Riciclaggio e autoriciclaggio: la Cassazione precisa il rapporto tra i due reati

 

Il reato di autoriciclaggio colpisce solo la condotta del soggetto che fa rientrare i soldi sporchi nell’economia legale e che ha compiuto o concorso a commettere il delitto non colposo che sta a monte, dal quale provengono i proventi illeciti, ma risponde del reato di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio chi non ha concorso nel reato presupposto ma ha ripulito i soldi sporchi nell’interesse di chi ha compiuto il delitto.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione del 18 aprile 2018, n. 17235.Il caso vedeva una commercialista che, giovandosi dello scudo fiscale, poneva in essere una serie di operazioni commerciali e finanziarie per permettere di far rientrare in Italia somme considerevoli e di provenienza illecita del proprio assistito. 

L’art. 648-ter c.p. è stato introdotto per colmare una lacuna del nostro ordinamento e per consentire al nostro Paese di adeguarsi agli obblighi internazionali: nella fase antecedente al 2015 le condotte che in seguito costituivano autoriciclaggio non erano previste come reato con la conseguenza che non è dato comprendere come l’incriminazione sopravvenuta possa incidere sulla rilevanza delle condotte di riciclaggio poste in essere dal “facilitatore”.
Nel caso in cui il soggetto ricicli per sé, commettendo autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.), i beni, il denaro o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengono impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali o speculative dal medesimo soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, al fine di ostacolare in concreto l’identificazione della loro illecita provenienza.
Al contrario, se le stesse condotte sono poste in essere da un altro soggetto, possono trovare applicazione diversi reati, come quello di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.
Secondo gli ermellini il soggetto che aiuta a commettere il reato di reinvestimento di denaro illecito deve rispondere del più grave delitto di riciclaggio: infatti colui che agevola deve essere punito più severamente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di reato e in modo autonomi, rispondendo di riciclaggio e non di autoriciclaggio, in considerazione del fatto che l’art. 648-ter c.p. punisce solo quelle condotte che prima non potevano integrare reato.