Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

 

Sono considerati vittime del terrorismo e della criminalità organizzataquei cittadini deceduti o feriti a causa di atti terroristici o compiuti dalla criminalità organizzata, verificatisi nel territorio nazionale o extranazionale.

La prima disciplina della materia è quella della L.466/1980, “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”. Successivamente, con la L.302/1990, “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, sono stati previsti benefici economici e assistenziali anche in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Infine, con il manifestarsi di un terrorismo internazionale, la Comunità Europea ha deciso di tutelare le vittime del terrorismo indipendentemente dal luogo del reato (Direttiva Europea 29.04.2004 n° 2004/80/CE). In Italia è la L.206/2004 e ss.mm.ii. ad aver esteso le tutele anche per fatti accaduti all’estero e ad aver previsto maggiori benefici in favore dei familiari superstiti.

Chi sono le vittime del terrorismo e di mafia?

Secondo la L. 222/2007 gli atti di terrorismo sono “le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Queste si differenziano dagli atti compiuti da associazioni di tipo mafioso. Infatti le organizzazioni, attraverso l’intimidazione e l’assoggettamento commettono azioni illegali, allo scopo di realizzare profitti o vantaggi.

Le vittime di terrorismo o di mafia sono quindi tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa (L.302/1990).

Queste lesioni possono essere conseguenza di:

  • atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi;
  • fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale;
  • operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo a essi;
  • assistenza prestata, legalmente richiesta per iscritto, a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Chi risarcisce le vittime del terrorismo e di mafia?

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici. La domanda diretta a ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero di competenza:

  • Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione) per le vittime civili;
  • il Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza), per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell’ordine;
  • il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile), per i vigili del fuoco;
  • Ministero della Giustizia, per i magistrati, i giudici popolari e dipendenti civili dell’amministrazione penitenziaria;
  • Ministero della Difesa, per gli appartenenti alle Forze armate (Aeronautica, Esercito e Marina Militare).

Deve essere inoltrata tramite il Prefetto della provincia di residenza o del luogo in cui si è verificato l’evento, oppure tramite il Console del luogo di residenza se si risiede all’estero.

Il Prefetto cura l’istruttoria delle domande volte a ottenere i benefici economici. Tuttavia rilascia, su richiesta degli aventi diritto, la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici.

L’Ufficio V provvede al pagamento degli assegni di competenza entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo da parte del Ministero competente. In caso di decesso del beneficiario, l’Ufficio V provvede anche alla liquidazione del rateo rimasto insoluto ai superstiti.

Gli aventi diritto al riconoscimento

L’istanza può essere presentata da coloro che hanno subito un’invalidità permanente o, in caso di decesso, dai superstiti della vittima, nel seguente ordine:

  • coniuge e figli a carico all’epoca dell’evento;
  • figli non a carico all’epoca dell’evento;
  • fratelli e sorelle, se conviventi e a carico all’epoca dell’evento;
  • fratelli e sorelle non conviventi e non a carico;
  • soggetti né parenti, né affini né legati da rapporti di coniugio che risultino conviventi e a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l’evento;
  • conviventi more uxorio.

Onorificenza vittime del terrorismo

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, può conferire l’onorificenza di vittima del terrorismo, con la consegna di una medaglia d’oro.

Questa onorificenza può essere conferita ai cittadini italiani, agli appartenenti delle Forze dell’Ordine, alla Magistratura e ad altri organi dello Stato, che per le loro idee e per il loro impegno morale siano stati colpiti dalla eversione armata. Tutto ciò è stabilito dalla L.222/2007 e dal successivo decreto del Ministro dell’Interno del 6 maggio 2008.

Vittime del dovere ed equiparazione a vittime del terrorismo

Le vittime del dovere sono tutti i dipendenti pubblici e appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza che sono deceduti o hanno contratto infermità permanentemente invalidanti per causa di servizio.

Il riconoscimento dello status di vittima del dovere dà diritto a determinate prestazioni assistenziali. Tuttavia, grazie al lavoro dell’Avvocato Ezio Bonanni, essi hanno ottenuto anche l’equiparazione alle vittime del terrorismo (SS.UU. 7761/2017).

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