LENTINI all’udienza del 4 febbraio 2000). A giudizio di questa Corte, invece, la testimonianza da ultimo riportata non ha alcun valore ai fini difensivi, atteso che è assolutamente generica, non facendo riferimento a date e occasioni specifiche, ma limitandosi a dare atto della situazione ordinaria. Quanto all’argomentazione di carattere logico, poi, non può che sottolinearsi che la tracotanza e la sicumera dei mafiosi marsalesi nella prima metà degli anni ’80 era tale che il PATTI in occasione dell’omicidio di Silvio BADALAMENTI utilizzò addirittura l’autovettura di sua proprietà targata “Ancona”, la quale venne notata da due testimoni proprio a causa della sigla provinciale che la contraddistingueva (e nonostante questo e il suo status di pregiudicato non venne neppure sospettato dagli investigatori). Ora, è facile osservare che in una situazione di tal genere, la certezza della loro assoluta impunità era tale che la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. non poteva assolutamente costituire un deterrente per l’utilizzazione di un “uomo d’onore” nell’esecuzione di un delitto.

Non ha pregio neppure l’argomento difensivo secondo cui il GIACALONE avrebbe individuato il ruolo del MARCECA diversamente dal PATTI, avendo affermato che era in giro per controllare la zona. Infatti, in primo luogo deve sottolinearsi che nel ruolo di appoggio è ricompreso anche il pattugliamento dei dintorni del luogo del delitto al fine di verificare che non vi siano pattuglie delle forze dell’ordine o altre situazioni teoricamente problematiche. Inoltre, non può certo destare meraviglia che il PATTI, concentrato come al solito soltanto sull’esecuzione dell’omicidio nella quale era personalmente impegnato, non si sia soffermato a osservare se il MARCECA fosse nei dintorni. La circostanza, infine, che i testi oculari non lo abbiano notato non ha alcun rilievo, atteso che è di lapalissiana evidenza che essi non avrebbero avuto alcuna ragione di ricollegare il prevenuto all’omicidio e, di conseguenza, di riferire agli investigatori che lo avevano notato. In ultima analisi, pertanto, sotto il profilo in esame non si ravvisa alcuna sostanziale distonia tra i resoconti dei due collaboratori in ordine a quest’ultimo punto.

Quanto invece alle sopra riportate difformità tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, alla luce delle suddette considerazioni deve reputarsi che le stesse abbiano avuto ad oggetto fatti di rilievo secondario, tanto più che entrambi i “pentiti” hanno indicato in modo assolutamente analogo il ruolo assegnato al MARCECA nell’omicidio in esame, quello di appoggiare gli esecutori materiali controllando che la situazione nei pressi del luogo del delitto fosse tranquilla.

Del resto, il fatto che uno dei complici fosse deputato ad agevolare il compito dei sicari sorvegliando che non vi fossero membri delle forze dell’ordine nei paraggi rientra nell’ordinario modus operandi dei killer di mafia e pertanto le propalazioni dei collaboratori hanno trovato in questa prassi consolidata un ulteriore, significativo riscontro logico.

Inoltre, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla disamina della figura del prevenuto in parola, egli all’epoca del delitto era già un membro autorevole della cosca mafiosa di Marsala, circostanza che conferma logicamente la chiamata in correità dei collaboratori.

Né, infine, può sottacersi che tanto il PATTI e il GIACALONE sono collaboratori che, a giudizio di questa Corte, appaiono particolarmente attendibili in generale e che, con riferimento all’episodio delittuoso in esame, hanno reso dichiarazioni talmente puntuali, dettagliate e tanto intrinsecamente coerenti, quanto riscontrate ab extrinseco. Da tutto ciò discende che deve reputarsi che certamente presero personalmente parte allo stesso. Di conseguenza, la circostanza che entrambi abbiano accusato il MARCECA di avere partecipato all’omicidio assegnandogli un ruolo identico deve indurre a ritenere pienamente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto in parola in ordine al delitto in trattazione.        

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, MARCECA Vito deve essere dichiarato colpevole dei delitti in trattazione.

OMICIDIO ZICHITTELLA NICOLÒ

Nicolò ZICHITTELLA fu assassinato il 17 settembre 1987 lungo la strada litoranea che conduceva da Marsala a Trapani.

Gli operanti che intervennero sul luogo del delitto notarono il cadavere a terra sul selciato, vicino a un “vespino” di colore bianco. Il ciclomotore, che si trovava sulla corsia di sinistra rispetto alla direttrice di marcia Marsala-Trapani, presentava strisciature, che fecero loro ritenere che avesse avuto una collisione con un altro veicolo (cfr. deposizione del Maresciallo Salvatore MULÈ, all’epoca in servizio al N.O.R.M. di Marsala, schizzo planimetrico redatto il 26 novembre 1987 dai CC. di Marsala e verbale di sequestro del ciclomotore “Vespa” Piaggio datato 17 settembre 1987).

Il Maresciallo MULÈ ha riferito altresì che nell’ambito delle indagini successive all’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA gli inquirenti effettuarono una perquisizione a casa di Antonino CAPRAROTTA e rinvennero sulla carrozzeria della FIAT 500 targata TP-96225 di proprietà di VALENTI Rossella alcuni segni che parvero loro corrispondenti a quelli presenti sul “vespino” della vittima. Per altro, gli accertamenti relativi alla compatibilità furono delegati ai CC. di Roma ed il teste ha puntualizzato di ignorare l’esito di essi (cfr. deposizione MULÈ, cit., nonché verbale di sequestro ad opera dei CC. di Marsala datato 18 settembre 1987).

L’autopsia effettuata dal dottor Michele MARINO ha acclarato che la vittima fu colpita da quattro proiettili, di cui:

– uno nella regione zigomatica sinistra, fuoriuscendo dalla zona sopraccigliare destra, dopo avere seguito un tramite da sinistra verso destra e brevemente dall’alto verso il basso; il foro di entrata era circondato da un alone di tatuaggio;

– uno alla regione scapolare sinistra, con un tramite a decorso irregolare, con lesioni alla base del collo;

– due alla base del dorso, e precisamente sulla proiezione della undicesima dorsale lungo le paravertebrali.

Nel corso dell’esame autoptico vennero rinvenute due ogive: una all’altezza della loggia renale destra e una all’altezza del fianco in zona sottocutanea (cfr. autopsia e reperti fotografici relativi all’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA redatti il 17 settembre 1987 dal dottor Michele MARINO).

Nicolò ZICHITTELLA era noto agli investigatori in quanto risultava inserito nell’ambiente criminoso marsalese, e in particolare in quello del gioco d’azzardo.

Alla luce dei dati emersi dalle indagini gli investigatori ritennero che nell’omicidio fosse coinvolto CAPRAROTTA Antonino, il quale anni prima era stato ferito. Infatti, a quanto vennero a sapere da fonti confidenziali, responsabile dell’attentato era stato Nicolò ZICHITTELLA e le lesioni erano state conseguenza di una lite tra i due uomini, nella quale probabilmente era stato coinvolto anche il padre dell’ucciso, Giovanni, per la spartizione del territorio con riferimento alle bische clandestine.

Nell’ambito delle indagini gli inquirenti escussero Giovanni ZICHITTELLA, il quale tuttavia non fornì elementi utili alle indagini, negando che ci fossero state discussioni tra suo figlio Nicolò e CAPRAROTTA Antonino (cfr. deposizione MULÈ, cit.).

Alla luce di quanto riferito si desume che le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti di causa, pur essendosi avvalse dell’ausilio di fonti confidenziali (e pertanto inutilizzabili in giudizio) non portarono all’individuazione dei responsabili dell’omicidio.

Sulla base delle dichiarazioni rese da Salvatore GIACALONE e Antonio PATTI, il primo è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato in pregiudizio di Nicolò ZICHITTELLA, nonché dei reati satellite di porto e detenzione illegittimi delle armi da fuoco utilizzate per il predetto delitto, tutti fatti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, in concorso con BONAFEDE Giuseppe, D’AMICO Francesco e GERARDI Antonino, nonché con D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco e D’AMICO Gaetano, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parti civili la Provincia di Trapani, il Comune di Marsala e il Comune di Palermo.

Antonio PATTI ha affermato che l’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA fu commesso durante la sua detenzione, iniziata nel mese di ottobre 1986, per l’omicidio FERRARA, per il quale furono incarcerati altresì Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Michele PICCIONE, Vito MARCECA, Francesco ERRERA, Nino TITONE e Pietro IMPICCICHÈ.

Fu informato della morte dello ZICHITTELLA nell’estate del 1987, mentre era ancora ristretto nel carcere di Marsala. A quanto gli raccontarono Vincenzo D’AMICO e Antonino TITONE, l’ordine di uccidere la vittima fu dato dallo stesso Vincenzo D’AMICO e da Francesco CAPRAROTTA ai fratelli del primo, Gaetano e Francesco, che andavano spesso a trovare il rappresentante della famiglia in carcere. Tali visite, del resto, erano motivate altresì dal fatto che Gaetano D’AMICO fu il reggente della “famiglia” durante la lunga detenzione dei sopra menzionati “uomini d’onore”.

Il collaboratore ha aggiunto che la morte dello ZICHITTELLA fu voluta dal CAPRAROTTA perché la vittima aveva sparato in un ginocchio a suo fratello Antonino.

In carcere il PATTI chiese notizie sul delitto a Vincenzo D’AMICO e a Francesco CAPRAROTTA, i quali gli confidarono che era stato commesso da Salvatore GIACALONE e Pino BONAFEDE l’elettrauto e che il primo aveva guidato il “vespino” usato dal gruppo di fuoco. Gli raccontarono inoltre che Nicolò ZICHITTELLA andava spesso in Contrada Spagnola dove si incontrava con la moglie di Peppe “Cappuccino” (il quale poi morì in un incidente stradale) e che i sicari in una di queste occasioni dopo che era uscito lo avevano inseguito e gli avevano sparato.

A detta del collaboratore, l’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA fu deciso perché la vittima aveva sparato a Nino CAPRAROTTA, fratello di Francesco, che, nonostante fosse un vigile urbano, gestiva una bisca clandestina, detta Circolo ENAL, in via Vaccari.

Una sera Giovanni ZICHITTELLA, insieme ai suoi figli Pino (detto “Riuzzu”) e Nicolò, era andato nella suddetta bisca per chiedere soldi e, siccome il suo interlocutore non si era mostrato disposto a cedere nonostante le sue insistenze, i due uomini ebbero una lite, nella quale in un secondo tempo intervennero anche i due figli dello ZICHITTELLA. Dopo circa una settimana o dieci giorni il PATTI stesso, che era in Piazza Porticella, vide Nino CAPRAROTTA cercare con un bastone in mano uno dei tre citati membri della famiglia ZICHITTELLA e avere un battibecco con i fratelli Giuseppe e Nicolò davanti al bar “Diego”. Nicolò ZICHITTELLA in quel frangente invitò il CAPRAROTTA a proseguire la discussione in un luogo appartato ed entrambi partirono, ciascuno a bordo della propria macchina: Nicolò ZICHITTELLA con la sua A 112 e Nino CAPRAROTTA con la Renault verde. L’odierno collaboratore rimase in Piazza Porticella e dopo un poco vide la Renault verde fermarsi al distributore di benzina ubicato di fronte al supermercato AZ, sempre nella medesima piazza. Si avvicinò all’autovettura e, non appena il CAPRAROTTA gli disse che Cocò ZICHITTELLA gli aveva sparato a una gamba, il PATTI si mise alla guida dell’autovettura e insieme a Nino CAPRAROTTA, che aveva preso posto nel sedile al suo fianco, si diresse al bar “ex Spatafora” (ora “Capriccio”) per cercare Francesco CAPRAROTTA, che era un frequentatore abituale del locale, avvisarlo dell’accaduto e chiedergli dove dovevano portare il suo congiunto. I due fratelli CAPRAROTTA decisero di fare ricoverare il ferito all’ospedale di Mazara e precostituirono una spiegazione falsa da dare ai sanitari, stabilendo che Nino dicesse che gli avevano sparato mentre stava rientrando nella sua villetta in via Istria. Nonostante ciò, tuttavia, Nino CAPRAROTTA fu arrestato e portato al carcere di Marsala, dopo che gli furono prestate le prime cure.

Il PATTI ha precisato che l’attentato a Nino CAPRAROTTA fu visto nella “famiglia” come una grave offesa personale a suo fratello e si disse che con il tempo si sarebbe visto cosa fare. Per altro, secondo le regole di “cosa nostra”, trattandosi di un affronto personale, la faccenda doveva essere regolata dall’interessato, il quale tuttavia, essendo uno di “famiglia” non poteva chiedere agli altri affiliati di uccidere il suo nemico.

La contemporanea detenzione di Francesco CAPRAROTTA e di tutti i vertici della cosca di Marsala fornì a mafiosi un’ottima occasione per uccidere Cocò ZICHITTELLA, i cui parenti avrebbero potuto sospettare che essi fossero i responsabili dell’omicidio, ma mai esserne sicuri (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI resi rispettivamente alle udienze del 4 novembre 1998 il primo e del 28 giugno 1999 gli altri).

Salvatore GIACALONE ha affermato di essere stato uno degli esecutori materiali del delitto, insieme ad Antonino GERARDI, Giuseppe BONAFEDE e Francesco D’AMICO, aggiungendo che gli ultimi tre erano “uomini d’onore” della “famiglia” di Marsala, mentre il primo era “vicino” alla stessa. A detta del collaboratore, il GERARDI era spesso in compagnia del solo D’AMICO, a cui chiedeva favori, ma, a quanto sapeva il collaboratore, prima di allora non era stato mai utilizzato nella commissione di assassinii.

Nel caso in esame il GERARDI venne coinvolto nell’azione delittuosa poiché all’epoca, molti componenti della “famiglia” erano in carcere per l’omicidio FERRARA ed erano liberi, oltre al GIACALONE, Gaetano e Francesco D’AMICO, Angelo LO PRESTI, Giuseppe BONAFEDE, “Vito” (soprannome di Antonino) e Vincenzo RALLO.

L’odierno collaboratore ha affermato di avere ricevuto l’ordine di partecipare all’omicidio da Gaetano D’AMICO, il quale a quell’epoca era un soldato e a sua volta era stato coinvolto da suo fratello Vincenzo, che all’epoca era in carcere a Marsala. Ha specificato che Gaetano D’AMICO lo convocò nella sua casa al mare e gli comunicò che, per ordine del rappresentante, doveva tenersi pronto a commettere l’omicidio, poiché correva la voce che Nicolò ZICHITTELLA stesse organizzando rapine in paese. Gaetano D’AMICO nel medesimo frangente aggiunse che l’assassinio andava perpetrato subito e gli ordinò di andare all’officina di Giuseppe BONAFEDE, che faceva l’elettrauto, e di mettersi d’accordo con costui e con Francesco D’AMICO.

Il GIACALONE eseguì l’ordine e discusse insieme a BONAFEDE su come commettere il reato, dato che erano le uniche persone giovani non incarcerate della “famiglia”. Circa dieci minuti dopo il suo arrivo, giunse anche Francesco D’AMICO, il quale era stato informato da suo fratello del fatto che doveva essere a disposizione per uccidere Nicolò ZICHITTELLA. Il BONAFEDE manifestò alcune perplessità in ordine alla sua partecipazione all’esecuzione, sia perché sua moglie era diabetica e abbisognava di assistenza, sia perché diceva di essere controllato dalla Polizia. Decisero di assecondare la sua richiesta e stabilirono altresì di non coinvolgere RALLO Antonino detto “Vito” e RALLO Vincenzo. Per altro, Francesco D’AMICO, viste le difficoltà in cui si dibattevano, assicurò il GIACALONE che lo avrebbe fatto coadiuvare da Antonino GERARDI, atteso che il collaboratore aveva bisogno di un appoggio durante l’azione e quasi tutti gli “uomini d’onore” giovani erano in carcere, mentre in libertà c’erano soprattutto anziani.

Il GIACALONE si recò pertanto dal GERARDI e insieme decisero di “fare il lavoro” il giorno dopo.

Il collaboratore aveva già preparato il “vespone” e i giubbotti antivento, che avevano deciso di usare per evitare sospetti, e aveva altresì provveduto a controllare i movimenti dell’obiettivo. Il vespone destinato all’omicidio era stato portato in contrada Spagnola, in un villino formalmente intestato a tale “Saro il gessista”, ma nella disponibilità della “famiglia” di Marsala, i cui membri potevano prendere le chiavi ogni qualvolta ne avessero bisogno, essendo le stesse nascoste fuori dal villino.

Le armi -tre pistole calibro 38 nuove- erano già state predisposte nell’officina di BONAFEDE Giuseppe e ancora prima dell’incontro dall’elettrauto furono consegnate al GIACALONE, il quale le nascose in una tasca posta nella parte anteriore del “vespone” in modo che fossero pronte al momento del bisogno.

La mattina successiva, il GIACALONE e il GERARDI si incontrarono nella villetta di “Saro il gessista”, come pattuito, arrivando il primo in vespa e l’altro in macchina. Parcheggiarono i rispettivi veicoli e andarono in paese, appostandosi vicino al palazzo dello sport, di fronte al quale vi una stradina fiancheggiata da un ovile di pecore e da un fosso.

Nicolò ZICHITTELLA, che abitava vicino al campo sportivo, uscì da casa alle ore 8,30 circa, insieme a suo figlio. I due sicari lo seguirono, nella speranza che lasciasse il bambino e, dato che non lo fece, rimandarono l’assassinio al giorno successivo.

L’indomani effettuarono un altro appostamento; anche in questo caso, lo ZICHITTELLA uscì di casa alle 8,30-8,45 come al solito. L’uomo era ancora in compagnia del figlio, cosicchè i killer decisero di rimandare nuovamente.

Dopo il secondo tentativo fallito, i sicari decisero di lasciare passare un poco di tempo in modo che la situazione si calmasse, dato che temevano che qualcuno li avesse notati nella zona nella quale si doveva perpetrare l’omicidio.

Il collaboratore ha proseguito la sua narrazione assumendo che dopo una decina di giorni il LO PRESTI gli comunicò che Vincenzo D’AMICO gli voleva parlare e gli diede appuntamento in carcere a Marsala. A detta del GIACALONE, infatti, grazie ai buoni uffici dell’ex Maresciallo FEDERICO era possibile entrare nella casa circondariale quando gli agenti penitenziari che erano più in confidenza con lui (tali SCARLATA e MESSINA) erano in servizio. In effetti, un agente della polizia penitenziaria che il collaboratore conosceva di vista fece entrare all’interno del carcere lui e il LO PRESTI, i quali chiesero del FEDERICO. Quest’ultimo introdusse il GIACALONE in una saletta, dove lo raggiunse il D’AMICO. Il rappresentante della “famiglia” di Marsala chiese al suo “soldato” la ragione del ritardo nel perpetrare l’omicidio dello ZICHITTELLA e, avuta la spiegazione, lo esortò a risolvere la questione celermente, in quanto alcuni dei detenuti stavano per uscire per scadenza dei termini di custodia cautelare e il delitto andava commesso prima, per evitare che costoro venissero sospettati di essere i mandanti. GIACALONE lo assicurò che lo avrebbero fatto quanto prima.

Dopo il fallimento dei due tentativi effettuati dal GIACALONE e dal GERARDI, Francesco D’AMICO e Giuseppe BONAFEDE avevano controllato l’obiettivo e avevano appurato che andava tutti i giorni in contrada Spagnola a incontrarsi con la sua amante, una certa Lisetta. I convegni avvenivano nella casa del padre dell’obiettivo, dove l’uomo arrivava con la vespa e la donna con la sua autovettura.

Il GIACALONE e il GERARDI decisero dunque di agire. Dapprima passarono a prendere il vespone, nel quale il primo aveva già nascosto le pistole dategli dal BONAFEDE. Il secondo si mise alla guida e i due sicari andarono in contrada Spagnola, nel posto dove avevano loro detto che avvenivano gli incontri dei due amanti. Il collaborante dapprima ha affermato di non avere effettuato appostamenti in tale luogo nei giorni precedenti a quelli del delitto e poi, quando il P.M. gli ha contestato che il 18 ottobre 1986 disse che egli e il GERARDI, prima di commettere l’assassinio, avevano controllato la casa per un paio di giorni, pur ribadendo di non ricordare la circostanza, ha ammesso che era possibile che le cose si fossero svolte in quel modo.

I due sicari parcheggiarono la vespa a circa cinquanta metri dalla casa in cui si trovava la vittima designata con la sua amante (come si desumeva dalla circostanza che parcheggiata all’esterno della casa c’era la FIAT 127 della donna), in modo da poterne vedere il portoncino.

Il giorno dell’agguato, in zona c’erano anche Francesco D’AMICO, a bordo della sua FIAT 127 bianca, e Pino BONAFEDE, sulla sua Ritmo blu diesel. Costoro avevano il compito di controllare la situazione e intervenire, se arrivavano le forze dell’ordine, o capitavano altri imprevisti.

Il GIACALONE ha aggiunto che i sicari dovettero attendere circa mezz’ora, prima che gli amanti uscissero. In questo lasso di tempo passò un’auto civetta della polizia, che però non li notò. Non appena quest’ultima macchina si fu allontanata, uscì dapprima la donna, la quale se ne andò con la sua FIAT 127 e subito dopo lo ZICHITTELLA, che rimase un poco indietro, poiché il suo ciclomotore (una vespa “50”) era più lento. L’obiettivo si diresse verso Marsala sulla strada denominata “spagnola”; i due sicari lo inseguirono per un tratto di strada e poi, subito dopo una curva, il GERARDI gli si avvicinò da dietro, senza per altro affiancarglisi. Mentre lo ZICHITTELLA stava voltandosi, il GIACALONE gli sparò quattro colpi di pistola da una distanza inferiore a un metro. La vittima cadde a terra e i sicari si fermarono per controllare che fosse morta; in quel frangente l’assassino tentò di sparare all’obiettivo il quinto colpo, quello di grazia, alla testa, ma non potè farlo perché la pistola si inceppò.

L’arma che il collaboratore utilizzò per il delitto era una calibro 38 nuova a cinque colpi di fabbricazione spagnola, procurata alla “famiglia” di Marsala da Vincenzo MILAZZO.

Il GIACALONE ha specificato altresì che durante l’azione, il BONAFEDE e il D’AMICO erano nei paraggi: il primo più avanti rispetto ai killer e il secondo più indietro.

Dopo avere commesso l’omicidio, l’odierno collaboratore e il GERARDI ritornarono indietro per la stessa strada secondaria alla casa di “Saro il gessista” (ubicata a circa un chilometro di distanza da quella di ZICHITTELLA, in direzione di Trapani, sul lato opposto della strada), dove incontrarono gli altri due complici. A quel punto, il GERARDI, il BONAFEDE e il D’AMICO se ne andarono, mentre il GIACALONE pulì il vespone dalle impronte digitali e da altri eventuali residui e lo parcheggiò sotto un albero di fico; nascose le pistole a un centinaio di metri dalla casa in un vicolo, mettendo in luoghi separati quella utilizzata per l’omicidio e le altre due “pulite”. Quindi si lavò le mani con la candeggina, si fece la doccia e si cambiò, restando a dormire in casa la sera.

Il GIACALONE ha aggiunto che conosceva bene la vittima, perchè era suo cugino ed era solito acquistare il pesce nel banco dell’odierno collaboratore. Ha precisato altresì che gli dispiacque di essere stato costretto a eseguire materialmente il delitto, in quanto era convinto che l’obiettivo non avesse colpe di sorta e, sostanzialmente, venisse eliminato per le responsabilità di suo fratello Carlo, anche se girava la voce che Nicolò stesse organizzando rapine e inoltre lo stesso si comportava scioccamente, mostrando pubblicamente il denaro (tre, quattro milioni) che aveva in tasca.

Il GIACALONE ha affermato di avere conosciuto CAPRAROTTA Antonino, il quale dapprima faceva il vigile urbano, poi cominciò a lavorare in Comune. Costui, durante un periodo di comune detenzione, gli raccontò che aveva subito un attentato e, più in particolare, che Nicolò ZICHITTELLA gli aveva sparato in una gamba. Sebbene il GIACALONE abbia puntualizzato di non avere chiesto mai la ragione di tale fatto, ha riferito che sapeva che la lite era stata determinata da questioni relative a circoli per il gioco d’azzardo. Infatti, quando il collaboratore era già stato “combinato”, la famiglia ZICHITTELLA (e in particolare Giovanni e Nicolò) gestiva una bisca clandestina in cui si giocava a “zecchinedda”, ubicata vicino al porto. Il propalante ha puntualizzato che era a conoscenza della circostanza perché vedeva che c’era movimento e c’era gente che giocava e perchè una volta assistette a una scienza lite con vie di fatto tra Giovanni e i figli Carlo, Ignazio e Nicolò, i quali si presero a pugni per problemi di soldi.

In ogni caso, il GIACALONE ha specificato che a suo parere Nicolò ZICHITTELLA non fu ucciso per l’attentato a Nino CAPRAROTTA. Ha inoltre escluso che, per quanto a sua conoscenza, quest’ultimo avesse preso parte alla deliberazione dell’omicidio.

Il collaboratore ha infine dichiarato che al momento dell’inizio della sua collaborazione era già a conoscenza della chiamata in reità del PATTI e gli era stata notificata in carcere l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per l’assassinio in trattazione

Nel corso delle indagini preliminari il GIACALONE effettuò individuazioni fotografiche, riconoscendo Antonino GERARDI, Giuseppe BONAFEDE, Vito MARCECA e Francesco D’AMICO (cfr. esame e controesame del GIACALONE resi rispettivamente nelle udienze del 5 novembre 1998 e del 28 giugno 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato esaminato Carlo ZICHITTELLA, fratello della vittima, in qualità di imputato di reato connesso.

Egli ha affermato che suo fratello Nicolò fu ucciso, come suo zio Vincenzo, durante la sua detenzione, protrattasi dal novembre 1982 all’aprile 1988 per i reati di furto ed estorsione.

Si è detto certo che suo fratello fu assassinato per avere sparato ad Antonino CAPRAROTTA nel corso di un violento litigio legato alla gestione delle bische clandestine, che prima del suo arresto curava il collaboratore stesso. In particolare, egli gestiva tre o quattro circoli privati, insieme ad alcuni soci, e aveva alle sue dipendenze due croupier e un addetto alle pulizie. Inizialmente i suoi soci erano tali MARINO e BARRACO e in seguito divenne tale anche Antonino CAPRAROTTA, fratello di Francesco. Quest’ultimo faceva il vigile urbano e si lamentava sempre con il fratello maggiore di Carlo, Giuseppe, che vedeva alla sera, perché lo stipendio non gli bastava. Giuseppe ZICHITTELLA allora chiese a Carlo per due o tre volte di aiutarlo, sia perché era un “bravo ragazzo”, sia perché era fratello di Francesco CAPRAROTTA, il quale sicuramente gli sarebbe stato grato se fosse stato gentile nei confronti di Antonino. In seguito alle insistenze di Giuseppe, il collaborante inserì il CAPRAROTTA nella gestione delle bische clandestine, rendendolo socio, dapprima per mezza quota e poi, dopo alcuni mesi -sempre su richiesta di Giuseppe che gli aveva fatto sapere che Nino CAPRAROTTA era dispiaciuto di non avere ricevuto lo stesso trattamento riservato agli altri- per una quota intera. Nonostante questa disponibilità, dopo qualche tempo Nino CAPRAROTTA manifestò addirittura l’intenzione di aprire un circolo suo e lo fece effettivamente, nonostante sia il LO PRESTI sia il suo stesso fratello Francesco lo avessero rimproverato, dicendogli che le bische clandestine erano un settore riservato a Carlo ZICHITTELLA (che infatti ha precisato che ogni tanto “ci scappava” qualche rapina e qualche estorsione, ma l’attività attraverso cui si finanziava). Lo ZICHITTELLA, in ogni caso, diede il permesso a Nino CAPRAROTTA di aprire la bisca per rispetto al fratello di questi, Francesco, e il CAPRAROTTA prese con sé il BARRACO, che l’odierno collaboratore riteneva fosse un confidente della polizia.

Anche dopo la loro separazione Carlo ZICHITTELLA tenne rapporti di collaborazione con Nino CAPRAROTTA: quando quest’ultimo gli diceva che qualcuno che frequentava le bische di Carlo non pagava debiti che aveva contratto con lui, lo ZICHITTELLA cercava di indurre i debitori a pagare all’altro quanto gli dovevano, anche facendo loro una certa pressione.

In un caso, fu il collaborante a chiedere al CAPRAROTTA di intervenire su un tizio che andava a giocare nella bisca di quest’ultimo perché onorasse un debito che aveva con lui. Una sera Giovanni ZICHITTELLA seppe da un suo conoscente, tale CONCETTO Giuseppe detto “Mattone”, che l’individuo che non pagava quanto dovuto agli ZICHITTELLA andava a giocare nella bisca del CAPRAROTTA in via Vaccara, dove stava perdendo tutti i soldi, senza che quest’ultimo gli avesse mai detto nulla per conto degli ZICHITTELLA. Saputa questa notizia, Vanni ZICHITTELLA decise di andare nel locale del CAPRAROTTA per avere spiegazioni, nonostante ci fosse il patto che gli ZICHITTELLA non andassero mai nella bisca del CAPRAROTTA e viceversa. Il collaboratore ha precisato che il padre decise di recarsi nel locale del concorrente ritenendo in tal modo di non agire scorrettamente, atteso che non vi andava per disturbare, ma allo scopo di ottenere un chiarimento. Nino CAPRAROTTA invece si arrabbiò per questa intrusione e sparò allo ZICHITTELLA, non uccidendolo soltanto grazie al tempestivo intervento del BARRACO, il quale gli spostò il braccio deviando così il colpo.

Giovanni ZICHITTELLA tentò di tenere segreta la notizia, dato che temeva che i suoi figli avrebbero reagito finendo in tal modo per “fare un danno” o per subirlo. La notizia, invece, si propagò subito e Carlo la seppe il giorno dopo. Si attivò immediatamente da un lato per tenere tranquilli i suoi fratelli (anche quelli che vivevano onestamente, infatti, erano irritatissimi, poiché nel loro ambiente a una offesa di tal genere si tendeva a reagire sempre con la violenza) e dall’altro lato chiedendo spiegazioni ai mafiosi. Il collaboratore in particolare si recò dal LO PRESTI, il quale lo portò da Vincenzo D’AMICO. Tutti gli “uomini d’onore” erano dispiaciuti per l’accaduto e gli dissero che Antonino CAPRAROTTA aveva sbagliato: grazie a queste parole egli riuscì in un primo momento a calmare i suoi fratelli, assicurando loro che avrebbero avuto soddisfazione.

Tuttavia la situazione precipitò quando, il giorno successivo all’aggressione, Antonino CAPRAROTTA andò in Piazza Porticella e si rivolse a Giovanni ZICHITTELLA con atteggiamento arrogante, chiedendogli dove fossero i suoi figli e perché non li aveva mandati da lui. Il padre del collaborante rispose che era un buffone da piazza, poiché la sera precedente si era comportato in quel modo in un luogo pieno di confidenti, facendo sì che la Polizia li bersagliasse tutti i giorni per avere informazioni e anche in quell’occasione faceva scenate in piazza. A quel punto arrivò Nicolò ZICHITTELLA, il quale invitò CAPRAROTTA a seguirlo in un altro luogo per continuare la discussione, cosa che l’altro fece immediatamente. Vedendo i due allontanarsi ciascuno con la sua macchina, Giovanni ZICHITTELLA si preoccupò e chiese aiuto ad ANGILERI e a Giuseppe ZICHITTELLA (che non si identificava con il fratello del collaboratore), insieme ai quali andò a cercare i due uomini.

I tre uomini trovarono Nicola ZICHITTELLA e Nino CAPRAROTTA a Campo vecchio: quest’ultimo era in ginocchio e il primo lo minacciava con la pistola e lo insultava. Vedendo arrivare il padre del suo antagonista, il CAPRAROTTA lo supplicò di non permettere che suo figlio lo uccidesse e in effetti il vecchio intervenne, anche se non riuscì a fermare Nicola, che sparò colpendo il CAPRAROTTA a una gamba. Suo fratello in seguito assicurò a Carlo ZICHITTELLA che aveva mirato a terra, ma aveva finito per colpire l’avversario, poiché quest’ultimo si era mosso mentre egli stava per premere il grilletto. Antonino CAPRAROTTA, che era stato ferito, cominciò a urlare, facendo in tal modo spaventare tutti i presenti. Giovanni dapprima tranquillizzò il ferito, dicendogli che aveva solo un graffio, poi chiese a Giuseppe ZICHITTELLA di accompagnarlo dove voleva: all’ospedale o da un fratello di D’AMICO, che era medico a Mazara del Vallo. Il collaboratore ha affermato di non sapere dove Giuseppe ZICHITTELLA portò Nino CAPRAROTTA, ma ha precisato che durante il tragitto gli chiese di non denunciare Nicola per quanto era accaduto, poiché era un bravo ragazzo. Lo ZICHITTELLA ha specificato altresì che per il suo coinvolgimento in questo episodio e per questa richiesta, poco tempo dopo Giuseppe ZICHITTELLA fu ammazzato.

Il collaboratore ha aggiunto che l’episodio del ferimento del CAPRAROTTA si verificò prima del suo arresto nel 1982. In seguito, sempre prima del suo arresto, Carlo ZICHITTELLA tentò di promuovere una rappacificazione con una cena al ristorante “Marshallah”, di sua proprietà, attraverso il D’AMICO e il LO PRESTI: costoro per altro attribuirono la responsabilità dell’accaduto sia al CAPRAROTTA che a Vanni ZICHITTELLA, il quale non sarebbe dovuto andare nel locale del concorrente, atteso che tale comportamento poteva essere interpretato come un tentativo di attirare nelle proprie bische qualche buon cliente.

Il collaboratore ha aggiunto di avere saputo dell’omicidio di Nicola, avvenuto durante la sua detenzione, dal telegiornale e di non avere parlato del fatto con i mafiosi durante la sua detenzione. Ha per altro precisato che Mariano AGATE, che in quei giorni era in carcere a Trapani, gli fece le condoglianze, aggiungendo che quelli che avevano ucciso suo fratello non erano “persone giuste”. Inoltre, i mafiosi detenuti lo “filavano” per avere notizie, ma lui stava attento a non scoprirsi. Anche dopo la sua scarcerazione, avvenuta nell’aprile 1989, Francesco CAPRAROTTA cercò di sondare le sue conoscenze e le sue intenzioni, dicendogli che, se aveva notizie sull’assassinio di suo fratello doveva comunicargliele subito, poiché si era trattato di un’azione ingiusta.

Carlo ZICHITTELLA ha puntualizzato che fu molto addolorato dalla morte di Nicolò e si attivò per scoprire chi erano i responsabili, riuscendovi. Infatti, vicino al luogo in cui era stato commesso il delitto era passato un vecchio, che i sicari avevano dapprima bloccato, impedendogli di avvicinarsi al luogo dell’omicidio, e poi lasciato andare, intimandogli di stare “muto”. L’uomo, che in un primo momento aveva pensato a una rapina, in seguito aveva capito che gli assassini avevano bloccato la vespa della vittima e avevano ucciso Nicolò. Gli ZICHITTELLA vennero a conoscenza dell’esistenza di questo testimone poiché la figlia di costui e la sorella del collaborante si conobbero all’ospedale, dove entrambe stavano assistendo un malato, e la prima riferì l’accaduto alla seconda. Quando uscì dal carcere lo ZICHITTELLA, che era stato informato della circostanza durante la sua detenzione, si recò dapprima dalla donna e poi dal vecchio, di cui ella le aveva dato l’indirizzo. L’uomo era terrorizzato, ma il collaborante lo indusse a riferirgli quello che sapeva: descrisse i due aggressori, che erano uomini di circa trent’anni, tarchiati. In sostanza, i due uomini erano fisicamente compatibili con Antonino GERARDI e un tale “Franco” che probabilmente di cognome si chiamava RALLO, i quali erano stati indicati all’odierno collaboratore come i responsabili del delitto da suo padre e da Angelo LO PRESTI (in particolare, suo padre gli aveva riferito qualche notizia avuta dal LO PRESTI mentre Carlo era ancora in carcere e lo stesso Carlo appena era uscito aveva parlato con il LO PRESTI, ricevendo conferma del fatto). Della responsabilità del GERARDI il collaborante si è detto certo perché il suo nome glielo fece anche Gaetano D’AMICO nel 1991-92, all’inizio della guerra di mafia.

Carlo ZICHITTELLA ha precisato infine che decise di attaccare militarmente la cosca mafiosa marsalese soprattutto per vendicare la morte di suo fratello (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA all’udienza del 4 novembre 1998).

Nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale sono state sentite altresì Elisabetta FUMUSA e Sebastiana AGUGLITTA.

La prima ha affermato che conosceva Nicolò ZICHITTELLA e la sorella da quando erano bambini e che la vittima lavorava al Comune di Marsala e aveva il compito di “pulire l’erba dalle strade”.

Ha aggiunto che all’epoca dell’omicidio Nicolò ZICHITTELLA aveva la disponibilità di una casa in contrada Spagnola ed ella talvolta lo incontrava lì, poiché d’estate portava i figli al mare in quel luogo. Aveva modo di entrare nell’edificio, dato che conosceva sia Nicolò che la sorella. Ha descritto lo stabile come composto da una sala grande con un garage, un servizio e un’altra stanzetta; inoltre era vicino al mare, aveva un po’ di terra intorno ed era recintato.

Incontrò la vittima il giorno del suo omicidio, poco prima dell’ora di pranzo, sulla strada su cui si affacciava la casa dello ZICHITTELLA, fuori dalla recinzione, e parlò con lui dei loro figli e della loro vita coniugale: il suo interlocutore, infatti aveva due figli ed era solito accompagnarli a scuola.

A un certo punto, ella, che era il con suo bambino, si allontanò per andare a preparare il pranzo nella sua abitazione sita in Contrada “Sappuzzu”, a una distanza da contrada Spagnola percorribile in cinque o dieci minuti con l’automobile.

La testimone raggiunse la propria abitazione percorrendo un tratto di strada litoranea a bordo di una FIAT 127 bianca, mentre non ha saputo precisare se lo ZICHITTELLA, che aveva un “vespino” bianco, si allontanò e, in caso affermativo, quale direzione imboccò.

In occasione del loro ultimo incontro, a detta della testimone, lo ZICHITTELLA era tranquillo e anche in precedenza non le aveva mai esternato timori.

Nei giorni precedenti all’omicidio aveva visto spesso lo ZICHITTELLA, anche perché nel periodo estivo andava spesso al mare in Contrada Spagnola con i suoi figli.

La zona in cui si erano fermati era trafficata, poiché era su una strada e in riva al mare (cfr. deposizione di Elisabetta FUMUSA all’udienza del 5 novembre 1998).

Sebastiana AGUGLITTA ha dichiarato di essere stata sposata con CAPRAROTTA Antonino dal 1968 al 1981, anche se durante gli ultimi anni di matrimonio erano di fatto già separati.

Il CAPRAROTTA nel 1981 lavorava al Comune di Marsala in qualità di Vigile Urbano.

Circa venti giorni dopo l’udienza presidenziale in cui era stata sancita la loro separazione, il CAPRAROTTA subì un attentato. La AGUGLITTA ha sostenuto che, sebbene in quell’epoca il marito vivesse ancora nella casa coniugale, poiché non era ancora riuscito a trovare un’altra abitazione, ella non sapeva nulla della vita dell’uomo.

Per altro, ha precisato che una sera ella, al suo ritorno a casa alle ore 20,30 circa, trovò disordine e capì che era successo qualche cosa; dopo circa un’ora o due, arrivò suo cognato Francesco CAPRAROTTA, il quale la invitò ad andare a trovare suo marito all’ospedale di Mazara. Ella inizialmente non voleva recarsi a visitarlo, poi acconsentì per i loro bambini. Tuttavia, anche se il marito era a letto, ferito e piantonato, ella non gli rivolse alcuna domanda su quanto gli era occorso.

In seguito venne a sapere che era stato ferito a un ginocchio con un colpo d’arma da fuoco vicino al cancello di casa. Nonostante il P.M. le abbia contestato che il 18 settembre 1987 disse ai CC. di Marsala che era stato Francesco CAPRAROTTA a informarla che Antonino era stato ferito da uno sconosciuto, la testimone ha continuato non ricordare di avere saputo la cosa dal cognato, pur aggiungendo che se allora lo dichiarò era stato certamente così.

Infine, la AGUGLITTA ha affermato che durante il matrimonio non sapeva che suo marito giocasse a carte o frequentasse circoli dove si giocava d’azzardo, ma lo apprese successivamente dalla stampa (cfr. deposizione AGUGLITTA all’udienza del 5 novembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri estrinseci, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non osservarsi che il racconto del collaboratore, in sè considerato, è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante e che è stato ribadito in maniera sostanzialmente identica in ogni sede procedimentale in cui è stato sentito sull’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA.

Inoltre, deve sottolinearsi la lealtà processuale e la genuinità del GIACALONE, il quale pur avendo ammesso che quando iniziò la sua collaborazione era già a conoscenza delle dichiarazioni del PATTI che lo accusavano, non si è appiattito sulle propalazioni di quest’ultimo, sebbene l’attendibilità delle stesse sia stata riconosciuta e apprezzata fin dall’inizio della sua collaborazione, e non ha rinunciato a discostarsi dalle sue affermazioni, ogni qualvolta avesse un ricordo diverso, anche su circostanze significative.

Infine, l’intrinseca attendibilità del collaboratore è altresì suffragata dalla circostanza che lo stesso ha fornito una versione assolutamente precisa e dettagliata dell’episodio delittuoso, riferendo particolari specifici che non potevano essergli noti altrimenti, cosicchè non può che reputarsi che egli abbia realmente preso parte all’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA, nelle fasi e con i compiti dallo stesso indicate.

Del resto, il fatto che tra le versioni rese dal PATTI e dal GIACALONE vi siano alcune discrasie, su particolari talvolta assai rilevanti, se da un lato impone di vagliare con particolare attenzione la veridicità delle loro propalazioni, dall’altro lato ne conferma significativamente la genuinità, specie con riferimento alla conoscenza di elementi specifici relativi al delitto.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo come il racconto del GIACALONE sia stato riscontrato sotto molti aspetti dalle dichiarazioni del PATTI e dello ZICHITTELLA e come i resoconti siano stati confermati da altri dati emersi dall’istruttoria dibattimentale in ordine a molteplici circostanze, e in particolare:

1) il PATTI ha asserito che l’omicidio in esame fu commesso durante la sua detenzione, iniziata nell’ottobre 1986, successiva al delitto FERRARA, per il quale furono incarcerati anche altri sei uomini d’onore di Marsala: Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Michele PICCIONE, Vito MARCECA, Francesco ERRERA, Nino TITONE e IMPICCICHÈ.

La circostanza è stata confermata dal GIACALONE, il quale ha asserito che all’epoca di commissione dell’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA molti componenti della famiglia erano in carcere per l’omicidio FERRARA e che erano liberi, oltre al collaboratore, Gaetano e Francesco D’AMICO, Angelo LO PRESTI, Giuseppe BONAFEDE, Vincenzo e Antonino RALLO.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato solo lo stato di detenzione di D’AMICO Vincenzo a Marsala o a Trapani (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 5 novembre 1998).

2) in ordine alle causali dell’omicidio in parola, il PATTI ha dichiarato che Nicolò ZICHITTELLA fu ammazzato perché -in seguito a una lite intervenuta tra suo padre e Antonino CAPRAROTTA all’interno della bisca clandestina, detta Circolo ENAL e ubicata in via Vaccari, gestita da quest’ultimo, il quale era un vigile urbano- aveva sparato al predetto Nino CAPRAROTTA. Ha aggiunto altresì che, dopo la sparatoria, accompagnò lui stesso il ferito da suo fratello al bar “ex Spatafora” (ora “Capriccio”).

Carlo ZICHITTELLA ha confermato tanto la lite tra suo padre Giovanni e Antonino CAPRAROTTA all’interno della bisca, quanto la successiva sparatoria tra quest’ultimo e Nicolò ZICHITTELLA, pur descrivendone le causali in modo parzialmente difforme dal PATTI. Si è inoltre detto certo che l’omicidio di suo fratello fu deliberato a causa delle ferita di arma da fuoco inferta ad Antonino CAPRAROTTA.

Il GIACALONE ha invece negato che la morte di Nicolò ZICHITTELLA sia stata decisa a causa della suddetta sparatoria, assumendo che il delitto fu stabilito perchè girava voce che l’obiettivo stesse organizzando rapine. In ogni caso, ha confermato l’oggettivo verificarsi dell’episodio, per esserne stato informato dallo stesso Nino CAPRAROTTA durante un periodo di comune detenzione.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che Antonino CAPRAROTTA nel 1981 fu ferito ad un a gamba e ricoverato all’ospedale di Mazara; nell’occasione fu arrestato per favoreggiamento (cfr. citata deposizione del SANTOMAURO.

AGUGLITTA Sebastiana, moglie di CAPRAROTTA Antonino, ha dichiarato che suo marito nel 1981 fu ferito al ginocchio con un colpo di arma da fuoco, pur non potendo aggiungere maggiori particolari, in quanto all’epoca era già sostanzialmente separata dalla vittima.

La circostanza che tra il CAPRAROTTA e lo ZICHITTELLA sia scoppiata una rissa per problemi attinenti alle bische clandestine ha trovato un significativo riscontro nella deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che Nicolò ZICHITTELLA gestiva locali nei quali si praticava il gioco d’azzardo e che nel 1983 venne denunciato in stato d’arresto, insieme ai suoi familiari e ad altri quindici soggetti, per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al compimento di attività illecite e specificamente la gestione di bische clandestine a partire dal 1982, aggiungendo che il processo si concluse con alcune condanne da parte del Tribunale di Marsala, anche se non sa se anche a carico di Nicolò ZICHITTELLA (cfr., oltre alla più volte citata deposizione del SANTOMAURO, altresì l’escussione del capitano GEBBIA all’udienza del 24 febbraio 1993 nell’ambito del procedimento celebrato di fronte alla Corte d’Assise di Trapani a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio per l’omicidio di DENARO Francesco).

Il fatto che la famiglia ZICHITTELLA e Antonino CAPRAROTTA si fossero suddivisi la gestione delle bische clandestine in Marsala e che fossero concorrenti in tale attività giustifica che tra il capo del primo clan, Giovanni, e il fratello del “consigliere” della cosca marsalese fosse nato un violento alterco. La durezza con la quale verosimilmente quest’ultimo si rivolse al padre, poi, spinse Nicolò a reagire, sfidando il CAPRAROTTA a vedersela con lui in un luogo appartato e successivamente a ferirlo. Pertanto, le concordi propalazioni del PATTI e dello ZICHITTELLA debbono essere giudicate attendibili, atteso che hanno delineato il movente del delitto in modo logicamente plausibile.

La circostanza che il GIACALONE non sia stato messo al corrente delle ragioni dell’omicidio (ma abbia soltanto sentito dire che la sua morte poteva essere attribuita al fatto che dava fastidio poiché stava organizzando rapine) si può spiegare con la considerazione che il dichiarante ricopriva un ruolo di secondo piano all’interno della cosca marsalese e, come egli stesso ha precisato più volte, non rivolgeva domande agli altri affiliati, dato che era pericoloso, e si limitava a eseguire gli ordini.    

3) il PATTI ha sostenuto che a quanto gli riferì Vincenzo D’AMICO, l’ordine di uccidere Nicolò ZICHITTELLA venne dato dallo stesso rappresentante della cosca di Marsala e da Francesco CAPRAROTTA ai fratelli del primo, Gaetano (che era reggente della cosca durante la detenzione degli otto predetti uomini d’onore) e Francesco, i quali andavano spesso a trovare il rappresentante della famiglia in carcere.

Il GIACALONE ha confermato integralmente le parole del PATTI, affermando che ricevette l’ordine di uccidere l’obiettivo da Gaetano D’AMICO, il quale a sua volta lo ebbe dal fratello Vincenzo, all’epoca detenuto a nel carcere di Marsala.

D’altra parte, le concordi propalazioni dei due collaboratori sono perfettamente compatibili con altri elementi di ordine logico.

Vincenzo D’AMICO era il rappresentante della “famiglia” e Francesco CAPRAROTTA era il suo consigliere e braccio destro, oltre che la persona nel cui interesse l’assassinio in parola doveva essere compiuto. Di conseguenza, la circostanza che, a detta del GIACALONE e del PATTI, furono i due sopra nominati “uomini d’onore” a dare l’ordine di uccidere Nicolò ZICHITTELLA appare pienamente logica e verosimile.

Inoltre, lo stato di detenzione di quasi tutti i principali membri della cosca e in particolare di tutti coloro che non erano semplici “soldati” (Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonino TITONE e Antonio PATTI, rispettivamente rappresentante, consigliere, sotto-capo e capo-decina), spiega la scelta di Gaetano D’AMICO, fratello di Vincenzo, come reggente. Del resto, come si specificherà meglio nella scheda relativa al suo omicidio (avvenuto l’11 febbraio 1992), costui -oltre ad essere legato da stretti vincoli di parentela con il capo della cosca- era dotato di una personalità carismatica, tale da indurre gli affiliati a “cosa nostra” a temere che fosse in grado di organizzare la vendetta per l’assassinio di suo fratello e conseguentemente a prendere la decisione di ucciderlo. Al contrario, gli altri membri della “famiglia” rimasti liberi erano personaggi di secondo piano, e come tali non in grado di gestire la stessa durante la detenzione dei suoi membri più influenti. D’altra parte, il fatto che Gaetano D’AMICO reggesse le sorti della cosca marsalese nel periodo in parola è stato implicitamente confermato dagli addebiti rivoltigli da AGATE Mariano e MESSINA Francesco in ordine all’appropriazione indebita da parte di costui di cospicue somme di denaro destinate dal mandamento di Mazara del Vallo ai detenuti e di quote di tangenti pagate da un imprenditore di Petrosino spettanti ai Mazaresi (cfr. infra, scheda dedicata all’assassinio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA).

4) il GIACALONE nel narrare i primi tentativi di agguato ha sostenuto che i sicari si appostarono vicino al campo sportivo, dove c’era il palazzo dello sport, di fronte a cui vi una stradina, sulla quale si apriva un ovile e un fosso, che arrivava fin dietro il cimitero. Ha riferito altresì che la vittima abitava vicino al campo sportivo e che usciva da casa alle ore 8,30 circa, insieme al suo bambino.

Il SANTOMAURO ha confermato che la vittima abitava vicino allo stadio di Marsala.

5) il GIACALONE ha dichiarato che dopo il fallimento dei primi tentativi decisero di attendere per alcuni giorni per ragioni di prudenza e per questo venne convocato in carcere da D’AMICO Vincenzo, il quale voleva chiedergli spiegazione per la mancata esecuzione del delitto. Ha aggiunto che incontri di tal fatta erano possibili grazie ai buoni uffici del Maresciallo FEDERICO e di due agenti penitenziari di sua fiducia, tali SCARLATA e MESSINA.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il FEDERICO fu in servizio al carcere di Marsala dal 4 maggio 1977 al 7 agosto 1985, quando fu trasferito al penitenziario di Gorgona in qualità di comandante. Successivamente andò in pensione e costituì, insieme a un tale MESSINA di Campobello di Mazara, la società SIAT, che aveva come oggetto sociale la fornitura di pasti caldi alle carceri e che, oltre al carcere di Marsala fornì anche quelli di Rebibbia, Regina Coeli, Bologna e San Vittore.

6) il GIACALONE ha affermato che durante l’incontro con D’AMICO Vincenzo in carcere questi lo invitò ad accelerare i tempi poiché l’omicidio doveva essere commesso prima che alcuni uomini d’onore uscissero dal carcere per scadenza dei termini.

Il PATTI ha confermato che la contemporanea detenzione di tutti gli uomini d’onore di Marsala fornì alla cosca l’occasione propizia per fare eseguire l’omicidio.

7) il PATTI ha sostenuto di avere fatto domande sul delitto e di avere saputo dal rappresentante e dal consigliere della “famiglia” che gli autori materiali dello stesso erano stati il GIACALONE e Pino BONAFEDE l’elettrauto.

Il GIACALONE ha parzialmente confermato la circostanza, affermando che i killer furono egli stesso e Antonino GERARDI, ma vennero coinvolti nello stesso anche Giuseppe BONAFEDE e Francesco D’AMICO, specificando che gli ultimi tre erano uomini d’onore della famiglia di Marsala, mentre il primo era vicino alla stessa.

Carlo ZICHITTELLA, infine, ha affermato di avere scoperto che tra gli assassini del fratello d’era Antonino GERARDI, tramite un testimone oculare di cui non ha saputo indicare il nome, e che il coinvolgimento del predetto individuo fu confermato sia dal padre e da LO PRESTI, sia, subito dopo l’omicidio di Vincenzo D’AMICO, da Gaetano D’AMICO.

8) il GIACALONE ha sostenuto che i tentativi di uccidere la vittima, vennero esperiti al mattino, alle ore 8,30-8,45 circa, quando quest’ultima usciva con il figlio, fallirono proprio per la presenza del bambino.

La FUMUSA ha confermato che la vittima aveva due figli ed era solita accompagnarli a scuola.

9) il GIACALONE ha dichiarato Giovanni Zichittella era proprietario di una casa in contrada Spagnola di proprietà di suo padre.

FUMUSA Elisabetta ha confermato che Nicolò ZICHITTELLA aveva la disponibilità di un immobile dotato di garage sito in contrada Spagnola.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che la famiglia ZICHITTELLA aveva la disponibilità di uno stabile in contrada Spagnola, lungo la strada che congiungeva Marsala a Trapani, sulla destra per chi procedeva in quest’ultima direzione. L’edificio, di un solo piano, era costituito da due ambienti chiusi da altrettante saracinesche e aveva l’apparenza di un magazzino se lo si guardava dall’esterno. Si trovava a circa cinquecento metri dal luogo del delitto;

10) il PATTI ha dichiarato di avere appreso che Cocò ZICHITTELLA andava spesso in Contrada Spagnola, dove si incontrava con la moglie di Peppe “Cappuccino” e che i sicari lo avevano inseguito e assassinato mentre stava andandosene dopo uno di questi incontri.

Il GIACALONE ha puntualmente riscontrato la succitata ricostruzione dei fatti. Ha precisato altresì che egli raggiungeva con la vespa e la sua amante vi andava a bordo della FIAT 127 bianca di sua proprietà

FUMUSA Elisabetta ha confermato che ella incontrava spesso Nicolò ZICHITTELLA nella casa di contrada Spagnola, dato che si recava al mare con i figli là vicino. Ha inoltre confermato che egli e Nicolò ZICHITTELLA raggiungevano l’immobile con i mezzi indicati dal GIACALONE e che la sua autovettura era di colore bianco. Ha aggiunto infine di essersi incontrata con la vittima il giorno dell’omicidio davanti la casa indicata dal GIACALONE, pur negando di essersi appartata con l’obiettivo vittima all’interno della casa.

Deve pertanto ritenersi dimostrato che gli assassini decisero di compiere l’agguato a Nicolò ZICHITTELLA durante il viaggio di ritorno della vittima a Marsala, dopo un convegno amoroso con la sua amante. La parziale discrasia tra le propalazioni della testimone e quelle dei collaboratori, infatti, non può essere sopravvalutata, atteso che appare comprensibile che la donna, la quale era sposata e aveva figli in tenera età, non abbia voluto ammettere di avere avuto incontri galanti con lo ZICHITTELLA.

11) il GIACALONE ha affermato che il vespone destinato a essere usato per l’omicidio era stato portato in contrada Spagnola, in un villino nella disponibilità della “famiglia” di Marsala, ma formalmente intestato a tale “Saro il gessista” e ha precisato che l’immobile suddetto era a circa un chilometro di distanza dalla villetta degli ZICHITTELLA in contrada Spagnola, sul lato opposto della strada e che le chiavi erano nascoste fuori dal villino, in modo che potessero prenderle all’occorrenza.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che:

       “Saro” fu identificato in Rosario FALCO, di professione gessista;

       l’uomo era titolare di due immobili confinanti in contrada Pispisia: una villetta recintata e una casa più vecchia limitrofa alla prima, acquistati l’uno nel 1973 e l’altro nel 1985;

       i due edifici sono nella stessa zona di quello degli ZICHITTELLA, pur essendo ubicati in un’altra contrada (cfr. deposizione del SANTOMAURO, cit.).

12) il GIACALONE ha sostenuto che egli e il GERARDI erano amati con rivoltelle di calibro 38.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha dichiarato che in sede di sopralluogo non era stato repertato nulla. Il fatto che non siano stati rinvenuti bossoli costituisce una decisiva conferma dell’utilizzazione di rivoltelle (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

13) il GIACALONE ha dichiarato che il giorno del delitto Francesco D’AMICO aveva in uso una Fiat 127 bianca.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che all’epoca il predetto imputato era titolare di una Fiat 127 bianca targata TP-269553 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

14) il GIACALONE ha riferito che quel giorno BONAFEDE Giuseppe aveva in uso una FIAT Ritmo diesel di colore bleu.

Gli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO hanno riscontrato che il prevenuto in parola fu intestatario di una FIAT Ritmo diesel dal 2 ottobre 1982 al 21 luglio 1989.

15) il GIACALONE ha sostenuto che l’obiettivo, dopo l’incontro con la sua amante, si diresse verso MARSALA.

Il dato è stato confermato dal verbalizzante Salvatore MULÈ ha confermato che l’omicidio avvenne lungo la strada che portava a Marsala.

16) il GIACALONE ha ricordato di avere sparato allo ZICHITTELLA quattro colpi di rivoltella da una distanza inferiore a un metro.

Dai rilievi tecnici si evince che in effetti la vittima fu attinta da quattro colpi d’arma da fuoco, pur non consentendo di individuare la distanza dalla quale essi vennero esplosi.

17) il GIACALONE ha affermato di essere cugino della vittima.

Carlo ZICHITTELLA, fratello dell’ucciso, ha confermato la circostanza, riferendo che le loro madri sono sorelle.

18) con riferimento “status libertatis”, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca del delitto GIACALONE, GERARDI, Giuseppe BONAFEDE e Francesco D’AMICO erano liberi, mentre V. D’AMICO era detenuto nel carcere di Marsala o Trapani per l’omicidio FERRARA (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che -come si è già anticipato- le propalazioni del collaboratore da un lato appaiono intrinsecamente logiche, coerenti, dettagliate e constanti, e dall’altro lato hanno riportato significativi riscontri estrinseci, forniti tanto dalle dichiarazioni del PATTI e dello ZICHITTELLA, quanto da altri elementi di fatto emersi dalle indagini compiute all’epoca del delitto e dagli accertamenti delegati dal P.M. sulla base delle affermazioni dei collaboratori.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile dell’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Il giudizio di colpevolezza in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sul duplice omicidio, in quanto l’autopsia ha dimostrato che la vittima fu assassinata mediante l’utilizzo di due revolver, di cui uno di calibro 38 e l’altro 7,65 o 32.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il GIACALONE ha ammesso di essere a conoscenza del progetto omicidiario tempo prima della esecuzione dello stesso e di avere preso parte alla fase preparatoria.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Non può invece ritenersi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p., non essendo stata raggiunta la piena prova della partecipazione al fatto delittuoso in parola di un numero di persone pari o superiore a cinque.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione degli atri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte e, per ragioni di comodità espositiva appare opportuno vagliarle singolarmente, attesa la peculiarità di ciascuna di esse.

BONAFEDE GIUSEPPE e D’AMICO FRANCESCO

Antonio PATTI ha affermato di avere saputo da Vincenzo D’AMICO, durante la comune detenzione nel carcere di Marsala, che l’ordine di uccidere Nicolò ZICHITTELLA venne dato dallo stesso D’AMICO e da Francesco CAPRAROTTA ai due fratelli del primo, Gaetano e Francesco, i quali si recavano spesso a trovarlo in carcere. Ha aggiunto che il rappresentante e il consigliere della cosca gli spiegarono che esecutori materiali dell’omicidio erano stati il GIACALONE e Pino BONAFEDE l’elettrauto, i quali avevano intercettato la vittima designata dopo un convegno amoroso della stessa con la sua amante in contrada Spagnola.

Salvatore GIACALONE ha riferito che il compito di eseguire materialmente il delitto venne in un primo tempo affidata al collaboratore e a Giuseppe BONAFEDE, in quanto erano gli unici due “uomini d’onore” giovani che in quell’epoca non erano detenuti, insieme ai fratelli RALLO, che però si era deciso di non coinvolgere. Il collaboratore, Francesco D’AMICO e il BONAFEDE parteciparono a una riunione nell’officina di quest’ultimo, nella quale si discusse su chi avrebbe dovuto commettere il delitto e si decise che gli esecutori materiali sarebbero stati il GIACALONE e il GERARDI, che in quel periodo era solo “vicino” e il cui nome venne indicato dal D’AMICO quando il BONAFEDE segnalò i suoi problemi a partecipare all’azione dovuti al fatto che doveva assistere la moglie ammalata di diabete ed era controllato dalle forze dell’ordine. Dopo il fallimento dei primi due tentativi di GIACALONE e GERARDI, il D’AMICO e il BONAFEDE controllarono l’obiettivo, accertando che andava tutti i giorni in contrada Spagnola nella casa di suo padre per incontrarsi con la sua amante, Lisetta. Il giorno dell’agguato Francesco D’AMICO e Giuseppe BONAFEDE erano nella zona del delitto, il primo a bordo della sua FIAT 127 e l’altro sulla FIAT Ritmo blu diesel di sua proprietà, e si posizionarono rispettivamente più indietro e più avanti rispetto ai sicari. Dopo l’esecuzione del progetto omicida, i quattro complici si incontrarono nella villetta di “Saro il gessista” nella disponibilità della cosca marsalese, dove il GIACALONE nascose le armi e il vespone.

Come si è già riferito, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca del delitto il prevenuto in esame era libero.

A giudizio di questa Corte, le dichiarazioni dei collaboratori non possono essere ritenute idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati con riferimento al fatto criminoso in parola.

Infatti, il GIACALONE è stato l’unico a prendere parte personalmente all’organizzazione e all’esecuzione dell’omicidio, mentre il PATTI ha riferito notizie apprese da Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA durante la comune detenzione.

Come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte, una chiamata di correo che abbia ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato che non sia stata sottoposta ad esame sul punto impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del propalante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nella fattispecie concreta in esame, le propalazioni del PATTI, pur se attendibili in ordine al fatto che le fonti dirette abbiano riferito al dichiarante le circostanze dallo stesso narrate, non appaiono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo agli imputati.

Infatti, non può non sottolinearsi che nel caso in esame in primo luogo le notizie riferite dal PATTI sull’omicidio sono estremamente generiche, limitandosi all’indicazione del fatto che l’ordine venne impartito dal D’AMICO ai fratelli Gaetano e Francesco nel corso di una visita in carcere, all’identificazione degli esecutori materiali e all’affermazione che l’assassinio era avvenuto durante il viaggio di ritorno della vittima da un convegno amoroso con la sua amante avvenuto in contrada Spagnola.

Inoltre, le stesse sono state radicalmente contraddette dalle propalazioni del GIACALONE in ordine a due punti fondamentali: l’identità di uno degli esecutori materiali e il ruolo dei due prevenuti in esame. Infatti, a detta del PATTI, Francesco D’AMICO ebbe soltanto il ruolo di portare agli “uomini d’onore” liberi l’ordine del fratello, mentre secondo il GIACALONE fornì altresì un contributo rilevante nell’organizzazione e nell’esecuzione del crimine. Del pari, a detta di quest’ultimo collaboratore, fu il GERARDI e non il BONAFEDE a coadiuvarlo nell’esecuzione del progetto delittuoso.

Orbene, a giudizio di questa Corte, il radicale contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori sul ruolo che ebbero il BONAFEDE e il D’AMICO nell’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA e la complessiva genericità delle informazioni de relato del PATTI non consentono di ritenere che queste ultime possano costituire un valido riscontro individualizzante a quelle del GIACALONE. Infatti, come si è già puntualizzato, proprio le peculiari caratteristiche della testimonianza indiretta impongono una valutazione particolarmente rigorosa della stessa, tanto più se, come nel caso in esame, non è possibile interrogare le fonti immediate da cui il dichiarante ha appreso le informazioni riferite.

Alla luce delle suesposte considerazioni, nonostante il GIACALONE debba essere giudicato un collaboratore attendibile per le ragioni esposte nella parte generale e abbia certamente partecipato personalmente all’omicidio in trattazione, non può ritenersi raggiunta la prova della penale responsabilità di Francesco D’AMICO e Giuseppe BONAFEDE in ordine ai delitti ascrittigli, non essendo state le sue chiamate in correità suffragate da idonei riscontri individualizzanti.

GERARDI ANTONINO

Il GIACALONE ha indicato il GERARDI come uno degli esecutori materiali dell’omicidio, insieme allo stesso collaboratore. Ha aggiunto che, sebbene all’epoca il prevenuto non fosse affiliato alla cosca e fosse solo un “vicino” alla stessa, venne coinvolto su decisione di Francesco D’AMICO, in quanto Giuseppe BONAFEDE aveva esternato le sue perplessità a partecipare in prima persona alla realizzazione del progetto delittuoso dato che la moglie necessitava di assistenza continua ed egli era sorvegliato dalla Polizia. Il GERARDI a detta del collaboratore in parola partecipò a tutti i tentativi, sia ai primi due, che fallirono, sia al terzo, che riuscì, sempre con il ruolo di guidare la vespa.

Il PATTI non fatto alcun cenno a un coinvolgimento del GERARDI nel delitto in parola.

Carlo ZICHITTELLA, invece, lo ha indicato con certezza come uno degli esecutori materiali del delitto insieme a un altro giovane, affermando di avere saputo la notizia tanto da suo padre e da Angelo LO PRESTI prima della sua partenza per Torino, quanto da Gaetano D’AMICO poco prima del suo omicidio, nel corso del convegno in cui si discusse dell’organizzazione della guerra contro la “famiglia” mafiosa che il collaboratore avrebbe dovuto guidare e l’altro finanziare (cfr. infra, Introduzione al presente Capitolo).

Come si è già riferito, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca del delitto il prevenuto in esame era libero.

A giudizio di questa Corte, la chiamata in reità dello ZICHITTELLA non può ritenersi idonea a costituire un valido riscontro individualizzante alle accuse del GIACALONE.
Infatti, il fratello della vittima ha asserito di essere stato informato del coinvolgimento del GERARDI dal LO PRESTI, aggiungendo che la notizia ricevette una sostanziale conferma da un testimone oculare che fornì una descrizione dei due assassini compatibile con le caratteristiche fisiche del GERARDI e di un tale “Franco”.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, anche prescindendo dal problema dell’utilizzabilità di una dichiarazione de relato di cui non è stata indicata la fonte, l’assoluta genericità delle indicazioni fornite dall’anziano, limitate sostanzialmente a una descrizione fisica, non consente di attribuire alcun valore probatorio alle deduzioni dello ZICHITTELLA circa l’identità degli assassini. Ciò tanto più se si considera che sia il GERARDI che il GIACALONE hanno una costituzione fisica e fattezze del viso assolutamente comuni, prive di specifiche connotazioni individualizzanti. Del resto, a ulteriore riprova della genericità della descrizione fornita dal testimone oculare si deve ricordare che sulla base di essa lo ZICHITTELLA identificò l’altro killer in un soggetto assolutamente estraneo alla vicenda e non nel GIACALONE, che tra l’altro conosceva bene, essendo suo congiunto.
In ordine al primo punto, poi, non può non rilevarsi che il LO PRESTI, pur frequentando gli ZICHITTELLA era anche (e soprattutto) un “uomo d’onore” molto vicino ai fratelli D’AMICO, tanto che a detta dello stesso Carlo ZICHITTELLA dopo la scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA non esitò a schierarsi dalla parte di Gaetano D’AMICO, pur essendo certamente consapevole della gravità del rischio a cui in tal modo si esponeva. A ciò consegue che egli non può certamente essere giudicato una fonte d’informazione sicura per i congiunti della vittima, specialmente in un caso in cui la sua lealtà nei confronti di “cosa nostra” era radicalmente in contrasto con quella verso la famiglia ZICHITTELLA e in cui era assai probabile che questi ultimi prima o poi tentassero di vendicarsi dei presunti assassini. A conferma dell’esattezza di questa tesi, del resto, deve rilevarsi che il LO PRESTI omise comunque di rivelare ai congiunti della vittima il nome della persona che premette il grilletto: Salvatore GIACALONE.
Del pari, non può essere giudicata un valido riscontro individualizzante a carico dell’imputato la conferma del coinvolgimento del medesimo nell’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA, che a detta del fratello della vittima gli venne data da Gaetano D’AMICO nell’incontro che ebbero i due uomini dopo la scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA (cfr. Introduzione al presente Capitolo e scheda dedicata all’omicidio di Gaetano D’AMICO). Infatti, lo stesso ZICHITTELLA ha precisato che egli era pienamente convinto della responsabilità del GERARDI e insistette con il D’AMICO per avere il suo assenso per ucciderlo, ponendolo in pratica come una condizione inderogabile per la sua adesione alla proposta del suo interlocutore di prendere le armi contro “cosa nostra”. Ora, in tali condizioni, è assolutamente plausibile che il D’AMICO, che aveva capito che la sua vita era in pericolo e che vedeva in una guerra di mafia l’unica possibile via di salvezza, abbia deciso di assecondare lo ZICHITTELLA, indipendentemente dalla rispondenza alla realtà delle convinzioni di quest’ultimo. Ne consegue che la conferma del coinvolgimento del GERARDI nell’omicidio in parola che Gaetano D’AMICO diede all’odierno collaboratore, proprio perché può essere viziata alla radice da un valido motivo che quest’ultimo aveva per mentire al suo potenziale alleato, non può certo costituire un riscontro individualizzante della responsabilità del prevenuto.
Un ulteriore profilo di incertezza è conseguente al fatto che il PATTI, il quale pure era a conoscenza di alcune notizie sul fatto di sangue in trattazione, non ha fatto alcun cenno a una partecipazione del GERARDI. Infatti, se tale circostanza non può essere giudicata decisiva per le ragioni sopra espresse, tuttavia non può certamente essere ritenuta insignificante, data l’indubbia generale qualità della fonte, conseguente al suo inserimento nella “famiglia” mafiosa.
Deve invece reputarsi che l’alibi addotto dal GERARDI non sia idoneo a escludere il suo coinvolgimento nel fatto di sangue in parola.
In particolare, il prevenuto ha prodotto documentazione attestante che egli il 25 giugno 1986 riportò una “vasta ferita circolare alla base del primo dito del piede destro” (cfr. referto medico del Pronto soccorso dell’Ospedale San Biagio di Marsala datato 25 giugno 1986), in seguito a una collisione tra la vespa 50 di cui era alla guida e l’autocarro FIAT OM condotto da MALTESE Vito (cfr. rilievi della Polizia immediatamente successivi all’incidente).
Nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 25 novembre 1996 e depositata il 10 gennaio 1997 si è dato atto che il GERARDI in conseguenza del citato sinistro riportò “l’avulsione parziale dell’alluce destro, l’anchilosi della prima, seconda e terza articolazione del metatarso falangea e interfalangea e di parte della quarta articolazione del metatarso falangea, la riduzione di due terzi di quella tibio – tarsica astrogalica e matatarsica, un ulcera plantare al piede destro, una cicatrice al terzo superiore della coscia destra”, precisando che il medesimo guarì dalle sopra menzionate lesioni dopo cento giorni di inabilità totale e trenta di inabilità parziale, riportando comunque una invalidità permanente del 25%. La circostanza che la malattia ebbe la durata accertata nella sopra menzionata pronuncia giurisdizionale, del resto, ha trovato una conferma implicita nel fatto che tutta la documentazione prodotta dalla difesa ha avuto riguardo all’estate del 1986, compreso l’intervento chirurgico di innesto di cute sulla coscia destra, effettuato il 18 settembre 1986 (cfr. documentazione medica prodotta all’udienza del 12 gennaio 2000).  
Alla luce di siffatte risultanze probatorie, non può prestarsi fede alle dichiarazioni dei testi RALLO Vito e ALAGNA Gaspare, secondo cui il GERARDI impiegò circa un anno o un anno e mezzo a guarire dalle lesioni riportate in seguito al sinistro sopra menzionato (cfr. deposizioni rese all’udienza del 4 febbraio 2000 dal RALLO e dallo ALAGNA, i quali hanno affermato che dopo la degenza ospedaliera protrattasi per circa tre mesi il GERARDI fu obbligato a camminare per circa un anno aiutandosi dapprima con le stampelle e poi con il bastone).

La non rispondenza alla realtà delle suddette affermazioni, del resto, ha trovato un’ulteriore conferma nella produzione documentale del P.M., dalla quale si evince che l’imputato dall’8 aprile al 23 novembre 1987 fu imbarcato nella nave “Sebastiano padre” (cfr. estratto del libro di matricola relativo al GERARDI prodotto all’udienza del 9 febbraio 2000).

A tale ultimo proposito Lorenzo e Francesco GERARDI, fratelli di Antonino, hanno riferito che nel 1987 crearono una società in nome collettivo insieme al loro fratello Antonino e acquistarono e armarono la barca “Sebastiano padre”. Hanno aggiunto che l’odierno prevenuto si imbarcò una sola volta per quattro o cinque giorni per vedere se era in grado di sopportare la fatica di stare tutto il giorno in piedi, rendendosi conto di non potere reggere un simile sforzo a causa della ferita riportata nel sinistro stradale. Hanno concluso le loro deposizioni affermando che Antonino, pur non essendosi più imbarcato, rimase segnato come membro dell’equipaggio perché altrimenti non avrebbero raggiunto il numero minimo di personale necessario per essere autorizzati a prendere il mare (cfr. deposizioni di Lorenzo e Francesco GERARDI all’udienza del 21 febbraio 2000).

Ora, anche ritenendo che i due ultimi testimoni abbiano detto il vero assumendo che il fratello non era in grado di lavorare tutto il giorno in piedi su un peschereccio, nondimeno il fatto stesso che avesse deciso di imbarcarsi dimostra che le sue condizioni di salute erano tali da indurlo a reputare di potere sopportare uno sforzo fisico la cui notevole entità certamente conosceva, essendo la sua una famiglia di pescatori. Ne consegue che è indubbio che egli alcuni mesi dopo il suo imbarco fosse fisicamente in grado di guidare la vespa in occasione dell’omicidio di Nicolò ZICHITTELLA, conformemente, del resto, alla documentazione medica prodotta dalla difesa e al contenuto della menzionata decisione del Tribunale di Marsala.

Il tentativo dell’imputato di dimostrare la sua estraneità al fatto avvalendosi delle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto oltre un anno prima del delitto in parola, per altro, non può essere giudicate come un elemento a carico dello stesso, potendo la condotta processuale del prevenuto trovare adeguata giustificazione nella decisione di utilizzare ogni elemento a proprio favore per fronteggiare un’accusa tanto grave come quella di cui era chiamato a rispondere.    

Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, GERARDI Antonino deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.    

DUPLICE OMICIDIO D’AMICO VINCENZO E CAPRAROTTA FRANCESCO

La mattina di domenica 12 gennaio 1992 D’AMICO Francesco denunciò la scomparsa del fratello Vincenzo al Commissariato di Marsala, asserendo che quest’ultimo il giorno precedente era uscito di casa alle ore 7,00 circa a bordo della sua Volkswagen Polo e non vi aveva più fatto ritorno. Il denunciante aggiunse che l’autovettura era stata ritrovata da un altro fratello, Diego, il quale era andato a cercare Vincenzo nei luoghi che questi era solito frequentare: il bar “Diego” di Piazza Porticella, il bar “Napoli” e infine la via Mario Nuccio, nella quale ultima aveva per l’appunto rinvenuto il mezzo, chiuso a chiave. Francesco D’AMICO si mostrò preoccupato anche perché lo scomparso era diabetico e aveva bisogno di cure costanti (faceva due punture di insulina e assumeva compresse ogni giorno).

L’ispettore Vito PELLEGRINO, che all’epoca era in servizio nella Squadra di P.G., convocato in ufficio dal dirigente Biagio CIARAMELLA, si recò a casa dell’altro fratello, Gaetano, e gli chiese se aveva notizie di Vincenzo e se aveva chiesto informazioni a qualcuno di coloro che lo frequentavano più assiduamente, come CAPRAROTTA Francesco o GENCO Stefano. Avendo Gaetano D’AMICO risposto che non si sentiva di farlo, provvide lui stesso a telefonare ai due soggetti da ultimo menzionati. Il GENCO gli disse che non sapeva nulla, ma che se avesse avuto notizie gliele avrebbe comunicate e gli lasciò il recapito di un amico da cui andato. Telefonò altresì a casa CAPRAROTTA: la figlia di Francesco gli comunicò che suo padre era uscito ed egli le chiese di riferirgli che quando fosse rientrato doveva recarsi al Commissariato perché il PELLEGRINO doveva parlargli. Quando gli operanti se ne andarono, Gaetano li seguì fuori e confidò al testimone che temeva che suo fratello fosse stato ucciso, anche se in quel primo momento non espresse alcuna idea sui possibili moventi.

Al suo ritorno al Commissariato il PELLEGRINO seppe che la signora ANGILERI aveva denunciato la scomparsa di suo marito Francesco CAPRAROTTA, aggiungendo che l’uomo si era allontanato dall’abitazione familiare a bordo della sua FIAT Regata.

Gli investigatori tentarono di ricostruire i movimenti dei due scomparsi sentendo le persone che li avevano visti la mattina dell’11 gennaio 1992, e in primo luogo i familiari, i quali però non fornirono alcuna indicazione di rilievo.

Escussero altresì MARINO Vito, proprietario del bar “ex Spatafora” sito all’angolo tra via Mario Nuccio e via Roma, abituale luogo di incontro dei membri della “famiglia” facente capo a Vincenzo D’AMICO. L’uomo disse loro che il CAPRAROTTA era entrato nel bar alle ore 7,30 circa e aveva sorbito un caffè da solo.

Sentirono altresì il barbiere BERTOLINO Andrea, il quale riferì che alle ore 7,50 circa del giorno 11 gennaio lo stesso CAPRAROTTA era andato a farsi una frizione ai capelli.

Escussero anche DE VITA Giovanni, il titolare del bar “Napoli”, locale che Vincenzo D’AMICO aveva preso a frequentare da qualche mese; costui gli disse che aveva visto lo scomparso per l’ultima volta la mattina del 10 o dell’11 gennaio e che in quell’occasione aveva bevuto un caffè, forse da solo.

Sentirono infine il pastore LOMBARDO Paolo, il quale riferì che il CAPRAROTTA si era allontanato senza dare da mangiare ai suoi animali. LOMBARDO Vito, fratello del precedente e proprietario di un fondo vicino al terreno del CAPRAROTTA in contrada Rinazzo, confermò la versione del fratello Paolo.

Da queste ultime informazioni gli inquirenti dedussero che il CAPRAROTTA non aveva inteso allontanarsi per un periodo di tempo considerevole e alla stessa conclusione giunsero anche per Vincenzo D’AMICO, il quale era diabetico e necessitava di iniezioni di insulina.

I due scomparsi erano noti agli investigatori come personaggi di spicco della “famiglia” mafiosa di Marsala, il cui rappresentante era ritenuto Gaetano D’AMICO. Entrambi avevano precedenti penali per omicidio, tentato omicidio, contrabbando, sofisticazione di vini e Vincenzo D’AMICO all’inizio degli anni ’80 era stato arrestato a Torretta Granitola con il BURZOTTA, il RISERBATO e altri Mazaresi e Marsalesi, in circostanze tali da fare pensare che fosse sbarcato un carico importante (armi o droga).

Tenuto conto dello spessore criminale di Vincenzo D’AMICO e di Francesco CAPRAROTTA e delle modalità della loro scomparsa, gli investigatori formularono tre ipotesi. In primo luogo prospettarono la possibilità che fosse scoppiata una guerra interna nella cosca mafiosa marsalese; a suffragio di questa tesi vi era altresì la circostanza che le persone che loro ritenevano appartenere alla “famiglia” da un certo tempo si erano disperse: non frequentavano più lo stesso bar, il “Capriccio” (detto anche “ex Spatafora”), ma locali diversi, o il bar “Diego” o il bar “Timone”. In secondo luogo ipotizzarono che una delle cosche vicine -e in particolare quella, potentissima, di Mazara del Vallo- volesse prendere il potere a Marsala. In terzo luogo, infine, opinarono che fosse in corso una guerra con il clan degli ZICHTTELLA, che era diviso dalla “famiglia” mafiosa annosi e irresolubili contrasti.

Dopo la scomparsa del fratello, il PELLEGRINO, nel tentativo di ricevere informazioni, contattò più volte Gaetano D’AMICO, che vedeva sempre da solo al bar “Timone”. Il suo interlocutore gli disse che non sapeva nulla della sorte del fratello, ma era preoccupato poiché temeva che egli e il CAPRAROTTA fossero stati uccisi, pur precisando che non poteva formulare ipotesi certe fino al ritrovamento dei cadaveri.

Alcuni giorni dopo la duplice scomparsa, Gaetano D’AMICO contattò il PELLEGRINO, comunicandogli che aveva saputo che i corpi potevano essere in un laghetto nella via Salemi, vicino all’ovile di BARRACO Gaspare. I due uomini andarono insieme nel luogo indicato, chiamando anche i sommozzatori, ma non trovarono nulla. In quell’occasione il D’AMICO confidò all’ufficiale di polizia giudiziaria che temeva di essere ucciso e per questo non accompagnava più i figli a scuola, ma delegava questo compito alla moglie, in quanto se doveva essere assassinato preferiva che ciò avvenisse quando era da solo, in modo che i suoi familiari non rischiassero di essere coinvolti (cfr. deposizione di Vito PELLEGRINO all’udienza del 14 ottobre 1998).

Come si è ampiamente precisato nell’Introduzione al presente Capitolo, gli investigatori compresero immediatamente l’ascrivibilità del fatto di sangue in parola a un contrasto fra bande mafiose, o interno a “cosa nostra” o tra la cosca marsalese di tale ultima organizzazione e il clan facente capo alla famiglia ZICHITTELLA. Tuttavia le indagini condotte nell’immediatezza del fatto non consentirono di accertarne con sicurezza le causali, né di individuarne i responsabili, né di ricostruirne la dinamica.

Questi ultimi risultati sono stati, invece, resi almeno in parte possibili dalle dichiarazioni di Antonio PATTI e di Vincenzo SINACORI, i quali furono coinvolti in prima persona nel duplice omicidio e ne conoscevano con esattezza tutti i retroscena.

Sulla base delle suddette propalazioni AGATE Mariano, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, GANCITANO Andrea, GONDOLA Vito, MANGIARACINA Andrea, MANGIARACINA Vito, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RISERBATO Antonino, RISERBATO Davide, SINACORI Vincenzo e TAMBURELLO Salvatore sono stati rinviati a giudizio per rispondere -in concorso con MILAZZO Vincenzo e MESSINA Francesco, deceduti, e con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento- dell’omicidio premeditato di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, commesso in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”.

Gli stessi individui sono stati altresì chiamati a rispondere dei reati satellite -anch’essi aggravati ai sensi degli artt.112 n.1 c.p. e 7 D.L. 152/91, nonché dell’art.6q n.2 c.p.- di detenzione e porto illegittimo delle armi usate per assassinare il D’AMICO e il CAPRAROTTA e di furto dell’autovettura Peugeot 5 tg.TP-342927 appartenente a DI GIROLAMO Giuseppe, avvenuto mentre era parcheggiata sulla pubblica via.

Ad AGATE Mariano, BURZOTTA Diego, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea e SINACORI Vincenzo, in concorso tra loro e con MESSINA Francesco (deceduto), è stato infine ascritto il delitto di soppressione dei cadaveri delle vittime, aggravato ex artt. 6q n.2, 112 n.1 c.p. e 7 D.L. 152/91.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Mazara del vallo e di Palermo.

Nell’udienza del 14 ottobre 1998 è stata separata la posizione processuale del BURZOTTA, in seguito al suo arresto in Spagna; il fascicolo relativo a quest’ultimo imputato è stato riunito al procedimento principale a quella del 5 maggio 1999.

Antonio PATTI ha fornito un’ampia descrizione della vicenda relativa al duplice omicidio in parola, soffermandosi non solo sulle modalità esecutive dello stesso, ma tratteggiando anche il contesto in cui maturò e le motivazioni ad esso sottese.

Il collaboratore ha dichiarato che dopo il duplice omicidio BUFFA – D’AGATI, commesso a Rimini, egli era entrato in ottimi rapporti con AGATE e i Mazaresi, dato che si era mostrato affidabile. Infatti, contravvenendo alle regole dell’organizzazione, quando si era recato nella città romagnola non aveva raccontato nulla al suo rappresentante Vincenzo D’AMICO, perché così gli aveva ordinato il capo del mandamento di Mazara del Vallo.

In quel periodo lo stesso AGATE e il sottocapo MESSINA Francesco gli comunicarono la loro intenzione di sterminare la “famiglia” di Marsala, strangolandone tutti i membri, nonostante il primo e Vincenzo D’AMICO si chiamassero a vicenda “compari”.

Le causali di questa decisione, a quanto gli riferirono i due “uomini d’onore”, erano tante.

In primo luogo essi si lamentavano del fatto che Vincenzo D’AMICO e il CAPRAROTTA sarebbero andati in un altro mandamento senza dirlo loro, come invece avrebbero dovuto fare, e l’AGATE aggiunse che il secondo “si era trasformato in Totò MINORE”. A tale proposito, il capo mandamento raccontò al PATTI che il fratello del collaboratore FILIPPI, durante l’interrogatorio seguito al suo sequestro (cfr. infra, Parte IV, Capitolo IV), aveva detto che faceva traffici di droga con Totò MINORE. Dato che i suoi sequestratori sapevano che quest’ultimo era stato ucciso, avevano effettuato indagini all’esito delle quali avevano ipotizzato che il fantomatico Totò MINORE fosse da identificarsi con il CAPRAROTTA, che gli assomigliava fisicamente. Ne avevano dedotto che costui e Vincenzo D’AMICO avessero traffici con il clan cosiddetto GRECO di Alcamo, che in quell’epoca era in guerra con la “famiglia” mafiosa del medesimo paese.

Inoltre “Mastro Ciccio” MESSINA accusava Gaetano D’AMICO di essersi appropriato della somma di £.1.300.000.000 che egli stesso gli aveva consegnato nel 1988 per pagare gli avvocati e sostenere le famiglie degli uomini d’onore che erano stati arrestati per l’omicidio FERRARA: lo stesso PATTI (che per tale fatto delittuoso era stato arrestato il 20 ottobre 1986 e scarcerato il 6 ottobre 1989 e sta attualmente scontando la condanna definitiva all’ergastolo), Vincenzo D’AMICO, Francesco ERRERA, Vito MARCECA e Francesco CAPRAROTTA. Il collaboratore credette alla veridicità dell’accusa, poiché non aveva ricevuto nessuna parte di quella somma di denaro e d’altra parte era plausibile che Gaetano D’AMICO se ne fosse impossessato, siccome da un lato aveva il vizio del gioco e dall’altro lato aveva acquistato case, terreni e appartamenti, per i quali egli si era domandato come si fosse procurato il denaro.

In terzo luogo, i vertici del mandamento di Mazara del Vallo muovevano a Vincenzo D’AMICO l’accusa di essere l’amante di Rosa CURATOLO, vedova di Giuseppe EVOLA, “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo ucciso nel 1990 o 1991. Il PATTI credette anche a questa notizia, in quanto un giorno notò la macchina del D’AMICO sotto la casa della donna e il rappresentante della “famiglia” di Marsala si era interessato per acquistarle una casa di fronte al supermercato “AZ”, insieme a Mimì CURATOLO, zio della donna, utilizzando denaro provento di una rapina alla Banca Agraria di Scimemi. L’AGATE confidò al PATTI di essere preoccupato, con riferimento a questa vicenda, anche perché Vincenzo D’AMICO voleva che il padre della donna, Vincenzo CURATOLO, latitante in Sud America, ritornasse a Marsala, anche in considerazione del fatto che era inserito a tutti gli effetti nella loro “famiglia”. Il boss mazarese temeva in particolare che il CURATOLO, una volta rientrato, cominciasse a interessarsi della morte di suo genero Pino EVOLA e che scoprisse che responsabili dell’omicidio erano stati i Mazaresi e i Castellammaresi.

Un ulteriore grave addebito che l’AGATE e il MESSINA mossero a Vincenzo D’AMICO fu l’attentato al padre del PATTI medesimo.

Quest’ultimo, tramite l’ufficio di collocamento, aveva ottenuto un posto di lavoro come guardiano di fili elettrici. Un giorno dell’estate 1986, prima dell’arresto del collaboratore per l’omicidio FERRARA, mentre si trovava vicino a un abbeveratoio per attingere acqua potabile e portarla a casa, Pietro PATTI aveva incontrato il CAPRAROTTA e Pino BONAFEDE l’elettricista (entrambi “uomini d’onore”), i quali, conoscendolo, si erano fermati e gli avevano chiesto che cosa facesse lì; egli aveva risposto che aveva trovato quel lavoro di guardiano dei fili elettrici tramite l’ufficio di collocamento. Pochi giorni dopo ignoti sicari dapprima avevano sparato all’indirizzo dell’uomo uno o due colpi di fucile, quindi avevano ricaricato e ne avevano esplosi altri due: il PATTI si era salvato solo perché aveva una Mini Minor, la quale si era messa in moto immediatamente, appena girata la levetta, permettendogli così di mettersi in salvo.

Appena venuto a conoscenza dell’accaduto, Antonio PATTI aveva parlato della cosa con D’AMICO Vincenzo, il quale gli aveva risposto “tu fusti”. Il collaboratore aveva attribuito la responsabilità dell’accaduto alla “famiglia” di Marsala, sia per l’antefatto, sia per la risposta di D’AMICO, sia perché l’agguato era avvenuto nel territorio della famiglia stessa. Il collaboratore, che si era sempre messo a disposizione, non aveva capito la ragione per la quale avevano attentato alla vita del padre e da allora aveva cominciato a nutrire astio per i membri della cosa di Marsala.

Nel 1987, quando era stato trasferito all’Ucciardone, dove era recluso anche Mariano AGATE, ebbe modo di discutere con quest’ultimo -che si era mostrato molto attento alle esigenze dell’“uomo d’onore” marsalese inviandogli sigarette e cibo- della vicenda. Il boss mazarese, udita la narrazione del PATTI, gli chiese perché non li avesse uccisi tutti e non ne avesse parlato solo in seguito, aggiungendo che comunque “la cosa” una volta o l’altra si poteva fare. Dopo la sua liberazione il collaboratore mantenne i suoi ottimi rapporti con Mariano AGATE, recandosi spessissimo a Mazara e muovendosi sempre insieme a costui; intessé un buon rapporto altresì con “Mastro Ciccio” MESSINA, con il quale si confidava e a cui raccontò anche il fatto di suo padre.

Tuttavia, la vicenda che scatenò la decisione di assassinare Vincenzo D’AMICO fu la faccenda relativa al “pizzo” imposto a una ditta di Petrosino. Il denaro secondo gli accordi doveva essere diviso tra le cosche di Mazara e Marsala, mentre fu introitato interamente da Gaetano D’AMICO nel periodo dal 1986 al 1989, quando gli altri esponenti della “famiglia” erano in carcere.

In considerazione degli ottimi rapporti che aveva con il PATTI e dell’affidabilità dimostrata da costui in occasione dell’omicidio BUFFA – D’AGATI, nel 1991 dopo il predetto fatto di sangue il rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo confidò al collaboratore il suo progetto di eliminare tutti i membri della cosca marsalese e gli ordinò di controllare Vincenzo D’AMICO e di riferirgli chi incontrava, e in particolare se aveva rapporti con “uomini d’onore” di altri paesi, essenzialmente per scoprire se aveva realmente una relazione con Rosa CURATOLO.

Il PATTI eseguì l’ordine e riferì all’AGATE quanto riuscì a scoprire sui movimenti dell’obiettivo. Tuttavia domandò al boss mazarese di recedere dal suo progetto di ammazzare tutti gli “uomini d’onore” di Marsala, facendogli notare che non era giusto uccidere coloro che non avevano fatto nulla, come suo cognato TITONE Antonino, anche se costui era molto legato al D’AMICO. Sentite queste obiezioni, l’AGATE decise di eliminare solo i tre fratelli D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, cioè coloro che avevano colpe oggettive e coloro che erano pericolosi in virtù dei rapporti di parentela con le vittime designate: in particolare temevano Tano D’AMICO, che era un abile parlatore e poteva agevolmente instaurare una guerra contro la famiglia.

L’AGATE quando lo coinvolse nell’assassinio in parola gli fece varie promesse e in primo luogo gli garantì che, dopo l’omicidio di Vincenzo D’AMICO, sarebbe diventato reggente della famiglia di Marsala, promessa che in effetti mantenne e che in sua presenza comunicò anche a MESSINA DENARO Matteo. Gli assicurò inoltre che le estorsioni di Petrosino -che fino ad allora erano divise a metà tra Marsala e Mazara- sarebbero state assegnate integralmente alla prima “famiglia”. Infine, per offrirgli un aiuto economico, un giorno che erano nella sua ditta di Calcestruzzi, l’AGATE gli mostrò la fotografia di Raul GARDINI sulla copertina di una rivista e commentò che una volta o l’altra lo avrebbero sequestrato per assicurarsi un congruo riscatto.

Sempre nel 1991, una sera il collaboratore incontrò nella cantina dell’AGATE Andrea MANCIARACINA e Roberto RISERBATO, il primo dei quali era molto stimato dal capo mandamento, che in un’occasione gli aveva detto che avrebbe potuto rivolgersi a lui per qualunque cosa di cui avesse avuto bisogno. Dato che il PATTI e Andrea MANCIARACINA avevano ricevuto l’incarico di procurare i veicoli da usare per il delitto, quella sera stessa il secondo andò a Marsala con il RISERBATO per rubare alcune autovetture, perché avevano deciso di sparare alle vittime per la strada. In effetti, il veicolo che fu usato per il primo tentativo di assassinare Gaetano D’AMICO fu rubato dai Mazaresi.

A detta del PATTI, secondo le regole di “cosa nostra”, per uccidere un “uomo d’onore” (e tanto più un rappresentante e un consigliere) non è sufficiente la decisione del rappresentante del mandamento, ma è necessario l’assenso della commissione provinciale.

Nel caso di specie, anche il RIINA era informato del progetto. Infatti, nel periodo natalizio del 1991 il capo di “cosa nostra” partecipò a una cena in una casa nella zona di Tonnarella di Mazara che il PATTI in seguito ha individuato. In quell’epoca, per altro, l’omicidio era già stato deliberato, anche se non erano ancora state stabilite le modalità esecutive.

Il RIINA, che li aveva invitati a cena, arrivò insieme a MESSINA DENARO Matteo su un’Alfa 164 bianca e regalò a ciascuno dei presenti la somma di £.1.000.000, dicendo loro di andare a mangiare fuori con le famiglie, visto che in quell’occasione non aveva potuto invitare anche le mogli e i figli. Diego BURZOTTA e Cola MESSINA si incaricarono di andare a prendere il cibo al ristorante “Il pesciolino” di Mazara. Il collaboratore ha affermato che rivide il RIINA alcune volte, ma quella fu l’unica occasione in cui partecipò a una cena con lui.

Secondo il PATTI, il tavolo a cui sedettero i convitati misurava circa tre metri per due ed erano presenti tutti i Mazaresi ad eccezione di Giovanni BASTONE. Il RIINA e AGATE Mariano erano seduti l’uno di fronte all’altro. TAMBURELLO Salvatore aveva preso posto alla sinistra di quest’ultimo e il PATTI (l’unico dei Marsalesi a essere stato invitato) alla sua destra. Poi, nell’ordine, vicino al TAMBURELLO c’erano LEONE Giovanni, AGATE Peppino, AUSILIO Salvatore, SINACORI Vincenzo e GONDOLA Vito, che era seduto alla destra del RIINA. Alla sinistra di quest’ultimo c’era Calcedonio BRUNO, accanto a cui c’erano MESSINA Nicola, MANCIARACINA Vito, MANCIARACINA Andrea, RISERBATO Antonino, GANCITANO Andrea. C’erano anche MESSINA Francesco, AGATE Giovanbattista e MESSINA DENARO Matteo. A un certo punto il RIINA si girò verso il PATTI e disse: “Antonio, queste spine dobbiamo levarle dal paese di Marsala”; egli capì che si riferiva a Vincenzo D’AMICO e a Francesco CAPRAROTTA, dati i discorsi che gli aveva fatto l’AGATE.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che tra il pranzo e la fase esecutiva passarono quindici o venti giorni.

Il primo tentativo di assassinare gli obiettivi fallì. In quell’occasione il gruppo di fuoco era composto dal PATTI, da MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea, MANGIARACINA Andrea, RISERBATO Davide e SINACORI Vincenzo e si appostò nel mobilificio del MESSINA, che il PATTI per altro in quell’occasione non vide anche perché loro stavano nel parcheggio antistante l’edificio, poiché da quella posizione si vedeva la finestra dell’ufficio di Mariano AGATE nell’impresa di Calcestruzzi.

Quanto alle modalità esecutive, era stato stabilito che il capo mandamento di Mazara del Vallo desse il segnale ai killer gettando una sigaretta fuori dalla finestra e questi ultimi sparassero agli obiettivi sulla strada tra Mazara e Marsala. Tra le macchine a disposizione dei sicari c’era solo la Peugeot rossa che avevano rubato e su cui dovevano prendere posto gli esecutori materiali.

Il PATTI, per altro, ha specificato che quel giorno non fecero nulla poiché non arrivò la battuta. L’AGATE, infatti, non diede il segnale poiché con le due vittime c’era anche PICCIONE Michele. Per altro, l’azione venne rimandata di un solo giorno, in quanto, congedando il D’AMICO e il CAPRAROTTA, il capo mandamento di Mazara disse loro di ritornare l’indomani per discutere della faccenda della ditta di calcestruzzi di Petrosino.

La mattina successiva, un sabato del mese di gennaio, i membri del gruppo di fuoco si diedero il secondo appuntamento. Il PATTI, dopo avere lasciato la figlia all’asilo alle ore 8,30 circa, andò al bar “Capriccio” (“ex Spatafora”) in via Mario Nuccio a Marsala a prendere un caffè. Qui trovò Vincenzo D’AMICO, che stava aspettando il CAPRAROTTA, il quale era dal barbiere a farsi colorare i baffi. Quando quest’ultimo arrivò, i due se ne andarono a bordo della Regata del CAPRAROTTA (D’AMICO aveva una Volkswagen Polo blu), insieme ad Antonino GERARDI e ad Angelo LO PRESTI.

Il PATTI finse di allontanarsi e li seguì da lontano, fino alla cantina “Europa”, da dove, avendo capito che stavano dirigendosi a Mazara attraverso la “strada di mezzo”, si diresse alla villetta di RISERBATO Antonino, alla quale giunse alle 9,15-9,30 circa. Vi trovò quest’ultimo, RISERBATO Davide, MILAZZO Vincenzo e MESSINA DENARO Matteo, il quale aveva una corda in mano e confidò ai presenti che sperava che portassero il D’AMICO per strangolarlo. Sul tavolo, per altro, c’erano anche alcune armi.

Il collaboratore ha ammesso che mentre erano in attesa che portassero là le vittime designate, egli era molto spaventato, poiché non sapeva cosa ne sarebbe stato di lui e mantenne sempre un atteggiamento guardingo: raggiunse il culmine del terrore quando il MILAZZO lo invitò a giocare a carte, arrivando anche a temere per la sua vita. Il suo turbamento, per altro, derivava anche dal fatto che stavano uccidendo due uomini che erano stati suoi amici e che egli conosceva fin dalla giovinezza.

L’attesa si protrasse per circa mezz’ora. In questo lasso di tempo il MESSINA DENARO rimase sempre con la corda in mano e disse che se necessario l’avrebbe usata per strangolare Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e aggiunse che, eseguito l’omicidio del rappresentante e del consigliere della “famiglia” di Marsala, avrebbero ucciso anche Tano D’AMICO.

Dopo circa mezz’ora dall’arrivo del PATTI sopraggiunse Mariano AGATE il quale, molto agitato, riferì che tutto era già stato fatto. Il capomafia mazarese ebbe anche a raccontare che il D’AMICO era stato strangolato e, mentre lo stavano uccidendo, egli gli aveva detto: “Vincenzo, tradisti cosa nostra” e l’altro aveva risposto che non aveva tradito nessuno. MESSINA Francesco, dal canto suo, raccontò che al CAPRAROTTA lui stesso aveva sparato un colpo in viso e che prima gli aveva mostrato i quaranta milioni del “pizzo” dell’azienda di Petrosino.

Dopo avere narrato l’accaduto, l’AGATE ordinò ai presenti di andare a Marsala per cercare Tano D’AMICO e ucciderlo. Il PATTI fece da battistrada con una FIAT Uno tg. Palermo, che in quell’epoca aveva a sua disposizione. Davide RISERBATO si mise alla guida di una Peugeot rossa quattro porte rubata a quello scopo, sulla quale viaggiava anche MESSINA DENARO Matteo. Il MANCIARACINA andò a Marsala insieme al MILAZZO a bordo della FIAT Uno bianca intestata alla madre.

Il collaboratore ha riferito che egli aveva il compito di cercare Gaetano D’AMICO, il quale frequentava spesso il bar “Timone” vicino al porticciolo di Marsala, e di portare ai complici la “battuta”. Fece posteggiare le altre due autovetture di fronte al campeggio Villa del Sole, dove era in costruzione il porticciolo e c’erano sempre varie macchine in sosta sulla banchina, cosicchè il gruppo di fuoco poteva passare inosservato. In quel frangente MESSINA DENARO Matteo e il MILAZZO discussero addirittura su chi doveva essere a sparare.

Il PATTI ha riferito che compì alcuni giri di controllo, senza per altro riuscire a vedere il D’AMICO e ogni tanto tornava dai complici per aggiornarli, cosa che poteva fare agevolmente poiché il luogo dove costoro erano in attesa era vicino al bar “Timone”.

In occasione di uno di questi ritorni, quando arrivò al porticciolo non vide più le due autovetture e si preoccupò. Nel tentativo di individuare i complici fece un giro nelle stradine sterrate e notò la Peugeot 205 abbandonata. Alle ore 12,00 circa, visto il fallimento del tentativo di rintracciare gli altri membri del gruppo di fuoco, ritornò al villino del RISERBATO, dove incontrò l’AGATE, il quale gli riferì che i complici erano stati costretti ad andarsene poiché erano stati notati dal proprietario della Peugeot 205 rubata. Il PATTI si meravigliò che avessero sottratto a Marsala un’automobile che doveva servire per fare un omicidio nella stessa città.

Visto il fallimento del tentativo di assassinare Gaetano D’AMICO, il capo mandamento di Mazara ordinò di andare a prendere la vettura in cui avevano nascosto i cadaveri. Infatti i due corpi esanimi erano stati messi nel bagagliaio della FIAT Regata del CAPRAROTTA e abbandonati in una campagna vicino a Salemi, zona “Feudi”. In un primo momento era stato deciso di lasciare le salme in quel luogo, poiché là vicino vi era il distributore di benzina in cui lavorava un certo “Simone”, parente del CAPRAROTTA, e proprio di fronte al rifornimento c’era un ovile in cui quest’ultimo teneva le sue pecore e poiché l’AGATE voleva che le famiglie dei defunti trovassero i cadaveri per potere dare loro degna sepoltura. In seguito, tuttavia, non essendo stato possibile uccidere lo stesso giorno anche Gaetano D’AMICO, lo stesso boss decise di farli sparire, in quanto temeva la vendetta di quest’ultimo. A detta del PATTI, provvidero a spostare i cadaveri BURZOTTA Diego, BRUNO Calcedonio e SINACORI Vincenzo, il quale ultimo aveva una Audi 80.

Il collaboratore invece se ne andò non appena l’AGATE diede l’ordine di spostare i cadaveri. In quell’occasione quest’ultimo consegnò al PATTI due revolver calibro 38, di cui uno a canna lunga, e la somma di £.40.000.000, che il dichiarante ha affermato di avere usato per acquistare una Lancia 2.000 a evoluzione di colore nero, pur sapendo che il suo capo mandamento avrebbe voluto che se ne servisse per comprare un’abitazione.

Il PATTI ha aggiunto che mentre stava ritornando a casa attraverso le campagne, tra le ore 12,30 e le 12,45, sul lungomare tra Lido Signorino e il Lungomare Mediterraneo di Marsala incrociò Gaetano D’AMICO alla guida della sua Mitsubishi di colore bianco con il tetto nero mentre ritornava alla sua abitazione, sita in contrada Torrazza.

Il collaboratore ha altresì riferito che in paese si diffuse subito la voce che erano stati visti dentro a una macchina i cadaveri di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA. Infatti, al rifornimento di benzina lavorava anche un certo “Gigi”, nipote del CAPRAROTTA, il quale aveva aperto il cofano e aveva visto i due corpi esanimi: quello del D’AMICO sotto a quello del suo congiunto. La voce venne propagata immediatamente da “Simone” il benzinaio, che “era uno che parlava molto”.

Il PATTI venne a sapere la notizia da “voci di popolo”, ma la sera stessa TITONE Antonino ebbe a riferirgli di avere visto Ciccio D’AMICO, il quale gli aveva confidato che il “principale” era scomparso, come anche il CAPRAROTTA. L’odierno collaboratore gli rispose bruscamente, chiedendogli se aveva la coscienza pulita e, avendo il suo interlocutore risposto affermativamente, lo esortò a stare tranquillo.

Il collaboratore ha specificato che, sebbene D’AMICO Gaetano non fosse stato informato dell’accaduto dagli altri affiliati a “cosa nostra”, immaginò tutto e andò a sporgere denuncia dai Carabinieri. Nel pomeriggio, infatti, MARCECA Vito e PICCIONE Michele riferirono al PATTI di averlo visto insieme al maresciallo CANALE fare un sopralluogo in via Salemi, nel luogo in cui in un primo momento era stata lasciata la FIAT Regata. Il collaboratore ha aggiunto di avere saputo da suo cognato TITONE Antonino che Gaetano D’AMICO era stato informato dell’iniziale ritrovamento dell’autovettura grazie a una telefonata dell’uomo del rifornimento. Il fratello dello scomparso rappresentante della “famiglia” di Marsala, infatti, si confidava con il TITONE e, tra l’altro, ebbe a consigliarlo altresì di guardarsi dal PATTI, perché era lui il traditore.

In seguito alle insistenze del PATTI, i vertici della cosca mazarese decisero di informare il TITONE dei retroscena della vicenda. Il giorno dopo l’omicidio il collaboratore andò a prendere il cognato a casa e lo portò all’Hotel “Hopps” di Mazara del Vallo, dove abitava Giovanni BASTONE. Inizialmente chiese al TITONE di aspettarlo in macchina e salì da solo nell’appartamento, in cui lo stavano attendendo lo stesso BASTONE, AGATE Mariano, BRUNO Calcedonio e TAMBURELLO Salvatore, informandoli che aveva portato lì suo cognato. Quindi scese a prelevare quest’ultimo, trovandolo mentre parlava con MANCIARACINA Andrea. Salirono tutti insieme e, quando il TITONE si fu seduto, AGATE gli rivelò che erano stati loro ad uccidere Vincenzo D’AMICO, che accusavano di tradimento a “cosa nostra” per le ragioni che aveva elencato anche al PATTI. Prima che se ne andassero, il capo mandamento disse altresì al TITONE che da allora in poi avrebbe dovuto stare agli ordini di Antonio PATTI, fatto per cui l’“uomo d’onore” marsalese rimase “frastornato”, perché in precedenza, essendo egli sotto capo e l’odierno collaboratore capo decina, era quest’ultimo a essergli sottoposto. Nel corso di quell’incontro si discusse anche della necessità di uccidere Gaetano D’AMICO e l’AGATE disse loro che se lo avessero visto avrebbero dovuto uccidere anche Francesco D’AMICO, il quale, per altro, era stato controllato in campagna da Vincenzo MILAZZO anche prima del duplice omicidio in esame. Il PATTI ha precisato altresì che Francesco D’AMICO in quei giorni andava in campagna armato e il TITONE notò che aveva la pistola calibro 357 magnum che egli stesso gli aveva regalato, dopo averla avuta a sua volta in regalo da COPPOLA Leonardo.

Al ritorno dalla riunione il PATTI commentò con il TITONE la scomparsa dei due uomini e suo cognato gli confidò che a suo parere la vera ragione per la quale avevano deciso di uccidere Vincenzo D’AMICO era stata la sua opposizione al progetto dei Mazaresi di uccidere il Giudice BORSELLINO a Marsala.

Il PATTI ha aggiunto che in seguito venne a sapere da “Mastro Ciccio” MESSINA e da Andrea MANCIARACINA che nell’omicidio in trattazione erano coinvolti un po’ tutti i Mazaresi: quando le due vittime arrivarono alla ditta di Calcestruzzi dell’AGATE vi trovarono BRUNO Calcedonio, GONDOLA Vito, Vincenzo SINACORI e MANCIARACINA Vito (il quale ultimo voleva avere conto da Vincenzo D’AMICO per il fatto che nel 1988-89, mentre erano nel carcere di Marsala, egli era andato a maltrattarli).

Il MESSINA gli raccontò altresì che il CAPRAROTTA era stato ucciso in un villino a Tonnarella, mentre il D’AMICO era stato strangolato nella casa intestata al PATTI. Il collaboratore non ha saputo indicare il nome del proprietario del villino, ma ha individuato l’immobile nel corso delle indagini. In dibattimento lo ha descritto riferendo che fuori dall’entrata c’era una grande palma, all’ingresso vi era una veranda a cui si accedeva tramite scalini, entrati all’interno dell’edificio c’era la cucina, poi una sala da pranzo collegata alla cucina e due bagni, di cui uno dietro alla cucina, due camerette e una camera matrimoniale (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI resi rispettivamente il primo nelle udienze del 14 ottobre 1998, gli altri in quelle del 17 e del 29 settembre 1999, nonchè esame dello stesso nell’udienza del 14 aprile 1999 nel procedimento a carico di BURZOTTA Diego, poi riunito ad Omega).

In dibattimento le parti hanno contestato al collaboratore alcune discrasie tra dichiarazioni rese dallo stesso in giudizio e nel corso delle indagini preliminari, e in particolare che :

– il 17 novembre 1995 disse che aveva visto egli stesso il D’AMICO recarsi in via Salemi in compagnia del Maresciallo CANALE, mentre in esame ha dichiarato che la circostanza gli fu raccontata da MARCECA e PICCIONE lo stesso pomeriggio; il collaboratore ha confermato quest’ultima versione, assumendo di essere più sereno e di avere sul punto un ricordo più preciso;

– in dibattimento ha parlato di un primo infruttuoso appostamento del gruppo di fuoco nel parcheggio del mobilificio del MESSINA, mentre nell’interrogatorio del 6 luglio 1995 non ne fece cenno; il collaboratore ha precisato di avere ricordato la circostanza soltanto in un secondo momento;

– in dibattimento ha affermato che prima di essere strangolato Vincenzo D’AMICO negò di avere mai tradito “cosa nostra”, mentre il 6 luglio 1995 non accennò ad alcuna frase che avrebbe pronunciato il rappresentante della cosca di Marsala; il PATTI ha protestato di avere sempre riferito che il suo “principale” negò gli addebiti che contestatigli;

– in dibattimento ha indicato tra le autovetture con cui il gruppo di fuoco si recò a Marsala per uccidere Gaetano D’AMICO la FIAT Uno intestata alla madre di Andrea MANCIARACINA, mentre il 6 luglio 1995 non nominò tale veicolo; il collaboratore ha ripetuto che c’era, giustificando l’iniziale omissione con la considerazione che in quell’occasione il dato gli era sfuggito;

– in dibattimento ha riferito che la mattina dell’11 gennaio 1992 non vide Gaetano D’AMICO, mentre nell’interrogatorio del 6 luglio 1995 sostenne di averlo notato all’interno del bar “Timone”, da dove a un certo punto sparì; il PATTI ha spiegato la contraddizione, asserendo che dopo avere visto l’obiettivo era andato ad avvisare i complici, senza per altro trovarli, e poi era tornato al bar, scoprendo che la vittima designata se ne era andata (cfr. controesame dell’Avvocato MARINO all’udienza del 1 settembre 1999);

– in sede di controesame ha dichiarato che nel corso della “cena delle spine” non si parlò esplicitamente del progettato omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, ma che era certo che i Mazaresi ne erano tutti a conoscenza in quanto ne discuteva con loro quasi tutti i giorni, ogni volta che si recava a Mazara del Vallo, mentre al G.I.P. il 7 giugno 1997 riferì che nel corso del pranzo natalizio tutti i Mazaresi si mostrarono d’accordo nella decisione di ucciderli, non perché se ne fosse parlato esplicitamente, ma perché aveva maturato il convincimento che tutti sapessero; il collaboratore non ha chiarito il contrasto;

– in dibattimento ha affermato che era affezionato a Vincenzo D’AMICO e la sua morte gli fece dispiacere, mentre il 6 luglio 1995 sostenne che l’AGATE nello sferrare il suo attacco ai vertici della “famiglia” di Marsala aveva sfruttato il suo rancore nei confronti del rappresentante per l’attentato a suo padre e lo aveva invogliato a sostenerlo lusingandolo con la promessa di nominarlo reggente della cosa; il PATTI ha ammesso che in effetti l’AGATE in quell’occasione lo esortò a non dimenticarsi che avevano sparato a suo padre (controesami condotti dagli Avvocati ODDO e CARDINALE all’udienza del 29 settembre 1999).

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha dichiarato che poco prima di Natale del 1991 partì con la moglie per una vacanza in Cile di venti o venticinque giorni con la moglie, rientrando il 7,8 o 9 gennaio 1992. Ha per altro aggiunto che circa due giorni dopo il suo ritorno partecipò alla soppressione di Vincenzo D’AMICO, della cui progettazione era comunque a conoscenza già prima della sua partenza per l’America, poiché gliene aveva parlato Mariano AGATE. A tale proposito ha aggiunto che, sebbene a tutti loro dispiacesse doverlo uccidere, l’ordine era stato impartito dal RIINA in persona e andava rispettato.

A detta del collaboratore, la deliberazione omicida venne determinata da diversi fatti, tra cui quello principale fu la rivelazione fatta da MILAZZO Vincenzo, il quale all’incirca nel 1990, dopo la sua liberazione dal carcere in cui era stato detenuto per la faccenda della raffineria di contrada Virgini, aveva raccontato al RIINA che verso il 1983, quando egli era latitante a Marsala e il capo dei “corleonesi” gli aveva consegnato una somma di denaro da dare a Vincenzo D’AMICO, quest’ultimo aveva detto che accettava i soldi, ma non l’amicizia del boss. Il SINACORI ha commentato che a suo parere si trattava di menzogne, dovute alla circostanza che durante la sua latitanza a Marsala, il MILAZZO era stato molto vicino al D’AMICO, “forse troppo”, tanto che con il rappresentante di Marsala “faceva un’unica persona”, e per ragioni ignote all’odierno collaboratore “mise la tragedia” ai due Marsalesi, probabilmente perché temeva che svelassero qualcosa in ordine a discorsi che probabilmente lo stesso MILAZZO aveva fatto sui membri della cosca di Mazara o ad accordi che aveva preso con Vincenzo D’AMICO.

A questo addebito si aggiunse il fatto che il FILIPPI durante la sua collaborazione o suo fratello dopo essere stato sequestrato avevano dichiarato di essersi messi d’accordo con Totò MINORE per scatenare una guerra di mafia nel trapanese. Dato che gli “uomini d’onore” sapevano che il MINORE era morto, affidarono agli Alcamesi il compito di capire a chi si potesse riferire il FILIPPI; i suddetti dissero loro che la persona a cui aveva fatto cenno il loro concittadino poteva essere solo Gaetano D’AMICO, il quale fisicamente assomigliava al MINORE.

Inoltre a carico di Vincenzo D’AMICO pesarono le accuse del PATTI, il quale aveva sostenuto che mentre egli era detenuto, il suo rappresentante aveva fatto sparare al padre (accusa a cui il SINACORI ha affermato di non credere), e quelle del TITONE, il quale gli aveva imputato una relazione con la moglie di EVOLA. Queste voci aggravarono la situazione del D’AMICO, la cui fine, per altro, a detta del collaboratore, fu decisa essenzialmente dalle affermazioni del MILAZZO.

Il SINACORI ha aggiunto che era in buoni rapporti con MESSINA Francesco, che egli accompagnò varie volte a Marsala a portare a Vincenzo D’AMICO o a CAPRAROTTA tangenti che provenivano da ditte che facevano lavori a Marsala, ma ha precisato di non avere mai accompagnato “Mastro Ciccio” a portare tangenti a Gaetano D’AMICO, pur aggiungendo che era possibile che l’“uomo d’onore” di Mazara lo facesse a sua insaputa. In ogni caso, ha dichiarato di non avere mai sentito parlare di causali economiche per la soppressione dei fratelli D’AMICO e di Francesco CAPRAROTTA. Per altro, in sede di controesame, il collaboratore ha dichiarato che MESSINA Francesco ebbe a confidargli che Gaetano D’AMICO si era impossessato di una somma di denaro appartenente alla cosca di Marsala. Inoltre quando un difensore gli ha contestato che nell’interrogatorio del 20 novembre 1996 affermò che non gli risultava che i fratelli D’AMICO si fossero appropriati di soldi di “cosa nostra”, il collaboratore ha confermato la versione fornita nel controesame, chiarendo di essersi ricordato solo in seguito delle rivelazioni fattegli da “Mastro Ciccio”.

Il SINACORI ha proseguito il suo racconto dicendo che dopo il suo ritorno dall’America, “Mastro Ciccio” MESSINA fissò un giorno in cui egli e il GANCITANO dovevano andare alla ditta di Calcestruzzi di Mariano AGATE. Nell’azienda trovarono lo stesso AGATE e Vito MANCIARACINA, mentre successivamente arrivarono anche Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA. Dopo un poco, AGATE ordinò a quest’ultimo di andarsene con il SINACORI e il GANCITANO e aggiunse che egli e il D’AMICO li avrebbero raggiunti in seguito in un villino per discutere di problemi di denaro che i Marsalesi dovevano dare ai Mazaresi.

Il collaboratore, il GANCITANO e il CAPRAROTTA si recarono in un villino nella disponibilità di BASTONE Giovanni, che raggiunsero con la FIAT Regata del consigliere della “famiglia” di Marsala. Là li stavano attendendo lo stesso BASTONE, MESSINA Francesco, GONDOLA Vito e, probabilmente, Diego BURZOTTA, Calcedonio BRUNO e TAMBURELLO Salvatore. Il propalante ha specificato che il villino, sito in contrada Tonnarella, era di proprietà di un parente del BASTONE, ma era nella disponibilità di costui, come anche di tutti gli altri membri della famiglia che ne avessero bisogno.

Non appena i tre uomini entrarono nello stabile, il MESSINA sparò subito al CAPRAROTTA nell’occhio sinistro. Il SINACORI, il GANCITANO e BURZOTTA Diego spostarono immediatamente il cadavere in un’altra stanza e lo spogliarono.

Nel frattempo arrivarono AGATE Mariano, MANCIARACINA Vito e D’AMICO Vincenzo. Quest’ultimo, appena giunto, comprese la situazione. Quando il suo capo mandamento gli chiese che accordi aveva preso con gli Alcamesi, rispose di essersi sempre comportato correttamente e che anch’essi se ne sarebbero accorti con il tempo. Subito dopo fu strangolato; il collaboratore non ha saputo indicare il soggetto che materialmente eseguì l’operazione, ma ha precisato che erano tutti presenti. Dopo averlo ucciso spogliarono anche il cadavere del D’AMICO.

Eseguita quest’ultima operazione, il commando si divise, in quanto l’AGATE, il SINACORI e il GANCITANO se ne andarono, mentre tutti gli altri rimasero nel villino nella disponibilità del BASTONE con l’incarico di infilare i cadaveri nel bagagliaio della FIAT Regata e di portare il veicolo alla periferia di Marsala perché i corpi fossero trovati, in quanto l’AGATE aveva deciso di compiere tale gesto di riguardo alle famiglie delle vittime.

Invece l’AGATE, il SINACORI e il GANCITANO andarono nel villino di proprietà di RISERBATO Antonino, ma nella disponibilità di tutti i membri della cosca che ne avessero avuto bisogno, dove li aspettava un secondo gruppo di fuoco, composto da MANCIARACINA Andrea, MILAZZO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo e PATTI Antonio, che dovevano andare a Marsala a eliminare Tano D’AMICO. Infatti era stato stabilito di uccidere anche i fratelli di Vincenzo D’AMICO, Gaetano e Francesco, dato che il loro legame di parentela con la vittima li rendeva nemici potenziali, mentre non era stato ritenuto necessario assassinare anche gli altri membri della “famiglia” di Marsala, nella certezza che costoro, una volta compreso come erano andate le cose, si sarebbero accodati. Il SINACORI, per altro, ha precisato che qualora non lo avessero fatto, i Mazaresi avrebbero adottato provvedimenti anche nei loro confronti.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che il gruppo di fuoco partì alla volta di Marsala con tre autovetture: il PATTI da solo su una; il SINACORI, MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea e MILAZZO Vincenzo a bordo di una Peugeot rossa rubata e MANCIARACINA Andrea su una FIAT Uno o una FIAT 127 bianca intestata a sua madre. Il collaboratore ha negato che in quell’occasione fosse andato con loro anche Davide RISERBATO.

Il PATTI andò a cercare Gaetano D’AMICO a bordo di una delle tre autovetture, mentre gli altri complici posteggiarono la Peugeot e la macchina della madre di MANCIARACINA vicino al molo di fronte al bar dove presumevano si trovasse l’obiettivo, in attesa che loro fiancheggiatore marsalese portasse la battuta. In questo lasso di tempo, scesero dalla macchina e si misero sul molo, fingendo di occuparsi ciascuno nei fatti suoi.

Il SINACORI ha precisato che il commando arrivò alle ore 10,00-10,30 circa e restò fino circa a mezzogiorno, quando si accorse che due persone dapprima guardarono attentamente la Peugeot rossa e poi corsero verso una cabina telefonica, entrandovi. Intimoriti dalla manovra dei due uomini, i killer partirono immediatamente con entrambe le macchine, in direzione di Mazara del Vallo, abbandonarono la Peugeot a Petrosino e ritornarono al villino di RISERBATO Antonino sull’autovettura del MANCIARACINA, passando per altro davanti alla casa di Gaetano D’AMICO -che allora era a Torre Sibilina, a Marsala- per vedere se potevano ucciderlo lì.

Al villino trovarono AGATE Mariano, BURZOTTA Diego e MESSINA Francesco, ai quali raccontarono l’accaduto. L’AGATE, non appena venne a sapere che non avevano potuto uccidere Gaetano D’AMICO, ordinò loro di spostare subito la macchina dal luogo in cui l’avevano lasciata e di nasconderla bene. Era, infatti, necessario che Gaetano D’AMICO non sapesse con sicurezza cosa era successo, poiché temevano una sua reazione, anche alla luce dei suoi presunti contatti con gli Alcamesi.

Per spostare la macchina partirono il SINACORI, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Francesco MESSINA (il quale ultimo sapeva dove si trovava), Diego BURZOTTA e forse qualche altro. Arrivarono nel luogo ove era stata abbandonata la Regata: si trattava di un punto della via Salemi, vicino a un distributore, tanto che il collaboratore sentì dire che un addetto della pompa di benzina aveva visto i cadaveri e aveva avvisato i Carabinieri. Quindi ripartirono: il MESSINA fece da battistrada, il MANCIARACINA lo seguì alla guida dell’autovettura sulla quale erano occultati i cadaveri e gli altri chiusero la fila a bordo di una terza macchina. Si diressero in una cava in contrada “Ferla” di Mazara del Vallo, dove seppellirono la FIAT Regata con all’interno i cadaveri, utilizzando un escavatore procurato dal MESSINA e alla presenza anche di AGATE Mariano che li aveva raggiunti in seguito.

Tra i Marsalesi, inizialmente solo il PATTI era a conoscenza dei progetti dei Mazaresi e dell’esecuzione del duplice omicidio e si recava a Mazara del Vallo quasi tutti i giorni a portare notizie.

Dapprima TITONE Antonino non fu informato, poiché i vertici del mandamento non si fidavano di lui, credendolo molto legato a Vincenzo D’AMICO. Tuttavia dopo la realizzazione del progetto omicida, l’AGATE lo mise al corrente dell’accaduto nel villino di RISERBATO Antonino, alla presenza del PATTI e del SINACORI, dandogli le spiegazioni che aveva dato a quest’ultimo.

Il collaboratore ha confermato le propalazioni del PATTI in ordine al fatto che l’AGATE promise al Marsalese che dopo l’eliminazione del D’AMICO egli sarebbe diventato il reggente della cosca precedentemente guidata dal D’AMICO e che dopo l’omicidio di quest’ultimo qualcuno ebbe l’incarico di controllare Francesco D’AMICO nella sua casa di campagna.

Il SINACORI ha invece negato di avere partecipato alla cena natalizia alla presenza del RIINA, specificando che dopo il suo arresto, leggendo l’ordinanza di custodia cautelare, si meravigliò di essere stato coinvolto in quell’episodio dal PATTI e ne parlò con il GANCITANO, il quale confermò che effettivamente la cena c’era stata.

Ha negato altresì di essere a conoscenza di incontri avvenuti in quel periodo nel villino nella disponibilità del BASTONE (cfr. esame, controesame e riesame del SINACORI resi rispettivamente il primo nelle udienze del 15 ottobre 1998 e gli altri in quelle del 17 e del 29 settembre 1999).

Nel corso del controesame è emersa una contraddizione tra quanto affermato dal collaboratore nelle varie fasi processuali, e in particolare che in dibattimento ha sostenuto con certezza che MANCIARACINA Andrea faceva parte del gruppo che avrebbe dovuto eliminare Gaetano D’AMICO, mentre nell’interrogatorio del 20 novembre 1996 aveva detto che non era sicuro della sua presenza; il collaboratore ha ribadito la versione fornita in pubblica udienza (cfr. controesame dell’Avvocato Marino all’udienza del 17 settembre 1999).  

All’udienza del 4 maggio 1999, nel procedimento a carico del BURZOTTA il SINACORI ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti resa il 15 ottobre 1999, cercando per altro di “alleggerire” la posizione dell’imputato.

Infatti, a differenza che nel dibattimento “Omega”, ha affermato di non ricordare se tra le persone convenute nel villino nella disponibilità del BASTONE ci fosse il BURZOTTA.

Sotto il primo profilo, il P.M. gli ha contestato che nell’interrogatorio del 20 novembre 1996 aveva sostenuto che gli pareva che ci fosse, ma il collaboratore ha ribadito quanto affermato nell’ultima occasione.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti nelle loro linee essenziali.

Deve per altro specificarsi che mentre il SINACORI ha ribadito la sua versione in modo pressochè constante in tutte le fasi processuali, con la sola eccezione del ruolo ricoperto dal BURZOTTA, il PATTI -contrariamente al solito- ha reso dichiarazioni non sempre conformi tra loro, anche su punti di un certo rilievo.

Alcune delle difformità verificatesi tra le varie versioni rese da quest’ultimo collaboratore nel corso del procedimento sono state soltanto apparenti (come quella relativa all’accenno all’eliminazione dei vertici della cosca marsalese nella “cena delle spine”) o hanno avuto riguardo a particolari per lo più secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del dichiarante in ordine al duplice omicidio in trattazione, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le sue dichiarazioni.

Per altro, non può sottacersi come il PATTI nel riferire in dibattimento sull’assassinio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA sia incorso in alcune rilevanti contraddizioni con le sue stesse affermazioni rese nelle indagini preliminari.

A giudizio della Corte, l’insolita insicurezza del PATTI non può che essere spiegata con il notevole coinvolgimento personale del medesimo propalante nel fatto di sangue in parola, sottolineato per altro dall’interessato tanto nella fase delle indagini preliminari quanto in dibattimento (cfr. citata contestazione formulata dall’Avvocato ODDO all’udienza del 29 settembre 1999).

Infatti il collaboratore da un lato era stato sapientemente aizzato contro Vincenzo D’AMICO da AGATE Mariano, il quale aveva fatto leva sia sul risentimento che il PATTI nutriva nei confronti del suo “principale” a causa dell’attentato a suo padre che attribuiva alla sua responsabilità, sia sulla sua ambizione personale di raggiungere posizioni di maggior prestigio in seno all’associazione, sia infine a una presunta serie di “tradimenti” che sarebbero stati perpetrati dalle vittime designate nei confronti dell’associazione mafiosa, alle regole e allo spirito della quale l’odierno collaboratore era notoriamente assai ligio.

A tale ultimo proposito, e con particolare riferimento alle presunte reiterate appropriazioni di denaro da parte dei fratelli D’AMICO, si deve sottolineare che da tempo il PATTI nutriva un profondo risentimento verso questi ultimi per il fatto che riteneva che costoro avessero ottenuto cospicui incrementi patrimoniali e vivevano in belle case, mentre egli e il TITONE erano continuamente in difficoltà economiche (cfr. deposizione di Cristina CULICCHIA, vedova TITONE, all’udienza del 7 e 8 marzo 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI + 40) e che aveva certamente confidato questo suo stato d’animo all’AGATE, il quale infatti nel periodo del duplice omicidio gli regalò la somma di £.40.000.000 perché acquistasse un appartamento. Pertanto, sebbene in seguito il collaboratore abbia preso atto ed esplicitamente ammesso in dibattimento che i suoi endemici problemi patrimoniali erano determinati dalla sua scarsa oculatezza di amministratore e in particolare dalla circostanza che si affrettava a spendere in beni di consumo (soprattutto autovetture) il denaro di cui disponeva, all’epoca dei fatti l’accusa in questione certamente lo colpì e aumentò il suo risentimento.

Inoltre, deve ritenersi che l’AGATE si sia servito delle altre presunte violazioni del codice d’onore mafioso ascritte ai fratelli D’AMICO e a Francesco CAPRAROTTA (i contatti con gli alcamesi e la tresca del rappresentante della “famiglia” con la vedova di Pino EVOLA) per aumentare ulteriormente il risentimento del capo decina verso i suoi capi, dato il ben noto ossequio del collaboratore alle tradizionali regole comportamentali di “cosa nostra”. Tale rispetto, del resto, è stato reso evidente dal tenore delle dichiarazioni del PATTI, il quale, pur accusandosi di circa quaranta omicidi, si è sempre vivacemente protestato estraneo a traffici di sostanze stupefacenti e all’usura e ha tenuto a precisare in molte occasioni di avere evitato o ritardato l’esecuzione di assassinii per evitare il rischio di coinvolgere bambini o, in generale, persone “innocenti”.

Dall’altro lato, tuttavia, il PATTI era profondamente addolorato a causa dei vincoli di affetto che continuavano a legarlo a Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, con i quali aveva condiviso molti anni di vita e pertanto visse assai dolorosamente le vicende relative alla loro soppressione.

Orbene, alla luce delle precedenti considerazioni è verosimile che il collaboratore al momento delle sue prime dichiarazioni avesse cominciato a comprendere che i Mazaresi, e in particolare l’AGATE, si erano serviti di lui per i loro scopi e che l’affacciarsi di questo sospetto prima e di una piena consapevolezza poi abbia ulteriormente aumentato la sua confusione in merito al duplice omicidio in esame.

Solo con il passare del tempo e con lo stemperarsi delle emozioni i ricordi del PATTI relativi al fatto di sangue si sono in parte chiarificati, così da consentirgli di esprimere un racconto più chiaro e preciso dell’accaduto, come del resto ha asserito lo stesso collaboratore all’udienza del 14 ottobre 1998, affermando che nel corso del dibattimento era più sereno e pertanto aveva un ricordo migliore. Deve per altro precisarsi che, nonostante questo processo di razionalizzazione intervenuto nella mente del PATTI, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, la sua memoria sull’episodio delittuoso in parola è insolitamente confusa, specie in ordine all’identità degli individui che presero parte alle singole parti del fatto complessivamente considerato.  

In ogni caso, a prescindere dalle precedenti osservazioni, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, non può non sottolinearsi che quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze, tanto più che nella fattispecie in esame egli era fortemente coinvolto in prima persona. Del resto, come si è già più volte sottolineato, a fronte di un tale mole di rivelazioni, sarebbe inquietante se il PATTI non fosse mai incorso in errori o contraddizioni, che -se impongono al Giudice di valutare con particolare attenzione le dichiarazioni del medesimo, alla luce dei riscontri che si trovino o meno a suffragio delle sue affermazioni- finiscono però correlativamente con il confermare la genuinità e la lealtà del collaboratore.  

Inoltre, deve sottolinearsi che il PATTI stesso in molteplici occasioni ha affermato che i suoi ricordi per molti aspetti erano divenuti più precisi con il passare del tempo. A giudizio di questa Corte, tale ultima asserzione, se in generale può apparire poco credibile, è certamente vera con riferimento al collaboratore in parola.

Infatti, data la enorme mole di informazioni fornite dal dichiarante deve ritenersi perfettamente logico che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando raccontò in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, egli abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. Con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua attività delinquenziale, del resto, è continuato anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti) che gli tornavano alla mente mentre raccontava singoli episodi. Una siffatta condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non ha inteso sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire ai Giudici tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, a giudizio di questa Corte, deve concludersi che -pur essendo necessario una valutazione delle stesse caso per caso- non di rado le propalazioni dibattimentali del PATTI si profilano più attendibili delle precedenti, sia in considerazione di una raggiunta maggiore serenità del collaboratore, sia in virtù delle caratteristiche dei processi mnemonici dello stesso come delineatisi nel corso del dibattimento.

Con riferimento all’attendibilità di entrambi i collaboratori deve sottolinearsi altresì che essa è stata suffragata dalla circostanza che i propalanti hanno fornito una versione talmente precisa e dettagliata dell’episodio delittuoso, che deve ritenersi che fatti narrati in modo tanto specifico non potevano essere loro noti se non per avervi essi stessi preso parte, nelle fasi e con i compiti dagli stessi indicati.

Del resto, la circostanza che tra le versioni rese dai due collaboratori vi siano varie discrasie, su particolari non di rado significativi, se dal un lato impone di vagliare con particolare attenzione la veridicità delle loro propalazioni, dall’altro lato ne conferma significativamente la genuinità, specie con riferimento alla conoscenza di elementi specifici relativi al delitto.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo come i racconti dei due collaboratori si sono reciprocamente riscontrati in ordine ad alcune circostanze.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che il SINACORI e il PATTI debbono essere ritenuti tendenzialmente attendibili anche laddove hanno riferito circostanze apprese da altri “uomini d’onore”, e in particolare da AGATE Mariano e da MESSINA Francesco. Infatti costoro non avevano alcuna ragione di mentire al PATTI e al SINACORI, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli stessi. All’epoca del fatto di sangue in questione, in particolare, il SINACORI non soltanto era un personaggio molto vicino al MESSINA e all’AGATE, ma aveva già raggiunto un ruolo di primo piano all’interno della “famiglia”, tanto che pochi mesi dopo, in seguito all’arresto del capo mandamento di Mazara del Vallo, venne addirittura nominato co-reggente della struttura territoriale. Il PATTI, d’altra parte, era legato ai due predetti “uomini d’onore” Mazaresi da rapporti di affetto e di stima, tanto che l’AGATE gli regalò la somma di £.40.000.000 perché la usasse per comprare un appartamento, fatto, quest’ultimo, che presuppone l’effettiva esistenza di un sincero rapporto affettivo.  

Quanto all’attendibilità estrinseca delle propalazioni dei due collaboratori, deve sottolinearsi come le loro affermazioni da un lato sono state confermate da molteplici dati oggettivi emersi dalle indagini e dagli accertamenti degli investigatori e dall’altro lato si riscontrano a vicenda su numerosi punti, tra i quali in primo luogo il movente del delitto.

Entrambi hanno affermato di essere stati messi al corrente delle ragioni per la quale si era deciso di assassinare i fratelli D’AMICO (e in particolare Vincenzo e Gaetano) e Francesco CAPRAROTTA da AGATE Mariano e MESSINA Francesco, i personaggi allora più autorevoli del mandamento di Mazara del Vallo, entrambi vicinissimi al RIINA, il quale fu colui che senza dubbio decise il duplice omicidio in trattazione o comunque che diede l’autorizzazione decisiva.

Il PATTI ha affermato che i motivi dell’omicidio dei fratelli D’AMICO e di CAPRAROTTA furono i seguenti:

a) l’accusa da parte dell’AGATE e del MESSINA il fatto che Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA sarebbero andati in un altro mandamento, quello di Alcamo, senza chiedere l’autorizzazione al capo del mandamento, come avrebbero dovuto, e che il secondo si sarebbe spacciato per Totò MINORE, a cui fisicamente assomigliava;

b) l’addebito formulato dal MESSINA nei confronti di Gaetano D’AMICO di essersi appropriato della somma di £.1.300.000.000 consegnatagli dallo stesso “Mastro Ciccio” nel 1988 per pagare gli avvocati e sostenere le famiglie degli “uomini d’onore”, tra cui lo stesso PATTI, arrestati per l’omicidio FERRARA;

c) l’accusa dei Mazaresi a Vincenzo D’AMICO di essere l’amante di Rosa CURATOLO, vedova del mafioso Pino EVOLA, assassinato dalla stessa “cosa nostra” e il timore che anche a causa di questo legame il rappresentante della cosca di Marsala richiamasse in paese Vincenzo CURATOLO, padre della donna e da anni latitante in Sud America, e che quest’ultimo cominciasse a indagare sull’omicidio del genero;

d) la convinzione dello stesso PATTI, recapita dai Mazaresi, che Vincenzo D’AMICO fosse il mandante dell’attentato al padre del suo capo decina;

e) l’accusa a Gaetano D’AMICO di avere interamente intascato nel periodo ricompreso tra il 1986 e il 1989 il “pizzo” pagato da una ditta di Petrosino, che secondo gli accordi avrebbe dovuto invece essere diviso tra le “famiglie” di Marsala e Mazara.

Il SINACORI, dal canto suo, ha individuato le causali del delitto nelle seguenti circostanze:

a) in primo luogo, ed essenzialmente, il racconto del MILAZZO al RIINA di un episodio che si sarebbe verificato nel 1983, quando, nel momento in cui l’Alcamese consegnò una somma di denaro proveniente dal boss corleonese a Vincenzo D’AMICO, costui commentò che accettava i soldi, ma non l’amicizia del RIINA

b) l’accusa a Gaetano D’AMICO di avere trafficato con il clan alcamese dei GRECO, allora in guerra con la locale “famiglia” di “cosa nostra” e di essersi spacciato per Totò MINORE, a cui fisicamente assomigliava;

c) l’addebito mosso dal PATTI a Vincenzo D’AMICO di essere il responsabile dell’attentato a suo padre;

d) l’accusa mossa al rappresentante della cosca di Marsala di essere l’amante di Rosa CURATOLO, vedova di Pino EVOLA;

e) l’addebito formulato da MESSINA Francesco a Gaetano D’AMICO di essersi impossessato di una somma di denaro appartenente alla “famiglia” di Marsala.

Come può agevolmente dedursi da questa breve disamina delle loro dichiarazioni sul movente del fatto delittuoso in parola, i due collaboratori in parola hanno reso versioni sostanzialmente concordi sul punto.

Le poche difformità verificatesi o hanno avuto ad oggetto particolari di secondario rilievo (come l’identità del soggetto che si sarebbe spacciato per Totò MINORE, indicato dal Marsalese come Francesco CAPRAROTTA e dal mazarese con Gaetano D’AMICO), oppure possono essere spiegate con la differenza tra il rango dei due uomini all’interno dell’organizzazione criminale.

In particolare, a giudizio di questa Corte, il SINACORI era meglio informato sui reali moventi del delitto, sia per la sua appartenenza alla cosca mazarese, che sostanzialmente gestì l’eliminazione dei fratelli D’AMICO e di CAPRAROTTA, sia per la posizione di primo piano che egli aveva già assunto in seno alla “famiglia” e che faceva sì che fosse certamente a conoscenza di molti retroscena della vicenda.

Al contrario, il PATTI fu probabilmente usato dai Mazaresi per raggiungere i loro scopi, atteso che serviva loro un “traditore” all’interno della cosca di Marsala che li mettesse al corrente dei movimenti degli obiettivi, oltre che un uomo fidato a cui affidare la gestione della “famiglia” in una sostanziale continuità con il passato. Pertanto, egli probabilmente non venne informato con esattezza delle vere ragioni che avevano determinato la decisione di decapitare la “famiglia” a cui apparteneva, ma solo di quelle che garantivano che appoggiasse in toto i progetti dei vertici di “cosa nostra”: i traffici con il clan dei GRECO in guerra con l’organizzazione mafiosa, la vendetta per l’attentato al padre, le indebite appropriazione di forti somme di denaro, l’infrazione a regole tradizionali dell’associazione come l’instaurazione di una relazione sentimentale con la vedova di un “uomo d’onore”.  

Alla luce di queste considerazioni appare quindi plausibile che il RIINA abbia preteso che fosse ucciso Vincenzo D’AMICO a causa della rivelazione del MILAZZO secondo cui il rappresentante di Marsala avrebbe affermato di rifiutare l’amicizia del sanguinario boss di Corleone, affronto che quest’ultimo non poteva, né voleva, tollerare. Tuttavia non può neppure essere escluso che alla base di tale decisione vi fossero altre motivazioni, quale quella indicata dal TITONE, che cioè il D’AMICO avrebbe rifiutato di uccidere il Procuratore della Repubblica di Marsala Paolo BORSELLINO nella sua città, oppure che i fratelli D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA si fossero appropriati indebitamente ci somme di denaro di pertinenza dell’organizzazione o di altre cosche. In ogni caso, non può escludersi che le ragioni che portarono all’assassinio dei predetti personaggi siano rimaste in parte ignote, per essere effettivamente conosciute soltanto dal RIINA e, forse da AGATE Mariano e MESSINA Francesco.

D’altra parte, depone a favore del diretto coinvolgimento del RIINA nel duplice omicidio in trattazione l’iniziale intenzione dell’AGATE di consentire il ritrovamento dei cadaveri e la loro degna sepoltura, fatto che pare avallare le parole del SINACORI secondo cui ai Mazaresi dispiacque dovere uccidere Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, ma non poterono esimersi dal commetterlo dato che l’ordine proveniva dallo stesso capo supremo dell’organizzazione.

Le dichiarazioni del SINACORI in parola hanno ricevuto una sostanziale conferma altresì nelle parole del FERRO, il quale all’udienza del 29 ottobre 1998 ha affermato che conosceva Vincenzo D’AMICO fin dal 1976, quando erano stati entrambi detenuti, e ne aveva un ottimo ricordo. Pertanto, anche pur non sapendo esattamente i motivi per i quali il rappresentante della cosca di Marsala fu assassinato, si è detto certo che fu una “grandissima tragedia” e che a metterla fu il MILAZZO. Il collaboratore alcamese ha aggiunto che della faccenda dell’omicidio di Vincenzo D’AMICO ne parlarono una volta nel luglio del 1992, quando, in seguito alla soppressione dello stesso MILAZZO, il FERRO divenne reggente del mandamento di Alcamo. In quell’occasione il CALABRÒ confidò al RIINA che D’AMICO Vincenzo aveva parlato bene del boss corleonese, dicendo che era una persona equilibrata. Il RIINA commentò che almeno in quel giudizio era stato onesto; in codesto frangente venne anche fatto un accenno al fatto che il D’AMICO era stato visto uscire dalla casa della moglie dell’EVOLA di notte.

Infine, il convincimento del SINACORI secondo cui la ragione principale dell’omicidio fu l’accusa del MILAZZO ha trovato un ulteriore importante riscontro logico nel fatto che, sebbene Gaetano D’AMICO fosse stato accusato dell’appropriazione indebita di ingenti somme di denaro di pertinenza di “cosa nostra”, il PATTI, il SINACORI e il FERRO hanno concordemente affermato che egli fu ucciso soprattutto a causa del suo legame di parentela con il soppresso rappresentante della cosca marsalese e per il conseguente timore che tentasse di organizzare una vendetta. Ora, è evidente che, se gli addebiti sopra riportati avessero avuto un reale peso nella decisione di ammazzare i fratelli D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, certamente i collaboratori non avrebbero insistito più volte, e concordemente, nel sostenere che la morte di Gaetano D’AMICO fu dovuta alla sua parentela con Vincenzo. L’evidente contraddizione logica in cui è incorso il PATTI nella circostanza, del resto, costituisce un ulteriore riprova della sua totale lealtà e genuinità da un lato e del fatto che nell’occasione in esame egli fu usato dai Mazaresi per conseguire più facilmente i loro scopi e per attirare dalla loro parte un soggetto di sicura efficienza e affidabilità.

Alla luce delle risultanze probatorie acquisite, invece, deve reputarsi che certamente i fratelli D’AMICO non si arricchirono con denaro sottratto alla cassa dell’associazione mafiosa, tenuto conto che gli incrementi patrimoniali loro e dei loro congiunti furono di entità complessivamente modesta e in parte dovuti a donazioni di familiari. In particolare, dai registri immobiliari sono emersi i seguenti atti di compravendita a nome dei fratelli Gaetano e Francesco D’AMICO:

– il 28 marzo 1978 (n.1947 rep e n.623 raccolta): PARRINELLO Maria Manuela, nata a Marsala il18 agosto 1960 (moglie di Gaetano D’AMICO) acquistò da LICARI Giuseppa uno spezzone di terreno esteso are3 e centiare 89 in contrada Fossarunza di Marsala per il prezzo di £.700.000;

– il 7 giugno 1988 (n.2692 rep. e 833 raccolta): D’AMICO Gaetano e PARRINELLO Maria Manuela -in qualità di legittimi rappresentanti della figlia minore Luana Manuela- contestualmente hanno accettato per conto della figlia la donazione di £.20.000.000 da parte del nonno PARRINELLO Francesco e acquistato, sempre per conto della medesima, da MONTALTO Caterina un fabbricato terrano di tipo rurale in contrada Baggianotto di Petrosino composto di sette vani e con annesso spezzone di terreno delle dimensioni di mq.1.024 circa per il prezzo di £.20.000.000;

– il 19 giugno 1989 (n.6182 rep. e 1782 raccolta): PARRINELLO Maria Manuela ha acquistato da MARINO Michele Antonino un fabbricato rurale terrano di vecchissima costruzione e in pessime condizioni statiche in contrada Baggianotto di Petrosino composto di due vani, una pennata e un recinto con annesso un piccolo spezzone di terreno, il tutto occupante la superficie di are 5 per il prezzo di £.5.000.000;

– il 7 marzo 1990 (n.8547 rep. e 2562 raccolta): PARRINELLO Maria Manuela ha venduto a CRUCITTI Enrico un vecchio fabbricato terrano sito in Marsala, in via Trento n.14 composto di cinque vani e accessori e con annesso piccolo spezzone di terreno adiacente alla suddetta via Trento, bene pervenutole per successione ereditaria dalla nonna materna CRUCITTI Fortunata Maria, deceduta in Marsala il 9 dicembre 1977, per il prezzo di £.21.000.000;

– il 25 marzo 1992 (n.13.842 rep. e 4609 raccolta) PARRINELLO Maria Manuela ha acquistato da MANNONE Carmela un vecchio fabbricato rurale sito in contrada Ciavolo di Marsala in pessime condizioni composto da quattro vani a piano terra e due piccoli vani al primo piano, con annesso un piccolo spezzone di terreno e occupanti in complesso la superficie di mq.180 circa per il prezzo di £.30.000.000;

– il 21 aprile 1992 (n.14.062 rep. e 4693 raccolta): PARRINELLO Maria Manuela ha acquistato da TITONE Giuseppe Francesco due spezzoni di terreno siti in contrada Ciavolo di Marsala estesi complessivamente are 26 e centiare 16 per il prezzo complessivo di £.8.700.000;

– il 6 maggio 1992 (n. 14198 rep e 4730 raccolta): PARRINELLO Maria Manuela ha venduto a LOMBARDO Francesca Concetta e ai di lei figli PARRINELLO Giacomo e PARRINELLO Sebastiano Alberto uno spezzone di terreno esteso are 24 e centiare 30 adiacente alla suddetta via Trento, bene pervenutole per successione ereditaria dalla nonna materna CRUCITTI Fortunata Maria, deceduta in Marsala il 9 dicembre 1977, per il prezzo di £.17.500.000 (credo sia in parte edificabile), nonché alla sola LOMBARDO uno spezzone adiacente al precedente per il corrispettivo di £.2.700.000;

– il 14 aprile 1988 (n. 2164 rep. e 669 raccolta): D’AMICO Francesco e la moglie CARADONNA Leonarda hanno acquistato da Vito e Giuseppa LICARI uno spezzone di terreno sito nel territorio di Marsala, contrada Fossarunza, esteso are 11 e centiare 64 per il prezzo di £.1.900.000;

– il 6 marzo 1989 (n.5020 rep. e 1555 raccolta): D’AMICO Francesco ha acquistato da CATALANO Giovanna un fabbricato terrano sito in territorio di Marsala, nella contrada Fossarunza, composto di quattro vani e accessori e con annessi un vano deposito e uno spezzone di terreno occupanti complessivamente la superficie di mq.604 per il prezzo di £.40.000.000

– 8 maggio 1992 (n.14211 rep. e 4734 raccolta): D’AMICO Francesco ha acquistatoda Vincenzo TRANCHIDA (quest’ultimo in qualità di procuratore speciale dello zio Giacomo VACCARI) un fondo rustico sito in contrada Ricalcata di Salemi, esteso ettari 4, are 72 e centiare 80 per il prezzo di £.45.180.000, nonché un appezzamento di terreno ubicato nella medesima contrada ed esteso are 77 e centiare 60 per il corrispettivo di £.7.415.000. (cfr. doc. 30 prodotto dal P.M.).

Ora, è evidente che i riportati incrementi immobiliari, complessivamente modesti, non sono di rilevanza tale da giustificare appropriazioni indebite continuate per anni ai danni delle cosche del mandamento di Mazara del Vallo, tenuto anche conto del rischio che una siffatta condotta comportava per chi la tenesse, specie se lo faceva senza alcuna cautela, come dal racconto del PATTI parrebbe fosse accaduto.

A parere di questa Corte, invece, deve ritenersi che Vincenzo D’AMICO fosse effettivamente uno dei responsabili, in qualità di mandante, nell’attentato al padre del PATTI, fatto che fu uno dei motivi secondari che portarono alla soppressione del boss marsalese. Di quest’ultima circostanza, si è mostrato certo il PATTI, mentre il SINACORI ha propugnato la tesi opposta, sulla base della conoscenza che egli aveva dell’interessato.

Il 14 luglio 1986 il Maresciallo Carlo LOMBARDO, che comandava la Stazione CC. di San Filippo a Marsala, ricevette la comunicazione che Pietro PATTI era stato attinto da colpi d’arma da fuoco.

Il graduato svolse le indagini sul fatto, accertando che la vittima, il quale faceva il guardiano ai pali in aperta campagna di un elettrodotto in costruzione da Partanna a Trapani per conto della ditta “Angelo Marinelli S.p.A.” che il 1 luglio 1986 ne aveva chiesto nominativamente l’avviamento al lavoro nel cantiere sito in via Salemi n.103 a Marsala fino alla fine dei lavori prevista per il successivo mesi di ottobre (cfr. doc.2 prodotto dal P.M.).

Pietro PATTI dichiarò che alle ore 22,30 circa del 14 luglio 1986, egli era sdraiato a riposare sul sedile posteriore di una Mini Minor sotto al pilone n.9 del costruendo elettrodotto, quando sentì due colpi in rapida successione che colpirono la parte centrale e posteriore sinistra della macchina, interessando anche la ruota anteriore. Dapprima si acquattò all’interno dell’abitacolo, poi si rifugiò in un casotto lì vicino, da dove chiamò dal radiotelefono un collega che lo esortò a scappare per salvarsi. A quel punto ritornò all’automobile, la mise in moto e si allontanò, proprio nel momento in cui un altro colpo attinse la ruota posteriore destra. Il fuggiasco si diresse alla volta di un ovile le cui luci aveva visto in lontananza, trovandovi un guardiano, che avvertì telefonicamente il proprietario dell’ovile stesso, un certo signor ADRAGNA, il quale a sua volta comunicò l’accaduto al Comandante della stazione di Locogrande e si recò sul posto insieme a quest’ultimo. Il PATTI, che non aveva riportato alcuna ferita, non vide nessuno e non udì rumori; non seppe indicare né il lasso di tempo intercorso tra il primo e l’ultimo sparo, né da che direzione venivano i colpi.

Il Maresciallo LOMBARDO ritenne che si trattasse di un’intimidazione. Il responsabile della ditta di Marsala per il quale lavorava, tale MARINELLI, disse che due sindacalisti li avevano sollecitati ad assumere quattro persone, data la carenza di posti di lavoro nella zona. Sebbene egli non avesse bisogno di guardiani, poiché non avevano mai subito danneggiamenti o intimidazioni nel corso dei lavori di installazione dell’elettrodotto, accettò di assumere due persone per chiamata nominativa. Per altro dei quattro individui indicati nominativamente dai sindacalisti, due rinunciarono al posto perché la località dove avrebbero dovuto svolgere la loro attività era lontana oltre venti chilometri e disagiata e uno non aveva automezzi che gli consentissero di raggiungerlo. PATTI Pietro e un altro, invece, accettarono (cfr. deposizione del Maresciallo LOMBARDO resa all’udienza del 15 ottobre 1998).

Orbene, la natura evidentemente intimidatoria dell’atto e la probabile pretesa da parte dei membri della cosca marsalese di scegliere i nominativi dei soggetti da fare assumere dalla società “Marinelli S.p.A.”, unitamente alla risposta data da Vincenzo D’AMICO ad Antonio PATTI quando costui gli chiese spiegazioni (“tu fusti”), consente di formulare due ipotesi. In primo luogo è possibile che il padre dell’odierno collaboratore avesse accettato il lavoro offertogli senza dire nulla al figlio e senza essere stato autorizzato dalla cosca, il cui rappresentante, non credendo che il vecchio potesse avere avuto un comportamento tanto audace, ritenne che il nominativo di Pietro PATTI fosse stato indicato all’ufficio di collocamento dall’odierno collaboratore. In secondo luogo può ipotizzarsi che effettivamente quest’ultimo avesse propugnato l’assunzione del padre all’insaputa dei vertici della “famiglia”. In realtà, non è possibile addivenire a una conclusione definitiva sul reale svolgimento dei fatti relativi all’indicazione nominativa della vittima. Infatti, se da un lato proprio l’indicazione nominativa da parte della ditta delle persone che si intendeva assumere parrebbe deporre a favore di un intervento del dichiarante, dall’altro lato il rifiuto di ben due dei quattro soggetti prescelti potrebbe escludere la circostanza in parola, o comunque indurre a reputare che essi fossero ab origine a conoscenza del mancato gradimento della mafia alla loro assunzione. Per altro, l’esatta ricostruzione dei motivi dell’indicazione nominativa di Pietro PATTI tra le persone da assumere come guardiano non è fondamentale ai fini che ci occupano, atteso che -come si è già sottolineato- è verosimile che Vincenzo D’AMICO se ne fosse adontato e avesse dato ordine di intimidirlo (certamente non di ucciderlo) e ci avesse tenuto a comunicare al suo capo decina che era stato lui, con il suo presunto comportamento indisciplinato, il vero responsabile di quanto era accaduto a suo padre.

Quanto, poi, all’indebita appropriazione da parte di Gaetano D’AMICO del “pizzo” pagato da una azienda di Petrosino che avrebbe dovuto essere diviso tra le cosche di Marsala e Mazara del Vallo, le propalazioni del PATTI e del SINACORI hanno trovato un significativo riscontro logico negli accertamenti del maresciallo SANTOMAURO. Quest’ultimo ha riferito che Petrosino, che prima era stata frazione di Marsala, divenne comune autonomo il 21 luglio 1980, insieme a Triglia Scaletta, prima frazione di Mazara. Nel territorio di Petrosino, in Contrada San Giuliano, c’è un’azienda di calcestruzzi denominata “Edilbelice”, che nel 1991 cedette parte dell’impianto, per un periodo di tre anni, alla “Calcestruzzi ravennate”, facente capo al gruppo FERRUZZI, in cui aveva una posizione predominante Raul GARDINI. In Sicilia, nel 1991 il soggetto a cui era devoluta la direzione della “Calcestruzzi ravennate” era BINI Giovanni, che nel luglio del 1997 e nell’aprile 1998 è stato raggiunto da ordinanze di custodia cautelare per associazione mafiosa (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 28 ottobre 1998).

Ora, la circostanza che il territorio del comune di Petrosino fosse in precedenza ricompreso in parte in quello di Mazara e in parte in quello di Marsala, spiega la circostanza che il “pizzo” pagato dalle aziende ubicate nel nuovo ente fosse suddiviso tra le cosche dei due paesi, mentre la presenza di un’impresa di calcestruzzi induce a ritenere che il ricavato delle estorsioni fosse di importo non trascurabile, e pertanto appetibile per entrambe le “famiglie”.

Infine, le affermazioni del PATTI e del SINACORI sono state sostanzialmente concordi sul ruolo del RIINA e pertanto a tale proposito debbono essere giudicate credibili, anche perché sono state avallate logicamente da altri dati emersi nel corso del dibattimento.

Innanzitutto, le vittime designate dell’omicidio erano personaggi autorevoli all’interno dell’organizzazione mafiosa e addirittura D’AMICO Vincenzo era il rappresentante della cosca di Marsala. Pertanto, la loro soppressione doveva essere decisa dalla commissione provinciale di “cosa nostra”. Tuttavia, dato il ruolo di assoluto dominio del RIINA all’interno dell’associazione e i suoi rapporti particolarmente stretti con AGATE mariano, MESSINA DENARO Francesco e MILAZZO Vincenzo, i tre rappresentanti mandamentali della provincia di Trapani che furono coinvolti nell’eliminazione dei D’AMICO e di CAPRAROTTA è pienamente verosimile che essi abbiano chiesto l’assenso del RIINA prima di porre in esecuzione il loro progetto omicida.

Le affermazioni del PATTI e del SINACORI sono state concordi o comunque riscontrate ab extrinseco anche su molti altri punti, e in particolare:

1) Antonio PATTI ha affermato di essere stato ristretto nel carcere dell’Ucciardone per un certo periodo nel 1987, compreso quello natalizio.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che AGATE Mariano e PATTI Antonio furono codetenuti nel carcere di Palermo dal 22 ottobre al 1 novembre 1987, dal 3 dicembre 1987 al 10 ottobre 1988, dal 30 ottobre 1988 al 9 marzo 1989, dal 28 marzo al 21 aprile 1989, dal 15 luglio al 15 settembre 1989 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 24 maggio 1996 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri 40 imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

2) con riferimento agli obiettivi dell’omicidio, Antonio PATTI ha asserito che in un primo momento AGATE Mariano manifestò di uccidere tutti i membri della “famiglia” di Marsala ad eccezione del collaboratore, ma che successivamente, dietro alle insistenze di quest’ultimo, decise di ammazzare solo coloro che si erano macchiati di colpe (Vincenzo e Gaetano D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA) e chi poteva essere potenzialmente pericoloso in virtù dei suoi rapporti di parentela con le vittime (Francesco D’AMICO).

Vincenzo SINACORI, il quale ha individuato il principale motivo della decisione di uccidere il rappresentante della cosca di Marsala e il suo vice nel presunto sgarro del primo nei confronti del RIINA, ha sostenuto che stabilirono di uccidere anche i suoi fratelli Gaetano e Francesco, in quanto potevano tentare di vendicare l’assassinio di Vincenzo, mentre decisero di risparmiare gli altri nella certezza che essi, avendo capito come si erano svolti i fatti, si sarebbero limitati a prendere atto della situazione, accettandola.

Le dichiarazioni dei collaboratori -sostanzialmente concordi- si sono riscontrate a vicenda, sebbene, anche in questo caso debba ritenersi che il SINACORI sia meglio informato e che la condotta dell’AGATE nei confronti del PATTI sia stata ancora una volta strumentale ad attirarlo dalla sua parte, facendogli credere che i suoi consigli fossero ascoltati.

In ogni caso, la decisione di uccidere i due fratelli di Vincenzo D’AMICO, oltre che essere stata concordemente indicata dai due collaboratori, risponde altresì a logica, in quanto era prevedibile che costoro (e soprattutto Gaetano, che era giudicato dal PATTI particolarmente autorevole e che era addirittura reputato dagli investigatori il capo della “famiglia” di Marsala, a quanto ha riferito l’ispettore PELLEGRINO) avrebbero tentato di vendicare il fratello e quindi dovevano essere uccisi tempestivamente. Del resto, come si è già precisato nell’Introduzione al presente Capitolo, in effetti Gaetano D’AMICO e Angelo LO PRESTI tentarono di organizzare una ritorsione, contattando a tal fine Carlo ZICHITTELLA e offrendogli un’alleanza e finanziamenti.

3) il PATTI ha sostenuto che l’AGATE gli promise che dopo l’assassinio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA egli sarebbe divenuto il reggente della “famiglia” di Marsala, cosa che in effetti avvenne.

Il SINACORI ha confermato sia la promessa al PATTI, sia il fatto che l’impegno fu onorato.

4) Antonio PATTI ha dichiarato che nel periodo natalizio del 1991 egli stesso, MESSINA DENARO Matteo e tutti i membri della cosca di Mazara del Vallo, ad eccezione di Giovanni BASTONE, parteciparono a una cena con il RIINA in una casa verso Tonnarella di Mazara, che egli in seguito individuò. In questa occasione il boss corleonese gli rivolse queste parole: “Antonio, queste spine dobbiamo levarle dal paese di Marsala”, alludendo all’omicidio dei D’AMICO e di Francesco CAPRAROTTA.

Il SINACORI, pur negando di avervi partecipato poiché era in viaggio in Cile con la moglie, ha affermato che la cena in effetti si tenne e che gliene parlò GANCITANO Andrea durante la comune detenzione.

L’asserzione del collaboratore mazarese secondo la quale egli non prese parte alla cosiddetta “cena delle spine” deve essere giudicata attendibile, in quanto da un lato dall’esame del suo passaporto è emerso che egli entrò in Canada il 28 dicembre 1991 (cfr. doc.21 prodotto dal P.M.) e dall’altro lato egli non avrebbe avuto alcun motivo di mentire sul punto, tanto più dopo avere ammesso di avere ricoperto un ruolo di primo piano all’interno della “famiglia” di Mazara del Vallo e di avere partecipato a numerosi omicidi, tra cui quelli in trattazione.

Per converso, è plausibile che il PATTI abbia erroneamente ricordato che l’altro fosse presente, a causa del notevole numero di persone intervenute, dell’importanza del rango del SINACORI e del “presenzialismo” del medesimo, che partecipava in prima persona a tutti i fatti principali di pertinenza della cosca. Del resto, la circostanza che il collaboratore marsalese abbia un ricordo confuso della “mangiata” in parola è dimostrato altresì che egli ha indicato con certezza tra i presenti altresì Giovanni LEONE, il quale invece nel periodo di Natale del 1991 era detenuto, essendo stato arrestato il 20 febbraio 1991 e scarcerato per decorrenza termini il 20 febbraio 1992 (cfr. scheda D.A.P. prodotta dal P.M. il 24 febbraio 2000).

Il Maresciallo SANTOMAURO, infine, ha affermato che l’abitazione in cui si tenne il pranzo di Natale fu identificata in seguito a un sopralluogo a cui partecipò il collaboratore PATTI in un grande edificio su due piani con giardino sito in via Segna 13 di Mazara. Fu altresì appurato che l’immobile era intestato a PARISI Salvatore, nipote acquisito di AGATE Mariano e che il contratto per la fornitura di energia elettrica era intestato al figlio del PARISI. Ha aggiunto altresì di avere appreso dal Commissariato di Mazara che dal 1 agosto 1990 al 31 agosto 1991 esso era stato affittato a Inge KOCH per un canone annuo di £.8.000.000 e che dal 5 dicembre 1991 era stata condotta ad uso abitativo da SCIACCA Giuseppe, nato a Mazara e ivi residente in via Vico n.10; quest’ultimo, che comunque mantenne la residenza in via Vico e non la spostò in via Segna 13, fu arrestato per il delitto di associazione mafiosa nel procedimento cosiddetto “Rino 2” (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché, sub doc.11 prodotto dal P.M., comunicazione cessione fabbricato adibito ad abitazione sito in via Senia, in Contrada mango di Mazara del Vallo da PARISI Salvatore a SCIACCA Giuseppe, in data 6 dicembre 1991).

Inge KOCH ha confermato di avere condotto in locazione dal 1 settembre 1990 al 31 agosto 1991 la villetta appartenente a PARISI Salvatore e di averla lasciata il 12 settembre 1991 in seguito all’acquisto di un immobile proprio. Ha aggiunto che all’inizio del dicembre 1996 rivide il PARISI, il quale le chiese se aveva conservato qualche bolletta ENEL relativa al consumo di energia elettrica della suddetta abitazione. La testimone ha aggiunto che nonostante ella avesse risposto che non ce l’aveva l’uomo ritornò il giorno successivo, portandole un documento da firmare e affermando che era per sua moglie. La donna ha precisato di non ricordare bene il contenuto dell’atto, poiché quel giorno era febbricitante, ma di rammentare comunque che conteneva la dichiarazione che ella era stata nell’abitazione del PARISI un anno in più rispetto al vero e che per questo motivo ella rifiutò di firmare l’atto (cfr. deposizione della KOCH all’udienza del 15 ottobre 1998).

Il dottor Matteo BONANNO, dirigente del Commissariato di Castelvetrano, ha confermato che il villino del PARISI, il quale era nipote di AGATE Mariano, era nella disponibilità di “uomini d’onore” o comunque di soggetti vicini alla mafia, affermando che GARAMELLA Giuseppe, persona legata a MESSINA DENARO Matteo, nella stagione estiva del 1993 soggiornò nel suddetto immobile, dove ricevette le visite di Antonio SCARANO. (cfr. deposizione del BONANNO nell’udienza del 19 gennaio 1998 nel procedimento a carico di AGATE Giuseppe e altri, cosiddetto “Selinus”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Ora, alla luce delle suddette considerazioni, l’identificazione della villetta in cui si tenne la “cena delle spine” con quella intestata al PARISI deve essere ritenuta certa, tenuto conto, oltre che delle indicazioni del PATTI, altresì della contiguità del proprietario alla “famiglia” di Mazara del Vallo, del suo inutile tentativo di convincere la KOCH a sottoscrivere un documento in cui si attestava falsamente che aveva alloggiato nell’immobile più a lungo del vero, della locazione dello stesso a un prestanome, in modo da poterla utilizzare per gli scopi della cosca mazarese. Tali ultimi dati, infatti, costituiscono un significativo elemento di riscontro di carattere logico alle dichiarazioni del collaborante.

5) Antonio PATTI, sempre con riferimento alla “cena delle spine”, ha rivelato che il RIINA fu accompagnato da MESSINA DENARO Matteo a bordo di un’Alfa Romeo “164” di colore bianco.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca il giovane mafioso di Castelvetrano non possedeva un’autovettura del tipo indicato dal collaboratore, ma che GERACI Francesco (il quale all’epoca frequentava assiduamente il MESSINA DENARO: cfr. infra, Parte III – Capo III e Parte IV – Capitolo VI) ne aveva una del medesimo modello e colore (cfr. deposizione del SANTOMAURO, cit., nonché del Maresciallo Renato SCIARRATTA all’udienza del 27 novembre 1997 nel procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato davanti alla Corte d’Assise di Firenze).

6) il PATTI ha affermato che il primo appostamento fnalizzato alla soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA fu eseguito dai sicari nel mobilificio di MESSINA dal quale si vedeva l’ufficio di Mariano AGATE.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che a circa duecento metri in linea d’aria dalla società “Calcestruzzi Mazara S.p.A.” di Mariano AGATE vi era il mobilificio del MESSINA.

Quest’ultimo, attualmente detenuto per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, era un fiancheggiatore della cosca di Mazara del Vallo, i cui membri avevano la disponibilità della villetta intestata allo stesso, nella quale, tra l’altro, fu arrestato il PATTI e in cui trovarono ricovero altri latitanti, tra cui PANDOLFO Vincenzo e MANCIARACINA Andrea.

Avendo la difesa degli imputati contestato la verosimiglianza dell’asserzione del collaboratore secondo la quale AGATE Mariano doveva dare la “battuta” agli uomini del commando posizionato nello spazio antistante il mobilificio MESSINA gettando una sigaretta fuori dalla finestra del suo ufficio nella sede della società “Calcestruzzi Mazara”, questa Corte ha disposto una perizia ai sensi dell’art.507 c.p.p. per accertare la distanza tra i due immobili e verificare se all’epoca dei fatti di causa dal luogo in cui a detta del collaboratore si trovavano i membri del gruppo di fuoco era possibile osservare una persona che compiva movimenti alle finestre dalla società.

Il perito ha affermato che il mobilificio è ubicato in posizione sud-est rispetto alla società di calcestruzzi e i due immobili sono divisi dalla circonvallazione di Mazara, da un canale ricoperto di vegetazione e in parte da canneto e da una strada secondaria che conduce, tra gli altri luoghi, alla seconda azienda.

Ha altresì indicato le distanze precise tra il punto di osservazione ottimale sul piazzale (indicato sulla planimetria con la sigla “P 1”), la porta finestra sul lato sud della calcestruzzi e la più vicina finestra sul lato est, rispettivamente in m.152,3 e 155,3 circa. Ha specificato anche queste due ultime aperture sono site nella stessa stanza, adibita ad ufficio. Il perito ha inoltre precisato che il principale ostacolo alla visuale delle finestre per una persona che si trovi sul piazzale è costituito dal parapetto in muratura della terrazza ubicata al primo piano della società facente capo all’AGATE, che è alto circa cm.84 dal piano di calpestio e si inserisce nel campo di visibilità della porta finestra sul prospetto sud lasciando libera alla vista la sola striscia rettangolare superiore alta circa cm.60. ha infine sottolineato che il prospetto sud dell’edificio della calcestruzzi si trova in posizione quasi parallela rispetto al piazzale antistante il mobilificio MESSINA, mentre quello est è pressochè ortogonale rispetto al punto “P 1”.

Fatte queste premesse, il perito ha risposto al quesito sostenendo che a infissi chiusi non può essere percepito alcun movimento usuale, mentre a infissi aperti, con luce diurna ottimale, possono cogliersi “le variazioni cromatiche prodotte dalla presenza di un individuo di altezza media posto alla porta finestra del prospetto sud dell’edificio, nonché eventuali movimenti marcati, quali sbracciarsi, gesticolare e/o salutare muovendo le braccia, dallo stesso eseguiti approssimativamente dalla linea dello sterno in su, fino a un’altezza di circa cm.60”. Sempre con gli infissi aperti e con luce diurna ottimale, possono cogliersi “le variazioni cromatiche prodotte dalla presenza di un individuo di altezza media che si trovi tra gli stipiti della finestra sul lato est dell’edificio della calcestruzzi eventuali movimenti marcati, quali sbracciarsi, gesticolare o salutare muovendo le braccia, sporgere un braccio, sporgersi quanto più possibile, eseguiti all’incirca dalla vita in su” (cfr. esame dell’Ing. CORSO all’udienza del 7 febbraio 2000, nonché relazione tecnica prodotta al termine dell’audizione e documentazione allegata alla stessa).

Ora, alla luce delle affermazioni del perito ritiene la Corte che il racconto del PATTI sia verosimile, atteso che certamente i membri del primo gruppo di fuoco avrebbero potuto vedere l’AGATE sporgere un braccio per gettare un mozzicone di sigaretta dalla più vicina finestra del prospetto est della calcestruzzi, sita in una stanza adibita ad ufficio, e così mettersi in movimento.

7) il PATTIha dichiarato che in occasione di entrambi i tentativi le vittime designate furono convocate nella sede dell’impresa di Calcestruzzi di Mariano AGATE per discutere della faccenda del “pizzo” dell’impresa di Petrosino.

Il SINACORI (anche se con esclusivo riferimento al giorno del delitto) ha confermato sia che l’appuntamento era nell’impresa di calcestruzzi dell’AGATE, sia che la ragione della convocazione era una somma di denaro che i Marsalesi dovevano alla cosca che guidava il mandamento.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che AGATE Mariano aveva nella sua disponibilità un’azienda di calcestruzzi denominata “Calcestruzzi S.p.A.”, sita sulla via Circonvallazione di Mazara, a circa duecento metri di distanza in linea d’aria dalla sede del mobilificio del MESSINA (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.)

8) il PATTI ha riferito che l’omicidio avvenne di sabato.

L’ispettore Vito PELLEGRINO ha confermato la circostanza, precisando che la scomparsa di D’AMICO Vincenzo fu denunciata domenica 12 gennaio 1992 come avvenuta il giorno prima.

9) Antonio PATTI ha sostenuto che la mattina dell’omicidio vide Vincenzo D’AMICO nel bar “Capriccio” (“ex Spatafora”) mentre aspettava Francesco CAPRAROTTA, il quale era andato dal barbiere a farsi colorare i baffi, aggiungendo che i due uomini si allontanarono insieme a bordo della FIAT Regata del secondo e che il primo aveva una Polo.

L’Ispettore PELLEGRINO nel corso delle indagini compiute nell’immediatezza del delitto ha appurato che:

       la Volkswagen Polo di Vincenzo D’AMICO fu ritrovata da suo fratello Diego in via Mario Nuccio di Marsala (fatto che conferma che il rappresentante della cosca marsalese se ne andò a bordo di un’altra autovettura);

       il bar “Capriccio” era all’angolo tra via Mario Nuccio e via Roma e aveva un ingresso su ciascuna delle due strade (dato che costituisce un riscontro logico alle dichiarazioni del PATTI, atteso che la Polo del D’AMICO era parcheggiata vicino al locale suddetto; del resto, il PELLEGRINO ha riferito che il bar “ex Spatafora” era abitualmente frequentato dai soggetti ritenuti affiliati alla cosca mafiosa di Marsala);

       il barbiere BERTOLINO Andrea gli rivelò che il giorno 11 gennaio verso le ore 7,50 il CAPRAROTTA si era recato nel suo salone per farsi una frizione ai capelli (cfr. dichiarazioni dell’Ispettore PELLEGRINO, cit.).

La riportata propalazione del PATTI secondo cui le due vittime si allontanarono dal bar “Capriccio” con la Fiat Regata del CAPRAROTTA e stata riscontrata dal SINACORI, sotto un duplice profilo. Quest’ultimo collaboratore, in sede di controesame, ha confermato la circostanza, assumendo che i due obiettivi arrivarono alla calcestruzzi insieme a bordo dell’autovettura del CAPRAROTTA. Ha inoltre dichiarato che la mattina del duplice omicidio egli, il GANCITANO e il CAPRAROTTA raggiunsero il villino nella disponibilità di BASTONE (che fu il teatro di entrambi i delitti) a bordo della FIAT Regata della vittima.

Con tali parole, pertanto, il collaboratore Mazarese ha confermato che la predetta autovettura fu utilizzata quanto meno dal suo proprietario per raggiungere la sede della società di calcestruzzi dell’AGATE.

Le concordi caffermazioni dei propalanti, del resto, sono state riscontrate anche dal mancato ritrovamento della FIAT Regata e dalla deposizione dell’Ispettore PELLEGRINO, il quale ha detto che la ANGILERI, moglie del CAPRAROTTA, denunciando la scomparsa del marito domenica 12 gennaio 1991, precisò che il giorno prima si era allontanato di casa a bordo della predetta automobile. Infine, il fatto che la Volkswagen Polo di Vincenzo D’AMICO sia stata ritrovata il giorno stesso della scomparsa costituisce una conferma logica del fatto che le vittime raggiunsero insieme e a bordo della FIAT Regata del CAPRAROTTA il luogo dell’appuntamento con il capo del loro mandamento.

11) il PATTI ha detto che il gruppo di fuoco di cui egli stesse fece parte utilizzò come base operativa la villetta di RISERBATO Antonino.

Il SINACORI sotto questo profilo ha confermato le parole dell’altro collaboratore, asserendo che dopo che un primo commando ebbe compiuto il duplice omicidio nella casa di BASTONE alcuni dei suoi componenti andarono nel villino del RISERBATO, dove li attendeva un altro gruppo di fuoco.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha svolto accertamenti altresì sul villino di RISERBATO Antonino e lo ha individuato in un immobile formalmente intestato alla moglie del predetto imputato, RALLO Giovanna, e ubicato in via Costarica di Mazara. Il predetto verbalizzante ha aggiunto che il villino in questione e la casa facente capo ai BASTONE erano “nella medesima zona”, ma non è stato in grado di indicare a che distanza precisa si trovavano.

12) il PATTI ha rivelato che dopo circa mezz’ora dal suo arrivo nel villino del RISERBATO, giunse Mariano AGATE, il quale riferì che il D’AMICO era stato strangolato e che prima di essere ucciso aveva negato di avere tradito “cosa nostra”, mentre successivamente MESSINA Francesco ebbe a confidargli che egli stesso aveva sparato in faccia a CAPRAROTTA.

Il SINACORI, il quale fu tra gli esecutori materiali del duplice omicidio, ha detto che nel villino del BASTONE dapprima il MESSINA uccise il CAPRAROTTA sparandogli nell’occhio sinistro e successivamente fu strangolato il D’AMICO, il quale, quando AGATE gli chiese che accordi avesse preso con gli Alcamesi, protestò di essersi sempre comportato correttamente e disse che anche loro se ne sarebbero accorti con il tempo.

Come si è visto, il SINACORI ha confermato le propalazioni del PATTI sotto vari profili:

       la circostanza che i gruppi di fuoco erano dislocati in villini diversi;

       il fatto che il duplice omicidio fu commesso in un immobile distinto da quello in cui era il PATTI e a cui si recarono subito AGATE, GANCITANO e lo stesso SINACORI;

       la disponibilità in capo a RISERBATO Antonino di quest’ultima villetta;

       l’uccisione del CAPRAROTTA con un colpo in viso e lo strangolamento di Vincenzo D’AMICO;

       il deciso diniego di quest’ultimo nel corso del breve interrogatorio precedente al suo omicidio di avere mai tradito “cosa nostra” o comunque tenuto comportamenti scorretti.

13) il PATTI ha dichiarato che Francesco MESSINA e Andrea MANCIARACINA successivamente gli rivelarono che Vincenzo D’AMICO fu assassinato nel villino intestato al collaboratore stesso, mentre il CAPRAROTTA fu ucciso in un villino a Tonnarella, che non ha saputo dire a chi appartenesse. Ha descritto quest’ultimo immobile dicendo che aveva una palma fuori dall’entrata e all’ingresso una veranda a cui si accedeva tramite scalini, che una volta acceduti nell’immobile vi era una cucina e una sala da pranzo collegata alla prima, due bagni, di cui uno dietro alla cucina, due camerette e una stanza da letto matrimoniale.

Il SINACORI ha, invece, sostenuto che le due vittime furono entrambe strangolate nella villetta nella disponibilità del BASTONE.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato l’immobile in cui, a detta del PATTI, fu ucciso il CAPRAROTTA, tramite un sopralluogo a cui partecipò anche il predetto collaboratore. Si trattava di una villetta sita in via Ostia n.27 a Mazara e fu acquistata il 16 settembre 1977 e intestata a BASTONE Giuseppe e Francesco, fratelli di Giovanni. Il contratto di fornitura di energia elettrica era intestato a VASSALLO Vincenza, madre dei tre fratelli ed era ancora attivo nel 1995. La disponibilità dell’edificio in capo alla famiglia BASTONE è emersa altresì da altri documenti: da un atto di notorietà era emerso che la casa apparteneva a BASTONE Giuseppe, mentre da una richiesta di sequestro conservativo fatta dal Banco di Sicilia risultava che lo stesso sarebbe stato di proprietà di BASTONE Francesco, debitore nei confronti della Banca a seguito di una fideiussione firmata in favore del centro carni BASTONE-BURZOTTA. Nel gennaio 1992 non risultava affittato (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché i seguenti documenti, sub “doc.12” prodotto dal P.M.: a) atto di acquisto da parte di BASTONE Giuseppe e BASTONE Francesco, in data 24 agosto 1977, di uno spezzone di terreno agricolo sito in territorio di Mazara del Vallo, contrada Sicomo -n. rep.15.600, n. raccolta 3580 notaio BARRACCO; b) dichiarazione di avere costruito sul predetto un fabbricato di 186 mq. circa ultimato nel 1980 e abitabile alla data della dichiarazione, fatta il 20 ottobre 1985 al comune di Milano; c) autorizzazione a procedere a sequestro conservativo emessa il 26 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Marsala, a favore del Banco di Sicilia, sede di Trapani e contro BASTONE Francesco, avente ad oggetto i beni immobili di proprietà di quest’ultimo fino alla concorrenza della somma di £.300.000.000, a causa di debiti contratti con l’istituto di credito dalla “Centro carne BASTONE e BURZOTTA s.r.l.” di cui BASTONE Francesco era fideiussore).

A giudizio di questa Corte, la versione del SINACORI deve essere giudicata più attendibile, perché egli prese personalmente parte all’omicidio e dunque verosimilmente ha un ricordo più vivido anche dei particolari secondari dello stesso, mentre il PATTI, come si è già avuto modo di precisare varie volte, ha una memoria essenzialmente fotografica, tale da consentirgli un ricordo estremamente preciso dei fatti a cui ha personalmente assistito, ma da fare sì che spesso sia impreciso su quelli raccontatigli, specie se non attengano, come nel caso in esame, a vicende molto importanti. Del resto, le parole del SINACORI trovano un riscontro logico nella considerazione che sarebbe stato incongruo uccidere le due vittime designate in luoghi diversi, atteso che ciò da un lato avrebbe comportato la necessità di dividere in più gruppi gli esecutori materiali, rischiando di metterli in difficoltà nel caso che gli obiettivi reagissero e dall’altro lato ciò avrebbe imposto di trasportare il cadavere del primo soggetto ucciso fino al luogo della soppressione del secondo, aumentando in modo considerevole la pericolosità dell’operazione e le possibilità di essere individuati, anche per caso.

14) il PATTI ha dichiarato che quando andò ad avvisare gli uomini che erano in attesa nella villetta del RISERBATO che Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA erano stati eliminati, Mariano AGATE mandò il secondo gruppo di fuoco a Marsala per uccidere Gaetano D’AMICO.

Il SINACORI ha confermato puntualmente la circostanza, asserendo che, dopo la soppressione dei due predetti soggetti, egli stesso, l’AGATE e GANCITANO Andrea andarono nel villino intestato al RISERBATO dove li aspettava un secondo gruppo di fuoco, composto da MANCIARACINA Andrea, MILAZZO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo e PATTI Antonio, che doveva andare a Marsala a eliminare Gaetano D’AMICO.

15) il PATTI ha sostenuto che partirono tre macchine per l’azione: egli fece da battistrada con una FIAT Uno targata “PA” che in quell’epoca aveva a sua disposizione; Davide RISERBATO si mise alla guida di una Peugeot rossa a quattro porte rubata, sulla quale salì altresì MESSINA DENARO Matteo; MANCIARACINA Andrea andò insieme a MILAZZO sulla FIAT Uno bianca intestata alla madre.

Il SINACORI dal canto suo ha asserito che partirono verso Marsala con tre automobili: il PATTI da solo su una vettura; egli, MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea e MILAZZO Vincenzo a bordo di una Peugeot rossa rubata e MANCIARACINA Andrea su una FIAT Uno o una FIAT 127 bianca intestata a sua madre.

Quanto alla Peugeot rossa rubata, il verbalizzante Vincenzo MARINO ha riferito che l’autovettura di tale marca e colore tg. TP-342927 di proprietà di DI GIROLAMO Giuseppe, poi ritrovata, fu oggetto di furto il 9 gennaio 1991 a Marsala, verso le ore 14,30, vicino al bar “Timone” (cfr. deposizione del MARINO all’udienza del 14 ottobre 1998).

Con riferimento all’autovettura nella disponibilità di Andrea MANCIARACINA, ma intestata a sua madre (una FIAT Uno bianca secondo il PATTI e una FIAT Uno o una FIAT 127 bianca, a detta del SINACORI), il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che all’epoca dei fatti la madre dell’imputato suddetto, BULONE (come da pronuncia) Teresa, era proprietaria della FIAT Uno di colore bianco targata TP.367148 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Mentre le propalazioni dei collaboratori sono state perfettamente concordi sul numero e sul tipo delle autovetture che parteciparono al fallito tentativo di assassinare Gaetano D’AMICO l’11 gennaio 1991, non lo sono state in ordine alla composizione del gruppo di fuoco, atteso che il PATTI vi ha ricompreso sé stesso, MANCIARACINA Andrea, RISERBATO Davide, MESSINA DENARO Matteo e MILAZZO Vincenzo, mentre SINACORI ha detto che ne facevano parte egli, il PATTI, il GANCITANO, il MANCIARACINA, il MESSINA DENARO e il MILAZZO ed escludendo che ci fosse il RISERBATO.

A giudizio di questa Corte deve essere ritenuta attendibile la versione del SINACORI. Infatti, sarebbe poco plausibile che AGATE non avesse incluso tra i soggetti a cui era affidato il compito -delicatissimo e fondamentale ai suoi fini strategici- di assassinare Gaetano D’AMICO lo stesso giorno del fratello i due killer più esperti e affidabili della sua “famiglia”, lo stesso SINACORI e il GANCITANO, e avesse sostanzialmente affidato il compito a soggetti di altri mandamenti, quali MILAZZO Vincenzo e MESSINA DENARO Matteo, inviando per converso a Marsala Davide RISERBATO (che allora era soprattutto l’autista del GANCITANO e non era un personaggio di spicco della cosca) e Andrea MANCIARACINA (il quale, al contrario era già molto autorevole, ma non aveva molta esperienza come killer).

D’altra parte, il PATTI ha incluso il SINACORI e il GANCITANO nel gruppo di fuoco che il giorno precedente il duplice omicidio attese invano la “battuta” di AGATE per tendere il primo agguato a Vincenzo D’AMICO e CAPRAROTTA, insieme a MESSINA DENARO Matteo, RISERBATO Davide e a se stesso, mentre il SINACORI non ha accennato a tale fase dell’azione, con la conseguenza che deve reputarsi che non vi abbia partecipato. A parere di questa Corte è, pertanto, verosimile che il collaboratore abbia sovrapposto le due fasi dell’azione e parzialmente confuso gli uomini che presero parte alle stesse, inserendo nel commando del 10 gennaio persone che invece si recarono a Marsala il giorno successivo.

Qualora si ritenga esatta la versione del SINACORI deve escludersi la presenza del RISERBATO, in quanto sarebbe stato assurdo e pericoloso (dato che in tal modo si sarebbe rischiato di richiamare l’attenzione) recarsi a Marsala in sei, dato che fin dall’inizio si sapeva che per il ritorno era disponibile soltanto la FIAT Uno della madre del MANCIARACINA.

In ogni caso, entrambi i collaboratori hanno concordato sulla presenza del PATTI, del MILAZZO, di MESSINA DENARO Matteo e di MANCIARACINA Andrea.

16) il PATTI ha affermato che il suo compito era quello di rintracciare il D’AMICO e che pertanto lasciò i complici al porticciolo di Marsala, dove erano sempre posteggiate varie autovetture e pertanto non vi era il rischio di essere notati, e si recò al vicino bar “Timone”, dove l’obiettivo stava spesso, per vedere se lo trovava e portare la battuta.

Il SINACORI ha confermato che il Mrsalese andò a cercare la vittima designata, mentre gli altri membri del commando rimasero in attesa al porticciolo, che era di fronte al bar dove avrebbe dovuto trovarsi il D’AMICO, fingendo di essere intenti ciascuno a qualche occupazione diversa.

Deve infine ritenersi certa la presenza del MILAZZO, non solo perché affermata da entrambi i collaboratori, ma anche in virtù del fatto che egli, in quanto rappresentante di Alcamo, aveva un interesse diretto all’omicidio dei fratelli D’AMICO e di CAPRAROTTA, dato che uno degli addebiti mossi agli obiettivi fu per l’appunto di avere intrattenuto rapporti con gli esponenti della cosca dei GRECO, all’epoca in guerra con la locale “famiglia” di “cosa nostra”. Inoltre egli era membro della commissione provinciale di quest’ultima associazione, ovvero dell’organismo che teoricamente avrebbe dovuto deliberare l’omicidio degli affiliati.

17) il PATTI disse che durante le sue infruttuose ricerche della vittima designata, ogni tanto ritornava dai complici per ragguagliarli della situazione. Dato che a un certo punto non li vide più, si preoccupò e nel tentativo di ritrovarli compì alcuni giri nelle strade sterrate nei paraggi, scorgendo la Peugeot 5 abbandonata; non essendo riuscito a trovare i complici, alle ore 12,00 circa tornò alla villetta di RISERBATO Antonino, dove c’era AGATE, il quale gli riferì che gli altri se ne erano dovuti andare poiché erano stati notati da una persona, che aveva riconosciuto nella Peugeot 205 l’autovettura che gli era stata rubata.

Il SINACORI ha affermato che rimasero al porticciolo di Marsala dalle 10,00 o 10,30 a mezzogiorno circa. Ha aggiunto che a un certo punto, mentre stavano attendendo che il PATTI portasse loro la “battuta”, notarono due persone che dapprima guardarono attentamente la Peugeot rossa e poi corsero verso una cabina telefonica, entrandovi. Essi partirono immediatamente con entrambe le macchine, abbandonarono l’autovettura rubata a Petrosino e ritornarono a Mazara sull’autovettura di MANCIARACINA Andrea, passando per altro per casa di Gaetano D’AMICO -che allora a Torre Sibilina, a Marsala- per vedere se potevano ucciderlo lì.

Maurizio DI GIROLAMO, proprietario della Peugeot rossa e suo padre Giuseppe DI GIROLAMO hanno dichiarato che due giorni dopo il furto il giovane vide un’automobile che gli pareva la sua sul lungomare di Marsala vicino il porticciolo e dopo avere accertato che si trattava effettivamente dello stesso veicolo avvertì il padre, tornando a casa o telefonando da una vicina cabina telefonica. Quando fece ritorno al porticciolo insieme al padre e alla Polizia, non trovò più la macchina. In seguito suo padre gli disse la Peugeot 5 era stata ritrovata nuovamente in una traversa del lungomare (cfr. deposizioni di Maurizio e Giuseppe DI GIROLAMO all’udienza del 15 ottobre 1998, confermate dal verbalizzante Vincenzo MARINO, cit.).

18) il PATTI ha detto che in un primo momento, quando riteneva che riuscissero a uccidere quel giorno anche Gaetano D’AMICO, l’AGATE ordinò di mettere i cadaveri di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA nel bagagliaio della FIAT Regata del secondo e di abbandonare il mezzo in una zona di campagna vicino a Salemi, in quanto voleva che le loro famiglie trovassero i corpi e potessero dare loro degna sepoltura. Infatti, là vicino vi era il distributore di benzina in cui lavorava un certo “Simone”, parente del CAPRAROTTA, e proprio di fronte al rifornimento c’era un ovile in cui quest’ultimo teneva le sue pecore.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, assumendo che i corpi furono abbandonati, occultati dentro il bagagliaio della Regata, alla periferia di Marsala, in via Salemi vicino un distributore di benzina, in quanto l’AGATE per riguardo ai parenti delle vittime voleva che i corpi fossero ritrovati.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato la pompa di benzina era in contrada Chitarra, sulla strada che congiunge Marsala a Salemi e che il suo titolare era un tale SAMMARTANO, il quale sentito a sommarie informazioni, aveva escluso di avere notato una macchina nelle vicinanze del distributore di benzina. Ha appurato altresì che a circa un chilometro dal predetto distributore vi era una stalla appartenente a tale LOMBARDO, il cui fratello era socio di CAPRAROTTA Francesco nell’allevamento di pecore. Ha specificato infine che nella medesima zona fu effettuato un altro accertamento a riscontro delle dichiarazioni di Leonardo CANINO, il quale, prima dell’inizio della collaborazione del PATTI, aveva dichiarato che in quella località, vicino al distributore e alla stalla del LOMBARDO era stata vista la macchina.

Tale ultimo fatto riscontra logicamente le parole del PATTI relative alla rapida propagazione della notizia, dovuta all’effettivo immediato ritrovamento dell’autovettura con le vittime a bordo. Del resto, la circostanza che la FIAT Regata contenente i cadaveri sia stata notata quasi subito è pienamente plausibile, atteso che il distributore era ubicato in una zona di campagna e che pertanto era pressochè inevitabile che la sosta prolungata di un’autovettura -specie se conosciuta, come era probabilmente quella del CAPRAROTTA, il quale aveva un ovile non lontano- fosse presto notata.

19) il PATTI ha affermato che, quando venne a conoscenza del fallimento del tentativo di ammazzare Gaetano D’AMICO, l’AGATE decise di fare in modo che i cadaveri non fossero ritrovati, per timore che quest’ultimo comprendesse chiaramente quanto era accaduto e organizzasse una vendetta.

Il SINACORI ha confermato che l’AGATE, non essendo stato possibile uccidere Gaetano D’AMICO e temendo una reazione di quest’ultimo, ordinò ai presenti di andare a recuperare la FIAT Regata con i cadaveri a bordo e di nasconderla in modo che non venisse ritrovata.

20) il PATTI ha affermato che anche prima del duplice omicidio in trattazione D’AMICO Francesco era controllato da MILAZZO Vincenzo, in vista della sua già decisa eliminazione e che dopo l’assassinio del fratello lo fu anche da PATTI stesso e dal TITONE.

Il SINACORI ha confermato che era stato dato l’ordine di controllare Francesco D’AMICO nella sua casa di campagna.

22) il PATTI ha dichiarato che il giorno successivo al delitto portò TITONE all’Hopps Hotel di Mazara del Vallo, dove il BASTONE era proprietario di un appartamento; in quel frangente l’AGATE, alla presenza del BASTONE, del BRUNO, del TAMBURELLO e di MANCIARACINA Andrea lo mise al corrente del fatto che l’omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA era stato deciso e perpetrato da “cosa nostra”.

Il SINACORI ha confermato che il TITONE fu avvisato del reale svolgimento dei fatti solo dopo il duplice omicidio perché se ne temeva il legame con il D’AMICO, ma ha individuato il luogo in cui l’AGATE lo informò nel villino di RISERBATO Antonino, alla presenza sua e del PATTI.

Sebbene i due collaboratori abbiano reso versioni parzialmente diverse sul punto, essi sono stati nondimeno concordi nell’affermare che TITONE fu il primo dei marsalesi ad essere informato dell’accaduto dopo PATTI e che lo fu solo dopo l’esecuzione del progetto omicidiario, in quanto si temevano le sue reazioni a causa del suo forte legame con Vincenzo D’AMICO.

Del resto, quest’ultima circostanza, che cioè TITONE fosse il pupillo del rappresentante della cosca di Marsala, oltre ad essere stata sempre affermata dal PATTI, dal GIACALONE e dal SINACORI, è stata confermata anche dalla vedova del TITONE, Cristina CULICCHIA, la quale ha più volte sottolineato il rapporto di affetto quasi filiale e paterno che legava i due uomini da moltissimi anni (cfr. deposizione della CULICCHIA nel processo a carico di Antonio PATTI + 40, cit.).

22) il PATTI ha dichiarato che il TITONE fu informato delle reali modalità dell’omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA nell’appartamento del BASTONE all’“Hopps Hotel”.

Il MarescialloSANTOMAURO ha accertato che il BASTONE era titolare di un appartamento al quinto piano dell’hotel e lo ha individuato nel corso di un sopralluogo condotto insieme al PATTI (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 29 ottobre 1998).

23) all’epoca del duplice omicidio di CAPRAROTTA Francesco e D’AMICO Vincenzo tutti i soggetti chiamati in causa dai collaboratori erano liberi (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e da Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i due collaboratori hanno reso versioni dell’accaduto tra loro spesso coincidenti e comunque complessivamente compatibili logicamente, anche laddove hanno avuto ad oggetto circostanze su cui l’altro dichiarante non si è soffermato (come nel caso della materiale soppressione dei due boss, che PATTI ha appreso de relato, e la decisione e l’esecuzione della soppressione dei cadaveri per evitarne l’immediato ritrovamento).

Deve per altro evidenziarsi che i due dichiaranti, come si è già ripetutamente sottolineato, mentre hanno fornito resoconti largamente convergenti sulle causali e la dinamica generale del fatto, hanno quasi sempre indicato in modo contrastante i nominativi le persone che parteciparono alle singole fasi dell’azione.

Sulla cosiddetta “cena delle spine” ci si è già soffermati, cosicchè in questa sede si avrà riguardo soltanto agli altri episodi, e in particolare:

a) al primo tentativo di uccidere le due vittime, a detta del PATTI, presero parte lo stesso collaboratore, MESSINA DENARO Matteo, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea e RISERBATO Davide. Il SINACORI, invece, non ha neppure fatto cenno a questo episodio, escludendo in tal modo implicitamente ogni suo coinvolgimento.

b) quanto alle persone che erano nella sede della società di calcestruzzi all’arrivo del D’AMICO e del CAPRAROTTA, il SINACORI, che era presente, ha riferito che c’erano, oltre a lui, l’AGATE, il GANCITANO e MANCIARACINA Vito. Il PATTI, il quale ha appreso la circostanza de relato da MESSINA Francesco e MANCIARACINA Andrea, ha indicato come presenti l’AGATE, MANCIARACINA Vito, BRUNO Calcedonio e GONDOLA Vito.  

c) il PATTI ha sostenuto che dopo il duplice omicidio, il solo AGATE si recò nel villino di RISERBATO Antonino a portare la notizia al secondo gruppo di fuoco, mentre il SINACORI ha sostenuto che egli e il GANCITANO accompagnarono il capo mandamento.

d) il collaboratore di Marsala ha affermato che nel villino del RISERBATO c’erano, oltre a lui, MILAZZO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo, RISERBATO Antonino, RISERBATO Davide; al contrario, non ha nominato MANCIARACINA Andrea, che ha successivamente indicato tra i presenti nel commando che si recò a Marsala a cercare di uccidere Gaetano D’AMICO. Il SINACORI ha indicato i presenti in MILAZZO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio e MANCIARACINA Andrea.

e) quanto al commando che si recò a Marsala a cercare Gaetano D’AMICO, il PATTI ha dichiarato che ne fecero parte lui stesso, MESSINA DENARO Matteo, MANCIARACINA Andrea, MILAZZO Vincenzo e RISERBATO Davide. Il SINACORI, invece, ha inserito nel gruppo di fuoco se stesso, il PATTI, GANCITANO Andrea, MESSINA DENARO Matteo, MILAZZO Vincenzo e MANCIARACINA Andrea.

f) il PATTI e il SINACORI, pur avendo affermato concordemente che dopo il fallito tentativo di uccidere Gaetano D’AMICO Mariano AGATE ordinò ai presenti di occultare i cadaveri di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, hanno indicato i soggetti coinvolti in maniera parzialmente diversa. Il primo, infatti, ha asserito che c’erano il SINACORI, il BURZOTTA e il BRUNO, mentre il secondo ha identificato coloro che provvidero a sopprimere i cadaveri in se stesso, MESSINA Francesco, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea e, forse, BURZOTTA Diego.  

g) il PATTI e il SINACORI hanno fornito versioni contrastanti sul luogo in cui l’AGATE informò il TITONE dei retroscena della scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, nonché sull’identità dei presenti. Infatti, il primo collaboratore ha sostenuto che l’incontro avvenne all’Hopps Hotel nell’appartamento del BASTONE alla presenza di quest’ultimo, del BRUNO e del TAMBURELLO, mentre il secondo ha affermato che si verificò nel villino del RISERBATO alla presenza dei soli PATTI e SINACORI.

Orbene, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso del dibattimento (che consistono essenzialmente nelle propalazioni dei due collaboratori), non è possibile risolvere in modo tranquillizzante i sopra menzionati contrasti tra il PATTI e il SINACORI. Non vi è dubbio che le discordanze sopra evidenziate non siano idonee a inficiare la generale attendibilità dei due propalanti, attesa la vasta mole di riscontri tra le loro dichiarazioni, sia incrociati, sia conseguenti ai numerosi accertamenti degli investigatori, condotti tanto nell’immediatezza dei fatti, quanto in seguito alle loro dichiarazioni. Tuttavia, non può non evidenziarsi che indubbiamente nel duplice omicidio in esame i ricordi dei due collaboratori (e, a giudizio di questa Corte, soprattutto del PATTI per le ragioni già evidenziate) non sono abbastanza nitidi da consentire una chiara e precisa ricostruzione dello specifico contributo che molti degli imputati ha fornito alla realizzazione dell’evento.    

Alla luce delle sopra riportate considerazioni in ordine alla loro generica attendibilità, per altro, gli imputati debbono essere dichiarati responsabili del duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo e del furto dell’autovettura Peugeot 5 di proprietà di DI GIROLAMO Giuseppe, nonché, il solo SINACORI di quello di soppressione dei cadaveri delle vittime.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sul duplice omicidio, in quanto i due collaboratori sono stati concordi sul fatto che il CAPRAROTTA fu assassinato mediante l’utilizzo di armi e i due cadaveri non sono stati mai ritrovati.

Il furto dell’autovettura del DI GIROLAMO, poi, fu finalizzato alla soppressione di Gaetano D’AMICO subito dopo quella del fratello, come comprovano non solo le parole dei collaboratori, ma la circostanza che il furto avvenne due giorni prima del tentativo di omicidio e che venne dapprima notata dall’interessato al porticciolo di Marsala, poi nuovamente perduta di vista e quindi definitivamente ritrovata il giorno stesso, con modalità, quindi, perfettamente conformi a quelle narrate dal PATTI e dal SINACORI.

Le circostanze del furto avvenuto mentre la Peugeot era parcheggiata sulla pubblica via con le chiavi di accensione inserite (e pertanto esposta alla pubblica fede), furono tali da integrare l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p..

Deve essere altresì ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p., tenuto conto da un lato della certa partecipazione dei due collaboratori, del RIINA, dell’AGATE e del MESSINA, nonchè della complessità dell’organizzazione e delle modalità esecutive del delitto che richiedevano certamente la presenza di altre persone.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tanto il PATTI quanto il SINACORI hanno ammesso di essere a conoscenza del progetto omicidiario da lungo tempo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

AGATE MARIANO

AGATE Mariano è stato imputato dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per l’assassinio del secondo, di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO e di soppressione dei cadaveri delle vittime.

Sia il PATTI che il SINACORI hanno indicato il prevenuto in parola come il soggetto che ebbe il ruolo guida nell’omicidio, atteso che:

– fu lui a decidere di coinvolgere il PATTI nel progetto delittuoso, dopo averlo messo alla prova;

– attirò le vittime nella trappola mortale con la scusa di dovere discutere una faccenda di denaro e poi fece allontanare CAPRAROTTA, in modo da consentire che fosse ucciso prima dell’arrivo suo e di D’AMICO;

– condusse l’interrogatorio del rappresentante della cosca di Marsala, prima di farlo uccidere;

– diede l’ordine di lasciare i cadaveri all’interno del bagagliaio della FIAT Regata vicino al benzinaio di Via Salemi, in modo che venissero ritrovati;

– si recò nel villino di RISERBATO Antonino, dando l’ordine di partenza al secondo gruppo di fuoco che aveva il compito di uccidere Gaetano D’AMICO;

– attese il ritorno del commando dopo il fallimento dell’agguato e ordinò di occultare i cadaveri, affinchè non venissero rinvenuti e Gaetano D’AMICO non potesse sapere con esattezza cosa fosse accaduto;

– il giorno successivo avvisò il TITONE dell’accaduto, mettendolo altresì al corrente del fatto che il PATTI era il nuovo reggente.

Le versioni dei due collaboratori sono tra loro pienamente concordi sul ruolo ricoperto dall’AGATE.

Come si è già precisato, è stato accertato che l’AGATE era libero al momento dell’esecuzione del progetto delittuoso e che lo stesso era titolare di un’impresa di calcestruzzi a Mazara del Vallo, non lontana dal mobilificio del MESSINA.

Le accuse dei collaboratori sono perfettamente coerenti altresì con il complessivo impianto probatorio a carico dell’AGATE, il quale era il capo indiscusso del mandamento di Mazara del Vallo e un personaggio di indubbio carisma, assai vicino a RIINA Salvatore. In tale quadro probatorio, non può destare meraviglia che egli nel caso in esame abbia assunto con decisione il ruolo di dirigente di ogni singola fase delle operazioni, adottando volta per volta le decisioni che si rendevano necessarie alla luce dello sviluppo degli avvenimenti. Del resto, la sua stessa posizione di capo del mandamento a cui appartenevano le vittime designate e il rango di queste ultime all’interno dell’organizzazione imponevano che egli assumesse il ruolo predetto.

I difensori dell’AGATE hanno in primo luogo contestato l’assunto del PATTI secondo cui egli nei mesi precedenti il duplice omicidio in trattazione “camminava” sempre con l’imputato, sostenendo che se così fosse stato i due sarebbero stati inevitabilmente sorpresi, data la loro caratura criminale, mentre dall’assenza di relazioni di servizio in tal senso può desumersi che essi non furono mai notati insieme. A giudizio di questa Corte, le parole del PATTI non possono essere interpretate se non nel senso che il Marsalese si recava quasi tutti i giorni a Mazara del Vallo a riferire sui movimenti di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, come del resto affermato anche dal SINACORI.

Infine, l’imputato ha addotto un alibi, citando numerosi testimoni che hanno dichiarato di averlo visto nel centro abitato di Mazara del Vallo la mattina dell’11 gennaio 1992 in occasione del funerale di Nicola SICURELLA.

Vito QUINCI, amico del figlio minore di Mariano AGATE, Pierpaolo, ha dichiarato che un sabato mattina del gennaio del 1992 il prevenuto domandò ai due giovani di andare per suo conto ad acquistare fiori, assumendo che doveva recarsi a un funerale. Il testimone ha precisato di ricordare la circostanza poiché fu l’unica volta che l’imputato gli rivolse una richiesta di tale genere. Pur non essendo in grado di specificare l’orario in cui si verificò l’episodio, ha aggiunto che quella mattina doveva recarsi all’Istituto tecnico a Trapani e che solitamente partiva da Mazara del Vallo tre le 7,30 e le 8,15 circa, a seconda che prendesse il treno o si facesse accompagnare dal professor TRANCHIDA (cfr. deposizione del QUINCI all’udienza del 3 dicembre 1999).

Francesco MARGERI, dipendente della calcestruzzi dell’AGATE fin dal 1984/85, ha sostenuto che il sabato mattina in cui si svolsero i funerali del SICURELLA, su ordine del capo cantiere MESSINA Giuseppe andò a prendere l’imputato a casa sua per accompagnarlo dal barbiere ROMANO, la cui bottega era situata in Corso Umberto, vicino al “Bar Pierino”, dove l’AGATE, a quanto lo stesso ebbe a confidargli, aveva deciso di recarsi perché doveva recarsi a un funerale. Il testimone ha detto che giunse a casa del prevenuto tra le 8,30 e le 9,00 circa e “comunque nella prima mattina” e che lo lasciò dal barbiere, ubicata vicino all’abitazione del suo datore di lavoro (cfr. deposizione del MARGERI all’udienza del 3 dicembre 1999).

Antonino ROMANO ha confermato che la mattina del funerale di SICURELLA l’AGATE andò da lui a farsi la barba, aggiungendo di ricordare quest’ultima circostanza perché fu proprio l’imputato in quel frangente a informare lui e l’Avv. Nicola MARINO, che era presente, del decesso del loro comune conoscente. Il testimone si è detto certo che il prevenuto arrivò nella sua bottega alle ore 8,45 circa, precisando che di essere in grado di inferire l’orario perchè egli apriva la barberia alle ore 7,50/7,55, l’Avv. MARINO, il quale di solito arrivava alle 8,00, giunse alle 8,15 circa, l’AGATE dovette attendere tre o quattro minuti prima che egli finisse il servizio al legale e infine uscì dal locale insieme a quest’ultimo. Il ROMANO, su domande del P.M. e del Presidente, ha ammesso che, sebbene il prevenuto sia andato nella sua bottega varie altre volte, non è in grado di rammentare, neppure approssimativamente, i periodi e gli orari in cui vi si recò (cfr. deposizione del ROMANO all’udienza del 3 dicembre 1999).  

Andrea LA ROSA e Giuseppe ACCOMANDO hanno detto che quella mattina incontrarono AGATE Mariano e l’Avv. Nicola MARINO che sorbivano il caffè al “Bar Pierino”. Il primo raccontò loro che era stato portato là in automobile e chiese un passaggio fino al tabaccaio di via Marsala, assumendo di doversi recare al funerale di Nicola SICURELLA. I due testimoni hanno affermato di non ricordare l’orario preciso dell’incontro, ma il LA ROSA ha specificato che di solito egli e l’ACCOMANDO prendevano il caffè alle 9,30 circa, mentre quest’ultimo ha collocato l’episodio verso le 9,00 o 9,15 (cfr. deposizioni del LA ROSA e dell’ACCOMANDO all’udienza del 3 dicembre 1999).

Giovanni VASSALLO, titolare di una macelleria ubicata vicino alla casa di Nicola SICURELLA, ha affermato che l’AGATE entrò nell’esercizio alle 10,00 o 10,30 circa (“qualcosa del genere”), ordinò carne e se ne andò subito, dicendogli che si trovava lì per seguire il funerale (cfr. deposizione del VASSALLO all’udienza del 3 dicembre 1999).

Molti testimoni, infine, hanno dichiarato di avere visto l’imputato ai funerali del SICURELLA, senza per altro concordare tra loro sui precisi frangenti in cui ebbero ad incontrarlo, in quanto:

– Antonino SICURELLA, fratello del morto, lo notò di fronte alla casa del defunto mentre stavano portando fuori il feretro e alla fine della cerimonia (verso le 11,00 o le 12,00), aggiungendo che in quest’ultima occasione l’AGATE gli fece le condoglianze (cfr. deposizione del SICURELLA all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Salvatore SICURELLA, fratello di Nicola, ha affermato di averlo scorto nell’abitazione del morto, dove si trattenne per un’ora o due, pur precisando di non potere quantificare con esattezza il tempo in cui rimase e collocando l’uscita del feretro nel pomeriggio (cfr. sua deposizione all’udienza del 14 dicembre 1999);

– Giuseppe SICURELLA, fratello del defunto, ha asserito di non ricordare che l’AGATE fosse in Chiesa, ma di averlo visto al cimitero, dove gli fece le condoglianze (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Nicolò Edoardo TITONE, genero del SICURELLA, ha escluso di avere visto l’AGATE nell’abitazione dello suocero, ma ha affermato di averlo notato all’uscita dalla Chiesa, alla fine della cerimonia, in un orario che non ricorda, ma forse verso le 11,00 (cfr. sua deposizione all’udienza del 14 dicembre 1999);

– Rosaria SICURELLA, figlia del defunto, ha anch’essa escluso che l’imputato sia salito in casa, pur dichiarando di averlo visto vicino a una croce in via Marsala prima di entrare in Chiesa (cfr. sua deposizione all’udienza del 14 dicembre 1999);

– Michele GRECO, cognato del morto, ha affermato di averlo notato sia durante il trasporto del feretro dall’abitazione alla Chiesa o dalla Chiesa al cimitero, sia al cimitero (cfr. sua deposizione all’udienza del 14 dicembre 1999);

– Maria CUCCHIARA, cognata del defunto, ha dichiarato di avere visto l’AGATE, senza per altro specificare dove e ha aggiunto che questi fece le condoglianze ai fratelli sia in Chiesa che al cimitero, nonché che il feretro partì dall’abitazione del SICURELLA verso le 10,30 e arrivò al cimitero approssimativamente alle 12,00 (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

-Giuseppe DITTA, consuocero del SICURELLA, lo notò all’incrocio tra la via Marsala e la strada che porta alla Chiesa, dove gli si avvicinò per porgergli le sue condoglianze (cfr. sua deposizione all’udienza del 16 dicembre 1999);

-Giuseppe CANZONIERI, vigile urbano di Mazara del Vallo che fece parte del picchetto d’onore, lo scorse fuori dalla Chiesa alla fine della cerimonia (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999)

– Leonardo URSO vide l’AGATE sia durante il trasporto del feretro dalla casa alla Chiesa, sia alla fine della cerimonia, quando gli chiese di dargli un passaggio in automobile fino al cimitero (cfr. sua deposizione all’udienza del 14 dicembre 1999);

-Pietro FORACE lo notò all’interno della Chiesa durante la cerimonia (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Antonino CUTTONE lo scorse dapprima vicino al macellaio VASSALLO verso le ore 10,30-11,00, quando il feretro era già partito, precisando che da quel punto su richiesta dell’imputato, gli diede un passaggio fino alla Chiesa; lo vide anche successivamente al cimitero verso le 11,30-12,00 (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

-Angelo CASTELLI ha asserito di avere incontrato l’AGATE a casa del defunto verso le 9,50 e al cimitero verso le 11,30-11,45 (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Giovanna FRAZZETTA lo vide soltanto al cimitero (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Vincenzo BIANCO ha sostenuto di averlo visto sia in Chiesa che al cimitero, dove l’AGATE gli si avvicinò per salutarlo (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Giacomo MAURO incontrò il prevenuto al cimitero, dove egli lavora, pochi minuti dopo l’arrivo del feretro, avvenuto in un orario che non ha saputo indicare con precisione, ma ha collocato approssimativamente verso le 11,00 o le 12,00 (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999);

– Girolamo FERRO, titolare dell’agenzia di pompe funebri che curò il servizio, lo notò fuori dalla Chiesa al momento dell’arrivo della bara (cfr. sua deposizione all’udienza del 3 dicembre 1999).

Michele PIPITONE e Antonino TITONE hanno sostenuto di non rammentare se l’AGATE intervenne al funerale del SICURELLA (cfr. loro deposizioni all’udienza del 16 dicembre 1999).

Santo TITONE e Alberto MARINO non sono stati interrogati sulla circostanza in esame, poiché hanno dimostrato di avere un ricordo assolutamente vago del funerale in questione (cfr. loro deposizioni all’udienza del 16 dicembre 1999).

Ora, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che la mattina dell’11 gennaio 1992 Mariano AGATE effettivamente compì le attività indicate dai testimoni: chiese al giovane QUINCI di recarsi per suo conto ad acquistare fiori, si fece accompagnare dal barbiere, sorbì un caffè al “Bar Pierino”, ordinò carne nella macelleria del VASSALLO e partecipò ad alcune fasi del funerale di Nicola SICURELLA.

Tuttavia tali condotte non solo sono perfettamente compatibili con una sua partecipazione alle fasi esecutive dell’omicidio in parola, ma sono state finalizzate proprio a precostituirsi un alibi. Infatti, solo in questo modo si spiega la smania dimostrata dall’imputato di farsi notare da più persone in momenti diversi della mattinata e di ancorare siffatti incontri a un dato certo: il funerale del SICURELLA, per l’appunto.

In quest’ottica, reputa la Corte che i testimoni abbiano certamente detto il vero quando hanno affermato di avere visto il prevenuto la mattina del giorno del delitto. Quanto all’orario, gli unici che hanno preteso di indicare con una certa esattezza l’ora dell’incontro sono stati il QUINCI e il ROMANO, mentre gli altri sono stati vaghi sul punto. Tuttavia, mentre il primo testimone ha ancorato il suo ricordo a una dato oggettivo (l’orario scolastico), il secondo ha indicato in modo assolutamente apodittico e svincolato da qualsivoglia elemento di fatto l’ora in cui l’AGATE si recò nella sua bottega, come è emerso con palmare evidenza nell’esame presidenziale del teste. Ne consegue che, a parte l’indicazione fornita dal QUINCI (per altro del tutto ininfluente ai fini che ci occupano), non è possibile ricostruire con esattezza gli orari nei quali l’AGATE compì le attività descritte dai testi.

Secondo i concordi resoconti del PATTI e del SINACORI, l’AGATE accolse il D’AMICO e il CAPRAROTTA alla sede della calcestruzzi e rimase insieme ai complici fino alla partenza del gruppo di fuoco alla volta di Marsala (avvenimenti, questi, che si verificarono in un lasso di tempo ricompreso tra le 9,15 e le 10,00 circa) per riunirsi nuovamente con alcuni di loro dopo mezzogiorno per essere informato sull’esito della spedizione volta a sopprimere Gaetano D’AMICO e impartire gli ordine conseguenti.

Pertanto, la condotta dell’imputato come concordemente descritta dai collaboratori è perfettamente compatibile con le propalazioni dei testimoni. Infatti, è verosimile e logicamente coerente con tali ultime emergenze probatorie che l’AGATE si sia recato dal barbiere, al bar e, forse, dal macellaio nella prima mattinata, abbia successivamente raggiunto la sede della società di calcestruzzi e partecipato alla soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, sia quindi ritornato a Mazara del Vallo per assistere ad alcune fasi del funerale di SICURELLA (probabilmente, come hanno sostenuto la maggioranza dei testimoni abbia seguito parte del percorso del feretro verso la Chiesa, assistito alla cerimonia e si sia recato al cimitero per le condoglianze) e infine sia andato nuovamente al villino del RISERBATO per apprendere gli esiti della spedizione a Marsala.  

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, AGATE Mariano deve essere dichiarato responsabile di tutti i delitti ascrittigli.

BASTONE GIOVANNI e RISERBATO ANTONINO

Il BASTONE e il RISERBATO sono stati imputati dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per la soppressione del secondo e di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO.

Il PATTI ha affermato che:

– il BASTONE fu l’unico dei Mazaresi a non partecipare alla cosiddetta “cena delle spine”, alla quale invece prese parte il RISERBATO.

– il giorno del delitto egli attese l’arrivo dell’AGATE (ed eventualmente delle due vittime designate) nel villino del RISERBATO, alla presenza altresì di quest’ultimo;

– ha indicato la villetta nella disponibilità del BASTONE a Tonnarella come il luogo in cui fu assassinato il CAPRAROTTA, senza per altro indicarlo tra i presenti. Ha inoltre sostenuto che il D’AMICO era stato strangolato nella villetta intestata allo stesso PATTI.

Il SINACORI ha dichiarato che:

– il CAPRAROTTA e Vincenzo D’AMICO furono uccisi nella villetta del BASTONE alla presenza di quest’ultimo, che poi rimase con MESSINA Francesco, GONDOLA Vito e, forse, BURZOTTA Diego, BRUNO Calcedonio e TAMBURELLO Salvatore con l’incarico di infilare i cadaveri nel bagagliaio della FIAT Regata del CAPRAROTTA e di lasciare quest’ultima nei pressi del distributore di benzina in via Salemi;  

– l’AGATE, il GANCITANO e lo stesso SINACORI, invece, andarono nel villino di RISERBATO Antonino, dove li aspettava un secondo gruppo di fuoco, che partì immediatamente alla volta di Marsala per uccidere Tano D’AMICO.

Entrambi i collaboratori, pertanto, hanno concordato sul fatto che i villini del BASTONE e del RISERBATO furono usati come basi operative rispettivamente per la commissione dei due omicidi (o quanto meno di quello del CAPRAROTTA) e per al partenza del gruppo di fuoco deputato alla soppressione di Gaetano D’AMICO.

Gli accertamenti del maresciallo SANTOMAURO, sulla scorta delle indicazioni del PATTI e di un sopralluogo condotto in sua compagnia hanno consentito di individuare con certezza gli edifici dei due imputati come quelli usati nell’episodio delittuoso in esame.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato altresì che i due prevenuti in esame erano liberi all’epoca dell’omicidio.

Tuttavia, i collaboratori hanno reso dichiarazioni discordanti sulla presenza dei due imputati nei villini nella loro disponibilità. Infatti il solo PATTI ha sostenuto che RISERBATO Antonino era nell’immobile, mentre il SINACORI non lo ha indicato. Al contrario, il collaboratore mazarese ha asserito che il BASTONE era nella villetta di Tonnarella, mentre il PATTI, che per altro non era presente, nulla ha detto sul punto. Il SINACORI ha aggiunto che il villino del RISERBATO era nella disponibilità di tutti i membri della cosca, i quali, in caso di bisogno, chiedevano le chiavi al proprietario, il quale gliele dava.

Orbene, a giudizio di questa Corte non è stata raggiunta la prova della penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai delitti loro ascritti.

Quanto alla “cena delle spine”, alla quale per altro a detta del PATTI era presente il solo RISERBATO, deve ribadirsi che il collaboratore marsalese ha dimostrato di avere un ricordo confuso dell’avvenimento, atteso che ha indicato con certezza tra i presenti il SINACORI e il LEONE, i quali certamente non c’erano, essendo il primo all’estero e il secondo in carcere. Ne consegue che -in assenza di ulteriori riscontri- la mera indicazione nominativa del RISERBATO tra i convitati non può costituire una prova sufficiente della circostanza in parola. Inoltre, deve sottolinearsi che, secondo il racconto del collaboratore, nell’occasione in parola, i presenti si limitarono a prendere atto dell’intervenuta decisione del RIINA (e probabilmente dei vertici della provincia e del mandamento) di eliminare le spine da Marsala. Pertanto nessun contributo causale può essere individuato in capo ai partecipanti alla cena, i quali vennero semplicemente informati di statuizioni altrui.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Con riferimento, poi, alla consegna dei villini come basi per la commissione del duplice omicidio e per la partenza del gruppo di fuoco per Marsala, deve osservarsi che i due collaboratori non sono stati concordi sulla presenza degli imputati, cosicchè quest’ultima circostanza non può ritenersi dimostrata.

Inoltre, essi non sono stati interrogati sulla consapevolezza da parte dei prevenuti dell’attività per la quale i villini sarebbero stati usati. A tale ultimo proposito, in particolare, deve ricordarsi come dagli atti del processo emerge che gli edifici nella disponibilità di taluno degli associati siti in luoghi isolati venivano utilizzati liberamente dagli altri membri della cosca in caso di necessità. Il SINACORI, in particolare, ha espressamente riferito che la villetta di RISERBATO Antonino era nella disponibilità della “famiglia” e che in caso di bisogno si chiedevano le chiavi al proprietario, che le consegnava. Ne consegue che, non essendo stata dimostrata la presenza degli imputati sui luoghi, doveva essere fornita la prova della consapevolezza da parte loro delle ragioni per le quali i loro immobili dovevano essere usati. Non potendosi giudicare pienamente provato neppure quest’ultimo assunto, BASTONE Giovanni e RISERBATO Antonino debbono essere assolti per non avere commesso il fatto.  

MANCIARACINA VITO

MANCIARACINA Vito è stato imputato dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per la soppressione del secondo, nonché di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO.

A detta del PATTI, l’imputato in parola partecipò alla cosiddetta “cena delle spine” e fu tra coloro che attesero l’arrivo di Vincenzo D’AMICO e CAPRAROTTA nella sede dell’impresa di calcestruzzi dell’AGATE, in quanto voleva spiegazioni dal rappresentante della “famiglia” di Marsala per un’offesa ricevuta nel 1988 o 1989 mentre era detenuto nel carcere di quest’ultimo paese.

Vincenzo SINACORI ha affermato che al momento dell’arrivo delle vittime designate erano presenti nella sede di calcestruzzi dell’AGATE, quest’ultimo, MANCIARACINA Vito, GANCITANO e lo stesso SINACORI. Il capo mandamento di Mazara del Vallo ordinò a questi ultimi e al CAPRAROTTA di allontanarsi, aggiungendo che egli, il MANCIARACINA e il D’AMICO li avrebbero raggiunti in un secondo momento per discutere della somma di denaro di cui i Marsalesi erano debitori nei confronti dei Mazaresi. Ha aggiunto che il MANCIARACINA arrivò alla villetta del BASTONE dopo l’omicidio del CAPRAROTTA, insieme ad AGATE e a D’AMICO, che fu brevemente interrogato e poi strangolato. Dopo l’allontanamento dell’AGATE, del GANCITANO e del SINACORI, egli rimase con coloro che si occuparono di caricare i corpi esanimi nel bagagliaio della FIAT Regata e di portarli in via Salemi.

Il SANTOMAURO ha accertato che al momento del duplice omicidio in esame Vito MANCIARACINA era libero.

Quanto alla cena delle spine e alla decisione di sopprimere le vittime designate si richiamano in toto le osservazioni effettuate con riferimento alla posizione di RISERBATO Antonino.

Quanto, poi, alla sua presenza nell’ufficio dell’AGATE al momento dell’arrivo delle vittime designate, deve ribadirsi che il radicale contrasto (già evidenziato) tra le propalazioni dei collaboratori in ordine agli altri soggetti presenti non consente di ritenere che le dichiarazioni degli stessi, anche se concordi con riferimento al MANCIARACINA, ne provino con certezza il coinvolgimento nell’episodio delittuoso in parola.

Infatti il PATTI si è limitato ad effettuare un elenco nominativo di persone, specificando di avere appreso il fatto de relato. Orbene, deve sottolinearsi che la laconicità delle sue dichiarazioni sul punto non consente di compiere il vaglio particolarmente rigoroso sulla veridicità delle stesse, sempre necessario in caso di affermazioni relative a circostanze apprese da altri e tanto più essenziale in un caso in cui, come in questo frangente, le propalazioni sono in grave contrasto, su molti dei presenti, con quelle dirette del SINACORI.

D’altra parte, deve sottolinearsi che il PATTI, pur dovendo essere giudicato un collaboratore molto attendibile e di assoluta lealtà, sul duplice omicidio D’AMICO – CAPRAROTTA ha dimostrato di avere un ricordo confuso, atteso che è stato smentito da dati certi con riferimento alla “cena delle spine” e le sue propalazioni sono state sempre contraddette dal SINACORI ogniqualvolta ha effettuato elencazioni nominative di soggetti presenti alle varie fasi dell’esecuzione del delitto. Come si è già sottolineato, se tali contrasti non valgono a inficiare l’attendibilità generale del collaboratore in ordine al fatto in esame, essi nondimeno ingenerano gravi dubbi sulle singole chiamate in correità. Tali dubbi potrebbero essere superati, a giudizio di questa Corte, solo qualora, con riferimento a un singolo frammento del racconto, le propalazioni dei due dichiaranti fossero perfettamente sovrapponibili, in quanto in questo modo si potrebbe ritenere che il ricordo di entrambi su quella fase, convergendo, rispecchi certamente il reale svolgimento dei fatti. Nel caso in esame, invece, esse coincidono soltanto sui nomi del MANCIARACINA e dell’AGATE, mentre divergono sugli altri presenti (indicati dal PATTI in BRUNO e GONDOLA e dal SINACORI in se stesso e GANCITANO Andrea), con la conseguenza che non permettono di ricostruire con tranquillante certezza la reale identità dei presenti e, in particolare, del prevenuto in esame.  

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, MANCIARACINA Vito deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

BRUNO CALCEDONIO, GONDOLA VITO, TAMBURELLO SALVATORE e BURZOTTA DIEGO

Gli imputati in esame sono stati imputati dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per la soppressione del secondo, nonché di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO e, il solo BURZOTTA, di soppressione dei cadaveri delle vittime.

Il PATTI ha indicato i prevenuti come presenti alla cosiddetta “cena delle spine”.

Con specifico riferimento al BRUNO ha aggiunto che costui fu tra coloro che accolsero Vincenzo D’AMICO e CAPRAROTTA nella sede della società di calcestruzzi dell’AGATE il giorno del delitto e che fece parte della spedizione che si incaricò di occultare i cadaveri delle vittime dopo il fallito tentativo di assassinare Gaetano D’AMICO.

Quanto al BURZOTTA ha asserito che fu tra coloro che, dopo il fallito tentativo di assassinare Gaetano D’AMICO, si incaricarono di spostare la FIAT Regata contenente i cadaveri, in modo che non fossero ritrovati.

Il SINACORI ha affermato che certamente GONDOLA Vito e forse BRUNO Calcedonio e TAMBURELLO Salvatore furono tra le persone che convennero nella villetta del BASTONE per assassinare le vittime designate e che successivamente si occuparono di caricare i corpi esanimi nel bagagliaio della FIAT Regata e di portarli in via Salemi.

In ordine al BURZOTTA ha sostenuto di non ricordare se fu tra coloro che parteciparono all’esecuzione materiale del duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e ha confermato che “forse” era tra quelli che provvidero a spostare la FIAT Regata dal luogo in cui era stata originariamente abbandonata.

Come si è già precisato gli imputati in parola all’epoca del fatto delittuoso in parola erano liberi.

Ai fini della valutazione delle posizioni dei singoli prevenuti debbono richiamarsi le osservazioni svolte in precedenza con riferimento a RISERBATO Antonino e a MANCIARACINA Vito.

In particolare, deve sottolinearsi che la mera partecipazione alla “cena delle spine” non è idonea a dimostrare un concorso morale nella deliberazione dell’omicidio, atteso che gli intervenuti si limitarono a prendere atto di una decisione assunta da altri.

D’altra parte, la presenza del BRUNO tra coloro che accolsero le vittime designate è stata affermata dal solo PATTI, il quale per altro nell’occasione ha riferito notizie apprese de relato, mentre è stata decisamente negata dal SINACORI, che invece c’era, con la conseguenza che la circostanza non può certamente giudicarsi dimostrata.

Quanto al BURZOTTA, infine, la sua partecipazione all’attività di soppressione del cadavere, pur essendo stata concordemente asserita dal PATTI e, pur se dubitativamente, dal SINACORI, è inserita in un contesto probatorio tutt’altro che tranquillizzante, atteso che le elencazioni dei due collaboratori divergono su tutti gli altri correi. Anche in questo caso, dunque, per le ragioni indicate con riferimento alla posizione di MANCIARACINA Vito, deve reputarsi che il quadro probatorio acquisito non sia sufficientemente certo per addivenire a un giudizio di condanna.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, BRUNO Calcedonio, GONDOLA Vito, TAMBURELLO Salvatore e BURZOTTA Diego debbono essere assolti dai delitti loro ascritti per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbiano commessi.

GANCITANO ANDREA

GANCITANO Andrea è stato imputato dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per l’assassinio del secondo, di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO e di soppressione dei cadaveri delle vittime.

Il PATTI lo ha indicato come uno dei presenti alla “cena delle spine” e come uno dei compartecipi al primo appostamento nel mobilificio del MESSINA, quando l’azione non fu realizzata data la presenza del PICCIONE, mentre non lo ha nominato tra le persone che vide il giorno del delitto.

Il SINACORI, invece, ha affermato che al momento dell’arrivo delle vittime designate erano presenti nella sede di calcestruzzi dell’AGATE, quest’ultimo, MANCIARACINA Vito, il GANCITANO e lo stesso SINACORI. Ha aggiunto che il capo mandamento di Mazara del Vallo ordinò a lui, al GANCITANO e al CAPRAROTTA di allontanarsi, aggiungendo che egli, il MANCIARACINA e il D’AMICO li avrebbero raggiunti in un secondo momento per discutere della somma di denaro di cui i Marsalesi erano debitori nei confronti dei Mazaresi.

A detta del SINACORI, il GANCITANO partecipò alla materiale esecuzione del duplice omicidio e poi si recò insieme all’AGATE e al collaboratore nell’immobile del RISERBATO, dove li attendeva il secondo gruppo di fuoco, che il capo del mandamento di Mazara del Vallo mise al corrente del buon esito dell’azione.

Quindi il GANCITANO e il SINACORI si unirono al PATTI, a MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo e MILAZZO Vincenzo per recarsi a Marsala a uccidere Gaetano D’AMICO.

Dopo il fallimento di quest’ultimo tentativo, a detta del SINACORI, il prevenuto in parola fu tra coloro che si recarono a spostare la FIAT Regata contenente i cadaveri in modo da non consentirne l’immediato ritrovamento.

Inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che l’imputato all’epoca dei fatti era libero.

Anche in questo caso, la radicale divergenza tra le versioni dei collaboratori con riferimento alla concreta connotazione della condotta del GANCITANO non consente di ritenere pienamente dimostrata la sua penale responsabilità in ordine al fatto delittuoso in trattazione.

Con riferimento alla “cena delle spine”, in particolare, deve giudicarsi provata la presenza del prevenuto, atteso che l’affermazione del PATTI relativa alla sua partecipazione è stata confermata dal SINACORI, il quale ha riferito che venne informato dell’episodio dallo stesso GANCITANO. Tuttavia, come si è già avuto modo di osservare, il mero intervento alla “mangiata” non vale a dimostrare l’esistenza di un contributo causale alla deliberazione omicida, atteso che nell’occasione i “soldati” della cosca di Mazara si limitarono a prendere atto dell’avvenuta statuizione del RIINA di “levare le spine” da Marsala, senza avere -tanto secondo le regole di “cosa nostra”, quanto in concreto- la possibilità di esprimere il proprio parere sull’argomento.

Né può ritenersi dimostrato che l’imputato abbia fornito un concreto contributo causale di carattere materiale.

A tale proposito va preliminarmente ribadito che per le ragioni già precisate -che si intendono integralmente richiamate- la versione del SINACORI relativa alla partecipazione del GANCITANO alla fase esecutiva del duplice omicidio in parola appare più attendibile di quella del PATTI. Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri alle sue propalazioni sul punto, e anzi la presenza di un implicito diniego del collaboratore marsalese al suo arrivo alla villetta del RISERBATO in compagnia dell’AGATE, non consente di ritenere raggiunta la piena prova dell’assunto del SINACORI.

Del pari, la negazione da parte del propalante mazarese di avere partecipato al primo, fallito tentativo di uccidere il D’AMICO e il CAPRAROTTA, non solo non fornisce il necessario riscontro alle propalazioni del PATTI sul punto, ma addirittura ingenera un grave dubbio sull’esattezza del ricordo di quest’ultimo “pentito”.

In conclusione, a giudizio di questa Corte, pur dovendosi ritenere probabile che l’imputato abbia partecipato alla fase esecutiva, data la posizione dello stesso in seno alla cosca mazarese e la sua riconosciuta abilità operativa, l’assoluta contraddittorietà delle dichiarazioni dei due collaboratori con specifico riferimento alla condotta del GANCITANO non consente di delineare con sufficiente precisione i contorni di un eventuale contributo del prevenuto alla realizzazione dello stesso.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, GANCITANO Andrea deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

MANCIARACINA ANDREA e MESSINA DENARO MATTEO

MANCIARACINA Andrea e MESSINA DENARO Matteo sono stati imputati dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per l’assassinio del secondo, nonché di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO e, il solo MANCIARACINA, di quello di soppressione dei cadaveri delle vittime.

Antonio PATTI ha affermato che:

– entrambi gli imputati furono presenti alla “cena delle spine”, alla quale il MESSINA DENARO aveva accompagnato il RIINA a bordo di un’Alfa 164;

– MANCIARACINA Andrea ebbe l’incarico di provvedere al furto delle autovetture da utilizzarsi per l’azione in parola, dato che in un primo momento si era ipotizzato di uccidere le vittime sulla strada;

– entrambi parteciparono al primo appostamento nel mobilificio del MESSINA, quando l’azione non fu realizzata data la presenza del PICCIONE;

– i due prevenuti rimasero nella villetta di RISERBATO Antonino in attesa di notizie da parte di Mariano AGATE e, quando quest’ultimo portò loro la notizia dell’intervenuta uccisione di Vincenzo D’AMICO e CAPRAROTTA, partirono alla volta di Marsala per uccidere Gaetano D’AMICO, insieme a MILAZZO, PATTI e RISERBATO Davide, utilizzando, tra le altre automobili, anche la FIAT Uno bianca della madre del MANCIARACINA;

– quest’ultimo fu presente quando l’AGATE informò il TITONE della responsabilità di “cosa nostra” nel duplice omicidio.

Vincenzo SINACORI ha confermato che MESSINA DENARO Matteo e MANCIARACINA Andrea fecero parte del commando che si recò a Marsala per uccidere Gaetano D’AMICO e che il secondo vi si recò a bordo della FIAT uno o FIAT 127 bianca di proprietà della madre.

Ha aggiunto, con riferimento al MANCIARACINA, che questi fu tra coloro che portarono via dall’originario nascondiglio la FIAT Regata con i due cadaveri per evitare che fosse ritrovata.

Inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che entrambi gli imputati all’epoca dei fatti erano liberi.

Quanto alla cena delle spine e al primo infruttuoso tentativo di sopprimere le vittime designate si richiamano in toto le precedenti osservazioni.

Con riferimento al gruppo di fuoco che partì alla volta di Marsala, poi, deve sottolinearsi che gli uomini inseriti in esso, per il solo fatto di farne parte, non diedero alcun contributo causale alla realizzazione del duplice omicidio che ci occupa, atteso che il loro compito esclusivo era quello di sopprimere Gaetano D’AMICO.

Ne consegue che non è stato dimostrato che i prevenuti, i quali fecero probabilmente parte di quest’ultimo commando, abbiano fornito un contributo causale alla realizzazione dell’evento. Da un lato, infatti, per le ragioni già esposte, deve ritenersi che essi non abbiano in alcun modo concorso alla formazione della volontà omicida, pur essendo certamente a conoscenza della statuizione adottata. Dall’altro lato, poi, non risulta che abbiano compiuto alcuna attività materiale finalizzata alla commissione del fatto.

Quanto alla soppressione del cadavere, poi, il MANCIARACINA è stato accusato dal solo SINACORI, mentre il PATTI, che pure era presente, ha espressamente escluso ogni suo coinvolgimento.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, MANCIARACINA Andrea e MESSINA DENARO Matteo debbono essere assolti dai delitti loro ascritti per non essere stata fornita la piena prova che li abbiano commessi.

RISERBATO DAVIDE

RISERBATO Davide è stato imputato dei delitti di duplice omicidio in pregiudizio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, di detenzione e porto illegittimo delle armi da fuoco utilizzate per la soppressione del secondo, nonché di furto della Peugeot ai danni del DI GIROLAMO.

Antonio PATTI lo ha indicato come presente al primo appostamento nel parcheggio del mobilificio del MESSINA finalizzato a commettere il duplice omicidio.

Ha poi affermato che il giorno del delitto era nella villetta di RISERBATO Antonino e, dopo che AGATE ebbe informato i presenti del fatto che i primi due obiettivi erano stati assassinati, partì alla volta di Marsala per eliminare Gaetano D’AMICO.

Il SINACORI non gli ha assegnato alcun ruolo nella vicenda in parola e ha precisato che non gli sembrava che avesse preso parte alla spedizione a Marsala.

Pertanto, con riferimento all’imputato in esame le versioni fornite dai due collaboratori appaiono inconciliabili.

Di conseguenza, il RISERBATO deve essere prosciolto dai delitti ascrittigli per non avere commesso il fatto, atteso che per le ragioni indicate in precedenza appare più credibile la versione del SINACORI rispetto a quella del PATTI. Infatti, in ordine alla spedizione a Marsala per uccidere Gaetano D’AMICO, si osserva che, se si ritiene che insieme al PATTI, a MANCIARACINA Andrea, a MILAZZO Vincenzo e a MESSINA DENARO Matteo (presenze su cui entrambi i collaboratori hanno concordato) vi fossero anche il SINACORI e il GANCITANO (come ha sostenuto lo stesso SINACORI e come questa Corte reputa sia avvenuto), la partecipazione del RISERBATO sarebbe stata inutile. Infatti, la qualità e la provata affidabilità degli altri membri del gruppo di fuoco rendeva del tutto superflua l’aggregazione al commando di un giovane senza esperienza di killer e per di più non affiliato a “cosa nostra”.

OMICIDIO D’AMICO GAETANO

Gaetano D’AMICO fu assassinato il 7 febbraio 1992 all’interno del bar “Timone” di Marsala, che era solito frequentare.

Nel corso del sopralluogo immediatamente successivo al delitto, gli operanti rinvennero e sequestrarono cinque frammenti di piombo, di cui quattro sul pavimento del locale e uno sul forno a microonde, nonché un’ogiva calibro 38 in piombo (cfr. fascicolo dei rilievi tecnici e verbali di rinvenimento e sequestro, tutti datati 7 febbraio 1992).

Nel corso dell’autopsia furono rinvenute altre tre ogive e il frammento di una quarta, che vennero sequestrati (cfr. verbale di sequestro datato 10 febbraio 1992).

Dalla relazione di consulenza medico legale è emerso che Gaetano D’AMICO, nato a Salemi il 18 marzo 1941, venne a morte intorno alle ore 12,00 del 7 febbraio 1992 per gravi lesioni epato-cardio polmonari prodotte da cinque colpi d’arma da fuoco.

I proiettili avevano attinto la vittima:

a) uno alla regione anteroauricolare destra, con orificio d’entrata posto immediatamente sul davanti del padiglione auricolare, con tramite intrabuccale diretto orizzontalmente da destra verso sinistra, che terminava in corrispondenza della branca ascendente della mandibola sinistra, in corrispondenza della quale era fuoriuscito;

b) uno alla guancia sinistra, con tramite extracranico diretto dal basso verso l’alto, con ritenzione di un frammento di proiettile e orificio di uscita alla regione parietale;

c) uno all’ipocondrio destro, con orificio di entrata lungo l’ascellare anteriore ventisei centimetri al di sotto del pilastro ascellare, con tramite intratoracico a fondo cieco trapassante il fegato e il cuore, diretto da destra verso sinistra e lievemente dal basso verso l’alto e con ritenzione del proiettile calibro 38 a carico dell’omero sinistro;

d) uno con orificio di entrata posto lungo la linea ascellare media destra trentuno centimetri al di sotto del cavo ascellare, con tramite intratoracico a fondo cieco diretto dal basso verso l’alto e da destra verso sinistra trapassante il fegato e il polmone sinistro e con ritenzione di proiettile di calibro 38 a livello della muscolatura del IV spazio lungo la ascellare media sinistra;

e) uno al dorso con orificio di entrata posto lungo l’ascellare posteriore destra cm.26 sotto il pilastro ascellare posteriore, con tramite infratoracico a fondo cieco diretto dall’avanti all’indietro, da destra verso sinistra e dal basso in alto trapassante il polo superiore renale destro, il polmone sinistro e la scapola con ritenzione di un proiettile cal.38 in piombo nudo tra la muscolatura della regione scapolare sinistra.

I colpi al capo a giudizio del consulente tecnico non avevano prodotto lesioni encefaliche, mentre erano risultati letali quelli al tronco, che avevano prodotto lesioni al fegato, al cuore e ai polmoni tali da cagionare un decesso praticamente immediato.

I risultati positivi dell’analisi dei nitrati riscontrata sulla stoffa attorno agli orifici di entrata della metà destra del corpo aveva indotto i consulenti tecnici a reputare che i predetti colpi fossero stati esplosi entro il limite delle cosiddette “brevi distanze”, limite che -con riferimento a un’arma di calibro medio grosso come quella utilizzata nel delitto in esame- poteva essere orientativamente considerata non superiore a un massimo di cinquanta centimetri tra la bocca dell’arma e il bersaglio cutaneo.

Quanto alla traiettoria seguita dai proiettili, i consulenti ritennero che quelli localizzati al capo fossero stati esplosi con direzione da destra a sinistra (quello sub a, penetrato in regione anteroauricolare sinistra) e dall’avanti all’indietro e dal basso verso l’alto (quello sub b, penetrato nella guancia sinistra), con conseguente posizione frontale e laterale destra dello sparatore rispetto al bersaglio. Giunsero ad identica conclusione per le pallottole che avevano attinto la parte destra del corpo della vittima, ritenendo che fossero state esplose da destra verso sinistra, lievemente dall’avanti all’indietro e dal basso verso l’alto.

Infine, dall’esame del materiale balistico rinvenuto nel corso dell’autopsia emerse che i sicari avevano usato armi di calibro 38 special o 357 magnum (cfr. relazione di consulenza medico-legale datata 10 febbraio 1992).

Nel corso delle indagini immediatamente successive all’assassinio di Gaetano D’AMICO, lo stesso 7 febbraio 1992 venne escusso Antonio PATTI (cfr. deposizione SPEZIA Salvatore all’udienza del 28 ottobre 1998).

Gli investigatori ricollegarono la morte della vittima alla scomparsa, avvenuta il precedente 11 gennaio, del fratello Vincenzo e di Francesco CAPRAROTTA e ipotizzarono che i due fatti fossero da ascrivere a un regolamento di conti all’interno della cosca locale. Infatti, dopo la sparizione di questi ultimi due individui le persone che erano note agli inquirenti come inseriti nella “famiglia” continuarono a muoversi tranquillamente per Marsala, Gaetano D’AMICO appariva isolato e come rassegnato a un destino di morte. Da questi fatti inferirono che i mafiosi del paese non temevano nemici esterni e che, al contrario, la vittima dell’omicidio in trattazione era stata emarginata (cfr. deposizione del dottor MALAFARINA all’udienza del 14 ottobre 1998).

Le indagini condotte nell’immediatezza del fatto, pur avendo portata a una ricostruzione rivelatasi successivamente esatta del contesto criminale in cui l’omicidio era maturato, non consentirono di individuarne i responsabili.

Alla luce delle dichiarazioni di Antonio PATTI, di Vincenzo SINACORI e di Giuseppe FERRO, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato in pregiudizio di D’AMICO Gaetano e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, tutti commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, in concorso con AGATE Mariano, ALCAMO Antonino, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, GANCITANO Andrea, GONDOLA Vito, MANCIARACINA Andrea, MANCIARACINA Vito, MESSINA DENARO Matteo, RISERBATO Antonino, SCANDARIATO Nicolò e TAMBURELLO Salvatore, nonché con MESSINA Francesco, deceduto, e RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento.

Nell’udienza del 14 ottobre 1998 la posizione del BURZOTTA è stata separata dal procedimento principale, in seguito al suo arresto in Spagna e all’impossibilità di procedere a suo carico prima della concessione dell’estradizione, ed è stata nuovamente riunita al processo principale il 5 maggio 1999.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha riferito che un primo tentativo (di cui si è dato ampio resoconto nella scheda relativa al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA) di sopprimere Gaetano D’AMICO fu effettuato il giorno stesso dell’assassinio del fratello, per evitare il rischio che l’obiettivo, che era persona autorevole, tentasse di organizzare la vendetta.

Dopo l’incontro all’“Hopps Hotel” in casa di BASTONE Giovanni in cui TITONE Antonino fu informato del duplice omicidio di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco, AGATE Mariano indisse una riunione di tutti i membri della “famiglia” di Marsala, ufficialmente per assumere informazioni sulla scomparsa dei due personaggi, ma in realtà per uccidere i due fratelli del defunto rappresentante. Tra i Marsalesi erano a conoscenza del progetto solo il PATTI e il TITONE. A detta del collaboratore, era stato deciso di attirare Gaetano e Francesco D’AMICO ad uno ad uno in una stanza e di strangolarli e quindi di tenere sotto il tiro delle pistole tutti gli altri membri della cosca, mentre si spiegava loro l’accaduto. Per altro quest’ultima azione era meramente precauzionale, in quanto i Mazaresi non si aspettavano reazioni, poiché ritenevano che i presenti sarebbero stati tutti terrorizzati.

Furono il PATTI e il TITONE ad avvertire i Marsalesi che dovevano andare a Mazara dal capo mandamento, il quale voleva parlare a tutta la “famiglia”. L’odierno collaboratore si assunse il compito di organizzare personalmente i movimenti del gruppo dei membri della cosca della sua città, anche perchè egli era l’unico che conosceva il luogo dell’appuntamento con i Mazaresi dell’AGATE.

Andarono all’appuntamento, che il PATTI aveva fissato all’abitazione di Pino BONAFEDE l’elettrauto, Angelo LO PRESTI, Michele PICCIONE, Vito MARCECA, Vito GIAPPONE, Martino PIPITONE, Gaspare RAIA, i fratelli RALLO e in generale tutti i membri della cosca ad eccezione di Salvatore GIACALONE, il quale rifiutò di rispondere alla convocazione in quanto era terrorizzato. Gaetano D’AMICO li raggiunse in seguito a casa di Vito GIAPPONE in Contrada Terrenove, lungo la statale, con Martino PIPITONE, Gaspare RAIA e Pino BONAFEDE, che lo erano andati a prendere a casa sua a Lido Signorino. Il RAIA -il quale sapeva che Gaetano D’AMICO doveva essere ucciso, per esserne stato informato da suo nipote TITONE Antonino, che aveva deciso di metterlo a conoscenza del progetto sia in quanto lo zio andava tutte le mattine al bar “Timone” in compagnia di Gaetano D’AMICO, sia perchè voleva in tal modo “tirarlo” dalla loro parte- avvisò il TITONE che la moglie del D’AMICO aveva visto coloro che lo erano andati a prendere a casa.

Il PATTI, il quale fu immediatamente informato dal cognato della circostanza, su consiglio di quest’ultimo, decise di avvertire i Mazaresi, che li stavano attendendo nella villetta di Mazara del Vallo intestata allo stesso collaboratore, e si recò al luogo del convegno, che lui solo tra i Marsalesi conosceva. Frattanto diede appuntamento agli altri affiliati convenuti nella casa di GIAPPONE Vito al distributore ESSO ubicato su uno spiazzo a circa cinquecento metri di distanza dall’uscita autostradale di Mazara del Vallo sul lato destro della carreggiata e giustificò la sua partenza dicendo che non sapeva nemmeno lui dove fosse il luogo in cui dovevano incontrare i Mazaresi.

Nel villino dove doveva avere luogo la riunione, il PATTI trovò Mariano AGATE, Vito GONDOLA, Andrea e Vito MANCIARACINA, Francesco MESSINA, Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO, Diego BURZOTTA, Salvatore TAMBURELLO e, forse, BRUNO Calcedonio, tutti armati di pistola in ossequio al loro originario progetto. Avvertì l’AGATE dell’imprevisto che si era verificato e insieme pattuirono di tenere ugualmente la riunione, ma di non sopprimere i due fratelli D’AMICO, per evitare che la moglie denunciasse le persone che erano andati a prendere il marito.

Quindi raggiunse il distributore e condusse alla villetta gli altri Marsalesi, i quali erano terrorizzati, dato che una riunione di tutta una “famiglia” indetta dal capo mandamento non era un fatto usuale.

Giunti al luogo del convegno, il PATTI sedette alla destra di Mariano AGATE, mentre alla sinistra di quest’ultimo sedette Gaetano D’AMICO e, dopo di lui, Francesco D’AMICO. Nel corso della riunione presero la parola lo stesso AGATE, il TAMBURELLO e il GONDOLA, i quali chiesero notizie sulla scomparsa di Vincenzo D’AMICO e del CAPRAROTTA e se qualcuno li aveva visti. Il GONDOLA, in particolare, quasi piangeva, parlando di “compare Vincenzo” e “compare Ciccio”. Poi l’AGATE chiamò in una stanza da soli i due fratelli D’AMICO e il TAMBURELLO e, a quanto gli riferì in seguito lo stesso AGATE, i Mazaresi prospettarono la possibilità che i colpevoli fossero gli ZICHITTELLA e in particolare Carlo, il quale si era arricchito a Torino, trafficando in stupefacenti. L’AGATE, sempre per depistare eventuali sospetti, notò anche l’assenza di Salvatore GIACALONE e se ne lamentò, poiché disse che avrebbe voluto parlare anche con lui.

Dopo la riunione il PATTI e il TITONE cominciarono a seguire e a controllare Tano D’AMICO, sempre senza avere avvisato gli altri membri della “famiglia”, ad esclusione di RAIA Gaspare, che, come si è già precisato, era stato informato dal nipote.

Il collaboratore ha specificato che la deliberazione delittuosa riguardava il solo Gaetano D’AMICO, ma se al momento dell’agguato ci fosse stato anche suo fratello Francesco i killer avevano l’ordine di uccidere anche quest’ultimo, il quale in ogni caso si cautelò sia andando sempre in giro armato, sia allontanandosi da Marsala per un certo periodo, sia infine facendo installare, dopo l’omicidio di Gaetano, una porta blindata a casa sua. Il PATTI ha riferito che venne a sapere dell’adozione di questa cautela da Pino BONAFEDE, che era titolare di un’officina di elettrauto nella quale passava tutta la giornata di fronte alla casa di Francesco D’AMICO e che per questo lo controllava, in quanto dopo l’assassinio di Gaetano D’AMICO, anch’egli era stato avvisato del progetto di uccidere anche il terzo dei fratelli.

In occasione dell’assassinio di Gaetano D’AMICO, il PATTI andò a Mazara al negozio di SINACORI a prelevare l’autovettura rubata a tale fine: dopo l’arresto di Mariano AGATE, infatti, il SINACORI e Andrea MANCIARACINA furono nominati reggenti del mandamento. Il collaboratore ha aggiunto che l’esercizio di rivendita all’ingrosso di elettrodomestici e altri oggetti del SINACORI, denominato “Marcadante”, era ubicato di fronte all’ospedale di Mazara e il PATTI vi si recava quasi tutti i giorni, in seguito alla nomina a reggente del suo titolare.

Al negozio trovò MILAZZO Vincenzo e, parcheggiata la sua autovettura nei pressi del negozio, partì a bordo della FIAT Uno bianca di quest’ultimo alla volta di un villino dotato di cancello automatico, sito nella zona di campagna tra Vita, Salemi e Calatafimi. Qualche ora dopo il loro arrivo giunsero Nicolò SCANDARIATO, rappresentante di Calatafimi, e un altro individuo che egli non conosceva, a bordo di una FIAT Uno di colore celeste a quattro sportelli. Il PATTI si pose alla guida di quest’ultima macchina, ritornò al negozio di SINACORI, parcheggiò il veicolo dietro all’ospedale e rientrò a Marsala a bordo della sua autovettura. Per altro, prima di tornare nel suo paese, parlò con il SINACORI, il quale gli disse che il giorno successivo sarebbero venuti FERRO Giuseppe e un’altra persona a eseguire l’omicidio e l’appuntamento era allo svincolo autostradale di Mazara, dove erano un distributore AGIP e un negozio in cui si vendevano trattori.

Il PATTI ha riferito che la mattina dopo si recò all’appuntamento e vi trovò il SINACORI, il quale caricò sulla sua autovettura il FERRO, che nel frattempo era sopraggiunto con una persona che non conosceva a bordo di una Audi. Insieme si diressero nel luogo in cui il PATTI aveva posteggiato la macchina rubata la sera precedente, dove li stavano attendendo Andrea MANCIARACINA e Antonino ALCAMO di Alcamo, il quale aveva una FIAT Uno di colore bianco.

Il gruppo partì da Mazara alle 7,30 circa: il PATTI si mise alla guida della FIAT Uno targata PA all’epoca nella sua disponibilità, sulla quale salì anche il FERRO, e fece da battistrada ad Andrea MANCIARACINA e Antonino ALCAMO, i quali presero posto sulla FIAT Uno rubata.

Il collaboratore ha specificato che era necessario avere a disposizione una base logistica a Marsala, perchè il FERRO, l’ALCAMO e il MANCIARACINA potessero nascondervisi fino a quando non avessero ricevuto la battuta e non rischiassero, andando in giro per il paese, di essere notati da altri “uomini d’onore” che li conoscevano, i quali -se li avessero visti- si sarebbero chiesti la ragione della loro presenza a Marsala. Pertanto, circa una settimana prima si era fatto consegnare da PIPITONE Martino la chiave di un appartamento di proprietà della famiglia BONVENTRE arredato con mobili antichi, sito in via Mario Nuccio, non lontano dal bar “Timone”, locale frequentato spesso da Gaetano D’AMICO. Il PATTI ha aggiunto che aveva individuato personalmente nell’appartamento sopra indicato la base logistica, in quanto era a conoscenza che era sito in un edificio disabitato. Essendo Franco BONVENTRE, il proprietario dell’appartamento, compare del PIPITONE, aveva domandato a quest’ultimo se poteva procurargli la chiave. Aveva altresì informato della sua iniziativa il SINACORI e il MANCIARACINA, il quale ultimo però vide l’immobile per la prima volta il giorno dell’omicidio; il PATTI, invece, a suo dire, ci era andato anche prima, dato che, insieme al TITONE, aveva curato l’organizzazione materiale dell’omicidio. Al PIPITONE il collaboratore aveva spiegato che l’appartamento serviva per l’esecuzione di Gaetano D’AMICO, ma non gli aveva esposto le ragioni che avevano portato alla deliberazione dell’omicidio.

Non appena giunsero a Marsala, il PATTI condusse il MANCIARACINA, il FERRO e l’ALCAMO nell’immobile e andò in giro con la sua macchina per cercare l’obiettivo. Quest’ultimo compito, per altro, era svolto specificamente dal TITONE, che si muoveva in vespa, mentre il collaboratore fungeva essenzialmente da collegamento con i sicari.

Alle 11,30-12,00 circa, il PATTI diede la “battuta” al gruppo di fuoco. Tuttavia, il FERRO e l’ALCAMO, che dovevano essere gli esecutori materiali del delitto, non conoscevano l’obiettivo e per questo il TITONE aveva detto loro che glielo avrebbe indicato all’interno del locale tirandogli la giacca: il cognato del collaboratore, infatti, era una persona scherzosa e pertanto poteva compiere questo gesto senza attirare sospetti.

I due Alcamesi uscirono a piedi dall’appartamento, che era a circa cinquecento metri dal bar “Timone”. In un primo momento sbagliarono strada e si diressero al bar “Aloha” di via Mazzini, ma il PATTI, che girava in macchina nei paraggi, li intercettò e fece loro strada verso il luogo prestabilito per l’agguato.

Il collaboratore si collocò dietro a un tabaccaio al porto, vicino al bar, da dove potè vedere i due Alcamesi arrivare a piedi da via Mario Nuccio ed entrare nel bar e potè sentire quattro o sei detonazioni. Ha precisato altresì che durante l’esecuzione materiale del delitto, il MANCIARACINA, il quale era alla guida della macchina rubata, aspettò i killer vicino allo stesso tabaccaio che il PATTI aveva scelto come luogo di osservazione. Il propalante vide uscire dapprima, mentre si sentivano ancora gli spari, suo cognato TITONE, poi il FERRO e quindi (a una decina di metri di distanza dal precedente) l’ALCAMO, i quali salirono sulla macchina del MANCIARACINA, che intanto si era spostato di fronte al bar. Non appena i due sicari furono saliti sull’automobile, il MANCIARACINA partì in direzione di Petrosino.

Quando scorse il gruppo di fuoco allontanarsi, il PATTI, tornò a casa, dove arrivò alle 11,50 o 11,55 circa. Ivi giunto, caricò a bordo della sua autovettura la moglie e la figlia piccola e si diresse a prendere l’altra bambina all’asilo. Durante il tragitto, transitò sul luogo del delitto, dove c’era molta confusione, e chiese notizie a un vigile, che si chiamava Salvatore ed era soprannominato “karatè”. Quest’ultimo gli riferì che era stato ucciso Gaetano D’AMICO ed egli si mostrò molto dispiaciuto e meravigliato. Lungo la strada, vicino a porta Mazara, incontrò un giovane che conosceva, il quale gli disse che aveva saputo della soppressione di Gaetano D’AMICO.

Il PATTI ha infine dichiarato che non parlò del delitto con gli esecutori materiali nell’immediatezza del fatto; ha aggiunto che in seguito venne a sapere che i due Alcamesi erano entrati, che il TITONE gli aveva indicato la vittima, che l’ALCAMO aveva sparato, ma non è stato in grado di precisare come ne venne a conoscenza (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente il primo all’udienza del 28 ottobre 1998 e il secondo in quelle del 5 luglio e del 17 settembre 1999, nonché esame nel procedimento a carico di BURZOTTA Diego, poi riunito a quello principale).

In sede di controesame i difensori hanno contestato al collaboratore una contraddizione tra quanto affermato dallo stesso nelle varie fasi processuali, e in particolare che in dibattimento ha affermato che lo SCANDARIATO andò all’appuntamento con il MILAZZO e il PATTI insieme a un’altra persona, mentre nell’interrogatorio dell’8 luglio 1995 non fece cenno alla presenza di un secondo individuo; il collaboratore ha confermato la versione resa in giudizio (cfr. controesame dell’Avvocato GALLUFFO all’udienza del 5 luglio 1999).

Vincenzo SINACORI ha affermato che, alcuni giorni dopo avere informato TITONE Antonino della dinamica del duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, l’AGATE indisse una riunione invitando nel villino intestato al PATTI l’intera “famiglia” di Marsala, ufficialmente per assumere informazioni su come erano andati i fatti relativi alla morte del rappresentante e del consigliere della cosca, ma in realtà per sopprimere i due fratelli di Vincenzo D’AMICO.

Per altro, decisero di non procedere nella realizzazione del progetto delittuoso, poiché, prima che arrivassero le persone che erano state convocate, il PATTI e il TITONE andarono a riferire che PIPITONE Martino era andato a prendere Gaetano D’AMICO a casa e la moglie lo aveva visto. Optarono quindi per rinviare l’esecuzione al fine di evitare che il PIPITONE fosse condannato con certezza all’ergastolo.

Della cosca di Mazara del Vallo erano presenti, oltre al SINACORI, AGATE Mariano, GONDOLA Vito, MESSINA Francesco, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Vito, MANCIARACINA Andrea, BRUNO Calcedonio, BURZOTTA Diego, TAMBURELLO Salvatore.

Da Marsala andarono alla riunione PICCIONE Michele, MARCECA Vito, RAIA Gaspare, LO PRESTI Angelo, PATTI Antonio, D’AMICO Francesco e Gaetano, i fratelli RALLO, GIAPPONE Vito, Nino BONAFEDE, PIPITONE Martino, cioè tutti gli affiliati ad eccezione di Salvatore GIACALONE.

Era presente anche MESSINA DENARO Matteo, che però era venuto solo per partecipare all’omicidio e perciò non si fece vedere: intendevano, infatti, assassinare Gaetano e Francesco D’AMICO davanti a tutti gli altri Marsalesi, che erano all’oscuro di tutto.

La riunione durò circa un’ora: si parlò dell’accaduto e l’AGATE cercò di sondare i due D’AMICO per cercare di capire la loro posizione, ma essi non lasciarono trasparire se avevano sospetti. I Marsalesi, comunque, affermarono di non sapere da dove era venuto il colpo e ipotizzarono varie possibilità, facendo, tra gli altri, il nome degli ZICHITTELLA.

Il SINACORI ha aggiunto che prima dell’omicidio di Gaetano D’AMICO vennero tenute varie riunioni finalizzate a stabilire le modalità esecutive del delitto. Per altro in quel periodo gli incontri tra gli uomini d’onore erano frequenti perché c’era una guerra in corso ad Alcamo ed era impellente uccidere Tano D’AMICO. Ai convegni erano sempre presenti lo stesso SINACORI, il GANCITANO e MILAZZO Vincenzo e, a volte, partecipava anche MESSINA DENARO Matteo. Proprio in considerazione del non esiguo numero di incontri che ebbero luogo in quel periodo, il collaboratore ha dichiarato di non essere in grado di rammentare se se ne tenne uno il giorno prima dell’omicidio. Ha comunque precisato che all’epoca le riunioni tra gli “uomini d’onore” avvenivano nel villino intestato al PATTI.

In uno dei predetti convegni, il SINACORI prospettò a Vincenzo MILAZZO l’opportunità che l’esecutore materiale dell’omicidio di Gaetano D’AMICO fosse una persona che conosceva l’obiettivo, ma che non fosse a lui nota e pertanto che i killer non fossero Mazaresi, atteso che la vittima designata conosceva bene tutti gli “uomini d’onore” di quella città. A detta del collaboratore, poco tempo dopo, il MILAZZO gli propose come esecutori materiali Giuseppe FERRO (che da un lato non dava nell’occhio, essendo anziano, e dall’altro conosceva l’obiettivo) e Antonino ALCAMO.

Il SINACORI ha affermato con sicurezza che trascorse la notte antecedente l’assassinio di Tano D’AMICO a casa propria, aggiungendo di non ricordare se qualcuno la passò nel villino intestato al PATTI. Per altro, gli “uomini d’onore” mazaresi erano soliti lasciare le chiavi dello stesso sotto a una pietra e pertanto coloro che erano a conoscenza del nascondiglio potevano prenderle ed entrare liberamente.

L’organizzazione del delitto fu curata dallo stesso SINACORI, da Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Antonio PATTI e Vincenzo MILAZZO, ma il collaboratore non ha saputo precisare chi procurò le armi e chi reperì l’automobile e la portò alla base. Ha invece specificato che il PATTI ebbe il compito di curare la predisposizione di una base logistica a Marsala.

La mattina del giorno fissato per l’omicidio di Gaetano D’AMICO, nel villino sito in contrada Tonnarella di Mazara del Vallo si incontrarono il SINACORI, MANCIARACINA Andrea, FERRO Giuseppe, ALCAMO Antonino e, quasi certamente, anche Antonio PATTI, il quale, come anche il MANCIARACINA, era già là al momento dell’arrivo del collaboratore.

Il SINACORI ha specificato che egli rimase alla base, mentre gli altri partirono alle ore 9,00 o 9,30 circa, dirigendosi a Marsala e utilizzando certamente una FIAT Uno rubata e, se c’era anche PATTI, anche un’altra autovettura.

Il collaboratore ha riferito che il MANCIARACINA, il FERRO e l’ALCAMO rientrarono al villino intestato al PATTI alle ore 12,00 circa e comunque certamente prima di pranzo. Non appena giunsero, il SINACORI fece salire a bordo della sua autovettura i due Alcamesi, che erano sporchi di sangue, li portò a casa sua dove li fece lavare, e infine li accompagnò al piazzale davanti all’ospedale. Da quest’ultimo luogo, essi tornarono ad Alcamo con la loro automobile.

Il SINACORI apprese come si erano svolti i fatti dal FERRO e dall’ALCAMO mentre li conduceva a casa sua e, successivamente, anche dal MANCIARACINA. In tale modo venne a sapere che quest’ultimo, il quale fungeva da autista, era rimasto a bordo della FIAT Uno, mentre il FERRO e l’ALCAMO erano scesi ed erano entrati nel bar. All’interno del locale c’era il TITONE, al quale era stato assegnato il compito di dare la “battuta”, salutando o facendo un cenno a Gaetano D’AMICO, giacchè il FERRO non aveva un ricordo nitido dell’obiettivo. Subito dopo avere ricevuto il segnale, i due Alcamesi avevano ucciso il D’AMICO ed erano risaliti in macchina. Infine il MANCIARACINA li aveva riaccompagnati alla base. Il SINACORI ha precisato infine che il FERRO, nel raccontargli l’episodio, commentò la freddezza dimostrata dall’ALCAMO, il quale, dopo avere sparato, era uscito dal bar camminando normalmente, “come se nulla fosse accaduto, mentre FERRO camminava più velocemente.

Il SINACORI ha aggiunto che a Marsala fu utilizzata una base d’appoggio, ma non ha saputo precisare quale fosse, né dove si trovasse: quest’ultima circostanza gli fu accennata dal PATTI, il quale durante la fase organizzativa gli fece presente che avevano a disposizione un appartamento dove i sicari potevano rimanere in attesa che il D’AMICO arrivasse al bar, che era vicino alla base operativa (cfr. esame del SINACORI nelle udienze del 15 e del 29 ottobre 1998, nonché in quella del 4 maggio 1999 nel procedimento a carico di BURZOTTA Diego, poi riunito a quello principale).

Giuseppe FERRO ha ammesso di avere partecipato all’omicidio di Gaetano D’AMICO per ordine di MILAZZO Vincenzo, rappresentante della “famiglia” di Alcamo alla quale egli era affiliato.

Un giorno di gennaio o febbraio 1992, quest’ultimo lo convocò nella villetta di SCANDARIATO Nicolò nel comune di Vita. Infatti il MILAZZO, che era latitante dal luglio o agosto 1991, si nascondeva a casa del predetto “uomo d’onore”, il quale era il reggente di Calatafimi ed era vicino al capo mandamento di Alcamo; di conseguenza quest’ultimo, quando aveva bisogno di parlargli, era solito convocare il FERRO nel suo nascondiglio.

Nell’occasione in parola, il MILAZZO chiese al collaboratore se conosceva i fratelli D’AMICO e se si ricordava di averli visti in occasione di colloqui che avevano avuto con Vincenzo, il quale era stato detenuto con il FERRO, ricevendo una risposta positiva per Vincenzo e negativa per gli altri due. Il capo mandamento gli domandò altresì se era possibile che Gaetano D’AMICO conoscesse lui e l’odierno collaboratore gli replicò che non lo sapeva. Il MILAZZO a quel punto gli comunicò che nei giorni successivi avrebbe potuto avere bisogno di lui e l’altro si mise a disposizione, nonostante non stesse bene di salute.

Dopo circa dieci giorni, il MILAZZO convocò il FERRO, mandandolo a prendere dallo SCANDARIATO, il quale lo portò nella sua casa, e gli disse che il giorno successivo il reggente di Vita lo sarebbe andato a prelevare nuovamente perchè sarebbe dovuto andare con lo stesso MILAZZO e con ALCAMO Antonino a Mazara del Vallo a fare un “lavoro”.

In effetti il giorno dopo lo SCANDARIATO lo andò a prendere e lo accompagnò in una sua proprietà di campagna diversa dalla casa di Vita nella quale si nascondeva il MILAZZO, dove trovarono quest’ultimo e ALCAMO Antonino. Il primo ordinò al FERRO di salire su una FIAT Uno insieme a quest’ultimo, mentre egli prese posto su un’altra autovettura dello stesso modello.

Il gruppo raggiunse una casa di campagna nel territorio di Mazara ma in direzione di Marsala, la stessa in cui successivamente fu tenuta la riunione con RIINA Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, BRUSCA Giovanni e SINACORI Vincenzo nella quale fu decisa l’eliminazione del MILAZZO. In quest’ultimo luogo gli Alcamesi trovarono il SINACORI, il TITONE, il PATTI, MESSINA DENARO Matteo e forse un certo “Andrea” di Mazara del Vallo, che vide solo quella volta.

Il MESSINA DENARO, il PATTI, il SINACORI e il MILAZZO discussero dell’omicidio, decidendo di eseguirlo la mattina successiva, poiché quel pomeriggio non era possibile procedere. Il FERRO insistette perché l’azione delittuosa venisse compiuta quel giorno e il MESSINA DENARO gli diede ragione, sottolineando che lo avevano fatto andare là per uccidere il D’AMICO e non potevano farvelo ritornare più volte a quello scopo. Per altro, si decise comunque di procedere la mattina seguente e che quella sera sarebbero rimasti lì a dormire. Il FERRO si oppose a quest’ultima decisione, facendo presente che in quel periodo egli era libero in forza di perizie che avevano accertato che era gravemente ammalato e perciò era sconsigliabile che si fermasse fuori casa a lungo, dato che le forze dell’ordine potevano andare in qualunque momento a controllare il suo stato di salute. Udendo queste obiezioni, il MILAZZO e il MESSINA DENARO Matteo gli ordinarono di rientrare nella sua abitazione e di tornare la mattina successiva. A detta del dichiarante, fu lo SCANDARIATO a riaccompagnare a casa lui e il MILAZZO, mentre l’ALCAMO restò a dormire nella villetta.

Il collaboratore non è stato in grado di ricordare con certezza chi lo andò a prendere la mattina successiva, ma ha precisato che probabilmente fu lo stesso SCANDARIATO, anche se non ha potuto escludere che furono CALABRÒ Gioacchino o CORACI Vito.

Il FERRO ha riferito che il giorno del delitto nel luogo fissato per l’appuntamento, vicino a un mobilificio che si chiamava MESSINA o a una pompa di benzina, trovarono il PATTI, a bordo della cui autovettura prese posto il propalante. Il Marsalese lo portò alla villetta in cui era stato tenuto l’incontro il giorno precedente e in cui li stavano aspettando l’ALCAMO e il “picciotto Andrea” di Mazara del Vallo. Il collaboratore salì sulla FIAT Uno del PATTI e l’ALCAMO e “Andrea” su un’altra FIAT Uno forse di colore grigio o carta da zucchero, che all’arrivo del propalante era già nella villetta.

Giunti a Marsala, verso le 8,00 o 8,30 raggiunsero la base operativa, che era un appartamento disabitato, posto al primo piano di un edificio e al cui interno non si trovavano mobili, ma vi erano capi di abbigliamento femminili. Il FERRO, l’ALCAMO e “Andrea” rimasero lì, mentre il PATTI usciva e rientrava per cercare il D’AMICO e ragguagliare i complici sullo sviluppo della situazione. Quella mattina il collaboratore ebbe modo di vedere anche il TITONE.

I killer rimasero nell’appartamento fino alle 10,30 o 11,00 circa. Erano armati di pistole, alcune delle quali portate da “Andrea” di Mazara e altre prese nella villetta dove aveva dormito l’ALCAMO.

All’orario sopra indicato, il PATTI diede la battuta, dicendo che l’obiettivo era arrivato al bar in cui era stato stabilito che avrebbero realizzato l’omicidio.

Il gruppo di fuoco uscì dalla base operativa: “Andrea” andò con la FIAT Uno nei pressi del locale, mentre il FERRO e l’ALCAMO si diressero a piedi nello stesso luogo. Nonostante quest’ultimo imputato la sera precedente fosse stato accompagnato a Marsala e gli fosse stata indicata la strada che avrebbero dovuto percorrere, si sbagliò, cosicchè dopo avere girato per Marsala per dieci o quindici minuti i due sicari dovettero ritornare all’appartamento. Lì trovarono il PATTI e gli raccontarono cosa era successo. Il Marsalese disse loro di aspettare il ritorno di “Andrea”, il quale rientrò e li accompagnò in macchina fino alle vicinanze del bar.

Giunti a circa cinquanta metri dal locale, i due Alcamesi scesero dall’autovettura e percorsero a piedi solo l’ultimo breve tratto di strada.

L’ALCAMO, che entrò per primo nel locale, non conosceva la vittima, anche se il PATTI l’aveva loro descritta. Il collaboratore, invece, pur se espressamente interrogato sul punto, non ha ricordato che all’interno ci fosse il TITONE, anche se non ha escluso che quest’ultimo avesse il compito specifico di dare segnali in seguito ad accordi presi col PATTI.

Il FERRO entrò quando l’altro killer aveva già sparato due colpi in testa alla vittima, sporcandosi i pantaloni di sangue; il dichiarante ha precisato che, sebbene l’obiettivo fosse a terra e forse fosse già morto, egli esplose al suo indirizzo altri tre colpi, sempre diretti al capo.

I due esecutori materiali uscirono insieme, l’ALCAMO camminando più lentamente e il FERRO più velocemente. Quest’ultimo arrivò per primo alla macchina a bordo della quale li stava attendendo “Andrea”, che era parcheggiata vicino al marciapiede, e si sedette nel sedile posteriore, l’ALCAMO giunse qualche secondo dopo e, superando la parte anteriore del veicolo, prese posto davanti.

Il gruppo di fuoco fece ritorno alla base sita nel mazarese, dove trovarono il SINACORI; il collaboratore ha aggiunto che gli pareva che il PATTI avesse fatto loro da battistrada con la sua automobile, accompagnandoli vicino alla casa da cui erano partiti, ma si fosse fermato sulla strada e non fosse salito.

Giunti a destinazione, il FERRO e l’ALCAMO salirono sulla macchina del SINACORI, il quale li accompagnò a casa di sua madre. Lì i due Alcamesi si lavarono le mani e forse il secondo si cambiò i pantaloni, che durante l’azione si erano sporcati di sangue. Quindi il Mazarese li riportò a Castellammare del Golfo con al sua macchina, una Volkswagen Golf.

Il FERRO ha dichiarato di non conoscere le motivazioni sottese all’omicidio di Tano D’AMICO, ma ha precisato che esso fu certamente una conseguenza di quello del fratello Vincenzo. Ha aggiunto che conosceva quest’ultimo dal 1976, quando erano stati entrambi detenuti, e ne aveva un ottimo ricordo. Pertanto, pur sostenendo di non sapere i motivi per i quali Vincenzo D’AMICO fu assassinato, si è detto certo che fu una “grandissima tragedia” e che a metterla fu il MILAZZO. Della faccenda dell’omicidio di Vincenzo D’AMICO ne parlarono una volta nel luglio del 1992, quando egli divenne reggente del mandamento. In quell’occasione il CALABRÒ disse al RIINA che D’AMICO Vincenzo aveva parlato bene dello stesso RIINA, aggiungendo che era una persona equilibrata. Il RIINA commentò che almeno in quel giudizio era stato onesto; in quel frangente venne anche fatto un accenno al fatto che il D’AMICO era stato visto uscire dalla casa della moglie di EVOLA di notte (cfr. esame e controesame del FERRO, resi rispettivamente alle udienze del 29 ottobre 1998 e del 17 settembre 1999, nonché esame reso nell’udienza del 21 aprile 1999 nel processo a carico di Diego BURZOTTA, poi riunito al procedimento principale).

La teste Maria RICUPERO ha affermato che la mattina del delitto si trovava nel suo ufficio nello studio di un commercialista, sito in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo 27 sopra al bar “Timone”, vicina al porto.

Ha aggiunto che tra le ore 11,30 e le 12,00 circa udì una detonazione, seguita da una pausa e poi da altre tre o quattro, tutte provenienti dalla strada; tra il primo e l’ultimo colpo passò un lasso di tempo di trenta secondi o un minuto. Ella, dopo il primo botto, scambiò qualche parola con un suo collega seduto nella stessa stanza, giungendo a capire che i rumori che aveva udito erano dovuti a colpi d’arma da fuoco. Pertanto si avvicinò alla finestra per vedere cosa era successo.

La donna si meravigliò poiché sulla strada sottostante, che di solito era molto frequentata, non vide nessuno, a parte un uomo, che attraversò la carreggiata tranquillamente e salì a bordo di una FIAT Uno verde chiara a cinque porte, la cui targa iniziava con la sigla “TP-34” e che era, rispetto al bar “Timone”, sulla corsia opposta della strada, oltre il salvagente. Ha aggiunto che sull’automobile c’erano due persone sedute nei sedili anteriori, mentre l’uomo prese posto su quello posteriore, dietro al guidatore.

Su contestazioni del P.M. la teste ha ricordato alcune caratteristiche fisiche della persona che vide salire sulla FIAT Uno: era di altezza media (circa m.1,65-1,70), aveva i capelli castani, tagliati corti e ricci aveva circa trenta o trentacinque anni; con riferimento all’età, in dibattimento la RICUPERO ha affermato che l’individuo in parola dimostrava circa trentacinque o quarant’anni, mentre nell’immediatezza del fatto aveva detto che ne poteva avere trenta o trentacinque. Ha aggiunto che non vide da dove era uscito l’uomo, perché la posizione in cui si trovava non glielo consentiva, nè saprebbe riconoscere la persona, non avendola vista in volto.

Ha concluso che la FIAT Uno si allontanò a velocità moderata verso il Lungomare Mediterraneo verso l’ACI, cioè nella direzione di destra e non in quella di sinistra, opposta rispetto a quella che avrebbe portato verso il centro della città (cfr. deposizione RICUPERO all’udienza del 28 ottobre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti.

Deve inoltre puntalizzarsi che tutti hanno ribadito la loro versione in modo pressochè constante in tutte le fasi processuali, con l’unica eccezione, per il solo SINACORI, del ruolo ricoperto dal BURZOTTA (sulla quale ci si soffermerà ampiamente nella scheda dedicata alla posizione del predetto prevenuto).

L’unica discrasia ascritta al PATTI ha avuto ad oggetto una circostanza assolutamente secondaria, ovvero la presenza, insieme allo SCANDARIATO, di una seconda persona allorchè questi portò al collaboratore e al MILAZZO la FIAT Uno rubata da utilizzare per l’omicidio. Orbene, alla luce della precisione e coerenza del racconto fornito dal collaboratore in parola e della significatività dei riscontri che ha riportato -sui quali ci si soffermerà ampiamente- è evidente che una sola contraddizione, attinente per di più a una circostanza assolutamente secondaria, non può essere giudicata idonea neppure a scalfire l’attendibilità del collaboratore in ordine al fatto delittuoso in parola.

Inoltre, come si è già avuto modo di precisare nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo propalante ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando ha raccontato in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. In seguito, con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua attività delinquenziale, del resto, è continuato anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti) che gli tornavano alla mente mentre raccontava singoli episodi. Tale condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non ha inteso sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire ai Giudici tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa. Pertanto, a giudizio di questa Corte, deve reputarsi che sia esatta la versione resa dal PATTI in esame e ribadita in controesame.

Inoltre, l’attendibilità dei collaboratori è altresì suffragata dalla circostanza che gli stessi hanno fornito una versione talmente precisa e dettagliata dell’episodio delittuoso, che deve reputarsi che i fatti narrati non potessero essere loro noti altrimenti che in virtù alla partecipazione diretta dei propalanti all’omicidio di D’AMICO, nelle fasi e con i compiti dagli stessi indicati.

Del resto, l’esistenza di alcune discrasie tra le versioni rese dai tre dichiaranti, su particolari talvolta significativi, se dal un lato impone di vagliare con particolare attenzione la veridicità delle loro propalazioni, dall’altro lato ne conferma significativamente la genuinità, specie con riferimento alla conoscenza di elementi specifici relativi al delitto.

Ciò premesso, deve sottolinearsi che tra i racconti dei collaboratori sono divergenti in ordine ai seguenti profili:

1) il PATTI ha negato di avere visto il FERRO il giorno prima del delitto, sostenendo di avere saputo che quest’ultimo avrebbe partecipato all’azione dal SINACORI il giorno precedente alla stessa.

Il SINACORI, pur non ricordando che ci sia stato un incontro la sera antecedente l’omicidio, non ha comunque escluso la circostanza, sul presupposto che all’epoca furono tenute frequenti riunioni.

Il FERRO invece ha espressamente parlato di un convegno al quale avrebbero partecipato oltre a lui anche il PATTI, il SINACORI, il MILAZZO, il giovane “Andrea”, l’ALCAMO e MESSINA DENARO Matteo.

Ora, a giudizio della Corte, pur non potendo addivenirsi ad un giudizio conclusivo circa l’effettivo svolgimento della riunione su cui si è soffermato il collaboratore alcamese, appare probabile che essa si sia realmente tenuta. Infatti, è verosimile che il PATTI e il SINACORI, i quali in quel periodo parteciparono a più incontri organizzativi dell’azione in parola e di altre inerenti la guerra di mafia di Alcamo (cfr. sub Parte IV – Capitolo IV, omicidio GRIMALDI, perpetrato a Salemi all’inizio di marzo), non abbiano un ricordo specifico di quello tenuto la sera precedente alla presenza del FERRO, Quest’ultimo, al contrario, nel fatto di sangue in parola ebbe soltanto il ruolo di killer e non prese parte alle discussioni relative alla statuizione delle modalità esecutive dell’agguato e pertanto è verosimile che rammenti più nitidamente l’unico convegno a cui prese parte. Inoltre, a detta del FERRO, all’incontro parteciparono persone che o furono direttamente coinvolte nell’omicidio anche secondo il racconto del PATTI e del SINACORI (oltre a questi ultimi collaboratori, il MILAZZO, l’ALCAMO e il TITONE), oppure erano a conoscenza della delibera e spesso presenziavano ai convegni di quel tipo (MESSINA DENARO Matteo), cosicchè, sotto questo profilo, la versione del FERRO è stata indirettamente confermata da quella degli altri “pentiti”. Infine, il PATTI ha precisato che la mattina del delitto l’ALCAMO si recò all’appuntamento per conto suo, mentre il FERRO sopraggiunse con lo stesso PATTI: un siffatto snodarsi degli avvenimenti fa ritenere che in effetti l’ALCAMO -a differenza del FERRO- avesse dormito nel Mazarese, e pertanto costituisce un significativo riscontro logico dell’effettivo svolgimento della riunione, atteso che in caso contrario non avrebbe avuto senso che i due sicari arrivassero da Alcamo in momenti e con mezzi diversi.

2) il PATTI ha asserito che all’appuntamento al distributore il giorno del delitto si incontrano: lui stesso, il SINACORI e il FERRO accompagnato da un soggetto che non conosceva a bordo di un’Audi.

Il FERRO invece non ha menzionato il SINACORI e ha detto di essere stato accompagnato dallo SCANDARIATO, dal CORACI o dal CALABRÒ sul luogo dell’appuntamento con il PATTI, che era nei pressi di un mobilificio denominato MESSINA o a una pompa di benzina.

Il SINACORI, dal canto suo, non ha fatto alcun cenno a questo primo appuntamento.

Anche in questo caso, gli elementi probatori acquisiti non consentono di addivenire ad una risoluzione definitiva del contrasto, pur apparendo probabile che il PATTI abbia sovrapposto diversi momenti della fase preparatoria, alla quale è comunque certo che il SINACORI partecipò.

3) il FERRO ha affermato che salì sull’autovettura del PATTI, il quale lo accompagnò alla villetta in cui vi era stato l’incontro il giorno precedente e che là trovarono l’ALCAMO e il giovane “Andrea” di Mazara.

Il PATTI ha detto che dopo l’incontro il FERRO salì sull’autovettura del SINACORI e che si recarono nel luogo dove lui il giorno prima aveva lasciato la Fiat Uno rubata, cioè vicino all’ospedale di Mazara del Vallo.

Anche in questo caso, il contrasto tra i due collaboratori non può essere risolto alla luce delle risultanze probatorie acquisite. Deve per altro sottolinearsi che si tratta di una circostanza di rilievo secondario, che -a fronte di molteplici riscontri su punti assai più significativi- non è idonea a scalfire l’attendibilità degli stessi.

4) il PATTI ha sostenuto di avere intercettato, dopo la “battuta”, il FERRO e l’ALCAMO che avevano sbagliato strada e di averli guidati al luogo dell’agguato.

Il FERRO ha invece asserito che i due Alcamesi, essendosi smarriti, tornarono nella base logistica, dove incontrarono il PATTI, il quale disse loro di aspettare, mentre fu “Andrea” a condurli in macchina sino a cinquanta metri dal bar “Timone”.

I dati probatori acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentali non consentono di risolvere la discrasia, che, per altro, attiene a una circostanza assolutamente secondaria e in ogni caso è inserita in un contesto di dichiarazioni perfettamente conformi sul dato principale: l’incapacità dei due Alcamesi di raggiungere il bar “Timone”.

5) il FERRO ha affermato che dopo l’azione il SINACORI li accompagnò a Castellammare con la sua Golf.

Il SINACORI, invece, ha raccontato che lasciò i due Alcamesi al piazzale vicino all’ospedale di Mazara del Vallo.

Anche in questo caso, come nel punto precedente, i dati probatori acquisiti nel corso dell’istruzione dibattimentali non consentono di risolvere la discordanza, che, per altro, attiene a una circostanza assolutamente secondaria, mentre le propalazioni sono perfettamente conformi sulla circostanza fondamentale, cioè che SINACORI prese in consegna i killer dopo l’omicidio, fornendo loro il necessario apporto logistico.

Per altro, la circostanza che il PATTI abbia detto che la mattina dell’omicidio incontrò l’ALCAMO e il MANCIARACINA nei pressi dell’ospedale di Mazara del Vallo e che il primo aveva una FIAT Uno bianca, potrebbe indurre a ritenere che la versione esatta degli avvenimenti sia quella fornita dal SINACORI.

Come può agevolmente dedursi dal tenore stesso delle discrasie tra le varie propalazioni, esse attengono a circostanze secondarie che non solo non sono idonee a inficiarne la generale credibilità, ma al contrario ne confermano la genuinità, escludendo che i collaboratori abbiano in qualche modo tarato le loro affermazioni su quelle degli altri propalanti (e in particolare su quelle del PATTI).

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo che i racconti dei tre propalanti si sono reciprocamente riscontrati in ordine ad alcune circostanze.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che il SINACORI, il PATTI e il FERRO debbono essere ritenuti genericamente attendibili anche laddove hanno riferito circostanze apprese da altri “uomini d’onore”. Infatti costoro non avevano alcuna ragione di mentire agli odierni collaboratori, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli stessi, con l’eccezione del MILAZZO con il FERRO (il quale ultimo del resto è stato informato dal suo rappresentante soltanto delle circostanza strettamente necessarie per l’espletamento del suo ruolo di esecutore materiale del delitto).  

Quanto all’attendibilità estrinseca delle propalazioni dei collaboratori, deve sottolinearsi come le loro affermazioni da un lato sono state confermate da molteplici dati oggettivi emersi dalle indagini e dagli accertamenti degli investigatori e dall’altro lato si riscontrano a vicenda su numerosi punti, e in particolare:

1) con riferimento al movente dell’omicidio di Gaetano D’AMICO debbono richiamarsi integralmente le considerazioni svolte nella scheda dedicata alla soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA.

Il PATTI e il SINACORI da un lato hanno sottolineato che a Gaetano D’AMICO erano stati mossi alcuni gravi addebiti -e in particolare l’appropriazione indebita di somme di denaro appartenenti a “cosa nostra” e, il secondo, altresì la circostanza che si fosse spacciato per Totò MINORE nel corso di un incontro con esponenti del clan dei GRECO di Alcamo. Dall’altro lato, tuttavia, hanno indicato la ragione principale della decisione di ucciderlo nella sua parentela con Vincenzo D’AMICO e nella conseguente possibilità che, tenuto anche conto della sua indubbia autorevolezza, tentasse di organizzare una vendetta per la soppressione del fratello.

Il FERRO, pur affermando di non sapere con esattezza le causali dell’omicidio, si è detto certo che la sua morte fu deliberata proprio a causa della sua parentela con il defunto rappresentante della “famiglia” di Marsala.

Le propalazioni dei collaboratori, sul punto perfettamente concordi, debbono essere giudicate attendibili non solo a causa della loro convergenza, ma altresì perché perfettamente rispondenti alle regole di condotta generalmente seguite da “cosa nostra” e all’effettiva realtà dei fatti. Come si è già puntualizzato nell’Introduzione al presente Capitolo, infatti, dopo la scomparsa del fratello Gaetano D’AMICO, avendo compreso che l’omicidio era addebitabile ad esponenti dell’organizzazione e avendone dedotto che anche il suo destino era segnato, tentò in effetti di servirsi di Carlo ZICHITTELLA per compiere la sua vendetta e per salvarsi la vita.

2) in ordine alla riunione finalizzata alla soppressione di Gaetano e Francesco D’AMICO tenutasi pochi giorni dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, il PATTI e il SINACORI hanno reso affermazioni tra loro pienamente concordi, in quanto hanno riferito che:

a) la riunione fu indetta da AGATE formalmente per assumere informazioni sulla scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, ma in realtà per uccidere i due fratelli del primo e fu tenuta nel villino intestato al PATTI nel Mazarese;

b) il progetto criminoso non fu realizzato perché il PATTI informò i Mazaresi che la moglie di Gaetano D’AMICO vide coloro che erano andati a casa a prelevare suo marito; questi individui sono stati identificati in RAIA Gaspare, PIPITONE Martino e BONAFEDE Giuseppe dal PATTI e nel solo PIPITONE dal SINACORI. È evidente che tale discrasia è assolutamente marginale, essendo le due versioni sono tra loro convergenti sui fatti principali, e che certamente sul punto il collaboratore marsalese è stato più preciso, atteso che la circostanza attiene a una fase delegata al suo esclusivo controllo e organizzazione;

c) tutti i Marsalesi erano all’oscuro del piano omicida, ad eccezione, secondo il PATTI, di lui stesso, del TITONE e del RAIA e, a detta del SINACORI, dei primi due. Anche in questo caso, la discrasia si spiega alla luce del racconto del PATTI, secondo il quale il cognato aveva messo RAIA Gaspare -che era suo zio- al corrente del progetto di uccidere Gaetano D’AMICO al duplice scopo di proteggerlo, dato che si accompagnava abitualmente alla vittima designata, e contemporaneamente di ottenerne eventualmente un aiuto. Il PATTI, inoltre, ha sottolineato che il TITONE si era assunto la totale responsabilità delle eventuali conseguenze di questa decisione, della quale verosimilmente i due Marsalesi decisero di non mettere a conoscenza i Mazaresi, proprio per evitare guai al TITONE;

d) le elencazioni nominative delle persone che presero parte alla riunioni sono state perfettamente coincidenti, ivi compresa la presenza (ignota ai Marsalesi) di MESSINA DENARO Matteo e l’assenza del GIACALONE, unico tra i Marsalesi; la sola parziale discordanza è stata rappresentata dal dubbio espresso dal SINACORI, e soltanto il 4 maggio 1999 nel procedimento a carico di BURZOTTA Diego, sulla presenza di quest’ultimo, ma sul punto ci si soffermerà nella scheda dedicata alla posizione personale di quest’ultimo.

3) il PATTI ha affermato che dopo l’omicidio di suo fratello Gaetano Francesco D’AMICO tenne un comportamento molto prudente, andando in giro armato, allontanandosi per un certo periodo da Marsala e facendo installare un porta blindata nel suo appartamento.

Il SINACORI ha confermato di essere a conoscenza del fatto che dopo la riunione nella quale avrebbero dovuto essere soppressi Gaetano e Francesco D’AMICO, qualcuno era stato incaricato di sorvegliare quest’ultimo.

La predetta circostanza, del resto, oltre a essere stata concordemente affermata da entrambi i collaboranti, appare pienamente verosimile, tenuto conto che la ragione principale per la quale fu ucciso Gaetano D’AMICO fu proprio la sua stretta parentela con il defunto boss di Marsala. D’altra parte, la minore autorevolezza di Francesco D’AMICO -e la sua conseguente inferiore pericolosità come eventuale avversario- consentirono a quest’ultimo di salvarsi, secondo un calcolo dimostratosi a posteriori esatto, atteso che in effetti Gaetano D’AMICO si mise immediatamente all’opera per organizzare la controffensiva, mentre Francesco non assunse alcuna iniziativa, neppure dopo l’assassinio del secondo fratello.

4) il PATTI ha dichiarato che uno dei più comuni luoghi di incontro in quel periodo era il punto vendita di materiale elettrico gestito dal SINACORI e denominato “Marcadante”, ubicato a Mazara del Vallo di fronte all’ospedale.

Il collaborante mazarese ha confermato che gestiva tale esercizio di vendita all’ingrosso e la sua ubicazione, pur puntualizzando che la ragione sociale era “Marciante”.

L’esistenza della predetta attività commerciale e di un interesse nella stessa in capo al SINACORI, del resto, è stata confermata anche dalla deposizione dell’ispettore superiore Leonardo DE MARTINO. Quest’ultimo ha accertato che la società “Marciante 2 s.r.l.” fu costituita il 5 aprile 1989 con capitale sociale pari a £.20.000.000 suddiviso in due quote di pari valore tra MARCIANTE Roberto, nato a Tripoli il 23 ottobre 1939, commerciante, e MESSINA Giuseppe, nato a Trapani il 13 settembre 1948, commercialista, entrambi personaggi arrestati nel luglio 1997 per concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della cosiddetta “operazione Selinus”, in quanto ritenuti vicini al rappresentante del mandamento di Trapani, VIRGA Vincenzo. La società fu messa in liquidazione nel 1993 e nei locali condotti dalla precedente azienda subentrò la ditta “Doc s.r.l.” di Castelvetrano di GRIGOLI Giuseppe, arrestato nella predetta operazione “Selinus” (sulla figura del GRIGOLI e sui suoi legami con MESSINA DENARO Matteo, cfr. infra, Introduzione a Parte IV – Capitolo VI). SINACORI Vincenzo ricoprì la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della stessa società dal 13 giugno 1991 al 31 dicembre 1991, mentre in precedenza era stato consulente esterno della stessa per la progettazione di impianti. Il DE MARTINO ha aggiunto che la “Marciante 2” era affittuaria di un magazzino sito in Mazara del Vallo, via Casasanta n.65/a, ubicato dirimpetto all’ospedale “Abele AIELLO” di Mazara del Vallo, sito in via Salemi, strada separata dalla precedente da una piazzola delimitata da uno spartitraffico al cui interno insistevano un distributore di benzina e un parcheggio. L’immobile in parola, come emergeva da un’annotazione redatta dall’ispettore Gaspare GIACALONE della Squadra Mobile di Trapani, era inoltre dotato di un ingresso sul retro, su via fratelli Cervi n.14, che poteva essere aperto solo dall’interno con un meccanismo elettrico, mentre all’esterno vi era un campanello (cfr. deposizione dell’Ispettore Superiore DE MARTINO nelle udienze del 30 gennaio e 25 marzo 1997 nell’ambito del procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8, cosiddetto “Ghibli”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

La circostanza, poi, che la sede della “Marciante 2” a Mazara del Vallo fosse il punto di incontro tra gli affiliati alla locale cosca, quanto meno dopo la nomina del SINACORI a correggente, è dimostrato dagli accertamenti in tal senso del dottor GERMANÀ e del dottor LINARES. Il primo ha riferito che nella sede dell’azienda menzionata venivano notati spesso molti degli esponenti di maggiore spicco della “famiglia”, quali GANCITANO Andrea, BURZOTTA Diego, TAMBURELLO Salvatore. Il secondo ha confermato sostanzialmente la circostanza, riferendo che nel corso di intercettazioni telefoniche relative all’utenza della società in questione accertarono che Diego BURZOTTA telefonò a una utenza installata all’interno di un edificio di competenza della Supermercati Bravo in Palermo, parlando dapprima con uno dei figli di MARCIANTE Roberto e quindi, su sua richiesta, con il commercialista Giuseppe MESSINA (cfr. deposizione di Calogero GERMANÀ e Giuseppe LINARES rispettivamente nelle udienze del 9 maggio 1996 e 23 gennaio 1997 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”, celebrato davanti al Tribunale di Trapani).

5) il SINACORI ha dichiarato che una volta prospettò a Vincenzo MILAZZO l’opportunità che l’esecutore materiale dell’uccisione di Gaetano D’AMICO fosse una persona che da un lato conosceva l’obiettivo e dall’altro non fosse noto allo stesso e ha aggiunto che il MILAZZO gli propose i nomi di Peppe FERRO (che non dava nell’occhio, essendo anziano, e conosceva la vittima designata) e Nino ALCAMO.

La circostanza è stata confermata dal FERRO, il quale ha asserito che un giorno del gennaio o febbraio del 1992 MILAZZO Vincenzo lo mandò a chiamare nella casa dello SCANDARIATO nel comune di Vita e gli chiese se conosceva i fratelli D’AMICO e se Gaetano conosceva lui; il collaboratore rispose positivamente alla prima domanda limitatamente -per altro al solo Vincenzo- e disse di non avere idea se Gaetano D’AMICO lo conoscesse il MILAZZO allora avvisò il FERRO che nei giorni successivi avrebbe potuto avere bisogno di lui e l’altro si mise a disposizione, nonostante non stesse bene di salute.

I due collaboratori, pertanto, da un lato hanno concordemente sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto da MILAZZO Vincenzo nell’organizzazione dell’omicidio di Gaetano D’AMICO, e dall’altro lato hanno spiegato in termini analoghi la scelta di coinvolgere i due killer Alcamesi, con la necessità di non mettere in allarme la vittima designata, utilizzando sicari che essa potesse conoscere.

Quest’ultima scelta, del resto, risponde a evidenti crismi di logicità, atteso che l’affidamento dell’esecuzione materiale del delitto ai sicari ignoti a Marsala, oltre a consentire di cogliere di sorpresa l’obiettivo, riducendo notevolmente il rischio che potesse tentare di reagire, rendeva più remota la possibilità che qualcuno potesse, anche casualmente, riconoscere gli assassini.

Il coinvolgimento di MILAZZO Vincenzo, d’altra parte, è inevitabile conseguenza dell’utilizzazione di sicari del suo mandamento, atteso che a tale fine era necessario il consenso del rappresentante, tanto più che si questi era un personaggio autorevole.

6) il PATTI ha sostenuto di essersi recato con il MILAZZO a Vita nella villetta dello SCANDARIATO, un immobile dotato di cancello automatico e sito nella zona di campagna tra Vita, Salemi e Calatafimi, partendo dal negozio del SINACORI a Mazara del Vallo, al fine di prelevare la FIAT Uno quattro sportelli di colore celeste rubata che era stata portata là dallo stesso SCANDARIATO.

Il FERRO ha detto che l’autovettura usata per l’omicidio in parola era una FIAT Uno di un colore che non ha saputo precisare, ma che forse era carta da zucchero o grigio.

Il SINACORI ha confermato che i killer partirono dal villino intestato al PATTI a bordo di una FIAT Uno rubata, senza per altro specificarne il tipo e il colore.

La teste oculare RICUPERO ha affermato di avere veduto uno dei sicari salire a bordo di una FIAT Uno a cinque porte di colore verde chiaro, i cui primi numeri di targa erano “TP-34”.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in data 22 gennaio 1992 fu rubata una Fiat Uno cinque porte tg. TP-341050 a CARAVOTTA Giuseppe e che il furto fu denunciato ai Carabinieri della Caserma di Trapani Borgo Annunziata. Ha aggiunto altresì che tramite il terminale del Ministero dell’Interno appurarono che tra il gennaio 1991 e il gennaio 1992 furono oggetto di furto quattro autovetture FIAT Uno di colori compatibili con quello (celeste scuro) indicato dal PATTI e che l’unica che rispondeva alle caratteristiche indicate dalla RICUPERO era quella predetta, atteso che le altre erano targate TP-279530, GE-A62483, TP-319126 (rubate rispettivamente il 25 gennaio 1991, il 23 aprile 1991 e il 26 ottobre 1991). Ha infine specificato che in un primo momento identificarono il veicolo utilizzato dai killer con la FIAT Uno di colore verde tg.TP-294043, rubata l’11 gennaio 1992, ma che successivamente scartarono l’ipotesi sul presupposto che sia il PATTI che la RICUPERO avevano dichiarato che l’autovettura era a cinque porte, mentre quella in parola era a tre porte.

Deve per altro sottolinearsi che dalla denuncia di furto presentata dal CARAVOTTA è emerso che il veicolo sopra indicato è di colore bianco (cfr. denuncia di furto prodotta dall’Avv. GALLUFFO all’udienza del 10 gennaio 2000), mentre il PATTI ha sostenuto che era celeste scuro. A giudizio di questa Corte, per altro, l’incerta identificabilità dell’autovettura usata dai killer con quella individuata dagli investigatori non inficia l’attendibilità del collaboratore. Infatti, la circostanza che si trattasse di una FIAT Uno è stata confermata dal SINACORI, dal FERRO e dalla RICUPERO. Quanto al colore, poi, il collaboratore alcamese, pur non dicendosi certo sul punto, ha dichiarato che “forse” era carta da zucchero o grigio e la testimone oculare che era verde chiara. Pertanto, è evidente che i colori indicati dal PATTI, dal FERRO e dalla RICUPERO sono tra loro sostanzialmente compatibili.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito altresì che individuarono l’abitazione dotata di cancello automatico, sita tra Salemi, Vita e Calatafimi indicata dal PATTI e che la stessa risultò essere di proprietà di Nicolò SCANDARIATO. L’edificio era dotato di cancello automatico e nella sua parte anteriore dava sulla via Garibaldi di Vita, la strada principale della cittadina, mentre in quella retrostante si apriva sulla campagna (nel senso che dal retro non si vedevano case) (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 29 ottobre 1998).

7) il PATTI ha rivelato che egli stesso procurò al gruppo di fuoco una base a Marsala, in modo da consentire ai complici provenienti da altri paese di nascondersi in attesa della “battuta” per evitare il rischio di essere notati; ha aggiunto che utilizzò a tale fine un appartamento in via Mario Nuccio procurato da Martino PIPITONE, sito in un edificio disabitato e arredato con mobili antichi. Ha infine precisato di avere riferito la circostanza al SINACORI e al MANCIARACINA.

Il SINACORI ha confermato l’esistenza di una base logistica a Marsala trovata dal PATTI, aggiungendo che quest’ultimo gli parlò dell’appartamento dove i sicari sarebbero rimasti in attesa della “battuta”.

Il FERRO ha, a sua volta, riscontrato le propalazioni del PATTI, asserendo che i sicari, giunti a Marsala, si nascosero in un appartamento dove restarono in attesa che arrivasse la “battuta” da parte del reggente della cosca di Marsala; in parziale difformità dal PATTI, per altro, ha detto che all’interno non vi erano mobili, ma capi di abbigliamento femminili.

Ora, è evidente che quest’ultima discrasia è di importanza assai modesta, a fronte della conferma del dato principale: la presenza di una base operativa a Marsala dove i killer si nascosero in attesa del segnale di azione e non lontana dal luogo del delitto. Per altro, deve sottolinearsi che la discordanza può essere facilmente composta ipotizzando che i propalanti abbiano fatto riferimento alla situazione dell’immobile in momenti diversi. In particolare, è assolutamente verosimile che nel primo frangente in cui il PATTI si recò nell’appartamento non vi fossero gli abiti e che pertanto il “pentito” suddetto abbia fissato nella memoria il mobilio. D’altro canto, i vestiti probabilmente furono portati nell’immobile successivamente, ma prima del giorno del delitto, cosicchè in tale ultima occasione il collaboratore marsalese -troppo preso dal suo compito di coordinatore dei vari componenti del gruppo di fuoco- non vi fece caso, a differenza del FERRO, il quale invece restò nell’appartamento in attesa della “battuta” per un apprezzabile lasso di tempo e pertanto ebbe modo di osservare e ricordare il particolare in parola, il quale verosimilmente lo colpì di più dei mobili, che forse giudicò ordinari. Del resto, la presenza di pezzi di arredamento è implicita anche nelle parole del FERRO, atteso che è inverosimile che gli abiti fossero stati gettati a terra (tanto più che, se così fosse stato, l’evidente particolarità della situazione avrebbe senza dubbio indotto il collaboratore a riferirla in dibattimento).

Con riferimento all’individuazione dell’immobile, il Maresciallo SANTOMAURO ha fornito un pieno riscontro alle affermazioni del PATTI, riferendo che BONVENTRE Francesco, nato a Marsala il 16 agosto 1951, è compare di PIPITONE Martino, in quanto quest’ultimo è stato suo testimone di nozze e, il 22 maggio 1977, padrino di battesimo di sua figlia Alba Maria Manuela (il verbalizzante ha per altro precisato che la prima circostanza gli consta personalmente, mentre ha appurato la seconda visionando i registri della Parrocchia “Chiesa Addolorata” di Marsala).

Il SANTOMAURO ha aggiunto che il BONVENTRE all’epoca dei fatti di causa aveva la disponibilità di un immobile a quattro elevazioni sito in via Mario Nuccio di Marsala, a circa duecento metri di distanza dal “Bar Timone”, intestato alla madre ZERILLI Nunzia Albina, nata a Marsala il 30 ottobre 1922. In occasione del censimento del 1991 l’Ufficio Anagrafe del Comune di Marsala riscontrò che gli appartamenti al primo e al secondo piano erano disabitati, mentre al piano terra vi erano negozi (cfr. deposizione resa dal Maresciallo SANTOMAURO ex art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000).

8) il PATTI ha affermato che egli, il FERRO e il SINACORI, dopo essersi incontrati al rifornimento nei pressi del distributore, si diressero nel luogo in cui lo stesso PATTI aveva posteggiato la FIAT Uno rubata, ospedale di Mazara, e vi trovarono MANCIARACINA Andrea e ALCAMO Antonino.

Il FERRO ha dichiarato che le persone che convennero al luogo dell’appuntamento, che per altro ha indicato in una villetta nel mazarese, furono egli stesso, il PATTI, il quale lo era andato a prelevare al distributore, l’ALCAMO e il giovane “Andrea” di Mazara del Vallo.

Il SINACORI, infine, ha sostenuto che la mattina dell’attentato si incontrò nel villino intestato al PATTI sito in contrada Tonnarella di Mazara del Vallo, con MANCIARACINA Andrea, il FERRO, l’ALCAMO e, quasi certamente, anche con Antonio PATTI e che rimase lì ad attendere il ritorno dei sicari, che avvenne alle ore 12,00 circa.

Il PATTI e il FERRO sono stati concordi altresì sul fatto che il loro primo incontro la mattina del delitto fu vicino a un distributore nei pressi dello svincolo autostradale di Mazara del Vallo. Quanto allo sviluppo successivo degli eventi, ritiene questa Corte che i sicari si siano spostati, come sostenuto dal FERRO e dal SINACORI, nella villetta in contrada Tonnarella, dove aveva pernottato l’ALCAMO e che era la vera e propria base operativa della spedizione.

Tutti i collaboratori, pertanto, hanno concordato sulla presenza di PATTI Antonio, FERRO Giuseppe, ALCAMO Antonino e MANCIARACINA Andrea.

In ordine alla presenza del SINACORI, il FERRO, pur non nominandolo tra coloro che si diedero convegno nella villetta prima della partenza per Marsala, ne ha affermato con certezza l’intervento nella fase successiva al ritorno dei killer alla base. A giudizio della Corte, per altro, deve ritenersi che il SINACORI fosse presente alla mattina, come affermato dallo stesso, il quale ha certamente un ricordo più vivido degli altri in relazione al suo contributo. Al contrario, data la marginalità del ruolo del Mazarese nella prima fase, è plausibile che il FERRO non abbia fissato la sua immagine nella memoria, avendo appuntato la sua attenzione su coloro che presero parte alla fase esecutiva in senso stretto e abbia ricollegato il SINACORI soltanto al post factum, quando ebbe modo di entrare direttamente in contatto con lui.  

Non possono esservi dubbi neppure sull’identificazione del “picciotto Andrea di Mazara del Vallo” nominato dal FERRO con MANCIARACINA Andrea sulla base in primo luogo delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, in secondo luogo della giovane età dell’imputato in parola, che all’epoca non era ancora trentenne e infine dell’inesistenza di altri giovani “uomini d’onore” mazaresi di nome “Andrea” ignoti al FERRO, il quale conosceva il GANCITANO, l’unico altro affiliato alla cosca di Mazara del Vallo che portasse quel nome di battesimo (cfr., per quest’ultima circostanza, infra, Parte IV – Capitolo IV, omicidio CALVARUSO).

9) il PATTI, il SINACORI e il FERRO hanno concordemente indicato nello stesso FERRO, nell’ALCAMO e in MANCIARACINA Andrea i componenti del gruppo di fuoco.

La teste RICUPERO ha affermato che a bordo della FIAT Uno vi erano tre persone e ha descritto il sicario che vede salire sulla stessa come un uomo altro circa m.1,65 o 1,70, con i capelli castani tagliati corti e ricci; quanto all’età nell’immediatezza dei fatti aveva dichiarato che dimostrava circa trenta o trentacinque anni, mentre in udienza ha detto che ne aveva circa trentacinque o quaranta.

Con riferimento a quest’ultima circostanza a parere di questa Corte deve prestarsi fede alla versione resa nell’immediatezza del delitto, atteso che -specie con riferimento a un elemento, come l’età, per la cui indicazione è fondamentale la fissazione dell’immagine di una persona nella mente- la percezione del dato poco tempo prima del momento in cui lo stesso venne estrinsecato consentì certamente alla RICUPERO un più esatto ricordo dello stesso. La circostanza può inoltre essere utilizzata ai fini della decisione, atteso che sostanzialmente riscontra le dichiarazioni del FERRO e del PATTI e ne è riscontrata, dato che l’ALCAMO all’epoca dei fatti non aveva neppure trent’anni, essendo nato l’8 agosto 1964.

Quanto, poi, agli altri dati antropometrici forniti dalla testimone, essi sono stati confermati pienamente dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha affermato che l’imputato in parola era alto circa m.17,0 o 1,75, aveva i capelli “biondini” e ricci e di solito li portava corti (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

10) il PATTI ha rivelato che il gruppo di fuoco partì alla volta di Marsala nel seguente ordine: egli stesso fece da battistrada alla guida della Fiat Uno avente la sigla provinciale “Palermo” che all’epoca era nella sua disponibilità, sulla quale salì il FERRO, mentre il MANCIARACINA e l’ALCAMO li seguirono sulla FIAT Uno rubata.

Il FERRO ha integralmente confermato la circostanza, sostenendo di essere salito a bordo della Fiat Uno del PATTI, mentre il MANCIARACINA e l’ALCAMO presero posto sull’autovettura rubata dello stesso tipo.

Il SINACORI, a sua volta, ha sostanzialmente riscontrato il dato, dicendo che i killer presero certamente la FIAT Uno rubata appositamente per il delitto e, se anche il PATTI era al villino, anche un’altra automobile, che però non ha saputo indicare.

11) il PATTI ha detto che l’agguato venne compiuto nel bar “Timone”, solitamente frequentato da Gaetano D’AMICO.

Il FERRO ha confermato la circostanza, seppur genericamente, individuando il teatro dell’omicidio in un bar di Marsala.

Il fatto che il locale sia da identificare nel bar “Timone” risulta dal verbale di sopralluogo, già menzionato.

12) il PATTI ha affermato che il compito di controllare i movimenti del D’AMICO era stato assegnato specificamente al TITONE, ma che anch’egli lo svolgeva, pur essendosi riservato il ruolo di tramite tra il cognato e i sicari.

Il FERRO ha reso dichiarazioni perfettamente coincidenti affermando che quella mattina vide anche il TITONE, ma che il PATTI uscì più volte alla ricerca della vittima e rientrò per avvisarli dello sviluppo della situazione.

13) il PATTI ha riferito che fu lui stesso a dare la “battuta” alle ore 11,30 o 12,00 circa.

Il FERRO ha confermato che fu il reggente della cosca di Marsala a dare loro la “battuta”, anticipando l’orario della stessa alle ore 10,30 o 11,00, ma sottolineando che tra il segnale e l’esecuzione del delitto trascorse un certo tempo, dato che i due esecutori materiali si persero e girarono per Marsala per dieci o quindici minuti e poi, rientrati alla base, dovettero attendere il ritorno di MANCIARACINA, il quale li condusse al bar in cui si trovava l’obiettivo a bordo della sua autovettura.

Il SINACORI, dopo avere premesso di non essere in grado di indicare l’orario preciso del ritorno dei sicari al villino in contrada Tonnarella, ha detto che tale orario poteva essere fissato approssimativamente verso le ore 12,00 e comunque prima di pranzo.

Sulla base delle dichiarazioni della teste RICUPERO (la quale ha indicato nelle ore 11,30 o 12,00 l’orario in cui udì il primo colpo) e dall’autopsia (che ha indicato il momento approssimativo della morte nelle ore 12,00 circa) può ritenersi che il PATTI portò effettivamente la “battuta” tra le 11,00 e le 11,30, che i killer compirono l’omicidio circa venti o trenta minuti dopo e che il gruppo di fuoco fece ritorno alla base mazarese prima di pranzo. Può pertanto concludersi che, anche in ordine alla circostanza in esame, le dichiarazioni dei collaboratori sono compatibili sia tra loro che con quelle della RICUPERO.

14) il PATTI ha riferito che quando diede la “battuta”, i due Alcamesi uscirono a piedi dall’appartamento, che era a circa cinquecento metri dal bar “Timone”, ma si persero, cosicchè egli stesso, che era nei paraggi, li intercettò e fece loro strada verso il luogo prestabilito per l’agguato.

Il FERRO ha confermato che fu il PATTI a dare “battuta”, che i due Alcamesi si diressero a piedi al bar in cui dovevano realizzare l’omicidio, mentre il giovane “Andrea” vi andò per conto proprio a bordo della FIAT Uno e che si persero. Invece ha contraddetto il collaboratore marsalese quanto al resto, sostenendo che tornarono all’appartamento, dove trovarono il PATTI, che consigliò loro di attendere, e che poi fu il MANCIARACINA ad accompagnarli in macchina fino alle vicinanze del bar.

Come si è già avuto modo di precisare, la riportata discrasia tra le dichiarazioni dei due collaboratori è di secondaria importanza, a fronte del dato principale, rappresentato dalla concordia delle loro propalazioni sull’identità della persona che portò loro la “battuta” e sul fatto che i due Alcamesi non furono in grado di raggiungere da soli il luogo prestabilito per l’omicidio.

15) il PATTI ha affermato di avere visto il FERRO e l’ALCAMO arrivare a piedi all’entrata del bar “Timone”.

Il FERRO ha confermato la circostanza, sostenendo di essere sceso dall’autovettura condotta dal MANCIARACINA con l’ALCAMO e di avere percorso gli ultimi cinquanta metri fino al bar a piedi.

16) il PATTI ha sostenuto che il TITONE doveva indicare l’obiettivo ai killer tirando la giacca del medesimo.

Il SINACORI ha asserito che dalle informazioni che assunse dai sicari dopo l’omicidio, gli risultava che il TITONE aveva avuto il compito di provvedere a indicare l’obiettivo ai sicari, poiché FERRO non ne aveva un ricordo nitido.

Il FERRO, invece, ha detto di non ricordare che nel bar ci fosse il TITONE, ma di non potere escludere che quest’ultimo avesse il compito di dare dei segnale in base ad accordi presi con il PATTI.

A giudizio di questa Corte, nonostante il FERRO abbia sostenuto di non avere visto il TITONE all’interno del bar, dal tenore complessivo delle sue dichiarazioni emerge che il cognato del PATTI indicò certamente la vittima ai sicari. Infatti, il collaboratore alcamese ha precisato che l’ALCAMO, che sparò per primo, non conosceva la vittima designata, e che egli entrò nel locale dopo che il complice aveva già sparato al D’AMICO due colpi al capo. Ora, dalle riportate propalazioni si deduce che il FERRO fece ingresso nel locale quando il TITONE aveva già segnalato la vittima ai suoi assassini e forse addirittura mentre quest’ultimo stava uscendo dal locale, dato che, secondo il PATTI, il cognato varcò la soglia del bar mentre stavano ancora risuonando colpi d’arma da fuoco. Alla luce delle suddette considerazioni, pertanto, trova una logica spiegazione la ragione per la quale il FERRO non ha un ricordo nitido del TITONE, sul quale certamente non focalizzò l’attenzione, sia perché egli stesso era sofferente e concentrato sull’azione da svolgere, sia perché il cognato del PATTI nel momento del suo ingresso nel locale si era già defilato.

17) il FERRO ha detto che i due sicari spararono complessivamente cinque colpi all’obiettivo, di cui due l’ALCAMO e tre egli stesso.

Il PATTI e la teste RICUPERO hanno sostanzialmente confermato la circostanza, avendo affermato di avere udito un numero di quattro-sei detonazioni il primo e quattro o cinque la seconda.

Le propalazioni del FERRO sono state riscontrate con schiacciante precisione altresì dalla consulenzamedicolegale, dalla quale è emerso che Gaetano D’AMICO fu attinto da cinque proiettili.

18) il PATTI ha detto che vide uscire dapprima suo cognato TITONE mentre si sentivano ancora gli spari, poi il FERRO e quindi l’ALCAMO, i quali erano alla distanza di circa dieci metri di distanza l’uno dall’altro e salirono sulla macchina guidata dal MANCIARACINA, che intanto si era spostato di fronte al bar.

Il FERRO ha dichiarato che uscirono insieme, ma che l’ALCAMO procedette più lentamente di lui. Egli, pertanto, arrivò per primo alla macchina, che era parcheggiata vicino al marciapiede, e si sedette nel sedile posteriore, mentre il complice arrivò qualche secondo dopo e, superando la parte anteriore del veicolo, si sedette davanti. In ogni caso, tra il momento in cui salì egli stesso e quello in cui lo fece l’ALCAMO passarono pochi secondi.

La teste RICUPERO ha riferito di avere visto un uomo attraversare la strada tranquillamente e salire a bordo di una FIAT Uno verde chiara a cinque porte che era, rispetto al bar “Timone”, sulla corsia opposta della strada, oltre il salvagente. Ha aggiunto che l’uomo prese posto sul sedile posteriore dietro al guidatore, mentre su quelli anteriori erano già sedute due persone. Ha inoltre descritto l’individuo che l’uomo che notò salire sull’autovettura in modo compatibile con l’ALCAMO, come si è già precisato.

Come si ricava agevolmente dalla lettura delle riportate dichiarazioni, la RICUPERO ha puntualmente riscontrato il FERRO e il PATTI in ordine alla marca e al modello di autovettura usato dai killer, al numero di persone presenti sulla stessa, alla posizione in cui era ferma l’auto di appoggio e al fatto che i sicari entrarono in macchina ad alcuni secondi di distanza l’uno dall’altro (giacchè in caso diverso ella non potrebbe averne visto uno solo), nonché ha fornito una descrizione del terzo uomo che salì a bordo in modo compatibile con le caratteristiche antropometriche dell’ALCAMO, il quale a detta del FERRO fu l’ultimo a prendere posto sulla FIAT Uno dopo il delitto.

Ha invece fornito una versione dei fatti contrastante rispetto a quella del FERRO laddove ha dichiarato che la persona che ella scorse sedette sul sedile posteriore e non su quello anteriore, come sostenuto dal collaboratore alcamese.

Tuttavia, sebbene questa contraddizione non sia risolvibile alla luce delle risultanze probatorie acquisite, deve nondimeno sottolinearsi che la medesima attiene a una circostanza del tutto marginale, specie se raffrontata a quelle, ben più importanti, su cui la RECUPERO ha puntualmente confermato le propalazioni del FERRO.  

19) il SINACORI ha riferito che il FERRO rimase impressionato dalla freddezza dell’ALCAMO, il quale dopo avere sparato era uscito dal bar camminando normalmente come se nulla fosse accaduto.

La RICUPERO ha confermato la circostanza, affermando che la persona che ella ebbe modo di vedere raggiunse la FIAT Uno camminando tranquillamente.

20) il PATTI ha sostenuto di avere visto la macchina condotta dal MANCIARACINA partire in direzione di Petrosino.

La circostanza è conforme con l’affermazione della teste RICUPERO, la quale ha dichiarato di avere notato che il veicolo si allontanava in direzione opposta al centro.

21) il FERRO ha detto che egli, il MANCIARACINA e l’ALCAMO tornarono alla villetta dalla quale erano partiti.

Il SINACORI ha confermato integralmente la circostanza che i tre esecutori materiali tornarono al villino intestato al PATTI dove egli li stava attendendo.

22) il FERRO ha dichiarato che dopo essere rientrati alla base mazarese, egli stesso e l’ALCAMO salirono sulla macchina del SINACORI, il quale li accompagnò a casa di sua madre dove si lavarono le mani e forse l’ALCAMO si cambiò i pantaloni, che durante l’azione si erano sporcati di sangue. Quindi lo stesso SINACORI li riaccompagnò a Castellammare con al sua macchina, una Volkswagen Golf.

Il SINACORI, come si è già avuto modo di precisare, ha invece sostenuto che quando il gruppo di fuoco ritornò egli caricò sulla sua macchina i due sicari alcamesi, che erano sporchi di sangue, li portò a casa sua perché si potessero lavare e infine li accompagnò al piazzale dell’ospedale dove li lasciò.

Come si è già avuto modo di precisare tale discrasia ha una rilevanza assai modesta nel complesso delle dichiarazioni dei due collaboratori in parola sull’omicidio in questione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI, da Vincenzo SINACORI e da Giuseppe FERRO debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i tre collaboratori hanno fornito versioni dell’accaduto tra loro quasi sempre coincidenti e comunque complessivamente compatibili, anche laddove hanno avuto ad oggetto circostanze su cui l’altro dichiarante non si è soffermato per non avervi preso parte personalmente e per non esserne stato informato.

Come si è già evidenziato, quasi tutti i casi in cui loro resoconti sono stati discordanti attenevano a circostanze di secondo piano, tali da non essere idonee a inficiare l’attendibilità dei racconti dei tre collaboratori, che sono tra loro largamente coincidenti, oltre ad essere stati riscontrati da numerosi accertamenti degli investigatori, condotti tanto nell’immediatezza dei fatti, quanto in seguito alle loro dichiarazioni.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni può pertanto concludersi che essi parteciparono realmente alla deliberazione e all’esecuzione dell’omicidio di Gaetano D’AMICO con i ruoli e nelle fasi dagli stessi specificati.

Pertanto gli imputati debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio in trattazione, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sul duplice omicidio, in quanto è un dato certo alla luce delle risultanze probatorie in atti che la vittima fu assassinata mediante l’utilizzo di revolver calibro 38.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve essere altresì ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI e il SINACORI hanno ammesso di essere stati tra gli organizzatori materiali dell’omicidio e che il FERRO ha comunque affermato di essere stato messo a conoscenza del progetto delittuoso quanto meno il giorno precedente.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” consente di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

AGATE MARIANO

Il PATTI e SINACORI hanno concordemente dichiarato che la decisione di sopprimere i fratelli di Vincenzo D’AMICO fu la diretta e necessaria conseguenza di quella di assassinare il rappresentante della cosca di Marsala. Hanno aggiunto che già l’11 gennaio 1992, subito dopo l’omicidio dei due membri più autorevoli della cosca di Marsala, l’AGATE inviò, come da decisioni precedenti, un commando a eliminare Gaetano D’AMICO, avendone giustamente intuita la pericolosità per “cosa nostra”. I due collaboratori hanno altresì individuato nel capo mandamento di Mazara del Vallo colui che stabilì di indire una riunione nel villino intestato al PATTI con la motivazione fittizia di chiedere notizie sulla scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e con quella effettiva di uccidere i due fratelli del primo e gli altri Marsalesi che si fossero eventualmente opposti a questi omicidi.

Dagli atti di causa è emerso altresì che l’imputato venne arrestato il 1 febbraio 1992, ovvero una settimana prima dell’omicidio di Gaetano D’AMICO.

Alla luce delle concordi propalazioni del PATTI e del SINACORI, emerge con lapalissiana chiarezza la centralità del ruolo dell’AGATE nella complessa vicenda culminata nell’eliminazione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA prima e di Gaetano D’AMICO poi.

Infatti, se -come si è specificato nella scheda dedicata alla duplice scomparsa alla quale integralmente si rimanda- la definitiva decisione di uccidere il rappresentante e il sottocapo della cosca di Marsala venne adottata dal RIINA probabilmente a causa delle “tragedie messe” da MILAZZO Vincenzo contro Vincenzo D’AMICO (il vero obiettivo dell’odio del boss corleonese), AGATE Mariano ebbe comunque un ruolo fondamentale nella gestione della vicenda, a partire dalla scelta -psicologicamente azzeccatissima- di mettere il PATTI al corrente dei progetti relativi il suo “principale” e di coinvolgerlo addirittura nella preparazione del delitto, fino alla personale direzione di ogni fase dell’esecuzione.

In particolare, deve ritenersi che nella decisione di sopprimere Gaetano D’AMICO, a differenza che in quella di uccidere suo fratello, ebbe un ruolo di primo piano Mariano AGATE. Il PATTI e il SINACORI, infatti, pur affermando che a Gaetano D’AMICO venivano mossi gravi addebiti, hanno concordemente sostenuto che la ragione essenziale della sua morte fu il vincolo di parentela con il rappresentante della cosca di Marsala. In quest’ottica l’AGATE, con l’acume psicologico che lo contraddistingue, comprese che l’obiettivo rappresentava un mortale pericolo per “cosa nostra” e che pertanto andava eliminato al più presto. Del resto, l’esattezza della convinzione del capo mandamento di Mazara del Vallo è dimostrata dal fatto che la vittima prese contatti con l’unico individuo che potesse contrapporsi militarmente l’organizzazione: Carlo ZICHITTELLA.

Anche in questo caso, l’AGATE, finchè fu libero, diresse personalmente i due tentativi falliti di assassinare Gaetano D’AMICO, dando personalmente ai membri del gruppo di fuoco l’ordine di partire dal villino del RISERBATO alla volta di Marsala e organizzando una riunione di mafia finalizzata alla soppressione dei fratelli D’AMICO.

A tutte le sopra esposte considerazioni consegue, tenuto conto del ruolo decisorio che deve essere riconosciuto senza dubbio al prevenuto nell’omicidio in trattazione, dell’esperimento di ben due tentativi di esecuzione nello spazio di venti giorni e della realizzazione del progetto criminoso una settimana dopo il suo arresto, deve ritenersi che quest’ultimo fatto non abbia interrotto il nesso causale tra la condotta tenuta dall’imputato e l’evento. La morte della vittima, infatti, deve essere giudicata una diretta promanazione della volontà del capo mandamento di Mazara del Vallo, essendo stato perpetrato pochi giorni dopo la sua carcerazione e ben prima che il SINACORI e il MANCIARACINA ricevessero l’investitura a reggenti.

Pertanto, deve ritenersi che sia stata raggiunta la prova della penale responsabilità di AGATE Mariano in ordine ai delitti ascrittigli.

BRUNO CALCEDONIO, BURZOTTA DIEGO, GANCITANO ANDREA, GONDOLA VITO, MANCIARACINA VITO e TAMBURELLO SALVATORE

Il PATTI e SINACORI li hanno concordemente indicati come partecipanti alla riunione, alla quale partecipò anche il defunto MESSINA Francesco, tenutasi nel villino intestato al PATTI e indetta dal AGATE con la motivazione fittizia di chiedere notizie sulla scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e con quella effettiva di uccidere i due fratelli del primo e gli altri Marsalesi che si fossero eventualmente opposti a questi omicidi.

Quanto all’indicazione nominativa dei Mazaresi, che erano tutti armati di pistola, il PATTI ha espresso dubbi sulla presenza di BRUNO Calcedonio, mentre il SINACORI all’udienza del 15 ottobre 1998 si è detto certo della presenza di tutti, mentre in quella del 4 maggio 1999, nell’ambito del procedimento a carico del BURZOTTA, ha espresso dubbi sulla presenza di quest’ultimo e del BRUNO.

Ora, le concordi propalazioni dei due collaboratori trovano logica conferma nella circostanza che la soppressione di Gaetano e Francesco D’AMICO era una conseguenza necessaria di quella di Vincenzo, di cui “un po’ tutti” i Mazaresi erano a conoscenza.

Del resto, nel caso in esame era pur sempre possibile, anche se improbabile, che alcuni dei membri della cosca di Marsala, venendo a conoscenza dell’identità dei responsabili della morte dei vertici della cosca si ribellassero, magari ad armi in pugno. Pertanto era necessaria la presenza di un numero nutrito di persone che potessero fronteggiare qualunque evenienza.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può dunque concludersi che tutti i citati membri della cosca di Mazara del Vallo fossero a conoscenza del progetto di uccidere i fratelli Gaetano e Francesco D’AMICO e che si fossero riuniti nel villino di contrada Tonnarella per eseguire il loro progetto criminoso, ma che non abbiano potuto portare a compimento il piano soltanto perché la moglie di Gaetano D’AMICO aveva casualmente visto uno o più affiliati alla cosca di Marsala che erano andati a prelevare il marito a casa.

Ciò premesso, tuttavia, a giudizio di questa Corte non è stato dimostrato che essi abbiano fornito un contributo causale apprezzabile alla deliberazione di assassinare la vittima.

Infatti, come si è già puntualizzato con riferimento all’assassinio del rappresentante e del consigliere della cosca di Marsala, la decisione di sopprimerli venne adottata dal RIINA in persona e manifestata nel corso della cosiddetta “cena delle spine” a quasi tutti i membri della “famiglia” di Mazara, i quali non poterono fare altro che prendere atto della scelta del capo supremo dell’organizzazione.

L’assassinio di Gaetano D’AMICO fu una indefettibile conseguenza di quello del fratello, data la pericolosità del personaggio, ben nota ai vertici della cosca mazarese. Ne consegue che la responsabilità dell’omicidio in parola deve essere ascritta al capo indiscusso del mandamento di Mazara del Vallo, AGATE Mariano, in qualità di mandante del delitto, e a coloro che sono stati coinvolti nella fase esecutiva.

Sulla base delle emergenze probatorie, al contrario, non è stato dimostrato che i prevenuti in parola, pur se erano certamente informati della deliberazione, abbiano contribuito ad adottarla e non si siano limitati ad accettarla.

A ciò consegue che non è emersa la prova che il BRUNO, il BURZOTTA, il GANCITANO, il GONDOLA, MANCIARACINA Vito e il TAMBURELLO abbiano offerto un contributo causale alla realizzazione del medesimo e che abbia comunque concorso a commetterlo.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Ora, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi che essi abbiano tenuto una condotta che abbia in qualche modo agevolato l’esecuzione del delitto, in quanto l’azione agli stessi contestata è del tutto svincolata rispetto alla concreta realizzazione del progetto delittuoso con riferimento sia alla scelta degli esecutori materiali, sia alle modalità attuative. Infatti, essendo stato il contributo eventualmente offerto dai prevenuti di carattere meramente materiale, la predisposizione di un’organizzazione del tutto autonoma rispetto a quella originaria esclude che esso possa essere giudicato causalmente conducente ai fini dell’effettiva realizzazione del progetto criminoso.

Per le ragioni sopra esposte, i prevenuti in parola debbono essere assolti dai delitti loro ascritti perché non li hanno commessi.

BASTONE GIOVANNI, RISERBATO ANTONINO

I due prevenuti in parola sono indicati dal PATTI e dal SINACORI come soggetti certamente a conoscenza della necessità di uccidere Gaetano D’AMICO, in quanto dopo la soppressione di suo fratello Vincenzo costui rappresentava un grave pericolo per “cosa nostra”.

Inoltre, a detta di entrambi i collaboratori essi erano titolari delle villette utilizzate come basi dei due gruppi di fuoco operativi l’11 gennaio 1992: in quella del BASTONE avvenne la soppressione materiale delle vittime e da quella del RISERBATO partì il commando diretto a Marsala per uccidere Tano D’AMICO.

Ancora, il PATTI (per altro sul punto smentito dal SINACORI) ha sostenuto che fu nell’appartamento del BASTONE all’“Hopps Hotel” di Mazara del Vallo che Antonino TITONE venne messo a conoscenza della riconducibilità all’associazione mafiosa del duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e del progetto di uccidere quanto meno Gaetano D’AMICO.

Essi invece non sono stati indicati come partecipanti alla riunione tenutasi nel villino a Tonnarella finalizzata alla soppressione di Geatano e Francesco D’AMICO.

Pertanto, in considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori, della posizione di spicco che entrambi i prevenuti ricoprivano nella “famiglia” di Mazara del Vallo e della vicinanza dei medesimi all’AGATE, si può ritenere provato che essi fossero a conoscenza del progetto di uccidere Gaetano D’AMICO, essendo quest’ultimo delitto una diretta e imprescindibile conseguenza della soppressione del rappresentante della cosca di Marsala.

Tuttavia -per le ragioni evidenziate nella scheda precedente, che qui si intendono integralmente richiamate- non è stato dimostrato che il BASTONE e il RISERBATO abbiano fornito un contributo causale apprezzabile né alla deliberazione di assassinare la vittima, né all’esecuzione del progetto delittuoso. In ordine a quest’ultima fase, in particolare, deve sottolinearsi che il PATTI e il SINACORI non li hanno chiamati in correità neppure con riferimento al tentativo di uccidere Gaetano e Francesco D’AMICO esperito nel villino di contrada Tonnarella.

Per le ragioni sopra esposte, BASTONE Giovanni e RISERBATO Antonino debbono essere assolti dai delitti loro ascritti per non averli commessi.

MESSINA DENARO MATTEO

Il PATTI e il SINACORI lo hanno concordemente indicato come partecipante alla riunione tenutasi nel villino intestato al PATTI e indetta dall’AGATE con la motivazione fittizia di chiedere notizie sulla scomparsa di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e con quella effettiva di uccidere i due fratelli del primo e gli altri Marsalesi che si fossero eventualmente opposti a questi omicidi.

Giuseppe FERRO ha dichiarato che il MESSINA DENARO era presente alla riunione operativa tenutasi il giorno prima del delitto insieme al PATTI, al SINACORI e al MILAZZO. Ha precisato altresì che quando egli insistette perché l’omicidio venisse eseguito quel giorno, il MESSINA DENARO gli diede ragione, dato che lo avevano convocato appositamente. Ha aggiunto altresì che quando egli fece presente che quella notte non poteva rimanere a dormire a Mazara del Vallo, dato che in quel periodo era libero in forza di perizie che avevano accertato che era gravemente ammalato e perciò era sconsigliabile che si fermasse fuori casa a lungo, dato che le forze dell’ordine potevano andare in qualunque momento a controllare il suo stato di salute. Udendo queste obiezioni, MILAZZO e MESSINA DENARO Matteo gli ordinarono di rientrare nella sua abitazione e di tornare la mattina successiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può dunque concludersi che l’imputato in parola fosse a conoscenza del progetto di uccidere i fratelli D’AMICO e che si fosse recato alla riunione per contribuire alla realizzazione dello stesso, che non fu possibile solo perché la moglie della vittima predestinata aveva casualmente visto uno o più affiliati alla cosca di Marsala che erano andati a prelevare il marito a casa.

Tuttavia non è stato dimostrato che egli abbia fornito un contributo causale apprezzabile alla deliberazione di assassinare la vittima per le ragioni evidenziate nelle schede precedenti, che qui si intendono integralmente richiamate.

Con specifico riferimento alla posizione del prevenuto e all’accusa mossagli dal FERRO, come si è già puntualizzato in precedenza, pur dovendosi ritenere che la versione di quest’ultimo propalante relativa allo svolgimento di un convegno organizzativo il giorno precedente all’omicidio e alla partecipazione allo stesso del MESSINA DENARO sia maggiormente attendibile rispetto a quella degli altri collaboratori, in assenza di ulteriori riscontri (e stante anzi il deciso diniego della circostanza da parte del PATTI e del SINACORI) l’episodio, e il conseguente ruolo del prevenuto in esame, non può ritenersi pienamente dimostrato.

Per le ragioni sopra esposte, MESSINA DENARO Matteo deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non averli commessi.

SCANDARIATO NICOLÒ

A detta del PATTI, lo SCANDARIATO portò la FIAT Uno quattro sportelli rubata in un villino sito nella zona di campagna tra Vita, Salemi e Calatafimi, dove stavano attendendo MILAZZO Vincenzo e lo stesso PATTI. Quest’ultimo provvide a condurre l’autovettura a Mazara del Vallo, parcheggiandola vicino all’ospedale.

Giuseppe FERRO ha affermato che lo SCANDARIATO -reggente della “famiglia” di Calatafimi e persona molto vicina al MILAZZO, di cui curava la latitanza- fece da tramite tra lui e il rappresentante del mandamento di Alcamo quando quest’ultimo lo convocò per chiedergli se conosceva i fratelli D’AMICO e per comunicargli che si sarebbe dovuto recare a Mazara del Vallo per commettere un omicidio. A suo dire, inoltre, il giorno successivo a questo colloquio fu lo stesso SCANDARIATO a prelevarlo a casa e ad accompagnarlo in una sua casa di compagna dove incontrò MILAZZO e ALCAMO Antonino, in compagnia dei quali andò a Mazara del Vallo a bordo di due diverse FIAT Uno. Fu lo SCANDARIATO la sera stessa a riaccompagnare il FERRO ad Alcamo e probabilmente il giorno successivo nuovamente a Mazara.

Come si è già precisato, il SANTOMAURO ha individuato la villetta indicata dal PATTI in un immobile dell’imputato in parola.

Conformemente alle concordi richieste delle parti, lo SCANDARIATO deve essere assolto dai reati ascrittigli per non essere stata raggiunta la prova che li abbia commessi.

Infatti, alla luce delle dichiarazioni dei due collaboratori non è possibile individuare con chiarezza il contributo causale fornito dal prevenuto in parola.

A detta del PATTI, in particolare, l’imputato avrebbe procurato l’autovettura utilizzata dai killer, mentre il FERRO gli ha assegnato soltanto il ruolo di tramite tra lui e il MILAZZO, precisando per altro che non presenziava ai colloqui tra i due uomini. Il SINACORI, infine, non ha nominato lo SCANDARIATO tra i soggetti coinvolti nella fase organizzativa del delitto.

Stante l’assenza di ulteriori elementi di prova che consentano di delineare con precisione l’attività compiuta dall’imputato, egli deve essere assolto dai fatti delittuosi ascrittigli per non averli commessi.

MANCIARACINA ANDREA e ALCAMO ANTONINO

Come si è già evidenziato, secondo le concordi versioni di PATTI, FERRO e SINACORI, l’ALCAMO fu uno degli esecutori materiali del delitto, mentre il MANCIARACINA fu l’autista del gruppo di fuoco.

Il PATTI e il SINACORI, inoltre, hanno indicato il MANCIARACINA come uno dei presenti alla riunione tenutasi dopo la soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA nel corso della quale i Mazaresi avevano progettato di uccidere i due fratelli del primo.

Alla luce di quanto sopra esposto, tutti e tre i collaboratori hanno indicato il MANCIARACINA e l’ALCAMO come due dei tre membri del gruppo di fuoco che assassinò Gaetano D’AMICO, fornendo un resoconto pienamente concorde tanto con riguardo alla dinamica generale dell’episodio criminoso, quanto in ordine agli specifici compiti affidati ai due prevenuti in parola e alla loro concreta attività.

I racconti dei collaboratori, oltre a riscontrarsi reciprocamente, sono anche perfettamente coerenti con il quadro probatorio acquisito. Infatti, dopo l’ultimo arresto di Mariano AGATE, avvenuto pochi giorni prima del delitto in esame, il MANCIARACINA era, insieme a SINACORI, il personaggio emergente della “famiglia” di Mazara del Vallo, tanto che poco tempo dopo sarebbe stato nominato correggente della stessa insieme allo stesso SINACORI. Di conseguenza, è perfettamente verosimile che costoro abbiano avuto un ruolo di primo piano nell’organizzazione e nell’esecuzione di questo omicidio, che doveva essere commesso a Marsala e all’insaputa di quasi tutti i membri della locale cosca e pertanto doveva essere gestito essenzialmente dai Mazaresi, nel cui mandamento era ricompreso il locus commissi delicti.

Quanto alla scelta dell’ALCAMO come esecutore materiale deve sottolinearsi che costui era un personaggio assai vicino al MILAZZO e aveva partecipato attivamente alla guerra di mafia contro il clan cosiddetto dei GRECO; pertanto è assai verosimile che il rappresentante del mandamento di Alcamo, dovendo scegliere due sicari da inviare a Marsala per l’omicidio, abbia optato anche per l’imputato in parola.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ALCAMO Antonino e MANCIARACINA Andrea debbono essere giudicati responsabili dei delitti loro ascritti.

OMICIDIO ZICHITTELLA GASPARE

La scomparsa di Gaspare ZICHITTELLA fu denunciata il 15 maggio 1992 dal figlio, il quale si presentò alla Compagnia di Carabinieri di Marsala, affermando che il padre non era rientrato a casa la sera precedente dal suo podere di campagna nella contrada denominata Madonna Alto Oliva o Madonna dell’Alto, dove si era recato per seguire lavori di movimento terra.

Il verbalizzante Giuseppe BONGIORNO -il quale comandò la Compagnia di Marsala dal settembre 1990 al settembre 1993 e in tale veste curò le indagini sulla morte della vittima- si recò nel luogo indicato dal giovane. Ha riferito che nella predetta zona gli insediamenti abitativi erano rari e disseminati lungo le arterie principali e quelle secondarie, che si inerpicavano per le adiacenti campagne. Il posto in cui lo ZICHITTELLA lavorava si trovava alla fine di una delle suddette strade sterrate ed era caratterizzato da un terrapieno sbancato nel quale erano parcheggiati mezzi per il movimento terra (un camion di colore azzurro e una pala meccanica cingolata). Sulla destra c’era un casolare con adiacente una serra per la coltivazione di ortaggi, con copertura in materiale plastico incolore e trasparente. Sulla sinistra si trovava un piccolo fazzoletto di terreno incolto. Di fronte, a circa duecento metri di distanza, c’erano due pali elettrici e un muretto che recintava un altro terreno.

Il luogo in cui erano parcheggiati gli automezzi era all’inizio di un triangolo di terreno incolto, impervio, delimitato irregolarmente da strade sterrate non uniformi e non bene delimitate. Il camion azzurro, in particolare, era parcheggiato con il vano di carico rivolto verso la direzione dei pali elettrici a circa due metri dal terrapieno sbancato. La pala meccanica aveva il motore acceso.

Il BONGIORNO, insospettito dal fatto che quest’ultimo veicolo era in moto e che non aveva nessuno a bordo, organizzò una battuta, che portò al rinvenimento del cadavere dello ZICHITTELLA a circa cinquanta metri dagli automezzi. La vittima aveva il cranio fracassato e impugnava un coltellino, come se avesse tentato una difesa estrema servendosi di quell’arma.

Nelle immediate vicinanze gli operanti trovarono sei bossoli e due ogive (cfr. deposizioni di Giuseppe BONGIORNO e del Maresciallo Arturo TREMENTINI, nonchè verbale di sopralluogo eseguito dai Carabinieri di Marsala il 15 maggio 1992 e fascicolo di rilievi fotografici).

Dalla consulenza medico legale emerse che Gaspare ZICHITTELLA, nato a Marsala il 12 ottobre 1931, era venuto a morte alle ore 20,00 circa del 14 maggio 1992 per lesioni cranio encefaliche prodotte da arma da fuoco corta e di grosso calibro (38 o 9 mm.).

La vittima era stata colpita da otto colpi d’arma da fuoco, e in particolare:

         uno in corrispondenza dell’angolo orbitario sinistro, seguito da tramite trapassante diretto dal basso verso l’alto e leggermente dall’avanti da destra verso sinistra e con orificio di uscita posto in regione fronto- parietale sinistra;

         uno all’emilabbro superiore sinistro, seguito da tramite trapassante diretto dal basso verso l’alto e leggermente da destra verso sinistra, con foro di uscita in regione fronto-parietale sinistra;

         uno al III superiore della faccia posteriore dell’avambraccio sinistro, seguito da tramite trapassante diretto leggermente dall’alto in basso e da sinistra verso destra, con orificio di uscita posto due centimetri al di sotto della piega del gomito;

         uno alla faccia antero-laterale dell’avambraccio sinistro, al III inferiore, seguito da tramite trapassante diretto dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra, con foro di uscita in corrispondenza dell’eminenza tenare sinistra;

         uno in corrispondenza della faccia laterale del braccio destro, al III superiore, seguito da tramite trapassante diretto da destra verso sinistra con orificio di uscita al III superiore del braccio destro sulla faccia anteriore, cm.5 al di sotto del cavo ascellare;

         uno in corrispondenza dello stiloide ulnare destro seguito da tramite trapassante diretto dal basso verso l’alto con foro di uscita al III inferiore dell’avambraccio destro sulla faccia laterale;

         due al gluteo destro, seguiti da tramite trapassante diretto dall’indietro in avanti, con orifici di uscita posti rispettivamente sulla faccia anteriore della coscia destra, in corrispondenza della radice dell’arto inferiore destro, e sulla faccia anteriore della coscia destra, dieci centimetri al di sopra del margine sovra-rotuleo.

Avendo la ricerca di tracce di polvere da sparo sui vestiti e sulla cute del defunto dato esiti negativi, i consulenti tecnici dedussero che i colpi erano stati esplosi da una distanza superiore al limite definito “delle brevi distanze”, che per armi di grosso calibro era valutabile oltre i cinquanta centimetri tra la bocca dell’arma e il bersaglio corporeo (cfr. relazione di consulenza medico-legale redatta il 18 maggio 1992 dai consulenti dottor MAGGIORDOMO e dottoressa GIACALONE).

Il maresciallo TREMENTINI, che all’epoca comandava la Stazione di Ciavolo, escusse il giornalista di “Rete sei” Alberto DI PAOLA, il quale gli riferì che il 14 maggio 1992 alle ore 14,30 o 14,45 circa era passato dal luogo del delitto in motocicletta e aveva notato un autocarro azzurro e una pala meccanica, che aveva riconosciuto come quelli rinvenuti in sede di sopralluogo e asserì essere nella stessa posizione in cui li aveva veduti, con nessuno vicino (cfr. deposizione TREMENTINI, cit.).

Dalle emergenze investigative delle indagini condotte all’epoca del delitto e tenuto conto in particolare del fatto che era in corso una guerra di mafia a Marsala in cui era coinvolta la famiglia ZICHITTELLA, gli investigatori ipotizzarono che la vittima fosse stata uccisa per avere aiutato il gruppo criminale facente capo a suo nipote Carlo, ma non riuscirono a individuare i responsabili del delitto (cfr. deposizione BONGIORNO, cit.).

Sulla base delle dichiarazioni di Gioacchino LA BARBERA, Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, questi ultimi due imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato in pregiudizio di Gaspare ZICHITTELLA, in concorso con BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, RALLO Antonino e RALLO Vito Vincenzo, oltre che con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento, e con MESSINA Francesco, deceduto- nonché dei reati satellite di detenzione e porto di armi da fuoco, aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiori a cinque e avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. o comunque per agevolare l’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parti civili la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Palermo.

Antonio PATTI ha affermato che dopo la riunione con Salvatore RIINA, nella quale Andrea GANCITANO era stato nominato “caporale” della guerra, gli “uomini d’onore” si attivarono nel tentativo di cercare di capire a chi poteva essere ascritta la responsabilità dell’attentato in cui aveva trovato la morte il TITONE ed era stato ferito lo stesso collaboratore.

Il collaboratore, parlando con i fratelli Antonino e Vito Vincenzo RALLO, che erano andati a cercarlo nel suo nascondiglio, conobbe Natale BONAFEDE (omonimo del fratello di Pino BONAFEDE l’elettrauto), figlio di Nino. Il giovane, pur non essendo “uomo d’onore”, si mise a disposizione dell’odierno collaboratore per individuare e punire i responsabili dell’omicidio del cognato, a cui il BONAFEDE asserì di essere molto legato. Il PATTI decise immediatamente di avvalersi della collaborazione del ragazzo, dato che il RIINA gli aveva ordinato di non mettere a parte degli sviluppi della situazione le persone della “famiglia” di Marsala e di incaricare di assumere informazioni sull’accaduto qualche personaggio estraneo all’organizzazione.

Il “pentito” incaricò pertanto BONAFEDE Natale e altri due giovani, Giacomo e Tommaso AMATO, che erano vicini a quest’ultimo in quanto erano suoi amici d’infanzia e abitavano come lui in contrada Ciavolo, di controllare Gaspare ZICHITTELLA, precisando contestualmente di essere a conoscenza del fatto che quest’ultimo ospitava persone per commettere rapine o per altri motivi. Il BONAFEDE e i fratelli AMATO, espletando l’incarico loro affidato, scoprirono che l’obiettivo partecipava ad incontri in via Paceco con suo fratello Giovanni e con Ignazio LAUDICINA.

Nel periodo in cui i tre giovani sorvegliarono l’obiettivo, il PATTI ricevette altre notizie che confermavano la responsabilità degli ZICHITTELLA nel delitto TITONE. In primo luogo, infatti, il MARCECA ebbe a riferirgli che Salvatore ANGILERI gli aveva confidato di essere stato contattato da Pietro SCIMEMI, il quale gli aveva chiesto se era con loro o contro di loro nelle cose che erano successe a Marsala. Inoltre, lo stesso Giacomo AMATO rivelò ai fratelli RALLO che il LAUDICINA in occasione di un incontro fortuito gli aveva portato i saluti di Carlo ZICHITTELLA e aveva aggiunto che “loro” erano responsabili di tutto ciò che era successo, che avevano a disposizione “facce pulite” di Agrigento e che dovevano ammazzare tutti quei “pecorai”.

Venendo a conoscenza di queste informazioni, il GANCITANO decise di eliminare Gaspare ZICHITTELLA, incaricando Natale BONAFEDE di eseguire il delitto. In effetti quest’ultimo curò l’organizzazione dell’omicidio, insieme a RALLO Antonino e a RALLO Vincenzo.

Gli esecutori materiali del crimine, a detta del PATTI, furono lo stesso BONAFEDE Natale e RALLO Vito Vincenzo, i quali si recarono a bordo di un “vespone” rubato in contrada Madonna dall’Alto Olivo, dove lo ZICHITTELLA “vendeva terra”. In zona, con funzioni di appoggio c’erano anche Antonino RALLO, fratello maggiore di Vito Vincenzo, e Giuseppe BONAFEDE l’elettrauto.

Il collaboratore ha aggiunto che quando i sicari lo raggiunsero, Gaspare ZICHITTELLA stava mettendo nafta nella pala meccanica con la quale caricava il camion di terra e, non appena vide i due uomini avvicinarsi a bordo del vespone, corse via nel tentativo di salvarsi. Sebbene Natale BONAFEDE gli avesse sparato contro l’intero caricatore del revolver 357 (sei colpi), l’obiettivo non cadde a terra, cosicchè il killer gli si avvicinò ed ebbe con la vittima, che impugnava un coltello, una colluttazione, colpendolo con il calcio della pistola. Infine sopraggiunse il RALLO, che gli sparò un colpo di fucile.

Il PATTI ha precisato che venne a conoscenza delle circostanze dell’omicidio dallo stesso BONAFEDE, il quale gliele raccontò in due diverse occasioni, fornendo in entrambi i casi la medesima versione: poche ore dopo il delitto, quando andò a raccontare al reggente gli sviluppi dell’azione, e successivamente nel corso di un incontro nel villino di PATTI a Mazara alla presenza del BAGARELLA, del GIOÈ e del LA BARBERA, i quali erano andati a Marsala per fornire un aiuto nella guerra di mafia allora in atto (cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente alle udienze del 24 novembre 1998 e del 17 settembre 1999).

In sede di controesame, i difensori degli imputati hanno evidenziato alcune contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nelle diverse fasi processuali, e in particolare:

– nel controesame ha affermato che la decisione di uccidere uno degli ZICHITTELLA venne presa in una riunione a casa di MESSINA Francesco, escludendo che alla stessa avesse partecipato il SINACORI, mentre nell’interrogatorio del 2 agosto 1995 indicò quest’ultimo come uno dei presenti. Il PATTI ha detto di non ricordare il particolare;

– nel controesame ha rivelato che agli incontri nei quali venne deciso di uccidere Gaspare ZICHITTELLA prese parte anche RALLO Antonino, mentre il 3 agosto 1995, nelle indagini preliminari, asserì che non aveva fatto alcun cenno al predetto imputato, mentre aveva nominato MESSINA Francesco e SINACORI Vincenzo;

– nel dibattimento ha dichiarato che BONAFEDE Natale gli parlò in due diverse occasioni della fase esecutiva dell’omicidio, mentre nell’interrogatorio del 2 agosto 1995 sostenne che lo fece una sola volta. Il collaboratore ha precisato che la prima volta gliene parlò privatamente e la seconda di fronte ad altre persone, tra cui LA BARBERA, BRUSCA e SINACORI (cfr. controesame del PATTI, cit).

Gioacchino LA BARBERA ha riferito che apprese notizie de relato sull’omicidio in trattazione. Ha specificato in particolare che, forse durante un pranzo, sentì GANCITANO parlare con Natale BONAFEDE di un uomo che guidava una pala meccanica e che era stato ucciso e finito a colpi di pietra (cfr. esame del LA BARBERA all’udienza dell’11 dicembre 1998).

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che dopo l’omicidio di Angelo LO PRESTI decisero di colpire uno che fosse parente di Carlo ZICHITTELLA che portasse il suo cognome. In un primo tempo pensarono a una persona soprannominata “Riuzzo”, il quale aveva una figlia sordomuta, ma poi non ne fecero nulla per motivi che il collaboratore ha precisato di non conoscere. Per altro, dato che il PATTI aveva loro riferito che la macchina usata per l’attentato a Porticella era stata bruciata vicino alla campagna di Gaspare ZICHITTELLA, uno zio di Carlo, decisero di iniziare la loro reazione uccidendo costui. Il collaboratore si è detto certo che fu il PATTI ad indicare loro Gaspare ZICHITTELLA come bersaglio, ma non ha saputo precisare se lo disse a lui stesso, a GANCITANO o ad Andrea MANCIARACINA, che erano i suoi tre referenti.

Il SINACORI ha precisato inoltre che egli era a conoscenza del fatto che Gaspare ZICHTTELLA doveva essere eliminato, poiché la deliberazione fu adottata in una riunione a cui parteciparono varie persone che non è stato in grado di precisare.

Ha aggiunto per altro che venne a sapere che era stato ucciso dai giornali. Dopo avere letto la notizia, si informò dal GANCITANO ed ebbe così conferma del fatto che la responsabilità dell’omicidio era da ascrivere a “cosa nostra”.

Il SINACORI, infine, ha affermato di non ricordare dove fosse il giorno dell’omicidio di Gaspare ZICHITTELLA, ma ha escluso che l’episodio della macchina riferito da CANINO e da altri -e per il quale egli fu colpito da ordinanza custodiale- fosse vero (cfr. esame e controesame del SINACORI resi rispettivamente nelle udienze del 2 dicembre 1998 e del 17 settembre 1999).

Carlo ZICHITTELLA ha ammesso che suo zio Gaspare aveva offerto dapprima a lui e poi al suo gruppo un apporto logistico, consentendo l’utilizzo della sua casa di campagna, sita in Contrada Olivo, che il collaboratore aveva scelto sia perché era isolata (e quindi gli consentiva di non farsi notare, e pertanto di non rischiare di farsi ammazzare, e di tenervi le riunioni del gruppo), sia perché lì poteva godere della quiete necessaria per preparare le azioni militari. Ha aggiunto per altro che suo zio Gaspare, che per Carlo era “come un padre”, gli aveva messo a disposizione l’immobile, oltre che per i rapporti che aveva con lui, anche perché era preoccupato per la sorte di suo figlio. Infatti, quest’ultimo era stato presente a una lite tra un cognato di Carlo, Piero CUSENZA, e Nicola TITONE, fratello più giovane di Nino, lite culminata con una coltellata inferta dal primo al secondo; l’“uomo d’onore” aveva accusato il figlio di Gaspare di non essere intervenuto per sedare gli animi, come avrebbe ben potuto fare, se avesse voluto; suo cugino, per altro, negava ogni responsabilità nell’accaduto, asserendo di non essersi accorto di nulla fino all’epilogo della vicenda (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Fabio Salvatore SAVONA ha confermato che la loro associazione criminale ebbe a utilizzare la casa di campagna di Gaspare ZICHITTELLA come base logistica nella fase preparatoria dell’attentato in pregiudizio di Antonino TITONE e Antonio PATTI. Ha aggiunto che iniziarono a sospettare che un traditore si annidasse nelle loro fila proprio a causa dell’omicidio in parola, poiché solo loro erano a conoscenza del fatto che la vittima li aiutasse.

Il collaboratore ha precisato altresì che Gaspare ZICHITTELLA fu ucciso vicino alla sua casa in campagna, mentre lavorava. Ha aggiunto che il giorno del delitto egli passò a bordo di una motocicletta dal luogo in cui la vittima si trovava mentre si recava a un appuntamento con i complici e, avendo visto il mezzo meccanico acceso, cercò lo zio del suo capo per salutarlo. Non essendo riuscito a trovarlo, decise di recarsi al convegno. La sera del giorno successivo, dopo il ritrovamento del cadavere, seppero che era stato ammazzato (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Leonardo CANINO ha confermato che Gaspare ZICHITTELLA (che era suo congiunto in quanto zio di sua madre e fratello di suo nonno) aveva concesso al loro gruppo criminale di utilizzare la sua abitazione di campagna in contrada Oliva come base operativa durante la preparazione dell’attentato a TITONE e PATTI.

Il collaboratore ha specificato che il giorno dell’omicidio di suo zio, egli stesso e il LAUDICINA perpetrarono una rapina in un’agenzia di banca sita nella stessa contrada in cui era la casa di Gaspare, sfondando il vetro antiproiettile con una mazza. Il SAVONA, che aveva portato ai complici la motocicletta, gli riferì che passando aveva visto il trattore del vecchio acceso, senza il proprietario vicino. Inizialmente il CANINO non si spaventò, perché riteneva che suo zio non potesse essere sospettato di aiutare il loro gruppo, ma la sera cominciò a preoccuparsi. Infatti da un lato il figlio della vittima gli riferì che suo padre non era rientrato e dall’altro lato il LAUDICINA gli rivelò di avere visto vicino alla tenuta di campagna del suo congiunto Vito RALLO e Natale BONAFEDE, a bordo di una Renault 5 e di avere notato nei paraggi un’altra autovettura, forse una “Y10”. Preoccupati per quelle notizie, uscirono a cercare Gaspare ZICHITTELLA, trovando il trattore acceso, ma non trovando tracce del proprietario del mezzo.

Infine, il CANINO ha confermato che dopo l’omicidio in parola cominciarono a preoccuparsi, temendo che nelle loro fila ci fosse un traditore, poiché in caso diverso i loro nemici non avrebbero mai potuto sapere che il morto aveva loro fornito una base logistica (cfr. esame del CANINO in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri estrinseci, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei due collaboratori, in sé considerati, sono intrinsecamente logici, precisi, dettagliati e costanti.

Le poche discrasie tra le varie versioni dei fatti fornite dal PATTI, contestate al medesimo in sede di controesame, infatti, attengono ad aspetti del tutto secondari e sono state per lo più adeguatamente spiegate dal collaboratore.

Le propalazioni dei “pentiti”, inoltre, si sono riscontrate reciprocamente sotto molteplici profili e hanno trovato ulteriori e significative conferme in elementi di prova emersi dalle indagini espletate all’epoca dei fatti o in seguito all’inizio della collaborazione degli imputati

In ogni caso, come si è avuto modo di precisare più volte, il PATTI, il SINACORI e il LA BARBERA debbono essere giudicati tendenzialmente credibili anche quando rendono affermazioni de relato su fatti appresi da altri membri di “cosa nostra”.

Infatti, non solo costoro non avevano alcuna ragione di mentirsi l’un l’altro, ma al contrario la drammaticità della situazione imponeva la massima collaborazione tra gli interessati, atteso che militavano tutti nella stessa organizzazione criminale, la quale era impegnata in una sanguinosa faida in cui tutti gli interlocutori avevano un interesse personale (il PATTI perché lo scontro infuriava nella sua città e nello stesso era stato assassinato suo cognato TITONE Antonino e lui stesso era stato ferito e il SINACORI in quanto Marsala ricadeva nel territorio del mandamento di Mazara del Vallo, di cui il collaboratore era co-reggente).

Inoltre, con particolare riferimento alle confidenze fatte da BONAFEDE Natale al PATTI, si deve sottolineare che quest’ultimo, in qualità di co-reggente (ma di effettivo capo) della “famiglia” di Marsala, nel cui territorio infuriava lo scontro militare, aveva un rapporto fiduciario con Natale BONAFEDE e i fratelli AMATO. Era stato egli stesso, infatti, che inizialmente aveva coinvolto nella guerra questi giovani, i quali si erano mostrati degni della fiducia che era stata loro accordata, rivelandosi assai efficienti nell’esecuzione dei compiti che venivano loro affidati di volta in volta. Era pertanto conseguente e intrinseco all’esistenza di un siffatto rapporto, oltre che funzionale a un’eventuale “combinazione” del BONAFEDE che quest’ultimo tenesse il collaboratore costantemente informato sugli sviluppi della faida e sulla dinamica delle azioni alle quali il reggente della cosca non avesse partecipato di persona.

D’altra parte, la veridicità delle predette condidenze trova una fondamentale conferma logica nel fatto che spesso le notizie riferite come apprese de relato sono state riscontrate dalle dichiarazioni di altri “pentiti” o in dati di prova emersi nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto. Inoltre le stesse, per la loro precisione su numerosi particolari relativi all’esecuzione e per i riscontri ottenuti da diversi elementi di prova, inducono a ritenere provato che BONAFEDE Natale fosse stato presente al momento della realizzazione del delitto, atteso che altrimenti non avrebbe avuto modo di conoscerli.

Quanto all’attendibilità estrinseca delle propalazioni dei collaboratori, deve sottolinearsi che le loro propalazioni hanno trovato significative conferme estrinseche in altri elementi probatori emersi in dibattimento, e in particolare:

1) con riferimento al movente dell’omicidio, il PATTI e il SINACORI sono stati concordi nell’affermare che la scelta di Gaspare ZICHITTELLA come obiettivo dell’omicidio fu dovuta al fatto che egli apparteneva alla stessa famiglia e portava lo stesso cognome di Carlo ZICHITTELLA, il quale era stato il responsabile dell’omicidio di Antonino TITONE, ed era ritenuto coinvolto nelle attività criminali del nipote.

Carlo ZICHITTELLA, il CANINO e il SAVONA hanno confermato che la vittima era un loro fiancheggiatore e aveva loro consentito di utilizzare la sua casa di campagna in Madonna Alto Oliva come base operativa e come covo nella fase preparatoria dell’attentato alla vita del PATTI e del TITONE.

Pertanto, alla luce delle propalazioni di tutti i collaboratori è emerso che la morte dello ZICHITTELLA fu dovuta alla certezza acquisita dagli uomini di “cosa nostra” che egli avesse aiutato il nipote nella guerra di mafia, fatto del resto corrispondente al vero.

Non è invece aderente alla realtà la circostanza, dedotta dagli uomini inseriti nella banda ZICHITTELLA, che tale notizia fosse stata riferita ai loro nemici da un delatore, in quanto la scoperta fu dovuta alla capillarità del radicamento di “cosa nostra” nel territorio e all’efficienza delle “indagini” condotte dai suoi fiancheggiatori, quali BONAFEDE Natale e i fratelli AMATO, facilitati nel loro compito anche dalla incredibile leggerezza dei membri del gruppo facente capo a Carlo ZICHITTELLA, i quali si erano confidati con personaggi come ANGILERI e Giacomo AMATO vicini a “uomini d’onore” e si incontravano senza soverchie precauzioni.

2) il PATTI ha affermato che l’omicidio avvenne in c/da Madonna dell’Alto Olivo.

I verbalizzanti BONGIORNO e TREMENTINI hanno confermato la circostanza.

3) il PATTI ha riferito che Natale BONAFEDE gli raccontò che l’agguato era avvenuto mentre la vittima stava mettendo la nafta nel serbatoio del trattore.

Il fatto è stato confermato dai verbalizzanti BONGIORNO e TREMENTINI, i quali hanno detto che trovarono il trattore acceso.

4) il PATTI ha dichiarato di avere appreso che la vittima, quando vide i due uomini arrivare a bordo del “vespone” corse via.

La circostanza ha trovato significativi riscontri nelle propalazioni del CANINO e del SAVONA, che hanno asserito che il primo, il quale era passato dal luogo in cui il vecchio lavorava, non vide lo ZICHITTELLA vicino ai mezzi meccanici utilizzati dallo stesso, i quali erano in funzione.

I verbalizzanti BONGIORNO e TREMENTINI hanno fornito un definitivo avallo al dato in esame, confermando che il cadavere venne rinvenuto in sede i sopralluogo a circa cinquanta metri dagli automezzi suddetti.

5) il PATTI ha dichiarato che i killer si recarono sul luogo del delitto a bordo di un “vespone” rubato.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che, interrogando il C.E.D. del Ministero dell’Interno, appurò che nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 1991 e il 15 maggio 1992 in provincia di Trapani fu rubato un vespone 200 rosso targato TP-59704 di proprietà di CALARCO Daniela, la quale denunciò ai Carabinieri di Ciavolo che il mezzo era stato asportato dal cortile della sua abitazione, in contrada Dicerbato di Marsala; il verbalizzante ha aggiunto che in quest’ultima contrada abitava BONAFEDE Natale, mentre nella limitrofa contrada Ciavolotto (divisa dalla precedente dalla strada provinciale) abitava RALLO Vito Vincenzo (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 3 dicembre 1998).

6) il PATTI ha detto dice di avere appreso da Natale BONAFEDE che il medesimo scaricò la sua rivoltella calibro 357 su Gaspare ZICHITTELLA.

Conformemente alle propalazioni del collaboratore, dalla relazione di perizia autoptica si evince che la vittima venne colpita da otto colpi di arma da fuoco corta di grosso calibro (38 o 9). Ora, è noto che il revolver calibro 357 può essere caricata con proiettili di calibro 38.

Con riferimento alle armi utilizzate per l’assassinio, per altro, è emersa l’unica discrasia tra le parole del PATTI e i dati emersi dalle indagini, atteso che il collaboratore ha più volte ribadito che l’obiettivo fu finito da RALLO Vito Vincenzo con il fucile, mentre dall’esame autoptico è emerso che la vittima fu attinta soltanto da colpi di arma a canna corta.

Tuttavia la predetta discordanza non è idonea ad inficiare la complessiva attendibilità del collaboratore. Infatti essa non attiene alla dinamica dell’agguato, ma solo al tipo di arma usata per l’azione, mentre il numero e l’ubicazione dei colpi sparati alla vittima sono perfettamente compatibili con le modalità di esecuzione descritta dal “pentito”. Lo ZICHITTELLA, infatti, fu attinto da sei proiettili (cioè un intero caricatore) agli arti e al tronco, in posizioni tali da fare presumere che al momento in cui gli spari furono esplosi egli stesse scappando e da consentirgli un tentativo di reazione contro gli assalitori, oltre che da due pallottole al capo, che lo finirono. Ne consegue che, a fronte di una descrizione tanto precisa ed esatta dello svolgimento dell’azione, l’errata indicazione del calibro dell’arma utilizzata acquisisce un rilievo del tutto marginale.

7) il PATTI ha riferito che BONAFEDE Natale gli raccontò che lo ZICHITTELLA, quando fu raggiunto dal suo aggressore, ebbe una colluttazione con lo stesso, impugnando un coltello.

Il BONGIORNO ha confermato che quando rinvennero il corpo esanime dello ZICHITTELLA si avvidero che esso impugnava un coltellino.

8) il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che alla data dell’omicidio, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, MESSINA Francesco, PATTI Antonio, RALLO Antonino, RALLO Vito Vincenzo, BONAFEDE Giuseppe e BONAFEDE Natale erano tutti liberi (cfr. deposizione del predetto verbalizzante, cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI e Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori hanno fornito una versione non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento.

Pertanto i due predetti imputati debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Gaspare ZICHITTELLA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che l’autopsia ha accertato che la vittima fu attinta da vari colpi d’arma da fuoco.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può essere altresì ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può ritenersi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il SINACORI e il PATTI hanno ammesso di avere partecipato alla fase deliberativa del delitto, che precedette di qualche tempo l’effettiva esecuzione dello stesso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dei prevenuti, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” consente di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

BONAFEDE NATALE e RALLO VITO VINCENZO

Il PATTI ha affermato che i due prevenuti furono gli esecutori materiali del delitto, e in particolare che il BONAFEDE fu colui che sparò per primo allo ZICHITTELLA e che il RALLO lo finì con un colpo di grazia.

Il collaboratore ha aggiunto che BONAFEDE Natale collaborò alla fase preparatoria, sia controllando la vittima e accertandone i legami con l’organizzazione facente capo al nipote, sia curando l’esecuzione del delitto.

Il BONAFEDE raccontò le fasi esecutive del delitto al PATTI, tanto privatamente, quanto in una riunione pubblica, a cui partecipò, tra gli altri, anche il LA BARBERA.

Quest’ultimo ha confermato che, forse durante un pranzo, sentì il GANCITANO parlare con il BONAFEDE dell’omicidio di un uomo che guidava la pala meccanica e che fu finito a colpi di pietra.

Il SANTOMAURO ha accertato che il giorno del delitto i prevenuti erano entrambi liberi.

Come meglio si preciserà nelle schede personali dedicate alla posizione dei predetti individui con riferimento al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, inoltre, il RALLO all’epoca dei fatti era affiliato alla “famiglia” di Marsala, mentre il BONAFEDE ebbe un ruolo significativo nella guerra di mafia di Marsala, fin dall’inizio, quando si mise a disposizione del PATTI per vendicare la morte del TITONE, dimostrando di essere pienamente affidabile ed efficiente, anche nell’adempimento dei compiti più delicati..  

Tuttavia, sebbene tali elementi costituiscano senza dubbio riscontri significativi, sotto il profilo logico, alle propalazioni del PATTI, essi non sono sufficienti a provare con certezza la partecipazione dei medesimi all’omicidio in parola, atteso che dimostrano soltanto che il collaboratore certamente li conosceva e che essi avrebbero potuto essere coinvolti nel delitto, in quanto “uomini d’onore” e liberi il giorno dell’azione, ma certamente non confermano che essi erano effettivamente sul luogo del fatto.

Neppure le dichiarazioni del LA BARBERA appaiono idonee a dimostrare che il BONAFEDE ebbe un ruolo nel delitto, ma solo che successivamente alla sua commissione era a conoscenza dell’accaduto e che ne parlò con il GANCITANO.

Pertanto, BONAFEDE Natale e RALLO Vito Vincenzo debbono essere assolti dai reati loro ascritti in quanto non è stata raggiunta la piena prova che li abbiano commessi.

BONAFEDE GIUSEPPE e RALLO ANTONINO

Il PATTI ha riferito che, a quanto gli riferì Natale BONAFEDE, i due imputati in parola ebbero funzioni di appoggio all’azione omicida dello stesso Natale BONAFEDE e di RALLO Vito Vincenzo.

Il SANTOMAURO ha accertato che il giorno del delitto erano entrambi liberi.

Come meglio si preciserà nelle schede personali dedicate alla posizione dei predetti individui con riferimento al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, inoltre, essi all’epoca dei fatti erano entrambi affiliati alla “famiglia” di Marsala.  

Tuttavia, sebbene tali elementi costituiscano senza dubbio riscontri significativi, sotto il profilo logico, alle propalazioni del PATTI, essi non appaiono tuttavia idonei a provare con certezza la partecipazione dei medesimi all’omicidio in parola, atteso che dimostrano soltanto che il collaboratore certamente li conosceva e che essi avrebbero potuto essere coinvolti nel delitto, in quanto “uomini d’onore” e liberi il giorno dell’azione, ma certamente non confermano che essi erano effettivamente sul luogo del fatto.

Pertanto, BONAFEDE Giuseppe e RALLO Antonino debbono essere assolti dai reati loro ascritti in quanto non è stata raggiunta la piena prova che li abbiano commessi.

GANCITANO ANDREA

Il prevenuto, a detta del PATTI, prese la decisione di uccidere lo ZICHITTELLA, dopo avere appreso del suo coinvolgimento nella guerra di mafia.

Il SINACORI ha affermato che fu il PATTI a riferire loro che l’autovettura usata per l’attentato in Piazza Porticella era stata bruciata vicino alla proprietà di campagna di Gaspare ZICHITTELLA e che per questo fu deciso di eliminare costui, precisando per altro che non sa se il referente del Marsalese nell’occasione fu lui stesso, il GANCITANO o il MANCIARACINA. Ha negato di sapere chi deliberò l’omicidio, assumendo per altro di esserne stato informato a posteriori dal GANCITANO.

Il LA BARBERA ha confermato che, forse durante un pranzo, sentì il GANCITANO parlare con BONAFEDE Natale dell’omicidio di un uomo che guidava la pala meccanica e che fu finito a colpi di pietra, ma non ha saputo fornire indicazioni sull’identità degli esecutori materiali del delitto.

Il SANTOMAURO ha accertato che il giorno del delitto l’imputato era libero.

Come si è già avuto modo di precisare più volte, sebbene il prevenuto in parola fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone tra cui il SINACORI e il MESSINA DENARO, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni. Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il GANCITANO deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

MANCIARACINA ANDREA

Il SINACORI ha detto che fu il PATTI a indicare ai Mazaresi Gaspare ZICHITTELLA come possibile obiettivo di “cosa nostra”, affermando che parlò con lui, con GANCITANO o con MANCIARACINA Andrea, che erano i suoi referenti.

Il PATTI non ha fatto alcun accenno a un ruolo del prevenuto in esame nel delitto in parola.

A giudizio della Corte, l’asserzione, per altro incerta, del SINACORI relativa alla partecipazione del MANCIARACINA al delitto in trattazione non è idonea a dimostrarne la penale responsabilità in ordine allo stesso, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio che riscontri la chiamata in correità.

Neppure la posizione di co-reggente della cosca tenuto dal prevenuto è idonea a dimostrare che egli fosse a conoscenza del progetto omicidiario, tenuto conto in particolare che la direzione della guerra era stata affidata al GANCITANO e fu assunta in concreto da quest’ultimo, dal SINACORI, dal MESSINA DENARO, coiadiuvati talvolta da altri, tra cui il BAGARELLA, mentre il MANCIARACINA rimase in una posizione più defilata.

Pertanto, è ben possibile che l’imputato in parola non fosse presente nella riunione nel corso della quale fu deciso di uccidere Gaspare ZICHITTELLA e che abbia appreso della morte di quest’ultimo soltanto dopo l’esecuzione.

Di conseguenza, Andrea MANCIARACINA deve essere assolto dai delitti ascrittigli per non essere stata raggiunta la prova che li abbia commessi.

OMICIDIO CARDILLO GIOVANNI

Giovanni CARDILLO, nato il 30 aprile 1951, fu assassinato la sera del 25 maggio 1992 in Trapani, mentre stava rientrando a casa.

Il cadavere venne trovato all’interno del residence “Le alghe”, sito in contrada Cusumano, composto da varie palazzine e delimitato da un recinto in muratura sormontato da una ringhiera per un’altezza complessiva di due metri.

Il corpo esanime della vittima era in posizione antistante al civico 6/B, in prossimità della linea di parcheggio.

Nel corso del sopralluogo, gli operanti rinvennero:

– due cartucce calibro 12 semicorazzate a circa venti metri dal cadavere;

– un bossolo del predetto calibro a circa ottanta centimetri dal luogo in cui giaceva il corpo senza vita del CARDILLO;

– tre bossoli analoghi ai precedenti nei posti macchina vicini;

– un proiettile di piombo deformato calibro 357 magnum sotto una delle autovetture parcheggiate.

Infine, non lontano dal cadavere vi era un passamontagna di colore marrone, che risultò schizzato di sangue (cfr. deposizione del dottor Antonio MALAFARINA all’udienza del 14 ottobre 1998, verbale di rilievi tecnici redatto da funzionari della Questura di Trapani in data 25 maggio 1992, nonché verbali di rinvenimento e sequestro del materiale balistico menzionato e del passamontagna marrone datati 25 e 26 maggio 1992).

La vittima abitava a Trapani nei pressi del luogo in cui fu assassinato ed era titolare di due negozi di lampadari, ubicati uno in Trapani e uno in Marsala: era soprannominato “Carlamp” proprio a causa del nome dei suoi esercizi (cfr. deposizione del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO, reso all’udienza del 3 dicembre 1998).

I verbalizzanti perquisirono sia l’abitazione della vittima sia il punto vendita di Trapani, sequestrando vari oggetti di proprietà del defunto: due agende telefoniche, un’agenda per appunti, un registro al cui interno vi erano biglietti aerei usati, appunti, ricevute di versamento di vaglia telegrafici e di assegni bancari intestati al CARDILLO (cfr. verbali di perquisizione e sequestro della Questura di Trapani datati 25 e 26 maggio 1992 e relativi decreti di convalida).

Nel corso dell’autopsia furono trovati un’ogiva in piombo, verosimilmente di calibro 38 e tre borre di cartucce calibro 12 (cfr. verbale di sequestro datato 26 maggio 1992).

Il 26 maggio 1992 in Trapani, nel prolungamento della via Cesarò, in corrispondenza del numero 127, fu ritrovata un’autovettura Volkswagen Golf targata TP-279933 incendiata, rubata il 6 dicembre 1991 nella via Orti di Trapani a Luigi MARINO, mentre era parcheggiata vicino alla macelleria del proprietario, nei cui paraggi c’era la gioielleria del fratello di Pietro Armando BONANNO.

Nel verbale di rilievi tecnici approntato dalla Questura di Trapani si diede atto che il civico n.127 contrassegnava uno stabile in stato di abbandono. Attraversato l’ingresso, privo di protezione, si giungeva ad uno spiazzo, sul cui lato sinistro vi erano sei vani ingresso protetti da saracinesche metalliche. Le tre di sinistra erano alzate e, all’interno del locale intermedio tra esse, c’era la Volkswagen Golf bruciata. Nella parete sinistra del locale vi era una porta che dava sul corridoio e che metteva in comunicazione questo vano col primo vano della prima saracinesca; nella parete anteriore di quest’ultimo locale era ricavata un’apertura che tramite un disimpegno dava ingresso a due piccolissimi vani. In quello di sinistra i verbalizzanti trovarono due bidoni, il primo della capacità di venti litri e contenente circa due litri di liquido presumibilmente infiammabile, e il secondo della capacità di cinque litri contenente pochissimo liquido, che probabilmente era olio.

Il luogo del rinvenimento dell’autovettura (vicino all’ospedale psichiatrico e all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani, subito al di fuori della recinzione) era sito nel comune di Erice Casa Santa, come anche quello in cui fu commesso l’omicidio (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit., nonchè verbale di rilievi tecnici e di sequestro dell’autovettura e dei bidoni datati 26 maggio 1992).

La consulenza medico legale consentì di appurare che il CARDILLO era venuto a morte per lesioni cranio-encefaliche e polmonari provocate da colpi d’arma da fuoco a canna corta e a canna lunga, questi ultimi a carica multipla.

Le rosate di pallini sparate da arma da fuoco a carica multipla furono cinque, delle quali:

– una era penetrata dalla breccia unica ubicata in piena regione auricolo-mastoidea sinistra; i pallini, dopo avere interessato il cranio da dietro in avanti, da sinistra verso destra e leggermente dal basso verso l’alto, erano fuoriusciti dalla breccia che interessava la regione fronto-orbitaria destra fino alla piramide nasale;

– una aveva interessato in modo superficiale e tangenziale la cute ubicata lungo la linea ascellare anteriore sotto l’arcata costale sinistra con una direzione da destra verso sinistra;

– una era entrata producendo uno squarcio a livello del III medio della coscia sinistra, interessando l’arto inferiore dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra; alcuni pallini erano stati trattenuti nel contesto dei tessuti attraversati, sottocutaneo e muscolare;

– una era penetrata dal III inferiore faccia laterale del braccio sinistro e nel suo percorso aveva determinato la frattura dell’omero ed era fuoriuscito dall’ampio foro ubicato dalla parte opposta, cioè sulla faccia mediale del III inferiore del braccio sinistro; una borra e pallini furono ritenuti nelle fibre muscolari attraversate;

– una era entrata dal foro unico ubicato in regione lombare, sopra la cresta iliaca sinistra e aveva interessato gli organi endo-addominali (fegato, rene sinistro e polmone sinistro), con una direzione da dietro in avanti, da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto.

I colpi predetti, stante la presenza dell’alone di tatuaggio sul contorno delle varie brecce da cui erano penetrati i pallini, in relazione all’unicità del foro e alla ritenzione degli elementi di borraggio, nonché dagli organi attraversati, erano stati probabilmente esplosi entro il limite di circa due metri.

La vittima era stata inoltre attinta da due colpi d’arma da fuoco a canna corta, dei quali:

– uno era penetrato dal foro ubicato dodici centimetri sotto l’angolo inferiore della scapola destra, interessando gli organi endotoracici ed endoaddominali con una direzione da dietro in avanti, da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso ed era stato ritenuto in corrispondenza della spina iliaca anteriore superiore di sinistra;

– uno era entrato dal foro ubicato sul braccio destro, a cinque centimetri dall’articolazione del gomito e, dopo avere interessato la cute e il sottocute, era uscito dal foro ubicato sulla faccia laterale dell’articolazione del gomito destro.

Questi ultimi colpi, stante la presenza dell’alone di tatuaggio sul contorno dei fori di entrata, vennero probabilmente esplosi entro il limite di circa sessanta centimetri (cfr. relazione di consulenza medico legale effettuata dal professor Paolo PROCACCIANTI in data 13 ottobre 1992).

Nel rapporto redatto in data 27 maggio 1992 gli inquirenti, pur specificando di non essere in grado di individuare l’esatto movente del delitto, ipotizzarono che il CARDILLO fosse stato assassinato in quanto era vicino al clan degli ZICHITTELLA. Tale fatto era noto fin dal 1986, quando erano state disposte intercettazioni telefoniche ed effettuati appostamenti nei confronti della vittima, in quanto si riteneva che nel suo negozio di lampadari di Marsala si tenessero le riunioni del suddetto gruppo criminale (cfr. deposizioni MALAFARINA e SANTOMAURO, cit.).

La consulenza tecnica redatta dall’Ispettore Biagio MANETTO sul materiale balistico sequestrato ha accertato che i due proiettili in piombo nudo di calibro 38 o 357 magnum erano stati esplosi da un unico revolver e che si trattava della stessa arma che era stata usata il 23 gennaio 1992 per assassinare il pregiudicato SALA Pietro a Trapani (cfr. deposizione MANETTO all’udienza del 24 novembre 1992).

Sulla scorta delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, quest’ultimo è stato rinviato a giudizio per rispondere -in concorso con GANCITANO Andrea e VIRGA Vincenzo, nonché con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata stralciata nel corso del presente procedimento- dell’omicidio premeditato di Giovanni CARDILLO, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi di armi da fuoco, di ricettazione dell’autovettura Volkswagen Golf targata TP-279933 rubata a MARINO Luigi e di incendio del suddetto veicolo, tutti aggravati ex art.112 n.1 c.p. e 7 D.L.895/152 per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato che Vito MARCECA sosteneva che Giovanni CARDILLO, detto “Carlamp”, era un fiancheggiatore degli ZICHITTELLA, poiché lo vedeva che girava in piazza Porticella e lo guardava, fatto che lo spaventava molto. Ha aggiunto che quando il MARCECA gli portò la notizia, il collaboratore la riferì al “caporale” della guerra, Andrea GANCITANO.

Il collaboratore ha specificato che furono i Mazaresi a curare l’organizzazione dell’omicidio, anche se in seguito il SINACORI gli riferì che erano stati i Trapanesi a eseguirlo materialmente. Il PATTI ha precisato che conosceva bene gli sviluppi della guerra di mafia, in quanto durante la sua irreperibilità i Mazaresi lo tenevano informato quasi giornalmente di quello che accadeva (esame del PATTI all’udienza del 24 novembre 1998).

Vincenzo SINACORI ha riferito che il CARDILLO, il quale era un imprenditore trapanese che aveva negozi di lampadari a Trapani e a Marsala, fu ucciso perché un “uomo d’onore” marsalese, di cui non ha saputo indicare il nome, riferì al PATTI -il quale a sua volta lo comunicò ai Mazaresi- che questi forniva appoggi sia logistici sia economici agli ZICHITTELLA, in quanto era loro assai legato.

Dopo che fu presa la decisione di uccidere il CARDILLO, il SINACORI e il GANCITANO andarono a Trapani a parlare con il VIRGA per vedere se era possibile assassinarlo quel giorno stesso. Il rappresentante del mandamento di Trapani in persona li accompagnò a vedere il negozio dell’obiettivo (che era ubicato prima del passaggio a livello all’ingresso della città, sulla destra) e aggiunse che potevano ucciderlo anche lì e subito. Tuttavia non fu possibile eliminarlo in quell’occasione poiché l’obiettivo non era nel punto vendita e il VIRGA disse loro di andarsene, assicurando loro che ci avrebbe pensato lui.

Il collaboratore ha precisato di non sapere chi ammazzò materialmente il CARDILLO, dato che apprese la notizia della sua morte dai giornali, ma, viste le parole del VIRGA, era “automatico” che il delitto era da ascrivere alla “famiglia” trapanese (cfr. esame e controesame del SINACORI, resi rispettivamente all’udienza del 2 dicembre 1998 e del 1 luglio 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Carlo ZICHITTELLA, Luigi MARINO e Giovanna TRAMA.

Carlo ZICHITTELLA ha confermato che la vittima, che era soprannominata “Carlamp” dal nome dei negozi di lampadari di cui era titolare, era un suo amico. Ha aggiunto che lo conobbe nel 1979 perché un invitato al suo matrimonio gli comprò il regalo nel negozio del CARDILLO e dopo qualche tempo glielo presentò e tra i due uomini nacque subito un rapporto di amicizia. Il collaboratore ha aggiunto che il CARDILLO aveva rapporti amichevoli anche con suo fratello Ignazio, con il quale andava molto d’accordo e che per un certo periodo fu assunto nel negozio della vittima su intercessione del collaboratore.

Lo ZICHITTELLA ha precisato altresì che nel corso degli anni il CARDILLO si rivolse più volte a lui per avere un aiuto quando gli venivano fatte richieste estorsive ed egli interveniva in suo favore nelle occasioni in cui le pretese erano troppo onerose, mentre lo esortava a pagare le piccole somme (£.50.000 o £.100.000).

Nel negozio “Carlamp” di Marsala il collaboratore si incontrava con Angelo LO PRESTI.

Inoltre, dopo l’omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, il LO PRESTI e Gaetano D’AMICO lo contattarono tramite il CARDILLO, che sapevano essere suo amico, e l’incontrò tra i tre uomini avvenne proprio nell’esercizio di quest’ultimo, il quale era perfettamente consapevole del fatto. Al termine della riunione, che si concluse prima delle ore 16,00 per evitare che i partecipanti alla stessa fossero visti da qualche dipendente, il D’AMICO versò allo ZICHITTELLA la somma di £.30.000.000 per comprare armi ed eventualmente pagare sicari e il CARDILLO tenne in custodia una parte della stessa su richiesta dell’amico (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA all’udienza del 1998).

Luigi MARINO ha dichiarato che il 6 dicembre 1991 venne rubata la sua Volkswagen Golf di colore bianco targata TP-279933 e che egli denunciò il furto. In seguito ricevette la comunicazione che l’autovettura era stata bruciata (cfr. deposizione del MARINO all’udienza del 24 novembre 1998).

Giovanna TRAMA, vedova del CARDILLO, ha affermato che vide per l’ultima volta il marito vivo la sera del giorno del delitto, il 25 maggio 1992, intorno alle ore 20,00 circa nel negozio di via Marsala in Trapani, quando la testimone se ne andò per fare la spesa e poi ritornare a casa con i suoi figli. Alle ore 21,30 circa sentì arrivare la macchina del marito, una Mercedes, il cui motore era caratterizzato da un rumore particolare. Dopo qualche attimo udì dapprima due colpi d’arma da fuoco e poi altri tre o quattro. Si affacciò al balcone e vide il coniuge a terra e una Volkswagen Golf bianca allontanarsi di fretta. A bordo di quest’ultimo veicolo vi erano due persone, una delle quali era giovane e aveva capelli chiari, biondi, indossava qualche cosa di chiaro, forse un maglione e in testa aveva un copricapo, forse un passamontagna o un cappello di lana.

La signora TRAMA ha aggiunto che ella e il marito avevano tre negozi: uno in via Manzoni a Erice Casa Santa, uno in via Marsala a Trapani e uno in via Circonvallazione a Marsala. Quest’ultimo lo avevano aperto da circa quindici anni.

La testimone ha dichiarato altresì di non ricordare di avere mai conosciuto alcuno di nome ZICHITTELLA, né come amico del marito, né come dipendente del negozio di Marsala, specificando per altro che ella stava sempre nei punti vendita di Trapani ed Erice e non sapeva nulla della sede marsalese.

La TRAMA ha puntualizzato che suo marito non le aveva confidato di nutrire timori per la sua incolumità. Ha infine precisato che i loro rapporti non erano buoni dato che ella e il CARDILLO si erano separati per alcuni mesi dal settembre 1991, quando la donna se ne era andata di casa, al gennaio 1992, aggiungendo per altro che negli ultimi mesi la loro convivenza aveva ripreso caratteristiche di normalità (cfr. deposizione TRAMA all’udienza del 24 novembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, deve ritenersi che le notizie fornite dai collaboratori non siano idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati.

Infatti le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, a causa della loro totale estraneità alla fase esecutiva del delitto, sono assolutamente generiche e non consentono di ricostruire la vicenda con la precisione necessaria per pervenire a una dichiarazione di condanna.

Alla luce delle affermazioni dei collaboratori, in particolare, può ritenersi pienamente dimostrata soltanto la circostanza che il CARDILLO era legato al gruppo degli ZICHITTELLA e che i mafiosi erano venuti a conoscenza della situazione.

Infatti, il PATTI e il SINACORI hanno riferito che la vittima fu assassinata perché un “uomo d’onore” marsalese (identificato dal reggente della cosca suddetta in MARCECA Vito) aveva detto al primo, il quale lo aveva comunicato subito ai Mazaresi, che costui forniva appoggi, sia logistici che finanziari agli ZICHITTELLA, ai quali era legato.

L’esistenza di rapporti di vecchia data tra gli ZICHITTELLA e il CARDILLO è stata confermata (per altro genericamente e al di fuori da ogni riferimento alla vicenda della guerra di mafia) altresì dal GIACALONE, il quale ha affermato che all’epoca del tentato omicidio MONTELEONE (14 marzo 1984) Ignazio ZICHITTELLA prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze del CARDILLO medesimo (cfr. suo esame all’udienza del 13 febbraio 1999).

La circostanza è stata riscontrata altresì dai collaboratori della fazione perdente. Carlo ZICHITTELLA, infatti, ha riferito che il CARDILLO era un suo ottimo amico, aggiungendo che nel negozio di quest’ultimo egli si incontrò più volte con Angelo LO PRESTI e si svolse il convegno con quest’ultimo e Gaetano D’AMICO, subito prima dell’inizio della guerra di mafia di Marsala. In quest’ultima occasione, in particolare, egli lasciò alla vittima una parte del denaro consegnatogli da Gaetano D’AMICO.

Fabio Salvatore SAVONA, dal canto suo, ha confermato che il CARDILLO era uno di coloro che aiutavano il loro gruppo. Ha precisato che fu assassinato la sera prima della data in cui avrebbe dovuto consegnare loro una somma di denaro su richiesta di Giovanni ZICHITTELLA, che teneva i contatti con lui, in quanto era un amico di famiglia (cfr. esame del SAVONA all’udienza del 19 novembre 1998).  

Alla luce delle concordi affermazioni di tutti i suddetti collaboratori non possono esservi dubbi sul fatto che il CARDILLO fosse un fiancheggiatore del clan degli ZICHITTELLA e che siffatta contiguità fu scoperta (o quanto meno sospettata) dagli uomini di “cosa nostra”, i quali per questa ragione decisero di ucciderlo.

La suddetta circostanza, per altro, non può essere di per sé giudicata sufficiente a dimostrare che effettivamente l’omicidio del CARDILLO deve essere inserito nella guerra di mafia e, conseguentemente, ascritto agli imputati.

Infatti, in primo luogo deve sottolinearsi che le affermazioni del SINACORI relative al suo viaggio a Trapani in compagnia del GANCITANO per contattare il VIRGA ed eventualmente eseguire immediatamente l’omicidio del CARDILLO non sono state confermate da alcun altro elemento di prova esterno, atteso che le notizie fornite dal PATTI (per altro assolutamente generiche sul punto), a detta di quest’ultimo propalante, hanno avuto come unica fonte proprio il SINACORI. Ne consegue che le dichiarazioni in parola non possono essere giudicate idonee a dimostrare il coinvolgimento del VIRGA e della “famiglia” di Trapani nell’omicidio.

In ogni caso, anche a prescindere dalle sopra esposte considerazioni, né il PATTI né il SINACORI (che costituisce l’unica fonte delle conoscenze del collaboratore marsalese) hanno saputo fornire alcun particolare in ordine ai soggetti che perpetrarono il delitto, né alle modalità esecutive dello stesso. Il SINACORI, in particolare, ha affermato che dopo che il VIRGA si fu impegnato a uccidere l’obiettivo, egli non assunse più alcuna informazione in merito, poiché era “automatico” che il delitto, della cui commissione aveva letto sul giornale, era da ascrivere alla “famiglia” trapanese. Orbene, è evidente che la valutazione del collaboratore, pur se plausibile, non può certamente essere giudicata idonea a dimostrare l’ascrivibilità alla cosca trapanese (e conseguentemente al capo mandamento) del fatto delittuoso in parola, in mancanza di ogni altro elemento di prova in tal senso e finanche di una successiva assunzione di informazioni presso il VIRGA da parte del SINACORI, il quale si limitò a desumere la responsabilità del suo interlocutore sulla base della lettura su un quotidiano dell’intervenuto assassinio del CARDILLO.  

Né può essere giudicato un elemento di riscontro estrinseco alle propalazioni del collaboratore mazarese il dato emerso dagli accertamenti balistici effettuati dall’Ispettore Biagio MANETTO, il quale ha appurato che i due proiettili in piombo nudo di calibro 38 o 357 magnum che uccisero il CARDILLO furono esplosi da un unico revolver e che si trattava della stessa arma che era stata usata il 23 gennaio 1992 per assassinare il pregiudicato SALA Pietro a Trapani (cfr. deposizione MANETTO, cit.). Infatti, non essendo stato fornito alcun elemento di prova che consenta di ascrivere alla “famiglia” mafiosa trapanese l’assassinio in parola, l’identità delle armi utilizzate per i due delitti è una circostanza assolutamente neutra, inidonea a riscontrare le chiamate in correità del SINACORI.

In conclusione, sebbene il PATTI e il SINACORI debbano essere giudicati collaboratori generalmente credibili e anche nel caso di specie le loro affermazioni vadano ritenute attendibili, l’assoluta genericità delle stesse non ha consentito di pervenire a una ricostruzione puntuale dell’accaduto e in particolare di dimostrare l’ascrivibilità alla cosca di Trapani del fatto criminoso in trattazione e la riconducibilità del medesimo nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea e VIRGA Vincenzo debbono essere assolti dai reati loro ascritti perché non è stata raggiunta la prova che li abbiano commessi.

OMICIDIO SCIMEMI PIETRO

Pietro SCIMEMI fu assassinato a Torino il 1 giugno 1992 alle ore 19,00-19,20 circa in Piazza della Repubblica, nella zona cosiddetta di Porta Palazzo.

I Carabinieri intervennero in seguito a varie telefonate che segnalarono che era avvenuta una sparatoria. Giunti sul luogo del delitto gli operanti verificarono che dall’esterno del bar denominato “Franco” erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una persona, che si trovava all’interno del locale e che al momento del loro arrivo era già stata portata al Pronto Soccorso. Il suddetto esercizio pubblico era al numero civico 16/B di piazza della Repubblica ed era composto da due locali, nel primo dei quali provenendo dalla porta di ingresso vi erano il bancone di mescita, il telefono e il freezer e nel secondo alcuni tavoli.

Mentre venivano espletate le attività sul luogo e nell’immediatezza del fatto delittuoso, il Capitano Fabrizio POLVANI, il quale all’epoca era in servizio al Nucleo Operativo del gruppo Carabinieri di Torino, andò all’ospedale e identificò il ferito, sebbene non avesse con sé i documenti, in SCIMEMI Pietro, noto nell’ambiente criminoso torinese come “Tarzanetto”. L’Ufficiale dell’Arma ha riferito che si trattava di un elemento di interesse nell’ambito della criminalità del capoluogo piemontese, collegato a vari personaggi conosciuti agli inquirenti per le stesse ragioni, tra i quali i marsalesi PECORELLA Antonino e ZICHITTELLA Carlo e Ignazio e il calabrese GRANATELLI Giorgio.

Sul luogo dell’agguato vennero repertati tre bossoli in piombo calibro 9 “Luger” deformati e altri tre proiettili, uno dei quali era sul pavimento vicino all’ingresso del locale, uno conficcato nel muro dietro la porta e uno sulla strada davanti al negozio di pastificio vicino al bar “Franco”. All’ospedale gli operanti trovarono sui vestiti della vittima un altro frammento di piombo deformato, un proiettile calibro 9 para\bellum. Infine, nel corso del sopralluogo accertarono che l’autovettura Volvo 244 tg. TO-T78904 presentava un punto di impatto di una pallottola nella portiera anteriore sinistra che, a detta del conducente Giuseppe COSTANZA, era stato provocato da un proiettile che aveva colpito il veicolo mentre transitava in via Mameli, angolo Piazza della Repubblica, e la cui ogiva l’uomo consegnò al Reparto Operativo dei Carabinieri di Torino.

Durante gli accertamenti compiuti nell’immediatezza del delitto i verbalizzanti notarono altresì il foro di un proiettile nel montante dell’anta sinistra del bar “Franco” e la presenza vicino al suddetto punto di impatto di una lesione nel vetro provocata da una pallottola (cfr. deposizione del capitano POLVANI resa nell’udienza del 25 novembre 1998, verbale di sopralluogo e fascicolo fotografico, verbali di rinvenimento e sequestro delle munizioni sopra indicate, redatti il 1 giugno 1992 a cura del N.O.R.M. di Torino, nonchè fascicolo dei rilievi tecnici effettuati nel corso del sopralluogo nel “Bar Franco” e relativa planimetria redatti il 19 giugno 1992).

I verbalizzanti escussero i testimoni oculari: il gestore del bar, Francesco MANSI, il PECORELLA (sulle cui sommarie informazioni testimoniali, ribadite in dibattimento, ci si soffermerà dettagliatamente in seguito) e Luigi GIACALONE (cfr. deposizione del Capitano POLVANI, cit.).

Quest’ultimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali dal Colonnello MUGGEO (che nella sua veste di comandante del Nucleo Operativo del Comando Generale di Torino diresse la prima fase delle indagini), affermò di essere arrivato a Torino alle ore 17,09 circa del 1 giugno 1992 e di essere stato prelevato all’aeroporto del capoluogo piemontese da Antonino PECORELLA, il quale confermò la circostanza (cfr. deposizione del Tenente Colonnello Pasquale MUGGEO all’udienza del 25 novembre 1998).

Pochi giorni dopo l’omicidio dello SCIMEMI, l’8 giugno 1992, sempre a Torino, nella via Sestriere di Borgo San Pietro di Moncalieri fu assassinato Agostino RAZZANO, che era ritenuto appartenente al clan catanese facente capo a Mario STRAMONDO, a cui la vittima era molto vicina.

In seguito a una telefonata anonima che segnalò che gli autori dell’omicidio erano fuggiti a bordo di una Lancia Thema di colore verde scuro tg. Roma-86720X, venne sequestrata la predetta autovettura, rinvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno, chiusa a chiave e priva di evidenti segni di effrazione o altre manomissioni, in via delle Cacce, all’altezza del civico n.150. All’esito di accertamenti fu scoperto che l’ultimo numero di targa era stato alterato, in quanto originariamente non era “0”, ma “6”, e che il mezzo era stato rubato a BENINI Mauro, residente in Campi Bisenzio (FI), era targato FI-K93566 ed era di proprietà della Ditta Neuma Laser di Campi Bisenzio. La targa Roma-86726X apparteneva invece ad una Opel Kadett 1.400 di proprietà della ditta “Axus Italiana” corrente nella capitale, il cui furto era stato denunciato in data 8 aprile 1992 (cfr. verbale di sequestro dell’autovettura lancia Thema redatto dal Nucleo operativo dei Carabinieri di Torino l’8 giugno 1992).

Gli investigatori collocarono l’omicidio del RAZZANO nell’ambito di un contrasto insorto all’interno della cosca catanese dei “Cursoti” che inizialmente faceva capo a GAROZZO Giuseppe, pregiudicato residente in Germania, e successivamente (all’epoca dei fatti in trattazione) a Santo MAZZEI, nato a Catania il 20 giugno 1953, della famiglia dei “carcagnusi”.

Nell’ambito delle indagini relative all’omicidio del RAZZANO gli inquirenti vennero a conoscenza di un altro fatto mai denunciato in precedenza: una sparatoria avvenuta la sera del 15 maggio 1992 tra gli occupanti di due autovetture (una FIAT Uno bianca e una FIAT Uno grigia) nella via Catania di Torino. La notizia appresa da una fonte confidenziale che informò gli inquirenti che dalla FIAT Uno bianca sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro l’altro veicolo, trovò conferma dalla deposizione di una giovane, figlia di un edicolante della zona, la quale denunciò al Nucleo Operativo della Compagnia di Torino che la mattina dopo aveva trovato la sua autovettura Renault 5 tg. TO-31487/H parcheggiata nella suddetta strada, con tre fori di proiettile. Gli investigatori eseguirono un sopralluogo accertando che in effetti nelle vicinanze dell’automobile vi erano tre bossoli calibro 9×19. Il padre della giovane, GAMBOTTO Enrico, escusso a sommarie informazioni testimoniali, riferì alcune circostanze (riportate alquanto nebulosamente dal teste in udienza), che però non trovarono alcuna conferma negli accertamenti dell’Arma e della Questura.

La vittima dell’agguato si identificava in OROFINO Agostino, genero di RAZZANO Agatino, di cui aveva sposato la figlia (cfr. deposizione del Tenente Colonnello MUGGEO, cit., nonché verbale di sequestro di tre bossoli calibro 9×19 mm. per arma semiautomatica, sei frammenti metallici costituenti in origine l’incamiciatura di un proiettile calibro 9 mm. e un frammento metallico in piombo costituente in origine il nocciolo di proiettili calibro 9 mm., tutti di pertinenza di uno o più dei bossoli predetti, e relativa piantina redatti dai Carabinieri di Torino il 15 maggio 1992).

Fin dall’immediatezza del fatto gli investigatori ricollegarono l’omicidio dello SCIMEMI con la guerra di mafia in corso a Marsala, in quanto la vittima, che aveva vissuto per molto tempo a Torino, qualche anno prima era ritornato nel paese d’origine, per poi rientrare precipitosamente nel capoluogo piemontese nel periodo pasquale del 1992, pochi mesi prima di morire. Tramite informazioni assunte dall’Arma di Marsala gli investigatori accertarono che lo SCIMEMI era ritenuto implicato nella guerra di mafia che insanguinava quella città nel periodo in questione e inferirono che fosse scappato a Torino per sfuggire alla vendetta della cosca rivale. Questa ipotesi a giudizio degli inquirenti era confermata altresì dalla vita “da sbandato” che conduceva in quel periodo la vittima, la quale abitava in una stanzetta non lontana dal luogo in cui fu ucciso e aveva con sé pochissimi indumenti (cfr. deposizioni del capitano POLVANI e del colonnello MUGGEO, cit.).

Con specifico riferimento al coinvolgimento dello SCIMEMI nella faida di Marsala, il Maresciallo Gianluigi VERGARO ha affermato che STELLA Michele, un teste oculare dell’omicidio LO PRESTI, riconobbe lo SCIMEMI e notò una rassomiglianza dell’altro killer con LAUDICINA Gaspare, che gli investigatori denunciarono alla A.G., insieme a CUSENZA Pietro, cognato di Carlo ZICHITTELLA e anch’egli sospettato di essere coinvolto nel delitto. Il sottufficiale dell’Arma ha riferito che nell’immediatezza del fatto non rintracciarono lo SCIMEMI, il quale per altro si presentò spontaneamente in caserma tre giorni dopo l’omicidio e fu sentito infruttuosamente dallo stesso maresciallo VERGARO. Tuttavia, in seguito all’audizione gli operanti sorvegliarono l’indiziato, scoprendo che non dormiva a casa con la moglie e che alcuni giorni dopo essere stato sentito si trasferì a Torino. Dopo essere venuti a conoscenza della fuga precipitosa dell’indiziato, gli inquirenti attraverso intercettazioni telefoniche delle chiamate in arrivo all’utenza della moglie appurarono che l’uomo temeva per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, tanto che voleva che la donna e il figlio lo raggiungessero nel capoluogo piemontese (cfr. deposizione del Maresciallo Gianluigi VERGARO all’udienza del 19 novembre 1998, nonché a quella del 12 dicembre 1995 nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri 40 imputati celebrata dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Gli investigatori, pur avendo correttamente inquadrato l’episodio nell’ambito della guerra di mafia di Marsala, non furono in grado di individuare i responsabili del fatto delittuoso.

Alla luce delle dichiarazioni di Antonino GULLOTTA, Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, i suddetti imputati sono stati rinviati a giudizio, in concorso con BASTONE Giovanni, BONAFEDE Natale, FACELLA Salvatore, GANCITANO Andrea, MAZZEI Santo e PRIVITERA Carmelo, nonché con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento, per rispondere dell’omicidio premeditato in pregiudizio di Pietro SCIMEMI e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto delle armi da sparo utilizzate per la commissione del delitto principale, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. o comunque per agevolare l’attività dell’associazione a delinquere denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Torino (quest’ultimo solo contro GANCITANO Andrea).

Antonio PATTI ha dichiarato che l’omicidio di Pietro SCIMEMI, soprannominato “Tarzanetto” venne deciso quando ANGILERI Salvatore riferì a MARCECA Vito che costui lo aveva contattato, chiedendogli se si schierava con il loro gruppo o contro di esso nella guerra di mafia in corso a Marsala. Il collaboratore ha specificato che riferì immediatamente l’episodio al GANCITANO e contemporaneamente affidò l’incarico di controllare lo SCIMEMI a Natale BONAFEDE, il quale gli disse che l’obiettivo era molto guardingo e spaventato, dopo l’omicidio di Angelo LO PRESTI.

A detta del PATTI, i mafiosi in un primo momento decisero di assassinare “Tarzanetto” a Marsala (e pertanto il pedinamento del BONAFEDE era funzionale all’omicidio), ma dovettero cambiare i loro progetti perchè, controllando l’obiettivo, scoprirono tramite ANGILERI Salvatore, che si era trasferito a Torino. L’odierno collaboratore non appena venne informato dal MARCECA rivelò la circostanza al GANCITANO, alla presenza del SINACORI. I Mazaresi gli dissero che avrebbero provveduto loro a organizzare il delitto, in quanto a Torino potevano contare su Giovanni BASTONE, che odiava “Tarzanetto” da anni, poiché quest’ultimo gli aveva sparato, causandogli la perdita di un occhio, e avrebbe voluto ammazzarlo da tempo, anche se non gli era stato possibile perché Vincenzo D’AMICO non lo aveva mai autorizzato.

Il PATTI ha riferito che in effetti lo SCIMEMI fu ucciso a Torino, dove si era rifugiato nel tentativo di sfuggire alla vendetta di “cosa nostra”, da FACELLA e Santo MAZZEI, il primo dei quali il collaboratore conosceva da molto tempo e il secondo dall’epoca dell’omicidio BUFFA- D’AGATI, perpetrato nell’autunno del 1991.

Il propalante ha aggiunto che venne informato dell’accaduto dal GANCITANO, dal SINACORI e da Andrea MANCIARACINA. Costoro gli dissero in particolare che lo SCIMEMI era stato ucciso a colpi di revolver calibro 357 magnum, aggiungendo che non voleva cadere a terra e “stava sempre in aria” nonostante il numero dei colpi che lo avevano attinto. I tre Mazaresi gli comunicarono altresì che l’autovettura Lancia rubata usata per l’omicidio era costata £.5.000.000 e per questo, quando il SINACORI gli portò -alla presenza del MARCECA e del GANCITANO- la somma di £.40.000.000 pagata a titolo di tangente dalla ditta SALAMONE per la superstrada Trapani-Marsala, il “caporale” della guerra fece presente che dovevano trattenere £.5.000.000 per darli a FACELLA, poiché tanto era costato l’acquisto dell’automobile ricettata.

Nell’estate del 1992 il collaboratore apprese altri particolari dell’omicidio da Luigi GIACALONE, il quale era originario di Petrosino, ma viveva a Palermo, dove era titolare di un salone automobilistico in società con Filippo QUARTARARO e Salvatore GRIGOLI.

A detta del PATTI, il GIACALONE gli fu indicato per la prima volta nel 1987 proprio dal QUARTARARO. Quest’ultimo era detenuto nella stessa cella del collaboratore all’Ucciardone e, siccome nella stanza fu rinvenuto un coltellino, vennero entrambi processati in Pretura a Palermo; nel corso di un’udienza l’“uomo d’onore” di Corso dei Mille indicò all’odierno “pentito” il GIACALONE, dicendogli che era un giovane originario di Marsala e parlandogliene in termini lusinghieri. Il PATTI incontrò il suo compaesano per la seconda volta quando andò all’autosalone in corso dei Mille a Palermo a trovare il QUARTARARO, per provare la nuova Lancia 1.600 HF bianca che aveva acquistato. Dopo questo incontro i rapporti con il GIACALONE si rinsaldarono, tanto che questi gli consegnò tre autovetture: una FIAT Uno (dato che la Lancia 2000 a evoluzione che aveva ordinato tardava ad arrivare) e due FIAT Panda. La prima di queste ultime utilitarie la diede a suo padre e la seconda, che era targata “FI” a Natale BONAFEDE, dicendogli di intestarla a uno dei fratelli AMATO, perché la usassero negli appostamenti.

Fatte queste premesse, il PATTI ha riferito che nell’estate del 1992, nella casa di Strasatti di Giuseppe GENNA, una persona che vendeva prodotti congelati, il GIACALONE (il quale in quell’epoca frequentava un Tunisino che aveva una palestra di “body building” in Corso Calatafimi) gli raccontò che vide uccidere “Tarzanetto” in un bar di Torino. Aggiunse che in quell’occasione un uomo aveva estratto una pistola e voleva sparare ai sicari e che egli era stato anche interrogato dai Carabinieri.

Il collaboratore ha aggiunto che sempre nell’estate del 1992 venne a conoscenza di altre informazioni sull’omicidio da Santo MAZZI e da Salvatore FACELLA, che incontrò al rifornimento di benzina all’uscita autostradale di Mazara del Vallo, all’incrocio di due strade, una delle quali portava in quest’ultimo paese e l’altra all’ingresso dell’autostrada per Marsala. Nell’occasione il collaboratore era in compagnia del GANCITANO e il MAZZEI e il FACELLA erano insieme a bordo di una FIAT Tempra station wagon verde bottiglia. Quando il PATTI gli chiese chi era la persona che aveva manifestato l’intenzione di sparargli, il FACELLA gli raccontò che un individuo si era intromesso a omicidio già eseguito e voleva esplodere colpi d’arma da fuoco all’indirizzo degli assassini e che egli, irritato da questa condotta, stava per voltarsi e uccidere anche lui (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI resi rispettivamente alle udienze del 24 novembre 1998 il primo e 7 luglio 1999 gli altri).

In sede di controesame i difensori degli imputati hanno contestato al PATTI alcune discrasie tra le versioni rese nelle varie fasi del procedimento, e in particolare che:

– in dibattimento ha detto che l’incontro tra SCIMEMI e ANGILERI avvenne dopo l’omicidio di TITONE Antonino, mentre nell’interrogatorio del 3 agosto 1995 dichiarò che si era verificato dopo l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA. Il collaboratore ha ribadito l’esattezza della versione dibattimentale, affermando che nella prima circostanza si era confuso. A giudizio di questa Corte, deve prestarsi fede alle propalazioni rese dal collaboratore nel corso del giudizio sulla base di un argomento di ordine logico: i membri del clan ZICHITTELLA potevano sperare di raccogliere adesioni soltanto nella prima fase della guerra, in quanto fu presto chiaro che il loro tentativo era velleitario, tanto che loro stessi, a partire da metà maggio del 1992 (ovvero dopo l’eliminazione di Gaspare ZICHITTELLA) si dispersero, per timore di essere uccisi; in tali circostanze, non è verosimile che tentassero di raccogliere adesioni al loro progetto. Ne consegue che il dialogo tra l’ANGILERI e lo SCIMEMI ebbe certamente luogo non tanto tempo dopo l’attentato di Piazza Porticella, quando i membri del clan ZICHITTELLA si trovavano in una situazione di vantaggio psicologico e militare e pertanto potevano sperare che altre persone si unissero a loro nella guerra a “cosa nostra”. Al contrario, quando fu ucciso Giovanni ZICHITTELLA era già chiaro che erano stati militarmente sconfitti e che nessuno li avrebbe supportati. Tuttavia, come si è già sottolineato, la condotta leggera degli uomini del gruppo raccolto intorno a Carlo ZICHITTELLA, che si scoprirono con persone (ANGILERI e Giacomo AMATO) “vicine” alla cosca mafiosa, consentì a quest’ultima di individuare con certezza i suoi nemici e di adottare tempestivamente le adeguate contromisure, favorendone in tal modo la vittoria militare;

– in controesame ha affermato che seppe dell’omicidio di SCIMEMI dopo un paio di giorni da GIACALONE Luigi e poi ne ebbe conferma dal SINACORI, mentre il 4 agosto 1995 nelle indagini preliminari sostenne che aveva avuto la notizia dal SINACORI e poi ne aveva ricevuto conferma dal GIACALONE.

Vincenzo SINACORI ha affermato che partecipò all’organizzazione dell’omicidio SCIMEMI.

Ha aggiunto che dopo l’uccisione di Angelo LO PRESTI i Mazaresi vennero informati dal PATTI che Diego ALECI gli aveva confidato che un certo SCIMEMI, che il collaboratore non conosceva, era stato tra gli esecutori materiali del delitto. Essi sapevano altresì che i membri del gruppo ZICHITTELLA avevano una base a Torino, e pertanto cercarono appoggi nel capoluogo piemontese per vedere se potevano colpirli là. Dietro consiglio dello stesso RIINA, il collaboratore si mise in contatto con Salvatore FACELLA, uomo d’onore di Lercara Friddi, spiegandogli la situazione e esponendogli le loro necessità.

Quando seppero che Carlo ZICHITTELLA era stato arrestato o aveva cominciato a collaborare, decisero di uccidere suo nipote Leonardo CANINO, suo fratello Ignazio o qualunque altra persona legata al suo gruppo a Torino. Per organizzare questo omicidio il SINACORI e il GANCITANO si recarono ad Altofonte, dove incontrarono Giovanni BRUSCA e Mario Santo DI MATTEO, i quali dovevano metterli in contatto con un certo SCHITTINO di Lascari, che abitava a Torino, nella speranza che questi conoscesse il CANINO. Fissarono pertanto un appuntamento nella casa di SCHITTINO a Torino, al quale si recò lo stesso SINACORI con il FACELLA, che già conosceva il loro interlocutore, e Santo MAZZEI. Lo SCHITTINO, che doveva dare la “battuta”, disse loro che conosceva CANINO, specificando che aveva una pescheria nella zona di Porta Palazzo.

In quell’epoca, sempre su disposizione del RIINA, i Mazaresi avevano cominciato a collaborare, nel capoluogo piemontese, con il FACELLA e Santo MAZZEI. Pertanto, dopo questo primo viaggio il SINACORI ritornò nuovamente a Torino e chiese al FACELLA se conosceva lo SCIMEMI, ricevendo risposta positiva. A quel punto, il reggente del mandamento di Mazara del Vallo domandò all’“uomo d’onore” di Lercara Friddi di ucciderlo, se poteva farlo senza difficoltà. A tale proposito, per altro, il collaboratore ha precisato che l’incarico che avevano dato ai loro fiancheggiatori in Piemonte si estendeva a qualunque soggetto che fosse legato al gruppo facente capo a Carlo ZICHITTELLA.

In seguito venne a sapere che avevano assassinato “Tarzanetto”: il FACELLA gli raccontò che avevano stabilito di uccidere Ignazio ZICHITTELLA, il quale però era stato arrestato, e avevano quindi ammazzato lo SCIMEMI, avendolo visto in un bar che era solito frequentare il citato Ignazio ZICHITTELLA. L’“uomo d’onore” di Lercara Friddi gli riferì altresì che la vittima era stata assassinata o all’interno di un bar o mentre stava uscendo e che era stato lui stesso, insieme a un gruppo di ragazzi di Santo MAZZEI e forse anche a quest’ultimo. Il FACELLA, per altro, a detta del SINACORI, non diede immediatamente la notizia dell’omicidio ai Mazaresi, ma li avvisò dopo una decina di giorni, in quanto l’eliminazione dello SCIMEMI non era stata programmata per quell’occasione, anche se era stata decisa nell’ambito della guerra di mafia.

Il SINACORI non ha saputo indicare quale autovettura utilizzò il gruppo di fuoco. Per altro, ha precisato che in quel periodo trattenne, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il viaggio a Torino, la somma di £.5.000.000 da quella di £.50.000.000 che gli aveva dato MESSINA DENARO Matteo perché la consegnasse ai Marsalesi, in quanto quota di loro spettanza di una tangente versata dall’impresa SALAMONE che stava realizzando opere pubbliche nel territorio di Marsala (e che egli consegnò effettivamente al MARCECA o a quest’ultimo e al PATTI).

Il collaboratore ha invece negato di avere parlato con Santo MAZZEI di questo omicidio. Tuttavia, in ordine all’organizzazione criminale facente capo a quest’ultimo, ha precisato che conosceva molti dei giovani che componevano il gruppo di fuoco alle sue dipendenze, dato che nel 1992 si recavano spesso a Mazara del Vallo con il MAZZEI, pur essendo in grado di indicare solo i nomi di battesimo di due di loro (“Robertino” e “Ninuzzo”). Ha puntualizzato altresì che la squadra che nel periodo del fatto di sangue in parola agiva per conto dei Mazaresi a Torino era composta da FACELLA Salvatore, da MAZZEI Santo e da alcuni giovani catanesi agli ordini di quest’ultimo, anche se il loro principale punto di riferimento era lo SCHITTINO.

Il SINACORI, infine, ha dichiarato di non sapere se SCIMEMI aveva avuto contrasti con il BASTONE, precisando per altro che quest’ultimo in quell’epoca viveva a Mazara, ma che, avendo una casa a Torino, poteva capitare che vi si recasse (cfr. esame, controesame e riesame del SINACORI, resi il primo nell’udienza del 2 dicembre 1998 e gli altri in quella del 7 luglio 1999).

Antonino GULLOTTA ha riferito che nel dicembre 1990 fu affiliato al clan catanese dei “cursoti” e che nel 1992, quando alla guida dell’organizzazione vi era già MAZZEI Santo, venne coinvolto in una sparatoria e nell’omicidio di un Trapanese entrambi realizzati a Torino.

In quell’anno, infatti, MAZZEI Santo, il quale all’epoca viveva tra Milano e il capoluogo piemontese, contattò telefonicamente il collaboratore e CANNAVÒ Roberto convocandoli in quest’ultima città.

La sera stessa del loro arrivo nel capoluogo piemontese incontrarono un tale “Salvatore”, che in seguito il GULLOTTA riconobbe in fotografia e apprese chiamarsi di cognome FACELLA, e Giovanni BASTONE, che vide allora per la prima volta e che gli fu presentato dal MAZZEI. In quell’occasione, il collaboratore, Santo MAZZEI, il FACELLA e il CANNAVÒ fecero un giro a bordo di una FIAT Uno alla ricerca del loro obiettivo, Orazio OROFINO. Costui era un soggetto “vicino” al clan catanese VILLERA-CAPPELLO, con cui i “Carcagnusi” erano in guerra e gestiva un traffico di droga: la sua eliminazione aveva quindi la doppia finalità di eliminare un fiancheggiatore dei loro avversari e di togliere a costoro il controllo di un canale di traffico di stupefacenti. A un certo punto il gruppo di fuoco, che viaggiava a bordo di una FIAT Uno bianca, si imbattè in una FIAT Uno rossa, che il MAZZEI riconobbe come quella dell’OROFINO, e ingaggiò con gli occupanti l’altra automobile una sparatoria, a cui parteciparono, tra loro, il MAZZEI e il CANNAVÒ, i quali utilizzarono rispettivamente con un revolver calibro 9 e con uno calibro 357.

Dopo il conflitto a fuoco, il GULLOTTA e il CANNAVÒ furono inviati a Roma in treno in compagnia di un tale “Rocco” di origine gelese, che era stato loro presentato da FACELLA. Arrivarono in mattinata e incontrarono il loro amico Carmelo PRIVITERA, il quale dopo un paio d’ore ripartì con i due Catanesi alla volta di Milano, dove il MAZZEI gli aveva fissato un appuntamento. Quando ebbero accompagnato il PRIVITERA nel capoluogo lombardo, il CANNAVÒ e il GULLOTTA ripartirono per la Sicilia.

Dopo alcuni giorni, il MAZZEI li contattò nuovamente, telefonando nell’abitazione di un loro amico, tale Rosario SCIUTO, precauzione resa necessaria dal fatto che in quell’epoca a Catania era in corso una guerra tra il loro gruppo e quelli associati a quello dei CAPPELLO, VILLERA e GIMINIANO. Anche in questa occasione partirono da Catania in treno alla volta di Torino, alla cui stazione ferroviaria li andarono a prendere il FACELLA e il MAZZEI. Li condussero quindi in un appartamento nella loro disponibilità in via Saorgio, dove il GULLOTTA si recò varie volte e che riconobbe nel corso di un sopralluogo. Nella base erano presenti, oltre al collaboratore e al CANNAVÒ, il MAZZEI e Giovanni BASTONE. Quest’ultimo descrisse ai Catanesi l’obiettivo, che era un Trapanese, come un “gran cornuto”, indegno di stare al mondo, e indicò loro altresì i luoghi che di solito questi frequentava.

L’omicidio in parola avvenne circa quindici o venti giorni dopo la sparatoria con l’OROFINO.

Dopo questa riunione fecero un primo sopralluogo, a cui parteciparono il BASTONE, che era a bordo della Lancia Dedra targata “TP” di sua proprietà, lo stesso GULLOTTA e il MAZZEI. Il Mazarese, per altro, si mantenne in una posizione un poco appartata rispetto ai due Catanesi, i quali viaggiavano armati a bordo di una lancia Thema di colore verde targata “Roma”. Quest’ultima autovettura, a detta del GULLOTTA, proveniva da Milano, dove un conoscente del MAZZEI gli procurava macchine di qualsiasi tipo “taroccate” per il prezzo di £.5.000.000. Il collaboratore ha aggiunto che quella sera non poterono agire, in quanto non videro l’obiettivo e pertanto rimandarono l’azione. La notte il GULLOTTA dormì in casa del BASTONE (in un appartamento diverso rispetto a quello di via Saorgio), mentre il MAZZEI ritornò a casa sua.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che il giorno successivo egli e il MAZZEI si incontrarono con il FACELLA in casa di “Rocco” il gelese, il quale, per altro, nell’occasione non c’era, per fare il punto della situazione e decidere il da farsi.

Dopo qualche giorno li raggiunsero il CANNAVÒ, il quale intanto era ritornato a Catania, e Carmelo PRIVITERA, anch’egli inserito nel clan dei “cursoti”, che si incontrarono nell’appartamento di “Rocco” il gelese con il GULLOTTA, il MAZZEI e il FACELLA, i quali frattanto avevano effettuato un altro sopralluogo, non riuscendo neppure in questo caso a trovare la vittima.

A detta del collaboratore, il CANNAVÒ rimase nella base operativa, mentre gli altri uscirono per compiere un altro tentativo di sopprimere l’obiettivo. Quando il gruppo di fuoco partì alla volta del luogo che sapevano che la vittima designata era solito frequentare, il GULLOTTA si mise alla guida della Lancia Thema targata Roma con a bordo le armi (revolver calibro 9 e 357) consegnate dal BASTONE a Santo MAZZEI per la commissione dell’omicidio. Invece Carmelo PRIVITERA, il quale aveva mostrato subito di avere capito dove dovevano dirigersi, il FACELLA e Santo MAZZEI salirono a bordo di una Lancia Dedra nera guidata dal primo. Dopo che ebbero fatto alcuni giri nella zona frequentata dall’obiettivo senza trovarlo, il MAZZEI disse al GULLOTTA di posteggiare la Lancia Thema per evitare di muoversi inutilmente con le armi a bordo. Gli altri tre complici presero le pistole, dicendo all’odierno collaboratore che sarebbero andati a cercare l’obiettivo e che, se lo avessero visto, lo avrebbero ucciso. Dopo circa venti o trenta minuti, i tre uomini ritornarono a piedi, riferendo che “era tutto a posto”. Il PRIVITERA, che conosceva meglio degli altri le strade, si mise alla guida della Lancia Thema e i quattro ripartirono alla volta del covo di via Saorgio. Il collaboratore ha aggiunto che quando il MAZZEI, il FACELLA e il PRIVITERA ritornarono dopo l’omicidio (alla cui esecuzione egli non assistette) gli raccontarono che, sebbene i primi due avessero esploso numerosi colpi d’arma da fuoco al suo indirizzo, l’obiettivo “non voleva cadere” e si rialzava sempre.

Giunti nella base operativa, il PRIVITERA estrasse i caricatori dai revolver e infilò le armi dentro un sacchetto di plastica invitando il GULLOTTA a sbarazzarsene, cosa che egli fece immediatamente, gettandole in un cassonetto delle immondizie lì vicino. Il collaboratore ha precisato che, a quanto gli pareva di ricordare, la calibro 9 lunga era stata usata anche per il tentato omicidio OROFINO; in quest’ultima occasione, infatti, egli aveva avuto occasione di vedere bene l’arma per averla tenuta in mano. Ha puntualizzato altresì che la prima volta che il MAZZEI aveva premuto il grilletto non era partito il colpo, in quanto probabilmente il cane non aveva battuto correttamente il proiettile.

Il GULLOTTA ha concluso la sua narrazione dell’episodio delittuoso in esame asserendo che dopo l’omicidio egli ripartì alla volta di Catania a bordo della Volvo 480 di colore azzurro metallizzato con la quale era andato a Torino il PRIVITERA, mentre quest’ultimo, il MAZZEI e il CANNAVÒ rimasero nel capoluogo piemontese.

In seguito quest’ultimo ebbe a raccontargli che poco dopo era stato coinvolto nell’omicidio di Agatino RAZZANO, appartenente al clan VILLERA-CAPPELLO, all’epoca in guerra con i “cursoti”. Gli confidò in particolare che egli stesso aveva eseguito materialmente del delitto, mentre il FACELLA aveva funto da autista. A detta del GULLOTTA, il CANNAVÒ gli rivelò l’episodio quando egli ritornò nuovamente a Torino, mostrandogli su un giornale la fotografia della vittima. Aggiunse altresì che l’assassinio era avvenuto in un mercato dove si vendevano capi d’abbigliamento; che aveva sparato alla vittima un colpo alla nuca e uno in un orecchio con un revolver calibro 357 magnum (arma che poi lo stesso CANNAVÒ portò a Catania e usò per un altro omicidio); che dopo l’esecuzione una donna, forse una parente del morto, lo aveva rincorso.

In ordine ai suoi complici nell’omicidio SCIMEMI, il collaboratore ha specificato che in quel periodo Carmelo PRIVITERA abitava in via San Paolo alla periferia di Catania, ma talvolta stava in casa di suo cugino Angelo PRIVITERA, il quale viveva a Canalicchio.

Santo MAZZEI gli presentò suo fratello Matteo, il quale viveva a Rimini, in un’occasione in cui egli lo aveva accompagnato nella città romagnola proprio per incontrare il fratello.

Quanto al BASTONE, infine, ha affermato che non lo rivide nell’immediatezza del delitto, ma che ebbe modo di incontrarlo in seguito sia a Torino, sia a Mazara del Vallo, dato che era in buoni rapporti con il MAZZEI e il FACELLA.

Il loro successivo incontro a Torino avvenne nel settembre od ottobre del 1992 alla presenza del CANNAVÒ e di MAZZEI Santo, nell’ambito della fase preparatoria dell’attentato di via dei Georgofili a Firenze, oggetto del procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise del capoluogo toscano (in ordine a quest’ultimo fatto, cfr. per un resoconto più dettagliato delle propalazioni del GULLOTTA, la scheda personale dedicata alla posizione di quest’ultimo collaboratore).

Il collaboratore ha aggiunto che il 10 novembre 1992, dopo l’arresto di Santo MAZZEI, egli e il CANNAVÒ, che erano molto confusi e non sapevano come comportarsi, telefonarono al BASTONE, di cui avevano il numero di cellulare, e gli chiesero un appuntamento, che fu fissato al ristorante “Il Pesciolino” di Mazara del Vallo, locale nel quale il CANNAVÒ era già stato e dunque sapeva raggiungere. Nell’occasione chiesero all’“uomo d’onore” di Mazara del Vallo consigli su come dovessero comportarsi con i SANTAPAOLA, con i quali il loro clan aveva stretto un’alleanza, e gli domandarono come potessero procurarsi sostanza stupefacente, che serviva loro per procacciarsi il denaro necessario per le sostenere le spese, e in particolare quelle relative al sostentamento delle famiglie dei molti arrestati e al pagamento degli onorari degli avvocati. Sul primo quesito, il BASTONE consigliò loro di agire come se ci fosse ancora Santo MAZZEI e per la droga si impegnò a presentare loro una persona che fece loro capire essere più alto in grado di lui sull’argomento, fissando un ulteriore appuntamento per uno o due giorni dopo. Al convegno si recò un uomo a bordo di una FIAT Panda bianca, che gli fu presentato come “Enzo” o “Vincenzo” e che in seguito riconobbe in fotografia come Vincenzo SINACORI. Costui si mise a loro disposizione e li invitò a rivolgersi ad Aldo ERCOLANO, cosa che essi fecero, ottenendo la sua disponibilità.

Il collaboratore ha puntualizzato che conobbe Domenico FARINA nel 1995 nel carcere di Belluno. Dato che c’erano pochi Siciliani, fu lo stesso FARINA ad avvicinarlo. Ha comunque precisato che non ebbero rapporti particolari, ma che si limitarono a mangiare insieme alcune volte. Il FARINA gli confidò che conosceva bene alcuni affiliati del clan, tra cui Carmelo PRIVITERA.

Infine, il GULLOTTA ha spiegato la circostanza che in sede di sopralluogo non fu in grado di individuare il luogo del delitto con le considerazioni che non conosce Torino e che il sopralluogo fu condotto di sera. Al contrario, riuscì a individuare il covo di via Saorgio, prendendo come riferimento il casello dell’autostrada Milano-Torino, in quanto vi era andato varie volte per quella via, anche in occasione di viaggi a Milano (cfr. esame, controesame e riesame del GULLOTTA, resi il primo nell’udienza del 2 dicembre 1998 e gli altri in quella del 7 luglio 1999).

In sede di controesame i difensori hanno contestato al collaboratore alcune difformità tra le versioni rese nelle varie fasi processuali, e in particolare:

– in dibattimento ha affermato che in occasione del delitto in parola egli si recò a Torino insieme al CANNAVÒ, mentre nell’interrogatorio del 12 marzo 1996 disse di esserci andato con Santo MAZZEI; il GULLOTTA ha ribadito la prima versione;

– in sede di controesame ha sostenuto di non ricordare la stagione nella quale fu perpetrato il delitto, mentre nel citato interrogatorio riferì che fu commesso nei mesi di agosto o settembre, e comunque dopo l’estate; il collaboratore ha ribadito di non ricordare la circostanza;

– in dibattimento ha asserito che prima di assassinare il Trapanese fecero un solo sopralluogo alcune sere prima del delitto, mentre nelle indagini preliminari riferì che il sopralluogo era stato effettuato alcuni mesi prima; il GULLOTTA ha negato di avere mai parlato di un’esplorazione compiuta mesi prima del reato;  

– in dibattimento ha raccontato che CANNAVÒ gli confidò di avere perpetrato l’omicidio di RAZZANO quando egli ritornò a Torino, mentre nelle indagini preliminari asserì che l’amico gli aveva riferito l’episodio quando egli stesso era “sceso”.

Domenico FARINA all’udienza del 26 novembre 1998 ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il P.M. gli ha allora contestato, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale sull’art.513 c.p.p., le dichiarazioni rese il 5 giugno 1995 al Procuratore della Repubblica di Torino Marcello MADDALENA.

Nell’occasione il FARINA asserì che egli era stato detenuto dal 16 marzo 1992 in forza di provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.I.P. di Catania per reati in materia di armi e droga. Dopo avere inutilmente chiesto di conferire con il dott. CASELLI, aveva domandato di essere sentito dal dottor MADDALENA, di cui gli avevano parlato altri carcerati con cui aveva avuto a che fare nel carcere di Palliano, e in particolare Gabriele PAUTASSO, Antonio MASSIMO e un tale “Bruno”, imputato per sequestro di bambini.

Il FARINA dichiarò che in Piemonte non aveva commesso fatti delittuosi, anche se nel 1991 avrebbe dovuto compiere rapine in concorso con FINOCCHIARO Felice, PRIVITERA Giovanni e un certo “Giuseppe”, cognato di Stellario Antonino STRANO, il quale ultimo abitava in una mansarda in una strada vicino a una piazzetta in fondo a Corso Agnelli. Le predette rapine, tuttavia, non furono in effetti eseguite. In quell’epoca il FARINA andò a Torino insieme a PRIVITERA Giovanni e FINOCCHIARO Felice per incontrarsi anche con BONACCORSI Ignazio per vedere se poteva consegnare loro pistole, in quanto le armi che aveva il cognato di STRANO erano finte.

Il propalante affermò di essere a conoscenza di circostanze relative all’omicidio di Agatino RAZZANO, che egli conosceva fin da bambino poiché era vicino di casa di costui a Catania e successivamente aveva lavorato per suo conto nella vendita di bombole di gas. Quando si era trasferito a Torino, il RAZZANO si era avvicinato ad alcuni Catanesi e in particolare a PARISI, FINOCCHIARO e altri. Il collaboratore, che all’epoca dell’omicidio era in carcere a Catania, aveva appreso alcune notizie sul fatto parecchi mesi dopo lo stesso, quando Carmelo PRIVITERA, soprannominato “u scirocco”, era stato arrestato e portato nella casa circondariale della città etnea. In quel frangente il FARINA gli aveva chiesto notizie dell’omicidio e il PRIVITERA gli aveva rivelato che il RAZZANO era stato ucciso in un mercato e che il mandante dell’assassinio era stato Santo MAZZEI, mentre l’esecutore era stato Roberto CANNAVÒ, il quale gli aveva confidato che una donna, probabilmente la moglie o la figlia del RAZZANO, lo aveva inseguito. Il PRIVITERA aveva aggiunto che la vittima era stata ammazzata per “cose vecchie”, di cui egli non era a conoscenza.

Il PRIVITERA aveva riferito al FARINA altresì che lui e Santo MAZZEI avevano sparato, sempre a Torino, a un amico di Giovanni BASTONE. L’omicidio -perpetrato per fare un piacere al Mazarese, il quale aveva avuto una discussione con la vittima- era avvenuto davanti a un bar, in una zona che il collaborante non seppe precisare, nel 1992.

Il FARINA rivelò altresì che sia Carmelo PRIVITERA, sia Giovanni COLOMBRITA nel carcere di Catania gli avevano raccontato che sempre nello stesso periodo Santo MAZZEI, un certo “Salvatore”, amico di Giovanni BASTONE, e altri due uomini, uno dei quali doveva essere CANNAVÒ Roberto, avevano sparato altresì a Orazio OROFINO, Giovanni COLOMBRITA e altri appartenenti al clan di PILLERA-CAPPELLO. Avevano aggiunto che in quell’occasione, l’OROFINO non era stato colpito, anche se l’autovettura a bordo della quale viaggiava, a dire di PRIVITERA, era ridotta come un “colabrodo”.

Il FARINA, infine, specificò di avere visto il CANNAVÒ nella casa circondariale di Catania, proprio il giorno in cui la polizia lo era andato a prendere per scarcerarlo in seguito al suo pentimento. In quell’epoca il CANNAVÒ era in cella con Girolamo RANNESI, nipote di Giuseppe PULVIRENTI, detto “il malpassoto”. Il collaboratore aggiunse di non sapere se il CANNAVÒ, che all’epoca della deposizione poteva avere ventisette o ventotto anni, pur dimostrandone di meno, fosse ancora detenuto o meno.

In ordine all’omicidio SCIMEMI hanno reso dichiarazioni altresì Giovanni BRUSCA e Gioacchino LA BARBERA.

Il primo ha raccontato che nel corso della guerra di mafia di Marsala, ancora prima di trasferirsi a Mazara del Vallo, si mise a disposizione dei Mazaresi anche per uccidere una persona a Torino, creando un contatto tra SINACORI e Francesco SCHITTINO, uomo d’onore di Lascari che aveva conosciuto tramite Benedetto CAPIZZI, affiliato alla famiglia di Villa Ciambra, mandamento di Santa Maria del Gesù. Infatti il RIINA gli aveva detto che serviva un appoggio al nord per potere assassinare qualcuno degli ZICHITTELLA o un loro “vicino” a Torino o in Piemonte. Pertanto il BRUSCA, mentre era in contrada Tre Bottoni ad Altofonte, in casa di Mario Santo DI MATTEO, intento nei preparativi della strage di Capaci, convocò Andrea GANCITANO, Vincenzo SINACORI, Benedetto CAPIZZI e Francesco SCHITTINO e li fece incontrare.

Il collaboratore ha precisato di essere a conoscenza del fatto che successivamente essi fissarono un altro appuntamento, ma di non sapere nulla sull’organizzazione dell’omicidio, poiché della stessa si occupò il SINACORI (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 dicembre 1998).

Gioacchino LA BARBERA ha detto che in un’occasione sentì Antonino GIOÈ, Santo MAZZEI e Vincenzo SINACORI discorrere di un omicidio commesso a Torino nel contesto della guerra di mafia e accennare al fatto che il defunto si era allontanato e aveva pensato in tale modo di averla fatta franca.

Il collaboratore ha specificato di non ricordare chi organizzò e realizzò il delitto, ma che forse vi collaborarono Santo MAZZEI e il FACELLA (esame e riesame del LA BARBERA resi rispettivamente alle udienze dell’11 dicembre 1998 e del 7 luglio 1999).

Nell’istruttoria dibattimentale sono stati altresì escussi Antonino PECORELLA, Giorgio GRANATELLI, Francesco MANSI, Giuseppe COSTANZA e Giovanni LAMBERTA.

Il primo ha dichiarato che conosceva lo SCIMEMI, di cui era buon amico fin da quando entrambi abitavano a Marsala; quando tutti e due si trasferirono nel capoluogo piemontese ebbero occasione di incontrarsi nuovamente e incominciarono a frequentarsi. Lo SCIMEMI era solito bere molto e “stare sempre dietro” al teste.

Il giorno in cui “Tarzanetto” fu ucciso, il PECORELLA andò all’aeroporto a prendere un tale “Luigi” di Palermo, che era arrivato alle 17,38. Il teste non ha ricordato il cognome di quest’ultimo, neppure quando il P.M. gli ha contestato che, sentito dai Carabinieri il 17 luglio 1992, aveva detto che si chiamava GIACALONE. Quindi accompagnò il suo conoscente al “Bar Franco”, dove lo lasciò il tempo necessario per adempiere all’obbligo di firma e lo raggiunse nuovamente alle 19,05 circa per offrirgli la cena in un ristorante.

Giunto al locale, il PECORELLA telefonò al suo avvocato e in questo frangente arrivò il “Tarzanetto”, che egli salutò e con cui si scusò di non potersi intrattenere con lui, dato che stava conferendo con il suo legale. Quando giunse lo SCIMEMI era presente anche Giorgio GRANATELLI.

Il testimone ha concluso la sua deposizione affermando di non essersi accorto di quando stava accadendo poiché quando fu commesso l’omicidio stava ancora parlando al telefono (cfr. audizione del PECORELLA all’udienza del 26 novembre 1998).

Giorgio GRANATELLI ha affermato che conosceva lo SCIMEMI, di cui era amico, da quando era arrivato a Torino.

Al momento dell’agguato, il testimone era appena arrivato al bar “Franco” a Porta Palazzo, dove bevve un aperitivo con il suo compare PECORELLA, il quale era da solo. Mentre quest’ultimo, avendo un procedimento penale in corso, stava telefonando dall’interno del locale all’avv. FOTI, arrivò “Tarzanetto”, che ordinò a sua volta una bevanda.

Dopo avere consumato le ordinazioni, il GRANATELLI e lo SCIMEMI uscirono insieme dal locale, fermandosi a discorrere per alcuni minuti. In questo breve lasso di tempo sopraggiunse un’autovettura di grossa cilindrata di colore grigio scuro, targata “Roma” o “Firenze”, che si fermò davanti a loro. Qualcuno gridò “fermo, Polizia” e sparò a “Tarzanetto”. Il GRANATELLI si spaventò e si nascose dietro a un’automobile parcheggiata e per paura che cercassero di uccidere anche lui, sparò alla volta degli aggressori con il suo revolver calibro 38. Il testimone ha affermato di non sapere quante persone fossero a bordo dell’autovettura, ma di avere visto “parecchie teste”, forse tre o quattro. Per una frazione di secondo scorse altresì lo sparatore, che non era molto alto, aveva i capelli neri ed era robusto, pesando circa ottanta chilogrammi).

Il GRANATELLI ha ammesso che, dopo avere saputo che la Corte di Cassazione aveva confermato una sentenza che lo condannava a quattordici anni di reclusione, chiese allo SCIMEMI di scappare insieme a Marsala, ma quest’ultimo gli confidò che se lo avessero visto là lo avrebbero subito ucciso e avrebbe rischiato di essere coinvolto anche lui.

Il testimone ha concluso il suo esame precisando che il “Bar Franco” era a pochi metri dall’abitazione dello SCIMEMI, che egli vedeva quasi tutti i giorni a Porta Palazzo (cfr. deposizione del GRANATELLI all’udienza del 26 novembre 1998).

Francesco MANSI, che all’epoca del delitto era titolare del bar, ha affermato che conosceva la vittima, che era soprannominata “Tarzanetto”, perché era un avventore abituale del bar, aggiungendo che anche quel giorno nell’ora precedente al suo omicidio aveva bevuto un caffè nel locale.

L’assassinio avvenne tra le ore 19,00 e le ore 19,30, mentre il testimone stava effettuando la chiusura della cassa. All’interno dell’esercizio vi erano alcune persone, tra cui un certo PECORELLA, il quale, al momento dell’esplosione dei colpi, stava facendo una telefonata, dopo avergliene chiesto il permesso ed era in compagnia di un altro uomo, di circa quaranta o quarantacinque anni, robusto, vestito con giacca e pantaloni scuri, con il quale parlava, a cui offrì da bere e insieme al quale uscì dal locale, pur non essendo entrato con lui. Nonostante il P.M. gli abbia contestato che nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri il 19 giugno 1992 disse che mentre il PECORELLA stava telefonando era entrato Giorgio GRANATELLI, al quale il PECORELLA stesso aveva offerto una consumazione, il teste non ha ricordato la circostanza. Ha dichiarato altresì di non sapere se il PECORELLA e la persona in sua compagnia incontrarono “Tarzanetto”, sebbene il P.M. gli abbia contestato che nel citato verbale di sommarie informazioni testimoniali affermò che i due uomini si erano fermati a parlare normalmente con lui.

Il MANSI ha puntualizzato che non appena sentì gli spari (sei o otto colpi circa) si nascose sotto il bancone e, quando si alzò, non vide più nessuno degli avventori, ma solo la vittima a terra insanguinata, a circa dieci metri di distanza dalla porta d’ingresso dell’esercizio. Quando uscì dal locale per sincerarsi dell’accaduto vide una macchina di grossa cilindrata di colore grigio, forse una Lancia Thema o una FIAT Croma (cfr. deposizione del MANSI all’udienza del 26 novembre 1998).

Giuseppe COSTANZA ha riferito che alle ore 19,15 circa del 1 giugno 1992, mentre stava transitando insieme a sua moglie in una stradina vicino a Porta Palazzo a bordo di una autovettura Volvo di sua proprietà, si accorse che un proiettile aveva colpito la fiancata sinistra del veicolo.

Ha aggiunto che subito prima dell’impatto avevano udito alcuni colpi, che sua moglie aveva immediatamente riconosciuto come spari. Egli in un primo momento aveva ribattuto che probabilmente si trattava di petardi, capendo che erano proiettili solo quando uno di essi aveva colpito la portiera della sua autovettura, mentre transitava a circa cento metri dal luogo dell’omicidio.

Il COSTANZA non appena si accorse che la Volvo era stata attinta da una pallottola, notò un veicolo, forse di colore grigio, che stava sopraggiungendo e si fece da parte per lasciarlo passare. Dapprima ha affermato di non sapere che tipo di automezzo fosse, poi, in seguito a contestazione del P.M. (dichiarazioni rese il 1 giugno 1992 ai Carabinieri) ha ricordato che vide allontanarsi da via Mameli una macchina di grossa cilindrata di colore grigio scuro o marroncino con a bordo due o tre persone.

Il COSTANZA ha precisato infine che provvide personalmente a estrarre la pallottola dalla carrozzeria e a consegnarla ai Carabinieri (cfr. deposizione del COSTANZA all’udienza del 26 novembre 1998).

Giovanni LAMBERTA ha riferito di conoscere Giovanni BASTONE da quando era bambino, poiché frequentava le scuole elementari vicino a casa dell’imputato. Ha aggiunto che nella sua qualità di carrozziere ha lavorato anche per conto del prevenuto in parola.

Il testimone ha ammesso nel 1992 fu intestatario di un utenza telefonica cellulare, precisando per altro di non essere stato mai in possesso del relativo apparecchio. Ha raccontato in particolare che negli anni 1990/92 circa egli chiese al BASTONE se poteva acquistare per suo conto un’autovettura di piccola cilindrata usata in Italia settentrionale, dove il costo di tale genere di veicoli era inferiore e a tal fine gli diede un certificato di residenza. Il prevenuto si presentò invece con una Lancia Dedra di colore bianco già intestata al LAMBERTA, il quale, tuttavia, gli fece presente che non poteva tenerla perché era di cilindrata troppo grossa per le sue possibilità economiche. Il BASTONE gli rispose che l’avrebbe tenuta lui per rivenderla e andarono insieme dal notaio a stipulare l’atto di alienazione. Fu proprio dopo questo episodio che il prevenuto domandò al testimone, il quale accettò, se poteva intestare a suo nome un telefono cellulare che avrebbe in realtà utilizzato il suo interlocutore, giustificando questa domanda con l’assunto che viveva a Torino e non poteva intestarlo direttamente a se stesso (cfr. deposizione LAMBERTA all’udienza del 26 novembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Antonino GULLOTTA in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono logici, precisi, dettagliati e costanti e sono stati ribaditi in modo pressochè costante in ogni fase procedurale.

Gli unici contrasti emersi, infatti, come si evince dal tenore testuale dei medesimi, quando non sono stati chiariti dagli interessati, sono stati di importanza assolutamente marginale, attenendo a dati di scarsissimo rilievo, a fronte di una ricostruzione complessiva del fatto assolutamente dettagliata e precisa da parte di ciascuno dei collaboratori in ordine alle circostanze note a ognuno di loro. Essi, pertanto, debbono essere attribuiti a lacune della memoria fisiologiche, tanto più se si consideri (con riferimento specialmente al PATTI e al SINACORI) l’elevato numero di episodi delittuosi oggetto delle loro propalazioni e il loro coinvolgimento soltanto indiretto e in qualità di mandanti nell’omicidio in trattazione.

Con specifico riferimento al GULLOTTA, deve specificarsi che non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui l’attendibilità del collaboratore sarebbe minata, o quanto meno posta in dubbio, dal fatto che egli nel corso del sopralluogo compiuto con gli investigatori dopo l’inizio della sua collaborazione è stato in grado di individuare solo alcuni dei posti a cui aveva fatto riferimento, e in particolare il covo di via Saorgio e il luogo della sparatoria contro OROFINO Orazio, mentre non ha saputo ritrovare la casa di “Rocco il Gelese”, il bar davanti a cui fu perpetrato l’omicidio SCIMEMI e il cassonetto in cui avrebbe gettato le armi usate nell’occasione.

Infatti, innanzitutto non può non osservarsi che il GULLOTTA, addebitando le suddette incertezze alla sua scarsissima conoscenza del capoluogo piemontese e all’orario serale in cui erano stati compiuti i sopralluoghi, le ha giustificate in modo perfettamente plausibile e logico, tanto più se si tenga conto che il collaboratore viveva a Catania, città che era anche il centro dei suoi interessi e attività criminali e che si recava a Torino solo per brevi periodi di tempo previa convocazione di Santo MAZZEI. Alla luce di quest’ultima osservazione, pertanto, non può destare meraviglia la circostanza, sottolineata da taluno dei difensori, che il GULLOTTA non conosca Porta Palazzo, luogo bazzicato abitualmente dai criminali di origine meridionale operanti nel capoluogo piemontese, trovando la stessa un’adeguata giustificazione proprio nel fatto che il collaboratore in realtà non frequentava autonomamente l’ambiente delinquenziale torinese.  

Del pari, non può essere condivisa l’ulteriore osservazione difensiva secondo cui la dichiarazione del GULLOTTA che egli avrebbe atteso i complici che si erano allontanati per commettere l’omicidio dello SCIMEMI in una “trazzera” (ovvero un viottolo sterrato di campagna) proverebbe il suo mendacio. Sul punto è appena il caso di rilevare che l’indubbia imprecisione del collaboratore deve essere ricondotta esclusivamente alla sua modesta proprietà di linguaggio, emersa all’evidenza nei suoi esami dibattimentali.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo come i racconti dei propalanti si sono reciprocamente riscontrati in ordine a numerosi dati.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che essi debbono essere ritenuti tendenzialmente credibili anche laddove hanno riferito circostanze apprese da altri “uomini d’onore” o fiancheggiatori di “cosa nostra” (salva naturalmente la consueta doppia verifica sull’attendibilità, oltre che della fonte mediata, anche di quella immediata). Non può infatti non considerarsi che gli informatori dei dichiaranti non avevano alcuna ragione di mentire al PATTI, al SINACORI, al BRUSCA e al LA BARBERA, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa o dell’attivo ruolo di ausilio fornito alla stessa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli interlocutori, sia infine dalla militanza nello stesso campo durante una guerra di mafia.

D’altra parte, la veridicità delle confidenze fatte ai collaboratori trova una fondamentale conferma nel fatto che spesso le notizie riferite dagli stessi come apprese de relato hanno trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni di altri “pentiti” o in dati di prova emersi nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto.

Appare opportuno soffermarsi brevemente sulle propalazioni del PATTI relative alle fonti da cui lo stesso apprese i fatti a sua conoscenza, atteso il rilievo attribuito dai difensori ad alcune contraddizioni che, per altro, a giudizio di questa Corte, sono soltanto apparenti.

Il collaboratore, infatti, ha specificato che il GANCITANO, il SINACORI e MANCIARACINA Andrea gli dissero che “Tarzanetto” era stato ucciso da FACELLA Salvatore e MAZZEI Santo a Torino, dove si era rifugiato nel tentativo di salvarsi la vita. Ha aggiunto che successivamente, ma sempre nell’estate del 1992, Luigi GIACALONE gli raccontò che aveva assistito all’assassinio di “Tarzanetto”, avvenuto in un bar di Torino, precisando in particolare che un uomo aveva estratto una pistola manifestando anche l’intenzione di sparare all’indirizzo dei killer e che in quell’occasione egli era stato anche interrogato dai Carabinieri. Infine, il PATTI ha puntualizzato che sempre nell’estate del 1992 incontrò il FACELLA e MAZZEI Santo a Mazara del Vallo in un rifornimento di benzina nei pressi dello svincolo autostradale alla presenza del GANCITANO. In quel frangente domandò al primo chi era l’individuo che gli voleva sparare e il suo interlocutore gli confermò che un uomo si era intromesso a omicidio già eseguito mostrandosi intenzionato ad esplodere colpi d’arma da fuoco al loro indirizzo, aggiungendo che egli stava per voltarsi e ucciderlo.

In sede di controesame il collaboratore ha sostanzialmente confermato le suddette affermazioni, sostenendo per altro, diversamente rispetto all’esame e alle indagini preliminari, che:

– il primo a raccontargli l’episodio fu il GIACALONE e non il SINACORI e il GANCITANO;

– fu il MAZZEI, alla presenza del FACELLA, a dirgli che lo SCIMEMI, pur attinto da molti proiettili, non voleva cadere e che egli stava per sparare alla persona che li minacciava con una pistola in pugno.

Come si vede, i contrasti interni alle dichiarazioni del PATTI in ordine alle modalità attraverso le quali venne a conoscenza delle circostanza relative all’omicidio SCIMEMI attengono a dati assolutamente marginali e non al nucleo centrale della narrazione, che è rimasto fermo.

D’altra parte, talune discrasie sono meramente apparenti, atteso che è ben possibile che la circostanza che “Tarzanetto” non sia caduto a terra subito dopo essere stato colpito gli sia stata riferita sia dai Mazaresi che dal MAZZEI e dal FACELLA, atteso che si trattava di un fatto certamente idoneo ad attirare l’attenzione e i macabri commenti di personaggi avvezzi a uccidere. Del pari, è verosimile che sia il MAZZEI che il FACELLA abbiano risposto alla domanda del PATTI sull’identità della persona che aveva osato reagire armi in pugno al loro attacco e che il collaboratore abbia attribuito ora all’uno, ora all’altro affermazioni fatte da entrambi.

Allo stesso modo, contrariamente a quanto affermato dai difensori, le affermazioni del PATTI non contrastano con quelle del SINACORI, il quale ha escluso di avere parlato dell’omicidio SCIMEMI con il MAZZEI e non si è mostrato neppure certo del coinvolgimento di quest’ultimo nel predetto fatto di sangue. Quanto al primo punto, infatti, il collaboratore Marsalese ha fornito una versione pienamente compatibile con quella del coimputato, atteso che ha sostenuto di avere discusso dell’episodio delittuoso in un occasione con il SINACORI, il MANCIARACINA e il GANCITANO e in un’altra con il GANCITANO, il MAZZEI e il FACELLA, e pertanto mai contemporaneamente con il SINACORI e il MAZZEI. Quanto al secondo punto, poi, l’incertezza del SINACORI, che ben può (e anzi deve, per le ragioni che si preciseranno in seguito) essere attribuita a una lacuna mnemonica di quest’ultimo collaboratore, non incide sulla piena attendibilità delle notizie riferite dal PATTI.

Infine, non ha pregio l’osservazione secondo cui non sarebbe possibile che il PATTI abbia parlato con il FACELLA dell’omicidio in esame nell’estate del 1992, atteso che a detta dello stesso collaboratore nei mesi di luglio o agosto del 1992 egli vide l’“uomo d’onore” di Lercara Friddi a Mazara del Vallo, ma non attirò l’attenzione dell’altro, il quale non si accorse di lui. Infatti, la circostanza che in quest’ultima occasione il PATTI non si intrattenne con il FACELLA, che era solo, non esclude certo che lo abbia fatto in un altro frangente, sempre nello stesso periodo, alla presenza del GANCITANO e del MAZZEI.

Quanto all’attendibilità estrinseca delle propalazioni dei collaboratori, deve sottolinearsi come esse risultino quasi sempre conformi tra loro, ad eccezione di alcune discrasie, aventi ad oggetto particolari di rilevanza complessivamente marginale e comunque non incompatibili, e più specificamente:

1) il GULLOTTA ha dichiarato che la Lancia Thema utilizzata per il delitto venne procurata da MAZZEI Santo per la somma di £.5.000.000, mentre il PATTI ha sostenuto che il GANCITANO gli disse che doveva pagare la predetta cifra al FACELLA, che aveva anticipato il denaro per l’acquisto dell’autovettura.

A giudizio di questa Corte, deve ritenersi più credibile la versione del GULLOTTA, in quanto, a differenza del PATTI, ebbe conoscenza diretta dell’episodio. Per altro, le due narrazioni sono tra loro conciliabili, essendo ben possibile che il veicolo sia stato procurato dal MAZZEI, ma anticipatamente pagato dal FACELLA.

2) il SINACORI ha affermato che il FACELLA gli raccontò che avevano deciso di uccidere lo SCIMEMI dopo averlo visto all’interno di un bar di solito frequentato da Ignazio ZICHITTELLA, fratello di Carlo e loro reale obiettivo; pertanto, l’uccisione di “Tarzanetto”, pur essendo già stata decisa nell’ambito della guerra di mafia di Marsala, non era programmata per quell’occasione. Il GULLOTTA, invece, ha parlato di un’organizzazione accurata e mirata all’assassinio dello SCIMEMI.

Orbene, a giudizio di questa Corte, la contraddizione deve ritenersi superabile, atteso che è verosimile che, forse anche a seguito delle insistenze del BASTONE, il quale -come si preciserà meglio nella scheda dedicata a quest’ultimo personaggio- aveva motivi di rancore personale nei confronti dello SCIMEMI, il gruppo di fuoco di Torino, non potendo colpire l’obiettivo principale, abbia deciso di uccidere “Tarzanetto”, la cui eliminazione comunque, come ha precisato lo stesso SINACORI, doveva intendersi ricompresa nell’incarico che egli aveva conferito al MAZZEI e al FACELLA, essendo un membro del gruppo ZICHITTELLA.

Inoltre, le affermazioni dei collaboranti da un lato sono state confermate da molteplici dati oggettivi emersi dalle indagini e dagli accertamenti degli investigatori e dall’altro lato si riscontrano a vicenda su numerosi punti, e in particolare:

  1. quanto al movente dell’omicidio, il PATTI e il SINACORI hanno concordemente affermato che lo SCIMEMI fu assassinato in quanto organicamente inserito nella banda ZICHITTELLA.

La circostanza è stata confermata da Carlo ZICHITTELLA, Fabio SAVONA e Leonardo CANINO, i quali hanno indicato la vittima come uno dei membri del loro gruppo.

Del resto, un suo coinvolgimento nel delitto LO PRESTI fu ipotizzato dagli inquirenti nell’immediatezza del fatto, sulla base delle sommarie informazioni rese dallo STELLA (cfr. deposizione del Maresciallo VERGARO, cit.).

A fronte della certezza del fatto principale, la circostanza che il PATTI e il SINACORI abbiano indicato in modo diverso la fonte da cui appresero dell’appartenenza dello SCIMEMI alla banda ZICHITTELLA (il MARCECA e l’ANGILERI per il primo e l’ALECI per il secondo) acquista un rilievo assolutamente secondario. Per altro, a giudizio di questa Corte, deve reputarsi più attendibile il PATTI, il quale da un lato conosceva meglio del SINACORI l’ambiente Marsalese e dall’altro lato era colui che riceveva direttamente tutte le informazioni sui fiancheggiatori dell’associazione criminale che si opponeva militarmente a “cosa nostra” e che poi le passava ai Mazaresi.

  1. il GULLOTTA ha detto che MAZZEI Santo nel 1992 viveva tra Torino e Milano.

Il SINACORI, facendo riferimento alla stessa epoca, ha confermato che, su disposizione di RIINA Salvatore, in quel periodo collaboravano con loro, nel capoluogo torinese, il predetto imputato e il FACELLA.

La circostanza ha trovato, del resto, una definitiva conferma nelle sentenze della Corte d’Assise d’Appello di Torino del 27 novembre 1990 e del 27 aprile 1993, divenute irrevocabili, nelle quali è stata trattata la posizione del MAZZEI in relazione a reati commessi nel capoluogo piemontese (sul punto ci si soffermerà più oltre, quando verrà esaminata la posizione processuale del MAZZEI in ordine al fatto di sangue in parola).

  1. il GULLOTTA ha riferito di una sparatoria contro OROFINO Orazio, soggetto vicino al clan VILLERA-CAPPELLO, e altri avvenuta la stessa sera del suo arrivo a Torino, a cui lui stesso partecipò e che vide coinvolti altresì MAZZEI Santo, FACELLA Salvatore e CANNAVÒ Roberto. Ha aggiunto che entrambi i gruppi viaggiavano a bordo di una FIAT Uno, che il MAZZEI utilizzò una pistola calibro 9 e il CANNAVÒ una calibro 357. Ha aggiunto che si trattava di armi dello stesso calibro di quelle -consegnate dal BASTONE al MAZZEI- che successivamente utilizzarono per uccidere lo SCIMEMI e che la prima, secondo i suoi ricordi era addirittura la medesima pistola.

Il FARINA ha confermato la circostanza, dicendo di avere saputo dal PRIVITERA e da COLOMBRITA Giovanni durante comuni periodi di detenzione nel carcere di Catania che nel 1992 Santo MAZZEI, un certo “Salvatore”, amico di Giovanni BASTONE, e altri due, uno dei quali doveva essere CANNAVÒ Roberto, avevano sparato a OROFINO, allo stesso COLOMBRITA e ad altri appartenenti al clan VILLERA-CAPPELLO. Il collaboratore ha specificato che il PRIVITERA aggiunse altresì che nell’occasione non fu colpito nessuno, anche se la macchina dei loro avversari era ridotta come un “colabrodo”.

Il Maresciallo Dario SOLITO ha accertato che nella tarda serata del 14 maggio 1992, nel Quartiere Borgo Dora di Torino ci fu una sparatoria, tanto che la mattina successiva fu richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che accertarono che una Renault 5 parcheggiata sulla strada presentava tracce di diversi colpi d’arma da fuoco; in quella stessa via, poco più avanti, vi era altresì un cartello stradale che risultava forato da proiettili; dell’episodio, sicuramente riconducibile a una sparatoria, fu redatto un rapporto giudiziario trasmesso all’A.G..

Un’ulteriore conferma dell’avvenuta sparatoria può essere rinvenuta nel verbale di sequestro del 15 maggio 1992, acquisito al fascicolo per il dibattimento, nel quale è dato atto che nella via Catania di Torino, all’altezza del civico 11/A, nel corso del sopralluogo effettuato in seguito all’esplosione -avvenuta alle ore 22,40 circa del 14 maggio 1992- di colpi d’arma da fuoco contro la vettura Renault 5 GTR tg. TO-31487/H ivi parcheggiata, furono rinvenuti e sequestrati tre bossoli metallici di forma cilindrica calibro 9×19 mm. per arma semiautomatica, sei frammenti metallici costituenti in origine l’incamiciatura di un proiettile calibro 9 mm. di pertinenza dei bossoli di cui sopra e un frammento metallico in piombo costituente in origine il nocciolo di proiettile calibro 9 mm. anch’esso di pertinenza di uno dei bossoli di cui sopra.

La sparatoria in esame deve essere certamente identificata con quella che vide coinvolto il GULLOTTA. Infatti lo stesso Maresciallo SOLITO ha precisato che effettuò un sopralluogo in compagnia del collaboratore, il quale aveva asserito che avrebbe saputo riconoscere i luoghi del fatto, nella zona dove a suo dire si era verificata la sparatoria contro OROFINO Orazio e che percorse insieme al GULLOTTA tutte le vie dei quartieri Borgo Dora, Regio Parcola e Barriera Milano della città di Torino. Nell’occasione, in effetti il propalante riconobbe i posti, ivi compresa la via Catania, dove era stata rinvenuta la Renault 5 e dove si trovava il cartello stradale lesionato da un proiettile (cfr. deposizione del Maresciallo SOLITO all’udienza del 26 novembre 1998).

Quanto al calibro delle armi utilizzate nelle due occasioni, il Capitano POLVANI ha riferito che sul luogo dell’attentato allo SCIMEMI vennero repertati tre bossoli cal. 9 Luger deformati e che all’ospedale trovarono e repertarono un altro frammento di piombo di un proiettile calibro 9 parabellum deformato sui vestiti della vittima.

Il consulente Giovanni DI GERONIMO ha verificato che i bossoli cal. 9 rinvenuti in sede di sopralluogo dopo l’omicidio SCIMEMI e quelli trovati in occasione della sparatoria contro l’OROFINO erano stati esplosi dalla stessa arma, come poteva desumersi “con molta attendibilità” dall’esame dei fondelli dei due bossoli presi a campione, su cui erano impresse per stampaggio numerose strie e microstrie relative alla faccia anteriore dell’otturatore (cfr. escussione del DI GERONIMO all’udienza del 26 novembre 1998).

Pertanto, le dichiarazioni del GULLOTTA, secondo le quali per l’agguato all’OROFINO e per l’omicidio dello SCIMEMI venne utilizzata una pistola di calibro 9 che ebbe modo di osservare e che gli parve la stessa, hanno trovato un ulteriore, formidabile riscontro negli esiti della perizia balistica sotto un duplice profilo. Infatti, l’identità dell’arma utilizzata per i due fatti criminosi in parola, oltre a confermare l’esattezza delle dichiarazioni del collaboratore, dimostra altresì che entrambi gli episodi sono riconducibili, se non alle stesse persone fisiche, quanto meno alla stessa organizzazione criminale.

Quanto poi alla presunta incongruenza nel racconto del GULLOTTA rilevata dalla difesa, consistente nell’utilizzazione per l’omicidio dello SCIMEMI di un’arma (la pistola calibro 9) che in occasione dell’agguato all’OROFINO si era inceppata, non può che rilevarsi che le risultanze della perizia balistica hanno dimostrato che in entrambi i casi venne usata una calibro 9 semiautomatica, come asserito dal collaboratore, le cui propalazioni sono state quindi confermate. Ciò premesso, in ordine alla ragione per la quale gli assassini decisero di servirsi anche per l’attentato allo SCIMEMI di un’arma che si era rivelata di dubbia efficienza non possono che formularsi ipotesi, come ad esempio che i sicari, avendo verificato che la pistola era comunque funzionante, abbiano deciso di utilizzarla, anche perché in caso di problemi avevano comunque a disposizione un’altra rivoltella.

Del pari, non appare significativa l’osservazione difensiva che l’affermazione del GULLOTTA secondo cui egli avrebbe gettato in un cassonetto le armi usate per l’omicidio SCIMEMI perché questa era l’abitudine dei “cursoti” sarebbe incongruente sotto un duplice profilo: in primo luogo perché sparò solo una delle due pistole, in secondo luogo perché almeno una di esse era già stata usata per l’agguato contro OROFINO Orazio. Quanto al primo profilo, non può che puntualizzarsi che il GULLOTTA, non avendo assistito all’esecuzione dell’assassinio, non sapeva che era stata usata solo la calibro 9 (e anzi credeva che fossero state usate entrambe) e comunque si limitò a eseguire l’ordine del PRIVITERA. Con riferimento al secondo punto, a giudizio di questa Corte è perfettamente verosimile che, dato il fallimento dell’attentato contro l’OROFINO, il MAZZEI avesse deciso di conservare le pistole usate nell’altra occasione. Infatti la regola dell’omertà, generalmente rispettata nell’ambiente della malavita, consentiva al MAZZEI di prevedere che l’agguato non venisse denunciato dalle potenziali vittime alle forze dell’ordine; d’altra parte, non essendoci stati feriti, era presumibile che queste ultime non venissero a conoscenza della notitia criminis da altre fonti. Conseguentemente, il capo dei “cursoti” poteva ritenere che -non essendo eseguiti sopralluoghi e repertati bossoli- non venissero effettuate comparazioni che consentissero di accertare che i membri delle due azioni delittuose appartenevano al medesimo sodalizio criminale. Per queste ragioni è perfettamente plausibile che il MAZZEI abbia deciso di utilizzare per omicidio SCIMEMI le stesse armi usate per perpetrare l’agguato all’OROFINO.

4) in ordine all’omicidio di RAZZANO Agatino, il GULLOTTA ha raccontato che il CANNAVÒ gli confidò che era stato l’esecutore materiale dell’omicidio del suddetto personaggio, appartenente al clan CAPPELLO-VILLERA, in guerra con i “cursoti”. Aggiunse che il delitto era avvenuto in un mercato e che dopo l’esecuzione una donna, forse parente della vittima, lo aveva inseguito.

Il FARINA, dal canto suo, ha dichiarato che egli all’epoca del delitto OROFINO era in carcere a Catania. Quando, parecchi mesi dopo l’assassinio, Carmelo PRIVITERA soprannominato “u scirocco” venne ristretto nella medesima struttura penitenziaria, l’odierno propalante gli chiese notizie sul fatto delittuoso, in quanto conosceva la vittima fin dall’infanzia. Il suo interlocutore gli rivelò che il RAZZANO era stato ucciso in un mercato e che il mandante dell’omicidio era stato Santo MAZZEI e l’esecutore Roberto CANNAVÒ, aggiungendo altresì che quest’ultimo gli aveva confidato che una donna, probabilmente la moglie o la figlia del RAZZANO, lo aveva inseguito.

Il Maresciallo SOLITO ha accertato che:

– il RAZZANO, nato a Catania il 2 luglio 1947, fu ucciso a Moncalieri, via Sestriere, nella quale allora come ora si teneva quotidianamente il mercato rionale, alle 9,30 dell’8 giugno 1992;

– la figlia della vittima inseguì i sicari;

– all’epoca dell’omicidio il FARINA era detenuto nella casa circondariale di Catania;

– Carmelo PRIVITERA detto “u scirocco”, nato a Catania il 18 ottobre 1957, fu ristretto nel carcere della città etena dal 25 settembre 1992 al 25 giugno 1993 (cioè alcuni mesi dopo il delitto suddetto), periodo nel quale nello stesso penitenziario era detenuto anche l’odierno collaboratore.

A fronte di riscontri tanto precisi, non può che ritenersi di importanza secondaria la circostanza che il GULLOTTA abbia fatto riferimento, alla luce delle confidenze del CANNAVÒ, a un revolver calibro 357 magnum come arma del delitto, mentre il consulente DI GERONIMO, esaminando i reperti balistici, ha accertato che l’assassino usò una pistola semiautomatica di calibro 7,65, tanto più che è anche possibile che sia stata la fonte diretta a riferire erroneamente il dato all’amico.

5) il GULLOTTA ha affermato che in occasione del suo secondo viaggio a Torino su ordine del MAZZEI si recò più volte in un appartamento sito nella via Saorgio.

Il Maresciallo SOLITO ha riferito che effettuò un sopralluogo per identificare l’alloggio sito in Moncalieri in cui dimorò il collaborante, il quale aveva descritto l’immobile e asserito di saperci arrivare con certezza solo partendo dall’ingresso in città dall’autostrada Milano – Torino. In effetti partirono dall’ingresso di Torino all’uscita dell’autostrada proveniente da Milano (e in particolare da Corso Giulio Cesare, angolo Corso Vercelli), percorsero tutto il Corso Vercelli, via Toscanini, via Cignia, giungendo fino a via Saorgio, al cui n.25 individuò l’immobile in cui aveva alloggiato. Proprietario dell’immobile era l’avv. BOTTO, del foro di Torino, che lo aveva ceduto in locazione a COLACICCO Filippo, il quale a sua volta lo aveva sublocato a CAVASINO Giuseppe (nato a Mazara del Vallo il 22 maggio 1938, residente a Torino, via Baltimora n.181/E), nella cui disponibilità si trovava nel giugno 1992.

Il CAVASINO risultò essere stato coindagato con BASTONE Giovanni e amico di Vincenzo NAPOLITANO, detto “la scimmia” (nato a Riesi, CL, l’8 agosto 1944 e residente in Torino, via San Bernardino n.44), tanto che quando il CAVASINO fu arrestato il 7 ottobre 1992 l’automobile su cui viaggiava fu riconsegnata al NAPOLITANO, che ne era il proprietario.

Il Maresciallo SOLITO ha riferito altresì sugli accertamenti compiuti in ordine ai rapporti tra il BASTONE, il NAPOLITANO e il CAVASINO, affermando che il primo fu controllato alle 14,15 del 31 ottobre 1992 proprio in compagnia del NAPOLITANO a bordo di una Golf tg. TO-34285G che risultava intestata a Giuseppe CAVASINO. La circostanza che il NAPOLITANO e l’odierno imputato avessero tra loro contatti, del resto, è suffragata altresì dal fatto che i due furono entrambi indagati nel procedimento penale iscritto al numero di registro 1865/92 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

6) il GULLOTTA ha affermato che il BASTONE in occasione del primo tentativo di intercettare lo SCIMEMI (l’unico al quale il Mazarese partecipò in prima persona) era, con funzioni di appoggio, a bordo di una Lancia Dedra targata “TP” che era nella sua disponibilità.

Il teste LAMBERTA ha confermato che il prevenuto all’inizio degli anni ’90 aveva a disposizione un’autovettura di quel genere, specificando che negli anni 1990/92 circa egli chiese al BASTONE se poteva acquistare per suo conto un’autovettura di piccola cilindrata usata al Nord, dove il costo di tale genere di veicoli è inferiore e a tal fine gli diede un certificato di residenza. Il BASTONE si presentò invece con una Lancia Dedra di colore bianco già intestata al testimone, il quale, per altro, gli disse che non poteva tenerla perché era di cilindrata troppo grossa per le sue disponibilità finanziarie. Il suo interlocutore a quel punto gli rispose che l’avrebbe tenuta lui per rivenderla e in effetti si recò insieme al LAMBERTA dal notaio per formalizzare l’alienazione.

Il Maresciallo SOLITO ha riferito che da un accertamento della DIA emerse che all’epoca dell’omicidio il BASTONE aveva una Lancia Dedra di colore bianco targata “Trapani” (cfr. deposizione del SOLITO, cit.).

Ora, i dati in parola costituiscono un riscontro assai significativo delle parole del collaboratore, atteso che consentono di affermare con certezza quanto meno che egli conosceva il BASTONE, atteso che sapeva quale autovettura possedeva e addirittura ne conosceva la sigla della provincia.

7) in ordine ai mezzi utilizzati per l’azione, il GULLOTTA ha dichiarato che in occasione sia del primo che del terzo e definitivo tentativo il gruppo di fuoco usò una Lancia Thema di colore verde tg. “Roma” e una Lancia Dedra di colore nero. A proposito della prima, il collaboratore ha precisato che proveniva da Milano, dove il MAZZEI l’aveva acquistata per la somma di £.5.000.000 da un amico che gli procurava le macchine taroccate da utilizzare per i delitti.

Il PATTI ha detto di avere saputo dal GANCITANO, dal SINACORI e da Andrea MANCIARACINA che la macchina rubata (una Lancia) usata per l’omicidio di “Tarzanetto” era costata £.5.000.000 e ha aggiunto che la “famiglia” di Marsala dovette versare una somma corrispondente ai Mazaresi.

Come si vede, pertanto, le affermazioni del GULLOTTA hanno trovato un primo, significativo riscontro nelle propalazioni del PATTI, il quale certamente deve essere ritenuta una fonte assolutamente autonoma rispetto al collaboratore catanese, atteso che nessuno dei due imputati conosceva l’altro o lo aveva indicato tra le persone coinvolte nell’omicidio.

Le dichiarazioni del PATTI relative al pagamento della somma di £.5.000.000 imposta dai Mazaresi ai Marsalesi, a loro volta, sono state sostanzialmente riscontrate da quelle del SINACORI, il quale ha confermato che egli trattenne tale cifra da una somma incassata a titolo di tangenti che consegnò ai Marsalesi, affermando per altro che lo fece per rimborsare le spese sostenute per le trasferte che aveva fatto a Torino per incontrare lo SCHITTINO e il FACELLA.

La circostanza che un’autovettura avente caratteristiche compatibili con quelle indicate dal GULLOTTA si trovasse nei pressi del luogo in cui fu assassinato lo SCIMEMI nel momento dell’omicidio è stato confermato altresì dai testimoni presenti sul luogo del delitto.

Il COSTANZA ha affermato che, quando si accorse che la sua autovettura era stata colpita da un proiettile esploso nel corso di una sparatoria, si fece da parte per fare passare una macchina di grossa cilindrata di colore grigio scuro o marrone con due o tre persone a bordo che percorreva la sua stessa via con senso di marcia contrario rispetto al suo.

Il MANSI, titolare del bar nelle cui adiacenze avvenne il delitto, ha riferito che quando uscì dal locale vide allontanarsi un’automobile di grossa cilindrata di colore grigio, forse una Lancia Thema o una FIAT Croma.

Inoltre, il Maresciallo SOLITO ha appurato che un’automobile con le caratteristiche di quella indicata dal GULLOTTA fu rinvenuta a Torino dopo l’omicidio RAZZANO, avvenuto l’8 giugno 1992, cioè pochi giorni dopo l’omicidio SCIMEMI (cfr. altresì verbale di sequestro della Lancia Thema, cit.).

Orbene, le dichiarazioni dei testimoni oculari sono compatibili con quelle del collaboratore con riferimento sia alla cilindrata che al colore dell’autovettura a bordo della quale i sicari raggiunsero il bar.

Gli accertamenti del Maresciallo SOLITO, d’altra parte, costituiscono una significativa conferma logica delle propalazioni del GULLOTTA, con riferimento sia al punto in esame, sia alla sua generale attendibilità. Infatti, il rinvenimento a Moncalieri il giorno dell’omicidio del RAZZANO di una Lancia Thema di colore verde scuro targata “Roma- 86720X”, ovvero di un veicolo dello stesso modello e colore di quella indicata dal collaboratore e anch’esso targato Roma e “taroccato”, costituendo una formidabile conferma dell’ascrivibilità allo stesso gruppo criminale di entrambi i fatti delittuosi (atteso che non è verosimile che in lasso di tempo così ristretto un’autovettura “sporca” sia stata utilizzata da due diverse organizzazioni criminali), non può non refluire positivamente sul giudizio di attendibilità del “pentito”, il quale ha per l’appunto sostenuto la responsabilità del gruppo guidato da Santo MAZZEI in entrambi i reati e fornito una descrizione della macchina usata come appoggio per il delitto SCIMEMI perfettamente aderente a quella rinvenuta in occasione della soppressione del RAZZANO.

Le propalazioni del PATTI, d’altra parte, riscontrano perfettamente quelle del GULLOTTA quanto al prezzo e alla marca del veicolo di appoggio.

A fronte di un quadro probatorio tanto solido non ha pregio l’argomento difensivo secondo cui le dichiarazioni del GULLOTTA sarebbero state smentite con riferimento alla Lancia Dedra nera a bordo della quale, a suo dire, avrebbero viaggiato i tre esecutori materiali del delitto, sotto il duplice profilo che nessuno dei testimoni avrebbe visto la predetta autovettura e che la stessa non fu ritrovata, pur essendo stata presumibilmente abbandonata nei pressi del luogo del delitto.

Quanto al primo punto, infatti, deve osservarsi che la descrizione fornita dal GRANATELLI della macchina su cui viaggiavano gli assassini dello SCIMEMI (un veicolo di grossa cilindrata di colore grigio scuro targato “Roma” o “Firenze”) è perfettamente compatibile quanto a cilindrata e colore con l’indicazione del collaboratore.

In ordine al secondo profilo, poi, non può non sottolinearsi come esso sia assolutamente inconferente, atteso che è ben possibile che emissari del MAZZEI siano andati a prelevare la Lancia Dedra o anche che la stessa al momento del suo ritrovamento, avvenuto magari giorni dopo, non sia stata ricollegata all’omicidio, data l’assoluta genericità della descrizione effettuata dal GRANATELLI.

8) il GULLOTTA ha sostenuto che i killer esplosero molti colpi perchè la vittima “non voleva cadere”.

Il PATTI ha riscontrato la circostanza, avendo raccontato di avere saputo dal GANCITANO, dal SINACORI e da Andrea MANCIARACINA (i quali nell’occasione ironizzarono sul fatto che era soprannominato “Tarzanetto”) che lo SCIMEMI, nonostante fosse stato attinto da molti proiettili, si rialzava sempre.

Il teste MANSI, titolare del bar davanti al quale avvenne l’omicidio, udì sei o otto colpi.

Anche sotto tale profilo, pertanto, le confidenze ricevute dal GULLOTTA e dal PATTI appaiono veritiere, siccome concordi tra loro e compatibili con gli altri elementi di prova raccolti.

9) il GULLOTTA ha nominativamente indicato gli esecutori materiali del delitto in Santo MAZZEI, Salvatore FACELLA e Carmelo PRIVITERA.      

Il PATTI ha dichiarato che a quanto gli fu riferito dal GANCITANO, dal SINACORI e dal MANCIARACINA l’omicidio venne commesso dal FACELLA e da Santo MAZZEI.

Il SINACORI ha detto che il FACELLA gli riferì che lo SCIMEMI era stato ucciso da lui e da ragazzi del gruppo del MAZZEI, nonché, forse, dallo stesso MAZZEI, aggiungendo per altro di non avere mai parlato con quest’ultimo del fatto delittuoso in parola.

Il LA BARBERA ha affermato che sentì il GIOÈ, il SINACORI e il MAZZEI discorrere dell’omicidio di uno dei membri della banda ZICHITTELLA commesso a Torino e commentare che lo stesso aveva creduto di salvarsi scappando. Ha aggiunto di non sapere chi organizzò e realizzò il delitto, ma che probabilmente erano stati Salvatore FACELLA e Santo MAZZEI.

Il FARINA, infine, ha raccontato che il PRIVITERA gli riferì che nel 1992 egli stesso e Santo MAZZEI avevano sparato a una persona davanti a un bar per fare un piacere a Giovanni BASTONE.

Pertanto, tutti i collaboratori hanno concordato sulla partecipazione del MAZZEI, anche se le chiamate in reità del SINACORI e del LA BARBERA sono state in termini dubitativi.

Per altro, deve sottolinearsi che, dato il solido contesto probatorio in cui anche queste ultime dichiarazioni sono inserite (e su cui ci si soffermerà più ampiamente nella scheda relativa alla posizione dell’imputato in parola), le medesime, pur se espresse in forma dubitativa, acquistano a loro volta una notevole pregnanza probatoria, atteso che sono conformi a quelle di altri tre collaboratori. Del resto, sotto il profilo logico, si deve sottolineare, con specifico riferimento alle propalazioni del LA BARBERA che, se il MAZZEI non avesse partecipato al delitto, non avrebbe avuto senso che il SINACORI e il GIOÈ ne discutessero in sua presenza, atteso che egli in tale caso sarebbe stato estraneo alla guerra di mafia di Marsala ed era ancora solo un soggetto “vicino” a “cosa nostra” o comunque era stato affiliato da poco.

Quanto poi al contrasto tra il LA BARBERA e il SINACORI relativo al fatto che il secondo ha negato di avere mai discusso del fatto di sangue in parola alla presenza del MAZZEI, deve fin d’ora precisarsi che non è possibile risolvere la discrasia alla luce degli elementi probatori raccolti. Deve per altro aggiungersi che l’omicidio dello SCIMEMI, e più in generale la guerra di mafia di Marsala, rivestì un’importanza assolutamente marginale agli occhi dell’“uomo d’onore” di Altofonte, il quale fu coinvolto in alcune azioni per ordine del BAGARELLA e del BRUSCA, ma ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza dei retroscena della faida e di non essere interessato alla stessa se non quando riceveva la disposizione di mettersi a disposizione dei Trapanesi. Ne consegue che è plausibile che abbia confuso l’allora co-reggente del mandamento di Mazara del Vallo con un altro personaggio autorevole e spesso presente, come ad esempio il GANCITANO. D’altra parte il SINACORI fu uno dei dirigenti militari dell’azione mafiosa e in particolare ebbe un ruolo significativo nella predisposizione dei mezzi per l’esecuzione dell’omicidio di “Tarzanetto”, cosicchè è verosimile che ne abbia parlato in più occasioni ed è ben possibile che abbia dimenticato di averne discusso anche con il MAZZEI. In ogni caso, chiunque dei due collaboratori abbia errato, lo sbaglio non può essere certo ritenuto di importanza tale da inficiare la generale attendibilità dei due propalanti in ordine al fatto criminoso in trattazione, pur imponendo di sottoporre le loro affermazioni a un vaglio particolarmente critico.    

IL GULLOTTA, il SINACORI e il PATTI, inoltre, hanno inserito tra i sicari anche il FACELLA. Sebbene gli ultimi due abbiano riferito fatti appresi de relato da quest’ultimo imputato e da Santo MAZZEI, tuttavia hanno dimostrato di essere a conoscenza di molti particolari riferiti anche dal primo, con il quale non ebbero contatti. Ora, è evidente che quest’ultimo fatto che ad un tempo conferma le parole del GULLOTTA e conferisce autorevolezza alle fonti da cui gli altri dichiaranti appresero le notizie riferite.

Il GULLOTTA e il FARINA, infine, hanno concordemente indicato il PRIVITERA, anch’egli membro del clan dei “cursoti”, nel gruppo di fuoco che uccise lo SCIMEMI.

La circostanza che il PRIVITERA fosse inserito nella suddetta organizzazione criminale è stata confermata dall’Ispettore Giuseppe PALAZZOLO, in servizio alla Squadra Mobile di Catania (cfr. sua deposizione all’udienza del 26 novembre 1998).

Quanto, poi, alla conoscenza tra il FARINA e il PRIVITERA, il GULLOTTA ha confermato che nel 1995 nel carcere di Belluno il primo ebbe a confidargli che conosceva il secondo.

Questa indicazione è stata confermata dalle affermazioni dello stesso FARINA e dal fatto che il Maresciallo SOLITO ha detto che PRIVITERA, detto “Melo u scirocco” era stato individuato per la prima volta grazie alle dichiarazioni del predetto FARINA e che i due uomini erano stati codetenuti nel carcere di Catania tra il settembre 1992 e il giugno 1993.

In ordine all’identità degli sparatori, poi, deve ritenersi che il GULLOTTA abbia errato nell’affermare che esplosero colpi d’arma da fuoco contro l’obiettivo sia il MAZZEI che il FACELLA, in quanto il dato contrasta sia con le affermazioni del teste oculare GRANATELLI, il quale ha parlato di un solo sparatore, sia con il rinvenimento di materiale balistico relativo esclusivamente a una Luger calibro 9. L’errore del collaboratore, per altro, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, non ne inficia la generale attendibilità, atteso che verte su un fatto che lo stesso apprese de relato, non avendo egli assistito all’esecuzione del delitto, ma al contrario finisce con l’esaltare la genuinità del “pentito”, il quale ha insistito nella sua versione dei fatti, nonostante la stessa sia stata smentita da dati obiettivi di cui egli potrebbe essere legittimamente a conoscenza, in quanto imputato nel presente processo.

Del pari, non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo il quale l’esecutore materiale, descritto dal GRANATELLI come un soggetto non molto alto, robusto e con i capelli neri, non potrebbe assolutamente identificarsi con il MAZZEI. Al contrario, se si ritiene attendibile la descrizione fornita dal testimone oculare, non può che osservarsi che la stessa si attaglia perfettamente alla figura del prevenuto in parola come descritto dal PATTI in sede di controesame, avendo il collaboratore affermato che questi è alto circa m.1,60 e all’epoca dei fatti aveva “un po’ di pancia”.  

10) il GULLOTTA ha asserito che il FACELLA all’epoca del delitto SCIMEMI aveva una Fiat Tempra.

Il PATTI ha confermato la circostanza, affermando che nei mesi di luglio-agosto 1992 vide il predetto imputato a Mazara del Vallo a bordo di una Tempra station wagon verde bottiglia nuova targata “Torino” in due occasioni: in un caso fece finta di non vederlo e nell’altro gli chiese notizie sul delitto SCIMEMI.

Il Maresciallo SOLITO ha accertato che FACELLA Salvatore aveva una Fiat Tempra Station Wagon tg. TO-23642S, che fu controllata a Mazara del Vallo l’8 agosto 1992, fornendo in tal modo un significativo riscontro alle propalazioni dei due collaboratori. Sotto un altro profilo, poi, la circostanza che nella relazione dei CC. di Mazara del Vallo datata 8 agosto 1992 si sia dato atto che al momento del controllo a bordo della FIAT Tempra del FACELLA viaggiava l’imputato Calcedonio BRUNO, “uomo d’onore” della cosca di Mazara del Vallo, costituisce un’ulteriore conferma dell’esistenza di rapporti tra l’imputato di Lercara Friddi e quest’ultima “famiglia” mafiosa.

11) il GULLOTTA ha sottolineato che il BASTONE era in buoni rapporti con il FACELLA e il MAZZEI.

L’esistenza di legami criminali tra i tre personaggi summenzionati è stata confermata dalle più volte citate sentenze della Corte d’Assise d’Appello di Torino, sulla quale ci si soffermerà in seguito.

12) il GULLOTTA ha dichiarato che l’obbiettivo era un trapanese che il BASTONE descrisse come un “gran cornuto” indegno di stare al mondo.

Il PATTI ha confermato la circostanza, dicendo che i Mazaresi gli dissero che a Torino potevano contare su Giovanni BASTONE, che odiava lo SCIMEMI perché gli aveva sparato ad un occhio e non gli era stato possibile vendicarsi poiché D’AMICO non lo aveva autorizzato.

Il FARINA ha fornito un ulteriore riscontro al coinvolgimento del BASTONE nel fatto di sangue in parola, affermando di avere saputo dal PRIVITERA che lo SCIMEMI fu assassinato proprio per fare un piacere al predetto imputato, con il quale aveva avuto una discussione.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che la vittima risultava implicata nel tentato omicidio del BASTONE perpetrato a Torino nel 1977, insieme a DENARO Francesco, vicenda della quale vi è ampia traccia nella sentenza di condanna del BASTONE della Corte di Assise di Torino, della quale si tratterà diffusamente in altra sede (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII, omicidio DENARO Francesco).

Ora, sebbene la causale dell’omicidio dello SCIMEMI debba essere certamente individuata nel suo organico inserimento nella banda ZICHITTELLA, tuttavia è ben possibile che il BASTONE avesse altresì una ragione personale per desiderarne la morte, tanto più che effettivamente aveva avuto contrasti gravi con l’obiettivo. La circostanza, poi, che molte delle persone coinvolte (ad eccezione, probabilmente di MAZZEI e FACELLA, che erano i due principali referenti dei Mazaresi e gli unici due affiliati a “cosa nostra”) non fossero a conoscenza del reale movente dell’assassinio di “Tarzanetto” non può certamente meravigliare, discendendo una tale incertezza da ovvie ragioni di riservatezza insite, per altro, nella regole dell’associazione mafiosa.

13) il PATTI ha dichiarato che per un certo periodo fu detenuto nella stessa cella di QUARTARARO Filippo nel carcere dell’Ucciardone e che in quel periodo quest’ultimo gli “indicò” Luigi GIACALONE, titolare di un salone automobilistico in società con lo stesso QUARTARARO e con GRIGOLI Salvatore. Ha aggiunto che il GIACALONE nell’estate del 1992 gli raccontò altri particolari sull’omicidio e che dallo stesso prese tre autovetture delle quali una la diede a BONAFEDE Natale.

Il Maresciallo SANTOMAURO a riscontro delle propalazioni del collaboratore ha accertato che:

– il QUARTARARO e il PATTI rimasero ristretti nel carcere di Palermo dal 24 gennaio 1989 all’8 marzo 1989;

– il GIACALONE e il QUARTARARO erano soci della “G.L. Auto di GIACALONE Luigi e C.”, ditta che vendette una FIAT Panda tg.FI-K82298 a BONAFEDE Natale al quale venne intestata il 24 novembre 1992.

I rapporti tra il PATTI, il QUARTARARO e il GIACALONE sono stati oggetto di accertamento altresì nel procedimento conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Trapani in data 30 aprile 1998 a carico di KAMMOUN Ismail e altri, sostanzialmente confermata dalla Corte d’Assise di Appello di Palermo con decisione del 4 giugno 1999, divenuta esecutiva il 28 gennaio 2000 (prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000), nonché dalla sentenza pronunciata in seguito a rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Trapani a carico di Salvatore GRIGOLI e Luigi GIACALONE il 19 gennaio 1998 divenuta irrevocabile il 13 maggio 1998 nei confronti del primo e il 28 gennaio 1999 in quelli del secondo (sentenze prodotte dal P.M. il 21 febbraio 2000).

Nelle suddette decisioni si è dato atto che il GRIGOLI e il PATTI hanno rivelato che il “pentito” palermitano e il GIACALONE, “uomini d’onore” del mandamento di Brancaccio, nell’estate del 1992 perpetrarono una rapina nell’agenzia 3 di Trapani della banca Sicula, in concorso con altri soggetti (KAMMOUN Ismail, MANUGUERRA Roberto e DI MARCO Alberto) e che in quel periodo i tre “uomini d’onore” ebbero occasione di frequentarsi nel trapanese e i Palermitani raccontarono al reggente della “famiglia” di Marsala della rapina commessa. Entrambi hanno aggiunto che si conoscevano già perché negli anni ‘80 Filippo QUARTARARO, “uomo d’onore” di Brancaccio, aveva ritualmente presentato il GRIGOLI e il GIACALONE al PATTI, che aveva conosciuto in carcere.

Alla luce delle suesposte risultanze probatorie, pertanto, possono ritenersi pienamente dimostrate le asserzioni del PATTI (delle quali ancora una volta può apprezzarsi la costanza nelle diverse sedi processuali), non solo con riferimento alla sua conoscenza con Luigi GIACALONE, ma altresì a contatti intervenuti tra i due nell’estate 1992, in un periodo di poco successivo all’omicidio di Torino. Infatti è assolutamente verosimile, oltre che rispondente a logica, che l’“uomo d’onore” palermitano, avendo assistito all’omicidio di un Marsalese nel capoluogo piemontese nel corso di una guerra di mafia che stava insanguinando la cittadina siciliana, abbia parlato del fatto con il PATTI, autorevole esponente mafioso del luogo.

14) il PATTI, sempre in relazione alla comune detenzione con il QUARTARARO, ha raccontato che entrambi vennero denunciati a seguito del rinvenimento nella loro cella di un coltello e che egli venne assolto.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che effettivamente i due uomini, unitamente a BONTÀ Antonino, furono denunciati per il possesso del coltello.

15) il PATTI ha rivelato nell’estate del 1992, nella casa di Strasatti di Giuseppe GENNA (un tale che vendeva gelati), il GIACALONE, che in quell’epoca frequentava un Tunisino il quale gestiva una palestra di Body Building in Corso Calatafimi, gli raccontò che vide uccidere “Tarzanetto” in un bar di Torino e che in quell’occasione un uomo aveva estratto una pistola e voleva sparare ai sicari. Concluse dicendo che era stato anche interrogato dai Carabinieri.

Quanto a quest’ultimo punto, la veridicità dell’episodio è stata confermata dal Tenente Colonnello Pasquale MUGGEO, il quale diresse la prima fase delle indagini relative all’omicidio di SCIMEMI Pietro e ha riferito che escusse a sommarie informazioni GIACALONE Luigi, nato a Palermo il 22 dicembre 1953, ivi residente in Corso dei Mille n.1279, il quale gli disse che era andato a prenderlo PECORELLA Antonino.

Antonio PECORELLA, che si trovava all’interno del bar insieme allo SCIMEMI ha fornito un ulteriore riscontro all’episodio, dicendo che quel giorno si era recato all’aeroporto per prendere un certo “Luigi” di Palermo e che lo aveva accompagnato nel bar. Sebbene in dibattimento abbia asserito di non rammentare il cognome dell’amico, ai Carabinieri che lo interrogarono il 17 luglio 1992 disse che si chiamava GIACALONE. A giudizio di questa Corte tale ultima dichiarazione, oggetto di contestazione, deve essere giudicata veritiera, siccome resa in un periodo più prossimo ai fatti in trattazione, quando il teste aveva migliore ricordo dell’episodio; essa, inoltre può essere utilizzata come elemento di prova, essendo stata suffragata da altri elementi (e in particolare dalle propalazioni del PATTI e del MUGGEO).  

Sempre nell’estate del 1992 il PATTI ebbe conferma della circostanza che una persona presente aveva sparato all’indirizzo dei sicari da Santo MAZZEI e da Salvatore FACELLA, che rivide a Mazara e che riferirono al collaboratore e al GANCITANO che un individuo si era intromesso quando l’omicidio era già stato eseguito e voleva sparare agli assassini dello SCIMEMI, rischiando a sua volta di essere ucciso.

Il GRANATELLI ha riscontrato pienamente le affermazioni de relato del collaboratore marsalese, avendo raccontato che si trovava insieme al “Tarzanetto” nel momento in cui fu ucciso e che sparò all’indirizzo dei killer per paura che cercassero di uccidere anche lui.

16) il SINACORI ha raccontato che egli e il GANCITANO per organizzare l’omicidio di CANINO Leonardo a Torino si recarono ad Altofonte, dove incontrarono il BRUSCA e il DI MATTEO, i quali dovevano metterli in contatto con un certo SCHITTINO di Lascari che abitava a Torino e doveva dire loro se conosceva o meno l’obiettivo.

Il BRUSCA ha confermato l’episodio, dicendo che si mise a disposizione per uccidere una persona a Torino creando un contatto tra il SINACORI e lo SCHITTINO tramite Benedetto CAPIZZI. Ha aggiunto che l’incontro tra i predetti personaggi avvenne ad Altofonte, in casa del DI MATTEO, dove egli stesso convocò il GANCITANO, il SINACORI, il CAPIZZI e lo SCHITTINO.

17) il SINACORI ha dichiarato che il FACELLA gli raccontò che la vittima venne assassinata o all’interno di un bar o mentre ne stava uscendo.

Il FARINA ha confermato l’episodio, asserendo di avere saputo dal PRIVITERA che il delitto era avvenuto davanti a un bar.

Il Capitano POLVANI e i testi oculari MANSI, GRANATELLI e PECORELLA hanno ulteriormente confermato che l’assassinio avvenne fuori dal “Bar Franco” in Piazza della Repubblica, mentre il Maresciallo SOLITO ha accertato che l’unico omicidio commesso a Torino davanti a un bar fu quello di “Tarzanetto”.

18) il FARINA ha riferito che, dopo avere inutilmente chiesto di conferire con il Procuratore della repubblica di Palermo, dottor CASELLI, domandò di essere sentito dal dottor MADDALENA, di cui gli avevano parlato detenuti con cui il FARINA aveva avuto a che fare nel carcere di Palliano, e in particolare Gabriele PAUTASSO, Antonio MASSIMO e un tale “Bruno”, imputato per il sequestro di bambini.

Il Maresciallo SOLITO ha fornito un riscontro generico alle dichiarazioni del collaboratore, identificando PAUTASSO Gabriele (nato a Torino il 14 luglio 1947, detenuto dal 22 luglio 1992 al 25 gennaio 1994) e MASSIMO Antonio (nato a Frignano, CE, il 29 luglio 1963, detenuto dal 15 maggio 1993 al 7 ottobre 1994); ha aggiunto che i due uomini furono codetenuti con il FARINA, il quale fu ristretto a Palliano dal 30 ottobre 1993 al 7 ottobre 1994. Il medesimo verbalizzante ha invece identificato “Bruno” in CAPPELLI Bruno (nato a Moncalieri l’11 marzo 1954), con cui il FARINA fu codetenuto nella Casa Circondariale di Belluno e che era pregiudicato per sequestro di persona a scopo di estorsione.

19) il FARINA ha affermato di non avere commesso reati in Piemonte, anche se nel 1991 avrebbe dovuto compiere rapine in concorso con FINOCCHIARO Felice, PRIVITERA Giovanni e un certo Giuseppe, cognato di Stellario Antonino STRANO, il quale ultimo abitava in una mansarda in una strada vicino a una piazzetta in fondo a Corso Agnelli. Le predette rapine, tuttavia, non furono in effetti eseguite. Ha aggiunto che in quell’epoca egli andò a Torino insieme a PRIVITERA Giovanni e FINOCCHIARO Felice allo scopo di incontrare BONACCORSI Ignazio per vedere se questi poteva consegnare loro pistole, in quanto le armi che aveva il cognato di STRANO erano finte.

Anche in questo caso il Maresciallo SOLITO ha confermato la generale attendibilità delle propalazioni del FARINA, identificando FINOCCHIARO Felice (nato a Catania il 12 ottobre 1961, residente in San Pietro Clemenza, via Umberto n.231 e domiciliato a Catania), PRIVITERA Giovanni, detto “peri ri addina” (nato a Catania l’8 giugno 1967, ivi residente in via Pantelleria n.41), VACCALUCCIO Giuseppe (nato a Catania il 7 novembre 1958), cognato di Stellario Antonio STRANO, in quanto coniugato con STRANO Angela, sorella di Stellario, nonchè BONACCORSI Ignazio (nato a Catania 20 settembre 1957 che nel 1991 non era detenuto).

20) il FARINA ha affermato altresì di avere visto Roberto CANNAVÒ nella casa circondariale di Catania, proprio il giorno in cui la polizia lo andò a prendere per portarlo fuori dal carcere in seguito al suo pentimento. Ha aggiunto che in quel periodo il CANNAVÒ, il quale all’epoca della deposizione poteva avere ventisette o ventotto anni pur dimostrandone di meno, era in cella con Girolamo RANNESI, nipote di Giuseppe PULVIRENTI, detto “il malpassoto”.

Il Maresciallo SOLITO ha riscontrate le predette affermazioni accertando che:

– in alcuni periodi il FARINA, Roberto CANNAVÒ e Girolamo RANNESI (quest’ultimo coniugato con GRAZIOSO Agata, figlia di GRAZIOSO Giuseppe, che a sua volta è genero di PULVIRENTI Giuseppe, detto “u Malpassoto”), furono codetenuti a Catania per un certo periodo, prima che il collaboratore fosse trasferito a Roma Rebibbia il 27 marzo 1993;

– CANNAVÒ Roberto è nato a Torino il 13 marzo 1967 e pertanto ha un’età compatibile con quella indicata dal collaboratore.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Antonino GULLOTTA debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori hanno fornito versioni dei fatti non solo intrinsecamente logiche, ma altresì riscontrate da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni degli altri “pentiti”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla P.G., tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni dei vari collaboratori, come si è visto, oltre ad attenere a circostanze di carattere secondario, possono essere facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche.

Con specifico riferimento al GULLOTTA, il collaboratore che ha fornito un resoconto più dettagliato in ordine all’assassinio in trattazione, deve osservarsi che le osservazioni dei difensori volte a svalutarne il contributo o addirittura a negarne la presenza a Torino nei giorni dell’omicidio, tutte dettagliatamente analizzate, si sono rivelate quasi sempre pretestuose e in ogni caso relative a particolari assolutamente secondari e giustificabili alla luce del modesto livello culturale del collaboratore o della sua scarsa conoscenza del capoluogo piemontese. Al contrario, il suo racconto nelle linee generali si è rivelato preciso, logico, dettagliato e ha trovato riscontri estrinseci in ordine tanto ai suoi profili essenziali, quanto a numerosi particolari, i quali ultimi, proprio in virtù di tali conferme, si sono rivelati particolarmente significativi ai fini del giudizio di attendibilità del GULLOTTA.

In quest’ottica, pertanto, il fatto che il collaboratore in sede di controesame non sia stato in grado di ricordare esattamente il mese in cui avvenne l’omicidio, ma abbia detto genericamente che fu in primavera, e che nelle indagini preliminari avesse sostenuto invece che il crimine era stato perpetrato in settembre o ottobre, non può che essere giudicato una lacuna mnemonica, perfettamente giustificabile in considerazione sia della marginalità del particolare, sia della compatibilità di entrambe le indicazioni con la data dell’assassinio (avvenuto il 1 giugno).

Quanto, poi, al fatto che dai riscontri effettuati è emerso che il PRIVITERA non fu mai intestatario di una Volvo 480, automobile a bordo della quale, a detta del GULLOTTA, il predetto imputato si recò a Torino in occasione del delitto SCIMEMI e lo stesso collaboratore ritornò a Catania dopo la commissione dello stesso, deve osservarsi che l’accertamento negativo non è idoneo a inficiare la veridicità delle propalazioni del collaboratore, essendo ben possibile che il PRIVITERA nell’occasione abbia utilizzato un veicolo di proprietà di altri.

Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, gli imputati predetti debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Pietro SCIMEMI, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che da un lato tutti i collaboratori hanno affermato che i killer spararono alla vittima che fu colpita da numerosi proiettili.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di assassinare lo SCIMEMI, l’esecuzione del primo tentativo di rintracciarlo e l’effettiva realizzazione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” consente di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

BASTONE GIOVANNI

Antonio PATTI ha affermato che, quando venne a sapere che lo SCIMEMI si era trasferito a Torino, riferì la circostanza al GANCITANO, alla presenza del SINACORI e che costoro gli dissero che avrebbero provveduto loro ad ucciderlo, dato che nel capoluogo piemontese potevano contare su Giovanni BASTONE, il quale aveva là parecchi contatti, avendovi abitato a lungo. Il collaboratore ha aggiunto che l’imputato in parola odiava lo SCIMEMI, in quanto costui anni prima gli aveva sparato, privandolo di un occhio e che da allora lo voleva ammazzare, pur non avendolo mai potuto fare in quanto Vincenzo D’AMICO gli aveva sempre negato l’autorizzazione.

Antonino GULLOTTA, con riferimento al ruolo del BASTONE nel fatto di sangue in esame, ha dichiarato che:

– egli e il CANNAVÒ la sera stessa del loro arrivo a Torino il giorno della sparatoria con l’OROFINO incontrarono Santo MAZZEI, il FACELLA e il BASTONE, il quale ultimo gli fu presentato in quell’occasione dal suo capo clan;

– dopo quindici o venti giorni il GULLOTTA e il CANNAVÒ vennero nuovamente convocati a Torino dal MAZZEI e la sera stessa del loro arrivo si recarono nella base di via Saorgio, dove incontrarono il BASTONE;

– quest’ultimo descrisse loro l’obiettivo come un “gran cornuto”, indegno di stare al mondo e indicò loro i luoghi che il Trapanese che dovevano eliminare era solito frequentare;

– il prevenuto fornì ai Catanesi le armi con cui commettere l’omicidio, consegnando i revolver calibro 9 e 357 a Santo MAZZEI;

– il BASTONE prese parte al primo sopralluogo insieme al GULLOTTA e al MAZZEI, salendo da solo su una Lancia Dedra targata “TP” di sua proprietà; in quel frangente rimase un poco appartato rispetto ai due Catanesi, i quali viaggiavano armati su una Lancia Thema di colore verde targata “Roma” e procurata a Milano da un conoscente di MAZZEI per il corrispettivo di £.5.000.000;

– non fu uno dei membri del commando che eseguì il delitto;

– successivamente il BASTONE ebbe altri contatti con il GULLOTTA, sia in vista dell’attentato di Firenze, sia in seguito all’arresto di Santo MAZZEI, quando si rivolsero a lui per ottenere alcuni consigli e in effetti furono aiutati.

Domenico FARINA ha confermato il coinvolgimento del prevenuto nel delitto in esame, affermando che il PRIVITERA gli confidò che aveva partecipato a un omicidio nel 1992 commesso davanti a un bar per fare un piacere a Giovanni BASTONE.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso, pertanto, che il BASTONE ebbe un ruolo di importanza primaria nella realizzazione dell’omicidio in esame, atteso che partecipò ad almeno una riunione organizzativa, indicò agli esecutori materiali i luoghi frequentati dall’obiettivo, fornì loro le armi per eseguire il delitto e prese addirittura parte, anche se in una posizione defilata, al primo sopralluogo.

Del resto, le sopra riportate propalazioni trovano un significativo riscontro logico nel fatto che il prevenuto in parola fin dagli anni ’70 è stato il plenipotenziario di Mariano AGATE nel capoluogo piemontese curando gli interessi della cosca mazarese con riferimento ai traffici illeciti commessi dai suoi uomini in concorso con organizzazioni criminali ivi operanti. Pertanto egli era molto noto nell’ambiente malavitoso torinese e intessè certamente rapporti personali con molti personaggi di spicco dello stesso. In quest’ottica, è assolutamente verosimile che, come sostenuto dal PATTI, egli fosse il naturale punto di riferimento sia dei Mazaresi che dei loro fiancheggiatori piemontesi in ordine ai fatti delittuosi perpetrati a Torino nell’interesse dei primi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

D’altra parte, la circostanza che il SINACORI non abbia fatto cenno a un coinvolgimento diretto del BASTONE nell’omicidio dello SCIMEMI può trovare una logica giustificazione nel fatto che il co-reggente del mandamento di Mazara ebbe rapporti diretti con il FACELLA e il MAZZEI, chiedendo loro di assassinare Leonardo CANINO e, se avessero potuto farlo senza soverchi problemi, altresì lo SCIMEMI. È pertanto verosimile che i due uomini, non avendo potuto rintracciare il nipote di Carlo ZICHITTELLA o altri suoi congiunti (tra cui forse suo fratello Ignazio), come affermato dal SINACORI, si siano rivolti direttamente al BASTONE, che era a Torino e che era loro noto come un membro molto autorevole della cosca di Mazara del Vallo, per ottenere lumi. Quest’ultimo, dal canto suo, suggerì di sopprimere lo SCIMEMI, che, oltre a essere un suo nemico personale, era anche un membro della banda ZICHITTELLA e come tale doveva in ogni caso essere ucciso.

La circostanza che il BASTONE nutrisse sentimenti di odio personale nei confronti dello SCIMEMI (che a detta del GULLOTTA definì come “un gran cornuto”, indegno di stare al mondo), del resto, è confermata dal FARINA e dal PATTI. Il primo ha addirittura individuato la causale dell’omicidio in un favore fatto dai Catanesi al BASTONE e il secondo ha riferito che l’“uomo d’onore” mazarese lo riteneva tra i responsabili dell’attentato che aveva subito nel 1977 a Torino e a seguito del quale aveva perso un occhio. Il coinvolgimento di “Tarzanetto” nel suddetto episodio criminoso, d’altra parte, trova un ulteriore riscontro logico negli stretti rapporti che univano costui a Francesco DENARO (cfr. sul punto propalazioni di Carlo ZICHITTELLA, di Rosalba GRASSO e del Maresciallo SANTOMAURO, sulle quali ci si soffermerà ampiamente nella scheda dedicata all’assassinio di “Franco Carrozza”, infra, sub capitolo VII), ucciso anche per la sua responsabilità nel tentato omicidio del BASTONE. Infatti, è pienamente plausibile che quest’ultimo abbia individuato lo SCIMEMI tra i suoi attentatori proprio in virtù dei suoi legami, personali e criminali, con il DENARO.

Né, sotto questo profilo, può condividersi l’assunto difensivo secondo cui l’attentato al BASTONE non costituirebbe un movente plausibile per l’omicidio in trattazione a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra i due episodi. Infatti, come si è già puntualizzato, sebbene la causale principale della soppressione di “Tarzanetto” sia stato il suo coinvolgimento nella guerra di mafia di Marsala, è assolutamente verosimile che il BASTONE abbia approfittato dell’occasione per vendicarsi dell’attentato subito, che gli aveva provocato la perdita di un occhio e gravi danni all’altro. D’altra parte, la profondità dell’odio nutrito dall’imputato nei confronti dei suoi attentatori è dimostrata dal fatto che tutti coloro che furono coinvolti nel fatto (o che egli credeva lo fossero stati) vennero assassinati e probabilmente lo SCIMEMI non fu ucciso prima proprio per il divieto opposto da Vincenzo D’AMICO, come sostenuto dal PATTI.  

Le propalazioni accusatorie del GULLOTTA sono state significativamente riscontrate altresì da accertamenti di polizia giudiziaria che hanno evidenziato che il BASTONE all’epoca aveva nella sua disponibilità un’autovettura Lancia Dedra di colore bianco targata “TP” come affermato dal GULLOTTA e che nei giorni dell’omicidio si trovava a Torino ed ebbe contatti con MAZZEI.

A tale ultimo proposito, deve precisarsi che, come emerso dalla deposizione del LAMBERTA, quest’ultimo testimone intestò a se stesso un’utenza cellulare (0337/965116) in realtà nella disponibilità del BASTONE, a causa dei buoni rapporti personali intercorrenti tra loro. Il prevenuto aveva nella sua disponibilità altresì il cellulare 0337/965098.

Dall’esame dei tabulati telefonici si evince che dall’utenza intestata al LAMBERTA nei giorni ricompresi tra il 31 maggio e il 2 giugno 1992 vennero effettuate chiamate in partenza dal distretto 011( Torino) e che la stessa fu contattata dal cellulare in uso a Santo MAZZEI, e in particolare:

– il 31 maggio 1992 alle ore 10,25 il cellulare 0337/965098 telefonò dal distretto 011 al cellulare intestato alla “GIPE Carni” in uso ai fratelli BURZOTTA, soci in affari del BASTONE;

– il 31 maggio 1992 alle ore 12,09 e 17,37 vi furono due contatti tra i telefonini di MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 051, e del BASTONE;

– il 1 giugno 1992 alle ore 12,17 vi fu un contatto di quaranta secondi tra i telefonini di MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 02 e del BASTONE;

– il 1 giugno 1992 alle ore 15,11 il cellulare del BASTONE telefonò dal distretto 011 al cellulare in uso ai fratelli BURZOTTA.

Pertanto, dall’esame dei dati del traffico telefonico è emerso che il giorno del delitto e quello precedente allo stesso vi furono contatti telefonici tra l’imputato in parola e il suo principale referente in Piemonte, il capo del clan dei “cursoti” Santo MAZZEI, nonché che il BASTONE era a Torino. Se tali ultime circostanze non valgono di per sé a provare il coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio in parola, tuttavia, inserite in un contesto probatorio generale così solido, costituiscono senza dubbio un ulteriore riscontro alle chiamate in correità dei collaboratori.

Inoltre, il fatto che il GULLOTTA abbia saputo indicare il tipo di autovettura nella disponibilità dell’imputato e anche la sigla della provincia che la contraddistigueva comprovano che lo stesso conosceva il prevenuto in parola.

D’altra parte, la circostanza che il BASTONE avesse stretti rapporti con la criminalità di origine catanese operante a Torino ha trovato una conferma decisiva nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino del 27 aprile 1993, divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto il 14 maggio 1994 (prodotta dal P.M. sub “Faldone XIX”).

Nel procedimento suddetto, avente ad oggetto numerosi fatti di sangue commessi in Piemonte e a Catania dagli anni ’70 fino ai primi anni ’90, sono stati imputati, oltre al BASTONE, molti componenti del clan cosiddetto “dei cursoti” e dell’organizzazione criminale facente capo ai fratelli MIANO, tra cui MAZZEI Santo, MAZZEI Matteo e FACELLA Salvatore, condannati il primo all’ergastolo per alcuni omicidi e per associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso, e gli altri due rispettivamente alla pena di quattro anni ex art.416 c.p. e di tre anni e sei mesi per il reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.. Il BASTONE, dal canto suo, è stato giudicato responsabile del tentato omicidio di Francesco DENARO e condannato alla pena di quattordici anni di reclusione.

Anche se sulla sentenza in parola ci si soffermerà più ampiamente con riferimento alla posizione del MAZZEI e all’omicidio di Francesco DENARO, in questa sede giova sottolineare che è stato giudizialmente accertato che, conformemente alle concordi propalazioni dei collaboratori, il BASTONE aveva contatti con la criminalità operante a Torino, fatto da cui discende che costituiva l’“ufficiale di collegamento” ideale per i Mazaresi nel momento in cui divenne necessario colpire i membri della cosca ZICHITTELLA nella predetta città, dove si erano rifugiati.

Del resto, il BASTONE era uno dei membri più autorevoli della “famiglia” di Mazara del Vallo ed è quindi perfettamente verosimile che i vertici della stessa avessero fatto riferimento a lui per seguire da vicino l’attività degli esecutori materiali del delitto e supportarli all’occorrenza.

In conclusione, militano a carico del BASTONE le dichiarazioni del FARINA e, soprattutto, quelle del PATTI e del GULLOTTA, tra loro sostanzialmente concordi, che debbono essere giudicate assolutamente autonome sia perché provenienti da collaboratori che non si conoscono e non hanno fatto alcun riferimento l’uno al ruolo dell’altro, sia perché hanno avuto ad oggetto momenti diversi dell’episodio delittuoso in parola. Le suddette chiamate in correità, inoltre, hanno trovato significativi riscontri nella citata decisione della Corte d’Assise d’Appello di Torino e negli accertamenti di polizia giudiziaria.

Alla luce di tutte le riportate considerazioni, deve ritenersi raggiunta la prova della sua penale responsabilità in ordine ai delitti in trattazione così come contestatigli.

FACELLA SALVATORE

Antonino GULLOTTA, con riferimento alla figura del FACELLA e al suo contributo causale all’omicidio SCIMEMI, ha riferito che:

– lo incontrò nel 1992 in occasione del suo primo viaggio a Torino, quando entrambi fecero parte del commando che aveva tentato di assassinare Orazio OROFINO, insieme a Santo MAZZEI e a CANNAVÒ;

– quando il collaboratore e il CANNAVÒ vennero nuovamente convocati a Torino dal loro capo, quest’ultimo e il FACELLA li andarono a prelevare alla stazione e li accompagnarono al covo di via Saorgio, dove si incontrarono con il BASTONE;

– partecipò al secondo infruttuoso tentativo di individuare “Tarzanetto”, insieme al GULLOTTA e al MAZZEI;

– prese parte alla fase esecutiva, insieme a Carmelo PRIVITERA e a Santo MAZZEI, mentre il GULLOTTA, che aveva il ruolo di appoggio, attese i sicari a bordo della Lancia Thema;

– subito dopo averlo raggiunto, i killer gli raccontarono che, sebbene avessero sparato alla vittima molti colpi, questa “non voleva cadere”.

Antonio PATTI ha dichiarato che nell’estate del 1992 Santo MAZZEI e Salvatore FACELLA, che ebbe modo di incontrare a Mazara del Vallo insieme ad Andrea GANCITANO, gli raccontarono che avevano ucciso loro lo SCIMEMI a Torino, specificando che un individuo si era intromesso a omicidio eseguito e voleva sparare al loro indirizzo, rischiando di essere ucciso a sua volta. Il collaboratore ha precisato altresì che era stato già stato informato della partecipazione del FACELLA al delitto dal SINACORI e dal GANCITANO e che quest’ultimo gli comunicò altresì che la cosca marsalese doveva versare £.5.000.000 all’“uomo d’onore” di Lercara Friddi per rimborsarlo del denaro che aveva corrisposto per acquistare la Lancia che era stata utilizzata per l’azione criminale.

Vincenzo SINACORI dal canto suo ha asserito che dopo l’omicidio LO PRESTI, su disposizione del RIINA, cominciarono a collaborare nel capoluogo piemontese con MAZZEI Santo e FACELLA Salvatore per assassinare i membri del gruppo ZICHITTELLA che si erano rifugiati nel capoluogo piemontese e che, avendo domandato all’imputato in parola se conosceva lo SCIMEMI e avendo ricevuto una risposta positiva, gli chiese di ucciderlo, se poteva farlo facilmente. Successivamente il FACELLA gli raccontò che alcuni giorni prima lo SCIMEMI era stato assassinato all’interno di un bar o mentre ne stava uscendo da lui e da alcuni giovani del gruppo del MAZZEI e forse anche dallo stesso capo del clan dei “cursoti”.

Gioacchino LA BARBERA, infine, ha affermato di avere sentito Antonino GIOÈ, Vincenzo SINACORI e Santo MAZZEI discorrere di un omicidio commesso a Torino nel contesto della guerra di mafia di Marsala in pregiudizio di un soggetto che, essendosi allontanato dalla Sicilia, aveva sperato di averla fatta franca. Il collaboratore ha aggiunto di non ricordare chi organizzò e realizzò l’omicidio, ma che forse furono il MAZZEI e il FACELLA.

Secondo le concordi propalazioni dei collaboratori, dunque, il prevenuto in parola fu coinvolto nell’omicidio in questione con il ruolo di organizzatore, su mandato conferitogli direttamente dal SINACORI.

Sebbene le dichiarazioni del PATTI in ordine al ruolo dell’imputato nell’omicidio SCIMEMI siano de relato (anche se il coinvolgimento dell’“uomo d’onore” gli fu confermato dallo stesso interessato), le stesse debbono essere giudicate attendibili e idonee a fornire un valido riscontro a quelle, dirette, del SINACORI e del GULLOTTA per le ragioni già esposte nella parte generale.

Del pari, e per gli stessi motivi, vanno giudicate credibili quelle del LA BARBERA, sebbene la forma dubitativa in cui le stesse sono state espresse attutisca in modo significativo il loro valore probatorio.

Le sopra riportate chiamate in correità, inoltre, hanno ottenuto significative conferme dalle attività investigative compiute a loro riscontro.

L’ispettore CUSIMANO Ernesto in servizio alla D.I.A. di Palermo ha compiuto accertamenti sulla figura criminale di FACELLA Salvatore, nato l’8 gennaio 1954 a Lercara Friddi, appurando che lo stesso:

– ha molti precedenti penali e di polizia, a partire dagli anni ’70, quando subì la prima condanna;

– negli anni ’70 emigrò a Torino, dove entrò in contatto con gruppi criminali di Catanesi (Angelo EPAMINONDA, i fratelli MIANO) e Trapanesi (Giovanni BASTONE, con il quale nel 1979 fu denunciato in stato di arresto per traffico di sostanze stupefacenti);

– nel 1980 venne nuovamente tratto in arresto insieme ad altre dodici persone per associazione a delinquere e tentato omicidio in persona di PERSPUMA Raffaele;

– nel 1984, infine, fu raggiunto da un mandato di cattura emesso dalla Procura di Torino per associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidi, estorsione, rapine a altro, a carico altresì di MAZZEI Santo e di vari personaggi legati al clan catanese dei CURSOTI (cfr. deposizione dell’ispettore CUSIMANO all’udienza del 17 giugno 1998).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha inoltre riferito che il FACELLA:

– aveva rapporti con i Mazaresi: l’11 gennaio 1979 venne arrestato per i reati di contrabbando e associazione a delinquere insieme ad altri soggetti, tra cui BASTONE Giovanni di Mazara del Vallo;

– intratteneva legami criminali con Santo MAZZEI: nell’ambito di un’operazione della Procura di Torino, il 6 dicembre 1984, entrambi furono arrestati insieme ad altri per associazione di tipo mafioso, estorsione, contrabbando di tabacchi. (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché dichiarazioni rese dallo stesso nell’udienza del 25 marzo 1997 nel procedimento a carico di CUTTONE Antonino + 8 celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Le propalazioni dei collaboratori (e sul punto, più specificamente, del PATTI e del GULLOTTA) sono state confermate anche con riferimento alla circostanza che all’epoca dei fatti il FACELLA aveva una FIAT Tempra di colore verde Station Wagon nuova (cfr. punto 10 dei riscontri generali).

Inoltre, l’esame dei tabulati relativi al cellulare intestato e in uso a FACELLA Salvatore (0337/220342) ha confermato che nei giorni ricompresi tra il 31 maggio e il 2 giugno 1992 l’imputato in parola ebbe contatti con il MAZZEI, il quale il 31 maggio 1992 alle ore 16,47 gli telefonò dal suo cellulare dal distretto 051.

Tale contatto, oltre ad attestare che il FACELLA il 31 maggio era libero, dimostra altresì che l’esistenza di rapporti tra i due nominati prevenuti il giorno precedente al delitto. Se tale ultima circostanza non vale di per sé a provare il coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio in parola, tuttavia, inserita in un contesto probatorio generale così solido costituisce senza dubbio un ulteriore riscontro alle chiamate in correità dei collaboratori.

L’inserimento del FACELLA nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata dei “cursoti”, poi, è stato accertato dalla sentenza della Corte d’Assise di Appello di Torino il 27 novembre 1990 e divenuta irrevocabile il 27 febbraio 1992, nella quale il prevenuto è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione (cfr. Faldone XIX; per maggiori delucidazioni sul clan dei “cursoti”, v. scheda dedicata alla figura di Santo MAZZEI).

D’altra parte, i rapporti criminali del FACELLA con il BASTONE e, tramite costui, con “uomini d’onore” del mandamento di Mazara del Vallo sono stati concordemente affermati come risalenti all’inizio degli anni ’80 dal PATTI e dal SINACORI e, con riferimento al periodo dell’omicidio, anche dal BRUSCA. Tutti i citati collaboratori, infatti, hanno dichiarato che era originario di Lercara Friddi e che era stato loro presentato ritualmente, cioè come “uomo d’onore”.

Inoltre, come si è già ricordato, all’epoca del delitto in trattazione egli aveva rapporti personali con il MAZZEI (cfr. esami PATTI e SINACORI e BRUSCA, nonché deposizione SANTOMAURO, cit.).

Infine, le dichiarazioni del PATTI relative alla sua presenza a Mazara del Vallo nell’estate del 1992 hanno trovato un riscontro significativo, anche se indiretto, nella relazione di servizio dei CC di Mazara del Vallo, nella quale si è dato atto che l’8 agosto 1992 alle ore 10,15 notarono BRUNO Calcedonio insieme a un altro individuo a bordo di autovettura che risultava appartenere a FACELLA Salvatore.

Alla luce delle citate risultanze dibattimentali, pertanto, le affermazioni del GULLOTTA, del PATTI e del SINACORI, tra loro sostanzialmente concordi, hanno trovato importanti riscontri di carattere logico e fattuale, in ordine alla figura del FACELLA e ai suoi rapporti con “cosa nostra” in generale e la “famiglia” mazarese in particolare.

Alla luce delle predette considerazioni, il prevenuto deve essere giudicato responsabile di tutti i reati ascrittigli in rubrica.

MAZZEI SANTO

Antonino GULLOTTA, con riferimento alla figura del MAZZEI e al suo contributo causale all’omicidio SCIMEMI, ha riferito che:

– il prevenuto dal novembre 1991, successivamente all’arresto di Giuseppe GAROZZO, era il capo del clan catanese dei “cursoti”;

– nel 1992 egli viveva tra Milano e Torino, dove coinvolse il collaboratore in due episodi criminosi: una sparatoria e, quindici o venti giorni dopo, l’omicidio di un Trapanese;

– in ordine a quest’ultimo fatto il MAZZEI si procurò a Milano, per il prezzo di £.5.000.000 l’autovettura Lancia Thema verde bottiglia “taroccata” a bordo della quale viaggiarono i killer e ricevette personalmente le armi (revolver di calibro 9 e 357 magnum) dal BASTONE;

– partecipò al primo infruttuoso tentativo di uccidere “Tarzanetto”, insieme al GULLOTTA e al BASTONE, che fungeva da appoggio su un’autovettura “pulita” e a un secondo sopralluogo, anche in questo caso senza esito, insieme al GULLOTTA e al FACELLA;

– prese parte alla fase esecutiva, insieme a Carmelo PRIVITERA e a Salvatore FACELLA, mentre il GULLOTTA, che aveva un ruolo di appoggio, attese i sicari a bordo della Lancia Thema;

– subito dopo avere raggiunto il complice, i killer gli raccontarono che, sebbene avessero sparato alla vittima molti colpi, questa “non voleva cadere”.

Antonio PATTI ha dichiarato che nell’estate del 1992 Santo MAZZEI e Salvatore FACELLA, che ebbe modo di incontrare a Mazara del Vallo insieme ad Andrea GANCITANO, gli raccontarono che avevano ucciso loro lo SCIMEMI a Torino, specificando che un individuo si era intromesso a omicidio eseguito e voleva sparare loro, tanto che stavano per voltarsi e ammazzarlo.

Vincenzo SINACORI ha asserito che dopo l’omicidio LO PRESTI, su disposizione del RIINA cominciarono a collaborare nel capoluogo piemontese con MAZZEI Santo e FACELLA Salvatore e che quest’ultimo gli raccontò che lo SCIMEMI era stato assassinato all’interno di un bar o mentre ne stava uscendo da lui e da alcuni giovani del gruppo del MAZZEI e forse anche dallo stesso capo del clan dei “cursoti”. Ha aggiunto di non avere mai discusso del delitto con il MAZZEI.

Gioacchino LA BARBERA ha affermato di avere sentito Antonino GIOÈ, Vincenzo SINACORI e Santo MAZZEI discorrere di un omicidio commesso a Torino nel contesto della guerra di mafia di Marsala in pregiudizio di un soggetto che, essendosi allontanato dalla Sicilia, aveva sperato di averla fatta franca. Il collaboratore ha aggiunto di non ricordare chi organizzò e realizzò l’omicidio, ma che forse furono il MAZZEI e il FACELLA.

Domenico FARINA ha detto di avere saputo dal PRIVITERA che quest’ultimo e Santo MAZZEI avevano commesso un omicidio a Torino nel 1992 davanti a un bar per fare un piacere a Giovanni BASTONE.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori è emerso, pertanto, che il MAZZEI ebbe un ruolo di importanza primaria nella realizzazione dell’omicidio in esame.

Deve preliminarmente precisarsi che, sebbene le propalazioni del PATTI e del FARINA in ordine al ruolo del prevenuto nell’omicidio SCIMEMI siano de relato (anche se il coinvolgimento dell’“uomo d’onore” gli fu confermato dallo stesso interessato), nondimeno esse debbono essere giudicate attendibili e idonee a fornire un valido riscontro a quelle, dirette, e del GULLOTTA per le ragioni già esposte nella parte generale.

Del pari, e per gli stessi motivi, vanno giudicate credibili quelle del LA BARBERA, sebbene la forma dubitativa in cui le stesse sono state espresse attutisca in modo significativo il loro valore probatorio.

Quanto, poi, all’incertezza dimostrata dal SINACORI in ordine alla diretta partecipazione del MAZZEI alla fase esecutiva dell’omicidio, essa non può certo valere come elemento a parziale discarico, atteso che lo stesso collaboratore ha precisato che il prevenuto in parola era uno dei loro referenti in Piemonte e che lo SCIMEMI venne ucciso da uomini del clan dei “cursoti”, affermando in tal modo un sicuro coinvolgimento dello stesso, quanto meno nella fase deliberativa e organizzativa del delitto.

Come si è già sottolineato, la circostanza che il MAZZEI sia stato uno degli esecutori materiali del delitto ha trovato un’ulteriore conferma nella piena compatibilità della struttura fisica dello stesso con la descrizione del killer effettuata dal testimone oculare GRANATELLI.

Le propalazioni dei collaboratori hanno trovato significative conferme altresì dall’esame dei tabulati relativi al cellulare in uso a MAZZEI Santo e intestato alla moglie MORACE Rosa (0337/609676), da cui si evince che nei giorni ricompresi tra il 31 maggio e il 2 giugno 1992 l’imputato ebbe contatti con altri soggetti implicati nel fatto delittuoso in esame, e in particolare:

– il 31 maggio 1992 alle ore 12,09 e alle 17,37 vi furono due contatti tra i telefonini di MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 051, e del BASTONE;

– il 31 maggio 1992 alle ore 15,43 e 16,24 vi furono due contatti tra MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 051, e PRIVITERA Carmelo alle utenze dello stesso PRIVITERA e di SCALIA;

– il 31 maggio 1992 alle ore 16,47 vi fu un contatto tra i telefonini di MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 051, e del FACELLA;

– il 1 giugno 1992 alle ore 12,17 vi fu un contatto di quaranta secondi tra i telefonini di MAZZEI Santo, che chiamò dal distretto 02 e del BASTONE.

Pertanto, dai dati del traffico telefonico è emerso che il giorno del delitto e quello precedente allo stesso vi furono contatti telefonici tra l’imputato in parola e i suoi principali referenti: il mazarese BASTONE e altri componenti il gruppo di fuoco.

È emerso altresì che i movimenti del MAZZEI sono perfettamente compatibili con le affermazioni del GULLOTTA, atteso che egli nei giorni 31 e 1 giugno 1992 egli si mosse nei distretti di Milano, Torino e Bologna. In particolare il giorno del delitto effettuò, tra le altre, una chiamata dalla cella 011 (Piemonte) alle ore 15,40 e due da quella 02 (Lombardia) rispettivamente alle ore 12,17 al cellulare del BASTONE e alle 23,10. Siffatte emergenze probatorie, pertanto, sono pienamente compatibili con le affermazioni del GULLOTTA, atteso che sembrano confermare che nel pomeriggio del 1 giugno 1992 il capo dei “cursoti” rientrò in Piemonte, per ripartire dopo l’esecuzione dell’omicidio. La circostanza, poi, che la mattina del 1 giugno alle ore 12,00 circa lo stesso fosse nel distretto di Milano non esclude che sia potuto ritornare nel capoluogo piemontese in tempo per eseguire il delitto, che avvenne intorno alle 19,00, attesa l’esiguità della distanza tra i due luoghi. In ogni caso, se le sopra esposte emergenze istruttorie non valgono di per sé a provare il coinvolgimento dell’imputato nell’omicidio in parola, tuttavia, inserite in un contesto probatorio generale così solido costituiscono senza dubbio un ulteriore riscontro alle chiamate in correità dei collaboratori.

Deve sottolinearsi in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, i movimenti del MAZZEI nei giorni precedenti il delitto sono pienamente compatibili con le affermazioni del GULLOTTA. Quest’ultimo, infatti, ha sostenuto che egli e il CANNAVÒ la sera stessa in cui arrivarono a Torino effettuarono un sopralluogo insieme al MAZZEI e al BASTONE. Il giorno successivo il collaboratore e il suo capo banda si incontrarono con il FACELLA in casa di “Rocco il gelese” e un “un paio di giorni” dopo quest’ultimo convegno venne assassinato lo SCIMEMI. A detta del dichiarante, inoltre, nel lasso di tempo (circa quattro giorni) intercorso tra il primo sopralluogo e il delitto il GULLOTTA, il MAZZEI e il FACELLA effettuarono un altro, vano tentativo di intercettare l’obiettivo. Come si vede, al circostanza che il 31 maggio il capo dei clan dei “cursoti” si trovasse in Lombardia e in Emilia Romagna non contrasta con le propalazioni del “pentito”, atteso che la seconda infruttuosa spedizione può ben essere stata compiuta il giorno 30, dopo che i tre uomini che nell’occasione composero il gruppo di fuoco si furono incontrati in casa di “Rocco il gelese”.  

Secondo le concordi propalazioni dei collaboratori, dunque, il MAZZEI fu coinvolto nell’omicidio in questione, in qualità di referente dei mandanti (e in particolare del BASTONE) e di esecutore materiale, essendo egli legato ai Mazaresi ed essendo il capo di una potente organizzazione criminale che operava a Torino.

Nella suddetta decisione si è evidenziato che all’inizio degli anni ‘70 le tre associazioni di maggior rilievo a Catania erano quelle facenti capo l’una a CALDERONE Giuseppe e a Benedetto (Nitto) SANTAPAOLA, la seconda ad Alfio FERLITO e a PILLERA Salvatore e la terza, cd. dei “cursoti”, capeggiata dai fratelli MAZZEI (detti “carcagnusi”), da MANFREDI Corrado, GAROZZO Giuseppe, MIANO Luigi (detto “Jimmi”) e SAIA Antonino.

Il clan dei “cursoti” era così denominato perché era composto in gran parte da giovani provenienti dai quartieri Curso, San Cristoforo, Angelo Custode, formatisi come criminali tra scippi e rapine. Del gruppo facevano parte altresì PARISI Salvatore, COPPOLA Giuseppe, MIANO Antonino e altri.

Questi emergenti mal sopportavano di essere esclusi dalle attività che avevano portato al rapido arricchimento degli altri clan e si proponevano di concorrere anch’essi alla gestione dei traffici illeciti (droga, armi, taglieggiamento di bische clandestine) e delle estorsioni, che erano state alla base del predetto arricchimento.

I primi scontri con l’organizzazione facente capo al CALDERONE e al SANTAPAOLA furono determinati proprio dal tentativo di estorsione ai danni della “Industria Meridionale Caffè”, protetta dalla prima associazione criminale. La guerra conseguita alla citata invasione di campo proseguì fino al 1978 e portò a numerosi morti in entrambi gli schieramenti.

La pacificazione avvenne nel periodo pasquale del 1978, nel corso di una riunione a cui parteciparono Gerlando ALBERTI (amico di Giuseppe CALDERONE) e altri Palermitani, nonché rappresentanti dei due gruppi catanesi (per i “cursoti” andarono tra gli altri MANFREDI Corrado e MAZZEI Santo).

Nel successivo mese di settembre vi fu un attentato a Giuseppe CALDERONE, che morì alcuni giorni dopo in ospedale. A questo atto seguì dapprima la scissione tra il gruppo facente capo al SANTAPAOLA e quello di FERLITO e PILLERA e poi un conflitto (sostanzialmente riconducibile alla guerra interna a “cosa nostra” scatenata dai “corleonesi”), a cui però i “cursoti” rimasero sostanzialmente estranei.

Questi ultimi, per altro, nel 1980 si scontrarono con il gruppo del FERLITO per il controllo del mercato ittico di Catania, che fino ad allora aveva assicurato lauti introiti ai “cursoti”.

In tale frangente il PUGLISI -che fino ad allora era stato nel clan dei “cursoti” ed era particolarmente vicino a Santo MAZZEI- passò ai FERLITO e venne per questo escluso su decisione del MANFREDI dal percepimento dei contributi pagati dal FICHERA, il quasi monopolista nel commercio del pesce spada. Avendo il FICHERA aderito all’ordine di MANFREDI, il 28 agosto 1980 subì un attentato, la cui responsabilità venne attribuita sia dai collaboranti che dagli inquirenti al PUGLISI, il quale subito fu a sua volta fatto oggetto di un tentato omicidio, deciso dal MANFREDI. Quest’ultimo, infatti, nel frattempo era divenuto il capo indiscusso dell’organizzazione, a causa dell’arresto di alcuni dei fratelli MAZZEI e, per meglio contrastare il gruppo del FERLITO, si era avvicinato ai SANTAPAOLA.

Il clan dei “cursoti”, oltre al centro di Catania, aveva ramificazioni a Torino e a Milano, capeggiate rispettivamente dai fratelli MIANO e poi dal FINOCCHIARO e dai fratelli Luigi e Nuccio MIANO. Proprio a Milano, dove si era recato per un colloquio con Nuccio MIANO, il 15 gennaio 1982, fu assassinato il MANFREDI.

Per quanto concerne il ramo torinese dell’organizzazione, occorre specificare che già nel 1975/76 nel capoluogo piemontese esisteva un gruppo di pregiudicati di origine catanese che faceva capo ai fratelli Francesco e Roberto MIANO e a Orazio GIUFFRIDA. Inizialmente costoro gestivano direttamente alcune bische clandestine e imponevano tangenti a bische impiantate da altri, oltre a spacciare modeste quantità di cocaina. In seguito alla conoscenza con PRIMIERO Vincenzo e con CAVASINO Giuseppe cominciarono altresì a esercitare il commercio di tabacchi ed entrarono in contatto con Giovanni BASTONE, con il quale i due uomini collaboravano.

Durante il periodo in cui Roberto MIANO rimase in carcere l’organizzazione venne retta da suo fratello Francesco e da GIUFFRIDA Orazio. Quest’ultimo era legato da stretti rapporti di amicizia con il MANFREDI e con Santo MAZZEI, trasferitosi a Torino tra il 1979 e il 1980 perché ricercato per il sequestro FAVA. L’amicizia tra il MAZZEI e il GIUFFRIDA favorì il trasferimento a Torino di altri membri del clan dei “cursoti”, tra cui SAIA Antonino, FINOCCHIARO Francesco, SCIOTTI Angelo e GIUFFRIDA Carmelo.

Queste nuove aggregazioni rafforzarono il gruppo MIANO, che intanto aveva ampliato la sua sfera di attività al traffico di sostanze stupefacenti.

Il processo di unificazione organizzativa tra i due gruppi venne favorito anche dalla necessità di fare fronte alla minaccia costituita del clan di ERCOLANO Giuseppe, che era legato da vincoli di parentela con il SANTAPAOLA e che a sua volta operava nel campo degli stupefacenti, cosicchè alla contrapposizione tra le due organizzazioni a Catania se ne affiancò una analoga a Torino.

Il gruppo criminale consolidatosi nel capoluogo piemontese, pertanto, pur avendo acquistato una propria capacità e autonomia operativa, mantenne i legami con il clan originario, nel senso che “le decisioni di maggior rilievo venivano assunte congiuntamente e tra le due organizzazioni c’era uno scambio di uomini in occasione di alcuni gravi delitti”.

In questo contesto i “cursoti” di Torino, dopo l’uccisione del MANFREDI, parteciparono all’elezione del nuovo capo, che fu dapprima FABIANO Antonio e, subito dopo il suo arresto per reati commessi in Calabria, FINOCCHIARO Nunzio, persona rispettata anche dalle organizzazioni rivali, e successivamente GAROZZO Giuseppe, detto “Pippo u maritatu”, il quale si era guadagnato una notevole considerazione tra gli affiliati per la sua intelligenza e capacità operativa.

Dopo l’uccisione di Alfio FERLITO nel settembre 1982, il nuovo capo del gruppo avversario, Salvatore PILLERA, e Nitto SANTAPAOLA promossero una riunione pacificatrice, essendosi resi conto entrambi che le continue uccisioni di membri dei due gruppi erano dannose per gli interessi di tutti. A questa riunione per conto del gruppo torinese dei “cursoti” parteciparono il PARISI, il SAIA e Pietro RANDELLI. Nell’occasione si stabilì, a garanzia della durevolezza della pace che, prima di ogni omicidio di persone estranee ai due gruppi, i capi si sarebbero dovuti consultare per evitare di colpire soggetti legati all’una o all’altra organizzazione commettendo sgarri tra i diversi clan. Per ciò che concerneva il campo delle estorsioni -che erano una delle principali fonti di entrata delle organizzazioni- si decise inoltre che ciascun gruppo prima di agire dovesse controllare presso le altre per evitare contrasti e ingerenze nelle rispettive sfere di interessi.

Negli anni 1981/83, anche in seguito al trasferimento a Torino di altri catanesi insoddisfatti dell’esiguità delle somme distribuite agli affiliati nella città etnea (RANDELLI Pietro, COPPOLA Giuseppe, MORALES Francesco), il gruppo piemontese espresse al massimo livello la sua potenzialità nel campo dello spaccio di eroina e nell’ambito della malavita locale in generale.

Tuttavia, già nel 1983 l’associazione, pur rimanendo forte e mantenendo la sua posizione di predominio nell’ambito dello spaccio di stupefacenti mediante l’eliminazione fisica di spacciatori e altri trafficanti (CARUANA, FONTANA, RISICATO, CORNAZZA), subì i primi colpi in seguito all’arresto dei fratelli MIANO, avvenuto il 22 febbraio.

Nel 1984 l’organizzazione torinese ricucì ancora più strettamente i rapporti con il gruppo catanese e quello milanese, commettendo insieme ai primi una grave rapina al monte dei pegni di Genova, culminata con l’assassinio del titolare Ubaldo MAGGIONCALDA, e collaborando con i secondi nello spaccio di stupefacenti (cfr. sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino emessa il 27 aprile 1993, divenuta irrevocabile il 14 maggio 1994, nella quale il MAZZEI è stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di SCIUTO Giuseppe e BORGNA Giampaolo, avvenuti rispettivamente a Catania nel 1975 e a Torino nel 1980).

Alla luce delle emergenze probatorie del giudizio conclusosi con la sentenza sopra menzionata, pertanto, può concludersi che il MAZZEI ricoprì una posizione di spicco all’interno del clan dei “cursoti” a partire dall’inizio degli anni ’70, fino a divenirne addirittura il capo dopo l’arresto di Giuseppe GAROZZO, avvenuto nel novembre 1991, e in questa veste instaurò una stretta collaborazione con uomini affiliati a “cosa nostra”, concretizzatasi anche nel coinvolgimento negli attentati di Firenze, nonchè in omicidi e nella sorveglianza di nemici della predetta organizzazione.

Grazie a questa importante opera di fiancheggiamento, il MAZZEI nell’estate del 1992 venne addirittura affiliato a “cosa nostra”, grazie all’interessamento personale di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, i quali a tal fine superarono le resistenze di SANTAPAOLA, nemico storico dei “cursoti” e del MAZZEI (cfr. citate deposizioni di PATTI, SINACORI e BRUSCA).

L’esistenza di contatti tra l’imputato e autorevoli “uomini d’onore”, concordemente affermata dai collaboratori, è stata confermata altresì dalle circostanze dell’arresto dell’imputato in esame, avvenuto a Belpasso (Catania) il 10 novembre 1992. Nell’occasione egli fu trovato in possesso di due cellulari attivi (0336/880872 intestato a EVOLA Maria Rita, coniugata con SCALIA Angelo, cognato di MAZZEI Sebastiano, fratello di Santo; 0336/881053 intestata a CRISAFUMI Santo), nonché di una carta di identità rilasciata dal comune di Torino intestata a VOLPE Angelo (coniugato con FACELLA Maria Alba, sorella dell’imputato Salvatore) e con fotografia del MAZZEI (cfr. deposizione del dott. Maurizio DALLE MURA, all’udienza del 19 novembre 1997).

Dallo sviluppo del tabulato del cellulare di EVOLA Maria Rita emersero contatti con varie utenze nella disponibilità di “uomini d’onore” e in particolare, alle ore 20,53 del 16 ottobre 1992, una chiamata in uscita dalla Sicilia al numero 0337/463777 intestato a Gioacchino LA BARBERA.

Risultarono inoltre numerosi contatti tra il cellulare 0336/880872 e quello rispondente al numero 0337/965116 intestato a DI NATALE Giuseppe di Mazara del Vallo. Gli inquirenti effettuarono accertamenti sull’utenza predetta, appurando che la stessa era stata attivata il 18 marzo 1992 a nome di LAMBERTA Giovanni, abitante a Mazara del Vallo, via Moro 27 e che, come si è già precisato, era in realtà nella disponibilità del BASTONE. Successivamente, il 2 febbraio 1993, essa cellulare venne intestata a Giuseppe DI NATALE, senza per altro che mutasse il numero (cfr. deposizione di Nicolò TERRIZZI all’udienza del 17 giugno 1998).

Dall’esame dei tabulati relativi ai due telefoni in esame nell’autunno del 1992 sono emersi i seguenti dati:

– dal 9 ottobre al 3 dicembre 1992 l’apparecchio intestato al LAMBERTA (come si evince dalle chiamate in uscita), era in Piemonte fatto che costituisce una conferma della circostanza che esso fosse nella disponibilità del BASTONE;

– il 30 agosto 1992 alle ore 22,48 il cellulare in uso al MAZZEI venne chiamato da Palermo dal cellulare intestato a LAMBERTA Giovanni;

– il 2 settembre 1992 alle ore 14,44 Santo MAZZEI chiamò da Palermo il cellulare intestato al LAMBERTA;

– il MAZZEI telefonò a questa utenza da Palermo anche il 7 settembre 1992, il 16 settembre 1992, il 24 settembre 1992, il 25 settembre 1992, il 4 ottobre 1992, il 18 ottobre 1992, il 25 ottobre 1992 alle ore 15,52, il 28 ottobre 1992 alle ore 18,45, il 1 novembre 1992 alle ore 16,57, il 4 novembre alle ore 22,07, il 6 novembre alle ore 22,00;

– il medesimo MAZZEI chiamò sempre da Palermo all’utenza intestata ad Antonio BASTONE il 20 ottobre 1992.

Alla luce dei dati sopra riportati pertanto può concludersi che l’imputato in esame -che, come si è già detto, fu arrestato il 10 novembre 1992- rimase in contatto con il BASTONE assiduamente e fino all’ultimo, a ulteriore conferma dell’importanza dei legami criminali tra i due uomini.

Inoltre, come si è già ricordato, all’epoca dell’omicidio egli aveva rapporti personali con il FACELLA ed era libero (cfr. esami PATTI e SINACORI e BRUSCA, nonché deposizione SANTOMAURO e SOLITO, citt.).

Sulla base delle risultanze dibattimentali, pertanto, le affermazioni del GULLOTTA e del PATTI hanno trovato significativi riscontri di carattere logico e fattuale, in ordine alla figura del MAZZEI e ai suoi rapporti con “cosa nostra” in generale e la “famiglia” mazarese in particolare.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’imputato in parola deve essere giudicato responsabile dei delitti ascrittigli.

PRIVITERA CARMELO

Antonino GULLOTTA, con riferimento alla figura del FACELLA e al suo contributo causale all’omicidio SCIMEMI, ha riferito che:

– il prevenuto era organicamente inserito nel clan dei “cursoti” e in questa veste venne coinvolto nell’episodio criminoso in trattazione;

– prese parte alla fase esecutiva, insieme a Santo MAZZEI, a PRIVITERA Carmelo e a Salvatore FACELLA, mentre il GULLOTTA, che aveva il ruolo di appoggio, attese i sicari a bordo della Lancia Thema;

– subito dopo averlo raggiunto, i killer gli raccontarono che, sebbene avessero sparato alla vittima molti colpi, questa “non voleva cadere”; in questo frangente il PRIVITERA, che conosceva le strade di Torino meglio del GULLOTTA, si mise alla guida della Lancia Thema fino all’arrivo nel covo di via Saorgio;

– ivi giunti, il PRIVITERA tolse i caricatori dai revolver, infilò questi ultimi in un sacchetto di plastica invitando l’odierno collaboratore a sbarazzarsene, cosa che quest’ultimo fece gettandole in un cassonetto dell’immondizia.

Domenico FARINA ha rivelato di avere appreso da Carmelo PRIVITERA, detto “u scirocco” notizie su alcuni episodi criminosi a cui quest’ultimo partecipò a Torino durante la loro comune detenzione nel carcere di Catania, e in particolare:

– l’imputato gli confidò che Agostino RAZZANO era stato ucciso in un mercato da Roberto CANNAVÒ, su mandato di Santo MAZZEI, per “cose vecchie”, che non fu in grado di specificare; aggiunse che il CANNAVÒ gli aveva riferito che una donna, probabilmente la moglie o la figlia del RAZZANO, lo aveva inseguito;

– gli raccontò altresì che nel 1992, sempre a Torino, egli stesso e Santo MAZZEI davanti a un bar avevano sparato a un conoscente di Giovanni BASTONE per fare un piacere allo stesso BASTONE, che aveva avuto una discussione con la vittima;

– infine, il PRIVITERA e Giovanni COLOMBRITA gli dissero che sempre nello stesso periodo Santo MAZZEI, un certo “Salvatore”, amico di Giovanni BASTONE, e altri due, uno dei quali doveva essere CANNAVÒ Roberto, avevano sparato a Orazio OROFINO, Giovanni COLOMBRITA e altri appartenenti al clan di PILLERA-CAPPELLO; in quell’occasione gli obiettivi non furono ucciso perché non vennero colpiti, anche se la macchina a bordo della quale viaggiavano, a dire di PRIVITERA, era ridotta come un “colabrodo”.

Pertanto, entrambi i collaboratori hanno indicato il PRIVITERA come uno dei membri del gruppo di fuoco che eseguì l’omicidio dello SCIMEMI. A giudizio di questa Corte, le propalazioni del FARINA relative al fatto di sangue in esame debbono essere giudicate pienamente attendibili, pur essendo de relato, e possono pertanto costituire un valido riscontro alla chiamata in correità del GULLOTTA.

A tale riguardo deve sottolinearsi in primo luogo che è possibile che egli abbia appreso le circostanze riferite dal PRIVITERA, che fu detenuto insieme a lui nel carcere di Catania nei mesi successivi al delitto in parola.

Inoltre le affermazioni del FARINA, in ordine agli omicidi dello SCIMEMI e del RAZZANO e all’attentato alla vita dell’OROFINO, sono state puntualmente confermate da altre emergenze probatorie, con riferimento tanto all’identità dei complici, quanto ad altri particolari della fase esecutiva, come specificato nella parte dedicata alla disamina dei riscontri di carattere generale.  

Ne consegue che le dichiarazioni indirette del FARINA possono essere giudicate un valido riscontro individualizzante di quelle del GULLOTTA a carico del PRIVITERA.

A tale proposito, non possono essere condivise due argomentazioni difensive miranti ad escluderne l’attendibilità o comunque la idoneità delle stesse a confermare la chiamata in correità del GULLOTTA.

In primo luogo l’Avv. NAPOLI ha osservato che la fonte del FARINA sarebbe stato lo stesso GULOTTA e non il PRIVITERA, come sostenuto dal collaboratore, atteso che da un lato entrambi i collaboratori sono stati codetenuti nel carcere di Belluno e dall’altro lato che le loro dichiarazioni sono perfettamente sovrapponibili. La riportata asserzione del difensore non è basata su alcun elemento concreto in grado di suffragarla e anzi il GULLOTTA -espressamente interrogato sul punto in controesame- ha sostenuto che egli fu codetenuto con il FARINA dopo l’inizio della sua collaborazione, che è intervenuta successivamente all’interrogatorio sopra menzionato reso da quest’ultimo al P.M. di Torino. Del resto, il motivo addotto dal difensore alla base del suo convincimento (la piena conformità tra le due versioni dei fatti) dimostra piuttosto la veridicità delle propalazioni, confortate, del resto, da elementi di riscontro.

Del pari è ininfluente il richiamo all’esame del FARINA nell’udienza del 17 aprile 1996 dinnanzi alla Corte d’Assise di Catania nel procedimento “Orsa Maggiore”, atteso che gli accenni ivi contenuti all’esistenza di cassette fonoregistrate da cui emergerebbero accordi tra i collaboratori sono indeterminati e vaghi, con riferimento tanto all’autore delle registrazioni (indicato genericamente come “un amico”), quanto al contenuto delle stesse.

Infine, la circostanza che il FARINA all’udienza del 26 novembre 1998 si sia avvalso della facoltà di non rispondere e che conseguentemente il P.M. gli abbia contestato l’interrogatorio reso alla Procura di Torino il 5 giugno 1995 non incide sull’utilizzabilità delle sue propalazioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.361 del 2 novembre 1998, né sulla valenza probatoria delle stesse, atteso che l’art.1 c. II della Legge 25 febbraio 2000, n.35 attuativa dell’art.2 della Legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 dispone che le dichiarazioni rese da soggetti che si siano sempre volontariamente sottratti all’esame da parte dei difensori degli imputati “sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formai con diverse modalità”. Alla luce del citato disposto normativo, pertanto, le dichiarazioni del FARINA sono utilizzabili ai fini della decisione anche se questi in udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere, atteso che nel caso di specie l’affermazione della penale responsabilità del PRIVITERA si basa anche (e soprattutto) sulla chiamata in correità diretta da parte del GULLOTTA.    

Le concordi affermazioni dei collaboratori, inoltre, hanno trovato significativi riscontri nelle altre emergenze probatorie dibattimentali.

In particolare, l’ispettore Giuseppe PALAZZOLO in servizio alla Squadra Mobile di Catania, ha confermato l’organico inserimento del PRIVITERA nell’organizzazione facente capo al MAZZEI, accertando in ordine alla figura del prevenuto, che:

– lo stesso risulta inserito nel clan catanese dei “cursoti”, facente capo a Santo MAZZEI, come emerge dal fatto che è stato più volte arrestato e denunciato insieme a esponenti della suddetta consorteria; in particolare, nel 1991 i Carabinieri di Catania lo denunciarono per associazione a delinquere di stampo mafioso insieme, tra gli altri, ai collaboratori Antonino GULLOTTA, Matteo LITRICO, Gaspare DRAGO e FILLSTADT Salvatore, nonchè a GAROZZO Giuseppe (nato a Catania il 18 giugno 1949), GAROZZO Santo (nato a Catania l’11 ottobre 1956), RAMIREZ Marcello (nato a Catania il 2 aprile 1963), CANNAVÒ Roberto (nato a Torino il 13 marzo 1967), STABILE Angelo (nato a Catania il 10 settembre 1956) e CASSONE Salvatore (nato a Catania il 19 settembre 1963);

– Carmelo e Angelo PRIVITERA furono arrestati insieme il 23 settembre 1992 per avere favorito la latitanza di MERTOLI Salvatore, altro affiliato al clan catanese dei “cursoti”; nella circostanza c’era anche GIUSTI Giovanni, poi assassinato, un altro affiliato della medesima consorteria criminosa; Angelo PRIVITERA è cugino di Carmelo, essendo figlio di Mario PRIVITERA fratello del padre dell’odierno imputato.

L’investigatore ha precisato altresì di ritenere che nel giugno 1992 Carmelo PRIVITERA fosse libero, pur non avendo fatto uno specifico accertamento, dato che il 23 maggio 1992 il Prefetto gli revocò la patente, cosa che non sarebbe stato necessario fare se fosse stato in carcere e che fu arrestato, come già precisato, il 23 settembre dello stesso anno (cfr. deposizione Isp. PALAZZOLO all’udienza del 2 dicembre 1998).

Inoltre, l’esame dei tabulati relativi al cellulare in uso a MAZZEI Santo e intestato alla moglie MORACE Rosa (0337/609676) ha consentito di appurare che il 31 maggio 1992 alle ore 12,30 il cellulare in uso a MAZZEI Santo contattò l’utenza 095/338940 intestata a PRIVITERA Mario, nato a Catania il 14 marzo 1939, zio dell’imputato per essere il padre di PRIVITERA Angelo (cfr. deposizione isp. PALAZZOLO, cit.). Il dato assume un rilievo fondamentale in quanto il prevenuto, a detta del GULLOTTA, all’epoca dei fatti dimorava proprio presso quest’ultimo.

Alla luce delle sopra riportate emergenze istruttorie deve concludersi che le affermazioni accusatorie del GULLOTTA e del FARINA, ulteriormente confermate dagli elementi di prova citati, sono idonee a supportare un giudizio di penale responsabilità del prevenuto in questione in ordine ai delitti in esame.

BONAFEDE NATALE

Antonio PATTI con riferimento al ruolo di Natale BONAFEDE nell’omicidio in esame, ha affermato che egli stesso, dopo avere appreso che lo SCIMEMI era organicamente inserito nel gruppo ZICHITTELLA a cui doveva essere ascritta la responsabilità degli omicidi TITONE e LO PRESTI, incaricò l’imputato in esame di controllare l’obiettivo, venendo a sapere che dopo quest’ultimo reato era molto preoccupato. Ha aggiunto che quando egli conferì al BONAFEDE il predetto compito, era già stato deliberato l’assassinio della vittima e pertanto l’attività di sorveglianza era funzionale alla sua eliminazione.

Come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione del prevenuto in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p., egli, sebbene non fosse ancora affiliato a “cosa nostra”, aveva fornito un aiuto fattivo al PATTI e ai Mazaresi fin dalle prime fasi della faida, conquistandosi presto la loro stima per la sua piena affidabilità e la sua grande abilità, diventando il vero e proprio fiduciario del reggente della cosca di Marsala, che in quel periodo non poteva stare in paese dato che gli ZICHITTELLA lo cercavano attivamente per ucciderlo, per qualunque problema di carattere operativo, anche laddove la sua vita potesse essere in pericolo (come ad esempio nel caso dell’incontro con Diego ALECI).

Tuttavia, nonostante questo significativo riscontro di carattere logico, deve sottolinearsi che il BONAFEDE, sulla base del racconto del collaboratore marsalese (che appare privo di riscontri individualizzanti che provino l’effettiva partecipazione dell’imputato al fatto di sangue in parola, e non semplicemente la sua contiguità alla “famiglia” e la sua partecipazione alla guerra di mafia) non fornì alcun contributo causale alla deliberazione e all’esecuzione dell’assassinio in parola. Infatti l’attività di sorveglianza delegata all’imputato dal PATTI venne svolta in Marsala e non fu funzionale alla realizzazione del progetto omicida, atteso che lo SCIMEMI venne ucciso mesi dopo a Torino da sicari contattati dal SINACORI.

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, BONAFEDE Natale deve essere assolto dai delitti in trattazione per non averli commessi.

GANCITANO ANDREA

Il PATTI ha affermato che, dopo essere venuto a conoscenza che lo SCIMEMI era un membro della banda ZICHITTELLA, responsabile dell’attacco militare a “cosa nostra” all’epoca in corso a Marsala, diede ordine a BONAFEDE Natale di sorvegliarlo e avvisò il GANCITANO. Quando scoprirono che l’obiettivo si era trasferito a Torino, il collaboratore lo riferì al GANCITANO e al SINACORI, i quale gli dissero che avrebbero provveduto loro a farlo uccidere. Il PATTI ha aggiunto che fu lo stesso imputato, insieme al SINACORI e a MANCIARACINA Andrea, a informarlo per primo dell’avvenuta esecuzione, e che il medesimo gli chiese la somma di £.5.000.000, che trattenne da una tangente dovuta ai Marsalesi, per pagare l’autovettura usata per il delitto.

Il SINACORI ha dichiarato che il GANCITANO si recò insieme a lui ad Altofonte in casa del DI MATTEO per prendere contatti con un certo SCHITTINO che abitava a Torino e poteva fornire loro aiuto per uccidere Leonardo CANINO. Ha per altro aggiunto che in seguito egli stesso andò a Torino dove in effetti lo SCHITTINO, che nell’occasione lo mise in contatto con il FACELLA, gli confermò che conosceva il nipote dello ZICHITTELLA. Il collaboratore ha affermato che ritornò nel capoluogo piemontese in un’altra occasione e, dopo avere chiesto al FACELLA se conosceva lo SCIMEMI e ottenuto una risposta positiva, gli chiese di assassinarlo, se poteva farlo senza soverchi problemi.  

Giovanni BRUSCA ha confermato che egli stesso convocò a casa del DI MATTEO il GANCITANO, il SINACORI, il CAPIZZI e lo SCHITTINO al fine di creare un contatto tra gli stessi.

Come si vede, il solo PATTI ha assegnato al GANCITANO un ruolo in ordine al delitto SCIMEMI, sminuendo per altro il suo concreto contributo. La circostanza, infatti, che abbia precisato che fu lui stesso a ordinare al BONAFEDE di seguire “Tarzanetto” non appena venne a sapere che era uno dei membri della banda ZICHITTELLA, induce a ritenere che l’assenso del “caporale” all’assassinio dello SCIMEMI fosse considerato un fatto automatico, in quanto l’eliminazione dello stesso era una diretta conseguenza della sua militanza nella fazione nemica. Ha inoltre puntualizzato che il GANCITANO e il SINACORI, quando riferì loro che l’obiettivo era uno dei membri della banda ZICHITTELLA, si assunsero il compito di farlo uccidere da loro referenti in Piemonte, in tal modo ribadendo la direzione collegiale della guerra di mafia.

Il SINACORI, invece, non ha fatto alcun cenno a un coinvolgimento del GANCITANO nell’omicidio de quo, limitando il suo intervento esclusivamente alla riunione finalizzata all’organizzazione dell’omicidio del CANINO e assumendo su di sé la responsabilità di avere ordinato al FACELLA di uccidere lo SCIMEMI. Quest’ultima circostanza appare particolarmente significativa perché conferma implicitamente la presenza del collaboratore nella circostanza in cui PATTI informò i Mazaresi della partenza di “Tarzanetto” per il capoluogo piemontese.

Avendo il SINACORI negato che il GANCITANO abbia fornito un qualsivoglia contributo causale all’organizzazione dell’omicidio e finanche alla deliberazione del medesimo, l’unico riscontro individualizzante alla chiamata in correità del PATTI può essere costituita dalla posizione di comandante militare della guerra di mafia di Marsala rivestita dall’imputato in parola. A tale ultimo proposito, in questa sede per ragioni di brevità si richiamano integralmente le osservazioni svolte nella parte introduttiva del presente Capitolo, nelle quali si è sottolineato che, sebbene il GANCITANO fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni. Del resto, l’episodio in parola si profila come una conferma di tale situazione, in quanto il BRUSCA ha sottolineato di avere convocato sia il GANCITANO che il SINACORI e quest’ultimo ha addirittura attribuito a se stesso un ruolo di primo piano nella gestione dei rapporti con i fiancheggiatori piemontesi e finanche nella scelta degli obiettivi. Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto (quali in SINACORI e il MESSINA DENARO) non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.

Sulla base di tutte le sopra esposte considerazioni, Andrea GANCITANO deve essere assolto dai reati ascrittigli per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

OMICIDIO ZICHITTELLA GIOVANNI

Giovanni ZICHITTELLA fu assassinato a Marsala la mattina del 15 giugno 1992, alle ore 10,30 circa, subito dopo essere uscito da una pescheria.

Il Maresciallo Francesco Paolo LOMBARDO, che nel 1992 prestava servizio nella Sezione di P.G. -aliquota carabinieri- di Marsala, ha riferito che giunse sul posto alle ore 10,45 circa, dopo che essere stato avvisato dalla Centrale Operativa che in corso Gramsci era stato commesso un omicidio.

Durante il sopralluogo, sul teatro del delitto non vennero repertati bossoli o altro materiale balistico.

Gli operanti accertarono che erano state danneggiate un’autovettura FIAT (il cui proprietario si presentò in caserma e disse che stava transitando in Corso GRAMSCI, quando aveva udito i colpi d’arma da fuoco e si era allontanato; giunto a casa si era accorto che mancava il distintivo FIAT e che il veicolo presentava una leggera ammaccatura nella parte posteriore) e una Ford Escort, parcheggiata a circa tre o quattro metri dalla pescheria. Sopra quest’ultima macchina erano appoggiati la vespa della vittima e il cadavere, che era caduto sopra al suddetto motociclo.

Il Maresciallo LOMBARDO accompagnò in caserma e sentì personalmente a sommarie informazioni alcuni testimoni.

La dottoressa Floriana PULIZZI riferì che al momento dell’agguato si trovava all’interno della pescheria e che inizialmente non aveva prestato attenzione ai colpi d’arma da fuoco che aveva udito, perché aveva ritenuto che i rumori suddetti fossero stati procurati da mortaretti sparati da bambini. Aggiunse che, dopo essere uscita dal negozio, aveva visto un uomo con un paio di occhiali, dell’età di circa trentacinque o quarant’anni, di corporatura robusta e con una pancia un po’ prominente, stare all’impiedi e sparare con una pistola in direzione di un vecchio, il quale si era accasciato su una vespa di 50 cc. di cilindrata. Precisò infine che ella, spaventata, si era buttata a terra e che non aveva notato altre persone, oltre al sicario.

RUBINO Vincenzo, titolare di un distributore di benzina AGIP sito in via Pascasino a circa venti o trenta metri dall’angolo in cui era sita la pescheria, e suo figlio Giovanni dissero che, quando avevano sentito sparare, erano corsi in direzione di un circolo sportivo che si trovava a circa dieci metri dal distributore e che, quando si erano affacciati pensando che tutto fosse finito avevano visto passare una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone a volto scoperto. Precisarono altresì che l’uomo alla guida era di corporatura esile, mentre il passeggero era più robusto e aveva in mano una pistola. Aggiunsero infine che avevano udito il passeggero gridare una frase, ma non avevano capito cosa dicesse né a chi si rivolgesse.

Il brigadiere D’ANGELO Giovanni, il quale al momento dell’omicidio era all’interno della Banca Agricola Etnea sita nei paraggi per accertamenti, dichiarò che non appena aveva udito i colpi d’arma da fuoco si era precipitato verso l’esterno, ma non era potuto uscire perché gli impiegati avevano chiuso le porte blindate con il comando manuale. Attraverso la porta a vetri aveva visto una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo, una delle quali -quello seduto nel sedile posteriore- aveva una pistola in mano. Uno dei due uomini era alto circa 1,70, aveva la pelle di colorito scuro, una corporatura regolare, capelli castani scuri brizzolati. La moto procedeva su via Pascasino, in direzione del centro di Marsala.

Il Maresciallo LOMBARDO ha precisato che nessuno dei testimoni notò sul posto una FIAT Tipo (cfr. deposizione del LOMBARDO all’udienza del 3 dicembre 1998).

La consulenza medico legale tempestivamente espletata consentì di accertare che Giovanni ZICHITTELLA, nato a Marsala il 6 marzo 1923, era deceduto alle ore 11,00 circa del 15 giugno 1992 per le lesioni prodotte all’apparato respiratorio da ferite d’arma da fuoco multiple al tronco e al capo.

Il consulente tecnico appurò che la vittima era stata attinta da tre colpi al tronco, e in particolare:

– uno in regione sottoscapolare destra, sulla linea paravertebrale;

– uno a cm.5 dal precedente, sempre in zona sottoscapolare destra, ma più in basso;

– uno a cm.6 da quest’ultima, sulla linea ascellare posteriore destra.

Dei due proiettili che avevano colpito la vittima al capo, uno venne rinvenuto in zona temporo-frontale destra e, sottoposto ad esame balistico, risultò essere di calibro 357 magnum e di tipo “metal percing”, cioè perforante. Il consulente specificò che lo stesso, presentando sei principi di rigatura ad andamento sinistrorso, era stato verosimilmente sparato da un’arma di tipo “Colt” o “Unique” o da rivoltelle di fabbricazione spagnola che si ispiravano alle precedenti, di calibro 38 o 357 magnum; aggiunse altresì che il revolver da cui era stata esplosa la pallottola era probabilmente usurato.   

Tenendo conto della posizione in cui era stato trovato il cadavere, del tramite dei proiettili e delle testimonianze raccolte, il consulente tecnico ipotizzò che in un primo momento la vittima fosse stata attinta da tre colpi al torace e successivamente, mentre stava cadendo a terra, dai due proiettili al capo. Tra questi ultimi, il primo aveva verosimilmente attinto lo ZICHITTELLA alla nuca ed era uscito in regione auricolo-mastoidea destra, provocando la rotazione del capo verso sinistra, che aveva permesso al secondo colpo di conficcarsi a due centimetri dal margine dell’orecchio sinistro, in regione temporale, e di rimanere intrappolato in regione temporo-frontale destra (cfr. consulenza medico legale datata 11 settembre 1992).

Le indagini condotte nell’immediatezza del fatto, sopra compendiate, non consentirono di individuare i responsabili dello stesso.

L’identificazione dei colpevoli è stata invece resa possibile dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, avendo partecipato alla fase organizzativa ed esecutiva del delitto, ne hanno svelato ogni particolare.

Nel presente procedimento sono stati rinviati a giudizio AMATO Tommaso, AMATO Giacomo, BONAFEDE Natale, BONAFEDE Giuseppe BRUSCA Giovanni, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, MARCECA Vito, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio e RISERBATO Davide, (in concorso con DE VITA Franco e SINACORI Vincenzo, separatamente giudicati, e GIOE’ Antonino deceduto, nonché con BAGARELLA Leoluca e RIINA Salvatore, le cui posizioni sono state separate nelle more del giudizio) per rispondere dell’omicidio premeditato di Giovanni ZICHITTELLA e dei reati satellite di porto e detenzione di arma da fuoco, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Palermo.

Il primo collaboratore che ha reso dichiarazioni in ordine all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA è stato Gioacchino LA BARBERA.

Quest’ultimo ha dichiarato che dopo la strage di Capaci, tra fine giugno e inizio luglio del 1992, un giorno dovette recarsi, su richiesta dei Trapanesi e per ordine di Leoluca BAGARELLA trasmessogli da Antonino GIOÈ, nella villetta della campagna del mazarese in cui trascorreva la latitanza MANCIARACINA Andrea. Nell’occasione gli fu detto che il BAGARELLA si era messo a disposizione dei Trapanesi per uccidere una persona alleata con gli “stiddari”, in quanto per loro era difficile riuscire ad ammazzarla dato che stava attenta. Gli venne riferito altresì che la famiglia di Vanni ZICHITTELLA, l’obiettivo dell’azione che dovevano intraprendere, aveva contrasti con “cosa nostra”, senza per altro spiegargli il motivo scatenante degli stessi. Il collaboratore ha aggiunto che, sebbene egli non avesse parlato con lui di questo omicidio, è certo che anche Giovanni BRUSCA fosse a conoscenza dei retroscena della guerra di mafia di Marsala, perché si sentiva spesso con i Trapanesi appartandosi con loro e pertanto capì dal suo atteggiamento che era consapevole e informato.

Dai discorsi che ebbe occasione di sentire, il LA BARBERA comprese che era stato deciso che l’azione la conducessero i forestieri: lui stesso, il BAGARELLA, il GIOÈ e il BRUSCA, il quale tuttavia non potè andare, in quanto il giorno fissato per l’agguato aveva un altro impegno.

Il collaboratore ha poi narrato i movimenti del gruppo di fuoco il giorno del delitto, affermando che egli e il GIOÈ si recarono nel negozio del SINACORI, che era il luogo fissato per l’appuntamento e nel quale trovarono il BAGARELLA. Dopo avere lasciato lì la loro macchina, si recarono a Marsala a bordo di due autovetture che erano state predisposte appositamente: una FIAT Tipo rubata e una “Y10” pulita nella disponibilità del GANCITANO o del suo amico Davide RISERBATO.

Il gruppo di fuoco era composto dai Palermitani sopra menzionati, da Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO e da un amico di quest’ultimo, Davide RISERBATO. Il LA BARBERA, con riferimento a quest’ultimo, ha precisato che era incensurato e non gli fu presentato ritualmente, nonché che lo riconobbe in una ritrazione fotografica.

A Marsala utilizzarono come base una casa nella disponibilità di Natale BONAFEDE o di un suo zio o cugino, il quale faceva l’elettrauto nella medesima cittadina. Quest’ultimo -che era presente, ma non uscì mai dalla casa- non gli fu presentato come “uomo d’onore” probabilmente perché Natale BONAFEDE all’epoca non era ancora stato “combinato”; infatti, il collaboratore capì che l’elettrauto era affiliato a “cosa nostra”, in quanto i Trapanesi raccontarono ai Palermitani che non poteva andare a lavorare nella sua officina, perché temeva che se ci fosse andato la squadra di ZICHITTELLA lo avrebbe ucciso.

Al momento del loro arrivo nel covo marsalese, i sicari trovarono pronte le armi e una moto Honda Transalp destinate a essere utilizzate per l’agguato.

Il LA BARBERA, il quale ha sostenuto di avere individuato l’edificio suddetto, ha descritto l’immobile usato come base, assumendo che era a una distanza indicata in esame in circa trecento o quattrocento metri e in controesame in ottocento metri dalla piazzetta in cui in seguito fu perpetrato l’omicidio e che era uno stabile di due, tre o quattro piani, in cui si entrava da una porta che dava in un androne in cui era posteggiata la motocicletta a bordo della quale in seguito viaggiarono i sicari. L’appartamento utilizzato dai membri del gruppo di fuoco era al primo o al secondo piano.

Il dichiarante ha riferito che i Palermitani compirono un paio di giri di perlustrazione la mattina del giorno in cui poi effettuarono l’azione e, forse, anche il giorno precedente, sempre guidati da Natale BONAFEDE. Quest’ultimo e i suoi amici, infatti, sapevano che l’obiettivo andava quasi tutte le mattine a fare la spesa e pertanto i sicari decisero di compiere un tentativo di assassinarlo nella speranza che fosse in giro, ma, non avendolo individuato subito, preferirono rientrare perché temevano di essere scoperti.  

A detta del collaboratore, la vittima designata era controllata da alcuni ragazzi, certamente più di due, che il BONAFEDE gli indicò come persone che viaggiavano in motorino vicino a loro, aggiungendo che erano suoi amici e che li stavano aiutando. Costoro, in particolare, avevano il compito di avvisare lo stesso Natale BONAFEDE dei movimenti della vittima designata con una telefonata al cellulare nella disponibilità di quest’ultimo, in quanto la conoscevano bene sapevano che era solita andare a fare la spesa con un “vespino 50”. Per altro, il LA BARBERA, sentito dal Presidente ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha affermato che vide due giovani in motorino che li osservavano e chiese delucidazioni al BONAFEDE, il quale lo rassicurò, dicendo che erano suoi amici incaricati di individuare l’obiettivo.

Nella fase organizzativa si era stabilito che, quando fosse giunta la “battuta”, il BONAFEDE doveva condurre il LA BARBERA e il GIOÈ, ai quali era stato assegnato il compito di eseguire materialmente il delitto utilizzando la motocicletta, fino al luogo in cui si trovava lo ZICHITTELLA. Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO e Leoluca BAGARELLA, che dovevano prendere posto sulla FIAT Tipo, si erano assunti il ruolo di appoggio all’attività dei killer. Infine, sempre con lo stesso compito, doveva essere presente sul luogo del delitto anche la Y 10 “pulita”, con a bordo Davide RISERBATO, che era alla guida, e forse Natale BONAFEDE. Il LA BARBERA, con riferimento ai movimenti del gruppo di fuoco, ha specificato che da quando uscì dalla villetta che funse da base operativa fino all’esecuzione dell’omicidio, vide continuamente dietro o davanti alla moto sia la FIAT Tipo e la Y 10 a bordo delle quali avevano preso posto i membri del comando nella formazione precedentemente concordata.

Il GIOÈ e il LA BARBERA sapevano che Giovanni ZICHITTELLA doveva essere o nella piazza nella quale avevano fatto i giri di perlustrazione, o nelle vicinanze della stessa. Erano stata loro fornita altresì una sommaria descrizione fisica dell’obiettivo, che era anziano, aveva i capelli bianchi e viaggiava a bordo di un vespino 50 di colore bianco. A detta del LA BARBERA, il GIOÈ, che doveva essere l’esecutore materiale, era in grado di individuare la vittima, anche se in zona, per maggiore sicurezza, c’erano i ragazzi amici di Natale BONAFEDE, pronti a fornire ai sicari ogni necessaria indicazione.

Il LA BARBERA ha specificato altresì che il GIOÉ era armato con una rivoltella calibro 38 o 357 magnum e teneva una pistola automatica in cintura, mentre egli, che era alla guida della motocicletta, aveva una pistola a tamburo. Ha puntualizzato che anche gli uomini a bordo della FIAT Tipo erano armati con un kalashnikov e forse un fucile a pompa e pistole.

Con riferimento alla fase esecutiva del delitto in senso stretto, il collaboratore ha affermato che non appena i due killer videro la vittima designata, il GIOÉ scese dalla motocicletta, percorse a piedi i cento metri circa che lo separavano dall’obiettivo e sparò a Giovanni ZICHITTELLA alle spalle, mentre questi stava partendo a bordo del vespino. Il LA BARBERA in quel frangente notò una persona, forse un poliziotto, che aveva estratto una pistola, pur essendo incerto se usarla o meno, e decise alla fine di non farlo, essendosi reso conto che il killer non era solo.

Dopo che il GIOÈ ebbe eseguito l’omicidio, tornò indietro e i due sicari spararono un altro colpo in aria, gridando -come era stato loro chiesto da Matteo MESSINA DENARO e Leoluca BAGARELLA- “a Marsala comandiamo noi”. Infine, il gruppo di fuoco tornò nella base da cui era partito.

Il collaboratore ha infine aggiunto che nel luogo in cui venne ucciso Vanni ZICHITTELLA c’era una pescheria o una macelleria, continuando a non ricordare il particolare anche quando il P.M. gli ha contestato che nell’udienza del 15 giugno 1995 nell’ambito del processo PATTI + 40 aveva detto che si trattava di una pescheria (cfr. esame, controesame e riesame del LA BARBERA resi rispettivamente nelle udienze dell’11 dicembre 1998 il primo e del 7 luglio 1999 gli altri, nonché esame ai sensi dell’art.507 c.p.p. reso all’udienza del 9 febbraio 2000).

Antonio PATTI ha ammesso di avere partecipato alla deliberazione dell’omicidio.

Ha specificato che un giorno Davide RISERBATO lo andò a prendere nella villetta di proprietà di Nino MESSINA in contrada Quarara in cui egli in quel periodo abitava e lo portò nella casa di campagna del GANCITANO nella stessa contrada. In quest’ultimo luogo, dopo circa cinque o dieci minuti, arrivò una Lancia Delta di colore verde bottiglia su cui viaggiavano Gioacchino LA BARBERA, che era alla guida, e Leoluca BAGARELLA; in seguito arrivò anche Matteo MESSINA DENARO in compagnia di un altro ragazzo che faceva il gioielliere e aveva una Mercedes grigia decappottabile.

In quell’occasione i presenti discussero su chi avrebbe dovuto essere il loro prossimo obiettivo. Il BAGARELLA insistette sul fatto che doveva trattarsi di un elemento di primo piano della cosca nemica e, essendo all’epoca Carlo ZICHITTELLA detenuto, chiese al PATTI chi era opportuno che uccidessero. L’odierno collaboratore rispose che dovevano optare per suo fratello Giuseppe ZICHITTELLA, che pensavano fosse un elemento di spicco nel clan, o, se non fossero riusciti a trovarlo, per suo padre Giovanni. In quella stessa circostanza il BAGARELLA invitò il PATTI, il quale era ferito e pertanto non poteva partecipare all’azione, a lasciare ai complici la pistola 9×21 automatica che portava con sé, esortandolo a stare comunque tranquillo.

La stessa sera, il SINACORI si recò nella casa di Nino MESSINA e si fece consegnare dal PATTI il telefonino che questi aveva in uso e che era intestato a PIPITONE Martino.

Il collaboratore ha specificato che dopo la deliberazione, egli ordinò a BONAFEDE Natale di incaricare i fratelli AMATO di controllare la vittima designata. A tale proposito, ha affermato che era stato egli stesso a coinvolgere nella guerra queste persone, che non erano affiliate a “cosa nostra”, in quanto il RIINA, temendo che nelle file della “famiglia” vi fosse un traditore, gli aveva detto di non utilizzare “uomini d’onore”. Il reggente della cosca di Marsala, ha specificato altresì che già in precedenza aveva incaricato i suddetti individui di controllare i due ZICHITTELLA e che Natale BONAFEDE, il quale andava a trovarlo giornalmente, gli aveva riferito che Giuseppe, fratello di Carlo, pascolava le pecore nelle vicinanze di Capo Boeo a Marsala, mentre il padre talvolta usciva di casa con un vespino e andava a fare la spesa o a trovare il figlio.

Il collaboratore ha aggiunto che la mattina dopo il gruppo di fuoco realizzò l’omicidio, riferendo altresì di essere a conoscenza del fatto che prima dell’omicidio Giovanni ZICHITTELLA fu controllato da Natale BONAFEDE e da Giacomo e Tommaso AMATO, come egli stesso aveva loro ordinato.

Il PATTI seppe dell’omicidio subito dopo la sua commissione, quando il GANCITANO andò a riferirgli l’accaduto nella villetta di Mazara in cui egli si nascondeva a bordo della Y10 bianca “Fila” di Davide RISERBATO insieme a quest’ultimo. Non appena ricevette l’informazione, accese la televisione e lesse la notizia su “televideo”. Il GANCITANO in quell’occasione non gli raccontò come si erano svolti i fatti, ma si limitò a riferirgli che lo ZICHITTELLA era stato ucciso e a restituirgli la pistola 9×21, che non era stata utilizzata.

Il collaboratore, per altro, ha aggiunto che la sera stessa ricevette la visita di Natale BONAFEDE, il quale gli raccontò la dinamica dell’omicidio. Gli confidò in particolare che avevano preso parte all’esecuzione, oltre a lui stesso, il LA BARBERA, il GIOÈ, il BAGARELLA, il GANCITANO, il SINACORI, Davide RISERBATO, Matteo MESSINA DENARO, Giacomo e Tommaso AMATO.

I fratelli AMATO avevano avuto il compito di girare per controllare i movimenti dell’obiettivo e si accorsero che si era recato in una pescheria in corso Gramsci, vicino a piazza Porticella, a bordo di un vespino bianco. A quel punto i due giovani avevano avvisato i sicari tramite i cellulari intestati a PIPITONE Martino di solito in uso al PATTI e a Giuseppe BONAFEDE generalmente utilizzato da Natale BONAFEDE. A tale ultimo proposito, il collaboratore ha puntualizzato che la scelta delle due predette utenze per i contatti tra “uomini d’onore” durante la guerra di mafia era stata determinata dal fatto che il PIPITONE e Giuseppe BONAFEDE, essendo amici di famiglia, potevano agevolmente giustificare le reciproche chiamate.

Con specifico riferimento ai fratelli AMATO, il “pentito” ha precisato che la partecipazione degli stessi all’omicidio in trattazione gli fu confermata anche dai diretti interessati, in un’occasione nella quale erano andati a fargli visita nella villetta del mobiliere MESSINA.

Ha aggiunto che gli fu raccontato che sul luogo del delitto c’erano due squadre a bordo di due macchine rubate, che gli pare fossero una FIAT Tipo celeste e un’Alfetta bianca, oltre a una Honda Enduro di grossa cilindrata. A bordo di quest’ultimo veicolo viaggiavano Gioacchino LA BARBERA, che era alla guida, e Antonino GIOÈ. Natale BONAFEDE era in appoggio su una macchina “pulita”, una Clio nera 16 valvole. In sede di controesame il collaboratore ha indicato le autovetture usate dai componenti del gruppo di fuoco in una FIAT Tipo bianca e in una FIAT Ritmo blu. L’Avv. FERRO, inoltre, gli ha contestato che nell’interrogatorio del 2 agosto 1995 aveva fatto riferimento a due FIAT Tipo e il PATTI ha spiegato il contrasto, sostenendo che non faceva distinzione tra la Tipo e la Ritmo.

A detta del collaboratore, il BONAFEDE proseguì il suo racconto, dicendo che quando Giovanni ZICHITTELLA era uscito dalla pescheria e si era accinto a mettere in moto il vespino, il GIOÈ gli si era avvicinato e gli aveva sparato cinque o sei colpi con una rivoltella calibro 38. Dopo l’omicidio il gruppo di fuoco si era allontanato imboccando la strada che portava al campo sportivo e poi alla circonvallazione, giungendo infine alla casa di Giuseppe BONAFEDE l’elettrauto in via Oberdan.

Natale BONAFEDE riferì al collaboratore che dopo l’attentato c’era una grande confusione, tanto che egli, che al momento dell’agguato era in piazza Porticella, rischiò di uccidere qualcuno. Aggiunse che il MARCECA aveva avuto un ruolo di appoggio, mentre Giuseppe BONAFEDE era rimasto all’interno del suo appartamento ad aspettare il ritorno dei killer.

Il PATTI ha concluso la sua narrazione asserendo che il MARCECA (il quale pure andava a trovarlo spessissimo nel suo rifugio) e Natale BONAFEDE gli rivelarono che avevano parlato anche con Gaspare RAIA e che costui aveva mandato i suoi figli a controllare gli ZICHITTELLA. Infatti si pensava che costoro facessero riunioni in via Paceco, strada nella quale i figli del RAIA avevano un panificio e Giovanni ZICHITTELLA era solito passare a bordo del suo ciclomotore (cfr. esame e controesame di Antonio PATTI resi rispettivamente nelle udienze del 17 dicembre 1998 e del 5 luglio 1999).

Vincenzo SINACORI ha ammesso di avere fatto parte del gruppo di fuoco che perpetrò l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA.

La decisione di eseguire il delitto venne presa nel mese di giugno del 1992 nel corso di discussioni sulla situazione marsalese effettuate con Leoluca BAGARELLA, il quale in quel periodo trascorreva la latitanza a Mazara del Vallo e divenne il loro punto di riferimento anche nella conduzione della guerra di mafia. In sede di controesame ha puntualizzato di non ricordare quanto tempo prima del delitto avvenne la riunione deliberativa, quantificando comunque indicativamente il periodo in una settimana o dieci giorni e aggiungendo che furono tenuti più incontri per decidere il da farsi.

Il collaboratore ha precisato che all’esecuzione del crimine presero parte lo stesso SINACORI, BAGARELLA Leoluca, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, RISERBATO Davide, MESSINA DENARO Matteo, GIOÈ Antonino, LA BARBERA Gioacchino, BONAFEDE Giuseppe e BONAFEDE Natale.

Ha aggiunto che prima di portare a esecuzione il proposito criminoso esperirono un primo tentativo che non andò a buon fine. In quell’occasione, a detta del collaboratore, non era presente il LA BARBERA, ma Giovanni BRUSCA, che avrebbe dovuto partecipare all’azione. Tuttavia quest’ultimo, non potendo ritornare a Mazara del Vallo uno o due giorni dopo per il secondo tentativo, disse ai complici che avrebbe mandato il LA BARBERA, come in effetti fece.

Il SINACORI ha proseguito il suo racconto assumendo che il giorno dell’omicidio, egli stesso, Andrea GANCITANO, Matteo MESSINA DENARO, Davide RISERBATO, Leoluca BAGARELLA, Antonino GIOÈ e Gioacchino LA BARBERA partirono insieme da Mazara del Vallo recandosi a Marsala, in casa di Pino BONAFEDE, dove trovarono quest’ultimo, Natale BONAFEDE e Andrea MANCIARACINA. Il SINACORI non ha saputo dire se vi erano altri Marsalesi in appoggio nella zona del delitto, a parte il MARCECA, che vide nel bar all’angolo della piazza.

Giunti nella base marsalese, rimasero in attesa della “battuta”. In sede di esame il collaboratore ha affermato di non ricordare chi diede il segnale al gruppo di fuoco, ma di essere certo che il “via libera” arrivò tramite una telefonata al cellulare di Natale BONAFEDE. In controesame, invece, ha dichiarato che secondo gli accordi, la “battuta” avrebbe dovuto essere data tramite una chiamata al cellulare del BONAFEDE, ma non venne data e pertanto il commando decise di uscire ugualmente.

Il gruppo di fuoco al momento della partenza si divise in tre gruppi: il LA BARBERA e il GIOÈ salirono su una moto Enduro, procurata dai Marsalesi e guidata dal primo; il SINACORI, il BAGARELLA e MESSINA DENARO Matteo presero posto su un’autovettura rubata, probabilmente una FIAT Tipo; Davide RISERBATO e Andrea MANCIARACINA, infine, montarono su una macchina “pulita” per fornire ai killer un eventuale appoggio, ma non si portarono sul luogo del delitto. Il GANCITANO rimase nella base ad attendere il ritorno dei complici.

Il collaboratore ha aggiunto che il LA BARBERA e il GIOÉ, i quali erano stati designati per eseguire materialmente il delitto, erano armati con revolver calibro 38, mentre sulle automobili in appoggio avevano fucili a pompa e un kalashnikov, messi a disposizione dai Mazaresi.

Tutti i membri del commando si diressero in Piazza Porticella, dove effettuarono alcuni giri, senza essere in grado di individuare l’obiettivo, che per altro non conoscevano, essendo stato loro detto solo che girava a bordo di un vespino bianco. Decisero quindi di posteggiare nei paraggi della stessa, attendendo notizie.

A un certo punto Natale BONAFEDE andò a dire ai complici che due suoi amici, i fratelli AMATO, gli avevano riferito che lo ZICHITTELLA era dal pescivendolo di Piazza Porticella. Il SINACORI, pur non conoscendoli, sapeva che i due giovani avevano il compito di indicare la vittima ai sicari e in effetti pochi minuti prima dell’azione vide due persone fermarsi accanto al GIOÈ e parlare con lui dicendogli che lo ZICHITTELLA era in Piazza Porticella. Con riferimento ai fratelli AMATO, il collaboratore ha aggiunto di non conoscerli personalmente, ma di essere certo che erano vicini a Natale BONAFEDE (il quale gli indicò il loro cognome) e, attraverso di lui a “cosa nostra”.

Il SINACORI ha aggiunto che, dopo avere ricevuto la notizia che la vittima designata era in Piazza Porticella, il gruppo di fuoco vi si diresse immediatamente. Egli, il BAGARELLA e il MESSINA DENARO parcheggiarono la loro autovettura, pronti a intervenire in caso di necessita, mentre il LA BARBERA, che si mise alla guida, e il GIOÉ partirono in motocicletta per eseguire l’omicidio. Quest’ultimo scese dal veicolo non appena individuò il vespino bianco e sparò al vecchio, che era uscito dal negozio e stava salendo sul motociclo.

Non appena il GIOÈ ebbe ucciso lo ZICHITTELLA, i membri del commando si allontanarono, rientrando alla base, dove il LA BARBERA lasciò la motocicletta. Quindi ritornarono a Mazara del Vallo con le macchine con cui erano andati a Marsala, ivi compresa quella rubata.

Il collaboratore non ha potuto ricordare se aveva portato con sé a Marsala il suo cellulare, pur specificando di ritenere di non averlo fatto. Ha aggiunto di non sapere se nell’occasione in parola altri membri del gruppo di fuoco avessero cellulari: probabilmente lo aveva il GANCITANO e forse anche Matteo MESSINA DENARO.

Infine, ha negato di avere preso, il giorno precedente all’omicidio, il cellulare nella disponibilità di PATTI, ma intestato a Martino PIPITONE (cfr. esame e controesame di Vincenzo SINACORI resi rispettivamente nelle udienze del 2 dicembre 1998 e del 7 luglio 1999).

Giovanni BRUSCA ha ammesso di essere stato coinvolto nell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, padre di Carlo, che avvenne nel giugno 1992. Ha precisato per altro che non partecipò alla materiale esecuzione dello stesso, in quanto il giorno in cui fu perpetrato il delitto si era dovuto recare a Palermo per problemi personali, ma che era stato presente al primo, vano tentativo, verificatosi il giorno precedente.

Il collaboratore ha aggiunto che dopo la strage di Capaci si trasferì per qualche tempo a Mazara del Vallo, dove ebbe occasione di parlare con Andrea GANCITANO e Vincenzo SINACORI, i quali gli riferirono che a Marsala era in corso una guerra di mafia con il clan degli ZICHITTELLA, che a detta dei due Mazaresi erano “stiddari” e avevano collegamenti con gli “stiddari” dell’agrigentino e del nisseno. In quel periodo nella stessa città c’erano anche Gioacchino LA BARBERA, Antonino GIOÈ e Leoluca BAGARELLA (il quale ultimo vi dimorava già prima della strage di Capaci).

Il BRUSCA fu informato dal GANCITANO, il quale era stato nominato responsabile della guerra, e dal SINACORI che era già stato deliberato l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, il quale doveva essere eliminato perché era il padre di Carlo, l’uomo che guidava la fazione avversa a “cosa nostra”, responsabile dell’omicidio di Antonino TITONE. Con riferimento ai ruoli dei singoli “uomini d’onore” nella guerra di mafia, il collaboratore ha precisato che egli discuteva dei problemi inerenti alla faida con il GANCITANO, il SINACORI e MESSINA DENARO Matteo, anche se il RIINA gli aveva comunicato che egli stesso ne aveva affidato la responsabilità al primo, attraverso cui doveva filtrare ogni decisione relativa ad essa.

Una volta decisa l’eliminazione dello ZICHITTELLA, predisposero l’occorrente: lo stesso BRUSCA procurò la motocicletta, un Honda 600 “Transalp”, mentre le armi furono consegnate dai Mazaresi.      

Il collaboratore ha riferito che partirono da Mazara del Vallo diretti alla volta di Marsala egli stesso, Gioacchino LA BARBERA, Antonino GIOÈ, Leoluca BAGARELLA, Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO e Davide RISERBATO (il quale ultimo era sempre insieme al GANCITANO). Il gruppo di fuoco raggiunse Marsala con la motocicletta che il BRUSCA aveva portato da Palermo, ma aveva a disposizione anche aveva la Lancia Delta di Andrea GANCITANO, le Renault Clio del GIOÈ e di Natale BONAFEDE, nonchè una FIAT Tipo di colore azzurro rubata, che doveva servire come copertura e che, in caso di necessità, poteva essere utilizzata anche per commettere l’omicidio.

Il BRUSCA ha aggiunto che al loro arrivo trovarono le armi già pronte nel covo.

Giunti a Marsala si recarono in una casa, che non saprebbe individuare data la sua scarsa dimestichezza dei luoghi, sita alla periferia del paese, ma che era nella disponibilità di Natale BONAFEDE (un giovane che era in contatto con il GANCITANO e il cui padre era pastore) e di Vito MARCECA. Tra i Marsalesi quel giorno erano presenti solo Natale BONAFEDE e Vito MARCECA, il quale ultimo svolse un’attività di appoggio. Ha inoltre puntualizzato che non era presente Antonio PATTI, il quale per altro era a conoscenza di tutti gli sviluppi della guerra di mafia.

Il commando si fermò a Marsala l’intero pomeriggio, compiendo anche perlustrazioni per individuare almeno uno dei due obiettivi; infatti, in quell’occasione, oltre allo ZICHITTELLA, dovevano assassinare anche un giovane che lavorava in una macelleria o comunque la frequentava. Il BRUSCA, in particolare, andò in giro con Natale BONAFEDE, recandosi anche a casa dello ZICHITTELLA, quanto meno nella speranza che il killer di San Giuseppe Iato riuscisse a vederlo in viso. Passarono, sempre inutilmente, anche negli altri luoghi che l’obiettivo frequentava abitualmente: la zona delle case popolari in periferia e alcune strade del centro, nelle quali poi questi fu ucciso.

Quel giorno tuttavia non videro nessuna delle due vittime designate e pertanto tutti coloro che erano giunti da Mazara del Vallo vi ritornarono la sera stessa.

Il collaboratore ha concluso dicendo che il giorno successivo egli dovette andare a Palermo, mentre tutti gli altri ritornarono a Marsala e commisero l’omicidio.

Egli venne successivamente informato dell’avvenuta esecuzione dal LA BARBERA e dal GIOÉ. Costoro gli raccontarono che erano stati gli esecutori materiali del delitto e che uno di loro aveva gridato “qui comandiamo noi”. Il LA BARBERA in particolare gli riferì che avevano visto la vittima mentre stavano mangiando un gelato, che erano stati costretti a gettare via. Il BRUSCA per altro ha aggiunto che non fece domande specifiche sull’accaduto (cfr. esame e controesame di Giovanni BRUSCA resi rispettivamente nelle udienze del 3 dicembre 1998 e del 5 luglio 1999).

Salvatore GIACALONE, pur non avendo avuta parte alcuna nel delitto, vi assistette, in quanto quel giorno vendeva pesce in Piazza Porticella, insieme a suo padre e a suo fratello.

Il collaboratore ha riferito che, avendo notato una motocicletta Kawasaki Enduro 600 con a bordo due uomini che parevano un poco nervosi passare due o tre volte in piazza, si spaventò, poiché temeva di essere lui stesso il bersaglio di un’eventuale attentato, e per questo rimase guardingo. In quel frangente il MARCECA (proveniente dal luogo in cui era la pescheria davanti a cui fu ucciso ZICHITTELLA) gli si avvicinò a bordo della sua macchina, parcheggiò vicino a dove si trovava il GIACALONE e gli disse di stare in guardia, allontanandosi subito in direzione opposta a quella nella quale poco dopo avvenne l’omicidio. Pochi minuti dopo venne perpetrata l’azione delittuosa (cfr. esame del GIACALONE nell’udienza del 10 dicembre 1998).

Cristina CULICCHIA, vedova del TITONE, la quale assistette all’assassinio, ha riferito che stava recandosi con una delle sue figlie dal tabaccaio di Piazza Porticella, vicino al bar Diego, quando notò che proprio davanti al predetto bar c’erano Vincenzo SINACORI e Franco DE VITA che parlavano tra loro. Quando la donna uscì dall’esercizio vide Giovanni ZICHITTELLA uscire dalla pescheria e il SINACORI vicino a una cabina telefonica, poi udì gli spari e si avvide che lo ZICHITTELLA si piegò. Pertanto, ha sostenuto che, pur ritenendo che l’esecutore materiale sia stato il SINACORI, che notò sul luogo del delitto, non era certa della circostanza, perché scappò in preda al panico e arrivò in via Paceco, a casa degli ZICHITTELLA, dove tuttavia c’erano solo i bambini. Successivamente seppe da RAIA Antonino che in Piazza Porticella c’era anche il PATTI cammuffato con una parrucca da donna, il quale avendo visto in loco lo stesso RAIA gli aveva fatto segno di andarsene (cfr. deposizione di Cristina CULICCHIA nelle udienze tenutesi il 7 e l’8 marzo 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI + 40).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono logici, precisi, dettagliati e costanti e sono stati sostanzialmente ribaditi in ogni fase procedimentale in modo costante, quanto meno avendo riguardo alle loro linee essenziali.

Inoltre, deve sottolinearsi la lealtà processuale e la genuinità del PATTI, del SINACORI e del BRUSCA, i quali pur avendo ammesso che quando iniziarono a collaborare con la giustizia erano già a conoscenza delle dichiarazioni accusatorie rese sull’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA dagli altri correi che si erano “pentiti” prima, non si sono appiattiti sulle suddette propalazioni, sebbene l’attendibilità delle stesse fosse stata già riconosciuta e apprezzata, e non hanno rinunciato a discostarsi dalle affermazioni dei complici ogni qualvolta avessero un ricordo diverso dello svolgersi degli avvenimenti. D’altra parte, sempre con riferimento al contributo del PATTI, del SINACORI e del BRUSCA, deve sottolinearsi che ciascuno di essi ha aggiunto al preciso resoconto del LA BARBERA ulteriori particolari, relativi tanto alla fase preparatoria che a quella esecutiva, dei quali erano a conoscenza sia per avere avuto un ruolo diretto nel compimento dell’attività descritta sia per esserne stati informati da altri.

L’intrinseca attendibilità dei collaboratori con riferimento alle circostanze che hanno affermato di avere percepito direttamente, inoltre, trova un ulteriore riscontro nel fatto che gli stessi hanno fornito una versione talmente precisa e dettagliata dell’episodio delittuoso in esame, soffermandosi anche su numerosi dati specifici che non potevano essere loro noti altrimenti, che non può dubitarsi che essi abbiano realmente preso parte all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, nelle fasi e con i compiti dagli stessi indicati.

Del resto, il fatto che tra le versioni rese dai quattro collaboratori vi siano alcune discrasie, se da un lato impone di vagliare con particolare attenzione la veridicità delle loro propalazioni, dall’altro lato ne conferma significativamente la genuinità, specie con riferimento alla conoscenza di elementi specifici relativi al delitto.

Deve per altro sottolinearsi che i contrasti emersi sono stati quasi sempre di importanza marginale e pertanto possono trovare un’adeguata giustificazione in lacune mnemoniche del tutto fisiologiche, tanto più se si consideri che si tratta di personaggi che hanno riferito su moltissimi episodi delittuosi e il cui ricordo, pertanto, può ben essere viziato da alcune imprecisioni. Queste ultime, tuttavia, proprio perché non hanno una portata tale da inficiare la struttura generale dei racconti dei collaboratori, non possono portare alla formulazione di un giudizio negativo sull’attendibilità dei dichiaranti in ordine allo specifico fatto criminoso in esame, anche se impongono al Giudice di compiere un vaglio critico particolarmente rigoroso delle propalazioni accusatorie al fine di enucleare dal complesso del racconto dei dichiaranti le parti che rispecchiano senza dubbio la vicenda nel suo reale svolgersi.

Ciò premesso, e passando alla dinamica delle contraddizioni intrinseche ai singoli resoconti, il PATTI ha indicato in maniera difforme le autovetture presenti sul luogo del delitto, avendo parlato in sede di interrogatorio di due FIAT Tipo, nell’esame di una FIAT Tipo e di un’Alfetta e in controesame di una FIAT Tipo e di una FIAT Ritmo.

Per altro, deve evidenziarsi che il collaboratore in parola non era presente al momento dell’omicidio e che le fasi dello stesso gli furono riferite da BONAFEDE Natale. Ne consegue che, trattandosi di un particolare secondario e che il propalante non percepì direttamente, la circostanza che il medesimo non abbia saputo indicare con precisione il tipo e la marca di una delle autovetture di appoggio (giacchè ha sempre identificato l’altra senza dubbio in una FIAT Tipo) non può inficiarne l’attendibilità, tanto più che egli, al contrario, è stato assai preciso su molti punti assai più significativi, quali l’identità degli esecutori materiali e il veicolo (una motocicletta Honda Enduro) su cui viaggiavano questi ultimi.

Il LA BARBERA nel corso del dibattimento non è stato in grado di ricordare se l’omicidio avvenne nei pressi di una pescheria o di una macelleria, anche dopo che il P.M. gli ha contestato che nell’udienza del 15 giugno 1995, nel corso del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, parlò di una pescheria.

Anche in questo caso, è evidente che il contrasto ha un rilievo assolutamente secondario, avendo riguardo a una circostanza marginale, sulla quale è verosimile che il ricordo del collaboratore si sia fatto più sfumato nel corso degli anni. Per tale ragione deve ritenersi veritiera e utilizzarsi ai fini della decisione la versione resa nel corso del processo a carico di PATTI e altri, tenuto conto altresì del fatto che la stessa è stata confermata da altre fonti probatorie e prima di tutto dalla deposizione del Maresciallo LOMBARDO, che intervenne sul luogo del delitto nell’immediatezza del fatto.

Il medesimo LA BARBERA nel corso delle sue audizioni dibattimentali si è mostrato incerto altresì sul numero dei sopralluoghi effettuati prima dell’omicidio e sul giorno in cui gli stessi furono compiuti. Infatti, in controesame e nella fase iniziale dell’esame ha sostenuto che il giorno del delitto compirono un solo sopralluogo; successivamente, sempre nel corso dell’esame, ha affermato che fecero due giri in quell’occasione e forse uno il giorno precedente. Anche in questo caso è facile osservare che è fisiologico, nell’ambito di una collaborazione di portata tanto ampia quale quella del dichiarante in parola, che il narrans non ricordi con esattezza un particolare senza dubbio secondario come il numero dei giri di perlustrazione compiuto dai sicari.

Del pari, non è può certo essere considerato decisivo il fatto che il medesimo LA BARBERA nel corso del suo esame dibattimentale, pur sostenendo sempre che il GANCITANO uscì insieme agli altri membri del gruppo di fuoco, abbia ricordato che era sulla FIAT Tipo soltanto in seguito alla contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese nell’udienza del 15 giugno 1995 nell’ambito del processo PATTI + 40, mentre inizialmente non era stato in grado di specificare se aveva preso posto sulla predetta autovettura o sulla “Y 10” del suo amico RISERBATO. Infatti ancora una volta non può non osservarsi come il collaboratore sia stato sempre preciso e costante sul nucleo essenziale della narrazione (l’inserimento del GANCITANO tra coloro che uscirono dalla base logistica) e si sia confuso su un dato secondario, la collocazione dello stesso su uno specifico veicolo. L’incertezza su quest’ultimo punto, del resto, è spiegabile alla luce della considerazione che il collaboratore potè vedere i complici soltanto attraverso lo specchietto retrovisore della sua autovettura, mentre la sua attenzione era certamente rivolta alla guida della motocicletta, all’individuazione dell’obiettivo e infine all’esecuzione.

Infine, non può essere condiviso l’argomento difensivo, apparentemente suggestivo, secondo cui il racconto del LA BARBERA conterrebbe un vizio di carattere logico, in quanto da un lato egli ha sostenuto che ascoltando i discorsi dei complici capì che la decisione di affidare l’esecuzione dell’omicidio in trattazione ai Palermitani era stata determinata dal fatto che l’obiettivo stava in guardia e pertanto per i locali era difficile colpirlo e dall’altro lato ha affermato che lo ZICHITTELLA andava tutte le mattine a fare la spesa con il vespino, sottintendendo pertanto che continuava a seguire le sue radicate abitudini, senza assumere soverchie precauzioni. Infatti, sebbene sia indubbio che il comportamento della vittima designata come descritto dal collaboratore non fosse certamente quello di una persona che si sentiva in pericolo di vita, atteso che manteneva inalterato il suo stile di comportamento, a giudizio di questa Corte, il LA BARBERA nella prima parte della sua deposizione si è limitato a riferire il convincimento degli organizzatori del delitto che il padre di Carlo ZICHITTELLA, l’uomo che aveva osato sfidare “cosa nostra”, temesse per la sua vita e adottasse alcune precauzioni. Il fatto che tale opinamento non rispondesse evidentemente alla realtà dei fatti è spiegabile alla luce di una duplice considerazione: da un lato nessuno degli uomini presenti alla discussione frequentava Marsala (lo stesso PATTI in quell’epoca era costretto a nascondersi nella villetta del mobiliere MESSINA e conosceva soltanto le notizie che gli riferivano il BONAFEDE e il MARCECA) e pertanto poteva essere informato sulle abitudini della vittima designata. Dall’altro lato, poi, tutta la condotta dei personaggi gravitanti intorno a Carlo ZICHITTELLA fu sempre improntata a un’incredibile leggerezza (la quale fu una delle cause principali della immediata rotta militare del gruppo) e probabilmente l’ucciso non faceva eccezione.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, deve sottolinearsi in primo luogo come i racconti dei collaboratori si sono reciprocamente riscontrati su molteplici circostanze, confermando in tal modo la complessiva rispondenza al vero di ciascuno di essi.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che i dichiaranti debbono essere ritenuti tendenzialmente attendibili anche laddove hanno riferito circostanze apprese da altri “uomini d’onore” o fiancheggiatori di “cosa nostra”. Infatti innanzitutto deve osservarsi che questi ultimi non avevano alcuna ragione di mentire al PATTI, al SINACORI, al BRUSCA e al LA BARBERA, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa o dell’attivo ruolo di ausilio fornito alla stessa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli interlocutori. All’epoca del fatto di sangue in questione, in particolare, il BRUSCA era in stretto contatto con i Mazaresi, nel cui territorio stava spesso e aveva fornito loro in più occasioni un fattivo appoggio. Il LA BARBERA, d’altro canto, viveva allora insieme al GIOÈ e frequentava assiduamente il BRUSCA e il BAGARELLA, che lo utilizzarono in più occasioni come killer di fiducia. Il PATTI, infine, in qualità di co-reggente (ma di effettivo capo) della “famiglia” di Marsala, nel cui territorio infuriava lo scontro militare, aveva un rapporto fiduciario sia con il “caporale” GANCITANO, con il quale aveva frequenti e proficui scambi di informazioni e vedute, sia con Natale BONAFEDE e i fratelli AMATO. Era stato egli stesso, infatti, che inizialmente aveva coinvolto nella guerra questi giovani, i quali si erano mostrati degni della fiducia che era stata loro accordata, mostrandosi assai efficienti nell’esecuzione dei compiti che venivano loro affidati di volta in volta. Era pertanto conseguente e intrinseco alla dinamica del rapporto, oltre che funzionale a un’eventuale “combinazione” del BONAFEDE e degli AMATO, che questi ultimi tenessero l’allora reggente della cosca di Marsala costantemente informato sugli sviluppi della faida e sulla dinamica delle azioni alle quali lo stesso non aveva partecipato di persona.

D’altra parte, la veridicità delle confidenze fatte ai collaboratori (e in particolare dal BONAFEDE al PATTI) ha trovato una fondamentale conferma nel fatto che spesso le notizie riferite come apprese de relato hanno trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni di altri “pentiti” o in dati di prova emersi nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto.

Passando ora alla disamina dell’attendibilità estrinseca delle propalazioni dei collaboratori, deve sottolinearsi come le loro affermazioni da un lato sono state confermate da molteplici dati oggettivi emersi dalle indagini e dagli accertamenti degli investigatori e dall’altro lato si riscontrano a vicenda su numerosi punti, e in particolare:

1) il BRUSCA ha affermato che in quel periodo trascorrevano la latitanza nel territorio di Mazara del Vallo Leoluca BAGARELLA, Nino GIOÈ e Gino LA BARBERA.

La circostanza è stata confermata, quanto al BAGARELLA, dal SINACORI e dal LA BARBERA.

Il primo ha affermato che il cognato di RIINA in quell’epoca era a Mazara del Vallo e divenne il loro punto di riferimento e il secondo ha detto che egli ricevette dal BAGARELLA, tramite il GIOÈ, l’ordine di mettersi a disposizione per il delitto.

Il fatto che il gruppo di fuoco palermitano composto dal BAGARELLA, dal BRUSCA, dal GIOÈ e dal LA BARBERA nell’estate del 1992 fosse a stretto contatto con i Mazaresi, ha trovato conferma anche nel fatto che furono coinvolti in molti fatti di sangue che si verificarono in quel periodo nella provincia, tra cui alcuni di quelli inseriti nella faida di Marsala e gli omicidi di MILAZZO Vincenzo e BONOMO Antonella.

2) con riferimento alla fase deliberativa dell’omicidio, il LA BARBERA ha riferito soltanto che la vittima si era alleata con gli “stiddari”, puntualizzando per altro di non conoscere le origini dei contrasti che l’avevano opposta a “cosa nostra”. Ha aggiunto altresì che alcuni giorni prima del delitto il GIOÈ gli trasmise l’ordine del BAGARELLA di recarsi a Mazara per un “lavoro” e che tanto il cognato di RIINA quanto il BRUSCA erano a conoscenza della situazione.

Quest’ultima asserzione, pur se basata per l’odierno collaboratore di San Giuseppe Iato su una deduzione, deve reputarsi logicamente verosimile, in quanto entrambi i personaggi avevano un ruolo molto importante all’interno dell’organizzazione, in forza sia dei rapporti con il RIINA sia della loro personale autorevolezza, cosicchè appare del tutto verosimile che, trascorrendo essi un periodo di latitanza a Mazara del Vallo, i giovani emergenti della cosca di quel paese, che ricoprivano da pochi mesi le posizioni di vertice all’interno del mandamento, si rivolgessero spesso a loro (e in particolare al BAGARELLA) per giovarsi della loro esperienza e dei loro consigli.

Non può ritenersi che costituisca una reale contraddizione nel racconto del LA BARBERA il fatto, lamentato da taluno dei difensori, che nel presente dibattimento e in quello del processo cosiddetto “PATTI + 40” lo stesso abbia reso dichiarazioni diverse sulle causali dell’omicidio. Infatti nell’udienza dell’11 dicembre 1998 il collaboratore ha affermato che lo ZICHITELLA fu assassinato perché si era alleato con gli “stiddari”, ma che non conosceva l’origine dei contrasti, anche se forse chiedevano il “pizzo” alle stesse persone. Nel processo “PATTI + 40”, invece, ha sostenuto che non conosceva con esattezza la causale dell’omicidio, in quanto non gli competeva esserne informato, trattandosi di un fatto riguardante un’altra Provincia. Nella stessa occasione ha precisato altresì che “intuì” da alcune frasi di Natale BONAFEDE che lo ZICHITTELLA gli faceva soprusi sui pascoli e faceva estorsioni all’insaputa della “famiglia”, aggiungendo per altro subito che “sicuramente” c’erano “altri centomila” motivi (cfr. udienza celebrata il 16 giugno 1995 nell’Aula bunker di Torino nell’ambito del processo a carico di PATTI Antobio e altri). Il collaboratore, pertanto, ha sottolineato in tutte le sedi procedimentali in cui è stato escusso di non conoscere le reali causali sottese alla scontro militare che insanguinò Marsala nel 1992, in quanto il suo coinvolgimento fu limitato a pochi fatti delittuosi e sempre conseguente a precisi ordini di Leoluca BAGARELLA o Giovanni BRUSCA. Ha puntualizzato inoltre che era sua cura non rivolgere domande sul punto ai suoi interlocutori trapanesi, in quanto la sua militanza in una cosca di un’altra provincia e la posizione di semplice esecutore materiale di ordini glielo vietavano. Ora, deve osservarsi che una giustificazione di tal genere appare perfettamente plausibile, atteso che il PATTI, il GIACALONE, il GERACI e il SINACORI hanno concordemente puntualizzato in più occasioni che nell’ambito di “cosa nostra” (che, si ricorda, è un’associazione criminale governata da regole rigide tra cui in primo luogo quelle dell’omertà e della riservatezza) era opportuno accontentarsi delle spiegazioni che venivano offerte spontaneamente, senza domandarne ulteriori.

Il PATTI, dal canto suo, sempre con riferimento alla deliberazione dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, ha assunto di essere stato coinvolto nella decisione, aggiungendo che la stessa fu presa nella casa di campagna del GANCITANO in contrada Quarara di Mazara del Vallo e che vi parteciparono Leoluca BAGARELLA, Gioacchino LA BARBERA (giunto insieme al precedente), Matteo MESSINA DENARO, il GANCITANO e il SINACORI. Ha aggiunto che si discusse sull’identità del loro successivo obiettivo e, avendo il BAGARELLA insistito che doveva trattarsi di un elemento di primo piano della cosca ed essendo Carlo ZICHITTELLA in carcere, il cognato di RIINA domandò al PATTI chi fossero gli elementi più autorevoli del gruppo nemico. Il collaboratore indicò i nomi di Giuseppe ZICHITTELLA, fratello di Carlo, o di suo padre Giovanni. In sede di controesame, il PATTI ha aggiunto il nome di BONAFEDE Natale tra i presenti alla deliberazione.

Il SINACORI ha confermato che i Mazaresi decisero di assassinare Giovanni ZICHITTELLA dopo averne discusso con BAGARELLA, che in quel tempo trascorreva la latitanza a Mazara ed era per loro un punto di riferimento. Ha precisato di non ricordare con esattezza quanti giorni prima del delitto si tenne la riunione deliberativa, pur dicendo che potevano essere circa sette o dieci. Ha aggiunto per altro che nei giorni precedenti all’omicidio ci furono varie riunioni successive a quella in cui lo stesso era stato deciso, ma che non rammentava se ce n’era stata una il giorno precedente all’esecuzione; uno di questi incontri, a cui secondo il collaboratore non partecipò il PATTI, fu nella casa di campagna di Natale BONAFEDE.

Il BRUSCA, infine, ha dichiarato di essere stato informato dell’intervenuta decisione di uccidere lo ZICHITTELLA dal GANCITANO e dal SINACORI. Il collaboratore in parola, inoltre, ha implicitamente escluso che la riunione deliberativa si sia tenuta il pomeriggio precedente al delitto, in quanto ha asserito che due giorni prima dell’esecuzione portò a Marsala da Palermo la motocicletta che sarebbe poi stata usata dai killer e l’indomani prese parte al primo infruttuoso tentativo di sopprimere l’obiettivo.

Come si è visto, la versione del PATTI contrasta con quella del LA BARBERA in ordine alla presenza di quest’ultimo alla riunione deliberativa e con quella dello stesso LA BARBERA, del SINACORI e del BRUSCA sul lasso di tempo intercorso tra il predetto convegno e l’omicidio (mezza giornata per il primo, alcuni giorni per gli altri).

A giudizio di questa Corte, deve ritenersi che il collaboratore marsalese abbia confuso, sovrapponendoli, più incontri: quello deliberativo, a cui certamente non prese parte il LA BARBERA e fu tenuto alcuni giorni prima del delitto, e uno successivo, probabilmente finalizzato alla predisposizione delle modalità esecutive, a cui invece questi assistette, come può desumersi dal fatto che sentì i complici parlare delle causali dell’omicidio e della necessità di servirsi dell’aiuto dei Palermitani. L’ipotesi che il collaboratore abbia fatto confusione sul punto trova un’ulteriore conferma nella circostanza che in sede di controesame ha inserito per la prima volta tra i soggetti presenti alla deliberazione BONAFEDE Natale. Orbene, mentre deve ritenersi improbabile che quest’ultimo, che non era ancora stato affiliato, abbia potuto partecipare alla decisione, è invece verosimile che, in virtù del ruolo di primo piano che aveva comunque assunto nel controllo del territorio e dei movimenti degli avversari e nell’organizzazione degli omicidi, abbia preso parte a un incontro successivo, magari tenuto nella casa di campagna dei genitori, luogo in cui più volte si riunirono i mafiosi nel corso della guerra di mafia di Marsala.

In ogni caso, deve sottolinearsi che l’errore in cui è indubbiamente incorso il PATTI non appare di fondamentale importanza, atteso che può essere logicamente spiegato alla luce della considerazione che vennero certamente tenute (come sostenuto dal SINACORI) varie riunioni finalizzate dapprima all’individuazione dell’obiettivo e poi all’organizzazione del delitto e che pertanto la sovrapposizione di ricordi da parte del collaboratore è giustificabile, tanto più se si consideri che in quel periodo gli eventi della guerra di mafia si accavallavano e che il dichiarante era quasi sempre coinvolto in prima persona, in quanto era il raccordo tra i Marsalesi, che controllavano il territorio e acquisivano le informazioni, e i Mazaresi, che adottavano le decisioni. Inoltre, ancora una volta le versioni del PATTI e del SINACORI presentano un importante convergenza sul punto principale della questione in trattazione, ovvero il ruolo fondamentale nella deliberazione assegnato da entrambi al BAGARELLA, circostanza, quest’ultima, che è stata ulteriormente confermata dalle sopra riportate considerazioni logiche e dalle affermazioni del LA BARBERA.  

Le affermazioni del collaboratore marsalese relative alla villetta di campagna nella disponibilità di Andrea GANCITANO nella quale a suo dire si tenne la riunione deliberativa hanno trovato una conferma di carattere generale negli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, i quali hanno consentito di identificarla in un immobile a circa trecento metri dalla villetta del gioielliere MESSINA in contrada Quarara e che insiste su un terreno acquistato nel 1968 da CARDINETTO Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 13 giugno 1939, coniugato con la sorella di Andrea GANCITANO. Il verbalizzante ha aggiunto altresì che CARDINETTO Giuseppe è fratello di CARDINETTO Vita, cl.1942, è sposata con RIINA Gaetano, residente a Mazara del Vallo, fratello di Salvatore RIINA (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998, nonché escussioni del dottor LINARES nell’udienza tenutasi il 14 febbraio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani e del dottor GERMANÀ nell’udienza del 7 aprile 1995 nell’ambito del processo contro PATTI Antonio e altri svoltosi davanti alla Corte d’Assise di Trapani). Ora, dato il rapporto di parentela che lo legava ai proprietari, è pienamente plausibile che il GANCITANO avesse nella sua disponibilità la villetta in parola, tanto più dalle indagini sono emersi legami tra la famiglia CARDINETTO e ambienti mafiosi ulteriori rispetto ai suddetti legami parentali. A tale proposito, in particolare, è stato accertato che MAGGIO Vito (nato a Sambuca di Sicilia l’1 gennaio 1936, marito di CARDINETTO Pietra, nata a Mazara il 2 gennaio 1937) e CARDINETTO Paola (nata a Mazara del Vallo il 23 dicembre 1933, anche ella sorella di Vita) erano titolari di quote della società “Stella d’oriente” (cfr. sul punto deposizioni di Leonardo DE MARTINO e Calogero GERMANÀ nelle udienze del 24 marzo 1997 e del 9 maggio 1996 nell’ambito del citato procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri).

3) Il PATTI, il LA BARBERA e il SINACORI hanno concordemente affermato che i mafiosi sapevano la vittima viaggiava a bordo di un vespino 50, a bordo del quale, a detta degli ultimi due, si trovava al momento dell’agguato.

Quest’ultima circostanza ha trovato un preciso riscontro dalla deposizione del Maresciallo LOMBARDO, il quale ha precisato che al momento del delitto lo ZICHITTELLA era su un “vespino”.

4) il BRUSCA ha affermato di avere partecipato ad un tentativo di intercettare la vittima esperito il giorno precedente l’omicidio, aggiungendo che egli stesso aveva portato da Palermo l’Honda 600 Transalp da utilizzare per l’azione. In quell’occasione partirono da Mazara del Vallo lo stesso collaboratore, il BAGARELLA, il GIOÈ, il LA BARBERA, il SINACORI, il GANCITANO e il RISERBATO. A detta del propalante di San Giuseppe Iato, il gruppo di fuoco raggiunse un immobile nella periferia di Marsala nella disponibilità di BONAFEDE Natale e MARCECA Vito, il quale ultimo nell’occasione ebbe un ruolo di appoggio. Lo stesso BRUSCA fece qualche giro per individuare l’obiettivo principale (Giovanni ZICHITTELLA) o quello succedaneo (un giovane che lavorava in una macelleria o era solito frequentarla), senza per altro riuscire a rintracciare nessuno dei due. Ha infine precisato che il giorno successivo non partecipò all’omicidio in parola perché ne fu impedito da problemi personali.

Il SINACORI ha dichiarato che fu esperito un primo tentativo di uccidere lo ZICHITTELLA che non andò a buon fine perché non arrivò la “battuta” che avrebbe dovuto essere data con una telefonata a un cellulare. Ha specificato altresì che in quell’occasione non c’era il LA BARBERA, ma Giovanni BRUSCA, il quale avrebbe dovuto fare parte del gruppo di fuoco anche l’indomani, ma dovendo assentarsi per problemi personali, disse loro che avrebbe mandato l’“uomo d’onore” di Altofonte.

Il LA BARBERA non ha ricordi precisi del primo tentativo di assassinare lo ZICHITTELLA, anche se in sede di esame, nel narrare che il giorno dell’omicidio furono effettuati alcuni giri di perlustrazione per intercettare la vittima, ha precisato che anche il giorno prima “forse” effettuarono un sopralluogo nel tentativo di incontrare l’obiettivo. Il collaboratore ha comunque confermato che il BRUSCA non fu presente all’omicidio poiché aveva altri impegni.

Sulla base delle propalazioni dei collaboratori, sul punto sostanzialmente concordi, può pertanto concludersi che l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA avvenne in due fasi, condotte entrambe da un gruppo di fuoco in formazione simile e caratterizzate dalla scelta di affidare l’esecuzione materiale del delitto a killer della provincia di Palermo (la cui eventuale identificazione da parte di testimoni sarebbe stata più improbabile), aiutati da personaggi locali che avevano il compito di fornire una base logistica e le necessarie informazioni e di supportare l’azione dei sicari in caso di difficoltà.

Deve inoltre essere giudicata indubbia sia la partecipazione del BRUSCA al primo tentativo, in quanto ammessa dall’interessato e confermata dal SINACORI, sia la sua assenza il giorno del delitto per ragioni di carattere personale, concordemente sottolineata da tutti e tre i collaboratori.

Con riferimento alla principale discrasia tra le versioni fornite dai tre propalanti, quella relativa alla presenza del LA BARBERA anche il primo giorno, le risultanze probatorie acquisite non consentono, a parere di questa Corte, di pervenire a una conclusione certa. Infatti, il BRUSCA lo ha indicato con certezza tra i partecipanti all’azione, il SINACORI ne ha escluso con pari sicurezza il coinvolgimento e l’interessato ha fatto solo un vago cenno all’episodio, da cui non è possibile desumere se c’era o meno. Sebbene debba evidenziarsi che l’incertezza delle emergenze dibattimentali non consenta di ricostruire con precisione come si svolsero i fatti, nondimeno va rilevato che anche in questo caso le propalazioni dei collaboratori sono stati concordi sui punti più significativi e che l’incertezza sulla partecipazione del LA BARBERA trova una logica giustificazione nella posizione di secondo piano che egli, se presente, assunse a causa della presenza del BRUSCA. Deve per altro sottolinearsi una volta di più la correttezza del comportamento processuale dei collaboratori, i quali hanno sempre evitato di adeguare la propria versione dei fatti a quella degli altri dichiaranti.    

In ordine invece all’identità della persona che ordinò al LA BARBERA di unirsi al gruppo di fuoco, indicata dal diretto interessato nel BAGARELLA e dal SINACORI nel BRUSCA, deve reputarsi che le due affermazioni non siano incompatibili. Infatti, è assolutamente verosimile che il LA BARBERA sia stato allertato qualche giorno prima dell’azione dal GIOÈ su ordine del BAGARELLA, poi sia stato lasciato da parte, magari senza informarlo, per la presenza del BRUSCA e infine sia stato nuovamente coinvolto a causa dell’impedimento di quest’ultimo.

6) con riferimento all’ora del delitto, il LA BARBERA e il SINACORI hanno sempre concordemente affermato che fu nella prima mattinata e comunque prima dell’ora di pranzo.

Il dato è stato confermato dalla deposizione del maresciallo LOMBARDO, che ha riferito che il delitto avvenne alle ore 10,30 circa.

La circostanza (oggetto di doglianza difensiva) che il LA BARBERA nelle indagini preliminari abbia collocato l’ora del delitto alle 12,00 circa, mentre nell’udienza del 16 giugno 1995 del processo cosiddetto “PATTI + 40” abbia affermato più vagamente che il crimine fu perpetrato di mattina prima dell’ora di pranzo, deve essere imputata non a un tentativo del collaboratore di rendere la sua dichiarazione più aderente alle risultanze delle indagini compiute nell’immediatezza del fatto (come sostenuto dai difensori), ma semplicemente a un ricordo più sfumato degli avvenimenti, dovuto al passare del tempo. Infatti, innanzitutto l’iniziale versione del collaboratore, pur se non perfettamente coincidente con la “generica”, era certamente compatibile con la stessa e pertanto non vi era alcun bisogno di “aggiustarla”. In secondo luogo, poi, se il “pentito” avesse voluto eliminare l’inesattezza del suo racconto avrebbe anticipato l’orario indicato in precedenza e non certamente creato un’incertezza maggiore, come invece ha fatto limitandosi a riferire che l’omicidio avvenne in mattinata. Comunque, in entrambi i casi l’affermazione del dichiarante è certamente compatibile con gli altri dati probatori emersi nel dibattimento.  

7) il LA BARBERA ha dichiarato che la mattina del delitto egli partì insieme al GIOÈ probabilmente da Castellammare del Golfo, da dove si recò al negozio del SINACORI a Mazara del Vallo. Da quest’ultimo luogo i due “uomini d’onore” di Altofonte si diressero a Marsala insieme al SINACORI, al BAGARELLA, a MESSINA DENARO Matteo, a GANCITANO Andrea e a RISERBATO Davide (“l’amico del GANCITANO”). La base marsalese era costituita da un appartamento che in sede di esame dibattimentale ha detto essere nella disponibilità di Natale BONAFEDE o di un suo zio o cugino che faceva l’elettrauto e in controesame certamente di quest’ultimo. Ha aggiunto che in quello stabile trovarono i due congiunti e attesero la “battuta”.

Il SINACORI ha confermato che il giorno dell’omicidio egli stesso, il BAGARELLA, il GIOÈ, il LA BARBERA, il GANCITANO, RISERBATO Davide e MESSINA DENARO Matteo partirono da Mazara del Vallo, recandosi a Marsala, in casa di Giuseppe BONAFEDE, dove trovarono quest’ultimo, BONAFEDE Natale e MANCIARACINA Andrea.

Le concordi dichiarazioni dei due predetti collaboratori, i quali hanno sottolineato che quasi tutti i membri del gruppo di fuoco si incontrarono dapprima a Mazara del Vallo e poi si diressero a Marsala, sono perfettamente compatibili con quelle del PATTI. Quest’ultimo dichiarante -il quale non era presente all’esecuzione e venne informato dell’accaduto da BONAFEDE Natale- ha individuato il luogo dell’appuntamento in casa di BONAFEDE Giuseppe a Marsala, confermando in tal modo l’esistenza di una base nella città in cui venne eseguito il delitto (sull’individuazione del covo ci si soffermerà nella scheda dedicata al BONAFEDE). Ora, la circostanza che il PATTI non abbia fatto riferimento a un primo appuntamento a Mazara del Vallo, d’altra parte, si spiega con il fatto che la sua fonte, il BONAFEDE, non era a conoscenza della stessa, atteso che aspettò i complici a Marsala. Del resto il resoconto dei collaboratori appare perfettamente logico e verosimile, in quanto quasi tutte le persone indicate dagli stessi erano di Mazara del Vallo, o all’epoca vi dimoravano (BAGARELLA), o, infine, erano in grado di raggiungere facilmente il negozio del SINACORI, che era in quel periodo un vero e proprio punto di riferimento per gli “uomini d’onore” di fuori (GIOÈ, LA BARBERA e MESSINA DENARO Matteo). Pertanto, appare naturale che il primo appuntamento tra i membri del commando provenienti da zona diverse da Marsala fosse stato fissato in quel luogo, la cui ubicazione era nota a tutti.

La circostanza, poi, che all’epoca del fatto delittuoso in parola il SINACORI gestisse un negozio di vendita all’ingrosso di materiale elettrico denominato “Marciante” e che lo stesso fosse un luogo di incontro tra “uomini d’onore” è stata affermata dallo stesso interessato e dal PATTI e riscontrata dagli accertamenti in tal senso del dottor GERMANÀ e del dottor LINARES. In particolare, il GERMANÀ ha riferito che nella sede dell’azienda menzionata venivano notati spesso molti degli esponenti di maggiore spicco della “famiglia”, quali il GANCITANO, il BURZOTTA e il TAMBURELLO. Il LINARES, dal canto suo, ha confermato sostanzialmente la circostanza, riferendo che nel corso di intercettazioni telefoniche relative all’utenza della società in questione accertarono che Diego BURZOTTA telefonò a una utenza installata all’interno di un edificio di competenza della Supermercati Bravo in Palermo, parlando dapprima con uno dei figli di MARCIANTE Roberto e quindi, su sua richiesta, con il commercialista Giuseppe MESSINA (cfr. deposizione di Calogero GERMANÀ e Giuseppe LINARES rispettivamente nelle udienze del 9 maggio 1996 e 23 gennaio 1997 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”, celebrato davanti al Tribunale di Trapani).

8) il LA BARBERA ha rivelato che ebbe occasione di intravedere i ragazzi che controllavano l’obiettivo, quando furono indicati a lui stesso e al GIOÈ dal BONAFEDE Natale. Ha aggiunto che costoro dovevano avvisare lo stesso BONAFEDE, il quale era il loro punto di riferimento, con una telefonata al cellulare che era nella disponibilità di quest’ultimo. Ha puntualizzato altresì che il GIOÈ, il killer designato, dovette preliminarmente individuare bene l’obiettivo e che comunque in zona c’erano gli amici del BONAFEDE, pronti a intervenire in caso di bisogno.

Il PATTI ha sostanzialmente confermato le predette circostanze raccontando che Natale BONAFEDE successivamente gli riferì che la “battuta” fu data dai fratelli AMATO tramite il cellulare intestato a PIPITONE Martino, abitualmente in uso allo stesso collaboratore, e quello intestato a Giuseppe BONAFEDE, nella disponibilità di Natale BONAFEDE. Ha aggiunto per altro che i suoi referenti MARCECA e Natale BONAFEDE gli raccontarono altresì che avevano parlato del loro progetto omicidiario anche con Gaspare RAIA, il quale incaricò i suoi figli di controllare lo ZICHITTELLA.

Il SINACORI, dal canto suo, in sede di esame ha affermato che il gruppo di fuoco attese nell’abitazione di Giuseppe BONAFEDE che venisse data loro la “battuta”, che arrivò tramite una telefonata al cellulare di Natale BONAFEDE, mentre in controesame ha sostenuto che il commando a un certo punto decise di uscire anche se non era ancora arrivata la “battuta” tramite cellulare come avrebbe dovuto essere.

Come si vede, le versioni del LA BARBERA, del PATTI e del SINACORI in esame sono tra loro concordi quanto alle modalità utilizzate per dare ai sicari il segnale di azione. La contraddizione in cui è incorso quest’ultimo collaboratore in sede di controesame, pertanto, non può che spiegarsi alla luce di una momentanea lacuna mnemonica da parte del narrans, dovuta probabilmente alla sovrapposizione dei ricordi relativi alle due fasi in cui si compì l’assassinio dello ZICHITTELLA. Infatti, a giudizio di questa Corte, il SINACORI in controesame ha riferito quanto era successo in occasione del primo, fallito attentato, quando -secondo il racconto dello stesso collaboratore in sede dibattimentale- la “battuta”, che avrebbe dovuto essere data tramite cellulare, non arrivò e il BRUSCA, vista l’inutilità dell’attesa, si risolse a uscire con il BONAFEDE alla ricerca della vittima designata, senza per altro riuscire a intercettarlo. La versione fornita dal SINACORI in esame, al contrario, deve essere ritenuta rispondente al reale svolgimento degli avvenimenti, in quanto è perfettamente aderente a quelle del LA BARBERA e del PATTI.

In conclusione, pertanto, deve ritenersi dimostrato che la “battuta” sia stata data tramite una chiamata al cellulare nella disponibilità di Natale BONAFEDE.

In ordine alla titolarità dei telefoni utilizzati va inoltre giudicata esatta la versione del PATTI, il quale è certamente il collaboratore che ha una conoscenza più precisa dei movimenti dei Marsalesi, essendo lo stesso nel corso della guerra di mafia il diretto referente di tutti loro ed essendo il capo riconosciuto della cosca. D’altra parte, l’asserzione del collaboratore secondo cui il segnale venne dato tramite un contatto telefonico tra i cellulari intestati a BONAFEDE Giuseppe e a PIPITONE Martino è perfettamente compatibile con i dati che emergono dall’esame dei tabulati relativi alle due utenze suddette. Da questi ultimi, infatti, si evince che alle ore 9,40 del 15 giugno 1992 l’utenza cellulare intestata a BONAFEDE Giuseppe (0337/960476) chiamò quella intestata a PIPITONE Martino (0337/960470). Ora, deve in primo luogo evidenziarsi che il contatto in parola è compatibile con le affermazioni dei collaboratori per ciò che concerne le modalità della battuta e l’orario della stessa. Il dato, invece, contrasta con le affermazioni del PATTI con riferimento al chiamante e al chiamato, invertiti rispetto alle indicazioni di quest’ultimo. Siffatta discrasia, per altro, non vale a inficiare la versione dei fatti del collaboratore, atteso che è perfettamente plausibile che per una qualunque ragione BONAFEDE Natale abbia deciso di utilizzare il cellulare di solito nella disponibilità dell’odierno collaboratore, dando agli AMATO quello intestato a BONAFEDE Giuseppe, e abbia dimenticato di riferire la circostanza (di per sé assolutamente irrilevante) al suo capo. Quest’ultimo, dal canto suo, non essendo personalmente presente, ha dedotto -e riferito- che il suo luogotenente avesse tenuto il cellulare che usava sempre, passando l’altro ai fratelli AMATO.  

In ordine, poi, alle persone incaricate di controllare i movimenti dell’obiettivo e dare la “battuta” a Natale BONAFEDE, per le ragioni che verranno specificate in seguito nella scheda dedicata alla posizione dei due prevenuti in parola, è indubbio che l’incarico fu affidato in via principale ai fratelli AMATO. Anche sotto questo profilo, pertanto, le propalazioni del LA BARBERA e del PATTI sono tra loro sostanzialmente concordi. D’altra parte, la diversità tra le versioni del LA BARBERA e del SINACORI, il quale ultimo vide soltanto i due AMATO, trova una logica spiegazione nel fatto che il collaboratore di Mazara del Vallo, a differenza del complice, focalizzò la sua attenzione (e conseguentemente memorizzò) soltanto coloro che gli parvero più attivi e che il BONAFEDE gli indicò.

9) con riferimento ai mezzi utilizzati per l’agguato, il LA BARBERA ha sostenuto che egli e GIOÈ salirono su una motocicletta “Honda Transalp”, il BAGARELLA, il SINACORI, il MESSINA DENARO e (pur se con qualche incertezza) il GANCITANO su una FIAT Tipo e RISERBATO Davide e, forse, BONAFEDE Natale su una Y 10 “pulita” nella disponibilità dello stesso RISERBATO o del GANCITANO.

Il PATTI, dal canto suo, ha dichiarato che apprese dal racconto di Natale BONAFEDE che il gruppo di fuoco era suddiviso in tre squadre: i due sicari viaggiavano a bordo di una Honda Enduro di grossa cilindrata e i due nuclei di appoggio erano su due autovetture rubate, una delle quali ha sempre indicato come una FIAT Tipo e l’altra nelle diverse sedi processuali in cui è stato escusso, come una Punto, una Tipo o un’Alfetta. Ha aggiunto che dopo l’omicidio il GANCITANO e RISERBATO Davide si recarono nella villetta in cui egli si nascondeva nel Mazarese, a bordo della Y 10 bianca del secondo.

Il SINACORI ha affermato che quando ricevettero la “battuta” uscirono in tre gruppi: il LA BARBERA e il GIOÈ salirono su una moto Enduro procurata dai Marsalesi; egli, il BAGARELLA e il MESSINA DENARO Matteo presero posto su una automobile rubata, probabilmente una FIAT Tipo; RISERBATO Davide e MANCIARACINA Andrea su un veicolo “pulito”, mentre il GANCITANO rimase nella base in attesa dei complici.

Il BRUSCA -che non prese parte all’omicidio, ma partecipò al primo tentativo e pertanto con riferimento ai veicoli predisposti per l’agguato è a conoscenza dei fatti oggetto di causa- ha assunto che nell’occasione in cui egli fu presente il gruppo di fuoco aveva a propria disposizione una motocicletta che egli stesso aveva portato da Palermo, oltre a una FIAT Tipo rubata che doveva servire da appoggio e, in caso di necessità, poteva essere utilizzata anche per commettere il delitto. Il collaboratore ha aggiunto che i sicari raggiunsero la base marsalese anche con altri veicoli: la Lancia Delta di Andrea GANCITANO e le Renault Clio di BONAFEDE Natale e di Nino GIOÈ.

Il GIACALONE, infine, ha riferito di avere notato una motocicletta Kawasaki Enduro 600 con a bordo due uomini un poco nervosi passare due o tre volte in Piazza Porticella e di essersi spaventato, temendo di essere lui l’obiettivo dell’azione.

Tutti i collaboratori, pertanto, sono stati concordi che i veicoli che erano stati destinati alla realizzazione dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA erano una motocicletta di grossa cilindrata “Enduro” (PATTI e LA BARBERA ne hanno specificato altresì la marca, Honda) e una FIAT Tipo rubata.

La prima circostanza è stata confermata altresì dal teste Giuseppe RUBINO nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese il 15 giugno 1992 ai CC di Marsala, il cui verbale è stato prodotto dalla difesa all’udienza del 17 febbraio 2000. Il RUBINO, in particolare, dichiarò che alle ore 10,00 o 10,15 circa aveva visto transitare una motocicletta di grossa cilindrata di tipo Enduro con due persone a bordo, che a suo parere erano le stesse che vide fuggire dopo il delitto. Il testimone ha dunque confermato le propalazioni dei collaboratori non solo con riferimento all’utilizzazione da parte dei sicari di una motocicletta, ma anche al fatto che su di essa viaggiavano due persone e che i killer effettuarono almeno un giro in piazza Porticella prima di individuare lo ZICHITTELLA, come hanno affermato il LA BARBERA e il SINACORI, i quali hanno parlato di due o tre passaggi.

Il fatto che gli assassini viaggiassero a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata è stato altresì confermato, anche se più genericamente, da Giovanni D’ANGELO (cfr. deposizione del Maresciallo LOMBARDO).

Deve poi ritenersi che l’Honda Enduro sia stata procurata dal BRUSCA, come sostenuto dallo stesso, e non dai Marsalesi, come affermato dal SINACORI. Infatti, a giudizio di questa Corte, il ricordo del collaboratore di San Giuseppe Iato sul punto è certamente più nitido, avendo a oggetto una sua condotta. Al contrario, verosimilmente il SINACORI, non avendo memoria precisa della circostanza a causa della sua indubbia marginalità nel contesto complessivo della vicenda, ha dedotto che, secondo l’id quod plerumque accidit, il veicolo fosse stato procurato dagli uomini della cosca nel cui territorio doveva compiersi l’omicidio. Del resto, l’indicazione del LA BARBERA secondo cui il giorno del delitto trovò la Honda Enduro già pronta nella base marsalese appare pienamente compatibile con le affermazioni del collaboratore di San Giuseppe Iato, atteso che, avendo quest’ultimo portato la motocicletta a Marsala affinchè fosse utilizzata nell’azione, è logico che dopo il primo tentativo fallito l’avesse lasciata nella base a disposizione del commando che avrebbe operato il giorno successivo.

A una siffatta ricostruzione della vicenda consegue che il BRUSCA, pur non avendo partecipato né alla deliberazione dell’omicidio, nè all’esecuzione dello stesso, deve essere chiamato a risponderne in quanto ha contribuito causalmente a cagionare l’evento procurando il veicolo usato dagli assassini nella piena consapevolezza dello scopo a cui era destinato.

Sempre con riguardo alla motocicletta, non può ritenersi che rivesta un’importanza significativa la circostanza, evidenziata da taluno dei difensori, che a detta di RUBINO Vincenzo la motocicletta degli assassini era bianca, e non blu e grigia (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal RUBINO ai CC. di Marsala il 15 giugno 1992, prodotto dai difensori il 17 gennaio 2000), come invece sostenuto dal LA BARBERA, atteso che -anche ammettendo che abbia errato il collaboratore- trattasi di un particolare assolutamente marginale.  

Del pari, attiene certamente a un dato di importanza secondaria l’indubbio errore commesso dal PATTI in ordine alla tipologia di una delle autovetture utilizzate dai killer, atteso che il collaboratore ha asserito che questi utilizzarono, oltre alla FIAT Tipo, una seconda automobile rubata, che era o una Tipo, o una Ritmo o un’Alfetta. Infatti, a tale riguardo non può non osservarsi che è assolutamente fisiologico che il collaboratore, il quale non era presente al momento dell’omicidio, abbia dimenticato un fatto di rilievo marginale, quale il tipo della seconda macchina di appoggio, tanto più se si consideri l’enorme mole di notizie riferite dal “pentito” in parola agli investigatori.

Il PATTI, il SINACORI e il LA BARBERA hanno concordemente affermato altresì che il giorno del delitto andò a Marsala anche un’altra autovettura “pulita”, che -nonostante i collaboratori non siano stati concordi sul punto- deve probabilmente identificarsi nella Y 10 di Davide RISERBATO. Infatti, sebbene il solo LA BARBERA abbia affermato senza incertezze che era presente anche quest’ultima automobile, il SINACORI ha assunto che il RISERBATO e il MANCIARACINA partirono dalla base a bordo di un’autovettura “pulita” per recarsi a Marsala e il PATTI ha rivelato che subito dopo l’esecuzione del delitto, il GANCITANO e lo stesso RISERBATO si recarono nel suo nascondiglio a bordo della Y 10 nella disponibilità del primo. Alla luce delle sopra esposte risultanze probatorie, può pertanto concludersi, a giudizio di questa Corte, che l’autovettura “pulita” che raggiunse Marsala insieme a quelle dei killer deve essere identificata con quella del RISERBATO. Infatti da un lato la circostanza, sostenuta dal LA BARBERA (e non negata dal SINACORI il quale sul punto è stato vago), che l’imputato suddetto si recò a Marsala a bordo del veicolo in esame costituisce una importante conferma logica dell’identificazione dell’autovettura “pulita” con la Y 10, atteso che è logico e verosimile che alla guida del mezzo vi fosse il proprietario, al fine di evitare qualunque possibile inconveniente in caso fossero stati fermati dalle forze dell’ordine. Dall’altro lato, poi, anche le indicazioni del PATTI sono perfettamente compatibili con l’utilizzazione della Y 10 il giorno dell’omicidio in trattazione e anzi paiono costituire una conferma logica del fatto, atteso che subito dopo l’esecuzione dello stesso il GANCITANO e il RISERBATO andarono a riferirgli gli esiti dell’azione proprio a bordo della suddetta autovettura nel suo rifugio mazarese. Tale ultima affermazione, infatti, costituisce un importante riscontro logico al racconto del LA BARBERA e induce a ritenere che i due imputati, che all’epoca giravano spesso insieme, sulla via del ritorno da Marsala (e dunque a bordo dell’autovettura “pulita” con la quale vi si erano recati), si siano fermati nel nascondiglio del PATTI e lo abbiano informato del successo dell’impresa criminosa. Non può non osservarsi, del resto, che il predetto automezzo era particolarmente adatto allo scopo che verosimilmente si prefiggevano i prevenuti, di assicurare una presenza discreta sul luogo del delitto, in quanto si trattava di un tipo di veicolo diffuso e poco appariscente, oltre che probabilmente non conosciuto a Marsala. Non osta, infine, all’esattezza della sopra riportata ricostruzione degli avvenimenti la circostanza che il BRUSCA non abbia nominato la Y 10 tra le autovetture convenute a Marsala, poiché il suo racconto si riferisce al primo, infruttuoso tentativo, ed è ben possibile che in quell’occasione i membri del commando avessero usato altri mezzi, per i più svariati motivi.

A conferma delle affermazioni dei collaboratori, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che dal 16 maggio 1991 Davide RISERBATO aveva a disposizione una Y10 tg TP-370432 intestata alla madre RALLO Giovanna.

Il suddetto verbalizzante ha compiuto accertamenti su delega del P.M. al fine di individuare anche gli altri automezzi usati dal gruppo di fuoco, appurando che erano stati rubati veicoli di tipo, marca e colore compatibili con quelli indicati dai collaboratori, e in particolare:

  • con riferimento alla moto Honda 600 Enduro, nelle province di Trapani e Palermo tra il 1 gennaio 1991 e il 15 giugno 1992 erano stati sottratti e non più rinvenuti i seguenti mezzi:

– Moto Honda 600 targata PA-138815, di colore bianco e blu, rubata in data 9 gennaio 1991, con denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. Palermo Porto;

– Moto Honda 600 targata PA-127328, di colore bianco e blu, rubata in data 21 giugno 1991con denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. Palermo Zisa;

– Moto Honda 600 targata PA-134465, di colore bianco e blu, rubata in data 21 luglio 1991 con denuncia sporta presso la Stazione CC di Terrasini;

– Moto Honda 600 targata PA-141123, di colore bianco e azzurro, rubata in data 29 luglio 1991 con denuncia presentata al Commissariato di P.S. Palermo San Lorenzo;

– Moto Honda 600 targata PA-129699, di colore grigio e celeste, rubata in data 11 febbraio 1992 con denuncia presentata al Commissariato di P.S. Palermo Oreto;

– Moto Honda 600 targata PA-127749, di colore grigio e blu, rubata in data 5 maggio 1992 con denuncia presentata al Commissariato di P.S. Palermo Castellammare.

  • quanto alle FIAT Tipo, nel medesimo periodo di tempo erano state rubate e non più rinvenute le seguenti vetture:

– FIAT Tipo bianca targata PN 275702 sottratta in data 17 dicembre 1991 ad Alcamo;

– FIAT Tipo bianca targata TP-325052 sottratta in data 26 febbraio 1991 ad Alcamo;

– FIAT Tipo bianca targata TP-332191 sottratta in data 27 novembre 1991 con denuncia presentata alla Stazione CC di Trapani;

– FIAT Tipo blu, targata MI-0M7614 rubata a Mazara del Vallo il 4 marzo 1992 a FOCARINO Giuseppe cl.1965, con denuncia sporta al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo (autovettura rinvenuta subito dopo l’attentato al V.Questore Rino GERMANÀ);

– FIAT Tipo blu telaio 2454097, non immatricolata, asportata presso la Concessionaria Fiat Tito COLLI di Trapani, insieme ad altre 7 automobili, la notte dell’8 novembre 1991 nella Concessionaria Tito Colli di TP (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

Pertanto, nonostante gli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO non abbiano consentito di individuare gli specifici mezzi utilizzati dal gruppo di fuoco, hanno nondimeno avuto un esito compatibile con le dichiarazioni dei collaboratori, atteso che hanno accertato che in epoca compatibile con l’omicidio furono rubate motociclette e automobili dello stesso tipo di quelle asseritamente usate dai killer.

10) in ordine alle armi in dotazione al gruppo di fuoco, il PATTI, il SINACORI e il LA BARBERA hanno concordemente affermato che i due sicari avevano rivoltelle calibro 38, dato che ha trovato un significativo riscontro nella consulenza medico-legale, dalla quale è emerso che lo ZICHITTELLA fu colpito da cinque pallottole di calibro 357 magnum, arma che, per le sue dimensioni e caratteristiche, può facilmente essere confusa con una calibro 38 da chi la guardi senza conoscerne il calibro e che nessuno dei collaboratori fu colui che materialmente premette il grilletto. Non a caso, il solo LA BARBERA, il quale rimase tutto il tempo insieme al GIOÈ, ha indicato l’arma dubitativamente come una calibro 38 o 357 magnum.

Il LA BARBERA ha specificato altresì che il GIOÈ aveva, oltre alla suddetta rivoltella, anche una pistola automatica che teneva in cintura. Siffatta affermazione è pienamente compatibile con quella del PATTI, secondo cui il BAGARELLA gli chiese di consegnargli la calibro 9×21 che l’odierno collaboratore teneva a scopo di difesa personale e il giorno del delitto il GANCITANO gli restituì l’arma garantendogli che non era stata usata.

Il BRUSCA e il SINACORI hanno concordemente affermato che le armi erano di proprietà dei Mazaresi.

Il LA BARBERA e il SINACORI hanno aggiunto che sulla FIAT Tipo che doveva fungere d’appoggio vi erano armi, indicate dal primo in un kalashnikov e forse un fucile a pompa e pistole e dal secondo in fucili a pompa e un kalashnikov.

Per ciò che concerne le armi predisposte dai sicari per l’esecuzione dell’omicidio ZICHITTELLA, pertanto, vi è piena concordanza tra le propalazioni dei collaboratori, che, anche laddove non si riscontrano esplicitamente le une con le altre, sono comunque sempre tra loro logicamente compatibili.

In ordine al fatto che, a detta di RUBINO Vincenzo, soltanto il passeggero era armato (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal RUBINO ai CC. di Marsala il 15 giugno 1992, prodotto dai difensori il 17 gennaio 2000), mentre il LA BARBERA ha affermato che anch’egli impugnava una pistola, con la quale sparò due colpi in area, non può non sottolinearsi che la circostanza non è certamente idonea a minare, neppure parzialmente, la credibilità del collaboratore, atteso che -anche ammettendo che questi abbia errato- trattasi di un particolare assolutamente marginale.    

11) in ordine alla composizione del gruppo di fuoco, il LA BARBERA ha sostenuto il commando era composto da egli stesso, Antonino GIOE, Leoluca BAGARELLA, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO e un amico di quest’ultimo, di cui dapprima non ha ricordato il nome e poi ha dichiarato chiamarsi Davide RISERBATO, che non gli fu presentato ritualmente e che era incensurato. Ha aggiunto che Natale BONAFEDE li accompagnò nel primo giro di perlustrazione, ricevette la “battuta” tramite telefono e forse si recò sul luogo del delitto a bordo della Y 10.

Quando ricevettero la “battuta”, egli e il GIOÈ salirono a bordo della Honda Enduro; il MESSINA DENARO, il SINACORI, il BAGARELLA GANCITANO (il collaboratore, come si è già sottolineato, ha dimostrato alcune incertezza quanto alla collocazione di quest’ultimo), presero posto sulla FIAT Tipo il RISERBATO e, forse, BONAFEDE Natale sulla “Y 10”. L’elettrauto, invece, rimase in casa ad attendere il loro ritorno.

Il PATTI, dal canto suo, ha affermato che il BONAFEDE gli raccontò che il gruppo di fuoco era composto da lui stesso, da Gioacchino LA BARBERA, Antonino GIOÈ, Leoluca BAGARELLA, Andrea GANCITANO, Vincenzo SINACORI, Davide RISERBATO, Matteo MESSINA DENARO, Natale BONAFEDE e Giacomo e Tommaso AMATO (questi ultimi con il compito di controllare la vittima designata), mentre Giuseppe BONAFEDE rimase all’interno del suo appartamento ad aspettare.

Dopo avere ricevuto la “battuta” i sicari uscirono suddividendosi in tre squadre: il LA BARBERA e il GIOÈ, che avevano avuto l’incarico di eseguire materialmente il delitto, presero posto sulla motocicletta, mentre gli altri salirono su due autovetture con funzioni di copertura. Natale BONAFEDE gli riferì che egli aveva avuto compiti di appoggio a bordo di una Clio 16 valvole.

Il SINACORI, infine, ha rivelato che quando uscirono per eseguire il delitto, il GIOÈ e il LA BARBERA salirono a bordo della motocicletta, egli stesso, il BAGARELLA e MESSINA DENARO sulla FIAT Tipo e il RISERBATO e il MANCIARACINA sulla macchina “pulita”, senza per altro avvicinarsi al luogo del delitto. Il GANCITANO e Pino BONAFEDE, invece, rimasero in casa.

Come si vede, le propalazioni dei collaboratori sono state concordi su molti aspetti, e in particolare:

       gli esecutori materiali del delitto furono il LA BARBERA e il GIOÈ, i quali viaggiavano a bordo della motocicletta;

       il MESSINA DENARO, il SINACORI e il BAGARELLA presero posto sulla FIAT Tipo rubata con funzioni di appoggio, armati;

       RISERBATO Davide uscì insieme ai complici a bordo di un’autovettura “pulita”;

       BONAFEDE Natale ricevette la battuta tramite una telefonata al suo cellulare e poi seguì il gruppo di fuoco in Piazza Porticella;

       BONAFEDE Giuseppe rimase in casa ad attendere il ritorno del commando;

       il GANCITANO si recò certamente a Marsala.

Le discrasie -relative alla presenza di quest’ultimo imputato sulla FIAT Tipo, affermata dal LA BARBERA e negata dal SINACORI e alla presenza del MANCIARACINA, non indicata dal PATTI e dal LA BARBERA e asserita dal SINACORI- verranno esaminate specificamente nella parte relativa alle posizioni dei singoli imputati. Per altro, esse, come si è già precisato, se impongono certamente un vaglio particolarmente attento delle propalazioni dei collaboratori, in generale e con particolare riferimento agli imputati i cui ruoli sono stati descritti diversamente, per altro verso costituiscono un’importante conferma della genuinità dei collaboratori, i quali hanno sempre tenuto a ribadire la loro versione dei fatti, anche laddove si discostava da quella di altri, anche su punti significativi.

Quanto poi all’errore in cui è certamente incorso il LA BARBERA (e che è stato sottolineato dai difensori), il quale ha affermato che la vittima cadde a terra, mentre si accasciò su un’autovettura, non può che rilevarsi che trattasi di un’imprecisione di modesta importanza, tanto più se si consideri che il collaboratore era abbastanza lontano dal punto in cui avvenne il delitto e pertanto può non avere visto bene la scena, oppure che può non avere focalizzato l’attenzione sul particolare in parola.

Del pari, le dichiarazioni di RUBINO Vincenzo, secondo le quali i due killer non esplosero spari in aria durante la fuga e fu il passeggero a gridare (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal RUBINO ai CC. di Marsala il 15 giugno 1992, prodotto dai difensori il 17 gennaio 2000), non sono certamente idonee a minare, neppure parzialmente, la credibilità del LA BARBERA (il quale ha invece sostenuto di avere esploso due spari e di avere gridato egli stesso il monito). Infatti, anche ammettendo che abbia errato il collaboratore e non il testimone, trattasi di un particolare assolutamente marginale, che non incide sull’economia complessiva del resoconto dettagliato, preciso e ampiamente riscontrato ab extrinseco del “pentito”.

Infine, non possono essere condivide le doglianze difensive secondo le quali le descrizioni dei sicari fornite dai testimoni oculari non corrisponderebbero a quelle del GIOÈ e del LA BARBERA. Infatti, le indicazioni relative all’aspetto degli assassini rese da Giuseppe e Vincenzo RUBINO, da Floriana PULIZZI e da Giovanni D’ANGELO sono generiche e non sempre tra loro coincidenti, atteso che i testimoni hanno riferito soltanto che uno degli assassini portava occhiali, da vista o da sole, la sola PULIZZI, che aveva la pancia un poco prominente e aveva circa trentacinque o quarant’anni e il D’ANGELO che aveva i capelli castano scuri brizzolati. Ora, la descrizione delle caratteristiche somatiche e di età di uno dei sicari appare compatibile con quella del GIOÈ (in particolare, il LA BARBERA nell’udienza tenutasi il 15 giugno 1995 nell’ambito del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, prodotta proprio dai difensori che hanno sollevato l’argomento in parola, ha affermato che il GIOÈ aveva i capelli brizzolati). Tuttavia, anche a prescindere dalle predette considerazioni, affermazioni tanto generiche non possono essere certo giudicate idonee a inficiare le concordi dichiarazioni di collaboratori affidabili quali il LA BARBERA, il PATTI e il SINACORI hanno indicato i due suddetti “uomini d’onore” come esecutori materiali dell’omicidio.

12) il PATTI ha dichiarato che BONAFEDE Natale gli raccontò che al momento dell’agguato la vittima era appena uscita da una pescheria in corso Gramsci vicino a piazza Porticella.

Il LA BARBERA ha confermato la circostanza, assumendo che nel luogo in cui venne uccisa la vittima vi era una pescheria o una macelleria, mentre nel processo denominato “PATTI + 40” aveva detto che c’era una pescheria. Come si è già precisato, deve essere ritenuta veritiera quest’ultima versione, non solo in quanto resa in un’epoca più prossima ai fatti di causa (e in cui pertanto il ricordo del dichiarante era più preciso), ma anche e soprattutto perché è confermata da altri dati processuali.

Il SINACORI, dal canto suo, ha affermato che la vittima fu uccisa mentre usciva dalla pescheria che era stata loro indicata dai fratelli AMATO come il luogo in cui si trovava l’obiettivo.

Il dato, oltre ad essere stato sostenuto concordemente da tutti i collaboratori, è stato confermato altresì dal Maresciallo LOMBARDO, il quale ha riferito che nel corso delle indagini immediatamente successive al fatto delittuoso in esame accertò che lo ZICHITTELLA fu ucciso mentre stava uscendo da una pescheria.

13) con riferimento alla fase esecutiva del delitto in senso stretto, il LA BARBERA ha affermato che quando videro la vittima, il GIOÉ scese dalla moto, percorse a piedi i cento metri circa che lo separavano dalla vittima e sparò a Giovanni ZICHITTELLA mentre stava partendo a bordo del suo “vespino”.

Il PATTI ha detto che BONAFEDE gli riferì che quando ZICHITTELLA uscì dalla pescheria il GIOE’ gli si avvicinò e gli sparò cinque o sei colpi con la rivoltella calibro 38.

Il SINACORI ha dichiarato che il LA BARBERA era alla guida della motocicletta e il GIOÈ, a cui era stato assegnato il compito di eseguire materialmente l’omicidio, scese dal veicolo e sparò all’obiettivo, che era uscito dal negozio e stava salendo sul suo “vespino”.

I testi di cui alle dichiarazioni del Maresciallo LOMBARDO hanno affermato che il passeggero della moto impugnava una pistola, confermando in tal modo indirettamente a sparare fu proprio il GIOÈ.

Le concordi propalazioni dei collaboratori sono compatibili altresì con le già citate risultanze della consulenza medicolegale, in ordine al numero di proiettili sparati e al tipo di arma utilizzata.

Le conferme ottenute dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza del delitto e comunque la piena compatibilità con le stesse, pertanto, non possono che conferire un’ulteriore crisma di attendibilità alle concordi asserzioni dei collaboratori, secondo le quali fu il GIOÈ a uccidere lo ZICHITTELLA sparandogli con un revolver.

Né può ritenersi idonea ad inficiare le parole dei citati collaboratori la circostanza che la CULICCHIA abbia affermato di avere visto il SINACORI in piedi nelle vicinanze del luogo del delitto immediatamente prima dell’esecuzione e di avere desunto che egli fosse stato l’esecutore materiale del crimine. Quanto a quest’ultimo punto, infatti, la stessa testimone ha precisato di non avere notato il collaboratore premere il grilletto e pertanto la sua deduzione non può certo essere ritenuta un fatto avente dignità di prova. L’unica discrasia tra le affermazioni della CULICCHIA e quelle del SINACORI, pertanto, rimane quella relativa alla posizione dell’“uomo d’onore”, il quale ha affermato che egli rimase in macchina., a differenza di quanto ha asserito la donna. Sebbene non sia possibile, alla luce delle risultanze probatorie in atti, addivenire a una risoluzione definitiva della discrasia, a giudizio di questa Corte appaiono più verosimili le dichiarazioni del SINACORI. Infatti, egli era inserito nel ristretto gruppo che aveva la funzione di appoggiare i killer, qualora ne fosse sorto il bisogno e pertanto non solo era inutile che scendesse dalla macchina immediatamente prima del delitto, ma poteva addirittura diventare controproducente, atteso che i complici per entrare in azione avrebbero dovuto attendere che egli salire nuovamente sul veicolo oppure avrebbero dovuto lasciarlo da solo in Piazza Porticella, dove la sua presenza sarebbe stata certamente notata, non essendo egli solito frequentare quel luogo. Del resto, la veridicità delle parole del SINACORI appare ulteriormente rafforzata, sotto il profilo logico, dalla considerazione che il collaboratore non avrebbe avuto ragione alcuna per mentire su un particolare talmente insignificante, mentre è ben possibile che la CULICCHIA, nella concitazione del momento, abbia errato nell’identificazione del soggetto che vide nei pressi del luogo del delitto.

14) il LA BARBERA ha affermato che, subito dopo l’omicidio, i sicari spararono un altro colpo in aria, gridando -come era stato loro chiesto da Matteo MESSINA DENARO e Leoluca BAGARELLA- “a Marsala comandiamo noi”.

Il BRUSCA ha confermato che il LA BARBERA e il GIOÉ ebbero a riferirgli che uno di loro aveva gridato “qui comandiamo noi”.

L’affermazione dei collaboratori ha trovato una significativa conferma nelle già citate dichiarazioni di Giovanni e Vincenzo RUBINO, i quali hanno affermato di avere udito i due killer gridare una frase ad alta voce, di cui non compresero il contenuto, mentre stavano allontanandosi.

15) il LA BARBERA ha dichiarato che dopo l’omicidio rientrarono nella villetta che avevano usato come base e da lì tornarono a Mazara del Vallo.

Il PATTI ha detto di avere saputo da BONAFEDE Natale che dopo l’agguato il gruppo di fuoco si allontanò imboccando la strada che portava al campo sportivo e poi alla circonvallazione, ritornando alla base.

Il SINACORI ha sostenuto, più genericamente che dopo l’agguato gli assassini si allontanarono e, dopo una breve sosta a casa di Pino BONAFEDE, dove lasciarono la motocicletta, ritornarono a Mazara del Vallo a bordo delle autovetture, compresa quella rubata.

 

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori hanno fornito versioni dei fatti non solo intrinsecamente logiche, ma altresì riscontrate da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni degli altri “pentiti”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla P.G., tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Va inoltre puntualizzato che pur avendo ammesso di essere a conoscenza della chiamata in correità del LA BARBERA, il primo a riferire agli inquirenti sul fatto delittuoso in parola, gli altri collaboratori hanno fornito un contributo ulteriore alle indagini, aggiungendo particolari ai resoconti degli altri dichiaranti, ciascuno secondo le sue conoscenze specifiche.

Le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni dei vari collaboratori attengono quasi sempre a circostanze di carattere secondario, oppure sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche.

Siffatte discordanze sono state per lo più esaminate in precedenza, nella parte relativa alla valutazione dei riscontri di carattere generale, alla quale pertanto si rimanda. In questa sede, pertanto, ci si limiterà a vagliare soltanto quelle sulle quali non ci sì è soffermati in precedenza.

Rientra tra i contrasti marginali la difformità tra le propalazioni del PATTI e del SINACORI in ordine alla consegna al secondo del cellulare in uso al primo la sera precedente al delitto, sostenuta dal Marsalese e negata dal Mazarese. Infatti, come si è già puntualizzato, a giudizio di questa Corte la consegna vi fu, come dimostra il contatto tra i due cellulari la mattina del 15 giugno alle ore 9,40, contatto che non avrebbe avuto senso che intervenisse qualora l’apparecchio fosse rimasto nelle mani del PATTI, atteso che l’omicidio non era ancora stato commesso. In ogni caso, l’errore in cui è incorso uno dei due collaboratori (essendo anche possibile che il PATTI abbia consegnato l’apparecchio a un altro individuo) verte su un dato marginale, che è ben possibile che personaggi che nella loro carriera criminale hanno preso parte a tanti episodi delittuosi abbiano dimenticato.  

Del pari, non assume un soverchio rilievo il fatto, riferito dal solo BRUSCA, che il giorno del delitto in parola fosse stato progettato di uccidere anche un macellaio. Anche in questo caso, alla luce delle acquisizioni probatorie dibattimentali non può escludersi né affermarsi con sicurezza l’esattezza della circostanza, tenuto conto in particolare che una persona che esercitava tale professione, Pietro CHIRCO, fu effettivamente fatto oggetto di un attentato alla vita nel corso della guerra di mafia di Marsala.

Può invece essere agevolmente risolto alla luce di argomentazioni logiche l’apparente contrasto tra le affermazioni del PATTI, secondo cui egli stesso ebbe un ruolo nella deliberazione e nell’organizzazione del delitto, e quelle degli altri collaboratori i quali non hanno fatto alcun riferimento a un suo contributo in tale senso.

Infatti, deve osservarsi che le dichiarazioni del BRUSCA e del LA BARBERA attengono quasi solo alla fase esecutiva, alla quale è indubbio che il PATTI non partecipò. Entrambi i collaboratori, in particolare, hanno affermato di essere stati messi a parte della decisione dopo che questa era già stata adottata, cosicchè non hanno potuto riferire in ordine alla riunione deliberativa. Per altro, il BRUSCA ha specificato che il reggente della cosca di Marsala era a conoscenza della statuizione.

Il SINACORI, d’altro canto, come si è già puntualizzato, ha escluso la presenza del PATTI soltanto alla riunione a casa del BONAFEDE, avvenuta per altro quando la decisione era già stata adottata, mentre non lo ha nominato con riferimento alla riunione deliberativa, in ordine alla quale come tutti i collaboratori, ha sottolineato il ruolo significativo ricoperto dal BAGARELLA, che partecipò attivamente alla decisione. Ne consegue che la mancata indicazione nominativa del PATTI tra coloro che decisero la morte di Giovanni ZICHITTELLA da parte del SINACORI è dovuta alla circostanza che il dichiarante in parola ha posto l’accento sul contributo del BAGARELLA, il personaggio che assunse un ruolo predominante nella statuizione e pertanto non esclude che il reggente della cosca marsalese abbia avuto a sua volta un ruolo attivo.

In ogni caso, come si è già sottolineato, è indubbio che vi furono più riunioni finalizzate all’individuazione dell’obiettivo da colpire, nelle quali il BAGARELLA per la sua autorevolezza ebbe un ruolo di primo piano. Al contrario, è assolutamente verosimile che il PATTI e/o il SINACORI non siano stati presenti in tutte le occasioni e nei loro resoconti abbiano fatto riferimento a episodi diversi l’uno dall’altro. In quest’ottica può trovare una spiegazione l’omessa indicazione del SINACORI da parte del PATTI, anche se, come si è già osservato, quest’ultimo collaboratore si è certamente confuso sulla successione temporale delle riunioni deliberative. Ne consegue che la circostanza che questi non abbia indicato il co-reggente del mandamento di Mazara del Vallo tra i partecipanti all’incontro in cui venne individuato il soggetto da assassinare può dipendere tanto dall’effettiva assenza del SINACORI in quel frangente, quanto da un errore del dichiarante dovuto alla sovrapposizione dei ricordi. In ogni caso, a giudizio di questa Corte, non può essere messo in dubbio che il SINACORI e il PATTI abbiano partecipato quanto meno a una parte degli incontri finalizzati all’adozione della delibera e all’organizzazione dell’azione, atteso che siffatta partecipazione discende dal ruolo che essi all’epoca ricoprivano di reggenti del mandamento di Mazara del Vallo e della “famiglia” di Marsala e dalla loro indubbia autorevolezza ed esperienza nelle azioni criminali. Con specifico riferimento al PATTI, poi, egli in quanto marsalese era certamente il personaggio meglio informato sulla situazione in paese e sulla caratura criminale dei vari personaggi coinvolti, cosicchè era il referente naturale per l’individuazione delle vittime. D’altro canto, la sua ingerenza con un ruolo di primo piano nella vicenda trova un importante riscontro logico nel ruolo fondamentale ricoperto dal suo principale luogotenente dell’epoca, Natale BONAFEDE, il quale tenne i contatti con i fratelli AMATO, delegati a controllare l’obiettivo, e curò l’organizzazione logistica. Essendo il predetto BONAFEDE vicino alla “famiglia” di Marsala ed essendosi messo a disposizione del PATTI in persona dopo l’omicidio del TITONE, ne consegue che egli certamente ricevette ordini precisi dal reggente della cosca a cui egli era “vicino” e nel cui territorio il delitto doveva essere compiuto.

In conclusione, pertanto, con riferimento ai contrasti tra le propalazioni dei collaboratori, deve osservarsi che essi non attengono mai a circostanze fondamentali nell’impianto complessivo delle loro affermazioni, ma sempre a dati di rilievo non primario. Ne discende quindi che l’esistenza di contrasti, se impone di sottoporre a un vaglio critico particolarmente rigoroso le chiamate in correità dei dichiaranti, non ne esclude certamente la complessiva veridicità.

Pertanto gli imputati predetti debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che da un lato tutti i collaboratori hanno affermato che il GIOÈ sparò alla vittima con una pistola calibro 38 e che dall’altro lato l’autopsia ha accertato che l’obiettivo fu attinto da cinque colpi di rivoltella caricata con proiettili di calibro 357 magnum

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile in giorni per PATTI, SINACORI e BRUSCA e in alcune ore per il LA BARBERA) tra la decisione di assassinare lo ZICHITTELLA e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” e la finalità perseguita di agevolare la suddetta organizzazione criminale nella guerra di mafia in corso a Marsala consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

AMATO GIACOMO e AMATO TOMMASO

Il PATTI, che è certamente il collaboratore più informato sul punto date le sue origini marsalesi, ha riferito che fu egli stesso a ordinare a BONAFEDE Natale di incaricare i fratelli AMATO di controllare sia Giovanni che Giuseppe ZICHITTELLA. Con specifico riferimento al ruolo avuto dai due prevenuti in parola nell’esecuzione dell’omicidio, ha precisato che la sera della deliberazione egli incaricò il BONAFEDE di mandare l’indomani mattina i fratelli AMATO a controllare la vittima designata. Ha aggiunto altresì che il predetto BONAFEDE successivamente gli riferì che i due giovani avevano dato la “battuta” tramite un contatto tra i cellulari intestati a PIPITONE Martino, abitualmente in uso a PATTI, e a BONAFEDE Giuseppe, solitamente nella disponibilità dello stesso BONAFEDE Natale. Il collaboratore ha aggiunto infine che gli stessi fratelli AMATO nel corso di una visita confermarono il resoconto dell’amico in ordine alla loro condotta.

Il SINACORI, come si è già anticipato, con riferimento alle modalità attraverso cui venne data la “battuta” ha reso versioni dei fatti contrastanti in sede di esame e controesame. Tuttavia ha confermato che due giovani amici di BONAFEDE Natale giravano per individuare la vittima e indicarla ai sicari, aggiungendo che in effetti a un certo punto si avvicinarono al GIOÈ e gli dissero che l’obiettivo era in Piazza Porticella. Ha aggiunto che dopo l’omicidio il GIOÈ raccontò ai complici che gli si erano avvicinati due ragazzi e che nel medesimo frangente lo stesso BONAFEDE disse ai presenti che erano suoi amici, erano fratelli, il loro cognome era AMATO e uno di loro si chiamava “Masi”. Ha infine fornito la descrizione fisica di uno dei due giovani, sul quale appuntò la sua attenzione mentre lo vide parlare con il GIOÈ, assumendo che non era alto, era di costituzione abbastanza robusta, aveva il viso tondo, i capelli castani e dimostrava circa trentadue anni.

Il LA BARBERA, più genericamente, ha fatto riferimento ad alcuni giovani che conoscevano bene la vittima designata e che portarono la “battuta” tramite una telefonata al cellulare di Natale BONAFEDE, di cui erano i fiduciari. Ha aggiunto che ebbe modo di “intravedere” i ragazzi che controllavano l’obiettivo, i quali viaggiavano in motorino vicino a loro e gli furono indicati dal BONAFEDE. Sentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000, ha ulteriormente specificato che, avendo notato due giovani che viaggiavano a bordo di un motorino e guardavano nella loro direzione, egli chiese spiegazioni a BONAFEDE Natale, il quale lo rassicurò dicendo che erano suoi amici e che avevano il compito di individuare l’obiettivo.

Ora, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi raggiunta la piena prova della penale responsabilità dei fratelli AMATO con riferimento all’omicidio in esame.

Infatti da un lato il PATTI e il SINACORI li hanno nominativamente indicati come i soggetti che provvidero a controllare lo ZICHITTELLA e a dare la “battuta” e dall’altro lato che il LA BARBERA, pur senza specificarne il nome (che del resto non aveva motivo di conoscere, essendo essi solo vicini a “cosa nostra” e da poco tempo), ha fornito una descrizione dell’attività compiuta dai giovani che diedero a commando il segnale di “via libera” perfettamente compatibile con quella resa dagli altri due collaboratori, in ordine sia al loro rapporto fiduciario con BONAFEDE Natale (che a detta del collaboratore li indicò a lui e al GIOÈ come suoi amici), sia alla modalità con cui eseguirono il mandato che era stato loro affidato. Sotto quest’ultimo profilo, deve sottolinearsi in particolare che il LA BARBERA ha affermato, come il SINACORI, di averli notati nei pressi del luogo del delitto.

La circostanza che tanto il PATTI quanto il SINACORI abbiano appreso de relato da BONAFEDE Natale l’identità dei giovani deputati a controllare i movimenti della vittima, d’altra parte, non può valere a porre in dubbio la correttezza dell’identificazione. Infatti, il BONAFEDE non aveva motivo alcuno di mentire agli odierni collaboratori, i quali all’epoca erano due personaggi autorevoli in “cosa nostra” e ricoprivano posizioni di vertice rispettivamente nella “famiglia” a cui egli aspirava a essere affiliato e nel mandamento in cui questa era ricompresa. A siffatta conclusione si perviene a maggior ragione se si considera che l’azione ebbe un esito positivo e pertanto la piena fiducia dei suoi potenti interlocutori, di cui già godeva, era stata ulteriormente confermata e che una menzogna (che del resto in questo caso era del tutto inutile), se scoperta, avrebbe minato alla radice il rapporto privilegiato che il giovane era riuscito a costruire con i due uomini.

La natura del compito che gli imputati in parola svolsero secondo il racconto dei collaboratori, inoltre, è perfettamente compatibile con i dati emersi a loro carico nel presente procedimento. Essi, infatti, dopo la morte di TITONE Antonino, si misero subito a disposizione del PATTI tramite il loro amico BONAFEDE Natale e fornirono un valido aiuto ai mafiosi nella lotta contro gli ZICHITTELLA. Pertanto, all’epoca dell’omicidio in trattazione, la loro indubbia lealtà, già più volte dimostrata, consigliava al PATTI e agli altri dirigenti mafiosi di servirsi di loro. Del resto, la circostanza che la loro contiguità a “cosa nostra” non era nota, tanto che alcuni membri del clan nemico avevano addirittura chiesto il loro appoggio nello scontro militare, consentiva agli imputati di controllare gli obiettivi senza insospettirli. Ne consegue che i fratelli AMATO si trovavano nella posizione ideale per potere seguire Giovanni ZICHITTELLA senza essere notati e risponde a logica che il PATTI e BONAFEDE Natale, che ne conoscevano l’abilità e l’affidabilità, abbiano deciso di affidare loro il compito di dare la “battuta” al gruppo di fuoco.

A tale ultimo proposito, deve sottolinearsi altresì che la circostanza -specificata dal PATTI, dal SINACORI e, più genericamente, dal LA BARBERA- che i due giovani erano vicini a BONAFEDE Natale, il quale provvide a curare l’organizzazione dell’omicidio, costituisce un’ulteriore conferma logica del loro coinvolgimento nel fatto delittuoso, atteso che è perfettamente verosimile che questi si sia servito di persone di sua assoluta fiducia per lo svolgimento di un compito delicato come quello di individuare il momento in cui dare ai complici il segnale di “via libera”, specie in occasione di un delitto a cui partecipavano molti personaggi autorevoli estranei al mandamento.  

Per le ragioni già indicate nella parte generale, inoltre, deve reputarsi che essi espletarono la funzione loro ascritta sia attraverso una telefonata al cellulare nella disponibilità del BONAFEDE, sia indicando direttamente al GIOÈ l’obiettivo, una volta che il killer giunse sul luogo del delitto.

Sebbene quest’ultima circostanza sia stata riferita dal solo SINACORI, essa va reputata attendibile. Infatti il LA BARBERA, pur non soffermandosi sul punto (del resto non interrogato da alcuno con domande specifiche), ha dichiarato che prima di potere sparare alla vittima, il GIOÈ dovette individuare (“capire bene”) chi fosse lo ZICHITTELLA, di cui gli era stata fornita soltanto una sommaria descrizione fisica, e ha specificato che i giovani che controllavano la vittima designata viaggiavano in motorino vicino ai due killer. Ora, la necessità da parte dell’esecutore materiale di identificare il bersaglio -e la conseguente presenza in loco di persone che glielo potessero indicare- discende imprescindibilmente dalla sua totale estraneità all’ambiente marsalese e pertanto quanto affermato dal LA BARBERA è perfettamente compatibile con le affermazioni del SINACORI, di cui dunque costituisce un significativo riscontro di carattere logico. L’omesso accenno da parte del LA BARBERA a un dialogo tra il GIOÈ e uno dei ragazzi marsalesi, d’altra parte, può essere dovuto a molteplici ragioni, tra le quali, non ultima, la mancanza di una specifica domanda sul punto. In ogni caso, tale carenza non può valere ad inficiare la piena compatibilità logica tra i due racconti sui punti principali e in particolare, per quello che ci occupa, sull’identificazione dei giovani che controllarono lo ZICHITTELLA e diedero la “battuta” nei fratelli AMATO.

Quanto al numero dei ragazzi che a detta del LA BARBERA controllarono l’obiettivo, deve sottolinearsi che il collaboratore in esame ha detto che erano più di due, mentre, sentito ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000 ha affermato che, avendo notato due giovani che viaggiavano a bordo di un motorino e che guardavano nella loro direzione, egli chiese spiegazioni a BONAFEDE Natale, il quale lo rassicurò dicendo che erano suoi amici e che avevano il compito di individuare l’obiettivo.

A parere della Corte l’indubbia incertezza del collaboratore sul punto trova una logica spiegazione nel fatto che egli non si interessò al numero e all’identità dei Marsalesi coinvolti nell’azione con funzione di appoggio e pertanto ha conservato un ricordo sfuocato della circostanza. In ogni caso, entrambe le versioni appaiono compatibili con le ulteriori risultanze istruttorie. Infatti, se è certo che i fratelli AMATO furono coloro a cui l’incarico fu affidato in via principale e che gli stessi, secondo le concordi indicazioni del SINACORI e del PATTI, furono gli unici che in concreto tennero attività idonee ad agevolare la condotta dei complici, è possibile che, come affermato dal PATTI, fossero in zona anche i figli di Gaspare RAIA, che erano stati coinvolti dal padre in quanto gestivano un panificio nella zona in cui lo ZICHITTELLA era solito passare.

Infine, debbono essere esaminate alcune contraddizioni tra le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI nel presente procedimento e quelle rese in altri giudizi.

La difesa dei fratelli AMATO ha negato che il PATTI conosca i due giovani, atteso che nell’udienza del 12 luglio 1996 nell’ambito del processo a carico di INDELICATO Giovanni e altre tredici persone (prodotto dalla difesa all’udienza del 24 febbraio 2000) ha affermato che essi abitavano a Ciavolo, mentre è certo che gli stessi abitavano a Digerbato. L’errore del collaboratore, a parere di questa Corte, può essere spiegato alla luce della duplice considerazione che da un lato il dichiarante, secondo le sue stesse affermazioni nell’ambito del processo “INDELICATO”, non aveva rapporti profondi con gli imputati in esame, i quali si avvicinarono all’associazione mafiosa in un periodo in cui egli era obbligato a nascondersi per sottrarsi tanto alle ricerche del gruppo ZICHITTELLA quanto a quelle delle forze dell’ordine. Dall’altro lato, poi, deve sottolinearsi che gli AMATO frequentavano spesso la contrada Ciavolo, come si desume dalle relazioni di servizio in atti, cosicchè il PATTI -che, si ripete, aveva con gli stessi una conoscenza certamente superficiale- può ben avere dedotto che ci abitassero.

Del pari non è rilevante l’argomento difensivo secondo cui il collaboratore marsalese non conoscerebbe gli AMATO, atteso che ha affermato che Tommaso faceva il fabbro e che fece il cancello della recinzione della sua abitazione. Infatti, pur avendo il Maresciallo SANTOMAURO accertato che entrambi i fratelli AMATO erano pastori (cfr. deposizione del suddetto verbalizzante all’udienza del 7 febbraio 2000), è di lapalissiana evidenza che ciò non esclude che Tommaso fosse in grado di compiere l’attività di fabbro all’occorrenza, tanto più che dalle indagini espletate dallo stesso SANTOMAURO è emerso che egli frequentava quotidianamente l’officina del suo amico Sebastiano ANGILERI, il quale svolgeva per l’appunto tale attività lavorativa.

Non può essere condiviso neppure l’argomento difensivo secondo cui la totale estraneità dei fratelli AMATO all’omicidio in trattazione sarebbe stata sostenuta dallo stesso PATTI, il quale elencando i fatti delittuosi a cui i prevenuti in parola presero parte, omise di indicare il delitto ZICHITTELLA (cfr. esami del suddetto “pentito” nelle udienze del 12 aprile e del 12 luglio 1996 nel processo a carico di INDELICATO Giovanni e altri, prodotti dalla difesa all’udienza del 24 febbraio 2000). Infatti dalla lettura dei verbali delle predette dichiarazioni si evince che quella indicata dalla difesa è stata un’elencazione assolutamente non circostanziata ed effettuata in un contesto assai più generale dell’attività criminale dei prevenuti. Di conseguenza, alla luce di un dato probatorio tanto generico non può certamente essere messo in discussione un resoconto intrinsecamente logico, dettagliato, preciso e riscontrato ab extrinseco come quello effettuato nella presente sede.

Analoghe considerazioni valgono per le affermazioni rese dal SINACORI all’udienza del 3 dicembre 1999 nel processo CARDELLA + 5, nelle quali il collaboratore ebbe a dichiarare che sapeva chi erano i fratelli AMATO, ma non ricordava se li vide qualche volta o meno. Infatti, all’udienza del 18 febbraio 2000, quando il Presidente gli ha contestato la predetta asserzione, lo stesso collaboratore ha ribadito di avere saputo da Natale BONAFEDE in occasione dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA che i prevenuti erano suoi amici ed erano coloro che avevano dato la battuta, specificando che -trattandosi di una notizia indiretta- non sapeva se era la verità. Ora, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che il BONAFEDE non avesse alcun motivo di mentire al SINACORI sul punto e che pertanto la confidenza risponda al vero. D’altra parte, non avrebbe avuto senso alcuno che egli attribuisse il merito di un’azione ben condotta a persone diverse da quelle che l’avevano posta in essere, atteso che queste ultime erano certamente di sua fiducia, data la delicatezza del compito che aveva loro affidato e il rango dei personaggi coinvolti nell’esecuzione materiale.

Sulla base di tutte le sopra riportate considerazioni, Giacomo e Tommaso AMATO debbono essere giudicati responsabili dei delitti loro ascritti, così come contestati in rubrica.  

BONAFEDE GIUSEPPE

Come si è già sottolineato nella parte relativa ai riscontri di ordine generale alle propalazioni dei collaboratori, a detta del PATTI e del SINACORI la casa di BONAFEDE Giuseppe venne utilizzata dal gruppo di fuoco come base operativa in Marsala; inoltre, a detta dei predetti collaboratori, l’imputato in parola il giorno del delitto era presente all’interno della stessa, anche se non ebbe un ruolo attivo nell’esecuzione dell’assassinio, in quanto rimase all’interno dell’edificio.

Il LA BARBERA, invece, in sede di esame ha dichiarato che l’appartamento usato come base logistica era nella disponibilità di BONAFEDE Natale o di un suo zio o cugino, il quale faceva l’elettrauto a Marsala, il quale attese all’interno il ritorno dei killer. Ha aggiunto che l’immobile si trovava a circa trecento o quattrocento metri dalla piazzetta in cui fu perpetrato l’omicidio ed era uno stabile di due – quattro piani, a cui si accedeva da una porta che dava in un androne nel quale era posteggiata la Honda Enduro. Ha puntualizzato infine che l’appartamento utilizzato dai membri del gruppo di fuoco era al primo o al secondo piano. In controesame, il collaboratore ha parzialmente modificato le sue precedenti dichiarazioni, precisando che la palazzina aveva tre o quattro piani e che era a circa ottocento metri di distanza dal luogo del delitto, nonché che il padrone di casa era lo zio di Natale BONAFEDE. Ulteriormente sentito sul punto nell’udienza del 9 febbraio 2000 ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha specificato che in precedenza aveva sostenuto che l’appartamento utilizzato come base era nella disponibilità di Natale BONAFEDE non perché fosse a conoscenza della circostanza, ma perché “era quello che gestiva la cosa”.

Il BRUSCA, dal canto suo, riferendosi al giorno precedente a quello dell’omicidio, ha descritto l’immobile in maniera costanzialmente conforme al LA BARBERA, sostenendo che si trattava di uno stabile a duo o tre elevazioni e che il commando salì al primo piano, ma che certamente ve n’erano altri superiori. Il collaboratore di San Giuseppe Iato, infine, tra i Marsalesi ha indicato come presenti soltanto Natale BONAFEDE e MARCECA Vito.

All’udienza del 18 febbraio 2000 la difesa ha prodotto due fotografie e la copia del certificato catastale, da cui si evince che l’immobile sito in vi Oberdan di Marsala di proprietà di BONAFEDE Giuseppe è a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo).

Ne consegue che, sulla base delle prove acquisite, lo stabile descritto dal LA BARBERA e dal BRUSCA non può essere identificato con quello individuato dall’accusa, atteso che dalle descrizioni degli stessi, più volte ribadite in maniera sostanzialmente conforme, è emerso con certezza che il primo è più alto quanto meno di un piano.

A giudizio di questa Corte, per altro, è probabile che la base logistica sia stata messa a disposizione del gruppo di fuoco da BONAFEDE Giuseppe, come sostenuto dal SINACORI e dal PATTI, pur non identificandosi la stessa con la sua abitazione. Deve ritenersi, in particolare, che il collaboratore marsalese -il quale, si ripete non partecipò all’azione- abbia erroneamente affermato che il commando attese la “battuta” nell’appartamento di proprietà di Giuseppe BONAFEDE proprio perché sapeva dove quest’ultimo abitava e probabilmente, quando BONAFEDE Natale gli riferì che gli assassini si erano nascosti in una casa nella disponibilità del congiunto, identificò automaticamente lo stabile in quello di via Oberdan.

Ciò premesso, tuttavia, dalla circostanza che la base logistica usata dal commando non può essere identificata con l’appartamento di proprietà di BONAFEDE Giuseppe, discende che la volontaria messa a disposizione dell’immobile da parte di quest’ultimo non può presumersi come sarebbe stato nel caso che fosse stata provata la titolarità della stessa in capo al prevenuto, ma deve essere dimostrata alla luce di elementi di prova che la ricolleghino all’imputato.

Tali dati non possono essere desunti dalle dichiarazioni del SINACORI e dello stesso PATTI, ai quali non è stato chiesto da quali fatti abbiano desunto che l’appartamento fosse nella disponibilità di BONAFEDE Giuseppe.

D’altra parte, non può non osservarsi che gli altri collaboratori che hanno parlato dell’omicidio in parola per scienza diretta, il BRUSCA e il LA BARBERA, hanno tratto entrambi l’impressione (sicura per il primo e incerta per il secondo) che l’immobile fosse nella disponibilità di Natale BONAFEDE, il quale anche quando era presente il congiunto, “era quello che gestiva la cosa”.

Ne consegue che alla luce delle risultanze istruttorie è stato dimostrato soltanto che BONAFEDE Giuseppe era presente nella base il giorno dell’omicidio, atteso che sul punto le propalazioni del LA BARBERA, del SINACORI e del PATTI sono concordi, ma non che egli abbia fornito un contributo causale. In ordine alle propalazioni del collaboratore di Altofonte sul prevenuto in parola, è appena il caso di specificare che non può essere revocata in dubbio l’identificazione del congiunto di BONAFEDE Natale con BONAFEDE Giuseppe, attesa la precisione dei riferimenti effettuati.

Quanto alla presenza dell’imputato nel covo, deve osservarsi che le affermazioni dei collaboratori sono perfettamente compatibili con lo status di membro della cosca mafiosa marsalese dello stesso e con il suo conseguente diretto coinvolgimento nella guerra di mafia di Marsala, circostanze dalle quale le citate dichiarazioni traggono, pertanto, un ulteriore conforto logico.

Né l’alibi addotto dal BONAFEDE a sua discolpa può essere giudicato fondato.

Infatti Vincenzo MARINO, escusso all’udienza del 23 novembre 1999, ha individuato nella mattina del 15 giugno 1992 il giorno in cui fece visita al prevenuto nella sua casa di campagna al fine di ottenere a credito la riparazione della sua FIAT 127 trovandolo a letto con un collare al collo soltanto sulla base della data scritta a mano su un buono che egli non aveva firmato e di cui non aveva una copia originale, ma che gli venne mostrato in un’occasione successiva. Ne consegue che le affermazioni del testimone predetto non sono assolutamente idonee a dimostrare che il BONAFEDE la mattina in cui fu assassinato lo ZICHITTELLA giaceva a letto malato nella sua casa di campagna, tanto più a fronte delle concordi dichiarazioni di tre collaboratori attendibili.

Ciò premesso, per altro, non vi è prova che egli abbia fornito un contributo causale all’esecuzione del delitto, atteso che non è stato pienamente dimostrato che abbia procurato la base logistica ed è invece emerso con certezza che egli non cooperò in altro modo all’organizzazione, non uscì dal “covo” e non tenne alcuna altra condotta in qualche modo agevolatrice della condotta criminosa.

Ora, una condotta di tal genere, come si è già avuto modo di specificare più volte, non integra una fattispecie di concorso personale nel reato, in quanto l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, BONAFEDE Giuseppe deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

BONAFEDE NATALE

Il LA BARBERA ha assegnato al BONAFEDE un ruolo di spicco sotto il profilo organizzativo e operativo, assumendo che funse da raccordo tra i sicari e i giovani che dovevano dare la “battuta”. Ha precisato altresì che la mattina del 15 giugno, prima dell’esecuzione dell’omicidio, i sicari compirono alcuni giri di perlustrazione, guidati dal prevenuto, nella vana speranza di intercettare la vittima, in quanto il Marsalese sapeva che lo ZICHITTELLA si recava quasi tutte le mattine a fare la spesa e sperava di incontrarlo. Ha aggiunto infine che fu l’imputato in parola a ricevere la “battuta” tramite una telefonata fattagli dai suoi amici che avevano il compito di seguire i movimenti dell’obiettivo e che quando il gruppo di fuoco uscì dalla base, egli si aggregò, salendo probabilmente sulla Y 10 del RISERBATO.

Antonio PATTI ha confermato che Natale BONAFEDE ebbe un ruolo di primo piano nell’omicidio in esame, affermando che:

– dopo la deliberazione di uccidere Giovanni ZICHITTELLA o suo figlio Giuseppe, egli stesso incaricò di controllare i movimenti e le abitudini degli obiettivi i fratelli AMATO e il prevenuto in parola, il quale andava a trovarlo quasi giornalmente nel suo rifugio e gli riferiva ogni notizia utile;

– i giorni precedenti al delitto il collaboratore discusse con il BONAFEDE dell’organizzazione dell’azione e di come nascondere i Palermitani in attesa della “battuta”;

– l’imputato la sera stessa dell’omicidio gli fece visita e gli raccontò le fase dell’esecuzione, precisando, con riferimento al proprio contributo, che egli ricevette la battuta dai fratelli AMATO.

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che il BONAFEDE era presente tanto in occasione del primo fallito tentativo di omicidio dello ZICHITTELLA, tanto il giorno del delitto, quando era nel covo marsalese già al momento dell’arrivo del gruppo di fuoco da Mazara del Vallo. Infine, nonostante non lo abbia inserito in nessuno dei tre gruppi in cui si divise il commando, gli ha assegnato un ruolo di raccordo tra gli esecutori materiali e i giovani che dovevano dare la “battuta”.

Giovanni BRUSCA, infine, ha indicato il BONAFEDE come la persona nella cui disponibilità si trovava la casa di Marsala che funse da base per il primo tentativo di uccidere la vittima designata e come uno dei due Marsalesi presenti in quell’occasione, insieme al MARCECA.

Pertanto, tutti i collaboratori hanno sostanzialmente concordato sulla centralità del ruolo del BONAFEDE nell’omicidio in esame, sotto molti profili.

In primo luogo egli fu certamente tra coloro che provvidero a controllare i movimenti della vittima, come dimostrano le concordi dichiarazioni del PATTI (il quale ha affermato che gli diede personalmente tale incarico) e del LA BARBERA (che ha detto che conosceva l’abitudine dello ZICHITTELLA di recarsi a fare la spesa alla mattina). Del resto, l’assegnazione di tale incarico discendeva in modo pressochè automatico dal suo abitare a Marsala e dal ruolo di fiduciario del PATTI che si era conquistato proprio nel corso della guerra di mafia.

In secondo luogo, il BONAFEDE ebbe certamente, come affermato dal PATTI, un’importante funzione nell’organizzazione logistica dei movimenti del gruppo di fuoco. Infatti, come si è visto, tutti i collaboratori hanno sottolineato il suo ruolo di referente tanto dei killer forestieri quanto dei giovani marsalesi incaricati di controllare i movimenti dello ZICHITTELLA e di dare la “battuta”. Inoltre, appaiono emblematiche, sotto questo profilo, le parole del LA BARBERA e del BRUSCA, secondo le quali la base marsalese in cui si nascosero i sicari forestieri era “nella disponibilità” di Natale BONAFEDE (dubitativamente per il primo e certamente per il secondo), atteso che dalle stesse può inferirsi che egli durante la permanenza all’interno dell’appartamento abbia tenuto una condotta assai attiva e dinamica. Un’ulteriore conferma del contributo organizzativo del BONAFEDE è stata fornita dalle dichiarazioni del BRUSCA e del LA BARBERA, i quali hanno specificato che costui li guidò in giri di perlustrazione tanto il giorno precedente, quanto la mattina stessa del delitto.

Infine, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che sia stato il prevenuto in parola a ricevere la “battuta” tramite una telefonata al cellulare dai fratelli AMATO, i suoi “amici” che avevano avuto l’incarico di controllare gli spostamenti della vittima designata.

La circostanza, concordemente affermata dai collaboratori, che il BONAFEDE abbia ricoperto un ruolo di primo piano nell’omicidio, del resto, è conforme alle altre risultanze probatorie in atti, in quanto -come si preciserà meglio nella scheda relativa alla posizione del prevenuto in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p.- egli, sebbene non fosse ancora affiliato a “cosa nostra”, fornì un aiuto fattivo al PATTI e ai Mazaresi fin dalle prime fasi della faida, conquistandosi presto la loro stima per la sua piena affidabilità e la sua grande abilità, diventando il vero e proprio fiduciario del PATTI, che in quel periodo non poteva abitare a Marsala dato che gli ZICHITTELLA lo cercavano attivamente per ucciderlo, per qualunque problema di carattere operativo, anche laddove la sua vita poteva essere in pericolo (come ad esempio nel caso dell’incontro con Diego ALECI).

In un quadro probatorio tanto solido, non può essere conferito alcun rilievo alla circostanza -del tutto secondaria nel contesto della condotta complessiva del prevenuto in parola- che i collaboratori non siano stati precisi in ordine alla posizione assunta dal BONAFEDE all’uscita del gruppo di fuoco dal covo, atteso che il SINACORI non ha fornito indicazioni in materia, il LA BARBERA, pur se dubitativamente, ha affermato che era a bordo dell’autovettura “pulita” insieme al RISERBATO e il PATTI, riportando le confidenze dello stesso BONAFEDE, ha detto che era da solo sulla sua Renault Clio. Sebbene sul punto, alla luce dei dati probatori acquisiti, non sia possibile pervenire a una conclusione certa, a parere di questa Corte deve ritenersi più verosimile la versione del PATTI, non solo perché oggetto di confidenze dell’interessato, ma perché più rispondente a logica. Infatti, il BONAFEDE poteva muoversi liberamente a Marsala proprio perché i suoi legami con gli “uomini d’onore” non erano noti e pertanto era consigliabile che non si facesse vedere in compagnia di forestieri in occasione di un omicidio che era senza dubbio eclatante, sia per l’identità della vittima sia per il luogo in cui fu perpetrato, rischiando in tal modo di “bruciare” la sua copertura, costituita per l’appunto dalla segretezza dei suoi legami con l’associazione criminale.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, BONAFEDE Natale deve essere giudicato responsabile di tutti i delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

GANCITANO ANDREA

Il LA BARBERA ha sostenuto che l’imputato in esame fece parte del gruppo di fuoco, pur mostrando qualche indecisione sull’autovettura su cui prese posto, indicandola dapprima nella FIAT Tipo o nella Y 10 del RISERBATO e poi, in seguito a contestazione da parte del P.M delle dichiarazioni rese nel dibattimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, certamente in quest’ultima.

Il PATTI ha affermato che la decisione di uccidere ZICHITTELLA venne presa nel villino nella disponibilità del GANCITANO, alla presenza tra gli altri, dello stesso. Ha aggiunto che a quanto gli riferì il BONAFEDE lo stesso “caporale” fece parte del gruppo di fuoco e che subito dopo l’esecuzione del delitto si recò nel suo nascondiglio in Contrada Quarara in compagnia del RISERBATO a comunicargli la notizia.

Il SINACORI ha indicato il GANCITANO come uno di coloro che partirono da Mazara del Vallo e raggiunsero la casa di BONAFEDE Giuseppe a Marsala, anche se poi non lo ha nominato tra coloro che ne uscirono per prendere parte all’azione, specificando invece che restò nella base. Inoltre, pur non facendo espressamente il suo nome, ha indicato il GANCITANO tra coloro che adottarono la decisione. A tale proposito, infatti, il SINACORI ha sottolineato che il RIINA aveva nominato l’imputato in parola responsabile della guerra di mafia, cosicchè questi aveva pieno potere decisorio e doveva rendere conto esclusivamente al capo supremo dell’organizzazione. Ne consegue, che -pur avendo lo stesso collaboratore precisato subito dopo che, visti i rapporti che lo legavano al GANCITANO, di fatto questi si consigliava sempre con lui e con altri- certamente quando ha usato la prima persona plurale facendo riferimento alle modalità decisorie dell’omicidio (“il nostro punto di riferimento diventa il BAGARELLA e parlandone con lui decidiamo di uccidere il Vanni ZICHITTELLA”) ha inteso senza dubbio identificare le persone che adottarono la delibera quanto meno in se stesso e nell’imputato sopra menzionato. Infatti, proprio l’amicizia di vecchia data che lo legava al GANCITANO e il ruolo formale di comandante militare che quest’ultimo ricopriva escludono che il SINACORI abbia deciso da solo o comunque senza consultare l’amico un delitto che -per essere l’obiettivo il padre del clan rivale e per essere coinvolti nella deliberazione anche personaggi del calibro del BAGARELLA e del BRUSCA- ricoprì certamente un’importanza, anche strategica, di primo piano nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

Infine, il BRUSCA, che non partecipò personalmente all’azione, ha dichiarato che il prevenuto fu, insieme al SINACORI, colui che lo informò dell’intervenuta decisione di uccidere Giovanni ZICHITTELLA, nonchè uno dei membri del commando che compì il primo infruttuoso tentativo in tal senso. Ha aggiunto che venne a sapere dallo stesso RIINA che il GANCITANO era colui a cui era stata affidata la direzione della guerra e il punto di riferimento di tutti coloro che avessero a qualsiasi titolo un ruolo nella stessa.

Come si è visto, il PATTI e il SINACORI hanno dichiarato che fu tra coloro che presero la decisione di sopprimere Giovanni ZICHITTELLA. Il BRUSCA, che come anche il LA BARBERA non fu presente alle riunioni deliberative, ha comunque fornito una conferma significativa della circostanza, asserendo che fu proprio il GANCITANO a comunicargli la deliberazione adottata. Del resto, le predette affermazioni dei collaboratori sono logicamente compatibili con il ruolo di “caporale” della guerra che è stato pienamente dimostrato che il prevenuto ricoprì, alla luce delle dichiarazioni in tale senso del PATTI, del SINACORI, del BRUSCA e del LA BARBERA, su cui ci si è già soffermati nell’Introduzione al presente Capitolo

Inoltre, il LA BARBERA e il SINACORI, che erano presenti, e il PATTI, il quale venne informato dell’accaduto da BONAFEDE Natale, hanno concordemente affermato che fu tra coloro che si recarono a Marsala per eseguire il delitto. Il BRUSCA, poi, lo ha inserito nel commando che compì il primo, vano tentativo il giorno precedente.

A fronte di una concordanza assoluta sul punto fondamentale della questione, ovvero la presenza del GANCITANO a Marsala, non può attribuirsi soverchio rilievo alle contraddizioni tra le versioni del SINACORI e del LA BARBERA. Il primo, infatti, ha escluso che il prevenuto sia uscito dalla base, mentre il secondo ha sostenuto che prese posto su una delle autovetture di appoggio, probabilmente sulla FIAT Tipo. A giudizio di questa Corte, per altro, deve ritenersi che il GANCITANO sia certamente uscito con gli altri membri del gruppo di fuoco dalla base logistica, in quanto nella sua posizione di formale comandante militare della guerra non poteva assolutamente defilarsi, specialmente in un’occasione in cui erano presenti alcuni personaggi appartenenti al gruppo di fuoco del RIINA, tra cui in primo luogo il BAGARELLA. Inoltre, proprio l’intervento di questi ultimi individui aveva determinato la presenza degli altri due soggetti che avevano un ruolo di primo piano nella direzione della guerra di mafia di Marsala, il SINACORI e il MESSINA DENARO, i quali, insieme al BAGARELLA, si erano assunti il compito di intervenire nel conflitto a fuoco nel caso in cui i killer si trovassero in difficoltà. In una situazione di tal genere, è inverosimile che il GANCITANO, il quale per di più in tutto il corso della sua militanza mafiosa è sempre stato uno dei killer più efficienti della provincia di Trapani, decidesse (o anche accettasse), unico tra i personaggi di primo piano convenuti a Marsala per uccidere Giovanni ZICHITTELLA, di rimanere in una posizione di attesa meramente passiva nella base. Deve quindi ritenersi che certamente il GANCITANO abbia fatto parte del gruppo di persone che uscì per andare a commettere l’omicidio e, quasi certamente, prese posto sulla FIAT Tipo insieme al BAGARELLA, al MESSINA DENARO e al SINACORI. La circostanza che quest’ultimo abbia dimenticato il dato, d’altra parte, non può essere certamente giudicata decisiva ad escluderlo, atteso che il particolare della presenza del prevenuto in esame sull’autovettura è certamente di rilevanza modesta nella complessiva economia del racconto del SINACORI, tanto più se si consideri che l’interesse e l’attenzione del collaboratore erano certamente assorbiti da quella, ben più significativa ai suoi occhi, di personaggi di spessore ben maggiore quali il BAGARELLA e il MESSINA DENARO.

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, pertanto, il GANCITANO deve essere giudicato responsabile dei delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

 

MANCIARACINA ANDREA

L’imputato in parola è stato chiamato in correità dal solo SINACORI, il quale ha detto che costui attese gli uomini che giunsero da Mazara del Vallo insieme a Natale e Giuseppe BONAFEDE nellabase marsalese.

A detta del collaboratore, quando giunse la “battuta”, il MANCIARACINA prese posto insieme a RISERBATO Davide su un’autovettura “pulita”, mantenendosi, per altro, in una posizione defilata rispetto agli esecutori materiali e a coloro che avevano il compito di appoggiarli all’occorrenza.

Le propalazioni del SINACORI trovano un riscontro logico di rilievo non secondario nella circostanza che il MANCIARACINA, pur mantenendosi in una posizione defilata nella conduzione materiale della guerra di mafia, era co-reggente del mandamento di Mazara del Vallo insieme al SINACORI stesso e pertanto era verosimilmente a conoscenza del progetto omicida.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, nonostante la predetta considerazione di ordine logico e l’indubbia attendibilità del collaboratore che lo ha accusato, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante impone di non ritenere provato che il prevenuto facesse parte della gruppo di persone che si recò a Marsala per commettere l’assassinio. Infatti, sia il PATTI che il LA BARBERA, che lo conoscevano, non avrebbero omesso di indicarlo tra i presenti, attesa la sua posizione di primo piano in seno all’organizzazione criminale denominata “cosa nostra”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il MANCIARACINA deve essere assolto dal delitto ascrittogli per non essere stata raggiunta la prova che lo abbia commesso.

MARCECA VITO

Il PATTI ha sostenuto che il MARCECA -che in quell’epoca era co-reggente della cosca di Marsala, anche se in una posizione di minore autorevolezza rispetto a lui- partecipò all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA con un ruolo di appoggio.

Salvatore GIACALONE -il quale, pur essendo stato del tutto estraneo al delitto, assistette all’esecuzione dello stesso, dato che quando fu commesso stava vendendo pesce in Piazza Porticella insieme al padre e al fratello- ha riferito che, avendo notato una motocicletta Enduro di grossa cilindrata con due persone a bordo che apparivano un poco nervose, si spaventò, temendo che volessero ucciderlo. In quel frangente, a suo dire, gli si avvicinò il MARCECA, proveniente dal luogo in cui era la pescheria davanti alla quale avvenne l’omicidio; l’imputato posteggiò l’autovettura, ne scese e lo esortò a stare in guardia, allontanandosi subito dopo.

Il SINACORI non ha indicato il prevenuto tra i presenti nella base logistica, ma ha aggiunto di non sapere se vi erano altri Marsalesi (oltre a BONAFEDE Natale e i fratelli AMATO) in zona con funzioni di appoggio e che lo vide nel bar sito all’angolo della Piazza Porticella.

Il BRUSCA, infine, ha riferito che il giorno del primo tentativo di sopprimere la vittima designata tra i Marsalesi erano presenti solo BONAFEDE Natale e MARCECA Vito, il quale svolse attività di appoggio.

A parere di questa Corte, non è stato dimostrato che il MARCECA abbia fornito un contributo causale apprezzabile all’esecuzione dell’omicidio in parola.

Infatti, il LA BARBERA e il SINACORI, gli unici ad avere fatto personalmente parte del gruppo di fuoco, non hanno indicato l’imputato tra coloro che il giorno dell’omicidio convennero nella base marsalese e che furono assegnatari di un compito specifico. Del pari, egli, per ragioni di età e di posizione, non può certo essere ricompreso tra i “giovani” che controllavano l’obiettivo per conto di Natale BONAFEDE.

Il GIACALONE, dal canto suo, fu completamente estraneo all’organizzazione e all’esecuzione del delitto e pertanto dalla sua affermazione che il MARCECA lo mise in guardia da quanto stava per accadere può desumersi solo che il prevenuto in parola fosse a conoscenza di quanto stava per accadere, e non che abbia avuto un ruolo nell’omicidio.

In un quadro probatorio come quello sopra delineato, non possono essere giudicate decisive le affermazioni del PATTI e del BRUSCA, i quali (anche se, il secondo, con riferimento esclusivamente alla prima fase) hanno sostenuto che il MARCECA ebbe un ruolo di appoggio.

Il collaboratore marsalese, infatti, sul punto ha reso dichiarazioni de relato e lo stesso interessato fu una delle sue fonti; ne consegue che, a giudizio di questa Corte, non può escludersi che quest’ultimo al fine di aumentare il proprio prestigio si sia attribuito un ruolo che in realtà non aveva ricoperto, tanto più che in caso contrario il LA BARBERA e, soprattutto, il SINACORI ne sarebbero stati a conoscenza.

Il BRUSCA, dal canto suo, ha fatto riferimento esclusivamente al giorno precedente al delitto, e pertanto le sue affermazioni (per altro non riscontrate da altri collaboratori) non sono certamente idonee a dimostrare che il MARCECA abbia fornito un contributo causale rilevante per la commissione dell’omicidio.

In realtà, a giudizio di questa Corte, deve reputarsi che l’imputato fosse a conoscenza del progetto criminoso, in quanto in quell’epoca egli era il co-reggente della “famiglia” di Marsala e aveva il compito di controllare la situazione in paese, dato che PATTI, il quale era stato costretto a rendersi irreperibile dopo l’attentato del 14 marzo 1992, era nell’impossibilità di farlo.

Tuttavia, è processualmente sicuro che egli non prese parte alla deliberazione dell’assassinio, dato che nessuno dei collaboratori lo ha indicato tra i partecipanti alle riunioni, e che il compito di organizzare l’attività di pedinamento e controllo della vittima designata, di predisporre il necessario supporto logistico per i killer forestieri e di fungere da raccordo tra le persone deputate a dare la “battuta” e i sicari fu assegnato a Natale BONAFEDE.

Deve pertanto ritenersi che il MARCECA si sia recato in Piazza Porticella, luogo abitualmente frequentato dallo ZICHITTELLA e nei cui paraggi egli abitava per rendersi conto di persona di quanto sarebbe accaduto e che, essendo in loco e avendo notato la presenza preoccupata del GIACALONE, abbia giudicato opportuno avvertirlo che stava per essere commesso un delitto e, nel contempo, tranquillizzarlo.

Ora, una condotta di tal genere, come si è avuto modo di specificare in altre occasioni, non integra una fattispecie di concorso personale nel reato, in quanto l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il MARCECA deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non li ha commessi.

MESSINA DENARO MATTEO

Il LA BARBERA e il SINACORI hanno concordemente dichiarato che il MESSINA DENARO fu tra coloro che convennero da Mazara del Vallo nella base marsalese, precisando che quando giunse la “battuta” prese posto sulla FIAT Tipo con funzioni di appoggio, certamente insieme a SINACORI e BAGARELLA e, a detta del LA BARBERA, altresì con il GANCITANO. Il LA BARBERA ha specificato altresì che, proprio su sollecitazione del MESSINA DENARO e del BAGARELLA, egli e GIOÈ urlarono che a Marsala comandava “cosa nostra”.

Il PATTI ha indicato l’imputato in parola tra i presenti alla riunione nel villino nella disponibilità del GANCITANO nella quale fu deliberato l’assassinio dello ZICHITTELLA. Ha aggiunto che, a quanto gli riferì BONAFEDE Natale, il prevenuto fu tra coloro che parteciparono alla fase esecutiva.

Le concordi propalazioni dei collaboratori trovano un significativo riscontro logico altresì nelle ulteriori risultanze probatorie relative alla figura criminale dell’imputato in esame. Nel 1992, infatti, nonostante la giovane età, egli era già uno dei più potenti e autorevoli boss mafiosi della provincia di Trapani, noto e stimato anche dai vertici dell’organizzazione e con numerosi agganci nelle più importanti “famiglie” palermitane. Proprio in virtù del suo indubbio carisma, egli era già un punto di riferimento per gli “uomini d’onore” mazaresi e, a detta del PATTI e del SINACORI, ebbe un ruolo significativo nella guerra di mafia di Marsala, fin dalle sue origini, quando fu egli stesso a suggerire a RIINA di nominare GANCITANO, che pochi giorni prima era stato escluso dalla reggenza del mandamento a favore del SINACORI e del suo più giovane cugino Andrea MANCIARACINA, comandante militare delle operazioni.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il MESSINA DENARO deve essere giudicato responsabile di tutti i delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

RISERBATO DAVIDE

Il LA BARBERA ha indicato il RISERBATO come uno di coloro che partirono con lui da Mazara del Vallo per recarsi a Marsala a commettere l’omicidio, aggiungendo che potè vedere che si era messo alla guida della Y 10 nella sua disponibilità, sulla quale prese posto forse anche BONAFEDE Natale. Il collaboratore in un primo momento non ha ricordato il nome del prevenuto, ma poi ha precisato che era un amico del GANCITANO, era incensurato e non gli fu presentato ritualmente come “uomo d’onore”, nonché che lo riconobbe in fotografia.

Il PATTI, con riferimento al ruolo del RISERBATO, ha dichiarato che l’imputato suddetto lo andò a prelevare nella villetta del mobiliere MESSINA in cui si nascondeva per condurlo nella casa di campagna del GANCITANO, nella quale si tenne la riunione deliberativa dell’omicidio dello ZICHITTELLA. Ha aggiunto che subito dopo la commissione del reato, il GANCITANO e il RISERBATO si recarono nella dimora del collaboratore a bordo della Y 10 del primo per riferirgli del buon esito dell’azione e che la sera stessa BONAFEDE Natale gli raccontò che il prevenuto aveva preso parte al fatto delittuoso.

Il SINACORI ha reso dichiarazioni sostanzialmente conformi al LA BARBERA, precisando che quando giunse la “battuta” il RISERBATO salì a bordo di un’autovettura “pulita” insieme al MANCIARACINA e si mantenne in una posizione defilata rispetto ai due esecutori materiali e a coloro che erano sulla FIAT Tipo con funzioni di appoggio.

Il BRUSCA, infine, con riferimento al primo tentativo di ammazzare Giovanni ZICHITTELLA, ha detto che era presente anche RISERBATO, che era sempre insieme al GANCITANO.

Come si è visto, pertanto, tutti i collaboratori hanno concordato sulla presenza del RISERBATO sul luogo del delitto e sul fatto che uscì dalla base operativa alla guida di un’autovettura “pulita” insieme ai killer con funzioni di appoggio, nel caso che gli esecutori materiali avessero avuto bisogno di aiuto.

La circostanza che in un primo momento il LA BARBERA non abbia ricordato il suo nome non può ritenersi significativa, non solo in quanto lo ha rammentato subito dopo, ma anche in quanto lo ha riconosciuto fotograficamente nel corso delle indagini preliminari e ha fornito indicazioni del soggetto a cui si riferiva che si attagliano perfettamente al RISERBATO, il quale all’epoca non era stato ancora affiliato e fu coinvolto nella guerra di mafia in quanto si accompagnava abitualmente al GANCITANO, come si preciserà meglio nella scheda dedicata alla sua posizione personale in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Con riferimento all’imputato, inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha precisato che all’epoca del delitto egli aveva a disposizione una Y 10 di proprietà della madre, conformando così le affermazioni del PATTI e del LA BARBERA.

Il coinvolgimento del prevenuto in esame nell’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA, pertanto, può ritenersi pienamente provato sulla base delle concordi propalazioni dei citati collaboratori, comprovate, oltre che dalla loro piena concordanza, altresì -sotto il profilo della verosimiglianza logica- dal suo stretto rapporto con il “caporale” GANCITANO, a cui sostanzialmente fungeva da autista e fiduciario a cui si accompagnava costantemente.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il RISERBATO deve essere giudicato responsabile di tutti i delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO 128: ILLEGITTIMI DETENZIONE E PORTO DI KALASHNIKOV

Come si è già anticipato, per i delitti in trattazione sono stati rinviati a giudizio BRUSCA Giovanni, LA BARBERA Gioacchino, PATTI Antonio, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea, MESSINA DENARO Matteo e RISERBATO Davide, in concorso con BAGARELLA Leoluca, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento, e GIOÈ Antonino, deceduto.

Sull’episodio si sono soffermati il BRUSCA e il PATTI.

Il primo ha affermato che il gruppo di fuoco attivo durante la guerra di mafia di Marsala disponeva di alcuni kalashnikov nuovi di proprietà di MESSINA DENARO Matteo e dei Mazaresi; si trattava di fucili a colpo singolo con il calcio di color legno tipo fucile e il caricatore “a banana”. In occasione del secondo attentato a Ignazio LAUDICINA, fallito perché i killer non rintracciarono la vittima, decisero di provarne l’efficienza in aperta campagna, dato che alcuni di loro non avevano mai sparato con tali armi. In quell’occasione spararono tutti i presenti: GIOÈ, LA BARBERA, MESSINA DENARO Matteo, BONAFEDE Natale (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 dicembre 1998).

Il PATTI ha affermato di non avere mai sparato con un kalashnikov, aggiungendo che nel periodo della guerra di mafia il BRUSCA portò loro fucili d’assalto di quel tipo, due dei quali a raffica e due a colpo singolo e lo stesso boss di San Giuseppe Iato provò uno di questi ultimi sparando un colpo in contrada Cunigghia di Marsala (cfr. esame del PATTI alle udienze del 17 dicembre 1998).

Come si è già avuto modo di precisare, sia il PATTI che il BRUSCA debbono essere giudicati attendibili sia intrinsecamente sia sotto il profilo estrinseco. Ne consegue che le chiamate in correità effettuate dai predetti collaboratori costituiscono senza dubbio un principio di prova a carico degli imputati.

Per altro, in conformità ai principi sopra indicati, per potere giungere a un giudizio di penale responsabilità in ordine agli stessi occorre che siano conseguiti altresì riscontri cosiddetti individualizzanti, tali cioè da confermare la chiamata in correità con specifico riferimento alla partecipazione di un singolo imputato all’azione criminosa.

Ora, nel caso in esame, deve evidenziarsi che le propalazioni dei collaboratori presentano tra loro contrasti significativi, prima di tutto in ordine ai soggetti nella cui disponibilità si trovavano le armi, atteso che il BRUSCA ha negato di avere portato a Marsala fucili d’assalto kalashnikov durante la guerra di mafia, sostenendo invece che quelli a disposizione dei gruppi di fuoco mafiosi appartenevano ai Mazaresi e ai Castelvetranesi. Inoltre, le affermazioni in parola (e soprattutto quelle del PATTI) sono assolutamente generiche e non consentono di caratterizzare con chiarezza l’episodio in questione con riferimento sia alla sua collocazione temporale sia alle persone presenti.

Ne consegue che l’episodio in parola all’esito dell’istruttoria dibattimentale espletata è rimasto assolutamente indeterminato nei suoi connotati storici, tra i quali in primo luogo ai soggetti coinvolti. A ciò consegue che tutti gli imputati devono essere assolti dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto.

 

 

PROGETTI DI ATTENTATI A LAUDICINA IGNAZIO E OMICIDIO DELLO STESSO

Ignazio LAUDICINA fu assassinato a Marsala nei primi giorni del luglio 1992.

L’Ispettore Vito PELLEGRINO ha riferito che verso le ore 12,00 dell’11 luglio 1992 una telefonata anonima avviso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Marsala che c’era un cadavere in una discarica sita vicino all’impresa Superbi, in contrada Favara, al confine con la contrada Ponte Fiumarella di Marsala.

Una pattuglia si recò immediatamente nel luogo suddetto, rinvenendo un corpo esanime attinto da colpi d’arma da fuoco anche al capo, che avevano procurato la fuoriuscita di materiale ematico, all’interno di una discarica di rifiuti a cui si accedeva tramite un viottolo sterrato, non frequentato. Nella discarica non vi erano piante, ma il terreno era erboso e appariva bruciato intorno al cadavere, fatto da cui desunsero che gli assassini avevano tentato di bruciare il corpo.

Il locus commissi delicti era in collina e non vi erano case nelle immediate vicinanze; la zona limitrofa era percorsa da viottoli non carrabili e sulla sinistra del punto in cui si trovava la salma vi era un cava.

In sede di sopralluogo gli operanti rinvennero nei pressi del cadavere vario materiale balistico, e in particolare:

– un proiettile completo di calibro 7,69 (come da verbale di sequestro), del tipo usato per i fucili d’assalto kalashnikov;

– due pallottole esplose tipo ogivale per arma lunga;

– un bossolo 9 mm. “Luger”;

– sei bossoli 9×19 “Luger” di fabbricazione belga marca “FN”;

– ventiquattro bossoli, di cui quindici calibro 7,65, otto di calibro 7,11 e uno di calibro 9 corto, trovati a circa venti metri dal cadavere (cfr. verbali di sequestro redatti dalla Polizia di Marsala in data 11 luglio 1992 per i primi reperti e dai Carabinieri di Marsala per questi ultimi ventiquattro bossoli, il 13 luglio successivo).

Occultato in una pietraia, gli operanti trovarono altresì un passamontagna in lana di colore blu con impigliati alcuni capelli (cfr. citato verbale di sequestro predisposto dai Carabinieri di Marsala).

Rinvennero anche un casco da motociclista nero di marca “Bieffe” e un paio di occhiali da sole, i quali ultimi la moglie del LAUDICINA, IENNA Vincenza, riconobbe in quelli del marito, mentre non arrivò a un identico giudizio di certa appartenenza per il primo reperto (cfr. verbale di sequestro a cura della Polizia di Marsala datato 11 luglio 1992).

Infine, scoprirono la presenza di tracce del passaggio di una motocicletta, tanto sul luogo del delitto quanto sul cadavere, che presentava sul braccio destro alcuni segni ricondotti dai verbalizzanti a un’azione di schiacciamento dell’arto esercitata da un motociclo.

Gli operanti sequestrarono i pantaloni e il giubbotto indossati dal defunto, che presentavano rispettivamente sette e tredici fori prodotti da colpi d’arma da fuoco (cfr. verbale di sequestro dei suddetti capi di abbigliamento predisposto dalla Polizia di Marsala l’11 luglio 1992).  

La persona uccisa, il cui volto era irriconoscibile, fu identificata il giorno successivo a quello del rinvenimento dal padre, il quale ne aveva denunciato la scomparsa (cfr. verbale di riconoscimento della salma effettuato da LAUDICINA Giacomo e Pietro).

L’autopsia, nel corso della quale vennero rinvenute altre due ogive rispettivamente di calibro 7,65 e 7,62×39 (cfr. verbale di sequestro redatto dalla Polizia di Marsala il 14 luglio 1992), consentì di accertare che l’ucciso era stato attinto complessivamente da ventiquattro colpi d’arma da fuoco, che erano penetrati:

– sette in corrispondenza del bacino e degli arti inferiori;

– nove nella regione posteriore e laterale del tronco;

– tre in corrispondenza della regione anteriore degli arti inferiori;

– uno nell’avambraccio destro;

– tre in corrispondenza della regione anteriore del collo;

– uno nella regione occipitale destra (cfr. verbale di descrizione e identificazione del cadavere del LAUDICINA datato 11 luglio 1992).

Con riferimento alla personalità della vittima, l’Ispettore Vito PELLEGRINO ha riferito che il LAUDICINA era noto alle forze dell’ordine, in quanto aveva precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio (rapine, furti, lesioni, armi) e che nel 1991 era stato arrestato dallo stesso PELLEGRINO insieme a BIANCO Giacomo e a INTERNICOLA Giuseppe, entrambi pregiudicati, per porto abusivo di arma da fuoco.

L’ucciso era conosciuto come una persona violenta e prepotente ed era inoltre solito associarsi con delinquenti di significativo spessore criminale, anche se non mafiosi, tra cui Leonardo CANINO, di cui era amico.

La vittima, in ogni caso, risultava svolgesse il mestiere di bracciante agricolo e lavorasse nelle serre vicine alla sua abitazione (sia la casa che le serre, poi, in linea d’aria non erano lontane dal luogo del delitto).

Nel corso delle indagini compiute nell’immediatezza del fatto vennero escussi vari testimoni, tra cui RICCIARDI Lidia, la quale riferì che alle ore 10,15 circa dalla sua abitazione aveva udito due raffiche di mitra, e IENNA Vincenza (sulla cui deposizione ci si soffermerà più ampiamente in seguito). Gli inquirenti sentirono anche gli amici del LAUDICINA, che però non rivelarono nulla di importante, poiché avevano visto la vittima per l’ultima volta alcuni giorni prima rispetto all’omicidio.

Gli investigatori formularono due ipotesi alternative: la prima (quella ritenuta già da allora più probabile) era che l’episodio criminoso in parola dovesse essere inquadrato nella guerra di mafia che allora infuriava in Marsala, in quanto la vittima era inserita nel gruppo ZICHITTELLA, e la seconda era che fosse stato ammazzato per la spartizione del bottino di una impresa criminosa. Fonti confidenziali e una perizia balistica della Polizia Scientifica di Palermo confermarono la prima ipotesi. In particolare, l’accertamento tecnico (sul quale ci si soffermerà dettagliatamente in seguito) appurò che il kalashnikov utilizzato per l’assassinio in trattazione era quello usato per il tentato omicidio del Commissario GERMANÀ (cfr. per tutto quanto sopra, cfr. deposizione PELLEGRINO resa all’udienza del 10 novembre 1998).

Dagli elementi sopra riportati, pertanto, emerge che le indagini compiute nell’immediatezza del fatto, pur avendo consentito di inquadrare correttamente l’episodio in parola nell’ambito della guerra di mafia in corso in quel periodo a Marsala, non portarono all’individuazione dei responsabili del delitto.

Le dichiarazioni di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Gioacchino LA BARBERA e Giovanni BRUSCA hanno consentito di chiarire almeno in parte la complessa vicenda che si concluse con l’assassinio di Ignazio LAUDICINA.

Con riferimento al predetto episodio delittuoso, sono stati rinviati a giudizio i seguenti imputati:

a) per i reati di illegittimi porto e detenzione di armi da fuoco, finalizzati alla commissione dell’omicidio del LAUDICINA e aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, BONAFEDE Natale, CLEMENTE Giuseppe, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RISERBATO Davide, SINACORI Vincenzo e VIRGA Vincenzo, in concorso con ALCAMO Salvatore e ALECI Diego, separatamente giudicati (capo 129);  

b) per i reati di illegittimi porto e detenzione di armi da fuoco, finalizzati alla commissione dell’omicidio del LAUDICINA e aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, AMATO Tommaso, AMATO Giacomo, BONAFEDE Natale, BRUSCA Giovanni, GANCITANO Andrea, LA BARBERA Gioacchino, MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Davide e SINACORI Vincenzo, in concorso con GIOÈ Antonino, deceduto, BAGARELLA Leoluca, la cui posizione è stata separata nel corso del presente procedimento, e ALECI Diego, separatamente giudicato (capo 130);

c) per i reati di omicidio premeditato in pregiudizio di Ignazio LAUDICINA e di illegittimi porto e detenzione di armi da fuoco, finalizzati alla commissione dell’assassinio, tutti aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea, GERARDI Antonino, MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RALLO Antonio, RALLO Vito Vincenzo e RISERBATO Davide, in concorso con ALECI Diego, separatamente giudicato, e RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del presente procedimento (capi 131 e 132).

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni di Palermo e di Marsala, nonché -nei confronti solamente di BONAFEDE Natale, CLEMENTE Giuseppe, GANCITANO Andrea, MESSINA DENARO Matteo, MANCIARACINA Andrea, PATTI Antonio, RISERBATO Davide, SINACORI Vincenzo e VIRGA Vincenzo (capo 129)- il Comune di Trapani.

Antonio PATTI ha fornito un resoconto dettagliato della vicenda criminosa in esame, abbracciandone tutte le fasi e rivelando che, prima di essere ucciso, il LAUDICINA venne fatto oggetto di due tentativi di omicidio.

Il collaboratore ha riferito che il primo attentato in pregiudizio del LAUDICINA venne effettuato a Paceco. Egli, infatti, era stato informato da ALECI Diego e, quasi contemporaneamente, da Natale BONAFEDE e dal suo compare GIANNI Gianfranco (il quale abitava a Xitta, frazione di Paceco) che l’obiettivo lavorava come guardiano in un cantiere edile di Trapani, in cui lo aveva fatto assumere Egidio ALAGNA. Il PATTI, in particolare, aveva fatto controllare la vittima da Natale BONAFEDE fin da quando Giacomo AMATO gli aveva riferito che il LAUDICINA, portandogli i saluti di Carlo ZICHITTELLA, aveva rivendicato in capo al loro gruppo la responsabilità dell’attacco militare contro “cosa nostra”, precisando che avevano a disposizione “facce pulite” di Agrigento e che avrebbero ammazzato tutti quei “pecorai”.

Anche precedentemente al primo attentato, l’ALECI aveva rivelato al reggente della “famiglia” di Marsala di un progetto di rapina a un furgone blindato che portava denaro dalla Banca d’Italia di Trapani a Marsala, da parte del clan nemico. Per eseguirla, gli uomini della banda ZICHITTELLA avevano rubato in un autosalone di Strasatti vicino alla cantina Europa due autovetture Lancia nuove, una a evoluzione e una Dedra, e le avevano nascoste nei pressi dell’aeroporto di Birgi; avevano inoltre sottratto un camion a un certo “Gasparino”, detto “Manazza” a causa delle sue mani grosse, con il quale avevano progettato di bloccare la strada per costringere il blindato a fermarsi.

Quando l’ALECI gli aveva dato questa informazione, il PATTI aveva deciso di recarsi personalmente ad affrontare gli assassini del cognato nella cantina “Rilievo”, dove era stato deciso che si nascondessero, armato di un kalashnikov a raffica e di due revolver, uno di calibro 38 e l’altro di calibro 9×21. Contemporaneamente, l’ALECI avrebbe dovuto sparare a chi fosse stato in macchina con lui, il CANINO o il SAVONA, e poi andarsene. Il delatore, per altro, aveva opposto un sostanziale rifiuto, assumendo di non essere in grado di portare a compimento l’incarico poiché non sapeva guidare. In ogni caso, l’agguato era fallito perché i membri del clan ZICHITTELLA non erano andati alla cantina poichè, a quanto gli riferì l’ALECI, i Carabinieri avevano rinvenuto le macchine rubate. Il PATTI ha precisato che fino ad allora non aveva mai sparato con un kalashnikov, ma in quello stesso periodo Giovanni BRUSCA aveva portato loro fucili d’assalto di quel tipo, due dei quali a raffica e due a colpo singolo e lo stesso boss di San Giuseppe Iato aveva provato l’efficienza di uno di questi ultimi sparando un colpo in contrada Cunigghia di Marsala.

Ritornando al primo attentato alla vita del LAUDICINA, il collaboratore ha aggiunto che l’episodio in trattazione precedette di qualche settimana l’omicidio dello stesso.

Il PATTI, Natale BONAFEDE, Matteo MESSINA DENARO, il Castelvetranese che il propalante ha sempre indicato come “Salvatore”, ma che ha successivamente appreso chiamarsi diversamente e che ha riconosciuto fotograficamente, Andrea GANCITANO, Vincenzo SINACORI, Andrea MANCIARACINA e Davide RISERBATO costituirono il gruppo di fuoco. Inoltre, erano presenti Vincenzo VIRGA, capo mandamento di Trapani, e Salvatore ALCAMO, rappresentante di Paceco, con i quali il SINACORI aveva fissato un appuntamento per ricevere aiuto logistico.

Il PATTI si recò al convegno con Natale BONAFEDE a bordo della Renault Clio di quest’ultimo, i quattro Mazaresi si mossero insieme dal loro paese con un’altra macchina, Matteo MESSINA DENARO e “Salvatore” arrivarono all’appuntamento a Paceco con la Mercedes 190 di colore bianco del secondo.

Il primo incontro tra tutti i membri del gruppo di fuoco avvenne in una strada sterrata vicino a Paceco, da dove i convenuti si spostarono in una casa di campagna di Salvatore ALCAMO, ubicata su una collina. Pur precisando che l’edificio in parola, che comprendeva una grande cucina e qualche stanza da letto, non è facilmente individuabile a causa della sua ubicazione, il collaboratore ha sottolineato che saprebbe raggiungerlo.

Nell’occasione, tutti i killer erano armati: il PATTI aveva una 38 special e una pistola calibro 9×21, ma delle altre armi ha ricordato con certezza solo una o più rivoltelle calibro 357 magnum.

I membri del commando rimasero nello stabile tutto il pomeriggio, fino a sera, ad eccezione del dichiarante e di Natale BONAFEDE, i quali andarono a controllare se vedevano LAUDICINA nel cantiere in cui lavorava, che il collaboratore si era fatto indicare da GIANNI Gianfranco. Tuttavia, non avendolo visto per più ore, decisero di ritornare alla base, da dove rientrarono nei rispettivi paesi.

Dopo questo primo fallimento non abbandonarono l’idea di uccidere LAUDICINA.

Qualche giorno dopo si presentò una nuova occasione per realizzare il progetto criminoso. Infatti, l’ALECI informò il collaboratore che i membri del clan ZICHITTELLA avevano programmato di tenere una riunione, in quanto cominciavano a interrogarsi sul fatto che non riuscivano a colpire nessuno dei loro obiettivi. Il convegno doveva avere luogo nella casa del LAUDICINA, situata nei pressi della sede della “Sicilvetro”, in una stradina che da via Istria portava a una piazzola. Dato che il posto era favorevole per l’esecuzione di un agguato, il GANCITANO, prontamente informato dal PATTI, decise di organizzare un’azione per uccidere tutti i loro nemici in uno solo colpo.

A questo secondo tentativo furono presenti, oltre al collaboratore, Leoluca BAGARELLA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA, Giovanni BRUSCA, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, i fratelli RALLO, i fratelli AMATO, Natale BONAFEDE e Antonino GERARDI. C’era altresì Davide RISERBATO, che era uomo di fiducia di Andrea GANCITANO (in compagnia del quale giunse a bordo di una Y 10), tanto che quest’ultimo in un’occasione ebbe a dire al PATTI che di qualunque cosa avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi a RISERBATO, poiché sarebbe stata la stessa cosa che dirlo al GANCITANO in persona.

Con riferimento alla partecipazione del SINACORI ai due attentati falliti, la difesa ha contestato al PATTI che nell’interrogatorio del 3 agosto 1995 non menzionò il reggente del mandamento di Mazara del Vallo tra i presenti all’azione e il collaboratore ha ribadito che in quelle occasioni c’era, giustificando l’omissione con una sua dimenticanza.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che il gruppo di fuoco si appostò di fronte alla “Sicilvetro”, dopo avere raggiunto i luoghi di causa a bordo di una Giulietta bianca e di una FIAT Tipo celeste. Il PATTI, per altro, ha precisato che egli vi si era recato a bordo della sua Y 10 nera, partendo da Mazara del Vallo da solo, dopo avere preso appuntamento all’ovile di campagna del padre di Natale BONAFEDE, il quale aveva curato l’organizzazione dell’agguato. Anche i Palermitani erano partiti da Mazara del Vallo, ma autonomamente. Per quanto riguarda i fratelli AMATO, dapprima il dichiarante ha affermato si recarono al convegno con la FIAT Tipo bianca diesel di Vincenzo RALLO, poi, quando il P.M. gli ha contestato che il 2 luglio 1997 aveva affermato che vi si erano recati con la loro vecchia Volkswagen Golf bianca, non ha sostanzialmente risolto il contrasto.  

Natale BONAFEDE organizzò l’azione e condusse i complici in una strada che da via Salemi conduceva prima in via Istria e poi alla “Sicilvetro”, affermando che il LAUDICINA doveva necessariamente passare da lì. Da quella prima base in seguito si spostarono in altre, per raggiungere infine, guidati dal PATTI, il luogo in cui doveva tenersi la riunione dei loro avversari, in quanto il collaboratore fece presente agli altri che in quel posto non sarebbero stati visti da nessuno e avrebbero potuto controllare bene la casa, anche perché era una zona illuminata.

A un certo punto, notando che non arrivava nessuno, il BAGARELLA si arrabbiò, lamentandosi del fatto che rischiavano di essere arrestati, evenienza che lo spaventava perchè aveva una condanna definitiva all’ergastolo. Decisero pertanto di allontanarsi in fila indiana e mentre camminavano in effetti furono visti, armati, da due persone, che erano uscite di casa. Tale episodio accrebbe la rabbia del BAGARELLA, inducendoli ad andarsene.

Quella stessa sera il PATTI, dopo essere ritornato a Mazara a bordo della sua Y 10 insieme ad Andrea MANCIARACINA, fu informato dal MARCECA che il LAUDICINA, il SAVONA e il CANINO avevano fissato un appuntamento vicino alla “Sicilvetro”, nel luogo in cui tenevano nascoste le loro armi. Il MARCECA, che in quell’epoca dormiva a volte nella casa di campagna di RALLO Vito Vincenzo a Ciavolo, era venuto a conoscenza del convegno dall’ALECI o da INGOGLIA Diego. In seguito a contestazione del P.M., che gli ha ricordato che il 3 agosto 1995 disse che era stato informato da Natale BONAFEDE, il quale a sua volta aveva appreso la notizia dall’ALECI, il collaboratore ha chiarito che in effetti fu informato dal BONAFEDE. Quest’ultimo, a suo dire, andò a trovarlo a Mazara con MARCECA e gli rivelò che avevano saputo dell’incontro dall’ALECI o dall’INGOGLIA.

La sera stessa il PATTI parlò con BRUSCA, il quale prospettò la possibilità che potessero mettere una bomba nel luogo in cui erano nascoste le armi per uccidere tutti coloro che vi fossero andati, ma il collaboratore si oppose.

Durante la stessa notte il reggente della cosca di marsala andò all’ovile di RALLO Vincenzo a bordo della sua Y 10 su cui prese posto anche Andrea MANCIARACINA, mentre il GANCITANO e RISERBATO Davide vi si recarono a bordo di una FIAT Tipo celeste rubata. Nell’ovile c’erano altresì Vito MARCECA, Natale BONAFEDE, Antonino RALLO, Vito Vincenzo RALLO e i fratelli AMATO. Attesero che si facesse mattina e alle ore 6,00 uscirono per appostarsi in vista dell’agguato. Il collaboratore ha ribadito la predetta versione anche quando il P.M. gli ha contestato che in fase di indagini preliminari aveva affermato che erano andati all’ovile alle ore 6,00. In sede di controesame, per altro, il PATTI ha fornito un resoconto diverso rispetto a quello reso nell’esame, dicendo che raggiunse l’ovile insieme ai complici sulla FIAT rubata, mentre lasciò a Mazara la sua Y 10, che invece aveva utilizzato nel pomeriggio in occasione del secondo attentato. Con riferimento alle persone presenti, infine, il PATTI ha ribadito che c’era RALLO Antonino anche quando la difesa gli ha contestato che nell’interrogatorio del 3 agosto 1995 non lo aveva indicato tra i presenti.

I membri del gruppo di fuoco decisero di dividersi in due gruppi e di nascondersi nei pressi della “Sicilvetro”, dove c’erano una discarica e cave abbandonate. Il PATTI e BONAFEDE Natale avevano un cellulare ciascuno e il primo invitò il secondo a consegnare il suo a Tommaso AMATO, perché li informasse dell’arrivo degli obiettivi.

Infatti Tommaso AMATO e Antonino GERARDI, con la FIAT Tipo rubata, ricevettero l’ordine di collocarsi dalla parte opposta della cava rispetto ai sicari in una posizione visibile, perché il GERARDI, il quale era ricercato dagli ZICHITTELLA, fungesse da esca. Trovandosi costoro in una posizione in una postazione che, per le predette caratteristiche, consentiva una visuale migliore di quella in cui erano gli esecutori materiali PATTI e GANCITANO, il collaboratore aveva deciso di consegnare a Tommaso AMATO il telefono cellulare in uso a Natale BONAFEDE, perché li avvertisse dell’arrivo della vittima designata. Su domanda della difesa, il PATTI ha specificato che il GERARDI non conosceva il nome dell’obiettivo, ma sapeva che dovevano commettere un omicidio.

In attesa della “battuta” il PATTI e il GANCITANO si appostarono in una stradina nei pressi della discarica armati ciascuno di un kalashnikov a raffica con due caricatori, con i due supporti attaccati con lo scotch l’uno all’altro; i due killer indossavano anche giubbotti antiproiettile e passamontagna. Natale BONAFEDE, Davide RISERBATO, Andrea MANCIARACINA e Vito Vincenzo RALLO si nascosero in un altro luogo: i primi due armati ciascuno di un kalashnikov a colpo singolo, il terzo con un mitra 7,65 e il quarto con un fucile a cinque colpi e una pistola. Gli ultimi avevano preso posizione dietro al PATTI e al GANCITANO, per essere certi che, anche se l’obiettivo fosse riuscito a sfuggire a costoro, sarebbe stato intercettato. I quattro kalashnikov utilizzati dal gruppo di fuoco erano quelli portati dal BRUSCA da Palermo.

Giacomo AMATO, invece, era a bordo della FIAT Tipo bianca dalla parte opposta della strada rispetto a Vito Vincenzo RALLO e aveva il compito di portare via i sicari dopo l’omicidio.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto affermando che alle ore 8,30 o 9,00 della mattina i killer sentirono il rombo di una moto, che passò vicino al punto in cui loro erano nascosti, fece un giro e passò nuovamente. Il GANCITANO chiese al PATTI se la persona a bordo era “lui” e quest’ultimo rispose affermativamente, pensando però che si trattasse di Leonardo CANINO. L’obiettivo, che era a bordo di una moto Honda 600 Terminator di colore rosso e nero e indossava il casco e un giubbotto nero, impugnava una pistola e guardava in direzione del GERARDI cercando un modo per riuscire a sorprenderlo. Valutando questi elementi (l’arrivo in motocicletta nel luogo dell’appuntamento con i complici e la presenza dell’arma da fuoco) il collaboratore capì che il nuovo arrivato era uno dei membri della banda ZICHITTELLA.

Il GANCITANO sparò la prima raffica all’indirizzo dell’obiettivo non appena questi scese dalla moto lasciandola accesa con il motore al minimo dato che non aveva le chiavi. L’obiettivo rispose al fuoco e mentre il complice cambiava il caricatore, anche il PATTI cominciò a sparargli. Quando l’odierno collaboratore ebbe esaurito il suo primo caricatore il GANCITANO sparò la seconda raffica e lo stesso fece il PATTI, dopo avere ricaricato il suo fucile d’assalto. In totale, quindi, a detta del “pentito”, i due sicari esplosero all’indirizzo della vittima centoventi colpi di kalashnikov e il corpo ormai esanime, mentre veniva attinto dai proiettili, “svolazzava da terra”. Il dichiarante ha precisato altresì che il cadavere addirittura subì un inizio di incendio, dovuto probabilmente all’eccesso di pallottole da cui venne attinto, oltre che all’erba secca e al materiale di discarica che c’era nel luogo. Infine, qualcuno sparò qualche ulteriore colpo all’indirizzo dell’obiettivo, sebbene questi fosse evidentemente già morto.

Quando qualcuno tolse il casco al morto, il volto era completamente annerito, cosicchè il PATTI continuò a credere che si trattasse del CANINO, fatto, anzi, di cui si convinse ancora di più, osservando che i piedi del cadavere erano magri come quelli del nipote di Carlo ZICHITTELLA, che il collaboratore conosceva per essere stato codetenuto con lui. Apprese trattarsi di LAUDICINA solo in seguito, da un servizio televisivo.

Dopo l’esecuzione, il PATTI salì a bordo della motocicletta e si recò in zona Cunigghia, seguito dagli altri individui che avevano partecipato all’azione. Là li stavano aspettando Antonino RALLO e Giuseppe BONAFEDE, i quali avevano il compito di prendere in consegna le armi. Il PATTI lasciò loro anche la motocicletta, che successivamente fu bruciata da Natale BONAFEDE su ordine di Matteo MESSINA DENARO. Il P.M. e la difesa hanno contestato al collaboratore che il 3 agosto 1995 disse che Giuseppe BONAFEDE e Antonino RALLO avevano anche funzioni di aiutarli nella fuga e fornire macchine pulite e PATTI. La difesa di RALLO Antonino, infine, ha contestato al collaboratore che nell’interrogatorio del 3 agosto 1995 menzionò, come soggetto a cui consegnare le armi, il solo Giuseppe BONAFEDE, ma il collaboratore ha ribadito che là c’era anche il RALLO; per altro, lo stesso difensore ha continuato la lettura del verbale evidenziando che, come si è già sottolineato, il PATTI in quella sede aveva indicato il predetto imputato tra i presenti, assegnandogli tuttavia la diversa funzione di approntare le autovetture pulite.

Il collaboratore ha concluso il suo resoconto del fatto di sangue in parola asserendo di essere ritornato nella villetta del mobiliere MESSINA in cui si nascondeva, insieme al GANCITANO, al MANCIARACINA e al RISERBATO a bordo della FIAT Tipo azzurra, dato che non era in grado di camminare, essendo caduto con la moto. Il collaborante ha ribadito che questa versione dei fatti anche quando il P.M. gli ha contestato che il 3 agosto 1995 aveva detto che era ritornato con la FIAT Ritmo diesel blu di Giuseppe BONAFEDE con a bordo le stesse persone con cui aveva fatto il viaggio di andata.

Il PATTI ha precisato altresì che il GANCITANO, il quale si era dimenticato il suo passamontagna di colore blu sul luogo del delitto, la sera stessa dell’omicidio andò a trovarlo nel suo rifugio, chiedendogli di tornare con lui a prendere il copricapo, poichè aveva timore che lo identificassero tramite l’esame del D.N.A. nel caso che vi fossero rimasti alcuni suoi capelli dentro. Il PATTI per altro rifiutò, facendo presente che potevano avere già scoperto il cadavere ed essere intervenuti gli inquirenti.

In merito al kalashnikov, il GANCITANO ebbe a confidare al collaboratore che, se avessero fatto la perizia balistica, avrebbero scoperto che l’arma usata per l’omicidio LAUDICINA era la stessa che fu utilizzata in occasione del tentato omicidio del Commissario GERMANÀ, aggiungendo che tale fatto che lo preoccupava.

Il PATTI ha precisato altresì di avere visto le armi che il SAVONA, il CANINO e il LAUDICINA avrebbero dovuto prendere nella campagna di Natale BONAFEDE, dove il padre di quest’ultimo faceva la ricotta. Il collaboratore ha specificato che fu Natale BONAFEDE a trovare le armi, probabilmente tramite ALECI, che ne conosceva il nascondiglio. L’arsenale ricomprendeva in particolare, tra le altre armi, un fucile di calibro 7,65, una pistola 357 magnum, una calibro 38 antica e una calibro 7,65 parabellum, nonché una bottiglia di plastica piena di cartucce di vario calibro e quattro giubbotti antiproiettile bianchi più leggeri dei loro e con la chiusura a strappo, uno dei quali era sporco in una spalla.

Il PATTI, infine, ha sottolineato che dopo il fallito attentato ai membri del gruppo ZICHITTELLA i Palermitani si defilarono, accusando i Trapanesi di essere incapaci (cfr. esame e controesame del PATTI alle udienze del 17 dicembre 1998 e del 16 settembre 1999, nonché esame ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000).

Vincenzo SINACORI ha riferito che in un’occasione fece parte di un gruppo di fuoco che si recò nelle campagne di Paceco, poiché i Marsalesi avevano riferito ai Mazaresi che LAUDICINA lavorava in un cantiere edile vicino a Trapani.

Vincenzo SINACORI, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Antonio PATTI e Natale BONAFEDE si recarono nella casa di Salvatore “Turiddu” ALCAMO, dove trovarono quest’ultimo e Vincenzo VIRGA. Il collaboratore ha aggiunto che forse c’erano anche CLEMENTE Giuseppe e RISERBATO Davide, non dicendosi per altro certo della circostanza.

Il collaboratore non è stato in grado di ricordare con certezza chi di loro aveva fissato il tempo e il luogo dell’appuntamento, pur ammettendo che forse era stato egli stesso.

Il SINACORI ha asserito di non rammentare neppure in quale composizione i suddetti individui si recarono all’appuntamento, precisando per altro che egli era con il GANCITANO e il MESSINA DENARO, dato che erano tutti e tre liberi, e che non rammentava né se Andrea MANCIARACINA andò insieme a loro o con i Marsalesi, con i quali stava spesso, né se si incontrarono con questi ultimi lungo la strada o direttamente nel luogo del convegno.

Dapprima il gruppo di fuoco -era armato con kalashnikov, fucili e revolver- si recò alla casa di Turiddu ALCAMO, che era facilmente individuabile dalla strada, e poi si spostò in un altro luogo, sempre in campagna, messo anch’esso a loro disposizione da VIRGA.

Non appena giunsero alla casa di Turiddu ALCAMO, il PATTI si allontanò, poiché voleva tentare di rintracciare il LAUDICINA tramite un suo amico di Paceco, GIANNI Gianfranco.

Dopo un certo tempo, il reggente della “famiglia” di Marsala rientrò, senza essere riuscito a trovare l’obiettivo e, visto il fallimento del tentativo, i presenti si separarono.

In questo primo agguato finalizzato all’eliminazione del LAUDICINA, che precedette il giorno dell’omicidio di quindici o trenta giorni circa, il VIRGA ebbe il ruolo di procurare al gruppo di fuoco una “base”, tramite Turiddu ALCAMO e pertanto in quell’occasione fu il referente locale dei complici.

Il SINACORI ha aggiunto che fecero anche un secondo tentativo di assassinare l’obiettivo, progettando un assalto armato in un luogo di campagna alla periferia di Marsala, dove erano venuti a sapere che potevano essere riuniti i membri del gruppo ZICHITTELLA. In occasione della decisione nel villino di Antonio PATTI erano presenti il SINACORI, Andrea GANCITANO, Matteo MESSINA DENARO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA.

Il collaboratore, per altro, non partecipò all’agguato, poiché doveva andare a Palermo o a Castellammare del Golfo per un impegno. In seguito venne comunque a sapere dal GANCITANO e da Matteo MESSINA DENARO che alla spedizione avevano partecipato i soggetti che erano stati presenti alla deliberazione e Andrea MANCIARACINA, nonché che si erano recati nel luogo dove avrebbe dovuto tenersi la riunione dei loro nemici, ma non avevano trovato nessuno e non avevano fatto nulla.

A detta del SINACORI, la predetta azione avvenne uno o due giorni prima dell’omicidio del LAUDICINA.

In ordine all’omicidio di quest’ultimo Andrea GANCITANO ebbe a riferirgli che egli stesso, insieme a suo cugino Andrea MANCIARACINA e ad Antonio PATTI, era stato l’esecutore materiale del delitto, senza per altro specificare se ci fossero altre persone.

Il SINACORI, infine, ha aggiunto che Davide RISERBATO non era a quell’epoca uomo d’onore e non ebbe un ruolo preciso nella guerra di mafia: vi fu coinvolto solo perché stava spesso insieme ad Andrea GANCITANO. Fu affiliato solo nel 1994 o nel 1995, quando era già latitante, poco prima che fosse arrestato (cfr. esame e controesame del SINACORI alle udienze del 17 dicembre 1998 e del 16 settembre 1998).

Gioacchino LA BARBERA ha affermato che nell’estate del 1992 partecipò a un tentativo di assassinare un tale LAUDICINA, progettato ed eseguito nell’ambito della guerra di mafia di Marsala. Ha aggiunto che fu coinvolto nell’azione in parola da Leoluca BAGARELLA e da Giovanni BRUSCA, i quali ordinarono a lui e ad Antonino GIOÈ di mettersi a disposizione dei Trapanesi.

A detta del collaboratore di Altofonte, questi ultimi avevano saputo che era prevista una riunione dei componenti del clan ZICHITTELLA in una casa nella campagna vicino a Mazara. Il LA BARBERA capì, dai discorsi che venivano fatti, che all’interno del gruppo ZICHITTELLA c’era un traditore, poichè gli “uomini d’onore” erano a conoscenza non solo del previsto convegno, ma anche dello scopo dello stesso: l’organizzazione di una rapina da commettere la sera in quella zona.

Il dichiarante non è stato in grado di descrivere l’immobile in cui avrebbero dovuto incontrarsi i loro nemici, in quanto era buio e non conosceva la zona, ma ha precisato che era inserito in un gruppo di edifici e che sul lato opposto della strada c’era un piccolo stabile abbandonato, che il gruppo di fuoco adottò come base operativa.

In vista dell’azione in parola, fu stabilito che il BAGARELLA, il BRUSCA, il GIOÈ e il LA BARBERA aiutassero i Trapanesi, dato che era possibile che fosse necessario ingaggiare un conflitto a fuoco con vari membri del clan nemico.

Il collaboratore ha proseguito la sua narrazione affermando che i componenti il gruppo di fuoco arrivarono tutti armati, a bordo di due macchine rubate, di cui il propalante ha saputo riferire solo che una era una FIAT Tipo. Oltre ai quattro Palermitani, erano presenti Matteo MESSINA DENARO, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Vincenzo SINACORI, Natale BONAFEDE e Antonio PATTI, forse insieme ad altri che non è stato in grado di ricordare, perché l’incontro avvenne che era già buio.

Dopo essere arrivati sul luogo in cui era la villetta ove si sarebbero dovuti incontrare i loro avversari, vi si trattennero per circa mezz’ora in attesa del momento in cui entrare in azione. Tuttavia non poterono realizzare il loro proposito criminoso, dato che furono costretti ad allontanarsi, in quanto furono notati da due persone e temettero che costoro avvertissero i Carabinieri.

Il giorno successivo a quello del fallito attentato, il BAGARELLA, il BRUSCA, il GIOÈ e il LA BARBERA si recarono in un edificio di campagna di proprietà della famiglia di Natale BONAFEDE -fatto che il collaboratore desunse dalla circostanza che là conobbe i genitori e forse una sorella di quest’ultimo- in cui veniva custodito un gregge di pecore. In quel luogo avrebbero dovuto discutere con il BONAFEDE su come portare avanti la guerra, ma il BAGARELLA si lamentò dei Trapanesi e in particolare del GANCITANO, dicendo che erano superficiali e loro non potevano seguirli su quella strada. Il LA BARBERA ha precisato che in seguito a quello sfogo in effetti allentarono i rapporti con i Trapanesi.

Il collaboratore sentì anche parlare, sempre da membri del gruppo di fuoco del mandamento di Mazara (forse dal PATTI e dal GANCITANO), di una persona finita a colpi di kalashnikov in una discarica; ha precisato che gli interlocutori commentavano l’episodio affermando che la vittima era stata ridotta come uno scolapasta a causa dei tanti proiettili da cui era stato attinto (cfr. esame e controesame del LA BARBERA resi rispettivamente nelle udienze dell’11 dicembre 1998 e del 16 settembre 1999).

Giovanni BRUSCA, infine, ha riferito che, una o due settimane dopo l’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA partecipò a un altro episodio criminoso.

Infatti, Natale BONAFEDE e Antonio PATTI avevano saputo che doveva essere tenuta una riunione di tre – cinque membri del clan ZICHITTELLA alla periferia di Marsala e pertanto si era deciso di commettere un attentato alla vita di costoro.

A detta del collaboratore all’azione parteciparono in molti: lo stesso BRUSCA, il BAGARELLA, il LA BARBERA, il GIOÉ, il SINACORI, il GANCITANO, MESSINA DENARO Matteo, Natale BONAFEDE, Antonio PATTI, Vito MARCECA e altri ragazzi di Marsala che vide solo quella sera e non potrebbe riconoscere.

L’appuntamento tra i membri del gruppo di fuoco era stato fissato in una masseria di proprietà del padre di Natale BONAFEDE, sita nelle campagne alla periferia di Marsala, dove c’era un allevamento di bestiame.

Il commando era armato con pistole, fucili, mitra, che erano stati predisposti dai membri della cosca locale, anche se lo stesso BRUSCA portò da Palermo un fucile a pompa e un “Espace”. Inoltre, alcuni dei membri del gruppo di fuoco indossarono passamontagna.

Quando si furono riuniti, si diressero a Marsala, in un luogo in cui li attendevano due giovani che il collaboratore vide allora per la prima volta e che erano tarchiati, alti circa 1,66-1,70, dell’età di circa 30 anni che portavano cappellini di lana. Costoro attendevano i complici a bordo di due macchine rubate, una delle quali era un’Alfa 75. Il luogo di questo secondo appuntamento era un capannone (una scuola o una cantina) alla periferia di Marsala.

Ivi giunti, uno di loro si avvicinò al luogo in cui avrebbe dovuto tenersi la riunione, appurando che villetta non c’era nessuno, cosicchè aspettarono che arrivassero, anche se in seguito seppero che non l’incontro non aveva avuto luogo.

Nell’attesa si divisero il compiti e poi si recarono a piedi alla volta della casa -un villino con veranda che conoscevano il PATTI e il BONAFEDE- ove avrebbe dovuto tenersi la riunione degli ZICHITTELLA. Tuttavia, mentre stavano compiendo questo tragitto alcuni abitanti della zona notarono il movimento e forse si accorsero che erano armati; quando qualcuno di loro (forse il PATTI, o il BONAFEDE, o il GANCITANO, ma il collaboratore non è stato certo della circostanza) si accorse della cosa e avvisò i complici, i presenti decisero di allontanarsi, per timore che venissero chiamate le forze dell’ordine e rischiassero di essere colti “con le mani nel sacco”.

Il BRUSCA ha specificato che l’azione si svolse di sera, verso le 20,30 o le 21,00, quando era era già buio. Ha aggiunto che tra il momento dell’arrivo vicino alla villa e quello del discessus passò poco tempo, mentre la permanenza del commando a Marsala si protrasse complessivamente un’ora e mezzo circa.

Ha concluso dicendo che Natale BONAFEDE aveva una Renault Clio 16 valvole, di colore azzurro o blu (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 dicembre 199, nonché esame ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000).

Fabio Salvatore SAVONA e Leonardo CANINO hanno concordemente affermato che LAUDICINA era uno degli affiliati al loro stesso gruppo.

Il SAVONA ha dichiarato che dopo la prima, eclatante azione, che aveva portato all’assassinio di Antonino TITONE e al ferimento di Antonio PATTI le sorti del gruppo coagulatosi intorno a Carlo ZICHITTELLA declinarono rapidamente, tanto che in seguito riuscirono solo a uccidere Angelo LO PRESTI, il quale aiutava -segretamente e all’insaputa di tutti loro, a parte il loro capo- i nemici di “cosa nostra”.

Dopo quest’ultimo omicidio, lo ZICHITTELLA ritornò a Torino, dove poco tempo dopo fu arrestato, mentre i suoi complici rimasero a Marsala e progettarono altre azioni ai danni di esponenti della cosca mafiosa.

Tuttavia, presto si accorsero che ogni loro progetto falliva, in quanto ogni volta che cercavano qualcuno questo si rendeva subito irreperibile, e pertanto ipotizzarono che nelle loro file allignasse un traditore.

Questo sospetto nacque dopo l’assassinio di Gaspare ZICHITTELLA, il cui appoggio alla loro banda -concretatosi essenzialmente nella messa a loro disposizione della sua casa di campagna come base logistica- era ignoto a tutti, tranne che ai componenti del gruppo.

Il timore di essere stati venduti ai loro avversari si rafforzò con l’eliminazione di Giovanni CARDILLO, avvenuta la sera prima di quella in cui avrebbe dovuto consegnare loro una somma di denaro, e con la sopravvenuta irreperibilità di tutti gli “uomini d’onore” che essi di volta in volta cercavano con lo scopo di assassinare.

L’ipotesi si tramutò in certezza e oggetto di discussione all’interno del gruppo quando fallì un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori che la mattina dell’azione non passò, contrariamente a ciò che faceva sempre.

Il giorno dopo la fallita rapina il SAVONA, il CANINO, l’ALECI, il LAUDICINA e lo STABILE si diedero appuntamento nel luogo in cui avevano nascosto provvisoriamente le armi per portarle in un altro nascondiglio. Il SAVONA e il CANINO, per altro, non si recarono all’appuntamento, il primo perché rimase a letto e il secondo per incontrarsi con la sua amante Cristina CULICCHIA e in tal modo forse scamparono a un agguato mortale, atteso che proprio quel giorno fu ucciso Ignazio LAUDICINA, vicino al luogo in cui erano occultate le armi (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Leonardo CANINO ha raccontato che, dopo l’omicidio del LO PRESTI, pianificarono altri attentati, ma non riuscirono a realizzare nessuno dei loro progetti, perché non appena decidevano di colpire qualcuno dopo averne osservato le abitudini, costui le cambiava. Il RAIA, che stava sempre davanti a una panetteria, cessò di recarsi in quel luogo non appena essi decisero di tendergli un agguato là. Il GERARDI aveva un cavallo, che teneva in contrada Scacciaiazzo, a circa due o tre chilometri di distanza dalla casa in campagna del LAUDICINA (posto, quest’ultimo, dove nascondevano le armi e dove i loro nemici uccisero lo stesso LAUDICINA) e che andava tutti i giorni a curare, ma quando loro decisero di agire contro di lui non ci andò più. Progettarono di altresì di eliminare Vito RALLO, che abitava vicino alla casa di LAUDICINA e andava ogni giorno a casa sua passando sempre per la stessa strada, ma quando si appostarono per eseguire l’omicidio, l’obiettivo cambiò percorso.

Nel frattempo, invece, venivano assassinati alcuni loro fiancheggiatori, tra cui Gaspare ZICHITTELLA e Giovanni CARDILLO, quest’ultimo il giorno prima di quello in cui avrebbe dovuto consegnare al loro gruppo una somma di denaro.

Il CANINO ha aggiunto che in un’occasione progettarono un assalto a un furgone portavalori, che però proprio il giorno stabilito per la rapina non seguì il tragitto abituale. Per questa rapina, coloro che dovevano esserne gli autori (CANINO, Diego ALECI, Antonio “a Iunta”, Ignazio LAUDICINA e SAVONA) avevano preparato un mitragliatore “Uzi”, fucili a pompa e pistole calibro 38. Dopo il fallimento del suddetto progetto criminoso, il LAUDICINA, l’ALECI e il SAVONA portarono le armi in un nascondiglio in Contrada Favara, dove in seguito fu ucciso il primo. Gli stessi tre personaggi si accordarono di andarle a prendere il giorno successivo per uscire nuovamente alla ricerca del GERARDI. Tuttavia, il CANINO, che era anch’egli tra coloro che dovevano formare il commando, non ci andò.

Queste numerose coincidenze fecero loro ritenere che nel gruppo ci fosse un traditore e il LAUDICINA, proprio il giorno del fallito assalto al furgone postale, lo disse espressamente e per questo motivo ebbe un diverbio con l’ALECI. Il collaboratore ha concluso il suo racconto puntualizzando che il LAUDICINA il giorno dopo questo sfogo fu ucciso (cfr. esame del CANINO all’udienza del 19 novembre 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Vincenza IENNA, che all’epoca del delitto conviveva con il LAUDICINA da circa tre anni, nonché il Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO e l’Ispettore Biagio MANETTO, i quali hanno riferito rispettivamente sugli accertamenti effettuati a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori e degli esiti della consulenza tecnica sul materiale balistico repertato in sede di sopralluogo e di comparazioni con altri analoghi reperti.

La IENNA ha dapprima dichiarato di non ricordare chi frequentava il suo convivente all’epoca in cui fu ucciso, poiché non era solito invitare gli amici a casa e presentarglieli; poi, in seguito a contestazione ad opera del P.M. delle affermazioni rese il 12 luglio 1992 ai CC. di Marsala, ha in un primo momento ammesso che gli amici del convivente lo andavano a trovare a casa in tre o quattro per volta, ma che ella non sapeva i loro nomi, limitandosi a offrire loro il caffè, e successivamente ha precisato che non li vide mai perché, pur andando a salutare il LAUDICINA nel domicilio della coppia, non entravano mai in casa.

La teste ha riferito altresì che la mattina del giorno in cui fu assassinato, il suo convivente si alzò presto per andare a lavorare nelle serre, ritornò in casa alle ore 8,00 circa, si lavò, si cambiò, indossando un paio di jeans, una maglietta, un giubbotto rosso con una riga blu e un paio di scarpe da tennis, e quindi uscì di nuovo a bordo di motocicletta che gli avevano prestato; quanto al colore del veicolo, la IENNA ha detto di non ricordarlo, nonostante il P.M. le abbia contestato che ai carabinieri aveva detto che era rossa. Ha specificato infine che non sapeva dove il LAUDICINA si diresse nel suo ultimo viaggio e che non lo vide mettere il casco, ma quando le fecero vedere le foto del convivente morto lo portava ed era il suo.

La testimone ha concluso la sua deposizione affermando che le serre, in cui il suo uomo andava a lavorare regolarmente insieme al padre, alla madre e alla stessa testimone, erano vicino a casa loro (cfr. deposizione IENNA all’udienza del 10 dicembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA e Gioacchino LA BARBERA in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori, singolarmente considerati, sono logici, precisi, dettagliati e costanti e sono stati ribaditi nelle loro linee principali in ogni fase procedurale.

Gli unici contrasti emersi, infatti, (limitati per altro all’esame del PATTI), oltre ad essere stati spesso adeguatamente giustificati dal “pentito”, hanno avuto ad oggetto circostanze di importanza complessivamente marginale e pertanto possono essere qualificati come lacune mnemoniche fisiologiche, tanto più per un dichiarante il cui racconto ha abbracciato un così vasto numero di fatti delittuosi e un periodo di tempo tanto lungo. Ne consegue che le discrasie interne alla narrazione del PATTI, pur imponendo un vaglio particolarmente rigoroso dello stesso e dei riscontri estrinseci che lo hanno confermato, non sono certamente idonee a inficiarne la generale attendibilità in relazione all’episodio in parola, ma al contrario dimostrano una volta di più l’assoluta genuinità del collaboratore in parola.

In primo luogo, i difensori hanno contestato al PATTI che nella fase delle indagini preliminari non indicò il SINACORI tra i presenti sul luogo del delitto ed egli ha ribadito che il Mazarese partecipò ad entrambi gli attentati, mentre fu assente nell’occasione del delitto.

Ora, non può esservi dubbio che il SINACORI partecipò al primo fallito tentativo di omicidio in pregiudizio del LAUDICINA e alla fase deliberativa del secondo, poichè da un lato lo ha sostenuto lo stesso interessato e dall’altro lato, quanto a quest’ultimo episodio, la sua presenza è stata confermata dal BRUSCA e dal LA BARBERA. Del resto, la partecipazione del SINACORI trova una significativa conferma logica nel ruolo ricoperto dal predetto imputato in seno all’associazione e nell’importanza di entrambe le azioni delittuose (nella prima delle quali era stato necessario interessare il capo mandamento di Trapani e nella seconda delle quali erano presenti personaggi di primo piano delle famiglie della provincia di Palermo, vicinissimi a RIINA), che consigliavano al reggente del mandamento di Mazara del Vallo, direttamente interessato alla guerra di mafia, di partecipare all’agguato.

D’altra parte, non può ritenersi che il PATTI abbia mutato la sua versione in un secondo momento al fine di adeguarla a quella degli altri collaboratori, atteso che in numerose altre occasioni egli ha mantenuto fermo il proprio racconto nonostante vari altri pentiti avessero concordemente negato talune circostanze (cfr., tra gli altri, la presenza di ASARO Mariano in occasione dell’attentato di Contrada Kaggera). Ne consegue che l’iniziale omissione da parte del PATTI dell’indicazione del SINACORI tra i presenti non può che essere imputata a un momentaneo obnubilamento della memoria, successivamente colmato grazie a una più pacata rivisitazione dei suoi trascorsi criminali. Del resto, come si è già più volte sottolineato, l’importanza qualitativa e quantitativa del suo contributo alle indagini, il considerevole numero di partecipanti all’azione, la presenza di alcuni dei più autorevoli capi mafia palermitani e l’importanza dell’obiettivo strategico del commando possono adeguatamente giustificare, a giudizio di questa Corte, l’iniziale dimenticanza del collaboratore.

Non costituisce, invece, una reale discrasia la parziale difformità tra le propalazioni del PATTI in ordine ai rispettivi ruoli di BONAFEDE Giuseppe e RALLO Antonino nella fase successiva all’omicidio del LAUDICINA, atteso che nel corso delle indagini preliminari il collaboratore affermò che al primo era stato assegnato il compito di prendere in consegna le armi e al secondo quello di procurare ai sicari autovetture pulite su cui allontanarsi, mentre in dibattimento ha dichiarato più genericamente, che gli incarichi in parola erano stati assegnati ai due uomini, senza ulteriori specificazioni. Ora, dal tenore stesso delle affermazioni del PATTI è evidente che il RALLO e il BONAFEDE furono incaricati di favorire l’allontanamento dei killer, fungendo da collettori per le armi e le autovetture usate e pertanto non può certamente conferirsi una soverchia importanza all’eventuale suddivisione tra i due prevenuti dei predetti compiti.  

Gli altri contrasti emersi dalle contestazioni delle parti tra le propalazioni rese dal collaboratore nelle varie sedi in cui è stato escusso, e già evidenziate, hanno un rilievo marginale, attenendo all’autovettura a bordo della quale i fratelli AMATO si recarono sul luogo del secondo attentato (la FIAT Tipo rubata o la loro Volkswagen Golf), alla macchina con la quale il PATTI si recò all’ovile di RALLO Vito Vincenzo la mattina del delitto (la sua Y 10 o la FIAT rubata), alla presenza di RALLO Antonino all’ovile fin dall’arrivo dei sicari. Ne consegue che le stesse, essendo inserite nel contesto di affermazioni tanto precise, dettagliate e riscontrate ab extrinseco, finiscono con il costituire essenzialmente la dimostrazione della genuinità del collaboratore.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, poi, deve sottolinearsi in primo luogo come i racconti dei collaboratori si sono reciprocamente riscontrati in ordine ad alcune circostanze.

A tale proposito, deve preliminarmente precisarsi che essi debbono essere ritenuti tendenzialmente attendibili anche laddove hanno riferito circostanze apprese da altri “uomini d’onore” o fiancheggiatori di “cosa nostra”. Infatti questi ultimi non avevano alcuna ragione di mentire al PATTI, al SINACORI, al BRUSCA e al LA BARBERA, in considerazione sia della comune appartenenza all’associazione mafiosa o dell’attivo ruolo di fiancheggiamento fornito alla stessa, sia dei rapporti di particolare fiducia e cordialità intercorrenti tra gli interlocutori. All’epoca del fatto di sangue in questione, infatti, il BRUSCA era in stretto contatto con i Mazaresi, nel cui territorio stava spesso e aveva fornito loro in più occasioni un fattivo appoggio. Il LA BARBERA, d’altro canto, viveva allora insieme al GIOÈ e frequentava assiduamente il BRUSCA e il BAGARELLA, che lo utilizzarono in più occasioni come killer di fiducia. Il SINACORI, infine, in qualità di co-reggente del mandamento di Mazara del Vallo e di amico intimo del GANCITANO, aveva un rapporto fiduciario con quest’ultimo, con il quale vi era un proficuo rapporto di scambio di informazioni e vedute.

D’altra parte, la complessiva veridicità delle confidenze fatte ai collaboratori trova una fondamentale conferma nel fatto che spesso le notizie riferite come apprese de relato hanno trovato significative conferme nelle dichiarazioni di altri “pentiti” o in dati di prova emersi nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto.

Tuttavia, in omaggio al principio più volte ricordato, le dichiarazioni de relato debbono essere sottoposte a un vaglio particolarmente rigoroso non solo relativo all’attendibilità della fonte mediata, bensì anche di quella immediata, vaglio che -nel caso in cui quest’ultimo individuo, spesso un coimputato, si avvalga della facoltà di non rispondere ovvero la neghi- potrà essere effettuato soltanto alla luce delle caratteristiche intrinseche di specificità e precisione del racconto e degli eventuali riscontri estrinseci allo stesso.

Ciò premesso, e passando alla disamina dell’attendibilità estrinseca delle affermazioni dei collaboratori, deve puntualizzarsi che da un lato esse sono state confermate da molteplici dati oggettivi emersi dalle indagini e dagli accertamenti degli investigatori e dall’altro lato si riscontrano a vicenda su numerosi punti, e in particolare:

1) con riferimento alla causale dell’omicidio del LAUDICINA, il PATTI, il SINACORI e il BRUSCA hanno affermato concordemente che egli fu assassinato perché era un componente della banda ZICHITTELLA.

La circostanza è stata confermata da Carlo ZICHITTELLA, Fabio SAVONA e Leonardo CANINO, i quali hanno detto che la vittima era uno dei membri dell’organizzazione criminale guidata dal primo.

Del resto la circostanza ha trovato un significativo riscontro nelle citate dichiarazioni dell’ispettore PELLEGRINO, il quale ha riferito che il LAUDICINA era noto all’ufficio, in quanto aveva precedenti soprattutto per reati contro il patrimonio (rapine, furti, lesioni, armi) e che nel 1991 lo stesso PELLEGRINO lo aveva arrestato insieme a BIANCO Giacomo e a INTERNICOLA Giuseppe, entrambi pregiudicati, per porto abusivo di arma da fuoco. Il verbalizzante ha aggiunto che la vittima era inoltre solita associarsi con delinquenti di un certo spessore, anche se non mafiosi, ed era amico di Leonardo CANINO, tanto che venne ipotizzato fin dall’inizio che fosse stato ucciso in quanto vicino all’associazione facente capo a Carlo ZICHITTELLA.

Tutte le fonti di prova sono, quindi, concordi sull’appartenenza del LAUDICINA alla suddetta organizzazione criminale e sulla consapevolezza di tale militanza da parte degli uomini di “cosa nostra”, a causa sia dell’imprudenza della stessa vittima, che aveva informato Giacomo AMATO della responsabilità del gruppo ZICHITTELLA nella strage di Piazza Porticella e del suo inserimento nel clan, sia del tradimento di Diego ALECI. Ne consegue che, essendo in corso una guerra di mafia, era inevitabile che ciascuno degli schieramenti contrapposti cercasse attivamente i membri o i simpatizzanti dell’organizzazione avversaria per eliminarli. Pertanto, le concordi dichiarazioni dei collaboratore relative alla causale del delitto, oltre a riscontrarsi reciprocamente, trovano un’ulteriore significativa conferma in argomenti di ordine fattuale e logico.

Non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui sarebbe inverosimile che il LAUDICINA avesse confidato il suo coinvolgimento nell’attentato di Piazza Porticella a Giacomo AMATO, che era vicino ai fratelli RALLO, a loro volta gravitanti nell’orbita mafiosa. A tale proposito, infatti, deve osservarsi che Carlo ZICHITTELLA e l’AMATO furono codetenuti tra il 1 febbraio 1984 e il 15 febbraio 1984 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 3 dicembre 1998) e che pertanto è pienamente verosimile che il primo abbia ritenuto di potersi fidare del secondo e abbia tentato di coinvolgerlo nel suo progetto tramite il LAUDICINA. In ogni caso, deve sottolinearsi ancora una volta che i membri del gruppo ZICHITTELLA erano personaggi estremamente superficiali e inaffidabili e che l’assenza di una congrua organizzazione e di un seppur minimo coordinamento tra loro li portò dapprima a perdere l’aiuto degli “stiddari” agrigentini, che era loro necessario per potere sperare di vincere la guerra contro “cosa nostra”, poi a uccidere il loro alleato occulto Angelo LO PRESTI e infine a consentire ai mafiosi di riordinare facilmente le loro fila e di sbaragliarli. Ne consegue che, dato il modestissimo spessore dei personaggi in parola, è ben possibile che il LAUDICINA si sia scoperto con l’AMATO, senza averne prima saggiato l’affidabilità. Del resto, il PATTI non avrebbe avuto alcun motivo di inventarsi l’episodio, atteso che lo stesso collaboratore ha sempre sostenuto che le informazioni che ebbe dall’AMATO lo indussero soltanto a fare sorvegliare il LAUDICINA e che la decisione di passare all’azione fu conseguente al tradimento di Diego ALECI, le cui rivelazioni diedero a “cosa nostra” la certezza sull’identità dei suoi avversari.

2) il PATTI ha detto che già precedentemente al primo attentato contro il LAUDICINA egli -dopo essere stato informato dall’ALECI del progetto del gruppo ZICHITTELLA di compiere una rapina a un furgone blindato che portava denaro da Trapani a Marsala- era andato armato nella cantina “Rilievo”, che doveva fungere da base per i loro nemici e aveva invitato l’ALECI a sparare al complice che era in macchina con lui e poi ad andarsene, specificando per altro che il traditore oppose un rifiuto accampando la scusa di non sapere guidare. Il PATTI ha aggiunto che l’attentato fallì perché le vittime designate non andarono alla cantina perché, a detta dell’ALECI, i Carabinieri avevano trovato le macchine destinate a essere usate per la rapina.

Il SAVONA e il CANINO hanno sostanzialmente confermato le parole del PATTI, affermando che avevano progettato una rapina, ma che non avevano potuto compierla in quanto il furgone blindato che avrebbero dovuto assaltare fece un percorso diverso da quello solito.

Il Maresciallo SANTOMAURO, d’altro canto, ha accertato che:

– sulla base delle informazioni ricevute dagli istituti di vigilanza che nel periodo di tempo in esame il servizio in parola era compiuto dall’Istituto Metronotte d’Italia con una Opel station wagon blindata; in quell’epoca l’istituto suddetto curava il trasferimento di valuta dalla banca del Sud di Trapani alla Banca del Sud di Marsala o Mazara del Vallo, o viceversa e il percorso variava di volta in volta al momento della partenza: l’autista telefonava alla centrale e riceveva la comunicazione del percorso da seguire; il percorso lato mare passa a pochissima distanza (nemmeno cento metri) dalla cantina “Birgi”;

– quanto alla rapina progettata dagli ZICHITTELLA, il 27 giugno 1992, in località Kinisia, all’interno dei locali dell’ex aereoporto, personale della locale Squadra Mobile -dopo avere fatto vari appostamenti nel tentativo di individuare le persone che andavano a prendere le macchine, dato che si erano verificati vari omicidi a Marsala e alcuni anche ad Alcamo- rinvenne e sequestrò perchè oggetto di furto una Lancia Delta 1600 i.e., una Lancia Delta integrale e una Lancia Dedra 1600 i.e.; le suddette autovetture erano state asportate in un autosalone Lancia di Petrosino, furti denunciati da LOMBARDO Diego nato a Marsala il 15 febbraio 1957 al locale Comando dell’Arma.

Il suddetto verbalizzante ha appurato altresì che Diego ALECI non conseguì mai la patente di guida, fatto compatibile con quello, asserito dal PATTI, che non sapesse guidare (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998).

3) il PATTI ha dichiarato che il primo attentato al LAUDICINA fu organizzato a Paceco, poiché egli aveva saputo dall’ALECI e, prima ancora, quasi contemporaneamente da Natale BONAFEDE e dal suo compare GIANNI Gianfranco, che abitava a Xitta, frazione di Paceco, che la vittima prestava la propria attività lavorativa in quel paese.

Il SINACORI ha confermato il fatto, asserendo che in un’occasione un gruppo di fuoco si recò nelle campagne di Paceco, poiché i Marsalesi avevano riferito ai Mazaresi che la vittima designata lavorava in un cantiere edile vicino a Trapani.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che il LAUDICINA prestò effettivamente la propria attività lavorativa in un cantiere realizzato dalla ditta “CEMA” (Consorzio Edile Marsalese) con sede in Marsala via Aspromonte n.24, terminato il 31 marzo 1994 e ubicato in via Salemi, in direzione della bretella che collega l’autostrada al porto, in prossimità di un distributore di benzina. Il verbalizzante ha aggiunto in origine detti lavori erano appaltati alla ditta C.A.E.C. sedente in Comiso (RG), che si avvalse della suddetta cooperativa marsalese, all’epoca rappresentata da GARGANO Rosario cl.1953, abitante a Marsala; costui, sentito a sommarie informazioni testimoniali, riferì che il LAUDICINA era stato assunto per chiamata nominativa e il rapporto di lavoro si era protratto dal 21 gennaio 1992 al 3 maggio 1992 (cfr. deposizioni rese nelle udienze del 22 dicembre 1998 e del 4 maggio 1996 nel processo PATTI + 40 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

La circostanza che l’attività lavorativa della vittima designata nel cantiere edile si fosse interrotta circa due mesi prima dell’azione, a giudizio di questa Corte non può certo rendere inattendibili le propalazioni del PATTI, ma, al contrario, spiega la ragione per la quale i sicari non lo videro nel cantiere. In ogni caso, la circostanza che il collaboratore marsalese abbia ricevuto informazioni errate può trovare una spiegazione nel fatto che le sue fonti, che erano state allertate mesi prima (dopo le avventate confidenze del LAUDICINA a Giacomo AMATO), fossero a loro volta a conoscenza di notizie datate o che lo stesso collaboratore non abbia pensato a controllare che le sue informazioni fossero attuali.

4) il PATTI ha affermato che il primo attentato alla vita del LAUDICINA avvenne qualche settimana prima dell’omicidio della stesso.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza collocandolo tra i quindici e i trenta giorni prima del delitto.

5) il PATTI ha sostenuto che in quell’occasione il SINACORI fissò l’appuntamento con Vincenzo VIRGA, capo mandamento di Trapani, e con Salvatore ALCAMO, rappresentante di Paceco.

Il SINACORI, pur affermando di non ricordare con esattezza chi aveva preso l’appuntamento, ha ammesso che forse era stato egli stesso, rendendo così una dichiarazione compatibile con quella del PATTI. Ha comunque confermato che il VIRGA procurò al gruppo di fuoco una base operativa, tramite Salvatore ALCAMO, ricoprendo pertanto il ruolo di referente.

Una ulteriore e fondamentale conferma alla veridicità delle propalazioni del PATTI sul punto è data dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo in data 13 giugno 1997, con la quale l’ALCAMO è stato condannato in relazione a questo episodio alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e £.6.000.000 di multa, ridotta dalla Corte d’Appello ad anni quattro e mesi dieci di reclusione e £.6.600.000 di multa con sentenza divenuta irrevocabile il 9 luglio 1998, proprio sulla base delle chiamate in correità da parte del PATTI e del SINACORI (cfr. citate decisioni, prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

6) il PATTI ha riferito di essere partito con Natale BONAFEDE a bordo della Renault Clio di quest’ultimo.

Il BRUSCA ha confermato che Natale BONAFEDE aveva una Renault Clio 16 valvole, di colore azzurro o blu.

Le concordi propalazioni dei collaboratori sono state confermate da un accertamento effettuato dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che all’epoca del delitto LAUDICINA il BONAFEDE aveva nella propria disponibilità due autovetture: una FIAT Panda targata FI-K82298 intestatagli dal 24 novembre 1992 e una Renault Clio 16 valvole tg.TP-388300, poi ceduta a SAFINA Salvatore, nato a Trapani il 25 marzo 1973.

7) il PATTI ha riferito che il gruppo di fuoco era composto da lui, Natale BONAFEDE, Matteo MESSINA DENARO, il Castelvetranese che ha sempre indicato come “Salvatore”, ma in seguito ha appreso chiamarsi diversamente, che ha riconosciuto fotograficamente e che aveva una Mercedes 190 bianca, Andrea GANCITANO, Vincenzo SINACORI, Andrea MANCIARACINA e Davide RISERBATO.

Il SINACORI ha indicato nominativamente i presenti in lui stesso, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Antonio PATTI e Natale BONAFEDE, mentre ha detto di non ricordare se c’erano CLEMENTE Giuseppe e RISERBATO Davide.

8) il PATTI ha riferito che il gruppo, dopo essersi incontrato con l’ALCAMO e con il VIRGA in una strada sterrata vicino a Paceco, si spostò in una casa di campagna del primo, ubicata su una collina; ha aggiunto che l’immobile in parola comprendeva una grande cucina e qualche stanza da letto.

Il SINACORI ha pienamente confermato le propalazioni del PATTI, affermando che il gruppo di fuoco si recò nella casa di Salvatore “Turiddu” ALCAMO, dove trovarono quest’ultimo e il VIRGA.

Le concordi dichiarazioni dei due collaboratori, secondo le quali ALCAMO Salvatore avrebbe nella sua disponibilità una casa di campagna, hanno trovato un riscontro negli accertamenti effettuati dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha appurato che il predetto “uomo d’onore”, originario e abitante a Paceco, venne tratto in arresto il 7 aprile 1995 in una casa di campagna localizzata al confine tra i comuni di Trapani, Marsala e Paceco, in località Portelli Soprano. Il fabbricato risultava intestato a un tale POLIZZOTTI Giuseppe cl.1951, ma vi conduceva la sua attività anche il fratello dello stesso ALCAMO (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, cit.).

9) il PATTI ha raccontato che il gruppo di fuoco attese nella casa tutto il pomeriggio, fino a sera, mentre egli e Natale BONAFEDE andarono a controllare se vedevano il LAUDICINA nel cantiere, la cui ubicazione si fece indicare da GIANNI Gianfranco.

Il SINACORI ha integralmente confermato le parole del coimputato, asserendo che quando il commando arrivò alla casa di Salvatore ALCAMO, il PATTI si allontanò, poiché voleva tentare di rintracciare l’obiettivo tramite un suo amico di Paceco, GIANNI Gianfranco.

10) il PATTI ha fatto riferimento, in qualità di fiancheggiatore, alla figura del suo compare GIANNI Gianfranco.

L’Ispettore Leonardo DE MARTINO, in ordine alla figura del GIANNI, ha riferito che questi è noto da anni agli investigatori come personaggio inserito in ambiente malavitoso. In particolare, il 1 gennaio 1983 la questura di Trapani inviò una nota alla Compagnia dei Carabinieri del medesimo capoluogo di Provincia chiedendo informazioni sul conto del predetto individuo al fine di verificare se ci fossero i presupposti per proporlo per la diffida. Il 3 marzo del 1983 la Squadra Mobile di Trapani pose il GIANNI in stato di fermo per furto, rapina, porto e detenzione di fucile a canne mozze e associazione per delinquere, in concorso con RINAUDO Francesco e DANESE Salvatore, per una rapina a carico di MORELLO Andrea, titolare di una macelleria. Il 16 marzo del 1983 la Procura della Repubblica di Trapani emise un ordine di cattura per il medesimo reato. Il 28 marzo del 1983, mentre era detenuto in forza dei predetti provvedimenti, venne denunciato per furto e rapina aggravata ai danni del cinema “Ideal” e per un’altra rapina in danno di SUCAMELE Baldassare, sempre in concorso con il RINAUDO e il DANESE. Il 25 maggio 1984 la Questura di Milano munì il GIANNI di foglio di via obbligatorio. Il 29 settembre 1984 il medesimo individuo venne arrestato dalla Squadra Volante per furto d’auto. Il 14 novembre 1984 fu sottoposto a diffida dal Questore e il 6 dicembre 1985 il Prefetto di Trapani gli sospese la patente di guida. Il 27 aprile 1986 la Squadra Mobile lo denunciò in stato di irreperibilità per tentato omicidio ai danni di MANUGUERRA Antonino, cl.1946, e per porto abusivo di arma da fuoco insieme a SALERNO Carmelo. Il 28 aprile 1986 la Procura di Trapani emise ordine di cattura, in seguito al quale il GIANNI si rese irreperibile, venendo per altro arrestato il 17 maggio 1986 dai Carabinieri di Alcamo insieme a SALERNO Carmelo nella casa di campagna in Contrada Canalotto di Alcamo di proprietà di PIRRONE Pietro, diffidato, PIRRONE Giuseppe cl.1946, indiziato mafioso, e PIRRONE Giovanna. Il 26 giugno 1988 il Tribunale di Trapani, sez. Misure di Prevenzione, gli irrogò la misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di un anno. Il 21 ottobre 1993 venne posto in stato di fermo per il tentato omicidio di MODICA Giuseppe cl.1959 di Paceco, insieme a SCADUTO Salvatore e SALERNO Carmelo. Il 21 dicembre 1996 fu catturato siccome accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e venne successivamente rimesso in libertà dal Tribunale il 12 gennaio 1997. Alla notizia della collaborazione di MILAZZO Francesco, il GIANNI si rese irreperibile, venendo catturato il 4 novembre 1997 qualche giorno dopo l’esecuzione della misura relativa all’operazione “Halloween” del 30 ottobre 1997, dopo che era venuto un po’ allo scoperto poiché non era stata fatta trapelare la notizia che anch’egli era indagato nell’ambito di quel procedimento e aveva quindi pensato di non essere stato menzionato dal collaborante (cfr. deposizione DE MARTINO all’udienza del 28 febbraio 1998 nel processo contro ALECI Diego e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani).

Ora, l’evidente spessore criminale del GIANNI -che è stato altresì processato e condannato dal Tribunale di Trapani con sentenza emessa il 10 luglio 1998, non ancora definitiva, nel procedimento a carico di ALECI Diego e altri per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso- conferisce un ulteriore crisma di attendibilità alle propalazioni dei collaboratori.

11) il PATTI ha detto che nonostante avessero controllato il cantiere per più ore, non videro l’obiettivo e pertanto decisero di rinunciare all’azione progettata e rientrare nei rispettivi paesi.

Il SINACORI ha dichiarato che dopo un certo tempo il PATTI rientrò, senza essere riuscito a rintracciare la vittima designata e, visto il fallimento del loro tentativo, tornarono a Mazara.

Come si è già precisato, la circostanza che i sicari non videro il LAUDICINA trova una logica spiegazione nel fatto che aveva già cessato di prestare la propria attività lavorativa al cantiere.

12) il PATTI, sempre con riferimento al primo tentativo di omicidio, ha sostenuto che tutti i membri del commando erano armati e che in particolare vi erano, tra le altre, una rivoltella 38 special e una calibro 9×21 (che teneva lui stesso) e alcuni revolver 357 magnum.

Il SINACORI ha dichiarato che i killer erano armati di kalashnikov, fucili e revolver.

13) il PATTI, con riferimento al secondo tentativo di omicidio, ha affermato che l’ALECI gli fece sapere che i membri del gruppo ZICHITTELLA dovevano fare una riunione, in quanto cominciavano a interrogarsi sul fatto che non riuscivano a colpire nessuno dei loro obiettivi e che il convegno doveva avere luogo a casa del LAUDICINA, situata nei pressi della “Sicilvetro”, in una stradina che da via Istria portava a una piazzola. Ha aggiunto che, dato che era un posto favorevole per un agguato, il GANCITANO decise di organizzare un’azione per uccidere i loro nemici tutti insieme.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, dichiarando che progettarono un assalto armato in un luogo di campagna alla periferia di Marsala, dove erano venuti a sapere che potevano essere riuniti i membri del gruppo ZICHITTELLA.

Gioacchino LA BARBERA, dal canto suo, ha detto che i Trapanesi sapevano che doveva esserci un convegno dei componenti del clan ZICHITTELLA in una casa di campagna e il BRUSCA e il BAGARELLA ordinarono a lui e ad Antonino GIOÈ di andare ad aiutare; ha precisato che dal tenore dei discorsi dei complici capì che tra le fila dei loro nemici c’era un traditore.

Il BRUSCA, infine, ha raccontato che quando il PATTI e BONAFEDE Natale vennero a conoscenza del fatto che alla periferia di Marsala doveva essere tenuta una riunione di tre o cinque membri del clan ZICHITTELLA venne deciso di commettere un attentato alla vita di costoro.

Tutti i collaboratori, pertanto, hanno concordato sulla circostanza che la decisione di tendere un agguato a tutti i membri del clan nemico fu presa quando vennero a conoscenza del fatto che era stata programmata una riunione, nonchè che il luogo dell’agguato era una casa di campagna, alla periferia di Marsala.

I primi tre, inoltre, hanno specificato che i Marsalesi erano stati avvertiti da un traditore del fatto che doveva svolgersi una riunione dei membri del gruppo ZICHITTELLA e che avevano deciso di eliminare tutti i loro avversari con un colpo di mano.

Tutte le suddette circostanze, pertanto, possono reputarsi pienamente dimostrate. La differenza di precisione nei racconti dei quattro collaboratori, d’altra parte, trova una logica spiegazione nel fatto che il solo PATTI era marsalese e conosceva i luoghi, mentre il SINACORI non fece parte del commando e il BRUSCA e il LA BARBERA hanno ammesso di avere un ricordo sfuocato degli stessi a causa del buio e della loro scarsa dimestichezza con la zona di Marsala.

14) il PATTI, il LA BARBERA e il BRUSCA hanno sottolineato che il gruppo di fuoco aveva a disposizione un vero e proprio arsenale di armi, composto da fucili, revolver, mitragliatori e, a detta del primo collaboratore, anche kalashnikov.

15) il PATTI ha detto che in occasione del secondo attentato erano presenti Leoluca BAGARELLA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA, Giovanni BRUSCA, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, i fratelli RALLO, i fratelli AMATO, Natale BONAFEDE e Antonino GERARDI, oltre a Davide RISERBATO, il quale era uomo di fiducia di Andrea GANCITANO.

Il SINACORI, pur affermando che non fu presente all’esecuzione del secondo tentativo di omicidio, ha ammesso di avere partecipato alla fase deliberativa, avvenuta nel villino intestato ad Antonio PATTI, insieme ad Andrea GANCITANO, Matteo MESSINA DENARO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA. Ha aggiunto che, oltre a costoro, partecipò all’azione anche Andrea MANCIARACINA, a quanto gli riferirono MESSINA DENARO Matteo e GANCITANO Andrea.

Il BRUSCA ha dichiarato che erano presenti al secondo tentativo, oltre a lui, il BAGARELLA, il GIOÈ, il LA BARBERA, MESSINA DENARO Matteo, il SINACORI, il GANCITANO, il PATTI, BONAFEDE Natale, il MARCECA e altri ragazzi marsalesi che vide solo in quell’occasione, aggiungendo che quando giunsero a Marsala si unirono a loro altri due giovani tarchiati, alti circa m.1,66-1,70 e dell’età di circa trent’anni.

Il LA BARBERA, infine, ha detto che c’erano lui stesso, il GIOÈ, il BRUSCA, il BAGARELLA, MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio, BONAFEDE Natale e forse altri che non è stato in grado di ricordare.

Tutti i collaboratori hanno quindi concordemente affermato che, non appena vennero a conoscenza del fatto che era in programma un incontro tra i membri superstiti del clan ZICHITTELLA fu riunito un gruppo di fuoco costituito senza dubbio dagli elementi di maggiore spicco, sotto il profilo militare, del mandamento di Mazara del Vallo, coadiuvati addirittura dal BAGARELLA, dal BRUSCA, dal GIOÈ e dal LA BARBERA, ovvero dai più fidati killer del RIINA. Del resto, un tale spiegamento di forze (con riferimento sia al numero e alla qualità dei membri del commando, sia alle armi di cui esso era dotato) appare perfettamente verosimile, tenuto conto del fatto che l’azione, se fosse riuscita, sarebbe stata risolutiva, poiché avrebbe consentito di eliminare in un solo colpo tutti i componenti del gruppo nemico.

L’intervento dei Palermitani, d’altra parte, si spiega con la loro assidua presenza nel Mazarese all’epoca dei fatti, già evidenziata nella scheda relativa all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA.  

Le propalazioni dei collaboratori -che, come si è visto, sono perfettamente compatibili e logiche nella loro struttura generale- presentano per altro alcune significative contraddizioni, che verranno esaminate in seguito, quando si valuteranno le posizioni dei singoli imputati. In questa sede verrà trattata soltanto la questione della presenza del SINACORI alla fase esecutiva dell’attentato, affermata dal PATTI e dal LA BARBERA e negata dal diretto interessato.

A giudizio di questa Corte, deve ritenersi più attendibile la versione del diretto interessato, atteso che da un lato egli ha certamente un ricordo più preciso delle sue azioni e dall’altro lato non avrebbe avuto alcuna ragione per asserire falsamente di non avere partecipato all’esecuzione dell’attentato, perché ha ammesso di avere preso parte alla deliberazione dello stesso, assumendosene in tal modo la penale responsabilità. D’altra parte il collaboratore in parola si è autoaccusato di molti e ben più gravi reati, tra i quali parecchi omicidi e pertanto non avrebbe avuto senso negare falsamente di avere fatto parte di un gruppo di fuoco che tentò inutilmente di uccidere i membri del clan ZICHITTELLA. L’errore del PATTI e del LA BARBERA, d’altro canto, può spiegarsi alla luce del fatto che c’erano molte persone e che il SINACORI aveva comunque partecipato alla deliberazione, fatto, quest’ultimo, certamente idoneo a creare una sovrapposizione di immagini nella memoria del LA BARBERA e del PATTI, tenuto conto altresì della circostanza che l’azione si svolse di sera (e quindi al buio) che con la partecipazione di molte persone.

16) il PATTI ha sostenuto che il gruppo di fuoco si appostò di fronte alla “Sicilvetro” e che i suoi complici si recarono in loco a bordo di una Giulietta bianca e di una FIAT Tipo celeste, mentre egli vi andò da solo con la sua Y 10 nera, con la quale era partito da Mazara del Vallo e i fratelli AMATO arrivarono o con la FIAT Tipo bianca diesel di Vito RALLO o sulla loro vecchia Volkswagen Golf bianca.

Il LA BARBERA ha invece ricordato solo due macchine rubate di cui una era una Fiat Tipo rubata.

Il BRUSCA ha confermato che in un’occasione (non ha spiegato quale, ma può ritenersi che si trattasse o della riunione deliberativa o della prova dei kalashnikov) avevano una FIAT Tipo e in un’altra (certamente quella del secondo attentato, dato che il gran numero dei membri del commando provenienti da Mazara del Vallo esigeva che fossero a disposizione almeno due automobili) avevano un’Alfetta o Giulietta e una FIAT Tipo.

Quanto al numero delle autovetture a bordo delle quali il gruppo di fuoco si recò sul luogo del delitto, non è possibile risolvere in modo inconfutabile la discrasia, sebbene a giudizio di questa Corte sia più attendibile la versione del PATTI, in quanto il LA BARBERA, per sua stessa ammissione, non ha probabilmente visto tutti i presenti.

In ogni caso, tutti i collaboratori hanno convenuto che vi fosse una FIAT Tipo.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha ulteriormente riscontrato l’esattezza delle propalazioni, avendo individuato due FIAT Tipo di colore blu rubate tra il 1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1992:

– una targata “MI-0M7614” rubata a Mazara del Vallo il 4 marzo 1992 a FOCARINO Giuseppe, cl.1965, il quale sporse denuncia al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo; il veicolo fu rinvenuto dopo l’attentato al dottor GERMANÀ;

– una avente numero di telaio 2454097, asportata dalla Concessionaria FIAT Tito COLLI di Trapani insieme ad altre sette automobili la notte dell’8 novembre 1991 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

17) il PATTI ha fatto riferimento all’ovile del padre di BONAFEDE Natale come punto in cui prelevò il suo giovane luogotenente per recarsi insieme a lui nel luogo dell’appostamento per il secondo attentato nei pressi della “Sicilvetro”.

Il BRUSCA ha indicato la masseria di proprietà del padre di Natale BONAFEDE come il luogo del primo appuntamento tra i membri del commando.

Il LA BARBERA ha individuato il medesimo immobile come quello in cui i Palermitani il giorno dopo il secondo attentato si recarono per discutere con BONAFEDE Natale su come organizzare l’azione, senza per altro farlo, a causa dell’ira del BAGARELLA.

Il SANTOMAURO ha accertato che BONAFEDE Antonino, padre di Natale, nella contrada Maimone di Marsala possiede una casa di campagna con annesso ovile a cui si accede dalla strada che va da Marsala a Salemi, a circa dodici o tredici chilometri sulla sinistra per chi viene da Marsala (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

La circostanza che l’ovile di campagna del padre del BONAFEDE fosse utilizzato come luogo di riunioni di mafia, del resto, trova un’importante conferma logica -oltre che nella sua posizione isolata- nel ruolo di vero e proprio punto di riferimento che il giovane marsalese aveva assunto nella guerra di mafia che in quel periodo insanguinava la sua città, grazie alle notevoli capacità organizzative dimostrate.

18) il PATTI, il SINACORI, il BRUSCA e il LA BARBERA hanno concordemente affermato che entrambi i descritti tentativi di omicidio fallirono.

19) il PATTI ha detto che, in occasione del secondo tentativo, mentre stavano camminando furono visti da due persone e il BAGARELLA si arrabbiò lamentandosi del fatto che rischiavano di essere arrestati.

Il BRUSCA ha riscontrato le propalazioni del PATTI, assumendo che, mentre stavano avvicinandosi a piedi al villino ove secondo le informazioni assunte dai Marsalesi doveva tenersi la riunione, furono notati da alcuni abitanti della zona e che per questa ragione decisero di allontanarsi per paura che qualcuno avvertisse le forze dell’ordine.  

Anche il LA BARBERA ha sostanzialmente confermato la circostanza, assumendo che furono visti da due persone e temettero che costoro avrebbero avvertito i Carabinieri. Il collaboratore ha aggiunto che in seguito il BAGARELLA si lamentò della superficialità dei Trapanesi, e in particolare del GANCITANO, e affermò che non potevano più seguirli su quella strada.

La non perfetta identità tra le propalazioni dei tre “pentiti” non è idonea a inficiare sostanziale concordanza tra le diverse versioni dei fatti, atteso che essi sono stati concordi nel precisare che il fatto di essere stati visti armati da alcune persone li aveva spaventati. Il silenzio del LA BARBERA e del BRUSCA sull’ira di Leoluca BAGARELLA, d’altra parte, trova una logica spiegazione nel fatto che essa fu certamente espressa a bassa voce per non aumentare il pericolo di farsi notare e che il collaboratore di Altofonte ben può non avere percepito lo sfogo perché si trovava lontano dal cognato del RIINA.

20) tutti i collaboratori hanno affermato che l’azione avvenne di sera, quando era già buio.

21) il PATTI ha dichiarato che l’omicidio del LAUDICINA avvenne il giorno successivo a quello del secondo tentativo.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, assumendo che il secondo attentato avvenne uno o due giorni prima dell’omicidio.

22) il PATTI ha fatto riferimento all’ovile di RALLO Vito Vincenzo come luogo in cui si riunirono i componenti del gruppo di fuoco la notte successiva al secondo tentativo fallito e precedente all’omicidio.

Il SANTOMAURO ha confermato che in effetti RALLO Vito Vincenzo è proprietario di un ovile in contrada Ciavolotto di Marsala, nei pressi della sua abitazione (cfr. deposizione del verbalizzante in parola, cit.).

23) il PATTI, in ordine all’agguato finale, ha affermato che i membri del commando si accordarono di dividersi in due gruppi e di appostarsi nei pressi della “Sicilvetro”, dove c’era una discarica e alcune cave abbandonate.

Il LA BARBERA ha detto di avere sentito anche parlare, sempre da membri dello stesso gruppo, forse il PATTI e il GANCITANO, di una persona finita a colpi di kalashnikov in una discarica.

Dalla deposizione dell’ispettore PELLEGRINO e dal verbale di sopralluogo si evince che il cadavere si trovava in una discarica di rifiuti sita vicino all’impresa Superbi, in contrada Favara, al confine con la contrada Ponte Fiumarella e che nei pressi c’era una cava.

Non può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui le dichiarazioni del PATTI sarebbero incongrue relativamente al ruolo assegnato al GERARDI, il quale, a detta del collaboratore, fu utilizzato come esca per attirare sul luogo dell’agguato i personaggi del gruppo ZICHITTELLA che sarebbero convenuti all’appuntamento. A parere del difensore, il racconto sarebbe incongruo perché l’identità della vittima divenne nota al PATTI soltanto in seguito alle notizie giornalistiche, mentre in un primo momento aveva creduto che si trattasse del CANINO. In realtà l’osservazione non ha pregio, in quanto dalle concordi affermazioni dello ZICHITTELLA, del SAVONA e del CANINO è emerso che il GERARDI era uno degli obiettivi di tutti gli affiliati al loro clan, con la conseguenza che chiunque fosse stato il motociclista che arrivò alla discarica sarebbe sicuramente caduto nella trappola che era stata predisposta.

24) il PATTI ha raccontato che esecutori materiali del delitto furono lui e il GANCITANO e che poi qualcuno sparò sul cadavere della vittima.

Il SINACORI ha narrato di avere saputo dal GANCITANO che a commettere l’omicidio era stato lui insieme a suo cugino Andrea MANCIARACINA e ad Antonio PATTI.

25) il PATTI, con riferimento all’agguato finale, ha affermato che egli e il GANCITANO si appostarono in una stradina armati ciascuno di un kalashnikov a raffica con due caricatori, i cui centoventi colpi spararono integralmente; a causa dell’alto numero di pallottole da cui era stato attinto, il cadavere subì addirittura un inizio di incendio.

La suddetta propalazione ha trovato una parziale conferma in risultanze emerse dall’istruttoria dibattimentale.

Il LA BARBERA ha rivelato che a quanto gli raccontarono dell’omicidio membri del gruppo di fuoco del mandamento di Mazara del Vallo, forse il PATTI e il GANCITANO, la vittima era stata ridotta “come uno scolapasta”, essendo stato colpito da numerosi proiettili.

L’ispettore MANETTO ha dichiarato che furono rinvenuti ventitré bossoli calibro 7,62 x 39, sparati da due kalashnikov a raffica, conformemente alle dichiarazioni del PATTI (cfr. deposizione MANETTO all’udienza del 10 dicembre 1998).

L’Ispettore PELLEGRINO ha specificato che il terreno intorno al cadavere era bruciato, fatto da cui i verbalizzanti dedussero che gli assassini avevano tentato di incendiare il corpo.

Dal verbale di riconoscimento di cadavere del 12 luglio 1992 risulta che il corpo esanime presentava ventiquattro fori provocati da arma da fuoco.

Come si è visto, le dichiarazioni del PATTI sono state confermate quanto al tipo e al numero di armi utilizzate per il delitto, nonché all’intervenuto inizio di incendio.

Al contrario, le sue affermazioni sono state smentite in ordine al numero di colpi esplosi, che, sulla base del numero di pallottole da cui fu attinto il LAUDICINA e di bossoli rinvenuti sul luogo del delitto, appaiono essere stati molti di meno dei centoventi a cui ha fatto riferimento il collaboratore. Tale discordanza tra le propalazioni del PATTI e gli accertamenti tecnici non può che essere spiegata con un errore mnemonico da parte del collaboratore. Per altro, deve sottolinearsi che esso non inficia la sostanziale rispondenza della narrazione alle risultanze della “generica”, atteso che il LAUDICINA fu effettivamente crivellato di colpi e che l’alto numero degli stessi, unitamente al calore e al materiale infiammabile presente nella discarica, provocò un inizio di incendio.

26) il PATTI ha riferito che qualcuno sparò qualche colpo a LAUDICINA, anche dopo che e già morto.

Dalla citata escussione dell’Ispettore MANETTO e dal verbale di sequestro del materiale balistico, è emerso che sono stati repertati bossoli di calibro diverso rispetto a quelli 7,62, tipici del kalashnikov.

27) il PATTI ha riferito che egli e il GANCITANO indossavano due passamontagna e che quest’ultimo dimenticò il suo, che era di colore blu, sul luogo dell’assassinio.

Dalla deposizione dell’Ispettore PELLEGRINO e dal verbale di sequestro risulta che nei pressi del locus commissi delicti fu rinvenuto un passamontagna con alcuni capelli impigliati.

Il reperto non è stato sottoposto a perizia sul D.N.A. dal P.M. sulla base della considerazione che il GANCITANO non ha negato che il copricapo potesse essere suo, sostenendo (anche in sede di esame dibattimentale all’udienza del 2 novembre 1999) che era possibile che il PATTI lo avesse portato via dalla barca di proprietà del Mazarese in occasione dell’unica gita che fece sulla stessa. Ne consegue che, in assenza di un accertamento peritale, non vi è in atti la prova certa che le formazioni pilifere rinvenute sul copricapo siano riferibili all’imputato mazarese.

28) il PATTI ha detto che la vittima arrivò a bordo di una Honda 600 Terminator di colore rosso e nero, che dopo il delitto fu portata via dallo stesso collaboratore e bruciata da BONAFEDE Natale.

Le propalazioni del PATTI hanno trovato conferma in numerosi elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Innanzitutto, IENNA Vincenza, convivente della vittima, ha detto che il marito uscì con la motocicletta, rossa, che gli era stata prestata.

Inoltre, il CANINO e il SAVONA hanno confermato che il LAUDICINA girava a bordo di una motocicletta Honda, che scomparve dopo la sua uccisione.

L’ispettore PELLEGRINO, d’altro canto, ha riferito che sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima furono individuate tracce del passaggio di una motocicletta, fornendo in tal modo un riscontro assai significativo alle propalazioni del PATTI.

Il Maresciallo SANTOMAURO, infine, ha accertato, tramite il C.E.D. del Ministero dell’Interno che nell’arco temporale ricompreso tra il 1 gennaio 1988 e il 10 luglio 1992 in Palermo e Provincia furono rubate e non più rinvenute più di trenta motociclette analoghe per marca, tipo, cilindrata e colore a quella indicata dal collaboratore.

29) il PATTI ha detto che al momento del delitto la vittima indossava un casco.

L’ispettore PELLEGRINO ha confermato che sul teatro dell’omicidio fu rinvenuto un casco marca “Bieffe”.

IENNA Vincenza ha riferito di avere riconosciuto in fotografia il suddetto casco come quello appartenente al marito.

30) il PATTI ha rivelato che l’omicidio avvenne verso le ore 8,30 -9,00.

Vincenza IENNA ha fornito un riscontro logico alle parole del collaboratore, affermando che il giorno in cui fu ucciso il suo convivente uscì di casa per l’ultima volta alle ore 8,00 circa del mattino.

31) il PATTI ha raccontato che quando qualcuno tolse il casco al morto, il volto era completamente annerito, cosicché non riconobbe il LAUDICINA.

L’ispettore PELLEGRINO ha confermato la circostanza suddetta, riferendo che la persona uccisa non fu identificata immediatamente, perché aveva il volto irriconoscibile e che la sua identità venne scoperta solo il giorno successivo, dopo il riconoscimento da parte del padre della vittima.

32) il PATTI ha asserito che il GANCITANO in merito a uno dei kalashnikov usati per uccidere il LAUDICINA gli confidò che se avessero fatto una perizia balistica, avrebbero scoperto che si trattava della stessa arma usata per il tentato omicidio di GERMANÀ, fatto che lo preoccupava.

L’Ispettore MANETTO, in effetti, ha accertato che venne effettuata una comparazione tra gli undici bossoli sparati da un unico kalaschnikov e cinque bossoli esplosi da un’arma dello stesso tipo nel corso del tentato omicidio GERMANÀ, giungendo a un sicuro giudizio di identità, sulla base dell’impronta della massa battente sui fondelli e delle striature caratteristiche prodotte sul proiettile in corrispondenza dello spigolo della finestra su cui batteva l’estrattore, tutti segni propri non della costruzione, ma dell’usura dell’arma (cfr. esame del MANETTO, cit.).

33) il PATTI ha dichiarato che Davide RISERBATO era uomo di fiducia di Andrea GANCITANO, il quale ebbe a dirgli che di qualunque cosa avesse avuto bisogno avrebbe potuto rivolgersi all’imputato suddetto, poiché sarebbe stata la stessa cosa che parlare con lui.

Il SINACORI ha confermato che il coinvolgimento del RISERBATO, che non era in quell’epoca “uomo d’onore”, in molti episodio criminosi della guerra di mafia fu dovuta solo al fatto che stava spesso insieme ad Andrea GANCITANO, aggiungendo che non ebbe un ruolo specifico nella faida.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Gioacchino LA BARBERA, Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Giovanni BRUSCA debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori hanno fornito versioni dei fatti non solo intrinsecamente logiche, ma altresì riscontrate da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni degli altri “pentiti”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla P.G., tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Inoltre, coloro che hanno iniziato il loro rapporto di collaborazione con la giustizia dopo che il LA BARBERA descrisse per la prima volta le fasi del secondo attentato contro il LAUDICINA (che in realtà fu un vero e proprio tentativo di assassinare tutti i membri del gruppo avversario) hanno fornito un contributo autonomo alle indagini, arricchendo di particolari -e, nel caso del PATTI, di rivelazioni del tutto nuove sul primo attentato e sull’omicidio- il resoconto del collaboratore di Altofonte e più in generale di coloro che avevano parlato prima di loro.

In ogni caso, anche il SINACORI e il BRUSCA -la cui collaborazione ha arricchito il quadro probatorio in modo meno significativo rispetto al LA BARBERA e al PATTI per essere stata successiva a quella di questi ultimi e per essere essi, e soprattutto il secondo, stati coinvolti nell’azione più marginalmente del reggente della “famiglia” di Marsala- non hanno mai rinunciato a fornire la propria versione dei fatti, anche quando era in radicale contrasto con le altre, come nel caso del SINACORI relativamente alla propria partecipazione alla fase esecutiva del secondo attentato. Come si è già sottolineato più volte, se l’esistenza di discordanze aventi ad oggetto in almeno un caso un punto significativo impone un vaglio critico particolarmente rigoroso delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, essa esalta anche la genuinità e la lealtà della condotta processuale degli stessi, e specialmente di coloro che si sono aperti alla collaborazione con la giustizia in un momento successivo. D’altra parte, la fondamentale importanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo degli apporti del SINACORI e del BRUSCA alle attività investigative consente di escludere che costoro, per legittimarsi agli occhi degli inquirenti, si siano assunti la responsabilità di un fatto criminoso a cui erano estranei, tanto più che sarebbe stato illogico che essi avessero tenuto una condotta di tal genere senza curarsi contemporaneamente di adeguare la loro versione dei fatti a quelle di coloro che in precedenza li avevano chiamati in correità.

Ciò premesso, deve per altro puntualizzarsi altresì che le poche discrasie verificatesi -e già esaminate nella parte della presente scheda dedicata alla valutazione dei riscontri di carattere generale – tra le propalazioni dei vari collaboratori, come si è già sottolineato, attengono a circostanze di carattere secondario, oppure sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche.

Pertanto i collaboratori debbono essere dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e in particolare:

– il BRUSCA e il LA BARBERA dei delitti di porto e detenzione di armi pluriaggravati di cui al capo 130, così come contestati;

– il SINACORI dei delitti di porto e detenzione di armi pluriaggravati di cui al capo 129 e 130 così come contestati;

– il PATTI di tutti i reati relativi ai due attentati e all’omicidio di Ignazio LAUDICINA.

Con riferimento ai reati satellite di cui al capo 132 della rubrica, il giudizio di responsabilità in ordine ai medesimi è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che il LAUDICINA fu attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini di cui ai capi 129 e 130 siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p., mentre analoga dimostrazione non è stata raggiunta con riferimento ai capi 131 e 132.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di agire (o, per il LA BARBERA, l’ordine di mettersi a disposizione) e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” e la finalità di rafforzare l’associazione perseguita con gli stessi consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori per ciascuno degli episodi criminosi oggetto della presente trattazione.

I PROGETTO DI ATTENTATO

Per rispondere del primo attentato ai danni di LAUDICINA (capo 129) sono stati tratti a giudizio BONAFEDE Natale, CLEMENTE Giuseppe, GANCITANO Andrea, MESSINA DENARO Matteo, MANCIARACINA Andrea, PATTI Antonio, RISERBATO Davide, SINACORI Vincenzo e VIRGA Vincenzo, in concorso con ALCAMO Salvatore e ALECI Diego, separatamente giudicati.

Il PATTI ha riferito che il gruppo di fuoco era composto da lui, Natale BONAFEDE, Matteo MESSINA DENARO, il Castelvetranese che ha sempre indicato come “Salvatore”, ma che sapeva chiamarsi diversamente, che ha riconosciuto fotograficamente e che aveva una Mercedes 190 bianca, Andrea GANCITANO, Vincenzo SINACORI, Andrea MANCIARACINA e Davide RISERBATO.

Il SINACORI ha indicato nominativamente i presenti in lui stesso, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Antonio PATTI e Natale BONAFEDE, oltre, forse, a CLEMENTE Giuseppe e RISERBATO Davide.

Alla luce delle concordi propalazioni dei due collaboratori, deve pervenirsi a un giudizio di penale responsabilità in capo ad Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Natale BONAFEDE e Vincenzo VIRGA, atteso che la loro presenza è stata concordemente affermata da entrambi.

Del resto il dato è logicamente compatibile con le risultanze probatorie in atti relative alle figure dei prevenuti.

Il GANCITANO all’epoca era uno degli “uomini d’onore” più importanti del mandamento di Mazara del Vallo e il “caporale” della guerra su investitura dello stesso RIINA. Sebbene, come si è già avuto modo di precisare, la predetta carica fosse soprattutto formale e la faida fosse gestita dall’imputato in parola insieme ai vertici del mandamento e al MESSINA DENARO, risponde alla logica e alle regole mafiose che egli prendesse personalmente parte all’azione, tanto più che vi erano coinvolti molti dei più autorevoli capi mafia della provincia (tra i capi mandamento era assente il solo MILAZZO Vincenzo, che per altro era caduto in disgrazia e poco tempo dopo sarebbe stato assassinato).

Per ciò che concerne il MANCIARACINA, poi, la sua partecipazione all’episodio delittuoso in parola è conseguenza immediata del ruolo del prevenuto di co-reggente del mandamento di Mazara del Vallo, direttamente coinvolto nella guerra di mafia di Marsala e pertanto anche nel suo caso, la partecipazione del MANCIARACINA è perfettamente verosimile e conforme alla regole di “cosa nostra” e alla logica.

VIRGA Vincenzo, d’altra parte, in quel periodo era il capo mandamento di Trapani, nel cui territorio venne realizzata l’azione criminosa in trattazione. Pertanto è perfettamente verosimile che i Mazaresi, si siano rivolti a lui perché provvedesse a procurare al commando una base logistica, poiché -a quanto è emerso dagli atti di causa- essi non avevano contatti personali con personaggi del mandamento di Trapani a cui potessero rivolgersi direttamente per ottenere il necessario appoggio per l’operazione e pertanto il VIRGA, in quanto capo mandamento, era la loro figura di riferimento naturale. D’altra parte, sebbene le regole dell’associazione mafiosa “cosa nostra” all’epoca del fatto delittuoso in parola fossero largamente violate, non appare verosimile che i Mazaresi abbiano “scavalcato” addirittura il capo mandamento territorialmente competente, tanto più che questi non aveva negato la sua collaborazione, quando gli era stata richiesta, come nel caso dell’attentato in contrada Kaggera ai membri del gruppo dei GRECO.  

La partecipazione di MESSINA DENARO Matteo, poi, discende dal diretto coinvolgimento dello stesso nella guerra di mafia di Marsala con un ruolo organizzativo confermato da tutti i collaboratori, oltre che dall’indubbio spessore criminale del prevenuto e dalla sua posizione di primo piano all’interno dell’associazione mafiosa.

Quanto a BONAFEDE Natale, infine, deve osservarsi che egli, pur non essendo formalmente affiliato alla cosca, ebbe nella guerra finale un ruolo di primissimo piano, dimostrando di essere pienamente affidabile e assai efficiente, tanto da divenire il vero e proprio fiduciario del PATTI, il quale era obbligato a rimanere lontano da Marsala. Pertanto, deve essere giudicato pienamente plausibile che il prevenuto in parola abbia preso parte all’episodio delittuoso in parola, come assunto dai collaboratori.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, gli imputati debbono essere giudicati responsabili dei delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

Con riferimento alle contestate aggravanti, debbono essere integralmente richiamate le considerazioni effettuate in precedenza con riferimento ai collaboratori di giustizia.

Non può invece ritenersi raggiunta la piena prova della penale responsabilità di RISERBATO Davide e CLEMENTE Giuseppe, atteso che il solo PATTI li ha nominati con certezza come membri del commando, mentre SINACORI ha indicato la loro presenza come “possibile”, ma non sicura.

Infatti, nella fattispecie concreta in esame l’unico riscontro individualizzante alle accuse formulate dal PATTI contro il prevenuto è rappresentato proprio dalla chiamata in correità del SINACORI. Il dubbio espresso da quest’ultimo collaboratore in dibattimento in ordine alla presenza degli imputati in parola -se, in virtù del principio della frazionabilità della dichiarazione, non incide sulla sua attendibilità generale con riferimento all’azione delittuosa in esame, che deve essere riaffermata in forza dei numerosi e significativi riscontri che hanno suffragato le sue propalazioni- ha comunque privato la sua precedente chiamata in correità di ogni apprezzabile valore probatorio nei confronti del RISERBATO e del CLEMENTE. L’incertezza della dichiarazione sul punto, infatti, ha avuto ad oggetto non un elemento di contorno, bensì il fatto stesso della presenza dei prevenuti sul luogo del delitto, cioè la condotta attraverso la quale, a detta del PATTI, si estrinsecò la compartecipazione criminosa degli imputati.

In ultima analisi, pertanto, a carico dei chiamati in correità militano soltanto le accuse del “pentito” marsalese, con la conseguenza che, alla luce dei più volte citati principi generali a cui questa Corte si è attenuta, sebbene quest’ultimo sia certamente un collaboratore attendibile, sia in generale sia con riferimento al primo attentato alla vita del LAUDICINA, le sue dichiarazioni accusatorie, non possono essere di per sé sole ritenute sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità se non confermate da alcun riscontro individualizzante, tale cioè da collegare specificamente un determinato imputato al fatto criminoso.

Sulla base delle precedenti considerazioni, RISERBATO Davide e CLEMENTE Giuseppe debbono essere assolti dal delitto ascrittogli perché non è stata raggiunta la prova che lo abbiano commesso.

II PROGETTO DI ATTENTATO

Per rispondere dell’episodio delittuoso in parola (capo 130) sono stati rinviati a giudizio AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, BONAFEDE Natale, BRUSCA Giovanni, GANCITANO Andrea, LA BARBERA Gioacchino, MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Davide e SINACORI Vincenzo, in concorso con GIOE’ Antonino, deceduto, ALECI Diego, separatamente giudicato e BAGARELLA Leoluca la cui posizione è stata separata nel corso del presente giudizio.

Il PATTI, con riferimento al fatto delittuoso in parola ha chiamato in correità Leoluca BAGARELLA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA, Giovanni BRUSCA, Andrea GANCITANO, Andrea MANCIARACINA, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, i fratelli RALLO, i fratelli AMATO, Natale BONAFEDE e Antonino GERARDI, oltre a Davide RISERBATO, il quale era uomo di fiducia di Andrea GANCITANO.

Il SINACORI, pur affermando che non fu presente all’esecuzione del secondo tentativo di omicidio, ha ammesso di avere partecipato alla fase deliberativa, avvenuta nel villino intestato ad Antonio PATTI, insieme ad Andrea GANCITANO, Matteo MESSINA DENARO, Leoluca BAGARELLA, Giovanni BRUSCA, Antonino GIOÈ, Gioacchino LA BARBERA. Ha aggiunto che, oltre a costoro, partecipò all’azione anche Andrea MANCIARACINA, a quanto gli riferirono MESSINA DENARO Matteo e GANCITANO Andrea.

Il BRUSCA ha dichiarato che erano presenti al secondo tentativo lui stesso, il BAGARELLA, il GIOÈ, il LA BARBERA, MESSINA DENARO Matteo, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea, PATTI Antonio, BONAFEDE Natale, Vito MARCECA e altri giovani marsalesi che non conosceva, tra cui due ragazzi di circa trent’anni, alti circa m. 1,66 o 1,70 e tarchiati.

Il LA BARBERA, infine, ha identificato i membri del commando in se stesso, GIOÈ Antonino, BRUSCA Giovanni, BAGARELLA Leoluca, MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio, BONAFEDE Natale e forse altri che non è stato in grado di ricordare.

Come si è già avuto modo di precisare, ciascuno dei quattro collaboratori deve essere giudicato intrinsecamente attendibile e anche sotto il profilo estrinseco, le dichiarazioni degli stessi relative all’episodio delittuoso in trattazione hanno riportato significative conferme. Le divergenze tra i racconti forniti dagli stessi anche su punti qualificanti come l’identità e il numero dei presenti escludono inoltre che la prova si sia formata circolarmente. Ne consegue che le chiamate in correità effettuate dai predetti dichiaranti costituiscono senza dubbio un principio di prova a carico degli imputati.

Per altro, in conformità ai principi sopra indicati, per potere giungere a un giudizio di penale responsabilità in ordine agli stessi occorre che siano conseguiti altresì riscontri cosiddetti individualizzanti, tali cioè da confermare la chiamata in correità con specifico riferimento alla partecipazione di un singolo imputato all’azione criminosa.

Tale tipo di riscontro è stato conseguito con riferimento al GANCITANO, al MANCIARACINA, al MESSINA DENARO e al BONAFEDE. Infatti, per il primo, il secondo e il terzo le propalazioni del PATTI hanno trovato conferma in quelle del BRUSCA, del LA BARBERA e del SINACORI e per il quarto in quelle dei primi due collaboratori. Con riferimento alle dichiarazioni del SINACORI, deve sottolinearsi che esse, seppure de relato, possono essere giudicate un valido riscontro a quelle dei correi, tenuto conto che da un lato provengono da due fonti qualificate, MESSINA DENARO e GANCITANO, in virtù sia dei loro rapporti con l’odierno propalante sia della loro partecipazione all’azione, e che dall’altro lato si inseriscono in un contesto probatorio già delineato dalle concordi dichiarazioni di tre collaboratori entrambi particolarmente attendibili.

A carico di questi imputati, del resto, militano anche altri elementi che costituiscono un ulteriore conferma alle propalazioni dei chiamanti in correità, come si è già avuto modo di precisare in precedenza.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, GANCITANO Andrea, MANCIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo e BONAFEDE Natale debbono essere giudicati responsabili dei delitti ascrittigli, così come contestatigli in rubrica.

Con riferimento alle contestate aggravanti, debbono essere integralmente richiamate le considerazioni effettuate in precedenza con riferimento ai collaboratori di giustizia.

A una diversa conclusione deve giungersi per gli altri imputati, accusati dal solo PATTI.

I fratelli RALLO all’epoca del delitto erano affiliati alla cosca di Marsala e, in quanto tale, è pienamente verosimile che fossero coinvolti nel tentativo di eliminare tutti i membri del gruppo ZICHITTELLA, realizzato nel territorio di pertinenza della sua “famiglia”. Tuttavia, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante non consente di pervenire a un giudizio di penale responsabilità nei loro confronti, atteso che non è detto che lo stesso fosse presente nell’occasione in esame.

Identico discorso deve essere fatto con riferimento ad AMATO Giacomo e AMATO Tommaso, i quali, pur non essendo all’epoca affiliati alla cosca, ebbero un ruolo molto attivo nella faida, rivelandosi fiancheggiatori fidati e abili. Ciò nondimeno, non essendo stato conseguito alcun riscontro individualizzante ed essendo ben possibile che qualcuno dei prevenuti in parola non fosse stato presente per qualsiasi ragione, anch’essi debbono essere assolti dai delitti loro ascritti per non essere stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

In particolare, non può essere giudicato un riscontro individualizzante il fatto che tanto il BRUSCA quanto il LA BARBERA abbiano sottolineato che erano certamente presenti anche altri giovani marsalesi che essi non conoscevano, atteso che sulla base di queste dichiarazioni non è possibile identificare gli individui a cui i due collaboratori si sono riferiti. Allo stesso modo, la descrizione che ha fornito il BRUSCA sui due trentenni che attesero l’arrivo dei complici a Marsala, pur essendo conforme alle caratteristiche dei fratelli AMATO con riferimento all’età, alle caratteristiche fisiche e al ruolo, è troppo generica per consentire una sicura identificazione dei due ragazzi con i predetti imputati e pertanto non può fungere da riscontro individualizzante alla chiamata in correità del PATTI.

Del pari, e sulla base del medesimo ragionamento, deve essere prosciolto RISERBATO Davide, in quanto il fatto che egli fosse spesso insieme al GANCITANO, non implica che abbia partecipato all’azione criminosa in esame.

OMICIDIO DEL LAUDICINA

Per il delitto di omicidio pluriaggravato del LAUDICINA e per i reati satellite di porto e detenzione di armi (capi 131 e 132) sono stati rinviati a giudizio AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea, GERARDI Antonino, MANGIARACINA Andrea, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio, RALLO Antonino, RALLO Vito Vincenzo e RISERBATO Davide, in concorso con ALECI Diego, separatamente giudicato e RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento.

A detta del PATTI, la notte precedente il delitto, nell’ovile di RALLO Vito Vincenzo convennero il collaboratore, MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea, RISERBATO Davide, MARCECA Vito, BONAFEDE Natale, RALLO Vito Vincenzo, RALLO Antonino, AMATO Giacomo e AMATO Tommaso.

La mattina successiva alle ore 6,00 il gruppo di fuoco si recò sul luogo del delitto, dove si piazzarono nel modo seguente:

– Tommaso AMATO e Antonino GERARDI, con la FIAT Tipo rubata, si collocarono dalla parte opposta della cava rispetto ai sicari, in una posizione visibile perché il secondo, il quale era ricercato dagli ZICHITTELLA, fungesse da esca, e l’AMATO avvertisse il PATTI dell’arrivo dell’obiettivo con il telefonino in uso a Natale BONAFEDE;

– il collaboratore e il GANCITANO, che avevano il compito di eseguire materialmente il delitto, si appostarono nella stradina armati ciascuno di un kalashnikov a raffica con due caricatori, con i due supporti attaccati con lo scotch l’uno all’altro;

– Natale BONAFEDE, Davide RISERBATO, armati ciascuno di un kalashnikov a colpo singolo, si nascosero in un altro luogo

– Andrea MANCIARACINA e Vito Vincenzo RALLO armati rispettivamente con un mitra 7,65 e con un fucile a cinque colpi e una pistola presero posizione dietro al PATTI e al GANCITANO, per essere certi che, anche se l’obiettivo fosse riuscito a sfuggire loro, sarebbe stato intercettato;

– Giacomo AMATO era a bordo della FIAT Tipo bianca dalla parte opposta della strada rispetto a Vito Vincenzo RALLO e aveva il compito di portare via i sicari dopo l’omicidio.

– Antonino RALLO e Giuseppe BONAFEDE, che attendevano i complici in “Contrada Cunigghia” erano incaricati di procurare ai sicari autovetture “pulite” e di prendere in consegna le armi usate per il delitto.

Il SINACORI, il quale non partecipò all’azione, ha narrato di avere saputo da GANCITANO che a commettere l’omicidio era stato lui insieme ad Antonio PATTI e a suo cugino Andrea MANCIARACINA. Il collaboratore, per altro, mentre in sede di esame ha indicato quest’ultimo come certamente coinvolto nel fatto criminoso in esame, in controesame ha espresso la circostanza dubitativamente.

Come si è già avuto modo di precisare, il PATTI deve essere giudicato intrinsecamente attendibile e anche sotto il profilo estrinseco, le sue dichiarazioni relative all’episodio delittuoso in trattazione hanno riportato significative conferme. Ne consegue che le chiamate in correità effettuate dal predetto collaboratore costituiscono senza dubbio un principio di prova a carico degli imputati.

Per altro, in conformità ai principi sopra indicati, per potere giungere a un giudizio di penale responsabilità in ordine agli stessi occorre che siano conseguiti altresì riscontri cosiddetti individualizzanti, tali cioè da confermare la chiamata in correità con specifico riferimento alla partecipazione di un singolo imputato all’azione criminosa.

Con specifico riferimento al GANCITANO e al MANCIARACINA, in particolare, deve sottolinearsi che la chiamata in reità de relato del SINACORI -in assenza di ogni altro elemento a supporto- non appare idonea a riscontrare le accuse del PATTI a causa della sua assoluta genericità. Infatti, le propalazioni del collaboratore mazarese, che si limitano alla mera indicazione di GANCITANO, PATTI e MANCIARACINA come esecutori materiali del delitto, da un lato non hanno fatto alcun riferimento alla presenza degli altri numerosi complici indicati dal “pentito” marsalese e dall’altro lato sono prive di qualsivoglia indicazione specifica idonea a connotarle in modo da conferire loro un crisma di attendibilità.

D’altra parte, le dichiarazioni del LA BARBERA, il quale si è limitato a riferire di avere udito il PATTI o il GANCITANO parlare di una persona crivellata di colpi in una discarica, non possono essere ritenute una chiamata in reità, non emergendo dalle stesse né l’identità certa del narrante, né se lo stesso sia stato personalmente coinvolto nell’azione o si sia semplicemente limitato a raccontarla.

Con specifico riferimento al GANCITANO, infine, deve puntualizzarsi che non può essere conferito rilievo probatorio al passamontagna rinvenuto sul luogo del delitto, né alla sua posizione di “caporale” della guerra.

Quanto al primo punto si è già sottolineato come l’assenza di una perizia sulle formazioni pilifere rinvenute sul copricapo non consenta di ricondurlo al prevenuto in parola.

In ordine alla posizione di comandante militare della guerra di mafia di Marsala, d’altra parte, in questa sede per ragioni di brevità si richiamano integralmente le osservazioni svolte nella parte introduttiva del presente Capitolo, nelle quali si è sottolineato che, sebbene il GANCITANO fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni. Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto (quali in SINACORI e il MESSINA DENARO) non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.

Per ciò che concerne BONAFEDE Giuseppe, GERARDI Antonino, RALLO Antonino e RALLO Vito Vincenzo deve osservarsi che essi erano all’epoca del delitto membri della cosca di Marsala e, in quanto tali, è pienamente verosimile che fossero coinvolti nell’omicidio del LAUDICINA, realizzato nel territorio di pertinenza della loro “famiglia”. Tuttavia, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante non consente di pervenire a un giudizio di penale responsabilità nei loro confronti, atteso che non è detto che gli stessi fossero presenti nell’occasione in esame.

Identico discorso deve essere fatto con riferimento a BONAFEDE Natale, AMATO Giacomo e AMATO Tommaso, i quali, pur non essendo all’epoca affiliati alla cosca, ebbero un ruolo molto attivo nella faida, tanto che il primo funse quasi da alter ego del PATTI, costretto a nascondersi dall’offensiva degli ZICHITTELLA. Ciò nondimeno, non essendo stato conseguito alcun riscontro individualizzante ed essendo ben possibile che qualcuno dei prevenuti in parola non fosse stato presente per qualsiasi ragione, anch’essi debbono essere assolti dai delitti loro ascritti per non essere stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Del pari, e sulla base del medesimo ragionamento, deve essere prosciolto RISERBATO Davide, in quanto il fatto che egli fosse spesso insieme al GANCITANO, non implica che abbia partecipato all’azione criminosa in esame.

MESSINA DENARO Matteo deve essere invece assolto ai sensi del primo comma dell’art.530 c.p.p., atteso che il PATTI non lo ha neppure menzionato tra i partecipanti all’azione delittuosa in trattazione.

 

 

TENTATO OMICIDIO DI SAVONA FABIO

La notte tra il 31 agosto e il 1 settembre Fabio Salvatore SAVONA subì un attentato. Fu salvato da una guardia giurata che, passando sulla strada di Marsala in cui era ferma l’autovettura “Y 10” tg.TP-384024 intestata a SAVONA Stefania Giovanna, si avvide che a bordo vi era in fin di vita il suddetto SAVONA e lo fece prontamente trasportare in ospedale (cfr. deposizione del Maresciallo Gianluigi VERGARO, nonché fascicolo fotografico e verbale di sequestro del veicolo suddetto redatti in data 1 settembre 1992 a cura dei CC. di Marsala).

Gli investigatori capirono subito che il luogo dell’agguato non poteva essere quello in cui era stata trovata la macchina, perché nessuno nei paraggi aveva udito nulla.

Nell’abitacolo dell’autovettura rinvennero bossoli di calibri diversi: sulla pedana anteriore della “Y 10” trovarono tre bossoli, uno di calibro 9 mm. “Luger”, uno di calibro 32 e uno 7,65; sul cruscotto lato guida e lato passeggero vi erano altri due bossoli di calibro 7,65; sulla pedana del lato destro anteriore, infine, c’erano altri cinque bossoli, di cui quattro calibro 9 “Luger” e uno calibro 7,65. Un’ulteriore ogiva fu rinvenuta tra i vestiti del SAVONA durante la medicazione delle ferite dell’Ospedale San Biagio (cfr. deposizione VERGARO, cit. nonché verbali di rinvenimento e sequestro del citato materiale balistico redatti dai CC. di Marsala il 1 settembre 1992).

Nel corso del sopralluogo, inoltre, furono trovate sul sedile del guidatore tracce del sangue e per questo gli inquirenti ritennero che al momento in cui fu attinta da colpi d’arma da fuoco la vittima fosse sull’autovettura. Notarono altresì un buco nella parte sinistra dell’abitacolo sul sedile dell’autista.

Nei primi interrogatori resi nei giorni immediatamente successivi all’attentato il SAVONA negò di conoscere i killer, che, a suo dire, lo avevano affiancato con una vespa. Gli investigatori, però, non prestarono fede a questa versione, che parve loro incongrua, e insistettero, fino a quando il SAVONA decise di collaborare. Raccontò quindi che l’esecutore materiale dell’attentato era stato ALECI Diego, in compagnia del quale la sera dell’attentato egli era andato a cenare a Sciacca, fatto, quest’ultimo, che fu confermato dai ristoratori, nonché, sotto il profilo logico, dai noti e documentati rapporti intercorrenti tra i due uomini. In ogni caso, la decisione del SAVONA di collaborare fu quasi immediata, dato che già il 3 o il 4 settembre gli inquirenti operarono il fermo di ALECI Diego, e fu determinata essenzialmente dal timore di subire altri attentati (cfr. deposizione del Maresciallo VERGARO, cit., nonchè sue dichiarazioni all’udienza del 12 dicembre 1995 del Processo contro Antonio PATTI + 40 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, nonché verbale di fermo di ALECI Diego in data 2 settembre 1992).

Sulla base delle dichiarazioni di Fabio Salvatore SAVONA e di quelle successive di Antonio PATTI, quest’ultimo “uomo d’onore” marsalese è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di tentato omicidio premeditato del SAVONA, in concorso con MESSINA DENARO Matteo e con ALECI Diego (quest’ultimo separatamente giudicato), nonché dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, tutti aggravati ai sensi dell’art.7 D.L. 152/91 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”.

BONAFEDE Natale è stato chiamato a rispondere altresì dei delitti di cui agli artt.1, 2, 4 e 7 L.897/67 per avere, in concorso con il PATTI, illegalmente detenuto, portato in luogo pubblico e ceduto ad ALECI Diego, al fine di uccidere il SAVONA, una pistola calibro 38 con il relativo munizionamento, delitti aggravati ai sensi dell’art.7 D.L.152/91.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Come si è già ampiamente precisato nell’Introduzione al presente capitolo, Fabio Salvatore SAVONA ha riferito che, quando alla fine del 1991 venne interpellato da Carlo ZICHITTELLA sulla sua disponibilità a entrare a fare parte di un’organizzazione criminale che avrebbe scatenato una guerra contro la cosca marsalese di “cosa nostra”, aderì immediatamente alla proposta. Egli, infatti, odiava i membri di quest’ultima associazione, in quanto costoro nel 1983 si erano resi responsabili dell’omicidio del suo amico RODANO Antonio e il SAVONA sapeva che avevano decretato anche la sua morte a causa del suo comportamento ribelle e insofferente nei loro confronti concretatosi in vari atti, tra cui una violenta lite con GERARDI Antonino verificatasi durante un periodo di comune detenzione nel 1984. D’altra parte Carlo ZICHITTELLA, che aveva conosciuto mentre era ristretto nella casa circondariale di Marsala, si era sempre dimostrato corretto e amichevole nei suoi confronti, cosicchè egli aveva instaurato con il predetto collaboratore un rapporto di fiducia, stima e amicizia.

Pertanto, quando costui gli propose di muovere guerra alla “famiglia” marsalese, aggiungendo che poteva coinvolgere nell’impresa altri giovani, tra cui Antonio STABILE, Diego ALECI e Pietro SCIMEMI, e che poteva contare sull’appoggio di gruppi armati delle province di Agrigento e Caltanissetta, come i GRASSONELLI di Porto Empedocle, i RIGGIO di Caltanissetta e gli IOCOLANO di Gela, decise di aderire all’invito, anche perché era l’unica possibilità che aveva per tentare di salvarsi la vita e di vendicarsi.

Il SAVONA, per altro, ha specificato che dopo la prima, eclatante azione, che aveva portato all’assassinio di Antonino TITONE e al ferimento di Antonio PATTI le sorti del gruppo coagulatosi intorno a Carlo ZICHITTELLA declinarono rapidamente, tanto che in seguito riuscirono solo a uccidere Angelo LO PRESTI, il quale aiutava -segretamente e all’insaputa di tutti, a parte il loro capo- la loro organizzazione criminale.

Dopo quest’ultimo omicidio, lo ZICHITTELLA ritornò a Torino, dove poco tempo dopo fu arrestato, mentre i suoi complici rimasero a Marsala e progettarono altre azioni ai danni di esponenti della cosca mafiosa locale.

Tuttavia, ogni loro progetto falliva, in quanto tutte le volte che cercavano qualcuno, questo si rendeva irreperibile, e pertanto ipotizzarono che nelle loro file allignasse un traditore.

Questo sospetto nacque dopo l’assassinio di Gaspare ZICHITTELLA, il cui appoggio alla loro banda -concretatosi essenzialmente nella messa a disposizione del nipote della sua casa di campagna come base logistica- era ignoto a tutti, tranne che ai componenti del gruppo. Il timore di essere stati venduti ai loro avversari si rafforzò con l’eliminazione di Giovanni CARDILLO, avvenuta la sera prima di quella in cui questi avrebbe dovuto consegnare loro una somma di denaro, e con la sopravvenuta irreperibilità di tutti gli “uomini d’onore” che essi di volta in volta cercavano con lo scopo di assassinare.

Il loro sospetto divenne certezza e oggetto di discussione all’interno del gruppo quando fallì un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori che la mattina dell’azione non passò, contrariamente a ciò che faceva sempre. In particolare, il SAVONA e i suoi complici erano convinti che il traditore fosse lo STABILE, in quanto la moglie di quest’ultimo, soprannominato “‘a iunta”, si incontrava con il fratello di GERARDI Antonino.

Il giorno dopo la fallita rapina il SAVONA, il CANINO, l’ALECI, il LAUDICINA e lo STABILE si diedero appuntamento nel luogo in cui avevano nascosto provvisoriamente le armi per cambiare nascondiglio. Il SAVONA e il CANINO non si recarono al convegno, il primo perché rimase a letto e il secondo per incontrarsi con la sua amante Cristina CULICCHIA e così forse scamparono a un agguato mortale, atteso che proprio quel giorno fu ucciso Ignazio LAUDICINA, vicino al nascondiglio delle armi.

Dopo la morte del LAUDICINA, il SAVONA non si fidò pienamente di nessuno e non andò più ad alcun appuntamento. Il gruppo si sfaldò: il CANINO andò a Torino, lo STABILE si fece arrestare, perché aveva capito che in un primo tempo i suoi complici pensavano che fosse lui il traditore.

Dopo l’arresto di quest’ultimo l’odierno collaboratore si tranquillizzò e ricominciò a vedersi con l’ALECI e con Vito TRIPOLI, nel tentativo di portare avanti qualche azione ai danni di “cosa nostra”.

La sera in cui subì l’attentato, in particolare, il SAVONA andò a prendere l’ALECI a casa e insieme si recarono a Sciacca, dove il collaborante aveva un appuntamento con una persona che conosceva per acquistare una Browning calibro 7,65 con silenziatore.

Durante il viaggio di ritorno, quando giunsero nelle vicinanze della casa dell’ALECI, costui finse di sentirsi male e lo pregò di fermare la macchina asserendo di dovere rimettere. Non appena il SAVONA ebbe aderito all’invito, l’ALECI scese dall’automobile e, dopo alcuni secondi, si voltò e sparò al complice tre colpi al capo e altri al corpo con una pistola calibro 7,65 che gli avevano dato i membri del clan ZICHITTELLA. Il collaboratore ha puntualizzato che, pur avendo una pistola calibro 9, non rispose al fuoco, perché la parte destra del suo corpo era paralizzata. Ha aggiunto altresì che, data la gravità delle ferite, perse conoscenza per alcuni minuti, ma poi trovò la forza di guidare con la mano sinistra e di allontanarsi, poiché si rese conto che se non lo avesse fatto sarebbe sicuramente stato finito. Si fermò nuovamente in Piazza Caprera, poiché non ebbe più la forza di continuare, e svenne nuovamente, risvegliandosi in ospedale.

Il SAVONA ha concluso asserendo di non sapere chi prese la sua pistola calibro 9, che non venne più ritrovata (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Antonio PATTI ha affermato che dopo l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, venne a sapere che Diego ALECI voleva parlargli e tentava di contattarlo tramite Diego INGOGLIA e Vito MARCECA. Ha precisato che egli conosceva l’ALECI “da una vita” e aveva intuito che stava dalla parte degli ZICHITTELLA: sebbene gli “uomini d’onore” in quel periodo non sapessero nulla di preciso sulla composizione del gruppo nemico, infatti, avevano precisi sospetti sull’identità dei membri dello stesso.

Il giorno dopo Natale BONAFEDE organizzò un incontro in contrada Maimone vicino a una cantina, di fronte al luogo in cui il padre di quest’ultimo aveva un ovile nel quale teneva le pecore; nei paraggi del luogo dell’appuntamento il PATTI aveva fatto nascondere alcuni uomini di sua fiducia armati a cui aveva ordinato di accompagnarlo per tutelarsi: RALLO Vito Vincenzo, lo stesso Natale BONAFEDE e i fratelli Giacomo e Tommaso AMATO.

Diego ALECI andò all’appuntamento insieme a Diego INGOGLIA e nel corso di circa un’ora e mezza gli svelò la composizione della banda ZICHITTELLA e i retroscena delle azioni compiute dalla stessa, nonché i progetti per il prosieguo della guerra (cfr. infra, Introduzione al presente Capitolo per una più dettagliata esposizione dell’incontro).

L’ALECI, in particolare, confidò all’odierno collaboratore che dopo l’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA si era molto spaventato e che per questo aveva deciso di tradire i complici per salvare la propria vita, dato che aveva compreso che non avevano alcuna speranza di battere “cosa nostra”. Al momento del commiato, il PATTI disse al suo interlocutore che, se avesse avuto bisogno di lui, lo avrebbe potuto rintracciare attraverso il MARCECA o l’INGOGLIA. L’ALECI eseguì l’ordine e da allora in poi, ogni volta che il gruppo nemico della cosca mafiosa progettava qualcosa, contattò il MARCECA.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto riferendo di avere raccontato integralmente al GANCITANO il contenuto del suo colloquio con l’ALECI, come fece anche per i quattro o cinque incontri successivi. A queste conversazioni talvolta fu presente anche Matteo MESSINA DENARO, il quale esortò il reggente della cosca di Marsala a coinvolgere il traditore in qualche omicidio “per fargli sporcare le mani”.  

Seguendo il consiglio del boss di Castelvetrano si decise di incaricare il traditore dell’omicidio di SAVONA, che era stato indicato dallo stesso come uno dei membri della banda raccoltasi attorno a Carlo ZICHITTELLA, in quanto spesso l’obiettivo andava a prelevare l’altro a casa per andare a cena o a passeggio.

Alcuni giorni prima dell’attentato il PATTI incontrò l’ALECI in contrada Cunigghia e gli consegnò tre o quattro milioni di lire e un revolver calibro 38, poiché l’altro gli aveva detto di non avere una pistola con cui sparargli. Il collaboratore dapprima ha affermato che gli diede personalmente la rivoltella caricata con pallottole di rame, poi, quando il P.M. gli ha contestato che nella fase di indagini preliminari aveva detto che la pistola l’aveva consegnata Natale BONAFEDE su sua indicazione, ha precisato che in effetti erano presenti all’incontro anche altri, tra cui Natale BONAFEDE, al quale ultimo egli ordinò di dare l’arma all’ALECI, cosicchè era come se gliela avesse consegnata lui personalmente. In quella stessa occasione il PATTI, che era sempre messo sotto pressione dal GANCITANO e da MESSINA DENARO Matteo, ordinò all’ALECI di ammazzare il SAVONA. Contestualmente consigliò al traditore di sparare all’obiettivo alla testa e da una distanza di circa due o tre centimetri, poiché c’era il rischio che il proiettile deviasse. Non gli indicò invece il tempo che aveva a disposizione per uccidere la vittima designata, in quanto la scelta sul punto toccava all’esecutore materiale.

Il PATTI ha rivelato di avere appreso le modalità esecutive del fatto dallo stesso ALECI, che non rivide nell’immediatezza, in quanto fu presto arrestato, ma solo nel corso dell’esame del SAVONA nel processo cosiddetto “PATTI + 40”, che i due uomini seguirono dalla stessa gabbia. In quel frangente l’ALECI gli confermò l’esattezza della versione resa dal SAVONA. Aggiunse altresì che la sera dell’attentato, mentre era in macchina con l’obiettivo, aveva finto di sentirsi male di stomaco ed era sceso dalla macchina, per poi avvicinarsi nuovamente al veicolo e sparare alla vittima designata, la quale aveva risposto al fuoco; a quel punto egli era scappato e il SAVONA a bordo della sua autovettura si era spinto fino alla zona delle case popolari di contrada Amabilina, dove l’ALECI abitava con sua sorella. Il traditore, a detta del PATTI, concluse dicendo che si era lavato le mani con l’olio bollente, seguendo un consiglio datogli dal MARCECA, per cancellare le tracce della polvere da sparo (cosa che avvenne, in quanto i prelievi avevano avuto esito negativo), convinto in tal modo che non sarebbe stato possibile provare la sua colpevolezza, anche se fosse stato processato.

Il PATTI ha aggiunto che l’ALECI sparò al SAVONA con la pistola calibro 7,65 e non con la calibro 38 consegnatagli dal reggente della cosca di Marsala e, a giudizio di quest’ultimo, per questo motivo non era riuscito a ucciderlo. Con riferimento all’unica discrasia tra le parole dell’ALECI e quelle del SAVONA (quella relativa al fatto che la vittima avrebbe risposto al fuoco), il complice gli raccontò che la vittima aveva nascosto l’arma da lui stesso usata, tramite Antonino TITONE, “il bello”, che era andato a trovarlo all’ospedale subito dopo il ferimento.

Il collaboratore, infine, ha affermato che il SINACORI ebbe a riferirgli di essere stato informato che il SAVONA e l’ALECI andavano spesso a Sciacca, sia a mangiare, sia ad acquistare armi e giubbotti antiproiettile, dallo stesso alienante, che era “persona di famiglia” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Vincenzo SINACORI ha dichiarato di sapere che l’esecutore materiale dell’attentato fu l’ALECI e che costui pensava che il SAVONA fosse morto, mentre era solo ferito.

Ha aggiunto che decisero di incaricare il traditore di commettere l’omicidio perché volevano metterne alla prova l’affidabilità, imponendogli di uccidere un membro del gruppo di cui in precedenza anch’egli aveva fatto parte. I Mazaresi, infatti, non avevano una grande fiducia nel delatore, sia perché non lo conoscevano, sia perché i Marsalesi non lo ritenevano affidabile.

Il collaboratore ha precisato comunque di non sapere chi diede materialmente all’ALECI l’ordine di ammazzare il SAVONA, ma di ritenere possibile che Matteo MESSINA DENARO abbia esercitato pressioni in tal senso, in quanto anch’egli aveva un ruolo di primo piano nella guerra di mafia.

Ha specificato altresì che gli pareva che egli stesso e Matteo MESSINA DENARO avessero saputo da Totò GANCI di Sciacca, a cui si erano rivolti perché avevano bisogno di armi e soprattutto di giubbotti antiproiettile, che vi erano marsalesi che cercavano armi, pur puntualizzando di non essere del tutto certo del fatto (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del PATTI, singolarmente considerato, è in sé logico, preciso, dettagliato e costante.

L’unica discrasia emersa tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nelle diverse fasi processuali, infatti, ha avuto ad oggetto l’identità della persona che consegnò all’ALECI la rivoltella calibro 38 destinata a uccidere il SAVONA.

A tale riguardo, il PATTI nel corso delle indagini preliminari affermò che fu BONAFEDE Natale, su ordine dello stesso collaboratore, a farlo, mentre in dibattimento ha detto di avergliela data personalmente.

La difformità, oltre ad essere di importanza assolutamente marginale, è stata chiarita dallo stesso “pentito”, il quale ha precisato che nell’occasione in cui ordinò all’ALECI di assassinare il SAVONA erano presenti anche altre persone, tra cui il BONAFEDE, al quale egli chiese di dare materialmente l’arma al delatore.

Inoltre, sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, il racconto del PATTI è stato confermato dalle parole del SINACORI, dello ZICHITTELLA, del CANINO e del SAVONA.

Tutti i collaboratori, infatti, sono stati concordi nell’indicare la vittima dell’attentato come uno dei membri di punta del gruppo ZICHITTELLA e, in quanto tale, uno degli obiettivi dei gruppi di fuoco di “cosa nostra”, cosicchè non vi possono essere dubbi sul fatto che l’episodio delittuoso in parola debba essere inserito nel contesto della guerra di mafia di Marsala.

Il SINACORI e il SAVONA, inoltre, hanno confermato che l’esecutore materiale dell’attentato fu l’ALECI, il quale tradì i compagni quando si accorse che le sorti della loro banda erano compromesse.

Quanto alle modalità dell’azione, come si è visto, il SAVONA ha fornito un racconto quasi perfettamente coincidente con quello del PATTI, il quale ultimo apprese i fatti a sua conoscenza dalle confidenze dello stesso killer.

In particolare, entrambi i collaboratori hanno dichiarato che l’ALECI sparò alla vittima al capo durante il viaggio di ritorno da Sciacca, dopo essere sceso dall’autovettura condotta dall’obiettivo con il pretesto che si sentiva male.

L’unica difformità tra le versioni del PATTI e del SAVONA risiede nel fatto che il primo ha riferito che la vittima rispose al fuoco con la sua pistola calibro 9, mentre il secondo ha negato la circostanza, pur ammettendo di avere con sé un’arma di quel tipo. In realtà, sotto questo profilo, il resoconto del PATTI deve essere reputato veritiero, poiché a bordo dell’autovettura guidata dall’obiettivo furono ritrovati bossoli di calibro 9, oltre che di calibro 7,65 (cfr. verbale di rinvenimento e sequestro, cit.). Il diniego del SAVONA, d’altra parte, può spiegarsi alla luce di un errato ricordo, dovuto allo stato di shoc psico-fisico indotto dalle gravi ferite riportate. Tale ultima ipotesi, del resto, trova una significativa conferma logica nella considerazione che il SAVONA -dopo avere ammesso le proprie responsabilità in ordine agli omicidi TITONE e LO PRESTI- non avrebbe avuto alcuna ragione di negare di avere sparato per difendersi da un tentativo di omicidio.

In ogni caso, la riscontrata veridicità del racconto del PATTI sull’episodio in esame, anche in ordine a particolari di ordine secondario (come lo stratagemma adottato dall’ALECI di sentirsi male per potere cogliere di sorpresa l’obiettivo), prova la affidabilità della sua fonte. Quest’ultimo, del resto, non avrebbe avuto ragione alcuna di mentire al collaboratore nel corso del processo, sia a causa della militanza nello stesso schieramento, sia per l’indubbio interesse da parte dell’ALECI -la cui scelta di campo era ormai definitiva- ad assicurarsi la benevolenza di colui che all’epoca era uno dei principali esponenti mafiosi della provincia di Trapani.

Il SINACORI, dal canto suo, ha confermato il resoconto del PATTI in ordine alle ragioni che indussero i vertici militari di “cosa nostra” ad affidare proprio all’ALECI il compito di uccidere il SAVONA, affermando che in tal modo volevano metterlo alla prova per valutarne la lealtà, legandolo nel contempo definitivamente a loro.

Le parole dei collaboratori, oltre che essere tra loro sostanzialmente concordi, rispondono altresì a logica e sono conformi alle regole di azione di “cosa nostra”. Infatti, la prassi di coinvolgere i fiancheggiatori in gravi fatti di sangue in modo da impedire loro qualunque ripensamento veniva adottata spesso, come dimostra la vicenda, emblematica, di Francesco GERACI, ampiamente trattata, oltre che nella scheda dedicata alla valutazione generale della sua attendibilità, nel Capitolo VI della Parte V.

Quanto alla figura di Diego INGOGLIA, il quale creò il contatto tra l’ALECI e il PATTI, il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che era cugino di ALECI, in quanto la madre del primo è sorella del padre del secondo, e che nel procedimento denominato “PATTI + 40” celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, è stato imputato del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, come anche ALECI (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento. Del resto, la posizione del collaboratore in seno a “cosa nostra” e la circostanza che egli all’epoca del fatto fosse l’uomo di punta della cosca di Marsala, quella più direttamente interessata alla guerra in corso, costituiscono un importante riscontro logico alle sue parole.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del tentato omicidio di Fabio Salvatore SAVONA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Quanto alla configurazione giuridica del fatto principale, deve essere condivisa la prospettazione accusatoria. Infatti, le modalità esecutive dell’azione, consistite nell’esplosione da distanza ravvicinata di più colpi di pistola all’indirizzo del capo della vittima, impongono di giudicare integrati tutti i presupposti del tentativo di omicidio.

Pertanto, la condotta del killer -che attinse l’obiettivo con più colpi d’arma da fuoco alla testa – fu diretta in modo non equivoco a sopprimere il SAVONA ed ebbe connotazioni tali da potere essere indubbiamente ritenuta ex ante idonea a raggiungere lo scopo, che non conseguì a causa di un fatto del tutto indipendente dalla volontà dell’autore, ovvero la circostanza che non furono colpiti punti vitali e la notevole resistenza e forza fisica della vittima designata.

Il giudizio di responsabilità in ordine ai reati satellite è consequenziale a quello sull’omicidio.

Infatti da un lato il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marsala, la deposizione del SAVONA e gli accertamenti compiuti nell’immediatezza del fatto hanno provato che la vittima fu attinta da vari colpi di pistola calibro 7,65, con conseguente integrazione dei presupposti dei delitto di cui agli artt. 2 e 4 L.895/67.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI ha ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di assassinare il SAVONA e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni dell’unico altro imputato, MESSINA DENARO Matteo, deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Il PATTI ha affermato che fu il MESSINA DENARO a consigliargli di coinvolgere l’ALECI in un omicidio, in modo da “fargli sporcare le mani”.

Il SINACORI ha affermato di non sapere chi conferì all’ALECI l’incarico di ammazzare il SAVONA, pur dichiarando che il prevenuto in esame ebbe un ruolo di primo piano nella conduzione della guerra di mafia di Marsala e pertanto era possibile che avesse fatto pressioni in tal senso, come del resto fecero anche i Mazaresi.

A giudizio di questa Corte, sebbene il PATTI debba essere giudicato pienamente attendibile anche con riferimento all’episodio in trattazione, come si è più volte precisato, la sua chiamata in correità non può essere ritenuta idonea a fondare un giudizio di penale responsabilità, in assenza di inequivoci riscontri individualizzanti.

Infatti, sebbene all’epoca il MESSINA DENARO fosse un elemento di primo piano dell’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra” nella Provincia di Trapani e avesse un ruolo significativo nella conduzione della guerra di mafia di Marsala, egli non ne era certamente l’unico e diretto responsabile.

D’altra parte, le parole del SINACORI -il quale, nell’ammettere che proprio in virtù della sua personale autorevolezza e della sua ingerenza nell’assunzione di decisioni relative alla guerra di mafia è possibile che il MESSINA DENARO avesse fatto pressioni per coinvolgere l’ALECI nel fatto delittuoso in parola, ha puntualizzato di non potere affermare con sicurezza la circostanza- non hanno quei connotati di certezza che, soli, potrebbero valere come riscontro individualizzante della chiamata in correità del PATTI.

Pertanto, non essendo le parole di quest’ultimo collaboratore state riscontrate da alcun altro elemento di prova in ordine alle responsabilità del MESSINA DENARO nel tentato omicidio di Fabio Salvatore SAVONA, l’imputato in parola deve essere assolto dai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso il fatto.

BONAFEDE Natale, a cui sono stati contestati i reati di cui agli artt.1, 2, 4 e 7 L.897/67, deve essere assolto dagli stessi per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi, in quanto, anche in questo caso, la chiamata in correità del collaboratore non sono state confermate da alcun riscontro individualizzante, neppure di ordine logico.

OMICIDIO CANINO DIEGO

Diego CANINO fu ucciso l’8 ottobre 1992.

Il Maresciallo Maurizio DI GIFICO -che nel 1992 in qualità di comandante della Stazione di Locogrande effettuò indagini sull’omicidio in trattazione – ha affermato che alle ore 18,45 circa del giorno suddetto, si recò in Caserma CANINO Antonino a denunciare loro che circa mezz’ora prima aveva rinvenuto il cadavere di suo fratello Diego in Contrada Kinisia, agro di Trapani, in un vigneto si proprietà di MONTELEONE Paolo.

Il suddetto verbalizzante si recò immediatamente nel luogo in cui si trovava il corpo esanime della vittima, che giaceva a terra su una strada interpoderale, con il cranio fracassato e una larga ferita nell’emitorace anteriore sinistro.

Il vigneto era in aperta campagna e ad esso si giungeva percorrendo per circa un chilometro una strada interpoderale sita in Contrada Kinisia, che si dipartiva dalla destra della carreggiata della strada statale 115 Trapani – Marsala e la collegava alla provinciale che congiungeva le due città. Il cadavere giaceva in prossimità dell’incrocio a “T” del suddetto viottolo con un altro analogo, che si apriva sulla sinistra. Proseguendo sulla strada interpoderale per circa due chilometri ci si immetteva sulla strada provinciale n.115, passando anche davanti all’ovile di CANINO Antonino, che distava circa trecento metri dal luogo in cui giaceva il cadavere.

In sede di sopralluogo gli operanti non repertarono nulla, nonostante l’accuratezza delle ricerche. Nei pressi dell’ovile, invece, rinvennero una Volkswagen Golf di colore amaranto targata “TP”, con la quale la vittima quel giorno si era recata al lavoro (cfr. verbale di sopralluogo, fascicolo fotografico e schizzo planimetrico redatti dai Carabinieri di Locogrande in data 8 ottobre 1992, nonchè deposizione del Maresciallo DI GIFICO all’udienza del 10 dicembre 1998).

Gli inquirenti conoscevano il CANINO, sia in quanto, essendo pastore, lo incontravano spesso durante i loro giri di pattuglia mentre conduceva al pascolo gli animali, sia perché suo fratello Mario aveva sposato ZICHITTELLA Giovanna Maria, figlia di Giovanni. Per altro, non avevano mai accertato frequentazioni tra il CANINO e gli ZICHITTELLA, almeno a Locogrande, e non risultavano agli atti rapporti o legami di alcun genere con la predetta famiglia marsalese.

Accertarono inoltre che Diego CANINO conduceva greggi in società con il fratello Antonino, ma il primo si dedicava agli animali non produttivi, portandoli al pascolo, mentre il secondo a quelli che davano latte, sicchè di fatto ciascuno dei due gestiva per conto proprio una parte del gregge.

Gli investigatori escussero a sommarie informazioni la moglie, il figlio e il fratello della vittima, ma costoro non fornirono informazioni utili (cfr. deposizione del Maresciallo DI GIFICO, cit.).

Il 10 ottobre 1992 in Contrada Granatello venne trovata, completamente distrutta dalle fiamme, l’autovettura FIAT Uno tg.TP-341978, rubata l’11 maggio 1991 in Trapani a Carmelo CERNIGLIARO (cfr. verbale di rinvenimento e sequestro 10 ottobre 1992 dei Carabinieri di Trapani e fascicolo di rilievi tecnici redatto dalla Polizia Scientifica sulla predetta autovettura il medesimo giorno).

La consulenza medico legale accertò che CANINO Diego era venuto a morte per lesioni cranio encefaliche e poliviscerali prodotte da colpi d’arma da fuoco lunga, circa tre o cinque ore prima del rinvenimento del cadavere avvenuto alle ore 20,55 del 9 ottobre 1992.

La vittima, in particolare, era stata attinta da:

– un colpo d’arma da fuoco lunga al capo interessante la regione parietale destra e parte dell’occipitale con direzione dal dietro in avanti, dal basso verso l’alto e leggermente da sinistra verso destra; esso aveva provocato ampio sfacelo del parenchima cerebrale, nel cui contesto non erano stati rinvenuti reperti balistici;

–   una rosata di pallini all’emitorace anteriore sinistro di cm.16×10 circa con circa quaranta orifici d’ingresso e varie lesioni cutanee da impatto di pallini non penetranti, tramiti a fondo cieco diretti dall’avanti all’indietro.

Nel corso dell’autopsia il consulente tecnico rinvenne nell’emitorace sinistro del defunto trentacinque pallini in piombo nudo appartenenti alla categoria “n.0” della N.U.I.. Dai suddetti reperti dedusse che l’omicidio era stato commesso con un fucile da caccia verosimilmente calibro 12. Pur in assenza di reperti balistici concluse che anche il colpo al capo era stato esploso dalla stessa arma di cui sopra.

Dalle dimensioni dello squarcio al cranio il consulente evinse altresì che il colpo era stato esploso entro il limite delle brevi distanze, valutabile, per un’arma di calibro 12, entro i due metri dalla bocca dell’arma al bersaglio. Le dimensioni della rosata al torace indussero il consulente a ritenere, al contrario, che tale colpo fosse stato esploso da una distanza valutabile entro i cinque metri tra la bocca dell’arma e il bersaglio (cfr. relazione di consulenza medico legale concernente il decesso di CANINO Diego e fascicolo di documentazione fotografica relativo alla relazione di consulenza tecnica medico legale concernente il decesso di CANINO Diego datati 18 ottobre 1992).

Sulla scorta delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, quest’ultimo è stato rinviato a giudizio -in concorso con GANCITANO Andrea e VIRGA Vincenzo, oltre che con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del presente procedimento- per rispondere dell’omicidio premeditato di CANINO Diego, nonché dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi di armi da fuoco, di ricettazione dell’autovettura FIAT Uno tg.TP-341987, rubata l’11 maggio 1991 in Trapani a Carmelo CERNIGLIARO e di incendio del suddetto veicolo, tutti aggravati ex art.112 n.1 c.p. e 7 D.L.895/152 per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato che questo omicidio fu deciso in quanto l’ALECI gli aveva riferito che Diego CANINO, zio di Leonardo, dava consigli ai ragazzi del clan ZICHITTELLA, dato che sapeva erano in difficoltà, e li aiutava materialmente, fornendo loro cibo e basi in cui dormire.

Il collaboratore, non appena venne a conoscenza della notizia, la riferì immediatamente a GANCITANO, il “caporale” della guerra.

Il PATTI ha aggiunto che venne a sapere che il CANINO era stato ucciso con un colpo di fucile vicino a un ovile dalla televisione e dai giornali e commentò il fatto, anche se superficialmente. In tale modo la apprese che per la commissione dell’omicidio, GANCITANO si era rivolto a VIRGA. Quest’ultimo, essendo il capo mandamento di Trapani, nel cui territorio doveva essere eseguito il delitto, doveva curarne la realizzazione, mettendosi a disposizione del caporale della guerra.

Infine, il collaboratore ha affermato che Diego CANINO abitava a Marausa, paese di cui egli conosceva, come uomini d’onore i cugini COPPOLA (cfr. esame del PATTI all’udienza del 17 dicembre 1998).  

Vincenzo SINACORI ha dichiarato di avere parlato di Leonardo CANINO con GANCITANO Andrea e/o con MANCIARACINA Andrea, che avevano appreso, tramite Diego ALECI, che costui era coinvolto nella guerra di mafia di Marsala ed era collegato allo schieramento facente capo a Carlo ZICHITTELLA. Ha aggiunto che i Marsalesi li informarono che, sebbene i CANINO vivessero a Torino, d’estate ritornavano in Sicilia e gestivano un chiosco a Marausa.

Il SINACORI contattò il VIRGA per chiedergli se li conosceva e se potevano intraprendere qualche iniziativa, in quanto avevano progettato di uccidere qualcuno di loro, possibilmente lo stesso Leonardo CANINO, suo padre, o uno che portava lo stesso cognome. Il capo mandamento di Trapani lo assicurò che se ne sarebbe interessato e qualche tempo dopo sentì che lo avevano ucciso. Il collaboratore ha precisato per altro di non sapere chi materialmente eseguì l’omicidio (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Leonardo CANINO ha affermato che durante la guerra di mafia andò una volta sola da suo zio Diego insieme ad ALECI Diego e ha precisato che egli non diede loro alcun aiuto (cfr. esame del CANINO in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Fabio Salvatore Savona ha confermato le parole del CANINO, riferendo che nella faida a quest’ultimo fu ucciso uno zio paterno, che faceva il pastore vicino a Locogrande e che non li aveva aiutati, precisando che fu eliminato perché l’ALECI “mise una tragedia”, convincendo i loro avversari che lo avesse fatto (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì Carmelo CERNIGLIARO e Anna BASIRICÒ.

Il primo ha dichiarato che nel 1991 aveva una FIAT Uno targata TP-341987, che gli fu rubata all’aeroporto di Birgi, dove l’aveva parcheggiata, aggiungendo che non aveva più avuto notizie della macchina (cfr. deposizione CERNIGLIARO all’udienza del 10 dicembre 1998).

Anna BASIRICÒ, moglie del CANINO, ha affermato che suo marito da molto tempo faceva il pastore nella zona di Birgi, dove curava greggi in comproprietà con suo fratello Antonino, anche se era solito lavorare da solo.

Ha aggiunto che vide il coniuge per l’ultima volta la mattina dell’omicidio, quando l’uomo uscì intorno alle 6,00 per andare a mungere le mucche, rincasò alle 7,30 circa con un bidone di latte, uscì nuovamente rientrando alle 12,30 circa per il pranzo e uscì di nuovo intorno alle 14,00 per non tornare più.

Ha precisato altresì che suo marito era parente di Leonardo CANINO, per essere costui figlio di suo fratello, e degli ZICHITTELLA, anche non sapeva specificare in quali termini. Per altro non le risulta che si frequentasse con costoro (cfr. deposizione BASIRICÒ all’udienza del 10 dicembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, deve ritenersi che le notizie fornite dai collaboratori non siano idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati.

Infatti le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, a causa della totale estraneità dei chiamanti in reità alla fase esecutiva del delitto, sono assolutamente generiche e non consentono di ricostruire la vicenda con la precisione necessaria per pervenire a un giudizio di condanna.

Il PATTI e il SINACORI, infatti, sono stati perfettamente concordi soltanto sulla circostanza che il delitto in esame è ricompreso nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

A tale ultimo proposito, il SINACORI ha riferito che Diego CANINO fu assassinato perché era zio di Leonardo e i Mazaresi, avendo saputo dall’ALECI che quest’ultimo era inserito nel clan ZICHITTELLA, avevano deciso di uccidere lui stesso o un membro della sua famiglia che portava il suo cognome; il predetto collaboratore, in altri termini, ha individuato nei vincoli di sangue che legavano la vittima a Leonardo CANINO il motivo della sua uccisione, che egli ha attribuito alla responsabilità della cosca trapanese, non facendo alcun cenno a un coinvolgimento diretto dell’ucciso nella faida.

Il PATTI, invece, ha sostenuto che l’ALECI lo aveva altresì informato che la vittima aiutava i membri del gruppo avversario di “cosa nostra” sia dando loro consigli, sia fornendo loro cibo e basi logistiche e ha riferito che il GANCITANO gli disse che era stato assassinato per questa ragione.

Fabio Salvatore SAVONA e Leonardo CANINO, collaboratori inseriti nella cosca nemica di “cosa nostra” hanno confermato l’esistenza di un rapporto di parentela tra quest’ultimo e la vittima, ma hanno recisamente negato che costui fornisse loro alcun aiuto.

La circostanza che l’ucciso fosse completamente estraneo alla faida, per altro, non è idonea ad escludere la matrice mafiosa del delitto. Infatti, da un lato (se si ritengono rispondenti al vero le propalazioni del PATTI) è ben possibile che “cosa nostra” reputasse erroneamente che Diego CANINO aiutasse la banda ZICHITTELLA e per questo avesse deciso di assassinarlo e dall’altro lato le affermazioni del SAVONA e di Leonardo CANINO sono perfettamente compatibili con l’asserzione del SINACORI secondo cui la scelta della vittima come obiettivo fu dovuta al cognome che portava e, presumibilmente, alla facilità di colpirlo, dovuta al fatto che era un pastore e che pertanto lavorava in un luogo isolato e aveva abitudini di vita costanti.

Ciò premesso, per altro, la concorde dichiarazione dei collaboratori che il delitto in parola deve essere inserito nel contesto della guerra di mafia di Marsala non può essere di per sé giudicata sufficiente a dimostrare la veridicità dell’assunto e, conseguentemente, la penale responsabilità degli imputati.

Infatti, in primo luogo deve sottolinearsi che le affermazioni del SINACORI e del PATTI relative alla richiesta rivolta al VIRGA di uccidere Diego CANINO o un altro parente di Leonardo sono tra loro parzialmente discordanti, oltre che sul reale motivo sotteso alla decisione di sopprimere la vittima, altresì in ordine al soggetto che contattò il capo mandamento di Trapani, atteso che il collaboratore mazarese ha individuato l’interlocutore di quest’ultimo “uomo d’onore” in se stesso e il “pentito” marsalese nel GANCITANO.

In ogni caso, anche a prescindere dalle sopra esposte considerazioni, né il PATTI né il SINACORI hanno saputo indicare i soggetti che perpetrarono il delitto, né fornire una descrizione sufficientemente dettagliata alle modalità esecutive dello stesso. Il SINACORI, in particolare, ha affermato che dopo che il VIRGA si fu impegnato a uccidere l’obiettivo, egli non assunse più alcuna informazione in merito. Il PATTI, dal canto suo, ha detto di avere saputo dal GANCITANO che lo stesso “caporale” aveva chiesto al VIRGA di assassinare il CANINO e che in effetti costui era stato ammazzato con un colpo di fucile vicino a un ovile.

Data l’assoluta genericità delle loro affermazioni in ordine al fatto delittuoso in parola, è evidente che le valutazioni dei due collaboratori sulla responsabilità dei Trapanesi nell’esecuzione dell’omicidio, pur se plausibili, non possono certamente essere giudicate idonee a dimostrare l’ascrivibilità alla cosca trapanese (e conseguentemente al capo mandamento) del fatto delittuoso in parola, in mancanza di ogni altro elemento di prova in tal senso e finanche di una successiva assunzione di informazioni presso il VIRGA da parte del SINACORI e del PATTI, i quali si limitarono a desumere la responsabilità dei mafiosi trapanesi sulla base del cognome dell’ucciso e della precedente richiesta dei Mazaresi.  

Quanto alle dichiarazioni del PATTI -che sono più precise di quelle del coimputato, avendo egli specificato che la vittima fu soppressa vicino a un ovile con un colpo di fucile- deve sottolinearsi che, trattandosi di dichiarazioni de relato, esse debbono essere sottoposte a un vaglio particolarmente rigoroso non solo con riferimento all’attendibilità della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Ora, anche a prescindere dagli evidenziati contrasti (che appaiono superabili) con le affermazioni del SINACORI e all’errore sul numero di colpi di fucile che attinsero l’ucciso, non può non evidenziarsi che la genericità del contenuto delle affermazioni in parola non consente di sottoporle a un vaglio sufficientemente rigoroso da consentire di ritenerle un elemento di prova decisivo o comunque significativo a carico dei prevenuti.  

In conclusione, sebbene il PATTI e il SINACORI debbano essere giudicati collaboratori generalmente credibili e anche nel caso di specie le loro affermazioni vadano ritenute attendibili, l’assoluta genericità delle stesse non ha consentito di pervenire a una ricostruzione puntuale dell’accaduto e in particolare di dimostrare l’ascrivibilità alla cosca di Trapani del fatto criminoso in trattazione e la riconducibilità del medesimo nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea e VIRGA Vincenzo debbono essere assolti dai reati loro ascritti perché non è stata raggiunta la prova che li abbiano commessi.

DUPLICE OMICIDIO DI PIPITONE MARIANO E SURDO VINCENZO E TENTATO OMICIDIO DI PIPITONE DIEGO

Mariano PIPITONE e Diego SURDO vennero assassinati la sera del 18 ottobre 1992 nella Contrada denominata Bocca della Carrubba di Castellammare del Golfo e nella stessa occasione fu ferito Diego PIPITONE.

Alle ore 20,45 operanti della Stazione dei Carabinieri di Castellammare del Golfo intervennero sul luogo del delitto, subito dopo essere stati avvertiti telefonicamente che si era verificata una sparatoria.

Quando giunsero sul luogo del delitto accertarono che le vittime dell’attentato erano già state trasportate all’ospedale di Alcamo, dove giunsero dapprima Vincenzo SURDO e Mariano PIPITONE, già cadaveri, e successivamente Giuseppe Diego PIPITONE, il quale era solo ferito e fu curato.

Quest’ultimo aveva riportato diverse lesioni da colpi d’arma da fuoco, che lo avevano attinto uno alla regione lombare destra, due in regione scapolare destra, uno al polso sinistro e uno in regione epigastrica, quest’ultimo con ritenzione del proiettile (cfr. deposizione del Maresciallo Matteo MANCUSO all’udienza del 10 dicembre 1998, nonché referti medici n.1461, 1462 e 1463 redatti dai sanitari dell’USL n.6 di Alcamo a seguito di visita rispettivamente di SURDO Vincenzo, PIPITONE Mariano e PIPITONE Giuseppe Diego).

Nel corso dell’intervento al torace eseguito su Diego PIPITONE fu rinvenuto un proiettile verosimilmente calibro 38, mentre nel contesto degli esami autoptici effettuati sui cadaveri di Mariano PIPITONE e di Vincenzo SURDO furono trovati rispettivamente un’ogiva deformata e un frammento di ogiva nella salma del primo e un proiettile incamiciato in quella del secondo (cfr. verbali di rinvenimento e sequestro redatti dai Carabinieri di Trapani e datati 19 ottobre 1992 e relative convalide del P.M. di Trapani).

Dai rilievi autoptici emerse che Mariano PIPITONE era deceduto intorno alle ore 21,00 del 18 ottobre 1992 per gravi lesioni cranio-encefaliche prodotte da un solo colpo di revolver di calibro 38 o 357 magnum con canna internamente solcata da cinque rigature destrorse.

La pallottola aveva attinto la vittima in corrispondenza della regione fronto-parietale sinistra, con tramite a fondo cieco diretto dall’avanti all’indietro e dall’alto in basso.

Il colpo era stato esploso da oltre il “limite delle brevi distanze” (che poteva valutarsi superiore ai cinquanta centimetri), come il consulente tecnico desunse dall’esame negativo dei nitriti, con direzione da sinistra verso destra (cfr. relazioni di esame autoptico e consulenza medico legale sul cadavere del PIPITONE redatte dal dottor Livio MILONE in data 19 ottobre 1992).

A giudizio del consulente tecnico, Vincenzo SURDO era venuto a morte intorno alle ore 21,00 del 18 ottobre 1992 per gravi lesioni toracico-polmonari prodotte da colpi d’arma da fuoco corta, verosimilmente un revolver calibro 38 corto o 357 magnum con canna internamente solcata da sei rigature destrorse.

La vittima era stata attinta da cinque proiettili, dei quali:

– uno era penetrato in corrispondenza dell’articolazione sterno-clavicolare destra, e, dopo avere seguito un tramite diretto da destra verso sinistra e lievemente dal basso verso l’alto e dall’avanti all’indietro, era fuoriuscito dalla guancia sinistra in corrispondenza dell’angolo mandibolare;

– uno era entrato all’ipocondrio destro, cm.5 al disotto e cm.5 medialmente rispetto al capezzolo mammario destro, e, dopo avere seguito un tramite intratoracico diretto dall’avanti all’indietro e dal basso verso l’alto, era uscito in corrispondenza della regione soprascapolare destra;

– uno era penetrato nel dorso, lungo la linea ascellare posteriore destra, cm.10 sotto il pilastro ascellare posteriore destro, seguendo un tramite intratoracico a fondo cieco diretto da destra verso sinistra, dal basso verso l’alto e dall’avanti all’indietro verso la spalla sinistra, dove era stato ritenuto;

– uno era entrato in corrispondenza del gomito destro, sopra la regione condiloidea, e, dopo avere seguito un tramite superficiale diretto verso l’alto, era fuoriuscito dalla faccia posteriore del III medio del braccio destro;

– uno era penetrato nell’avambraccio destro, cm.3 sotto la faccia posteriore del gomito, e, dopo avere seguito un tramite superficiale che terminava in corrispondenza del III medio faccia radiale, era uscito da quest’ultimo punto.

Tutti i colpi erano stati esplosi “entro il limite delle brevi distanze” (valutabile in meno di cinquanta centimetri tra la bocca dell’arma e il bersaglio cutaneo, come si desumeva dalla positività dei nitrati), con direzione da destra a sinistra, dall’avanti all’indietro e lievemente dal basso verso l’alto da uno o più sparatori posti davanti e a destra rispetto al soggetto (cfr. relazioni di esame autoptico e consulenza medico legale sul cadavere del SURDO redatte dal dottor Livio MILONE in data 19 ottobre 1992).

Nel corso delle indagini, il 19 ottobre 1992 fu sequestrata l’autovettura FIAT Uno targata TP-322605, intestata a Diego PIPITONE e nei cui pressi era stato rinvenuto il cadavere di Mariano PIPITONE. Il veicolo presentava la ruota posteriore forata con un oggetto tagliente acuminato, da cui gli inquirenti dedussero che i sicari fossero ricorsi a tale espediente per sorprendere impreparata (o impreparate) la vittima (o le vittime) predestinate. Sulla carrozzeria dell’automobile non vi erano segni di proiettile (verbale di sequestro della FIAT Uno datato 19 ottobre 1992).  

Alle ore 10,00 circa del 22 ottobre 1992 una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Balata di Baida, rinvenne in contrada Mataliano, agro di Castellammare del Golfo, l’autovettura Lancia Prisma avente numero di telaio “ZLA831ABO*03383784”, completamente carbonizzata. Dai successivi accertamenti emerse che il veicolo, targato PA-956964, era stato oggetto di furto ai danni di Antonino SIINO, che aveva denunciato il fatto al Commissariato di Polizia di Palermo-Zisa in data 19 agosto 1991 (cfr. verbali di rinvenimento e sequestro dell’autovettura datati rispettivamente 22 e 23 ottobre 1992 redatti dai Carabinieri di Balata di Baida).

Gli inquirenti ipotizzarono che la vittima predestinata fosse PIPITONE Giuseppe Diego, in regime di semilibertà dal 16 febbraio 1989, pregiudicato per omicidio e porto abusivo d’arma da fuoco e solito frequentare pregiudicati e che per errore fossero rimasti uccisi suo fratello e il fidanzato della sorella. Dedussero l’identità dell’obiettivo dell’azione criminale dal danneggiamento della gomma posteriore dell’autovettura, in quanto egli era solito utilizzare il predetto veicolo per fare ritorno la sera nel carcere di Trapani, pur essendo lo stesso di proprietà di suo padre, e ritennero in particolare che i sicari avessero voluto colpire l’obiettivo mentre costui stava cambiando il pneumatico, ma che i loro piani fossero stati sconvolti in quanto il PIPITONE aveva citofonato in casa del fratello Mariano, davanti alla quale al momento dell’agguato era parcheggiato il veicolo, per chiedere aiuto ed erano scesi quest’ultimo e il SURDO, i quali erano stati uccisi.

Il Maresciallo MANCUSO escusse personalmente a sommarie informazioni alcune persone, tra cui COTTONE Girolamo, che abitava nelle vicinanze del luogo teatro del delitto. Quest’ultimo riferì che aveva visto un tale Paolo ZAPPATO (che i verbalizzanti appurarono essere incapace di riferire i fatti in modo da dare garanzie di attendibilità) che gridava “lo ammazzano, lo ammazzano!” e di avere visto una persona robusta, alta circa 1,60, con il volto celato dal bavero di un giaccone e una pistola nella mano destra, prendere posto sul sedile posteriore di una FIAT Regata di colore nocciola, la quale partì in direzione della località Ponte Bagni, ubicata in direzione opposta rispetto al centro del paese e verso destra, tenendo le spalle all’edificio in cui era l’abitazione di PIPITONE Mariano. Quando l’autovettura si fu allontanata, il COTTONE si avvicinò per vedere se vi fossero feriti, notando immediatamente PIPITONE Mariano a terra centrato al capo. Dopo essersi guardato intorno per vedere se nella sparatoria erano state colpite altre persone, si avvide del SURDO, il quale giaceva in uno spiazzo poco illuminato a circa cinquanta metri dal luogo della sparatoria, spiazzo che il testimone raggiunse seguendo una lunga striscia di sangue che costeggiava il marciapiede. Non appena si rese conto dell’accaduto, il COTTONE suonò al citofono dell’abitazione di PIPITONE Mariano, avvertendo dell’accaduto i parenti.

Il MANCUSO non sentì Diego PIPITONE e non ha saputo riferire se fornì notizie utili, anche perché la Stazione effettuò solo i primi accertamenti, mentre le indagini vennero compiute dal N.O.R.M. di Alcamo e dal Reparto Operativo del Comando provinciale di Trapani (cfr. deposizione MANCUSO, cit.).

Gli accertamenti condotti nell’immediatezza del delitto non consentirono di individuare i responsabili del duplice omicidio, nonostante gli inquirenti avessero compreso che probabilmente il reale obiettivo dell’azione era Diego PIPITONE.

Vincenzo SINACORI e GANCITANO Andrea cono stati rinviati a giudizio -in concorso con CALABRÒ Gioacchino e RIINA Salvatore, le cui posizioni sono state separate nel corso del presente procedimento, e con altri non ancora identificati- per rispondere del duplice omicidio premeditato di PIPITONE Mariano e SURDO Vincenzo e del tentativo di omicidio di Diego PIPITONE, nonché dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi di armi da fuoco, di ricettazione dell’autovettura Lancia Prisma tg.PA-956964 rubata a SIINO Angelo e di incendio finalizzato al danneggiamento della predetta autovettura, tutti aggravati ex art.112 n.1 c.p. e 7 D.L.895/152 per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Trapani e Palermo.

Antonio PATTI, in ordine all’episodio in parola, ha riferito che apprese da Natale BONAFEDE che il PIPITONE aiutava il CANINO e riferì la notizia al GANCITANO.

Quest’ultimo incaricò i Castellammaresi di scoprire dove abitava Diego PIPITONE e di ucciderlo, a causa dell’appoggio che forniva al nipote di Carlo: “cosa nostra”, infatti, in quel periodo cercava attivamente il giovane e intendeva isolarlo per trovarlo più facilmente. Dato che il PIPITONE abitava a Castellammare del Golfo toccava agli uomini di quest’ultimo paese eseguire l’omicidio.

Il collaboratore ha assunto di non conoscere i particolari dell’azione, ma di sapere solo che l’agguato fu perpetrato mentre le vittime stavano cambiando una gomma e che Diego PIPITONE fu solo ferito, mentre suo fratello venne ucciso (cfr. esame del PATTI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Vincenzo SINACORI ha affermato che quando cercavano Leonardo CANINO seppero tramite i Marsalesi che un certo PIPITONE, che era originario di Castellammare del Golfo e in quel periodo era in regime di semilibertà (lavorava in un impresa di pulizie), dava appoggio al predetto CANINO, che conosceva, a Trapani.

Decisero pertanto di uccidere il PIPITONE, in quanto era un fiancheggiatore dell’associazione criminale nemica. Il collaboratore discusse della cosa con Giovanni BRUSCA (che in quel periodo di latitanza si nascondeva a Castellammare del Golfo e aveva ottimi rapporti con gli “uomini d’onore” di quel paese) e, forse, anche con Gino CALABRÒ. Parlò del loro progetto omicidiario anche con il VIRGA, invitandolo a cercare l’obiettivo anche nel suo territorio.

Durante la sua latitanza, seppe dal rappresentante del mandamento di Trapani che l’attentato era stato compiuto a Castellammare ed erano state uccise altre persone, ma non il PIPITONE. A detta del collaboratore, il VIRGA si mostrò molto dispiaciuto, poiché era rimasto assassinato anche il figlio di un suo amico, tale SURDO, e gli confidò che la sera stessa del delitto un gruppo di fuoco trapanese attendeva davanti al carcere il PIPITONE per assassinarlo.

Il SINACORI ha aggiunto di non essere a conoscenza dell’identità degli esecutori materiali dell’omicidio, ma di ritenere che i responsabili del delitto fossero stati i Castellammaresi (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Giovanni BRUSCA ha dichiarato che era a conoscenza di un progetto di assassinio di un certo PIPITONE a Castellammare del Golfo, dovuto al fatto che era vicino al clan degli ZICHITTELLA. Ha aggiunto che fu lui stesso a consigliare ai Castellammaresi di ucciderlo, poiché aveva fama di uomo pericoloso e “sveglio” e c’era quindi la possibilità che decidesse di prendere per primo l’iniziativa contro uomini di “cosa nostra”, conoscendo l’ambiente criminale del suo paese.

Il suo coinvolgimento nella deliberazione di eliminare il PIPITONE fu determinato dal fatto che egli nell’estate di quell’anno rimase quasi sempre a Castellammare del Golfo, dove Agostino LENTINI e in parte Gioacchino CALABRÒ curarono la sua latitanza, iniziata il 31 gennaio 1992.

Il collaboratore, nel suggerire di intraprendere l’azione criminosa, si mise a disposizione, ma i Castellammaresi gli dissero che non c’era bisogno. Pertanto, non cooperò in alcun modo nella commissione del fatto, non essendoci bisogno di lui neppure per i controlli, ai quali potevano provvedere molti soggetti originari del luogo.

Il BRUSCA, per altro, ha specificato che dopo l’esecuzione dell’omicidio venne a conoscenza delle modalità esecutive del medesimo grazie alle confidenze del FERRO, del CALABRÒ, del LENTINI e in genere di coloro che vi avevano partecipato. Costoro gli riferirono che avevano agito mentre l’obiettivo, insieme a due suoi parenti, stava cambiando una gomma dell’automobile (forse bucata proprio dai sicari). Nell’occasione, il LENTINI era alla guida della macchina, mentre il FERRO e il CALABRÒ furono gli esecutori materiali. Aggiunsero che gli obiettivi si erano accorti di quanto stava accadendo e si erano difesi, cosicchè la vittima designata era riuscita a salvarsi, mentre i suoi due congiunti (padre, fratello o cognato) erano stati assassinati, nonostante la loro morte non fosse stata originariamente programmata, proprio perché il loro tentativo di difendersi lo aveva reso necessario. I suoi informatori puntualizzarono infine che avevano usato per commettere l’omicidio una Lancia Prisma rubata a Palermo, che lo stesso BRUSCA aveva consegnato al CALABRÒ (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 dicembre 1998).

Giuseppe FERRO ha ammesso di avere preso parte alla realizzazione dell’omicidio di PIPITONE e SURDO, nella sua qualità di rappresentante della famiglia di Alcamo e capo del mandamento di Alcamo, Castellammare e Calatafimi.

Il collaboratore, in particolare, ha precisato che il SINACORI, che aveva “la cosa nelle mani”, parlò della necessità di commettere l’omicidio con Gioacchino CALABRÒ, il quale a sua volta accennò il fatto al propalante. A questo proposito, il FERRO ha specificato che l’“uomo d’onore” di Castellammare del Golfo, pur essendo in posizione subalterna rispetto al dichiarante, era un personaggio di spicco all’interno di “cosa nostra”, tanto che aveva addirittura partecipato alla riunione in cui si era deciso di sopprimere Vincenzo MILAZZO ed era stato stabilito che in caso di assenza o di impedimento del FERRO lo avrebbe sostituito alla guida del mandamento.

Successivamente un giorno si recò ad Alcamo il BAGARELLA, che discusse con gli stessi FERRO e CALABRÒ della guerra di mafia in corso a Marsala e della necessità di eliminare il PIPITONE (che il collaboratore conosceva per averlo visto in carcere negli anni ’80, pur non essendo in grado di riconoscerlo), assumendo che costui era collegato con il gruppo ZICHITTELLA.

A detta del FERRO, il duplice omicidio venne perpetrato pochi giorni dopo l’incontro da ultimo descritto, dopo che Gioacchino CALABRÒ e Agostino LENTINI ebbero provveduto a controllare la vittima designata e a fornire le informazioni necessarie per l’azione.

Il collaboratore ha, invece, negato di avere discusso dell’assassinio con il BRUSCA, aggiungendo per altro che costui si recava quasi ogni giorno a Castellammare del Golfo.

L’agguato avvenne di sera intorno alle ore 19,30 o alle 20,00, in quanto a quell’ora la vittima doveva rientrare in carcere.

Parteciparono all’azione lo stesso FERRO, Gioacchino CALABRÒ e Agostino LENTINI. Il collaboratore ha specificato che in un primo momento egli non voleva che il CALABRÒ prendesse parte all’agguato, atteso che era di Castellammare del Golfo, luogo dell’esecuzione. Tuttavia mutò parere quando il complice gli fece presente che era più opportuno che provvedessero loro stessi all’omicidio, proprio in virtù della loro conoscenza dei posti.

In ordine alle modalità esecutive dell’omicidio, il “pentito” ha affermato che i sicari sapevano che il PIPITONE abitava in una casa popolare e si appostarono lungo la salita che portava in collina, armati con armi corte.

Il LENTINI, che era alla guida della macchina rubata, che probabilmente era una FIAT Uno, e il CALABRÒ avevano il compito di controllare se l’obiettivo usciva e a tal fine fecero un giro vicino alla sua macchina, forse anch’essa una FIAT Uno. In quel frangente uno dei due scese dall’automobile e bucò una gomma del veicolo del PIPITONE.

Quando la vittima designata uscì di casa, il gruppo di fuoco avanzò nella sua direzione. Il LENTINI, nonostante l’invito rivoltogli dai complici ad avvicinarsi alla vettura della vittima designata, si fermò un po’ lontano dal punto in cui si trovava quest’ultima e non scese dalla macchina, probabilmente per timore di essere riconosciuto da uno dei tre ragazzi che erano scesi in strada.

Il PIPITONE, infatti, uscì dal palazzo insieme ad altre due persone. Non appena videro la macchina avvicinarsi, due di loro scapparono subito, dirigendosi uno a destra e uno a sinistra. Il CALABRÒ non appena scese dall’automobile sparò e si mise all’inseguimento dell’uomo che si era diretto verso destra, uccidendolo. Il FERRO, che intanto si stava avvicinando al luogo del delitto camminando più lentamente poiché aveva problemi di movimento, si avvide che il ragazzo che era dapprima scappato verso sinistra era ritornato indietro in direzione del CALABRÒ e lo aveva afferrato da tergo. Dal canto suo il collaboratore, che intanto aveva raggiunto il complice, si pose a fianco della vittima e gli sparò tre o quattro colpi, temendo che uccidesse l’altro sicario. A tale proposito, ha precisato altresì di non sapere se anche quest’ultimo sparò al suo aggressore. Ha specificato altresì che egli, sebbene dopo l’omicidio avesse visto avvicinarsi una donna, che urlò, non si preoccupò della circostanza, in quanto sia lui che l’altro esecutore materiale del delitto avevano un berretto in testa.

A quel punto il LENTINI si avvicinò loro con la macchina e li accompagnò a casa del CALABRÒ, dalla quale erano partiti per l’agguato, allontanandosi poi con la macchina e le armi. Il FERRO, invece, raggiunse a piedi la sua villetta di campagna, distante circa tre chilometri, poiché temeva di essere intercettato dalle forze dell’ordine (cfr. esame del FERRO all’udienza del 22 dicembre 1998).

Leonardo CANINO e Cristina CULICCHIA hanno confermato che il primo per un certo periodo, quando già le sorti del gruppo di cui faceva parte declinavano, si nascose presso un’abitazione di Diego PIPITONE a Trapani.

Il CANINO, in particolare, ha dichiarato che fu ospitato da un suo amico, un tale “Diego”, che era in regime di semilibertà e a cui aveva raccontato che era latitante per una rapina. In seguito il suo fiancheggiatore, nonostante non fosse in alcun modo coinvolto nella faida, fu ferito in un attentato in cui vennero invece ammazzati suo fratello e suo cognato (cfr. esame del CANINO in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Cristina CULICCHIA, vedova del TITONE e in quel periodo amante del CANINO, ha dichiarato che la sera andava spesso a trovare il nipote di Carlo ZICHITTELLA a Trapani, dove egli era ospite di un amico, un certo PIPITONE, il quale non immaginava la vera ragione per la quale il giovane si nascondeva, ma pensava che fosse latitante.

La testimone ha affermato di essere certa, alla luce di alcuni episodi, che, sebbene il CANINO non uscisse mai, il suo nascondiglio fu individuato dagli esponenti di “cosa nostra”.

Una sera, infatti, i due amanti scesero nel cortile dell’abitazione in cui l’uomo viveva insieme a una delle figlie della CULICCHIA e si accorsero della presenza di due autovetture, delle quali una era una FIAT Uno che girava continuamente vicino a loro osservandoli e l’altra, di cui non ha precisato il tipo e la marca, era ferma vicino a un circolo lì vicino con gli abbaglianti accesi. Il CANINO si avvicinò a quest’ultima per vedere di chi si trattasse, riuscendo a scorgere solo uno dei due uomini, dato che l’altro si era nascosto, e riconoscendolo per il COPPOLA.

Una mattina la ragazza del PIPITONE, che era a bordo del suo motorino, chiese alla CULICCHIA se poteva accompagnarla alle case popolari dove abitava, perché ella potesse lasciare il mezzo e ritornare a casa del fidanzato insieme all’amica. Durante il tragitto, la testimone si accorse che una Volkswagen Polo bianca con una persona a bordo la stava inseguendo, in quanto, nonostante ella avesse effettuato varie manovre, l’aveva sempre alle spalle. Non appena giunse alle case popolari, andò in casa dell’amica, la quale l’aveva invitata, poiché si era resa conto che era agitata; salendo le scale notò che il conducente dell’autovettura era entrato nell’edificio, aveva fatto alcuni giri con l’atteggiamento di chi si guarda intorno e l’aveva osservata. La CULICCHIA, giunta in casa della ragazza, si affacciò al balcone e vide un’Audi 80 di colore verde metallizzato con a bordo il PATTI, che era alla guida, il SINACORI, GERARDI Antonino detto “u nanu”, e BIANCO Biagio. Notò altresì che l’uomo che aveva veduto a bordo della Polo si avvicinò al conducente dell’Audi e parlò con lui. In ogni caso, quando ella se ne andò dall’abitazione dell’amica non vide nessuna delle due autovetture e si diresse nuovamente dal CANINO. Quando giunse alla strada dove era ubicato l’appartamento in cui abitava il suo amante vide nuovamente la Volkswagen Polo con a bordo la stessa persona che aveva notato in precedenza, in compagnia di un altro individuo. In questa occasione, l’autovettura le si avvicinò moltissimo, cosicchè ella si accorse che il guidatore teneva la mano vicino al freno e ne dedusse che impugnava una pistola. La testimone ha aggiunto che all’epoca non conosceva i due uomini, che per altro successivamente individuò fotograficamente in BONANNO Pietro Armando e BICA Francesco, il quale ultimo era probabilmente colui che aveva visto originariamente a bordo del veicolo. La CULICCHIA fermò il mezzo su cui viaggiava lasciando il motore acceso e le bambine a bordo, entrò in casa e avvisò il CANINO della situazione, consigliandolo di andarsene insieme a lei e offrendosi di aprirgli la portiera, in modo da consentirgli di salire dopo essersi avvicinato tenendosi piegato. Agendo in quel modo riuscirono ad allontanarsi e si diressero a Palermo, dove si fermarono per due giorni in un albergo (cfr. deposizione di Cristina Petronilla CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri 40 imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Fabio Salvatore SAVONA, a sua volta, ha affermato che dopo l’omicidio di Ignazio LAUDICINA e prima del suo ritorno a Torino, il CANINO si rifugiò in una casa nella disponibilità del gruppo in contrada Spagnola, precisando per altro che talvolta si nascondeva anche in una casa a Trapani di un detenuto in semilibertà di nome Diego, originario di Castellammare del Golfo, che anche il collaboratore conosceva per essere stato detenuto con lui nel carcere di Trapani. Ha aggiunto che quest’ultimo in seguito subì un attentato, in cui rimasero uccisi suo cognato e suo fratello (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Nel corso del dibattimento è stato escusso altresì Antonino SIINO, proprietario della Lancia Prisma targata PA-956964 a quattro sportelli di colore grigio metallizzato rinvenuta bruciata il 22 ottobre 1992.

Il testimone ha riferito che l’autovettura gli fu sottratta nella via Imera di Palermo nel maggio o nel luglio 1991, in un’occasione in cui si era recato nel capoluogo regionale in compagnia della madre per ritirare la pensione di quest’ultima madre. Circa due giorni dopo gli telefonarono i Carabinieri, invitandolo ad andare a ritirare l’autovettura, che era stata rinvenuta bruciata (cfr. deposizione SIINO resa all’udienza del 10 dicembre 1998).

La difesa ha prodotto con il consenso del P.M. i verbali di sommarie informazioni rese da COTTONE Antonino, MAIORANA Antonino e PALAZZOLO Anna Maria il 18 ottobre 1992 e da PALAZZOLO Giovanna e PIPITONE Giuseppe Diego il giorno successivo.

Quest’ultimo, in particolare, riferì agli inquirenti che in quel periodo stava scontando, in regime di semilibertà, una condanna alla pena di sedici anni di reclusione inflittagli per il delitto di omicidio. Ogni mattina usciva dalla casa circondariale di Trapani alle ore 6,30 circa per lavorare in un’impresa di pulizie e poi rientrare in carcere la sera. Il 18 ottobre 1992, proprio mentre stava salendo a bordo della FIAT Uno bianca targata nella sua disponibilità si accorse che la ruota posteriore sinistra dell’autovettura era bucata e si accinse immediatamente a sostituirla, aiutato da suo fratello Mariano e da suo cognato SURDO Vincenzo. Mentre erano intenti in questa operazione, si accorse che vicino a loro si era fermata una Lancia di colore scuro da cui stavano scendendo alcune persone, probabilmente due, le quali cominciarono a sparare al loro indirizzo. Egli si diede immediatamente alla fuga, inseguito da uno dei killer, che lo raggiunse quando egli cadde a terra e gli sparò, non uccidendolo solo perchè gli si inceppò l’arma. A quel punto, egli lanciò contro al sicario una grossa pietra, mancandolo, e corse via, nascondendosi dietro l’abitazione di un tale DI STEFANO, il quale, su sua richiesta, richiese l’intervento delle forze dell’ordine, che giunsero dopo circa venti minuti.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del SINACORI, singolarmente considerato, è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante.

Inoltre, esso è confermato sotto vari profili dalle parole del FERRO, del BRUSCA, del PATTI, del CANINO e del SAVONA.

In ogni caso, come si è avuto modo di precisare più volte, i citati collaboratori debbono essere giudicati tendenzialmente credibili anche quando hanno reso affermazioni de relato su fatti appresi da altri membri di “cosa nostra”.

Infatti, da un lato costoro non avrebbero avuto alcuna ragione di mentirsi l’un l’altro, ma al contrario la drammaticità della situazione imponeva la massima collaborazione tra tutti gli interessati, atteso che militavano nella stessa organizzazione criminale, la quale era impegnata in una sanguinosa faida in cui tutti gli interlocutori avevano un interesse personale (il PATTI perché lo scontro infuriava nella sua città e nello stesso era stato assassinato suo cognato TITONE Antonino e lui stesso era stato ferito e il SINACORI e il BRUSCA data la loro indubbia autorevolezza e la posizione di prestigio di cui godevano).

Con specifico riguardo alle confidenze del VIRGA al SINACORI e dei Castellammaresi al BRUSCA, poi, le stesse hanno trovato specifiche conferme rispettivamente nel fatto che in effetti l’attentato avvenne a Castellammare del Golfo e nello stesso trovò la morte anche Vincenzo SURDO (come confidato dal rappresentante di Trapani al SINACORI) e nel fatto che l’identità degli esecutori materiali del delitto come riferita dal BRUSCA è stata perfettamente conforme a quella indicata dal FERRO, che fu uno dei membri del gruppo di fuoco. Ne consegue che l’attendibilità delle fonti da cui il SINACORI e il BRUSCA hanno attinto le loro notizie appare ulteriormente rafforzata.

Le parole del SINACORI hanno trovato significative conferme estrinseche in altri elementi probatori emersi in dibattimento, e in particolare in ordine al movente dell’omicidio.

L’attentato nei confronti di Diego PIPITONE, infatti, fu realizzato in quanto i Marsalesi informarono i Mazaresi che questi aveva fornito un nascondiglio a Leonardo CANINO a Trapani.

Il dato oggettivo dell’aiuto dato al CANINO dalla vittima designata è stato confermato dal FERRO, dal BRUSCA e dal PATTI, il quale ultimo ha ammesso anche che egli venne a conoscenza della notizia da BONAFEDE Natale e a sua volta la riferì ad Andrea GANCITANO.

Leonardo CANINO, Fabio SAVONA e Cristina CULICCHIA hanno fornito un ulteriore riscontro al dato in questione, affermando che il effetti nella fase finale della guerra il primo si nascose in casa del PIPITONE a Trapani, pur sottolineando che costui era ignaro del reale motivo per il quale l’amico si era reso irreperibile, credendo che fosse latitante, e che non aveva dato alcun aiuto al gruppo ZICHITTELLA.

Il fatto, poi, che il CANINO per qualche tempo si sia nascosto a Trapani, oltre ad essere stato sostenuto dall’interessato e dalla CULICCHIA, è stato confermato dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha appurato che Diego PIPITONE normalmente risiedeva a Trapani, dove lavorava in un’impresa di pulizie, e conduceva in locazione un appartamento sito al piano terra di un edificio in via Livio Bassi n.23. Il verbalizzante ha aggiunto che l’appartamento era stato frequentato anche da Giovanni DI MAGGIO, anch’egli amico del PIPITONE e oggetto di attentato in data 11 settembre 1992 (cfr. deposizione di Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998).

Pertanto, tutti i collaboratori di entrambi gli schieramenti in lotta hanno confermato che il CANINO per un certo periodo si nascose nell’appartamento condotto in locazione da Diego PIPITONE a Trapani. Di conseguenza, è assolutamente verosimile la concorde affermazione dei “pentiti” di parte “corleonese” secondo cui l’attentato alla vita di quest’ultimo, in cui egli rimase ferito e perirono due suoi congiunti, fu determinato dalla necessità di eliminare un probabile fiancheggiatore di uno dei killer della banda nemica e di fare “terra bruciata” intorno al CANINO al fine di facilitarne l’assassinio. Del resto, tale modo di agire rientra nella prassi comportamentale di “cosa nostra”, che era solita colpire, oltre che i membri del gruppo nemico, anche i fiancheggiatori dello stesso, al fine di indebolire la forza militare e operativa degli avversari e di rendere più agevole la loro soppressione.

Le dichiarazioni del SINACORI hanno trovato conferma sotto due ulteriori profili.

In primo luogo, egli ha affermato che il PIPITONE era un detenuto in stato di semilibertà originario di Castellammare del Golfo. Tale circostanza è stata confermata dalle parole del PATTI, del FERRO e del BRUSCA, nonché dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO e dalle sommarie informazioni rese dallo stesso interessato ai Carabinieri di Alcamo il 19 ottobre 1992. Il Maresciallo SANTOMAURO in particolare ha riferito che la vittima designata all’inizio degli anni ‘80 era stata condannata alla pena di sedici anni di reclusione per omicidio e all’epoca dei fatti era in stato di semilibertà, tanto che la sera dell’attentato, che avvenne alle ore 20,45 circa, egli doveva rientrare in carcere.

In secondo luogo, il SINACORI ha affermato di avere discusso della necessità di eliminare il PIPITONE sia con il BRUSCA e, forse, il CALABRÒ, sia con il VIRGA, in quanto la vittima predestinata viveva tra Trapani e Castellammare del Golfo e pertanto il suo omicidio interessava entrambe queste cosche.

La circostanza che il VIRGA si interessò dell’omicidio dell’amico del CANINO, affermata dal SINACORI su informazione dello stesso rappresentante di Trapani, trova un significativo riscontro logico nelle parole della CULICCHIA, la quale ha riferito che egli e il CANINO si accorsero di essere stati individuati e per questo abbandonarono in tutta fretta il loro rifugio e si trasferirono a Palermo.

Il fatto che effettivamente gli uomini della “famiglia” trapanese fossero sulle tracce del nipote di Carlo ZICHITTELLA, del resto, è stato confermato dal fatto che i personaggi che i due amanti notarono erano tutte persone vicine al VIRGA: gli imputati BICA e BONANNO e uno dei COPPOLA. Con riferimento, poi, allo specifico episodio del pedinamento della CULICCHIA fino alla residenza della fidanzata del PIPITONE, il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che in quel periodo quest’ultimo era fidanzato con MARRONE Anna, la quale abitava nella vecchie case popolari nella via Salemi di Trapani (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 19 dicembre 1995 nell’ambito del procedimento a carico di Antonio PATTI e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

A giudizio di questa Corte non possono esservi dubbi sull’attendibilità della CULICCHIA, vedova di TITONE Antonino e all’epoca della guerra di mafia di Marsala amante di Leonardo CANINO, con riferimento all’episodio in parola. Infatti, la donna, alla quale non era stato contestato alcun reato e che era totalmente estranea all’attività del marito prima e dell’amante poi, decise di collaborare con gli inquirenti per sottrarsi all’ambiente criminale marsalese nel quale aveva vissuto fin dalla sua fuga d’amore con il TITONE e per incoraggiare una scelta analoga del CANINO, che in effetti ci fu. Inoltre, le dichiarazioni della testimone, oltre ad avere ad oggetto, nella parte in esame, fatti ai quali la stessa assistette personalmente, sono altresì concordanti, anche logicamente, con gli altri elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, che dimostrano la veridicità degli episodi narrati e contemporaneamente rafforzano il giudizio sull’attendibilità della CULICCHIA.

Nelle more del procedimento, le scelte di Giuseppe FERRO e Giovanni BRUSCA di collaborare con la giustizia non solo hanno riscontrato sotto alcuni aspetti le propalazioni del SINACORI, ma -come si è visto quando si sono riportate dettagliatamente le loro affermazioni- hanno altresì consentito di ricostruire con maggiore esattezza la dinamica del delitto, i quanto il primo fece parte del gruppo di fuoco e il secondo, trascorrendo in quell’epoca la sua latitanza a Castellammare del Golfo, era bene informato sulle vicende della locale cosca mafiosa.

Le propalazioni dei collaboratori in esame sono logiche, precise, coerenti e costanti, sotto il profilo intrinseco e, oltre a riscontrarsi l’una con l’altra sotto vari profili, sono altresì avallate da dati emersi nel corso delle indagini compiute all’epoca del delitto, e in particolare:      

1) il FERRO ha affermato che la vittima abitava in una casa popolare e che i killer si appostarono lungo una salita.

Il Maresciallo MANCUSO ha confermato che il luogo teatro dell’agguato fu una strada abbastanza ampia in Contrada Bocca della Carrubba, su cui si affacciavano case popolari.

2) il FERRO ha affermato che del gruppo di fuoco fecero parte egli stesso, CALABRÒ Gioacchino e LENTINI Agostino.

Il BRUSCA ha puntualmente confermato l’identità dei sicari, per averla appresa dagli stessi in quel periodo, che trascorreva a Castellammare del Golfo.

Il PATTI e il SINACORI, dal canto loro, pur asserendo di ignorare l’identità dei killer, hanno affermato che il gruppo di fuoco era del paese suddetto.

Diego PIPITONE, vittima designata dell’azione, ha confermato che dall’autovettura dei killer scesero due persone.

Il fatto che gli esecutori materiali del duplice omicidio siano stati due può ritenersi pienamente dimostrato, essendo emerso dalle concordi dichiarazioni del FERRO, del PIPITONE e del BRUSCA.

D’altra parte, la circostanza che il delitto sia stato realizzato da sicari di Castellammare, oltre ad emergere dalle concordi propalazioni dei collaboratori, è perfettamente aderente alle regole di “cosa nostra”, atteso che l’omicidio venne eseguito nel territorio di competenza della “famiglia” suddetta, alla quale pertanto spettava curarne la realizzazione.

3) il FERRO ha asserito, pur precisando di non essere del tutto sicuro della circostanza, che l’auto del PIPITONE era una Fiat Uno.

L’affermazione è stata confermata sia dalle affermazioni di Diego PIPITONE, sia dal verbale di sequestro e affidamento di veicolo in custodia, dalle quali emerge che si trattava di un veicolo del tipo e della marca indicati dal collaboratore, targato TP-322605 appartenente al padre della vittima designata.

4) il FERRO ha sostenuto che uno dei complici tagliò la gomma della Fiat Uno del PIPITONE.

Il BRUSCA ha detto che delle modalità esecutive del delitto gli parlarono il FERRO, il CALABRÒ, il LENTINI e in genere coloro che vi avevano partecipato, i quali gli riferirono che avevano agito mentre l’obiettivo, insieme a due suoi parenti, stava cambiando una gomma della loro automobile, che forse era stata bucata proprio dai sicari.

Il PATTI ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che l’agguato avvenne quando l’obiettivo stava cambiando una gomma della sua autovettura.

La circostanza è stata confermata dal PIPITONE, il quale ha riferito che al momento dell’agguato egli stava sostituendo la gomma posteriore sinistra dell’autovettura, che era bucata.

Il maresciallo MANCUSO ha confermato che dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza del fatto emerse che era stata tagliata la gomma posteriore dell’auto predetta, fatto che indusse gli inquirenti a ipotizzare subito che il danneggiamento fosse stato finalizzato a consentire ai sicari di cogliere di sorpresa la vittima, mentre questi stava ambiando la gomma.

5) il FERRO ha affermato che la vittima designata al momento dell’attentato era insieme ad altre due persone.

La circostanza è pacifica in atti, atteso che nell’agguato perirono Mariano PIPITONE, fratello di Diego, e Vincenzo SURDO, cognato dello stesso. Il Maresciallo MANCUSO, a tale proposito, ha precisato che l’obiettivo citofonò per far scendere i suoi congiunti perché lo aiutassero a cambiare la gomma dell’autovettura.

6) il FERRO ha dichiarato che i killer utilizzarono armi corte.

Il dato è stato riscontrato sia dalla deposizione del Maresciallo MANCUSO, che ha sostenuto che dal corpo di PIPITONE Diego estrassero un proiettili calibro 38, sia dagli esami autoptici, nel corso dei quali furono rinvenuti proiettili calibro 38 o 357 magnum.

7) il FERRO ha detto che il posto in cui morì la persona alla quale sparò CALABRÒ era buio.

Il Maresciallo MANCUSO ha riferito che il SURDO giaceva in uno spiazzo poco illuminato a circa cinquanta metri dal luogo della sparatoria.

8) il FERRO ha affermato che all’epoca dell’omicidio il BRUSCA andava quasi ogni giorno a Castellammare del Golfo.

Il BRUSCA ha confermato il fatto, assumendo che nell’estate 1992 stette quasi sempre nel predetto paese.

9) il BRUSCA ha dichiarato che i sicari utilizzarono una Lancia Prisma rubata a Palermo, che egli stesso aveva procurato.

SIINO Antonio ha rivelato che nel 1991 la sua autovettura Lancia Prisma tg. PA-956964 a quattro sportelli di colore grigio metallizzato gli fu rubata in Palermo, in via Imera, nel maggio o nel luglio 1991.

Il 22 ottobre 1992 l’autovettura Lancia Prisma, con numero di telaio ZLA831ABO*03383784, fu rinvenuta alle ore 10,00 circa da una pattuglia dei CC della stazione Balata di Baida, in Contrada Mataliano, agro di Castellammare del Golfo, completamente carbonizzata.Dai successivi accertamenti emerse che l’autovettura era stata oggetto di furto denunciato da SIINO Antonino al Commissariato di Polizia di Palermo-Zisa in data 19 agosto 1991 ed era targata PA-956964.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento.

Egli, in particolare, si è assunto in prima persona la responsabilità della decisione dell’omicidio e del conferimento del mandato esecutivo ai Castellammaresi e al VIRGA, ovvero ai responsabili delle famiglie nei cui territori il PIPITONE viveva.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del duplice omicidio di Mariano PIPITONE e Vincenzo SURDO, del tentato omicidio di Diego PIPITONE, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo, di ricettazione della Lancia Prisma tg. PA-956964 rubata ad Antonino SIINO e del danneggiamento seguito da incendio della predetta autovettura.

Quanto alla configurazione giuridica della condotta in pregiudizio di PIPITONE Diego, deve essere condivisa la prospettazione accusatoria. Infatti, le modalità esecutive dell’azione, consistite nell’esplosione da distanza ravvicinata di più colpi di pistola all’indirizzo del capo della vittima, impongono di giudicare integrati tutti i presupposti del tentativo di omicidio.

Pertanto, la condotta del killer -che attinse l’obiettivo con più colpi d’arma da fuoco al tronco- fu diretta in modo non equivoco a sopprimere il PIPITONE ed ebbe connotazioni tali da potere essere indubbiamente ritenuta ex ante idonea a raggiungere lo scopo, che non conseguì a causa di un fatto del tutto indipendente dalla volontà dell’autore, ovvero la circostanza che la vittima designata si diede prontamente alla fuga, facendo perdere le sue tracce agli assassini.

Il giudizio di responsabilità in ordine ai reati satellite è consequenziale a quello sugli omicidi.

Infatti da un lato l’autopsia ha accertato che le vittime furono attinte da colpi di arma da fuoco, dall’altro lato, poi, l’identità tra la Lancia Prisma rubata al SIINO nel capoluogo siciliano e quella utilizzata dagli assassini è comprovata sia dalle dichiarazioni del BRUSCA (il quale ha riferito che fu egli stesso a consegnare al CALABRÒ il veicolo, che era stato oggetto di furto a Palermo), sia dal rinvenimento della stessa nell’agro di Castellammare quattro giorni dopo il fatto di sangue e dalla consolidata prassi mafiosa di bruciare le automobili usate per commettere omicidi per cancellare eventuali tracce del reato.

Ne consegue che sono stati integrati i presupposti del delitto di cui all’art.648 c.p., atteso che gli autori del delitto hanno consapevolmente acquistato o comunque ricevuto un’automobile oggetto di furto.

Non può invece essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il SINACORI ha ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di assassinare il PIPITONE e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” e la finalità di rafforzare l’associazione perseguita con gli stessi consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione dell’unico altro imputato chiamato a rispondere in questo processo dei delitti in parola deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Il PATTI ha asserito di avere informato il GANCITANO Andrea dell’aiuto che il PIPITONE forniva al CANINO, aggiungendo che lo stesso prevenuto incaricò i Castellammaresi di individuare l’obiettivo e di sopprimerlo

Siffatte affermazioni, per altro, non sono state confermate dagli altri collaboratori.

Infatti il SINACORI, pur avendo utilizzato la prima persona plurale nell’indicare le persone che furono informate dai Marsalesi dell’aiuto fornito dal PIPITONE al CANINO e avendo in tal modo fatto un implicito riferimento al GANCITANO che era il soggetto incaricato della direzione della guerra dallo stesso RIINA, non ha fatto alcun riferimento specifico al suddetto imputato, e anzi al contrario ne ha svalutato il ruolo, affermando che fu egli stesso a creare i presupposti per la realizzazione dell’omicidio, interessando i Castellammaresi tramite il BRUSCA e il VIRGA.

Del pari, il BRUSCA e il FERRO nei loro rispettivi esami non hanno neppure nominato il GANCITANO. Il primo, in particolare, ha dichiarato che fu lui stesso, non appena fu informato dai Castellammaresi della contiguità del PIPITONE al clan ZICHITTELLA e del suo carattere deciso, a consigliare loro di ucciderlo. Il secondo, invece, ha affermato che fu il SINACORI a chiedere al CALABRÒ di uccidere il giovane.

In ultima analisi, pertanto, a carico del GANCITANO militano soltanto le dichiarazioni accusatorie del PATTI. Infatti, come si è già avuto modo di precisare più volte, sebbene il GANCITANO fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone tra cui il SINACORI e il MESSINA DENARO, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni (anche nello specifico caso in esame lo stesso SINACORI e il FERRO hanno sottolineato che l’omicidio fu commesso da un commando di Alcamo e Castellammare su richiesta del primo). Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, il GANCITANO deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

TENTATO OMICIDIO DI TITONE ANTONIO

Il giorno 27 ottobre 1992 in Marsala TITONE Antonio venne attinto da numerosi colpi d’arma da fuoco, riportando “sette piccole ferite rotondeggianti multiple al capo, una ferita penetrante all’ala sinistra del naso, piccole ferite rotondeggianti (sette) e da striscio (sei) alla spalla sinistra, quattro fori di ferite penetranti del diametro di un cece all’emitorace sinistro posteriore, due fori di ferite rotondeggianti al secondo dito della mano destra”. Le suddette lesioni furono giudicate guaribili in venti giorni (cfr. referto medico stilato dai sanitari dell’USL n.3 alle ore 20,20 del 27 ottobre 1992, prodotto dal P.M. sub doc. 32).

La sala operativa del Commissariato P.S. di Marsala fu avvertita telefonicamente dal Pronto soccorso del locale nosocomio che nel reparto era ricoverata una persona che era stata attinta da colpi d’arma da fuoco.

Venne inviato immediatamente personale sia sul luogo del delitto che all’ospedale.

Nel corso del primo sopralluogo sul posto in cui si era verificato il ferimento gli operanti rinvennero a terra frammenti di vetro e tre bossoli di fucile calibro 12 e la mattina successiva ne trovarono un quarto (cfr. verbale di rinvenimento di tre bossoli di cui due di marca “Winchester” e uno di marca “Mult Ball” redatto dalla Polizia di Trapani del 27 ottobre 1992 e verbale di sequestro di un bossolo calibro 12 di marca “Winchester” stilato dalla Polizia di Marsala il 28 ottobre 1992).

I verbalizzanti sequestrarono altresì la FIAT Uno della vittima targata TP-328519 del TITONE, che era parcheggiata sotto l’abitazione della vittima e che era stata attinta da colpi d’arma da fuoco al montante sinistro. Rilevarono inoltre che la guarnizione dello sportello sinistro era staccata, il vetro dello sportello anteriore destro era completamente infranto e il montante anteriore interno dello sportello destro e il parabrezza erano rotti (cfr. verbale di sequestro dell’autovettura redatto il 27 ottobre 1992 dalla Polizia di Marsala).

L’Ispettore Vito PELLEGRINO sentì il TITONE, il quale gli riferì che doveva la sua salvezza alla circostanza fortuita che proprio nel momento in cui i colpi d’arma da fuoco sparati contro di lui raggiunsero l’abitacolo, egli si abbassò per raccogliere alcuni frutti che erano caduti sulla pedana.

Il TITONE e suo padre aggiunsero che verso le ore 20,00 Antonino era nel bar di Piazza Porticella situato nei pressi del carcere, che frequentava sempre e in cui era stato tutto il giorno. A sera, il giovane si allontanò con il genitore, un pregiudicato che vendeva frutta a Porta Mazara e aveva un deposito a circa trenta metri dal predetto bar. Il vecchio fece strada a bordo della sua “Ape car” e il figlio lo seguì con la FIAT Uno. Quando giunsero in contrada Amabilina, a non più di un chilometro dalla loro abitazione, in un tratto di strada buia, il padre del TITONE notò posteggiata sulla destra un’autovettura scura di grossa cilindrata con la parte anteriore rivolta verso la strada, ma non ci fece caso; successivamente l’anziano udì uno scoppio simile a quello prodotto dalle candele delle automobili e poi si accorse che l’autovettura di suo figlio lo stava superando. Al suo arrivo a casa il vecchio venne a sapere che Antonino era stato ferito e lo accompagnò all’ospedale con la macchina della moglie.

Gli investigatori ipotizzarono immediatamente che l’attentato dovesse essere inserito nella faida di Marsala e che fosse stato determinato dai rapporti del TITONE, che era incensurato, con il gruppo ZICHITTELLA.

Infatti, Antonio TITONE era compare di Carlo ZICHITTELLA per avergli battezzato una bambina ed era altresì amico di Pasquale GENNA, cognato di Carlo ZICHITTELLA: con il GENNA, in particolare, aveva condiviso la stessa stanza d’albergo a Torino nei giorni di 16 e 17 aprile 1992. Il TITONE aveva comprato altresì un appezzamento di terreno tra Lido Delfino e Lido Signorino, in società con lo stesso GENNA e con Antonina, sorella di Carlo ZICHITTELLA.

Il rapporto di amicizia tra il TITONE e gli ZICHITTELLA fu ulteriormente confermato dalla circostanza che, quando il 15 giugno 1992, dopo l’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA, la moglie della vittima giunse in Commissariato insieme al TITONE (cfr. deposizione dell’Ispettore PELLEGRINO all’udienza del 22 dicembre 1998 e del 29 luglio 1995 nel procedimento celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati).

Pertanto, le indagini condotte nell’immediatezza del fatto consentirono agli investigatori di ricondurre correttamente l’episodio criminoso in esame nell’ambito della guerra di mafia in corso, ma non permisero di formulare alcuna ipotesi in ordine all’identità degli attentatori.

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere -in concorso con AMATO Tommaso, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea e RALLO Vito Vincenzo, oltre che con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento- del delitto di tentato omicidio premeditato in pregiudizio di Antonio TITONE, nonché dei reati satellite di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico dei fucili calibro 12 usati per l’agguato, tutti aggravati ai sensi degli artt.112 n.1 e 7 D.L.152/91, per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato di avere preso parte all’organizzazione e alla realizzazione del fatto delittuoso in trattazione.

A detta del collaboratore, gli attentati contro il predetto TITONE e contro Pietro CHIRCO furono determinati dal fatto che Diego ALECI gli aveva rivelato che i due uomini erano in combutta con gli ZICHITTELLA e che cercavano lo stesso PATTI per ucciderlo. Fu quest’ultima considerazione che indusse il reggente della cosca di Marsala e Andrea GANCITANO -il “caporale” della guerra, a cui il dichiarante ha sostenuto di avere subito riferito la notizia- a decidere di eliminarli.

Il PATTI incaricò Natale BONAFEDE di controllare entrambi gli obiettivi.

Lo stesso Natale BONAFEDE, che andava quasi ogni sera a trovarlo nella casa di Nino MESSINA in cui all’epoca abitava, gli portò le informazioni sulla vittima, rivelandogli in particolare che il TITONE lavorava nel bar vicino al carcere di Marsala e la sera, alle ore 20,00-20,30 circa, era solito rincasare nel suo appartamento ubicato nelle case popolari in contrada Amabilina.

Il gruppo di fuoco che realizzò l’attentato era composto dallo stesso PATTI, da Natale BONAFEDE, Giuseppe BONAFEDE, Vincenzo RALLO e Tommaso AMATO.

Il giorno fissato per l’attentato i predetti individui convennero nella casa di campagna di Martino PIPITONE, dove era pronta la Lancia Delta che uno dei fratelli AMATO aveva rubato in vista dell’attentato. Il collaboratore ha ribadito questa versione anche quando il P.M. gli ha contestato che nell’interrogatorio del 9 agosto 1995 aveva detto che l’appuntamento era stato fissato all’ovile di Vincenzo RALLO in contrada Ciavolo; ha giustificato la discrasia dicendo che quest’ultimo luogo fu adottato come base del gruppo di fuoco in occasione del tentato omicidio CHIRCO.

Il PATTI ha proseguito il suo racconto assumendo che il commando si mosse dalla casa di campagna del PIPITONE in direzione del centro abitato di Marsala, percorrendo tutta la via Salemi. In quel frangente il collaboratore era a bordo della sua Y10 di colore scuro, che era guidata da Tommaso AMATO e che lasciò lungo la predetta strada in Contrada Sant’Onofrio, dove lo stesso Tommaso AMATO aspettò il suo ritorno dall’azione.

Dopo essere sceso dalla sua autovettura, il reggente della “famiglia” si pose alla guida della Lancia Delta; al suo fianco si sedette Giuseppe BONAFEDE e sul sedile posteriore Vito Vincenzo RALLO. Il primo era armato di un fucile a cinque colpi, dato che, in quanto cacciatore, era abile a sparare con tale arma, mentre il secondo aveva un kalashnikov e una pistola.

Si recarono quindi ad attendere la “battuta” in un garage all’aperto in via Colaianni, dove Francesco ERRERA vendeva acqua. Infatti, nel frattempo Natale BONAFEDE controllava l’obiettivo e anche PIPITONE Martino era in piazza Porticella per la stessa ragione, pur non essendo stato incaricato di quel compito. A tale ultimo proposito, il collaboratore ha precisato che venne a conoscenza di quest’ultimo fatto sia dal BONAFEDE che dallo stesso PIPITONE, il quale era comunque a conoscenza del fatto che il TITONE doveva morire.

Quando l’obiettivo uscì dal bar e si diresse, a bordo della sua FIAT Uno bianca, verso contrada Amabilina imboccando la via Colaianni come faceva tutte le sere, Natale BONAFEDE (il quale sapeva quale strada avrebbe percorso, dato che aveva controllato l’obiettivo) telefonò dal cellulare intestato a Giuseppe BONAFEDE a quello intestato al PIPITONE, ma nella disponibilità del PATTI, dicendogli che quella sera sarebbe andato da lui a mangiare una pizza.

Il PATTI, ricevuta la “battuta”, imboccò la via Colaianni e alla fine di essa, tramite un viottolo denominato “Pianto romano”, si immise in una strada che portava alla case popolari, site alla distanza di circa due chilometri. A un certo punto riconobbe la FIAT Uno con a bordo il TITONE e si fece superare, seguendolo alla distanza di circa venti metri, per non insospettire l’obiettivo. Lungo la strada, poco prima di raggiungere una ditta in cui venivano accomodati camion posta sulla destra della via, il PATTI affiancò il TITONE e Giuseppe BONAFEDE sparò all’indirizzo di quest’ultimo un paio di colpi. L’automobile della vittima sbandò verso sinistra, in direzione di cassonetti dell’immondizia. Il PATTI chiese al BONAFEDE se lo aveva ucciso e al RALLO se aveva sparato, ricevendo da entrambi risposta affermativa, pur precisando, a quest’ultimo proposito, di non essere certo che quest’ultimo abbia esploso effettivamente colpi di fucile contro la vittima.

Eseguita l’azione, i killer, percorrendo la strada delle case popolari, la via Salemi e poi voltando a sinistra all’incrocio tra le due strade, ritornarono in Contrada Sant’Onofrio, dove Tommaso AMATO li aspettava a bordo della “Y10” e dove era convenuto anche Natale BONAFEDE, giunto sul luogo a bordo della BMW di Giuseppe BONAFEDE. Il PATTI, a quel punto, rientrò da solo a Mazara del Vallo, lasciando ai complici la Lancia rubata e le armi.

Il collaboratore ha precisato che la Lancia Delta fu rubata a un certo Vincenzo PIPITONE e successivamente riverniciata di blu scuro dai fratelli AMATO. Vincenzo PIPITONE, soprannominato “Enzo sicco” era una persona che era solito stare a porta Mazara e più volte aveva prestato la macchina al PATTI, con il quale era sempre molto generoso. Quest’ultimo in un’occasione, approfittando della disponibilità dell’amico, si era procurato un duplicato delle chiavi e le aveva consegnate ai fratelli AMATO, che conoscevano l’autovettura e sapevano dov’era parcheggiata, perché la prelevassero. Non sa che fine fece la Lancia Delta dopo l’attentato (cfr. esame del PATTI all’udienza del 22 dicembre 1998).

Vincenzo SINACORI, con riferimento all’attentato al TITONE ha affermato di sapere solo che rientrava nell’ambito della guerra di mafia di Marsala (cfr. esame SINACORI all’udienza del 17 dicembre 1998).

La circostanza che il TITONE era un fiancheggiatore del clan degli ZICHITTELLA è stata confermata dai collaboratori facenti parte di quest’ultimo schieramento.

Carlo ZICHITTELLA ha sostenuto che le basi utilizzate dalla sua banda nella fase preparatoria dell’attentato al PATTI e al TITONE erano la casa di campagna di suo zio Gaspare ZICHITTELLA e un garage vicino a piazza Porticella appartenente ai genitori di Antonino TITONE, omonimo del cognato di PATTI, il cui nonno era cugino della madre dello ZICHITTELLA. Ha aggiunto che il TITONE era suo compare per avere tenuto a battesimo la sua figlia minore e che nel corso della guerra di mafia subì un attentato (cfr. esame dello ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Leonardo CANINO ha confermato le parole dello zio, affermando che le basi usate dal loro gruppo per l’attentato al PATTI e al TITONE furono una casa in campagna di Gaspare ZICHITTELLA e un garage vicino al bar “Diego” appartenente a TITONE Antonino, compare di suo zio Carlo, che serviva loro perché il primo covo era lontano dal centro abitato (cfr. esame del CANINO in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Fabio Salvatore SAVONA, infine, ha assunto che Antonino TITONE (omonimo di “bacaredda”, cognato di PATTI) era compare di Carlo ZICHITTELLA. Il collaboratore non ebbe mai rapporti personali con lui, ma sapeva che era loro “vicino” a causa del suo legame con il loro capo (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso nell’udienza del 19 novembre 1998).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì la vittima TITONE Antonio e suo padre Leonardo.

Il primo ha dichiarato che subì un attentato il 27 ottobre 1992 alle ore 20,13.

Ha specificato che passò la mattina dello stesso giorno nel bar “Franco” in via Sardegna, il cui gestore aiutava gratuitamente nella conduzione dell’esercizio, mentre il pomeriggio lavorò in un appezzamento di terra di sua proprietà in campagna e la sera rientrò in città, passando dal predetto locale a ritirare la spesa, che aveva lasciato lì la mattina. Quindi si mise in viaggio a bordo della sua FIAT Uno bianca per rientrare a casa, preceduto, a bordo del suo veicolo a tre ruote, da suo padre, il quale vendeva frutta.

La vittima ha aggiunto che, dopo avere percorso la strada del campo sportivo e avere effettuato una curva a sinistra, giunto in corrispondenza di un incrocio si chinò a raccogliere la borsa della spesa, che gli era caduta. Proprio in quel momento sentì alcuni spari e rimase abbassato. La sua autovettura, priva di controllo, deviò verso la sinistra della strada, dove erano accumulati detriti. Ha inoltre precisato che prima di essere fatto segno di colpi d’arma da fuoco non aveva visto nulla di strano, né aveva notato una macchina; non si era reso conto neppure di essere pedinato nei giorni precedenti all’attentato, perché non si aspettava di essere l’obiettivo di un’azione criminale. Ha pertanto negato di avere confidato di essersi accorto di essere stato pedinato al CHIRCO, che conosceva in quanto acquistava la carne nella sua macelleria, ma non era un suo cliente abituale, né era suo amico.

Il TITONE ha affermato altresì di non conoscere pastori di Ciavolo, né altre persone di quella contrada. Conosceva invece gli ZICHITTELLA: più precisamente conosceva Pasquale GENNA e, tramite lui, suo cognato Carlo ZICHITTELLA, di cui era compare in quanto era stato padrino di battesimo della sua figlia minore (cfr. deposizione di Antonio TITONE all’udienza del 23 dicembre 1998).

Leonardo TITONE ha affermato che all’epoca in cui suo figlio subì l’attentato, egli esercitava la professione di venditore ambulante di frutta e aveva due magazzini, uno dei quali in Piazza Porticella, mentre suo figlio lavorava saltuariamente come barista o come imbianchino.

Ha aggiunto che la sera dell’agguato, alle ore 20,00-20,30 circa, lui e Antonino partirono dal magazzino di Piazza Porticella per rientrare nella loro abitazione, ubicata in un condominio nelle case popolari di Contrada Amabilina. Il testimone, che precedeva il giovane di circa duecento e trecento metri, era a bordo della sua motoape e il figlio dell’autovettura FIAT Uno o FIAT Tipo di sua proprietà.

A un certo punto del percorso, che non è stato in grado di precisare, sentì due spari, ma non capì quanto era successo.

Avendo il TITONE negato di avere notato qualcosa di particolare, il P.M. gli ha contestato che -sentito a s.i.t. il 27 ottobre 1992 da funzionari del Commissariato p.s. di Marsala- riferì che quella sera, dopo avere superato il cavalcavia, era passato davanti al supermercato AZ e aveva imboccato la via delle “ciare” e successivamente aveva percorso la via Vita e si era immesso la strada che conduceva per le case popolari di contrada Amabilina; all’incrocio tra queste due vie aveva notato, ferma sulla destra, con il muso in direzione delle “ciare” (cave), un’autovettura di grossa cilindrata di colore scuro, probabilmente blu o azzurro, con le luci spente e con almeno due persone accanto; dopo circa duecento o duecentocinquanta metri aveva udito due o tre colpi di fucile, il terzo dei quali qualche attimo dopo i primi due. Il teste, udita la contestazione, ha ammesso soltanto di avere notato l’autovettura ferma.

Il TITONE ha concluso la sua deposizione precisando che quando giunse a casa trovò il figlio sanguinante e lo accompagnò all’ospedale e che il giovane ebbe a dirgli solo che gli avevano sparato, senza comunicargliene la causa (cfr. deposizione di Leonardo TITONE all’udienza del 23 dicembre 1998).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del PATTI, singolarmente considerato, è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante.

L’unica discrasia emersa tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nelle diverse fasi processuali ha ad oggetto il luogo in cui si incontrarono i complici, indicato in dibattimento nella casa di campagna di Martino PIPITONE e nell’interrogatorio del 9 agosto 1995 nell’ovile di RALLO Vincenzo in contrada Ciavolo.

Tale difformità -che non può essere chiarita sulla base delle acquisizioni probatorie dibattimentali- per altro è di importanza assai limitata, avendo ad oggetto un particolare del tutto secondario, tanto più se raffrontato con la precisione complessiva del racconto del PATTI.

Inoltre, sotto alcuni profili, il resoconto degli avvenimenti fornito da quest’ultimo collaboratore è stato riscontrato dalle parole del SINACORI, dello ZICHITTELLA, del CANINO e del SAVONA, i quali hanno confermato l’inserimento dell’episodio delittuoso in parola nella guerra di mafia di Marsala e la contiguità del TITONE al clan che si contrapponeva militarmente a “cosa nostra”.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, inoltre, le parole del PATTI hanno trovato significative conferme estrinseche in altri elementi probatori emersi in dibattimento, e in particolare:

1) con riferimento al movente del delitto, il PATTI ha asserito che gli attentati contro il TITONE e Pietro CHIRCO furono determinati dal fatto che Diego ALECI gli riferì che i due uomini erano in combutta con gli ZICHITTELLA e che cercavano l’odierno collaboratore per ucciderlo.

Lo ZICHITTELLA, il SAVONA e il CANINO hanno confermato che Antonino TITONE, compare di Carlo ZICHITTELLA, era un fiancheggiatore del loro gruppo e aveva loro consentito di utilizzare un magazzino del padre per l’attentato contro il PATTI e suo cognato TITONE.

L’esistenza dei rapporti tra la vittima dell’attentato in parola e la famiglia ZICHITTELLA è stata confermata altresì dallo stesso TITONE, il quale ha detto di avere conosciuto Carlo ZICHITTELLA tramite il cognato di quest’ultimo, Pasquale GENNA, e di essere successivamente divenuto suo compare per avergli tenuto a battesimo la figlia.

L’Ispettore Vito PELLEGRINO, responsabile della Sezione anticrimine del Commissariato di Marsala, ha confermato quest’ultima circostanza, precisando ulteriormente i rapporti tra la vittima del fatto delittuoso in parola e i congiunti di Carlo ZICHITTELLA, assumendo che il 15 giugno 1992, dopo l’assassinio di Giovanni ZICHITTELLA, la moglie della vittima giunse in Commissariato insieme al TITONE.

Alla luce delle suesposte risultanze probatorie, non possono esservi dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni del PATTI in ordine alla causale del fatto di sangue in trattazione e sulla riconducibilità dello stesso alla faida che in quell’epoca insanguinava Marsala. Il TITONE, infatti, era notoriamente amico di alcuni membri della famiglia ZICHITTELLA e manifestava pubblicamente tali legami (sotto questo profilo è particolarmente significativo il fatto che abbia accompagnato la moglie di Giovanni ZICHITTELLA in Commissariato dopo l’assassinio del marito, conferendo un ulteriore crisma di “ufficialità” a siffatto legame). In questo contesto, la delazione di Diego ALECI costituì una conferma definitiva dell’attività di fiancheggiamento del TITONE in favore del gruppo nemico e indusse “cosa nostra” a procedere alla sua eliminazione.

2) il PATTI ha affermato che, secondo le informazioni raccolte dai suoi emissari, la vittima lavorava in un bar nei pressi del carcere di Marsala e usciva dal predetto locale per ritornare nella sua abitazione, sita in contrada Amabilina, verso le ore 20,00 o 20,30.

TITONE Antonino ha confermato che la mattina lavorava gratuitamente al bar “Franco”, in via Sardegna e la stessa vittima e suo padre hanno detto che la sera dell’attentato si diressero verso casa, in Contrada Amabilina, tra le ore 20,00 e le 20,30.

L’Ispettore PELLEGRINO ha aggiunto che il bar “Franco” era vicino al carcere di Marsala.

3) il PATTI ha dichiarato che la Lancia Delta rubata che utilizzarono per l’agguato era stata riverniciata dai fratelli AMATO di blu scuro.

TITONE Leonardo, genitore della vittima, immediatamente prima dell’attentato al figlio, ha rivelato di avere notato, a un incrocio situato circa duecento o duecentocinquanta metri prima del luogo dell’agguato, un’autovettura di grossa cilindrata di colore scuro, probabilmente blu o azzurro, con le luci spente e con almeno due persone accanto, ferma sulla destra, con la parte anteriore in direzione delle “ciare”.

4) il PATTI ha affermato che il gruppo di fuoco era armato con un fucile da caccia a cinque colpi, che era stato consegnato a BONAFEDE Giuseppe (il quale era abile ad usarlo, in quanto era un cacciatore) e di un kalashnikov e di una pistola, nella disponibilità di RALLO Vito Vincenzo. Il collaboratore, per altro ha aggiunto di essere certo che il BONAFEDE sparò, ma di non potere esprimere un analogo giudizio di certezza sul RALLO.

Sul luogo dell’attentato i verbalizzanti rinvennero a terra frammenti di vetro e quattro bossoli calibro 12 e anche l’autovettura del TITONE risultava attinta da colpi d’arma da fuoco (cfr. verbali di sopralluogo e di sequestro, citati). Ne consegue, pertanto, che gli accertamenti condotti sul luogo e nell’immediatezza dei fatti hanno confermato le affermazioni del collaboratore, secondo cui senza dubbio nell’attentato venne usato un fucile da caccia.

5) il PATTI ha asserito che al momento dell’agguato la vittima viaggiava a bordo di una FIAT Uno bianca.

La circostanza ha trovato conferma sia nella deposizione del TITONE, sia nel verbale di sequestro dell’autovettura.

6) il PATTI ha riferito che il veicolo guidato dalla vittima, dopo che quest’ultima fu colpita, sbandò verso sinistra, in direzione dei cassonetti dell’immondizia.

TITONE Antonino ha confermato la circostanza, affermando che dopo essere stato fatto segno di colpi d’arma da fuoco egli perse il controllo dell’autovettura, che sbandò verso sinistra, dove c’erano detriti.

7) il PATTI ha rivelato che BONAFEDE Giuseppe aveva BMW, che nell’occasione era nella disponibilità di BONAFEDE Natale.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che BONAFEDE Giuseppe è intestatario dal 7 dicembre 1989 dell’autovettura BMW TP 344070 (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998).

8) il PATTI ha affermato che BONAFEDE Natale lo avvisò che il TITONE stava dirigendosi verso casa telefonando dal cellulare intestato a Giuseppe BONAFEDE, ma usato dallo stesso Natale, a quello intestato a PIPITONE Martino, che era nella disponibilità dell’odierno collaboratore.

Dall’esame dei tabulati relativi alle chiamate compiute e ricevute dalle predette utenze radiomobili, è emerso che effettivamente il 27 ottobre 1992 vi furono due contatti tra il cellulare intestato a BONAFEDE Giuseppe (0337/960476) e quello intestato a PIPITONE Martino (0337/960497): il primo della durata di ventisei secondi alle ore 20,01 e il secondo di venti secondi alle 20,31.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento. Alcuni dei particolari riferiti (come lo sbandamento a sinistra dell’autovettura della vittima dopo l’esplosione dei primi spari), inoltre, consentono di ritenere che il PATTI fosse presente al momento dell’agguato, atteso che, data la rilevanza assolutamente secondaria degli stessi, non li avrebbe certamente potuti apprendere da altre fonti, poiché sarebbero certamente stati omessi in un resoconto del fatto fattogli da altri o appreso da fonti giornalistiche. A tale ultimo proposito, giova ricordare ancora una volta che dal tenore complessivo delle sue dichiarazioni nel presente procedimento è emerso con certezza che il PATTI è dotato di una memoria sicuramente ottima, ma di natura squisitamente “fotografica”, con la conseguenza che, mentre è in grado di fornire un quadro vivido e dettagliato delle circostanza a cui egli stesso ha assistito, quando riferisce dati appresi da altri è spesso assai laconico e generico. Pertanto, la ricchezza di particolari che connota la sua narrazione dell’episodio in parola consente, a giudizio di questa Corte, di ritenere provata la sua presenza sul luogo dell’agguato.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del tentato omicidio di Antonio TITONE, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Quanto alla configurazione giuridica del fatto principale, deve essere condivisa la prospettazione accusatoria. Infatti, le modalità esecutive dell’azione, consistite nell’esplosione di più colpi di fucile all’indirizzo dell’abitacolo dell’autovettura su cui viaggiava la vittima, impongono di giudicare integrati tutti i presupposti del tentativo di omicidio. La direzione stessa dei proiettili (che attinsero la parte anteriore e superiore dell’abitacolo, distruggendo la guarnizione dello sportello anteriore sinistro e infrangendo il vetro dello sportello anteriore destro, il montante anteriore interno dello sportello destro e il parabrezza), in particolare, è stata tale che, se l’obiettivo non si fosse casualmente abbassato al momento dell’esplosione dei colpi, sarebbe certamente stato ucciso dai medesimi.

Pertanto, non può non ritenersi che la condotta dei killer sia stata diretta in modo non equivoco a sopprimere il TITONE e che abbia avuto connotazioni tali da potere essere indubbiamente ritenuta ex ante idonea a raggiungere lo scopo, che non conseguì a causa di un fatto del tutto indipendente dalla loro volontà, ovvero il repentino abbassamento della vittima designata per raccogliere la borsa della spesa che era caduta a terra.

Il giudizio di responsabilità in ordine ai reati satellite è consequenziale a quello sull’omicidio.

Infatti il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marsala, la deposizione del TITONE e gli esiti del sopralluogo hanno provato che la vittima fu attinta da vari colpi di fucile, con conseguente integrazione dei presupposti dei delitto di cui agli artt. 2 e 4 L.895/67.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può invece essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può considerarsi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI ha ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di assassinare il TITONE e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” e la finalità di conseguire un’utilità per l’associazione criminale perseguita attraverso l’atto delittuoso in esame consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. Per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno esaminare queste ultime singolarmente

AMATO TOMMASO

A detta del collaboratore, AMATO Tommaso fu colui che provvide a prelevare e a verniciare di blu la Lancia Delta che venne utilizzata nell’azione. Convenne con i complici nella casa di campagna di Martino PIPITONE, da dove partì con gli altri alla volta di Marsala, mettendosi alla guida della Y 10 di colore scuro del PATTI, sulla quale prese posto altresì quest’ultimo soggetto. Quando il commando giunse in Contrada Sant’Onofrio, l’AMATO prese in custodia l’autovettura del collaboratore e attese il ritorno dei concorrenti, insieme a BONAFEDE Natale, il quale lo raggiunse in seguito.

Come si è già più volte sottolineato, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla posizione di AMATO Tommaso in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, egli nel corso della guerra di mafia di Marsala dl 1992 ebbe un ruolo attivo di appoggio a “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

Pertanto, l’AMATO deve essere assolto dal delitto in esame ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p. perché non è stata raggiunta la prova che abbiano commesso il fatto.

     

BONAFEDE GIUSEPPE e RALLO VITO VINCENZO

In ordine alla partecipazione degli imputati in parola al tentato omicidio di TITONE Antonio, il PATTI ha affermato che essi, insieme allo stesso collaboratore, eseguirono materialmente l’azione, riferendo in particolare che:

– dopo che tutti i partecipanti all’agguato si furono riuniti nella casa di campagna di Martino PIPITONE, il commando partì alla volta di Marsala; quando giunsero in Contrada Sant’Onofrio, il PATTI lasciò la sua autovettura in custodia a Tommaso AMATO e si mise alla guida della Lancia Delta, sulla quale presero posto anche BONAFEDE Giuseppe e RALLO Vito Vincenzo, i quali sedettero rispettivamente a fianco del conducente e sul sedile posteriore;

– il BONAFEDE era armato con un fucile calibro 12 a cinque colpi, che sapeva usare bene poiché era un cacciatore, e il RALLO di un kalashnikov e di una pistola;

– ricevuta la “battuta” da Natale BONAFEDE, il PATTI imboccò la via Colaianni e alla fine della stessa, tramite un viottolo denominato “Pianto romano”, si immise in una strada lunga circa due chilometri, che conduceva alle case popolari;

– lungo quest’ultima via a un certo punto il PATTI riconobbe la FIAT Uno con a bordo il TITONE, si fece sorpassare dalla stessa e lo seguì per un certo tratto mantenendosi alla distanza di circa venti metri; giunti nelle vicinanze di una ditta che effettuava riparazioni di camion il collaboratore affiancò l’obiettivo e Giuseppe BONAFEDE sparò al suo indirizzo un paio di colpi di fucile; il PATTI chiese ai complici se il bersaglio era morto e se entrambi avevano sparato, ricevendo risposte positive a entrambe le domande;

– dopo l’omicidio, il gruppo di fuoco ritornò in contrada Sant’Onofrio, dove -all’incrocio tra la strada che conduceva alle case popolari e la via Salemi- li stavano aspettando Tommaso AMATO e BONAFEDE Natale, quest’ultimo a bordo della BMW di BONAFEDE Giuseppe; qui il gruppo di fuoco si divise e il collaboratore fece ritorno a Mazara del Vallo da solo.

Come si è già sottolineato altre volte, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alle posizioni di BONAFEDE Giuseppe e RALLO Vito Vincenzo in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, essi nel corso della guerra di mafia di Marsala dl 1992 erano “uomini d’onore” affiliati alla cosca marsalese ed ebbero un ruolo attivo di appoggio a “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

In particolare, non può costituire un indizio di colpevolezza a carico del BONAFEDE la circostanza che lo stesso era effettivamente intestatario di una BMW, veicolo a bordo del quale, a detta del PATTI, BONAFEDE Natale giunse al luogo del convegno successivamente all’esecuzione di un delitto. Infatti, anche quest’ultima affermazione non è stata in alcun modo confermata e il collaboratore, che era marsalese come l’imputato e conosceva bene quest’ultimo, poteva avere appreso in altro modo che il prevenuto era titolare di un’autovettura di quella marca.    

Del pari, non può essere ritenuto un riscontro individualizzante della partecipazione del BONAFEDE all’episodio delittuoso in parola la circostanza che alle ore 20,01 e le ore 20,31 del 27 ottobre 1992 dall’utenza cellulare intestata allo stesso vennero effettuate due telefonate a quella intestata al PIPITONE, a sostanziale conferma delle propalazioni del PATTI, il quale ha detto che BONAFEDE Natale gli diede la “battuta” proprio con tale modalità.

Infatti, anche a prescindere dalla considerazione che lo stesso collaboratore ha affermato che il cellulare non era nella disponibilità del titolare dell’utenza, l’effettivo verificarsi di un contatto tra i due cellulari indicati dal collaboratore costituisce un significativo riscontro della generale attendibilità del “pentito” con riferimento al fatto delittuoso in parola, ma non certamente dell’identità del chiamante, che avrebbe potuto essere qualunque soggetto affiliato o “vicino” alla cosca di Marsala. In particolare nel caso in esame (a differenza di quanto è avvenuto, ad esempio, nell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA), le affermazioni del PATTI relative all’identità dei soggetti che diedero la “battuta” tramite la telefonata non sono state confermate, neppure indirettamente, dalle affermazioni “di chiusura” di altri collaboratori.

Alle suesposte considerazioni consegue che BONAFEDE Giuseppe e RALLO Vito Vincenzo debbono essere assolti dal delitto in esame ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p perché non è stata raggiunta la prova che abbiano commesso il fatto.

BONAFEDE NATALE

Con riferimento al contributo causale fornito dal prevenuto alla realizzazione del fatto delittuoso in trattazione, il PATTI ha affermato che il BONAFEDE, su incarico dello stesso collaboratore, controllò il TITONE e venne a sapere questi lavorava in un bar vicino al carcere di Marsala e che tra le ore 20,00 e le ore 20,30 circa era solito rincasare nel suo appartamento nelle case popolari di contrada Amabilina. Ha aggiunto che controllò l’obiettivo anche la sera del delitto, mentre il PATTI, BONAFEDE Giuseppe, AMATO Tommaso e RALLO Vito Vincenzo si dirigevano verso il luogo dell’agguato. A detta del collaboratore, in particolare, fu lo stesso BONAFEDE che, quando la vittima designata uscì dal bar e si diresse in contrada Amabilina imboccando via Colaianni, effettuò una telefonata dal cellulare intestato a Giuseppe BONAFEDE, che era nella sua disponibilità, a quello intestato a Martino PIPITONE, che era in uso al PATTI. Dopo l’omicidio, infine, attese insieme ad AMATO Tommaso l’arrivo dei complici in contrada Sant’Onofrio, all’incrocio tra la strada che conduceva alle case popolari e la via Salemi.

Come si è già sottolineato altre volte, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla posizione di BONAFEDE Natale in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, egli nel corso della guerra di mafia di Marsala dl 1992 ebbe un ruolo attivo di appoggio a “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

In particolare, non può essere ritenuto un riscontro individualizzante della partecipazione di BONAFEDE Natale all’episodio delittuoso in parola la circostanza che alle ore 20,01 e le ore 20,31 del 27 ottobre 1992 dall’utenza cellulare intestata a BONAFEDE Giuseppe vennero effettuate due telefonate a quella intestata al PIPITONE, a sostanziale conferma delle propalazioni del PATTI, il quale ha detto che l’imputato in esame gli diede la “battuta” proprio con tale modalità. Infatti, l’effettivo verificarsi di un contatto tra i due cellulari indicati dal collaboratore costituisce un significativo riscontro della generale attendibilità del “pentito” con riferimento al fatto delittuoso in parola, ma non certamente dell’identità del chiamante, che avrebbe potuto essere qualunque soggetto affiliato o “vicino” alla cosca di Marsala.

Pertanto, il BONAFEDE deve essere assolto dal delitto in esame per non avere commesso il fatto ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p..

GANCITANO ANDREA

Il PATTI ha affermato che la decisione di uccidere il CHIRCO e il TITONE fu assunta da lui stesso e dal GANCITANO, dopo che vennero informati che i due uomini erano in combutta con il gruppo ZICHITTELLA e cercavano l’odierno collaboratore per ucciderlo.

Come si è già avuto modo di precisare più volte, sebbene il prevenuto in parola fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone tra cui il SINACORI e il MESSINA DENARO, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni. Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, il GANCITANO deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

TENTATO OMICIDIO DI CHIRCO PIETRO

Pietro CHIRCO fu fatto segno di colpi d’arma da fuoco alle ore 20,30 circa del 7 novembre 1992.

L’Ispettore Vito PELLEGRINO, all’epoca responsabile della Sezione Anticrimine del Commissariato di Marsala, ha riferito che la sala operativa del Commissariato di pubblica sicurezza fu avvisata telefonicamente del fatto intorno alle ore 21,00 da una donna, la quale denunciò di avere udito poco prima alcuni colpi d’arma da fuoco nella via Mazzini di Marsala, vicino al bar “Napoli”.

Alcuni verbalizzanti, tra cui lo stesso testimone, eseguirono un sopralluogo nella via Mario Nuccio n.58, dove era ubicata la macelleria di Pietro CHIRCO e che era stata teatro del fatto. All’interno dell’esercizio gli operanti non rinvennero tracce inerenti al tentato omicidio, mentre all’esterno del medesimo trovarono cinque bossoli e un’ogiva, verosimilmente di calibro 9 (cfr. verbali di sopralluogo e di sequestro del suddetto materiale balistico, redatti dai CC. di Marsala rispettivamente il 7 e l’8 novembre 1992, nonché schizzo planimetrico dei luoghi predisposto a cura della medesima autorità di P.G. il 14 novembre 1992).

Sul luogo e nell’immediatezza del delitto, inoltre, l’Ispettore PELLEGRINO raccolse la testimonianza dell’agente GENNA in servizio al Commissariato di Mazara del Vallo, il quale gli riferì che al momento della sparatoria era nella ricevitoria “Ferro”, sita in via Mario Nuccio alla distanza di circa cinquanta metri dal bar “Napoli” e dalla macelleria della madre del CHIRCO, posta di fronte al predetto locale e nella quale lavorava la vittima. Il GENNA disse che aveva udito tre colpi d’arma da fuoco e, uscito in strada, aveva visto un uomo alto circa m.1,80 con il volto travisato da un passamontagna di colore blu e una pistola nella mano destra, che esplodeva un ulteriore sparo in direzione di un individuo, il quale, zoppicando e tenendosi il fianco con una mano, stava scappando da via Mario Nuccio verso via Mazzini, verso il mercato, cioè in direzione opposta rispetto all’inseguitore. Subito dopo sentì un fischio e notò il sicario che, non appena udì il predetto richiamo, si girò indietro e si allontanò in compagnia di un’altra persona che lo aspettava nella strada vicina.

Il CHIRCO (il quale aveva riportato una ferita trapassante d’arma da fuoco al torace in corrispondenza del quinto spazio intercostale sull’emiclaveare sinistra e una alla radice della coscia sinistra) fu ricoverato in stato di choc all’ospedale civico di PALERMO, dove il PELLEGRINO lo sentì a sommarie informazioni testimoniali (sull’entità delle lesioni riportate dalla vittima, cfr. referto medico dell’U.S.L. n.3 di Marsala datata 7 novembre 1992 e prodotta dal P.M. sub documento n. 33).

Nell’occasione, la vittima riferì al verbalizzante che era andato al bar a comprare una bottiglia di birra mentre attendeva alcuni amici, con i quali avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Uscito dal locale, aveva sentito tre giovani seduti su una panchina che parlavano di donne e si era voltato per curiosità. In questo frangente aveva visto con la coda dell’occhio alle sue spalle una persona armata di pistola e travisata. Intuito immediatamente il pericolo mortale che correva, si era dato alla fuga; in particolare, dopo essere stato attinto dal primo colpo, aveva finto di dirigersi verso la macelleria, ma improvvisamente aveva cambiato traiettoria, imboccando via Mazzini, una strada molto transitata. Il CHIRCO aggiunse altresì che conosceva quasi tutti i membri della famiglia ZICHITTELLA, perché era stato detenuto insieme a loro con le accuse di omicidio preterintenzionale e di rapina, in relazione alle quali, per altro, era stato assolto.

L’Ispettore PELLEGRINO ha aggiunto che era noto agli investigatori che la vittima era amico anche di Fabio SAVONA.

Nel corso delle indagini successive al tentativo di omicidio gli inquirenti escussero altri testi (e in particolare il proprietario del bar Napoli e gli amici che dovevano raggiungere il CHIRCO dopo avere ritirato il cibo per il festeggiamento del compleanno), ma nessuno di loro fornì notizie utili alle indagini, ad eccezione di Baldassare SCIMEMI, il quale abitava sopra al bar e dichiarò di avere udito cinque colpi di arma da fuoco.

Il Maresciallo Gianluigi VERGARO, che curò in prima persona le indagini sulla guerra di mafia di Marsala, ebbe modo di escutere un paio di volte la vittima nel corso del suo ricovero all’ospedale di Palermo, atteso che il CHIRCO (il quale in seguito decise di allontanarsi da Marsala, temendo per la propria incolumità) in un primo momento manifestò l’intenzione di collaborare con gli inquirenti raccontando quanto a sua conoscenza. L’uomo non fece il nome del responsabile dell’agguato, asserendo di non averlo riconosciuto poiché aveva il volto travisato, ma precisò che alcuni giorni prima era stato nella sua macelleria Antonino GERARDI, il quale era di “cosa nostra” e gli aveva fatto discorsi che lo avevano inquietato. Il CHIRCO riferì altresì all’investigatore di essere amico di SAVONA Fabio Salvatore (cfr. deposizione del Maresciallo VERGARO all’udienza del 19 novembre 1998).

Fin dal primo rapporto gli investigatori ipotizzarono che la vittima fosse inserita nel clan ZICHITTELLA e che l’episodio andasse inquadrato nel contesto della guerra di mafia di Marsala, pur non escludendo due ipotesi alternative ritenute per altro meno attendibili, cioè che l’attentato fosse stato determinato da problemi di spartizione di bottino a causa di un precedente coinvolgimento del CHIRCO in una rapina o da questioni di droga in quanto il ferito frequentava il SAVONA, il quale era un noto spacciatore. In ogni caso, all’esito delle indagini compiute nell’immediatezza del fatto nessuno venne denunciato come presunto responsabile (cfr. deposizione PELLEGRINO all’udienza del 22 dicembre 1998).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere -in concorso con AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, BONAFEDE Natale, GANCITANO Andrea, PIPITONE Martino e RALLO Vito Vincenzo, oltre che con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento- del delitto di tentato omicidio premeditato in pregiudizio di Pietro CHIRCO, nonché dei reati satellite di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico dei fucili calibro 12 usati per l’agguato, tutti aggravati ai sensi degli artt.112 n.1 e 7 D.L.152/91, per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni di cui all’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente processo si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato di avere preso parte all’organizzazione e alla realizzazione dell’attentato in pregiudizio di Pietro CHIRCO.

Il medesimo collaboratore ha specificato che i tentativi di omicidio ai danni del predetto CHIRCO e di Antonino TITONE furono determinati dal fatto che Diego ALECI gli aveva riferito che i due uomini erano in combutta con gli ZICHITTELLA e che stavano cercando lo stesso PATTI per ucciderlo. Fu quest’ultima notizia a indurre il reggente della “famiglia” di Marsala e il GANCITANO -il “caporale” della guerra, a cui il primo aveva subito riferito tutto- a decidere di eliminarli.

Il PATTI incaricò Natale BONAFEDE di controllare entrambi gli obiettivi. L’attività di studio dei movimenti del CHIRCO, per altro, non si rivelò difficile, in quanto costui aveva una macelleria in via Mario Nuccio e stava sempre all’interno del locale a lavorare, cosicchè non c’era bisogno di sorvegliarlo assiduamente.

Il collaboratore ha proseguito la sua narrazione dell’episodio puntualizzando che il gruppo di fuoco che realizzò l’attentato era composto da lui stesso, Natale BONAFEDE, Vito Vincenzo RALLO e dai fratelli Giacomo e Tommaso AMATO.

I killer si diedero appuntamento dapprima all’ovile di Vito RALLO in contrada Ciavolo, dove, oltre ai soggetti già elencati, c’era Antonino RALLO. Da lì, quando era già sera, si recarono in una campagna in contrada Maimone, dove il padre di Natale BONAFEDE teneva le pecore. In quest’ultimo luogo Natale BONAFEDE aveva preparato un motorino “Sfera” rubato di colore grigio, acquistato da un suo amico -un tale Ignazio detto “Capitano”- per la somma di £.200.000 o £.300.000.

Il PATTI, che era giunto a bordo della sua Y10, salì sul motociclo. Tommaso AMATO, dal canto suo, si mise alla guida di una FIAT Tipo a quattro sportelli di colore bianco rubata, che era stata predisposta per fungere da autovettura di appoggio all’azione dell’esecutore materiale e sulla quale prese posto anche RALLO Vito. Si recò nella zona dove era stato deciso che avrebbe avuto luogo l’attentato anche Natale BONAFEDE, a cui erano state assegnate funzioni di copertura, mentre Giacomo AMATO e Martino PIPITONE attesero i complici in una stradina parallela al Lungomare dietro al Baglio Florio a bordo della FIAT Uno diesel azzurra del secondo.

Oltre al PATTI, che assunse su di sè il ruolo di sicario, anche Tommaso AMATO e Vito RALLO erano armati rispettivamente con una pistola e con un kalashnikov.

Durante della fase preparatoria, i membri del gruppo di fuoco si incrociarono più volte, mentre giravano nella zona della macelleria del CHIRCO in attesa che questi uscisse. Infatti, il collaboratore aveva deciso di non sparare all’obiettivo all’interno del locale, poiché non voleva correre il rischio che altre persone fossero uccise. Dopo avere effettuato qualche giro senza incontrare la vittima designata, il PATTI salì sul sedile posteriore della FIAT Tipo per ripararsi dal freddo.

Nel corso di un ulteriore passaggio in via Mario Nuccio e in via Mazzini, alle ore 20,30 o 21,00 circa, il collaboratore scorse il CHIRCO che consumava una bevanda all’interno del bar “Napoli”, locale posto all’angolo tra le due predette strade e dotato di un’entrata su ciascuna delle predette vie. Ordinò subito a Tommaso AMATO di imboccare una stradina di fronte al suddetto bar, dalla parte di via Mazzini. Non appena l’autovettura giunse nei pressi del locale, il PATTI scese a terra, si travisò il volto con un passamontagna di colore blu e attraversò la via Mazzini, fermando il traffico veicolare mostrando la pistola che teneva in mano. Mentre il killer stava passando dall’altro lato della strada, l’obiettivo uscì dalla porta che dava su via Nuccio, costringendo in tal modo il collaboratore, che sapeva come era fatto il locale, a inseguirlo, entrando a sua volta dalla porta che dava su via Mazzini e uscendo dall’altra. Sebbene quella sera la strada fosse buia, la vittima, che pure gli dava le spalle, si accorse della sua presenza e si mise a correre. Il dichiarante esplose comunque al suo indirizzo un paio di proiettili mentre ancora era fermo e altri due quando aveva già cominciato a scappare e si trovava a circa quindici metri di distanza. Tuttavia, quando il CHIRCO imboccò via Mazzini, che era affollata, non sparò più, poiché non voleva rischiare di colpire persone innocenti.

Il PATTI ritornò poi nella strada laterale, dove lo stavano aspettando Vito Vincenzo RALLO e Tommaso AMATO e partì insieme a loro, imboccando la litoranea e poi via Gandolfo, da dove raggiunsero la postazione dietro al baglio Florio, in cui li stavano attendendo Giacomo AMATO, Martino PIPITONE e Natale BONAFEDE. Da quest’ultimo luogo il PATTI raggiunse a bordo della macchina rubata l’ovile del padre di Natale BONAFEDE, dove aveva lasciato la sua Y 10 con la quale ritornò nel suo nascondiglio in contrada Quarara (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente alle udienze del 22 dicembre 1998 e del 28 giugno 1999).

In sede di controesame, il PATTI ha confermato e integrato il racconto reso in esame; nondimeno, i difensori degli imputati hanno evidenziato alcune discrasie tra le dichiarazioni rese dal collaboratore nelle varie fasi del procedimento, e in particolare:

– nel controesame, confermando le dichiarazioni rese in esame, ha affermato di avere visto distintamente il PIPITONE nel luogo dell’appuntamento e di non averne dedotto la presenza dal fatto che c’era la sua FIAT Uno, mentre nell’interrogatorio del 19 settembre 1996 riferì che “l’aveva visto e non l’aveva visto”; il collaboratore ha chiarito che usando l’espressione da ultimo riportata aveva inteso dire che si erano fermati per alcuni secondi e non gli aveva parlato, ribadendo di avere visto il predetto imputato;

– in sede di controesame ha affermato che dopo il delitto consegnò la pistola usata, di calibro 18 x 21, a Giacomo AMATO, mentre egli stesso, Tommaso AMATO e Vito Vincenzo RALLO portarono con loro le altre armi, che non erano state usate; nell’interrogatorio del 19 settembre 1996 sostenne invece che avevano lasciato al complice, tra le altre armi, anche il kalashnikov, che aveva preso il RALLO, senza per altro usarlo. Il PATTI ha precisato che il fucile da ultimo indicato era una delle armi che portarono via i suoi complici, mentre egli portò con sé la rivoltella calibro 38 “pulita”.

Vincenzo SINACORI non è stato in grado di fornire alcun particolare sull’omicidio, pur precisando di essere a conoscenza del fatto che l’attentato al CHIRCO rientrava nella guerra di mafia di Marsala (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 17 dicembre 1998).

Salvatore GIACALONE ha confermato che gli uomini di “cosa nostra” erano certi che il CHIRCO -come anche Diego ALECI, Ignazio LAUDICINA e Pietro CUSENZA- fosse un membro del clan ZICHITTELLA e che per questo motivo costui era tra le persone che egli, su ordine del PATTI, controllava giornalmente.

Ha aggiunto che in seguito, durante la guerra di mafia, RAIA Gaspare lo indicò tra i soggetti di cui era stata decretata la morte, insieme a SCIMEMI Pietro, BARRACO, Pino MONREALE, Carlo, Ignazio e Pino ZICHITTELLA, Pasquale GENNA, lo zio di Carlo ZICHITTELLA e Antonio TITONE. A tale proposito, il collaboratore ha specificato che alla fine del 1995 o inizio del 1996, nel carcere di Trapani, nel corso del processo cosiddetto “PATTI + 40”, Michele PICCIONE lo esortò a trovare BARRACO, Pino MONREALE, il ragioniere GALIA e Pietro CHIRCO dovunque si fossero rifugiati e a ucciderli, dicendogli più precisamente di “non dimenticare mai questi quattro nomi”. Il collaboratore ha aggiunto che all’epoca di questo colloquio, Pietro CHIRCO era già stato fatto segno di un attentato, ma si era salvato ed era in America con la moglie; il GALIA era intimo di Pasquale GENNA, il quale a sua volta era cognato di ZICHITTELLA ed era stato visto fare la spesa quando era in corso una riunione dei soggetti alleati dello ZICHITTELLA prima dello scoppio della guerra di mafia; il BARRACO era compare del predetto Carlo ZICHITTELLA; il MONREALE era anch’egli amico del capo della cosca rivale e aveva un negozio di frutta di fronte alla “Standa” (cfr. esami del GIACALONE nelle udienze del 10 dicembre 1998 e del 24 marzo 1999).

Carlo ZICHITTELLA ha ammesso di avere conosciuto Pietro CHIRCO in carcere e di averlo giudicato un uomo leale e simpatico, ma ha negato che fosse in qualunque modo coinvolto nella faida, specificando che gli attentati contro il predetto CHIRCO e il TITONE furono tra le ragioni che lo indussero a collaborare, poiché non sopportava che “cosa nostra” uccidesse tutte le persone che erano in qualche modo in contatto con lui, anche se estranei alla guerra (cfr. esame dello ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Fabio Salvatore SAVONA ha confermato l’assoluta estraneità del CHIRCO, che era suo figlioccio, allo scontro militare verificatosi a Marsala nel 1992, affermando che la decisione di sopprimerlo fu il risultato di una “tragedia messa dall’ALECI”, che lo odiava e con cui aveva sempre litigato, anche durante la comune detenzione. A quest’ultimo proposito ha aggiunto addirittura che in una occasione addirittura l’ALECI aveva colpito il CHIRCO con una bottiglia rotta e da quell’episodio erano nate una colluttazione e accese discussioni (cfr. esame del SAVONA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998; quest’ultimo fatto è stato riscontrato nella deposizione di SANTOMAURO resa nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani. Il citato verbalizzante ha affermato che il 19 novembre 1983 nella casa circondariale di Marsala scoppiò tra il CHIRCO e lo ALECI una violenta lite nel corso della quale il primo riportò una ferita al fianco sinistro, come risultava da un’annotazione della casa circondariale).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del PATTI, singolarmente considerato, è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato ed è stato costante in tutte le sedi processuali in cui è stato reso.

I pochi particolari che sono stati oggetto di contestazione sono di rilievo assolutamente marginale e non sono di per sé idonei a scalfire l’attendibilità del collaboratore, a fronte di un racconto dettagliato, logico e costante.

Con riferimento all’attendibilità estrinseca, poi, sotto alcuni profili le parole del PATTI sono state riscontrate dal SINACORI, dal GIACALONE, dallo ZICHITTELLA e dal SAVONA, i quali hanno confermato l’inserimento dell’episodio delittuoso in parola nella guerra di mafia di Marsala e l’esistenza di rapporti personali tra il CHIRCO e taluni esponenti del gruppo che si contrappose militarmente a “cosa nostra”, tali da fare ritenere agli esponenti di quest’ultima associazione a delinquere che fosse un membro della banda rivale.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, inoltre, le parole del PATTI hanno trovato significativi riscontri estrinseci in altri elementi probatori emersi in dibattimento, e in particolare:

1) il PATTI ha individuato la causale dell’attentato contro il predetto CHIRCO nella delazione di Diego ALECI, il quale lo indicò al collaboratore come un fiancheggiatore degli ZICHITTELLA.

Il SINACORI ha confermato che il fatto di sangue in parola doveva essere inserito nell’ambito della guerra di mafia di Marsala.

La circostanza che gli affiliati a “cosa nostra” ritenessero il CHIRCO un membro del gruppo ZICHITTELLA ha trovato sostegno altresì nelle parole di Salvatore GIACALONE, il quale ha detto di essere stato informato dal RAIA che la vittima era tra le persone che si era deciso di uccidere e di essere stato esortato a non recedere da siffatto progetto delittuoso altresì dal PICCIONE, durante un periodo successivo di comune detenzione.

Del resto, la vicinanza di quest’ultimo agli ZICHITTELLA era nota alle forze dell’ordine, che, a quanto è stato riferito dall’Ispettore PELLEGRINO, fin dal primo rapporto ipotizzarono che il tentativo di omicidio in parola dovesse essere inserito nell’ambito della guerra di mafia di Marsala..

Il fatto, poi, che il CHIRCO, pur se legato a Carlo ZICHITTELLA e Fabio SAVONA, a detta di questi ultimi collaboratori non fosse coinvolto in alcun modo nello scontro militare all’epoca in atto, non esclude che i membri della cosca mafiosa fossero certi del contrario, proprio in virtù dei noti rapporti di amicizia che legavano l’obiettivo a due dei principali membri della banda ZICHITTELLA.

Alla luce delle suesposte considerazioni, può pertanto ritenersi dimostrato, sulla base delle dichiarazioni del PATTI riscontrate da quelle del SINACORI e del GIACALONE, che l’attentato alla vita del CHIRCO fu determinato dal suo supposto legame con il clan nemico di “cosa nostra”.

2) il PATTI ha detto che l’obiettivo lavorava nella macelleria di via Nuccio.

Il dato è stato confermato dall’Ispettore PELLEGRINO, il quale ha dato atto dell’esistenza in detto luogo della macelleria della madre della vittima dove quest’ultimo prestava la propria attività professionale.

3) il PATTI ha affermato che in quel periodo la cosca mafiosa di Marsala aveva a disposizione due FIAT Tipo rubate una bianca e una azzurra.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che tra il primo gennaio 1990 e il 30 giugno 1992 erano state oggetto di furto tre autovetture FIAT Tipo di colore bianco compatibili con quella indicata dal collaboratore:

* autovettura Fiat Tipo bianca targata PN 275702 sottratta in data 17 dicembre 1991 ad Alcamo;

* autovettura Fiat Tipo bianca targata TP-325052 sottratta in data 26 febbraio 1991 ad Alcamo;

* autovettura Fiat Tipo bianca targata TP-332191 sottratta in data 27 novembre 1991 con denuncia presentata alla Stazione CC di Trapani (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998).

4) il PATTI ha affermato di avere visto il CHIRCO all’interno del bar “Napoli” e di avergli sparato nelle vicinanze dello stesso.

L’Ispettore PELLEGRINO ha riferito che la centrale operativa del Commissariato ricevette la segnalazione della sparatoria da una donna che disse che aveva udito colpi di arma da fuoco in via Mazzini vicino a suddetto esercizio. Lo stesso verbalizzante ha aggiunto che il luogo dell’agguato era vicino al bar Napoli e alla macelleria del CHIRCO.

5) il PATTI ha sostenuto che vide l’obiettivo uscire dal bar dalla porta che dava su via Nuccio e, indossato un passamontagna, lo inseguì, fatto di cui la vittima si avvide, dandosi alla fuga di corsa. Il collaboratore ha aggiunto che gli sparò dapprima un paio di colpi e poi altri due da circa quindici metri di distanza, desistendo quando il CHIRCO imboccò via Mazzini, poiché quest’ultima era una strada trafficata e non voleva rischiare di colpire persone innocenti.

L’agente GENNA -che all’epoca in servizio al commissariato di P.S. di Mazara del Vallo e assistette alla sparatoria, trovandosi all’interno della ricevitoria Ferro, sita in via Mario Nuccio alla distanza di circa cinquanta metri dal luogo dell’agguato- riferì immediatamente al verbalizzante PELLEGRINO che aveva udito tre colpi d’arma da fuoco e, uscito in strada, aveva visto un uomo alto circa m.1,80 con il volto travisato da un passamontagna di colore blu, che sparava un ultimo colpo in direzione di un altro individuo, che, zoppicando e tenendosi il fianco con una mano, stava dirigendosi da via Mario Nuccio verso via Mazzini.

Come si vede, le versioni dell’agente GENNA e del PATTI sono concordi, quanto alla dinamica dell’azione, al teatro di svolgimento della stessa (la zona tra via Mazzini e via Nuccio), al numero di colpi sparati, alla descrizione fisica dell’aggressore, coincidente con quella del PATTI, alla circostanza che aveva il viso travisato.

L’unica discrasia è la circostanza che a detta del GENNA lo sparatore impugnava la pistola nella mano destra, mentre il PATTI è mancino. Per altro, tale contraddizione deve essere ritenuta frutto di un errore del testimone, il quale verosimilmente non ha fissato nella memoria il particolare in parola, ma solo quello principale (ovvero la circostanza che l’aggressore impugnava un’arma) e ha collocato nel suo ricordo l’arma nella mano destra del killer non sulla base di una diretta percezione, ma alla luce di un automatismo fondato sull’id quod plerumque accidit.

Del resto, il PATTI non avrebbe avuto alcun motivo di accusarsi falsamente dell’esecuzione di un episodio delittuoso nel quale sarebbe stato comunque coinvolto come mandante, tanto più a fronte di dichiarazioni autoccusatorie tanto ampie e significative quali quelle rese dal suddetto collaboratore. Infatti, a fronte della rilevanza fondamentale del suo contributo alle indagini e al vasto numero di omicidi, anche di grande rilievo, nei quali ha confessato la sua partecipazione diretta, non avrebbe avuto alcun senso assumersi falsamente la responsabilità di un fatto criminoso non certamente di primo piano come quello in parola e conclusosi con un fallimento.

6) il PATTI ha detto che all’epoca del fatto delittuoso in parola, Martino PIPITONE aveva una FIAT Uno.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che il predetto imputato era titolare di una FIAT Uno diesel targata TP-264262.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento. Alcuni dei particolari riferiti, inoltre, consentono di ritenere che il PATTI fosse presente al momento dell’agguato, atteso che, data la rilevanza assolutamente secondaria degli stessi, non li avrebbe certamente potuti apprendere da altre fonti, poiché sarebbero certamente sfuggiti al racconto del fatto fattogli da altri. A tale ultimo proposito, giova ricordare ancora una volta che dal tenore complessivo delle sue dichiarazioni nel presente procedimento è emerso con certezza che il PATTI è dotato di una memoria sicuramente ottima, ma di natura squisitamente “fotografica”, con la conseguenza che, mentre è in grado di fornire un quadro vivido e dettagliato delle circostanza a cui egli stesso ha assistito, quando riferisce dati appresi da altri è spesso assai laconico e generico. Pertanto, la ricchezza di particolari che connota la sua narrazione dell’episodio in parola consente, a giudizio di questa Corte, di ritenere provata la sua presenza sul luogo dell’agguato.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’imputato deve essere dichiarato responsabile del tentato omicidio di Pietro CHIRCO, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Quanto alla configurazione giuridica del fatto principale, deve essere condivisa la prospettazione accusatoria. Infatti, le modalità esecutive dell’azione, consistite nell’esplosione di più colpi di pistola all’indirizzo della vittima, impongono di giudicare integrati tutti i presupposti del tentativo di omicidio. La dinamica del fatto, in particolare, è stata tale che, se l’obiettivo non avesse dimostrato una notevole prontezza di spirito nel notare immediatamente il PATTI e scegliere la giusta via di fuga, sarebbe stato certamente ucciso.

Pertanto, non può non ritenersi che la condotta dei killer sia stata diretta in modo non equivoco a sopprimere il CHIRCO e che abbia avuto connotazioni tali da potere essere indubbiamente ritenuta ex ante idonea a raggiungere lo scopo, che non conseguì a causa di un fatto del tutto indipendente dalla volontà dell’agente, ovvero la pronta fuga della vittima designata in direzione di una strada affollata.

Il giudizio di responsabilità in ordine ai reati satellite è consequenziale a quello sull’omicidio.

Infatti da un lato il referto medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marsala, la deposizione del PELLEGRINO e gli esiti del sopralluogo hanno provato che la vittima fu attinta da vari colpi di fucile, con conseguente integrazione dei presupposti dei delitto di cui agli artt. 2 e 4 L.895/67.

Non essendo stata raggiunta la prova che alla commissione del fatto delittuoso in parola abbiano concorso cinque o più persone, non può ritenersi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI ha ammesso che trascorse un certo lasso di tempo tra la decisione di assassinare il TITONE e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità dei delitti in esame a uomini di “cosa nostra” e la finalità di conseguire un’utilità per l’associazione criminale perseguita attraverso l’atto delittuoso in esame consentono di reputare integrata la fattispecie delittuosa di cui all’art.7 D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.

AMATO GIACOMO e PIPITONE MARTINO

In ordine al contributo dei prevenuti in esame alla realizzazione dell’attentato al CHIRCO, il PATTI ha affermato che:

– Giacomo AMATO fu uno dei soggetti che convenne dapprima nell’ovile di Vito RALLO in contrada CIAVOLO e successivamente in una tenuta di campagna in contrada Maimone in cui il padre di BONAFEDE Natale custodiva le pecore, da dove i componenti del commando si mossero per raggiungere Marsala;

– giunti in questa città, Giacomo AMATO e PIPITONE Martino (che il collaboratore non ha nominato tra coloro che andarono in campagna a prendere i veicoli da usare nell’azione) attesero i complici in una stradina parallela al Lungomare dietro al Baglio Florio, a bordo della FIAT Uno di colore azzurro del secondo;

– dopo l’esecuzione dell’attentato il gruppo di fuoco raggiunse i due prevenuti in parola in quest’ultimo luogo; ivi giunti, consegnarono la pistola “sporca” a Giacomo AMATO, mentre il PATTI, Tommaso AMATO e Vito Vincenzo RALLO tennero le armi che non erano state utilizzate.

Come si è già sottolineato altre volte, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nelle schede dedicate alle posizioni di AMATO Giacomo e di PIPITONE Martino in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, entrambi ebbero un ruolo attivo di appoggio all’azione dei killer di “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Pertanto, l’AMATO e il PIPITONE debbono essere assolti dal delitto in esame per non avere commesso il fatto ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p..

AMATO TOMMASO e RALLO VITO VINCENZO

Con riferimento ai prevenuti in parola, il PATTI ha affermato che Tommaso AMATO e Vito Vincenzo RALLO furono tra i componenti del commando che eseguì l’azione. Ha specificato in particolare che il primo si mise alla guida della FIAT Tipo bianca rubata, a bordo della quale salì anche RALLO Vito, e, in un secondo momento, anche il collaboratore, il quale inizialmente si era posto alla ricerca della vittima sul motorino “Sfera” procurato da BONAFEDE Natale. A detta del dichiarante, sia l’AMATO che il RALLO erano armati, il primo con una pistola e il secondo con un kalaschnikov, ma nessuno dei due sparò.

Il PATTI ha aggiunto che dopo che ebbe constatato il fallimento dell’agguato, raggiunse i complici nel vicolo nei pressi del bar “Napoli” nel quale lo stavano attendendo. I tre uomini si recarono quindi dietro al Baglio Florio, dove trovarono AMATO Giacomo, PIPITONE Martino e BONAFEDE Natale; ivi giunti consegnarono la pistola “sporca” al primo e tennero le armi che non erano state utilizzate.

Come si è già sottolineato altre volte, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nelle schede dedicate alle posizioni di AMATO Tommaso e RALLO Vito Vincenzo in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, egli nel corso della guerra di mafia di Marsala dl 1992 ebbe un ruolo attivo di appoggio a “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Pertanto, AMATO Tommaso e RALLO Vito Vincenzo debbono essere assolti dal delitto in esame per non avere commesso il fatto ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p..

     

BONAFEDE NATALE

In ordine al contributo offerto da BONAFEDE Natale alla realizzazione del fatto di sangue in parola, PATTI ha affermato che questi, su incarico dello stesso collaboratore, controllò l’obiettivo, appurando che lavorava nella macelleria della madre sita in via Mario Nuccio.

Ha precisato altresì che Natale BONAFEDE, dopo essersi incontrato con i complici all’ovile di Vito Vincenzo RALLO, si recò insieme ad essi in una tenuta di campagna di contrada Maimone in cui suo padre custodiva il suo gregge di pecore. In tale ultimo luogo l’imputato in esame aveva preparato un vespino “Sfera” rubato di colore grigio, che aveva comprato da un suo amico, tale Ignazio, detto “capitano”, per alcune centinaia di migliaia di lire.

Il BONAFEDE si diresse quindi con i complici alla volta di Marsala e si recò insieme agli altri nella zona in cui doveva avvenire l’agguato con funzioni di copertura.

Dopo la realizzazione dell’attentato si incontrò con gli altri componenti del commando dietro al baglio Florio, dove il PATTI consegnò a Giacomo AMATO la pistola utilizzata per l’agguato

Come si è già sottolineato altre volte, le propalazioni del PATTI debbono essere giudicate intrinsecamente attendibili, tanto complessivamente quanto con specifico riferimento all’episodio in esame.

Inoltre, come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla posizione di BONAFEDE Natale in ordine al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, egli nel corso della guerra di mafia di Marsala dl 1992 ebbe un ruolo attivo di appoggio a “cosa nostra”.

Tuttavia, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti non consente di ritenere raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

Pertanto, il BONAFEDE deve essere assolto dal delitto in esame per non avere commesso il fatto ai sensi dell’art.530 c.II c.p.p..

GANCITANO ANDREA

Il PATTI ha affermato che la decisione di uccidere il CHIRCO e il TITONE fu assunta da lui stesso e dal GANCITANO, dopo che vennero informati che i due uomini erano in combutta con il gruppo ZICHITTELLA e cercavano l’odierno collaboratore per ucciderlo.

Come si è già avuto modo di precisare più volte, sebbene il prevenuto in parola fosse stato nominato “caporale” della guerra dal RIINA in persona, in realtà la direzione delle operazioni fu assunta collegialmente da varie persone tra cui il SINACORI e il MESSINA DENARO, che talvolta ebbero nelle decisioni e nell’organizzazione dei delitti un’importanza maggiore del comandante formale delle operazioni. Alla ritenuta mancanza di una vera e propria assunzione diretta ed esclusiva della direzione della guerra da parte del GANCITANO e alla correlativa ingerenza nella gestione della stessa da parte di personaggi ben più influenti del prevenuto non può che conseguire che la mera posizione di “caporale” non è idonea di per sé a costituire un riscontro logico individualizzante alla chiamata in correità del PATTI, la quale, pertanto, in definitiva, rimane l’unico elemento probatorio a carico dell’imputato.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, il GANCITANO deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non è stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

CAPITOLO VI

 

OMICIDI ASCRIVIBILI AL GRUPPO FACENTE CAPO A MESSINA DENARO MATTEO COMMESSI NEL 1991

INTRODUZIONE

All’inizio degli anni ’90 MESSINA DENARO Matteo, la cui posizione all’interno dell’organizzazione mafiosa denominata “cosa nostra” era già divenuta di primo piano, creò intorno a sé un gruppo di persone quasi tutte non affiliate all’associazione predetta, con le quali instaurò uno stretto legame personale e che utilizzò sia per la commissione di reati nel territorio di competenza della cosca di Castelvetrano, sia per clamorosi atti criminali nell’Italia continentale, sia per operazioni di carattere finanziario per le quali era opportuno servirsi di personaggi “puliti”.

Tra costoro ricoprivano un ruolo di primo piano Giuseppe CLEMENTE, Leonardo CIACCIO e Francesco GERACI, che avevano frequentazioni assidue, quasi quotidiane, con il MESSINA DENARO, anche tramite utenze cellulari (cfr. deposizioni del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 15 gennaio 1999, nonché a quella del 12 gennaio 1998 nel procedimento a carico di AGATE Giovanni e altri, cosiddetto “Selinus”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

I quattro giovani si incontravano frequentemente al “Circolo PIRANDELLO” di Castelvetrano, ma avevano anche altri luoghi di convegno, quali la pompa di benzina AGIP gestita dal CIACCIO sita lungo la strada che conduceva a Campobello di Mazara e al casello autostradale di Mazara del Vallo, il locale di vendita all’ingrosso di gioielli del GERACI, i ristoranti “Pierrot” di Castelvetrano e “Baffo” di Selinunte. Per un certo periodo, fino al 1990 o 1991, il gruppo frequentò assiduamente anche l’hotel “Paradise Beach” di Selinunte, nel quale lavorava una HASLEHNER Andrea, soprannominata “Asi”, che aveva intrecciato una relazione amorosa con MESSINA DENARO Matteo (su quest’ultima vicenda ci si soffermerà ampiamente in seguito, quando si tratterà dell’omicidio di CONSALES Nicola).

Di costoro, solo CLEMENTE Giuseppe, cl. 1964, proveniva da una famiglia di estrazione mafiosa, essendo nipote di CLEMENTE Giuseppe cl. 1927, il quale era il sottocapo della cosca di Castelvetrano e uno degli uomini più vicini a MESSINA DENARO Francesco.

L’inserimento organico del CLEMENTE nella “famiglia” è stato sancito dalla sentenza emessa il 21 dicembre 1992 nel processo a carico di ALFANO Nicolò e altri, divenuta irrevocabile sul punto, nella quale fu condannato alla pena di sei anni di reclusione.

Nella citata decisione è stata tratteggiata la figura del CLEMENTE, evidenziando in particolare che:

– era compare di MESSINA Francesco, di cui aveva tenuto a battesimo la figlia Rosalia;

– partecipò al matrimonio di NASTASI Antonino insieme al MESSINA DENARO, a MAROTTA Antonino cl.1927 (già coinvolto nella vicenda relativa alla nota “banda GIULIANO”) e a FURNARI Saverio;

– suo “compare d’anello” fu FORTE Giuseppe, schedato mafioso di Castelvetrano;

– padrino e madrina di battesimo di sua figlia Giovanna furono il citato MAROTTA Antonino e sua moglie MONTALBANO Maria;

– fu, insieme a MESSINA DENARO Francesco, MAROTTA Antonino, FURNARI Saverio, NASTASI Antonino e GUTTADAURO Filippo e ai fratelli DE SIMONE, tra i soci della Cooperativa “Agricola Mediterranea”;

– fu socio altresì della società “Enologica Castelseggio” di Castelvetrano, unitamente, tra gli altri, ai predetti MESSINA DENARO, MAROTTA e FURNARI (cfr. “Faldone V” prodotto dal P.M.).

Quando fu fermato per la prima volta in seguito a dichiarazioni di Antonio PATTI, il CLEMENTE odierno imputato era incensurato. Per altro, come si è già avuto modo di sottolineare (cfr. infra, Parte IV, Capitolo III), già nel 1987 egli era certamente vicino al giovane MESSINA DENARO e aveva un ruolo all’interno della cosca mafiosa, atteso che in quell’anno i due Castelvetranesi vennero controllati nell’agro di Salaparuta insieme ad ACCARDO Giuseppe detto “Mantellina” e ad ACCARDO Francesco, personaggi di spicco della “famiglia” di Partanna.

Inoltre, essendo emersi da intercettazioni ed esami tabulati di MESSINA DENARO Matteo strettissimi contatti con il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il GERACI, l’imputato in parola era sospettato di favorire la latitanza del primo. La circostanza, poi, che nell’edificio nella sua disponibilità in via Errante vecchia di Castelvetrano nel quale teneva gli animali fossero controllati vari soggetti tra i quali, molte volte, CIACCIO, confermò le deduzioni degli investigatori su di lui (cfr. citata deposizione del dottor BONANNO all’udienza del 12 gennaio 1999).

Come meglio si preciserà nella scheda dedicata alla posizione del prevenuto in esame in relazione al delitto di cui all’art.416 bis c.p., GERACI e SINACORI hanno confermato che il CLEMENTE faceva parte del ristretto gruppo degli intimi di MESSINA DENARO Matteo. Giovan Battista FERRANTE, dal canto suo, ha affermato di averlo visto nell’Hotel “Paradise Beach” di Selinunte in compagnia del suddetto MESSINA DENARO, di GERACI e di CIACCIO e lo ha indicato come il nipote del sottocapo della “famiglia” di Castelvetrano, aggiungendo che quest’ultimo aveva un ovile non lontano dal distributore di benzina del CIACCIO (cfr. esame del FERRANTE all’udienza del 14 gennaio 1999).

Leonardo CIACCIO, come si è anticipato, gestiva un distributore di benzina AGIP sito in via Campobello di Castelvetrano e collaborava con il padre e lo zio, SPALLINO Gaspare, che ne erano soci, nella gestione della società “Ecolsicula” con sede in Castelvetrano. L’imputato suddetto, pertanto, proviene da una famiglia che non risultava legata in alcun modo ad ambienti mafiosi e, prima di essere coinvolto nel presente procedimento, era una persona che poteva essere definita a tutti gli effetti un insospettabile, tanto che al momento in cui fu arrestato aveva il porto d’armi (per rinnovare il quale ogni anno occorreva anche il parere favorevole del Commissariato, che negli ultimo tempi venne dato, a detta del dottor BONANNO, per non insospettire il prevenuto, al cui carico erano in corso indagini), in forza di cui deteneva legalmente armi da fuoco, e probabilmente anche altre licenze di polizia, necessarie per gestire il distributore di benzina.

Fu accusato di specifici fatti di sangue solo dopo le dichiarazioni di Francesco GERACI. Per altro, già prima del suo arresto, pur non essendo noti specifici reati a carico del CIACCIO, era conosciuta la sua notevole intimità con MESSINA DENARO Matteo, con Giuseppe CLEMENTE cl. 1964 e con Francesco GERACI.

Tale stretto legame di amicizia, risultante dagli accertamenti di polizia, è stato confermato anche dal GERACI e dal SINACORI, sulle cui propalazioni sul punto si ritornerà quando si tratterà la posizione del CIACCIO in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Inoltre, i collaboratori Antonio SCARANO e Giovan Battista FERRANTE hanno concordemente dichiarato che il MESSINA DENARO aveva indicato loro il CIACCIO come titolare di un distributore AGIP in via Campobello di Castelvetrano come la persona a cui dovevano rivolgersi quando avevano bisogno di rintracciarlo rapidamente.

In particolare, lo SCARANO ha riferito che il MESSINA DENARO gli disse che se aveva bisogno di lui, poteva contattare il proprietario della pompa di benzina che sapeva dove trovarlo e ha descritto quest’ultimo come un uomo dell’età di circa trentacinque anni. Ha aggiunto che l’anno successivo in effetti si presentò alla pompa di benzina e disse al gestore che lo mandava MESSINA DENARO; il suo interlocutore si mise una mano in tasca e ne tirò fuori l’interno, per significare che non ce l’aveva lì.

Il FERRANTE, dal canto suo, ha affermato che negli anni ’90 contattava Matteo MESSINA DENARO tramite un uomo che era gestore di un importante rifornimento di benzina AGIP ubicato sulla strada statale che portava da Castelvetrano a Mazara del Vallo, in direzione Mazara, a qualche chilometro da Castelvetrano. Ha precisato inoltre che era stato lo stesso Matteo MESSINA DENARO a dirgli di rivolgersi a questa persona nel caso dovesse contattarlo con una certa urgenza, in quanto aveva il suo numero di cellulare e poteva rintracciarlo in modo da consentirgli di vederlo subito o fissargli un appuntamento per il giorno successivo. Ha specificato infine che l’intermediario al momento del suo esame aveva circa quarant’anni, essendo più o meno coetaneo del collaboratore, e che lo rivide all’Hotel Pardise Beach in compagnia di MESSINA DENARO, GERACI, e CLEMENTE Giuseppe (cfr. esami dello SCARANO e del FERRANTE, resi rispettivamente alle udienze del 23 settembre 1998 e del 14 gennaio 1999).

Le riportate accuse dei collaboratori, oltre a riscontrarsi reciprocamente, appaiono perfettamente compatibili con gli esiti degli accertamenti degli inquirenti, che hanno evidenziato l’esistenza di rapporti frequentissimi tra il CIACCIO e il MESSINA DENARO, rendendo pertanto verosimile che quest’ultimo avesse scelto proprio il primo come intermediario, data la sua permanenza quasi continua (ammessa dallo stesso interessato) al distributore di benzina e la conseguente possibilità di rintracciarlo pressochè in ogni momento da parte di coloro che dovessero mettersi in contatto con il boss di Castelvetrano.

Sull’amicizia di Francesco GERACI con il MESSINA DENARO ci si è già soffermati ampiamente nella scheda dedicata alla verifica della sua attendibilità. In questa sede, pertanto, ci si limiterà a richiamare alcuni dati fondamentali.

GERACI, che gestiva insieme ai suoi fratelli Andrea e Tommaso una gioielleria in via XX settembre a Castelvetrano, era amico d’infanzia di MESSINA DENARO Matteo, che poi perse di vista per incontrarlo nuovamente nel 1989, al Circolo “Pirandello” di Castelvetrano, che entrambi frequentavano.

In quel periodo il collaboratore chiese aiuto al MESSINA DENARO, perché era esasperato dal fatto che i suoi fratelli Andrea e Tommaso, insieme ai quali gestiva un esercizio di oreficeria all’ingrosso, e la loro sorella Giovanna, che aveva un negozio di vendita al dettaglio di gioielli, erano stati rapinati e un loro dipendente era stato addirittura sequestrato sullo scorrimento veloce di Agrigento, e perché temeva che la cosa si ripetesse. La scelta di rivolgersi proprio al suo amico d’infanzia fu dettata dalla consapevolezza del fatto, noto a tutti a Castelvetrano, che il padre di quest’ultimo, Francesco, detto “zio Ciccio”, era un mafioso di rango. Matteo MESSINA DENARO accettò di aiutarlo e il GERACI lo ringraziò, mettendosi a sua disposizione per qualsiasi cosa.

Da allora il GERACI funse spesso da autista al MESSINA DENARO, che all’epoca non passava più le notti a casa.

Dapprima il giovane boss mafioso lo coinvolse in alcuni incendi di abitazioni, poi in un primo omicidio a Santa Ninfa (CAPO Giuseppe). Dopo quest’ultimo crimine il collaborante ebbe un ripensamento e un giorno al circolo disse a MESSINA DENARO Matteo che doveva andare a Vicenza o ad Arezzo per lavoro; quando ebbe pronunciato queste parole si avvide che CLEMENTE dapprima guardò MESSINA DENARO “come per dire: che vuol fare questo” e poi gli fece presente che se voleva tirarsi indietro lo doveva dire subito. A quel punto egli decise di rimanere, temendo per la propria incolumità. Partecipò complessivamente a sei omicidi e a un tentato omicidio, ma fu arrestato per un fatto di cui non sapeva nulla, cioè l’assassinio di BONOMO Antonella, avvenuto nell’alcamese nell’estate del 1992.

      Il GERACI ha aggiunto che non venne mai affiliato, ma che il MESSINA DENARO gli disse che era più importante di un “uomo d’onore”, alludendo al fatto che era stato coinvolto nel viaggio a Roma per l’attentato a Maurizio COSTANZO.

Tramite il figlio del capo mandamento di Castelvetrano il GERACI conobbe molti importanti personaggi di “cosa nostra”, tra i quali lo stesso RIINA, che ebbe modo di incontrare tre volte, sempre nel suo negozio di vendita di gioielli all’ingrosso.

Nella prima occasione erano presenti GERACI e MESSINA DENARO Matteo. Dapprima entrarono nel locale solo quest’ultimo e RIINA (il quale era stato accompagnato da Pietro GIAMBALVO), mentre gli altri due attesero fuori, poi fu chiamato anche GERACI. In quella circostanza venne a sapere che l’azienda agricola di Zangara -che egli si era intestato su richiesta di MESSINA DENARO Matteo e per fare un piacere a costui- era in realtà del RIINA. Con riferimento a tale fondo, il capo mafia emergente di Castelvetrano gli disse che, dato che rischiavano di morire, doveva confidare a uno dei suoi congiunti che la proprietà era sua solo nominalmente e il collaboratore decise di parlarne a suo fratello Andrea.

Anche in occasione del secondo incontro, RIINA arrivò accompagnato dal GIAMBALVO. Erano presenti altresì Totò GANCI di Sciacca, Peppe LA ROCCA di Montevago e Peppe CAPIZZI di Ribera, tutte persone che MESSINA DENARO Matteo incontrava spesso a Sciacca, dove molte volte lo accompagnava lo stesso GERACI. In quell’occasione il RIINA rimproverò gli uomini d’onore dell’agrigentino perché avevano avuto problemi di appalti o di altro.

La terza volta in cui lo vide, invece, RIINA si recò nel suo negozio in compagnia della moglie e delle due figlie, sempre accompagnato da Pietro GIAMBALVO. Anche in questo caso era presente Matteo MESSINA DENARO. In quel frangente i RIINA scelsero alcuni preziosi e li acquistarono, inoltre gli portarono una valigetta contenente i gioielli della loro famiglia.

Per conto del RIINA il GERACI, su richiesta di MESSINA DENARO Matteo, si intestò formalmente un fondo in zona Giallonghi sita alla periferia di Castelvetrano alienato da SAPORITO Stefano per il corrispettivo di £.300.000.000. Dovendo l’operazione essere formalmente ineccepibile, il collaboratore, sempre su indicazione del boss mafioso, si recò a Mazara del Vallo, dove SINACORI Vincenzo gli aveva fissato un appuntamento con un tale Gabriele SALVO responsabile di una società finanziaria. Il GERACI consegnò a quest’ultimo la somma di £.300.000.000, che aveva ricevuto da MESSINA DENARO, e la finanziaria gli erogò un mutuo, per il quale -sebbene con SALVO fossero in ottimi rapporti- pagò le spese, che gli pare ammontassero a circa il 4%, proprio per conferire all’operazione il crisma della liceità. Alcuni mesi dopo, su ordine di MESSINA DENARO, vendette il terreno a un imprenditore di Palermo, un tale SANZONE, che in seguito il collaboratore apprese essere molto vicino a RIINA. Fu stabilito che l’acquirente avrebbe corrisposto la somma di £.550.000.000, che MESSINA DENARO gli confidò che avrebbero utilizzato per acquistare un’azienda agricola. Per altro, riuscirono a stipulare solo una promessa di vendita perchè SANZONE fu arrestato prima che potessero firmare il contratto. Al momento dell’arresto, il promittente acquirente aveva firmato in suo favore assegni per £.450.000.000, che il collaborante diede al MESSINA DENARO, non ricorda se subito o dopo alcuni mesi. Il terreno era edificabile, tanto che sentì MESSINA DENARO parlare con SANZONE del fatto che avrebbero edificato su di esso palazzi per creare “Castelvetrano 2”.       Con il denaro ricavato da questa operazione il GERACI, sempre su decisione del MESSINA DENARO, acquistò un’impresa agricola in contrada Zangara da un membro della famiglia D’ALÌ di cui non ha saputo specificare il nome. Il contratto venne rogato dal notaio LOMBARDO a Mazara del Vallo e il corrispettivo venne fissato in £.300.000.000 da pagarsi in varie soluzioni a scadenze semestrali, previa corresponsione immediata di una somma di £.100.000.000 o 150.000.000 (per altro tutte le predette operazioni erano documentate in banca). Ogni volta che GERACI versava al D’ALÌ una somma, questi gliela restituiva: o andava egli stesso a prenderla a Trapani alla sede centrale della Banca Sicula o, se non poteva, ci mandava il fratello Tommaso. Naturalmente restituiva la somma al MESSINA DENARO Matteo (cfr. esame del GERACI all’udienza del 16 settembre 1997 nel processo a carico di AGATE Giuseppe e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala e deposizione del dottor LINARES resa all’udienza del 14 febbraio 1997 nell’ambito del procedimento a carico di ACCARDI Giuseppe e altri celebrato davanti al Tribunale di Trapani).

Tramite il MESSINA DENARO, il collaboratore conobbe anche Antonio SCARANO, che vide per la prima volta nel suo locale di vendita all’ingrosso di gioielli, alla presenza di MESSINA DENARO Matteo e del dottor Vincenzo PANDOLFO. Questi ultimi si appartarono con lo SCARANO nel retrobottega e, quando ne uscirono, il boss di Castelvetrano invitò GERACI a consegnare allo SCARANO la somma di £.20.000.000, che doveva servire per affittare una casa a Roma per RALLO (che in effetti poi si recò nella capitale), dato che in quel periodo dovevano essere emessi mandati di cattura contro lo stesso RALLO e il PANDOLFO

Il GERACI ha infine affermato di avere fatto un viaggio a Roma che fece nel febbraio-marzo 1992 insieme a SINACORI Vincenzo, TINNIRELLO Lorenzo, GRAVIANO Giuseppe, MESSINA DENARO Matteo e CANNELLA Cristoforo.

Come si è già precisato nella scheda relativa all’attendibilità del collaboratore in esame, le propalazioni del GERACI hanno trovato molteplici conferme, tanto in dati investigavi, quanto nelle dichiarazioni di altri collaboratori, e in particolare:

1) il FERRANTE e il GERACI hanno delineato in maniera sostanzialmente concorde i rapporti del primo con il MESSINA DENARO e il suo gruppo.

Del pari, gli accertamenti degli investigatori hanno confermato che MESSINA DENARO Matteo, GERACI, CIACCIO e CLEMENTE avevano frequentazioni molto assidue.

2) il GERACI e lo SCARANO, poi, hanno fornito indicazioni analoghe sui rapporti del secondo con personaggi affiliati o vicini a “famiglie” inserite nel mandamento di Castelvetrano (MESSINA DENARO Matteo, PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco, GARAMELLA Giuseppe, FORTE Paolo) e del coinvolgimento di entrambi i collaboratori e del gruppo facente capo al MESSINA DENARO nell’attentato contro Maurizio COSTANZO a Roma e nella latitanza del RALLO nella capitale.

Le affermazioni del GERACI e dello SCARANO hanno inoltre conseguito un significativo riscontro dalle ammissioni fatte da Paolo FORTE nell’interrogatorio reso al P.M. in 17 febbraio 1997 e integralmente contestatogli all’udienza del 7 gennaio 1999 in seguito al rifiuto di costui di sottoporsi a esame nella qualità di imputato di reato connesso. Quest’ultimo, pur tentando di minimizzare l’importanza dei fatti che riferiva, ha sostanzialmente ammesso la veridicità delle dichiarazioni del GERACI, con riferimento ai suoi rapporti con MESSINA DENARO Matteo e GARAMELLA.

3) il GERACI è stato proprietario di fondi in contrada GIALLONGHI di Castelvetrano catastalmente censita al numero 9.143, foglio 35, part. 152 ceduto da SAPORITO Stefano alla società “G.F.M. di GERACI Francesco” di cui era socio accomandatario. Inoltre il GERACI ha acquistato un appezzamento di terreno in contrada Zangara per complessivi 32 ettari, comprati in data 5 gennaio 1993 da Antonio D’ALÌ, cl. 1951, terreno, quest’ultimo, ceduto al demanio della regione siciliana nel 1995. I predetti immobili sono stati confiscati con sentenza emessa il 16 marzo 1999 dalla Corte d’Appello di Palermo, in quanto ritenuti, conformemente alle dichiarazioni del GERACI, nell’effettiva disponibilità di RIINA e acquistate con i proventi della sua attività criminale (cfr. citata decisione, divenuta irrevocabile il 7 giugno 1999, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

4) il GERACI ha ottenuto finanziamenti dalla finanziaria “CRECOFIN di SALVO Gabriele”.   Quest’ultimo,   sentito nella qualità di indagato in   reato connesso ha affermato che il finanziamento fu concesso su richiesta di un tale GERACI, che ha riconosciuto in GERACI Andrea, qualificatosi come gestore di una gioielleria di Castelvetrano e come rappresentante di preziosi. Il SALVO ha precisato di conoscere anche GERACI Francesco, identificandolo come il soggetto che effettuava il materiale versamento del denaro alla finanziaria al fine di costituire il citato deposito. Ha aggiunto il GERACI chiese di costituire, nel più assoluto anonimato, un deposito di circa £.200.000.000 a fronte del quale la “CRECOFIN” avrebbe ricevuto una linea di credito intestata a una delle società del GERACI, linea di credito che sarebbe stata rimborsata dopo un certo periodo e con un differenziale di interesse da calcolare successivamente. Infine SALVO ha sottolineato che l’operazione era stata caldeggiata da SINACORI Vincenzo, che aveva incontrato a Mazara insieme a GERACI Francesco; il SALVO ha affermato altresì che nel 1992, quando fu nominato liquidatore della “CRECOFIN” tentò di rintracciare la pratica del GERACI, ma gli impiegati lo informarono che non era mai stata definita e in effetti neppure l’attuale liquidatore, TILOTTA Maria nata a Mazara il 3 settembre 1961, l’aveva rintracciata tra le pratiche effettivamente esistenti presso la finanziaria (cfr. deposizione LINARES nel procedimento ACCARDI Gaetano e altri, cit.).

5) la notte tra il 26 e il 27 settembre 1996, nel corso di un’operazione nella quale furono eseguite numerose ordinanze di custodia cautelare, venne effettuata altresì una perquisizione in casa del GERACI, nel corso della quale fu eseguito il sequestro di monili e lingotti d’oro su indicazione del nascondiglio a opera dello stesso collaboratore. Il collaboratore, che era presente, indicò il nascondiglio segreto dei preziosi, occultati in un sottoscala, in un buco scavato sotto una mattonella, buco che poteva essere aperto asportando la mattonella tramite ventosa. In quell’occasione fu trovata anche una borsa in pelle “a fisarmonica” contenente molti oggetti in oro. Su delega del P.M. eseguirono accertamenti per verificare se i preziosi fossero riconducibili a RIINA, rilevando alcuni particolari interessanti. Due medagliette recavano date che parevano celebrare nascite: 3 maggio 1977 e 21 marzo 1976: la prima corrispondeva alla nascita del figlio di RIINA Giuseppe e la seconda poteva essere ricondotta a quella dell’altro figlio Giovanni (il quale, per altro, risultava nato il 21 febbraio 1976). Rinvennero inoltre medaglie commemorative dei Mondiali di calcio del 1990, che erano contenute in scatoline di cartone, su ciascuna delle quali era scritta una lettera: “S”, “M”, “L” e “G”. Le predette lettere potevano corrispondere a iniziali di alcuni membri della famiglia e in particolare Salvatore, Maria, Lucia e Giovanni o Giuseppe; trovarono infine sei passaporti in bianco, pari cioè al numero dei componenti della famiglia RIINA (cfr. deposizione del dottor BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999, nonché verbale di perquisizione e sequestro, in atti).

6) con riferimento al viaggio a Roma che il collaboratore ha affermato di avere fatto nel febbraio-marzo 1992 con, le sue dichiarazioni sono state riscontrate con riferimento ai seguenti fatti:

a) acquisto di camicie per £.4.000.000 nel negozio di ALONGI prima di partire, il 22 febbraio 1992 tramite l’American Express;

b) acquisto di camicie a Roma da Edy Monetti il 24 febbraio 1992 per £.3.600.000: carta di credito;

c) esistenza di biglietti aerei a nome GERACI Mister e RINACORI Mister, i quali risultavano altresì avere fatto il “check in” sul volo BM 119 del 24 febbraio 1992 rispettivamente alle ore 7,59 e 7,58 con lo stesso operatore (IC0613) e avere avuto assegnati i posti 20/A e 20/C; inoltre sul volo BM1207 dello stesso giorno risultavano prenotati ma non partiti GERACI Tommaso e MILITELLO Francesco: quest’ultimo partì lo stesso giorno, più tardi, mentre il primo non partì (a suffragio dell’affermazione del collaboratore secondo cui partì in aereo insieme a SINACORI);

d) esistenza di biglietto del traghetto per la tratta da Napoli a Palermo a nome CANELLA per due passeggeri e la FIAT Uno tg. “Roma-89521M”; gli investigatori appurarono che quel numero di targa contraddistingueva una FIAT Uno intestata a una tale Acar Naia (come da pronuncia) , una stilista nata in Libano; atteso che il dato risultava non significativo, verificarono tutti gli intestatari delle vettura targate “Roma-89521” indipendentemente dalla lettera finale e appurarono che CANNELLA Cristoforo (nato a Palermo il 15 aprile 1961 e ivi residente in Cortile Grigoli n.3) risultava proprietari della vettura tg. “Roma-89521Y”, la cui targa nell’ottobre 1993 mutò in “PA-B30044” dopo la vendita del veicolo avvenuto il 15 giugno 1993 (il dato conferma il fatto che il 5 marzo GERACI e CANNELLA rientrarono a Palermo in nave da Napoli);

e) il 5 marzo 1992 “RINATORI Mister” si imbarcò sul volo BM 190 delle ore 16,10 (biglietto n.05544228847755) da Roma a Palermo avendo fatto il check in alle ore 13,52 e avendo assegnato il posto “9J”; per altro, controllarono anche i voli del giorno precedente e scoprirono che “RINATORI Mister” aveva preso il volo BM 0166 partito da Roma per Palermo il 4 marzo 1992, appurando che era partito senza avere fatto la prenotazione e che era rientrato a Roma la mattina del 5 marzo con il volo BM 119 delle 9,40 (riscontra la dichiarazione del GERACI secondo cui altri del loro gruppo ritornarono in Sicilia in aereo e in treno);

f) esistenza di una telefonata nell’abitazione del GERACI a Castelvetrano (0924/45441) il 24 febbraio 1992 effettuata mercoledì 26 febbraio 1992 da Roma in partenza da un cellulare (0337/864078) intestato alla ditta “Orobase” con sede in Vicenza, da cui il collaboratore si forniva dei gioielli per la sua oreficeria; il titolare della Orobase, Bernardo CAPPAROTTO, riferì che l’utenza in parola era usata dai suoi dipendenti per attività professionale inerente al commercio di preziosi e che Francesco GERACI era stato alla sede romana nel 1992, facendo anche un’individuazione fotografica;

g) il GERACI prese a noleggio all’agenzia Hertz della Stazione Termini di Roma l’autovettura “Y10” tg. Roma-9D8808 in data 24 febbraio 1992 alle ore 13,14 e la riconsegnò il 5 marzo 1992 alle ore 16,30; nel periodo in cui era stata a disposizione del GERACI l’autovettura aveva compiuto 520 km. (cfr. deposizioni del mar. Massimo CAPPOTTELLA e del dottor ZITO rispettivamente alle udienze del 9 dicembre e dell’11 novembre 1997 nel procedimento a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Firenze, cit.).

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, può ritenersi dimostrato che, conformemente alle dichiarazioni del GERACI, MESSINA DENARO Matteo si serviva di CLEMENTE, CIACCIO e dello stesso GERACI come fiancheggiatori, tanto nelle attività apparentemente legali, tanto in quelle evidentemente illegali, privilegiando il primo ogni qualvolta dovesse compiere atti più strettamente connessi alle vicende interne di “cosa nostra” (dato il suo inserimento nell’organizzazione e la sua provenienza da una famiglia tradizionalmente inserita nell’associazione) e gli altri quando era opportuno valersi di persone insospettabili, o comunque meno facilmente riconducibili a un contesto mafioso.

Oltre ai tre suddetti imputati, il MESSINA DENARO intessè rapporti personali anche stretti con altri personaggi “puliti”, tanto al fine di agevolare la propria latitanza, quanto allo scopo di creare una rete di persone fidate e disponibili ad aiutarlo a perseguire i suoi scopi e nello stesso tempo inserite nel tessuto economico cittadino.

Con riferimento al primo profilo, gli investigatori nel corso delle indagini effettuate nell’ambito del procedimento cosiddetto “Selinus” hanno consentito di individuare ben quattro utenze cellulari intestate a persone apparentemente non riconducibili al MESSINA DENARO, di cui quest’ultimo si servì tra il 1991 e il 1993, cioè in un periodo nel quale non era ancora latitante, ma si era già reso sostanzialmente irreperibile.

In particolare, il dottor BONANNO ha riferito che l’indagine che diede origine all’operazione “Selinus” nacque dall’esame del tabulato relativo al telefono cellulare intestato a un certo MONACHINO Raimondo di Castelvetrano nel corso di investigazioni successive all’attentato al dottor GERMANÀ e determinate dal fatto che vi erano soggetti di Mazara del Vallo che avevano frequenti contatti con il suddetto cellulare. In particolare si accertò che l’utenza radiomobile in parola (0337/966388) aveva contatti con cellulari intestati a CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, GERACI Francesco, tutti notoriamente vicini a MESSINA DENARO Matteo, nonché con quelli dei Mazaresi AGATE Giovan Battista (0337/960338), GANCITANO Andrea (0337/960556), RISERBATO Davide (0337/960547) e SINACORI Vincenzo (0337/960504), tutti sospetti mafiosi. Da tali dati dedussero che il cellulare suddetto fosse in uso a MESSINA DENARO Matteo.

Nel corso della citata indagine gli investigatori individuarono altre due utenze cellulari (0337/896294 intestata a CURSERI Calogero di Castelvetrano e 0336/896241 intestata a SALA Filippo) dai cui tabulati si evinceva che vi erano frequenti contatti con soggetti legati al MESSINA DENARO, tra i quali, per entrambe, oltre a numerose chiamate a CIACCIO, CLEMENTE, GERACI e AGATE Giovanni (quest’ultimo, molto amico di MESSINA DENARO, successivamente arrestato per associazione mafiosa), telefonate a cellulari di Vienna, città nella quale viveva una donna, HASLEHNER Andrea, che aveva in quell’epoca una relazione sentimentale con il MESSINA DENARO, nonché a utenze in uso ad altri personaggi vicini a quest’ultimo, quali GARAMELLA Giuseppe e FONTANA Giuseppe.

Grazie ai succitati dati (e in particolare ai periodi in cui le chiamate predette ebbero luogo), gli inquirenti dedussero che MESSINA DENARO avesse utilizzato l’utenza cellulare del CURSERI dal momento dell’attivazione (14 maggio 1991) al 16 giugno 1992, data in cui cessò, per essere per altro riattivata dopo circa sei mesi ed essere utilizzato da CLEMENTE Giuseppe, quella l’utenza intestata al MONACHINO dal 18 giugno 1992 al 25 febbraio 1993 e la terza, facente capo al SALA, dall’inizio di marzo del 1993 al momento in cui si diede alla latitanza (giugno del medesimo anno), quando la stessa passò nelle mani di FONTANA Giuseppe, il quale se ne servì per circa un mese, dal 15 settembre al 27 ottobre 1993, data in cui fu disattivato.

Gli investigatori sentirono altresì i titolari delle tre utenze telefoniche.

Il MONACHINO affermò che era stato avvicinato all’interno del circolo Pirandello da MESSINA DENARO e da suoi amici, che erano come lui abituali frequentatori del club, e uno di loro gli aveva chiesto la cortesia di attivare il cellulare, cosa che egli fece, consegnando subito l’apparecchio al MESSINA DENARO. Successivamente l’apparecchio gli fu restituito dal GERACI, il quale gli disse che se voleva poteva usarlo, ma che doveva essere particolarmente discreto nel caso avesse ricevuto chiamate da parte di qualcuno che cercava il MESSINA DENARO.

Il CURSERI negò di avere mai ceduto ad altri il suo cellulare e affermò di averlo sempre usato personalmente e di non ricordare nulla, quando gli contestarono le telefonate fatte asseritamente da lui con quel cellulare.

Il SALA invece ammise di essere stato contattato dal FONTANA Giuseppe, che era suo amico e che gli aveva fatto un prestito di £.10.000.000, aggiungendo che costui gli aveva chiesto la cortesia di attivare a suo nome un cellulare che poi egli avrebbe dato a un suo amico.

A parere dei questa Corte le deduzioni effettuate dagli inquirenti circa l’utilizzazione delle utenze sopra specificate da parte dell’odierno capo mandamento di Castelvetrano sono esatte. Da un lato, infatti, sono state supportate in ben due casi su tre dalle esplicite ammissioni degli interessati e dall’altro lato hanno trovato un significativo riscontro logico nelle caratteristiche del traffico telefonico, che ha visto numerosi contatti con cellulari nella disponibilità di altri personaggi legati a “cosa nostra”.

La quarta utenza radiomobile individuata come una di quelle usate dal MESSINA DENARO è quella rispondente al numero 0337/894415, intestata a Massimo BIANCO, dipendente del GERACI. Quest’ultimo ha affermato che fu egli stesso, su richiesta dell’amico, a chiedere al BIANCO di attivare un’utenza a suo nome, raccontandogli che l’avrebbe utilizzata lui. Emersero contatti di quest’ultimo cellulare con quello 0337/894415 intestato a POCOROBBA Bartolomeo, il quale, sentito a sommarie informazioni, disse che non aveva mai usato il cellulare che aveva consegnato fin dall’attivazione a GUTTADAURO Filippo su “consiglio” del suo datore di lavoro, GRIGOLI Giuseppe, imputato in “Selinus”, titolare della GRIGOLI distribuzione s.r.l., presso cui lavorava anche PANICOLA Vincenzo, cognato di MESSINA DENARO Matteo (cfr. deposizione del dottor Matteo BONANNO alle udienze del 12 e 19 gennaio 1998 nel procedimento a carico di AGATE Giovanni e altri, cosiddetto “Selinus”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).  

Le indagini in parola consentirono altresì di individuare una fitta serie di fiancheggiatori del MESSINA DENARO, grazie in particolare all’esame dei tabulati e a localizzazioni satellitari.

In particolare vennero notati contatti tra GRIGOLI Giuseppe e GUTTADAURO Filippo, tra GARAMELLA Giuseppe e LUMINARIO Fortunato, tra lo stesso GARAMELLA, FONTANA Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo prima della latitanza di quest’ultimo, tra MASSIMINO Alfio e LUMINARIO Fortunato, tra GARAMELLA Giuseppe e MASSIMINO Alfio, tra GARAMELLA Giuseppe e FORTE Paolo, tra EBREO Francesco e FONTANA Giuseppe, tra lo stesso FONTANA e PANICOLA Vito, tra EBREO Francesco, GARAMELLA e GERACI Andrea. Emersero poi contatti telefonici tra FORTE Paolo e GUTTADAURO Filippo, GRIGOLI Giuseppe e MASSIMINO Alfio, GARAMELLA Giuseppe e FORTE Paolo, FORTE Paolo e GERACI Tommaso, FONTANA Giuseppe e FORTE Paolo, GARAMELLA Giuseppe e FONTANA Giuseppe, FONTANA Giuseppe e LUMINARIO Fortunato.

Tutti questi soggetti gestivano floride attività commerciali, sulle quali vennero effettuate indagini e tra i medesimi appare opportuno soffermarsi brevemente sulle figure di FORTE Paolo, GARAMELLA Giuseppe e FONTANA Giuseppe, attesa la loro indiretta implicazione nel presente procedimento.

FORTE Paolo, nato a Castelvetrano il 7 ottobre 1959, dal 1992 è stato il gestore del distributore di benzina “IP” sito allo svincolo autostradale di Castelvetrano.

Fu arrestato sulla base delle risultanze delle suddette attività investigative e delle accuse del GERACI e dello SCARANO, i quali lo avevano indicato come una delle persone vicine al gruppo di MESSINA DENARO Matteo.

Nell’interrogatorio reso al P.M. il 17 febbraio 1997, il cui contenuto gli è stato contestato all’udienza del 7 gennaio 1999, avendo egli rifiutato di rispondere all’esame ex art.210 c.p.p., il FORTE ha ammesso di conoscere, tra gli altri, il MESSINA DENARO, il CLEMENTE, il GUTTADAURO, lo SCARANO e il GARAMELLA.

Con riferimento al primo ha negato che costui sia intervenuto per risolvere problemi relativi al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura del distributore dovuti al fatto che non erano state rispettate le distanze dagli edifici (il complesso distava dal carcere ottantasette metri anziché i cento prescritti). Ha invece ammesso che MESSINA DENARO Matteo si recava spesso nell’esercizio di GARAMELLA, nel quale si fermava a lungo, e si riforniva di carburante dal FORTE. Ha affermato infine che l’imputato fu il suo padrino di cresima, precisando che fu quest’ultimo a offrirsi e che egli accettò, poiché sapeva che a Castelvetrano MESSINA DENARO era “una potenza”.

Il FORTE ha ammesso altresì di conoscere GUTTADAURO Filippo (cognato di MESSINA DENARO Matteo per averne sposato, il 1 settembre 1976, la sorella Rosalia: la circostanza è pacifica, essendo stata ammessa dallo stesso interessato nel corso dell’esame dibattimentale). Anche in questo caso, per altro, ha tentato di minimizzare l’importanza della circostanza, affermando che si erano conosciuti in quanto il prevenuto andava ogni giorno a rifornirsi di carburante al suo distributore.

La conoscenza con GARAMELLA, invece, a detta del FORTE risaliva agli anni 1990 o 1991, quando quest’ultimo lavorava alla Banca Sicula di Sciacca, nella speranza di ottenere un prestito per rilevare un distributore.

Nonostante alla fine non abbia avuto bisogno del suo aiuto, dato che ottenne i necessari aiuti economici da suo zio Gaspare FASULO e da Tommaso GERACI (il quale lo garantì con una fideiussione di £.50.000.000, dando in garanzia un suo terreno), nel tentativo di ingraziarsi il GARAMELLA si prestò a fargli alcuni piaceri.

In primo luogo gli prestò un cellulare intestato a lui per un periodo di cinque-otto mesi dal maggio o giugno 1992. Successivamente prese in locazione a suo nome un appartamento vicino a Roma, in quanto il GARAMELLA gli aveva chiesto il piacere di andare nella capitale con Francesco GERACI e affittargli un appartamento, dato che doveva rendersi irreperibile. Il FORTE acconsentì, sempre nella speranza di avere un aiuto in vista della prossima apertura del distributore; fu il GERACI che, leggendo l’elenco telefonico a Fiumicino, scelse l’agenzia a cui rivolgersi.

Infine, il FORTE ha ammesso che nel periodo in cui il GARAMELLA -il quale circa due mesi dopo che egli aveva iniziato a gestire il distributore aveva rilevato il bar del complesso- non aveva ancora installato il telefono in quest’ultimo esercizio, talvolta ricevette telefonate al distributore da un certo MASSIMINO Alfio, che anch’egli ebbe modo di conoscere. A tale ultimo proposito ha precisato che, su richiesta di GARAMELLA, quando il MASSIMINO fu operato di ernia all’ospedale di Mazara del Vallo, andò a trovarlo per portargli i giornali. Ha aggiunto altresì che in un’occasione MASSIMINO fece un bonifico di £.6.000.000 a suo favore, anche se si trattò di un piacere che gli chiese GARAMELLA, il quale fu il reale beneficiario della somma di denaro.

Il FORTE ha inoltre ammesso di avere conosciuto, attraverso il GARAMELLA, Antonio SCARANO, il quale si recava a trovare il primo al distributore IP nel periodo in cui tra i due uomini erano in corso trattative per l’acquisto da parte del collaboratore di un villino di Triscina appartenente all’altro. Dopo la conclusione del contratto, dato che nel bar del GARAMELLA non era ancora stato installato il telefono, quest’ultimo intestò le bollette elettriche e telefoniche relative alla villetta al distributore IP del FORTE, al quale fu consegnata la somma di £.2.000.000 per il pagamento delle bollette. Una volta, sempre nello stesso periodo, lo SCARANO si recò al distributore insieme a una sua cognata, Giovanna TUSA, e il FORTE prestò loro un’automobile, affinchè la donna potesse recarsi a Partanna a trovare sua madre.

Infine, pur se dopo reiterati dinieghi, il FORTE ha ammesso che in un’occasione in cui egli era andato a trovarlo a Roma, il GARAMELLA gli presentò come “Giovanni” un uomo che al momento della sua cattura apprese essere Francesco RALLO (cfr. interrogatorio del FORTE reso al P.M. il 17 gennaio 1997 e contestatogli il 7 gennaio 1999 in seguito al suo rifiuto di sottoporsi ad esame dal parte del P.M.).

Le affermazioni rese dal FORTE nel suddetto interrogatorio debbono essere giudicate attendibili e possono essere utilizzate ai fini della decisione, essendo state confermate da ulteriori risultanze istruttorie, quali le propalazioni del GERACI e dello SCARANO e dalle risultanze dell’attività investigativa e in particolare dall’esame dei tabulati telefonici.

Il dottor BONANNO ha precisato che FORTE Paolo aveva ottimi rapporti con GARAMELLA, che spesso lo utilizzava per recarsi in banca ed effettuare versamenti sul suo conto corrente. Dalle utenze cellulari nella disponibilità di quest’ultimo (dall’8 settembre 1992 al 25 febbraio 1994 il numero 0337/966317 intestato a se stesso; dal 25 febbraio 1994 al 13 giugno 1996 il numero 0330/699819 intestato a sé stesso) furono chiamate varie volte le utenze telefoniche dell’appartamento di MASSIMINO Alfio a Roma (06/2055463) e del Centro Commerciale “Le Torri” presso cui quest’ultimo lavorava come direttore commerciale. Le utenze intestate al FORTE ebbero altresì contatti telefonici con lo SCARANO, con GIACALONE Michele e con AGATE Giovanni (cfr. deposizione BONANNO nel procedimento cosiddetto “Selinus”, cit.).

Tale circostanza è stata confermata anche dallo SCARANO e dal GERACI, che hanno sottolineato che il FORTE e il GARAMELLA stavano spesso insieme, dato che gestivano entrambi esercizi commerciali nell’area di servizio presso lo svincolo autostradale di Castelvetrano.

Quanto ai rapporti con MESSINA DENARO Matteo, poi, i tentativi del FORTE di minimizzare l’importanza e la profondità degli stessi non possono essere giudicati attendibili, atteso che lo stesso dichiarante è caduto in contraddizione laddove dapprima ha connotato il suo legame con il MESSINA DENARO come una conoscenza non troppo approfondita, nata dalle visite del boss alla pompa di benzina del FORTE, poi ha affermato che addirittura il capo mafia si offrì di essere il suo padrino di cresima, fatto che presuppone l’esistenza di un rapporto più profondo, specie se la profferta viene da una persona definita “una potenza”.

Pertanto, come si è visto, il FORTE, sebbene abbia tentato di minimizzare i suoi rapporti con MESSINA DENARO Matteo e con il suo entourage, ha nondimeno dovuto sostanzialmente ammettere di avere intessuto legami cordiali con numerosi di questi soggetti, e in particolare con il predetto capo mafia castelvetranese, con i fratelli GERACI, uno dei quali addirittura fu suo fideiussore per la somma di £.50.000.000 che garantì con un suo fondo.

Quanto poi al viaggio a Roma in compagnia del GERACI, di cui ha parlato quest’ultimo e che a detta del FORTE fu compiuto su richiesta del GARAMELLA, l’asserzione dell’imputato di reato connesso in esame che nella vicenda non fosse coinvolto MESSINA DENARO Matteo non appare credibile, tenuto conto della circostanza che vi andò anche il GERACI, il quale era notoriamente molto vicino al suddetto e che è difficilmente ipotizzabile che affrontasse un viaggio a Roma solo per favorire il progetto del GARAMELLA di rendersi irreperibile, a meno che lo stesso non fosse da inserire in un ambito più vasto e in qualche modo connesso agli interessi mafiosi facenti capo al predetto MESSINA DENARO.

Del resto, sulla base delle dichiarazioni del GERACI, il FORTE è stato condannato dal G.U.P. del tribunale di Palermo su richiesta delle parti alla pena di due anni di reclusione per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, in qualità di soggetto vicino alla cosca di Castelvetrano (cfr. sentenze emesse dal G.U.P. di Palermo il 6 giugno 1997, non impugnata dal FORTE, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

Di conseguenza, deve reputarsi che il FORTE fosse coinvolto a pieno titolo nell’ambiente criminale legato al MESSINA DENARO.

A giudizio di questa Corte è stato ampiamente dimostrato altresì l’inserimento di Giuseppe GARAMELLA nel medesimo contesto delinquenziale.

Costui fu dapprima impiegato e poi amministratore nella sopra menzionata società “Enologica Castelseggio”, una cantina i cui soci erano MESSINA DENARO Francesco, MAROTTA Antonino, FURNARI Saverio, CLEMENTE Giuseppe cl.1927 e altri soggetti sospetti mafiosi.

Il nome dello stesso era altresì contenuto in un biglietto autografo rinvenuto a casa del NASTASI nel corso di una perquisizione operata in data 8 novembre 1985 dal maresciallo SPARACINO, insieme, tra gli altri, a quelli di MESSINA DENARO Francesco, suo figlio Salvatore, MAROTTA Antonino cl.1927, CLEMENTE Giuseppe cl.1927, FURNARI Saverio e FURNARI Fortunato e Vincenzo, cugini del precedente (cfr. deposizione SPARACINO resa nell’udienza del 14 novembre 1997 nel procedimento a carico di AGATE Giuseppe e altri, cosiddetto “Selinus”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala).

Il GARAMELLA fu inoltre coinvolto nell’ammanco di una grossa somma all’agenzia della Banca Sicula di Menfi, per la quale ebbe una vicissitudine giudiziaria nella primavera del 1992, periodo dal quale cessò di lavorare alla banca (all’udienza del 19 gennaio il teste ha specificato che lavorò alla Banca Sicula dal 1978 al maggio 1992, quando fu licenziato e nello stesso periodo era stato amministratore della Enologica Castelseggio, mentre successivamente fu dipendente di FONTANA Giancarlo nell’autolavaggio all’interno dell’IP allo svincolo dell’autostrada).

La vicinanza del GARAMELLA ad ambienti prettamente mafiosi, già adombrata dai dati sopra riportati, è stata ulteriormente dimostrata grazie all’accertamento da parte degli inquirenti di suoi rapporti attuali con personaggi certamente inseriti nel medesimo contesto e alle dichiarazioni dei collaboratori.

Infatti, sia il GERACI che lo SCARANO -le cui propalazioni sul punto sono state riportate dettagliatamente nelle schede dedicate al vaglio dell’attendibilità degli stessi (cfr. Parte III, Capo III) e che in questa sede ci si limiterà a richiamare brevemente- hanno confermato i rapporti tra GARAMELLA e il gruppo criminale vicino al MESSINA DENARO.

Lo SCARANO, in particolare, ha indicato il personaggio in questione come colui che teneva i contatti tra RALLO e la Sicilia, durante la latitanza del primo, fungendo da corriere tra l’uomo e la moglie. Ha aggiunto di avere appreso la notizia prima dell’estate 1993/94 dallo stesso GARAMELLA, il quale gli confidò che non aveva il denaro per onorare il suo debito con lui perché abitava in Sicilia, ma era costretto a recarsi spesso a Roma al fine sopra specificato e doveva mantenere la famiglia del RALLO. Per altro, ha precisato che era comunque a conoscenza della circostanza che GARAMELLA andava spesso a Roma per averlo saputo dal suo compare MASSIMINO Alfio, il quale chiamò più volte al telefono il Castelvetranese in sua presenza.

Lo SCARANO ha altresì specificato che il GARAMELLA era amico di FORTE Paolo, in compagnia del quale spesso lo vedeva al distributore IP nel cui ambito gestivano rispettivamente l’attività di ristoro e la pompa di benzina.

Ha infine puntualizzato che fu il GARAMELLA ad accompagnarlo alla gioielleria del GERACI, dove ebbe un incontro con MESSINA DENARO Matteo e PANDOLFO Vincenzo, finalizzato all’individuazione di un appartamento a Roma da affittare e utilizzare come base per l’attentato a Maurizio COSTANZO, e che fu lo stesso individuo che, su sua richiesta, lo mise in contatto con il MESSINA DENARO per la restituzione di armi ed esplosivi che aveva custodito in casa sua per molti mesi (cfr. esame SCARANO all’udienza del 23 settembre 1998)

Il GERACI ha confermato quest’ultimo episodio narrandolo in maniera del tutto conforme allo SCARANO.

Con riferimento al GARAMELLA, ne ha confermato i legami con MESSINA DENARO Matteo, riferendo che fu quest’ultimo presentarglielo, dicendogli che il primo aveva bisogno di una bella macchina per il giorno dopo. Dato che l’autovettura del GERACI, che egli offrì immediatamente all’amico, non andava bene perché aveva il cambio automatico e il GARAMELLA non lo sapeva usare, il MESSINA DENARO gli domandò se poteva chiedere a suo fratello Tommaso che gli prestasse la Mercedes di sua proprietà, cosa che il suo congiunto fece di buon grado. Il collaboratore ha aggiunto che successivamente il MESSINA DENARO ebbe a descrivergli il GARAMELLA come un “buon ragazzo” e una persona disponibile. In seguito il collaboratore vide il predetto GARAMELLA molte volte, spesso in compagnia del FORTE, con cui era solito accompagnarsi perché gestivano rispettivamente il bar e il lavaggio il primo e la pompa di benzina il secondo allo svincolo di Castelvetrano, dove GERACI andava spesso (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Come si è già precisato, le propalazioni del GERACI e dello SCARANO sul GARAMELLA debbono essere giudicate attendibili, atteso che si riscontrano a vicenda e sono confermate dalle emergenze probatorie conseguite all’attività di indagine degli investigatori.

A tale ultimo proposito, il dottor BONANNO ha precisato che gli inquirenti accertarono rapporti tra GARAMELLA e SCARANO Antonio.

In primo luogo, nel gennaio del 1993 il Castelvetranese vendette a Massimo SCARANO, figlio del secondo una casa di villeggiatura estiva sita in Triscina nella via 123. Inoltre vennero rilevati due contatti telefonici tra SCARANO e GARAMELLA: alle 10,03 del 13 maggio 1994 il primo chiamò il cellulare del secondo e alle ore 19,19 del 10 luglio 1993 il cellulare del secondo ha contattato l’utenza dell’abitazione estiva di Triscina.

A ulteriore riscontro dei rapporti tra il GARAMELLA e personaggi legati alle famiglie mafiose dei mandamenti di Castelvetrano e Mazara (i cui vertici all’inizio degli anni ’90 erano in ottimi rapporti tra loro) deve essere infine citata la circostanza che nella stagione estiva del 1993 il GARAMELLA soggiornò in una villetta a Tonnarella di Mazara del Vallo appartenente a PARISI Salvatore, nipote di AGATE Mariano, dove ricevette le visite di Antonio SCARANO (cfr. deposizione del dottor BONANNO nelle udienze del 12, 19 e 26 gennaio 1998 nel procedimento “Selinus”, cit.).

Con specifico riferimento ai rapporti rivelati dallo SCARANO tra il GARAMELLA e MASSIMINO Alfio, che operava a Roma, e RALLO Francesco, deve sottolinearsi che le propalazioni del collaboratore sono state significativamente riscontrate dalle emergenze delle indagini degli inquirenti.

In particolare, il RALLO, membro della cosca dei “Cannata” di Partanna, latitante dall’ottobre del 1991, fu arrestato nel maggio del 1993 a Roma; nell’occasione fu trovato in possesso di patente intestata a Fifì Antonino MARRONE, cognato del GARAMELLA.

La circostanza, poi, che l’incarico di curare la latitanza dell’“uomo d’onore” partannese fosse stata affidata al GARAMELLA trova un ulteriore riscontro logico nel fatto che la moglie di quest’ultimo era originaria di Partanna ed è pertanto possibile che i due coniugi potessero frequentare il paese senza essere notati ed avessero la possibilità di recapitare i messaggi e consegnare il denaro più agevolmente di altri.

Inoltre, prima dell’arresto del RALLO e successivamente allo stesso venne accertata una fitta rete di telefonate tra GARAMELLA e MASSIMINO, il quale ultimo riceveva spesso visite del primo, che andava a trovare anche RALLO. Vennero in particolare accertati contatti telefonici tra il MASSIMINO e il GARAMELLA: in particolare, quando fu arrestato RALLO Francesco a Roma in una intercettazione del maggio 1993 il MASSIMINO comunicò al GARAMELLA in modo molto criptico che era stato arrestato un loro amico e gli consigliava di comprare il “Messaggero” di quel giorno, in cui si comunicava la notizia. Tali intensi contatti si svolsero ininterrottamente tra il novembre 1992 e l’agosto 1995 e per un certo periodo il GARAMELLA ebbe addirittura in uso il cellulare n.0368/667664 intestato a Rosa MASTROMATTEO, convivente del MASSIMINO.

A ulteriore riprova del legame del MASSIMINO con il GARAMELLA e tramite costui con il gruppo facente capo al MESSINA DENARO può citarsi la circostanza che nell’autunno del 1994, pochi giorni dopo l’arresto di FONTANA Giuseppe, il suddetto MASSIMINO si trasferì da Roma a Castelvetrano, cominciò a frequentare il giro di persone che si incontrava al distributore IP allo svincolo autostradale di Castelvetrano (e in particolare GARAMELLA e LUMINARIO) e trovò inizialmente ospitalità dapprima a casa della madre del GARAMELLA e poi nella villa del professor Antonino RISALVATO (arrestato nel settembre 1996 per 416 bis o favoreggiamento aggravato) sito sulla strada di Selinunte. Contestualmente iniziò a gestire il bar di Marinella di Selinunte che era del FONTANA, anche se formalmente intestato alla sorella.

Gli inquirenti, infine, accertarono che il GARAMELLA aveva rapporti con GUTTADAURO Filippo, cognato di MESSINA DENARO Matteo e membro di un’importante famiglia mafiosa originaria di Bagheria (suo fratello Giuseppe, medico, venne condannato per associazione mafiosa nel primo maxi processo: cfr. deposizioni del Maresciallo Massimo CAPOTTELLA all’udienza del 4 dicembre 1997 nel processo a carico di BAGARELLA Leoluca + 25 celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Firenze e di Calogero GERMANÀ in quella del 9 maggio 1996 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano, cosiddetto “Petrov” e altri tenutosi davanti al Tribunale di Trapani).

Scoprirono in particolare che vi era un’abitazione nella via Piave di Castelvetrano che dapprima era stata abitata da CAPPADONNA Vito -imputato in “Selinus”, amico e compare di MESSINA DENARO Matteo, il quale gli aveva battezzato la figlia, nonché socio in un calzificio con Saro ALLEGRA, cognato del predetto MESSINA DENARO- poi da GUTTADAURO e infine nel 1994, all’epoca degli accertamenti, da GARAMELLA. Quando vi abitava quest’ultimo, il contratto ENEL era ancora intestato al GUTTADAURO e vi erano nell’appartamento mobili di quest’ultimo, che furono portati via da sua moglie MESSINA DENARO Rosalia quando si trasferì a Bagheria a casa del cognato dopo l’arresto del marito per l’operazione “Petrov” (circostanza, quest’ultima, che appresero perché avevano piazzato nel mobile una cimice che a un certo punto non diede più segni di vita e in seguito capirono che era per il trasferimento).

Gli investigatori scoprirono altresì che il GARAMELLA e il GUTTADAURO erano stati controllati il 12 marzo 1994 alle ore 12,00 circa, nel corso di un servizio di osservazione effettuato all’interno dell’area di servizio IP insieme a LUMINARIO Fortunato, un altro imputato nel procedimento “Selinus”, che gli stessi tra il 19 e il 21 novembre 1993 avevano alloggiato contestualmente nell’Hotel Holiday nel Parco dei Pini a Roma e che il primo aveva saldato i due conti contestualmente con la sua carta di credito (cfr. deposizioni del BONANNO nel citato processo contro AGATE Giovanni e altri rese nelle udienze del 12, 19 e 26 gennaio 1998).

Ora, è evidente che l’esistenza di contatti accertati tra il GARAMELLA, lo SCARANO, MASSIMINO Alfio e molti personaggi notoriamente legati a MESSINA DENARO Matteo conferisce un notevole crisma di credibilità alle propalazioni dei due citati collaboratori relative al soggetto in parola e ne comprova la credibilità. Infatti tali rapporti (e specialmente quelli con soggetti estranei all’ambiente castelvetranese), non possono essere spiegati se non con la sua contiguità con il MESSINA DENARO e con la disponibilità ad eseguirne gli ordini. Del resto, anche il FORTE, che ha tentato in tutti i modi di porre in secondo piano la sua attività, ha confermato i rapporti tra il GARAMELLA, lo SCARANO e il MASSIMINO, confermandone implicitamente la pregnanza.  

Giuseppe FONTANA, trafficante internazionale di armi e approvvigionatore della “famiglia” di Castelvetrano, venne coinvolto in un’indagine relativa a un traffico di sostanze stupefacenti partita dagli Stati Uniti e condotta in Italia dallo SCO.

Già prima dell’arresto era noto agli investigatori per essere molto legato a MESSINA DENARO Matteo, a cui procurò, in epoca di poco anteriore alla emissione della prima ordinanza di custodia cautelare a suo carico, un cellulare, tramite il suo debitore SALA Filippo.

Nel corso delle indagini del procedimento “Selinus” venne sentita dalla Polizia svizzera JOAN Francisca di Basilea, la quale era titolare di un’utenza contattata più volte da cellulari in uso a MESSINA DENARO Matteo. La donna disse di conoscere di vista quest’ultimo, in quanto era andato talvolta all’Hotel Plaza a Basilea insieme a FONTANA Giuseppe e AGATE Giovanni e aggiunse che FONTANA le aveva confidato che era un mafioso e che il suo capo era MESSINA DENARO Matteo.

Il FONTANA aveva frequenti contatti (specialmente nel 1993) altresì con GRIGOLI Giuseppe e LUMINARIO Fortunato, entrambi imputati nel procedimento “Selinus”.

Il primo, in particolare, era titolare della società “Grigoli distribuzione s.r.l.”, nella quale prestava la sua attività professionale anche PANICOLA Vincenzo, cognato di MESSINA DENARO Matteo. Aveva inoltre rapporti con GUTTADAURO Filippo, in compagnia del quale fu controllato più volte e con il quale sono documentati numerosi contatti telefonici tra il 1 febbraio 1992 e il 18 febbraio 1994, prima che quest’ultimo fosse arrestato nel corso dell’operazione “Petrov” (cfr. citate deposizioni del dottor BONANNO nel processo a carico di AGATE Giovanni e altri).

In conclusione non possono che ribadirsi le considerazioni effettuate all’inizio del presente paragrafo, sottolineando che all’inizio degli anni ’90 MESSINA DENARO Matteo in pochi anni riuscì a creare intorno a sé un gruppo di persone insospettabili, oltre che assolutamente fidate e devote (a tale proposito deve sottolinearsi che Francesco GERACI è a tutt’oggi l’unico collaboratore castelvetranese), che, unitamente ai vecchi “uomini d’onore” che erano stati vicini suo padre, gli consentirono di coniugare la tradizionale efficienza militare da sempre propria della “famiglia” a una maggiore possibilità di operare in modo più discreto (e perciò meno facilmente individuabile dagli investigatori, le cui indagini negli ultimi anni erano divenute più attente e professionali) nel settore economico e di agire, grazie a una fitta serie di conoscenze e legami personali e all’utilizzo di persone, su tutto il territorio nazionale, tanto per collaborare attivamente al compimento dei gravissimi atti stragisti che hanno insanguinato il Paese nei primi anni ’90, quanto per consentire la latitanza di “uomini d’onore”.

Nel presente capitolo verranno trattati alcuni omicidi commessi dalla “famiglia” di Castelvetrano e talvolta esclusivamente dal gruppo più strettamente legato a MESSINA DENARO Matteo e composto da CLEMENTE Giuseppe classe 1964, CIACCIO Leonardo e GERACI Francesco.

OMICIDIO CONSALES NICOLA

Nicola CONSALES fu assassinato a Palermo, nel quartiere San Lorenzo all’altezza del civico n.5 di via Orwell, la sera del 21 febbraio 1991.

I verbalizzanti intervenuti sul luogo del delitto rinvennero il cadavere all’interno dell’autovettura FIAT Uno 45 grigia a quattro porte tg.PA-873743, ferma nella parte mediana di una rientranza in corrispondenza del predetto civico e delimitata a destra e a sinistra da due muretti (il primo dei quali dotato di un piccolo cancello) e al centro da un cancello a due bande, chiuso al momento del sopralluogo. Il veicolo aveva gli sportelli chiusi senza sicura, la parte anteriore rivolta verso la strada e quella posteriore verso quest’ultimo cancello.

La vittima era seduta al posto di guida, riversa sul fianco destro, con la testa rivolta verso lo sportello anteriore destro dell’autovettura, il bacino in direzione dello sportello sinistro e i piedi verso la parte anteriore dell’abitacolo.

Le chiavi di accensione erano inserite nell’apposita boccola e il quadro comandi era spento. Il vetro anteriore sinistro era integralmente frantumato.

Sul piano del sedile anteriore destro gli operanti rinvennero alcuni frammenti di vetro, un piccolo frammento di borraggio e tre pallini di piombo nudo deformati, del peso rispettivo di quattro grammi circa.

A terra, nella rientranza sopra menzionata, trovarono due bossoli esplosi per fucile da caccia calibro 12 contrassegnati “D-T”. (cfr. fascicolo di rilievi tecnici, verbali di sequestro della FIAT Uno e del materiale balistico menzionati e fascicolo fotografico redatti in data 21 febbraio 1991).

Il dottor Arnaldo LA BARBERA, che dal 1988 al 1992 diresse la Squadra Mobile di Palermo, ha riferito che gli inquirenti identificarono subito il cadavere, tramite i dati all’autovettura su cui era stato rinvenuto, che risultò intestata al cognato del CONSALES.

Fecero indagini sulla personalità della vittima, che era capo ricevimento e vice direttore nell’hotel “Paradise Beach” di Selininute e risultò essere un uomo molto riservato e un punto di riferimento per il personale.

Furono effettuate perquisizioni sia nell’appartamento in cui la vittima abitava con la madre sia nella stanza che occupava nell’albergo. A casa sua furono rinvenuti e sequestrati un fucile calibro 12, tre caricatori per pistola calibro 9 e 7,65, un caricatore per pistola calibro 22, una canna per pistola calibro 9, una canna per pistola calibro 7,65 e varie altre armi e munizioni non denunciate, che per altro a giudizio degli investigatori appartenevano al padre, all’epoca già deceduto, che era un ex maresciallo dell’arma. Nella stanza dell’albergo occupata dal CONSALES (la n.122) trovarono una rosa appassita, mentre nella sua cassetta di sicurezza c’erano le chiavi della limitrofa stanza n.120, in cui era alloggiata una dipendente stagionale dell’albergo, una cittadina austriaca di nome HASLEHNER. Rinvennero altresì un bonifico bancario relativo a un carta di credito con cui il CONSALES aveva pagato una notte in un albergo di Vienna nel novembre 1990 (cfr. verbali di sequestro eseguiti all’interno dell’albergo dove la vittima lavorava e della stanza n.122 dello stesso in cui alloggiava e nell’abitazione del defunto, datati 21 febbraio 1991).

Il LA BARBERA ha riferito che alla luce di questi elementi gli inquirenti ipotizzarono che il CONSALES avesse una relazione con la HASLEHNER, la quale risultava legata sentimentalmente altresì a Matteo MESSINA DENARO, figlio del capo mafia Francesco e a sua volta all’epoca già denunciato per associazione di stampo mafioso. Il testimone stesso si recò a Vienna a sentire la HASLEHNER, la quale ammise di avere una relazione con un tale “Matteo”, mentre negò di essere a conoscenza del viaggio del CONSALES a Vienna.

Essendo stati sequestrati, tra gli oggetti personali della vittima, vari biglietti da visita, gli inquirenti escussero i titolari, non ottenendo però alcun elemento utile ai fini della indagini. Sentirono, anche in questo caso senza ottenere informazioni rilevanti, il direttore dell’albergo CATALANO Salvatore.

Fecero accertamenti altresì su un anonimo, probabilmente proveniente dallo stesso CONSALES, che accennava a dissensi tra la vittima e il suo precedente datore di lavoro, la S.I.T.A.S., ma anche in questo caso le indagini non sfociarono in risultati interessanti (cfr. deposizione del Questore LA BARBERA all’udienza del 7 gennaio 1999).

L’esame autoptico sul cadavere della vittima dimostrò che il decesso del CONSALES era stato prodotto da lesioni cardiache e intestinali prodotte da un’arma da fuoco a canne lunghe.

In particolare, nel corso dell’esame peritale vennero rilevate le seguenti ferite:

– in regione mammaria sinistra, a dodici centimetri dalla clavicola e a sette centimetri dalla mediosternale, vi era un ampio squarcio a margini introflessi delle dimensioni di cm.4,5×5, a maggiore asse orizzontale; il predetto orificio era seguito da nove tramiti di cui otto terminanti in pari numero di fori di uscita e uno a fondo cieco; i pallettoni nel loro percorso aveva determinato la frattura della IV-V costale sinistra e un ampio squarcio al ventricolo destro;

– in corrispondenza del fianco sinistro, a un centimetro e mezzo dalla linea toracico – spinale vi era uno squarcio a margini introflessi di forma ovalare delle dimensioni di cm.6×3,5, a maggiore asse obliquo; nel suo contesto il consulente rinvenne un contenitore di plastica e una borra; al predetto orificio facevano seguito nove distinti tramiti, di cui tre a fondo cieco (nel contesto dei muscoli addominali vennero trovati tre pallettoni) e i rimanenti a tramite transfosso sfocianti nei rispettivi fori di uscita; nel passaggio intracavitario i pallettoni avevano cagionato un ampio squarcio nelle anse intestinali con conseguente emoperitoneo e altresì, verosimilmente, le lesioni riscontrate al cavo ascellare (due) e al braccio destro (una).

In conclusione il consulente sottolineò che il CONSALES era stato attinto complessivamente da due colpi di fucile caricato verosimilmente con pallettoni del tipo 11/0, entrambi con tramiti da sinistra a destra e dal basso verso l’alto.

I pallettoni erano stati verosimilmente esplosi da distanza inferiore a due metri, attese le caratteristiche dei fori di entrata (e in particolare del fatto che i pallini erano ancora ammassati nell’involucro e che erano presenti due grandi orifici di ingresso e non la “rosata” formata da piccoli fori di pallini isolati) e i risultati positivi dell’esame chimico per la ricerca dei residui incombusti (cfr. verbale di descrizione e identificazione del cadavere, verbale di sequestro di nove pallettoni di piombo e di due borre di cartucce rinvenute nel corso dell’autopsia e relazione di consulenza medico legale redatta dalla dottoressa Raimonda PAPIA datati rispettivamente 21 febbraio, 22 febbraio e 28 marzo 1991).

All’epoca le indagini non diedero esito, anche se i collegamenti tra MESSINA DENARO Matteo, la HASLEHNER e il CONSALES indussero gli inquirenti a formulare, come ipotesi principale quella del coinvolgimento del primo nell’omicidio (cfr. deposizione LA BARBERA, cit.).

Sulla base delle propalazioni di Giovan Battista FERRANTE e di Francesco GERACI, quest’ultimo è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato e commesso in un numero di persone superiore a cinque in pregiudizio di Nicola CONSALES, nonché dei reati satellite di detenzione e porto illegali in luogo pubblico delle armi utilizzate per la commissione del delitto, aggravati ai sensi degli artt.61 n.2 e 112 n.1 c.p., in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, nonché con BIONDINO Salvatore, BIONDO Salvatore, FERRANTE Giovan Battista e LIGA Salvatore, separatamente giudicati.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile il Comune di Palermo e la Provincia di Trapani.

Francesco GERACI ha ammesso di avere partecipato all’omicidio del CONSALES, aggiungendo di non saperlo datare con sicurezza, ma di ritenere che esso sia stato precedente a quello di Santa Ninfa, di cui ha sostenuto di avere un ricordo molto vivido, poiché fu il primo che commise in qualità di esecutore materiale e che ha sempre indicato come “l’omicidio della Y 10” (trattasi del delitto CAPO, che verrà trattato successivamente).

Il collaboratore ha affermato che fin dal 1989 frequentava assiduamente MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo e CLEMENTE Giuseppe. Tra i vari luoghi in cui il gruppo di amici era solito recarsi assiduamente c’era l’hotel “Paradise Beach” di Selinunte, nel quale per un certo periodo (fino al 1990 o 1991) lavorò alla reception una ragazza austriaca, che loro chiamavano Andrea o “Asi”, con la quale Matteo MESSINA DENARO aveva una relazione amorosa. A detta del collaboratore, fino a quando la donna prestò la sua attività professionale nell’albergo dormiva in una stanza dello stesso, mentre quando cessò di lavorarci pernottava in una casa a Triscina affittata appositamente per lei da Matteo MESSINA DENARO.

Il GERACI ha dichiarato che conosceva il direttore dell’hotel, un certo CATALANO, il vice direttore CONSALES e vari altri dipendenti dell’esercizio. Matteo MESSINA DENARO, dal canto suo, era in ottimi rapporti con il primo, mentre era meno in confidenza con il secondo; in un’occasione, in particolare ebbe a riferire allo stesso GERACI, al CIACCIO e al CLEMENTE che il CATALANO doveva andarsene e che il CONSALES, il quale era stato designato a succedergli, aveva detto in giro che quando fosse diventato direttore non avrebbe più fatto entrare nell’albergo quei “quattro mafiosetti”.

Alcuni mesi dopo che ebbe loro riferito questa battuta, lo stesso MESSINA DENARO disse ai suoi tre amici che il CONSALES doveva essere ammazzato: il loro compito sarebbe stato quello di fare gli appostamenti per verificare a che ora l’obiettivo usciva dall’albergo e dove abitava a Palermo e di comunicare i risultati a un gruppo di Palermitani i quali avrebbero dovuto commettere materialmente l’assassinio.

A tale ultimo fine, il GERACI e il MESSINA DENARO si recarono a Palermo alla rotonda che si raggiungeva provenendo dall’autostrada da Trapani e da cui si arrivava in via Notarbartolo e da qui svoltarono a sinistra per verificare, attraverso il nome scritto sul citofono, l’indirizzo della palazzina in cui il CONSALES abitava.

I quattro uomini fecero inoltre appostamenti fuori dall’albergo per cinque o sei giorni, allo scopo di controllare a che ora usciva l’obiettivo, a partire dal primo pomeriggio, anche se sapevano che il CONSALES di solito se ne andava alle ore 17,00 o 18,00 circa. Le prime volte la vittima designata non uscì dall’edificio, poi, un giorno in cui il CLEMENTE non c’era, si allontanò dal “Paradise Beach” a bordo di una “Y 10”.

Il GERACI, il MESSINA DENARO e il CIACCIO, seduti sulla FIAT Uno di colore bianco del terzo, lo inseguirono dopo avere atteso che si allontanasse un poco per non essere notati. Pur avendo avuto problemi a raggiungerlo, dato che l’autovettura su cui viaggiavano aveva il motore diesel, riuscirono a individuare la macchina del CONSALES solo nei pressi dello svincolo di Salemi e in questo frangente il MESSINA DENARO telefonò con il suo cellulare a un Palermitano, pronunciando la frase “la mamma è partita”. Il GERACI ebbe modo di udire la voce dell’interlocutore e lo identificò in Giovanbattista FERRANTE.

Dopo la predetta comunicazione, i tre uomini ritornarono a Castelvetrano, dove il CIACCIO se ne andò per conto suo, mentre il GERACI e il MESSINA DENARO si recarono al circolo “Pirandello”, al cui interno il secondo ruppe il vetro di un tavolo fingendo che gli fosse caduto un bicchiere, al fine di precostituirsi un alibi.

La sera stessa, dalle cronache dei telegiornali locali, il GERACI venne a sapere che l’omicidio era stato perpetrato. Ha precisato, tuttavia, di non conoscere i nomi degli esecutori materiali del delitto, in quanto Matteo MESSINA DENARO non gli rivelò l’identità di coloro che dovevano essere gli esecutori materiali del delitto, ma gli confidò solo che il CONSALES a volte andava a casa di una sorella che abitava vicino all’uscita dell’autostrada Trapani- Palermo, forse in via Regione Siciliana.

Il collaboratore ha aggiunto che il MESSINA DENARO ebbe a riferirgli che CONSALES una volta era andato a Vienna a trovare “Asi” e le aveva chiesto insistentemente di uscire con lui, fatto che aveva molto irritato il giovane boss, sebbene la donna avesse rifiutato l’invito. Pochi giorni dopo l’omicidio, il GERACI e il MESSINA DENARO si recarono a Vienna in treno, perché non risultassero tracce del loro viaggio. “Asi” li andò a prendere alla stazione e li accompagnò all’Hotel “Marriot”, dove si fermarono per due notti; la donna consegnò la sua carta di identità per la registrazione e i due Castelvetranesi diedero nomi falsi. Pur non avendo in quel frangente il MESSINA DENARO fatto alcun riferimento all’omicidio del CONSALES in sua presenza, in seguito gli confidò che si erano recati nella capitale austriaca apposta per avvisare la donna del delitto e concordare con la stessa sulla deposizione che avrebbe dovuto fornire agli inquirenti nel caso che avessero deciso di interrogarla.

Il GERACI ha specificato altresì che Matteo MESSINA DENARO ebbe nella propria disponibilità vari cellulari, pur non essendo in grado di dire quale usasse all’epoca dell’omicidio del CONSALES. Per altro ha rammentato che un’utenza era intestata a Raimondo MONACHINO, mentre un’altra era in capo a un dipendente dello stesso collaboratore, tale Massimo BIANCO. Con riferimento a quest’ultima ha precisato che quando MESSINA DENARO gli comunicò che cercava una persona a cui intestare un cellulare, il GERACI provvide ad accendere un’utenza al nome del suo dipendente e a consegnare l’apparecchio all’amico, all’insaputa del BIANCO, al quale aveva detto che serviva a lui.

Infine, il GERACI ha riferito in ordine ai suoi rapporti con “uomini d’onore” di Palermo e in particolare con il FERRANTE e il BIONDINO.

Il primo fu presentato a lui, al CIACCIO e al CLEMENTE nel 1990 o 1991, alcuni mesi prima dell’omicidio CONSALES, da Matteo MESSINA DENARO all’hotel “Paradise Beach”, dove il Palermitano stava trascorrendo un periodo di vacanza con la propria famiglia e con altre persone. In quell’occasione chiacchierarono per una decina di minuti e al collaboratore rimase impressa la voce del FERRANTE, che aveva un timbro particolare, fatto che in seguito gli consentì di identificarla, quando il MESSINA DENARO gli diede la battuta in occasione dell’agguato mortale a CONSALES. Incontrò nuovamente il FERRANTE, che il MESSINA DENARO descriveva come un amico, a Palermo molto tempo dopo il fatto delittuoso in esame.

Il GERACI ha aggiunto che nel 1991 conobbe Salvatore BIONDINO, in quanto ebbe modo di accompagnare varie volte Matteo MESSINA DENARO a Palermo in occasione di incontri tra i due uomini. Il BIONDINO abitava in una strada stretta vicino all’allora “Silos” e all’odierna “Città Mercato”. Di solito, in occasione dei suddetti convegni il collaboratore rimaneva un poco distante con la macchina, mentre il MESSINA DENARO si addentrava a piedi nella stradina per raggiungere l’abitazione del BIONDINO. Per altro, spesso i due uomini ritornavano insieme e a volte il Palermitano offriva loro un caffè o dolciumi. Il GERACI entrò nell’appartamento del BIONDINO soltanto una volta, quando si svolse la riunione per preparare l’attentato a Roma contro Maurizio COSTANZO; in quel frangente erano presenti, oltre al padrone di casa, Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Giuseppe GRAVIANO, Fifetto CANNELLA e Renzo TINNIRELLO. Il GERACI non assistette alla riunione, in quanto rimase in cucina, ma quando se ne andarono Matteo MESSINA DENARO gli comunicò che dovevano recarsi a Roma per eseguire un attentato contro Maurizio COSTANZO, cosa che in effetti fecero (cfr. esame e controesame del GERACI resi rispettivamente alle udienze dell’8 e del 24 giugno 1999; su quest’ultimo episodio, vedi per un resoconto più dettagliato la scheda relativa all’attendibilità del collaboratore in parola).

Giovan Battista FERRANTE ha dichiarato che negli anni ’90 ebbe contatti con vari boss della Provincia di Trapani, tra i quali Matteo MESSINA DENARO.

In un’occasione quest’ultimo gli disse che, nel caso avesse dovuto contattarlo con una certa urgenza, si sarebbe dovuto rivolgere a un uomo che al momento dell’esame dibattimentale aveva circa quarant’anni e che all’epoca dei fatti era gestore di un grosso rifornimento di benzina Agip ubicato sulla strada statale che portava da Castelvetrano a Mazara del Vallo, in direzione Mazara, a qualche chilometro dal centro di Castelvetrano, in una zona in cui vi erano case popolari. Il FERRANTE ha precisato che nella medesima zona in cui era ubicato il distributore c’era un allevamento di bovini di proprietà di un mafioso di cui non sapeva il nome, ma che era probabilmente il sottocapo della “famiglia”. A quanto gli disse il MESSINA DENARO, il gestore del rifornimento di benzina aveva il suo numero di cellulare e poteva rintracciarlo in modo da consentire all’odierno collaboratore di vederlo subito o fissargli un appuntamento per il giorno successivo.

Il FERRANTE ha aggiunto che quando aveva bisogno di contattare il MESSINA DENARO si recava anche all’hotel “Paradise Beach” di Selinunte, nel territorio di Castelvetrano, che sapeva che l’altro frequentava spesso e dove in effetti lo rintracciò molte volte. Lo stesso FERRANTE fu ospite dell’albergo in almeno due occasioni, negli anni 1988/89 e nei primi anni ‘90. La prima volta fu lo stesso Matteo MESSINA DENARO a invitarlo a passare alcuni giorni nell’albergo e a pagargli il soggiorno di una settimana. Infatti, quando egli lo conobbe, il figlio del capo mandamento di Castelvetrano era fidanzato con una ragazza austriaca di nome Andrea che lavorava alla reception e alloggiava in una stanza nell’hotel, cosicchè in alcuni periodi anche il giovane abitava nell’albergo. Fu lo stesso MESSINA DENARO a parlargli della sua relazione con la straniera e a volte il FERRANTE e Salvatore BIONDINO, con le rispettive mogli, uscirono con l’“uomo d’onore” di Castelvetrano e questa ragazza, anche a Palermo. Il collaboratore ha aggiunto che desunse che il MESSINA DENARO era stato in Austria a trovare la donna, poichè in un’occasione commentò negativamente alcune pietanze tipiche di quel paese.

Tra le persone che vedeva al “Paradise Beach” con Matteo MESSINA DENARO c’erano Francesco GERACI (che incontrò in seguito altre volte, anche in carcere), l’uomo del rifornimento di benzina e il nipote del già citato sottocapo della famiglia di Castelvatrano, anch’egli “uomo d’onore”, che al momento dell’esame aveva tra i trentadue e i trentacinque anni.

Tra il 1988 e il 1990 conobbe altre persone che lavoravano nell’albergo, tutte presentategli da Matteo MESSINA DENARO: il direttore, che si chiamava Giovanni, era loro coetaneo, aveva i capelli biondi e ricci e abitava a Isola delle Femmine; il vice direttore, che poi uccisero a Palermo e di cui successivamente apprese il cognome: CONSALES; un altro vice direttore, Giovanni IMPARATO, il quale in seguito diresse per anni l’hotel “Perla del Golfo” vicino a Terrasini e che Matteo MESSINA DENARO gli raccomandò.

A detta del collaboratore, l’omicidio del CONSALES fu commesso nei primi anni ’90.

Salvatore BIONDINO -il quale, pur essendo semplice capo decina, di fatto reggeva il mandamento e teneva i contatti con tutte le altre “famiglie” insieme a suo cugino Salvatore BIONDO detto “il corto”- gli disse che andava ucciso un uomo che lavorava nella provincia di Trapani e abitava a Palermo, in via Costantino, una parallela dell’autostrada Paermo-Punta Raisi, vicino alla casa di Salvatore LIGA, uomo d’onore della famiglia di Tommaso NATALE (facente parte del mandamento di San Lorenzo), detto “Totuneddu”. Il BIONDINO aggiunse che si trattava di fare piacere a Matteo MESSINA DENARO e il FERRANTE si lamentò per il fatto che quest’ultimo non si fosse arrangiato e che alla fine toccava sempre a loro eseguire i delitti. Il BIONDINO gli rispose che il mandante aveva avuto contrasti con l’obiettivo e perciò era più prudente che l’assassinio non avvenisse nella zona di Castelvetrano e che il MESSINA DENARO si creasse un alibi facendosi vedere lontano dal luogo in cui avveniva il delitto. In effetti, il collaboratore ha precisato che aveva saputo dal figlio del capo provinciale di Trapani, che molto tempo prima tra quest’ultimo e il CONSALES vi era stata una lite, in quanto il vice direttore voleva cacciarlo dall’albergo e diceva in giro che, non appena fosse stato direttore, avrebbe mandato via lo stesso MESSINA DENARO e il suo gruppo di amici. Per queste ragioni, il boss di Castelvetrano gli aveva consigliato di avere meno contatti possibile con il CONSALES per evitare discussioni.

I Castelvetranesi, tramite BIONDINO Salvatore, informarono i loro complici palermitani del fatto che il bersaglio, che era proprio il vice direttore dell’hotel “Paradise Beach”, rientrava a Palermo da Castelvetrano la sera tra le 18,00 e le 19,00, dell’ubicazione della sua abitazione, del tipo (era un veicolo non di grossa cilindrata, forse una FIAT Uno) e della targa dell’autovettura della vittima. I sicari palermitani, pertanto, disponevano di informazioni tali per cui non potevano sbagliare, tanto più che l’odierno collaboratore conosceva l’obiettivo.

Il FERRANTE, il BIONDINO e il BIONDO effettuarono alcuni appostamenti allo svincolo di Tommaso Natale nell’orario in cui sapevano che il CONSALES sarebbe dovuto rientrare. Quando si resero conto che le informazioni ricevute dai Castelvetranesi erano esatte per avere visto l’obiettivo parecchie volte, decisero di passare all’azione.

Utilizzarono una delle autovetture rubate che tenevano sempre pronte in un garage appartenente a Giuseppe LO VERDE, vicino alla famiglia di Sferracavallo, ubicato sotto una farmacia sulla strada che portava al quartiere Zen in corrispondenza di un incrocio. “Prepararono” l’automobile mettendo il carburante, pulendola dalle impronte digitali e dai segni identificativi nonchè tagliando la targa in tre parti e invertendo l’ordine dei numeri, in modo da renderla diversa da quella del veicolo rubato.

Il FERRANTE ha aggiunto che, sebbene avessero a disposizione armi di tutti i tipi, per gli omicidi di secondaria importanza usavano una capiente borsa, in cui mettevano uno o due fucili a pompa, alcune armi corte, tra cui una o due pistole calibro 38, una 357, una 41 a canna lunga, oltre ad alcool da usare per bruciare la macchina all’occorrenza e guanti da chirurgo. Quando decisero di passare all’azione portarono il borsone, che tenevano sempre a portata di mano, al forno di Salvatore LIGA, ubicato a qualche centinaio di metri dall’abitazione dello stesso.

Si munirono anche di due ricetrasmittenti, che avevano a disposizione e di cui accertarono preventivamente l’efficienza. Il collaboratore, per altro, ha precisato di non ricordare quali parole utilizzarono in questo caso, poiché quando si scambiavano i messaggi con le ricetrasmittenti usavano frasi in codice che stabilivano di volta in volta.

Il BIONDO si mise alla guida dell’autovettura -probabilmente una FIAT Uno di colore scuro, forse blu o verde- che avevano deciso di usare per il delitto e il BIONDINO sedette al suo fianco. Il FERRANTE, che li aveva accompagnati al garage con la sua macchina, li precedette, battendo la strada. A un certo punto si separarono: il collaboratore si recò allo svincolo di Tommaso Natale ad aspettare l’arrivo dell’obiettivo, mentre i complici andarono a prendere le armi da LIGA. Quando vide passare il CONSALES ad alta velocità, il FERRANTE avvertì il BIONDINO e il BIONDO con la ricetrasmittente e si diresse lentamente in via Autonomia Siciliana. Notò l’automobile della vittima imboccare via Costantino e, avendo visto pochi minuti dopo i complici entrare in via Autonomia Siciliana, li seguì per coprirli. Quando arrivarono nei pressi del mobilificio “Mazzola”, il BIONDO e il BIONDINO parcheggiarono la macchina e salirono a bordo di quella del CONSALES, uccidendolo.

Dopo l’assassinio, gli esecutori materiali lasciarono le armi dal LIGA, fatto di cui il collaboratore si è detto certo, sia perché quando salirono sulla sua macchina non le avevano, sia perché successivamente le andarono a ritirare. Il LIGA in quest’ultima occasione confermò loro la circostanza, subito intuita dagli esecutori materiali, che cioè nessuno aveva notato niente, anche grazie al buio, e aggiunse che aveva consolato la sorella della vittima, che conosceva. Un’ulteriore conferma del fatto che l’azione era andata bene fu data loro dal fatto che la FIAT Uno che avevano utilizzato rimase parcheggiata per settimane dove l’avevano lasciata quella sera, senza che nessuno la notasse.

Il FERRANTE ha affermato di avere avuto nella sua disponibilità parecchi cellulari, il primo dei quali, forse all’inizio degli anni ’90, fu l’utenza 0336/891808 intestata a lui stesso e successivamente, forse nel 1992, quella 0336/967725. Dato che anche Matteo MESSINA DENARO aveva a disposizione un cellulare (forse un Motorola Microtac), i due uomini si scambiarono i rispettivi numeri telefonici, forse già nel 1990 (cfr. esame reso da Giovan Battista FERRANTE all’udienza dell’8 gennaio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore, in sè considerato, è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito integralmente anche in sede di controesame.

Inoltre, le propalazioni del GERACI sono state puntualmente riscontrate da quelle del FERRANTE e sono state confermate sotto molteplici profili dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti.

Sebbene le affermazioni dei due menzionati collaboranti abbiano quasi sempre avuto riguardo a fasi diverse dell’azione, esse nondimeno sono per lo più convergenti sui punti sui quali hanno avuto ad oggetto gli stessi argomenti (la frequentazione assidua del “Paradise Beach” da parte di MESSINA DENARO e dei suoi tre amici, la relazione amorosa tra il predetto imputato e HASLEHNER Andrea, la deliberazione dell’assassinio da parte di costui e l’esecuzione affidata a Palermitani, la precostituzione di un alibi da parte del MESSINA DENARO, ecc.).

L’unica difformità tra i due racconti è stata relativa alla telefonata che a, detta del GERACI, il MESSINA DENARO avrebbe fatto al FERRANTE per avvertirlo che l’obiettivo era partito regolarmente per il capoluogo regionale e a cui il Palermitano non ha fatto cenno. A giudizio della Corte, deve essere reputata attendibile la versione del primo collaboratore, in quanto da un lato è verosimile che i Castelvetranesi dovessero confermare al gruppo di fuoco di una conferma del regolare arrivo dell’obiettivo per evitare loro un’inutile attesa e dall’altro lato è logico che il messaggio fosse lasciato al FERRANTE, il quale era la persona che aveva il compito di avvertire gli esecutori materiali dell’arrivo della vittima designata a Palermo e pertanto doveva sapere l’orario approssimativo dell’evento per evitare il rischio di non accorgersi del sopraggiungere di quest’ultima.

In ogni caso, l’esistenza di una discrasia su un particolare marginale nella complessiva economia dei racconti (infatti i Palermitani provvidero autonomamente a organizzare l’azione e quindi non avevano bisogno della segnalazione dei Castelvetranesi) non è idonea a inficiare la piena attendibilità dei collaboratori, attestata da numerosi riscontri. Al contrario, essa finisce per costituire un’ulteriore prova della genuinità e della lealtà degli stessi, in quanto entrambi hanno mantenuto ferma la propria versione dei fatti, nonostante il contrasto.  

Come si è già anticipato, le versioni dei collaboratori sono state suffragate da molteplici conferme, tanto incrociate quanto derivate da riscontri di carattere investigativo, e in particolare:

1) le asserzioni del GERACI (riportate nell’Introduzione al presente capitolo) secondo cui il “loro gruppo” era formato, oltre che da lui stesso, da Giuseppe CLEMENTE, da Leonardo CIACCIO e da Matteo MESSINA DENARO sono state confermate dal dottor Matteo BONANNO, il quale ha riferito che agli inquirenti era nota l’intimità fra i suddetti individui e ha precisato che il dato venne riscontrato inconfutabilmente altresì dalle intercettazioni e dagli esami dei tabulati telefonici di MESSINA DENARO Matteo, da cui emersero strettissimi contatti tra i predetti individui.

Anche il FERRANTE ha confermato il rapporto di intimità tra i quattro giovani, affermando che ebbe modo di incontrare varie volte il MESSINA DENARO all’hotel “Paradise Beach” in compagnia del GERACI, del CIACCIO e del CLEMENTE. Il collaboratore della “famiglia” di San Lorenzo ha dimostrato di conoscere anche questi ultimi, fornendo notizie sul CIACCIO, indicato come gestore di un rifornimento di carburante Agip (vedi punto successivo) e sul CLEMENTE. Con specifico riferimento a quest’ultimo, ha dichiarato che all’epoca dell’esame dibattimentale aveva un’età ricompresa tra i trentadue e i trentacinque anni, era un “uomo d’onore” ed era nipote di un personaggio autorevole della cosca di Castelvetrano, proprietario di un allevamento di bovini ubicato nei pressi della pompa di benzina del CIACCIO. Nonostante non sia stato in grado di indicare il nome del giovane, la descrizione fornita dal FERRANTE appare perfettamente aderente alla figura del CLEMENTE con riferimento all’età, allo status di “uomo d’onore”, alla parentela con Giuseppe CLEMENTE il vecchio che -come si è già avuto modo di sottolineare- era un personaggio autorevole all’interno della cosca di Castelvetrano e particolarmente vicino a Francesco MESSINA DENARO, all’assidua frequentazione dell’hotel “Paradise Beach” insieme a Matteo MESSINA DENARO, CIACCIO e GERACI.

2) il fatto, riferito dal GERACI, che uno degli abituali punti di convegno dei quattro amici fosse la pompa di benzina Agip del CIACCIO in via Campobello, sita a circa un chilometro e mezzo di distanza dal centro abitato di Castelvetrano lungo la strada che conduce a Campobello di Mazara e al casello autostradale per Mazara del Vallo, è stato confermato dal FERRANTE e dallo SCARANO, come è stato puntualizzato nell’Introduzione al presente Capitolo, alla quale si rimanda.

3) la circostanza rivelata dal GERACI che l’hotel “Paradise Beach” di Selinunte era un luogo che nel periodo dell’omicidio CONSALES il gruppo facente capo al MESSINA DENARO frequentava assiduamente (addirittura per un certo tempo ci andarono tutte le sere) è stata confermata dal FERRANTE, il quale ha detto che quando aveva bisogno di contattare il MESSINA DENARO si recava anche nel suddetto albergo, che sapeva che l’altro frequentava spesso e dove in effetti molte volte lo trovava.

4) il GERACI ha dichiarato che nel 1990 o 1991 il MESSINA DENARO gli presentò FERRANTE nell’hotel “Paradise Beach”, dove questi era in vacanza con la famiglia.

Il FERRANTE ha confermato di avere visto il GERACI nel suddetto albergo, in cui alloggiò in almeno due occasioni, l’una nel 1988 o 1989 come ospite del MESSINA DENARO e la seconda verso il 1990, quando vi si recò in vacanza con la famiglia.

Il Maggiore BRUNO ha accertato che Giovan Battista FERRANTE alloggiò nell’hotel “Paradise Beach” di Selinunte dall’11 al 19 agosto 1991 con la sua famiglia nella stanza n.532 e che nello stesso momento vi scese anche Salvatore BIONDINO con la moglie e i figli, nella stanza n.422. Ha appurato altresì che all’epoca della permanenza del FERRANTE nell’albergo citato MESSINA DENARO Matteo e Francesco GERACI erano liberi (cfr. deposizione BRUNO all’udienza dell’8 gennaio 1999).

5) il GERACI ha affermato che alla reception dell’hotel “Paradise Beach” fino al 1990 o 1991 lavorò una ragazza austriaca, che i quattro Castelvetranesi chiamavano Andrea o “Asi”, con la quale Matteo MESSINA DENARO intrecciò una relazione amorosa e che dormì nell’albergo fino a quando vi lavorò e poi abitò in una casa a Triscina condotta in affitto dall’“uomo d’onore” di Castelvetrano.

La circostanza è stata riscontrata dal FERRANTE, il quale ha dichiarato che quando conobbe Matteo MESSINA DENARO, quest’ultimo gli confidò che aveva una relazione amorosa con una ragazza austriaca di nome Andrea che lavorava alla reception dell’albergo e pertanto aveva una stanza fissa nel medesimo, cosicchè in alcuni periodi anche il boss mafioso vi dimorava. Il collaboratore ha aggiunto che egli e il BIONDINO, insieme alle loro mogli, uscirono diverse volte insieme al MESSINA DENARO e alla giovane straniera.

Il dottor LA BARBERA ha fornito un’ulteriore conferma della veridicità delle affermazioni dei collaboratori, riferendo che la ragazza, identificata come Andrea HASLEHNER, lavorò per un certo periodo all’hotel “Paradise Beach” e che era alloggiata nella camera 120. Ha aggiunto che la stessa, interrogata a Vienna, ammise di avere intrattenuto una relazione con un tale “Matteo” (cfr. deposizione LA BARBERA, cit.).

6) il GERACI ha affermato che conosceva il direttore dell’hotel, un certo CATALANO, il vice direttore CONSALES e vari altri dipendenti dell’esercizio, aggiungendo che Matteo MESSINA DENARO era in ottimi rapporti con il primo, mentre con il secondo era meno in confidenza.

Il FERRANTE ha dichiarato che tra il 1988 e il 1990 conobbe altre persone che lavoravano nell’albergo, tutte presentategli da Matteo MESSINA DENARO, tra le quali il direttore, che si chiamava Giovanni, era loro coetaneo, aveva i capelli biondi e ricci e abitava a Isola delle Femmine, nonchè il vice direttore, che poi uccisero a Palermo e di cui successivamente apprese il cognome, CONSALES.

Le propalazioni dei due collaboratori, tra loro perfettamente aderenti, sono state ulteriormente riscontrate dal dottor LA BARBERA, il quale ha accertato che all’epoca CONSALES era capo ricevimento e vice direttore dell’albergo mentre CATALANO ne era il direttore.

7) il GERACI ha detto che apprese dal MESSINA DENARO che il CONSALES doveva subentrare al CATALANO nella carica di direttore del “Paradise Beach”.

Il Maggiore BRUNO ha riferito che il CATALANO, sentito a sommarie informazioni testimoniali nel corso delle indagini immediatamente successive al delitto, dichiarò che il CONSALES avrebbe dovuto succedergli quale direttore dell’albergo nel 1991, dopo il suo trasferimento all’hotel “Saracen” di Isola delle femmine, appartenente alla medesima catena alberghiera del “Paradise Beach”, l’“I.T.A.” di Palermo, facente capo ai fratelli Carlo ed Enzo PONTE, nati rispettivamente il 29 giugno 1929 e il 24 agosto 1930 (cfr. deposizione del maggiore Luigi BRUNO, cit.).

8) sulla base delle propalazioni dei collaboranti è stato altresì possibile accertare la causale del delitto, che va individuata in contrasti tra il MESSINA DENARO e il CONSALES, dovuti all’interesse di entrambi gli uomini per la cittadina austriaca Andrea HASLEHNER.

Il GERACI e il FERRANTE hanno affermato che per un certo periodo il MESSINA DENARO ebbe una relazione con la predetta ragazza.

Il Maggiore BRUNO ha riferito che la circostanza è stata confermata dal CATALANO agli inquirenti, quando fu sentito a sommarie informazioni (cfr. deposizione BRUNO, cit.).

Il dottor LA BARBERA ha ulteriormente confermato la veridicità del fatto, che fu ammesso dalla stessa ragazza austriaca, escussa a Vienna nel corso delle indagini successive all’omicidio del CONSALES.

L’interessamento del CONSALES per la dipendente austriaca del “Paradise Beach” è stato affermato dal GERACI, il quale ha riferito altresì che il MESSINA DENARO gli confidò che il CONSALES era andato a Vienna a trovare la HASLEHNER. Sebbene quest’ultima abbia negato la circostanza, il dato deve essere giudicato veritiero, in quanto il dottor BONANNO ha scoperto che nel novembre 1990 la vittima si recò a Vienna, rinvenendo altresì un bonifico bancario relativo a un carta di credito con cui aveva pagato una notte in un albergo della capitale austriaca nel novembre 1990.

A fronte di questi dati può essere ricollegata all’interessamento della vittima per la HASLEHNER altresì la circostanza, in sé non univoca, riferita dal Questore LA BARBERA, che cioè nel corso della perquisizione della camera occupata dal CONSALES nell’albergo -limitrofa a quella in cui alloggiava la ragazza straniera (le due stanze erano contraddistinte rispettivamente dai numeri 120 e 122)- venne trovata una rosa appassita.

Il GERACI ha detto altresì che pochi giorni dopo l’omicidio, egli e il MESSINA DENARO si recarono a Vienna in treno per non lasciare tracce del viaggio. Nella capitale austriaca incontrarono la HASLEHNER e, sebbene in sua presenza il MESSINA DENARO e la giovane non avessero parlato dell’omicidio del CONSALES, il primo successivamente confidò al collaboratore che lo scopo del viaggio era stato proprio quello di concordare con la ragazza la versione che ella avrebbe dovuto fornire agli inquirenti. Del resto, data la notorietà della relazione tra il MESSINA DENARO e la ragazza austriaca, era naturale che il boss di Castelvetrano intendesse informare la ragazza e concordare una versione da fornire agli inquirenti. In effetti, la HASLEHNER fu escussa dagli investigatori in ordine a questo omicidio, ammettendo di avere una relazione con il MESSINA DENARO, ma negando di avere avuto rapporti diversi da quelli di carattere professionale con il CONSALES (cfr. deposizioni LA BARBERA e BONANNO, cit.).

Nonostante i dinieghi della donna, a giudizio della Corte, alla luce delle sopra menzionate risultanze probatorie (e in particolare del viaggio a Vienna di quest’ultimo, della contiguità delle due stanze dell’hotel in cui i due dipendenti alloggiavano e dalla rosa appassita trovata nella stanza del vice direttore) deve ritenersi dimostrato che il CONSALES corteggiasse la HASLEHNER e che il MESSINA DENARO, dal canto suo, ne fosse irritato, nonostante la ragazza avesse probabilmente rifiutato le profferte della vittima.

Verosimilmente fu proprio a causa di questa rivalità amorosa che tra i due uomini nacquero ulteriori motivi di tensione, che finirono per risultare fatali al CONSALES.

Con riferimento a siffatti contrasti, il GERACI ha affermato che una volta MESSINA DENARO confidò a lui, al CIACCIO e al CLEMENTE che la vittima andava dicendo che non appena fosse diventato direttore dell’albergo avrebbe cacciato “quei quattro mafiosetti”.

Il FERRANTE ha confermato che, a quanto gli disse il MESSINA DENARO, tra quest’ultimo e il CONSALES vi era stata una lite, in quanto il vice direttore voleva cacciarlo dall’albergo e diceva in giro che, non appena fosse stato direttore, avrebbe mandato via lo stesso MESSINA DENARO e il suo gruppo di amici.

Ora, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il MESSINA DENARO abbia considerato le attenzioni del CONSALES nei confronti della HASLEHNER e l’atteggiamento nei riguardi suoi e dei suoi amici come un’intollerabile offesa al suo prestigio, tanto più che la minaccia di interdirgli l’accesso all’albergo avrebbe potuto essere concretizzata da lì a poco con la nomina del suo avversario a direttore del “Paradise Beach”. Di conseguenza il MESSINA DENARO decise di eliminare un soggetto che da un lato si era rivelato intollerante nei confronti della ingombrante presenza nell’albergo del mafioso di Castelvetrano e pericoloso per l’autorevolezza del medesimo e dall’altro lato aveva osato corteggiare una donna che era notoriamente la sua amante, suscitando in lui un forte risentimento.

Non può farsi a meno di osservare che la causale strettamente personale dell’omicidio in parola, svincolata da qualsiasi collegamento con un interesse diretto dell’associazione mafiosa, costituisce certamente una esemplificazione particolarmente significativa della caduta delle regole che tradizionalmente regolavano la vita interna di “cosa nostra” e l’atteggiamento dell’organizzazione verso l’esterno, atteso che un fatto grave e in precedenza assolutamente residuale come un omicidio è stato deciso e realizzato con l’intervento di personaggi autorevoli come il BIONDINO e il BIONDO all’unico scopo di realizzare un interesse personale di un affiliato, anche se autorevole.

9) il GERACI e il FERRANTE hanno concordemente affermato che l’esecuzione dell’omicidio venne affidata ai Palermitani, mentre i Castelvetranesi provvidero a controllare la vittima designata e a riferirne le abitudini ai killer. Entrambi hanno sottolineato che tale scelta fu dovuta alla necessità di evitare che il delitto fosse eseguito nella zona di Castelvetrano e di consentire al MESSINA DENARO di crearsi un alibi per l’ora del delitto, a causa dei già menzionati contrasti che aveva avuto con la vittima designata. Il GERACI ha aggiunto altresì che appena rientrarono a Castelvetrano dopo avere dato la “battuta” ai Palermitani egli e il MESSINA DENARO andarono al “Circolo Pirandello” di Castelvetrano, dove il secondo ruppe il vetro di un tavolo fingendo che gli fosse caduto un bicchiere allo scopo di precostituirsi un alibi.

Il FERRANTE ha confermato che l’omicidio venne materialmente seguito da “uomini d’onore” palermitani, chiamando in correità Salvatore BIONDO detto “il corto”, Salvatore BIONDINO e Salvatore LIGA, detto “Tatuneddu”. Ha riscontrato il GERACI altresì in ordine al fatto che il MESSINA DENARO chiese ai Palermitani di eseguire materialmente il delitto proprio perché, a causa dei suoi dissapori con la vittima, voleva che il CONSALES fosse eliminato in circostanze di luogo e di tempo tali da non consentire di collegarlo direttamente con il delitto.

Il BIONDO, il BIONDINO, il LIGA e MESSINA DENARO Matteo all’epoca dell’episodio delittuoso in trattazione erano liberi. Per altro, mentre quest’ultimo non è mai stato arrestato, gli altri tre lo sono stati rispettivamente l’8 dicembre 1993, il 15 gennaio 1993 per il favoreggiamento di RIINA e il 9 marzo 1993.

10) il GERACI ha riferito che fecero appostamenti fuori dall’albergo per cinque o sei giorni, al fine di verificare a che ora usciva l’obiettivo, iniziando di solito dopo pranzo e scoprendo che il CONSALES era solito uscire alle ore 17,00-18,00 circa. Ha aggiunto che egli stesso e il MESSINA DENARO in un’occasione lo seguirono anche a Palermo, fino al luogo in cui abitava, non lontano dalla rotonda che si raggiungeva dall’autostrada Palermo-Trapani.

Il FERRANTE ha sostanzialmente confermato la circostanza, dicendo che i Castelvetranesi li informarono dell’abitudine dell’obiettivo di rientrare a Palermo da Castelvetrano la sera tra le 18,00 e le 19,00, dell’ubicazione della sua abitazione, del tipo di autovettura di cui disponeva (era un veicolo non di grossa cilindrata, forse una FIAT Uno).

Dal fascicolo dei rilievi tecnici redatti nel luogo e nell’immediatezza dei fatti emerge che il CONSALES fu ucciso nella via Orwell di Palermo, mentre era a bordo dell’autovettura FIAT Uno 45 tg. PA-873743.

Sotto tale profilo non può essere ritenuto significativo ai fini di inficiare la credibilità del collaboratore il fatto che il GERACI abbia erroneamente indicato in una “Y 10” l’autovettura utilizzata dal CONSALES per il suo ultimo viaggio di ritorno a Palermo. Infatti si tratta di un elemento marginale nell’economia complessiva del resoconto fornito dal medesimo e pertanto l’omesso o l’errato ricordo dello stesso è irrilevante, se valutato nel contesto di dichiarazioni tanto precise, dettagliate e riscontrate ab extrinseco come quelle rese dal collaboratore di Castelvetrano considerate tanto in generale quanto con riferimento al delitto CONSALES in particolare.

11) il GERACI ha riferito che il giorno dell’omicidio egli, il MESSINA DENARO e il CIACCIO seguirono la vittima a bordo della FIAT Uno diesel di quest’ultimo.

Matteo BONANNO ha accertato che il CIACCIO all’epoca del delitto aveva una Fiat Uno diesel tg.TP 367124 (cfr. deposizione del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 15 gennaio 1999).

12) il GERACI ha dichiarato che il MESSINA DENARO gli disse che il CONSALES a volte andava a casa di una sorella la quale abitava vicino all’uscita dell’autostrada Trapani- Palermo, forse in via Regione Siciliana.

Il maggiore BRUNO ha accertato che il CONSALES era domiciliato di fatto in via Orwell, presso la sorella, nella zona di Tommaso Natale (cfr. deposizione BRUNO, cit.).

13) il FERRANTE ha dichiarato di essere certo che gli esecutori materiali lasciarono le armi dal LIGA anche perché poi le andarono a ritirare in quel luogo.

Il Maggiore BRUNO ha accertato che il LIGA era proprietario di un appartamento, di un forno e di un magazzino nel complesso di edifici denominato “Forte di Castro” sito in via Costantino, una traversa della via Regione Siciliana, ubicata sul lato monte lungo l’autostrada Trapani-Palermo.

14) il GERACI ha affermato che Matteo MESSINA DENARO ebbe nella propria disponibilità vari cellulari, precisando che un’utenza era intestata a Raimondo MONACHINO, mentre un’altra era in capo a un dipendente del GERACI, tale Massimo BIANCO.

Il dottor BONANNO ha confermato che le indagini degli uomini del Commissariato di Castelvetrano hanno consentito di accertare che Matteo MESSINA DENARO ebbe a disposizione cellulari intestati ad altre persone a partire dal maggio o giugno 1991, mentre non sono riuscite a risalire a quelli che eventualmente utilizzò precedentemente (per maggiori dettagli sul punto, cfr. Introduzione al presente Capitolo).

Il maggiore BRUNO ha appurato che Massimo Giuseppe BIANCO, nato a Campobello di Mazara di 28 novembre 1994, fu intestatario dell’utenza cellulare 0337/896078 da 12 febbraio al 5 aprile 1991. Inoltre, in occasione dell’arresto del GERACI all’aeroporto di Punta Raisi, accertarono che il BIANCO, che per un certo periodo lavorò “in nero” alle dipendenze del collaboratore suddetto, era all’aeroporto ad attenderlo.

15) il FERRANTE ha detto di avere veduto gli esecutori materiali salire sull’autovettura dell’obiettivo.

La relazione di consulenza medico legale ha confermato che i proiettili che attinsero la vittima vennero sparati entro il limite delle brevi distanze, come si desumeva dalle caratteristiche dei fori di entrata (e in particolare dal fatto che i pallini erano ancora ammassati nell’involucro) e dai risultati positivi dell’esame chimico per la ricerca dei residui incombusti.

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Francesco GERACI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del reati ascrittigli di omicidio in pregiudizio del CONSALES e di porto e detenzione di armi finalizzati alla commissione del delitto suddetto.

Non può essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può considerarsi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Infatti, è stata dimostrata soltanto la partecipazione dei due collaboratori e del MESSINA DENARO, atteso che in ordine agli altri chiamati in reità non sussistono riscontri individualizzanti idonei a dimostrarne la responsabilità penale.

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il GERACI (come del resto anche gli altri correi) era consapevole del progetto omicidiario da vari giorni prima della sua realizzazione, tanto che partecipò agli appostamenti finalizzati a studiare i movimenti della vittima.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

CIACCO LEONARDO e CLEMENTE GIUSEPPE

A detta del GERACI, entrambi gli imputati in quel periodo erano soliti frequentare l’hotel “Paradise Beach” di Selinunte ed erano amici inseparabili del MESSINA DENARO e del collaboratore. In virtù di tali rapporti il boss di Castelvetrano confidò a tutti e tre che il CONSALES, il quale entro breve avrebbe dovuto succedere al CATALANO nella carica di direttore, andava dicendo che avrebbe scacciato “quei quattro mafiosetti” dall’albergo. Alcuni mesi dopo, a detta del GERACI, il MESSINA DENARO rivelò ai suoi tre amici che il CONSALES doveva essere ammazzato e che il compito del loro gruppo sarebbe stato quello di fare appostamenti fuori dall’albergo per studiare i movimenti e gli orari della vittima designata, cosa che in effetti fecero. Il giorno fissato per l’agguato, il CLEMENTE era assente e il MESSINA DENARO, il GERACI e il CIACCIO lo seguirono a bordo della FIAT Uno diesel del terzo, avvisando il FERRANTE del suo imminente arrivo a Palermo. Quindi, i tre uomini ritornarono a Castelvetrano, dove si separarono.

Il FERRANTE ha confermato di avere visto più volte il CIACCIO e il CLEMENTE insieme al GERACI e al MESSINA DENARO all’hotel “Paradise Beach” di Selinunte. Ha aggiunto che quest’ultimo gli aveva detto che, quando avesse dovuto incontrarlo avrebbe potuto rivolgersi al CIACCIO.

Come si è già precisato nell’Introduzione al presente capitolo, in effetti nel periodo di tempo in cui avvenne l’omicidio CIACCIO e CLEMENTE erano, insieme al GERACI, tra le persone più vicine a MESSINA DENARO, con cui avevano frequentazioni assidue.

Le propalazioni dei collaboratori in merito ai predetti imputati, inoltre, sono state suffragate da vari elementi di riscontro generico, che sono stati riportati nella citata introduzione, nonché nella presente scheda.

Pertanto può ritenersi provato che il CIACCIO e il CLEMENTE erano legati al MESSINA DENARO e che il primo era altresì il tramite attraverso il quale personaggi che avessero dovuto incontrarlo con urgenza avrebbero potuto mettersi in contatto con lui.

Tuttavia, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri che confermino la partecipazione, sotto qualsiasi forma, del CIACCIO e del CLEMENTE al fatto di sangue in esame, essi debbono essere assolti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità in ordine allo stesso. Infatti, in ultima analisi, non vi è in atti alcun elemento che colleghi specificamente gli imputati al duplice omicidio in trattazione, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del collaboratore in modo tale che la condotta ascritta dallo stesso al CIACCIO e al CLEMENTE non possa essere stata posta in essere indifferentamente da altri individui (e in particolare, nel caso di specie, ai soli MESSINA DENARO e GERACI). Ne consegue che militano a carico del prevenuto in ordine all’omicidio in esame esclusivamente le dichiarazioni accusatorie del GERACI, le quali come si è già precisato, non possono fondare di per sé sole un giudizio di colpevolezza.

Pertanto CIACCIO Leonardo e CLEMENTE Giuseppe debbono essere assolti dai delitti loro ascritti ai sensi dell’art.530 c.II per non averli commessi.

MESSINA DENARO MATTEO

Come si è già avuto modo di specificare dettagliatamente, tanto il GERACI quanto il FERRANTE lo hanno indicato come il vero e proprio ispiratore dell’assassinio del CONSALES.

Le concordi propalazioni dei due suddetti collaboratori hanno trovato un ulteriore, significativo riscontro logico nel fatto che la causale dell’omicidio deve essere rinvenuta nei contrasti tra il MESSINA DENARO e il CONSALES, sorti verosimilmente per l’interessamento di entrambi gli uomini alla HASLEHNER e poi aggravatisi per l’atteggiamento di netta contrapposizione assunto dal vice direttore del “Paradise Beach” nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo, pertanto, ne decise la morte, ma chiese ai Palermitani di occuparsene, in quanto i notori contrasti che lo opponevano alla vittima designata sconsigliavano che l’esecuzione avvenisse nella zona di Castelvetrano e rendevano più prudente che egli avesse un alibi per l’ora del delitto. A se stesso, il GERACI ed eventuali altri complici riservò il compito di controllare l’obiettivo, accertandone gli spostamenti, gli orari, il domicilio, le caratteristiche dell’autovettura a bordo della quale viaggiava ed eseguendolo al meglio, tanto che il FERRANTE ha precisato che era impossibile che i sicari fallissero, dato il bagaglio di informazioni che era stato loro fornito.

Il MESSINA DENARO offrì un ulteriore contributo operativo all’esecuzione del progetto delittuoso dando la “battuta” ai sicari. Come si è già precisato, infatti, a giudizio di questa Corte, l’affermazione del GERACI secondo cui il MESSINA DENARO telefonò al FERRANTE deve essere giudicata veritiera, pur non essendo stata confermata da quest’ultimo, il quale per altro ha affermato che il Castelvetranese aveva la disponibilità del suo numero di cellulare, che all’epoca, come sostenuto dal collaboratore, era l’utenza 0337/891809 (cfr. deposizione BRUNO, cit., nella quale si è precisato che ne fu intestatario dal 13 dicembre 1990 al 7 agosto 1991 e dal 18 ottobre 1991 al 30 marzo 1992).

Pertanto, entrambi i collaboratori hanno delineato concordemente il ruolo del MESSINA DENARO nell’episodio delittuoso in trattazione, sottolineando l’importanza fondamentale del suo contributo, sia sotto il profilo decisionale, sia sotto quello organizzativo.

Del resto, dalle ulteriori risultanze probatorie in atti (che sono state delineate nell’Introduzione al presente capitolo e saranno ulteriormente delineate nella scheda personale dedicata alla posizione del prevenuto) è emersa la prova che l’imputato all’epoca del delitto in questione era già un boss conosciuto, autorevole e rispettato all’interno dell’organizzazione, e pertanto la circostanza che egli abbia avuto la possibilità di coinvolgere i Palermitani è perfettamente verosimile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, MESSINA DENARO Matteo deve essere giudicato responsabile dell’omicidio premeditato in pregiudizio di CONSALES e dei reati satellite di porto e detenzione delle armi all’uopo utilizzate.

OMICIDIO CAPO GIUSEPPE

Il 25 aprile 1991 a Santa Ninfa fu assassinato Giuseppe CAPO e contestualmente ferito al braccio destro Giuseppe MARTINO (cfr. verbale di sequestro di indumenti appartenenti a quest’ultimo redatto dai CC. di Santa Ninfa in data 25 aprile 1991, convalidato dal P.M. di Marsala il successivo giorno 29 aprile: tra i capi di abbigliamento vi erano una camicia e una giacca che presentavano ciascuna due fori di proiettile sulla manica destra).

Alle ore 17,00 circa del giorno del delitto il MARTINO si presentò al Comando della Stazione CC. di Santa Ninfa per denunciare che poco prima egli e il CAPO erano stati fatti segno di colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano in contrada Zafferana (cfr. verbale di arresto in flagranza di MARTINO Giovanni). Pattuglie dei Carabinieri intervennero immediatamente sul luogo del delitto ed effettuarono il sopralluogo.

Nel verbale di accertamenti urgenti e nel fascicolo dei rilievi tecnici, eseguiti rispettivamente il 26 aprile 1991 e il 25 aprile 1991 dai Carabinieri di Gibellina e di Castelvetrano, venne dato atto che l’autovettura “Y10” della vittima, di colore verde metallizzato e targata TP-347983, si trovava in un piazzale antistante una casa colonica composta da un piano terra e un primo piano con tutti gli infissi ermeticamente chiusi. L’automobile era sul lato destro del piazzale per chi guardi frontalmente l’edificio sotto i rami di un albero di pino a circa tre metri dal limite dello slargo, mentre nella parte sinistra di quest’ultimo vi erano cumuli di sabbia per lavori edilizi relativi alla ristrutturazione in corso dell’abitazione.

Il corpo esanime di Giuseppe CAPO, nato a Gibellina il 18 luglio 1933 e residente a Santa Ninfa, era seduto al posto di guida dell’autovettura, con il tronco riverso sui sedili anteriori in posizione quasi prona.

Nei pressi della “Y 10”, vicino ai due sportelli anteriori, erano visibili alcune macchie di sangue.

Lo sportello destro era aperto, mentre quello sinistro era chiuso e aveva il finestrino completamente abbassato. Il vetro dello sportello destro era frantumato e numerosi cocci erano all’interno dell’abitacolo e sul tetto del veicolo. L’automobile aveva il motore spento e le chiavi di accensione non inserite (cfr. deposizione del Maresciallo Marco BONFIGLIO resa all’udienza del 14 gennaio 1999, fascicolo di rilievi tecnici e verbale di accertamenti urgenti, cit., nonché verbale di sequestro del veicolo di proprietà di INGOGLIA Giuseppa a bordo del quale stava la vittima e relativa convalida, datati rispettivamente 25 e 29 aprile 1991).

Nel corso dell’ispezione esterna del cadavere del CAPO il Maresciallo BONFIGLIO rinvenne un foglietto di carta bianco con soscritti a mano, su un lato e in progressione, i seguenti nominativi di militari in servizio alla compagnia di Castelvetrano: App. Luigi PARISI, Brig. Giuseppe PRINZIVALLI, Brig. Alberto DI BARTOLO e App. Salvatore URSO; nella parte retrostante era vergato un numero che si presumeva telefonico: 7003629 (cfr. verbale di sequestro del suddetto foglio redatto dai CC. di Santa Ninfa il 26 aprile 1991).  

Sulla base dei risultati del sopralluogo e dei rilievi tecnici gli investigatori ipotizzarono che uno dei sicari avesse sparato dal lato passeggero, a causa della presenza di vetri all’interno dell’abitacolo. La circostanza che non avessero rinvenuto ogive e bossoli consentì loro di dedurre altresì che fossero stati usati revolver.

Nel luogo dell’omicidio gli inquirenti non trovarono altre tracce del reato e in particolari segni dei pneumatici delle autovetture dei killer e della “Y 10” della vittima (cfr. deposizione del Maresciallo SCIARRATTA all’udienza del 14 gennaio 1999).

Il giorno successivo al delitto il Pubblico Ministero emise un ordine di cattura nei confronti del MARTINO contestandogli dapprima il reato di favoreggiamento personale, in quanto nel corso dell’interrogatorio aveva fornito una versione dell’accaduto parzialmente contraddittoria con fatti accertati nel corso del sopralluogo. In particolare aveva sostenuto di non avere veduto gli aggressori e che quando costoro avevano incominciato a sparare lo sportello del lato passeggero era aperto. Quanto alla prima asserzione gli inquirenti l’avevano ritenuta inverosimile, mentre la seconda appariva incompatibile con il rinvenimento all’interno dell’abitacolo quasi tutti i cocci del vetro del lato passeggero, anche se ve n’erano anche taluni a fianco dell’autovettura e altri sul tetto della stessa. Nel corso delle indagini, sulla scorta delle sommarie informazioni testimoniali del LOMBARDO (che verranno dettagliatamente riportate), la posizione del MARTINO si aggravò, tanto che gli fu contestato addirittura il reato di concorso in omicidio (cfr. deposizione del Maresciallo SCIARRATTA all’udienza del 14 gennaio 1999).

Il 26 aprile 1991, alle ore 12, 00 circa, una pattuglia dei CC. di Santa Ninfa si portò in contrada Zafferana di Santa Ninfa per effettuare un ulteriore accertamento sullo stato dei luoghi al fine di rinvenire altre tracce.

      Dopo avere percorso la strada comunale in contrada Zafferana ed essersi immessi in una trazzera in località Buturro, agro di Santa Ninfa, a circa due chilometri dal luogo del delitto, i verbalizzanti trovarono un’autovettura totalmente distrutta dalle fiamme. Si trattava di un’Alfa 33 con numero di telaio ZAR905A20*05152838 e con le targhe staccate dalla carrozzeria, dalle quali si evincevano i numeri 270297. A seguito di controllo verificavano che l’autovettura era intestata a GIACALONE Vito, che ne aveva denunciato il furto in data 2 gennaio 1991 alla Stazione CC. di Borgata Costiera, suo luogo di residenza (cfr. verbale di rinvenimento e sequestro dell’autovettura Alfa Romeo 33 redatto dai CC. di Santa Ninfa in data 26 aprile 1991).

Dalla relazione di perizia medico legale in atti è emerso che il CAPO venne a morte per lesioni encefaliche e cardio-polmonari cagionate da colpi d’arma da fuoco a canna corta e canna lunga.

Questi ultimi erano a carica multipla ed erano stati esplosi:

– uno alla regione posteriore del torace con una direzione da sinistra verso destra e parallelamente al piano frontale;

– uno al massiccio facciale sinistro interessandolo da sinistra verso destra, dal basso verso l’alto e dall’avanti all’indietro.

      A giudizio dei consulenti tecnici, il colpo al viso era stato esploso entro il limite di due metri circa, come si desumeva dalla presenza dell’alone di tatuaggio sul contorno della breccia da cui erano penetrati i pallettoni, dalla presenza di unico foro, dalla ritenzione nell’involucro degli elementi di borraggio al momento dell’impatto e dagli organi attraversati. Il primo colpo, invece, era stato presumibilmente sparato da una distanza superiore al precedente, come poteva desumersi dall’iniziale apertura della rosa, evidenziata dalla presenza di più fori sulla cute.

      La vittima era stata attinta altresì da dieci colpi d’arma da fuoco a canna corta, che avevano interessato varie parti del corpo, e in particolare:

– tre al capo in direzione da dietro in avanti e dal basso all’alto;

– sette alla regione postero-inferiore dell’emitorace di sinistra e della regione sottostante, in direzione da sinistra a destra, da dietro in avanti, dal basso verso l’alto e parallelamente al piano sagittale.

      Stante la presenza dell’alone di tatuaggio sul contorno dei fori di entrata, i consulenti dedussero che i proiettili erano stati verosimilmente sparati entro il limite di sessanta centimetri circa.

      Dall’esame del materiale balistico, infine, i consulenti inferirono che si trattava di pallettoni appartenenti al tipo 11/0 della numerazione italiana pallini da caccia, esplosi verosimilmente da un fucile calibro 12 e proiettili calibro 38 special in piombo nudo wade cutter esplose da un revolver con canna a sei rigature ad andamento sinistrorso (cfr. verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere di CAPO Giuseppe redatto dai CC. di Castelvetrano il 25 aprile 1991, nonché relazione di consulenza medico-legale concernente la morte di CAPO Giuseppe a firma del Professor PROCACCIANTI e della dottoressa Ignazia DI BLASI).

Il CAPO era noto alle forze dell’ordine in quanto era schedato in Questura come sospetto mafioso ed era indicato in informative dell’Arma come “trait d’union” tra mafiosi e politici; per altro, pur essendo attivamente impegnato nella Democrazia Cristiana, non aveva mai ricoperto cariche pubbliche. Aveva inoltre precedenti per modesti reati e risultava in contatto con soggetti equivoci (cfr. deposizione BONFIGLIO e SCIARRATTA, cit.).

Le indagini condotte nell’immediatezza dell’episodio criminoso non condussero all’individuazione dei responsabili e all’accertamento delle causali del delitto.

Alla luce delle dichiarazioni di Francesco GERACI lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato e commesso in numero superiore a cinque in pregiudizio di Giuseppe CAPO e delle lesioni personali cagionate a Giuseppe MARTINO per errore nell’uso delle armi, nonché dei reati satellite (anch’essi aggravati ai sensi dell’art.112 n.1 c.p.) di illegittimo porto e detenzione in luogo pubblico dei fucili e delle pistole serviti per commettere i predetti delitti e di furto dell’autovettura Alfa Romeo tg.TP-270297 ai danni di Vito GIACALONE, in concorso con BIANCO Giuseppe, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, GIAMBALVO Pietro, GIAMBALVO Vincenzo e MESSINA DENARO Matteo.

Il GERACI ha ammesso la propria responsabilità nel delitto in esame, che ha definito come “l’omicidio della Y 10”, aggiungendo di avere del medesimo un ricordo molto vivido, poiché fu il primo a cui partecipò in qualità di esecutore materiale.

Il collaboratore ha asserito di avere appreso il nome della vittima già durante la fase organizzativa da Matteo MESSINA DENARO e dagli altri complici e di averne avuto conferma dopo l’esecuzione dalle cronache giornalistiche. Gli fu detto altresì che l’obiettivo era originario di Santa Ninfa, ma abitava a Gibellina e che la ragione per cui doveva essere ucciso era il suo legame con gli “stiddari”, i quali, a quanto diceva Matteo MESSINA DENARO, non dovevano esistere nella provincia di Trapani.

Il GERACI ha riferito che un giorno il boss di Castelvetrano comunicò a lui, a CIACCIO Leonardo e a CLEMENTE Giuseppe che doveva essere commesso un omicidio a Santa Ninfa.

Il delitto fu realizzato alcuni giorni dopo; pur non ricordando con esattezza la data, il collaboratore ha precisato che era un giorno festivo (il 1 maggio o Pasquetta), poiché Pietro GIAMBALVO indissava un vestito.

Il gruppo di fuoco utilizzò un’Alfa 33 rossa a quattro sportelli che, a quanto il MESSINA DENARO riferì al collaboratore, era stata rubata a Trapani da Andrea MANCIARACINA. L’autovettura era stata custodita in un capannone in via Partanna nella disponibilità di Leonardo CIACCIO, il quale “sapeva muoversi” nel locale (che forse era di proprietà di suo padre o di altri suoi parenti). Nel medesimo immobile erano occultate altresì le armi che avevano deciso di usare per l’omicidio: un fucile a canne mozze e due revolver calibro 357 magnum. Le munizioni che utilizzarono (di marca Winchester, calibro 38 espansive) erano state acquistate a Strasatti dal GERACI, il quale aveva il porto d’armi.

Il giorno fissato per la commissione del delitto, l’odierno collaboratore, il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il CLEMENTE si recarono al capannone e pulirono l’autovettura, che era molto sporca, in modo da non attirare l’attenzione. Matteo MESSINA DENARO chiese se il veicolo era funzionante e il CIACCIO rispose affermativamente, aggiungendo di avere installato la batteria nuova. Quindi i quattro giovani presero le armi e partirono per Santa Ninfa.

Il GERACI e Matteo MESSINA DENARO, il quale sapeva la strada per raggiungere la base operativa in quest’ultimo paese, facevano da battistrada a bordo della FIAT Uno del CIACCIO; quest’ultimo li seguiva sull’Alfa 33 e il CLEMENTE chiudeva il gruppo con la sua Renault 21. Raggiunsero la campagna di Santa Ninfa imboccando la via Partanna e girando a sinistra a un incrocio prima di arrivare nel centro abitato di Partanna. Oltrepassato il paese, raggiunsero un edificio nella campagna si Santa Ninfa, che il collaboratore capì essere nella disponibilità di Vincenzo GIAMBALVO, il quale era pratico dell’immobile. Là trovarono lo stesso Vincenzo GIAMBALVO, suo fratello Pietro e Giuseppe BIANCO detto “il principe”.

Di costoro il collaboratore ha precisato che conosceva solo Pietro GIAMBALVO, il quale per un certo periodo era andato a compiere i lavori nell’azienda agricola intestata al GERACI, ma in realtà di proprietà di RIINA Salvatore (incarico nel quale in seguito fu sostituito da una persona di San Giuseppe Iato, che quando fu arrestato aveva una Volkswagen Golf verde). Ha aggiunto che in ogni caso ebbe modo di vedere il GIAMBALVO varie volte sia in altre due aziende agricole in cui lavorava e in cui GERACI si era recato con MESSINA DENARO Matteo, sia a Triscina, località balneare vicino a Selinunte, dove il predetto GIAMBALVO aveva una casa.

Vincenzo GIAMBALVO, che gli fu detto essere fratello di Pietro, e Giuseppe BIANCO gli vennero presentati in occasione dell’omicidio in parola. In seguito non rivide più il primo, mentre ebbe occasione di incontrare altre volte il secondo. Una volta quest’ultimo andò nel suo esercizio di vendita di gioielli all’ingrosso insieme a una persona anziana, anch’essa di nome BIANCO, che veniva dal Venezuela e voleva incontrare Matteo MESSINA DENARO. In un altro caso lo incontrò in una casa di sua proprietà, che aveva prestato a Matteo MESSINA DENARO. In due ulteriori occasioni, infine, lo vide in un bar di piazza Matteotti a Castelvetrano, dove andò a prelevarlo su incarico del MESSINA DENARO, facendogli strada con la sua autovettura fino al rifugio dello stesso boss di Castelvetrano, con cui il BIANCO, che lo seguiva a bordo del proprio veicolo, doveva incontrarsi. Il collaboratore ha precisato altresì che il prevenuto aveva un difetto fisico a un piede ed era obbligato a portare una scarpa ortopedica.

Il GERACI ha riferito che tutti i componenti del gruppo di fuoco rimasero all’interno dell’edificio, ad eccezione del BIANCO, che uscì alla ricerca della vittima a bordo della sua FIAT Tipo. Ha aggiunto che i quattro Castelvetranesi partirono nel primo pomeriggio, verso le ore 15,00 e impiegarono circa mezz’ora ad arrivare a Santa Ninfa, dove si fermarono tutto il pomeriggio, fino a quando il BIANCO rientrò dicendo che non aveva visto l’obiettivo. Il MESSINA DENARO e i suoi amici tornarono in paese, lasciando nella base sia l’Alfa 33 sia le armi.

A detta del collaboratore, il gruppo di fuoco si riunì nuovamente nell’edificio nella disponibilità di Pietro GIAMBALVO il giorno successivo. In questa occasione, i Castelvetranesi utilizzarono la FIAT Uno del CIACCIO e la Renault 21 del CLEMENTE. Là trovarono i fratelli GIAMBALVO e Giuseppe BIANCO. Quest’ultimo uscì alla ricerca dell’obiettivo e ritornò dicendo che quest’ultimo era in campagna ed era un’ottima occasione per ucciderlo. Diede altresì le indicazioni del luogo in cui si trovava.

Sull’Alfa 33 salirono il CIACCIO, che si mise alla guida, Matteo MESSINA DENARO, che sedette al suo fianco, il GERACI e Pietro GIAMBALVO, i quali presero posto sui sedili posteriori, rispettivamente dietro al passeggero e al guidatore. Pietro GIAMBALVO, che stava chino, per paura di essere riconosciuto, andò con loro per guidarli sul luogo dell’agguato e indicare la vittima designata. Giuseppe CLEMENTE, Giuseppe BIANCO e Vincenzo GIAMBALVO li seguirono a bordo delle altre tre autovetture. Il collaboratore non ha saputo indicare con certezza come questi ultimi si collocarono sui veicoli, aggiungendo per altro che verosimilmente il primo era alla guida della sua Renault 21, il secondo, che aveva un piede deforme, condusse la sua FIAT Tipo e il terzo prese posto sulla FIAT Uno del CIACCIO. Il collaboratore ha precisato altresì che quando rivide i complici dopo l’attentato notò che vi era un’altra persona che non conosceva, ma non è stato in grado di dire né come si fosse aggregata, né se fosse stata con Vincenzo GIAMBALVO o con BIANCO, nè chi fosse, assumendo che era frastornato, poiché aveva partecipato per la prima volta all’esecuzione materiale di un omicidio.

Durante il tragitto, il GIAMBALVO indicò ai complici le strade che dovevano percorrere: il luogo dell’agguato era ad alcuni chilometri di distanza dalla loro base ed egli li portò direttamente là, senza fare altre tappe. Dalla strada principale imboccarono un viottolo sdrucciolevole che portava a un baglio ed il GERACI, dopo che ebbero percorso cinque o dieci metri del viottolo, notò che vi era una “Y 10” parcheggiata vicino a un albero e rivolta verso la casa (quindi nella direzione opposta a quella da cui i sicari arrivavano), con due persone a bordo. Matteo MESSINA DENARO, il GERACI e il CIACCIO indossavano guanti da chirurgo, che il primo aveva consigliato al secondo di acquistare e di portare con sé in quell’occasione.

Quando avvistarono la “Y 10”, il MESSINA DENARO ordinò al CIACCIO di allargarsi verso sinistra, quindi imbracciò il fucile a canne mozze sovrapposte e, attraverso il finestrino abbassato, sparò un primo colpo, che andò a vuoto, e un secondo, che attinse l’obiettivo, il quale si abbattè sul sedile. Il GERACI notò la persona seduta a fianco dell’obiettivo che si lasciava cadere giù dalla macchina. Poi il collaboratore e il MESSINA DENARO scesero dall’Alfa 33 e il primo, infilandosi nell’abitacolo della “Y 10”, sparò a bruciapelo alla testa della vittima, che secondo il GERACI era già morta, l’intero caricatore della 357 e urlò al complice di esplodere anch’egli colpi all’indirizzo dell’obiettivo e di non fare nulla all’altro individuo, in modo che costui capisse che doveva solo stare tranquillo. Il GERACI ubbidì e sparò tre colpi al fianco sinistro del CAPO. Il collaboratore ha precisato che non vide più la persona seduta a fianco del bersaglio, in quanto probabilmente si era infilata sotto la macchina.

Dopo avere eseguito l’omicidio, risalirono sull’Alfa 33 e raggiunsero un’altra strada secondaria -pur se asfaltata- che portava a Castelvetrano, ad alcuni chilometri di distanza dal luogo del delitto, dove si incontrarono con gli altri complici. Il CLEMENTE durante l’esecuzione del delitto era rimasto sulla strada con funzioni di appoggio, nel caso fossero sorti problemi. Raggiunti i correi, bruciarono l’Alfa 33 lasciando all’interno i guanti utilizzati, consegnarono le armi ai complici e ritornarono a Castelvetrano. Nel viaggio di ritorno il CIACCIO e il GERACI fecero strada a bordo della FIAT Uno del primo e il MESSINA DENARO e CLEMENTE li seguirono sulla Renault 21 (cfr. esame, controesame e riesame del GERACI resi il primo all’udienza dell’8 gennaio 1999 e gli altri in quella del 23 giugno 1999).

Nel corso del controesame sono emerse alcune discrasie tra le propalazioni del collaboratore in merito all’omicidio in parola nelle varie occasioni, e in particolare:

– in esame ha dichiarato che apprese il nome della vittima già nella fase preparatoria dell’omicidio da MESSINA DENARO Matteo, mentre nel controesame ha detto di averlo appreso dalla lettura dei giornali,

– in dibattimento ha indicato Pietro e Vincenzo GIAMBALVO tra i compartecipi al delitto, mentre nell’interrogatorio del 14 settembre 1996 nell’elencazione dei complici del progetto criminoso non vi era alcuno con quel cognome (“… eravamo io, il gruppo facente parte a Castelvetrano, BIANCO, due BIANCO, uno Vincenzo …”); il collaboratore ha chiarito di essersi confuso con i GIAMBALVO;

– in dibattimento ha affermato di essersi recato per due volte nel magazzino rurale, mentre nell’interrogatorio del 17 settembre 1996 sostenne di esservi stato una sola volta; il GERACI ha ribadito di esserci stato due volte;

– in dibattimento ha affermato che dopo la “battuta” il BIANCO andò con i Castelvetranesi nel luogo in cui fu commesso il delitto, mentre nell’interrogatorio del 17 settembre 1996 sostenne che non era andato con loro (“però BIANCO non viene con noi”); il collaboratore ha chiarito che intendeva riferirsi alla loro autovettura.

      Vincenzo SINACORI ha affermato che la vittima era originaria di Santa Ninfa e fu uccisa dai Castelvetranesi e in particolare da Matteo MESSINA DENARO. Ha aggiunto altresì di non sapere con precisione perché fu assassinata, aggiungendo per altro che doveva essere eliminato da parecchio tempo, in quanto era affiliato alla “Stidda” e che avevano accelerato i tempi perché faceva estorsioni senza l’autorizzazione di Cosa Nostra (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 gennaio 1999).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi i testimoni Giuseppe LOMBARDO e Vito GIACALONE, nonché, ai sensi dell’art.210 c.p.p., Giuseppe MARTINO, che dapprima fu indagato per favoreggiamento e poi per concorso in omicidio e la cui posizione fu archiviata.

Giuseppe MARTINO ha dichiarato che conosceva Giuseppe CAPO, di cui era compaesano, ed era in sua compagnia quando fu assassinato.

Ha aggiunto che egli abitava a Milano e in quei giorni era ospite in casa di sua figlia. Alle 12,00 circa telefonò al CAPO per fargli le condoglianze per un recente lutto, ma non lo trovò in casa, cosicchè lasciò il messaggio alla moglie. Alle 14,30-15,00 circa, l’uomo andò a fargli visita a casa della figlia e, quando seppe che sarebbe dovuto andare nella proprietà di campagna del LOMBARDO, si offrì di accompagnarlo, dato che il genero, che gestiva il bar Mokarta di Mazara del Vallo, non era ancora arrivato.

Il testimone ha riferito che egli e il CAPO si fermarono da suo cugino LOMBARDO per circa quarantacinque minuti, dapprima chiacchierando e poi raccogliendo fave. Quindi se ne andarono per fare ritorno in paese. Tuttavia, dato che durante il tragitto avevano parlato della casa di campagna che il MARTINO aveva recentemente acquistato in contrada Zafferana e della ristrutturazione che vi aveva effettuato, decisero di recarvisi per raccogliere i carciofi. Quest’ultimo immobile distava dal paese di Santa Ninfa circa un chilometro e mezzo e dalla tenuta di campagna del LOMBARDO circa cinque o sei chilometri, che percorsero in circa quindici minuti a bassa velocità, perché c’era traffico e sulla strada c’erano anche parecchi passanti.

A detta del MARTINO i due uomini giunsero nella sua proprietà in contrada Zafferana percorrendo dapprima la strada del Ballatore, una specie di circonvallazione di Santa Ninfa, che passava anche davanti alla caserma dei CC e portava alla via per Castelvetrano; da quest’ultima strada a un certo punto si immisero nella strada per Partanna, dalla quale si diparte la stradina che conduce all’immobile. Infine, dalla strada principale imboccarono un viottolo interpoderale lungo circa cento metri che egli stesso aveva fatto ricoprire di tufo e che collegava la via pubblica con la sua abitazione. La stradella, pur essendo privata, non era all’epoca chiusa da sbarre o altri dispositivi, cosicchè era di fatto accessibile a tutti. Il testimone ha precisato altresì che mentre percorrevano la stradina che portava al suo immobile non notò autovetture davanti a loro sul viottolo, né sul piazzale antistante l’abitazione, cosicchè ha desunto che gli attentatori fossero dietro di loro. Ha aggiunto inoltre che non era possibile che ci fossero veicoli parcheggiati dietro la casa o che i sicari avessero raggiunto il piazzale da altri viottoli interpoderali, perché dietro l’immobile non si poteva parcheggiare e non vi erano altre vie d’accesso all’edificio

Giunti nel piazzale antistante la casa, dopo che il CAPO ebbe spento il motore, i due uomini si fermarono per breve tempo, forse un minuto, all’interno dell’autovettura guardando l’edificio e parlando dei lavori di ristrutturazione che erano stati compiuti. Non appena il MARTINO si voltò per aprire la portiera arrivarono i colpi e cadde a terra fuori dalla macchina, stordito.

Il testimone ha aggiunto che quando rinvenne notò che era ferito al braccio e che il CAPO giaceva accasciato sui sedili anteriori, ma non vide nessuno. Raggiunse la strada principale e chiese un passaggio al conducente di un veicolo in transito, facendosi accompagnare a Santa Ninfa, a casa della figlia. Raccontò sia a questi primi soccorritori, sia alla figlia che aveva avuto un incidente di macchina, mentre confidò la verità, al genero, che era appena rincasato, chiedendogli nel contempo di accompagnarlo in caserma e di avvisare lo “zio Peppe”. Giunto in caserma denunciò il fatto e a mezzanotte fu arrestato.

Il MARTINO ha affermato che non aveva detto a nessuno che sarebbe andato con il CAPO sul luogo del delitto; del resto, non era previsto né che la vittima lo accompagnasse dal LOMBARDO, né che andassero insieme nella sua nuova casa di campagna (cfr. esame del MARTINO in qualità di imputato di reato connesso ai sensi dell’art.210 c.p.p. all’udienza del 7 gennaio 1999).

Giuseppe LOMBARDO ha dichiarato che conosceva CAPO Giuseppe, in quanto entrambi erano di Santa Ninfa, un piccolo paese, i cui abitanti si conoscono tutti; ha aggiunto altresì che Giuseppe MARTINO era suo cugino.

Il CAPO fu assassinato il 25 aprile 1991 ed egli fu informato dell’omicidio dal genero del MARTINO, il quale andò ad avvisarlo dell’agguato, dato che suo suocero era insieme alla vittima e subito prima del fatto delittuoso erano stati a fare visita al testimone nella sua casa di campagna.

Il LOMBARDO ha aggiunto che il MARTINO, il quale abitava a Milano, alcuni giorni prima lo aveva avvertito che sarebbe venuto in Sicilia e che lo avrebbe voluto incontrare. Infatti, suo cugino in quel periodo stava costruendo una casa con i contributi per il terremoto e a tal fine, vivendo nell’Italia settentrionale, lo aveva nominato suo procuratore. Il MARTINO, infatti, aveva acquistato un immobile con annesso fabbricato in contrada Zafferana, a circa cinque o sei chilometri di distanza dalla tenuta di campagna del LOMBARDO, distanza che nei giorni di festa poteva essere percorsa anche in quindici minuti, tenendo conto del fatto che la strada per raggiungerla era tortuosa.

Il 25 aprile, all’ora di pranzo, il MARTINO gli telefonò dicendogli che si trovava a Santa Ninfa e che avrebbe desiderato vederlo ed egli rispose che nel pomeriggio sarebbe andato nella sua casa di campagna, al confine tra le contrade San Vito e Bonadore, e che, se avesse voluto, avrebbe potuto raggiungerlo là. Il suo interlocutore rispose che sarebbe andato nella sua tenuta non appena fosse rincasato suo genero Vincenzo, il quale gestiva un bar a Mazara del Vallo.

Invece il MARTINO giunse nel suo appezzamento alle ore 15,00 circa, in compagnia del CAPO, che era andato a fargli visita e si era offerto di accompagnarlo, dato che il genero del primo aveva avuto un inconveniente relativo alla sua attività lavorativa. I due uomini –i quali erano arrivati a bordo della “Y10” della vittima, la quale era alla guida- rimasero nella tenuta del LOMBARDO per circa un’ora, dapprima discorrendo dei lavori inerenti alla casa del MARTINO e di altri argomenti e poi raccogliendo alcune borse di fave. Quindi se ne andarono per fare ritorno in paese.

La casa del LOMBARDO era a circa un chilometro e mezzo da Santa Ninfa e la strada era percorribile in cinque minuti. Era possibile raggiungere la tenuta dal paese vi erano due strade, che però si congiungevano prima di arrivare all’appezzamento del testimone, il quale, pertanto, non ha saputo riferire quale delle due vie il MARTINO e il CAPO abbiano imboccato all’uscita dal paese. La casa si raggiungeva prendendo un viottolo lungo circa cinquanta metri che si dipartiva dalla strada principale in corrispondenza di una curva, cosicchè dall’edificio era possibile vedere distintamente sia la casa dalla strada principale sia la strada. Nei pressi della casa di campagna del testimone vi erano altri edifici, di cui conosce i proprietari. Quel giorno, che era di festa, vi erano molte macchine, perché c’era gente in tutte le case vicine alla sua. Pertanto, il LOMBARDO non ebbe modo di notare, né mentre faceva conversazione sotto il pergolato né mentre raccoglieva le fave, macchine o movimenti che lo insospettissero, pur non conoscendo tutte le persone e le autovetture che erano nei paraggi.

Il testimone ha concluso dicendo di avere parlato solo con sua moglie del fatto che quel giorno avrebbe dovuto incontrarsi con MARTINO (cfr. deposizione di Giuseppe LOMBARDO all’udienza del 7 gennaio 1999).

      Vito GIACALONE ha affermato che il 2 gennaio 1991 subì il furto della sua autovettura Alfa 33 di colore rosso, che denunciò regolarmente. Non ha ricordato il numero di targa del veicolo, ma la sigla della provincia era “TP”.

      Il giorno in cui avvenne il furto, era andato con la moglie in campagna in Contrada Roccazzo a raccogliere verdura; aveva parcheggiato l’automobile ai bordi della strada e si era allontanato con la moglie di circa cinquanta metri. Quando aveva fatto ritorno, aveva scoperto che la vettura era stata asportata.

Dopo circa cinque o sei mesi si recò a casa sua un sottufficiale dell’Arma e gli riferì che l’Alfa Romeo era stata rinvenuta bruciata ed era stata utilizzata per commettere un omicidio (cfr. deposizione GIACALONE all’udienza del 7 gennaio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi a riprova della lealtà del collaboratore che quando egli si accusò del presente omicidio, non era neppure sospettato di avere avuto parte in esso.

Inoltre, il racconto del GERACI appare intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante. Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, deve ricordarsi che le sue propalazioni sono state sostanzialmente identiche in ogni sede in cui ha parlato dell’omicidio in trattazione.

Le poche discrasie hanno avuto ad oggetto particolari assolutamente insignificanti o comunque di secondaria importanza e, nell’unico caso in cui avrebbe potuto rivestire un rilievo significativo (l’iniziale omissione dei fratelli GIAMBALVO tra i compartecipi), la spiegazione dell’errore offerta dal GERACI è stata assolutamente plausibile. Infatti, la circostanza che abbia parlato di due BIANCO, di cui uno di nome Vincenzo, consente di riferire le predette affermazioni ai fratelli GIAMBALVO, uno dei quali porta il predetto nome di battesimo, mentre non risulta che BIANCO Giuseppe abbia parenti con lo stesso cognome coinvolti nel fatto di sangue in esame.

Come si è già anticipato, le propalazioni del collaboratore sono state riscontrate sotto molteplici profili dalle risultanze dibattimentali, e in particolare:

1) Il GERACI ha individuato la causale dell’omicidio nel fatto che la vittima aveva legami con gli “stiddari”, che, a quanto diceva, MESSINA DENARO, non dovevano esistere nella provincia di Trapani.

Il SINACORI ha confermato che la ragione principale per la quale il CAPO fu assassinato risiedeva nella sua affiliazione alla “stidda”, anche se venne deciso di porre in esecuzione la deliberazione, presa già da molto tempo, perché faceva estorsioni senza l’autorizzazione di “cosa nostra”.

2) il GERACI ha affermato che il delitto fu commesso in un giorno festivo primaverile (probabilmente il 1 maggio o il giorno di Pasquetta), poiché Pietro GIAMBALVO indossava un vestito.

Le dichiarazioni del collaboratore sono compatibili con la circostanza che il CAPO fu ucciso il 25 aprile 1991, che è per l’appunto un giorno di festa che cade in primavera.

3) il GERACI ha detto che CIACCIO Leonardo era proprietario di una Fiat Uno.

Il dottor Matteo BONANNO ha confermato che all’epoca dell’omicidio l’imputato suddetto era intestatario di una FIAT Uno diesel tg.TP-367124 (cfr. deposizione BONANNO all’udienza del 15 gennaio 1999).

4) il GERACI ha affermato che CLEMENTE nella circostanza utilizzò una Renault 21.

Il dottor BONANNO ha confermato che la famiglia CLEMENTE all’epoca dell’omicidio aveva due Renault 21 tg. TP-308801 e TP-293206, che venivano usate alternativamente dall’imputato, dai suoi genitori, da suo fratello e da sua sorella (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

Sebbene i particolari oggetto del punto presente e di quello precedente non possano essere giudicati un riscontro individualizzante della penale responsabilità del CIACCIO e del CLEMENTE in ordine al delitto in parola, essi possono certamente essere tenuti in considerazione a suffragio della generale attendibilità del collaboratore.

      5) il GERACI hariferito che l’Alfa 33 era custodita in un capannone di via Partanna nella disponibilità di CIACCIO Leonardo.

Il dottor BONANNO ha confermato che il CIACCIO all’epoca aveva la disponibilità di locali in via Partanna a Castelvetrano appartenenti alla “Ecosicula”, gestita da suo padre insieme al cognato Gaspare SPALLINO, e che non gli risultava che li avessero affittati ad altre società (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

La circostanza, evidenziata dalla difesa, che il collaboratore abbia errato nell’indicare la sigla della provincia dell’autovettura (che era “TP” e non “MI” come sostenuto dal GERACI) e il luogo in cui fu rubata (il mazarese e non Trapani) non può ritenersi decisiva per negare, o anche solo porre in dubbio, l’attendibilità del dichiarante. Infatti, entrambi i particolari sono indubbiamente di carattere secondario nel contesto complessivo del racconto.

      6) il GERACI ha affermato che per raggiungere il luogo del delitto dalla strada principale imboccarono un viottolo sdrucciolevole che portava a un baglio ed egli, dopo che avevano percorso cinque o dieci metri di quest’ultima stradina, notò che vi era una “Y 10” parcheggiata vicino a un albero e rivolta verso la casa (quindi nella direzione opposta a quella da cui essi arrivavano), con due persone a bordo.

Il Maresciallo BONFIGLIO ha riferito che si recò sul luogo dell’agguato nella campagna di Santa Ninfa con un brigadiere che conosceva la zona. Là c’era uno spiazzo e, sotto un pino ad alto fusto, una “Y 10” al cui interno c’era il cadavere del CAPO. Ha aggiunto che il piazzale in cui si trovava la macchina era davanti a un’abitazione, nella quale erano in corso lavori di ristrutturazione, e che si accedeva al piazzale e all’edificio tramite una trazzera in terra battuta, lunga forse qualche decina di metri, che si dipartiva dalla strada comunale.

Giuseppe MARTINO, proprietario dell’edificio, ha descritto i luoghi nello stesso modo del verbalizzante e ha specificato che egli e il CAPO rimasero per un breve tempo all’interno della “Y 10” guardando l’edificio (in direzione del quale, pertanto era rivolta la parte anteriore del veicolo).

Il BONFIGLIO e il MARTINO hanno pertanto confermato che l’autovettura sulla quale si trovava il cadavere del CAPO era parcheggiata vicino a un albero in uno spiazzo antistante un edificio, al quale si accedeva tramite una stradina non asfaltata, e aveva la parte anteriore rivolta in direzione dello stabile. La posizione dell’autovettura e la presenza di un albero nei pressi della stessa, in particolare, a giudizio di questa Corte, sono assai significativi per dimostrare che il collaboratore conosceva personalmente il luogo del delitto (e pertanto, verosimilmente fu tra i membri del gruppo di fuoco, data l’ubicazione dello stesso in una zona isolata). Infatti, circostanze talmente secondarie difficilmente avrebbero potuto essergli narrate da terze persone, tenuto conto sia della laconicità che, a quanto è emerso dal presente dibattimento, in genere contraddistingue i racconti de relato, sia dell’oggettiva irrilevanza degli stessi nell’ottica complessiva del fatto.

Essendo pacifico che quanto meno l’automobile dell’ucciso transitò sul piazzale, la circostanza che nel corso del sopralluogo non siano state rinvenute tracce di pneumatici non può essere assunta come indice di inattendibilità del collaboratore, sebbene sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite l’assenza di segni sulla ghiaia dello spiazzo non sia spiegabile.

Del pari, non è significativo che il collaboratore non abbia fatto alcun riferimento al fatto che erano in corso lavori di ristrutturazione dell’immobile, atteso che è verosimile che non abbia notato il particolare, o comunque non lo abbia fissato nella memoria, essendo la sua attenzione interamente rivolta al bersaglio e a ciò che si trovava nelle immediate vicinanze del medesimo.

      7) il GERACI ha sostenuto che i killer arrivarono nello spiazzo dove avvenne l’agguato quando la “Y 10” con i due a bordo si trovava già ferma in quel luogo.

L’asserzione è stata confermata dal MARTINO, il quale ha dichiarato che mentre percorrevano la stradina che portava al suo immobile non notò autovetture davanti a loro sul viottolo, né sul piazzale antistante l’abitazione, circostanza, questa, da cui successivamente desunse che gli attentatori fossero dietro di loro, tenuto conto che non era possibile che ci fossero veicoli parcheggiati dietro la casa o che i sicari avessero raggiunto il piazzale da altri viottoli interpoderali, perché dietro l’immobile non si poteva parcheggiare e non vi erano altre vie d’accesso all’edificio.

Del pari, il MARTINO ha confermato la versione del GERACI anche laddove ha precisato che prima di scendere dall’autovettura egli e il CAPO rimasero un poco in macchina a chiacchierare.

      8) con riferimento alle modalità esecutive, GERACI ha affermato che:

  1. al momento del delitto la vittima era a bordo di una “Y 10”.

Il dato è stato confermato dai verbali di accertamenti urgenti e dal fascicolo dei rilievi tecnici.

b) il MESSINA DENARO sparò all’indirizzo dell’autovettura su cui si trovava la vittima designata due colpi di fucile, uno dei quali andò a vuoto e l’altro attinse l’obiettivo, poi lo stesso MESSINA DENARO esplose tutti i proiettili calibro 38 inseriti nel caricatore del revolver calibro 357 magnum sparando a bruciapelo. Ordinò poi al GERACI di fare fuoco a sua volta, evitando per altro di colpire il passeggero; il complice eseguì il comando sparando tre colpi al fianco sinistro del CAPO.

Il racconto del GERACI è sostanzialmente compatibile con le emergenze della relazione di consulenza medico legale, che ha accertato che il CAPO fu colpito da due colpi di fucile, di cui uno al tronco sparato da una distanza superiore a due metri e uno al viso esploso da una distanza inferiore alla precedente, nonché da dieci proiettili di calibro 38 (ovvero perfettamente compatibili con l’utilizzazione di un revolver 357 magnum), di cui tre al capo e sette alla regione postero inferiore dell’emitorace di sinistra esplosi da sinistra a destra e da una distanza inferiore a trenta centimetri.

Le uniche discrasie tra le affermazioni del collaboratore e i dati dell’autopsia sono state nel numero dei colpi di fucile che hanno attinto la vittima e di colpi di revolver sparatigli al volto. Per altro, la discordanza è parziale, atteso che in ogni caso il MESSINA DENARO sparò vari colpi al capo della vittima da breve distanza, tre dei quali con il revolver, e pertanto è logicamente verosimile che lo squarcio più ampio prodotto dal colpo di fucile abbia indotto il collaboratore (che era verosimilmente concitato ed emozionato, atteso che stava eseguendo materialmente il suo primo omicidio) a ritenere che fosse stato esploso un numero maggiore di colpi di pistola.

Non appare invece pienamente coerente con i racconti del GERACI e del MARTINO -tra loro perfettamente concordi sul fatto che i sicari si trovassero in corrispondenza del lato guida – che i frammenti del vetro anteriore destro della “Y 10”, frantumato dalle pallottole, in sede di sopralluogo siano stati rinvenuti all’interno dell’abitacolo. Deve per altro sottolinearsi che anche l’autopsia ha confermato che i proiettili che attinsero il CAPO furono esplosi da sinistra verso destra e che pertanto la versione fornita dal collaboratore è supportata altresì da un riscontro di carattere oggettivo.

c) notò il passeggero lasciarsi cadere giù dalla macchina e quando a sua volta sparò all’obiettivo non vide più il passeggero, fatto da cui desunse che si era infilato sotto la macchina.

L’affermazione è compatibile con i rilievi sopra menzionati, dai quali si evince che lo sportello destro era aperto (cosicchè il passeggero ne era verosimilmente disceso) mentre quello sinistro- lato occupato dalla vittima- era chiuso.

Il MARTINO dal canto suo ha affermato che gli spari vennero esplosi quando egli si voltò per aprire la portiera e cadde a terra fuori dalla macchina stordito.

d) la vittima rimase dentro la macchina.

Il dato è confermato dal rinvenimento del cadavere all’interno della “Y 10” da parte dei verbalizzanti.

e) dopo il delitto si portarono in un’altra strada secondaria, pur se asfaltata, che portava a Castelvetrano, dove si ricongiunsero con i complici.

L’indicazione del collaboratore è compatibile con l’affermazione del Maresciallo Francesco CUSENZA (che all’epoca era in servizio alla Stazione CC. di Santa Ninfa), secondo la quale nei pressi della casa del MARTINO passa una strada statale che congiunge Gibellina vecchia a Castelvetrano passando per Santa Ninfa (cfr. deposizione CUSENZA all’udienza del 14 gennaio 1999).

f) i killer utilizzarono una Alfa 33 che, quando la andarono a prendere nel capannone di CIACCIO, era molto sporca e che poi incendiarono.

I Carabinieri di Santa Ninfa il 26 aprile 91 percorrendo la strada comunale in contrada Zafferana, a circa due chilometro dal luogo del delitto, immettendosi in una trazzera in località Buturro, agro di Santa Ninfa, rinvennero un’autovettura totalmente distrutta dalle fiamme. Si trattava di un’Alfa 33 con numero di telaio ZAR905A20*05152838 e con le targhe staccate dalla carrozzeria, dalle quali si evincevano i numeri 270297. A seguito di controllo verificarono che l’autovettura era intestata a GIACALONE Vito, che ne aveva denunciato il furto in data 2 gennaio 1991 alla Stazione CC. di Borgata Costiera, suo luogo di residenza, fatto, quest’ultimo, che è perfettamente compatibile con le condizioni di sporcizia in cui si trovava l’automobile.

I difensori hanno sottolineato che il racconto del GERACI non è compatibile con quello del MARTINO con riferimento alle distanze e ai tempi di percorrenza.

Il MARTINO, infatti, ha sostenuto che egli e il CAPO, dopo essersi intrattenuti per qualche tempo nella casa di Giuseppe LOMBARDO, si recarono nell’immobile recentemente acquistato dal MARINO in contrada Zafferana, che è sita a una distanza di cinque o sei chilometri dalla proprietà del LOMBARDO e che essi raggiunsero in circa quindici minuti, a causa del traffico. Ivi giunti si fermarono per breve tempo all’interno dell’autovettura, guardando l’edificio e discutendo dei lavori di ristrutturazione.

Il GERACI ha affermato che il luogo in cui compirono l’agguato era ad alcuni chilometri di distanza dalla loro base e che il gruppo di fuoco si mosse quando il BIANCO diede loro la “battuta”, informando il GIAMBALVO del posto in cui era l’obiettivo.

Il consulente di parte Luigi SIMONETTO ha riferito che partendo dalla proprietà di campagna del LOMBARDO è possibile raggiungere l’immobile in contrada ZAFFERANA tramite due percorsi, lunghi rispettivamente quattro chilometri e duecento metri e cinque chilometri e cento metri, percorribili in un tempo di dieci o dodici minuti circa alla velocità media di venticinque o trenta chilometri allora.

Il SIMONETTO ha indicato in tre chilometri e duecento metri la distanza tra la casa di campagna del LOMBARDO e quella del MARTINO. Quanto al tempo di percorrenza, ha ipotizzato che il BIANCO prima e il gruppo di fuoco dopo abbiano tenuto una velocità media di trenta chilometri all’ora, in considerazione delle caratteristiche della strada e del traffico in una giornata di festa, e ha individuato il tempo minimo di percorrenza in quindici minuti, specificando per altro che si tratta di una valutazione ampiamente per difetto. Ha infatti precisato di avere ipotizzato che il battitore abbia impiegato circa cinque minuti per recarsi dalla casa MARTINO a quella GIAMBALVO e che il tempo complessivo necessario a costui per avvertire i complici, a questi ultimi per salire a bordo delle autovetture e quindi raggiungere -procedendo in convoglio, e pertanto più lentamente per mantenere il contatto visivo- la casa del MARTINO non poteva essere inferiore a una decina di minuti (cfr. esame del SIMONETTO all’udienza del 16 novembre 1999 ed elaborato tecnico depositato nella medesima udienza).

Sebbene il tempo di percorrenza indicato dal consulente tecnico della difesa appaia incompatibile con il racconto del GERACI, deve sottolinearsi che quest’ultimo nulla ha riferito in ordine alle modalità attraverso le quali il BIANCO venne a conoscenza degli spostamenti della vittima. Ne consegue che è ben possibile che questi abbia scoperto che il CAPO era nell’immobile di contrada Zafferana in modo diverso che recandovisi di persona (ad esempio avvalendosi della collaborazione di terzi individui) e che dunque i tempi necessari per avvertire i complici e raggiungere l’immobile del MARTINO siano stati sensibilmente inferiori rispetto a quelli ipotizzati dal consulente tecnico della difesa. Pertanto, deve concludersi che l’accertamento peritale non può essere giudicato incompatibile con le dichiarazioni del collaboratore, pur dovendosi sottolineare che l’istruttoria dibattimentale non ha chiarito lo svolgersi della vicenda con riferimento alle modalità attraverso le quali venne individuata la posizione in cui si trovava la vittima.  

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Francesco GERACI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del reati ascrittigli di omicidio in pregiudizio del CAPO, di porto e detenzione di armi finalizzati alla commissione del delitto suddetto e di ricettazione dell’autovettura Alfa 33 tg.TP-270297 rubata a GIACALONE Vito.

I delitti di cui agli artt.2 e 4 L.895/67 sono stati certamente integrati in quanto l’assassinio è stato commesso utilizzando un fucile e revolver.

Del pari deve ritenersi raggiunta la prova che l’autovettura usata per l’omicidio fu l’Alfa Romeo suddetta, atteso che la stessa, oltre ad essere della stessa marca e tipo indicate dal GERACI, è stata rinvenuta bruciata il giorno dopo il crimine e non lontano dal luogo di esecuzione dello stesso.

Con riferimento alla fattispecie di cui all’art.82 c.II c.p. è appena il caso di osservare che si versa in una tipica ipotesi di aberratio ictus plurioffensiva, atteso che gli assassini, oltre a uccidere il loro obiettivo, ferirono altresì Giuseppe MARTINO a causa di un errore nell’uso delle armi.

Non può essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può considerarsi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il GERACI era consapevole del progetto omicidiario da vari giorni prima della sua realizzazione, che del resto avvenne in due fasi svoltesi in giorni distinti.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Il GERACI ha chiamato in correità BIANCO Giuseppe, GIAMBALVO Pietro, GIAMBALVO Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe e CIACCIO Leonardo.

Per ciò che concerne il MESSINA DENARO, il CLEMENTE e il CIACCIO deve ribadirsi che, come si è già precisato nell’Introduzione al presente capitolo, in effetti nel periodo di tempo in cui avvenne l’omicidio i tre prevenuti e Francesco GERACI costituivano un gruppo di amici affiatati e inseparabili.

Inoltre le propalazioni del collaboratore in ordine ai tre predetti imputati hanno trovato molteplici riscontri di carattere generale, sui quali ci si è già soffermati tanto nell’Introduzione, quanto nella parte della presente scheda dedicata alla verifica dell’attendibilità generale del dichiarante.

Per ciò che concerne il BIANCO, deve sottolinearsi che le notizie sul suo conto fornite dal collaboratore sono veritiere. Infatti il PATTI ha confermato che il prevenuto aveva una menomazione a un piede e il Maresciallo SANTOMAURO che era soprannominato “il principe” (cfr. esame del PATTI reso all’udienza del 23 aprile 1998 e deposizione del 16 gennaio 1997 del Maresciallo SANTOMAURO nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”).

Quanto ai fratelli GIAMBALVO, l’organico inserimento di Pietro all’associazione mafiosa denominata “cosa nostra” è stato accertato nella sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 10 novembre 1994 nel procedimento a carico di RIOLO Nicola Giuseppe e altri quattro imputati, divenuta esecutiva con riferimento al prevenuto in parola in data 21 maggio 1996 (cfr. sentenze n.4925/94 R.G.G.I.P. Palermo e 1355/95, emesse rispettivamente il 10 novembre 1994 e il 26 giugno 1995, prodotte dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000).

La circostanza che il GIAMBALVO avesse rapporti con gli uomini di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani, del resto, ha trovato una conferma logica nell’ammissione da parte del prevenuto di lavorato nella società “Stella d’oriente” corrente in Mazara del Vallo (in ordine all’azienda suddetta cfr. la scheda dedicata alla generale attendibilità del SINACORI, infra, Parte III) e di avere conosciuto in quell’ambiente AGATE Mariano e Giovan Battista, MESSINA Francesco, GANCITANO Andrea, LEONE Giovanni, MANCIARACINA Vito. Lo stesso imputato ha riferito altresì di essersi occupato dei fondi di proprietà della moglie del suo compare Vito MANCIARACINA e di quelli di PASSANANTE Alfonso, dopo la cessazione del suo rapporto professionale con la “Stella d’oriente”(cfr. esame dibattimentale del prevenuto in parola nell’udienza del 7 ottobre 1999).

Inoltre, il rapporto di conoscenza tra GIAMBALVO Pietro e il GERACI è stato confermato dallo stesso imputato.

Quest’ultimo, in particolare, ha ammesso di conoscere il collaboratore per averlo visto tre o quattro volte in compagnia di un uomo anziano in un fondo ubicato in contrada Zangara vicino a quello del PASSANANTE. Il prevenuto ha precisato altresì che il chiamante in correità gli chiese più volte di curare anche il fondo che aveva acquistato, aggiungendo di avere rifiutato poiché il GERACI gli pareva “camurriuso”, in quanto controllava attentamente come venivano eseguiti i lavori. Lo stesso GIAMBALVO, per altro, ha precisato di non avere mai avuto contrasti con il GERACI e di non spiegarsi la ragione per la quale questi ebbe ad accusarlo.

Infine, è pacifica in atti la circostanza che Vincenzo GIAMBALVO nel 1991 era proprietario di un immobile nella campagna di Santa Ninfa, essendo stata ammessa da tutti i testi citati dalla difesa e dal consulente di parte dell’imputato in parola.

Deve puntualizzarsi altresì che non è emerso dall’istruttoria dibattimentale alcun serio motivo di contrasto tra il collaboratore e taluno dei prevenuti. Infatti il GERACI intratteneva addirittura rapporti di amicizia con il CIACCIO, il CLEMENTE e il MESSINA DENARO e conosceva superficialmente GIAMBALVO Pietro, il quale, pur esaminato sul punto, ha negato di avere avuto diverbi con lui.    

Inoltre, le propalazioni del collaboratore relative all’episodio delittuoso in parola sono state suffragate da vari elementi di riscontro generico, che sono stati riportati nella citata introduzione, nonché nella presente scheda.

Tuttavia, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti che confermino la partecipazione, sotto qualsiasi forma, degli altri imputati al fatto di sangue in esame, i predetti imputati debbono essere assolti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Quanto a GIAMBALVO Vincenzo, in particolare, deve sottolinearsi altresì che lo stesso in sede dibattimentale ha addotto un alibi che non è stato smentito dalla pubblica accusa.

Le figlie dell’imputato Giuseppa, Maria e Carolina GIAMBALVO e il genero Giuseppe PIAZZA hanno concordemente affermato che il 25 aprile 1991, come tutti gli anni, i coniugi GIAMBALVO, le tre figlie e i generi passarono tutta la giornata insieme nella casa di campagna dell’odierno imputato (cfr. deposizioni dei suddetti testimoni rese all’udienza del 16 novembre 1999).

Il pastore Giuseppe BIANCO (omonimo del prevenuto) ha dichiarato che il 25 aprile 1991 vendette ricotta alla signora Carolina GIAMBALVO. Ha precisato di essere sicuro della circostanza in quanto nel precedente mese di marzo si era recato al comune di Santa Ninfa per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire i contributi comunitari per la pastorizia e, trattandosi di una pratica che aveva avuto un iter burocratico assai lungo e complesso, aveva avuto l’occasione di instaurare rapporti più stretti con la donna. Il testimone ha aggiunto che il pomeriggio del 25 aprile 1991 passò davanti all’immobile di Vincenzo GIAMBALVO, che egli conosceva perché il fondo di cui questi era proprietario era nella zona in cui egli portava a pascolare le pecore, e che il prevenuto lo invitò a entrare e gli offrì cassatelle preparate con la sua ricotta (cfr. deposizione del BIANCO resa all’udienza del 16 novembre 1999).

Le affermazioni del BIANCO sono state indirettamente confermate da Giuseppe LOMBARDO, il quale ha affermato che la sua collega d’ufficio Carolina GIAMBALVO il giorno 26 aprile 1991 portò in ufficio cassatelle preparate con la ricotta acquistata dal BIANCO, secondo accordi presi in occasione di una passaggio del pastore in comune per informarsi della sorte della sua richiesta di corresponsione dei contributi comunitari. Il testimone ha aggiunto di ricordare con certezza la data dell’episodio oggetto della sua narrazione in quanto parlarono dell’omicidio del CAPO, che era avvenuto il giorno precedente e lo aveva turbato anche perché per il fatto era stato arrestato suo cugino Giuseppe MARTINO (cfr. deposizione LOMBARDO resa all’udienza del 16 novembre 1999).

OMICIDIO LOMBARDO GASPARE

La scomparsa di LOMBARDO Gaspare fu denunciata alle ore 8,30 del 28 luglio 1991 dalla moglie Anna Maria FRANCHINA, la quale sostenne che il marito si era allontanato senza dare più notizie di sé.

Il Maggiore Raffaele DEL SOLE, nella sua qualità di Comandante della Compagnia di Carabinieri di Mazara del Vallo, si occupò delle indagini relative alla scomparsa dell’“uomo d’onore”.

Gli inquirenti sentirono i più stretti congiunti dello scomparso: la moglie, la sorella, la madre e la cognata, accertando in tal modo che egli si era allontanato da casa la mattina del 28 luglio 1991 verso le 8,30 o le 9,00, dicendo che sarebbe andato in campagna, senza per altro precisare dove. I congiunti del LOMBARDO si convinsero subito che gli fosse accaduto qualcosa di brutto e lo dissero agli inquirenti.

La moglie, in particolare, riferì che temeva che gli fosse accaduto qualcosa di male, in quanto non l’aveva informata di dove intendeva recarsi e non si era preparato una borsa contenente indumenti, come aveva fatto in precedenza, quando si era dato alla latitanza. Aggiunse che l’uomo, dopo la sua scarcerazione avvenuta il precedente 28 giugno non si era più accompagnato con altre persone del luogo o di paesi limitrofi (cfr. verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Anna Maria FRANCHINA il 29 luglio 1991, di cui è stata data lettura all’udienza del 15 gennaio 1999 per irripetibilità sopravvenuta dovuta alle condizioni di salute della testimone).

Il DEL SOLE ha aggiunto che nel periodo della scomparsa (fine luglio o inizio agosto del 1991) gli investigatori ebbero notizia di una relazione che il LOMBARDO avrebbe intrattenuto con la moglie di LUPPINO Francesco, il quale stava scontando una lunga pena detentiva comminatagli per il duplice omicidio VENTO-TUMMARELLO (vedi infra, sub Capitolo VII) e ritennero che tale fatto fosse una possibile causale dell’omicidio (cfr. deposizione del Maggiore DEL SOLE all’udienza del 20 gennaio 1999).

Il 30 luglio 1991 nel corso di un giro di perlustrazione una pattuglia di Carabinieri di Campobello di Mazara rinvenne l’autovettura Renault 5 targata AL-611436, intestata a LAZZARIN Remo, nato a San Martino di Venezze (RO) e in uso a LOMBARDO Gaspare. I militari nel verbale di sopralluogo redatto nell’occasione diedero atto che avevano imboccato una strada interpoderale di Campobello di Mazara, la quale passava innanzi alla Concessionaria di autovetture “MOCAP” e, dopo averla percorsa per circa cinquecento metri, avevano svoltato a sinistra nella terza laterale dopo la predetta concessionaria, che portava da contrada Magagiari in contrada Settefurie Canalotto, agro di Castelvetrano. Dopo avere percorso circa settecento metri avevano notato sulla loro destra una Renault 5 di colore bianco, parcheggiata sotto un albero di carrube e parzialmente nascosta dal suddetto albero e da altre piante. L’appezzamento di terreno in cui si trovava il veicolo era incolto e non recintato, sebbene sullo stesso insistesse un cancello a due ante, funzionante e trovato aperto, a circa cinquanta metri da una costruzione in muratura semidiroccata e priva di infissi.

Nell’area circostante all’autovettura i verbalizzanti non videro tracce ematiche o segni di colluttazione.

Entrambi gli sportelli del veicolo erano chiusi, anche se non a chiave, e il finestrino lato guida era semiaperto; non vi erano le chiavi di accensione. All’interno dell’abitacolo non vennero rinvenute tracce di colpi d’arma da fuoco, segni di effrazione, di colluttazione o tracce ematiche.

Sul vetro anteriore sinistro, semiaperto, gli operanti rilevarono tracce papillari lasciate sullo strato di terra esistente che si estendevano per quasi tutto il vetro (cfr. verbali di sopralluogo e di sequestro redatti dai CC. di Campobello di Mazara il 30 luglio 1991).

Le indagini condotte nell’immediatezza del fatto non consentirono di accertare le causali e la dinamica del reato in parola, né di individuarne i responsabili.

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO, il primo è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di omicidio premeditato in pregiudizio di LOMBARDO Gaspare e del reato satellite di soppressione del cadavere della vittima, aggravati entrambi per essere stati commessi in numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, in concorso con BONAFEDE Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, FURNARI Vincenzo, GENTILE Salvatore, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino e PASSANANTE Alfonso.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parti civili la Provincia di Trapani, i Comuni di Palermo e Campobello di Mazara e FRANCHINA Anna Maria, in proprio e come esercente la patria podestà sui figli Francesco, Salvatore ed Enrico Salvatore (nati rispettivamente il 2 ottobre 1980, il 26 ottobre 1981 e il 22 maggio 1985).

Francesco GERACI ha affermato che prese parte all’omicidio di Gaspare LOMBARDO, che conosceva di vista, pur non sapendone il nome, anche prima di cominciare a frequentare MESSINA DENARO, poichè lo vedeva a Campobello quando vi si recava in occasione del carnevale.

In un’occasione Matteo MESSINA DENARO disse all’odierno collaboratore e al CLEMENTE che il giorno successivo avrebbero dovuto uccidere una persona di Campobello di Mazara, progetto delittuoso che aveva già anticipato loro alcuni giorni prima.

Il GERACI partì da Castelvetrano a bordo della sua macchina insieme a Matteo MESSINA DENARO, mentre CLEMENTE compì il tragitto con la propria autovettura.

Il gruppo si recò nella proprietà di campagna di Leonardo BONAFEDE, dove convennero anche Vincenzo FURNARI e Antonino NASTASI di Castelvetrano, lo stesso BONAFEDE e suo genero Salvatore GENTILE di Campobello di Mazara. Il collaboratore non ha saputo riferire come andarono all’appuntamento il FURNARI e il NASTASI, né se ci si recarono insieme. Ha aggiunto che non aveva mai visto in precedenza il GENTILE, che in quell’occasione gli fu presentato e gli fu indicato come il genero del BONAFEDE. Il collaboratore ha precisato altresì che ebbe modo di vedere il giovane varie volte dopo gli omicidi di LOMBARDO Gaspare e TRIPOLI Nicolò e credeva lavorasse nell’azienda agricola dello suocero perché lo vedeva là, vestito come un operaio.

Il BONAFEDE si allontanò a piedi per andare a prendere il LOMBARDO, mentre gli altri lo attesero nel locale, che poteva essere una stalla o un magazzino. Dapprima rimasero all’esterno, poi, quando il BONAFEDE ritornò una prima volta, per poi allontanarsi di nuovo quasi subito, entrarono tutti all’interno, tranne Matteo MESSINA DENARO. Quest’ultimo, infatti, rimase fuori dallo stabile con il fucile, affermando che, dato che conosceva il LOMBARDO, non voleva partecipare al suo strangolamento, ma era comunque pronto a sparargli nel caso avesse tentato la fuga.

Rimasero per un’ora o più in attesa dell’arrivo del BONAFEDE e della vittima, che giunsero entrambi a piedi. Non appena il LOMBARDO si affacciò alla porta, il BONAFEDE gli diede un colpo alla schiena con il bastone con cui si muoveva in quanto era un poco claudicante, spingendolo così all’interno. Gli altri componenti il commando che si trovavano nel locale afferrarono per le braccia l’obiettivo, il quale chiese cosa stesse succedendo. Vincenzo FURNARI gli rispose che lo sapeva benissimo anche lui e il LOMBARDO obiettò che non aveva fatto nulla, ma che se doveva morire, voleva farlo tra “persone buone”. Il FURNARI gli rispose che era così e preparò la corda con la quale tutti i presenti lo strangolarono.

Dopo averlo ucciso, gli assassini caricarono il cadavere sulla Renault 4 bianca di Giuseppe CLEMENTE o di suo padre e quest’ultimo e il GENTILE si allontanarono con la predetta autovettura e un escavatore che era in loco (e che il GERACI sentì allontanarsi) per occultare la salma. Il collaboratore non ha saputo precisare chi dei due conducesse l’automobile e chi l’altro veicolo, né dove avessero sepolto il cadavere; per altro, si è detto certo che non l’abbiano fatto nelle vicinanza dello stabile del BONAFEDE nel quale si trovavano, poiché non li vide all’opera. In ogni caso, il CLEMENTE, che aveva un’azienda agricola con pale meccaniche, e forse anche il GENTILE, che lavorava nell’azienda agricola dello suocero, erano in grado di manovrare un escavatore.

Gli altri componenti il commando rimasero nell’edificio ad attenderli per circa un’ora, pulendo le tracce di sangue che si erano formate. Quando il GENTILE e il CLEMENTE ritornarono, non riferirono particolari sull’ubicazione e sul luogo in cui avevano seppellito il cadavere e sulle operazioni che avevano compiuto, dicendo solo che avevano portato a termine il compito.

Con riferimento alla casa di campagna del BONAFEDE, il GERACI ha affermato che sarebbe in grado di individuarla, pur non sapendo il nome del luogo in cui insisteva. In ogni caso, ha precisato che l’azienda agricola del suddetto imputato si trovava a circa dieci chilometri dal mare e, partendo da Castelvetrano, si raggiungeva imboccando lo scorrimento veloce che da quest’ultimo paese porta a Menfi, superando il primo svincolo (che conduce a Partanna), girando a destra al secondo e immettendosi così in un viottolo che portava alla tenuta.

Il collaboratore ha aggiunto di essersi recato in questo luogo in varie occasioni per accompagnare Matteo MESSINA DENARO a parlare con Leonardo BONAFEDE. All’entrata principale (data l’estensione dell’azienda, probabilmente ce n’era un’altra), sulla sinistra, c’erano fabbricati per animali e una tettoia sotto la quale venivano ricoverati mezzi agricoli e sulla destra uno stabile. Quest’ultimo edificio, per altro, non era quello in cui commisero l’omicidio LOMBARDO, ma quello in cui abitualmente entrava il MESSINA DENARO quando il GERACI lo accompagnava lì, attendendolo fuori.

Quanto alla causale del delitto, MESSINA DENARO Matteo rivelò all’odierno collaboratore che l’assassinio di Gaspare LOMBARDO era stato deciso perché costui, mentre era in carcere, aveva manifestato l’intenzione di uccidere Cinuzzo URSO, una volta che fosse stato liberato. Lo stesso MESSINA DENARO gli confidò altresì che per ucciderlo fu attirato in un tranello, fatto, quest’ultimo, di cui sentì discutere i complici sul luogo del delitto. In particolare, BONAFEDE convinse LOMBARDO a seguirlo dicendogli che URSO era nella sua azienda agricola e che, se ci fosse andato anche lui, lo avrebbero potuto uccidere.

Il GERACI ha dichiarato infine di conoscere Francesco LUPPINO perché gli fu presentato all’Ucciardone da Andrea GANCITANO o da Gioacchino CALABRÒ, oltre un anno dopo il suo arresto, avvenuto il 29 giugno 1994, mentre era assoggettato al regime di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. Prima di allora non ne aveva mai sentito parlare da MESSINA DENARO (cfr. esame e controesame di Francesco GERACI, resi rispettivamente alle udienze del 14 gennaio e del 23 giugno 1999).

In sede di controesame i difensori hanno contestato al collaboratore alcune discrasie tra le propalazioni rese in sede dibattimentale e di indagini preliminari, e in particolare:

– in controesame ha detto che l’omicidio era avvenuto nel 1991, mentre nell’interrogatorio del 14 settembre 1996 dichiarò che “pensava” fosse stato commesso nel 1990;

– in esame e controesame ha sostenuto che il cadavere era stato caricato sulla Renault 4 del CLEMENTE, mentre nel suddetto interrogatorio affermò di non sapere su quale autovettura fosse stato messo; il collaboratore ha ribadito la versione fornita in dibattimento.

Antonio PATTI ha riferito di avere conosciuto LOMBARDO Gaspare a Campobello di Mazara nei primi anni ’80 e che costui era affiliato alla “famiglia” del paese.

Ha aggiunto di averlo rivisto in carcere nel 1990, in un’occasione in cui andò a trovare suo fratello Gioacchino, che era detenuto. Il LOMBARDO, che era nella stessa cella di quest’ultimo, gli chiese di bruciare la macchina di un brigadiere marsalese, con cui aveva motivi di attrito. Il PATTI, prima di prendere qualsiasi iniziativa, riferì la cosa al rappresentante della sua “famiglia”, Vincenzo D’AMICO, il quale gli ordinò di lasciare perdere, commentando che non capiva che cosa volesse quel Campobellese a Marsala.

Il PATTI ha dichiarato altresì di essere a conoscenza del fatto che il LOMBARDO scomparve, poiché nel 1992, durante la guerra di mafia di Marsala, Matteo MESSINA DENARO, alla presenza altresì di Vincenzo SINACORI, Andrea MANCIARACINA e Francesco MESSINA, gli confidò che lo avevano sepolto in una spiaggia vicino a Campobello di Mazara. Il boss di Castelvetrano parlò dell’occultamento del cadavere del LOMBARDO, dopo avere descritto un altro omicidio commesso sempre nella zona di Campobello di Mazara ai danni di una persona che il collaboratore PATTI non conosceva e che aveva un camion con cui lavorava in una cava. Costui, a quanto gli riferì il suo interlocutore, era stato ammazzato, mentre stava scendendo dal mezzo meccanico predetto, da sicari che erano andati là con un’automobile. Il MESSINA DENARO commentò l’episodio relativo al LOMBARDO dicendo che prima o poi avrebbero rinvenuto il cadavere, dato che era nascosto sotto la sabbia e chiedendosi come mai non lo avessero ancora trovato. Lo stesso MESSINA DENARO aggiunse che era stato ucciso perchè disturbava la moglie di LUPPINO, “uomo d’onore” della “famiglia” di Campobello di Mazara detenuto da tanto tempo (cfr. esame reso all’udienza del 14 gennaio 1999).

Vincenzo SINACORI in merito all’episodio criminoso in parola ha affermato che conosceva LOMBARDO Gaspare di Campobello di Mazara, “uomo d’onore” che era scomparso.

Con riferimento alla causale del delitto, Matteo MESSINA DENARO gli disse che erano stati i Castelvetranesi perché lo giudicavano una persona leggera, che parlava troppo e faceva estorsioni all’insaputa dei suoi compaesani. Il collaboratore ha aggiunto che il MESSINA DENARO gli confidò altresì che la vittima aveva contrasti con Cinuzzo URSO, il quale ultimo, pur non essendo affiliato, era vicino ai Campobellesi e ai Castelvetranesi. In particolare, il LOMBARDO e i Campobellesi non accettavano che l’URSO, che non era “uomo d’onore”, agisse di testa sua.

Infine il collaboratore ha riferito che gli pareva che l’ucciso fosse stato detenuto “molti anni fa” (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 gennaio 1999).

Pietro BONO, infine, ha affermato che conosceva LOMBARDO Gaspare da quando era ragazzo, in quanto il padre di quest’ultimo, che era un produttore di vino, aveva rapporti professionali con lui.

Il collaboratore ha aggiunto che fu egli stesso a presentare l’ucciso e LUPPINO Francesco a SPEZIA Nunzio, con il quale instaurarono un buon rapporto. I due giovani lo tenevano informato sul fatto che erano vicini allo SPEZIA e un giorno gli dissero che costui li aveva fatti affiliare a “cosa nostra”. In considerazione dei loro rapporti, gli facevano confidenze su quanto succedeva in paese e anche sugli omicidi che commettevano (in particolare gli dissero che avevano fatto scomparire per lupara bianca un tale BUSCEMI).

Dopo l’arresto di LUPPINO Francesco, in seguito al quale il LOMBARDO era divenuto la persona più vicina a SPEZIA Nunzio, il BONO capì che il giovane si era montato la testa e lo snobbava, anche se continuavano a essere in buoni rapporti e in un’occasione la vittima ebbe modo di fargli una cortesia, interessandosi presso un graduato dei Carabinieri o della Polizia affinchè la Prefettura di Trapani gli rilasciasse quanto prima un documento di cui aveva bisogno.

Il collaboratore capì che il LOMBARDO era in difficoltà quando lo vide dopo la sua ultima scarcerazione, dimagrito di circa trenta chilogrammi e preoccupato.

La circostanza che il predetto “uomo d’onore” avesse gravi problemi gli fu confermata da due episodi. Un giorno, mentre il BONO era al bar con SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo e l’avvocato MESSINA, si avvicinò al loro gruppo il LOMBARDO, che si appartò per un poco a parlare con Vincenzo SPEZIA. Quando quest’ultimo ritornò suo padre Nunzio lo rimproverò, esortandolo a non dare confidenza a quell’individuo. In un’altra occasione, URSO Raffaele disse all’odierno collaboratore che ormai il LOMBARDO non contava più niente e gli raccontò che una volta, egli durante un periodo di latitanza, lo aveva convocato per un colloquio, al quale l’altro si era presentato in compagnia di LUPPINO Giuseppe, perché aveva paura.

Il BONO inoltre sentì anche dire dagli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara con cui era in contatto (Alfonso PASSANANTE, Leonardo BONAFEDE, Nunzio SPEZIA e Raffaele URSO) e a cui aveva fatto domande dopo che si era accorto che LOMBARDO aveva problemi, che quest’ultimo si era montato la testa e aveva velleità di comando. PASSANANTE in particolare gli confidò che aveva rapporti con “famiglie” diverse da quella di Campobello -e in particolare con quella di Marsala- e che era amante della moglie di LUPPINO Francesco. Per altro, il BONO ha specificato che non fece ulteriori domande, perché chiedere più informazioni di quelle che venivano date era pericoloso in quell’ambiente. Il PASSANANTE, comunque, lo esortò a tenersi lontano dal LOMBARDO e ad avere con lui solo rapporti superficiali, come prendere il caffè e salutarlo.

Il collaboratore ha specificato che capì che il LOMBARDO doveva morire non appena gli dissero che si comportava male e che la sua uccisione era voluta dai Campobellesi e dai Castelvetranesi, nel cui mandamento era ricompresa Campobello di Mazara.

Il collaboratore ha infine aggiunto che la vittima scomparve d’estate, poco dopo essere stato scarcerato per l’ultima volta. Ha altresì precisato che venne a sapere dell’omicidio il giorno successivo alla sua esecuzione dal PASSANANTE e che poi la notizia gli fu confermata da Gaspare LICARI (braccio destro di Raffaele URSO, con cui era sempre insieme), il quale passò nella sua cantina e gli disse che “Gasparino” non c’era più.

In seguito il collaboratore parlò dell’accaduto anche a Mazara del Vallo con MESSINA Nicolò, il quale gli chiese cosa dicesse Nunzio SPEZIA di Gaspare LOMBARDO. Egli rispose che non diceva nulla e l’altro concluse affermando che era meglio così, perché si poteva finire male (cfr. esame del BONO all’udienza del 20 gennaio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, deve aggiungersi che le propalazioni del GERACI relative all’omicidio di LOMBARDO Gaspare sono state sostanzialmente concordanti in tutte le fasi processuali in cui sono state rese.

Infatti, gli unici due contrasti interni alle stesse hanno avuto ad oggetto circostanze assolutamente secondarie. D’altra parte, la discrasia attinente in particolare alla data del delitto (indicata nelle indagini preliminari nel 1990 e in dibattimento nel 1991) è risolvibile alla luce delle stesse dichiarazioni del collaboratore, il quale, parlando degli omicidi CONSALES e CAPO, ha affermato che quest’ultimo fu il primo a cui partecipò come esecutore materiale. Orbene, essendo esso stato commesso nel 1991 e precedentemente al delitto in parola, non può che inferirsi che inizialmente il GERACI fosse incorso in un momentaneo errore mnemonico.

Infine, a ulteriore conferma della correttezza e della lealtà della condotta del collaboratore, deve sottolinearsi che quando egli si accusò dell’omicidio in parola non era neppure sospettato di essere tra gli autori dello stesso.

In ordine alle dichiarazioni rese dal PATTI, dal BONO e dal SINACORI, deve sottolinearsi che esse vanno giudicate attendibili, sebbene abbiano avuto ad oggetto circostanze apprese de relato.

Infatti, quanto al PATTI e al SINACORI, gli stessi vennero informati delle notizie riferite dal MESSINA DENARO, uno dei partecipanti all’azione delittuosa, il quale non aveva ragione alcuna per mentire loro, tenuto conto da un lato della militanza di tutti gli interlocutori in “cosa nostra” in posizioni di vertice e dall’altro lato degli ottimi rapporti personali intercorrenti tra i tre uomini. Sotto tale ultimo profilo deve sottolinearsi il legame particolarmente stretto che legava il MESSINA DENARO al SINACORI, il quale ultimo ha sempre menzionato il primo con la massima stima, spesso utilizzando il nome di battesimo e ha sempre dimostrato di nutrire grande rispetto e stima nei confronti del boss di Castelvetrano. D’altra parte il MESSINA DENARO non aveva bisogno di attribuirsi “meriti” criminali che non aveva, poiché la sua spietatezza ed efficienza all’epoca erano già note a tutti e il suo astro era già sorto all’interno dell’organizzazione. Pertanto, non può che concludersi che il MESSINA DENARO non aveva motivo di mentire al SINACORI e al PATTI, proprio in virtù di questi ottimi rapporti personali che aveva con questi ultimi, della sua più volte dimostrata abilità militare e del suo ruolo all’interno dell’organizzazione. A ciò consegue che i due suddetti collaboratori debbono essere giudicati attendibili laddove hanno riferito confidenze fattegli dall’attuale rappresentante del mandamento di Castelvetrano.

Il BONO, dal canto suo, pur non facendo parte dell’organizzazione mafiosa, fin dalla giovinezza era in ottimi rapporti personali con alcuni tra i più autorevoli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara (il PASSANANTE, il BONAFEDE, SPEZIA Nunzio), i quali gli rivolgevano abitualmente confidenze. Come si è già avuto modo di sottolineare nella scheda dedicata all’attendibilità del collaboratore e in altri punti della presente sentenza (cfr. Parte IV – Capitolo II), le sue affermazioni hanno spesso trovato significativi riscontri, come in questo caso, in altri dati probatori emersi in dibattimento (e in particolare nelle dichiarazioni di altri collaboratori), ricevendo in tal modo una ulteriore patente di credibilità.

Come si è già precisato, le affermazioni del GERACI sono state supportate da molteplici elementi di riscontro estrinseco, e in particolare:

1) con riferimento alla causale dell’omicidio, il GERACI ha dichiarato che MESSINA DENARO Matteo gli rivelò che l’assassinio di Gaspare LOMBARDO era stato deciso perché costui, mentre era in carcere, aveva manifestato l’intenzione di uccidere Cinuzzo URSO, una volta che fosse stato liberato.

Il SINACORI ha confermato l’esistenza di contrasti tra il LOMBARDO e l’URSO, precisando di esserne stato informato anch’egli dal MESSINA DENARO. Per altro, ha imputato la decisione presa dai Castelvetranesi di uccidere l’“uomo d’onore” campobellese con la considerazione che era una persona leggera, che parlava troppo e compiva estorsioni all’insaputa degli altri membri della “famiglia”.

Il BONO, dal canto suo, ha riferito che aveva capito fin dalla sua ultima scarcerazione che il LOMBARDO era in difficoltà, sia per il suo contegno preoccupato, sia per le lamentele dei suoi referenti (PASSANANTE Alfonso, SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e URSO Raffaele) dovute al fatto che la vittima si sarebbe montata la testa e avrebbe avuto velleità di comando, sia, infine, per due episodi specifici (l’affermazione dell’URSO che il LOMBARDO non contava più niente e che quest’ultimo, convocato da lui durante la latitanza, si era presentato in compagnia di LUPPINO Giuseppe, perché aveva paura; la circostanza che SPEZIA Nunzio aveva rimproverato il figlio Vincenzo per essersi appartato in compagnia del LOMBARDO). Il collaboratore di Campobello ha aggiunto infine di avere saputo dal PASSANANTE che il LOMBARDO aveva rapporti con cosche diverse da quella di Campobello e che era amante della moglie di LUPPINO Francesco.

Il PATTI ha detto di avere saputo che la vittima era stata eliminata poiché disturbava la moglie di LUPPINO, “uomo d’onore” della “famiglia” di Campobello di Mazara detenuto da tanto tempo.

Quest’ultimo dato è stato confermato dal maggiore DEL SOLE, il quale ha affermato che più o meno nel periodo della scomparsa del LOMBARDO ebbe notizia dell’esistenza di una relazione sentimentale tra quest’ultimo e la moglie di LUPPINO Francesco, che allora era in carcere in quanto era stato condannato per il duplice omicidio VENTO-TUMMARELLO (cfr. deposizione DEL SOLE, cit.).

Sebbene le propalazioni dei collaboranti non siano tra loro perfettamente sovrapponibili e la causale del delitto sia stata individuata in fatti diversi (le velleità di comando dell’ucciso, la relazione con la moglie di LUPPINO Francesco, i contrasti con l’URSO), tuttavia tutti hanno concordato nel riferire che i rapporti del LOMBARDO con gli altri membri della cosca di Campobello di Mazara e, soprattutto, con i vertici del mandamento si erano insanabilmente guastati, verosimilmente per molteplici ragioni.

Né è incompatibile con le dichiarazioni degli altri collaboratori l’asserzione del SINACORI, secondo cui i mafiosi di Campobello (ivi compreso il LOMBARDO) erano irritati con l’URSO, il quale teneva un atteggiamento troppo autonomo, nonostante non fosse un “uomo d’onore”. Infatti, costui era molto vicino ai Castelvetranesi, e in particolare a MESSINA DENARO Matteo. Tale ultima circostanza, che spiega gli atteggiamenti troppo indipendenti dell’imputato in parola, consente altresì di ipotizzare che i Campobellesi, pur se arrabbiati per la sua condotta, si fossero rassegnati a questo stato di cose, dato che sapevano di non essere in grado di opporsi al potere del boss emergente di Castelvetrano. In una situazione siffatta, il LOMBARDO, che verosimilmente aveva velleità di supremazia personale, fu probabilmente l’unico a non superare il suo risentimento nei confronti dell’URSO, anche a costo di rischiare di mettersi in contrasto con i potenti MESSINA DENARO di Castelvetrano (e a questi suoi comportamenti si riferivano probabilmente gli altri affiliati quando affermavano che si era “montato la testa”).

Tale ipotesi, del resto, pare trovare conferma logica nelle affermazioni del GERACI, secondo cui il BONAFEDE attirò l’obiettivo nella trappola mortale dicendogli che nella sua casa di campagna vi era l’URSO e che se egli lo avesse accompagnato là lo avrebbero potuto uccidere, e del BONO secondo cui vi era, almeno nell’ultimo mese di vita della vittima, un fronte comune dei Campobellesi contro il LOMBARDO. Dalle riportate asserzioni dei collaboratori si evince da un lato che la vittima aveva ragione di pensare che i suoi motivi di rancore nei confronti dell’URSO fossero condivisi quanto meno dal BONAFEDE e dall’altro lato che, al contrario, quest’ultimo e tutti gli altri più autorevoli membri della “famiglia” si erano schierati dalla parte del suo avversario e, soprattutto, dei suoi potenti amici di Castelvetrano.

In ultima analisi, quindi, a perdere il LOMBARDO fu verosimilmente il suo comportamento ribelle nei confronti delle decisioni dei MESSINA DENARO, alle quali, invece, tutti gli altri membri della cosca di Campobello si erano piegati nella consapevolezza della sterilità e della pericolosità di ogni critica.

2) il GERACI ha indicato in soggetti delle cosche di Castelvetrano e di Campobello di Mazara gli autori materiali del delitto.  

Il PATTI e il SINACORI hanno dichiarato che il LOMBARDO era affiliato alla “famiglia” di Campobello di Mazara.

Il BONO ha confermato la circostanza, affermando di avere saputo dallo stesso LOMBARDO che era stato SPEZIA Nunzio a farlo entrare nella cosca insieme a LUPPINO Francesco.

Ora, è plausibile e conforme alle regole interne di “cosa nostra” che l’omicidio del LOMBARDO, “uomo d’onore” di una cosca, quella di Campobello, ricompresa nel mandamento di Castelvetrano, sia stato perpetrato da un commando composto da soggetti delle due predette “famiglie”.

Infatti, alla luce delle concordi affermazioni del BONO, del PATTI e del SINACORI, è pacifico che egli fosse caduto in disgrazia e che pertanto i responsabili della sua uccisione vadano individuati all’interno dell’organizzazione criminale di cui faceva parte.

Essendo la vittima un “uomo d’onore” ed essendo la sua morte stata stabilita dalla stessa “cosa nostra”, la decisione non poteva essere presa autonomamente, come d’ordinario, dal rappresentante della “famiglia” territorialmente competente, ma necessitava dell’approvazione del capo del mandamento. Data la potenza e l’efficienza del gruppo di fuoco di Castelvetrano e la correlativa esiguità sotto questo profilo della cosca di Campobello (uno dei più esperti killer della quale era l’obiettivo dell’azione e un altro, il LUPPINO, era in carcere), era naturale che se ne occupassero i primi, seppure supportati da Campobellesi.

3) il GERACI ha nominativamente indicato i membri del gruppo di fuoco, inserendo nell’elenco, tra gli altri, Matteo MESSINA DENARO e Giuseppe CLEMENTE.

Come si è già precisato nell’Introduzione al presente Capitolo, il dottor BONANNO ha riferito che i tre individui sopra menzionati erano tra loro in strettissimi rapporti di amicizia e frequentazione (cfr. deposizione BONANNO all’udienza del 15 gennaio 1999).

4) il GERACI ha affermato di avere sentito dire dai complici che il BONAFEDE per attirare il LOMBARDO in un tranello gli disse che nella sua tenuta di campagna c’era Cinuzzo URSO e che se ci fosse andato anche lui lo avrebbero potuto uccidere.

La circostanza che la vittima sia stata tratta in un’imboscata trova una significativa conferma logica nel fatto che la sua autovettura fu rinvenuta con gli sportelli chiusi, il finestrino lato guida semiaperto e le chiavi di accensione mancanti e che nell’area circostante, come del resto all’interno dell’autovettura, non si rinvennero tracce ematiche o segni di colluttazione. Da tali dati può desumersi che verosimilmente il LOMBARDO quando parcheggiò la sua autovettura riteneva di recarsi a un appuntamento con una persona fidata e non aveva alcun sospetto su quale sarebbe stata la sua sorte.

5) il GERACI ha dichiarato che GENTILE Salvatore e CLEMENTE Giuseppe si allontanarono dalla proprietà del BONAFEDE con la macchina nella quale era nascosto il cadavere e con un escavatore per occultare il cadavere, evidentemente approntando una buca.

Il PATTI ha sostanzialmente confermato quest’ultima circostanza, dicendo che MESSINA DENARO Matteo gli disse che prima o dopo avrebbero rinvenuto il cadavere che era nascosto sotto la sabbia: dalla sua asserzione, infatti, si desume che per occultare la salma della vittima fu scavato un buco.

È compatibile con le altre risultanze dibattimentali anche l’indicazione del CLEMENTE e del GENTILE come coloro che provvidero materialmente all’occultamento del cadavere, dovendosi ritenere pacifico sulla base delle risultanze probatorie acquisite che entrambi erano in grado di manovrare un escavatore. Il CLEMENTE, infatti, risulta abilitato alla guida di veicoli che trasportano merci pericolose (cfr. documentazione prodotta dal P.M all’udienza del 24 febbraio 2000) e il CIACCIO, amico intimo del prevenuto in parola, ha detto che quest’ultimo era un autotrasportatore e aveva mezzi meccanici (cfr. esame del CIACCIO all’udienza del 7 ottobre 1999). Il GENTILE, d’altra parte, secondo le dichiarazioni dei testimoni addotti dal suo stesso difensore, collaborava attivamente nella gestione dell’azienda agricola dello suocero BONAFEDE (cfr. deposizioni Giovan Battista CIARAMITARO, Onofrio PROVENZANO e Giacomo MANZO all’udienza del 23 novembre 1999) e aiutava il padre nel suo mestiere di autotrasportatore, cosicchè è del tutto verosimile che sapesse guidare mezzi meccanici.

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Francesco GERACI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del reati ascrittigli di omicidio in pregiudizio di Gaspare LOMBARDO e di soppressione del cadavere dello stesso.

L’integrazione di quest’ultima fattispecie criminosa, in particolare, deve ritenersi conseguente a quella del delitto principale, non essendo stato mai rinvenuto il cadavere della vittima.

Non può essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può considerarsi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Infatti, è stata raggiunta la piena prova soltanto della partecipazione del collaboratore e del MESSINA DENARO, atteso che in ordine agli altri chiamati in reità non sussistono riscontri individualizzanti idonei a dimostrarne la responsabilità penale.

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il GERACI (come del resto anche gli altri correi) era consapevole del progetto omicidiario da quanto meno dal giorno prima della sua esecuzione.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità a uomini di “cosa nostra” del delitto in parola sulla base delle suesposte considerazioni consente di giudicare integrata la circostanza aggravante prevista dall’art.7 del D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

BONAFEDE LEONARDO

Francesco GERACI ha affermato che la proprietà di campagna di Leonardo BONAFEDE fu il luogo in cui il commando si diede convegno e in cui venne materialmente eseguito l’omicidio del LOMBARDO. Il collaboratore ha aggiunto che, a quanto sentì dire dai complici, fu lo stesso BONAFEDE a tendere un tranello alla vittima, attirandola a casa sua dicendogli che c’era l’URSO e che lo avrebbero potuto uccidere. In ogni caso, fu l’imputato in questione a uscire alla ricerca dell’obiettivo, rientrando la prima volta da solo e la seconda insieme alla vittima, che spinse all’interno colpendolo alla schiena con un bastone di cui si serviva essendo claudicante. Dopo il delitto, attese con i complici il rientro di CLEMENTE e di GENTILE, i quali erano usciti per occultare il cadavere della vittima.

Pietro BONO ha affermato che gli “uomini d’onore” campobellesi con cui era in confidenza e a cui poteva fare domande (BONAFEDE, PASSANANTE, SPEZIA Nunzio e URSO) gli dissero che il LOMBARDO si era montato la testa e aveva velleità di comando. Nonostante egli non avesse fatto loro domande, dato che era pericoloso farlo nel loro ambiente, tuttavia capì che l’omicidio del LOMBARDO era stato deciso.

Il SINACORI ha affermato che quando Nunzio SPEZIA era detenuto -e lo era all’epoca dell’omicidio in esame- Leonardo BONAFEDE era reggente della “famiglia” di Campobello di Mazara.

A giudizio di questa Corte le predette considerazioni non sono sufficienti a dimostrare con certezza che egli abbia fornito un contributo causale alla commissione dell’omicidio in esame.

A tale proposito, infatti, occorre ricordare che, essendo il LOMBARDO un “uomo d’onore”, secondo le regole di “cosa nostra” la decisione di assassinarlo doveva essere presa dalla Commissione Provinciale (cfr. esame di FERRO Giuseppe reso nell’udienza dell’8 novembre 1999). Nel caso di specie, il capo della provincia, MESSINA DENARO Francesco, era altresì il rappresentante del mandamento di Castelvetrano, nel cui territorio era ricompresa la “famiglia” di Campobello di Mazara.

Del resto, come si è già avuto modo di precisare, la ragione principale della decisione di sopprimere la vittima risiede probabilmente in contrasti che egli (come certamente gli altri membri della sua cosca) ebbe con URSO Raffaele, uomo di fiducia dei MESSINA DENARO a Campobello, e nel suo rifiuto di accettare la posizione di prestigio e di autonomia che il rapporto privilegiato con la potente famiglia di Castelvetrano conferiva al predetto individuo.

L’assoluta verosimiglianza di tale causale, d’altra parte, è attestata dalla considerazione che la dinastia mafiosa dei MESSINA DENARO era solita intessere legami molto stretti con personaggi non affiliati a “cosa nostra”, anteponendoli addirittura agli “uomini d’onore”, probabilmente al fine di evitare che, soprattutto all’interno delle singole cosche del mandamento, si creassero centri di potere potenzialmente alternativi al loro controllo. Siffatto atteggiamento venne tenuto in particolare da MESSINA DENARO Matteo, il quale si circondò di alcuni giovani benestanti provenienti da famiglie estranee all’ambiente mafioso (tra i quali, in primo luogo, il GERACI e il CIACCIO), coinvolgendoli nelle attività illecite dell’associazione. Il padre dell’odierno imputato, dal canto suo, scelse come i suoi principali referenti a Partanna gli ACCARDO, relegando di fatto in una posizione di secondo piano la famiglia mafiosa tradizionale degli INGOGLIA, i cui membri non accettarono la nuova situazione e scatenarono una violentissima guerra di mafia, alla cui disanima nel terzo Capitolo della presente Parte si rimanda.

Alla luce delle predette considerazioni, può pertanto concludersi che la morte del LOMBARDO venne decisa senza dubbio da MESSINA DENARO Francesco, in quanto da un lato ne aveva il potere, essendo capo provincia e capo mandamento, e dall’altro lato godeva di potere e prestigio tali da avere la possibilità di adottare anche autonomamente una statuizione di tal genere, tanto più che la vittima designata non era un personaggio autorevole all’interno dell’associazione.

Il BONAFEDE, dal canto suo, era sì il reggente della cosca di Campobello di Mazara, ma negli anni ’80 era stato escluso dalla guida della “famiglia” in virtù dei suoi rapporti con i MINORE, caduti in disgrazia per la posizione ambigua che avevano assunto nella guerra di mafia e pertanto versava egli stesso in una situazione personale che gli imponeva di essere particolarmente cauto. Di conseguenza, anche qualora si ritenga certo che fu informato della deliberazione criminosa in virtù del ruolo che ricopriva, egli non ebbe verosimilmente alcuna possibilità di interloquire nelle decisioni del potente e autorevole capo mandamento, ma dovette limitarsi a prendere atto delle sue decisioni.

Oltre a non esservi la prova che egli abbia avuto un ruolo nella deliberazione dell’omicidio, non può ritenersi dimostrato neppure che egli abbia cooperato nell’esecuzione materiale dello stesso.

A quest’ultimo proposito, infatti, a suo carico, vi è soltanto la chiamata in correità del GERACI. Deve sottolinearsi in particolare, che MESSINA DENARO Matteo -l’uomo che senza dubbio organizzò l’azione e ne diresse l’esecuzione- in virtù della sua posizione di figlio del capo mandamento e di soggetto personalmente noto e stimato in tutto il territorio facente capo a Castelvetrano, poteva prescindere dall’aiuto logistico del reggente della cosca locale.

Come si è già avuto modo di precisare, d’altra parte, un atteggiamento di tal fatta, certamente contrario alle regole di “cosa nostra”, è tutt’altro che inverosimile in un’epoca di evidente degenerazione dell’organizzazione, manifestatasi anche attraverso sistematiche violazioni delle norme interne alla stessa da parte di alcuni giovani emergenti, quali tra gli altri il BRUSCA e il MESSINA DENARO, che, grazie alla posizione di prestigio personale loro e dei loro padri, godevano di un potere immenso, sicuramente trascendente i limiti territoriali di loro stretta competenza (basti ricordare il ruolo del BRUSCA nella seconda guerra di Alcamo e il suo diretto intervento presso i vertici della Provincia di Trapani dopo la morte di Paolo MILAZZO, che saranno oggetto di specifica disamina nella scheda dedicata all’attentato di Contrada Kaggera, e la condotta del MESSINA DENARO nell’omicidio CONSALES, commesso per ragioni di interesse privato del giovane boss di Castelvetrano dai Palermitani previo accordo, parrebbe, diretto con quest’ultimo).

Un’ulteriore riprova, con specifico riferimento alla cosca di Campobello nei primi anni ‘90, dell’abitudine invalsa nei giovani boss emergenti di organizzare in prima persona gli omicidi a cui erano interessati, scavalcando i capi delle “famiglie” comprese nei loro mandamenti è data dagli omicidi di Pietro CALVARUSO e Nicolò TRIPOLI (cfr. oltre per quest’ultimo fatto e in Parte III – Capitolo III). In ordine ai predetti delitti, avvenuti a Campobello di Mazara sotto la direzione di Matteo MESSINA DENARO, i collaboratori GERACI, FERRO e SINACORI (che presero parte all’azione) non hanno fatto alcun riferimento a un coinvolgimento a qualsiasi titolo dei vertici della cosca locale (che infatti non sono imputati), affermando al contempo che aveva fatto parte del gruppo di fuoco il campobellese Salvatore GENTILE con il compito di indicare ai complici la vittima.

Ne consegue che non può ritenersi dimostrato che il BONAFEDE abbia avuto un ruolo decisionale od operativo nell’omicidio in trattazione, in quanto sotto il primo profilo è più verosimile che lo stesso sia stato informato dal suo capo mandamento della decisione presa e non sia stato coinvolto ad alcun titolo nella deliberazione o nella esecuzione del delitto e, sotto il secondo aspetto, militano a suo carico le sole dichiarazioni del GERACI, prive di riscontri individualizzanti.

Da ciò discende che non è emersa la prova che egli abbia offerto un contributo causale alla realizzazione del medesimo e che abbia comunque concorso a commetterlo.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Per le ragioni sopra esposte, BONAFEDE Leonardo deve essere assolto dai delitti loro ascritti perché non è stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

CLEMENTE GIUSEPPE

Il GERACI ha affermato che il prevenuto, su ordine di MESSINA DENARO Matteo, fece parte del commando che eliminò il LOMBARDO, venendo preavvisato il giorno prima. Il collaboratore ha aggiunto che egli stesso e il MESSINA DENARO raggiunsero la casa di campagna del BONAFEDE a bordo dell’autovettura del primo, mentre il CLEMENTE ci andò con la Renault 4 della sua famiglia. Quest’ultimo era all’interno dell’edificio quando il BONAFEDE spinse dentro l’obiettivo e provvide, insieme a tutti gli altri, a strangolarlo. Quindi uscì insieme a GENTILE Salvatore per andare a seppellire il cadavere, che era stato caricato a bordo della sua Renault 4. I due uomini si allontanarono dal luogo del delitto con la suddetta autovettura e con una pala meccanica, che il CLEMENTE sapeva utilizzare in quanto aveva un’azienda agricola con pale meccaniche. Infine rientrò alla base, senza dire dove avessero sepolto il corpo, ma precisando solo che lo avevano sistemato.

Come si è già precisato nell’Introduzione al presente capitolo, in effetti nel periodo di tempo in cui avvenne l’omicidio il CLEMENTE era, insieme al GERACI e al CIACCIO, tra le persone più vicine a MESSINA DENARO, con cui avevano frequentazioni assidue.

Le propalazioni del GERACI, inoltre, in merito al predetto imputato sono state suffragate da riscontri generici, che sono stati riportati nella citata introduzione, nonché nella presente scheda.

Alla luce dei predetti elementi, per altro, può ritenersi provato soltanto che il CLEMENTE era legato al MESSINA DENARO.

Tuttavia, questi ultimi elementi sono idonei a dimostrare esclusivamente che il prevenuto all’epoca dell’omicidio era un “soldato” della cosca di Castelvetrano e apparteneva alla ristretta cerchia degli intimi del MESSINA DENARO e che, in quanto tale, avrebbe potuto essere utilizzato per assassinare il LOMBARDO, ma non certamente a comprovare che egli abbia effettivamente preso parte all’esecuzione dell’omicidio. Ne consegue che, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare la partecipazione, sotto qualsiasi forma, del CLEMENTE al fatto di sangue in esame, impone di pronunciare nei suoi confronti un giudizio di assoluzione per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità. Infatti, alla luce dei più volte riportati principi giurisprudenziali che questa Corte ha fatto propri, ai fini della dichiarazione di colpevolezza è necessario che vi sia in atti qualche elemento, di ordine fattuale o logico, ulteriore rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore che colleghi specificamente l’imputato al fatto delittuoso ascrittogli, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del “pentito” in modo tale da ancorare a un determinato individuo la condotta attribuita al medesimo dal dichiarante. Nel caso di specie, siffatto elemento non è stato conseguito, cosicchè, in ultima analisi, a carico del CLEMENTE con riferimento allo specifico episodio in trattazione milita soltanto la chiamata in correità del GERACI, insufficiente di per sé sola a fondare un giudizio di penale responsabilità.

FURNARI VINCENZO e NASTASI ANTONINO

A detta del GERACI, i due imputati furono tra gli autori materiali dell’omicidio di Gaspare LOMBARDO e si recarono a tal fine nella tenuta di campagna di BONAFEDE, autonomamente rispetto al gruppo del MESSINA DENARO. Essi attesero insieme ai complici che il BONAFEDE arrivasse con la vittima e, quando quest’ultima fu spinta all’interno dal primo, lo immobilizzarono tenendogli le braccia e lo strangolarono. Prima di essere ucciso, il LOMBARDO chiese cosa avesse fatto e il FURNARI gli rispose che lo sapeva. La vittima designata protestò la sua innocenza e disse che, se doveva morire, voleva farlo tra persone buone, ricevendo una risposta positiva dal FURNARI, il quale preparò la corda con la quale tutti i presenti lo uccisero. Quindi insieme ai complici, i due imputati in parola caricarono il cadavere sull’autovettura del CLEMENTE, il quale andò a seppellirlo insieme al GENTILE, e attesero il ritorno dei due uomini, provvedendo nel frattempo a eliminare le tracce del delitto dall’immobile.

Come si preciserà nelle schede nelle quali verranno trattate le posizioni del FURNARI e del NASTASI, costoro erano “uomini d’onore” affiliati alla cosca di Castelvetrano.

La circostanza che il delitto che doveva essere compiuto fosse certamente delicato, atteso che l’obiettivo dell’azione era l’eliminazione di un “uomo d’onore”, rende verosimile che il MESSINA DENARO abbia deciso di coinvolgere nell’esecuzione soggetti affiliati a “cosa nostra” e di provata abilità di killer, anche se non appartenenti alla sfera degli intimi del giovane boss emergente, che solitamente agiva con il gruppo di giovani che aveva creato intorno a sé e di cui si è già trattato nell’Introduzione al presente Capitolo.

Tuttavia, questi ultimi elementi sono idonei a dimostrare esclusivamente che il FURNARI e il NASTASI all’epoca dell’omicidio erano “soldati” della cosca di Castelvetrano e che, in quanto tali avrebbero potuto essere utilizzati per assassinare il LOMBARDO, ma non certamente a comprovare che essi abbiano effettivamente partecipato all’azione. Pertanto non possono certamente essere reputati idonei riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del GERACI. Ne consegue che, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare la partecipazione, sotto qualsiasi forma, degli imputati al fatto di sangue in esame, impone di pronunciare nei loro confronti un giudizio di assoluzione per non essere stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità. Infatti, la luce dei più volte riportati principi giurisprudenziali che questa Corte ha fatto propri, ai fini della dichiarazione di colpevolezza è necessario che vi sia in atti qualche elemento, di ordine fattuale o logico, ulteriore rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore che colleghi specificamente l’imputato al fatto delittuoso ascrittogli, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del “pentito” in modo tale da ancorare a un determinato individuo la condotta attribuita al medesimo dal dichiarante. Nel caso di specie, siffatto elemento non è stato conseguito, cosicchè, in ultima analisi, a carico del FURNARI e del NASTASI con riferimento allo specifico episodio in trattazione milita soltanto la chiamata in correità del GERACI, insufficiente di per sé sola a fondare un giudizio di penale responsabilità.

GENTILE SALVATORE

Francesco GERACI ha affermato che il GENTILE, il quale gli fu presentato in quell’occasione e indicato come il genero di BONAFEDE Leonardo, fu tra gli autori materiali dell’assassinio del LOMBARDO. Ha aggiunto che era all’interno dell’edificio quando BONAFEDE spinse dentro l’obiettivo e, insieme a tutti gli altri, lo strangolò. Dopo l’esecuzione uscì insieme a CLEMENTE Giuseppe per andare a seppellire il cadavere, che era stato caricato a bordo della Renault 4 di quest’ultimo: i due uomini si allontanarono dal luogo del delitto con la suddetta autovettura e con una pala meccanica, che il CLEMENTE e forse anche il GENTILE, sapevano utilizzare. Infine rientrò alla base, senza dire dove avessero sepolto il corpo, ma precisando solo che lo avevano sistemato.

Come meglio si preciserà nella scheda personale relativa al GENTILE, egli era senza dubbio affiliato alla cosca di Campobello di Mazara. Inoltre, il GERACI lo conosceva, atteso che, come si è già puntualizzato, le notizie dallo stesso fornite rispondono a verità.

Il ruolo assegnatogli dal collaboratore nella vicenda delittuosa in parola, poi, si profila compatibile con le altre emergenze dibattimentali.

Infatti, come si è già precisato, la presenza di soggetti affiliati alla cosca del luogo in cui l’omicidio doveva essere commesso appare logica e conforme alle regole dell’organizzazione.

La sua sicura conoscenza dei luoghi prossimi alla stessa poi, giustifica la circostanza che gli sia stato affidato il compito di occuparsi dell’occultamento del cadavere insieme al CLEMENTE, che sapeva utilizzare la pala meccanica.

Tuttavia, questi ultimi elementi sono idonei a dimostrare esclusivamente che certamente per commettere l’omicidio in parola il commando guidato dal MESSINA DENARO si avvalse di uno o più fiancheggiatori campobellesi e che il GENTILE, in virtù della sua affiliazione alla cosca di Campobello di Mazara e della sua parentela con il BONAFEDE, avrebbe potuto affiancare i Castelvetranesi nell’azione, ma non certamente a comprovare al di là di ogni dubbio che egli vi abbia effettivamente partecipato. Ne consegue che, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare la partecipazione, sotto qualsiasi forma, del GENTILE al fatto di sangue in esame, impone di pronunciare nei suoi confronti un giudizio di assoluzione per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità. Infatti, alla luce dei più volte riportati principi giurisprudenziali che questa Corte ha fatto propri, ai fini della dichiarazione di colpevolezza è necessario che vi sia in atti qualche elemento, di ordine fattuale o logico, ulteriore rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore che colleghi specificamente l’imputato al fatto delittuoso ascrittogli, caratterizzando e individualizzando la chiamata in correità del “pentito” in modo tale da ancorare a un determinato individuo la condotta attribuita al medesimo dal dichiarante. Nel caso di specie, siffatto elemento non è stato conseguito, cosicchè, in ultima analisi, a carico del GENTILE con riferimento allo specifico episodio in trattazione milita soltanto la chiamata in correità del GERACI, insufficiente di per sé sola a fondare un giudizio di penale responsabilità.

MESSINA DENARO MATTEO

Francesco GERACI ha indicato il prevenuto in parola come la persona che coinvolse egli e il CLEMENTE nell’assassinio del LOMBARDO. Ha aggiunto che i tre uomini si recarono insieme nella base operativa, anche se a bordo di due autovetture diverse, e che il MESSINA DENARO non partecipò allo strangolamento della vittima, poiché non se la sentì a causa del fatto che si conoscevano, rimanendo per altro fuori dall’edificio pronto a sparargli nel caso avesse tentato la fuga. Dopo l’omicidio, rimase insieme agli altri in attesa che CLEMENTE e GENTILE rientrassero alla base.

A detta del GERACI, inoltre, il MESSINA DENARO gli confidò che il LOMBARDO era stato assassinato perché mentre era in carcere aveva manifestato l’intenzione di uccidere URSO Raffaele.

Vincenzo SINACORI ha affermato che il MESSINA DENARO gli confidò che furono i Castelvetranesi a sopprimere il LOMBARDO perché era una persona leggera e faceva estorsioni all’insaputa degli altri membri della cosca; aggiunse altresì che il LOMBARDO aveva contrasti con l’URSO, in quanto costui pur non essendo affiliato era molto vicino ai Castelvetranesi e assumeva atteggiamenti troppo autonomi.

Antonio PATTI ha riferito che durante la guerra di mafia di Marsala (1992) il MESSINA DENARO disse a lui, a MESSINA Francesco, a MANCIARACINA Andrea e a SINACORI Vincenzo che prima o poi il cadavere del LOMBARDO sarebbe stato trovato, dato che era stato sepolto sotto la sabbia e che era stato ammazzato perché disturbava la moglie di LUPPINO Francesco, “uomo d’onore” di Campobello detenuto da lungo tempo.

Il MESSINA DENARO, dunque, è stato chiamato in reità da tre collaboratori, che debbono essere ritenuti attendibili per le ragioni già specificate.

Del resto, il ruolo di organizzatore e persona a conoscenza di tutti i fatti relativi al delitto che gli è stato assegnato dai suddetti coimputati trova significativi riscontri logici negli altri dati emersi nel corso del dibattimento a suo carico (che sono state delineate nell’Introduzione al presente capitolo e saranno ulteriormente delineate nella scheda personale dedicata alla posizione del prevenuto). In particolare, a detta di tutti i collaboratori all’epoca del fatto delittuoso in esame MESSINA DENARO Matteo era una figura di primo piano di “cosa nostra” nella provincia di Trapani, aveva già assunto il ruolo di abile e spietato braccio destro del padre, indiscusso capo mandamento di Castelvetrano, e godeva di una posizione di solida e diffusa autorevolezza all’interno dell’organizzazione criminale in parola. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, deve sottolinearsi che il giovane boss all’epoca era considerato un diretto interlocutore dallo stesso RIINA, che già nel 1990 gli aveva conferito l’incarico di organizzare l’omicidio di Natale L’ALA (cfr. scheda relativa al delitto suddetto, infra, sub Capitolo II).

Ne consegue che le circostanze che il MESSINA DENARO fosse figlio del capo provinciale e rappresentante del mandamento di Castelvetrano (nel cui territorio era ricompresa Campobello di Mazara) e che egli stesso fosse un personaggio emergente e di ormai provata abilità all’interno di “cosa nostra” costituisce un riscontro logico assai significativo alle accuse dei collaboratori. Infatti deve ritenersi pienamente verosimile che Francesco MESSINA DENARO -che aveva già avuto modo di sperimentare l’affidabilità del giovane- lo abbia delegato a organizzare e sovrintendere all’esecuzione di Gaspare LOMBARDO, che era un “uomo d’onore”, tanto più che nella cosca di Campobello non vi erano personaggi di sicura affidabilità a cui delegare l’organizzazione e l’esecuzione del delitto, essendo Nunzio SPEZIA detenuto.

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, deve pervenirsi a un giudizio di penale responsabilità del MESSINA DENARO in ordine ai delitti in trattazione.

PASSANANTE ALFONSO

Pietro BONO ha affermato che gli “uomini d’onore” campobellesi con cui era in confidenza e a cui poteva fare domande (BONAFEDE, PASSANANTE, SPEZIA Nunzio e URSO) gli dissero che il LOMBARDO si era montato la testa e aveva velleità di comando. Nonostante egli non avesse fatto loro domande, dato che era pericoloso farlo nel loro ambiente, tuttavia capì che l’omicidio del LOMBARDO era stato deciso.

Seppe che quest’ultimo era stato ucciso il giorno successivo alla commissione del delitto proprio dal PASSANANTE, che fu il primo a parlargli del medesimo.

Il GERACI non ha indicato il prevenuto tra gli autori materiali del delitto.

Come meglio si preciserà nella scheda relativa alla posizione personale del PASSANANTE, egli era certamente uno dei membri più autorevoli della cosca di Campobello di Mazara ed era in rapporti assai stretti con il BONO, le cui dichiarazioni al suo riguardo appaiono assolutamente attendibili sulla base delle considerazioni svolte in precedenza.

Tuttavia, nonostante tali considerazioni, l’assoluta assenza di riscontri che confermino la partecipazione, sotto qualsiasi forma, dell’imputato in parola al fatto di sangue in esame, egli deve essere assolto perché non è stata raggiunta la prova della sua penale responsabilità. Infatti, il BONO non ha fatto riferimento a una diretta partecipazione del prevenuto alla deliberazione omicidiaria, bensì soltanto alla conoscenza da parte del PASSANANTE dell’assunzione della decisione di uccidere il LOMBARDO, per altro solo presunta dal collaboratore e non espressamente manifestata. Orbene, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, non è sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma è sempre necessario un apporto che produca un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Ne consegue che nella fattispecie concreta in esame, nella quale è stata affermata -da un solo collaboratore e sulla base di una semplice deduzione- soltanto la conoscenza della deliberazione omicidiaria, non è stata dimostrata l’esistenza di alcun apporto fornito dal PASSANANTE alla realizzazione del delitto in parola.  

OMICIDIO MARTINO GIOVANNI

Il 23 novembre 1991 alle ore 20,05 la Centrale Operativa di Castelvetrano ricevette una telefonata nella quale si segnalava che nella Contrada Belvedere di Castelvetrano era stata uccisa una persona al cui indirizzo erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco.

Gli operanti, recatisi immediatamente sul luogo del delitto, rinvennero il cadavere della vittima, che fu identificata in Giovanni MARTINO, nato a Castelvetrano il 1 aprile 1947 e residente in un appartamento delle case popolari distanti poche decine di metri dal posto in cui era stato commesso l’omicidio. Il corpo giaceva tra i sedili anteriori e il cruscotto dell’abitacolo della FIAT Uno diesel di colore bianco targata CN-639788, intestata a PINTORE Antonio e in uso al defunto.

La vettura si trovava su una corsia lunga circa centosei metri e delimitata ai lati da guard-rail di cemento alti circa quindici centimetri, che congiunge la via Campobello di Castelvetrano con il Piazzale 9, alla distanza di cinquantasei metri e mezzo da via Campobello. Circa sette metri prima del punto in cui era fermo il mezzo, al centro della corsia e per lo spazio di circa un metro e mezzo, vi erano frammenti di vetro del veicolo, fatto da cui i verbalizzanti dedussero che quello fosse il punto dell’agguato.

Nel parabrezza anteriore vi erano quattro fori di forma ovale con bordi frastagliati ed introflessi. I vetri dei lati anteriori sinistro e destro erano frantumati e il primo era internamente sporco di sostanza ematica. Nello sportello anteriore sinistro, all’altezza dell’angolo inferiore destro del vetro, vi era un grosso foro di forma ovale a bordi introflessi, adiacenti al quale, sotto la guarnizione binario del vetro, c’erano sei incavi.

Gli sportelli dell’automobile erano chiusi, anche se non a chiave, mentre il motore e le luci anabbaglianti erano accesi. Il veicolo era fermo con il muso rivolto in direzione del vecchio aeroporto. Dalle tracce rilevate sui luoghi, gli inquirenti dedussero che lo stesso, provenendo dalla opposta corsia e avendo superato il guard-rail, aveva continuato la sua corsa sull’aiuola, passando sopra a un mucchio di detriti di asfalto alto al massimo trenta centimetri circa e si era fermata con le ruote anteriori sul marciapiede esistente sul lato opposto dell’aiuola suddetta, dopo avere cozzato contro un palo elettrico dell’illuminazione.

All’interno dell’abitacolo della FIAT Uno i verbalizzanti rinvennero tre dischetti, di cui uno in plastica, per cartucce da caccia calibro 12, tre frammenti in piombo nudo deformato, due ogive di piombo nudo per cartucce calibro 38 (cfr. fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti in occasione del rinvenimento del cadavere del MARTINO dalla Polizia di Castelvetrano in data 23 novembre 1991, nonché verbale di rinvenimento e sequestro di materiale rinvenuto all’interno dell’autovettura).

Nella relazione di consulenza medico legale si accertò che MARTINO Giovanni era venuto a morte per lesioni cranio encefaliche e viscerali prodotte da colpi d’arma da fuoco lunga e corta e in particolare da un fucile calibro 12 e da un revolver calibro 38 special.

I colpi di fucile, da caccia a caricamento multiplo, avevano attinto la vittima:

         uno alla regione scapolo omerale sinistra, esploso verosimilmente da una distanza di due o tre metri con direzione da sinistra verso destra e dall’indietro in avanti;

         due ai glutei con ritenzione a livello gluteo, addominale e polmonare di pallettoni di tipo 11/0 e di due elementi di borraggio, sparati con direzione dall’indietro in avanti e dal basso verso l’alto da una distanza valutabile intorno a un metro o un metro e mezzo circa, probabilmente mentre la vittima aveva il tronco già reclinato sulla destra ed era già stata già attinta al tronco.

I colpi di pistola avevano colpito il MARTINO:

         uno al fianco sinistro con orificio posto lungo la linea ascellare sinistra, venti centimetri al di sotto del pilastro ascellare posteriore sinistro, con tramite superficiale interessante le parti molli extravertebrali diretto da sinistra verso destra e verso la linea mediana, con ritenzione di proiettile calibro 38 in piombo nudo deformato tra le parti molli lungo la linea medio vertebrale a livello della XIII vertebra toracica; il colpo in esame era stato esploso entro il limite delle brevi distanze (e cioè, tenuto conto del tipo di pistola, entro cm.50 dalla bocca dell’arma al bersaglio corporeo);

         uno alla regione lombare sinistra con orificio d’entrata posto due centimetri sotto e medialmente rispetto al precedente, con tramite penetrante in cavità addominale con direzione da sinistra verso destra e dall’indietro in avanti con ritenzione di proiettile calibro 38 a livello del rene sinistro; il proiettile era stato sparato entro il limite delle brevi distanze (e cioè, tenuto conto del tipo di pistola, entro cm.50 dalla bocca dell’arma al bersaglio corporeo);

         uno alla regione lombare sinistra con orificio d’entrata posto due centimetri medialmente rispetto al precedente, con tramite penetrante in cavità addominale con direzione da sinistra verso destra, dall’indietro in avanti e lievemente verso l’alto con ritenzione di proiettile calibro 38 a livello epatico; il colpo era stato esploso entro il limite delle brevi distanze (e cioè, tenuto conto del tipo di pistola, entro cinquanta centimetri dalla bocca dell’arma al bersaglio corporeo).

La vittima era stata inoltre attinta da un altro colpo d’arma da fuoco a caricamento multiplo, con rosata composta da otto orifici, di cui uno alla tempia sinistra con penetrazione nella cavità cranica, uno al livello dell’articolazione temporo-mandibolare sinistra con frattura del condilo mandibolare, sei concentrati in un’area di otto per sedici centimetri interessante posteriormente la spalla sinistra e la regione sopra scapolare; il colpo era stato esploso con direzione da sinistra a destra e lievemente dall’indietro in avanti (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta dai dottori Livio MILONE e Ignazia DI BLASI e datata cinque marzo 1992).

Nel corso dell’autopsia i consulenti trovarono tre ogive e sedici pallettoni di piombo, tre borre di feltro grassato e tre frammenti di cartoncini (cfr. verbale di rinvenimento e sequestro redatto il 28 novembre 1991 dalla Polizia di Castelvetrano).

Durante le indagini successive al delitto gli uomini del Commissariato di Castelvetrano sentirono a sommarie informazioni testimoniali alcune persone. La moglie del MARTINO sostanzialmente non diede alcuna indicazione utile. Il nipote della vittima, Giuseppe ITALIANO, che lavorava alle sue dipendenze, riferì invece che nell’ovile il suo congiunto occultava droga e che egli era a conoscenza della circostanza in quanto lo aveva visto mettere buste bianche dentro a una carcassa di Renault 4 custodita all’interno dell’ovile stesso. Del resto, questa informazione non sorprese gli inquirenti, in quanto già sospettavano il MARTINO di essere dedito al traffico di sostanze stupefacenti e la vittima aveva precedenti per droga.

Le risultanze dell’attività di indagine compiuta consentì altresì agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’agguato, nonostante avessero avuto informazioni discordanti da un teste, tale MISTRETTA, che poi risultò essere seminfermo di mente e pertanto inattendibile. Costui aveva raccontato che era a casa di un amico di nome Paolo, che abitava vicino al luogo del delitto, a vedere la televisione, quando aveva udito colpi d’arma da fuoco. Si era affacciato alla finestra e aveva visto una Golf scura a quattro sportelli che stava affiancando la macchina della vittima; dopo che la FIAT si era fermata, era sceso dalla Golf un uomo alto circa un metro e ottanta centimetri, robusto, con capelli ricci e baffi, e aveva sparato. Gli investigatori effettuarono immediatamente indagini per appurare se nel palazzo indicato dal MISTRETTA abitava una persona di nome Paolo, ma l’accertamento diede esito negativo.

Alla luce degli elementi raccolti, gli inquirenti ipotizzarono che, quando il MARTINO, provenendo da via Campobello, aveva imboccato la strada che portava a casa sua in contrada Belvedere, era stato affiancato da un’autovettura. Quindi una persona a bordo di quest’ultimo veicolo aveva esploso un primo sparo, che aveva colpito il bersaglio. La FIAT Uno di quest’ultimo, ormai senza controllo, aveva proseguito la marcia, andando a schiantarsi contro un palo e riportando peraltro nell’urto danni modesti (fatto da cui desunsero che la vittima fosse stata colpita prima dell’impatto).

Sulla base delle sommarie informazioni testimoniali dell’ITALIANO ipotizzarono altresì che il movente del delitto fosse stato il traffico di stupefacenti, ma non individuarono nessun possibile colpevole (cfr. deposizione del dottor Francesco MISITI resa all’udienza del 15 gennaio 1999).

Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si inferisce che le indagini condotte nell’immediatezza del delitto non condussero all’individuazione dei responsabili dell’omicidio.

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti omicidio premeditato in pregiudizio di MARTINO Giovanni e del reato satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per il suddetto omicidio con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha dichiarato che conosceva Giovanni MARTINO fin dall’infanzia, in quanto abitava a circa cinquecento metri da casa sua, alla periferia di Castelvetrano.

Un giorno Matteo MESSINA DENARO disse al collaboratore, a Giuseppe CLEMENTE e a Leonardo CIACCIO che il MARTINO doveva essere ucciso.

I quattro individui stabilirono il giorno e le modalità di esecuzione del delitto.

Il GERACI ha riferito che a lui fu assegnato il compito di controllare quando l’obiettivo fosse rientrato nella sua abitazione in una casa popolare di via Campobello, a circa cinquecento metri dal distributore di Leonardo CIACCIO, e di dare la “battuta” ai componenti del gruppo di fuoco, telefonando al cellulare in uso al MESSINA DENARO e dicendogli “Ci vediamo al ristorante Pierrot”, quando avesse visto la vittima designata dirigersi verso casa. Il collaboratore, a quest’ultimo proposito, si è detto certo che in quel periodo aveva un cellulare, anche se non ha saputo dire se era intestato a suo padre Antonino o a lui stesso e che anche Matteo MESSINA DENARO aveva a disposizione utenze radiomobili intestate a soggetti disponibili. Ha aggiunto che quando egli avesse chiamato, i suoi tre complici avrebbero saputo che l’obiettivo stava per passare davanti alla loro postazione. Il collaboratore, a sua volta, dopo avere telefonato, avrebbe dovuto proseguire lungo via Campobello e voltare a destra prima di raggiungere la casa del MARTINO, imboccando una strada che conduceva al baglio dell’imputato CLEMENTE e, più oltre, all’ovile di Giuseppe CLEMENTE il vecchio. Quindi doveva rimanere in macchina e guardare cosa stava succedendo e infine andare all’appuntamento dove i complici gli avrebbero consegnato le armi.

Decisero di agire la sera, in quanto, con il buio, era più difficile per loro essere riconosciuti, pericolo che correvano concretamente, dato che l’omicidio doveva essere eseguito a Castelvetrano, vicino al distributore di Leonardo CIACCIO.

Il GERACI ha precisato che per quattro o cinque giorni fece appostamenti cercando l’obiettivo a bordo della sua Alfa 164, in quanto il MARTINO, il quale aveva l’abitudine di fermarsi quotidianamente per un certo tempo al distributore del CIACCIO, non si fece vedere per alcune giornate.

Mentre il collaboratore era in giro a cercare la vittima designata, gli altri tre complici si piazzarono vicino a via Campobello, in un vecchio baglio dove il CLEMENTE teneva i suoi mezzi, sulla destra, circa cento o duecento metri prima di arrivare alla palazzina del MARTINO.

Una sera il GERACI notò l’obiettivo in una macelleria di via Campobello. Fece alcuni giri nei pressi dell’esercizio per controllare i movimenti della vittima designata e alle ore 19,00 circa lo vide uscire dalla macelleria. Sebbene nel lasso di tempo in cui effettuò la manovra di inversione di marcia avesse perso di vista il MARTINO, telefonò ugualmente in quanto si era accorto che si stava dirigendo verso casa. Pur non vedendo più la macchina dell’obiettivo, si diresse in direzione del suo osservatorio, ma, avendo perduto un poco di tempo, vi giunse quando si era già formato un capannello di gente e fu incerto se andare a vedere cosa stava succedendo. Infatti, non avendo assistito all’azione, temette che qualcosa non fosse andato come previsto. Si aggirò quindi nei paraggi con la macchina per alcuni minuti incerto sul da farsi e poi, avendo notato che il capannello andava sempre più ingrandendosi, decise di non avvicinarsi per timore di essere riconosciuto e di andare direttamente al luogo dell’appuntamento, in una stradina alla circonvallazione di Castelvetrano, vicino alla concessionaria della Citroen. Qui trovò MESSINA DENARO e CIACCIO con una macchina “pulita”, mentre il CLEMENTE, che aveva fatto da autista, si era allontanato con l’automobile usata per l’agguato. Il GERACI prese il borsone delle armi e le portò in un magazzino di fronte a casa sua, che era a sua volta vicina al luogo dell’appuntamento (circa cinquecento metri) e raggiungibile attraverso una stradina “piccolissima”, dove era difficile che ci fossero pattuglie di Carabinieri. Il collaboratore ha specificato che non aprì la borsa, e pertanto non ha saputo dire quali armi contenesse, ma ha aggiunto che il MESSINA DENARO ebbe a confidargli che gli esecutori materiali –lo stesso MESSINA DENARO e Leonardo CIACCIO- avevano sparato con due fucili.

Il MESSINA DENARO gli riferì anche altri particolari: il MARTINO era a bordo di una FIAT Uno bianca targata Cuneo, mentre i killer avevano una FIAT Tipo di colore azzurro metallizzato, che era custodita in un garage vicino alla cantina dei DE SIMONE; il MESSINA DENARO aveva sparato per primo e, dopo che la macchina ebbe urtato contro un muro, il CIACCIO esplose altri colpi di fucile. Matteo MESSINA DENARO gli confidò altresì che il CLEMENTE si era travisato il volto con un cappellino e un paio di occhiali, mentre gli altri due componenti il gruppo di fuoco indossavano passamontagna e che, per ridurre il rischio di essere notati, erano rimasti abbassati dall’uscita del baglio fino a quando, forse avvertiti dal CLEMENTE, non avevano visto il MARTINO. I due passamontagna (o, meglio, sottocasco) neri furono comprati dal GERACI, su richiesta di MESSINA DENARO Matteo, in un negozio sito in via XXIV aprile o nella parallela della predetta strada nella quale vi era una concessionaria di motociclette; l’esercizio era gestito da un giovane che aveva una società con una persona che era titolare di una autofficina. In quel negozio il CIACCIO altresì acquistò, intestandosela, una Kawasaki nera con strisciette viola il cui reale proprietario era il MESSINA DENARO; quando quest’ultimo decise di venderla, la acquistò dal CIACCIO lo stesso GERACI.

Con riferimento alla causale del delitto, il MESSINA DENARO gli disse che il MARTINO era stato ucciso perché trafficava con la droga e stava ampliando troppo il suo giro d’affari (cfr. esame, controesame e riesame del GERACI resi rispettivamente alle udienze del 14 gennaio e del 23 giugno del 1999).

In sede di controesame, il collaboratore ha ribadito sostanzialmente la versione resa in esame, ma le parti gli hanno contestato alcune discrasie tra quanto affermato in dibattimento e nelle indagini preliminari, e in particolare:

– in controesame ha riferito che la FIAT Tipo era tenuta in un garage vicino alla cantina di DE SIMONE, mentre nell’interrogatorio del 17 settembre 1996 affermò che l’autovettura era custodita in un magazzino dove il CLEMENTE riparava i mezzi meccanici (in sede di riesame ha detto di non ricordare quando comunicò agli inquirenti quest’ultimo particolare e il P.M. gli ha contestato che lo fece nel suddetto interrogatorio);

– in controesame ha raccontato che individuò l’obiettivo perché vide davanti alla macelleria la sua FIAT Uno targata Cuneo, mentre nel citato interrogatorio individuò l’autovettura in questione come una Renault 4; il GERACI ha ribadito la versione fornita in dibattimento, pur specificando che la vittima aveva anche una Renault 4;  

– in controesame ha dichiarato di avere avuto dal MESSINA DENARO le informazioni sulle modalità dell’omicidio, mentre il 17 settembre 1996 aveva affermato di non avere riparlato del delitto con i complici; il collaboratore ha chiarito che il MESSINA DENARO gli fece le confidenze riportate la sera stessa dell’esecuzione o il giorno successivo (cfr. controesame e riesame del GERACI, cit.).

In dibattimento è stato escusso altresì Giuseppe ITALIANO, nipote del MARTINO, il quale ha riferito che all’epoca dell’omicidio dello zio lavorava alle dipendenze di quest’ultimo da cinque anni, badando ai suoi animali in contrada “Montagna” di Castelvetrano.

Il testimone ha affermato di non sapere se la vittima trafficava in droga e ha negato di averlo visto appartarsi nell’ovile e nascondere buste in una carcassa di automobile all’interno. Il P.M. gli ha contestato che il 24 novembre 1991, al Commissariato di Polizia di P.S. disse che si era reso conto da più di un anno che suo zio era coinvolto in un traffico di stupefacenti, in quanto lo aveva visto arrivare in macchina e nascondere sacchetti di nailon nella carcassa di una Renault 4 all’interno dell’ovile e ne aveva dedotto che si trattava di una partita di droga; incuriosito, era andato a controllare e si era accorto che sotto un sedile c’era un sacchetto; giorni dopo lo aveva visto prelevare dal veicolo un involucro coperto di carta bianca. Il teste dapprima ha affermato di non avere mai pronunciato le parole predette e di non avere riletto il verbale, prima di firmarlo, poi, redarguito dal Presidente, ha detto di non ricordare se riferì le suddette circostanze (cfr. deposizione ITALIANO, resa all’udienza del 15 gennaio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine al primo aspetto, non può non sottolinearsi che il racconto del collaboratore è intrinsecamente logico, preciso, dettagliato e costante.

Con riferimento a quest’ultimo profilo, le propalazioni del GERACI relative all’omicidio di MARTINO Giovanni sono state sostanzialmente concordanti in tutte le fasi processuali in cui sono state rese. I pochi contrasti hanno avuto ad oggetto circostanze assolutamente secondarie, alcune delle quali, del resto, sono state chiarite dal collaboratore in modo assolutamente plausibile. Anche la discrasia relativa al luogo di custodia della FIAT Tipo azzurrina usata per la commissione del delitto in parola (individuato nelle indagini preliminari nel magazzino in cui il CLEMENTE teneva i mezzi meccanici e in dibattimento in un garage vicino alla casa di DE SIMONE) in realtà è solo apparente, dato che è ben possibile che nei giorni immediatamente precedenti all’agguato essa fosse stata nascosta nel locale di pertinenza del CLEMENTE, che era il luogo in cui il gruppo di fuoco attendeva la “battuta” del GERACI.

Inoltre, a ulteriore conferma della correttezza e della lealtà della condotta del collaboratore, deve sottolinearsi che quando egli si accusò dell’omicidio in parola non era neppure sospettato di essere tra gli autori dello stesso.

Infine, le propalazioni del suddetto dichiarante sono state confermate sotto molteplici profili dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, e in particolare:

1) le dichiarazioni del GERACI relative agli strettissimi rapporti intercorrenti tra egli stesso, il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il CLEMENTE (tali da giustificare -sotto il profilo logico- il coinvolgimento degli amici negli omicidi) hanno trovato significativi riscontri negli accertamenti del dottor BONANNO, già riportati nell’Introduzione al presente Capitolo.

2) con riferimento alla causale del delitto, il GERACI ha affermato che il MARTINO venne ucciso perché trafficava in droga.

Il teste ITALIANO, nipote della vittima, nel corso delle indagini preliminari riferì che lo zio occultava sostanza stupefacente nell’ovile e che sapeva che nascondeva buste bianche dentro la carcassa di una R 4. Le suddette dichiarazioni gli sono state contestate dal P.M. in quanto nel corso dell’audizione dibattimentale ha dapprima negato e poi asserito di non ricordare la circostanza.

A giudizio della Corte, le affermazioni fatte nell’immediatezza dei fatti debbono essere giudicate attendibili e utilizzate come fonte di prova, in quanto da un lato sono state confermate da altre risultanze dibattimentali (e in particolare dalle propalazioni del GERACI) e dall’altro lato il contesto mafioso in cui il delitto in questione dovere essere inquadrato può giustificare l’atteggiamento reticente del teste.

Pertanto, può concludersi che la ragione dell’assassinio del MARTINO fu certamente la circostanza che egli gestiva un traffico di sostanze stupefacenti senza il consenso della cosca mafiosa di Castelvetrano.  

3) il GERACI ha riferito che la vittima abitava a circa cinquecento metri dal rifornimento del CIACCIO e a circa cento o duecento metri dal baglio del CLEMENTE utilizzato come base.

Il dottor MISITI ha confermato che la vittima abitava in via Campobello nelle case popolari vicino al luogo del delitto (cfr. deposizione MISITI, cit.).

La circostanza che il CIACCIO gestisse un distributore di benzina in via Campobello è pacifica in atti e ammessa dallo stesso imputato (cfr. suo esame all’udienza del 7 ottobre 1999).

Il dottor BONANNO ha appurato altresì che Giuseppe CLEMENTE, cl.1964, all’epoca aveva a disposizione un edificio in via Campobello in cui teneva pale e altri mezzi meccanici (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

4) il GERACI ha sostenuto che i suoi complici aspettavano che egli desse loro la “battuta” in via Campobello, all’interno di un baglio dove CLEMENTE custodiva i mezzi meccanici.

Il dottor BONANNO ha confermato che all’epoca il CLEMENTE aveva a disposizione un edificio in via Campobello che utilizzava allo scopo indicato dal collaboratore (cfr. deposizione BONANNO, resa nell’udienza del 15 gennaio 1999).

5) il GERACI ha dichiarato che più oltre rispetto all’immobile di cui sopra vi era l’ovile di Peppe CLEMENTE il vecchio.

Il BONANNO ha accertato che lo zio dell’omonimo imputato, Giuseppe CLEMENTE cl 27, aveva un ovile a poche centinaia di metri di distanza dal luogo del delitto, che a sua volta era vicino all’edificio utilizzato come base dal commando (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

6) il GERACI ha rivelato che il giorno del delitto notò la vittima in una macelleria di via Campobello.

Il BONANNO ha appurato che all’epoca dell’omicidio in via Campobello vicino al luogo dell’agguato vi era la macelleria di BIANCO Nicola (cfr. deposizione BONANNO, cit.).

7) il GERACI ha affermato di avere saputo dai suoi complici che MARTINO aveva una Fiat Uno tg. Cuneo.

La circostanza è stata confermata sia dal dottor MISITI sia dal verbale di sopralluogo, nei quali si è dato atto che il cadavere era all’interno dell’abitacolo della FIAT Uno targata CN-639788.

8) il GERACI ha detto di avere saputo dal MESSINA DENARO che quest’ultimo e il CIACCIO spararono con due fucili.

La circostanza è stata riscontrata dal rinvenimento, sul luogo del delitto, oltre a ogive calibro 38, anche di borre e dischetti per cartucce calibro 12 e dalla relazione autoptica, in cui si è dato atto che la vittima fu attinta da tre colpi di fucile.

9) il GERACI in controesame ha detto che il MESSINA DENARO gli confidò che egli aveva sparato per primo con un fucile, la macchina aveva urtato contro un muro e il CIACCIO aveva esploso altri colpi utilizzando un altro fucile.

La circostanza che fu utilizzato un fucile è stata riscontrata dalla ricostruzione della dinamica del delitto operata in modo analogo dai verbalizzanti e riferita dal dottor MISITI.

10) il GERACI ha detto di conoscere FILARDO Giovanni, cugino di Matteo MESSINA DENARO, soggetto nato il 5 ottobre 1963 che, secondo gli accertamenti era con quest’ultimo nel rapporto di parentela indicato dal collaboratore ed era intestatario dell’utenza cellulare 0337/970317.

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Francesco GERACI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

L’unica imprecisione che ha segnato il racconto del collaboratore ha avuto ad oggetto le armi usate per il delitto, avendo il GERACI riferito che erano due fucili, ed essendo invece emerso dalla perizia medico legale che i sicari utilizzarono un fucile e una rivoltella. In realtà, l’indubbio errore del collaboratore non può essere sopravvalutato, atteso che esso non inficia il punto essenziale del racconto, ovvero la circostanza che a sparare furono due soggetti.  

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile del reati ascrittigli di omicidio in pregiudizio di Giovanni MARTINO e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto in luogo pubblico delle armi all’uopo utilizzate.

L’integrazione di quest’ultima fattispecie criminosa, in particolare, deve ritenersi conseguente a quella del delitto principale, essendo stato dimostrato che la vittima fu assassinata mediante colpi d’arma da fuoco.

Deve essere giudicata altresì sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il GERACI era consapevole del progetto omicidiario già da alcuni giorni prima della sua esecuzione.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità a uomini di “cosa nostra” del delitto in parola sulla base delle suesposte considerazioni consente di giudicare integrata la circostanza aggravante prevista dall’art.7 del D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Deve premettersi che, come si è già precisato nell’Introduzione al presente capitolo, in effetti nel periodo di tempo in cui avvenne l’omicidio il MESSINA DENARO, il CLEMENTE, il GERACI e il CIACCIO costituivano un gruppo di amici affiatati e inseparabili.

Inoltre, le propalazioni del collaboratore relative all’episodio delittuoso in parola sono state suffragate da vari elementi di riscontro generico, che sono stati riportati nella citata introduzione, nonché nella presente scheda.

Tuttavia, nonostante la già più volte affermata attendibilità del GERACI, l’assoluta assenza di riscontri individualizzanti che confermino la partecipazione, sotto qualsiasi forma, del MESSINA DENARO, del CIACCIO e del CLEMENTE al fatto di sangue in esame, comporta che i predetti imputati debbono essere assolti perché non è stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

OMICIDIO TRIPOLI NICOLÒ

Il Maresciallo Domenico NOTARO, che dal 22 agosto 1992 comanda la Stazione dei Carabinieri di Campobello di Mazara, ha riferito che curò le indagini relative all’omicidio di Nicolò TRIPOLI.

La notitia criminis fu portata da Carmelo MILITELLO, il quale alle ore 17,00 circa del 14 gennaio 1993 si recò nei locali della Stazione e denunciò che poco prima era stato assassinato il TRIPOLI.

Alle ore 19,00 i brigadieri Rocco PESCE e Biagio CICATIELLO, in servizio al N.O.R.M. di Mazara del Vallo, eseguirono il sopralluogo sul teatro dell’omicidio, una stradina vicinale in terra battuta, alla quale si accedeva dalla S.P. Campobello di Mazara-Tre Fontane, in contrada Bosco Nuovo, scendendo da Campobello a Tre Fontane, voltando a destra e proseguendo per circa cinquecento metri. Il viottolo suddetto aveva una larghezza media di tre metri e quaranta centimetri e nella zona interessata era affiancato da oliveti. Circa centocinquanta metri dopo il luogo del delitto, la stradina si biforcava: un ramo proseguiva per Torretta Granitola e l’altro si dirigeva verso il centro abitato di Campobello di Mazara.

La FIAT Croma di colore azzurro metallizzato tg. TP-376774 su cui si trovava il cadavere era ferma lungo la linea di mezzeria.

La parte anteriore presentava una deformazione della targa, che era ripiegata nella zona inferiore ed era assicurata al paraurti solo dalle viti superiori, poiché quelle più basse erano mancanti; la targa presentava anche un profondo graffio, probabilmente recente. Altri graffi recenti si notavano sul paraurti, nella metà sinistra. Infine, il gruppo ottico anteriore sinistro mancava dello spigolo indicatore di direzione (per altro, a detta di parenti presenti esso mancava anche prima dell’agguato).

Il lato sinistro aveva la maniglia dello sportello posteriore rotta (a detta dei parenti risalenti nel tempo) e mancava del vetro del finestrino, che era frantumato.

La maniglia dello sportello posteriore destro era rotta, anche in questo caso da tempo. Inoltre nello sportello anteriore vi erano tre fori distanziati circa dieci centimetri l’uno dall’altro e del diametro di circa due centimetri ciascuno, presumibilmente provocati dalla fuoriuscita di altrettanti proiettili verso l’esterno dell’auto. Tali squarci formavano una linea retta che partiva poco sotto la maniglia e si estendeva verso il basso e verso la parte anteriore. Il meccanismo della maniglia non era funzionante e lo sportello era bloccato. Tutti i predetti colpi avevano una direzione dall’alto in basso e da sinistra a destra.

Il parabrezza presentava alcuni fori, prodotti presumibilmente da una rosa di pallettoni, allo spigolo basso sinistro, per un diametro complessivo di circa dieci centimetri. La zona del cruscotto immediatamente retrostante risultava attinta dai medesimi pallettoni. A circa venticinque centimetri di distanza, con un angolo di circa quarantacinque gradi dallo spigolo suddetto, vi era un foro elissoidale con diametro di circa sei centimetri per quattro, verosimilmente provocato da una massa semi compatta di pallettoni sparati a distanza ravvicinata. Una terza rosa di pallettoni, per un diametro di dieci centimetri circa aveva colpito la zona del parabrezza a contatto con il tettuccio dell’abitacolo, a circa dieci centimetri dallo spigolo superiore sinistro.

All’interno dell’abitacolo vi erano i fori dei proiettili che avevano colpito la zona bassa del cruscotto.

Nel corso del sopralluogo i verbalizzanti sequestrarono, oltre a numerosi frammenti di vetro e plastica, un frammento di piombo rinvenuto nell’abitacolo sul pavimento dietro il sedile di guida, un’ogiva di cartuccia per pistola trovata sul sedile anteriore destro, un’ogiva dello stesso tipo della precedente e una borra entrambe scoperte sul pavimento davanti al sedile destro, un frammento di piombo reperito sotto la leva del freno a mano e una borra rinvenuta nel portaspiccioli sito nei pressi della leva del freno a mano.

Durante l’ispezione cadaverica, infine, furono trovati e sequestrati una borra e sei pallettoni (cfr. deposizione del Maresciallo Domenico NOTARO resa all’udienza del 15 gennaio 1999, nonché verbali di sopralluogo e di sequestro e fascicolo dei rilievi tecnici contenente una planimetria dei luoghi, redatti dai CC. di Mazara del Vallo e datati 15 gennaio 1993).

Sulla base dello stato dei luoghi e delle tracce rinvenute gli investigatori ricostruirono la dinamica del delitto.

Ipotizzarono in particolare che la macchina dei sicari fosse posteggiata sul ramo sinistro della strada che portava alla cava in disuso e forse un componente del gruppo di fuoco era appostato nei pressi dell’altro braccio, nascosto nell’uliveto. Gli inquirenti desunsero il luogo in cui era ubicata l’autovettura degli aggressori dalla circostanza che, quando rimossero la FIAT Croma, rinvennero a terra frammenti delle dimensioni di due o quattro centimetri di un faro e di un indicatore anteriore di direzione, che distinsero in quanto i primi erano trasparenti e i secondi arancioni.

Gli investigatori inferirono inoltre che tra i due veicoli vi era stato uno scontro -e che probabilmente l’auto degli assassini aveva bloccato la FIAT Croma, urtandola- dalla duplice considerazione che l’autovettura del TRIPOLI presentava vari segni di collisione sul lato anteriore, sia a destra che a sinistra, e che a terra vi erano segni di una frenata di sette metri e sul selciato, per un raggio di circa venti centimetri davanti e sotto la parte posteriore sinistra della Croma, c’erano frammenti di faro e di fanalino. Nel rapporto i verbalizzanti ricondussero i frammenti non riconducibili alla Croma a una FIAT Tipo solo sulla base del fatto che essi stessi erano giunti in loco con un tale tipo di automobile, che aveva fanalini simili ai frammenti rinvenuti nel corso del sopralluogo.

Il Maresciallo NOTARO ha riferito altresì che il TRIPOLI era stato scarcerato pochi mesi prima ed era un pregiudicato: aveva riportato la prima condanna nel 1978 per danneggiamento seguito da incendio, successivamente era stato soggetto a diffida e aveva riportato altre condanne per reati contro il patrimonio.

Il verbalizzante ha concluso il suo resoconto sulle indagini che svolse nell’immediatezza del fatto delittuoso in esame riferendo che all’epoca dell’omicidio non conosceva ancora bene l’ambiente criminoso del paese, dato che era arrivato a Campobello di Mazara poco tempo prima. A causa della sua inesperienza, in un primo momento ipotizzò che il fatto fosse addebitabile alla delinquenza comune e non mafiosa, senza per altro avere elementi di fatto a suffragio di questa sua convinzione.

Infine, il maresciallo NOTARO ha affermato che GENTILE Salvatore era noto al suo ufficio solo come genero di Leonardo BONAFEDE e non come mafioso (cfr. deposizione NOTARO, cit.).

La consulenza medico legale consentì di accertare che il decesso di Nicolò TRIPOLI era da imputare alle lesioni cardio-polmonari e spleno-renali prodotte da sette colpi di arma da fuoco corta e da due di arma da fuoco lunga.

I primi proiettili avevano attinto la vittima nei seguenti punti:

– uno all’emitorace posteriore destro in corrispondenza dell’angolo inferiore della scapola, che era fuoriuscito dall’emitorace posteriore destro, con direzione dal basso in alto;

– quattro all’emitorace posteriore sinistro in zona paravertebrale, di cui due usciti dalla zona del rachide cervicale, uno dalla cavità orale e uno dalla faccia laterale destra del collo, tutti con direzione dal basso in alto;

– due in zona parascapolare sinistra prolungata, che erano fuoriusciti uno dalla VI vertebra toracica, con direzione dal basso in alto e da sinistra a destra e l’altro dal rachide del braccio sinistro, con direzione dal basso in alto.

I secondi avevano colpito il TRIPOLI nelle seguenti parti del corpo:

– uno nella faccia mediale dell’avambraccio sinistro, nel suo terzo medio, con diametro di ingresso di un centimetro cui seguiva tramite superficiale sfociante in orificio di uscita sito allo stesso livello;

– uno nell’emitorace posteriore destro, in corrispondenza del margine inferiore della scapola;

– uno alla squama dell’occipitale destro, a otto centimetri dalla base del collo, con una fenditura di forma lineare lunga due centimetri e mezzo, a cui seguiva un tramite extracranico che sboccava un orificio di egresso lungo tre centimetri (quest’ultimo squarcio, a giudizio del consulente tecnico, era stato determinato verosimilmente dal proiettile che, penetrato dal margine inferiore della scapola, era fuoriuscito da quello superiore, determinando lo squarcio non penetrante in cavità cranica).

A giudizio del consulente tecnico, i colpi di pistola erano stati esplosi “entro il limite delle brevi distanze”, come si evinceva dall’esito positivo dell’esame chimico sulle stoffe.

Il colpo di fucile che aveva attinto la vittima al torace era stato sparato da una distanza non superiore ai due metri, mentre quello all’avambraccio sinistro e al volto da una distanza superiore a quella suddetta, come si desumeva dall’apertura della “rosata” dei pallettoni.

Secondo il parere del consulente, infine, non era possibile precisare il tipo e il calibro delle armi adoperate, poiché il materiale balistico rinvenuto nel corso della sezione cadaverica era stato affidato agli ufficiali di P.G. presenti all’autopsia (cfr. verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere del TRIPOLI datato 14 gennaio 1993 e consulenza medico-legale redatta dalla dottoressa Nunzia ALBANO).

Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si evince che le indagini condotte nell’immediatezza del delitto non condussero all’individuazione dei responsabili del delitto.

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI e Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti omicidio premeditato in pregiudizio di TRIPOLI Nicolò e del reato satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per il suddetto delitto, entrambi aggravati dall’essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. o comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, in concorso con GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, MESSINA DENARO Matteo e RISERBATO Davide.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Campobello di Mazara e di Palermo.

Francesco GERACI ha ammesso di avere partecipato all’omicidio di Nicola TRIPOLI, detto “Frattazza”, di Campobello di Mazara, aggiungendo che vi fu coinvolto da Matteo MESSINA DENARO, il quale gli disse che dovevano andare nel villino di Andrea GANCITANO in contrada Quarara.

Il GERACI e il MESSINA DENARO partirono da Castelvetrano e imboccarono la strada che conduceva a Campobello di Mazara e da qui a Tre Fontane. Al bivio che, prima di giungere in quest’ultimo paese, portava a Torretta Granitola, avevano appuntamento con Salvatore GENTILE, il quale era a bordo della sua “Y 10” di colore verde metallizzato (in ordine a quest’ultimo particolare, il P.M. ha contestato che nell’interrogatorio del 14 settembre 1996 aveva detto verde metallizzata o blu e il collaboratore non ha spiegato) e che li seguì fino alla villa di GANCITANO Andrea. In quest’ultimo luogo trovarono GANCITANO, Davide RISERBATO e un altro ragazzo di Marsala di nome “Giuseppe”. Sentì arrivare anche un’altra macchina, ma non ha saputo riferire chi c’era a bordo.

Non appena il gruppo di fuoco si riunì, se ne andarono tutti ad eccezione di GERACI e di “Giuseppe”, che restarono ad attendere nella villetta. Dopo circa un’ora e mezza tornarono sempre gli stessi quattro che aveva visto partire (il MESSINA DENARO, il GANCITANO, il RISERBATO e il GENTILE), che dissero loro che tutto era fatto.

Il collaboratore ha affermato di non essere in grado di precisare dove fu commesso l’omicidio, ma ha specificato che il GENTILE, a quanto seppe in seguito, aveva il ruolo di indicare agli altri la vittima. Ha aggiunto che vide il suddetto imputato varie volte dopo questi omicidi e che, a quanto sapeva, lavorava nell’azienda agricola dello suocero perché lo vedeva là, vestito come un operaio.

Il GERACI ha concluso riferendo che “Giuseppe” era alto circa come lui (m.1,79) o un poco di più, era snello e aveva i capelli ondulati (cfr. esame, controesame e riesame del GERACI, resi il primo nell’udienza del 14 gennaio 1999 e gli altri in quella del 23 giugno 1999)

Vincenzo SINACORI ha riferito che di avere partecipato all’omicidio del TRIPOLI, soprannominato “Frattazza”, che fu commesso perché la vittima era tra i principali responsabili di frequenti furti di trattori, pale e altri mezzi meccanici nella zona. A tale ultimo proposito il collaboratore ha precisato che, essendovi stati in quel periodo molti furti nella provincia di Trapani, le “famiglie” della stessa effettuarono le dovute indagini e Matteo MESSINA DENARO scoprì -forse tramite i Campobellesi- il ruolo del TRIPOLI.

Il SINACORI ha affermato che egli e MESSINA DENARO Matteo non avevano mai visto l’obiettivo, ma erano a conoscenza che era di Campobello e pertanto decisero di affidare a GENTILE, “uomo d’onore” di quest’ultimo paese, il ruolo di indicare loro l’obiettivo.

Il gruppo di fuoco si incontrò nella villa del GANCITANO in contrada Quarara di Mazara. Erano presenti, oltre a quest’ultimo, il SINACORI, Diego BURZOTTA, Davide RISERBATO, Matteo MESSINA DENARO, Francesco GERACI e Natale BONAFEDE. Quest’ultimo era stato convocato dallo stesso SINACORI, il quale gli aveva detto, senza per altro spiegargli il motivo, di procurarsi una macchina, che in effetti l’altro portò: si trattava di una FIAT Uno, forse a quattro sportelli.

Il collaboratore ha aggiunto che egli si era accordato personalmente con il GANCITANO e con Natale BONAFEDE; aveva inoltre parlato dell’azione con Matteo MESSINA DENARO e sapeva che doveva fare parte del commando anche il GENTILE. Francesco GERACI e Davide RISERBATO, invece, non furono convocati dal collaboratore, ma rispettivamente, in qualità di accompagnatori, dal MESSINA DENARO e dal GANCITANO; non essendo stato preventivamente a conoscenza del loro coinvolgimento, il dichiarante non ha saputo precisare se costoro sapessero che in quell’occasione sarebbe stato commesso un omicidio.

Il SINACORI ha affermato di essere andato alla villetta da solo e di non ricordare chi era presente quando arrivò.

      Il collaborante ha specificato altresì che l’azione avvenne nel pomeriggio e che il GERACI e Natale BONAFEDE rimasero nella villetta, mentre tutti gli altri uscirono. Sulla FIAT Tipo rubata salirono il SINACORI, che si mise alla guida, il MESSINA DENARO, che prese posto al suo fianco, Andrea GANCITANO e Salvatore GENTILE, i quali sedettero nei sedili posteriori. Quest’ultimo rimase abbassato per timore di essere riconosciuto.

Davide RISERBATO e Diego BURZOTTA, i quali erano a bordo dell’automobile del primo e non erano armati, li seguirono per un certo tratto. Quando giunsero nei pressi delle cave di tufo di San Nicola, a due o tre chilometri dal luogo del delitto, l’autovettura rubata sorpassò quella dei complici e gli uomini a bordo della prima dissero a questi ultimi di fermarsi lì ad attenderli. Il SINACORI ha precisato che non c’erano stati accordi in tal senso prima di partire, ma il ruolo che in effetti i due assunsero fu quello di appoggio nel caso che gli esecutori materiali avessero avuto problemi con la macchina. Ha aggiunto che in ogni caso non era necessario che il RISERBATO e il BURZOTTA andassero con loro, poiché il luogo dell’omicidio era appartato e non c’era bisogno che intervenissero in tanti.

      Le armi erano state portate la sera prima nel villino e uno dei quattro componenti il gruppo di fuoco, probabilmente lo stesso SINACORI o il GANCITANO, prese il borsone che le conteneva e lo portò in macchina.

Salvatore GENTILE aveva detto ai complici che TRIPOLI di pomeriggio andava in una cava nella campagna tra Torretta Granitola e Tre Fontane e pertanto il gruppo di fuoco si recò in quel luogo nella speranza di intercettarlo. Non avendolo trovato, dopo avere atteso un po’ di tempo decisero di fare un giro per vedere se lo incontravano. A un certo punto, in una stradina sterrata di campagna videro una macchina scura di grossa cilindrata e avvisarono il GENTILE, il quale si sollevò e disse loro che in effetti si trattava dell’obiettivo.

Il SINACORI a quel punto andò incontro all’autovettura della vittima designata, che proveniva dalla direzione opposta, obbligandola a fermarsi. Matteo MESSINA DENARO scese subito e, collocandosi davanti al veicolo, sparò al TRIPOLI con un fucile colpendo il parabrezza. L’obiettivo, mortalmente ferito, “rimase” con il piede sull’acceleratore, urtando con il paraurti lato guida quello della macchina dei killer, che riportò alcuni danni. Il collaboratore, per evitare che la FIAT Uno arretrasse mise il piede sul freno e tirò il freno a mano. Anche Andrea GANCITANO scese subito dalla macchina ed esplose alcuni colpi all’indirizzo della vittima attraverso il finestrino lato guida. Infine, dopo averlo ucciso, gli tolsero il piede dall’acceleratore. Con riferimento alle armi utilizzate, il collaboratore ha specificato che i due killer spararono con i fucili, ma usarono anche revolver.

Lungo la strada per tornare alla villetta gli assassini incontrarono il RISERBATO e il BURZOTTA, i quali li seguirono fino al rientro alla base. I componenti del gruppo di fuoco non fecero alcun commento, né diedero spiegazioni. Quando tutti furono rientrati, Natale BONAFEDE prese la macchina e il commando si divise. Il collaboratore ha precisato di non ricordare come se ne andò il GENTILE, né che autovettura avesse nella sua disponibilità. Prima di separarsi, le persone presenti nella base non parlarono dell’omicidio, anche se lo fecero successivamente.

Il SINACORI ha riferito altresì che il TRIPOLI aveva un fratello il quale, a quanto gli disse Matteo MESSINA DENARO, dopo l’omicidio si rifugiò a Tunisi per paura (cfr. esame e controesame del SINACORI resi rispettivamente nelle udienze del 15 gennaio e del 28 giugno 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, essendo da un lato -in sé considerate- intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a dimostrare che egli fu presente sulla luogo del delitto e a fondare di conseguenza un giudizio di colpevolezza nei confronti dello stesso.

In ordine all’attendibilità intrinseca dei due collaboratori, non può non sottolinearsi che i racconti del GERACI e del SINACORI sono logici, precisi, dettagliati e costanti. Con riferimento a quest’ultimo profilo, le propalazioni dei due dichiaranti relative all’omicidio del TRIPOLI sono state concordanti in tutte le fasi processuali in cui sono state rese, atteso che dall’esame e dal controesame non sono emersi contrasti significativi con quanto affermato in dibattimento e nelle indagini preliminari.

Nell’esame e nel controesame sono emerse due discrasie nel resoconto del GERACI. Della prima, relativa al colore dell’autovettura del GENTILE (definita verde metallizzata o blu nell’interrogatorio del 14 settembre 1996 e verde metallizzata in dibattimento), si è già dato atto. Il secondo contrasto attiene al momento in cui il collaboratore ha ricordato il nome della vittima. Il difensore del GENTILE, infatti, nel controesame ha contestato al propalante che nell’interrogatorio del 14 settembre 1996 non conosceva il cognome dell’ucciso, che indicò come “Frattazza”. Per altro, nel riesame è emerso, a seguito di contestazione, che già il 17 settembre 1996 il colalboratore ricordò il nome della vittima (“P.M.: e non ricorda come si chiamava?” GERACI: “Non ricordo … ma forse TRIPOLI”).

Orbene, come si è anticipato, dal tenore letterale delle stesse emerge che le sopra riportate incertezze non costituiscono discrasie interne al racconto del collaboratore, ma soltanto momentanei vuoti di memoria, ben comprensibili se si tiene conto che la prima ha ad oggetto un particolare del tutto insignificante come il colore della macchina di uno dei complici (per altro indicato in entrambe le occasioni come verde metallizzato, anche se una volta con certezza e l’altra in alternativa al blu) e che la seconda è stata risolta quasi subito dallo stesso “pentito”, che ha ricordato autonomamente che l’uomo che egli aveva inizialmente identificato, correttamente, con il soprannome “Frattazza”, si chiamava TRIPOLI.    

Infine, le dichiarazioni del GERACI e del SINACORI si sono riscontrate reciprocamente su molti punti e sono state confermate sotto molteplici profili dagli accertamenti effettuati dai verbalizzanti, e in particolare:

  1. il GERACI e il SINACORI hanno concordemente affermato che Nicola TRIPOLI era soprannominato “Frattazza” e che era originario di Campobello di Mazara.

L’origine campobellese della vittima è stata confermata dal maresciallo NOTARO.

2) il SINACORI ha dichiarato che il TRIPOLI aveva un fratello che, a quanto seppe dal MESSINA DENARO, dopo l’omicidio si era rifugiato a Tunisi per paura.

Il dottor Giuseppe CARDO ha riferito che il fratello di Nicolò TRIPOLI, Paolo, nel febbraio 1993 era a casa sua (dove il testimone assistette a una perquisizione), mentre nel successivo mese di novembre era a Tunisi per ragioni di lavoro, a quanto sua moglie riferì agli operanti (deposizione CARDO all’udienza del 15 gennaio 1999).

Ora, sebbene il CARDO abbia aggiunto che Paolo TRIPOLI si era recato varie volte a Tunisi per ragioni professionali, la circostanza che nei mesi successivi alla morte del fratello si sia recato nella capitale africana è compatibile con le dichiarazioni del SINACORI. Infatti, qualunque fosse la ragione per la quale egli vi andò, è verosimile che i mafiosi abbiano pensato che fosse scappato per timore di essere assassinato.

3) con riferimento alla causale del delitto, il SINACORI ha dichiarato che il TRIPOLI fu assassinato perché era stato individuato come il responsabile di frequenti furti di trattori, pale e altri mezzi meccanici che in quel periodo si verificavano nella zona.

La circostanza è compatibile con la biografia della vittima, che era pregiudicato, tra l’altro, per reati contro il patrimonio (cfr. deposizione del Maresciallo NOTARO, cit.).

Il dato è plausibile altresì se lo si valuta alla luce delle regole di comportamento mafioso, atteso che -come è emerso dalle propalazioni di altri collaboratori, quali il PATTI e il GIACALONE- qualunque condotta delinquenziale non autorizzata da “cosa nostra”, se reiterata e non “sanata” dall’avallo dei vertici della locale cosca, veniva punito con la morte del colpevole, data la sua intrinseca carica destabilizzante del potere e dell’autorevolezza dell’associazione.

Né può destare meraviglia la circostanza che il GERACI non conosca le causali della decisione di sopprimere il TRIPOLI , in quanto è conseguenza diretta dalla situazione personale del collaboratore in parola, il quale non era organicamente inserito nell’associazione e venne coinvolto nella vicenda con il solo compito di accompagnare MESSINA DENARO Matteo. Pertanto, non avendo avuto l’amico un ruolo specifico nell’esecuzione del delitto, è assolutamente verosimile che il capo mafia di Castelvetrano non abbia ritenuto opportuno metterlo al corrente delle ragioni sottese alla decisione di assassinare il TRIPOLI e che il “pentito” non gliele abbia chiese, in quanto egli stesso ha ammesso che era consapevole che in quell’ambiente non era opportuno fare domande. D’altra parte, come si è avuto occasione di osservare più volte, anche il PATTI, il GIACALONE il BONO e lo stesso SINACORI hanno sottolineato che all’interno di “cosa nostra” era necessario non apparire desiderosi di venire a conoscenza di notizie che i superiori non avevano ritenuto di rivelare. Pertanto, la circostanza che il GERACI abbia preferito non chiedere delucidazioni al MESSINA DENARO risponde a regole comportamentali dettate da canoni prudenziali proprie di tutti i personaggi coinvolti in vicende mafiose con ruoli di secondo piano.

4) il GERACI ha affermato che accompagnò Matteo MESSINA DENARO nel villino di Andrea GANCITANO in contrada Quarara, luogo fissato per l’appuntamento.

Il SINACORI ha confermato che il convegno ebbe luogo nel suddetto stabile nella disponibilità del GANCITANO.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che l’immobile in parola deve essere identificato in un edificio a circa trecento metri dalla villetta del gioielliere MESSINA in contrada Quarara e che insiste su un terreno acquistato nel 1968 da CARDINETTO Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 13 giugno 1939 coniugato con la sorella di Andrea GANCITANO; CARDINETTO Giuseppe è fratello di CARDINETTO Vita, cl.1942, sposata con RIINA Gaetano, residente a Mazara del Vallo, fratello di Salvatore RIINA (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 dicembre 1998, nonché escussioni del dottor LINARES nell’udienza tenutasi il 14 febbraio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov”, celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani e del dottor nell’udienza del 7 aprile 1995 nell’ambito del processo contro PATTI Antonio e altri svoltosi davanti alla Corte d’Assise di Trapani).

Dato il rapporto di parentela che li legava, è plausibile che il GANCITANO avesse nella sua disponibilità la villetta del CARDINETTO, tanto più che la famiglia CARDINETTO risulta a sua volta collegata ad ambienti mafiosi, non soltanto sulla base dei suddetti legami di parentela, ma anche in forza di altre risultante istruttorie. Infatti è stato accertato che MAGGIO Vito (nato a Sambuca di Sicilia l’1 gennaio 1936, marito di CARDINETTO Pietra, nata a Mazara il 2 gennaio 1937) e CARDINETTO Paola (nata a Mazara del Vallo il 23 dicembre 1933, anch’ella sorella di Vita) erano titolari di quote della società “Stella d’oriente”, della quale si è già trattato (cfr. Parte I, Capo II) (cfr. sul punto deposizioni di Leonardo DE MARTINO e Calogero GERMANÀ nelle udienze del 24 marzo 1997 e del 9 maggio 1996 nell’ambito del citato procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri).

5) il GERACI ha detto che nel suddetto luogo incontrarono il GANCITANO, RISERBATO Davide e GENTILE Salvatore e un tale “Giuseppe” di Marsala e che sentì arrivare anche un’altra autovettura, della quale per altro non scorse gli occupanti. Ha aggiunto che egli e “Giuseppe” rimasero nel villino in attesa del ritorno dei complici.

Il SINACORI ha confermato che nel villino in contrada Quarara si incontrò con MESSINA DENARO Matteo, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, GERACI Francesco e RISERBATO Davide, specificando per altro che questi ultimi non erano stati convocati da lui, ma erano andati in qualità di accompagnatori dei primi due. Ha aggiunto che c’erano anche Natale BONAFEDE, a cui il collaboratore aveva dato l’incarico di portare un’autovettura rubata, e Diego BURZOTTA. Ha infine escluso che il BONAFEDE e il GERACI abbiano partecipato all’azione, come invece fecero gli altri.

Le versioni dei due collaboratori, pertanto, sono discordanti soltanto con riferimento all’identità del Marsalese, che a detta del SINACORI era Natale BONAFEDE e secondo il GERACI si chiamava “Giuseppe” e sul fatto che i due collaboratori si siano incontrati, avendo il SINACORI indicato tra i presenti il GERACI e quest’ultimo negato di avere visto il Mazarese..

Di quest’ultimo profilo si tratterà successivamente. Quanto al primo punto, invece, a giudizio di questa Corte, si deve ritenere esatta l’identificazione effettuata dal SINACORI. Infatti Natale BONAFEDE aveva dato prova di notevoli capacità operative e organizzative nel corso della guerra di mafia di Marsala, combattuta nel 1992 e diretta proprio dai Mazaresi. Avendo avuto il SINACORI un ruolo di primo piano nel suddetto scontro e avendo di conseguenza potuto apprezzare l’abilità dell’imputato predetto, è plausibile che se ne sia avvalso anche nel frangente in parola. Il GERACI, al contrario, rimase del tutto estraneo alla faida ed ebbe pochissimi contatti con “uomini d’onore” marsalesi, cosicchè è verosimile che non conoscesse il BONAFEDE e che abbia dimenticato il nome di battesimo del marsalese che prese parte al delitto TRIPOLI.    

Tuttavia, le discrasie suddette, se impongono di verificare con particolare attenzione le dichiarazioni dei collaboranti, non ne inficiano la credibilità con riferimento all’episodio in parola, tenuto conto che le loro versioni sono coincidenti su molteplici altri punti e che i molti particolari forniti da entrambi con riferimento a luoghi, ruoli dei partecipanti e -per ciò che concerne il SINACORI- modalità esecutive dell’azione presuppongono che essi abbiano effettivamente vissuto in prima persona le vicende oggetto delle loro narrazioni.

Per altro, se per il reggente della cosca di Mazara tale certezza discende direttamente dalle caratteristiche stesse del suo racconto, e in particolare dalla sua riscontrata precisione ed esattezza anche in merito ai dettagli, per il GERACI, la cui narrazione è stata meno dettagliata anche in considerazione del ruolo avuto dal dichiarante, essa si desume dalle caratteristiche dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”. Il collaboratore non era affiliato alla stessa e ha ammesso che, nonostante i suoi ottimi rapporti con il MESSINA DENARO, non gli rivolgeva molte domande sui fatti delittuosi a cui prendeva parte, dato che era pericoloso farlo (circostanza, quest’ultima, come si è detto, confermata da vari altri collaboratori). Il MESSINA DENARO, dal canto suo, a quanto si desume dal tenore complessivo delle propalazioni del GERACI, gli forniva spiegazioni molto generiche e che fossero in qualche modo funzionali alla partecipazione dell’amico alle azioni criminose, mentre si manteneva vago sulle causali delle stesse ed evitava ogni riferimento agli altri eventuali complici e ai fatti nei quali il collaboratore non era personalmente coinvolto. Questi dati, che si desumono chiaramente dalle dichiarazioni del GERACI, sono perfettamente compatibili con le caratteristiche di “cosa nostra”, che è sempre stata connotata dall’omertà, che comportava che neppure al suo interno venivano fatte circolare le informazioni che non era necessario divulgare. Pertanto, alla luce delle precedenti osservazioni, è pienamente verosimile che il MESSINA DENARO, che aveva un’estrazione familiare mafiosa, essendo figlio di Francesco, capo storico della cosca castelvetranese, e che era egli stesso un esponente di spicco dell’associazione, rispettasse la regola predetta (che del resto è funzionale ai fini di preservare i mafiosi da eventuali “pentimenti” di associati o “vicini”) anche nei confronti dei suoi amici più intimi, che implicava in attività criminali solo laddove ciò fosse funzionale ai suoi fini.

6) il SINACORI ha affermato che per l’azione venne utilizzata una Fiat Uno rubata

Il Maresciallo NOTARO ha riferito che alcuni dei frammenti di vetro e di plastica rinvenuti sul luogo vennero riferiti ad una Fiat Tipo. Tale ipotesi, per altro, è stata formulata solo sulla base della considerazione che l’automobile con la quale i verbalizzanti erano giunti in loco, che era una FIAT Tipo, aveva fanalini simili ai frammenti rinvenuti nel corso del sopralluogo. Ne consegue che, sebbene l’accertamento in parola non abbia un valore probatorio certo dato l’empirismo che lo ha caratterizzato, nondimeno, i risultati dello stesso appaiono compatibili le propalazioni del dichiarante, attesa l’identità di marca e di categoria tra la FIAT Tipo e la FIAT Uno e la conseguente probabile identità delle caratteristiche dei fanalini e dei materiali utilizzati per realizzarli.

7) il GERACI ha sostenuto che il GENTILE si recò all’appuntamento con la sua “Y 10” di colore verde metallizzato.

La circostanza che il predetto imputato fosse titolare di tale tipo di autovettura di colore scuro è stata confermata dal dottor BONANNO, nella sua deposizione resa all’udienza del 15 gennaio 1999.

8) il GERACI ha affermato che ebbe modo di incontrare il GENTILE in altre occasioni (oltre agli omicidi LOMBARDO e TRIPOLI) e che credeva lavorasse nell’azienda agricola dello suocero perché lo vedeva là, vestito come un operaio.

Il dottor BONANNO ha confermato l’affermazione del collaboratore, affermando che il GENTILE aiutava lo suocero, Leonardo BONAFEDE, che era un coltivatore diretto, a gestire le sue proprietà.

Il dato è pacifico, atteso che gli stessi testimoni addotti dalla difesa, hanno asserito che il GENTILE collaborava attivamente nella gestione dell’azienda agricola dello suocero BONAFEDE (cfr. deposizioni Giovan Battista CIARAMITARO, Onofrio PROVENZANO e Giacomo MANZO all’udienza del 23 novembre 1999)

9) il SINACORI ha dichiarato che la vittima viaggiava a bordo di un’autovettura scura di grossa cilindrata.

Dal sopralluogo è emerso che il cadavere fu rinvenuto all’interno di una Fiat Croma azzurra metallizzata (cfr. verbale di sopralluogo, cit.).

10) il SINACORI e il GERACI hanno concordemente asserito che il GENTILE aveva il compito di indicare la vittima.

La circostanza che a quest’ultimo “uomo d’onore” fosse stato affidato il predetto ruolo, del resto, appare perfettamente logica e verosimile, atteso che la sua estrazione campobellese gli consentiva di conoscere l’obiettivo e i suoi movimenti e di essere pertanto in grado di fornire le necessarie informazioni ai complici.  

Del resto, il teste INGARGIOLA a difesa ha fornito un apprezzabile riscontro logico alla partecipazione del GENTILE al fatto criminoso in parola con il ruolo descritto dai collaboratori. Egli, infatti, ha affermato che lavorò alle dipendenze del TRIPOLI e di avere effettuato per conto di quest’ultimo lavori commissionati dal suddetto GENTILE (cfr. deposizione INGARGIOLA all’udienza del 29 novembre 1999).

11) il SINACORI ha affermato che gli assassini seppero dal GENTILE che la vittima era solita recarsi, il pomeriggio, in una cava nella campagna tra Torretta Granitola e Tre Fontane.

Il fatto ha trovato riscontro nel verbale di sopralluogo dei C.C. di Mazara del Vallo, da cui si evince che il delitto avvenne in una stradina vicinale in terra battuta, alla quale si accedeva dalla strada provinciale Campobello di Mazara-Tre Fontane, in contrada Bosco Nuovo, scendendo da Campobello a Tre Fontane, voltando a destra e proseguendo per circa cinquecento metri (cioè in una zona assolutamente compatibile con quella indicata dal collaboratore). Il Maresciallo NOTARO ha aggiunto che i due viottoli che si dipartivano dalla biforcazione nei cui pressi avvenne l’omicidio portavano entrambi a cave, una delle quali era in disuso e l’altra ancora sfruttata.

12) il SINACORI ha affermato che l’agguato avvenne in una stradina sterrata, vicina alla strada che portava in contrada Quarara.

La circostanza è stata confermata dal verbale di sopralluogo, che ha individuato il teatro dell’omicidio in una stradina vicinale in terra battuta dalla quale si accedeva dalla strada provinciale che congiungeva Campobello a Tre Fontane.

13) con riferimento alle modalità esecutive dell’azione, la dinamica dell’agguato come descritta dal SINACORI è perfettamente compatibile con i dati emersi dalle attività di indagine svolte nell’immediatezza del fatto.

Il collaboratore ha dichiarato che:

– i sicari spararono al TRIPOLI mentre era dentro la macchina e il suo cadavere rimase all’interno della stessa.

La circostanza è stata riscontrata dal verbale si sopralluogo, nel quale si è dato atto che il cadavere venne rinvenuto all’interno dell’autovettura riverso sul sedile destro.

– MESSINA DENARO Matteo si collocò davanti al veicolo e sparò con il fucile bucando il parabrezza e colpendo il TRIPOLI, che “rimase” con il piede sull’acceleratore.

Nel corso del sopralluogo è stato accertato che il parabrezza dell’autovettura della vittima presentava alcuni fori prodotti presumibilmente da una rosa di pallettoni allo spigolo basso sinistro e che una seconda rosa di pallettoni aveva colpito il parabrezza nella zona a contatto con il tettuccio dell’abitacolo.

La circostanza è stata confermata anche dall’autopsia, da cui si evince che il TRIPOLI fu attinto nella parte anteriore del corpo da un colpo di fucile, sparato oltre il limite delle brevi distanze, e pertanto perfettamente compatibile con la posizione che avrebbe assunto il MESSINA DENARO secondo il SINACORI.

– dopo l’esplosione dei primi colpi l’autovettura della vittima, ormai senza controllo, andò a urtare contro quella dei killer, provocando una collisione tra i due paraurti lato guida e costringendo il SINACORI a frenare tanto con il piede che con il freno a mano.

Gli accertamenti compiuti sul luogo e nell’immediatezza del delitto hanno consentito di appurare che l’autovettura del TRIPOLI era danneggiata in vari punti e in particolare nella parte anteriore presentava una deformazione della targa e nella metà sinistra del paraurti anteriore si notavano dei graffi recenti.

Inoltre, gli operanti rinvennero sulla sede stradale una traccia di franata di circa sette metri.

Il maresciallo NOTARO ha specificato altresì che quando rimossero la FIAT Croma rinvennero a terra davanti e sotto la parte posteriore sinistra della stessa, frammenti delle dimensioni di due o quattro centimetri di un faro e di un indicazione anteriore di direzione, che distinsero in quanto i primi erano trasparenti e i secondi arancioni.

Come si evince dalle risultanze degli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, il racconto del SINACORI è stato perfettamente riscontrato, con riferimento sia alla collisione tra i due veicoli, sia alla sede dell’urto (la parte anteriore degli stessi), sia infine all’arretramento della FIAT Uno in conseguenza dell’impatto con la FIAT Croma (ritrovamento dei frammenti anche sotto la parte posteriore di quest’ultima autovettura).

D’altra parte l’assoluta precisione ed esattezza del resoconto del collaboratore non può essere inficiata, come sostenuto da taluno dei difensori, dall’esistenza di vari altri segni di collisione sulla macchina del TRIPOLI, che non consentirebbero di ricondurre con certezza i segni sulla parte anteriore all’urto con l’autovettura degli assassini. Infatti, l’esistenza di danni che be potrebbero essere stati provocati da precedenti sinistri non si pone in contrasto con il racconto del SINACORI, che è intrinsecamente dettagliato e preciso ed è riscontrato ab extrinseco, ma al contrario è pienamente compatibile con lo stesso.

– il GANCITANO scese dalla macchina e sparò all’obiettivo attraverso il finestrino lato guida.

La circostanza è stata riscontrata dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica, da cui risulta che il finestrino lato guida è frantumato e che frammenti di vetro sono stati rinvenuti sull’asfalto a fianco dello stesso.

Dall’autopsia risulta inoltre che la vittima fu attinta nella parte posteriore del corpo da un colpo di fucile e da vari colpi di pistola, tutti esplosi da entro il limite delle brevi distanze. Tali emergenze probatorie sono compatibili con le affermazioni del SINACORI secondo le quali il GANCITANO sparò attraverso il finestrino lato guida, quando la vittima era già stata colpita da MESSINA DENARO ed era probabilmente riverso sul sedile.

– nell’agguato i killer utilizzarono fucili e revolver.

La circostanza ha trovato conferma sia dai verbali di sopralluogo e di rilievi tecnici (dai quali è emerso che vennero rinvenute ogive di cartucce per pistola, una borra e un frammento di borra e furono evidenziati sulla carrozzeria fori riconducibili a rose di pallettoni), sia dall’ispezione cadaverica, nel corso della quale sono furono trovati una borra e sei pallettoni, sia infine dall’autopsia, che ha evidenziato che il TRIPOLI fu attinto da sette colpi di arma da fuoco corta e due di arma da fuoco lunga.

Pertanto, alla luce delle propalazioni del SINACORI e delle risultanze delle attività investigative poste in essere nell’immediatezza dei fatti, la dinamica dell’agguato deve ricostruirsi in questo modo: MESSINA DENARO esplose il primo colpo di fucile appena sceso dalla macchina (che, come accertato dal sopralluogo proveniva dalla direzione opposta rispetto a quella della vittima) e dunque verosimilmente da una posizione frontale e da una certa distanza dall’obiettivo. Il TRIPOLI, ferito, si abbassò sul fianco e il GANCITANO, anch’egli avvicinatosi alla sua FIAT Croma dal lato del finestrino, e lo stesso MESSINA DENARO gli spararono altri colpi di fucile e di rivoltella da breve distanza per finirlo.

Ciò premesso, e passando alla valutazione delle posizioni dei singoli imputati, alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie rese da Francesco GERACI e Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I. Alla luce delle predette considerazioni, il SINACORI deve essere dichiarato responsabile del reati ascrittigli di omicidio in pregiudizio di Nicolò TRIPOLI e di detenzione e porto illegittimi delle armi utilizzate per il delitto suddetto.

L’integrazione di quest’ultima fattispecie criminosa, in particolare, deve ritenersi conseguente a quella del reato principale, essendo la morte della vittima stata cagionata da colpi di fucili e rivoltelle.

Deve essere giudicata raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può considerarsi integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Infatti, come si vedrà, è stato provato che vi presero parte il collaboratore, MESSINA DENARO Matteo, GENTILE Salvatore, GANCITANO Andrea, RISERBATO Davide.

Deve essere altresì reputata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il SINACORI (come del resto anche gli altri correi) era consapevole del progetto omicidiario quanto meno dal momento in cui convenne nella villetta del GANCITANO.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Infine, l’indubbia ascrivibilità a uomini di “cosa nostra” del delitto in parola sulla base delle suesposte considerazioni consente di giudicare integrata la circostanza aggravante prevista dall’art.7 del D.L. 152/91.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

A una conclusione diversa deve pervenirsi per il GERACI.

A giudizio di questa Corte non può essere posto in dubbio che il suddetto collaboratore fosse presente nel villino del GANCITANO il giorno dell’omicidio, atteso che la sua affermazione in tal senso è stata riscontrata dal SINACORI, il quale lo ha indicato tra coloro che convennero nella base operativa del commando.

Come si è già sottolineato, la precisione del racconto del SINACORI relativo alla fase esecutiva dell’azione (alla quale il GERACI non prese parte) è tale che non è ipotizzabile che li abbia appresi da altri, ma è certo che fu presente.

Ciò premesso, non può sottacersi che tra le versioni dei due collaboratori vi è un contrasto su un punto molto rilevante. Il SINACORI, infatti, ha sostenuto che egli entrò nel villino prima della partenza del gruppo di fuoco e partecipò alle decisioni relative alla distribuzione dei ruoli che ciascuno avrebbe ricoperto nell’azione omicidiaria, vedendo nell’occasione il GERACI. Quest’ultimo, invece, ha negato di avere incontrato all’interno dello stabile il reggente del mandamento di Mazara del Vallo, pur precisando che sentì arrivare un’autovettura, ma non vide chi c’era a bordo, in quanto non fece ingresso nell’edificio.

Non può negarsi che il contrasto -che deve essere risolto in favore del SINACORI, il quale certamente non rimase estraneo alla fase organizzativa, in virtù del suo ruolo di primo piano all’interno di “cosa nostra”- abbia riguardo a una circostanza assai significativa. Infatti, è indubbiamente strano che il GERACI non abbia ricordato che tra i membri del gruppo di fuoco c’era il SINACORI, che egli conosceva bene, sia per i buoni rapporti e le abituali frequentazioni che intercorrevano tra il MESSINA DENARO e il Mazarese, sia per la posizione di spicco che quest’ultimo ricopriva nell’associazione mafiosa.

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, l’omissione del GERACI non può che essere spiegata alla luce di un errore nella memorizzazione di un fatto in cui, per altro, il collaboratore in parola ebbe un ruolo del tutto marginale.

A tale proposito deve sottolinearsi innanzitutto che il “pentito” castelvetranese è stato il primo a parlare del fatto delittuoso in parola, avendo reso le sue dichiarazioni negli interrogatori del 14 e del 17 settembre 1996, cioè un mese prima dell’inizio della collaborazione del SINACORI, il quale sostenne il primo interrogatorio il 17 ottobre 1996. Ne consegue che non è possibile che egli si sia appiattito sulle dichiarazioni di quest’ultimo.

Dal tenore delle sue propalazioni emerge altresì che il GERACI si è riferito senza dubbio al fatto di sangue in trattazione, avendo indicato esattamente dapprima il soprannome della vittima (“Frattazza”) e poi, già il 17 settembre 1996, il suo cognome (TRIPOLI). Le caratteristiche intrinseche delle sue propalazioni consentono inoltre di escludere che egli abbia appreso dalla lettura dei quotidiani gli elementi raccontati agli inquirenti, atteso che ha rivelato il luogo utilizzato come base logistica (la villetta del GANCITANO in contrada Quarara) e i nomi dei membri del commando, che non aveva certamente potuto apprendere dalle cronache.

D’altra parte non può ipotizzarsi neppure che sia stato il SINACORI ad appiattirsi sulle dichiarazioni del GERACI, sia perché quest’ultimo non lo aveva chiamato in correità, sia perché -come si è più volte sottolineato- il tenore letterale del suo racconto consente di ritenere con assoluta sicurezza che fece parte del commando omicida.

Del resto, il SINACORI, che ha fornito un resoconto assai più ampio e dettagliato di quello del GERACI in ordine sia alla causale del delitto che alla fase esecutiva in senso stretto, avrebbe potuto appiattirsi sulle dichiarazioni di quest’ultimo solo con riferimento ai nomi, dato che costui non aveva fornito indicazioni sui predetti argomenti. Tuttavia, è indubbio che non lo abbia fatto, atteso che il SINACORI ha dichiarato che erano presenti anche egli stesso e il BURZOTTA (che il “pentito” castelvetranese non aveva indicato) e ha identificato il marsalese individuato dal coimputato come “Giuseppe” in Natale BONAFEDE.

Inoltre, se avesse inteso adeguare la sua versione dei fatti a quella fornita dal GERACI, il SINACORI avrebbe ben potuto ricostruire la vicenda, con riferimento alla sua partecipazione, in modo compatibile con il racconto di quest’ultimo, assumendo che egli e Diego BURZOTTA non entrarono nella villetta del GANCITANO e che non vide l’amico del MESSINA DENARO. A tale proposito non può non sottolinearsi ancora una volta la correttezza dei collaboratori escussi nel presente giudizio, che in numerose occasioni hanno ribadito le loro propalazioni anche laddove sono in grave contrasto con quelle di altri “pentiti” attendibili. Da una condotta processuale di tal fatta non può che discendere come generale corollario che le dichiarazioni, laddove sono convergenti, debbono essere considerate pienamente rispondenti al vero, non essendo verosimile -tanto più nel caso in esame in cui i propalanti sono personaggi di discreto livello culturale- che l’uno si sia appiattito sulla versione dell’altro solo parzialmente e non su punti indubbiamente significativi.

Né può ipotizzarsi -come unica alternativa logica possibile all’argomentazione logica di cui sopra- che il GERACI abbia riferito notizie apprese dal MESSINA DENARO (il quale in tal caso si sarebbe dimenticato di menzionare il SINACORI e il BURZOTTA), inserendo falsamente se stesso tra le persone convenute nella villetta di contrada Quarara. Da un lato, infatti, egli non aveva alcun bisogno di assumersi la responsabilità di un omicidio a cui era estraneo per legittimarsi come collaboratore, attesa la notevole rilevanza complessiva del suo contributo alle indagini, con riferimento sia ai fatti omicidiari sia -e soprattutto- all’organigramma e alle attività illecite della cosca di Castelvetrano, sulle quali nessun collaboratore interno o vicino alla stessa aveva all’epoca riferito. Dall’altro lato, poi, è illogico ipotizzare che il SINACORI, persona certamente molto accorta e senza dubbio presente sul luogo del delitto, confermasse, mentendo, la confessione del GERACI per non contraddirlo e poi lo smentisse radicalmente in ordine ad altri fatti di notevole importanza come quelli sopra indicati, sui quali, per di più, avrebbe potuto facilmente rendere la sua versione dei fatti compatibile con quella del coimputato.

Alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, deve concludersi che il contrasto in esame tra le dichiarazioni del GERACI e del SINACORI, come si è già anticipato, non può che essere spiegato con un errore nel processo di formazione del ricordo da parte del collaboratore castelvetranse, giustificabile alla luce della marginalità dell’episodio in parola nella vita criminale di quest’ultimo. Ne discende che esso non può essere giudicato idoneo a inficiare la complessiva attendibilità dei due collaboratori, ma al contrario, pur imponendo un rigoroso vaglio critico delle loro propalazioni accusatorie, finisce per risolversi in un ulteriore conferma della genuinità e lealtà processuale degli stessi.

Tutto ciò premesso, per altro, il GERACI deve essere assolto dai delitti ascrittigli perché non ha fornito alcun contributo causale alla realizzazione degli stessi.

Infatti, secondo le sue affermazioni, il MESSINA DENARO gli chiese di accompagnarlo al villino del GANCITANO in Contrada Quarara, ma senza precisare che nell’occasione sarebbe stato commesso un delitto. Inoltre la sua partecipazione all’azione non era stata preventivata, come si evince dal fatto che il SINACORI ha precisato che non sapeva che il GERACI ci sarebbe stato. La sua presenza, inoltre, non si estrinsecò in alcuna attività idonea a supportare sotto qualsiasi profilo l’attività dei killer, atteso che non prese parte alla distribuzione dei compiti e non uscì dalla villetta insieme al gruppo di fuoco.

In conclusione, a giudizio di questa Corte, il GERACI venne coinvolto dal MESSINA DENARO in qualità di autista, ma non fornì alcun contributo causale alla perpetrazione dell’omicidio. A ciò consegue che egli deve essere assolto alla luce del più volte citato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Corte, secondo cui ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, non è sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di chiarezza espositiva, appare opportuno analizzarle singolarmente e riportare sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori a carico di ciascuno di loro.       

GANCITANO ANDREA

Vincenzo SINACORI ha affermato che il GANCITANO era uno dei membri del gruppo di fuoco che si diede convegno nella villetta in Contrada Quarara nella sua disponibilità, aggiungendo che l’imputato suddetto era una delle persone certamente a conoscenza del progetto omicidiario, essendone stato messo a parte dallo stesso SINACORI. Ha aggiunto che il prevenuto prese posto sulla macchina dei killer, insieme al collaboratore, che ne era alla guida, al MESSINA DENARO e al GENTILE. Quando i sicari intercettarono l’obiettivo, fu proprio il GANCITANO, insieme al MESSINA DENARO, a uccidere materialmente il TRIPOLI.

Francesco GERACI ha confermato che il luogo fissato per l’appuntamento era la villetta del GANCITANO in contrada Quarara e che quest’ultimo fu tra i soggetti che vi convennero e che se ne allontanarono per commettere l’omicidio.

Pertanto, il GANCITANO è stato chiamato in correità da ben due collaboratori, i quali, nell’ambito delle rispettive conoscenze sull’azione delittuosa in esame, ne hanno indicato il ruolo in maniera conforme.

Le propalazioni accusatorie del GERACI e del SINACORI -che, come si è già precisato, debbono essere giudicate pienamente attendibili- trovano un ulteriore riscontro logico nella personalità dell’imputato, il quale all’epoca dell’omicidio era uno dei membri più autorevoli della cosca di Mazara del Vallo, insieme ai reggenti Vincenzo SINACORI e Andrea MANCIARACINA ed era particolarmente stimato per la sua notevole abilità di killer.

Come si è già avuto modo di sottolineare, infine, gli investigatori hanno accertato che il GANCITANO aveva nella sua disponibilità una villetta in Contrada Quarara di Mazara del Vallo, conformemente alle affermazioni del SINACORI e del GERACI.

Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori, oltre ad essere tra loro concordi, sono anche perfettamente compatibili con le altre risultanze probatorie acquisite. Ne consegue che le stesse debbono essere giudicate idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico di GANCITANO Andrea in ordine ai delitti in trattazione come ascrittigli in rubrica.

GENTILE SALVATORE

Vincenzo SINACORI ha affermato che il GENTILE fu uno dei membri del gruppo di fuoco e che gli era stato assegnato il compito di indicare ai sicari il TRIPOLI, dato che era di Campobello di Mazara come l’obiettivo e che i gli altri membri del commando non conoscevano quest’ultimo. Il collaboratore ha aggiunto che l’imputato in parola partì dalla villa del GANCITANO a bordo della FIAT Tipo rubata insieme allo stesso SINACORI, al GANCITANO e al MESSINA DENARO, prendendo posto sul sedile posteriore e tenendosi abbassato per timore di essere riconosciuto. A detta del SINACORI, l’imputato riferì ai complici che il TRIPOLI era solito recarsi di pomeriggio in una cava sita nelle campagne tra Torretta Granitola e Tre Fontane, dove per altro non lo trovarono. Nel corso del successivo giro di perlustrazione, quando i sicari intercettarono l’autovettura della vittima designata, fu il GENTILE a confermare loro che in effetti a bordo vi era il TRIPOLI.

Francesco GERACI ha affermato che egli e MESSINA DENARO, che erano partiti insieme da Castelvetrano, si incontrarono con il GENTILE, con cui avevano appuntamento, lungo la strada che conduceva da Castelvetrano a Campobello di Mazara e a Tre Fontane, in corrispondenza del bivio prima di quest’ultimo paese. Da lì il prevenuto li seguì a bordo della sua “Y 10” alla villetta del GANCITANO. L’imputato, a quanto apprese in seguito, aveva il ruolo di indicare agli altri la vittima e in effetti si allontanò dalla base insieme a tutti coloro che vi erano convenuti, ad eccezione del GERACI e di un tale “Giuseppe” di Marsala. Quando ritornarono, dopo circa un’ora e mezza, riferirono ai complici che era tutto finito.

Il GERACI ha precisato infine che vide il GENTILE varie volte, oltre che in occasione dei delitti LOMBARDO e TRIPOLI e che credeva lavorasse nell’azienda agricola dello suocero Leonardo BONAFEDE, dato che lo vedeva vestito come un operaio.

Come meglio si preciserà nella scheda personale relativa al GENTILE, egli era certamente affiliato alla cosca di Campobello di Mazara e il GERACI lo conosceva, atteso che le notizie dallo stesso fornite sul medesimo rispondono a verità, essendo stato accertato che l’imputato era titolare di una “Y 10” di colore scuro e collaborava nella gestione dell’azienda agricola dello suocero Leonardo BONAFEDE.

Il prevenuto, pertanto, è stato chiamato in correità da due collaboratori, che debbono essere reputati attendibili per le ragioni sopra esposte e che gli hanno attribuito il medesimo ruolo, quello di indicare al complici la vittima.

Tali affermazioni, del resto, sono perfettamente logiche e compatibili con le altre emergenze dibattimentali. Infatti, da un lato, come si è già precisato più volte, la presenza di soggetti affiliati alla cosca del luogo in cui l’omicidio doveva essere commesso è conforme a logica, assicurando ai complici forestieri un necessario supporto di conoscenze per l’individuazione dell’obiettivo e dei suoi movimenti. Dall’altro lato, poi, la sicura affidabilità del GENTILE (già dimostrata quanto meno in occasione dell’omicidio di Pietro CALVARUSO) e la sua conoscenza della vittima per le ragioni sopra evidenziate forniscono un’ulteriore conferma logica alla scelta del MESSINA DENARO di coinvolgerlo nel delitto.

Non può essere invece ritenuto fondato l’alibi addotto dal prevenuto a sua discolpa.

Infatti i testimoni Calogero PUNTRELLA, Vito BARBERA, Cataldo PISCIOTTA, Calogero GUARRATO, Sebastiano BELLAFIORE, Ciro MISTRETTA, Giacomo INGARGIOLA, Andrea GIORGI e Domenico ACCARDO, hanno concordemente affermato che GENTILE Salvatore tra la fine del 1992 e i primi mesi del 1993 partecipò ai lavori edili relativi alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà di sua moglie BONAFEDE Laura, sito in via Roma di Campobello di Mazara. In particolare, il PISCIOTTA, il BELLAFIORE e il MISTRETTA hanno asserito che il GENTILE stava “sempre” con loro nel cantiere per tutto l’orario di lavoro, mentre il PUNTRELLA e il BARBERA hanno riferito che lo vedevano “spesso”. Il direttore dei lavori GIORGI, pur confermando che il GENTILE seguiva i lavori e collaborava con gli operai, ha tuttavia precisato che non si recava al cantiere tutti i giorni. In effetti, dalla deposizione dell’ACCARDO, il quale nella sua qualità di consulente del lavoro compilò i registri di presenza degli operai, emerge che il GENTILE “sulla carta” prestò la propria opera al cantiere in molte giornate, specificamente indicate nei registri e in particolare che vi lavorò il 14 gennaio 1993, giorno in cui fu ucciso il TRIPOLI (cfr. deposizioni dei testi menzionati, rese tutte all’udienza del 23 novembre 1999, ad eccezione dell’INGARGIOLA, che ha deposto il successivo 29 novembre).

Le predette testimonianze, per altro -a fronte delle concordi e precise chiamate in correità del SINACORI e del GERACI, supportate dagli elementi logici sopra riportati- non possono certamente essere ritenute idonee a dimostrare che il 14 gennaio 1993 il prevenuto effettivamente lavorò nel cantiere. Infatti, da un lato la circostanza che dal registro delle presenze risulti che vi prestò la propria attività in quella giornata non può certo essere giudicato un elemento di prova univoco, essendo ben possibile che la sua presenza sia stata falsamente attestata nell’elenco, che la BONAFEDE portava all’ACCARDO già predisposto, proprio al fine di precostituire un alibi all’imputato. Dall’altro lato, poi, le deposizioni degli altri testimoni, anche quando dalle stesse è emerso che il GENTILE c’era “sempre”, non possono essere giudicate attendibili a dimostrare il dato. Infatti, nessuno dei testimoni (a parte l’ACCARDO, che ha desunto il dato dal registro delle presenze e non da un ricordo personale) ha dichiarato che l’imputato era al cantiere il 14 gennaio 1993. D’altra parte, un’indicazione precisa in tal senso non sarebbe stata credibile, in assenza di elementi specifici a cui potesse essere ancorato un eventuale ricordo preciso della presenza del GENTILE sul luogo di lavoro il giorno del delitto, in modo da rendere l’affermazione attendibile dato il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto e l’esame. Quanto, poi, all’affermazione degli operai che l’imputato era “sempre” al cantiere, essa non appare certamente idonea a provare che vi fosse il 14 gennaio 1993, ma è stata verosimilmente dettata dalla sua abituale presenza collaborativa sul posto, che può ben avere indotto i testimoni a ritenere, erroneamente, che non sia mai mancato.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, Salvatore GENTILE deve essere giudicato responsabile dei delitti ascrittigli così come contestati in rubrica.

MESSINA DENARO MATTEO

Vincenzo SINACORI ha affermato che il MESSINA DENARO era uno dei membri del gruppo di fuoco che si diede convegno nella villetta in Contrada Quarara nella sua disponibilità, aggiungendo che l’imputato suddetto era una delle persone certamente a conoscenza del progetto omicidiario, essendone stato messo a parte dallo stesso SINACORI. Il MESSINA DENARO prese posto sulla macchina dei killer, insieme al collaboratore, che ne era alla guida, al GANCITANO e al GENTILE. Quando i sicari intercettarono l’obiettivo, il prevenuto, insieme al GANCITANO, fu l’esecutore materiale dell’omicidio.

Francesco GERACI ha affermato che egli e il MESSINA DENARO, che erano partiti insieme da Castelvetrano, si incontrarono con il GENTILE, con cui avevano appuntamento, lungo la strada che conduceva da Castelvetrano a Campobello di Mazara e a Tre Fontane, in corrispondenza del bivio prima di quest’ultimo paese, e si recarono insieme a costui al luogo fissato per l’appuntamento, la villetta del GANCITANO in contrada Quarara. Il collaboratore ha aggiunto che l’imputato fu tra i soggetti che se ne allontanarono per commettere l’omicidio e che rientrarono dopo circa un’ora e mezza, dicendo al GERACI e a “Giuseppe” di Marsala che era tutto finito.

Pertanto, il MESSINA DENARO è stato chiamato in causa da entrambi i collaboratori, i quali, nell’ambito delle rispettive conoscenze sull’azione delittuosa in esame, ne hanno indicato il ruolo in maniera conforme.

Le propalazioni del GERACI e del SINACORI, oltre ad essere sovrapponibili con riferimento al ruolo dell’imputato in parola, sono perfettamente compatibili con le ulteriori risultanze dibattimentali relative al MESSINA DENARO.

Infatti, come si è già precisato nell’Introduzione al presente Capitolo e come meglio si preciserà nella scheda dedicata specificamente alla posizione dell’imputato in parola, all’epoca del delitto TRIPOLI era un boss di primo piano nell’ambito dell’organizzazione criminale “cosa nostra”, noto e stimato non solo nella provincia di Trapani, ma anche in quella di Palermo, oltre che il figlio e il braccio destro del rappresentante del mandamento di Castelvetrano, nel cui territorio venne eseguito il delitto. Pertanto, il ruolo di primo piano -sotto il profilo sia deliberativo, sia organizzativo, sia esecutivo- attribuitogli dai collaboratori si inserisce perfettamente nel quadro probatorio delineato con riferimento al MESSINA DENARO, conferendo un ulteriore crisma di attendibilità alle dichiarazioni del GERACI e del SINACORI.

Ne consegue che l’imputato deve essere giudicato responsabile dei delitti in esame, così come contestatigli.

 
RISERBATO DAVIDE

Vincenzo SINACORI ha riferito che RISERBATO fu probabilmente coinvolto nell’azione da Andrea GANCITANO, che accompagnò alla villetta. Ha aggiunto che il prevenuto in parola partì dalla base insieme ai quattro uomini che presero posto sulla FIAT Tipo e li seguì sulla sua autovettura, sulla quale aveva preso posto anche Diego BURZOTTA, con funzioni di appoggio, tanto che né lui né quest’ultimo erano armati. Giunti vicino alle cave di tufo di san Nicola, poste a circa due o tre chilometri dal luogo del delitto, i killer invitarono il RISERBATO e il BURZOTTA a fermarsi ad aspettarli, dato che non c’era bisogno di loro per l’esecuzione. Dopo l’omicidio i sicari si ricongiunsero con RISERBATO e BURZOTTA lungo la strada per tornare alla villetta e fecero ritorno tutti insieme alla base, dove si separarono.

Francesco GERACI ha confermato che al momento dell’arrivo del gruppo composto da lui, dal MESSINA DENARO e dal GENTILE, il RISERBATO era presente nella villetta insieme al GANCITANO e al Marsalese di nome “Giuseppe”. Ha specificato che l’imputato in parola fu tra i soggetti che se ne allontanarono per commettere l’omicidio e che rientrarono dopo circa un’ora e mezza, dicendo al GERACI e a “Giuseppe” di Marsala che era tutto finito.

Il RISERBATO, dunque, è stato chiamato in causa da entrambi i collaboratori, i quali, nell’ambito delle rispettive conoscenze sull’azione delittuosa in esame, ne hanno indicato il ruolo in maniera conforme.

Del resto, le propalazioni degli stessi sono perfettamente compatibili con le altre risultanze probatorie conseguite in ordine al RISERBATO, il quale all’epoca del delitto era un soggetto “vicino” alla “famiglia” di Mazara del Vallo e soprattutto al GANCITANO, a cui era solito accompagnarsi. Tale ultima circostanza, in particolare, corrobora ulteriormente le propalazioni del SINACORI, secondo cui fu proprio il GANCITANO a coinvolgere il RISERBATO nell’azione all’insaputa del collaboratore, già per altro implicitamente confermate dal GERACI, il quale ha riferito che al momento del suo arrivo il prevenuto era già nella villetta di contrada Quarara, proprio insieme al GANCITANO.

Inoltre il ruolo di appoggio che i due collaboratori hanno concordemente assegnato all’imputato in parola è perfettamente compatibile con la sua posizione di uomo di fiducia di Andrea GANCITANO..

Né può essere condiviso l’argomento difensivo secondo cui il RISERBATO non avrebbe fornito alcun contributo causale alla commissione dell’omicidio. Infatti la natura stessa del compito che il prevenuto si assunse -e che è caratteristico degli omicidi di mafia, nei quali una o più autovetture di appoggio si affiancano sempre agli esecutori materiali per proteggerne e agevolarne la fuga- è un indicatore univoco di dolo, tanto più che egli non ha fornito alcuna spiegazione alternativa alla sua ritenuta consapevole presenza nel villino e partecipazione all’azione. Del resto, la funzionalità della presenza del RISERBATO e del BURZOTTA è dimostrata inequivocabilmente dal tenore letterale delle parole del SINACORI, il quale ha specificato che a un certo punto “ci siamo fermati nei pressi delle cave di tufo che ci sono a San Nicola, sempre nel territorio, non so se è Mazara o Campobello là. E in quel punto gli abbiamo detto: “voi aspettate qua. Noi se abbiamo bisogno vi veniamo a prendere””, in tal modo delineando il compito dei due uomini di fornire appoggio e, all’occorrenza, aiuto, ai complici.

Del pari non è rilevante al fine di revocare in dubbio la logicità del racconto dei collaboratori con riferimento al RISERBATO la circostanza che, a detta del SINACORI, egli avrebbe svolto la funzione di appoggio insieme al BURZOTTA a bordo di una “Y 10”, sulla quale, in caso di difficoltà, sarebbe stato difficile fare salire altre quattro persone. Infatti, le condizioni di tempo e di luogo erano tali che il delitto venne considerato di facile esecuzione e i rischi assolutamente marginali. Le caratteristiche di zone isolate delle strade che batterono i killer, inoltre, consentivano di percorrere senza particolari problemi i pochi chilometri che li separavano dalla villetta del GANCITANO in sei a bordo di una “Y 10”.  

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’imputato in esame deve essere giudicato responsabile dei delitti in parola, così come contestatigli.

CAPITOLO VII

-GLI ALTRI OMICIDI-

INTRODUZIONE

Nel presente capitolo verranno trattati gli altri omicidi che sono stati oggetto delle dichiarazioni dei collaboratori e che non possono essere inquadrati nell’ambito di guerre di mafia o comunque in contesti specifici, come quelli oggetto delle precedenti sezioni.

I SINGOLI EPISODI

 

OMICIDIO SAMMARTANO VITO

La notte tra il 13 e il 14 giugno 1961, alle ore 24,00 circa, Vito SAMMARTANO fu fatto segno di numerosi colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava in compagnia di ANGILERI Salvatore e VENEZIA Vincenzo, in prossimità dell’incrocio tra via Pascasino e Corso Gramsci a Marsala. Trasportato all’ospedale, vi giunse cadavere.

Nel corso del sopralluogo, sul luogo del delitto i Carabinieri rinvennero un proiettile di pistola calibro 9, due pallottole di pistola modello ‘89, tre proiettili e tre bossoli di pistola calibro 7,65.

Dall’esame autoptico risultò che il SAMMARTANO era stato attinto da sette colpi di armi da fuoco corte, sparati da distanza superiore ai trenta centimetri e che aveva riportato lesioni ai polmoni, alla milza e alle regioni iliache.

Le prime indagini consentirono di accertare che la vittima era stata aggredita da tre individui provenienti da via Pascasino. Uno dei sicari fu descritto come un giovane di circa venti o venticinque anni, che indossava una maglietta con righe di diversi colori; un altro come un giovane alto circa m.1,70, vestito con abiti scuri; il terzo, infine come un uomo più anziano degli altri due, alto circa m.1,65, che portava un mantello scuro con la visiera abbassata sul volto.

Il SAMMARTANO, detto “Anatredda”, era pregiudicato, diffidato, dedito abitualmente ad attività delittuose e in particolare a furti di derrate alimentari. Era inoltre ritenuto un uomo di notevole prestigio nell’ambiente criminale marsalese, in quanto molte persone sovente gli si rivolgevano, offrendogli un compenso per recuperare oggetti rubati o per comporre bonariamente vertenze private.

Le indagini espletate nell’immediatezza del delitto non consentirono di procedere nei confronti di alcuno e il Giudice istruttore, con sentenza del 13 luglio 1962, dichiarò non doversi procedere contro ignoti.

L’istruttoria fu riaperta alla luce delle rivelazioni effettuate in seguito al suo ferimento da VALENTI Giuseppe sulle attività criminale degli appartenenti alla cosiddetta “banda LICARI”, che si identificava sostanzialmente con la cosca mafiosa dominante nel marsalese a partire dalla fine degli anni ’40.

Al termine di una complessa istruttoria, il Giudice Istruttore di Trapani, con sentenza emessa in data 3 aprile 1967, rinviò a giudizio dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani LICARI Mariano e numerosi altri soggetti, per rispondere di molti reati, tra cui quelli di associazione a delinquere e omicidio. In particolare, l’assassinio di Vito SAMMARTANO- aggravato dalla premeditazione e dall’avere agito per motivi abietti in quanto determinato da ragioni connesse al predominio nell’ambito di consorterie criminose- fu ascritto, in concorso, a LICARI Mariano, ANSELMI Giovanni, BARRACO Vincenzo, BIANCO Antonino, BIANCO Giuseppe, BUA Pietro, CURATOLO Domenico, CURATOLO Nicolò, CURATOLO Vincenzo, DI MARIA Vito, DI VITA Domenico fu Francesco, LOMBARDO Giuseppe, MARINO Giuseppe e TORTORICI Giuseppe.

Dopo che era stato fissato il dibattimento davanti all’Autorità Giudiziaria, il processo fu rimesso per legittima suspicione alla Corte d’Assise di Salerno con ordinanza emessa il 28 giugno 1968 dalla Corte di Cassazione, in seguito a ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, il quale aveva denunciato che alcuni giudici popolari erano stati oggetto di minacce mediante missive anonime.

La Corte d’Assise di Salerno, con sentenza emessa il 20 dicembre 1969, dichiarò vari prevenuti, tra cui il LICARI, responsabili per associazione a delinquere aggravata e di altri reati, mentre prosciolse tutti i soggetti imputati dell’omicidio del SAMMARTANO con ampia formula (per non avere commesso il fatto) o per insufficienza di prove, o infine per intervenuta morte del reo (LOMBARDO Giuseppe e BARRACO Vincenzo).

La Corte d’Assise d’Appello di Salerno, con sentenza del 4 dicembre 1972, in accoglimento dell’impugnazione del P.M. e del P.G., condannò Mariano LICARI all’ergastolo come mandante dell’assassinio del SAMMARTANO, mentre rimasero ignoti gli esecutori materiali del delitto.

La decisione predetta, con riferimento alla posizione processuale del LICARI, fu confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, con sentenza emessa 20 luglio 1977, in seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione con decisione del 24 aprile 1974.

Sebbene la citata pronuncia della Corte d’Assise d’Appello di Salerno sia direttamente rilevante ai fini del presente giudizio, soltanto nella parte attinente all’omicidio SAMMARTANO, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla stessa, in quanto l’assassinio in parola deve essere inserito nell’ambito delle attività delittuose ascrivibili ai membri della cosca mafiosa facente capo a Mariano LICARI, operante nel territorio di Marsala negli anni ’50 (e pertanto è utile inquadrare l’episodio nel contesto criminale in cui esso maturò). La sentenza in parola, del resto, si profila molto interessante altresì in quanto la vicenda della suddetta consorteria criminale appare assai significativa per dimostrare la sostanziale identità del modulo organizzativo e delle modalità di azione di “cosa nostra” nel corso degli anni, pur nel mutato contesto storico e sociale in cui si è trovata a operare.

La complessa vicenda processuale sopra descritta (e in particolare la citata sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Salerno, ampiamente ed esaustivamente motivata) ha permesso di fare piena luce sulla composizione della cosiddetta “banda LICARI”, sulla sua organizzazione, sui suoi legami con altri gruppi operanti nella provincia di Trapani, nonchè sulle modalità con cui agiva e si assicurava il controllo del territorio in cui operava e delle attività delittuose che in esso venivano perpetrate. Tale ricostruzione appare particolarmente interessante nell’ambito del presente procedimento poiché ha messo in luce significative analogie con la struttura, le strategie e le modalità di azione delle “famiglie” mafiose che nel corso degli anni successivi hanno operato nella provincia di Trapani. Del resto, la sostanziale continuità nell’attività delle cosche mafiose trova ulteriori conferme nella permanenza -con un ruolo di prestigio, se non di potere effettivo- all’interno delle “famiglie” costituitesi successivamente di persone, quali il DE VITA e il CURATOLO, che già all’epoca della “banda” LICARI avevano ricoperto posizioni di primo piano nella consorteria mafiosa.

Ciò premesso, prima di addentrarsi nell’esame delle risultanze processuali relative all’omicidio di Vito SAMMARTANO, appare opportuno tratteggiare per sommi capi i dati emersi sull’associazione, alla cui azione criminosa il predetto delitto deve essere ricollegato.

Nell’immediato dopoguerra la cosca mafiosa di Marsala era capeggia­ta da AGATE Paolo e aveva come associati i fratelli GAN­DOLFO (intesi “Catinedda”), GIUBALDO Giuseppe, LOMBARDO Giuseppe chiamato “Serretta”, LICARI Mariano e altri.

Nel 1948, dopo l’assassinio di FICI Nicolò (che fu verosimilmente voluto dai fratelli GANDOLFO per salvaguardare il prestigio della cosca, nella quale essi ricoprivano il ruolo di luogotenenti dell’AGATE, prestigio che era stato leso dalla condotta del FICI, il quale aveva schiaffeggiato Giuseppe GANDOLFO durante un diverbio verificatosi in una pubblica piazza), alla suddetta consorteria subentrò quella capeggiata dal LI­CARI e composta, tra gli altri, da BUA Pietro, dal fratello di costui Giuseppe, dai fratelli CURATOLO Vincen­zo, Domenico e Nicola, da DE VITA Domenico, VALENTI Biagio, PATTI Luciano e BARRACO Vincenzo. Alla “banda” erano altresì legati soggetti di paesi diversi, tra i quali in particolare Vito DI MARIA, Antonino BIANCO e Giuseppe BIANCO, detto “il principino”, di Santa Ninfa.

Il momento del trapasso del potere mafioso dalla cosca facente capo all’AGATE a quella capeggiata dal LICARI può essere individuato nel 1948, sulla base del fatto che i fratelli Mario e Giuseppe GANDOLFO, membri di rilievo del precedente sodalizio criminoso, dalla condizione di nullatenenti in cui erano nel 1920, ebbero un notevole incremen­to patrimoniale immobiliare fino al 1948. In quest’ultimo anno, la loro ascesa economica si arrestò e contemporaneamente cominciò quella dei componenti più influenti dell’asso­ciazione capeggiata dal LICARI, sulla quale ci si soffermerà più ampiamente in seguito.

Nell’ambito della “banda LICARI”, alcuni associati avevano ruoli specifici.

BUA Pietro funge­va da “finanziatore”, perché era solito dare sovvenzioni ad alcuni associati, tra i quali MARINO Giuseppe e LOMBARDO Giuseppe. CURATOLO Vincenzo era il “collegatore”, perché tra­scorreva intere giornate al bar “Genna”, abituale luo­go di convegno degli elementi del sodalizio. Altri associati, tra cui ANSELMI Giovanni, erano invece utilizzati come sicari.

Infine, accanto al LICARI, che ne era il capo riconosciuto, all’interno della cosca avevano una posizione di prestigio altri soggetti, legati al predetto individuo da rapporti di parentela: il già citato BUA Pietro, suo genero, DE VITA Domenico, nipote della moglie, e i fratelli Domenico, Nicolò e Vincenzo CURATOLO, anch’essi suoi congiunti. Tale ruolo poteva desumersi dall’arricchimento economico dei citati personaggi e da alcuni episodi specifici, tra i quali può annoverarsi la vicenda relativa al furto di pecore commesso nella zona di Corleone in epoca poco anteriore al settembre 1961 da VALENTI Biagio, BUA Pietro e dai tre fratelli CURATOLO. Successivamente al “colpo” il CURATOLO Vincenzo e il DE VITA decisero di escludere il VALENTI dalla ripartizione del bottino, dimostrando così che all’interno della consorteria criminosa vi erano membri dotati di maggiore autorevolezza e potere, i quali avevano la possibilità di infliggere ad altri compartecipi punizioni, consistenti nell’escluderli dagli illeciti profitti, facendo loro fare i “cornuti”, come si diceva nel gergo del sodalizio.

Alla luce delle citate emergenze processuali, quindi, può concludersi che la cosca fosse caratterizzata da una struttura organizzata. Del resto, nel quaderno manoscritto rinvenuto nel corso della perquisizione effettuata nell’abitazione di Giuseppe VALENTI il 28 gennaio 1963 e attribuito con certezza a costui a seguito di perizia grafica collegiale, si rivelava che fin dal 1950 esisteva a Marsala un tribunale della mafia, del quale faceva­no parte LICARI Mariano, BUA Pietro, i fratelli CURATO­LO Domenico, Nicolò e Vincenzo, DI VITA Domenico, la famiglia BARRACO, intesa “Pinsi­rito”. Il predetto “tribunale” emetteva sentenze di condanna a morte, mediante la fucilazione a lupara, nei confronti di quegli associati che, dopo avere ricevuto l’ordine di commettere misfatti (e in particolare rapine e furti) “si rendevano colpevoli di propalazioni o di rifiuto di dividere gli illeciti profitti”. Le sentenze venivano poi eseguite da altri membri della cosca che avevano il ruolo subalterno di sicari.

La Corte d’Assise di Appello di Salerno ritenne che fossero integrati gli estremi per la configurazione del delitto sanzionato dall’art.416 c.p., e in particolare dell’esistenza di un programma delittuoso, alla luce della circostanza che erano certamente ascrivibili alla consorteria criminosa un certo numero di fatti di sangue, anche se spesso non era stato possibile individuarne i singoli responsabili a causa del ferreo rispetto della regola della segretezza da parte dei consociati, gli unici a conoscenza delle suddette circostanze (non a caso, infatti, i soli individui a essere condannati per uno dei delitti contro la persona furono i responsabili del tentato omicidio di Antonino LOMBARDO, l’unico tra le vittime che era sopravvissuto e aveva potuto vedere i suoi sicari). Inoltre, molte altre attività dell’associazione, sulle quali ci si soffermerà in seguito, pur apparendo a prima vista lecite, costituivano in realtà condotte penalmente illecite, quali estorsioni, violenze private, minacce.

Tutte le attività della cosca erano finalizzate a consentire da un lato la sopravvivenza della consorteria stessa (attraverso la soppressione di tutti coloro, interni o esterni ad essa, che ne mettessero in dubbio l’autorità e le regole) e dall’altro lato il controllo da parte dei suoi membri più autorevoli dei settori dell’economia marsalese più redditizi e prestigiosi.

Tra gli omicidi da ascrivere all’associazione capeggiata dal LICARI vi è senza dubbio quello di Ignazio PELLEGRINO, il quale scomparve il 27 maggio 1960. Il delitto in parola fu commesso perché la vittima, occupandosi della mediazio­ne nella compravendita dei terreni, nella zona di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, aveva deciso di non corrispondere più la “tangente” a persone che, come aveva speci­ficato la stessa vittima al fratello Vito ed al geo­metra CANINO Sebastiano, pretendevano partecipare agli utili “senza fare niente”. E’ evidente che la “gente” alla quale aveva fatto ri­ferimento la vittima non poteva che identificarsi con i membri dell’associazione per delinquere capeggiata dal LICARI, i quali -come meglio si specificherà in seguito- mentre si occupavano direttamente delle gran­di mediazioni percepivano la tangente su quelle piccole, che venivano compiute da altri.

VALENTI Biagio e PATTI Luciano vennero uccisi perché si erano ribellati alle regole di disciplina interna all’associazione; il primo, in particolare, non aveva accettato di essere escluso dalla spartizione del bottino conseguente al citato furto di pecore nella zona di Corleone a cui anch’egli aveva partecipato.

VALENTI Giuseppe, come si è già precisato, fu assassinato perché affermava pubblicamente che intendeva scoprire i responsabili della morte del figlio Biagio e denunciarli all’opinione pubblica e alla magistratura.

LOMBARDO Antonino, infine, fu fatto segno di diversi colpi d’arma da fuoco perché si era opposto, rivolgendosi agli organi di giustizia, a una conciliazione con ZERRILLI Pietro per i danni che aveva subi­to nel suo fondo a causa di un reitera­to pascolo abusivo perpetrato dall’altro, nonostante il fatto che lo ZERRILLI per giungere a un accordo avesse interessato alcuni componenti influenti dell’associazione capeggiata dal LICARI. La legittima insistenza del LOMBARDO e la disobbedienza agli ordini perentori im­partiti dall’associazione, rappresentarono una grave menomazione del prestigio della cosca stessa che ne deliberò l’uccisione, non raggiungendo lo scopo per fat­ti indipendenti dalla volontà degli agenti.

Può quindi concludersi che i membri della consorteria criminale guidata dal LICARI -come in seguito avrebbero fatto quelli della “famiglia” comandata da Vincenzo D’AMICO- non esitavano a commettere delitti ogni volta che fosse necessario salvaguardare l’esistenza e la disciplina interna della “banda” da atti di ribellione di alcuni suoi componenti e difenderne il prestigio esterno a fronte di qualsiasi atto che dimostrasse insofferenza nei confronti delle imposizioni della stessa, in tal modo riconfermando e rafforzando il potere intimidatorio che esercitava in tutti coloro che venivano per qualunque ragione in rapporto con i suoi componenti.

Come si è già anticipato, per altro, le attività criminali della “banda LICARI” non si limitavano alla commissione di omicidi, ma si estrinsecavano anche in condotte di genere diverso e miravano altresì all’arricchimento dei suoi membri più autorevoli e al conseguimento del controllo dei settori economici più redditizi o, comunque, maggiormente significativi. Per ottenere tali scopi, gli associati non esitavano a manifestare il proprio potere intimidatorio nei confronti di membri di tutte le categorie sociali.

A dimostrazione di tali ultime asserzioni è emblematica la vicenda del feudo “Giudeo”, la quale evidenziò le minacce e le pressioni usualmente esercitate dalla mafia sui proprie­tari terrieri per fare nominare campieri e amministratori, alcuni dei componenti dell’aggregato stesso.

UGO SALVO Caterina, vedova del barone CAMERATA e proprie­taria di una vasta estensione di terreno denominato “feudo Giudeo”, tre o quattro mesi dopo la morte del marito ricevette lettere anonime contenenti minacce alla vita e all’incolumità dei figli minorenni, se non avesse licenziato l’amministra­tore Giovanni MARINO, impiegato dell’ufficio erariale di Marsala. La donna chiese aiuto a un suo parente, il principe ALLIATA, il quale credette che il responsabile della missiva dovesse essere individuato in Paolo AGATE, noto vecchio mafioso. Venne pertanto tenuta una riunione alla quale parteciparono, oltre alla UGO SALVO e al principe AL­LIATA, il campiere di costui, Giuseppe SCAVONE e il fi­glio maggiore di Paolo AGATE. All’esito dell’incontro, il campiere in carica, Mariano OTTOVEGGIO, fu sostituito da Salvatore CAPPELLO, cognato dell’AGATE.

Per altro, costui rimase in carica per poco tem­po (fu assunto all’epoca del raccolto del gra­no e licenziato in quella della vendemmia). Durante questo breve periodo, infatti, il LICARI manovrò in modo da imporre una seconda riunione nell’abitazione del conte FARDELLA, anch’egli parente della UGO SALVO. A tale incontro -a cui parteciparono, oltre all’ospite e alla nobildonna, LICARI Mariano e BUA Pietro- si decisero la sostituzione del campiere CAPPELLO con BARRACO Vincenzo e dell’amministratore MARINO, con il genero del LICARI, BUA Pietro, entrambi componenti dell’associazione.

La circostanza che il predetto LICARI sia stato colui che impose i nominativi del campiere e dell’amministratore si desumeva, a giudizio della Corte d’Assise di Appello di Salerno, non soltanto dal fat­to che egli personalmente partecipò alla riunione nell’abitazione del FARDELLA, nella quale furono decise le nomine, ma altresì da quello che sia il CAPPELLO che il MARINO, dopo il licenziamento, nel tentativo di ottenerne la revoca, invece di rivolgersi alle per­sone direttamente interessate, quali la proprietaria o i suoi parenti, si rivolsero invece al LICARI. Tutto ciò dimostrava incontrovertibilmente che le suddette nomine non avvennero per libera determinazione degli interessa­ti, ma per effetto di volontà coartate psichicamente, con minacce gravi, quali furono quelle fatte, con le lettere anonime di cui si é detto. Del resto, la stessa baronessa CAMMARATA ammise sostanzialmente lo stato di soggezione nella quale si trovava, in quanto, parlando con il MARINO, disse che si doleva del licenziamento del CAPPELLO e che aveva sbagliato la prima volta e non intendeva sbagliare la seconda.

Questo episodio consente di misurare pienamente il clima di sopraffazione e di prepoten­za instaurato dal sodalizio delinquenziale del LICARI, che era in grado di intimorire e condizionare nelle scelte anche grandi proprietari terrieri e personaggi influenti nella provincia di Trapani, quali la baronessa CAMMARATA e il conte FARDELLA. Occorre per altro ricordare che, sebbene nel corso dell’istruttoria e del dibattimento fossero emersi significativi elementi di prova contro i membri della cosiddetta “banda LICARI”, i menzionati testimoni tentarono di ridimensionare l’accaduto, privandolo della sua valenza criminale. In tal modo tennero una condotta omertosa che, se doveva essere ascritta, come correttamente fece la Corte, non a solidarietà o compiacenza con la delinquenza, ma a un forte timore di ritorsioni, pur tuttavia non può non essere stigmatizzata per la sua ignavia.

L’associazione mafiosa, da parte sua, ambiva alle amministrazione dei feudi perché, attraverso queste cariche, riusciva più facilmente a sistemare i prodotti delle varie azioni de­littuose commesse, come abigeati e furti, e a organizzare una vasta rete di favoreggiatori.

Sotto questo profilo, debbono essere giudicati emblematici due episodi. In primo luogo il fatto che fu concessa ospitalità al latitante BARBERA Antoni­no -imputato dell’omicidio PALAZZOLO e a sua volta eliminato da membri della banda per il rifiuto di accollarsi la responsabilità del predetto assassinio- nel feudo dell’in­gegnere Franz VACCARA, grazie all’intervento di un campiere, OTTAVINO Giuseppe. In secondo luogo la circostanza che la refurtiva sottratta ai fratelli PALAZZOLO dal BARBERA e da altri fosse stata nascosta proprio nel feudo dei principe AL­LIATA, del quale era campiere lo stesso BARBERA, dimo­strano quanto sopra detto.

Le cariche di amministratore e campiere erano particolarmente ambite anche perché procuravano ingenti profitti, leciti ed illeciti. A questo riguardo, UGO SALVO Caterina dichiarò di avere venduto ter­reni a CORDARO Giacomo e a CURATOLO Vincenzo “a prezzo vilissimo”, alla presenza dell’amministratore BUA Pietro e di avere in seguito appreso che i predetti CURATOLO e CORDARO nell’affare erano stati semplici prestanome del BUA, il quale era stato il reale acquirente.

Un’altra attività non meno redditizia di quelle precedenti e tipica dell’associazione per delinquere mafio­sa era la mediazione nelle vendite di fondi di vastissima su­perficie, alle quali i proprietari furono costretti, in seguito alle leggi sulla riforma fondiaria dell’isola. In tale modo, i membri più autorevoli dell’associazione imponevano il proprio intervento alle parti contraenti, assicurandosi in tal modo un profitto parassitario, come evidenziato da alcuni esempi riportati nella sentenza della Corte d’Assise di Appello di Salerno più volte citata.

In particolare, i quattrocento ettari dei feudo “Bellusa” furono ven­duti, tramite la mediazione di LICARI Mariano. Il ruolo di promittente compratore fu assunto BUA Giuseppe, mentre in effetti i lotti, nei contratti definitivi di vendita, risultarono alienati direttamente ai singoli acquirenti dai proprietari originari. TARTAGLIA Clemente dichiarò al Giudice Istruttore che il LICARI non aveva avuto alcuno incarico dalla Cu­ria Arcivescovile di Mazara del Vallo che vendette i suddetti terreni, lasciando chiaramente intendere che gli appartenenti alle associazioni mafiose, specie se elementi di rilievo come il LICARI, si imponevano come mediatori non soltanto ai proprietari privati ma anche ad enti, perfino ecclesiastici.

Per il fondo “Granatello”, di proprietà del notaio ANCONA Giuseppe, furono promittenti compratori LICARI Mariano, BUA Giuseppe e CURATOLO Nicolò fu Pietro (soggetto diverso dall’omonimo CURATOLO Nicolò fu Rocco, fratello di Vincenzo e Domenico e membro di spicco dell’organizzazione). Il proprietario trattò soltanto con il LICARI che pagò, con una anticipazione della Banca Agricola di Marsala della somma di £.13.000.000 garantita da GANDOLFO Giuseppe. Secondo l’abituale sistema i contratti definitivi furono invece stipulati dall’ANCONA direttamente con gli acqui­renti dei singoli lotti.

Per il fondo “Rompigallo” di Benedetto GENNA, media­tori per la vendita, furono LICARI Mariano e BUA Giuseppe.

Nelle trattative per la cessione del fondo “Fontanabianca” di Salemi, di proprietà dei fratelli RUBINO Pietro e Paolo, CURATOLO Domenico e OCCHIPINTI Nicolò furono promittenti compratori; il prezzo complessivo della compravendita era di £.55.000.000, che venivano corrisposti man mano che i singoli lotti erano alienati, sicchè in effetti i promittenti compratori, non sborsando denaro, venivano a conseguire gli utili consistenti nella differenza tra il prezzo promesso e quello corrisposto dai singoli acquirenti. Pertanto, nel corso delle trattative, avendo RUBINO Pietro chie­sto, nelle more delle singole vendite, parte della contropartita convenuta, fu costretto a ricevere il netto ricavo di una cambiale a sua firma, scontata presso la Banca Agraria da CURATOLO Domenico.

Con lo stesso sistema, nel 1956, i fratelli CURATOLO pagarono il proprietario dei fondo “Fiume Grandotto”.

I componenti delle associazioni mafiose, quale era la “banda” LICARI venivano a benefi­ciare anche delle mediazioni, cosi dette “piccole”, in quanto pretendevano la “tan­gente” da tutti i piccoli mediatori e la ritiravano direttamente dal notaio rogante. Quest’ultima circostanza venne dimostrata dalla vicenda delle vendite dei lotti del feudo “Sapo­rito”, nelle quali era stato mediatore PELLEGRINO Ignazio. Gli acquirenti dei singoli lotti concordemente riferirono di essere stati costretti a versare una tangente variante da £.5.000 a £.2.500 a tomolo, oltre al compenso per la mediazione del PELLEGRINO.

Tutti gli episodi predetti costituiscono una ulteriore dimostrazione della estensione e della forza del potere intimidatorio dell’associazione, ai cui voleri i proprietari terrieri e, a maggior ragione, gli acquirenti dei singoli lotti erano costretti a sog­giacere. Infatti, solo avvalendosi del terrore che era in grado di ispirare in tutti i soggetti che venivano a contatto con essa, la “banda LICARI” (che per questo fu esattamente definita “associazione mafiosa” dai Giudici di primo grado e di appello) come le altre consorterie di uguale natura potè intromettersi in ogni rapporto della vita sociale del marsalese, dalla compra-vendita di terreni, all’amministrazione di grandi proprietà terriere effettuata tramite le cariche di campiere e amministratore, ai rapporti privilegiati con gli istituti di credito.

Infine, nel giudicare le caratteristiche dell’associazione e il suo potenziale criminale non può non essere valutato il fatto che il LICARI e gli altri membri di prestigio della consorteria criminosa a partire dal 1949 (cioè dall’inizio dell’ascesa della cosca di cui facevano parte) ebbero notevoli incrementi patrimoniali, dimostrati da indagini bancarie e accertamenti immobiliari.

In particolare, dall’esame dei registri immobiliari risulta un progressivo incremento patrimoniale da parte di BUA Pietro, dei fratelli CURA­TOLO, di VALENTI Biagio, di DI VITA Angela, moglie di LICARI Mariano e di DI VITA Vita, moglie di Bua Pietro.

Al nome di LICARI Mariano, invece, non vennero individuate proprietà immobiliari. Per altro, lo stesso risultava titolare di conti correnti bancari di diversi milioni, accesi presso vari istituti bancari. Inoltre egli riuscì non soltanto ad ottene­re numerosi fidi, ma -fatto definito dalla Corte d’Assise d’Appello di Salerno “particolarmente sorprendente e certamente non rientrante nelle norme general­mente applicate dagli istituti di credito”- eseguì prelevamenti in eccedenza ai fidi in notevoli proporzioni, sicché, come risul­tato dalla perizia bancaria redatta dal dr. CICERO, aveva ingenti saldi passivi, ammontanti a £.63.000.000 circa al maggio 1960, a £.53.000.000 al giugno 1961, a £.56.000.000 al marzo 1962, a £.93.000.000 circa al luglio 1962, a £.111.000.000 circa al gennaio 1963, a £.233.000.000 circa al 7 marzo 1963. Inoltre, a ulteriore suffragio della posizione particolarmente privilegiata del LICARI nei rapporti con gli istituti di credito, il 4 aprile 1963, quando egli era già detenuto per i fatti oggetto di questo procedimento, la Banca del Lavoro di Marsala concesse alla ditta “LICARI Mariano & C.” un fido di £.5.000.000 milioni, con garanzia (fideiussione) prestata dallo stesso LICARI, nonché da Giuseppe BUA, Giuseppe GANDOLFO e Nicolò CURATOLO, tutti e tre coimputati del primo.

L’influenza del LICARI nelle attività economiche del Marsalese, per altro, non si limitava alle banche. Egli, infatti, partecipò agli utili note­voli derivanti dall’attività svolta dalla società “LICARI – BARBARO Francesco – PIPITONE Giovanni” avente per oggetto l’esercizio di numerosi impianti di distribuzione di carburanti, soltanto grazie al solo con­ferimento nel patrimonio sociale di un autocarro all’atto della costituzione della società stessa. A tale proposito, i soci Antonino ASARO e il ragioniere Giovanni PIPITONE dichiararono che, mentre il primo si occupava della parte commerciale e secondo di quella contabile, il LICARI “non aveva fatto mai niente”.

Del resto, lo spessore criminale dei membri del sodalizio criminoso in parola era evidenziato anche in rapporti di polizia, che indicavano come mafiosi tutti gli imputati, molti dei quali, per tale loro qualità, all’epoca del processo erano già stati sottoposti a misura di prevenzione.

LICARI Mariano, diverse volte sottoposto a siffatte sanzioni, era da tutti rico­nosciuto come mafioso. Tale notorietà, ben distinta dalle voci correnti nel pubblico e fondata su fatti specifici, anche se non portati dinanzi al Giudice, e sul riscontro di episodi avvenuti pubblicamente, era così ben consolidata, che il teste GIANNOLA Giuseppe dichiarò che lo aveva sentito nominare quale persona di mafia nella zona di Marsala, allo stesso modo di RIMI Vincenzo per la zona di Alcamo ed altri della mafia di altri paesi.

Risultavano diffidati dalla Questura di Trapani altresì CURATOLO Domenico, CURATOLO Vincenzo, CURATOLO Nico­lò, DE VITA Domenico, DI MARIA Vito. Nel rapporto del­la suddetta Questura, con il quale BUA Pietro fu pro­posto per la diffida, si leggeva che il predetto aveva tenuto un atteggiamento particolarmente mafioso, in quanto nel corso delle indagini che avevano portato all’arresto di DE VITA Domenico, di DI VITA Gaetano, PATTI Luciano e ALAGNA Cosimo, aveva posto in essere opera di intimidazione nei con­fronti dei testi e delle parti lese e si era mantenuto in contat­to con il latitante DI VITA Domenico.

Tutti i comportamenti criminosi citati, a giudizio della Corte d’Assise d’Appello di Salerno, dimostravano inconfutabilmente, oltre alla permanenza del vincolo associativo e all’esistenza di un programma criminoso, la grande pericolosità dell’associazione stessa, che, al fine di assicurare la propria sopravvivenza, non esitava a ricorrere alle forme più gravi di delinquenza per intimidire e ammonire non solo gli associati, ma anche tutti coloro che operavano e vivevano nelle località nelle quali i delitti furono consumati e che non potevano che essere terrorizzati e tenere, conseguentemente, quell’atteggiamento omertoso che consentiva la temerarietà e la latitanza dei responsabili, che il più delle volte rimanevano impuniti.

Il potere intimidatorio era sicuramente una delle caratteristiche principali della “banda”, che pertanto, anche sotto questo profilo, ha natura mafiosa.

L’omertà che i membri della cosca si assicuravano con il loro atteggiamento arrogante e prepotente consentiva loro di eseguire i delitti e le prevaricazioni a cui erano abituati senza soverchie difficoltà. A tale riguardo, appare emblematico proprio l’assassinio di Vito SAMMARTANO, che alla presenza di numerose persone fu crivellato da ben sette colpi d’arma da fuoco esplosi da tre individui non mascherati, uno dei quali addirittura si avvicinò alla vittima, già caduta a terra, e gli sparò ancora. Tutti i testimoni (SANSONE Bruno, RUBINO Vincenzo e RALLO Gaspare), nonostante avessero certamente visto gli aggressori, dei quali il SANSONE addirittura fornì la sopra riportata descrizione fisica, si affrettarono a dichiarare al Giudice Istruttore che non sarebbero mai stati in grado di riconoscerli a causa dell’oscurità e della fulmineità dell’accaduto.

La circostanza che la “banda LICARI” avesse un notevole potere intimidatorio nel contesto sociale in cui operava e che con l’omertà ad esso conseguente si assicurasse l’impunità per i delitti commessi è incontrovertibilmente dimostrato -oltre che dagli episodi già riferiti- altresì dalle dichiarazioni di alcuni dei principali testimoni che hanno consentito di disvelare le attività delinquenziali dei suoi componenti, e in particolare di Giuseppe VALENTI, di suo figlio Nicola, di Tommasa NAPOLI, vedova del SAMMARTANO, e di Antonino LOMBARDO. Costoro hanno rivelato di avere subito forti pressioni, tali da indurli al silenzio per lunghi anni sulle circostanze a loro conoscenza.

Al fine di valutare appieno il clima di pesante intimidazione a cui furono assoggettati i testimoni nel processo “LICARI” appare opportuno a questa Corte soffermarsi, seppure brevemente, sulle propalazioni rese da costoro nel corso dell’istruttoria e del dibattimento al fine di meglio evidenziare le modalità attraverso cui i più autorevoli e temuti membri della consorteria criminale capeggiata dal LICARI inducevano al silenzio i possibili testimoni.

Giuseppe VALENTI fu giustamente ritenuto il principale testimone a carico degli imputati dai Giudici di primo grado e di appello.

Egli era un pregiudicato per reati attinenti al contrabbando di sostanze alcoliche e aveva osservato per tutta la vita le ferree regole di omertà che contraddistinguevano l’ambiente malavitoso in cui era inserito. Solo in una occasione, nell’agosto del 1962, manifestò l’intenzione di sottrarvisi per vendicarsi del fatto che in occasione della sua ultima detenzione i suoi complici, che egli non aveva denunciato, non avevano rispettato l’impegno, che avevano assunto, di aiutarlo economicamente. Per altro, desistette dal proposito a seguito dell’intervento di Vincenzo CURATOLO, il quale lo aveva tacciato di “infamità”.

Dopo l’uccisione, verosimilmente ad opera degli altri consociati, di suo figlio Biagio -scomparso il 4 marzo 1962 e membro della cosca guidata dal LICARI- il VALENTI, pur avendo detto di essere fermamente intenzionato a smascherare di fronte alla società e alle forze dell’ordine gli assassini del giovane, continuò a rispettare le regole dell’omertà. Per altro, siffatta condotta non era più ispirata, come in precedenza, da un sentimento di solidarietà con i delinquenti, ma era determinata dal timore di rappresaglia, che lo dominò, come si vedrà, fino agli ultimi giorni di vita. Infatti, il VALENTI era profondamente orgoglioso di suo figlio Biagio, che aveva raggiunto un ruolo ragguardevole nell’ambiente malavitoso marsalese (cosa che a lui non era riuscita) e ne riceveva le confidenze. Di conseguenza, quando il giovane fu soppresso, nell’animo del padre si verificò un conflitto tra il desiderio di vendicarne la memoria e il timore di rappresaglie.

Questo contrasto si risolse dopo il suo ferimento, avvenuto in Marsala il 20 gennaio 1963. L’uomo, in condizioni di salute molto critiche, fu trasportato all’ospedale, dove nei giorni 21, 23 e 24 gennaio rese dichiarazioni alla polizia e al Pretore di Marsala. Dapprima le sue propalazioni furono generiche, poi più dettagliate, in quanto da un lato il VALENTI si rese conto dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche e dall’altro lato il commissario di p.s. Salvatore POLIZIO e suo figlio Nicola lo convinsero che per una persona a cui era stato ucciso un figlio e che era stata gravemente ferita era insensato continuare a proteggere i responsabili di tali atti.

Pertanto, solo quando fu in fin di vita Giuseppe VALENTI -che pure era stato colpito in prima persona e così duramente- trovò la forza per vincere il vincolo di terrore che lo aveva sempre indotto al silenzio, anche dopo che aveva subito un gravissimo lutto per opera dei membri della “banda LICARI”. Vinta finalmente la paura, rese ampie e dettagliate dichiarazioni sulla composizione della consorteria criminosa, sulle ragioni dell’assassinio del figlio e di altri membri della cosca, come Luciano PATTI e Vito SAMMARTANO, sul programma criminoso dell’associazione, fornendo ai Giudici gli elementi fondamentali che consentirono di pervenire alla dimostrazione della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto di associazione a delinquere.  

In una situazione analoga a quella di Giuseppe VALENTI venne a trovarsi anche Tommasa NAPOLI, vedova di Vito SAMMARTANO.

Costei nel corso dell’istruttoria mantenne un comportamento reticente, che durante il dibattimento spiegò affermando che il suo atteggiamento nei confronti del LICARI e dei suoi complici era stato determinato dalla considerazione che si trattava di “persone pericolose” capaci di nuocere a lei e ai suoi figli.

Il terrore di rappresaglie da parte dei membri della “banda”, del resto, dominò la NAPOLI per tutta la durata del procedimento, come si desume inequivocabilmente da alcune circostanze. Ella, dopo l’assassinio del marito, si trasferì a Torino, presso il cugino Salvatore FRAZZITA, al quale confidò i suoi timori nei confronti degli affiliati alla cosca. Un identico stato d’animo palesò al maresciallo ROMANO, a cui domandò, non appena lo vide, se “Mimiddu” (DE VITA Domenico) fosse in carcere. Non si liberò da tale timore reverenziale neppure in dibattimento, nonostante gli imputati vi assistessero come detenuti. In tale sede, infatti, dopo avere genericamente confermato tutto ciò che aveva dichiarato nella fase istruttoria, evitò di rispondere verbalmente a specifiche domande del Presidente a chiarimento delle affermazioni rese in istruttoria, limitandosi a fare cenni affermativi con il capo.

Una identica condotta intimidatoria fu posta in essere, seppure senza successo, nei confronti di Nicola VALENTI e Antonino LOMBARDO.

Il primo era figlio di Giuseppe e fratello di Biagio, ma a differenza di costoro, aveva sempre improntato la sua vita a onestà e rettitudine. In ossequio a questa sua scelta tentò ripetutamente di allontanare il fratello dall’ambiente delinquenziale che frequentava ed ebbe un ruolo importante, forse decisivo, nella decisione di suo padre di raccontare agli inquirenti tutto quanto a sua conoscenza.

Nel corso del procedimento, il VALENTI riferì di essere stato oggetto di due tentativi di intimidazione. Dichiarò in particolare che venticinque giorni prima di deporre di­nanzi al giudice istruttore (la deposizione fu resa il 19 giugno 1963) era stato avvicinato da BARRACO Vincenzo, il quale gli aveva offerto il pagamento di un credito che il de­funto fratello vantava nei confronti di BUA Pietro, pur­ché rendesse dichiarazioni favorevoli a quest’ultimo, al­lora detenuto, per i fatti oggetto di questo processo. Inoltre la sera del 20 maggio 1962, successiva a quel­la del tentato omicidio di LOMBARDO Antonino, fu avvici­nato da CURATOLO Vincenzo che gli intimò di non riferire all’autorità giudiziaria di avere visto la sera precedente BARRACO Gaspare, DE VITA Domenico, né alcuna macchina ferma all’angolo fra Via Mazzini e Via Cartuzza e lo esortò alla fine del colloquio di stare “atten­to a non sbagliare”.

In un primo momento, invece, fu reticente anche Antonino LOMBARDO, il quale pure era stato fatto segno di numerosi colpi di fucile mentre rincasava la sera del 20 maggio 1962 e che pure è stato giustamente elogiato come “uno dei pochi testi” ad avere avuto “in questo processo il coraggio civile, nonostante fosse stato attentato alla sua vita, di smascherare di fronte alla giustizia gli autori e i mandanti del suo ferimento, di evidenziare la causale mafiosa del delitto, di riferire, insomma, tutto ciò che sapeva per scienza diretta o per averlo da altri appreso”. Il LOMBARDO, nel corso del procedimento, spiegò logicamente il suo iniziale rifiuto di collaborare. Affermò da un lato che riteneva di non essere in grado di fornire prove concrete in ordine alla sussistenza dell’associazione, la cui esistenza per altro, a suo dire, a Marsala era nota a tutti, ivi comprese le forze dell’ordine. Dall’altro lato, poi, la decisione di riferire le notizie a sua conoscenza non fu improvvisa, ma graduale nel tempo, maturata con la riflessione e con le assicurazioni di protezione da parte della polizia.

Alla luce delle predette considerazioni, è possibile rilevare che la condotta imprudente e temeraria spesso tenuta dagli affiliati trovava una logica spiegazione proprio nella certezza che essi avevano di potere fare affidamento sull’omertà degli eventuali testimoni. Del resto, tale stato d’animo era pienamente giustificato, tanto è vero che solo raramente e per mere accidentalità gli autori di alcuni delitti vennero individuati, mentre nella maggior parte dei casi rimasero impuniti. Con riferimento ai fatti esaminati, in particolare, se Giuseppe VALENTI non fosse sopravvissuto all’attentato per sei giorni (fu ferito il 20 gennaio 1963 e morì il successivo 26 gennaio) e se Antonino LOMBARDO fosse stato mortalmente colpito, il processo a carico di LICARI Mariano non sarebbe sorto e gli autori dell’attentato contro quest’ultimo obiettivo non sarebbero mai stati scoperti.  

Ciò premesso con riferimento alla natura e alle attività della cosiddetta “banda LICARI”, può passarsi alla disamina dei dati emersi nel primo processo a riguardo dell’omicidio di Vito SAMMARTANO.

Nel corso dell’istruttoria VALENTI Giuseppe, NAPOLI Tommasa, vedova dell’ucciso, e ZERRILLI Silvestro riferirono circostanze inerenti al rapporto tra la vittima e l’associazione capeggiata da LICARI Mariano.

VALENTI Giuseppe, durante la sua degenza in ospedale, il 21 gennaio 1963 dichiarò genericamente al Pretore di Marsala che gli autori dell’omicidio del SAMMARTANO dovevano essere ricercati tra i componenti dell’associazione per delinquere capeggiata dal LICARI.

Il 24 gennaio 1963, dopo avere mandato a chiamare lo stesso Pretore a seguito della sua decisione di riferire tutte le circostanze a sua conoscenza, fece ulteriori riferimenti specifici e circostanziati. Affermò, per averlo appreso due giorni dopo l’omicidio dal figlio Biagio, associato alla cosca LICARI, che gli autori materiali dell’uccisione del SAMMARTANO erano stati DI MARIA Vito, BIANCO Pino e BIANCO Nino, su mandato di LICARI Mariano. Aggiunse che il SAMMARTANO aveva fatto parte dell’associazione per delinquere capeggiata dal LICARI, ma che poi era caduto in disgrazia e il LICARI aveva preteso che facesse il “cornuto”, che cioè ubbidisse agli ordini senza ricavarne alcun utile. Il SAMMARTANO, mal sopportando tale situazione, aveva voluto dimostrare la propria indipendenza sottraendo le ruote da un autocarro del LICARI e rifiutando di restituirle, nonostante le intimidazioni ricevute. Quest’ultimo fatto aveva indispettito a tal punto il LICARI da indurlo a dare mandato di uccidere SAMMARTANO al DI MARIA e ai due BIANCO.

Nel già citato quaderno rinvenuto il 28 gennaio 1963, successivamente al decesso di VALENTI Giuseppe, era ribadito che dovevano essere ascritti alla consorteria criminale in parola gli assassinii degli associati SAMMARTANO Vito, VALENTI Biagio, PATTI Luciano e il tentativo di omicidio di LOMBARDO Antonino. I suddetti delitti a parere dello scrivente erano stati determinati dalla necessità di difendere il prestigio e l’autorità dei componenti di rilievo nei confronti degli associati che si fossero dimostrati intolleranti delle regole, nonché di assicurare la sopravvivenza dell’associazione stessa.

NAPOLI Tommasa rivelò circostanze che dimostravano i rapporti che intercorrevano tra il LICARI e il marito. Riferì altresì un episodio specifico, verificatosi nel maggio del 1961, e in particolare un “ragionamento” tra DE VITA Domenico e il SAMMARTANO per il rintraccio delle ruote sottratte al LICARI. Dal predetto fatto la donna aveva tratto il convincimento che uno degli autori dell’omicidio fosse stato il DE VITA. Circa i rapporti tra il SAMMARTANO e il LICARI, la NAPOLI disse che il primo, benchè avesse costituito una banda nella zona di Porticella a Marsala, era stato oggetto di continue pressioni da parte del secondo perché si ponesse a sua disposizione, obbedendo a tutti i suoi ordini, compresi quelli di compiere le esecuzioni delle uccisioni deliberate dalla associazione facente capo al LICARI stesso. Il SAMMARTANO, per altro, non aveva ceduto e veniva frequentemente sovvenzionato perché era a conoscenza di “molte cose”. Dichiarò inoltre, dopo una iniziale reticenza (successivamente spiegata con il timore che queste persone, “pericolose”, nuocessero a lei o ai suoi figli), che aveva appreso dal marito che esisteva a Marsala un’associazione a delinquere capeggiata da Mariano LICARI e composta da Pietro BUA, Vincenzo BARRACO, i fratelli CURATOLO, Domenico DE VITA, Antonino PATTI, Gaspare BARRACO e Giovanni ANSELMI. Quest’ultimo fu indicato dalla donna come uno degli abituali esecutori dei delitti deliberati dalla “ghenga” del LICARI.  

ZERRILLI Silvestro, infine, confermò che il SAMMARTANO si era posto in contrasto con la banda LICARI e che per tale ragione aveva avuto una discussione animata con LOMBARDO Giuseppe e PATTI Antonino, membri influenti della suddetta consorteria criminosa, poiché costoro, con le loro azioni delittuose nella zona di Porticella, riservata alla banda SAMMARTANO, avevano causato a costui “disturbi” da parte della polizia.

La Corte d’Assise di Appello, opinando diversamente dal Giudice di primo grado, ritenne Mariano LICARI responsabile dell’omicidio del SAMMARTANO in qualità di mandante, mentre confermò la decisione assolutoria nei confronti di tutti gli altri prevenuti.

Il LICARI fu espressamente indicato come mandante dell’omicidio da Giuseppe VALENTI, che affermò di avere appreso del suo coinvolgimento dal figlio Biagio, e dalla NAPOLI, la quale lo arguì dalle circostanze, sopra riferite, a sua conoscenza.

La Corte d’Assise di Appello di Salerno vagliò le suddette dichiarazioni, e in particolare quella più precisa del VALENTI, sia sotto il profilo dell’intrinseca attendibilità, sia sotto quello dell’esistenza di riscontri incrociati tra le stesse e di conferme fornite da altri dati processuali.

Il VALENTI apprese i fatti dal figlio Biagio due giorni dopo il delitto e, quindi, nella quasi immediatez­za dell’omicidio, quando non era ancora stato avanzato alcun sospetto sul LICARI o su­gli altri componenti della sua associazione da parte degli inquirenti. La collocazione temporale della confidenza costituiva una importante conferma della sua attendibilità, potendosi escludere intenti calunniatori o di depistaggio delle indagini.

Del resto, Biagio, che aveva un ruolo di rilievo nella consorteria criminosa, era in una posizione privilegiata per essere a conoscenza delle circostanze inerenti all’eliminazione del SAMMARTANO, cosicchè è assolutamente verosimile che avesse riferito a Giuseppe VALENTI fatti che gli constavano direttamente.

Né, infine, poteva meravigliare che ne avesse parlato col padre, perché egli era solito fargli confidenze di tal genere, in quanto Giuseppe ne condivideva lo stile di vita e ne era orgoglioso per la posizione di prestigio a cui era assurto nell’ambito della consorteria criminosa. Pertanto, in virtù del vincolo di sangue e di sentimenti che univa i due uomini, il testimone era certamente il confidente privilegiato del figlio.

Alla luce delle predette considerazioni, dunque, la Corte ritenne verosimile che Biagio VALENTI, dicendo al padre che LICARI era il mandante dell’omicidio, gli avesse rivelato un fatto di cui era venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività criminale all’interno della cosca.

Del resto, la circostanza trovava una prima conferma nella deposizione di Tommasa NAPOLI. Quest’ultima, al pari del VALENTI, individuò nel LICARI il mandante e collegò il delitto alla creazione della banda autonoma di Porticella da parte del SAMMARTANO e ai travagliati rapporti tra suo marito e la cosca facente capo al medesimo LICARI.

In effetti, ai fini dell’individuazione della responsabilità del LICARI quale mandante dell’assassinio, era fondamentale l’individuazione della causale del fatto. Sotto questo profilo, le dichiarazioni del VALENTI e della NAPOLI trovavano significativi riscontri le une nelle altre ed entrambe in quelle dello ZERRILLI e in altri dati emersi nel corso del procedimento.

Dalle predette propalazioni, infatti, erano emersi fatti e circostanze che consentivano di ricostruire la personalità della vittima, la sua attività, i suoi rapporti con l’associazione per delinquere capeggia­ta dal LICARI e con costui, e, di conseguenza, permettevano di individuare la causale del delitto.

Dalle sopra riportate propalazioni era emerso che il SAMMARTANO aveva in un primo tempo fatto parte dell’associazione per delinquere guidata dal LICARI. Successivamente, venuto in contrasto con gli altri compartecipi per il suo carattere indipendente ed autoritario, era stato punito dal suo capo, il quale aveva tentato di imporgli di fare il “cornuto”, di partecipare cioè all’attività delittuosa dell’associazione, senza ottenere alcun personale profitto.

Una punizione così grave, sia per i suoi pregiu­dizievoli effetti, sia per la notevole menomazione del suo prestigio di “uomo inteso”, era stata sopporta­ta di malavoglia dal SAMMARTANO, fino a quando, per dimostrare la propria autonomia ed indipendenza, aveva fondato una nuova “banda” operante nella zona di Porticella a Marsala (ai componenti di questo sodalizio, ABATE Francesco, TITONE Diego, TITONE Vito, ZICHITTELLA Gaspare e ZICHITTELLA Giovanni, nel procedimento in parola fu ascritto il delitto di associazione a delinquere e il primo, il secondo e l’ultimo furono contestualmente processati per furto aggravato).

L’esistenza di due consorterie criminose nello stesso ambito territoriale aveva dato luogo a contrasti da un lato per gli inevitabili conflit­ti di interesse fra le due cosche, nei cui programmi delittuosi rientravano anche i delitti contro il pa­trimonio, e dall’altro lato per l’affronto all’autorità e al presti­gio del LICARI, il quale non era riuscito a sottomettere il ribelle associato.

Inoltre, il SAMMARTANO conosceva bene i fatti relativi all’associazione LICARI, cosicchè costui era costretto a comprarne il si­lenzio, sovvenzionandolo periodicamente.

A causa delle sue conoscenze e del pericolo che per esse rappresentava, il LICARI aveva tentato di recuperare il SAMMARTANO in seno alla sua associazione, anche se non più con una posizione di rilievo, ma in qualità di esecu­tore materiale delle soppressioni deliberate dal “tribunale della mafia”. La vittima aveva rifiutato questa soluzione a causa dell’inevitabile crollo del suo prestigio di “uomo inteso” e paciere che l’accettazione di tale ruolo subordinato avrebbe comportato.

Il rifiuto del SAMMARTANO e lo “sfregio” fatto al LICARI con il furto dei pneumatici o con il rifiuto di recuperarli, erano stati gli ultimi eventi che avevano condotto quest’ultimo alla risoluzione di uccidere il primo.

Tale ricostruzione dei fatti operata alla luce delle dichiarazioni del VALENTI, della NAPOLI e dello ZERRILLI fu ritenuta credibile dalla Corte d’Assise di Appello di Salerno, da un lato perché le suddette propalazioni erano concordanti sui punti principali, dall’altro lato perché essa era confermata da numerosi altri elementi di prova ed era compatibile con le già tratteggiate modalità di comportamento dell’associazione capeggiata dal LICARI.

In primo luogo, la circostanza che il SAMMARTANO fosse un famoso pregiudicato, un noto mafioso e un uomo prestigio, emergeva non soltan­to dai rapporti della Polizia, ma da diversi testimoni. NAPOLI Tommasa, in particolare, riferì che il ma­rito era solito comporre dissidi privati, fare ricon­ciliare fidanzati, rintracciare refurtiva: compiere, in altre parole, attività tipicamente mafiose che necessariamente presupponevano una notevole forza intimidatrice idonea a turbare o diminuire la libertà psichica delle persone che ricevevano gli avvertimenti dal SAMMARTANO. Questa conclusione, del resto, trovava una specifica conferma dagli atti processuali. Infatti nel procedimento era emerso che il SAMMAR­TANO era intervenuto, pochi giorni prima di essere ucciso, nelle questioni pendenti fra SIRACUSA Caloge­ro e FIGLIOLI Francesco e fra quest’ultimo ed i fratelli CLEMENTI.

In secondo luogo, inoltre, il fatto che la vittima era stato un componente dell’associazione per delinquere capeggiata dal LICARI e che, per il suo carattere indipendente ed intollerante, era stato punito da quest’ultimo, era provato non sol­tanto dalle dichiarazioni di VALENTI Giuseppe, ma an­che, sia pure indirettamente, dalla deposizione della NAPOLI. Quest’ultima, infatti dichiarò che il marito veniva periodicamente sovvenzionato dal LICARI, perché “sapeva molte cose”. Avendo ­in precedenza la testimone detto che la ghenga capeggiata da quest’ultimo era pericolosissima e “capace di commettere omicidi”, era evidente che il SAMMARTA­NO in tanto era a conoscenza di quei fatti, la cui propalazione era dal LICARI temuta, in quanto aveva fatto parte del suddetto aggregato capeggiato dall’imputato dal predetto imputato. Inoltre, anche in altre occasioni i membri più influenti della banda avevano deciso di assoggettare i complici a sanzioni disciplinari (caso di VALENTI Biagio in occasione del furto di pecore a Corleone) e, del resto, esisteva un vero e proprio “tribunale” della cosca che aveva addirittura il potere di condannare a morte i consociati che si fossero resi responsabili di infrazioni particolarmente gravi. Pertanto, poteva ben ipotizzarsi che il SAMMARTANO, che godeva di un certo prestigio personale, probabilmente avesse assunto una posizione troppo autonoma e che per questo fosse stato punito dal LICARI, il quale non poteva tollerare atteggiamenti troppo indipendenti da parte dei suoi consociati.

La creazione della banda concorrente di Piazza Porticella da parte de1 SAMMARTANO e l’inevitabile conflitto di interessi fra le due cosche, d’altra parte, non erano fatti rivelati soltanto dalla NAPOLI, ma desunti anche dalla già riportata deposizione di ZERRILLI Silvestro, che riferì di un contrasto con due componenti di rilievo della cosca LICARI, LOMBARDO Giuseppe e PATTI Lucia­no, perché questi compivano azioni delittuose nella zona di Porticella -quella stessa zona nella quale operava la banda del SAMMARTANO- e ciò, come era inevitabile, procu­rava a quest’ultimo disturbi da parte della Polizia.

Inoltre, data la precedente appartenenza del SAMMARTANO all’organizzazione e la conseguente necessità da parte del LICARI di comprarne il silenzio su circostanze di cui era a conoscenza, era anche verosimile l’assunto della NAPOLI che il medesimo LICARI avesse tentato di ricondurlo all’interno della cosca, seppure con un ruolo secondario, e che l’ex consociato avesse rifiutato la proposta, gravemente lesiva del suo prestigio.

Infine, non poteva essere giudicato significativo il divario tra il VALENTI e la NAPOLI sul contenuto del “ragionamento” svoltosi fra il SAMMARTANO e il DI VITA Domenico, circa un mese prima del delitto, di cui la NAPOLI parlò nella sua deposizione, affermando di averlo appreso, subito dopo, dal marito. Quest’ultima testimone, in particolare, riferì che il DE VITA pretendeva che il SAMMARTANO recupe­rasse la refurtiva, evidentemente su mandato specifi­co del derubato LICARI. VALENTI Giuseppe, invece, disse che autore del furto era stato il SAMMARTANO, per dimostrare la propria indipendenza, ed il LICARI, venuto a conoscen­za di ciò, aveva preteso l’immediata restituzione, che per altro il suo interlocutore aveva rifiutato, resistendo agli ordini di chi più non considerava il proprio capo.

Per altro, il divario esistente fra le dichiarazioni della NAPOLI e del VALENTI sul punto, a giudizio della Corte d’Assise d’Appello di Salerno non aveva alcuna sostanziale rilevanza ai fini della individuazione di quello che fu uno dei motivi che diedero causa al rancore fra il LICARI ed il SAMMARTANO. Infatti, se il furto delle gomme dell’autobotte del primo doveva essere attribuito ad un’azione dimo­strativa della indipendenza del secondo, non poteva esservi dubbio che il derubato non potesse tollerare un tale gravissimo “sfregio” che ledeva il suo prestigio per­sonale che gli derivava dalla posizione di capo che aveva in seno all’associazione. Se poi la sottrazio­ne fu opera di ignoti e l’intervento del SAMMARTANO fu richiesto, unicamente, per il recupero della refur­tiva, il netto e deciso rifiuto del predetto di pre­starsi ad adempiere quello che era uno dei suoi abituali compiti, non poteva non costituire un gesto di sfida al capo di una pericolosa associazione per de­linquere, quale era il LICARI.

Pertanto, alla luce delle precedenti osservazioni, la causale dell’assassinio del SAMMARTANO non poteva che essere individuata nei contrasti che si erano determinati fra la vittima, il LICARI e l’associazione per delinquere da costui capeggiata.

Accertata in tale modo la causale del delitto, a giudizio della Corte d’Assise d’Appello, acquistava credito l’accusa formulata da VALENTI Giuseppe e da Tommasa NAPOLI, che avevano individuato il LICARI come il mandante dell’omicidio.

La responsabilità di quest’ultimo, del resto, trovava un’ulteriore conferma logica nelle modalità d’azione della “banda” facente capo al soggetto suddetto. Come si è già precisato, la consorteria criminale in parola non aveva esitato a eliminare varie persone che ne avevano posto in pericolo il potere e il prestigio. Di conseguenza, non poteva sorprendere che il LICARI avesse deciso di sopprimere un uomo che non solo si era pubblicamente contrapposto alla sua consorteria, creando un gruppo criminale concorrente, ma che costituiva un pericolo anche per le sue conoscenze risalenti all’epoca in cui ne era membro, grazie alle quali lo costringeva verosimilmente con il ricatto, a sovvenzionarlo periodicamente.

La Corte D’Assise d’Appello confermò invece la sentenza appellata per la parte relativa alla assoluzione degli imputati DI MA­RIA Vito, BIANCO Antonino e BIANCO Giuseppe per in­sufficienza di prove dall’omicidio in parola, pur se per ragioni diverse da quelle poste a base della sentenza impugnata.

I primi Giudici avevano fondato il giudizio di as­soluzione dei predetti imputati con formula dubitativa sul fat­to che gli unici elementi di accusa a carico dei medesimi erano contenuti nelle rivelazioni di VALENTI Giu­seppe, il quale, nella dichiarazione del 24 gennaio 1963, aveva espressamente indicato come autori e responsabili dell’omicidio del SAMMARTANO LICARI Mariano come mandante e DI MA­RIA Vito, BIANCO Antonino e BIANCO Giuseppe quali esecutori materiali.

Nella suddetta decisione, il VALENTI era stato ritenuto credibile allorché aveva affermato di aver appreso i fatti dal figlio Bia­gio, in quanto costui era solito confidarsi con il padre, fornito della stessa sensibilità morale del figlio, ma si era dubitato della esattezza delle informazioni, ritenendosi non essere certo se il Biagio avesse riferito al padre fatti conosciuti oppure sup­posti.

A giudizio della Corte d’Assise d’Appello, invece, non solo VALENTI Giuseppe era credibile per le ragioni sopra indicate, ma i fatti oggetto delle confidenze fatte al padre da Biagio erano dallo stesso direttamente conosciuti. Infatti, da un lato essi furono riferiti nella qua­si immediatezza del delitto (due giorni dopo) e concernevano episodi relativi all’associazione della quale egli faceva parte e che quindi era in una posizione privilegiata per conoscere. Del resto, che si trattasse di conoscenza diretta e per­sonale del Valenti Biagio si evinceva da tutto il con­testo delle dichiarazioni dei padre.

I dubbi sulla penale responsabilità degli imputati, invece, secondo la Corte, derivavano dal fatto che le dichiarazioni di VALENTI Giuseppe, per quanto riguardava l’accusa a carico di DI MARIA Vito, BIANCO Antonino e BIANCO Giuseppe, non avevano trovato riscontro in altre risultanze processuali (a differenza di quanto era accaduto per il LICARI) e, quindi, non si era potuto procedere ad alcun controllo, tanto più necessario perché trattavasi di una deposizione de relato. I controlli e riscontri erano stati, invece, attuati per la posizione del LICARI, in ordine alla quale si era potuto acquisire quel­la certezza morale e giuridica che doveva essere posta a fondamento di una affermazione di responsabilità.

Sotto questo profilo, infatti, la circostanza che il DI MARIA ed i due BIAN­CO facessero parte dell’associazione per delinquere del LICARI, non poteva rappresentare un elemento di con­ferma dell’accusa del VALENTI Giuseppe, in quanto si sarebbe trat­tato di un riscontro processuale vago e generico e come tale non idoneo a corroborare l’accusa stessa.

Pertanto, era legittima l’assoluzione del DI MARIA, di BIANCO Antonino e di BIANCO Giuseppe per insufficienza di prove, in quanto i pur sussistenti elementi accusatori non erano sufficienti per un’affermazione di responsabilità.

Alla luce delle dichiarazioni di Antonio PATTI, SPEZIA Nunzio è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Vito SAMMARTANO, in concorso con altre persone allo stato ignote.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituite parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Il PATTI ha dichiarato di essere stato detenuto con SPEZIA Nunzio per alcuni mesi dal dicembre 1993 all’inizio del 1994 nel carcere dell’Asinara nella sezione “41 bis”, il collaboratore nella cella numero 22 e l’altro nella numero 21.

Ha aggiunto che egli e lo SPEZIA si frequentavano perché andavano insieme all’ora d’aria, dalle 8,30 alle 11,30 del mattino e per alcune ore nel pomeriggio. Infatti, nonostante non si vedessero dal 1990, i due uomini chiacchieravano spesso insieme perché erano in confidenza, conoscendosi “da sempre”.

In un’occasione, lo SPEZIA -allo scopo di fargli capire che era in “cosa nostra” da moltissimi anni- gli confidò che trent’anni prima era andato a Marsala insieme a un suo compaesano che all’epoca delle confidenze era gioielliere a commettere un omicidio in Piazza Porticella. I Campobellesi erano andati per fare un piacere ai Marsalesi, dato che il delitto doveva essere commesso di giorno e in un luogo frequentato. Aggiunse che la vittima era un certo “Vito”, di cui PATTI ha saputo riferire solo il soprannome “Anatredda”, e che all’epoca erano stati arrestati degli innocenti. A detta dello SPEZIA la decisione di sopprimerlo era stata presa dalla “famiglia” mafiosa di Marsala, allora capeggiata da Mariano LICARI, poiché all’interno di essa vi erano liti e “Vitino Anatredda” era prepotente e non aveva paura di nessuno.

Prima di ricevere queste confidenze, il PATTI non sapeva chi erano i responsabili dell’omicidio, ma aveva saputo da Francesco CAPRAROTTA, che era amico del gioielliere di Campobello, solo che “Vito anatredda” era stato ammazzato perché era prepotente. In un’occasione il PATTI e lo stesso CAPRAROTTA andarono a Campobello alla gioielleria del complice di SPEZIA, che vide solo quella volta: era robusto e un poco più alto di lui, che misura m.1,78 (cfr. deposizione del PATTI all’udienza del 21 gennaio 1999).

Le propalazioni del PATTI sono state riscontrate dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO sotto il profilo dello status libertatis dello SPEZIA, il quale all’epoca del delitto era libero (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Esse sono state altresì confermate dalla citata sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Salerno con riferimento a:

a) iniziale incriminazione di persone estranee al delitto: fu ucciso a Marsala il 13 giugno 1961vicino a via Pascasino; vennero usate tre armi, come venne desunto dal fatto che sul luogo del delitto furono rinvenuti un proiettile di pistola calibro 9, due proiettili da pistola modello ‘89, tre proiettili e tre bossoli di pistola calibro 7,65; gli assassini vennero descritti da testimoni oculari: vedi sentenza; per l’omicidio vennero fermati, oltre a LICARI Mariano in qualità di mandante, DI MARIA Vito (persona di Santa Ninfa, arrestato in Venezuela e morto mentre era in attesa di essere estradato per scontare una condanna di omicidio), BIANCO Antonino e BIANCO Giuseppe di Santa Ninfa in veste di esecutori materiali;

b) personalità della vittima: era soprannominato Vito Anatredda, aveva precedenti per rapina e omicidio, era organico alla banda LICARI ed era una persona a cui la gente si rivolgeva per risolvere contrasti;

c) causale del delitto: il SAMMARTANO si era mostrato insofferente rispetto alle decisioni del LICARI, il quale lo aveva relegato in una posizione subordinata, aumentandone il risentimento e provocandone l’aperta ribellione, che non poteva non determinare la deliberazione di assassinarlo da parte della “famiglia” mafiosa, il cui capo, Mariano LICARI, fu condannato con sentenza irrevocabile per l’assassinio in parola;  

d) legami della banda LICARI con personaggi estranei alla criminalità marsalese: la sentenza ha citato Vito DI MARIA, Antonino BIANCO e Giuseppe BIANCO, detto “il principino”, di Santa Ninfa, quest’ultimo, da identificarsi con l’odierno imputato. Ora, la circostanza che la Banda LICARI avesse legami giudizialmente accertati con personaggi a loro volta legati alla mafia, costituisce una conferma del possibile coinvolgimento dell’imputato in parola nel fatto di sangue in trattazione;

e) compatibilità delle caratteristiche somatiche di SPEZIA Nunzio con quelle di uno dei sicari: lo SPEZIA, per età e caratteristiche fisiche può corrispondere a uno dei due giovani sicari. Del resto, come si è avuto modo di rilevare più volte, il ricorso a killer forestieri rientra nella prassi di “cosa nostra”, che, grazie alla sua organizzazione capillarmente diffusa nel territorio, poteva facilmente coinvolgere sicari di sicura affidabilità provenienti da altri paesi. Nella fattispecie in esame, poi, “Vito Anatredda” era certamente consapevole dei rischi che correva per essersi ribellato all’autorità del LICARI e pertanto verosimilmente stava in guardia, rendendo più difficile e pericolosa qualunque azione da parte di sicari marsalesi o comunque noti alla vittima designata. In quest’ottica, la richiesta di aiuto a giovani di Campobello appariva particolarmente opportuno, oltre che conforme alla prassi di “cosa nostra”.

Le parole del PATTI sono state invece smentite con riferimento al numero dei sicari, che a detta del collaboratore furono due, mentre dalla sentenza emerge che i testimoni individuarono la presenza di tre individui. Il contrasto, per altro, può essere risolto alla luce della considerazione che probabilmente lo SPEZIA nel suo racconto fece riferimento soltanto ai due esecutori materiali, omettendo la presenza di un fiancheggiatore marsalese.

Ciò premesso, per altro, come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte, una chiamata di correo che abbia ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato che non sia stata sottoposta ad esame sul punto impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nella fattispecie concreta in esame, le propalazioni del PATTI, pur se attendibili in ordine al fatto che la fonte diretta abbia riferito al dichiarante le circostanze dallo stesso narrate, non appaiono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo all’imputato.

Infatti, non può non sottolinearsi che nel caso in esame le notizie riferite dal collaboratore sull’omicidio, sopra ampiamente riportate, sono estremamente generiche e pertanto non consentono al Giudice di sottoporle al vaglio rigoroso e approfondito, che, solo, sarebbe stato idoneo a corroborare l’accusa.

Inoltre, l’unico riscontro individualizzante alle propalazioni del PATTI conseguito in atti (quello relativo alla descrizione fisica di uno degli assassini, compatibile con lo SPEZIA, per età e caratteristiche somatiche) appare inidoneo a costituire una conferma decisiva della responsabilità del prevenuto. Da un lato, infatti, l’indicazione fornita dal testimone è assolutamente generica e dall’altro lato nella stessa sono state tratteggiate fattezze e caratteristiche molto comuni e come tali prive di precisi connotati individualizzanti. Ne consegue che anche la portata del riscontro in parola non può essere reputata decisiva nei confronti dell’imputato.

Pertanto, nonostante i riscontri conseguiti abbiano confermato ancora una volta la generale attendibilità del PATTI, l’assenza di elementi che colleghino con assoluta certezza il prevenuto al delitto in trattazione ne impone il proscioglimento per non essere stata raggiunta la prova che lo abbia commesso.  

OMICIDIO DENARO FRANCESCO

Francesco DENARO venne assassinato il 30 luglio 1981 a Lido Marinella di Marsala, mentre stava rientrando da una gita in motoscafo effettuata in compagnia di Carlo ZICHITTELLA, Francesco MARINO detto “il cappellone” e Vito ANGILERI.

Nell’immediatezza del fatto furono sentiti gli individui che si trovavano con la vittima al momento dell’omicidio.

All’esito della loro escussione in qualità di persone informate sui fatti, il MARINO e lo ZICHITTELLA furono posti in stato di fermo in quanto indiziati di avere concorso con gli ignoti attentatori nella consumazione dell’omicidio, tenuto conto del carattere imprevisto e alquanto anomalo della gita in barca e della presenza del DENARO nella spiaggia di Marinella, della contestualità tra il rientro dello scafo e la comparsa dei due attentatori, evidentemente informati e in attesa, della circostanza che nonostante i numerosi colpi di pistola esplosi nessuno di questi avesse colpito la barca e i tre compagni della vittima. Vito ANGILERI fu invece arrestato quale responsabile del reato di favoreggiamento personale per avere omesso di fornire indicazione alcuna sull’aspetto fisico dei due assassini e per avere negato altresì di assunto precedenti accordi con il MARINO e lo ZICHITTELLA circa la gita in motoscafo.

Furono sentiti altresì testimoni oculari del fatto, tra cui PATERNÒ Giovanni, MASETTI Nadia e MARINO Luigi.

La MASETTI e il MARINO dissero di avere visto un giovane aggirarsi nervosamente nelle vicinanze del luogo del delitto e allontanarsi subito dopo l’omicidio; il secondo identificò il giovane in TITONE Antonino, che egli conosceva.

Giovanni PATERNÒ, come meglio si preciserà in seguito, dichiarò di avere veduto un’autovettura Alfa Romeo 2.000 parcheggiata vicino allo steccato di recinzione allontanarsi subito dopo il delitto, non appena due persone furono salite a bordo. Un veicolo dello stesso tipo di quello suddetto -recante la targa CT-4763873 ricoperta da un contrassegno di cartone TP-198364- fu rinvenuto bruciato in contrada Gurgo di Marsala.

Venne infine espletata una consulenza balistica che accertò che le armi usate per l’omicidio DENARO erano le stesse con le quali erano stati perpetrati i delitti PALMERI e ZUMMO (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Dalla consulenza medico legale sul cadavere della vittima emerse che la morte di DENARO Francesco, nato l’11 agosto 1956, si era verificata all’incirca alle ore 18,00 del 30 luglio 1981 ed era stata dovuta alle lesioni a carico del cuore e del fegato, cagionate dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco corta e di grosso calibro, come dimostrato dai tre proiettili rinvenuti. Il consulente specificò altresì che non era stato possibile, senza l’esame al microscopio comparatore, stabilire se le pallottole erano state sparate dalla stessa arma.

La vittima era stata attinta da quattro colpi di arma da fuoco, e in particolare:

– uno all’altezza del braccio sinistro, che, dopo essere penetrato nell’emitorace sinistro, era fuoriuscito all’altezza della regione mammaria destra;

– uno all’altezza dell’emitorace sinistro a cm.16 dall’ascella, che era stato ritenuto lungo la parasternale destra;

– uno alla coscia sinistra al III medio;

– uno all’altezza della tibio-tarsica destra con foro d’entrata nel piede (cfr. relazione di consulenza medico legale redatta il 31 luglio 1981 dal dottor Michele MARINO).

Il Maggiore Nicolò GEBBIA, escusso all’udienza del 24 febbraio 1993 nell’ambito del processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio per l’omicidio di Francesco DENARO, fornì un ampio resoconto delle indagini, che aveva diretto personalmente in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala, incarico che ricoprì dal 15 agosto 1980 al 1986.

L’ufficiale di p.g. dichiarò che conosceva la vittima come un uomo assolutamente spregiudicato, privo di qualsiasi scrupolo morale, tanto da avere condotto un’estorsione ai danni del suo stesso zio, e come un soggetto malvisto da tutti.

Aggiunse che sul luogo del delitto i verbalizzanti avevano trovato soltanto tre o quattro ogive, pur precisando che dalle indagini effettuate era emerso che contro l’ucciso erano stati esplosi tre o quattro caricatori. Grazie al rinvenimento del predetto materiale balistico, gli inquirenti avevano scoperto che per l’omicidio era stato usato un revolver calibro 357 magnum caricato con proiettili calibro 357 o 38 special.

Il GEBBIA ha precisato altresì che gli investigatori avevano ritrovato altresì l’autovettura usata per l’omicidio di Francesco DENARO, una Alfetta 2000 che era stata rubata a Palermo circa un anno prima e che dal momento del furto aveva percorso poche decine di chilometri in più. Il veicolo era in pessime condizioni: vi erano tracce della presenza di topi all’interno ed era stata cambiata solo la batteria; addirittura sul sedile posteriore vi erano ancora i frammenti di uno dei deflettori fissi, rotto per perpetrare il furto. Ciò aveva indotto il testimone a ipotizzare che l’episodio delittuoso in esame fosse stato organizzato da tempo e curato nei dettagli.

Il Maggiore GEBBIA affermò che in un primo momento era stato denunciato per l’omicidio di Francesco DENARO un tunisino di nome “Jaber”, ma egli non aveva creduto mai molto a questa pista.

Aggiunse che al contrario, all’esito delle investigazioni compiute si era convinto che il mandante dell’omicidio era stato un tale BARSALONA, il quale era stato presente sulla scena del delitto sia in questo caso, sia in occasione dell’assassinio del fratello Vincenzo DENARO, avvenuto l’anno successivo. In particolare, aveva ipotizzato che il movente di entrambi i fatti criminosi fosse la volontà dell’indiziato di vendicarsi, sfruttando la sua agiatezza economica, per una esplosione davanti alla sua abitazione verificatasi nell’ambito di un episodio estorsivo e a cui avevano assistito la moglie e il figlio. Del resto, sebbene il BARSALONA all’epoca dei delitti gestisse un commercio di impianti “hi fi”, a giudizio del testimone egli poteva non rifuggire di fronte ad azioni di tale genere, dato che in gioventù era stato un contrabbandiere.

Il GEBBIA puntualizzò altresì che gli inquirenti avevano ritenuto che gli esecutori materiali degli omicidi dei due fratelli DENARO fossero i membri della banda facente capo a Carlo ZICHITTELLA, perché i due uomini avrebbero potuto attentare al primato del gruppo. Lo ZICHITTELLA, infatti, era loro noto come un membro di spicco della criminalità marsalese, tanto che lo stesso GEBBIA lo aveva denunciato per associazione a delinquere di stampo mafioso, dando così origine al primo processo in Italia per questo reato. Il testimone, per altro, precisò che aveva capito che l’indiziato non era inserito nella stessa organizzazione che faceva capo a Mariano AGATE, al quale poteva essere invece ricondotta la consorteria criminale raccoltasi a Marsala intorno a Vincenzo D’AMICO. Al massimo, a suo parere, il gruppo ZICHITTELLA poteva avere stretto con l’altro un patto di “non belligeranza”: d’altra parte, il gruppo dell’AGATE trafficava a livello ben più alto e, fino a quando Carlo ZICHITTELLA non interferiva con i suoi interessi, non aveva motivo di contrastarlo.

Il GEBBIA specificò inoltre di avere coltivato la sopra riferita ipotesi sebbene una perizia balistica avesse dimostrato che gli omicidi di PALMERI, dei cugini ZUMMO e di Francesco DENARO erano stati eseguiti dalla stessa arma, cosa che faceva pensare che ci fosse un gruppo di fuoco che operava nella zona in quell’epoca.

Per altro, lo stesso ufficiale di p.g. evidenziò di avere nutrito dubbi sulla responsabilità del gruppo di Carlo ZICHITTELLA con riferimento all’omicidio di Vincenzo DENARO, alla luce della constatazione che Franco MARINO, il quale era presente in occasione di quest’ultimo episodio delittuoso, era fuggito precipitosamente abbandonando sul posto gli zoccoli, fatto, questo, che gli aveva fatto pensare che non fosse informato di quanto stava per accadere, poiché in caso diverso avrebbe agito diversamente.

Il testimone escluse invece che all’epoca del delitto fosse stata ipotizzata una responsabilità da parte di uomini di “cosa nostra”. Infatti, sebbene i nomi degli imputati BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio, chiamato “l’architetto”, gli fossero noti, il primo perché segnalatogli dal suo predecessore capitano TODARO ed entrambi perché emersi da intercettazioni effettuate nel corso di un’altra indagine (nelle quali, appunto, il BASTONE chiamava il BRUNO “architetto”, tanto che gli investigatori erano riusciti a identificarlo solo quando il BASTONE aveva detto a un suo interlocutore che non aveva potuto telefonargli al momento dell’appuntamento perché stava andando al funerale dello suocero dell’“architetto”), non li aveva collegati all’omicidio di Francesco DENARO, data l’assenza di un movente. Inoltre a suo giudizio né il BASTONE né il BRUNO potevano essere stati gli esecutori materiali del delitto, come sostenuto dallo ZICHITTELLA, in quanto il primo, in seguito al conflitto a fuoco a Torino, aveva perso l’uso di un occhio e ci vedeva poco anche dall’altro, cosicchè non era certamente adatto per il ruolo di killer, e il secondo era un uomo utilizzato per le relazioni esterne e anche lui certamente poco adatto al ruolo di sicario.

A giudizio del GEBBIA, infine, le modalità del delitto avevano dimostrato da un lato che i killer erano molto esperti, dato che avevano sparato in un luogo dove vi erano molte imbarcazioni e molte persone colpendo solo l’obiettivo. D’altra parte, i sicari avevano avuto bisogno di un fiancheggiatore che indicasse loro l’obiettivo e perciò dovevano necessariamente essere persone che non lo conoscevano (cfr. deposizione del GEBBIA all’udienza del 24 febbraio 1993 nell’ambito del citato procedimento).

Come può evincersi dalle predette risultanze istruttorie, le indagini poste in essere nell’immediatezza dell’omicidio non consentirono di individuare né le causali, nè i responsabili dello stesso.

La complessa vicenda conclusasi con l’assassinio di Francesco DENARO è stata oggetto di due procedimenti penali, celebrati dinnanzi alle Corti d’Assise di Trapani e Torino.

Il processo tenutosi davanti alla Corte d’Assise di Torino ha avuto ad oggetto l’attività criminale del gruppo facente capo ai fratelli MIANO, legato al clan dei “cursoti” e operante nel capoluogo piemontese.

Sebbene questa materia non sia direttamente oggetto del presente giudizio, appare opportuno delineare per brevi cenni i rapporti che legarono l’associazione a delinquere in parola alla mafia mazarese, attesa la rilevanza degli stessi nella ricostruzione di alcuni fatti sangue ascritti agli imputati, tra cui l’omicidio di Francesco DENARO.

Nella sentenza che ha concluso il giudizio è stato evidenziato come l’organizzazione criminale in parola fosse riuscita a conseguire il pieno controllo del territorio grazie alla spietatezza e alla facilità con la quale i suoi affiliati erano soliti fare ricorso all’uso delle armi e all’eliminazione fisica degli avversari.

Il BASTONE, anch’egli imputato nel suddetto processo, in quegli anni era l’emissario a Torino di Mariano AGATE e fu dedito dapprima al contrabbando di sigarette, nel quale si avvalse della collaborazione di Giuseppe CAVASINO detto “il barbiere” e di Enzo PRIMIERO soprannominato “checco”, e successivamente ai traffici di sostanze stupefacenti. L’“uomo d’onore” mazarese strinse un accordo con i fratelli MIANO, assicurandosi la loro protezione in cambio di una percentuale sugli introiti delle attività illecite da lui gestite e procurando agli stessi grossi quantitativi di eroina provenienti dalla Sicilia.

In questa sede, per ragioni di brevità, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nella scheda relativa all’omicidio SCIMEMI quanto ai rapporti del BASTONE con autorevoli membri del clan dei “cursoti” operanti a Torino e con i fratelli MIANO (cfr. infra, Parte IV- Capitolo V), limitandocisi a riportare le notizie specificamente attinenti al tentato omicidio del DENARO, strettamente connesso oggettivamente e soggettivamente all’assassinio dello stesso.

Di tale vicenda, come meglio si preciserà in seguito, hanno parlato quattro collaboratori appartenenti all’associazione a delinquere raccolta intorno ai fratelli MIANO: Francesco e Roberto MIANO, Antonino SAIA e Carmelo GIUFFRIDA, le cui dichiarazioni sono state analiticamente riportate nelle sentenze emesse il 27 aprile 1994 dalla Corte di Assise di Appello di Torino e il 27 settembre 1997 dalla Corte d’Assise di Appello di Palermo.

A detta dei suddetti “pentiti”, nell’ambito dei citati rapporti di reciproca collaborazione, il BASTONE chiese al gruppo torinese di uccidere Francesco DENARO. Quest’ultimo, infatti, era inserito, insieme al fratello Vincenzo e ad altri, nel clan cosiddetto “dei foggiani”, che si era reso responsabile di un attentato alla vita del mazarese, il quale aveva riportato gravi lesioni, comportanti la perdita dell’uso di un occhio e una forte riduzione della vista nell’altro.

Tutti i soggetti ritenuti responsabili dell’azione vennero eliminati dall’organizzazione dei MIANO su richiesta del BASTONE: AMICO Santo fu ucciso il 19 luglio 1977, MONCATA Enzo il 10 giugno 1978, DE VITO Lorenzo il 15 luglio 1980. Da ultimo, il BASTONE domandò ai MIANO di assassinare Francesco DENARO. Inizialmente rivolse la richiesta a Francesco MIANO, il quale tuttavia non potè portare a compimento l’incarico per essere stato arrestato, e successivamente a suo fratello Roberto, che lo aveva sostituito alla guida della consorteria criminale.

Nel riferire i motivi che spinsero il BASTONE a volere a ogni costo l’eliminazione del DENARO, il più preciso è stato MIANO Francesco, il quale ha precisato che il prevenuto commissionò loro gli omicidi di Enzo MONCATA, di Lorenzo DE VITO e dei fratelli DENARO per contrasti relativi al mercato del contrabbando di sigarette, che era controllato dal Mazarese, oltre che per vendicarsi del grave attentato subito.

Carmelo GIUFFRIDA e Antonino SAIA, pur specificando che non vennero informati con precisione dei motivi che avevano determinato nel BASTONE l’insorgere del ferreo proposito di uccidere il “carrozza”, hanno sostenuto che parlandone tra loro erano giunti alla conclusione che egli intendesse vendicarsi per il tentativo di omicidio di cui era stato vittima.

I quattro citati collaboratori hanno inoltre sottolineato che spesso si recava a Torino con il BASTONE un soggetto soprannominato “l’architetto” in virtù del suo titolo di studio e della sua attività professionale. Hanno precisato altresì che quest’uomo, a differenza del CAVASINO e del PRIMIERO, era una figura non certo secondaria, dato che nelle riunioni aveva “disponibilità di parola” e veniva indicato dal BASTONE come un valoroso killer.

A detta di Roberto MIANO, inoltre, non essendo stato dato corso immediato al proposito omicidiario, dopo circa un mese dalla richiesta del BASTONE l’“architetto” durante un colloquio tenutosi in un bar di corso Giulio Cesare a Torino, lo sollecitò a uccidere al più presto l’obiettivo, offrendosi addirittura di eseguire materialmente il delitto.

Quanto alla dinamica del tentato omicidio del DENARO, nel processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Torino si è accertato, con l’autorità del giudicato, che alle ore 18,00 circa del 16 marzo 1981 due individui incappucciati e armati di pistole giunsero a bordo di una FIAT 132 nei pressi del bar “Mery” in via Giachino n.36 a Torino e, appena scesi dall’autovettura, ingaggiarono un conflitto a fuoco con alcuni avventori che si trovavano dinnanzi al locale. Subito dopo i malviventi si allontanarono a bordo del medesimo veicolo.

All’esito dello scontro a fuoco non ci furono feriti, ma risultarono danneggiati dai proiettili le vetrine e alcuni infissi del locale.

Nel primo rapporto (datato 24 settembre 1981) si diede atto che da fonti confidenziali si era saputo che obiettivo dell’azione era DENARO Francesco, detto “Franco carrozza”, che il mandante era BASTONE Giovanni e che la causale era costituita da contrasti nel contrabbando di sigarette, praticato notoriamente da entrambi.

Qualche mese dopo il fatto -e precisamente il 30 luglio 1981- il DENARO fu ucciso al Lido Marinella di Marsala.

Il primo collaboratore a parlare dell’episodio fu GIUFFRIDA Carmelo, il quale il 26 luglio 1984 dichiarò che:

– un giorno egli e Roberto MIANO si erano trovati a passare davanti al bar di via Giachino con una moto e si erano fermati per salutare due persone, che -a detta del MIANO- avrebbero potuto pensare male di loro se non avessero agito in tal modo; erano quindi entrati nel locale e i due, che egli conosceva con i rispettivi soprannomi di “Carrozza” e “Tarzanetto” avevano offerto loro da bere;

– appena usciti dal bar, il MIANO gli aveva detto che “Carrozza” andava ucciso per fare un piacere a Giovanni BASTONE, il quale da molto tempo insisteva a questo fine;

– una volta giunti in via Pisa, il MIANO aveva dato l’ordine di procedere all’esecuzione allo stesso GIUFFRIDA a SCIOTTI Angelo e a SAIA Antonino;

– lo SCIOTTI era andato a prendere le armi nel covo di via Buniva e poi si era messo alla guida di una vettura nella disponibilità dell’organizzazione sulla quale avevano preso posto anche il GIUFFRIDA e il SAIA; arrivati nei pressi del bar si erano travisati, ma il DENARO, vistili mascherati e armati, li aveva preceduti sparando contro di loro e colpendo l’auto in più parti; il GIUFFRIDA e il SAIA avevano risposto al fuoco, mentre il DENARO riparava dentro al bar;

– quindi i sicari erano fuggiti abbandonando la vettura nei paraggi.

MIANO Roberto riferì del tentato omicidio negli interrogatori del 28 dicembre 1984, del 5 e 12 gennaio 1985 e del 25 febbraio 1985, assumendo che:

– BASTONE Giovanni, che andava spesso a Torino, gli aveva chiesto di uccidere il DENARO in un’occasione in cui era insieme a un soggetto soprannominato “l’architetto”, che successivamente il collaboratore riconobbe nella fotografia di Calcedonio BRUNO; il MIANO aveva dedotto che il BASTONE parlasse a nome di AGATE Mariano, il quale era notoriamente il suo capo;

– esecutori materiali del delitto erano stati SCIOTTI Angelo, Carmelo GIUFFRIDA e SAIA Antonino.

SAIA Antonino narrò l’episodio negli interrogatori del 7 e 12 gennaio 1985 e dell’11 giugno 1985, affermando che:

– il DENARO, insieme al DI VITO, era stato coinvolto nell’attentato al BASTONE e l’omicidio del secondo e il tentato omicidio del primo, secondo le voci correnti, andavano qualificati come favori fatti al medesimo BASTONE; in effetti, MIANO Roberto gli aveva confermato che dovevano ammazzare il DENARO proprio per fare un favore al BASTONE;

– esecutori materiali dell’attentato erano stati lo stesso SAIA, SCIOTTI Angelo e GIUFFRIDA Carmelo;

– successivamente il BASTONE aveva visto Roberto MIANO e lo aveva ringraziato di quanto avevano fatto, anche se non avevano avuto successo, dicendo che avrebbe provveduto lui per la cosa.

In dibattimento i tre collaboratori confermarono integralmente le accuse al BASTONE. Il MIANO precisò altresì che quest’ultimo non gli aveva spiegato dettagliatamente le causali della sua volontà di eliminare il DENARO e che egli aveva dedotto che la ragione risiedesse in estorsioni commesse dalla vittima designata in Sicilia.

A giudizio della Corte d’Assise d’Appello di Torino, la responsabilità del BASTONE -concordemente affermata dai collaboratori- trovava conferma altresì in una conversazione telefonica avvenuta venerdì 20 marzo 1981 tra l’imputato (che chiamava dall’utenza della ditta “Euro Trans Africa” di Mazara del Vallo, che egli era solito utilizzare) e dapprima Roberto MIANO e poi PRIMIERO Vincenzo (“Enzo”), i quali risposero dall’utenza 011/756763 intestata a una latteria sita in via Tassoni 59 a Torino e gestita da ITALIANO Filomena. Nella conversazione in parola il MIANO descrisse dettagliatamente il conflitto a fuoco che aveva caratterizzato il fallito attentato (cfr. sentenze della Corte d’Assise d’Appello di Torino emesse il 27 novembre 1990 e il 27 aprile 1994, quest’ultima divenuta definitiva per il BASTONE il 14 maggio 1994).

All’esito del processo torinese, il BASTONE fu condannato alla pena di quattordici anni di reclusione e £.400.000 di multa, sulla base delle sopra riportate convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Roberto e Francesco MIANO, Antonino SAIA e Carmelo GIUFFRIDA, i quali lo avevano indicato come il mandante del delitto, suffragate altresì dall’inequivoco tenore della telefonata citata, da cui emergeva che l’imputato era perfettamente a conoscenza dei presupposti della vicenda che gli veniva narrata da Roberto MIANO.

Dello stesso fatto criminoso, con riferimento alla responsabilità di BRUNO Calcedonio, si è occupata anche la Corte d’Assise di Trapani, nel processo a carico del medesimo BRUNO e del BASTONE avente ad oggetto l’episodio delittuoso in parola e gli omicidi del DENARO, dei cugini ZUMMO e di PALMERI (per le notazioni relative a questi due episodi delittuosi cfr. infra, sub Parte IV – Capitolo II). Il procedimento, per altro, è stato definito quanto agli assassinii dei cugini ZUMMO e del PALMERI dalla sentenza della Corte d’Assise di Appello di Palermo resa in data 3 marzo 1995 e quanto al tentato omicidio del DENARO a Torino da quella della Corte d’Assise di Appello di Palermo emessa il 27 settembre 1997. Il giudizio è invece tuttora sub judice limitatamente all’omicidio del DENARO, avendo la Corte di Cassazione annullato con rinvio quest’ultima decisione con sentenza pronunciata l’11 febbraio 1999 (cfr. decisioni menzionate prodotte dal P.M. all’udienza del 24 febbraio 2000).

Nella pronunzia in parola (che, si ripete, è divenuta irrevocabile in ordine al tentato omicidio del DENARO a Torino), anch’essa basata sulle propalazioni dei collaboratori piemontesi, si è sottolineato che il BRUNO ebbe un ruolo significativo nel tentato omicidio del DENARO, con riferimento sia alla fase iniziale, nel corso della quale venne conferito al gruppo dei MIANO l’incarico di eseguire il delitto, sia alla fase intermedia, nella quale sollecitò presonalmente l’esecuzione del progetto delittuoso offrendosi addirittura come killer, sia infine nella fase successiva, quando si recò a Torino in compagnia del BASTONE per ringraziare comunque il clan dei catanesi per avere esaudito, sia pure senza risultato, la loro precedente richiesta. In quest’ultima occasione, il BASTONE e il BRUNO dissero ai loro interlocutori che, essendosi recato il DENARO in Sicilia, “ci avrebbero pensato” loro e l’“architetto” addirittura indicò come possibile esecutore materiale dell’omicidio un giovane di nome “Andrea” che era insieme a lui, basso di statura, un poco tarchiato e che dimostrava un’età di circa venti o ventitré anni. Riferendosi a tale ultimo soggetto, Roberto MIANO ha specificato che costui accompagnò il BRUNO anche quando questi sollecitò l’esecuzione del proposito delittuoso.

La Corte ha poi ritenuto certa l’identificazione dell’“architetto” con l’imputato, sulla base da un lato del riconoscimento fotografico operato dai collaboratori senza incertezze, dopo una corretta descrizione fisica (alto circa m.1,85, magro, con il pizzo), da un altro lato del titolo di studio del prevenuto, il quale è effettivamente laureato in architettura e iscritto all’albo professionale, e da un altro lato infine sulla base della sua certa appartenenza alla cosca mazarese.

Sulla base di tali presupposti, la Corte d’Assise di Appello di Palermo ha ritenuto la penale responsabilità del BRUNO in ordine al tentato omicidio del DENARO commesso in Torino il 16 marzo 1981.

Alla luce delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti di omicidio premeditato commesso in pregiudizio di DENARO Francesco e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto di armi comuni da sparo, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, in concorso con FURNARI Vincenzo, GANCITANO Andrea e NASTASI Antonino, nonché con BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio, separatamente giudicati, e con D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Palermo e i Comuni di Palermo e Trapani.

Antonio PATTI ha riferito che conosceva di vista, pur senza frequentarli, i fratelli DENARO, Franco ed Enzo, che furono uccisi dai mafiosi l’uno a Lido Marinella e l’altro a Piazza Porticella.

Il primo a essere ammazzato fu Francesco.

Il collaboratore ha precisato di avere ricevuto le prime confidenze dell’esistenza di un progetto di omicidio da Giovanni BASTONE, il quale voleva la morte dei fratelli DENARO, perché sospettava che Franco fosse coinvolto, insieme ad altri tra cui SCIMEMI Pietro detto “Tarzanetto”, nell’attentato alla vita che aveva subito anni prima a Torino. Essi, per altro, a detta dell’“uomo d’onore” mazarese dovevano essere uccisi anche perché erano “stiddari” e disturbavano in paese, perpetrando rapine insieme a Carlo ZICHITTELLA. Inoltre, Giovanni BASTONE, per fare capire al PATTI che i fratelli DENARO non erano “buone persone” e che “facevano sempre danni”, aggiunse che avevano messo una bomba nel negozio di un loro stesso zio, a Torino.

Quando il propalante aveva già ricevuto le predette confidenze da parte del Mazarese, Vincenzo D’AMICO gli ordinò di controllare Francesco DENARO, in vista della sua soppressione, compito in cui successivamente lo affiancò anche Antonino TITONE, che sapeva che l’obiettivo frequentava Lido Marinella.

Il collaboratore ha precisato altresì che l’autovettura utilizzata per l’omicidio fu un’Alfetta 1.800 di colore blu rubata dai Mazaresi, usata solitamente da costoro e consegnata per l’occasione a lui, perché la portasse da Mazara alla base marsalese di via Colaianni.

In quest’ultimo luogo il giorno del delitto convennero, oltre al dichiarante, Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonino TITONE, Giovanni BASTONE, Andrea GANCITANO, Giovanni BRUSCA e due Castelvetranesi, che si chiamavano “Nino” e “Vincenzo”.

Il PATTI ha precisato che era la prima volta che vedeva il BRUSCA, aggiungendo per altro che il CAPRAROTTA aveva invitato lui e il TITONE a comportarsi bene e a mettersi a completa disposizione del giovane, dato che era il figlio di un “cristiano bono”. Sempre in quel periodo, il collaboratore venne a sapere che il BRUSCA era il figlioccio di RIINA.

In ordine ai due castelvetranesi, il “pentito” ha affermato che “Nino” aveva una macelleria, mentre “Vincenzo” aveva una stalla in cui allevava mucche. Dopo avere premesso che aveva riconosciuto entrambi in fotografia, ha descritto il primo come un uomo alto circa come lui (che è m.1,78), con una corporatura simile alla sua, pochi capelli e la pelle scura. “Vincenzo”, invece, era più basso, aveva la carnagione scura, molti capelli ed appariva giovane. In seguito il collaboratore rivide sia “Nino” che “Vincenzo”: il primo nel 1986 fu ristretto per alcuni giorni nella cella n.7 del carcere di Marsala insieme all’odierno collaboratore e ad altri, dopo l’arresto di molti “uomini d’onore” marsalesi successivo all’omicidio di Giuseppe FERRARA (cfr., infra, sub Parte IV – Capitolo VII). Ebbe invece modo di incontrare nuovamente “Vincenzo” in occasione di un duplice omicidio a Partanna, in quanto i sicari andarono nella sua stalla, dove il PATTI vide per la prima volta un kalashnikov (cfr. duplice omicidio PIAZZA e SCIACCA, infra, sub Parte IV – Capitolo III). In seguito il collaboratore apprese i cognomi dei due complici: mentre ha ammesso di non ricordare quello di “Nino”, ha asserito che “Vincenzo” si chiama o FURNARI o FUNARI.

Il dichiarante ha proseguito il suo racconto riferendo che gli uomini che venivano da fuori rimasero per alcuni giorni nel covo di via Colaianni in attesa che si presentasse l’occasione per agire, dato che Francesco DENARO stava molto attento ed era prudente.

Un giorno il TITONE venne a sapere che la barca di Vito ANGILERI sarebbe uscita in mare dal porto di Marsala con a bordo Francesco DENARO, Carlo ZICHITTELLA e Francesco MARINO, diretta forse a Favignana. Pertanto, quando la vide partire da una strada vicina, dove era appostato con il suo motorino, andò ad avvertire i membri del gruppo di fuoco, i quali immediatamente si organizzarono per l’azione, al fine di essere in grado di sfruttare la buona occasione.

Il commando era composto da “Vincenzo”, “Nino” e Giovanni BRUSCA. Il primo si mise alla guida dell’Alfetta 1.800 e la posteggiò in una piazzola, mentre “Nino” e Giovanni BRUSCA scesero e andarono in spiaggia.

Il PATTI ha aggiunto che circa una settimana prima del delitto aveva fatto un giro in piazza Porticella insieme al BRUSCA a bordo di un “vespino” bianco rubato e gli aveva indicato la vittima, che era al bar “Diego”, in modo che il giovane di San Giuseppe Iato conoscesse l’obiettivo.

Oltre agli esecutori materiali, erano presenti in zona, con funzioni appoggio, anche altre persone, che avevano preso posizione a circa quattrocento o cinquecento metri di distanza dal Lido Marinella vicino a un passaggio a livello che andava verso la via Trapani (cioè verso l’entroterra). Facevano parte di questo secondo gruppo BASTONE Giovanni, lo stesso PATTI, i quali avevano preso posto sulla FIAT Ritmo 85 marrone del primo, Calcedonio BRUNO con la sua Renault 4 rossa, Andrea GANCITANO a bordo della sua Volkswagen Golf GTD bianca e Francesco CAPRAROTTA con la sua FIAT 127. Vincenzo D’AMICO, invece, era rimasto in via Colaianni.

Il collaboratore ha specificato che dalla posizione in cui si trovava non potè vedere la dinamica dell’omicidio, ma sentì sei od otto detonazioni. Poco dopo scorse l’Alfetta con a bordo i tre sicari arrivare alla loro postazione. Non appena i killer ebbero raggiunto i complici, il CAPRAROTTA partì facendo da battistrada e tutti gli altri lo seguirono in fila indiana, dirigendosi in Contrada Misilla. Il PATTI, per altro, giunto nelle vicinanze di via Colaianni, nella zona di Santa Venera, scese dalla FIAT Ritmo del BASTONE e si avviò a piedi alla base della cosca, insieme ad Antonino TITONE, che intanto era sopraggiunto, anch’egli proveniente dai paraggi di lido Marinella.

Il collaboratore non incontrò più gli altri membri del commando, ma ha precisato che già prima di muoversi dalla base avevano deciso che a un certo punto i tre sicari avrebbero lasciato l’Alfetta sulla strada e sarebbero saliti uno su ciascuna delle macchine condotte dal BASTONE, dal GANCITANO e dal BRUNO.

In seguito apprese da Mariano AGATE la dinamica dell’omicidio: quando il BRUSCA cominciò a sparare al suo indirizzo, Francesco DENARO, che era sulla barca, si buttò in acqua, e il killer premette nuovamente il grilletto, mentre gli altri uomini a bordo dello scafo si nascosero terrorizzati. Il capo mandamento di Mazara del Vallo aggiunse che il BRUSCA aveva “fatto in modo di minacciare” Carlo ZICHITTELLA, il quale era stato costretto a nascondersi.

Il PATTI ha aggiunto di avere parlato della faccenda anche con Nino TITONE, il quale però aveva visto solo gli occupanti della barca che si avvicinavano alla spiaggia e non aveva assistito all’agguato (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente alle udienze del 21 gennaio e del 5 luglio 1999).

Giovanni BRUSCA ha ammesso di avere partecipato all’omicidio di Francesco DENARO, che fu perpetrato a Marsala.

Ha narrato che venne convocato da Salvatore RIINA a Mazara del Vallo perché aiutasse gli uomini della locale cosca a perpetrare il predetto assassinio. Dopo avere raggiunto il paese, partecipò a una riunione deliberativa dell’azione, a cui erano presenti anche il RIINA, Mariano AGATE, Giovanni BASTONE, forse l’architetto Calcedonio BRUNO e certamente altri che ha dichiarato di non ricordare.

Ha affermato di non rammentare esattamente le ragioni per le quali il DENARO doveva essere assassinato, pur dicendo che gli sembrava che la sua morte fosse stata decretata a causa di contrasti che lo avevano opposto a Giovanni BASTONE a Torino e del fatto che fosse “stiddaro”.

Dopo che ebbero deliberato di assassinare l’obiettivo, il BRUSCA, Giovanni BASTONE e Calcedonio BRUNO si recarono a Marsala, in una casa nella disponibilità di Vincenzo D’AMICO. In questo luogo, oltre a loro e all’ospite, vi erano anche Francesco CAPRAROTTA e due Castelvetranesi: Nino NASTASI (cognome che il collaboratore nel corso dell’esame dibattimentale ha più volte storpiato in “ANASTASI”) e Vincenzo “FUNARI”. In quel frangente gli descrissero l’obiettivo, che anche il NASTASI per altro conosceva, essendogli stato mostrato da Antonino TITONE.

Al momento del loro arrivo erano già pronte l’autovettura, un’Alfetta duemila di colore grigio metallizzato, e le armi destinate alla commissione del delitto.

Quello stesso giorno i sicari effettuarono un primo tentativo di eseguire il delitto in un bar di Marsala che sapevano frequentato dalla vittima, ma non la trovarono. Data l’impossibilità di portare a esecuzione il progetto criminoso, il BRUSCA, il BRUNO e il BASTONE rientrarono a Mazara del Vallo.

Uno o due giorni dopo il Collaboratore di San Giuseppe Iato ritornò a Marsala, sicuramente insieme all’architetto BRUNO e al BASTONE (che in un primo momento non si è detto certo che si fosse unito a loro, ma alla cui presenza in seguito ha fatto un riferimento preciso), recandosi sempre nella casa nella disponibilità di Vincenzo D’AMICO. In questa occasione c’era anche Nino TITONE, il quale aveva saputo che l’obiettivo era uscito in barca e sarebbe ritornato in un porticciolo turistico di Marsala.

Quando ricevettero la battuta i membri del gruppo di fuoco si divisero i compiti e partirono a bordo dell’Alfetta 2.000 che era già stata da tempo predisposta per la commissione del delitto. Decisero che il commando sarebbe stato composto da Vincenzo “FUNARI”, dal NASTASI e dallo stesso BRUSCA. Questi ultimi vennero prescelti per eseguire materialmente l’omicidio, non appena la vittima designata fosse rientrata al porticciolo dalla gita in barca. Il FURNARI, a cui fu affidato l’incarico di fungere da autista, doveva rimanere in attesa sull’Alfetta un poco lontano da luogo del delitto per non farsi notare, e poi, non appena sentiti gli spari, avvicinarsi e fare salire i killer a bordo dell’automobile. Infine, venne stabilito che fosse presente al porticciolo anche il TITONE, al quale fu assegnato il compito di avvisare i sicari quando il DENARO fosse rientrato, dato che conosceva bene la vittima.

Uscirono dalla base anche il CAPRAROTTA a bordo di una FIAT 127 bianca e il BASTONE a bordo di una Ritmo bianca, uno dei quali faceva strada al gruppo di fuoco e l’altro lo seguiva.

Arrivati a destinazione, ciascuno occupò il posto che gli era stato assegnato.

Quando la barca su cui viaggiava l’obiettivo arrivò a riva, dapprima il NASTASI, che lo conosceva, e immediatamente dopo il BRUSCA gli spararono. L’odierno collaboratore ha precisato che egli stesso esplose altresì alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un altro individuo, che era sulla barca con il DENARO e lanciava grida e intimidazioni, costringendolo a gettarsi in mare e a nascondersi dietro al natante. Il propalante ha specificato che durante l’azione scaricò la pistola calibro 38 e la ricaricò nuovamente gettando i bossoli a terra.

Eseguito il delitto, i killer si allontanarono dalla spiaggia oltrepassando un varco in uno steccato di lamiera, dietro il quale trovarono il FURNARI che li attendeva in macchina. Dopo essere rientrati alla base da cui erano partiti e avere riconsegnato la macchina e le armi, il BRUSCA ritornò a Mazara del Vallo con Calcedonio BRUNO o con Giovanni BASTONE e da qui andò a San Giuseppe Iato con la sua autovettura.

Il collaboratore ha affermato di non ricordare che ci fosse PATTI, che conosce, ma non può escluderlo con certezza.

In sede di controesame il BRUSCA ha specificato che inizialmente escluse senz’altro la presenza del GANCITANO, ma che dopo la sentenza della Corte di Cassazione relativa al menzionato processo a carico del BASTONE e del BRUNO per l’omicidio di Francesco DENARO ricordò che il predetto imputato gli aveva prestato i pantaloncini da mare che indossava in quell’occasione, anche se forse non andò insieme a loro a Marsala, ma rimase a Mazara del Vallo.

Con riferimento ai complici castelvetranesi, il collaboratore ha affermato che in quell’occasione vide per la prima volta sia il NASTASI, che ha riconosciuto in fotografia, sia il FURNARI, puntualizzando che sarebbe in grado di riconoscere entrambi. Ha aggiunto che ebbe modo di rivedere il primo in un’altra occasione, nel 1995, quando costui si recò a Partinico per parlare con Matteo MESSINA DENARO. Ha inoltre descritto il NASTASI come un poco più alto di lui, “senza capelli, del tutto stempiato” e dell’età di circa quarant’anni all’epoca del delitto. Il FURNARI, invece, era alto circa m.1,70, aveva la carnagione scura, folti baffi e capelli e in quel periodo un’età approssimativa di circa quarant’anni.

Il BRUSCA ha specificato infine che quel giorno il NASTASI indossava un paio di pantaloni lunghi e una maglia o camicia, mentre il egli portava un paio di pantaloncini corti da mare (cfr. esame e controesame del BRUSCA resi rispettivamente alle udienze del 4 febbraio e del 5 luglio 1999).

Carlo ZICHITTELLA, che fu testimone oculare dell’omicidio, ha affermato che, pur avendo avuto rapporti personali con molti membri della “famiglia” di Marsala fin dal 1974 o 1975, quando aveva commesso un furto in un’armeria su mandato di Michele PICCIONE e Gaspare RAIA, non aveva mai voluto essere “combinato”, seguendo il consiglio di suo padre di mantenersi in buoni rapporti con i mafiosi, ma di non entrare a fare parte dell’organizzazione.

Accettò di essere affiliato solo alla fine del 1981 o inizio del 1982, all’unico scopo di aiutare il suo amico Vincenzo DENARO. Infatti dopo che nel mese di luglio del 1981 alcuni “uomini d’onore” di Marsala uccisero suo fratello Francesco, Mimì DE VITA e Angelo LO PRESTI confidarono all’odierno collaboratore, con cui erano in rapporti cordiali, che “cosa nostra” aveva deciso di sopprimere anche Vincenzo DENARO, sebbene questi non fosse coinvolto nelle attività del germano che ne avevano segnato la condanna a morte, poiché si temeva che volesse vendicare il fratello. Aggiunsero che se Carlo ZICHITTELLA voleva aiutare l’amico doveva da un lato convincerlo a lasciare Marsala e dall’altro farsi “combinare”, in quanto dall’interno dell’associazione poteva avere più peso nelle decisioni.

Il propalante -che al momento dell’agguato mortale a Francesco DENARO era in barca insieme alla vittima e aveva tentato di soccorrerlo cercando di girarlo in modo che avesse il capo fuori dall’acqua, con la conseguenza che i sicari avevano sparato anche al suo indirizzo- dopo l’omicidio si lamentò dell’accaduto con il DE VITA, il LO PRESTI e TITONE Antonino, il quale era suo parente, perché era irritato per il fatto che avevano ammazzato il “Carrozza” mentre era in sua compagnia. Per altro, gli “uomini d’onore” con cui egli discusse lo criticarono dicendogli che comportandosi in quel modo (cioè tentando di soccorrere la vittima) aveva rischiato molto. Aggiunsero altresì che Giovanni BASTONE (che lo ZICHITTELLA venne a sapere essere colui che aveva voluto l’omicidio), era molto arrabbiato con lui e lo voleva rimproverare perché si era intromesso in affari che non lo riguardavano (cfr. esame dello ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 4 novembre 1999).

Antonino SAIA ha dichiarato che durante il suo periodo di permanenza a Torino conobbe alcuni personaggi originari della Sicilia occidentale, tra cui ha ricordato in particolare Giovanni BASTONE, una persona che era soprannominata “l’architetto” e che poi apprese dagli atti giudiziari chiamarsi “Calcedonio”, e un certo Pippo “u barbiere”, il cui nome era Giuseppe CAVASINO, il quale faceva da tramite tra i “cursoti” e il BASTONE.

Il collaboratore ha precisato che conobbe quest’ultimo “uomo d’onore” mazarese alla fine del 1980 o all’inizio del 1981 a Torino e che gli fu presentato da amici, in quanto aveva chiesto il favore di uccidere Francesco DENARO, detto “carrozza”, a Roberto MIANO, il quale aveva affidato l’incarico allo stesso SAIA, a Carmelo GIUFFRIDA e ad Angelo SCIOTTI.

Il dichiarante ha aggiunto che all’epoca non conosceva la ragione per la quale il BASTONE voleva la morte di Francesco DENARO, ma che in seguito venne a sapere dai suoi complici che la ragione scatenante della deliberazione criminosa risiedeva in un agguato subito dal Mazarese e di cui questi accusava l’obiettivo.

Il SAIA ha inoltre sostanzialmente ribadito le affermazioni rese nel processo di Torino sull’attentato al DENARO, precisando altresì che circa una settimana dopo l’azione egli incontrò il BASTONE alla presenza di Roberto MIANO e Francesco FINOCCHIARO. In quel frangente qualcuno indicò l’odierno collaboratore come uno dei componenti il gruppo di fuoco che aveva realizzato l’attentato e il Mazarese commentò che il “Carrozza” doveva morire perché così voleva Mariano AGATE.

Ha ribadito altresì che in un’occasione l’architetto “Calcedonio” ebbe a dirgli che a uccidere il DENARO ci avrebbe pensato o ci aveva pensato (il collaboratore non è stato in grado di collocare l’episodio prima o dopo l’omicidio) un certo “Andrea”, che sparava bene e che era uno dei loro migliori killer. Ha aggiunto che in quello stesso frangente, vicino al “Bar dei contadini” a Porta Palazzo, l’“architetto” gli presentò il nominato “Andrea”, che era originario della Sicilia occidentale ed era ospite, come “Calcedonio”, di Giuseppe CAVASINO: era un giovane di circa venti o ventidue anni, con i capelli corti e castani, alto circa m.1,70, di corporatura robusta, anche se non grosso.

Delineando la figura della vittima, il SAIA ha affermato che Francesco DENARO a Torino trafficava in droga con Antonino MURA, un importante spacciatore facente parte di un gruppo contrapposto a quello dei fratelli MIANO, di cui facevano parte anche un certo Nino SALAFIA e un tale MALLIA, entrambi siracusani.

Infine, il SAIA ha dichiarato di conoscere Nitto SANTAPAOLA, con il cui clan i “cursoti” combatterono una lunga guerra di mafia. Ha aggiunto che i due schieramenti, nonostante si fossero rappacificati nel settembre 1982, continuarono a non fidarsi l’uno dell’altro, specificando a tale proposito che nel 1983 egli stesso, Ciccio MIANO e Francesco FINOCCHIARO -che avrebbero dovuto andare a nel trapanese a fare un colloquio con Mariano AGATE, allora detenuto, relativamente a un traffico di sostanza stupefacente- non si recarono al convegno per timore di un tranello, dato che il BASTONE aveva confidato loro che era in buoni rapporti con il SANTAPAOLA (cfr. esame SAIA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 4 febbraio 1999).

Nell’ambito del citato procedimento a carico di Giovanni BASTONE e Calcedonio BRUNO sono stati escussi vari testimoni oculari, delle cui audizioni il P.M. ha prodotto i verbali.

Antonino LOCACCIATO affermò che il 30 luglio 1991 alle ore 15,00 si recò a lido Marinella di Marsala insieme al suo amico MINEO Francesco e alla figlia di otto anni Loredana per portare quest’ultima al mare e andare con il primo alla ricerca di ricci. Aggiunse che era uscito con il suo canotto di gomma, rientrando alle ore 18,00 circa. Mentre egli e il MINEO stavano per attraccare, avevano visto due persone esplodere colpi di pistola contro un giovane, il quale aveva tentato di scappare gettandosi in mare, continuare a sparare anche dopo che il bersaglio era caduto in acqua e infine allontanarsi con andatura regolare. Il testimone dichiarò che non aveva potuto scorgere bene in viso i sicari, poiché erano alla distanza di circa sessanta metri. Riferì comunque che i due uomini indossavano pantaloni e maglietta e che uno di essi aveva l’età apparente di quarant’anni, era stempiato e di corporatura un poco robusta, mentre l’altro aveva circa vent’anni, era alto presumibilmente m.1,65 e un poco più basso del primo. Dopo che i sicari si erano allontanati egli e il MINEO si erano avvicinati alla vittima, che giaceva in mare priva di vita.

Il testimone, per altro, su contestazione del P.M., ricordò con certezza soltanto che i due uomini avevano sparato alla vittima, la quale si era buttata in mare, e per il resto si trincerò dietro asserzioni dubitative (“può darsi”). A tale proposito, deve precisarsi fin d’ora che, a giudizio della Corte, debbono essere giudicate attendibili le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto e oggetto di contestazioni, tenuto conto che il lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto e la deposizione dibattimentale può ben giustificare la rimozione di molti particolari dalla memoria del teste. Inoltre, la circostanza che, come si vedrà, le propalazioni in parola del LOCACCIATO siano state per molti aspetti confermate dal BRUSCA e da altri elementi di prova emersi in dibattimento, consente di utilizzare le stesse ai fini della decisione e non soltanto per valutare l’attendibilità del testimone (cfr. deposizione del LOCACCIATO rese nell’udienza del 18 febbraio 1993 nell’ambito del processo celebratosi davanti alla Corte d’Assise di Trapani a carico di Giovanni BASTONE e Calcedonio BRUNO).

Francesco MINEO, dal canto suo, affermò che il 30 luglio 1981, verso le ore 17,50 o 18,00, mentre egli e il suo amico LOCACCIATO Antonino, reduci da una gita in alto mare a bordo del gommone di quest’ultimo, stavano attraccando alla banchina del lido Marinella, avevano udito quattro o cinque colpi d’arma da fuoco. Nonostante i due uomini si fossero riparati subito dietro al natante, egli era riuscito a vedere due persone che sparavano numerosi colpi d’arma da fuoco contro un individuo, anche dopo che questi si era gettato in acqua. Dopo alcuni istanti i due attentatori si erano allontanati con passo svelto verso la spiaggia libera, lato Marsala, oltrepassando una porta vicino al bar.

Il testimone non fu in grado di ricordare se gli assassini avevano una pistola per ciascuno, come invece aveva dichiarato nell’immediatezza dei fatti.

Il MINEO descrisse altresì i due killer dicendo che uno era alto circa m.1,60 o 1,65 e l’altro circa 1,65 o 1,70, che uno dimostrava circa trent’anni e l’altro circa quaranta e che il più giovane era di corporatura più robusta rispetto all’altro. Per altro, aggiunse che, trovandosi a circa ottanta metri dalla scena del delitto, in direzione Marsala, non aveva potuto vedere bene le caratteristiche fisiche (come il colore dei capelli o se portavano occhiali da vista o da sole) dei due sicari, come aveva precisato fin dalla prima audizione.

Anche in questo caso, il testimone riuscì a ricordare molti particolari soltanto in seguito alla contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti. In merito alle circostanze che il MINEO ha continuato a non ricordare, si richiamano integralmente le osservazioni svolte relativamente alla deposizione del LOCACCIATO (cfr. deposizione del MINEO all’udienza del 18 febbraio 1993 nel menzionato dibattimento).

Giovanni PATERNÒ dichiarò che il 30 luglio 1981, alle ore 18,00 circa, mentre si trovava in un luogo adiacente al Lido Marinella di Marsala aveva udito alcune detonazioni che gli erano parse spari e aveva cercato di entrare nello stabilimento balneare per ripararsi. In questo frangente aveva notato un’Alfetta 2000 di colore grigio metallizzato con una targa che gli era parsa straniera parcheggiata accanto allo steccato in legno che recingeva il lido Marinella, la quale era partita a forte velocità in direzione del centro abitato di Marsala dopo avere preso a bordo due persone, una delle quali era salita dietro e l’altra davanti. Il testimone aggiunse che, trovandosi alla distanza di circa quaranta metri, non aveva potuto vedere se a bordo c’era un autista o se l’uomo che aveva preso posto sul sedile anteriore si era messo alla guida. Il PATERNÒ specificò altresì di non essere in grado di descrivere i due soggetti, data la distanza e la fulmineità dell’azione

Il teste concluse la sua deposizione riferendo che quando gli investigatori gli avevano mostrato un’Alfetta 2000 posteggiata in un garage dei Carabinieri egli aveva affermato che era dello stesso tipo e colore di quella che aveva notato allontanarsi da Lido Marinella dopo l’omicidio e che la targa di cartone montata sul veicolo poteva essere quella che da lontano aveva scambiato per straniera (cfr. sua deposizione all’udienza del 18 febbraio 1993 nel citato giudizio).

Rosalba GRASSO, moglie di Francesco DENARO, anch’essa sentita all’udienza del 23 marzo 1993 nell’ambito del procedimento a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio per l’omicidio del marito, riferì che aveva sposato l’ucciso il 30 agosto 1975 a Torino. All’epoca del loro matrimonio suo marito vendeva orologi, accendini, sigarette di contrabbando, che teneva in una valigia che apriva alla mattina e chiudeva alla sera, in un mercatino di Porta Palazzo.

Fino al 1977 la vita dei due coniugi era stata tranquilla, poi Francesco era cambiato, per ragioni che la donna dichiarò di non conoscere. Precisò che comunque in casa loro non era entrato molto denaro nemmeno in questo secondo periodo, nel quale il marito aveva cominciato a esercitare il contrabbando di sigarette perché era un’attività più redditizia di quella che svolgeva in precedenza. La testimone aggiunse che per quanto era a sua conoscenza, invece, il DENARO non era mai stato coinvolto in traffici di droga, perché era contrario a tale attività.

La signora GRASSO riferì altresì che il marito aveva avuto problemi giudiziari in due occasioni: la prima nel 1975, prima del loro matrimonio, perché aveva malmenato un barista di nome Nunzio che lavorava al bar “Des Amis”, ritenendo che gratificasse la sua fidanzata di attenzioni troppo assidue. Negli anni 1977 o 1978 era stato invece arrestato per un furto di un televisore, rimanendo in carcere fino al dicembre 1978.

La testimone dichiarò inoltre che il DENARO era molto amico di due persone di cui ella conosceva solo i soprannomi: “Tarzanetto” e “Nasca” e che solo in seguito aveva appreso chiamarsi rispettivamente Pietro SCIMEMI e Carlo ZICHITTELLA. Entrambi erano sempre stati molto affettuosi con tutta la famiglia di Franco DENARO. Lo ZICHITTELLA, in particolare, avendo appreso in occasione di un incontrato con la GRASSO avvenuto qualche anno prima della testimonianza che il figlio della donna compiva gli anni, era andato a trovarli portando un regalo per il bimbo.

La vedova del DENARO affermò che alcuni mesi prima di essere ucciso, il 16 marzo 1981, il marito aveva subito un attentato a Torino, all’esito del quale la loro vita era cambiata, dato che l’uomo aveva cominciato a dormire fuori di casa, ad essere guardingo e a rimanere assente per alcuni giorni senza dare notizie di sé alla moglie.

Nonostante nutrisse timori per la sua incolumità, l’ucciso aveva deciso di recarsi comunque a Marsala a trovare i genitori, anche se la GRASSO si era opposta osservando che in quel modo si sarebbe infilato proprio “nella tana del lupo”. La donna, infatti, pur non avendo notizie specifiche sul punto, temeva che l’attentato contro il coniuge fosse stato deciso da Siciliani. Per altro il marito le aveva detto che sapeva cosa stava facendo e le aveva ordinato “di non impicciarsi”. Nei giorni precedenti il suo assassinio, Francesco non era parso alla consorte preoccupato e che da ciò ella aveva dedotto che l’uomo riteneva che a Marsala ci fossero persone che potevano aiutarlo.

La GRASSO continuò il resoconto degli ultimi giorni di vita del marito raccontando che essi erano andati a Marsala a bordo della loro FIAT 127, mentre Vincenzo DENARO, da poco scarcerato, era sceso con la sua consorte in treno. Di solito i quattro cognati andavano al mare tutti insieme alla spiaggia di San Teodoro, mentre non andavano mai a Lido Marinella perché ritenevano che l’acqua fosse troppo bassa. Il giorno del delitto, invece, i due fratelli erano usciti dopo pranzo da soli, annunciando alle mogli che sarebbero tornati verso le 18,00 o le 18,30 e che sarebbero andati a Palermo. La GRASSO aggiunse che era stato il suo nipote dodicenne Tiziano, figlio di Vincenzo, a comunicarle dell’intervenuto omicidio del marito.

La GRASSO, infine, affermò che alcuni mesi dopo il delitto, Carlo ZICHITTELLA, che era stato arrestato dapprima per concorso in omicidio e poi per favoreggiamento personale, le aveva riferito che egli aveva tentato di salvare Franco, cercando di tirarlo su dall’acqua, ma era stato costretto a desistere, in quanto uno dei sicari gli si era avvicinato puntandogli contro la pistola e dicendogli di lasciarlo stare, se no avrebbe sparato anche a lui. La testimone precisò che inizialmente gli aveva creduto, ma poi aveva pensato che lo ZICHITTELLA, che le aveva detto di non avere riconosciuto i sicari, fosse in qualche modo coinvolto nell’omicidio (cfr. deposizione GRASSO all’udienza del 23 aprile 1993 nel citato procedimento dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi i predetti giudizi.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del BRUSCA non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame e riesame, nei quali non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

A tale ultimo proposito, deve sottolinearsi che le dichiarazioni rese dal BRUSCA nel corso dell’esame presidenziale ai sensi dell’art. 507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000 debbono essere giudicate come dettate da un momentaneo errore mnemonico. Infatti, il collaboratore ha affermato che alcuni giorni prima dell’omicidio egli e il NASTASI effettuarono una ricognizione finalizzata all’uccisione in un bar di Carlo ZICHITTELLA e di un altro individuo, senza per altro realizzare il proposito delittuoso perché il suo complice, che conosceva l’obiettivo, fu titubante. Il BRUSCA ha aggiunto altresì che la decisione di sopprimere lo ZICHITTELLA fu determinata da attriti tra lui e il BASTONE.

A giudizio di questa Corte, il collaboratore di San Giuseppe Iato quando ha reso queste ultime dichiarazioni ha certamente confuso e sovrapposto situazioni e momenti storici diversi.

In primo luogo, infatti, i collaboratori marsalesi (meglio informati sulle vicende della loro città) hanno ribadito più volte che la decisione di sopprimere lo ZICHITTELLA fu presa l’anno successivo, dopo l’omicidio del catanese PLATANIA, commesso dallo stesso “Nasca” e da Vincenzo DENARO all’insaputa di “cosa nostra”, con la conseguenza che nel 1981 egli non era ancora stato condannato a morte. Il PATTI, in particolare, ha sottolineato che autorevoli “uomini d’onore” marsalesi, tra cui gli stessi D’AMICO e CAPRAROTTA, “si filavano” lo ZICHITTELLA. Siffatto atteggiamento dei vertici della cosca, a giudizio di questa Corte, deve essere imputato al fatto che il giovane proveniva da una famiglia storicamente inserita nella criminalità marsalese, ma che aveva avuto contrasti con “cosa nostra” (cfr. scheda relativa all’omicidio SAMMARTANO, infra) e che era sicuramente noto nell’ambiente delinquenziale come un uomo deciso. Di conseguenza è pienamente plausibile che i mafiosi abbiano in un primo momento provato a tenere sotto controllo un personaggio potenzialmente pericoloso, essendo sempre preferibile evitare contrapposizioni frontali, e che si siano decisi ad agire contro di lui soltanto dopo che egli aveva commesso violazioni imperdonabili delle regole di “cosa nostra”.

Quanto agli addotti contrasti tra il “Nasca” e il BASTONE, poi, lo stesso ZICHITTELLA ha riferito che il Mazarese si arrabbiò con lui soltanto dopo essere venuto a sapere che aveva tentato di soccorrere Francesco DENARO. Del resto, questa versione dei fatti appare perfettamente verosimile, se si considera che nel 1981 lo ZICHITTELLA viveva e agiva a Marsala, mentre il BASTONE aveva il suo centro di interessi criminali a Torino, città nella quale il primo si trasferì soltanto alla fine degli anni ’80. A ciò consegue che all’epoca del delitto in trattazione non poteva esservi nessun motivo di contrasto tra i due uomini, che avevano sfere di interesse criminale e territoriale assolutamente distinte.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, può concludersi che certamente il BRUSCA ha anticipato nel tempo una contrapposizione tra Carlo ZICHITELLA e gli “uomini d’onore” che sorse successivamente (tanto nei confronti del BASTONE quanto e, soprattutto, contro i Marsalesi, responsabili dell’assassinio di suo fratello Nicolò) e che culminò con lo scontro militare del 1992.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che il giro di ricognizione che il BRUSCA compì con il NASTASI fu certamente finalizzato ad assassinare Francesco DENARO, come del resto sempre sostenuto dal collaboratore nei precedenti interrogatori, mentre lo ZICHITTELLA fu coinvolto nella vicenda soltanto nella veste di ignaro testimone oculare. Deve comunque sottolinearsi che l’evidente errore in cui è incorso il BRUSCA non può certamente inficiarne la credibilità, atteso che il resoconto degli eventi dallo stesso fornito è stato estremamente preciso, dettagliato e riscontrato ab extrinseco e che alcune incertezze mnemoniche, tanto più se hanno avuto ad oggetto circostanze secondarie come nel caso di specie, sono fisiologiche nel contesto di dichiarazioni che abbracciano un vasto lasso di tempo e un numero ragguardevole di fatti delittuosi.  

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni dei collaboranti siano tendenzialmente attendibili anche laddove hanno ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il PATTI e il BRUSCA furono informati da personaggi che erano affiliati alla medesima organizzazione criminale e che pertanto non avevano alcun motivo di mentire loro, tanto più che erano legati ai due “pentiti” da rapporti di stima e fiducia reciproca e che questi ultimi (e soprattutto il BRUSCA) erano già noti all’interno dell’associazione mafiosa come persone di sicura affidabilità. D’altra parte, e soprattutto, la credibilità delle affermazioni de relato dei due collaboratori è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato significative conferme in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del BRUSCA, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) con riferimento alla causale del delitto, il PATTI ha dichiarato Giovanni BASTONE voleva la morte dei fratelli DENARO perché sospettava che Franco fosse coinvolto, insieme ad altri tra cui SCIMEMI detto “Tarzanetto”, nell’attentato alla vita che aveva subito anni prima a Torino.

Il BRUSCA ha sostanzialmente confermato le affermazioni del collaboratore marsalese asserendo che, pur non rammentando esattamente le ragioni per le quali il DENARO doveva essere assassinato, gli pareva la decisione di ucciderlo fosse dipesa da contrasti che aveva avuto con Giovanni BASTONE a Torino e dal fatto che Fosse “stiddaro”.

Come si è già sottolineato nella parte dedicata alla disamina delle citate sentenze della Corte d’assise di Appello di Palermo e di Torino, con riferimento al tentato omicidio del DENARO verificatosi a Torino alcuni mesi prima del delitto, Francesco MIANO ha affermato che era stato il BASTONE a chiedergli di uccidere il “Carrozza”, aggiungendo che questi ne voleva la morte sia perché il gruppo a cui l’obiettivo era affiliato contendeva al Mazarese il controllo del mercato relativo al contrabbando di sigarette, sia perché intendeva vendicarsi del tentativo di omicidio di cui era stato vittima negli anni ’70 e di cui riteneva il DENARO uno dei responsabili.

Il SAIA e il GIUFFRIDA, da parte loro, pur precisando lealmente di non avere notizie certe sulla causale sottesa all’attentato, hanno affermato di ritenere che il BASTONE nel chiedere loro di assassinare il “Carrozza” fosse spinto da motivi di rancore personale.

Lo stesso SAIA e Roberto e Francesco MIANO hanno poi affermato che dopo l’attentato il BASTONE e il BRUNO, nel ringraziarli per essersi attivati per realizzare l’omicidio, dissero che ci “avrebbero pensato” loro.

Ora, a giudizio di questa Corte, le dichiarazioni dei collaboratori e le citate decisioni giurisdizionali consentono di stabilire con tranquillizzante certezza il movente dell’omicidio del DENARO, identificandolo con quello del fallito attentato alla vita del medesimo, realizzato pochi mesi prima e sempre con un coinvolgimento diretto e in un ruolo di primo piano del BASTONE e del BRUNO.

In particolare, le menzionate sentenze delle Corti d’Assise di Appello di Palermo e di Torino, sanzionando con l’autorità del giudicato la responsabilità dello stesso dei due predetti imputati in qualità di mandanti del tentato omicidio del DENARO avvenuto a Torino pochi mesi prima del suo assassinio perpetrato in Marsala, hanno individuano altresì un solido movente a carico del primo per l’eliminazione della vittima, confermando quindi le propalazioni del PATTI e del BRUSCA.

Del resto, sotto questo profilo, non può non ritenersi assai significativo il fatto che il DENARO fu ucciso a Marsala pochi mesi dopo l’attentato, tanto più se questo fatto viene valutato unitamente alle concordi dichiarazioni di Roberto MIANO, del GIUFFRIDA e del SAIA, i quali hanno affermato che il BASTONE e il BRUNO, nel ringraziarli della loro collaborazione, aggiunsero che avrebbero provveduto loro ad assassinarlo. A ulteriore riscontro della saldezza del proposito criminoso dei Mazaresi, deve ricordarsi altresì che il SAIA ha riferito che il BRUNO ebbe a dirgli che a uccidere il “carrozza” ci avrebbe pensato (o ci aveva pensato) un giovane siciliano di nome “Andrea”, che il suo interlocutore gli indicò come uno dei migliori killer della loro cosca. Il collaboratore ha fornito una descrizione del sicario, che era presente alla discussione per avere accompagnato l’“architetto” a Torino, che si attaglia perfettamente ad Andrea GANCITANO, il quale effettivamente all’inizio degli anni ’80 era affiliato alla “famiglia” di Mazara del Vallo ed è stato chiamato in correità dai collaboratori in ordine a episodi delittuosi risalenti all’epoca dell’omicidio DENARO.      

D’altra parte, con specifico riferimento al BASTONE, non può non sottolinearsi che la circostanza che egli avesse subito un attentato la cui responsabilità imputava, tra gli altri, al DENARO e allo SCIMEMI giustifica il rancore che provava nei confronti di entrambi. Inoltre, l’assassinio tra il 1977 e il 1980 degli altri presunti responsabili del fatto (MONCATA, DE VITO e AMICO) ad opera del clan dei MIANO su richiesta del medesimo BASTONE non può che costituire una ulteriore e definitiva conferma dell’odio nutrito dal prevenuto nei loro confronti e nella fermezza del suo proposito di vendetta.

Il coinvolgimento diretto di varie articolazioni territoriali di “cosa nostra” nella realizzazione del delitto, d’altra parte, è conseguente alla considerazione che azioni dirette contro l’incolumità fisica dei suoi affiliati dovevano essere sanzionate dovunque fossero realizzate, specie se in esse erano coinvolti personaggi come il DENARO -che era originario di Marsala e legato a Carlo ZICHITTELLA, un soggetto tenuto da sempre sotto osservazione da parte dei membri della locale cosca- e pertanto, se lasciati impuniti, potevano giungere a mettere in discussione l’autorità dell’associazione anche in Sicilia, nello stesso territorio del mandamento di Mazara del Vallo, i cui membri erano già nel 1981 (quando infuriava la guerra di mafia contro il gruppo facente capo al BONTADE, al BADALAMENTI e all’INZERILLO) stretti alleati dei “corleonesi” e di RIINA.

La condotta ribelle dei fratelli DENARO e il tentativo del gruppo di cui facevano parte di mettere in discussione il controllo del BASTONE (e quindi della “famiglia” mazarese) sul contrabbando di sigarette a Torino costituì verosimilmente un’ulteriore ragione che indusse i vertici della cosca a decidere di eliminare loro e i loro complici.

Del resto, l’ascrivibilità del delitto in esame a un gruppo di fuoco di “cosa nostra” attivo all’inizio degli anni ’80 nel trapanese è confermato altresì dagli esiti della consulenza tecnica comparativa di reperti balistici redatta dal Maresciallo Carmelo STRAMONDO su incarico del G.I. di Marsala (cfr. per una più dettagliata disamina dell’elaborato dello STRAMONDO Parte IV – Capitolo II, schede sugli omicidi ZUMMO e PALMERI).  

Il consulente ha esaminato reperti balistici relativi agli omicidi di DENARO Francesco, PALMERI Giuseppe, ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo.

Dopo avere precisato preliminarmente che sulla base dei contrassegni caratteristici dell’arma (concernenti sia il tipo di arma, sia l’arma specifica) è possibile un giudizio di certezza relativo all’identità o alla mancata identità, all’esito dell’esame comparato dei reperti, il Maresciallo STRAMONDO è pervenuto alla conclusione che per l’assassinio del DENARO furono utilizzate due rivoltelle calibro 38 special. Il consulente ha aggiunto che una delle due pistole -avente canna solcata da cinque rigature destrorse dell’ampiezza di mm.2,6 e identificabile in un revolver della marca “Smith & Wesson”- venne usata altresì per gli omicidi di PALMERI Giuseppe e ZUMMO Giuliano (cfr. deposizione cit. e consulenza tecnica datata 3 marzo 1989 e prodotta all’udienza dell’8 aprile 1998).

Come si è già accennato, pertanto, le risultanze della perizia STRAMONDO costituiscono un importante riscontro alle dichiarazioni di Antonio PATTI, il quale ha addebitato l’esecuzione degli omicidi dei cugini ZUMMO, di PALMERI Giuseppe e di DENARO Francesco a killer del mandamento di Mazara del Vallo o comunque a soggetti che agivano su richiesta, nell’interesse e previa predisposizione di un’adeguata organizzazione da parte delle cosche di questo mandamento.

Non è invece rilevante la circostanza, addotta dalla difesa, che il BRUSCA ha affermato che ricevette l’ordine di mettersi a disposizione dei Mazaresi per l’omicidio dal RIINA, mentre il PATTI ha sempre indicato i mandanti nei Mazaresi e in particolare in Giovanni BASTONE. Infatti, da un lato anche il collaboratore di San Giuseppe Iato ha individuato le ragioni sottese all’omicidio in contrasti tra la vittima e il BASTONE (escludendo quindi che il capo di “cosa nostra” fosse il mandante del delitto, ma circoscrivendo il suo ruolo a tramite tra lui e i Mazaresi) e dall’altro lato, in considerazione sia delle regole dell’associazione mafiosa sia dei suoi rapporti personali con il RIINA, il suo intervento in un mandamento estraneo a quello della “famiglia” a cui era affiliato doveva necessariamente essere autorizzato dal boss corleonese. D’altra parte non può certo meravigliare che il PATTI, che allora era un esponente di secondo piano dell’organizzazione, non sia stato informato del coinvolgimento del RIINA, tanto più se si consideri che era conforme alla prassi non rivelare agli affiliati tutti i retroscena, ma solo quelli che era necessario conoscessero. A tutte le predette osservazioni consegue che sotto il profilo in esame tra le due versioni dei fatti non vi è alcun reale contrasto.

2) il PATTI ha affermato che Giovanni BASTONE, per fargli capire che i fratelli DENARO non erano “buone persone” e che facevano sempre danni, aggiunse che avevano messo una bomba nel negozio di un loro stesso zio, a Torino.

Il P.M. ha prodotto (doc. 3) un articolo di un quotidiano in cui è riportata la notizia che Luigi MALLIA e Vincenzo DENARO erano stati rinviati a giudizio, in relazione all’esplosione di alcuni ordigni davanti a esercizi di commercianti che non volevano pagare il “pizzo”, per rispondere dei reati di associazione a delinquere in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, estorsione, detenzione di candelotti di gelatina da utilizzare per confezionare gli ordigni, detenzione di armi e lesioni nei confronti di una ragazza rimasta ferita nello scoppio di uno degli ordigni. Nell’articolo suddetto è specificato altresì che tra gli esercizi danneggiati dalle esplosioni vi fu, il 14 gennaio 1978, il bar di Ignazio DENARO e Rosa LICARI.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato lo zio di DENARO Francesco e Vincenzo in DENARO Ignazio, fratello del padre degli uccisi, nato a Marsala il 17 febbraio 1929. Il verbalizzante ha specificato altresì che costui all’epoca dell’accertamento abitava in Marsala, contrada Amabilina, e gestiva insieme alla moglie il Bar Rosa sito in Corso Regina Margherita n.276 a Torino, aggiungendo che il locale fu oggetto di un grave attentato che quasi lo distrusse (fatto che appurò personalmente dall’esame delle fotografie) in data 16 gennaio 1978. Nell’occasione la vittima riferì agli inquirenti di avere subito numerose richieste estorsive, pur non dicendo i nomi dei responsabili.

3) il PATTI ha affermato che per commettere il delitto fu usata un’Alfetta 1800 di colore blu rubata dai mazaresi e prestata a lui per l’occasione.

Il BRUSCA ha sostanzialmente riscontrato la circostanza, riferendo che i sicari utilizzarono un’Alfetta duemila di colore grigio metallizzato.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che un’Alfa Romeo 2000 fu rinvenuta bruciata in contrada Gurgo di Marsala e che sulla targa originaria (CT-4763873) era stata apposta la targa di cartone “TP-198364” (cfr. sul punto altresì le dichiarazioni del Maggiore GEBBIA sul rinvenimento dell’autovettura, rubata a Palermo circa un anno prima, nel procedimento a carico del BASTONE e del BRUNO, più volte citato, e nell’udienza del 16 dicembre 1999).

Il teste PATERNÒ Giovanni ha ulteriormente riscontrato le sopra riportate risultanze probatorie, asserendo di avere visto un’Alfetta duemila di colore grigio metallizzato con una targa che gli pareva straniera parcheggiata vicino allo steccato di recinzione del lido partire subito dopo gli spari, non appena due persone salirono a bordo della stessa; ha aggiunto che l’Alfetta duemila che gli inquirenti gli mostrarono posteggiata in un garage dei Carabinieri era dello stesso tipo e colore di quella che aveva notato sul luogo del delitto e che la targa di cartone montata sulla stessa poteva essere quella che da lontano gli parve straniera.

Ora, le dichiarazioni del PATERNÒ -del tutto plausibili, anche con riferimento al contrassegno, essendo assolutamente verosimile una targa chiara di cartone possa venire scambiata da lontano per una straniera- e il rinvenimento poco successivo al delitto di un’autovettura dello stesso tipo e colore di bruciata costituiscono un’importante conferma delle affermazioni dei collaboratori, essendo prassi comune nei delitti di mafia incendiare i veicoli usati per cancellare ogni traccia dei killer.

D’altra parte, il contrasto tra il BRUSCA e il PATTI in ordine alla cilindrata ed al colore dell’autovettura è del tutto marginale, considerato che la carrozzeria dell’Alfetta è assolutamente identica sia per il modello 1800 che per il 2000 e che l’errore sul colore da parte del collaboratore marsalese è giustificabile, trattandosi di un particolare di secondaria importanza ed essendo intercorso un lungo periodo di tempo tra i fatti di causa e l’inizio della sua collaborazione.

4) il PATTI ha specificato che per commettere l’omicidio portò l’Alfetta da Mazara alla casa di via Colaianni, da dove partì il gruppo di fuoco.

Il BRUSCA ha confermato il dato, asserendo che l’autovettura era pronta nella casa marsalese nella disponibilità di Vincenzo D’AMICO che venne usata come base logistica del gruppo di fuoco già il giorno in cui egli vi si recò in occasione del primo fallito tentativo.

La circostanza, poi, che già in quegli anni la “famiglia” di Marsala avesse nella propria disponibilità una base in via Colaianni è stata sempre affermata da tutti i collaboratori.

Il Maresciallo SANTOMAURO, a tale proposito, ha individuato l’immobile in una villetta a un piano sita al civico n.36. Ha accertato in particolare che il 13 febbraio 1990 lo stabile fu venduto dai coniugi LOMBARDO Rosa e RIGGIO Giacinto ai coniugi RITI Francesco nato a Marsala il 2 gennaio 1955 e GAGLIANO Giuseppa Giovanna nata a Sambuca di Sicilia il 24 giugno 1956; questi ultimi, come del resto i precedenti intestatari, non risultava vi avessero mai abitato, mentre vi dimorava la famiglia ERRERA (dopo l’arresto di Francesco solo la moglie, RALLO Rosa Maria). Dalle indagini effettuate emerse altresì che RITI Girolamo, cl.1923, padre dell’attuale intestatario, fu denunciato nel 1966 insieme all’ERRERA dai Carabinieri di Marsala e che l’utenza telefonica dell’immobile (0923/989212) era classificata dalla Telecom come “riservata”.

5) il PATTI ha detto che erano presenti, oltre a lui, Giovanni BASTONE, Calcedonio BRUNO, Andrea GANCITANO, Giovanni BRUSCA, “Nino” (NASTASI), “Vincenzo” (FURNARI), Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA e Antonino TITONE, il quale venne a sapere che la barca di Vito ANGILERI sarebbe uscita in mare dal porto di Marsala, con a bordo Francesco DENARO, Carlo ZICHITTELLA e Francesco MARINO, diretta forse a Favignana.

Il BRUSCA ha dichiarato che il giorno dell’agguato nel covo di via Colaianni c’erano le stesse persone indicate dal PATTI, specificando per altro di non ricordare quest’ultimo collaboratore e Andrea GANCITANO. Ha aggiunto che il TITONE diede ai complici la “battuta”, riferendo loro che l’obiettivo era uscito in barca e sarebbe tornato in un porticciolo turistico di Marsala.

Il Maresciallo SANTOMAURO e Carlo ZICHITTELLA hanno confermato che al momento dell’omicidio il DENARO stava rientrando da una gita in motoscafo in compagnia dello stesso Carlo ZICHITTELLA, di Vito ANGILERI e di Francesco MARINO.

Quanto all’identità dei presenti, il fatto che ci fossero Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, ovvero i vertici della cosca marsalese, e il TITONE, cioè il principale uomo d’azione della stessa, oltre ad essere stato sostenuto da entrambi i collaboratori è conforme a logica e alle regole di “cosa nostra”.

Del tutto verosimile appare altresì che avessero accompagnato il BRUSCA, che si trovava a Mazara del Vallo, il BASTONE e il BRUNO, il primo dei quali aveva un interesse personale nella vicenda e il secondo fu coinvolto nella deliberazione di uccidere il “Carrozza” fin dal primo attentato di Torino, sulla base delle citate propalazioni del SAIA.

Sul contrasto relativo alla presenza del PATTI, affermata dall’interessato e negata dal BRUSCA, ci si soffermerà ampiamente in seguito.

In ordine alla presenza del GANCITANO in sede di controesame, il BRUSCA ha dichiarato che il Mazarese gli prestò un paio di pantaloncini da spiaggia che egli indossò nell’occasione, pur ribadendo di non essere sicuro della sua presenza in quell’occasione.

L’incertezza del collaboratore di San Giuseppe Iato sulla presenza del GANCITANO -che impone di pervenire a una sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato in parola- non appare comunque idonea a inficiare in radice l’attendibilità del PATTI sul punto, in quanto può trovare una spiegazione nel contributo marginale offerto dal prevenuto in parola in occasione dell’omicidio in esame secondo il racconto del collaboratore marsalese. Ora, la posizione defilata tenuta nel fatto di sangue in parola dal giovane killer mazarese e l’importanza di secondo piano che lo stesso all’epoca certamente aveva in seno alla “famiglia” a cui era affiliato possono spiegare logicamente il mancato ricordo del BRUSCA sulla sua presenza. Ciò tanto più se si tenga conto da un lato del fatto che il Palermitano, in quanto emissario e figlioccio del RIINA, già all’epoca trattava direttamente con i vertici delle cosche del trapanese e verosimilmente non prestava soverchia attenzione ai semplici “soldati” (specialmente se non venivano loro affidati compiti esecutivi specifici e significativi) e dall’altro lato del lungo lasso di tempo intercorso tra l’episodio delittuoso e le dichiarazioni del collaboratore. A tutto ciò consegue, a giudizio di questa Corte, che in effetti è plausibile che il GANCITANO abbia partecipato all’omicidio in parola con funzioni di appoggio, come riferito dal PATTI (il quale ha focalizzato la circostanza poiché rimase con lui vicino al passaggio a livello in attesa dei killer) e che il BRUSCA, il quale probabilmente si fermò per un brevissimo lasso di tempo nel luogo di appuntamento con i complici e salì su un’altra autovettura, non abbia fatto caso alla sua presenza in loco.

Infine, il fatto che l’esecuzione materiale dell’omicidio sia stata affidata a persone che non erano solite frequentare Marsala (BRUSCA, NASTASI e FURNARI) è conforme a logica e buon senso, atteso che l’utilizzazione di killer sconosciuti consentiva di ridurre in maniera significativa la possibilità che fossero riconosciuti. D’altra parte, la correttezza della decisione ha trovato un’ulteriore conferma nel fatto che il TITONE, l’unico marsalese tra i membri del gruppo di fuoco presenti a Lido Marinella, venne riconosciuto da alcuni testimoni, come si specificherà in seguito.

6) il PATTI ha affermato che quando il TITONE vide uscire la barca a bordo della quale si trovava il DENARO andò ad avvertire i complici, che poterono così organizzarsi per l’azione.

Il BRUSCA ha confermato la circostanza, riferendo che il gruppo di fuoco quando ricevette la “battuta” dal TITONE partì dopo che i suoi componenti si furono divisi i compiti.

7) il BRUSCA e il PATTI hanno concordemente dichiarato che nei pressi del luogo dell’agguato vi era anche Francesco CAPRAROTTA a bordo di una Fiat 127 bianca.

Il PATTI ha aggiunto che facevano parte del gruppo che uscì dalla casa di via Colaianni anche il BASTONE, che era insieme al collaboratore a bordo della sua FIAT Ritmo 85 di colore marrone, il BRUNO sulla sua Renault 4 rossa e il GANCITANO con la sua Volkswagen Golf GTD bianca. Il BRUSCA, invece, ha asserito che in funzione di appoggio c’era, oltre al CAPRAROTTA, il solo BASTONE, a bordo di una FIAT Ritmo bianca, mentre -come si è già specificato- ha dichiarato di non ricordare il PATTI e il GANCITANO. Quanto al BRUNO, il collaboratore di San Giuseppe Iato lo ha indicato tra i soggetti che si recarono a Marsala il giorno del delitto, ma non tra coloro che partirono da via Colaianni alla volta di Lido Marinella.

Pertanto, i racconti dei due collaboratori sono collimanti con riferimento alla presenza del BASTONE nei pressi del luogo del delitto a bordo della sua FIAT Ritmo, mentre contrastano sul colore dell’autovettura. Ora, è evidente che tale discrasia, avente ad oggetto non il dato più significativo, bensì un elemento di contorno, è assolutamente comprensibile tenendo conto della marginalità del fatto e del lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto e le propalazioni.

Quanto alla presenza del BRUNO nel gruppo uscito dalla base di via Colaianni con funzioni di appoggio ai sicari, a giudizio di questa Corte appare più verosimile la versione del PATTI, per le ragioni sopra espresse con riferimento al GANCITANO e in particolare perché il collaboratore marsalese, essendo rimasto vicino al passaggio a livello ad attendere gli esecutori materiali del delitto insieme agli altri complici con funzioni di appoggio, ebbe tempo e modo di fissare nella memoria l’identità di questi ultimi meglio del BRUSCA, il quale invece vi si trattenne per un lasso di tempo verosimilmente breve e salì a bordo dell’automobile del BASTONE.

8) il PATTI ha sostenuto che, a circa quattrocento o cinquecento metri dal luogo del delitto, dietro a un passaggio a livello che andava verso la via Trapani e l’entroterra vi erano alcune autovetture in appoggio ai killer: quelle suddette del CAPRAROTTA e del BASTONE, la Renault 4 del BRUNO e la Golf GTD bianca del GANCITANO con i relativi proprietari.

Le dichiarazioni del PATTI relative al possesso, all’epoca del fatto di sangue in trattazione, da parte del BASTONE e del BRUNO di autovetture dello stesso tipo e colore di quelle indicate dal collaboratore hanno trovato riscontro negli accertamenti effettuati nel corso delle indagini preliminari e ai sensi dell’art.507 c.p.p..

In particolare, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il BRUNO ebbe la disponibilità della Renault 4 di colore rosso targata TP-169757 dal 20 ottobre 1977 al 28 novembre 1988 (cfr. deposizione del SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000) e l’ispettore Domenico SPEZIA ha appurato che RIGGIO Rosa, moglie del BASTONE, fu intestataria della FIAT Ritmo di colore marrone targata TO-36943 dal 25 ottobre 1980 al 25 settembre 1982, quando la cedette a LUPPINO Vito. Lo stesso Maresciallo SANTOMAURO ha accertato altresì che all’epoca del delitto GANCITANO Andrea aveva nella sua disponibilità un’autovettura di tale tipo tg. TP-200033.

Quest’ultimo verbalizzante ha appurato inoltre che vicino a Lido Marinella, alla periferia di Marsala, passava la linea ferrata e vi era un passaggio a livello.

9) con riferimento alla fase esecutiva del delitto, il PATTI ha affermato che “Vincenzo” si mise alla guida dell’Alfetta e la posteggiò in una piazzola mentre “Nino” e Giovanni Brusca scesero e si recarono alla spiaggia.

Il BRUSCA ha integralmente confermato la circostanza, dicendo che i tre killer si erano suddivisi i compiti prima di partire e che il FURNARI, il quale funse da autista, parcheggiò la macchina in una zona un poco lontana dal luogo del delitto per poi recuperare i due sicari (lo stesso collaboratore e il NASTASI), che aspettarono il ritorno della vittima nelle vicinanze del porticciolo in cui avrebbe dovuto attraccare.

10) il PATTI ha riferito che dalla sua posizione non vide la dinamica dell’omicidio, ma udì sei o otto detonazioni. Ha aggiunto che successivamente AGATE gli confidò che aveva sparato solo il BRUSCA.

Il BRUSCA ha sostanzialmente confermato il fatto, narrandolo con la maggiore precisione consentita dal suo ruolo di esecutore materiale, e assumendo in particolare che sia lui che il NASTASI esplosero colpi di pistola all’indirizzo della vittima e che egli scaricò la pistola calibro 38 e la ricaricò nuovamente, gettando i bossoli a terra.

Dalla consulenza autoptica si evince, a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, che la vittima venne attinta da quattro pallottole e pertanto, considerando che è indubbio che non tutti i proiettili esplosi attinsero la vittima (il BRUSCA sparò anche all’indirizzo di Carlo ZICHITTELLA, una delle persone che era in compagnia della vittima), è verosimile che vennero esplosi almeno sei colpi, cioè un numero perfettamente compatibile con le propalazioni dei “pentiti”.

Il resoconto del BRUSCA è stato confermato altresì dalla perizia balistica, che, come si è già detto, ha evidenziato che i proiettili che avevano attinto il DENARO erano stati sparati da due rivoltelle diverse.

L’errore del PATTI (il quale ha affermato che premette il grilletto il solo “soldato” di an Giuseppe Iato), per altro, non vale certamente a revocare in dubbio la sua complessiva attendibilità con riferimento all’episodio in esame, atteso che sul punto egli ha riferito circostanze che non aveva percepito direttamente, ma che gli erano state riferite da altri.

11) il BRUSCA ha dichiarato che dopo l’azione i due killer si allontanarono dalla spiaggia, oltrepassando un varco in uno steccato di lamiera, dietro il quale trovarono il FURNARI che li attendeva in macchina.

Giovanni PATERNÒ ha riferito di avere visto un’autovettura Alfa Romeo 2000, che era parcheggiata vicino allo steccato di recinzione del lido e partì subito dopo gli spari, non appena due persone salirono a bordo della stessa.

I testi LOCACCIATO e MINEO hanno fornito descrizioni dei sicari abbastanza puntuali e tra loro sostanzialmente conformi. Il primo, in particolare, ha detto che uno dei due killer era dell’apparente età di quarant’anni, un poco stempiato e di corporatura un poco robusta e l’altro di circa vent’anni, alto presumibilmente m.1,65 e un poco più basso del primo. Il secondo ha riferito che uno dei due attentatori era alto circa m.1,60 o 1,65, mentre l’altro era circa 1,65 o 1,70, e che uno aveva l’apparente età di circa trent’anni ed era di corporatura robusta mentre l’altro dimostrava circa quarant’anni ed era più snello.

Come può agevolmente evincersi le descrizioni dei killer effettuate dai testimoni sono assolutamente compatibile, per età e caratteristiche somatiche, alle figure di Giovanni BRUSCA e del NASTASI.

Quest’ultimo, in particolare, deve essere identificato con il più anziano degli assassini, alto circa m.1,70 e comunque più del complice, di corporatura snella, stempiato e dell’età apparente di circa quarant’anni. Il più giovane tra gli assassini, alto circa m.1.60, un po’ robusto e di un’età ricompresa tra i venti e i trent’anni corrisponde perfettamente alle sembianze fisiche del BRUSCA (cfr. in particolare album fotografici contenenti ritrazioni di entrambi gli imputati).

Le testimonianze del MINEO e del LOCACCIATO, d’altra parte, confermano le dichiarazioni dei collaboratori (e in particolare del BRUSCA) relative alle caratteristiche somatiche del NASTASI. Il collaboratore di San Giuseppe Iato, infatti, ha sostenuto che l’“uomo d’onore” castelvetranese, che era più alto di lui, all’epoca era stempiato e dimostrava circa quarant’anni.

La piena conformità tra le descrizioni del più anziano degli assassini fornite nell’immediatezza dei fatti dai testimoni oculari e quella del NASTASI data dal BRUSCA consente di superare l’obiezione difensiva, secondo cui l’imputato in parola, il quale all’epoca aveva trentaquattro anni, non potrebbe essere identificato con uno degli uccisori del DENARO e che pertanto il BRUSCA avrebbe mentito. Infatti, la circostanza che le descrizioni effettuate in tempi diversi dal MINEO e dal LOCACCIATO da un lato e dal collaboratore dall’altro siano tra loro sostanzialmente aderenti con specifico riferimento all’età, conferisce un formidabile crisma di attendibilità alle propalazioni di quest’ultimo. Del resto, l’errore collettivo sul punto può trovare una logica spiegazione nel fatto che il NASTASI, essendo stempiato, appariva verosimilmente più anziano di quanto fosse in realtà.

Né le concordi dichiarazioni del PATTI e del BRUSCA sull’identità dei due esecutori materiali possono essere inficiate dalle propalazioni dello ZICHITTELLA, che nel procedimento a carico del BASTONE e del BRUNO sostenne che costoro furono gli esecutori materiali del delitto. Infatti, le descrizioni degli assassini fornite dai testimoni non si attagliano a costoro, e in particolare al BRUNO, il quale è di statura molto alta. Inoltre, come correttamente sottolineato dal Capitano GEBBIA, è inverosimile che il BASTONE, che già allora era un personaggio autorevole nel mandamento di Mazara del Vallo e che in seguito all’attentato di cui stato fatto segno a Torino aveva perso l’uso di un occhio e aveva gravi problemi di vista nell’altro, eseguisse materialmente il delitto, tanto più che nelle “famiglie” trapanesi vi erano tanti abili killer e che, in virtù dei rapporti privilegiati con il RIINA, era possibile chiedere addirittura l’invio di sicari del palermitano.

12) il BRUSCA ha raccontato che sulla barca insieme alla vittima c’era un altro individuo che lanciava grida e intimidazioni e che egli gli sparò contro, cosicchè l’altro fu costretto a gettarsi in mare e a nascondersi dietro alla barca.

Il PATTI ha rivelato che apprese in seguito da Mariano AGATE la dinamica dell’omicidio: il BRUSCA sparò, Francesco DENARO, che era sulla barca, si buttò in acqua, e il sicario esplose altri colpi, mentre gli altri che si trovavano a bordo del natante si nascondevano terrorizzati, “facendo in modo di minacciare” Carlo ZICHITTELLA, che si era nascosto.

Carlo ZICHITTELLA ha confermato che tentò di soccorrere il DENARO, tenendogli la testa fuori dall’acqua e che per questo i sicari spararono anche contro di lui.

I testi LOCACCIATO e MINEO hanno reso dichiarazioni compatibili con quelle dei collaboratori, affermando che il sicario continuò a sparare contro il bersaglio, anche dopo che questi era caduto in acqua.

Anche in questo caso, pertanto, la veridicità delle dichiarazioni dirette del BRUSCA e di quelle de relato del PATTI, tra loro concordi, è stata ulteriormente confermata da altre conformi emergenze probatorie.

13) il BRUSCA ha rivelato che dopo l’omicidio ritornò a Mazara del Vallo con Calcedonio BRUNO o con BASTONE, che erano andati a Marsala con lui, dopo avere lasciato la macchina e le armi alla base da cui erano partiti (l’immobile in via Colaianni).

Il PATTI ha reso affermazioni compatibili sostenendo che l’accordo era che i tre sicari dopo l’omicidio sarebbero saliti sulle macchine del BASTONE, del GANCITANO e del BRUNO, uno su ciascuna delle tre autovetture.

La circostanza che i killer abbiano preso posto su veicoli diversi da quella usata per l’agguato è confermata dal ritrovamento dell’Alfetta incendiata, oltre che rientrare nella prassi abituale seguita nei delitti di mafia e nelle normali regole di prudenza.

Per altro sul punto le dichiarazioni dei collaboratori non sono perfettamente collimanti. Infatti il PATTI ha detto che quando sopraggiunse l’Alfetta con a bordo i tre sicari tutti i presenti partirono in fila indiana, dirigendosi in contrada Misilla. Ha aggiunto che, essendo egli sceso dall’autovettura del BASTONE nella vicinanze della base di via Colaianni dove si recò, non era in grado di precisare se i membri del commando realizzarono il progetto che avevano preordinato, cioè che i tre killer salissero ciascuno a bordo di una delle autovetture di appoggio e si allontanassero così. Il BRUSCA, invece non ha fatto cenno a ciò, limitandosi a puntualizzare quanto sopra riportato.

Le discrasie sopra riportate, in realtà, a giudizio di questa Corte, sono l’una poco significativa e l’altra apparente. Sotto un primo profilo, infatti, è ben possibile sia che il BRUSCA abbia focalizzato il ricordo sui fatti salienti, cioè l’omicidio e la propria condotta, dimenticando gli accordi relativi alle modalità di rientro alla base, sia che la decisione di separare i sicari sia stata presa dagli occupanti le vetture di appoggio durante l’attesa del ritorno degli assassini. Del resto, le affermazioni del PATTI sono rese verosimili dal fatto che per evitare il rischio che i tre killer fossero fermati, anche casualmente, era opportuno che venissero separati e salissero a bordo di autovetture diverse da quella usata per l’agguato e con persone estranee all’esecuzione materiale dello stesso, nonché che su nessuno dei veicoli di appoggio ci fossero tre persone. Quanto poi al rientro alla base di via Colaianni da parte del gruppo di fuoco, la contraddizione si profila come meramente apparente, essendo assolutamente verosimile che i killer siano arrivati al covo prima del PATTI e siano ripartiti immediatamente, in linea, del resto con la necessità di liberarsi quanto prima delle armi e dell’autovettura usate per l’agguato.

14) il PATTI e il BRUSCA hanno concordemente affermato che il TITONE era sul luogo dell’agguato.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha fornito un ulteriore, significativo riscontro alle concordi affermazioni dei collaboratori, riferendo che i testimoni MASETTI Nadia e MARINO Luigi riferirono di avere visto un giovane aggirarsi nervosamente nei pressi del luogo del delitto e allontanarsi dopo l’omicidio e il secondo identificò l’individuo suddetto in TITONE Antonino, che conosceva.

Alla luce di tanti e così significativi riscontri e punti di convergenza tra le propalazioni del PATTI e del BRUSCA, non può ritenersi decisiva la presenza di talune discrasie tra i due racconti.

Infatti a fronte di dichiarazioni così ampie, dettagliate e complessivamente concordi, la circostanza che talvolta le due versioni non collimino non può che costituire una significativa conferma della lealtà e della genuinità degli stessi, i quali hanno rifiutato di appiattirsi l’uno sulle affermazioni dell’altro, mantenendo fermo il proprio resoconto.

Pertanto, conformemente ai principi generali esposti precedentemente, la presenza delle contraddizioni sopra evidenziate ed esaminate, il più delle volte non significative, se impone di vagliare con particolare attenzione le dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto con riferimento ai punti e alle posizioni soggettive sulle quali si è verificato il contrasto, dall’altro lato non inficia certamente l’attendibilità delle affermazioni in parola laddove esse siano state adeguatamente riscontrate.

Accanto alle discrasie evidenziate in precedenza, le versioni dell’accaduto fornite dai collaboratori sono state tra loro divergenti su alcuni altri punti, che per altro da un lato attengono ad aspetti sostanzialmente marginali e dall’altro lato possono spesso essere spiegati alla luce di considerazioni di ordine logico.

In primo luogo, il PATTI ha affermato che i sicari che venivano da fuori Marsala rimasero nel covo di via Colaianni per giorni in attesa del momento opportuno per agire, mentre il BRUSCA non ha fatto cenno alla circostanza, affermando anzi che dopo il primo tentativo fallito rientrò a Mazara del Vallo e tornò a Marsala uno o due giorni dopo per il secondo e definitivo agguato. In realtà il dato che i killer abbiano trascorso la notte in via Colaianni è assolutamente secondario e in ogni caso è ben ipotizzabile che a Marsala si siano fermati soltanto i due Castelvetranesi.

Inoltre, il PATTI ha affermato che alcuni giorni prima del delitto egli e il BRUSCA effettuarono un giro di ricognizione a bordo di un vespino nella speranza di incontrare il DENARO e di indicarlo così al killer palermitano. Quest’ultimo, invece, non ha rammentato l’episodio in esame, sostenendo invece che il giorno precedente a quello dell’omicidio compì insieme al NASTASI (che lo conosceva perché gli era stato mostrato dal TITONE) un tentativo di uccidere l’obiettivo che non andò a buon fine.

A giudizio di questa Corte deve reputarsi che l’asserzione del Marsalese risponda a verità e che il figlioccio di RIINA abbia dimenticato l’episodio (per altro assolutamente marginale), a causa sia della non concludenza del tentativo, sia del lungo lasso di tempo intercorso tra lo stesso e l’inizio della sua collaborazione, sia infine nel grande numero di fatti delittuosi in cui è stato coinvolto, che ben possono giustificare alcune lacune mnemoniche. In ogni caso, le due versioni non si escludono a vicenda, essendo pienamente verosimile che dapprima si sia tentato di mostrare al BRUSCA l’obiettivo e che, visto il fallimento dell’esperimento, ci sia limitati a descriverglielo, anche per evitare che potesse essere notato, come sarebbe potuto accadere se fosse andato in giro per la cittadina in compagnia di noti pregiudicati e indiziati mafiosi come il PATTI. Tuttavia, essendo necessario che almeno uno dei sicari conoscesse di vista la vittima designata, essa probabilmente fu mostrata all’altro sicario, il NASTASI, dal TITONE. Del pari, è verosimile che il PATTI non sia a conoscenza del primo, fallito tentativo di assassinare il DENARO a Marsala perché in quel momento era assente e non ne fu informato successivamente, dato il fallimento dell’azione.

L’unico contrasto realmente rilevante attiene alla presenza del PATTI nella base di via Colaianni e a bordo di una delle autovetture di appoggio, affermata dal diretto interessato e negata dal BRUSCA.

A giudizio di questa Corte, deve ritenersi che l’odierno collaboratore marsalese abbia avuto effettivamente il ruolo che si è attribuito e che il “pentito” di San Giuseppe Iato si sia scordato della circostanza.

Del resto, la dimenticanza in cui è incorso quest’ultimo dichiarante (il quale ha più volte specificato di non ricordarsi del PATTI, pur non potendone escludere la presenza) può trovare una logica spiegazione se si consideri che da un lato nel 1981 il propalante marsalese era stato affiliato da poco tempo e pertanto non aveva ancora acquisito un ruolo significativo nella cosca e dall’altro lato, per sua stessa ammissione, nel caso in esame ebbe un ruolo assolutamente marginale, essendo stata l’organizzazione del delitto affidata ai Mazaresi e l’esecuzione al BRUSCA e ai Castelvetranesi. Infatti, l’unico dei Marsalesi ad avere un ruolo significativo fu il TITONE, il quale -a quanto hanno detto più volte il PATTI e il GIACALONE- “voleva essere sempre il primo” e poteva esserlo grazie al suo rapporto privilegiato con Vincenzo D’AMICO.

Inoltre, il PATTI sia durante l’agguato che nel corso dell’allontanamento dal luogo dello stesso non fu insieme all’“uomo d’onore” di San Giuseppe Iato, dato che prese posto sulla vettura di appoggio guidata da Giovanni BASTONE, piazzata a una certa distanza dal luogo del delitto e abbandonò il gruppo di fuoco poco dopo che i sicari ebbero raggiunto i complici. Pertanto, è assolutamente verosimile che il mancato ricordo della sua presenza da parte del BRUSCA sia dovuto -oltre che alla marginalità del contributo portato dal PATTI all’azione- anche al fatto che il lasso di tempo in cui egli restò insieme al collaboratore marsalese fu esiguo e limitato alla fase dell’attesa della “battuta”. In tale lasso di tempo i soggetti che erano direttamente coinvolti nella preparazione ed esecuzione del progetto criminoso furono certamente intenti a organizzarlo, probabilmente aiutati dal D’AMICO e dal CAPRAROTTA. Al contrario, il PATTI, che -si ripete- all’epoca era un giovanissimo “soldato” ed era stato sostanzialmente escluso dall’azione, mantenne un ruolo passivo, evitando certamente di ingerirsi nei discorsi degli altri, ben più autorevoli intervenuti.

A queste osservazioni deve aggiungersi la considerazione che il “pentito” marsalese è stato il primo a parlare del fatto delittuoso in parola, avendo reso le sue dichiarazioni nell’estate del 1995, cioè circa un anno prima dell’inizio della collaborazione del BRUSCA. A ciò consegue che non è possibile che egli si sia appiattito sulle dichiarazioni di quest’ultimo.

Dal tenore delle sue propalazioni emerge altresì che il dichiarante marsalese si è riferito senza dubbio al fatto di sangue in trattazione, avendo indicato numerosi particolari relativi allo stesso che hanno trovato piena conferma tanto nelle successive propalazioni del BRUSCA, quanto nelle acquisizioni probatorie precedenti e confluite nel processo a carico di Giovanni BASTONE e Calcedonio BRUNO, al quale egli era estraneo e di cui pertanto non poteva conoscere gli atti. Le caratteristiche intrinseche delle sue propalazioni consentono inoltre di escludere che egli abbia appreso dalla lettura dei quotidiani gli elementi raccontati agli inquirenti, atteso che ha rivelato la causale del delitto e la base logistica (la casa di via Colaianni) e i nomi dei membri del commando, che non aveva certamente potuto apprendere dalle cronache.

Né può ipotizzarsi -come unica alternativa logica possibile all’argomentazione di cui sopra- che il PATTI abbia riferito notizie apprese da altri “uomini d’onore” marsalesi o mazaresi, inserendo falsamente se stesso tra le persone convenute nella villetta di contrada Quarara. Infatti, egli non aveva alcun bisogno di assumersi la responsabilità di un omicidio a cui era estraneo per legittimarsi come collaboratore, attesa la fondamentale rilevanza complessiva del suo contributo alle indagini.

D’altra parte non può sostenersi neppure che sia stato il BRUSCA ad appiattirsi sulle dichiarazioni del PATTI, sia perché -come si è più volte sottolineato- la precisione del suo racconto consente di ritenere con assoluta sicurezza che fece parte del commando omicida, sia perché ha aggiunto numerosi particolari alla narrazione del complice, sia infine perché il suo aspetto fisico è conforme a quello del più giovane degli assassini del DENARO.

Del resto, se il collaboratore di San Giuseppe Iato avesse inteso adeguare la sua versione dei fatti a quella fornita dal Marsalese confessando un omicidio a cui era estraneo e chiamando in correità altri individui, avrebbe ben potuto (e dovuto) affermare di ricordare la presenza del PATTI, assegnandogli il ruolo, molto marginale, che costui aveva sostenuto di avere rivestito, anziché insistere nella sua originale affermazione secondo cui non ricordava la sua presenza, creando in tal modo una rilevante discrasia con il racconto del Marsalese. A tale proposito, pertanto, non può non sottolinearsi ancora una volta la correttezza dei collaboratori escussi nel presente giudizio, che in numerose occasioni hanno ribadito le loro propalazioni anche laddove sono in grave contrasto con quelle di altri “pentiti” attendibili. Da una condotta processuale di tal fatta non può che discendere come generale corollario che le dichiarazioni, laddove sono convergenti, debbono essere considerate pienamente rispondenti al vero, non essendo verosimile -tanto più nel caso in esame in cui i propalanti sono personaggi di discreto livello culturale- che l’uno si sia appiattito sulla versione dell’altro solo parzialmente e non su punti indubbiamente significativi.

Alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, deve concludersi che il contrasto in esame tra le dichiarazioni del PATTI e del BRUSCA, come si è già anticipato, non può che essere spiegato con un errore nel processo di formazione del ricordo da parte del collaboratore palermitano, giustificabile alla luce del lungo lasso di tempo trascorso e della marginalità del contributo dell’“uomo d’onore marsalese” nell’esecuzione del progetto criminoso. Ne discende che la discrasia in parola non può essere giudicata idonea a inficiare la complessiva attendibilità dei due collaboratori, ma al contrario, pur imponendo un rigoroso vaglio critico delle loro propalazioni accusatorie, finisce per risolversi in un ulteriore conferma della genuinità e lealtà processuale degli stessi.

Infine, non può essere attribuito rilievo al contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori e le dichiarazioni dei testimoni sull’orario. Infatti, dal tenore letterale delle sue parole è evidente che il PATTI, parlando nel controesame di “mattina”, ha inteso riferirsi all’orario in cui i killer giunsero a Marsala e non a quello del delitto. Il fatto che l’omicidio si sia verificato alle ore 18,00 circa, del resto, si spiega con la considerazione che i killer dovettero attendere dapprima la “battuta” del TITONE e poi il rientro del motoscafo dalla gita in mare.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori suddetti hanno fornito versioni dei fatti non solo intrinsecamente logiche, ma altresì riscontrate da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, sui quali ci si è ampiamente soffermati in precedenza.

Inoltre, ciascuno di essi ha fornito un contributo significativo alla complessiva ricostruzione dell’episodio, sulla base delle rispettive conoscenze. In particolare, il BRUSCA, il quale ha reso le sue dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie quando era già in grado di conoscere quelle del PATTI, ha descritto con precisione e minuzia di particolari la dinamica del delitto, aggiungendo molti elementi significativi di cui il collaboratore marsalese non era informato, non avendo assistito personalmente all’esecuzione.

Come si è già visto, le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni dei vari collaboratori attengono per lo più a circostanze di carattere secondario e comunque possono essere superate alla luce di considerazioni logiche. Esse pertanto non sono certamente idonee a inficiare la piena credibilità delle parole del PATTI e del BRUSCA, che, come si è detto, hanno trovato importanti conferme in ordine a circostanze ben più significative.

Pertanto i menzionati imputati debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Francesco DENARO, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da tre colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Nell’episodio delittuoso in parola, infatti, furono certamente coinvolti, oltre al BRUSCA e al PATTI, altresì NASTASI Antonino, FURNARI Vincenzo, D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, TITONE Antonino, BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio, cioè un numero di persone superiore a cinque.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in alcuni giorni) tra la decisione di assassinare il DENARO e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di comodità espositiva, le posizione dei singoli prevenuti saranno trattate singolarmente.        

GANCITANO ANDREA

Come si è già avuto modo di sottolineare, il PATTI ha affermato con certezza la presenza del GANCITANO nell’appartamento di via Colaianni il giorno dell’omicidio, aggiungendo che egli, insieme al BRUNO, al BASTONE, al CAPRAROTTA e allo stesso PATTI aveva il compito di fornire un eventuale appoggio ai killer e di agevolarne la fuga.

Non può essere attribuito rilievo alla circostanza, contestata dall’Avv. ODDO in sede di controesame, che il collaboratore avrebbe nominato tra le persone coinvolte nel delitto il GANCITANO, il CAPRAROTTA e il BRUNO soltanto il 30 agosto 1995, cioè circa due mesi dopo l’inizio della sua collaborazione. A tale proposito, infatti, deve osservarsi che il difensore non ha dimostrato che già nel precedente interrogatorio il PATTI avesse effettuato una disamina completa dell’episodio e non si fosse limitato a una generica enunciazione. In ogni caso, comunque, non può non evidenziarsi che il collaboratore ha corretto l’iniziale dimenticanza autonomamente e quasi immediatamente, conferendo in tal modo piena attendibilità intrinseca alla versione del 30 agosto 1995.

Il BRUSCA, d’altro canto, pur affermando che il GANCITANO ebbe a prestargli i pantaloncini da spiaggia che indossava al momento dell’azione e che era possibile che anch’egli fosse presente, non ha potuto dichiarare con sicurezza che ci fosse.

Come meglio si specificherà nella scheda dedicata alla posizione del GANCITANO in ordine al delitto di associazione mafiosa, egli all’epoca dl fatto era già affiliato alla cosca di Mazara del Vallo e la sua abilità di killer sarebbe stata presto messa alla prova nel corso della prima guerra di mafia.

Tuttavia, con riferimento all’episodio delittuoso in parola, l’incertezza del BRUSCA sulla sua presenza e la mancanza di riscontri individualizzanti di altro genere non consentono di ritenere raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità, nonostante l’alto grado di attendibilità intrinseca ed estrinseca del PATTI.

Né può ritenersi che forniscano un riscontro individualizzante alla chiamata in correità di quest’ultimo le parole del SAIA, il quale ha riferito che dopo il fallito attentato alla vita del DENARO perpetrato a Torino BRUNO Calcedonio ebbe a dirgli che a uccidere l’obiettivo ci avrebbe pensato “Andrea”, il killer più abile della cosca di Mazara del Vallo, che in quell’occasione era presente e di cui il collaboratore ha fornito una descrizione somatica che si attaglia perfettamente al GANCITANO.

Infatti, il SAIA ha assegnato all’imputato in parola un potenziale ruolo di esecutore materiale che in realtà certamente non ebbe. Pertanto le parole di quest’ultimo collaboratore potrebbero anche indurre a ritenere che non sia stato coinvolto per nulla nell’azione, una volta appurato che non vi era bisogno di lui in qualità di killer.

Alla luce delle suesposte considerazioni, Andrea GANCITANO deve essere assolto dai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità relativamente agli stessi.

FURNARI SAVERIO e NASTASI ANTONINO

Il BRUSCA e il PATTI hanno concordemente indicato il NASTASI e il FURNARI rispettivamente come uno dei due killer e l’autista dell’autovettura di appoggio.

In particolare, a giudizio di questa Corte, debbono essere giudicate pienamente attendibili le dichiarazioni del PATTI, che non assistette all’esecuzione dell’omicidio, in merito ai ruoli dei due prevenuti in parola. Da un lato, infatti, per le ragioni già indicate, egli era certamente presente nel covo di via Colaianni insieme agli stessi subito prima della partenza del gruppo di fuoco, conosceva la suddivisione dei compiti e vide le posizioni assunte dagli stessi sull’autovettura. Dall’altro lato, poi, come si è già sottolineato, la fonte dalla quale apprese la dinamica del delitto, Mariano AGATE, non aveva alcun motivo per nascondergli la verità, dati i rapporti di reciproca stima e fiducia che legavano i due uomini durante la comune militanza in “cosa nostra”.

Inoltre, entrambi i collaboratori hanno fornito una descrizione degli imputati aderente alle loro caratteristiche somatiche, ne hanno indicato correttamente l’appartenenza alla cosca di Castelvetrano (come meglio si specificherà nella scheda relativa alla posizione degli stessi in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p.) e li hanno riconosciuti fotograficamente.

Del resto, l’utilizzo di sicari certamente sconosciuti alla vittima designata, che era Marsalese, aveva avuto contatti con alcuni Mazaresi a Torino e stava in guardia, avendo subito un attentato pochi mesi prima appare un fatto del tutto conforme a logica, oltre che alla prassi di “cosa nostra”, la cui organizzazione capillare nel territorio consentiva di potere facilmente reperire sicari affidabili ed efficienti.

Con specifico riferimento al NASTASI, poi, le propalazioni dei collaboratori sono state significativamente riscontrate altresì dalla dichiarazioni dei testi LOCACCIATO e MINEO, i quali hanno effettuato una descrizione di uno dei killer pienamente compatibile con quella resa dal PATTI e dal BRUSCA e con l’aspetto del prevenuto in parola all’epoca del delitto.

Il NASTASI, inoltre, è stato formalmente riconosciuto dal BRUSCA, previa descrizione, nell’udienza del 10 novembre 1999 celebratasi nell’aula bunker di Bologna.

Quanto al FURNARI, la circostanza riferita dal PATTI che egli aveva una stalla in cui allevava mucche è stata riscontrata dal Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha accertato che il prevenuto, che fino al suo arresto avvenuto il 5 maggio 1992 faceva appunto l’allevatore, aveva un’azienda agricola in contrada Stella di Castelvetrano.

In ordine poi, all’errore del collaboratore di San Giuseppe Iato circa l’età del FURNARI, si richiamano in questa sede le considerazioni già svolte in ordine al NASTASI (a riguardo del quale le inesatte affermazioni del collaboratore sulla sua età sono state pienamente confermate dai testimoni oculari MINEO e LOCACCIATO), e in particolare la concreta possibilità che -anche a causa della vita che conduceva, che gli imponeva una costante esposizione all’aria aperta- apparisse più anziano di quanto fosse in realtà.

Dovendo le dichiarazioni dei due collaboratori essere giudicate pienamente attendibili per i motivi sopra indicati, la duplice chiamata in correità a carico del NASTASI e del FURNARI, convergente, dettagliata e caratterizzata dall’assegnazione di ruoli identici a entrambi gli imputati, è pienamente idonea a fondare nei confronti degli stessi un giudizio di penale responsabilità.

A fronte di resoconti tanto intrinsecamente precisi e confermati ab extrinseco, la circostanza che il PATTI e (soprattutto) il BRUSCA ne abbiano talvolta storpiato i cognomi in “ANASTASI” e “FUNARI” non può porre in dubbio l’identificazione dei due personaggi con gli odierni imputati. Da un lato, infatti, errori tutto sommato modesti sul suono dei loro cognomi sono giustificabili alla luce delle scarsissime frequentazioni che i due collaboratori, e in particolare il boss di San Giuseppe Iato, hanno avuto con gli stessi. Dall’altro lato, poi, le indicazioni che i propalanti hanno fornito per identificare i due personaggi si attagliano perfettamente alle origini e alle caratteristiche fisiche dei prevenuti in parola. L’uomo sempre denominato dal BRUSCA come “Vincenzo FUNARI”, in particolare, non può certamente essere identificato con l’omonimo imputato atteso che quest’ultimo è di Gibellina (e non di Castelvetrano), all’epoca dei fatti era notevolmente più vecchio rispetto all’età del killer (il fatto che allora avesse quarantotto anni e che non fosse un soggetto abitualmente utilizzato come esecutore materiale di delitti, del resto, rende di per sé contrario alla prassi di “cosa nostra” che sia stato incaricato dell’omicidio del DENARO) e non corrisponde alle caratteristiche fisiche indicate dal collaboratore palermitano e dai testimoni oculari.

Non può sottacersi, per altro, che il PATTI ha commesso alcuni errori nella descrizione dei prevenuti, e in particolare del NASTASI.  

Il collaboratore marsalese, infatti, ha sostenuto che il prevenuto aveva una macelleria a Castelvetrano, nella quale egli non ebbe mai occasione di entrare, aggiungendo che sarebbe in grado di individuare l’esercizio, pur non sapendo descrivere con esattezza il tragitto da percorrere per giungervi. Ha precisato altresì che conosceva l’imputato già da prima dell’omicidio DENARO, in quanto fino al 1983/84 talvolta quando accompagnava CAPRAROTTA Francesco a incontri con MESSINA DENARO Francesco, i due Marsalesi si recavano alla macelleria e da lì il NASTASI li accompagnava dal capo mandamento.

Da una contestazione difensiva è emerso altresì che il PATTI nell’interrogatorio del 4 settembre 1995 dichiarò che l’omicidio era stato eseguito, oltre che dal BRUSCA, da due “uomini d’onore” castelvetranesi, dei quali uno si chiamava “Vincenzo” e dell’altro ignorava le generalità. Aggiunse che “Vincenzo” gestiva una macelleria a Castelvetrano, era alto circa m.1,80 e portava i capelli in modo da coprire la calvizie. L’altro individuo allevava bovini a Castelvetrano ed era più basso del collaboratore, aveva i capelli lisci, la corporatura asciutta e la carnagione scura. In sostanza, nell’interrogatorio in parola il collaboratore invertì i dati identificativi dei due imputati e negò di conoscere le generalità dell’allevatore.

Con riferimento a quest’ultimo punto, non può che sottolinearsi che, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del PATTI, quest’ultimo collaboratore ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando ha raccontato in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. In seguito, con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua attività delinquenziale, del resto, è continuata anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti) che gli tornavano alla mente mentre raccontava singoli episodi. Una siffatta condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficaficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non ha inteso sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire ai Giudici tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa.

In ordine al primo profilo, invece, è indubbio che il PATTI sia incorso in un duplice errore, essendo pacifico che il NASTASI fu titolare di una licenza commerciale per la vendita in sede fissa di carne fresca dal 19 marzo 1972 al 14 marzo 1974, quando l’autorizzazione fu cancellata per cessazione volontaria dell’attività, e che la sede dell’esercizio era in via Campobello, cioè in una zona incompatibile con la pur sommaria descrizione dell’ubicazione effettuata dal collaboratore (cfr. certificazione del Settore Sviluppo Economico del Comune di Castelvetrano datata 29 dicembre 1999).

Lo sbaglio del collaboratore, per altro, può trovare una spiegazione logica ipotizzando che in effetti il PATTI abbia accompagnato il CAPRAROTTA ad alcuni appuntamenti con il NASTASI fissati di fronte a una macelleria e che, data l’abitualità del luogo come punto di incontro con l’“uomo d’onore” di Castelvetrano, egli abbia dedotto che questi fosse il titolare dell’attività commerciale, nel quale comunque il dichiarante ha ammesso di non essere mai entrato.

In ogni caso, deve sottolinearsi ancora una volta che, data l’ampiezza sotto il profilo quantitativo e qualitativo del contributo fornito dal PATTI alle indagini durante la sua collaborazione e in particolare il grande numero di episodi e il vasto lasso di tempo abbracciato dalle sue dichiarazioni, sarebbe inquietante se non avesse commesso inesattezze o veri e propri errori, specialmente su fatti tutto sommato marginali e su personaggi che aveva avuto modo di frequentare sporadicamente, come appunto il NASTASI.

Per altro, le imprecisioni del PATTI, che attengono a circostanze di contorno e che possono comunque trovare una giustificazione nella scarsità dei rapporti con il predetto imputato, non appaiono idonee a inficiare la credibilità complessiva della chiamata in correità afferente all’omicidio di Francesco DENARO, essendo essa stata supportata da numerosi riscontri individualizzanti di carattere fattuale e logico, prime tra tutti le convergenti dichiarazioni del BRUSCA, che, come si è dimostrato, sono genuine e autonome rispetto a quelle del “pentito” marsalese.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, pertanto, NASTASI Antonino e FURNARI Vincenzo debbono essere giudicati penalmente responsabili dei delitti loro ascritti, così come contestati in rubrica.

OMICIDIO DENARO VINCENZO

Vincenzo DENARO fu assassinato alle ore 13,10 – 13,20 circa del 19 agosto 1982 in Piazza Porticella a Marsala vicino al bar “Diego”, mentre si trovava in compagnia di Francesco MARINO, detto “cappellone”.

I verbalizzanti, avvertiti da una telefonata, si recarono immediatamente sul luogo del delitto, effettuando un sopralluogo, nel corso del quale fu rinvenuto materiale balistico (cfr. deposizioni degli ispettori Michele MORSELLO e Arcangelo GIAMMARTINO all’udienza del 21 gennaio 1999).

L’Ispettore MORSELLO ha riferito che nel corso delle indagini vennero escusse varie persone informate sul fatto, tra cui Francesco MARINO, che ne era stato testimone oculare. Costui affermò di non avere visto nulla, in quanto era fuggito subito dopo avere udito le detonazioni, perdendo gli zoccoli, che erano rimasti vicino al cadavere (in effetti erano stati trovati nell’ambito del sopralluogo) e, giunto all’angolo, prima di voltare, si era girato e aveva visto l’amico a terra. Le sue dichiarazioni non furono credute e dopo essere stato invitato più volte a dire la verità, era stato arrestato per favoreggiamento.

Una donna, tale SPANÒ, che al momento dell’agguato era ferma a un semaforo a bordo della sua macchina, la quale ultima era stata attinta da un proiettile, riferì che aveva visto un uomo che sparava e un altro a terra e che era rimasta choccata, tanto da dovere essere soccorsa da altre donne.

Una di queste ultime, il cui nome l’ispettore MORSELLO non ha saputo precisare, disse di avere visto quattro persone che provenivano di corsa da Piazza Porticella e che erano salite su una Volkswagen Golf, di colore giallo secondo la donna e beige per il fidanzato, parcheggiata in via Colocasio, a bordo della quale se ne andarono.

Nessuna delle altre numerose persone presenti in piazza fu in grado di riferire notizie sulla dinamica dell’omicidio (cfr. deposizione MORSELLO, cit.).

L’Ispettore GIAMMARTINO escusse Carlo ZICHITTELLA, il quale dichiarò che era stato avvisato che in Piazza Porticella era stato ucciso un uomo da suo cugino TITONE, il quale lo aveva invitato a tornare a casa. Egli, invece, aveva deciso di andare a vedere, ma solo dopo il suo rientro nella sua abitazione era stato informato dal padre che la vittima era “Enzo u torinese”.

La consulenza medico legale ha consentito di accertare che DENARO Vincenzo morì attorno alle ore 12,30-13,30 del 19 agosto 1982 e che il decesso era stato cagionato dalle mortali lesioni traumatiche ai centri vitali e al cervello procurate da colpi d’arma da fuoco corta, a tamburo e di grosso calibro, verosimilmente calibro 38 special.

I proiettili erano stati esplosi da una distanza non brevissima (data la reazione negativa della ricerca di polvere su frammenti di pantaloni e camicia), ma certamente non superiore a quattro o cinque metri.

La vittima era stata attinta da sei colpi, e in particolare:

– uno alla regione temporale destra penetrante in cavità cranica con tramite che va da destra a sinistra e dal basso verso l’alto con foro di uscita al parietale sinistro;

– uno all’altezza del margine esterno del padiglione auricolare destro con tramite a tunnel sottocutaneo e foro di uscita a cinque centimetri posteriormente al padiglione auricolare destro;

– uno alla faccia posteriore dell’emitorace sinistro, con foro di uscita alla regione claveare sinistra e un tramite con direzione dall’indietro in avanti e dal basso verso l’alto;

– uno alla regione sottorotulea destra penetrante in cavità articolare con tramite a fondo cieco e proiettile ritenuto;

– uno all’altezza della faccia laterale della gamba sinistra con foro di uscita al III superiore della faccia mediale della gamba sinistra e con tramite da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto;

– una soluzione di continuo a tunnel al mento con direzione da destra verso sinistra (colpo di striscio).

Alla luce dell’ubicazione delle ferite, il consulente tecnico ipotizzò che al momento in cui era stata colpita, la vittima desse le spalle all’aggressore; dapprima era stata attinta alla gamba sinistra, poi aveva effettuato una flessione su se stessa e in quel momento era stata colpita alla faccia posteriore dell’emitorace destro. Non essendo stato attinto da colpi mortali, il DENARO aveva tentato di alzarsi, ma era stato colpito al cranio e al ginocchio destro (cfr. consulenza medico-legale redatta dal dottor Michele MARINO e datata 25 febbraio 1992).

Vennero svolte indagini altresì sulla personalità della vittima, che era pluripregiudicato e nel 1978 in Torino era stato arrestato in seguito a un conflitto a fuoco conseguente a un episodio estorsivo e nell’occasione gli erano stati sequestrati centosettantasette candelotti di dinamite, alcuni detonatori e munizionamento di vario genere. Pur avendo a lungo abitato nel capoluogo piemontese, dopo la scarcerazione si era trasferito a Marsala. In questo paese era solito accompagnarsi a Francesco MARINO, a Vincenzo ANGILERI e a Carlo ZICHITTELLA detto “Nasca” (cfr. deposizione dell’Ispettore MORSELLO, cit. e del Maresciallo SANTOMAURO, resa all’udienza del 22 aprile 1999).          

Il maggiore Nicolò GEBBIA, escusso all’udienza del nell’ambito del processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio per l’omicidio di Francesco DENARO, ha fornito un ampio resoconto delle indagini, che diresse egli stesso in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala, incarico che ricoprì dal 15 agosto 1980 al 1986.

Egli ipotizzò che il mandante dell’omicidio di Francesco DENARO fosse un tale BARSALONA, il quale era stato presente sulla scena del delitto sia in questo caso, sia in occasione dell’assassinio del fratello Vincenzo DENARO, avvenuto l’anno successivo. Ipotizzò che il movente di entrambi i fatti criminosi fosse la volontà di vendicarsi, sfruttando la sua agiatezza economica, per una esplosione davanti alla sua abitazione verificatasi nell’ambito di un episodio estorsivo e a cui la moglie e il figlio avevano assistito. Del resto, reputò che il BARSALONA potesse non rifuggire di fronte ad azioni di tale genere, dato che in gioventù era stato un contrabbandiere, anche se all’epoca dei delitti gestiva un commercio di impianti “hi fi”. Esecutori materiali degli omicidi dei due fratelli DENARO sarebbero stati invece i membri dalla banda facente capo a Carlo ZICHITTELLA, perché i due uomini potevano attentare al suo primato su mandato, appunto del BARSALONA. Il Maggiore GEBBIA ha aggiunto che lo ZICHITTELLA gli era noto come un membro di spicco della criminalità marsalese, tanto che ebbe a denunciarlo per associazione a delinquere di stampo mafioso, dando così origine al primo processo in Italia per questo reato. Per altro aveva capito che non era inserito nella stessa organizzazione che faceva capo a Mariano AGATE, al quale poteva essere invece ricondotta la consorteria criminale raccoltasi a Marsala intorno a Vincenzo D’AMICO. A suo parere, era invece possibile che il gruppo ZICHITTELLA avesse stretto con l’altro un patto di “non belligeranza”: d’altra parte, il gruppo dell’AGATE trafficava a livello ben più alto e, fino a quando lo ZICHITTELLA non interferiva con i suoi interessi, non aveva motivo di contrastarlo.

Il Maggiore GEBBIA coltivò la sopra riferita ipotesi sebbene una perizia balistica avesse dimostrato che negli omicidi di PALMERI, dei cugini ZUMMO e di Francesco DENARO erano stati eseguiti dalla stessa arma, cosa che faceva pensare che ci fosse un gruppo di fuoco che operava nella zona in quell’epoca.

Per altro, lo stesso GEBBIA ha evidenziato un dubbio sulla responsabilità del gruppo di Carlo ZICHITTELLA con riferimento all’omicidio di Vincenzo DENARO, dato che Franco MARINO, un membro dello stesso che era presente al momento dell’agguato, fuggì precipitosamente abbandonando sul posto gli zoccoli, fatto, questo, che faceva pensare che non fosse informato di quanto stava per accadere, poiché in caso diverso si sarebbe organizzato meglio, in modo da non abbandonare gli zoccoli per strada (cfr. deposizione del GEBBIA all’udienza del 24 febbraio 1993 nell’ambito del citato procedimento).

In ogni caso, le indagini svolte nell’immediatezza del fatto non consentirono di individuare né i responsabili né il movente del delitto, anche se gli inquirenti ipotizzarono che il movente dovesse essere individuato ne tentativo da parte della vittima di vendicare il fratello ucciso l’anno prima (cfr. deposizione dell’Ispettore MORSELLO, cit.).

Alla luce delle dichiarazioni di Antonio PATTI, il medesimo è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Vincenzo DENARO e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto d’arma da fuoco, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, in concorso con BASTONE Giovanni, MARCECA Vito e MESSINA DENARO Matteo, oltre che con FURNARI Saverio, MELODIA Filippo, D’AMICO Vincenzo e TITONE Antonino, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni Palermo e Marsala e la moglie e il figlio della vittima, CORTESE Caterina e DENARO Alessandro.

Antonio PATTI ha dichiarato che conosceva di vista i fratelli DENARO, Franco ed Enzo, i quali furono uccisi da sicari di “cosa nostra” uno a Lido Marinella e l’altro a Piazza Porticella di Marsala. Prima degli omicidi li conosceva, ma non li frequentava.

Ha aggiunto che DENARO Vincenzo fu assassinato per gli stessi motivi per cui era stato soppresso suo fratello (v. infra, scheda relativa all’omicidio Francesco DENARO): il BASTONE ne voleva la morte perché diceva che era un pericolo per “cosa nostra”. Per altro il collaboratore ha individuato un secondo movente del delitto, nel fatto che la “famiglia” mafiosa di Marsala lo accusava di avere assassinato, con il gruppo ZICHITTELLA, un Catanese che aveva una Renault Fuego e di avere fatto scomparire il cadavere nella zona di Timpone d’oro di Marsala.

Il collaboratore ha punbtualizzato che l’obiettivo fu ucciso d’estate, in piazza Porticella, a pochi metri dal bar all’angolo tra la predetta piazza e via Colociasio.

L’omicidio fu organizzato dai Marsalesi, ma vi parteciparono, oltre ad Antonio PATTI, Nino TITONE e Vito MARCECA, anche Filippo MELODIA di Alcamo, che in quell’epoca passava la latitanza nel covo di via Colaianni, Saverio FURNARI o FUNARI e Matteo MESSINA DENARO, entrambi di Castelvetrano. Il ricorso a killer provenienti da altre zone fu rese opportuno dal fatto che l’obiettivo era sempre molto attento e guardingo e osservava con attenzione specialmente i movimenti del PATTI e del TITONE.

Il PATTI ha raccontato che il giorno fissato per l’esecuzione il gruppo di fuoco si riunì in via Colaianni. La battuta fu portata alle 10,30 o 11,00 della mattina da Nino TITONE, il quale riferì che la vittima designata era al bar di piazza PORTICELLA, all’angolo tra la piazza e via Colocasio, insieme a Franco “u cappellone” (Francesco MARINO). Siccome quest’ultimo non era un pericolo per “cosa nostra”, il PATTI e il TITONE invitarono i componenti del gruppo di fuoco, che non erano Marsalesi, a non sparagli e in questo modo gli salvarono la vita.

Il commando, composto da Filippo MELODIA, Matteo MESSINA DENARO e Saverio FURNARI, salì a bordo di una A 112 di colore scuro (blu o grigio) rubata, portata in via Colaianni dal primo, che in quel periodo viveva a Marsala e pertanto conosceva bene la città e l’obiettivo. I killer erano armati con revolver calibro 38 e 357 magnum.

Per altro, uscirono dal covo di via Colaianni anche il PATTI, Vincenzo D’AMICO e Vito MARCECA con funzioni esclusivamente di appoggio, in quanto il MELODIA sapeva muoversi bene a Marsala. Il primo prese posto sulla FIAT 127 cil.1050 di Angelo LO PRESTI, recandosi nella via Diaz, la penultima laterale di sinistra di via Colocasio venendo da piazza Porticella. Il secondo si posizionò di fronte alla medesima via Diaz, vicino al lungomare che porta a Mazara con la sua Volkswagen Golf. Il MARCECA, infine, si piazzò all’altezza di via Diaz a bordo del motorino “Boxer” Piaggio di colore blu prestatogli dal PATTI stesso.

Il collaboratore ha specificato che non vide nulla di quanto accadeva, ma sentì solo i colpi d’arma da fuoco.

In seguito Filippo MELODIA ebbe a raccontargli le fasi dell’omicidio. Gli riferì in particolare che egli aveva posteggiato la macchina in via Colocasio, vicino all’angolo in cui c’era il bar. Il MESSINA DENARO e il FURNARI erano scesi e si erano avvicinati all’obiettivo. Quest’ultimo, avendo notato i due killer, aveva cercato di scappare, ma i sicari erano riusciti comunque a ucciderlo di fronte al bar, in corrispondenza del giornalaio, sparandogli anche il colpo di grazia. Quindi si erano dati alla fuga e, giunti nei pressi di via Diaz, avevano consegnato le armi a Vito MARCECA che le aveva nascoste in una cava nei pressi di via Colaianni, mentre loro, a bordo della FIAT 127, si erano diretti nel luogo in cui si trovava Vincenzo D’AMICO, il quale li aveva caricati sulla sua macchina e li aveva accompagnati a Castelvetrano (cfr. esame, controesame ed esame disposto ex art.507 c.p.p. del PATTI alle udienze del 21 gennaio e del 16 settembre 1999 e del 9 febbraio 2000).

Salvatore GIACALONE ha affermato che già prima di essere affiliato a “cosa nostra” nel marzo o aprile del 1983, fu coinvolto nell’omicidio di DENARO Vincenzo a Piazza Porticella.

Ha riferito in particolare che la mattina del delitto si recò al bar Spatafora, dove al suo arrivo erano presenti Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA. Il primo gli chiese la cortesia di andare in piazza Porticella con la sua vespa bianca a vedere se c’era Vincenzo DENARO. Il GIACALONE acconsentì e, avendo notato che l’obiettivo era seduto tra il “bar Diego” e il tabaccaio intento a leggere un giornale insieme a Franco MARINO detto “cappellone”, ritornò a riferirlo al D’AMICO. Dopo avere adempiuto all’incarico se ne andò e dopo circa quindici minuti, Vincenzo DENARO fu assassinato.

Il GIACALONE ha raccontato di avere compreso il motivo della richiesta del D’AMICO solo dopo l’omicidio: egli a quell’epoca non era uomo d’onore e perciò non sapeva nulla delle questioni della “famiglia”. I suoi rapporti con il D’AMICO si limitavano al fatto che quest’ultimo gli chiedeva favori (compiere per suo conto furti o altri reati) ed egli si metteva a disposizione. Data la sua estraneità organica a “cosa nostra”, non venne informato sull’identità dei sicari.

Il collaboratore ha aggiunto che conosceva la vittima, in quanto a quell’epoca lavorava a piazza Porticella e vi vedeva sempre i due fratelli DENARO, in compagnia di Carlo ZICHITTELLA e di Francesco MARINO (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 3 febbraio 1999).

Carlo ZICHITTELLA ha affermato che, pur avendo avuto rapporti personali con molti membri della “famiglia” di Marsala fin dal 1974 o 1975, quando aveva commesso un furto in un’armeria su mandato di Michele PICCIONE e Gaspare RAIA, non aveva mai voluto essere “combinato”, seguendo il consiglio di suo padre di mantenersi in buoni rapporti con i mafiosi, ma di non entrare a fare parte dell’organizzazione.

Accettò di essere affiliato solo alla fine del 1981 o inizio del 1982, all’unico scopo di aiutare il suo amico Vincenzo DENARO. Infatti nel luglio del 1981 alcuni “uomini d’onore” di Marsala avevano ucciso il fratello di costui, Francesco, e Carlo ZICHITTELLA, il quale al momento dell’agguato era in barca insieme a lui, aveva tentato di soccorrerlo cercando di girarlo in modo che avesse il capo fuori dall’acqua, cosicchè i sicari avevano sparato anche al suo indirizzo. Successivamente Mimì DE VITA e Angelo LO PRESTI gli avevano confidato che “cosa nostra” aveva deciso di uccidere anche Vincenzo DENARO, sebbene questi non fosse coinvolto nelle attività di Francesco che ne avevano segnato la condanna a morte, poiché si temeva che volesse vendicare il fratello. Avevano aggiunto che se Carlo ZICHITTELLA voleva aiutarlo, doveva da un lato convincerlo a lasciare Marsala e dall’altro farsi “combinare”, in quanto dall’interno dell’associazione poteva avere più peso nelle decisioni. L’odierno collaboratore, pertanto, decise di seguire il consiglio del DE VITA e di entrare a fare parte dell’associazione per salvare il suo amico.

I rapporti di Carlo ZICHITTELLA con la “famiglia”, per altro, si incrinarono quasi subito. Infatti egli partecipò all’omicidio, avvenuto a Marsala, di un tale PLATANIA, fatto delittuoso in cui fu coinvolto da Vincenzo DENARO e Francesco MARINO. Il collaboratore, a tale proposito, ha spiegato che una sera quest’ultimo lo andò a chiamare, dicendogli che il DENARO era in Piazza Porticella armato e pronto a uccidere il PLATANIA non appena fosse uscito dalla bisca clandestina che era in quel luogo, aggiungendo che non c’era modo di farlo desistere. Lo ZICHITTELLA si precipitò in Piazza Porticella e tentò di convincere l’amico a rinunciare al suo proposito criminoso, facendogli presente che se avesse commesso l’assassinio a Marsala in modo plateale la mafia lo avrebbe ucciso. Dato che Vincenzo DENARO fu irremovibile, ZICHITTELLA lo convinse a seguire il suggerimento del MARINO, che aveva consigliato di fare sparire il PLATANIA in modo che “cosa nostra” non potesse risalire con certezza ai responsabili dell’omicidio. Tuttavia il fratello del PLATANIA, che abitava a Torino ed era originario di Catania, si recò a Marsala per cercare di avere notizie sulla sorte dello scomparso e, a parere del collaboratore, il MARINO, temendo che la mafia venisse a scoprire l’accaduto in altro modo, riferì a esponenti mafiosi quanto era successo, minimizzando le sue responsabilità e addossando la colpa a Vincenzo DENARO e a Carlo ZICHITTELLA.

Il collaboratore ha aggiunto che Vincenzo DENARO fu ucciso nel 1982, prima dell’arresto del collaborante, avvenuto nel novembre dello stesso anno. Dopo l’omicidio del suo amico, lo ZICHITTELLA andò a lamentarsi con il DE VITA e il LO PRESTI e, accompagnato dal primo, anche con Vincenzo D’AMICO. Costoro gli risposero che avevano dovuto farlo per forza perché il DENARO era “sbirro” ed era uno che “cercava danno”. Il DE VITA ebbe altresì a confidargli che la vittima era andata insieme al MARINO a cercare Giovanni BASTONE al villaggio “Kartibubbo”, dove aveva una casa, per ucciderlo, dato che costui era il responsabile della morte di suo fratello Francesco.

Dopo l’omicidio di Vincenzo DENARO, Carlo ZICHITTELLA continuò a comportarsi normalmente con i mafiosi, pur avendo notato che costoro si mostravano freddi nei suoi confronti, ma non si rese conto subito di quanto era accaduto; capì appieno la situazione in cui era venuto a trovarsi solo dopo il suo arresto, poiché fu dimenticato e non solo non ricevette alcun aiuto, ma addirittura non gli restituirono la somma di £.40.000.000 che egli aveva loro prestato. Ebbe inoltre conferma delle sue intuizioni da confidenza fatte dal DE VITA a suo padre (cfr. esame dello ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 4 novembre 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Fabio DI GIROLAMO e Angela BORNICI.

Il primo ha affermato che al momento delle detonazioni si trovava in via Colocasio, sotto l’abitazione della sua fidanzata. Udì almeno quattro colpi, anche se ha detto di non essere certo del numero. Poi notarono un’autovettura -che gli parve una Volkswagen Golf colore caffè e latte- che dopo essere partita sgommando era passata davanti a loro ad altissima velocità. Non potè vedere quante persone erano a bordo, a causa della velocità con cui procedeva il mezzo e anche perchè non appena si accorsero che il veicolo si avvicinava per la paura si nascosero in un vicoletto.

Nonostante il P.M. gli abbia contestato che, sentito il 21 agosto 1982 al Commissariato di Marsala, riferì di avere notato quattro persone che, provenienti da piazza Porticella, si erano avvicinate loro di corsa e si erano fermate a circa cinquanta metri di distanza per salire su un’autovettura, che era partita ad alta velocità, ha ribadito di non ricordare i suddetti particolari, non essendo la sua memoria nitida per il lungo lasso di tempo trascorso.

Il testimone ha aggiunto che in seguito, spinto dalla curiosità, andò a vedere cosa fosse successo e notò un capannello attorno a una persona che giaceva a terra morta (cfr. deposizione DI GIROLAMO all’udienza del 21 gennaio 1999).

Angela BORNICI ha dichiarato che al momento del delitto era davanti a casa sua, in via Colocasio, insieme al suo fidanzato.

Ha aggiunto di avere udito probabilmente quattro spari e di avere visto -all’angolo di via Colocasio e piazza Porticella, a una distanza di circa cinquanta metri- una persona che teneva una mano in alto e impugnava qualcosa, forse una chiave, gridando, “scappiamo, scappiamo”. L’uomo correva e salì a bordo di un’automobile, forse una Volkswagen Golf color sabbia. Non notò quante persone erano a bordo della vettura, pur avendola vista passare.

Nonostante il P.M. le abbia contestato che il 19 agosto 1982, sentita al Commissariato P.S. di Marsala, disse che aveva udito dapprima quattro colpi in sequenza seguiti successivamente da altri tre spari e che aveva notato quattro individui, due davanti e due dietro, provenienti da Piazza Porticella, la testimone ha ribadito di non ricordare il numero esatto dei colpi e di rammentare una sola persona, su cui aveva focalizzato l’attenzione perché aveva la mano in alto e appariva agitata (cfr. deposizione della BORNICI all’udienza del 21 aprile 1999).

Rosalba GRASSO, sentita all’udienza del 23 marzo 1993 nell’ambito del procedimento a carico di BASTONE Giovanni e BRUNO Calcedonio per l’omicidio di Francesco DENARO ha riferito che sapeva che suo cognato Vincenzo prima di essere ucciso cercava di capire chi aveva ucciso suo fratello, ma non le aveva detto se aveva ottenuto informazioni.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine al delitto ascrittogli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso il predetto giudizio.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del GIACALONE non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso dell’esame e delle indagini preliminari.

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni del PATTI siano tendenzialmente credibili anche laddove hanno ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il collaboratore venne informato da Filippo MELODIA che era affiliato alla medesima organizzazione criminale e che pertanto non aveva alcun motivo di mentirgli, tanto più che in quel periodo trascorreva la latitanza a Marsala e pertanto aveva stretti legami con i membri della locale cosca mafiosa. D’altra parte, la generale attendibilità delle affermazioni de relato del collaboratore è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) con riferimento alla causale del delitto, il PATTI ha dichiarato che Vincenzo DENARO fu assassinato perché a detta del BASTONE era un pericolo per la “famiglia” mafiosa di Marsala, così come lo era stato il fratello e come quest’ultimo non era una “buona persona” e faceva sempre danni, spingendosi fino a mettere una bomba nel negozio di un loro stesso zio, a Torino. Ha aggiunto altresì che la cosca marsalese lo riteneva responsabile, con il gruppo ZICHITTELLA, dell’omicidio di un Catanese che aveva una Renault Fuego e di avere fatto scomparire il cadavere nella zona di Timpone d’oro di Marsala. Nel procedimento scaturito dalle propalazioni confessorie e eteroaccusatorie di Carlo ZICHITTELLA il PATTI ha precisato che la vittima si chiamava PLATANIA (cfr. sentenza della Corte d’Assise di Trapani 30 gennaio 1998, divenuta esecutiva il 1 luglio 1999).

Il P.M. ha prodotto (doc. 3) un articolo di un quotidiano in cui è riportato che Luigi MALLIA e Vincenzo DENARO furono rinviati a giudizio, in relazione all’esplosione di alcuni ordigni davanti a esercizio di commercianti che non volevano pagare il “pizzo”, per rispondere di associazione a delinquere con altri rimasti ignoti, estorsione, detenzioni di candelotti di gelatina che servivano a confezionare gli ordigni, detenzioni di armi e lesioni nei confronti di una ragazza rimasta ferita nello scoppio di uno degli ordigni; tra gli esercizi danneggiati vi fu, il 14 gennaio 1978, il bar di Ignazio DENARO e Rosa LICARI, ma non è dato evincere il grado di parentela con Vincenzo DENARO).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato lo zio di DENARO Francesco e Vincenzo in DENARO Ignazio, fratello del padre degli uccisi, nato a Marsala il 17 febbraio 1929. Ha aggiunto che costui all’epoca dell’accertamento abitava in Marsala, contrada Amabilina e insieme alla moglie gestiva il Bar Rosa sito in Corso Regina Margherita n.276 a Torino, che subì un grave attentato che quasi distrusse il locale (come vide dalle fotografie) in data 16 gennaio 1978. La vittima riferì agli inquirenti di avere subito numerose richieste estorsive, pur non dicendo i nomi dei responsabili.

Le propalazioni del PATTI hanno trovato conferma altresì con riguardo alla seconda causale dell’omicidio: il coinvolgimento del DENARO nell’eliminazione di PLATANIA.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che PLATANIA Salvatore, nato a Catania il 22 febbraio 1937 e residente a Torino, arrivò a Catania per motivi personali la mattina del 9 aprile 1982 e lo stesso giorno verso le 14,00 partì per Marsala a bordo della sua Renault Fuego tg.TO-X58921 per fare visita ad amici. Da allora non ci furono più notizie di lui; il 14 aprile il fratello Antonino ne denunciò la scomparsa ai CC di Catania e vennero fatte indagini anche a Marsala sulla base di una telefonata anonima, ma senza esito.

Carlo ZICHITTELLA, dal canto suo, ha confermato che il DENARO effettivamente fu responsabile dell’omicidio del PLATANIA e dell’occultamento del cadavere della vittima, insieme a lui e a MARINO Francesco.

Ha aggiunto che l’assassinio in parola fu una conseguenza dell’indiretto coinvolgimento della vittima nella morte di DENARO Francesco. Il PLATANIA infatti era stato inviato da Roberto MIANO a ingiungere al DENARO di cessare di commettere estersioni e rapine gravi a Torino, poichè in tale modo avrebbe potuto creare problemi alla sua organizzazione. Il DENARO aveva risposto all’emissario che egli non aveva mai accettato ordini da nessuno e che avrebbe continuato ad agire come riteneva opportuno. Quest’ultimo aveva riportato il messaggio al MIANO, aggiungendo tuttavia falsamente che il DENARO aveva detto che, se il MIANO stesso avesse avuto coraggio, sarebbe dovuto andare da lui personalmente, mentre tale frase non era mai stata pronunciata. Il MIANO si era risentito per la risposta del DENARO e, recatosi da quest’ultimo, gli aveva detto che forse aveva errato a non andare personalmente a parlare con lui, ma che comunque aveva agito educatamente, a differenza del DENARO, il quale gli aveva risposto in modo offensivo. Quest’ultimo aveva negato di avere usato parole offensive, ma aveva ribadito che egli non accettava ordini da nessuno. In conseguenza di codesto rifiuto, a Torino il DENARO aveva subito un attentato da parte di Nino SAIA e di un tale GIUFFRIDA, due sicari della famiglia MIANO, salvandosi solo perchè SCIMEMI Pietro, che era insieme a lui, riconobbe i killer ed egli, che era armato, rispose al fuoco. DENARO Vincenzo, che era a conoscenza della vicenda per esserne stato informato dal fratello, attribuì al PLATANIA gravi responsabilità per la morte del germano (assassinato successivamente a Marsala) e decise di ucciderlo, realizzando il suo proposito avvalendosi della collaborazione di Carlo ZICHITTELLA e Francesco MARINO. Quest’ultimo, spaventatosi per le inevitabili conseguenze del loro gesto, denunciò ai membri della “famiglia” di Marsala i suoi due complici nell’omicidio del PLATANIA, negando strenuamente di esserne stato egli stesso coinvolto. In tal modo “il Cappelone” salvò la propria vita, decretando, al contrario la condanna a morte dello ZICHITTELLA e del DENARO (cfr. sul punto più volte citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani).

Le dichiarazioni dello ZICHITTELLA sul punto sono state oggetto di specifica disamina nel più volte menzionato processo scaturito dalle stesse e ritenute pienamente attendibili, sulla base di considerazioni che si intendono integralmente richiamate. Del resto, l’eliminazione fisica di tutti coloro che si fossero macchiati di gravi delitti, e in particolare di omicidi, senza il previo assenso dei vertici della cosca locale risponde alle ferree regole di “cosa nostra”, evidenziate da tutti i collaboratori e ormai fissate in numerose sentenze irrevocabili, e risponde alla più volte sottolineata esigenza da parte dell’organizzazione di controllare tutto quanto avvenga nel proprio territorio di competenza.

Pertanto, entrambe le causali indicate dal PATTI hanno trovato riscontri in elementi di prova emersi nel dibattimento. L’esecuzione di un delitto senza ottenere il preventivo assenso della “famiglia” territorialmente competente costituiva un’infrazione gravissima alle regole di “cosa nostra”, tale da giustificare la soppressione del responsabile. La suddetta azione delittuosa commessa dal DENARO, inoltre, costituiva una definitiva riprova della sua effettiva pericolosità per l’associazione mafiosa dovuta all’insofferenza alle regole imposte dalla stessa e aumentata dopo l’omicidio del fratello. Ne consegue che effettivamente l’organizzazione criminale in parola aveva interesse a uccidere la vittima e che dunque la ricostruzione del PATTI e del GIACALONE è pienamente verosimile.

2) il PATTI ha detto che il DENARO venne ucciso in piazza Porticella, a pochi metri dal bar all’angolo fra la piazza e via Colocasio.

Il GIACALONE ha affermato che fu lui a confermare a Vincenzo D’AMICO che la vittima era in piazza Porticella.

Gli Ispettori MORSELLO e GIAMMARTINO hanno confermato che l’omicidio venne commesso nel suddetto luogo.

3) il PATTI ha dichiarato che al momento dell’agguato il DENARO si intratteneva con Franco “u cappellone” (Francesco MARINO).

L’ispettore GIAMMARTINO ha confermato la circostanza che Francesco MARINO al momento dell’agguato era in compagnia della vittima, aggiungendo che venne arrestato per favoreggiamento, non avendo fornito alcuna collaborazione agli inquirenti.

4) il PATTI ha sostenuto di essersi recato nei pressi del luogo del delitto sulla FIAT 127 cil.1050 di Angelo LO PRESTI.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riscontrato che LO PRESTI Angelo all’epoca del fatto (e a partire dall’8 settembre 1981) era intestatario di una FIAT 127 bianca tg. TP-203097, con la quale fu altresì controllato nel garage di Pietro IMPICCICHÈ in occasione dell’omicidio FERRARA.

Il P.M. ha prodotto (doc.13) la carta di circolazione dell’autovettura FIAT 127 cil.1049 tg.TP-203097, dalla quale si evince che l’autovettura, immatricolata il 2 ottobre 1980 a nome di ZERILLI Salvatore, fu venduta con atto autenticato l’8 settembre 1981 e trascritto il successivo 5 ottobre, al LO PRESTI, il quale a sua volta la alienò a RINALDO Francesco il 6 maggio 1987).

5) il PATTI ha affermato che Vincenzo D’AMICO andò di fronte alla via Diaz nei pressi del lungomare che porta a Mazara del Vallo con la sua Volkswagen Golf, a bordo della quale dopo il delitto salirono i tre esecutori materiali.

I testi BORNICI e DI GIROLAMO hanno affermato che, dopo avere udito alcune detonazioni, videro -all’angolo di via Colocasio e piazza Porticella, a una distanza di circa cinquanta metri- una persona che aveva la mano in alto e gridava, “scappiamo, scappiamo”. Quindi salì a bordo di un’automobile, forse una Volkswagen Golf color sabbia, con quattro persone a bordo.

Sebbene i due testimoni in dibattimento abbiano affermato di non ricordare i predetti particolari, riferiti nell’immediatezza dei fatti, debbono ritenersi più attendibili queste ultime dichiarazioni, tenuto conto che effettivamente il lungo lasso di tempo trascorso ben giustifica la circostanza che abbiano dimenticato alcuni particolari, anche se significativi.

Le propalazioni del DI GIROLAMO e della BORNICI, pertanto, hanno confermato le parole del collaboratore con riferimento sia al tipo di autovettura sia al numero dei soggetti a bordo dello stesso.

6) la circostanza asserita dal PATTI secondo cui i sicari utilizzarono revolver calibro 38 e 357 magnum è stata confermata dagli esiti dell’autopsia.

Alla luce di tanti e così significativi riscontri e punti di convergenza tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, non può ritenersi decisiva la presenza di talune discrasie tra i due racconti.

Infatti a fronte di dichiarazioni così ampie, dettagliate e complessivamente concordi, la circostanza che talvolta le due versioni non collimino non può che costituire una significativa conferma della lealtà e della genuinità degli stessi, i quali hanno rifiutato di appiattirsi l’uno sulle affermazioni dell’altro, mantenendo fermo il proprio resoconto.

Pertanto, conformemente ai principi generali esposti precedentemente, la presenza di alcune contraddizioni, anche se spesso non significative, se impone di vagliare con particolare attenzione le dichiarazioni dei collaboratori, soprattutto con riferimento ai punti e alle posizioni soggettive sulle quali si è verificato il contrasto, dall’altro lato non inficia l’attendibilità delle affermazioni in parola laddove esse siano state adeguatamente riscontrate.

Del resto, le discordanze attengono a circostanze complessivamente secondarie e sono spiegabili alla luce di considerazioni di ordine logico.

In primo luogo, il GIACALONE ha affermato che il D’AMICO, che incontrò al bar Spatafora gli chiese la cortesia di andare in Piazza Porticella a controllare se c’era Vincenzo DENARO ed egli ubbidì, tornando a riferire al rappresentante l’esito positivo del sopralluogo. Il PATTI, invece, ha affermato che la “battuta” fu portata al gruppo di fuoco riunito nella casa di via Colaianni dal TITONE e non ha fatto cenno al GIACALONE.

Ora, è evidente che la discrasia tra le due versioni può essere superata tenendo conto che è ben possibile che il D’AMICO prima di raggiungere la base di via Colaianni sia passato all’insaputa del PATTI al bar “Spatafora”, che frequentava abitualmente, e, essendovi andato anche il GIACALONE, abbia chiesto a quest’ultimo di controllare se effettivamente l’obiettivo era in Piazza Porticella, nonchè che successivamente, ottenuta l’informazione, si sia recato al covo per avvertire i complici, i quali nel frattempo avevano già ricevuto la “battuta” dal TITONE.

In secondo luogo, il PATTI non ha fatto alcun cenno alla presenza del CAPRAROTTA, mentre il GIACALONE ha affermato di averlo visto al bar “Spatafora”.

Anche la contraddizione in parola può essere superata se si accetta l’ipotesi sopra formulata, essendo assolutamente verosimile che il D’AMICO si sia intrattenuto nel locale con il CAPRAROTTA e che costui non lo abbia seguito nel covo, dove, quindi, il PATTI non lo potè incontrare.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore suddetto ha fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, sui quali ci si è ampiamente soffermati in precedenza.

Come si è già visto, le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE attengono a circostanze di carattere secondario e comunque sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche. Esse pertanto non possono essere certamente giudicate idonee ad inficiare la piena credibilità delle parole dei collaboratori, che, come si è detto, hanno trovato importanti conferme in ordine a circostanze ben più significative.

Pertanto il PATTI deve essere dichiarato responsabile dell’omicidio di Vincenzo DENARO, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da sei colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque. Nell’episodio delittuoso in parola, infatti, furono certamente coinvolti, oltre a PATTI, altresì D’AMICO Vincenzo. Infatti quest’ultimo, in quanto rappresentante della cosca nel cui territorio fu eseguito il delitto, doveva necessariamente essere informato dello stesso. Non vi è invece la prova dell’identità e del numero delle altre persone coinvolte, cosicchè non può essere giudicata integrata la circostanza aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.p.

Deve essere invece ritenuta sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in alcuni giorni) tra la decisione di assassinare il DENARO e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di comodità espositiva, le posizione dei singoli prevenuti saranno trattate singolarmente.        

BASTONE GIOVANNI

A detta del PATTI, l’imputato in parola fu uno dei mandanti dell’omicidio di DENARO Vincenzo, la cui morte voleva perché lo riteneva una persona pericolosa per gli interessi di “cosa nostra”.

Tuttavia, nel caso in esame, a differenza che in quello dell’assassinio del fratello, la circostanza che il BASTONE sia stato uno dei mandanti del delitto non è suffragata da altri elementi di riscontro, atteso che non risulta che Vincenzo DENARO fosse coinvolto in qualche modo nell’attentato subito dall’“uomo d’onore” mazarese a Torino. Certamente, la vittima costituiva un pericolo, quanto meno potenziale, per gli interessi mafiosi, atteso che era prevedibile che volesse in qualche modo vendicare la morte di Francesco ed è probabile che siffatto rischio fosse paventato soprattutto dall’imputato in esame, atteso il suo forte contrasto personale con “Franco carrozza”, sicuramente noto al fratello di questi. Per altro, come si è anticipato, la soppressione di Vincenzo DENARO fu determinata essenzialmente dalla consapevolezza da parte dei vertici della cosca di Marsala che egli fosse uno dei responsabili del delitto PLATANIA, commesso nella loro città, ma senza la loro preventiva autorizzazione, fatto che costituiva un’infrazione gravissima alle regole imposte da “cosa nostra” ed era passibile di essere punito con la morte.

Pertanto, sebbene il PATTI debba essere giudicato intrinsecamente attendibile e il suo racconto sia stato supportato da significative conferme estrinseche, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante a carico del BASTONE che colleghi imprescindibilmente l’imputato al delitto non consente di ritenerne pienamente dimostrata la penale responsabilità in ordine agli episodi delittuosi in parola. Ne consegue che il prevenuto deve essere prosciolto per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso i fatti ascrittigli.

MARCECA VITO

Il PATTI ha affermato che il MARCECA, insieme a Vincenzo D’AMICO e allo stesso collaboratore, uscì dal covo di via Colaianni con i sicari per fornire loro supporto logistico e che successivamente all’esecuzione del delitto prese in consegna le armi usate dai sicari.

Sebbene, come meglio si vedrà nella scheda dedicata all’esame della posizione del prevenuto con riferimento al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p., egli all’epoca fosse già affiliato alla “famiglia” di Marsala, all’esito dell’istruttoria dibattimentale espletata non sono stati individuati riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del collaboratore idonei a dimostrare che egli effettivamente partecipò a quello specifico fatto criminoso, circostanza che non può essere automaticamente inferita soltanto dal suo inserimento nella cosca.

Pertanto, sebbene il PATTI debba essere giudicato intrinsecamente attendibile e il suo racconto sia stato supportato da significative conferme estrinseche, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante a carico del MARCECA non consente di ritenerne pienamente dimostrata la penale responsabilità in ordine agli episodi delittuosi in parola. Ne consegue che il prevenuto deve essere prosciolto per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso i fatti ascrittigli.

MESSINA DENARO MATTEO

Il PATTI ha affermato che l’imputato, insieme a FURNARI Saverio e a MELODIA Filippo, fu l’esecutore materiale dell’omicidio.

A giudizio di questa Corte può ritenersi che il prevenuto, figlio dell’autorevole capo mandamento di Castelvetrano, all’epoca fosse già affiliato a tale ultima “famiglia”; inoltre le parole del collaboratore appaiono del tutto logiche e plausibili, atteso che l’utilizzazione di sicari provenienti da un’altra zona (e pertanto sconosciuti a Marsala) era un espediente solitamente utilizzato da “cosa nostra”, tanto più nei casi in cui l’obiettivo aveva valide ragioni per stare in guardia, come Vincenzo DENARO, cosicchè per i killer del paese sarebbe stato assai difficile e rischioso compiere personalmente l’agguato.

Appare pienamente verosimile altresì la circostanza che il MESSINA DENARO, all’epoca appena ventenne, fosse stato affiancato da FURNARI Saverio (condannato a sette anni di reclusione con la sentenza emessa il 21 dicembre 1991 del Tribunale di Marsala e divenuta esecutiva il 27 marzo 1995), un sicario di maggiore esperienza affiliato alla stessa “famiglia” e notoriamente vicino al rappresentante, il quale verosimilmente voleva che il figlio nelle sue prime esperienze fosse affiancato da un suo uomo di fiducia.

Tuttavia, all’esito dell’istruttoria dibattimentale espletata non sono stati individuati riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del collaboratore idonei a suffragare la chiamata in correità, dimostrando che egli effettivamente partecipò a quello specifico fatto criminoso, circostanza che non può essere automaticamente inferita soltanto dal suo inserimento nella cosca.

Pertanto, nonostante il PATTI debba essere giudicato intrinsecamente attendibile e il suo racconto sia stato supportato da significative conferme estrinseche, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante a carico del MESSINA DENARO non consente di ritenerne pienamente dimostrata la penale responsabilità in ordine agli episodi delittuosi in parola. Ne consegue che il prevenuto deve essere prosciolto per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso i fatti ascrittigli.

OMICIDIO PERRICONE GIUSEPPE

Giuseppe PERRICONE fu assassinato alle ore 23,15 circa del 7 luglio 1983 nell’atrio della Stazione di Marsala, mentre stava effettuando una telefonata, dopo avere parcheggiato all’esterno la FIAT 500 a bordo della quale era sopraggiunto.

Il cadavere, che fu immediatamente identificato con il PERRICONE, fu rinvenuto da un addetto alla Stazione, vicino alla porta d’ingresso della biglietteria, riverso nei pressi di un telefono pubblico, la cui cornetta era penzolante. Da quest’ultimo fatto gli investigatori dedussero che al momento dell’omicidio la vittima stesse effettuando una chiamata, circostanza che fu poi confermata dagli esiti delle indagini (cfr. deposizioni rese dall’Ispettore Carlo LAMIA, all’epoca comandante della Polfer di Marsala e dal Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO, rispettivamente alle udienze del 4 febbraio e 22 aprile 1999)

Nel corso del sopralluogo i verbalizzanti accertarono che l’anta di sinistra della porta a vetro attraverso la quale si accedeva nella sala della Stazione ferroviaria era chiusa, a differenza di quella di destra, e presentava un foro con diametro di circa dieci centimetri di forma ovale sul pannello di vetro a circa trenta centimetri dal controbattente e un frammento di camicia di proiettile a circa novanta centimetri in trasversale (cfr. fascicolo di rilievi tecnici e fascicolo fotografico, redatti il 7 luglio 1983 dalla Polfer di Marsala).

La consulenza medico-legale accertò che PERRICONE Giuseppe era venuto a morte alle ore 23,00 circa del 7 luglio 1983, a causa delle estese lesioni a carico della massa cerebrale accompagnate da fratture da scoppio della scatola cranica e della ferita a carico del polmone sinistro che aveva prodotto un’emorragia (1300 cc) di sangue in cavità pleurica. Le predette lesioni erano state prodotte da colpi d’arma da fuoco verosimilmente di grosso calibro (calibro 38 special a tamburo).

La vittima era stata attinta da tre proiettili, di cui:

– due al cranio, all’altezza della regione occipito parietale sinistra, penetrante in cavità cranica;

– uno alla regione scapolare sinistra penetrante in cavità toracica.

La pallottola che aveva colpito il PERRICONE alla regione scapolare sinistra era stata esplosa in senso postero-anteriore e le altre due dall’alto in basso.

L’esito dell’esame balistico, positivo su stoffa, la gravità della lesione cranica (scoppio della teca), la fuoriuscita del proiettile che aveva attinto la vittima al torace, indusse il consulente tecnico a ipotizzare che i colpi fossero stati esplosi da breve distanza, verosimilmente due o tre metri circa (cfr. consulenza medico-legale sul cadavere del PERRICONE redatta in data 8 luglio 1983 dal dottor Michele MARINO).

Nel corso dell’autopsia vennero rinvenuti e consegnati agli inquirenti quattro frammenti di piombo, una camicia di proiettile e una pallottola integra, che consentirono di individuare il tipo di arma che aveva sparato in una rivoltella calibro 38 (cfr. processo verbale di consegna e repertazione redatto l’8 luglio 1983 dal Commissariato di pubblica sicurezza di Marsala).

Gli inquirenti escussero varie persone informate sui fatti, ma non scoprirono alcun elemento utile alle indagini. MILAZZO Vincenza, ammise che aveva avuto una relazione con la vittima e che la sera del delitto il PERRICONE le aveva telefonato e a un certo punto della conversazione aveva udito un rumore, dopo il quale l’uomo non aveva più risposto alle sue parole.

Accertarono inoltre i movimenti dell’ucciso la sera del delitto: era stato al ristorante “Signorino”, dove era entrato alle ore 20,30 circa e, accortosi che nel locale c’era la MILAZZO, si era seduto al tavolo della donna e aveva cenato con lei, pagando il conto. Era rimasto nel ristorante fino alle 22,30 o 22,40 circa. Il cameriere TUMMARELLO Sebastiano rivelò ai verbalizzanti che qualche sera prima del delitto il PERRICONE aveva avuto una discussione (cfr. deposizione dell’Ispettore LAMIA, cit.).

Furono compiuti altresì accertamenti sulla personalità dell’ucciso: questi, soprannominato “u schicchio”, era stato arrestato più volte insieme a pregiudicati marsalesi per reati contro il patrimonio ed era sospettato di commettere estorsioni; nel 1972 era stato raggiunto da diffida e nel 1976 era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. deposizioni LAMIA e SANTOMAURO, cit.).

Le investigazioni compiute nell’immediatezza del fatto non consentirono di individuare gli autori del delitto, né di accertarne le causali.

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Giuseppe PERRICONE e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto in luogo pubblico delle armi da fuoco utilizzate per il delitto, tutti fatti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, in concorso con MELODIA Antonino, nonché con MILAZZO Vincenzo e D’AMICO Vincenzo.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha affermato che conosceva il PERRICONE, soprannominato “u schicchio”, che vedeva spesso passeggiare in via Roma e Piazza Matteotti e telefonare.

Ha aggiunto che rubava e compiva estorsioni, fatto che ne causò la morte. Un giorno, infatti, si presentò al bar “Spatafora” Masi MEO, il quale era molto spaventato e si mise a parlare con Vito MARCECA, che era suo amico, raccontandogli che il PERRICONE gli aveva fatto dapprima telefonate anonime estorsive e poi richieste dirette di denaro. Il PATTI, che conosceva il MEOpoichéaveva fatto qualche tagliando della sua autovettura da lui, assistette al colloquio.

Il MARCECA, in seguito a questo incontro, si interessò per risolvere il problema dell’amico.

Il propalante ha aggiunto che qualche tempo dopo Vincenzo D’AMICO chieseal collaboratore se conosceva il PERRICONE, soggiungendo che costui aveva in programma di commettere un’estorsione ai danni del MEO. Il PATTI, il quale era in buoni rapporti con lui, si offrì di intervenire per dissuaderlo.

Quando lo fece, l’uomo gli confidò che gli serviva denaro per comprare un vestito e un paio di scarpe per presenziare a un matrimonio. Il dichiarante lo accompagnò nel negozio Rosolia in via Roma e gli regalò un abito, invitandolo contestualmente a “lasciare stare” il MEO.

Dato che il PERRICONE, non ottemperando al consiglio dell’“uomo d’onore”, continuò a importunare quest’ultimo, si stabilì di ucciderlo.

Una sera il PATTI passò davanti alla stazione ferroviaria, mentre stava accompagnando a casa in macchina Pino EVOLA, che abitava lì vicino, in piazza INAM. Vide che cera confusione vicino alla biglietteria e pertanto, dopo avere portato a casa il passeggero, si recò in via Colaianni, dove trovò Antonino MELODIA, Vincenzo MILAZZO, Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA e forse altri. Al suo arrivo, costoro stavano dicendo cheera tutto a posto e che avevano ammazzato schicchio alla biglietteria della stazione mentre stava telefonando, tanto che gli era rimasta la cornetta dell’apparecchio in mano. Sempre in questa occasione venne a sapere che per commettere il delitto avevano usatolo stesso “vespone” utilizzato per l’omicidio MUFFETTI e che il MELODIA si era messo alla guida e il MILAZZO aveva sparato.

Il PATTI ha negato di essere stato incaricato di controllare il PERRICONE, che per altro vedeva spesso in giro. Ha aggiunto che su questo punto sostenne un confronto con il GIACALONE, il quale affermava invece che il capo-decina della “famiglia” di Marsala aveva controllato l’obiettivo insieme a lui e che era presente nella fase esecutiva. Il PATTI ha ribadito che non prese parte in alcun modo all’azione e che, sebbene non avesse mai avuto l’ordine di controllare il PERRICONE, era spesso in giro insieme al GIACALONE ed era possibile che di fatto talvolta lo avesse sorvegliato con lui(cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente nelle udienze del 4 febbraio e del 7 luglio 1999).

Salvatore GIACALONE ha ammesso di essere coinvolto nell’omicidio di Giuseppe PERRICONE, soprannominato “o schicchio”, insieme a Vincenzo D’AMICO, Antonio PATTI, Vincenzo MILAZZO e Antonino MELODIA.

Il PERRICONE a detta del collaboratore fu ucciso perché “disturbava in paese”, compiendo estorsioni e ricatti e in un’occasione prese di mira un tale Masi MEO, che “interessava” a “cosa nostra” in quanto aveva dato loro -e in particolare a Vito MARCECA, di cui era amico- un furgone Ford Transit in cui caricavano i pacchetti di zucchero che scioglievano in via Salemi nella proprietà di un tale LI MANTRI e che poi Francesco BIANCO portava nello stabilimento INTORCIA. Il tentativo di estorsione nei confronti del MEO indusse Vincenzo D’AMICO a decretarne la morte. Il collaboratore ha aggiunto che il rappresentante della “famiglia” di Marsala era arrabbiato in quanto il PERRICONE compiva estorsioni nonostante avesse un lavoro remunerativo, consistente nel caricava le sospensioni delle macchine.

Il collaboratore ha ammesso di essere stato tra coloro che controllarono la vittima, appurando che telefonava spesso nelle cabine pubbliche.

Ha aggiunto che il mandato per commettere il delitto fu affidato dal D’AMICO al PATTI. In vista dell’esecuzione del progetto criminoso predisposero nel covo di via Colaianni un “vespone” e le armi da utilizzare.

La sera in cui avevano deciso di agire, quando erano già pronti per uscire, arrivarono Vincenzo MILAZZO e Antonino MELODIA. Vincenzo D’AMICO chiese loro il favore di eseguire materialmente il delitto ed essi si misero a disposizione.

Il PATTI e il GIACALONE uscirono per vedere se la vittima designata era in giro. Avendola notata in Piazza del Popolo che stava telefonando, tornarono subito indietro ad avvisare i complici.

L’Avv. DI GRAZIANO, difensore del MELODIA, ha contestato al collaboratore che l’8 novembre 1996, in occasione del confronto con il PATTI, disse che, dopo avere visto la vittima nel corso del giro di perlustrazione, loro due erano rientrati alla base per prendere il “vespone” e uscire nuovamente. Il GIACALONE ha escluso decisamente la circostanza, ribadendo la versione fornita in esame e controesame.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto riferendo che il gruppo di fuoco che si mosse dal covo di via Colaianni era composto da lui stesso, da MILAZZO Vincenzo, MELODIA Antonino, PATTI Antonio.

Tuttavia quando arrivarono in Piazza del Popolo l’obiettivo stava dirigendosi verso la via Mazzini a bordo della sua FIAT 500 bianca. Si fermò nuovamente nei pressi della “fontana con l’asino” vicino ad alcune cabine telefoniche, ma il gruppo di fuoco non entrò in azione in quanto lì di fronte abitava Pino EVOLA, uomo d’onore di Castellammare del Golfo.

Quando il PERRICONE, dopo avere proseguito la sua marcia fino alla Stazione, si fermò in quest’ultimo luogo per telefonare, il MELODIA, che guidava il vespone, si fermò a sua volta e il MILAZZO scese e sparò all’obiettivo. L’Avv. DI GRAZIANO ha contestato al collaboratore che l’8 novembre 1996 dichiarò che i due killer alcamesi erano entrati a bordo della vespa nella galleria della Stazione. Il GIACALONE ha negato la circostanza, ribadendo che vi accedettero dopo l’esecuzione dell’omicidio, percorrendo la stradina che, passando all’interno della Stazione, conduceva in via Caprera.

Il GIACALONE ha affermato di avere assistito al delitto, in quanto era di fronte alla Stazione a bordo dell’automobile del PATTI, che ha sostenuto essere probabilmente in una FIAT 500, specificando per altro di non esserne certo poiché il complice cambiava spesso macchina.

Subito dopo avere ucciso il PERRICONE i componenti il gruppo di fuoco tornarono al covo di via Colaianni, dove i due sicari lasciarono il “vespone” prima di ripartire subito dopo e il GIACALONE nascose le armi.

Specificamente interrogato sul punto, il collaboratore si è detto certo che in quella occasione con lui ci fosse il PATTI (cfr. esame, controesame e riesame del GIACALONE resi il primo nell’udienza del 3 febbraio 1999 e gli altri in quella del 17 settembre 1999).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì Giovanna MAGRO, vedova della vittima, e MEO Tommaso.

La prima ha affermato che il marito in gioventù aveva lavorato come meccanico alle dipendenze di Giuseppe PICCIOTTO, poi, dopo essere stato arrestato e avere trascorso un periodo di soggiorno obbligato a Torino, era ritornato a Marsala, senza per altro riprendere a lavorare, tanto che la loro famiglia veniva mantenuta dalla testimone e dal padre di lei.

Ha aggiunto che vide il PERRICONE per l’ultima volta alle ore 18,00 circa del giorno in cui fu ucciso, quando uscì di casa a bordo della FIAT 500 che gli aveva prestato Rita ASARO, dicendole di preparare la cena poiché sarebbe ritornato.    

Dopo avere inizialmente affermato che il marito non aveva mai denaro tra le mani, quanto il P.M. le ha contestato che il 12 luglio 1983 disse che le capitava di vederlo in possesso di cifre considerevoli, che per altro spendeva subito, ha ammesso la circostanza.

Nonostante il P.M. le abbia contestato che nella medesima occasione dichiarò che aveva appreso da una telefonata anonima che il marito chiedeva il pizzo e che ella lo aveva esortato più volte a smettere perché non c’era bisogno di compiere quella attività per vivere, dato che lei lavorava, la testimone ha affermato di non ricordare (cfr. deposizione della MAGRO all’udienza del 4 febbraio 1999).

Tommaso MEO ha riferito di essere meccanico riparatore e di avere un’officina meccanica in via Circonvallazione a Marsala.

Ha negato di avere mai ricevuto richieste estorsive, pur ammettendo che di avere subito tempo addietro un danneggiamento, concretatosi in un piccolo incendio che, a quanto stabilì la Polizia, era di origine dolosa e toccò la saracinesca del negozio.

Il MEO ha invece ammesso che conosceva il PERRICONE, in quanto era marsalese e all’occorrenza andava alla sua officina per fare riparare la propria macchina, che era una FIAT 500 o una FIAT 126, aggiungendo che tra loro c’erano normali rapporti tra cliente e meccanico.

Il testimone ha affermato altresì di conoscere MARCECA Vito, per conto del quale due volte fece il tagliando della macchina, e Gaetano D’AMICO, ai quali consegnò un furgone Ford Transit che prima era appartenuto a Tito COLLI e che egli aveva accomodato (cfr. deposizione del MEO all’udienza del 4 febbraio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti ascrittigli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

Al contrario, il PATTI deve essere assolto. A parere di questa Corte, infatti, la circostanza che egli si sia dichiarato estraneo al fatto è tranciante, atteso che lo stesso ha spontaneamente ammesso la propria partecipazione a circa quaranta omicidi e pertanto non avrebbe avuto ragione alcuna di negare di avere preso parte a quello in parola, trattandosi di un episodio non connotato da aspetti peculiari tali da potere indurre, in ipotesi, il collaborante a dichiararsi falsamente estraneo allo stesso. Ciò tanto più in quanto il PATTI ha lealmente ammesso la propria responsabilità negli assassinii di amici e di persone a cui era legato da vincoli di affetto e complicità criminale risalenti alla sua giovinezza. Lo stesso collaboratore, inoltre, ha mantenuto ferma la sua versione dei fatti anche all’esito del confronto con il GIACALONE, mentre in altri casi dopo avere udito il racconto del complice ha lealmente ammesso che la veridicità del resoconto del complice, giustificando il proprio iniziale errore con un vuoto di memoria. Ne consegue che nella fattispecie in esame la circostanza che egli abbia continuato a negare ogni suo coinvolgimento nel fatto delittuoso in parola anche dopo il confronto deve essere giudicata decisiva ai fini di escluderne la penale responsabilità. Deve pertanto ritenersi che il GIACALONE abbia un ricordo errato in ordine al ruolo avuto dal PATTI in occasione delle fasi organizzativa ed esecutiva dell’omicidio in parola.

In ordine all’attendibilità intrinseca dei due collaboratori non può non sottolinearsi che i racconti dei medesimi sono, singolarmente considerati, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi pressochè integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Le poche contraddizioni evidenziate (e relative esclusivamente alla deposizione del GIACALONE) hanno riguardo per lo più a particolari complessivamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del propalante, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di significativi riscontri che hanno avvalorato la generale attendibilità delle sue dichiarazioni.

D’altra parte, lo stesso collaboratore ha chiarito in modo plausibile e pienamente congruo le discrasie tra le sue diverse affermazioni, rendendo evidente che il contrasto è stato dovuto ai problemi nell’esprimere in modo chiaro e preciso il proprio pensiero che talvolta ha dimostrato anche in dibattimento e che sono dovuti al suo bassissimo livello culturale, tale da imporre spesso alle parti di rivolgergli numerose domande al fine di chiarire in modo soddisfacente il senso delle sue parole.

Ciò premesso, non vi è chi non veda che la circostanza che il “vespone” su cui viaggiavano gli assassini sia entrato all’interno della Stazione prima o dopo il delitto è assolutamente secondaria. In ogni caso, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che la spiegazione fornita dal collaboratore in dibattimento (secondo la quale durante la fuga percorsero una stradina che conduceva in via Caprera passando in parte all’interno della stazione) sia congrua. Del resto, è verosimile che se i sicari si fossero introdotti nell’atrio sulla “vespa” prima di sparare al PERRICONE la manovra sarebbe stata notata a causa della sua anormalità. Pertanto -tenuto conto dell’ovvio interesse dei killer a passare inosservati- è più verosimile che effettivamente in un primo momento il MELODIA abbia atteso il complice all’esterno e poi, dopo l’esecuzione del proposito omicida, i due abbiano seguito il percorso indicato dal collaboratore.

Del pari, la discordanza tra le asserzioni relative al momento in cui il GIACALONE e il PATTI sarebbero usciti per il giro di perlustrazione alla ricerca dell’obiettivo, se prima o dopo l’arrivo dei due Alcamesi, è di secondaria importanza, cosicchè un errore nel ricordo del primo non può certamente inficiare l’attendibilità complessiva del suo racconto.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) con riferimento alla causale del delitto, sia il PATTI che il GIACALONE l’hanno individuata nel fatto che il PERRICONE “disturbava in paese” compiendo estorsioni e hanno precisato che la ragione più prossima fu che prese di mira Masi MEO, una persona che era sotto la protezione di affiliati alla cosca mafiosa. Il GIACALONE ha specificato altresì che la condotta del PERRICONE era particolarmente invisa al D’AMICO, poiché costui sosteneva che la vittima non aveva bisogno di ricorrere a tali mezzi per vivere, atteso che aveva un’attività lavorativa redditizia.

La circostanza è stata confermata dall’Ispettore LAMIA, il quale ha affermato che la vittima era sospettata di commettere estorsioni.

La vedova, MAGRO Giovanna, che in un primo momento ha dichiarato di non sapere come suo marito guadagnava il denaro di cui disponeva nonostante non lavorasse, quando il P.M. le ha contestato che -escussa nell’immediatezza del fatto- riferì di avere appreso da una telefonata anonima che il marito chiedeva il pizzo e di averlo esortato a smettere perché ella con il suo lavoro poteva mantenere la loro famiglia , ha asserito di non ricordare la circostanza.

A giudizio di questa Corte, deve reputarsi che le affermazioni rese dalla MAGRO subito dopo l’omicidio del marito siano più attendibili di quelle dibattimentali, in quanto è verosimile che il lungo lasso di tempo intercorso tra gli episodi narrati e la deposizione abbiano appannato il ricordo della testimone. D’altra parte, non può neppure escludersi che nell’immediatezza del fatto la donna, spinta dal dolore e dall’emozione, nella speranza che gli assassini fossero individuati, abbia avuto il coraggio di rivelare circostanze lesive della memoria del marito che a distanza di tanti anni ha reputato di non dovere ribadire, proprio per non infangare il nome del defunto. Inoltre, essendo la circostanza oggetto di contestazione stata confermata da altri elementi emersi dal dibattimento (dichiarazioni del LUMIA e del GIACALONE), essa può essere utilizzata ai fini della decisione.

La MAGRO ha aggiunto altresì che il marito negli ultimi anni di vita non lavorava, come aveva invece fatto in gioventù, ma che la famiglia non aveva problemi di sostentamento grazie ai guadagni suoi e di suo padre. In tale modo, la testimone ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni del GIACALONE, secondo le quali l’ucciso non era spinto, nelle sue scelte criminali, dal bisogno economico.  

Alla luce delle concordi propalazioni dei collaboratori, suffragate altresì dalle parole del LAMIA e, soprattutto, della MAGRO deve reputarsi provato che il PERRICONE compisse estorsioni a Marsala senza il permesso della “famiglia” mafiosa e che tale attività fosse oltremodo sgradita -come sempre, del resto, in questi casi- agli “uomini d’onore”. Pertanto, quando la vittima passò il limite tentando di estorcere denaro a un personaggio in qualche modo protetto dalla cosca, i vertici di questa decisero di eliminarlo.

2) con specifico riferimento al MEO, il PATTI ha sostenuto che questi un giorno si presentò al bar Spatafora molto spaventato e raccontò al suo amico MARCECA di avere ricevuto dapprima telefonate anonime estorsive e poi esplicite richieste di denaro dal PERRICONE.

Il GIACALONE, come si è sottolineato, ha confermato che il PERRICONE prese di mira Masi MEO, il quale “interessava” a “cosa nostra” in quanto aveva dato loro -e in particolare a Vito MARCECA, di cui era amico- un furgone Ford Transit in cui caricavano i pacchetti di zucchero che scioglievano in via Salemi nella proprietà di un tale LI MANTRI e che poi Francesco BIANCO portava nello stabilimento INTORCIA.

I due collaboratori, quindi, hanno concordemente affermato che MEO era legato da amicizia al MARCECA e che subì richieste estorsive da parte del PERRICONE.

A tale ultimo proposito, MEO Tommaso ha ammesso che molti anni fa subì un danneggiamento, concretatosi in un piccolo incendio che, a quanto stabilì la Polizia, era di origine dolosa e interessò la saracinesca del negozio, asserendo contestualmente di non avere visto nulla e di non conoscere la causa dell’incendio. Ha detto anche di non avere visto taniche o bidoni e ha ribadito di non ricordare la circostanza anche quando il P.M. gli ha contestato che il 4 dicembre 1982 riferì di avere trovato un bidoncino di plastica e di avere sentito un forte odore di petrolio. Il testimone ha invece ammesso che conosceva PERRICONE, in quanto era marsalese e, quando ne aveva bisogno andava alla sua officina per fare riparare la propria macchina, che era una FIAT 500 o una FIAT 126.

Quanto alla circostanza oggetto di contestazione da parte del P.M. deve ritenersi che le propalazioni rese nell’immediatezza del fatto debbono essere giudicate più attendibili, atteso che il decorso di un così lungo lasso di tempo (oltre sedici anni) tra l’evento e la deposizione rende verosimile che il testimone abbia dimenticato una circostanza, del resto secondaria, quale quella in esame.

Il Maresciallo SANTOMAURO, d’altra parte, ha accertato che MEO Tommaso era titolare di una ditta che trattava pezzi di ricambio in Marsala e che in data 8 dicembre 1982 denunciò alla Stazione CC di Marsala un attentato alla sua officina, sita in via Circonvallazione n.37, avvenuto tramite incendio.

Alla luce dei suddetti accertamenti non può prestarsi fede alle affermazioni del MEO secondo le quali egli non avrebbe mai subito richieste estorsive, dovendosi ritenere, al contrario, che l’incendio doloso appiccato alla sua officina debba qualificarsi proprio come un avvertimento e/o una pressione in tal senso. Del resto, l’atteggiamento reticente del testimone è spiegabile, tenuto conto da un lato del collegamento emerso tra l’omicidio del PERRICONE e le richieste di denaro ai suoi danni e dall’altro lato nella forza intimidatoria connotante l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, che ha indotto più volte i testimoni al silenzio.

Al contrario, la collocazione temporale dell’attentato rispetto alla data dell’omicidio è perfettamente compatibile con le affermazioni del PATTI secondo le quali in un primo momento la “famiglia”, tramite l’intervento dello stesso collaboratore, tentò di indurre il PERRICONE a desistere dalla sua condotta estorsiva, aiutandolo economicamente. Siffatto tentativo di risoluzione del problema rappresentato dallo vittima, portò probabilmente a rallentare i tempi di deliberazione ed esecuzione del delitto.

Il MEO ha confermato le parole del e del GIACALONE anche in ordine al rapporto di amicizia che avrebbe intrattenuto con il MARCECA, atteso che ha ammesso di conoscere quest’ultimo imputato, per conto del quale due volte fece il tagliando della macchina, e Gaetano D’AMICO, e di avere consegnato ai due uomini un furgone Ford Transit che prima era appartenuto a Tito COLLI e che egli aveva accomodato.

L’esistenza di rapporti tra il MEO e Gaetano D’AMICO (e quindi con un membro autorevole della cosca mafiosa) ha trovato un’ulteriore conferma nella deposizione del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito di avere saputo dal primo che il secondo era andato insieme a Vito MARCECA nell’officina dello stesso MEO e gli aveva chiesto un furgone Ford che gli serviva per andare in campagna; il meccanico aveva risposto che in quel momento non lo aveva a disposizione, ma lo aveva cercato e ne aveva trovato uno alla concessionaria FIAT di Trapani di Tito COLLI; dopo che il D’AMICO lo ebbe visto e approvato, il MEO lo aveva rilevato e, siccome non era marciante, lo aveva rimesso in ordine e lo aveva consegnato all’acquirente. Ha per altro aggiunto che non ritrovò la documentazione cartacea relativa alla compravendita, perché la concessionaria COLLI era fallita e tutta la documentazione era nelle mani del curatore, né COLLI, espressamente interrogato, ricordò la transazione.

Alla luce di queste ultime dichiarazioni, pertanto, trovano ulteriore suffragio le affermazioni dei collaboratori relative all’esistenza di rapporti di conoscenza e di collaborazione professionale del MEO con membri della “famiglia” mafiosa di Marsala e, conseguentemente, all’interesse della cosca a impedire che questi subisse disturbi.

3) il PATTI e il GIACALONE hanno dimostrato entrambi di conoscere la vittima e le sue abitudini, avendo concordemente asserito che il PERRICONE era detto u schicchioe che lo vedevano spesso telefonare da cabine pubbliche.

Il soprannome dell’ucciso è stato confermato altresì dal Maresciallo SANTOMAURO.

4) il GIACALONE ha affermato che la sera in cui fu ucciso, il PERRICONE era in giro a bordo della sua FIAT 500 di colore bianco.

MAGRO Giovanna ha confermato che vide suo marito per l’ultima volta alle ore 18,00 circa, quando uscì con la FIAT 500 che gli aveva prestato Rita ASARO, amica di lei, aggiungendo che l’uomo non aveva la patente e non possedeva autovetture.

L’Ispettore LAMIA ha riferito che i verbalizzanti rinvennero, parcheggiata davanti all’ingresso della stazione, una FIAT 500 che risultò intestata ad ASARO Rita, infermiera all’ospedale di Marsala.

MEO Tommaso ha a sua volta sostanzialmente confermato il dato, asserendo che conosceva il PERRICONE, in quanto andava alla sua officina per fare riparare la propria macchina, che era una FIAT 500 o una FIAT 126.

5) il GIACALONE ha asserito che l’ucciso si diresse dapprima in via Mazzini da Piazza del Popolo, poi si fermò nuovamente nei pressi della fontana raffigurante un asino vicino ad alcune cabine telefoniche, ma il gruppo di fuoco non entrò in azione in quanto lì di fronte abitava Pino EVOLA, “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo che viveva a Marsala, e agì quando l’obiettivo entrò nella Stazione a telefonare.

Il PATTI ha confermato che Pino EVOLA abitava nei pressi della Stazione, in piazza INAM, tanto che egli si accorse che in quel luogo era successo qualcosa perché mentre stava accompagnando a casa il predetto “uomo d’onore” notò che cera confusione vicino alla biglietteria.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che EVOLA Giuseppe, classe 1942, ucciso il 27 marzo 1990 a Castellammare del Golfo, era sposato con la figlia di Vincenzo CURATOLO e abitava a Marsala, in Piazza Inam, pur essendo originario di Castellammare del Golfo, dove si recava spesso, poiché là abitavano la madre e il fratello, a cui era molto legato.

6) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che l’obiettivo fu assassinato mentre stava telefonando, tanto che gli rimase la cornetta del telefono in mano.

L’Ispettore LAMIA ha confermato la circostanza, rivelando che il cadavere fu rinvenuto da un addetto alla biglietteria della stazione di Marsala, riverso vicino alla porta d’ingresso della biglietteria, nei pressi di un telefono pubblico con la cornetta penzolante: circostanza, quest’ultima, da cui può inferirsi che al momento in cui fu ucciso la vittima stesse telefonando.

7) il GIACALONE ha affermato che subito dopo avere ucciso il PERRICONE i componenti il gruppo di fuoco tornarono al covo di via Colaianni, dove i due sicari lasciarono il “vespone” prima di ripartire per Alcamo.

Il PATTI ha dichiarato che, essendosi accorto che c’era confusione vicino alla biglietteria della Stazione, dopo avere lasciato l’EVOLA a casa sua si recò in via Colaianni, dove incontrò Antonino MELODIA, Vincenzo MILAZZO, Vincenzo D’AMICO, CAPRAROTTA e forse altri. Costoro stavano dicendo cheera tutto a posto e che avevano ammazzato schicchio alla biglietteria della stazione.

8) il PATTI ha asserito che in via Colaianni, nell’occasione di cui sopra, venne a sapere che i killer per commettere il delitto avevano usato lo stesso “vespone” utilizzato per uccidere il MUFFETTI e che il MELODIA si era messo alla guida e il MILAZZO aveva sparato.

Il GIACALONE ha confermato quest’ultima circostanza, assumendo che quando il PERRICONE si fermò per telefonare il MELODIA, che guidava il vespone, si fermò per consentire al MILAZZO di scendere e sparare all’obiettivo.

Le versioni del PATTI e del GIACALONE presentano anche talune discrasie, tra cui quella, indubbiamente molto rilevante, relativa al ruolo del PATTI nell’eliminazione del PERRICONE. A detta del GIACALONE, infatti, egli in un primo momento avrebbe dovuto essere uno degli esecutori materiali del delitto, poi, dopo il coinvolgimento dei due alcamesi, si limitò ad effettuare un giro di perlustrazione e a seguire i killer con funzioni di appoggio, sempre insieme al GIACALONE. Il PATTI, invece, ha affermato che egli era a conoscenza del progetto di uccidere il PERRICONE, ma che non ebbe alcuna parte nella fase preparatoria, né nell’esecuzione del medesimo e venne a conoscenza dell’omicidio dopo che era già stato perpetrato. Come si è già anticipato, e per le ragioni esposte in precedenza, a giudizio di questa Corte deve essere giudicata più verosimile la versione del PATTI.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni rese da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate intrinsacamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori suddetti hanno fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da altri elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni dell’altro “pentito”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Come si è già visto, le discrasie verificatesi tra le propalazioni dei due collaboratori non incidono assolutamente sul giudizio relativo alla penale responsabilità del GIACALONE, il quale ha ammesso di essere stato a conoscenza del proposito delittuoso e di avere avuto un ruolo tanto nella fase preparatoria, quanto in quella esecutiva.

Pertanto, come si è già puntualizzato, il solo GIACALONE deve essere dichiarato responsabile dell’omicidio di Giuseppe PERRICONE, oltre che dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da tre colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special.

Data la ritenuta estraneità del PATTI all’episodio delittuoso, non può invece essere ritenuta raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere invece giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il collaboratore ha ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in giorni, forse in mesi, essendo stato l’omicidio deliberato nel corso della più volte citata riunione) tra la decisione di assassinare il PERRICONE e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione dell’unico altro imputato, MELODIA Antonino, deve essere invece esaminata sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte. 

Il PATTI ha riferito che, giunto nel covo di via Colaianni dopo avere accompagnato a casa l’EVOLA, vi trovò Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Vincenzo MILAZZO, Antonino MELODIA e forse altri, i quali stavano parlando dell’omicidio del PERRICONE perpetrato quella sera dai due Alcamesi all’interno della Stazione. L’esecutore materiale, a quanto gli riferirono, era stato il rappresentante di Alcamo, mentre l’odierno imputato era stato l’autista del “vespone” a bordo del quale si erano mossi gli assassini.

Il GIACALONE, dal canto suo, ha confermato che il MILAZZO e il MELODIA, ai quali il D’AMICO, in occasione di una loro visita nel covo di via Colaianni, aveva chiesto il favore di uccidere il PERRICONE, accettarono prontamente. Quando ricevettero la “battuta” dal collaboratore e dal PATTI, i due sicari uscirono a bordo di un “vespone” rubato ed eseguirono l’omicidio: il MELODIA si pose alla guida e il MILAZZO eseguì materialmente il delitto.

Deve preliminarmente affermarsi che la circostanza che in un punto del controesame dell’Avv. DI GRAZIANO (p.35 delle trascrizioni dell’udienza del 17 settembre 1999) il GIACALONE abbia individuato in Filippo il MELODIA coinvolto nell’omicidio in parola non può essere giudicato significativo. Infatti, il collaboratore in tutti gli altri casi ha indicato il personaggio che guidava la vespa come Antonino MELODIA, cosicchè deve ritenersi che in quell’unica occasione sia incorso in un lapsus.

Tuttavia, non può non sottolinearsi che il GIACALONE nel riferire l’episodio delittuoso in parola, pur essendosi dimostrato genericamente attendibile in ordine alla dinamica del fatto, ha commesso un grave errore indicando il PATTI tra le persone che parteciparono alla fase preparatoria e a quella esecutiva dell’omicidio, assegnandogli in entrambi i casi un ruolo significativo. Inoltre, e soprattutto, ha sostenuto che il complice compì ogni sua attività insieme a lui. Il PATTI, al contrario, ha negato recisamente di essere intervenuto nella fase esecutiva del delitto. Per le ragioni già indicate, ritiene questa Corte che debba essere ritenuta veritiera quest’ultima versione dei fatti.

Orbene, uno sbaglio tanto evidente e rilevante, che dimostra che senza dubbio il collaboratore ha sovrapposto nel suo ricordo immagini relative a diversi fatti criminosi, non può non riflettersi anche nella valutazione della posizione del MELODIA.

Infatti nel caso di specie l’errore commesso dal GIACALONE non ha avuto ad oggetto un personaggio che ebbe un ruolo secondario nella preparazione ed esecuzione del delitto oppure un compito tale da rimanere per quasi tutto il tempo fisicamente lontano o separato dal propalante, bensì un individuo che, a detta del “pentito” marsalese, collaborò con lui in ogni fase dell’organizzazione e della realizzazione dell’omicidio.

La situazione appena descritta, in particolare, non può ritenersi omogenea a quella verificatasi negli omicidi di Francesco DENARO e Nicolò TRIPOLI, nei quali Giovanni BRUSCA nel primo episodio e Francesco GERACI nel secondo non hanno ricordato la presenza rispettivamente di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Con riferimento a quest’ultimo caso, infatti, è pacifico che il GERACI si recò nella base operativa esclusivamente come accompagnatore del MESSINA DENARO e rimase estraneo all’azione, date le convergenti dichiarazioni dell’interessato e del SINACORI sul punto. Il collaboratore mazarese, che è stato il secondo a parlare del fatto criminoso in parola, d’altro canto, prese certamente parte alla fase esecutiva dell’omicidio, come dimostra la precisa, dettagliata e riscontrata descrizione dell’episodio che ha fornito. Tale ultima situazione è analoga a quella verificatasi in occasione dell’omicidio di Francesco DENARO. In questo caso, infatti, la circostanza che il BRUSCA, il quale certamente fu uno dei killer, non abbia ricordato con certezza la presenza del PATTI (che invece ha affermato di avere avuto un ruolo, anche se del tutto marginale nel delitto in parola) trova una logica spiegazione nel fatto che l’odierno collaboratore marsalese non partecipò all’esecuzione materiale dell’assassinio e anche nella fase preparatoria mantenne una posizione defilata, dato il suo status di giovanissimo “soldato” e la presenza di molti autorevoli personaggi, tra cui lo stesso BRUSCA, figlio di un importante boss e figlioccio di RIINA Salvatore. Negli episodi sopra descritti, pertanto, l’errore del BRUSCA e del GERACI trova una congrua spiegazione nelle caratteristiche peculiari delle condotte dei soggetti interessati e nella natura dei rapporti tra gli stessi all’epoca del fatto e non pregiudica certo l’attendibilità dei propalanti medesimi in relazione alle rispettive chiamate in correità.

Nell’omicidio PERRICONE, al contrario, come si è già sottolineato, il GIACALONE (il quale è stato il secondo “pentito” a rendere propalazioni) ha sostenuto di avere partecipato alla commissione del crimine e ha inserito tra i compartecipi all’azione esecutiva una persona che egli già allora conosceva benissimo e che certamente non era presente (il PATTI), creando in tal modo una oggettiva incertezza sulla esattezza del suo ricordo dell’identità dei complici.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’erronea inclusione del PATTI tra coloro che concorsero nella fase organizzativa ed attuativa dell’assassinio del PERRICONE non può non avere una portata dirompente sull’attendibilità delle singole chiamate in correità del GIACALONE con riferimento al delitto in trattazione.

Ne consegue che le propalazioni del menzionato collaboratore, pur se genericamente attendibili e pertanto idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del dichiarante stesso, non possono tradursi in un valido elemento di prova a carico del MELODIA. Venuta sostanzialmente meno la principale fonte accusatoria nei confronti del prevenuto, non può reputarsi che la chiamata in correità del PATTI sia di per sé sola idonea a supportare in maniera decisiva l’impianto accusatorio, essendo basata esclusivamente su notizie de relato.

Alla luce delle sopra riportate valutazioni, deve ritenersi che il MELODIA debba essere assolto dal fatto delittuoso ascrittogli perché non è stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.    

OMICIDIO LO PICCOLO ROSARIO

Rosario LO PICCOLO scomparve il 28 settembre 1983 dopo essere evaso dal manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in compagnia di tre Campani: Vittorio VASTARELLA, oggi ritenuto morto per “lupara bianca” dalla Questura di Napoli, GAGLIONE Michele, deceduto a Tetuan l’11 ottobre 1984, e COPPOLA Gennaro, ucciso in un conflitto a fuoco a Desio il 1 ottobre 1994.

Il LO PICCOLO, sopranniminato “Joe Valachi”, era un pregiudicato palermitano inserito nella banda di Falsomiele.

Dopo avere subito un attentato il 26 agosto 1976 mentre si trovava in compagnia di Gennaro SOLITO, di cui era verosimilmente un confidente, intraprese la collaborazione con le forze dell’ordine (cfr. deposizione del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Il SOLITO, che all’epoca dell’attentato era in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Palermo nella sezione antidroga e antiscippo, ha riferito che conosceva il LO PICCOLO, il quale era titolare di un’officina nella quale eseguiva riparazioni di autovetture a prezzi modici, cosicchè molti agenti della Squadra Mobile vi portavano ad aggiustare i loro veicoli. Il testimone ha precisato che si avvalse per la prima volta delle sue prestazioni professionali in un’occasione in cui portò a sistemare la sua FIAT 500 e successivamente ritornò varie volte nella sua officina.

Il SOLITO, che per altro lasciò la Polizia nel 1980, ha negato che il meccanico gli abbia mai rivolto confidenze, nonostante egli talvolta gliene avesse fatto richiesta.

Ha invece confermato che il LO PICCOLO subì un attentato mentre si trovava in sua compagnia. A tale proposito ha aggiunto che nell’agosto del 1976, mentre era in vacanza con la fidanzata nel suo paese di origine in provincia di Brindisi, sentì al telegiornale che c’era stata una rapina nella zona di Falsomiele. Dato che il maresciallo CAPIZZI lo aveva invitato a rientrare dalle ferie in considerazione del fatto che conosceva bene la zona in cui si era verificato il reato, egli tornò a Palermo ed effettuò indagini sul luogo del delitto. Per due o tre giorni notò che l’officina del LO PICCOLO era chiusa e, pur avendo chiesto notizie, non riuscì a sapere nulla. Il 26 agosto 1976, avendo appreso che l’esercizio era aperto, vi passò a bordo della sua FIAT 500 e, avendo visto il proprietario, si sedette con lui sulla A112 di quest’ultimo che era parcheggiata davanti all’officina, sita in via Regione Siciliana all’angolo con via Villagrazia. In quel frangente chiese al carrozziere come mai l’officina fosse stata chiusa e l’altro gli rispose che era perché in quel periodo c’erano pochi clienti. Alle ore 13,45 circa il LO PICCOLO, che era al lato guida e poteva vedere lo specchietto retrovisore, lo afferrò alla testa e lo spinse in basso, dicendogli che stavano ammazzandoli. In effetti, ci fu una sparatoria, nella quale il SOLITO fu colpito di striscio, mentre il LO PICCOLO fu attinto da quattro o cinque colpi di rivoltella calibro 38 e di fucile caricato a lupara, riportando gravissime ferite. Il testimone ha concluso il suo racconto affermando che in seguito non parlò più con la vittima designata dell’accaduto, anche se sa che quest’ultima rilasciò dichiarazioni in Questura. Il teste ha precisato altresì che il LO PICCOLO non gli aveva mai confidato di avere timore di rappresaglie, poiché altrimenti avrebbe preso più precauzioni (cfr. deposizione del SOLITO all’udienza del 18 febbraio 1999 e sentenza della Corte d’Assise di Palermo emessa in data 8 novembre 1979).

Subito dopo essere stato ferito il LO PICCOLO, pur debilitato dalle lesioni riportate e dall’intervento chirurgico subito, ma tuttavia perfettamente lucido, informò gli inquirenti che era al corrente di tutta una serie di episodi criminosi commessi da una pericolosa organizzazione composta da giovani di Falsomiele e ammise altresì spontaneamente di avere accompagnato in qualità di autista i malviventi (CASANO Angelo e SCALIA Ignazio) che la sera del 21 agosto precedente avevano ucciso il macellaio Francesco Paolo CHIARAMONTE, il quale si era opposto alla richiesta dei criminali di consegnare loro una somma di denaro. Aggiunse altresì che aveva partecipato a questa azione per bisogno di soldi e previa assicurazione che non avrebbero fatto alcun male alla vittima. Fornì inoltre notizie dettagliate sull’organizzazione, consentendo agli inquirenti di fare luce su vari atti criminosi avvenuti tra la fine del 1975 e la prima metà del 1976.

In ordine al tentato omicidio di cui egli stesso, insieme al SOLITO, fu vittima, disse che SCALIA Ignazio gli aveva confidato che quest’ultimo meritava di essere ammazzato e, alle sue rimostranze miranti a dimostrare il comportamento corretto del agente di polizia nei loro confronti, aveva risposto le parole “alla facciazza tua”. Per tali motivi, il LO PICCOLO formulò gravi sospetti di responsabilità in ordine a tale fatto criminoso sul predetto Ignazio SCALIA, su Rocco SCALIA e su Angelo CUSANO, ritenendo che costoro avessero voluto eliminare anche lui perché temevano che egli potesse parlare dei loro crimini al SOLITO.

Successivamente il LO PICCOLO dapprima rifiutò di rispondere alle domande davanti alla P.G. e al P.M., poi, in dibattimento, non confermò le accuse, affermando che le sue parole erano state dettate dalle pressioni subite e precisando che i nomi che aveva indicato e gli episodi che aveva narrato gli erano stati suggeriti dagli inquirenti (cfr. verbale dell’udienza dell’11 ottobre 1978 davanti alla Corte d’Assise di Palermo, sez. II).

Nel 1977 lo scomparso fu sottoposto a perizia psichiatrica per varie intemperanze comportamentali tenute in carcere (era insonne, agitato, vociferante, piangente e aveva dato luogo ad episodi di coprofagia), ma fu giudicato capace di intendere e di volere e si reputò che il suo atteggiamento fosse simulato e dovuto a intimidazioni.

La Corte d’Assise ritenne credibili le dichiarazioni rese dal LO PICCOLO nell’immediatezza del suo attentato e all’esito del processo –dichiaratolo responsabile di tutti i delitti ascrittigli ad eccezione del furto di una moto Kawasaki, reputata integrata per l’omicidio l’ipotesi di cui all’art.116 c.p. e concessegli le generiche- condannò “Joe Valachi alla pena di anni sedici di reclusione e £.250.000 di multa. Assolse invece Ignazio SCALIA, Rocco SCALIA e CUSANO Angelo dal reato di tentato omicidio nei confronti del LO PICCOLO e del SOLITO, avendo il primo espresso solo sospetti nei loro confronti (cfr. citata sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo nel processo a carico di SCALIA Ignazio + 16 in data 8 novembre 1978).

La decisione fu sostanzialmente confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo con sentenza emessa il 31 luglio 1980, poi divenuta irrevocabile, nella quale vennero ridotte alcune pene, tra cui quella del LO PICCOLO, il quale fu condannato ad anni dodici di reclusione e £.250.000 di multa (cfr. citate decisione prodotte dal P.M. nel Faldone XV).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato e commesso da un numero di persone superiore a cinque, di LO PICCOLO Rosario, in concorso con BRUNO Calcedonio, GIONTA Valentino, LEONE Giovanni e TAMBURELLO Salvatore, nonché con CALABRÒ Gioacchino, la cui posizione è stata separata nel corso del dibattimento e con MESSINA Francesco, TITONE Antonino, VASTARELLA Vittorio, COPPOLA Gennaro e COPPOLINO Carmelo, deceduti.

Antonio PATTI ha ammesso di avere partecipato all’omicidio di Rosario LO PICCOLO.

Ha aggiunto che nell’estate del 1983 Francesco MESSINA “u muraturi” gli ordinò di accompagnarlo al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto con la sua FIAT 127 bianca a cinque marce. “Mastro Ciccio” gli spiegò che il viaggio era finalizzato a realizzare l’evasione di alcune persone, tre napoletani e un palermitano che chiamavano “Joe Valachi”; aggiunse altresì che quest’ultimo stava cominciando a parlare e pertanto avevano deciso di portare a Mazara del Vallo per ucciderlo, facendo in tal modo un favore ai palermitani.

Il giorno prestabilito per la trasferta, di prima mattina PATTI si recò a Mazara del Vallo a prelevare il complice a bordo della sua autovettura e raggiunse insieme a costui Barcellona Pozzo di Gotto. Qui, sempre di mattina, il MESSINA aveva un appuntamento in un rifornimento Agip sito in una piazzetta con tale “Carmelo”, un uomo un poco più basso del collaboratore, con la carnagione scura e molti capelli, che il PATTI non conosceva. Essendo arrivati presto, attesero tutta la mattina che “Don Carmelo” li raggiungesse e poi, visto che quel giorno non fu possibile agire, rientrarono nei loro paesi. Il collaboratore ha precisato che forse “Carmelo” aveva interessi economici (un negozio) nel mercato ortofrutticolo di Barcellona Pozzo di Gotto, dove egli in occasione del primo appuntamento accompagnò Francesco MESSINA, il quale si appartò a parlare con il loro fiancheggiatore locale. Il propalante, con specifico riferimento a quest’ultimo, ha precisato altresì che, non essendogli stato presentato, non era in grado di riferire né se era un affiliato o solamente un “vicino”, né che ruolo avesse. Ha comunque aggiunto che era stato detenuto a Palermo e che forse in quella occasione aveva conosciuto “uomini d’onore”.

In sede di controesame, l’Avv. MARINO ha contestato al collaboratore che il 18 luglio 1995 disse che era stato il MESSINA ad andarlo a prendere a Marsala e che in quell’occasione “Don Carmelo” non si era presentato all’appuntamento e pertanto erano rientrati nel trapanese con la precisa intenzione di rifare il viaggio il giorno successivo. Il PATTI ha chiarito il contrasto spiegando che in effetti il 18 luglio 1995 si era riferito a una trasferta precedente a quella descritta in dibattimento.

Il PATTI ha continuato il suo racconto affermando che dopo due o tre giorni egli e il MESSINA tornarono a Barcellona Pozzo di Gotto, questa volta utilizzando la Volkswagen Golf del secondo. In quest’occasione li accompagnarono altresì Vincenzo D’AMICO a bordo della sua FIAT 127 e Pietro IMPICCICHÈ e Antonino TITONE a bordo di un camion frigorifero di proprietà del primo, che possedeva autotreni in società con il rappresentante della cosca di Marsala e che si pose alla guida del veicolo. In ordine alla scansione temporale tra il secondo e il terzo viaggio, l’Avv. MARINO ha contestato al collaboratore che nell’interrogatorio del 4 luglio 1995 riferì che effettuarono l’ultima trasferta il giorno dopo la precedente. Il collaboratore ha affermato di non potere essere più preciso sul punto se i due ultimi viaggi fossero stati intervallati da un periodo di uno, due o tre giorni.

Dopo un’attesa protrattasi per tutta la serata, arrivò “don Carmelo” con una FIAT 128 bianca a cinque porte sulla quale avevano preso posto i quattro evasi. Questi ultimi salirono sul camion, nascondendosi in uno scomparto reso invisibile da una controparete che, a quanto ebbe a confidare al propalante il MESSINA, era stata predisposta da Gioacchino CALABRÒ, lattoniere di Castellammare del Golfo. Il PATTI ha precisato altresì che si accedeva al vano, che era nella parte anteriore, subito dietro la cabina di guida, dalla cabina stessa.

Gli “uomini d’onore” della provincia di Trapani ritornarono a Mazara del Vallo, nella stessa formazione dell’andata. Arrivati in quest’ultimo paese, entrarono in un recinto -ubicato dietro la strada nazionale, poco dopo lo svincolo autostradale e nelle vicinanze del mobilificio di Nino MESSINA- che il collaboratore conosceva poiché negli anni ’80 AGATE Mariano vi aveva fatto sofisticazione vinicola. L’immobile, a quanto sapeva il dichiarante, era nella disponibilità di “Mastro Ciccio”, insieme al quale vi si era recato più volte.

Il PATTI e il MESSINA furono i primi ad arrivare e scesero dalla macchina entrando a piedi nel recinto; dopo di loro sopraggiunsero il camion e la FIAT 127 del D’AMICO. Sul luogo erano presenti altresì Calcedonio BRUNO, Giovanni LEONE, Valentino GIONTA e Turiddu TAMBURELLO, consigliere della “famiglia” di Mazara del Vallo.

Il BRUNO chiese chi fosse il Palermitano e uno dei tre Napoletani, alto e con in tasca una pistola 6,35, indicò con un gesto di chi si trattava. Il collaboratore non lo vide in viso perché era buio e notò solo che era basso di statura. A quel punto, il BRUNO gli mise la corda al collo e, mentre il PATTI e il LEONE gli tenevano ferme le mani, lo strangolò. Il Napoletano, parlando con il MESSINA, chiese se “zu Bernardo” lo sapeva. Il collaboratore ha precisato che il Campano aveva inteso riferirsi a Bernardo BRUSCA, in quanto nel 1981/82 aveva appreso che costui aveva rapporti con i Napoletani. In quel periodo, infatti, durante lo scarico di una partita di sigarette di contrabbando a Gaeta a cui avevano partecipato il PATTI, il MESSINA, il TAMBURELLO, il LEONE, il GANCITANO, il SINACORI, Diego BURZOTTA e tanti altri, il propalante aveva accompagnato “Mastro Ciccio” a Marano in occasione di un battesimo perché il Mazarese doveva parlare con Bernardo BRUSCA. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che il 18 luglio 1995 disse che era stato il MESSINA a spiegargli che il Napoletano si era riferito al BRUSCA, il PATTI non ha chiarito il contrasto, limitandosi a raccontare l’episodio sopra riferito.

A detta del collaboratore, l’azione omicida durò pochi minuti e vi assistettero tutte le persone nominate, con la sola possibile eccezione dello IMPICCICHÈ, il quale forse non fece in tempo a scendere dal camion e non si accorse del delitto.

Quindi il MESSINA, il LEONE e il PATTI caricarono il cadavere sulla Golf del primo e lo gettarono in una cava di tufo nelle campagne del mazarese, a pochi chilometri di distanza in linea d’aria dal luogo in cui era ubicata l’impresa di calcestruzzi di Mariano AGATE. In quel frangente, il MESSINA uccise un cane e lasciò la carcassa vicino al cadavere, cosicchè se qualcuno avesse notato il cattivo odore, avrebbe potuto pensare che fosse l’animale.

Il PATTI ha aggiunto che i tre Napoletani passarono la notte in un villino nel mazarese, vicino a Tonnarella, nella disponibilità di Giovanni BASTONE, lo stesso nel quale all’inizio del 1992 sarebbe stato ucciso Ciccio CAPRAROTTA e che egli ha riconosciuto nel corso di un sopralluogo. Il giorno dopo, sempre con lo stesso camion, il TITONE e lo IMPICCICHÈ li portarono a Napoli, accompagnati dal GIONTA, il quale fece da staffetta con la sua macchina.

In ordine a GIONTA Valentino, il collaboratore ha affermato che era originario di Torre Annunziata. Ha specificato altresì che in un’occasione, nel 1982 o 1983, egli stesso andò in quel paese con “Mastro Ciccio”, la moglie e la figlia di quest’ultimo, Giovanni LEONE e il figlio di Cola MESSINA, Salvatore, in quanto erano stati invitati per la comunione del figlio di GIONTA. In quell’epoca quest’ultimo imputato non era stato ancora affiliato, ma era “vicino” all’azione mafiosa e partecipava al contrabbando delle sigarette. A quanto gli raccontò il MESSINA dopo la sua scarcerazione per l’omicidio FERRARA, lo “combinarono” nel 1989 o 1990 e gli diedero l’autorizzazione a formare una “famiglia” a Torre Annunziata.

Nel 1991, nel corso di un pranzo a Mazara del Vallo, il PATTI ebbe modo di conoscere altri napoletani vicini al GIONTA e affiliati al suo clan, tra i quali gliene rimase impresso uno che aveva al collo una catena d’oro e portava la camicia aperta. In quell’occasione, oltre al collaboratore, c’erano BAGARELLA Leoluca, AGATE Mariano, BRUNO Calcedonio, GANCITANO Andrea, SINACORI Vincenzo e, forse Giovanni BRUSCA. La ragione del convegno fu costituita da un tentativo di pacificazione tra due “famiglie” napoletane che avevano avuto una lite, operato dal BAGARELLA e dall’AGATE, i quali avevano incontrato i Campani a Roma e avevano dato loro appuntamento in Sicilia per tentare di comporre la controversia.

Il PATTI ha riferito che oltre al contrabbando di sigarette, i clan napoletani e siciliani trafficavano in droga. Nel 1981 o inizio 1982 ci furono due sbarchi di grandi sacchi di iuta contenenti marijuana, uno tra Mazara e Petrosino e l’altro nel porto nuovo di Mazara. Erano presenti in molti, tra cui l’AGATE, il BRUNO, Nino RISERBATO, Andrea MANCIARACINA, il GANCITANO, Diego BURZOTTA. Nell’occasione il PATTI e il GANCITANO portarono la sostanza stupefacente a Palermo sulla Golf G.T.D. del secondo, ma il collaboratore non ha saputo precisare dove la spedirono. A quanto gli disse Mastro Ciccio MESSINA, che gli era molto legato, il GIONTA era socio in affari di questo tipo (cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente alle udienze del 18 febbraio e del 1 luglio 1999).

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che la “famiglia” mafiosa di Mazara del Vallo ha avuto rapporti con la criminalità mafiosa campana, con i cui esponenti un poco tutti loro avevano contatti.

Tali contatti iniziarono nei primi anni ’80, quando i Mazaresi contrabbandavano sigarette con Valentino GIONTA di Torre Annunziata e proseguirono fino ai primi anni ’90, anche se nel frattempo loro interlocutore era divenuto Pasquale GALLO, anche egli “uomo d’onore” di Torre Annunziata. Il SINACORI ebbe rapporti altresì con Ernesto GIONTA, fratello di Valentino, con il cugino di quest’ultimo di nome Ciro e con un tale “Alfonso” di Torre Annunziata, nonché con vari personaggi di Marano.

Le “famiglie” campane (Torre Annunziata, Castellammare) dipendevano da Marano, i cui esponenti di maggiore spicco erano i fratelli NUVOLETTA, i quali a loro volta facevano capo a Palermo.

Valentino GIONTA -che dopo la sua “combinazione” aveva ricevuto l’autorizzazione a formare la “famiglia” di Torre Annunziata- andò varie volte a Mazara del Vallo, alloggiando in villette a disposizione della cosca locale e talvolta, nei primi anni ’80, all’Hopps Hotel, dato che era incensurato e poteva pertanto muoversi liberamente.

Il SINACORI ha aggiunto che l’imputato predetto fu coinvolto in un’evasione e in un omicidio.

In quell’occasione, il GIONTA si trovava a Mazara del Vallo da alcuni giorni e alloggiava nel villino nella disponibilità di Giovanni BASTONE, forse insieme a un tale “Enrico” di Torre Annunziata, poi ucciso, di cui non ha saputo riferire il cognome, ma che conosceva già da prima e che crede fosse cugino o comunque parente di Pasquale GALLO.

L’evasione fu effettuata dal manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, avvalendosi altresì della collaborazione di un personaggio locale, di cui per altro il collaboratore non ha mai conosciuto l’identità. Gli evasi erano tre Napoletani e un Palermitano, di cui il SINACORI non ha ricordato il nome, né se aveva un soprannome. Tra i Napoletani uno si chiamava Vittorio e un altro Gennaro; il primo era un “uomo d’onore” di Marano, poi deceduto e il secondo, originario di Torre Annunziata, era un amico di GIONTA, non era affiliato alla cosca e morì in un conflitto a fuoco con la polizia a Milano, a quanto il collaboratore lesse da un giornale e gli confermò successivamente “Mastro Ciccio” MESSINA, il quale aveva appreso la notizia allo stesso modo.

Incontratisi con i complici gli evasi si nascosero in una parete finta nel cassone di un camion, creata per l’occasione forse da Gioacchino CALABRÒ e furono portati a Mazara del Vallo. A bordo del camion c’erano Pietro IMPICCICHÈ, “uomo d’onore” di Marsala, e Antonio PATTI o, più probabilmente Nino TITONE.

Altri “uomini d’onore” li aspettavano in un capannone, poiché sapevano che nel gruppo degli evasi c’era un Palermitano che doveva essere ucciso. Nell’occasione erano presenti, oltre al collaboratore, Francesco MESSINA, LEONE Giovanni, Valentino GIONTA, Calcedonio BRUNO, Antonio PATTI, Antonino TITONE, forse Vincenzo D’AMICO e Salvatore TAMBURELLO. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che nell’interrogatorio del 4 marzo 1997 disse che era certo della presenza del TAMBURELLO, il SINACORI ha ribadito di non ricordare con sicurezza la circostanza. Il capannone era ubicato alla periferia di Mazara in una traversa di via degli Archi, nei pressi della “Catalano Mobili”, e si trovava nella disponibilità del MESSINA.

Quando il camion entrò nel capannone gli evasi cominciarono a uscire. I Mazaresi non sapevano quale di loro era il Palermitano, ma il GIONTA lo indicò loro, salutando tutti ad eccezione di una persona. Una volta individuata la vittima, tutti insieme i Siciliani lo presero e lo strangolarono, anche se il collaboratore ha affermato di non ricordare chi materialmente mise la corda al collo della vittima.

Dopo l’omicidio Mastro Ciccio MESSINA e qualcun altro di cui non il narrante non ha ricordato l’identità prese il cadavere e andò a seppellirlo nei pressi di contrada Bianca. Intanto gli altri accompagnarono i Napoletani nel villino del fratello di Giovanni BASTONE, che era nella loro disponibilità e nel quale gli evasi trascorsero la notte, prima di partire la mattina successiva.

Il Palermitano fu ucciso per ragione ignote al SINACORI per volere del RIINA, il quale diede l’ordine di eliminarlo quando venne informato del progetto di evasione e della circostanza che sarebbe stato tra coloro che sarebbero dovuti scappare. In ogni caso, il propalante ha puntualizzato che l’evasione non fu organizzata per uccidere costui, ma la decisione di ammazzarlo fu presa quando i Napoletani comunicarono i nomi di coloro che sarebbero dovuti scappare.

Il SINACORI ha aggiunto che al tempo dell’omicidio il GIONTA aveva probabilmente un’Alfa 2000 a sei cilindri e il MESSINA aveva o una Golf bianca o una FIAT 127 dello stesso colore.

Dal 1983/84, epoca in cui finì la guerra di mafia, il reggente di fatto della “famiglia” di Mazara del Vallo era “Mastro Ciccio”, sebbene nominalmente fosse affiancato da Salvatore TAMBURELLO, ed era lo stesso MESSINA e tenere i rapporti con RIINA e con i Paermitani.

Infine, il collaboratore, su contestazione dell’Avv. MARINO, ha ammesso che in un primo momento negò di avere partecipato all’omicidio in trattazione, in quanto il PATTI non lo aveva accusato dello stesso e dunque gli parve opportuno tenersene fuori. Ha tuttavia specificato che successivamente superò tale atteggiamento, dovuto al fatto che inizialmente la sua collaborazione non era piena, e decise spontaneamente di confessare le sue responsabilità in ordine all’omicidio in parola (cfr. esame e controesame del SINACORI resi rispettivamente nelle udienze del 10 marzo e del 1 luglio 1999).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì i collaboratori campani Matteo GRAZIANO, Pasquale MERCURIO e Salvatore MIGLIORINO.

Il primo ha dichiarato che si costituì nel settembre 1994, iniziando subito a collaborare con la giustizia. Ha aggiunto che dall’estate del 1993 era inserito nel clan di Valentino GIONTA di Torre Annunziata e la sua affiliazione era stata determinata dal fatto che era disoccupato e doveva mantenere tre figli. Per altro, dopo la sua “combinazione” vennero perpetrati due omicidi (furono uccisi Umbertino IPPOLITO e il capo del clan rivale Luigi LI MELLI) ed egli decise di uscirne, costituendosi, sebbene non fosse latitante e non avesse precedenti penali.

Il GRAZIANO ha affermato che il clan aveva molti affiliati ed era guidato da Valentino GIONTA.

Ha aggiunto altresì di avere conosciuto COPPOLA Gennaro, affiliato da molti anni all’organizzazione. Costui era detenuto al momento della “combinazione” del GRAZIANO; quando uscì rimase poco a Torre Annunziata, perché, avendo iniziato a collaborare con la giustizia il MIGLIORINO, si sottrasse alla sorveglianza speciale rendendosi latitante e si trasferì a Milano per gestire il traffico di droga insieme ad altri esponenti del clan. Nell’ambito di questa attività aveva rapporti con Siciliani, di cui il cui collaboratore non ha saputo riferire il nome, residenti nel capoluogo lombardo; il dichiarante ha specificato che apprese quest’ultima circostanza quando accompagnò a Milano SPERANDEO Alfredo, il quale doveva incontrarsi con un altro latitante, Vincenzo PISACANE. Il GRAZIANO, per altro, ha precisato di credere che fossero Palermitani, poiché PALUMBO Alfredo si recò in questa città per motivi che gli erano ignoti. Successivamente lesse su un quotidiano che COPPOLA Gennaro era stato ucciso in un conflitto a fuoco. Ha precisato che nel corso della sua collaborazione era stato lui stesso a parlare di costui, soprannominato “Gennarino ‘o pazzo”, agli inquirenti, indicando loro dove potevano trovarlo ed esortandoli a stare attenti perché era pericoloso, in quanto andava in giro armato e non avrebbe esitato a sparare contro le forze dell’ordine. Il propalante si è detto altresì certo che COPPOLA fu detenuto, ma non ha saputo precisare se fu ristretto anche in Sicilia.

Il GRAZIANO ha concluso dicendo che il clan GIONTA aveva rapporti con “cosa nostra”, tanto che PISACANE Alfredo, dopo il pentimento del MIGLIORINO, disse che a quel punto avrebbero dovuto stare attenti anche “a quelli di giù”. A quanto sentì personalmente, avevano rapporti con “cosa nostra” altresì Alfredo SPERANDEO, Vincenzo PISACANE, PALUMBO Angelo e AMORUSO Vincenzo (cfr. suo esame nell’udienza del 18 febbraio 1999).

Pasquale MERCURIO ha affermato che iniziò a collaborare con la Giustizia nel dicembre 1994, quando era imputato per omicidi e altri reati.

Ha affermato di avere reso le prime dichiarazioni sull’evasione in trattazione nel 1994 alla Procura di Napoli. Ha precisato in particolare che venne a sapere della stessa durante il suo soggiorno in Perù, protrattosi dal 1982 al 1986/87, quando, dopo essere evaso dal carcere di Lima in cui era stato ristretto perché trafficava in cocaina, rientrò in patria. Proprio a Lima, nel 1984 o 1985, ricevette la visita di Michele GAGLIONE di Torre del Greco, detto “o bandito”. Costui andò a trovarlo insieme alla moglie dopo essere evaso dal manicomio di “Barcellona del Golfo” (paese del cui nome per altro non si è detto certo) in Sicilia, per proporgli di importare in società cocaina a Torre del Greco per procurarsi il denaro per finanziare una attività legale in Perù.

Durante la comune permanenza in America Latina, il GAGLIONE ebbe a raccontargli dell’evasione dall’ospedale psichiatrico giudiziario. In particolare gli riferì che erano stati aiutati da Valentino GIONTA, il quale aveva legami con i Corleonesi e con “Mariane AGANTA” (come da pronuncia). Il primo tentativo era stato rinviato di un paio di giorni a causa dell’arresto di “Tituccio” di Torre Annunziata, cognato di GIONTA, o di “Peppe o Susci” di Torre del Greco. Il secondo, invece, era riuscito, grazie a un Siciliano che disponeva delle chiavi. Gli evasi -che erano, oltre al GAGLIONE, Vittorio VASTARELLA, COPPOLA Gennaro e un Siciliano- erano stati condotti in aperta campagna con un camion a doppio fondo che trasportava frutta. Là i Siciliani che avevano organizzato la loro fuga li avevano fatti scendere, avevano bloccato il loro conterraneo e lo avevano ucciso. Il GAGLIONE, che non se lo aspettava, gli confidò di esserci rimasto male e di non essere riuscito neppure a capire come lo avessero soppresso: gli disse infatti che gli erano saltati addosso e lo avevano strangolato o gli avevano sparato. Il GAGLIONE gli riferì infine che successivamente gli evasi erano stati portati a Torre Annunziata sempre con lo stesso camion “a doppio fondo”, mentre non fu in grado di specificare quali fossero state le causali del delitto.

Il MERCURIO ha raccontato altresì che, a quanto gli rivelò la sua fonte, il GIONTA aveva favorito la fuga dei tre uomini perché voleva affiliare lo stesso GAGLIONE, che a Torre del Greco era molto stimato, alla sua “famiglia”, ma quest’ultimo aveva progetti diversi per realizzare i quali emigrò in Perù.

Il collaboratore, con riferimento alle figure degli altri evasi, ha dichiarato che VASTARELLA Vittorio era affiliato al clan NUVOLETTA ed era mafioso, a quanto gli riferirono il GIONTA, che era suo amico fin dall’infanzia, e il nipote dello stesso VASTARELLA, il quale era detenuto con lui e lo aveva informato che lo zio “se la faceva” a Marano. A quanto seppe da voci carcerarie, il VASTARELLA fu eliminato.

COPPOLA Gennaro, anche egli ucciso, era soprannominato “o pazzo” e non era affiliato a una cosca campana di “cosa nostra”. Era amico del MERCURIO da quando erano ragazzi ed era altresì compare di Valentino GIONTA, in quanto era stato padrino del figlio di costui.

Ha infine specificato che il GIONTA aveva rapporti con uomini d’onore siciliani. Nel 1989/90 il MERCURIO era in carcere con il GIONTA a Spoleto. Durante il maxiprocesso di Palermo nella medesima struttura penitenziaria erano ristretti anche il BAGARELLA, l’“AGANTA” (come da pronuncia) e altri uomini d’onore. Il GIONTA gli chiese di salutargli il primo, con cui il MERCURIO aveva contatti, perché era loro amico (cfr. suo esame nell’udienza del 18 febbraio 1999).

Salvatore MIGLIORINO ha riferito che iniziò a collaborare con la giustizia nel 1993, mentre stava scontando una pena inflittagli per un tentato omicidio perpetrato nel 1984.

Ha raccontato di essere stato affiliato al clan facente capo a GIONTA Valentino, a sua volta inserito nel gruppo facente capo al NUVOLETTA, nel 1984.

Ha aggiunto che conosceva fin da ragazzo il GIONTA, il quale inizialmente contrabbandava sigarette, quando tali traffici si compivano a Napoli prima di essere trasferiti in Puglia (dal 1975 all’inizio degli anni ‘80). Tramite questa attività entrò in contatto con elementi di spicco della criminalità organizzata siciliana, anche se il collaboratore ha specificato di essere stato informato da altri di questi contatti per il periodo anteriore al 1984, essendo egli all’epoca detenuto, e di non conoscere i nomi dei personaggi siciliani che il suo amico d’infanzia frequentava in quel periodo.

Nel 1984, quando il MIGLIORINO entrò nell’organizzazione, dopo essere stato scarcerato, il GIONTA era già collegato con il clan facente capo ai fratelli Angelo, Lorenzo e Ciro NUVOLETTA, il quale era inserito in “cosa nostra”. La predetta “famiglia” mafiosa esisteva nel napoletano dagli anni ’70. Circa quindici membri del gruppo GIONTA furono affiliati a “cosa nostra”, alla presenza di Lorenzo e Ciro NUVOLETTA, dello stesso GIONTA e di altri individui già “combinati”, che sedevano a un tavolo. Il MIGLIORINO fu portato nell’organizzazione da Edoardo LIONZA e fu affiliato con la cerimonia ordinaria: gli punsero l’indice destro, appoggiarono sul palmo della sua mano un santino e dissero che non doveva tradire l’associazione poiché altrimenti avrebbe bruciato come il santino che intanto avevano incendiato, infine i presenti si baciarono e si scambiarono gli auguri. In quella circostanza oltre a lui furono affiliati anche TAMMARO Tito, BOÈ Francesco, DONNARUMMA Gabriele, SPERANDEO Alfredo, GALLO Pasquale, GALLO Enrico.

A detta del collaboratore, il GIONTA quando non era in carcere curava personalmente i rapporti con le famiglie siciliane, insieme a PATUANO Ciro e a GALLO Pasquale; quando era detenuto se ne occupava principalmente il GALLO, ma talvolta lo facevano anche il PATUANO e lo stesso MIGLIORINO.

Il loro clan aveva contatti essenzialmente con i Mazaresi, e soprattutto con Mariano AGATE, Francesco MESSINA e Giovanni BASTONE, le persone all’epoca di maggiore spicco nella “famiglia” di quel paese.

Negli incontri tra i Siciliani e i Napoletani si discuteva di tutto: questioni economiche, problemi processuali, soluzione dei contrasti tra il clan GIONTA e quello facente capo a GALLO Pasquale, che a un certo punto si era diviso dal precedente, con conseguenti contrasti sfociati anche in omicidi. Con riferimento a quest’ultimo scontro, il MIGLIORINO ha affermato che Mariano AGATE, che aveva legami con esponenti della “famiglia” NUVOLETTA e con membri delle due consorterie che erano entrate in contrasto, assunse il ruolo di pacificatore, perché voleva che tutto ritornasse come prima. I convegni finalizzati alla composizione di tali controversie avvenivano per lo più a Mazara del Vallo in un mobilificio vicino allo svincolo autostradale, in una villetta di campagna, oppure in una cantina vinicola, la quale ultima gli pareva che fosse nella disponibilità del fratello di Mariano AGATE, o infine in un’agenzia di assicurazione di Giovanni BASTONE.

Il MIGLIORINO e il PATUANO ebbero altresì incontri a Roma, sempre al fine di giungere a una rappacificazione tra i gruppi, a cui parteciparono Leoluca BAGARELLA, Mariano AGATE e Francesco MESSINA. Il BAGARELLA in particolare andò sempre in rappresentanza del cognato, RIINA Salvatore, il quale teneva molto alla composizione dei contrasti tra le due fazioni, e si impegnò a riferire al congiunto le richieste dei Napoletani e come era la situazione a Napoli. Il MIGLIORINO e il PATUANO si recarono altresì a un incontro a Mazara del Vallo in rappresentanza del clan GIONTA, mentre Francesco GALLO, fratello di Pasquale, e Alfonso BISOGNO vi andarono a rappresentare gli interessi di quello avverso.

Il collaboratore ha aggiunto di avere conosciuto un “Andrea” di Mazara del Vallo, che incontrò tre o quattro volte in quest’ultimo paese e in un paio di occasioni a Napoli, dove il Siciliano aveva contatti con Pasquale GALLO. “Andrea”, che il MIGLIORINO ha affermato che gli pareva fosse capo decina, era la persona che li accoglieva quando andavano a Mazara del Vallo e li accompagnava nei luoghi dove erano fissati gli incontri. Pur non ricordandone il cognome, ha precisato che era alto circa m.1,70, aveva i capelli di colore castano-biondo, il viso un po’ squadrato e un’età, all’epoca in cui lo conobbe (1988/89 fino al 1990/91), di circa ventisei o ventisette anni, nonché che sarebbe in grado di riconoscerlo in fotografia.

Il collaboratore ha affermato che dopo il 1990 o 1991 non videro più i Siciliani. L’ultima volta che ebbero contatti personali fu in un’occasione in cui lo stesso MIGLIORINO e PATUANO Ciro andarono a Mazara, dove, in una villetta di campagna, si incontrarono con Mariano AGATE e Francesco MESSINA, i quali li avevano convocati poiché dovevano smaltire un enorme quantitativo di marijuana che avevano ricevuto in luogo di una somma di denaro. Il PATUANO si mise a disposizione per tentare di piazzare sul mercato la sostanza stupefacente ed i due siciliani dissero che avrebbero mandato a Napoli un tale “Diego” con un campione da analizzare. Nel corso di questo incontro, Mariano AGATE li invitò a non recarsi più a Mazara del Vallo, poiché era un momento difficile e pertanto era meglio se per un certo tempo non si fossero fatti vedere. In seguito il PATUANO raccontò al collaboratore che dopo quattro o cinque settimane “Diego” era effettivamente andato a Napoli con il campione della sostanza stupefacente ed egli lo aveva fatto esaminare, appurando che era di qualità troppo scadente per metterlo sul mercato. Il MIGLIORINO ha asserito di avere visto “Diego” una o due volte (di cui una certamente a Mazara) e lo ha descritto come una persona molto giovane, con i capelli neri, non dicendosi per altro certo di saperlo riconoscere in fotografia.  

Quanto al contrabbando di sigarette, il collaboratore ha riferito che i rapporti con i Siciliani in quel settore non continuarono dopo il 1984, anche se se ne parlò, in quanto a loro interessavano gli stupefacenti.

Il MIGLIORINO ha aggiunto che quando Valentino GIONTA fu detenuto al carcere di Spoleto, la moglie di costui gli fece capire che in quel periodo, che non ha saputo specificare, in carcere c’erano anche Siciliani, accennando alla presenza di Pippo CALÒ e altri.

Infine, il collaboratore ha accennato alle figure del VASTARELLA, del COPPOLA e del GAGLIONE.

Ha detto in particolare di non sapere se Vittorio VASTARELLA era affiliato alla cosca, pur essendo certo che era amico di Valentino GIONTA. Fu il medesimo GIONTA a raccontargli che era stato ucciso dai NUVOLETTA e da altre persone, che non gli indicò, perché presumevano che facesse il doppio gioco.

Conobbe nel carcere di Avellino negli anni 1978/80 GAGLIONE Michele, detto “o bandito”, che successivamente morì.

Ha infine puntualizzato di avere intrattenuto rapporti amichevoli con COPPOLA Gennaro fin da ragazzo. Costui faceva parte dell’organizzazione di GIONTA, pur non essendo stato affiliato a “cosa nostra”. Fu detenuto nel manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto, da dove evase insieme ad altri con l’appoggio di GIONTA Valentino e dei Siciliani, anche se il collaboratore non è stato in grado di ricordare il nome delle persone coinvolte nella fuga (cfr. suo esame nell’udienza del 18 febbraio 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi il predetto giudizio di colpevolezza.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del SINACORI non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti, atteso che in sede di esame e di controesame da un lato sono stati ribaditi pressochè integralmente e dall’altro lato non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Gli unici tre contrasti emersi tra le dichiarazioni effettuate dal PATTI nelle diverse sedi processuali, oltre ad avere ad oggetto circostanze marginali nella complessiva economia del suo racconto, sono stati adeguatamente spiegati dallo stesso collaboratore.

In primo luogo, il P.M. gli ha contestato che in fase di indagini preliminari affermò che era stato il MESSINA a raccontargli che lo “zu Bernardo” a cui aveva fatto cenno uno dei Napoletani dopo l’omicidio era Bernardo BRUSCA, mentre nell’esame ha affermato di averlo compreso lui stesso, essendo a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra il boss di San Giuseppe Iato e i Campani. In realtà, la contraddizione è soltanto apparente, essendo ben possibile che il PATTI avesse intuito che il napoletano aveva inteso riferirsi al BRUSCA in virtù delle sue conoscenze personali, ma ne abbia avuto la conferma certa dal MESSINA.

L’Avv. MARINO ha inoltre contestato al collaboratore che nelle indagini preliminari sostenne, a differenza che in dibattimento, che in occasione del primo viaggio che egli e il MESSINA effettuarono a Barcellona Pozzo di Gotto fu il mazarese ad andarlo a prelevare a Marsala e che “Carmelo” non si presentò all’appuntamento. Il PATTI ha chiarito la discrasia affermando che la trasferta in parola era stata compiuta il giorno precedente rispetto a un’altra, inizialmente descritta in sede di esame come la prima, e che in realtà egli e “Mastro Ciccio” effettuarono tre viaggi a Barcellona Pozzo di Gotto.

Infine, l’Avvocato MARINO ha fatto rilevare al collaboratore che nell’interrogatorio del 4 luglio 1995 collocò la terza trasferta il giorno successivo alla seconda e non due o tre giorni dopo come in sede di esame. Il PATTI ha fornito una giustificazione adeguata sostenendo che l’intervallo di tempo tra i due viaggi fu comunque esiguo, anche se non era in grado di quantificarlo esattamente, fatto del resto ben comprensibile alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e l’esame dibattimentale.

Con riferimento al SINACORI, invece, appare frutto della sua ambivalenza il suo iniziale silenzio sul suo coinvolgimento nel fatto di sangue in esame dovuto al fatto che il PATTI non aveva menzionato il suo nome. In questo caso, per altro, il collaboratore stesso in un secondo momento (verosimilmente in corrispondenza della sua decisione di abbandonare le reticenze che avevano indotto i Pubblici Ministeri a interrompere gli interrogatori) ha deciso di assumersi le sue responsabilità per l’omicidio del LO PICCOLO, confessando spontaneamente di avervi partecipato.

In conclusione, come può agevolmente desumersi dal tenore letterale delle discrasie verificatesi tra le propalazioni rese dai collaboratori nei diversi momenti in cui sono stati escussi e sopra riportate, esse hanno solitamente una portata complessivamente modesta, attenendo (quanto meno quelle relative al resoconto del PATTI) a circostanze di contorno ed essendo state per lo più adeguatamente giustificate dagli interessati. Del resto, a parere di questa Corte, alcune contraddizioni tra le diverse dichiarazioni, specie se attinenti a dati marginali, non solo non inficiano l’attendibilità delle stesse, ma al contrario esaltano la genuinità e la lealtà processuale degli interessati, essendo ben comprensibile che a distanza di molti anni il ricordo sia appannato su taluni elementi. Tuttavia, l’esistenza di discordanze tra le versioni fornite da un medesimo collaboratore -specie se, come nel caso del SINACORI sulla presenza del TAMBURELLO, vertono su circostanze significative- impongono un vaglio particolarmente rigoroso delle dichiarazioni accusatorie al fine di verificarne l’attendibilità, tanto in generale quanto relativamente alle posizioni dei singoli chiamati in correità.  

Il principale contrasto tra le dichiarazioni del PATTI e del SINACORI ha ad oggetto proprio la presenza di quest’ultimo. A giudizio di questa Corte, per altro, la discrasia va risolta in favore del secondo.

Infatti, essendo costui il diretto interessato, ha senza dubbio un ricordo più preciso delle proprie attività. Per converso, non può ipotizzarsi che egli si sia falsamente accusato con riferimento al fatto delittuoso in esame per legittimarsi agli occhi degli inquirenti, dato il grande rilievo del suo contributo (reso evidente ictu oculi dalla sua stessa posizione di reggente del mandamento di Mazara del Vallo dal 1992) e l’alto numero di omicidi a cui ha ammesso di avere preso parte, fornendo spesso un fondamentale aiuto alle indagini.

D’altra parte, è verosimile che il PATTI non si sia accorto della sua presenza, atteso che il SINACORI non fu tra coloro che si recarono a Barcellona Pozzo di Gotto e che lo stesso collaboratore ha affermato che era buio, che l’omicidio si svolse in pochi secondi e che egli si allontanò subito insieme al MESSINA e al LEONE per occultare il cadavere in una cava di tufo. Ne consegue che è ben possibile -data la concitazione del momento, il buio e la fretta- che il propalante marsalese non si sia avveduto della presenza del SINACORI, il quale all’epoca non era un personaggio di primo piano della “famiglia” di Mazara del Vallo e che solitamente si manteneva in una posizione defilata durante l’esecuzione materiale degli omicidi. Inoltre, come si è avuto modo di sottolineare molte volte, il PATTI era essenzialmente un killer e pertanto fissava la propria attenzione soprattutto sul centro dell’azione, tanto che anche in questo caso ha indicato con precisione gli autori materiali del delitto e coloro che svolsero comunque una funzione, cosicchè è ben possibile che non si sia accorto della presenza del SINACORI anche perché nel caso di specie, a suo stesso dire, questi non ebbe un ruolo operativo specifico.

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni dei collaboranti siano tendenzialmente attendibili anche laddove hanno ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il PATTI e il SINACORI hanno ricevuto le suddette notizie da personaggi che erano affiliati alla medesima organizzazione criminale e che pertanto non avevano alcun motivo di mentire loro, tanto più che erano legati da rapporti di stima e fiducia reciproca ai due “pentiti” e che questi ultimi erano già noti all’interno del mandamento di Mazara del Vallo come persone di sicura affidabilità. D’altra parte, la credibilità delle affermazioni de relato dei due collaboratori è suffragata anche -e soprattutto- dalla circostanza che esse hanno trovato significativi riscontri sia reciproci, sia in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia negli esiti degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione.

Prima di addentrarsi nella disamina dei singoli elementi di conferma alle loro dichiarazioni, appare opportuno spendere alcune parole a suffragio della credibilità delle propalazioni del MIGLIORINO, del MERCURIO e del GRAZIANO, che spesso hanno riscontrato in maniera significativa le propalazioni del PATTI e del SINACORI.

L’esame dell’attendibilità dei tre collaboratori in parola verrà effettuato in un’unica sede per ragioni di brevità. Da un lato, infatti, il contributo fornito dagli stessi è stato limitato ai rapporti tra alcuni clan campani (e, ai fini che ci occupano, essenzialmente quello del GIONTA) e personaggi di spicco della mafia siciliana e, con specifico riferimento al MERCURIO, delle confidenze fattegli da Michele GAGLIONE sull’omicidio in parola. Dall’altro lato, poi, e le loro propalazioni hanno avuto soprattutto la funzione di confermare quelle del PATTI e del SINACORI, essendo le conoscenze dei dichiaranti campani sui fatti di causa assai modeste, in considerazione dei loro contatti complessivamente limitati con il contesto mafioso della provincia di Trapani.

Ciò premesso, il giudizio sull’attendibilità dei tre collaboranti in parola non può che essere positivo.

Con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, essi hanno fornito un resoconto intrinsecamente logico e coerente, oltre che sostanzialmente concordante con quello degli altri propalanti, senza per altro appiattirsi sulle affermazioni di questi ultimi.

A tale proposito, infatti, giova ricordare che essi si sono limitati a riferire i fatti e a chiamare in causa le persone che conoscevano direttamente, ammettendo lealmente di ignorare l’identità di molti dei personaggi con i quali il GIONTA era in contatto, a causa della loro scarsa dimestichezza con le cosche del trapanese. Conseguentemente, non hanno confermato il racconto degli altri collaboratori integralmente, ma soltanto relativamente ad alcune circostanze e personaggi specifici.

Del resto, dal punto di vista logico, il loro resoconto appare credibile, in quanto hanno reso dichiarazioni non soltanto compatibili le une con le altre, ma altresì aderenti a quelle del PATTI e del SINACORI, le cui asserzioni non avevano avuto certamente modo di conoscere. A tale ultimo proposito deve sottolinearsi in particolare che il MERCURIO, l’unico che abbia reso dichiarazioni direttamente attinenti alla soppressione del LO PICCOLO, parlò per la prima volta del fatto con i Pubblici Ministeri di Napoli nel 1994, cioè prima dell’inizio della collaborazione del PATTI e in un contesto ambientale assolutamente estraneo a quello in cui si muoveva quest’ultimo.

Né la credibilità delle asserzioni del MERCURIO può essere revocata in dubbio per il fatto che le stesse sono frutto di confidenze del GAGLIONE. Infatti è processualmente certo che costui assistette alla eliminazione della vittima e che non fu in alcun modo coinvolto nella delibera e nell’esecuzione del delitto, cosicchè -dati i rapporti di amicizia tra i due uomini e l’assoluta estraneità dell’odierno collaboratore alla vicenda in esame- il GAGLIONE non aveva ragione di mentire al MERCURIO sul punto. Le circostanze rivelate dal propalante in parola, d’altra parte, sono state riscontrate puntualmente, anche nei particolari, dalle parole del PATTI e del SINACORI, fatto che ne comprova con sicurezza la veridicità.

Inoltre dalle parole di tutti e tre i collaboratori campani non è emerso alcun accenno che potesse fare ritenere che nutrissero acredine o inimicizia nei confronti di alcuna delle persone chiamate in correità, ma al contrario, il MIGLIORINO e il MERCURIO hanno sottolineato la cordialità dei loro rapporti di antica data con il GIONTA.

Infine, deve ricordarsi che l’attendibilità dei dichiaranti campani è stata valutata positivamente da altre Autorità Giudiziarie con sentenze divenute definitive. Siffatto vaglio, pur non escludendo il potere-dovere di questo Giudice di esaminare la credibilità delle propalazioni degli stessi con specifico riferimento all’episodio criminoso in trattazione, costituisce certamente un significativo elemento di suffragio della generale credibilità degli stessi, il contributo dei quali è stato assai significativo nel disvelare le attività illecite delle organizzazioni criminali facenti capo a Valentino GIONTA e a Enrico GALLO. Del resto, l’accertato inserimento dei collaboratori in parola in queste ultime consorterie criminali, alcuni anche con ruoli di primo piano, conferisce un ulteriore crisma di attendibilità alle loro dichiarazioni, dovuto proprio al loro organico inserimento nel clan e i contatti diretti e costanti con i vertici del medesimo (cfr. sentenza a carico di ADINOLFI Umberto + 6 resa in data 24 aprile 1999 dal Tribunale di Torre Annunziata, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 1999 per il solo ADONOLFI, nella quale è stata valutata positivamente l’attendibilità di MERCURIO Pasquale, prodotta dal P.M. all’udienza del 24 febbraio 2000; sentenze contro PALUMBO Michele pronunciate il 5 luglio 1995 dal Tribunale di Torre Annunziata e dalla Corte d’Appello di Napoli il 27 maggio 1996, esecutiva il 7 gennaio 1997, nonchè sentenze rese nei confronti di ALBERGATORE Giovanni + 2 l’11 maggio 1994 dalla Corte d’Assise di Napoli e il 15 febbraio 1996 dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli, quest’ultima passata in giudicato il 20 novembre 1996, nelle quali in cui è stato dato un giudizio pienamente positivo sulla credibilità di MIGLIORINO Salvatore e GRAZIANO Matteo, tutte prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).

Alla luce delle predette considerazioni, il giudizio sull’attendibilità di Salvatore MIGLIORINO, Pasquale MERCURIO e Matteo GRAZIANO con riferimento al presente processo non può che essere pienamente positivo.

Passando ora al vaglio dei singoli riscontri di carattere generale, deve sottolinearsi che una prima significativa conferma alle parole del PATTI è stata rinvenuta con riferimento alla causale del delitto.

Il SINACORI ha detto che il Palermitano fu ucciso per volere di RIINA, il quale diede l’ordine di eliminarlo quando venne informato del progetto di evasione e della circostanza che anch’egli sarebbe fuggito dal manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Il collaboratore ha comunque precisato che l’evasione non fu organizzata per uccidere costui, ma la decisione di ammazzarlo fu presa quando i Napoletani comunicarono i nomi di coloro che sarebbero dovuti scappare.

Il PATTI, dal canto suo, ha riferito che nell’estate del 1983 Francesco MESSINA gli ordinò di accompagnarlo al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto perchè dovevano evadere tre Napoletani e un Palermitano. Aggiunse che quest’ultimo era soprannominato “Joe Valachi” perché stava cominciando a parlare e che pertanto lo volevano portare a Mazara per ucciderlo, al fine di fare un favore alle cosche del capoluogo regionale.

Come si è già anticipato, la vittima nel 1976 iniziò una proficua attività di collaborazione con gli inquirenti che si concretizzò nel processo a carico di SCALIA Ignazio + 16, i componenti della cosiddetta banda di Falsomiele che si era resa colpevole di numerosi fatti di sangue. Per altro, il LO PICCOLO ritornò presto sui suoi passi, giungendo addirittura a fingersi folle, senza per altro essere creduto, e subendo la condanna a sedici anni die reclusione.

Alla luce di questi dati, la versione dei fatti del SINACORI (come sempre bene informato sulle causali degli omicidi, circostanza che dimostra la sua elevata caratura criminale) appare pienamente compatibile con le altre emergenze dibattimentali. Infatti, è assolutamente verosimile che l’evasione del GAGLIONE, del VASTARELLA e del COPPOLA, tre personaggi legati alla sua organizzazione fosse stata chiesta dal GIONTA agli uomini di “cosa nostra” e favorita da questi ultimi a causa dei rapporti delinquenziali con il Campano. L’esistenza di un progetto di tal fatta, del resto, è stata confermata dal MERCURIO, il quale ne fu informato dallo stesso GAGLIONE. Il RIINA, dal canto suo, messo a conoscenza del piano criminoso, ne approfittò per ordinare l’assassinio di un personaggio, il LO PICCOLO, che aveva compiuto una grave infrazione alle regole imposte anche ai criminali comuni da “cosa nostra”, rompendo l’omertà e consentendo l’arresto e la condanna di vari complici, e che a causa di tale condotta “eversiva” doveva essere punito. Del resto, anche il PATTI, pur se genericamente, ha confermato che la decisione di sopprimere “Joe Valachi” fu determinata dal fatto che stava cominciando a parlare.

Oltre che sotto il predetto profilo, i racconti dei due chiamanti in reità hanno trovato numerose altre conferme in ordine ad altri elementi, e in particolare:

1) il PATTI ha affermato che all’epoca dell’omicidio era titolare di una FIAT 127 a cinque marce di colore bianco, mentre il MESSINA aveva una Volkswagen Golf.

Il SINACORI ha confermato che nello stesso periodo, Francesco MESSINA aveva o una Golf bianca o una FIAT 127 bianca.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in quel periodo il collaboratore era proprietario della FIAT 127 tg. TP-237806 acquistata il 15 gennaio 1983 (cfr. sua citata deposizione all’udienza del 22 aprile 1999).

Dalla carta di circolazione della Volkswagen Golf tg. TP-219968 (prodotta dal P.M. sub doc.19) è emerso altresì che il veicolo fu intestato a MESSINA Francesco a partire dal 21 novembre 1981. Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato altresì che il predetto veicolo fu alienato a GUICCIARDI Gaspare di Vita, fratello di un personaggio arrestato nel procedimento cosiddetto “Petrov” (ACCARDI Gaetano e altri) e dell’intestatario di un cellulare ritenuto in uso a MILAZZO Vincenzo. Il citato verbalizzante ha appurato che all’epoca del delitto il MESSINA era proprietario altresì dell’autovettura Volkswagen Golf tg. TP-198110.

2) il PATTI ha riferito che effettuarono più tentativi a distanza di alcuni giorni l’uno dall’altro, prima di riuscire a realizzare l’evasione.

Il MERCURIO ha confermato la circostanza, dichiarando che, a quanto gli confidò GAGLIANO Michele, il primo tentativo fu rinviato di un paio di giorni a causa dell’arresto di “Tituccio” di Torre Annunziata, cognato di GIONTA, o di “Peppe o Susci” di Torre del Greco.

3) il PATTI ha riferito che a Barcellona Pozzo di Gotto il MESSINA aveva un appuntamento con tale “Carmelo”, che ha descritto come un poco più basso di lui, con la carnagione scura e una folta capigliatura. Ha aggiunto che “Carmelo” aveva un interesse economico (forse un negozio) nel mercato ortofrutticolo di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il collaboratore in occasione di una delle trasferte finalizzate all’evasione accompagnò mastro Francesco MESSINA, il quale si appartò a discorrere con il “basista” locale. Ha concluso asserendo di non essere in grado di precisare se “Carmelo” era un “uomo d’onore” o solo un “vicino”, né che rapporti aveva con la cosca locale, dato che non gli fu presentato.

Il SINACORI ha confermato che era a conoscenza del fatto che all’evasione dal manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto partecipò anche un personaggio locale di cui per altro ha sostenuto di non conoscere il nome.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato “Carmelo” in COPPOLINO Carmelo, nato il 30 settembre 1931 a Barcellona Pozzo di Gotto, ucciso il 16 giugno 1990. Ha specificato che il COPPOLINO era in contatto con personaggi come MILONE Carmelo di Barcellona Pozzo di Gotto, a sua volta legato ad ambienti mafiosi di Palermo e Termini Imerese, e camorristi come CAPPUCCIO Giuseppe di Napoli, nonché che operava come una specie di mediatore al mercato ortofrutticolo di Barcellona Pozzo di Gotto.

4) il PATTI ha dichiarato che “Carmelo” era stato detenuto a Palermo e che forse in quella occasione aveva avuto modo di conoscere “uomini d’onore”.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che in effetti Carmelo COPPOLINO fu ristretto all’Ucciardone dal 5 al 29 dicembre 1989 e nella casa circondariale di Trapani dal 29 dicembre 1989 al 24 aprile 1990.

5) il PATTI ha affermato che il secondo appuntamento con “Carmelo” (il primo che quest’ultimo onorò) fu di mattina, all’interno di un area di servizio Agip ubicata in una piazzetta, dove in effetti si incontrarono con il complice e nei cui pressi sorbirono un caffè.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato un distributore Agip con le caratteristiche di quello indicato dal PATTI come luogo del convegno, sito in Barcellona Pozzo di Gotto tra Via Kennedy e Via Papa Giovanni, a cui era annesso un bar.

6) il PATTI ha detto che, nell’occasione in cui venne realizzata l’evasione, oltre a lui e al MESSINA si recarono a Barcellona Pozzo di Gotto anche Pietro IMPICCICHÈ e Antonino TITONE, a bordo di un camion frigorofero di proprietà del primo modificato in modo da creare un’intercapedine in cui potessero nascondersi i fuggitivi.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, rivelando che a bordo del camion c’erano Pietro IMPICCICHÈ, “uomo d’onore” di Marsala, e Antonio PATTI o, più probabilmente, Nino TITONE.

Entrambi i collaboratori hanno pertanto indicato tra le persone a bordo del camion lo IMPICCICHÈ e il PATTI ha specificato che quest’ultimo era il proprietario del camion e che si trattava dello stesso veicolo su cui il GIACALONE salì per fuggire dal garage del medesimo IMPICCICHÈ al momento dell’irruzione della Polizia subito dopo l’omicidio FERRARA, sul quale ci si soffermerà ampiamente in seguito.

In effetti, la circostanza che nel garage di IMPICCICHÈ Pietro il giorno dell’omicidio FERRARA vi fossero camion è stata confermata anche dal GIACALONE, il quale ha precisato che riuscì a scappare proprio salendo sopra un veicolo di tal genere (cfr. esame del collaboratore all’udienza dell’11 marzo 1999) e dal fascicolo fotografico redatto dalla Polizia Scientifica il 20 ottobre 1986 e prodotto dal P.M..

Il Maresciallo SANTOMAURO, inoltre, ha riferito che nel 1995, quando effettuò l’accertamento su delega del P.M., lo IMPICCICHÈ non risultava formale intestatario di un mezzo che avesse le caratteristiche strutturali indicate dal PATTI, sebbene fosse possibile trasformare le autocisterne in camion normali e queste ultimi in camion frigoriferi.

A giudizio di questa Corte, per altro, l’’esito negativo dell’accertamento in parola, per altro, non può essere giudicato decisivo, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra l’epoca del fatto e quella dell’accertamento, tanto più che lo IMPICCICHÈ dopo l’inizio della collaborazione del PATTI ebbe tutto il tempo e l’interesse a disfarsi del mezzo in esame o a modificarlo.

7) il PATTI ha riferito che da Barcellona Pozzo di Gotto ritornarono a Mazara del Vallo nella stessa formazione dell’andata, nascondendo i quattro evasi in uno scomparto segreto nella parte anteriore del camion creato da Gioacchino CALABRÒ, lattoniere di Castellammare del Golfo.

Il SINACORI ha confermato integralmente la circostanza, sostenendo che i quattro evasi furono portati a Mazara del Vallo a bordo di una parete finta nel cassone di un camion, creata da Gioacchino CALABRÒ.

Il CALABRÒ, che originariamente era imputato nel presente procedimento e la cui posizione è stata stralciata nel corso del dibattimento, era già all’epoca del delitto in esame, per concorde ammissione di tutti i collaboratori, un “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo, titolare di un’officina meccanica nella quale si riparavano autovetture. Il CALABRÒ, inoltre, ebbe un ruolo significativo nella guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80, nel corso della quale era solito fornire appoggio ai killer forestieri che dovevano compiere omicidi nella zona di Alcamo e Castellammare del Golfo e uccise personalmente Silvio BADALAMENTI (cfr. infra, Parte IV, Capitolo II). Pertanto, tenuto conto della sua attività professionale e della sua certa appartenenza all’associazione mafiosa già all’epoca del delitto in trattazione, le chiamate in correità del predetto individuo da parte dei due collaboratori acquistano un ulteriore crisma di attendibilità.

8) il PATTI e il SINACORI hanno concordemente affermato che la vittima era di origine palermitana e fu fatta evadere insieme a tre Napoletani dal manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Il SINACORI ha aggiunto che uno dei Napoletani di chiamava “Vittorio” e un altro “Gennaro”.

La circostanza è stata confermata dal MERCURIO, il quale ha riferito che l’evasione del COPPOLA, del VASTARELLA e del GAGLIONE fu voluta dal GIONTA e che insieme ad essi scappò un Siciliano.

Le parole dei collaboratori hanno trovato un definitivo riscontro nella sentenza emessa il 22 novembre 1986 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto (poi sostanzialmente confermata in secondo grado e divenuta irrevocabile), nella quale Rosario LO PICCOLO, Gennaro COPPOLA, Michele GAGLIONE e Vittorio VASTARELLA furono condannati per evasione (cfr. citate decisioni, prodotte dal P.M. sub Faldone XV).

9) il SINACORI ha affermato che l’evaso che si chiamava Gennaro (COPPOLA) successivamente fu ucciso in un conflitto a fuoco con la Polizia a Milano, fatto che ebbe modo di apprendere dai giornali e che gli fu successivamente confermato dal MESSINA.

Matteo GRAZIANO ha asserito di avere conosciuto il COPPOLA, il quale in seguito all’inizio della collaborazione del MIGLIORINO si trasferì a Milano, dove si occupò del traffico di sostanze stupefacenti insieme ad altri latitanti. Ha aggiunto che fu assassinato nel corso di un conflitto a fuoco.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato le affermazioni dei collaboratori, riferendo che il COPPOLA venne effettivamente ammazzato in un conflitto a fuoco a Desio il 1 ottobre 1994.

10) il SINACORI ha asserito che “Vittorio” era un uomo d’onore di Marano e che è morto.

Il MERCURIO e il MIGLIORINO hanno confermato entrambe le circostanze. Il primo ha affermato di avere saputo da GIONTA e da un nipote del VASTARELLA che quest’ultimo era affiliato al clan NUVOLETTA ed era mafioso; ha aggiunto altresì di essere venuto a conoscenza da voci che circolavano in carcere che era stato eliminato. Il secondo ha rivelato che Valentino GIONTA gli raccontò che il VASTARELLA era stato ucciso dai NUVOLETTA e da altri perché era accusato di fare il doppio gioco e che la vittima amico del suo informatore, ma ha aggiunto che non sapeva se era affiliato alla sua cosca.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che VASTARELLA Vittorio è ritenuto scomparso per “lupara bianca” dalla Questura di Napoli.

In conclusione, pertanto, le autorevoli e puntuali conferme alle sue parole hanno consentito di accertare che il SINACORI era bene informato sull’identità dei soggetti che evasero dal manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto insieme alla vittima, fatto che costituisce un riscontro logico non marginale al suo coinvolgimento nel fatto in esame, atteso che diversamente non vi sarebbe stato motivo che venisse a conoscenza di tali particolari, tenuto conto altresì che all’epoca non ricopriva un ruolo di primo piano in seno all’associazione.

11) il PATTI ha raccontato che, arrivati a Mazara del Vallo, entrarono in un recinto -ubicato dietro la strada nazionale, poco dopo lo svincolo autostradale e nelle vicinanze del mobilificio di Nino MESSINA- che egli conosceva poiché negli anni ’80 l’AGATE vi aveva compiuto un’attività di sofisticazione vinicola. L’immobile, per quanto era a sua conoscenza, era nella disponibilità di “Mastro Ciccio”, insieme a cui vi si era recato più volte. Escusso ai sensi dell’art.507 c.p.p. all’udienza del 9 febbraio 2000, ha aggiunto che era dietro la strada statale da cui si imbocca l’autostrada Mazara – Palermo e vicino al mobilificio MESSINA, che era circondato da “muri alti”, nonché che sotto il pavimento c’erano botole contenenti cisterne usate dai Mazaresi per “fare acqua e zucchero”.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza asserendo che gli evasi furono portati in un capannone sito alla periferia di Mazara in una traversa di via degli Archi nei pressi della “Catalano Mobili”, che era nella disponibilità di MESSINA.

L’Ispettore Gaspare GIACALONE, delegato ai sensi dell’art.507 c.p.p., ha individuato l’immobile indicato dai collaboratori come il teatro dell’omicidio in trattazione.

Il predetto verbalizzante ha accertato che lo stabile si trova nella zona industriale di Mazara del Vallo, nella via Biagio PACE, una traversa che congiunge le due parallele via Archi e via Marsala.

Il complesso, abbandonato da lungo tempo, è circondato da un recinto alto circa quattro metri, chiuso verso l’esterno da una grande porta in ferro zincato e da un’altra porta più piccola. All’interno vi è un grande spiazzo su cui insistono alti alberi visibili dall’esterno e due stabili. Uno degli edifici, semi diroccato, è a due piani e contiene attrezzi edili abbandonati, tavole e pezzi di legno. L’altro immobile, dell’ampiezza di circa settanta metri quadrati, prima dell’abbandono era adibito a magazzino e al suo interno, tra gli altri oggetti, l’Ispettore GIACALONE ha rinvenuto un cartello del tipo esposto per l’indicazione di lavori in corso, recante le diciture “concessione comune di Mazara del Vallo n.330 del 17 ottobre 1984; appaltante: BARBERA Giuseppe, ditta appaltatrice: MESSINA Fortunato; progettista: architetto TITTA Alberto; direttore dei lavori: MESSINA Vincenzo”. Il verbalizzante ha specificato che i due MESSINA sono fratelli di “Mastro Ciccio ‘u muraturi” e che dall’ordinanza emessa il 24 settembre 1986 dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, emerge che la difesa di quest’ultimo, allo scopo di giustificare redditi di incerta provenienza in capo al proposto, sostenne che egli era socio del fratello Fortunato nell’impresa edile sopra menzionata. Il GIACALONE ha appurato infine che all’interno del capannone ci sono due botole coperte da tavole in legno e contenenti due cisterne che occupano l’intera superficie del magazzino (cfr. deposizione dell’Ispettore GIACALONE resa all’udienza del 9 febbraio 2000 e fascicolo fotografico contestualmente prodotto dal testimone).  

Alla luce dell’accurata descrizione del verbalizzante può pertanto concludersi che il capannone in parola, corrisponde senza dubbio a quello indicato dai collaboratori. In particolare, l’immobile si trova nella zona specificata dal PATTI e dal SINACORI (il quale ultimo sul punto è stato particolarmente preciso, dicendo che è in una traversa di via Archi) e lo stesso, in quanto appartenente alla summenzionata impresa appaltatrice, era certamente nella disponibilità di MESSINA Francesco. Inoltre, la presenza delle due gigantesche cisterne sotto il pavimento conferma la compatibilità dell’utilizzazione dello stesso per la sofisticazione vinicola, attività illecita favorita dall’ubicazione del complesso in zona industriale e dall’esistenza di un’alta recinzione (come riferito dal PATTI) che impediva la vista dall’esterno.

12) il PATTI ha raccontato che non appena giunse il camion, i quattro evasi ne scesero e il BRUNO chiese a uno dei tre Napoletani chi di loro fosse il Palermitano e, non appena costui gli fu indicato, lo stesso “architetto” gli mise la corda al collo e lo strangolò, mentre il propalante e il LEONE lo tenevano fermo. Al momento dell’omicidio erano presenti, oltre a D’AMICO Vincenzo, TITONE Antonino, MESSINA Francesco e IMPICCICHÈ Pietro (il quale però forse non si avvide di nulla, dato che l’azione fu fulminea e il LO PICCOLO fu ucciso prima che egli scendesse dal camion), altresì BRUNO Calcedonio, LEONE Giovanni, GIONTA Valentino e TAMBURELLO Salvatore.

Il SINACORI ha riferito che al momento del delitto erano presenti lui, il MESSINA, il LEONE, il GIONTA, il BRUNO, il PATTI, il TITONE e forse il D’AMICO e il TAMBURELLO. Il collaboratore ha aggiunto che quando il camion arrivò nel capannone e gli evasi ne scesero, il GIONTA indicò ai mazaresi quale dei quattro fosse il Palermitano, salutando tutti gli altri, ma non lui. Una volta individuata la vittima, tutti insieme lo afferrarono e lo strangolarono.

Pasquale MERCURIO ha confermato puntualmente la dinamica dell’omicidio, spiegando di averla appresa da uno degli evasi, Michele GAGLIONE, il quale gli riferì che dopo averli condotti in aperta campagna li fecero scendere dal camion, afferrarono il Siciliano saltandogli addosso e lo uccisero, strangolandolo o sparandogli.

Come si è visto le versioni dei fatti fornite dal SINACORI e dal PATTI -oltre ad essere confermate sulla dinamica da quelle del MERCURIO- sono quasi perfettamente aderenti tra loro, con riferimento sia ai presenti, sia alle modalità dell’omicidio.

Le uniche discordanze attengono all’incertezza, per altro espressa soltanto in dibattimento, del SINACORI sulla presenza del TAMBURELLO e del D’AMICO e sull’identità della persona che segnalò ai killer l’identità della vittima. Sul primo punto ci si soffermerà nella scheda dedicata alla posizione dell’imputato suddetto. Quanto al secondo contrasto deve puntualizzarsi fin d’ora che non è possibile, sulla base delle emergenze probatorie conseguite, pervenire a una soluzione. Deve per altro sottolinearsi l’assoluta marginalità dello stesso, che finisce con l’imprimere un ulteriore avallo alla genuinità delle propalazioni dei collaboratori, anzichè porne in dubbio l’attendibilità avendo ciascuno di essi reso le sue dichiarazioni senza curarsi di fare coincidere le proprie dichiarazioni con quelle dell’altro, ma rimanendo fermo sui suoi ricordi.

13) il PATTI ha raccontato che egli, il MESSINA e il LEONE caricarono il cadavere sulla Volkswagen Golf del primo e lo gettarono in una cava di tufo del mazarese, a pochi chilometri di distanza in linea d’aria dal luogo in cui era ubicata l’impresa di calcestruzzi dell’AGATE. Ha aggiunto che il MESSINA uccise un cane e lasciò la carcassa vicino al cadavere, cosicchè se qualcuno avesse notato il cattivo odore, avrebbe potuto pensare che fosse l’animale.

Il SINACORI ha parzialmente confermato la circostanza, affermando che dopo l’omicidio “Mastro Ciccio” MESSINA e qualcun altro di cui non ha ricordato l’identità caricò il cadavere su un’autovettura e andò a seppellirlo nei pressi di contrada Bianca.

14) il PATTI ha riferito che i tre Napoletani passarono la notte in un villino nel mazarese, vicino a Tonnarella, nella disponibilità di Giovanni BASTONE, lo stesso nel quale anni dopo fu ucciso Ciccio CAPRAROTTA, aggiungendo di averlo riconosciuto in un sopralluogo.

Il SINACORI ha confermato l’assunto, dicendo che coloro che non si recarono a seppellire il cadavere accompagnarono i Napoletani nel villino del BASTONE, dove i forestieri trascorsero la notte.

Il Maresciallo SANTOMAURO (cfr. deposizione del 28 ottobre 1998) ha individuato l’immobile in cui, a detta del PATTI fu ucciso il CAPRAROTTA, tramite un sopralluogo a cui partecipò anche il predetto collaboratore. Si trattava di una villetta sita in via Ostia n.27 a Mazara e fu acquistata il 16 settembre 1977 e intestata a BASTONE Giuseppe e Francesco, fratelli di Giovanni. Il contratto di fornitura di energia elettrica era intestato a VASSALLO Vincenza, madre dei tre fratelli ed era ancora attivo nel 1995.

La disponibilità dell’edificio in capo alla famiglia BASTONE è emersa altresì da altri documenti. In particolare, da un atto di notorietà si evince che la casa apparteneva a BASTONE Giuseppe, mentre da una richiesta di sequestro conservativo fatta dal Banco di Sicilia risulta che lo stesso sarebbe stato di proprietà di BASTONE Francesco, debitore nei confronti della Banca a seguito di una fideiussione firmata in favore del centro carni BASTONE-BURZOTTA. Nel gennaio 1992 non risultava affittato (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché i seguenti documenti, sub doc.12 prodotto dal P.M.: a) atto di acquisto da parte di BASTONE Giuseppe e BASTONE Francesco, in data 24 agosto 1977, di uno spezzone di terreno agricolo sito in territorio di Mazara del Vallo, contrada Sicomo -n. rep.15.600, n. raccolta 3580 notaio BARRACCO; b) dichiarazione di avere costruito sul predetto un fabbricato di 186 mq. circa ultimato nel 1980 e abitabile alla data della dichiarazione, fatta il 20 ottobre 1985 al comune di Milano; c) autorizzazione a procedere a sequestro conservativo emessa il 26 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Marsala, a favore del Banco di Sicilia, sede di Trapani e contro BASTONE Francesco, avente ad oggetto i beni immobili di proprietà di quest’ultimo fino alla concorrenza della somma di £.300.000.000, a causa di debiti contratti con l’istituto di credito dalla “Centro carne BASTONE e BURZOTTA s.r.l.” di cui BASTONE Francesco era fideiussore).

15) il PATTI ha asserito che il giorno dopo, sempre con lo stesso camion, il TITONE e lo IMPICCICHÈ riportarono i Napoletani nella loro città e il GIONTA li accompagnò con la sua macchina facendo da staffetta.

Il SINACORI ha sostanzialmente confermato la circostanza, dicendo che la mattina dopo i Napoletani partirono.

Il MERCURIO ha rivelato di aver appreso dal GAGLIANO che gli evasi vennero accompagnati a Torre Annunziata sempre con lo stesso camion a doppio fondo.

16) il SINACORI e il PATTI hanno affermato che, a quanto ricordavano, all’epoca dell’omicidio in esame il GIONTA aveva un’Alfa 6 (cfr. esami resi dai due collaboratori ai sensi dell’art.507 c.p.p., rispettivamente nelle udienze del 18 e del 9 febbraio 2000).

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il GIONTA all’epoca dell’omicidio del LO PICCOLO disponeva di un’Alfa 6 targata NA-D96088.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori suddetti hanno fornito versioni dei fatti non solo intrinsecamente logiche, ma altresì riscontrate da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, sui quali ci si è ampiamente soffermati in precedenza.

Come si è già visto, le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni rese dai due collaboratori in diverse sedi processuali e con quelle dell’altro dichiarante attengono per lo più a circostanze di carattere secondario e spesso sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche. Esse pertanto non possono essere certamente giudicate tali da inficiare la piena credibilità delle parole dei collaboratori, che, come si è detto, hanno trovato importanti conferme in ordine a circostanze ben più significative.

Pertanto i menzionati imputati debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Rosario LO PICCOLO

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Nell’episodio delittuoso in parola, infatti, furono certamente coinvolti, oltre al SINACORI e al PATTI, quanto meno TITONE Antonino, MESSINA Francesco, BRUNO Calcedonio e LEONE Giovanni, cioè più di cinque persone.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che entrambi i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in alcuni giorni) tra la decisione di assassinare il LO PICCOLO e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di comodità espositiva, le posizione dei singoli prevenuti saranno trattate singolarmente.        

BRUNO CALCEDONIO e LEONE GIOVANNI

Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI hanno concordato sulla presenza dei primi due imputati al momento dell’omicidio. Il PATTI ha addirittura specificato che il BRUNO fu colui che materialmente “mise la corda al collo” della vittima e la strangolò, mentre egli e il LEONE lo tenevano fermo.

Il coinvolgimento degli imputati in esame nel presente giudizio, oltre ad essere concordemente affermato dai due collaboratori, appare altresì compatibile con le altre emergenze probatorie dibattimentali. Infatti, come meglio si preciserà nelle schede relative alla disamina delle posizioni del BRUNO e del LEONE con riferimento al delitto di cui all’art.416 bis c.p., essi all’epoca dell’omicidio in trattazione, dopo l’arresto di Mariano AGATE, erano, con il MESSINA e il BASTONE, tra i personaggi più autorevoli della cosca mazarese. Il MESSINA, in particolare, era correggente della cosca insieme a TAMBURELLO Salvatore, ma era colui che di fatto la guidava grazie ai suoi rapporti privilegiati con il RIINA e i Palermitani e l’altro “uomo d’onore” gli era stato affiancato pressochè solo nominalmente. Il LEONE, dal canto suo, era capo decina ed era uno dei più abili ed esperti killer di cui la “famiglia” di Mazara del Vallo poteva disporre. Il BRUNO, infine, era, come il BASTONE, un personaggio molto vicino ad AGATE e ricopriva ruoli di primo piano, soprattutto in relazione alla creazione e al mantenimento di rapporti con altri gruppi criminali, anche se talvolta, all’inizio degli anni ’80, i due furono coinvolti altresì in fatti di sangue (cfr. infra, scheda dedicata all’omicidio di DENARO Francesco).

Ne consegue che le chiamate in correità dei collaboratori nei confronti dei menzionati imputati, oltre a riscontrarsi reciprocamente, traggono un ulteriore e significativo suffragio dall’argomento di carattere logico costituito dalla posizione che essi all’epoca ricoprivano nella cosca mazarese.

Alla luce delle precedenti considerazioni, BRUNO Calcedonio e LEONE Giovanni debbono essere giudicati responsabili dell’omicidio pluriaggravato di LO PICCOLO Rosario come loro ascritto in rubrica.

TAMBURELLO SALVATORE

Il PATTI ha indicato con certezza l’imputato in parola tra i presenti al momento dell’omicidio.

Il SINACORI, invece, in dibattimento ha espresso dubbi sulla sua partecipazione al delitto, mentre nell’interrogatorio del 4 marzo 1997 affermò che era senza dubbio sul luogo del delitto.

L’incertezza espressa dal collaboratore mazarese nel corso del suo esame impone di pervenire a un giudizio di assoluzione nei confronti del TAMBURELLO.

Infatti, nella fattispecie concreta in esame l’unico riscontro individualizzante alle accuse formulate dal PATTI contro il prevenuto era rappresentato proprio dalla chiamata in correità del SINACORI. Il dubbio espresso da quest’ultimo collaboratore in dibattimento in ordine alla presenza dell’imputato in parola -se, in virtù del principio della frazionabilità della dichiarazione, non incide sulla sua attendibilità generale con riferimento all’omicidio LO PICCOLO, che deve essere riaffermata in forza dei numerosi e significativi riscontri che hanno suffragato le sue propalazioni- ha comunque privato la sua precedente chiamata in correità di ogni apprezzabile valore probatorio nei confronti di TAMBURELLO. L’incostanza della dichiarazione sul punto, infatti, ha avuto ad oggetto non un elemento di contorno, bensì il fatto stesso della presenza del prevenuto sul luogo del delitto, cioè la condotta attraverso la quale, a detta del PATTI e del SINACORI nel corso delle indagini preliminari, si estrinsecò la compartecipazione criminosa dell’imputato.

Né il vuoto probatorio creato dalla lacuna mnemonica del collaboratore mazarese può essere colmato alla luce di argomenti di carattere logico, e in particolare della carica di correggente del mandamento di Mazara del Vallo che, a detta dello stesso SINACORI, il TAMBURELLO all’epoca ricopriva. Infatti il medesimo propalante ha sempre tenuto a precisare che colui che in concreto guidava il mandamento e aveva potere decisorio sugli omicidi era il MESSINA, in virtù dei suoi rapporti fiduciari con il RIINA.

In ultima analisi, pertanto, a carico del prevenuto militano soltanto le accuse del PATTI. Queste ultime, per altro, a differenza che nei casi del MESSINA, del LEONE e del BRUNO (in ordine ai quali ha dettagliatamente specificato le condotte) sono state assai laconiche, essendosi limitate all’affermazione della presenza del prevenuto sul luogo del delitto. A tale ultimo proposito, inoltre, non può non evidenziarsi che, per i motivi già esposti in precedenza, il collaboratore marsalese, come suo solito, ha un ricordo estremamente preciso delle modalità esecutive dell’azione e dei personaggi che parteciparono alle singole fasi della stessa, mentre la sua memoria è più sfumata con riferimento alle circostanze di contorno. Del resto, una riprova dell’esattezza di questo ragionamento è stata data, proprio nell’episodio delittuoso in parola, dal fatto che il PATTI ha omesso di indicare tra i concorrenti il SINACORI, il quale invece fu certamente presente.

Alla luce di tutte le superiori argomentazioni e dei più volte citati principi generali a cui questa Corte si è attenuta, sebbene il PATTI sia certamente un collaboratore attendibile, sia in generale sia con riferimento al delitto LO PICCOLO, le sue dichiarazioni accusatorie (che, si ripete, con riferimento al prevenuto in esame sono molto laconiche), non possono essere di per sé sole ritenute sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, se non confermate da un solido riscontro individualizzante, tale cioè da collegare specificamente un determinato imputato al fatto criminoso.

Sulla base delle precedenti considerazioni, TAMBURELLO Salvatore deve essere assolto dal delitto ascrittogli perché non è stata raggiunta la prova che lo abbia commesso.

GIONTA VALENTINO

Antonio PATTI ha affermato che il GIONTA era presente al momento in cui il camion che portava i quattro evasi arrivò sul luogo del delitto e che il giorno dopo accompagnò a Napoli il medesimo veicolo con a bordo i suoi tre conterranei, facendo da staffetta con la sua autovettura.

Lo stesso collaboratore, in ordine alla figura del GIONTA e ai suoi rapporti con “cosa nostra” ha dichiarato che:

-era originario di Torre Annunziata;

– a quanto gli disse MESSINA Francesco, a cui il PATTI era molto legato, fin dall’inizio degli anni ’80 il clan da lui guidato contrabbandava tabacchi e trafficava con sostanze stupefacenti con i mazaresi;

– una conferma degli stretti rapporti intercorrenti già all’inizio degli anni ’80 tra il GIONTA e alcuni affiliati al mandamento di Mazara del Vallo di cui gli aveva parlato il MESSINA fu data dall’invito da parte del contrabbandiere di Torre Annunziata di “Mastro Ciccio” e di altri “uomini d’onore” della stessa cosca alla comunione del figlio, nel 1982 o 1983;

– il GIONTA venne “combinato” alla fine degli anni ’80 e ricevette contestualmente l’incarico di formare una “famiglia”, a quanto il PATTI venne a sapere dopo la sua scarcerazione nel 1989;

– nel 1991 nel corso di un pranzo a Mazara del Vallo il collaboratore rivide il prevenuto, che si era recato in Sicilia con altri personaggi campani per partecipare a un incontro finalizzato a pacificare due cosche del napoletano che erano in contrasto tra loro; nell’occasione erano presenti altresì il BAGARELLA, l’AGATE, il BRUNO, il GANCITANO, il SINACORI e forse Giovanni BRUSCA.

Vincenzo SINACORI ha asserito che quando avvenne l’evasione dal manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto e l’omicidio del LO PICCOLO il GIONTA era a Mazara del Vallo da alcuni giorni e alloggiava, forse con un certo “Enrico”, nel villino del BASTONE. Quando i fuggitivi scesero dal camion a bordo del quale avevano viaggiato, il prevenuto indicò ai sicari la vittima designata, salutando gli altri tre e non rivolgendo a lui alcun cenno. La mattina dopo l’omicidio partì per Napoli con gli altri evasi.

In ordine alla figura dell’imputato e ai suoi rapporti con i mafiosi, il collaboratore ha riferito che:

– la “famiglia” di Mazara del Vallo ebbe rapporti con la criminalità organizzata campana e in particolare con il GIONTA fin dall’inizio degli anni ’80, quando gestivano insieme il contrabbando di sigarette; sebbene tali contatti siano proseguiti fino all’inizio degli anni ’90, in seguito il loro interlocutore privilegiato divenne Pasquale GALLO, anch’egli di Torre Annunziata;

– fin dall’inizio degli anni ’80, il GIONTA si recò varie volte a Mazara del Vallo, dove alloggiava spesso nel villino di Giovanni BASTONE, ma talvolta, nei primi tempi, quando era ancora incensurato, altresì all’Hopps Hotel;

– dopo la sua “combinazione” -datata dal collaboratore nella prima metà degli anni ’80 e più precisamente nel 1984 o 1985 (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 18 febbraio 2000)- il GIONTA fu incaricato di formare una “famiglia” a Torre Annunziata, dipendente, come le altre cosche campane, da quella di Marano, facente capo ai NUVOLETTA.

Come si è già sottolineato, gli accertamenti del maresciallo SANTOMAURO hanno appurato che all’inizio degli anni ’80 il GIONTA alloggiò più volte all’Hopps Hotel e in particolare vi scese dal 28 al 29 settembre 1983 insieme a GALLO Enrico di Torre Annunziata (ucciso il 10 ottobre 1985). Tale ultima circostanza costituisce un formidabile riscontro alle indicazioni del PATTI e del SINACORI sulla presenza dell’imputato a Mazara del Vallo il giorno dell’omicidio del LO PICCOLO, atteso che è provato (sulla base della citata sentenza del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto) che l’evasione dal manicomio avvenne il 28 settembre 1983.

Il predetto verbalizzante ha accertato altresì che GIONTA Valentino andò varie volte a Mazara del Vallo, prendendo alloggio all’Hotel Hopps insieme ad altri pregiudicati campani: tra il 13 e il 15 settembre del 1980 occupò la stanza n.134, mentre DONNARUMMA Gabriele alloggiò alla n.170 con una donna e FABIANO Ciro e DONNARUMMA Francesca alla n.146; tra il 5 e il 6 novembre 1982 il GIONTA occupò la stanza n.159, mentre COZZOLINO Cesare e LOMBARDO Francesco da Torre del greco la n.268; tra l’11 e il 12 marzo 1982 il GIONTA alloggiò in albergo con PAGANO Vincenzo e GALLO Enrico; tra il 26 e il 27 giugno 1983 e il 28 e il 29 settembre 1983 alloggiarono il GIONTA e il GALLO.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha inoltre riferito che da indagini effettuate all’inizio degli anni ’80 e sfociate in un rapporto dei CC. di Marsala del 10 settembre del 1986 emersero numerosi contatti telefonici tra l’imputato e Giovanni BASTONE, fatto che costituisce un’ulteriore riprova dei rapporti tra l’imputato e i vertici della cosca mazarese, della quale all’epoca il BASTONE era uno degli elementi di maggiore spessore e autorevolezza.

Le affermazioni dei collaboratori sulla figura del GIONTA sono state confermate sotto molteplici profili altresì dalle dichiarazioni di Pasquale MERCURIO, Matteo GRAZIANO e Salvatore MIGLIORINO.

Come si è già sottolineato, le propalazioni di questi ultimi debbono essere giudicate pienamente attendibili, sia in quanto essi (e soprattutto il MIGLIORINO) hanno dimostrato di essere a conoscenza di molti particolari sulle origini e la natura dei rapporti del GIONTA (della cui “famiglia” lo stesso MIGLIORINO e il GRAZIANO erano membri) con i Siciliani e sui ruoli all’interno della cosca di Mazara del Vallo.

Il primo era un amico d’infanzia del prevenuto e ricevette le confidenze del GAGLIONE (uno degli evasi) sull’omicidio LO PICCOLO. Occorre ribadire che, come si è già sottolineato, che a giudizio della Corte il MERCURIO è pienamente attendibile in ordine alle rivelazioni in esame, atteso che egli fece le prime dichiarazioni sul punto nel 1994 (cioè prima dell’inizio della collaborazione del PATTI) alla Procura di Napoli e che non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire sul punto, non essendo egli coinvolto in alcun modo nella vicenda. Inoltre, la veridicità delle sue asserzioni è confermata anche dal fatto che esse sono coincidenti con quelle del PATTI e del SINACORI fin nei particolari.

A quanto gli riferì il GAGLIONE, l’evasione fu consentita da Valentino GIONTA, che aveva legami con i “corleonesi” e con “Mariane AGANTA” (come da pronuncia) e che mirava ad affiliare lo stesso GAGLIONE al suo clan, essendo costui molto stimato a Torre del Greco. Infine, il MERCURIO ha riferito che sapeva che il prevenuto in esame aveva legami con mafiosi siciliani, in quanto nel 1989/90, quando entrambi erano detenuti nel carcere di Spoleto, gli chiese di salutare il BAGARELLA, con cui l’odierno collaboratore aveva contatti, perché era loro amico.

Salvatore MIGLIORINO, amico d’infanzia e membro della “famiglia” del GIONTA, ha affermato che:

– l’imputato aveva rapporti con elementi di spicco della criminalità organizzata siciliana fin dall’inizio degli anni ’80 dovuti al comune esercizio dell’attività di contrabbando di sigarette; successivamente al 1984 i rapporti relativi a tale attività criminosa si interruppero, perché al loro gruppo interessava esclusivamente il traffico di droga;

– nel 1984, quando fu scarcerato, venne affiliato alla cosca del prevenuto, tramite la tradizionale cerimonia di “cosa nostra”; la “famiglia” di Torre Annunziata dipendeva da quella dei NUVOLETTA, tanto che alla combinazione del collaboratore e di un’altra quindicina di membri del clan del GIONTA presero parte, oltre a quest’ultimo, anche Lorenzo e Ciro NUVOLETTA;

– quando era libero, il GIONTA curava personalmente i rapporti con le cosche siciliane, coadiuvato da Pasquale GALLO e Ciro PATUANO, mentre quando era detenuto vi provvedeva essenzialmente il GALLO, talvolta con la collaborazione del PATUANO e del MIGLIORINO;

– i loro principali interlocutori erano i Mazaresi, e soprattutto AGATE Mariano, MESSINA Francesco e BASTONE Giovanni, cioè i soggetti all’epoca predominanti nella citata consorteria. Tuttavia tra il 1988/89 e il 1990/91 ebbe modo di vedere varie volte anche un tale “Andrea”, che all’epoca aveva circa ventisei o ventisette anni, era alto circa 1,70, aveva il viso un poco squadrato e i capelli biondo-castani; costui era la persona che li accoglieva quando arrivavano a Mazara e li accompagnava nei luoghi degli appuntamenti e gli pare fosse capo decina. In un’occasione, nel 1990/91 ebbe modo di incontrare un altro giovane, “Diego”, che venne inviato da AGATE a Napoli con un campione di droga da analizzare in vista di una sua eventuale immissione nel mercato;

– gli incontri, che erano rari e nel corso dei quali venivano trattati gli argomenti più disparati, erano tenuti per lo più a Mazara del Vallo, ma talvolta anche a Roma, dove si recava il MESSINA;

– l’AGATE e il BAGARELLA si interessarono per risolvere il contrasto sorto tra i clan facenti capo al GIONTA e a GALLO Pasquale e a tal fine vennero effettuati più incontri a Mazara del Vallo, in un mobilificio vicino a uno svincolo autostradale.

Matteo GRAZIANO, infine, ha affermato che dal 1993 era affiliato al clan GIONTA, che aveva rapporti con “cosa nostra”, tanto che PISACANE Alfredo, dopo l’inizio della collaborazione del MIGLIORINO, commentò che a quel punto avrebbero dovuto stare attenti anche “a quelli di giù”.

Pertanto, le propalazioni del PATTI e del SINACORI hanno riportato significative conferme in ordine a:

– instaurazione di contatti criminali tra il GIONTA e i mafiosi siciliani relativi al contrabbando di sigarette e nel traffico di sostanze stupefacenti fin dall’inizio degli anni ‘80;

– successivo consolidamento e sviluppo dei suddetti rapporti, poi sfociati nella affiliazione del GIONTA a “cosa nostra” e nell’autorizzazione conferitagli di creare una cosca a Torre Annunziata alle dipendenze del mandamento di Marano, guidato dai fratelli NUVOLETTA. A giudizio di questa Corte, la “combinazione” del GIONTA è probabilmente antecedente di poco l’affiliazione del MIGLIORINO e di circa quindici membri della vecchia organizzazione facente capo all’imputato, atteso che questa massiccia immissione di “soldati” non può che essere interpretata come la esecuzione del mandato di creazione di una nuova cosca. La circostanza che il PATTI sia stato informato dell’affiliazione del GIONTA solo alla fine degli anni ‘80 non esclude la veridicità delle parole del MIGLIORINO, essendo plausibile che l’odierno collaboratore non sia stato messo a conoscenza della circostanza prima perché da un lato in quell’epoca egli non aveva ancora assunto la posizione di primo piano che acquisì in seguito, e dall’altro lato aveva contatti assai sporadici con il GIONTA e con i Campani, cosicchè non vi era ragione per cui fosse messo a parte della “combinazione” di costui;

– nonostante la formale dipendenza dalla cosca di Marano, il GIONTA aveva rapporti stretti con i vertici del mandamento di Mazara del Vallo e altresì con altri autorevoli personaggi di “cosa nostra”, tra cui lo stesso BAGARELLA, ai quali riconosceva l’autorità per appianare eventuali contrasti con altri clan;

– il GIONTA si recò varie volte a Mazara fin dall’inizio degli anni ’80 e si trovava in questa città il 28 settembre 1983, data dell’omicidio LO PICCOLO.

Il coinvolgimento del GIONTA nella fuga dal manicomio giudiziario, del resto, trova un ulteriore elemento di conferma nelle figure degli evasi di origine campana, con ciascuno dei quali aveva rapporti di carattere personale e/o criminale. Infatti, il VASTARELLA era membro del clan NUVOLETTA ed era pertanto anch’egli mafioso, il GAGLIANO era un suo amico e il COPPOLA, pur non essendo “uomo d’onore”, era compare del GIONTA, del cui figlio era stato padrino.

Alla luce delle predette considerazioni, può pertanto concludersi che le dichiarazioni dei collaboratori Napoletani e gli esiti degli accertamenti del SANTOMAURO hanno riscontrato puntualmente le propalazioni del PATTI e del SINACORI quanto ai legami tra il GIONTA e i Mazaresi, iniziati nei primi anni ’80 con l’esercitazione del contrabbando di sigarette (a cui la “famiglia” di Mazara del Vallo all’epoca era dedita, come dimostrano, oltre alle dichiarazioni del PATTI e del SINACORI, le emergenze investigative della già più volte menzionata operazione che portò all’arresto di vari personaggi mafiosi a Torretta Granitola nel 1981), consolidatisi negli anni e sfociati all’incirca alla metà degli anni ’80 nell’organico inserimento del prevenuto nella struttura di “cosa nostra” e nell’autorizzazione conferita allo stesso di creare una cosca alle sue dipendenze a Torre Annunziata, dipendente da quella di Marano, guidata dai fratelli NUVOLETTA.  

Del resto, la diffusione di “cosa nostra” anche in altre regioni italiane è un dato già acquisito processualmente, atteso che già nella sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Palermo emessa il 17 novembre 1984 nel processo a carico di ABBATE Giovanni + 459 (cd. “Maxi 1”) si dà atto dell’esistenza di tre “famiglie” in Campania, tra cui quella facente capo ai fratelli NUVOLETTA, rappresentate nella “commissione provinciale” di Palermo dallo stesso capo assoluto della mafia, allora GRECO Michele.

Tutto ciò premesso, per altro, a detta del PATTI e del SINACORI il GIONTA all’epoca dell’omicidio LO PICCOLO non era ancora stato affiliato a “cosa nostra” e la loro affermazione non è stata smentita da Salvatore MIGLIORINO. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato che il prevenuto in parola presenziò alla sua immissione nell’associazione a delinquere, avvenuta nel 1984, senza specificare quando era stato “combinato”.

Inoltre, il SINACORI ha precisato che l’evasione fu organizzata allo scopo di consentire la fuga del VASTARELLA, del GAGLIONE e del COPPOLA e che la decisione di assassinare il LO PICCOLO venne presa dal RIINA quando i Napoletani comunicarono i nomi di coloro che sarebbero scappati. Orbene, un’affermazione di tal fatta induce a scindere il momento deliberativo della fuga e della scelta dei detenuti da coinvolgere nella stessa da quello in cui fu deciso l’omicidio in trattazione e ad attribuire al GIONTA un ruolo decisivo nella prima fase e al RIINA nella seconda.

A giudizio di questa Corte, d’altra parte, non può inferirsi con certezza dalle dichiarazioni dei collaboratori che l’imputato napoletano fosse a conoscenza della decisione di uccidere il LO PICCOLO. Il PATTI, infatti, ha affermato che fu uno degli evasi a indicare al BRUNO, su richiesta dello stesso Mazarese, la vittima designata e che dopo l’omicidio l’uomo manifestò una certa sorpresa, chiedendo se Bernardo BRUSCA era a conoscenza del fatto. Il SINACORI, dal canto suo, pur dicendo che fu il GIONTA a indicare loro l’obiettivo salutando tutti gli altri e non lui, non ha in alcun modo, neppure implicitamente, ancorato la condotta del prevenuto a una sua consapevole adesione al progetto criminoso, ma al contrario ha tenuto a precisare che fu il RIINA a decidere l’omicidio dopo che gli fu comunicato che il LO PICCOLO sarebbe stato tra gli evasi.

Del resto, non essendo all’epoca egli un “uomo d’onore”, è ben possibile -oltre che consono alle regole interne dell’associazione- che non fosse stato in alcun modo preavvertito della deliberazione criminosa, tanto più che la sua collaborazione consapevole non era necessaria.

D’altra parte, l’indubbia presenza del GIONTA sul luogo del delitto trova una logica spiegazione alternativa a quella accusatoria, essendo del tutto verosimile che egli si sia recato a Mazara del Vallo per accogliere i suoi amici e accompagnarli a Napoli, come in effetti fece il giorno successivo.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, GIONTA Valentino deve essere assolto dal delitto ascrittogli per non avere commesso il fatto.

OMICIDIO VITO MUFFETTI

Vito MUFFETTI fu assassinato a Marsala nel primo pomeriggio del 2 marzo 1984.

La Compagnia Carabinieri di Marsala ricevette una telefonata che li avvertiva che un uomo era a terra in via dello Sport. La pattuglia recatasi sul posto, accertò che il morto era Vito MUFFETTI, cl. 1909.

I verbalizzanti interrogarono immediatamente i presenti al fine di verificare se ci fossero testi oculari, senza per altro avere successo, atteso che c’erano solo persone che ammisero di avere udito detonazioni, ma aggiunsero di avere pensato che si trattasse di mortaretti, essendo periodo di feste carnevalizie.

Gli operanti accertarono che la vittima era uscita da casa sua in via Circonvallazione alle ore 14,00 o 14,30 circa e si era recata in piazza Porticella, dove abitualmente sostava e poi si era diretta a piedi allo stadio municipale di Marsala, distante poche centinaia di metri (cfr. deposizione dei Marescialli Vincenzo GENOVESE e Pietro NOTO all’udienza del 4 febbraio 1999, nonché fascicolo rilievi tecnici, comprendente fascicolo fotografico e schizzo planimetrico redatto da militari del N.O.R.M. di Marsala il 2 marzo 1984).

La relazione di perizia medico legale evidenziò che Vito MUFFETTI, nato a Marsala il 10 marzo 1909, era deceduto in seguito a lesioni cranio-encefaliche prodotte da colpi da arma da fuoco corta di calibro 38 special.

I consulenti tecnici appurarono che tutte le pallottole apparivano dello stesso tipo e calibro e avevano lo stesso numero di rigature con medesima direzione (sei sinistrorse), ma la deformazione delle stesse impedì di effettuare controlli comparativi.

L’esame necroscopico rivelò che la vittima era stata attinta da due colpi d’arma da fuoco dei quali:

– uno era penetrato dalla guancia destra ed era uscito dalla faccia posteriore del collo con direzione dall’avanti all’indietro e dall’alto in basso (verosimilmente fu il primo colpo ad essere sparato);

– uno era entrato in corrispondenza dello zigomo sinistro ed era fuoriusicto dalla metà destra dell’occipite, con tramite da sinistra a destra e dall’alto in basso (verosimilmente fu esploso quando la vittima era già a terra come colpo di grazia).

Il colpo allo zigomo sinistro era stato esploso entro il limite delle brevi distanze, come i periti desunsero sia dalla presenza di un micro-tatuaggio ecchimotico, sia dalla positività dei nitrati. Il colpo alla guancia destra, in cui risultavano assenti il tatuaggio e negativo l’esame dei nitrati, era stato invece sparato oltre il limite delle brevi distanze (cfr. relazione di perizia medico legale datata 2 marzo 1984 redatta dal dottor Michele MARINO e dalla dott.ssa Nunzia ALBANO).  

I militari in servizio alla Compagnia di Marsala incontravano spesso il MUFFETTI, poiché la caserma era in viale Gramsci, vicina a Piazza Porticella, nella quale erano il bar “Diego” e un altro sito davanti al Tribunale, che i Carabinieri spesso frequentavano. La vittima, d’altra parte, era solita avvicinarsi loro quando li vedeva, poiché ci teneva a farsi vedere in loro compagnia. Per altro, i Marescialli GENOVESE e NOTO, i quali all’epoca dell’omicidio erano in servizio rispettivamente nella Compagnia e nel N.O.R.M. di Marsala, hanno specificato che il defunto non era loro confidente e, a quanto constava loro, neppure di altri colleghi.

Nel corso delle indagini vennero compiuti accertamenti relativi alla personalità criminale delle vittima, dai quali emerse che il MUFFETTI aveva riportato condanne negli anni tra il 1932 e il 1968 per reati contro il patrimonio, gioco d’azzardo, corruzione di minori, e aveva scontato un periodo di quattro anni di sorveglianza speciale di p.s.. Aveva inoltre vissuto a Torino per quattro anni, rientrando a Marsala nel 1980 (cfr. deposizione dei Marescialli Vincenzo GENOVESE e Pietro NOTO, cit.).

Le indagini compiute nell’immediatezza del delitto non consentirono di individuare i responsabili del delitto, né di accertarne le causali.

Sulla base delle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati chiamati a rispondere dei delitti di omicidio premeditato in pregiudizio di Vito MUFFETTI e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, in concorso con MARCECA Vito e RAIA Gaspare, nonché con D’AMICO Vincenzo e TITONE Antonino, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Palermo e Marsala.

Antonio PATTI ha ammesso di essere stato coinvolto nella fase deliberativa dell’omicidio di Vito MUFFETTI, un uomo anziano che egli conosceva e lavorava come addetto alle pulizie in un circolo in cui si giocava a carte gestito da Antonino TITONE, detto “Nino u rosso”, zio omonimo del cognato del collaboratore.

Il collaboratore ha rivelato che l’assassinio della vittima fu deliberato dalla cosca mafiosa nel 1983 o nel 1984, in quanto i vertici della stessa vennero a conoscenza del fatto che importunava una bambina. Infatti, lo zio del TITONE si lamentava spesso con il nipote per la condotta del MUFFETTI, ma non poteva scacciarlo, in quanto temeva che costui denunciasse ai Carabinieri, di cui si diceva fosse un confidente, il fatto che nel suo circolo, oltre a giochi leciti, si praticava anche il gioco d’azzardo. Le propensioni sessuali del MUFFETTI, del resto, vennero confermate anche da Gaspare RAIA, che lo conosceva da molti anni. In ogni caso, gli “uomini d’onore” controllarono la notizia, arrivando anche a identificare la minore, e decisero di ucciderlo.

Quest’ultima statuizione venne adottata in una riunione a cui presero parte Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonino TITONE, Antonio PATTI, Gaspare RAIA e, probabilmente, Vito MARCECA, il quale allora abitava a Porticella e conosceva bene l’obiettivo. Il RAIA, che a sua volta conosceva MUFFETTI da lungo tempo, espresse soddisfazione per la decisione assunta, commentando che la vittima designata era un pedofilo già trent’anni prima e avrebbe dovuto essere ucciso da tempo.

Il collaboratore ha precisato che nel corso della riunione, non furono stabiliti i ruoli dei singoli: dell’organizzazione dell’agguato si occupò Nino TITONE.

Il PATTI ha negato di avere partecipato alla fase esecutiva, nonostante sia a conoscenza delle affermazioni contrarie del GIACALONE, con il quale nel corso delle indagini preliminari sostenne anche un confronto sul punto. A tale proposito, in particolare, ha sempre affermato che trascorse il 4 marzo, giorno dell’agguato, che era un martedì o un venerdì, a casa della madre, insieme alla sua fidanzata.

In ogni caso, il collaboratore ha ammesso che sapeva che era stato stabilito che i killer indossassero il “domino” e le maschere.

Ha riferito altresì che talvolta controllò personalmente il MUFFETTI, specificando che in un’occasione lo vide mentre era in macchina con Giulio DI CARLO, un mafioso di una zona vicina a Palermo e glielo indicò, commentando che dovevano ammazzarlo.

Apprese successivamente dai racconti del TITONE e del GIACALONE, che ne erano stati gli esecutori materiali, la dinamica del delitto. I due uomini gli riferirono che i sicari avevano utilizzato un “vespone”, che era stato guidato dal secondo, mentre il primo aveva sparato alla vittima, la quale era solita percorrere a piedi il tragitto da piazza Porticella a casa sua in via Circonvallazione, camminando con le mani in tasca. Aggiunsero che il MARCECA aveva avuto il ruolo di controllare il MUFFETTI, di dare la “battuta” e di prendere le armi e che anche Vincenzo D’AMICO era nei dintorni.

Il PATTI ha precisato che in quell’epoca nel covo di via Colaianni gli affiliati alla cosca di Marsala nascondevano alcune automobili e “vesponi” rubati, che servivano loro per commettere reati.

Ha specificato altresì che il MARCECA in quell’epoca aveva una FIAT 127 bianca, mentre Vincenzo D’AMICO era titolare di una FIAT 126, anche se usava anche una Ford Fiesta intestata al PATTI. Quest’ultimo, a sua volta, in quel periodo era proprietario di una FIAT 500 di colore blu, mentre in precedenza aveva avuto una FIAT 127, che aveva ceduto informalmente a Rocco CURATOLO, persona vicina alla “famiglia”, che lavorava nella banca di Baldassare SCIMEMI (cfr. esame, controesame e riesame di Antonio PATTI resi il primo nell’udienza del 4 febbraio 1999 e gli altri in quella del 30 giugno dello stesso anno).

Salvatore GIACALONE ha confessato di avere partecipato all’omicidio del MUFFETTI, un vecchietto che lavorava in un circolo nel quale si giocava a carte ubicato in Piazza Porticella e gestito da TITONE Antonino, zio omonimo dell’“uomo d’onore” e fratello della madre del collaboratore.

L’eliminazione della vittima fu propugnata essenzialmente dal TITONE, che lo accusava di essere un “maniaco” e di recarsi al campo sportivo a molestare le bambine. Lo stesso TITONE, Vincenzo D’AMICO e Vito MARCECA riferirono altresì al GIACALONE che il MUFFETTI era un confidente dei Carabinieri, ai quali raccontava ciò che avveniva in Piazza Porticella. A tale ultimo proposito, per altro, il dichiarante ha precisato che il fatto principale che determinò la decisione di uccidere la vittima fu l’accusa di pedofilia.

Il collaboratore venne informato della deliberazione assunta da Vincenzo D’AMICO, a cui la stessa doveva essere imputata.

Il mandato di stabilire le modalità esecutive del delitto e di scegliere gli uomini di cui avvalersi venne affidato ad Antonino TITONE, il quale aveva motivi di rancore personale nei confronti dell’obiettivo e voleva perpetrare personalmente il crimine.

Il sotto-capo della “famiglia” e il GIACALONE predisposero le armi e il “vespone” di colore grigio (lo stesso usato per gli omicidi NIZZA e PERRICONE) da utilizzare per l’azione delittuosa ed effettuarono gli appostamenti, che si protrassero soltanto per un paio di giorni, in quanto il MUFFETTI aveva l’abitudine di recarsi al campo sportivo tutti i giorni pressappoco alla stessa ora.

Il giorno fissato per l’esecuzione del progetto criminoso i membri del gruppo di fuoco si incontrarono alle ore 13,00 nella base di via Colaianni e si divisero i compiti. Fu stabilito in particolare che il collaboratore e il TITONE fossero gli esecutori materiali del delitto, che il PATTI portasse loro la “battuta” e che il MARCECA si appostasse nei paraggi con funzioni di appoggio.

Mentre Vincenzo D’AMICO rimase nell’appartamento, nel quale abitava, il GIACALONE, Antonino TITONE, Antonio PATTI e Vito MARCECA uscirono per realizzare l’attentato; a tale ultimo riguardo il dichiarante ha specificato che egli non vide questi ultimi andarsene.

I primi due uomini presero le armi e il “vespone”, del quale il collaborante si pose alla guida. In attesa che venisse loro portata la “battuta” si appostarono in una stradina di fronte al bar nei cui pressi avvenne il delitto. Il TITONE rimase in piedi e talvolta si allontanava in direzione del locale per controllare se l’obiettivo stesse arrivando e poi ritornava verso il GIACALONE.

Il MARCECA si posizionò dietro al cimitero all’interno della proprietà del LICARI, a bordo della FIAT 127 novecento vecchio modello di colore bianco. Il PATTI, infine, si piazzò in Piazza Porticella a bordo della sua FIAT 127 nuovo modello in attesa che il MUFFETTI si dirigesse verso il campo sportivo. Il collaboratore, per altro, ha precisato che non vide questi ultimi due uomini appostati nei luoghi suddetti nel lasso di tempo precedente all’assassinio, ma incontrò il MARCECA dopo il delitto.

Quando scorse il MUFFETTI dirigersi al campo sportivo, il GIACALONE vide, alla distanza di circa cinquanta o sessanta metri da lui, la FIAT 127 bianca del PATTI avvicinarsi al TITONE, fermarsi un attimo e quindi ripartire. Data la distanza non potè scorgere l’identità del conducente l’autovettura, anche se ha ribadito che il compito di portare la “battuta” era stato affidato al PATTI.

Dopo che ebbero avuto la “battuta”, videro che il MUFFETTI si stava avvicinando a piedi, tenendo una mano in tasca. I due sicari si mossero verso di lui, dopo essersi travisati il volto con maschere di carnevale. Quando l’obiettivo fu davanti all’officina del meccanico COPPOLA, il TITONE scese dalla vespa e gli sparò due o tre colpi nella nuca, freddando la vittima, che non si accorse neppure di quanto stava accadendo, tanto che quando cadde a terra aveva ancora la mano in tasca.

Dopo avere ucciso il MUFFETTI i killer si allontanarono, raggiungendo il MARCECA dietro il cimitero, alla distanza di circa un chilometro o un chilometro e mezzo dal luogo dell’appostamento. Abbandonarono il “vespone” nel luogo in cui incontrarono il complice, gettandola in un fosso e si allontanarono a bordo della FIAT 127 del MARCECA, ritornando al covo di via Colaianni. Dopo il delitto, il veicolo fu ritrovato e riportato al proprietario, il quale la diede a Vito ANGILERI, che a sua volta la vendette a Gaspare TITONE, fratello di Antonino. Dato che il D’AMICO si lamentò del fatto che il giovane girava a bordo di quel mezzo, quest’ultimo vendette il ciclomotore a un macellaio. Da quel momento in poi abrasero il numero di matricola a tutti i “vesponi” che rubarono, per evitare il rischio che si potesse risalire a loro, anche fortuitamente.

Dopo l’omicidio, il GIACALONE, il TITONE e il MARCECA ritornarono in via Colaianni, dove i primi due nascosero le armi e il MARCECA bruciò le maschere di carnevale. Subito dopo avere occultato le pistole, il GIACALONE e il TITONE si recarono in Piazza Porticella, il primo in bicicletta e il secondo con il suo motorino “Sì”. Da qui, come facevano spesso, si portarono sul luogo del delitto, rimanendoci solo pochi minuti, poiché c’era gente e forze dell’ordine. Infine i due ritornarono in Piazza Porticella, dove si separarono.    

Il collaboratore ha aggiunto che nella zona in cui fu assassinato il MUFFETTI abitava la madre di Antonino TITONE, suocera del PATTI, il quale dopo l’omicidio andò a casa della donna, nella quale viveva la sua fidanzata.

Il GIACALONE ha affermato di non ricordare se Gaspare RAIA, il quale aveva un forno a circa ottocento metri o un chilometro dal luogo del delitto, si lamentasse del comportamento del MUFFETTI (cfr. esame e controesame del GIACALONE resi rispettivamente nelle udienze del 3 febbraio e del 30 giugno 1999).

Il P.M. ha prodotto i verbali della deposizione di Cristina Petronilla CULICCHIA nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati.

La testimone, vedova del TITONE, ha raccontato che nei primi tempi successivi alla sua fuga dalla casa paterna per convivere con quest’uomo, costui la alloggiò per circa un mese e mezzo in casa di Giovanni ZICHITTELLA. Solo successivamente la coppia si trasferì in un appartamento che era stato regalato al TITONE da un suo zio omonimo per ricompensarlo, a quanto la CULICCHIA apprese in seguito, per l’omicidio di Vito MUFFETTI (cfr. deposizione CULICCHIA all’udienza del 7 marzo 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE e di Antonio PATTI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi i predetti giudizi.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del GIACALONE non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) con riferimento alla causale del delitto, sia il PATTI che il GIACALONE l’hanno individuata nelle accuse che vennero mosse alla vittima dal TITONE di essere un molestatore di bambine. Il primo -il quale a differenza dell’altro prese parte alla riunione nella quale si deliberò l’omicidio- ha precisato altresì che la veridicità di tali addebiti fu confermata dal RAIA e dal MARCECA, che lo conoscevano. Quest’ultimo sottolineò che l’obiettivo aveva simili preferenze sessuali da trent’anni e avrebbe dovuto essere ammazzato da tempo.

Le concordi propalazioni dei collaboratori, in sé plausibili, hanno trovato una significativa conferma altresì negli accertamenti effettuati dal Maresciallo GENOVESE sulla personalità del defunto, che aveva remoti precedenti per corruzione di minorenni.

L’indicazione del movente dell’omicidio nella pedofilia del MUFFETTI a giudizio di questa Corte è pienamente verosimile, non solo perché concordemente indicato dai due collaboratori, ma altresì per l’odiosità della condotta ascritta alla vittima designata, specialmente nell’ottica di uomini come il PATTI, il TITONE e il GIACALONE. Costoro, infatti, hanno più volte dimostrato -insieme a un’assoluta noncuranza nell’eseguire condanne a morte decretate per infrazioni, talvolta assolutamente bagatellari, alle regole di condotta e disciplina imposte da “cosa nostra”- una strana attenzione a non coinvolgere persone “innocenti”. Il PATTI, ad esempio, ha sottolineato che egli e il TITONE in un frangente non uccisero il FERRARA, di cui era stato deciso l’assassinio, nonostante si fosse loro presentata una favorevole occasione, perché si trovava in compagnia della figlia in tenera età (cfr. esame del PATTI nella scheda relativa all’omicidio FERRARA, infra). Il GIACALONE, addirittura, raccontando le fasi dell’omicidio di Leonardo BONURA ad Alcamo, ha affermato che il TITONE si liberò delicatamente dalla madre della vittima, la quale lo aveva assalito subito dopo il delitto, in modo che “nessuno si fece male”. Orbene, è evidente come in tale ottica la circostanza che l’obiettivo rivolgesse abitualmente le proprie morbose attenzione a bambine in giovanissima età poteva ben essere giudicato un fatto imperdonabile e passibile della pena più severa.

Il PATTI e il GIACALONE hanno precisato anche che il MUFFETTI era ritenuto un confidente dei Carabinieri, pur sostenendo che siffatta circostanza fu sostanzialmente estranea alla deliberazione di ucciderlo.

Sebbene i Marescialli GENOVESE e NOTO abbiano smentito che la vittima fosse un confidente di militari dell’Arma, hanno sostanzialmente confermato che era probabile che fosse sorto un equivoco in tal senso, dato che l’ucciso amava farsi vedere in compagni di Carabinieri e si accompagnava a loro spesso, quando li incontrava al bar. Il NOTO, in particolare, ha sottolineato che la ragione esclusiva per la quale non si avvalse mai delle confidenze del MUFFETTI era che non lo riteneva in possesso di informazioni che potessero essere utili e non certamente perché pensava che non sarebbe stato disponibile a rivelargli quanto a sua conoscenza. Anche sotto questo profilo, pertanto, le concordi propalazioni dei collaboratori hanno trovato significativi riscontri logici in elementi di prova raccolti in dibattimento.

2) il GIACALONE e il PATTI hanno individuato l’“uomo d’onore” che premette maggiormente per l’assassinio del MUFFETTI in Antonino TITONE, cugino del primo e cognato del secondo, specificando che costui, a sua volta era stato insistentemente sollecitato dallo zio omonimo, detto “Nino u rosso”, il quale gestiva un circolo in cui si praticava il gioco delle carte, anche d’azzardo.

Il Maresciallo Vincenzo GENOVESE ha confermato che il TITONE zio dell’affiliato a “cosa nostra” gestiva un circolo in via Pascasino, nei pressi di Piazza Porticella.

Cristina CULICCHIA, dal canto suo, ha riferito che il marito ricevette in regalo da parte dello zio un appartamento a titolo di ricompensa per avere ucciso il MUFFETTI.

Come si è già avuto modo di sottolineare più volte, quest’ultima testimone deve essere giudicata certamente sincera, atteso che la sua scelta di collaborare è stata priva di secondi fini e da ascrivere solo alla sua volontà di portare un contributo alle indagini, essendo maturata dopo la scomparsa del marito e senza che ella avesse alcuna pendenza giudiziaria o fosse gravata da qualsivoglia sospetto di essere coinvolta nelle attività del suo coniuge. Il fatto che le dichiarazioni della CULICCHIA talvolta siano state smentite da altre e più autorevoli fonti di prova, d’altra parte, non può essere certamente ascritto a mala fede da parte della testimone, ma deve essere spiegato alla luce della considerazione che ella raramente riceveva confidenze dal marito e le sue conoscenze derivavano da soggetti che a loro volta erano venuti a conoscenza dei fatti che le raccontavano in via indiretta. Nel caso in esame, per altro, le dichiarazioni della vedova del TITONE sono perfettamente concordi con le propalazioni del PATTI e del GIACALONE. Infatti in tutte le suddette fonti di prova suo marito è stato individuato come il soggetto che, per le insistenze dello zio, esercitò maggiori insistenze perché venisse soppresso il MUFFETTI e pertanto appare non solo plausibile, ma altresì verosimile che il suo congiunto lo abbia ricompensato per il piacere ricevuto.  

3) il PATTI ha affermato che l’omicidio venne deliberato nel 1983 o 1984.

È pacifico che Vito MUFFETTI fu ucciso il 4 marzo 1984.

4) il PATTI ha indicato i partecipanti alla riunione nella quale venne deciso l’omicidio in egli stesso, Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonino TITONE, Gaspare RAIA e, forse, Vito MARCECA, escludendo pertanto il GIACALONE.

Quest’ultimo ha confermato che venne informato della statuizione dopo l’adozione della stessa dal D’AMICO.

5) il PATTI ha dichiarato che il MUFFETTI abitava in via Circonvallazione.

Il dato è stato confermato dal Maresciallo GENOVESE.

6) il PATTI ha riferito che il MARCECA abitava a Porticella.

Il Maresciallo GENOVESE, il quale conosceva l’imputato in parola perché aveva precedente penali ed era noto all’Ufficio, ha confermato il dato propugnato dal collaboratore.

7) quanto alla dinamica del delitto, il PATTI e il GIACALONE hanno affermato che:

– l’uomo che organizzò il crimine fu Antonino TITONE;

– gli esecutori materiali furono lo stesso TITONE, il quale sparò all’obiettivo, e Salvatore GIACALONE, che funse da autista del “vespone”;

– il veicolo utilizzato per questo omicidio fu una “vespa 125” usata anche per l’omicidio PERRICONE;

– i due killer prima di aggredire la vittima indossarono maschere carnevalesche per travisarsi il volto;

– il MUFFETTI al momento dell’agguato camminava a piedi e teneva una mano in tasca.

Il GIACALONE, che fu presente all’esecuzione, ha aggiunto che TITONE sparò due o tre colpi di pistola alla nuca dell’obiettivo. Il numero e il punto d’impatto dei proiettili che attinsero la vittima è stato sostanzialmente confermato dalla consulenza medico-legale, che ha accertato che il defunto venne colpito da due pallottole al volto (fatto, quest’ultimo, determinato probabilmente che al momento dell’esplosione il MUFFETTI si voltò, essendosi accorto che arrivava qualcuno alle sue spalle).

Le descrizioni della fase esecutiva del delitto fornita dai due collaboratori, pertanto, si sono rivelate assai precise e dettagliate, oltre che tra loro concordi e confermate su taluni punti significativi, dagli accertamenti compiuti nell’immediatezza dei fatti. Ora, a giudizio di questa Corte, la circostanza che essi abbiano, a distanza di tanti anni, un ricordo tanto preciso e articolato dell’episodio criminoso in parola, costituisce un importante riscontro logico del loro coinvolgimento nel medesimo, atteso che, diversamente, verosimilmente non ne rammenterebbero i dettagli, avendo partecipato a molti fatti di sangue ed essendo trascorso tra la soppressione del MUFFETTI e l’esame dibattimentale un rilevante lasso di tempo.  

8) con riferimento alle autovetture di appoggio, il GIACALONE ha riferito che in zona erano presenti la FIAT 127 di colore bianco del MARCECA e la FIAT 127 del PATTI.

Quest’ultimo ha confermato che in quel periodo il MARCECA aveva un’autovettura del tipo e colore predetti, mentre egli aveva una FIAT 500 blu, ma aveva posseduto altresì una FIAT 127.

Ciò premesso, per altro, deve sottolinearsi che tra i racconti dei collaboratori vi è stata una discrasia assai significativa avente ad oggetto il ruolo del PATTI nell’eliminazione del MUFFETTI. A detta del GIACALONE, infatti, egli era presente nella base di via Colaianni prima della partenza del gruppo di fuoco e gli fu assegnato il ruolo di controllare il momento in cui l’obiettivo fosse partito alla volta del campo sportivo e di portare la “battuta” ai complici. Sebbene il collaboratore non lo abbia più visto dopo la sua uscita dal covo, ha precisato che notò la FIAT 127 del PATTI avvicinarsi al TITONE e parlagli brevemente immediatamente prima dell’azione. Il PATTI, invece, ha ammesso di essere stato coinvolto nella deliberazione dell’assassinio in parola, di avere collaborato alla preparazione dello stesso controllando talvolta la vittima designata e di essere stato informato della dinamica dell’agguato, ma ha recisamente escluso di avere partecipato a quest’ultimo e anche di essersi recato nel covo di via Colaianni il giorno del delitto.  

Sebbene non sia possibile risolvere il contrasto alla luce degli elementi probatori acquisiti in dibattimento, a giudizio di questa Corte deve essere giudicata credibile la versione del PATTI. Infatti, essendo costui il diretto interessato, ha senza dubbio un ricordo più preciso delle proprie attività. Per converso, non può ipotizzarsi che egli abbia tentato di ridurre la portata delle sue responsabilità in ordine all’omicidio in parola, negando falsamente di avere partecipato alla fase esecutiva dello stesso. Tale atteggiamento, infatti, sarebbe palesemente incongruo sotto un duplice profilo. Da un lato non avrebbe avuto senso che egli negasse di avere preso parte, per altro con funzioni di secondo piano, alla fase esecutiva dell’attentato, atteso che ha comunque ammesso di avere presenziato alla riunione nella quale l’omicidio fu deliberato e, pertanto, di avere responsabilità penali in ordine allo stesso. Dall’altro lato, e del pari, il PATTI non avrebbe avuto motivo di negare di essere stato uno dei membri del gruppo di fuoco, avendo egli confessato di avere partecipato a numerosi e ben più eclatanti episodi criminosi, avviando un rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria che si distingue, quanto meno con riferimento alla Provincia di Trapani, per la rilevanza qualitativa e quantitativa del suo contributo, rivelatosi spesso decisivo nel disvelamento dei fatti relativi a omicidi oggetto del presente procedimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che ciascuno dei collaboratori suddetti ha fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni dell’altro “pentito”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Come si è già visto, le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni dei due collaboratori non incidono assolutamente sul giudizio relativo alla penale responsabilità del PATTI e del GIACALONE, tenuto conto che entrambi hanno ammesso di essere stati a conoscenza del proposito criminoso e il primo ha affermato di avere preso parte alla riunione deliberativa del delitto e il secondo di avere avuto un ruolo nella realizzazione dello stesso.

Pertanto gli imputati in parola debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Vito MUFFETTI, oltre che dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da tre colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che entrambi i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in giorni, forse in mesi, essendo stato l’omicidio deliberato nel corso della più volte citata riunione) tra la decisione di assassinare il MUFFETTI e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

MARCECA VITO

Antonio PATTI ha indicato, per altro dubitativamente, l’imputato in parola come uno dei partecipanti alla riunione ristretta nella quale venne deliberato l’omicidio del MUFFETTI. Il collaboratore ha aggiunto altresì che, a quanto gli raccontarono il TITONE e il GIACALONE, il MARCECA partecipò alla fase esecutiva dell’omicidio con il ruolo di portare ai killer la “battuta”, forse insieme a D’AMICO, e di prendere le armi dopo l’esecuzione.

Salvatore GIACALONE ha affermato che il MARCECA fu uno dei componenti del gruppo di fuoco, con funzioni di appoggio ai sicari nella fase della fuga. In particolare, il prevenuto si piazzò a bordo della sua FIAT 127 bianca nei pressi del cimitero e, dopo l’omicidio, accompagnò i killer nel covo di via Colaianni. Ivi giunti, il TITONE e il GIACALONE nascosero le armi e il MARCECA bruciò le maschere carnevalesche con le quali si erano travisati il volto quando avevano ucciso la vittima.

Pertanto, entrambi i collaboratori hanno chiamato in correità il prevenuto con riferimento alla fase esecutiva, il PATTI per esserne stato informato dai due esecutori materiali e il GIACALONE per averlo visto personalmente.

Deve tuttavia sottolinearsi che quest’ultimo collaboratore ha dimostrato di avere un ricordo preciso della fase esecutiva in senso stretto e assai più vago delle presone presenti in via Colaianni e sul luogo del delitto con funzioni di appoggio e copertura. Infatti egli ha indicato tra coloro che convennero nella base logistica, parteciparono all’organizzazione dell’azione e poi uscirono per portare al compimento il deliberato anche Antonio PATTI, il quale invece ha recisamente negato entrambe le circostanze. Per le ragioni già indicate, ritiene questa Corte che debba essere ritenuta veritiera quest’ultima versione dei fatti.

Orbene, uno sbaglio tanto evidente e rilevante del GIACALONE, che dimostra che senza dubbio il collaboratore ha sovrapposto nel suo ricordo immagini relative a diversi fatti criminosi, non può non riflettersi anche nella valutazione della posizione del MARCECA.

Infatti nel caso di specie l’errore commesso dal GIACALONE non ha avuto ad oggetto un personaggio che ebbe un ruolo secondario nella preparazione ed esecuzione del delitto oppure un compito tale da rimanere per quasi tutto il tempo fisicamente lontano o separato dal propalante, bensì un individuo che, a detta del “pentito” marsalese, collaborò con lui in ogni fase dell’organizzazione e della realizzazione dell’omicidio.

La situazione appena descritta, in particolare, non può ritenersi omogenea a quella verificatasi negli omicidi di Francesco DENARO e Nicolò TRIPOLI, nei quali Giovanni BRUSCA nel primo episodio e Francesco GERACI nel secondo non hanno ricordato la presenza rispettivamente di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Con riferimento a quest’ultimo caso, infatti, è pacifico che il GERACI si recò nella base operativa esclusivamente come accompagnatore del MESSINA DENARO e rimase estraneo all’azione, date le convergenti dichiarazioni dell’interessato e del SINACORI sul punto. Il collaboratore mazarese, che è stato il secondo a parlare del fatto criminoso in parola, d’altro canto, prese certamente parte alla fase esecutiva dell’omicidio, come dimostra la precisa, dettagliata e riscontrata descrizione dell’episodio che ha fornito. Tale ultima situazione è analoga a quella verificatasi in occasione dell’omicidio di Francesco DENARO. In questo caso, infatti, la circostanza che il BRUSCA, il quale certamente fu uno dei killer, non abbia ricordato con certezza la presenza del PATTI (che invece ha affermato di avere avuto un ruolo, anche se del tutto marginale nel delitto in parola) trova una logica spiegazione nel fatto che l’odierno collaboratore marsalese non partecipò all’esecuzione materiale dell’assassinio e anche nella fase preparatoria mantenne una posizione defilata, dato il suo status di giovanissimo “soldato” e la presenza di molti autorevoli personaggi, tra cui lo stesso BRUSCA, figlio di un importante boss e figlioccio di RIINA Salvatore. Negli episodi sopra descritti, pertanto, l’errore del BRUSCA e del GERACI trova una congrua spiegazione nelle caratteristiche peculiari delle condotte dei soggetti interessati e nella natura dei rapporti tra gli stessi all’epoca del fatto e non pregiudica certo l’attendibilità dei propalanti medesimi in relazione alle rispettive chiamate in correità.

Nell’omicidio MUFFETTI, al contrario, come si è già sottolineato, il GIACALONE (il quale è stato il secondo “pentito” a rendere propalazioni) ha sostenuto di avere partecipato alla commissione del crimine e ha inserito tra i compartecipi all’azione esecutiva una persona che egli già allora conosceva benissimo e che certamente non era presente (il PATTI), creando in tal modo una oggettiva incertezza sulla esattezza del suo ricordo dell’identità dei complici.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’erronea inclusione del PATTI tra coloro che concorsero nella fase organizzativa ed attuativa dell’assassinio del MUFFETTI non può non avere una portata dirompente sull’attendibilità delle singole chiamate in correità del GIACALONE con riferimento al delitto in trattazione.

Ne consegue che le propalazioni del menzionato collaboratore, pur se genericamente attendibili e pertanto idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti del dichiarante stesso, non possono tradursi in un valido elemento di prova a carico del MARCECA. Venuta sostanzialmente meno la principale fonte accusatoria nei confronti del prevenuto, non può reputarsi che la chiamata in correità del PATTI sia di per sé sola idonea a supportare in maniera decisiva l’impianto accusatorio, essendo basata essenzialmente su notizie de relato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, Vito MARCECA deve essere assolto dal delitto ascrittogli per non essere stata raggiunta la piena prova che lo abbia commesso.

RAIA GASPARE

Antonio PATTI ha indicato l’imputato in parola come uno dei partecipanti alla riunione ristretta nella quale venne deliberato l’omicidio del MUFFETTI e ha specificato che costui, che lo conosceva da molti anni, confermò le accuse del TITONE relative alle sue propensioni sessuali.

Salvatore GIACALONE ha dichiarato di non ricordare se anche il prevenuto in questione era tra coloro che si lamentavano del comportamento della vittima e non lo ha indicato tra i membri del gruppo di fuoco.

Deve sottolinearsi che l’attendibilità del PATTI non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Anche nel caso in questione le sue affermazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere generale, che attestano che egli era a conoscenza delle causali del delitto e delle fasi salienti delle modalità esecutive del fatto.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che egli abbia accusato falsamente il RAIA per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che il contributo offerto dal PATTI agli inquirenti è stato senza dubbio, con riferimento alla provincia di Trapani, il più rilevante in assoluto e, oltre ad avere consentito di fare luce su un notevole numero di fatti delittuosi, ha sicuramente aperto la via ad altre significative collaborazioni di “uomini d’onore” dei mandamenti della provincia, fornendo così un ulteriore ausilio, anche se indiretto, al lavoro degli investigatori. Pertanto il PATTI -il quale si è autoaccusato senza esitazioni o ripensamenti di numerosi omicidi, anche eclatanti, dimostrando immediatamente la sicurezza e la irreversibilità della sua scelta- non avrebbe avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dallo stesso RAIA, alcun elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti del prevenuto.

Infine, per le ragioni più volte puntualizzate, l’attendibilità delle propalazioni accusatorie del PATTI non può essere posta in dubbio per il fatto che esse hanno ad oggetto circostanze apprese de relato, per essere state confidate al collaboratore dal TITONE.

Né, infine, è decisivo il fatto che il GIACALONE non abbia affermato con certezza il coinvolgimento del RAIA nell’omicidio in parola, in quanto quest’ultimo collaboratore non partecipò alla deliberazione del fatto delittuoso e non fu informato dei particolari relativi alla riunione. Ne consegue che il fatto che il prevenuto non abbia preso parte alla fase esecutiva non implica che sia stato estraneo anche a quella decisoria.

Tutto ciò premesso, tuttavia, l’accertata attendibilità generale del PATTI, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento all’episodio in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente il RAIA all’omicidio in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli. Di conseguenza il prevenuto deve essere assolto dai reati contestatigli per non essere stata raggiunta la prova che abbia commesso il fatto.

   TENTATO OMICIDIO MONTELEONE GIOVANBATTISTA

La sera del 14 marzo 1984 Giovanbattista MONTELEONE alle ore 20,55 fu attinto da colpi d’arma da fuoco nella regione frontale-parietale con ritenzione del proiettile, all’arcata sopracciliare e alla spalla. Il medico di guardia dichiarò che la vittima versava in pericolo di vita (nota del Vice Questore aggiunto dr. MESSINEO del 14 marzo 1984, ore 23,10).

Il ferito fu accompagnato da Giovanni CARDILLO al Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala, da dove successivamente fu trasferito all’Ospedale Civico di Palermo (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Nel corso delle indagini immediatamente successive all’attentato, venne effettuato un sopralluogo in via Colocasio a Marsala, nei pressi del Pronto Soccorso, dove fu rinvenuta la Renault 18 di colore amaranto tg. TP-217559 del MONTELEONE.

Il veicolo presentava il vetro della portiera anteriore sinistra infranto, un foro presumibilmente di proiettile sulla parte sinistra del parabrezza in corrispondenza del sedile lato guida, macchie di sangue nei sedili anteriori e nella parte esterna in corrispondenza della fiancata destra e della parte posteriore di quella sinistra. All’interno dell’abitacolo i verbalizzanti trovarono tre frammenti di pallottole (cfr. verbale di sequestro dell’autovettura e del materiale balistico citato e fascicolo di rilievi tecnici, tutti atti redatti dalla Polizia di Marsala il 14 marzo 1984).

Il 15 marzo 1984 i Carabinieri di Marsala sequestrarono un proiettile che era stato loro consegnato da Roberto MARCHESE, il quale contestualmente aveva riferito che nella mattinata dello stesso giorno gli si era presentato Pietro SOMMA, il quale gli aveva chiesto spiegazioni del fatto che aveva trovato la pallottola conficcata nella serranda di un magazzino da lui affittato prospiciente la via Circonvallazione di Marsala; il MARCHESE aveva aggiunto che il SOMMA, dopo avere saputo che nei pressi del locale la sera precedente vi era stata una sparatoria, gli aveva infilato il proiettile nella tasca dell’interlocutore e se ne era andato senza aggiungere altro (cfr. verbale di sequestro datato 15 marzo 1984).

Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti non condussero all’individuazione dei responsabili del delitto in parola.

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere -in concorso con Vincenzo SINACORI, nonché con Vincenzo D’AMICO e Antonino TITONE, deceduti- del tentato omicidio di Giovanbattista MONTELEONE e dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi di armi da fuoco, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile i Comuni di Marsala e Palermo e la Provincia di Trapani.

Antonio PATTI ha dichiarato che fu coinvolto nel tentativo di omicidio del MONTELEONE, che conosceva perchè erano entrambi di Marsala.

Il PATTI insieme al TITONE e, talvolta, al GIACALONE andava quasi tutti i sabati sera alla discoteca “Shopen” sul lungomare di Mazara del Vallo, dove vedeva spesso il MONTELEONE, il quale godeva di una cattiva fama, poiché era solito disturbare le donne.

Una sera in cui l’odierno collaboratore era in discoteca, il MONTELEONE “fece il cascamorto” con la sorella di Vincenzo SINACORI, la quale se ne lamentò immediatamente con il fratello, che era presente.

Qualche giorno dopo il SINACORI chiese al PATTI e al TITONE -i quali, pur essendo nel locale non avevano assistito alla scena- che ammazzassero il MONTELEONE. I due marsalesi lo invitarono a parlarne con il loro “principale” Vincenzo D’AMICO e si dissero disposti a ucciderlo, se questi glielo avesse ordinato. Il SINACORI in effetti ne parlò con il rappresentante di Marsala e dopo alcune settimane il collaboratore ricevette dal cognato l’ordine di uccidere il MONTELEONE.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che egli stesso, il TITONE e il GIACALONE controllarono l’obiettivo e notarono che era solito andare a prendere una ragazza che lavorava nel negozio denominato “Carlamp”, in via Circonvallazione a Marsala, strada che distava da via Colaianni circa trecento metri.

La sera dell’omicidio, il TITONE controllò la via Circonvallazione, passando di tanto in tanto davanti al negozio suddetto a bordo di una Volkswagen Golf g.t. di colore bianco che Ignazio ZICHITTELLA aveva da poco tempo venduto ad Antonino TITONE, cugino dell’omonimo “uomo d’onore”.

Il PATTI e il GIACALONE, invece, si appostarono nei pressi del negozio: il secondo dietro un muro vicino al luogo in cui compirono l’agguato, il primo all’interno di un portone, che aveva trovato aperto, di una casa in un viottolo di fronte al negozio “Carlamp”, a circa dieci metri dalla macchina dell’obiettivo. Entrambi avevano un passamontagna.

Il PATTI vide il MONTELEONE uscire dal negozio e salire a bordo della sua autovettura (forse una Mercedes) e, quando sentì chiudersi la portiera, si infilò il copricapo, si avvicinò al veicolo e sparò all’obiettivo quattro-sei colpi con una rivoltella calibro 38 a tamburo di colore nero. Quindi se ne andò, dato che l’uomo gli parve morto.

Il GIACALONE rimase nel luogo in cui era appostato e non lo aiutò a compiere l’agguato.

Il collaboratore ha aggiunto che conosceva il CARDILLO e prima di allontanarsi lo vide uscire dal negozio con una ragazza e salire su una Mercedes di colore latte e caffè. Siccome gli parve che avesse un aspetto minaccioso e temette pertanto che avesse in mente di adottare qualche iniziativa, sparò un colpo di pistola verso l’autovettura mentre si allontanava, bucando una gomma. Si accorse del fatto che gli aveva forato un pneumatico in quanto in seguito ritornò sul posto e si accorse che la Mercedes si era fermata a un distributore a circa cinquecento metri di distanza dal negozio (cfr. esame del PATTI all’udienza del 4 febbraio 1999).

Salvatore GIACALONE ha affermato che l’assassinio del MONTELEONE fu deciso da Vincenzo SINACORI a Mazara del Vallo, in quanto la vittima aveva “fatto il cascamorto” con sua sorella, la quale se ne era lamentata.

Il collaboratore ha aggiunto che, insieme al PATTI e al TITONE, si recava spesso a Mazara del Vallo in una discoteca sul lungomare, dove dopo le 23,30-24,00 andavano sempre anche il SINACORI e il GANCITANO. Una sera Titta MONTELEONE, dopo avere bevuto troppo, importunò la sorella del SINACORI. Il PATTI ebbe a confidargli che quest’ultimo gli aveva addirittura chiesto di ucciderlo subito, non appena fosse uscito dalla discoteca, ma che egli gli aveva risposto che, essendo affiliato alla cosca di Marsala, doveva avere l’ordine dal suo “principale”, Vincenzo D’AMICO.

In effetti i Mazaresi si rivolsero a quest’ultimo, che si mise a disposizione, come del resto non poteva non fare, dato che glielo aveva chiesto la “famiglia” che guidava il loro mandamento.

Il GIACALONE e il PATTI eseguirono appostamenti, sia in via Trapani, dove il MONTELEONE abitava, sia nella sede dell’impresa di calcestruzzi in cui lavorava, sia nel negozio “Carlamp” di proprietà di Giovanni CARDILLO, in cui si recava spesso. Decisero di agire in quest’ultimo luogo, in quanto veniva loro comodo, essendo vicino alla via Colaianni dove era la loro base.

La sera dell’attentato il PATTI e il GIACALONE andarono a piedi nel luogo prescelto per l’azione. Non appena l’obiettivo uscì e aprì la portiera della sua autovettura Renault 18, forse rossa, il primo gli si avvicinò e gli sparò quattro o cinque colpi. La vittima si accasciò subito all’interno del veicolo e il PATTI esplose al suo indirizzo alcuni altri spari. Quindi si allontanò insieme al GIACALONE, che era rimasto indietro. Giunti in via Colaianni, nascosero le armi nei pressi della casa e poi se ne andarono.

Il collaboratore ha affermato di non avere visto nessuno uscire dal negozio quando il PATTI sparò, in quanto era buio ed egli era dietro al complice, il quale pertanto gli copriva la visuale.

Ha aggiunto che nei pressi del negozio vide una Golf e in un primo momento si preoccupò, temendo che a bordo ci fosse Ignazio ZICHITTELLA, il quale lavorava da “Carlamp” ed era stato in precedenza proprietario della macchina; in seguito venne a sapere che l’autovettura era stata acquistata da TITONE Antonino, anch’egli suo cugino e omonimo del TITONE “uomo d’onore” e che sul veicolo viaggiava proprio quest’ultimo, che era lì per controllare la zona (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 3 febbraio 1999).

Giovanbattista MONTELEONE ha riferito di avere subito un attentato a Marsala, in via Circonvallazione, davanti al negozio “Carlamp”, dove si recava spesso a trovare il suo amico Giovanni CARDILLO, che ne era il proprietario.

Ha dichiarato che la sera del delitto uscì dal negozio verso le ore 19,00 o 19,30 circa e salì sulla sua Renault 18 rossa. Dato che il giorno successivo, 15 marzo, compiva gli anni, egli e Giovanni CARDILLO avevano deciso di incontrarsi nuovamente alla chiusura del negozio, verso le 20,00 o 20,30 per festeggiare la ricorrenza.

Gli spararono dopo che era salito in macchina e aveva messo in moto il motore. Sentì quattro o cinque colpi, ma non vide nessuno, né ha conservato alcun ricordo di quanto avvenne dopo. In seguito all’attentato divenne cieco.

Il MONTELEONE ha affermato di non essere mai stato in grado di spiegarsi la ragione dell’attentato ala vita che subì.

Ha inoltre specificato che talvolta andava insieme al CARDILLO in una discoteca sul lungomare di Mazara del Vallo, dove gli capitava di incontrare persone di Marsala.

In quel periodo era titolare di una ditta, la “Sicilscavi”, in cui inizialmente era stato in società con il fratello. Era inoltre socio della impresa di calcestruzzi denominata “Ariete”, insieme a Enzo ALAGNA (il socio nominale era la moglie), Egidio COTTONE e a un altro (cfr. sua deposizione all’udienza del 4 febbraio 1992).

Carmela ARAMU ha detto che era presente la sera dell’attentato a Giovanbattista MONTELEONE, un amico del titolare negozio “Carlamp” in cui all’epoca lavorava.

La testimone ha precisato che quella sera passò al negozio intorno all’orario di chiusura, in quanto voleva offrire loro da bere al “Bar Aloha” per festeggiare il suo compleanno, che sarebbe stato il giorno successivo. Dopo che ebbero chiuso il locale, pertanto, si diressero tutti al bar: ella prese posto sulla Mercedes del CARDILLO, mentre il MONTELEONE prese la sua macchina, di cui la ARAMU non ha saputo ricordare il tipo, ma solo il colore, bordeaux. Dopo che lo ebbero atteso invano al bar, preoccupati per il suo ritardo, il CARDILLO e la ARAMU ritornarono verso il negozio e videro il MONTELEONE a terra. Il proprietario di “Carlamp” lo portò al Pronto Soccorso mettendosi alla guida della macchina della vittima, mentre la testimone lo seguì sulla macchina di Giovanni PARRINELLO, un altro ragazzo che lavorava nell’esercizio.

La testimone ha precisato che quando ritornarono a prendere la Mercedes, si accorsero che aveva una gomma a terra, aggiungendo che al momento della sparatoria la Mercedes si era già allontanata e i suoi occupanti non sentirono nulla.

La ARAMU ha specificato altresì che il MONTELEONE andava spesso al negozio del CARDILLO e che talvolta lo incontrava anche in locali notturni, come la discoteca “Shopen” di Mazara del Vallo. Ella, per altro, lo conosceva solo in quanto era amico del CARDILLO e non aveva alcun rapporto particolare con lui (cfr. deposizione della ARAMU udienza del 4 febbraio 1999).

Il P.M. ha prodotto il verbale di sommarie informazioni rese da Giovanni CARDILLO, titolare del negozio “Carlamp”, assassinato il 25 maggio 1992 nel corso della guerra di mafia di Marsala.

Il CARDILLO riferì che quel giorno, il MONTELEONE alle ore 20,00 circa, in concomitanza con l’orario di chiusura, era andato nel suo esercizio e vi si era intrattenuto per circa dieci minuti. Nell’occasione, egli lo aveva invitato a prendere un caffè al bar “Aloha” e il MONTELEONE aveva accettato la proposta, avviandosi verso il locale, mentre il testimone si era fermato per alcuni secondi per lanciare uno sguardo all’esercizio prima di seguire l’amico, precedendo il suo dipendente PARRINELLO, il quale aveva chiuso la saracinesca prima di andare verso la sua macchina.

Raggiunta l’uscita, aveva notato il MONTELEONE che era in attesa di attraversare la carreggiata per raggiungere la sua autovettura, parcheggiata sul lato opposto, con la parte anteriore rivolta in direzione di via Trapani. Mentre l’altro aspettava che si esaurisse il flusso dei veicoli, il CARDILLO aveva raggiunto la sua Mercedes 200 parcheggiata a fianco dell’ingresso del negozio, con la parte anteriore rivolta verso la via Salemi, era salito a bordo e si era avviato lentamente verso quest’ultima via. Percorsi circa venti metri, quando era in corrispondenza di un distributore di carburante, aveva udito due scoppi, a brevissima distanza tra loro, senza per altro attribuire importanza alla cosa. Aveva proseguito la sua marcia, raggiungendo il bar in via Mazzini e aveva atteso il MONTELEONE.

Dato che il suo amico non arrivava, aveva rifatto lo stesso percorso in senso inverso. Giunto nei pressi del negozio, aveva visto l’autovettura del MONTELEONE nella stessa posizione in cui era prima e il suo conoscente con il tronco poggiato sulle gambe piegate nei pressi della ruota posteriore destra, tra il veicolo e il muretto adiacente, come se stesse armeggiando o sostituendo la ruota. Quando si era avvicinato aveva notato che il MONTELEONE, il quale si era voltato verso di lui, aveva il viso sanguinante e pertanto si era offerto di accompagnarlo all’ospedale. Avendo il ferito rifiutato più volte la sua proposta, il CARDILLO lo aveva sollevato di peso e lo aveva collocato sul sedile anteriore destro della sua autovettura, nonostante la vittima continuasse a dire che non voleva essere portato all’ospedale. Quindi aveva aperto la portiera lato guida, il cui vetro si era rotto subito. Si era messo comunque alla guida, aveva acceso il motore, trovando le chiavi di accensione già inserite, e aveva accompagnato il MONTELEONE all’ospedale. Durante il tragitto il ferito si era lamentato, ma non aveva detto nulla sull’agguato. Quando era uscito dal nosocomio, il CARDILLO aveva trovato il PARRINELLO e la ARAMU, che gli avevano riferito che lo avevano seguito, ed era ritornato a Trapani (cfr. verbale di s.i.t. assunte in data 15 marzo 1984 e 5 gennaio 1985 rispettivamente dai Carabinieri di Palermo e dal P.M. di Marsala).

Infine, Vincenzo SINACORI, su domanda del Presidente della Corte, ha escluso che l’azione ai danni del MONTELEONE sia stata determinata da una condotta scorretta della vittima nei confronti della sorella del collaboratore. Successivamente, su domanda del P.M., ha precisato che il MONTELEONE effettivamente si ubriacava e infastidiva le ragazze e per questo egli si era rivolto al PATTI dicendo “ma ancora lo tenete peri peri a questo”. Ha continuato invece a negare di avere saputo che importunava la sorella, specificando che in caso contrario lo avrebbe ucciso egli stesso nella discoteca (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 1 luglio 1999).

Ciò premesso, e passando alla disamina delle posizioni dei singoli imputati, deve ritenersi che sia stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità di Salvatore GIACALONE e di Antonio PATTI in ordine ai fatti delittuosi in trattazione.

Come si evince da quanto sopra esposto, i principali elementi di prova a carico dei prevenuti sono costituiti dalle piene confessioni rese dagli stessi, riscontrate reciprocamente dalle dichiarazioni dell’altro collaboratore e dagli elementi fattuali emersi dalle indagini espletate all’epoca dell’omicidio.

A giudizio di questa Corte le propalazioni in parola debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità dei predetti collaboranti.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, singolarmente considerate, sono intrinsecamente logiche, coerenti, circostanziate e prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità.

Le poche discordanze esistenti tra le due versioni, d’altra parte, sono quasi sempre spiegabili alla luce di considerazioni logiche e comunque hanno una rilevanza complessivamente modesta rispetto alla precisione dei resoconti dei collaboratori, tanto più se si consideri che è intercorso un lungo lasso di tempo dall’epoca dei fatti.

Del resto, specialmente con riferimento al PATTI, a fronte di rivelazioni a tanto ampio raggio su una molteplicità di episodi criminosi, è impensabile che non si registrino talvolta inesattezze o veri e propri errori; se tale ultima considerazione impone un attento vaglio delle dichiarazioni del collaboratore, certamente non ne inficia la complessiva credibilità. D’altra parte, i racconti del PATTI e del GIACALONE sono precisi e concordi sui fatti salienti dell’azione criminosa e in generale su quelli percepiti direttamente dai dichiaranti, circostanza che ne dimostra la complessiva attendibilità e genuinità, tenuto conto che sarebbe impensabile che due soggetti abbiano ricordi tanto nitidi e collimanti su dati appresi da altri a tale distanza di tempo dal verificarsi dei medesimi.

Inoltre, le propalazioni dei collaboranti hanno trovato riscontri sia reciproci che alla luce di elementi emersi dalle indagini effettuate tanto all’epoca del delitto quanto in seguito all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) il PATTI e il GIACALONE hanno dichiarato che la causale dell’attentato al MONTELEONE risiede nel fatto che in una discoteca di Mazara del Vallo ebbe a “fare il cascamorto” con la sorella del SINACORI, il quale per questa ragione chiese ai Marsalesi di ucciderlo immediatamente, ricevendo dagli stessi un assenso subordinato alla preventiva autorizzazione del rappresentante della cosca di Marsala Vincenzo D’AMICO. Il GIACALONE, per altro, ha precisato che fu il PATTI a raccontargli l’accaduto.

Il SINACORI dal canto suo ha negato di avere chiesto ai Marsalesi di uccidere il MONTELEONE perché costui aveva importunato la sorella, pur ammettendo che l’uomo si ubriacava e dava noia alle ragazze.

La circostanza che il SINACORI abbia una sorella, Pietra, nata a Mazara del Vallo il 13 maggio 1958, sposata con CUDIA Sebastiano, un commerciante di gelati marsalese è stata accertata dal Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

La contraddittorietà delle versioni del PATTI (a cui va ricondotta quella del GIACALONE) e del SINACORI, d’altra parte, può essere superata ipotizzando, in modo pienamente conforme a logica, che tra i due ci sia stata un’incomprensione e che il primo, sapendo che la sorella dell’altro era stata oggetto delle sgradite “attenzioni” del MONTELEONE abbia interpretato la sua frase “ma ancora lo tenete peri peri a questo” come una richiesta di ucciderlo, che il Mazarese, non essendo a conoscenza della condotta tenuta dalla vittima nei confronti della sua congiunta, non aveva in realtà fatto. La conoscenza dell’incidente da parte del D’AMICO e il suo ordine di agire, d’altra parte, può ben essere stata originata da una confidenza del TITONE, che era in rapporti di particolare amicizia e confidenza con il rappresentante della “famiglia” e dal desiderio dei vertici di quest’ultima di agire in modo gradito alla potente cosca di Mazara, che guidava il mandamento.

2) il GIACALONE e il PATTI hanno affermato che l’attentato avvenne la sera, davanti al negozio “Carlamp”.

La circostanza è stata confermata dal MONTELEONE, dalla ARAMU e nel verbale di testimonio senza giuramento del CARDILLO.  

3) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente dichiarato che erano entrambi presenti sul luogo del delitto, anche se fu solo il primo a sparare, mentre il secondo rimase defilato.

4) il GIACALONE ha detto che il PATTI sparò all’obiettivo mentre costui stava salendo a bordo della sua Renault 18 di colore rosso e che la vittima si accasciò sul sedile della macchina.

Il dato è stato confermato dal MONTELEONE, oltre che dal verbale di sequestro dell’autovettura, da cui risulta che il veicolo era imbrattato di sangue nei sedili anteriori.

Il PATTI, invece, ha evidentemente sovrapposto momenti diversi dell’azione, affermando da un lato che sparò all’obiettivo mentre stava salendo a bordo della sua autovettura, che forse era una Mercedes, e che prima di andarsene sparò uno o due colpi di rivoltella contro la Mercedes beige del CARDILLO, che era in compagnia di una ragazza e che gli parve guardarlo minacciosamente.

Ora, evidentemente il collaboratore ha confuso quest’ultimo veicolo (la Mercedes del CARDILLO) con quello della vittima, sovrapponendo le immagini relative alle due fasi dell’azione.

Del resto la circostanza che egli abbia esploso alcuni colpi di rivoltella contro la macchina del proprietario di “Carlamp” mentre si stava allontanando, bucandogli una gomma, è stata confermata da quest’ultimo, il quale ha affermato di avere udito due detonazioni e di avere in seguito scoperto di avere un pneumatico forato, e dalla ARAMU.

Il dato è stato riscontrato, seppure implicitamente, anche dal GIACALONE, il quale ha detto che non vide nessuno allontanarsi, anche perché era coperto dal complice fisicamente più massiccio di lui, e che il PATTI sparò qualche colpo anche dopo che la vittima si era accasciata sul sedile della sua autovettura.  

Può pertanto concludersi che certamente il PATTI sparò al MONTELEONE mentre costui stava salendo sulla sua autovettura per recarsi al bar “Aloha” con il CARDILLO e i suoi dipendenti, come sostenuto dal GIACALONE e dalla vittima e come si desume altresì dalle affermazioni dello stesso CARDILLO, il quale ha sostenuto che dopo il suo ritorno trovò l’amico accasciato vicino alla sua Renault 18.

Successivamente il PATTI esplose alcuni colpi di revolver anche all’indirizzo della Mercedes del CARDILLO, mentre si stava allontanando, come sostenuto dal medesimo collaboratore e sostanzialmente riscontrato dalle propalazioni del proprietario di “Carlamp” e della ARAMU. A tale proposito, deve sottolinearsi che l’asserzione del GIACALONE secondo la quale egli non vide nessuno uscire perché era dietro il complice, il quale gli nascondeva la visuale appare plausibile, atteso che quest’ultimo è fisicamente più robusto del primo e che pertanto è pienamente verosimile che quest’ultimo coperto dal complice e concentrato sulla figura della vittima non abbia focalizzato quanto accadeva nei dintorni.

5) il PATTI e il GIACALONE hanno dichiarato che il primo sparò da quattro a sei colpi all’indirizzo dell’obiettivo.

Il dato è stato confermato dal MONTELEONE, il quale ha detto di avere udito quattro o cinque detonazioni.

Inoltre, è perfettamente compatibile con gli elementi di prova emersi dalle indagini effettuate nell’immediatezza dei fatti, dalle quali risulta che la vittima fu attinta da tre pallottole e che una quarta fu rinvenuta nei pressi del luogo del delitto.

Pertanto, a giudizio della Corte, può concludersi che -conformemente alle propalazioni dei collaboranti- furono sparati sei proiettili, quattro dei quali contro il bersaglio e due all’indirizzo della Mercedes del CARDILLO.

6) il GIACALONE ha detto di avere visto nei pressi del negozio un Volkswagen Golf e di essersi preoccupato, temendo che a bordo ci fosse Ignazio ZICHITTELLA, il quale lavorava per “Carlamp”. Ha aggiunto che successivamente apprese che all’epoca il veicolo era stato venduto a TITONE Antonino, omonimo del cognato di PATTI e che proprio il sotto capo della cosca di Marsala era a bordo con il compito di controllare la zona.

Il PATTI ha confermato entrambe le circostanze.

Può pertanto ritenersi pienamente dimostrato che il TITONE era nei paraggi a bordo della Wolkswagen Golf, che era appartenuta allo ZICHITTELLA per controllare che tutto procedesse tranquillamente.

Il fatto, poi, che Ignazio ZICHITTELLA fosse in buoni rapporti con il CARDILLO e che abbia lavorato nel suo negozio per un certo lasso di tempo è stato confermato da Carlo ZICHITTELLA nell’esame reso il 19 novembre 1998.

Dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO e dalla carta di circolazione del veicolo emerge che Ignazio ZICHITTELLA acquistò la Volkswagen Golf targata TP-209099 da VERDIRAME Giovanni il 17 febbraio 1981 e la vendette ad ALIATO Giuseppe il 12 marzo 1982, mentre nulla si evince dei successivi passaggi di proprietà del mezzo.

Le versioni dei due collaboratori divergono, oltre che sui punti sopra evidenziati, sul fatto che, a detta del GIACALONE essi si allontanarono insieme, mentre per il PATTI se ne andarono separatamente.

Sebbene al discrasia in parola non sia superabile alla luce dei dati emersi nel dibattimento, deve sottolinearsi che essa ha un rilievo realmente marginale e che è pienamente verosimile che, tenuto conto di ciò e della lungo lasso di tempo trascorso, i collaboratori non abbiano mantenuto memoria precisa del fatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi raggiunta la piena prova della penale responsabilità del PATTI e del GIACALONE in ordine al tentato omicidio di Giovanbattista MONTELEONE e dei reati satellite di porto e detenzione di arma comune da sparo.

I racconti dei propalanti, infatti, appaiono intrinsecamente attendibili e, sotto il profilo estrinseco, si riscontrano reciprocamente e sono confermati da numerosi elementi di prova emersi dall’istruttoria dibattimentale.

Le discrasie tra le due versioni, che sono state analiticamente esaminate, spesso sono risolvibili alla luce di argomentazioni logiche e sono comunque complessivamente di poco conto. Pertanto esse non solo non inficiano la credibilità dei collaboratori in ordine alla fattispecie criminosa in esame, ma addirittura ne esaltano la genuinità e la lealtà di comportamento, atteso che né il PATTI né il GIACALONE hanno rinunciato a sostenere il loro punto di vista, scegliendo la più comoda via dell’appiattimento sulle propalazioni dell’altro.  

Quanto alla configurazione giuridica del fatto principale, deve essere condivisa la prospettazione accusatoria. Infatti, le modalità esecutive dell’azione, consistite nell’esplosione di più colpi d’arma da fuoco all’indirizzo delle parti vitali del bersaglio, impongono di giudicare integrati tutti i presupposti del tentativo di omicidio; in particolare, deve sottolinearsi che la direzione stessa dei proiettili (che attinsero la vittima al capo) era tale che deve ritenersi casuale che l’obiettivo non sia deceduto.

Pertanto, la condotta del killer era diretta in modo non equivoco a sopprimere il MONTELEONE e aveva connotazioni tali da potere essere indubbiamente ritenuta ex ante idonea a raggiungere lo scopo, che non conseguì a causa di un fatto del tutto indipendente dalla loro volontà.

Il giudizio di responsabilità in ordine ai reati satellite è consequenziale a quello sul tentato omicidio.

Infatti la nota del Vice Questore MESSINEO, la deposizione del MONTELEONE e gli esiti del sopralluogo hanno provato che la vittima fu attinta da vari colpi d’arma da fuoco, con conseguente integrazione dei presupposti dei delitto di cui agli artt. 2 e 4 L.895/67

Non è stata, al contrario, raggiunta la prova certa che l’assassinio in esame sia stato perpetrato con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque, cosicchè l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p. non può essere giudicata integrata.

Deve infatti essere giudicata provata la responsabilità soltanto dei due collaboratori, del D’AMICO e del TITONE. A carico di questi ultimi, infatti, convergono le concordi dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, supportate sul piano logico per il primo dal fatto che la sua carica di rappresentante della cosca imponeva ai suoi subordinati di informarlo e di ottenerne il preventivo consenso prima di eseguire un omicidio, pena la morte, e per il secondo dal fatto che egli era essenzialmente un uomo d’azione e ci teneva ad avere un ruolo nei delitti ascrivibili alla “famiglia”, cosicchè è pienamente verosimile che sia stato coinvolto nel fatto di sangue in parola.

Deve inoltre essere giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato, che i collaboratori erano a conoscenza del progetto omicidiario ben prima dell’esecuzione del medesimo.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Il SINACORI deve invece essere assolto per non essere stata raggiunta la prova che abbia commesso il fatto.

Egli, infatti, ha negato recisamente di essere coinvolto nella deliberazione di uccidere il MONTELEONE.

A giudizio di questa Corte la sua protesta di innocenza deve essere giudicata credibile, atteso che non avrebbe senso che egli, dopo essersi accusato di una lunga serie di gravi fatti di sangue, abbia negato di essere coinvolto in qualche modo nel tentato omicidio in esame. Ciò tanto più che il SINACORI ha dimostrato un notevole disprezzo nei confronti della vittima e che ha recisamente affermato che, se avesse saputo che aveva molestato la sorella, lo avrebbe ammazzato personalmente e nella stessa discoteca. La circostanza che non abbia palesato alcuna comprensione per l’evidente futilità della causale dell’azione delittuosa rimuove anche l’ultimo ostacolo logico a una piena assunzione da parte del SINACORI delle sue responsabilità.

Ne consegue che deve ritenersi che il collaboratore sia realmente estraneo alla decisione di uccidere il MONTELEONE.

Ciò, per altro, non esclude che nelle intenzioni dei responsabili il movente dell’omicidio dovesse essere individuato in ogni caso nella volontà di vendicare l’offesa che ritenevano avesse subito la sorella del SINACORI e che, nell’ambiente culturalmente sottosviluppato in cui essi si muovevano, era certamente un fatto molto grave, tanto da essere suscettibile della punizione estrema. Come si è già specificato, infatti, è verosimile che dapprima il PATTI abbia male interpretato le parole del SINACORI e dall’altra che il D’AMICO, informato dal TITONE, abbia pensato di cogliere una buona occasioni per acquistare benemerenze agli occhi della “famiglia” di Mazara, da cui quella di Marsala dipendeva.

Di conseguenza, a parere di questa Corte, sebbene il PATTI non abbia sicuramente mentito nel riferire le parole del SINACORI come egli le aveva intese, il senso della frase dell’interlocutore era ben diverso da come fu interpretato. Pertanto, il collaboratore mazarese deve essere assolto dai delitti in trattazione, atteso che non ha dato alcun contributo consapevole e volontario alla sua progettazione e realizzazione, delle quali era assolutamente inconsapevole.

OMICIDIO CHIARA ALBERTO

La scomparsa di Alberto CHIARA fu denunciata da suo fratello Pietro, il quale riferì che la famiglia non aveva più notizie del giovane dal 23 febbraio 1984.

Le indagini vennero condotte congiuntamente dalla Squadra mobile e dal N.O.R.M. di Trapani.

Nei primi giorni successivi alla scomparsa gli inquirenti escussero i parenti della vittima e i coniugi Lorenza ZICHITTELLA e Raimondo SANFILIPPO, i quali ultimi dissero che il CHIARA era stato da loro fino alle ore 15,00 circa e poi, verso le 16,00, si era recato dai genitori della ZICHITTELLA.

Leonardo CHIARA, fratello di Alberto, anch’egli sentito più volte, raccontò circostanze che aveva appreso dalla ZICHITTELLA, la quale gli aveva telefonato più volte chiedendo notizie dello scomparso e fornendo informazioni sui suoi ultimi spostamenti.

Il 24 marzo 1984 una telefonata anonima avvisò la Questura di Trapani che nella contrada Amabilina di Marsala era stata rinvenuta una autovettura bruciata. L’ispettore BONANNO si recò sul luogo e vide l’automobile FIAT 124 Spider di colore rosso tg. TP-485136 di proprietà di Alberto CHIARA, all’interno del cui bagagliaio vi era un cadavere parzialmente carbonizzato sul quale trovarono alcuni oggetti, tra cui una catenina d’oro, che Leonardo CHIARA riconobbe come appartenenti al fratello, consentendo in tal modo l’identificazione del cadavere (cfr. verbali di sequestro del veicolo e di ricognizione dei luoghi datati 24 marzo 1984).

Il pastore CIROBISI Antonio, sentito a sommarie informazioni, riferì che aveva notato il veicolo il 24 o il 25 febbraio ancora fumante, ma non aveva dato perso alla cosa, ritenendo che fosse stato abbandonato.

La relazione di perizia necroscopica sul cadavere della vittima consentì di accertare che la morte del CHIARA poteva risalire a circa dieci giorni prima del ritrovamento del cadavere, anche se l’assenza di altri dati non permetteva di formulare una ricostruzione più precisa.

Il decesso, a giudizio dei consulenti doveva attribuirsi a ustioni di IV grado (carbonizzazione) prodotte da combustione di notevole quantità di materiale infiammabile. Non furono rinvenute lesività inferte precedentemente all’abbruciamento del defunto (pur essendo l’esame stato limitato dalle condizioni del soggetto), cosicché fu ritenuto verosimile che prima di tale evento la vittima fosse stata resa inattiva forse procurandogli uno o più traumi cranici non fratturativi, sufficienti a stordirla. Successivamente l’uomo era stato dato alle fiamme previo cospargimento della vettura e del corpo di abbondante materiale infiammabile (la stessa carbonizzazione del cadavere dimostrava che il corpo fu sottoposto a lungo all’azione delle fuoco) (cfr. relazione di perizia medico legale eseguita dai periti CARUSO e MARINO e datata 30 giugno 1984).

Alberto CHIARA era un personaggio noto agli inquirenti perché aveva molti precedenti penali, soprattutto per reati contro il patrimonio e aveva rapporti di comparato (anche se forse solo di fatto) con Gaetano PIZZARDI, il quale fu a sua volta ucciso.

Le indagini si conclusero con il fermo di Lorenza ZICHITTELLA, di suo marito Raimondo SANFILIPPO e di Natale FAUGIANA, poi seguito da ordine di cattura.

Gli investigatori, infatti, ipotizzarono che il CHIARA fosse stato ucciso nell’abitazione dei coniugi SANFILIPPO, in primo luogo perché a loro carico ravvisarono un movente: Leonardo CHIARA aveva rivelato che Lorenza era amante di suo fratello Alberto, anche se la donna smentì sempre questo fatto. L’esistenza di una relazione tra i due, del resto, era stata confermata agli inquirenti anche da Tommaso CULICCHIA (socio di Albero CHIARA nel ristorante “Mothia” e datore di lavoro della ZICHITTELLA e del SANFILIPPO, che svolgevano rispettivamente le funzioni di cassiera e di cameriere), il quale aggiunse che la donna aveva un legame sentimentale altresì con Natale FAUGIANA. A tale ultimo proposito il CULICCHIA aggiunse che Alberto CHIARA aveva fatto alcune telefonate alla ZICHITTELLA e una sera si era arrabbiato molto poiché quest’ultimo gli aveva rivelato di essere in casa in compagnia del FAUGIANA; a detta del CULICCHIA, più volte nel corso di queste telefonate il CHIARA aveva minacciato di morte la donna e il suo amante e in un’occasione addirittura era uscito per andare a casa della ZICHITTELLA e sorprendere i due in atteggiamento amoroso.

Il FAUGIANA fu arrestato per l’omicidio del CHIARA a causa delle rivelazioni sulla sua relazione con la ZICHITTELLA e del fatto che la vittima considerava l’amante come “cosa sua” e si arrabbiava molto perché quando telefonava a casa della donna vi trovava spesso il FAUGIANA, tanto che minacciava quest’ultimo di morte, se non avesse lasciato in pace la donna. Dopo l’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, gli inquirenti perquisirono l’abitazione del FAUGIANA, trovando tra l’altro due lettere, rivolte rispettivamente alla moglie e al figlio. Nella prima l’uomo aveva invitato la donna, se interrogata, a negare che egli avesse una relazione con la ZICHITTELLA; nella seconda aveva affidato al figlio il compito di trovare persone che dicessero che il giorno dell’omicidio avevano giocato a carte con lui. Per altro gli investigatori non riuscirono ad accertare nel corso delle loro indagini se il giorno della scomparsa del CHIARA il FAUGIANA fosse a casa SANFILIPPO.

Gli inquirenti operarono altresì il fermo della ZICHITTELLA e del SANFILIPPO, in quanto le dichiarazioni rese dagli stessi vennero smentite in ordine a numerose e significative circostanze alla luce delle indagini effettuate a riscontro delle medesime.

In primo luogo, infatti, non furono trovate conferme dei movimenti che la vittima, a detta della ZICHITTELLA, avrebbe fatto dopo essersi allontanato da casa sua. Infatti da un lato, il proprietario della tabaccheria, tale MIRABILE, negò sia di avere visto lo scomparso, sia che quest’ultimo avesse fatto telefonate nel suo esercizio e dall’altro lato anche Vincenzo ZICHITTELLA e Iolanda SALERNO, genitori di Lorenza, smentirono la figlia sulla circostanza che il CHIARA fosse andato a fare loro visita il giorno della sua scomparsa.

Inoltre, il SANFILIPPO e la ZICHITTELLA diedero versioni tra loro contraddittorie e smentite da altre emergenze dibattimentali, in particolare sulla presenza a casa del SANFILIPPO e sull’orario della visita e del congedo.

Leonardo CHIARA, in particolare, riferì agli investigatori che la ZICHITTELLA gli aveva detto nel corso di una telefonata che la vittima, dopo essere andata a casa sua, si era recata a fare visita al padre di lei -ucciso non molto tempo dopo- ed era entrata per salutare, senza per altro trattenersi a bere un caffè, come gli era stato chiesto di fare, asserendo che c’era qualcuno che lo attendeva in macchina. Leonardo CHIARA aggiunse che, sempre durante una telefonata, la ZICHITTELLA aveva riferito altresì che Alberto CHIARA, dopo essere uscito dall’abitazione di lei, le aveva telefonato da una tabaccheria vicina all’abitazione predetta. Anche in questo caso, per altro, i due gestori del negozio, escussi, negarono che il CHIARA avesse chiamato dal loro esercizio, in quanto il telefono era in vista e se ne sarebbero accorti certamente, se qualcuno avesse usato l’apparecchio. Leonardo CHIARA e Tommaso CULICCHIA rivelarono infine che lo scomparso era in possesso di due fucili da caccia a pompa, un fucile mitragliatore, una rivoltella calibro 38 e una 7,65, che dopo la sua morte furono venduti (cfr. deposizioni dell’ispettore Alessandro BONANNO e del Maresciallo CANNAS all’udienza del 10 febbraio 1999).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere -in concorso con BICA Francesco, BONANNO Pietro Armando, LEONE Giovanni e VIRGA Vincenzo, nonché con D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, deceduti- dei delitti di omicidio premeditato in pregiudizio di Alberto CHIARA e di detenzione e porto illegittimi di armi da fuoco, tutti aggravati dall’essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha affermato che l’omicidio del CHIARA fu deciso dalla “famiglia” di Trapani, di cui era rappresentante VIRGA, ma fu realizzato da quella di Marsala, in quanto la vittima, pur abitando a nel capoluogo di Provincia, “se la faceva” in quest’ultima città: pertanto fu il D’AMICO a dare l’assenso definitivo.

In un’occasione Pietro Armando BONANNO chiese al TITONE, di cui era molto amico in quanto entrambi seguivano le corse di cavalli, di ammazzare il CHIARA, il quale andava spesso a Marsala, ma il cognato del collaboratore lo invitò a parlare della faccenda con il rappresentante della cosca.

In effetti, il BONANNO e Francesco BICA si recarono a Marsala nel covo di via Colaianni e discussero l’argomento con Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPARAROTTA, Antonino TITONE e Antonio PATTI, il quale in quell’occasione sentì parlare per la prima volta del progetto criminoso. I Trapanesi motivarono l’esigenza di uccidere il CHIARA con il fatto che era un tipo che “dava fastidio” e rubava. Il D’AMICO in quel frangente diede il suo assenso.

Il PATTI ha aggiunto che sapeva che l’obiettivo frequentava Marsala, poiché talvolta lo aveva visto nella in via Trapani a bordo di una FIAT 124 Spider rossa, in compagnia della figlia di Vincenzo ZICHITTELLA, cugina di Carlo, sposata con un uomo soprannominato “Ramunneddo”.

Il collaboratore ha specificato che l’omicidio venne commesso da Nino TITONE e Giovanni LEONE, i quali poi gli riferirono l’episodio, data la confidenza che avevano con lui. Il LEONE in quel periodo trascorreva la latitanza a Marsala e, nonostante abitasse in via Finocchiaro Aprile, frequentava spesso la base in via Colaianni. Dato che conosceva il CHIARA, insieme al quale era stato detenuto nel carcere di Trapani, il LEONE si mise a disposizione, dicendo che se lo avesse visto lo avrebbe ucciso.

Un giorno, in effetti, il LEONE e il TITONE videro l’obiettivo in una cabina telefonica di piazza del Popolo (il cui nome ufficiale è piazza Marconi) e decisero immediatamente che il primo lo avrebbe attirato in via Colaianni. Il TITONE pertanto, dopo avere visto che il complice si era avvicinato alla vittima designata e lo aveva salutato, si avviò verso il covo, precedendo i due uomini. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che il 13 ottobre 1995 disse che il TITONE gli aveva confidato di avere dapprima preso il caffè con il LEONE e il CHIARA e poi di essersi allontanato, il PATTI ha ribadito di non rammentare la circostanza.

Seguendo i piani, il LEONE, dopo avere bevuto il caffè con l’obiettivo in un bar in Piazza del Popolo, invitò il CHIARA a seguirlo in via Colaianni, dove giunsero a bordo della FIAT 124 Spider rossa della vittima, accedendo dall’ingresso retrostante (l’edificio aveva due cancelli) nel vialetto che portava allo stabile. Quando il CHIARA scese dall’automobile, il TITONE, che li aveva preceduti con il motorino, gli si avvicinò e gli sparò un colpo alla nuca. Il PATTI, per altro, ha precisato che questo ultimo dato gli fu raccontato ed egli non vide il morto.

Il D’AMICO e il CAPRAROTTA, che erano nell’appartamento, si arrabbiarono, in quanto volevano che CHIARA salisse in casa e lì fosse strangolato. Il PATTI sopraggiunse nel momento in cui stavano infilando il cadavere nel cofano della FIAT 124 e notò sangue fuoriuscire per l’appunto dal bagagliaio.

Il D’AMICO, il CAPRAROTTA e il TITONE affermarono che bisognava portare immediatamente via la macchina e il corpo da quel luogo. A tal fine partirono il CAPRAROTTA e il TITONE, i quali, a bordo della FIAT 127 del primo, fecero da battistrada al PATTI, che li seguiva con la Fiat 124 Spider della vittima. Giunti in contrada Amabilina, il CAPRAROTTA indicò all’odierno collaboratore una cava nella quale gettare l’automobile. Il PATTI scese dall’autovettura e i tre uomini tentarono di precipitare il veicolo nel buco, senza per altro riuscirci, dato che il veicolo era molto basso e la parte posteriore si incagliò nel terreno. Vista l’impossibilità di buttare la macchina dentro il fosso, verso il quale era rivolta la parte anteriore del mezzo, il CAPRAROTTA gettò benzina sulla FIAT 124 e la incendiò. Il collaboratore ha concluso affermando di essere a venuto a sapere che conoscenza che successivamente, il veicolo e il cadavere furono ritrovati.

In seguito all’omicidio in parola vennero arrestate persone del tutto estranee allo stesso (e specificamente la ZICHITTELLA e il marito), che in seguito vennero rilasciate.

Il PATTI ha affermato che il padre della ZICHITTELLA, Vincenzo, abitava in via Trapani, a circa duecentocinquanta o trecento metri dall’inizio della strada, vicino a una tabaccheria, precisando altresì che Piazza del Popolo dista da questi luoghi circa due o tre chilometri. Ha aggiunto che in quell’epoca egli e il TITONE non frequentavano la casa di Vincenzo ZICHITTELLA, di cui pure conoscevano l’ubicazione, poiché il cognato del collaboratore odiava quest’ultimo individuo ritenendolo responsabile della morte di suo padre (cfr. scheda dedicata all’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, infra, sub Capitolo V). Ha specificato infine che il TITONE aveva rapporti di parentela indiretta con Vincenzo ZICHITTELLA, in quanto il fratello di quest’ultimo, Giovanni, era sposato con Giannina TITONE, sorella del padre di Antonino.

Il PATTI ha riferito altresì che non gli risultava che Vincenzo ZICHITTELLA conoscesse Giovanni LEONE, aggiungendo di non ricordare che all’epoca della scomparsa di Alberto CHIARA ci fosse stato un omicidio a Trapani e di non avere mai sentito parlare di Giovanni FERRACANE.

Il collaboratore ha infine sostenuto che all’epoca dell’omicidio in trattazione egli già conosceva Pietro Armando BONANNO e Francesco BICA: il secondo era “consigliere” della “famiglia” di Trapani, il primo era un semplice “soldato”. Ha affermato altresì di essere a conoscenza del fatto che il BONANNO aveva una macelleria e di non sapere che lavoro facesse il BICA.

Con riferimento al nome di battesimo di quest’ultimo imputato, il difensore ha contestato al collaboratore, il quale in dibattimento ha dichiarato che si chiamava Francesco, che nell’interrogatorio del 30 ottobre 1995 aveva affermato che gli pareva si chiamasse Nino; il PATTI ha spiegato che in quella circostanza confuse il nome del prevenuto con quello dello zio, Nino BUZZITTA, anch’esso della “famiglia” di Trapani (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI, resi rispettivamente nelle udienze dell’11 febbraio e del 5 luglio 1999).

Carlo ZICHITTELLA ha dichiarato che suo zio Vincenzo fu molto addolorato per l’arresto della figlia. Pertanto, dato che era stato presente quando il CHIARA era stato prelevato in una cabina del telefono ed era stato portato via e avendo visto chi erano i responsabili (Diego INGOGLIA di Marsala e, gli pare Vito MARCECA e Giovanni “u pisicuto”), quando si rese conto che sua figlia Vincenza e suo genero Raimondo non sarebbero stati scagionati in tempi brevi andò da coloro che riteneva fossero i responsabili del delitto e li invitò a trarre d’impaccio i suoi congiunti, facendo loro capire che altrimenti sarebbe andato dalla polizia a dire quello che era successo.

Il collaboratore ha precisato che fu informato delle intenzioni di suo zio Vincenzo durante la sua detenzione dall’altro suo zio Gaspare, ricevendo altresì la richiesta di intervenire sui mafiosi perché si interessassero alla vicenda della cugina (cfr. esame dello ZICHITTELLA in qualità di imputato di reato connesso all’udienza del 4 novembre 1998).

Nel presente dibattimento sono stati escussi in qualità di testimoni Antonio CIROBISI, Lorenza ZICHITTELLA, Caterina GALLOTTA e Leonardo CHIARA e il P.M. ha prodotto il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Tommaso CULICCHIA il 10 marzo e il 5 aprile 1984 alla Squadra Mobile di Trapani e il 17 aprile e il 14 agosto al Giudice Istruttore di Marsala, essendo tali atti divenuti irripetibili per l’irreperibilità del testimone.

Lorenza ZICHITTELLA ha affermato che subì un processo penale per la scomparsa di CHIARA Alberto, che aveva conosciuto nella discoteca “Tropical”, dove ella lavorava, circa quattro mesi prima della sua scomparsa.

La testimone ha aggiunto che il giorno in cui scomparve, il CHIARA andò a trovarla a casa sua a Marsala nel primo pomeriggio, non appena giunto da Trapani a bordo della sua Spider rossa, poichè doveva portarle un vestito da carnevale. Si fermò circa trenta o sessanta minuti, insieme a lei e a suo marito e forse al FAUGIANA, e poi si allontanò insieme al SANFILIPPO.

La vittima, dopo essere uscito dalla casa della testimone, si recò nell’abitazione dei genitori di lei, come ebbe a riferirle lo stesso CHIARA nel corso di una successiva telefonata che -a quanto le disse- le fece da una rivendita di tabacchi vicina alla casa di costoro. A tale proposito, la ZICHITTELLA ha specificato che ella abitava a circa due chilometri dall’abitazione dei suoi genitori e il tabaccaio da cui il CHIARA le stava telefonando era il più vicino sia all’appartamento del padre che al suo. Nel corso di questa telefonata l’uomo le fece una dichiarazione d’amore ed ella chiuse la comunicazione, dato che conosceva il proprietario dell’esercizio e non voleva che estranei sentissero il tenore della conversazione. La testimone ha tuttavia precisato che in seguito la vittima le telefonò nuovamente dallo stesso tabaccaio o da una cabina pubblica. La ZICHITTELLA ha aggiunto che successivamente suo padre ebbe a confermarle che il CHIARA era andato a trovarlo, aggiungendo che non si era fermato a sorbire il caffè perché aveva un amico in macchina che lo aspettava.

Quello stesso giorno la testimone telefonò alla madre di Alberto CHIARA: conosceva i parenti dell’uomo poichè erano stati a cena da lei alcune sere prima, e, siccome si era offesa per la dichiarazione d’amore del giovane, voleva domandare loro spiegazioni, che per altro non le vennero date. In quell’occasione riferì all’anziana donna che il figlio le aveva detto che, se non avesse potuto averla, ella non l’avrebbe visto mai più, sarebbe scomparso. Per altro, la testimone ha ammesso che telefonò anche perché il CHIARA, su sua richiesta, l’aveva assicurata che l’avrebbe chiamata dopo il suo rientro a casa, dato che ella era preoccupata perché circa venti giorni prima sulla statale 115 si era rotto il semiasse della sua autovettura. Quella stessa sera telefonò nuovamente alla madre della vittima, la quale le disse che non aveva notizie del figlio e le chiese se sapeva qualcosa. Il giorno dopo la chiamò il fratello, comunicandole che Alberto non era ancora rientrato.

La ZICHITTELLA ha aggiunto che per il delitto CHIARA fu detenuta quasi un anno. In questo periodo, il 17 maggio 1984, fu ucciso suo padre. Ha precisato altresì che quest’ultimo era andato a trovarla parecchie volte e l’aveva sempre esortata a stare tranquilla, perché la verità sarebbe venuta a galla. Per altro, quando fu sentito dalla polizia, l’uomo negò che il CHIARA fosse andato a trovarlo e si giustificò con la figlia sostenendo che aveva agito in quel modo per timore di essere arrestato. Tuttavia quando fu assassinato aveva già deciso di raccontare tutto ciò che sapeva.

Dopo la morte del padre ebbe colloqui in carcere con la madre e con la sorella. Non vide invece i suoi zii, tranne Giovanni, anch’egli all’epoca detenuto, quando furono accompagnati al cimitero di Marsala per visitare la tomba di Vincenzo ZICHITTELLA.

La testimone ha affermato di non conoscere FERRACANE Giovanni e di non ricordare che il CHIARA gli avesse fatto confidenze su di lui. Per altro, ha rammentato che quest’ultimo aveva un amico che era stato assassinato e che le disse che di lì a poco sarebbe toccato a lui. Ha aggiunto altresì che l’ucciso diceva sempre che se non avesse dato notizie di lui per più di tre giorni avrebbero dovuto denunciare la sua scomparsa, poiché avrebbe significato che era morto.  

Inoltre, la ZICHITTELLA ha riferito che la vittima le confidò che aveva armi e che era preoccupato, ma non è stata in grado di riferire altro su quel colloquio.

Ha aggiunto che Tommaso CULICCHIA era proprietario di due ristoranti, il “Mothia” e il “Torretta”, o “Torre”, vicino a Trapani e che negli ultimi tempi prima della scomparsa del CHIARA stava acquistando anche la discoteca “Tropical”, in cui lavorava la ZICHITTELLA. CHIARA ebbe una lite con il CULICCHIA per la spartizione del ristorante “Mothia”.

Infine, la testimone ha negato di avere intrattenuto mai una relazione con il CHIARA (cfr. deposizione ZICHITTELLA all’udienza del 10 febbraio 1999).

Caterina GALLOTTA, madre della vittima, ha asserito che vide per l’ultima volta suo figlio Alberto il 23 febbraio 1985 alle ore 12,00 circa, quando uscì di casa, fece benzina alla pompa vicina e poi se ne andò. A quanto sapeva lei, suo figlio sarebbe dovuto andare al ristorante e poi rientrare.

Alle ore 16,00 circa ricevette una telefonata in cui un interlocutore di cui non conosceva l’identità le chiese se il figlio era rientrato.

La teste, invece ha affermato di non ricordare che quel giorno la chiamò anche la ZICHITTELLA, che ella aveva incontrato alcune volte al ristorante del giovane. La GALLOTTA ha mantenuto ferma la sua versione anche quando il P.M. le ha contestato che l’11 aprile 1984 disse alla Polizia che la ZICHITTELLA, che Alberto era andato a trovare nella sua casa di Marsala il 23 febbraio e che mai in precedenza l’aveva chiamata, le aveva telefonato una prima volta per dirle che era andato via dalla sua abitazione e una seconda volta, alle ore 18,00 circa, per sapere se era rientrato a casa, commentando, dopo la risposta negativa, che era preoccupata perché Alberto era uscito con suo marito.

Nonostante la contestazione ad opera del P.M. delle dichiarazioni di diverso tenore rese dalla teste alla Polizia l’11 aprile 1984, la teste non ha ricordato di avere riferito agli inquirenti l’episodio della doppia telefonata della vittima alla ZICHITTELLA, prima dal tabaccaio e poi dalla cabina, mentre ha negato di avere riferito che suo figlio Leonardo le confidò di avere saputo dalla ZICHITTELLA che Alberto aveva fatto visita a Vincenzo ZICHITTELLA e si era rifiutato di fermarsi a bere un caffè motivato con la presenza in macchina di un amico che lo aspettava.

Del pari, sebbene il P.M. le abbia contestato le più volte citate dichiarazioni rese agli inquirenti subito dopo la scomparsa del figlio, la GALLOTTA ha affermato di non avere mai saputo che Alberto avesse regalato alla ZICHITTELLA due anelli, un paio di orecchini, due orologi, uno dei quali per il marito della donna, e un collo di volpe.

Come si vede, pertanto, vi sono notevoli discrasie tra le dichiarazioni rese dalla testimone nell’immediatezza dei fatti e quelle fornite in dibattimento. A giudizio di questa Corte, debbono essere ritenute veritiere le prime. Occorre sottolineare, a tale riguardo, che la testimone, la quale è una donna anziana, ha detto di avere avuto un ictus, cosicchè è assai verosimile che il suo ricordo dei fatti in esame sia appannato, tanto più che tra gli stessi e la deposizione dibattimentale sono decorsi quindici anni. Del resto, le affermazioni originariamente rese dalla GALLOTTA sono aderenti a quelle della ZICHITTELLA, la quale non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire sulla circostanza di avere contattato la madre della vittima e di averle riferito i movimenti del figlio, in modo per altro conforme a quanto raccontò subito anche agli inquirenti. Di conseguenza, le propalazioni rese dalla GALLOTTA nell’immediatezza dei fatti, essendo state suffragate da ulteriori elementi di riscontro, possono essere utilizzate ai fini della decisione.

Infine la GALLOTTA ha affermato che conosceva di vista Giovanni FERRACANE, il quale era già stato ucciso quando morì Alberto (cfr. deposizione GALLOTTA all’udienza del 10 febbraio 1999).

Leonardo CHIARA, fratello della vittima ha dichiarato che Alberto viveva con la madre e che i familiari cominciarono a preoccuparsi per l’incolumità del loro congiunto tre giorni dopo la sua scomparsa.

Ha inoltre ammesso che Lorenza ZICHITTELLA aveva una relazione con lo scomparso, mentre in un primo momento ha negato molti fatti oggetto di domande del P.M.. Dopo parecchie contestazioni, ad opera di quest’ultima parte ha ammesso varie circostanze in un primo momento escluse.

In particolare, in seguito a contestazione da parte del P.M. aventi ad oggetto le affermazioni rese il 25 febbraio e il 27 marzo 1984, ha detto che:

– il 23 febbraio suo fratello uscì da casa della madre alle ore 14,00 e si recò a Marsala a casa dei SANFILIPPO, che in quell’occasione erano entrambi presenti, per portare alla ZICHITTELLA i vestiti di carnevale che aveva acquistato per lei, non dando in seguito più notizie di sé;

– il 24 febbraio la donna gli telefonò per chiedere notizie del fratello;

– la ZICHITTELLA ebbe a confidargli che Alberto e suo marito se ne erano andati alle 16,00 circa, ciascuno a bordo della sua autovettura;

– la ragazza gli riferì altresì che lo scomparso era andato a fare visita al padre di lei, che per altro chiese sia a Leonardo che a suo fratello Pietro di non “tirare in ballo” perché era malato di cuore;

– l’amante del fratello gli raccontò che dopo essere uscito da casa, Alberto le aveva telefonato per dirle che voleva che ella lasciasse il marito e si trasferisse a Trapani per convivere con lui, aggiungendo che la stava chiamando dalla rivendita di tabacchi vicino a casa di lei, fatto a seguito del quale ella lo invitò a chiudere la comunicazione e a ritelefonarle da un altro luogo per evitare che la cosa divenisse di dominio pubblico, dato che i tabaccai la conoscevano; in effetti egli aveva agito in quel modo e, quando la donna nel corso della telefonata successiva gli aveva detto che non poteva accettare la sua proposta perché non voleva abbandonare i suoi figli, egli le aveva risposto che allora non lo avrebbe visto più;

– quello stesso giorno, dopo l’uscita dei due uomini dalla sua abitazione, la ZICHITTELLA chiamò per ben due volte la madre del testimone -cosa che prima non aveva fatto mai- e nella prima occasione le confidò che Alberto se ne era andato da casa sua e la seconda, circa due ore dopo, le chiese se fosse rientrato;

– la donna gli confidò che suo fratello le faceva molti regali, tra cui gioielli, ed ella non sapeva dove trovava i soldi;

– Alberto gli raccontò che deteneva due fucili a canne mozze, un fucile mitragliatore, una rivoltella calibro 38 special e una di calibro 7,65, all’epoca in cui era socio di CULICCHIA nella gestione del ristorante “Mothia” e la ZICHITTELLA gli disse che sapeva che suo fratello nascondeva le armi a Trapani;

– qualcuno gli riferì che la ZICHITTELLA aveva un amante che crede che si chiamasse FAUGIANA;

– suo fratello era arrabbiato con Titta MONTELEONE perché al “Tropical” aveva corteggiato la ZICHITTELLA sia prima che dopo l’inizio della loro relazione amorosa.

Nonostante le contestazioni, invece, il teste ha continuato a negare che:

– Alberto, nel periodo in cui scomparve, gli mostrò due assegni, uno da £.10.000.000 e l’altro da £.3.000.000, ricordandosi solo del primo (verbale di dichiarazioni rese il 24 marzo 1984 alla Squadra Mobile di Trapani);

– la ZICHITTELLA gli disse che dopo avere ricevuto la seconda telefonata, ella andò da suo padre, il quale le confidò che il CHIARA era passato a trovarlo, ma non si era fermato a prendere il caffè da lui, perché doveva andare da un amico (verbale di dichiarazioni rese il 31 marzo 1984 alla Squadra Mobile di Trapani);

– egli e la madre ricevettero telefonate in cui una voce femminile chiedeva loro £.40.000.000, se non volevano un altro morto in famiglia (verbale di dichiarazioni rese il 17 aprile 1984 alla Squadra Mobile di Trapani).

Il testimone ha aggiunto che suo fratello Alberto era compare di Gaetano PIZZARDI, il quale fu anch’egli ucciso, anche se dopo Alberto, e che quest’ultimo trascorse molti anni in carcere per vari reati. In prigione ebbe modo di conoscere Giovanni FERRACANE, che era stato l’autore di una rapina per la quale suo fratello scontò una pena di nove anni di reclusione, pur essendo innocente. Per altro ha aggiunto che Alberto non aveva rapporti con il FERRACANE.

Ha aggiunto che suo fratello Alberto aveva una FIAT 124 Spider rossa e che il cadavere del suo congiunto era carbonizzato ed egli lo potè riconoscere grazie a una catenina d’oro rinvenuta sul morto e appartenuta al suo congiunto.

Ha concluso che suo fratello Alberto era follemente innamorato della ZICHITTELLA e diceva a tutti che nessuno gliela doveva toccare. Su contestazione fatta dal P.M. (dichiarazioni 17 aprile 1984 al G.I.), ha ammesso altresì che è possibile che suo fratello non sopportasse l’amicizia tra la ZICHITTELLA e FAUGIANA e che comunque spesso si arrabbiava con la sua amante per questa relazione (cfr. deposizione di Leonardo CHIARA all’udienza del 10 febbraio 1999).

Come si è visto il testimone, per quanto reticente, ha finito con l’ammettere quasi tutte le circostanze contestategli dal P.M.. Per quanto riguarda i punti nei quali è rimasto il contrasto tra le diverse versioni, a parere della Corte, le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti debbono essere giudicate credibili anche in ordine ai pochi particolari sui quali il contrasto è rimasto, atteso che si tratta di circostanze complessivamente poco rilevanti che ben possono essere state dimenticate in un lasso di tempo tanto lungo come quello intercorso tra la scomparsa del fratello e la deposizione. Tuttavia, mancando ogni ulteriore elemento che le possa suffragare, esse, se non possono mettere in dubbio la complessiva attendibilità del teste, non possono essere utilizzate come prova dei fatti negli stessi dedotti.

Nelle sommarie informazioni rese alla Squadra Mobile di Trapani il 10 marzo 1984, Tommaso CULICCHIA riferì che conosceva CHIARA da tempo, ma che era entrato in intimità con lui nell’estate 1983. Proprio in quest’ultimo periodo, infatti, i due uomini avevano deciso di costituire tra loro, con il fratello di CULICCHIA, Filippo, e con il cuoco Antonio PELATO una società per la gestione del ristorante “Mothia”. Alla fine di gennaio il CULICCHIA andò a Firenze, rientrando a Marsala solo il 24 febbraio. Quello stesso giorno venne a sapere da uno dei proprietari del bar “Milleluci” che CHIARA Alberto non dava notizia di sé da un paio di giorni e che la madre lo aveva reiteratamente cercato telefonicamente. Durante la sua assenza, era stato avvisato da suo fratello Filippo che il CHIARA aveva voluto recedere dalla società che gestiva il ristorante “Mothia”, chiedendo indietro il capitale versato. Il CHIARA aveva una relazione con una donna di Marsala, Lorenza ZICHITTELLA e intratteneva cordiali rapporti col marito di lei, con il quale spesso si accompagnava.

Il 5 aprile 1984 il CULICCHIA aggiunse che sapeva che il CHIARA, al tempo in cui gestiva insieme a lui il ristorante “Mothia”, era in possesso, a suo stesso dire, di armi, e in particolare, di due fucili a canne mozze, un mitragliatore, una rivoltella e una pistola 7,65, armi che per altro il teste non aveva mai visto. Dichiarò altresì che era notorio che il CHIARA aveva una relazione amorosa con la ZICHITTELLA, la quale andava talvolta a trovarlo al ristorante. Contemporaneamente la donna intratteneva un analogo rapporto con un certo “Natale”, del quale in una circostanza il CULICCHIA parlò con Leonardo CHIARA. Il testimone precisò che aveva appreso quest’ultimo fatto dallo stesso CHIARA Alberto. Costui, infatti, aveva telefonato diverse volte dal ristorante alla ZICHITTELLA, la quale in varie occasioni, mantenendo brevi intervalli di pausa prima di rispondere all’amante, gli confessava che in quei frangenti si intratteneva nel suo appartamento con il “Natale”. Stanco di tale situazione, dopo un’ennesima telefonata, il CHIARA, adirato, lasciò il ristorante asseritamente per portarsi a casa della ZICHITTELLA, anche se il teste specificò di non sapere se ci fosse andato davvero. Episodi di questo genere a detta del CULICCHIA si verificarono più volte: in un’altra circostanza il CHIARA telefonando alla ZICHITTELLA le disse che doveva interrompere la relazione con il “Natale”, poiché altrimenti egli li avrebbe ammazzati entrambi. Nella stessa circostanza disse pure alla ZICHITTELLA di preparare le valige per andare a convivere con lui.

Il 14 agosto 1984, infine, escluse di avere avuto contrasti con il CHIARA per lo scioglimento della società per la gestione del ristorante “Mothia” (cfr. citati verbali di sommarie informazioni resi dal CULICCHIA alla Squadra Mobile di Trapani e al Giudice Istruttore del Tribunale di Marsala).

Antonio CIROBISI ha ammesso di avere notato la presenza di un’autovettura bruciata in contrada Amabilina, dove abitava e dove conduceva gli animali al pascolo, precisando per altro di averla veduta soltanto quando gli investigatori si recarono sul posto. Nonostante il P.M. gli abbia contestato che nell’immediatezza del ritrovamento disse agli investigatori che aveva notato il veicolo ancora fumante il 24 o 25 febbraio, il teste ha continuato a negare la circostanza e a sostenere di non sapere nulla (cfr. deposizione CIROBISI all’udienza del 10 febbraio 1999).

A giudizio della Corte, tra le contrastanti dichiarazioni rese dal CIROBISI nell’immediatezza del rinvenimento del mezzo e nella sua deposizione deve prestarsi fede alle prime, le quali, avendo trovato un significativo riscontro nelle affermazioni del PATTI possono essere altresì utilizzate ai fini della decisione. La credibilità delle propalazioni rese nell’immediatezza del fatto trova il suo fondamento nella considerazione che le stesse, rese “a caldo”, in assenza di qualunque condizionamento esterno e -verosimilmente- prima di avere la consapevolezza della presenza di un cadavere all’interno del veicolo sono certamente più sincere di quelle dibattimentali, evidentemente dominate dall’ansia di sostenere la propria totale ignoranza sulla vicenda. Del resto, anche sotto il profilo logico, non è credibile che il CIROBISI, che abitava in contrada Amabilina e conduceva quotidianamente gli animali al pascolo nella stessa zona non si fosse accorto della presenza di un’autovettura FIAT 124 Spider dalle caratteristiche senza dubbio peculiari e insolite per trovarsi bruciata in una zona di campagna. Al contrario, è probabile che egli l’avesse notata, ma avesse evitato di avvisare le forze dell’ordine per evitare ogni possibile complicazione e, allo stesso scopo, una volta sentito dagli investigatori avesse detto quanto era a sua conoscenza, cioè che aveva notato il veicolo fin dagli ultimi giorni di febbraio.

Infine, su richiesta della difesa degli imputati, sono stati escussi Pietro e Salvatore CHIARA, i quali nulla hanno aggiunto rispetto alle dichiarazioni dei familiari (cfr. deposizioni dei testi citati, rese all’udienza del 23 novembre 1999).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine al delitto ascrittogli.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso un giudizio di colpevolezza.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI non può non sottolinearsi che il suo resoconto dei fatti è stato preciso, dettagliato e costante, essendo stato ribadito pressochè integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Gli unici contrasti emersi, infatti, come si è visto, hanno un rilievo del tutto marginale. In un caso la difformità attiene alla circostanza se il TITONE, prima di raggiungere il covo di via Colaianni, bevve o meno un caffè in compagnia del CHIARA e del LEONE (come sostenuto rispettivamente nelle indagini preliminari e in dibattimento), mentre nell’altro ha ad oggetto il nome di battesimo del BICA, indicato in sede di esame come Francesco e nel 1995 come Nino. Orbene, è facile rilevare come il primo fatto non ha nessuna incidenza sull’economia complessiva del racconto del collaboratore e pertanto il ricordo impreciso dello stesso, specie a distanza di molti anni, non può certo inficiare né revocare in dubbio l’attendibilità complessiva del PATTI. Quanto al secondo punto, la spiegazione fornita dal propalante, secondo cui l’indicazione del nome di battesimo del BICA come “Nino” fu la conseguenza di un lapsus, appare senz’altro convincente, atteso che il collaboratore in più occasioni ha mostrato di conoscere il chiamato in correità. D’altra parte l’errore è giustificato, dati i contatti complessivamente sporadici tra le cosche di Marsala e di Trapani relativi alla commissione di delitti e le correlative scarse occasioni per il PATTI di intessere rapporti con i Trapanesi.  

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni del PATTI siano tendenzialmente attendibili anche laddove hanno ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il collaboratore apprese le suddette notizie dal TITONE e dal LEONE, i quali erano affiliati alla medesima organizzazione criminale e che pertanto non avevano alcun motivo di mentirgli, tanto più che il primo era, oltre che suo cognato, un suo amico fraterno e il secondo in quel periodo trascorreva la latitanza a Marsala e aveva stretti legami con i membri della locale cosca mafiosa, tra cui il PATTI, in concorso con il quale aveva già commesso molteplici omicidi. D’altra parte, la credibilità delle affermazioni de relato del collaboratore è suffragata altresì (e soprattutto) dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia nelle testimonianze assunte, sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) il PATTI ha affermato che l’omicidio del CHIARA fu deciso dalla “famiglia” di Trapani, di cui era rappresentante Vincenzo VIRGA, ma fu realizzato da quella di Marsala, in quanto la vittima abitava nel capoluogo di provincia, ma “se la faceva” nell’altra città: pertanto fu D’AMICO a dare l’assenso definitivo.

Dalle deposizioni di Caterina GALLOTTA, Leonardo CHIARA e Lorenza ZICHITTELLA emerge che effettivamente la vittima, pur abitando a Trapani con la madre, aveva il suo centro di interessi a Marsala, ove intratteneva una relazione con la ZICHITTELLA.

Del resto, una conferma logica del fatto che il CHIARA desse fastidio alla cosca trapanese può evincersi dal fatto che, come riferito dal Maresciallo SANTOMAURO, egli era solito frequentare i pregiudicati trapanesi PIZZARDI Gaetano e FERRACANE Giuseppe (quest’ultimo originario di Catelvetrano, ma abitante nel capoluogo di provincia e ivi assassinato il 29 aprile 1983), entrambi uccisi. Orbene, come è noto ed è emerso più volte in questo stesso dibattimento, è accaduto sovente che criminali comuni che si mostravano insofferenti alle regole comportamentali imposte da “cosa nostra” e compivano sgarri venissero assassinati per ordine dei vertici delle locali cosche, che non potevano, né volevano, accettare atteggiamenti ribelli alla loro autorità. A tale proposito deve sottolinearsi che Lorenza ZICHITTELLA, pur affermando di non conoscere il FERRACANE, ha aggiunto che il CHIARA le confidò che, dopo l’omicidio di un suo amico, temeva per la sua vita e la esortò, se fosse rimasto assente per più di tre giorni, a denunciare la sua scomparsa, poiché avrebbe significato che era morto (e, non a caso, fu proprio dopo tre giorni che Alberto non dava notizie di sé che suo fratello Leonardo ne denunciò la scomparsa).

A ulteriore conferma, sotto il profilo logico, del fatto che il delitto fu commesso a Marsala possono citarsi le circostanze che il CHIARA scomparve poco dopo avere fatto visita alla ZICHITTELLA e averle telefonato da questa città e che la sua autovettura fu rinvenuta nella campagna marsalese, come si evince dai verbali di sequestro e di rilievi tecnici.

Del resto, il PATTI, a fronte di dichiarazioni tanto ampie e circostanziate su una vasta gamma di omicidi alcuni dei quali assai importanti di cui fu esecutore materiale, non avrebbe avuto ragione di addossarsi la responsabilità -per altro con una funzione complessivamente marginale- dell’assassinio di un personaggio di modesta caratura criminale perpetrato nell’interesse di un’altra cosca. Di conseguenza, deve reputarsi che egli non abbia certamente mentito nell’addossare alla sua “famiglia” la responsabilità per l’assassinio del CHIARA.

2) il PATTI ha sostenuto che la riunione in cui fu deliberato il delitto si tenne nella base di via Colaianni, nella quale venne altresì attirato il CHIARA per ucciderlo.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che dopo l’inizio della collaborazione del PATTI fu individuata una villetta a un piano sita al civico n.36 della menzionata strada. Ha aggiunto che accertò che il 13 febbraio 1990 l’immobile era stato venduto dai coniugi LOMBARDO Rosa e RIGGIO Giacinto ai coniugi RITI Francesco (nato a Marsala il 2 gennaio 1955) e GAGLIANO Giuseppa Giovanna nata a Sambuca di Sicilia il 24 giugno 1956; questi ultimi, come del resto i precedenti intestatari non risultava vi avessero mai abitato, mentre vi dimorava la famiglia ERRERA (dopo l’arresto di Francesco la moglie, RALLO Rosa Maria); da indagini effettuate risultò che RITI Girolamo, cl.1923, padre dell’attuale intestatario, fu denunciato insieme all’ERRERA nel 1966 dai CC di Marsala; l’utenza telefonica dell’immobile (0923/989212) era classificata dalla Telecom come “riservata” (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

3) il PATTI ha asserito che il CHIARA aveva una Fiat 124 Spider rossa.

Il dato è stato confermato dal fratello della vittima, Leonardo CHIARA, oltre che dai verbali di rinvenimento e sequestro del veicolo, da cui si evince che il defunto era intestatario di una Fiat 124 rossa spider tg. PA-485136.

4) il PATTI ha dichiarato di avere avuto occasione di vedere il CHIARA a bordo della predetta autovettura insieme alla figlia di Vincenzo ZICHITTELLA, cugina di Carlo.

Il fatto che la vittima avesse una relazione amorosa con la ZICHITTELLA, in effetti, è stato confermato sia da Leonardo CHIARA, sia da Tommaso CULICCHIA, i quali hanno entrambi sottolineato che Alberto era molto innamorato e geloso della donna.

La sola ZICHITTELLA ha negato la circostanza, spinta verosimilmente dal comprensibile desiderio di mantenere la riservatezza sul punto e ammettendo comunque che l’uomo era affascinato da lei al punto di farle una dichiarazione d’amore telefonica poco prima di scomparire. Tale ultima circostanza, confermata dalla GALLOTTA e da Leonardo CHIARA, unitamente al fatto che la donna subito dopo la scomparsa della vittima sentì il bisogno di telefonare alla madre di quest’ultimo per ben due volte, fa di per se stessa supporre che i suoi rapporti con l’uomo fossero assai più stretti di quanto ella abbia affermato. Del resto, come si è già detto, la circostanza che la ZICHITTELLA e il CHIARA avessero una relazione è stata confermata da vari testimoni, i quali, a differenza della donna, non avevano motivo di mentire sul punto, ma al contrario avevano tutto l’interesse a cercare di comprendere che cosa ne fosse stato del loro congiunto.

5) il PATTI ha sostenuto che il LEONE conosceva bene il CHIARA con il quale era stato detenuto nel carcere di Trapani.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che effettivamente i due uomini furono codetenuti dal 29 marzo al 20 luglio 1977 e, saltuariamente, anche successivamente.

6) il PATTI ha riferito che il LEONE, dopo avere incontrato il CHIARA nei pressi di una cabina telefonica e avere bevuto il caffè con lui in un bar in piazza del popolo invitò l’obiettivo ad andare a casa sua e lo portò in via Colaianni, dove giunsero a bordo della FIAT 124 Spider rossa della vittima, fatto da cui discende che i due uomini rimasero insieme per un certo tempo.

Lorenza ZICHITTELLA ha rivelato che il giorno in cui scomparve, il CHIARA, giunto a Marsala da Trapani a bordo della sua Spider rossa, andò a trovarla a casa sua nel primo pomeriggio poichè doveva portarle un vestito da carnevale. Dopo essersene andato dall’appartamento le telefonò per ben due volte, la prima delle quali da una tabaccheria e la seconda da un altro luogo, dopo che la ragazza lo aveva pregato di interrompere la prima comunicazione. Nel corso della prima telefonata l’uomo le raccontò che era andato a trovare i genitori della testimone, la quale ha aggiunto (dato che rivelò fin dal primo momento agli investigatori, come si desume dalle deposizioni del CANNAS e del BONANNO) che suo padre confermò la circostanza e le disse che il CHIARA non si era fermato a sorbire il caffè perché aveva un amico in macchina che lo aspettava (amico che, pertanto, deve identificarsi, secondo le affermazioni del PATTI con il LEONE). Il fatto che Vincenzo ZICHITTELLA, sentito dagli inquirenti, abbia negato di avere ricevuto la visita del CHIARA, d’altra parte, non è idoneo di per sé a svalutare la portata probatoria delle sopra riportate affermazioni, atteso che lo stesso può ben essere spiegato alla luce del suo terrore di essere arrestato, come ha esplicitamente riferito sua figlia Lorenza.

7) il PATTI ha rivelato che la FIAT 124 del CHIARA, nel cui portabagagli venne occultato il cadavere, fu portata in contrada Amabilina e, dopo un fallito tentativo di farla precipitare in una cava, venne incendiata con benzina.

Dal verbale di rinvenimento e sequestro dell’autovettura risulta che l’autovettura FIAT 124 spider tg. PA-485136 di proprietà di CHIARA Alberto fu rinvenuta in contrada Amabilina totalmente distrutta dalle fiamme e con un cadavere nel cofano, nonché che la parte posteriore dell’autovettura era davanti al ciglio di una cava di tufo sotterranea mentre la parte anteriore poggiava su una strada in terra battuta.

Leonardo CHIARA, fratello della vittima, riconobbe come appartenenti al congiunto alcuni monili rinvenuti sul cadavere carbonizzato.

Ora, la precisione del racconto del collaboratore su questo punto (l’unico della fase esecutiva a cui abbia preso parte personalmente) è tale da fare ritenere che egli certamente partecipò alle operazioni di occultamento del cadavere, dato che in caso contrario non avrebbe potuto conoscere -e ricordare, a distanza di tanti anni- particolari così precisi sul punto. Ne discende, data la sua appartenenza all’associazione mafiosa e il suo assodato e totale rispetto per le regole della stessa, che certamente il delitto in parola è attribuibile all’organizzazione e che egli vi partecipò per ordine del suo “principale” Vincenzo D’AMICO.

8) il PATTI ha riferito che per questo omicidio vennero arrestate altre persone (la ZICHITTELLA e il marito) che in seguito furono rilasciate.

Dalle citate deposizioni dell’Ispettore BONANNO e del Maresciallo CANNAS è emerso che effettivamente per il delitto in parola, oltre a Lorenza ZICHITTELLA e a suo marito Raimondo SANFILIPPO, fu arrestato altresì l’altro amante della donna, Natale FAUGIANA.

Il racconto del PATTI è stato invece smentito dalle altre evenienze probatorie su due punti, entrambi significativi.

La perizia necroscopica, infatti, ha negato che il cadavere rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’automobile presentasse segni di ferite d’arma da fuoco, contrariamente all’affermazione del collaboratore, secondo la quale il TITONE gli raccontò di avere sparato alla vittima un colpo di rivoltella alla testa e lo stesso dichiarante vide sangue uscire dal bagagliaio della Spider. A tale proposito, per altro, deve precisarsi che nella consulenza si è evidenziato come la puntualità dell’accertamento sia stata limitata dalle condizioni del cadavere e pertanto è possibile che il colpo sparato dal TITONE abbia attinto la vittima al collo, non provocando fratture o lesività evidenziabili nell’autopsia e nel contempo provocando una copiosa fuoriuscita di sangue.

Al contrario, non appare superabile alla luce degli elementi probatori raccolti il contrasto con le propalazioni di Carlo ZICHITTELLA, il quale ha riferito di essere stato informato che suo zio Vincenzo vide le persone che prelevarono il CHIARA e le identificò in Diego INGOGLIA e, gli pareva, Vito MARCECA e “Giovanni u pisicuto”. Quest’ultima dichiarazione, sebbene sia de relato, deve essere giudicata almeno potenzialmente attendibile, atteso che proviene da soggetto assai vicino al collaboratore e che non aveva alcun interesse a riferire ai suoi parenti notizie mendaci sul punto, tenuto conto del fatto che sua figlia era stata arrestata per l’omicidio in parola e che egli, pur di ottenerne la scarcerazione, era disposto anche a esercitare pressioni sui mafiosi, utilizzando proprio i dati a sua conoscenza.

Le riportate discrasie, per altro, se impongono un vaglio particolarmente rigoroso delle propalazioni del collaboratore in ordine al fatto delittuoso in parola, non possono certo escluderne in toto l’attendibilità. Infatti, la prima di esse (che, per altro, può essere spiegata alla luce delle considerazioni sopra riportate) ha ad oggetto una circostanza che il PATTI ha appreso de relato dal TITONE, con la conseguenza che un eventuale errore può ben essere imputato a un’imprecisione della fonte diretta. Il secondo contrasto, poi, si è verificato con le propalazioni di ZICHITTELLA, anch’esse aventi ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal narrans, ma appresi da altri. Ora, se è vero che Vincenzo ZICHITTELLA non aveva motivo di mentire al nipote, non può certo escludersi che lo stesso abbia errato nell’identificazione dei soggetti che vide allontanarsi con il CHIARA ovvero abbia assistito a un incontro precedente a quello fatale con gli assassini.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore suddetto ha fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, sui quali ci si è ampiamente soffermati in precedenza.

Pertanto il PATTI deve essere dichiarato colpevole dell’omicidio di Alberto CHIARA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da sei colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque.

Deve essere invece ritenuta sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in alcuni giorni) tra la decisione di assassinare il CHIARA e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte; per ragioni di comodità espositiva, le posizione dei singoli prevenuti saranno trattate singolarmente.        

VIRGA VINCENZO, BICA FRANCESCO e BONANNO PIETRO ARMANDO

Il PATTI ha affermato che, sebbene l’omicidio sia stato eseguito dai Marsalesi, esso fu oggetto di una richiesta dei Trapanesi. Infatti, a detta del collaboratore, dapprima il BONANNO domandò a TITONE, che conosceva bene in quanto entrambi frequentavano l’ambiente delle corse ippiche, di uccidere il CHIARA e poi, quando il cognato del collaboratore gli consigliò di rivolgersi a Vincenzo D’AMICO, il rappresentante della cosca, lo stesso il BONANNO e il BICA si recarono nella base di via Colaianni e discussero l’argomento con il capo della “famiglia”, con Francesco CAPRAROTTA, il TITONE e il PATTI, chiedendo che provvedessero a sopprimere l’obiettivo, in quanto commetteva furti e “dava fastidio”. Il VIRGA, invece, secondo il PATTI, era coinvolto nel delitto in quanto rappresentante del mandamento di Trapani, a cui premeva l’eliminazione della vittima.

Dagli elementi di prova raccolti è emerso che in effetti il BICA e il BONANNO erano membri della cosca di Trapani.

Al contrario, il VIRGA all’epoca non ne era ancora il rappresentante, atteso che lo divenne dopo la morte di Nicolò GUICCIARDI, avvenuta il 24 novembre 1984, come meglio si preciserà nelle schede relative alla disamina delle posizioni dei prevenuti in riferimento al reato di associazione mafiosa.

È stato inoltre accertato che il CHIARA aveva rapporti con pregiudicati trapanesi tra cui il FERRACANE, che venne ucciso alcuni mesi prima di lui.

Sebbene -come si è già più volte sottolineato- le propalazioni del PATTI siano connotate di un altissimo grado di attendibilità intrinseca ed estrinseca, l’assenza di qualsiasi riscontro individualizzante alle sue dichiarazioni non consente di ritenere queste ultime idonee a supportare un giudizio di penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti.

Per ciò che concerne BICA e BONANNO, infatti, non è stato raccolto alcun elemento di prova che suffraghi le parole del PATTI circa la loro visita ai vertici della cosca marsalese nel covo di via Colaianni, cosicchè la loro accertata appartenenza all’associazione e la altrettanto sicura conoscenza degli stessi da parte del PATTI non è di per se sola sufficiente a provarne la partecipazione alla fase deliberativa della soppressione del CHIARA.

Quanto al VIRGA, la circostanza che egli all’epoca del delitto non fosse ancora rappresentante della cosca e la conseguente erroneità del ricordo del PATTI quanto al suo diretto coinvolgimento nell’omicidio in parola nella predetta qualità di capo della “famiglia” e del mandamento di Trapani impone il proscioglimento dell’imputato per non avere commesso il fatto.

LEONE GIOVANNI

Secondo le dichiarazioni del PATTI, il LEONE, che all’epoca del delitto trascorreva la latitanza a Marsala e che conosceva il CHIARA per essere stato detenuto insieme a lui nel carcere di Trapani, attirò la vittima in via Colaianni, dove il TITONE lo freddò con un colpo di rivoltella alla nuca nel viale che conduceva allo stabile dall’entrata secondaria.

Come si è già precisato, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in effetti il prevenuto fu detenuto contemporaneamente alla vittima per alcuni periodi e in quell’epoca era latitante.

Inoltre, deve ritenersi pienamente dimostrato che all’epoca dell’omicidio in trattazione il LEONE era capo decina della cosca di Mazara del Vallo e uno dei più abili ed esperti killer del mandamento.

Sebbene -come si è già più volte sottolineato- le propalazioni del PATTI siano connotate di un altissimo grado di attendibilità intrinseca ed estrinseca, l’assenza di qualsiasi riscontro alle sue dichiarazioni che ricolleghi direttamente l’imputato all’episodio criminoso non consente di ritenere queste ultime idonee a supportare un giudizio di penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti.

Ne consegue che LEONE Giovanni deve essere assolto dalle imputazioni relative al delitto CHIARA per non essere stata raggiunta la prova che abbia commesso il fatto.

DUPLICE OMICIDIO DI TUMMARELLO EPIFANIO E VENTO VINCENZO

La mattina del 28 aprile 1984 nella campagna di Castelvetrano furono assassinati Epifanio TUMMARELLO e Vincenzo VENTO, i quali vennero attinti a organi vitali da colpi di fucile calibro 12 e di rivoltella calibro 38 special.

Il dottor Michele MESSINEO, il quale all’epoca dei fatti dirigeva il Commissariato di Castelvetrano, ha riferito che nell’immediatezza del delitto Giuseppe TUMMARELLO e Giovanni MESSINA DENARO, rispettivamente padre e cognato di Epifanio, si recarono al Commissariato di Castelvetrano per denunciare il duplice omicidio avvenuto sulla strada che portava alla Diga Delia, nei pressi dell’ovile della famiglia TUMMARELLO, facendo presente che mentre loro si erano diretti al Commissariato, Vito, fratello di Epifanio, stava inseguendo i sicari.

La prima pattuglia che giunse sul luogo del fatto venne informata da Vito TUMMARELLO della direzione verso la quale si erano allontanati due dei killer. Gli operanti si posero all’inseguimento non appena giunse altro personale, e -procedendo in macchina lungo una strada nella direzione indicata- individuarono i sicari mentre stavano entrando in un roveto, dopo avere percorso a piedi un viottolo. In tale modo bloccarono Giuseppe FUNARI, nato a Gibellina il 28 gennaio 1963, e Francesco LUPPINO, nato a Campobello di Mazara il 6 gennaio 1956.

Avendo i testimoni riferito che sull’autovettura degli assassini viaggiavano tre persone, gli investigatori effettuarono indagini per individuare il terzo uomo, che era riuscito a dileguarsi, ma gli accertamenti non ebbero esito.

In particolare, gli inquirenti sospettarono di LOMBARDO Gaspare e, soprattutto, di SPEZIA Vincenzo. Quest’ultimo venne addirittura indiziato di complicità nell’omicidio, in quanto era fidanzato con la sorella di FUNARI Giuseppe e perchè l’autovettura di LUPPINO Francesco fu rinvenuta, con le portiere non chiuse a chiave e con la chiave di accensione inserita, vicino alla casa di Nunzio SPEZIA, padre di Vincenzo. Tale ultimo dato, a giudizio degli investigatori, acquisiva rilievo atteso che la moglie del LUPPINO disse che la mattina del giorno del delitto il marito era uscito di casa a bordo della sua FIAT 127 e non aveva più fatto ritorno a casa. La posizione di SPEZIA Vincenzo fu ulteriormente aggravata dal fatto che egli, sentito dagli inquirenti, riferì che la mattina dell’omicidio era dapprima andato in contrada di Ribauda, dove teneva alcuni cavalli, e poi si era recato a lavorare con un trattore in contrada Balatella, ma venne parzialmente smentito da suo padre Nunzio, il quale escluse che egli e il figlio fossero andati a lavorare in quest’ultima contrada. Tuttavia, le indagini nei suoi confronti furono abbandonate, atteso che il guanto di paraffina eseguito nei suoi confronti diede esito negativo e gli investigatori non riuscirono ad acquisire più gravi elementi a carico dello SPEZIA,.

Le indagini, che proseguirono con l’audizione di numerosi testimoni, non consentirono agli inquirenti di individuare il terzo uomo che era a bordo della Renault 9 su cui avevano preso posto gli assassini.

Gli inquirenti, tuttavia, acquisirono immediatamente la certezza che il fatto di sangue fosse imputabile a “cosa nostra” sia per le modalità che ne avevano connotato l’esecuzione, sia per la personalità di una delle vittime, il TUMMARELLO, la cui famiglia aveva legami con ambienti mafiosi. Inoltre, sulla base di una fonte confidenziale individuarono il movente del crimine in un furto di fucili subito da SAPORITO Stefano. In particolare, appresero che, avendo CLEMENTE Giuseppe cl.1927, già allora sospettato di essere inserito nella cosca di Castelvetrano, lavorato a lungo alle dipendenze di costui in qualità di campiere, il furto venne ritenuto un sgarro al predetto “uomo d’onore” e il responsabile, Epifanio TUMMARELLO, fu punito con la morte. L’omicidio del VENTO, del tutto estraneo a qualsiasi connessione con ambienti mafiosi, fu invece dovuto alla sua casuale presenza a fianco della vittima designata (cfr. deposizioni del dottor Michele MESSINEO e del Maresciallo Renato SCIARRATTA nell’udienza del 25 marzo 1999).  

FUNARI Giuseppe e LUPPINO Francesco vennero tratti a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Epifanio TUMMARELLO e Vincenzo VENTO e dei reati satellite di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di due fucili calibro 12 e di due rivoltelle calibro 38 special (artt.10, 12 e 14 L.497/74) e di cartucce (artt.697 e 110 c.p.), di contraffazione del numero di matricola di uno dei fucili (art. 23 parte I, III e IV L.110/75), nonché per avere segato le canne di uno dei fucili al fine di aumentarne la potenzialità offensiva e renderne più agevole il porto, l’uso e l’occultamento (art. 3 L.110/75) e per avere rubato la Renault 9 usata per commettere il delitto a Michele MARINO a Marsala l’11 gennaio 1984.

La sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d’Assise di Trapani contiene un’accurata ricostruzione dei fatti, operata sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari TAGLIARINO Vito, SCARPINATI Gaspare, TUMMARELLO Vito e MESSINA DENARO Giovanni, dichiarazioni che hanno trovato riscontro sia reciproco le une dalle altre, sia in altre emergenze processuali.

Per ricostruire dettagliatamente la dinamica del delitto e la concitata ricerca degli assassini che si concluse con la cattura di due di essi, appare opportuno riportare sinteticamente i dati emersi nel primo processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani avente ad oggetto il duplice omicidio in trattazione.

Il 28 aprile 1984 Vito TAGLIARINO e Gaspare SCARPINATI accompagnarono Vincenzo VENTO all’ovile di proprietà della famiglia TUMMARELLO in contrada Delia, per consentirgli di chiedere a Epifanio TUMMARELLO, che si trovava in quel luogo, il prestito del suo autocarro secondo accordi presi in precedenza. Il TUMMARELLO acconsentì alla richiesta e invitò il VENTO e i suoi accompagnatori ad attendere che egli terminasse il suo lavoro per ritornare insieme in città. I quattro uomini, pertanto, lasciarono insieme l’ovile: lo SCARPINATI e il TAGLIARINO a bordo dell’autovettura di quest’ultimo, con la quale erano partiti, il VENTO e il TUMMARELLO sull’autocarro condotto dal secondo.

Mentre percorreva la strada SS. Trinità in direzione di Castelvetrano, preceduto a circa duecento metri di distanza dall’autovettura del TAGLIARINO, l’autocarro del TUMMARELLO, giunto su un rettilineo, venne affiancato da un’autovettura Renault 9 che procedeva nella stessa direzione e fatto segno di un colpo di fucile esploso contro la parte superiore dello sportello, quasi all’altezza del capo del conducente, il quale evidentemente riuscì a schivarlo con un movimento repentino del capo, mentre istintivamente eseguì una brusca frenata.

Dall’automobile scesero tre uomini armati, uno dei quali si pose davanti all’autocarro ed esplose un colpo di fucile che attinse il parabrezza.

A questo punto il VENTO e il TUMMARELLO abbandonarono precipitosamente l’automezzo e tentarono una disperata fuga attraverso un vigneto ubicato a destra della strada, oltre un muretto a secco, ma vennero inseguiti e raggiunti -il VENTO, che era zoppo, pressochè immediatamente e il TUMMARELLO dopo poche decine di metri- da due degli assalitori, i quali li uccisero a colpi d’arma corta.

Dopo avere eliminato le vittime, i due assassini ritornarono sulla strada scavalcando nuovamente il muretto e subito risalirono sulla Renault 9, condotta dal terzo complice, il quale nel frattempo aveva fatto retromarcia per prelevarli. L’autovettura dei killer ripartì a forte velocità proprio mentre stavano sopraggiungendo, anch’essi provenienti dall’ovile, Vito TUMMARELLO e Giovanni MESSINA DENARO a bordo dell’autovettura Alfa 2000 di quest’ultimo. La Renault 9, percorsi circa duecento metri, giunse in corrispondenza della curva dove si trovava la FIAT 127 del TAGLIARINO, il quale, dopo che lo SCARPINATI gli ebbe detto di avere udito colpi d’arma da fuoco, si era fermato e aveva iniziato una manovra di retromarcia per tornare indietro a constatare cosa fosse accaduto. Il veicolo a bordo del quale viaggiavano i sicari, verosimilmente a causa dell’improvviso ostacolo, sbandò, urtando contro la spalletta della banchina e finendo la sua marcia sulla opposta corsia, circa cinquanta metri più avanti. Gli assassini, avendo compreso che la loro autovettura non poteva proseguire la sua corsa a causa dello scoppio di un pneumatico, si diedero alla fuga a piedi.

Nel frattempo lo SCARPINATI prima e il TAGLIARINO poi si allontanarono in direzione della città.

Intanto il TUMMARELLO e il MESSINA DENARO, che si erano posti all’inseguimento della Renault 9, vedendola abbandonata con gli sportelli aperti, proseguirono la loro marcia per circa novanta metri, fino ai pressi dell’imbocco di una stradina interpoderale, dove notarono due anziani vicino a una motoape in sosta. Avendo questi ultimi riferito loro che i fuggitivi si erano appena inoltrati in quel viottolo, i due uomini, volsero lo sguardo in quella direzione, scorgendo i sicari poco lontani mentre correvano. Si posero immediatamente all’inseguimento, ma uno degli assassini puntò il fucile contro di loro, costringendoli a gettarsi a terra e a interrompere la loro corsa. A questo punto il MESSINA DENARO raggiunse la sua autovettura per recarsi in città e chiedere soccorso, lasciando sul posto il TUMMARELLO.  

Quest’ultimo dapprima riprese l’inseguimento mantenendosi a una certa distanza dai sicari, poi ritornò sui suoi passi e scorse a bordo della Renault 9 una rivoltella e un fucile a canne mozze sovrapposte. Dopo avere inutilmente tentato di verificare se il caricatore del revolver conteneva proiettili, si impossessò del fucile e lo ricaricò con due delle quattro cartucce che aveva rinvenuto nell’automobile all’interno di un sacchetto di plastica, riponendo in tasca le altre due e gettando a terra i due bossoli che aveva estratto dall’arma ancora fumante.

Quindi riprese l’inseguimento e poco dopo scorse nuovamente due dei tre sicari, mentre stavano scavalcando un muretto al confine tra fondi posti a quote diverse. Come correttamente notato dalla Corte, infatti, verosimilmente i fuggitivi, avendo visto il TUMMARELLO tornare indietro e non potendo immaginare che costui avesse il coraggio di rimettersi all’inseguimento nonostante fosse stato minacciato con un’arma da fuoco, indugiarono per qualche minuto prima di riuscire ad orientarsi tra i campi e a stabilire un itinerario di fuga che fosse per essi il più sicuro possibile, permettendo così al testimone di avvicinarsi nuovamente a loro.

Seguendo le impronte lasciate dai sicari su un terreno che era stato arato di recente, il TUMMARELLO giunse davanti a un muretto di recinzione che portava in una strada non asfaltata (via Amaranta), in corrispondenza del quale le impronte stesse si interrompevano. Per altro, l’inseguitore, immessosi su tale ultima strada, notò che alla sua sinistra vi era sterco di ovini calpestato e decise di dirigersi in quella direzione, anche perché da quella parte aveva udito il latrare di cani nei pressi di una casa, chiamata “Pizzitola”. Proseguendo il suo cammino giunse in una strada asfaltata senza uscita (via Pace), dalla quale imboccò un viottolo, da cui si poteva osservare tutta la vallata. Tuttavia, dopo avere proseguito il cammino per un tratto senza vedere nessuno, ritornò sulla via Pace, dove si incontrò con gli agenti, che nel frattempo erano sopraggiunti, a seguito della segnalazione del MESSINA DENARO.

Informati della direzione di fuga degli assassini, gli operanti in pochi minuti raggiunsero un punto panoramico della strada provinciale Castelvetrano – Paceco, da dove scorsero il LUPPINO e il FUNARI mentre scendevano verso il boschetto, nel quale vennero poi sorpresi, nascosti in un roveto.

La Corte d’Assise di Trapani, con sentenza emessa il 17 luglio 1986, giudicò entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti di omicidio, porto abusivo di armi (nel quale ultimo fu ritenuto assorbito quello di illegittima detenzione delle stesse) e ricettazione (come diversamente qualificato il fatto contestato originariamente come furto) e condannò Francesco LUPPINO alla pena dell’ergastolo e Giuseppe FUNARI a quella di ventotto anni di reclusione, riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante in considerazione della giovane età e dell’incensuratezza dell’imputato.

La Corte d’Assise d’Appello di Palermo, con decisione del 2 marzo 1987, concesse anche al LUPPINO le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla premeditazione, riducendo la sanzione comminatagli a quella temporanea di ventotto anni di reclusione. Quest’ultima decisione divenne irrevocabile il 14 gennaio 1988, quando la Corte di Cassazione rigettò i ricorsi proposti dagli imputati (cfr. le citate sentenze prodotte dal P.M. nel Faldone XII).

Sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Antonio PATTI e Pietro BONO, MESSINA DENARO Matteo e SPEZIA Vincenzo sono stati rinviati a giudizio per rispondere -in concorso con FUNARI Giuseppe e LUPPINO Francesco, per i quali si è già proceduto, nonché con LOMBARDO Gaspare, deceduto- dell’omicidio premeditato di Vincenzo VENTO ed Epifanio TUMMARELLO e dei reati satellite di illegittimi porto e detenzione delle armi utilizzate per l’omicidio, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque.

Antonio PATTI, pur dichiarandosi estraneo all’omicidio in trattazione, ha rivelato alcuni particolari sullo stesso, asserendo di esserne a conoscenza per averli appresi da Francesco e Matteo MESSINA DENARO.

In particolare ha affermato che, su ordine di Vincenzo D’AMICO, rubò una Renault 9 di colore bianco in Piazza del Popolo (il cui nome ufficiale era Piazza Marconi) a Marsala e la portò in un capannone sito in una zona di campagna di Castelvetrano, dove lo attendevano Francesco e Matteo MESSINA DENARO, il secondo dei quali in seguito lo riaccompagnò a Marsala con la sua Golf GT 1600 bianca.

Ha aggiunto di avere collegato il furto all’omicidio perché qualche giorno dopo il delitto Francesco e Matteo MESSINA DENARO gli riferirono che la macchina era servita per commettere il crimine e che, essendo stato il fatto di sangue perpetrato a Castelvetrano, insieme ai due arrestati c’era anche il secondo, il quale però era riuscito a scappare. Gli dissero anche che aveva assistito al delitto un parente dell’ucciso, il quale era a bordo di una motoape a tre ruote e che aveva inseguito i sicari, i quali lo volevano ammazzare.

Il PATTI ha specificato altresì che conosceva LUPPINO Francesco e FUNARI Giuseppe.

Quest’ultimo, figlio dell’odierno imputato Vincenzo, gli fu ritualmente presentato all’inizio degli anni ’80 (1981 o 1982), poco dopo la scomparsa di Totò MINORE, in casa di MESSINA Francesco a Mazara. In quell’occasione il MESSINA tra l’altro comunicò a lui e a Vincenzo e Giuseppe FUNARI che a Palermo avevano fatto scomparire il MINORE.

Franco LUPPINO era un uomo d’onore di Campobello di Mazara e fu arrestato per il duplice omicidio in parola nel 1983, poco dopo essere stato ammesso in “famiglia” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 24 marzo 1999).

Pietro BONO ha affermato che venne a conoscenza del duplice omicidio del VENTO e del TUMMARELLO (di cui non aveva mai sentito parlare) e dell’arresto del suo compaesano LOMBARDO Francesco e di FUNARI Giuseppe da Gibellina il pomeriggio stesso del fatto, poiché nella piazza di Campobello di Mazara non si discuteva di altro.

A un certo punto gli si avvicinò SPEZIA Vincenzo, il quale, non appena rimasero soli, gli chiese se sapeva cosa era successo e, dopo avere ricevuto una risposta positiva, gli raccontò che gli autori del duplice omicidio erano stati egli stesso, suo cognato FUNARI, LUPPINO Francesco, LOMBARDO Gaspare e MESSINA DENARO Matteo e che il gruppo di fuoco si era diviso dopo la fuga, cosicchè, mentre i primi due erano stati catturati, gli altri tre erano riusciti a scappare. Il collaboratore, per altro, ha precisato che, non avendo lo SPEZIA aggiunto altro, egli non fece domande.

Il BONO aveva rapporti di parentela con SPEZIA Vincenzo, il quale all’epoca del fatto in esame era fidanzato con una sorella di Giuseppe FUNARI che poi sposò, e pertanto non si meravigliò che il giovane gli avesse raccontato l’accaduto, anche perchè spesso i mafiosi di Campobello lo mettevano al corrente delle loro attività delittuose.

Ha asserito che conosceva bene sia Francesco LUPPINO sia Gaspare LOMBARDO fin da quando erano ragazzi, come anche i loro padri, i quali producevano vino, e che era stato lui stesso a presentarli a Nunzio SPEZIA come due giovani in gamba. Il collaboratore, tuttavia, non è stato in grado di descrivere l’aspetto di LOMBARDO Gaspare all’epoca dell’omicidio, pur affermando che forse aveva perso un occhio per un infortunio sul lavoro (cfr. esame di Pietro BONO all’udienza del 21 aprile 1999).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì Aldo LUPPINO, fratello di Francesco, e Giacoma FILIPPELLO.

Il primo ha affermato che suo padre aveva un fondo coltivato a uliveto e vigneto e vendeva l’uva di sua produzione a varie cantine, tra cui quella di Pietro BONO. Conoscevano quest’ultimo perché era titolare di terreni vicini ai loro, ma non avevano rapporti particolarmente stretti con lui (cfr. deposizione di Aldo LUPPINO all’udienza del 25 marzo 1999).

Giacoma FILIPPELLO ha riferito di avere appreso alcuni particolari sul duplice omicidio in trattazione dal suo convivente Natale L’ALA, il quale aveva ricevuto la visita del padre del TUMMARELLO finalizzata proprio a una discussione sulla morte del giovane.

Avendo la testimone negato di ricordare i particolari della vicenda, il P.M. le ha contestato che, sentita il 4 giugno 1990, dichiarò che nell’occasione in cui era andato a trovare il L’ALA, il padre del TUMMARELLO aveva raccontato, in presenza della FILIPPELLO, che il furgone su cui si trovavano le vittime al momento dell’agguato era seguito da un “tre ruote” con a bordo uno zio di suo figlio. L’uomo, nella concitazione del momento, era corso dietro ai sicari, uno dei quali aveva raccolto il fucile, che egli e i suoi complici avevano già gettato a terra, glielo aveva puntato contro e aveva premuto il grilletto. Non essendo partito il colpo perché l’arma si era inceppata, il killer l’aveva lasciata cadere nuovamente, dicendo alla mancata vittima che aveva avuto fortuna. Natale L’ALA e la FILIPPELLO si erano fatti descrivere quest’ultimo individuo, desumendo che si trattava di Gaspare LOMBARDO dal fatto che aveva il viso coperto di lentiggini e di segni che parevano cicatrici di vaiolo. L’identificazione dell’ignoto assassino con l’“uomo d’onore” da ultimo indicato venne successivamente confermata al L’ALA, che lo riferì alla sua convivente, da altri soggetti, di cui la testimone non è stata in grado di specificare il nome. La FILIPPELLO ha ribadito di non ricordare tutti i particolari delle dichiarazioni oggetto di contestazione (cfr. deposizione FILIPPELLO all’udienza del 5 maggio 1999).

A parere di questa Corte debbono essere reputate più attendibili le dichiarazioni rese dalla FILIPPELLO nel 1990, in quanto la maggiore contiguità temporale ai fatti oggetto delle propalazioni rendeva il suo ricordo più nitido. D’altra parte è verosimile che l’episodio in parola sia stato quasi totalmente dimenticato dalla testimone a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra le circostanze oggetto delle informazioni testimoniale rese al P.M. e la deposizione dibattimentale, tenuto conto anche che l’accaduto non riguardava direttamente il L’ALA o la FILIPPELLO, la quale, pertanto, probabilmente non fu interessata a focalizzare il ricordo. I fatti in oggetto, inoltre, essendo stati confermati da altri dati probatori emersi in dibattimento, possono essere utilizzati ai fini della decisione.

Nella deposizione resa all’udienza del 3 giugno 1994 nell’ambito del processo a carico di ALFANO Calogero e altri quindici imputati, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala, la FILIPPELLO riferì alcuni ulteriori particolari concernenti il movente del delitto, appresi dal padre del TUMMARELLO.

In particolare affermò che il vecchio, quando si era recato a casa loro, aveva rivelato anche il movente dell’omicidio del figlio, individuato in un furto di armi perpetrato nella stessa zona del delitto, vicino alla diga Delia, in casa di una signora di cui non ha ricordato il nome, pur ipotizzando che potesse chiamarsi PIGNATELLI. Alcune di queste armi erano state usate successivamente per commettere una rapina su un treno. Questo furto aveva costituito uno smacco per un “uomo d’onore” di Castelvetrano, di cui la testimone non ricordò il nome, che faceva il guardiano nel luogo in cui fu commesso il furto. Pertanto, pur essendo costui riuscito a rientrare in possesso delle armi rubate, l’offesa, che comunque rimaneva, doveva essere punita con la morte del colpevole.

Le accuse nei confronti del MESSINA DENARO e dello SPEZIA sono basate sulle chiamate in correità, entrambe de relato, di Antonio PATTI e Pietro BONO.

Deve sottolinearsi che la generale attendibilità dei predetti collaboratori non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità dei medesimi in Parte III – Capo III).

Anche nel caso in questione le loro affermazioni da un lato sono intrinsecamente logiche, coerenti e costanti e dall’altro lato hanno trovato significativi riscontri di carattere generale.

Infatti, il PATTI ha dichiarato che provvide egli stesso a rubare a Marsala l’autovettura Renault 9 usata per commettere il duplice omicidio. Tra i capi di imputazione sui quali è stata chiamata a decidere la Corte d’Assise di Trapani vi era anche il furto della Renault 9 tg. TP-231255 di proprietà di Michele MARINO, avvenuto a Marsala l’11 gennaio 1984.

Lo stesso PATTI ha aggiunto di essere stato informato dai due MESSINA DENARO che i sicari erano stati inseguiti da un parente dell’ucciso a bordo di una “ape car” a tre ruote e che gli assassini volevano uccidere anche lui. Anche queste ultime circostanze hanno trovato una sostanziale conferma nella citata sentenza, nella quale si è dato atto che in effetti il fratello del TUMMARELLO inseguì i sicari, anche se lo fece dapprima a bordo dell’Alfa 2000 di MESSINA DENARO Giovanni e poi a piedi in compagnia di quest’ultimo, e che i killer, vistisi inseguiti, puntarono il fucile all’indirizzo dei due uomini, costringendoli a gettarsi a terra. Dopo di ciò il MESSINA DENARO e il TUMMARELLO si divisero e quest’ultimo continuò l’inseguimento da solo e a piedi. D’altra parte, l’indicazione sulla presenza della “ape car” sui luoghi dove si consumò il delitto -pur se erronea con riferimento alle modalità dell’inseguimento- si è rivelata esatta, atteso che i congiunti di Epifanio TUMMARELLO vennero informati della direzione presa dai fuggitivi da due vecchietti vicini a una motoape in sosta.

Né è incompatibile con le altre emergenze istruttorie l’affermazione del BONO secondo cui il gruppo di fuoco sarebbe stato composto da cinque persone, e non soltanto dai tre uomini a bordo della Renault 9. Infatti, è prassi negli omicidi di mafia che gli esecutori materiali siano affiancati da una o più autovetture di appoggio pronte ad intervenire o per risolvere eventuali problemi o, come probabilmente fu nella fattispecie in esame, per agevolare la fuga dei sicari ed eventualmente prendere in consegna le armi. Nel caso in esame, quindi, alla luce dei racconti dei collaboratori e della FILIPPELLO, può ipotizzarsi che a bordo della Renault 9 fossero presenti LUPPINO Francesco, FUNARI Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo e sull’autovettura di appoggio LOMBARDO Gaspare e SPEZIA Vincenzo.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che il PATTI e il BONO abbiano accusato falsamente i prevenuti per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi l’importanza del contributo offerto da entrambi i collaboratori agli inquirenti; per ciò che concerne il PATTI, in particolare, deve sottolinearsi che il suo apporto è stato senza dubbio, con riferimento al trapanese, il più rilevante in assoluto e, oltre ad avere consentito di fare luce su un rilevante numero di fatti delittuosi, ha sicuramente aperto la via ad altre significative collaborazioni di “uomini d’onore” dei mandamenti della Provincia, fornendo così un ulteriore ausilio, anche se indiretto, al lavoro degli investigatori. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dai chiamati in reità alcun elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti dei prevenuti.

Infine, la generale attendibilità delle propalazioni accusatorie del PATTI e del BONO non può essere posta in dubbio per solo il fatto che essa ha ad oggetto circostanze apprese de relato, essendo le stesse state confidate ai collaboratori rispettivamente da Francesco e Matteo MESSINA DENARO e da Vincenzo SPEZIA.

Come si è già puntualizzato più volte, infatti, gli ottimi rapporti di carattere personale tra gli odierni dichiaranti e le loro fonti, nonchè, nel caso del PATTI, la comune appartenenza all’associazione mafiosa e, per il BONO, la contiguità del medesimo a “cosa nostra” e la più volte dimostrata disponibilità a rendersi utile facevano sì che i due MESSINA DENARO e lo SPEZIA non avessero motivo alcuno per mentire ai collaboratori. Del resto, le riportate confidenze trovavano giustificazione, nel caso del PATTI, altresì nel fatto che egli aveva provveduto a rubare l’autovettura utilizzata per il delitto e pertanto non vi era ragione per non commentare l’accaduto quando se ne presentò l’occasione. Quanto al BONO, poi, egli non era soltanto parente di Vincenzo SPEZIA, ma era anche una delle persone più in confidenza con il padre del giovane, al quale ultimo pertanto probabilmente parve assolutamente naturale confidare all’odierno collaboratore il ruolo che aveva avuto nel fatto che era al centro dei discorsi di tutti, tanto più che egli all’epoca era giovanissimo e non aveva probabilmente preso parte in prima persona a molti episodi delittuosi.

D’altra parte, la tendenziale attendibilità delle affermazioni de relato dei collaboratori è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro nei già citati elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.

Come si preciserà meglio nelle schede relative alla disamina della posizione del MESSINA DENARO e dello SPEZIA in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p., infine, deve giudicarsi dimostrato che i due uomini, entrambi figli di autorevoli esponenti dell’associazione, all’epoca del duplice omicidio in parola erano membri rispettivamente delle cosche di Castelvetrano e di Campobello di Mazara.

Tutto ciò premesso, tuttavia, l’accertata attendibilità generale del PATTI e del BONO, che non può non refluire altresì sulla credibilità degli stessi con riferimento all’episodio in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente i prevenuti al fatto di sangue in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità degli stessi in ordine ai delitti loro ascritti. Infatti, la generica credibilità dei collaboratori che li hanno accusati (ulteriormente suffragata dalla complessiva verosimiglianza e compatibilità logica dei loro racconti) e la conoscenza da parte del PATTI di alcuni particolari attinenti alle modalità esecutive del reato costituiscono certamente un significativo principio di prova a carico dei prevenuti, e in particolare di Matteo MESSINA DENARO, ma non sono assolutamente idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico degli stessi.

A tale riguardo deve premettersi che, come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte, una chiamata di correo che ha ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato che non sia stata sottoposta ad esame sul punto impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nel caso in esame, da un lato deve sottolinearsi che entrambi i collaboratori hanno riferito notizie apprese aliunde da fonti la cui genuinità allo stato non è verificabile e dall’altro lato sono rimasti oscuri numerosi particolari anche rilevanti, come il movente, che le dichiarazioni della FILIPPELLO, anch’esse de relato, non sono di per sé sole sufficienti a chiarire.

Le dichiarazioni del BONO, inoltre, limitandosi sostanzialmente all’indicazione nominativa dei presunti responsabili del delitto, sono assolutamente generiche e per questo non idonee a essere assoggettate al vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso che deve connotarne la valutazione ai fini dell’utilizzazione come unico specifico elemento di accusa a carico dello SPEZIA e come riscontro individualizzante a carico del MESSINA DENARO.

In ultima analisi, pertanto, a carico del MESSINA DENARO (l’unico imputato ad essere stato chiamato in reità al collaboratore) vi sono soltanto le dichiarazioni del PATTI, le quali, nonostante la generica attendibilità del propalante, non possono essere giudicate sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità a carico del prevenuto, in assenza di tranquillizzanti riscontri individualizzanti.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, pertanto, MESSINA DENARO Matteo e SPEZIA Vincenzo debbono essere assolti dai reati loro contestati per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

OMICIDIO CRIMI BENITO

Benito CRIMI fu ucciso il 29 luglio 1985 alle ore 19,20 o 19,30 circa, in Piazza Matteotti a Marsala davanti al “Bar Jolly”, da due persone a bordo di un vespino, una delle quali era alla guida e l’altro esplose sei colpi di rivoltella all’indirizzo della vittima, ferendolo mortalmente. La dinamica dell’agguato fu ricostruita grazie alle dichiarazioni di testimoni, tra cui i due vigili urbani (cfr. deposizioni di Girolamo LARCAN e di Bartolomeo SANTOMAURO rese rispettivamente all’udienza del 10 febbraio 1999 e del 22 aprile 1999).

Le ogive rinvenute sul luogo del delitto consentirono altresì di stabilire il calibro dell’arma, una 38 special (cfr. deposizione LARCAN, cit.).

Dalla consulenza medico legale emerse che Benito CRIMI, nato a Marsala il 21 gennaio 1936, era venuto a morte attorno alle ore19,30-20,00 del 29 luglio 1985, a causa delle gravi e mortali lesioni che interessarono il cranio (frattura da scoppio dell’ovoide e squasso della massa cerebrale), il polmone destro (la cui lesione aveva leso il parenchima e i vasi polmonari con conseguente imponente emorragia endocavitaria di duemila cc. di sangue) e il fegato (soluzione di continuo a tutto spessore del fegato).

I consulenti ritennero che le predette ferite fossero state cagionate da colpi d’arma da fuoco a proiettile unico, sulla base delle caratteristiche morfologiche delle soluzioni di continuo. Dalle ogive rinvenute e dall’aspetto morfologico delle lesioni prodotte i consulenti desunsero altresì che fosse stata usata un’arma di grosso calibro a tamburo (38 special o 357 magnum).

La vittima era stata attinta da sette colpi d’arma da fuoco, di cui:

– tre alla regione parieto-temporo-zigomale sinistra;

– uno alla regione nucale sinistra;

– uno alla regione parietale destra;

– uno alla regione retroclaveare sinistra;

– uno all’anulare destro.

La direzione dei proiettili era stata varia, essendo stati riscontrati colpi:

a) con direzione da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso (quelli che avevano attinto la vittima all’emilato destro);

b) con direzione da destra verso sinistra, dall’alto verso il basso e lievemente da dietro in avanti;

c) con direzione antero posteriore e dall’avanti all’indietro (quelli alla regione mammaria e sottoclaveare sinistra con fuoriuscita al margine superiore della scapola destra, quello in posizione retroclaveare sinistra e quello che aveva interessato l’anulare destro; quest’ultima era stata una lesione da difesa, dovuta cioè al tentativo della vittima di proteggersi).

A parere dei consulenti tecnici, la diversa direzione dei colpi era da mettersi in relazione alle diverse posizioni assunte dalla vittima e dall’aggressore. In particolare, avuto riguardo alle diverse sedi dei fori di entrata, ritennero che l’aggressore avesse cominciato a sparare con posizione a sinistra e successivamente si fosse spostato davanti all’obiettivo (foro d’entrata regione mammaria sinistra). Infine la vittima, colpita a morte, era caduta a terra ed era stata attinta alla regione parietale destra.

Sulla base delle caratteristiche morfologiche dei fori di entrata (e in particolare del fatto che la ricerca dei nitrati nella cute e nei tessuti degli indumenti della vittima aveva dato esito positivo, della presenza dell’orletto contusivo ecchimotico concentrico al foro e dello scoppio dell’ovoide cranico), i consulenti ritennero che i colpi fossero stati esplosi entro il limite delle brevi distanze (cfr. verbale di ricognizione, descrizione e sezione del cadavere di Benedetto CRIMI datato 30 luglio 1985 e perizia necroscopica redatta dai dottori Michele MARINO e Livio MILONE all’udienza del 12 maggio 1986).

Gli investigatori ricollegarono l’omicidio ad alcuni danneggiamenti verificatisi a Marsala, ai danni di alcune imprese: la ditta PACI (che aveva in corso lavori di rifacimento o completamento della piscina vicino alla via Circonvallazione), quella facente capo a RALLO Mario, al quale fu bruciata la casa in contrada Racale di Marsala, la M.G.B., che stava eseguendo lavori edili in via Mazara e la ditta GIARDINO, che stava costruendo abitazioni nella stessa via Mazara.

Infatti, gli inquirenti appresero da voci di popolo e dalle dichiarazioni di soggetti che avevano subito atti estorsivi e intimidatori, oltre che dallo stesso socio del CRIMI, NIZZA Antonino, che la vittima a partire dall’inizio degli anni ’80 aveva cominciato a lavorare con il NIZZA, un ex operaio il quale aveva impiantato una ditta di escavazioni (denominata prima “Crisat” e poi “Edilcrisat”) che inizialmente aveva avuto problemi, e a partire dall’inizio degli anni ’80, proprio con l’ingresso del CRIMI, aveva preso ad aggiudicarsi molti appalti, ottenendo, a quanto confidò il NIZZA, quasi tutti i lavori che si facevano a Marsala. In particolare, dapprima i due soci andavano a proporre le forniture dei propri materiali come servizi e, in caso la proposta non venisse accettata, ricorrevano alle minacce o agli incendi. Inoltre la ditta si aggiudicava i lavori di scavo. Queste confidenze, per altro, non furono mai verbalizzate, poichè tutti coloro che parlarono rifiutarono di documentare le loro accuse.

Il CRIMI aveva precedenti penali per sofisticazione vinicola, armi e tentato omicidio ed era stato sorvegliato speciale di P.S..

Il Maresciallo LARCAN ha aggiunto che negli ultimi mesi del 1981 la vittima aveva subito un attentato: erano stati sparati colpi d’arma da fuoco contro la sua autovettura, su cui viaggiavano lo stesso CRIMI e suo figlio, i quali per altro erano rimasti indenni. Gli investigatori avevano collegato questo episodio a una lite che il CRIMI aveva avuto con PAVIA Giovan Battista, tanto grave che quando quest’ultimo scomparve, della sua morte fu sospettato il CRIMI. Il verbalizzante, per altro, ha puntualizzato che arrivò a Marsala nel 1984 e perciò apprese questi ultimi fatti da colleghi e da voci pubbliche. In ogni caso non esistono atti in cui essi siano cristallizzati.

Il Maresciallo LARCAN ha, infine, precisato che le indagini sulla morte del CRIMI non consentirono di individuare i responsabili del delitto (cfr. citata deposizione del predetto verbalizzante).

Sulla base delle propalazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE, gli stessi sono stati rinviati a giudizio per rispondere -in concorso con AGATE Mariano, ERRERA Francesco e PICCIONE Michele, oltre che con D’AMICO Vincenzo e TITONE Antonino, deceduti- dell’omicidio premeditato di Benito CRIMI e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto di armi da fuoco, tutti aggravati dall’essere stati commessi da più di cinque persone.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha ammesso di essere stato uno degli autori materiali dell’omicidio di Benito CRIMI, che fu commesso a Marsala intorno al 1984.

Il collaboratore ha dichiarato che conosceva la vittima “da una vita”, come anche la moglie e il figlio Mariano, di cui era amico e di cui era stato compagno di scuola. Alla fine degli anni ’70 il CRIMI fu arrestato per avere commesso una rapina a danno di un camion che portava un carico di mosto o di acqua e zucchero e nel 1978 il PATTI, che in quell’anno trascorse alcuni mesi nel carcere di Trapani, ebbe modo di incontrarlo.

Il collaboratore ha aggiunto che quando il CRIMI fu liberato, all’interno della cosca si decise di ucciderlo, precisando che la decisione venne giustificata con la considerazione che “aveva fatto una cosa che non doveva fare”, ma che in realtà fu determinata da una somma di ragioni. A tale proposito, il PATTI ha puntualizzato che la vittima designata aveva una ditta che vendeva cemento e calcestruzzo in via Oberdan e, sebbene pagasse il “pizzo” alla mafia, minacciava gli altri appaltatori, poiché voleva che tutti i lavori fossero affidati alla sua azienda. Inoltre, il D’AMICO ebbe a confidare all’odierno collaboratore che il CRIMI “aveva fatto una cosa che non doveva fare”, poichè il camion rapinato dal medesimo CRIMI interessava a Mariano AGATE, il quale aveva chiesto al rappresentante della cosca di Marsala di sopprimerlo. Il PATTI ha specificato che successivamente ebbe conferma del fatto dallo stesso rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo, durante un loro incontro avvenuto nel 1988 o nel 1989 al campo sportivo dell’Ucciardone, dove i due uomini si vedevano quasi tutte le domeniche.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che fu Vincenzo D’AMICO a ordinare al PATTI e al TITONE di uccidere Benito CRIMI, dopo che un precedente tentativo era stato abbandonato per un imprevisto, dovuto all’arresto di Francesco CAPRAROTTA e della moglie in seguito al rinvenimento da parte dei Carabinieri di pistole di marca “Luger” nella loro casa di campagna in contrada Misilla. A seguito di questo avvenimento l’azione -che doveva essere effettuata dal TITONE e dal CAPRAROTTA la mattina presto, quando la vittima stava andando al lavoro – venne rimandata per qualche tempo.

Si decise di colpire l’obiettivo davanti a un bar che frequentava spesso e che d’estate aveva i tavolini all’aperto.

Il collaboratore ha precisato che il gruppo di fuoco che commise l’omicidio fu composto da lui stesso, Antonino TITONE, Vincenzo D’AMICO e Francesco ERRERA, detto “u ciappiddaru”.

Gli esecutori materiali del delitto furono i primi due uomini, i quali utilizzarono un vespino elaborato. Si piazzarono in una stradina, che era la prima traversa di via Roma partendo da piazza Matteotti, in attesa della “battuta” di Vincenzo D’AMICO. In sede di controesame, per altro, il collaboratore ha specificato che, sebbene il rappresentante della cosca avesse confermato con un colpo di clacson ai killer, i quali erano già nei pressi del luogo stabilito per l’agguato, che l’obiettivo era nel locale, egli e il cognato erano già praticamente certi della circostanza, dato che il CRIMI era quasi sempre là.

Sempre con riferimento alla “battuta” l’Avv. ODDO ha contestato al PATTI che in occasione del confronto con il GIACALONE avvenuto l’8 novembre 1996 disse che “Ciccio D’AMICO ci portò la battuta … Ciccio, Ciccio ERRERA”. Il collaboratore, per altro, ha ribadito che in quell’occasione fece confusione nell’indicare il nome della persona a cui si riferiva, che era Vincenzo D’AMICO.    

Quando venne data la “battuta” i due sicari si infilarono un cappuccio e partirono alla volta del bar. Il PATTI si mise alla guida e il TITONE prese posto dietro di lui. Entrambi avevano una pistola: il collaboratore infilò la sua nella cintura, mentre suo cognato tenne in pugno la rivoltella calibro 38 “cobra”, usata per l’omicidio del RODANO (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo I). Giunti davanti al bar, il PATTI si accostò al CRIMI e il TITONE dapprima scaricò la sua arma all’indirizzo della vittima, quindi prese la pistola dalla cintura del complice e lo finì.

Quindi si allontanarono, imboccando la via Anca Omodei, che portava al cavalcavia e poi al campo sportivo, e si diressero alle cave di via Colaianni, dove gettarono la vespa, che non era più utilizzabile poiché era stata vista da tutti.

Il PATTI ha specificato altresì che Francesco ERRERA, che aveva una FIAT 500 azzurrognola in pessime condizioni, era piazzato in via Giulio Anca Omodei con funzioni di appoggio nei confronti dei killer, pronto a intervenire qualora ci fossero stati inconvenienti di qualunque genere. A detta del collaboratore, l’ERRERA, che sapeva che il CRIMI doveva morire, aveva ricevuto il predetto incarico da Vincenzo D’AMICO. Il dichiarante ha affermato di essere a conoscenza di questa circostanza perché i quattro uomini partirono insieme da via Colaianni (nella quale non rimase nessuno) ed era presente quando D’AMICO impartì l’ordine predetto all’ERRERA. A tale proposito, l’Avv. ODDO ha altresì contestato al collaboratore che, con riferimento alla funzione dell’imputato in parola, l’8 novembre 1996 sostenne che questi era nei pressi del luogo del delitto per fornire aiuto ai complici nel caso in cui una pattuglia avesse iniziato a sparare all’indirizzo dei killer.

In sede di controesame il PATTI ha ammesso altresì che la prima volta in cui parlò dell’omicidio CRIMI, nell’interrogatorio del 5 luglio 1995, non indicò l’ERRERA tra i suoi correi, inserendolo nel novero dei medesimi soltanto il successivo 13 ottobre.

Sempre con riferimento all’ERRERA, il collaboratore ha affermato che in quell’epoca egli aveva un camion, con il quale suo cognato, che era altresì suo socio nell’impresa, faceva trasporti. Ha aggiunto che era socio altresì di Vincenzo D’AMICO e Pietro IMPICCICHÈ per l’acquisto di terreni. Ha infine riferito che molti anni prima l’ERRERA e il CRIMI, i quali all’epoca commerciavano insieme “in acqua e zucchero”, avevano avuto dei contrasti, anche se avevano continuato a salutarsi.

Il PATTI ha negato di avere visto sia GIACALONE che PICCIONE sul luogo del delitto, pur aggiungendo che avrebbero potuto essere presenti ugualmente.

Il collaboratore ha affermato di conoscere PIPITONE Vincenzo, detto “u sicco”, il quale all’epoca dell’omicidio abitava in via circonvallazione. Il giorno del delitto i due killer passarono davanti al palazzo in cui era appartamento del PIPITONE, ubicato al secondo piano.

Infine, ha dichiarato che egli e il TITONE gettarono la vespa nelle cave dietro via Colaianni. Sebbene il P.M. gli abbia contestato che l’8 novembre 1996, nell’ambito di un confronto sostenuto con il GIACALONE, egli avesse detto che lasciarono il veicolo in parola in via Colaianni mentre gettarono nelle cave quella usata per l’assassinio di Giovan Battista PAVIA, il collaboratore ha ribadito la versione data in dibattimento (cfr. esame, controesame e riesame di Antonio PATTI resi nelle udienze dell’11 febbraio, dell’11 giugno e del 16 settembre 1999).

Salvatore GIACALONE ha ammesso di essere stato coinvolto nell’omicidio di Benito CRIMI da Vincenzo D’AMICO.

Ha precisato che una mattina, mentre erano al bar Spatafora, alla presenza anche di Francesco CAPRAROTTA e altri, quest’ultimo gli ordinò di preparare un “vespone”, poiché c’era un “lavoro” da fare. Sebbene non avesse aggiunto altro, il collaboratore capì che si trattava di un omicidio, poiché nel gergo da loro utilizzato quello era il significato dell’espressione suddetta.

Nel primo pomeriggio il GIACALONE e il PICCIONE si recarono in contrada Scacciaiazzo, dove Vincenzo D’AMICO aveva una stalla nella quale la “famiglia” di Marsala teneva sempre quattro o cinque vespe, nascoste sotto la paglia. Scelsero un motociclo di colore marroncino che lo stesso collaboratore aveva rubato insieme al PATTI e lo portarono in via Colaianni, dove all’interno di uno dei due garage annessi all’appartamento ne controllarono l’efficienza, le gomme, l’olio, fecero il pieno di una miscela speciale che essi stessi preparavano utilizzando la “super” e lo lavarono usando una pompa fuori dal palazzo.

Dopo un paio di giorni, una mattina il D’AMICO ordinò al GIACALONE e al PICCIONE, che aveva incontrato, come spesso avveniva, al bar Spatafora, di controllare quel pomeriggio la zona della Stazione, di via Roma, del bar Jolly e di Porta Mazara, per verificare se c’erano in giro forze dell’ordine e/o confidenti. Anche in questo caso, il GIACALONE comprese che quell’incarico era finalizzato alla commissione di un omicidio, pur non conoscendo l’identità della vittima designata. Il pomeriggio dopo pranzo il GIACALONE e il PICCIONE convennero in via Colaianni e da qui partirono -a bordo il primo del suo ciclomotore e il secondo del suo “Ciao”- per espletare il controllo, muovendosi l’uno dietro all’altro per non essere notati. In quell’occasione i due uomini non erano armati.

Rimasero in zona per oltre mezz’ora e non notarono nulla di sospetto. Pertanto ritornarono al covo di via Colaianni per riferire al D’AMICO l’esito del controllo, come d’accordo. In particolare, il rappresentante aveva detto loro che, se avessero constatato la presenza di forze dell’ordine o di situazioni sospette, uno dei due sarebbe dovuto rimanere in zona e l’altro avrebbe dovuto tornare a riferirglielo, in modo che lui potesse decidere cosa fare.

Al loro rientro trovarono Vincenzo D’AMICO e Vito MARCECA, mentre il “vespone” preparato per l’omicidio era già uscito. Il primo rimase con loro nel garage pertinente all’appartamento in attesa del ritorno dei sicari, che furono il TITONE e il PATTI. Il collaboratore ha affermato di non sapere quando i due killer partirono, pur non potendo escludere che, essendo il primo sempre molto impaziente, fossero in zona già mentre c’erano i due “uomini d’onore” incaricati di verificare che il luogo fosse tranquillo.

Quando il PATTI e il TITONE rientrarono, poco dopo l’arrivo del GIACALONE e del PICCIONE, il collaboratore nascose le armi all’interno di tubi di cemento che erano di fronte alla casa di via Colaianni ed egli stesso e il PICCIONE gettarono la vespa all’interno di un buco profondo trenta metri in una cava nelle vicinanze della via Colaianni, fosso la cui imboccatura era occultata da rovi e che solo il GIACALONE conosceva. Il collaboratore ha aggiunto che fecero sparire il motociclo su espressa disposizione di Vincenzo D’AMICO, che aveva fatto presente che era già stata utilizzata per omicidi. Dopo l’occultamento della “vespa”, il PATTI e il TITONE se ne andarono. In ordine al tempo intercorso tra il ritorno del GIACALONE e del PICCIONE e quello dei due sicari, il collaboratore in sede di controesame ha quantificato lo stesso in circa venti minuti, mentre, secondo la contestazione dell’Avv. ODDO, nell’interrogatorio del 18 ottobre 1996 lo indicò in “qualche oretta”; il collaboratore in ordine alla suddetta circostanza ha specificato che intendeva dire “un’oretta”, precisando per altro di non ricordare per quanto tempo si protrasse l’attesa.

Il GIACALONE ha aggiunto che in seguito venne a conoscenza dell’omicidio del CRIMI e ricollegò tra loro gli eventi. Infatti in precedenza, ERRERA Francesco si era lamentato con il D’AMICO, alla presenza del GIACALONE, per il fatto che l’ucciso si accaparrava tutto il lavoro che c’era a Marsala. Il collaboratore dedusse quindi che quest’ultimo fosse stato soppresso su sollecitazione dell’ERRERA. Inoltre, il giorno dell’omicidio, mentre era in giro a controllare la situazione, notò quest’ultimo percorrere a bordo del suo motorino via Roma fino alla Stazione passando anche dal bar Jolly, dove fu assassinato il CRIMI. Dedusse altresì che avesse il compito di appoggiare i sicari o comunque che la sua presenza fosse collegata all’omicidio, alla luce della duplice considerazione che da un lato non vi era alcun’altra ragione per la quale il predetto imputato avrebbe potuto trovarsi il giorno dell’omicidio nei luoghi esatti dove il crimine sarebbe stato eseguito poco tempo dopo e che dall’altro lato il medesimo si era lamentato della condotta della vittima con il rappresentante della “famiglia”.

Il collaboratore, infine, ha affermato di non potere escludere che in zona ci fossero altri “uomini d’onore” (cfr. esame e controesame del GIACALONE resi rispettivamente alle udienze del 24 marzo e del 16 settembre 1999).

Nel corso del dibattimento è stato escusso in qualità di testimone Vincenzo BUSCEMI, il quale all’epoca era vigile urbano e assistette all’omicidio.

Questi ha affermato che era in compagnia del collega Francesco GIGLIA, deceduto, quando udì due o tre colpi, che inizialmente scambiò per mortaretti. Si voltò nella direzione da cui provenivano e, a circa settanta metri di distanza da lui, vide una persona a terra e due individui che, a bordo di una vespa bianca, da via Roma stavano imboccando via Amodei. Ha aggiunto che corse subito verso l’uomo a terra e constatò che era morto.

Il BUSCEMI ha affermato che i due giovani erano a volto scoperto, ma quando il P.M. gli ha contestato che nelle dichiarazioni rese il 3 settembre 1985 aveva riferito che i due assassini avevano il capo coperto da un indumento di scuro e non li potè vedere in volto, ha affermato di non rammentare la circostanza, dato il lungo lasso di tempo trascorso (cfr. deposizione BUSCEMI all’udienza del 10 febbraio 1999).

All’udienza del 10 febbraio 1999 il P.M. ha prodotto il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Francesco GIGLIA al P.M. di Marsala il 3 settembre 1985, in quanto atto divenuto irripetibile a causa del decesso del testimone avvenuto il 28 dicembre 1996.

Il GIGLIA disse che egli e il suo collega erano stati attratti dal rumore di alcuni spari e, quando si erano voltati avevano visto i sicari allontanarsi sul “vespino”. Essendo travisati e seduti sul veicolo, non aveva potuto vederli in viso e non sapeva precisare quanto erano alti.

È stato prodotto altresì il verbale delle dichiarazioni rese da Cristina Petronilla CULICCHIA, vedova del TITONE, nelle udienze del 7 e 8 maggio 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani.

La CULICCHIA in quella sede affermò che ella aveva compreso che il marito era un killer proprio in occasione dell’omicidio di CRIMI Benito.

Ha raccontato in particolare che quando il suo uomo usciva di casa nel pomeriggio era solito portarla a casa di una certa Caterina, moglie di PIPITONE Vincenzo. Si trovava per l’appunto in quel luogo quando vide avvicinarsi un “vespone” di colore beige con due persone a bordo che indossavano caschi. Uno dei due uomini, avvicinandosi a lei, si portò la pistola al naso facendole segno di stare zitta. La CULICCHIA ha aggiunto che riconobbe il PATTI e il TITONE nei due predetti individui, in quanto, dopo che si furono allontanati dal luogo in cui si trovava la donna, si tolsero i caschi. Quando il marito rientrò a casa la testimone gli raccontò l’episodio, omettendo per altro di riferire che aveva riconosciuto i due motociclisti, ma l’uomo le ordinò di tacere e di non immischiarsi in faccende che non la riguardavano. Da allora, tuttavia, la CULICCHIA stette in guardia e notò mano a mano nuovi particolari.

La difesa degli imputati ha prodotto altresì i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da RUBINO Anna Maria e MINAUDO Caterina rispettivamente il 31 e il 30 luglio 1985 al N.O.R.M. di Marsala, nonché da LO GRASSO Salvatore, FURCO Gaspare, CRIMI Mario e MARRA Santo rispettivamente il 30, 31 luglio e il 1 e il 26 agosto 1985 ai CC. di Marsala. Il CRIMI e il MARRA, in particolare, hanno riferito che nel 1982 la vittima, alcuni suoi familiari e Antonino NIZZA avevano costituito la società in nome collettivo “Crisat”, che aveva ad oggetto la vendita di materiale edile. Il MARRA ha aggiunto che da quando il CRIMI e i suoi familiari acquisirono un’interessenza nella “Crisat” la società, che prima aveva pochissimo lavoro, cominciò a fare ottimi affari, poiché “non aveva concorrenti capaci di ostacolarla”.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE e di Antonio PATTI in ordine ai delitti loro ascritti.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri estrinseci, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi i predetti giudizi.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del GIACALONE non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi, dettagliati e costanti. Essi, inoltre, sono stati ribaditi integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Le poche difformità verificatesi all’interno di ciascuna versione hanno riguardo per lo più a particolari complessivamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità dei collaboratori, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le loro dichiarazioni.

D’altra parte, spesso lo stesso collaboratore ha chiarito in modo plausibile e pienamente congruo le discrasie tra le sue diverse affermazioni, dimostrando che il contrasto era solo apparente, come nel caso del ruolo dell’ERRERA, indicato dal PATTI in dibattimento come di appoggio ai sicari nella fuga qualora la vespa avesse avuto problemi e nelle indagini preliminari di sostegno in caso di reazione armata delle forze dell’ordine. Ora, non vi è chi non veda che tale contraddizione si profila come meramente apparente, atteso che l’un compito non esclude l’altro, essendo anzi verosimile che i due incarichi si sommassero, come spesso avveniva, atteso che l’appoggio che poteva essere necessario fornire ai sicari era di vario genere.  

A identica conclusione deve giungersi per l’affermazione resa dal PATTI durante il confronto con il GIACALONE (a differenza che in tutte le altre occasioni) secondo la quale colui che diede la battuta fu “Ciccio D’AMICO … Ciccio ERRERA”. Al difensore che gli ha contestato la circostanza il collaboratore ha risposto che si era confuso nell’indicare il nome della persona, che per altro anche in quel frangente egli aveva identificato nella sua mente come Vincenzo D’AMICO. La spiegazione del collaboratore appare pienamente verosimile, alla luce della considerazione che (come può desumersi dall’assenza di altre contestazioni sul punto) in tutte le altre occasioni il PATTI ha indicato la persona che avvertì i sicari della presenza dell’obiettivo nel luogo prestabilito per l’agguato nel rappresentante della cosca di Marsala.

Infine, il GIACALONE in dibattimento ha quantificato in una ventina di minuti il lasso di tempo intercorso tra il rientro suo e del PICCIONE dalla perlustrazione e il ritorno dei due killer, mentre nelle indagini preliminari ha determinato lo stesso periodo in “qualche oretta”, chiarendo in sede di controesame che aveva inteso dire “un’ora”.. Sebbene non sia possibile risolvere la discrasia tra le varie versioni e lo stesso GIACALONE abbia affermato di non potere essere più preciso, la contraddizione appare di rilevanza complessivamente modesta, specialmente qualora si tenga conto del lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti in trattazione e le propalazioni.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) il PATTI ha riferito che alla fine degli anni ’70 il CRIMI fu arrestato per avere commesso una rapina a danno di un camion che portava un carico di mosto o di acqua e zucchero.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha confermato che l’ucciso fu arrestato in quanto coinvolto in una rapina di due autocisterne contenenti concentrato di mosto dell’azienda “DITTA e BONO” di Campobello di Mazara, verificatasi la sera del 3 ottobre 1974 e denunciata ai Carabinieri di Salemi verso la mezzanotte dello stesso giorno da MILITELLO Antonino e CUSUMANO Pietro; vennero effettuati immediatamente appostamenti che consentirono di individuare quella stessa notte le due autocisterne, una delle quali piena e l’altra vuota in località Rosa di Mazara del Vallo. L’arresto del CRIMI fu dovuto al fatto che la sua autovettura FIAT 127 tg. TP-104979, guidata da AGATE Pietro nato a Marsala il 27 agosto 1942, fu fermata nella zona. Il predetto verbalizzante ha aggiunto che il CUSUMANO è stato coinvolto in più indagini su sofisticazioni vinicole a Campobello di Mazara, venendo denunciato per l’ultima volta dai Carabinieri di Castelvetrano con il rapporto datato 30 luglio 1988 per associazione mafiosa, sofisticazione vinicola e altro, con diversi boss di prima grandezza quali RIINA Salvatore, MESSINA DENARO Francesco e AGATE Mariano.

Gli accertamenti del maresciallo SANTOMAURO hanno confermato, pertanto, l’arresto del CRIMI per la rapina; attesa la contiguità del CUSUMANO con ambienti mafiosi e gli interessi dell’AGATE nel settore vinicolo, inoltre, è verosimile che in effetti, come affermato dal PATTI il capo mandamento di Mazara del Vallo avesse un interessenza nel carico delle cisterne oggetto della rapina in cui era stato coinvolto il CRIMI.

2) con riferimento alle ragioni dell’omicidio, il PATTI ha affermato che il delitto fu determinato da una somma di ragioni, e in particolare nelle minacce rivolte dalla vittima -che era socio in un’impresa che vendeva cemento e calcestruzzo in via Oberdan- agli altri imprenditori per accaparrarsi tutti i lavori e nel fatto che, a quanto gli dissero Mariano AGATE durante un loro incontro avvenuto nel 1988/89 al campo sportivo del carcere dell’Ucciardone e Vincenzo D’AMICO, il camion rapinato dal medesimo CRIMI interessava al boss mazarese, che aveva chiesto ai Marsalesi di ucciderlo.

Il GIACALONE ha riferito che ERRERA Francesco si lamentò con il D’AMICO, alla presenza del GIACALONE, per il fatto che il CRIMI si accaparrava tutto il lavoro che c’era a Marsala, circostanza da cui l’odierno collaboratore dedusse quest’ultimo era stato soppresso su sollecitazioni dell’ERRERA.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha appurato che in effetti il CRIMI dopo la sua scarcerazione ebbe interessi in numerose aziende operanti nei settori dell’edilizia e del movimento terra e che aveva camion per compiere i predetti lavori. Ha accertato altresì che l’ERRERA faceva l’autotrasportatore (attività per la quale era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio) e anche il CRIMI trasportava terra con i camion.

A giudizio di questa Corte, alla luce delle propalazioni dei collaboratori e dei riscontri effettuati dal maresciallo SANTOMAURO può ritenersi che le dichiarazioni del PATTI relative alle causali dell’omicidio siano pienamente credibili.

Infatti da un lato è stato giudizialmente accertato che la vittima compì una rapina ai danni di due autocisterne contenenti mosto concentrato ai danni di una azienda di Campobello di Mazara e che la persona che denunciò il fatto subì, tra l’altro, un procedimento per i reati di associazione mafiosa e sofisticazione vinicola insieme ad altri soggetti tra cui Mariano AGATE. Ne consegue che è del tutto verosimile che il boss mazarese avesse un interesse personale o quanto meno mediato (consistente nella tutela di un soggetto a lui vicino) a sanzionare il responsabile del fatto.

Dall’altro lato, poi, sia il PATTI che il GIACALONE hanno riferito che egli era accusato di accaparrarsi per la sua impresa tutto il lavoro che c’era a Marsala, fatto che suscitava le lamentele degli altri imprenditori. Il dato è reso attendibile non solo dal fatto che egli in effetti aveva un’interessenza in un’impresa, ma altresì dal coinvolgimento del CRIMI in attività criminali, tali da fare ritenere plausibile che non rifuggisse a metodi poco ortodossi per realizzare i suoi intenti.

3) il PATTI ha asserito che fu Vincenzo D’AMICO a ordinare al PATTI e al TITONE di uccidere Benito CRIMI, dopo che un precedente tentativo era stato abbandonato per un imprevisto.

Il GIACALONE ha confermato la circostanza, affermando che fu proprio Vincenzo D’AMICO a coinvolgere lui e il PICCIONE nell’omicidio, ordinando loro prima di preparare una vespa e poi di controllare che la zona prescelta per l’agguato fosse tranquilla.

La chiamata di Vincenzo D’AMICO deve essere giudicata pienamente attendibile, atteso che questi era il rappresentante della “famiglia” di Marsala, nel cui territorio l’omicidio doveva essere commesso. Pertanto, secondo le regole di “cosa nostra”, egli doveva essere messo al corrente del progetto omicidiario e approvarlo. Nel caso di specie, poi, essendo stata l’esecuzione organizzata e gestita direttamente dalla cosca da lui guidata, è conforme alle regole di “cosa nostra” e alla prassi adottata dalla “famiglia” in esame che egli avesse deciso personalmente chi coinvolgere nel delitto. A tale proposito, infatti, il PATTI ha più volte sottolineato che sebbene egli fosse il capo decina e pertanto fosse teoricamente responsabile dell’organizzazione e della realizzazione degli omicidi, a Marsala tale regola generale non veniva seguita, perché era il rappresentante in persona a statuire in materia. Il GIACALONE, seppure implicitamente ha confermato il dato, in quanto ha sempre affermato che fu il D’AMICO a ordinargli di partecipare ai delitti in cui ebbe una parte.

4) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente dichiarato che i due killer furono lo stesso PATTI e il TITONE.

Cristina CULICCHIA, vedova di quest’ultimo, ha pienamente confermato la circostanza, riferendo che capì per la prima volta lo spessore criminale del marito quando, subito dopo l’omicidio del CRIMI, vide passare a bordo di un “vespone” due uomini, che riconobbe, non appena si tolsero il casco in PATTI e TITONE. Quanto all’attendibilità delle affermazioni della CULICCHIA, deve sottolinearsi che ella disse di avere visto la vespa dalla casa di Vincenzo PIPITONE, davanti alla quale il PATTI ha ammesso che egli e il cognato passarono. Ne consegue che la testimonianza della donna (resa prima dell’inizio della collaborazione del PATTI) va ritenuta veritiera.

5) il PATTI e il GIACALONE hanno confermato che i sicari raggiunsero il luogo dell’agguato a bordo di una vespa, anche se, come meglio si specificherà in seguito, i due collaboratori si sono contraddetti sulla cilindrata del veicolo, che era un “50” elaborato per il primo e un 125 per il secondo.

Tutti i testimoni oculari (GIGLIA, BUSCEMI e CULICCHIA) hanno confermato che i due sicari erano a bordo di una vespa.

6) il PATTI ha sottolineato che la vespa usata per l’omicidio era stata rubata da lui stesso, insieme al GIACALONE.

Il GIACALONE ha sostanzialmente confermato la circostanza, sostenendo in dibattimento che fu lui a sottrarre il veicolo, insieme al TITONE o al PATTI. A questo proposito il difensore che ha condotto il controesame ha confermato che in effetti nell’interrogatorio del 18 ottobre 1996 il medesimo collaboratore aveva detto che aveva compiuto il furto insieme al secondo.

Lo stesso GIACALONE ha aggiunto che fu lui stesso a prelevare la vespa nel baglio di Vincenzo D’AMICO in contrada Scacciaiazzo in cui era custodito e a prepararla per l’azione.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha individuato una casa rurale e terreni che all’epoca dei fatti erano appartenuti al rappresentante della cosca di Marsala.

L’esistenza di un immobile, sito in un luogo isolato, nella disponibilità del D’AMICO costituisce un significativo riscontro logica alle propalazioni del GIACALONE, essendo verosimile che, in virtù della sua posizione, venisse adibito a nascondiglio dei veicoli e delle armi della “famiglia”.

7) il PATTI ha asserito che quando arrivò la “battuta” sia lui che TITONE indossarono un cappuccio per coprirsi il viso.

Il GIGLIA ha riferito che i due killer erano travisati, cosicchè non ne potè vedere il viso.

Il BUSCEMI in dibattimento ha affermato che i due sicari erano a volto scoperto, ma quando il P.M. gli ha contestato che nelle dichiarazioni rese il 3 settembre 1985 riferì che erano incappucciati, ha ammesso di non ricordare bene la circostanza, data la lunga distanza di tempo trascorsa. Queste ultime propalazioni debbono essere giudicate veritiere, essendo state confermate da altri elementi di riscontro. D’altra parte, dato il notevole lasso di tempo intercorso tra l’omicidio e la deposizione, è pienamente verosimile la circostanza che il teste abbia dimenticato il particolare e abbia fissato nella memoria soltanto i dati più significativi. Inoltre, essendo le dichiarazioni oggetto di contestazione state confermate da altri elementi di prova esse possono essere utilizzate ai fini della decisione.    

La CULICCHIA ha a sua volta sostanzialmente confermato la circostanza, sostenendo che quando vide per la prima volta i due assassini essi avevano il casco, che per altro si tolsero subito dopo, cosicchè ella potè riconoscere il marito e il PATTI.

Alla luce delle riportate emergenze dibattimentali può pertanto ritenersi pienamente dimostrata l’asserzione del collaboratore secondo cui egli e il cognato al momento dell’agguato avevano il viso travisato. D’altra parte, essendo l’agguato avvenuto nella loro cittadina in prima serata, risponde a elementari canoni di prudenza che essi si fossero coperti il viso per non correre il rischio di essere riconosciuti.

8) il PATTI ha raccontato che egli e il TITONE per commettere l’omicidio utilizzarono rivoltelle di calibro 38.

Nella perizia necroscopica redatta dai dottori MARINO e MILONE si diede atto che dalle ogive rinvenute e dall’aspetto morfologico delle lesioni prodotte si poteva desumere che fosse stata usata un’arma di grosso calibro a tamburo (38 special o 357 magnum).

Dalle deposizioni dei Marescialli LARCAN e SANTOMAURO è emersa un’ulteriore conferma alle parole del PATTI, atteso che sul luogo del delitto venne repertato materiale balistico relativo proprio di armi a calibro 38.

9) il PATTI ha riferito che egli, che era alla guida della vespa, si accostò al CRIMI e il TITONE scaricò la sua arma all’indirizzo della vittima, poi prese la pistola dalla cintura del dichiarante medesimo e lo finì.

Dalla perizia necroscopica è emersa una significativa conferma alla dinamica del fatto come descritta dal collaboratore sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, in essa si è dato atto che la vittima fu attinta da sette colpi d’arma da fuoco, che pertanto furono sparati necessariamente da almeno due pistole a tamburo, a meno di non volere ipotizzare, contro ogni logica, che il sicario abbia ricaricato, almeno parzialmente, la stessa arma che aveva già sparato. Dall’altro lato, poi, i consulenti hanno sostenuto che i colpi furono esplosi oltre il limite delle brevi distanze, confermando così che il TITONE quando sparò era molto vicino alla vittima, come implicitamente affermato dal collaboratore.

10) il PATTI ha asserito che dopo l’omicidio egli e il TITONE si allontanarono, imboccando la via Anca Omodei, che portava al cavalcavia e poi il campo sportivo e dirigendosi alle cave di via Colaianni.

Il BUSCEMI ha confermato la circostanza, affermando che vide due persone imboccare da via Roma la via Omodei.

11) sia il PATTI che il GIACALONE hanno affermato che dopo l’omicidio la vespa, ormai inutilizzabile, essendo stata vista da troppe persone, venne gettata in una cava di via Colaianni, pur contraddicendosi sull’identità di coloro che vi provvidero, identificati dal PATTI in se stesso e nel TITONE e dal GIACALONE in lui medesimo e nel PICCIONE.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che il 16 novembre 1996 fecero un sopralluogo con il GIACALONE, individuando, grazie alle dichiarazioni del collaboratore, un pozzo riempito di materiale inerte; il verbalizzante ha aggiunto che non svuotarono il pozzo nel tentativo di rinvenire il mezzo perché già in una precedente occasione avevano tentato la stessa operazione a riscontro di dichiarazioni del PATTI, appurando che era impossibile ripulire fossi di quel genere.

Alla luce di tanti e così significativi riscontri e punti di convergenza tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, non può ritenersi decisiva la presenza di due discordanze tra i due racconti. Infatti a fronte di dichiarazioni così ampie, dettagliate e complessivamente concordi, la circostanza che talvolta le due versioni non collimino anche dopo un confronto tra i due collaboratori non può che costituire una significativa conferma della lealtà e della genuinità degli stessi, i quali hanno rifiutato di appiattirsi l’uno sulle affermazioni dell’altro, mantenendo fermo il proprio resoconto.

Pertanto, conformemente ai principi generali esposti precedentemente, la presenza di contraddizioni tra le propalazioni dei collaboratori, se impone di vagliare con particolare attenzione le dichiarazioni degli stessi, soprattutto con riferimento ai punti e alle posizioni soggettive sulle quali si è verificato il contrasto, dall’altro lato non inficia la generale attendibilità delle propalazione stesse laddove siano adeguatamente riscontrate.

Ciò premesso, la prima discrasia verificatasi tra le due versioni ha avuto ad oggetto il tipo di veicolo usato dai sicari, che fu un “vespino” elaborato per il PATTI e un “vespone” per il GIACALONE. Deve subito puntualizzarsi che all’esito delle risultanze probatorie conseguite non è possibile dirimere con certezza il contrasto, atteso che sul punto anche le testimonianze appaiono contraddittorie. Il BUSCEMI, infatti, ha parlato genericamente di una vespa, il GIGLIA di un “vespino” e la CULICCHIA di un “vespone”. Tuttavia, a giudizio di questa Corte appare più attendibile la versione del GIACALONE, il quale si occupò personalmente di scegliere il mezzo e di prepararlo e pertanto ebbe la possibilità di osservarlo con maggiore attenzione e per un lasso di tempo più lungo. Inoltre, a ulteriore suffragio della maggiore attendibilità delle sue dichiarazioni sul punto, deve sottolinearsi che il collaboratore e la CULICCHIA hanno indicato in maniera compatibile il colore del mezzo, rispettivamente come “marroncino” e beige. Del resto, deve ritenersi verosimile che la CULICCHIA abbia fissato il particolare nella memoria meglio del GIGLIA, sia perché poté osservare la scena più da vicino, per un lasso di tempo maggiore e senza l’assillo di controllare le condizioni dell’uomo a terra, sia perché si accorse che uno degli occupanti del mezzo era il marito, intuendone per la prima volta appieno lo spessore criminale. Ciò posto, per altro, deve sottolinearsi che la circostanza in parola è del tutto secondaria nell’economia generale dei resoconti dei collaboratori e pertanto essa non è certamente idonea ad inficiarne la credibilità, tenuto conto altresì che le prestazioni del veicolo, tanto che si trattasse di una vespa di cilindrata 125 che di una di cilindrata 50 “truccata”, erano comunque analoghe. D’altra parte, sarebbe quanto meno inquietante se, a fronte di dichiarazioni tanto ampie e vertenti su un così grande numero di episodi criminosi, i collaboratori non fossero incorsi in taluni errori o dimenticanze specialmente su fatti di rilievo marginale, cosicchè l’esistenza di talune sbavature nei loro ricordi costituisce una ulteriore riprova della loro genuinità.  

La seconda discordanza attiene invece alle modalità di distruzione della vespa utilizzata per l’azione delittuosa, che a detta del PATTI fu gettata nella cava da egli stesso e da Antonino TITONE, mentre secondo il GIACALONE lo fu da lui e da Michele PICCIONE. Anche in questo caso non può non sottolinearsi che il contrasto ha ad oggetto un particolare complessivamente marginale, attinente al post factum. Pertanto, tenuto conto altresì del lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto e le dichiarazioni, l’esistenza di un contrasto di tal genere tra i due racconti, anziché minarne la credibilità, finisce con l’esaltare la genuinità e la lealtà del PATTI e del GIACALONE.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che i collaboratori suddetti hanno fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni dell’altro “pentito”, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Come si è già visto, le poche discrasie verificatesi tra le propalazioni dei due collaboratori attengono per lo più a circostanze di carattere secondario e spesso sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche. Esse pertanto non possono essere certamente giudicate tali da inficiare la piena credibilità delle parole dei collaboratori, che, come si è detto, hanno trovato importanti conferme in ordine a circostanze ben più significative.

Né è significativa la circostanza che il PATTI fosse inconsapevole della presenza del GIACALONE, in quanto -come entrambi i collaboratori hanno avuto modo di precisare più volte- il D’AMICO era solito affidare a vari suoi uomini incarichi all’insaputa l’uno dell’altro, invitando ciascuno a non farne parola con gli altri, e il PATTI, il TITONE e il GICALONE erano venuti a conoscenza del fatto soltanto perché erano tra loro in rapporti di reciproca e grande confidenza. D’altra parte, nel caso in esame i compiti affidati al GIACALONE furono tali da rendere pienamente possibile che PATTI non fosse a conoscenza del suo coinvolgimento, ma nel contempo a rendere lo stesso pienamente plausibile. Infatti il GIACALONE era particolarmente abile nell’uso e nella manutenzione delle vespe e dei motorini e pertanto è verosimile che l’incarico di predisporre il mezzo (che il PATTI trovò sicuramente pronto, non avendo fatto cenno a come fu preparato) fosse stato affidato dal D’AMICO proprio a questo “soldato”. Quanto poi all’attività di controllo, asseritamente svolta dal GIACALONE e dal PICCIONE, essa da un lato appariva particolarmente opportuna proprio per il fatto che, a detta del PATTI, in occasione dell’azione delittuosa in parola non venne preceduta come di solito dall’uscita di uno più uomini con il compito di dare ai complici la “battuta”, perché era noto dove stava la vittima designata. Non essendo stata l’uscita dei killer preceduta da un adeguato pattugliamento del territorio, appariva oltremodo opportuno che qualcuno effettuasse la suddetta attività, per evitare che i sicari potessero, anche casualmente, essere sorpresi armati, prima o dopo l’azione delittuosa, da una pattuglia delle forze dell’ordine che si trovasse in zona.

Pertanto gli imputati in parola debbono essere dichiarati responsabili dell’omicidio di Benito CRIMI, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi delitti è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da tre colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special o 357 magnum.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, non può ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone pari o superiore a cinque e conseguentemente non può essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p.. Infatti deve giudicarsi provato che, oltre ai due collaboratori, abbiano preso parte al delitto il D’AMICO e il TITONE, accusati dal PATTI e dal GIACALONE e, il secondo, altresì dalla sua vedova, Cristina CULICCHIA.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in giorni, forse in mesi, essendo stato l’omicidio deliberato nel corso della più volte citata riunione) tra la decisione di assassinare il CRIMI e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere ai prevenuti, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

AGATE MARIANO

Il PATTI ha riferito che, a quanto gli raccontarono lo stesso Mariano AGATE e Vincenzo D’AMICO, una delle causali dell’omicidio del CRIMI fu una rapina ai danni di un camion che trasportava mosto o acqua e zucchero, che interessava al boss di Mazara.

Come si è già avuto modo di sottolineare in varie occasioni, il collaboratore deve essere giudicato genericamente attendibile anche con riferimento alle circostanze apprese de relato da altri “uomini d’onore”, atteso che non vi era alcuna ragione di mentire, data la comune appartenenza di entrambi gli interlocutori all’associazione mafiosa. Con riferimento al D’AMICO e all’AGATE, poi, la condizione di particolare confidenza e stima che legava costoro al PATTI induce a ritenere ancora più verosimile che le circostanze che gli confidarono rispondessero a verità.

Come si è già precisato, inoltre, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che effettivamente il CRIMI venne coinvolto in una rapina di due autocisterne contenenti mosto concentrato ai danni di una persona che venne indiziata di gravi reati (tra cui associazione mafiosa e sofisticazione vinicola) proprio in concorso con Mariano AGATE, il quale era titolare di una cantina vinicola e pertanto è verosimile che fosse interessato al trasporto di mosto concentrato.

Ciò nonostante, conformemente alle concordi richieste delle parti, Mariano AGATE deve essere assolto dai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la prova che li abbia commessi.

Occorre infatti sottolineare in primo luogo che al momento dell’omicidio in parola, l’imputato era detenuto da oltre tre anni, con la conseguenza che una sua eventuale richiesta al D’AMICO di assassinare il CRIMI fu comunque precedente di molti anni all’esecuzione del crimine. Pertanto, la decisione di uccidere la vittima fu determinata certamente da altre ragioni più pressanti, tra le quali vi fu certamente il comportamento prevaricatore dello stesso CRIMI nei confronti dei concorrenti.

Inoltre, l’interesse di Mariano AGATE all’omicidio della vittima è stato frutto di una deduzione del PATTI conseguente alle confidenze del D’AMICO e all’accenno dello stesso rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo e pertanto non può essere ritenuta idonea a dimostrare la veridicità della circostanza, in assenza di altri elementi che la suffraghino.

 

ERRERA FRANCESCO

Antonio PATTI ha affermato che Francesco ERRERA, detto, “u ciappiddaru”, subito prima del delitto uscì dalla base di via Colaianni insieme al PATTI, al TITONE e al D’AMICO, il quale ultimo alla presenza del collaboratore gli assegnò l’incarico di piazzarsi in via Giulio Anca Omodei a bordo di una FIAT 500 azzurrognola in pessime condizioni e aveva funzioni di appoggio ai sicari nel caso che si fosse bucata una gomma della vespa, ci fosse stato un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine o fossero sorti altri inconvenienti. L’imputato in parola, pertanto, era consapevole del fatto che l’azione era finalizzata all’omicidio del CRIMI.

Il GIACALONE ha affermato che desunse il coinvolgimento dell’ERRERA nell’omicidio CRIMI dopo l’esecuzione dello stesso, in quanto egli stesso lo aveva udito lamentarsi con il D’AMICO del fatto che la vittima si accaparrava tutto il lavoro che c’era a Marsala. La sua convinzione che il CRIMI fosse stato soppresso su sollecitazione del prevenuto si rafforzò in quanto il giorno del delitto, durante il suo giro di perlustrazione, lo aveva visto percorrere a bordo del suo motorino via Roma fino alla Stazione, passando anche davanti al bar Jolly, locus commissi delicti, pur non avendo aluna ragione per essere nei paraggi.

In sede di controesame è emerso che il PATTI non indicò il nome dell’ERRERA tra i partecipi all’azione nella prima occasione in cui parlò del fatto (5 luglio 1995), facendolo solo nel secondo (13 ottobre 1995).

A giudizio di questa Corte l’iniziale omissione del collaboratore non è certamente idonea a porre in dubbio la genuinità del racconto dello stesso con riferimento al prevenuto. Infatti in primo luogo deve sottolinearsi che, come più volte affermato dallo stesso PATTI, il suo ricordo dei fatti oggetto delle sue dichiarazioni si è andato affinando nel corso del tempo, quando egli ebbe la possibilità e l’occasione di meditare e di rivisitare con più pacatezza le sue azioni criminose e ricordarne meglio lo svolgersi. Nei primi interrogatori, del resto, il collaboratore dovette rievocare in un tempo relativamente breve tutto il suo ampio trascorso delinquenziale e pertanto è pienamente verosimile che, come sostenuto dallo stesso, molti particolari gli siano sfuggiti. In quest’ottica, la chiamata in correità dell’ERRERA fin dall’ottobre del 1995, cioè pochi mesi dopo il primo interrogatorio non può essere giudicata un’anomalia tale da revocare in dubbio la lealtà del PATTI, ma al contrario deve essere reputata come una ennesima dimostrazione della sua correttezza e della sua ferma intenzione di riferire agli inquirenti tutti i particolari a sua conoscenza, messa in pratica attraverso un lungo e complesso percorso di rivisitazione interiore di tutta la sua vita anteatta.

Ciò premesso, a giudizio di questa Corte, non è stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’ERRERA in ordine ai delitti ascrittigli.

In primo luogo, infatti, deve sottolinearsi come il GIACALONE ha sostenuto di non avere conoscenza diretta del coinvolgimento dell’ERRERA nell’omicidio, bensì di avere dedotto che egli avesse sollecitato il D’AMICO a sopprimere il CRIMI sulla base della duplice considerazione che lo sentì lamentarsi con il rappresentante della “famiglia” per il fatto che il suo concorrente si accaparrava tutto il lavoro e che durante il suo giro di controllo finalizzato a controllare la situazione lo vide percorrere via Roma fino alla Stazione ferroviaria a bordo del suo motorino, cosa che non avrebbe avuto ragione di fare se fosse stato estraneo al crimine che stava per essere realizzato.

Ora, il fatto storico dello sfogo dell’imputato con Vincenzo D’AMICO narrato dal GIACALONE deve essere giudicato pienamente verosimile, atteso che è logicamente compatibile con le propalazioni del PATTI sulla causale del delitto. Quest’ultimo collaboratore, infatti, ha sottolineato che la morte della vittima fu decisa anche perché quest’ultima minacciava gli altri appaltatori al fine di ottenere che tutti i lavori su Marsala fossero affidati alla sua ditta. Inoltre, è verosimile che l’ERRERA, il quale era un autotrasportatore, fosse in diretta concorrenza tanto con la “Crisat”, quanto con Mario CRIMI, il quale era titolare di una ditta che eseguiva lavori di movimento terra e sbancamenti procuratigli da suo padre (sull’attività imprenditoriale di quest’ultimo, cfr. verbale di s.i.t. rese dal CRIMI ai CC. di Marsala in data 1 agosto 1985, cit.).

Ciò premesso, tuttavia, nel colloquio a cui assistette il GIACALONE l’ERRERA non chiese, neppure implicitamente, che il CRIMI fosse ucciso tanto che il collaboratore lo ricollegò al delitto soltanto dopo l’esecuzione dello stesso e per il fatto che lo aveva visto nelle vicinanze del luogo del delitto poco prima della sua esecuzione. Tale ultima inferenza, per altro, non appare fondata su elementi conducenti sotto il profilo logico, atteso che l’ERRERA è marsalese e il luogo nella quale il “pentito” vide l’imputato (la via Roma) è ubicato nella zona centrale della città, solitamente molto frequentata in quell’ora della giornata.

A ciò consegue che non può ritenersi dimostrato che il prevenuto abbia sollecitato il rappresentante della sua cosca a eliminare il concorrente, essendo logicamente più verosimile alla luce del resoconto del “pentito” che egli, riferendo al D’AMICO la situazione, avesse soltanto inteso chiedergli di intervenire sul CRIMI per indurlo a tenere una condotta meno prepotente e prevaricatrice.

A tale proposito deve altresì sottolinearsi da un lato che il PATTI, certamente più informato del GIACALONE sulle causali del delitto in virtù della sua posizione di maggior prestigio all’interno della cosca, non ha fatto alcun cenno a un coinvolgimento dell’ERRERA nella fase deliberativa dell’omicidio, della quale sarebbe stato certamente informato, qualora l’intervento del predetto “uomo d’onore” avesse avuto un peso significativo nella decisione. Dall’altro lato, poi, non può non sottolinearsi che la circostanza che il prevenuto e la vittima fossero diretti concorrenti (pur essendo, come si è già sottolineato, verosimile) non è stata pienamente provata nell’istruttoria dibattimentale, ma soltanto indicata come possibile dal Maresciallo SANTOMAURO alla luce della natura dei mestieri che i due uomini svolgevano. È di tutta evidenza, infatti, come tale ipotesi, non suffragata da alcun elemento di riscontro, non può certo ritenersi dimostrata, data la non coincidenza delle attività imprenditoriali esercitate dai due uomini e il fatto che quella di “autotrasporto” compiuta dall’ERRERA può ben estrinsecarsi (e solitamente si estrinseca) in settori diversi dal trasporto terra.  

D’altra parte, gli altri elementi di prova raccolti all’esito del dibattimento hanno dimostrato che la condotta del CRIMI era divenuta intollerabile per la “famiglia”, atteso che egli si era assicurato il monopolio di fatto dei lavori in capo edile e di movimento terra a Marsala senza il consenso della locale cosca mafiosa, il cui prestigio nei confronti degli altri imprenditori prevaricati dal CRIMI era indubbiamente leso da una tale condotta.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, a giudizio di questa Corte, non è stata raggiunta la prova che la decisione di sopprimere la vittima sia stata presa anche alla luce di una sollecitazione dell’ERRERA e non soltanto allo scopo di preservare il prestigio della “famiglia” leso dall’atteggiamento del CRIMI.

Le versioni dei due collaboratori si profilano discordanti altresì sulla presenza dell’imputato sul luogo del delitto. Il GIACALONE, infatti, lo vide percorrere la via Roma a bordo del suo motorino, durante il suo giro di ricognizione, protrattosi per circa mezz’ora e terminato dopo la partenza del PATTI e del TITONE dal covo di via Colaianni. Il PATTI, dal canto suo, ha affermato che partì insieme agli altri complici da via Colaianni a bordo della sua FIAT 500 azzurrognola con funzioni di appoggio.

Ora, deve premettersi che la discrasia tra i due resoconti può essere composta, ipotizzando che i due collaboratori videro l’ERRERA in due momenti diversi: il GIACALONE mentre stava recandosi a prendere la FIAT 500 e il PATTI dopo che ebbe raggiunto i complici nella base logistica.

Neppure la circostanza, rilevata dalla difesa, secondo la quale ERRERA e i suoi familiari non erano all’epoca titolari di una FIAT 500 azzurra ha di per sé un rilievo assorbente, atteso che è ben possibile che l’imputato, utilizzasse abitualmente un’autovettura intestata ad altri.

Ciò premesso, tuttavia, deve sottolinearsi che il GIACALONE non venne a conoscenza del coinvolgimento dell’ERRERA sulla base di fatti certi, ma lo dedusse dalla sua presenza -a suo giudizio immotivata- nelle vicinanze del luogo del delitto poco prima che lo stesso venisse compiuto. Come si è già sottolineato, a parere della Corte, la deduzione del collaboratore non appare logicamente conferente, con la conseguenza che l’elemento riferito dal collaboratore ha una portata neutra sotto il profilo probatorio.

In ultima analisi, pertanto, non vi è in atti alcun elemento univoco che colleghi specificamente l’imputato all’omicidio in trattazione, a eccezione della chiamata in correità del PATTI, che pertanto rimane l’unico dato che attesti la partecipazione del prevenuto alla fase esecutiva del delitto e che, in assenza di riscontri individualizzanti che ne confermino la veridicità con specifico riferimento all’imputato, non può dimostrare di per sé sole un giudizio di colpevolezza, nonostante l’intrinseca attendibilità del collaborante.

Alla luce di tutte le predette considerazioni, l’imputato deve essere assolto dai delitti in trattazione per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

PICCIONE MICHELE

Il GIACALONE ha affermato che, alcuni giorni prima dell’azione, Michele PICCIONE si recò in sua compagnia a prelevare la vespa destinata a essere usata dai killer nel baglio di Vincenzo D’AMICO in contrada Scacciaiazzo e lo aiutò a prepararla. Il giorno del delitto, sempre su incarico del D’AMICO effettuò un giro di perlustrazione in compagnia del GIACALONE per controllare che nella zona non vi fossero forze dell’ordine. Al termine dell’azione di controllo, infine, rientrarono alla base, dove attesero il ritorno dei killer e su ordine espresso del D’AMICO gettarono il veicolo all’interno di una cava nei pressi di via Colaianni.

Il PATTI ha affermato di non avere visto il PICCIONE, pur non escludendo che potesse essere presente.

Sebbene, come meglio si vedrà nella scheda dedicata all’esame della posizione del prevenuto con riferimento al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p., egli all’epoca fosse già affiliato alla “famiglia” di Marsala, all’esito dell’istruttoria dibattimentale espletata non sono stati individuati riscontri individualizzanti alla chiamata in correità del collaboratore idonei a dimostrare che egli effettivamente partecipò a quello specifico fatto criminoso, circostanza che non può essere automaticamente inferita soltanto dal suo inserimento nella cosca.

Pertanto, sebbene il GIACALONE debba essere giudicato intrinsecamente attendibile e il suo racconto sia stato supportato da significative conferme estrinseche, l’assenza di qualsivoglia riscontro individualizzante a carico del PICCIONE non consente di ritenerne pienamente dimostrata la penale responsabilità in ordine agli episodi delittuosi in parola. Ne consegue che il prevenuto deve essere prosciolto per non essere stata raggiunta la piena prova che abbia commesso i fatti ascrittigli.

OMICIDIO FERRARA GIUSEPPE

L’omicidio FERRARA è stato oggetto di un procedimento penale celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani e conclusosi con sentenza divenuta irrevocabile in data 13 aprile 1994, con la quale Antonio PATTI e Vincenzo D’AMICO vennero giudicati responsabili dei delitti di omicidio premeditato e porto e detenzione abusiva di arma da fuoco e condannati alla pena dell’ergastolo, mentre furono assolti gli altri imputati MARCECA Vito, CAPRAROTTA Francesco e IMPICCICHÈ Pietro.

Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, fu attinto da tre colpi di rivoltella calibro 38 special o 357 magnum nella via Crispi di Marsala alle ore 8,27 del 20 ottobre 1986, mentre, a bordo della propria autovettura FIAT 500, era in procinto di riprendere la marcia dopo essere rimasto incolonnato insieme ad altre autovetture in attesa della riapertura del passaggio a livello che divideva via Crispi da corso Calatafimi e da via Roma.

I colpi, in numero di quattro, furono esplosi attraverso il finestrino dell’autovettura dell’ucciso da un killer posto alla sinistra della vittima. Il FERRARA fu colpito da tre proiettili, di cui uno al collo, uno all’emitorace sinistro e uno alla testa, mentre il quarto mancò il bersaglio e si conficcò nella portiera destra dell’autovettura. Le pallottole che attinsero la vittima al collo e al capo vennero esplose da sinistra a destra oltre il limite delle brevi distanze e con traiettoria orizzontale, mentre il proiettile che lo colpì all’emitorace sinistro venne sparato sempre da destra a sinistra, ma da distanza ravvicinata e con traiettoria da dietro in avanti e dal basso verso l’alto, costituendo pertanto un vero e proprio “colpo di grazia”.

Il personale della Polizia di Stato, prontamente intervenuto, escusse l’unico testimone oculare individuato al momento, CICCIARELLA Felice, il quale riferì che, mentre stava apprestandosi a chiudere la saracinesca del suo garage sito in via Pipitone all’angolo con via Crispi, aveva udito tre detonazioni e, giratosi verso quest’ultima strada, aveva notato che, all’altezza del distributore di benzina, era ferma un’autovettura FIAT 500 di colore bianco. Inizialmente non aveva dato peso alla cosa, poi, guardando più attentamente il veicolo, si era accorto che lo stesso aveva i vetri frantumati e che vicino al medesimo, alla guida di un vespino bianco, vi era un individuo di corporatura robusta, alto circa m.1,75, che indossava un casco da motociclista di colore rosso non vivo, un giubbotto di colore azzurro scuro e un paio di jeans un poco scoloriti. L’uomo si atteggiava come se stesse controllando qualcosa all’interno dell’automobile e subito dopo avere guardato si era allontanato a moderata velocità in direzione di via Pipitone passando proprio davanti al testimone. In quest’ultimo frangente il CICCIARELLA si era accorto che il ciclomotorista stava nascondendo qualcosa sotto il giubbotto e aveva telefonato subito alla Polizia.

Venne predisposto immediatamente un servizio di controllo del territorio, che ebbe esiti positivi. Infatti l’autopattuglia composta dagli agenti MARINO, SORRENTINO e SAMMARTANO notò, nell’allontanarsi da via Crispi e nei pressi del passaggio a livello sopra citato, il pregiudicato Antonino TITONE, vestito con un giubbotto plastificato di colore blu e un paio di jeans, che, a bordo di un ciclomotore non “vespino” stava immettendosi in corso Catalafimi. Insospettiti dall’abbigliamento del TITONE e dal suo atteggiamento insolitamente guardingo, gli agenti lo pedinarono fino a quando costui entrò nel deposito di autotreni di IMPICCICHÈ Pietro, ubicato nei pressi del cimitero di Marsala.

I suddetti investigatori videro altresì che pochi minuti dopo l’ingresso del TITONE uscì dal medesimo locale, a bordo di un “vespino” di colore bianco, Francesco CAPRAROTTA, che bloccarono prontamente. Fecero quindi irruzione nell’edificio e identificarono le persone presenti all’interno in Vincenzo D’AMICO, Francesco ERRERA e Antonio PATTI, nonché altri che sopraggiunsero nel corso delle operazioni, tra cui Vito MARCECA, Michele PICCIONE, Vincenzo FUNARI da Gibellina e Pietro IMPICCICHÈ, il quale ultimo era il proprietario del deposito.

Nel corso della perquisizione gli operanti rinvennero in un locale attiguo all’ufficio dello IMPICCICHÈ un casco rosso di marca “Bieffe”, all’interno del quale erano appallottolati due giubbotti, uno azzurro con strisce bianche sulle maniche e l’altro blu e grigio con righe gialle. Nell’ufficio dello IMPICCICHÈ furono altresì trovate due scatole contenenti caschi rossi AGV, mentre l’agente SORRENTINO accertò che il “vespino” bianco di pertinenza del D’AMICO, per sua stessa ammissione parcheggiato all’interno del deposito, emanava calore dalla tasca del vano motore. I verbalizzanti rilevarono infine frammenti di impronte papillari sul casco “Bieffe”.

Nel frattempo i summenzionati D’AMICO, CAPRAROTTA, MARCECA, ERRERA, PICCIONE, PATTI, TITONE e IMPICCICHÈ furono condotti al Commissariato e dichiarati i primi sette in stato di fermo per l’omicidio del FERRARA e i reati connessi e l’ultimo in stato di arresto per il delitto di favoreggiamento personale.

Tutti gli indiziati vennero interrogati.

Il PATTI giustificò la sua presenza nel deposito dello IMPICCICHÈ, dove a suo dire si era portato a bordo del suo “vespino” di colore grigio, asserendo di esservisi recato per verificare se fossero stati consegnati al titolare i calendari pubblicitari che questi aveva tempo prima commissionato alla “Cronart” di Paceco per tramite del medesimo PATTI, da alcuni mesi agente per la zona di Marsala. Appena giunto nel deposito aveva constatato l’assenza dello IMPICCICHÈ e la presenza del cognato TITONE e di un’altra persona a lui sconosciuta, senza notare altri. Gli investigatori verificarono che in effetti l’indiziato era agente della “Cronart” per la zona di Marsala e che alcuni ordinativi erano a nome dello IMPICCICHÈ, sebbene fossero gli unici non siglati dal cliente, ma recassero una sigla vergata dallo stesso inquisito.

Il CAPRAROTTA affermò di essersi recato al deposito a bordo del suo “vespino” bianco per conferire con l’AZZARETTO, ragioniere della ditta IMPICCICHÈ, al fine di farsi redigere da costui un’istanza di modifica degli obblighi a cui era sottoposto per provvedimento della A.G.. Dopo avere constatato che il ragioniere non era in ufficio aveva salutato, senza nemmeno scendere dalla sua vespa, il D’AMICO e l’ERRERA, che aveva visto all’interno del locale insieme ad altre persone che non conosceva, e, mentre si accingeva a uscire dallo spiazzo, era stato bloccato dalla Polizia.

Vincenzo D’AMICO disse di essere andato al deposito alle ore 7,00 circa della mattina a bordo del suo “vespino” bianco per andare a trovare l’IMPICCICHÈ -che per altro non c’era- e di esservi rimasto fino all’irruzione dei poliziotti. Alle ore 8,15 circa era sopraggiunto l’ERRERA e poco prima dell’irruzione il PATTI. Pur ammettendo di conoscere il CAPRAROTTA, negò di averlo visto quella mattina.

L’ERRERA asserì di essersi recato al deposito con il suo “vespino” alle ore 8,15 circa di quella mattina e di avervi incontrato solo il D’AMICO, che era già là al momento del suo arrivo, e il PATTI, giunto pochi minuti prima degli agenti. Asserì di non avere visto quella mattina il CAPRAROTTA, che pure conosceva, e di recarsi spesso a trovare l’IMPICCICHÉ. Aggiunse di essere andato nel predetto luogo in quanto doveva da un lato concordare con il proprietario la condotta da tenere in ordine a uno sciopero indetto dal sindacato della loro categoria e dall’altro lato sapere che esito aveva avuto un controllo finalizzato a verificare l’eventuale identità di un verbale di contravvenzione già onorato con un altro elevato al proprio cognato dalla Polstrada di Parma, da pagare in quei giorni. La prima giustificazione trovò conferma in quanto indagini di P.G. dimostrarono che effettivamente era stato indetto uno sciopero degli autotrasportatori su tutto il territorio nazionale. Per ciò che concerne la seconda circostanza, invece, l’AZZARETTO affermò che egli il giorno 20 di ogni mese andava in ufficio solo nella tarda mattinata per fare fronte alle scadenze relative ai versamenti previdenziali e, data la non sporadica frequentazione del luogo da parte dell’ERRERA, costui non poteva non essere a conoscenza della circostanza.

Il MARCECA disse di essersi recato al deposito insieme al PICCIONE, dopo avere bevuto un caffè con costui in un bar di Piazza Porticella verso le 8,15 o 8,30, per fare visita allo IMPICCICHÈ, che conosceva. La sua giustificazione, come quella del D’AMICO e del CAPRAROTTA, venne ritenuta incongrua, in quanto erano tutti e tre sottoposti alla sorveglianza speciale di p.s. e pertanto non vi era motivo di violarla solo per fare visite per niente urgenti, potendole ben fare in altri più congrui orari.

Lo IMPICCICHÈ, infine, dichiarò di essere uscito da casa verso le ore 7,50 per andare a denunciare agli uffici ENEL di Marsala un guasto all’impianto elettrico del suo deposito di autotreni e di essersi recato in quest’ultimo luogo solo dopo essere andato dal suo legale, che aveva atteso inutilmente per circa un’ora..  

Il 22 ottobre 1986 il PICCIONE fu scagionato in quanto i Carabinieri di Marsala avevano evidenziato che il suddetto inquisito, la cui utenza telefonica era sotto controllo il giorno del delitto, alle ore 8,36 aveva effettuato una telefonata a una donna non meglio identificata. Il P.M. convalidò i provvedimenti restrittivi relativi agli altri indiziati ed emise nei confronti di tutti ordine di cattura. Nelle ore successive il PATTI, il MARCECA e il TITONE furono sottoposti a “tampon kit” e al guanto di paraffina e i tre caschi e i due giubbotti rinvenuti nel deposito nel corso della perquisizione vennero sequestrati.

Nel frattempo i Carabinieri di Marsala presentarono al Procuratore della Repubblica un rapporto nel quale indicarono quale esecutore materiale del delitto un certo Vito RALLO, amico della vittima. Nel predetto atto venne riportata altresì la testimonianza di Gaspare BARRESI, il quale riferì che, poco prima di pervenire all’angolo tra via Fazio, da cui proveniva, e via Crispi, aveva udito due detonazioni, ma, non avendole identificate come spari, aveva proseguito giungendo sul bordo del marciapiede. A questo punto aveva sentito altri due botti, senza comprendere nemmeno in questo caso che si trattava di colpi d’arma da fuoco. Si era comunque girato istintivamente verso il punto da cui provenivano i rumori e aveva visto una vespa blu guidata da una persona alta tra m.1,65 e 1,75, che indossava un giubbotto di colore rosso vivo e un casco dello stesso colore. Aveva notato altresì che il pilota si era mosso in forte accelerazione (forse addirittura impennandosi) e aveva mantenuto una direzione perpendicolare all’asse stradale della via Crispi in direzione del distributore. Nel corso delle indagini effettuate a carico del RALLO in seguito a questa deposizione venne sequestrato un giubbotto rosso che gli apparteneva.

Alla luce di quest’ultimo rapporto, acquisì rilevanza un “vespino” di colore blu che era stato notato parcheggiato all’interno del deposito dello IMPICCICHÈ, ma che non era stato fatto oggetto di particolari accertamenti da parte degli agenti del Commissariato, intenti a ricercare il motociclo bianco indicato dal CICCIARELLA.

In esito a tali attività, il P.M. chiese al G.I. di procedere a formale istruzione, richiedendo emissione di mandato di cattura nei confronti di tutti gli imputati per i delitti di omicidio premeditato e associazione di stampo mafioso. Infatti il P.M., condividendo la tesi della Polizia di Stato, ritenne che l’omicidio fosse da ascrivere a una consorteria delinquenziale, che avrebbe perpetuato gli illeciti interessi della “banda LICARI” nel marsalese, con collegamenti con criminali di altri paesi contigui. A suffragio di tale ipotesi venne citato l’episodio verificatosi il 7 marzo 1981 a Torretta Granitola, quando Vincenzo D’AMICO, Francesco ERRERA, Michele PICCIONE, Vito MARCECA e Francesco CAPRAROTTA, erano stati sorpresi dai CC. di Marsala insieme ai sospetti mafiosi mazaresi SINACORI Vincenzo e BURZOTTA Diego, tutti a bordo di una sola autovettura, in atteggiamento tale da fare fondatamente pensare che gli stessi fossero affiliati a un’unica organizzazione criminosa dedita a traffici illeciti.

Il G.I. dispose tre perizie: un accertamento tecnico sul “vespino” bianco, un accertamento dattiloscopico, una perizia chimico-balistica. Quest’ultima dette esito positivo soltanto per i prelievi kit sulla mano destra del PATTI, sulla mano sinistra del MARCECA, sul casco rosso di marca “Bieffe” e sui due giubbotti trovati all’interno di esso. L’accertamento dattiloscopico consentì di accertare l’identità dei frammenti di impronte rilevate sul casco con quelle del dito indice e della zona ipotenare del palmo della mano destra del PATTI. Nel corso dell’istruzione formale si procedette infine alla ricognizione dei caschi e dei giubbotti da parte del teste CICCIARELLA, con esito negativo.

A conclusione della formale istruzione, il G.I. identificò nel PATTI l’esecutore materiale dell’omicidio, indicandolo come il giovane visto dal CICCIARELLA a bordo del vespino bianco, nel MARCECA colui al quale il killer aveva consegnato l’arma, nel D’AMICO la persona che aveva messo a disposizione del sicario il vespino bianco di sua proprietà per la consumazione del delitto. Rinviò pertanto a giudizio i predetti imputati e l’ERRERA per rispondere dei reati di omicidio in pregiudizio di Giuseppe FERRARA, di porto e detenzione di armi comuni da sparo e di esplosione in luogo pubblico di colpi d’arma da fuoco. Il D’AMICO, il MARCECA e il CAPRAROTTA vennero chiamati a rispondere altresì del reato di contravvenzione degli obblighi imposti dalla A.G. relativamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. Pietro IMPICCICHÈ, originariamente prosciolto dal G.I., fu rinviato a giudizio, in seguito a impugnazione della sentenza ordinanza da parte del P.M., con decisione della sezione istruttoria di Palermo, per rispondere dell’assassinio del FERRARA e dei reati connessi.

La Corte d’Assise di Trapani pervenne a una diversa ricostruzione della dinamica del delitto, individuando l’assassino del FERRARA nella persona a bordo del vespino blu, pur ritenendo che le risultanze probatorie fossero contraddittorie e inidonee a costituire la piena prova della penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitto loro ascritti. Pertanto, con sentenza emessa il 6 ottobre 1989 il predetto Giudice assolse tutti i prevenuti dai reati loro contestati per insufficienza di prove.

L’estensore della citata sentenza si soffermò in particolare sulla descrizione del carattere della vittima, definito come “impositivo, arrogante e violento, trattando spesso con modi bruschi, rudi e assai mortificanti persino le persone a lui più vicine e affettivamente legate”. Nella suddetta decisione si negò inoltre che nel deposito dello IMPICCICHÈ fosse in corso, come sostenuto dal G.I. e dal P.M., una riunione di mafia e che l’omicidio del FERRARA potesse essere inserito in un contesto mafioso, nonostante la posizione di pregiudicati o quanto meno di diffidati di tutti gli imputati e nonostante gli “inquietanti” sospetti dovuti alle giustificazioni spesso palesemente false fornite dagli imputati.

La Corte d’Assise d’Appello di Palermo condivise la ricostruzione del fatto effettuata dal Giudice di primo grado, secondo la quale il sicario era il giovane a bordo del vespino blu, ma pervenne a un giudizio di responsabilità in ordine all’omicidio a carico di Antonio PATTI e di Vincenzo D’AMICO.

Il Giudice di seconde cure, in particolare, sottolineò che sul luogo del delitto i testimoni oculari CICCIARELLA e BARRESI avevano notato i due ciclomotoristi a bordo rispettivamente del vespino blu e di quello bianco, ma uno solo di essi aveva sparato all’indirizzo del FERRARA, il quale era stato attinto da tre colpi provenienti da un’unica arma di calibro 38 special o 357 magnum. Partendo da queste premesse, i Giudici di appello, come quelli di primo grado, ritennero che il BARRESI -pur trovandosi a una distanza dal luogo del delitto superiore rispetto a CICCIARELLA (il primo era a sessantuno metri e il secondo a ventisette)- avesse potuto vedere meglio la scena che si stava svolgendo nella immediata e successiva sequenza degli spari, dato che si girò immediatamente nella direzione da cui erano stati esplosi i colpi. Al contrario, il CICCIARELLA in un primo momento non aveva prestato attenzione a quanto stava accadendo e solo in seguito, guardando più attentamente la FIAT 500, aveva notato il vespino bianco. Le due citate Corti d’Assise, pertanto, pervennero alla conclusione che quest’ultimo testimone non si fosse accorto della presenza dell’individuo alla guida della vespa blu, in quanto costui si era allontanato velocemente proprio in quel primo, brevissimo lasso di tempo nel quale egli non aveva “fatto caso alla scena”. Del resto, secondo il ragionamento dei Giudici, le stesse diverse condotte tenute dai due piloti erano chiaramente indicative dei rispettivi ruoli. Infatti, mentre il conducente del vespino blu si era allontanato ad alta velocità, forse addirittura impennandosi, l’individuo a bordo del ciclomotore bianco si era soffermato a guardare all’interno dell’autovettura e solo in seguito si era allontanato a velocità moderata.

Pur condividendo la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di primo grado, per altro, la Corte d’Assise d’Appello di Palermo pervenne a una decisione parzialmente diversa, grazie anche agli apporti forniti dalle dichiarazioni di Rosario SPATOLA e Gaetano MARINO, i quali nelle more del giudizio avevano iniziato a collaborare con la giustizia e avevano entrambi dichiarato di essere venuti a conoscenza del fatto che esecutore materiale dell’omicidio del FERRARA era stato Antonio PATTI.

La Corte d’Assise di Appello ritenne che i risultati delle perizie disposte nel corso del giudizio costituissero riscontri estrinseci idonei a suffragare pienamente le suddette propalazioni. In particolare, non condivise l’opinamento dei Giudici di primo grado con riferimento alle impronte papillari del PATTI rilevate sul casco di marca “Bieffe”. Infatti, la Corte d’Assise di Trapani non aveva reputato la circostanza pienamente conducente, ritenendo che fosse ipotizzabile che l’imputato in parola fosse entrato in possesso dell’oggetto non in qualità di utilizzatore, ma quale consegnatario dopo l’uso, in base alla considerazione che non erano stati rilevati frammenti di impronte riferibili al medesimo prevenuto sul lato sinistro del casco, come sarebbe verosimilmente accaduto se se lo fosse infilato. A giudizio della Corte di appello tali argomentazioni non potevano essere condivise. Infatti, da un lato non era scientificamente provato che se tutte e due le mani venivano a contatto con un oggetto dovevano essere necessariamente rinvenute le impronte di entrambe, in quanto potevano intervenire diversi fattori ambientali o personali (umidità più accentuata su una delle mani, residui di polvere più consistenti su uno dei lati, ecc.) che rendevano non particolarmente ricettivo all’impronta o alla traccia l’oggetto o uno dei suoi lati. Dall’altro lato, poi, un casco poteva venire indossato anche usando una sola mano, qualora l’altra fosse occupata in altre operazioni, come reggere il motociclo. Inoltre i Giudici di secondo grado reputarono decisiva a carico del PATTI la circostanza che sulla sua mano destra e sul casco di marca Bieffe erano state rinvenute due particelle contenenti piombo antimonio e bario (e quindi sicuramente ascrivibili, a giudizio dei periti, a residui di colpi d’arma da fuoco), anche in considerazione della contemporanea presenza in tutte le particelle prelevate anche sul casco e sui giubbotti di residui “indicativi”.

A carico del PATTI per altro, a giudizio della Corte, vi erano anche ulteriori elementi indiziari, quali la presenza all’interno del deposito dello IMPICCICHÈ di un vespino di colore blu riconosciuto dal BARRESI come quello visto sul luogo del delitto e risultato appartenente ad Antonino GIACALONE, il quale era detenuto il giorno dell’omicidio, ma che, per esplicita ammissione di entrambi gli interessati, conosceva l’imputato in quanto tutti e due vivevano nelle case popolari di via Istria. A ciò conseguiva che il motociclo del GIACALONE poteva ben essere in uso al PATTI durante la detenzione del proprietario.

Quanto al D’AMICO, la Corte d’Assise d’Appello fondò il giudizio di responsabilità in primo luogo sulla circostanza che egli, a detta dello SPATOLA e del MARINO, era insieme al fratello Gaetano, uno dei capi della consorteria criminosa a cui apparteneva anche il PATTI. Inoltre il prevenuto, per sua stessa ammissione, era stato presente nel deposito dello IMPICCICHÈ, usato come base operativa, a partire dalle ore 7,00 di quella mattina, asseritamente per andare a trovare il proprietario, il quale tuttavia era assente. Infine, dagli atti processuali era dato cogliere il concreto contributo causale fornito dal D’AMICO alla ideazione e programmazione del fatto criminoso. Egli, infatti, aveva messo a disposizione del gruppo di fuoco il proprio ciclomotore bianco, che -alla luce dei risultati della perizia e delle dichiarazioni dello stesso D’AMICO- poteva certamente ritenersi coinvolto nell’esecuzione del delitto. Anche sotto questo profilo, pertanto, la Corte non condivise il giudizio del Giudice di primo grado, che aveva reputato che le risultanze della perizia non fossero pienamente idonee a dimostrare la recente utilizzazione del vespino, assumendo che vi era differenza tra la temperatura esterna del giorno dell’espletamento della perizia e quello dell’omicidio (oscillanti rispettivamente intorno ai 17° e ai 20°), fatto da cui discendeva una diversità del tempo di raffreddamento del motore. A giudizio del Giudice di seconde cure, una diversità di temperatura sostanzialmente esigua quale quella in esame non poteva certamente essere idonea a sconvolgere i dati peritali a tal punto da mantenere caldo il motore a ben un’ora e quaranta minuti dall’arrivo dello stesso al deposito.

Alla luce di tutte le predette considerazioni, la Corte d’Assise d’Appello di Palermo ritenne Antonio PATTI e Vincenzo D’AMICO responsabili dei delitti di omicidio e di porto e detenzione abusiva di armi da fuoco e li condannò all’ergastolo.

Pietro IMPICCICHÈ, pur essendo il proprietario del deposito che fungeva da base operativa del gruppo criminale facente capo ai fratelli D’AMICO, venne prosciolto in ordine al delitto di omicidio in quanto non era emersa la prova che egli avesse assunto un ruolo ben determinato nella fase ideativa o esecutiva, ben potendo essersi limitato a offrire, in via preventiva e senza apposito concerto, il proprio appoggio indiscriminato ai membri della consorteria criminale, mettendo a loro disposizione il deposito.

Il MARCECA, l’ERRERA e il CAPRAROTTA furono assolti per non avere commesso il fatto, in quanto non era stato provato che essi avessero avuto un ruolo nella deliberazione o nella realizzazione del delitto, sebbene tutti e tre non avessero saputo fornire una plausibile giustificazione della loro presenza nel deposito dell’IMPICCICHÈ.. Con riferimento al primo, in particolare, la perizia chimico-balistica accertò che la particella contenente piombo, antimonio e bario rilevata sulla sua mano sinistra poteva essere qualificata come residuo di sparo solo nel caso in cui fosse stata usata un’arma arrugginita, dato che conteneva un alto picco di ferro. A giudizio della Corte, data la riconducibilità del crimine in esame a “cosa nostra” doveva escludersi che, tenuto conto del potenziale militare dell’associazione, fosse stata utilizzata un’arma vecchia e arrugginita.

La sentenza divenne irrevocabile nei confronti dei condannati il 13 aprile 1994, mentre per il MARCECA, l’ERRERA e il CAPRAROTTA passò in giudicato rispettivamente il 3 maggio, il 4 maggio e l’8 giugno 1993 per mancata impugnazione (le citate decisione sono state prodotte dal P.M. nel Faldone XI).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE sono stati rinviati a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Giuseppe FERRARA e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto di armi da fuoco lo stesso GIACALONE, BONAFEDE Giuseppe, D’AMICO Francesco, GIAPPONE Vito, PICCIONE Michele, RAIA Gaspare e RALLO Antonino, in concorso con PATTI, ERRERA, MARCECA e IMPICCICHÈ, già giudicati, nonché con D’AMICO Vincenzo, D’AMICO Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, TITONE Antonino, LO PRESTI Angelo e DE VITA Domenico, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha ammesso di essere stato coinvolto nella deliberazione e nell’esecuzione dell’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “il cavaliere”, avvenuto nell’ottobre del 1986 e per il quale è stato condannato all’ergastolo con sentenza passata in giudicato.

Il collaboratore conosceva la vittima in quanto il fratello di quest’ultimo era suo zio acquisito, avendo sposato la sorella di suo padre.

Il delitto venne deciso a causa del fatto che il FERRARA dava fastidio ad alcuni pastori, che si erano lamentati del suo comportamento. In particolare, nella zona in cui abitava (Scacciaiazzo) aveva creato problemi a Nino BONAFEDE e Vito GIAPPONE e a Ciavolo ai fratelli PIZZO, i quali avevano un gregge di pecore, che originariamente era stato di Vincenzo CURATOLO, in società con Natale EVOLA (“uomo d’onore” che era originario di Castellammare del Golfo, ma abitava a Marsala) e poi di quest’ultimo in società con i fratelli PIZZO. Tutti i predetti pastori lo accusarono dinnanzi a Vincenzo D’AMICO di rubare agnelli, basandosi sulla considerazione che ne vendeva tanti nel periodo natalizio, sebbene non avesse pecore.

L’omicidio fu deliberato nel corso di una riunione tenuta nel baglio di Vito GIAPPONE in zona Missineddu alla fine del 1985 o all’inizio del 1986, a cui prese parte tutta la “famiglia” di Marsala e che avvenne, come sempre, di mattina.

Il PATTI ha dichiarato che fu avvisato della data e del luogo del convegno da Francesco CAPRAROTTA.

Si recò all’appuntamento in compagnia di Angelo LO PRESTI, che aveva raggiunto al bar “ex Spatafora” sito all’angolo tra via Roma e via Mario Nuccio, a bordo della FIAT 127 cilindrata 1050 di colore bianco di quest’ultimo.

Il collaboratore ha precisato che il baglio in cui convennero tutti gli affiliati alla cosca marsalese era una vecchia costruzione composta da un piano terra, adibito a cucina, e da un primo piano, a cui si accedeva tramite una rampa di scale; la riunione fu tenuta al primo piano, in una stanza arredata con un tavolo e alcune sedie.

Vincenzo D’AMICO, il rappresentante della “famiglia”, prese posto a capotavola; il PATTI sedette alla sua sinistra, il TITONE alla sua destra, di fronte al collaborante, e Francesco CAPRAROTTA, il consigliere, a fianco del sotto capo. In quell’occasione furono presenti quasi tutti i membri della cosca, come succedeva sempre quando dovevano essere deliberati omicidi, e in particolare c’erano: Gaspare RAIA, Vito MARCECA, Michele PICCIONE, Salvatore GIACALONE, Angelo LO PRESTI, Francesco ERRERA, Vito GIAPPONE, Antonino BONAFEDE, Giuseppe PIPITONE, Giuseppe BONAFEDE, Mimì DE VITA, Gaetano D’AMICO, Francesco D’AMICO, Pietro IMPICCICHÈ e Antonino RALLO.

Nonostante la ragione principale dell’incontro fosse la deliberazione di alcuni omicidi, vi erano anche altri argomenti all’ordine del giorno: il GIAPPONE, in particolare, si lamentò di avere subito il furto di una pentola per fare la ricotta e accusò del fatto altri pastori.

Il PATTI ha aggiunto che nella riunione in parola si decise di uccidere Baldassare (“Batassano”) LICARI, detto “l’aciaro”, il quale abitava a Marsala in una strada parallela a via Stefano Billardello, svuotava i pozzi neri dei palazzi e doveva essere ucciso già da anni perché era un confidente delle forze dell’ordine, tanto che una volta era stato fatto oggetto di colpi d’arma da fuoco in via Crispi da parte di Mimì DE VITA, quando quest’ultimo faceva ancora parte della vecchia “famiglia”. Si stabilì altresì l’eliminazione di Michele LICCIARDI, il quale insieme ad altri complici si era reso responsabile di una rapina, che era stata commessa durante una festa di carnevale nel locale “Mille stelle” di Strasatti e nel corso della quale i banditi avevano tolto agli avventori anche le fedi nuziali. Venne deliberata anche l’uccisione di un certo “Antonio”, che era un fedelissimo del LICCIARDI e abitava in via Mazara di Contrada Tonnarella. Venne poi stabilito di assassinare Nicola AMATO, che acquistava e vendeva case in contrada Ciavolo truffando la gente e che “si atteggiava” poiché era molto vicino a Nicola CURATOLO, un vecchio mafioso posato dalla nuova cosca. In sede di controesame, il collaboratore ha aggiunto che si discusse anche dell’eliminazione di Carlo ZICHITTELLA, della quale per altro si parlava già da tempo e che era voluta in particolare da Francesco CAPRAROTTA. Infine, come si è già anticipato, venne deciso l’omicidio di Giuseppe FERRARA.

A detta del PATTI, invece, nella riunione non si parlò della sostituzione del cassiere, in quanto non era necessario indire un incontro di tutti gli uomini d’onore per deliberare sul punto, essendo sufficiente una decisione del “principale”. Il collaboratore, per altro, a tale proposito ha specificato che fino al 1984/85 il cassiere era stato Vito MARCECA, poi gli era subentrato Francesco D’AMICO, entrato in “famiglia” alla fine del 1984 o all’inizio del 1985 insieme a Pietro IMPICCICHÈ, Francesco ERRERA, Vito GIAPPONE e RALLO Antonino detto Vito. In quel periodo le entrate della famiglia erano assicurate anche dalla adulterazione dei vini, alla quale lavoravano quasi tutti gli affiliati alla cosca.

Il dichiarante ha altresì affermato di non ricordare se Pino BONAFEDE nella riunione in parola pose questioni all’ordine del giorno.

Ha inoltre specificato che Nino BONAFEDE, padre di Natale, pastore, all’epoca dell’incontro in esame era stato da poco riammesso in “famiglia”, come anche Giuseppe PIPITONE e Pino BONAFEDE, in occasione di una festa (Natale o Pasqua), per premiarli per la loro buona condotta. Giuseppe PIPITONE, in particolare, era un membro della vecchia “famiglia” guidata da Michele BARRACO e Vincenzo D’AMICO, visto che era una brava persona, lo volle riammettere in “famiglia”.

Il mandato di uccidere il FERRARA fu dato dopo la riunione da Vincenzo d’AMICO ad Antonino TITONE. A questo proposito il dichiarante ha specificato che i due uomini “si rispettavano” molto e il secondo ricevette l’incarico di realizzare il progetto criminoso -nonostante quel compito sarebbe spettato al PATTI, che era il capo-decina- perché ci teneva sempre a “essere il primo” e veniva spesso assecondato dal rappresentante in questo suo desiderio.

Nel luglio del 1986 il FERRARA subì un primo attentato a casa sua, in contrada Scacciaiazzo. In quell’occasione l’odierno collaboratore non era presente, ma ha riferito che il TITONE gli raccontò che andarono lui, Pino BONAFEDE e Antonino RALLO, il quale ultimo era alla prima esperienza criminale in “cosa nostra”, sebbene anche prima di essere combinato fosse vicino a Francesco CAPRAROTTA, che lo propose per l’affiliazione. Pino BONAFEDE sparò al FERRARA mentre era affacciato alla finestra, ma lo mancò.

Dopo il fallito attentato, il PATTI controllò l’obiettivo e notò che girava a bordo di una vecchia FIAT 500 o di un motorino e si dirigeva dal centro del paese di Marsala alla sua abitazione di contrada Scacciaiazzo, che era a circa sei chilometri di distanza. Sebbene la vittima designata stesse spesso in una macelleria sita nel mercato di Marsala appartenente alla sua famiglia, alternandosi al banco con il fratello “Iaco”, il progetto di commettere l’omicidio nel mercato fu subito accantonato, poiché era di difficile realizzazione.

All’esito di questa attività di controllo, il propalante disse al TITONE che, se quest’ultimo acconsentiva, egli poteva uccidere il FERRARA, che conosceva, senza problemi.

Il PATTI ha aggiunto che vide l’obiettivo il giorno prima del delitto, ma non volle assassinarlo, in quanto in quell’occasione era a bordo della sua FIAT 500 insieme a sua figlia.

Il collaboratore ha descritto dettagliatamente quanto accaduto il giorno dell’omicidio. In via Paceco incontrò il TITONE, che proveniva dal garage di Pietro IMPICCICHÈ a bordo della vespa 50 bianca di Vincenzo D’AMICO.

Il PATTI, che era partito da casa sua a bordo del suo vespino PK 50 grigio, si recò a sua volta al garage, indossò un giubbotto azzurro con righe che gli pareva fossero rosse, lasciò il suo motociclo al TITONE e salì a bordo della vespa 50 del D’AMICO. Decise di effettuare il cambio di mezzo sia perché quest’ultima vespa, essendo di colore bianco, era meno appariscente rispetto alla sua, che era grigia, sia perché, essendo elaborata, era più veloce, sia infine perchè aveva l’accensione automatica e non a pedale.

Dal garage di Pietro IMPICCICHÈ partirono il PATTI, Salvatore GIACALONE a bordo del suo “vespino” blu e Vito MARCECA sul suo motociclo Boxer Ciao. In un primo momento era stato programmato che il PATTI e il GIACALONE salissero entrambi a bordo della vespa di Vincenzo D’AMICO per compiere l’attentato e che il primo guidasse il mezzo e il secondo sparasse, ma successivamente i due uomini cambiarono i loro piani, decidendo di partire con due “vespini” diversi. Il TITONE uscì dopo di loro a bordo della vespa del cognato (il quale per altro non lo vide partire), anch’egli armato. L’odierno collaboratore al momento di uscire indossò il giubbotto azzurro e prese un casco, che appoggiò sulla vespa, sotto i suoi piedi.

Vincenzo D’AMICO consegnò le armi al PATTI, al GIACALONE e al MARCECA, i quali si allontanarono insieme, subito prima che costoro uscissero dal garage: il dichiarante prese due revolver calibro 38 marca Taurus a cinque colpi, nuovi.

Dopo essere partiti, i tre sicari si separarono, pur girando tutti nelle strette viuzze nella zona del mercato alla ricerca del FERRARA.

Il PATTI notò l’obiettivo a bordo della sua FIAT 500 mentre lasciava la bambina a scuola in via Rubino e lo seguì. In tal modo lo vide parcheggiare l’automobile ed entrare nel negozio di un suo amico che faceva cornici, situato all’incrocio tra la via Rubino e la via Garibaldi. Tuttavia, i tre sicari persero di vista la vittima designata dopo che questi entrò nel predetto esercizio e pertanto decisero di rinunciare.

Poco dopo, per altro, il dichiarante scorse nuovamente il FERRARA a bordo della sua FIAT 500 in una stretta traversa laterale di destra di via Garibaldi, oltre il Municipio. Data la configurazione della strada, essa portava necessariamente sulla via Mazzini e poi su Piazza Marconi (detta Piazza del Popolo) e quindi il collaboratore precedette l’obiettivo in quest’ultima piazza, dove aveva calcolato che sarebbe comunque passato.

Quando vide sopraggiungere la vittima designata, il PATTI la lasciò passare e allontanare un poco, poi si infilò il casco per non farsi riconoscere, poiché aveva deciso di sparargli nell’affollata via Mazzini, prima del bar “Aloha”. Il collaboratore, per altro, fu costretto a desistere dal suo proposito, poiché si accorse della presenza di un poliziotto, Cocò CASTELLI, che stava recandosi al vicino Commissariato. Continuò comunque a seguire il FERRARA, notando che proseguiva girando a sinistra verso il passaggio a livello che portava su via Crispi e poi su Corso Calatafimi. Essendosi accorto che la sbarra era abbassata e che l’obiettivo era in fila dietro ad altre macchine, fermo di fronte a una piazzetta nella quale c’era un distributore “Esso”, con il finestrino del lato guida abbassato e il gomito sporto all’esterno, il PATTI decise di agire. Si avvicinò alla vittima designata ed esplose al suo indirizzo tre o quattro colpi da una distanza di circa cinquanta centimetri. Quindi, avendo capito che il FERRARA era morto, si mise la pistola tra le gambe e imboccò la via Don Bosco, tenendo sempre in testa il casco, che si tolse non appena imboccò quest’ultima strada. Proprio in via Don Bosco notò alcuni vigili urbani, tra cui Salvatore MUFFETTI, che conosceva e salutò. Poi si immise in via dello Sbarco, in via Roma e, dopo avere oltrepassato il passaggio a livello in via Istria, imboccò una stradina sterrata che conduceva al campo sportivo. Infine, raggiunto quest’ultimo, voltò a destra su via della Gioventù, che conduceva in via Circonvallazione, sulla quale, dietro il cimitero, si apriva il garage di Pietro IMPICCICHÈ.

Quando arrivò alla base, vide Vincenzo D’AMICO, suo fratello Francesco e Francesco ERRERA che parlavano tra loro, nonchè Vito MARCECA, e Antonino TITONE, che -a quanto venne a sapere nel corso del processo- era stato seguito dalla Polizia. Il collaboratore ha precisato altresì di avere visto Francesco CAPRAROTTA entrare con il suo “vespino” bianco accompagnato da uno della Polizia a piedi.

Non appena entrò nel garage, il PATTI posteggiò il veicolo sulla destra, sotto le tegole; quindi consegnò immediatamente a Francesco D’AMICO le due pistole (prima quella usata per l’omicidio, per fare comprendere la circostanza al complice, e poi l’altra) e subito dopo si levò il giubbotto e portò il casco nell’ufficio, ubicato a circa cinque metri dal punto in cui aveva parcheggiato la vespa del D’AMICO. Infine, uscì dall’ufficio e salì sul suo vespino 50 di colore grigio. In quel momento arrivò il TITONE e subito dopo di lui un poliziotto che anche il propalante conosceva perché era Marsalese, a sua volta seguito da altri colleghi, che arrestarono tutti i presenti.

Il collaboratore ha aggiunto che vide Francesco D’AMICO allontanarsi a bordo della sua Volkswagen Maggiolino colore latte e caffè immediatamente prima dell’ingresso delle forze dell’ordine, non appena ebbe ricevuto le pistole. Dopo il suo arresto, quando era già a bordo della Giulietta della Polizia, notò la macchina del D’AMICO ferma vicino al tabaccaio all’incrocio tra la via Circonvallazione e la via Sirtori.

Infine, il PATTI ha affermato che vide con la coda dell’occhio la presenza di Salvatore GIACALONE, il cui vespino era posteggiato sul lato sinistro del garage e che era arrivato prima di lui. Venne a sapere solo dopo la sua scarcerazione, nel 1989, delle modalità con le quali il complice era fuggito. In particolare, gli raccontarono che quando aveva visto un poliziotto che conosceva perché era Marsalese, il GIACALONE aveva capito ciò che stava avvenendo ed era scappato scavalcando il muro che dava su via Circonvallazione, dopo essere salito sul paraurti di un camion frigorifero, quello stesso usato per l’evasione dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il PATTI ha specificato che insieme a lui vennero arrestati Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Francesco ERRERA e Antonino TITONE, cioè coloro che erano all’interno del locale al momento dell’irruzione e che tutte le persone che entrarono successivamente nel garage vennero interrogate e arrestate (Vito MARCECA, Pietro IMPICCICHÈ e Michele PICCIONE) oppure congedate.

Il collaboratore ha sostenuto che all’epoca della riunione PIPITONE Martino e RALLO Vito Vincenzo non erano stati ancora “combinati”, essendo stati affiliati solo nel 1988, e pertanto non parteciparono all’incontro.

Ha infine escluso che il giorno dell’omicidio FERRARA il TITONE avesse il piede ingessato. A tale proposito ha puntualizzato che il cognato dopo la sua uscita dal carcere nel 1986 ebbe due incidenti, a seguito dei quali una volta gli ingessarono un piede e l’altra addirittura entrò in coma (cfr. esame, controesame e riesame del PATTI resi rispettivamente il primo all’udienza dell’11 marzo e gli altri in quella del 30 giugno 1999).

In sede di controesame i difensori degli imputati hanno evidenziato alcune difformità tra le propalazioni rese dal collaboratore nelle diverse fasi procedimentali, e in particolare:

– in esame e controesame ha indicato tra i presenti PIPITONE Giuseppe e RALLO Antonino, mentre nell’interrogatorio del 4 luglio 1995 non fece menzione dei due predetti individui; del pari, fino al confronto con GIACALONE del 29 ottobre 1996 non aveva indicato tra i presenti il RAIA, di cui disse di essersi rammentato solo in quell’occasione;

– in esame e controesame ha spiegato la causale della decisione di uccidere LICCIARDI Michele nella rapina dallo stesso perpetrata nel locale notturno “Mille Stelle”, mentre nell’interrogatorio del 13 ottobre 1995 disse che Vincenzo D’AMICO non gli aveva spiegato le ragioni per le quali il LICCIARDI doveva essere ammazzato; il PATTI ha precisato che all’epoca era all’inizio della sua collaborazione e non ricordava molti particolari, che gli tornarono in mente in seguito;

– in dibattimento ha dichiarato che nella riunione venne decisa la morte del FERRARA, ma il mandato al TITONE fu dato successivamente, mentre il 4 luglio 1995 asserì che “si decise la soppressione del FERRARA dando mandato a TITONE Antonino”;

– in dibattimento ha detto che il TITONE, che era stato presente, gli raccontò di un primo tentativo di assassinare il FERRARA da parte di BONAFEDE Giuseppe, il quale gli aveva sparato, mancando il bersaglio, mentre nell’interrogatorio del 29 ottobre 1996 dichiarò che era stato lo stesso BONAFEDE a confidargli di avere attentato alla vita dell’obiettivo; il PATTI ha spiegato che la circostanza gli venne riferita da entrambi;

– in esame e controesame ha asserito di non avere voluto sparare alla vittima designata il giorno prima del delitto perché lo aveva visto insieme a sua figlia, mentre il 4 luglio 1995 sostenne che era stato il TITONE a non volere premere il grilletto; il collaboratore ha chiarito il contrasto affermando che entrambi avevano scorto l’obiettivo in compagnia della bambina e per questo avevano deciso di rinviare l’esecuzione;

– in dibattimento ha detto che la mattina del delitto il GIACALONE uscì con lui, mentre il 4 luglio 1995 riferì che “escludeva categoricamente” che l’omicidio FERRARA fosse stato commesso da altri oltre che da lui; il PATTI ha spiegato il contrasto affermando che rese quelle dichiarazioni all’inizio della sua collaborazione, quando non aveva ancora coinvolto tutti (cfr. controesame del PATTI ad opera degli Avvocati NAPOLI, PELLEGRINO e PINNA).

Salvatore GIACALONE ha affermato che l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto il “cavaliere”, fu deliberato nei mesi di febbraio o marzo del 1986 nel corso di una riunione della “famiglia” di Marsala e fu perpetrato nello stesso anno.

Il collaboratore ha aggiunto che egli fu convocato al convegno da Vincenzo D’AMICO, il quale specificò che dovevano intervenire tutti i membri della cosca. Alla riunione plenaria, che fu la prima importante a cui egli partecipò, furono presenti tutti gli “uomini d’onore” della cosca, ad eccezione di Salvatore PIPITONE, un anziano che stava male e mandò a dire che condivideva qualunque decisione avessero preso.

L’incontro si tenne in un baglio di Vito GIAPPONE, nel quale costui teneva le pecore, sito al ventunesimo chilometro della strada per Salemi, non tanto prima di quello di Vito Vincenzo RALLO.

Il GIACALONE ha dichiarato che si recò nel luogo dell’appuntamento con Vincenzo D’AMICO di prima mattina, puntualizzando che i membri della “cosca” che erano stati convocati, dopo avere mangiato ricotta e bevuto caffè nella cucina situata al piano terra, salirono a quello superiore, dove si tenne il convegno.

Vincenzo D’AMICO sedette al centro del tavolo, al suo fianco presero posto Antonino TITONE, che era sotto-capo, Antonio PATTI, il quale era il capo-decina, e, a fianco di quest’ultimo, Francesco CAPRAROTTA, il consigliere. Erano presenti circa diciotto o venti persone, tra cui il collaboratore ha ricordato specificamente Gaetano D’AMICO, Francesco D’AMICO, Angelo LO PRESTI (che all’epoca aveva una FIAT 127 bianca), Vito MARCECA, Vito GIAPPONE, Antonino RALLO detto Vito, Vito Vincenzo RALLO detto Vincenzo, Francesco ERRERA, Martino PIPITONE, Michele PICCIONE, Giuseppe BONAFEDE, Antonino BONAFEDE, Gaspare RAIA, aggiungendo per altro che c’erano anche altri. Ha specificato che gli unici che occuparono un posto predeterminato erano gli affiliati che ricoprivano una carica, mentre tutti gli altri presero posto casualmente.

Il primo argomento ad essere trattato fu la cassa della “famiglia”, costituita dai proventi delle estorsioni, delle rapine e degli altri delitti che di volta in volta venivano commessi. All’epoca a disposizione della cosca c’erano circa £.300.000.000, che erano destinati a sopperire ad eventuali momenti di emergenza. Fino alla riunione la cassa era stata gestita da Vito MARCECA, il quale tuttavia era stanco e in quella occasione fu sostituito da Francesco D’AMICO.

Successivamente Giuseppe BONAFEDE portò all’attenzione della famiglia il caso di suo zio Antonino, padre di Natale, il quale era stato un affiliato della vecchia cosca ed era stato “posato”; il nipote in quell’occasione ne chiese la riammissione, facendo presente che si era sempre comportato bene. Il CAPRAROTTA domandò se qualcuno aveva problemi e, dato che nessuno parlò, fu decisa la riammissione in “famiglia” di Antonino BONAFEDE, il quale prese parte al prosieguo della riunione.

Infine, si discusse dell’eliminazione di alcune persone. In tutti i casi, Vincenzo D’AMICO espose la questione e chiese se qualcuno aveva da obiettare e, dato che nessuno parlò, vennero decretati gli assassinii. In primo luogo si fece il nome di Carlo ZICHITTELLA, il quale, insieme ai fratelli DENARO, si era reso responsabile della scomparsa di un ragazzo di Catania, di cui il GIACALONE non è stato in grado di ricordare il nome, ma che interessava ai Catanesi. In secondo luogo si decise l’uccisione di Michele LICCIARDI, che era una “testa calda” e compiva rapine, dando fastidi a “cosa nostra”. Venne poi deliberata l’eliminazione di uno zio dei fratelli AMATO, che stava sempre con Nicola CURATOLO, vecchio capo famiglia posato dopo la creazione della nuova cosca, e che “si atteggiava” e dava fastidio alla gente. Il quarto omicidio a essere deciso in quell’occasione fu quello di “Mariano” LICARI (che il collaboratore non ha saputo precisare se si identificava con il vecchio “uomo d’onore”), che aveva un autospurgo e veniva accusato di essere un confidente delle forze dell’ordine. Infine, fu decretata la morte di Giuseppe FERRARA, il quale rubava vitelli e agnelli, “non dava pace” a nessuno in contrada Scacciaiazzi e contro cui c’erano state lamentele da parte di un pastore loro vicino.

Il più urgente tra gli assassini deliberati fu giudicato quello del LICARI, per realizzare il quale lo stesso GIACALONE e il TITONE fecero appostamenti sia nella sua tenuta di campagna che nei pressi della sua abitazione in città, non riuscendo tuttavia a portare ad esecuzione il proposito criminoso, poiché l’obiettivo usciva poco e la sua abitazione dava su una strada affollata.

Tentarono quindi di uccidere il LICCIARDI, ma anche in questa occasione non riuscirono a eseguire l’assassinio, in quanto la vittima designata nel recarsi in piazza Caprera a trovare il fratello e a casa compiva sempre tragitti diversi a bordo del suo motorino Beta, fatto che impedì ai sicari (GIACALONE, TITONE e Antonino BONAFEDE) di ammazzarlo, nonostante avessero fatto molti appostamenti a tale fine.

Decisero pertanto di eseguire l’omicidio di Giuseppe FERRARA.

Il mandato per l’esecuzione del delitto fu dato ad Antonino TITONE e ad Antonio PATTI, mentre il GIACALONE fu interpellato da quest’ultimo, il quale gli ordinò di tenersi pronto.

Controllarono la vittima facendo appostamenti e in tal modo scoprirono che l’obiettivo faceva sempre la stessa strada: a bordo della sua vecchia FIAT 500 di colore bianco accompagnava la figlia a scuola, dietro il mercato, raggiungendo la Stazione da Piazza Caprera dopo avere percorso tutta la via Mazzini e poi ritornava indietro per lo stesso tragitto.

Un giorno il PATTI disse al GIACALONE di tenersi a disposizione e gli diede appuntamento vicino al cimitero, nel garage di Pietro IMPICCICHÈ, che i sicari avevano utilizzato come base anche per gli appostamenti e in cui passavano spesso molti “uomini d’onore” marsalesi, tra cui Antonio PATTI, Nino TITONE, Francesco ERRERA, Michele PICCIONE e Francesco CAPRAROTTA.

Il dichiarante ha proseguito la sua narrazione riferendo che quella mattina uscì da casa sua in via Istria a bordo della vespa PK blu intestata a suo fratello Antonino prima delle 7,00, poiché il “lavoro” andava fatto tra le 8,00 e le 8,30 non appena il FERRARA avesse lasciato la figlia a scuola. Parcheggiò il motoveicolo al mercato e si fece accompagnare nei pressi del garage di IMPICCICHÈ dal suo amico RALLO Vito, che era un pescatore di pesce spada, era completamente estraneo alle vicende di mafia ed era suo compare, in quanto la moglie del collaboratore era stata madrina di battesimo di sua figlia.

Al garage c’erano Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Francesco D’AMICO, Antonio PATTI, Nino TITONE, Vito MARCECA, Francesco ERRERA e Pietro IMPICCICHÈ, il quale andava e veniva poiché doveva andare a prendere la figlia da scuola.

Il PATTI e il GIACALONE uscirono a bordo della vespa PK bianca elaborata di Vincenzo D’AMICO, dopo avere indossato due giubbotti (quello che si infilò il propalante era, a quanto lo stesso ha ricordato, di colore grigio) e due caschi rossi che Tano D’AMICO aveva acquistato da un tale ANGILERI e che erano custoditi all’interno del garage, in un armadio nel quale lo IMPICCICHÈ teneva i registri. I due sicari si armarono con tre revolver calibro 38: il PATTI ne prese due e il GIACALONE, che guidava la vespa, uno.

Il collaboratore ha specificato che vide che anche Antonino TITONE andò a controllare i movimenti dell’obiettivo e successivamente lo notò vicino alla stazione, con il suo motorino.

Usciti dalla base, il dichiarante e il PATTI si recarono vicino alla stazione e, dopo avere atteso un poco di tempo, videro il FERRARA passare con la bambina, percorrere via Mazzini, oltrepassare l’arco e lasciare la figlia a scuola. Tuttavia non poterono agire perché l’obiettivo, contrariamente alle sue abitudini, non ritornò indietro, come faceva quasi sempre, ma proseguì. Decisero pertanto di rinviare l’azione al giorno successivo e il PATTI accompagnò il complice al mercato dove aveva posteggiato la sua vespa. Al momento in cui si separò dal complice, il GIACALONE consegnò a quest’ultimo la pistola, tenendo invece il casco.

Mentre percorreva via Mazzini, sulla sinistra, vicino a una pescheria, il propalante scorse il suo capo decina davanti a lui e sentì sparare. Comprese che quest’ultimo aveva individuato l’obiettivo e passò davanti alla scena del delitto a velocità sostenuta, dirigendosi al garage dello IMPICCICHÈ, attraverso via Roma, Porta Mazara e la via su cui si affaccia il campo sportivo. Ivi giunto, vi trovò il complice, che vi era arrivato percorrendo una strada più breve.

I presenti consegnarono al GIACALONE la pistola usata per il delitto, mentre quella “pulita” la prese in consegna Francesco D’AMICO, il quale se ne andò a bordo della sua macchina. L’odierno collaboratore nascose il revolver a un centinaio di metri dal garage, sotto una grande roccia e ritornò alla base, dove lasciò il giubbotto e il casco, il quale ultimo fu messo, come anche quello utilizzato dal PATTI, sopra alla scrivania.

Mentre stava accendendo la sua vespa per andarsene, il dichiarante vide davanti al portone un poliziotto che conosceva. Fermò subito il veicolo e avvisò Vincenzo D’AMICO che c’era la Polizia. Quindi scappò a piedi, scavalcando il muro, dopo essere salito su un camion frigorifero che aveva la cabina rossa e che era parcheggiato nel garage vicino allo stesso. Il collaboratore ha precisato che, sebbene fosse funzionante, il camion era posteggiato in quel luogo da tempo e non gli risultava che fosse stato usato per qualche azione delittuosa. Per altro, ha precisato altresì che in precedenza aveva sentito Vincenzo D’AMICO parlare con l’ERRERA e l’IMPICCICHÈ dell’opportunità di cambiare la cabina e sistemarlo per utilizzarlo per il trasporto di frutta.

Il GIACALONE ha proseguito la sua narrazione affermando che si recò subito in via Paceco nella casa di sua cugina TITONE Caterina, sorella di Antonino, ubicata a circa cinquanta o cento metri da quella di Caterina ZICHITTELLA, zia del GIACALONE, e raccontò alle due donne -che trovò insieme- ciò che era successo, esortandole ad andare a casa del TITONE per controllare se per caso vi fossero oggetti compromettenti. Pregò inoltre sua zia RAIA Caterina di avvisare Angelo LO PRESTI, ma la quest’ultima non eseguì la commissione. Le due donne in effetti in casa del sotto-capo della cosca di Marsala rinvennero una pistola, che Gaspare TITONE, fratello di Nino, prese e in seguito consegnò allo zio Gaspare RAIA. Mentre le due congiunte del propalante eseguivano il suddetto controllo, il GIACALONE aspettò per circa mezz’ora in casa della cugina, sperando che andasse a prenderlo LO PRESTI, il quale per altro non arrivò. In questo lasso di tempo, si recò nel suo rifugio anche Cristina CULICCHIA, moglie di Antonino TITONE, la quale per altro se ne andò subito.

Dopo circa mezz’ora la moglie di Gaspare TITONE, la moglie del PATTI e RAIA Caterina, lo accompagnarono con la FIAT 126 di colore celestino della prima all’ovile di Gaspare RAIA in contrada Spagnola. Ivi giunto, si fece lasciare e raccontò ciò che era successo al vecchio “uomo d’onore”, il quale lo accompagnò con la sua vespa in una villetta di campagna intestata a “Saro il gessista”, ma acquistata dalla “famiglia” di Marsala, dove il GIACALONE rimase per quattro mesi, perché temeva che il poliziotto che egli aveva visto e che lo conosceva lo avesse notato. In questo periodo fu assistito -oltre che da “Saro il gessista”, il quale abitava di fronte ed era estraneo alla “famiglia”, anche se ne subiva le pretese- da Angelo LO PRESTI, Francesco D’AMICO e dai fratelli RALLO.

Il collaboratore ha aggiunto che per l’omicidio FERRARA furono arrestati vari “uomini d’onore” marsalesi: Vincenzo D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonino TITONE, Antonio PATTI, Vito MARCECA, Michele PICCIONE, Francesco ERRERA, Pietro IMPICCICHÈ; fu fermato anche LO PRESTI, il quale per altro fu liberato la sera stessa. Francesco D’AMICO, invece, non fu arrestato, perché se ne era andato con le pistole “pulite” pochi minuti prima che la Polizia facesse irruzione. Durante la loro detenzione il GIACALONE mantenne i rapporti con i complici poichè ogni settimana Francesco D’AMICO andava a colloquio in carcere e riferiva loro la situazione.

Nel periodo in cui rimase nascosto da “Saro il gessista” il collaboratore andò a prelevare la pistola usata per il delitto dal nascondiglio in cui l’aveva occultata. A tal fine una sera verso le 21,00 o le 22,00 RALLO Antonino detto Vito, il maggiore dei fratelli, e Francesco D’AMICO lo andarono a prendere e lo accompagnarono dietro al cimitero, dove era nascosta la pistola. Parcheggiarono la macchina nei pressi del campo sportivo, salirono verso il cimitero e, dopo avere preso l’arma che era occultata sotto a una roccia, ritornarono nella villetta, dove Francesco D’AMICO e Antonino RALLO presero in consegna la pistola.

Il GIACALONE ha aggiunto che in seguito all’irruzione nel garage di IMPICCICHÈ fu sequestrata la vespa blu con cui aveva raggiunto il locale.

Il collaboratore ha specificato altresì che nel corso delle indagini preliminari sostenne un confronto con il PATTI in ordine ad alcune discrasie tra le loro deposizioni in merito all’omicidio FERRARA.

Quanto al contenuto del confronto, il dichiarante ha affermato che in primo luogo il PATTI ricordava che era con il TITONE, mentre egli sosteneva che ciò era impossibile, in quanto all’epoca il sotto capo della cosca aveva un piede ingessato e pertanto non poteva commettere il delitto; a tale proposito, per altro, il collaboratore ha aggiunto che forse il TITONE aveva controllato la vittima designata con il cognato.

In secondo luogo, il PATTI negava che RALLO Vito Vincenzo e Martino PIPITONE avessero partecipato alla riunione nel corso della quale era stato deliberato l’omicidio FERRARA, in quanto sosteneva che erano stati affiliati successivamente ad essa, mentre egli asseriva che i due fratelli RALLO (Antonino e Vito Vincenzo), Pietro IMPICCICHÈ e Martino PIPITONE furono “combinati” nel 1984 e parteciparono al convegno in cui fu deliberata la soppressione del “cavaliere”.

Infine il GIACALONE, espressamente interrogato sul punto, non è stato in grado di ricordare se prima dell’omicidio del FERRARA vi fu un attentato alla vita dello stesso, pur rammentando che Pino BONAFEDE e Francesco D’AMICO fecero appostamenti in campagna, perché erano abili a sparare con i fucili (cfr. esame, controesame e riesame del GIACALONE resi il primo all’udienza dell’11 marzo e gli altri in quella del 30 giugno 1999).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati escussi altresì Carlo ZICHITTELLA e Leonardo CANINO, in qualità di imputati di reato connesso.

Il primo ha affermato che egli all’epoca dell’omicidio del FERRARA era in carcere a Marsala e venne subito a conoscenza del fatto, in quanto fu interpellato da Vincenzo D’AMICO, anch’egli detenuto nello stesso carcere, il quale gli chiese di fare avere un messaggio al LO PRESTI durante un colloquio. Avendo egli fatto presente al suo interlocutore che era stato a colloquio pochi giorni prima, il rappresentante della “famiglia” di Marsala lo invitò a informare il LO PRESTI tramite il maresciallo FEDERICO che il GIACALONE doveva stare in casa per almeno un mese, come misura prudenziale collegata all’episodio delittuoso in esame. Dato che il FEDERICO non era in sede, lo ZICHITTELLA lo fece rientrare mandandogli un messaggio tramite una guardia, al fine di comunicargli la notizia.

Il collaboratore ha aggiunto che in seguito venne a sapere che il GIACALONE si era riparato nella casa di Caterina ZICHITTELLA (sua sorella e sua fonte di informazione), dove era giunto agitato e preoccupato subito essere scappato a piedi dal garage, nel quale avevano arrestato gli altri complici. Successivamente il LO PRESTI era andato a prendere il fuggiasco in casa della ZICHITTELLA e lo aveva portato via (cfr. esame dello ZICHITTELLA all’udienza del 10 marzo 1998).

Leonardo CANINO ha affermato che all’epoca dell’omicidio FERRARA, egli era detenuto nel carcere di Marsala e venne a conoscenza del fatto delittuoso in seguito all’arresto di alcuni mafiosi marsalesi.

Ha precisato che venne a sapere da Antonino TITONE, il quale era nella cella n.7 insieme a lui, che ad eseguire materialmente il delitto erano stati Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE a bordo di un vespino e che l’assassinio era avvenuto vicino a un casello ferroviario a Marsala. L’arresto era stato determinato da un’irruzione della Polizia, successiva al pedinamento dello stesso TITONE, in un garage vicino al cimitero. In questo frangente il GIACALONE era riuscito a fuggire portando con sé le armi e si era rifugiato in via Paceco in casa di ZICHITTELLA Caterina, zia del CANINO. Là aveva chiesto di Angelo LO PRESTI, con cui se ne era andato e si era nascosto in una casa di campagna nella disponibilità della “famiglia” mafiosa.

Il collaboratore ha specificato altresì che successivamente sua zia Caterina ZICHITTELLA gli confermò che il GIACALONE si era rifugiato in casa sua e che poi era stato accompagnato a casa della sorella di Antonino TITONE, da dove lo avevano portato via il RAIA e il LO PRESTI.

Infine il CANINO ha detto che gli parlò del fatto anche CULICCHIA Cristina, senza per altro aggiungere ulteriori specificazioni (cfr. esame del CANINO all’udienza del 10 marzo 1999).

Cristina CULICCHIA, vedova del TITONE, ha affermato che il marito fu arrestato il giorno dell’omicidio FERRARA ed ella fu prelevata da una macchina della Polizia nella loro abitazione di via Partanna. Quella mattina mentre la testimone era a casa di Caterina ZICHITTELLA, moglie di Pasquale GENNA, arrivò trafelato Salvatore GIACALONE. Le due donne gli chiesero cosa fosse successo ed egli rispose che “se li erano portati tutti”, anche il TITONE. Udendo queste parole la CULICCHIA si girò e iniziò a piangere e il GIACALONE le chiese “chi credeva di essersi messa accanto”, chi credeva che fosse suo marito. La testimone ha precisato altresì che l’odierno collaboratore voleva andare a casa di Caterina TITONE, un’altra sorella di Nino, sposata con un tale LICARI, per telefonare a LO PRESTI Angelo (che ella conosceva solo di vista poiché non era mai entrato in casa loro, ma talvolta era andato sotto la loro abitazione per chiamare il TITONE e poichè lo vedeva fermo al bar Spatafora con il convivente), affinchè lo andasse a prendere. Le due donne invece accompagnarono il fuggitivo all’angolo della strada, da dove proseguì da solo; in seguito, dato che la casa della TITONE era vicina a quella dei coniugi GENNA, la CULICCHIA si avvide che il LO PRESTI era andato a prelevare il giovane con una macchina, probabilmente una Panda.

La testimone ha aggiunto che il periodo successivo all’arresto del marito per il delitto FERRARA fu assai difficile per lei. Infatti, ella potè vedere il suo uomo, che era ristretto nel carcere di Marsala, solo due volte e solo durante l’ultimo mese di detenzione, in quanto la fece entrare un maresciallo delle guardie penitenziarie di cui non è stata in grado di ricordare il nome. Infatti, da un lato, non essendo sposata, non poteva entrare per le vie ufficiali e dall’altro lato il convivente non voleva vederla. Durante la detenzione del TITONE sua suocera le consegnava una somma mensile che variava da £.700.000 a £.1.000.000 e che ella a sua volta riceveva da suo figlio Gaspare (cfr. deposizione Cristina CULICCHIA alle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel procedimento a carico “PATTI + 40”).

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti ascrittigli e sulla piena attendibilità del PATTI (già condannato per l’omicidio FERRARA e per i reati satellite di illegittima detenzione e porto di armi da fuoco) con riferimento alle sue propalazioni auto ed etero-accusatorie sul fatto di sangue in parola.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stessi i predetti giudizi.

In ordine all’attendibilità intrinseca del PATTI e del GIACALONE non può non sottolinearsi che i racconti dei collaboratori sono, singolarmente considerati, estremamente precisi e dettagliati. Essi, inoltre, sono stati ribaditi integralmente anche in sede di controesame, nel quale non sono emerse discrasie significative rispetto a quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari.

Le poche difformità interne alle singole narrazioni che si sono verificate (per altro solo per il PATTI) hanno avuto riguardo per lo più a particolari complessivamente secondari, i quali non possono assolutamente inficiare la credibilità del collaboratore, a fronte da un lato di una narrazione estremamente particolareggiata, tale da consentire di escludere che colui che l’ha resa abbia potuto apprendere aliunde i fatti esposti, e dall’altro lato di tanti e così significativi riscontri che hanno avvalorato le sue dichiarazioni.

Sotto il profilo in esame appare emblematica la contraddizione relativa al momento del conferimento del mandato al TITONE: il contrasto in parola, infatti, si profila meramente apparente, atteso che il tenore letterale della frase del PATTI sopra riportata non significa necessariamente che l’incarico sia stato conferito contemporaneamente alla decisione.

D’altra parte, talvolta lo stesso collaboratore ha chiarito in modo plausibile e pienamente congruo le discrasie tra le sue diverse affermazioni, dimostrando che la difformità è logicamente superabile, come nei casi dell’identità del soggetto che gli raccontò del primo attentato e della riferibilità a lui o al TITONE della scelta di non sparare al FERRARA il giorno precedente al delitto poiché, quando venne intercettato dai sicari, si trovava in compagnia della figlia. Con riferimento al primo episodio, infatti, il PATTI ha affermato che venne informato dell’esperimento di un primo tentativo di uccidere l’obiettivo tanto dal TITONE, come sostenuto in esame, quanto da BONAFEDE Giuseppe, come asserito nelle indagini preliminari. Ora, a giudizio di questa Corte, la posizione di spicco del propalante all’interno della cosca di Marsala rende pienamente verosimile che sia il suo fraterno amico TITONE sia BONAFEDE Giuseppe lo abbiano informato di quanto era accaduto, tanto più che la soppressione del FERRARA era stata decisa nell’ambito di una riunione plenaria della cosca di Marsala a cui anche l’odierno collaboratore aveva partecipato. In ordine al secondo punto, il PATTI ha giustificato la discrasia tra la versione resa in dibattimento e quella sostenuta nelle indagini preliminari dicendo che la vittima designata non fu assassinata il giorno precedente poiché in quell’occasione fu veduta insieme alla figlia sia dallo stesso dichiarante che dal TITONE. Anche in questo caso, deve ritenersi che la spiegazione fornita dal collaboratore sia congrua, dato che il FERRARA era stato condannato a morte dalla “famiglia” di Marsala e il TITONE, che aveva ricevuto l’incarico di ucciderlo, in sostanza aveva acconsentito che all’esecuzione materiale del delitto provvedesse il cognato, se ne aveva l’occasione. Di conseguenza, dunque, è ben possibile che entrambi gli “uomini d’onore”, che cercavano il FERRARA per assassinarlo e ne conoscevano le abitudini, lo avessero individuato già il giorno prima dell’omicidio e avessero deciso di rinviare l’esecuzione per la presenza della figlia della vittima designata. A tale ultimo proposito, in particolare, deve rilevarsi che una condotta siffatta è sicuramente conforme all’atteggiamento psichico del PATTI, il quale ha sempre tenuto a precisare di avere agito in ogni occasione in modo da non coinvolgere nei fatti di sangue soggetti diversi da quelli contro cui l’azione era specificamente diretta e ha riferito con toni addirittura indignati di avere saputo da GRASSONELLI Giuseppe che gli ZICHITTELLA lo avevano accusato di volere uccidere i loro figli. Ne consegue che è assolutamente plausibile che l’odierno collaboratore, avendo visto il FERRARA con la sua bambina in tenera età, abbia deciso di rinviare l’esecuzione del padre proprio per evitare di coinvolgere direttamente la figlia nel delitto.

Quanto, invece, all’affermazione del PATTI secondo cui alcuni particolari (la causale della decisione di uccidere il LICCIARDI, la presenza di determinati individui alla riunione) che aveva omesso di riferire nei primi interrogatori, gli sarebbero tornati in mente nel corso della sua collaborazione essa deve essere reputata veritiera. Infatti, come si è precisato nella scheda relativa alla generale attendibilità del collaboratore, egli ha riferito su moltissimi episodi delittuosi e pertanto deve ritenersi normale che talvolta, specie nella fase iniziale del suo “pentimento”, quando ha raccontato in un tempo complessivamente ristretto tutta la sua carriera criminale all’interno di “cosa nostra”, abbia potuto commettere errori o incorrere in dimenticanze. In seguito, con il procedere della sua collaborazione, il ricordo si è più volte precisato alla luce di una più quieta riflessione e rimeditazione degli episodi. Tale ultimo processo di rivisitazione della sua attività delinquenziale, del resto, è continuato anche nel corso del presente giudizio, nel quale il PATTI in varie occasioni ha aggiunto particolari assolutamente nuovi (e non sempre rilevanti, come nel caso delle dichiarazioni su alcuni problemi che incontrò in un’occasione in cui utilizzò l’Alfetta 1.800 usata anche per l’omicidio di Francesco DENARO, riferite all’udienza del 21 gennaio 1999) che gli erano tornati alla mente mentre raccontava singoli episodi. Tale condotta processuale, a giudizio di questa Corte, non solo non inficia la credibilità del collaboratore in parola, ma al contrario ne esalta la genuinità. Da un lato, infatti, il PATTI è un soggetto dotato di una memoria indubbiamente superiore alla media e in grado di fissare “fotograficamente” nella mente del soggetto narrante (e conseguentemente nel suo racconto) innumerevoli particolari, anche di secondaria importanza. Dall’altro lato, poi, la stessa non concludenza ai fini processuali di taluni dei fatti aggiunti dimostra senza possibilità di incertezze la piena lealtà comportamentale del prevenuto, il quale in tal modo non ha inteso sicuramente modificare la realtà processuale quale emersa dalle sua precedenti dichiarazioni, bensì fornire agli inquirenti tutti gli elementi a sua conoscenza ai fini della valutazione dei fatti di causa. Pertanto, la circostanza che il PATTI abbia ricordato taluni particolari solo in sede dibattimentale non inficia assolutamente la sua credibilità sul punto.

Deve inoltre sottolinearsi che, in ordine alla presenza di RALLO Antonino e Giuseppe BONAFEDE, non risponde a verità la circostanza affermata dalla difesa secondo cui durante le indagini preliminari soltanto il GIACALONE nominò costoro tra i partecipanti alla riunione. Infatti, dall’ordinanza custodiale del 28 dicembre 1996 è emerso che il PATTI indicò i due suddetti imputati tra gli intervenuti al “consiglio di famiglia” prima dell’inizio della collaborazione del GIACALONE e in particolare all’udienza dibattimentale dell’8 febbraio 1996 nell’ambito del processo a carico suo e di altri quaranta imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani. In conclusione, a giudizio di questa Corte, il fatto che il PATTI non abbia indicato il RALLO e il BONAFEDE tra le persone presenti al “consiglio di famiglia” nella prima occasione in cui parlò dell’episodio, ma li abbia menzionati soltanto successivamente, non è certo frutto di volontà calunniatoria da parte del collaboratore o di un suo appiattimento sulle propalazioni del GIACALONE, bensì di un iniziale frammentarietà del ricordo, che per altro è stata presto superata senza necessità di supporti esterni, atteso che egli ha precisato e integrato la sua narrazione già prima del “pentimento” del GIACALONE. L’iniziale incertezza del PATTI, pertanto, a giudizio di questa Corte, non può che essere ascritta, come si è già puntualizzato, alla complessità e all’entità quantitativa e qualitativa dei fatti abbracciati dalle sue propalazioni e al lungo lasso di tempo intercorso tra il delitto e l’inizio della collaborazione, oltre che alla posizione non certo di primo piano all’epoca ricoperta dal RALLO e dal BONAFEDE in seno alla “famiglia”. Con specifico riferimento al RALLO, poi, deve sottolinearsi che la circostanza che il PATTI sia nelle indagini preliminari che in dibattimento non abbia subito menzionato il prevenuto in questione tra i partecipi alla deliberazione, esclude che -come è stato sostenuto dalla difesa- egli lo abbia accusato spinto dal proprio malanimo nei suoi confronti, dovuto al fatto che lo riteneva tra i responsabili dell’attentato al padre, in quanto in tal caso lo avrebbe immediatamente indicato tra coloro che parteciparono alla deliberazione. Del resto, se la chiamata in correità nei confronti del RALLO fosse stata dettata da un rancore personale, il collaboratore non avrebbe di certo negato reiteratamente che suo fratello Vito Vincenzo abbia partecipato alla riunione nel baglio del GIAPPONE, così sostanzialmente “scagionandolo” dalle accuse rivoltegli dal GIACALONE.

Identiche considerazioni debbono essere fatte in riferimento a RAIA Gaspare, menzionato dal PATTI tra i partecipanti alla riunione soltanto nel corso del confronto con il GIACALONE. A tale proposito è sufficiente osservare che può escludersi che il primo collaboratore si sia appiattito sulla versione dell’altro propalante, dato che anche all’esito del confronto tra i due resoconti sono rimasti vari contrasti (su cui ci si soffermerà in seguito), anche in ordine alla presenza di alcuni soggetti al “consiglio di famiglia”, con la conseguenza che se il PATTI si fosse adeguato alle affermazioni del complice lo avrebbe certamente fatto anche per le altre posizioni.

Pertanto, come si è già più volte sottolineato, lungi dall’infirmare la complessiva credibilità dei due collaboratori con riferimento all’episodio, le discrasie esistenti tra le dichiarazioni dei medesimi (che hanno quasi sempre ribadito le proprie versioni dei fatti anche all’esito del confronto), pur imponendo al Giudice di vagliare con particolare rigore le chiamate in correità al fine di valutarne la credibilità, consentono di escludere che nella fattispecie in esame si versi in un caso di cosiddetta circolarità della prova.

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri sia reciproci, sia negli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della loro collaborazione, e in particolare:

1) il PATTI ha individuato la causale dell’assassinio nel fatto che la vittima infastidiva i pastori che avevano accusato il FERRARA di fronte a Vincenzo D’AMICO di rubare agnelli, asserendo che ne vendeva tanti nel periodo natalizio, sebbene non avesse pecore.

Il GIACALONE ha sostanzialmente confermato la circostanza rivelando che l’omicidio del FERRARA fu deciso poiché “dava fastidio” alla gente, rubava pecore, agnelli, mucche in zona Scacciaiazzo e alcune persone se ne erano lamentate con Vincenzo D’AMICO.

Le affermazioni dei collaboratori sulla causale del delitto appaiono perfettamente verosimili, perché, in un contesto economico rurale e socialmente depresso come quello in cui gravitavano gli interessi di una parte significativa della “famiglia” di Marsala, l’abigeato, specie se commesso a danno di affiliati o “vicini”, danneggiava gli interessi della cosca e costituiva un valido motivo di soppressione del responsabile.

2) il PATTI ha affermato che l’omicidio di Giuseppe FERRARA venne deliberato nel corso di una riunione tenutasi alla fine del 1985 o all’inizio del 1986 nel baglio di Vito Giappone in zona ” Missineddu”.

Il GIACALONE ha confermato la circostanza, precisando che il baglio di Vito Giappone era al chilometro n.21 sulla strada per Salemi pressappoco nel febbraio o marzo 1996.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che in effetti GIAPPONE Vito aveva un baglio in località Missinedda nel comune di Salemi (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

La circostanza che il baglio del GIAPPONE, grazie alla sua posizione isolata si prestasse a fungere da base operativa è comprovata dal fatto che lo fu anche nell’occasione dell’omicidio GIGLIO (cfr. Parte IV – Capitolo II). Inoltre, come si è già avuto modo di precisare nella scheda dedicata alla trattazione del suddetto fatto di sangue, i collaboratori hanno affermato che, in virtù della sua ubicazione, veniva spesso usata per riunioni di mafia anche a livello provinciale.

Quanto alle caratteristiche dell’edificio, il PATTI ha detto che era una vecchia costruzione composta da un piano terra, adibito a cucina, e da un primo piano, a cui si accedeva tramite una rampa di scale e nel quale fu tenuto il convegno, all’interno di una stanza arredata con un tavolo e alcune sedie. Il GIACALONE ha confermato che lo stabile era composto da un piano terra, dove si trovava la cucina, e un primo piano, dove si tenne la riunione.

Con riferimento al periodo in cui venne tenuto il “consiglio di famiglia”, a giudizio di questa Corte esso ebbe luogo nei mesi di febbraio o, più probabilmente, di marzo del 1986, come sostenuto dal GIACALONE, o nel periodo pasquale di quell’anno.

Infatti dalle allegazioni difensive è emerso che Francesco CAPRAROTTA e Vito MARCECA, arrestati il 15 giugno 1984 per associazione mafiosa e violazione della disciplina della armi e munizioni, furono sottoposti al regime degli arresti domiciliari rispettivamente fino al 20 febbraio e al 17 febbraio 1986, quando la misura venne revocata e i due uomini furono sottoposti alla sorveglianza speciale di p.s. (cfr. sentenza del Tribunale di Marsala emessa il 17 febbraio 1986 prodotta dall’Avv. PALADINO all’udienza del 12 gennaio 2000 e deposizione del maresciallo SANTOMAURO in data 7 febbraio 2000).

Inoltre, in data 25 settembre 1985 Vincenzo D’AMICO venne ricoverato all’Ospedale San Biagio di Marsala perché, in seguito a incidente stradale, aveva riportato la frattura della branca ischio-pubico di destra e della cavità accatobolare di sinistra (cfr. referto dei sanitari del predetto nosocomio, prodotto dall’Avv. PALADINO all’udienza del 12 gennaio 2000). Il dottor Pietro D’AMICO, fratello di Vincenzo, ha specificato che quest’ultimo, a causa delle predette lesioni, rimase in trazione per circa centoventi giorni (cfr. deposizione del D’AMICO nell’udienza del 23 marzo 1996 nel più volte citato processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Trapani, prodotte dall’Avv. PALADINO). Per altro, dal referto in data 28 gennaio 1986 è emerso che la malattia presentava un positivo decorso e che vi era una buona formazione di callo osseo (cfr. referto in tale data dell’ospedale San Biagio).

Alla luce delle suesposte risultanze, può inferirsi che a partire da metà del mese di febbraio del 1986 tutti i membri della cosca marsalese potevano muoversi liberamente e, pertanto, erano astrattamente in grado di partecipare alla riunione, conformemente alle propalazioni dei collaboratori. In ogni caso, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra il fatto e l’inizio della collaborazione del PATTI e del GIACALONE può ben spiegare una imprecisione di alcuni mesi nell’indicazione della data della riunione.

3) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente riferito che la riunione della famiglia di Marsala avvenne “come sempre” di prima mattina.

4) il PATTI ha dichiarato che si recò al baglio di GIAPPONE insieme a Vito LO PRESTI a bordo dell’autovettura Fiat 127 di quest’ultimo.

Il P.M. ha prodotto sub doc.13 la carta di circolazione del veicolo, che l’autovettura FIAT 127 di cilindrata 1049 targata TP-203097 è stata intestata al LO PRESTI dal 5 ottobre 1981 al maggio 1987).

Il GIACALONE, d’altro canto, ha confermato la presenza del LO PRESTI alla riunione e, seppur dubitativamente, la circostanza che il predetto “uomo d’onore” in quel periodo aveva una FIAT 127.

Il coinvolgimento del LO PRESTI nel delitto in parola e la circostanza che all’epoca del delitto egli usasse abitualmente la menzionata autovettura sono perfettamente compatibili altresì con l’affermazione dell’Ispettore ASARO, il quale ha riferito che il giorno dell’omicidio Angelo LO PRESTI fu controllato a bordo della FIAT 127 tg. TP-203097 all’interno del deposito di IMPICCICHÈ alle ore 9,35, nel corso della perquisizione iniziata alle ore 8,30 (cfr. deposizione Giuseppe ASARO all’udienza del 27 marzo 1999, nonché citata sentenza della Corte d’Assise di Trapani).

5) quanto ai posti che occuparono i partecipanti alla riunione, il PATTI ha riferito che Vincenzo D’AMICO, in quanto rappresentante della cosca prese posto a capo tavola, il TITONE e il PATTI, sotto-capo e capo-decina, gli sedettero a fianco, rispettivamente a destra e a sinistra, e il CAPRAROTTA, il consigliere della “famiglia” si pose a fianco del TITONE.

Il GIACALONE ha sostanzialmente confermato le parole del coimputato, asserendo che Vincenzo D’AMICO sedette al centro del tavolo, il TITONE e il PATTI rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra e il CAPRAROTTA accanto al PATTI, in virtù delle cariche associative che ricoprivano.

Né può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza, addotta dalla difesa, che i due collaboratori, pur assegnando entrambi posti specifici ai quattro titolari di cariche sociali, li abbiano collocati in posizioni differenti: a capotavola il PATTI e al centro il GIACALONE. È di tutta evidenza, infatti, che la discrasia verte su una circostanza tutt’affatto secondaria che -a fronte di riscontri e convergenze ben più significative, anche sul fatto che i “graduati” sedevano in posti particolari- finisce con il sottolineare ancora una volta la genuinità e la lealtà processuale dei collaboratori. Non può non sottolinearsi altresì che la circostanza che la difesa abbia attribuito rilievo a fatti tanto marginali evidenzia con lapalissiana evidenza l’assenza di più seri argomenti idonei a inficiare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori.

6) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente indicato, come presenti alla riunione oltre ai quattro personaggi sopra indicati, altresì il medesimo GIACALONE, RAIA Gaspare, PICCIONE Michele, MARCECA Vito, LO PRESTI Angelo, ERRERA Francesco, GIAPPONE Vito, BONAFEDE Antonino, BONAFEDE Giuseppe, D’AMICO Gaetano, D’AMICO Francesco e RALLO Antonino.

Sulla parziale divergenza tra le propalazioni dei due collaboratori sulle persone presenti ci si soffermerà in seguito, laddove verranno esaminate le discrasie tra le propalazioni dei collaboratori.

7) il PATTI ha raccontato che nel corso della riunione vennero deliberati alcuni omicidi e in particolare quelli di Michele LICCIARDI, Nicola AMATO, Baldassare LICARI (che svuotava i pozzi neri dei palazzi e veniva accusato di essere un confidente), Carlo ZICHITTELLA e Giuseppe FERRARA.

Il GIACALONE ha effettuato la medesima elencazione, indicando però in “Mariano”, e non in Baldassare, il nome di battesimo del LICARI e identificandolo comunque nella stessa persona menzionata dal PATTI, precisando che aveva un autospurgo ed era accusato di essere un confidente.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato il LICARI titolare di un’impresa di autospurgo in LICARI Baldassare, nato a Marsala il 13 novembre 1923 e ivi deceduto il 10 dicembre 1992. Ha aggiunto che costui fu titolare fino alla morte di una omonima impresa operante nel predetto settore ed era intestatario di un autospurgo; al momento dell’accertamento, quando l’azienda era gestita dalla vedova sotto diversa denominazione, essa era proprietaria di tre camion: un FIAT 655 tg.BA-A99800, un OM tigrotto tg.MN-291336 e un OM Leoncino tg. TP-23865 (cfr. citata deposizione SANTOMAURO).

8) il GIACALONE ha precisato che il più urgente fra gli omicidi deliberati fu giudicato quello del LICARI e che in vista dell’esecuzione del progetto omicidiario iniziarono subito a fare appostamenti.

In controesame il difensore ha contestato al PATTI, il quale aveva sostenuto che non erano state stabilite delle priorità circa l’esecuzione dei delitti, che il 29 luglio 1996 disse che gli omicidi da fare urgentemente erano quelli del LICCIARDI e del LICARI. La parziale conformità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dal PATTI con quelle del GIACALONE, consente di ritenere le prime veritiere e, essendo state riscontrate da un altro elemento di prova, a altresì utilizzabili ai fini della decisione.

La circostanza che entrambi i collaboratori abbiano indicato l’assassinio del LICARI come prioritario spiega altresì l’asserzione del GIACALONE secondo cui furono effettuati appostamenti, che si rivelarono per altro infruttuosi, allo scopo di eseguire il delitto.

Né deve sorprendere che l’omicidio del LICARI fosse stato anteposto a quelli di soggetti ben più pericolosi per “cosa nostra”, quali Carlo ZICHITTELLA e Michele LICCIARDI, atteso che nel 1985/86 costoro erano entrambi detenuti o comunque assenti da Marsala. Il secondo, infatti, fu arrestato il 29 marzo 1985 per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo di soggiorno e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e fece rientro in paese soltanto nell’ottobre o novembre 1988, mentre il primo fu detenuto dal novembre 1982 all’aprile 1988 per i delitti di furto ed estorsione.

9) il PATTI ha sostenuto che il mandato di uccidere FERRARA venne dato da D’AMICO Vincenzo a TITONE Antonino.

Il GIACALONE ha parzialmente confermato la circostanza, sostenendo che l’incarico di eseguire la delibera venne dato dal rappresentante della cosca al PATTI e al TITONE.

A giudizio di questa Corte, deve reputarsi verosimile che -sebbene l’organizzazione degli omicidi spettasse teoricamente al PATTI, nella sua veste di capo decina della “famiglia”- il D’AMICO abbia conferito il mandato al TITONE, al quale lo legava un grande “rispetto” e che teneva molto a non essere escluso dall’organizzazione e dall’esecuzione dei progetti omicidiari. Del pari, è plausibile che il PATTI, risentitosi per essere stato scavalcato, abbia fissato nel proprio ricordo la circostanza con maggiore precisione rispetto al GIACALONE, che veniva coinvolto sempre in seconda battuta dal PATTI o dal TITONE. D’altra parte, il fatto che in concreto fu il PATTI a eseguire l’omicidio -unitamente agli stretti vincoli di amicizia tra i due cognati, che fecero probabilmente sì che, quanto meno dopo il fallimento del primo tentativo, essi gestissero insieme l’organizzazione dell’azione- spiega l’errore mnemonico in cui è incorso il GIACALONE.

10) il PATTI ha raccontato che il TITONE e BONAFEDE Giuseppe gli confidarono che nel luglio del 1986 il FERRARA aveva subito un attentato a casa sua, in contrada Scacciaiazzo a opera degli stessi TITONE e BONAFEDE e di RALLO Antonino e che il secondo aveva sparato alla vittima mentre era affacciata alla finestra, ma lo aveva mancato.

Il GIACALONE ha dichiarato di non ricordare se prima dell’omicidio del FERRARA vi fu un attentato alla vita dello stesso, pur rammentando che Pino BONAFEDE e Francesco D’AMICO facevano appostamenti in campagna, perché erano bravi a sparare con i fucili.

Anche in ordine a questa circostanza, deve sottolinearsi che le propalazioni dei collaboratori sono tra loro compatibili, nonostante il GIACALONE non abbia confermato l’episodio narrato dal PATTI. D’altronde è del tutto verosimile che egli non sia stato informato dell’avvenuto attentato alla vita del FERRARA, data la sua posizione di secondo piano nella cosca e il suo esclusivo ruolo di esecutore materiale di ordini.

Di converso, è pienamente plausibile che in un primo momento i mafiosi abbiano provato a uccidere l’obiettivo in campagna, dove era certamente meno probabile che gli assassini fossero individuati, e soltanto il fallimento del tentativo li indusse ad agire in città.

11) il PATTI ha sostenuto che dopo il primo attentato fallito alla vita del FERRARA controllò personalmente la vittima designata, notando che girava a bordo di una vecchia FIAT 500 o su un vecchio motorino e si dirigeva dal centro del paese di Marsala alla sua abitazione di contrada Scacciaiazzo, che era a circa a sei chilometri di distanza.

Il GIACALONE ha affermato di avere egli stesso controllato l’obiettivo, insieme ad altri, facendo appostamenti. Ha aggiunto che in tal modo scoprirono che la vittima designata faceva sempre la stessa strada: a bordo della sua vecchia FIAT 500 di colore bianco accompagnava la figlia a scuola, dietro il mercato, provenendo da Piazza Caprera e percorrendo tutta la via Mazzini fino alla stazione, e infine ritornava indietro lungo lo stesso tragitto.

La circostanza che più persone controllassero l’obiettivo anche all’insaputa l’uno dell’altro in vista dell’omicidio non deve meravigliare, atteso che il PATTI verosimilmente lo fece di sua iniziativa al fine di potere eseguire personalmente il crimine, mentre il GIACALONE fu certamente incaricato dal TITONE di eseguire i pedinamenti in sua vece. In ogni caso, comunque, entrambi i collaboratori hanno indicato in maniera conforme tanto gli spostamenti della vittima, quanto i mezzi di cui si serviva, riscontrando ciascuno le propalazioni dell’altro.

12) il PATTI ha sostenuto che il giorno dell’omicidio indossò un giubbotto azzurro con righe forse rosse, indumento che dopo il suo ritorno alla base lasciò unitamente al casco nell’ufficio del garage di IMPICCICHÈ.

Il GIACALONE, dal canto suo, ha affermato di avere lasciato nel garage il giubbotto e il casco, che vennero appoggiati, come anche quelli usati dal PATTI, sopra alla scrivania.

Dal verbale di sequestro eseguito il 20 ottobre 1996 subito dopo l’irruzione nel garage dello IMPICCICHÈ, risulta che gli operanti sequestrarono, tra le altre cose, un casco di colore rosso di marca “Bieffe”, al cui interno vi erano due giubbotti impermeabili, uno azzurro con due righe bianche all’altezza delle maniche e uno nero e grigio con righe gialle, nonchè due caschi di colore rosso custoditi all’interno di due scatole di cartone, poste sopra l’armadio di ferro (cfr. verbale di sequestro redatto dalla Polizia di Marsala il 20 ottobre 1986).

Il teste CICCIARELLA, dal canto suo, ha sostenuto che la persona che vide a bordo del vespino bianco indossava un casco da motociclista di colore rosso non vivo, un giubbotto di colore azzurro scuro e un paio di jeans un poco scoloriti (cfr. deposizione CICCIARELLA, menzionata nelle sentenze della Corte d’Assise di Trapani e dalla Corte d’Assise d’Appello di Marsala).

13) il PATTI ha riferito che in occasione dell’omicidio FERRARA era armato con due revolver nuovi di calibro 38 marca Taurus a cinque colpi.

Il GIACALONE ha confermato che egli e il PATTI si armarono rispettivamente con uno e due revolver calibro 38.

Nella sentenza della Corte d’Assise di Trapani avente ad oggetto il crimine in parola, si è dato atto che la vittima venne attinta da tre colpi di rivoltella calibro 38 o 357 magnum (calibro, quest’ultimo, compatibile con l’utilizzo di una pistola calibro 38), riscontrando integralmente le propalazioni dei collaboratori.

14) il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente raccontato che i killer partirono dal garage di IMPICCICHÈ.

La circostanza che l’immobile in parola fosse la base operativa per l’omicidio in parola ha trovato una formidabile e tranciante conferma logica nel fatto che i sicari vi tornarono dopo l’esecuzione, trovandovi i complici in attesa del loro ritorno e venendo sorpresi dall’irruzione della Polizia, che aveva seguito il TITONE.

15) il PATTI ha affermato che uscì dal garage a bordo della vespa bianca di D’AMICO, che era più conveniente usare sia perché, essendo bianca, dava meno nell’occhio della sua grigia, sia perché era elaborata, sia perché aveva l’accensione elettrica e non a pedale.

Il GIACALONE ha confermato che il PATTI partì a bordo della vespa bianca del D’AMICO.

Il teste Felice CICCIARELLA nel descrivere la persona che egli vide nelle vicinanze del luogo del delitto ha specificato che era a bordo di un vespino bianco.

I verbalizzanti che eseguirono la perquisizione nel garage dello IMPICCICHÈ non prima delle ore 09,00 accertarono che la tasca vano motore del vespino bianco del D’AMICO era calda, mentre quest’ultimo aveva affermato che era giunto in quel luogo alle ore 7,00 circa.

A giudizio di questa Corte, le parole del PATTI e del GIACALONE hanno consentito di avallare la deposizione del CICCIARELLA e conseguentemente di ritenere provato che l’esecutore materiale del delitto era a bordo della vespa bianca, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello, secondo le quali invece il killer fu il soggetto a bordo del vespino blu visto dal teste BARRESI alla luce delle già riportate considerazioni.

In realtà, a riscontro delle affermazioni del PATTI e del GIACALONE militano anche altri argomenti di ordine logico. Infatti, in primo luogo il CICCIARELLA si voltò per ben due volte, in direzione delle detonazioni subito dopo averle udite e quindi è verosimile che abbia scorto l’assassino. Inoltre, il predetto testimone notò il soggetto a bordo della vespa bianca infilarsi un oggetto all’interno del giubbotto, azione che è ben compatibile con l’affermazione del PATTI secondo cui egli subito dopo avere sparato nascose la rivoltella tra le gambe. In terzo luogo. Infine, come si è già sottolineato, la tasca vano motore del “vespino” bianco del D’AMICO risultò calda al tatto durante la perquisizione, fatto incompatibile con l’asserzione del proprietario di essere giunto al deposito dello IMPICCICHÈ alle ore 7,00 circa. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’accertamento tecnico disposto dal G.I. dimostrò che il calore nella tasca del vano motore rimaneva apprezzabile per quaranta minuti dopo l’uso. Di conseguenza, se realmente il mezzo non fosse stato utilizzato dopo le 7,00, al momento in cui fu toccato dal SORRENTINO (avvenuto alle ore 8,40 circa), avrebbe dovuto risultare freddo, e non caldo, come invece si rivelò. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, deve concludersi che, conformemente alle affermazioni dei due collaboratori e del CICCIARELLA, l’assassino viaggiava a bordo della vespa bianca e che la persona che vide il BARRESI era, come meglio si specificherà in seguito, il GIACALONE.

16) il PATTI ha dichiarato che poco prima dell’omicidio scorse il FERRARA a bordo della sua FIAT 500 mentre lasciava la bambina a scuola in via Rubino. Cominciò a seguirlo, notando che parcheggiava l’automobile ed entrava nel negozio di cornici di un suo amico situato all’incrocio tra la via Rubino e la via Garibaldi. Il collaboratore ha aggiunto che dopo l’ingresso nel locale, egli, il MARCECA e il GIACALONE persero di vista l’obiettivo e pertanto decisero di andarsene.

Quest’ultimo ha confermato la versione del complice, sostenendo che si recarono vicino alla stazione e attesero un poco di tempo, poi videro il FERRARA passare con la bambina, percorrere via Mazzini, oltrepassare l’arco e lasciare la figlia a scuola. Per altro quel giorno l’obiettivo non ritornò indietro, come faceva quasi sempre, ma proseguì e pertanto decisero di rinviare l’azione al giorno successivo.

18) il PATTI ha affermato che poco dopo avere deciso di desistere dall’inseguimento vide l’obiettivo in una traversa di via Garibaldi e, ritenendo che dovesse passare per via Mazzini e quindi giungere in Piazza Marconi, lo aspettò in quest’ultimo. Ha precisato che, non avendo potuto ucciderlo davanti al bar “Aloha”, come aveva progettato, a causa della presenza di un poliziotto che conosceva, Nicolò CASTELLI, continuò a seguire il FERRARA. Quando si avvide che era fermo al passaggio a livello che portava su via Crispi e poi su Corso Calatafimi, davanti a una piazzetta sulla quale insisteva un distributore “Esso” con il finestrino del lato guida abbassato e il gomito sporto all’esterno, gli si accostò e gli sparò tre o quattro colpi. Il collaboratore ha precisato che nell’occasione indossava un paio di jeans e portava il casco.

Il GIACALONE ha riferito che mentre percorreva via Mazzini dopo avere lasciato i complici, vide il PATTI sulla sinistra, vicino a una pescheria, davanti a lui e sentì sparare. Comprese che il complice aveva individuato l’obiettivo e passò davanti alla scena del delitto in velocità, dirigendosi al garage di IMPICCICHÈ, attraverso via Roma, Porta Mazara e la strada su cui si affaccia il campo sportivo.

Il teste CICCIARELLA ha dichiarato che, mentre stava approssimandosi a chiudere la saracinesca del garage sito in via Pipitone, angolo via Crispi, udì tre detonazioni e, giratosi verso quest’ultima strada, notò che, all’altezza del distributore di benzina, c’era un’autovettura FIAT 500 di colore bianco ferma. Inizialmente non diede importanza alla cosa, poi, guardando più attentamente il veicolo, si accorse che lo stesso aveva i vetri frantumati e che vicino al medesimo, alla guida di un vespino bianco, vi era un individuo di corporatura robusta, alto circa m.1,75, che indossava un casco da motociclista di colore rosso non vivo, un giubbotto di colore azzurro scuro e un paio di jeans un poco scoloriti. L’uomo si atteggiava come se stesse controllando qualcosa all’interno dell’automobile e subito dopo avere guardato si allontanò a moderata velocità in direzione di via Pipitone, passando proprio davanti al testimone, il quale si avvide che proprio in quel momento il ciclomotorista stava nascondendo qualcosa all’interno degli indumenti superiori e telefonò subito alla Polizia.

Come si vede, la descrizione dei fatti effettuata nell’immediatezza degli stessi dal CICCIARELLA è assolutamente compatibile con quella del PATTI (in ordine sia alla condotta tenuta dal killer, sia all’abbigliamento dello stesso, sia infine alla corporatura) e ne costituisce, come si è già precisato, un riscontro assai significativo.

Neppure il fatto che sul luogo del delitto siano stati trovati vetri frantumati è incompatibile con le affermazioni del collaboratore (secondo le quali il vetro del finestrino lato guida era abbassato e la vittima aveva il gomito che sporgeva all’esterno), essendo ben possibile che i proiettili abbiano provocato la rottura dei finestrini del lato opposto o del deflettore della FIAT 500.

Quanto, poi, alle strade che i due collaboratori hanno affermato di avere percorso, le descrizioni dei luoghi e delle vie fatte dai medesimi sono assolutamente compatibili fra loro.

Infine, la condotta che il GIACALONE e il PATTI hanno assunto di avere tenuto (il primo passò dinnanzi alla scena del delitto ad alta velocità, dirigendosi verso la base operativa, mentre il secondo se ne andò tenendo il casco in testa e in modo tale da non destare sospetti nei vigili che conosceva e che vide in una strada vicina) è compatibile con quella tenuta rispettivamente dai soggetti a bordo delle vespe blu e bianca viste da Gaspare BARRESI e Felice CICCIARELLA. Il primo, infatti, come è stato puntualizzato nella decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, si allontanò dal luogo dell’omicidio ad alta velocità mentre il secondo lo fece più lentamente, dopo avere guardato all’interno dell’autovettura a bordo della quale viaggiava la vittima.

L’identificazione della persona a bordo della vespa blu con il GIACALONE, del resto, è supportata altresì da altri elementi: il fatto che quest’ultimo -come l’individuo notato dal BARRESI- indossava il casco, l’identità dei due veicoli (il teste riconobbe il mezzo in quello visto dai verbalizzanti nel garage dello IMPICCICHÈ) e la circostanza che nelle indagini di polizia giudiziaria effettuate nell’immediatezza del delitto è emerso che, conformemente alle dichiarazioni del collaboratore, il ciclomotore in parola era intestato ad Antonino GIACALONE, fratello dell’odierno imputato all’epoca detenuto.

19) il PATTI ha affermato che sparò all’obiettivo tre o quattro colpi da una distanza di cinquanta centimetri circa.

Nelle citate sentenze si è dato atto che furono esplosi dalla stessa pistola quattro colpi di cui tre dal limite delle brevi distanze e uno “di grazia”.

La circostanza che il sicario abbia sparato con una sola arma, inoltre, è logicamente compatibile con quanto affermato dal GIACALONE, che ha rivelato che gli consegnarono la rivoltella che fu usata perché la nascondesse, mentre l’altra la tenne Francesco D’AMICO.

20) il GIACALONE ha rivelato che, non appena si avvide dell’irruzione delle forze dell’ordine, fuggì abbandonando nel garage il “vespino” blu che utilizzava lui, anche se era intestato al fratello.

I verbalizzanti all’interno del garage dello IMPICCICHÈ notarono la presenza di un vespino di colore blu risultato appartenente ad Antonino GIACALONE.

21) il PATTI ha sostenuto, quanto alla fuga del GIACALONE dal garage, che nel 1989 venne a sapere che il complice, quando vide un poliziotto che conosceva perché era Marsalese, capì ciò che stava avvenendo e scappò salendo sul paraurti di un camion frigorifero e scavalcando il muro che dava su via Circonvallazione.

Il GIACALONE ha asserito che, mentre stava accendendo la sua vespa per andarsene, vide davanti al portone un poliziotto che conosceva; avvisò subito Vincenzo D’AMICO del pericolo e si diede precipitosamente alla fuga, salendo su un camion frigorifero con la cabina rossa che era parcheggiato nel garage vicino al muro e scavalcando la recinzione.

Dal fascicolo fotografico redatto in sede di accertamenti tecnici non ripetibili dalla P.G nell’immediatezza del delitto si evince che in effetti nello spiazzo antistante il garage dello IMPICCICHÈ vi era un camion con la cabina di guida di colore rosso.

22) il GIACALONE ha dichiarato che dopo l’omicidio si fece accompagnare dalle mogli di Gaspare TITONE e di Antonio PATTI e da sua zia RAIA Caterina all’ovile di Gaspare RAIA, al quale ultimo raccontò ciò che era successo. Ha aggiunto che successivamente l’anziano “uomo d’onore” lo accompagnò con la sua vespa in una villetta di campagna intestata a “Saro il gessista”, ma acquistata dalla “famiglia” di Marsala, dove rimase per quattro mesi, perché temeva che il poliziotto che aveva visto e che lo conosceva lo avesse notato.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha identificato “Saro il gessista” in Rosario FALCO, nato a Marsala il 21 gennaio 1940, ivi residente in via Tunisi 26, ma di fatto domiciliato in contrada Pispisia n.80. Inoltre, ha appurato che il FALCO comprò in tre diversi momenti immobili in contrada Pispisia di Marsala, e in particolare: a) con atto del 20 aprile 1973 un magazzino rustico con intorno poco terreno per complessivi mq.278 in contrada Pispisia; b) con atto del 27 febbraio 1978 due spezzoni di terreno limitrofi e confinanti in Contrada Pispisia per complessive are 2 e centiare 81; c) con atto del 7 ottobre 1985 uno spezzone di terreno in contrada Pispisia di are 17 e centiare 79. Su uno di questi due ultimi fondi insisteva una casa più recente in cui il FALCO abitava, mentre quella più vecchia, a quanto riferirono al Maresciallo SANTOMAURO abitanti del luogo in occasione della delega della Corte d’Assise di Trapani nel processo PATTI + 40, era frequentata da forestieri (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Le circostanze della fuga del GIACALONE sono state confermate altresì da Carlo ZICHITTELLA e da Leonardo CANINO, i quali appresero i particolari della loro stretta congiunta Caterina ZICHITTELLA e, il secondo, dal TITONE durante un periodo di comune detenzione.

Alla luce di tanti e così significativi riscontri e punti di convergenza tra le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, non può ritenersi decisiva la presenza di talune discrasie tra i due racconti. Infatti a fronte di dichiarazioni così ampie, dettagliate e complessivamente concordi -tali da fare ritenere con certezza che entrambi i collaboratori vissero in prima persona i fatti oggetto delle loro narrazioni- la circostanza che talvolta le due versioni non siano state collimanti anche dopo un confronto tra i due dichiaranti non può che costituire una significativa conferma della lealtà e della genuinità degli stessi, i quali hanno rifiutato di appiattirsi l’uno sulle affermazioni dell’altro, mantenendo fermo il proprio resoconto.

Pertanto, conformemente ai principi generali esposti precedentemente, la presenza di alcune contraddizioni, anche se spesso non significative, se impone di vagliare con particolare attenzione le dichiarazioni dei collaboratori soprattutto con riferimento ai punti e alle posizioni soggettive sulle quali si è verificato il contrasto, non inficia la complessiva attendibilità delle propalazione stesse laddove siano adeguatamente riscontrate.

Ciò premesso, le discrasie hanno avuto riguardo ai seguenti punti:

1) il PATTI ha indicato tra i presenti alla riunione, oltre ai soggetti sopra specificamente indicati, anche Giuseppe PIPITONE, Mimì DE VITA e Pietro IMPICCICHÈ, i quali non sono stati nominati dal GIACALONE, che per altro ha sottolineato che, oltre alle persone che ha menzionato ve ne erano altre che egli non ricordava e che complessivamente erano presenti diciotto o venti individui.

D’altro canto, il GIACALONE ha detto che intervennero, tra gli altri, RALLO Vito Vincenzo e PIPITONE, Martino, la cui partecipazione il PATTI ha decisamente escluso, anche all’esito del confronto sostenuto con l’altro collaboratore, assumendo che i due imputati furono affiliati successivamente alla riunione e non nel 1984, come asserito dal GIACALONE.

Alla luce delle risultanze probatorie in atti, può certamente affermarsi che verosimilmente al convegno presenziarono anche Mimì DE VITA, Giuseppe PIPITONE e Pietro IMPICCICHÈ, che nel 1985/86 erano membri della cosca, atteso che il GIACALONE non ne ha negato l’intervento, limitandosi ad affermare che non ricordava la circostanza.

Né, sotto tale profilo, deve essere sopravvalutato il fatto che il collaboratore in parola ha sostenuto che il PIPITONE si chiamava Salvatore e non Giuseppe, come sostenuto dal PATTI. Deve, infatti, ritenersi che il GIACALONE, molto meno informato del complice, non conosca o non rammenti il nome di battesimo del PIPITONE. Questi, infatti, era un anziano membro della vecchia “famiglia” disciolta per ordine di Mariano AGATE durante la guerra di mafia dei primi anni ’80 e pertanto -anche se era stato riammesso nella cosca- aveva certamente un ruolo molto marginale (cfr. esami del PATTI resi nelle udienze del 26 marzo 1998 e dell’11 marzo 1999). A causa della sua posizione defilata all’interno della nuova cosca guidata da Vincenzo D’AMICO, è verosimile che il PIPITONE non abbia mai frequentato l’odierno collaboratore, anch’egli un personaggio di secondo piano, e che di conseguenza il GIACALONE ne abbia un ricordo sfumato, limitato al cognome e all’età avanzata, e non ne rammenti il nome di battesimo.

Al contrario, il contrasto tra le dichiarazioni dei due collaboratori non può essere risolto con riferimento agli altri prevenuti, PIPITONE Martino e RALLO Vito Vincenzo. Infatti, la partecipazione all’incontro era consequenziale all’avvenuta affiliazione, trattandosi di una riunione plenaria della “famiglia”, e pertanto l’incertezza sul momento in cui i menzionati individui furono “combinati” non consente di sciogliere il dubbio sulla loro presenza.

Non può per altro omettersi di sottolineare che, dato il lungo lasso di tempo intercorso dal convegno e l’alto numero degli intervenuti, l’esistenza di contrasti tra le dichiarazioni dei collaboranti in ordine alla presenza di alcuni individui, aventi all’epoca un ruolo secondario nella cosca, o perché affiliati di recente o perché membri della vecchia “famiglia” ormai privi di autorevolezza di fronte ai nuovi “uomini d’onore”, non può certamente inficiare la complessiva attendibilità delle propalazioni dei collaboratori, salva restando la necessità di vagliarne le dichiarazioni con particolare attenzione.

Al contrario, come già puntualizzato, il permanere di alcuni discrasie quanto ai presenti al “consiglio di famiglia” anche all’esito del confronto tra i due collaboratori non può che corroborare il giudizio di genuinità degli stessi e ad escludere il pericolo di circolarità della prova.

2) quanto agli argomenti trattati, il GIACALONE ha rivelato che in quell’occasione si parlò della sostituzione del cassiere, Vito MARCECA, con il fratello del rappresentante, Francesco D’AMICO, e che venne deliberata la riammissione in “famiglia” di BONAFEDE Antonino, zio di Giuseppe (il quale ne patrocinò la causa) e padre di Natale, dato il comportamento corretto che aveva tenuto dopo essere stato “posato”. Ha dichiarato altresì che in quell’occasione si decise di uccidere anche Carlo ZICHITTELLA.

Il PATTI, al contrario, ha negato che si sia discusso del cambiamento del cassiere, in quanto tale argomento poteva essere deciso dal “principale” senza necessità di essere portato al consiglio, pur confermando che dopo la sua affiliazione, avvenuta a fine 1984 o inizio 1985 Francesco D’AMICO sostituì il MARCECA in tale incarico. Ha altresì affermato di non ricordare che BONAFEDE Giuseppe abbia posto la questione dello zio in quella riunione, aggiungendo per altro che BONAFEDE Antonino all’epoca era stato da poco riammesso in “famiglia” in occasione di una festa (Natale o Pasqua), proprio a causa della sua buona condotta. Inoltre, il PATTI ha asserito che l’omicidio di Carlo ZICHITTELLA, che interessava soprattutto il CAPRAROTTA, era stato deciso già da tempo, anche se se ne parlò anche nella riunione in parola. Ha infine affermato che tra gli argomenti di cui si discusse nell’incontro vi fu il furto di una pentola subito da GIAPPONE Vito e l’omicidio di un tale Antonio, soggetto molto vicino a Michele LICCIARDI.

Sebbene i predetti contrasti non siano risolvibili, nondimeno deve sottolinearsi che essi attengono non al merito delle notizie riferite dai collaboratori (quasi perfettamente collimanti), ma alla circostanza che di taluni argomenti si sia parlato in quell’occasione. Infatti, il PATTI non ha negato né che la gestione della cassa della “famiglia” passò dalle mani di Vito MARCECA a quelle di Francesco D’AMICO, né che Antonino BONAFEDE, che in precedenza era stato “posato”, fu riammesso nella cosca e partecipò alla riunione, ma ha affermato che le suddette decisioni vennero prese in altra sede. Per altro, deve sottolinearsi che lo stesso PATTI ha ammesso che nel corso della riunione vennero trattati anche altri argomenti meno significativi, come il furto della pentola di GIAPPONE, cosicchè non può certo ritenersi inverosimile che in effetti si sia discusso anche della cassa e della riammissione in “famiglia” di alcuni “uomini d’onore”, essendo materie che rientravano nel potere deliberativo del rappresentante, ma che interessavano tutti gli affiliati.

D’altra parte, ammettendo che nell’occasione in esame si sia parlato di questi ultimi argomenti, la circostanza che il PATTI se ne sia dimenticato trova una spiegazione pienamente plausibile nella scarsa rilevanza che egli, che era soprattutto un killer, attribuiva a tali fatti. A tale proposito, deve ricordarsi che il PATTI, il quale ha fornito una collaborazione di importanza fondamentale con riferimento agli omicidi, si è rivelato a conoscenza di notizie soltanto generiche sulle altre attività illecite della cosca di Marsala.

Del pari, non può attribuirsi soverchio rilievo, alla dimenticanza in cui potrebbe essere incorso il GIACALONE con riferimento al furto della pentola subito dal GIAPPONE, atteso che anche in questo caso si tratta di un episodio del tutto secondario nel contesto complessivo della riunione.

In conclusione, pertanto, ai riferiti contrasti non può attribuirsi soverchia importanza, atteso che vertono su circostanze non eccessivamente significative e non hanno ad oggetto il fatto di sangue in trattazione.

Inoltre, deve osservarsi che gli stessi possono trovare una logica spiegazione nella considerazione che il GIACALONE, a differenza del PATTI, arrivò con il D’AMICO e pertanto è ben possibile che egli abbia ascoltato conversazioni svoltesi immediatamente prima dell’inizio dell’incontro e perciò non direttamente oggetto dello stesso, intervenute tra coloro che erano già giunti al luogo del convegno. Tale anticipazione, in particolare, è possibile proprio a causa della natura degli argomenti trattati e della prassi della cosca di Marsala, le cui decisioni venivano spesso prese soltanto dai vertici, i quali ne davano notizia successivamente agli affiliati, come si deduce dal fatto che quella in esame fu una delle pochissime riunioni plenarie della cosca, nonostante l’alto numero di omicidi commessi in paese negli anni ’80.

In ogni caso, deve sottolinearsi che le propalazioni dei collaboranti sono sostanzialmente concordi quanto all’argomento principale della riunione, ovvero la deliberazione di alcuni omicidi. Con particolare riferimento all’assassinio di Carlo ZICHITTELLA, a giudizio di questa Corte deve ritenersi plausibile che in effetti esso, pur se deciso da tempo (e in particolare dall’epoca del delitto PLATANIA, individuato del resto come causale principale della deliberazione dell’uccisione), sia stato portato al “consiglio di famiglia”, dati i rapporti di parentela o affinità dello stesso con vari membri della cosca (il TITONE, il GIACALONE, il PATTI, Giuseppe BONAFEDE) e, soprattutto, il presentarsi dell’occasione.

L’unico omicidio che sarebbe stato deliberato nella riunione sul quale i due collaboratori non hanno riferito concordemente è stato quello del tale “Antonio” vicinissimo al LICCIARDI. Per altro, deve precisarsi che neppure il PATTI, solitamente perfettamente informato sugli assassinii e perfettamente a conoscenza dell’ambiente criminale marsalese è stato preciso sul punto, non essendo stato in grado di specificare il cognome della vittima designata ed essendosi limitato a un accenno sul punto. A giudizio di questa Corte, pertanto, è verosimile che della necessità di uccidere “Antonio” in quell’occasione si sia discusso soltanto incidentalmente e con riferimento all’eliminazione del LICCIARDI, senza che si desse in alcun modo seguito a quel primo accenno.

3) il GIACALONE ha affermato che la mattina del delitto lasciò il suo vespino blu al mercato, facendosi accompagnare al garage dello IMPICCICHÈ da un amico e al momento di commettere il delitto uscì insieme al PATTI, entrambi a bordo della vespa bianca di Vincenzo D’AMICO.

Il PATTI ha confermato che egli partì a bordo del citato motociclo, ma ha negato che il GIACALONE fosse salito a bordo con lui, asserendo che prese posto a bordo del suo vespino blu. Per altro, ha ammesso che in un primo momento si era deciso che essi uscissero a bordo dello stesso mezzo, in modo che il passeggero potesse sparare più agevolmente mentre l’altro guidava, ma che poi mutarono piano.

La discrasia, pur essendo irresolubile, ha scarso rilievo, atteso che è pacifico che PATTI al momento del delitto era solo e che il GIACALONE, dopo l’omicidio, andò al mercato a prendere la sua vespa blu, a bordo della quale passò sul luogo del delitto (venendo notato dal BARRESI) e poi si recò al garage dello IMPICCICHÈ, lasciando il veicolo all’interno dell’immobile durante la sua fuga precipitosa al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine. L’errore in cui è incorso uno dei due collaboratori, d’altra parte, può trovare una logica spiegazione alla luce del lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto e l’inizio della collaborazione e della notevole ampiezza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del contributo portato alle indagini dai “pentiti” in parola. In una situazione di tal fatta, l’assenza di incertezze e dimenticanze non potrebbe che essere sospetta, mentre la presenza di talune lacune mnemoniche finisce, in ultima analisi, con il confermare la genuinità e la lealtà della collaborazione, pur imponendo un vaglio particolarmente rigoroso delle dichiarazioni accusatorie.

4) il PATTI ha affermato che insieme a lui e al GIACALONE uscì anche il MARCECA a bordo del suo motociclo boxer Piaggio e che dopo di loro partì il TITONE, anch’egli armato, a bordo del “vespino” grigio del PATTI stesso.

Il GIACALONE, pur confermando la presenza del MARCECA all’interno del garage dello IMPICCICHÈ il giorno del delitto, non ha fatto cenno al fatto che sia uscito insieme a loro; ha invece negato che il TITONE potesse commettere il delitto, atteso che all’epoca lo stesso aveva un piede ingessato.

Quanto al MARCECA, l’omessa indicazione da parte del GIACALONE può trovare una logica spiegazione nel fatto che il suddetto chiamato in reità in ogni caso non aveva il compito di eseguire materialmente il delitto e pertanto la sua presenza in strada, finalizzata solo al desiderio di controllare lo svolgersi degli eventi, era inutile -dato che i killer conoscevano benissimo le abitudini del FERRARA e che quindi non serviva alcun ausilio di terzi per controllare l’obiettivo- e pertanto non fu memorizzata dal collaboratore, concentrato sullo sviluppo dell’azione.

Per ciò che concerne la posizione del TITONE, invece, è comunque indubbio che egli il giorno del delitto girasse per Marsala a bordo di un ciclomotore, come è dimostrato dal fatto che proprio seguendo lui la pattuglia della Polizia giunse al garage dello IMPICCICHÈ e riuscì ad arrestare, tra gli altri, colui che fu certamente l’esecutore materiale del crimine: Antonio PATTI.

5) il PATTI ha sostenuto che il GIACALONE arrivò al garage dello IMPICCICHÈ prima di lui e che egli appena arrivato consegnò a Francesco D’AMICO entrambe le pistole che aveva con sé.

Il GIACALONE, al contrario, ha affermato che quando rientrò alla base vi trovò l’esecutore materiale del delitto e che la pistola usata da quest’ultimo venne data a lui perché la occultasse, mentre quella “pulita” fu consegnata a Francesco D’AMICO.

I contrasti in parola, che hanno un rilievo assolutamente secondario, possono spiegarsi alla luce della confusione e della concitazione che si creò probabilmente nella base al momento del rientro dei membri del gruppo di fuoco, a causa sia della gravità dell’azione appena commessa, sia della presenza di tanta gente all’interno del garage.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Salvatore GIACALONE debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I, con la conseguenza che egli deve essere dichiarato responsabile dei delitti ascrittigli.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore suddetto ha fornito una versione dei fatti non solo intrinsecamente logica, ma altresì riscontrata da numerosi elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, costituiti sia dalle propalazioni del PATTI, sia dai risultati degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, tanto nell’immediatezza del fatto, quanto a riscontro delle propalazioni in esame.

Come si è già visto, le discrasie verificatesi tra le propalazioni dei vari collaboratori attengono per lo più a circostanze di carattere secondario e spesso sono facilmente risolvibili alla luce di considerazioni logiche. Esse pertanto non possono essere certamente giudicate tali da inficiare la piena credibilità delle parole dei collaboratori, che, come si è detto, hanno trovato importanti conferme in ordine a circostanze ben più significative.

Pertanto l’imputato predetto deve essere dichiarato responsabile dell’omicidio di Giuseppe FERRARA, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto delle armi da sparo usate per commettere il predetto crimine.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’omicidio, atteso che è pacifico in atti che la vittima fu attinta da tre colpi d’arma da fuoco esplosi da una rivoltella di calibro 38 special o 357 magnum.

Per le ragioni che verranno meglio precisate nelle schede relative alle posizioni degli altri coimputati, deve ritenersi raggiunta la prova che i crimini predetti siano stati perpetrati con il concorso di un numero di persone superiore a cinque e conseguentemente deve essere considerata integrata l’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p..

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che tutti i collaboratori hanno ammesso che trascorse un certo lasso di tempo (quantificabile per tutti gli imputati in giorni, forse in mesi, essendo stato l’omicidio deliberato nel corso della più volte citata riunione) tra la decisione di assassinare il FERRARA e l’esecuzione del progetto criminoso.

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

BONAFEDE GIUSEPPE, GIAPPONE VITO, RAIA GASPARE e RALLO ANTONINO

I predetti imputati sono stati chiamati a rispondere di concorso nell’omicidio pluriaggravato di Giuseppe FERRARA in quanto partecipanti alla riunione in casa del GIAPPONE nel corso della quale sarebbe stato deliberato l’assassinio.

Come si è già sottolineato, il GIAPPONE all’epoca era certamente proprietario di un immobile in campagna rispondente alle caratteristiche indicate dai collaboranti.

Inoltre, il PATTI e il GIACALONE sono stati concordi in ordine alla partecipazione di tutti i summenzionati prevenuti alla riunione.

Del resto, la circostanza che le regole di “cosa nostra” prevedevano che gli omicidi “ordinari” fossero deliberati dal consiglio di “famiglia”, ormai accertata con autorità di cosa giudicata da innumerevoli sentenze, nel presente procedimento è stata confermata da Giuseppe FERRO, Francesco MILAZZO e Giovanni BRUSCA (cfr. esami resi dai primi due rispettivamente nelle udienze dell’8 e del 9 novembre 1999 celebratesi nell’aula bunker di Bologna e controesame del terzo in quella del 5 luglio 1999).

Né il fatto che di solito i delitti a Marsala fossero decisi dal vertice della cosca vale di per sé a porre in dubbio che la riunione ebbe luogo, ma può al più confermare la degenerazione delle regole tradizionali lamentata da tutti i collaboratori. In proposito deve per altro sottolinearsi che una così palese violazione delle norme ordinamentali di “cosa nostra” può trovare una spiegazione plausibile nella storia della “famiglia” guidata da Vincenzo D’AMICO. Infatti, quanto meno fino agli anni 1983/84 la cosca era composta da un numero esiguo di persone e dal 1986 al 1989, proprio in seguito agli arresti successivi all’omicidio FERRARA, rimasero in libertà pochissimi affiliati. Ne consegue che inizialmente la presenza di una guida autorevole e direttamente investita da Mariano AGATE e l’esecuzione della maggior parte degli assassinii in parola entro il marzo del 1984 (ovvero prima dell’affiliazione di molti membri della cosca) favorì indubbiamente una gestione verticistica delle decisioni. Successivamente alla riunione in esame, poi, la detenzione di molti degli “uomini d’onore” più autorevoli della “famiglia” impose l’immediato abbandono dell’idea di deliberare collegialmente gli atti di maggiore rilievo.

In ogni caso, i due collaboratori hanno fornito una versione sostanzialmente conforme della riunione, del luogo di svolgimento della stessa, dei partecipi, degli argomenti di discussione, riscontrandosi reciprocamente in particolare sulla presenza dei prevenuti in parola.

Come si specificherà meglio nelle schede dedicate alle posizioni dei suddetti imputati in ordine al delitto di associazione mafiosa, inoltre, deve ritenersi pienamente dimostrato che gli stessi all’epoca in cui fu tenuta la riunione in parola (primi mesi del 1986) erano inseriti nella cosca di Marsala.

Pertanto, le propalazioni dei collaboratori, oltre ad essere pienamente conformi sul punto, sono state altresì logicamente confermate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento.

Con specifico riferimento alla posizione del RAIA, deve rilevarsi che la circostanza che il PATTI si sia ricordato della sua presenza soltanto dopo il confronto con il GIACALONE non pone in dubbio la presenza del prevenuto in questione. Infatti, come si è già precisato, nel corso del confronto nessuno dei due collaboratori si è conformato alle affermazioni dell’altro, mantenendo per lo più ferma la propria versione, anche relativamente alla presenza al convegno di alcuni soggetti (quali RALLO Vito Vincenzo, PIPITONE Martino, IMPICCICHÈ Pietro, DE VITA Domenico e PIPITONE Giuseppe). Di conseguenza, il fatto che sulla partecipazione del RAIA alla deliberazione il PATTI abbia ammesso la veridicità delle parole del GIACALONE non può certamente essere addebitato al desiderio di rendere conformi le due versioni, ma soltanto alla sopravvenienza di un ricordo più nitido della circostanza. Del resto, il fatto che i due collaboratori non abbiano concordato tra loro sulla presenza di alcuni soggetti, non può destare meraviglia, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso e dell’alto numero di persone intervenute. La partecipazione del RAIA, per altro, come si è già sottolineato, è resa del tutto plausibile dalla sua affiliazione alla “famiglia” di Marsala e dalla sua posizione di non secondaria importanza in seno alla stessa.

Quanto alla posizione di RALLO Antonino e di BONAFEDE Giuseppe si richiamano in questa sede le considerazioni svolte in precedenza, ribadendo che l’iniziale omissione del PATTI, superata già prima della collaborazione del GIACALONE, trova una plausibile spiegazione nella mole di conoscenze che furono immediatamente oggetto delle sue propalazioni e della posizione defilata che il prevenuto in parola tenne verosimilmente nella riunione.

Deve inoltre escludersi che le accuse al RALLO siano state determinate da inimicizia, atteso che, se così fosse stato, da un lato lo avrebbe chiamato in correità fin dal primo interrogatorio e dall’altro non avrebbe “salvato” suo fratello Vito Vincenzo, escludendone recisamente, anche in fase di confronto, la partecipazione al consiglio di “famiglia”.

Tanto premesso, si debbono effettuare alcune considerazioni in ordine al contributo causale dei partecipanti alla riunione alla deliberazione dell’omicidio, negato da taluno dei difensori sul presupposto che i singoli “uomini d’onore” non avrebbero in realtà avuto alcuna possibilità di opporsi alle decisioni dei vertici della cosca a cui appartenevano.

In primo luogo deve sottolinearsi che tutte le persone intervenute alla riunione riconoscevano in Vincenzo D’AMICO il capo della consorteria criminale a cui appartenevano, condividendo i rischi e i vantaggi inerenti all’affiliazione ed essendo perfettamente consapevoli che l’attività associativa di “cosa nostra” aveva ad oggetto anche il compimento di omicidi e di altri delitti. Da ciò consegue che la mera adesione all’associazione comporta l’accettazione della possibilità di essere coinvolti in fatti di sangue.

Per altro, nel caso che ci occupa il GIACALONE, che è stato l’unico a essere specificamente interrogato sul punto, ha precisato che il rappresentante della “famiglia” con riferimento a ogni omicidio in discussione spiegò le ragioni per le quali proponeva l’assassinio e chiese il consenso di tutti gli affiliati, i quali, secondo l’espresso riferimento del collaboratore, tacendo approvarono ogni proposta delittuosa che era stata sottoposta al loro giudizio.

Del resto, lo stesso PATTI ha implicitamente confermato la circostanza, sottolineando che nel corso della riunione vennero enunciate le causali in virtù delle quali si proponevano i singoli omicidi e specificando, con riferimento al delitto FERRARA, che fu chiesto esplicitamente se qualcuno aveva problemi o motivi di astio con la vittima designata per evitare che potesse essere ricollegato all’assassinio.

Ne consegue che nel caso in esame tutti i presenti vennero messi nelle condizioni di potere esprimere il loro parere relativamente alla deliberazione di tutti gli omicidi che formarono oggetto di discussione nella riunione e, in particolare, a quella relativa al FERRARA e che essi, come ha precisato il GIACALONE, tacendo prestarono il loro consenso.

Infine, deve escludersi che l’elencazione dei presenti effettuata dai due collaboratori sia stata ancorata non a un ricordo preciso, ma alla mera appartenenza alla cosca. Infatti, con particolare riferimento al PATTI, deve ribadirsi che egli in un primo momento degli odierni imputati ha indicato come partecipanti alla riunione soltanto il GIACALONE, il GIAPPONE, il MARCECA e Francesco D’AMICO (cfr. ordinanza di custodia cautelare del 29 gennaio 1996) e che ha aggiunto successivamente BONAFEDE Giuseppe, RALLO Antonino (cfr. udienza 8 febbraio 1996 del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati) e RAIA Gaspare (cfr. confronto con il GIACALONE del 29del 29 ottobre 1996). Ora, è evidente che se egli avesse ricollegato automaticamente la presenza alla riunione con l’affiliazione alla “famiglia” il suo ricordo sarebbe stato certamente più preciso, avendo egli sempre affermato che i tre imputati suddetti erano membri di “cosa nostra” ben prima della soppressione del FERRARA (il RALLO e il BONAFEDE dall’inizio degli anni ’80 e il RAIA addirittura dai tempi della vecchia cosca). Allo stesso modo, il GIACALONE non ha indicato con certezza tra gli intervenuti personaggi che a suo dire a quell’epoca erano inseriti nella consorteria criminale, come IMPICCICHÈ Pietro e DE VITA Domenico.

D’altra parte, come si è già più volte sottolineato, il permanere di alcuni contrasti tra le due versioni, dimostrando che nessuno dei due collaboratori si è appiattito sulle dichiarazioni del coimputato, conferisce un ulteriore crisma di attendibilità alle propalazioni del PATTI e del GIACALONE. In ogni caso, comunque, giova ribadire anche in questa sede che il disaccordo tra i “pentiti” sull’identità degli intervenuti alla riunione (a differenza di quanto sostenuto da taluno dei difensori) è limitato a RALLO Vito Vincenzo e PIPITONE Martino, atteso che sostanzialmente non si è verificata alcun contrasto con riferimento a IMPICCHICHÈ Pietro, DE VITA Domenico e PIPITONE Giuseppe, avendo il GIACALONE detto che presenziarono altre persone, oltre a quelli che aveva elencato.

Alla luce di tutti gli argomenti sopra esposti, deve concludersi che la partecipazione alla deliberazione dell’omicidio integra certamente una forma di concorso nella realizzazione dello stesso, atteso che con tale condotta si è fornito un consapevole contributo causale alla realizzazione dello stesso, conferendo agli esecutori materiali il mandato di perpetrare il crimine, conformemente alle regole di “cosa nostra”.

Sulla base delle suddette considerazioni, gli imputati in parola debbono essere giudicati responsabili dei delitti in parola così come contestati in rubrica.    

PICCIONE MICHELE

Il predetto imputato è stato chiamato a rispondere di concorso nell’omicidio pluriaggravato di Giuseppe FERRARA in quanto partecipante alla riunione in casa del GIAPPONE nel corso della quale sarebbe stato deliberato l’assassinio.

Il PATTI e il GIACALONE sono stati concordi in ordine alla partecipazione del summenzionato prevenuto alla riunione.

Lo stesso PICCIONE, poi, fu sorpreso all’interno del garage dello IMPICCICHÈ al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine e venne scagionato in quanto al momento del delitto stava telefonando dalla propria abitazione a una donna.

Se tale ultima circostanza esclude che il PICCIONE fosse uno degli esecutori materiali del delitto (fatto per il quale non fu imputato nel primo processo), non è certo ostativa a una sua partecipazione alla deliberazione e alla sua conoscenza del progetto di eseguire l’omicidio proprio quel giorno e all’adesione allo stesso. Al contrario, la sua presenza nel garage dello IMPICCICHÈ subito dopo il fatto criminoso insieme ai killer e ai membri più autorevoli della cosca, unitamente al prestigio personale di cui l’imputato già all’epoca godeva nell’ambito della “famiglia”, induce a ritenere proprio che fosse informato della circostanza.

Come si specificherà meglio nella scheda dedicata alla posizione del PICCIONE in ordine al delitto di associazione mafiosa, inoltre, deve ritenersi pienamente dimostrato che lo stesso all’epoca in cui fu tenuta la riunione (fine del 1985 o inizio del 1986) era inserito nella cosca di Marsala.

Pertanto, le propalazioni dei collaboratori, oltre ad essere pienamente conformi sul punto, sono state altresì logicamente confermate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, la partecipazione dell’imputato alla deliberazione dell’omicidio con le modalità concordemente riferite dai collaboratori integra certamente una forma di concorso nella realizzazione dello stesso, atteso che secondo le regole generali di “cosa nostra”, che nell’occasione furono rispettate, spettava al consiglio di famiglia adottare siffatte statuizioni.

Alla luce dei sopra esposti rilievi, l’imputato in parola deve essere giudicato responsabile dei delitti in parola così come contestati in rubrica.

D’AMICO FRANCESCO

Il PATTI e il GIACALONE sono stati concordi in ordine alla partecipazione del summenzionato prevenuto alla riunione. Lo stesso D’AMICO, poi, a detta dei collaboratori era all’interno del garage al momento dell’arrivo del PATTI, il quale gli consegnò o la sola rivoltella “pulita” o anche quella utilizzata per uccidere il FERRARA, che l’imputato diede al GIACALONE perché la occultasse.

Come si specificherà meglio nella scheda dedicata alla posizione del suddetto imputato in ordine al delitto di associazione mafiosa, inoltre, deve ritenersi pienamente dimostrato che lo stesso all’epoca in cui fu tenuta la riunione (fine del 1985 o inizio del 1986) era inserito nella cosca di Marsala.

Pertanto, le propalazioni dei collaboratori, oltre ad essere pienamente conformi sul punto, sono state altresì logicamente confermate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso del dibattimento.

Come rilevato nella scheda dedicata alla trattazione della posizione del PICCIONE, la partecipazione del D’AMICO alla decisione dell’omicidio con le modalità concordemente riferite dai collaboratori integra certamente una forma di concorso nella realizzazione dello stesso, atteso che secondo le regole generali di “cosa nostra”, che nell’occasione furono rispettate, spettava al consiglio di famiglia adottare siffatte statuizioni.

Inoltre, la presenza del prevenuto nel garage dello IMPICCICHÈ subito dopo il fatto criminoso insieme ai killer e ai membri più autorevoli della cosca e la presa in consegna da parte del medesimo delle armi rende ancora più evidente la sua colpevolezza.

Alla luce dei sopra esposti rilievi, l’imputato in parola deve essere giudicato responsabile dei delitti in parola così come contestati in rubrica.

OMICIDIO DI BENEDETTO VINCENZO

Vincenzo DI BENEDETTO fu assassinato la sera dell’11 ottobre 1989 alle ore 22,40 circa nella contrada Torreggiano di Petrosino, in corrispondenza del civico n.15.

Agenti del Commissariato, avvertiti che nel suddetto luogo vi era il cadavere di un uomo, vi si recarono, rinvenendo il corpo a terra, vicino allo sportello aperto dell’autotreno tg. TP-285086 con il motore acceso (cfr. deposizione dell’Ispettore Vito PELLEGRINO all’udienza del 10 febbraio 1999 e fascicolo di rilievi tecnici eseguiti dalla Questura di Trapani, datato 2 novembre 1989).

L’ucciso, che presentava due ferite da arma da fuoco, fu identificato in DI BENEDETTO Vincenzo.

Il verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere evidenziò che il cranio del defunto era completamente fratturato e che nel contesto della massa cerebrale erano stati rinvenuti tre pallettoni in parte deformati.

Sul viso della vittima vi erano tre squarci, dei quali:

– uno (del diametro di cm.7×5,5) a livello della cavità orbitaria sinistra, accompagnato da fratture multiple delle ossa craniche;

– uno (del diametro di cm.10×8) sul parietale di destra;

– sei soluzioni di continuo nella regione retroauricolare sinistra, in una zona del diametro di cm.7×4.

Nella faccia posteriore dell’emitorace sinistro, su una superficie di cm.14×9 vi erano nove soluzioni di continuo a margini introflessi e nella faccia anteriore del torace in sede sottocutanea vennero rinvenuti sette pallettoni in piombo nudo (cfr. verbale di ricognizione, descrizione e sezione del cadavere datato 12 ottobre 1989).

Nel corso delle indagini successive all’omicidio emerse che la vittima -il quale era proprietario di un autotreno e lavorava per una cantina di Mazara, trasportando mosto in altri stabilimenti vinicoli- aveva molti precedenti penali per reati contro il patrimonio (furti, truffe, assegni a vuoto), per lesioni personali, falso, violazione di domicilio. Nel 1986 era stato arrestato per associazione di stampo mafioso finalizzata alla sofisticazione di vini e commercio di prodotti vinosi. Inoltre, durante una perquisizione in un magazzino attiguo alla sua abitazione erano stati rinvenuti circa quattrocentocinquanta grammi di canapa indiana.

Inizialmente gli investigatori prospettarono la pista amorosa, poichè il DI BENEDETTO, nonostante fosse fidanzato con una certa PELLEGRINO, intratteneva una relazione amorosa con Antonia SCAVONE, a sua volta fidanzata con Mariano ANCONA, anch’egli pregiudicato per gravi reati tra cui l’associazione mafiosa. Per questi motivi, l’ANCONA fu arrestato per l’omicidio in trattazione e la SCAVONE per favoreggiamento, ma la pista ben presto si rivelò non conducente e gli imputati vennero prosciolti (cfr. deposizione dell’Ispettore PELLEGRINO, cit.).

Alla luce delle dichiarazioni di Antonio PATTI, RALLO Antonino è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Vincenzo DI BENEDETTO e dei reati satellite di illegittimi porto e detenzione di armi da fuoco, in concorso con CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, deceduti.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e il Comune di Palermo

Antonio PATTI ha dichiarato che qualche giorno dopo la sua scarcerazione per l’omicidio FERRARA venne a sapere che era stato ucciso a Petrosino un giovane che conosceva: un camionista con i capelli rossicci, che egli vedeva spesso nel garage di Pietro IMPICCICHÉ e che ha affermato dubitativamente che si chiamava DI STEFANO. Ha aggiunto che lo aveva incontrato anche nel carcere di Marsala, durante il periodo di circa un anno -successivo al suo arresto avvenuto il 20 ottobre 1986 per l’omicidio FERRARA- in cui era stato detenuto in quella casa circondariale prima di essere trasferito all’Ucciardone. In seguito, parlando con il TITONE e il CAPRAROTTA dell’omicidio, identificò il morto con questo individuo.

Dapprima, leggendo la notizia nel giornale chiese notizie a D’AMICO, il quale gli riferì che l’assassinio era stato compiuto da uomini di “cosa nostra”. Successivamente TITONE gli confidò che avevano partecipato all’azione egli stesso, CAPRAROTTA Francesco, RALLO Antonino e RALLO Vito Vincenzo, aggiungendo che RALLO Antonino aveva sparato all’obiettivo con il fucile mentre quest’ultimo stava salendo sul camion e che poi se ne erano andati.

Per altro, con riferimento all’identità dell’esecutore materiale, il collaboratore si è confuso: dapprima ha affermato che fu Vito Vincenzo, poi, dopo che il P.M. gli ha contestato le sue affermazioni nel corso dell’interrogatorio del 12 settembre 1995, ha confermato che il killer fu Antonino, che era il maggiore dei fratelli ed era chiamato “Vito”, mentre il più giovane, Vito Vincenzo, era soprannominato Vincenzo.

Il PATTI ha dichiarato che i due fratelli RALLO facevano parte della “famiglia” di Marsala: il maggiore, Antonino, fu combinato verso il 1985, mentre il minore lo fu nel 1988, insieme a Martino PIPITONE. Il collaboratore ha specificato di essere venuto a conoscenza delle ultime affiliazioni da Vincenzo D’AMICO, anch’egli detenuto per il processo FERRARA: il rappresentante, a sua volta, lo aveva saputo dai suoi due fratelli, che lo andavano a visitare in carcere e lo confidò al suo capo decina durante una delle udienze del processo in Corte d’Assise (cfr. esame del PATTI all’udienza dell’11 febbraio 1999).

Gli accertamenti eseguiti dal Maresciallo SANTOMAURO hanno consentito di verificare che, conformemente alle parole del collaboratore:

a) il DI BENEDETTO venne attinto da due colpi di fucile calibro 12 (sul punto, cfr. altresì verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere, cit.).

b) il PATTI e il DI BENEDETTO furono effettivamente codetenuti nel carcere di Marsala dal 29 aprile al 23 giugno 1987 e in quel lasso di tempo il collaboratore era ristretto in forza di un ordine di cattura emesso per l’omicidio FERRARA.

L’identificazione dell’omicidio del soggetto indicato, per altro dubitativamente, come DI STEFANO, d’altra parte, è certa sulla base sia della contiguità del delitto in parola (commesso l’11 ottobre 1989) con la scarcerazione del PATTI nelle more del processo per l’assassinio del FERRARA (avvenuta il precedente 6 ottobre), sia dell’indicazione del mestiere della vittima come quello di camionista. Deve infatti ritenersi che certamente il DI BENEDETTO fu l’unica persona che esercitava quella professione ad essere ammazzata a colpi di fucile poco dopo la liberazione del collaboratore.

Come si preciserà meglio nelle schede relative alla disamina della posizione di Antonino RALLO in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p., infine, deve giudicarsi dimostrato che egli era membro della cosca marsalese fin dall’inizio degli anni ’80. Ne consegue che, avendo il D’AMICO e il TITONE confermato al PATTI che l’omicidio in trattazione doveva essere ascritto a uomini di “cosa nostra” appartenenti alla “famiglia” di Marsala, è pienamente verosimile che l’esecutore materiale del medesimo sia stato l’odierno imputato, il quale a quell’epoca era un membro della consorteria criminale.

Tutto ciò premesso, per altro, il prevenuto deve essere assolto dai reati in esame per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbia commessi.

Deve sottolinearsi preliminarmente che la generale attendibilità del PATTI non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Anche nel caso in questione le sue affermazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere generale, che attestano che egli era a conoscenza, quanto meno a sommi capi, delle modalità esecutive del fatto.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che egli abbia accusato falsamente il RALLO per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che il contributo offerto dal PATTI agli inquirenti è stato senza dubbio, con riferimento alla Provincia di Trapani, il più rilevante in assoluto e, oltre ad avere consentito di fare luce su un rilevante numero di fatti delittuosi, ha sicuramente aperto la via ad altre significative collaborazioni di “uomini d’onore” dei mandamenti della provincia, fornendo così un ulteriore ausilio, anche se indiretto, al lavoro degli investigatori. Pertanto il collaboratore -il quale si è autoaccusato senza esitazioni o ripensamenti di numerosi omicidi, anche eclatanti, dimostrando immediatamente la sicurezza e la irreversibilità della sua scelta- non avrebbe avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dallo stesso RALLO, alcun elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti del prevenuto.

Infine, l’attendibilità delle propalazioni accusatorie del PATTI non può essere posta in dubbio per il solo fatto che esse hanno ad oggetto circostanze apprese de relato, per essere state confidate al collaboratore dal TITONE.

Come si è già puntualizzato più volte, infatti, il propalante ha appreso le suddette notizie dalla persona che gli era più vicino sia sotto il profilo umano che criminale: suo cognato Nino TITONE. Quest’ultimo, pertanto, non aveva motivo alcuno per mentire al collaboratore, in quanto i due uomini non solo erano affiliati alla medesima organizzazione criminale, ma erano anche congiunti e amici fraterni fin dalla giovinezza. D’altra parte, la generale credibilità delle affermazioni de relato del PATTI è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale. Per altro, come si è già più volte puntualizzato, la valutazione dell’attendibilità delle testimonianze indirette deve essere compiuta attraverso un vaglio critico particolarmente rigoroso, relativo all’attendibilità tanto della fonte diretta che di quella mediata. Nel caso in esame, l’assoluta genericità delle affermazioni del dichiarante non consente di effettuare un tale vaglio, che, solo, può consentire di esaminare la fondatezza della chiamata in reità.

Tutto ciò premesso, pertanto, l’accertata attendibilità generale del PATTI, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento all’episodio in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente il RALLO all’omicidio in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli.

Alla luce delle suesposte considerazioni il prevenuto deve essere assolto dai reati contestatigli per non avere commesso il fatto.

OMICIDIO GIACALONE MARIO

Mario GIACALONE fu assassinato il 17 gennaio 1991 da due sicari, che, dopo essere giunti sul luogo del delitto a bordo di un ciclomotore e con il volto travisato da caschi, esplosero i primi colpi all’indirizzo del giovane mentre questi si trovava di fronte a un bar sito in contrada Misilla di Marsala al numero civico 20 e poi, allorchè questi tentò di rifugiarsi all’interno del locale, lo inseguirono e lo finirono (cfr. deposizione del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Dopo essere stati informati del delitto, operanti del N.O.R.M. di Marsala si portarono sul luogo del delitto, eseguendo il sopralluogo.

L’esercizio risultava composto da tre vani. Il primo locale, a cui si accedeva da una porta che dava sulla strada, aveva una superficie di circa venti metri quadrati ed era adibito a bar; al suo interno vi erano il bancone per la mescita delle bevande, una cabina telefonica e uno scaffale per l’esposizione dei giornali. Il cadavere della vittima si trovava nel secondo vano, adibito a sala giochi ed era appoggiato alla parete destra. Circa dieci o quindici centimetri sopra la spalla sinistra dell’uomo vi era una rosata composta da tre proiettili, mentre un altro foro di proiettile si trovava nella parete di fronte e una pallottola fu rinvenuta a circa un metro di distanza dalla porta di ingresso, che ne era stata perforata. Al terzo locale, adibito a magazzino, si accedeva tramite una porta a due battenti, che nella parte centrale presentava un foro di proiettile, la cui ogiva fu reperita sopra un biliardino ubicato all’interno della stanza (cfr. verbale di sopralluogo datato 21 gennaio 1991 e fascicolo dei rilievi tecnici contenente la planimetria).

Dalla consulenza autoptica emerse che Mario Salvatore GIACALONE era venuto a morte il 17 gennaio 1991 attorno alle ore 15,00 a causa di enfisema polmonare acuto, cagionato da molteplici proiettili che lo avevano attinto al viso, al collo, al tronco, al dorso e alla coscia destra.

Sulla base del tramite dei proiettili, della posizione in cui era stato rinvenuto il cadavere e delle testimonianze raccolte, i consulenti ipotizzarono che la vittima fosse stata fatta segno di numerosi colpi d’arma da fuoco da tergo (probabilmente mentre tentava di sottrarsi ai proiettili fuggendo), ad opera di non meno di due aggressori dotati almeno di due armi (cfr. verbale di consulenza autoptica redatta dalla consulente Caterina CACI il 30 aprile 1991).

Nel corso delle indagini si appurò che il GIACALONE era un giovane incensurato e che non aveva pendenze penali o giudiziarie.

Dalle dichiarazioni della madre della vittima emerse che il giovane era proprietario di un cavallo di nome Ireno, acquistato nel maggio del 1990 da CRIMI Antonino al prezzo di circa £.3.500.000, per reperire i quali la donna era stata costretta a vendere un podere. L’animale era allocato in un box appartenente a Pietro BONANNO da Trapani, sito nei pressi di una pista abusiva sita in Contrada Scacciaiazzo. Quest’ultimo aveva montato Ireno per conto della vittima, vincendo alcune corse, e aveva acquistato il cavallo per il corrispettivo di £.1.700.000, quando il proprietario non aveva più potuto mantenerlo a causa della eccessiva onerosità delle spese. Per altro, a detta della donna, il figlio non aveva riscosso la somma di denaro relativa alla vendita dell’animale.

Il BONANNO, che già all’epoca era sospettato di essere un sicario mafioso, venne sentito in qualità di persona indagata sui fatti e ammise di avere acquistato Ireno, sostenendo per altro di averne pagato il prezzo e chiamando a conferma di ciò i suoi garzoni di macelleria Salvatore TRAPANI e Pietro GALIA. Tuttavia costoro pur ammettendo di avere visto il GIACALONE in macelleria, dove si era recato insieme a un altro individuo che lo aveva atteso in macchina, negarono di avere assistito a una dazione di denaro nella predetta occasione e al contrario affermarono che il BONANNO non era andato a casa a prendere il contante come faceva quando doveva effettuare pagamenti di cifre di non modesta entità.

Il BONANNO successivamente vendette il cavallo a Vito CRIMI, nipote del precedente proprietario, Antonino, per il corrispettivo di £.1.200.000, oltre a una cavalla da macello (cfr. deposizioni dell’Ispettore Vito PELLEGRINO e del dottor Antonio MALAFARINA all’udienza del 17 marzo 1999).

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI, lo stesso è stato rinviato a giudizio per rispondere dell’omicidio premeditato di Mario GIACALONE e dei reati satellite di detenzione e porto illegittimi di armi da sparo in luogo pubblico, tutti aggravati per essere stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, in concorso con BONAFEDE Natale, BONANNO Pietro Armando, RALLO Antonino e RALLO Vito Vincenzo, oltre che con D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco e TITONE Antonino, deceduti.

Nel presente processo si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Antonio PATTI ha dichiarato di avere saputo del progetto di uccidere GIACALONE alla fine del 1990, prima che fosse commesso l’omicidio.

Nella sua qualità di capo decina fu invitato da Vincenzo D’AMICO a un consiglio della “famiglia” di Marsala nella casa di Francesco CAPRAROTTA in Contrada Misilla. Erano presenti, oltre a loro due, il consigliere CAPRAROTTA, il sottocapo Antonino TITONE e Antonino RALLO. Quest’ultimo, pur essendo un semplice “soldato”, fu invitato a causa della natura dell’argomento in discussione. Infatti, a detta del collaboratore, il consiglio di famiglia è usualmente composto solo da coloro che ricoprono cariche ed è convocato quando debbono essere discusse questioni urgenti. La riunione in parola fu convocata d’urgenza a causa della pericolosità del GIACALONE e in essa venne trattato per “qualche ora” il problema che costui rappresentava.

In particolare, Vincenzo D’AMICO riferì che poco tempo prima Pietro BONANNO, “uomo d’onore” di Trapani, gli aveva rivelato che l’obiettivo cercava un revolver perché voleva uccidere un mafioso di Contrada Misilla. Il BONANNO conosceva il GIACALONE in forza di vicende che il collaboratore non ha saputo riferire. Comunque, nel “consiglio di famiglia” di Marsala non venne messa in discussione la veridicità delle rivelazioni del BONANNO, in quanto da un lato vi era il precedente di Alberto CHIARA e dall’altro lato, essendo di Trapani, era certamente andato da loro su autorizzazione del suo rappresentante Vincenzo VIRGA. Del resto, tra “uomini d’onore” c’era l’obbligo di riferire notizie di questo tipo se le si veniva a sapere.

Il CAPRAROTTA, che abitava appunto in contrada Misilla, e Antonino RALLO, il quale pur vivendo altrove conosceva il giovane (e che per questo era stato invitato), erano entrambi preoccupati perché reputavano il GIACALONE una persona pericolosa. Sia il CAPRAROTTA che il RALLO erano pastori. Il primo, in particolare era proprietario di un gregge in società con un’altra persona, di cui il collaboratore non ha ricordato il nome, ma che era soprannominato l’“Americano”. Le loro pecore erano custodite dapprima in un feudo a Rinazzo in un vecchio caseggiato e poi in un ovile nei pressi di via Salemi.

Secondo l’esperienza del PATTI in “cosa nostra”, ogni volta che veniva minacciato un “uomo d’onore” o comunque venivano manifestate “male intenzioni” nei confronti di un affiliato, il responsabile veniva ucciso, come era avvenuto, a Marsala, per il RODANO e il DI GIORGI.

In effetti, anche nel caso in esame, dopo dieci o venti giorni circa dalla riunione avvenne l’omicidio, delle cui fasi esecutive il collaboratore fu informato da suo cognato TITONE il giorno successivo.

Quest’ultimo gli confidò che egli era stato l’esecutore materiale del delitto, perpetrato all’interno di un bar in Contrada Misilla. RALLO Vito Vincenzo aveva guidato il vespone rubato e “si era comportato bene”. Il TITONE aggiunse che era presente, con funzioni di appoggio, anche Natale BONAFEDE, senza per altro specificare né come quest’ultimo era giunto sul luogo, né dove si era piazzato, né che condotta aveva tenuto. Infine, raccontò che la “battuta” era stata data da un certo “Gigi”, un giovane incensurato, nipote di Francesco CAPRAROTTA e figlio di tale “Filippo u zoppo”, che il PATTI conosce da anni. Il collaboratore ha concluso la narrazione delle confidenze ricevute dal cognato, affermando che in quell’occasione, contrariamente alle loro abitudini, i mafiosi si erano avvalsi della collaborazione di due persone estranee all’organizzazione: “Gigi” e Natale BONAFEDE, il quale all’epoca era solo “vicino”.

In sede di controesame, l’Avv. BONSIGNORE ha contestato al PATTI che nella dichiarazione di intenti del 27 giugno 1995 egli non fece menzione dell’episodio delittuoso in parola. Il collaboratore ha ammesso la circostanza, aggiungendo che di molti episodi parlò successivamente, atteso che -dato in numero degli omicidi in cui era stato coinvolto- non poteva riferire di tutti in un sola occasione (cfr. esame e controesame di Antonio PATTI resi rispettivamente alle udienze del 17 marzo e del 23 giugno 1999).

Carlo ZICHITTELLA ha riferito di avere avuto informazioni sull’omicidio di Mario GIACALONE nel 1990 o 1991, ma di non ricordare molto in quanto non era un fatto che gli interessasse molto.

Il collaboratore ha affermato che la vittima -che egli non conosceva- era un pastore e fu uccisa in seguito a contrasti con i fratelli Michele e Gaspare BARRACO e con i fratelli AMATO, che avevano pascoli e animali là vicino e volevano spadroneggiare. In particolare i GIACALONE avevano rubato capi di bestiame agli altri allevatori, ma avevano anche subito prepotenze, come il divieto di portare i loro animali in certe zone. Si erano altresì lamentati del fatto che i mafiosi li volevano scacciare da taluni pascoli e a loro volta gli toglievano animali.

Lo ZICHITTELLA ha puntualizzato che ricevette queste notizie subito dopo l’omicidio perchè suo padre e suo zio Gaspare in quella zona conoscevano tutti. Dato che in quel periodo egli stava preparando a guerra contro la “famiglia” marsalese di “cosa nostra”, cercò di contattare il fratello dell’ucciso per chiedergli aiuto nell’imminente scontro militare, ma l’altro era partito e comunque non volle essere coinvolto.

Il collaboratore ha affermato altresì di conoscere un certo “Filippo”, aggiungendo che era uno zoppo e che, dopo il duplice omicidio D’AMICO-CAPRAROTTA e l’assassinio di Gaetano D’AMICO, mentre lo stesso ZICHITTELLA era nascosto in casa dello zio a preparare la guerra, era andato a casa di Gaspare con una scusa. Quest’ultimo riferì la notizia al nipote e si mostrò molto preoccupato, perché riteneva che “Filippo” fosse andato là a tastare il terreno e temeva che volesse portarlo in qualche posto e farlo parlare. Lo ZICHITTELLA comunicò l’accaduto al LO PRESTI, il quale gli disse che non sapeva niente e che avrebbe indagato. Aggiunse che lo zoppo era parente (forse cognato) del CAPRAROTTA e voleva cercare di scoprire cosa era successo al suo congiunto, dato che aveva notato movimento e luci nella villa di Gaspare, il quale usualmente ci abitava solo per alcuni mesi l’anno.

Dapprima il collaboratore ha dichiarato di non ricordare cosa gli disse il LO PRESTI in questa occasione dell’omicidio in trattazione; poi, a seguito di contestazione del P.M. avente ad oggetto le sue affermazioni nell’interrogatorio del 6 aprile 1993, ha rammentato che il suddetto “uomo d’onore” lo invitò a stare attento, a non tenere accese le luci nella casa dello zio e a guardarsi da “Filippo”, il quale, a detta del medesimo LO PRESTI, aveva dato ospitalità al TITONE in occasione dell’assassinio del GIACALONE, aggiungendo che la morte di questo giovane era stata voluta dai fratelli RALLO e BARRACO per sgarbi che sarebbero loro stati fatti (cfr. esame di Carlo ZICHITTELLA all’udienza del 10 marzo 1999).

Nel corso del dibattimento sono stati escussi altresì numerosi testimoni.

Gaspare GIACALONE, fratello della vittima, ha affermato che era in compagnia di quest’ultima il giorno in cui fu assassinato.

In un orario che poteva essere ricompreso tra le 12,00 e le 14,00 circa, i due giovani erano davanti a un bar in Contrada Misilla, del quale il testimone non ha ricordato il nome, ma il cui proprietario si chiamava “Ciccio” e che egli e Mario frequentavano assiduamente, in quanto era vicino alla loro abitazione. A un certo punto videro avvicinarsi un “vespone” di colore celeste di tipo vecchio, con due indicatori di direzione e due grosse tasche, avente a bordo due persone, entrambe con il capo coperto da un casco. Non appena il motoveicolo arrivò al bar l’uomo che stava dietro scese a terra, estrasse due pistole e cominciò a sparare. Il testimone scappò in direzione di un vicolo di fronte al bar non appena il sicario estrasse le armi, senza avere visto cosa era successo al fratello. Nonostante il P.M. gli abbia contestato che il 17 gennaio 1991 dichiarò che Mario era scappato verso l’interno del bar seguito dallo sparatore, mentre egli era fuggito in una direzione diversa, il GIACALONE ha ribadito di non ricordare la circostanza.

Il testimone ha specificato altresì che quando vide che altra gente stava accorrendo sul luogo della sparatoria ritornò indietro e scorse il fratello morto all’interno del bar, in una sala dove si giocava a carte.

Il GIACALONE ha aggiunto infine che non gli risultava che suo fratello avesse avuto discussioni con alcuno.

Al bar incontravano spesso altri giovani della loro contrada, tra cui Giacomo e Tommaso AMATO, Natale BONAFEDE, Luigi ADAMO, Vincenzo PELLEGRINO e Vito LOMBARDO, che faceva il pastore, anche se non sa dove teneva le pecore. Ha precisato che conosceva altresì ADAMO Giuseppe, che abitava vicino a casa sua, mentre non conosceva RALLO Antonino.

Suo fratello Mario era pastore e, talvolta accompagnato dal testimone, portava al pascolo in zona Colocasio, vicino a una distilleria, le pecore dello zio Nicolò GIACALONE, nonché un piccolo gregge di trenta o quaranta capi di sua proprietà, che aveva accumulato col tempo grazie a regali del congiunto. Non ha invece saputo precisare se la vittima andava a pascolare le sue greggi anche a Borgo Fazio, Ricalcata, mentre a quanto gli risulta non le portò mai in contrada Ciancio e Ciavolo.

Il testimone ha affermato altresì che circa sei mesi o un anno prima di essere ucciso, Mario aveva acquistato un cavallo di nome Ireno, ma non è stato in grado di rammentare da chi lo comprò né quanto lo pagò, nonostante il P.M. gli abbia contestato che il 17 gennaio 1991 disse che lo aveva rilevato Nino CRIMI di Contrada Fontanelle in Marsala per £.3.000.000. Sempre in seguito a contestazione del P.M., il GIACALONE ha invece rammentato che dapprima il fratello tenne l’animale in un recinto nella dimora di famiglia, poi lo allocò in un recinto in contrada Scacciaiazzo tramite Andrea GIANQUINTO, suo padrino, e che fu costretto a venderlo per le eccessive spese di gestione. Invece, il testimone non ha ricordato il nome dell’acquirente neppure quando il P.M. gli ha contestato che il 17 gennaio 1991 riferì che lo aveva alienato allo zio del precedente proprietario per la somma di £.2.000.000.

Il GIACALONE ha ammesso di conoscere tale BONANNO di Trapani, che guidava il cavallo del fratello, di cui forse era stato il precedente proprietario, aggiungendo che prima di morire Mario gli confidò che l’individuo in parola gli doveva una somma di denaro per il cavallo.

Infine, il testimone ha affermato di non ricordare di essere mai andato a Trapani con il fratello nella macelleria del BONANNO, anche quando il P.M. gli ha contestato che il 17 gennaio 1991 disse che il giorno di Natale era andato insieme a Mario a Trapani nel suddetto esercizio commerciale, ubicato vicino al cimitero per chiedere il denaro per la vendita del cavallo e che l’altro gli aveva detto che glielo avrebbe dato a fine mese.

In seguito a un intervento del BONANNO (il quale ha negato di avere una macelleria vicino al cimitero, ma di averla avuta in passato altrove), ha affermato di non ricordare se l’imputato presente in aula si identificava nell’omonimo macellaio, che egli conosceva solo di vista (cfr. deposizione di Gaspare GIACALONE all’udienza del 17 marzo 1999).

Francesco DE VITA, proprietario del bar in contrada Misilla in cui avvenne l’omicidio, ha dichiarato che nel gennaio del 1991, mentre era dietro al bancone del locale, vide Mario GIACALONE correre, inseguito da un tizio con un casco in testa, il quale sparò un colpo mentre era accanto a lui. Si buttò subito a terra dietro al bancone e da quella posizione sentì echeggiare alcune detonazioni. Quando capì che tutto era finito, uscì dal suo nascondiglio e vide il morto a terra. Poco dopo ritornò il fratello della vittima, Gaspare, che era scappato, e il testimone telefonò all’ospedale e al “113”.

Il DE VITA ha affermato che conosceva bene i fratelli Mario e Gaspare GIACALONE, i quali frequentavano regolarmente il suo bar. Per la stessa ragione conosceva Giacomo e Tommaso AMATO, Luigi ADAMO, Vincenzo PELLEGRINO, figlio di Filippo detto “lo zoppo”, Ignazio LOMBARDO, figlio di Vito, entrambi pastori, e Natale BONAFEDE. Conosceva anche ADAMO Giuseppe, il quale abitava vicino ai fratelli GIACALONE e faceva il muratore, nonchè Francesco CAPRAROTTA, il quale frequentava talvolta il suo locale. Non conosceva invece neppure per nome i fratelli RALLO (cfr. deposizione di Francesco DE VITA all’udienza del 17 marzo 1999).

Innocenzo SORRENTINO ha affermato che era cognato di Mario GIACALONE, che incontrava a casa di sua suocera quando vi si recava.

Ha aggiunto che il suo congiunto era appassionato di cavalli e fu proprietario di un animale di nome Ireno, precisando per altro di non sapere da chi lo avesse acquistato né quanto lo avesse pagato. Lo vide per alcuni mesi in un recinto a casa di sua suocera; in seguito venne a sapere che lo aveva portato a Scacciaiazzo, in un recinto dove c’erano altri cavalli. Non ha saputo precisare se l’animale fu venduto.

Ha invece affermato che in un’occasione accompagnò il cognato a Trapani. In quel frangente fecero una prima sosta in una macelleria dietro il cimitero, dove il GIACALONE si fermò pochi minuti, e poi si recarono in un’altra vicino al mercato del pesce. Il testimone entrò nel locale, salutò e poi uscì nuovamente, mentre la vittima si intrattenne dentro all’esercizio e forse parlò con il titolare. Il SORRENTINO ha affermato di non conoscere l’argomento della conversazione, ribadendo l’asserzione anche quando il P.M. gli ha contestato che il 19 gennaio 1991 dichiarò che nei primi giorni di gennaio di quell’anno il cognato gli aveva chiesto di accompagnarlo a Trapani perché doveva ritirare denaro per la vendita del cavallo e che egli aveva dato la sua disponibilità per un sabato, dato che gli altri giorni doveva lavorare. Ha aggiunto che in effetti andarono sabato 5 gennaio. Ha specificato altresì che durante il viaggio di ritorno Mario GIACALONE gli confidò che non aveva ricevuto il denaro.

I suoi cognati Mario e Gaspare facevano i pastori. Dapprima ha affermato di non sapere se avevano soldi, poi, quando il P.M. gli ha contestato che nell’immediatezza dei fatti dichiarò che la suocera gli aveva rivelato che i due erano sempre squattrinati, ha ammesso che “poteva darsi” che fosse così.

Infine, il testimone ha detto che conosceva Andrea GIANQUINTO, il quale era padrino di uno dei suoi cognati: si interessava di cavalli e talvolta lo vide in compagnia di Mario. Vide in alcuni frangenti CRIMI Antonino a casa della suocera, dove era andato a vedere Ireno. Ha invece asserito di non conoscere BONANNO Pietro (cfr. deposizione SORRENTINO all’udienza del 17 marzo 1999).

Giuseppe ADAMO ha affermato che abitò per alcuni anni in Contrada Misilla, precisando che qualche mese prima dell’omicidio di Mario GIACALONE si era trasferito a Vita, poiché là avevano preso in locazione un appartamento a prezzi più esigui di quelli che pagavano a Marsala.

Il teste ha aggiunto che si recò una sola volta a casa GIACALONE per sorbire un caffè su invito della madre della vittima e ha affermato di non ricordare che in quell’occasione i due fratelli gli avessero mostrato un fucile a canne mozze vantandosi di essere persone di livello, nonostante il P.M. gli abbia contestato le dichiarazioni rese ai CC. il 21 gennaio 1991 e alla Polizia il 25 agosto 1993 (cfr. deposizione di Luigi ADAMO all’udienza del 17 marzo 1999).

Infine, il P.M. ha prodotto i verbali delle dichiarazioni rese da Cristina Petronilla CULICCHIA, vedova del TITONE, all’udienza del 7 marzo 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri 40 imputati celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani. La testimone ha affermato di essere a conoscenza che “RALLO” avrebbe partecipato all’omicidio di un tale GIACALONE all’interno di un bar e che sarebbe giunto sul luogo del delitto a bordo di una moto guidata da un secondo individuo, che la donna non ha saputo precisare se avesse a sua volta partecipato all’esecuzione materiale del delitto.

Ciò premesso, e passando alla disamina delle posizioni dei singoli imputati, deve ritenersi che sia stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità di Antonio PATTI in ordine ai fatti delittuosi in trattazione.

Come si evince dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, il principale elemento di prova a carico del prevenuto è costituito dalla piena confessione rese dallo stesso, riscontrata sia da elementi fattuali emersi dalle indagini espletate all’epoca dell’omicidio, sia dagli accertamenti effettuati a seguito dell’inizio della sua collaborazione.

A giudizio di questa Corte, le propalazioni in parola debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità dei predetti collaboranti.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del PATTI sono intrinsecamente logiche, coerenti, circostanziate e prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità.

Inoltre, la tendenziale credibilità delle propalazioni accusatorie del collaboratore non può essere posta in dubbio per il solo fatto che esse hanno ad oggetto circostanze apprese de relato, per essere state confidate al collaboratore dal TITONE.

Come si è già puntualizzato più volte, infatti, il PATTI ha avuto conoscenza delle suddette notizie dalla persona che gli era più vicino sia sotto il profilo umano che criminale: suo cognato Nino TITONE. Quest’ultimo, pertanto, non aveva motivo alcuno per mentire al collaboratore, in quanto i due uomini non solo erano affiliati alla medesima organizzazione criminale, ma erano anche congiunti e amici fraterni fin dalla giovinezza. D’altra parte, la generale credibilità delle affermazioni de relato del collaboratore è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.

Le propalazioni del collaboratore, inoltre, hanno trovato significativi riscontri estrinseci, e in particolare:

1) l’affermazione secondo cui la vittima conosceva il BONANNO è stata confermata dalle indagini effettuate nell’immediatezza del delitto e compendiate da PELLEGRINO e MALAFARINA, nonché dalla deposizione di Gaspare GIACALONE, fratello del defunto.

2) l’assunto che il citato “uomo d’onore” trapanese riferì che il GIACALONE cercava un revolver per uccidere un mafioso di contrada Misilla e che il CAPRAROTTA e il RALLO prestarono immediatamente fede alle parole del BONANNO perché ritenevano la vittima una persona “pericolosa” ha trovato una conferma logica nelle affermazioni di Carlo ZICHITTELLA.

Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato che il GIACALONE, il quale era un pastore, aveva contrasti con i fratelli BARRACO e i fratelli RALLO, anch’essi pastori, per problemi inerenti ai pascoli e al furto di animali e che non accettava le imposizioni dei mafiosi e discuteva con loro.

Giuseppe ADAMO, che all’epoca dei fatti era vicino di casa dei GIACALONE, escusso a sommarie informazioni testimoniali, riferì ai Carabinieri il 21 gennaio 1991 e alla Polizia il 25 agosto 1993 che in un’occasione i due fratelli gli avevano mostrato un fucile a canne mozze, vantandosi di essere persone di livello. Sebbene il testimone, nonostante il P.M. gli abbia contestato le suddette affermazioni, abbia sostenuto di non ricordare il particolare, le stesse debbono essere ritenute credibili. Da un lato, infatti, è verosimile che il lungo lasso di tempo intercorso tra l’episodio suddetto, in sé di rilievo marginale, e la deposizione dibattimentale abbia comportato un appannamento del ricordo rispetto alle sommarie informazioni rese in momenti più prossimi al delitto. Dall’altro lato, poi, non può certamente escludersi che il testimone abbia provato timore a riferire in un pubblico dibattimento a carico di numerosi imputati di associazione mafiosa e omicidio una circostanza che inizialmente non aveva probabilmente valutato in tutta la sua significatività. Inoltre, essendo l’asserzione dell’ADAMO stata avallata, quanto meno sotto il profilo logico, dalle riportate affermazioni del PATTI e dello ZICHITTELLA, essa può essere valutata non soltanto ai fini della credibilità del teste, ma altresì come elemento di prova.

A giudizio di questa Corte, in conclusione, le affermazioni dei due collaboratori e dell’ADAMO consentono di individuare il movente dell’omicidio in aspri contrasti tra pastori dell’agro marsalese, che a un certo punto si acuirono, tanto che probabilmente sfociarono in progetti omicidi da parte di entrambe le parti. La maggiore organizzazione di “cosa nostra” e la vasta rete di fiancheggiatori su cui l’organizzazione poteva contare le permise di agire per prima, eliminando il GIACALONE.

3) la circostanza che Francesco CAPRAROTTA avesse un gregge di pecore in società con LOMBARDO Paolo è stata ampiamente sviscerata nella scheda relativa all’omicidio dello stesso CAPRAROTTA.

Del resto, la contiguità del consigliere della “famiglia” di Marsala con l’ambiente di contrada Misilla e la conoscenza con il GIACALONE, resa verosimile dalla sua attività di pastore, è stata confermata altresì dalla deposizione del DE VITA, che ha affermato che frequentava il suo bar.

4) il PATTI ha dichiarato che, contrariamente al solito, i mafiosi si avvalsero della collaborazione di soggetti estranei all’organizzazione, quali Natale BONAFEDE e un certo “Gigi”, nipote del CAPRAROTTA e figlio di “Filippo u zoppo”.

Lo ZICHITTELLA ha riferito di conoscere quest’ultimo, precisando che suo zio Gaspare e Angelo LO PRESTI gli dissero che era cognato del CAPRAROTTA e vicino a “cosa nostra”. Proprio per tali ragioni, il congiunto del collaboratore si preoccupò molto quando “Filippo ‘u zoppo” andò a casa sua, dove era nascosto il nipote, intento alla preparazione della guerra di mafia.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che il personaggio indicato come il nipote di Francesco CAPRAROTTA, figlio di “Filippo o zoppo” potrebbe identificarsi sia in PELLEGRINO Vincenzo, nato a Marsala il 29 dicembre 1966, figlio di Filippo, il quale ultimo era per l’appunto claudicante, sia in ADAMO Luigi, cugino del precedente e anch’egli nipote del defunto consigliere della famiglia di Marsala, arrestato per favoreggiamento personale con riferimento alla latitanza dei fratelli AMATO (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Ora, la circostanza che “Filippo u zoppo” e “Gigi” (che potrebbe identificarsi sia in suo figlio Vincenzo, sia, più probabilmente in suo nipote ADAMO Luigi) fossero vicini a “cosa nostra” e la favorissero attivamente deve essere giudicata verosimile, attesi sia il legame di parentela che li univa all’allora potentissimo CAPRAROTTA, sia il prestigio e la capillare diffusione dell’associazione nel territorio, tale da rendere assai vantaggioso essere nelle grazie della stessa, onde potere, all’occorrenza, giovarsi della sua protezione.

5) quanto alla dinamica dell’omicidio, le propalazioni del PATTI sono state confermate in ordine ai seguenti punti:

– la commissione del delitto all’interno di un bar di contrada Misilla (cfr. deposizioni PELLEGRINO, SANTOMAURO, DE VITA, nonché verbale di sopralluogo);

– l’arrivo dei due sicari a bordo di un vespone (cfr. dichiarazioni SANTOMAURO, Gaspare GIACALONE);

– l’occultamento del volto degli assassini con casco da motociclista (cfr. dichiarazioni SANTOMAURO, Gaspare GIACALONE, DE VITA);

– l’esplosione dei primi colpi all’esterno del locale e il successivo inseguimento della vittima all’interno dello stesso (cfr. deposizioni SANTOMAURO, GIACALONE, DE VITA, nonché verbale di sopralluogo e consulenza autoptica).

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Antonio PATTI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione dell’accaduto non soltanto intrinsecamente logica, dettagliata e costante, ma altresì, come si è già specificato, estrinsecamente riscontrata da molteplici elementi emersi dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle affermazioni dei testimoni.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile dell’omicidio di Mario GIACALONE, oltre che dei reati satellite di detenzione e porto di armi da sparo.

Il giudizio di responsabilità in ordine a questi ultimi crimini è consequenziale a quello sull’omicidio, in quanto l’autopsia ha dimostrato che il GIACALONE fu assassinato a colpi di arma da fuoco.

Deve essere inoltre giudicata sussistente l’aggravante della premeditazione, considerato che il PATTI ha ammesso di essere a conoscenza del progetto omicidiario tempo prima della esecuzione dello stesso (dieci o venti giorni).

Pertanto, nella fattispecie concreta in esame sono stati integrati i due presupposti necessari per la configurazione dell’aggravante in parola: un apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione e l’azione, sufficiente a fare riflettere sulla decisione presa e a consentire il recesso dal proposito criminoso e l’esistenza nell’animo dell’imputato, senza soluzione di continuità, una risoluzione ferrea e irrevocabile, chiusa a ogni motivo di resipiscenza.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Il PATTI ha chiamato in correità i prevenuti attribuendo loro i seguenti ruoli:

– BONANNO Pietro Armando fu colui che avvertì la “famiglia” di Marsala che la vittima designata cercava di procurarsi un’arma per uccidere un mafioso di Contrada Misilla;

– Antonino RALLO partecipò alla riunione in cui venne deliberato l’assassinio, nonostante fosse un semplice “soldato”, in quanto conosceva il GIACALONE;

– Vito Vincenzo RALLO fu la persona che guidò la vespa su cui prese posto l’esecutore materiale del delitto, Antonino TITONE;

– Natale BONAFEDE, all’epoca solo “vicino” alla cosca, partecipò con funzioni di appoggio non meglio specificate.

Prima di entrare merito delle valutazioni relative ad ogni singola posizione, deve sottolinearsi che la generale attendibilità del PATTI non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Del resto, anche nel caso in questione le sue affermazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere generale, che attestano che egli era a conoscenza, quanto meno a sommi capi, delle modalità esecutive del fatto.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che egli abbia accusato falsamente i prevenuti per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che il contributo offerto dal propalante in parola agli inquirenti è stato senza dubbio, con riferimento alla Provincia di Trapani, il più importante in assoluto e, oltre ad avere consentito di fare luce su un rilevante numero di fatti delittuosi, ha sicuramente aperto la via ad altre significative collaborazioni di “uomini d’onore” dei mandamenti della Provincia, fornendo così un ulteriore ausilio, anche se indiretto, al lavoro degli investigatori. Pertanto il PATTI -il quale si è autoaccusato senza esitazioni o ripensamenti di numerosi omicidi, anche eclatanti, dimostrando immediatamente la sicurezza e la irreversibilità della sua scelta- non avrebbe avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dagli stessi imputati, alcun elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti del prevenuto.

Inoltre, come si è già specificato, la credibilità del collaboratore in via generale non può essere inficiata dal fatto che le sue dichiarazioni hanno ad oggetto fatti appresi de relato dal cognato TITONE per le ragioni già espresse e che qui si intendono integralmente richiamate.

D’altra parte, come si preciserà meglio nelle schede relative alla disamina delle posizioni dei prevenuti in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p. deve giudicarsi dimostrato che il BONANNO e i fratelli RALLO all’epoca dell’omicidio erano membri il primo della “famiglia” di Trapani e gli altri di quella di Marsalese. Ne consegue che, dovendosi ritenere altresì provato per i motivi già indicati che il fatto delittuoso in trattazione debba essere ascritto a uomini di “cosa nostra”, è ben possibile che gli odierni imputati, i quali a quell’epoca erano associati alla consorteria criminale, abbiano avuto un ruolo nello stesso. Il BONAFEDE, d’altra parte, appartenente a una famiglia di ambiente mafioso (suo padre Antonino e suo cugino, l’elettrauto Giuseppe, erano “punciuti” e il secondo è altresì imputato nel presente procedimento), pur non essendo stato ancora “combinato”, era comunque un elemento vicino al TITONE, tanto che l’anno successivo dopo l’omicidio di quest’ultimo, offrì al PATTI il suo aiuto per vendicarlo. La utilizzazione del BONAFEDE, del resto, è resa verosimile altresì dal suo carattere deciso e pronto a tutto, che si sarebbe estrinsecato appieno nel corso della guerra di mafia di Marsala, nella quale ebbe un ruolo assai significativo, sotto il profilo sia organizzativo che esecutivo, nonostante la giovane età.  

Tuttavia, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi raggiunta la piena prova della penale responsabilità dei prevenuti in parola con riferimento ai delitti loro ascritti.

Appare opportuno esaminare autonomamente la posizione del BONANNO, a carico del quale militano maggiori elementi di prova.

Il PATTI, infatti, ha riferito che la riunione nella quale fu deliberato d’urgenza l’omicidio del GIACALONE avvenne circa dieci o venti giorni prima del delitto e che fu determinata proprio dalla notizia, data poco tempo prima da Pietro BONANNO a Vincenzo D’AMICO che l’obiettivo cercava un revolver perché voleva uccidere un mafioso di Contrada Misilla.

Ignazio SORRENTINO, cognato della vittima, il 19 gennaio 1991, due giorni dopo l’omicidio, riferì che sabato 5 gennaio 1991 aveva accompagnato Mario a Trapani in una macelleria, perché doveva ritirare una somma di denaro per la vendita di un cavallo e che i due uomini avevano fatto una prima sosta in una rivendita di carne vicino al cimitero, durata pochi minuti, e una seconda, più lunga, vicino al mercato del pesce. Sebbene in dibattimento il testimone abbia affermato di non ricordare l’argomento della conversazione, questa Corte ritiene che le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti siano credibili, in quanto la contiguità temporale con l’episodio narrato rendeva certamente più vivido il ricordo. D’altra parte, la circostanza è stata confermata dagli accertamenti di P.G. del MALAFARINA e del PELLEGRINO e dalla deposizione di Gaspare GIACALONE e pertanto può essere utilizzata per la decisione.

Ora, a giudizio di questa Corte, è plausibile che la persona con la quale il GIACALONE si intrattenne all’interno della macelleria il 5 gennaio 1991 debba identificarsi con il BONANNO. Infatti, il maresciallo SANTOMAURO ha riferito che il prevenuto esercitava l’attività di macellaio e che già nel 1987 e almeno fino ai primi anni ’90 gestì una macelleria ubicata a Trapani in via Torrearsa, strada effettivamente vicina al mercato del pesce, mentre il padre e il fratello erano titolari di macellerie in Piazza Cimitero e in via Archi, sempre a Trapani (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 7 febbraio 2000). Inoltre, i comprovati rapporti tra i due uomini dovuti alla comune passione ippica e al fatto che l’imputato dapprima funse da fantino di Ireno, il cavallo di GIACALONE e poi addirittura rilevò l’animale, il prezzo del quale avrebbe dovuto pagare proprio quel giorno, costuiscono un ulteriore conferma della plausibilità dell’identificazione del BONANNO con l’interlocutore della vittima. Il viaggio a Trapani, d’altra parte, si verificò dodici giorni prima dell’omicidio, un periodo di tempo compatibile con quello di dieci o venti giorni indicato dal PATTI come quello intercorso tra la riunione e l’esecuzione.

Tutto ciò premesso, per altro, tali elementi non appaiono sufficientemente univoci per supportare, quali unici riscontri individualizzanti, la chiamata in correità del PATTI, fondata per di più non su una conoscenza diretta del fatto, ma su quanto raccontato dal D’AMICO in ordine al ruolo dell’imputato nella fase antecedente alla deliberazione del delitto. Il quadro indiziario a carico del prevenuto, d’altra parte, diventa ancora più sfumato se si considera che, come evidenziato dallo stesso P.M. in requisitoria, non appare credibile che il GIACALONE, definito un ragazzo “sveglio”, si sia rivolto proprio al BONANNO, di cui verosimilmente non ignorava quanto meno la contiguità agli ambienti mafiosi, per chiedere una pistola con la quale uccidere “uomini d’onore”. Nell’ottica accusatoria sostenuta dal P.M., pertanto, l’imputato avrebbe rivolto al GIACALONE false accuse che -secondo le regole di “cosa nostra”- ne avrebbero verosimilmente comportato la soppressione per non corrispondergli il compenso inferiore a due milioni di lire pattuito per la vendita del cavallo Ireno. Tale impostazione -a giudizio di questa Corte- appare scarsamente verosimile, in quanto le inevitabili conseguenze della possibile, anche se improbabile, scoperta del mendacio (l’omicidio dello stesso BONANNO) non sarebbero state proporzionate all’entità del vantaggio conseguito. In ogni caso, la nebulosità della causa che avrebbe indotto il prevenuto ad accusare il GIACALONE dinnanzi al D’AMICO costituisce un ulteriore grave elemento di incertezza in ordine quanto meno alla qualità della sua partecipazione all’episodio delittuoso in parola.

A una medesima soluzione deve giungersi per gli altri imputati, a carico dei quali, al contrario che per il BONANNO, non sono emersi elementi ulteriori rispetto alle propalazioni del PATTI che li colleghino al delitto.

Infatti, l’accertata attendibilità generale del PATTI, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento all’episodio in parola, e l’accertata appartenenza o comunque contiguità degli imputati all’associazione mafiosa, non consentono di per sé sole, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente i prevenuti all’omicidio in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità degli stessi.

Infatti gli elementi raccolti a carico dei singoli imputati non possono essere reputati idonei a confermare senza incertezze le chiamate in correità del PATTI.

Tale, in particolare, non può essere giudicata l’affermazione della CULICCHIA secondo la quale “RALLO” avrebbe partecipato all’omicidio in trattazione, in quanto -a prescindere dalla genericità dell’asserzione, che potrebbe riferirsi a vari soggetti, non avendo la testimone indicato il nome di battesimo del personaggio- non è idoenea a fornire un valido riscontro alle accuse del collaboratore, atteso che, non avendo la stessa indicato la fonte delle sue conoscenze, esse non possono essere utilizzate, ai sensi dell’art.195 c.p.p.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, RALLO Antonino, RALLO Vito Vincenzo, BONANNO Pietro Armano e BONAFEDE Natale debbono essere assolti dai reati contestatigli per non essere stata raggiunta la piena prova che abbiano commesso il fatto.

OMICIDIO FOTO GIUSEPPE

Giuseppe FOTO fu assassinato alle ore 18,30 circa del 18 ottobre 1991 nella via Libia di Mazara del Vallo, mentre era intento a lavare la sua autovettura (cfr. deposizione del Maresciallo Bartolomeo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Quest’ultima, una Lancia Prisma tg. PA-807112, era parcheggiata a circa sei o otto metri dallo spigolo destro della strada all’incrocio con via Polonia e il cadavere giaceva a fianco del lato sinistro del veicolo. Sulla maniglia dell’autovettura vi era un’introflessione presumibilmente provocata da colpo d’arma da fuoco a attorno ad essa vi erano schizzi di materia cerebrale.

Nel corso del sopralluogo i verbalizzanti rinvennero a terra, a circa due metri in diagonale dalla punta del piede sinistro, un proiettile presumibilmente di calibro 38 o 9 mm. (cfr. verbali di sopralluogo e sequestro del materiale balistico predetto, nonché fascicoli di rilievi tecnici eseguiti dai Carabinieri di Mazara del Vallo).

La consulenza medico-legale consentì di accertare che FOTO Giuseppe era venuto a morte per lesioni cranio-encefaliche da colpi d’arma da fuoco a canna corta.

La vittima era stata attinta da tre pallottole di calibro 38 special e 357 magnum di tipo semicamiciato in lega di alluminio, esplose da un revolver la cui superficie interna della canna presentava cinque rigature ad andamento destrorso.

I proiettili, in particolare, erano penetrati:

– uno dal foro ubicato nella regione-temporo parietale sinistra ed era stato ritenuto in corrispondenza della bozza frontale destra, dopo avere interessato il cranio da sinistra verso destra, da dietro in avanti e parallelamente al piano trasversale;

– uno dal foro ubicato nella regione occipitale a cm.10 dall’attaccatura dell’orecchio destro chee, dopo avere interessato il cranio da dietro in avanti ed era stato ritenuto nel contesto della massa encefalica;

– uno dal foro ubicato cm.3 sopra la piega del collo a sinistra, a cm.8 dalla linea medio-vertebrale e, dopo avere interessato il cranio da dietro in avanti e leggermente dal basso verso l’alto, era fuoriuscito dal foro ubicato all’emiviso sinistro cm.4 sotto il lobulo dell’orecchio.

Stante la presenza dell’alone di tatuaggio sul contorno dei fori di entrata, in relazione al tipo di proiettili e alla ritenzione di due di essi, i consulenti tecnici ritennero che i colpi fossero stati sparati entro il limite di circa sessanta centimetri (cfr. relazione di consulenza medico-legale redatta il 24 gennaio 1992 dal professor PROCACCIANTI e dal dottor ZAMBITO).

Il 18 novembre 1991 una pattuglia del Commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo rinvenne la motocicletta Yamaha enduro XT600 targata TP-71212 rubata a DI LIBERTI Baldassare di Mazara del vallo e immediatamente ricollegata dagli investigatori all’omicidio del FOTO. Il telaio di colore bianco era ricoperto di polvere e fango, così come la parte sottostante e il bocchettone d’accensione era fuori uso e i fili erano collegati tra loro direttamente e avvolti con nastro isolante (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit., nonché fascicolo di rilievi tecnici relativo al ritrovamento del veicolo effettuati dal Commissariato di Mazara del Vallo e datato 18 novembre 1991).

Nel corso delle indagini successive al delitto venne accertato altresì che la vittima era originaria di Roccamena, ma viveva nel paese in cui fu uccisa. Era inserita nell’elenco dei sospetti mafiosi della Provincia di Palermo e frequentava vai soggetti ritenuti anch’essi “uomini d’onore”, quali GIAMBALVO Giuseppe cl.1945, CASCIO Bartolomeo cl.1944, CANGELOSI Antonino cl.1930 e DI GIORGI Benedetto cl.1940 (cfr. deposizione SANTOMAURO, cit.).

Le investigazioni non consentirono di individuare i responsabili dell’omicidio e di accertarne i moventi.

Sulla base delle dichiarazioni di Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, AGATE Mariano, GANCITANO Andrea e MANCIARACINA Andrea sono stati rinviati a giudizio -in concorso con RIINA Salvatore, la cui posizione è stata separata nel corso del presente procedimento e MESSINA Francesco, deceduto- per rispondere dell’omicidio premeditato di FOTO Giuseppe e dei reati satellite di illegittimi detenzione e porto di armi comuni da sparo, tutti aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

SINACORI Vincenzo e MESSINA DENARO Matteo sono invece stati rinviati a giudizio per rispondere, in concorso con i predetti imputati, dei reati di illegittimi detenzione e porto di armi comuni da sparo, tutti aggravati per essere stati commessi in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’associazione di stampo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente giudizio si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni di Palermo e di Mazara del Vallo, quest’ultimo anche contro MESSINA DENARO e SINACORI Vincenzo.

Antonio PATTI ha affermato di non conoscere di nome FOTO Giuseppe. Ha aggiunto che dopo che Mariano AGATE fu scarcerato, nel periodo estivo del 1991, egli lo andava spesso a trovare sia all’impresa di calcestruzzi, sia alla cantina. In quello stesso periodo lesse sul “Giornale di Sicilia” che a Mazara del Vallo era stato commesso l’omicidio di una persona di Roccamena e che la vittima era stata uccisa mentre lavava l’autovettura da due persone in moto.

Qualche giorno dopo mentre il collaboratore stava parlando con il suddetto boss mazarese nella sede dell’impresa di calcestruzzi entrò Robertino RISERBATO, figlio di Nino e fratello di Davide. L’AGATE gli fece un segno con la mano, che atteggiò come se sparasse, gesto dal quale il PATTI dedusse che a uccidere l’uomo a Roccamena era stato il nuovo entrato (cfr. esame e controesame del PATTI, resi rispettivamente il 24 marzo e il 29 settembre 1999).

Vincenzo SINACORI ha dichiarato che non conosceva FOTO Giuseppe, pur sapendo che era una persona di Roccamena, né era informato sui suoi rapporti con gli “uomini d’onore” del suo paese d’origine, che ricadeva nel mandamento di Corleone.

L’ordine di ucciderlo gli fu dato da Francesco MESSINA, il quale specificò che dovevano commettere l’omicidio per fare un piacere a RIINA Salvatore, a cui pertanto il collaboratore dedusse che la decisione andasse imputata. Il MESSINA aggiunse che il FOTO andava assassinato lontano da Roccamena per evitare che potessero essere processate persone di quel paese, ma non gli spiegò le causali sottese al delitto. A detta del collaboratore, i Mazaresi si assunsero il compito di eseguire il delitto perché il FOTO si recava spesso nel loro paese, perché aveva una relazione con una donna che abitava in via Val di Mazara.

Il SINACORI ha ammesso di avere partecipato al primo tentativo di eliminarlo. In quell’occasione il gruppo di fuoco era composto dal collaboratore stesso, da Andrea GANCITANO e da Matteo MESSINA DENARO, che erano a bordo di una FIAT Uno, nonché da Andrea MANCIARACINA, il quale li seguiva con funzioni da appoggio.

I killer attesero la battuta nella cantina di Mariano AGATE. Il dichiarante, riferendosi al capo mandamento, ha precisato di essere certo che fosse informato dell’omicidio, ma di non ricordare se fosse presente. In ogni caso il delitto avvenne in un momento in cui il mandamento era retto da MESSINA Francesco.

Il collaboratore ha affermato che i sicari partirono non appena furono avvisati che l’obiettivo era in paese, ma quando giunsero nel luogo dove avrebbe dovuto essere non lo trovarono e notarono che non c’era neppure la automobile, cosicchè se ne andarono. In quell’occasione erano armati con revolver nella disponibilità della “famiglia” di Mazara.

Dopo circa una settimana fu commesso il delitto. Il SINACORI non era presente, ma ha riferito di essere a conoscenza del fatto perché glielo raccontò Andrea GANCITANO. Autori del crimine furono lo stesso GANCITANO, che sparò, e suo cugino Andrea MANCIARACINA, il quale guidò la motocicletta di grossa cilindrata, forse rubata, che fu utilizzata per l’azione. I sicari partirono da un immobile di quest’ultimo, ubicata in una traversa di via Castelvetrano, di fronte al “Pescatore”; si trattava di una struttura in cemento armato, all’epoca già chiusa, ma non rifinita.

I killer si avvicinarono e gli spararono quando l’obiettivo stava lavando, o aveva appena finito di lavare, la sua autovettura, una Lancia Prisma bianca tg. PA (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 21 aprile e del 17 settembre 1999).

Nel dibattimento è stata sentita altresì Chiara SALA, che ha convissuto con la vittima per circa trent’anni.

La testimone ha affermato che il FOTO era nato a Roccamena, ma si era trasferito a Palermo, dove coltivava la terra per conto di persone che di volta in volta lo incaricavano di ciò, senza per altro lavorare con particolare assiduità per qualcuno. Coltivava anche l’appezzamento di terra che aveva ereditato da padre nel suo paese d’origine.

Tre anni prima dell’omicidio la coppia si era trasferita a Mazara del Vallo, poiché ella aveva abbandonato il suo lavoro di donna delle pulizie e non aveva ragione per rimanere a Palermo. Per altro, suo marito non aveva rapporti particolarmente intensi con alcuno nel paese in cui si erano trasferiti e non lavorava.

La testimone ha affermato altresì di non sapere se il suo convivente avesse precedenti penali. Ha aggiunto che l’uomo non ebbe mai a confidarle di avere rapporti con Salvatore RIINA e che non le parlò mai di CASCIO Bartolomeo, di GIAMBALVO Giuseppe e di DI GIORGI Benedetto.

Con specifico riferimento all’omicidio del suo convivente, la SALA ha negato che prima di morire il FOTO si sia mai mostrato preoccupato per la sua incolumità.

La vittima fu uccisa mentre lavava la macchina davanti alla sua abitazione in via Libia di Mazara del Vallo. Ella era all’interno e sentì un botto. Inizialmente pensò che fosse il rumore di un mortaretto fatto esplodere da ragazzi, poi, avendo sentito un’altra detonazione più forte, scese a vedere cosa fosse successo. In un primo momento le parve che il marito fosse chinato dietro la macchina intento a lucidarla, poi si accorse che l’uomo giaceva a terra e ritenne che fosse svenuto. Solo in seguito, dato che non rispondeva alle sue chiamate, capì che era morto.

La testimone vide, a pochi metri dalla sua casa, una moto di grossa cilindrata di colore rosso con a bordo due persone che indossavano caschi bianchi, aggiungendo che i due si voltarono verso di lei. Nonostante la contestazione ad opera del P.M. delle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Mazara del Vallo il 18 ottobre 1991, la SALA ha ribadito di non ricordare che la moto stava imboccando via Polonia proveniente da via Libia (cfr. deposizione di Chiara SALA all’udienza del 25 marzo 1999).

Ciò premesso, e passando alla disamina delle posizioni dei singoli imputati, deve ritenersi che sia stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità di Vincenzo SINACORI in ordine al fatto delittuoso ascrittogli.

Come è emerso dalla disamina dei dati emersi nel corso del dibattimento, il principale elemento di prova a carico del prevenuto è costituito dalla piena confessione rese dallo stesso, riscontrata sia da elementi fattuali emersi dalle indagini espletate all’epoca dell’omicidio, sia dagli accertamenti effettuati a seguito dell’inizio della sua collaborazione.

A giudizio di questa Corte le propalazioni in parola, complessivamente considerate, debbono essere giudicate attendibili e, di conseguenza, idonee a fondare un giudizio di responsabilità del predetto collaborante.

In primo luogo, infatti, le dichiarazioni del SINACORI sono intrinsecamente logiche, coerenti, circostanziate e prive di qualunque discrasia e contraddizione idonea ad inficiarne o anche solo a porne in dubbio l’attendibilità.

Inoltre, la tendenziale credibilità delle propalazioni accusatorie del collaboratore laddove ha chiamato in reità gli esecutori materiali dell’omicidio non può essere posta in dubbio per il solo fatto che esse hanno ad oggetto circostanze apprese de relato, per essere state confidate al collaboratore dal GANCITANO.

Come si è già puntualizzato più volte, infatti, quest’ultimo era una delle persone più vicine al SINACORI sia sotto il profilo umano che criminale, atteso che i due uomini erano amici fin dalla giovinezza e che fu proprio il GANCITANO a introdurre il collaboratore nell’ambiente della cosca mazarese, favorendo il suo ingresso nella stessa. Ne consegue, pertanto, che quest’ultimo non aveva motivo alcuno per mentire al dichiarante, in quanto i due individui non solo erano affiliati alla medesima organizzazione criminale, ma erano anche congiunti e amici fraterni fin dalla giovinezza. D’altra parte, la complessiva attendibilità delle affermazioni de relato del collaboratore è suffragata altresì dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.

Questi ultimi debbono essere rinvenuti nelle seguenti circostanze:

1) il SINACORI ha individuato la causale dell’omicidio nella volontà in tale senso di Salvatore RIINA, pur senza essere in grado di specificarne la esatta ragione.

Il Maresciallo SANTOMAURO ha affermato che il FOTO era originario di Roccamena ed era inserito nell’elenco dei sospetti mafiosi della Provincia di Palermo, rendendo in tal modo plausibile l’affermazione del collaboratore relativa alla maturazione della deliberazione omicidiaria nell’ambiente mafioso del capoluogo regionale.

Né può ritenersi significativa in senso contrario la circostanza che Chiara SALA, convivente della vittima, abbia dichiarato di non essere a conoscenza dei legami del suo uomo con ambienti mafiosi, atteso che è ben possibile che la donna non fosse messa a parte di tali confidenze dal marito. In ogni caso, l’esistenza di contatti del FOTO con tali ambienti deve ritenersi dimostrata, emergendo dalle indagini di polizia giudiziaria.

2) il SINACORI ha asserito che l’assunzione del compito di uccidere il FOTO spettò ai Mazaresi in quanto costui, pur essendo originario di Roccamena, andava spesso a Mazara poichè era l’amante di una donna che abitava in paese.

La circostanza è stata sostanzialmente confermata da Chiara SALA la quale ha affermato che la coppia si era trasferita in paese da circa tre anni.

Il fatto che il collaboratore ignorasse che la vittima, e non solo la sua convivente, abitava a Mazara non può giudicarsi di per sé decisivo, atteso che trattasi di una circostanza assolutamente secondaria con riferimento ai compiti dei sicari, i quali infatti conoscevano l’indirizzo in cui potevano reperire la vittima.

3) quanto alla dinamica del delitto, le propalazioni del SINACORI sono state confermate quanto al fatto che i sicari erano in due, avevano il volto travisato dai caschi, viaggiavano a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata forse rubata e sorpresero l’obiettivo mentre stava lavando o aveva appena finito di lavare la sua autovettura, una Lancia Prisma di colore bianco targata “PA”.

Chiara SALA e il verbale di sopralluogo hanno confermato che il FOTO fu attinto da colpi d’arma da fuoco sparati da due killer che indossavano il casco e viaggiavano a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, mentre stava lavando la sua autovettura Lancia Prisma targata PA-807112.

Le dichiarazioni del SINACORI sono state invece smentite dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale espletata quanto allo status libertatis dell’AGATE al momento del delitto. Infatti il collaboratore ha precisato che quest’ultimo era certamente a conoscenza del progetto omicidiario, anche se all’epoca del delitto il mandamento era retto dal MESSINA, fatto che implica che l’AGATE fosse detenuto, atteso che il suo comando sulla cosca mazarese non è mai stato posto in discussione e perciò nei periodi di tempo in cui era libero egli ne era certamente alla guida.

Dalla posizione giuridica dell’imputato si evince che, come sostenuto dal PATTI, Mariano AGATE all’epoca dell’assassinio in trattazione era libero, essendo stato scarcerato il 17 aprile 1991 e arrestato nuovamente soltanto il 1 febbraio 1992.

L’errato ricordo del collaboratore, per altro, è spiegabile alla luce del fatto che, dati i rapporti particolarmente stretti del MESSINA con Salvatore RIINA, probabilmente fu costui a gestire in prima persona la preparazione e l’esecuzione del delitto, che venne ordinato per l’appunto dal boss corleonese, mentre l’AGATE mantenne una posizione defilata, rimanendo verosimilmente estraneo all’organizzazione e all’esecuzione dell’omicidio. Pertanto, deve ritenersi che proprio a causa del ruolo assunto dal MESSINA, il SINACORI abbia ricollegato il delitto a un periodo in cui l’AGATE era detenuto e sostituito per l’appunto da “Mastro Ciccio ‘u muraturi”, come era sempre avvenuto fino all’inizio del 1992, quando reggenti del mandamento durante la detenzione dell’AGATE furono nominati lo stesso SINACORI e Andrea MANCIARACINA.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le dichiarazioni confessorie rese da Vincenzo SINACORI debbono essere giudicate pienamente attendibili sulla base dei criteri di valutazione indicati nell’Introduzione al Capitolo I.

Deve sottolinearsi, infatti, che il collaboratore ha fornito una versione dell’accaduto non soltanto intrinsecamente logica, dettagliata e costante, ma altresì, come si è già specificato, estrinsecamente riscontrata da molteplici elementi emersi dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle affermazioni dei testimoni.

Pertanto l’imputato deve essere dichiarato responsabile dei reati di detenzione e porto abusivo di armi come ascrittigli in rubrica.

Quanto alla determinazione della sanzione da infliggere al prevenuto, si rinvia al capitolo della presente sentenza dedicato espressamente a tale profilo.

La posizione degli altri imputati debbono essere invece esaminate sulla base dei criteri generali di valutazione delle chiamate in correità adottati da questa Corte.

Prima di addentrarsi nella valutazione della responsabilità di AGATE, GANCITANO e MANCIARACINA, per altro, è opportuno premettere alcune considerazioni.

Innanzitutto deve sottolinearsi che la generale attendibilità del PATTI e del SINACORI non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Anche nel caso in questione le loro affermazioni hanno trovato riscontri di carattere generale, che attestano che essi (e in particolare il SINACORI) erano a conoscenza, quanto meno a sommi capi, delle modalità esecutive del fatto.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che i due collaboratori abbiano accusato falsamente i prevenuti per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che i contributi offerti dal PATTI e dal SINACORI agli inquirenti sono stati senza dubbio, con riferimento alla Provincia di Trapani, i più rilevanti in assoluto e, oltre ad avere consentito di fare luce su un rilevante numero di fatti delittuosi, hanno sicuramente aperto la via ad altre significative collaborazioni di “uomini d’onore” dei mandamenti della Provincia, fornendo così un ulteriore ausilio, anche se indiretto, al lavoro degli investigatori. Pertanto i due collaboratori -i quali si sono autoaccusati senza esitazioni o ripensamenti di numerosi omicidi, anche eclatanti- non avrebbero avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dagli stessi imputati, alcun elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore da parte dei due dichiaranti nei confronti dei chiamati in reità, essendo al contrario emerso che egli aveva ottimi rapporti personali con gli stessi.

Inoltre, come si è già specificato, la credibilità del PATTI e del SINACORI in via generale non può essere inficiata dal fatto che le loro dichiarazioni hanno ad oggetto fatti appresi de relato per le ragioni già espresse e che qui si intendono integralmente richiamate.

D’altra parte, come si preciserà meglio nelle schede relative alla disamina delle posizioni dei prevenuti in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p. deve giudicarsi dimostrato che l’AGATE, il GANCITANO e il MANCIARACINA all’epoca dell’omicidio erano membri di primo piano della “famiglia” di Mazara del Vallo. Ne consegue che, dovendosi ritenere dimostrato per i motivi già indicati che il fatto delittuoso in trattazione debba essere ascritto a uomini di “cosa nostra”, è plausibile che gli odierni imputati, i quali a quell’epoca erano associati alla consorteria criminale, abbiano avuto un ruolo nello stesso.

Ciò premesso, per altro, deve sottolinearsi che, come si è già avuto modo di osservare nella parte dedicata all’enunciazione dei criteri di valutazione della prova che sono stati seguiti da questa Corte, una chiamata in correità che ha ad oggetto fatti non percepiti direttamente dal dichiarante, ma appresi da persona imputata di reato connesso o collegato che non sia stata sottoposta ad esame sul punto impone al giudice di merito una verifica particolarmente rigorosa non soltanto della fonte mediata, ma altresì di quella immediata. Infatti le propalazioni del chiamante de relato autonomamente considerate possono provare soltanto, sempre che si dimostri l’attendibilità del dichiarante, che la fonte indiretta gli ha confidato i fatti oggetto delle sue affermazioni, ma non che il chiamato in reità abbia commesso il reato, “neppure a livello di indizio che con la sua presenza faccia dedurre con qualche fondatezza, anche se non con qualificata probabilità, l’esistenza della colpevolezza” del medesimo. Con la conseguenza che si impone “al giudice di merito, perché l’elemento assurga ad indizio, il controllo dell’attendibilità non solo del dichiarante, ma anche del soggetto di riferimento. Solo allora dalla comparazione tra le concordanti o contrastanti versioni il giudice di merito potrà e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta, dando contezza con ragionamento logico giuridico immune da vizi” (cfr. Cass., Sez.I, c. cons. 27 febbraio 1993, Cusimano e altri; in senso analogo, v. altresì, tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia; Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 1993, Tornese, nelle quali si afferma che una prova di tal genere, proprio perché non sempre è possibile verificare l’esistenza e l’attendibilità della fonte primigenia, deve essere vagliata “con maggiore rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell’accusa, che spesso resta estranea al processo”).

Nella fattispecie concreta in esame, le propalazioni dei collaboratori di giustizia in parola, pur se attendibili in ordine al fatto che le fonti dirette abbiano riferito ai dichiaranti le circostanze dagli stessi narrate, non appaiono idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità in capo agli imputati.

In primo luogo, infatti, esse (e con particolare evidenza quelle del PATTI) si presentano del tutto generiche e prive di riscontri individualizzanti, idonei a confermare ab extrinseco la veridicità delle chiamate in reità con specifico riferimento ai prevenuti.

Inoltre, i due dichiaranti si sono contraddetti su un punto qualificante della narrazione (in ordine alla responsabilità di Roberto RISERBATO, dedotta dal PATTI sulla base di un gesto dell’AGATE), rendendo così ancora più sfumata la ricostruzione dei fatti. Infatti, se da un lato deve sottolinearsi ancora una volta che il capo mandamento di Mazara del Vallo non aveva alcuna ragione di mentire al PATTI (di cui si fidava ciecamente e che proprio in quei giorni aveva incaricato dell’esecuzione dell’omicidio di Agostino D’AGATI a Rimini e che nei mesi successivi avrebbe scelto come suo fiduciario a Marsala in vista della soppressione di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA), dall’altro lato non può non evidenziarsi che il cenno che rivolse all’odierno collaboratore, che pare in effetti significare che nel delitto FOTO era coinvolto Roberto RISERBATO, impone o di ritenere mendace il resoconto del SINACORI, oppure di reputare che l’AGATE non conoscesse l’identità degli esecutori materiali del crimine.  

In conclusione, con specifico riferimento alla posizione di Mariano AGATE, a parere di questa Corte deve ritenersi che egli, conformemente alle affermazioni del SINACORI, venne certamente informato della intervenuta decisione del RIINA, in quanto capo del mandamento nel cui territorio il delitto doveva essere eseguito, ma rimase del tutto estraneo tanto all’organizzazione del crimine, tanto alla sua esecuzione. A tale ultimo proposito, infatti, deve sottolinearsi che il SINACORI ha specificato che egli fu coinvolto nel primo, fallito tentativo di esecuzione dal MESSINA, che ha individuato addirittura come il reggente della cosca di Mazara all’epoca del fatto. Come si è già precisato, una simile affermazione può trovare una spiegazione soltanto nella considerazione che “Mastro Ciccio ‘u muraturi”, in quanto principale referente di RIINA Salvatore nella provincia e nel mandamento, fu direttamente investito dal boss corleonese dell’incarico di assassinare il FOTO e portò a compimento il mandato in totale autonomia, senza coinvolgere in alcun modo l’AGATE. Quest’ultimo, d’altra parte, non fu in condizioni di opporsi o di interloquire in alcun modo, data la persona da cui proveniva l’ordine, e dovette prendere atto della deliberazione omicidiaria e del conferimento dell’incarico al MESSINA. In quest’ottica, la vaga indicazione al PATTI di Robertino RISERBATO come autore materiale del delitto (determinata forse dall’esigenza di mostrarsi informato di fronte al sottoposto) non può che essere letta come un’ulteriore dimostrazione della sostanziale estraneità del prevenuto in parola al fatto criminoso in trattazione.

Ne consegue che, essendo l’imputato stato semplicemente informato della decisione presa e non essendo stato coinvolto ad alcun titolo né nella deliberazione né nell’organizzazione (come parrebbe essere avvenuto, atteso che il SINACORI non ha accennato ad alcun suo intervento nell’episodio delittuoso in parola), deve ritenersi che egli non abbia offerto alcun contributo causale alla realizzazione del delitto.

Infatti, l’orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di concorso personale in un delitto, ritiene che non sia sufficiente la semplice adesione morale a un programma criminoso, ma che sia sempre necessario un apporto che produce un rafforzamento della volontà criminosa dell’agente o che ne agevoli l’attività (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 2 novembre 1990, Giorgini; Cass. pen., 11 marzo 1991, Cantone).

Per le ragioni sopra esposte, Mariano AGATE deve essere assolto dai delitti loro ascritti perché non è stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità in ordine agli stessi.

Passando ora alla disamina delle posizioni degli altri imputati, deve premettersi che il SINACORI ha indicato il GANCITANO e il MANCIARACINA come gli esecutori materiali dell’omicidio in trattazione e il MESSINA DENARO come uno dei soggetti coinvolti nel primo fallito tentativo.

La più volte ribadita attendibilità generale del collaboratore, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento all’episodio in parola, e l’accertata appartenenza o comunque contiguità degli imputati all’associazione mafiosa, non consentono di per sé sole, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente i prevenuti all’omicidio in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità degli stessi, alla luce dei criteri di valutazione adottati da questa Corte.

Infatti, la circostanza che il GANCITANO e il MANCIARACINA all’epoca del delitto fossero killer affiliati alla cosca di Mazara del Vallo e il MESSINA DENARO fosse un boss in ascesa di Castelvetrano non è un elemento di per sé idoneo a dimostrarne l’implicazione nell’omicidio del FOTO, atteso che è ben possibile che gli stessi per svariate ragioni siano rimasti estranei ad esso, come avvenne per il SINACORI.

D’altra parte, se -come si è sottolineato- il GANCITANO non aveva ragione di mentire al collaboratore e pertanto le sue confidenze debbono essere astrattamente giudicate veritiere, esse non possono essere certamente reputate idonee a fondare, in assenza di riscontri individualizzanti, un giudizio di penale responsabilità in capo agli imputati, ciò tanto più alla luce dei principi sopra esposti sulla valutazione delle dichiarazioni de relato.  

Ne consegue che anche i prevenuti suddetti debbono essere assolti dai delitti in parola per non essere stata raggiunta la piena prova che li abbiano commessi.

CAPITOLO VIII

I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE ARMI E GLI INCENDI

In questo capitolo verranno trattati i delitti commessi in violazione della disciplina sulle armi e gli incendi non costituenti reati satellite di omicidi.

Sono ricompresi nel primo gruppo:

       la detenzione da parte di RALLO Francesco di Partanna di un fucile consegnatogli da Antonio SCARANO (capo 152 della rubrica),

       la detenzione e il porto di varie armi ad opera di affiliati alla “famiglia” di Castelvetrano e di soggetti “vicini” alla stessa,

       la detenzione e il porto di una pistola da parte di Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Martino PIPITONE di Marsala (capo 154).

Debbono essere inseriti nel secondo gruppo gli incendi:

       delle abitazioni estive di CARUANA Gerlando e CULICCHIA Vincenzino, di FRAGALÀ Gaetano e di MARTINO Carmela e LIPIDO Angela,

       del trattore di DI GIUSEPPE Giacomo,

       delle autovetture di GIANNILIVIGNI Carmelo e FONTANA Natale,

tutti ascrivibili al gruppo castelvetranese facente capo a MESSINA DENARO Matteo.

Per ciò che concerne le caratteristiche di quest’ultima aggregazione, debbono intendersi richiamate integralmente le considerazioni svolte nell’Introduzione al Capitolo VI, nel quale sono stati trattati gli omicidi commessi dal medesimo gruppo criminale.

 

VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ARMI

 

ILLEGALE DETENZIONE DI UN FUCILE DA PARTE DI RALLO FRANCESCO (capo 152)

Antonio SCARANO ha riferito che, quando RALLO Francesco gli domandò se aveva armi a sua disposizione, egli gli confidò che aveva un fucile a una canna unica di marca “Magnum” a uno o a tre colpi, acquistato da zingari sulla Casilina a Roma. Ha aggiunto che consegnò l’arma al suo intelocutore, il quale gliene aveva fatto richiesta.

La predetta dazione, a detta del collaboratore, avvenne molto prima degli omicidi di Carlo Salvatore FAVARA e di Francesco LOMBARDO, i quali a loro volta furono precedenti alle stragi del 1993.

A detta dello SCARANO, in seguito il RALLO, per sottolineare il buon funzionamento del fucile, ebbe a rivelargli che aveva usato l’arma per sparare a persone che avevano una sala giochi sulla strada che dalla Piazza Grande di Partanna portava a Camarro (cfr. esame dello SCARANO all’udienza del 23 settembre 1998).

Nella scheda dedicata all’esame dell’attendibilità generale del collaboratore in parola si è già sottolineato il giudizio positivo espresso sotto il profilo della credibilità intrinseca ed estrinseca dal Collegio, con argomentazioni che debbono intendersi integralmente richiamate.

Con riferimento all’episodio specifico in trattazione, come si è già avuto modo di precisare (cfr. infra, Parte IV – Capitolo III), lo SCARANO, grazie alla sua amicizia carceraria con Stefano ACCARDO, ebbe modo di entrare in contatto, tra gli altri, con il nipote di quest’ultimo, PANDOLFO Vincenzo, e con RALLO Francesco, proprio mentre infuriava la guerra di mafia di Partanna. A suo dire, addirittura, i due imputati da ultimo menzionati gli chiesero di uccidere per loro conto il conducente di autobus di linea Antonio RUSSO, fiancheggiatore degli INGOGLIA, ricevendone per altro un rifiuto. In seguito, sempre secondo il racconto dello SCARANO, gli stessi riuscirono invece a coinvolgerlo negli omicidi di Carlo Salvatore FAVARA, un killer al loro servizio che si era dimostrato inaffidabile, e di Francesco LOMBARDO.

Del pari, lo SCARANO entrò in contatto con MESSINA DENARO Matteo e con alcuni soggetti legati allo stesso, tra cui GARAMELLA Giuseppe, ed ebbe addirittura un ruolo nella stagione delle bombe collocate dalla mafia nell’Italia centrosettentrionale.

Ne consegue che, vista la fiducia di cui il collaboratore godeva in ambiente mafioso, tanto da essere coinvolto in ben due episodi delittuosi, appare pienamente verosimile che venisse richiesta la sua collaborazione -forse proprio al fine di saggiarne la lealtà- anche nell’approvvigionamento di armi, delle quali la “famiglia” aveva certamente bisogno, essendo impegnata in una guerra sanguinosissima.

Tutto ciò premesso, tuttavia, l’accertata attendibilità generale dello SCARANO, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento al fatto criminoso in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente il RALLO alla detenzione di un fucile di tipo “magnum” quale quello indicato dal collaboratore, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli.

Alla luce delle suesposte considerazioni il prevenuto deve essere assolto dai reati contestatigli per non avere commesso il fatto.

ILLEGALE DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO DI UNA PISTOLA AD OPERA DI GIACALONE SALVATORE, PIPITONE MARTINO E PATTI ANTONIO (capo 154)

Salvatore GIACALONE, interrogato dal Presidente all’udienza del 9 febbraio 2000, ha affermato che la pistola sequestrata su sua indicazione dopo l’inizio della sua collaborazione a casa della moglie apparteneva alla “famiglia” di Marsala e gli era stata consegnata per ordine di Antonio PATTI nel 1992.

Il collaboratore ha riferito in particolare che circa quindici o trenta giorni dopo l’agguato di Piazza Porticella Martino PIPITONE andò a prelevarlo nella sua abitazione e lo condusse nel nascondiglio del PATTI sito nella campagna mazarese. Ivi giunti, il reggente della cosca gli rivelò che “cosa nostra” era in guerra con gli ZICHITTELLA e gli chiese di fornirgli informazioni sui membri di quest’ultima famiglia. Il GIACALONE si mise a disposizione, affermando che se avesse saputo qualcosa glielo avrebbe fatto sapere. Nel contempo domandò al PATTI di dargli una pistola, per essere in condizione di difendersi in caso avesse subito agguati. Il reggente della cosca di Marsala ordinò quindi a PIPITONE Martino di accompagnare il GIACALONE dal MARCECA, che all’epoca si nascondeva in casa di “Saro il gessista” in contrada Spagnola, e di fargli consegnare da quest’ultimo una pistola. Quella stessa sera, dopo essersi congedati dal PATTI, il GIACALONE e il PIPITONE si recarono dal MARCECA, il quale, udito quanto gli veniva ordinato, diede all’odierno collaboratore una pistola semiautomatica calibro 9. Il GIACALONE ha aggiunto che egli chiese al MARCECA di cedergli una calibro 38, che il suo interlocutore possedeva, ma l’altro rifiutò assumendo che quell’arma serviva a lui.

Il PATTI ha confermato la veridicità dell’episodio. Ha infatti affermato che nel marzo o aprile del 1992, una sera in cui il GIACALONE andò a trovarlo a Torretta Granitola nel mazarese insieme al PIPITONE, egli ordinò a quest’ultimo di dare una pistola al predetto GIACALONE, il quale controllava la situazione a Marsala ed era molto spaventato. Il collaboratore ha specificato di non essersi informato se il suo ordine era stato eseguito, in quanto in quel periodo era gravato da molti problemi (cfr. esame presidenziale del PATTI all’udienza del 9 febbraio 2000).

Sulla base delle propalazioni del GIACALONE e del PATTI, i suddetti collaboratori e PIPITONE Martino sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti previsti e puniti dagli artt. 2 e 4 L.895/67, per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica di calibro 9, con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Marsala e Palermo.

Nelle schede dedicate all’esame dell’attendibilità generale dei collaboratori si è già sottolineato il giudizio positivo espresso, tanto sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco, dal Collegio, con argomentazioni che debbono intendersi integralmente richiamate.

Con riferimento all’episodio specifico in trattazione, le dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE sono tra loro convergenti e sono state confermate da ulteriori elementi di ordine fattuale e logico.

Infatti nel verbale del 3 gennaio 1997, prodotto all’udienza del 3 dicembre 1999, si è dato atto che nel corso di una perquisizione nell’abitazione di Salvatore GIACALONE, sulla base di indicazioni dello stesso, fu rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa nascosta all’interno di un tombino dell’acqua sito all’angolo del giardinetto.

La versione concordemente fornita dai due collaboratori in ordine ai tempi e ai motivi di consegna dell’arma, inoltre, appare perfettamente verosimile sotto il profilo logico, atteso che inizialmente l’apparente portata dell’attacco degli ZICHITTELLA a “cosa nostra”, manifestatasi con l’agguato di Piazza Porticella, giustificava appieno la preoccupazione del GIACALONE per l’apporto che si accingeva a dare alla causa dell’associazione criminale a cui apparteneva e la conseguente richiesta di una pistola a scopo difensivo.

Né è decisiva l’incongruenza, evidenziata dai difensori, in cui è incorso il GIACALONE laddove ha affermato che già quindici o trenta giorni dopo l’attentato di Piazza Porticella il PATTI era certo che autori dello stesso fossero stati uomini facenti capo agli ZICHITTELLA, mentre nel dibattimento è emerso che siffatta sicurezza fu raggiunta dal collaborante da ultimo indicato soltanto successivamente. Infatti, tale errore può essere superato o posticipando di qualche tempo l’incontro tra i due “pentiti”, ovvero reputando che il reggente della cosca di Marsala, che sospettò fin dal primo momento che la responsabilità dell’agguato del 14 marzo 1992 fosse stata della famiglia ZICHITTELLA, avesse chiesto al GIACALONE di controllarne i membri per accertarsi che la sua ipotesi fosse esatta.

In ogni caso, non può non sottolinearsi che l’imprecisione del GIACALONE è di importanza assolutamente marginale, poichè non incide sulla complessiva logicità del suo racconto (la cui esattezza sui punti principali è stata integralmente confermata dal PATTI), ma ha ad oggetto una circostanza secondaria. Infatti, già nella prima metà del mese di maggio (ovvero neppure due mesi dopo l’attentato di Piazza Porticella) l’improntitudine degli uomini del gruppo ZICHITTELLA permise a “cosa nostra” di individuare i suoi nemici. Pertanto, l’errore del GIACALONE, che a parere di questa Corte ha avuto riguardo al periodo in cui va collocato l’incontro, attiene a un lasso di tempo assai breve e pertanto è del tutto comprensibile a quasi otto anni di distanza.

Ciò premesso, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Antonio PATTI e Salvatore GIACALONE in ordine ai delitti in trattazione.

Le loro dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti degli stesso il predetto giudizio di colpevolezza.

PIPITONE Martino, invece, deve essere dichiarato responsabile del solo delitto di detenzione abusiva della predetta arma.

Infatti, dalle concordi propalazioni dei due collaboratori si evince che la pistola faceva parte dell’arsenale della “famiglia” di Marsala, di cui l’imputato in parola faceva parte, ma venne consegnata direttamente al GIACALONE, il quale, conformemente agli ordini del PATTI, la ebbe immediatamente nella propria esclusiva disponibilità.

Ne consegue che il PIPITONE, in quanto membro della cosca di Marsala, deve rispondere del delitto di detenzione abusiva dell’arma in parola, ma deve essere assolto da quello di porto della stessa. Egli infatti non la portò mai, pur avendone -nella sua qualità di membro della suddetta “famiglia” mafiosa- la diretta e personale disponibilità, essendosi limitato a riaccompagnare a casa il GIACALONE, dopo che il MARCECA gli ebbe consegnato la calibro 9 su ordine del PATTI.

Deve inoltre ritenersi essere stata integrata la contestata aggravante, atteso che la pistola venne consegnata al GIACALONE al fine di consentirgli di difendersi dai pericoli che potevano derivare dalla sua attività di fiancheggiamento a “cosa nostra”, all’epoca impegnata in una guerra di mafia, e, conseguentemente, allo scopo di agevolare l’attività della suddetta associazione di tipo mafioso.

ILLEGALE DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO DELL’ARSENALE DI ARMI DELLA “FAMIGLIA” DI CASTELVETRANO (capo 153)

Francesco GERACI ha dichiarato che il gruppo facente capo a Matteo MESSINA DENARO disponeva stabilmente di armi, di cui li riforniva Giuseppe FONTANA. Quest’ultimo abitava a Selinunte, dove suo padre aveva un ristorante, “Il baffo”, e lui stesso gestiva un bar.

Il collaboratore ha affermato di non sapere dove il FONTANA si approvvigionava delle armi, anche se all’interno del loro gruppo commentavano che poteva farlo in Yugoslavia o in Svizzera; ha aggiunto inoltre di conoscere EBREO Francesco, che nel 1991/1992/1993 vedeva sempre con il predetto FONTANA.

Quando arrivavano i carichi delle armi che la cosca mafiosa aveva acquistato, le stesse venivano avvolte in nastro isolante, infilate in recipienti e nascoste. Queste attività erano compiute sempre da Matteo MESSINA DENARO, Giuseppe CLEMENTE, Francesco GERACI e Leonardo CIACCIO, coadiuvati a volte da Nino NASTASI e Vincenzo FURNARI. In un’occasione, a detta del collaboratore, fu presente anche Giovanni ROLLO, titolare di un’armeria a Castelvetrano.

Il GERACI ha affermato di essere a conoscenza che furono consegnate tre partite di notevole rilievo, oltre ad altre di minore importanza.

Ha aggiunto che egli assistette alla consegna di uno solo dei carichi, non tra i maggiori, giunto nel 1991: le armi vennero date agli acquirenti lungo la strada per Triscina, in una località chiamata “Sfera”, nella quale il padre di Leonardo CIACCIO aveva uno stabile dove teneva pale meccaniche. La partita era composta da pistole, due o tre fucili a pompa, giubbotti antiproiettile e da una maschera a raggi infrarossi che consentiva di vedere al buio. Il GERACI non vide il FONTANA, poiché quest’ultimo, il MESSINA DENARO e il CLEMENTE entrarono in un ufficio, mentre il collaboratore e il CIACCIO rimasero fuori ad aspettarli. Quando il FONTANA se ne fu andato, il MESSINA DENARO mostrò agli amici la merce, ivi compresa la maschera, che pure aveva deciso di non comprare, poiché costava molto e a loro non serviva. Quella prima notte nascosero le armi sotto una tettoia, dove il padre di CIACCIO teneva veicoli vecchi (tra cui ha ricordato una Lancia Fulvia). In seguito, dato che doveva arrivare un secondo carico, molto più grosso del precedente, spostarono le armi nell’ovile in cui Vincenzo FURNARI teneva le pecore e le mucche.

Nel suddetto ovile fu occultato anche il secondo carico di armi che i mafiosi castelvetranesi acquistarono, più ricco del precedente. In quest’ultima occasione erano presenti Matteo MESSINA DENARO, Giuseppe CLEMENTE, Leonardo CIACCIO, Francesco GERACI e Vincenzo FURNARI e provvidero a fare un buco per terra, collocandovi le armi, dopo averle infilate in un grande bidone del tipo di quelli in cui si mettono le olive. Il collaboratore non ha saputo precisare per quanto tempo le armi rimasero in questo luogo, anche se ha affermato che non si trattò certamente di un lasso di tempo lungo.

Un terzo carico, anch’esso di rilevante entità, comprendeva fucili mitragliatori di marca “Uzi”, fucili a pompa, pistole e una carabina dotata di cannocchiale e silenziatore che Giovanni ROLLO, il quale in quell’occasione era presente, provò all’interno dello stabile. Nel frangente in parola c’erano anche il MESSINA DENARO, il CLEMENTE, il CIACCIO, il GERACI e il dottor DE SIMONE, che mise a disposizione per il ricovero delle armi la sua cantina nella zona Tagliata. In seguito portarono il carico nell’ovile di Nino NASTASI dove le lasciarono per un periodo di alcuni mesi, fino all’arrivo della terza grossa partita. Anche in questo caso, eseguirono il trasporto dopo avere collocato le armi in grandi bidoni del tipo di quelli usati per la salatura delle olive, proteggendole con segatura. Il GERACI ha aggiunto che il CIACCIO, il cui magazzino non era lontano, prelevò un escavatore e scavò una buca, al cui interno infilarono il bidone contenente le armi.

Il collaboratore ha proseguito il suo racconto affermando che in seguito, all’arrivo del terzo carico, portarono tutte le armi nel terreno di Filippo GUTTADAURO. Prima che fosse loro consegnata tale partita di armi, Matteo MESSINA DENARO ordinò al CIACCIO di predisporre contenitori che fossero più adatti per la collocazione della merce e quest’ultimo preparò due contenitori muniti di gabbie di ferro con anelli, per facilitarne l’estrazione, che era difficile data la loro pesantezza. Dopo che ebbero trasportato il carico nel terreno del GUTTADAURO, dapprima CIACCIO scavò una buca con l’escavatore, poi i presenti estrassero le armi dai bidoni per evitare che la segatura andasse a male e le rovinasse e infine le misero nei nuovi contenitori preparati dal CIACCIO.

In seguito, nel 1992, il GERACI e il MESSINA DENARO, utilizzando lo stesso metodo, nascosero le armi nel terreno del dottor BURRAFATO.

Il collaboratore ha aggiunto che ricevettero un’ulteriore partita nel 1992. In un’occasione in cui il GERACI e il MESSINA DENARO si recarono alla periferia di Sciacca, dove il secondo doveva incontrarsi con Totò GANCI in uno stabilimento industriale in cui si producevano prodotti salati sito alla periferia del paese prima di raggiungere il centro abitato venendo dallo scorrimento veloce, insieme all’“uomo d’onore” sciacchitano si presentarono anche Enzo AMBLA e un tale ACCURSIO. Il collaboratore non è a conoscenza dei discorsi intercorsi tra gli altri intervenuti, poiché li attese fuori dallo stabilimento. Comunque, quando uscirono, il MESSINA DENARO gli confidò che il giorno dopo Vincenzo AMBLA sarebbe andato a Castelvetrano a portare il carico e, siccome egli non avrebbe potuto esserci, lo incaricò di recarsi al convegno al posto suo. Il GERACI eseguì l’ordine e conservò le pistole per alcuni giorni, consegnandole poi a Matteo MESSINA DENARO.

La manutenzione delle armi, a detta del collaboratore, era materialmente eseguita dal MESSINA DENARO, dal CIACCIO, dal CLEMENTE e dal GERACI, oltre che dal NASTASI e da Vincenzo FURNARI quando erano nascoste nei loro terreni.

Il GERACI ha affermato infine di avere effettuato sopralluoghi nel fondo di BURRAFATO e nell’ovile di Vincenzo FURNARI dopo l’inizio della sua collaborazione (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Sulla base delle propalazioni del GERACI, lo stesso collaboratore, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, FURNARI Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo e NASTASI Antonino sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei delitti previsti e puniti dagli artt. 2 e 4 L.895/67, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi costituenti la “dotazione” della cosca di Castelvetrano, con l’aggravante di avere commesso il fatto in un numero di persone superiore a cinque e avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”.

Nel presente procedimento si sono ritualmente costituiti parte civile la Provincia di Trapani e i Comuni di Castelvetrano e Palermo.

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti in trattazione.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso il predetto giudizio.

In ordine all’attendibilità intrinseca del GERACI non può non sottolinearsi che il suo resoconto dei fatti è stato preciso, dettagliato, costante e privo di contraddizioni interne.

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni del collaboratore siano tendenzialmente credibili anche laddove abbiano ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il collaboratore ha appreso le suddette notizie da MESSINA DENARO Matteo, il quale era il capo riconosciuto del sodalizio criminoso a cui apparteneva lo stesso collaboratore ed era legato a quest’ultimo da un vincolo di grande confidenza e stima, tanto da averlo scelto come autista personale e da avergli addirittura affidato la custodia di gioielli e altri oggetti d’ora di proprietà di RIINA (cfr. la scheda dedicata alla disamina dell’attendibilità generale del collaborante, in Parte III – Capo III). D’altra parte, la credibilità delle affermazioni de relato del GERACI è suffragata in maniera significativa anche dalla circostanza che esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore, infine, deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri di carattere generale, dettagliatamente elencati nelle parti dedicate al vaglio dei singoli episodi criminosi, sia nelle testimonianze assunte, sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della sua collaborazione.

Con riferimento ai riscontri attinenti ai suoi rapporti con il MESSINA DENARO, il CIACCIO, il CLEMENTE e altri membri o fiancheggiatori della cosca di Castelvetrano in questa sede debbono richiamarsi integralmente le considerazioni già svolte nella scheda dedicata alla disamina generale dell’attendibilità del GERACI (cfr. sub Parte III – Capo III) e nell’Introduzione al Capitolo VI della presente parte, nelle quali sono stati trattati per l’appunto gli omicidi di cui sono accusati gli imputati in parola.

Ulteriori, significative conferme alle parole del GERACI, attinenti specificamente ai reati in materia di armi, sono state fornite dagli accertamenti effettuati dal dottor Matteo BONANNO, e in particolare:

1) dagli atti dell’Arma dei Carabinieri risultava che vi erano tracce di movimenti di FONTANA Giuseppe insieme a EBREO Francesco in Svizzera e che la polizia di Basilea li aveva sospettati di trafficare in armi, in quanto, nel corso di una perquisizione effettuata il 25 giugno 1991 nella stanza che essi occupavano all’albergo “De Plaza” della città menzionata, avevano trovato un elenco di fucili kalaschnikov e nessuna traccia della somma di ventimila franchi svizzeri che i due uomini avevano cambiato.

Giuseppe FONTANA, che fu arrestato nell’autunno del 1994 e il cui padre era titolare di un ristorante a Selinunte, risultava essere stato coinvolto in un’indagine relativa a un traffico di sostanze stupefacenti partita dagli Stati Uniti e condotta in Italia dallo SCO.

Inoltre, da controlli satellitari e dall’esame dei tabulati dei telefoni cellulari è emerso che il FONTANA aveva frequenti contatti con il MESSINA DENARO prima dell’inizio della latitanza di quest’ultimo, nonché con altri personaggi assai vicini allo stesso, quali FORTE Paolo e GARAMELLA Giuseppe (su quest’ultimo punto, cfr. deposizione BONANNO all’udienza del 19 gennaio 1998 nell’ambito del processo a carico di AGATE Giovanni e altri, celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala; sui personaggi in parola, cfr. altresì Introduzione alla Parte IV – Capitolo VI).

Alla luce dei surriportati elementi, deve ritenersi pienamente dimostrata l’appartenenza, o quantomeno la contiguità, del FONTANA alla consorteria criminale coagulatasi intorno al MESSINA DENARO (per maggiori indicazioni sulla figura del FONTANA cfr. Introduzione al Capitolo VI della presente Parte IV).

Il medesimo individuo, inoltre, è stato sospettato di trafficare in armi dalla Polizia elvetica sulla base dei dati indiziari sopra evidenziati. Ne consegue che le propalazioni del GERACI, il quale ha accusato il FONTANA di rifornire di armi la cosca mafiosa di Castelvetrano, appaiono assolutamente plausibili in forza di tali elementi e soprattutto del rapporto fiduciario instaurato con il MESSINA DENARO.

2) DE SIMONE Giacomo, arrestato nel settembre del 1996 nel corso dell’operazione “Aurum”, all’epoca dei fatti era titolare, con altri suoi familiari, di una cantina in via Tagliata n.14 alla periferia di Castelvetrano.

Lo stesso, insieme a MARCHESE Pietro, ha rilevato una quota della “Enologica Castelseggio” e ha posseduto azioni dell’“Agricola Mediterranea”, entrambe società delle quali erano stati soci personaggi condannati per associazione mafiosa o comunque reputati membri della cosca di Castelvetrano, quali MESSINA DENARO Francesco, CLEMENTE Giuseppe cl. 1927, FURNARI Saverio, GUTTADAURO Filippo, NASTASI Antonino (su quest’ultimo punto, cfr. deposizione BONANNO all’udienza del 26 gennaio 1998 nell’ambito del citato processo a carico di AGATE Giovanni e altri).

Il DE SIMONE, inoltre, è stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, dalla Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo alla pena di anni due di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, sulla base delle dichiarazioni dello stesso GERACI, di Pietro BONO e di Baldassare DI MAGGIO (cfr. sentenze emesse dal G.U.P. di Palermo il 6 giugno 1997 e dalla Corte d’Appello il 16 marzo 1999 divenuta definitiva il 7 giugno 1999, prodotta dal P.M. all’udienza del 18 febbraio 2000)

Anche in questo caso, pertanto, le accuse del GERACI appaiono supportate, sotto il profilo logico da significativi elementi di riscontro.

3) ROLLO Giovanni all’epoca dei fatti di causa gestiva un’armeria di Castelvetrano, in via Mannone (cfr. su deposizione del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999).

4) Filippo GUTTADAURO ha un’abitazione sita a Castelvetrano, sulla strada che conduceva a Marinella di Selinunte e alcuni dei terreni attigui alla stessa appartenevano al dottor BURRAFATO Francesco, medico chirurgo in servizio all’ospedale di Castelvetrano (cfr. deposizione del dottor BONANNO nella citata udienza del 26 febbraio 1999 nel procedimento a carico di AGATE Giovanni e altri, cit.).

5) Vincenzo FURNARI, che fino al suo arresto, avvenuto il 5 maggio 1992, ha esercitato la professione di allevatore, nel periodo di tempo in esame aveva un’azienda agricola in contrada Stella (cfr. deposizione del Maresciallo SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

6) Pietro BONO e Vincenzo SINACORI hanno confermato che Antonino NASTASI esercitava il mestiere di allevatore di animali e il secondo ha aggiunto che iniziò a fare il pastore dopo avere dismesso la sua macelleria (cfr. esami del BONO e del SINACORI resi rispettivamente alle udienze del 15 aprile 1998 e 7 luglio 1999).

7) quanto all’azienda del CIACCIO, quest’ultimo nel corso del suo esame dibattimentale ha ammesso che suo padre e suo zio Gaspare SPALLINO erano titolari di una società creata da suo nonno Carlo SPALLINO nel secondo dopoguerra. Inizialmente l’oggetto sociale era stato lo “scasso” dei terreni, ovvero la creazione di solchi per impiantare coltivazioni, poi venne mutato in sistemazione di terreni, realizzazione di stradine, di invasi per accumulo di acqua, e più in generale di lavori edili. L’imputato ha ammesso altresì che prima di iniziare l’attività di gestione della pompa di benzina AGIP di via Campobello aiutava il padre nell’impresa (cfr. esame del CIACCIO all’udienza del 7 ottobre 1999). Ne consegue che il CIACCIO può ben avere svolto l’attività di scavo e di occultamento descritta dal GERACI.

Nella suddetta deposizione dibattimentale il dottor BONANNO ha dato atto altresì dell’esito negativo di taluni accertamenti effettuati nel 1996 nel corso dell’operazione “Aurum” a riscontro delle propalazioni del GERACI, e più specificamente di:

–     un sopralluogo in un terreno di proprietà del dottor BURRAFATO, confinante con quello di Filippo GUTTADAURO; seguendo le indicazioni di Francesco GERACI, scavando a ridosso del muretto di recinzione, trovarono pozzetti in cemento che risultavano manomessi, in quanto il loro coperchio era stato rotto, e presentavano per questo tracce di franature di terreno;

–     perquisizioni nei terreni di Vincenzo FURNARI in via Seggio di Castelvetrano, anche in questo caso senza rinvenire armi;

–     perquisizioni, anche in questo caso con esito negativo, delle case di Leonardo CIACCIO e Giuseppe FONTANA.

Per altro, l’esito negativo di queste ultime operazioni non è idoneo a porre in dubbio la generale credibilità del collaboratore, in considerazione del fatto che è non solo verosimile, ma addirittura molto probabile che gli “uomini d’onore” di Castelvetrano, nel lungo lasso di tempo intercorso tra l’arresto del GERACI e l’inizio della sua collaborazione abbiano cambiato nascondiglio alle armi per evidenti ragioni di prudenza, come del resto erano stati sempre soliti fare per l’esigenza di non custodirle a lungo nello stesso luogo al fine di rischiare di essere notati o di evitare di creare sospetti.

A tutto ciò consegue che Francesco GERACI deve essere giudicato responsabile dei delitti ascrittigli nel capo 154 della rubrica.

Deve essere ritenuta integrata altresì la circostanza aggravante di cui all’art.7 D.L. 152/91, essendo indubbio che reati in esame sono stati commessi per agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”.

Per le ragioni che verranno indicate in seguito, non può essere invece reputata raggiunta la prova che i crimini in trattazione siano stati commessi da un numero di persone superiore a cinque, cosicchè non ricorre l’aggravante disciplinata dall’art.112 n.1 c.p..

Infine, all’esistenza di un unico disegno criminoso, costituito dalla riconducibilità di tutti i comportamenti criminosi in parola allo stesso gruppo di persone e all’identica finalità di rifornire continuativamente di armi la “famiglia” di Castelvetrano, consegue che le varie condotte ascritte al GERACI debbono essere giudicate unite dal vincolo della continuazione.

Le posizioni degli altri imputati debbono essere invece esaminate alla luce dei criteri di valutazione dettati dalla giurisprudenza per le chiamate in correità e recepite da questa Corte.

Ora, è indubbio che la cosca di Castelvetrano fosse fornita di un ricco arsenale, ricomprendente anche kalashnikov, utilizzato in occasione di vari omicidi e che dello stesso si occupasse, fin dall’inizio degli anni ’90, MESSINA DENARO Matteo, che all’epoca era già un boss mafioso di prima grandezza all’interno di “cosa nostra” e nelle attività di carattere operativo aveva già sostituito suo padre Francesco, indiscusso capo del mandamento.

Le attività di indagine menzionate nell’Introduzione al Capitolo VI della presente parte hanno inoltre dimostrato i suoi frequenti contatti con il GERACI, il CLEMENTE e il CIACCIO, nonché i rapporti, tra gli altri con il FONTANA. Quest’ultimo, d’altro canto, è stato indagato dalla Polizia svizzera (cioè di uno dei paesi nei quali il collaboratore e i suoi amici ritenevano che si rifornisse della merce che vendeva loro) proprio per traffico di armi.

Deve inoltre sottolinearsi che l’attendibilità del GERACI non può essere posta in discussione, per le ragioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Anche nel caso in questione, del resto, le sue affermazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere generale, che attestano che egli era a conoscenza di numerosi particolari relativi alle modalità esecutive del fatto, che poteva conoscere solo avendovi partecipato.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che egli abbia accusato falsamente gli imputati per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che il contributo offerto dal GERACI agli inquirenti è stato senza dubbio rilevante, essendo stato il primo collaboratore vicino alla cosca di Castelvetrano ed avendo contribuito in maniera decisiva a disvelare le attività del sodalizio criminoso facente capo al boss emergente Matteo MESSINA DENARO e le connivenze di cui si avvaleva. Pertanto il GERACI -il quale si è autoaccusato senza esitazioni o ripensamenti di numerosi fatti delittuosi, anche eclatanti, dimostrando immediatamente la sicurezza e la irreversibilità della sua scelta- non avrebbe avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dagli stessi prevenuti, alcun serio elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti del prevenuto.

Tutto ciò premesso, tuttavia, la complessiva genericità delle affermazioni del collaboratore sul punto non consente di ritenere provato che la cosca di Castelvetrano avesse armi ulteriori rispetto a quelle usate per la commissione degli omicidi riconducibili alla stessa, per la quale suoi esponenti (e in particolare il MESSINA DENARO) sono stati giudicati penalmente responsabili nel presente giudizio.

Tutto ciò premesso, tuttavia, l’accertata attendibilità generale del GERACI, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento all’episodio in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente i prevenuti agli incendi in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti loro ascritti.

In particolare, non può ritenersi che gli elementi di conferma sopra evidenziati delle propalazioni del GERACI relativi al CIACCIO e al CLEMENTE, possano costituire riscontri individualizzanti a loro carico. Infatti, gli stessi dimostrano soltanto che il collaboratore conosceva bene i due menzionati imputati (circostanza, del resto, ammessa da tutti gli interessati) e non certamente che questi ultimi abbiano effettivamente posto in essere le attività criminali agli stessi ascritta.

Alla luce delle suesposte considerazioni, MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, FURNARI Vincenzo e NASTASI Antonino debbono essere assolti dai reati loro contestati nel capo 154 della rubrica per non essere stata raggiunta la prova che abbiano commesso il fatto.

GLI INCENDI

 

1) INCENDIO DELLEABITAZIONI DI CARUANA GERLANDO E CULICCHIA VINCENZINO

Alle ore 10,00 del 28 maggio 1990, in seguito a denuncia di incendio nella villetta di Gerlando CARUANA presentata da VELLA Giuseppe parente del proprietario, i Carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte effettuarono il sopralluogo.

L’immobile era situato in contrada Garraffo della suddetta frazione sulla strada statale 115 dir. N.74 ed era composto da un piano terra e un piano rialzato, con due ingressi, di cui uno anteriore e uno posteriore rispetto alla predetta strada. Entrambe le elevazioni erano composte da tre vani, che si presentavano tutti affumicati. I militari rilevarono che si era verificata altresì la caduta di calcinacci e che in una delle stanze più spaziose del piano superiore, adibita a camera da letto, erano stati ammassati vari mobili, capi di abbigliamento, materassi, che erano stati tutti interessati dalle fiamme (cfr. verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Marinella di Selinunte il 28 maggio 1990 e deposizione del brigadiere Gaetano POLIZZI resa all’udienza del 20 gennaio 1999).

Il successivo 31 maggio, in seguito a denuncia telefonica di incendio in corso nell’abitazione estiva dell’on. CULICCHIA Vincenzino sita nella contrada Garraffo dell’agro di Castelvetrano lungo la strada statale 115 sulla sinistra per chi correva da Castelvetrano verso Marinella, circa un chilometro prima di quest’ultimo paese e alla distanza di circa cinquanta metri dalla villetta del CARUANA, una pattuglia dei Carabinieri si recò subito in loco, dove erano già accorsi i pompieri che era intenta allo spegnimento del fuoco.

Essendo il cancello che chiudeva la proprietà serrato, i militari lo scavalcarono e percorsero il tratto di circa cento metri che conduceva all’immobile. Lo stabile a una sola elevazione aveva sei stanze, che si presentavano tutte devastate dalle fiamme, con gravi danni alla struttura muraria e caduta di calcinacci sul pavimento. I vigili del fuoco rinvennero all’interno dell’edificio due bidoni di plastica che erano stati presumibilmente utilizzati per trasportare il liquido infiammabile. Non rilevarono invece impronte digitali (cfr. verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Marinella di Selinunte il 31 maggio 1990 e deposizione POLIZZI, cit.).

Gli investigatori individuarono la natura dell’incendio come dolosa, ma non riuscirono a individuare i responsabili degli stessi (cfr. deposizione POLIZZI, cit.).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, FURNARI Vincenzo e MESSINA DENARO Matteo, dei delitti di incendio dell’abitazione del CARUANA, cagionato per errore volendo i responsabili incendiare invece quella del CULICCHIA, e successivamente della vittima designata.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, i Comuni di Castelvetrano e di Palermo, Maria Angela LICATA e Vincenzo CULICCHIA.

Francesco GERACI ha affermato che il MESSINA DENARO in un’occasione gli disse che dovevano incendiare la villetta dell’onorevole CULICCHIA.

L’azione fu commessa dagli stessi MESSINA DENARO e GERACI, oltre che da Giuseppe CLEMENTE, Leonardo CIACCIO, e Vincenzo FURNARI.

Trovandosi la villetta sulla strada statale che portava a Selinunte, i cinque uomini entrarono dal retro, nel timore che sulla via passassero automobili. Come avevano già fatto in un altro caso, radunarono tutti i mobili in mezzo a una stanza, sparsero la nafta e appiccarono il fuoco.

Il collaboratore ha aggiunto che il MESSINA DENARO il giorno dopo gli disse che avevano errato nell’individuare la villetta e che sarebbero dovuti ritornare a Marinella di Selinunte. Il GERACI ha aggiunto che in seguito venne a sapere che la villetta bruciata per errore era di un tale CARUANA, noto per essere mafioso; riferì la cosa al MESSINA DENARO, il quale gli rispose di non preoccuparsi.

Circa venti giorni dopo il primo tentativo ritornarono nella zona e incendiarono la villa del CULICCHIA, anche in questo caso entrando dal retro e usando lo stesso metodo: radunare i mobili in una stanza, spargere la nafta e appiccare il fuoco (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio).

Gli atti d’indagine compiuti nell’immediatezza del fatto hanno consentito di verificare che, conformemente alle parole del collaboratore:

a) le villette del CARUANA e del CULICCHIA erano tra loro vicine e si affacciavano entrambe sulla strada statale che portava a Selinunte;

b) prima venne bruciata quella del CARUANA e alcuni giorni dopo quella del CULICCHIA;

c) il metodo utilizzato in entrambi i casi fu quello di ammassare molte le suppellettili in mezzo a una stanza e poi di incendiarle per favorire la propagazione delle fiamme.

Le parole del collaboratore sono state parzialmente smentite dagli altri elementi di prova raccolti soltanto con riferimento alla distanza temporale tra i due fatti delittuosi in trattazione, che non è stata di circa venti giorni, come sostenuto dal GERACI, ma di tre giorni. Per altro, il particolare è di importanza assolutamente marginale e pertanto non può destare meraviglia che il collaboratore lo abbia dimenticato, tenuto conto in particolare che sono intercorsi oltre otto anni tra il fatto e l’esame.

2) INCENDIO DELL’AUTOVETTURA DI PERTINENZA DI FONTANA NATALE

Alle ore 3,45 del 26 giugno 1990 la Centrale Operativa di Castelvetrano, avvertita da FONTANA Ignazio Natale che la sua autovettura Renault 21 targata TP-340115 era in fiamme in via Trenta Salme n.7 di Marinella di Selinunte, inviò sul posto una pattuglia.

Quest’ultima sopraggiunse contemporaneamente ai vigili del Fuoco, che spensero l’incendio. Le fiamme avevano coinvolto tutto il mezzo, anche se i maggiori danni erano davanti al cofano motore. L’abitacolo era completamente bruciato, tanto che ne erano rimasti solo l’intelaiatura dei sedili e qualche filamento del cruscotto e dell’apparato radio. I vetri azzurrati e i pneumatici erano anch’essi in parte bruciati (cfr. verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto il 26 giugno 1990 dai Carabinieri di Marinella di Selinunte e deposizione del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, dell’incendio dell’autovettura Renault 21 tg. TP- 340115.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha dichiarato che l’incendio della Renault 21 di FONTANA Nicola, fratello di Giuseppe, fu dovuto al fatto che una sera, mentre il MESSINA DENARO, il CIACCIO, il CLEMENTE, il GERACI e HASLEHNER Andrea detta “Asi”, amante del figlio primo, erano nel ristorante del padre di costui (“Il baffo”), il proprietario del veicolo, che era solito scherzare con tutti, aveva fatto complimenti alla donna per i suoi begli occhi. Il MESSINA DENARO gli aveva intimato immediatamente di non rivolgere i suoi apprezzamenti alla ragazza e, dopo essere uscito dal locale, si era lamentato dell’accaduto con gli amici, commentando che “quel pezzo di cornuto” doveva farli a sua sorella quei complimenti.

Come ritorsione per la condotta che aveva tenuto il FONTANA, fu deciso di incendiare la sua Renault 21. Nonostante il collaboratore non abbia saputo precisare se fu il MESSINA DENARO a ordinare l’azione o se si trattò di un’iniziativa del CLEMENTE per fare cosa gradita all’amico, ha specificato che il figlio del capo mandamento di Castelvetrano non parlò al GERACI del fatto, né partecipò all’azione.

Il collaboratore non è stato in grado di ricordare quanto tempo dopo lo scontro al ristorante avvenne l’incendio, ma ha aggiunto che il fatto delittuoso si consumò a circa tre chilometri da Selinunte, in una strada che collegava la statale con via Cavallaro (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Natale FONTANA ha affermato che a Renault 21 gli fu bruciata nel 1990, l’anno dei Campionati mondiali di calcio.

Ha aggiunto di non conoscere la motivazione dell’episodio delittuoso, specificando altresì che a quanto gli disse un meccanico a cui chiese spiegazioni, si era trattato di un incendio spontaneo causato da un difetto delle turbine, verificatosi anche in altri casi.

Il FONTANA ha comunque ammesso che in quell’epoca aveva un ristorante a Selinunte, di cui erano clienti CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e GERACI Francesco mentre non conosceva, almeno di nome, Matteo MESSINA DENARO, pur senza escludere che avesse frequentato anch’egli il locale.

Su domanda dell’Avvocato CARDINALE ha dichiarato di non avere avuto alcuna discussione con i quattro individui sopra menzionati, pur rispondendo negativamente prima che il legale finisse la domanda.

Infine, ha detto che Giuseppe è suo fratello (cfr. deposizione FONTANA all’udienza del 20 gennaio 1999).

Alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, pertanto, può concludersi che le propalazioni del GERACI aventi ad oggetto l’incendio dell’autovettura del FONTANA hanno trovato conferma sotto i seguenti profili, e in particolare:

a) l’autovettura Renault 21 targata TP-340115 di Natale FONTANA fu bruciata la notte tra il 25 e il 26 giugno 1990 davanti a casa della persona offesa;

b) Natale FONTANA è fratello di Giuseppe, legato a MESSINA DENARO Matteo e imputato nel procedimento cosiddetto “Selinus” per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. altresì deposizione del dottor BONANNO nell’udienza del 20 gennaio 1999);

c) il FONTANA all’epoca del fatto era il titolare di un ristorante a Selinunte;

d) il CIACCIO, il CLEMENTE e il GERACI erano clienti abituali del locale, tanto che erano noti ai gestori. La circostanza che il FONTANA non abbia indicato tra gli abituali frequentatori del ristorante anche MESSINA DENARO Matteo, d’altra parte, si spiega da un lato alla luce della caratura criminale di quest’ultimo, tale da incutere certamente timore nei soggetti che abbiano avuto a che fare con lo stesso, e dall’altro lato con i rapporti che legano il fratello della persona offesa, Giuseppe, al MESSINA DENARO;

e) all’epoca dei fatti il figlio del capo mandamento di Castelvetrano era legato sentimentalmente alla cittadina austriaca Andrea HASLEHNER, detta Asi (sulla relazione sentimentale tra i due soggetti, cfr. infra Parte IV – Capo VI, scheda dedicata al delitto CONSALES).

Del resto, la circostanza che il MESSINA DENARO e il suo gruppo abbiano reagito con un’azione delittuosa a una condotta verosimilmente greve, ma certamente veniale, non può certo destare meraviglia, atteso che, come si è già sottolineato, tra le causali accertate dell’omicidio di Giuseppe CONSALES vi furono proprio le attenzioni di quest’ultimo nei confronti della HASLEHNER.

3) INCENDIO DELL’AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DI GIANNILIVIGNI CARMELO

Alle ore 4,10 circa dell’8 settembre 1990 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano si recò nella via Antigone n.22 di Marinella di Selinunte, su indicazione della Centrale Operativa, che aveva loro segnalato la presenza di un’autovettura in fiamme.

Giunti sul luogo, vi trovarono i vigili del fuoco, i quali avevano già domato l’incendio che aveva lambito la Lancia Thema di colore grigio tg. TP-327920 di proprietà di GIANNILIVIGNI Carmelo. L’autovettura era completamente distrutta, mentre il muro di recinzione sul lato sinistro del cancello rispetto a chi entra e il cancello d’ingresso in legno erano affumicati (cfr. relazione di servizio dei Carabinieri di Castelvetrano dell’8 settembre 1990 e deposizione del dottor Matteo BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, dell’incendio dell’autovettura Lancia Thema tg. TP- 327920.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha affermato che egli, il CIACCIO, il CLEMENTE e il MESSINA DENARO decisero di comune accordo di incendiare l’automobile del commercialista GIANNILIVIGNI, che era probabilmente una Lancia Thema, anche se il quarto materialmente non partecipò all’azione.

Il fatto criminoso fu perpetrato nella stagione estiva, nei mesi di giugno o settembre. Il collaboratore rimase in macchina, mentre gli altri due complici, il CIACCIO e il CLEMENTE, scavalcarono il cancello e diedero alle fiamme l’automobile, per poi ritornare dal complice e ripartire insieme a lui.

Il GERACI ha precisato che la casa di villeggiatura del dottor GIANNILIVIGNI era vicino alla stazione. Ha aggiunto che non gli rivelarono il motivo esatto dell’azione, ma a quanto capì, essa fu determinata dal risentimento determinato in uno di loro, probabilmente al CIACCIO o al CLEMENTE, dal fatto che una ragazza che lavorava nello studio del GIANNILIVIGNI ed era legata sentimentalmente a uno di loro, era l’amante del datore di lavoro (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Carmelo GIANNILIVIGNI ha affermato di avere presentato denuncia per l’incendio della sua automobile, avvenuto nei primi giorni del mese di settembre del 1990.

Ha dichiarato che si rese conto che la Lancia Thema, che era posteggiata nello spazio antistante il suo villino, era in preda alle fiamme in quanto il sistema di allarme di cui il veicolo era dotato scattò alle ore 3,30 del mattino ed egli si alzò per controllare quanto stava accadendo.

Il testimone ha aggiunto che all’epoca dell’episodio delittuoso in trattazione, come anche oggi, era titolare di uno studio di commercialista, nel quale lavoravano otto o dieci persone, uomini e donne.

Infine, il GIANNILIVIGNI ha ammesso di conoscere il CIACCIO e il CLEMENTE (il quale, con il padre e i fratelli, era suo cliente per le sua attività imprenditoriali), nonché, anche se solo di vista, il GERACI e Matteo MESSINA DENARO. Tuttavia, ha negato di avere mai avuto contrasti e discussioni con costoro e di essere stato richiamato dagli stessi per ragioni di carattere personale o di altro genere (cfr. deposizione resa da Carmelo GIANNILIVIGNI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Alla luce dell’istruttoria dibattimentale espletata, pertanto, le propalazioni del GERACI hanno trovato conferma con riferimento al fatto che l’autovettura Lancia Thema del dottor GIANNILIVIGNI venne incendiata nel mese di settembre del 1990.

Le dichiarazioni accusatorie del collaboratore sono compatibili con la deposizione della persona offesa anche con riferimento al movente dell’azione delittuosa, atteso che quest’ultimo ha ammesso che conosceva tutti gli imputati e in particolare modo il CIACCIO e il CLEMENTE, il quale ultimo, con il padre e i fratelli, era suo cliente, e che alle sue dipendenze lavoravano anche alcune ragazze. Ne consegue che è ben possibile che il commercialista avesse una relazione con una delle sue impiegate, legata ai due menzionati imputati.

4) INCENDIO DELL’ABITAZIONE DI MARTINO CARMELA E LIPIDO ANGELO

Alle 8,30 circa del 7 novembre 1990, una pattuglia di Carabinieri si recò in via Cavallaro n. 27 di Marinella di Selinunte, in seguito alla denuncia di un incendio nella sua abitazione estiva da parte di MARTINO Carmela.

L’edificio era recintato con un muro di conci di tufo alto circa due metri ed era circondato da un giardino. Varcata la soglia di accesso, si notava che sia l’ingresso che il corridoio erano completamente affumicati, come pure il salone. In quest’ultimo vano, a terra, gli operanti rinvennero due recipienti in plastica completamente deformati, di cui uno da venticinque litri e l’altro più piccolo. Il tetto del salone si presentava con l’intonaco staccato dal soffitto in due punti, mentre la pavimentazione in ceramica era sollevata dal pavimento.

Sulla base dello stato dei luoghi i verbalizzanti dedussero che ignoti avessero scavalcato il muro di cinta, e, dopo avere segato il terzo elemento della persiana che affacciava dal giardino al salone, avessero rotto il vetro della finestra e gettato all’interno i due recipienti di liquido infiammabile, cagionando così l’incendio senza entrare nell’edificio (cfr. verbali di sequestro e di sopralluogo redatto da operanti del Commissariato p.s. di Castelvetrano datato 7 novembre 1990).  

Alla luce delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, dell’incendio dell’abitazione estiva di Angelo LIPIDO e Carmela MARTINO.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha affermato che egli, il MESSINA DENARO, il CLEMENTE e il CIACCIO furono responsabili di avere appiccato un incendio alla villetta di un vigile urbano, di cui non ha ricordato il nome.

Ha aggiunto che fu il MESSINA DENARO a dire loro che dovevano incendiarla, senza per altro rivelare al collaboratore le ragioni esatte sottese all’azione. Il dichiarante, per altro, ha asserito di ritenere che il gesto delittuoso fu determinato dal fatto che il vigile urbano aveva elevato contravvenzioni a qualcuno del gruppo.

Ha specificato altresì che l’abitazione della persona offesa si raggiungeva imboccando dapprima una via parallela alla strada principale che conduceva a Selinunte, chiamata via Cavallaro, e poi un’altra via sulla destra, che si doveva percorrere per circa settanta o cento metri.

I quattro uomini caricarono la nafta sulla Renault 4 del CLEMENTE e agirono durante la notte. Il collaboratore ha precisato inoltre che l’incendio non venne appiccato in estate, dato che in quella stagione c’era troppa gente.

Il collaboratore ha aggiunto che effettuarono un primo tentativo, che non riuscirono a portare a termine, in quanto, dopo che avevano scavalcato il cancello, videro molte gazzelle dei carabinieri avvicinarsi. Dapprima si gettarono a terra, temendo di essere stati individuati, poi si accorsero che andavano verso Castelvetrano e Matteo MESSINA DENARO se ne andò subito con la macchina del GERACI, perché aveva paura che intendessero arrestare suo padre e voleva avvisarlo.

Circa dieci o venti giorni dopo i quattro uomini ritornarono alla villa e appiccarono l’incendio (cfr. esame di GERACI Francesco all’udienza del 20 gennaio 1999).

Carmela MARTINO ha dichiarato di avere denunciato l’incendio della sua abitazione estiva a Selinunte nella via Cavallaro, aggiungendo di avere scoperto che era stato appiccato il fuoco all’immobile il 1 novembre 1990, quando si recò nella predetta località balneare per trascorrervi il giorno di festa.

La testimone ha affermato che suo marito, LIPIDO Angelo, era vigile urbano, precisando per altro che non le risultava che avesse avuto contrasti o discussioni con Leonardo CIACCIO, Giuseppe CLEMENTE, Francesco GERACI e Matteo MESSINA DENARO (cfr. deposizione della MARTINO all’udienza del 20 gennaio 1999).

Le propalazioni del GERACI hanno trovato conferma in altri elementi di prova raccolti nell’istruttoria documentale sotto i seguenti profili:

a) Angelo LIPIDO, comproprietario dell’immobile insieme alla moglie Carmela MARTINO, all’epoca del fatto era un vigile urbano;

b) l’immobile di proprietà della signora MARTINO, sito nella via Cavallaro di Selinunte, venne dato alle fiamme alla fine di ottobre, cioè in una stagione diversa da quella estiva;

c) la villetta era rinchiusa da un muro di cinta, che i criminali dovettero scavalcare per introdursi nello stabile.

Il diniego da parte della signora MARTINO che il marito abbia avuto contrasti con il MESSINA DENARO o con qualcuno dei suoi amici, d’altra parte, non è idoneo di per sé ad escludere la circostanza, atteso che è ben possibile che la testimone non sia stata informata dal LIPIDO di controversie insorte con il figlio dell’allora rappresentante del mandamento di Castelvetrano o con i suoi amici per ragioni inerenti al suo servizio, per evitare di crearle preoccupazioni, data la nota pericolosità dei personaggi in parola.

 

5) INCENDIO DEL TRATTORE DI DI GIUSEPPE GIACOMO

Il 18 aprile 1991, alle ore 11,00 circa DI GIUSEPPE Giacomo si presentò ai carabinieri di Castelvetrano per denunciare che durante la notte precedente ignoti, avvalendosi di liquido infiammabile, avevano appiccato il fuoco a un trattore trivella di sua proprietà che era stato lasciato parcheggiato in Contrada Strasatti causando allo stesso danni per complessive £.5.000.000 (cfr. relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Castelvetrano in data 18 aprile 1991 in seguito all’intervento conseguente alla denuncia dell’incendio sporta dal DI GIUSEPPE, prodotta dal P.M. sub doc. n.17).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, dell’incendio del trattore trivella del DI GIACOMO.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha affermato che egli, il MESSINA DENARO, il CLEMENTE e il CIACCIO diedero alle fiamme un mezzo agricolo custodito all’interno di un baglio, su decisione del figlio del capo mandamento di Castelvetrano.

Lo stesso MESSINA DENARO ebbe a spiegargli che l’azione era finalizzata a fare comprendere a “quel cornuto” -il quale era di Marsala ed aveva acquistato un’azienda agricola a Castelvetrano- che non poteva andare a comperare in quel paese senza preventivamente avvisare la locale cosca mafiosa.

Il GERACI nell’occasione entrò nel baglio solo per un attimo, avendo modo di scorgere il trattore e quindi uscì nuovamente per controllare che non arrivasse nessuno, mentre gli altri complici provvidero ad appiccare il fuoco cospargendo il mezzo agricolo di nafta che avevano portato con loro o di quella contenuta nella stessa macchina (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Le propalazioni del GERACI hanno trovato conferma in accertamenti effettuati dal dottor BONANNO su delega del P.M., e in particolare:

a) il mezzo agricolo bruciato fu identificato nel trattore trivella incendiato nella via Seggio di Castelvetrano appartenente a Giacomo DI GIUSEPPE, cl.1947. L’incendio era stato appiccato mentre il mezzo meccanico era parcheggiato in contrada Strasatti di Castelvetrano, contrada attraversata dalla via Seggio;

b) la notte tra il 17 e il 18 aprile 1991 il veicolo predetto venne dato dolosamente alle fiamme utilizzando un liquido infiammabile (cfr. deposizione del dottor BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999).

6) INCENDIO DELL’ABITAZIONE ESTIVA DI FRAGALÀ GAETANO

Il 22 novembre 1991 alle ore 18,35 i Carabinieri di Marinella di Selinunte si recarono nella frazione Triscina di Castelvetrano sulla via SD 1 in corrispondenza del numero civico 80, in seguito a richiesta di intervento fatta da FRAGALÀ Gaetano, il quale aveva denunciato che la sua casa di villeggiatura era stata interessata da un incendio.

L’immobile era ad una sola elevazione ed era composto da sei vani più servizi e da una veranda prospiciente la via SD 1.

Le fiamme avevano interessato con la fuliggine tutti i vani, annerendo le pareti e i soffitti. I verbalizzanti trovarono gasolio incombusto a terra e le ceneri fredde e ne dedussero che l’incendio si era spento da solo per mancanza di ossigeno. In una stanza fu rinvenuto altresì un recipiente di plastica della capacità di venticinque litri in parte pieno di gasolio, mentre un altro fu trovato, completamente bruciato, nel corridoio.

Gli operanti ipotizzarono che gli autori del fatto criminoso avessero divelto la finestra in ferro di un vano posteriore e, dopo avere forzato il telaio con uno scalpello e un martello, fossero penetrati all’interno dell’immobile. Successivamente gli stessi avrebbero cosparso tutti i serramenti interni di gasolio e avevano appiccato il fuoco (cfr. verbale di ispezione dei luoghi redatto il 22 novembre 1991 dai carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte).

Sulla base delle dichiarazioni di Francesco GERACI, lo stesso collaboratore è stato rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e MESSINA DENARO Matteo, perchè, volendo appiccare il fuoco alla villetta di RIZZO Stefano, incendiarono erroneamente l’abitazione estiva di FRAGALÀ Gaetano.

Nel presente giudizio si sono costituiti parte civile la Provincia di Trapani, e i Comuni di Castelvetrano e di Palermo.

Francesco GERACI ha affermato che egli, il MESSINA DENARO, il CLEMENTE e il CIACCIO diedero alle fiamme, su richiesta dello stesso collaboratore.

Quest’ultimo, infatti, chiese al figlio del capo mandamento di Castelvetrano di prendere qualche iniziativa contro un tale Stefano RIZZO, il quale, dopo essere stato suo dipendente, aveva cominciato a fargli concorrenza, quotando sempre l’oro a prezzi leggermente inferiori a quelli praticati da lui. Quando il MESSINA DENARO gli chiese se l’obiettivo aveva una casa, il GERACI rispose che aveva una villetta a Triscina e il suo interlocutore gli comunicò che gliel’avrebbero bruciata.

Il collaboratore, il MESSINA DENARO, il CIACCIO e il CLEMENTE una notte del 1991 alle ore 2,00 o 1,00 circa si recarono a Triscina, partendo da Castelvetrano a bordo di due macchine, in una delle quali (probabilmente la Renault 4 di CLEMENTE) caricarono sessanta litri di nafta.

Entrarono da una finestra, forzando con un cric le inferriate in ferro. Radunarono tutti i mobili in una stanza, gettarono a terra la nafta e appiccarono il fuoco.

Il GERACI tuttavia non individuò lo stabile, cosicchè incendiarono una villetta vicina a quella del RIZZO, sempre nella zona balneare di Triscina. Il collaboratore si accorse di avere sbagliato edificio nell’occasione del suo successivo viaggio a Triscina (cfr. esame del GERACI all’udienza del 20 gennaio 1999).

Le propalazioni del collaboratore hanno trovato alcune significative conferme in altri elementi di prova emersi nel corso del dibattimento, e in particolare:

a) il RIZZO obiettivo dell’azione delittuosa in parola fu identificato in Stefano RIZZO, nato a Castelvetrano il 6 marzo 1951; costui era proprietario di un’abitazione estiva a Triscina, raggiungibile imboccando la strada che portava da Castelvetrano alla suddetta località balneare e che poi si innestava sulla via principale della stessa ed era ubicata proprio su quest’ultimo incrocio, sulla sinistra;

b) la villetta di FRAGALÀ Gaetano, nato a Castelvetrano il 1 gennaio 1910, bruciata il 22 novembre 1991, era attigua alla precedente (cfr. deposizione del dottor BONANNO all’udienza del 20 gennaio 1999);

c) i criminali si introdussero nell’edificio forzando una finestra in ferro avvalendosi di leve (cfr. verbale di ispezione di luoghi, cit.).

 

 

7) CONCLUSIONI

Ciò premesso in generale, e passando alla disamina delle posizioni processuali dei singoli imputati, non possono esservi dubbi sulla penale responsabilità di Francesco GERACI in ordine ai delitti in trattazione.

Le sue dichiarazioni confessorie, infatti, da un lato intrinsecamente logiche e coerenti e dall’altro lato supportate da significativi riscontri, appaiono ampiamente idonee a fondare nei confronti dello stesso il predetto giudizio.

In ordine all’attendibilità intrinseca del GERACI non può non sottolinearsi che il suo resoconto dei fatti è stato preciso, dettagliato, costante e privo di contraddizioni interne.

Deve inoltre reputarsi che le propalazioni del GERACI siano tendenzialmente credibili anche laddove abbiano ad oggetto circostanze apprese de relato. Infatti deve sottolinearsi che il collaboratore ha appreso le suddette notizie da MESSINA DENARO Matteo, il quale era il capo riconosciuto del sodalizio criminoso a cui apparteneva lo stesso collaboratore ed era legato a quest’ultimo da un vincolo di grande confidenza e stima, tanto da averlo scelto come autista personale e da avergli addirittura affidato la custodia di gioielli e altri oggetti d’ora di proprietà di RIINA (cfr. la scheda dedicata alla disamina dell’attendibilità generale del collaborante, in Parte III – Capo III). D’altra parte, la credibilità delle affermazioni de relato del GERACI è suffragata in maniera significativa anche dalla circostanza che spesso esse hanno trovato riscontro in altri elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale.    

Sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore deve sottolinearsi che le stesse hanno trovato numerosi riscontri, dettagliatamente elencati nelle parti dedicate al vaglio dei singoli episodi criminosi, sia nelle testimonianze assunte, sia nelle risultanze degli accertamenti di polizia giudiziaria compiuti tanto nella immediatezza del fatto, quanto successivamente all’inizio della sua collaborazione.

Come si è già sottolineato nell’introduzione al Capitolo VI della presente Parte IV, il MESSINA DENARO, il CIACCIO, il CLEMENTE e il GERACI all’epoca dei fatti delittuosi in parola costituivano un gruppo affiatato e pressochè inseparabile, mentre il FURNARI, come meglio si preciserà nella scheda in cui si tratterà la sua posizione in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p., era membro della “famiglia” di Castelvetrano. Ne consegue che, dovendo il resoconto del collaboratore essere considerato complessivamente attendibile per le ragioni già specificate, è ben possibile che gli esecutori materiali degli incendi siano stati gli odierni imputati.

Deve sottolinearsi inoltre che l’attendibilità del GERACI non può essere posta in discussione, sulla base delle considerazioni già più volte espresse (cfr. in particolare scheda dedicata al vaglio della credibilità del collaboratore in Parte III – Capo III). Anche nel caso in questione le sue affermazioni hanno trovato significativi riscontri di carattere generale, che attestano che egli era a conoscenza di numerosi particolari relativi alle modalità esecutive del fatto, che poteva conoscere solo avendovi partecipato.

D’altra parte, a parere di questa Corte, non può ipotizzarsi che egli abbia accusato falsamente gli imputati per acquisire benemerenze agli occhi dell’Autorità Giudiziaria o per consumare vendette personali. Infatti, sotto il primo profilo deve ricordarsi che il contributo offerto dal GERACI agli inquirenti è stato senza dubbio rilevante, essendo stato il primo collaboratore vicino alla cosca di Castelvetrano ed avendo contribuito in maniera decisiva a disvelare le attività del sodalizio criminoso facente capo al boss emergente Matteo MESSINA DENARO e le connivenze di cui si avvaleva. Pertanto il GERACI -il quale si è autoaccusato senza esitazioni o ripensamenti di numerosi fatti delittuosi, anche eclatanti, dimostrando immediatamente la sicurezza e la irreversibilità della sua scelta- non avrebbe avuto alcuna ragione di addossare falsamente ad altri la responsabilità di fatti criminosi. Sotto il secondo profilo, poi, non è emerso, né è stato addotto dagli stessi prevenuti, alcun serio elemento che possa fare sorgere sospetti sull’esistenza di inimicizia o rancore del collaboratore nei confronti del prevenuto.

Tutto ciò premesso, tuttavia, l’accertata attendibilità generale del GERACI, che non può non refluire altresì sulla sua credibilità con riferimento agli episodi in parola, non consente di per sé sola, in assenza assoluta di riscontri individualizzanti che colleghino direttamente i prevenuti agli incendi in esame, di ritenere raggiunta la piena prova della penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro ascritti.

Quanto al MESSINA DENARO, a giudizio di questa Corte, la circostanza che egli fosse il capo riconosciuto del gruppo di cui faceva parte il GERACI, oltre che il giovane capo mafia emergente di Castelvetrano non prova automaticamente che egli ebbe parte in episodi delittuosi di secondaria importanza quali quelli in parola.

Alla luce delle suesposte considerazioni MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe e FURNARI Vincenzo debbono essere assolti dai reati loro rispettivamente contestati nei capi 155, 156, 157, 158, 159, 160 della rubrica per non essere stata raggiunta la prova che abbiano commesso il fatto.

PARTE V

CAPO I

IL DELITTO DI CUI ALL’ART.416 BIS C.P.: PROFILI ESSENZIALI E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Il presente processo ha ad oggetto anche il reato previsto e punito dall’art. 416 bis c.p., ascritto a una serie di soggetti accusati di fare parte di diverse articolazioni locali dell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra”, e precisamente delle “famiglie” di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Trapani, Valderice, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo, Marsala e Salemi.

Le emergenze probatorie che si traggono dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi e dagli esiti investigativi, a cui si è fatto ampio cenno nei capitoli che precedono, pongono in luce una realtà associativa che rispecchia e riproduce le coordinate strutturali e operative delle diverse manifestazioni che nel tempo ha avuto l’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, fondate su plurimi e concordanti accertamenti giudiziari divenuti irrevocabili.

In questa sede ci si limiterà a brevi cenni sui profili giuridici essenziali della fattispecie delittuosa, atteso che da un lato i tratti generali del fenomeno criminale in esame sono già stati esaminati nella Parte II e dall’altro lato le coordinate giuridiche del reato di cui all’art.416 bis c.p. sono talmente note da rendere pleonastica ogni disquisizione in proposito. Pertanto, dando per scontato tutto ciò che costituisce patrimonio culturale ormai pacifico (questioni quali il bene giuridico tutelato, la qualificante specificità del metodo mafioso fondato sulla forza intimidatrice promanante dall’esistenza stessa dell’associazione e sulle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, l’eterogeneità e l’alternatività dei fini, che spaziano dalla commissione di delitti, all’acquisizione in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di appalti o servizi pubblici, alla realizzazione di profitti ingiusti) ci si soffermerà soltanto su taluni aspetti meritevoli di talune precisazioni.

In primo luogo pare opportuno ribadire che l’organizzazione criminale in parola risulta strutturata in senso verticistico sulla base di entità locali di diverso livello le quali, pur essendo certamente dotate di un proprio ambito di autonomia decisionale, operativa e di interessi, sono tuttavia strettamente collegate e coordinate entro un unico organismo caratterizzato da un forte potere esercitato dall’apice centrale dell’associazione.

Basti pensare che la nomina di capi o la deliberazione di conflitti o di qualche iniziativa di particolare importanza risultano essere oggetto di riunioni estese a esponenti di più “famiglie” e mandamenti, spesso con la partecipazione anche di esponenti provenienti dalle cosche del palermitano, che per altro paiono rivestire più che altro funzioni di mera investitura o di sostanziale avallo (addirittura di semplice consultazione), anziché di effettiva formazione del consenso.

Inoltre, occorre ribadire che l’osservanza delle regole che asseritamente governano la vita interna di “cosa nostra” è in realtà soltanto tendenziale e soggetta a sempre più frequenti eccezioni, secondo le stesse ammissioni di coloro che più di ogni altro hanno parlato di questo tema, ossia Vincenzo SINACORI, Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA. La ragione di tale degenerazione va individuata nel fatto che in ultima analisi “cosa nostra”, specialmente dopo l’avvento alla guida dell’organizzazione della fazione “corleonese”, si è rivelata essere una consorteria criminale governata dalla forza, anche militare, del gruppo egemone del momento, la quale, sola, sorregge le scelte strategiche o le decisioni operative, determina la selezione soggettiva, condiziona l’organizzazione territoriale anche modificando le aggregazioni di “famiglie” e mandamenti, e infine impone o disattende le stesse norme di condotta usualmente osservate dagli affiliati. Infatti, come si è avuto modo di sottolineare più volte nella sezione dedicata alla trattazione dei singoli omicidi, non di rado le decisioni relative a varie questioni della vita associativa, tra cui anche alcuni fatti di sangue, sono state prese a livello verticistico da giovani boss emergenti, probabilmente senza neppure consultare i capi degli organismi locali interessati o avvalersi del loro supporto logistico e organizzativo, ma servendosi di soggetti che, pur non essendo affiliati, erano di loro totale fiducia (come nel caso di URSO Raffaele a Campobello di Mazara e della famiglia “Cannata” a Partanna, veri e propri referenti dei MESSINA DENARO, più influenti addirittura degli “uomini d’onore”).

Sicché la sostanziale relatività delle regole interne di “cosa nostra” in ragione dei motivi indicati rende del tutto vana e inconducente l’indagine (pure tentata dalle parti al fine di supportare con argomenti di carattere logico le rispettive tesi e/o di dimostrare la falsità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia) volta a fissare norme comportamentali e a verificare, alla luce delle stesse, gli accadimenti inerenti alla vita dell’associazione, nonché i rapporti tra gli organismi di diverso livello (per individuare chi deteneva il potere decisionale) e le modalità di selezione dei capi di detti organismi (al fine di stabilire se essi venissero ‘eletti’ dagli affiliati oppure nominati dall’alto).

D’altro canto, la forza del gruppo egemone che regola tutta la vita dell’associazione è tale da mantenere fortemente unitaria la compagine associativa nonostante la segmentazione in una pluralità di strutture di differenti livelli. In tal senso depongono molteplici dati probatori che evidenziano l’assiduo interscambio operativo di uomini e mezzi; la formazione di gruppi di fuoco composti da “uomini d’onore” provenienti da diverse “famiglie”, mandamenti e province; l’esistenza di una organizzazione logistica comune, in particolare per la fornitura delle armi; la gestione tendenzialmente accentrata del sistema di controllo degli appalti delle opere pubbliche e della distribuzione delle relative tangenti; il perseguimento di comuni interessi ed obiettivi, primo tra tutti il dominio del territorio e l’ingerenza parassitaria sulle attività economiche e produttive.

Ne discende che l’affiliazione di taluno alla singola “famiglia” locale importa il suo inserimento non solo in quella specifica cellula territoriale, ma nell’intero organismo associativo di “cosa nostra”. Quest’ultima circostanza trova evidente riscontro fattuale nelle riferite modalità della presentazione rituale tra affiliati che viene effettuata ovunque, a prescindere dalla provenienza territoriale, con l’unica e significativa formula “siete la stessa cosa”.

Altrettanto significativo in questo senso è il caso di coloro che sebbene dislocati in una certa area territoriale continuano tuttavia a far parte di una “famiglia” insediata altrove, solitamente nel paese di origine (come è il caso di GIAMBALVO Pietro, il quale, pur abitando a Santa Ninfa, è affiliato alla cosca di Roccamena, suo luogo di nascita).

Giova poi ribadire che le risultanze probatorie del presente dibattimento (del resto in armonia con i dati emersi in molti altri processi definiti con sentenze divenute irrevocabili) attestano che l’area soggettiva riconducibile all’associazione mafiosa in esame non si esaurisce nei soli “uomini d’onore”, intendendosi per tali soltanto coloro che sono formalmente affiliati mediante il rito della “punciuta”. Infatti, a fianco di costoro vi è una vasta e variegata categoria di persone indicata da diversi collaboratori (e in particolare, con riferimento al presente procedimento, il PATTI e il SINACORI) come “vicini”.

Si tratta di posizioni soggettive tra loro assai diverse che hanno in comune il solo dato negativo della mancanza di un atto di formale affiliazione, mentre per il resto oscillano da un’attività di mero fiancheggiamento, all’apprendistato aperto all’eventuale partecipazione in fatti illeciti, sino alla vera e propria collusione e concorso nella commissione di delitti per conto della “famiglia” e anche insieme a membri di essa. Al fine di delineare l’importanza della categoria in parola, basterà ricordare che personaggi del calibro di BONAFEDE Natale, URSO Raffaele, CIACCIO Leonardo, GERACI Francesco e RISERBATO Davide all’epoca dei fatti delittuosi oggetto del presente processo non erano ancora stati “combinati”, ma nondimeno hanno giocato un ruolo di primo piano nell’associazione, in forza della loro abilità militare e/o della loro particolare vicinanza a personaggi quali MESSINA DENARO Matteo, Antonio PATTI e GANCITANO Andrea.

In relazione alla categoria dei “vicini” deve sottolinearsi infine un aspetto di natura fattuale ad essa connesso: siccome costoro non, essendo affiliati, non possono essere ritualmente presentati agli “uomini d’onore”, solo occasionalmente essi sono conosciuti fuori della “famiglia” o all’ambito territoriale di riferimento. Ciò spiega il fatto che essi possano non essere noti a tutti i collaboratori, quanto meno nella loro condotta in concreto sussumibile nel paradigma dell’art. 416 bis c.p..

Del resto, neppure rispetto a coloro che sono ritualmente affiliati si può postulare una conoscenza totale da parte degli altri individui organicamente inseriti in “cosa nostra” (e così anche da parte dei “pentiti” che sono stati tali): e ciò non solo in considerazione del fatto che, di norma, l’ampiezza delle relazioni personali di un “uomo d’onore” dipende essenzialmente dal rango del medesimo all’interno dell’associazione; ma anche in relazione alla accertata esistenza di mafiosi “riservati”. Circostanze, entrambe, che discendono dalla struttura gerarchica della organizzazione criminale in questione e dalla osservanza della regola della segretezza che sebbene -conformemente alle altre- viga solo tendenzialmente, tuttavia è quella che tra tutte gode verosimilmente della maggiore osservanza, come si deduce se non altro dal dato incontrovertibile della sopravvivenza dell’associazione stessa e della scarsa conoscenza che si ha di essa tuttora soprattutto in alcune zone, come è proprio quella della zona di Trapani.

Ebbene, i dati fattuali in concreto emergenti dal compendio probatorio raccolto e ampiamente richiamato nei capitoli che precedono si rivelano perfettamente sovrapponibili allo schema normativo della fattispecie delittuosa prevista dall’art.416 bis c.p..

In particolare, gli elementi di prova acquisiti consentono di ritenere pienamente dimostrato il sistematico sfruttamento della forza intimidatrice e del correlato stato di soggezione dipendente dalla pericolosità del sodalizio che è pubblicamente nota e costantemente rinsaldata da una inesauribile serie di fatti di sangue e di atti di intimidazione posti in essere con la violenza nei confronti di coloro che, interni o esterni all’associazione, ostacolino in qualsiasi modo gli interessi della stessa.

Parimenti accertata è la molteplicità degli interessi perseguiti, da quelli propriamente delittuosi, a quelli formalmente leciti ma tuttavia riconducibili alla sfera dell’illecito a causa dell’impiego del metodo mafioso, e ancora, a quelli volti al controllo, col medesimo metodo, degli appalti di opere pubbliche. Sotto tale profilo, infatti, sono stati probatoriamente documentati, a seconda delle zone, il traffico di tabacchi lavorati esteri e di sostanze stupefacenti, le estorsioni, la gestione di diverse attività imprenditoriali ed economiche, l’infiltrazione nelle strutture politico-amministrative, oltre ovviamente agli omicidi e agli atti di violenza, i quali ultimi costituiscono l’oggetto principale del presente processo.

Tanto premesso, e passando alla disamina di alcuni elementi costitutivi della fattispecie delittuosa in questione, per quanto concerne i contorni della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si deve richiamare la condivisibile e ormai consolidata giurisprudenza secondo cui il delitto in esame è un reato a condotta plurima, o a forma libera, che può realizzarsi con modalità e contenuti diversi e assumere svariate connotazioni purché si traduca nell’apporto di un contributo non marginale, ma apprezzabile e concreto, sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, qualunque siano il ruolo o i compiti che il partecipe svolga nell’ambito dell’associazione stessa e senza che sia necessario che ciascuno utilizzi la forza intimidatrice né che consegua direttamente, per sé o per altri, profitti o vantaggi ingiusti (cfr., per tutte, Cass. 15 aprile 1996, Matrone, e Cass. 30 luglio 1996, Alleruzzo).

Ne discende che la condotta di partecipazione è indipendente da un qualsiasi atto formale di inserimento nel sodalizio criminale.

Ciò che è necessario -ma anche sufficiente- ai fini della configurabilità della fattispecie è l’inserimento di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito mediante l’utilizzazione del metodo mafioso, ossia il compimento di una qualsiasi attività causalmente rilevante ai fini della realizzazione del programma criminoso da parte di chi offra una permanente disponibilità all’azione delittuosa rientrante nel programma dell’organizzazione criminale. In quest’ottica, pertanto, non ha alcun rilievo, sul piano sostanziale, l’assunzione formale della qualifica di “uomo d’onore” attraverso la rituale affiliazione, né l’eventuale conoscenza o meno degli altri affiliati e dei capi di vario livello (cfr. in tal senso, Cass., Sez.II, ud.17 gennaio 1997, Accardo).

D’altro canto, ai fini della configurabilità del reato in questione non è necessario neppure che il soggetto abbia posto in essere un’attività di tipo mafioso, ma è sufficiente che egli si sia limitato a prestare la propria adesione con l’impegno di mettersi permanentemente a disposizione dell’associazione. Sicché il solo fatto di prestare il giuramento di fedeltà all’organizzazione criminale in parola con la conseguente assunzione della qualifica di “uomo d’onore” è di per sé dimostrativo di una condotta di partecipazione. Tale rituale affiliazione, infatti, si sostanzia nella manifestazione di una incondizionata disponibilità a dare attuazione al programma criminoso di “cosa nostra” e pertanto si pone come una condotta causalmente rilevante ai fini dell’esistenza stessa del sodalizio e della sua sopravvivenza, nonché del perseguimento degli scopi associativi. In tale caso deve, quindi, concludersi che la prova del contributo causale nel senso sopra detto “.. è immanente nell’obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l’aumento numerico dei suoi membri” (cfr. in questo senso, tra le altre, Cass. 18 novembre 1996, Brusca, e la più volte citata sentenza n. 80/92, Altadonna).

In applicazione degli anzidetti principi la Corte, nel pervenire al suo giudizio, si è attenuta al criterio di riconoscere provata la condotta di partecipazione nei confronti di coloro per i quali sia dimostrata la qualifica di “uomo d’onore” e di vagliare in concreto, caso per caso, le condotte che risultino attribuibili a coloro che non rivestono quella qualità al fine di verificare l’eventuale sussistenza di un contributo causale nel senso sopra spiegato.

Accanto alla condotta di mero partecipe (nel primo comma), la norma prevede anche quella di promotori, dirigenti e organizzatori (nel secondo comma).

È pacifico che si tratta di due distinte e autonome figure di reato, non costituendo l’ipotesi del capoverso dell’art.416 bis c.p. una mera circostanza aggravante di quella disciplinata dal comma primo (cfr., per tutte, Cass. 22 aprile 1985, Fallica).

Deve per altro sottolinearsi che le qualifiche di dirigente e organizzatore non si estendono soltanto ai vertici dell’organizzazione, ma anche a tutti coloro che, sia pure nell’ambito di direttive impartite da soggetti sovraordinati, esplicano con autonomia funzioni di coordinamento dell’attività di altri aderenti e/o di iniziativa nell’impiego delle strutture e delle risorse associative (cfr., tra le altre, Cass., Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). Più specificamente, in ordine al profilo dell’organizzatore, si reputa condivisibile l’orientamento che richiede solamente che “l’attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità, intesa, quest’ultima, in senso relativo e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità” (Cass., Sez. I, 11 dicembre 1993, Algranati, cit.).

Alla luce dei sopra esposti criteri interpretativi, la più grave ipotesi del comma secondo sarà riconosciuta nei confronti di quegli imputati per i quali vi sia prova di una preposizione a taluna delle struttura territoriali periferiche (“famiglia” o mandamento) o comunque dell’assolvimento di compiti organizzativi -intesi nel senso specificato- anche all’interno della cellula di base.

Per quanto concerne poi le aggravanti contestate, deve riconoscersi sicuramente sussistente l’aggravante speciale prevista dal quarto comma dell’art. 416 bis c.p..

A tale proposito, infatti, deve osservarsi che, in punto di diritto, l’associazione si considera “armata” anche quando solo alcuni degli affiliati abbiano la materiale detenzione delle armi, essendo sufficiente che sia comune soltanto la “disponibilità” -intesa come semplice possibilità di disporre- delle armi stesse. Siffatta circostanza, inoltre, si estende a tutti i compartecipi che siano consapevoli di quella disponibilità o la ignorino colpevolmente.

D’altro canto, va sottolineato in proposito l’orientamento della Suprema Corte, che questo Giudice ritiene in linea di principio condivisibile, secondo cui “con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile” (cfr. Cass., sez. I, 18 aprile 1995, Farinella; id., 25 giugno 1996, Trupiano; id., sez. II, 15 aprile 1994, Matrone, dove si legittima il ricorso a deduzioni logiche desunte dal materiale probatorio acquisito).

In punto di fatto, del resto, l’effettiva e larghissima disponibilità di armi di ogni genere da parte di “cosa nostra” e di ciascuna delle sue aggregazioni territoriali costituisce un dato oggettivo assolutamente comprovato, tanto più nel presente processo, nel quale è resa di sinistra evidenza dal grande numero di omicidi dedotti in giudizio e commessi utilizzando armi nella disponibilità delle varie cosche.

Sempre con riferimento all’aggravante in oggetto, deve precisarsi altresì che la stessa, secondo la ormai costante giurisprudenza, si sostanza in una situazione di fatto di oggettiva disponibilità delle armi indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale, sicché può senz’altro riguardare anche armi legalmente detenute (cfr. Cass., sez. I. 91/188445).

In tale ottica, dunque, il fatto che in una situazione di tal genere taluno degli associati possa avere ignorato la disponibilità di strumenti di morte da parte di “cosa nostra” non solo non è logicamente sostenibile, ma non è giuridicamente rilevante, con la conseguenza che l’aggravante in parola va valutata a carico di tutti gli imputati dei quali è stata affermata la penale responsabilità.

A una diversa soluzione la Corte è, invece, pervenuta in ordine all’aggravante sanzionata dal sesto comma dell’art. 416 bis c.p. (cd. riciclaggio di proventi delittuosi).

Infatti, la sussistenza di tale aggravante richiede che risulti dimostrato il reimpiego dei proventi conseguiti per effetto della commissione di delitti nell’ordinario circuito produttivo, sotto forma di finanziamenti di attività economiche normalmente lecite e in tal modo destinati a produrre ulteriori lucri. Inoltre, affinché si possa parlare di “finanziamento”, sia pure parziale, delle attività economiche non è necessario che i proventi reinvestiti siano ingenti, né che costituiscano l’esclusiva fonte di finanziamento ma occorre, tuttavia, che essi abbiano una certa consistenza.

L’attività di riciclaggio attuata da “cosa nostra” mediante reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività produttive lecite è circostanza che risulta già accertata nell’ambito del processo cd. “maxi-uno”, definito con la sentenza della Corte di Cassazione più volte citata nel processo contro ALTADONNA e altri.

Tuttavia questa Corte, avuto riguardo all’ambito soggettivo di applicabilità di tale circostanza, in linea col vigente testo dell’art. 59 comma II c.p., ha ritenuto che essa può essere valutata a carico del soggetto riconosciuto colpevole qualora vi sia prova positiva della sua consapevolezza circa le operazioni di riciclaggio, oppure qualora sia comunque emerso un personale e diretto interessamento in attività economiche-produttive che risultino, anche in via indiziaria, beneficiarie di finanziamenti illeciti, onde l’eventuale ignoranza sulle predette operazioni non possa che addebitarsi a loro colpa.

Nel caso di specie le emergenze processuali non comprovano tali circostanze di fatto nei confronti di nessuno dei soggetti imputati del reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Infatti, deve innanzitutto sottolinearsi che il P.M. ha prodotto copie di verbali di altri procedimenti contenenti deposizioni di investigatori relative ad attività di indagine volte ad accertare l’esistenza di cointeressenze di natura economica tra un certo tessuto imprenditoriale e le “famiglie” di Trapani e Mazara del Vallo e, dunque, la riconducibilità di alcune aziende a tali consorterie attraverso il positivo riscontro della presenza di soggetti di fiducia delle cosche in diverse strutture imprenditoriali risultate coinvolte nella gestione di alcune attività economiche e imprenditoriali.

Ora, tali documenti costituiscono indicazioni episodiche non omogenee nel contesto di un’istruzione dibattimentale finalizzata quasi esclusivamente all’accertamento dei fatti omicidiari oggetto dell’imputazione e non hanno pertanto portato all’acquisizione di un compendio probatorio completo o comunque soddisfacente in ordine alle attività economiche delle cosche in parola.

Tali emergenze istruttorie -che, si ripete, sono parziali e isolate dal complessivo contesto probatorio e pertanto non consentono di addivenire a una valutazione approfondita del problema- per quanto evidenzino il tentativo delle “famiglie” di Trapani e Mazara del Vallo di inserirsi nel tessuto economico-imprenditoriale, danno contezza solo del fatto che quest’ultimo è sottoposto, almeno in parte, al controllo ed al condizionamento da parte delle locali cosche, ma non consentono di ritenere provato che le aziende poste sotto il controllo mafioso vengono utilizzate per finanziare le articolazioni di “cosa nostra” attraverso attività formalmente lecite. Infatti, non risulta documentata alcuna attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento da parte delle imprese in questione.

Conseguentemente non possono ritenersi provate le circostanze di fatto rilevanti ai fini della sussistenza dell’aggravante della quale, pertanto, la Corte, ha escluso la configurabilità nei confronti degli imputati del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. dei quali è stata affermata la responsabilità penale.

Deve essere infine affrontata la questione dell’ambito e dei limiti di applicabilità del principio del ne bis in idem alla fattispecie criminosa in esame.

La regola fondamentale in subiecta materia è quella dettata dall’art.649 c.p.p., secondo cui alla pronuncia di condanna o di assoluzione divenuta irrevocabile, cioè assistita dal c.d. giudicato formale, viene attribuita efficacia di giudicato sostanziale, inteso come vincolo a non più sentenziare sullo medesimo fatto nei confronti della stessa persona.

Pertanto, per l’applicazione del principio risulta essenziale la definizione del concetto di “medesimo fatto”, intorno a cui è risaputo che non mancano dissensi interpretativi.

Ai fini che ci occupano, tuttavia, appare sufficiente il richiamo alla tradizionale opinione (ben consolidata in giurisprudenza: cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 18 aprile 1995, Lazzarini; Cass., Sez. II, 15 aprile 1994,   Matrone) che subordina l’operatività del principio del ne bis in idem alla ricorrenza di una sostanziale identità di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie -condotta, evento e nesso di causalità- e alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona.

In materia di delitti associativi, alla loro peculiare natura di reati permanenti corrisponde la ravvisabilità di un cosiddetto periodo consumativo, più o meno lungo, che si estende dal momento iniziale della condotta antigiuridica da individuarsi nel momento in cui la fattispecie si è perfezionata, sino a quello finale della cessazione o interruzione della permanenza.

Ne consegue che in questi casi l’efficacia del giudicato sostanziale, nell’accezione sopra enunciata, resta circoscritta a quel segmento del periodo consumativo che è contemplato nella decisione irrevocabile, laddove, “ai fini della preclusione del giudicato, costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, è l’ulteriore estrinsecazione dell’attività del soggetto, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva” (Cass. Matrone, cit.; Cass., Sez. I, 7 dicembre 1994, Di Viesto; id. 7 marzo 1994, Farolfi).

In concreto, qualche complicazione deriva dalla tecnica adottata per la contestazione dell’addebito.

Può accadere, infatti, che l’incolpazione sia tracciata a contestazione chiusa, ossia delineandone la durata con precisa delimitazione cronologica del termine finale della permanenza. Ma può anche verificarsi l’ipotesi della contestazione aperta, allorquando manchi l’indicazione della data di cessazione della permanenza, essendo invece indicata soltanto la data iniziale del fatto criminoso o quella della denuncia o anche dell’accertamento. In questo secondo caso, “l’intrinseca idoneità del reato permanente a durare nel tempo comporta che l’originaria contestazione si estenda all’intero sviluppo della fattispecie criminosa, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie ma anche con riguardo a quella successiva… comunque non oltre la sentenza di primo grado” (sul punto, cfr, tra le tante, Cass., SS. UU., 11 novembre 1994, Polizzi, e Cass., Sez. I, 26 aprile 1997 n. 2303).

Pertanto, secondo la costante giurisprudenza, la copertura del giudicato non può mai estendersi oltre la sentenza di primo grado, sia perchè essa segna la definitiva cristallizzazione dell’imputazione essendosi comunque consumato il relativo potere di modifica da parte del P.M. ex art. 516 c.p.p., sia perchè sarebbe assurdo configurare un’imputazione cronologicamente proiettata in futuro, oppure conferire alla decisione di primo grado un effetto di preordinata impunità per tutte le condotte di permanenza nel reato posteriori ad essa, le quali dovrebbero altrimenti considerarsi non sanzionabili per effetto dal divieto di nuovo giudizio.

Alla luce dei sopra esposti principi, può pertanto concludersi che l’eventuale protrazione della condotta illecita oltre il termine finale del periodo consumativo coperto dal giudicato -quale risultante dalla data di cessazione della permanenza sin dall’origine indicata mediante contestazione chiusa o, comunque, specificata dal P.M. ex art. 516 c.p.p. o, infine, coincidente con la data di emissione della sentenza di primo grado- “non può che essere considerata come un fatto nuovo e diverso, suscettibile di autonoma sanzione” (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 10 maggio 1993, Algranati e Cass. Di Viesto, cit.).

Si deve appena precisare che il principio del ne bis in idem impedisce sì di tornare a giudicare il medesimo fatto nei confronti della stessa persona, ma certamente non preclude la possibilità di prendere in considerazione i fatti pregressi al fine di trarne argomenti di prova e di convincimento in relazione al nuovo e diverso reato in ipotesi ravvisabile nella condotta successiva rispetto alla quale risultino nuovi dati probatori attualizzanti.

CAPO II

IL REATO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA: LE SINGOLE POSIZIONI E IL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO

ACCARDO ANTONINO

ACCARDO Antonino deve rispondere, oltre che del duplice omicidio di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA e dei reati satellite di detenzione e porto abusivo di armi e di ricettazione, anche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto non fu rinviato a giudizio nel più volte citato processo celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala e conclusosi con la sentenza emessa in data 12 febbraio 1994.

Infatti, le uniche risultanze probatorie nei suoi confronti emerse nel suddetto procedimento furono:

– le dichiarazioni di Piera AIELLO, secondo le quali il falegname (detto “‘u Marsalisi” poichè era di origine marsalese pur abitando a Partanna), cognato di CASCIOTTA Girolamo, era un prestanome della famiglia ACCARDO (affermazioni ribadite dalla AIELLO anche nel presente procedimento, all’udienza dell’8 luglio 1998).

– la relazione di servizio datata 20 luglio 1991 redatta dai Carabinieri di Partanna ha dato atto che FAVARA Carlo Salvatore (all’epoca sicario al soldo degli ACCARDO) lavorava a casa sua.

La principale fonte accusatoria a carico dell’imputato è pertanto rappresentata da Antonio PATTI, il quale lo ha chiamato in correità con riferimento al fatto di sangue sopra indicato, individuandolo come “Pinuzzo u marsalisi”, il falegname che mise a disposizione del gruppo di fuoco un appartamento nella propria disponibilità come base logistica.

Tuttavia, come si è già dettagliatamente precisato nella scheda dedicata al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA, non è stato individuato l’appartamento nella disponibilità del prevenuto che a detta del collaboratore fu usato come base logistica dal gruppo di fuoco e pertanto è venuto meno il più solido elemento di riscontro individualizzante delle propalazioni del collaboratore.

Inoltre, il PATTI nell’udienza celebratasi l’11 novembre 1999 nell’aula bunker di Bologna ha fallito la ricognizione formale dell’ACCARDO.

Deve altresì sottolinearsi che il SINACORI e lo SCARANO, i quali hanno ammesso di avere partecipato in prima persona a fatti di sangue inseriti nel contesto della faida di Partanna e che pertanto conoscevano molti personaggi facenti capo al clan dei “Cannata”, hanno dichiarato di non conoscere l’imputato in parola.

Alla luce di questi dati, deve inferirsi che gli elementi addotti a suffragio dell’ipotesi accusatoria appaiono insufficienti per addivenire a un giudizio di penale responsabilità, atteso che le propalazioni del PATTI non sono state confermate da riscontri di carattere oggettivo, e anzi hanno trovato una smentita nel fallito riconoscimento del prevenuto da parte del collaboratore.

A fronte di una chiamata in correità tanto intrinsecamente debole e per di più contraddetta dai due collaboratori di giustizia meglio informati sulla situazione partannese, Vincenzo SINACORI e Antonio SCARANO, gli elementi indiziari forniti dalle indicazioni (per altro non supportate da dati che le confermino e che le circostanzino, consentendo di individuare condotte concretamente ascritte al prevenuto) della AIELLO e dall’unica relazione di servizio sopra indicata non appaiono idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità in ordine al delitto di cui all’art.416 bis c.p.p..

Ne consegue che ACCARDO Antonino deve essere assolto dal reato in esame per non essere stata raggiunta la piena prova che lo abbia commesso.

ACCARDO DOMENICO

ACCARDO Domenico deve rispondere, oltre che degli omicidi di Gaetano GRECO e Gaspare CAMARDA e dei reati satellite di detenzione e porto abusivo di armi, anche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Come si è già avuto modo di sottolineare nelle schede dedicate alla disamina dei fatti di sangue sopra indicati, le chiamate in correità del PATTI e del GIACALONE non sono state ritenute idonee, a causa di alcuni gravi contrasti in ordine alla presenza e al contributo fornito dal prevenuto alla commissione dei reati in parola, a fondare un giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti (cfr. schede relative agli omicidi GRECO e CAMARDA, infra, sub Parte IV, Capitolo II).

I due predetti collaboranti non hanno accusato l’ACCARDO di altre condotte agevolatrici di “cosa nostra”, limitandosi ad affermare che ebbero varie occasioni di incontrarlo nella sede della CEDICA. Quest’ultima circostanza, per altro, non ha alcuna valenza accusatoria a carico dell’ACCARDO, essendo pacifico che egli era uno dei soci nominali dell’impresa e vi lavorava.

Ne consegue che, se deve ritenersi certo che il PATTI e il GIACALONE conoscevano l’imputato (che hanno informalmente riconosciuto nel corso dell’udienza dell’11 novembre 1999 celebrata nell’aula bunker di Bologna), le loro dichiarazioni non possono essere utilizzate per fondare un giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’ACCARDO per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Deve inoltre sottolinearsi che il prevenuto è stato scagionato dai collaboratori Alcamesi Giuseppe e Vincenzo FERRO.

Il primo, in particolare, pur affermando di conoscere “da sempre” l’imputato e di sapere che dopo essere stato titolare di una macelleria gestì un’impresa di vendita di carni all’ingrosso con MELODIA Antonino, ha sottolineato che per quanto era a sua conoscenza “era un lavoratore” e “non c’era altro” (cfr. esame di Giuseppe FERRO all’udienza dell’8 novembre 1999 tenuta nell’aula bunker di Bologna).

Vincenzo FERRO ha confermato che l’ACCARDO era socio del MELODIA nella società “CEDICA”, che egli cominciò a frequentare negli anni ’90, dopo l’arresto di suo padre Giuseppe, in quanto il nuovo capo della cosca alcamese si serviva di lui in qualità di autista. Il collaboratore si è detto certo che l’imputato non è un “uomo d’onore” e ha aggiunto che il MELODIA gli confidò addirittura che aveva deciso di ucciderlo. A quest’ultimo proposito, ha specificato che l’ACCARDO aveva un rapporto di affinità con la famiglia PIRRONE, attivamente schierata dalla parte dei GRECO nella guerra di mafia che fu combattuta ad Alcamo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, e che tale circostanza di per sé lo rendeva poco affidabile per “cosa nostra”. La sua eliminazione, per altro, fu decisa in seguito al suo rifiuto di accondiscendere alla richiesta rivoltagli personalmente da MILAZZO Vincenzo di attirare i gemelli PIRRONE in un agguato avvalendosi proprio della fiducia che essi riponevano nei suoi confronti (cfr. esame di Vincenzo FERRO all’udienza del 29 novembre 1999).

In un quadro accusatorio debole, quale quello rappresentato per le ragioni sopra esposte dalle propalazioni del PATTI e del GIACALONE, le dichiarazioni dei due FERRO acquistano un peso decisivo. In particolare è significativo che Giuseppe FERRO, membro della cosca di Alcamo dall’inizio degli anni ’80 e conoscente del prevenuto, non sappia nulla di un’attività di fiancheggiamento di “cosa nostra” da parte dello stesso. D’altra parte, l’interessenza del prevenuto nella CEDICA Carni (società facente capo a MELODIA Antonino), pur se certamente indicativa di una contiguità alla mafia, non essendo stata circostanziata in alcun modo, non appare di per sé idonea a provare la penale responsabilità del prevenuto in ordine al delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, ACCARDO Domenico deve essere assolto dal reato in esame per non essere stata raggiunta la piena prova che lo abbia commesso.

ACCARDO GIUSEPPE

ACCARDO Giuseppe, soprannominato “Mantellina” è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso denominata “cosa nostra” che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 15 febbraio 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 1 luglio 1994, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 1997, l’ACCARDO è stato giudicato responsabile del delitto sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone VI prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto all’ACCARDO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 1 luglio 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente processo (TRIOLO, AIELLO), ma neppure le fonti sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita all’ACCARDO, in quanto anche il SINACORI- pur chiamandolo in causa anche per il triplice omicidio in danno di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo perpetrato il 29 marzo 1988- non ha tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, ACCARDO Giuseppe deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

AGATE MARIANO

AGATE Mariano deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato più volte condannato per vari reati, tra i quali:

– i delitti di associazione a delinquere (fino al 5 febbraio 1982) e violazioni in materia di infrazioni valutarie, con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 18 gennaio 1985, divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985;

– i delitti di associazione a delinquere semplice e di stampo mafioso (in continuazione con la precedente), nonché di violazione della disciplina degli stupefacenti e di sostanze psicotrope, con decisione della Corte d’Assise di Appello di Palermo emessa il 10 dicembre 1990, passata in giudicato il 30 gennaio 1992.

Ora, l’imputato dopo avere riportato le predette condanne ha certamente posto in essere condotte attualizzanti la condotta criminosa sopra descritta.

Infatti, da un lato tutti i collaboratori sono stati concordi nel riferire che egli ha mantenuto fino al suo ultimo arresto (avvenuto in data 1 febbraio 1992) e riveste tuttora il ruolo di capo mandamento di Mazara del Vallo (cfr. concordi e reiterate dichiarazioni sul punto del PATTI, del GIACALONE, del SINACORI, del FERRO, del BRUSCA).

Dall’altro lato, deve sottolinearsi che in tale veste, oltre che per il contributo fondamentale portato al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e all’assassinio di Gaetano D’AMICO (perpetrati rispettivamente l’11 gennaio 1992 e il 7 febbraio 1992), l’AGATE nel presente procedimento è stato giudicato responsabile di questi ultimi fatti di sangue.

Ne consegue che, avendo il prevenuto posto in essere condotte attualizzanti rispetto a quelle per la quale riportò le succitate condanne, che interruppero la permanenza del reato, egli si è nuovamente macchiato del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Alla luce di tutte le sopra riportate considerazioni, AGATE Mariano deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di capo mandamento indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

Data l’identità del comportamento integrante le fattispecie delittuose in parola, la mancata interruzione del vincolo di appartenenza a “cosa nostra” e l’evidente identità del disegno criminoso, deve reputarsi che tra le varie azioni commesse dall’AGATE sussista il vincolo della continuazione.

Tenuto conto della posizione di primo piano ricoperta dall’imputato nell’associazione criminosa in parola per oltre un ventennio, deve stimarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione da porre in continuazione con la pena inflittagli con la sentenza emessa in data 10 dicembre 1990 dalla Corte d’assise d’appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 30 gennaio 1992, irrogatagli del pari in continuazione con quella inflittagli con la sentenza emessa in data 18 gennaio 1985 dalla Corte d’Appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985.

ALCAMO ANTONINO

ALCAMO Antonino è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso denominata “cosa nostra” che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 14 dicembre 1995 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 12 novembre 1994, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 1997, l’ALCAMO è stato giudicato responsabile del delitto sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni nove di reclusione.

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto all’ALCAMO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 novembre 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori già esaminati nel precedente processo, ma neppure le fonti sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita all’ALCAMO, in quanto anche il SINACORI, il PATTI, il FERRO, il BRUSCA, il BOMMARITO e il GERACI – pur chiamandolo in causa anche per gli omicidi in danno di CALVARUSO Pietro e di D’AMICO Gaetano, perpetrati rispettivamente il 26 settembre 1991 e il 7 febbraio 1992, nonché per l’attentato di contrada Kaggera compiuto all’inizio di maggio del 1991- non hanno tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al novembre del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, ALCAMO Antonino deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

AMATO GIACOMO E AMATO TOMMASO

AMATO Giacomo e AMATO Tommaso debbono rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sulla figura dei prevenuti ci si è ampiamente soffermati nella scheda dedicata all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, in ordine al quale essi sono stati dichiarati penalmente responsabili alla luce delle convergenti chiamate in correità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Gioacchino LA BARBERA e condannati alla pena dell’ergastolo (cfr. infra, parte IV, Capitolo V).

Nella scheda sopra indicata sono state dettagliatamente esaminate e confutate le argomentazioni difensive volte a contrastare le accuse dei collaboratori. Pertanto, in questa sede, per evidenti ragioni di sintesi, non ci si soffermerà nuovamente sulle sopra menzionate osservazioni, ma ci si limiterà ad effettuare alcune brevi considerazioni riepilogative.

Giacomo e Tommaso AMATO, giovani pastori marsalesi, erano intimi amici di BONAFEDE Natale e legati ai fratelli RALLO, che il primo coadiuvava nella cura degli animali.

I rapporti quanto meno di AMATO Giacomo con il BONAFEDE sono attestati in particolare da una relazione di servizio nella quale si è dato atto che il 19 agosto 1993 alle ore 23,00 una pattuglia della Stazione CC. di Ciavolo fermò BONAFEDE Natale a bordo di una Y 10 in compagnia dell’AMATO.

La contiguità degli imputati con l’ambiente della pastorizia vicino a “cosa nostra”, del resto, era nota a Marsala, tanto che Carlo ZICHITTELLA li ha indicati tra coloro che erano in contrasto con i fratelli GIACALONE per motivi attinenti ai pascoli, individuando proprio in queste liti la causa della soppressione di uno di questi ultimi (cfr. esame dello ZICHITTELLA all’udienza del 10 marzo 1999, nonché scheda dedicata all’omicidio di Mario GIACALONE, infra, sub parte IV, Capitolo VII).

Dopo l’omicidio di TITONE Antonino i prevenuti, tramite BONAFEDE Natale, si misero prontamente a disposizione di Antonio PATTI, nuovo capo della “famiglia”, per vendicare l’“uomo d’onore” ucciso.

In particolare, AMATO Giacomo riferì ai fratelli RALLO (che informarono prontamente il PATTI) che aveva incontrato LAUDICINA Ignazio, il quale gli aveva detto che gli portava i saluti di Carlo ZICHITTELLA, nonchè che “loro” erano responsabili di tutto ciò che era successo, che avevano a disposizione “facce pulite” di Agrigento e che dovevano ammazzare tutti quei “pecorai”. In ordine a questo episodio non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui non sarebbe credibile che il LAUDICINA abbia rivolto una confidenza tanto importante proprio ad AMATO Giacomo, il quale lavorava per i fratelli RALLO, notoriamente inseriti in “cosa nostra”. Infatti, come si è già avuto modo di sottolineare, i membri del gruppo guidato da Carlo ZICHITTELLA nel corso della guerra di mafia tennero una condotta incredibilmente superficiale, che fu la causa della rottura dell’alleanza con gli “stiddari” dell’agrigentino e del nisseno e dell’immediata rotta militare del gruppo. Per altro, deve precisarsi altresì che la decisione, senza dubbio imprudente, del LAUDICINA di aprirsi con l’AMATO trovava una parziale giustificazione nel fatto che i due uomini si erano conosciuti durante un comune periodo di detenzione, instaurando verosimilmente un rapporto confidenziale.  

Data la situazione di obiettiva difficoltà della sua “famiglia”, i cui membri più noti erano attivamente ricercati dal gruppo ZICHITTELLA, il PATTI -che aveva ricevuto da RIINA Salvatore l’ordine di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni alla cosca per condurre la guerra contro il gruppo criminale che aveva attaccato militarmente “cosa nostra”- utilizzò i prevenuti in una continua e utilissima attività di controllo dei movimenti dei membri del clan nemico. La scelta del reggente della cosca mafiosa marsalese di servirsi dei due fratelli, d’altra parte, fu motivata dalla convinzione (dimostratasi esatta) che gli stessi erano certamente degni di fiducia, data l’importanza del servizio resogli da Giacomo AMATO e la vicinanza di entrambi al suo “braccio destro” Natale BONAFEDE (cfr. sul punto, infra, parte IV, Capitolo V).

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che AMATO Giacomo e AMATO Tommaso fin dall’inizio degli anni ’90 sono stati soggetti “vicini” all’articolazione marsalese di “cosa nostra” e pertanto debbono essere giudicati responsabili del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato, estrinsecatasi altresì nella partecipazione alla commissione di specifici fatti di sangue (e segnatamente all’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA) deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione per ciascuno dei prevenuti.

ASARO MARIANO

ASARO Mariano è stato già altre due volte giudicato per il reato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra” che gli è stata contestato nel presente procedimento.

In particolare, egli è stato condannato:

– con la sentenza del Tribunale di Trapani pronunciata in data 1 aprile 1995, nell’ambito del processo di cui egli stesso era capolista;

– con altra sentenza, sempre del Tribunale di Trapani, emessa in data 22 ottobre 1994, nell’ambito del processo a carico di CALABRÒ Gioacchino e altri (cd. “di contrada Virgini”).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Di tanto ha preso atto il Giudice dell’appello avverso la sentenza di c.da Virgini – che, a sua volta, atteso il tenore della contestazione e per come espressamente chiarito nella stessa sentenza, copre il periodo di tempo sino al 22 ottobre 1994- pronunciando nei riguardo dell’ASARO sentenza di proscioglimento per precedente giudicato (Corte Appello Palermo, sentenza 3 febbraio 1996).

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto all’imputato, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 10 aprile 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nei due precedenti processi (FILIPPELLO), ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita all’ASARO. Infatti il PATTI, il SINACORI, il BONO e il GIACALONE- pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente per il secondo tentato omicidio in danno di L’ALA Natale (28 dicembre 1989) e l’omicidio di BIONDO Agostino (8 luglio 1983), nonché per l’attentato di contrada Kaggera del maggio 1991- non hanno tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore alla primavera del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, ASARO Mariano deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

BASTONE GIOVANNI

BASTONE Giovanni deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, con la quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio..

Il prevenuto è stato concordemente indicato da tutti i collaboratori di giustizia come un membro influente della cosca di Mazara del Vallo fin dalla fine degli anni ’70 o dall’inizio degli anni ’80 (cfr. esami di Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA, Carlo ZICHITTELLA i quali nel corso del dibattimento hanno più volte fatto riferimento alla figura dell’imputato).

In tale veste il BASTONE è stato chiamato in correità per vari omicidi, tra cui quello di Pietro SCIMEMI, commesso nell’ambito della guerra di mafia che insanguinò Marsala nel 1992, in ordine al quale si è ritenuta raggiunta la prova della sua penale responsabilità.

Con riferimento agli altri fatti di sangue dei quali l’imputato è stato accusato dai collaboratori, lo stesso è stato prosciolto perché, a giudizio di questa Corte, non è stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità per l’assenza di riscontri individualizzanti, e non già per una valutazione negativa dell’attendibilità dei chiamanti in correità.

Inoltre, Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA lo hanno concordemente accusato dell’assassinio di Francesco DENARO, perpetrato a Marsala il 30 luglio 1981, fatto in ordine a cui nei confronti del BASTONE si è già proceduto, ma per il quale questa Corte ha incidentalmente giudicato dimostrata la colpevolezza del prevenuto (cfr. scheda relativa al suddetto episodio delittuoso, infra, sub Parte IV, Capitolo VII).

L’appartenenza del prevenuto a “cosa nostra”, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo, come dettagliatamente riferito, tra gli altri, dal Maggiore GEBBIA nel procedimento a carico dello stesso BASTONE e del BRUNO per l’omicidio di Francesco DENARO.

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa del BASTONE hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano rapporti del prevenuto con altri “uomini d’onore” o comunque con pregiudicati o personaggi “vicini” a “cosa nostra”, e in particolare:

– il 21.05.1991 alle ore 8,15 agenti di PS di Mazara del Vallo notarono BURZOTTA Giuseppe e il BASTONE che discorrevano all’interno dell’autovettura di marca Citroen di proprietà del primo nel corso Umberto di quel centro;

– il 31.07.1991 alle ore 16,40 agenti PS di Mazara del Vallo videro, seduti all’interno del Bar Lido Fata Morgana intenti a discutere tra loro, RISERBATO Antonino, GENNA Mario, BURZOTTA Luca e BASTONE Giovanni;

– il 24.10.1991 alle ore 15,00 una pattuglia di Carabinieri di Mazara del Vallo scorse uno dei fratelli BURZOTTA a bordo di una Mercedes targata AR…… mentre discuteva con il BASTONE alla presenza altresì di BRUNO Calcedonio, che nell’occasione era a bordo di una vespa;

– il 26.11.1991 alle ore 11,15 agenti del Commissariato PS di Mazara del Vallo scorsero BURZOTTA Diego e il BASTONE discorrere tra loro in Piazza Mokarta;

– il 12.02.1992 alle ore 17,10 i Carabinieri di Mazara del Vallo notarono BURZOTTA Giuseppe viaggiare a bordo di una Fiat Uno in direzione Campobello insieme al BASTONE;

– il 21.02.1992 alle ore 20,15 agenti del Commissariato PS di Mazara del Vallo videro BURZOTTA Giuseppe, l’ex sindaco BOCINA Gaspare e il BASTONE insieme all’interno del Bar Pierino;

– il 24.07.1992 alle ore 19,20 agenti del Commissariato PS di Mazara del Vallo notarono SINACORI Vincenzo alla guida della Lancia Dedra HF integrale targata TP-383365 di proprietà del BASTONE;

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che BASTONE Giovanni è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del BASTONE e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente negli omicidi di Francesco DENARO e Pietro SCIMEMI, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione.

BIANCO GIUSEPPE

BIANCO Giuseppe deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui si è ritenuto di assolvere l’imputato in ordine all’omicidio di Giuseppe CAPO, perpetrato a Santa Ninfa il 25 aprile 1991 (capi 87, 88 e 89 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Francesco GERACI, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo al suddetto episodio criminoso.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come rappresentante della “famiglia” di Santa Ninfa dai collaboratori Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, nel presente dibattimento ha affermato che l’imputato è costretto a portare una scarpa ortopedica avendo un piede più corto dell’altro, ed è proprietario di bestiame (cfr. esame del PATTI all’udienza del 23 aprile 1998). Il medesimo collaboratore, sentito nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri (cd. “Petrov”), ha sostenuto che fu nominato rappresentante di Santa Ninfa subito dopo l’omicidio di “Peppino carvuneddu” (da identificarsi con Giuseppe PALMERI, ucciso il 15 settembre 1981: cfr. scheda dedicata all’episodio delittuoso in parola, infra, Parte IV, Capitolo II) (cfr. esame del PATTI, reso nell’udienza del 13 giugno 1996 del procedimento sopra menzionato, utilizzabile nei confronti del prevenuto, il quale era imputato nello stesso, come si arguisce dalla trascrizione del verbale).

Il SINACORI, dal canto suo, ha confermato che il BIANCO era rappresentante di Santa Ninfa da quando fu ucciso Vito DI PRIMA (cfr. esami del collaboratore mazarese nelle udienze del 21 aprile 1999 e del 18 febbraio 2000).

Come si vede, i due dichiaranti hanno reso propalazioni tra loro assolutamente coincidenti in ordine sia al ruolo del BIANCO all’interno di “cosa nostra”, sia al momento in cui fu posto alla guida della “famiglia” di Santa Ninfa.

A tale ultimo proposito, infatti, deve precisarsi che il PALMERI e il DI PRIMA erano entrambi “uomini d’onore” di spicco della cosca di Santa Ninfa, legati alla fazione perdente ed eliminati dai “corleonesi” rispettivamente il 15 e il 16 settembre 1981 (cfr., sul punto, infra, Introduzione al Capitolo II della Parte IV). Ne consegue che la diversa indicazione fornita dai due collaboratori -i quali per altro all’epoca erano alle prime armi (il SINACORI, addirittura, non era stato ancora affiliato) e dunque non erano bene informati sulle vicende interne dell’associazione- in ordine allo specifico omicidio in seguito al quale il prevenuto divenne rappresentante della cosca non incide sul nucleo essenziale della questione, che, cioè, il BIANCO venne posto a capo della “famiglia” di Santa Ninfa dai “corleonesi”, i quali assunsero il controllo delle “famiglie” della Valle del Belice eliminando con fulminea rapidità i loro più pericolosi avversari.

Francesco GERACI ha chiamato in correità il prevenuto per l’omicidio di CAPO Giuseppe, perpetrato in Santa Ninfa il 25 aprile 1991, affermando che era soprannominato “il principe” e che aveva un difetto fisico a un piede che lo obbligava a portare una scarpa ortopedica e indicandolo come soggetto in contatto con i MESSINA DENARO (cfr. esame del GERACI nell’udienza dell’8 gennaio 1999). Sebbene le affermazioni del collaboratore non siano state ritenute idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità per l’assenza di riscontri individualizzanti, esse nondimeno costituiscono un ulteriore conferma dell’inserimento del BIANCO nella cosca di Santa Ninfa con un ruolo certamente di primo piano, tale da consentirgli di intrattenere in prima persona rapporti con i MESSINA DENARO di Castelvetrano, che guidavano il mandamento in cui era inclusa la “famiglia” a cui era affiliato.

Alla luce dei sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che BIANCO Giuseppe è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di rappresentante della “famiglia” di Santa Ninfa indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del BIANCO e della posizione di primo grado ricoperta all’interno del sodalizio criminale, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione.

BICA FRANCESCO

BICA Francesco deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio..

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’omicidio di Alberto CHIARA, accertato a Marsala il 24 marzo 1984 (capi 51 e 52 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Antonio PATTI, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo al suddetto episodio criminoso.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il BICA è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Francesco MILAZZO e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che già a metà degli anni ’80 conosceva ritualmente il prevenuto come “consigliere” della cosca di Trapani e lo ha accusato di concorso nell’omicidio di Alberto CHIARA (24 marzo 1984), fatto dal quale per altro il prevenuto è stato prosciolto perchè questa Corte non ha ritenuto essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità per l’assenza di riscontri individualizzanti (cfr. esame del PATTI all’udienza dell’11 febbraio 1999).

L’organico inserimento e il rango in “cosa nostra” dell’imputato sono stati confermati, con maggiore precisione, dal SINACORI e dal MILAZZO.

Il collaboratore mazarese ha sostenuto che il BICA Francesco, che divenne “consigliere” della “famiglia” di Trapani dopo che, in seguito alla morte di Nicola GUCCIARDI a metà degli anni ‘80, Vincenzo VIRGA ne divenne il rappresentante (cfr. esame di SINACORI Vincenzo all’udienza del 21 aprile 1999).

Il MILAZZO, dal canto suo, ha riferito che l’imputato era un “soldato” della “famiglia” di Erice e, dopo l’aggregazione di questa a quella di Trapani, di quest’ultima. Ha aggiunto che la madre del BICA era titolare di un negozio di articoli sportivi e il figlio veniva chiamato “capitano” perché si diceva che fosse stato imbarcato. Il dichiarante ha altresì chiamato in correità il prevenuto con riferimento agli omicidi di Girolamo MARINO e di Pietro INGOGLIA (cfr. esame del MILAZZO nell’udienza del 22 aprile 1999).

L’inserimento dell’imputato nel contesto mafioso trapanese, del resto, era noto agli inquirenti già prima dell’inizio delle succitate collaborazioni.

Nel processo celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani contro PATTI Antonio e altri quaranta imputati, il Maresciallo SANTOMAURO ha riferito che BICA Francesco era in strettissimi rapporti con BONANNO Pietro Armando. Ha aggiunto che in un’occasione i due uomini furono coinvolti con CRIMI Salvatore, figlio di Leonardo, mafioso di Vita, in un tentativo di estorsione ai danni del titolare di una discoteca di Trapani; che in un altro caso, il 25 aprile 1985, il BICA e il BONANNO vennero controllati vicino al palazzo di Giustizia di Trapani dalla scorta del Giudice PALERMO; che nel 1984 i due prevenuti suddetti acquistarono un lotto di terreno in località San Giovannello di Erice, da una certa signora AULA; che, infine, il 6 dicembre 1989 furono controllati con COPPOLA Rocco, figlio di un mafioso di Dattilo legato alle famiglie MARINO e SUGAMIELE di Paceco e ai MINORE di Trapani (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 19 novembre 1994 nel processo cd. “PATTI + 40).

L’esistenza di abituali rapporti di frequentazione con il BONANNO (già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso) e con altri soggetti indiziati mafiosi sono stati confermati da ulteriori relazioni di servizio, e in particolare:

– il 17.10.1992 alle ore 2,05 agenti del Commissariato PS Trapani notarono BICA Francesco in compagnia di BONANNO Pietro;

– il 16.02.1991 alle ore 2,15 un agente di PS vide il BICA a Bonagia a bordo di autovettura appartenente a MESSINA Paolo in compagnia di un’altra persona non identificata.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che BICA Francesco fin dagli anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca trapanese e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte di BICA Francesco deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

BONAFEDE LEONARDO

BONAFEDE Leonardo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA, all’omicidio di quest’ultimo e all’assassinio di LOMBARDO Gaspare, tutti accertati a Campobello di Mazara rispettivamente il 28 dicembre 1989, il 7 maggio 1990 e il 28 luglio 1991 (capi 72, 73, 75, 76, 77, 91 e 92 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti dell’imputato con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come uno degli elementi di spicco della “famiglia” di Campobello di Mazara dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA, Pietro BONO, Francesco GERACI e Francesco DI CARLO, oltre che da Giacoma FILIPPELLO.

Il SINACORI ha riferito che, la morte di Totò MINORE, a cui era molto legato, indusse BONAFEDE Leonardo -che allora era rappresentante e capo mandamento di Campobello di Mazara, ma anche notoriamente amico del MINORE e del precedente rappresentante di S. Giuseppe Iato, Antonio SALOMONE- a farsi da parte per non avere problemi. Dopo la rinuncia del BONAFEDE, il capo della “famiglia” di Campobello, che proprio in quel periodo cessò di essere alla guida di un mandamento, divenne SPEZIA Nunzio. Per altro, il collaboratore ha sottolineato che anche nel lasso di tempo in cui si era volontariamente defilato, l’imputato si recava spesso a Mazara del Vallo per incontrare MESSINA Francesco, l’uomo che comandava il mandamento durante la detenzione di Mariano AGATE. Ha aggiunto, infine, che nel 1990, dopo l’arresto di Nunzio SPEZIA, i vertici del mandamento di Castelvetrano contattarono nuovamente il BONAFEDE e lo nominarono reggente della cosca (esame del SINACORI nelle udienze del 15 aprile e 7 maggio 1998, del 21 aprile 1999 e del 18 febbraio 2000).

Antonio PATTI ha reso dichiarazioni compatibili con quelle del collaboratore mazarese, affermando che all’epoca dell’omicidio di Andrea ALA i tre individui più autorevoli a Campobello erano SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, aggiungendo che quest’ultimo era “il più importante e il più serio, mentre gli altri due sono un pochettino per i fatti suoi” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 6 maggio 1998).

Francesco DI CARLO, del pari, ha riferito che negli anni ’70 a Campobello di Mazara ebbe modo di conoscere SPEZIA Nunzio e BONAFEDE Leonardo, detto “naso schiacciato”, che era figlioccio di Antonio SALAMONE (il suo primo capo mandamento, ora in Brasile) e che allora era un emergente, tanto che, sebbene giovanissimo, era già rappresentante della famiglia (cfr. suo esame all’udienza del 7 maggio 1998).

Il BONO, dal canto suo, ha detto che l’imputato era uno dei più importanti “uomini d’onore” della famiglia di Campobello, insieme a a SPEZIA Nunzio e a PASSANANTE Alfonso (cfr. suo esame all’udienza del 15 aprile 1998).

Giovanni BRUSCA ha chiamato il BONAFEDE in correità per un omicidio (che è stato oggetto del processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Palermo) perpetrato nel corso della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 da un commando composto anche dallo stesso collaboratore, da Balduccio DI MAGGIO, MESSINA Francesco, MILAZZO Vincenzo, BRUNO Calcedonio e TITONE Antonino. Ha aggiunto che quest’ultimo funse da autista dell’autovettura Volkswagen Golf di colore nocciola utilizzata dal gruppo di fuoco e che rischiò di essere ucciso da un proiettile sparato da loro stessi, che attinse il veicolo (si tratta del duplice omicidio ALA-STALLONE, commesso il 22 agosto 1982 a Tre Fontane).

Francesco GERACI, infine, ha confermato l’esistenza di rapporti tra l’imputato e i MESSINA DENARO -indiscussi capi del mandamento di Castelvetrano, in cui era inserita la cosca di Campobello di Mazara- precisando di avere accompagnato più volte il suo amico Matteo a conferire con il prevenuto nell’azienda agricola di quest’ultimo e di non essere mai stato ammesso ad assistere ai colloqui tra i due uomini (cfr. esame del GERACI all’udienza del 14 gennaio 1999). Con specifico riferimento alla circostanza in oggetto, deve osservarsi che è pacifico, per essere stato ammesso dalla difesa, che la moglie dell’imputato, LICATA Saveria, era titolare di un’impresa agricola nella contrada Dimina di Castelvetrano, gestita dal marito.    

Del resto, l’inserimento del BONAFEDE nella cosca di Campobello di Mazara con un ruolo di spicco era noto anche al principale nemico della fazione “corleonese”, Natale L’ALA.

Infatti, Giacoma FILIPPELLO, convivente di quest’ultimo, ha riferito che il suo uomo ebbe a confidarle che lo SPEZIA, il PASSANANTE e il BONAFEDE erano i capi della fazione avversa e che furono i mandanti di entrambi gli attentati alla sua vita (cfr. deposizione della FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Ora, come si è già avuto modo di precisare ampiamente nella sezione della presente sentenza dedicata alla complessa vicenda che si concluse con l’omicidio di Natale L’ALA (cfr. infra, sub Parte II, Capitolo II), quest’ultimo era certamente bene informato sulla compagine mafiosa campobellese, per essere stato egli stesso un uomo d’onore fin dagli anni ’50 (cfr. dichiarazioni di LUPPINO Giuseppe, citate) e per avere sempre frequentato l’ambiente malavitoso del suo paese. Ne consegue che le informazioni che egli diede alla sua convivente, e confidente, Giacoma FILIPPELLO sono certamente attendibili. La credibilità delle stesse, del resto, ha trovato un formidabile riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori organici a “cosa nostra”, che hanno confermato la buona conoscenza del contesto mafioso campobellese da parte del L’ALA. In conclusione, pertanto, può affermarsi con tranquillante certezza che l’attendibilità generale della loro fonte non può non riflettersi positivamente sulle propalazioni della FILIPPELLO.

Del resto, l’esistenza di rapporti tra il BONAFEDE e altri sospetti mafiosi era nota agli inquirenti anche prima delle dichiarazioni dei predetti collaboratore.

In particolare, l’imputato ha un duplice rapporto di comparato con SPEZIA Nunzio, essendo stato testimone di nozze di quest’ultimo (celebrate il 30 aprile 1962) con Vita VITALE e padrino di battesimo del figlio di SPEZIA, Vincenzo, nato il 1 maggio 1963 e battezzato il successivo 29 dicembre (v. certificati di battesimo e matrimonio, prodotti dal P.M. sub doc. 6).

Inoltre, BONAFEDE Leonardo venne indicato dal “protopentito” LUPPINO Giuseppe tra i presenti alla sua affiliazione nella casa di Vincenzo RIGGIO (cfr. sul punto il verbale delle dichiarazioni rese dal LUPPINO ai Carabinieri in data 8 marzo 1958, pochi giorni prima di essere assassinato, prodotto dal P.M. e pressochè integralmente riportato infra, nel Capo II della Parte II).

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che BONAFEDE Leonardo è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con un ruolo di spicco.

Con specifico riferimento al rango dell’imputato in seno alla consorteria criminale in parola, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che egli abbia rivestito effettivamente la carica di rappresentante della “famiglia” e del mandamento di Campobello di Mazara fino alla scomparsa di Antonio MINORE, si sia defilato nel tentativo di salvarsi la vita dopo l’assassinio dell’amico e sia stato nuovamente nominato reggente della cosca nel 1990 in seguito all’arresto dello SPEZIA, come sostenuto dal SINACORI. Quest’ultimo, infatti, è stato il collaboratore organico a “cosa nostra” che ha fornito notizie più recenti e qualificate sul prevenuto grazie alla sua posizione di reggente del mandamento di Mazara del Vallo e ai suoi ottimi rapporti con MESSINA DENARO Matteo, atteso che quelle raccontate dal PATTI, dal BRUSCA e dal DI CARLO sono assai risalenti nel tempo.

Conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione dapprima di capo e poi di reggente della cosca di Campobello di Mazara indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato, e in particolare della lunghissima militanza nella consorteria criminale in parola e del rango dirigenziale ricoperto in seno alla stessa, deve reputarsi congrua la sanzione di nove anni di reclusione.

BONAFEDE NATALE

BONAFEDE Natale deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sulla figura del prevenuto ci si è ampiamente soffermati nel Capitolo V della Parte IV della presente sentenza, attesa l’importanza che assunse all’epoca della guerra di mafia di Marsala.

Il BONAFEDE è stato ritenuto penalmente responsabile dell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA e dei due attentati alla vita di Ignazio LAUDICINA, alla luce delle convergenti chiamate in correità di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Gioacchino LA BARBERA e Giovanni BRUSCA.

Essendo i predetti fatti delittuosi stati già trattati, in questa sede non appare necessario soffermarsi sul contributo fornito dal prevenuto alla commissione degli stessi, ma sarà sufficiente effettuare alcune brevi considerazioni riepilogative in ordine alla sua figura criminale.

Il BONAFEDE appartiene a una famiglia inserita nel contesto mafioso, essendo anche suo padre Antonino un “uomo d’onore”, dapprima “posato” e poi riammesso nella cosca marsalese verso la metà degli anni ’80 (cfr. dichiarazioni del PATTI e del GIACALONE).

L’imputato era un personaggio vicino a TITONE Antonino, come ha dichiarato la vedova di quest’ultimo, Cristina Petronilla CULICCHIA, la quale, nel corso del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, ha dichiarato che negli ultimi tempi della sua vita il marito era solito frequentare, oltre all’amico di sempre Antonio PATTI, altresì GERARDI Antonino, BONAFEDE Natale, RALLO Antonino detto “Vito” (cfr. deposizione CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri).

Dopo l’omicidio del TITONE, il prevenuto si mise prontamente a disposizione di Antonio PATTI, nuovo capo della “famiglia” di Marsala, per vendicare l’amico. L’odierno collaboratore, che aveva ricevuto da RIINA Salvatore l’ordine di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni alla cosca per condurre la guerra contro il gruppo criminale che aveva attaccato militarmente “cosa nostra”, utilizzò il giovane dapprima per cercare di individuare i nemici della sua cosca e poi, una volta capito da quale parte proveniva l’attacco armato, per controllarne i movimenti. In seguito, non potendo egli organizzare le azioni militari in prima persona dato che era obbligato a nascondersi e avendo acquisito certezza dell’abilità operativa del BONAFEDE, ne fece il suo luogotenente e il suo principale tramite con l’ambiente criminale marsalese. In tale veste, il prevenuto ebbe un ruolo di primo piano, quale organizzatore, quanto meno nell’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA e nei due attentati alla vita di Ignazio LAUDICINA, in ordine ai quali -come si è anticipato- è stato giudicato responsabile e condannato alla pena dell’ergastolo (cfr. sul punto, infra, parte IV, Capitolo V).

L’importanza e la visibilità del BONAFEDE all’epoca della guerra di mafia di Marsala erano tali che egli ebbe addirittura contatti diretti con il BAGARELLA, il GIOÈ e il LA BARBERA per l’organizzazione di azioni militari contro la “banda” ZICHITTELLA (cfr. sul punto esame del LA BARBERA).

Essendo stata l’istruttoria dibattimentale di questo processo finalizzata essenzialmente alla trattazione degli episodi omicidiari ed essendosi la guerra di mafia di Marsala svolta interamente nel 1992, non è stata acquisita la prova che il prevenuto sia stato formalmente affiliato a “cosa nostra”, anche se deve reputarsi pressochè certo che lo sia stato. Infatti, a partire dal 1993 quasi tutti gli “uomini d’onore” e i principali fiancheggiatori della “famiglia” furono arrestati ed appare quindi ineluttabile che un personaggio dell’autorevolezza e dell’abilità militare e organizzativa del BONAFEDE, il quale aveva già intessuto rapporti personali significativi con soggetti di spicco del mandamento e addirittura della provincia (quali il SINACORI, MANCIARACINA Andrea e MESSINA DENARO Matteo), sia stato combinato e abbia assunto un ruolo di primo piano all’interno della ormai decimata cosca di Marsala.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che BONAFEDE Natale fin dall’inizio degli anni ’90 è stato un soggetto “vicino” all’articolazione marsalese di “cosa nostra” e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato, estrinsecatasi altresì nella partecipazione alla commissione di specifici fatti di sangue (omicidio di Giovanni ZICHITTELLA e i due attentati alla vita di Ignazio LAUDICINA) deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

BRUNO CALCEDONIO

BRUNO Calcedonio, soprannominato l’“architetto”, è stato già giudicato per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 6 novembre 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 12 luglio 1995, divenuta irrevocabile il 1 ottobre 1997, il BRUNO è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sei di reclusione (cfr. in Faldone X prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al BRUNO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 luglio 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori già esaminati anche nel precedente processo, ma neppure le fonti sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al BRUNO, in quanto anche il SINACORI e il PATTI -pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente gli omicidi in danno di TADDEO Francesco, FONTANA Antonio, ALA Andrea, LO PICCOLO Rosario, D’AMICO Gaetano e per la duplice scomparsa di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco, perpetrati rispettivamente a il 25 ottobre 1981, il 15 agosto 1982, il 13 settembre 1982, il 28 settembre 1983, il 7 febbraio 1992 e l’11 gennaio 1992- non hanno tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, BRUNO Calcedonio deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

BURZOTTA DIEGO

BURZOTTA Diego deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine agli omicidi di TADDEO Francesco (in Tre Fontane, il 25 agosto 1991), di ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo (in Gibellina, il 13 settembre 1981), di PALMERI Giuseppe (in Santa Ninfa, il 15 settembre 1981), di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA (in Marsala, l’11 gennaio 1992) e di Gaetano D’AMICO (in Marsala il 7 febbraio 1992), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dai contrasti tra le dichiarazioni degli stessi e dalla conseguente assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi. Sotto tale profilo, per altro, deve sottolinearsi che il SINACORI, dopo la cattura del BURZOTTA, ha tenuto costantemente una condotta finalizzata ad alleggerire la posizione processuale dell’amico, tentando di porre in dubbio le accuse di altri “pentiti” nei suoi confronti e chiamandolo in correità soltanto laddove nessun altro lo aveva indicato tra i correi.

A un giudizio di condanna deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il BURZOTTA, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Gioacchino LA BARBERA e Pietro BONO.

Il secondo, unico tra i predetti propalanti ad essere affiliato alla cosca di Mazara del Vallo, ha riferito che all’epoca in cui egli lavorava alla “Stella d’oriente”, il BURZOTTA era coinvolto nel traffico di sigarette di contrabbando, insieme allo stesso SINACORI, al GANCITANO, a RISERBATO Antonino, a TAMBURELLO Salvatore, ad AGATE Mariano, a MESSINA Francesco e a tanti altri che non erano “uomini d’onore”. Nel 1981, dopo uno sbarco di sigarette nella zona di Granitola, l’odierno collaboratore fu arrestato, insieme a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, PICCIONE Michele, ERRERA Francesco, MARCECA Vito e BURZOTTA Diego.

Il SINACORI ha aggiunto che egli e il BURZOTTA, che erano amici d’infanzia, furono affiliati insieme, una sera del dicembre del 1981, nella villa di TAMBURELLO Salvatore in Contrada Boccarena, alla presenza dello stesso TAMBURELLO, di AGATE Mariano, MESSINA Francesco, LEONE Giovanni, GONDOLA Vito, BASTONE Giovanni, BRUNO Calcedonio, AGATE Giovanbattista e MESSINA Nicola (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998).

Il PATTI, a sua volta, ha mostrato di conoscere il BURZOTTA, chiamandolo in correità in relazione a molteplici episodi criminosi.

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il prevenuto tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Gioacchino LA BARBERA, dal canto suo, ha dichiarato che vide l’imputato in una riunione tenutasi nell’estate del 1992 nelle campagne del mazarese, alla quale parteciparono, tra gli altri, RIINA Salvatore, SINACORI Vincenzo e BASTONE Giovanni (cfr. esame del collaboratore di Altofonte all’udienza dell’11 dicembre 1998).

Infine, Pietro BONO ha indicato tra gli “uomini d’onore” della “famiglia” di Mazara del Vallo un certo “Diego”, di cui non ha saputo indicare il cognome, ma che ha precisato essere il genero di GONDOLA Vito per averne sposato la figlia (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999). Ora l’identificazione del predetto affiliato con il BURZOTTA non può essere posta in dubbio, atteso che l’ispettore Leonardo DE MARTINO ha riferito che l’imputato in parola è genero di GONDOLA Vito per essersi unito in matrimonio con sua figlia Maria, nata a Mazara del Vallo il 4 agosto 1964 (cfr. deposizione DE MARTINO nell’udienza del 24 marzo 1997 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altro, cosiddetto “Petrov”).

Le usuali frequentazioni del BURZOTTA con altri uomini d’onore (e in particolare con il GANCITANO e il BASTONE) sono attestate anche da relazioni di servizio, dal fatto che il GANCITANO nel suo esame dibattimentale ha ammesso di essere stato testimone di nozze del prevenuto e dalla titolarità da parte dei fratelli BURZOTTA di un deposito di carni in società con BASTONE Giovanni.

Quest’ultima impresa nella prima metà degli anni ’80 fu oggetto di complesse indagini di polizia. Il dottor GERMANÀ, in particolare, ha riferito che vennero effettuate intercettazioni telefoniche delle chiamate in entrata e in uscita dalle utenze del “Centro Carni BASTONE BURZOTTA”, sulla base delle quali gli inquirenti ipotizzarono che alcuni personaggi inseriti nell’ambiente mafioso mazarese (quali il BURZOTTA, BASTONE Giovanni e TAMBURELLO Salvatore) gestissero fin dai primi anni ‘80 rapporti criminali internazionali dapprima nel settore del contrabbando di tabacco lavorato estero e poi del traffico di sostanze stupefacenti.

Lo stesso GERMANÀ ha riferito altresì che all’inizio degli anni ‘90, dopo l’apertura della “Marciante 2”, gestita da SINACORI Vincenzo e utilizzata come base di convegni mafiosi, il prevenuto in parola era tra i soggetti che andavano giornalmente nella sede della società (cfr. deposizione GERMANÀ all’udienza del 9 maggio 1996 nel processo “Petrov”).

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che BURZOTTA Diego è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella cosca di Mazara del Vallo) fin dall’inizio degli anni ’80 e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della citata norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del BURZOTTA deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

CASCIO ANTONINO

CASCIO Antonino deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine agli omicidi di Agostino BIONDO e Leonardo BONURA, perpetrati ad Alcamo rispettivamente l’8 luglio e il 12 ottobre 1983 (capi 36, 37, 41 e 42 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Salvatore GIACALONE, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il CASCIO, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Castellammare del Golfo dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO e Giovanni BRUSCA.

Il primo ha affermato che all’inizio degli anni ’80 il prevenuto faceva parte della “famiglia” di Castellammare del Golfo, aggiungendo che era soprannominato “l’ingegnere” e che era titolare di un’impresa edile (cfr. esame del PATTI all’udienza del 23 aprile 1998).

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha dichiarato di conoscere ritualmente l’imputato come membro della cosca di Castellammare del Golfo fin dal 1982; ha inoltre specificato che era geometra e che aveva un’impresa edile (cfr. esami del collaboratore mazarese resi nelle udienze del 15 aprile 1998 e del 21 aprile 1999).

Giuseppe FERRO ha detto che nei primi anni ’80 il CASCIO faceva parte della “famiglia” di Castellammare del Golfo, in quel tempo aggregata a quella di Alcamo, e addirittura ne era il co-reggente insieme a MERCADANTE Michele e godeva di una speciale fiducia da parte del capo mandamento MILAZZO Vincenzo (cfr. esame del FERRO all’udienza del 23 aprile 1998).

Giovanni BRUSCA, infine, ha affermato che all’inizio degli anni ’90, durante il periodo in cui Salvatore CONTORNO si trovava in Sicilia libero, un villino dell’imputato in parola venne utilizzato come base logistica da parte degli uomini che avevano il compito di individuare il nascondiglio del collaboratore a Castellammare del Golfo (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

Del pari, nel corso degli esami resi nel processo a carico di AGRIGENTO Giuseppe e altri hanno indicato il CASCIO come “uomo d’onore” della “famiglia” di Castellammare del Golfo i collaboratori Baldassare DI MAGGIO, Mario Santo DI MATTEO e Giovanni BRUSCA, le cui dichiarazioni sono utilizzabili nei confronti del prevenuto, in quanto era uno degli imputati nel giudizio.

Il DI MAGGIO lo ha chiamato in correità per l’omicidio di LIPARI Giuseppe (16 ottobre 1989), aggiungendo che era affiliato nella cosca di Castellammare del Golfo e che era titolare di un’impresa di calcestruzzi nel suo paese d’origine (cfr. esame del DI MAGGIO nelle udienze dell’11, 12 e 13 dicembre 1995 e del 16 gennaio e del 9 febbraio 1996).

Il DI MATTEO ha affermato che conosce CASCIO Antonino, “uomo d’onore” di Castellammare del Golfo, e che lo ha visto più volte negli anni 1987/88 in quanto si recava a casa del propalante per conferire con Giovanni BRUSCA. Ha precisato altresì che aveva un impianto di calcestruzzo insieme a MILAZZO Vincenzo (cfr. esame del DI MATTEO nelle udienze del 24 e 25 giugno 1996).

Infine, il BRUSCA ha affermato di conoscere ritualmente l’imputato come uomo d’onore della cosca di Castellammare del Golfo (21 gennaio 1997).

Alla luce di un quadro probatorio così ampio, non può essere attribuito rilievo al fatto che Francesco MILAZZO, espressamente interrogato sul punto dal P.M. abbia affermato di non conoscere il prevenuto (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999).

A tale proposito deve infatti sottolinearsi che l’imputato non ricopriva certamente una posizione di primo piano all’interno della cosca e pertanto non aveva grosse occasioni di contatto con gli esponenti degli altri mandamenti della provincia. D’altro canto, il MILAZZO nelle dichiarazioni rese nel presente procedimento ha dimostrato di conoscere soprattutto gli uomini del mandamento di Trapani, in cui era inserita la sua “famiglia”, e i personaggi di maggiore spicco delle altre articolazioni territoriali in cui era suddivisa la provincia, anche a causa dei suoi rapporti conflittuali con il VIRGA. Ne consegue che, in una situazione di tal genere, non può essere attribuita soverchia importanza alla circostanza che il MILAZZO non conoscesse l’imputato.  

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che CASCIO Antonino fin dai primi anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca di Castellammare del Golfo e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte del CASCIO deve reputarsi congrua la sanzione di cinque anni di reclusione.

CASCIOLO GASPARE

CASCIOLO Gaspare deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’omicidio di Baldassare GRIMALDI, perpetrato a Salemi il 5 marzo 1992 (capi 116 e 117 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Antonio PATTI, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo al suddetto episodio criminoso.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come rappresentante della “famiglia” di Salemi dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Francesco MILAZZO (cfr. esami dei tre collaboratori resi rispettivamente nelle udienze del 1 ottobre 1998, del 21 aprile 1999, nonché del 22 aprile 1999).

Il SINACORI ha aggiunto altresì che nella sua qualità di rappresentante della “famiglia” di Salemi l’imputato partecipò alla riunione nella quale MESSINA DENARO Francesco, MESSINA DENARO Matteo e MESSINA Francesco, alla presenza anche dell’odierno collaboratore, consigliarono a RABBITO Paolo, “uomo d’onore” della cosca da lui diretta, di indurre suo fratello, legato agli INGOGLIA, ad allontanarsi da Partanna dopo avere venduto le sue proprietà (cfr. esame del dichiarante mazarese all’udienza del 9 luglio 1998).

Il MILAZZO, dal canto suo, ha riferito che Gaspare CASCIOLO gli fu presentato ritualmente da Vincenzo VIRGA, dopo che quest’ultimo assunse l’incarico di rappresentante del mandamento di Trapani (cfr. esame del predetto collaboratore all’udienza del 22 aprile 1999).

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che CASCIOLO Gaspare è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con il ruolo di capo della cosca salemitana e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di rappresentante della “famiglia” di Salemi indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del CASCIOLO e della posizione di primo grado ricoperta all’interno del sodalizio criminale, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione.

CIACCIO LEONARDO

CIACCIO Leonardo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato chiamato in correità da Francesco GERACI, da Vincenzo SINACORI, da Giovanbattista FERRANTE e da Antonio SCARANO come soggetto “vicino” alla cosca di Castelvetrano.

Ci si è ampiamente soffermati sulle propalazioni dei sopra menzionati dichiaranti in ordine alla personalità dell’imputato e ai suoi rapporti con “cosa nostra” e in particolare con MESSINA DENARO Matteo nelle schede dedicate alla loro generale attendibilità (Parte III, Capo II) e nell’Introduzione al sesto Capitolo della quarta Parte (nella quale sono stati trattati gli omicidi commessi dal gruppo di giovani raccolti intorno al giovane capo mafia castelvetranese), nonché nelle schede relative ai singoli omicidi ascritti al prevenuto. Pertanto, per ragioni di sintesi, in questa sede ci si limiterà a riportare per sommi capi gli elementi di maggiore rilievo.

Francesco GERACI ha dichiarato che egli, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe e CIACCIO Leonardo formavano un quartetto di amici inseparabili, i quali si macchiarono di varie attività delittuose, tra cui anche omicidi.

Vincenzo SINACORI ha pienamente confermato le accuse del collaboratore castelvetranese, con riferimento in particolare all’inserimento dell’imputato nel gruppo di intimi del MESSINA DENARO e alla partecipazione a fatti di sangue. Ha inoltre aggiunto che all’inizio degli anni ’90 il rifornimento di benzina del CIACCIO nella via Campobello di Castelvetrano era uno dei luoghi in cui si recavano gli “uomini d’onore” che avevano necessità di contattare MESSINA DENARO Matteo.

I rapporti fiduciari tra quest’ultimo e il prevenuto sono stati confermati anche da Antonio SCARANO e Giovanbattista FERRANTE.

Entrambi hanno confermato che il MESSINA DENARO disse loro che se avevano bisogno di contattarlo urgentemente potevano rivolgersi al CIACCIO, il quale conosceva il suo numero di telefono cellulare. Il FERRANTE ha aggiunto che ebbe moto di vedere il giovane capo mafia di Castelvetrano insieme al GERACI, il CLEMENTE e il CIACCIO all’Hotel Paradise Beach di Selinunte.

In conclusione, tutti i collaboratori hanno sottolineato che l’imputato era un personaggio molto legato al MESSINA DENARO e a sua completa disposizione anche per la commissione di omicidi.

L’opera di attiva e totale collaborazione da parte del prevenuto nella realizzazione dei progetti del figlio del capo mandamento di Castelvetrano si è estrinsecata, oltre che con gli atti sopra menzionati, anche con la partecipazione all’omicidio di Pietro CALVARUSO, in ordine al quale è stato dichiarato penalmente responsabile e condannato all’ergastolo nel presente procedimento (cfr., infra, parte IV, Capitolo IV).

D’altra parte, a fronte delle dettagliate e convergenti accuse dei collaboratori, il CIACCIO non ha saputo fornire spiegazioni alternative e logicamente plausibili alle sue frequentazioni con altri imputati.

Nel corso del suo esame, in particolare, egli ha sostenuto che il GERACI sarebbe stato mosso, nel chiamarlo in correità, da motivi di rancore personale (e segnatamente dal comune interesse per una donna, che avrebbe scelto di legarsi al CIACCIO dopo l’arresto dell’odierno “pentito”).

Ora, siffatta prospettazione non può essere certamente condivisa, atteso che le affermazioni del GERACI sono state confermate non solo dalle citate dichiarazioni degli altri collaboratori (che il CIACCIO ha detto di non conoscere o di conoscere soltanto superficialmente), ma anche da significativi accertamenti di polizia giudiziaria di cui si è dato atto nelle parti della presente sentenza indicate all’inizio della scheda.

Inoltre, l’imputato ha ammesso di conoscere personaggi certamente inseriti nel contesto di “cosa nostra” e invece estranei all’ambiente castelvetranese (come il GANCITANO, il SINACORI e RISERBATO Davide), assumendo che essi andavano a rifornirsi di carburante nel distributore di benzina “AGIP” che egli gestiva in via Campobello di Castelvetrano (cfr. esame del CIACCIO all’udienza del 7 ottobre 1999).

A tale proposito, è appena il caso di precisare che è indubbiamente inconsueto che soggetti che abitano a Mazara del Vallo si rechino a fare rifornimento a Castelvetrano con frequenza tale da consentire loro addirittura di entrare in confidenza con il gestore della pompa. Anche sotto questo profilo, pertanto, le giustificazioni fornite dal CIACCIO alle sue frequentazioni mafiose appaiono manifestamente inverosimili.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che CIACCIO Leonardo dall’inizio dagli anni ’90 è stato un soggetto “vicino” all’articolazione castelvetranese di “cosa nostra” e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato, estrinsecatasi anche nella partecipazione ad almeno un omicidio (e in particolare all’uccisione di Pietro CALVARUSO) deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

CLEMENTE GIUSEPPE

CLEMENTE Giuseppe deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato chiamato in correità da Francesco GERACI, da Vincenzo SINACORI, da Giovanbattista FERRANTE e da Antonio PATTI come “uomo d’onore” della cosca di Castelvetrano, con il grado di “soldato”.

Ci si è ampiamente soffermati sulle propalazioni dei sopra menzionati dichiaranti in ordine alla personalità dell’imputato e ai suoi rapporti con “cosa nostra” e in particolare con MESSINA DENARO Matteo nelle schede dedicate alla loro generale attendibilità (Parte III, Capo II), nell’Introduzione al sesto Capitolo della quarta Parte (nella quale sono stati trattati gli omicidi commessi dal gruppo di giovani raccolti intorno al giovane capo mafia castelvetranese), nonché nelle schede relative ai singoli omicidi ascritti al prevenuto. Pertanto, per ragioni di sintesi, in questa sede ci si limiterà a riportare per sommi capi gli elementi di maggiore rilievo.

Francesco GERACI ha dichiarato che egli, MESSINA DENARO Matteo, CLEMENTE Giuseppe e CIACCIO Leonardo formavano un quartetto di amici inseparabili, i quali si macchiarono di varie attività delittuosi, tra cui anche omicidi.

Vincenzo SINACORI e Antonio PATTI hanno pienamente confermato le accuse del collaboratore castelvetranese, con riferimento in particolare all’inserimento nel gruppo di intimi del MESSINA DENARO (il primo) e alla rituale conoscenza come “uomo d’onore” e alla partecipazione a fatti di sangue (entrambi). Essi hanno inoltre aggiunto che il prevenuto era nipote di CLEMENTE Giuseppe il vecchio, uno dei personaggi più vicini a MESSINA DENARO Francesco.

Giovanbattista FERRANTE, infine, ha dichiarato che ebbe moto di vedere il giovane capo mafia di Castelvetrano con il GERACI, il CIACCIO e il CLEMENTE all’Hotel Paradise Beach di Selinunte, identificando in particolare quest’ultimo come il nipote di un anziano “uomo d’onore” di Castelvetrano proprietario di un allevamento bovino sito non lontano dal distributore del giovane identificato con il CIACCIO.

In conclusione, tutti i collaboratori hanno sottolineato che il prevenuto era un personaggio organicamente inserito nella “famiglia” di Castelvetrano, personalmente molto legato al MESSINA DENARO e a sua completa disposizione anche per la commissione di omicidi.

L’opera di attiva e totale collaborazione da parte dell’imputato nella realizzazione dei progetti del figlio del capo mandamento di Castelvetrano si è estrinsecata, oltre che con gli atti sopra menzionati, anche con la partecipazione all’omicidio di Pietro CALVARUSO, in ordine al quale è stato dichiarato penalmente responsabile e condannato all’ergastolo nel presente procedimento (cfr., infra, parte IV, Capitolo IV).

Il prevenuto è stato inoltre condannato per avere fatto parte del commando che realizzò l’attentato di Contrada Kaggera, alla luce delle convergenti chiamate in correità del PATTI, di SINACORI e di DI MATTEO Mario Santo.

Il PATTI e il DI MATTEO lo hanno altresì formalmente riconosciuto nell’udienza dell’11 novembre 1999.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che CLEMENTE Giuseppe già dalla seconda metà degli anni ’80 è stato organicamente inserito nell’articolazione castelvetranese di “cosa nostra” e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione dell’organico inserimento del prevenuto nel sodalizio criminoso in esame e della gravità della condotta criminosa ascrittagli, estrinsecatasi anche nella partecipazione ad almeno un omicidio (e in particolare all’uccisione di Pietro CALVARUSO), deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni e sei mesi di reclusione.

CORACI VITO

CORACI Vito è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 26 aprile 1996, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1997, il CORACI è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p..

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al CORACI, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 17 luglio 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori già esaminati nel precedente processo, ma neppure le fonti sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al CORACI, in quanto anche il SINACORI -pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente che l’omicidio in danno di CALVARUSO Pietro, perpetrato il 26 settembre 1991- non ha tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, CORACI Vito deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

D’AMICO FRANCESCO

D’AMICO Francesco deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio..

Il D’AMICO è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Pietro BONO e Francesco DI CARLO.

Quest’ultimo, in particolare, ha indicato tra i mafiosi marsalesi che egli conobbe negli anni ’70 i tre fratelli D’AMICO, specificando che uno era il rappresentante della cosca e che era in grado di rammentare il nome di due soli di loro: “Ciccio” e Gaetano (cfr. esame del DI CARLO all’udienza del 7 maggio 1998).

Il BONO lo ha genericamente nominato tra gli “uomini d’onore” di Marsala (cfr. suo esame all’udienza del 15 aprile 1998).

Il PATTI e il GIACALONE, pur senza precisare la data della affiliazione del prevenuto, hanno indicato il D’AMICO tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. Proprio sulla base delle convergenti chiamate in correità dei due collaboratori, l’imputato è stato condannato come concorrente morale nel delitto sopra menzionato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che, dopo l’omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, Mariano AGATE diede l’ordine di uccidere entrambi i fratelli del primo e che a tale fine entrambi vennero controllati. I due collaboratori hanno aggiunto che Gaetano e Francesco D’AMICO avrebbero dovuto essere assassinati nella riunione indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa del rappresentante e del consigliere della cosca di Marsala, ma che non fu possibile procedere secondo i piani perché la moglie di Gaetano aveva visto il marito andarsene con alcuni “uomini d’onore” e li avrebbe certamente denunciati se il coniuge fosse stato assassinato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

La circostanza che l’imputato frequentasse mafiosi ha trovato un ulteriore riscontro nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Trapani, nell’ambito dell’espletamento di attività di ricerca di catturandi, nella quale si è attestato che in data 10 ottobre 1989 nei pressi della Contrada Muele, ove è ubicato il baglio di SCANDARIATO Nicolò, il prevenuto fu visto e identificato insieme a RALLO Antonino.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che D’AMICO Francesco è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” fin dalla prima metà degli anni ’80 e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione criminale suddetta deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nella consorteria in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di D’AMICO Francesco e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Giuseppe FERRARA, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

DI STEFANO ANTONINO

DI STEFANO Antonino deve rispondere, tra l’altro, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso per avere concorso al perseguimento dei fini dell’organizzazione denominata “cosa nostra”, ponendosi a disposizione degli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara nelle fasi preparatorie del secondo tentato omicidio di Natale L’ALA, fornendo il locale che doveva costituire la base operativa del gruppo di fuoco.

Per evidenti ragioni di brevità, ai fini di delineare i contorni della chiamata in correità dell’imputato ad opera del collaboratore Pietro BONO (l’unico ad averlo nominato tra i concorrenti nel delitto), si rinvia alla scheda dedicata alla vicenda relativa all’uccisione di Natale L’ALA (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo II). In questa sede basterà ribadire che il DI STEFANO è stato assolto dal predetto reato per non essere stata raggiunta la piena prova della sua penale responsabilità.

Consistendo, come si è visto, la condotta contestata al prevenuto esclusivamente nell’attività di concorso nella realizzazione del secondo tentativo di omicidio del L’ALA, al proscioglimento in ordine allo stesso consegue automaticamente quella dal reato associativo.

ERRERA FRANCESCO

ERRERA Francesco, detto “u ciappiddaru” deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’omicidio di Benito CRIMI, perpetrato a Marsala il 29 luglio 1985 (capi 59 e 60 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Antonio PATTI, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo al suddetto episodio criminoso.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

L’ERRERA, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Carlo ZICHITTELLA, Fabio Salvatore SAVONA e Leonardo CANINO.

Il primo, in particolare, ha affermato che l’imputato fu affiliato negli anni ’80 insieme a RALLO Antonino e a IMPICCICHÈ Pietro e ha aggiunto che era comproprietario, insieme a D’AMICO Vincenzo, della casa in via Colajanni nella quale il 19 ottobre 1979 fu “combinato” lo stesso collaboratore (cfr. esame del PATTI all’udienza del 22 marzo 1998).

La circostanza che l’ERRERA fosse quanto meno “vicino” alla cosca di Marsala già all’inizio degli anni ’80 è stata confermata dal SINACORI, il quale ha riferito che l’imputato fu arrestato in occasione dello sbarco di sigarette di contrabbando avvenuto a Torretta Granitola, insieme al collaboratore medesimo, a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, PICCIONE Michele, ERRERA Francesco, MARCECA Vito e BURZOTTA Diego (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

La vicenda dello sbarco di Torretta Granitola, chiarita nei suoi esatti contorni soltanto dopo l’inizio della collaborazione di Vincenzo SINACORI, ha dato luogo a una complessa vicenda processuale, che portò alla condanna di tutti gli imputati sopra menzionati in primo grado e in appello per molti gravi reati, tra cui detenzione e porto abusivi di pistole e munizioni, violenza privata e minacce aggravate a pescatori per costringerli ad allontanarsi dal luogo in cui doveva avvenire lo sbarco delle sigarette. I prevenuti, tuttavia, vennero prosciolti nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d’appello sul presupposto che non erano stati provati il contributo causale di ognuno dei soggetti alla realizzazione dei fatti imputati agli stessi e la consapevolezza e volontà da parte di ciascuno alla commissione dei reati (cfr. sentenze emesse il 24 giugno 1986 dal Tribunale di Marsala, l’8 gennaio 1988 dalla Corte d’Appello di Palermo, il 20 dicembre 1988 dalla Corte di Cassazione, il 22 novembre 1989 dalla Corte d’Appello di Palermo, prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).

Il fatto, riferito dal PATTI, che l’ERRERA fosse il proprietario di un appartamento in via Colajanni a Marsala è stato riscontrato dagli accertamenti del Maresciallo SANTOMAURO, il quale ha riferito che, sulla base delle indicazioni del collaboratore, individuò una villetta a un piano sita al civico n.36 della predetta strada, che il 13 febbraio 1990 era stata venduta dai coniugi LOMBARDO Rosa e RIGGIO Giacinto ai coniugi RITI Francesco (nato a Marsala il 2 gennaio 1955) e GAGLIANO Giuseppa Giovanna nata a Sambuca di Sicilia il 24 giugno 1956. Ha per altro aggiunto che non risultava che questi ultimi, come del resto i precedenti intestatari, avessero mai abitato nell’immobile, nel quale invece dimorava la famiglia ERRERA. Il verbalizzante ha precisato di avere accertato altresì che RITI Girolamo, cl.1923, padre dell’attuale intestatario, fu denunciato insieme all’ERRERA nel 1966 dai CC di Marsala (cfr. deposizione SANTOMAURO all’udienza del 22 aprile 1999).

Inoltre, il PATTI e il GIACALONE, pur senza precisare la data della affiliazione del prevenuto, hanno indicato quest’ultimo tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. A tale proposito deve precisarsi che l’ERRERA, pur essendo indicato tra i concorrenti nel reato, non è stato chiamato a rispondere in questa sede del delitto in parola poiché per lo stesso fatto è stato giudicato (e assolto) con la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 16 aprile 1993, divenuta irrevocabile il successivo 4 maggio, ovvero prima dell’inizio della collaborazione del PATTI e del GIACALONE (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII, nonché sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo prodotte dal P.M., in Faldone XI).

Carlo ZICHITTELLA e Leonardo CANINO, dal canto loro, hanno indicato l’ERRERA tra gli obiettivi della loro cosca nella guerra di mafia di Marsala, proprio a causa della sua ritenuta affiliazione a “cosa nostra” (cfr. esami dei suddetti collaboratori nell’udienza del 19 novembre 1998).

Fabio Salvatore SAVONA, un altro esponente della banda facente capo a Carlo ZICHITTELLA, ha affermato di conoscere il prevenuto fin dal 1978, quando gli venne presentato da TITONE Antonino, precisando che egli, insieme a Vincenzo D’AMICO e Vincenzo CAPRAROTTA, curava i contatti con i giovani delinquenti che compivano reati comuni per conto della “famiglia” mafiosa marsalese (cfr. suo esame all’udienza del 19 novembre 1998).

Per altro, la contiguità dell’ERRERA ad ambienti mafiosi era nota agli inquirenti anche prima che intervenissero le suddette collaborazioni.

Il dottor Carlo MALAFARINA e il Maresciallo Gianluigi VERGARO, infatti, hanno indicato l’imputato in parola come un usuale frequentatore del bar “Spatafora” in via Roma, che negli anni ’80 era un abituale luogo di incontro dei membri della cosca marsalese, precisando che nel locale si vedevano quotidianamente anche Vincenzo e Gaetano D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonio PATTI, Nino TITONE, Vito MARCECA, PICCIONE Michele e altri. Sempre in ordine ai rapporti tra l’ERRERA e gli “uomini d’onore” di Marsala il MALAFARINA ha aggiunto altresì che in seguito a una perquisizione in casa del prevenuto in parola vennero rinvenute alcune fotografie che lo ritraevano insieme a LO PRESTI Angelo, PATTI Antonio, TITONE Antonino, D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco (cfr. deposizione del MALAFARINA e del Maresciallo VERGARO, il primo nelle udienze del 26 e 27 luglio 1995 e il secondo in quella del 12 dicembre 1995 del processo cosiddetto “PATTI + 40”).

Il Maggiore GEBBIA, dal canto suo, ha confermato che fin dall’epoca dello sbarco di Torretta Granitola l’ERRERA fu ritenuto inserito nella “famiglia” di Marsala, aggiungendo che l’imputato in un’occasione venne arrestato per favoreggiamento in seguito all’arresto a Palermo di un personaggio mafioso di spicco, CASCIO Bartolomeo, denunciato per tentato omicidio pluriaggravato, trovato in possesso di una carta di identità corredata della fotografia del latitante, ma recante le generalità dell’odierno prevenuto, il quale non aveva denunciato lo smarrimento del documento (cfr. deposizione di Nicolò GEBBIA nelle udienze del 21 e del 26 luglio 1995 nel processo cosiddetto “PATTI + 40”).

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che ERRERA Francesco fin dall’inizio degli anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca marsalese e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di ERRERA Francesco e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Giuseppe FERRARA, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

FERRARA CALOGERO

FERRARA Calogero è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 29 giugno 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 1 luglio 1994, divenuta irrevocabile il 11 marzo 1997, il FERRARA è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone VI prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al FERRARA, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 1 luglio 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate nel precedente processo (TRIOLO, AIELLO), ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al FERRARA, in quanto anche il PATTI- pur chiamandolo in causa anche per il duplice omicidio in danno di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario commesso l’11 giugno 1990- non ha tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, FERRARA Calogero deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

FERRO GIUSEPPE

FERRO Giuseppe deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. ha iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo di avere preso parte a vari omicidi ed episodi criminosi, di essere affiliato a “cosa nostra” dal 1981 e di avere ricoperto il ruolo di capo mandamento di Alcamo dal luglio del 1992, dopo l’omicidio di Vincenzo MILAZZO.

Avendo l’imputato confessato l’addebito contestatogli e dovendo la sua assunzione di responsabilità essere giudicata attendibile per le ragioni già più volte specificate, non può che addivenirsi a un giudizio di colpevolezza.

Per i motivi indicati nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di capo mandamento indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la circostanza aggravante di cui al comma II.

Al FERRO debbono essere concesse le circostanze attenuanti generiche in virtù del comportamento processuale collaborativo adottato e quella di cui all’art. 8 l.203/91 in considerazione dell’importanza del contributo offerto dal collaboratore in esame alle attività investigative.

Tutto ciò premesso, tenuto conto della lunga militanza dell’imputato in “cosa nostra” e della posizione di primo piano ricoperta dallo stesso prima della sua dissociazione, deve stimarsi congrua la sanzione di quattro anni e sei mesi di reclusione..

FUNARI VINCENZO

FUNARI Vincenzo è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 6 novembre 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 12 luglio 1995, divenuta irrevocabile il 1 ottobre 1997, il FUNARI è stato giudicato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone X prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al FUNARI, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 luglio 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate nel precedente processo, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al FUNARI, in quanto anche il SINACORI e il PATTI -pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente gli omicidi in danno di ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo, perpetrato il 13 settembre 1981- non hanno tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, FUNARI Vincenzo deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

FURNARI VINCENZO

FURNARI Vincenzo è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 16 aprile 1997 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 26 maggio 1995, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 1998, il FURNARI è stato giudicato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sei di reclusione.

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al FURNARI, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 26 maggio 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate nel precedente processo, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al FURNARI, in quanto anche il SINACORI, il PATTI e il GERACI- pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente per gli omicidi in danno di DENARO Francesco, di INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo, di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario, di LOMBARDO Gaspare, perpetrati rispettivamente il 30 luglio 1981, il 29 marzo 1988, il 10 giugno 1990, il 28 luglio 1991- non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al maggio del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, FURNARI Vincenzo deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

GANCITANO ANDREA

GANCITANO Andrea deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato concordemente indicato come un importante membro della cosca di Mazara del Vallo da tutti i collaboratori escussi, e in particolare da Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Giuseppe FERRO, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA, Francesco GERACI.

Il SINACORI, in particolare, ha affermato che fu proprio l’imputato in parola ad inserirlo nell’ambiente mafioso all’inizio degli anni ’80, trovandogli un impiego nella società “Stella d’Oriente” (società nella quale anche il GANCITANO lavorava e di cui era amministratore lo zio dello stesso, MANCIARACINA Vito). L’odierno collaboratore ha aggiunto che grazie ai contatti conseguenti allo svolgimento della predetta attività professionale egli venne dapprima coinvolto dai mafiosi nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri e nell’omicidio del Sindaco di Castelvetrano Vito LIPARI (13 agosto 1980) e successivamente, nel dicembre del 1981, fu affiliato alla cosca di Mazara (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

La circostanza che il GANCITANO all’inizio degli anni ’80 fosse un soggetto inserito nella “famiglia” guidata da Mariano AGATE è stata confermata anche da Antonio PATTI, il quale lo ha indicato tra i responsabili dell’omicidio di DENARO Francesco, perpetrato a Marsala il 30 luglio 1981 (cfr. esame e controesame del PATTI resi rispettivamente nelle udienze del 21 gennaio e del 5 luglio 1999).

Le propalazioni del collaboratore marsalese in ordine all’inserimento del prevenuto nell’articolazione mazarese di “cosa nostra” già all’inizio degli anni ‘80 sono state riscontrate anche da Giovanni BRUSCA. Quest’ultimo, infatti, pur negando che il GANCITANO abbia fatto parte del gruppo di fuoco, ha riferito di averlo visto a Mazara del Vallo subito prima di partire alla volta di Marsala per uccidere Francesco DENARO e ha addirittura precisato che l’imputato in parola in quell’occasione gli prestò un paio di pantaloncini corti (cfr. esame e controesame del BRUSCA nelle udienze del 4 febbraio e del 5 luglio 1999).

Anche Salvatore GIACALONE ha sostenuto di avere conosciuto fin dai primi anni ’80 il GANCITANO come uno dei killer della cosca mazarese e in tale veste lo ha inserito nel novero dei membri del gruppo di fuoco che assassinò GIGLIO Nicolò il 15 febbraio 1984 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 6 maggio 1999).

Le dichiarazioni dei sopra menzionati collaboratori sono state confermate, con riferimento al periodo di tempo in esame, anche da Antonino SAIA, il quale ha affermato che a Torino in un’occasione incontrò un giovane di nome “Andrea”, il quale gli fu presentato da BRUNO Calcedonio come uno dei killer più affidabili della cosca di Mazara del Vallo e che corrispondeva alle caratteristiche somatiche del GANCITANO (cfr. esame del SAIA all’udienza del 4 febbraio 1999, dettagliatamente riportata, come le precedenti, nella scheda dedicata all’omicidio di DENARO Francesco, infra, Parte IV, Capitolo VII).

Gioacchino LA BARBERA, dal canto suo, ha indicato l’imputato come uno degli “uomini d’onore” di maggiore spicco della cosca di Mazara del Vallo, anche se con riferimento all’epoca della guerra di mafia di Marsala, combattuta nel 1992 (cfr. esame del collaboratore all’udienza dell’11 dicembre 1998).

Il PATTI e il SINACORI, inoltre, hanno indicato il GANCITANO tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Infine, Cristina Petronilla CULICCHIA, nella sua deposizione nel dibattimento del processo cosiddetto “PATTI + 40”, celebrato dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani, ha sostenuto che nei primi anni ’80 ella ebbe modo di conoscere e frequentare l’imputato, che gli fu presentato da Antonio PATTI nella discoteca “Shopen” di Mazara del Vallo. Ha aggiunto che il GANCITANO si recò più volte alla sua abitazione per prelevare il TITONE (cfr. dichiarazioni della CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo).

Lo stesso prevenuto, del resto, nel suo esame, ha ammesso di conoscere il SINACORI, di cui era fraterno amico, e il PATTI, per essere entrambi abituali frequentatori delle discoteche mazaresi. Ha per altro precisato che entrambi gli odierni collaboratori nutrivano malanimo nei suoi confronti, il primo per ragioni che l’imputato ha affermato di non sapersi spiegare e il secondo per un evidentemente interessamento mostrato nei suoi confronti da Cristina CULICCHIA, convivente del TITONE, cognato e fraterno amico del PATTI (cfr. esame del GANCITANO all’udienza del 21 ottobre 1999).

A giudizio di questa Corte, l’affermazione del prevenuto, secondo cui le chiamate in correità da parte del PATTI e del SINACORI sarebbero state dovute al rancore nutrito dagli stessi nei suoi confronti, non possono essere ritenute attendibili per le ragioni indicate nelle schede dedicate al vaglio dell’attendibilità dei menzionati collaboratori, alle quali si rinvia. In questa sede è sufficiente ribadire che entrambi i dichiaranti non hanno mai mostrato alcun malanimo nei confronti dell’imputato e il SINACORI, al contrario, non ha nascosto di essere grato al vecchio amico per averlo inserito nell’ambiente mafioso.

La contiguità del GANCITANO a “cosa nostra”, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo. All’udienza del 9 maggio 1996 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, ritualmente prodotta dal P.M., il dottor Calogero GERMANÀ ha delineato il coinvolgimento del prevenuto negli affari della cosca mazarese, con riferimento tanto alla sua attività lavorativa nella società “Stella d’oriente”, quanto alla sua abituale presenza, all’inizio degli anni ’90, nel negozio “Marciante 2” gestito da Vincenzo SINACORI.

Il GANCITANO, inoltre, nel presente processo è stato giudicato responsabile degli omicidi di GIGLIO Nicolò e del contestuale attentato a GIGLIO Giuseppe, di CALVARUSO Pietro, di ZICHITTELLA Giovanni e di TRIPOLI Nicolò, oltre che dei due tentativi di omicidio in pregiudizio di LAUDICINA Ignazio e dell’attentato di Contrada Kaggera.

Può quindi concludersi che il prevenuto è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Mazara del Vallo) quanto meno dall’inizio degli anni ’80 e che ne è stato per oltre un decennio uno dei killer più esperti e affidabili, per divenirne, nei primi anni ’90, uno dei membri più influenti. A quest’ultimo proposito deve precisarsi che nel 1992, pur escludendolo dalla reggenza in favore di Vincenzo SINACORI e Andrea MANCIARACINA, il RIINA in persona lo nominò “caporale” della guerra di mafia di Marsala, anche se in concreto l’imputato non si avvalse appieno dei poteri conferitigli, coinvolgendo nella conduzione delle operazioni militari lo stesso SINACORI e MESSINA DENARO Matteo (o subendone l’ingerenza).

Conseguentemente, il prevenuto deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del GANCITANO e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione a vari fatti di sangue, sopra specificati, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni e sei mesi di reclusione.

GENTILE SALVATORE

GENTILE Salvatore deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto -che è genero di BONAFEDE Leonardo, reggente della “famiglia” dopo l’arresto di SPEZIA Nunzio- è stato concordemente indicato come un membro della cosca di Campobello di Mazara dai collaboratori Vincenzo SINACORI e Pietro BONO, mentre Francesco GERACI lo ha chiamato in correità in ordine a tre omicidi (cfr. esami resi dai predetti collaboratori nelle udienze del 14 gennaio 1999, del 21 aprile 1999 e del 15 aprile 1998).

Né può trarsi un elemento a favore dell’imputato dalla circostanza che gli altri collaboratori non lo hanno nominativamente indicato come un affiliato a “cosa nostra”. A tale proposito, infatti, deve sottolinearsi che egli non è assurto a un rango di primo piano ed è stato utilizzato dai Castelvetranesi (e in particolare da MESSINA DENARO Matteo) come basista locale in occasione di assassinii commessi a Campobello di Mazara. A ciò consegue che non vi è nulla di strano nel fatto che gli altri propalanti (i quali appartenevano a mandamenti o addirittura province diverse e non sono stati coinvolti nei fatti di sangue contestati al prevenuto) non lo conoscano. Al contrario, è assai significativo che tutti i propalanti che nella loro carriera criminale sono entrati in contatto con gli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara.

Inoltre, il GENTILE nel presente processo è stato giudicato responsabile degli omicidi di Pietro CALVARUSO (capi 97, 98, 99) e di Nicolò TRIPOLI (capi 148, 149), commessi entrambi a Campobello di Mazara il 26 settembre 1991 e il 14 gennaio 1993.

Può quindi concludersi che il prevenuto è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Campobello di Mazara) quanto meno dall’inizio degli anni ’90 e che è divenuto un membro importante della cosca di appartenenza e addirittura uno degli uomini di fiducia del MESSINA DENARO nel paese.

Conseguentemente, l’imputato deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del GENTILE e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione a vari fatti di sangue, sopra specificati, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

GERARDI ANTONINO

GERARDI Antonino deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine agli omicidi di Nicolò ZICHITTELLA e di Ignazio LAUDICINA, perpetrati a Marsala rispettivamente l’11 settembre 1987 e l’11 luglio 1992 (capi 63, 64, 131 e 132 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il GERARDI, infatti, è stato chiamato in correità da Antonio PATTI e da Salvatore GIACALONE come soggetto “vicino” alla cosca di Marsala.

Entrambi i suddetti collaboratori lo hanno accusato di specifici fatti di sangue (omicidi di Nicolò ZICHITTELLA e di Ignazio LAUDICINA), per i quali, tuttavia, questa Corte non ha ritenuto fosse stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità del prevenuto in parola per l’assenza di riscontri individualizzanti (cfr. sul punto le schede specificamente dedicate ai menzionati omicidi).

La contiguità del GERARDI a “cosa nostra”, del resto, era nota anche ai nemici della predetta associazione: Carlo ZICHITTELLA, Fabio Salvatore SAVONA e Leonardo CANINO lo hanno indicato come uno degli obiettivi della loro cosca proprio a causa del suo inserimento nell’ambiente mafioso.

Il primo, in particolare, ha precisato che l’imputato fu coinvolto in due tentativi di omicidio ai suoi danni in qualità di esecutore materiale e fece anche appostamenti per controllare i suoi movimenti, insieme a MARCECA Vito e a RAIA Gaspare. Ha aggiunto altresì che egli, nel suo incontro con Angelo LO PRESTI e Gaetano D’AMICO successivo all’assassinio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, pose l’eliminazione fisica del GERARDI come una condizione essenziale per l’alleanza militare contro “cosa nostra”, in quanto era certo che questi fosse coinvolto nell’assassinio di suo fratello Nicolò, che si proponeva di vendicare. Ha concluso che il D’AMICO dapprima tentò di convincerlo a desistere, ma poi, rendendosi conto della sua irremovibilità sul punto cedette (cfr. esami di Carlo ZICHITTELLA, Fabio SAVONA e Leonardo CANINO all’udienza del 19 novembre 1998).

I rapporti del prevenuto con “uomini d’onore”, e in particolare con TITONE Antonino, sotto capo della cosca di Marsala, sono stati confermati altresì dalla vedova di quest’ultimo, Cristina Petronilla CULICCHIA, la quale, nel corso del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, ha dichiarato che negli ultimi tempi della sua vita il marito era solito frequentare, oltre all’amico di sempre Antonio PATTI, altresì GERARDI Antonino, BONAFEDE Natale, RALLO Antonino detto “Vito”. La testimone ha aggiunto altresì che l’imputato, dopo l’omicidio di Vincenzo D’AMICO, in lacrime, ebbe a domandare al TITONE se quella morte era stata proprio necessaria e aveva spiegato la sua reazione emotiva con il grande affetto che nutriva per la vittima (cfr. deposizione CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri). In ordine a quest’ultima circostanza deve sottolinearsi che il vincolo di affettività che notoriamente legava il prevenuto a Vincenzo D’AMICO costituisce probabilmente la ragione per la quale il fratello di quest’ultimo, Gaetano, tentò di sottrarlo al desiderio di vendetta di Carlo ZICHITTELLA.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che GERARDI Antonino fin dagli anni ’80 è stato un soggetto “vicino” all’articolazione marsalese di “cosa nostra” e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione da un lato della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato e dall’altro lato della circostanza che non ne è stata dimostrata la partecipazione a specifici fatti di sangue deve reputarsi congrua la sanzione di cinque anni di reclusione.

GIAMBALVO PIETRO

GIAMBALVO Pietro è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso denominata “cosa nostra” che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 26 giugno 1995, divenuta irrevocabile il 21 maggio 1996, il GIAMBALVO è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al GIAMBALVO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 10 novembre 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nei due precedenti processi, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al GIAMBALVO, in quanto anche il SINACORI e il GERACI (il quale ultimo lo ha chiamato in correità anche per fatti di sangue, e segnatamente l’omicidio in danno di CAPO Giuseppe, perpetrato il 25 aprile 1991) non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al novembre del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, GIAMBALVO Pietro deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

GIAMBALVO VINCENZO

GIAMBALVO Vincenzo deve rispondere, tra l’altro, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il GERACI, come si è visto, ha chiamato il prevenuto in correità con riferimento all’omicidio CAPO. Per altro, per il predetto episodio delittuoso il GIAMBALVO è stato assolto, perché da un lato (e soprattutto) le dichiarazioni del collaboratore non sono state confortate da riscontri individualizzanti nei suoi confronti e dall’altro lato egli ha addotto un alibi che non è stato smentito dalla pubblica accusa (cfr. scheda dedicata al fatto di sangue in parola, infra, Parte IV, Capitolo VI).

L’unico altro collaboratore a parlare dell’imputato è stato il SINACORI, il quale ha affermato di conoscere ritualmente i fratelli Pietro e Vincenzo GIAMBALVO che erano uomini d’onore della “famiglia” di Roccamena, anche se abitavano a Santa Ninfa, aggiungendo che in concorso con il secondo commise l’omicidio di Pietro VACCARA (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 21 aprile 1999).

Ora, la chiamata in correità dell’imputato da parte del GERACI con riferimento all’assassinio del CAPO non può essere giudicata un riscontro alle dichiarazioni accusatorie del SINACORI. Da un lato, infatti, essa è oggettivamente debole per i motivi evidenziati nella già citata scheda relativa all’omicidio e pertanto non può essere di per sé utilizzata come elemento probatorio a carico del GIAMBALVO. Dall’altro lato, poi, il collaboratore castelvetranese, avendo precisato che vide il prevenuto soltanto in occasione del suddetto fatto di sangue, non ha fornito ulteriori elementi a carico del predetto individuo.

Ne consegue che, in ultima analisi, contro l’imputato militano soltanto le dichiarazioni accusatorie del SINACORI, le quali -per le ragioni più volte evidenziate- non possono essere giudicate autonomamente idonee a supportare un giudizio di condanna, nonostante la generale attendibilità del collaboratore, in assenza di idonei riscontri individualizzanti.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni GIAMBALVO Vincenzo deve essere assolto dal reato in esame per non essere stata raggiunta la piena prova che lo abbia commesso.

GIAPPONE VITO

GIAPPONE Vito deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che l’imputato venne affiliato nel 1982 o 1983, insieme a PICCIONE Michele (cfr. esame del PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

La circostanza è stata sostanzialmente confermata dal GIACALONE, il quale ha dichiarato che il GIAPPONE gli fu ritualmente presentato nel 1983 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il prevenuto in parola tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. Proprio sulla base delle convergenti chiamate in correità dei due dichiaranti, l’imputato è stato condannato come concorrente morale nel delitto sopra menzionato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII).

Il PATTI, il GIACALONE e Vincenzo SINACORI, inoltre, hanno concordemente riferito che il baglio di proprietà del GIAPPONE, sito in contrada Missineddu nel territorio tra Trapani, Salemi e Vita fu utilizzato come luogo di convegno e base operativa del gruppo di fuoco che assassinò GIGLIO Nicolò il 15 febbraio 1984. Sotto tale profilo, il Maresciallo SANTOMAURO ha accertato che il prevenuto all’epoca del suddetto omicidio era effettivamente proprietario di un baglio in località Missineddu, agro di Salemi, ubicato a circa venti chilometri dal luogo in cui fu commesso il suddetto omicidio e collegato a quest’ultimo posto da una stradina interna percorribile in circa mezz’ora (cfr. sul punto scheda relativa al delitto GIGLIO, infra, sub Parte IV, Capitolo II – omicidi commessi nella Valle del Belice; in particolare, i collaboratori hanno aggiunto che il baglio del GIAPPONE usato come base per l’omicidio GIGLIO veniva talvolta utilizzato per tenervi riunioni di mafia, tanto della cosca marsalese quanto a livello provinciale, in considerazione della sua posizione isolata e non lontana dai confini territoriali tra i mandamenti).

Infine il PATTI e il SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

La contiguità del GIAPPONE con “cosa nostra”, del resto, era nota agli inquirenti anche prima dell’inizio della collaborazione dei tre menzionati “uomini d’onore”.

Infatti, in un immobile di proprietà dell’imputato in contrada Berbaro/a n.267 – Torrenove di Marsala il 6 gennaio 1995 venne arrestato, in ottemperanza di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, ALARIO Emilio (cfr. verbali di arresto e di perquisizione e sequestro, prodotti dal P.M. sub docc. 57 e 58).

L’ALARIO, in particolare, era latitante in seguito all’emissione di provvedimento di custodia cautelare in carcere in data 28 febbraio 1994 (proc. n.943/94 R.G:N.R. e n.1063/94 R.G.G.I.P.) da parte del GIP del Tribunale di Palermo per il delitto di omicidio premeditato di TRIPOLI Vito e per i reati connessi di porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco, furto dell’autovettura del TRIPOLI, incendio della predetta e distruzione del cadavere del TRIPOLI, nonché per il tentato omicidio di BELLINCAMPI Armando, tutti perpetrati il 6 gennaio 1994 (cfr. doc.61 prodotto dal P.M.).

L’ALARIO era stato colpito altresì da un provvedimento restrittivo per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso emesso il 24 marzo 1994 (n. 3387/93 R.G.N.R. D.D.A. e n.4515/93 R.G.G.I.P.) dal medesimo Giudice.

Nel corso delle indagini fu accertato che all’epoca dell’arresto, la villetta nella quale era stato individuato il latitante era nella disponibilità del prevenuto. Infatti, con preliminare di vendita datato 20 maggio 1994 Vito GIAPPONE si era impegnato ad acquistare dai coniugi SCURTI Gaspare e BONOMO Giuseppa una casa terrana in contrada Berbaro, territorio di Marsala, composta di due vani, una cucina, un bagno e un disimpegno e con annesso spezzone di terreno. Per altro, con successivo atto del 1 febbraio 1995 il prevenuto, dopo avere premesso che non intendeva più acquistare l’immobile, aveva reimmesso nel possesso i promittenti alienanti (cfr. sub doc. 60 prodotto dal P.M.).

Il GIAPPONE il 9 ottobre 1996 venne rinviato a giudizio dal G.U.P. del Tribunale di Palermo davanti al Tribunale di Marsala per rispondere del delitto di favoreggiamento nei confronti di ALARIO Emilio, aggravato ai sensi dell’art.7 L.203/91 data la natura dei reati ascritti a quest’ultimo (cfr. doc. 61 prodotto dal P.M.).

Il Tribunale di Marsala con provvedimento camerale emesso il 19 gennaio 1998 dispose la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Palermo per gli atti di competenza, ritenendo che la condotta ascritta al GIAPPONE integrasse il delitto di associazione mafiosa (docc. 62 e 63 prodotti dal P.M.).

La condotta posta in essere dall’imputato integra, a giudizio di questa Corte (conformemente alle valutazioni del Tribunale di Marsala), il delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Infatti, sulla base delle concordi dichiarazioni dei collaboratori il prevenuto era organico alla “famiglia” di Marsala e l’ALARIO “vicino” a quella di Mazara del Vallo. Inoltre, i delitti oggetto dei provvedimenti custodiali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Palermo a carico di quest’ultimo individuo furono commessi nell’ambito della partecipazione a “cosa nostra” e in particolare della guerra di mafia di Marsala scatenata contro i membri del clan ZICHITTELLA al quale apparteneva il TRIPOLI. Ne consegue che l’attività del GIAPPONE consistita nel mettere a disposizione dell’ALARIO un immobile nella sua disponibilità al fine di consentire a quest’ultimo di sottrarsi alle ricerche dell’autorità deve essere sussunta nella fattispecie della partecipazione alla consorteria criminale denominata “cosa nostra”.

Come si è già precisato, inoltre, l’attività posta in essere dal GIAPPONE nell’ambito dell’associazione criminale in parola si è manifestata altresì nel mettere a disposizione degli “uomini d’onore” per vari anni il suo baglio in contrada Missineddu ogni volta che gliene veniva fatta richiesta sia per tenervi riunioni di mafia sia come vera e propria base logistica per i gruppi di fuoco.  

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che GIAPPONE Vito è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione criminale in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del GIAPPONE e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue (e segnatamente negli omicidi di Nicolò GIGLIO e di Giuseppe FERRARA, nonché nel tentato omicidio di Giuseppe GIGLIO), ma anche della posizione non di primo piano ricoperta dallo stesso in seno alla consorteria criminale, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

GONDOLA VITO

GONDOLA Vito deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e all’assassinio di Gaetano D’AMICO, perpetrati a Marsala rispettivamente l’11 gennaio 1992 e il 7 febbraio 1992 (capi 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dai contrasti tra le dichiarazioni degli stessi e dalla conseguente assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il GONDOLA, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO.

Il secondo, unico tra i predetti propalanti ad essere affiliato alla cosca di Mazara del Vallo, ha riferito che una sera del dicembre 1981, dopo l’omicidio di Vito LIPARI (cfr. infra, Parte IV, Capitolo II), egli e Diego BURZOTTA furono affiliati a “cosa nostra” nella villa di TAMBURELLO Salvatore in Contrada Boccarena, alla presenza dei principali membri della cosca mafiosa mazarese, tra cui l’imputato, che all’epoca ricopriva la carica di capo decina della “famiglia” (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998 e nell’udienza del 27 gennaio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”).

Il PATTI ha confermato che il GONDOLA è capo decina della cosca di Mazara del Vallo (cfr. esame del collaboratore nell’udienza del 13 giugno 1996 nel processo “Petrov”).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il prevenuto tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Infine, Pietro BONO ha riferito che l’imputato in parola è un “uomo d’onore” della “famiglia” di Mazara del Vallo (cfr. esame del BONO all’udienza del 15 aprile 1998).

La contiguità del GONDOLA ad ambienti mafiosi, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo.

Il dottor Calogero GERMANÀ e l’ispettore Leonardo DE MARTINO lo hanno indicato come un personaggio di spessore nella cosca mazarese, affermando che era compare di Mariano AGATE e suocero di BURZOTTA Diego, il quale ha sposato sua figlia Maria, nata a Mazara del Vallo il 4 agosto 1964.

Il GERMANÀ ha aggiunto che il prevenuto fu coinvolto nelle indagini relative al sequestro CORLEO (commesso nel 1975), episodio criminoso in relazione al quale lo stesso è stato condannato a una lunga pena detentiva. Successivamente, il nome dell’imputato emerse nell’ambito di un indagine su un traffico di sostanze stupefacenti, quando nel corso di una telefonata intercettata che interessava la sua utenza telefonica, un trafficante che aveva problemi con un acquirente che non saldava il conto affermò che avrebbe richiesto l’intervento di GONDOLA Vito per appianare la vicenda (cfr. deposizione del GERMANÀ nell’udienza del 9 maggio 1996 nel processo “Petrov”).

Il DE MARTINO, dal canto suo, ha riferito che MAURO Giacomo (nato a Mazara il 29 novembre 1949, nipote di GONDOLA Vito) era titolare di quote della società “Stella d’oriente”, che fu fatta oggetto di approfondite indagini e nella cui compagine sociale figuravano personaggi di primo piano della fazione “corleonese”, quali AGATE Mariano, AGATE Giovanbattista, TAMBURELLO Salvatore, RIGGIO Rosa (moglie di BASTONE Giovanni), ROLLO Giovanna (moglie di RISERBATO Antonino), BRUNO Calcedonio, MAGGIO Vito (cognato di RIINA Gaetano, fratello di Salvatore), COSTANZO Antonietta (sposata con ORLANDO Antonio, zio dei fratelli NUVOLETTA), CRISTOFORETTI Iolanda (figlia di Giuseppe, noto contrabbandiere genovese)

Deve infine attribuirsi valore indiziario a carico del prevenuto a quanto è emerso nel procedimento “Petrov” sull’inquietante vicenda estorsiva in danno di ZOTTOLO Giacomo, titolare della società “Iscaf” di Mazara del Vallo, produttrice di cavi d’acciaio, narrata dal Maresciallo Cataldo BALESTRA nell’udienza del 13 maggio 1996.

Il predetto verbalizzante ha raccontato che nel dicembre del 1990 l’imprenditore denunciò al Comando della Compagnia CC. di Mazara del Vallo di avere ricevuto telefonate con contenuto estorsivo e di avere individuato come verosimili autori o mandanti delle stesse soggetti gravitanti nell’ambiente della marineria mazarese che definì “colonnelli” di AGATE Mariano, tra le quali annoverò MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino, GONDOLA Vito, i fratelli GRASSA, i fratelli ASARO “yo yo” e MESSINA Pasquale.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che GONDOLA Vito quanto meno dall’inizio degli anni ’80 è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con il grado di capo decina della cosca di Mazara del Vallo e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della citata norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del GONDOLA deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

GUTTADAURO FILIPPO

GUTTADAURO Filippo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’omicidio di Antonio FONTANA, perpetrato a Castelvetrano il 5 agosto 1982 (capi 18 e 19 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Vincenzo SINACORI, bensì essenzialmente dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo al suddetto episodio criminoso.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il GUTTADAURO, infatti, è stato concordemente indicato come “uomo d’onore” dai collaboratori Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che conobbe il prevenuto negli anni 1981 o 1982 nella distilleria di MESSINA DENARO Francesco, ubicata ad alcuni chilometri di distanza dal centro abitato di Castelvetrano e raggiungibile percorrendo una strada sterrata. In quell’occasione il MESSINA DENARO gli presentò il genero GUTTADAURO come “la stessa cosa” (cfr. esame reso all’udienza del 9 novembre 1999 nell’aula bunker di Bologna e verbale di quello dell’udienza del 13 giugno 1996 nell’ambito del procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, prodotta dal P.M. e utilizzabile nei confronti del GUTTADAURO, siccome imputato nel suddetto giudizio).

Il SINACORI, dal canto suo, ha confermato che conosce ritualmente il GUTTADAURO come “uomo d’onore”, pur avendo mostrato incertezze sulla “famiglia” alla quale è affiliato. A tale ultimo proposito, per altro, il collaboratore ha chiarito che i suoi dubbi derivano dal fatto che il prevenuto è originario di Bagheria, ma risiede da lungo tempo a Castelvetrano e pertanto potrebbe essere un “soldato” di tanto dell’una che dell’altra cosca.

BONO Pietro ha affermato che vide più volte il GUTTADAURO. Ha aggiunto che gli fu presentato come suo genero da MESSINA DENARO Francesco in un’occasione in cui si recò a casa di quest’ultimo a Castelvetrano. Ha precisato altresì che lo incontrò altre volte, tanto in compagnia dello suocero, quanto insieme al cognato Matteo, specificando altresì che in un frangente mangiarono insieme nella casa di campagna di LOMBARDO Gaspare, “uomo d’onore” di Campobello di Mazara, assassinato da sicari di “cosa nostra” (cfr. esame del BONO all’udienza dell’8 novembre 1999, nonché, per la figura di LOMBARDO Gaspare, infra, sub Parte IV, Capitolo VI).

Se le propalazioni del BONO non dimostrano l’affiliazione dell’imputato a “cosa nostra” (fatto del quale, per altro il collaboratore in parola non potrebbe in ogni caso essere a diretta conoscenza, essendo egli solo un “vicino” all’associazione), esse nondimeno confermano i buoni rapporti tra costui, lo suocero Francesco MESSINA DENARO e il figlio di questi, Matteo.

Un’ulteriore riscontro di tale circostanza è stato fornito da Francesco GERACI, il quale ha affermato che MESSINA DENARO Matteo aveva relazioni cordiali con il GUTTADAURO, il quale spesso lo accompagnava a casa quando usciva dal Circolo Pirandello e consentiva al giovane cognato e al suo gruppo di amici di usare un edificio posto nella sua proprietà come garconniere per incontri galanti. Il GERACI, per altro, ha aggiunto che in un’occasione il MESSINA DENARO gli ordinò di non comunicare nulla di quanto sapeva delle loro attività illecite ai suoi cognati GUTTADAURO e ALLEGRA Rosario e che non gli risultava che il primo fosse coinvolto in attività illecite, anche se il MESSINA DENARO lo utilizzava come messaggero per comunicare all’odierno collaboratore i giorni e gli orari in cui sarebbe andato al circolo Pirandello. Ha comunque precisato che durante la latitanza del giovane boss castelvetranese il GUTTADAURO era colui che riferiva al GERACI il giorno, il luogo e l’ora degli appuntamenti, anche se in occasione dell’unico incontro tra i due cognati fu l’odierno collaboratore ad accompagnare al convegno l’imputato, dato che quest’ultimo non conosceva il nascondiglio del MESSINA DENARO (cfr. esame del GERACI nell’udienza del 10 novembre 1999).

Quanto alle dichiarazioni del GERACI, si deve subito precisare che la difesa ha tratto spunto da esse per sostenere che l’imputato era estraneo all’associazione mafiosa “cosa nostra”, dalle cui attività era escluso dallo stesso cognato. A giudizio di questa Corte, l’esame complessivo delle sue propalazioni porta a conclusioni ben diverse, inducendo a ritenere che il riserbo mantenuto dal MESSINA DENARO fosse in realtà dovuto alla volontà di non allargare i contatti dell’odierno collaboratore, che non era affiliato all’associazione e che egli utilizzava soltanto laddove gli serviva per conseguire i suoi scopi.  

Le propalazioni dei collaboratori sono stati confermati da numerosi riscontri.

La circostanza che il GUTTADAURO fosse genero di MESSINA DENARO Francesco è pacifica in atti e lo stesso prevenuto l’ha ammessa (cfr. certificato di matrimonio, in atti, deposizioni di Calogero GERMANÀ e del Maresciallo SANTOMAURO nelle udienze del 16 gennaio 1997 e del 9 maggio 1996 nel processo ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”).

Del pari, è stato comprovato che il GUTTADAURO è fratello di Giuseppe, medico di professione, il quale è stato di recente condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso (cfr. esame del SANTOMAURO all’udienza del 16 gennaio 1997 nel procedimento “Petrov”).

I rapporti del prevenuto con personaggi inseriti nel contesto mafioso di Castelvetrano sono attestati altresì da numerose relazioni di servizio, e in particolare:

– il 28.01.1992 alle ore 11,20 agenti del Commissariato di Castelvetrano notarono in quel centro parlare fra loro il GUTTADAURO Filippo e il GERACI Francesco vicino alla gioielleria del secondo;

– il 1.12.1978 alle ore 21,20 FURNARI Giovanni venne controllato e identificato in una trazzera a bordo di un’autovettura in compagnia di GUTTADAURO Filippo, genero di MESSINA DENARO Francesco, mentre si recavano (o si erano recati) da FURNARI Saverio.

Alla luce dei sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che GUTTADAURO Filippo è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del GUTTADAURO, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

LEONE GIOVANNI

LEONE Giovanni deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è    stato concordemente indicato come un importante membro della cosca di Mazara del Vallo da tutti i collaboratori escussi, e in particolare da Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE, Vincenzo SINACORI, Francesco DI CARLO, Giovanni BRUSCA, Pietro BONO e Francesco MILAZZO.

Antonio PATTI ha affermato che l’imputato il 19 ottobre 1979 partecipò all’affiliazione dello stesso collaboratore, del TITONE e del MARCECA nella casa di via Colajanni, insieme a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Vincenzo, Mimì DE VITA e LO PRESTI Angelo, LEONE Giovanni. Ha aggiunto che il LEONE era capo decina della “famiglia” di Mazara del Vallo e che all’inizio degli anni ’80 era uno dei killer più attivi del mandamento (esami del PATTI 25 marzo 1998 e 11 febbraio 1999).

Vincenzo SINACORI ha a sua volta sostenuto che una sera del dicembre 1981, dopo l’omicidio di Vito LIPARI (cfr. infra, Parte IV, Capitolo II), egli e Diego BURZOTTA furono affiliati nella villa di TAMBURELLO Salvatore in Contrada Boccarena, alla presenza, tra gli altri, del LEONE, il quale all’epoca era capo decina della famiglia di Mazara del Vallo, come anche GONDOLA Vito. Ha precisato altresì che nel primo periodo della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80 la “famiglia” di Alcamo dipendeva -anche se solo per le azioni militari- da Mazara del Vallo e il prevenuto, nella sua qualità di capo decina, guidò la controffensiva militare contro i RIMI (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998).

Pietro BONO lo ha indicato come “uomo d’onore” della “famiglia” di Mazara del Vallo aggiungendo che l’AGATE gli chiese di mettersi a sua disposizione per assassinare il TADDEO a Tre Fontane (cfr., infra, Parte IV, Capitolo II).

Giuseppe FERRO ha affermato che nel 1977 egli fu detenuto con il LEONE, il quale lo “rispettava” molto, come anche tutti gli altri “uomini d’onore” che erano ristretti in quel periodo nello stesso carcere, tra cui Giacomo Giuseppe GAMBINO, Armando BONANNO e Vito SUGAMELI (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 23 aprile 1998).

Francesco DI CARLO ha dichiarato che negli anni ’70 a Mazara del Vallo egli conobbe, tra gli altri, il LEONE (cfr. esame del 7 maggio 1998).

Il BRUSCA ha detto di avere avuto ottimi rapporti con il MILAZZO, il quale a sua volta frequentava molto gli “uomini d’onore” di Mazara del Vallo, tra cui anche il LEONE (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

Francesco MILAZZO ha riferito che della “famiglia” di Mazara del Vallo conosceva, tra gli altri, LEONE Giovanni (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999).

La contiguità del LEONE ad ambienti mafiosi, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo: nella sentenza della Corte d’Assise di Palermo emessa il 27 novembre 1984 (cd. “Maxi 1”) si è dato atto che l’imputato in parola era dipendente di AGATE Mariano nella società “Papetto Calcestruzzi” e fu tratto in arresto il 17 febbraio 1977 in Castelvetrano insieme a Giacomo Giuseppe GAMBINO e a BONANNO Armando (quest’ultimo coinvolto nel processo per la morte del capitano BASILE a Monreale) mentre tutti e tre si aggiravano armati fuori dalla casa di CORDIO Ernesto (cfr. Faldone XX prodotto dal P.M.).

Il LEONE, inoltre, nel presente processo è stato giudicato responsabile degli omicidi di LO PICCOLO Rosario (perpetrato in Mazara del Vallo il 28 settembre 1983, capo 40) e di GIGLIO Nicolò e del contestuale attentato a GIGLIO Giuseppe (commesso in Fulgatore il 15 febbraio 1984, capi 43 e 44), oltre che del secondo tentato omicidio di Natale L’ALA (realizzato in Campobello di Mazara il 28 dicembre 1989, capi 72 e 73), alla luce delle concordi chiamate in correità del PATTI, del SINACORI e del GIACALONE.

Può quindi concludersi che il prevenuto è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Mazara del Vallo) quanto meno dall’inizio degli anni ’80 e che ne è stato per oltre un decennio uno dei capi decina, oltre che uno dei killer più esperti e affidabili.

Conseguentemente, l’imputato deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della fattispecie criminosa in parola.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del LEONE e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione a vari fatti di sangue, sopra specificati, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione.

MANCIARACINA ANDREA

MANCIARACINA Andrea è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 6 novembre 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 12 luglio 1995, divenuta irrevocabile il 1 ottobre 1997, il MANCIARACINA è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone X prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al MANCIARACINA, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 luglio 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente processo, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al MANCIARACINA, in quanto anche il SINACORI, il PATTI, il BRUSCA, il FERRO- pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente il duplice omicidio in danno di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco e per gli assassinii di FOTO Giuseppe, D’AMICO Gaetano, GRIMALDI Baldassare, ZICHITTELLA Gaspare, ZICHITTELLA Giovanni e per i due attentati e l’eliminazione di LAUDICINA Ignazio, perpetrati rispettivamente l’11 gennaio 1992, il 18 ottobre 1991, il 7 febbraio 1992, il 5 marzo 1992, il 15 maggio 1992, il 15 giugno 1992 e nel luglio 1992- non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, MANCIARACINA Andrea deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

MANCIARACINA VITO

MANCIARACINA Vito deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e all’assassinio di Gaetano D’AMICO, perpetrati a Marsala rispettivamente l’11 gennaio 1992 e il 7 febbraio 1992 (capi 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dai contrasti tra le dichiarazioni degli stessi e dalla conseguente assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il MANCIARACINA, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO con il grado di “soldato” (cfr. esami resi dai primi due nelle udienze del 13 giugno 1996 e del 27 gennaio 1997 nel processo cosiddetto “Petrov”, utilizzabili nei confronti del prevenuto, e dal terzo il 15 aprile 1998).

Il secondo ha aggiunto altresì che l’imputato era amministratore della “Stella d’oriente”, una società che si occupava della vendita di pesce surgelato all’ingrosso, nella quale egli stesso lavorò per un certo tempo, insieme ad Andrea GANCITANO e ad Andrea MANCIARACINA, rispettivamente nipote e figlio di Vito (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

Il PATTI e il SINACORI, inoltre, hanno indicato il MANCIARACINA tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa del MANCIARACINA hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano abituali frequentazioni del prevenuto con altri “uomini d’onore”, e in particolare:

– il 10.5.1991alle ore 11,45 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo nel transitare per il Corso Umberto notò MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino e ASARO Giovanni scendere da un’autovettura e dirigersi insieme verso il bar “Pierino”;

– il 21.2.1992 alle ore 9,15 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo scorse all’interno del bar Pierino BASTONE Giovanni, MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino e VASSALLO Giovanni conversare tra loro;

– l’11.4.1992 alle ore 18,00 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo notò di fronte al bar “Diadema” MANGIARACINA Vito e RISERBATO Antonino discorrere tra loro;

– il 9.5.1992 alle ore 19,25 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo vide MANGIARACINA Vito e RISERBATO Antonino passeggiare all’altezza dell’agenzia viaggi Formusa.

L’appartenenza del prevenuto a “cosa nostra”, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo.

Dalla deposizione dell’Ispettore Leonardo DE MARTINO, resa nell’ambito del processo contro CUTTONE Antonino e altri otto imputati, è emerso che (conformemente alle propalazioni del SINACORI) il MANCIARACINA fu amministratore della società “Stella d’oriente”, che fu fatta oggetto di approfondite indagini e nella cui compagine sociale figuravano, direttamente o per interposta persona, personaggi di primo piano della fazione “corleonese” o comunque inseriti in ambiente criminale, quali AGATE Mariano, AGATE Giovanbattista, TAMBURELLO Salvatore, RIGGIO Rosa (moglie di BASTONE Giovanni), ROLLO Giovanna (moglie di RISERBATO Antonino), BRUNO Calcedonio, MAGGIO Vito (cognato di RIINA Gaetano, fratello di Salvatore), COSTANZO Antonietta (sposata con ORLANDO Antonio, zio dei fratelli NUVOLETTA), CRISTOFORETTI Iolanda (figlia di Giuseppe, noto contrabbandiere genovese).

Il verbalizzante ha aggiunto altresì che, proprio a causa del noto inserimento del MANCIARACINA nel contesto mafioso mazarese, l’utenza telefonica di quest’ultimo fu messa sotto intercettazione dal 17 settembre al 15 ottobre 1984 nell’indagine sul “Centro Carni” del BASTONE e del BURZOTTA (cfr. sul punto la citata deposizione del DE MARTINO all’udienza del 30 gennaio 1997 nel processo a carico di CUTTONE Antonino e altri, cosiddetto “Ghibli”, e quelle dello stesso DE MARTINO e del dottor Calogero GERMANÀ nelle udienze del 9 maggio 1996 e del 24 marzo 1997 nel processo “Petrov”, nonché, per maggiori notizie sulla “Stella d’oriente”, la sentenza emessa il 27 novembre 1984 nel processo contro ABBATE Giovanni e altri, cosiddetta “Maxi 1”).

Deve infine attribuirsi valore indiziario a carico del prevenuto a quanto è emerso nel procedimento “Petrov” sull’inquietante vicenda estorsiva in danno di ZOTTOLO Giacomo, titolare della società “Iscaf” di Mazara del Vallo, produttrice di cavi d’acciaio, narrata dal Maresciallo Cataldo BALESTRA nell’udienza del 13 maggio 1996.

Il predetto verbalizzante ha raccontato che nel dicembre del 1990 l’imprenditore denunciò al Comando della Compagnia CC. di Mazara del Vallo di avere ricevuto telefonate con contenuto estorsivo e di avere individuato come verosimili autori o mandanti delle stesse soggetti gravitanti nell’ambiente della marineria mazarese che definì “colonnelli” di AGATE Mariano, tra le quali annoverò MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino, GONDOLA Vito, i fratelli GRASSA, i fratelli ASARO “yo yo” e MESSINA Pasquale. Con specifico riferimento agli odierni imputati, lo ZOTTOLO aggiunse che la sua convinzione che i primi due fossero coinvolti in tali fatti delittuosi era derivata, tra l’altro, da una visita che costoro gli avevano fatto nei locali della “ISCAF” verso i primi giorni di gennaio del 1991, ossia poco tempo dopo ricevere le prime richieste di denaro. Precisò altresì che si era meravigliato non tanto per la visita del MANCIARACINA, suo cliente abituale, quanto piuttosto del fatto che questi si fosse accompagnato al RISERBATO.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che MANCIARACINA Vito è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della citata norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del MANCIARACINA deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni e sei mesi di reclusione.

MARCECA VITO

MARCECA Vito deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Il MARCECA è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che l’imputato fu affiliato insieme a lui e a TITONE Antonino il 19 ottobre 1979 nell’appartamento di via Colajanni, alla presenza di D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Vincenzo, Mimì DE VITA, LO PRESTI Angelo, RAIA Gaspare e LEONE Giovanni, il quale ultimo era membro della “famiglia” di Mazara del Vallo e all’epoca trascorreva la sua latitanza a Marsala (cfr. esame del PATTI all’udienza del 22 marzo 1998).

Il GIACALONE, dal canto suo, ha confermato che il MARCECA già all’inizio degli anni ’80 era un membro influente della cosca Marsalese, affermando che questi fu presente alla affiliazione del collaboratore, avvenuta quindici o venti giorni dopo l’omicidio di Antonio RODANO (1 febbraio 1983), in casa di D’AMICO Vincenzo. Ha per altro aggiunto che già prima di essere “combinato” l’imputato gli era stato indicato da Antonino TITONE come persona su cui poteva fare affidamento, come anche D’AMICO Vincenzo, D’AMICO Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, RAIA Gaspare e PATTI Antonio (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

La circostanza che il MARCECA fosse affiliato alla cosca di Marsala già all’inizio degli anni ’80 è stata confermata dal SINACORI, il quale ha riferito che l’imputato in parola fu arrestato in occasione dello sbarco di sigarette di contrabbando avvenuto a Torretta Granitola, insieme al collaboratore medesimo, a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, PICCIONE Michele, ERRERA Francesco e BURZOTTA Diego (cfr. esame del SINACORI all’udienza del 15 aprile 1998).

La vicenda dello sbarco di Torretta Granitola, chiarita nei suoi esatti contorni soltanto dopo l’inizio della collaborazione di Vincenzo SINACORI, ha dato luogo a una complessa vicenda processuale, che portò alla condanna di tutti gli imputati sopra menzionati in primo grado e in appello per molti gravi reati, tra cui detenzione e porto abusivi di pistole e munizioni, violenza privata e minacce aggravate a pescatori per costringerli ad allontanarsi dal luogo in cui doveva avvenire lo sbarco delle sigarette. I prevenuti, tuttavia, vennero prosciolti nel giudizio di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza d’appello sul presupposto che non erano stati provati il contributo causale di ognuno dei soggetti alla realizzazione dei fatti imputati agli stessi e la consapevolezza e volontà da parte di ciascuno di loro alla commissione dei reati (cfr. sentenze emesse il 24 giugno 1986 dal Tribunale di Marsala, l’8 gennaio 1988 dalla Corte d’Appello di Palermo, il 20 dicembre 1988 dalla Corte di Cassazione, il 22 novembre 1989 dalla Corte d’Appello di Palermo, prodotte dal P.M. all’udienza del 21 febbraio 2000).

Inoltre, il PATTI e il GIACALONE hanno concordemente chiamato in correità il prevenuto con riferimento all’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, perpetrato il 17 maggio 1984, per il quale il MARCECA nel presente procedimento è stato condannato all’ergastolo.

I due collaboratori marsalesi sopra indicati hanno altresì indicato il prevenuto tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. A tale proposito deve precisarsi che il MARCECA, pur essendo indicato tra i concorrenti nel reato, non è stato chiamato a rispondere in questa sede del delitto in parola poiché per lo stesso fatto è stato giudicato (e assolto) con la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 16 aprile 1993, divenuta irrevocabile il successivo 4 maggio, ovvero prima dell’inizio della collaborazione del PATTI e del GIACALONE (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII, nonché sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo prodotte dal P.M., in Faldone XI).

Infine, il PATTI e il SINACORI hanno affermato che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Il PATTI ha aggiunto che nel corso della guerra di mafia di Marsala, pur essendo egli l’effettivo capo della “famiglia”, l’imputato gli fu affiancato nella reggenza. A tale proposito ha specificato che siffatto affiancamento fu reso necessario dal fatto che egli, essendo attivamente cercato tanto dalla cosca ZICHITTELLA quanto dalle forze dell’ordine, era costretto a nascondersi e non poteva tenere personalmente sotto controllo la situazione nella città. Ha precisato altresì che il prevenuto era tra coloro che lo tenevano costantemente al corrente delle attività del clan nemico (cfr. esame del PATTI all’udienza del 24 novembre 1998).  

L’organico inserimento del MARCECA nell’articolazione marsalese di “cosa nostra” è stato confermato, sempre per il periodo della guerra di mafia di Marsala, dal GIACALONE, dal BRUSCA e dal SINACORI. Il primo, in particolare, lo ha nominato come il soggetto che, su ordine del PATTI, gli consegnò una pistola calibro 9 per la sua difesa personale. Il secondo lo ha indicato tra i membri del commando che si riunì per il primo tentativo di assassinare Giovanni ZICHITTELLA. Il terzo, infine, come una delle persone, insieme al PATTI, a cui consegnava la quota delle tangenti versate dalle imprese operanti nel mandamento spettante alla “famiglia” di Marsala (cfr. sul punto le schede inserite nei Capitoli VIII e V della Parte IV e dedicate al capo 154 della rubrica e agli omicidi Giovanni ZICHITTELLA e Pietro SCIMEMI).

Anche Carlo ZICHITTELLA e Fabio SAVONA, ben inseriti nella criminalità marsalese, hanno confermato che l’imputato era un membro della locale cosca mafiosa, specificando che era uno degli obiettivi della loro associazione (cfr. esami dei suddetti imputati di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Per altro, la contiguità del MARCECA ad ambienti mafiosi era nota agli inquirenti anche prima che intervenissero le suddette collaborazioni.

Il dottor Carlo MALAFARINA e il Maresciallo Gianluigi VERGARO, infatti, hanno indicato il MARCECA come un usuale frequentatore del bar “Spatafora” in via Roma, che negli anni ’80 era un abituale luogo di incontro dei membri della cosca marsalese, precisando che nel locale si vedevano quotidianamente anche Vincenzo e Gaetano D’AMICO, Francesco CAPRAROTTA, Antonio PATTI, Nino TITONE, Francesco ERRERA, PICCIONE Michele e altri. Il VERGARO ha aggiunto altresì che il prevenuto fu notato varie volte la sera mentre si recava a casa del PICCIONE (cfr. deposizione del MALAFARINA e del Maresciallo VERGARO, il primo nelle udienze del 26 e 27 luglio 1995 e il secondo in quella del 12 dicembre 1995 del processo cosiddetto “PATTI + 40”).

I rapporti di frequentazione di antica data tra il MARCECA e “uomini d’onore” o personaggi comunque “vicini” a “cosa nostra” sono documentati altresì da relazioni di servizio, e in particolare:

– il 12.03.1979, alle ore 11,00, i Carabinieri di Marsala videro davanti al bar “Spadafora” TITONE Gaspare in compagnia di MARCECA Vito; poco dopo notarono nuovamente gli stessi individui in via Roma insieme ai pregiudicati RAIA Gaspare e D’AMICO Gaetano;

– l’8.6.1992 alle ore 17,05 agenti della Sezione di P.G. di Marsala scorsero presso l’abitazione di proprietà della famiglia BUA – PICCIONE MARCECA Vito che, a bordo della sua autovettura Y10, stava effettuando alcune manovre per entrare nel cancello della suddetta abitazione;

– il 16.03.1993 alle ore 12,30 i Carabinieri di Marsala videro il MARCECA e INGOGLIA Diego mentre dialogavano tra loro in Piazza Marconi;

– 19.03.1993, alle ore 11,00 i Carabinieri di Marsala notarono all’altezza del bar “Alagna” il MARCECA Vito mentre, avendo incontrato il pregiudicato ALAGNA Gaspare, lo salutava affettuosamente con un bacio.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che MARCECA Vito fin dalla fine degli anni ’70 o dall’inizio degli anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca marsalese e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di reggente della “famiglia” di Marsala indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte di MARCECA Vito e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Vincenzo ZICHITTELLA, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

MAZZARA VITO

MAZZARA Vito deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato chiamato in correità, con riferimento alla fattispecie criminosa in parola da Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA, Francesco MILAZZO e Giuseppe FERRO.

Il SINACORI, in particolare, ha affermato che conosce ritualmente l’imputato, il quale è il rappresentante della “famiglia” di Valderice, facente parte del mandamento di Trapani (cfr. esame del collaboratore mazarese all’udienza del 21 aprile 1999).

Il MILAZZO, dal canto suo, ha confermato che il MAZZARA era il capo della cosca di Valderice, aggiungendo che gli fu presentato dopo che Vincenzo VIRGA divenne capo del mandamento di Trapani (fine del 1984). Il collaboratore, inoltre, ha chiamato in correità il MAZZARA per gli omicidi dell’agente penitenziario MONTALTO, di MONTELEONE e di Pietro INGOGLIA (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999).

Il MAZZARA, inoltre -in forza delle dichiarazioni di Antonio PATTI, Giovanni BRUSCA, Vincenzo SINACORI e Giuseppe FERRO- nel presente processo è stato giudicato responsabile del duplice omicidio di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA e dell’attentato di contrada Kaggera, che non si risolse in una strage soltanto per una fortunata coincidenza (cfr. schede dedicate ai due episodi delittuosi, infra, sul Parte IV, Capitoli III e IV, nelle quali ci si è dettagliatamente soffermati sul ruolo del prevenuto).

Alla luce dei sopra riportati elementi, può quindi concludersi che il prevenuto è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con il grado di rappresentante della “famiglia” di Valderice quanto meno dalla seconda metà degli anni ’80 e che è uno dei personaggi più vicini a Vincenzo VIRGA, capo del mandamento di Trapani.

Conseguentemente, egli deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del MAZZARA e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione a fatti di sangue (e segnatamente, quanto meno, al duplice omicidio PIAZZA-SCIACCA) e all’attentato di contrada Kaggera, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni e sei mesi di reclusione.

MELODIA ANTONINO

MELODIA Antonino è stato già giudicato altre due volte per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 14 dicembre 1995 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 12 novembre 1994, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 1997, egli è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni otto di reclusione.

Inoltre, con la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 3 febbraio 1996, in parziale riforma della decisione del 22 ottobre 1994 del Tribunale di Trapani, divenuta esecutiva il 14 marzo 1997, è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione e di £.175.000.000 di multa per i delitti di cui agli artt.75 L.685 e 416 bis c.p..

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al MELODIA, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 novembre 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al MELODIA, in quanto anche il SINACORI, il PATTI, il GIACALONE e il FERRO- pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente gli omicidi in danno di RENDA Mariano, GRECO Gaetano, PERRICONE Giuseppe, BIONDO Agostino, BONURA Leonardo e CAMARDA Gaspare, perpetrati rispettivamente il 24 marzo 1982, il 7 maggio 1983, il 7 luglio 1983, l’8 luglio 1983, il 12 ottobre 1983, il 22 marzo 1984- non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al novembre del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, MELODIA Antonino deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

MERCADANTE MICHELE

MERCADANTE Michele è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 14 dicembre 1995 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 12 novembre 1994, divenuta irrevocabile il 21 febbraio 1997, egli è stato dichiarato responsabile, tra gli altri, del delitto sanzionato dall’art.416 bis c.p.p..

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al MERCADANTE, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 12 novembre 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente processo, ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al MERCADANTE, in quanto anche il SINACORI, il PATTI, il BONO, il FERRO e il BRUSCA -pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente per il secondo tentato omicidio in danno di natale L’ALA, perpetrato il 28 dicembre 1989, nonché per l’attentato di contrada Kaggera compiuto all’inizio di maggio del 1991- non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al novembre del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, MERCADANTE Michele deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

MESSINA DENARO MATTEO

MESSINA DENARO Matteo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’appartenenza dell’imputato a “cosa nostra” con un ruolo di primo piano è un dato emerso con assoluta certezza dal dibattimento.

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato da tutti i collaboratori come l’uomo che già negli ultimi anni di vita di suo padre Francesco, capo storico del mandamento di Castelvetrano e della Provincia di Trapani, reggeva le sorti delle predette articolazioni territoriali dell’associazione in parola.

Data l’assoluta concordanza delle fonti probatorie sul punto in esame e gli ampi cenni sulla figura criminale dell’imputato contenuti nelle dichiarazioni rese dai collaboratori e dagli investigatori con riferimento ai singoli episodi delittuosi nei quali lo stesso è stato chiamato in correità, una ulteriore disamina delle medesime fonti appare superflua. In questa sede ci si limiterà pertanto ad alcuni cenni di carattere generale su MESSINA DENARO Matteo.

L’enorme pericolosità e l’inquietante personalità del prevenuto è resa di palmare evidenza dal numero di episodi delittuosi in ordine ai quali è stato condannato: il secondo tentato omicidio e il successivo omicidio di Natale L’ALA, il duplice omicidio di Giuseppe PIAZZA e Rosario SCIACCA, l’omicidio di Nicola CONSALES, l’omicidio di Pietro CALVARUSO, l’attentato di Contrada Kaggera, l’omicidio di Gaspare LOMBARDO, l’omicidio di Giovanni ZICHITTELLA, l’omicidio di Nicolò TRIPOLI.

Del pari, è indiscutibile la sua totale assenza di scrupoli, manifestatasi in particolare in occasione dell’omicidio del vice direttore dell’Hotel “Paradise Beach” di Selinunte, voluto dal prevenuto per ragioni di carattere esclusivamente personale (cfr. per una dettagliata disamina dell’episodio la scheda dedicata allo stesso, infra, sub Parte IV, Capitolo VI).

Il cinismo e l’abilità del MESSINA DENARO nell’usare le persone per conseguire i suoi fini si sono estrinsecati anche con l’avvicinamento di giovani insospettabili e il progressivo, sempre più stringente, coinvolgimento degli stessi in attività criminose (talvolta addirittura in omicidi, per “incagliare” loro le mani) con lo scopo di assicurarsi una migliore copertura per i suoi traffici illeciti e di ampliare la già vasta rete di fiancheggiatori su cui poteva contare la sua famiglia nella zona di Castelvetrano (emblematico, sotto questo profilo, il caso del GERACI, le cui dichiarazioni sul punto sono state riportate nelle schede dedicate alla valutazione della sua attendibilità, nel Capo II della Parte III e nell’introduzione del Capitolo VI della Parte IV, nel quale sono stati esaminati gli omicidi riconducibili al gruppo di giovani raccolto intorno al MESSINA DENARO).

All’esito di questa breve disamina, può quindi concludersi che è stata conseguita la piena prova che MESSINA DENARO Matteo è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Castelvetrano), nel cui ambito ricopre da tempo una posizione di vertice. Conseguentemente, il prevenuto deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di capo mandamento indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza e del ruolo di primo piano del MESSINA DENARO nell’associazione criminosa in parola e della dimostrata estrinsecazione anche nella partecipazione a vari fatti di sangue, sopra specificati, deve reputarsi congrua la sanzione di tredici anni di reclusione.

NASTASI ANTONINO

NASTASI Antonino deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato chiamato in correità da Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Giovanni BRUSCA e Pietro BONO.

Ci si è ampiamente soffermati sulla personalità dell’imputato nelle schede dedicate alla disanima degli omicidi che gli sono stati ascritti e pertanto, per ragioni di sintesi, in questa sede ci si limiterà a riportare per sommi capi gli elementi di maggiore rilievo.

Vincenzo SINACORI ha affermato che conosce ritualmente l’imputato come soldato della “famiglia” di Castelvetrano, aggiungendo che per un certo periodo fece il macellaio, poi cessò la predetta attività e cominciò a occuparsi dell’allevamento di animali (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 21 aprile 1999 controesame 7 luglio 1999).

Pietro BONO lo ha indicato come membro della famiglia di Castelvetrano, precisando che, come FURNARI Saverio e CLEMENTE Giuseppe senior, era un pastore (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998).

Vincenzo FERRO, figlio di Giuseppe e a sua volta collaboratore di giustizia, ha affermato che nel 1995 egli e il NASTASI in più occasioni funsero da intermediari tra MESSINA DENARO Matteo e MELODIA Antonino. Ha sostenuto, in particolare, che su ordine di quest’ultimo portò a Vito MAZZARA di Valderice e a Nino “ANASTASI” di Castelvetrano bigliettini sigillati con lo scotch e con soscritto su un lato il nome del destinatario (Matteo MESSINA DENARO, che si faceva chiamare “Luciano”). Ha precisato che il NASTASI portava direttamente nella sede della CEDICA (che era nella disponibilità del MELODIA) i biglietti di risposta, oppure li mandava tramite un certo GRIGOLI, che il FERRO non vide mai, ma che il rappresentante di Alcamo gli disse avere supermercati che si rifornivano di carne alla CEDICA. Ha aggiunto altresì che conobbe il NASTASI proprio in un’occasione in cui quest’ultimo andò alla CEDICA e che in quel frangente il MELODIA accennò alla possibilità che il FERRO portasse messaggi all’imputato e questi -quando l’odierno collaboratore fece presente che non sapeva come arrivare al suo ovile- gli diede appuntamento allo svincolo autostradale di Castelvetrano e gli mostrò l’ubicazione dell’edificio. In effetti, quando portava i bigliettini al NASTASI era solito recapitarli al suo ovile, che era ubicato alla periferia di Castelvetrano e che si raggiungeva, uscendo dalla svincolo autostradale di questa città, girando a sinistra al primo incrocio, prendendo, all’incrocio successivo, la direzione “Castelvetrano” (e non quella “Sciacca”) e imboccando, dopo un paio di chilometri, una strada che si apre sulla sinistra e immette proprio nell’ovile. Il “pentito” ha infine soggiunto che i contatti con il NASTASI si svilupparono nell’arco dell’anno 1995, fino all’arresto di quest’ultimo successivo alle dichiarazioni di Antonio PATTI. Il FERRO ha inoltre descritto “ANASTASI” in modo compatibile con la figura dell’imputato, assumendo che era una persona intorno ai cinquant’anni e con pochi capelli; ha inoltre ricordato di avere effettuato anche il riconoscimento fotografico del prevenuto (cfr. esame del FERRO all’udienza del 17 settembre 1999 nel processo contro AGATE Giuseppe e altri celebrato dinnanzi al Tribunale di Marsala, nel quale il NASTASI era imputati).

La partecipazione dell’imputato in parola all’attività criminosa di “cosa nostra” si è estrinsecata altresì con la partecipazione quanto meno all’omicidio di Francesco DENARO, in ordine al quale è stato dichiarato penalmente responsabile e condannato all’ergastolo nel presente procedimento sulla base delle concordi dichiarazioni di Antonio PATTI e Giovanni BRUSCA (cfr., infra, parte IV, Capitolo IV).

Del resto, la contiguità del NASTASI ad ambienti mafiosi era nota agli inquirenti già dagli anni ’80.

Infatti il Maresciallo Matteo SPARACINO ha riferito che nel corso di una perquisizione, che il teste eseguì personalmente nell’abitazione e nell’ovile di NASTASI Antonino in data 8 novembre 1985 su decreto emesso il giorno precedente dal Pretore di Castelvetrano, rinvenne un appunto autografo del predetto imputato nel quale erano contenuti nominativi, in alcuni casi associati a indirizzi, di soggetti che erano stati invitati alle nozze del NASTASI. Il verbalizzante ha puntualizzato che dai fascicoli personali dell’Ufficio emergeva che i personaggi in parola erano legati alla mafia. Ha aggiunto che l’elenco conteneva in particolare i seguenti nominativi:

– MESSINA DENARO Francesco, cl.1928, capo riconosciuto della cosca di Castelvatrano;  

– MESSINA DENARO Salvatore, cl. 1953, figlio del precedente, su cui all’epoca agli atti non era presente alcuna annotazione; era indicato con l’indirizzo “via Campobello di Selinunte 64” e con un’utenza telefonica (0924/49145), riferibile alla Banca Sicula di Partanna;

– MAROTTA Antonino, cl.1927;

– CLEMENTE Vito, cl.1936;

– CLEMENTE Giuseppe, cl.1927, pastore;

– CLEMENTE Domenico, cl.1940, cugino del precedente;

– MAROTTA Paolo Pietro, cl.1950;

– RISALVATO Enrico, cl.1951;

– FURNARI Saverio, cl.1949

– FURNARI Fortunato, cl.1953, cugino del precedente;

– FURNARI Vincenzo, cl.1951, fratello di Fortunato e cugino di Saverio;

– FURNARI Giovanni, cl.1946, fratello di Saverio; vicino al nominativo vi era l’indicazione “macelleria”; lo SPARACINO ha specificato che costui fu denunciato il 2 maggio 1978 per macellazione clandestina di ovini e anche per porto e detenzione abusiva di armi da fuoco; venne più volte proposto per misure di prevenzione con segnalazioni nelle quali si poneva l’accento sulla sua pericolosità per i suoi rapporti con NASTASI Antonino e con FURNARI Saverio. Inoltre, l’1 dicembre 1978 alle ore 21,20 FURNARI Giovanni venne controllato e identificato in una trazzera a bordo di un’autovettura in compagnia di GUTTADAURO Filippo, già allora genero di MESSINA DENARO Francesco, mentre si recavano (o che si erano recati) da FURNARI Saverio;

– FURNARI Giovanni, cl.1949, cugino di Saverio;

– FURNARI Fortunato, cl.1912, padre di Saverio (14 novembre 1997 nel processo a carico di AGATE Giuseppe e altri, cit.).

Inoltre, nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 21 dicembre 1992 (cd. processo “ALFANO Uno”, prodotto dal P.M. sub Faldone V) si è dato atto che FURNARI Saverio fu testimone di nozze del NASTASI e che al suo matrimonio parteciparono vari mafiosi di vaglia.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che NASTASI Antonino già dalla prima metà degli anni ’80 è stato organicamente inserito nell’articolazione castelvetranese di “cosa nostra” e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione dell’organico inserimento del prevenuto nel sodalizio criminoso in esame e della gravità della condotta criminosa ascrittagli, estrinsecatasi anche nella partecipazione ad almeno un omicidio (e in particolare all’uccisione di Francesco DENARO), deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni e sei mesi di reclusione.

PANDOLFO VINCENZO

PANDOLFO Vincenzo è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 29 giugno 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 1 luglio 1994, divenuta irrevocabile il 11 marzo 1997, egli è stato dichiarato responsabile del reato sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone VI prodotto dal P.M.), con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al PANDOLFO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 1 luglio 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente processo (TRIOLO, AIELLO), ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al prevenuto, in quanto anche le nuove fonti non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, PANDOLFO Vincenzo deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

PASSANANTE ALFONSO

PASSANANTE Alfonso deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA, all’omicidio di quest’ultimo e di LOMBARDO Gaspare, tutti accertati a Campobello di Mazara rispettivamente il 28 dicembre 1989, il 7 maggio 1990 e il 28 luglio 1991 (capi 72, 73, 75, 76, 77, 91 e 92 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

l’imputato, infatti, è stato concordemente indicato come uno degli elementi di spicco della “famiglia” di Campobello di Mazara dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Pietro BONO e Michele LICCIARDI, oltre che da Giacoma FILIPPELLO.

Il SINACORI ha riferito che egli era un “uomo d’onore” di Campobello di Mazara, aggiungendo di essere certo che ricopriva un ruolo nell’amministrazione della cosca, pur non essendo in grado di precisare quale (esame del SINACORI nell’udienza del 21 aprile 1999).

Antonio PATTI ha reso dichiarazioni compatibili con quelle del collaboratore mazarese, affermando che all’epoca dell’omicidio di Andrea ALA i tre individui più autorevoli a Campobello erano SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, aggiungendo che quest’ultimo era “il più importante e il più serio, mentre gli altri due sono un pochettino per i fatti suoi” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 6 maggio 1998).

Il BONO, dal canto suo, lo ha indicato come uno dei più importanti “uomini d’onore” della famiglia di Campobello, insieme a BONAFEDE Leonardo e a SPEZIA Nunzio. Ha aggiunto che egli conosceva il PASSANANTE fin da giovanissimo, essendo questi amico del padre e essendo stato suo padrino. Ha specificato altresì che fu lo stesso prevenuto a introdurlo nell’ambiente mafioso, ma che a un certo punto ebbero una grave lite che rese i loro rapporti più freddi (cfr. esame del BONO all’udienza del 15 aprile 1998).

A giudizio di questa Corte, i contrasti che per un certo periodo resero tesi i rapporti tra il BONO e il PASSANANTE non possono porre in dubbio la credibilità del collaboratore in relazione alle accuse che ha rivolto all’imputato, atteso che le sue affermazioni in ordine all’organico inserimento di quest’ultimo nella “famiglia” di Campobello di Mazara con un ruolo di spicco sono perfettamente concordanti con quelle di altri collaboratori, i quali, al contrario, non risultano avere avuto alcun contrasto con il chiamato in correità.

L’inserimento del prevenuto nella cosca campobellese in una posizione di prestigio, del resto era nota anche alla fazione avversa e, in particolare, al capo della stessa, Natale L’ALA.

Infatti, Giacoma FILIPPELLO, convivente di quest’ultimo, ha riferito che il suo uomo ebbe a confidarle che lo SPEZIA, il PASSANANTE e il BONAFEDE erano i capi della “famiglia” mafiosa e che furono i mandanti di entrambi gli attentati alla sua vita (cfr. deposizione della FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Del pari, Michele LICCIARDI -che fu il luogotenente del L’ALA nel suo avventato proposito di muovere guerra alla cosca di Campobello e uno degli autori materiali dell’attentato a Nunzio SPEZIA- ha dichiarato che il suo capo indicò l’imputato in parola nel novero di coloro che dovevano essere assassinati (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 4 giugno 1998).

Ora, come si è già avuto modo di precisare ampiamente nella sezione della presente sentenza dedicata alla complessa vicenda che si concluse con l’omicidio di Natale L’ALA (cfr. infra, sub Parte II, Capitolo II), quest’ultimo era certamente bene informato sulla compagine mafiosa campobellese, per essere stato egli stesso un uomo d’onore fin dagli anni ’50 (cfr. dichiarazioni di LUPPINO Giuseppe, infra, sub Parte II, Capo II) e per avere sempre frequentato l’ambiente malavitoso del suo paese. Ne consegue che le informazioni che egli diede alla sua convivente, e confidente, Giacoma FILIPPELLO e al suo principale alleato erano certamente attendibili. Tale ultimo dato, del resto, ha trovato un formidabile riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori organici a “cosa nostra”, che hanno confermato la buona conoscenza del contesto mafioso campobellese da parte del L’ALA. In conclusione, pertanto, può affermarsi con tranquillante certezza che l’attendibilità generale della loro fonte non può non riflettersi positivamente sulle propalazioni della FILIPPELLO e del LICCIARDI.

Il nome del PASSANANTE, d’altra parte, era conosciuto agli inquirenti come quello di persona inserita nell’ambiente mafioso campobellese da lungo tempo, essendo stato indicato dal “protopentito” LUPPINO Giuseppe come uno dei membri della locale “famiglia” (cfr. sul punto il verbale delle dichiarazioni rese dal LUPPINO ai Carabinieri in data 8 marzo 1958, pochi giorni prima di essere assassinato, prodotto dal P.M. e pressochè integralmente riportato infra, nel Capo II della Parte II).

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che PASSANANTE Alfonso è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con un ruolo direttivo all’interno della cosca di appartenenza.

Conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione dirigenziale indubbiamente ricoperta dall’imputato in seno alla cosca di appartenenza consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato, e in particolare della lunghissima militanza nella consorteria criminale in parola e del rango dirigenziale ricoperto in seno alla stessa, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni e sei mesi di reclusione.

PICCIONE MICHELE

PICCIONE Michele deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Il PICCIONE è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che il prevenuto venne affiliato nel 1982 o 1983, insieme a GIAPPONE Vito (cfr. esame del PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

La circostanza è stata sostanzialmente confermata dal GIACALONE, il quale ha dichiarato che l’imputato in parola gli fu ritualmente presentato nel 1983 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il PICCIONE tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. Proprio sulla base delle convergenti chiamate in correità dei due collaboratori, il PICCIONE è stato condannato come concorrente morale nel delitto sopra menzionato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa al duplice omicidio D’AMICO – CAPRAROTTA).

Infine, Salvatore GIACALONE ha riferito che durante la comune detenzione sofferta nel corso del dibattimento del processo cosiddetto “PATTI + 40”, Michele PICCIONE ebbe a dirgli che un tale BARRACO, Pino MONREALE, il ragioniere GALIA e Pietro CHIRCO dovevano morire, dovunque si fossero rifugiati, e lo esortò a non dimenticarsi mai di quei quattro nomi, anche se lui, che era vecchio, fosse morto (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 10 dicembre 1998).

Il GIACALONE ha dichiarato inoltre che nel corso del processo cd. “PATTI + 40” suo fratello Antonino era detenuto nel carcere di Trapani ed era imputato del delitto di associazione a delinquere. Nel corso di un colloquio, il loro padre lo aveva invitato a intraprendere una collaborazione con la giustizia. Evidentemente queste parole furono intese da altri detenuti, che riferirono l’episodio a PICCIONE Michele e RALLO Antonino. Un giorno questi ultimi, i quali avevano rapporti confidenziali con l’odierno collaboratore, lo avvicinarono nel corso dell’ora d’aria e gli raccontarono l’accaduto. Egli in un primo momento negò la verosimiglianza del fatto, poi, dopo avere parlato con il fratello, riferì che l’episodio si era effettivamente verificato. In questa seconda occasione, il PICCIONE e Antonino RALLO gli dissero che essi non potevano fare nulla per ovviare alla situazione del padre e del cognato del GIACALONE, GIGANTE Innocenzo, anch’egli collaboratore. Per altro, aggiunsero che, trattandosi di una faccenda di carattere personale, toccava al medesimo GIACALONE “sistemarla” e che poteva parlarne col fratello per averne aiuto. In effetti l’odierno collaboratore raccontò l’accaduto e l’esortazione che aveva ricevuto al suo germano Antonino, il quale rimase sconvolto. Ha aggiunto che parlando con il fratello, anch’egli utilizzò la parola “sistemare”, il cui significato -uccidere- era chiarissimo nell’ambiente in cui entrambi gli interlocutori vivevano. Quanto alla collocazione temporale dell’episodio in narrazione, il collaboratore dapprima ha affermato che l’ordine omicida gli fu impartito dal PICCIONE e dal RALLO nell’estate 1996, mentre era in corso il dibattimento del procedimento cd. “PATTI + 40”, qualche mese prima della conclusione dello stesso. Successivamente, in seguito all’intervento di RALLO Antonino, ha precisato che i colloqui con i due uomini avvennero nei mesi precedenti all’applicazione nei suoi confronti del regime di cui all’art.41 bis, successiva, quest’ultima, alle propalazioni di Antonio PATTI. Il GIACALONE ha concluso affermando che in seguito a questo episodio comprese la reale natura di “cosa nostra” e cominciò a maturare la decisione di collaborare con la giustizia. Per altro, mise in atto il suo proposito solo il 16 o il 17 settembre 1996, dopo il suo trasferimento nel carcere di Cuneo avvenuto alla fine del dibattimento di primo grado del processo “PATTI + 40”, perché se avesse intrapreso la collaborazione mentre era in Sicilia la notizia sarebbe divenuta subito di dominio pubblico e in tal modo sarebbe stata a repentaglio la sicurezza della sua famiglia.

Con specifico riferimento alla posizione del PICCIONE in seno alla “famiglia” di Marsala, il GIACALONE ha aggiunto che aveva un ruolo relativo alle distribuzioni di “stipendi” ai carcerati e interveniva quando vi erano ammanchi e che era a conoscenza delle notizie dall’esterno (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 24 marzo 1999).

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa del PICCIONE hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano rapporti del prevenuto con altri “uomini d’onore”, e in particolare:

il 25.5.1988, tra le ore 8 e le 14 agenti del commissariato P. S. Marsala notarono all’ingresso del Bar Capriccio le seguenti persone: LO PRESTI Angelo, PICCIONE Michele, D’AMICO Gaetano, INDELICATO Giovanni e ZERILLI Vincenzo che discutevano fra loro;

il 6.6.1988 alle ore 13,20 agenti del commissariato P. S. Marsala notarono nei pressi del bar Capriccio D’AMICO Gaetano, che era alla guida, e PICCIONE Michele a bordo di una BMW;

il 21.9.1988 alle ore 11,20 agenti del commissariato P. S. Marsala videro transitare a piedi in P.zza Marconi e dialogare tra loro D’AMICO Gaetano, PICCIONE Michele, TITONE Antonino e MARINO Francesco;

– il 9.11.1988 tra le ore 8 e le 14 agenti del commissariato P. S. di Marsala scorsero vicino al bar il Capriccio i noti pregiudicati PICCIONE Michele, D’AMICO Gaetano, TITONE Antonino, RAIA Stefano, CAPRAROTTA Antonino (ex vigile urbano), MARINO Francesco e LO PRESTI Angelo che dialogavano tra loro;

– il 29.11.1988 tra le ore 8 e le 14 agenti del commissariato P. S. Marsala videro all’ingresso del bar Capriccio i seguenti pregiudicati che conversavano tra loro: CAPRAROTTA Francesco, EVOLA Giuseppe, D’AMICO Gaetano, PICCIONE Michele, ZERILLI Vincenzo;

– il 03.03.1989 agenti del commissariato P. S. Marsala, transitando più volte per via Roma altezza bar “Capriccio”, luogo frequentato da pregiudicati, scorsero TITONE Antonino insieme a LO PRESTI Angelo, e, in altre occasioni, con PICCIONE Michele, CAPRAROTTA Francesco, GENCO Stefano, MAGGIO Francesco;

– il 3.4.1989 alle ore 10,35 agenti del commissariato P. S. Marsala videro in via Roma PICCIONE Michele, MARINO Francesco e CAPRAROTTA Francesco che dialogavano tra loro;

– l’8.12.1989 alle ore 09,10 agenti del commissariato P. S. Marsala notarono all’esterno del bar “Capriccio” D’AMICO Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, TITONE Antonino, MARCECA Vito, PICCIONE Michele e MARINO Francesco;

– il 18.2.1992 alle ore 09,45 agenti del Commissariato P. S. di Marsala videro vicino al bar Napoli PICCIONE Michele, PATTI Antonino, MARCECA Vito e LICARI Angelo;.

– il 18.2.1992 alle ore 9,50 agenti del commissariato P. S. Marsala in via Verdi notarono PICCIONE Michele e PATTI Antonio;

– il 18.2.1992 alle ore 11,00 agenti del commissariato P. S. Marsala in via Roma vicino al bar Capriccio scorsero PICCIONE Michele e MARCECA Vito;

– l’8.6.1992 alle ore 17,05 agenti della sezione di PG. di Marsala videro presso l’abitazione di proprietà della famiglia BUA – PICCIONE l’autovettura Y10 di proprietà di MARCECA Vito, che era alla guida, mentre effettuava alcune manovre per entrare nel cancello della suddetta abitazione;

– il 6.6.1996 alle ore 18,00 un pattuglia di Carabinieri di Marsala, transitando in Piazza Marconi, notò PICCIONE Michele e RAIA Gaspare conversare tra loro.

L’appartenenza del PICCIONE a “cosa nostra”, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo. All’udienza del 12 dicembre 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri 40 imputati, ritualmente prodotta dal P.M., il Maresciallo VERGARO ha affermato in particolare che il prevenuto era controllato proprio perché era ritenuto affiliato alla suddetta associazione a delinquere (fatto del resto attestato dalle sopra riportate relazioni di servizio) e ha aggiunto che era spesso visto al bar Spatafora e riceveva frequenti visite serali nel proprio domicilio da parte di MARCECA Vito.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che PICCIONE Michele è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione criminale in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del PICCIONE e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Giuseppe FERRARA, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

PIPITONE MARTINO

PIPITONE Martino deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al tentativo di omicidio in pregiudizio di Pietro CHIRCO, perpetrato a Marsala il 7 novembre 1992, e al porto abusivo di arma comune da sparo (capi 146, 147 e 154 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione si è invece giunti per il delitto di illegittima detenzione della medesima pistola, anch’esso ascritto al prevenuto al capo 154 dell’imputazione. Del pari, egli deve essere condannato con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il PIPITONE, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che il prevenuto venne affiliato nel 1988, insieme a RALLO Vito Vincenzo, aggiungendo di essere stato informato del fatto da Vincenzo D’AMICO, che a sua volta lo aveva saputo dai suoi fratelli nel corso di una visita in carcere, durante la comune detenzione per l’omicidio FERRARA (cfr. esame del PATTI all’udienza dell’11 febbraio 1999).

L’organico inserimento in “cosa nostra” dell’imputato è stato confermato dal GIACALONE, il quale per altro ha retrodatato l’affiliazione, atteso che ha riferito che egli partecipò alla riunione nella quale venne deliberato l’omicidio di Giuseppe FERRARA, tenutasi verosimilmente nei primi mesi del 1986 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 11 marzo 1999).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Il PATTI e il GIACALONE, infine, hanno attribuito all’imputato un ruolo di intermediario tra il primo, che all’epoca della guerra di mafia di Marsala si era reso irreperibile, e gli altri “uomini d’onore” e i fiancheggiatori che avessero la necessità di parlargli (cfr. in particolare deposizione del GIACALONE all’udienza del 10 dicembre 1998).

In particolare, i due menzionati collaboratori marsalesi hanno affermato che egli accompagnò il GIACALONE nel nascondiglio del PATTI, il quale voleva chiedergli aiuto nella lotta contro gli ZICHITTELLA. Subito dopo, il PIPITONE portò al MARCECA l’ordine del reggente della “famiglia” di consegnare una pistola al GIACALONE perché potesse difendersi in caso di necessità (cfr. sul punto, infra, Capitolo VIII, scheda specificamente dedicata al suddetto episodio delittuoso).

A fronte di accuse tanto precise e dettagliate, non può essere attribuito alcun rilievo alle dichiarazioni dei testimoni addotti a difesa del prevenuto.

Questi, infatti, hanno riferito che questi prestava la propria attività lavorativa in un istituto bancario e hanno sottolineato la sua affidabilità, che indusse i suoi superiori ad affidargli compiti di responsabilità (cfr. deposizioni di Giuseppe MONTALBANO, Francesco SUTERA, Ottavio PIZZO, Salvatore PERRONE, Michele COTTONE nell’udienza del 14 dicembre 1999).

Altri testimoni, inoltre, hanno affermato che l’imputato nel tempo libero coltivava il fondo di sua proprietà in contrada Rammengallo e tenne sempre una condotta corretta, senza avere mai contrasti con nessuno e senza accompagnarsi mai con malavitosi o con personaggi noti per le loro frequentazioni mafiose (cfr. deposizioni di Vito MILAZZO, Vincenzo MILAZZO, Angela PALMERI, Onofrio D’AMICO, Scipione BIONDO, Benedetto SPANÒ, Vito GALFANO, Vincenzo GALFANO, Giacomo LOMBARDO, Andrea ANGILERI all’udienza del 14 dicembre 1999).

Ora, è di palmare evidenza che le dichiarazioni di tutti i sopra menzionati testimoni non contraddicono le propalazioni dei collaboratori, essendo del tutto verosimile che il PIPITONE non ostentasse la sua qualità di “uomo d’onore”. Deve infatti ricordarsi che egli non era certamente un personaggio di primo piano della cosca mafiosa e che venne utilizzato per l’attività illecita della consorteria soltanto in un momento di grande emergenza (la guerra di mafia del 1992) e proprio per la sua facciata di insospettabilità. In ultima analisi, quindi, le concordi asserzioni dei testimoni addotti dalla difesa non solo non contraddicono le propalazioni del PATTI e del GIACALONE, ma al contrario ne costituiscono una conferma logica.

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori può concludersi che PIPITONE Martino fin dagli anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca marsalese e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di PIPITONE Martino deve reputarsi congrua la sanzione di cinque anni di reclusione.

RAIA GASPARE

RAIA Gaspare deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Il RAIA è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che il prevenuto faceva parte della cosca di Marsala già prima che, alla fine degli anni ’70, AGATE Mariano incaricasse Vincenzo D’AMICO di “farsi una famiglia”. Ha aggiunto che partecipò all’affiliazione dello stesso PATTI, del TITONE e del MARCECA avvenuta il 19 ottobre 1979 nella casa di via Colajanni, insieme al rappresentante, a CAPRAROTTA Francesco, Mimì DE VITA, LO PRESTI Angelo e LEONE Giovanni, “uomo d’onore” di Mazara del Vallo, che all’epoca trascorreva la latitanza a Marsala (cfr. esame del PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

La circostanza è stata sostanzialmente confermata dal GIACALONE, il quale ha dichiarato che l’imputato in parola gli fu ritualmente presentato nel 1983, ma che anche in precedenza gli era stato indicato da TITONE Antonino come persona su cui poteva fare affidamento, come anche D’AMICO Vincenzo, D’AMICO Gaetano, CAPRAROTTA Francesco, MARCECA Vito e PATTI Antonio (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il RAIA tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. Proprio sulla base delle convergenti chiamate in correità dei due collaboratori, il RAIA è stato condannato come concorrente morale nel delitto sopra menzionato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO. Il PATTI ha aggiunto altresì che il RAIA era a conoscenza del reale fine dell’incontro, atteso che suo nipote Antonino TITONE aveva deciso di informarlo sia per evitare che rischiasse di essere ucciso, dato che si accompagnava spesso a Gaetano D’AMICO, sia per assicurarsene l’appoggio (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Gli ottimi rapporti che intercorrevano tra il TITONE e lo zio sono stati confermati altresì dalla vedova del primo, Cristina Petronilla CULICCHIA, la quale, escussa come testimone nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 del processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, ha sostenuto che il RAIA Gaspare, che faceva il pastore e “accomodava” le questioni tra pecorai concernenti gli animali e i terreni di pascolo, introdusse il nipote nella cosca e mantenne sempre un forte legame con lui, tanto da regalarle la somma di un milione dopo l’omicidio del marito.

L’appartenenza del RAIA a “cosa nostra”, del resto, era nota nell’ambiente criminale marsalese, tanto che Carlo ZICHITTELLA lo ha indicato tra coloro che alla fine degli anni ’80 lo controllavano per ucciderlo, prima che l’odierno collaboratore partisse per Torino. Leonardo CANINO e Fabio SAVONA, dal canto loro, lo hanno nominato tra gli obiettivi della loro cosca, precisando che non riuscirono a colpirlo perché si nascondeva (cfr. esami dello ZICHITTELLA, del CANINO e del SAVONA in qualità di imputati di reato connesso all’udienza del 19 novembre 1998).

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa del RAIA hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano rapporti del prevenuto con altri “uomini d’onore”, e in particolare:

– il 12.03.1979 alle ore 11,00 una pattuglia di Carabinieri di Marsala notaò davanti al bar “Spadafora” TITONE Gaspare in compagnia di MARCECA Vito, i quali poco dopo, in via Roma, si accompagnarono ai pregiudicati RAIA Gaspare e D’AMICO Gaetano;

– il 06.06.1996 alle ore 18,00 un pattuglia di Carabinieri di Marsala, transitando in Piazza Marconi notò PICCIONE Michele e RAIA Gaspare conversare tra loro.

Inoltre, il prevenuto rimase ferito nell’attentato di Piazza Porticella perpetrato il 14 marzo 1992, nel quale fu ucciso il TITONE e che costituì il primo atto dell’offensiva militare della banda ZICHITTELLA contro la “famiglia” mafiosa marsalese.

L’appartenenza del RAIA a “cosa nostra”, del resto, era nota agli inquirenti anche prima dell’inizio della collaborazione dei sopra menzionati personaggi. Infatti, all’udienza del 19 novembre 1998 il Maresciallo VERGARO ha affermato in particolare che il RAIA era uno degli indiziati mafiosi che frequentava abitualmente il “Bar Spatafora”, insieme a D’AMICO Vincenzo, CAPRAROTTA Francesco, D’AMICO Gaetano, TITONE Antonino, PATTI Antonio, MARCECA Vito e altri.

Alla luce delle sopra riportate concordi affermazioni di verbalizzanti, testimoni e collaboratori deve ritenersi pienamente dimostrato l’organico inserimento di RAIA Gaspare nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e, conseguentemente, il prevenuto deve essere giudicato responsabile del delitto previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione criminale in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del RAIA e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Giuseppe FERRARA, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

RALLO ANTONINO

RALLO Antonino, detto “Vito”, deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Il RALLO è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che il prevenuto venne affiliato verso il 1985 (cfr. esame del PATTI all’udienza del 25 marzo 1998).

La circostanza è stata sostanzialmente confermata dal GIACALONE, il quale ha dichiarato che l’imputato in parola gli fu ritualmente presentato nel 1984 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il RALLO tra i presenti alla riunione della “famiglia” di Marsala tenutasi nei primi mesi del 1986 nella quale fu deciso, tra l’altro, l’omicidio di Giuseppe FERRARA, detto “u cavaleri”, poi perpetrato il 20 ottobre dello stesso anno. Proprio sulla base delle convergenti chiamate in correità dei due collaboratori, il RALLO è stato condannato come concorrente morale nel delitto sopra menzionato (cfr. infra, Parte IV, Capitolo VII).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA, presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Infine, Salvatore GIACALONE ha riferito che nel corso del processo cd. “PATTI + 40” suo fratello Antonino era detenuto nel carcere di Trapani ed era imputato del delitto di associazione a delinquere. Nel corso di un colloquio, il loro padre lo aveva invitato a intraprendere una collaborazione con la giustizia. Evidentemente queste parole furono intese da altri detenuti, che riferirono l’episodio a PICCIONE Michele e RALLO Antonino. Un giorno questi ultimi, i quali avevano rapporti confidenziali con l’odierno collaboratore, lo avvicinarono nel corso dell’ora d’aria e gli raccontarono l’accaduto. Egli in un primo momento negò la verosimiglianza del fatto, poi, dopo avere parlato con il fratello, riferì che l’episodio si era effettivamente verificato. In questa seconda occasione, il PICCIONE e Antonino RALLO gli dissero che essi non potevano fare nulla per ovviare alla situazione del padre e del cognato del GIACALONE, GIGANTE Innocenzo, anch’egli collaboratore. Per altro, aggiunsero che, trattandosi di una faccenda di carattere personale, toccava al medesimo GIACALONE “sistemarla” e che poteva parlarne col fratello per averne aiuto. In effetti l’odierno collaboratore raccontò l’accaduto e l’esortazione che aveva ricevuto al germano Antonino, il quale rimase sconvolto. Ha aggiunto che parlando con il fratello, anch’egli utilizzò la parola “sistemare”, il cui significato -uccidere- era chiarissimo nell’ambiente in cui tutti gli interlocutori vivevano. Quanto alla collocazione temporale dell’episodio in narrazione, il collaboratore dapprima ha affermato che l’invito omicida gli fu impartito dal PICCIONE e dal RALLO nell’estate 1996, mentre era in corso il dibattimento del procedimento cd. “PATTI + 40”, qualche mese prima della conclusione dello stesso. Successivamente, in seguito all’intervento di RALLO Antonino, ha precisato che i colloqui con i due uomini avvennero nei mesi precedenti all’applicazione nei suoi confronti del regime di cui all’art.41 bis, successiva, quest’ultima, alle propalazioni di PATTI. Il GIACALONE ha concluso affermando che in seguito a questo episodio, comprese la reale natura di “cosa nostra” e cominciò a maturare la decisione di collaborare con la giustizia. Per altro, mise in atto il suo proposito solo il 16 o il 17 settembre 1996, dopo il suo trasferimento nel carcere di Cuneo avvenuto alla fine del dibattimento di primo grado del processo “PATTI + 40”, perché se avesse intrapreso la collaborazione mentre era in Sicilia la notizia sarebbe divenuta subito di dominio pubblico e in tal modo sarebbe stata messa a repentaglio la sicurezza della sua famiglia (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 24 marzo 1999).

I rapporti del RALLO con “uomini d’onore”, e in particolare con TITONE Antonino, sotto capo della cosca di Marsala, sono stati confermati altresì dalla vedova di quest’ultimo, Cristina Petronilla CULICCHIA, la quale, nel corso del dibattimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, ha dichiarato che negli ultimi tempi della sua vita il marito era solito frequentare, oltre all’amico di sempre Antonio PATTI, altresì GERARDI Antonino, BONAFEDE Natale e RALLO Antonino detto “Vito” (cfr. deposizione CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri).

Il fatto che il PATTI, il GIACALONE e la CULICCHIA abbiano spesso indicato il RALLO con il nome di “Vito” non può ingenerare dubbi sulla riferibilità delle loro dichiarazioni al prevenuto in parola. Infatti, i due collaboratori e la vedova del TITONE, interrogati sul punto, hanno specificato che “Vito” era il maggiore dei due fratelli RALLO e che il più giovane era chiamato “Vincenzo”. Il fatto che RALLO Antonino sia soprannominato “Vito” è stato confermato altresì dalle dichiarazioni del Maresciallo SANTOMAURO (cfr. sua deposizione all’udienza del 19 dicembre 1995 nel processo a carico di PATTI e altri quaranta imputati) e di Antonino GIACALONE. Quest’ultimo, in particolare, ha riconosciuto senza esitazioni, Antonino e Vito Vincenzo RALLO, specificando che il primo era il maggiore, era sposato e veniva usualmente chiamato “Vito”, mentre il secondo era scapolo ed era noto come “Vincenzo” (cfr. deposizione del GIACALONE all’udienza del 16 dicembre 1999).

La circostanza che l’imputato frequentasse “uomini d’onore” ha trovato un ulteriore riscontro nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Trapani, nell’ambito dell’espletamento di attività di ricerca di catturandi, nella quale si è attestato che in data 10 ottobre 1989 nei pressi della Contrada Muele, ove è ubicato il baglio di SCANDARIATO Nicolò, il prevenuto fu visto e identificato insieme a D’AMICO Francesco.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che RALLO Antonino è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della norma citata.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di RALLO Antonino e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche in fatti di sangue, e segnatamente nell’omicidio di Giuseppe FERRARA, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

RALLO FRANCESCO

RALLO Francesco è stato già giudicato per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stata contestata nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Palermo il 29 giugno 1996 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 1 luglio 1994, divenuta irrevocabile il 11 marzo 1997, il RALLO è stato giudicato responsabile del delitto sanzionato dall’art.416 bis c.p.p. e condannato alla pena di anni sette di reclusione (cfr. in Faldone VI prodotto dal P.M.).

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto al RALLO, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 1 luglio 1994.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nel precedente processo (TRIOLO, AIELLO), ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita al RALLO, in quanto anche il PATTI e lo SCARANO- pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente per il duplice omicidio in danno di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario e per gli assassinii di LOMBARDO Francesco e FAVARA Carlo Salvatore commessi rispettivamente l’11 giugno 1990 e nel mese di settembre 1991- non hanno tuttavia fornito alcun dato utile che fosse posteriore al luglio del 1994.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, RALLO Francesco deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

RALLO VITO VINCENZO

RALLO Vito Vincenzo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nelle more della redazione della motivazione della presente sentenza è divenuta definitiva la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo nel processo originariamente a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, nella quale l’odierno prevenuto è stato giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p. con riferimento a un periodo di tempo che copre quello dedotto nel presente giudizio.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine agli omicidi di Mario GIACALONE, Gaspare ZICHITTELLA e di Ignazio LAUDICINA, nonché al secondo attentato alla vita di quest’ultimo e ai tentativi di omicidio di Antonino TITONE e Pietro CHIRCO, tutti accertati a Marsala rispettivamente il 17 gennaio 1991, tra il 14 e il 15 maggio 1992, l’11 luglio 1992, il 27 ottobre 1992 e il 7 novembre 1992 (capi 83, 84, 119, 119, 131, 132, 130, 114, 145, 146 e 147 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità del chiamante in correità Antonio PATTI, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le sue accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il RALLO, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Salvatore GIACALONE e Vincenzo SINACORI.

Il primo, in particolare, ha affermato che il prevenuto venne affiliato nel 1988, insieme a Martino PIPITONE, aggiungendo di essere stato informato del fatto da Vincenzo D’AMICO, che a sua volta lo aveva saputo dai suoi fratelli nel corso di una visita in carcere, durante la comune detenzione per l’omicidio FERRARA (cfr. esame del PATTI all’udienza dell’11 febbraio 1999).

L’organico inserimento in “cosa nostra” dell’imputato è stato confermato dal GIACALONE, il quale per altro ha retrodatato l’affiliazione, avendo riferito che entrambi i fratelli RALLO gli furono ritualmente presentati nel 1984 (cfr. esame del GIACALONE all’udienza del 1 aprile 1998).

Lo stesso PATTI e Vincenzo SINACORI hanno affermato altresì che il prevenuto, proprio nella suddetta qualità di membro della cosca di Marsala, dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA presenziò alla riunione mandamentale indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Il PATTI, infine, ha attribuito al prevenuto un ruolo attivo nella guerra di mafia di Marsala, chiamandolo in correità in alcuni specifici fatti di sangue (omicidi di Gaspare ZICHITTELLA, secondo tentato omicidio in pregiudizio di Ignazio LAUDICINA e omicidio dello stesso, tentati omicidi di TITONE Antonino e CHIRCO Pietro), per i quali, tuttavia, questa Corte non ha ritenuto fosse stata raggiunta la piena prova della penale responsabilità dell’imputato in parola per l’assenza di riscontri individualizzanti (cfr. sul punto le schede specificamente dedicate ai menzionati episodi delittuosi).

In ogni caso, l’inserimento dell’imputato nel contesto mafioso marsalese era noto anche ai nemici di “cosa nostra”, in quanto da un lato Carlo ZICHITTELLA ha sostenuto che l’omicidio di Mario GIACALONE fu determinato da contrasti che questi avrebbe avuto con alcuni pastori, tra cui i fratelli RALLO e dall’altro lato Leonardo CANINO lo ha indicato come uno degli obiettivi militari del loro gruppo (cfr. esami degli imputati di reato connesso ZICHITTELLA e CANINO, nonché scheda dedicata all’omicidio GIACALONE, infra, sub Parte IV, Capitolo VII).

I rapporti del RALLO con “uomini d’onore”, e in particolare con TITONE Antonino, sotto capo della cosca di Marsala, sono stati confermati altresì dalla vedova di quest’ultimo, Cristina Petronilla CULICCHIA, la quale, nel corso del dibattimento a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, ha dichiarato che negli ultimi tempi della sua vita il marito era solito frequentare, oltre all’amico di sempre Antonio PATTI, altresì GERARDI Antonino, BONAFEDE Natale, RALLO Antonino detto “Vito”, e anche se più raramente, RALLO Vincenzo (cfr. deposizione CULICCHIA nelle udienze del 7 e 8 marzo 1995 nel procedimento a carico di Antonio PATTI e altri).

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori, confermate dagli accertamenti di polizia, può concludersi che RALLO Vito Vincenzo fin dagli anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca marsalese e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di RALLO Vito Vincenzo deve reputarsi congrua la sanzione di cinque anni di reclusione.

RISERBATO ANTONINO

RISERBATO Antonino deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e all’assassinio di Gaetano D’AMICO, perpetrati a Marsala rispettivamente l’11 gennaio 1992 e il 7 febbraio 1992 (capi 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dai contrasti tra le dichiarazioni degli stessi e dalla conseguente assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il RISERBATO, infatti, è stato concordemente indicato come membro della cosca di Marsala dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Francesco MILAZZO.

Il primo, in particolare, ha affermato che egli conosce “da sempre” (ovvero fin dall’inizio della sua militanza mafiosa, alla fine degli anni ‘70) il prevenuto come “uomo d’onore” della cosca di Mazara del Vallo (cfr. esame del PATTI all’udienza del 13 giugno 1996 nel processo a carico di ACCARDI Gaetano, cosiddetto “Petrov”, acquisita ai sensi dell’art.507 c.p.p. e utilizzabile nei confronti del RISERBATO, in quanto imputato nel suddetto procedimento).

La circostanza è stata confermata dal SINACORI, il quale ha dichiarato che l’imputato in parola era (insieme ad AGATE Mariano, MESSINA Francesco e TAMBURELLO Salvatore) tra gli “uomini d’onore” che partecipavano con altri soggetti “vicini” all’associazione mafiosa al contrabbando di tabacco lavorato estero effettuate dapprima a Gaeta, poi sulla costa mazarese. Ha altresì precisato che il prevenuto era un semplice “soldato” della “famiglia”, fin da prima della sua affiliazione (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998 e nell’udienza del 27 gennaio 1997 nel procedimento “Petrov”).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il RISERBATO tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Infine, Francesco MILAZZO ha riferito che della “famiglia” di Mazara del Vallo conosceva, tra gli altri, il prevenuto in parola (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999).

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa del RISERBATO hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano abituali frequentazioni del prevenuto con altri “uomini d’onore”, e in particolare:

– il 17.2.1990 alle ore 10,15 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo scorse in via S. Croce all’interno di un bar RISERBATO Antonino, ASARO Salvatore, ASARO Benedetto e ALARIO Emilio;

– il 10.5.1991alle ore 11,45 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo nel transitare per il Corso Umberto notò MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino e ASARO Giovanni scendere da un’autovettura e dirigersi insieme verso il bar “Pierino”;

– il 31.7.1991 alle ore 16,40 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo vide BASTONE Giovanni, RISERBATO Antonino, GENNA Mario, BURZOTTA Luca e altre due persone sconosciute seduti al bar Lido Fata Morgana intenti a discutere tra loro;

– il 21.2.1992 alle ore 9,15 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo scorse all’interno del bar Pierino BASTONE Giovanni, MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino e VASSALLO Giovanni conversare tra loro;

– l’11.4.1992 alle ore 18,00 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo notò di fronte al bar “Diadema” MANCIARACINA Vito e RISERBATO Antonino discorrere tra loro;

– il 9.5.1992 alle ore 19,25 personale del Commissariato P. S. di Mazara del Vallo vide MANCIARACINA Vito e RISERBATO Antonino passeggiare all’altezza dell’agenzia viaggi Formusa.

L’appartenenza del RISERBATO a “cosa nostra”, del resto, era sospettata dagli inquirenti già da lungo tempo.

Già nella sentenza emessa il 27 novembre 1984 dalla Corte d’Assise di Palermo (cd. “Maxi 1”) si è dato atto che ROLLO Giovanna, moglie dell’imputato, era socia della “Stella d’oriente”, una società il cui oggetto sociale era la commercializzazione del pesce, insieme a personaggi legati ai “corleonesi” o comunque all’ambiente criminale, quali AGATE Mariano, AGATE Giovanbattista, TAMBURELLO Salvatore, RIGGIO Rosa (moglie di BASTONE Giovanni), BRUNO Calcedonio, MAGGIO Vito (cognato di RIINA Gaetano, fratello di Salvatore), COSTANZO Antonietta (sposata con ORLANDO Antonio, zio dei fratelli NUVOLETTA), CRISTOFORETTI Iolanda (figlia di Giuseppe, noto contrabbandiere genovese).

Il RISERBATO, inoltre, venne arrestato insieme ad AGATE Mariano, Nitto SANTAPAOLA, Francesco MANGION e Rosario ROMEO poco dopo l’omicidio del Sindaco di Castelvetrano, Vito LIPARI (cfr., scheda dedicata al fatto di sangue in parola, infra, sub Parte IV, Capitolo II, nonché sentenze della Corte d’Assise di Trapani e della Corte d’Assise d’Appello di Palermo, sub Faldone VII). Se questo fatto non dimostra il coinvolgimento del RISERBATO nel delitto predetto (al quale, anzi, si è rivelato estraneo), è tuttavia significativo di un suo inserimento nel contesto mafioso e di un rapporto fiduciario con il capo mandamento di Mazara del Vallo, della cui impresa di calcestruzzi era dipendente (cfr. deposizione del dottor GERMANÀ all’udienza del 9 maggio 1996 nel processo “Petrov”).

Deve infine attribuirsi valore indiziario a carico del prevenuto a quanto è emerso nel procedimento “Petrov” sull’inquietante vicenda estorsiva in danno di ZOTTOLO Giacomo, titolare della società “Iscaf” di Mazara del Vallo, produttrice di cavi d’acciaio, narrata dal Maresciallo Cataldo BALESTRA nell’udienza del 13 maggio 1996.

Il predetto verbalizzante ha raccontato che nel dicembre del 1990 l’imprenditore denunciò al Comando della Compagnia CC. di Mazara del Vallo di avere ricevuto telefonate con contenuto estorsivo e di avere individuato come verosimili autori o mandanti delle stesse soggetti gravitanti nell’ambiente della marineria mazarese che definì “colonnelli” di AGATE Mariano, tra le quali annoverò MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino, GONDOLA Vito, i fratelli GRASSA, i fratelli ASARO “yo yo” e MESSINA Pasquale. Con specifico riferimento agli odierni imputati, lo ZOTTOLO aggiunse che la sua convinzione che i primi due fossero coinvolti in tali fatti delittuosi era derivata, tra l’altro, da una visita che costoro gli avevano fatto nei locali della “ISCAF” verso i primi giorni di gennaio del 1991, ossia poco tempo dopo avere ricevuto le prime richieste di denaro. Precisò altresì che si era meravigliato non tanto per la visita del MANCIARACINA, suo cliente abituale, quanto piuttosto del fatto che questi si fosse accompagnato al RISERBATO.

Alla luce di tutti sopra riportati elementi di prova, deve concludersi che RISERBATO Antonino è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI della citata norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del RISERBATO deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni e sei mesi di reclusione.

RISERBATO DAVIDE

RISERBATO Davide deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato concordemente indicato come un personaggio dapprima “vicino” alla “famiglia” di Mazara del Vallo e in particolare a GANCITANO Andrea, con il quale stava sempre insieme, da Antonio PATTI, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA e Francesco GERACI.

Il PATTI, in particolare, lo ha indicato come esempio del genus dei “vicini”. Ha infatti affermato che durante la guerra di mafia di Marsala il GANCITANO gli disse che se avesse avuto bisogno di lui avrebbe potuto rivolgersi al RISERBATO e ha aggiunto che, proprio in virtù della sua vicinanza al “caporale”, quest’ultimo venne coinvolto in episodi delittuosi commessi nel contesto della faida (cfr. esame del PATTI nell’udienza del 13 giugno 1996 del processo a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov” nel quale il RISERBATO riveste lo status di imputato).

Giovanni BRUSCA e Gioacchino LA BARBERA hanno confermato le propalazioni del collaboratore marsalese. Hanno infatti riferito che conobbero il prevenuto all’epoca della guerra di mafia di Marsala e che questi, pur non essendo “uomo d’onore”, fu coinvolto nelle operazioni militari a causa del suo stretto legame con il GANCITANO (cfr. esami del BRUSCA e del LA BARBERA rispettivamente nelle udienze del 3 e dell’11 dicembre 1998, nonché del secondo nell’udienza del 16 giugno 1995 nel processo a carico di Antonio PATTI e altri quaranta imputati, utilizzabile a carico del prevenuto in quanto prodotto dalla difesa dello stesso).  

Il SINACORI, particolarmente informato sulle vicende dell’imputato in quanto dal marzo 1992 fu il co-reggente della cosca di Mazara del Vallo, ha riscontrato e integrato le propalazioni dei sopra menzionati collaboratori. Ha dichiarato che il RISERBATO lavorava nel negozio di abbigliamento di suo padre Antonino (anch’egli imputato nel presente procedimento) a Mazara del Vallo. Ha aggiunto che fu coinvolto nella guerra di mafia di Marsala perché stava spesso in compagnia di GANCITANO Andrea, ma che all’epoca non era “uomo d’onore”. Ha precisato infine che l’imputato fu affiliato alla “famiglia” di Mazara nel 1994 o 1995, soltanto perché era già stato colpito da ordinanze di custodia cautelare in carcere e in tal modo era possibile al SINACORI da un lato assegnargli una quota dei proventi della cosca e dall’altro lato pretendere che la sua latitanza fosse “curata” (cfr. esami del predetto collaboratore all’udienza del 17 dicembre 1998 nel presente dibattimento e del 27 gennaio 1997 nel processo cosiddetto “Petrov”, utilizzabile nei confronti del prevenuto).

La contiguità del RISERBATO al GANCITANO, affermata da tutti i collaboratori, è stata confermata da relazioni di servizio, e in particolare:

– il 22.4.1993 alle ore 15,15 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo notò transitare sulla SS. 115 in corrispondenza dell’ingresso della A/29 una Lancia Delta integrale con alla guida GANCITANO Andrea in compagnia di RISERBATO Davide.

– il 4.4.1993 alle ore 12,50 una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo vide parcheggiate davanti all’abitazione di RISERBATO Antonino in via Flavio Gioia le autovetture Lancia Delta integrale tg.TP-358723 di colore bianco intestata alla madre di GANCITANO Andrea e in uso a quest’ultimo e Lancia Delta integrale tg.TP-390409 di colore nero intestata e in uso a suo figlio RISERBATO Davide.

Né può trarsi un argomento a favore dell’estraneità dell’imputato ai fatti ascrittigli dal fatto che non è conosciuto da alcuni collaboratori, anche organicamente inserito in “cosa nostra”, quali il FERRO, il MILAZZO e il GIACALONE.

A tale proposito, infatti, deve osservarsi da un lato che egli divenne “vicino” all’organizzazione criminale predetta nel 1992, all’epoca della guerra di mafia di Marsala, nella quale i sopra menzionati dichiaranti furono coinvolti molto marginalmente o non lo furono affatto. Egli, inoltre, era un personaggio di secondo piano all’interno della cosca mazarese e pertanto aveva una visibilità esterna assai ridotta, con la conseguenza che non può destare meraviglia che non fosse noto a personaggi quali il FERRO e il MILAZZO, i quali avevano rapporti assai limitati -e pertanto circoscritti ai capi- con la cellula territoriale predetta. Il GIACALONE, dal canto suo, all’inizio degli anni ’90 venne emarginato dalle operazioni militari della guerra di mafia di Marsala, a causa dell’avvento di giovani assai abili ed esperti, oltre che meno visibili all’esterno, quali BONAFEDE Natale BONAFEDE e i fratelli AMATO; pertanto, anche in questo caso, la circostanza che non conoscesse il RISERBATO è perfettamente verosimile. Dall’altro lato, di converso, appare assai significativo che tutti i collaboratori coinvolti nella faida marsalese e comunque in contatto con i Mazaresi nei primi anni ’90 abbiano accusato il prevenuto ascrivendogli le stesse condotte.

Il RISERBATO, inoltre, nel presente processo è stato giudicato responsabile degli omicidi di ZICHITTELLA Giovanni (capi a) e b) del procedimento cosiddetto “Spartaco”) e di TRIPOLI Nicolò (capi 148 e 149 della rubrica), commessi rispettivamente a Marsala il 15 giugno 1992 e a Campobello di Mazara il 14 gennaio 1993, in forza delle dichiarazioni di Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Gioacchino LA BARBERA, Giovanni BRUSCA e Francesco GERACI.

Può quindi concludersi che RISERBATO Davide, dopo essere stato fin dall’inizio degli anni ‘90 “vicino” alla stessa in virtù dei suoi rapporti privilegiati con GANCITANO Andrea, è oggi organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Mazara del Vallo).

Conseguentemente, il prevenuto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del RISERBATO e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione ai fatti di sangue sopra specificati, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

SALAMANCA ANTONINO e SALAMANCA GIOVANNI

I fratelli Antonino e Giovanni SALAMANCA debbono rispondere, tra l’altro, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso per avere concorso al perseguimento dei fini dell’organizzazione denominata “cosa nostra”, ponendosi a disposizione di RALLO Francesco e SCARANO Antonio per la preparazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’omicidio di LOMBARDO Francesco.

Per evidenti ragioni di brevità, ai fini di delineare i contorni della chiamata in correità degli imputati ad opera del collaboratore Antonio SCARANO, si rinvia alla scheda dedicata all’assassinio suddetto (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo III). In questa sede basterà ribadire che i SALAMANCA sono stati assolti per non essere stata raggiunta la piena prova della loro penale responsabilità.

Consistendo, come si è visto, la condotta contestata ai prevenuti esclusivamente nell’attività di concorso nella realizzazione del delitto LOMBARDO, al proscioglimento dallo stesso consegue automaticamente quella dal reato associativo.

SCANDARIATO NICOLÒ

SCANDARIATO Nicolò deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’omicidio di Gaetano D’AMICO, perpetrato a Marsala il 7 febbraio 1992 (capi 114 e 115 della rubrica), per rispondere del quale era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità Antonio PATTI e Giuseppe FERRO, bensì dalla ritenuta assenza di una condotta in concreto agevolatrice da parte del prevenuto.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come “uomo d’onore” di Calatafimi dai collaboratori Antonio PATTI, Giuseppe FERRO e Vincenzo SINACORI.

Il primo ha indicato lo SCANDARIATO come rappresentante della cosca di Calatafimi, precisando per altro che abitava a Vita (cfr. esame del PATTI reso nell’udienza del 28 ottobre 1998 con riferimento all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Il FERRO ha riferito che l’imputato Vincenzo MILAZZO, latitante dal luglio o agosto del 1991, si nascondeva a casa dell’imputato, il quale era il reggente di Calatafimi ed era vicino al capo mandamento di Alcamo (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 29 ottobre 1998 relativo all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Il SINACORI, dal canto suo, ha affermato che Nicolò SCANDARIATO, soprannominato “Cola u porcu”, era il rappresentante della famiglia di Calatafimi, pur abitando a Vita. Ha aggiunto di essere stato due volte a casa dell’imputato in parole, la prima a metà degli anni ’80 e la seconda dopo l’assassinio di MILAZZO Vincenzo, di cui lo SCANDARIATO curava la latitanza. Ha infine precisato che dopo la guerra di mafia del 1981 la “famiglia” di Vita era aggregata al mandamento di Mazara del Vallo e pertanto lui talvolta accompagnava Mastro Ciccio MESSINA o TAMBURELLO nel paese suddetto per incontrare Calogero MUSSO (il rappresentante della cosca locale) e/o il prevenuto in esame (cfr. esame del collaboratore mazarese nell’udienza del 22 marzo 1997 del processo cosiddetto “Petrov”, nel quale lo SCANDARIATO è imputato, come si desume dalle trascrizioni del verbale).

Tutti i collaboratori hanno pertanto concordato nell’indicare lo SCANDARIATO come l’uomo che guidava le sorti della “famiglia” di Calatafimi (in qualità di rappresentante per il PATTI e il SINACORI e di reggente per il FERRO), pur vivendo a Vita, e come personaggio assai vicino a Vincenzo MILAZZO nell’ultimo periodo di vita di quest’ultimo.

Le concordi propalazioni dei collaboratori in ordine alla lunga militanza mafiosa dello SCANDARIATO hanno trovato un’ulteriore conferma nelle relazioni di servizio, che attestano rapporti del prevenuto con altri “uomini d’onore” o personaggi “vicini” a “cosa nostra”, e in particolare:

– il 19.02.1982 alle ore 09,25 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò davanti al bar Perricone SCANDARIATO Nicolò, INGRALDI Baldassare e MUSSO Calogero che discutevano tra loro;

– il 23.05.1983 alle ore 11,50 una pattuglia dei Carabinieri di Vita vide all’interno del bar Perricone SCADARIATO Nicolò e INGRALDI Baldassare che conferivano con PERRICONE Liborio geometra del luogo;

il 07.11.1986 alle ore 07,50 una pattuglia dei Carabinieri di Vita scorse all’interno del bar Perricone seduti a chiacchierare SCANDARIATO Nicolò e il CRIMI Salvatore;

– il 12.11.1986 alle ore 07,30 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò all’interno del bar Perricone notavano SCANDARIATO Nicolò in compagnia di INGRALDI Baldassare;

– il 26.03.1988 alle ore 07,50 una pattuglia dei Carabinieri di Vita vide all’interno del bar Perricone intenti a discutere SCANDARIATO Nicolò, ACCARDI Gaetano e CRIMI Salvatore;

– il 16.04.1988 alle ore 09,35 una pattuglia dei Carabinieri di Vita scorse all’interno del bar Perricone SCANDARIATO Nicolò e AGATE Vito che discutevano;

– il 02.06.1988 alle ore 17,00 una pattuglia dei Carabinieri di Trapani notò presso la C/da Mueli agro di Vita nella casa di campagna ove esercitava l’attività di mezzadro per conto delle sorelle SCUDERI, SCANDARIATO Nicolò di Calatafimi, insieme a suo genero LENTINI, a MERCADANTE Michele e ad ASARO Mariano;

– il 13.09.1988 alle ore 09,05 una pattuglia dei Carabinieri di Vita vide dinanzi al bar Perricone intenti a discutere lo SCANDARIATO Nicolò e INGRALDI Baldassare;

il 13.06.1988 alle ore 11,15 una pattuglia dei Carabinieri di Castelvetrano scorse nei pressi della via A. Diaz in direzione svincolo A\29 due persone dialogare, successivamente identificate in MESSINA DENARO Matteo e CASCIOTTA Girolamo (soggetto inserito nella cosca dei “Cannata” di Partanna: cfr., infra, sub Parte IV, Capitolo III). I due, non appena si accorsero della presenza dei verbalizzanti, si divisero: il primo prese posto su una BMW, mentre il secondo salì su una Horizon Talbot che risultò intestata a SCANDARIATO Nicolò;

– il 23.10.1988 alle ore 09,00 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò discutere all’interno del bar Perricone SCANDARIATO Nicolò, ACCARDI Gaetano e CIARAVOLO Giacomo;

– il 12.11.1988 alle ore 09,15 una pattuglia dei Carabinieri di Vita vide all’interno del bar gestito da PERRICONE Giovanni intenti a discutere seduti al tavolo SCANDARIATO Nicolò, ACCARDI Gaetano e FERLITO Vito;

– il 23.8.1989 alle ore 08,40 una pattuglia dei Carabinieri di Vita scorse all’interno del bar Perricone intenti a parlare fra loro   SCANDARIATO Nicolò e CIARAVOLO Giacomo;

– il 9.8.1989 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò seduto in qualità di passeggero SCANDARIATO Nicolò a bordo di una Mercedes di proprietà SPARACINO Mariano;

– il 10.10.1989 una pattuglia dei Carabinieri di Trapani durante il controllo in C/da Muele presso il baglio di SCANDARIATO Nicolò identificò le persone presenti sul posto in D’AMICO Francesco e RALLO Antonino;

– il 26.11.1989 alle ore 10,10 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò durante il controllo del bar Perricone che all’interno c’erano SCANDARIATO Nicolò, INGRALDI Baldassare, CRIMI Salvatore e VIVONA Leonardo, intenti a discutere tra loro;

– il 14.03.1990 alle ore 18,30 una pattuglia dei Carabinieri di Vita vide nel bar Perricone le seguenti persone discutere tra loro: ACCARDI Gaetano, SCANDARIATO Nicolò, CIARAVOLO Giacomo, CRIMI Leonardo e CRIMI Salvatore;

il 17.10.1990 alle ore 10,00 una pattuglia dei Carabinieri di Trapani, transitando per il Corso Garibaldi scorse SCANDARIATO Nicolò uscire dalla propria abitazione assieme a CRIMI Leonardo e recarsi con quest’ultimo al bar;

– il 10.5.1991 alle ore 8,55 una pattuglia dei Carabinieri di Vita videro discutere tra loro MAZZARA Pietro e SCANDARIATO Nicolò all’interno del bar Perricone.

– il 6.9.1991 alle ore 9,45 una pattuglia dei Carabinieri di Vita notò SCANDARIATO Nicolò discutere con ACCARDI Gaetano;

– il 21.9.1993 alle ore 9,30 una pattuglia dei Carabinieri di Salemi vide SCANDARIATO Nicolò e INGRALDI Baldassare intrattenersi insieme nei pressi del bar Di Marco di Salemi;

– il 23.9.1993 alle ore 11,10 una pattuglia dei Carabinieri di Vita scorse in via Garibaldi, all’interno di una Fiat Uno, le seguenti persone che parlavano fra di loro: GENCO Vincenzo, SIMONE Pietro, MUSSO Calogero e SCANDARIATO Nicolò.

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie e delle ulteriori risultanze probatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che SCANDARIATO Nicolò è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con il ruolo di capo della cosca di Calatafimi e conseguentemente lo stesso deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte dello SCANDARIATO e della posizione di primo grado ricoperta all’interno del sodalizio criminale, deve reputarsi congrua la sanzione di otto anni di reclusione.

SCIACCA BALDASSARE

SCIACCA Baldassare è stato già giudicato in altri tre procedimenti per il medesimo delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso che gli è stato contestato nel presente procedimento.

Infatti, con la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 dicembre 1995, divenuta esecutiva il 20 gennaio 1997, il prevenuto è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi per il delitto di cui all’art.416 bis

Di tale fatto ha preso atto la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 26 febbraio 1997, che -in riforma della decisione emessa il 1 aprile 1995 dal Tribunale di Trapani- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, dello SCIACCA, sul presupposto che l’imputato in parola per lo stesso fatto aveva già riportato una condanna irrevocabile, specificando, in ordine al termine finale di riferimento della protrazione della permanenza, che il periodo di tempo coperto dalla sentenza divenuta definitiva era più ampio di quello del procedimento in corso, essendosi lo stesso cristallizzato al momento dell’emanazione della sentenza di primo grado (1 aprile 1995).

Alla medesima statuizione è giunta la Corte di Cassazione con la decisione del 21 febbraio 1997, che ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 14 dicembre 1995, in parziale riforma della pronuncia del 12 novembre 1994 dal Tribunale di Trapani.

Poichè la contestazione del primo processo era aperta, la relativa decisione -divenuta irrevocabile nei confronti del prevenuto in esame- copre sino alla data della rispettiva statuizione di primo grado, conformemente ai principi già illustrati.

Tanto premesso, constatata l’evidente identità del fatto anche in questa sede ascritto allo SCIACCA, deve rilevarsi che non risulta prova di una eventuale protrazione della condotta illecita a lui addebitata per il tempo successivo al 28 dicembre 1995.

Invero, non solo nessun nuovo elemento contro l’imputato in parola è emerso dalle dichiarazioni delle fonti già esaminate anche nei precedenti processi (FILIPPI Benedetto), ma neppure quelle sopravvenute hanno addotto fatti attualizzanti la condotta attribuita allo SCIACCA, in quanto anche il SINACORI, il PATTI, il FERRO, il GIACALONE -pur chiamandolo in causa anche per fatti di sangue, e segnatamente per l’omicidio in danno di BADALAMENTI Silvio, perpetrato il 2 giugno 1983- non hanno fornito alcun dato utile che fosse posteriore al dicembre 1995.      

Pertanto, in osservanza del principio del ne bis in idem, SCIACCA Baldassare deve essere prosciolto con l’acconcia formula.

SPEZIA NUNZIO

SPEZIA Nunzio deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Sulla figura dell’imputato ci si è soffermati più volte, in considerazione della sua importanza in seno all’organizzazione criminale suddetta e manifestata soprattutto nella vicenda relativa all’assassinio del suo acerrimo nemico personale Natale L’ALA (cfr. sezione dedicata alla trattazione della stessa, infra, sub Parte IV, Capitolo II). In questa sede, pertanto, ci si limiterà ad alcune sommarie indicazioni relative specificamente alla fattispecie delittuosa in esame, rinviando per il resto alle considerazioni già svolte.

Il prevenuto è stato concordemente indicato come uno degli elementi di spicco della “famiglia” di Campobello di Mazara dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Pietro BONO, Francesco DI CARLO e Michele LICCIARDI, oltre che da Giacoma FILIPPELLO.

Il SINACORI ha riferito che la morte di Totò MINORE, a cui era molto legato, indusse BONAFEDE Leonardo -che allora era rappresentante e capo mandamento di Campobello di Mazara, ma anche notoriamente amico del MINORE e del precedente rappresentante di S. Giuseppe Iato, Antonio SALOMONE- a farsi da parte per non avere problemi. Dopo la rinuncia del BONAFEDE, il capo della “famiglia” di Campobello, che proprio in quel periodo cessò di essere alla guida di un mandamento, divenne SPEZIA Nunzio (esame del SINACORI nelle udienze del 15 aprile e 7 maggio 1998 e del 21 aprile 1999).

Antonio PATTI ha reso dichiarazioni compatibili con quelle del collaboratore mazarese, affermando che all’epoca dell’omicidio di Andrea ALA i tre individui più autorevoli a Campobello erano SPEZIA Nunzio, BONAFEDE Leonardo e PASSANANTE Alfonso, aggiungendo che quest’ultimo era “il più importante e il più serio, mentre gli altri due sono un pochettino per i fatti suoi” (cfr. esame del PATTI all’udienza del 6 maggio 1998).

Francesco DI CARLO, del pari, ha riferito che negli anni ’70 a Campobello di Mazara ebbe modo di conoscere BONAFEDE Leonardo, detto “naso schiacciato”, che era figlioccio di Antonio SALAMONE (il suo primo capo mandamento, ora in Brasile) e che allora era un emergente, tanto che, sebbene giovanissimo, era già rappresentante della famiglia, e SPEZIA Nunzio (cfr. suo esame all’udienza del 7 maggio 1998).

Il BONO, dal canto suo, ha detto che l’imputato era uno dei più importanti “uomini d’onore” della famiglia di Campobello, insieme a BONAFEDE Leonardo e a PASSANANTE Alfonso (cfr. suo esame all’udienza del 15 aprile 1998).

Del resto, il ruolo di spicco del prevenuto in seno alla “famiglia” di Campobello di Mazara era noto anche ai nemici della stessa.

Infatti, Giacoma FILIPPELLO e Michele LICCIARDI, persone vicinissime a Natale L’ALA hanno sottolineato il ruolo di primaria importanza ricoperto dallo SPEZIA tanto nella cosca del suo paese quanto nella vicenda relativa all’omicidio del suddetto L’ALA, ruolo del resto immediatamente intuito dagli inquirenti (sul punto cfr. la già citata sezione dedicata a questa complessa vicenda).

Ora, come si è già avuto modo di precisare ampiamente nella sezione della presente sentenza dedicata alla complessa vicenda che si concluse con l’omicidio di Natale L’ALA, quest’ultimo era certamente bene informato sulla compagine mafiosa campobellese, per essere stato egli stesso un uomo d’onore fin dagli anni ’50 (cfr. dichiarazioni di LUPPINO Giuseppe, infra, sub Parte II, Capo II) e per avere sempre frequentato l’ambiente malavitoso del suo paese. Ne consegue che le informazioni che egli diede alla sua convivente, e confidente, Giacoma FILIPPELLO e al suo principale alleato erano certamente attendibili. Tale ultimo dato, del resto, ha trovato un formidabile riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori organici a “cosa nostra”, i quali hanno confermato la buona conoscenza del contesto mafioso campobellese da parte del L’ALA. In conclusione, pertanto, può affermarsi con tranquillante certezza che l’attendibilità generale della loro fonte non può non riflettersi positivamente sulle propalazioni della FILIPPELLO e del LICCIARDI.

Per altro, l’esistenza di rapporti tra lo SPEZIA e altri sospetti mafiosi era nota agli inquirenti anche prima delle dichiarazioni dei predetti collaboratore.

Come si è già avuto modo di precisare, il figlio del prevenuto, Vincenzo, ha sposato, dopo un lungo fidanzamento, FUNARI Vita, figlia di Vincenzo (condannato con sentenza divenuta irrevocabile come capo della cosca di Gibellina) e sorella di Giuseppe (condannato a una lunga pena detentiva per il duplice omicidio di Epifanio TUMMARELLO e Vincenzo VENTO, insieme a LUPPINO Francesco: cfr. infra, sub parte IV, Capitolo VII).

Inoltre, lo stesso imputato ha un duplice rapporto di comparato con Leonardo BONAFEDE, il quale ultimo è stato testimone alle nozze del primo (celebrate il 30 aprile 1962) con Vita VITALE e padrino di battesimo del figlio dello SPEZIA, Vincenzo, nato il 1 maggio 1963 e battezzato il successivo 29 dicembre (v. certificati di battesimo e matrimonio, prodotti dal P.M. sub doc. 6).

Inoltre, lo SPEZIA nel presente processo è stato giudicato responsabile di concorso nel secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA (capi 72 e 73 della rubrica), commesso a Campobello di Mazara il 28 dicembre 1989.

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che SPEZIA Nunzio è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con un ruolo di spicco.

Con specifico riferimento al rango dell’imputato in seno alla consorteria criminale in parola, a giudizio di questa Corte, deve ritenersi che egli rivestisse effettivamente la carica di rappresentante della “famiglia” di Campobello di Mazara, come sostenuto dal SINACORI. Quest’ultimo, infatti, è stato il collaboratore organico a “cosa nostra” che ha fornito notizie più recenti sullo SPEZIA, atteso che quelle raccontate dal PATTI e dal DI CARLO sono molto risalenti nel tempo e precedenti al momento del suo avvento al potere secondo quanto narrato dal collaboratore mazarese. Le propalazioni di quest’ultimo, d’altra parte, hanno trovato un significativo riscontro nel ruolo di primaria importanza ricoperto dallo SPEZIA nella vicenda relativa all’omicidio del suo nemico personale Natale L’ALA, la cui eliminazione venne pervicacemente perseguita a partire dal 1984.

Conseguentemente, l’imputato deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di capo della cosca a cui era affiliato indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione quanto meno a un fatto di sangue, e segnatamente al secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA, deve reputarsi congrua la sanzione di nove anni di reclusione.

SPEZIA VINCENZO

SPEZIA Vincenzo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine all’assassinio di ALA Andrea e al duplice omicidio di Epifanio TUMMARELLO e di Pietro VENTO, perpetrati rispettivamente a Campobello di Mazara il 13 settembre 1982 e a Castelvetrano il 28 aprile 1984 (capi 22, 23, 53 e 54 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione si è invece giunti per i delitti di illegittimo porto e detenzione delle armi utilizzate per il secondo tentativo di uccidere Natale L’ALA, ascritto al prevenuto al capo 74 dell’imputazione. Del pari, egli deve essere condannato con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Infatti lo SPEZIA -figlio di Nunzio, rappresentante della cosca di Campobello di Mazara e genero di Vincenzo FUNARI, capo di quella di Salemi- è stato concordemente indicato come membro della cosca di Campobello di Mazara dai collaboratori Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO, nonché da Giacoma FILIPPELLO.

Il SINACORI, in particolare, ha specificato di non sapere con precisione in quale anno fu affiliato, ma di ritenere che lo sia stato all’incirca nel 1983 (cfr. esami resi in data 6 maggio 1998 e 21 aprile 1999).

Il BONO ha sostenuto che venne informato da LOMBARDO Gaspare e LUPPINO Francesco, due giovani “uomini d’onore” a lui molto vicini, che l’imputato era organicamente inserito nella cosca di Campobello di Mazara (cfr. esame del collaboratore nell’udienza del 15 aprile 1998). Sulle figure del LOMBARDO e del LUPPINO e sui loro rapporti con l’odierno collaboratore ci si è ampiamente soffermati nelle schede dedicate all’omicidio del primo da parte dei suoi stessi sodali e al delitto VENTO-TUMMARELLO, in ordine al quale il secondo ha riportato una condanna a una lunga pena detentiva (cfr. infra, sub parte IV, Capitoli VI e VII), e alle quali si rimanda.

La FILIPPELLO, convivente di Natale L’ALA, la cui credibilità è già stata valutata positivamente da questa Corte (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo II), ha indicato il prevenuto come membro della “famiglia” di Campobello di Mazara.

Il PATTI, infine, ha attribuito all’imputato altresì condotte criminose specifiche. Ha affermato in particolare che il giovane eseguì appostamenti in occasione del secondo tentativo di omicidio di Natale l’ALA e che -a quanto gli riferì Giovanni LEONE nel corso di una visita in carcere nel 1990- SPEZIA Nunzio e suo figlio Vincenzo stavano cercando di “filarsi” GRIMALDI Baldassare per sapere dove si trovasse suo cognato Lorenzo GRECO (cfr. esami del PATTI resi nelle udienze del 28 maggio 1998 e del 1 ottobre 1998).

La circostanza che il GRIMALDI fu dapprima circuito e poi minacciato è stata confermata anche da Lorenzo e Anna GRECO (cfr. esami di questi ultimi, resi rispettivamente nelle udienze del 1 e dell’8 ottobre 1998).

Sulla base delle sopra riportate, concordi dichiarazioni dei collaboratori può concludersi che SPEZIA Vincenzo fin dai primi anni ’80 è stato organicamente inserito nella cosca di Campobello di Mazara e pertanto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione denominata “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola, pur se non in una posizione di primo piano, da parte di SPEZIA Vincenzo deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni di reclusione.

TAMBURELLO SALVATORE

TAMBURELLO Salvatore deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine alle uccisioni di Antonio FONTANA e Rosario LO PICCOLO, al duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e all’assassinio di Gaetano D’AMICO, perpetrati a Castelvetrano, a Mazara del Vallo e a Marsala rispettivamente il 5 agosto 1982, il 28 settembre 1983, l’11 gennaio 1992 e il 7 febbraio 1992 (capi 18, 19, 40, 110, 111, 112, 113, 114 e 115 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di intrinseca inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dai contrasti tra le dichiarazioni degli stessi e dalla conseguente assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione deve invece pervenirsi con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come un importante membro della “famiglia” di Mazara del Vallo da tutti i collaboratori escussi, e in particolare da Antonio PATTI, Vincenzo SINACORI, Francesco DI CARLO, Giovanni BRUSCA, Pietro BONO, Francesco MILAZZO.

Vincenzo SINACORI, unico tra i predetti propalanti ad essere affiliato alla cosca di Mazara del Vallo, ha riferito che una sera del dicembre 1981, dopo l’omicidio di Vito LIPARI (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo II), egli e Diego BURZOTTA furono “combinati” nella villa di TAMBURELLO Salvatore in Contrada Boccarena, alla presenza dello stesso imputato, il quale all’epoca era il consigliere della “famiglia”, e dei principali membri della cosca mafiosa mazarese. Ha aggiunto che il prevenuto in parola era (insieme ad AGATE Mariano, MESSINA Francesco e RISERBATO Antonino) tra gli “uomini d’onore” che partecipavano con altri soggetti “vicini” all’associazione mafiosa al contrabbando di tabacco lavorato estero effettuate dapprima a Gaeta, poi sulla costa mazarese (cfr. esame del collaboratore all’udienza del 15 aprile 1998 e nell’udienza del 27 gennaio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cosiddetto “Petrov”).

Il medesimo collaboratore ha aggiunto altresì che, dopo l’arresto di Mariano AGATE avvenuto il 1 maggio 1982, l’imputato divenne reggente della cosca di Mazara del Vallo insieme all’“architetto” BRUNO Calcedonio e ricoprì la predetta carica fino alla liberazione del capo mandamento nel 1991; il dichiarante ha per altro specificato che colui che di fatto guidò l’articolazione territoriale in quel periodo fu MESSINA Francesco, in virtù dei suoi rapporti privilegiati con RIINA Salvatore (cfr. esami del SINACORI nelle udienze del 6 maggio 1998 e del 10 marzo 1999, nonché in quella, citata, del 27 gennaio 1997 in “Petrov”).

Le affermazioni del SINACORI sono state sostanzialmente confermate dal PATTI, il quale ha affermato che all’epoca dell’omicidio di Rosario LO PICCOLO (1983) il TAMBURELLO era il consigliere della “famiglia” di Mazara del Vallo (cfr. esami del PATTI nelle udienze del 18 febbraio 1999 e del 13 giugno 1996 nell’ambito del procedimento “Petrov”).

Entrambi i succitati collaboratori, inoltre, hanno indicato il prevenuto tra i presenti alla riunione tra le “famiglie” di Mazara del Vallo e di Marsala tenutasi dopo il duplice omicidio di Vincenzo D’AMICO e Francesco CAPRAROTTA e indetta da AGATE Mariano con lo scopo fittizio di discutere della scomparsa dei due “uomini d’onore” marsalesi e con quello effettivo di sopprimere Gaetano e Francesco D’AMICO (cfr. infra, Parte IV, Capitolo V, scheda relativa all’omicidio di Gaetano D’AMICO).

Francesco DI CARLO ha dichiarato che negli anni ’70 a Mazara del Vallo egli conobbe, tra gli altri, il prevenuto (cfr. esame del 7 maggio 1998).

Giovanni BRUSCA ha detto di avere avuto ottimi rapporti con il MILAZZO, il quale a sua volta frequentava molto gli “uomini d’onore” di Mazara del Vallo, tra cui anche il TAMBURELLO (cfr. esame del BRUSCA all’udienza del 3 giugno 1998).

Francesco MILAZZO ha riferito che della “famiglia” di Mazara del Vallo conosceva, tra gli altri, l’imputato in parola (cfr. esame del MILAZZO all’udienza del 22 aprile 1999).

Pietro BONO, infine, lo ha indicato come “uomo d’onore” della “famiglia” di Mazara del Vallo aggiungendo che durante i periodi di detenzione dell’AGATE quando aveva bisogno si rivolgeva al TAMBURELLO, sebbene non sapesse che carica ricoprisse e il reggente fosse Francesco MESSINA, in quanto era considerato autorevole (cfr. esame del BONO all’udienza del 15 aprile 1998).

A giudizio di questa Corte, le propalazioni del BONO costituiscono una conferma logica significativa delle affermazioni del SINACORI, atteso che il collaboratore campobellese (il quale, non essendo “uomo d’onore”, non era a conoscenza dell’esatto organigramma di “cosa nostra”, ma nel contempo, essendo in buoni rapporti con l’AGATE e con i mafiosi in generale, sapeva quali personaggi avevano un peso maggiore all’interno della cosca) ha confermato che “Mastro Ciccio u muraturi” era colui che di fatto comandava quando il capo mandamento era detenuto, ma che il TAMBURELLLO era comunque un personaggio di grande autorevolezza, a cui ci si poteva rivolgere per ottenere aiuto in caso di necessità.

Del resto, l’inserimento del TAMBURELLO nell’ambiente mafioso mazarese era noto agli inquirenti da lungo tempo. Il dottor Calogero GERMANÀ nella deposizione resa nell’udienza del 9 maggio 1996 nel processo “Petrov” ha riferito che il suo nome venne alla ribalta per la prima volta nel 1981, quando, in occasione del famoso sbarco di Torretta Granitola, fu colto nelle vicinanze del luogo dell’arresto dei suoi presunti complici (sul punto, cfr. altresì deposizione del Capitano GEBBIA nelle udienze del 21 giugno e del 26 luglio 1995 nel processo cosiddetto “PATTI + 40”).

Ha aggiunto che fu tra i soci della società “Stella d’oriente”, che fu fatta oggetto di approfondite indagini e nella cui compagine sociale figuravano personaggi di primo piano della fazione “corleonese” e dell’ambiente criminale, quali AGATE Mariano, AGATE Giovanbattista, RIGGIO Rosa (moglie di BASTONE Giovanni), ROLLO Giovanna (moglie di RISERBATO Antonino), BRUNO Calcedonio, MAGGIO Vito (cognato di RIINA Gaetano, fratello di Salvatore), COSTANZO Antonietta (sposata con ORLANDO Antonio, zio dei fratelli NUVOLETTA), CRISTOFORETTI Iolanda (figlia di Giuseppe, noto contrabbandiere genovese) (sul punto cfr. altresì deposizione di Leonardo DE MARTINO all’udienza del 24 marzo 1994 nel processo “Petrov”).

Ha precisato altresì che il TAMBURELLO era tra i personaggi vicini all’AGATE che avviarono attività commerciali: egli, in particolare, nel 1979 installò un’impresa di trivellazione, che ebbe la prima sede all’incrocio tra la via strada statale 115 e la via Marsala e che negli anni 1987/88 (e comunque prima del 1991) si trasferì in una piccola traversa di sinistra della circonvallazione in direzione Campobello (sul punto, vedi altresì deposizione del Maresciallo Emilio BUARNÈ, resa nell’udienza del 23 maggio 1996, nel processo “Petrov”).

Il dottor GERMANÀ ha infine specificato che nel 1982/83 frequentava il “Centro Carni BASTONE e BURZOTTA” e fu intercettato alcune volte in telefonate relative all’indagine coinvolgente la predetta azienda. A tale ultimo proposito, ha aggiunto che nel corso delle intercettazioni effettuate nel 1982/83 emerse che fu proprio il TAMBURELLO, parlando dall’utenza del “Centro Carni”, a dare a BASTONE Giovanni e a BRUNO Calcedonio -i quali erano andati in Svizzera per incontrare un personaggio riconducibile a giudizio degli inquirenti a PALAZZOLO Vito Roberto- il numero di telefono di quest’ultimo individuo e a indicare loro il luogo dell’appuntamento, il Nuovo Park Hotel di Zurigo.

La figura del TAMBURELLO, a detta del GERMANÀ, tornò nuovamente alla ribalta nel 1990/91, quando la cosca mazarese si mostrò particolarmente attiva in iniziative imprenditoriali: in quel periodo venne aperta la “Marciante 2” nella via Salemi di Mazara del Vallo, vicino all’ospedale, gestita da SINACORI Vincenzo e il TAMBURELLO era tra i soggetti che andavano giornalmente nella sede della società. Sulla base di intercettazioni telefoniche, gli inquirenti scoprirono inoltre che l’imputato in esame era tra coloro che venivano consultati, come anche MESSINA Francesco, ogni volta che si dovevano prendere decisioni afferenti a investimenti (cfr. citate dichiarazioni del dottor Calogero GERMANÀ nella deposizione resa nell’udienza del 9 maggio 1996 nel processo “Petrov”).

Può quindi concludersi che il prevenuto è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (e in particolare nella “famiglia” di Mazara del Vallo) quanto meno dall’inizio degli anni ’80 e che ne è stato per oltre un decennio uno degli elementi più autorevoli, ricoprendo addirittura la carica di co-reggente.

Conseguentemente, l’imputato deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione in parola deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di reggente del mandamento di Mazara del Vallo ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del TAMBURELLO e della posizione di primo piano ricoperta all’interno della consorteria criminale in parola, deve reputarsi congrua la sanzione di sette anni di reclusione.

URSO RAFFAELE

URSO Raffaele deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il prevenuto è stato concordemente indicato come personaggio “vicino” alla cosca di Campobello di Mazara dai collaboratori Francesco GERACI, Vincenzo SINACORI e Pietro BONO.

Quest’ultimo ha riferito che l’imputato era vicino alla “famiglia”, specificando che, sebbene non fosse affiliato, era tenuto in considerazione perchè sparava bene e per questo veniva utilizzato per la commissione di omicidi. Ha soggiunto che l’URSO, il quale era uno dei referenti del collaboratore nell’ambiente mafioso, ebbe a confidargli di essere in contatto con uomini d’onore di altre cosche e in particolare di essere tenuto in considerazione dai Castelvetranesi, tanto che in una circostanza, durante la sua latitanza, egli dormì a casa del BONO per potersi recare più facilmente a un convegno con MESSINA DENARO Matteo e con FUNARI Vincenzo di Gibellina. Il collaboratore ha aggiunto altresì che il prevenuto gli disse che, in un periodo in cui egli era libero e MESSINA DENARO Francesco latitante, accompagnava il predetto boss nei suoi spostamenti e che il fatto gli fu autorevolmente confermato da TAMBURELLO Salvatore. Ha infine precisato che l’URSO gli raccontò che LOMBARDO Gaspare lo temeva, tanto che si era recato a un appuntamento con lui accompagnato da una terza persona (cfr. esame del BONO nelle udienze del 15 aprile 1998 e del 20 gennaio 1999).  

La vicinanza dell’URSO alla cosca di Campobello di Mazara e ai Castelvetranesi è stata indirettamente confermata dal GERACI, il quale ha riferito che LOMBARDO Gaspare fu ucciso anche perché voleva ammazzare il prevenuto e che la vittima fu attirata nell’agguato mortale proprio con la falsa notizia che il suo nemico personale era nella casa di campagna di BONAFEDE Leonardo (cfr. esame del GERACI all’udienza del 14 gennaio 1999).

Ora, a giudizio di questa Corte deve ritenersi che la circostanza che tra le ragioni della caduta in disgrazia (e della conseguente soppressione) del LOMBARDO, il quale era un “uomo d’onore”, ci sia stato un contrasto con l’URSO costituisce un’importante conferma della vicinanza di quest’ultimo ai MESSINA DENARO. Del resto, come si è già avuto modo di precisare più volte, questi ultimi erano soliti instaurare rapporti privilegiati con individui non organicamente inseriti in “cosa nostra”, a scapito degli affiliati (cfr. sul punto, infra, Parte IV, Introduzione ai Capitoli III e VI).

Vincenzo SINACORI, dal canto suo, ha dichiarato di conoscere il prevenuto come persona “vicina” ai Campobellesi e di sapere che commise omicidi (cfr. esame del collaboratore nell’udienza del 21 aprile 1999).

Infine, Giacoma FILIPPELLO, convivente di Natale L’ALA, la cui credibilità è già stata valutata positivamente da questa Corte (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo II), ha indicato l’imputato come membro della “famiglia” di Campobello di Mazara (cfr. deposizione della FILIPPELLO all’udienza del 27 maggio 1998).

Né può trarsi un elemento a favore dell’URSO dalla circostanza che gli altri collaboratori non lo hanno nominativamente indicato come un affiliato a “cosa nostra”. A tale proposito, infatti, deve sottolinearsi che egli non è assurto a un rango di primo piano ed è stato utilizzato dai Castelvetranesi (e in particolare da MESSINA DENARO Matteo) come basista o esecutore in occasione di omicidi commessi a Campobello di Mazara. A ciò consegue che non vi è nulla di strano nel fatto che gli altri collaboratori (i quali appartenevano a mandamenti o addirittura province diverse e non sono stati coinvolti nei fatti di sangue contestati al prevenuto) non lo conoscano. Al contrario, è assai significativo che tutti i propalanti che nella loro carriera criminale sono entrati in contatto con gli “uomini d’onore” di Campobello di Mazara lo abbiano inserito nel novero dei vicini alla locale “famiglia”.

Inoltre, l’URSO nel presente processo è stato giudicato responsabile di concorso nel secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA (capi 72 e 73 della rubrica), commesso a Campobello di Mazara il 28 dicembre 1989.

Può quindi concludersi che il prevenuto è un soggetto vicino alla cosca di Campobello di Mazara fin dagli anni ’80 e che gode della fiducia particolare di un personaggio del calibro di MESSINA DENARO Matteo.

Conseguentemente, il prevenuto deve essere giudicato responsabile del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per le ragioni indicate nella parte generale, l’organizzazione “cosa nostra” deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p..

In considerazione della gravità della condotta criminosa ascritta all’imputato e della dimostrata estrinsecazione della stessa anche nella partecipazione quanto meno a un fatto di sangue, e segnatamente al secondo tentativo di omicidio in pregiudizio di Natale L’ALA, deve reputarsi congrua la sanzione di sei anni e sei mesi di reclusione.

VIRGA VINCENZO

VIRGA Vincenzo deve rispondere, tra gli altri fatti criminosi, del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nella Parte IV della presente sentenza si è dato conto delle ragioni per cui l’imputato deve essere assolto in ordine agli omicidi di Alberto CHIARA, Giovanni CARDILLO e Diego CANINO, accertati rispettivamente a Marsala il 24 marzo 1984, a Trapani il 25 maggio 1992 e l’11 settembre 1987 e a Fulgatore l’8 ottobre 1992 (capi 51, 52, 120, 121, 122, 123, 136, 137, 138 e 139 della rubrica), per rispondere dei quali era stato rinviato a giudizio. In questa sede è sufficiente ribadire come il proscioglimento sia stato determinato non da un giudizio di inattendibilità dei chiamanti in correità, bensì dall’assenza di riscontri individualizzanti idonei a confermare le loro accuse nei confronti del prevenuto con specifico riguardo ai suddetti episodi criminosi.

A una diversa soluzione si è, invece, pervenuti in ordine al primo attentato in pregiudizio di Ignazio LAUDICINA (capo 129). Del pari, il VIRGA deve essere condannato con riferimento al reato previsto e punito dall’art.416 bis c.p..

Il prevenuto, infatti, è stato concordemente indicato come il capo mandamento di Trapani dai collaboratori Antonio PATTI, Giovanni BRUSCA, Giovanbattista FERRANTE, Vincenzo SINACORI e Francesco MILAZZO.

Quest’ultimo ha dichiarato che nel 1984 l’imputato sostituì alla guida del mandamento a Cola GUCCIARDI, che morì di morte naturale e che era a sua volta succeduto a Totò MINORE (cfr. esame del MILAZZO nell’udienza del 22 aprile 1999).

Antonio PATTI ha indicato il prevenuto come rappresentante del mandamento di Trapani (cfr. esame del PATTI all’udienza dell’11 febbraio 1999).

SINACORI Vincenzo ha riferito che Vincenzo VIRGA divenne il rappresentante della famiglia di Trapani in seguito alla morte di Nicola GUCCIARDI a metà degli anni ’80 (cfr. esame del collaboratore nell’udienza del 21 aprile 1999).

Giovanni BRUSCA, dal canto suo, ha indicato l’imputato come uno dei personaggi più influenti della Provincia di Trapani. Ha inoltre riferito che dopo il conflitto a fuoco con la polizia avvenuto il 29 aprile 1991 in cui trovò la morte MILAZZO Paolo egli partecipò a una riunione a Mazara del Vallo insieme al VIRGA, ad AGATE Mariano, a MESSINA Francesco, a SINACORI Vincenzo e ad altri, chiedendo (e ottenendo) l’aiuto di tutti i mandamenti della provincia per sconfiggere definitivamente il gruppo dei GRECO, la cui presenza sul territorio era ormai divenuta troppo pericolosa (cfr. esami del BRUSCA nelle udienze del 3 giugno e del 1 ottobre 1998, nonché scheda relativa all’attentato in contrada Kaggera, infra, sub Parte IV, Capitolo IV).

Giovanbattista FERRANTE ha affermato che i contatti con i Trapanesi iniziarono nel 1983, quando San Lorenzo divenne “mandamento”, ma si accentuarono a partire dal 1986/87. Ha soggiunto che egli stesso si recò varie volte nella zona di Trapani, Castelvetrano e Mazara del Vallo per portare messaggi e per sbrigare altre incombenze per “cosa nostra”. Ha aggiunto che nel trapanese le persone più influenti, con le quali la sua “famiglia” aveva rapporti, erano Vincenzo VIRGA di Trapani, “Mastro Ciccio” MESSINA e Vincenzo SINACORI di Mazara del Vallo e Francesco e Matteo MESSINA DENARO di Castelvetrano (cfr. esame del FERRANTE nell’udienza del 14 gennaio 1999).

Per altro, l’inserimento del VIRGA nel contesto mafioso trapanese era noto agli investigatori già prima delle dichiarazioni accusatorie dei sopra menzionati collaboratori. Infatti, nell’ambito di indagini effettuate nel procedimento per l’irrogazione al prevenuto di una misura di prevenzione accertarono che erano riconducibili all’imputato quattro società: la “Autolinee Drepanum”, la “Edilviro”, la “Calcestruzzi Ericina” e la “Sciuto s.r.l.”. Appurarono inoltre che esistevano rapporti di affari tra la famiglia VIRGA e il commercialista Giuseppe MESSINA: in particolare vennero effettuate numerose intercettazioni di comunicazioni telefoniche e appuntamenti tra il predetto MESSINA e VIRGA Francesco, figlio di Vincenzo e attualmente detenuto per associazione mafiosa. Accertarono inoltre la contitolarità tra l’imprenditore Roberto MARCIANTE, il prevenuto e “uomini d’onore” mazaresi (tra cui in primo luogo il SINACORI) di alcune aziende sorte successivamente al 1988, nella compagine gestionale delle quali erano interessati soggetti in qualche modo collegati alle due cosche (ad esempio, nella “MARCIANTE 2” del SINACORI lavoravano soggetti trapanesi sospettati di essere vicini al VIRGA). Appurarono infine che la moglie del prevenuto gestiva una gioielleria, la “SCIUTO s.r.l.”, il cui punto vendita era ubicato nello stesso immobile in cui si trovava l’abitazione della famiglia VIRGA (cfr. deposizione del dottor LINARES all’udienza del 23 gennaio 1997 nel procedimento a carico di ACCARDI Gaetano e altri, cd. “Petrov”).

Alla luce delle sopra riportate dichiarazioni accusatorie, tra loro perfettamente concordanti, deve concludersi che VIRGA Vincenzo è organicamente inserito nell’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra” con il ruolo di capo del mandamento di Trapani e di membro della Commissione provinciale e conseguentemente deve essere giudicato responsabile del delitto di cui all’art.416 bis c.p..

Per le ragioni indicate nella parte generale, la predetta organizzazione criminale deve essere ritenuta armata, mentre non è stata dimostrata la sussistenza dell’aggravante di cui al comma VI dell’art.416 bis c.p.. Infine, la posizione di rappresentante della “famiglia” e del mandamento di Trapani indubbiamente ricoperta dall’imputato consente di reputare integrata la fattispecie prevista dal comma II della medesima norma.

In considerazione della lunga militanza nell’associazione criminosa in parola da parte del VIRGA e della posizione di primo grado ricoperta all’interno del sodalizio criminale, deve reputarsi congrua la sanzione di dieci anni di reclusione.

PARTE VI

-LA DETERMINAZIONE DELLE PENE-

CAPO I

-PROFILI DI CARATTERE GENERALE-

Prima di affrontare il tema del trattamento sanzionatorio penale nei confronti degli imputati che sono stati ritenuti responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti, appare opportuno premettere brevi cenni in ordine alle problematiche relative all’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art.8 L.203/91.

In ordine a quest’ultima -che rileva in relazione agli imputati-collaboratori Giovanni BRUSCA, Giuseppe FERRO, Francesco GERACI, Salvatore GIACALONE, Antonino GULLOTTA, Gioacchino LA BARBERA, Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI- deve preliminarmente ricordarsi che la norma subordina l’applicazione dell’attenuante in parola alla sussistenza di tre presupposti: il soggetto deve essere imputato dei delitti di cui all’art.416 bis c.p., o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare le associazioni di tipo mafioso; deve inoltre essersi dissociato dal gruppo di appartenenza; infine, adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, deve avere fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura dei colpevoli.  

Dal tenore letterale della norma pare dunque evidente che il legislatore ha inteso in primo luogo stimolare la realizzazione di una condotta disgregatrice, dovendo la “dissociazione” essere intesa come il venire meno della condivisione delle finalità dell’associazione criminosa e la conseguente rottura del vincolo che univa il soggetto alla stessa. Sotto tale profilo, deve sottolinearsi come l’unanime giurisprudenza e la più avvertita dottrina ritengano, con un ragionamento condiviso da questa Corte, che siano ininfluenti i motivi che possano avere indotto il soggetto a tale scelta, atteso che la norma prescinde dal requisito della “spontaneità”.

Quanto alla condotta richiesta per l’applicazione della circostanza in parola, l’art.8 ha disposto che deve essere volta ad “evitare che l’attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori anche (ma non solo) aiutando concretamente l’autorità di polizia giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”. Ne discende che per l’integrazione della condizione in esame occorre che l’imputato tenga “un comportamento attivo nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti o la cattura dei correi”. Con la conseguenza che, ai fini dell’applicazione dell’attenuante in parola “non è di ostacolo la circostanza che anche altri collaboranti abbiano già riferito in precedenza sui fatti delittuosi”. Al contrario, è decisivo il fatto che il collaborante fornisca “notizie decisive e determinanti per la esatta ricostruzione dei fatti anche al fine di chiarire circostanze e punti oscuri e di conferire una tranquillante certezza agli elementi di prova già acquisiti, che da soli non sarebbero stati sufficienti per l’affermazione di responsabilità degli imputati” (cfr. Cass., Sez. I, 22 maggio 1997, n.4824, Galli e altri; in senso conforme v. anche Cass.5 aprile 1990, Bernasconi; Cass.21 marzo 1991, Cerofilini; Cass. 2 luglio 1992, Castiglia; Cass. 14 aprile 1993, Soave; Cass., Sez.I, 24 ottobre 1996, n.9245, Giugliano e altro). Infine, il Supremo Collegio ha ritenuto che “l’esame del Giudice del merito sulla configurabilità della citata attenuante non può che essere limitato a quanto riferito dall’imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell’apporto fornito dal collaborante”, con la conseguenza che resta escluso “da tale esame l’apporto dato per vicende delittuose attinenti a tali procedimenti” (cfr. Cass., Sez.V, 5 febbraio 1997, n.889, Feminò e altri).

Orbene, nel caso in esame i presupposti sopra descritti sussistono con riferimento a tutti gli imputati-collaboratori interessati all’applicazione dell’attenuante in oggetto. Da un lato, infatti, si è più volte sottolineata -e ampiamente argomentata- la spontaneità, la serietà e la costanza delle dichiarazioni del BRUSCA, del FERRO, del GERACI, del GIACALONE, del GULLOTTA, del LA BARBERA, del PATTI e del SINACORI. Dall’altro lato, poi, non può non rilevarsi che le loro propalazioni sono state assolutamente determinanti nell’ambito del presente processo, atteso che esse si sono rivelate decisive non solo per la ricostruzione di gravi delitti maturati nel contesto mafioso, ma anche, grazie alla convergenza reciproca, per l’integrazione della prova della responsabilità penale degli autori di tali reati, i quali altrimenti sarebbero certamente rimasti impuniti, come è emerso con chiarezza dalle schede dedicate alla trattazione dei singoli omicidi oggetto del presente giudizio, alle quali integralmente si rimanda.

Sulla base di tali argomentazioni, questa Corte è pervenuta al convincimento che siano stati integrati i presupposti per l’applicazione dell’attenuante speciale in parola relativamente alle posizioni del BRUSCA, del FERRO, del GERACI, del GIACALONE, del GULLOTTA, del LA BARBERA, del PATTI e del SINACORI.

Resta da esaminare la particolare natura dell’attenuante prevista del più volte citato art.8 e se la stessa sia o meno suscettibile di giudizio di comparazione ex art.69 c.p. in caso di concorso con aggravanti, ovvero se debba per essa applicarsi la disciplina dell’art.63 c.p.

Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che l’art.7 della stessa legge, a proposito della prevista aggravante relativa ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo e commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ha risolto normativamente la questione, prevedendo espressamente al comma secondo che “….le circostanze attenuanti diverse da quella prevista dall’art.98 c.p. concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”, in puntale applicazione del principio di cui all’art.63 c.p..

Tuttavia va rilevato anzitutto che il secondo comma del citato art.8 precisa che “….nei casi previsti dal comma 1 (cioè nelle ipotesi di dissociazione) non si applicano le disposizioni dell’art.7..”. Ne discende pertanto che la circostanza attenuante in questione esclude l’operatività dei primi due commi dell’art.7, con la pratica conseguenza che all’imputato dissociato non si applica l’aggravante operante “per i delitti punibili con pena diversa dell’ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso art.7, c. I”.

Del resto, non può non osservarsi che già l’ipotesi della sostituzione dell’ergastolo con la reclusione da dodici a venti anni prevista dall’art.8 c.I è incompatibile con l’applicabilità del primo comma dell’art.7, facendo quest’ultima norma specifico riferimento ai “delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo”.

Per altro, il più volte citato art.8 prevede due ipotesi di attenuanti: l’una autonoma o indipendente (l’ergastolo è ope legis sostituito con la pena, di specie diversa, della reclusione da dodici a venti anni); l’altra, ad effetto speciale, con previsione di una riduzione da un terzo alla metà della pena della reclusione prevista per il reato.

Orbene nella prima ipotesi, come già accennato, l’eventualità di sostituzione dell’ergastolo con la sanzione temporanea si rivela di per se stessa incompatibile con il primo comma dell’art.7, che, quanto alla possibilità di operare l’aggravamento di pena in esso previsto, fa riferimento specificamente ai “delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo”. Ma, a parte il superiore rilievo, deve altresì considerarsi che sia che il delitto preveda la pena dell’ergastolo nella sua fattispecie ordinaria (come ad esempio per il delitto di strage), sia che la preveda per effetto della concorrenza di talune circostanze aggravanti (sono questi appunto i casi che ci riguardano più direttamente) l’ammissibilità, in ipotesi, di un giudizio comparativo di prevalenza o di equivalenza tra le contestate aggravanti e l’attenuante di cui all’art.8 si risolverebbe nello svuotamento palese del significato della norma, nella frustrazione delle finalità di cospicua riduzione di pena perseguite dal legislatore e per ciò stesso nella vanificazione non solo della ratio ispiratrice della disposizione di legge, ma dello stesso calcolo di riduzione di pena espressamente e normativamente predeterminato dal legislatore (da dodici a venti anni di reclusione), pur sempre nel rispetto della prerogativa propria del giudice di commisurare la pena tra un minimo ed un massimo, alla stregua dei criteri direttivi all’uopo fissati dall’art.133 c.p.

E’ evidente quindi che, almeno limitatamente all’ipotesi nella quale l’attenuante di cui all’art.8 si applica ad un delitto per il quale è prevista la pena dell’ergastolo, deve ritenersi del tutto inammissibile il ricorso all’art.69 c.p., posto che in siffatta ipotesi lo stesso legislatore ha normativamente provveduto a stabilire la misura della pena .

L’ammissibilità di un giudizio di comparazione ex art.69 c.p. può invece ritenersi pienamente legittimo nell’ipotesi di concorso tra circostanze aggravanti e circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dallo stesso art.8, per il caso di delitti puniti con la pena della reclusione .

In tal caso, infatti, non solo ci si trova di fronte ad una circostanza attenuante ad effetto speciale, che, ai sensi dell’art.69 c.p., deve per legge formare oggetto di comparazione con le eventuali aggravanti, ma addirittura, per effetto della deroga all’art.7, contenuta nel secondo comma dello stesso art.8, il giudizio di comparazione sarebbe assolutamente necessitato.

Ma, quand’anche, per ipotesi, si ritenesse di non dover condividere la superiore tesi e, invece, si opinasse per l’obbligatorietà del giudizio di comparazione, ex art.69 c.p., tra le aggravanti (e in particolare tra quella della premeditazione contestata per tutte le imputazioni di omicidio, oggetto del presente giudizio) e la citata attenuante, non può non rilevare la Corte quanto sia sommamente opportuno formulare nel caso di specie un giudizio di netta prevalenza dell’attenuante rispetto a quell’aggravante. In tal senso, infatti, orientano in primo luogo la già rilevata spontaneità, serietà e costanza delle dichiarazioni di tutti gli imputati-collaboratori e in secondo luogo il contributo assolutamente decisivo delle loro dichiarazioni nell’ambito del presente processo, essendo state assai spesso le une elemento di riscontro esterno alle altre, pur costituendo ciascuna di esse, fonte autonoma ed indipendente. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, può affermarsi che la collaborazione dei citati imputati, non soltanto ha concorso validamente all’individuazione dei responsabili di gravissimi delitti di mafia, troppo a lungo rimasti ad opera di ignoti e che non sarebbero stati mai identificabili senza il loro prezioso e decisivo contributo probatorio, ma é valsa altresì ad evitare che l’attività delittuosa dell’organizzazione mafiosa, alla quale essi stessi erano stati associati, fosse portata a conseguenze ulteriori.

La convergenza univoca di tutte queste circostanze induce quindi la Corte a valutare in ogni caso in termini di assoluta prevalenza la più volte menzionata attenuante sulle aggravanti contestate in ordine al maggior numero di imputazioni.

Ai predetti collaboratori debbono inoltre essere concesse le attenuanti generiche, in considerazione della correttezza del comportamento processuale sempre tenuto dagli stessi. Queste ultime, poi, debbono essere ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate ai prevenuti e di volta in volta reputate sussistenti.

A un giudizio diverso in ordine all’applicabilità delle circostanze di cui all’art.62 bis c.p. deve invece pervenirsi con riferimento agli altri imputati, i quali ne hanno fatto richiesta, adducendo la loro incensuratezza e/o la levità dei precedenti penali, oppure la modesta rilevanza del contributo portato alla realizzazione dei delitti loro rispettivamente ascritti.

Orbene, l’istituto della circostanze attenuanti generiche è finalizzato all’individualizzazione della pena, al fine di rendere la sanzione prevista dalla legge più aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l’adozione dei soli criteri previsti dall’art. 133 c.p..

Ora, non può non rilevarsi che nell’ipotesi di specie sussistono una serie di circostanze di segno opposto, quali la particolare gravità degli episodi delittuosi oggetto del giudizio e l’intensità del dolo dimostrata dagli imputati nella preordinazione e nella consumazione degli stessi, oltre al vissuto criminale di tutti i prevenuti anzidetti. Quanto al primo aspetto, in particolare, deve sottolinearsi che gli omicidi dedotti in causa sono stati spesso perpetrati con selvaggia bestialità e non di rado in danno di persone inermi, talvolta rivelatesi assolutamente estranee alle pretese violazioni loro addebitate, sulla base di larvati e talvolta inconsistenti sospetti, propri di una spietata, perversa e prevaricatrice logica mafiosa. Del pari si deve osservare che tutti i condannati si sono dimostrati convinti appartenenti o “vicini” alla criminale organizzazione mafiosa “cosa nostra”, vero e proprio anti-Stato, dotato di capillare diffusione sul territorio e forte di norme non scritte, di estrema, spietata ed inappellabile durezza, capaci, comunque, di controllare e monopolizzare la vita economico-sociale di larghe zone del territorio siciliano.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, è evidente che la complessiva valutazione dei predetti elementi, di grande pregnanza negativa e assolutamente ostativi alla concessione di qualsiasi beneficio, non consente di valorizzare in contrario quelli di valenza positiva (quali l’incensuratezza di taluni dei prevenuti), che non sono certamente idonei a bilanciare la enorme gravità delle condotte accertate.

Infine, deve darsi conto dei criteri utilizzati in ordine al giudizio sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra i singoli reati rimessi alla valutazione della Corte.

Come è noto, il presente processo ha ad oggetto oltre sessanta episodi delittuosi che si sono snodati dal 13 giugno 1961 (assassinio di Vito SAMMARTANO) al 14 gennaio 1993 (omicidio di Nicolò TRIPOLI) in tutto il territorio della Provincia di Trapani.

Molti dei predetti reati sono stati commessi nell’ambito di scontri militari tra fazioni di “cosa nostra” o tra quest’ultima associazione e altre concorrenti: in particolare gli episodi inseriti nei Capitoli II, III, IV e V della Parte IV sono stati perpetrati rispettivamente nel contesto della guerra di mafia dei primi anni ’80 che sancì la presa di potere della fazione “corleonese” all’interno di “cosa nostra” e delle faide di Partanna, Alcamo e Marsala.

I fatti delittuosi oggetto degli altri Capitoli, invece, sono tra loro collegati sulla base dell’identità del principale imputato (Capitolo I) o del gruppo di persone a cui sono stati ascritti (Capitoli VI e VIII), o infine, dell’impossibilità di classificarli in contesti più specifici (Capitolo VII).

A giudizio di questa Corte, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale di legittimità pressochè costante, tutti i crimini commessi nel corso di ciascuna delle faide sopra indicate debbono essere giudicati tra loro collegati dal vincolo della continuazione. Infatti, la realizzazione, nell’ambito di uno scontro militare unitario tra diverse associazioni a delinquere, di vari reati finalizzati all’eliminazione fisica di tutti i soggetti reputati in qualche modo collegati allo schieramento avversario consente di qualificare le suddette condotte come azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso chiaro e definito, quanto meno nelle sue linee essenziali, fin dall’inizio della guerra stessa.

Al contrario, non può essere giudicato esistente il vincolo della continuazione tra i singoli episodi inseriti nelle diverse faide. Infatti, non è possibile individuare il collegamento sopra specificato tra fatti commessi in contesti tra loro assolutamente diversi sotto il profilo temporale, nonché in ordine all’avversario contro cui si lottava e agli scopi di volta in volta perseguiti dall’associazione. In particolare, la guerra di mafia dei primi anni ’80 fu combattuta tra due schieramenti entrambi interni a “cosa nostra” che si contendevano il controllo dell’intera organizzazione. La faida di Partanna vide coinvolti due clan locali (facenti capo alle famiglie ACCARDO intesi “Cannata” e agli INGOGLIA), entrambi inseriti nel contesto mafioso, i quali si impegnarono in un sanguinoso scontro miliare per il predominio sul paese, l’uno (quello degli ACCARDO) con l’appoggio dei MESSINA DENARO, ovvero dei vertici del mandamento di Castelvetrano e della provincia di Trapani, e l’altro in opposizione indiretta a quest’ultimo centro di potere, e per tale ragione inevitabilmente sconfitto. Le guerre di Alcamo e di Marsala (combattute la prima, come quella di Partanna, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 e la seconda nel 1992), infine, consistettero nell’attacco a “cosa nostra” da parte di associazioni mafiose esterne alla stessa, che nel primo caso le contesero il controllo del territorio e nel secondo mirarono essenzialmente alla vendetta per torti subiti e alla sopravvivenza fisica dei membri della “banda” ZICHITTELLA. Ne consegue che è evidente che tra gli episodi inseriti in ciascuno dei diversi contesti sopra delineati non esiste alcuna identità di disegno criminoso, neppure in senso lato, essendo le quattro guerre state combattute per cause tra loro indipendenti e in ambiti temporali e spaziali distinti (tanto che furono guidate ogni volta da persone diverse).

Del pari, non può essere ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i singoli fatti-reato ricompresi all’interno di ciascuno degli altri Capitoli (e, naturalmente, tra gli stessi e quelli inseriti in Capitoli diversi della Parte IV). Infatti, come emerge all’evidenza dalla disamina delle schede dedicate ai medesimi, ognuno dei suddetti delitti maturò in un ambito autonomo rispetto agli altri, anche nei casi in cui vennero commessi da un gruppo omogeneo di persone e in un lasso di tempo ristretto, come nel caso dei fatti oggetto dei Capitoli VI e VIII. A tale ultimo proposito, in particolare, non può non sottolinearsi che dalle propalazioni dell’unico collaboratore coinvolto in tutti i reati (Francesco GERACI) si evince che i crimini in parola risposero a logiche assolutamente contingenti e non a un piano preventivato per conseguire un fine specifico comune. Lo stesso discorso vale, con ancora maggiore evidenza, per i fatti inseriti nel Capitolo VII, trattandosi di omicidi commessi tra il 1981 e il 1991 nei territori di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano (a eccezione del delitto SAMMARTANO, risalente addirittura al 1961), e decisi da soggetti spesso diversi per punire “sgarri” nei confronti di “cosa nostra” o di suoi affiliati.

Del resto, lo stesso P.M. ha dimostrato preventivamente di aderire a tale orientamento laddove ha espresso parere negativo all’accoglimento di istanze di scarcerazione presentate ai sensi dell’art.297 c.III c.p.p., assumendo correttamente l’insussistenza del vincolo della continuazione tra gli episodi delittuosi oggetto delle diverse ordinanze cautelari che avevano attinto nel tempo il medesimo imputato in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra gli stessi e/o il diverso contesto in cui i fatti reato erano stati perpetrati.

Infine, è appena il caso si sottolineare che, in aderenza con l’orientamento giurisprudenziale pressochè costante, non può essere giudicato sussistente il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e quelli programmati e poi effettivamente commessi, in quanto nel caso di specie -per i motivi sopra indicati- non è possibile sostenere che gli agenti contestualmente all’adesione alla societas sceleris abbiano concepito un disegno chiaro e definito dei singoli delitti realizzabili nell’ambito dell’accordo associativo (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 7 agosto 1992, n.2957, Forino e Cass., Sez. I, 16 marzo 1992, n.660, Martino).

A tutto ciò consegue che, laddove non si è ritenuta applicabile la disciplina della continuazione, debbono applicarsi gli artt.72 e 73 c.p., che disciplinano il cumulo delle pene in caso di concorso materiale di reati.

  

CAPO II

-LA DETERMINAZIONE DELLE PENE IN CONCRETO-

§ 1 – Considerazioni generali

La pena in concreto inflitta agli imputati ritenuti colpevoli è stata determinata, a norma dell’art.63 c.III c.p., applicando rispetto a ciascuna delle fattispecie delittuose ad essi rispettivamente ascritte, la sanzione edittale fissata dalla circostanza autonoma o ad effetto speciale ritenuta sussistente o, se del caso, ricorrendo più circostanze autonome o ad effetto speciale, comminando la pena prevista per la circostanza più grave o meno grave giudicata applicabile, tutto ciò salvo il bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p. nei casi di concorso eterogeneo con circostanze a effetto speciale.

Pertanto, per quanto concerne in particolare le posizioni degli imputati-collaboratori Giovanni BRUSCA, Giuseppe FERRO, Francesco GERACI, Salvatore GIACALONE, Antonino GULLOTTA, Gioacchino LA BARBERA, Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI, in applicazione della attenuante speciale di cui all’art. 8 della L. n. 203/91 ritenuta prevalente sulle altre circostanza aggravanti loro contestate, è stata operata la diminuzione nella misura prescritta dal citato art.8 per i reati punibili con l’ergastolo, con la conseguente sostituzione di detta pena con quella della reclusione da dodici a venti anni.

Sulla sanzione così determinata sono stati operati gli ulteriori aumenti e/o diminuzioni di pena, a norma dell’art. 63 comma 4° c.p., per le altre circostanze aggravanti e/o attenuanti (generiche, e, come si è visto, per i soli collaboratori) ritenute sussistenti (sul punto non può che rimandarsi alle schede della Parte IV della presente sentenza, dedicate alla disamina dei singoli reati fine).

Infine, in relazione ai reati tra i quali è stato ravvisato il vincolo della continuazione è stata applicata la pena come sopra determinata per il solo reato più grave, debitamente aumentata a norma dell’art. 81 cpv. c.p..

Sicché, alla stregua delle anzidette considerazioni e avuto riguardo a tutti i criteri direttivi dettati dall’art.133 c.p., si è reputato congruo e conforme a giustizia determinare le pene nelle misure appresso elencate secondo l’ordine di gravità.

In questa sede non verranno indicate le sanzioni comminate per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, che, per ragioni di chiarezza espositiva (e in particolare per meglio ancorarle alle risultanze processuali relative ai singoli prevenuti), sono state specificate nelle schede dedicate alle singole posizioni nella Parte V della presente sentenza.

§ 2 – Quantificazione della pena per i collaboratori di giustizia

Per quanto concerne la determinazione delle pene da applicare ai collaboratori di giustizia, deve premettersi che, come si è già detto, la concessione dell’attenuante di cui all’art.8 L.203/91 comporta che la pena dell’ergastolo, prevista per gli omicidi pluriaggravati di cui gli imputati in parola sono stati ritenuti responsabili, sia sostituita dalla pena detentiva temporanea da dodici a vent’anni e che le altre sanzioni siano diminuite da un terzo alla metà.

In considerazione del contributo fondamentale fornito da ciascun collaboratore alla ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, questa Corte ha stabilito di applicare la diminuente in parola nella misura massima, con conseguente individuazione della pena base da applicare per ciascun omicidio in dodici anni di reclusione.

La sanzione così individuata deve poi essere ridotta a otto anni, in forza della riduzione della pena di un terzo, conseguente all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.    

Con riferimento al solo SINACORI, la pena base per ciascun omicidio deve invece essere quantificata in nove anni di reclusione in considerazione del comportamento processuale tenuto dall’imputato, la cui collaborazione nel presente giudizio è stata senza dubbio meno leale e piena di quella degli altri dichiaranti, in quanto, come si è avuto più volte modo di sottolineare, egli in varie occasioni ha tenuto atteggiamenti ambigui e tali da “alleggerire” la posizione di taluni dei coimputati.

 

BRUSCA Giovanni è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 4 e 5 dell’epigrafe (omicidio DENARO Francesco e reato satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), deve stimarsi congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio, aumentata di mesi sei ex art.81 c.p.);

       al capo 90 (attentato di contrada Kaggera): va reputata congrua la pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e £.2.500.000 di multa (p.b. anni nove e £.4.000.000 per il delitto di porto illegittimo in luogo pubblico di armi ed esplosivi, ridotta ad anni quattro e mesi sei e £.2.000.000 ex art.8, ulteriormente abbattuta ad anni tre e mesi sei ex art.62 bis c.p., e infine aumentata per il concorso formale tra i reati);

       ai capi 126, 127 (omicidio di Giovanni ZICHITTELLA e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per il delitto) e 130 (secondo attentato al LAUDICINA): ritenuta sussistente la continuazione, trattandosi di due episodi ricompresi nella guerra di mafia di Marsala, deve reputarsi equa la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p.b. per l’omicidio anni otto, aumentata di un mese per i reati di cui al capo 127 e di cinque mesi per quello di cui al capo 130, data la maggiore gravità di quest’ultimo episodio, per le ragioni che saranno spiegate nel successivo § 6).

Ai sensi dell’art. 73 c.I c.p. la pena complessiva da applicare al BRUSCA deve essere quantificata in anni ventuno e mesi uno di reclusione e £.2.500.000 di multa.

 

FERRO Giuseppe è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 98, 97, 99 dell’epigrafe (omicidio Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere) e 90 (attentato di contrada Kaggera): ritenuta sussistente la continuazione, data l’unicità del disegno criminoso dovuta al fatto che si tratta di episodi inseriti nella guerra di mafia di Alcamo, deve stimarsi congrua la pena di anni nove e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio, aumentata ex art.81 c.p. di mesi quattro per il delitto di cui al capo 97, di mesi due per quello di cui al capo 99 e, infine, di un anno per l’attentato di contrada Kaggera, in considerazione della gravità di quest’ultimo episodio per le modalità che lo hanno contraddistinto e su cui si tornerà in seguito nel § 6).

       ai capi 114 e 115 (omicidio di Gaetano D’AMICO e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per il delitto): ritenuta sussistente la continuazione, data l’evidente unicità del disegno criminoso, va reputata congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p.b. anni otto per l’assassinio, aumentata di sei mesi ex art.81 c.p.).

Ai sensi dell’art. 73 c.I c.p. la pena complessiva da applicare al FERRO deve essere quantificata in anni ventidue e mesi sei di reclusione e £.2.000.000 di multa, ricomprendendo nel computo anche la condanna a quattro anni e sei mesi inflitta al collaboratore per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

 

GERACI Francesco è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 85 e 86 dell’epigrafe (omicidio CONSALES Nicola e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 87, 88 e 89 (omicidio CAPO Giuseppe e reati satellite di porto e detenzione delle armi e di ricettazione dell’autovettura utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 91 e 92 (omicidio LOMBARDO Gaspare e reato satellite di soppressione del cadavere);

       ai capi 98, 97 e 99 (omicidio CALVARUSO Pietro e reati satellite di sequestro di persona e soppressione del cadavere);

       ai capi 108 e 109 (omicidio MARTINO Giovanni e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzare per la commissione del delitto).

Per ciascuno degli omicidi per i quali è stato giudicato responsabile, ritenuta sussistente la continuazione con i rispettivi reati satellite (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione di questi ultimi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), va reputata congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p.b. anni otto per l’assassinio, aumentata di sei mesi per i reati satellite ex art.81 c.p.).

       al capo 153 (porto e detenzione in luogo pubblico delle armi costituenti la dotazione della “famiglia” di Castelvetrano): previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 8 l.203/91 deve essere stimata equa la pena di anni due e mesi dieci di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa;

       al capo 155 (incendio delle abitazioni estive di CULICCHIA Vincenzino e CARUANA Gerlando);

       al capo 156 (incendio della Renault 21 tg.TP-340115 di FONTANA Natale);

       al capo 157 (incendio della Lancia Thema targata TP-327920 di GIANNILIVIGNI Carmelo);

       al capo 158 (incendio dell’abitazione estiva di LIPIDO Angelo e MARTINO Carmela);

       al capo 159 (incendio del trattore trivella di DI GIUSEPPE Giacomo);

       al capo 160 (incendio dell’abitazione estiva di FRAGALÀ Gaetano);

Per ciascuno degli incendi sopra elencati va reputata congrua la pena di un anno. È appena il caso di precisare che tra i reati in esame non può essere giudicata sussistente la continuazione, data l’assenza di un disegno criminoso stabilito fin dall’inizio almeno nelle sue linee guida e, al contrario, l’estemporaneità di ognuno dei suddetti episodi criminosi emersa dal racconto del GERACI (cfr. infra, sub Parte IV, Capitolo VIII).

Ai sensi degli artt.73 c.I e 78 c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato GERACI Francesco deve essere determinata in anni trenta di reclusione.

 

GIACALONE Salvatore è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 24 e 25 dell’epigrafe (omicidio RODANO Antonio e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 34 e 35 (omicidio PERRICONE Giuseppe e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 38 e 39 (omicidio NIZZA Mariano e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 45 e 46 (omicidio MUFFETTI Vito e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 55 e 56 (omicidio ZICHITTELLA Vincenzo e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 59 e 60 (omicidio CRIMI Benito e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 61 e 62 (omicidio FERRARA Giuseppe e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

       ai capi 63 e 64 (omicidio ZICHITTELLA Nicolò e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione del delitto);

Per ciascuno degli omicidi sopra indicati per i quali è stato giudicato responsabile, ritenuta sussistente la continuazione con i rispettivi reati satellite (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione di questi ultimi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), va reputata congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p.b. anni otto per l’assassinio, aumentata di sei mesi per i reati satellite ex art.81 c.p.).

       ai capi 41, 42 (omicidio BONURA Leonardo e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio), 30, 31 (omicidio GRECO Gaetano e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio), 36, 37 (omicidio BIONDO Agostino e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio), 49 e 50 (omicidio CAMARDA Gaspare e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio).

Tra questi ultimi episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80; va inoltre stimato più grave l’omicidio del BONURA, in considerazione del fatto che la vittima era del tutto estranea all’ambiente mafioso e fu uccisa soltanto perché era legato da una solida amicizia con uno dei RIMI. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio del BONURA, aumentata ex art.81 c.p. di mesi sei per il capo 47 della rubrica e di due anni -di cui un anno e otto mesi per l’assassinio e quattro mesi per il reato satellite- per ciascun altro omicidio e rispettivo reato satellite).

       ai capi 47 e 48 (tentato omicidio di MONTELEONE Giovanbattista e reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per la commissione del predetto delitto): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), deve stimarsi equa la sanzione di anni cinque e mesi tre di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 47, reputato più grave, anni quindici di reclusione, ridotta a sette anni e sei mesi ex art.8, ulteriormente abbattuta a cinque anni ex art. 62 bis c.p. e aumentata di tre mesi ex art.81 c.II c.p.).

       al capo 154: ritenuta la continuazione, data l’evidente unicità del disegno criminoso, e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, deve stimarsi equa la pena di mesi sette di reclusione e lire duecentomila di multa (p.b. per il delitto di porto d’arma da fuoco in luogo pubblico anni uno e mesi quattro di reclusione e £.800.000 di multa, ridotta a otto mesi e £.400.000 di multa ex art.8 e ulteriormente abbattuto a sei mesi e £.300.000 ex art.62 bis c.p. e infine aumentata di un mese e £.100.000 per la continuazione);

Ai sensi degli artt.73 c.I e 78 c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato GIACALONE Salvatore deve essere determinata in anni trenta di reclusione.

 

GULLOTTA Antonino è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 124 e 125 dell’epigrafe (omicidio SCIMEMI Pietro e reato satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), deve stimarsi congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio, aumentata di mesi sei ex art.81 c.p.).

 

LA BARBERA Gioacchino è stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 130 dell’epigrafe (porto e detenzione di armi finalizzate all’eliminazione di LAUDICINA Ignazio). I predetti reati debbono essere unificati ai sensi dell’art.81 c.I c.p.. Concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 per i motivi sopra esposti, va reputata congrua la pena di anni due e mesi due di reclusione e £.1.200.000 di multa (p.b. per il porto anni quattro e £.2.000.000 di multa, ridotta a due anni e £.1.000.000 ex art.8, ulteriormente abbattuta a un anno e quattro mesi e £.800.000 ex art.62 bis c.p. e infine aumentata di otto mesi e £.400.000 per la continuazione).

 

PATTI Antonio è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 2 dell’epigrafe (omicidio PACE Gaspare);

       ai capi 4 e 5 (omicidio DENARO Francesco e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 12 e 13 (omicidio PAVIA Giovanbattista e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 14 e 15 (omicidio GI GIORGI Gaspare e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 20 e 21 (omicidio DENARO Vincenzo e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 24 e 25 (omicidio RODANO Antonio e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 28 e 29 (omicidio VARISANO Salvatore e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 38 e 39 (omicidio NIZZA Mariano e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 45 e 46 (omicidio MUFFETTI Vito e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 51 e 52 (omicidio CHIARA Alberto e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 55 e 56 (omicidio ZICHITTELLA Vincenzo e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 59 e 60 (omicidio CRIMI Benito e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso);

       ai capi 83 e 84 (omicidio GIACALONE Mario e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso).

Per ciascuno degli omicidi sopra indicati, per i quali è stato giudicato responsabile, ritenuta sussistente la continuazione con i rispettivi reati satellite (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione di questi ultimi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), va reputata congrua la pena di anni otto e mesi sei di reclusione (p.b. anni otto per l’assassinio, aumentata di sei mesi per i reati satellite ex art.81 c.p.).

       al capo 40 (omicidio LO PICCOLO Rosario): concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, deve stimarsi equa la pena di anni otto di reclusione.

       ai capi 30, 31 (omicidio GRECO Gaetano e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 6, 7 (omicidio TADDEO Francesco e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso, nonché ferimento di GRECO Antonino), 8, 9 (duplice omicidio di ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 10, 11 (omicidio PALMERI Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 16, 17 (omicidio RENDA Mariano e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso, nonché ferimento di FRATELLO Salvatore e MISTRETTA Francesco), 22, 23 (omicidio ALA Andrea e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 26, 27 (omicidio GARGAGLIANO Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 32, 33 (omicidio BADALAMENTI Silvio e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 49 e 50 (omicidio CAMARDA Gaspare e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso).

Tra i predetti episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80; va inoltre stimato più grave l’omicidio del GRECO, in considerazione del fatto che la vittima era del tutto estranea all’ambiente mafioso. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di ventisei anni e sei mesi di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio del GRECO, aumentata ex art.81 c.p. di mesi tre per il capo 31, di anni due e mesi uno per i capi 6 e 7 -in considerazione del lieve ferimento di un’altra persona- di anni quattro per i capi 8 e 9, di anni due per i capi 10 e 11, di anni due e mesi due per i capi 16 e 17 -in considerazione del lieve ferimento di altre due persone-, di anni due per i capi 22 e 23, di anni due per i capi 26 e 27, di anni due per i capi 32 e 33, di anni due per i capi 49 e 50).

       ai capi 47 e 48 (tentato omicidio di MONTELEONE Giovanbattista e reati satellite di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi utilizzate per la commissione del predetto delitto): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), deve stimarsi equa la sanzione di anni cinque e mesi tre di reclusione (pena base per il reato di cui all’art.47, reputato più grave, anni quindici di reclusione, ridotta a sette anni e sei mesi ex art.8, ulteriormente abbattuta a cinque anni ex art. 62 bis c.p. e aumentata di tre mesi ex art.81 c.II c.p.).

       ai capi 72, 73, 57 e 58 (i due attentati alla vita di Natale L’ALA): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio del L’ALA, deciso da “cosa nostra” fin dal 1984 e eseguito nel maggio del 1990) e reputato più grave il secondo tentativo, tenuto conto della più qualificata composizione del gruppo di fuoco e le modalità esecutive del fatto; concesse all’imputato le attenuanti generiche e quelle di cui all’art.8 L.203/91 per le ragioni già indicate, deve stimarsi equa la pena di anni sei di reclusione (p. b. anni quindici per il capo 72, ridotta a sette anni e sei mesi ex art.8, ulteriormente abbattuta a cinque anni ex art. 62 bis c.p., aumentata di otto mesi per il capo 57 e di due mesi ciascuno per i capi 73 e 58).

       ai capi 78, 79 e 80 (duplice omicidio di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra tutti gli episodi), deve stimarsi equa la pena di anni dieci e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio dello SCIACCA, da ritenersi più grave stante l’assoluta estraneità dello stesso alla guerra di mafia e la causalità del suo omicidio, dovuto al fatto che si trovava con la vittima designata al momento del delitto, aumentata di due anni per l’assassinio del PIAZZA e di sei mesi per i reati in materia di armi, ex art.81 c.p.).

       al capo 90 (attentato di contrada Kaggera): va reputata congrua la pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e £.2.500.000 di multa (p.b. anni nove e £.4.000.000 per il delitto di porto illegittimo in luogo pubblico di armi ed esplosivi, ridotta ad anni quattro e mesi sei e £.2.000.000 ex art.8, ulteriormente abbattuta ad anni tre e mesi sei ex art.62 bis c.p., e infine aumentata per il concorso formale tra reati).

       ai capi 106 e 107 (duplice omicidio di D’AGATI Agostino e BUFFA Ernesto e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra tutti gli episodi), deve stimarsi equa la pena di anni dieci e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio del BUFFA, da ritenersi più grave stante l’assoluta estraneità dello stesso all’ambiente mafioso e la causalità del suo omicidio, dovuto al fatto che si trovava con la vittima designata al momento del delitto, aumentata di due anni per l’assassinio del D’AGATI e di sei mesi per i reati in materia di armi, ex art.81 c.p.).

       ai capi 110, 111, 112 (duplice omicidio di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco e reati satellite di porto e detenzione delle armi e furto aggravato dell’autovettura usate per la commissione dell’assassinio), 114 e 115 (omicidio di D’AMICO Gaetano e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto): ritenuta sussistente la continuazione (data l’unicità del disegno criminoso relativo alla soppressione delle tre vittime, ampiamente spiegata nelle schede dedicate agli episodi delittuosi in esame, e la finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione degli assassini), deve stimarsi equa la pena di anni dodici e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio di D’AMICO Gaetano, aumentata di due anni per ciascuno degli altri omicidi e di complessivi sei mesi per i reati in materia di armi).

       ai capi 118, 119 (omicidio di ZICHITTELLA Gaspare e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 124, 125 (omicidio di SCIMEMI Pietro e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 129, 130, 131, 132 (due attentati e successivo omicidio di LAUDICINA Ignazio e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 133, 134 (tentato omicidio di SAVONA Fabio e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 144, 145 (tentato omicidio di TITONE Antonino e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 146, 147 (tentato omicidio di CHIRCO Pietro), 154 (detenzione e porto illegittimo di pistola), nonchè ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” (omicidio di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto).

Tra questi ultimi episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala; va inoltre stimato più grave l’omicidio del ZICHITTELLA Gaspare, in considerazione del coinvolgimento molto marginale dello stesso nella faida. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di diciassette anni di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio dello ZICHITTELLA, aumentata ex art.81 c.p. di mesi due per il capo 119, di anni due per i capi 124 e 125, di mesi quattro per il capo 129, di mesi cinque per il capo 130, di anni due per i capi 131 e 132, di mesi otto per i capi 133 e 134, di mesi otto per i capi 144 e 145, di mesi otto per i capi 146 e 147, di mesi uno per il capo 154 e di anni due per i capi a e b del procedimento Spartaco).

Ai sensi degli artt.73 c.I e 78 c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato PATTI Antonio deve essere determinata in anni trenta di reclusione.

 

SINACORI Vincenzo è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 3 dell’epigrafe (omicidio di LIPARI Vito): concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L. 203/91, deve stimarsi equa la pena di nove anni di reclusione;

       ai capi 18, 19 (omicidio di FONTANA Antonio e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 22, 23 (omicidio di ALA Andrea e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto), 43 e 44 (omicidio di GIGLIO Nicolò e tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione dei predetti delitti).

Tra questi ultimi episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia dell’inizio degli anni ’80; va inoltre stimato più grave l’omicidio del FONTANA. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di quattordici anni di reclusione (p. b. anni nove anni per l’assassinio del FONTANA, aumentata ex art.81 c.p. di mesi quattro per il capo 19 della rubrica, di due anni -di cui un anno e otto mesi per l’assassinio e quattro mesi per il reato satellite- per i capi 22 e 23 e di due anni e otto mesi -di cui un anno e otto mesi per l’assassinio, quattro mesi per il reato satellite e otto mesi per il tentato omicidio- per i capi 43 e 44).

       al capo 40 (omicidio di LO PICCOLO Rosario): concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L. 203/91, deve stimarsi equa la pena di otto anni e sei mesi di reclusione.

       ai capi 65, 66 (triplice omicidio di INGOGLIA Pietro, INGOGLIA Vincenzo e PETRALIA Filippo e reato satellite di soppressione dei cadaveri), 78, 79 e 80 (duplice omicidio di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario e reati satellite di porto e detenzione delle armi e ricettazione dell’autovettura usate per la commissione del delitto).

Tra questi ultimi episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia di Partanna; va inoltre stimato più grave l’omicidio dello SCIACCA, in quanto soggetto completamente estraneo alla faida, ucciso solo perché si trovava casualmente con il PIAZZA, unica vittima designata dell’azione. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di diciassette anni e mesi nove di reclusione (p. b. anni nove anni per l’assassinio del PIAZZA, aumentata ex art.81 c.p. di due anni per ciascun omicidio e di complessivi mesi nove per il porto e la detenzione delle armi usate nei due episodi delittuosi).

       ai capi 75, 76, 77, 72 e 73 (secondo attentato alla vita di Natale L’ALA e successivo omicidio dello stesso): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio del L’ALA, deciso da “cosa nostra” fin dal 1984 ed eseguito nel maggio del 1990) e reputato più grave l’assassinio dell’obiettivo; concesse all’imputato le attenuanti generiche e quelle di cui all’art.8 L.203/91 per le ragioni già indicate, deve stimarsi equa la pena di anni dieci e mesi due di reclusione (p. b. anni nove per l’omicidio, aumentata di otto mesi per l’attentato e di due mesi ciascuno per i capi 73, 76 e 77).

       ai capi 98, 97 e 99 dell’epigrafe (omicidio Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere) e 90 (attentato di contrada Kaggera): ritenuta sussistente la continuazione, data l’unicità del disegno criminoso dovuta al fatto che si tratta di episodi inseriti nella guerra di mafia di Alcamo, deve stimarsi congrua la pena di anni dieci e mesi sei di reclusione (p. b. anni nove per l’assassinio, aumentata ex art.81 c.p. di mesi quattro per il delitto di cui al capo 97, di mesi due per quello di cui al capo 99 e, infine, di un anno per l’attentato di contrada Kaggera, in considerazione della gravità di quest’ultimo episodio per le modalità che lo hanno contraddistinto e su cui si tornerà in seguito nel § 6).

       al capo 105 (detenzione e porto di arma da sparo finalizzata alla commissione dell’omicidio TRIPOLI): concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, deve reputarsi congrua la pena di mesi nove di reclusione e £.200.000 di multa;

       ai capi 106 e 107 (duplice omicidio di D’AGATI Agostino e BUFFA Ernesto e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per l’assassinio): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra tutti gli episodi), deve stimarsi equa la pena di anni undici e mesi sei di reclusione (p. b. anni nove per l’assassinio del BUFFA, da ritenersi più grave stante l’assoluta estraneità dello stesso all’ambiente mafioso e la causalità del suo omicidio, dovuto al fatto che si trovava con la vittima designata al momento del delitto, aumentata di due anni per l’assassinio del D’AGATI e di sei mesi per i reati in materia di armi, ex art.81 c.p.).

       ai capi 110, 111, 112 e 113 (duplice omicidio di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco e reati satellite di porto e detenzione delle armi e furto aggravato dell’autovettura usate per la commissione dell’assassinio), 114 e 115 (omicidio di D’AMICO Gaetano e reati satellite di porto e detenzione delle armi usate per la commissione del delitto): ritenuta sussistente la continuazione (data l’unicità del disegno criminoso relativo alla soppressione delle tre vittime, ampiamente spiegata nelle schede dedicate agli episodi delittuosi in esame, e la finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione degli assassini), deve stimarsi equa la pena di anni tredici e mesi sei di reclusione (p. b. anni nove per l’assassinio di D’AMICO Gaetano, aumentata di due anni per ciascuno degli altri omicidi e di complessivi sei mesi per i reati in materia di armi);

       ai capi 140, 141, 142, 143 (duplice omicidio di PIPITONE Mariano e SURDO Diego e contestuale ferimento di PIPITONE Diego, nonché reati satellite di porto e detenzione di armi e ricettazione dell’autovettura usata per la commissione del delitto e di incendio del medesimo veicolo finalizzato a occultare le tracce del reato), 124, 125 (omicidio SCIMEMI Pietro e porto e detenzione delle armi utilizzate per la commissione dello stesso), 129, 130 (i due attentati alla vita del LAUDICINA), nonchè c) e d) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” (omicidio di Gaspare ZICHITTELLA e reati satellite di porto e detenzione delle armi utilizzate per l’azione)

Tra questi ultimi episodi delittuosi deve essere ritenuta sussistente la continuazione, essendo gli stessi stati commessi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala; va inoltre stimato più grave l’omicidio del SURDO, in quanto soggetto completamente estraneo alla faida, ucciso solo perché si trovava casualmente con PIPITONE Diego, unica vittima designata dell’azione. Concesse, per le ragioni già esposte, le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art.8 L.203/91, deve stimarsi congrua la pena di sedici anni e mesi otto di reclusione (p. b. anni nove anni per l’assassinio del SURDO, aumentata ex art.81 c.p. di due anni e un mese per ciascun omicidio, di cinque mesi per il tentato omicidio di PIPITONE Diego, di cinque mesi ciascuno per i due attentati al LAUDICINA e di complessivi due mesi per il porto e la detenzione delle armi usate nei due episodi delittuosi).

       ai capi 148 e 149 (omicidio TRIPOLI Nicolò e reato satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio e la contestualità temporale tra gli episodi), deve stimarsi congrua la pena di anni nove e mesi sei di reclusione (p. b. anni otto per l’assassinio, aumentata di mesi sei ex art.81 c.p.).

Ai sensi degli artt.73 c.I e 78 c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato SINACORI Vincenzo deve essere determinata in anni trenta di reclusione.

§ 3 – Determinazione della pena per gli imputati condannati alla pena dell’ergastolo

Numerosi imputati sono stati dichiarati colpevoli di omicidi aggravati dalla premeditazione e conseguentemente puniti con la sanzione edittale dell’ergastolo,

Per le ragioni già esposte, a nessuno dei predetti prevenuti possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.

Ciò premesso, e passando alla disamina delle singole posizioni:

AGATE Mariano è stato dichiarato colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II) degli omicidi di cui:

       ai capi 6 e 7 dell’epigrafe (omicidio premeditato di TADDEO Francesco e contestuale ferimento di GRECO Antonino e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della contestualità delle due condotte delittuose in pregiudizio del GRECO e del TADDEO e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 106 e 107 (duplice omicidio premeditato di BUFFA Ernesto e D’AGATI Agostino e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della contestualità dei due assassinii e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputato più grave l’omicidio del BUFFA, ucciso solo perché si trovava casualmente vicino al D’AGATI, unico obiettivo del commando, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 110, 111, 112 (omicidio premeditato di D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto e di soppressione di cadavere), 113, 114 e 115 (omicidio premeditato di D’AMICO Gaetano e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione -in considerazione del fatto che, come evidenziato dai collaboratori, l’eliminazione di Gaetano D’AMICO fu decisa contestualmente al quella del fratello Vincenzo e che le violazioni in materia di armi sono evidentemente finalizzate alla realizzazione degli assassinii- deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato AGATE Mariano deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

ALCAMO Antonino è stato ritenuto colpevole dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 114 e 115 (omicidio premeditato di D’AMICO Gaetano e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       al capo 90 (attentato di contrada Kaggera); data la notevole gravità del fatto, determinata sia dalla composizione del commando, sia dallo scopo perseguito (l’eliminazione fisica di tutti i membri del gruppo avverso), sia dalla qualità delle armi e del materiale esplosivo utilizzato dai rei, deve stimarsi congrua la pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa (p.b. per il reato di porto in luogo pubblico delle armi e degli esplosivi anni nove e £.4.000.000, aumentata di sei mesi e £.500.000 ciascuna per le aggravanti di cui all’art.112 n.1 e 61 n.2 e infine accresciuta di ulteriori due anni e £.1.000.000 ai sensi dell’art. 81 c.II).

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato ALCAMO Antonino deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

AMATO Giacomo è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui:

       ai capi 126 e 127 dell’epigrafe (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato AMATO Giacomo deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

AMATO Tommaso è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui:

       ai capi 126 e 127 dell’epigrafe (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato AMATO Tommaso deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

BASTONE Giovanni è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui:

       ai capi 124 e 125 dell’epigrafe (omicidio premeditato di SCIMEMI Pietro e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato BASTONE Giovanni.

BONAFEDE Giuseppe è stato ritenuto colpevole dei reati ascrittigli ai capi 61 e 62 dell’epigrafe (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

BONAFEDE Natale è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), degli omicidi di cui:

– ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “Spartaco” (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto) e 129 e 130 dell’epigrafe (detenzione e porto di armi finalizzate alla commissione dell’omicidio di Ignazio LAUDICINA); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione da un lato dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi di cui al capo b) alla realizzazione dell’assassinio di cui al capo a) e dall’altro lato dell’inserimento di tutti i predetti episodi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala; reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato BONAFEDE Natale deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

BRUNO Calcedonio è stato colpevole del reato ascrittogli al capo 40 dell’epigrafe (omicidio premeditato di LO PICCOLO Rosario), per il quale deve essergli comminata la pena edittale dell’ergastolo.

CIACCIO Leonardo è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui:

       ai capi 98, 97 e 99 dell’epigrafe (omicidio premeditato di Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione dei reati satellite alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c. II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato CIACCIO Leonardo deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

CLEMENTE Giuseppe è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 98, 97, 99 e 90 dell’epigrafe (omicidio premeditato di Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere, nonché attentato di contrada Kaggera); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione sia della commissione dei due episodi principali nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, sia dell’evidente inserimento dei fatti di cui ai capi 97 e 99 nel piano stabilito per sopprimere il CALVARUSO, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato CLEMENTE Giuseppe deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

D’AMICO Francesco è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui:

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato D’AMICO Francesco deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

FACELLA Salvatore è stato ritenuto colpevole degli omicidi di cui:

       ai capi 106 e 107 dell’epigrafe (duplice omicidio premeditato di BUFFA Ernesto e D’AGATI Agostino e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della contestualità tra i due omicidi e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputato più grave l’uccisione del BUFFA determinata dal fatto che si trovava contestualmente in compagnia del D’AGATI, unica vittima designata, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 124 e 125 (omicidio premeditato di SCIMEMI Pietro e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato FACELLA Salvatore deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

FURNARI Vincenzo è stato colpevole del reato ascrittogli ai capi 4 e 5 dell’epigrafe (omicidio premeditato di DENARO Francesco) ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

GANCITANO Andrea è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 43 e 44 dell’epigrafe (omicidio premeditato di GIGLIO Nicolò, tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’unicità dell’agguato ai danni dei due fratelli GIGLIO e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 98, 97, 99 e 90 (omicidio premeditato di Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere, nonché attentato di contrada Kaggera); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione sia della commissione dei due episodi principali nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, sia dell’evidente inserimento dei fatti di cui ai capi 97 e 99 nel piano stabilito per sopprimere il CALVARUSO, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto) e 129 e 130 dell’epigrafe (detenzione e porto di armi finalizzate alla commissione dell’omicidio di Ignazio LAUDICINA); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione da un lato dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi di cui al capo b) alla realizzazione dell’assassinio di cui al capo a) e dall’altro lato dell’inserimento di tutti i predetti episodi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149 (omicidio premeditato di TRIPOLI Nicolò e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato GANCITANO Andrea deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

GENTILE Salvatore è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 98, 97 e 99 dell’epigrafe (omicidio premeditato di Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente inserimento dei fatti di cui ai capi 97 e 99 nel piano stabilito per sopprimere il CALVARUSO, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149 (omicidio premeditato di TRIPOLI Nicolò e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato GENTILE Salvatore deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

GIAPPONE Vito è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 43 e 44 dell’epigrafe (omicidio premeditato di GIGLIO Nicolò, tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’unicità dell’agguato ai danni dei due fratelli GIGLIO e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 61 e 62 (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato GIAPPONE Vito deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

LEONE Giovanni è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       al capo 40 dell’epigrafe (omicidio premeditato di LO PICCOLO Rosario), per il quale deve essergli comminata la pena edittale dell’ergastolo;

       ai capi 43 e 44 dell’epigrafe (omicidio premeditato di GIGLIO Nicolò, tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’unicità dell’agguato ai danni dei due fratelli GIGLIO e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 72 e 73 (secondo tentato omicidio in pregiudizio di L’ALA Natale); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena di anni diciotto di reclusione, sulla base della notevole gravità del fatto, quale emerge dalla composizione del gruppo di fuoco e dalla pervicacia del proposito delittuoso, risalendo la decisione di uccidere il L’ALA almeno al 1984 ed essendo stata portata a esecuzione nel 1990, dopo ben due tentativi falliti (p.b. anni sedici aumentati di uno per la contestata aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p. e complessivamente di un altro anno per la continuazione).

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato LEONE Giovanni deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

MADONIA Salvatore è stato ritenuto colpevole dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 75 e 76 e 77 dell’epigrafe (omicidio premeditato di L’ALA Natale e reati satellite di detenzione e porto delle armi e di ricettazione dell’autovettura utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       al capo 90 (attentato di contrada Kaggera); data la notevole gravità del fatto, determinata sia dalla composizione del commando, sia dallo scopo perseguito (l’eliminazione fisica di tutti i membri del gruppo avverso), sia dalle armi e dal materiale esplosivo utilizzato dai rei, deve stimarsi congrua la pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa (p.b. per il reato di porto in luogo pubblico delle armi e degli esplosivi anni nove e £.4.000.000, aumentata di sei mesi e £.500.000 ciascuna per le aggravanti di cui all’art.112 n.1 e 61 n.2 e infine accresciuta di ulteriori due anni e £.1.000.000 ai sensi dell’art.81 c.II).

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MADONIA Salvatore deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

MANCIARACINA Andrea è stato ritenuto colpevole dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 114 e 115 dell’epigrafe (omicidio premeditato di Gaetano D’AMICO e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 130 e 129 (detenzione e porto delle armi utilizzate per i due attentati alla vita di Ignazio LAUDICINA); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della commissione di entrambi i fatti delittuosi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala e al fine di sopprimere membri della fazione avversa a “cosa nostra”; reputato più grave il secondo episodio, tenuto conto sia della più qualificata composizione del gruppo di fuoco (di cui facevano parte altresì BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni), sia delle armi utilizzate nell’occasione, deve stimarsi congrua la pena di anni otto e mesi quattro di reclusione e £.5.000.000 di multa (p.b. per il reato di porto in luogo pubblico delle armi usate per il secondo attentato anni quattro e £.2.000.000, aumentata ad anni sei e £.4.000.000 ex art.7, ulteriormente aumentata di due mesi e £.50.000 ciascuna per le aggravanti di cui all’art.112 e 61 n.2 e infine accresciuta di mesi otto e £.300.000 per ciascuno degli altri tre delitti posti in continuazione).

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MANCIARACINA Andrea deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

MARCECA Vito è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui ai capi 55 e 56 (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Vincenzo); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MARCECA deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

MAZZARA Vito è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 78, 79 e 80 dell’epigrafe (duplice omicidio premeditato di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario e reati satellite di detenzione e porto delle armi e ricettazione dell’autovettura utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; stimata più grave l’omicidio dello SCIACCA (ucciso perché si trovava casualmente vicino al PIAZZA, unico obiettivo del commando), deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       al capo 90 (attentato di contrada Kaggera); data la notevole gravità del fatto, determinata sia dalla composizione del commando, sia dallo scopo perseguito (l’eliminazione fisica di tutti i membri del gruppo avverso), sia dalle armi e dal materiale esplosivo utilizzato dai rei, deve stimarsi congrua la pena di anni dodici di reclusione e £.6.000.000 di multa (p.b. per il reato di porto in luogo pubblico delle armi e degli esplosivi anni nove e £.4.000.000, aumentata di sei mesi e £.500.000 ciascuna per le aggravanti di cui all’art.112 n.1 e 61 n.2 e infine accresciuta di ulteriori due anni e £.1.000.000 ai sensi dell’art. 81 c.II).

Visto l’art.72 c.II c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MADONIA Salvatore deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

MAZZEI Matteo è stato ritenuto colpevole degli omicidi di cui ai capi 106 e 107 dell’epigrafe (duplice omicidio premeditato di BUFFA Ernesto e D’AGATI Agostino e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della contestualità tra i due omicidi e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputata più grave l’uccisione del BUFFA determinata dal fatto che si trovava contestualmente in compagnia del D’AGATI, unica vittima designata, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

MAZZEI Santo è stato ritenuto colpevole degli omicidi di cui:

       ai capi 106 e 107 dell’epigrafe (duplice omicidio premeditato di BUFFA Ernesto e D’AGATI Agostino e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della contestualità tra i due omicidi e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputata più grave l’uccisione del BUFFA determinata dal fatto che si trovava contestualmente in compagnia del D’AGATI, unica vittima designata, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 124 e 125 (omicidio premeditato di SCIMEMI Pietro e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MAZZEI Santo deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

MELODIA Antonino è stato ritenuto colpevole degli omicidi di cui ai capi 30, 31, 49 e 50 dell’epigrafe (omicidi premeditati di GRECO Gaetano e CAMARDA Gaspare e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione della commissione di entrambi gli omicidi nel contesto della guerra di mafia dei primi anni ‘80 e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione degli assassinii; reputata più grave l’uccisione del GRECO, il quale era persona totalmente estranea allo scontro militare in corso, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

MESSINA DENARO Matteo è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi 75, 76, 77, 72 e 73 dell’epigrafe (secondo attentato alla vita di Natale L’ALA e successivo omicidio dello stesso): ritenuta sussistente la continuazione (data l’evidente unicità del disegno criminoso dovuta alla finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla perpetrazione dell’assassinio del L’ALA, deciso da “cosa nostra” fin dal 1984 ed eseguito nel maggio del 1990) e reputato più grave l’assassinio dell’obiettivo, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 78, 79 e 80 (duplice omicidio premeditato di PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario e reati satellite di detenzione e porto delle armi e ricettazione dell’autovettura utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; stimata più grave l’omicidio dello SCIACCA (ucciso perché si trovava casualmente vicino al PIAZZA, unico obiettivo del commando), deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 85 e 86 (omicidio premeditato di CONSALES Nicola); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 98, 97, 99 e 90 (omicidio premeditato di Pietro CALVARUSO e reati satellite di sequestro di persona e soppressione di cadavere, nonché attentato di contrada Kaggera); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione sia della commissione dei due episodi principali nell’ambito della guerra di mafia di Alcamo, sia dell’evidente inserimento dei fatti di cui ai capi 97 e 99 nel piano stabilito per sopprimere il CALVARUSO, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 91 e 92 (omicidio premeditato di LOMBARDO Gaspare); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto) e 129 e 130 dell’epigrafe (detenzione e porto di armi finalizzate alla commissione dell’omicidio di Ignazio LAUDICINA); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione da un lato dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi di cui al capo b) alla realizzazione dell’assassinio di cui al capo a) e dall’altro lato dell’inserimento di tutti i predetti episodi nell’ambito della guerra di mafia di Marsala, deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149 (omicidio premeditato di TRIPOLI Nicolò); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato MESSINA DENARO Matteo deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre.

MUSSO Calogero è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di cui ai capi 43 e. 44 dell’epigrafe (omicidio premeditato di GIGLIO Nicolò, tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’unicità dell’agguato ai danni dei due fratelli GIGLIO e dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio; reputato l’omicidio il reato più grave, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

NASTASI Antonino è stato colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), del reato ascrittogli ai capi 4 e 5 dell’epigrafe (omicidio premeditato di DENARO Francesco) ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

PICCIONE Michele è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui ai capi 61 e 62 (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato PICCIONE deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

PRIVITERA Carmelo è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di cui ai capi 124 e 125 dell’epigrafe (omicidio premeditato di SCIMEMI Pietro e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

RAIA Gaspare è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui ai capi 61 e 62 (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato RAIA deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

RALLO Antonino è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dell’omicidio di cui ai capi 61 e 62 (omicidio premeditato di FERRARA Giuseppe); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato RALLO Antonino deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno.

RISERBATO Davide è stato ritenuto colpevole, oltre che del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (per il quale si rimanda alla scheda specificamente dedicata allo stesso, infra, Parte V, Capo II), dei fatti delittuosi di cui:

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” (omicidio premeditato di ZICHITTELLA Giovanni e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi di cui al capo b) alla realizzazione dell’assassinio di cui al capo a), deve comminarsi la pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149 (omicidio premeditato di TRIPOLI Nicolò e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 c.I c.p. la pena complessiva da applicare all’imputato RISERBATO Davide deve essere determinata in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due.

SCIACCA Baldassare è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di cui ai capi 32 e 33 dell’epigrafe (omicidio premeditato di BADALAMENTI Silvio e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per la commissione del delitto); ritenuto sussistente tra i predetti episodi il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’assassinio, deve comminarsi la pena dell’ergastolo.

§ 4 – Determinazione della pena per gli altri imputati condannati a pena detentiva

Come si è già anticipato, in questa sede non ci si soffermerà sui criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni relative al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, atteso che per ragioni sistematiche lo si è fatto nelle schede relative alle singole posizioni (cfr. infra, sub Parte V, Capo II).

Ci si limiterà pertanto a trattare le posizioni dei prevenuti che sono stati condannati soltanto in ordine a fattispecie delittuose che prevedono sanzioni detentive temporanee. È per altro il caso di precisare che per gli imputati condannati a più pene detentive temporanee, qualora non sia stata riconosciuta la continuazione, è stato effettuato il cumulo ai sensi dell’art.73 c.I c.p..

SPEZIA Nunzio e URSO Raffaele sono stati giudicati responsabili dei delitti di cui ai capi 72 e 73 della rubrica (II tentativo di omicidio di Natale L’ALA e reati satellite di detenzione e porto delle armi utilizzate per il delitto). Tra i fatti criminosi in parola deve essere giudicato sussistente il vincolo della continuazione, in considerazione dell’evidente finalizzazione delle violazioni in materia di armi alla realizzazione dell’attentato alla vita del L’ALA; va inoltre ritenuto più grave il delitto di cui al capo 72, a causa della maggiore pregnanza del bene giuridico tutelato. Deve stimarsi equa la pena di anni diciotto di reclusione per ciascuno degli imputati, sulla base della notevole gravità del fatto, quale emerge dalla composizione del gruppo di fuoco e dalla pervicacia del proposito delittuoso, risalendo la decisione di uccidere il L’ALA almeno al 1984 ed essendo stata portata a esecuzione nel 1990, dopo ben due tentativi falliti (p.b. anni sedici aumentati di uno per la contestata aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p. e complessivamente di un altro anno per la continuazione). Ne consegue che, ai sensi dell’art.73 c.I c.p., SPEZIA Nunzio deve essere condannato alla pena complessiva di anni ventisette di reclusione, ricomprendendo nel computo altresì la sanzione di anni nove di reclusione comminatagli nel presente giudizio per il delitto di cui al capo 161 dell’epigrafe. La pena complessiva da infliggere a URSO Raffaele deve essere quantificata in anni ventiquattro e mesi sei di reclusione, computando nel calcolo anche la sanzione di anni sei e mesi sei di reclusione irrogatagli per il reato di cui all’art.416 bis c.p..

Sempre in relazione al secondo tentato omicidio di Natale L’ALA, sono stati condannati altresì ASARO Mariano (capo 73: porto e detenzione di armi in occasione della prima fase del delitto in esame) e SPEZIA Vincenzo (capo 74, medesimo fatto). Tra i due fatti criminosi deve essere ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, data l’evidente unicità del disegno criminoso e il porto in luogo pubblico delle armi deve essere reputato il reato più grave. Alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p.p. va giudicata equa per ciascuno dei prevenuti la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e £.1.000.000 di multa (p.b. per il delitto di porto d’arma da fuoco in luogo pubblico anni due e mesi sei di reclusione e £.800.000 di multa, aumentata di mesi sei e £.100.000 per l’aggravante di cui all’art.61 n.2 c.p. e di ulteriori mesi quattro e £.100.000 per la continuazione). Ne consegue che, ai sensi dell’art.73 c.I c.p., SPEZIA Vincenzo deve essere condannato alla pena complessiva di anni nove e mesi quattro di reclusione e £.1.000.000 di multa, ricomprendendo nel computo altresì la sanzione di anni sei di reclusione comminatagli nel presente giudizio per il delitto di cui al capo 161 dell’epigrafe.

MERCADANTE Michele è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi 73 (porto e detenzione di armi in occasione della prima fase del secondo attentato alla vita di L’ALA Natale) e 90 (attentato di contrada Kaggera) della rubrica. Per le ragioni sopra specificate tra i due episodi non può reputarsi sussistente il vincolo della continuazione. Quanto alla quantificazione della pena per il primo delitto, ci si riporta alle considerazioni svolte per l’ASARO e lo SPEZIA, determinandola in anni tre e mesi quattro di reclusione e £.1.000.000 di multa. In ordine all’attentato di contrada Kaggera, deve stimarsi congrua la pena di anni dodici di reclusione e £.6.000.000 di multa (p.b. per il reato di porto in luogo pubblico delle armi e degli esplosivi anni nove e £.4.000.000, aumentata di sei mesi e £.500.000 ciascuna per le aggravanti di cui all’art.112 n.1 e 61 n.2 e infine accresciuta di ulteriori due anni e £.1.000.000 ai sensi dell’art. 81 c.II), in considerazione della notevole gravità del fatto, determinata sia dalla composizione del commando, sia dallo scopo perseguito (l’eliminazione fisica di tutti i membri del gruppo avverso), sia dalle armi e dal materiale esplosivo utilizzato dai rei. Ai sensi dell’art.73 c.I c.p., la pena complessiva da irrogare all’imputato è quella di anni quindici e mesi quattro di reclusione e £.7.000.000 di multa.

VIRGA Vincenzo è stato giudicato responsabile del delitto di cui al capo 129 della rubrica (porto e detenzione di armi in occasione del primo attentato alla vita di Ignazio LAUDICINA). Tra i due fatti criminosi deve essere ritenuto sussistente il concorso formale ai sensi dell’art.81 c.I c.p.. Alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p.p. va giudicata equa la pena di anni quattro di reclusione e £.2.000.000 di multa (p.b. per il delitto di porto d’arma da fuoco in luogo pubblico anni due di reclusione e £.800.000 di multa, aumentata di un anno e £.600.000 ex art.7 L.203/91, ulteriormente accresciuta di mesi due e £.100.000 per ciascuna delle aggravanti contestate e infine aumentata di mesi otto e £.400.000 per il concorso formale). Ne consegue che, ai sensi dell’art.73 c.I c.p., VIRGA Vincenzo deve essere condannato alla pena complessiva di anni quattrodici di reclusione e £.2.000.000 di multa, ricomprendendo nel computo altresì la sanzione di anni dieci di reclusione comminatagli nel presente giudizio per il delitto di cui al capo 161 dell’epigrafe.

Infine, PIPITONE Martino è stato condannato per il delitto di cui al capo 154 della rubrica, limitatamente alla fattispecie di detenzione dell’arma. Alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p.p. va giudicata equa la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £.600.000 di multa (p.b. uno e £.400.000, aumentata di sei mesi e £.200.000 ex art.7 L.203/91). Pertanto, ai sensi dell’art.73 c.I c.p., la pena complessiva da infliggere all’imputato deve essere quantificata in anni sei e mesi sei di reclusione e £.600.000 di multa, computando nel calcolo anche la sanzione di anni cinque di reclusione irrogatagli per il reato di cui all’art.416 bis c.p..

 

 

§ 5 – Condanna alle spese

All’affermazione di responsabilità consegue per legge l’obbligo dei condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali; ciascuno di essi è altresì tenuto, pro capite, al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

§ 6 – Condanna alle pene accessorie

Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., i condannati alla pena dell’ergastolo e a pene detentive non inferiori a cinque anni di reclusione (AGATE Mariano, ALCAMO Antonino, AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, BASTONE Giovanni, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Natale, BRUNO Calcedonio, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, D’AMICO Francesco, FACELLA Salvatore, FURNARI Vincenzo, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, GIAPPONE Vito, LEONE Giovanni, MADONIA Salvatore, MANCIARACINA Andrea, MARCECA Vito, MAZZARA Vito, MAZZEI Matteo, MAZZEI Santo, MELODIA Antonino, MESSINA DENARO Matteo, MUSSO Calogero, NASTASI Antonino, PICCIONE Michele, PRIVITERA Carmelo, RAIA Gaspare, RALLO Antonino, RISERBATO Davide, SCIACCA Baldassare,) vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale.

Ai sensi dell’art. 36 c.p., va disposta, nei confronti di tutti i predetti imputati, la pubblicazione della presente sentenza di condanna all’ergastolo mediante affissione nei rispettivi comuni di residenza, nel comune di Trapani e anche, per estratto e per una sola volta, sul quotidiano “Giornale di Sicilia”.

BIANCO Giuseppe, BICA Francesco, BONAFEDE Leonardo, BRUSCA Giovanni, BURZOTTA Diego, CASCIO Antonino, CASCIOLO Gaspare, ERRERA Francesco, FERRO Giuseppe, GERACI Francesco, GERARDI Antonino, GIACALONE Salvatore, GONDOLA Vito, GULLOTTA Antonino, GUTTADAURO Filippo, MANCIARACINA Vito, MERCADANTE Michele, PASSANANTE Alfonso, PATTI Antonio, PIPITONE Martino, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Antonino, SCANDARIATO Nicolò, SINACORI Vincenzo, SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, TAMBURELLO Salvatore, URSO Raffaele e VIRGA Vincenzo debbono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori durante l’espiazione della pena.

ASARO Mariano e LA BARBERA Gioacchino, che sono stati condannati a pene detentive complessivamente inferiori a cinque anni di reclusione, infine, debbono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per il periodo di cinque anni.

§ 7 – Le misure di sicurezza

Per il combinato disposto degli artt. 202, 203, 230 e 417 e ss. c.p., la ritenuta colpevolezza in ordine ai reati diversi da quello di omicidio aggravato impone che venga disposta nei confronti di ASARO Mariano, BIANCO Giuseppe, BICA Francesco, BONAFEDE Leonardo, BRUSCA Giovanni, BURZOTTA Diego, CASCIO Antonino, CASCIOLO Gaspare, ERRERA Francesco, GERARDI Antonino, GONDOLA Vito, GUTTADAURO Filippo, MANCIARACINA Vito, MERCADANTE Michele, PASSANANTE Alfonso, PIPITONE Martino, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Antonino, SCANDARIATO Nicolò SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, TAMBURELLO Salvatore, URSO Raffaele e VIRGA Vincenzo la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni, cui saranno sottoposti a pena espiata.

Nei confronti dei collaboratori di giustizia (Giovanni BRUSCA, Giuseppe FERRO, Francesco GERACI, Salvatore GIACALONE, Antonino GULLOTTA, Antonio PATTI e Vincenzo SINACORI) non deve essere ordinata l’applicazione di alcuna misura di sicurezza, atteso che l’intervenuta rescissione del legame con l’associazione a delinquere denominata “cosa nostra” comporta che non possa, allo stato, essere giudicato sussistente il requisito della pericolosità sociale.

§ 8 – Disposizioni in materia civile

Sotto il profilo civilistico, tutti gli imputati dei quali è stata affermata la penale responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti debbono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Provincia Regionale di Trapani, Comuni di Palermo, Trapani, Castelvetrano, Alcamo, Gibellina, Mazara del Vallo, Marsala, Valderice, Campobello di Mazara, Salemi, Santa Ninfa, Partanna, Torino e Rimini, nonché di LIPARI Giovanna, CORTESE Caterina e DENARO Alessandro, RAGOLIA Giovanna, CULICCHIA Vincenzino, LICATA Maria Angela, così come indicato in dispositivo, al quale sul punto integralmente si rimanda.

In mancanza di elementi utili alla concreta determinazione del danno complessivo, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell’art.539 c.p.p., di dovere riservare al competente giudice civile la liquidazione integrale dello stesso, rimettendo dunque a tal fine le parti davanti alla predetta Autorità Giudiziaria.

Tuttavia, limitatamente a LIPARI Giovanna e RAGOLIA Giovanna, che ne hanno fatto richiesta, deve essere disposto il pagamento di una provvisionale di £.150.000.000 ciascuna. La quantificazione della cifra sopra indicata è stata effettuata in considerazione della gravità del danno subito dalle predette parti civili a seguito degli omicidi di Giuseppe FONTANA, ucciso a Castelvetrano il 5 agosto 1982, e di Rosario SCIACCA, assassinato a Partanna l’11 giugno 1990 (dei quali la signora LIPARI e la signora RAGOLIA sono le vedove), tanto, e soprattutto, sotto il profilo affettivo e morale, avuto riguardo alla incolmabile e definitiva mancanza che la morte dei due uomini ha determinato, quanto sul piano più strettamente economico e di sostentamento.

Il presente capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento della provvisionale va dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.540 ultimo comma c.p.p..

Inoltre, a norma dell’art.541 c.p.p., gli imputati che sono stati dichiarati penalmente responsabili in ordine a taluno dei delitti loro ascritti debbono essere condannati a rifondere le spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio , liquidate nella misura indicata in dispositivo.

§ 9 – Termine per il deposito della motivazione della sentenza

Avuto riguardo al numero degli imputati e alla complessità delle imputazioni oggetto del presente giudizio e alla conseguente complessità della motivazione, appare giustificato fissare, ai sensi dell’art. 544 comma 3° c.p.p. il termine di deposito della presente sentenza in giorni novanta.

 

 

 

§ 10 – Sospensione dei termini di custodia cautelare

Giusto il disposto dell’art. 304 comma 1 lett. c) c.p.p. i termini di custodia cautelare per tutti gli imputati detenuti rimarranno sospesi durante il tempo necessario per il deposito della motivazione.

DISPOSITIVO

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

                                           D I C H I A R A

AGATE Mariano colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 6 e 7 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 106 e 107, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 110, 111, 112, 113, 114 e 115, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione posta in continuazione con la pena inflittagli con la sentenza emessa in data 10 dicembre 1990 dalla Corte d’assise d’appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 30 gennaio 1992 irrogatagli in continuazione con quella inflittagli con la sentenza emessa in data 18 gennaio 1985 dalla Corte d’Appello di Palermo e divenuta irrevocabile il 28 novembre 1985;

       Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre la pena complessiva da applicare all’imputato AGATE Mariano.

ALCAMO Antonino colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 114 e 115 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 90 e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato ALCAMO Antonino.

AMATO Giacomo colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 126 e 127 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato AMATO Giacomo.

AMATO Tommaso colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 126 e 127 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato AMATO Tommaso.

ASARO Mariano colpevole del resto ascrittogli al capo 73 dell’epigrafe e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa.

BASTONE Giovanni colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 124 e 125 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato BASTONE Giovanni.

BIANCO Giuseppe colpevole del reato ascrittogli al capo 161 dell’epigrafe, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione.

BICA Francesco colpevole del reato ascrittogli al capo 161 dell’epigrafe, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

BONAFEDE Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

BONAFEDE Leonardo colpevole del reato ascrittogli al capo 161 dell’epigrafe, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione

BONAFEDE Natale colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” e 129 e 130 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato BONAFEDE Natale.

BRUNO Calcedonio colpevole del reato ascrittigli al capo 40 dell’epigrafe e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

 

 

 

BRUSCA Giovanni colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 4 e 5 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       al capo 90 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e lire due milioni e cinquecentomila lire di multa;

       ai capi 126, 127 e 130 , unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni ventuno mesi uno di reclusione e lire due milioni e cinquecentomila di multa la pena complessiva da applicare all’imputato BRUSCA Giovanni.

BURZOTTA Diego colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

CASCIO Antonino colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

CASCIOLO Gaspare colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione.

CIACCIO Leonardo colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 98, 97 e 99 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato CIACCIO Leonardo.

CLEMENTE Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 98, 97, 99 e 90 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato CLEMENTE Giuseppe.

D’AMICO Francesco colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato D’AMICO Francesco.

ERRERA Francesco colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

FACELLA Salvatore colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 106 e 107 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 124 e 125, unificati ex art. 81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato FACELLA Salvatore.

FERRO Giuseppe colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 98, 97, 99 e 90 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;

       ai capi 114 e 115, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       al capo 161 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni ventidue mesi sei di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato FERRO Giuseppe.

FURNARI Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli ai capi 4 e 5 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

GANCITANO Andrea colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 43 e 44 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 98, 97, 99 e 90, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” e ai capi 129 e 130 dell’epigrafe, unificati ex art.81cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre la pena complessiva da applicare all’imputato GANCITANO Andrea.

GENTILE Salvatore colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 98, 97 e 99 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149, unificati ex art.81 cpv. c.p.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato GENTILE Salvatore.

GERACI Francesco colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 85 e 86 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 87, 88 e 89, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sette di reclusione;

       ai capi 91 e 92, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 98, 97 e 99 unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 108 e 109, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       al capo 153 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa;

       al capo 155 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

       al capo 156 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

       al capo 157 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

       al capo 158 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

       al capo 159 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

       al capo 160 e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni uno di reclusione;

visti gli artt.73 co.1 e 78 c.p. determina in anni trenta di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato GERACI Francesco.

GERARDI Antonino colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

GIACALONE Salvatore colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 24 e 25 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 41, 42, 30, 31, 36, 37, 49 e 50, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione;

       ai capi 34 e 35, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 38 e 39, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 45 e 46, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 47 e 48, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni cinque e mesi tre;

       ai capi 55 e 56, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 59 e 60, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 61 e 62, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 63 e 64, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       al capo 154, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione e lire duecentomila di multa;

visti gli artt.73 co.1 e 78 c.p. determina in anni trenta di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato GIACALONE Salvatore.

GIAPPONE Vito colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 43 e 44 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato GIAPPONE Vito.

GONDOLA Vito colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

GULLOTTA Antonino colpevole del reato ascrittigli ai capi 124 e 125 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

GUTTADAURO Filippo colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

LA BARBERA Gioacchino colpevole del reato ascrittogli al capo 130 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire un milione duecentomila di multa.

LEONE Giovanni colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 40 dell’epigrafe e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 43 e 44, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 72 e 73, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena di anni 18 di reclusione;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni otto di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato LEONE Giovanni;

MADONIA Salvatore colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 75, 76 e 77 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 90 e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato MADONIA Salvatore.

MANCIARACINA Andrea colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 114 e 115 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 130 e 129, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena di anni otto e mesi       quattro di reclusione e lire cinque milioni di multa.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato MANCIARACINA Andrea.

MANCIARACINA Vito colpevole del reato di cui al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.

MARCECA Vito colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 55 e 56 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato MARCECA Vito.

MAZZARA Vito colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 78, 79 e 80 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 90 e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato MAZZARA Vito.

MAZZEI Matteo colpevole dei reati ascrittigli ai capi 106 e 107 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

MAZZEI Santo colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 106 e 107 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p., e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 124 e 125, unificati ex art.81 cpv. c.p., e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato MAZZEI Santo.

MELODIA Antonino colpevole dei reati ascrittigli ai capi 30, 31,49 e 50 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p., e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

MERCADANTE Michele colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 73 dell’epigrafe e lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa;

       al capo 90 e lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione e lire sei milioni di multa.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni quindici mesi quattro di reclusione e lire sette milioni di multa la pena complessiva da applicare all’imputato MERCADANTE Michele.

MESSINA DENARO Matteo colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 75, 76, 77, 72 e 73 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 78, 79 e 80 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 85 e 86 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 98, 97, 99 e 90 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 91 e 92 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” e capi 129 e 130 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi 148 e 149 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni tredici di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre la pena complessiva da applicare all’imputato MESSINA DENARO Matteo.

MUSSO Calogero colpevole dei reati ascrittigli ai capi 43 e 44 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

NASTASI Antonino colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 4 e 5 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato NASTASI Antonino.

PASSANANTE Alfonso colpevole del reato ascrittogli al capo 161 dell’epigrafe, con esclusione dell’aggravante di cui al comma 6, e lo condanna alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione.

PATTI Antonio colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 2 dell’epigrafe e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;

       ai capi 4 e 5 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 30, 31, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 49 e 50, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni ventisei e mesi sei di reclusione;

       ai capi 12 e 13, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 14 e 15, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 20 e 21, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 24 e 25, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 28 e 29, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 38 e 39, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       al capo 40 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;

       ai capi 45 e 46, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 47 e 48, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni cinque e mesi tre;

       ai capi 51 e 52, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 55 e 56, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 72, 73, 57 e 58, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;

       ai capi 59 e 60, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 78, 79 e 80, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;

       ai capi 83 e 84, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;

       al capo 90, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e lire due milioni e cinquecentomila di multa;

       ai capi 106 e 107, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;

       ai capi 110, 111, 112, 114 e 115, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91 lo condanna alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;

       ai capi 118, 119, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 144, 145, 146, 147, 154 e ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO”, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni diciassette di reclusione.

visti gli artt.73 co.1 e 78 c.p. determina in anni trenta di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato PATTI Antonio.

PICCIONE Michele colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato PICCIONE Michele.

PIPITONE Martino colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 154 limitatamente alla illegale detenzione dell’arma e lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire seicentomila di multa;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni sei mesi sei di reclusione e £.600.000 di multa la pena complessiva da applicare all’imputato PIPITONE Martino.

PRIVITERA Carmelo colpevole dei reati ascrittigli ai capi 124 e 125 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

RAIA Gaspare colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato RAIA Gaspare.

RALLO Antonino colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 61 e 62 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.72 co.2 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno la pena complessiva da applicare all’imputato RALLO Antonino.

RALLO Vito Vincenzo colpevole del reato ascrittogli al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

RISERBATO Antonino colpevole del reato ascrittogli al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.

RISERBATO Davide colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 148 e 149 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       ai capi a) e b) del procedimento cosiddetto “SPARTACO”, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

Visto l’art.72 co.1 c.p. determina in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due la pena complessiva da applicare all’imputato RISERBATO Davide.

SCANDARIATO Nicolò colpevole del reato ascrittogli al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

SCIACCA Baldassare colpevole dei reati ascrittigli ai capi 32 e 33 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena dell’ergastolo.

SINACORI Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 3 dell’epigrafe e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni nove di reclusione;

       ai capi 18, 19, 22, 23, 43 e 44, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione;

       al capo 40 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;

       ai capi 65, 66, 78, 79 e 80, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni diciassette e mesi nove di reclusione;

       ai capi 75, 76, 77, 72 e 73, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione;

       ai capi 98, 97, 99 e 90, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione;

       al capo 105, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione e £.200.000 di multa;

       ai capi 106 e 107, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni undici e mesi e mesi sei di reclusione;

       ai capi 110, 11, 112, 113, 114 e 115, unificati ex art.81 cpv. c.p. e, concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione;

       ai capi 140, 141, 142, 143, 124, 125, 129, 130, c) e d) del procedimento cosiddetto “SPARTACO” unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione;

       ai capi 148 e 149, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concessegli le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 8 l.203/91, lo condanna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;

visti gli artt.73 co.1 e 78 c.p. determina in anni trenta di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato SINACORI Vincenzo.

SPEZIA Nunzio colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 72 e 73 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni nove di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni ventisette la pena complessiva da applicare all’imputato SPEZIA Nunzio.

SPEZIA Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 74 dell’epigrafe e lo condanna alla pena di anni 3 e mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni nove mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa la pena complessiva da applicare all’imputato SPEZIA Vincenzo.

TAMBURELLO Salvatore colpevole del reato ascrittogli al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione.

URSO Raffaele colpevole dei reati ascrittigli:

       ai capi 72 e 73 dell’epigrafe, unificati ex art.81 cpv. c.p. e lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni ventiquattro e mesi sei di reclusione la pena complessiva da applicare all’imputato URSO Raffaele.

VIRGA Vincenzo colpevole dei reati ascrittigli:

       al capo 129 dell’epigrafe e lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione e lire due milioni di multa;

       al capo 161, con esclusione dell’aggravante di cui al comma sei, e lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione.

Visto l’art.73 co.1 c.p. determina in quella di anni 14 di reclusione e lire due milioni di multa la pena complessiva da applicare all’imputato VIRGA Vincenzo.

C O N D A N N A

tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 29, 32 e 36 c.p.;

D I C H I A R A

Tutti i predetti imputati, ad eccezione di ASARO Mariano e LA BARBERA Gioacchino, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici nonché tutti coloro che hanno riportato la condanna alla pena dell’ergastolo in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori.

D I C H I A R A

ASARO Mariano e LA BARBERA Gioacchino interdetti dai pubblici uffici per anni cinque nonché tutti coloro che hanno riportato pene detentive temporanee superiori ad anni cinque in stato di interdizione legale e decaduti dall’esercizio della potestà dei genitori durante l’espiazione della pena.

O R D I N A

che copia della presente sentenza sia pubblicata per estratto e per una sola volta sul quotidiano “Giornale di Sicilia” ed affissa nell’albo del Comune di Trapani e di quello di residenza, qualora diverso da quest’ultimo, limitatamente agli imputati condannati alla pena dell’ergastolo.

Visti gli artt.202, 203,230 c.p.;

                                       A P P L I C A

ad ASARO Mariano, BIANCO Giuseppe, BICA Francesco, BONAFEDE Leonardo, BURZOTTA Diego, CASCIO Antonino, CASCIOLO Gaspare, ERRERA Francesco, GERARDI Antonino, GONDOLA Vito, GUTTADAURO Filippo, MANCIARACINA Vito, MERCADANTE Michele, PASSANANTE Alfonso, PIPITONE Martino, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Antonino, SCANDARIATO Nicolò, SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, TAMBURELLO Salvatore, URSO Raffaele e VIRGA Vincenzo la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.

Visti gli artt.538 e segg. c.p.p.;

C O N D A N N A

tutti gli imputati in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Provincia Regionale di Trapani, da liquidarsi in separata sede e li condanna inoltre, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive £.15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

SINACORI Vincenzo, GERACI Francesco, MESSINA DENARO Matteo, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, GUTTADAURO Filippo, NASTASI Antonino al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Comune di Castelvetrano in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità degli imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione   in favore della parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive £.14.000.000 di cui lire 380.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio, GIACALONE Salvatore, FERRO Giuseppe, MELODIA Antonino, CASCIO Antonino e SCANDARIATO Nicolò al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Comune di Alcamo in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Gibellina in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del suddetto imputato, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio, SINACORI Vincenzo, GANCITANO Andrea GIAPPONE Vito, LEONE Giovanni, MUSSO Calogero, BONAFEDE Natale, MESSINA DENARO Matteo, MANCIARACINA Andrea, VIRGA Vincenzo e BICA Francesco al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Comune di Trapani in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

GULLOTTA Antonino, SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio, FACELLA Salvatore, MAZZEI Santo, PRIVITERA Carmelo e BASTONE Giovanni, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Torino in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000     a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio, AGATE Mariano, FACELLA Salvatore, MAZZEI Santo e MAZZEI Matteo, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Rimini in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

SINACORI Vincenzo, PATTI Antonio, AGATE Mariano, MANCIARACINA Andrea, BRUNO Calcedonio, LEONE Giovanni, BASTONE Giovanni, GANCITANO Andrea, BURZOTTA Diego, GONDOLA Vito, MANCIARACINA Vito, RISERBATO Antonino, RISERBATO Davide e TAMBURELLO Salvatore, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Mazara del Vallo in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio, GIACALONE Salvatore, FERRO Giuseppe, BRUSCA Giovanni, LA BARBERA Gioacchino, SCIACCA Baldassare, MARCECA Vito, BONAFEDE Giuseppe, D’AMICO Francesco, GIAPPONE Vito, PICCIONE Michele, RAIA Gaspare e RALLO Antonino, AGATE Mariano, ALCAMO Antonino, MANCIARACINA Andrea, GANCITANO Andrea, MESSINA Denaro Matteo, BONAFEDE Natale, AMATO Giacomo e AMATO Tommaso, PIPITONE Martino, ERRERA Francesco, GERARDI Antonino e RALLO Vito Vincenzo, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Marsala in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire 1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

MAZZARA Vito al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Valderice in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del suddetto imputato, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 8.000.000     di cui lire 1.000.000     a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

SPEZIA Nunzio, PASSANANTE Alfonso, SPEZIA Vincenzo, GENTILE Salvatore, BONAFEDE Leonardo, URSO Raffaele, PATTI Antonio, SINACORI Vincenzo, MESSINA DENARO Matteo, LEONE Giovanni, ASARO Mariano, MERCADANTE Michele, GERACI Francesco, CIACCIO Leonardo, CLEMENTE Giuseppe, FERRO Giuseppe, GANCITANO Andrea e RISERBATO Davide, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Campobello di Mazara in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 15.000.000   di cui lire   1.500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

CASCIOLO Gaspare al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Salemi in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del suddetto imputato, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire £.8.000.000   di cui £.1.000.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

GERACI Francesco e MESSINA Denaro Matteo al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Comune di Palermo in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 14.500.000   di cui lire £.1.100.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio, GERACI Francesco e BIANCO Giuseppe, in solido fra loro, al risarcimento del danno, in solido, in favore della costituita parte civile Comune di Santa Ninfa in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive £.14.000.000   di cui lire   500.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

PATTI Antonio, SINACORI Vincenzo, MAZZARA Vito, MESSINA DENARO Matteo, in solido, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Partanna in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità dei suddetti imputati, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre gli imputati, in solido, alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 14.000.000   di cui lire 500.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

SINACORI Vincenzo al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Lipari Giovanna in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del suddetto imputato, danno da liquidarsi in separata sede, assegnando alla medesima parte civile la somma di £. 150.000.000 a titolo di provvisionale. Condanna inoltre l’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio e dispone che il pagamento stesso avvenga a favore dello Stato, spese che saranno liquidate con separato provvedimento in sede di anticipazione delle somme medesime al difensore.

PATTI Antonio al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Cortese Caterina e Denaro Alessandro in relazione ai reati oggetto dell’atto di costituzione in ordine ai quali è stata affermata la penale responsabilità del suddetto imputato, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della medesima parte civile delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive £. 1.420.000 di cui lire 120.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

GERACI Francesco al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Culicchia Vincenzino da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 2.000.000   di cui lire 80.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

GERACI Francesco al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Licata Maria Angela, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive lire 2.000.000   di cui lire   80.000   a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

MAZZARA Vito, MESSINA DENARO Matteo, PATTI Antonio e SINACORI Vincenzo, in solido fra loro, Francesco al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Ragolia Giovanna, danno da liquidarsi in separata sede. Condanna inoltre l’imputato al pagamento di una provvisionale in favore della costituita parte civile di £.150.000.000 nonchè alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e giudizio che si liquidano in complessive £.14.000.000 di cui £.500.000 a titolo di rimborso spese, oltre I.V.A. e C.P.A.

      

Visti l’art.529 e 649 c.p.p.;

D I C H I A R A

Non doversi procedere nei confronti di ACCARDO Giuseppe, ALCAMO Antonino, ASARO Mariano, BRUNO Calcedonio, CORACI Vito, FERRARA Calogero, FUNARI Vincenzo, FURNARI Vincenzo, GIAMBALVO Pietro, MANCIARACINA Andrea, MELODIA Antonino, MERCADANTE Michele, PANDOLFO Vincenzo, RALLO Francesco e SCIACCA Baldassare in ordine al reato ai medesimi ascritto al capo 161 dell’epigrafe per essere stati già giudicati per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile.

                                        

Visto l’art.530 c.p.p.;

A S S O L V E

ACCARDO Giuseppe, AGATE Mariano, ALCAMO Antonino, AMATO Giacomo, AMATO Tommaso, ASARO Mariano, BASTONE Giovanni, BIANCO Giuseppe, BICA Francesco, BONAFEDE Giuseppe, BONAFEDE Leonardo, BONAFEDE Natale, BRUNO Calcedonio, BRUSCA Giovanni, BURZOTTA Diego, CASCIO Antonino, CASCIOLO Gaspare, CLEMENTE Giuseppe, CIACCIO Leonardo, CORACI Vito, D’AMICO Francesco, ERRERA Francesco, FERRARA Calogero, FUNARI Vincenzo, FURNARI Vincenzo, GANCITANO Andrea, GENTILE Salvatore, GERACI Francesco, GERARDI Antonino, GIACALONE Salvatore, GIAMBALVO Pietro, GONDOLA Vito, GUTTADAURO Filippo, LA BARBERA Gioacchino, LEONE Giovanni, MANCIARACINA Andrea, MANCIARACINA Vito, MARCECA Vito, MELODIA Antonino, MERCADANTE Michele, MESSINA DENARO Matteo, NASTASI Antonino, PANDOLFO Vincenzo, PASSANANTE Alfonso, PATTI Antonio, PICCIONE Michele, PIPITONE Martino, RAIA Gaspare, RALLO Antonino, RALLO Francesco, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Antonino, RISERBATO Davide, SCANDARIATO Nicolò, SINACORI Vincenzo, SPEZIA Nunzio, SPEZIA Vincenzo, TAMBURELLO Salvatore, URSO Raffaele e VIRGA Vincenzo dalle residue imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto nonché ACCARDO Antonino, ACCARDO Domenico, BONANNO Pietro Armando, DI STEFANO Antonino, GIAMBALVO Vincenzo, GIONTA Valentino, SALAMANCA Antonino e SALAMANCA Giovanni dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto.

Visto l’art.299 e segg. c.p.p.;

D I C H I A R A

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 29 gennaio 1996 emessa nei confronti di ASARO Mariano, limitatamente quanto a quest’ultimo ai capi 48 e 96, ACCARDO Antonino, ACCARDO Domenico, BICA Francesco, BONANNO Pietro Armando, BURZOTTA Diego, CASCIOLO Gaspare, ERRERA Francesco, FERRARA Calogero, FUNARI Vincenzo, GERARDI Antonino, GIONTA Valentino, GONDOLA Vito, MANCIARACINA Vito, MERCADANTE Michele, limitatamente quanto a quest’ultimo al capo 48, RALLO Francesco, RALLO Vito Vincenzo, RISERBATO Antonino, TAMBURELLO Salvatore,;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 19 luglio 1996 emessa nei confronti di RALLO Francesco, SALAMANCA Antonino, SALAMANCA Giovanni;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 25 settembre 1996 emessa nei confronti di BONAFEDE Leonardo e SPEZIA Nunzio limitatamente quanto a quest’ultimo ai capi 5 e 6;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 26 settembre 1996 emessa nei confronti di BIANCO Giuseppe, BONAFEDE Leonardo, GIAMBALVO Pietro, GIAMBALVO Vincenzo;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 19 dicembre 1996 emessa nei confronti di GUTTADAURO Filippo e TAMBURELLO Salvatore;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 28 dicembre 1996 emessa nei confronti di ASARO Mariano, GERARDI Antonino e PIPITONE Martino limitatamente quanto a quest’ultimo ai capi 11 e 12;

cessata l’efficacia della misura cautelare n.139/96 del 10 aprile 1997 emessa nei confronti di ACCARDO Giuseppe;

ordina l’immediata liberazione dei suddetti imputati se non detenuti per altra causa.

R E V O C A

le misure cautelari n. 139/96 R.G. G.I.P. PA del 29 gennaio 1996 e n.139/96 del 19 luglio 1996 emesse nei confronti di PANDOLFO Vincenzo e la misura cautelare n. 139/96 R.G. G.I.P. PA del 25 settembre 1996 emessa nei confronti di SPEZIA Vincenzo;

R E V O C A

limitatamente ai capi 31, 32, 73, 74, 75 la misura cautelare n. 139/96 R.G. G.I.P. PA del 29 gennaio 1996 emessa nei confronti di VIRGA Vincenzo;

D I S P O N E

la scarcerazione, se non detenuto per altro, di ASARO Mariano in relazione al capo 49 della misura cautelare n. 139/96 R.G. G.I.P. PA del 29 gennaio 1996 poiché in ordine alla suddetta residuale imputazione sono decorsi i termini di custodia cautelare;

la scarcerazione, se non detenuto per altro, di MERCADANTE Michele in relazione ai capi capo 49 e 96 della misura cautelare n. 139/96 R.G. G.I.P. PA del 29 gennaio 1996 poiché in relazione alle suddette residuali imputazioni sono decorsi i termini di custodia cautelare;

la scarcerazione di PIPITONE Martino in relazione ai capi n. 13 e 14 della misura cautelare n.139/96 del 28 dicembre 1996 poiché in relazione alle suddette imputazioni sono decorsi i termini di custodia cautelare;

Visto l’art.544 co.3 c.p.p.;

F I S S A

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Visto l’art.304 c. 1 lett. c) c.p.p.;

S O S P E N D E

i termini di custodia cautelare durante la pendenza dei termini previsti per il deposito della motivazione.

Trapani, 19 maggio 2000

Il Giudice estensore                                                                    Il Presidente

INDICE

PARTE I: Svolgimento del processo                                                       p.1

 

PARTE II: L’associazione mafiosa denominata “cosa nostra”            p.6

CAPO I: Struttura e organizzazione dell’associazione                             p.7

CAPO II: L’organizzazione di “cosa nostra” nella Provincia di Trapani

p.23

 

 

PARTE III: I collaboratori di Giustizia                                               p.37

CAPO I: Criteri giurisprudenziali relativi alla valutazione delle chiamate in correità                                                                                                     p.38

CAPO II: Attendibilità dei singoli collaboratori                                     p.57

PATTI Antonio                                                                                       p.57

SINACORI Vincenzo                                                                             p.79

BRUSCA Giovanni                                                                               p.100

FERRO Giuseppe                                                                                 p.109

GIACALONE Salvatore                                                                       p.117

BONO Pietro                                                                                        p.123

GERACI Francesco                                                                             p.128

LA BARBERA Gioacchino                                                                  p.145

DI MATTEO Mario Santo e BOMMARITO Stefano                           p.152

FERRANTE Giovan Battista                                                              p.154

SCARANO Antonio                                                                             p.162

GULLOTTA Antonino                                                                         p.177

DI CARLO Francesco                                                                         p.188

MILAZZO Francesco                                                                           p.190

FILIPPI Benedetto                                                                              p.197

GRECO Lorenzo                                                                                 p.204

ZICHITTELLA Carlo, CANINO Leonardo, SAVONA Fabio Salvatore e BENVENUTO Croce                                                                              p.208

SAIA Antonino e FARINA Domenico                                                   p.222

LICCIARDI Michele                                                                           p.230

 

PARTE IV: Gli omicidi e gli altri reati fine                                      p.235

PREMESSA                                                                                           p.236

CAPITOLO I: Gli omicidi commessi dal solo Antonio PATTI o dallo stesso in concorso con altri collaboranti:

       Introduzione                                                                                     p.237

       I singoli episodi:

Omicidio PACE Gaspare                                                                     p.238

Omicidio PAVIA Giovanbattista                                                          p.248

Omicidio DI GIORGI Gaspare                                                             p.258

Omicidio RODANO Antonio                                                                 p.265

Omicidio VARISANO Salvatore                                                           p.284

Omicidio NIZZA Mariano                                                                     p.292

CAPITOLO II: La guerra di mafia dei primi anni ’80                        p.304

–   Introduzione                                                                                     p.304

a) Cause e vicende della guerra di mafia

b) La guerra di mafia nella provincia di Trapani

c) Attività di indagine e ipotesi investigative

       I singoli episodi

a) Omicidi commessi nella Valle del Belice                                       p.335

Omicidio LIPARI Vito                                                                        p.335

Omicidio TADDEO Francesco                                                          p.361

Omicidio ZUMMO Giuliano e ZUMMO Paolo                                 p.383

Omicidio PALMERI Giuseppe                                                           p.400

Omicidio FONTANA Antonio                                                            p.420

Omicidio ALA Andrea                                                                        p.441

Omicidio BADALAMENTI Silvio                                                        p.466

Omicidio GIGLIO Nicolò e tentato omicidio di GIGLIO Giuseppe   p.500

b) Omicidi commessi ad Alcamo e Castellammare del Golfo            p.539

Omicidio RENDA Mariano e ferimento FRATELLO e MISTRETTA p.539

Omicidio GARGAGLIANO Giuseppe                                                p.557

Omicidio GRECO Gaetano                                                                 p.568

Omicidio BIONDO Agostino                                                               p.614

Omicidio BONURA Leonardo                                                             p.637

Omicidio CAMARDA Gaspare                                                           p.652

c) I due tentati omicidi e l’omicidio di Natale L’ALA                        p.673

d) Duplice omicidio BUFFA e D’AGATI                                           p.792

CAPITOLO III: La faida di Partanna

       Introduzione                                                                                   p.861

  1. Gli omicidi

b) L’azione investigativa e l’apporto dei collaboratori di giustizia

c) Conclusioni sulla faida di Partanna

       I singoli episodi                                                                               p.891

Triplice omicidio INGOGLIA Filippo, INGOGLIA Pietro e PETRALIA Vincenzo                                                                                              p.891

Omicidio INGOGLIA Pietro                                                               p.920

Duplice omicidio PIAZZA Giuseppe e SCIACCA Rosario                 p.936

Omicidio RUSSO Antonino                                                                p.1014

Omicidio FAVARA Carlo Salvatore                                                     p.1037

Omicidio LOMBARDO Francesco                                                       p.1059

CAPITOLO IV: La guerra di mafia di Alcamo

       Introduzione                                                                                   p.1100

a) Gli omicidi

b) L’azione investigativa

c) La collaborazione di FILIPPI Benedetto

d) Conclusioni sulla guerra di mafia di Alcamo

       I singoli episodi delittuosi                                                             p.1130

Attentato in contrada Kaggera                                                           p.1130

Omicidio CALVARUSO Pietro                                                            p.1189

Omicidio GRIMALDI Baldassare                                                       p.1249

CAPITOLO V: La guerra di mafia di Marsala

       Introduzione                                                                                  p.1280

a) Gli omicidi e le prime ipotesi investigative

b) La guerra di mafia del 1992

       I singoli episodi                                                                             p.1325  

Omicidio ZICHITTELLA Vincenzo                                                    p.1325

Omicidio ZICHITTELLA Nicolò                                                        p.1358

Duplice omicidio D’AMICO Vincenzo e CAPRAROTTA Francesco p.1397

Omicidio D’AMICO Gaetano                                                            p.1487

Omicidio ZICHITTELLA Gaspare                                                     p.1544

Omicidio CARDILLO Giovanni                                                          p.1565

Omicidio SCIMEMI Pietro                                                                 p.1577

Omicidio ZICHITTELLA Giovanni                                                     p.1666

Capo 128 della rubrica                                                                       p.1750

I due progetti di attentato a LAUDICINA Ignazio e l’omicidio dello stesso

                                                                                                            p.1752

Tentato omicidio SAVONA Fabio Salvatore                                       p.1816

Omicidio CANINO Diego                                                                  p.1831

Duplice omicidio PIPITONE Martino e SURDO Vincenzo e tentato omicidio PIPITONE Diego                                                                 p.1840

Tentato omicidio TITONE Antonino                                                   p.1866

Tentato omicidio CHIRCO Pietro                                                      p.1888

CAPITOLO VI: Gli omicidi commessi dal gruppo facente capo a MESSINA DENARO Matteo

       Introduzione                                                                                   p.1908

       I singoli episodi                                                                             p.1939

Omicidio CONSALES Nicola                                                           p.1939

Omicidio CAPO Giuseppe                                                                  p.1969

Omicidio LOMBARDO Gaspare                                                      p.1999

Omicidio MARTINO Giovanni                                                          p.2031

Omicidio TRIPOLI Nicolò                                                                  p.2047

CAPITOLO VII: Gli altri omicidi

–   Introduzione                                                                                  p.2083

–   I singoli episodi                                                                             p.2084

Omicidio SAMMARTANO Vito                                                          p.2084

Omicidio DENARO Francesco                                                           p.2120

Omicidio DENARO Vincenzo                                                            p.2184

Omicidio PERRICONE Giuseppe                                                    p.2208

Omicidio LO PICCOLO Rosario                                                       p.2230

Omicidio MUFFETTI Vito                                                                p.2282

Tentato omicidio MONTELEONE Giovanbattista                             p.2303

Omicidio CHIARA Alberto                                                                 p.2320

Duplice omicidio VENTO Vincenzo e TUMMARELLO Epifanio     p.2350

Omicidio CRIMI Benito                                                                   p.2367

Omicidio FERRARA Giuseppe                                                          p.2400

Omicidio DI BENEDETTO Vincenzo                                               p.2470

Omicidio GIACALONE Mario                                                         p.2476

Omicidio FOTO Giuseppe                                                                p.2498

CAPITOLO VIII: I reati commessi in violazione della disciplina sulle armi e gli incendi

–   I singoli episodi                                                                          p.2514

Reati commessi in violazione della disciplina delle armi                p.2514

Incendi                                                                                              p.2534  

 

 

PARTE V: Il reato di associazione di stampo mafioso                 p.2553

CAPO I: Il delitto di cui all’art.416 bis c.p.: profili essenziali e circostanze aggravanti                                                                                         p.2554

 

CAPO II: Le singole posizioni                                                         p.2569

ACCARDO Antonino                                                                        p.2569

ACCARDO Domenico                                                                      p.2572

ACCARDO Giuseppe                                                                        p.2575

AGATE Mariano                                                                              p.2576

ALCAMO Antonino                                                                         p.2578

AMATO GIACOMO e AMATO Tommaso                                        p.2579

ASARO Mariano                                                                               p.2582

BASTONE Giovanni                                                                         p.2584

BIANCO Giuseppe                                                                           p.2587

BICA Francesco                                                                             p.2590

BONAFEDE Leonardo                                                                   p.2593

BONAFEDE Natale                                                                        p.2598

BRUNO Calcedonio                                                                       p.2601

BURZOTTA Diego                                                                          p.2603

CASCIO Antonino                                                                            p.2607

CASCIOLO Gaspare                                                                      p.2611

CIACCIO Leonardo                                                                         p.2613

CLEMENTE Giuseppe                                                                    p.2616

CORACI Vito                                                                                   p.2619

D’AMICO Francesco                                                                      p.2620

DI STEFANO Antonino                                                                   p.2622

ERRERA Francesco                                                                        p.2623

FERRARA Calogero                                                                        p.2628

FERRO Giuseppe                                                                           p.2629

FUNARI Vincenzo                                                                          p.2630

FURNARI Vincenzo                                                                        p.2631

GANCITANO Andrea                                                                     p.2633

GENTILE Salvatore                                                                       p.2638

GERARDI Antonino                                                                      p.2640

GIAMBALVO Pietro                                                                       p.2643

GIAMBALVO Vincenzo                                                                  p.2644  

GIAPPONE Vito                                                                            p.2646

GONDOLA Vito                                                                               p.2651

GUTTADAURO Filippo                                                                  p.2656

LEONE Giovanni                                                                             p.2659

MANCIARACINA Andrea                                                               p.2662

MANCIARACINA Vito                                                                   p.2664

MARCECA Vito                                                                               p.2668

MAZZARA Vito                                                                               p.2674

MELODIA Antonino                                                                        p.2676

MERCADANTE Michele                                                                 p.2678

MESSINA DENARO Matteo                                                           p.2679

NASTASI Antonino                                                                           p.2682

PANFOLFO Vincenzo                                                                     p.2687

PASSANANTE Alfonso                                                                    p.2688

PICCIONE Michele                                                                         p.2692

PIPITONE Mariano                                                                         p.2698

RAIA Gaspare                                                                                 p.2702

RALLO Antonino                                                                             p.2706

RALLO Francesco                                                                          p.2710

RALLO Vito Vincenzo                                                                       p.2712

RISERBATO Antonino                                                                      p.2716

RISERBATO Davide                                                                        p.2721

SALAMANCA Antonino e SALAMANCA Giovanni                        p.2725

SCANDARIATO Nicolò                                                                   p.2726

SCIACCA Baldassare                                                                     p.2731

SPEZIA Nunzio                                                                                p.2733

SPEZIA Vincenzo                                                                             p.2737

TAMBURELLO Salvatore                                                                 p.2740

URSO Raffaele                                                                                 p.2746

VIRGA Vincenzo                                                                             p.2749  

 

PARTE VI: La determinazione delle pene                                     p.2753

CAPO I: Profili di carattere generale                                                 p.2754

CAPO II: La determinazione delle pene                                          p.2765

 

DISPOSITIVO                                                                                 p.2812