Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna alla pena detentiva perpetua di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, per il loro ritenuto concorso nella strage di Via D’Amelio. L’affermazione della responsabilità penale dei predetti soggetti per il delitto di strage è stata compiuta:
- – per Profeta Salvatore nel processo c.d. “Borsellino uno”, con la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 2/1999 emessa in data 23 gennaio 1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2000;
- – per Scotto Gaetano nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003;
- – per Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003, la quale ha riformato in parte qua la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, che aveva invece assolto i predetti imputati dal medesimo delitto.
Le dichiarazioni di Scarantino hanno assunto un valore determinante per tutte le predette condanne. In particolare, per quanto attiene a Salvatore Profeta, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000 della I Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. “Borsellino uno”, ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello, confermativa di quella di primo grado: «Salvatore Profeta è stato chiamato in correità dal cognato Vincenzo Scarantino per avere partecipato alla fase esecutiva della strage di via D’Amelio, con particolare riferimento ai distinti episodi a) della riunione organizzativa nella villa di Calascibetta, b) dell’incarico di procurare l’autovettura destinata ad essere utilizzata come autobomba, e) della presenza nell’autocarrozzeria di Orofino al momento dell’arrivo dell’esplosivo da caricare a bordo della Fiat 126 rubata.
Particolare attenzione ha dedicato la Corte distrettuale alle vicende della complessiva chiamata in correità dell’imputato da parte di Scarantino, reo confesso e condannato con la sentenza di primo grado non impugnata dall’interessato, il quale però nel settembre 1998, nel corso di questo giudizio d’appello e del giudizio di primo grado nel processo c.d. D’Amelio-bis, ha ritrattato tutte le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari e confermate nel dibattimento di primo grado di questo processo e in quello del D’Amelio-bis.
La Corte, dopo averne tratteggiato il profilo criminale e i rapporti con elementi di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, quali il capo-mandamento Pietro Aglieri e il cognato Salvatore Profeta, la genesi e i motivi delle confidenze fatte a Francesco Andriotta nel carcere di Busto Arsizio e della tormentata e incostante collaborazione con la giustizia, ha descritto il contenuto delle originarie e contrastanti dichiarazioni accusatorie di Scarantino, riguardanti le diverse fasi della vicenda cui asseriva di avere partecipato: dalla riunione organizzativa di fine giugno o dei primi giorni di luglio 1992 nella villa di Calascibetta, cui avrebbe accompagnato il cognato Profeta, al furto, alla consegna, al trasferimento e al caricamento nell’officina di Orofino dell’autovettura Fiat 126, all’incontro con Gaetano e Pietro Scotto in cui avrebbe avuto conferma dell’intercettazione in corso sulle telefonate del dott. Borsellino, alle notizie ricevute circa l’avvenuta esecuzione della strage.
La Corte ha ritenuto inconsistente e del tutto inattendibile la ritrattazione generale di Scarantino perché essa era il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore attraverso il suo nucleo familiare da elementi inseriti nel contesto mafioso palermitano e perché era caduta anche su circostanze che avevano trovato positiva conferma in altre acquisizioni probatorie, quali: le dichiarazioni di Candura, Augello e Francesco Marino Mannoia circa la frequentazione di Pietro Aglieri. capo-mandamento di Santa Maria di Gesù, e il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nel quartiere della Guadagna; le concordi dichiarazioni di Candura e Valente e i rilievi tecnici circa l’incarico di rubare la Fiat 126, la consegna e l’effettivo utilizzo della medesima in via D’Amelio come autobomba; la deposizione di padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia, circa le forti pressioni esercitate su Scarantino a partire dal giugno 1998 perché ritrattasse le originarie accuse.
Ma – ha osservato la Corte – come “l’accertata inattendibilità della ritrattazione non implica per sè sola l’attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da Scarantino a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall’art. 192.3 c.p.p.”, così “neppure la falsità di talune dichiarazioni implica l’inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle propalazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correità che siano dotate del requisito dell’autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l’inattendibilità”, tanto più se si considera che il contesto simulatorio e stato determinato dalla “interferenza nel percorso collaborativo” di esponenti del sodalizio mafioso” mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall’originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere”.
E tale requisito di autonomia fattuale e logica e di intrinseca consistenza è stato rinvenuto, rispetto alle successive false propalazioni (l’attendibilità di Scarantino si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato, ad esempio per la presunta riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato Profeta), nell’originaria e spontanea narrazione del collaboratore, la quale però, per la rilevata mancanza di costanza e precisione e per le contraddizioni frutto della mai risolta conflittualità della genesi della scelta collaborativa particolarmente tormentata e perennemente avversata dai familiari, imponeva, quanto alla valutazione della chiamata in correità degli altri imputati, “una particolare cautela” e “la ricerca di adeguati riscontri esterni individualizzanti”. Il maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, laddove venivano di volta in volta sanate le contraddizioni emergenti dai precedenti interrogatori, era imposto altresì dall’inusuale attività di studio e di annotazione delle medesime contraddizioni, esercitata dal collaboratore con l’aiuto di agenti addetti alla sua tutela, com’era emerso dal promemoria prodotto dal difensore e riconosciuto dal teste agente Mattei.
L’attendibilità estrinseca di Scarantino è stata così apprezzata, all’esito di un’analisi particolarmente penetrante e scrupolosa, solo ed esclusivamente in relazione al nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale, e cioè: la richiesta di procurare un’autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da Pietro Aglieri e da Salvatore Profeta, l’incarico dato a Candura di rubare l’autovettura Fiat 126 e la consegna della medesima, da lui messa poi a disposizione degli esecutori materiali dell’attentato.
Il profilo criminale di Scarantino (secondo i collaboratori Augello, Marino Mannoia e Candura e gli accertamenti degli apparati di sicurezza), indipendentemente dall’effettivo possesso della qualità di “uomo d’onore”, era compatibile con il suo racconto e con il confessato coinvolgimento nell’episodio delittuoso, almeno limitatamente a questa parte della fase esecutiva della strage di via D’Amelio, in forza degli stretti rapporti esistenti con Aglieri e Profeta, il primo capo-mandamento e il secondo esponente di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, del suo inserimento nel contesto criminale della Guadagna (quartiere ricadente nel mandamento di Santa Maria di Gesù) e della sperimentata propensione a commettere reati di specie diversa.
La sua confessata partecipazione al furto della Fiat 126 messa a disposizione degli autori della strage e utilizzata come autobomba, compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di Candura e Valenti, era stata d’altra definitivamente accertata dalla sentenza di condanna di primo grado divenuta sul punto irrevocabile, valutabile ai fini della prova del fatto in essa accertato ex art. 238-bis c.p.p. nei confronti degli odierni imputati. La chiamata in correità nei confronti di Profeta e di Aglieri come mandanti del furto risultava fornita di un riscontro anche di carattere logico perché la certa partecipazione di Scarantino, in qualità di committente, al furto della Fiat 126 implicava la necessità (posto che egli, anche ad ammetterne l’appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo significativo nell’organizzazione di Cosa nostra) del conferimento dell’incarico di procurare l’autovettura da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, in particolare del mandamento di Santa Maria di Gesù cui appartiene la famiglia della Guadagna, la cui partecipazione alla strage, insieme con gli altri mandamenti palermitani, era dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.
Le dichiarazioni accusatorie di Scarantino, limitatamente a quella porzione della fase esecutiva riguardante la vicenda dell’incarico datogli da Profeta, insieme con Pietro Aglieri, di procurare un’autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage, hanno trovato altresì, secondo la Corte territoriale, i seguenti, idonei e positivi, riscontri individualizzanti di natura dichiarativa e logica.
- A) Premesso che le dichiarazioni accusatorie di Scarantino erano da considerarsi attendibili quanto più esse trovavano una precisa corrispondenza in quelle rese de relato molto tempo prima della sua collaborazione da Francesco Andriotta (sentito nel giudizio d’appello e nel processo D’Amelio-bis in qualità di testimone dopo la declaratoria di nullità dell’esame irregolarmente assunto in primo grado secondo le regole proprie dell’imputato di reato connesso), la reiterata indicazione di Profeta come mandante del furto dell’autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba è stata fatta innanzi tutto, anche con ricchezza di dettagli, fin dal 1993 dal teste Andriotta, per averla ricevuta da Scarantino durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente quindi alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. E la Corte, dimostrata l’opportunità e l’effettività della comunicazione e la verosimiglianza dei colloqui fra i due nella struttura carceraria (giusta le deposizioni del direttore e di agenti del carcere di Busto Arsizio, i rilievi fotoplanimetrici, il sequestro di bigliettini, le intercettazioni telefoniche, le ammissioni di Scarantino), pur dando atto dell’affannosa ricerca di benefici premiali da parte dell’Andriotta, ha ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di Scarantino, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest’ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità di questi; mentre ha ritenuto inattendibili le parti della narrazione in cui erano contenuti elementi nuovi o aggiuntivi del racconto inseriti successivamente per adeguarsi alla fonte primaria o alle risultanze processuali (sulla riunione nella villa di Calascibetta; sul luogo in cui la Fiat 126 fu imbottita di esplosivo e sulla presenza di Profeta all’operazione) o in cui il teste era incorso in contraddizioni non plausibilmente spiegate. In particolare, un alto grado di attendibilità intrinseca è stato riconosciuto alle parti della narrazione riguardanti il furto dell’autovettura, commissionato da Scarantino a Candura, e il mandato ricevuto in proposito da parte di Profeta, non altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto fatto dallo stesso Scarantino prima della sua collaborazione e sostanzialmente convergenti con la successiva chiamata in correità di questo; mentre una assolutamente modesta attendibilità poteva riconoscersi alle dichiarazioni coinvolgenti le posizioni di Orofino e Scotto, dei quali erano note le imputazioni da organi di stampa prima della collaborazione di Andriotta e sulle cui posizioni era palese il contrasto tra la versione della fonte primaria e quella del teste indiretto sulle circostanze fondamentali dell’arrivo e del luogo di caricamento dell’esplosivo e dell’avvenuta conoscenza da parte di Scarantino dell’intercettazione abusiva delle telefonate del dott. Borsellino.
- B) Sotto il profilo logico, l’incarico dato da Scarantino a Candura di eseguire il furto della Fiat 126 poteva spiegarsi, dato l’uso cui l’autovettura era destinata, solo con la circostanza che egli aveva a sua volta ricevuto il mandato da esponenti di vertice di Cosa nostra.
Le soggettivamente credibili, intrinsecamente attendibili, reciproche, incrociate e positivamente riscontrate propalazioni dei collaboratori di giustizia, aderenti all’organizzazione criminale di Cosa nostra (Ferrante Giovan Battista, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco, Grigoli Salvatore, La Barbera Gioacchino, Camarda Michelangelo, Di Carlo Francesco, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Onorato Francesco, Lo Forte Vito, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Galliano Antonino, Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, Cannella Tullio) hanno confermato l’esistenza e la permanenza del progetto omicidiario ai danni del dott. Borsellino fin da quando egli era nel 1988 Procuratore della Repubblica di Marsala ed hanno identificato il relativo movente nella vendetta mafiosa contro un acerrimo nemico dell’organizzazione mafiosa, responsabile insieme con il dott. Giovanni Falcone del c.d. maxiprocesso palermitano (Cancemi, Ganci C., Di Carlo, Camarda, Onorato, Di Filippo P., Brusca G., Cannella); hanno delineato la fase deliberativa della strage con riferimento alle plurime riunioni della Commissione provinciale, organismo di vertice di Cosa nostra, tenutesi tra il marzo e il giugno 1992 (Brusca, La Marca, Cancemi); ne hanno descritto la fase esecutiva, consistita nella prova del telecomando, nei sopralluoghi, nella fissazione fin dai primi giorni della settimana del giorno di domenica 19 luglio per l’attentato e nel pattugliamento del percorso delle autovetture che conducevano quel giorno il magistrato in via D’Amelio (Ferrante, Anzelmo, Cancemi, Ganci, La Marca e Galliano). Di talché, il primo e incontroverso risultato probatorio è costituito dalla certa riferibilità dell’uccisione del magistrato ai mandamenti palermitani di Cosa nostra, che considerava il dott. Borsellino un nemico irriducibile, nell’ambito di un progetto strategico generale teso all’eliminazione di diversi rappresentanti “eccellenti” delle istituzioni dopo la negativa decisione della Corte di cassazione riguardo al c.d. maxiprocesso palermitano. E, dal coinvolgimento dei mandamenti di San Lorenzo, Porta Nuova, Brancaccio, Resuttana, della Noce e di Santa Maria di Gesù (cui appartiene il territorio della Guadagna), sembra lecito inferire la compatibilità della partecipazione all’attentato stragista di Salvatore Profeta (uomo d’onore di assoluto rilievo nel quartiere della Guadagna ricadente sotto il controllo della famiglia di Santa Maria di Gesù, di cui era capo Pietro Aglieri e altro elemento di spicco Giovanni Pullarà) e di Vincenzo Scarantino (il quale, se non addirittura uomo d’onore della Guadagna, presentava un profilo criminale caratterizzato da stretti rapporti di parentela e di effettiva frequentazione con Profeta, suo cognato, e con Aglieri, capo-mandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù, secondo la concorde indicazione dei collaboratori Candura, Salvatore Augello e Francesco Marino Mannoia e la scheda informativa dei servizi investigativi).
La confessione e la chiamata in correità del Candura (egli si è confessato autore materiale del furto commissionatogli da Scarantino), rilevanti ai fini dell’individuazione dell’esecutore materiale e dei mandanti del furto dell’autovettura Fiat 126 di Pietrina Valenti utilizzata come autobomba, sono state giudicate serie, intrinsecamente attendibili e obiettivamente riscontrate, oltre che dalla confessione dello stesso Scarantino, dalle deposizioni di Luciano Valenti, fratello della derubata, e di Luigi Meola, amico del Candura, i quali hanno confermato i particolari dell’episodio ad essi narrati dal Candura, e da una numerosa serie di circostanze esterne elencate in motivazione. Anch’esse postulano la necessità di un mandato da parte di esponenti di vertice di Cosa nostra del mandamento di Santa Maria di Gesù a Scarantino perché procurasse un’autovettura da utilizzare come autobomba, sì che anche per questa via è risultata logicamente compatibile la partecipazione all’attentato stragista di Salvatore Profeta, cognato di Scarantino e importante uomo d’onore di quella famiglia, chiamato in correità dal primo come mandante del furto.
L’organico inserimento di Profeta e il ruolo di indubbio rilievo da lui rivestito, insieme con Pietro Aglieri e Giovanni Pullarà, nel mandamento di Santa Maria di Gesù era dimostrato dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti (Candura, Augello, Marino Mannoia, P. Di Filippo, Mutolo, Marchese, Favaloro, C. Ganci, La Barbera, Cancemi, Drago, G. Brusca e Di Matteo), mentre la posizione di supremazia gerarchica di Profeta rispetto a Scarantino è stata descritta dai collaboratori Candura, Augello e Marino Mannoia. E tale mandamento (in cui ricadeva il quartiere della Guadagna) aveva partecipato alla strage insieme agli altri mandamenti palermitani di Cosa nostra.
- C) La natura dei legami di parentela tra Scarantino e Profeta (cognati) e la forte stima ripetutamente espressa dal chiamante nei confronti del secondo, causa entrambe della descritta crisi collaborativa, escludevano ogni intento calunniatorio nelle dichiarazioni accusatorie del primo.
- D) Gaetano Costa, esponente di spicco della ‘ndrangheta e collaboratore di giustizia, ha riferito di essere stato interessato da Giovanni Pullara’ della famiglia di Santa Maria di Gesù, mentre erano insieme detenuti nel carcere di Livorno nel giugno o luglio del 1992 dopo la strage di Capaci, per far fronte all’esigenza di Cosa nostra di reperire sul mercato un potentissimo e poco voluminoso esplosivo, dal dichiarante denominato “Sintax”, presso tale Buccarella, esponente della S.C.U., e di essergli stato indicato a tal fine dal Pullarà come referente affidabile e serio, per conto di Cosa nostra, il suo “figlioccio” Totuccio Profeta (circa i comprovati rapporti tra Pullarà e Profeta hanno riferito i collaboranti Ganci, Mutolo e Marchese). Il Costa fornì al Pullarà le indicazioni per la ricerca delle persone idonee al contatto con Buccarella ricevendone poi assicurazione che “era tutto a posto”. Il Pullarà non spiegò a cosa servisse l’esplosivo, ma nel commentare la strage di Capaci aveva detto al Costa che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la “burza”, non quella di Milano ma “quella di Palermo”, sì che il Costa dopo la strage di via D’Amelio capì che il Pullarà col termine “burza” aveva fatto una chiara allusione al dott. Borsellino. Il Costa conosceva Profeta come importante uomo d’onore e abile killer della famiglia di Santa Maria di Gesù perché di lui gli aveva parlato Giovanni Pullarà non soltanto nella circostanza della richiesta di esplosivo ma anche in precedenza, definendolo come persona affidabilissima di cui i vertici della famiglia si fidavano ciecamente; e di ciò ebbe conferma quando, in occasione del trasferimento di Profeta all’Asinara, Pietro Pipitone avvertì Ignazio Pullarà dell’arrivo di questi perché gli fossero predisposte condizioni di vita carceraria adeguate al rango. Le rivelazioni del Costa erano state spontanee, disinteressate, indifferenti, coerenti, costanti, non contestate dalle difese, e riscontrate quanto alla comune detenzione con il Pullarà nel carcere di Livorno fra il maggio e il luglio 1992, al profilo criminale del Buccarella, all’astratta coincidenza dell’esplosivo da lui denominato “Sintax” con il Semtex identificato dai periti; mentre non vi era necessaria contraddizione tra le propalazioni del Costa con quanto dichiarato dal collaboratore Ferrante circa la disponibilità da parte della famiglia di San Lorenzo di una rilevante quantità di esplosivo plastico in contrada Malatacca, e con quanto accertato dal perito nel processo D’Amelio-bis circa il rinvenimento di 10 Kg. di Semtex confezionato in 4 pani in contrada Malatacca, non avendo il Ferrante potuto precisare la destinazione data alla residua partita di plastico, sotterrata in fusti di plastica fin dal 1986 e sparita dopo l’arresto di Raffaele Ganci, ne’ identificare la provenienza dell’esplosivo usato per la strage di via D’Amelio con quello che si trovava nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo.
Tutti questi elementi di prova, significativamente convergenti, dimostrano la responsabilità di Salvatore Profeta in ordine al furto dell’autovettura Fiat 126 utilizzata come autobomba nella strage di via D’Amelio: furto che, pure in assenza di obiettivi riscontri alla tardiva, contraddittoria e inattendibile dichiarazione accusatoria di Scarantino in ordine alla partecipazione dell’imputato anche all’ulteriore segmento della fase esecutiva, costituito dal prelievo dell’esplosivo dal magazzino-porcilaia del Tomaselli e dal suo caricamento a bordo dell’autovettura rubata nell’autocarrozzeria di Orofino, implica un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D’Amelio, essendo Profeta perfettamente consapevole dell’uso cui era destinata l’autovettura reperita e messa a disposizione dei complici, tanto da metterne a conoscenza il cognato Scarantino».
Con la citata sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000, la Corte di Cassazione ha ritenuto che «a fronte dell’illustrata – invero pregevole e sapiente architettura argomentativa della ratio decidendi», non cogliessero nel segno le critiche difensive sollevate per i profili di asserita violazione delle regole probatorie stabilite dagli artt. 192 commi 2 e 3 c.p.p. e per la denunziata illogicità manifesta della motivazione.
Inoltre, per quanto attiene a Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. “Borsellino bis”, ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello nella parte relativa alle dichiarazioni di Scarantino:
«Le dichiarazioni di Scarantino, il cui spessore criminale nel traffico di droga è descritto nel cap.8 ,& 2, che ricorda la condanna definitiva a 9 anni di reclusione e l’inserimento nella famiglia della Guadagna (vedi anche coll. T. Cannella, l’episodio della lite con N.Gambino, p.1284), grazie al rapporto di affinità con Salvatore Profeta del quale era uomo di fiducia e braccio esecutivo (coli. Augello, ritenuto attendibile già nella sentenza definitiva B. 1, p. 1269 ss) ed alla protezione da parte di Pietro Aglieri (p. 1281). In grado di affrontare il difficile cammino della collaborazione e sostenere i lunghi e logoranti esami dibattimentali, nonostante il modesto livello intellettuale.
Parte dal presupposto della centralità delle dichiarazioni dibattimentali precise e puntuali (tanto nel processo B. 1 definitivo -p. 1297 ss- quanto nel dibattimento di 1° grado del presente giudizio -p.1335 ss.- sottolineando il serrato controllo in sede di controesame -p. 1372-con le relative contestazioni mediante l’utilizzazione di verbali del P.M. che risentivano i contraccolpi psicologici della scelta di collaborare, p.1434). In relazione a tali esami non regge la tesi dell’indottrinamento/ manipolazione da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone- Borsellino che si occupavano del servizio di protezione.
Dall’esame del dr. La Barbera emerge la linearità del percorso collaborativo di Scarantino; tutte le iniziative di inquinamento provengono dall’organizzazione mafiosa (dr.Bo) tramite moglie e parenti del collaboratore. Escluso che tra Andriotta e Scarantino ci potesse essere un incontro, dopo l’inizio della collaborazione. Spiegata l’origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio come mero sussidio strumentale alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull’autodeterminazione di Scarantino. I promemoria, assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati, erano stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447).
Le accuse della moglie Basile sull’indottrinamento avevano fatto seguito all’abbandono del coniuge che aveva scelto la collaborazione. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell’indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.
Dall’intercettazione ambientale di conversazione tra S. e Basile in carcere trae ulteriore argomento in ordine al ruolo inquinante della Basile ed alla genuinità delle propalazioni.
La stessa ritrattazione della ritrattazione in appello segna il ritorno, per la sentenza impugnata, alle originarie propalazioni che, del resto, erano state anche rapportate al giudizio di assoluta inattendibilità della ritrattazione negoziata (già ritenuta nella sentenza definitiva 23.01.99, p. 1278 e ss.). In definitiva ritiene Scarantino attendibile nella completezza delle dichiarazioni dibattimentali (in cui erano state anche chiarite le contraddizioni con Caldura p.1440), pur rendendosi conto del punto nodale costituito dalla chiamata in correità dei collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Ganci R. e Brusca (quest’ultimo aggiunto nell’interrogatorio 15.11.94 e poi sempre confermato, p.1480), mantenuta risolutamente ancora in sede di confronto e dopo la ritrattazione della ritrattazione.
Perviene a ritenere la inattendibilità relativa sul punto, inidonea a fare dubitare delle altre dichiarazioni (compresa quella in ordine alla provenienza dell’esplosivo, ritenuta in sentenza coerente in sé e riscontrata dalle propalazioni di Costa, p. 1473) perché Scarantino spiega le ragioni di quelle precedenti omissioni e delle mancate individuazioni fotografiche.
La sentenza dà all’inserimento dei nomi dei collaboranti una spiegazione diversa da quella data in primo grado (rendersi volutamente inattendibile, p. 1490), per giungere alla conclusione che non può affermarsi la falsità di Scarantino neppure in punto di presenza dei collaboratori alla riunione nella villa di Calascibetta (p. 1528). Ritiene poi che l’episodio dell’incendio ai danni di Orazio Abate non dimostri il consapevole mendacio di Scarantino».
La stessa sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha riassunto nei seguenti termini l’ultima parte della struttura motivazionale della pronuncia emessa nel giudizio di appello del processo c.d. “Borsellino bis”, relativa alle posizioni dei singoli imputati che, nel presente procedimento, sono stati individuati come persone offese della calunnia continuata contestata allo Scarantino:
«7) Scotto Gaetano. La sentenza contesta la contraddittorietà del narrato di Scarantino circa gli incontri al Bar Badalamenti, evidenziando il comportamento rispettoso delle regole.
Scarantino non è ritenuta l’unica fonte, stante la valenza indiziaria di cointeressenza dei fratelli Scotto in affari illeciti, spessore di Scotto Gaetano nella zona Resuttana-Arenella, territorio includente via D’Amelio, riconducibilità dell’attentato al gruppo di appartenenza, siccome esclusa l’ipotesi alternativa estranea a cosa nostra. Sottolinea come l’impegno di Scotto Pietro assume legittimazione solo a ragione del fratello uomo d’onore. Considera non riuscito l’alibi, a causa di zone d’ombra nelle comunicazioni a mezzo cellulare in corrispondenza dei giorni degli incontri al bar Badalamenti. Inoltre l’impegno professionale a Sala Bolognese non necessitava continuità di presenza ed i testi erano inaffidabili o generici ed altri contrari all’alibi. Erano sterili le richieste di prova con monitoraggio dei biglietti aerei. Il pensiero di Ferrante su mancanza di intercettazioni la domenica 19.07.92 è conforme alla tesi accusatoria, che imposta l’intervento abusivo nel periodo precedente.
Afferma la responsabilità anche per il reato associativo, sulla base di numerosi collaboranti, specificamente nell’attività di spaccio.
- 8) Gambino Natale.
- 9) La Mattina Giuseppe.
- 10) Urso Giuseppe detto Franco.
La sentenza rigetta gli appelli per 416 bis c.p. rilevando la partecipazione di Gambino a vari omicidi assieme a Scarantino, Profeta, Greco ed Aglieri. Ritiene riscontrate da Drago le accuse di Scarantino che lo addita quale tramite per gli incontri trai capi di Brancaccio e S. Maria di Gesù. Rivaluta le dichiarazioni di Tullio Cannella. La Mattina, addetto alla persona di Aglieri ed al suo fianco in vari delitti efferati, ne condivide e protegge la latitanza. Urso, accusato da Scarantino con riscontro in Cannella, é indicato come uomo d’onore da Biondino e da vari collaboranti, cognato di Vernengo Cosimo.
La sentenza di primo grado li aveva assolti da strage e reati connessi, per carenza di individualizzanti riscontri alla chiamata di Scarantino, siccome essi attenevano solo al fatto oggettivo (descrizione villa, parcheggio auto, l’officina di Orofino, il caricamento ecc. non consentono.. il collegamento con il chiamato in c., restando immutati anche nell’ipotesi di sostituzione del chiamato con altro soggetto…) mentre non erano riscontri l’appartenenza al mandamento, il possesso dell’auto usata per l’accompagnamento. Il collaborante Cannella (de relato Bagarella), astrattamente valutabile a conferma, è ritenuto inattendibile per interesse all’accusa. L’impugnata sentenza giudica incoerente quella di 1° grado e sostiene, quanto all’appartenenza al gruppo, che la fungibilità del ruolo non tiene conto degli specifici rapporti con i capi. Rivaluta, poi, l’attendibilità di Cannella siccome ospita il latitante Bagarella, sua fonte collaudata, e ne gode la fiducia. Bagarella gli aveva confidato che i Graviano, con gruppo della Guadagna, avevano realizzato la strage via D’Amelio, indicato il ruolo di Aglieri, Gambino Natale, La Mattina ed Urso. Definisce risibile il contrasto con Gambino (ed Urso) rimasto senza conseguenze. Una conferma all’accusa proverebbe da indagini di polizia e da altri collaboranti. Richiama la regola dell’utilizzazione di uomini sperimentati e di fiducia dei capi, quali erano appunto La Mattina, Gambino ed Urso. Quest’ultimo era stato scelto come esperto elettricista, vicino ai Vernengo, in stretti rapporti con Agliuzza contitolari dell’officina Orofino. I testi d’alibi di Urso (circa l’impegno nel suo supermercato, il pomeriggio del 18.07.92 in cui era avvenuto il caricamento) di dubbia attendibilità, per i legami con il ricorrente, e generici; facile lo spostamento, frequente l’assenza. Accoglie in definitiva l’appello del P.M. e condanna anche per la strage.
11) Vernengo Cosimo. La sentenza rigetta l’appello avverso condanna per 416 bis c.p. siccome ritiene il ricorrente inserito nella famiglia della Guadagna, per specifichi riferimenti ad episodi sintomatici di mafiosità, non solo nel narco-traffico, e stretti rapporti con i maggiori sodali del territorio per essere figlio del boss Pietro Vernengo. Quanto alla strage, era stato assolto in primo grado, siccome mancanti riscontri specifici alle dichiarazioni di Scarantino e non ritenuti tali l’appartenenza al gruppo, né l’accertata disponibilità dell’auto con cui era entrato da Orofino. La sentenza impugnata accoglie l’appello del P.M. Sottolinea che Vernengo é l’unico indicato sin dall’inizio dal teste Andriotta, come partecipante alla strage, a conferma della fonte diretta Scarantino. Altro riscontro verrebbe dal collaborante Costa Gaetano (confidenza, in carcere, di un cugino omonimo del Vernengo sulla sua partecipazione alla strage), sottoposto a positivo scrutinio di attendibilità per disinteresse, conoscenza autonoma ed anteriorità rispetto alla collaborazione di Scarantino. Tale elemento è saldato con la richiesta di esplosivo Semtex fatta da Pullarà a Costa, su istanza del figlioccio Profeta con i saluti di Luchino (Bagarella), sempre in carcere dopo la strage di Capaci, e comunicata a Buccarella legato con i Modeo pugliesi. Questi già nel passato avevano avuto rapporti con i Vernengo per il contrabbando di sigarette. Il tutto viene rapportato all’impiego della Suzuki bianca, diversa dal fuoristrada di proprietà del ricorrente (Nissan grigia).
13) Murana Gaetano. Ancora una volta viene rigettato l’appello avverso condanna per 416 bis c.p. per una serie di indici sintomatici di partecipazione alla famiglia Guadagna. Fedele autista di Aglieri, suo padrino (intercettazione a Pianosa), gestisce il totonero. Accolto invece quello del P.M. avverso l’assoluzione dalla strage. Scarantino lo dà presente alla riunione fuori tra gli accompagnatori, lo indica come partecipante a trasferimento della 126 nei pressi di via Messina- Marine, perlustrazione durante il caricamento, scorta sino a p.zza Leoni. La sentenza ritiene riscontro individualizzante le dichiarazioni di Pulci, ritenuto attendibile (Incontro in carcere con Murana, che, per difendere Aglieri da una provocazione del collaborante, difende, dopo la ritrattazione di Scarantino, la versione di cosa nostra su indottrinamento di Scarantino e si lascia andare all’ammissione della propria partecipazione, con la famiglia di Guadagna, alla strage. Puntualizza che il Murana rifiuta il confronto con Pulci».
Un falso dopo l’altro che diventa verità In ordine alle dichiarazioni sulla strage di Via D’Amelio rese nel corso del suddetto interrogatorio del 24 giugno 1994, una precisa disamina e una accurata valutazione critica sono state operate dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), di cui si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi: «Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere “uomo d’onore” e di essere stato “combinato” circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.
- P.M.: Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.
- SCARANTINO: Due anni prima del mio arresto c’era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh… Tanino… MORANA… c’era pure, poi chi c’era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo… eh… siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, ‘Enzino è uomo d’onore, Enzino è uomo d’onore’… tutte queste cose… dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d’onore.
- SCARANTINO: Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m’hanno messo ‘riservato’ per non essere a occhio della polizia e degli altri uomini d’onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose…
Intorno al 24 giugno 1992 – non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta – Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA,
Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.
Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RIINA; questi poi era accompagnato da BIONDINO – o forse da “Ciccio GANCI” -, a bordo di una Fiat “126” bianca.
- P.M.: Ma… chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?
- SCARANTINO: Ma si sapeva che era Salvatore RIINA ‘u’ zu’ Totò’.
- P.M.: Quando poi… è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie…
- SCARANTINO: Sì… l’ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio… perché l’ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo… però io lo conoscevo che era lui, Totò RIINA… l’ho visto là, alla villa.
- P.M.: Senta, RIINA Salvatore com’è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?
- SCARANTINO: Con una “126” bianca, che era… però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.
- P.M.: Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?
- SCARANTINO: Sì, sì.
Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l’interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per educazione, lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione.
Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.
- SCARANTINO: … siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano ‘kalashnikov’, Carlo GRECO e… mio cognato… ‘insomma, si deve capitare una bombola d’ossigeno’, dice, ‘così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente’, dice, ‘Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro’, in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo ‘Peppuccio il Romano’ e siamo andati in questa fabbrica dove c’è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici…
- P.M.: E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l’acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?
- Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di “bombole”, che viene così involontariamente suggerito dall’interrogante.
- SCARANTINO: No, è dell’amante… (…) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto…, con un bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però ‘C’ tipo che c’è la ‘C’… è un nome un po’ dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né… né niente, non ci vuole… questa è una bombola potentissima…
Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il “Peppuccio” fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un’analoga bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.
- SCARANTINO: E poi è ritornato Peppuccio e ha detto ‘Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l’ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?’ Gli ho detto ‘Va be’, Peppuccio’, ora ah, dice, ‘diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c’è la villa di Pietro AGLIERI, di fronte stanno facendo una metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare…
Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora glie l’avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua “famiglia” si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell’acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.
Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.
SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che – vista la potenza dell’esplosione che si era verificata in via D’Amelio – a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e “Peppuccio il fabbro”.
Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di un’auto di piccola cilindrata.
- SCARANTINO: … mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi hanno detto ‘Si deve andare a fare una macchina piccola, di cilindrata piccola’, gli ho detto ‘Va be’, la macchina la vado a fare io, una 126’ gli ho detto, ‘porto una 126’ però io già la 126 ce l’avevo, me l’ha portata CANDURA e VALENTI che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga e questa macchina non è che io l’ho presa per andare a fare la strage, l’ho presa così, per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l’ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO… (…) L’indomani gli ho detto ‘La 126 l’ho fatto, la 126 l’ho fatto’ e due giorni, tre giorni prima è venuto Cosimo VERNENGO e Tanino, gliel’ha detto mio cognato e Peppuccio ‘prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine’, non subito nel garage di Giuseppe OROFINO, l’abbiamo messo in via Messina Marine posteggiata normale.
In seguito, nel pomeriggio del sabato precedente la strage la “126” venne portata da Giuseppe OROFINO nel proprio garage; c’erano anche Natale GAMBINO, Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI, Francesco TAGLIAVIA, Cosimo VERNENGO e Franco URSO (genero di Pietro VERNENGO, di professione elettricista). Mentre costoro allestivano l’autobomba, allo SCARANTINO e ad altri venne affidato l’incarico di vigilare all’esterno. SCARANTINO: … e io, Tanino e Natale giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava o… avevamo le pistole addosso…
Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.
- P.M.: Perché si è deciso di fare sabato, di imbottire la macchina e domenica portarla in via D’Amelio? Si era saputo che era quello…?
- SCARANTINO: C’è stato… che è venuto, c’era, eravamo nel bar, bar BADALAMENTI alla Guadagna… ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano ‘Tanuzzo’, non mi ricordo bene, e c’ero io, Natale GAMBINO, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo… dice… ‘Mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato’ ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice ‘Min… stavolta ce lo inculiamo’ ha detto Natale… dice ‘Stavolta lo fottiamo, c’è cascato con l’intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo’, dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per i fatti miei…
La mattina della domenica egli partecipò alla “scorta” della “126”, che venne portata sul luogo dell’attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Ranault “19”, c’erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat “127” bianca, Natale GAMBINO con la sua “126”, Tanino MORANA con la “127” azzurra; la “126” che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.
- SCARANTINO: Pietro AGLIERI aspettava ai ‘Leoni’, siamo arrivati ai ‘Leoni’ e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l’avevano portata subito in via D’Amelio, o l’hanno messa in un garage o in qualche box da quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei… Sul posto, con la “autobomba”, rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa.
Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.
SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D’Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D’Amelio “ci sono andati tre con le corna d’acciaio”.
Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla “126”, lasciando quelle tre persone con l’auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all’autobomba quando egli se ne allontanò.
Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della “126” al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l’uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un’auto piccola, egli già disponeva di quella “126” ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.
Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la “126” rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.
Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall’entità dello scoppio verificatosi in via D’Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.
- P.M.: … lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?
- SCARANTINO: Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l’esplosivo non è che poteva fare questo danno, l’unico modo di non lasciare tracce… della 126… l’unico modo era questa bombola…
- P.M.: Ma lei sa se poi l’hanno, lei ha la certezza… qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure…?
- SCARANTINO: No… non è che ho la certezza che poi la bombola l’hanno trovata… ma come ne parlavano… Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l’avessero messa, Peppuccio… andava e veniva…
- P.M.: Peppuccio chi intende?
- SCARANTINO: Calascibetta… (…)
- P.M.: Senta… lei sa… che tipo di esplosivo… è stato usato?
- SCARANTINO: No, no.
- P.M.: Sa dove è stato procurato?
- SCARANTINO: Ma io penso… che l’ha portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.
- P.M.: Quindi il sabato pomeriggio?
- SCARANTINO: Sì.
Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l’esplosione di una “bombola” faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D’Amelio.
Pertanto il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di “esplosivo” impiegato in via D’Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull’argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta – negativa – fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l’unica genuina e coerente con le precedenti. Le successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall’interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell’officina dell’OROFINO con l’impiego dell’esplosivo.
In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all’uso esclusivo di una bombola per l’attentato di via D’Amelio, ha colto al volo il pensiero dell’interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.
Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla “126” vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l’auto dall’officina di OROFINO e a condurla ai “Leoni”; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all’OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.
Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai “Leoni” e che la “126” era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO. In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della “126” usata per la strage sono in netto contrasto con l’epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l’auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno».
Ciò posto, deve osservarsi che le suesposte dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili (come è stato successivamente ammesso dall’imputato ed è comprovato dai numerosi elementi di prova già analizzati nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D’Amelio), contengono alcuni elementi di verità, che, secondo una ragionevole valutazione logica, devono necessariamente essere stati suggeriti da altri soggetti, i quali, a loro volta, li avevano appresi da ulteriori fonti rimaste occulte.
In particolare, le risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento confermano in modo inequivocabile sia la circostanza che l’autovettura fosse stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, sia l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo: due dati di fatto che lo Scarantino ha riferito sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, e che erano sicuramente estranei al suo personale patrimonio conoscitivo. Lo Scarantino è ritornato sulla propria versione dei fatti nell’interrogatorio del 29 giugno 1994, confermandola ampiamente ma con l’aggiunta di alcune precisazioni e modifiche.
In questo ulteriore interrogatorio, reso a cinque giorni di distanza dal precedente, dunque, lo Scarantino ha continuato ad accompagnare numerose circostanze false con taluna oggettivamente veridica (come la affermazione che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell’autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione), e ha inserito nel suo racconto alcune modifiche che potevano indurre in errore sulla sua credibilità: in particolare, l’epoca della riunione nella villa del Calascibetta in cui era stata decisa l’eliminazione del magistrato è stata spostata in avanti, collocandola tra la fine di giugno e i primi di luglio, mentre l’epoca del furto dell’autovettura è stata avvicinata a quella dichiarata nella denuncia, in quanto lo Scarantino ha riferito di avere avuto il veicolo a propria disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio.
Il tentativo della Scarantino di superare alcune precedenti contraddizioni con altre fonti di prova traspare con assoluta chiarezza dall’interrogatorio reso il 25 novembre 1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo Petralia, dalla dott.ssa Anna Maria Palma e dal dott. Antonino Di Matteo. […] Nelle ultime risposte fornite dallo Scarantino è percepibile con chiarezza il tentativo, malriuscito, di superare i contrasti riscontrabili tra la sua versione dei fatti e quella esposta da altri collaboratori di giustizia, nonché le molteplici contraddizioni presenti nel suo percorso dichiarativo.
[…] Nella successiva sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) si è osservato che, nell’esame reso all’udienza dell’8 marzo 1997, lo Scarantino ha inserito anche Salvatore Profeta e Giuseppe Graviano tra le persone che andarono nella carrozzeria di Giuseppe Orofino mentre si stava preparando la “autobomba”, precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura. Quest’ultima pronuncia ha rilevato che «tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria. La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto dell’ennesimo “aggiustamento” fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo. Inoltre, si assiste all’ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della “126”».
L’esame condotto sulle predette dichiarazioni evidenzia, dunque, come attraverso una pluralità di deposizioni lo Scarantino avesse incolpato Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell’attentato, attribuendo loro le condotte sopra descritte.
La completa falsità di tali dichiarazioni emerge con assoluta certezza non solo dall’esplicita ammissione operata dallo stesso Scarantino, ma anche, e soprattutto, dalla loro inconciliabilità con le circostanze univocamente accertate nel presente processo, che hanno condotto alla ricostruzione della fase esecutiva dell’attentato in senso pienamente coerente con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, come si è visto nel capitolo attinente alla posizione dell’imputato Vittorio Tutino.
Da tale ricostruzione emerge in modo inequivocabile, oltre alla inesistenza della più volte menzionata riunione presso la villa del Calascibetta, la mancanza di qualsiasi ruolo dello Scarantino nel furto della Fiat 126, la quale, per giunta, non venne mai custodita nei luoghi da lui indicati, né ricoverata all’interno della carrozzeria dell’Orofino per essere ivi imbottita di esplosivo. A fortiori, devono ritenersi del tutto false le condotte di altri soggetti, delineate dallo Scarantino in rapporto alle suddette fasi dell’iter criminis da lui descritto.
Le calunnie del “pupo” All’imputato Vincenzo Scarantino viene contestato il delitto di calunnia continuata e aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 c.p.), consistente nell’avere, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell’ambito dei procedimenti per la strage di via D’Amelio, incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell’attentato, e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i medesimo soggetti furono condannati alla pena dell’ergastolo.
In particolare, le condotte costitutive del delitto di calunnia, attribuito allo Scarantino, si sostanziano nell’avere accusato:
Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe e Murana Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti sarebbero erano rimasti fuori dal salone in compagnia del medesimo Scarantino;
- Profeta Salvatore, di avere incaricato lo Scarantino, al termine della predetta riunione, di reperire un’autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;
- Gambino Natale, di avere avvisato lo Scarantino – il venerdì precedente alla strage – di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all’officina di Orofino Giuseppe;
- Vernengo Cosimo e Murana Gaetano, di aver trasportato, unitamente allo Scarantino, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;
- Scotto Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l’opera del fratello Pietro, l’intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D’Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo Scotto era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla presenza dello Scarantino, con Gambino Natale e Vernengo Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all’avvenuta intercettazione dell’utenza telefonica attestata in via D’Amelio, e specificando altresì di averlo visto – la settimana precedente – a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;
- Gambino Natale di avere avvisato lo Scarantino il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l’officina di Orofino Giuseppe;
- Gambino Natale e Murana Gaetano di essere stati impegnati, unitamente allo Scarantino, nell’attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell’autobomba;
- Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Urso Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e La Mattina Giuseppe, di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe, dove il Vernengo, unico tra i presenti, avrebbe fatto ingresso a bordo di un’autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;
- La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Gambino Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell’autobomba dall’officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.
Il tempus commissi delicti del reato continuato di calunnia è stato individuato dal Pubblico Ministero nelle seguenti date:
– il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana Gaetano;
– il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino, il venerdì precedente alla strage, di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all’officina di Orofino) e l’8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino il sabato di portarsi presso l’officina dell’Orofino per svolgere l’attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di Gambino Natale;
- – il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso Giuseppe;
- – il 24.6.1994 e l’8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina Giuseppe;
- – il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo Cosimo;
- – il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all’incontro avuto con il Vernengo e con Gambino Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto Gaetano;
- – il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell’autobomba all’interno dell’officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta Salvatore.
In particolare, l’interrogatorio del 24 giugno 1994 è stato reso dallo Scarantino al Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Ilda Boccassini e del dott. Carmelo Petralia, e in presenza altresì del dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo La Barbera. In tale occasione lo Scarantino, anzitutto, ha dichiarato “spontaneamente” quanto segue: «Effettivamente ho fatto pervenire alle SS.VV. una mia richiesta di conferire immediatamente con L’A.G. di Caltanissetta perché in questi mesi di detenzione ho maturato finalmente la decisione di collaborare con la Giustizia e di riferire con lealtà e sincerità tutto quello che è di mia conoscenza sulla strage di Via D’Amelio e su tutti gli altri reati che io ho commesso nel corso della mia vita. Premetto che sono responsabile insieme ad altri della morte del Giudice Paolo BORSELLINO. Intendo cominciare sin da oggi la mia collaborazione e prendo atto che l’odierno interrogatorio avviene alla presenza dell’Avvocato Luigi LI GOTTI del Foro di Roma; intendo quindi revocare i miei legali di fiducia». Come riportato nel verbale, lo Scarantino, quindi, ha dichiarato «l’intenzione di collaborare con la Giustizia ammettendo anzitutto di essere uomo d’onore e spiegando tempi e modalità della sua affiliazione, riferendo che era stato combinato circa due anni prima della strage di cui è processo». Egli ha riferito «della riunione in cui si decise la consumazione della strage in danno del Dott. Borsellino, indicandone tempi luoghi e partecipanti, precisando che la stessa si era tenuta nella villa di “Peppuccio” CALASCIBEITA verso il 23 giugno del 92. Ad essa, tra gli altri, partecipò Salvatore RIINA e Pietro AGLIERI che la presiedettero. La stessa ebbe termine circa 3 ore dopo». Lo Scarantino ha riferito «inoltre dell’incarico ricevuto subito dopo da PROFETA e Pietro AGLIERI in ordine all’acquisto di una “bombola” di ossigeno da utilizzarsi come mezzo deflagrante in grado di distruggere completamente l’ “autobomba”». Nel verbale si precisa che lo Scarantino «continua poi riferendo dell’incarico, ricevuto dal cognato PROFETA Salvatore, di procurare una autovettura di piccola cilindrata che doveva servire da autobomba, Dichiara di essere stato già in possesso di una FIAT 126 in quanto ricevuta da CANDURA Salvatore e VALENTI Luciano, cui egli aveva commissionato il furto in cambio di 150.000 e droga. Descrive poi che la stessa auto fu portata in via Messina Marine e parcheggiata sulla strada. Successivamente la stessa fu custodita nell’autofficina di OROFINO Giuseppe, coindagato. SCARANTINO riferisce inoltre che il sabato mattina, giorno prima della strage tale “Tanuccio” o Gaetano si presentò nel bar di BATALAMENTI dove riferì a lui stesso e a gli altri complici che, il proprio fratello aveva effettuato l’intercettazione del telefono del Giudice BORSELLINO e che “tutto era a posto”. Conferma che l’autovettura è stata “preparata” il sabato pomeriggio precedente la strage nell’autofficina di OROFINO e che la stessa la domenica mattina, giorno della strage, verso le 6,00-6,30, fu portata, scortata dallo stesso, nei pressi di piazza dei Leoni. Riferisce poi di aver appreso da Natale GAMBINO che materialmente il telecomando fu premuto da “Ciccio” TAGLIAVIA, Pitero AGLIERI e Renzino TINNIRELLO in un appartamento nella loro disponibilità nei pressi del luogo della strage». Sollecitato dal Pubblico Ministero, «SCARANTINO riferisce di non avere ricordi precisi su chi ha fornito i telecomandi usati dal commando, ma dichiara che un personaggio molto importante vicino a Pietro AGLIERI, di nome Salvatore e proprietario di un’AUDI 80, potrebbe essere colui il quale fornii il materiale tecnico, persona che lo stesso SCARANTINO conobbe, indicatogli da AGLIERI, quando l’indagato doveva acquistare una cameretta per la casa. Infatti giorni dopo si recò presso il negozio di detto Salvatore che potrebbe identificarsi per SBEGLIA Salvatore arrestato per la strage di Capaci e che lo stesso SCARANTINO avrebbe rivisto sui giornali quando si trovava nel carcere di Termini Imerese». Lo Scarantino quindi ha raccontato «numerosi episodi da lui conosciuti relativi sia a fatti di sangue sia a traffico di stupefacenti». Il Pubblico Ministero ha chiesto al dichiarante come mai, visto che solamente da circa 4 anni era stato affiliato, egli poteva conoscere tutti questi fatti delittuosi, anche di notevole rilevanza. Egli ha risposto «che fin dall’età di 11 anni era il pupillo di capi famiglia e uomini d’onore ed era nelle grazie sia di Ignazio e Giovanni PULLARA’ che di Pietro AGLIERI. Grazie a ciò poteva apprendere i fatti di sangue descritti». Dopo essersi soffermato sugli omicidi di Santino Amato e Salvatore Lombardo, lo Scarantino ha risposto ad una serie di ulteriori domande del Pubblico Ministero. Alla domanda «se il furto della macchina era stato commissionato in funzione della strage o per altri motivi», lo Scarantino ha risposto «che commissionò il furto al CANDURA e VALENTI per rivenderla a pezzi oppure per sostituire i pezzi ad una delle 126 di cui disponevo. Al CANDURA lo SCARANTINO consegnò in cambio della vettura rubata 150.000 lire e un quantitativo di eroina. La macchina fu portata al fiume presso un suo deposito. La macchina procurata dal CANDURA era color ruggine». Essendogli stato chiesto nuovamente se realmente la bombola era stata procurata ed adoperata per l’esecuzione della strage, «SCARANTINO riferisce di non avere la certezza dell’uso della bombola ma di aver capito che sia Natale GAMBINO che Peppuccío CALASCIBETTA si erano adoperati attivamente per ricercarla. SCARANTINO riferisce di non conoscere ne il tipo dell’esplosivo usato, ne il nome di colui che l’aveva procurato, ma ricorda che Cosimo VERNENGO il giorno prima della strage arrivo con una IEEP presso il garage di OROFINO entrando verso le cinque del pomeriggio ed uscendo verso le 21,30 e che il VERNENGO aveva disponibilità di esplosivi. Dichiara che OROFINO era presente poichè aveva aperto il cancello». Al Pubblico Ministero che gli ha domandato come mai era stato scelto proprio il garage dell’Orofino, lo Scarantino ha risposto che l’Orofino era un uomo di fiducia e che di lui rispondeva personalmente Tinnirello Renzino, ed ha aggiunto che «fu proprio OROFINO ad aggiustare il bloccasterzo rotto della FIAT 126», specificando altresì che «alla stessa furono cambiate le targhe», senza però indicare precise circostanze al riguardo. Ha inoltre affermato che «fu Natale GAMBINO a comunicare allo SCARANTINO l’ora in cui si dovevano ritrovare l’indomani per scortare l’autovettura. Il trasporto dell’auto terminò alle ore 7,20». Lo Scarantino a questo punto ha descritto «il modo in cui trascorse le ore successive della domenica sino alle 17,30 circa quando cominciò a circolare la notizia dell’esplosione in via D’Amelio». Al Pubblico Ministero che gli chiedeva di chiarire le sue precedenti dichiarazioni sull’elettricista che era intervenuto il sabato nell’autofficina dell’Orofino, lo Scarantino ha risposto «dicendo che si chiamava Pietro URSO, genero di VERNENGO, uomo d’onore, titolare tra l’altro di un deposito di bibite e proprietario di un motoscafo dove lo stesso SCARANTINO aveva viaggiato», e ha ribadito «che questi è specializzato in elettricità precisando che se era entrato nel garage quel pomeriggio doveva aver qualche compito specifico da fare». Parlando nuovamente della riunione precedente la strage, lo Scarantino ha ribadito «che fu proprio RIINA a decidere con autorità della morte del Giudice Borsellino venendo sostenuto da AGLIERI», e che tutti gli altri partecipanti non espressero nessuna opinione contrastante, né avrebbero potuto farlo, stante l’autorità indiscussa del Riina. Egli ha inoltre sostenuto di essere sicuramente in grado di riconoscere fotograficamente i partecipanti alla riunione, ha elencato i componenti della sua “famiglia” mafiosa, capeggiata da Pietro Aglieri, ed ha precisato «che per la strage di cui è processo non sa se c’è stato l’aiuto di qualcuno di altre famiglie aggiungendo che in occasione di questi fatti si mantiene il più stretto riserbo». Ha, infine, raccontato dell’omicidio Lucera ed escluso di conoscere Bagarella e Provenzano.
l testimone “imbeccato” a dovere Si devono ora analizzare le dichiarazioni rese da Francesco Andriotta nell’ambito dell’odierno dibattimento, anche rispetto a quelle rese negli interrogatori espletati in fase d’indagine preliminare (come detto, acquisite al fascicolo per il dibattimento col consenso delle parti). In primo luogo, Andriotta spiegava che veniva collocato nel carcere di Busto Arsizio, nell’estate del 1993, su sua richiesta. Dopo l’allocazione nella cella accanto a quella di Vincenzo Scarantino, che si era sempre protestato estraneo ai fatti di via D’Amelio (“Io devo ribadire che Scarantino ha sempre ribadito che era innocente”), riceveva una visita da parte del dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi. Tale visita “importante” gli veniva anche preannunciata dal comandante della polizia penitenziaria di quel carcere. La richiesta degli inquirenti era quella di collaborare con la giustizia, sui fatti di via D’Amelio. Andriotta faceva subito presente che non sapeva alcunché della strage e gli inquirenti gli spiegavano che volevano “incastrare” e mettere con le “spalle al muro” Vincenzo Scarantino, inducendolo a collaborare, poiché erano assolutamente certi del suo coinvolgimento nell’eccidio del 19 luglio 1992. In cambio, venivano prospettati ad Andriotta, all’epoca condannato all’ergastolo con sentenza di primo grado (non ancora definitiva), benefici come il programma di protezione, per lui e la famiglia (negli Stati Uniti d’America) e la riduzione della pena perpetua con una temporanea (di diciassette o diciotto anni di reclusione). Contestualmente, gli veniva accennato, da parte di Arnaldo La Barbera, il contenuto delle dichiarazioni che doveva rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D’Amelio ed i nomi dei soggetti che doveva chiamare in causa per quella strage. Di fronte alle resistenze di Andriotta, il dottor Arnaldo La Barbera lo invitava a prender tempo ed a rifletterci meglio, anche se non per troppo tempo, perché in carcere “si può sempre scivolare e rimanere per terra”, mentre il dottor Vincenzo Ricciardi dava un buffetto sulla guancia di Andriotta, invitandolo ad ascoltare il collega e dicendogli che lo avrebbero aiutato e sostenuto. Sulla persona che accompagnava, in detta occasione, Arnaldo La Barbera, Andriotta spiegava (senza alcuna esitazione od incertezza) che si trattava proprio di Vincenzo Ricciardi e che detto ricordo gli affiorava gradualmente(effettivamente, l’imputato ne riferiva già in fase d’indagine preliminare). L’imputato non ricordava se, prima di fargli la suddetta proposta di rendere le false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, i due funzionari di polizia gli prospettavano anche la possibilità di divenire un loro informatore. A tal proposito, Andriotta (dietro precisa indicazione di Arnaldo La Barbera) rifiutava, anche dopo l’avvio della sua falsa collaborazione, quanto prospettatogli dal Pubblico Ministero con cui rendeva i primi interrogatori (la dott.ssa Ilda Boccassini), vale a dire di ritornare in carcere a Busto Arsizio, per registrare le sue conversazioni con Scarantino, accampando, timori per la propria incolumità personale, in caso di ritorno in quell’istituto da ‘collaboratore’. In epoca successiva rispetto alla visita carceraria di Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, quando ancora non aveva accettato la loro proposta, Andriotta veniva prelevato dalla cella, di notte, e portato nel cortile del passeggio (analogamente a Vincenzo Scarantino), dove veniva minacciato da un giovane agente di polizia penitenziaria, con accento palermitano, che lo sollecitava “a dire le cose come ti hanno riferito”, perché Scarantino era colpevole. L’agente della penitenziaria, inoltre, gli metteva un foulard, a mo’ di cappio, attorno al collo (quest’ultimo particolare, comunque, già dichiarato dall’imputato anche nell’interrogatorio del 17.7.2009, veniva confermato al dibattimento dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Analogo trattamento veniva riservato a Scarantino, come Andriotta poteva udire in carcere (quella stessa notte, oppure in un’altra occasione).Anche in altre circostanze, Andriotta, sentiva che Scarantino urlava, perché sottoposto a maltrattamenti, nel carcere di Busto Arsizio; il compagno di detenzione gli confidava poi che i maltrattamenti erano da parte di Arnaldo La Barbera (anche su tale circostanza, non secondaria e non confermata da Scarantino, l’imputato confermava le sue precedenti dichiarazioni soltanto dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Scarantino raccontava ad Andriotta che gli facevano mangiare cibo contenente urina e che non lo curavano adeguatamente, quando stava male. Andriotta, su indicazione di Arnaldo La Barbera, parlava a Scarantino della morte in carcere di Nino Gioè, per fargli pressione psicologica, cercando d’incutergli tensione e paura (detta circostanza, peraltro, veniva negata da Andriotta, nel confronto pre-dibattimentale con Vincenzo Scarantino). Andriotta decideva, poi (non è affatto chiaro in quale momento e, soprattutto, in che modo), d’accettare le proposte ricevute dai predetti funzionari, dopo aver riflettuto sul colloquio con Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, e chiedeva d’essere interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano (vale a dire il Pubblico Ministero del processo per omicidio, a suo carico) sulle vicende che lo riguardavano direttamente, per far presente, in un secondo momento, come suggeritogli da Arnaldo La Barbera, che era in condizione di riferire anche circostanze utili alle indagini sulla strage di via Mariano D’Amelio. Ancora, Andriotta parlava di un successivo incontro avvenuto alla Procura di Milano, dopo aver sostenuto un primo interrogatorio (con la dott.ssa Zanetti) sull’omicidio del quale era accusato e prima d’essere ascoltato dalla dott.ssa Boccassini, proprio in relazione alle conoscenze millantate sulla strage di via D’Amelio. In quell’occasione, Andriotta conosceva anche Salvatore La Barbera, che entrava, seguito da Vincenzo Ricciardi, nella stanza dove l’imputato attendeva d’essere condotto davanti al magistrato. L’imputato inoltre confermava (dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini) la presenza di Arnaldo La Barbera (detta presenza, comunque, è documentata, in occasione dell’interrogatorio del 14 settembre 1993, che segnava l’avvio della ‘collaborazione’ di Francesco Andriotta). In tale occasione, Salvatore La Barbera raccomandava ad Andriotta di seguire quello che gli suggeriva Arnaldo La Barbera, che era “il numero uno”, una vera e propria “potenza” ed avrebbe mantenuto le promesse. Quando Andriotta rispondeva che lui non sapeva alcunché della strage di via D’Amelio, il funzionario gli strizzava l’occhiolino, dicendo che Scarantino, nel carcere di Busto Arsizio, gli parlava della strage. Inoltre, prima che Andriotta venisse condotto davanti alla dott.ssa Boccassini, Arnaldo La Barbera entrava nella stanza dove l’imputato attendeva e gli spiegava che doveva fare i nomi di Scarantino, Profeta, Orofino e Scotto, come persone coinvolte nella strage di via D’Amelio, in base alle confidenze carcerarie ricevute dal primo, nel carcere di Busto Arsizio. Il predetto dialogo con i funzionari di polizia, prima dell’atto istruttorio del 14 settembre 1993, che segnava l’avvio della falsa collaborazione di Francesco Andriotta, non durava a lungo (appena cinque o dieci minuti circa, secondo l’imputato), a fronte di un interrogatorio di ben otto ore (il relativo verbale è composto da oltre diciassette pagine). Sul punto, Andriotta spiegava, in modo assai poco convincente e lineare, poiché molto generico e con dichiarazioni assolutamente inedite prima del dibattimento, che, in precedenza, gli giungevano (neppure è dato sapere se al carcere di Busto Arsizio, oppure in quello di Saluzzo) degli appunti, da parte del dottor Arnaldo La Barbera, con scritto quello che doveva imparare e dichiarare all’autorità giudiziaria. L’imputato dichiarava anche d’aver ricevuto, nel corso del tempo, in due o tre occasioni, delle somme di danaro per un totale di circa dieci o dodici milioni di Lire, ulteriori rispetto alle somme accreditategli dal Servizio Centrale di Protezione. Dette somme, a dire di Andriotta, venivano consegnate, in un’occasione, direttamente alla sua ex moglie (Bossi Arianna), da Arnaldo La Barbera e, un’altra volta, invece, nelle sue mani, da Mario Bò, durante un permesso premio (negli interrogatori pre-dibattimentali, invece, Andriotta dichiarava che riceveva, personalmente, in entrambi i casi, le somme in questione per cinque milioni di Lire). L’imputato spiegava poi che non riferiva, in precedenza, che parte di quelle somme venivano ricevute dalla sua ex moglie, perché non voleva coinvolgerla nella sua vicenda processuale. Analoga giustificazione veniva data dall’imputato ad un’altra dichiarazione inedita, relativa alla circostanza che la sua ex convivente, Manacò Concetta, a metà degli anni duemila, sapeva della falsità della sua collaborazione con la giustizia e, in un’occasione, gli sputava persino in faccia per questo motivo, dicendogli che sapeva che tutto quello che lui dichiarava sui fatti di via D’Amelio era falso, perché Scarantino non gli aveva mai fatto quelle confidenze35. Oltre alla predetta vicenda degli appunti, contenenti le dichiarazioni da imparare, in vista dell’avvio della collaborazione, l’imputato confermava che, prima di diversi interrogatori con l’autorità giudiziaria, i funzionari di polizia gli indicavano cosa doveva dichiarare ai Pubblici Ministeri. Ad esempio, prima di un interrogatorio nel carcere di Milano Opera con la dottoressa Boccassini, Andriotta aveva un colloquio con il dottor Arnaldo La Barbera (la circostanza, tuttavia, non risulta affatto riscontrata), così come incontrava il predetto funzionario, nel carcere di Vercelli, prima di un altro interrogatorio (quest’ultima affermazione dell’imputato, invece, è riscontrata: il 17 gennaio 1994, Andriotta veniva interrogato, peraltro, aggiungendo circostanze significative rispetto alle sue precedenti rivelazioni ed, in pari data, risulta un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera). Ancora, l’imputato ricordava d’aver incontrato il dottor Mario Bò, nel carcere di Paliano, con il funzionario che gli spiegava cosa doveva dichiarare nell’interrogatorio successivo. Su quest’ultima emergenza si tornerà a breve, ma si deve subito accennare che, dagli accertamenti espletati […], risultano documentati due accessi al carcere di Paliano del predetto funzionario, in occasione degli interrogatori resi da Andriotta il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994: la circostanza pare di non poco momento, posto che si trattava proprio dei due interrogatori immediatamente successivi alla sopravvenuta ‘collaborazione’ di Vincenzo Scarantino, dove Andriotta, adeguandosi (in gran parte) alle dichiarazioni dell’ex compagno di detenzione, millantava, per la prima volta, delle confidenze dello stesso Scarantino sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute, sino ad allora, per timore. Inoltre, Andriotta dichiarava (non senza qualche oscillazione, […]) d’aver ricevuto, mentre era ristretto in cella (con tale Nicola Di Comite), nel carcere di Milano Opera, agli inizi del 1996, tramite il comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, corposa documentazione, contenente anche interrogatori resi dal ‘collaboratore’ Vincenzo Scarantino. Ancora, sul tema del materiale scritto che gli veniva messo a disposizione dagli inquirenti, Andriotta dichiarava, per la prima volta al dibattimento, che riceveva, personalmente, dal dottor Mario Bò, presso uno dei tre istituti dove veniva trasferito, in rapida successione, dopo il carcere romano di Rebibbia, anche il verbale contenente la ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino. In merito ai suoi rapporti con Scarantino, Andriotta escludeva decisamente d’essersi mai accordato con lui, per rendere le sue false dichiarazioni all’autorità giudiziaria (così anche Scarantino), negando (in maniera molto decisa) d’aver mai riferito di un tale accordo (appunto, inesistente) a Franco Tibaldi ed a Giuseppe Ferone (come, invece, affermavano costoro, nei verbali d’interrogatorio acquisiti agli atti del dibattimento). A Franco Tibaldi, che faceva la socialità con lui al carcere di Ferrara, Andriotta spiegava (giacché questi era con lui, quando l’imputato riceveva la missiva) che il suo avvocato (Valeria Maffei) rinunciava al mandato, poiché assumeva la difesa di un nuovo collaboratore di giustizia (Gaspare Spatuzza), che faceva rivelazioni sui fatti di via D’Amelio e, probabilmente, si lasciava pure andare ad uno sfogo, in sua presenza, dicendo che “gli accordi non erano questi”. Tuttavia, detto riferimento del prevenuto era agli accordi con i predetti funzionari, messi in discussione dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza […]. In merito alle promesse che gli venivano fatte affinché si determinasse a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D’Amelio, Andriotta ha sostenuto che gli inquirenti gli prospettavano anche (come già esposto) la riduzione della pena dell’ergastolo di primo grado, nei successivi gradi di giudizio. Dopo che la condanna all’ergastolo diventava definitiva, senza che Andriotta ottenesse la prospettata riduzione di pena, gli inquirenti, oltre a spiegargli i benefici di cui poteva, comunque, fruire come collaboratore di giustizia, gli avrebbero parlato della possibile revisione del processo: “ne parlò la dottoressa Anna Maria Palma di una revisione, di una probabile revisione del processo e ci fu quella volta là c’è la dottoressa e c’era il dottore Antonino Di Matteo quando mi disse questa cosa” (era la prima occasione in cui Andriotta conosceva il dottor Di Matteo). Inoltre, veniva anche assicurato all’imputato che, da lì a poco, gli avrebbero concesso un permesso premio, come -effettivamente- accadeva e come gli comunicava Salvatore La Barbera, nell’aula bunker di Catania Bicocca (il funzionario sottolineava che loro mantenevano le promesse). Ancora, dopo che Scarantino ritrattava, ad Andriotta veniva richiesto di dichiarare, falsamente, d’esser stato avvicinato, in località protetta, da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione. Il fine di tali dichiarazioni, come gli spiegavano, in occasione di due diversi permessi premio, sia Arnaldo La Barbera (a settembre 1997) che Mario Bò (a dicembre 1997), era quello di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire come il frutto di un’intimidazione mafiosa (per rendere tali dichiarazioni, all’imputato veniva promessa la detenzione domiciliare e, dopo due anni, la liberazione condizionale). Con particolare riferimento a taluni degli interrogatori (già richiamati) che segnavano le tappe della sua falsa collaborazione con l’autorità giudiziaria, Andriotta dichiarava quanto di seguito riportato. In relazione al primo interrogatorio da ‘collaboratore’, fatto il 13 settembre 1993, al Pubblico Ministero, dottoressa Boccassini, Andriotta spiegava che, delle circostanze in esso riportate, rispondevano al vero unicamente quelle relative al fatto che egli era detenuto nella cella a fianco di Vincenzo Scarantino e che si prestava, effettivamente, a scrivergli delle lettere destinate alla moglie (giacché il compagno di detenzione era praticamente analfabeta), nonché i bigliettini da recapitarle o da comunicarle, attraverso la propria coniuge (Bossi Arianna). Rispondeva al vero, inoltre, la preoccupazione mostrata da Vincenzo Scarantino in occasione dell’arresto del fratello Rosario: il compagno di detenzione, effettivamente, temeva che il germano fosse stato arrestato anch’egli, per il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage, pur essendo entrambi estranei a quella vicenda.Non era affatto vero, invece, che Michele Giambone chiedeva ad Andriotta di portare i suoi saluti a Scarantino (come gli suggerivano di riferire al detenuto Arnaldo o Salvatore La Barbera). Neppure rispondeva a verità che il compagno di detenzione gli confidava d’aver ricevuto, da un parente, l’incarico di rubare la Fiat 126, che doveva essere di color bordeaux come quella di sua sorella o che il furto veniva poi effettivamente eseguito da Salvatore Candura, che portava la vettura in un luogo prestabilito, con Luciano Valenti. Si trattava di circostanze che Andriotta poteva leggere negli appunti che gli venivano recapitati, prima di sostenere l’interrogatorio con la dott.ssa Ilda Boccassini. Lo stesso vale per le dichiarazioni relative ai problemi meccanici dell’automobile, alla necessità di trainarla dopo il furto e, ancora, alla sua riparazione ed al cambio delle targhe prima dell’attentato, nonché al ritardo nella denuncia del furto delle targhe stesse, al lunedì successivo alla strage (tutte circostanze, peraltro, intrinsecamente vere, come visto in altra parte della motivazione, sebbene mai rivelate da Scarantino ad Andriotta). Del pari, era un suggerimento del dottor Arnaldo La Barbera quello relativo alla falsa confidenza di Scarantino che, ad accusarlo, erano proprio i predetti Candura e Valenti. Ancora, era falsa la circostanza che, dopo l’arresto del ‘garagista’, Scarantino iniziava a temere per la propria posizione e che mutava pure la sua versione sul luogo dove l’autovettura veniva imbottita d’esplosivo (come già accennato, indicando, prima dell’arresto menzionato, la porcilaia nella disponibilità dei suoi parenti e, successivamente, proprio il garage di Orofino). Questa dichiarazione sul cambio del luogo di riempimento della Fiat 126, tuttavia, non era contenuta negli appunti predetti, ma gli veniva suggerita oralmente, da taluno degli inquirenti, prima dell’interrogatorio (l’imputato non specificava da chi). Quanto al Matteo o Mattia o La Mattia, Andriotta si limitava a ripetere al Pubblico Ministero il nominativo contenuto negli appunti che gli venivano forniti, evidenziando che le indicazioni ricevute erano proprio di fare quel nome in maniera volutamente generica ed imprecisa e che egli non chiedeva alcunché a tal riguardo. Ancora, l’imputato si limitava ad indicare, genericamente, in quel primo interrogatorio, la figura di un ‘telefonista’, che associava poi al nome di Gaetano Scotto solo nel successivo interrogatorio del gennaio 1995, perché così gli veniva detto di fare. In relazione all’interrogatorio del 4 ottobre 1993, presso il carcere di Milano-Opera, con la dott.ssa Ilda Boccassini ed il dottor Fausto Cardella, Andriotta spiegava che era presente anche il dottor Arnaldo La Barbera; quest’ultimo non partecipava all’atto istruttorio, ma accompagnava la dottoressa e fumava anche una sigaretta con l’imputato, prima dell’atto istruttorio. Come spiegato dall’imputato, anche le dichiarazioni rese in quella circostanza erano false e, in particolare, non rispondeva affatto al vero la circostanza relativa al messaggio minatorio, dentro il panino imbottito, diretto al dott. Lo Forte (“guida forte la macchina”), che Scarantino (a suo dire) recapitava all’esterno del carcere tramite Andriotta e la moglie di quest’ultimo. Detta dichiarazione gli veniva suggerita da Arnaldo La Barbera, così come gli veniva suggerita la falsa confidenza di Scarantino (“è arrivata la Profezia”) relativa all’incarico ricevuto dal cognato, Salvatore Profeta, per rubare la Fiat 126 da impiegare nell’attentato: detta ultima circostanza, suggeritagli prima dell’interrogatorio, serviva per render più credibili le sue dichiarazioni, in considerazione dello spessore criminale del cognato di Scarantino (“perché Scarantino è un pesce piccolo, mentre ProfetaSalvatore mi dissero che era uno che contava”). Arnaldo La Barbera, come detto, suggeriva detta dichiarazione, che gli serviva per far scattare il blitz contro Profeta (“C’era il dottor Arnaldo La Barbera, mi disse: “Adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino, perché io devo fare scattare il blitz dell’arresto”. E mi sembra che fu pochi giorni dopo ilmio interrogatorio l’arresto di Profeta”). Più in generale, Andriotta spiegava che era, appunto, Arnaldo La Barbera, a capo del gruppo inquirente che si occupava delle indagini sulla strage, a dare le direttive, mentre gli altri funzionari di polizia erano “diciamo dei supervisori … come glielo devo spiegare? Non so. Non erano proprio loro che mi dicevano le cose, se non in alcune occasioni, tipo Salvatore La Barbera o il dottor Mario Bo’. Però in special modo era il dottor Arnaldo La Barbera”. In relazione all’interrogatorio del 17 gennaio 1994, nel carcere di Vercelli, con la dott.ssa Ilda Boccassini, Andriotta (come anticipato) rammentava d’aver sostenuto, prima dello stesso, un colloquio investigativo, non breve, con il dottor Arnaldo La Barbera, tant’è che l’imputato terminava tutte le sigarette ‘Marlboro’ a propria disposizione, fumando poi le ‘Rothmans’ che gli offriva il funzionario, anche se non ricordava di cosa parlavano in quella specifica occasione (della quale, come detto, risulta traccia documentale, negli accertamenti espletati). Sul punto, va rilevato che nel corso dell’interrogatorio del 17 luglio 2009 (come detto, acquisito agli atti), l’imputato dichiarava che il funzionario di polizia, in detta occasione, gli suggeriva le dichiarazioni da rendere all’autorità giudiziaria e, come già riportato, l’interrogatorio in questione era quello in cui Andriotta dichiarava, per la prima volta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, che quest’ultimo, dopo la strage del 19 luglio 1992, contattava più volte Scarantino, telefonicamente, per sapere se la Fiat 126 che gli faceva rubare era proprio quella impiegata come autobomba in via D’Amelio. Invece, l’imputato non ricordava alcunché di un ulteriore colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera, sostenuto, sempre nella casa circondariale di Vercelli, il 2 marzo 1994 (del quale, pure, vi è traccia negli atti), non rammentando nemmeno se vi era o no un collegamento fra tale colloquio ed il successivo interrogatorio reso alla dott.ssa Boccassini il 21 marzo 1994 (nel quale Andriotta manifestava un momento di disagio per la sua situazione carceraria). Quanto al contenuto degli interrogatori del 16 settembre 1994 e del 28 ottobre 1994 (come già accennato), Andriotta evidenziava che, in occasione del primo di tali atti istruttori, il dottor Mario Bò -che vi assisteva per ragioni investigative- gli suggeriva di riferire all’autorità giudiziaria (i Pubblici Ministeri erano la dottoressa Anna Maria Palma ed il dottor Carmelo Antonio Petralia) di una riunione cui era presente anche Vincenzo Scarantino. In quella occasione, il dottor Mario Bò, durante una pausa, gli consegnava, su direttiva di Arnaldo La Barbera, due o tre fogli contenenti le circostanze che doveva studiare e riferire nell’interrogatorio successivo (quest’ultima circostanza non veniva mai menzionata prima del dibattimento, dall’imputato; infatti, negli interrogatori resi in fase d’indagine, Andriotta raccontava solo di un colloquio di circa mezz’ora con il dottor Bò, senza fare alcun riferimento a documenti od appunti che provenivano da Arnaldo La Barbera). Quanto alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 26 gennaio 1995, al carcere di Paliano (innanzi ai Pubblici Ministeri, dott.ri Anna Maria Palma e Carmelo Antonio Petralia, assistiti dall’Agente Scelto Michele Ribaudo), Andriotta non rammentava chi gli suggeriva di dichiarare, per la prima volta in occasione di tale atto istruttorio, da un lato, che alla predetta riunione di villa Calascibetta partecipavano anche Ciancio o Gancio e Matteo o La Mattia e, dall’altro lato, che anche Gaetano Scotto era coinvolto nella strage di via D’Amelio, avendo fornito il consenso della famiglia Madonia. Si trattava, comunque, di un suggerimento proveniente dagli inquirenti, vale a dire da Arnaldo o Salvatore La Barbera o, ancora, da Mario Bò (quest’ultimo, appena qualche giorno prima, andava in carcere per fare firmare ad Andriotta delle carte relative al suo programma di protezione). Quanto, poi, alle dichiarazioni rese il 29 aprile 1998, presso il carcere di Roma Rebibbia (alla dott.ssa Anna Maria Palma, coadiuvata da Mario Bò), sulle minacce (come detto, inesistenti) ricevute da due emissari mafiosi, in località protetta, affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in precedenza, Andriotta evidenziava che era un suggerimento di Arnaldo La Barbera e Mario Bò. Quest’ultimo, in compagnia di altri due funzionari, che non Andriotta conosceva e che sembravano di livello più elevato (poiché uno di loro, ad un certo punto, zittiva Mario Bò), in occasione del permesso natalizio del 1997, durante il viaggio notturno, in automobile, dal carcere romano di Rebibbia, gli suggeriva appunto di riferire quelle false circostanze, spiegando che ciò serviva a sostenere le sue precedenti dichiarazioni ed a rendere non credibile la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, facendola apparire come il frutto di un’intimidazione mafiosa. Inoltre, Andriotta riceveva analoga sollecitazione anche da Arnaldo La Barbera, in occasione del precedente permesso premio, a settembre 1997, quando si trovava a Piacenza. Sempre per far apparire verosimili le dichiarazioni di Andriotta, screditando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, Mario Bò suggeriva all’imputato di nominare, come propri difensori, due dei legali che difendevano alcuni imputati della strage di via D’Amelio, nei processi in corso di celebrazione, vale a dire (come già detto) gli Avvocati Scozzola e Petronio. Ancora, era il dottor Mario Bò che -allo stesso scopo- spingeva Andriotta a denunciare Scarantino per calunnia, per le dichiarazioni rese da quest’ultimo con la clamorosa ritrattazione della sua ‘collaborazione’. Ciò avveniva, forse, nel marzo/aprile 1998 (la datazione è evidentemente errata, poiché la predetta ‘ritrattazione’ di Scarantino avveniva, come è noto, soltanto a settembre di quell’anno), all’interno del carcere di Rebibbia, allorché il dottor Bò era in compagnia della dottoressa Palma; quest’ultima, però, non assisteva a tale discorso. Inoltre, l’imputato sosteneva (in maniera assai poco convincente) la propria volontà di ritrattare le sue false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, anche prima d’esser messo innanzi all’evidenza delle risultanze successive alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. In particolare, Andriotta sosteneva d’aver riferito ad un ispettore dell’Anticrimine di Piacenza di nome “Davio, Davico, Davini”, durante un permesso premio del marzo 1998: “mi stanno facendo girare le scatole, se voglio io, gli faccio cadere tutto il processo” (la circostanza, tuttavia, non trovava alcuna conferma, nonostante l’audizione dei poliziotti dell’Anticrimine piacentina). Ancora, durante un permesso premio nel mese di ottobre/novembre 2005, preso dal rimorso, Andriotta avrebbe fatto un’istanza al servizio centrale di protezione per poter rendere una dichiarazione alla stampa ed alla televisione, ma l’autorizzazione veniva negata. Nessun magistrato della Procura di Caltanissetta andava ad interrogarlo per comprendere che cosa voleva riferire agli organi di stampa, né Andriotta avanzava alcuna richiesta d’esser ascoltato dai magistrati, poiché intendeva ritrattare soltanto “via etere”, sentendosi più tutelato dai media (in quanto, a suo parere, i magistrati potevano insabbiare la vicenda). Ancora (per lo stesso motivo), pur venendo successivamente ascoltato dalla Procura Nazionale Antimafia, Andriotta non ritrattava le sue dichiarazioni sui fatti di via D’Amelio (chiedeva d’esser ascoltato dal dottor Pietro Grasso, ma veniva interrogato dal dottor Giordano, già in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta). Andriotta, dettagliando un accenno fatto durante le indagini (nell’interrogatorio del 17 luglio 2009: “ci sono state delle volte che io volevo ritrattare e ho preso botte”), riferiva anche alcuni episodi di maltrattamenti personalmente realizzati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Sulmona, nel 2002 e nel 2007, allorché aveva rappresentato al suo avvocato dell’epoca, a colloquio in tale carcere, che non riusciva più a sopportare il peso delle false dichiarazioni e che intendeva ritrattarle. Per tali fatti veniva anche celebrato un processo penale, presso il Tribunale di Sulmona (“Perché purtroppo in quel carcere, quando parli con il tuo legale di fiducia, ti ascoltano e io dissi in più occasioni all’Avvocato che non… non riuscivo ad andare avanti, volevo dire la verità perché non me la sentivo, mi stavo facendo io la galera e anche gli altri, non volevo più andare avanti così. Però puntualmente, come operazione farfalla, abbuscavo mazzate. Ogni volta, ogni volta!”). Sul punto, Andriotta rendeva anche un’altra dichiarazione inedita sul fatto che, dopo l’inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, veniva avvicinato, nel giugno/luglio del 2009, dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, che gli faceva domande “strane”, se corrispondeva o meno a verità che intendeva ritrattare le sue precedenti dichiarazioni.
Altra dichiarazione rilevante di Andriotta era quella relativa alla circostanza che, durante uno dei processi in cui deponeva come testimone, in particolare nell’aula bunker di Torino, in una pausa dell’udienza (trattasi dell’udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), il dottor Mario Bò lo rimproverava duramente perché rendeva una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita (della quale, però l’imputato non rammentava l’oggetto), rischiando, a dire del funzionario, di far saltare il processo. A tal proposito, quando gli veniva domandato se a tale “rimprovero” di Mario Bò assistevano anche la dott.ssa Palma oppure il dottor Di Matteo (che erano i due Pubblici Ministeri di quell’udienza), Andriotta rispondeva (più di una volta): “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Analoga facoltà veniva esercitata dall’imputato anche in risposta ad una domanda sulla conoscenza, da parte dei magistrati inquirenti dell’epoca, della circostanza che Scarantino si professava innocente per la strage, peraltro dopo che Andriotta aveva già affermato, spontaneamente, d’aver rivelato, anche ai magistrati inquirenti, che Scarantino si professava innocente (“Ah, questo gliel’avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente. (…) Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo. (…) E anche ai magistrati. (…) Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all’Avvocato Scozzola nell’aula bunker di Torino”). Tale atteggiamento dell’imputato è legittimo, ma contraddittorio, poiché egli esercitava il c.d. diritto al silenzio, dopo una serie domande su eventuali intromissioni dei magistrati nella sua falsa collaborazione: ebbene, a dette domande (fatte appena pochi minuti prima), Andriotta rispondeva escludendo qualsivoglia ruolo o consapevolezza dei magistrati dell’epoca, per poi affermare, invece, quanto sopra riportato. Nel riesame del Pubblico Ministero, infine, Andriotta tornava sui suoi passi, sostenendo (in maniera assolutamente non convincente) che s’era avvalso della facoltà di non rispondere soltanto per un “errore di pronuncia” e specificando di non aver mai informato alcun magistrato delle falsità delle sue rivelazioni o di quelle di Scarantino. Invece, nell’interrogatorio del 17 luglio 2009 (pienamente utilizzabile ai fini probatori), Andriotta spiegava che era proprio la dott.ssa Palma ad arrabbiarsi molto con lui, chiedendogli come faceva a sapere delle cose che non erano nemmeno uscite sui giornali (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154: “E allora in una occasione è stato che durante un processo in video conferenza nell’aula bunker di Torino addirittura la dottoressa Anna Maria Palma si arrabbiò tantissimo con me, c’era la scorta dei Carabinieri quindi stiamo parlando che era 1996 o ’97 (…). Perché io aggiunsi delle dichiarazioni nuove che non erano ancora uscite nemmeno sui giornali o sulla televisione e disse “Andriotta adesso mi devi dire chi t’ha detto ste cose?”, e io me le sono ricordate. In quell’occasione c’era il dottor Mario Bo insieme alla dottoressa Anna Maria Palma, non mi ricordo se c’era anche il dottore Antonino Di Matteo quel giorno come Sostituto Procuratore per la parte dell’accusa, non mi faccia dire una bugia”). Orbene, prima di passare alle conclusioni in merito alla responsabilità penale dell’imputato per la calunnia continuata ed aggravata […] occorre fare alcune considerazioni generali sul contenuto delle predette dichiarazioni, palesemente autoaccusatorie. A tal proposito, va -innanzitutto- sottolineato come il percorso dell’imputato (a far data dal luglio del 2009, allorché decideva di ritrattare le dichiarazioni rese nei precedenti procedimenti) sia tutt’altro che lineare, in quanto segnato da molteplici incoerenze e contraddizioni, oltre che da significativi aspetti di progressione (e pure da qualche reticenza) nelle accuse mosse contro altri soggetti. Talune novità nelle dichiarazioni dibattimentali dell’imputato, poi, dopo ben quattro interrogatori nell’arco di un anno e mezzo (in fase d’indagine preliminare), sono assolutamente non credibili e paiono strumentali ad alleggerire la propria posizione processuale. […] Ebbene, pur con tutte le (doverose) cautele e riserve sull’attendibilità complessiva dell’imputato (le cui dichiarazioni vanno ‘maneggiate’ con estrema cautela, soprattutto ove attingano terze persone), alla luce del suddetto percorso di falso ‘collaboratore’ della giustizia ed anche della marcata progressività delle dichiarazioni stesse (evidentemente funzionali, come detto, ad alleggerire la propria posizione processuale), pare difficile, alla luce del complessivo compendio probatorio (ed al di là delle accennate ed evidenti contraddizioni ed incongruenze, su molteplici circostanze specifiche), confutare quanto da lui dichiarato in merito alla tematica generale dell’indottrinamento da parte degli inquirenti infedeli dell’epoca, sebbene sia del tutto evidente che l’imputato introduca anche circostanze non vere e, comunque, non voglia raccontare tutto quanto è a sua conoscenza in merito alla propria ed all’altrui ‘collaborazione’. Sul punto, al di là dell’evidenziata progressività delle dichiarazioni dell’imputato (che parlava, come detto, solo al dibattimento di appunti scritti consegnatigli in carcere, prima dell’avvio della ‘collaborazione’), pare assai difficile ipotizzare un’origine diversa rispetto al suggerimento degli inquirenti dell’epoca (poco importa, da tale punto di vista, se con appunti scritti o soltanto con indottrinamento orale, magari fatto con modalità assai diverse, rispetto a quelle -inverosimili- riferite dall’imputato negli interrogatori acquisiti agli atti), atteso che la collaborazione di Scarantino non era ancora iniziata (come è noto, il primo verbale del pentito della Guadagna risale al giugno 1994). […] Addirittura inquietanti (come già accennato), alla luce di quanto ampiamente accertato in questo procedimento sul furto della Fiat 126 e sulle sue condizioni meccaniche, oltre che sulla sistemazione dell’impianto frenante, a cura di Gaspare Spatuzza (tramite Maurizio Costa) e francamente inspiegabili (come si vedrà meglio, trattando della posizione di Vincenzo Scarantino), senza un apporto di infedeli inquirenti e/o funzionari delle istituzioni, la circostanza che Andriotta, già nel primo interrogatorio da falso ‘collaboratore’ della giustizia, senza sapere alcunché della strage che occupa, né ricevendo alcuna confidenza da Scarantino (totalmente estraneo alla preparazione ed esecuzione della strage), parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere (come risulta da questo procedimento), vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto (come oggi dichiarato da Gaspare Spatuzza), ed, ancora, della sua riparazione e del cambio delle targhe prima dell’attentato, nonché del ritardo nella denuncia al lunedì successivo la strage (di tutte queste circostanze, così come dell’attendibilità di Gaspare Spatuzza e dei numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, si è dato ampiamente atto, in altra parte della motivazione, alla quale si rimanda).
La “collaborazione” di Francesco Andriotta La collaborazione di Francesco Andriotta (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D’Amelio, non solo apriva la strada, in maniera determinante, a quella successiva di Vincenzo Scarantino (che iniziava a giugno 1994), ma permetteva altresì di puntellare il costrutto accusatorio riversato nei tre gradi del primo processo celebrato per questi fatti (nei confronti dello stesso Scarantino Vincenzo, nonché di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe), consentendo persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di Scarantino, nel settembre 1998. Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, la genesi e l’evoluzione di quella ‘collaborazione’, devono esser rivisitate, con la consapevolezza che le dichiarazioni di Andriotta costituivano la svolta per le indagini preliminari dell’epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino. Pertanto, come anticipato, prima di affrontare il merito di quanto riferito dall’imputato nell’odierno procedimento, dal 2009 in avanti, ammettendo apertamente la natura mendace della propria collaborazione (e lo scopo della stessa, vale a dire costringere Scarantino a ‘collaborare’, mettendolo con le “spalle al muro”), soltanto una volta messo innanzi all’evidenza di quanto già accertato dalle più recenti indagini, pare opportuno muovere dal contenuto delle dichiarazioni (come detto, pacificamente mendaci) che questi rendeva, da ‘collaboratore’ della giustizia, in relazione a quanto (asseritamente) appreso sulla strage di via D’Amelio, durante la detenzione in carcere a Busto Arsizio, con Vincenzo Scarantino. Andriotta iniziava a ‘collaborare’ sui fatti di via D’Amelio, con l’interrogatorio del 14 settembre 1993 (reso a Milano, davanti al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), dove riferiva (in sintesi, in ben otto ore d’interrogatorio) che:
- – chiedeva il trasferimento dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio, per essere più vicino alla famiglia; arrivava in tale ultima struttura il 3 giugno 1993 e veniva assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, dove rimaneva fino al 23 agosto 1993;
- – proprio in tale periodo conosceva Vincenzo Scarantino, col quale instaurava un rapporto cordiale, che diventava, giorno dopo giorno, più stretto; come usualmente avveniva tra detenuti, i due iniziavano a parlare delle rispettive vicissitudini e, quindi, anche delle attività illecite per cui erano detenuti;
- – Scarantino gli riferiva che contrabbandava sigarette (come attività collaterale) e che era legato ad importanti personaggi mafiosi, in particolare a Carlo Greco e Salvatore Profeta, con i quali gestiva grossi traffici di stupefacenti; di Profeta aggiungeva che era suo cognato, nonché ‘uomo d’onore’, che godeva di grande rispetto in Cosa Nostra, essendo il braccio destro di Pietro Aglieri, il capo nel quartiere della Guadagna;
- – col passare dei giorni, il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di favori: Scarantino cucinava anche per Andriotta, mentre quest’ultimo, in occasione dei colloqui carcerari, consegnava alla propria moglie dei messaggi scritti per la famiglia di Scarantino; a volte era lo stesso imputato che scriveva tali messaggi, su dettatura di Scarantino, poiché questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di Andriotta (che doveva chiamare il numero di telefono riportato sul ‘pizzino’, leggendone il contenuto all’interlocutore), non capiva cosa vi era scritto;
- – nel prosieguo del rapporto fra i due detenuti, Scarantino si lasciava andare ad una serie di importanti confidenze, riguardanti anche il suo diretto coinvolgimento nella strage di via D’Amelio. Inizialmente, Scarantino gli spiegava solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano le dichiarazioni di tali Candura e Valenti, delle quali non si preoccupava perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili (Scarantino aveva, addirittura, appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le sue dichiarazioni). Scarantino neppure era preoccupato per il filmato, in possesso di Candura, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere, giacché era in grado di darne ampia giustificazione. Invece, qualche apprensione mostrava Scarantino quando apprendeva dell’arresto di suo fratello per l’accusa di ricettazione di autovetture, tanto che, con il predetto sistema dei messaggi trasmessi tramite la moglie di Andriotta, cercava di capire se detto reato era o no collegato alla strage di via D’Amelio. Molto più forte era la preoccupazione di Scarantino quando (tramite un detenuto della seconda sezione) apprendeva che in televisione davano notizia dell’arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D’Amelio.
In tale contesto, Scarantino si lasciava andare ad ulteriori confidenze, rivelando ad Andriotta, tra le altre cose, che temeva un eventuale pentimento del predetto garagista, le cui dichiarazioni potevano comportare, per lui, la condanna all’ergastolo. La fiducia nutrita nel compagno di detenzione, poi, induceva Scarantino a confessare ad Andriotta di aver effettivamente commissionato al predetto Candura il furto di quella Fiat 126 che veniva utilizzata nella strage del 19 luglio 1992, e ciò su richiesta di un parente (un cognato o fratello). L’autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche la sorella di Scarantino (Ignazia) ne possedeva una dello stesso colore (in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto). Candura (sempre secondo le false confidenze di Scarantino, riferite da Andriotta) aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Valenti Luciano e quest’ultimo la aveva portata nel posto stabilito, dove Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d’esplosivo. Inoltre, Andriotta aveva riferito anche ulteriori circostanze di dettaglio (sempre apprese, a suo dire, da Scarantino), in merito al furto della predetta autovettura, come il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e, per tal motivo, veniva spinta o trainata. Ancora, per il furto di detta autovettura, Scarantino aveva promesso 500.000 lire a Candura, ma ne aveva corrisposto soltanto una parte, vale a dire 150.000 Lire, oltre a della sostanza stupefacente (non pagando la differenza). L’autovettura era stata anche riparata ed alla stessa erano state cambiate le targhe. Inoltre, Scarantino gli confidava che era lui stesso che aveva portato la macchina dal garage alla via D’Amelio. Circa il luogo dove la vettura era stata imbottita d’esplosivo, Scarantino gli confidava cose contrastanti, giacché, in un primo momento, riferiva di una località di campagna dove la sua famiglia possedeva dei maiali, e successivamente, dopo l’arresto del predetto garagista, faceva invece riferimento proprio all’autorimessa di quest’ultimo. Peraltro, Scarantino non era presente al riempimento della vettura d’esplosivo, perché se ne occupavano altre due persone, uno dei quali era uno specialista italiano di nome Matteo o Mattia. Scarantino spiegava anche che si era ritardata la denuncia del furto delle targhe al lunedì successivo all’attentato. A tale primo interrogatorio ne seguivano altri, in relazione ai quali si riporteranno, in questa sede (anche per economia motivazionale, attesa la pacifica falsità di tutte queste dichiarazioni dell’imputato, come ammesso ampiamente da Andriotta, anche nell’esame dibattimentale) solo gli ulteriori dettagli e circostanze, via via aggiunti, rispetto a quanto già sopra sintetizzato. In particolare, nel corso dell’interrogatorio del 4 ottobre 1993 (nel carcere di Milano Opera, sempre alla presenza del Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), l’odierno imputato riferiva:
- – di un messaggio fatto pervenire a Vincenzo Scarantino, occultato dentro un panino e gettato all’interno del cubicolo dove questi si trovava, da parte di alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis O.P. (e ristretti nell’apposita sezione), come preannunciato da un amico del detenuto (che gridava dalla finestra “Vincenzo quando vai all’aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo”). Nel biglietto c’era il seguente messaggio: “guidala forte la macchina”; detto biglietto veniva poi dato da Scarantino ad Andriotta, affinché quest’ultimo lo consegnasse alla moglie, che avrebbe dovuto chiamare il recapito telefonico indicatole, per leggere all’interlocutore il testo del predetto messaggio;
- – che Scarantino confidava ad Andriotta che il “telefonista” arrestato per la strage di via D’Amelio aveva intercettato la telefonata per conoscere gli spostamenti del dott. Paolo Borsellino operando su un armadio della società telefonica posto in strada. Questo soggetto era il fratello di un grosso boss mafioso. Quando veniva arrestato il “telefonista”, comunque, Scarantino non sembrava affatto preoccupato;
- – che colui che, a dire di Scarantino, gli aveva commissionato il furto dell’automobile da utilizzare per la strage, era Salvatore Profeta; Andriotta motivava l’iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d’elevato spessore criminale, spiegando che rammentava il nome del parente di Scarantino, in quanto quest’ultimo gli confidava che commentava tale presenza, al momento in cui l’esplosivo arrivava o veniva prelevato per essere trasportato nella carrozzeria, con la frase ”è arrivata la Profezia”;
- – che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage, riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.
- In occasione dell’interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, Andriotta rendeva le seguenti ed ulteriori dichiarazioni:
- – riferiva alcuni dettagli sul messaggio minatorio di cui aveva parlato nel precedente atto istruttorio, precisandone il contenuto (“guida forte la macchina”);
- – su domanda dei magistrati, rendeva ulteriori dichiarazioni sul predetto Matteo o Mattia, evidenziando che Scarantino non gli specificava se questi era siciliano o meno, e precisando di non essere sicuro se, al posto di tale nome, il compagno di detenzione menzionava un altro nome, simile a quello appena riferito;
- – nel momento in cui arrivava l’esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126, assieme a tale Matteo o Mattia, era presente anche Salvatore Profeta; inoltre, Andriotta non poteva escludere che fossero presenti altre persone, poiché Scarantino gli faceva intendere di aver pronunciato la frase “è arrivata la Profezia”, a coloro che si trovavano sul posto.
Ancora, in occasione dell’interrogatorio del 17 gennaio 1994, Andriotta aggiungeva che, dopo la strage di via D’Amelio, Candura cercava, più volte, Scarantino, per sapere se l’autovettura utilizzata per l’attentato era proprio quella rubata da lui; Scarantino lo trattava in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l’insistenza del Candura. Infine, Andriotta precisava che Scarantino ordinava a Candura di non rubare l’automobile nel quartiere della Guadagna. Ulteriori e significative progressioni nelle dichiarazioni di Andriotta, sempre riportando (falsamente) le confidenze carcerarie (inesistenti) di quest’ultimo, si registravano nel verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 1994, dove l’imputato spiegava di aver taciuto, sino a quel momento, su alcune circostanze, per timore delle eventuali conseguenze per la propria incolumità personale. In particolare, il prevenuto riferiva che alla strage partecipava anche Salvatore Biondino, pur non sapendo con quale ruolo (Scarantino non glielo aveva detto). Inoltre, Scarantino gli parlava anche di una riunione in cui si definivano alcuni dettagli relativi all’esecuzione della strage, cui partecipavano Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca (sul punto si tornerà nel prosieguo, atteso che Andriotta, in buona sostanza, si adeguava alle sopravvenute dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, sulla riunione di villa Calascibetta). Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1995, Andriotta proseguiva nell’aggiunta di ulteriori particolari sulla predetta riunione, evidenziando che alla stessa (sempre a dire di Scarantino) partecipava anche un tal Gancio o Ciancio, capo mafia di un quartiere di Palermo, nonché quel Matteo o La Mattia di cui aveva parlava in precedenza. Mentre si svolgeva la riunione, Scarantino rimaneva all’esterno, a fare la vigilanza; per un motivo che Andriotta non ricordava, ad un certo punto, entrava dentro la stanza, assistendo persino ad un momento della discussione: non tutti i partecipanti alla riunione erano d’accordo per assassinare il dott. Paolo Borsellino e, in particolare, Cancemi era uno di quelli che dissentiva. I Madonia non erano presenti alla riunione ma facevano pervenire il loro consenso. Ancora, Scotto aveva avuto anch’egli un ruolo nella strage (sempre a dire di Scarantino), avendo -quanto meno- fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa. Infine, a proposito del “telefonista”, Scarantino confidava all’imputato che, circa due giorni prima del collocamento dell’autobomba in via Mariano D’Amelio, questo soggetto comunicava che “era tutto a posto”, nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino. In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva esaminato, rispettivamente, nei dibattimenti di primo grado dei processi c.d. Borsellino uno e Borsellino bis ed, in specie, nella seconda occasione, approfondiva le accuse mosse nei confronti dello Scarantino, chiamando anche in causa (sempre de relato dal compagno di detenzione), per la prima volta, in relazione alla strage di via D’Amelio, Cosimo Vernengo, come “partecipe” all’eccidio (si riporta, in nota, lo stralcio d’interesse della relativa dichiarazione dibattimentale, sulla quale si ritornerà). Infine, sempre nell’ambito del processo c.d. Borsellino bis, Andriotta veniva nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, allorché riferiva (falsamente) che veniva minacciato, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a Piacenza, da due individui che lo chiamavano per nome, gli intimavano di confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995 e aggiungevano che doveva anche parlare dell’omosessualità del predetto. In sostanza, Andriotta doveva dire che Vincenzo Scarantino nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità e che aveva fatto (prima d’allora) delle accuse false, per la strage di via D’Amelio, perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera. Inoltre, Andriotta doveva spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D’Amelio e su fatti di mafia era il frutto di un accordo fra lui e Scarantino. Altri avvertimenti gli venivano fatti sempre dagli stessi due individui, nel periodo natalizio del 1997, quando si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute, vi era anche quella di nominare come suoi difensori, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio (direttiva alla quale aveva, poi, ottemperato). In cambio di quanto richiesto, gli venivano promessi trecento milioni di Lire. Ciò premesso, si deve ora passare a trattare della valutazione d’attendibilità o meno delle predette dichiarazioni, da parte delle Corti d’Assise che si occupavano di questi fatti, nei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio. Così sinteticamente riportate le mendaci dichiarazioni che l’imputato rendeva in ordine alle inesistenti confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, occorre esaminare anche le conclusioni raggiunte da talune delle sentenze dei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio, in ordine alla sua attendibilità. In tal senso, la sentenza di primo grado del primo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino uno), concludeva per un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca di Andriotta, evidenziando che la decisione di questi di collaborare con la giustizia era il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all’interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea. A tal proposito, si valorizzavano le dichiarazioni di alcuni testimoni che consentivano (ad avviso di quella Corte) di dissipare i dubbi prospettati dalle difese sul possibile impiego del ‘collaboratore’ di giustizia in funzione di agente provocatore, nonché il fatto (positivamente valutabile) che Andriotta riferiva, inizialmente, i fatti di reato che lo riguardavano in prima persona e, solo in seguito, delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino sulla strage di via D’Amelio (peraltro, seguendo un preciso suggerimento degli inquirenti dell’epoca, come oggi è dato sapere per la confessione dell’imputato, sul punto specifico attendibile), nonché il fatto che l’imputato continuava a rendere dette dichiarazioni anche dopo la conferma in appello della pena dell’ergastolo, nel processo (per omicidio) a suo carico: queste circostanze deponevano per l’assoluta mancanza, nella genesi della collaborazione di Andriotta, di valutazioni di personale tornaconto, che potessero far dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni. Non risultavano, poi, elementi da cui inferire che Andriotta nutrisse nei confronti degli imputati (con i quali non aveva, in precedenza, alcun genere di rapporti), sentimenti d’astio, risentimento o vendetta, tali da far ipotizzare che potesse esser mosso da ragioni di malanimo o da intenti calunniosi. Infine, le dichiarazioni di Andriotta venivano valutate ricche di dettagli, costanti rispetto a quelle rese in fase d’indagine e verosimili sul fatto che potesse essere stato il ricettore delle confidenze di Scarantino, poiché l’ingresso dell’imputato, dal 3 giugno 1993, nel reparto carcerario di Busto Arsizio dove il detenuto della Guadagna era (in precedenza) ristretto da solo, era motivo di sollievo per Scarantino, consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine ed alienazione che si protraeva ormai da diversi mesi. Con particolare riferimento alle valutazioni negative, sulla credibilità di Francesco Andriotta, già contenute nella pronuncia d’appello a suo carico (per la quale l’imputato è ergastolano), confermata dalla decisione del giudice di legittimità, la Corte d’Assise del primo processo sui fatti di via D’Amelio, riteneva che tale giudizio critico non potesse, in alcun modo, inficiare il suddetto giudizio d’attendibilità, non refluendo nel procedimento per la strage del 19 luglio 1992. Inoltre, le dichiarazioni di Andriotta potevano dirsi, sempre ad avviso della prima Corte d’Assise che s’occupava della strage di via D’Amelio, confortate da una serie di elementi oggettivi:
- – dagli accertamenti condotti presso il carcere di Busto Arsizio, emergeva l’effettiva possibilità di comunicare per Andriotta e Scarantino, come confermato anche dai testi Murgia ed Eliseo, che spiegavano come le rispettive celle (e finestre) erano contigue (inoltre, era dimostrato che l’agente di turno della Polizia Penitenziaria, unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista di Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze);
- – potevano dirsi pienamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore Andriotta per quanto atteneva al proprio ruolo di tramite con l’esterno, in favore di Scarantino, sulla base della documentazione acquisita al processo, nonché per le dichiarazioni di Bossi Arianna (moglie di Andriotta), e, ancora, per il contenuto delle intercettazioni di quel processo;
- – era accertato che Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, coniugata con Salvatore Profeta, utilizzava l’autovettura Fiat 126, di colore amaranto, targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo, e che, in effetti, sul quotidiano “Il Giorno” del 10 luglio 1993, veniva riportata, in un trafiletto in settima pagina, la notizia dell’arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.
In parte diverso era il giudizio sull’attendibilità di Francesco Andriotta, nonché sulla valenza del suo contributo dichiarativo, da parte dei Giudici di prime cure del secondo processo celebrato per la strage di via D’Amelio.
Vale la pena di riportare, qui di seguito, un breve stralcio della sentenza di primo grado emessa nel processo c.d. Borsellino bis, appunto, nella parte della motivazione a ciò dedicata:
“Dal contesto delle dichiarazioni dibattimentali di Andriotta e, soprattutto, dall’analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di Andriotta prima del pentimento di Scarantino Vincenzo sono state limitate alle confidenze di Scarantino riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell’autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di Profeta Salvatore, (…), il caricamento dell’esplosivo presso la carrozzeria Orofino, il trasporto dell’autovettura sul luogo della strage e l’esecuzione di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d’onore a nome Scotto, (…). Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall’Andriotta che lo stesso ha parlato della famosa riunione preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del pentimento di Scarantino Vincenzo. (…) Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di Andriotta è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro (…) tutte le indicazioni fornite da Andriotta circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con Scarantino (…). Assolutamente incontestabile appare, poi, lo scambio di favori e cortesie tra lo Scarantino e l’Andriotta e, in particolare, il fatto che lo Scarantino si sia avvalso della collaborazione dell’Andriotta per le comunicazioni con l’esterno del carcere (…). Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che Scarantino Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, (…) ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa (…). Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di Andriotta e l’inizio della collaborazione con la giustizia di Scarantino e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due (…) le dichiarazioni di Andriotta non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto alle corrispondenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni (…) hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell’avvio della collaborazione di Scarantino Vincenzo, soltanto l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest’ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di Scarantino”. In buona sostanza (come appena riportato), i Giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis ritenevano veritiere le rivelazioni originarie di Francesco Andriotta, fatte prima che Vincenzo Scarantino intraprendesse la sua ‘collaborazione’: le dichiarazioni dell’imputato, non dotate di autonomia (nel senso che si trattava, come detto, delle confidenze del vicino di cella), erano pienamente utilizzabili per dimostrare l’attendibilità della collaborazione di Scarantino e la falsità della sua successiva ritrattazione (“in tale limitato ambito le dichiarazioni di Andriotta hanno una sicura valenza di conferma dell’attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l’Andriotta possa avere operato”). Inoltre, la Corte d’Assise del secondo processo celebrato per questi fatti, riteneva logicamente credibile anche il predetto intervento intimidatorio, da parte di emissari di Cosa Nostra, mentre Andriotta si trovava in permesso premio; tale intervento era collocabile in una più ampia strategia d’inquinamento probatorio, tesa ad ottenere anche la ritrattazione delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino (la stessa conclusione, sul punto, veniva raggiunta dai Giudici di secondo grado). A diversa conclusione, invece, pervenivano i medesimi Giudici, in relazione alle dichiarazioni di Andriotta, successive alla notizia del pentimento di Scarantino ed alle sue rivelazioni sulla riunione deliberativa della strage di via D’Amelio. A tal proposito, si evidenziava, in chiave negativa, che dette confidenze di Scarantino ad Andriotta non erano agganciate ad alcun episodio concreto (come gli arresti di Giuseppe Orofino, Rosario Scarantino e Pietro Scotto) o a risultanze tangibili, come la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, sicché le stesse, qualora effettivamente fatte, sarebbero state del tutto gratuite ed ingiustificate (se non per il solo fatto della fiducia che Scarantino riponeva in Andriotta). Inoltre, le giustificazioni fornite da Andriotta in relazione al grave ritardo con cui rendeva questa parte delle sue dichiarazioni, vale a dire il timore di conseguenze negative per la propria incolumità personale, venivano ritenute fragili, poiché egli, in precedenza, non si limitava a tacere qualche nome o talune circostanze, ma ometteva totalmente di fare dette rivelazioni. Infine, tali ultime dichiarazioni, a differenza delle prime, non apparivano costellate da incertezze e contraddizioni, ma si mostravano perfettamente allineate rispetto a quelle (sopravvenute) di Vincenzo Scarantino.
La Corte d’Assise del secondo processo per questi fatti, così si esprimeva, sul punto:
“Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l’impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall’ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di infomazioni o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all’Andriotta (ciò avviene sicuramente per esempio in un particolare momento sospetto della collaborazione di Scarantino in cui lo stesso indica Di Matteo Mario Santo tra i partecipanti alla riunione, Andriotta conferma di avere percepito un cognome simile che ricorda come “Matteo, Mattia o La Mattia” e Scarantino a chiusura del cerchio conferma di averne parlato ad Andriotta in pericoloso incastro di reciproche conferme)”. In conclusione, la Corte d’Assise “ritiene che l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al pentimento di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l’Andriotta abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato”. Nello stesso solco rispetto alle valutazioni appena riportate, si ponevano anche quelle effettuate dai Giudici dell’appello del primo processo celebrato per questa strage (l’appello del processo c.d. Borsellino uno, infatti, veniva celebrato in parallelo rispetto al dibattimento di primo grado del secondo processo per questi fatti). Come si diceva, anche i Giudici di secondo grado del primo troncone del processo, dopo aver acquisito, con l’accordo delle parti, le nuove dichiarazioni testimoniali di Andriotta (fatte nel parallelo procedimento c.d. Borsellino bis), le valutavano inattendibili, nella parte in cui il collaboratore introduceva elementi nuovi, mai accennati prima della collaborazione di Vincenzo Scarantino.
Un summit che non c’è mai stato Allo stesso modo, non veniva ritenuta credibile nemmeno la parte del racconto di Andriotta, in cui questi si adeguava alla narrazione, sopravvenuta, della fonte primaria. Emblematico, a tal proposito, quanto affermato da Andriotta proprio sulla riunione che si teneva nella villa di Giuseppe Calascibetta, di cui egli riferiva (come già accennato), esclusivamente, dopo la collaborazione di Scarantino, senza averne mai accennato in precedenza. Andriotta, nel corso dell’esame testimoniale, specificava di aver parlato, per la prima volta, della predetta riunione, ai magistrati inquirenti, nel settembre 1994, perché -prima d’allora- aveva paura di fare dette rivelazioni. La sopravvenuta collaborazione del compagno di cella, poi, lo induceva (a suo dire) a riferire anche della predetta riunione, in quanto, diversamente, avrebbe perso di credibilità.
Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della motivazione di tale sentenza d’appello del primo processo sui fatti di via D’Amelio: Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.
Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato “fin troppo attendibile”; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore – prima della collaborazione dello Scarantino – avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità (vedi anche, supra, pag. 397).
Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta “in campagna, all’aperto, in una casa pubblica, privata” e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e “La Mattia, Matteo o Mattia” e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.
Conviene riportare testualmente il brano delverbale dell’udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall’Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 – 148).
- Domanda Ecco, cos’ha saputo lei da Scarantino Vincenzo…. se ha saputo qualcosaa proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?
- Risposta Sì, sì. Sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all’aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.
- Il collaboratore ha così proseguito:
- Domanda Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?
- Risposta Sì, sì
- Domanda Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?
- Risposta No, mi sembra che c’era pure ‘sto La Mania … Matteo … Mania:, non mi ricordo bene, dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l ‘ho già detto nel primo grado di via D’Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.
E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:
- Domanda Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?
- Risposta Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui …ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no…
- Domanda Quindi lei ci sta dicendo: “Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri”… mentre di Vernengo e Biondino ci dice: “Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage”.
- Abbiamo capito bene ?
- Risposta Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo… non melo ricordo. Non credo che forse me l ‘ha detto o no, non lo so.
- Domanda A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò … ?
- Risposta Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c’erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente… era… non consenziente, va’, a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse … e c’erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D’Amelio. Questo me lo ricordo …
- Domanda Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?
- Risposta. Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.
- Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:
- Domanda E di questo La Barbera del quale …
- Risposta Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo – perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che… gli dissi: ‘Ma quale LaBarbera, il poliziotto ?’ . Lui mi disse: ‘No, quale poliziotto. Un altro La Barbera’…
Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D’Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore – cioè alla riunione in casa Calascibetta – erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera.
E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in ‘Cosa Nostra’; una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso. Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell’omonimia con il questore Arnaldo La Barbera. Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest’ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta. Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera – al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele – fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994. Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell’estate del 1994. Ma anche nell’ipotesi – non ritenuta da questa Corte – di un’autonoma iniziativa dello Scarantino che – nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D’Aurelio – pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l’idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione. Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all’Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l’Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all’Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D’Amellio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo. Il particolare si riferisce all’autovettura con a quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione. Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, supra, pag. 398 – 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 – 216): Domanda E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina? Andriotta Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco. Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatori del 24.giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen. Andriotta ha indicato quest’ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen. Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Rima ed ha aggiunto di avere così commentato l’arresto del capo di ‘Cosa Nostra’: “Va be’, dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva” (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 – 280). Se, infine, si dovesse ritenere – ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte – che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all’Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere – posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione – che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera. Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia. potuto fare altre confidenze all’Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere. Inoltre, la medesima Corte d’Assise d’Appello del primo processo celebrato per questi fatti, riteneva inattendibili le dichiarazioni di Francesco Andriotta sulle minacce delle quali riferiva (come detto, ai Giudici del processo c.d. Borsellino bis), per le osservazioni di seguito riportate:
“Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:
a)Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell’Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di “Cosa Nostra” – così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire – di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di “traballare” e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione – che in ogni caso sarebbe apparsa più debole – ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l’Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l’ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997).
- b) Gli emissari di “Cosa Nostra” non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall’Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l’autorità giudiziaria avesse concesso all’Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito. (…) L’Andriotta (…) non ha saputo chiarire come gli emissari di “Cosa Nostra” fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché “loro sapevano tutto”. L’Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l’autorità giudiziaria non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di “Cosa Nostra” potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.
c)Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l’indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 – quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall’Andriotta nell’altro processo (c.d. “Borsellino bis”) – di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell’uno e nell’altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già deposto il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta “sapevano tutto”) tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore. La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D’Amelio portava immediatamente a classificare l’operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a “ritrattare”.
d)È, poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D’Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell’ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua ‘ritrattazione’).
- e) È, infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di “Cosa Nostra” gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l’Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell’estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest’ultimo nel carcere di Pianosa.
Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l’unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli – con l’invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D’Amelio – intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina. Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell’Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua “ritrattazione”, poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi. È, però, certo – quale che sia la motivazione dell’Andriotta – che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l’esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di “Cosa Nostra”. Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie. Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.
- C) CONCLUSIONI.
- E’ stata dimostrata – ad avviso della Corte – non soltanto l’opportunità di comunicazione, all’interno del carcere di Busto Arsizio, ma l’effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d’animo dello Scarantino (vedi, supra, pag. 401 – 404). Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l’esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.
- Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell’ambito dei procedimenti per la strage di via D’Amelio, ha conseguito taluni benefici che -data la sua condanna definitiva all’ergastolo – non possono essere ritenuti insignificanti. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. “Borsellino bis”, che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all’ergastolo, dopo l’espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario. Risulta, inoltre, che – già nel 1995 – Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio Sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni). L’istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria. La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, supra, pag. 405 – 406).
2.L’affannosa ricerca di tali benefici da parte dell’Andriotta – desumibile dalla introduzione, nel corso dell’esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell’ambito del processo “Borsellino bis”, di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché “ritrattasse” (vedi, supra, pag. 406 – 418 e 426 – 430) – impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all’autorità giudiziaria per conseguire dei benefici. L’unico criterio valido per eseguire questo accertamento – come si è già osservato – è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi supra, pag. 418 – 419).
3.Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.
Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili – attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco – le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.
- Nell’ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della
costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.
L’originalità del racconto – rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo – è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente. Ne consegue che l’attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l’attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo. Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell’Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall’imputato). Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Andriotta possano – astrattamente – essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell’inizio della collaborazione dell’Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e della ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall’Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se non attraverso le confidenze di Scarantino Vmcenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.
- Va, infine, precisato che – ai fini dell’attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) – può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.
Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste de relato – che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza – possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria. Tale convergenza – come si vedrà nei successivi capitoli – è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell’imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo”. In conclusione, secondo i Giudici d’Appello del primo processo, residuava l’attendibilità ‘frazionata’ di Francesco Andriotta per tutte le dichiarazioni rese prima della sopravvenuta collaborazione di Vincenzo Scarantino, purché dotate dei requisiti della costanza e coerenza. Detta attendibilità, pertanto, veniva ritenuta in riferimento alle (asserite) confidenze carcerarie di Scarantino, relative al furto dell’autovettura utilizzata per la strage, al luogo di caricamento dell’esplosivo sulla Fiat 126 (la porcilaia ed il garage di Giuseppe Orofino), alla presenza di Salvatore Profeta al momento dell’arrivo o del prelievo dell’esplosivo dalla porcilaia, nonché alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di Orofino, all’indicazione di Scotto e così via. Invece, ogni ulteriore dichiarazione di Andriotta su altre confidenze ricevute, in carcere, da Scarantino, doveva ritenersi inattendibile, poiché esclusivamente finalizzata ad ottenere dei benefici per la propria collaborazione. Ben diverse erano le valutazioni sulla credibilità di Andriotta, da parte dei giudici dell’appello del secondo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino bis), i quali ritenevano integralmente attendibile l’apporto del ‘collaboratore’ di giustizia Andriotta. Nella sentenza, alla cui lettura integrale si rimanda (anche per economia di motivazione), nell’ampia parte dedicata alla collaborazione di Vincenzo Scarantino ed alla sua attendibilità intrinseca, si argomenta (in ben 65 pagine) in termini di “integrale valorizzabilità” delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, “con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino”, vale a dire, oltre al furto dell’autobomba ed al caricamento della stessa, anche la riunione precedente la strage (“le soli reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l’inizio della collaborazione di Scarantino”). Secondo i giudici d’appello del secondo troncone del processo per la strage di via D’Amelio, “la testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per i tempi, modi e circostanze in cui è stata resa e per i riscontri esterni che ha ricevuto (…) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell’inizio della collaborazione di Scarantino”. Ma anche nella parte relativa alla riunione di Villa Calascibetta (come anticipato), la conclusione dei giudici d’appello non mutava (discostandosi da quella del primo grado), giacché il ritardo in tali dichiarazioni veniva giustificato da Andriotta, in maniera ritenuta plausibile, per il timore di sovraesporsi nei confronti di esponenti di primo piano di Cosa Nostra e per la necessità di non apparire reticente, dopo l’avvio della collaborazione di Scarantino. Grande rilievo, poi, veniva dato nella medesima pronuncia, anche al tentativo d’indurre alla ritrattazione Andriotta, da parte di emissari di Cosa Nostra, anch’esso ritenuto ampiamente riscontrato e pienamente credibile, con “singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino”: “la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha subito influiscono positivamente sull’attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull’attendibilità di Scarantino che l’attendibilità di Andriotta sorregge”. In sintesi, il contributo probatorio di Francesco Andriotta nel processo d’appello c.d. Borsellino bis, veniva valutato di “rilevanza decisiva nell’economia della prova”, vale a dire “un riscontro fondamentale a sostegno dell’attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell’azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente descritti e anticipati nelle linee essenziali all’Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l’ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi”. Nella ricostruzione (necessariamente sintetica) delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi nei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio, non si riportano quelle effettuate nell’ambito del processo c.d. Borsellino ter, non utili per l’analisi della posizione di Andriotta, rispetto alla calunnia, aggravata e continuata, della quale risponde in questa sede. Si passerà -di seguito- ad analizzare le dichiarazioni rese da Andriotta nell’ambito dell’odierno procedimento (sia nella fase dibattimentale, che in quella delle indagini preliminari).