TESTIMONI di GIUSTIZIA – chi sono

 

La conquistata autonomia legislativa della protezione offerta ai testimoni di giustizia rispetto a quella prevista per i collaboratori di giustizia

Quando leggiamo o parliamo di mafia, l’immagine che – con grande probabilità – come un lampo illumina le nostre menti è quella dei grandi boss che sull’illegalità hanno costruito imperi corrotti oppure l’immagine dei più ammirevoli e coraggiosi magistrati e uomini dello Stato che hanno impugnato le armi del diritto per abbattere la fortezza costruita dalla criminalità organizzata. Tutto questo è innegabile; ma altrettanto innegabile è il fatto che le fortificazioni della mafia hanno iniziato a sgretolarsi anche grazie a uomini e donne che hanno deciso di vivere al di fuori delle mura criminali e denunciare ad alta voce – senza paura di essere sentiti – quanto avveniva (e avviene tutt’ora) al loro interno. Purtroppo, proprio queste urla di coraggio hanno costretto loro a doversi silenziare e vivere nell’ombra solo per aver fatto il proprio dovere di uomini e donne, prima ancora che di cittadini. Con ciò ci riferiamo ai c.d. testimoni di giustizia, i quali devono essere nettamente distinti dai collaboratori di giustizia.

Precisiamo, innanzitutto, che testimone di giustizia è colui che, in quanto persona offesa del reato oppure persona informata sui fatti oppure testimone, “rende, nell’ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio]. Di conseguenza, la posizione di testimone di giustizia viene riconosciuta ogniqualvolta si sia a conoscenza di informazioni determinanti ai fini del procedimento penale ma le quali possono essere attinenti a qualsiasi tipo di reato, seppur sia noto come le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia abbiano soprattutto riguardo a reati di associazione mafiosa e di criminalità organizzata[].

Similitudini e differenze tra testimoni di giustizia e collaboratori

Quanto appena detto permette di marcare la differenza tra i testimoni di giustizia e i collaboratori di giustizia in quanto, questi ultimi, sono coloro che rendono dichiarazioni in relazione a reati di stampo mafioso, di terrorismo, oltre a reati per i quali si prevede la pena dell’ergastolo e altri reati gravi specificati dalla legge[].

Si aggiunga, però, se entrambi sono destinatari di speciali misure di protezione in seguito alla loro attività di informazione svolta all’interno di un procedimento penale, la causa (apparentemente simile) di una tale posizione è, invero, assai diversa: il collaboratore di giustizia decide di “pentirsi” e, appunto, collaborare, fornendo dichiarazioni rilevanti circa un reato di cui lui stesso è imputato o comunque coinvolto penalmente; il testimone di giustizia, invece, non ha commesso nessun reato ma è a conoscenza di fatti rilevanti per le indagini e per il processo in quanto semplice testimone oppure vittima del reato.
Per maggiore chiarezza: da una parte il collaboratore di giustizia si è macchiato di reati molto gravi ma decide, “pentendosi” e collaborando nel processo, di staccarsi dall’organizzazione criminale di cui faceva parte con la finalità di ottenere degli sconti di pena e una serie di premialità previste dalla legge; dall’altra, il testimone di giustizia non è responsabile di alcuna commissione di reato ma decide, in virtù delle informazioni possedute, di esporsi e testimoniare con la finalità di compiere il proprio dovere di cittadino].

Il lungo cammino del legislatore terminato nel 2018

Il punto di arrivo dell’appena delineata distinzione tra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia ha attraversato un percorso tortuoso.
Proprio durante gli anni delle stragi ad opera della mafia, il legislatore ha approvato il “Decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82” con il quale si detta una disciplina relativa esclusivamente ai c.d. “pentiti”.
L’articolo 9 e l’articolo 13 comma 5 della suddetta normativa prevedono la possibilità di adottare delle speciali misure di protezione nei confronti di appartenenti ad una associazione criminale ma che hanno deciso dicollaborare con lo Stato. Tali misure volte a tutelare la persona in pericolo, stante le informazioni fornite durante le indagini e il processo, possono andare dalla tutela fisica del collaboratore fino all’inserimento in un programma speciale di protezione (articolo 13 comma 5); quest’ultimo consiste nell’assistenza economica, nel trasferimento della residenza in un comune diverso e, inoltre, la modifica delle proprie generalità con la finalità di una maggiore tutela della persona del collaboratore.
La situazione legislativa dell’epoca metteva a fuoco esclusivamente la protezione dei collaboratori di giustizia ed escludeva, quindi, i testimoni di giustizia da qualsiasi effettiva tutela normativa[7]. L’obiettivo fotografico del legislatore inizia ad intravedere anche i testimoni di giustizia solamente nel 2001. Pertanto, la legge 45/2001 modifica, innanzitutto, il titolo della legge 82/1991 con “nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia” ed introduce il Capo II-bis. – Norme per la protezione dei testimoni di giustizia. Il risultato di tali modifiche consiste nell’inserimento nella legge 82/1991 dell’articolo 16 bis e dell’articolo 16 ter con i quali, di fatto, si estendendo le speciali misure di protezione previste – ai sensi dell’articolo 9 e 13 comma 5 – già per i collaboratori di giustizia.
Nonostante nel 2001 si sia compiuto qualche passo avanti, la riforma tanto agognata con la quale si sarebbe introdotta una distinzione effettiva tra testimoni di giustizia (i quali non hanno commesso alcun reato) e collaboratori di giustizia (i quali, invece, sono responsabili di reati gravi ma decidono di “parlare” con lo scopo di ottenere le premialità previste dalla legge) verrà data alla luce solamente nel 2018.

La legge 6/2018: la fine di un’attesa silenziosa

Attualmente (e finalmente) la posizione dei testimoni di giustizia è disciplinata e tutelata in virtù della Legge 11 gennaio 2018, n. 6, la quale è completamente focalizzata a dettare – questa volta – “disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia[8].
Un testo (e non più due semplici articoli che richiamano le norme previste già per i collaboratori di giustizia) dedicato esclusivamente a chi, sì, parla ma per onestà e non per semplice convenienza.
La nuova disciplina stabilisce che il testimone di giustizia, i suoi familiari e “gli altri protetti[9]” saranno destinatari di misure di tutela (fisica), misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo (articolo 3).
Un grande traguardo raggiunto dal legislatore nel 2018 consiste nell’aver fatto venir meno la disparità di trattamento tra chi aveva aderito al programma speciale di protezione -consistente nel trasferimento in una località protetta e al mutamento delle proprie generalità – e chi, invece, rimaneva nella località originaria. Infatti, per i primi, oltre alle misure di tutela, erano previsti aiuti economici e sostegni per l’inserimento sociale e lavorativo (articolo 16 ter l. 45/2001). I secondi, invece, erano destinatari delle misure di tutela della propria persona ma non erano riconosciuti loro tutti i sostegni previsti dal programma speciale di protezione.
Ad oggi, viene meno lo squilibrato bagaglio di protezione e di diritti, in quanto gli aiuti economici e le misure volte al reinserimento sociale e lavorativo vengono disposte sia per chi rimane in loco (ossia nel comune originario) e sia per chi viene trasferito in una località diversa. È opportuno precisare, pertanto, che con la legge 6/2018 si parla di “speciali misure di protezione[10]” le quali comprendono le misure di tutela (tra le quali troviamo, tra l’altro, il trasferimento in una diversa località, l’uso di documenti di copertura e il mutamento delle generalità), le misure economiche e di reinserimento sociale e lavorativo.
Novità centrale della legge in esame è senz’altro l’articolo 4, il quale dispone che le speciali misure di protezione vanno modulate caso per caso e prevedendo come eccezionali le misure volte al trasferimento in una località protetta, l’uso di documenti di copertura e il   cambiamento delle generalità[].
Dall’enunciazione, nel medesimo articolo, di assicurare sempre “un’esistenza dignitosa” discende anche il diritto garantito di continuare a lavorare svolgendo la propria attività oppure, qualora ciò non sia più possibile, reperendo un altro posto di lavoro per il testimone di giustizia e per gli altri protetti[.
Restando ancora un istante sugli aspetti economici e sulla linea di demarcazione tracciata dal legislatore del 2018 tra i collaboratori di giustizia e i testimoni di giustizia, è doveroso precisare che l’articolo 6 prevede il diritto ad un indennizzo come “ristoro per il pregiudizio subito   a   causa   della testimonianza resa” oppure il risarcimento per eventuali danni biologici o esistenziali[. Ulteriore novità che non può essere sottaciuta è l’introduzione della figura del referente del testimone di giustizia, disciplinata dall’articolo 16. I compiti affidategli sono assai versatili, in quanto finalizzati ad assistere il testimone di giustizia sotto ogni aspetto della loro nuova vita: informare il testimone circa i propri diritti, mantenere un rapporto continuo con la commissione centrale così da poter adeguare tempestivamente le speciali misure secondo le necessità dell’interessato[14], fornire assistenza nella gestione patrimoniale, economica e nella fase del rinserimento lavorativo. La centralità del testimone di giustizia, della sua dignità e del suo valore per lo Stato emerge, ancora una volta, specificando che il referente deve espletare il proprio compito fino all’acquisto dell’autonomia economica (quindi anche terminato il programma di protezione) ma la titolarità delle decisioni, rispetto le quali è prevista l’assistenza della figura del referente, spetta sempre e comunque al testimone di giustizia. DIRITTO CONSENSO 27.5.2021


La differenza tra il collaboratore e il testimone di giustizia

 

Chi è estraneo all’ambiente giuridico spesso si riferisce indifferentemente al collaboratore e al testimone di giustizia, che, in realtà, sono figure distinte e separate.

È riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia a colui che, pur avendo commesso delitti, con dichiarazioni, purché nuove e complete, offre un contributo significativo alle indagini e ai processi attinenti ai soli delitti di mafia, terrorismo e assimilati previsti dall’articolo 51 commi 3-bis e 3-quaterc.p.p. e che si trova in stato di “grave e attuale pericolo” per effetto della collaborazione.
Il collaboratore di giustizia fornisce al magistrato del pubblico ministero le notizie di cui dispone per: la ricostruzione dei fatti e delle circostanze su cui è interrogato e degli altri fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza; l’individuazione e la cattura dei loro autori; l’individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali il collaboratore stesso o gli altri appartenenti al gruppo criminale dispongono direttamente o indirettamente. In buona sostanza, il collaboratore di giustizia è sentito come imputato concorrente, senza obbligo di verità penalmente sanzionato, o come testimone assistito, soggetto a obbligo di verità sul fatto altrui già dichiarato, a seconda del legame che sussiste tra il proprio procedimento e quello in cui è chiamato a deporre e a seconda dell’oggetto delle precedenti dichiarazioni.

A contrario, il testimone di giustizia è colui che:

  • ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca e rilevanti per le indagini o per il giudizio;
  • si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, tale per cui le ordinarie misure di protezione risultino inadeguate;
  • non ha condanne per delitti dolosi o preterintenzionali, né ha tratto profitto dall’essere venuto a contatto con il contesto delittuoso. Diversamente, al testimone di giustizia è concesso aver tenuto comportamenti penalmente rilevanti a causa dell’assoggettamento a singoli o alle associazioni criminali;
  • non è, né è stato sottoposto a misure di protezione.

Pertanto, si è testimone di giustizia nel caso in cui si forniscano informazioni determinanti ai fini del procedimento penale per l’accertamento circa la commissione di qualsiasi tipo di reato, sia in veste persona offesa del reato, il cosiddetto “testimone vittima”, che persona informata sui fatti oppure testimone. Dunque, oltre che in riferimento al novero più ampio di reati per cui può intervenire rispetto al collaboratore di giustizia, la differenza sostanziale che caratterizza il testimone di giustizia è che questi non ha commesso alcun reato e testimonia per dovere civico, mentre il collaboratore è colui che, se decide di “pentirsi” e collaborare, ottiene dal sistema giustizia, oltre che una diversa protezione, una serie di premialità e delle riduzioni di pena, sia per quanto riguarda le misure cautelari che quelle definitive, purchè sconti almeno ¼ o 10 anni, se condannato all’ergastolo. A proposito di collaboratori di giustizia, come non ricordare il “pentito” per antonomasia, il mafioso Tommaso Buscetta.

La differenza tra testimone e collaboratore così marcatamene delineata è contenuta nella legge 11 gennaio 2018, n. 6, punto di arrivo di una serie di rimaneggiamenti ad una disciplina definita per la prima volta esclusivamente a tutela dei collaboratori di giustizia nel 1991, con il d.l. n. 8, poi convertito nella legge 82/1991, su impulso di Giovanni Falcone. Con la legge 82 del 1991 si applica per la prima volta uno speciale programma di protezione esclusivamente ai collaboratori di giustizia ed ai loro familiari.

Soltanto con la legge n. 45 del 2001 viene individuata per la prima volta una disciplina differenziata per i testimoni di giustizia. Questa legge è degna di nota anche perché introduce per i collaboratori di giustizia il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione di volontà di collaborare, al fine di indurli a riferire il prima possibile tutte le informazioni in suo possesso. Quanto alle cosiddette “dichiarazioni tardive”, la Cassazione ha precisato che restano comunque legittime ed utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.

La legge 11 gennaio 2018, n. 6 contiene la disciplina attualmente in vigore volta a rafforzare e personalizzare la tutela per i testimoni di giustizia e di chi è in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. Oggi il testimone di giustizia ha diritto ad una protezione preferibilmente nel luogo di origine con misure di sostegno e reinserimento, cioè le “speciali misure di protezione”, ex articolo 8 l. 6/2018, modulate case by case. Solo eccezionalmente è previsto il ricorso al programma speciale di protezione, che consiste nel trasferimento in una località protetta, l’uso di documenti di copertura e il cambiamento delle generalità, ai sensi dell’articolo 4 della legge del 2018. La ratio di questo articolo è consentire “un’esistenza dignitosa” e non alterata a causa delle ripercussioni per avere reso testimonianza. Prima della novella normativa, invece, solo i testimoni di giustizia che aderivano al programma speciale di protezione, oltre alle misure di tutela, godevano di aiuti economici e sostegni per l’inserimento sociale e lavorativo. A partire dal 2018 il testimone di giustizia ha diritto, al contrario del collaboratore, ad un indennizzo per il pregiudizio subito oppure il risarcimento per eventuali danni biologici o esistenziali, mentre sul piano degli strumenti probatori, sia il collaboratore che il testimone di giustizia possono ricorrere all’incidente probatorio e all’esame a distanza. Infine, ulteriore novità degna di nota è la figura del referente del testimone di giustizia, che lo assiste fin dall’inserimento nel piano provvisorio di protezione.

Dott.ssa Gemma Colarieti GIURIDICA.COM