(che riguarda i mandanti e gli esecutori per così dire minori), 26 persone. La prima udienza in Corte d’Assise è del 14 gennaio 1998.
Perché non avvenissero alcune scarcerazioni, nei confronti di tutti gli imputati detenuti la Corte dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare.
27 maggio 1997 Nel corso di una conferenza stampa, gli avvocati impegnati nella difesa dei 18 imputati del processo bis per la strage di via D’Amelio, affermano che “I pm hanno tenuto nel cassetto confronti discordanti tra pentiti”. Gli avvocati ribadiscono che i pm Anna Palma e Antonino Di Matteo avrebbero depositato con anni di ritardo il testo dei confronti tra il “pentito” Vincenzo Scarantino ed altri tre collaboratori (Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Santo Di Matteo) nel corso dei quali il teste-chiave del processo viene smentito in molti punti. In particolare sulla presunta riunione in cui i boss avrebbero deciso la strage. Secondo i legali, i verbali dei confronti, svolti nel gennaio del ’95, non vennero depositati all’udienza preliminare del ’96: “Se il Gip li avesse letti – dice l’avv. Scozzola – avrebbe potuto o dovuto concludere in maniera diversa”. Il mancato deposito di quei confronti avrebbe impedito di chiarire la posizione di alcuni soggetti imputati e detenuti con il regime del 41 bis per i quali “si aveva la sola accusa di Scarantino”.