SCARANTINO – Precisazioni …

 
Ci sono dei siti che elencano i confronti avuti da SCARANTINO  con i vari collaboratori ma dimenticano, chissà come mai, il confronto tra SCARANTINO e MANNOIA  del 12 gennaio 95.
Chi aveva l’obbligo di far mettere a verbale anche il pezzo in cui SCRANTINO e MANNOIA furono lasciati da soli?

“Ma c’è un ulteriore elemento, acquisito da questo Ufficio nel corso delle indagini, che non solo conferma il basso profilo criminale dello Scarantino ma introduce un dato nuovo, mai emerso in quasi trent’anni di indagini e processi.
Come detto in precedenza, il 6.03.2019 veniva sentito l’avv. Luigi Li Gotti, difensore dello Scarantino nei primi mesi della sua collaborazione.
Il predetto legale, dopo aver riferito le sue riserve sul contenuto delle dichiarazioni che lo Scarantino aveva iniziato a rendere (Nel primo interrogatorio cominciò a dire cose che mi lasciarono perplesso.
Lui raccontò di una riunione della commissione provinciale, ma ci mise in quel tavolo anche Gioacchino La Barbera e forse anche Santino Di Matteo. Disse inoltre di aver ascoltato i discorsi perché stava sull’uscio della stanza ove vi era questo tavolo ovale. Poi le mie perplessità
aumentarono’), raccontava un fatto specifico accaduto alla sua presenza.
Nello specifico, si soffermava su un interrogatorio dello Scarantino avvenuto a Roma, presso gli uffici della DIA, in via Fea. In quegli stessi uffici, quel giorno, era presente anche Marino Mannoia (A Roma, presso la D.I.A., in quella occasione c’era anche Manno Mannoia).
Qualcuno dei magistrati presenti per l’interrogatorio dello Scarantino aveva deciso di far incontrare quest’ultimo con il Mannoia; nelle intenzioni, quell’incontro avrebbe dovuto avete lo scopo di consentire al Mannoia di vagliare lo spessore mafioso dello Scarantino (A qualcuno, non ricordo
chi, venne in mente di dire: facciamo parlare Scarantino con Mannoia. Mannoia si rese disponibile per “testare” Scarantino e la sua mafiosità…La decisione di far effettuare questo colloquio la prese un magistrato ma non ricordo chi).
A dire dell’Avv. Li Gotti, il Mannoia aveva impiegato pochissimo tempo a “smascherare” lo Scarantino, il quale, a suo dire, tutto poteva essere tranne che un appartenente a cosa nostra palermitana (Mannoia ci mise trenta secondi gli bastò un minuto di colloquio appartato con
Scarantino, e disse che non era uomo d’onore… Mannoia mise subito a fuoco Scarantino’).
Marino Mannoia aveva poi comunicato l’esito di quella sua breve indagine ai magistrati presenti, oltre che allo stesso Li Gotti (Marino Mannoia disse ai magistrati quello che aveva appurato, c’ero anch ‘io presente).
Quanto riferito dal Mannoia, tuttavia, non aveva provocato alcuna reazione nei magistrati e nel personale di polizia presente (Questa situazione non destò nei poliziotti e nei magistrati nessuna sorpresa. Quasi si trattasse di una mera conferma).
(…)
Attesa la rilevanza delle affermazioni dell’Avv. Li Gotti, questo Ufficio ha cercato di acquisire altri elementi che potessero contestualizzare e specificare il suo narrato, di per sé comunque preciso e attendibile.
In particolare, il 9.04.2019, era interrogato Marino Mannoia Francesco. Costui riferiva di aver incontrato lo Scarantino una sola volta, all’interno degli uffici dello S.C.O., negli scantinati, alla presenza del dott. Di Matteo, il quale aveva deciso di sottoporre i due ad un confronto (Durante la mia collaborazione l’ho incontrato solo una volta presso gli uffici dello SCO, precisamente nello scantinato, insieme al dott. Di Matteo, il quale mi fece fare un confronto con questo ragazzo).
Prima del confronto, il dott. Di Matteo aveva lasciato entrambi in una stanza; in quella circostanza, lo Scarantino aveva iniziato a raccontare alcuni fatti concernenti la famiglia mafiosa della Guadagna, parlandogli anche di Pietro Aglieri (In quella circostanza il dott. Di Matteo voleva che avessi un confronto con questo ragazzo. Ci lasciò qualche attimo nella stanza e lo Scarantino mi raccontò alcune situazioni della Guadagna, parlandomi di Pietro Aglieri, che aveva una relazione extraconiugale con la moglie di Calascibetta, che poi è stato ucciso. Ribadisco che rincontro avvenne allo SCO).
Al suo rientro in stanza, il dott. Di Matteo si era lamentato del fatto che egli e lo Scarantino avessero parlato in sua assenza (Quando rientrò il dott. Di Matto questi si lamentò del fatto che noi parlavamo in sua assenza, ma fu lui a lasciarci da soli). Era stato fatto, quindi, un verbale di confronto con lo Scarantino (Quando rientrò nella stanza il dott. Di Matteo venne fatto un verbale per riscontrare alcune dichiarazioni di Scarantino, alla presenza dello stesso Scarantino. Si trattava di circostanze che riguardano solo la nostra generica conoscenza e che erano veritiere. Non so precisare se era un verbale di confronto o di sommarie informazioni).
A differenza di quanto riferito dall’Avv. Li Gotti, tuttavia, il Marino Mannoia escludeva di essere stato sollecitato da qualcuno a verificare lo spessore criminale dello Scarantino (Non mi venne mai chiesto da nessuno se Scarantino fosse un uomo d’onore), il quale, secondo lui, non aveva comunque
alcun profilo mafioso (Per me Scarantino non era nessuno dal punto di vista mafioso).”
[…]
“E non si può nemmeno sostenere seccamente che Li Gotti è smentito da Marino Mannoia poiché il collaboratore di giustizia riferisce di aver effettuato un colloquio appartato con Scarantino assolutamente sovrapponibile a quello riferito da Li Gotti 398 – del quale non vi è parimenti traccia a
verbale.
E al netto delle valutazioni astrattamente prospettabili in ordine alla rilevanza penale di quanto annotato in ordine al contenuto dei confronti399 da Castellano – comunque appartenente alla sparuta schiera di coloro i quali redigevano relazioni di servizio delle attività compiute – la relazione di
servizio redatta da costui, oltre a dar conto “dello stato d’animo dello Scarantino”, costituisce, per certi versi, riscontro a quanto riferito dall’Avv. Li Gotti atteso che:
a) non vi è nessuna traccia scritta delle attività compiute nel corso “del colloquio” della tarda mattinata
del 12.01.1995 e gli altri magistrati presenti (Petralia400 e Palma401) non hanno fornito alcun elemento utile alla ricostruzione di quanto accaduto;
b) vi è uno scarto di quasi cinque ore tra il momento iniziale del confronto con Mannoia indicato da
Castellano (ore 15:00) e il momento indicato nella verbalizzazione dell’atto (ore 19:45).”
 
 

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