Verifica antimafia per i revisori

Verifica antimafia per i revisori e per i componenti dell’organo di vigilanza. Lo prevede lo schema di decreto legislativo correttivo del codice delle leggi antimafia (dlgs 159/2011) che sarà il 23 ottobre prossimo in Consiglio dei ministri e che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Lo schema stabilisce, infatti, che i controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società e anche dei componenti dell’organo di vigilanza previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle imprese).

CERTIFICAZIONI E INFORMAZIONI ANTIMAFIA. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto quali misure di prevenzione (articolo 67 del codice antimafia). L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 citato, e anche nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

CATALOGO DEI SOGGETTI COINVOLTI. Il decreto correttivo completa il catalogo dei soggetti da sottoporre a verifica ai fini del rilascio della documentazione antimafia. In materia si sono registrati dubbi applicativi, risolti con il decreto in esame. In particolare viene definito espressamente il regime dei controlli da effettuarsi nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (Geie): è assimilato a quello previsto per i consorzi disciplinati dall’articolo ex articolo 2602 codice civile.

Trovano un raccordo, quindi, il codice antimafia e il dlgs 240/1991, che prevede l’applicabilità ai Geie delle normative antimafia. Viene inoltre stabilito che i controlli antimafia devono essere espletati nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società nonché dei componenti dell’organo di vigilanza previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 231/2001.Sono assoggettate alle verifiche antimafia anche le imprese prive di sede principale o secondaria in Italia.

Il correttivo colma una lacuna: il codice attualmente, consente di effettuare tali verifiche soltanto nei confronti degli operatori economici con sede legale o secondaria nel territorio dello stato. Vengono introdotte nel codice specifiche disposizioni riguardanti i particolari controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici. La documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%. Medesimo obbligo è esteso ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI. Il codice, come riscritto dal decreto correttivo, stabilisce che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla datadell’acquisizione.

Italia Oggi 20.10.2012 – Di Antonio Ciccia