Disciplina giuridica del gioco e delle scommesse.

normativa


Nel corso dell’ultimo decennio il fenomeno del gioco d’azzardo ha subito un repentino e costante sviluppo nel nostro Paese, sia in relazione alla varietà di offerta dei giochi che alle somme investite nel settore, determinando importanti conseguenze di natura economica, sociale e, conseguentemente, giuridica.

Il nostro ordinamento giuridico non ha purtroppo saputo adattarsi a tale nuova complessa realtà, mancando ad oggi una disciplina organica della materia, regolata in modo frammentario dalle norme – di varia fonte e natura – di seguito analizzate.

1. Definizioni in materia di gioco

Quando si parla di gioco ci si riferisce a qualsiasi competizione con finalità essenzialmente – anche se non esclusivamente – ricreativa che si svolge in base a regole predeterminate e si conclude con la vittoria di singoli o di gruppi.

Le regole del gioco stabiliscono cosa i giocatori possono fare nel corso del gioco e cosa è vietato; non sono pertanto regole giuridiche, possono al limite rappresentare presupposti per la loro applicazione.

Prendiamo ad esempio il poker, o qualsiasi altra competizione: le regole mirano a disciplinare lo svolgimento del gioco e a determinarne il vincitore; la loro violazione non determina certo effetti di natura giuridica (inadempimenti contrattuali, illeciti amministrativi o penali, ecc.) ma esclusivamente conseguenze strettamente connesse alla competizione (penalità per il giocatore, esclusione, sconfitta, ecc.).

Il debito di gioco è il debito avente ad oggetto la posta, cioè la somma di denaro o un altro bene che un partecipante deve all’altro in base all’esito dell’attività ludica.

Il debito di gioco, come vedremo meglio successivamente, non è coercibile, ma se spontaneamente pagato non può essere pretesa la sua restituzione.

La scommessa è la promessa di corrispondere una somma di denaro o un altro bene a chi preveda esattamente un evento futuro e incerto.

Sotto il profilo negoziale, la scommessa può essere definita come “il contratto con il quale le parti, assumendo reciprocamente il rischio dell’esito di un giuoco o dell’esattezza di una loro opinione, si obbligano l’una verso l’altra a pagare la posta pattuita nel caso in cui l’esito si verifichi in modo sfavorevole, oppure l’affermata opinione risulti sbagliata” (E. Valsecchi, G. Pioletti, Giuochi e scommesse, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, 49 e ss.) .

Le scommesse possono essere classificate in base a diversi criteri.

In base alla struttura, le scommesse possono consistere in contratti bilaterali o plurilaterali, a seconda che il rapporto sorga tra due soggetti, il giocatore e l’organizzatore (es. lotto, roulette) o che abbia natura associativa, nel caso in cui a fronte di un organizzatore vi sono diversi giocatori, le cui giocate costituiscono il montepremi in palio (tombola, lotteria).

In base all’organizzazione, si possono avere scommesse semplici (o a parti contrapposte) che richiedono la presenza di due soli soggetti; collettive, nel caso in cui vi sia la partecipazione di una pluralità di soggetti; organizzate, nel caso in cui sia richiesta la presenza di un’organizzazione (scommesse pubbliche).

In base alla natura del rischio la scommessa può essere di azzardo, quando il successo dipende quasi esclusivamente dalla sorte; di abilità, quando la capacità dei partecipanti riveste un ruolo determinante rispetto all’esito del gioco; mista, nel caso in cui l’esito del gioco dipende dalla sorte e dall’abilità insieme.

2. Disciplina giuridica del gioco

Il nostro ordinamento disciplina gli istituti della scommessa e del gioco attraverso una normativa di carattere generale contenuta nel codice civile e nel codice penale, cui si affianca quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da diverse leggi speciali e decreti in materia.

In linea generale, si possono distinguere le scommesse lecite, disciplinate dal codice civile, e quelle illecite, che trovano invece collocazione nel codice penale.

A loro volta, le scommesse lecite possono essere pienamente tutelate o meramente tollerate dal nostro ordinamento.

2.1. Codice civile (Capo XXI – del giuoco e della scommessa)

Il codice civile si occupa delle scommesse tollerate prevedendone una tutela indiretta all’art. 1933 c.c. che, in relazione ai giochi e alle scommesse non proibiti, prevede in capo al vincitore la non coercibilità del pagamento del debito.

Tuttavia, il secondo comma del medesimo articolo dispone che il perdente, se capace di agire, non può pretendere la restituzione di quanto abbia spontaneamente pagato.

Il debito di gioco e di scommessa è il tipico esempio di obbligazione naturale, avente ad oggetto doveri sociali e morali, non giuridicamente vincolante, che non acquista rilevanza giuridica se non adempiuta ma che non ammette la ripetizione della prestazione spontaneamente eseguita.

In caso di inadempimento l’obbligazione non è coercibile.

L’unico effetto dell’obbligazione naturale, quindi, è la soluti redentio: quanto adempiuto in adempimento di un dovere morale o sociale non può essere oggetto di ripetizione.

La ripetizione di quanto pagato può avvenire solo in caso di frode nella scommessa o nel gioco oppure in caso di incapacità del perdente.

Gli articoli 1934 e 1935 c.c. disciplinano le scommesse lecite e pienamente tutelate dal nostro ordinamento, aventi ad oggetto le competizioni sportive e le lotterie autorizzate, che danno origine a un’obbligazione civile perfetta.

In entrambi i casi, l’obbligazione è coercibile, ovvero il vincitore può agire in giudizio per ottenere il pagamento della posta.

L’unico limite, in caso di lotterie, è costituito dalla necessaria autorizzazione da parte delle pubbliche autorità, al fine di consentire un preventivo controllo degli scopi da parte dello Stato, a tutela dell’ordine pubblico.

2.2. Codice penale (Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi)

Passando ad analizzare le scommesse e giochi proibiti, è necessario rivolgere lo sguardo al codice penale, in particolare agli artt. 718 – 723 che, vietando il gioco d’azzardo, mirano a tutelare l’ordine pubblico, messo in pericolo dall’esercizio di quei giochi che, per la loro natura, sono idonei a provocare disordini o, addirittura, favorire condotte criminose.

Sono giochi d’azzardo secondo il Codice Penale quelli in cui l’alea è prevalente sull’abilità e che hanno come scopo quello di procurare un lucro apprezzabile a chi, a qualunque titolo, ha interessi economici negli stessi.

Troviamo la definizione all’ art. 721 c.p. che definisce gli elementi essenziali del gioco d’azzardo e le case da gioco.

Per aversi gioco d’azzardo è necessaria la compresenza di un apprezzabile fine di lucro e della prevalenza dell’alea sull’abilità, circostanza che si verifica quando il caso fortuito vanifica l’eventuale abilità del giocatore, con la conseguenza che la vincita è completamente rimessa al caso.

In assenza di queste caratteristiche, si parla di giochi di trattenimento, in cui non c’è fine di lucro (i premi possono consistere al massimo in oggetti di modico valore o consumazioni) e l’abilità prevale sull’alea.

I giochi aventi fine di lucro, per essere considerati leciti, devono quindi avere una componente di abilità preponderante rispetto all’alea, ovvero una possibilità di successo oggettiva, ripetibile e matematicamente determinabile.

In altri termini, è necessario che l’utente sia messo in condizione di poter superare, nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilità o attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul risultato del gioco.

Parallelamente, i giochi prevalentemente aleatori, per essere leciti, non devono avere (apprezzabile) fine di lucro.

L’art.718 c.p. definisce e punisce la condotta di esercita i giuochi d’azzardo.

Nello specifico, viene punita la condotta di chi tiene un gioco o lo agevola, ovvero organizza, dirige, amministra un gioco.

Si tratta di reato che appartiene alla famiglia dei reati comuni, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera: per integrare l’elemento oggettivo è sufficiente la sola predisposizione delle attrezzature di gioco, anche con condotta omissiva (se chi ha l’obbligo giuridico di impedire il gioco non lo fa) e non è necessaria la flagranza della condotta.

L’art. 719 c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti, nel caso in cui il fatto sia commesso in un pubblico esercizio, se siano impegnate poste rilevanti ovvero se, infine, fra coloro che partecipano al giuoco vi siano persone minorenni. 

L’art. 720 c.p. punisce la condotta di chi partecipa a giuochi d’azzardo.

A differenza del reato di esercizio del gioco d’azzardo sopra esaminato, per integrare il reato di partecipazione a gioco d’azzardo è necessaria la flagranza della condotta “chiunque … è colto …”.

Va precisato che se da un lato si ha flagranza anche in caso di momentanea interruzione del gioco, dall’altro non è sufficiente la mera permanenza nel luogo ove si sta svolgendo il gioco, essendo necessaria la presenza di ulteriori elementi indicativi della partecipazione.

Come già esposto, l’art. 721 c.p. definisce gli elementi essenziali del giuoco d’azzardo e le case da giuoco, mentre l’art. 722 c.p. prevede la pena accessoria e misura di sicurezza per le fattispecie delittuose esaminate.

L’art. 723 c.p., infine, si occupa dell’esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo, punendo da un lato chi tollera che nella propria sala da gioco si facciano giochi vietati dall’autorità, anche se non d’azzardo, e dall’altro chi vi prende parte, a condizione che venga colto in flagranza.

2.3. Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)

Oltre al codice penale, il gioco d’azzardo trova una collocazione anche all’interno dei Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) ed in particolare all’art. 110.

Il T.U.L.P.S., emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è la normafondamentale nel nostro ordinamento giuridico per le materie relative alla pubblica sicurezza.

Considerando le importanti correlazioni esistenti tra il gioco d’azzardo e la pubblica sicurezza, è naturale che il testo di legge in esame si occupi in modo incisivo della materia, con particolare riguardo alla disciplina degli apparecchi di intrattenimento presenti nei luoghi pubblici.

Passando all’analisi dell’art. 110, il comma 5 richiama e conferma i principi di cui al codice penale per definire quali sono gli apparecchi e i congegni per il gioco d’azzardo, ossia quelli che hanno insita la scommessa e che consentono vincite puramente aleatorie di valore superiore a € 100.

La medesima disposizione esclude dalla categoria gli apparecchi indicati al successivo comma 6, che indica infatti i requisiti richiesti agli apparecchi affinché il gioco possa essere considerato lecito.

Requisiti che variano a seconda che si tratti di apparecchi funzionanti con moneta metallica, attraverso il collegamento ad una rete telematica oppure di apparecchi elettromeccanici senza monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica.

In caso di funzionamento con moneta metallica, per essere considerati leciti gli apparecchi devono possedere un attestato, rilasciato da AAMS, di conformità alle disposizioni vigenti; devono coesistere elementi di abilità insieme all’elemento aleatorio; il costo della partita non può essere superiore a 1 euro; la durata minima della partita di 4 secondi; la vincita in denaro non superiore a 100 euro; la percentuale di vincite non inferiore al 75% delle somme giocate.

In ogni caso, il gioco non può riprodurre il poker o le sue regole fondamentali.

In caso di apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa, affinché il gioco possa essere considerato lecito devono esserne predefiniti gli elementi fondamentali, ovvero: il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita, la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite, l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite, le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi, le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi, le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi.

I congegni e degli apparecchi elettromeccanici senza monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, sono infine considerati leciti se attivabili con moneta metallica, se il costo di ciascuna partita non supera € 1, se il premio consiste in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro e se il valore del premio non è superiore a 20 volte il costo della partita.

Sono allo stesso modo leciti gli apparecchi che non distribuiscono premi, che prevedono il costo della partita inferiore o pari a € 0,50 e la durata della partita variabile in relazione all’abilità del giocatore.

In ogni caso, neppure gli apparecchi elettromeccanici possono riprodurre il gioco del poker.

Mentre l’utilizzo degli apparecchi disciplinati dal sesto comma (apparecchi funzionanti con moneta metallica o attraverso il collegamento ad una rete telematica) è vietato ai minori di anni 18, la stessa limitazione non vale per i congegni elettromeccanici senza monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, di cui al comma 7.

La differenza risiede nel fatto che in questi ultimi apparecchi non si ravvisano i requisiti del gioco d’azzardo, considerando che l’abilità prevale sull’alea e non è prevista una posta talmente rilevante da integrare un qualsivoglia fine di lucro.

3. Prospettive

L’esponenziale sviluppo del settore del gioco rende sempre più urgente la necessità di una sua regolamentazione unitaria, perseguibile sul piano nazionale attraverso l’emanazione di un testo unico in grado di disciplinare in modo armonico gli articolati aspetti della materia.

In proposito, recentemente il sottosegretario all’economia Alberto Giorgetti ha dichiarato che spera che il testo unico sul gioco possa arrivare entro l’estate attraverso un disegno di legge.

In ambito comunitario, è quanto mai attuale e urgente una regolamentazione armonica del settore, considerando la sempre crescente offerta di giochi on line da parte di altri Stati, non sottoposti alle limitazioni del nostro ordinamento, e il conseguente problema dell’”oscuramento” dei siti.

Al proposito, è in fase di pubblicazione il Libro Verde sul gioco, prevista inizialmente per il 16 marzo 2011 e successivamente rinviata al 23 marzo.

Trattasi di un documento che si prefigge di fornire un quadro il più possibile preciso della situazione e dell’esperienza dei singoli Stati, sulla base dei dati forniti dalla Corte di Giustizia Europea, impegnata da anni nelle cause relative al gioco.

Il tutto allo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra i Paesi membri e fornire gli elementi necessari per valutare le possibili azioni politiche da intraprendere, allo scopo di arrivare ad un’armonizzazione delle legislazioni in materia e creare un mercato unificato, almeno quanto ai principi fondamentali applicabili.

 

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