CAPACI, Gioacchino La Barbera, il telecomando le lampadine da flash

 
Ogni tanto leggiamo inesattezze che vengono raccontate a proposito delle attrezzature utilizzate a Capaci per gli esperimenti pre attentato.
Una di queste inesattezze riguarda sicuramente le lampadine da flash che furono utilizzate per sincronizzare la pressione sul telecomando con il passaggio dell’auto dr. Falcone.
E dunque, furono acquistate da Gioacchino La Barbera, non da Battaglia ( anche egli condannato all’ ergastolo), che essendo incensurato veniva mandato a far” compere..”
Basta ascoltare la deposizione di La Barbera ai processi su Capaci.
Estratto dalla sentenza Capaci uno
“un particolare raccontato da La Barbera, relativo agli espedienti usati dagli operatori per saggiare il grado di efficienza del congegno di trasmissione del segnale.
Egli infatti ha riferito di aver acquistato delle lampadine flash presso il negozio di un tale Di Noto, che già conosceva perchè lo aveva fotografato mentre partecipava a competizioni automobilistiche.
Il Di Noto è stato escusso all’udienza del 25 ottobre 1996 e ha confermato, come aveva riferito La Barbera, di avere un negozio vicino all’abitazione di Di Matteo, sito in Via Del Fante, e di avere conosciuto l’imputato all’incirca nel 1990.
Il teste ha ammesso anche di avere effettivamente avuto in deposito delle lampadine flash del tipo di quelle descritte da La Barbera, e che in via di principio quel tipo di lampadina esplode nel momento in cui viene sollecitata da un impulso elettrico, ma nulla ha riferito circa la possibilità che l’imputato si sia procurato al suo negozio i flash di cui si tratta.

Orbene, sia nel caso si voglia optare per la tesi incentrata sull’effettiva possibilità che il teste non ricordi per via della scarsa rilevanza dell’episodio, che non ne consente quindi il radicamento nella memoria, sia invece si opti per quella opposta, incentrata sul timore di rivelare l’accadimento per il rischio di essere coinvolto in un fatto gravissimo quale il delitto di strage, può affermarsi che il fatto stesso che la testimonianza riscontri la dichiarazione di La Barbera nelle sue parti fondamentali, cioè la conoscenza fra il Di Noto l’imputato e la disponibilità da parte di quest’ultimo delle lampadine flash, sia sufficiente a rafforzare efficacemente l’evento rivelato dall’imputato. “

 

Udienza del 25 novembre 2014, Capaci Bis.
 
 
 

CAPACI: l’attentato, le indagini e i processi