La Cassazione sezione 1 con l’ordinanza numero 22999 depositata il 10 luglio 2026 ha stabilito che il gestore di un blog o di una pagina web non è tenuto a un obbligo di selezione e controllo preventivo sui commenti lasciati da terzi, non configurandosi come un hosting provider attivo.
Tuttavia, egli risponde a titolo di culpa in vigilando – sia in sede civile per il risarcimento del danno non patrimoniale, sia in sede penale per il concorso nel delitto di diffamazione – qualora, venuto a conoscenza di contenuti altrui palesemente diffamatori, ometta di rimuoverli tempestivamente. Tale inerzia, infatti, equivale a una consapevole condivisione e diffusione dell’illecito, consentendone l’ulteriore propagazione.