La Procura nazionale antimafia e la riapertura dei termini del concorso. L’intervento della politica.

Paolo Borsellino

La sezione raccoglie i seguenti documenti:

 

La sezione è dedicata alla questione della P.N.A. e della riapertura dei termini del concorso, nonché all’intervento della politica.

Con la nota del 27 maggio 1992, l’allora Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli segnalava al C.S.M. l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande per l’ufficio direttivo di Procuratore Nazionale Antimafia, in considerazione del fatto che, presumibilmente, alcuni magistrati si fossero astenuti dal candidarsi, avendo avuto notizia della partecipazione del dott. Falcone (ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992).

Il Ministro evidenziava come la proposta fosse stata avanzata con “spirito costruttivo”, in relazione alla “esigenza di consentire la più ampia partecipazione al concorso, tenuto conto della rilevanza dell’incarico da conferire”.

Il successivo documento è rappresentato dal verbale di seduta plenaria del 4 giugno 1992 di rigetto della prefata richiesta ministeriale, in conformità con la proposta assunta a maggioranza dalla Commissione (con 5 voti favorevoli ed uno contrario).

Con detta proposta si osservava, tra l’altro, che: 1) l’istituto della riapertura dei termini, pur costituendo previsione di carattere generale, dovesse tuttavia rispondere a precise esigenze di pubblico interesse, nel rispetto della par condicio di tutti gli aspiranti; 2) il provvedimento avrebbe potuto essere, comunque, adottato solamente dal Consiglio, in forza del potere deliberante; 3) nella specie, in base all’unica motivazione prospettata dal Ministro non pareva sussistessero i presupposti per accogliere la richiesta del Ministro Claudio Martelli.

In particolare, si evidenziava come l’iter del procedimento in corso fosse ormai giunto al momento in cui la Commissione già aveva formulato una precisa proposta, essendo solo in attesa del concerto del Ministro, non essendo possibile annullare il lavoro già fatto, lasciando senza risposta i 25 aspiranti.

Il Relatore della proposta della Commissione chiariva, inoltre, come la motivazione per la riapertura dei termini, contenuta nella nota ministeriale, non fosse di per sé convincente (si legge: “La riapertura troverebbe la sua giustificazione, infatti, nella circostanza che molti magistrati non avevano presentato la domanda sapendo che fra gli aspiranti c’era anche il dott. Falcone. È evidente che questa è solo una presunzione”).

Seguiva, quindi, un articolato dibattito in seno al Consiglio, con approvazione finale della proposta della Commissione con 21 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Marconi) e 2 astenuti (Cons. Patrono e Cons. Reggiani).

Successivamente alla delibera plenaria, se il decreto legge dell’8 giugno 1992, n. 306 (recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) nulla disponeva, in origine rispetto alla riapertura dei termini per il concorso a Procuratore Nazionale Antimafia, durante i lavori di conversione del decreto (legge 7 agosto 1992, n. 306), la norma fu inserita dal Parlamento attraverso uno specifico emendamento (art. 21 quater, comma 4).

La riapertura dei termini si ebbe, dunque, soltanto ope legis nell’agosto ’92 ben oltre la tragica morte di Paolo Borsellino.

L’ultimo documento della sezione è rappresentato dal verbale della seduta del Plenum del C.S.M. del 30 ottobre 1992, di conclusione della tormentata procedura concorsuale, con la nomina del dott. Siclari (già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo).

Va ricordato come la competente Commissione avesse avanzato la proposta di nomina del dott. Siclari a maggioranza (con 4 voti a favore e 2 voti a favore del dott. Agostino Cordova), di concerto con il Ministro. Lo scrutinio meticoloso ed analitico delle singole posizioni degli aspiranti è significativo della complessità istruttoria e valutativa della scelta rimessa al Consiglio. Inoltre, alcuni passaggi del verbale di quella seduta plenaria rievocano le gravi tensioni legate alla nomina del P.N.A., con prese di posizione estremamente forti.

Basti ricordare l’intervento del Cons. Amatucci (relatore di minoranza), che aveva segnalato come, dopo la morte di Falcone, la candidatura di un altro autorevolissimo magistrato, il dott. Borsellino, fosse stata avanzata dal Ministro Scotti nel corso di una trasmissione televisiva: “Fatto sta che dopo il barbaro assassinio di Paolo Borsellino la riapertura del concorso viene disposta  per legge, con un emendamento inserito alla Camera in un provvedimento d’urgenza sull’onda emotiva delle due recenti tragedie. Viene quindi riaperto il concorso e viene emanata la nota sentenza della Corte Costituzionale, mentre con legge si prevede la reversibilità delle funzioni. Tornando al merito delle candidature … la verità è che si è assistito ad uno stravolgimento delle regole del concorso … approvando la proposta della Commissione – prosegue il dott. Amatucci – si darà un ben triste segnale alla magistratura e all’opinione pubblica, in quanto apparirà chiaro  che l’avversione – peraltro mai esplicitata correttamente – di un Ministro è sufficiente ad impedire ad un magistrato valorosissimo che ha dedicato tutta la propria vita alla lotta alle organizzazioni criminali di essere destinato alla guida di un ufficio delicato ed importante […] La giornata  odierna segna quindi una pesante sconfitta per il Consiglio Superiore della Magistratura, che si appresta al sostanziale assecondamento di forme di pressione politica che non hanno eguali nella vita dell’organo di autogoverno” (pagg. 49-50 verbale cit.).

Ancora più vigorose risultavano le considerazioni espresse dal Cons. Santoro alle pagg. 54 e 55 del verbale, a cui si fa rinvio per esigenze di sintesi.

Resta fermo, di quel periodo storico, il tentativo, posto in essere da parte del C.S.M. dell’epoca, di contrastare forme, più o meno larvate, di compressione delle prerogative istituzionali riconosciutegli dalla Carta costituzionale.

Ciò è tanto vero, in una prospettiva di politica giudiziaria più ampia, che nel medesimo periodo il Consiglio superiore ebbe a sollevare il conflitto di attribuzione, nei confronti del Guardasigilli, sempre con attinenza al tema del conferimento degli incarichi direttivi.

Come è ai più noto, tale conflitto fu definito con l’importante sentenza n. 379 del luglio 1992, una stella polare nella regolazione dei rapporti tra Ministro della Giustizia e Consiglio.

Anche grazie a questo autorevole intervento, la delicata e complessa dinamica dei rapporti interistituzionali si è andata nel tempo assestando su equilibri sempre più consolidati, sulla base del principio, affermato dalla Consulta, per cui “il conferimento degli uffici direttivi attraverso la deliberazione del Consiglio superiore su proposta della commissione competente, formulata a seguito della partecipazione del Ministro della giustizia, rappresenta un bilanciamento non irragionevole dei valori costituzionali contenuti negli artt. 105 e 110 della Costituzione e, in particolare, del principio affermato da questa Corte (v. sent. n. 168 del 1963), secondo il quale, se l’autonomia della magistratura esclude ogni intervento determinante del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, non impedisce, tuttavia, che tra Consiglio superiore della magistratura e Ministro della giustizia, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, sussista un rapporto di collaborazione”.

È stato, quindi, dall’epoca della strage di via D’Amelio, inaugurato un nuovo corso ordinamentale, che ha visto e vede tuttora, in ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale, i rapporti tra C.S.M. e Ministro “metodologicamente svolgersi in base al principio di leale cooperazione e, in particolare, in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell’altrui autonomia”.

Al di là di ciò, le pagine di storia repubblicana, contenute in queste pagine, testimoniano dello straordinario itinerario istituzionale che lo stesso Organo consiliare ha nel tempo compiuto, verso una sempre migliore definizione ed una progressiva razionalizzazione delle prerogative ordinamentali assegnate dalla Carta costituzionale.

Questo percorso, identitario e definitorio, è peraltro dinamicamente in progress, posto che i beni al cui presidio il Consiglio è costituito, cioè l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, richiedono forme di garanzia inverate e rinnovate di continuo, al passo con il divenire storico. Questa è la sfida istituzionale più alta dell’Organo consiliare.

L’auspicio finale resta affidato alle commosse parole del Vice Presidente Galloni, pronunciate, all’indomani della strage di via D’Amelio alla presenza del Capo dello Stato. “Oggi, – egli proclamò – nel nome di Borsellino e di Falcone, come nel nome di tutti i magistrati caduti prima di loro sotto i colpi della mafia, la magistratura … italiana, come noi stessi, che da questo Consiglio Superiore della Magistratura intendiamo essere umile strumento di servizio dell’autonomia del potere giudiziario diffuso, riceviamo una sola fondamentale lezione, quella di saper proseguire a portare a risultati positivi, con la stessa umiltà e con lo stesso spirito di servizio, la difesa dello Stato”.

Un auspicio che, sappiamo, si è poi concretamente realizzato grazie all’impegno di tutti.

(testo curato dal Cons. Paola Balducci