A poco più di 5 mesi dall’omicidio di Pio La Torre e dopo 10 giorni dall’assassinio di dalla Chiesa, il 13 settembre 1982, venne promulgata la legge n. 646, nota come legge “Rognoni-La Torre”, che introdusse per la prima volta nel codice penale la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso” (art. 416 bis) e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali.
Il primo rapporto giudiziario di denuncia per il 416 bis venne trasmesso all’A.G., dalla Sezione Anticrimine e dalla Squadra Mobile di Palermo, l’8 febbraio 1983, con la denuncia di Riccobono Rosario + 39. Gen. Angiolo Pellegrini
L’indagine si sofferma sulla struttura della fattispecie associativa di cui all’art. 416 bis c.p., incentrandosi sui mezzi e sui fini perseguiti dagli associati. Elemento tipico e fulcro fondante della norma è il metodo mafioso, la cui caratteristica consiste nella carica intimidatrice del vincolo associativo, da cui conseguono le condizioni di assoggettamento e di omertà.
- Premessa
La disposizione incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) costituisce l’approdo di un lungo percorso giuridico, sociologico e storico, volto ad apprestare un’efficace tutela penale rispetto a fenomeni aggregativi di tale peculiarità da non essere sempre inquadrabili e sanzionabili alla stregua di altre figure di reato di natura associativa. Può fondatamente ritenersi che l’origine della fattispecie associativa di tipo mafioso debba individuarsi nell’insufficienza, conclamata dall’esperienza giudiziaria degli anni ’60-’70, della disposizione di cui all’art. 416 c.p., nel reprimere le multiformi manifestazioni del fenomeno mafioso, spesso caratterizzate da apparente liceità di condotte viceversa connotate da modalità attuative cui è strumentale la forza intimidatrice dell’associazione stessa. L’attuale testo normativo delinea e definisce il più esattamente possibile i comportamenti mafiosi tipici, conferendo una definizione giuridico-penale a una categoria criminologica di notevole complessità, con ovvie quanto inevitabili ricadute anche sul piano dell’accertamento processuale.
- Genesi della norma
La prima formulazione dell’art. 416 bis c.p., introdotta dalla l. 13.9.1982, n. 646, è frutto di una gestazione ventennale iniziata con la istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (l. 20.12.1962, n. 1720), i cui lavori costituirono una fondamentale premessa per la successiva ricerca di un’adeguata risposta politico-criminale al fenomeno mafioso. La prima relazione datata 7.8.1963 (Proposte della Commissione al termine della prima fase dei lavori) segnalava l’opportunità di modificare la legislazione penale e la disciplina delle misure di prevenzione di cui alla l. 27.12.1965, n. 1423. Il primo intervento normativo operò proprio in materia di misure di prevenzione, mediante l’approvazione della l. 31.5.1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), costituente il primo momento di esplicita individuazione di un concetto normativo di associazione mafiosa che, seppur non espressamente tipizzato, menziona il modello criminologico mafioso (cfr. art. 1: «la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose»). Con l’introduzione della l. n. 575/1965 si iniziava ad apprezzare quale elemento caratterizzante dell’associazione mafiosa il concetto della intimidazione sistematica. Diversi anni dopo, con proposta di legge del 1980 (atto Camera n. 1581), si sosteneva l’esigenza di introdurre «misure che colpiscano la mafia nel patrimonio» e di colmare «una lacuna legislativa, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 c.p. … a comprendere tutte le realtà associative di mafia». L’art. 1 della richiamata proposta di legge conteneva una prima formulazione del testo dell’art. 416 bis c.p. che, seppur estremamente generica, individuava un essenziale elemento costitutivo della fattispecie, rappresentato dal valersi gli associati della «forza intimidatrice del vincolo mafioso». Due anni dopo, con l. n. 646/1982, veniva approvato il testo dell’art. 416 bis c.p., il quale fissa il numero minimo dei membri dell’associazione, distingue i ruoli e le sanzioni in funzione della mera partecipazione ovvero dell’assunzione di una posizione dirigenziale, organizzativa o promotrice, delinea i caratteri che l’associazione deve possedere per essere riconducibile al concetto di associazione mafiosa, prevede e individua pene differenziate con riguardo all’ipotesi in cui l’associazione abbia disponibilità di armi, introduce la previsione di una circostanza aggravante con riferimento all’ipotesi in cui le attività economiche intraprese dagli associati siano finanziate a mezzo del prezzo, prodotto o profitto delle attività illecite, oltre a pene accessorie e all’introduzione della confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto.
- Le modifiche normative e l’oggetto di tutela
Il testo dell’articolo 416 bis c.p., introdotto dalla l. n. 646/1982, subiva la sua prima modifica con l. 19.3.1990, n. 55, che disponeva la soppressione della parte del co. 7, ove era prevista nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso la decadenza ex lege di licenze, concessioni e iscrizioni ad albi di appaltatori, lasciando la disciplina di tali decadenze al disposto dell’art. 10 l. n. 575/1965. Il successivo intervento normativo sul testo originario veniva attuato dal d.l. 8.6.1992, n. 306, che inseriva al co. 3 dell’art. 416 bis c.p., tra le finalità tipiche delle associazioni di tipo mafioso, il condizionamento del libero esercizio del diritto di voto. Con l. 5.12.2005, n. 251, cd. ex Cirielli, venivano previste imponenti rimodulazioni aggravatrici dei limiti di pena edittali per le ipotesi di partecipazione, organizzazione, promozione e direzione, anche avuto riguardo all’ipotesi di associazione armata. Infine, con l’art. 1 d.l. 23.5.2008, n. 92 (conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 24.7.2008, n. 125), venivano modificati sia l’originario nomen juris, da associazione di tipo mafioso ad associazioni di tipo mafioso anche straniere, sia l’ult. co. dell’art. 416 bis c.p.
Occorre altresì rappresentare come l’art. 416 bis c.p. configuri un reato plurioffensivo che, oltre ad aggredire l’ordine pubblico inteso come regolare andamento della vita sociale, incide direttamente sulla libertà morale dei consociati. E ancora, preponderante appare nella norma in oggetto la necessità di tutela dell’ordine economico, da intendersi come libertà di mercato e di iniziativa, del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, nonché delle istituzioni democratiche (sull’argomento, cfr. De Vero, G., I reati di associazione mafiosa: bilancio critico e prospettive di evoluzione normativa, in La criminalità organizzata tra esperienze normative e prospettive di collaborazione internazionale, a cura di G.A. De Francesco, Torino, 2001, 35).
- Il metodo mafioso
4.1 La forza di intimidazione del vincolo associativo
Con l’art. 416 bis c.p., come si è già accennato, il legislatore ha introdotto una particolare fattispecie delittuosa, strutturata come reato di pericolo, a dolo specifico e incentrata sulla valorizzazione di tre elementi caratteristici: la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento che ne deriva, l’omertà quale ulteriore conseguenza della forza di intimidazione. Come meglio si vedrà in seguito, il modello normativo è concepito essenzialmente sulla definizione della metodologia tipica delle associazioni mafiose e non sulla specifica realizzazione a opera della consorteria criminale di eventuali generiche finalità delittuose. L’associazione di tipo mafioso è associazione che delinque e non associazione per delinquere: il disvalore della condotta di chi, a qualunque titolo, faccia parte di un sodalizio di tipo mafioso non discende dal compimento di una serie indeterminata di delitti, ma si ricollega all’intrinseca metodologia che a essa è connaturata, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di delitti fine. In altre parole, l’associazione è di per sé fenomeno delinquenziale penalmente rilevante. Così, adeguando il dettato normativo al fenomeno mafioso storicamente ben individuato, il legislatore ne ha offerto una nozione generale e astratta che si fonda sul concetto di metodo mafioso e non sull’esistenza di un programma criminoso. Tale nozione normativa, come accennato, ricomprende i tre elementi tipici descritti dall’art. 416 bis, co. 3, c.p., i quali debbono necessariamente coesistere affinché la fattispecie delittuosa in esame possa ritenersi configurabile. E infatti, «la forza di intimidazione del vincolo associativo», se esistente, è idonea a produrre quale effetto l’«assoggettamento» dei consociati o delle sue vittime al potere dell’organizzazione criminale; assoggettamento che, a sua volta, si qualifica sotto il profilo dell’«omertà» per un sostanziale rifiuto di coloro che percepiscono la forza del sodalizio di collaborare con le istituzioni. Quanto al primo dei tre elementi su cui è incentrata e strutturata la fattispecie criminosa, può osservarsi come il ricorso alla forza di intimidazione costituisca non una forma di realizzazione della condotta, bensì l’elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono per il conseguimento degli scopi propri dell’associazione. In altri termini, la forza di intimidazione del vincolo è requisito normativo che definisce una condizione oggettiva di concreta acquisizione da parte della compagine criminale di una sufficiente fama o notorietà di violenza e capacità di sopraffazione, idonea a incutere, anche ove non tradotta nell’esteriorizzazione di atti violenza, timore nei confronti di chiunque finisca per doversi rapportare a essa. L’associazione, dunque, deve avere acquisito una carica intimidatoria autonoma, indipendente dall’effettiva consumazione di specifici episodi di violenza o sopraffazione, ben nota nel tessuto sociale e territoriale in cui essa opera. In tale prospettiva, si è rilevato come, con le espressioni contenute nell’art. 416 bis, co. 3, c.p., «il legislatore abbia inteso riferirsi alla maggiore o minore capacità, propria di certe associazioni criminali, di incutere timore di per se stesse, sino ad estendere intorno a sé … un alone permanente di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo anche a prescindere dai singoli atti intimidatori concreti posti in essere da questo o quell’associato … poiché ciò che conta è che … l’elemento della “forza intimidatrice” sia comunque desumibile aliunde da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell’associazione in quanto tale: una capacità ricollegabile alla “pubblica memoria” della sua pregressa attività sopraffattrice» (cfr. Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2008, 117 s.; Hess, H., Mafia, Bari, 1973, 78). L’elemento tipico che costituisce strumento essenziale dell’operatività dell’associazione va peraltro collegato all’espressione «si avvalgono», che sta a significare che la forza di intimidazione derivante dal vincolo debba essere attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile e non meramente potenziale, «capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti» (così, Cass. pen., sez. I, 16.5.2011, n. 25242). La forma verbale adoperata, infatti, non può che essere interpretata nel senso della necessità di un concreto e attuale utilizzo dell’apparato strumentale dell’organizzazione, essenzialmente costituito dalla sua carica intimidatrice autonoma. L’esperienza giudiziaria ha consentito di riscontrare, oltre le manifestazione di delinquenza mafiosa storica, l’esistenza di sodalizi criminali di più recente formazione o di diversa localizzazione territoriale; in particolare, sebbene il precetto normativo sia scaturito dalla trasposizione in ambito giuridico penale di concetti mutuati dall’indagine storico-sociologica sulla mafia siciliana, veniva a evidenziarsi sin dalle prime applicazioni sul terreno processuale l’autonomia della fattispecie incriminatrice sia da profili di ordine territoriale, sia da aspetti di carattere organizzativo propri degli ordinamenti mafiosi tradizionali. È certo, tuttavia, che il primo tema oggetto di accertamento ai fini della possibile qualificazione giuridica delle aggregazioni criminali di nuova costituzione debba essere quello afferente l’eventuale acquisizione in capo all’associazione di una capacità di intimidazione autonoma, tale da rendere immediatamente identificabile l’esistenza del sodalizio e della sua potenzialità sopraffattrice, riferibile al paradigma legale di cui all’art. 416 bis c.p.
4.2 La condizione di assoggettamento
Come si è già accennato, effetto necessario della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo deve essere quello di produrre un significativo condizionamento nei confronti del tessuto sociale in cui il sodalizio opera. Il concetto normativo di assoggettamento concerne la rilevanza che l’entità associativa riveste al suo esterno ingenerando, in funzione della sua esistenza e pericolosità, «un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo» (cfr. Cass. pen., sez. I, 18.4.2012, n. 35627). Lo sfruttamento della carica intimidatrice del sodalizio deve rivelarsi, quindi, idoneo a influenzare in modo consistente e non occasionale la generalità dei consociati, cagionando sul territorio in cui tale sodalizio opera una situazione di sudditanza psicologica così rilevante da precludere un ordinario svolgersi delle comuni attività produttive, commerciali, imprenditoriali, economiche, politiche, ecc. (v. Cass. pen., sez. I, 23.4.2010, n. 29924). Non è, invero, sufficiente ai fini della configurabilità di un’associazione criminosa di cui all’art. 416 bis c.p. evocare il compimento di eventuali atti di violenza o sopraffazione, risultando indispensabile, perché la forza di intimidazione possa dirsi effettivamente esistente, che essa produca un dato fattuale concretamente realizzatosi, consistente nel requisito normativo della condizione di assoggettamento.
4.3 L’omertà
Conseguenziale alla carica intimidatoria e al correlato condizionamento dell’ambiente esterno è l’omertà. Proprio lo sfruttamento della forza intimidatrice produce quale necessaria conseguenza esterna le condizioni specifiche di assoggettamento e di omertà funzionali alla realizzazione degli scopi propri del sodalizio. L’omertà, come concetto normativo, finisce per consistere in una piena accettazione delle regole di soggezione e non collaborazione, così capillarmente diffuso da non riguardare il singolo, bensì il tessuto sociale in cui l’organizzazione sia riuscita a infiltrarsi. In termini strettamente giuridici il significato di omertà può essere definito come un vero e proprio rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato, scaturente dal timore (rectius, paura) nei confronti della consorteria criminale. Come si è opportunamente affermato, «è necessario che tale rifiuto non sia dettato da motivi contingenti, non abbia un carattere episodico ed occasionale (altrimenti sarebbe omertà qualsiasi comportamento reticente), non trovi una sua spiegazione esauriente sul piano processuale (altrimenti sarebbe omertoso qualsiasi imputato che mentisse per difendersi), non sia dovuto ad un interesse personale (altrimenti sarebbe omertoso chiunque mirasse a tener nascosta una circostanza per ragioni che gli sono proprie) e non possa quindi che ricollegarsi all’essenza stessa del vincolo associativo mafioso e alla naturale potenzialità intimidatrice che da esso promana» (così, Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, cit., 153 s.; in termini analoghi, v. Spagnolo,G., L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997, 43 ss.; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 10.6.1989, Teardo).
4.4 Il metodo mafioso e le associazioni «anche straniere»
Come si è avuto modo di accennare, la definizione di associazioni di tipo mafioso «anche straniere» coniata dal legislatore del 2008 unitamente alla modifica dell’ultimo comma dell’art. 416 bis c.p., non rappresenta un’innovazione suscettibile di assumere un concreto significato nell’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie. Come recentemente affermato dal massimo organo nomofilattico, «l’associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il terzo comma dell’art. 416 bis c.p. individua il “metodo mafioso” mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali perché possa configurarsi questo reato associativo» (cfr. Cass. pen., S.U., 27.2.2014, n. 25191). Appare dunque evidente come sia proprio il metodo mafioso a qualificare l’associazione, indipendentemente dalla sua origine territoriale ovvero dalla nazionalità dei suoi partecipi. Tale conclusione risulta del resto avvalorata da quanto la Corte di legittimità ha sostenuto con riferimento ad associazioni straniere. Di particolare interesse, sull’argomento, appare la sentenza Cass. pen., sez. I, 5.5.2010, n. 24803, nella quale la Corte ha esplicitamente riconosciuto come «il reato di cui all’art. 416 bis c.p. possa essere commesso anche da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diverse da quella storicamente inverata in una Regione d’Italia (che ne costituisce solo il prototipo)». In quella stessa sede è stata ritenuta errata la prospettazione «secondo cui l’art. 416 bis c.p. potrebbe essere applicato solo alle associazioni mafiose quali conosciute in un determinato, e limitato, ambito storico-geografico. In tal senso, basterà riflettere come il reato, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento penalistico, con la l. n. 646/1982, sia stato concepito – e soprattutto normativamente caratterizzato – in funzione di un’associazione di tipo mafioso (v. comma 1 in parola) a sottolineare che la mafia storica siciliana era solo il tipo (o l’archetipo) per cui il reato è chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali. Il dato è ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 che, proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l’associazione deve possedere, qualifica ancora l’associazione punibile ex art. 416 bis c.p. come di tipo mafioso. Ed infine, fin dall’introduzione della norma … l’art. 416 bis, u.c., prevede che il reato valga anche nei confronti della camorra e delle altre associazioni comunque localmente denominate» (per un’applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera cfr. Cass. pen., sez. VI, 30.5.2001, n. 35914, Hsiang Khe). Si può quindi affermare che il recente intervento legislativo con l’inciso «anche straniere», si sia limitato aa uniformare «la normativa al dato legislativo già acquisito al fine di chiarirla» (Cass. pen., sez. I, 5.5.2010, cit.), non introducendo alcun elemento di novità. La decisione riportata costituisce solo un esempio del consolidato orientamento secondo cui l’ultroneo intervento legislativo del 2008 non muta i connotati essenziali del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., potendo quest’ultimo ritenersi configurabile ogni qual volta un’associazione si caratterizzi per il suo metodo, che ex se ne attesta l’esistenza.
- Le finalità dell’associazione e il dolo specifico
Sul piano delle finalità perseguite, si evidenzia uno degli aspetti più peculiari del delitto di cui all’art. 416 bis c.p., rispetto all’ipotesi dell’associazione per delinquere comune. Le associazioni mafiose costituiscono, infatti, l’unico esempio di aggregazione criminale organizzata in cui alla finalità di commettere delitti si affianca l’ulteriore scopo di attuare una serie di obiettivi di per sé generalmente non suscettibili di assumere rilevanza penale, i quali divengono incriminabili in relazione al metodo adoperato per perseguirli. Sotto tale profilo, occorre evidenziare quanto affermato in sede giurisprudenziale, là dove si è rilevato che «mentre i tre parametri sopra menzionati, caratterizzanti la struttura associativa di stampo mafioso»,descritti nella prima parte del co. 3 della disposizione in esame,«devono necessariamente e contemporaneamente sussistere affinché si possa ipotizzare il delitto associativo mafioso, non è così per le finalità tipiche dell’organizzazione mafiosa che sono previste dalla norma incriminatrice alternativamente, per cui è sufficiente che sussista anche una sola delle quattro finalità perché il reato possa configurarsi, né peraltro è necessario che i predetti scopi siano effettivamente ed integralmente raggiunti» (cfr. Cass. pen., 11.1.2000, Ferone; in termini analoghi v. Cass. pen., 31.2.1997, Alleruzzo, nonché Cass. pen., 15.4.1994, Matrone). Più specificamente, dopo avere delineato gli elementi caratterizzanti la tipologia associativa, il co. 3 dell’art. 416 bis c.p. elenca gli scopi cui la sua azione è funzionalmente orientata, indicando la generica finalità di compiere una serie indeterminata di delitti, cui si aggiungono le più peculiari finalità di acquisire la gestione e/o il controllo delle attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L’elenco delle finalità della particolare forma associativa evidenzia come gli obiettivi da essa perseguiti rispondano essenzialmente a una strategia di ricerca e di controllo del potere economico, colpito dall’interno mediante un’azione costante e intensa, volta a infiltrarlo nelle sue dinamiche e nei suoi meccanismi. L’associazione di tipo mafioso, dunque, attraverso l’utilizzo del suo metodo tipico e il perseguimento dei suoi scopi, si propone, quale forma di istituzione parallela o alternativa ai poteri tradizionali sui cui poggia la società civile, l’obiettivo di conquistare taluno dei poteri fondamentali, primo tra tutti il potere economico. In questa visione essa non opera alcuna distinzione tra profitti criminali e profitti formalmente leciti, tutti egualmente perseguiti attraverso l’intimidazione e la violenza come ordinari strumenti di lavoro, ancorché il più delle volte impliciti, perché derivanti dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo (così, Cass. pen., sez. I, 27.11.2008, n. 6930; Cass. pen., 11.1.2000, Ferone, nonché Cass. pen., 16.3.2000, Frasca). In questa prospettiva, anche i delitti di diversa natura, non strettamente correlati all’ambito direttamente economico o patrimoniale, sono generalmente riconducibili alla visione ormai squisitamente imprenditoriale dell’associazione di tipo mafioso, inquadrandosi in condotte necessarie all’affermazione della sua supremazia in ogni ambito. L’analisi dottrinaria e giurisprudenziale sulla prima delle specifiche finalità si è soffermata sull’avvenuto riconoscimento a livello normativo della tendenza monopolistica propria dell’impresa mafiosa, evidenziata dall’esperienza giudiziaria. In tal senso si è innanzitutto opportunamente sottolineato che il riferimento all’acquisizione della «gestione o … controllo di attività economiche», cui è associato quello all’acquisizione di autorizzazioni, concessioni o appalti o servizi, è da intendere in senso non rigidamente formalistico, e dunque da interpretare come suscettibile di abbracciare qualunque attività economicamente apprezzabile o produttiva (cfr. Fiandaca,G., Commento agli artt. 1, 2, 3 legge 13 settembre 1982, n. 646, inLegisl. pen., 1983, 263). Anche i termini «gestione» e «controllo» debbono ritenersi intesi in senso ampio, e in particolare «il termine “gestione” va inteso nella sua accezione più lata e comune quale sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica, mentre il termine “controllo” esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare l’attività relativa a un determinato settore economico» (cfr. Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, cit., 221). La gestione o il controllo possono essere, inoltre, ottenuti anche in via indiretta, mediante la realizzazione di meccanismi dissimulatori che rappresentano modalità assai diffuse nell’acquisizione di beni o nell’esercizio dell’impresa mafiosa. Quest’ultima può essere definita come «un’impresa commerciale nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali componenti anomale dell’avviamento, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva» (così, ancora, Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, cit., 222). Particolare rilevanza assume, inoltre, tra gli scopi dell’associazione di tipo mafioso, la finalità legata all’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici, ambito nel quale la capacità di infiltrazione è risultata estremamente elevata, non tanto e non solo mediante l’impiego della metodologia tipica, ma anche attraverso il ricorso a strumenti che, in forme e modalità di frequente quasi implicite, finiscono per comportare il condizionamento della libertà di contrattazione della pubblica amministrazione. Le specifiche finalità sin qui descritte costituiscono espressione di un’omnicomprensiva tendenza monopolistica dell’associazione nell’acquisizione del controllo di concessioni e appalti, mirando alla realizzazione di situazioni di assoluto dominio. L’impiego della forza di intimidazione e la reazione dell’ambiente esterno al suo dispiegarsi divengono strumentali all’alterazione degli ordinari meccanismi del mercato ovvero delle regole della libera concorrenza, permettendo all’associazione di porsi come impresa mafiosa operante in regime monopolistico. In questa logica, del resto, si inserisce la previsione di autonoma fattispecie delittuosa delineata dall’art. 513 bis c.p., volta a sanzionare ogni comportamento che, mediante modalità violente e/o minacciose, sia potenzialmente suscettibile di alterare la concorrenza in ambito commerciale, industriale o comunque in qualunque settore produttivo. Pur non necessariamente ed esclusivamente applicabile nell’ambito della criminalità organizzata, tale disposizione incriminatrice valorizza con ogni evidenza atti di illecita concorrenza che siano posti in essere, «nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva», sì da reprimere l’azione dell’associazione mafiosa nella sua forma più tipicamente imprenditoriale. Quanto alla diversa finalità politico-elettorale, questa, come già accennato in precedenza, veniva introdotta dall’art. 11 bis d.l. n. 306/1992. Le forme di manifestazione del fenomeno mafioso hanno reso evidente come esso persegua, attraverso la metodologia che gli è caratteristica, anche il controllo del voto politico, allo scopo di infiltrarsi a livello istituzionale e sfruttare possibili congiunture politiche in proprio favore. La diffusività e pervasività delle associazioni di tipo mafioso, dunque, non si arresta al controllo e alla gestione dei settori economici e produttivi in genere, ma si esprime a livelli anche più elevati mediante l’instaurazione di accordi sinallagmatici con esponenti della politica locale e nazionale. Tale finalità, sul piano normativo, è descritta attraverso la definizione di quattro distinte ipotesi, quella relativa all’impedimento nell’esercizio del diritto di voto, quella relativa alla frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di voto, quella di procurare voti a se stessi, quella di procurare voti ad altri. Le singole condotte rientranti nella finalità politico-elettorale, ove poste in essere dagli associati avvalendosi della potenzialità intimidatrice che si ricollega al metodo mafioso, ancorché espressamente individuate nel co. 3 dell’art. 416 bis c.p., ricadono in ogni caso nella speciale disposizione di cui all’art. 97 del d.P.R. 30.3.1957, n. 361, che delinea la fattispecie di coercizione elettorale, con riferimento alle elezioni politiche alla Camera dei deputati, applicabile ex art. 2 l. 27.2.1958, n. 64, anche alle elezioni al Senato. Poiché, come si è già avuto modo di osservare, non è necessario che le finalità dell’associazione mafiosa risultino oggettivamente conseguite e realizzate, deve ritenersi che, quando detta associazione agisca con le sue modalità tipiche, ponendo in essere, mediante i suoi sodali, le condotte appena descritte, oltre a configurare il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., potranno ragionevolmente ricadere anche nelle specifiche fattispecie previste dal d.P.R. n. 361/1957 (e dalla l. n. 64/1958), venendo così in rilievo la consumazione di autonomi reati-fine. Analogamente, la presenza di un accordo sottostante alle condotte volte a procurare voti, tra esponenti dell’associazione criminale e candidato politico, potranno ricadere nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 96 del medesimo d.P.R. n. 361/1957 (corruzione elettorale). A chiusura del sistema che ruota intorno alla struttura della finalità politico-elettorale. l’art. 416 ter c.p., introdotto dal d.l. n. 306/1992, da ultimo modificato dall’art. 1 l. 17.4.2014, n. 62, punisce con la pena della reclusione da quattro a dieci anni «chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità», nonché «chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
L’ultima parte del co. 3 dell’art. 416 bis c.p. enuclea la quarta finalità dell’associazione di tipo mafioso, ovvero quella di «realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri». Tale previsione conclusiva individua una norma di chiusura rispetto a tutte le possibili finalità delittuose dell’organizzazione mafiosa.
Le considerazioni che precedono aiutano a delineare il contenuto del dolo specifico, che connota la fattispecie di associazione mafiosa, caratterizzandolo come cosciente volontà di partecipare al sodalizio con il fine di realizzarne il particolare progetto (che non deve concretizzarsi ma, semmai, riflettersi oggettivamente nei piani criminali) e «con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa» (Cass. pen., sez. I, 18.5.1994, Clementi); tutto ciò avvalendosi, quindi utilizzando, la forza intimidatrice del vincolo associativo, la quale rappresenta dunque un dato fattuale (oggetto di dolo generico), concretamente realizzatosi e non confinabile nella sfera del dolo specifico. L’esatta definizione da attribuire al dolo specifico non può risolversi in un fatto meramente psichico – non incidendo uno scopo non realizzato sulla realtà naturalistica – bensì occorre, in linea con un diritto penale del fatto, il riscontro dell’oggettiva adeguatezza del fatto rispetto al fine.
- Le condotte
6.1 La partecipazione
La disposizione incriminatrice, nello sforzo di tipizzare nel modo più preciso possibile i caratteri peculiari dell’associazione e di individuare un elenco che potesse ricomprendere un vasto numero di finalità cui le attività del sodalizio sono orientate, pecca invece di significativa indeterminatezza nella definizione della condotta di partecipazione. Il co. 1 dell’art. 416 bis c.p. si limita, infatti, a stabilire che è soggetto alla sanzione ivi indicata «chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone». Pertanto, il soggetto agente potrebbe essere chiunque; inoltre, la condotta di far parte è strutturata come condotta a forma libera. La genericità della definizione normativa ha imposto, nell’esperienza giudiziaria, la necessità di attribuire univoco contenuto al concetto di partecipazione, non essendo sufficientemente specificata quale debba ritenersi la soglia minima di rilevanza penale della condotta del partecipe all’associazione di tipo mafioso. È evidente, in tal senso, che la condotta del partecipe debba ricondursi ai principi di materialità e offensività cui è improntato il sistema penale, con esclusione di tendenze che valorizzino meri atteggiamenti psicologici; il dettato normativo, pur generico, richiede infatti che il soggetto agente faccia parte del sodalizio e dunque che «esplichi un’attività, svolga un ruolo all’interno di una struttura che lo abbia accettato in qualità di suo membro o affiliato. Il concetto di partecipazione, in sé estremamente ampio deve essere allora ricondotto al più ristretto ambito che la categoria assume se riferita ad un organismo specifico qual è un’associazione, ed in particolare, un’associazione di tipo mafioso. Il partecipe … è soprattutto un associato, un soggetto che unitamente ad altri rappresenta la componente “umana” di una struttura complessa che, pur differenziabile nelle sue parti (uomini, mezzi, risorse etc.) assume valenza unitaria sul piano giuridico e sociale, e proprio perché alla base della sua genesi vi è un “patto associativo”, che, prima ancora di prevedere l’impiego di determinati apparati strumentali o lo svolgimento di specifiche attività, comporta una solidarietà ed una coesione tra i suoi membri tale da far apparire questi ultimi parte di un unico organismo» (cfr. De Liguori, L., Concorso e contiguità nell’associazione mafiosa, Milano, 1996, 61). La concreta soglia minima di partecipazione penalmente significativa deve essere dunque individuata nella condotta di chi presti un consapevole contributo alla vita del sodalizio, conoscendone le caratteristiche e con l’intento di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e omertà che ne derivano, per realizzare le finalità previste dal co. 3 della medesima disposizione. Costituendo, dunque, una tipica ipotesi di reato a forma libera, caratterizzata da dolo specifico, la condotta di partecipazione può consistere in qualsiasi contributo, purché non meramente occasionale, apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, accompagnato dalla consapevolezza e volontà di associarsi per perseguire gli scopi del sodalizio criminoso, avvalendosi del metodo mafioso, scopi che, come si è visto, non necessariamente debbono essere effettivamente e concretamente raggiunti (cfr. Cass. pen., sez. I, 11.1.2008, n. 1470; Cass. pen., sez. I, 3.2.2004, n. 4034; Cass. pen., 13.6.1987, Altivalle). L’atto di associazione non presuppone indefettibilmente un formale inserimento nell’ambito dell’organizzazione criminosa, non potendosi escludere, anche in assenza di procedure di formale affiliazione o legalizzazione, che il soggetto agente ponga in essere condotte significative di una piena partecipazione al sodalizio, come può opportunamente desumersi, sul terreno dell’accertamento probatorio, dalla reiterazione di comportamenti coerenti con l’esercizio di funzioni rilevanti che possano assumere valenza di indici rivelatori, sotto il profilo psicologico, della cd. affectio societatis. Nell’applicazione pratica, pertanto, è stato ritenuto significativo dell’adesione anche un comportamento di semplice disponibilità manifestato, senza condizioni e limiti, nei confronti del pactum sceleris, ove tale modalità adesiva risulti in concreto idonea a offrire un contributo funzionale all’accrescimento della forza e della potenzialità del sodalizio (cfr. Cass. pen., sez. I, 16.6.1992, n. 6992; Cass. pen., sez. V, 10.8.2000, n. 9002; Cass. pen., sez. V, 16.2.2004, n. 6101). Sotto il profilo soggettivo, l’adesione dell’agente deve risultare sorretta dalla già indicata affectio societatis. In altri termini, è stata seguita, sia in dottrina (cfr. ad esempio, Turone, G., Il delitto di associazione mafiosa, cit., 354, e De Liguori, L., Concorso e contiguità nell’associazione mafiosa, cit., 61) che in giurisprudenza (cfr. Cass. pen., sez. II, 26.1.2005, n. 2350; Cass. pen., S.U., 20.9.2005, n. 33748; Cass. pen., sez. VI, 12.6.2009, n. 22446), un’impostazione improntata al modello causale, dovendosi privilegiare, nell’accertamento della condotta di partecipazione, l’effettiva prestazione di un contributo eziologicamente orientato – e concretamente idoneo – a sostenere l’operatività del sodalizio. È stato, peraltro, doverosamente e opportunamente evidenziato che la partecipazione di cui al co. 1 dell’art. 416 bis c.p. deve essere prestata nei confronti dell’organizzazione nel suo complesso, non essendo di per sé sufficiente a integrare il precetto la condotta di chi presti il proprio contributo in favore di un singolo associato (cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 15.11.2005, n. 41261). La partecipazione del singolo, infatti, assume concreto rilievo quando essa sia suscettibile di inserirsi e riverberarsi nella sfera di operatività dell’associazione quale autonoma entità, dalla quale egli sia riconosciuto nel suo ruolo e per la sua attività. L’elemento della stabilità e della continuatività dell’apporto causale o della disponibilità manifestate dal soggetto agente costituisce momento determinante nella verifica della riconducibilità della condotta alla fattispecie di partecipazione piuttosto che alle diverse ipotesi agevolative di cui agli artt. 378 e 418 c.p. (cfr. Cass. pen., sez. III, 7.5.2013, n. 33243). La difficoltà di tratteggiare la soglia di rilevanza penale della condotta del partecipe ha mostrato chiare criticità della fattispecie di cui al co. 1 dell’art. 416 bis c.p., là dove nell’esperienza giudiziaria apparivano residuare spazi di impunità con riferimento a condotte, egualmente idonee a esprimere una rilevanza causale per la vita del sodalizio criminale, ma non suscettibili di ricadere nella definizione di partecipazione sin qui delineata. Al fine precipuo di sopperire ai margini di impunità individuati in presenza di condotte ritenute atipiche rispetto alla fattispecie di partecipazione, si è fatto ricorso alla figura del cd. concorso esterno, ricavata dal combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.
6.2 Promozione, direzione, organizzazione
Il co. 2 dell’art. 416 bis c.p. individua, in aggiunta alla partecipazione, ulteriori condotte espressive di maggior disvalore, e pertanto sanzionate più rigidamente, descrittive di particolari ruoli che, in seno all’associazione, possano essere rivestiti dagli affiliati. La condotta, o meglio, il ruolo del promotore non risulta normativamente strutturato sul momento propriamente costitutivo del sodalizio, ma essenzialmente sulle fasi in cui il sodalizio medesimo opera, esiste e si consolida. Non vi è, infatti, nel testo della disposizione in esame, alcuna indicazione esplicita dalla quale desumere che le funzioni di promotore possano essere rivestite esclusivamente da chi abbia concorso a costituire l’organizzazione sin dalla sua genesi, tanto più che, per assumere rilevanza agli effetti di cui all’art. 416 bis c.p., la costituita associazione dovrà avere acquisito la forza di intimidazione necessaria, per potersi qualificare come associazione di tipo mafioso. Ne discende come la figura del promotore possa ritenersi configurabile allorquando all’interno di un gruppo criminoso, originariamente non qualificato, un soggetto abbia prestato un contributo particolarmente importante alla formazione e al consolidamento dell’apparato strutturale-strumentale mafioso, ovvero qualora si tratti di un gruppo già costituito, egli abbia concorso ad accrescerne la potenzialità e a diffondendone il programma associativo (sul punto, cfr. Cass. pen., sez. I, 23.4.1985, Arslan). In altri termini, la figura del promotore può ritenersi identificabile, quando il soggetto agente, in una fase evidentemente dinamica della neo-costituita associazione, ovvero dell’associazione già storicamente esistente, ponga in essere condotte idonee e sufficienti ad accrescerne il potere, affermarne più incisivamente la capacità criminale, ampliarne e rafforzarne l’apparato organizzativo. Riguardo alle figure del dirigente e dell’organizzatore, le stesse debbono intendersi riferite a coloro i quali dispongono, all’interno del sodalizio, di poteri di iniziativa o di comando ovvero di poteri decisionali o gestionali inerenti al conseguimento degli scopi sociali, eventualmente all’interno di ciascuno dei settori di operatività dell’associazione.
- Le circostanze aggravanti: l’associazione armata e l’impiego dei proventi delittuosi
L’art. 416 bis c.p., ai co. 4-6, prevede alcune circostanze aggravanti, coessenziali alle finalità mafiose. Si tratta delle circostanze legate alla disponibilità di armi da parte del sodalizio (co. 4-5), ovvero all’impiego di proventi illeciti nelle attività economiche a esso riconducibili (art. 648 ter c.p.). Procedendo con ordine, si osserva che il co. 4 dell’art. 416 bis c.p. contempla una circostanza aggravante che determina un diverso e indipendente trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta di partecipazione (da 9 a 15 anni) ed avuto riguardo alle condotte di promozione, direzione ed organizzazione (da 12 a 24 anni), quando l’associazione sia «armata». In particolare, l’associazione può considerarsi tale, secondo la definizione contenuta nel co. 5, «quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito». Si è evidentemente al cospetto di una circostanza di natura oggettiva, imputabile quindi a tutti i membri del sodalizio, sempre che ne siano a conoscenza ovvero che l’abbiano ignorata per colpa o per errore dovuto a colpa.
Quanto all’ulteriore circostanza aggravante di cui al co. 6, questa importa un aumento di pena «se le attività economiche di cui agli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti», rinvenendo la sua giustificazione nella ritenuta progressione criminosa realizzata rispetto al reato base e nella maggiore pericolosità di cui costituisce espressione un’associazione che abbia raggiunto in tutto o in parte gli scopi associativi e, quindi, nella più incisiva e articolata offesa agli interessi protetti. La sussistenza delle condizioni di fatto per cui le attività economiche, di cui l’associazione intenda assumere la gestione e il controllo, siano finanziate mediante proventi di illecita derivazione comporta che l’associazione medesima, anziché perseguire semplicemente i suoi obiettivi tipici, abbia effettivamente conseguito gli scopi che si prefigge. L’avvenuta realizzazione di una serie di delitti-scopo, da cui sia derivata l’acquisizione di risorse economiche oggetto di reimpiego nei settori di interesse, costituisce espressione di un maggior disvalore, dal quale discende l’elevatissimo trattamento sanzionatorio che l’aumento previsto dal co. 6 dell’art. 416 bis c.p. determina sulle pene già rigorose fissate nei commi precedenti. Il reato circostanziato, ai sensi del co. 6 della disposizione in esame, così come è strutturato, richiede l’investimento di proventi già acquisiti quale prezzo, prodotto o profitto di pregresse attività illecite. Va evidenziato, per completezza, che le condotte, che costituiscono il presupposto fattuale della configurabilità della circostanza aggravante in esame, possono assumere un rilievo autonomo ai sensi dell’art. 648 ter c.p., ma non anche dell’art. 648 bis c.p. Il dettato normativo, infatti, è esclusivamente riferito all’impiego di risorse finanziarie di illecita derivazione, così individuando, quale presupposto fattuale della circostanza aggravante, condotte di «impiego in attività economiche o finanziarie» di «denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto», ricadenti nell’alveo della disposizione di cui all’art. 648 ter c.p. Non sembrano, invece, poter costituire presupposto fattuale della circostanza de qua le diverse tipologie di condotta, peraltro specificamente orientate a dissimulare la provenienza illecita delle risorse, descritte dall’art. 648 bis c.p. Le attività di sostituzione e trasferimento ovvero le «altre operazioni» destinate a ostacolare l’individuazione dell’origine illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità, infatti, non appaiono intrinsecamente riferibili al concetto normativo di finanziamento da cui discende la configurabilità della circostanza aggravante.
Quanto al possibile rapporto esistente tra delitto di reimpiego e delitto associativo aggravato a norma dell’art. 416 bis, co. 6, c.p., è da rilevarne una possibile incompatibilità, o meglio, l’operatività della clausola di esclusione di cui agli artt. 648 ter c.p., quando il delitto presupposto da cui derivino le risorse illecite sia rappresentato dal delitto associativo e l’autore delle condotte di reimpiego, che pure si riverberano sul trattamento sanzionatorio a norma dell’art. 416 bis, co. 6, c.p. venga a identificarsi nell’associato. Sull’argomento sono intervenute infatti le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 27.2.2014, n. 25191, riconoscendo come il delitto di associazione mafiosa sia di per sé idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso. Si sottolinea nella motivazione della sentenza della Suprema Corte la rilevanza delle più recenti dinamiche delle organizzazioni mafiose, «che cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose, ma anche in altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati». Si è quindi affermata la non configurabilità del concorso tra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p. e quello di cui all’art. 416 bis c.p. quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, chiarendo che: il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti; l’aggravante prevista dall’art. 416 bis, co. 6, c.p. è configurabile nei confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua.
L’art. 3, co. 3, l. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto nell’ordinamento il tanto auspicato delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter.1, c.p.); prevede la punibilità di chi «avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, impega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni e le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa». Tale disposizione dovrà essere necessariamente coordinata con l’aggravante di cui all’art. 416 bis, co. 6, c.p., probabilmente definendone la tacita abrogazione, almeno in riferimento all’ipotesi in cui il delitto presupposto, da cui dipendono i proventi illeciti oggetto del reimpiego da parte di un associato, sia proprio quello di associazione mafiosa.
I fatti di autoriciclaggio e reimpiego sono comunque punibili, sussistendone i presupposti normativi, ai sensi dell’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992.
Per le tematiche relative alla confisca e all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13.5.1991, conv. in legge dalla l. 12.7.1991, n. 203, v. Criminalità mafiosa transnazionale.
Fonti normative
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