Â
âBORSELLINO QUATERâ La sentenza, chiaramente, determina che la causale della strage è di matrice mafiosa. La teoria dei giudici ÂŤla strage di via dâAmelio non fu dovuta alla trattativa stato-mafiaÂť.Â
Il giudizio emesso dalla Corte esclude che la âtrattativa stato-mafiaâ, oggetto di altro procedimento il cui appello è in corso, abbia aperto nuovi scenari e che, quindi sia stata la motivazione e, soprattutto, lâaccelerante della strage di via dâAmelio
Si è chiuso lâappello del âBorsellino quaterâ, il procedimento sulla strage di via dâAmelio, quella che vide morire il dottor Paolo Borsellino e gli agenti del servizio di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.Â
La sentenza dellâappello del procedimento âBorsellino quaterâ fa il punto sul lungo iter processuale relativo alla strage di via dâAmelio, iter costellato da depistaggi e falsi pentiti.
Sulla base, però, dei precedenti procedimenti e anche delle ulteriori acquisizioni documentali, fa chiarezza sul movente, sulla dinamica della strage,sulla paternità della stessa.
âLe emergenze probatorie acquisite nellâodierno procedimento costituiscono singoli pezzi di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla âscomparsa misteriosaâ dellâagenda rossa del magistrato(cristallizzata nella ripresa fotografica riprodotta nella stessa impugnata sentenza, nella quale risulta immortalato il capitano Arcangioli nellâatto di allontanarsi dalla scena del delitto con in mano la borsa del magistrato) e alla ricomparsa della stessa in circostanze non chiarite nellâufficio del dottor Arnaldo La Barbera; alla presenza di uomini âsconosciutiâ sul luogo del delitto e nellâimmediatezza dello stesso (individuati come âappartenenti ai serviziâ da parte di due degli agenti sentiti come testimoni) e di un uomo âestraneo a Cosa Nostraâ al momento della consegna della Fiat 126 da parte di Spatuzza Gaspare, agli uomini incaricati di provvedere al successivo caricamento della stessa di esplosivo; alla vicenda Mutolo e allâinterruzione del suo interrogatorio ed al successivo incontra da parte del giudice Borsellino con il dottore Bruno Contrada, allâanomalia del coinvolgimento del SISDE nelle indagini; alla vicenda del falso pentito Scarantino Vincenzo e del falso strumentale delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, altri odierni imputati.Â
Non si hanno, tuttavia, elementi in grado di adombrare profili di erroneitĂ nella ricostruzione del momento deliberativo della strage e nella configurazione della âpaternitĂ mafiosaâ della stessa.Â
La strage di via dâAmelio rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto ad una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa Nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il Maxiprocesso (nato anche, si ripete, da una felice intuizione die giudici Falcone e Borsellino).
E ancora:  âOgni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternitĂ a tale insana scelta di morte e di terrore non può trovare accoglimento, potendo, al piĂš, le emergenze probatorie sopraindicate â in parte giĂ acquisite al preesistente patrimonio conoscitivo e in parte disvelate da presente procedimento â indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti, o gruppi di potere, interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta. Ma tutto ciò non esclude la responsabilitĂ principale degli uomini di vertice dellâorganizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi di cui si discuteâ.
Il giudizio emesso dalla Corte esclude che la âtrattativa stato-mafiaâ, oggetto di altro procedimento il cui appello è in corso, abbia aperto nuovi scenari e che, quindi sia stata la motivazione e, soprattutto, lâaccelerante della strage di via dâAmelio.
âEd anche in questa sede non può che ribadirsi la sostanziale neutralitĂ di tali fatti ai fini dellâaccertamento dei responsabili della strage di via DâAmelio (imputati nel presente procedimento) dovendosi ancora una volta ribadire la matrice mafiosa della stessa. Non può condividersi, sul punto, lâassunto difensivo secondo cui la âtrattativa Stato-mafiaâ avrebbe aperto ânuovi scenariâ in relazione alla âcrisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionaliâ e al possibile collegamento fra âla stagione degli atti di violenzaâ e lâoccasione di âincidere sul quadro politico italianoâ con riferimento a coloro che âsi accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992â
Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che lâuccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nellâambito di una piĂš articolata âstrategia stragistaâ unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalitĂ di vendetta e di cautela preventiva. Ed è anche logico affermare che vi sia stata una finalitĂ di âdestabilizzazioneâ intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto allâespansione del crimine organizzato mafiosoâ.
E ancora:  âDeve essere ritenuta ancora attuale la valutazione espressa dai Giudici Supremi in seno alla prima sentenza emessa nel procedimento Borsellino ter relativamente alla incidenza che la cd. âtrattativa Stato-mafiaâ avrebbe avuto sulla deliberazione della strage di via DâAmelio anche alla luce delle ulteriori acquisizioni probatorie cristallizzate nel presente procedimento. Deve dunque escludersi la sussistenza di elementi probatori idonei a fare ritenere che vi sarebbe stata, per la sola strage di via DâAmelio, una sorta di ânovazioneâ della deliberazione di morte, tale da avere determinato una soluzione di continuitĂ rispetto alla precedente deliberazione stragista risalente alla riunione degli âauguri di fine anno 1991ââ.
La sentenza, chiaramente, determina che la causale della strage è di matrice mafiosa.
âAllo stato, comunque, il quadro probatorio appare immutato rispetto a quello giĂ considerato dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia del 2003, non sussistendo altri elementi probatori per dire che la strage di via DâAmelio abbia avuto una causale diversa dalla matrice mafĂŹosa o che la stessa sia ascrivibile ad un contesto deliberativo diverso da quello accertato nel corso del presente procedimento, nel quale si inscrive il protagonismo dellâimputato appellanteâ.
E ancora:  âEâ possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione Provinciale, e nelle precedenti riunioni della Commissione Regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa Nostra. Ma ciò non può equivalere a mettere in ombra la paternitĂ della terribile decisione di morte compiuta da Cosa Nostra nĂŠ condurre ad escludere la responsabilitĂ penale di coloro che ebbero a partecipare alle riunioni deliberative.â
In chiusura vengono rigettati tutti gli appelli presentati.
âAlla luce delle considerazioni sin qui svolte, lâimpugnata sentenza deve essere pertanto confermata con riguardo a tutte le posizioni, stante lâinfondatezza degli appelli propostiâ.
Breve cronistoria dei procedimenti relativi alla strage di via dâAmelio  Il procedimento âBorsellino unoâ veniva concluso, in primo grado, con la sentenza pronunciata dalla Corte dâAssise di Caltanissetta il 27 gennaio 1996 e riconosceva colpevoli del delitto di strage Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto, condannando il primo a 18 anni di reclusione e gli altri tre allâergastolo per aver partecipato a vario titolo alle fasi esecutive dellâattentato e della decisione deliberativa.
Determinanti, per il giudizio di condanna, risultarono le dichiarazioni rese dai tre âcollaboratoriâ Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Condura.
Allâesito del giudizio dâappello, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 gennaio 1999, assolveva Pietro Scotto (per non aver commesso il fatto) e riqualificava la condotta (di strage) ascritta a Orofino come favoreggiamento, aggravato dalla circostanza di cui allâart. 7 delle legge 203 del 1991, condannandolo a alla pena di nove anni di reclusione. Rimaneva confermata la condanna allâergastolo nei confronti di Salvatore Profeta.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 18 dicembre 2000, confermava la sentenza impugnata. Il procedimento âBorsellino bisâ vedeva come imputati sia alcuni dei mandanti che taluni esecutori materiali della strage, fra i quali anche quelli chiamati in correitĂ da Scarantino, e precisamente Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murara, oltre a Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Biondino Salvatore e altri, questi ultimi per aver preso parte al momento deliberativo della strage. In primo grado, la Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 13 febbraio 1999, confermava sostanzialmente, quanto agli imputati chiamati in correitĂ da Scarantinop, i risultati della sentenza di secondo grado del âBorsellino unoâ, assolvendo quindi gli imputati chiamati in correitĂ esclusivamente da Scarantino, ritenendo le dichiarazioni di questâultimo prive di riscontri.
Riportavano condanna Riina Salvatore, Pietro Aglieri e Carlo Greco, quali esponenti della famiglia della Guadagna, Giuseppe Graziano per il mandamento di Brancaccio, Salvatore Biondino per il mandamento San Lorenzo e Tagliavia Francesco con lâaccusa di essere stati i mandanti della strage di via dâAmelio, per aver preso parte alla deliberazione della stessa, in quanto componenti la Commissione Provinciale âintorno al mese di marzo 1992â, dopo la sentenza del Maxiprocesso, oltre che per aver preso parte al progetto esecutivo.
Veniva confermata la natura mafiosa del movente della strage, pur non escludendosi la sussistenza di âestranei interessi distinti da quelli specifici della suddetta organizzazione mafiosa, che in un dato momento storico possono aver assunto una posizione convergente per questi ultimiâ.
La conclusione era, comunque, quella di ritenere che eventuali, occulti, interessi estranei a Cosa Nostra non avrebbero mai potuto porsi âin antitesi con lâinteresse fondamentale di eliminazione fisica del dott. Borsellino da tempo coltivato dallâorganizzazione mafiosa Cosa Nostraâ.Â
La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 marzo 2002, ribaltava in parte le conclusioni del giudice di primo grado, rivalutando integralmente le dichiarazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta, condannando per strage anche quegli imputati che erano stati assolti in primo grado da tale imputazione (Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Tinirello Lorenzo e Murana Gaetano).Â
La Suprema Corte confermava la sentenza in appello, con propria decisione del 3 luglio 2003, affermando â in punto di competenza della Commissione Provinciale e di prova del concorso morale â che âla strage è stata deliberata in seno alla commissione provinciale di Palermo, organismo di vertice che governa sul territorio delle singole province costituito dai capi mandamento e dai loro sostituti in caso di impedimento dei primiâ.
Intanto, nellâestate del 1996, durante la pendenza dei primi due procedimenti avviati, il âBorsellino unoâ e il âBorsellino bisâ, le indagini sulla strage di via dâAmelio subivano unâulteriore svolta a seguito della cattura e della decisione di collaborare di diversi âuomini dâonoreâ direttamente implicati negli avvenimenti.
Si tratta di Ganci Calogero, capomandamento della Noce e fedelissimo di Riina il 7 giugno 1996, di Anzelmo Francesco Paoloe Galliano Antonino il 19 luglio 1996, entrambi nipoti dello stesso Ganci, Ferrante Giovanbattista il 12 luglio 1996, Brusa Giovanni dai primi dellâagosto 1996, Cangemi Salvatore il 29 luglio 1996 e Siino Angelo dal luglio 1997.Â
I racconti dei nuovi collaboratori permettevano di delineare in modo piĂš nitido la fase esecutiva della strage e di risalire ad ulteriori mandanti della stessa, in aggiunta a quelli che giĂ erano stati imputati nei due precedenti processi, attraverso una ulteriore definizione del ruolo della commissione provinciale.
Si arrivava, cosĂŹ, alla celebrazione di un âBorsellino terâ.
A conclusione di tale processo, la Corte dâAssise di Caltanissetta, con sentenza del 9 dicembre 1999, condannava quali mandanti, nella qualitĂ di componenti della commissione provinciale, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Provenzano Bernardo. Tale ultima sentenza ribadiva che la strage di via dâAmelio non potesse essere intesa come un fatto isolato, costituendo bensĂŹ espressione di una âstrategia stragistaâ, comprendente lâeliminazione dellâon. Limaucciso il 12 marzo 1992, dei giudici Falcone e Borsellino uccisi il23 maggio e il 19 luglio 1992, di Ignazio Salvo ucciso il 17 settembre 1992, nonchĂŠ una serie successiva di stragi a Firenze, Milano e Roma che âsi prefiggeva non solo lo scopo immediato di uccidere le persone specificatamente individuate ma anche di mettere in discussione la capacitĂ della compagine governativa che, sino ad allora, aveva adottato le misure antimafia, di mantenere lâordine pubblico, in modo da provocarne la destabilizzazione e da ottenere da coloro che avessero avuto lâintento di prenderne il posto sostanziose concessioni pur di ripristinare un clima di sicurezza generaleâ.
La sentenza veniva, poi, parzialmente modificata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, del 7 febbraio 2002, con lâaffermazione di penale responsabilitĂ degli imputati Madonia Francesco e Biondo Salvatore (cl. 1956) ritenuti responsabili anche di concorso nel reato di strage, in accoglimento dellâappello proposto dal Procuratore Generale.Â
La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2003, annullava in parte la sentenza di appello e in particolare le assoluzioni di Benedetto Santapaola, Antonino Giuffrè, Giuseppe Farinella e Salvatore Buscemi, disopnendo il rinvio davanti alla Corte dâAppello di Catania.
Il giudizio veniva concluso con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2008, con integrale conferma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania, quale giudice di rinvio.Â
Nel 2008 Gaspare Spatuzza decideva di intraprendere il cammino di collaborazione con la giustizia fornendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella precedentemente resa da Scarantino Vincenzo.
Il procedimento âBorsellino quaterâ presenta, quindi, una singolare genesi, in quanto avviato a seguito di una riapertura delle indagini per le stragi di Capaci e via dâAmelio indotta dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.
Dalle dichiarazioni del predetto nascevano anche problemi di verifica e tenuta delle precedenti pronunce che avevano definito, in particolare, i procedimenti âBorsellino unoâ e âBorsellino bisâ, nelle quali il giudizio di penale responsabilitĂ era risultato in modo preponderante, se non esclusivo, fondato sulle dichiarazioni rese da Salvatore Candura, Francesco Andriotta e soprattutto Vincenzo Scarantino, ritenute reciprocamente riscontrate.Â
Con sentenza del 13 luglio 2017, divenuta definitiva, la Corte di Assise di Appello di Catania, accogliendo lâistanza di revisione, scagionava tutti coloro che erano stati ingiustamente condannati sulla base delle dichiarazioni dei falsi pentiti.
Lâintensa attivitĂ istruttoria compiuta nel dibattimento di primo grado del âBorsellino quaterâ, integrata, in alcuni punti, anche nel giudizio di appello da ulteriori acquisizioni documentali, ha consentito di acclarare che le dichiarazioni mendaci rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo oltre che da Condura Salvatore, fin dalla prima fase delle indagini e fino alla conclusione del procedimento âBorsellino bisâ, lungi dal costituire il frutto di un isolato intento calunniatore, rappresentano singoli tasselli di una veritĂ costituita che, in quel determinato momento storico, si è voluto accreditare, risultando avvinte da una sorprendente circolaritĂ di contenuti e fondate su frammenti di veritĂ , in ordine ad alcuni dettagli degli eventi, che solo fonti qualificate potevano conoscere.Â
Non sono state, tuttavia, accertate le finalitĂ del depistaggio, non potendo che trovare conferma lâipotesi dei primi Giudici secondo cui, ritenuta probabile lâesistenza di una fonte confidenziale âgli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzatura per darle dignitĂ di provaâ.
Rispetto alla strage di via dâAmelio sono stati acquisiti plurimi ulteriori elementi â in ordine alla ricostruzione del contesto e delle motivazioni dello stesso attentato, oltre che in ordine allâaccelerazione dello stesso. Rimessi alla valutazione della Corte con la conseguenza di escludere che possa parlarsi per i due processi di identica piattaforma probatoria. WORDNEWS 19.1.2021 ROBERTO GRECO
đ A mettere una pietra tombale sui processi sulla strage di via DâAmelio è la Corte di Cassazione, che nel processo Borsellino quater scrive: âLa strage di via dâAmelio rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto a una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa Nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il âmaxiprocessoâ, potendo le emergenze probatorie relative a quelle âzone dâombraâ â in parte giĂ acquisite in altri processi, in parte disvelate dal presente processo â indurre, al piĂš, a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti, o gruppi di potere, interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scortaâ.  (ADNKRONOS)

