Diffamazione a mezzo mail: ultime sentenze

DIFFAMAZIONE A MEZZO MAIL: BASTA LA CONSEGNA DEL MESSAGGIO

 

La sentenza n° 12511 della Corte di Cassazione depositata il 24 marzo 2023 ha stabilito che non è necessaria la lettura del messaggio di posta elettronica per essere condannati per diffamazione in quanto basta il recapito al server del destinatario

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’invio di e-mail contenenti messaggi diffamatori a più destinatari costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata. In particolare, la mera conoscibilità della comunicazione mediale è sufficiente per configurare il reato nonostante non sia necessario che la mail sia stata effettivamente aperta dai destinatari. Tuttavia, è fondamentale dimostrare l’effettivo recapito del messaggio, ovvero che sia stato scaricato dal dispositivo del destinatario.
La Corte ha sottolineato come le e-mail siano comunicazioni dirette a destinatari predefiniti ed esclusivi, che possono prenderne cognizione solo dopo averle scaricate tramite il proprio dispositivo e le proprie chiavi di accesso personali. Al contrario, nel caso di scritti, immagini o file vocali caricate su siti web o diffusi sui social media il requisito della comunicazione con più persone può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete.
È quindi sufficiente la prova che il messaggio sia stato scaricato mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria. La Corte d’Appello ha quindi giudicato “inverosimile che all’invio non sia corrisposto il requisito della comunicazione nei termini ora evidenziati, cioè della ricezione del messaggio di posta elettronica”. Tuttavia, per integrare la condotta di reato non è necessaria la prova della lettura del messaggio ma solo la conoscibilità potenziale del contenuto del messaggio giunto a destinazione.

 


Espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti; comunicazione inoltrata a più persone; copia fotostatica non autenticata prodotta in giudizio.

Diffamazione a mezzo e-mail

È integrato il reato di diffamazione dalla condotta del soggetto agente che invii, mediante e-mail, scritti dal contenuto diffamatorio ad una pluralità di indirizzi di posta elettronica per di più anche istituzionali, posto che in tal modo tali scritti godono di ampia diffusione. Nel caso di specie, il prevenuto era solito inviare scritti diffamatori sulla personalità di un magistrato, indirizzandoli agli indirizzi di posta elettronica del Tribunale presso il quale la persona offesa svolgeva il proprio lavoro.

Tribunale Potenza, 28/02/2022, n.132

La presenza dell’offeso tra i destinatari del messaggio di posta elettronica dal contenuto diffamatorio

L’invio di e-mail a contenuto diffamatorio integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria.

Cassazione penale sez. V, 25/01/2022, n.12186

Cosa si intende per reputazione?

In tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e, al riguardo, l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso (nella specie, relativa a mail ritenuta diffamatoria, riguardanti l’amministratore di un condominio, il reato è stato ravvisato perché le dichiarazioni ivi contenute insinuavano il dubbio sulla correttezza della condotta di amministratore e, nel riportare la conoscenza di un possibile nuovo amministratore, ritenuto “valido”, con cui rimpiazzarlo, alludevano implicitamente all’inidoneità dello stesso a ricoprire la carica, cercando, con tali maniere, di intaccarne la stima e reputazione acquisita nel contesto di riferimento rappresentato dall’opinione degli altri condomini).

Cassazione penale sez. V, 25/01/2022, n.12186

Quando sussiste la diffamazione?

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la sussistenza del requisito oggettivo della “comunicazione con più persone” sussiste anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile – con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione – , stata diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto (fattispecie relativa alla condanna per diffamazione di un condomino che con una e -mail indirizzata ad un altro proprietario si era lamentato della non correttezza del lavoro svolto dell’amministratore dell’immobile).

Cassazione penale sez. V, 25/01/2022, n.12186

Invio di e-mail a contenuto offensivo

Nel contesto dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, in tema di distinzione tra ingiuria e diffamazione rimane fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso; occorre dunque ricostruire sempre l’accaduto, caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione “a distanza” (o “da remoto”), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato).

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione. In sostanza le e-mail non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti.

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, n.13252

Invio di una mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari

L’invio di una “e-mail” dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione.

Cassazione penale sez. V, 04/03/2021, n.13252

Invio a mezzo pec di un messaggio diffamatorio

Le caratteristiche della Posta Elettronica Certificata (PEC) non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e -mail originale. Nondimeno, l’utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo l’elemento soggettivo del reato di diffamazione, in specie relativamente alla prevedibilità in concreto dell’accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario. Indici rivelatori, in tal senso, possono essere desunti dalla conoscenza delle prassi in uso al destinatario, ovvero dalla natura stessa dell’atto, se destinato all’esclusiva conoscenza del medesimo o se, invece, finalizzato all’attivazione di poteri propri di quest’ultimo che, necessariamente, implichino l’accessibilità delle informazioni da parte di terzi.

Cassazione penale sez. V, 23/10/2020, n.34831

Configurabilità del reato di diffamazione

La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell’invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all’invio di una missiva all’indirizzo “pec” del dirigente del settore urbanistica comunale in cui, al fine di sollecitare una verifica in autotutela dei provvedimenti abilitativi emessi, si denunciavano valutazioni tecniche “compiacenti” dell’ufficio nella gestione delle pratiche edilizie).

Cassazione penale sez. V, 23/10/2020, n.34831

Ingiuria e diffamazione tramite e-mail: differenze

È possibile che, inviando tramite e-mail messaggi idonei ad offendere l’onore o il decoro di una persona, si realizzi la condotta tipica del reato di ingiuria, se il destinatario è lo stesso soggetto offeso, o di diffamazione, se i destinatari sono persone diverse, consumandosi tale ultima ipotesi di reato anche laddove la comunicazione con più persone e/o la percezione, da parte delle stesse del contenuto offensivo del messaggio, non sia contemporanea (alla trasmissione) o contestuale (tra i destinatari), ben potendo questi ultimi trovarsi a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dal soggetto agente.

In quest’ultima ipotesi, la condotta integrerà l’ipotesi di cui all’art. 595, comma 1, c.p. allorché il soggetto agente abbia inviato via e-mail il messaggio ad una cerchia di destinatari determinati, risultando invece riconducibile alla fattispecie aggravata di cui all’art. 595, comma 3, c.p. qualora il soggetto agente abbia creato o utilizzato uno spazio web – potenzialmente accessibile a chiunque abbia gli strumenti, la capacità tecnica o, comunque la legittimazione a connettersi, risultando in tal caso la comunicazione del contenuto lesivo dell’onore o della reputazione altrui effettuata erga omnes, in quanto rivolta – grazie alla particolare diffusività del mezzo utilizzato – ad un numero indeterminato e, comunque, non determinabile di destinatari.

Tribunale Napoli sez. VI, 22/07/2020, n.3486

Fotocopia della mail diffamatoria: ha valore probatorio?

Ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., in assenza di formale, tempestivo ed inequivoco disconoscimento, la copia fotostatica non autenticata prodotta in giudizio si ritiene riconosciuta tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione (confermata la condanna al risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo mail proposta dagli attori nei confronti del ricorrente che lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. Il giudice di merito aveva infatti ritenuto non tempestiva l’eccezione di disconoscimento delle fotocopie prodotte in giudizio quali riproduzione delle mail diffamatorie).

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n.3540

Comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica

In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) privo di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal d.lgs. n. 82/2005, art. 21, solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del medesimo decreto, art. 20, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n.3540

L’imputazione di una generica inadempienza contrattuale

Non integra il delitto di diffamazione l’imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un’affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell’ente commerciale destinatario dell’affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società “per inadempienze contrattuali della committente”).

Cassazione penale sez. V, 16/10/2019, n.4448

Diffamazione e accusa dell’istituto di credito

In tema di fallimento, il disposto dell’art. 142, comma 1, n. 6, l. fall., nella parte in cui prevede, quale condizione di esclusione per il fallito dal beneficio dell’esdebitazione, la condanna per delitti compiuti in “connessione con l’esercizio dell’attività di impresa”, va interpretato nel senso che il delitto deve essere stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma in stretto collegamento finalistico o funzionale con l’attività di impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l’attività suddetta.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha escluso la rilevanza del reato di diffamazione commesso dal fallito ai danni di una banca creditrice, consistito nell’invio di mail con le quali il c.d.a. dell’istituto di credito veniva accusato di ricattarlo in relazione all’assegnazione di alcuni lavori ed alla mancata concessione di credito).

Cassazione civile sez. VI, 10/04/2019, n.10080

Email dal contenuto offensivo diretta per conoscenza ad altri soggetti

Qualora l’offesa venga arrecata con una comunicazione indirizzata sia alla persona offesa sia ad altri destinatari, che ne vengono messi a conoscenza, si realizza il concorso fra reato di ingiuria ex art. 594, comma 2, c.p. e quello di diffamazione ex art. 595 c.p. (fattispecie relativa all’invio di una mail dal contenuto offensivo recapitata al destinatario e, per conoscenza, ad altri soggetti).

Cassazione penale sez. V, 06/07/2018, n.34484

Diffusione di una e-mail tra alcuni clienti

Non può dirsi integrato il reato di diffamazione attraverso l’invio di un messaggio di posta tramite e-mail, che peraltro si debba escludere possa avere efficacia probatoria, anche qualora la stessa sia sostenuta da supporto cartaceo, ma non sia raccolta con le garanzie di rispondenza all’originale e non sia riferibile ad un determinato periodo temporale, quando la medesima permetta di individuare solo singole comunicazioni “private” con alcuni soggetti a fronte di una comunicazione più diffusa con più persone, elemento necessario ed imprescindibile per la realizzazione del reato. (Fattispecie di presunta diffamazione di una nota Banca nazionale tramite diffusione di una e-mail tra alcuni clienti della stessa ed alcuni promotori finanziari).

Tribunale Pisa, 21/06/2016, n.1339

Reato di diffamazione commesso tramite l’invio di e-mail

Il messaggio diffamatorio inviato attraverso e-mail integra il reato di diffamazione di competenza del g.d.p.

Tribunale Milano sez. X, 11/02/2016

Esclusione del reato di diffamazione tramite e-mail

Deve escludersi l’ipotesi di diffamazione nei confronti dell’imputato che a mezzo mail manifesti l’intenzione di perseguire in giudizio il destinatario a causa di gravi imperizie palesate nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionati dallo stesso imputato, e nella quale si addebitavano incapacità, millanterie ed imperizie “persino imbarazzanti”, atteso che, pur utilizzando senz’altro espressioni di forte censura, invocando la grossolanità delle imperizie che egli aveva ritenuto di riscontrare e parlando di incapacità e millanterie rispetto alla professionalità che gli era stata garantita, non ha valicato i limiti della continenza, da intendere superati solo al cospetto di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

Cassazione penale sez. V, 18/03/2014, n.46458

L’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica

In tema di diffamazione, è configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda – a mezzo “e mail”- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l’accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.P.R. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario.

Cassazione penale sez. V, 30/10/2013, n.4031

Utilizzo di indirizzi e-mail dì soggetti inconsapevoli

Qualora la diffamazione sia commessa attraverso e-mail inviate da indirizzi di posta elettronica di soggetti ignari, la sola copia cartacea dei predetti messaggi, in assenza della copia digitale, rende tecnicamente impossibile risalire al reale mittente autore del reato. (Nel caso di specie, il g.i.p. chiariva che l’unico elemento tecnico capace di consentire il tracciamento della provenienza del messaggio, nonché l’identificazione fisica del mittente sarebbe stato il cosiddetto numero “header” ricavabile dalla copia digitale).

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 21/06/2012

Invio di e-mail a contenuto diffamatorio

L’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria.

Cassazione penale sez. V, 16/10/2012, n.44980

Angelo Greco La Legge per tutti