PENTITISMO

 

Il pentitismo come fenomeno rilevante ai fini della lotta alla mafia ha cominciato a svilupparsi a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, in particolare con l’avvio del primo Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra. Storicamente, se ne attribuisce la genesi a seguito della sanguinosa repressione che i Corleonesi intrapresero nei confronti degli esponenti delle famiglie perdenti della Seconda Guerra di Mafia.

La stagione dei grandi «pentiti», come vennero impropriamente definiti i collaboratori di giustizia, fu inaugurata da Tommaso Buscetta, che il 18 luglio 1984, tre giorni dopo la sua estradizione in Italia, decise di collaborare con Giovanni Falcone, già impegnato nella mastodontica istruttoria del Maxiprocesso. Per 45 giorni il “boss dei due mondi“, come lo aveva soprannominato la stampa, mise nero su bianco tutto quello che sapeva su Cosa Nostra. Fu talmente importante la testimonianza di Buscetta, che Falcone ebbe a dire, anni dopo:

Prima di lui, non avevo – non avevamo – che un’idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare coi gesti.[1]

Ben prima di Tommaso Buscetta, la magistratura palermitana si fece sfuggire la storica occasione di squarciare il velo dell’omertà su Cosa Nostra ben 11 anni prima, quando il 30 marzo 1973 Leonardo Vitale, giovane uomo d’onore della borgata di Altarello di Baida (retta dallo zio Giovanbattista Vitale detto “Titta”), si presentò alla Questura di Palermo sostenendo di essere in preda ad una “crisi religiosa” e di voler “confessare i propri peccati“: davanti all’allora capo della squadra mobile di Palermo, Bruno Contrada, si accusò di vari reati (tra cui due omicidi, un tentato omicidio, varie estorsioni e altri crimini di piccola entità) e delineò in maniera precisa la mappa delle principali famiglie mafiose, rivelando l’esistenza di una “Commissione”, descrivendo il rito di iniziazione a Cosa Nostra e l’organizzazione di una cosca, facendo anche i nomi di Salvatore RiinaGiuseppe CalòVito Ciancimino e altri mafiosi. Nonostante le sue dichiarazioni avessero portato inizialmente all’arresto di quaranta membri della cosca di Altarello di Baida, alla fine gli unici ad essere condannati furono Vitale e suo zio Titta nel 1977. In particolare, Vitale fu dichiarato semi-infermo di mente e affetto da schizofrenia da varie perizie psichiatriche ordinate dalla Procura e rinchiuso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In ragione di ciò, le sue dichiarazioni su Cosa Nostra vennero considerate inattendibili. Ad undici anni dalla sua decisione di collaborare con la giustizia, Vitale sarebbe stato rilasciato dal manicomio criminale e tornerà a stare in famiglia. Domenica 2 dicembre 1984, di ritorno dalla messa con la madre, venne ucciso a colpi di lupara sotto casa.

La collaborazione di Buscetta fu storicamente importante non solo per le informazioni che diede su Cosa Nostra, ma anche e soprattutto perché la sua decisione generò un vero e proprio effetto domino, portando molti altri uomini d’onore a seguirlo sulla strada del “pentimento”: di lì a poco, Giovanni Falcone si ritrovò sulla propria scrivania anche le richieste di collaborazione da parte di Salvatore ContornoAntonino CalderoneFrancesco Marino Mannoia e di numerosi altri. Il pentitismo diventò così un vero e proprio fenomeno di massa, che acquistava anche una grande rilevanza sociale, catalizzando l’attenzione dei mass media e dell’opinione pubblica non solo sulla figura del pentito in sé, ma anche su Cosa Nostra in quanto organizzazione criminale. Le rivelazioni rese da uomini d’onore del calibro di Buscetta non solo permisero di arrivare alle condanne del Maxiprocesso, ma generarono anche un diverso clima nella società civile siciliana, che si mobilitò a sostegno dei magistrati del Pool con iniziative, dibattiti nelle scuole, manifestazioni: fu l’inizio della cosiddetta “Primavera di Palermo“. Il nuovo sindaco della città, Leoluca Orlando, eletto nell’estate del 1985, chiese e ottenne anche la costituzione in parte civile della città al processo. Mentre sul piano giudiziario e sociale il movimento antimafia riuscì a trarre nuova linfa vitale dal pentitismo, sul fronte politico e istituzionale lo scetticismo nei confronti di questo straordinario strumento processuale portò a pesanti ritardi nell’approvazione di una normativa giuridica ad hoc, pari a quella adottata per combattere la lotta armata e il terrorismo alla fine degli anni ’70: mentre la speciale circostanza attenuante «per chi aiutasse concretamente l’autorità inquirente nella raccolta di prove decisive per l’individuazione e la cattura dei concorrenti nel reato»[2] divenne definitiva nel febbraio 1980, una specifica attenuante per i pentiti di mafia fu introdotta solo undici anni dopo, con l’art.8 del decreto legge n.152, emanato il 13 maggio ’91, poi convertito nella legge 203, approvata il 12 luglio dello stesso anno.

Il chiodo fisso di Riina

La decisione di Buscetta di collaborare, seguito da molti altri uomini d’onore, fece letteralmente impazzire Totò Riina. Il “capo dei capi” non riusciva a concepire come un uomo d’onore potesse parlare, tradendo la regola fondante del patto mafioso. Tanto che il pentito Salvatore Cancemi raccontò una volta che:

Il chiodo fisso per lui erano questi pentiti, perché diceva che il male a Cosa Nostra ce lo stanno facendo loro, perché se non era per i pentiti, usava queste parole: “Si poteva mettere tutto il mondo contro di noi e non ci poteva fare niente”. Quindi, lui usava l’espressione che si voleva giocare i denti per annullare questa legge sui pentiti; era un chiodo fisso per lui. […] C’era anche qualche altra cosa, diciamo, come annullare l’ergastolo, il sequestro dei beni e qualche altra cosa che al momento magari mi sfugge. Ma la cosa che lui… quella che lui chiedeva era di annullare la legge sui pentiti, perché diceva che a noi ci stavano rovinando, ci portavano alla rovina.[3]

La strategia di Cosa Nostra volta a disinnescare la mina del pentitismo, come ha raccontato Giovanni Brusca, comprendeva:

primo, se si riusciva a rintracciarli, di eliminarli; non potendoli rintracciare a loro, di potere arrivare ai familiari o a persone amici, cioè a persone più care a loro, come meglio si poteva bloccare questo fenomeno… Cosa Nostra era preoccupata per i collaboranti… spioni o confidenti; nei confronti dei pentiti, c’è era il massimo della pena, cioè, cercarli per poterli distruggere nella maniera più categorica.[4]

Il palazzo dei veleni Subito dopo la storica sentenza al Maxiprocesso di Palermo, il 16 dicembre 1987, il clima cambiò radicalmente: il pool antimafia fu oggetto di una pesante campagna di delegittimazione, orchestrata da giornali e forze politiche. Falcone, in particolare, fu accusato da democristiani e socialisti di essere un giudice comunista. A ciò si aggiunsero lettere anonime che accusavano i magistrati del pool di aver fatto un uso improprio e strumentale dei collaboratori di giustizia. Queste lettere provenivano direttamente dall’interno del palazzo di giustizia di Palermo, ribattezzato per questa vicenda dai giornali “palazzo dei veleni“. Secondo queste lettere, prive di qualsiasi fondamento, Falcone aveva intrattenuto rapporti “intimistici” con i pentiti, da “conversazione accanto al caminetto“, convincendoli a collaborare facendogli promesse in cambio di confessioni. L’apice fu toccato con le lettere del «corvo», in cui si accusava Falcone di aver inviato il pentito Contorno in Sicilia, con la complicità e l’aiuto del vicequestore Gianni De Gennaro, con la missione di sterminare i Corleonesi. L’arresto di Antonino e Ignazio Salvo e quello di Vito Ciancimino non migliorarono le cose: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non solo colpivano l’ala militare di Cosa Nostra, ma anche prestigiosi esponenti della finanza e della politica.

La polemica sui professionisti dell’antimafia Al dibattito politico si affiancò anche quello culturale, con il noto articolo pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera da Leonardo Sciascia, il 10 gennaio 1987, intitolato “I professionisti dell’Antimafia“, in cui si prendeva di mira pesantemente Paolo Borsellino, accusato di saltare le tappe del cursus honorum classico in magistratura grazie al suo ruolo di giudice istruttore del Maxiprocesso. L’articolo avvelenò pesantemente il clima, gettando benzina sul fuoco, e fu alla base delle ripetute bocciature di Falcone prima come successore alla guida del pool dopo Caponnetto (il CSM gli preferì Antonino Meli, che avrebbe sciolto definitivamente il pool il 30 luglio 1988), poi come membro del CSM, tanto da fargli accettare l’invito dell’allora guardasigilli Claudio Martelli di guidare l’Ufficio degli Affari penali al ministero di Grazie e Giustizia.

La legge sui pentiti del ’91

Dall’Ufficio degli Affari penali, Falcone portò avanti una serie di iniziative che entrarono a far parte della successiva legislazione antimafia, tra cui il progetto della Procura nazionale antimafia e la riorganizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, l’embrione del secondo comma del 41bis, nonché la nuova legislazione in materia di collaboratori e testimoni di giustizia. Si dovette comunque attendere l’omicidio del giudice Rosario Livatino da parte di Cosa Nostra in Sicilia perché si arrivasse il 15 gennaio all’emanazione di un decreto legge (il n.8, poi convertito nella 82/1991), che contenesse finalmente la disciplina in materia di protezione dei collaboratori e dei testimoni nei processi di mafia. Solo dopo le continue sollecitazioni di Falcone il Governo si decise ad introdurre la prima fattispecie premiale per i dissociati dalle organizzazioni mafiose, con l’art.8, comma 1, del d.l. n.152/1991, convertito poi nella legge n.203/1991, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizza e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”. Questo articolo prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con la pena della reclusioni da dodici a venti anni e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà, nei confronti dell’imputato per delitti di cui all’art.416bis che “dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.”

Le polemiche degli anni ’90

Nella prima metà degli anni ’90 si assistette in tutta Italia ad una vera e propria esplosione nel numero delle collaborazioni di associati a organizzazioni criminali di stampo mafioso. Benché la campagna di delegittimazione avesse subito una poderosa battuta d’arresto a seguito delle stragi di Via Capaci e via D’Amelio, passata l’onda emotiva collettiva, l’opinione pubblica fu nuovamente investita a livello politico-istituzionale e mediatico da nuovi focolai di dubbi e interrogativi sui rischi di un uso improprio e distorto dei contributi e delle testimonianze dei famosi pentiti.

A introdurre il tema nell’agenda politica del paese fu Silvio Berlusconi, durante la sua prima campagna elettorale, nel 1994. Riporta a tal proposito La Repubblica del 26 marzo di quell’anno: «Basta coi pentiti…». Berlusconi ai suoi: «La legge è da rifare»: davanti a mille persone, presenti all’Hotel Hilton per seguire il suo dibattito con Occhetto, il Cavaliere attaccò pesantemente lo strumento processuale, sostenendo:

«In Italia ci sono circa 400 collaboratori di giustizia a disposizione della magistratura. Ma mentre in America i pentiti parlano una volta, dicono tutto quello che sanno e poi tacciono per sempre, in Italia parlano quando e come vogliono. […] Questa gente, potendo essere riascoltata, si sente quasi in dovere di aggiungere altri particolari e fornire altri indizi per ottenere vantaggi economici e maggiore protezione.»

Sul tema si aprì una vera e propria guerra di religione, con la Sinistra attraverso Luciano Violante e la magistratura con Bruno Siclari (allora procuratore nazionale antimafia) che si schierarono a difesa della legge. L’Unità titolò in prima pagina “Stanno tentando di delegittimarli“, riportando un’intervista all’allora vice-direttore del Servizio centrale operativo, Antonio Manganelli, che sosteneva come i pentiti siano un patrimonio per la giustizia e lo Stato. Tuttavia, una serie di vicende, anche gravi, portarono il pentitismo a prestare il fianco alla volontà liquidatoria di una parte del nuovo Parlamento della Seconda Repubblica.

Il caso Di Maggio Ad avvelenare decisamente il clima e ad orientare le forze politiche per una decisa revisione della normativa sui collaboratori di giustizia sarà il cosiddetto “Caso Di Maggio“. Baldassarre Di Maggio era stato il pentito grazie alle rivelazioni del quale si arrivò alla cattura di Totò Riina. Intascata la taglia prevista di 500 milioni di lire, anziché darsi ad una nuova vita, il pentito fondò con quei soldi un proprio clan mafioso con altri collaboratori, accomunati dall’odio nei confronti della famiglia Brusca di San Giuseppe Jato. Approfittando dell’arresto di Giovanni ed Enzo Salvatore Brusca, catturati nel 1996, il clan Di Maggio operava sul territorio indisturbato, dedicandosi anche ad estorsioni ed omicidi. Di Maggio fu arrestato il 14 ottobre 1997, ponendo al nuovo governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi la questione di una riforma che correggesse le distorsioni generate dalla normativa.

Ben prima del caso Di Maggio, però, l’allarme su un sistema di protezione giunto oramai al collasso fu lanciato dall’allora ministro dell’Interno Giorgio Napolitano, il quale, a seguito della presentazione di una relazione sui collaboratori di giustizia in Parlamento, annunciò un «giro di vite sui pentiti»[5].

Le accuse di Spatola Ad aggiungere benzina sul fuoco furono le accuse mosse da uno dei pentiti storici, Rosario Spatola, che in un esposto inviato ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai giornali denunciò una serie di distorsioni e gravi fatti, tra i quali spiccò quella di concordare le versioni a tavolino, in cambio di regalie elargite dalla struttura di protezione. Va detto che le accuse di Spatola, la cui attendibilità non fu mai provata, arrivarono solo dopo la revoca, nel giugno 1997, dei benefici previsti dal programma di protezione perché, a parere della Commissione centrale, aveva esaurito il suo contributo ai dibattimenti e violato alcune regole comportamentali previste dalla legge.

La proposta di legge Flick-Napolitano

Giorgio Napolitano, allora ministro dell’Interno, con il Presidente del Consiglio Romano Prodi, nel 1997

L’11 marzo 1997, il ministro dell’Interno Napolitano e quello di Grazia e Giustizia Flick presentarono un disegno di legge[6] sui collaboratori di giustizia, recependo tutte le principali obiezioni critiche scaturite dal dibattito politico e giornalistico dei mesi precedenti. Gli obiettivi espliciti della riforma erano tre:

  1. impedire le cosiddette «dichiarazioni a rate» del pentito;
  2. abolire l’impunità totale e prevedere un congruo periodo di detenzione dell’ex-mafioso;
  3. consentire il sequestro e la confisca dei beni del pentito acquisiti illecitamente.

I processi ai politici

La presentazione del disegno di legge non placò gli animi dei detrattori della collaborazione presenti in Parlamento, anzi. In coincidenza con i cosiddetti “processi politici” che vedevano figure di primo piano della Prima Repubblica sotto processo per le dichiarazioni rese dai pentiti portò il livello dello scontro tra le forze politiche ai massimi. Esattamente come ai tempi del Maxiprocesso, parole come «pentiti ad orologeria» e «pentitocrazia» compaiono nuovamente nel dibattito politico. In particolare, tra i processi più contestati dai detrattori dei pentiti vi fu quello a Giulio Andreotti (il dominus democristiano della Prima Repubblica), a Francesco Musotto (ex-socialista, noto avvocato), a Calogero Mannino (ex-potente ministro dc), Franz Gorgone (potente notabile dc palermitano) e al questore Bruno Contrada (numero 3 del Sisde). A scatenare i garantisti presenti in Parlamento furono in particolare i 30 mesi di detenzione preventiva scontati da quest’ultimo.

La nuova strategia di Cosa Nostra: «il recupero del figliol prodigo»

Alle soglie del nuovo millennio, Cosa Nostra cambiò decisamente strategia nei confronti dei collaboratori di giustizia: il pentito non sarebbe più stato condannato a morte, senza appello, ma si sarebbe sfruttato il mutato clima a suo sfavore agli occhi dello Stato e dell’opinione pubblica per cercare di ricondurlo al silenzio e in seno all’organizzazione. Questa nuova strategia è stata definita dagli inquirenti «il recupero figliol prodigo». Nella nuova fase, il perdono veniva considerato più remunerativo nel lungo periodo della punizione estrema decisa da Riina e dai Corleonesi ai tempi del Maxiprocesso.

La controriforma del 2001

Il 13 febbraio 2001 venne approvato il disegno di legge di iniziativa governativa Flick-Napolitano, recante la «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza», d’ora in avanti noto come legge n. 45/2001. L’esame del ddl aveva subito forti rallentamenti a causa del contrasto tra le forze politiche sulla necessità di inserire nuove previsioni sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in sede processuale, poi superati grazie alla contestuale emanazione della legge sul giusto processo n. 63/2001. Al varo della nuova normativa aveva contribuito non solo il mutato clima verso i pentiti da parte dello Stato e dell’opinione pubblica (a dimostrazione dell’efficacia della nuova strategia di Cosa Nostra circa il recupero del pentito, finalizzato a manipolarne la collaborazione per inquinare i processi e delegittimare così l’istituto della collaborazione in sé), ma anche il sempre più acceso conflitto tra magistratura e politica, non solo per i processi ai politici della Prima Repubblica per concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche per gli strascichi giudiziari e gli epiloghi di molti dei processi della stagione di Mani Pulite. Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti:

  • l’introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
  • lo sganciamento del sistema premiale da quello tutorio;
  • l’accentuata diversificazione delle misure di protezione dei pentiti, a seguito di rigorosa valutazione del reale pericolo a cui sarebbero esposti;
  • la definizione di una nuova disciplina con criteri rigorosi per la concessione, la revoca e la modifica dei benefici penitenziari;
  • la regolamentazione dei presupposti per la revoca della custodia cautelare.

Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione La riformulazione dell’art.16-quater del d.l. n.8/91 (convertito, con modificazioni, nella 82/91) prevede che la persona indagata, imputata o condannata per un delitto di tipo mafioso, che manifesti la volontà di collaborare, deve rendere al procuratore della Repubblica «entro il termine di 180 giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogata, nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.» Per prevenire le cosiddette «dichiarazioni a rate», il verbale deve obbligatoriamente contenere anche una dichiarazione finale con la quale il collaboratore afferma «di non essere in possesso di notizie ed informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.» Inoltre, l’obbligo a rendere un’informativa completa è circoscritto alle sole notizie «processualmente utilizzabili», che possano formare oggetto di testimonianza a norma dell’art.194 del c.p.p., mentre sono escluse notizie apprese da «voci correnti o da situazioni a queste assimilabili», che, a causa della loro genericità, possono svolgere solo una funzione preventiva o investigativa, onde evitare di compromettere la riservatezza o l’onore di soggetti estranei al procedimento.

L’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni

L’ultimo comma del riformulato art.16-quater stabilisce inoltre che le dichiarazioni rese dal pentito oltre il termine di 180 giorni «non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità». Il che significa che sono utilizzabili ai fini probatori, oltre il termine dei 180 giorni, le sole dichiarazioni rese a favore e non contro terze persone o quelle divenute irripetibili.

Le nuove procedure per garantire la genuinità della collaborazione

Al fine di preservare l’autenticità e la genuinità della collaborazione, la 45/2001 introduce anche nuove procedure per evitare che questa venga compromessa da colloqui con organi investigativi o incontri con altri collaboratori o soggetti diversi. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha l’obbligo di provvedere all’immediato trasferimento del mafioso che manifesti la volontà di collaborare in istituti penitenziari o loro sezioni distaccate che ne possano garantire la sicurezza e che gli impediscano di incontrarsi con altri collaboratori. Per fugare qualsiasi dubbio circa “le dichiarazioni concordate a tavolino“, è espressamente vietato sottoporre a colloqui investigativi il detenuto, almeno fino alla redazione del verbale illustrativo, mentre viene introdotto l’obbligo da parte del pentito di indicare nel verbale tutti i colloqui intrattenuti prima della sua decisione a collaborare, sui quali il giudice ha il potere di disporre, su richiesta di parte, l’acquisizione di copia dei registri, per l’effetto del combinato disposto degli artt. 16-quater, comma 5, e 16-sexies, comma 2 del riformato d.l. 8/91. Inoltre, il collaboratore non può assolutamente intrattenere alcun tipo di corrispondenza, sia essa epistolare, telegrafica o telefonica, oltre ad avere incontri, con altri criminali o collaboratori di giustizia, salva, in quest’ultimo caso, l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per finalità connesse a esigenze di protezione, ovvero per gravi esigenze familiari, qualora il collaboratore da incontrare sia un parente.

Provvedimenti in materia di sequestro e confisca dei beni del collaboratore

Al fine di impedire il riciclaggio o comunque il godimento di ricchezze accumulate in maniera illecita, l’articolo 16-quater impone al collaboratore di giustizia, in sede di redazione del verbale, di fornire tutte le informazioni necessarie per procedere all’individuazione, al sequestro e alla confisca di beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o atri appartenenti al gruppo criminale dispongano direttamente o indirettamente. La disposizione di legge va letta in collegamento con l’art.12, comma 2, lettera e), del d.l. 8/91, in base al quale il collaboratore ha l’obbligo di specificare tutti i beni e le altre utilità di cui dispone direttamente o indirettamente, nonché quello di versare, subito dopo, il denaro frutto di attività illecite, affinché «l’Autorità giudiziaria provveda all’immediato sequestro». La falsità delle dichiarazioni rese dal collaboratore è oggi sanzionata con la revoca delle misure di tutela e con la possibile revoca dell’attenuante, oltre che dei benefici penitenziari. Va detto che la generica formulazione dell’art.12, comma 2, lettera e), consente di procedere all’immediato sequestro non solo del denaro e dei beni di origine illecita, ma anche di tutti i beni leciti del collaboratore, finendo così per imporgli un trattamento patrimoniale maggiormente sanzionatorio rispetto a quello previsto per il mafioso che decida di non collaborare con la giustizia, creando così un forte disincentivo alla collaborazione stessa. Rispetto alla destinazione dei beni confiscati, la nuova legge dispone che il 60% di essi venga utilizzato per coprire l’attuazione delle speciali misure di protezione, mentre il 15% venga elargito a favore delle vittime dei reati di terrorismo e criminalità organizzata, previste dalla legge n.302/90.

La revisione della sentenza di condanna, in caso di falsità della dichiarazione

La 45/2001 ha anche modificato la disciplina della revisione della sentenza di condanna che era contenuta negli ultimi tre commi dell’art.8 del d.l. n.152/91. Questo istituto, di natura eccezionale e scarsamente applicato in passato, permetteva, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’appello competente, di riformare in negativo la sentenza irrevocabile di condanna con cui erano state concesse le attenuanti, qualora le dichiarazioni rese dal collaboratore si fossero rivelate successivamente false o reticenti. Accanto alla revisione finalizzata a scoraggiare le collaborazioni false o reticenti, la 45/2001 ha introdotto anche una nuova forma di revisione, che è possibile richiedere qualora il beneficiario abbia commesso, entro 10 anni dal passato in giudicato della sentenza, un delitto per il quale sia previsto l’arresto in flagranza obbligatorio e che sia indicativo della sua permanenza nel circuito criminale (art.16-septies, d.l. n.8/91). Qualora il giudice accogliesse la domanda di revisione, egli può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l’applicazione di una misura cautelare, ai sensi dell’art.16-septies, comma 4 e 5, del d.l. n.8/91. Non solo, qualora le circostanze attenuanti siano state applicate con sentenza ancora revocabile, è facoltà del pm richiederne la restituzione nel termine per impugnare la sentenza. Se poi le dichiarazioni false o reticenti integrano il delitto di calunnia, la pena è aumentata da un terzo alla metà o, se uno dei benefici è già stato concesso, dalla metà ai due terzi.

L’abolizione dell’impunità totale e i nuovi provvedimenti cautelari personali

Il precedente regime cautelare prevedeva all’art.275, comma 3 (tutt’ora vigente), l’applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere per i soggetti indagati o imputati per delitti di tipo mafioso, a meno che questi non decidessero di collaborare: in tal caso veniva garantita la possibilità al pentito di ottenere la custodia in locali diversi dal carcere «per il tempo necessario alla definizione dello speciale programma di protezione». La semplice scelta a collaborare consentiva ai pentiti di sottrarsi alla pena detentiva, anche prima che se ne vagliasse l’effettiva attendibilità in sede processuale, con l’effetto di incoraggiare false collaborazioni da parte di soggetti che continuavano ad avere rapporti con il gruppo criminale d’appartenenza. Per questo motivo, la 45/2001 vieta all’art.16-octies la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare per il solo fatto che la persona esprima la volontà di collaborare, a meno che il giudice non abbia acquisito, anche grazie al parere del procuratore nazionale antimafia, elementi dai quali sia possibile desumere l’esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Concessione, revoca e modifica dei benefici penitenziari

La 45/2001 ha introdotto anche criteri molto più rigorosi ed esclusivi nella concessione, nella revoca e nella modifica dei benefici penitenziari per i soggetti che decidano di collaborare. Mentre il testo originario del ’91 indicava come potenziali beneficiari del programma di protezione (e quindi dei benefici penitenziari ad esso connessi) gli autori dei delitti per i quali era obbligatorio l’arresto in flabranza ai sensi dell’art.380 del c.p.p., la nuova normativa li circoscrive ai soli autori di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale (art.51, comma 3bis, c.p.p.). Il trattamento di favore riservato ai pentiti consiste, da un lato, nella possibilità di fruire dei benefici penitenziari (prima preclusi dall’art.4bis della 354/1975) e, dall’altro, di ottenere la concessione delle misure della liberazione condizionale, della detenzione domiciliare e dei permessi premio «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli artt. 176 c.p., 30ter e 47ter della l. n.354/75 e successive modificazioni»[7] Diversamente dal passato, non è più consentito derogare ai limiti di pena ordinari allorché si tratti dei benefici del’assegnazione del lavoro esterno e dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in quanto la natura di tali misure rendeva particolarmente difficili le attività di controllo e di protezione da parte delle forze di polizia; il collaboratore può farne richiesta, ma questa è vincolata al parere del Procuratore nazionale antimafia, richiesto dal giudice di sorveglianza. L’organo legittimato a richiedere i benefici a favore del pentito è il procuratore nazionale antimafia; ciononostante, il suo parere sfavorevole può essere disatteso dal giudice, che dovrà però specificarne le ragioni nel provvedimento di concessione del beneficio. I benefici penitenziari possono essere concessi solo dopo la redazione del verbale illustrativo e solo dopo una valutazione da parte del giudice delle caratteristiche della collaborazione, della pericolosità sociale e della condotta, anche processuale, del pentito, il quale non deve essersi «mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o ad esame o ad altro atto d’indagine», nonché a seguito dell’accertamento del ravvedimento, inteso come assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, stando all’art.16-nonies, comma 3 e 4. Oltre a ciò, la 45/2001 condiziona la concessione dei benefici solo nel caso in cui la collaborazione venga definita importante, il verbale venga redatto entro i tempi previsti e che il collaboratore abbia espiato una parte della pena inflitta (un quarto oppure 10 anni, se condannato all’ergastolo), tranne che nel caso in cui il beneficio richiesto sia un permesso premio (art.16-nonies, comma 4). I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere revocati o modificati d’ufficio (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti.

Effetti e critiche alla 45/2001

La critica più dura alla legge venne dalle colonne del Corriere della Sera il 18 marzo 2001 da parte del neo-procuratore di Palermo Pietro Grasso, che in un’intervista a Felice Cavallaro disse: «Se fossi un mafioso, non mi pentirei più»[8]. Secondo l’allora procuratore, la legge era fortemente disincentivante e avrebbe reso molto più conveniente per il mafioso stare zitto, piuttosto che parlare. E, infatti, rispetto al passato, il numero di pentiti si ridusse drasticamente, passando dai 1214 del 1996 ai 1120 del 2012[9]. Di questi, 472 sono pentiti di Camorra, 306 di Cosa Nostra, 123 di ‘Ndrangheta, 105 della Sacra Corona Unita ed i rimanenti 114 classificabili come appartenenti ad altre organizzazioni criminali.

Note

  1.  Falcone G., Cose di Cosa Nostra, Milano, BUR, 1991, pag.41
  2. Cfr art.4 d.l. n.625 15/12/1979, poi convertito nella legge n.15 il 6/02/1980
  3. Corte di Assise di Caltanissetta, Sentenza n.23/99 Reg. Sent. N. 29/97 R.G.C.Ass., Procedimento Penale a carico di Agate Mariano + 26
  4. Corte di Assise di Palermo, II Sezione, Procedimento Penale a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 66, Udienza del 13 ottobre 1997
  5.  Napolitano: giro di vite sui pentiti, La Stampa, Martedì 3 settembre 1996, pagina 6
  6.  Cfr “Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni in favore delle persone che prestano testimonianza” https://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/9075.htm
  7.  cfr art.16-nonies, comma 4, d.l. n. 8/1991
  8.  Corriere della Sera, 18/03/2001
  9.  Cfr l’ultima “Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione”, disponibile qui https://www.poliziadistato.it/articolo/26546/