UNIONE EUROPEA – Operativo il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca.

 Un importante passo avanti nella cooperazione fra Stati membri dell’Ue che darà ancora più efficacia alla lotta alle mafie

 Dal  19 dicembre 2020 è diventato operativo il regolamento 2018/180 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il regolamento Ue introduce per i sequestri e le confische il principio del mutuo riconoscimento tra gli stati dell’Unione. Con la nuova normativa  si intende superare le problematiche di cooperazione antimafia finora giustificate dai diversi modelli di confisca nei Paesi membri. Il prefetto Francesco Messina, Direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato, spiega: «L’esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici” ha determinato un rafforzamento, in ambito europeo, degli strumenti di cooperazione tra gli Stati». Il nuovo regolamento Ue si applica «a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un provvedimento penale». Sono compresi sequestri e confische preventive, fondati comunque sulla «pericolosità sociale» dei soggetti colpiti.


MUTUO RICONOSCIMENTO TRA GLI STATI MEMBRI DEI PROVVEDIMENTI NAZIONALI DI CONGELAMENTO E CONFISCA (ANCHE DI PREVENZIONE): LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO SUL REGOLAMENTO UE IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE 2020La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 2021 una circolarediretta ai Questori, relativa al regolamento (UE) 2018/1805. La circolare invita le dipendenti Divisioni Anticrimine ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere possibile, in collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto dal citato regolamento europeo, applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 2020. Si rammenta in particolare che il regolamento obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di confisca (art. 2.2) emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio (considerando n. 12). La nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (considerando n. 13), idoneo a contemplare «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il regolamento riguarda quindi anche la confisca senza condanna (c.d. “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42 (sul punto cfr. A.M. Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca,  in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2019, p. 34 ss.).

Sul piano operativo, si precisa che, in forza del nuovo regolamento europeo, l’autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice che dispone il sequestro o la confisca – deve trasmettere il provvedimento all’autorità «di esecuzione» presso lo stato estero dove si trova il bene, compilando, traducendo e trasmettendo il certificato allegato al regolamento medesimo. L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 del regolamento e, ai sensi dell’art. 7, vi dà esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’art. 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all’art. 10. Si rammenta inoltre che in Italia il Ministero della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca.Lo spirito della circolare è quello di richiamare l’attenzione sulle potenzialità degli strumenti di cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici”». (Stefano Finocchiaro SISTEMA PENALE)

 

Mafia: la confisca europea dei beni. Reg. 2018/1805/UE: gli Stati membri possono applicare i provvedimenti di congelamento e confisca dei beni sottratti alle organizzazioni criminali di stampo mafioso

I provvedimenti di sequestro e di confisca dei beni, emanati dall’Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti sospettati, indagati o imputati per reati afferenti alla sfera dell’organizzazione mafiosa, si sono storicamente scontrati con un ostacolo spesso insormontabile: la diversità di applicazione delle misure penali tra gli Stati membri dell’Unione Europa, che rendeva ineseguibili tali misure all’esterno per mancanza di riconoscimento o impossibilità di esecuzione. Spesso è avvenuto che un provvedimento emanato dall’autorità italiana non venisse eseguito poiché nello Stato di destinazione, in cui erano presenti i beni da sottoporre alla misura, tale provvedimento non era suscettibile di esecuzione per via della diversa legislazione, spesso meno rigorosa di quella italiana o inconciliabile con questa.

Sono stati emanati molti atti[1] per cercare di eliminare questa disarmonia legislativa, tra cui recentemente la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla criminalità organizzata nell’UE (2010/2239(INI)), che invitava la Commissione a presentare una direttiva-quadro per il contrasto alla criminalità organizzata. Questa direttiva è stata presentata nel 2014, ed è la n. 2014/42/UE. Essa reca norme minime per il congelamento dei beni (assimilabile al sequestro) e la confisca dei beni ed è stata recepita dall’ordinamento italiano con D.Lgs. n. 202/2016.

Grazie al regolamento 2018/1805 si attua un’estensione importante del campo di applicazione delle misure preventive italiane, portandolo a livello europeo, ma senza la necessità di un recepimento da parte delle legislazioni nazionali, che avrebbero potuto modificare la disciplina ivi contenuta – come successo nel caso della direttiva del 2014. Si noti, infatti, che il regolamento è direttamente applicabile, a differenza delle direttive, le quali hanno necessità di ratifica da parte degli Stati membri (v. art. 288 TFUE).

Si è così riusciti a superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione antimafia finora giustificate dai diversi modelli di confisca nei Paesi membri.

Analisi delle disposizioni del regolamento

La base giuridica sottostante al regolamento in esame è l’art. 82(1)(a) TFUE, che consente al Parlamento e al Consiglio di adottare misure intese a «definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria».

Il regolamento è diviso in più capi.

Il primo capo individua oggetto, definizioni e ambito di applicazione. In questo capo vengono indicati l’oggetto del regolamento, cioè «le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale» (art. 1(1)), senza pregiudicare quanto previsto dall’art. 6 TUE.

Si noti che, come specificato dalla circolare del 12 gennaio 2021 della Direzione Centrale Anticrimine (v. Infra), la nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (come previsto anche dal considerando (13) del reg. 1805), idonea a ricomprendere «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Tra questi rientra anche la confisca prevista nel D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), che invece non era prevista dalla Direttiva 2014/42/UE.

Vengono indicate all’art. 2 le definizioni che si ritroveranno nel testo del regolamento, tra cui «provvedimento di congelamento», «provvedimento di confisca», «Stato di emissione», «Stato di esecuzione», «autorità di emissione», «autorità di esecuzione» e «soggetto colpito». Si rimanda al testo per tutte le definizioni.

L’art. 3 indica invece i reati per cui si possono applicare le disposizioni del regolamento. Tra queste spiccano, ovviamente, partecipazione a un’organizzazione criminale e terrorismo, anche se sono previsti anche altri reati, come pedopornografia, corruzione e riciclaggio di denaro. In totale, i reati elencati sono 32.

Il secondo paragrafo consente peraltro un’apertura verso i reati non previsti nell’elenco: «Per quanto riguarda i reati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti che hanno dato luogo al provvedimento costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione».

Il secondo capo disciplina nel dettaglio la procedura di trasmissione, riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento. Il terzo, invece, concerne la confisca. Questi due capi possono essere trattati insieme, poiché recano disposizioni molto simili.

I provvedimenti di congelamento e confisca vengono inviati all’autorità competente dello Stato di esecuzione, redatti su dei certificati (artt. 4 e 14), predisposti dal regolamento stesso. I provvedimenti possono essere inviati anche congiuntamente (art. 4(6)(a)), ovvero con «l’istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell’esecuzione del provvedimento di confisca» (art. 4(6)(b)).

Tali provvedimenti vengono inviati, giusta gli artt. 5(1) e 15(1), ad uno Stato di esecuzione per volta, salvo quando previsti nei paragrafi 2 e 3 degli articoli appena detti. Infatti, qualora il provvedimento abbia come oggetto beni specifici e «l’autorità di emissione abbia fondati motivi per ritenere che diversi beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, oppure il congelamento di un bene specifico oggetto del provvedimento di congelamento richieda azioni in più di uno Stato di esecuzione», il provvedimento di congelamento e/o quello di confisca possono essere inviati a tutti gli Stati di esecuzione coinvolti. Se, invece, ha ad oggetto una somma di denaro, l’autorità di emissione può inviarlo a più Stati di esecuzione se vi sia una necessità specifica per farlo. La ‘necessità’ non viene indicata espressamente, e si deve considerare un elenco aperto, non tassativo, anche se viene esplicitamente presa in considerazione un’ipotesi: «quando il valore stimato dei beni che possono essere sottoposti a congelamento nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini del congelamento dell’intero importo oggetto del provvedimento di congelamento».

Ai sensi degli artt. 6 e 16, l’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento o di confisca e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale, salvo che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento (artt. 8 e 19) o di rinvio (artt. 10 e 21).

Prima di vedere i motivi di non riconoscimento, si vedano i tempi di esecuzione. Questa parte della disciplina è divergente per congelamento e confisca, in virtù delle differenze sostanziali tra i due istituti, il primo dei quali è destinato ad essere sostituito dal secondo.

  • Congelamento (art. 9): l’autorità di esecuzione prende la decisione «senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi», e se nel provvedimento dell’autorità di emissione è indicato un termine, l’autorità di esecuzione lo tiene «nel massimo conto possibile» e informa la prima nel caso in cui non riuscisse a rispettare tale termine.
  • Nel caso in cui il provvedimento imponga di eseguire la confisca immediatamente (nei casi di pericolo di distruzione o sottrazione), l’autorità di esecuzione decide entro 48 ore e adotta le misure entro altre 48 ore. Se non riesce a rispettare i termini, anche in questo caso non vi è una sanzione, ma l’autorità dovrà eseguire il provvedimento «senza indugio», dopo essersi consultata con l’autorità di emissione.
  • Confisca (art. 20): l’autorità di esecuzione decide entro 45 giorni e la comunica all’autorità di emissione. Se non sussistono motivi di rinvio, prende le «misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio» e comunque assegnando loro una priorità uguale ad un caso nazionale.
  • Anche in questo caso, se i termini non vengono rispettati, l’autorità di emissione viene informata e consultata.

L’art. 8 reg. prevede i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione del congelamento. Il par. 1 elenca i motivi: violazione del ne bis in idem, privilegi o immunità sui beni, certificato incompleto o inesatto, provvedimento inerente ad un reato non commesso nello Stato di esecuzione, violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. L’autorità di esecuzione, prima di decidere sul non riconoscimento o sulla non esecuzione, consulta l’autorità dello Stato di emissione. Si noti che l’autorità di esecuzione può anche revocare il riconoscimento precedentemente prestato o l’esecuzione ancora in corso.

L’art. 19 reg. è la norma corrispondente per il provvedimento di confisca, e prevede le stesse cause di non riconoscimento, ma ne contiene anche altri: se il diritto del soggetto colpito renderebbe impossibile l’esecuzione del provvedimento, e se il soggetto colpito non è comparso personalmente al processo a suo carico, salvo che abbia volontariamente rinunciato a presenziare (per le ipotesi v. art. 19(1)(g)(i)-(iii)). Il procedimento di informazione dell’autorità di emissione nel caso di rifiuto di riconoscimento o esecuzione è analogo a quello previsto per il provvedimento di congelamento.

I motivi del rinvio, previsti dagli artt. 10 e 21 reg., sono i seguenti: «a) qualora l’esecuzione dello stesso possa pregiudicare un’indagine penale in corso, nel qual caso l’esecuzione del provvedimento di confisca può essere rinviata per un periodo di tempo che l’autorità di esecuzione ritenga ragionevole;

b) qualora ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l’importo totale risultante dall’esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l’importo ivi specificato a causa dell’esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro;

c) nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure

d) nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all’articolo 33». Quest’ultimo è previsto solo nell’art. 21, poiché incompatibile con l’art. 10.

Anche in questa ipotesi sono previsti oneri di informazione e consultazione tra l’autorità di emissione e quella di esecuzione – v. artt. 10(2)-(3) e 21(2)-(4).

La disciplina dell’esecuzione del provvedimento di congelamento reca due articoli in più, cui si rimanda, concernenti la riservatezza (art. 11) e la durata del congelamento (art. 12).

Infine sono previsti dagli artt. 13(3) e 22(3) i casi di impossibilità di esecuzione del provvedimento: «a) è già stato confiscato;
b) è scomparso;
c) è stato distrutto;
d) non si trova nel luogo indicato nel certificato di confisca; oppure
e) non è rinvenuto in quanto la sua ubicazione non è stata indicata con sufficiente precisione (…)
». 

Se in seguito ottiene informazioni sulla localizzazione del bene, l’autorità di esecuzione può eseguire il provvedimento. Se è stato indicato dall’autorità di emissione che si può procedere anche alla confisca per equivalente, l’autorità di esecuzione, se si verifica una delle cause di cui al par. 3 degli artt. 13 e 22, procede congelando o confiscando la somma di denaro corrispondente.

Il quarto capo del regolamento prevede disposizioni generali ai due procedimenti. Se ne elencano di seguito alcune.

  1. L’art. 23 dispone che «L’esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione (…)». Inoltre, i provvedimenti si applicano alle persone giuridiche anche se «lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche» (par. 2) e lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative, salvo quando previsto dall’art. 18(2)-(3).
  2. L’art. 24 impone agli Stati membri di notificare entro la data di entrata in vigore del regolamento di indicare le autorità competenti come autorità di emissione e di esecuzione.
  3. Ai sensi dell’art. 26, le l’autorità di esecuzione riceve due provvedimenti contro lo stesso soggetto, se lo stesso non dispone di risorse sufficienti, o sullo stesso bene, decide quale applicare.
  4. Il regolamento è tautologico nell’indicare all’art. 27 che il provvedimento di congelamento o di confisca cessa quando non può essere eseguito o se non è più valido. L’autorità di esecuzione anche in questo caso deve informare quella di emissione.
  5. La gestione dei beni sottoposti a tali provvedimenti è demandata allo Stato di esecuzione, secondo la disciplina di cui all’art. 28.
  6. L’art. 29 concerne la restituzione alla vittima dei beni congelati, nei casi in cui «a) il titolo della vittima sui beni non sia contestato; b) i beni non costituiscano elementi di prova in un procedimento penale nello Stato di esecuzione; e c) non siano pregiudicati i diritti dei soggetti colpiti». Tale norma è collegata all’articolo successivo, che inerisce alla destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, cui si rimanda.
  7. Un altro gruppo di norme importanti è costituito dagli articoli 32-34, che prevedono i diritti del soggetto colpito dai provvedimenti di congelamento e/o confisca dei beni
  8. Costui ha diritto di essere informato, con atto motivato anche succintamente (art. 32(2)).
  9. Inoltre, sebbene non abbia diritto di impugnare il provvedimento per motivi di merito, il soggetto colpito ha diritto di impugnare, con i mezzi di impugnazione effettivi (cioè che riescano ad apportare una tutela concreta) previsti dallo Stato di esecuzione, il provvedimento di riconoscimento e di esecuzione di cui agli artt. 7 e 18.
  10. Infine, lo Stato di esecuzione può essere responsabile, ai sensi del proprio diritto nazionale, del danno cagionato al soggetto colpito da un provvedimento emanato dallo Stato di emissione. In questa ipotesi il soggetto colpito ha diritto al risarcimento del danno da parte dello Stato di emissione, ma quest’ultimo può dimostrare che la condotta lesiva dei diritti del soggetto colpito è attribuibile esclusivamente allo Stato di esecuzione.

Il 12 gennaio 2021 la Direzione Centrale Anticrimine ha inviato una circolare per informare i questori della nuova procedura.

Nella circolare si espone come il regolamento sia stato approvato nell’ottica di «contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali ‘lucrogenetici’». Esso si applica «a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un provvedimento in materia penale», la cui definizione è stata indicata a proposito dell’art. 1(1).

La circolare identifica, in ossequio all’art. 24 reg. cit., l’autorità di emissione di un provvedimento di congelamento nel pubblico ministero e nel giudice che nell’ambito di un procedimento in materia penale ha emesso un provvedimento di congelamento e quella di emissione di un provvedimento di confisca nel pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione o presso il tribunale o la Corte d’Appello che ha risposto i provvedimenti di confisca previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il compito di trasmettere all’estero i certificati previsti dagli artt. 4 e 14 e di ricevere quelli degli Stati membri è stato assegnato al Ministero della Giustizia, in qualità di «autorità centrale».

I questori dovranno quindi impartire alle loro Divisioni Anticrimine le disposizioni previste dalla circolare, «in collaborazione con le autorità giudiziarie» non appena ci sarà una «esecuzione in territorio estero di provvedimenti di sequestro e confisca», affinché venga rispettata la procedura e ne sia informato il Servizio Centrale Anticrimine.

>> NdA: per l’indicazione dei paragrafi e degli altri elementi delle disposizioni del Regolamento 2018/1805/UE ho utilizzato la notazione internazionale, consistente nel mettere tutti i suddetti elementi tra parentesi tonde di seguito al numero dell’articolo. ALTALEX 31.1.2021


Beni sequestrati all’estero, il prefetto Francesco Messina: «Così daremo la caccia ai tesori dei boss»  Parla al «Corriere» il direttore dell’Anticrimine della polizia dopo l’operazione di Salerno, dove per la prima volta in Italia è stata applicato il nuovo regolamento Ue che consente di congelare i beni senza lunghe rogatorie. Le prospettive e il sogno di Falcone

È stata un’operazione che resterà nella storia giudiziaria italiana e che sarà la pietra miliare nel contrasto alle mafie che infestano il nostro Paese. L’inchiesta portata a termine oggi a Salerno dalla Squadra Mobile sulle infiltrazioni nel settore del trasporto degli infermi e delle onoranze funebri — con il coordinamento del Servizio centrale operativo (Sco) su delega della procura distrettuale di Salerno — va ben oltre gli 11 arresti e il sequestro di beni per circa 16 milioni di euro. Il motivo è semplice la metodologia d’indagine innovativa utilizzata dagli inquirenti ha portato anche al primo congelamento di beni all’estero senza utilizzare le «classiche» rogatorie internazionali. Una novità che potrebbe mettere in ginocchio i «padrini» perché punta dritta verso il riciclaggio e gli investimenti mafiosi all’estero dove danno meno nell’occhio e dove mancano specifiche legislazioni antimafia con il risultato che i sequestri sono stati, sino a oggi, molto più complicati da ottenere. Adesso, è finalmente stato riconosciuto il principio del mutuo riconoscimento tra gli stati dell’Unione.

La nuova procedura europea sui sequestri. «Non sarà più così e proprio nell’operazione conclusa a Salerno, fra i beni sequestrati, c’è anche un terreno a Zimbor in Romania — spiega al Corriere il prefetto Francesco Messina, a capo della Direzione centrale anticrimine della polizia (Dac) — grazie a un provvedimento ottenuto tramite l’attivazione, per la prima volta nel nostro Paese, della procedura introdotta dal nuovo regolamento Ue 1805/2018, entrato in vigore lo scorso 19 dicembre che consente di riconoscere l’efficacia del sequestro direttamente in territorio estero, in base al principio di riconoscimento reciproco dei provvedimenti giudiziari». Proprio Messina è l’autore della circolare che spiega alle Questure come applicare questo regolamento Ue che mette in campo nuovi strumenti di cooperazione tra gli Stati nella lotta al malaffare. Tra l’altro si applica «a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un provedimento penale».

Il «sogno» di Falcone e Pio La Torre. È il sogno che diventa realtà di tre santi civili uccisi da cosa nostra. Innanzitutto del sindacalista e deputato Pio La Torre, «padre» (con Virginio Rognoni) della legge che stabilì per la prima volta il reato di associazione mafiosa e la possibilità di confiscare i patrimoni mafiosi. Poi dell’allora capo della squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano e di Giovanni Falcone che inventarono un metodo investigativo che si può riassumere nella frase «segui il denaro». Peccato che sino a dicembre, spesso, la «caccia» ai patrimoni sporchi si fermava al confine italiano. Le mafie sono camaleontiche e, da tempo, alle lupare hanno sostituito le penne con cui siglano affari miliardari. Alle rischiose estorsioni preferiscono infiltrarsi negli appalti pubblici o nel riciclo di attività all’estero.

Le nuove tecniche d’indagine. «Dal punto di vista “militare” da anni le nostre azioni di contrasto hanno portato a migliaia di arresti con numeri sempre in crescita che dimostrano come le nostre attività di indagine hanno raggiunto una qualità eccelsa — argomenta il prefetto Messina che è stato nella sua lunga carriera anche questore a Caserta, Perugia, Varese e Torino — ma le mafie corrono veloci e hanno capito che se compiono delitti eclatanti sul territorio la risposta dello Stato è ferma e implacabile, motivo per cui queste dinamiche di forza sono oramai sullo sfondo e hanno, invece, centuplicato gli interessi nelle infiltrazioni nel mondo dell’economia».

L’attacco ai patrimoni mafiosi. È proprio qui che la Polizia vuole incidere con un cambio di passo e prospettiva nella lotta alle mafie per infliggere alle cosche colpi mortali. «Il mafioso quando sceglie la malavita mette nel conto che dovrà sporcarsi le mani di sangue, potrà finire anche per un lungo periodo in carcere — prosegue Messina, 59 anni, che lo Stivale lo conosce tutto per essere stato anche capo Centro del Sisde a Palermo e capo della Squadra Mobile di Milano — ma lo fa perché sa che diventerà ricco e che quei soldi li troverà anche dopo il periodo di detenzione». Proprio per evitare questo «movente» i poliziotti hanno cambiato metodi. «L’indagine di Salerno è infatti la plastica rappresentazione dell’efficacia del metodo innovativo adottato dalla Dac ed è una sorta di doppio binario d’intervento che da una parte incide attraverso l’esecuzione di arresti per una serie infinita di reati e dall’altra completa e ottimizza l’azione di contrasto con l’ulteriore contemporanea esecuzione di un sequestro di beni avvenuto anche all’estero», dice Messina. Un provvedimento innovativo perché aumenta ancora di più la collaborazione e la condivisione delle inchieste fra polizia giudiziaria e magistrati con il risultato che viene accelerato l’iter d’inchiesta: «è frutto di una proposta di misura patrimoniale firmata congiuntamente dal procuratore e dal questore che nel caso di Salerno ha consentito di sequestrare una società italiana, due associazioni di soccorso, 26 automezzi, 7 conti correnti bancari, 12 terreni fra Capaccio Paestum e Zimbor in Romania».

La circolare. Un congelamento avvenuto senza bisogno di rogatorie internazionali e dell’intervento di Interpol ed Europol: «Ho emanato una circolare per chiedere alle nostre divisioni Anticrimine di applicare, in collaborazione con la magistratura, le procedure richieste dal nuovo regolamento europeo». In buona sostanza «una volta emanato il provvedimento di congelamento o confisca viene inviato al nostro ministero della Giustizia che, a sua volta, lo trasmette o all’autorità straniera preposta senza indugio a eseguirlo o al suo omologo e, a quel punto, la loro polizia esegue il provvedimento». Un bel risparmio di tempo che spesso è determinante per il buon esisto dei sequestri e questo Regolamento europeo è applicabile per tutti i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nel quadro di un procedimento penale ed anche per tutti quelli emessi nell’ambito di procedimenti di prevenzione, disciplinati dal Codice Antimafia. C’è di più: «I sequestri adesso non sono limitati all’arco temporale della singola indagine ma da quando si accerta e determina la pericolosità del malavitoso e la sua appartenenza alle cosche». Una potente arma in più per gli inquirenti. «Il mafioso sa che con il patrimonio accumulato — conclude il prefetto Francesco Messina — quando finisce in galera i suoi affari fuori continuano, la sua cosca continua a ricevere lo stipendio, i suoi familiari anche e quando esce dalla galera il suo carisma criminale è intatto e può ritornare a comandare come prima. Se noi invece gli portiamo via questa provvista quando uscirà sarà economicamente rovinato e non avrà più i suoi uomini. Per questo per i boss è importante accumulare soldi e tenerli al sicuro spesso delocalizzando all’estero».

Le reazioni. L’importanza del risultato ottenuto ieri dalla polizia e dalla procura di Salerno è stato sottolineato dal presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra: «Ringrazio il procuratore di Salerno Borrelli, il questore Maurizio Ficarra, la squadra mobile di Salerno, lo Sco diretto da Fausto Lamparelli e lo Sca diretto da Giuseppe Linares per un’operazione che mette in luce la cronicità dell’attività criminale che lucrava anche sul trasporto degli infermi e come più volte ho ripetuto che le mafie non hanno nessun onore, e questo tipo di operazioni mostra il volto più brutale delle stesse attività criminali». Per Giuseppe Antoci — ex presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato mafioso nel maggio 2016 l’operazione «è un apripista importante che consentirà di attaccare i patrimoni dei mafiosi e dei loro fiancheggiatori anche all’estero, una vera e propria rivoluzione, un salto di qualità che consentirà di affrontare il tema della lotta alle mafie in maniera più incisiva». Antoci va oltre: «Sono certo che grazie all’intelligenza investigativa e alla bravura dei nostri inquirenti finalmente saranno migliaia i provvedimenti da inoltrare agli Stati stranieri e quindi sarebbe auspicabile la creazione di una vera e propria task force dedicata al ministero di Giustizia perché così si eviterà di perdere anche un solo giorno per le notifiche all’estero».  di Alessio Ribaudo CORRIERE DELLA SERA 20.1.2021


Mafia, subito esecutivi in tutta Europa sequestri e confische. Il Viminale allerta i questori  Diventato operativo il regolamento Ue 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca La notizia è dirompente. Ma non la sa ancora nessuno, tranne pochi addetti ai lavori. Una novità in grado di mettere a rischio riciclaggio e investimenti mafiosi all’estero. Quelli che danno meno nell’occhio, le legislazioni straniere non hanno le norme antimafia italiane mentre le armi più micidiali, sequestri e confische, all’estero sono rimaste finora spuntate.

Ma dal 19 dicembre 2020 non è più così. Diventato operativo il regolamento Ue 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Presto ci saranno sorprese.

L’allerta ai questori La direzione centrale Anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, ha appena inviato a tutti i questori una circolare stringata ma dalla portata operativa rivoluzionaria. Scrive il prefetto Francesco Messina, direttore centrale: «L’esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici” ha determinato un rafforzamento, in ambito europeo, degli strumenti di cooperazione tra gli Stati». Il nuovo regolamento Ue si applica «a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un provedimento penale». Sono compresi sequestri e confische preventive, fondati comunque sulla «pericolosità sociale» dei soggetti colpiti.

La nuova procedura In pratica l’autorità «di emissione» – il pubblico ministero o il giudice – della confisca o congelamento dei beni trasmette il provvedimento a quella di esecuzione, situata nello stato straniero dove si trova il bene mafioso. Quest’ultima deve procedere «senza ritardo» dice il regolamento dell’Unione. Per l’Italia, ricorda il prefetto Messina, «il Ministero della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca». I questori dovranno così informare le loro divisioni anticrimimine «in collaborazione con le autorità giudiziarie» non appena ci sarà una «esecuzione in territorio estero di provvedimenti di sequestro e confisca».

Il senso della novità   La portata del nuovo regolamento Ue è significativa. Introduce per i sequestri e le confische il principio del mutuo riconoscimento tra gli stati dell’Unione. Intende così superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione antimafia finora giustificate dai diversi modelli di confisca nei Paesi membri. Ed è un altro passo in avanti nel consolidamento europeo di una legge italiana visionaria e illuminata, la Rognoni-La Torre del 1982, pilastro della nostra normativa antimafia. La nuova normativa europea coinvolge le procure, compresa quella Nazionale Antimafia, i tribunali e le forze dell’ordine – Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza – con la delega di polizia giudiziaria; ma anche gli stessi uffici giudiziari, i questori e la Dia per le misure di prevenzione. Sul piano operativo, si rafforza il collegamento tra questori e direzione Anticrimine e si intensifica il ruolo dello Sca (servizio centrale anticrime) ricordato nella circolare. SOLE 24 ORE 13.1.2021


Mafia, sequestri e confische saranno applicabili in tutta Europa: diventa operativo il regolamento Ue. Il Viminale scrive ai questori. La norma introduce il riconoscimento reciproco nei Paesi dell’Unione dei provvedimenti antimafia dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi l’Anticrimine ha mandato una circolare a tutti i questori per spiegare la nuova procedura. Gli europarlamentari M5s: “E’ una svolta. Grazie ai nostri emendamenti e al nostro contributo fattivo eravamo riusciti a far inserire nel campo di applicazione del regolamento anche le misure preventive italiane”

Potenzialmente è un colpo mortale alle organizzazioni criminali di tutta Europa. Per effetto del regolamento Ue 2018/1805, dal 19 dicembre 2020 i provvedimenti di congelamento e confisca di beni mafiosi emessi dall’autorità giudiziaria possono essere riconosciuti – e quindi applicati – in tutti i Paesi dell’Unione. Ciò significa che in occasione di operazioni internazionali per colpire la mafia, la magistratura non avrà più le armi spuntate a causa dei diversi approcci normativi all’antimafia dei vari Stati membri. Per questo, nei giorni scorsi la direzione centrale Anticrimine del dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato da Franco Gabrielli, ha inviato una circolare per chiarire ai questori la nuova procedura. Esulta il Movimento 5 stelle a Bruxelles: “Grazie ai nostri emendamenti e al nostro contributo fattivo eravamo riusciti a far inserire nel campo di applicazione del regolamento anche le misure preventive italiane puntando sul fatto che rispettavano pienamente i diritti di accusati e indagati e avevano lo scopo di sottrarre i beni alla disponibilità delle organizzazioni criminali”.

Nella circolare del Viminale, firmata dal direttore centrale dell’Anticrimine Francesco Messina, si legge che il regolamento è stato approvato nell’ottica di “contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali ‘lucrogenetici’. Si applica quindi “a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un provvedimento in materia penale“. La procedura prevede che l’autorità di “emissione” del provvedimento di confisca dei beni – nel nostro caso un pm o un giudice – trasmetta il documento all’autorità di “esecuzione” del Paese europeo coinvolto. “Ove non sussistano motivi di rifiuto o di rinvio”, si legge nella circolare, “l’autorità di esecuzione procede senza ritardo“. In Italia, il compito di trasmettere all’estero i provvedimenti di congelamento e confisca e di ricevere quelli dai Paesi membri è stato assegnato al ministero della Giustizia, in qualità di “autorità centrale“. I questori, conclude la nota, dovranno quindi informare le loro divisioni anticrimine “in collaborazione con le autorità giudiziarie” non appena ci sarà una “esecuzione in territorio estero di provvedimenti di sequestro e confisca”, affinché venga rispettata la procedura e ne sia informato il “Servizio centrale anticrimine”. 

“L’azione del Movimento 5 Stelle in Europa porta frutti“, commentano i parlamentari M5s all’Eurocamera. La piena operatività del regolamento Ue, si legge in una nota, “è un attacco al cuore della criminalità organizzata che troppo spesso porta all’estero i soldi sporchi riciclandoli in investimenti all’apparenza puliti per le autorità locali”. Il gruppo ringrazia quindi “il capo della polizia Gabrielli per la circolare inviata a tutti i questori italiani in cui illustra l’entrata in vigore di questo regolamento in tutta Europa. Grazie a questo regolamento la lotta alla mafia non conosce confini“. Soddisfatto anche il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che parla di “un importante passo avanti nella cooperazione fra Stati membri dell’Ue che darà ancora più efficacia alla lotta alle mafie”.  di F. Q. | 14 GENNAIO 2021


L’Europa adotta le idee di Pio La TorreMutuo riconoscimento tra gli Stati per sequestri e confische antimafiaDal 19 dicembre 2020 è esecutivo il regolamento dell’Unione Europea numero 1805 del 2018 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. Il regolamento diventa obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità ai vigenti trattati. Un nuovo istituto finalmente in grado di combattere in maniera più efficace riciclaggio e investimenti economici dei mafiosi in ambito transnazionale. Il principio cardine del mutuo riconoscimento in base al quale “benché tali provvedimenti possano non esistere nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, quest’ultimo dovrebbe essere in grado di riconoscere ed eseguire tali provvedimenti emessi da un altro Stato membro”. Lo abbiamo scritto e detto più volte e da ultimo il 21 dicembre 2019 proprio al Parlamento europeo nella Commissione di studio sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale che “l’esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali organizzati doveva determinare un rafforzamento, in ambito europeo, degli strumenti di cooperazione tra gli Stati e in particolarmente di quelli di natura economico-patrimoniale”. Il nuovo regolamento Ue si applica a tutti i provvedimenti di congelamento e tutti i provvedimenti di confisca emessi nell’ambito di un provvedimento di natura penale. Sono compresi sequestri e confische preventive, fondati comunque sulla pericolosità sociale dei soggetti colpiti. Tra i reati previsti: le fattispecie di partecipazione a un’organizzazione criminale, di terrorismo, di tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, di traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, di corruzione e frode, di riciclaggio, di falsificazione e contraffazione di monete, di criminalità informatica, di criminalità ambientale, di favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, di omicidio volontario o lesioni personali gravi, di traffico illecito di organi e tessuti umani, di rapimento, sequestro o presa di ostaggi, di razzismo e xenofobia, di rapina, di traffico illecito di beni culturali, di truffa, di stupro. In pratica l’autorità emittente – il pubblico ministero o il giudice – la confisca o il congelamento dei beni trasmette il provvedimento a quella di esecuzione, situata nello Stato straniero dove si trova il bene di natura criminale. Quest’ultima deve procedere senza ritardo. In Italia sarà il Ministero della Giustizia responsabile della trasmissione e ricezione dei provvedimenti di congelamento e confisca. È senza dubbio un traguardo storico e un ottimo inizio per superare le difficoltà o l’impossibilità di cooperazione in tema di lotta alle mafie finora giustificate dai diversi modelli di confisca negli Stati membri. Ciò che Pio La Torre comprese nel 1982, pilastro della nostra normativa antimafia, finalmente trova riconoscimento dopo quasi quarant’anni anche a livello europeo. La nuova normativa coinvolge le Direzioni Distrettuali Antimafia, compresa quella Nazionale, i tribunali e le forze dell’ordine con funzioni e delega di polizia giudiziaria. Rientrano anche le autorità amministrative Prefetti, Questori e la Dia per quanto concerne le sole misure di prevenzione.  AMDuemila 14 Gennaio 2021

 

Ne hanno parlato in pochi, ma per effetto del regolamento Ue 2018/1805, dal 19 dicembre 2020 i provvedimenti di sequestro e confisca di beni alle mafie emessi dall’autorità giudiziaria italiana possono essere riconosciuti, e quindi applicati, in tutti i Paesi dell’UnioneEuropea.   Si tratta di una novità importantissima: d’ora in avanti nelle operazioni internazionali antimafia la magistratura italiana non avrà più le armi spuntate a causa dei diversi impianti legislativi alla lotta alla #mafia dei vari Stati membri (molti dei quali vedono le misure di sequestro preventivo come fumo negli occhi). 

La procedura prevede che l’autorità di “emissione” del provvedimento di sequestro o confisca dei beni trasmetta il documento all’autorità di “esecuzione” del Paese europeo coinvolto. Qualora non sussistano validi motivi di rifiuto o rinvio, l’autorità di esecuzione è tenuta a procedere senza ritardo. 

In Italia, il compito di trasmettere all’estero i provvedimenti di sequestro e confisca e di ricevere quelli dai Paesi membri è stato assegnato al ministero della Giustizia, in qualità di “autorità centrale“. 

Se ben applicato, questo nuovo regolamento può infliggere colpi mortali alle organizzazioni mafiose che sempre di più stanno investendo in Europa per sfuggire alle misure di prevenzione italiane. C’è ancora tanto da fare per dotare l’Unione Europea di una fondamentale coscienza antimafia collettiva, ma questo è un primo e importantissimo passo. WIKIMAFIA 16.1.2021

 

L’Unione europea considera da tempo la confisca dei proventi di reato un’arma fra le più efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, in quanto mira alla principale ragione d’essere delle organizzazioni criminali, ossia la massimizzazione del profitto con mezzi illeciti. La confisca è una decisione giudiziaria definitiva che comporta la sottrazione definitiva della proprietà.  Confisca a livello internazionale. A livello internazionale esistono numerosi strumenti che promuovono il ricorso alla confisca dei proventi di reato. Una tappa fondamentale in tal senso è stata la >Convenzione di Strasburgo del 1990 ratificata da tutti e 27 gli Stati membri dell’UE, che promuove la cooperazione internazionale per l’identificazione, il rintracciamento, il congelamento e la confisca dei proventi di attività illecite, ed è oggi integrata e aggiornata dalla Seconda Convenzione di Strasburgo.

Confisca nell’Unione europea. L’Unione europea ha proclamato da tempo l’importanza della confisca dei proventi di reato. Negli ultimi anni sono stati adottati numerosi strumenti legislativi per garantire un approccio comune della confisca all’interno dell’UE. L’Unione si concentra attualmente sulla corretta applicazione di tali strumenti a livello nazionale.

  • La decisione quadro del Consiglio sul congelamento e la confisca dei proventi di reato è stata adottata nel 2001 con l’obiettivo di garantire un approccio minimo comune degli Stati membri relativamente ai reati per i quali deve essere disposta la confisca. La regola generale prevede che se un reato è punibile con una pena detentiva di termine massimo superiore a un anno, la legge nazionale deve ammettere la possibilità di ordinare la confisca dei proventi derivanti da tale reato. Gli Stati membri sono tenuti a disporre di un sistema di pene sostitutive per il valore in causa. Alle richieste provenienti da altri Stati membri deve essere attribuita la stessa priorità degli ordini di confisca disposti a livello nazionale.
  • La decisione quadro sulla confisca del 2005 mira a garantire un ulteriore ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di confisca penale.
  • La decisione quadro sul mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca detta le norme in base alle quali le autorità giudiziarie di uno Stato membro riconoscono ed eseguono nel territorio di quello Stato una decisione di confisca emessa dalle autorità giudiziarie competenti di un altro Stato membro. Il valore dei beni confiscati sarà diviso equamente tra lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione.
  • La decisione di confisca è spesso preceduta dal congelamento dei beni. Per consentire alle autorità giudiziarie competenti di sequestrare la proprietà su istanza delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro è stata adottata nel 2003 la tdecisione quadro sul blocco dei beni e il sequestro probatorio (v. anche la sezione blocco dei beni e sequestro probatorio).
  • Per rendere effettiva la cooperazione tra le autorità giudiziarie, la decisione del Consiglio sugli uffici per il recupero dei beni mira a rafforzare la cooperazione informale tra i punti di contatto degli Stati membri che operano per l’identificazione, il reperimento e il recupero dei proventi di reato nell’ambito della rete CARIN. Questa decisione impone agli Stati membri di istituire o designare “uffici per il recupero dei beni” incaricati di agevolare la cooperazione effettiva e lo scambio di informazioni nel settore.
  • Nel 2014 è stata adottata una Direttiva per facilitare la confisca dei proventi di attività criminali organizzate e pericolose. La Direttiva intende facilitare le regole vigenti e colmare importanti lacune di cui si avvantaggiano le organizzazioni criminali. Essa rafforzerà i poteri degli Stati membri di confiscare beni trasferiti a terzi, faciliterà la confisca di proventi di reato anche quando l’indagato si sia dato alla fuga e garantirà che le autorità competenti possano sottoporre a congelamento temporaneo i beni che rischiano altrimenti di scomparire.(COMMISSIONE EUROPEA)