13.11.2021 – IL DIVIETO PREVISTO DALLA LEGGE rapporti MAGISTRATURA e SERVIZI SEGRETI

 

 

La legge all’epoca vigente (la n. 801 del 24 ottobre 1977), così come l’attuale (la n. 124 del 3 agosto 2007), era estremamente chiara nel vietare qualunque rapporto diretto fra servizi segreti e magistratura inquirente. Eppure dopo la strage di via D’Amelio, come abbiamo avuto modo di approfondire dettagliatamente nella nostra prima relazione, a Caltanissetta quel divieto si aggira sfacciatamente. Avremmo voluto chiedere al professor Giuliano Amato, all’epoca Presidente del Consiglio, e dunque l’autorità a cui rispondevano funzionalmente i nostri servizi di intelligence, se ebbe mai sentore di questa collaborazione così impropria. Il professor Amato ha ritenuto di declinare l’invito di questa Commissione.
«Caro Presidente Fava, nell’esprimerle il mio apprezzamento per il lavoro che sta svolgendo con la Sua Commissione allo scopo di approfondire ed estendere le nostre conoscenze sulla strage di via d’Amelio, desidero anche ringraziarla per aver pensato a me come persona utile a un tale lavoro.
Temo tuttavia di non essere in grado di corrispondere alla Sua aspettativa.
Del contesto politico istituzionale di quei mesi ho detto tutto quello che ero in grado di dire nelle testimonianze che ho reso nel processo di primo grado a Palermo sulla c.d. trattativa Stato-mafia, interrogato prima dal Pubblico Ministero Dr. Ingroia, poi dal Pubblico Ministero Dr. Di Matteo.
Quanto alla catena delle comunicazioni e delle decisioni istituzionali riguardanti il Sisde, so quanto conseguiva dall’allora vigente legge n. 801, che poneva il Presidente del Consiglio in rapporto costante con il Segretario Generale del Cesis, allora l’ambasciatore Fulci. Nel clima di rafforzato impegno contro la mafia prodotto dalle stragi di Capaci e di via d’Amelio, del Sisde ci occupammo per portare alla sua direzione, nell’agosto 1992, il prefetto Angelo Finocchiaro, che era stato l’ultimo Commissario antimafia. Non essendo in grado di fornire altri elementi utili oltre a quelli qui menzionati e citati, non ravviso le condizioni per accogliere il Suo invito».

E il CoPaCo? Se ne accorse l’allora comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti? Lo abbiamo chiesto al professor Brutti, che del Comitato è stato presidente dal settembre 1994 al maggio 1996.

  • BRUTTI, già presidente del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti. Il ruolo svolto dal Sisde nelle indagini sulla strage di Via D’Amelio non c’era noto. Tra l’altro i poteri del Comitato Parlamentare di allora erano abbastanza ristretti… Divenuto presidente del Comitato, abbiamo individuato per lo meno due rilevanti tipologie di comportamenti che io reputavo e reputo illegittimo. In primo luogo, una certa tendenza del Sisde ad avere delle persone di fiducia che riferiscono alla linea di comando del Sisde pur lavorando dentro altre amministrazioni, e questa era una cosa singolare, rivendicata dall’allora capo del Sisde Malpica che dice: «come direttore del servizio avevo necessità di essere informato su tutto ed avere centinaia di occhi, visto che i miei non erano sufficienti, avevo quindi la necessità di avere delle persone che potessero, all’occorrenza, consentirmi di contattare altre persone che io non avevo materiale possibilità di annoverare tra i miei amici». Questo concetto di “amici” è singolare perché si tratta in realtà di collaboratori o dipendenti dei Servizi… Il dipendente di una Pubblica Amministrazione si può spostare presso il Servizio informazione e sicurezza, ma il fatto che egli diventi collaboratore o fonte del Servizio…
  • FAVA, presidente della Commissione. …come era accaduto con La Barbera.
  • BRUTTI, già presidente del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi segreti. Ecco, volevo arrivare a questo: ha dei profili di illegittimità, tanto più se viene retribuito.

IL SISDE E IL PUPO SCARANTINO

Torniamo al Sisde. Il frutto avvelenato di quella collaborazione è il profiling criminale di Scarantino, il primo tassello per accreditare i suoi quarti di nobiltà mafiosa e dunque la bontà delle sue rivelazioni. Quel rapporto è il primo passo concreto per avviare il depistaggio su via D’Amelio.

  • FAVA, presidente della Commissione. Una delle tre note che furono oggetto di questa collaborazione, e che fu mandata a Tinebra il 10 ottobre del 1992, riguarda il profilo criminale di Scarantino. Questo profiling di Scarantino è una vostra iniziativa? È una richiesta che vi arrivò da Tinebra? Come viene fuori?
  • CONTRADA, già dirigente della Polizia di Stato e del Sisde. Fu una richiesta addirittura scritta della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Loro volevano avere tutte le notizie possibili sugli agganci, sui rapporti, sulle relazioni di tale Scarantino Vincenzo che allora non era ancora un pentito, era un indiziato, sotto le investigazioni di La Barbera e dei componenti del suo staff… Il capocentro, il colonnello Ruggeri, chiese alla direzione come doveva comportarsi. Ecco perché questa passeggiata a Caltanissetta del 19 ottobre in cui vado con il colonnello Ruggeri per parlare con il Procuratore della Repubblica e dissi ancora una volta che noi non potevamo avere questi rapporti diretti, sia pure epistolari, li avremmo potuti avere tramite la Polizia giudiziaria, difatti ci sta uno dei miei viaggi a Caltanissetta dove, dopo aver parlato con il Procuratore Tinebra, io vado in Questura a parlare con il Questore, che era il dottore Vasquez… Che poi su questo Scarantino c’erano due cose da riferire: una che era parente di un mafioso, che era Profeta. E poi un lontanissimo, ma quasi inesistente, labilissimo rapporto di parentela acquisito con i Madonia…

Raccontata così, quello del Sisde sembrerebbe un contributo davvero marginale: Scarantino è parente di un mafioso (Profeta) e lontanamente legato ai Madonia. Punto. Eppure, è proprio a partire da questa scheda che la caratura criminale di Scarantino e la sua attendibilità come testimone diretto della strage crescono rapidamente: nonostante ancora oggi il dottor Contrada cerchi di minimizzare quel contributo.

  • FAVA, presidente della Commissione. Sul contributo del Sisde, leggo dalla sentenza di primo grado del processo che la riguarda, ci sono due letture differenti. Dice la sentenza “L’imputato – in questo caso lei – ha tentato di evidenziare l’importanza, se non addirittura la decisività, del suo contributo offerto all’autorità giudiziaria per quelle indagini”. Versione seccamente smentita dal dottor La Barbera che ha parlato di un “mero scambio di opinioni”.
  • CONTRADA, già dirigente della Polizia di Stato e del Sisde. Quando La Barbera dice che non ho dato nessun contributo essenziale per le indagini, dice la verità. Io nella mia qualità, nella mia posizione, che contributo potevo dare se non potevo fare indagini? Il contributo lo può dare chi può fare indagini, non chi non le può fare.

Commissione Antimafia Regione Sicilia DOMANI 13.11.2021