IL PATTO SPORCO TRA STATO E MAFIA

 


SPECIALE TRATTATIVA


TRATTATIVA STATO MAFIA , LE TAPPE DELLA SENTENZA DIMENTICATA  
La Sentenza di Primo grado, dove i magistrati hanno dimostrato il patto scellerato tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. 

SENTENZA nei confronti di:

  1. BAGARELLA Leoluca Biagio, nato a Corleone il 3/2/1942, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Sassari – detenuto per altro presente
  2. BRUSCA Giovanni, nato a San Giuseppe Jato il 20/2/1957, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia – detenuto per altro presente
  3. CIANCIMINO Massimo, nato a Palermo il 16/2/1963, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri – detenuto per altro presente
  4. CINA’ Antonino, nato a Palermo il 28/4/1945, in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma – detenuto per altro presente
  5. DE DONNO Giuseppe, nato a Santeramo in Colle (BA) il 27/12/1963 – libero assente
  6. DELL’UTRI Marcello, nato a Palermo 1’11/9/1941, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia – già contumace detenuto per altro assente per rinunzia
  7. MANCINO Nicola, nato a Montefalcione (AV) il 15/10/1931 – libero present
  8. MORI Mario, nato a Postumia il 16/5/1939 – libero assente
  9. RIINA Salvatore, nato a Corleone il 16/11/1930, già detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera – deceduto il 17/11/2017
  10. SUBRANNI Antonio, nato a Termoli (CB) il 28/8/1932 – libero assente

IMPUTATI

RIINA, BRUSCA, BAGARELLA, CINA’, SUBRANNI, MORI, DE DONNO, MANNINO, DELL’UTRI, unitamente a Provenzano Bernardo separatamente giudicato:

A) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 11 O, 338 e 339 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, anche in tempi diversi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro (taluni nella qualità di esponenti di vertice dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, altri quali pubblici ufficiali che hanno agito con abuso di potere e con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, altri ancora nella veste di esponenti politici di primo piano), con il Capo della Polizia pro-tempore PARISI Vincenzo e il Vice Direttore Generale pro-tempore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria DI MAGGIO Francesco, entrambi deceduti, e con altri allo stato ignoti, per turbare la regolare attività di corpi politici dello Stato italiano, ed in particolare del Governo della Repubblica, usavano minaccia – consistita nel prospettare l’organizzazione e l’esecuzione di stragi, omicidi e altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati) ai danni di esponenti politici e delle Istituzioni – a rappresentanti di detto corpo politico per impedirne o comunque turbarne l’attività.

In particolare:

RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo e CINA’ Antonino, prospettando ad esponenti delle Istituzioni, anche per il tramite di CIANCIMINO Vito Calogero, deceduto, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l’altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l’esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”. Ponendo l’ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l’omicidio dell ‘on. Salvo LIMA;

SUBRANNI Antonio, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, ponendo in essere (nella loro rispettiva qualità di Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, Vice Comandante operativo e di Ufficiale addetto al predetto R.O.S.), in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte:inizialmente contattando, su incarico di esponenti politici e di governo, uomini collegati a “Cosa Nostra” (fra gli altri, in particolare, CIANCIMINO Vito Calogero, nella sua veste di tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione mafiosa ed “ambasciatore” delle loro richieste), e così agevolando l’instaurazione di un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di “Cosa Nostra” per far cessare la strategia omicidiaria e stragista;in seguito favorendo lo sviluppo di una “trattativa” fra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall’altra, all’esercizio dei poteri repressivi dello Stato; successivamente assicurando altresì il protrarsi dello stato di latitanza di PROVENZANO Bernardo, principale referente mafioso di tale “trattativa”; condotte tutte che, per un verso, agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e, per altro verso, rafforzavano i responsabili mafiosi nel loro proposito criminoso di rinnovare la predetta minaccia;

MANNINO Calogero Antonio, ponendo in essere, m relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte: contattando, a cominciare dai primi mesi del 1992, esponenti degli apparati info­investigativi al fine di acquisire informazioni da uomini collegati a “Cosa Nostra” ed aprire la sopra menzionata “trattativa” con vertici dell’organizzazione mafiosa, finalizzata a sollecitare eventuali richieste di “Cosa Nostra” per far cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l’omicidio dell ‘on. Salvo LIMA, e che aveva inizialmente previsto l’eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO;esercitando altresì, in epoca successiva, ed in relazione alle richieste di “Cosa Nostra”, indebite pressioni finalizzate a condizionare in senso favorevole a detenuti mafiosi la concreta applicazione dei decreti di cui all’art. 41 bis ord. penit.; con le sopraindicate condotte così agevolando lo sviluppo della “trattativa” Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando il proposito criminoso di “Cosa Nostra” di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista;

BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, prospettando al Capo del Governo in carica BERLUSCONI Silvio, per il tramite di MANGANO Vittorio (deceduto) e di DELL’UTRI Marcello, una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l’altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l’esito di importanti vicende processuali ed il trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione) per gli aderenti all’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”. Ponendo l’ottenimento di detti benefici come condizione ineludibile per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle Istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l’omicidio dell’on. Salvo LIMA ed era proseguita con le stragi palermitane del ’92 e le stragi di Roma, Firenze e Milano del ’93.

DELL ‘UTRI Marcello, ponendo essere, in relazione alle sopra menzionate richieste, le seguenti condotte: inizialmente proponendosi ed attivandosi, in epoca immediatamente successiva all’omicidio LIMA ed in luogo di quest’ultimo, come interlocutore degli esponenti di vertice di “Cosa Nostra” per le questioni connesse all’ottenimento dei benefici sopra indicatisuccessivamente rinnovando tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra, in esito alle avvenute carcerazioni di CIANCIMINO Vito Calogero e di RIINA Salvatore, così agevolando il progredire della “trattativa” Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo;

Per tutti con le ulteriori aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2, 339 2° comma c.p. e 7 d.l. 152/91, per avere commesso il fatto in più di dieci persone riunite, al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa armata denominata “cosa nostra”, nonché per essersi avvalsi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva ed all’ulteriore scopo di assicurare ai membri dell’associazione mafiosa in questione il prodotto e la impunità di reati precedentemente commessi;

per DE DONNO, MANNINO, MORI e SUBRANNI, con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p. per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di pubblici ufficiali;

per BAGARELLA, BRUSCA, PROVENZANO e RIINA, con l’ulteriore aggravante di cui all’art. 61 n. 6 c.p., per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraevano volontariamente all’esecuzione di più mandati di cattura ed ordini di carcerazione in relazione al delitto di associazione mafiosa e a numerosi altri specifici delitti-fine;

In Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992.

B) OMISSIS (imputazione relativa a Provenzano Bernardo separatamente giudicato)

MANCINO Nicola (con la modifica apportata all’udienza del 31/5/13):

C) del reato previsto e punito dagli artt. 61 n. 2 e 3 72 c.p. per avere, deponendo come testimone innanzi al Tribunale di Palermo nel processo in corso nei confronti di MORI Mario e OBINU Mauro, anche al fine di occultare la condotta di cui al capo A) e di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni la impunità rispetto ai fatti descritti al capo A), affermato il falso e comunque taciuto in tutto o in parte ciò che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato, in particolare affermando falsamente di non essere mai venuto a conoscenza:

dei contatti intrapresi, in epoca immediatamente successiva alla strage di Capaci, da esponenti delle Istituzioni, tra i quali gli Ufficiali dei Carabinieri MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, con CIANCIMINO Vito Calogero e per il tramite di questi con gli esponenti di vertice dell’associazione mafiosa di “Cosa Nostra”;

delle lagnanze del Ministro della Giustizia MARTELLI sull’operato dei sopra indicati Ufficiali dei Carabinieri;  delle motivazioni che provocarono, nell’ambito della formazione del Governo della Repubblica insediatosi nel giugno del 1992, l’avvicendamento dell’on. SCOTTI nel ruolo di Ministro dell’Interno.

In Palermo in data 24/2/2012.

CIANCIMINO Massimo:

D) del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis, l 0, 3°, 4°, 5°, 6° comma, c.p., per avere consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno e al rafforzamento dell’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” svolgendo costantemente il ruolo di latore di messaggi scritti e comunicazioni orali (aventi ad oggetto argomenti di primario rilievo per la predetta organizzazione mafiosa) fra il padre CIANCIMINO Vito Calogero e PROVENZANO Bernardo;

In Palermo, Roma e altrove fino al novembre 2002.

E) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 11° comma c.p, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, incolpava, sapendolo innocente, DE GENNARO Giovanni di avere nella sua qualità di Funzionario della Polizia di Stato intrattenuto costanti e numerosi rapporti illeciti con esponenti dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra”, in particolare, simulando a carico del medesimo DE GENNARO le tracce dei predetti rapporti criminosi, contraffacendo un documento manoscritto che consegnava al Pubblico Ministero nel corso dell’interrogatorio al quale era sottoposto, ove era indicato un elenco di nominativi di Funzionari dello Stato asseritamente collusi con l’associazione mafiosa, trasponendogli la dicitura DE GENNARO, vergata in originale a matita su altro documento manoscritto dal padre Vito. Con l’aggravante di avere incolpato DE GENNARO di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione nel massimo a 1 O anni.

In Palermo in data 15 giugno 201 O.

 

PERSONE OFFESE

  • De Gennaro Giovanni, costituito parte civile per il reato di cui al capo E)
  • Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)
  • Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)
  • Comune di Palermo, costituito parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)
  • Presidenza della Regione Siciliana, costituita parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)
  • Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie, costituita parte civile per i reati di cui ai capi A) e D)
  • Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, costituita parte civile per il reato di cui al capo A)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il P.M. conclude chiedendo affermarsi la responsabilità penale di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti e, quindi, condannarsi:

  • Bagarella Leoluca per il reato di cui al capo a) alla pena di anni sedici di reclusione;
  • Cinà Antonino per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;
  • per Brusca Giovanni, per il reato di cui al capo a), previa concessione della diminuente speciale per la collaborazione, dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
  • Dell’Utri Marcello, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;
  • Mori Mario, per il reato di cm al capo a) alla pena di anni quindici di reclusione;
  • Subranni Antonio, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;
  • De Donno Giuseppe, per il reato di cui al capo a) alla pena di anni dodici di reclusione;
  • Mancino Nicola, per il reato di cm al capo c) alla pena di anni sei di reclusione;
  • per Ciancimino Massimo, per il reato di cui al capo d), ritenuta esauritasi la condotta al 15 gennaio 1993, dichiararsi non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
  • Ciancimino Massimo, per il reato di cui al capo e), alla pena di anni cinque di reclusione;
  • per tutti gli imputati con le pene accessorie come per legge;
  • per Riina Salvatore, dichiararsi non doversi procedere perché estinto il reato per morte del reo.

I difensori delle parti civili

  • l’Avv. Francesco Bertorotta, in sostituzione dell’Avv. Franco Coppi, nell’interesse della parte civile rappresentata Giovanni De Gennaro conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  • l ‘Avv. Fabio Caserta, nell’interesse delle parti civili rappresentate Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione Siciliana conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  •  l ‘Avv. Salvatore Airò Farulla, nell’interesse della parte civile rappresentata Comune di Palermo conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  •  I ‘Avv. Ettore Barcellona, nell’interesse della parte civile rappresentata Centro studi e iniziative culturali Pio La Torre conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  •  l’Avv. Salvatore Battaglia, in sostituzione dell’Avv. Vincenza Randa, nell’interesse della parte civile rappresentata Libera Associazione, nomi e numeri contro le mafie conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  •   l ‘A vv. Danilo Ammannato, nell’interesse della parte civile rappresentata Associazione tra familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili conclude come da comparsa conclusionale che deposita unitamente alla nota spese.
  • I difensori degli imputati:
  •  l ‘Avv. Enzo Musco, nell’interesse dell’imputato Mario Mori, “conclude chiedendo l’applicazione dell’art. 649 c.p.p. per identità del fatto storico oggi contestato con quello per il quale l’imputato Mori è stato già giudicato con sentenza passata in giudicato”;
  •  I ‘Avv. Nicoletta Piergentili Piromallo, nell’interesse dell’imputato Nicola Mancino, conclude chiedendo l’assoluzione dall’imputazione di falsa testimonianza perché il fatto non sussiste o con la formula ritenuta di giustizia;
  •  l ‘Avv. Massimo Krog nell’interesse dell’imputato Nicola Mancino, conclude chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine chiede lo stralcio degli atti e la rimessione per competenza al Tribunale di Palermo;
  •  l ‘Avv. Francesco Centonze, nell’interesse dell’imputato Marcello Dell’Utri conclude chiedendo, in linea principale, l’assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non sussiste o, comunque, per non averlo commesso e, in subordine, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In ulteriore subordine, ove I ‘Ili.ma Corte non ritenga di accogliere le esposte soluzioni interpretative con riguardo all’art. 338 c.p., preso atto della non manifesta infondatezza e della rilevanza della questione, voglia sospendere il giudizio e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 338 c.p. per contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. in relazione all’art. 289 c.p.;
  •  gli Avv.ti Manfredo Fiormonti e Francesco Provenzano, nell’interesse dell’imputato Giovanni Brusca, concludono chiedendo, concedersi all’imputato la circostanza attenuante della collaborazione e, per effetto, dichiararsi non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato perché estinto il reato per intervenuta prescrizione;
  • l’Avv. Claudia La Barbera, nell’interesse dell’imputato Massimo Ciancimino, conclude chiedendo l’assoluzione per il reato ascritto al capo e) con la più ampia formula liberatoria e in subordine anche ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.; in ulteriore subordine, chiede concedersi le circostanze attenuanti generiche ed applicarsi il minimo della pena con i benefici di legge. Si associa alle conclusioni del codifensore Avv. Roberto D’Agostino per il reato di cui al capo d);
  •  l’Avv. Basilio Milio, nell’interesse degli imputati Antonio Subranni e Mario Mori, conclude chiedendo, ex art. 523 comma 6 c.p.p., di acquisire i documenti di cui ali’ elenco separatamente depositato e l’esame dei testi Salvini, Scriccia e Gabrielli; per l’imputato Mori chiede il proscioglimento ex art. 649 c.p.p.; per entrambi gli imputati Mori e Subranni chiede, comunque, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto e, in subordine, il proscioglimento perché l’azione penale non poteva essere esercitata a monte prima di iniziare il processo per prescrizione del reato;
  •  l’Avv. Federica Folli, nell’interesse dell’imputato Antonino Cinà, conclude chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza dell’elemento soggettivo del reato sia laddove sia qualificato quale fattispecie di cui all’art. 338 c.p. sia laddove venga sussunto nella fattispecie di cui all’art. 289 c.p. nella formulazione vigente nel 1992; in subordine, l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento soggettivo sia laddove sia qualificato quale fattispecie di cui all’art. 338 c.p. sia laddove venga sussunto nella fattispecie di cui all’art. 289 c.p. nella formulazione vigente nel 1992; in ulteriore subordine, non doversi procedere perché, previa riqualificazione del fatto come delitto di cui all’art. 289 c.p., il reato è estinto per intervenuta prescrizione; in via di ulteriore e conclusivo subordine, non doversi procedere perché, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 339 comma 2 c.p., il reato di cui all’art. 338 c.p. è estinto per intervenuta prescrizione;
  •  I ‘Avv. Giuseppe Di Peri, nell’interesse dell’imputato Marcello Dell’ Utri, conclude chiedendo dichiararsi non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato ai sensi dell’art. 649 c.p.p.; in subordine, l’assoluzione perché il fatto non sussiste;
  •  l’Avv. Luca Cianferoni, nell’interesse degli imputati Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, conclude chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Chiede, altresì, dichiararsi la nullità del dibattimento per effetto della nullità dell’udienza del 28 ottobre 2014 per violazione del contraddittorio. Sulla competenza, chiede, ex art. 11 c.p.p., trasmettersi gli atti al Tribunale di Caltanissetta;
  •  l’Avv. Giovanni Anania, nell’interesse degli imputati Leoluca Bagarella e Salvatore Riina, conclude chiedendo dichiararsi non doversi procedere nei confronti di Salvatore Riina per morte dell’incolpato e nei confronti di Leoluca Bagarella per non avere commesso il fatto;
  • I’Avv. Roberto D’Agostino, nell’interesse dell’imputato Massimo Ciancimino, conclude chiedendo, per il reato ascritto al capo d), previa riqualificazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel reato di favoreggiamento personale, l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 378 c.p. per l’applicazione dell’art. 384 c.p.; in subordine, chiede che l’imputato venga assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa con ampia formula liberatoria; in estremo subordine, dichiararsi non doversi procedere perché estinto il reato per prescrizione essendosi la condotta del Ciancimino consumata in data 19 dicembre 1992; nella denegata ipotesi in cui il Ciancimino venga ritenuto colpevole per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa commesso fino al 2002, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, nel giudizio di bilanciamento, vengano ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti; per il reato di cui al capo e) si associa alle conclusioni rassegnate dall’Avv. Claudia La Barbera;
  •  I’Avv. Francesco Romito, nell’interesse dell’imputato Giuseppe De Donno conclude chiedendo l’assoluzione dal reato ascritto perché il fatto non sussiste; in subordine, chiede il proscioglimento perché l’azione penale non doveva essere esercitata non potendosi configurare le due aggravanti contestate di cui all’art. 339 comma 2 c.p. e di cui all’art. 7 D.L. n. 152/91;

Con decreto del 7 marzo 2013 il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo rinviava a giudizio dinanzi la Corte di Assise di Palermo gli imputati Riina Salvatore, Brusca Giovanni, Bagarella Leoluca Biagio, Cinà Antonino, Subranni Antonio, Mori Mario, De Donno Giuseppe e Dell’Utri Marcello per rispondere del reato di minaccia aggravata a Corpo dello Stato commesso in Palermo, Roma e altrove a partire dal 1992 (capo A), Mancino Nicola per rispondere del reato di falsa testimonianza commesso in Palermo il 24 febbraio 2012 (capo C) e Ciancimino Massimo per rispondere dei reati di concorso nell’associazione mafiosa “cosa nostra” commesso in Palermo, Roma e altrove fino al novembre 2002 (capo D) e di calunnia aggravata commesso in Palermo il 15 giugno 201 O.

All’udienza del 27 maggio 2013, cui si procedeva nella contumacia degli imputati De Donno, Dell ‘Utri e Mori ed alla presenza delle parti civili già ammesse in sede di udienza preliminare (De Gennaro Giovanni, Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Centro Studi e iniziative culturali Pio La Torre, Partito della Rifondazione Comunista, Associazione Le Agende Rosse, Sindacato Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, Comune di Palermo, Presidenza della Regione Siciliana, Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia, e Associazione Cittadinanza Per La Magistratura) chiedevano, altresì, di costituirsi parte civile l’Associazione Antiracket Libere Terre, l’Associazione nazionale Testimoni di Giustizia, il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Regione Toscana, l’Associazione Vigile del Fuoco Carlo La Cateno, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, il Comune di Campofelice di Roccella, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici, l’Associazione di Volontariato “Comitato Addiopizzo”, l’Associazione Riferimenti – Coordinamento Nazionale Antimafia, Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Salvatore Borsellino, i Familiari di Salvatore Lima (Lo Valvo Giulia Maria, Lima Marcello e Lo Monaco Martina).  Inoltre, il Comune di Palermo, già ammesso parte civile per il reato di minaccia a Corpo Politico, chiedeva di costituirsi anche per il reato di falsa testimonianza contestato all’imputato Mancino. L’udienza, pertanto, veniva aggiornata per consentire alle parti di esaminare le nuove richieste di costituzione di parte civile e la corposa documentazione allegata a sostegno delle stesse.

All’udienza del 31 maggio 2013 avanzavano, altresì, richiesta di costituzione di parte civile l’Associazione Antiracket di Marsala – Onlus, l’Associazione Antimafie Rita Atria e il Comune di Capaci. La Corte, sentite le parti, si ritirava in camera di consiglio per deliberare sulle costituzioni di parte civile ed all’esito pronunziava l’ordinanza allegata al verbale con la quale escludeva le parti civili già costituite Partito della Rifondazione Comunista, Associazione Le Agende Rosse, Sindacato Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia, Associazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia, e Associazione Cittadinanza Per La Magistratura ed inoltre non ammetteva le nuove parti civili Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia, Associazione Antiracket Libere Terre, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Regione Toscana, familiari di Salvatore Lima (Lo Valvo Giulia Maria, Lima Marcello e Lo Monaco Martina), Salvatore Borsellino, Comune di Capaci, Associazione Vigile del Fuoco Carlo La Cateno, Associazione Nazionale Giuristi Democratici, Associazione Riferimenti – Coordinamento Nazionale Antimafia, Associazione di Volontariato “Comitato Addiopizzo”, Associazione Antiracket di Marsala -Onlus, Associazione Antimafie Rita Atria e Comune di Campofelice di Roccella, nonché la costituzione di parte civile del Comune di Palermo per il reato di cui al capo C. Nella medesima udienza, esaurita la fase della costituzione delle parti, il P.M. integrava la contestazione nei confronti dell’imputato Mancino con la previsione, nell’ambito della già contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. sotto il profilo di assicurare ad altri l’impunità, anche della fattispecie di avere eseguito il reato di falsa testimonianza rubricato al capo C al fine di occultare il reato di cui al capo A. La detta integrazione, in assenza dell’imputato Mancino, veniva inserita a verbale ed il Presidente disponeva conseguentemente la notifica dell’estratto del verbale al detto imputato rinviando, per l’effetto, per la prosecuzione all’udienza del 27 giugno 2013. In tale udienza si iniziava la discussione delle questioni preliminari, che proseguiva, poi, nella successiva udienza del 1 luglio 2013Indi, la Corte si riservava la pronunzia su tali questioni preliminari ed al fine di sciogliere la riserva rinviava all’udienza del 4 luglio 2013 nella quale provvedeva come da ordinanza in atti di cui dava pubblica lettura e dichiarava aperto il dibattimento.

Nella successiva udienza del 26 settembre 2013 le parti indicavano i fatti che intendevano provare e chiedevano l’ammissione delle prove come da verbale in atti; nel contempo, però, le parti private chiedevano un rinvio per potere esaminare la corposa documentazione di cui il P.M. aveva richiesto l’acquisizione e per controdedurre sulla stessa e sulla istanza di perizia per la trascrizione di intercettazioni pure avanzata ed, in conseguenza, l’udienza veniva aggiornata al 10 ottobre 2013 allorché le parti replicavano sulle reciproche richieste come da verbale in atti. La Corte si riservava di provvedere sulle richieste di prova ed a tal fine rinviava all’udienza del 17 ottobre 2013 nella quale provvedeva come da ordinanza allegata a verbale di cui dava lettura.

All’udienza del 24 ottobre 2013 si dava inizio, dunque, all’assunzione delle prove testimoniali richieste dal P.M. procedendo all’esame dei testi Calogero Germanà e Susanna Lima ed acquisendo, sull’accordo delle parti, copia delle sentenze della Corte di Assise di Trapani e della Corte di Assise di Palermo, divenute irrevocabili, relative al tentativo di omicidio subito dal Germanà in data 14 settembre 1992.

Nella successiva udienza del 7 novembre 2013 si acquisivano le sentenze pronunziate dalla Corte di Appello di Palermo e dalla Corte di Cassazione nei confronti di Marcello Dell’Utri nel processo per il reato di concorso in associazione mafiosa e venivano, poi, esaminati, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., mediante collegamento audiovisivo a distanza, i dichiaranti Ferrante Giovan Battista e Onorato Francesco.

Nelle udienze del 21, 22 e 28 novembre 2013 si procedeva all’esame, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., mediante collegamento audiovisivo a distanza, del dichiarante Giuffrè Antonino.

All’udienza del 5 dicembre 2013 veniva esaminato, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., mediante collegamento audiovisivo a distanza, il dichiarante Messina Leonardo.

Nelle udienze dell’ 11 e 12 dicembre 2013, tenutesi in Milano, sull’accordo delle parti in ordine all’anticipazione, si procedeva all’esame dell’imputato Brusca Giovanni.

All’udienza del 9 gennaio 2014, revocata l’ordinanza dichiarativa della contumacia degli imputati Mori e De Donno presenti in aula, si esaminavano i testi Padellaro Antonio, Amurri Sandra e Di Biagio Aldo e si acquisivano una nota della Questura di Palermo attestante che nell’anno 1992 l’On. Mannino era sottoposto a misure di protezione personali affidate alla Polizia di Stato, un estratto del “calendario giudiziario” degli Uffici Giudiziari di Palermo relativo al numero telefonico della stanza del Procuratore Aggiunto Dott. Lo Forte corrispondente a quello trascritto a mano sul frontespizio del documento n. 22 della produzione documentale del P.M., copia dell’articolo avente il titolo “Con la morte addosso” pubblicato sul settimanale L’Espresso del 26 luglio 1992, n. 3 riproduzioni fotostatiche di fotografie consegnate dal teste Amurri ritraenti l’On. Gargani, copia di una e-mail inviata dal teste Amurri al P.M. in data 24 febbraio 2012, copia della citazione del teste Ciriaco De Mita emessa dal P.M. in data 9 dicembre 2011 per il giorno 19 dicembre 2011 e della relativa relata di notifica in data 18 dicembre 2011 con contestuale comunicazione di differimento del giorno fissato per l’atto istruttorio al I 2 gennaio 2012.

All’udienza del 16 gennaio 2014 si esaminava, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., mediante collegamento audiovisivo a distanza, il collaborante Gaspare Mutolo. All’udienza del 23 gennaio 2014 si esaminava, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., mediante collegamento audiovisivo a distanza, il collaborante Gioacchino La Barbera.

All’udienza del 30 gennaio 2014, acquisito il dispositivo di sentenza, prodotto dalla difesa dell’imputato Riina, con la quale la Corte di Assise di Appello di Palermo, in data 27 gennaio 2014, aveva confermato la sentenza di assoluzione del detto imputato per l’omicidio di Mauro De Mauro, si iniziava l’esame, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., del collaborante Francesco Di Carlo, esame che, tuttavia, non poteva essere concluso nella detta udienza e la cui prosecuzione, pertanto, veniva differita ad altra destinando udienza.

All’udienza del 13 febbraio 2014 si procedeva all’assunzione della deposizione del teste Riccardo Guazzelli.

All’udienza del 27 febbraio 2014, innanzitutto, il Pubblico Ministero chiedeva, ai sensi degli art. 430 e 493 comma 2 c.p.p., integrarsi la lista testimoniale con l’esame dei collaboranti Naimo Rosario e Tranchina Fabio, le cui dichiarazioni erano state acquisite soltanto successivamente in corso di dibattimento (in data 2 dicembre 2013, 27 gennaio 2014 e 6 febbraio 2014 per il primo; in data 15 febbraio 2014 per il secondo). La Corte, al fine di consentire alle parti di prendere visione dell’attività integrativa di indagine depositata nella segreteria del P.M. e di pronunziarsi sulla predetta richiesta di quest’ultimo, riservava la decisione alla successiva udienza e si proseguiva, quindi, nell’esame del collaborante Di Carlo Francesco iniziato nella precedente udienza del 30 gennaio 2014. Il controesame del medesimo teste, su istanza delle difese, veniva differito alla successiva udienza del 6 marzo 2014, che la Corte, sciogliendo la riserva formulata con l’ordinanza del 17 ottobre 2013, destinava, altresì, al conferimento dell’incarico per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai Periti Roberto Genovese e Antonino Caiozzo contestualmente nominati.

All’udienza del 6 marzo 2014 si concludeva, innanzitutto, l’esame di Di Carlo FrancescoIndi, sentite le parti sulla ammissione dei nuovi testi Naimo e Tranchina, la Corte provvedeva pronunziando ordinanza con la quale ammetteva i predetti testi. Venivano introdotti allora i Periti nominati per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e, quel punto, le difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno chiedevano, innanzitutto, revocarsi l’ordinanza del 17 ottobre 2013 nella parte in cui era stata respinta la richiesta delle difese medesime di trascrizione anche di due ulteriori conversazioni intercettate in altro procedimento rilevando che la sanzione di inutilizzabilità di cui all’art. 270 comma 1 c.p.p. non poteva attingere elementi di prova a discarico e che, peraltro, anche quattro intercettazioni provenienti da altro procedimento erano state, invece, ammesse su richiesta della Pubblica Accusa. La Corte, pertanto, procedeva al conferimento dell’incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni di cui alla richiesta del P.M. con esclusione delle quattro sopra ricordate, riservandosi di provvedere successivamente sulle stesse e sulle due di cui alla richiesta reiterata dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno.

All’udienza dell’ 11 marzo 2014, tenutasi in Roma, si iniziava l’esame, in qualità di testimone assistito, di Paolo Bellini e si acquisivano il certificato giudiziale di quest’ultimo, un certificato rilasciato dal D.A.P. attestante i periodi di detenzione del medesimo, nonché, al solo fine della documentazione del dato storico relativo all’intervista rilasciata, n. 2 articoli di stampa pubblicati sui quotidiani “Il Resto del Carlino” del 17 gennaio 1998 e la “Gazzetta di Parma” il 18 gennaio 1998. L’esame del Bellini che si concludeva nella successiva udienza del 12 marzo 2014, nella quale veniva, altresì, esaminato l’imputato in procedimento connesso Fabio Tranchina.

Nelle udienze del 13 e 14 marzo 2014, tenutesi sempre in Roma, si procedeva, invece, all’esame l’imputato in procedimento connesso Gaspare Spatuzza, acquisendo, nel contempo, col consenso delle parti, il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso in data 26 giugno 2008 in occasione di un interrogatorio congiunto da parte delle Procure della Repubblica di Palermo, Caltanissetta e Firenze.

All’udienza del 27 marzo 2014 si acquisivano, innanzitutto, con l’accordo delle parti, l’estratto del verbale in data 7 settembre 2011 della Commissione Centrale ex art. 10 legge 15 marzo 1991 n. 82 relativo alla concessione del programma speciale di protezione per la durata di ventiquattro mesi in favore di Spatuzza Gaspare, già prodotto dal P.M. all’udienza del 13 marzo 2014, e la sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Palermo il 13 febbraio 2004 nei confronti di Savoca Giuseppe (irrevocabile il 29 giugno 2004) e si procedeva all’esame dell’imputato in procedimento connesso Naimo Rosario, nel corso del quale, ancora sull’accordo delle parti, si acquisiva, altresì, il verbale illustrativo della collaborazione del predetto Naimo redatto in data 18 aprile 2014.

All’udienza del 10 aprile 2014, preliminarmente, il P.M., ai fini della eventuale rinunzia al chiesto esame dei testi Gabrielli, Terracciano, Barbini, Pacetto, Cappuccio, Di Gregorio, Firinu e Lisei (di cui, rispettivamente, ai n. 147, 148, 149, 156, 160, 161, 162 e 175 della propria lista) chiedeva acquisirsi: Informativa della Questura di Firenze – O.1.G.O.S. in data 7 aprile 1994 con relativi allegati; Informativa della O.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/4746 in data 7 giugno 1996 con relativi allegati; Informativa della O.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/I 911 in data non leggibile (ma depositato presso la Procura della Repubblica di Palermo il 14 marzo 1997) con relativi allegati; Informativa della O.I.A. n. 125/RM3°SETT/H2-24/4617 in data 12 giugno 1997 con relativi allegati. I difensori delle parti civili prestavano il consenso, mentre i difensori degli imputati si riservavano di pronunziarsi e, conseguentemente, la Corte differiva ogni decisione alla successiva udienza. Indi, si procedeva all’esame, in qualità di imputato in procedimento connesso, di Stefano Lo Verso ed al termine la Corte scioglieva la riserva sulla richiesta di revoca dell’ordinanza del 17 ottobre 2013, pronunziando l’ordinanza di cui al verbale, con la quale rigettava l’istanza e disponeva richiamarsi i già nominati Periti per l’integrazione dell’incarico.

All’udienza del 17 aprile 2014 si integrava l’incarico conferito ai Periti nel senso specificato nell’ordinanza del 10 aprile 2014 e, sull’accordo delle parti, si acquisivano le Informative prodotte dal P.M. ali ‘udienza del 10 aprile 2014 con esclusione dei verbali di sommarie informazioni ad esse allegati. Il P.M. rinunziava, conseguentemente, all’esame dei testi Gabrielli, Terracciano, Barbini, Pacetto, Cappuccio, Di Gregorio, Firinu e Lisei e la Corte interpellava in proposito i difensori delle parti che chiedevano termine per pronunziarsi. All’udienza del 15 maggio 2014 i difensori delle parti consentivano alla rinunzia all’esame soltanto dei testi Terracciano, Barbini, Pacetto, Cappuccio e Lisei e la Corte, conseguentemente, ne revocava l’ammissione. Nella medesima udienza si procedeva all’esame dei Periti con riferimento alla Relazione depositata dagli stessi in data 23 aprile 2014, che, all’esito, veniva acquisita al fascicolo del dibattimento, conferendo, però, nel contempo, incarico ai Periti di depositare relazione integrativa in relazione a talune precisazioni richieste dalle parti. Nella stessa udienza, poi, l’imputato Mancino rendeva spontanee dichiarazioni come da trascrizione del verbale in atti. I difensori degli imputati Mori e De Donno avanzavano richiesta di perizia per la trascrizione di alcune intercettazioni di conversazioni tra Massimo Ciancimino e Girolamo Strangio effettuate dalla Procura di Reggio Calabria ed i cui supporti, ora acquisiti unitamente ai relativi decreti autorizzativi, erano stati depositati al suddetto fine presso la segreteria del P.M. Le altre parti presenti chiedevano un termine per esaminare quanto depositato e pronunziarsi in ordine alla richiesta di perizia.

All’udienza del 16 maggio 2014 rendeva spontanee dichiarazioni, come da trascrizione del verbale in atti, l’imputato Mario MoriSull’accordo delle parti, quale atto divenuto irripetibile, si acquisiva il verbale – con allegata registrazione audio – delle informazioni rese al P.M. in data 29 ottobre 2010 dal teste Scilabra Giovanni Salvatore, deceduto il 29 marzo 2014, e veniva esaminato il teste M.llo Roberto Tempesta.

All’udienza del 29 maggio 2014, innanzitutto, il Pubblico Ministero chiedeva di produrre copia informatica delle sentenze divenute irrevocabili pronunziate dalla Corte di Appello di Palermo, rispettivamente, in data 23 ottobre 2010 nel procedimento a carico di Aiello Michele ed altri e in data 25 marzo 2013 nel procedimento a carico di Marcello Dell’Utri e, nulla opponendo le altre parti, la Corte ne disponeva l’acquisizione, rigettando, invece, in assenza di accordo delle parti, la richiesta della difesa dell’imputato Mori di acquisire anche la sentenza pronunziata dal Tribunale di Palermo Sezione Quarta Penale in data 17 luglio 2013 nei confronti del detto imputato, trattandosi di sentenza non passata in cosa giudicata e di cui, peraltro, ai fini della prova del fatto storico della detta pronunzia, era stato già acquisito il relativo dispositivo. Indi, si procedeva all’esame del teste Vincenzo Scotti, rinviando il controesame all’udienza del 13 giugno 2014.

All’udienza del 5 giugno 2014 si procedeva all’esame dei testi Di Gregorio e Firinu, mentre veniva rinviato ad altra data l’esame del teste Gabrielli in considerazione dell’impedimento documentato dal medesimo. Inoltre, la Corte, scioglieva la riserva, come da ordinanza a verbale, in ordine alle richieste di perizia per la trascrizione della registrazione audio delle dichiarazioni di Scilabra Giovanni Salvatore avanzata dalla difesa dell’imputato Dell’Utri e per la per la trascrizione di alcune intercettazioni di conversazioni tra Massimo Ciancimino e Girolamo Strangi avanzata dai difensori degli imputati Mori e De Donno.

All’udienza del 12 giugno 2014 veniva esaminato in video collegamento, m qualità di teste assistito, Di Matteo Mario SantoNella stessa udienza la Corte disponeva restituirsi il supporto informatico contenente il decreto autorizzativo, i brogliacci e i file audio delle intercettazioni disposte dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti di Strangi Girolamo perché irritualmente depositati dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno in cancelleria e relativi ad intercettazione effettuata in diverso procedimento non ammessa nel processo ed acquisiva, invece, trascrizione della registrazione audio delle sommane informazioni rese da Scilabra Giovanni Salvatore prodotta dalla difesa dell’imputato Dell’Utri e copia di un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera” il 18 dicembre 2010 col titolo “Sono l’icona dell’Antimafia. Ho 5 milioni che fanno la muffa” prodotto dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno. Quest’ultima, poi, rilevava la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell’ordinanza in data 5 giugno 2014 con la quale la Corte non aveva accolto la richiesta di perizia per la trascrizione delle intercettazioni di conversazioni tra Massimo Ciancimino e Girolamo Strangi e reiterava la medesima richiesta di perizia, sulla quale la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 13 giugno 2014 si definiva il controesame del teste Vincenzo Scotti e si acquisivano, quali documenti, un estratto (pag. 43-49) del libro intitolato “Un irregolare nel Palazzo” scritto dal medesimo teste e n. 7 articoli di stampa sulla formazione del nuovo governo nel giugno 1992 prodotti dalla difesa dell’imputato Mancino. Inoltre, il P.M. si pronunziava sulla richiesta, avanzata dalle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, di espunzione dal fascicolo del dibattimento di alcune conversazioni e messaggi già oggetto della perizia di trascrizione espletata, chiedendone il rigetto e la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 19 giugno 2014 non comparivano, giustificando l’impedimento, l’indagato in procedimento connesso Giuseppe Gargani ed il teste Ciriaco De Mita e la difesa dell’imputato Mancino chiedeva di produrre n. 10 documenti concernenti l’attività parlamentare del proprio assistito. Il P.M. e le altre parti chiedevano termine per esaminare tale documentazione e per pronunziarsi conseguentemente.

All’udienza del 26 giugno 2014, assente per impedimento documentato il teste Arnaldo Forlani, veniva esaminato l’indagato in procedimento connesso Giuseppe Gargani e rendeva spontanee dichiarazioni l’imputato Mario MoriLa difesa di quest’ultimo, all’esito delle dette dichiarazioni spontanee, chiedeva acquisirsi una memoria con allegati documenti (copia verbale testimonianza Mori in data 7 giugno 1997 dinanzi la Corte di Assise di Firenze; CD contenente copia informatica della sentenza non irrevocabile pronunziata dal Tribunale di Palermo il 1 7 luglio 2013 nel processo nei confronti degli imputati Mori e Obinu; copia di un articolo di stampa pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” in data 3 aprile 2014 col titolo “Enna, l’hotel dei <> alla vigilia delle stragi”; copia di una nota del R.O.S. dei Carabinieri datata 28 agosto 1993 avente ad oggetto “Regime penitenziario speciale ex 41 bis, comma 2, legge n. 354/1975. Proposte di eventuale proroga”; CD contenente copia informatica delle sentenze pronunziate nel processo a carico di Aiello Michele ed altri dal Tribunale di Palermo il 18 gennaio 2008 e dalla Corte di Appello di Palermo in data 23 gennaio 2010) per i quali, però, le altre parti chiedevano termine per esaminarli. Nel contempo, invece, le parti non si opponevano alla acquisizione dei documenti offerti alla precedente udienza dalla difesa di Mancino e la Corte ne disponeva l’acquisizione. Nella medesima udienza, la Corte, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, rigettava la richiesta, avanzata dalle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno, di espunzione dal fascicolo del dibattimento di alcune conversazioni e messaggi già oggetto della perizia di trascrizione espletata.

All’udienza del 27 giugno 2014 veniva esaminato in video collegamento, in qualità di teste assistito, il collaboratore di Giustizia Filippo Malvagna e si acquisiva su richiesta della difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, nulla opponendo le altre parti, il resoconto della seduta tenutasi presso la Camera dei Deputati il 29 luglio 1992 riguardo alle dimissioni presentate, tra gli altri, anche da Vincenzo Scotti.

All’udienza del 3 luglio 2014 il P.M. e le altre parti, innanzitutto, si pronunziavano sulla richiesta di produzione documentale avanzata dall’imputato Mori all’udienza del 26 giugno 2014 ed il P.M. chiedeva, nel contempo, acquisirsi la sentenza irrevocabile pronunziata dalla Corte di Cassazione il 6 maggio 2004, nel processo a carico di Biondino Salvatore ed altri per l’attentato in località Addaura in danno del Dott. Falcone, e le sentenze irrevocabili pronunziate dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo il 1 7 luglio 1995 e dalla Corte di Appello di Palermo il 26 aprile 1996 nei confronti di Bonaccorso CosimoI difensori degli imputati chiedevano termine per esaminare tali ultimi documenti e la Corte si riservava di provvedere su tutte le suddette richieste di produzione documentale. Indi, si esaminava in video collegamento, in qualità di teste assistito, il collaboratore di Giustizia Maurizio Avola.

All’udienza del 10 luglio 2014 il P.M. chiedeva di produrre – e si acquisiva sull’accordo delle parti – copia delle pag. 136 e 137 del Volume sulla Giustizia edito a cura della Presidenza della Repubblica il 16 giugno 2012, riproducente una lettera inviata dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica al Procuratore Generale della Cassazione, e si procedeva, quindi, all’esame, in video collegamento, in qualità di teste assistito, del collaboratore di Giustizia Antonino Galliano, al cui esito la difesa degli imputati Riina e Bagarella chiedeva che fossero chiamati a deporre, quali testi di riferimento, Ganci Raffaele e Ganci Domenico.

All’udienza dell’11 luglio 2014 venivano esaminati i testi Pietro Grasso e Donato Marra e nel corso dell’esame di quest’ultimo veniva spontaneamente consegnata dallo stesso teste – ed acquisita col consenso di tutte le parti – copia della lettera inviata da Nicola Mancino al Presidente della Repubblica il 27 marzo 2012, poi allegata dal Segretario Generale alla lettera a sua volta inviata il 4 aprile 2012 al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. La Corte, inoltre, scioglieva le riserve sulla richiesta, ex art. 195 comma 1 c.p.p., di esame dei testi di riferimento Ganci Raffaele e Ganci Domenico, che accoglieva destinandone l’assunzione nel prosieguo, e sulle acquisizioni documentali richieste dalla difesa dell’imputato Mori all’udienza del 26 giugno 2014 e dal P.M. all’udienza del 3 luglio 2014 come da ordinanza allegata al verbale.

All’udienza del 17 luglio 2014, preliminarmente, il Presidente informava le parti che, con lettera pervenuta il 15 luglio 2014, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, esaminato in qualità di teste alla precedente udienza, aveva inviato due documenti (lettera del Procuratore Generale Esposito dell’11 aprile 2012 e lettera del Procuratore Generale Ciani dell’8 giugno 2012) asseritamente rinvenuti dopo quella deposizione e metteva i documenti medesimi, per le loro valutazioni, a disposizione delle parti, su richiesta delle quali i documenti venivano acquisiti. Venivano, quindi, esaminati i testimoni Gianfranco Ciani (nel corso dell’esame si acquisiva una lettera inviata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione al Procuratore Generale di Caltanissetta il 9 marzo 2012), Pasquale Ciccolo (nel corso del cui esame si acquisiva un comunicato stampa emesso dalla Procura Generale della Cassazione il 19 giugno 2012) e Vitaliano Esposito. Al termine, il P.M., nell’indicare le attività istruttorie che intendeva porre in essere nel prosieguo, rappresentava l’intendimento di esaminare il teste Giorgio Napolitano e sollecitava, quindi, la Corte agli adempimenti necessari ai fini dell’assunzione di detta prova in relazione alla carica di Presidente della Repubblica ricoperta dal detto teste. La Corte, preso atto di tale richiesta, subordinava l’accoglimento di questa allo scioglimento della riserva formulata all’udienza del 28 novembre 2013 sulla sollecitazione rivolta da talune delle parti alla Corte stessa affinché rivalutasse il provvedimento di ammissione della testimonianza del Capo dello Stato ai sensi dell’art. 495 comma 4 c.p.p.

All’udienza del 25 settembre 2014 si esaminava il teste Ciriaco De Mita e la Corte provvedeva a sciogliere la riserva di provvedere sulla richiesta di revoca dell’ammissione del teste Napolitano come da ordinanza allegata al verbale. Il Pubblico Ministero chiedeva acquisirsi copia della sentenza n. 643 del 2014 pronunziata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Marcello Dell’Utri, nonché disporsi perizia per le trascrizioni delle intercettazioni ambientali effettuate all’interno della struttura carceraria riguardo alle conversazioni tra l’imputato Riina Salvatore e altro detenutoI difensori chiedevano termine per esaminare l’elenco delle conversazioni indicate dal P.M. e per eventualmente integrarlo con ulteriori conversazioni pure intercettate. La difesa dell’imputato Mancino, inoltre, chiedeva di produrre due articoli di stampa pubblicati sul quotidiano Corriere della Sera il 2 e 9 settembre 2014, un estratto (pag. 138-147) del libro pubblicato da Mino Martinazzoli col titolo “Uno strano democristiano” e altro estratto (pag. 122-1341) del libro pubblicato da Francesco Malgeri col titolo “Storia della Democrazia Cristiana”. Il P.M. si opponeva a tale produzione documentale ad eccezione dell’estratto del libro di Mino Martinazzoli. La Corte, concesso il termine sollecitato dalle parti, si riservava di provvedere successivamente sulle predette richieste.

All’udienza del 2 ottobre 2014 si esaminava, ex art. 21 O c.p.p., Vincenzo Sinacori.

All’udienza del 9 ottobre 2014 la Corte, sentite le parti sulle richieste formulate nella precedente udienza del 25 settembre 2014, provvedeva come da ordinanza trascritta nel verbale di udienza. Indi, si iniziava l’esame, ex art. 21 O c.p. p., di Angelo Siino.

Nelle successive udienze del 16 e 17 ottobre 2014 proseguiva l’esame di Angelo Siino.

All’udienza del 23 ottobre 2014, preso atto della certificazione medica pervenuta, veniva rinviata ad altra data l’ulteriore prosecuzione dell’esame di Angelo Siino e veniva, invece, sentito il teste Virginio AmodeoIndi, il P.M. chiedeva acquisirsi i documenti specificati in verbale e la difesa dell’imputato Riina chiedeva, in relazione a questi, l’ammissione di nuova prova testimoniale e, pertanto, l’udienza veniva aggiornata per consentire alle parti di esaminare i documenti.

All’udienza del 24 ottobre 2014 i difensori degli imputati chiedevano ulteriori nuove prove e la Corte, sentite le parti, provvedeva sulle richieste formulate dalle parti nella precedente e nella stessa udienza come da ordinanza allegata al verbale di udienza.

Il giorno 28 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 205 c.p.p., veniva assunta la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano presso la sede, in Roma Palazzo del Quirinale, nella quale il predetto esercitava la funzione di Capo dello Stato.

All’udienza del 6 novembre 2014 proseguiva l’esame di Siino Angelo e la Corte nominava i Periti per procedere alla trascrizione delle intercettazioni ambientali richieste dal P.M. e dai difensori di alcuni imputati.

All’udienza del 13 novembre 2014 si conferiva l’incarico ai Periti, si esaminavano gli stessi sulla relazione di trascrizione depositata I’8 agosto 2014 e si proseguiva, infine, ulteriormente nell’esame di Siino Angelo.

All’udienza del 27 novembre 2014 proseguiva ancora l’esame di Siino Angelo.

All’udienza del 28 novembre 2014 si esaminava il teste Diego Cavaliero.

All’udienza del 4 dicembre 2014 il processo veniva rinviato per l’assenza del collegamento, a causa di guasto tecnico, con la postazione dell’imputato Bagarella.

All’udienza del 5 dicembre 2014 si esaminavano i Periti Genovese e Caiozzo sulla integrazione di relazione depositata il 26 novembre 2014.

All’udienza dell’11 dicembre 2014 si esaminava il teste Sebastiano Ardita e, sull’accordo delle parti, si acquisivano ulteriori documenti prodotti dal P.M.

All’udienza del 12 dicembre 2014 si iniziava l’esame, ex art. 210 c.p.p., di Tullio Cannella.

L’udienza del 18 dicembre 2014, destinata alla prosecuzione dell’esame di Siino Angelo, veniva rinviata per l’impedimento documentato di quest’ultimo.

All’udienza dell’8 gennaio 2015 si concludevano gli esami di Siino Angelo e Cannella Tullio e si acquisivano i nuovi documenti prodotti dal P.M. utilizzati per l’esame del primo (fotocopia di un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 20 aprile 2006; lettera di trasmissione alla Procura della Repubblica di Palermo in data 3 giugno 2014 di documenti riservati con autorizzazione dell’AISI; due documenti relativi alla e.cl. “operazione farfalla” datato rispettivamente 24 maggio 2004 e 23 luglio 2004).

All’udienza del 9 gennaio 2015 veniva esaminato il teste Giuseppe Tavormina e si acquisivano, nel contempo, le dichiarazioni testimoniali precedentemente rese dal medesimo in altri processi in data 19 luglio 2000, 22 aprile 2010 e 8 febbraio 2011 e dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 16 e 23 marzo 2011.

All’udienza del 15 gennaio 2015 si esaminava il teste Edoardo Fazzioli.

Alle udienze del 3 febbraio 2015 in Roma si esaminava il teste Nicolò Amato, il quale, al termine dell’esame consegnava spontaneamente tre volumi rilegati contenenti i documenti cui si era riferito nel corso della sua deposizione, e, sull’accordo delle parti, si acquisivano, altresì, copia di un fax inviato dal Direttore del DAP al Ministro Conso nel febbraio 1993, di un appunto redatto il 15 marzo 1993 dal Direttore del DAP avente ad oggetto “Proposte di applicazione del regime penitenziario speciale di cui all’art. 41 bis n. 2 vigente ordinamento penitenziario”, della circolare emanata dal DAP il 21 aprile 1993, dell’appunto per il Capo di Gabinetto del Ministro Martelli redatto dal Direttore del DAP il 24 agosto 1992, dei resoconti stenografici delle audizioni di Nicolò Amato dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data 18 e 25 gennaio 2011 e del “memoriale” da quest’ultimo successivamente inviato alla medesima Commissione nel luglio 2012.

All’udienza del 4 febbraio 2015 in Roma l’indagato in procedimento connesso Adalberto Capriotti si avvaleva della facoltà di non rispondere.

All’udienza del 5 febbraio 2015 si esaminava il teste Arnaldo Forlani e la difesa dell’imputato Mancino chiedeva acquisirsi copia di una lettera inviata da quest’ultimo al predetto Forlani in data 13 settembre 2012 e la relativa lettera di risposta del 28 settembre 2012, nonché estratto del resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati in data 20 luglio 1992.

All’udienza del 19 febbraio 2015 si esaminava il teste Fabio Fabbri e, sull’accordo delle parti, si acquisivano alcuni documenti (copia di una lettera inviata dall’imputato Mancino all’On. Forlani in data 13 settembre 2012 che aveva dato luogo alla lettera di risposta del 28 settembre 2012 già prodotta all’udienza del 26 settembre 2013 dalla difesa del detto imputato, ed estratto del resoconto stenografico della seduta della Camera dei Deputati in data 20 luglio 1992).

All’udienza del 20 febbraio 2015 si esaminava il teste Andrea Calabria e, sull’accordo delle parti, si acquisivano alcuni documenti (copia di un fax inviato il 18 febbraio 2015 per conto del teste Fabbri da un esercizio commerciale in Roma e copia di alcuni articoli di stampa pubblicati su “La Sicilia” il 7/9/1992, “L’Europeo” il 9/10/92, “Il Giornale di Sicilia” il 12/10/93 e ancora “La Sicilia” il 7 /11 /93 ), mentre riguardo alla acquisizione di altri documenti (copia relazione di servizio redatta il 18 febbraio 2015 da personale della O.I.A. di Firenze che aveva proceduto alla notifica della citazione al teste Fabbri e del resoconto della audizione del Dott. Capriotti dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 28 ottobre 1994), in assenza del medesimo accordo delle parti, la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 26 febbraio 2015 il teste Livia Pomodoro comunicava il proprio impedimento e la Corte, sciogliendo la riserva formulata nella precedente udienza, con ordinanza allegata al verbale, rigettava la richiesta di acquisizione della relazione di servizio redatta da personale della O.I.A. il 18 febbraio 2015 ed ammetteva la produzione del resoconto della audizione del Dott. Capriotti dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 28 ottobre 1994.

All’udienza del 27 febbraio 2015 si esaminavano i testi Paolo Falco e Livia Pomodoro.

All’udienza del 5 marzo 2015, innanzitutto, il P.M. depositava certificato medico attestante l’impedimento a comparire del teste Giuseppe La Greca e, in relazione a questo, per la ritenuta sopravvenuta impossibilità di ripetizione, chiedeva acquisirsi le dichiarazioni rese dal predetto teste in data 5/12/2011 nella fase di indagine preliminare ed il resoconto della audizione del medesimo dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data l 5/ 12/201 O. La Corte si riservava di provvedere e veniva, quindi, esaminato il teste Salvatore Cirignotta, acquisendo, all’esito, sull’accordo delle parti, copia dell’appunto inviato dal predetto teste al Vice Direttore Di Maggio in data 2 maggio 1994. Indi, il P.M. chiedeva ammettersi, quali prove sopravvenute a norma dell’art. 493 comma 2 c.p.p., l’esame degli indagati in procedimento connesso Carmelo D’Amico e Vito Galatolo e dei testimoni Giuseppe Falcone, Giuseppe Miliano e Massimo Parisi sulle circostanze per ciascuno di essi specificate nel verbale di udienza. Le altre parti chiedevano termine per pronunziarsi su tali nuove prove e la Corte, conseguentemente, si riservava di provvedere nel prosieguo.

All’udienza del 19 marzo 2015 si procedeva all’esame del teste Ennio Mastropietro e, al termine, le parti si pronunziavano sulle richieste formulate dal P.M. nella precedente udienza.

All’udienza del 20 marzo 2015 la Corte, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, disponeva acquisirsi al fascicolo del dibattimento il verbale delle dichiarazioni rese dal teste Giuseppe La Greca in data 5 dicembre 2011 nella fase di indagine preliminare ed il resoconto della audizione di Giuseppe La Greca dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 15/12/2010 ed ammetteva, quindi, il chiesto esame degli indagati in procedimento connesso Carmelo D’Amico e Vito Galatolo e dei testimoni Giuseppe Falcone, Giuseppe Miliano e Massimo ParisiSi procedeva, quindi, all’esame del dichiarante Pasquale Di Filippo.

All’udienza del 26 marzo 2015 l’indagato in procedimento connesso Carmelo Canale si avvaleva della facoltà di non rispondere.

All’udienza del 2 aprile 2015 perveniva attestazione di impedimento a comparire del teste Giuseppe Falcone e, sull’accordo delle parti, si acquisivano la nota del 16 maggio 2014 con la quale il Servizio Centrale di Protezione comunicava il decesso avvenuto in data 20 febbraio 2014 del collaboratore di Giustizia Salvatore Cucuzza e i verbali, con relative trascrizioni, delle dichiarazioni rese dal medesimo in data 7 e 21 maggio 1997 alla O.O.A. di Firenze, il 17 ottobre I 997 alla O.O.A. di Palermo ed il 14 aprile 1998 nel processo n. 843/97 a carico di Dell’Utri dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione Seconda Penale.


All’udienza del 9 aprile 2015 si procedeva all’esame del teste Giuseppe Falcone e del dichiarante Di Filippo Emanuele.

L’udienza del 16 aprile 2015 veniva rinviata per il sopravvenuto impedimento documentato dall’imputato Mori e dal suo difensore.

All’udienza del 17 aprile 2015 si iniziava l’esame del collaboratore di Giustizia Carmelo D’Amico, rinviando, poi, il controesame ad altra udienza su istanza delle difese degli imputati (ad eccezione della difesa dell’imputato Mancino). Nella stessa udienza, sull’accordo delle parti, si acquisivano la richiesta del D’Amico di ulteriore interrogatorio indirizzata alla Procura di Palermo il 4 aprile 2015; una certificazione attestante il periodo di detenzione del medesimo presso la Casa Circondariale di Milano Opera; una nota in data 11 novembre 2014 in ordine ad alcuni riscontri in ordine alle dichiarazioni rese dal D’Amico; copia della sentenza n. 86/08 emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo il 21 gennaio 2008 e la conseguente sentenza nel giudizio di appello emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 2 aprile 2012, irrevocabile il 12 novembre 2012, nel processo denominato “Gotha” a carico, tra gli altri, anche di Rotolo Antonino.

All’udienza del 7 maggio 2015 si iniziava l’esame del collaboratore di Giustizia Vito Galatolo e la difesa dell’imputato Dell’Utri chiedeva di produrre la sentenza irrevocabile pronunziata il 2/7/2013 dalla Corte di Appello di Roma nella causa civile promossa da Matassa Lorenzo nei confronti di Amurri Sandra, Padellaro Antonio e la Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A. e la sentenza, allo stato non irrevocabile, pronunziata dal Tribunale di Roma il 3 gennaio 2015 nei confronti di Amurri Sandra, Padellaro Antonio e Aula Maria Antonietta a seguito di querele di Calogero Mannino e Dell’Utri Marcello.

All’udienza del 15 maggio 2015 la Corte provvedeva sulla predetta richiesta di acquisizione documentale come da ordinanza in atti e si concludeva l’esame di Carmelo D’Amico e di Vito Galatolo.

All’udienza del 21 maggio 2015 il teste Gaetano Gifuni non compariva documentando il proprio impedimento e veniva esaminato il teste Vittorio Aliquò.

All’udienza del 28 maggio 2015 si esaminavano i testi Giuseppe Miliani e Massimo Parisi.

All’udienza del 4 giugno 2015 si esaminava il teste Olindo Canali e, nel corso del detto esame, sull’accordo delle parti, si acquisivano le informative della Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Messina del 25 luglio 1993 e 5 ottobre 1994 con i relativi allegati.

All’udienza del 5 giugno 2015 si esaminava il teste Giuseppe Scibilia e, all’esito, il P.M. chiedeva procedersi a confronto con il teste Olindo Canali.

Le difese degli imputati chiedevano di pronunziarsi su tale richiesta dopo l’acquisizione e l’esame delle trascrizioni delle deposizioni dei predetti testi e la Corte accoglieva la richiesta.

All’udienza dell’ 11 giugno 2015 si esaminava l’imputato in procedimento connesso Gaetano Grado e, sull’accordo delle parti, si acquisivano la sentenza pronunziata dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo il 12 dicembre 2008 nei confronti di Grado Gaetano e la sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Palermo il 28 aprile 2009 nei confronti di Riina ed altri, entrambe relative alla c.d. “strage di viale Lazio” e divenute irrevocabili, il verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese da Gaetano Grado il 7 agosto 2001, le prima quattro pagine del verbale delle dichiarazioni rese dal medesimo il 30 agosto 2012 e il certificato del casellario giudiziale del detto dichiarante.

All’udienza del 12 giugno 2015 si esaminavano l’imputato in procedimento connesso Giusto Di Natale e il teste Silvio Valente.

All’udienza del 19 giugno 2015 si esaminava il teste Nicola Cristella e le difese si pronunziavano, come in atti, sulla richiesta di confronto tra i testi Olindo Canali e Giuseppe Scibilia sulla quale la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 25 giugno 2015 si procedeva all’esame del teste Francesco Paolo Fulci e la Corte scioglieva la riserva ammettendo il confronto tra i testi Olindo Canali e Giuseppe Scibilia da effettuarsi in una successiva udienza.

All’udienza del 26 giugno 2015 si esaminavano i collaboratori di Giustizia Salvatore Annacondia e Gianfranco Modeo e si acquisiva, sull’accordo delle parti, il resoconto stenografico dell’audizione di Salvatore Annacondia dinanzi la Commissione Parlamentare Antimafia in data 30 luglio 1993.

All’udienza del 2 luglio 2015 si esaminava il teste Guglielmo Sasinini.

All’udienza del 3 luglio 2015 si esaminava il collaboratore di Giustizia Luigi Giuliano.

All’udienza del 10 luglio 2015 si esaminava il teste Salvatore Tito Di Maggio e si acquisivano, col consenso delle parti, copia del verbale, con relativi allegati, redatto dalla Procura della Repubblica di Palermo il 24 luglio 2012 per la consegna da parte di Salvatore Tito Di Maggio di n. 4 fogli manoscritti attribuiti a Francesco Di Maggio e della trascrizione dattiloscritta del contenuto del predetto manoscritto su carta intestata del Ministero della Giustizia, copia dell’intervista rilasciata dal Dott. Francesco Di Maggio alla giornalista Liana Milella pubblicata sul settimanale “Panorama” il 22 agosto 1993, copia dell’intervista rilasciata da Salvatore Tito Di Maggio al giornalista Giovanni Bianconi pubblicata sul quotidiano “Corriere della Sera” il 1 luglio 2012 e copia di due dattiloscritti, il primo composto da n. 4 pagine col titolo “Antefatto semiserio” ed il secondo composto da n. 10 pagine col titolo “L’antefatto”, entrambi consistenti nella trascrizione di opere manoscritte del Dott. Francesco Di Maggio rinvenute ed in possesso del fratello Salvatore Tito Di Maggio.

All’udienza del 23 luglio 2015 si procedeva all’esame del teste Gaetano Gifuni ed al confronto tra i testi Olindo Canali e Giuseppe Scibilia.

All’udienza del 10 settembre 2015 la Corte, preliminarmente, revocava, ex art. 495 c.p.p., l’ammissione dell’esame del dichiarante Bruno RossiIndi, si esaminavano i testimoni assistiti Giovanni Ciaramitaro e Giuseppe Ferro. All’udienza dell’11 settembre 2015 si esaminava il dichiarante teste assistito Francesco La Marca.

All’udienza del 24 settembre 2015 si esaminavano i testi Melchiorre Cirami, Domenico Di Petrillo e Cusimano Ernesto (con contestuale acquisizione, sull’accordo delle parti, della informativa – con relativi allegati – redatta dal detto teste in data 20 maggio 2011) e si acquisivano, altresì, quale atto irripetibile, le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalla persona indagata in procedimento connesso Giovanni Conso in quanto nel frattempo deceduto Nella medesima udienza il P.M. chiedeva ammettersi ai sensi dell’art. 493 c.p.p., quali testi sopravvenuti, l’esame di Francesco Belittelli e Germana De Luca (per riferire sugli esiti della consulenza effettuata su nastri e bobine magnetiche relativi alla intercettazione tra presenti all’interno dell’Ufficio Trasporti di Orifici Domenico in Terme Vigliatore di cui al decreto del GIP di Barcellona Pozzo di Gotto del 17 marzo 1993 nel procedimento n. 368/93 O.O.A. e, specificamente, per chiarire se le conversazioni registrate il 1 aprile 1993 ore 16,08, il 5 aprile 1993 ore 15,26 e 17,05 ed il 6 aprile 1993 ore 11,50 e 16,09 fossero effettivamente incomprensibili), acquisirsi lo stralcio delle dichiarazioni rese da Mario Mori nel processo a suo carico all’udienza del 7 giugno 2013 al fine di riscontrare quanto dichiarato dal teste Olindo Canali in sede di confronto con il teste Scibilia ed, infine, ampliarsi l’articolato di prova del teste Bonferraro Salvatore affinché questi potesse riferire anche sulle indagini effettuate più recentemente relativamente ai riscontri acquisiti in ordine alle dichiarazioni rese da Annacondia Salvatore e Modeo GianfrancoA seguito di tali richieste i difensori formulavano istanza di pronunziarsi successivamente dopo avere esaminato i nuovi atti depositati dal P.M. e la Corte, conseguentemente, differiva la decisione.

All’udienza del 25 settembre 2015 si esaminavano il dichiarante Angelo Cappello e il teste Giuseppe Fonti, mentre il teste Angiolo Pellegrini documentava il proprio impedimento a comparire e ne veniva differito l’esame ad altra udienza. Sull’accordo delle parti si acquisivano, quindi, lo stralcio delle dichiarazioni rese da Mario Mori nel processo a suo carico all’udienza del 7 giugno 2013 e la registrazione con relativa trascrizione di un intervento pronunziato dal Dott. Roberto Scarpinato il 20 giugno 1992 dinanzi l’Assemblea della A.N.M. in occasione della commemorazione del Dott. Falcone.

L’udienza del 1 ottobre 2015, destinata all’esame dei Periti trascrittori, veniva differita per l’impedimento di uno dei giudici popolari.

All’udienza dell’8 ottobre 2015 si esaminavano i Periti Caiozzo, Gagliano e Scordi incaricati della trascrizione delle intercettazioni ambientali effettuate all’interno del carcere in ordine ai colloqui tra l’imputato Riina Salvatore e il compagno di socialità Alberto Lo Russo, acquisendo, all’esito, le relative relazioni di trascrizione. Sull’accordo delle parti, inoltre, si acquisiva il verbale sintetico delle dichiarazioni rese da Cappello Angelo il 20 gennaio 2011 con l’attestazione dell’assenza della relativa registrazione ed il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale di Palermo all’udienza del 4 novembre 2008, nel processo a carico di Mori e altro imputato, dal teste Bozzo Nicolò. Indi, i difensori degli imputati Subranni, Mori e De Donno chiedevano di produrre n. 123 documenti di cui all’elenco depositato e su tale richiesta di acquisizione documentale si pronunziavano, come da verbale in atti, il P.M. e gli altri difensori, tranne quelli dell’imputato Ciancimino, i quali chiedevano termine per esaminare la documentazione medesima. La Corte accoglieva tale ultima istanza.

All’udienza del 9 ottobre 2015 si esaminavano il Perito Roberto Genovese, acquisendo, all’esito, la sua relazione di trascrizione, ed il teste Giovanni De Gennaro, per il quale, sull’accordo delle parti, veniva anche acquisita la trascrizione delle dichiarazioni rese dallo stesso in data 12 febbraio 2013 in sede di udienza preliminare. Nella stessa udienza, la Corte pronunziava ordinanza con la quale ammetteva l’ampliamento del capitolato di prova del teste Bonferraro Salvatore e rigettava la richiesta del P.M., ai sensi dell’art. 493 c.p.p., di esame dei testi Francesco Belittelli e Germana De Luca. Al termine dell’udienza, inoltre, il P.M. chiedeva l’esame testimoniale di Giuseppe Arlacchi, esame cui si opponevano alcuni difensori, e la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 15 ottobre 2015 si esaminavano, nella quale si acquisiva preliminarmente certificazione attestante l’impedimento a comparire del teste Ezio Cartotto, si procedeva, poi, all’esame del Vincenzo AlonziAll’esito, col consenso delle parti, si acquisivano l’informativa del 16 luglio 1992 del R.0.S. Sezione Anticrimine di Milano inviata ai Procuratori della Repubblica di Milano e Palermo a firma del detto teste e la nota dello SCO in data 4 giugno 1993 a firma del Dott. Manganelli consegnata nella precedente udienza dal teste De Gennaro, mentre, con ordinanza in atti, la Corte rigettava la richiesta del P.M. di esame del teste Giuseppe Arlacchi.

All’udienza del 22 ottobre 2015 si procedeva all’esame dei testi Massimo Cappottella, Sandro Micheli e Mario Serafini e, sull’accordo delle parti, venivano revocata l’ammissione dei testi Loretta Bignardi e Michele Lombardi e veniva acquisita la nota della O.I.A. del 4 ottobre 2012 con la quale si trasmettevano i tabulati telefonici relativi all’utenza intestata a Mazzola Rosalia, moglie di Gaspare Spatuzza, e si riferivano gli accertamenti sulla presenza di Marcello Dell’Utri in Roma nel mese di gennaio 1994.

All’udienza del 5 novembre 2015 si iniziava l’esame dell’indagato in procedimento connesso Michele Riccio. Nella stessa udienza, sull’accordo delle parti, venivano acquisiti l’informativa ad uso interno del ROS consegnata l’11 marzo 1996 dal Riccio a Mario Mori e l’appunto proveniente dal Comando Provinciale di Carabinieri di Palermo contenente, tra l’altro, l’identificazione di Colo La Barbera consegnato al medesimo Riccio dal Cap. Damiano in funzione della redazione del rapporto del 30 luglio 1996.

All’udienza del 12 novembre 2015 si esaminavano i testi Francesco Arena, Mario Ravidà e si acquisiva, sull’accordo delle parti, l’informativa della DIA, a firma del Gen. Mario Serafini, del 31 gennaio 1998 con due allegati.

All’udienza del 13 novembre 2015 si esaminava il teste Nicola Rao e si prendeva atto dell’impedimento comunicato dal teste, regolarmente citato, Luciano Violante.

All’udienza del 19 novembre 2015 proseguiva l’esame dell’indagato in procedimento connesso Michele Riccio che si concludeva, poi, nella successiva udienza del 20 novembre 2015.

Nella stessa udienza si acquisiva, sull’accordo delle parti, copia di due lanci dell’Agenzia Adnkronos oggetto della deposizione del teste Rao.

All’udienza del 10 dicembre 2015 veniva esaminato il teste Nicolò Marino e si acquisivano, sull’accordo delle parti, due relazioni inviate dal predetto magistrato al Capo dell’Ufficio rispettivamente in data 6 e 7 giugno 1997. Nella stessa udienza il P.M. chiedeva acquisirsi, quali documenti, la sentenza del Tribunale di Palermo 2/3/2002 nei confronti di Simone Castello ed altri, la trascrizione delle dichiarazioni rese da Ilardo Luigi nel maggio 1996 registrate dal Col. Riccio ed allegate all’informativa del 30/7/1996, copia di una lettera inviata da Provenzano Bernardo al Tribunale di Palermo il 19/4/94 e di n. 9 missive attribuite al medesimo Provenzano Bernardo acquisite dal Col. Riccio da Ilardo Luigi con verbale del 10 maggio 1996, copia della missiva, con relativa busta, inviata dal Col. Riccio il 16/ l 0/2001 e copia della busta indirizzata al Col. Mori relativa alla nota n. 231/11 di prot. del 1/8/96 a firma del Col. Riccio. La Corte accoglieva l’istanza dei difensori degli imputati di concessione di un termine per esaminare i detti documenti e, quindi, pronunziarsi sulla richiesta del P.M.

All’udienza dell’11 dicembre 2015 perveniva, innanzitutto, attestazione di invalidità civile per patologie irreversibili impedenti l’esame della teste Epifania Silvia Scardino ed il P.M. chiedeva, quindi, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., in considerazione della sopravvenuta irripetibilità dell’esame, l’acquisizione dei verbali di interrogatorio ex art. 210 c.p.p., resi dalla stessa nel corso delle indagini preliminari in data 28 luglio 2010 e 12 novembre 2010, cui si opponeva la difesa dell’imputato Dell’Utri, eccependo, per il secondo, anche la nullità dell’atto per non essere stata avvisata la Scardino della facoltà di astensione riconosciutale dall’art. 199 c.p.p. in relazione della qualità di indagato del figlio Massimo Ciancimino sin dal precedente settembre 2010. Il P.M. chiedeva, quindi, termine per replicare in ordine a tale eccezione e la Corte, conseguentemente, rinviava la decisione sulla richiesta di acquisizione dei predetti verbali. Indi, il teste Giovanni Ciancimino, in quanto fratello dell’imputato Massimo Ciancimino, si avvaleva della facoltà di non rispondere ex art. 199 c.p.p., mentre, avendo rinunziato alla medesima facoltà il teste Roberto Ciancimino, si procedeva al relativo esame.

All’udienza del 18 dicembre 2015, innanzitutto, si acquisivano, sull’accordo delle parti, copia della sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo del 2 marzo 2002 nei confronti di Simone Castello ed altri, copia di una lettera inviata da Provenzano Bernardo al Tribunale di Palermo il 19/4/94 e di n. 9 missive attribuite al medesimo Provenzano Bernardo acquisite dal Col. Riccio da Ilardo Luigi con verbale del 10 maggio 1996, copia della missiva, con relativa busta, inviata dal Col. Riccio il 16/10/2001, copia della busta indirizzata al Col. Mori relativa alla nota n. 231/ 11 di prot. del 1 agosto 1996 a firma del Col. Riccio (documenti tutti prodotti dal P.M. all’udienza del 10 dicembre 2015), nonché copia di due articoli di stampa pubblicati rispettivamente il 20 dicembre 1992 sul quotidiano “La Repubblica” ed il 22 ottobre 1996 sul quotidiano “Corriere della Sera” (documenti prodotti dalla difesa dell’imputato Mori nella stessa udienza in relazione alla testimonianza resa dal teste Roberto Ciancimino). Indi, veniva esaminato il teste Luciano Violante e nel corso dell’esame si acquisiva la copia, offerta dallo stesso teste, della richiesta da lui indirizzata, nella qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, al Ministro di Grazia e Giustizia il 10 novembre 1993 e della nota di risposta di quest’ultimo in data 15 dicembre 1993 con allegato un “appunto informativo” a firma del Direttore Generale del D.A.P. datato 6 dicembre 1993.

All’udienza dell’8 gennaio 2016 la Corte, sciogliendo la riserva formulata nella precedente udienza, ammetteva la produzione, richiesta dal P.M., della trascrizione delle dichiarazioni rese da Ilardo Luigi nel maggio 1996 registrate dal Col. Riccio ed allegate all’informativa del 30/7/1996 e dei verbali di interrogatorio di persona indagato in procedimento connesso resi da Scardino Silvia Epifania il 28 luglio ed il 12 novembre 2010 e si esaminava, poi, il teste Alfonso Sabella.

All’udienza del 14 gennaio 2016 si esaminavano i testi Giuseppe Pignatone e Massimo Brutti. Nella stessa udienza l’imputato Massimo Ciancimino acconsentiva all’inversione dell’ordine della prova riguardo al suo esame, per il quale, sull’accordo delle parti, quindi, si destinava l’udienza del 4 febbraio 2016 e la Corte pronunziava ordinanza con la quale rigettava la richiesta di esame dei testi Armando Spataro e Vittorio Teresi avanzata dalla difesa degli imputati Subranni e Mori.

All’udienza del 21 gennaio 2016 perveniva certificazione attestante l’impedimento della teste Liliana Ferraro e l’imputato Mario Mori rendeva dichiarazioni spontanee, all’esito delle quali la sua difesa chiedeva acquisirsi alcuni documenti e la Corte, sentite le parti, si riservava di provvedere.

All’udienza del 22 gennaio 2016 si esaminava il teste Gian Carlo Caselli e la Corte revocava l’ammissione dei testi Bozzo, Briguori, Genovese e Fulantelli. All’udienza del 28 gennaio 2016 si esaminavano i testi Giovanna Livreri e Roberto Mangano e la Corte si pronunziava sulla richiesta di acquisizione documentale avanzata dalla difesa dell’imputato Mori all’udienza del 21 gennaio 2016 come da ordinanza allegata al verbale. Nella stessa udienza, sull’accordo delle parti ed ai soli fini dell’utilizzabilità nei confronti dell’imputato Ciancimino, veniva acquisita la trascrizione della deposizione resa dal teste Roberto Mangano dinanzi al Tribunale di Caltanissetta in data 6 luglio 2015 nel processo ivi in corso a carico del medesimo Massimo Ciancimino.

All’udienza del 4 febbraio 2016 si iniziava l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino, che proseguiva, poi, nelle udienze del 5, 11 (nella quale la Corte si pronunziava anche sulla richiesta di acquisizione documentale avanzata dal P.M. il 14-18 gennaio 2016 coma da ordinanza allegata a verbale) e 12 febbraio 2016. All’udienza del 18 febbraio 2016, tenutasi in Milano, si esaminava il teste Ezio Cartotto.

All’udienza del 19 febbraio 2016, ancora in Milano, si esaminava il collaboratore di Giustizia Giuseppe Monticciolo.

All’udienza del 3 marzo 2016 riprendeva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino.

All’udienza del 4 marzo 2016 proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino, che, poi, veniva rinviato per l’ulteriore prosecuzione all’udienza del 17 marzo 2017.

All’udienza del 10 marzo 2016 si acquisiva certificazione medica attestante l’impedimento del teste Francesco La Licata e si esaminavano i testi Cuccio Angela e Marco Simone Mariani, nonché, sull’accordo delle parti, si acquisivano alcuni documenti utilizzati nel corso dell’esame dei medesimi testi. All’udienza del 17 marzo 2016 si acquisiva certificazione medica attestante l’impedimento dell’imputato Massimo Ciancimino per giorni dieci e si rinviava, quindi, per la prosecuzione all’udienza del 31 marzo 2016 nella quale si procedeva ancora all’esame dell’imputato Massimo Ciancimino e, successivamente, dei testi Sergio Ferranti e Roberto FerrettiNella stessa udienza, sull’accordo delle parti, si acquisivano copia di un articolo a firma del giornalista Nuzzi contenente un’intervista a Massimo Ciancimino pubblicato sul settimanale Panorama il 19 dicembre 2007, un estratto della cartina topografica della città di Roma nella parte riguardante le vie Sebastianelli e Villa Massima ed alcuni documenti relativi alle testimonianze predette (allegati all’informativa della O.I.A. del 20 luglio 2010 concernenti le risultanze sui numeri telefonici antecedenti e successivi rispetto a quello indicato da Massimo Ciancimino).

All’udienza del 1 aprile 2016 proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino e si esaminava, altresì, il teste Fausto MarroneNel corso della stessa udienza venivano acquisiti alcuni documenti (dattiloscritto preceduto dalla annotazione manoscritta “esempio di giornalismo cialtrone” con allegato articolo di stampa pubblicato sul quotidiano “La Stampa” il 20 novembre 1992 a firma del giornalista La Licata contenente una intervista a Tommaso Buscetta; copia della querela presentata il 18 febbraio 1995 da Marrone Fausto e di una annotazione in data 19 novembre 2010 del Commissariato di P.S. Casilino Nuovo) e, sull’accordo delle parti, veniva ammesso l’esame dei testi di riferimento Aveltrone Giancarlo e Viviano Francesco.

All’udienza del 7 aprile 2016 proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino e si prendeva atto dell’impedimento a comparire comunicato dal teste Francesco La LicataNella stessa udienza, sull’accordo delle parti, si acquisivano altri documenti (copia decreto di perquisizione della cella in cui era detenuto Vito Ciancimino emesso dal P.M. di Palermo il 3 giugno 1996 e del relativo verbale in pari data nel quale si dà atto del rinvenimento di “n. 22 cartelle contenenti fogli vari, nonché n. 2 libri e materiale cartaceo vario”; n. 6 manoscritti attribuiti a Vito Ciancimino; copia delle pagine da 253 a 255 di un libro del giornalista Lino Iannuzzi con l’annotazione a margine manoscritta “il falso è chiaro e lampante”; carteggio relativo alle ricerche ed al rinvenimento di una parte di foglio A4 con appunto manoscritto sequestrato nell’ambito di altro procedimento e relativo documento).

All’udienza dell’8 aprile 2016 si prendeva, innanzitutto, atto dell’assenza dell’imputato Massimo Ciancimino per ragioni di salute e si differiva, conseguentemente, la prosecuzione del suo esame ad altra udienza. Indi, il difensore della parte civile De Gennaro chiedeva acquisirsi alcuni verbali di prova assunti nell’ambito di altro procedimento pendente presso il Tribunale di Caltanissetta a carico del medesimo Ciancimino per analogo reato di calunnia in danno del De Gennaro ed altri documenti come da elenco allegato al verbale. 11 P.M. e gli altri difensori chiedevano termine per esaminare la suddetta documentazione e la Corte, quindi, concesso il termine, si riservava di provvedere successivamente.

All’udienza del 14 aprile 2016 si proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino (nel corso del quale si procedeva all’acquisizione, sull’accordo delle parti, di n. 11 fotografie raffiguranti alcuni edifici di Roma esibite al detto imputato e di uno stralcio delle dichiarazioni rese dal medesimo in fase di indagini preliminari in data 18 maggio 2010 con relativa trascrizione della registrazione limitatamente alle pagine da 1 a 15) e si esaminava, altresì, il teste Francesco VivianoNella stessa udienza venivano sentite le parti sulla richiesta di produzione documentale della parte civile De Gennaro e, all’esito, la Corte acquisiva tutti i documenti per i quali vi era accordo delle parti e si riservava di provvedere per gli altri (n. 11 e 14 dell’elenco depositato all’udienza dell’8 aprile 2016).

All’udienza del 22 aprile 2016 la Corte si pronunziava su tale ultima richiesta come da verbale in atti e rinviava per ad altra udienza la prosecuzione dell’esame dell’imputato Ciancimino in considerazione della certificazione medica presentata da quest’ultimo.

All’udienza del 5 maggio 2016 si procedeva all’esame del teste Francesco La Licata.

All’udienza del 6 maggio 2016 si esaminava l’imputato in procedimento connesso Giovanni Lapis, che si avvaleva della facoltà di non rispondere, e proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino da parte della difesa della parte civile De Gennaro, acquisendo, nel corso del detto esame, sull’accordo delle parti, copia del verbale riassuntivo delle dichiarazioni rese dal medesimo Ciancimino al P.M. il 4 agosto 2009 con allegato la relativa registrazione.

All’udienza del 12 maggio 2016 si esaminava il teste Carlotta Messerotti e si concludeva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino da parte della difesa della parte civile De GennaroNella stessa udienza si acquisivano, sull’accordo delle parti, i documenti di cui all’elenco depositato dalla difesa della parte civile De Gennaro all’udienza del 6 maggio 2016.

All’udienza del 13 maggio 2016 si esaminava il teste Angelo Niceta e proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino da parte della difesa degli imputati Subranni e Mori.

All’udienza del 27 maggio 2016 si esaminava l’imputato in procedimento connesso Consolato Villani.

All’udienza del 9 giugno 2016 si esaminava il teste Claudio Martelli, rinviando la conclusione, su istanza dei difensori dell’imputato Mancino, alla successiva udienza del 15 giugno 2016.

All’udienza del 10 giugno 2016 proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino da parte della difesa degli imputati Subranni e Mori.

All’udienza del 15 giugno 2016 in Roma, dopo avere preso atto dell’impedimento comunicato dal teste Carlo Azeglio Ciampi, si esaminava il teste Giuliano Amato e si concludeva l’esame del teste Claudio Martelli. All’udienza del 16 giugno 2016, ancora in Roma, si esaminava il teste Liliana Ferraro e la difesa dell’imputato Mancino chiedeva acquisirsi alcuni documenti (articolo pubblicato sul quotidiano ”Il Mattino” il 10/2/1993 col titolo “Un corte silenzioso a Napoli – Le guardie carcerarie da Improta”; articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” l’ 11/2/1993 col titolo “Giro di vite a Poggioreale – Ridotti i colloqui, protestano i parenti dei reclusi”; articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” il 18/2/1993 col titolo “Arriva Amato, si aprono le celle del mistero – Il direttore generale consente di visitare i padiglioni”; articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” il 24/2/1993 col titolo “Vogliamo chiedere scusa alla città – Le donne del comitato familiari detenuti affidano un messaggio alle autorità”; pubblicazione dello Sportello Scuola e Università della Commissione Parlamentare Antimafia contenente i dati statistici degli enti comunali sciolti per mafia dai quali risulta che furono sciolti n. 21 enti per ciascun anno 1991 e 1992, n. 34 enti nel 1993 e n. 4 enti nel 1994; dispaccio ANSA del 19/7/2009 col titolo “Mafia: Martelli, le parole Riina non sono oro colato. Ci penserei un milione volte prima accusare Mancino-Forze Ordine”). All’udienza del 30 giugno 2016 si esaminavano i testi Michele Bonafede e Francesco Milano e proseguiva l’esame dell’imputato Massimo CianciminoNella stessa udienza, sentite le parti, venivano acquisiti i documenti prodotti dalla difesa dell’imputato Mancino nella precedente udienza del 16 giugno 2016.

Nelle udienze del 1 e 7 luglio 2016 proseguiva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino.

All’udienza del 21 luglio 2016 si concludeva l’esame dell’imputato Massimo Ciancimino e, all’esito, il P.M. chiedeva acquisirsi i documenti, esibiti all’imputato durante l’esame, di cui all’elenco allegato al verbale di udienza. Su istanza di alcuni dei difensori, la Corte si riservava di provvedere successivamente sulla predetta richiesta per consentire alle parti l’esame dei documenti.

All’udienza dell’8 settembre 2016, innanzitutto, la Corte dava comunicazione che del decreto n. 3899 del 4 agosto 2016 con il quale il Consiglio dei Ministri del Libano aveva concesso l’estensione della estradizione nei confronti dell’imputato Marcello Dell’Utri per il reato contestatogli nel presente processo, decreto pervenuto il 29 agosto 2016 tramite la Procura Generale di Palermo. Indi, si esaminavano l’indagato in procedimento connesso Saverio Masi, rinviando il relativo controesame, su richiesta delle difese, ad altra udienza, ed il teste Samuele LeccaInoltre, sull’accordo delle parti, la Corte disponeva l’acquisizione dei documenti offerti dal P.M. nella precedente udienza del 21 luglio 2016, nonché delle sommarie informazioni rese al P.M. nel corso delle indagini preliminari da Giuseppe Mavaro, revocando, per l’effetto, il relativo esame dibattimentale.

All’udienza del 9 settembre 2016 si esaminavano i testi Antonello Angeli, rinviando la conclusione del relativo controesame, su richiesta delle difese di alcuni degli imputati, ad altra udienza, e Saverio Lodato.

All’udienza del 15 settembre 2016 si esaminava il teste Fernanda Contri e si concludeva l’esame dell’indagato in procedimento connesso Saverio Masi.

All’udienza del 16 settembre 2016 si esaminava il teste Luigi Li Gotti.

All’udienza del 29 settembre 2016 si esaminavano i testi Tommaso Lanzilao e Cosimo Rossetti e si dava atto di un’ulteriore nota datata 26 settembre 2016 con la quale il Ministero della Giustizia dava comunicazione ufficiale del decreto n. 3899 del 4 agosto 2016 con il quale il Consiglio dei Ministri del Libano aveva concesso l’estensione della estradizione nei confronti dell’imputato Marcello Dell ‘Utri per il reato contestatogli nel presente processo.

All’udienza del 30 settembre 2016 si concludeva l’esame del teste Antonello Angeli e si esaminava il teste Vittorio AngottiNella stessa udienza si acquisiva la registrazione sonora della conferenza-stampa tenuta il 15 gennaio 1993 dal Gen. Cancellieri e la Corte si riservava di provvedere nel prosieguo dell’istruttoria sulle richieste delle difese di sentire i testi Cancellieri, Caselli e Spallitta e del P.M. di procedere a confronto tra i testi Masi e Angeli.

All’udienza del 7 ottobre 2016 si esaminavano il teste Giovanbattista Migliore e l’indagato in procedimento connesso Sergio De Caprio. Nella stessa udienza venivano acquisiti la registrazione di un’intervista rilasciata da Roberto Maroni e, sull’accordo delle parti, le sommarie informazioni rese al P.M. in data 15 dicembre 2010 dal teste Carlo Azeglio Ciampi nel frattempo deceduto. La Corte, inoltre, si riservava di provvedere sulla richiesta, avanzata dal P.M. nella stessa udienza, di acquisizione di copia delle agende del suddetto teste Ciampi, relative al periodo dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994, esistenti presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica.

All’udienza del 13 ottobre 2016 si esaminava l’imputato in procedimento connesso Rosario Pio Cattafi che, tuttavia, si avvaleva della facoltà di non rispondere. Nella stesa udienza la Corte disponeva acquisirsi copia delle agende del suddetto teste Ciampi, relative al periodo dal 28 aprile 1993 al 10 maggio 1994, esistenti presso l’Archivio della Presidenza della Repubblica come da ordinanza allegata al verbale e, nel contempo, sull’accordo delle parti, acquisiva sia alcuni documenti prodotti dalla difesa dell’imputato Mori quali allegati alle dichiarazioni spontanee da quest’ultimo rese l’8 novembre 2016 (allegati n. 6, 9, 10, 16, 17 e 18 concernenti rispettivamente una lettera dell’On. Ruffini, l’esame testimoniale reso da Mori e De Donno all’udienza del 24 gennaio 1998 dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, l’esame testimoniale reso dai medesimi Mori e De Donno all’udienza del 29 marzo 1999 dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, un estratto del libro “L’anno dei barbari” di Giampaolo Pansa, un articolo di stampa pubblicato sul settimanale “L’Espresso” il 6 dicembre 1992 e copia di un carteggio relativo alle richieste di passaporto di Ciancimino e di applicazione della misura cautelare nei confronti del medesimo), sia alcuni documenti prodotti dal P.M. dopo l’esame dell’imputato in procedimento connesso De Caprio (relazione di servizio non datata redatta dal Cap. S. De Caprio e dal Cap. De Donno allegata alla nota del Comando Carabinieri di Messina del 17 giugno 1993, la richiesta di archiviazione del P.M. del 20 ottobre 1993 e il relativo decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Barcellona del 25 novembre 1993 ).

All’udienza del 20 ottobre 2016 si esaminava il teste Massimo Giraudo e la Corte si riservava di provvedere nel prosieguo sulla richiesta di perizia per la trascrizione di intercettazioni richiesta sia dal P.M. che, per altre diverse intercettazioni, dalle difese e acquisiva al fascicolo del dibattimento ulteriori documenti sia prodotti dalle difese degli imputati Mori e De Donno quali allegati alle dichiarazioni spontanee dagli stessi rese l’ 8 novembre 2016, sia alcuni ulteriori documenti prodotti dal P.M. dopo l’esame dell’imputato in procedimento connesso De Caprio secondo quanto specificato nell’ordinanza allegata al verbale.

Alle udienze del 21 ottobre e 4 novembre 2016 proseguiva, invece, l’esame del teste Massimo Giraudo.

All’udienza del 10 novembre 2016 si esaminavano i testi Maria Vincenza Caria, Marco Pagano, Sara Falconi e Anna Maria Caputo.

All’udienza dell’11 novembre 2016 proseguiva e si concludeva l’esame dei testi Maria Vincenza Caria, Marco Pagano, Sara Falconi e Anna Maria CaputoSull’accordo delle parti, inoltre, la Corte revocava il teste Piero Angeloni.

All’udienza del 24 novembre 2016 si iniziava l’esame, in qualità di testimone assistito, Giuseppe Lipari.

All’udienza del 25 novembre 2016 si concludeva l’esame del teste Massimo Giraudo e del teste assistito Giuseppe Lipari. Nella stessa udienza venivano acquisiti, sull’accordo delle parti, alcuni documenti offerti dal P.M. all’esito dell’esame del teste Giraudo ed i verbali delle dichiarazioni rese da alcuni soggetti nel frattempo deceduti (Gianfranco Ghiron, Norberto Valentini, Antonio Labruna, Vito Miceli e Umberto Zambon), nonché delle deposizioni testimoniali, in altro processo, di Mario Mori e Alberto Mori (verbali in data 22 luglio 1975, come meglio precisato dalle parti, nella successiva udienza del 2 dicembre 2016, correggendo la precedente diversa indicazione).

All’udienza del 1 dicembre 2016 si esaminavano i testi Salvatore Zummo e Graziella Galletta e si revocavano i testi Antonino Leo, nel frattempo deceduto, e Francesco Messina, acquisendo, sull’accordo delle parti, le dichiarazioni da quest’ultimo rese il 5 febbraio 2001 nell’ambito di altro processo a carico di Marcello Dell’UtriLa Corte, inoltre, si pronunziava, come da ordinanza allegata a verbale, sulla richiesta del P.M. di acquisizione di ulteriori documenti offerti all’esito della deposizione del teste Giraudo per i quali non v’era stato accordo delle parti. Nella stessa udienza si acquisivano, infine, sull’accordo delle parti, il dispositivo e la sentenza pronunziati nel separato processo svoltosi col giudizio abbreviato nei confronti di Calogero Mannino ai soli fini della prova del fatto storico della intervenuta pronunzia assolutoria in data 3 novembre 2015.

All’udienza del 2 dicembre 2016 l’imputato Mario Mori rendeva dichiarazioni spontanee e si acquisivano, sull’accordo delle parti, alcuni ulteriori documenti, offerti dal P.M. all’udienza del 25 novembre 2016, oggetto dell’esame dei testi Caria, Falconi, Pagano e Caputo (n. 7 documenti come da elenco in atti).

All’udienza del 15 dicembre 2016 si visionava la registrazione di un’intervista rilasciata dal Ministro dell’Interno Maroni al TG3 in data 16 luglio 1994 e si esaminava, in qualità di teste il medesimo Roberto MaroniNella stessa udienza si acquisivano, con l’accordo delle parti, il testo del decreto legge 16 luglio 1994 n. 440 ed alcuni dei documenti offerti dal P.M. all’esito dell’esame del dichiarante Giuseppe Lipari (sentenza n. 1998/2005 e 984/2011 pronunziate dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di Giuseppe Lipari ed altri rispettivamente l’8 giugno 2005 e il 1 O marzo 2011; Estratto del DAP relativo alla posizione giuridica ed ai movimenti carcerari di Giuseppe Lipari) e si revocavano i testi della lista del P.M. Gioacchino Pennino, Davide Rametta, Rosario Merenda, Assunta Di Marzio, Maria Luisa Pellizzari e Luca Armeni.

All’udienza del 16 dicembre 2016 si iniziava l’esame del teste Salvatore Bonferraro, rinviando, per il prosieguo, alla successiva udienza del 12 gennaio 2017. Nella stessa udienza la Corte, sciogliendo le riserve precedentemente formulate, ammetteva i nuovi testi del P.M. Nicolò Gebbia e Giuseppe Di Giacomo e revocava, ex art. 495 comma 4 c.p.p., i testi Elisabetta Belgiomo, Elio Ciolini, Lorenzo Rinaldo, Giuseppe Restivo, Emanuele Licata, Remigio Rodolfo Augello, Carmelo Aloi, Salvatore Didomenico, Gesuino Putgioni, Agatino Pappalardo, Ciro Milite, Marco Usai e Angiolo PellegriniInoltre, la Corte ammetteva, come da ordinanza allegata a verbale di udienza, il verbale riassuntivo dell’interrogatorio di Lipari Giuseppe in data 15 gennaio 2003 e la lettera inviata in data 22 gennaio 2003 dal medesimo Giuseppe Lipari al Procuratore della Repubblica di Palermo, nonché, sull’accordo delle parti, tutti i documenti allegati dall’imputato Mario Mori alle dichiarazioni rese il 2 dicembre 2016 con l’eccezione degli allegati n. 2 e 17 per i quali, stante l’opposizione del P.M., si riservava di provvedere successivamente. Infine, la Corte comunicava l’avvenuta trasmissione da parte della Presidenza della Repubblica delle fotocopie delle pagine delle Agende del Presidente Ciampi contenenti riferimenti ai temi di cui all’ordinanza della Corte del 13 ottobre 2016.

All’udienza del 22 dicembre 2016 si esaminava il teste Nicolò Gebbia.

All’udienza del 12 gennaio 2017 si proseguiva l’esame del teste Salvatore Bonferraro e si acquisivano, sull’accordo delle parti, alcuni documenti (sentenze irrevocabili nei confronti di Lipari Gaetano Michele Arcangelo rispettivamente pronunziate dal Tribunale di Palermo il 5 ottobre 2009 e dalla Corte di Appello di Palermo il 13 dicembre 2010 ed informativa del 16 marzo 2012 concernente gli esponenti di “cosa nostra”, della ‘ndrangheta, della camorra e della “sacra corona unita” compresi nell’elenco dei detenuti per i quali, nel I 993, non era stato rinnovato o prorogato il regime del 41 bis O.P.).

All’udienza del 13 gennaio 2017 proseguiva ulteriormente l’esame del teste Salvatore Bonferraro.

L’udienza del 19 gennaio 2017 veniva rinviata per impedimento personale del Presidente della Corte.

All’udienza del 26 gennaio 2017 si iniziava l’esame del collaborante Giuseppe Di Giacomo, differendo ad altra data il suo controesame su richiesta dei difensori degli imputati in relazione alla necessità di esaminare preventivamente il verbale illustrativo della collaborazione soltanto nella stessa udienza messo a disposizione dal P.M.

All’udienza del 27 gennaio 2017 si concludeva l’esame del teste Salvatore Bonferraro e la Corte si pronunziava sulle prove testimoniali residue rinunziate dal P.M. in assenza di consenso delle altre parti, nonché scioglieva le riserve in precedenza formulate su alcune richieste probatorie sia del P.M. che di alcuni difensori degli imputati.

All’udienza del 9 febbraio 2017 si esaminava il teste Giorgio Cancellieri e proseguiva l’esame di Giuseppe Di GiacomoNella stessa udienza, sull’accordo delle parti, venivano acquisiti la sentenza pronunziata dal Tribunale di Catania in data 24 luglio 2015 nei confronti, tra gli altri, anche di Di Giacomo Giuseppe (divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2015) e la trascrizione delle dichiarazioni rese da quest’ultimo dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta in data 29 aprile 2015 nel processo n. 1/14 R.G. Assise nei confronti di Madonia Salvatore ed altri.

All’udienza del 10 febbraio 2017 l’imputato Nicola Mancino rendeva spontanee dichiarazioni e proseguiva ulteriormente l’esame di Di Giacomo Giuseppe, dandosi atto, nel contempo, dell’impedimento a comparire documentato dal teste Pietro Noto.

All’udienza del 17 febbraio 2017 si prendeva atto, innanzitutto dell’assenza dei testi Teresa Principato e Giuseppe Ayala, richiesti dalla difesa degli imputati Subranni, Mori e De Donno, giusti impedimenti dagli stessi comunicati. Indi, la Corte, revocava il teste Pietro Noto per l’impossibilità di procedere al suo esame a causa dell’infermità dallo stesso documentata, nonché revocava, col consenso delle parti, n. 5 testi della lista della difesa dell’imputato Ciancimino, e, sentite le parti, altresì, ex art. 495 comma 4 c.p.p., n. 14 testi delle liste delle difese degli imputati Subranni, Mori e De Donno.

All’udienza del 23 febbraio 2017 si concludeva l’esame di Di Giacomo Giuseppe e si esaminava il teste, richiesto dalla difesa dell’imputato Ciancimino, Luigi BisignaniNella stessa udienza si acquisivano, sull’accordo delle parti, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze in data 24 febbraio 2016 (irrevocabile il 20 febbraio 201 7) nei confronti di Tagliavia Francesco per le stragi del 1993, il verbale delle dichiarazioni rese in data 16 novembre 2016 (in rinnovazione di quelle precedentemente rese il 29 giugno 2015) dal teste Alessandro Pansa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta nel processo a carico di Massimo Ciancimino ed il verbale delle dichiarazioni rese da Giuseppe Lipari dinanzi alla Corte di Appello di Palermo il 22 maggio 2003 nel processo a carico di Biondino ed altri.

All’udienza del 24 febbraio si prendeva atto dell’assenza dell’imputato del medesimo reato in separato processo Calogero Mannino (di cui non v’era prova della positiva citazione) e del teste Francesco Messina (che documentava il proprio impedimento).

All’udienza del 2 marzo 2017 si procedeva all’esame dei testi Carlo Vizzini e Luigi Savina.

All’udienza del 3 marzo 2017 si esaminava la teste Teresa Principato.

All’udienza del 9 marzo 2017, innanzitutto, si prendeva atto dell’assenza dei testi Tuccio Pappalardo e Giovanni TinebraIndi, il P.M. avanzava richiesta di acquisizione documentale (fotocopia della copertina del fascicolo relativo al procedimento penale n. 5924/94 mod. 21 della Procura della Repubblica di Palermo; copia informativa del R.0.S. in data 30/7/1996 c.d. “Grande Oriente”; copia informativa del R.0.S. in data 26/1/1998 c.d. “Apice” limitatamente alle pagine da 1 a 3 e da 21 a 26; copia relazione di servizio redatta in data 23/5/96 dal Cap. Marco Mantile allegata all’informativa del R.O.S. in data 26/1/1998 c.d. “Apice”; attestazione rilasciata dall’Ufficio Intercettazioni della Procura di Palermo il 6/5/2003; copia decreti intercettazioni n.905/96, 1002/96, 1003/96, 1078/96, 1100/96, I 065/96, 1152/96, 1153/96, 12/97 e 13/97) ed i difensori chiedevano termine per esaminare la documentazione e pronunziarsi.

All’udienza del 10 marzo 2017, preso atto dell’assenza del teste Francesco Gratteri per l’impedimento comunicato, si iniziava l’esame del teste Gioacchino Natoli, rinviandone, poi, la prosecuzione all’udienza del 17 marzo 2017. Nel corso dell’udienza, sull’accordo delle parti, si acquisiva copia del verbale delle sommarie informazioni rese dal medesimo teste in data 21 novembre 1992 alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

All’udienza del 16 marzo 2017 si esaminavano l’imputato in separato procedimento Calogero Mannino e i testi Giuseppe Pecoraro e Antonino Cufalo, all’esito del cui esame il P.M. chiedeva acquisirsi ulteriori documenti a quest’ultimo teste esibiti e le difese chiedevano termine per esaminare i documenti medesimi (relazione a firma del T.Col. Riccio indirizzata in data 8/6/95 al II Reparto della DIA avente ad oggetto “Fonte Oriente”; nota a firma del Dott. Pignatone indirizzata alla DIA di Palermo il 9/6/95; nota a finna del Dott. Cufalo indirizzata alla Procura della Repubblica di Palermo in data 12/6/95; informativa della DIA di Palermo a firma del Dott. Cufalo indirizzata alla Procura della Repubblica di Palermo 1’8/9/95).

All’udienza del 17 marzo 2017 l’imputato Massimo Ciancimino rendeva spontanee dichiarazioni e si concludeva l’esame del teste Gioacchino Natoli, al termine del quale il P.M. chiedeva acquisirsi copia della “Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti” indirizzata da alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in data 5 giugno 1998 al Procuratore del medesimo Ufficio e da questi consegnata il 3 febbraio 1999, nel corso della sua audizione, alla Commissione Parlamentare Antimafia e, su richiesta di termine per l’esame da parte delle difese, la Corte si riservava di provvedere nel prosieguo. Nella stessa udienza, invece, la Corte, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, ammetteva i documenti offerti dal P.M. all’udienza del 9 marzo 2017.

All’udienza del 30 marzo 2017 si esaminavano l’imputato in procedimento connesso Mauro Obinu e i testi Eugenio Morini e Giovanni PaoneIndi, la Corte, sull’accordo delle parti, acquisiva i documenti offerti dal P.M. nella precedente udienza del 16 marzo 201 7.

All’udienza del 31 marzo 2017 si esaminavano testi Gerardo Bianco e Giampiero Ganzer.

All’udienza del 7 aprile 2017 si esaminavano i testi Virginio Rognoni e Salvo Andò e si revocavano i testi Antonio Damiano, Antonio Viesti e Luigi Federici. Nella stessa udienza la Corte, sciogliendo la riserva pronunziata precedentemente, acquisiva copia della “Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti” indirizzata da alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in data 5 giugno 1998 al Procuratore del medesimo Ufficio e da questi consegnata il 3 febbraio 1999, nel corso della sua audizione, alla Commissione Parlamentare Antimafia. Inoltre, sull’accordo delle parti, acquisiva l’articolo a firma del giornalista Francesco Palladino pubblicato sul sito internet “Libertà e Giustizia” il 4 ottobre 2012 col titolo “Difendo Scalfaro e la DC: non ci fu trattativa”.

All’udienza del 20 aprile 2017 si esaminavano i testi Giammarco Sottili e Cirino Pomicino e, sull’accordo delle parti, si revocava il teste Luca Rossi.

All’udienza del 28 aprile 2017 si esaminavano i testi Francesco Gratteri e Francesco Messina e l’imputato in procedimento connesso Antonino Rotolo, mentre, per rinunzia delle parti, si revocava l’esame dei testi Fabio Fabbri, Mario Nunzella e Sergio Mattarella e dell’imputato in procedimento connesso Filippo GravianoNella stessa udienza, si acquisivano, sull’accordo delle parti, le circolari della Procura della Repubblica di Palermo in materia di ricerca di latitanti nel periodo 1993-97 e copta delle pagine 194 e 195 del libro “Strettamente riservato” pubblicato nel 2000 da Pomicino con lo pseudonimo di “Geronimo”, documenti rispettivamente prodotti dal P.M. e dalla difesa dell’imputato Mancino nella precedente udienza del 20 aprile 2017.

All’udienza dell’11 maggio 2017 il processo veniva rinviato per l’impedimento dell’imputato detenuto Riina Salvatore.

All’udienza del 12 maggio 2017 si procedeva all’esame dei testi Felice Ierfone, Umberto Sinico e Pino Arlacchi, mentre venivano revocati, stante la rinunzia delle parti, i testi Carmelo Canale, Tuccio Pappalardo, Alessandro Margara e Mario Morcone. Indi, stante l’esaurimento delle liste dei testi dell’Accusa e delle Difese, la Corte rinviava ad altra udienza per consentire alle parti di riesaminare l’esito dell’istruttoria svolta e di avanzare eventuali richieste di integrazione o completamento delle prove, di prove sopravvenute e di prove contrarie, nonché di formulare, più in generale, sollecitazioni probatorie ex art. 507 c.p.p. All’udienza dell’8 giugno 2017 il processo veniva rinviato per l’impedimento a comparire addotto dall’imputato Mori.

All’udienza del 9 giugno 2017 le parti, quindi, formulavano le richieste probatorie (di completamento delle prove, di prove sopravvenute e di prove contrarie, nonché, anticipazioni di sollecitazioni ex art. 507 c.p.p.) meglio specificate in verbale e chiedevano termine per esaminare quelle delle altre parti e per pronunziarsi sulle stesse.

All’udienza del 23 giugno 2017 le parti formulavano ulteriori richieste probatorie e si pronunziavano sulle opposte istanze; la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 29 giugno 2017 la Corte, sciogliendo la riserva formulata nella precedente udienza, ammetteva le ulteriori prove specificate nell’ordinanza allegata al verbale di udienza.

All’udienza del 30 giugno 2017 veniva conferito incarico di perizia per la trascrizione delle intercettazioni specificate nell’ordinanza pronunziata nella precedente udienza.

All’udienza del 6 luglio 2017 si iniziava l’esame del dichiarante Ciro Vara.

All’udienza del 7 luglio 2017 si concludeva l’esame del dichiarante Ciro Vara e i difensori degli imputati chiedevano integrarsi la perizia di trascrizione disposta con ordinanza del 29 giugno 2017 con altre registrazioni di conversazioni tra Graviano e Adinolfi di cui agli elenchi contestualmente depositati. Sentite le parti, la Corte si riservava di provvedere su tale istanza.

All’udienza del 14 luglio 2017 il processo veniva rinviato ad altra data per l’impedimento dell’imputato Riina.

All’udienza del 20 luglio 2017 la Corte scioglieva la riserva di cui alla precedente udienza del 7 luglio 2017 come da ordinanza allegata al verbale e affidava incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni indicate nell’ordinanza medesima.

Nella stessa udienza veniva revocato, sull’accordo delle parti, il teste Nicolò Pollari e venivano, invece, richieste ulteriori prove sia orali (esame di Eugenio Sturiate), sia documentali sulle quali la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 22 settembre 2017, sciolta la riserva formulata nell’udienza precedente come da ordinanza allegata al verbale, veniva esaminato il teste Cosimo Chiloiro e gli imputati Subranni e Cinà rendevano spontanee dichiarazioni. Indi, il P.M. e la difesa dell’imputato Cinà formulavano ulteriori richieste di prova sulle quali le parti chiedevano termine per pronunziarsi.

All’udienza del 12 ottobre 2017 si esaminava il dichiarante Eugenio SturiateIndi le parti si pronunziavano sulle richieste di prova avanzate nella precedente udienza ed avanzavano nuove richieste sulle quali tutte la Corte si riservava di provvedere.

All’udienza del 19 ottobre 2017 si esaminavano i Periti trascrittori Caiozzo e Maio ed il consulente Indorato incaricato dalla difesa dell’imputato Dell’Utri. Al termine, la Corte scioglieva la riserva sulle richieste formulate dalle parti nelle udienze del 22 settembre e 12 ottobre 2017 come da ordinanza allegata al verbale.

Il P.M. formulava, quindi, la richiesta di acquisizione di ulteriori documenti reperiti presso la “Fondazione Spadolini”.

All’udienza del 20 ottobre 2017 si esaminava l’indagato in separato procedimento Giuseppe Graviano che si avvaleva della facoltà di non rispondere e le parti si pronunziavano sulla richiesta del P.M. di acquisizione dei documenti reperiti presso la “Fondazione Spadolini” e formulavano, a loro volta, ulteriori richieste di acquisizioni documentali.

All’udienza del 26 ottobre 2017 il processo veniva rinviato per l’impedimento documentato di uno dei difensori.

All’udienza del 14 dicembre 2017 la Corte scioglieva la riserva sulle precedenti richieste di acquisizioni documentali e si pronunziava su quelle ulteriori come da ordinanze allegate al verbale. All’esito, la Corte dichiarava chiusa l’istruzione dibattimentale, indicava gli atti utilizzabili e dichiarava aperta la discussione.

Indi, il P.M. iniziava la propria requisitoria che proseguiva, poi, nelle udienze del 15 e 20 dicembre 2017.

All’udienza del 21 dicembre 2017 il processo veniva rinviato per l’impedimento dei difensori dell’imputato Dell’Utri.

All’udienza dell’11 gennaio 2018 il P.M. riprendeva, quindi, la requisitoria che proseguiva nella successiva udienza del 12 gennaio 2018.

All’udienza del 18 gennaio 2018 il processo veniva rinviato per l’impedimento di uno dei difensori degli imputati.

All’udienza del 19 gennaio 2018 il P.M. riprendeva la requisitoria, che, poi, proseguiva nelle successive udienze del 25 e 26 gennaio 2018, nella quale ultima il P.M. concludeva formulando le richieste riportate in epigrafe.

Alle udienza del 1 e 2 febbraio 2018 concludevano, come da rispettive comparse conclusionali contestualmente depositate, i difensori delle parti civili. All’udienza del 9 febbraio 2018 concludeva, come specificato in epigrafe, il difensore dell’imputato Mori, Avv. Musco.

All’udienza del 15 febbraio 2018 concludevano, come specificato in epigrafe, i difensori dell’imputato Nicola Mancino.

All’udienza del 16 febbraio 2018 concludeva, come specificato in epigrafe, il difensore dell’imputato Dell’Utri, Avv. Centonze.

All’udienza del 22 febbraio 2018 concludevano, come specificato in epigrafe, i difensori dell’imputato Giovanni Brusca e, nell’interesse di Massimo Ciancimino, quanto al reato di cui al capo e), l’Avv. Claudia La Barbera.

All’udienza del 23 febbraio 2018 il processo veniva rinviato per l’adesione dei difensori all’astensione proclamata dagli organi di categoria.

All’udienza del 1 marzo 2018, nell’interesse degli imputati Subranni e Mori, iniziava la discussione l’Avv. Milio, che proseguiva, quindi, nelle successive udienze del 2, 8, 9, 15 e 16 marzo 2018, nella quale ultima formulava le conclusioni specificate in epigrafe.

All’udienza del 22 marzo 2018 concludeva come riportato in epigrafe l’Avv. Federica Folli per l’imputato Cinà.

All’udienza del 23 marzo 2018 concludeva come riportato in epigrafe I’Avv. Giuseppe Di Peri nell’interesse dell’imputato Dell’Utri.

All’udienza del 29 marzo 2018 concludevano come riportato in epigrafe gli Avv.ti Cianferoni ed Anania nell’interesse degli imputati Bagarella e Riina e l’Avv. Dario D’Agostino per l’imputato Ciancimino.

All’udienza del 5 aprile 2018 concludeva come riportato m epigrafe l’Avv. Romito nell’interesse dell’imputato De Donno.

All’udienza del 16 aprile 2018, destinata alle repliche, veniva dichiarata chiusa la discussione e, dopo le ultime dichiarazioni dell’imputato Nicola Mancino, la Corte si ritirava in camera di consiglio, al cui esito, il 20 aprile 2018, pronunziava il dispositivo di sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

Fonte : WORDNEWS

 

a cura di Claudio Ramaccini, Direttore  Centro Studi Sociali contro la mafia – Progetto San Francesco