Stretta sulle attività di Compro Oro e sulle aziende che trattano oggetti preziosi, a qualunque titolo. Una circolare ministeriale richiama gli imprenditori del settore alla regolare tenuta del registro di pubblica sicurezza.
Il testo unico in materia, infatti, stabilisce che “fabbricanti, commercianti, mediatori di oggetti preziosi, cesellatori, riparatori, incastratori di pietre preziose, esercenti industrie o arti affini hanno l’obbligo di tenere in azienda il registro di pubblica sicurezza sul quale annotare i dati relativi agli acquisti di oggetti preziosi usati da privati”.
Nel libro bisogna indicare le generalità del venditore, la data dell’operazione, la descrizione della merce acquistata.
Tutte queste notizie sono importanti per consentire alle forze dell’ordine, in caso di accesso ai locali di svolgimento dell’attività imprenditoriale, una verifica circa gli oggetti preziosi individuati.
Sul registro vanno annotati sul registro solo gli oggetti preziosi ceduti da privati, e non quelli ceduti da altre aziende, per i quali fa fede la documentazione fiscale.
Inoltre la normativa vigente precisa che “gli oggetti acquistati non possono essere rivenduti o trasformati prima che siano passati dieci giorni dall’acquisto. Successivamente l’oggetto può essere rivenduto, trasformato oppure avviato alla fusione”.
In ogni caso bisogna lasciare una traccia scritta del percorso effettuato dai preziosi. Solo in caso di fusione presso altra azienda non sussiste alcun obbligo, anche se è consigliabile annotare gli estremi dei documenti di trasporto degli oggetti insieme alle dizioni “fuso” o “trasformato”, che devono trovare spazio sul registro.