MAFIA, collaboratori di giustizia e quadro normativo

Oltre 6 mila fra pentiti e famigliari vivono sotto la protezione dello Stato.

 


Il  decreto legge n. 8 del 1991 è stata introdotto nel nostro ordinamento un sistema ‘premiale’ per i ‘collaboratori di giustizia’ per i delitti di stampo mafioso riguarda coloro che ‘assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità  di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone‘ a condizione che non siano oggetto di misure di prevenzione.

Nella realtà  cosa avviene? Nella località  protetta (soltanto 17 testimoni di giustizia su 80 beneficiano attualmente delle speciali misure di protezione in località  di origine  e la stessa sorte la hanno anche i familiari) ci sono solo guai e perdite economiche nel caso di attività  esistenti e sarebbe logico assicurare loro aiuti per mantenere le loro attività  dando un messaggio di sicurezza per altri. Se ne parla dal 2014: al Senato, nelle sedute del 29 ottobre 2014 (clicca qui e qua), alla Camera ha discusso la relazione il 21 aprile 2015 ed il 22 aprile 2015, ma anche in Commissione Giustizia della Camera ha avviato il 7 settembre 2016 l’esame dell’ AC 3500, che recepisce gran parte delle indicazioni contenute nella relazione della Commissione antimafia, deliberando altresì di procedere ad una breve ciclo di audizioni (sulle quali leggi questa scheda). Su contenuti ed iter parlamentare della proposta di legge leggi questa scheda.

XVIII Legislatura: progetti di legge presentati e in discussione

ATTIVITà D’INCHIESTA

L’attività  di inchiesta parlamentare nella XVIII legislatura

Attività  d’inchiesta nella XVII legislatura

ATTI DI INDIRIZZO POLITICO E CONTROLLO

Atti di indirizzo politico e controllo ‘ XVII legislatura

Archivio VARESE NEWS

 

 

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA (AS 2740). SCHEDA DI SINTESI

Premessa. La Camera ha approvato il 9 marzo 2017 il provvedimento, che successivamente è stato approvato all’unanimità dal senato il 21 dicembre 2017.

Finalità del provvedimento. La proposta di legge iniziale (AC 3500) è volta ad adeguare la disciplina (in particolare il decreto legge n. 8 del 1991 e la legge n. 45 del 2001) in materia, al fine di distinguere meglio la posizione dei testimoni di giustizia (di norma semplici cittadini – ad esempio imprenditori oggetto di racket o di usurai – che danno uno specifico apporto alle indagini della magistratura e che per questo possono essere perseguitati da gruppi criminali: in base ai dati forniti dal Governo nel corso dell’iter, essi attualmente sono 78, e 255 i loro familiari) da quella dei collaboratori di giustizia (che fanno invece parte di organizzazioni criminali e che proprio per questo sono in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle indagini, ottenendo in cambio benefici di varia natura: attualmente sono 1.277, con 4.915 familiari).

Contenuti della proposta di legge. La proposta di legge prevede in particolare:

  • la ridefinizione del testimone di giustizia (“colui che: rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o il giudizio”) e il riconoscimento della protezione delle persone conviventi ai testimoni e ad altri “protetti” che siano esposti a grave, attuale e concreto pericolo (artt. 1 e 2);
  • l’ampliamento e la personalizzazione delle misure di vigilanza, tutela fisica e sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo, privilegiando il mantenimento del testimone di giustizia nella località di origine (rispetto al programma di protezione in località protetta) (artt. 3-8);
  • la modifica della composizione della Commissione centrale presso il Ministero dell’Interno e la disciplina riguardante il piano di protezione provvisorio e definitivo (artt. 9-19)
  • l’introduzione della figura del referente del testimone di giustizia, volto ad assisterlo nei suoi rapporti con le istituzioni (art. 16);
  • la possibilità di utilizzo dell’incidente probatorio e della videoconferenza per ascoltare i testimoni di giustizia, al fine di evitarne la sovraesposizione (art. 21 e 24);
  • la previsione di un’ulteriore circostanza aggravante del reato di calunnia, se commessa per usufruire delle misure di protezione (art. 22);
  • la disponibilità sul sito internet del Ministero delle informazioni sull’applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia e sui relativi diritti e doveri (art. 25).

Notizie dell’iter alla Camera. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato il 7 settembre 2016 l’esame della proposta di legge, che recepisce gran parte delle indicazioni contenute nella relazione della Commissione antimafia per garantire una più efficace tutela dei testimoni di giustizia attraverso la definizione di una specifica disciplina: la relazione è stata discussa dall’Assemblea di Camera e Senato, con l’approvazione di atti di indirizzo.

Al fine di approfondire ulteriormente gli aspetti problematici del provvedimento, la Commissione Giustizia ha effettuato un breve ciclo di audizioni (seduta del 13 settembre 2016). In particolare, il 25 ottobre 2016 ed il 26 ottobre 2016 sono stati ascoltati i Procuratori della Repubblica presso i tribunali di Reggio Calabria, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, nonché il Presidente della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione ed il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (per una sintesi di tali interventi leggi questa scheda).

L’esame degli emendamenti si è svolto nelle sedute del 16 novembre 2016, 23 novembre 2016, 11 gennaio 2017, 1° febbraio 2017 e 23 febbraio 2017. La discussione in Aula è iniziata il 27 febbraio 2017, con gli interventi, tra gli altri, del relatore, On. Mattiello, e del Vice Ministro dell’Interno. A causa del mancato parere espresso dalla Commissione Bilancio, che ha chiesto una relazione tecnica sugli oneri derivanti dal provvedimento (clicca qui e qui), la discussione è stata rinviata al 7 marzo 2017. L’8 marzo 2017 la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Il 9 marzo 2017 l’Assemblea di Montecitorio ha approvato il testo con alcune modifiche (clicca qui).

L’iter al Senato. La Commissione Giustizia del Senato ha avviato la discussione del provvedimento (e di altre due proposte di legge in materia, AS 809 e AS 2176) il 4 luglio 2017  18 luglio 2017 e 25 luglio 2017: l’esame degli emendamenti è ripreso nella seduta del 19 settembre 2017. La Commissione Giustizia ha ultimato l’esame del provvedimento il 24 ottobre 2017 apportando una modifica all’articolo 1. È stato approvato anche un ordine del giorno di indirizzo al Governo volto a modificare la disciplina dei verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione e della loro utilizzabilità entro determinati termini temporali.Il provvedimento è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 21 dicembre 2017, ripristinando il testo licenziato dalla Camera.

Per maggiori informazioni vedi il dossier del Servizio Studi del Senato.

(ultimo aggiornamento 21 dicembre 2017)

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