Arrivata la decisione sul Borsellino quater, Ribadita la sentenza di appello, per giungere alla verità. Per il “falso pentito” Vincenzo Scarantino, è giunta la conferma della prescrizione
Confermata la condanna all’ergastolo per la strage di Via D’Amelio per boss palermitani Salvatore Madonia e Vittorio Tutino. Così come è stata confermata la condanna nei confronti dei due falsi pentiti Calogero Pulci e Francesco Andriotta: 10 anni per reato di calunnia. Per il “falso pentito” Vincenzo Scarantino, invece, è giunta la conferma della prescrizione del reato in considerazione del riconoscimento di una attenuante per essere stato determinato da altri a commettere il reato. Si è così dovuto arrivare alla sentenza del Borsellino quater, oggi ribadita dalla sentenza di appello, per giungere alla verità. A pagina 1735 delle motivazioni, infatti, si osserva che : “le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna e alla pena detentiva perpetua di Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso, per il loro ritenuto concorso nella strage di via D’Amelio”, quali autori materiali nella fase esecutiva dell’attentato che, la domenica del 19 luglio 1992, costò la vita del dottor Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanuela Loi ed Eddie Walter Cusina, tutti appartenenti alla polizia di stato. Ben quattro sono stati i processi che si sono succeduti sulla strage di Via D’Amelio. I primi tre il frutto di errori, depistaggi tramite falsi pentiti, irritualità processuali.
Il Borsellino 1, con la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Caltanissetta il 27 gennaio che ha riconosciuto colpevoli del delitto di strage, sulla base delle dichiarazioni di Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura, per aver partecipato a vario titolo alle fasi esecutive dell’attentato e alla decisione deliberativa lo stesso Scarantino (autoaccusatosi), Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto, condannato il primo a 18 anni di reclusione e gli altri tre all’ergastolo. Con riferimento allo Scarantino la sentenza è divenuta irrevocabile in quanto non impugnata, confermata in secondo grado e Cassazione il 18 dicembre del 2000. Ma in quest’ultima sentenza le dichiarazioni accusatorie di Scarantino vengono ritenute attendibili solo con riferimento al segmento della fase esecutiva relativa al furto della Fiat 126. Per contro, nel resto, le propalazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta vengono valutate non attendibili su alcuni punti.
Arriviamo quindi al Borsellino Bis che ha avuto come imputati sia alcuni dei mandanti che taluni esecutori materiali della strage, fra i quali anche quelli chiamati in correità da Scarantino, in concorso con gli imputati del Borsellino 1, e precisamente Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana. In primo grado, la corte d’assise di Caltanissetta, con sentenza del 13 febbraio 1999, ha confermato sostanzialmente, quanto agli imputati chiamati in correità da Scarantino, i risultati della sentenza di secondo grado del Borsellino 1 e quindi assolto gli imputati ritenendo privo di riscontro le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta. Ma poi, come un fulmine in ciel sereno, la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 marzo 2002, relativamente ai sopra richiamati imputati, ha ribaltato le conclusioni del giudice di primo grado e ha rivalutato integralmente le dichiarazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta. Per tali ragioni, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato gli stessi imputati per il delitto di strage.
Arriviamo al Borsellino ter. Nell’estate del 1996 le indagini sulla strage di via D’Amelio, mai cessate nonostante la celebrazione dei due giudizi precedenti, subivano una ulteriore svolta a seguito della cattura e della decisione di collaborare di alcuni mafiosi direttamente implicati negli avvenimenti. I racconti dei collaboratori permettevano così di arricchire il quadro degli esecutori materiali e di risalire a parte dei mandanti interni diversi dagli imputati nei due precedenti processi. In tale processo, benché fra gli imputati non figurassero quelli chiamati in correità da Scarantino, venivano in ogni caso analizzate e valutate in primo grado le dichiarazioni accusatorie dello stesso e, in ordine ad esse, la Corte d’Assise con sentenza del 9 dicembre 1999 ha concluso ritenendo espressamente che non se ne dovesse tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di Via D’Amelio perché inattendibili. L’impianto di questa sentenza, parzialmente modificato dalla sentenza d’appello del 7 febbraio 2002, sempre senza che venisse intaccato il ragionamento valutativo in ordine alla figura di Scarantino, veniva definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 gennaio 2003, con la quale venivano annullate le assoluzioni di Benedetto Santapaola, Antonino Giuffrè, Giuseppe Farinella e Salvatore Buscemi, pronunciate in secondo grado, e veniva disposto il rinvio davanti alla Corte d’Appello di Catania che con sentenza divenuta definitiva condannava all’ergastolo i suddetti imputati.
Il colpo di scena con Spatuzza Nel 2008 compare sulla scena lo spietato assassino di don Puglisi – il prete ucciso dalla mafia nel 1993 a Palermo – toccato improvvisamente dalle fede. Si chiama Gaspare Spatuzza e, oltre a raccontare tutta la stagione delle stragi di mafia degli anni Novanta di cui è stato protagonista, candidamente afferma: «Scarantino non c’entra, la strage l’ho organizzata io». E fornisce prove, indirizzi, particolari completamente diversi da quelli che fino ad allora una schiera di magistrati aveva valutato “perfettamente riscontrati” con il pentito “attendibilissimo” Scarantino. Tali dichiarazioni puntualmente riscontrate (anche per il tramite di altro collaboratore, Fabio Tranchina), smentivano radicalmente le dichiarazioni accusatorie di Scarantino, Andriotta e Candura. A quel punto il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta chiedeva, in data 13 ottobre 2011, alla Corte d’Appello di Catania la revisione delle sentenze di condanna inflitte in esito dei processi cosiddetti Borsellino1 e Borsellino bis. Il 13 luglio 2017, la Corte d’Assise d’Appello di Catania ha accolto tale richiesta di revisione, scagionando definitivamente tutti coloro che erano stati ingiustamente condannati sulla base delle dichiarazioni dei falsi pentiti. Grazie alle dichiarazioni di Spatuzza, la procura di Caltanissetta ha potuto così certificare il depistaggio operato dai falsi pentiti su pressione di altri elementi.
Arriviamo così alla sentenza di primo grado del Borsellino Quater che ha condannato all’ergastolo i veri esecutori della strage e a 10 anni i falsi pentiti Andriotta e Calogero Pulci. Per Scarantino, invece, è stata dichiarata la prescrizione del reato in considerazione del riconoscimento di una attenuante per essere stato determinato da altri a commettere il reato. Oggi è arrivata la conferma in secondo grado. 15 novembre, 2019 IL DUBBIO