Aggiungere una causa non cambia i fatti: le sentenze su Capaci e via D’Amelio già includono mafia-appalti tra i motivi che hanno portato alle stragi mafiose
Roberto Scarpinato, senatore grillino ed ex magistrato della procura di Palermo, ha scritto su Il Fatto Quotidiano che riconoscere il dossier mafia-appalti come causa delle stragi del 1992 rischierebbe di aprire la strada a una richiesta di revisione del processo da parte di Giuseppe Graviano, «condannato come regista e diretto interessato alla strage di via D’Amelio», che «non si è mai occupato di appalti». È una tesi del tutto priva di fondamento. Ma c’è anche qualcos’altro da dire, che Scarpinato non dice: quella concausa non è una novità. È già dentro le sentenze. Tutte. Da anni.
Il ruolo del dossier mafia-appalti come concausa delle stragi di Capaci e via D’Amelio è cristallizzato nelle motivazioni dei processi più importanti su quelle vicende. È nella sentenza di Capaci e Capaci bis. Così come la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta lo ha ribadito anche nelle motivazioni del Borsellino quater, precisando che i motivi legati agli appalti «si aggiungono» a quelli della strategia stragista e «non creano una frattura rispetto a essi», e che non sussistono elementi per dire che la strage «abbia avuto una causale diversa dalla matrice mafiosa».
La sentenza del Borsellino ter di Catania lo aveva scritto prima. L’attuale procura di Caltanissetta, con il procuratore Salvatore De Luca, sentito alla commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo, non ha fatto altro che ribadire un dato già acquisito dai giudici. Quello che ha fatto in più è scandagliare come quel procedimento fu gestito dai magistrati di allora. Se la tesi di Scarpinato avesse un fondamento giuridico, Graviano avrebbe potuto svegliarsi anni fa per chiedere la revisione. Non l’ha fatto perché quel dossier non contraddice niente di quello che lo riguarda.
Anzi: mafia-appalti rafforza la catena di responsabilità, non la indebolisce. Più ragioni aveva Cosa Nostra per eliminare Falcone e Borsellino, più si consolida il quadro in cui Graviano e l’intera cerchia verticistica al servizio di Riina hanno operato. La deliberazione di uccidere spettava alla cupola. L’organizzazione materiale spettava a chi gestiva i mandamenti. Il movente relativo agli appalti non deresponsabilizza chi eseguì: lo colloca in un contesto ancora più definito. E questo vale per Graviano come per ogni altro capomandamento condannato per quelle stragi. Ovvero tutti quei soggetti mafiosi, alcuni ancora non sfiorati dalle indagini, che hanno reperito gli esplosivi e organizzato le stragi.
Quel che Scarpinato sa benissimo
E tutto questo Scarpinato lo sa. Nel 2012, da procuratore generale, chiese la sospensione e la revisione del processo per gli uomini della Guadagna, riconoscendo in modo esplicito la centralità di Giuseppe Graviano e del mandamento di Brancaccio nelle stragi del ‘92. Quella centralità era chiarissima. Le sentenze lo confermano senza margini di ambiguità. Per Capaci, la Corte d’Assise di Caltanissetta ha accertato che il mandamento di Brancaccio reperì e lavorò oltre 200 chilogrammi di tritolo, schierando un gruppo di fuoco il cui ruolo nella fase esecutiva i giudici hanno definito “risolutivo”. Per via D’Amelio il copione si ripete: Graviano gestì l’attentato dai sopralluoghi alle direttive a Gaspare Spatuzza per il furto delle targhe della Fiat 126, fino a ordinare ai suoi di allontanarsi da Palermo il mattino del 19 luglio 1992. Fabio Tranchina, suo autista e uomo di fiducia, ha confermato di aver fatto due appostamenti in via D’Amelio insieme a lui.
Anzi, senza scomodare Maurizio Avola visto che è stato singolarmente bollato come depistatore, basterebbe leggere le intercettazioni di Totò Riina. Proprio il passaggio riascoltato dalla procura di Caltanissetta sorretta all’epoca da Paci: non solo emerge Graviano su Via D’Amelio, ma anche Matteo Messina Denaro. Un coinvolgimento diretto che le sentenze ritrovano identico nelle stragi continentali del 1993, dove lui e il fratello Filippo furono ritenuti responsabili dell’intera fase operativa, dalla selezione degli esecutori alla gestione concreta degli attacchi. Ciascuno di questi fatti è autonomo rispetto al movente. Nessuno dipende dal fatto che Graviano avesse o no, un interesse personale negli appalti. L’interesse sugli appalti era di Cosa Nostra nella sua totalità.
La confusione su cui si regge l’argomento di Scarpinato sta nel sovrapporre la causale della strage alla responsabilità penale individuale di chi la eseguì. Sono due piani distinti. La causale riguarda perché Cosa Nostra decise di uccidere Borsellino. La responsabilità penale di Graviano riguarda cosa fece per realizzare quella decisione. Rispondere alla prima in modo più ampio e articolato non cambia nulla rispetto alla risposta già data alla seconda. I mandanti strategici, secondo le sentenze, erano i vertici corleonesi: Riina in testa. Loro decisero per le loro ragioni. Graviano e altri organizzarono l’esecuzione. Non aveva bisogno di condividere il movente strategico per essere responsabile della fase operativa.
I teoremi che rischiano di assolvere la mafia
Scarpinato usa un argomento che ha una storia precisa. Da trent’anni, sulle stragi del ‘92 e del ‘93, si è detto tutto e il contrario di tutto: il teorema della Trattativa Stato-mafia, la pista su Berlusconi, Gladio, la pista nera. Teorie che si sono succedute senza soluzione di continuità, ciascuna presentata come la chiave definitiva, nessuna con effetti concreti sulle condanne degli esecutori mafiosi. Quella sbornia ha stordito l’opinione pubblica per decenni, e i condannati sono rimasti tali. Ed è su quello stordimento che si fa forza oggi, per proporre teoremi di bassissimo livello culturale e giuridico. Adatto per un pubblico morbosamente attaccato alle teorie del complotto.
La beffa paradossale è che quelle stesse teorie alternative sono le uniche che rischiano concretamente di deresponsabilizzare Cosa Nostra. Nel processo Capaci bis, gli avvocati dei mafiosi imputati hanno tentato di cavalcare la teoria del fantomatico “doppio cantiere”, costruzione priva di qualsiasi dignità processuale, per far evitare l’ergastolo ai loro assistiti. La tesi era questa: persone dei servizi segreti avrebbero premuto il telecomando “vero”, riducendo i mafiosi a comprimari di una regia esterna. La stessa logica anima la pista nera, che trasforma i vertici di Cosa Nostra in manovalanza di forze oscure mai identificate. Sono quelle tesi a fare dei mafiosi dei “pupazzi”. Non il dossier mafia-appalti, che attribuisce a Cosa Nostra una ragione propria, interna, economica per eliminare quei magistrati. Li mette al centro delle loro stesse decisioni, non alla periferia di quelle altrui.
La revisione del processo, disciplinata dall’articolo 630 del codice di procedura penale, è un istituto con presupposti tassativi. Le nuove prove devono dimostrare che il condannato “deve essere prosciolto”: non che il movente era più articolato, non che altri soggetti avevano lo stesso interesse. Devono provare che i fatti su cui si basa la condanna sono falsi o che le prove sono state fabbricate. La Cassazione è costante: un movente aggiuntivo non smentisce quello accertato. Non è un’opinione. È il diritto vigente.
Le sentenze su Graviano sono depositate. Dicono che organizzò Capaci e via D’Amelio. Dicono che esiste la prova materiale di ogni singolo passaggio. Dicono che la paternità mafiosa è accertata al di là di ogni ragionevole dubbio. Mettere nero su bianco che l’interessamento di Falcone e Borsellino al dossier mafia-appalti fu una delle cause principali della decisione di ucciderli non toglie nulla alla responsabilità di chi deliberò e organizzò materialmente quegli eccidi. Non toglie nulla a Graviano. Non toglie nulla a nessuno dei condannati della Cupola. Anzi, rafforza. Sono i trent’anni di teoremi in antitesi anche con il pensiero di Falcone ad aver rischiato di farlo, non mafia-appalti. E infatti Graviano confida in chi vuole togliere la mafia dalla scena, e inserire chi l’ha combattuta.
Damiano Aliprandi IL DUBBIO 21.4.2026

