Chi amministra spazi online risponde dei messaggi di terzi

 

 

 

07/02/2023Studio Legale IsolabellaPubblicazione

Chi amministra spazi online risponde dei messaggi di terzi

NICOLA PIETRANTONI – (ItaliaOggi, 30 gennaio 2023)

Il blogger che non rimuove tempestivamente un messaggio lesivo dell’altrui reputazione potrebbe rispondere, in sede penale, di diffamazione aggravata in concorso con l’autore dello scritto.

In questi casi, infatti, l’amministratore dello spazio online è responsabile anche per i commenti denigratori pubblicati da terzi quando, una volta venuto a conoscenza degli stessi, non provveda subito alla loro cancellazione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto offensivo e consente l’ulteriore diffusione dei commenti offensivi.

Il principio è stato ribadito nella Sentenza n. 2386/2022 (motivazioni depositate in data 1/12/2022), con la quale la Corte di cassazione (V Sezione penale) ha rigettato il ricorso di un imputato che era stato condannato, nei due precedenti gradi di giudizio, per il delitto di diffamazione, previsto all’art. 595, comma 3, del codice penale, aggravata in quanto commessa con un “mezzo di pubblicità”.

L’imputazione e il ricorso in Cassazione. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, era stato accertato che l’imputato aveva consentito la pubblicazione e la permanenza, sul proprio blog personale, di un commento scritto da un utente non identificato con cui si accusavano alcuni esponenti di una società di essere vicini alla mafia. Sempre dalla lettura della sentenza di legittimità, si apprende che il blogger in questione non solo non aveva rimosso quel commento, ma aveva aggiunto un’annotazione adesiva a quel messaggio.

Il ricorrente, attraverso l’impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha contestato innanzitutto la sussistenza dell’aggravante del reato di diffamazione, in quanto il blog non sarebbe da considerarsi mezzo di informazione e di pubblicità.

L’imputato, inoltre, ha sostenuto che il blogger non ha titolo per ritenere antigiuridico un determinato contenuto, non può disporre in autonomia l’oscuramento, né può chiedere all’autorità competente di rimuovere i commenti eventualmente ritenuti offensivi. In buona sostanza, secondo la prospettiva difensiva del ricorrente, il blog non deve essere considerato una testata giornalistica e non vi sono obblighi di verifica nei confronti del suo titolare con riferimento ai contenuti pubblicati; anzi, all’interno della rete internet, vigerebbe un vero e proprio diritto all’anonimato. Sempre secondo la difesa, quindi, il ruolo del blogger sarebbe stato erroneamente parificato al direttore di un mezzo di stampa o ad un giornalista.

I principi espressi dalla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dall’imputato sulla base delle seguenti motivazioni: in primo luogo, hanno ritenuto che la condotta contestata all’imputato rientrasse pienamente nella fattispecie di diffamazione aggravata dall’utilizzo del “mezzo di pubblicità” (art. 595, comma 3, c.p.), precisando che “…la Corte di appello ha esattamente inquadrato in fatto la figura dell’amministrazione del blog come soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi e che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente”.

A sostegno di questa impostazione, la Cassazione ha richiamato quell’orientamento ormai consolidato di precedenti che hanno ritenuto di estendere la fattispecie incriminatrice ex art. 595, c.p., anche ai contenuti presenti all’interno dei blog o diffusi con altri strumenti di pubblicità via internet (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 27675, 7/6/2019; Cass. Pen., Sez. V, n. 13979, 25/1/2021), essendo individuabile la ratio decidendi nella maggior pericolosità e diffusività della condotta in simili ipotesi.

Alcune sentenze hanno poi considerato l’account personale di Facebook come una sorta di “piazza virtuale” aperta al libero confronto, anche se solo tra gli utenti registrati, come nel caso di un forum chiuso (Cass. Pen., Sez. V, n. 8898, 18/1/2021).

Gli strumenti telematici in questione, riferiscono sempre le motivazioni della sentenza n. 2386/2022, “…non godono delle garanzie riservate alla stampa, trattandosi di forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, come chiarito da Sez. U., n. 31022 del 29/5/2015, Fazzo, rv. 264090, che ha esteso le guarentigie proprie riconosciute alla stampa solo alle testate giornalistiche telematiche”.

L’omessa vigilanza e l’omesso controllo. In merito alla responsabilità penale del gestore del blog nel caso di pubblicazione di contenuti diffamatori da parte di terzi, la Suprema Corte ha ribadito che l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’articolo 57, codice penale, (“reati commessi col mezzo della stampa periodica”), per aver omesso di esercitare il necessario controllo sui contenuti pubblicati all’interno del proprio spazio al fine di impedire eventuali conseguenze in termini di diffamazione.

Questa disposizione, infatti, si applica ai soli direttori/vice-direttori responsabili delle testate giornalistiche telematiche, e non ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, social media).

I giudici di legittimità hanno precisato che l’amministratore di un blog non riveste una posizione di garanzia, ai sensi dell’articolo 40, cpv, del codice penale, non essendo dotato “…di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano”. La norma sopra citata, infatti, prevede che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

La responsabilità diretta o a titolo di concorso (art. 110, c.p.). Alla luce delle premesse sopra evidenziate, il blogger può essere ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata sostanzialmente in due casi: innanzitutto, qualora sia l’autore diretto del commento offensivo che è stato pubblicato e diffuso; in seconda battuta, ove sussistano elementi che denotino la sua compartecipazione, a titolo di concorso (art. 110, codice penale), alla condotta diffamatoria posta in essere da altri.

Il riferimento è proprio alle ipotesi in cui il blogger, venuto a conoscenza di scritti offensivi presenti sul proprio spazio online e provenienti da terze persone, non provveda tempestivamente alla loro rimozione. L’omesso intervento del blogger, in questi casi, non solo rappresenta la consapevole condivisione dei contenuti diffamatori dell’altrui reputazione, ma costituisce inevitabilmente anche lo “strumento” per l’ulteriore diffusione degli stessi.

Su questo specifico punto, i giudici della sentenza n. 2386/2022 hanno richiamato e condiviso anche il prevalente orientamento giurisprudenziale della Cedu (in particolare, la pronuncia sul caso Phil/Svezia del 9/3/2017), dal quale “…si è ricavata l’affermazione di esclusione della automatica responsabilità dell’amministratore di un sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo, ricavandone logicamente, con argomentazione a contrario, che il blogger o gestore di sito, può rispondere dei contenuti offensivi pubblicati sul suo mezzo/spazio informatico quando, presa cognizione della lesività dei contenuti, li mantenga consapevolmente”.

Blogger, concorso in diffamazione per il commento lesivo non rimosso

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 45680 depositata oggi


di Francesco Machina Grifeo  01 Dicembre 2022

Concorso in diffamazione per il blogger che resosi conto di un commento offensivo non lo rimuova tempestivamente. Una simile condotta infatti vale come “condivisione” del contenuto diffamatorio e ne consente l’ulteriore diffusione. La Corte di cassazione, sentenza 45680 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Messina a seguito dell’accusa, comparsa sul suo sito, di “vicinanza alla mafia” di una società e dei suoi esponenti, a cui il blogger aveva aggiunto anche una sua annotazione a essa “adesiva”.

La V Sezione penale chiarisce i limiti della responsabilità penale del blogger tracciandone le differenze rispetto alle testate giornalistiche. In assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, si legge nella decisione, non potendosi applicare ai gestori di siti Internet blog et similia una responsabilità ex articolo 57 codice penale, trattandosi di figure non comparabili a quelle dei direttori responsabili dei giornali, l’ascrivibilità del fatto “deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato”, oppure per “attribuzione diretta” qualora l’autore dello scritto sia il medesimo gestore.

Nel caso specifico dunque, una volta esclusa la posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l’evento da parte dell’amministratore, “si è delineata la possibilità di attribuire la diffamazione a titolo di concorso”. E il concorso è stato individuato “nella consapevole condivisione del contenutolesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica dell’offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul blog dello scritto diffamante”. In conclusione, la Suprema corte ha ritenuto che la “mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisca adesione volontaria ad esse, con l’effetto, a questo punto voluto, di consentire un’ulteriore divulgazione”

Correttamente dunque la Corte territoriale, conclude la Cassazione, ha ricostruito la responsabilità dell’imputato non in termini di omessa vigilanza e controllo, avendo escluso che ricoprisse una posizione di garanzia, ma a titolo concorsuale secondo i princìpi generali, in quanto, “avendo pacificamente conosciuto il contenuto antigiuridico del messaggio pubblicato non aveva provveduto alla sua rimozione, né aveva informato l’autorità competente dall’oscuramento”.

Blogger condannato per diffamazione: ha consentito che un commento anonimo postato da terzi diffamasse una società.

Cass. pen., sez. V, ud. 21 settembre 2022 (dep. 1° dicembre 2022), n. 45680

Presidente Zaza – Relatore De Gregorio

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell’imputato A. , di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno per il reato di diffamazione, consistita nel consentire che venisse pubblicato e permanesse nel suo blog personale il commento di un utente non identificato, nel quale erano accusati di vicinanza alla mafia la società Acqua Marina ed i sui esponenti, aggiungendo a sua volta un’ annotazione ad esso adesivo. Epoca del fatto Luglio 2015.

Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l’imputato tramite difensore fiduciario, articolando otto motivi di ricorso.

1.Col primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 ter c.p.p. ed il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento per ragioni di salute dell’imputato, ritenendo non impeditiva la patologia attestata ed osservando che la struttura rsa, ove era ricoverato, era residenziale e non un servizio di terapia specialistica.

2.Nel secondo motivo sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e motivazione illogica, poiché la sentenza avrebbe forzato la norma incriminatrice del 595/3 c.p. ritenendo un blog mezzo di informazione e mezzo di pubblicità; inoltre aveva opinato che il blogger è responsabile ogni volta che, appresa l’antigiuridicità di un contenuto in uno spazio da lui amministrato, non ne abbia disposto la rimozione ovvero non si sia attivato per informare l’autorità competente ad oscurarlo. Sostiene il ricorrente che il blogger non ha titolo per ritenere antigiuridico un determinato contenuto, non può disporre in autonomia l’oscuramento, nè può informare l’autorità competente ad oscurarlo.

3.Tramite il terzo motivo ci si duole della violazione di legge, in relazione all’art. 51 c.p., in relazione al mancato riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca. L’articolo pubblicato anonimamente aveva contenuto generico e, secondo le dichiarazioni dell’imputato nel corso del giudizio, si riferiva al sequestro del depuratore, all’attenzione della cronaca locale. L’imputato avrebbe aggiunto un commento inteso a spronare il Sindaco ad iniziative contro la mafia.

4.Nel quarto motivo si censura la pronunzia per violazione di legge riguardo all’art. 595 c.p. e vizio di motivazione. La difesa richiama il principio della libertà di opinione, di cui all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, oltre che giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’individuazione della persona offesa deve essere desunta dalla prospettazione oggettiva dell’offesa, e che nega il reato in caso di impossibilità di individuarla. Si ribadisce, inoltre, che il

blog non è testata giornalistica e non vi sono obblighi di verifica nei confronti del titolare riguardo ai contenuti pubblicati anzi, nella rete sarebbe vigente il diritto all’anonimato.

5.Col quinto motivo si lamenta l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

6.Tramite il sesto motivo – strettamente collegato al secondo – si invoca l’art. 606/1 lett a) c.p.p., perché il Giudice si sarebbe sostituito al legislatore, parificando il blogger al direttore di un mezzo di stampa o ad un giornalista.

7.Nel settimo motivo si deduce la nullità della sentenza collegiale in quanto sottoscritta da un solo Giudice, adempimento indicativo di una decisione monocratica e non collegiale.

8. Nell’ottavo motivo ci si lamenta della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., deducendo l’irrisorietà dei fatti.

Con requisitoria scritta a norma dell’art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la L. 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La difesa dell’imputato ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, con la quale, oltre a ribadire le critiche esposte nei motivi originari, ha segnalato che l’imputato, a seguito di richiesta, aveva rimosso i contenuti del blog.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1.Il primo motivo di ricorso appare inammissibile. Invero,la Corte territoriale ha ritenuto che dalla certificazione prodotta non si evincesse la patologia impeditiva e che l’imputato non fosse ricoverato in una struttura specialistica di terapia. La motivazione appare corretta ed in nulla illogica e, come tale incensurabile in questa sede di legittimità atteso che ed in sostanza la difesa richiede al Collegio una inammissibile rivisitazione della determinazione assunta dal Giudice di merito circa la non sussistenza dell’impedimento assoluto a comparire. In ogni caso dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio si rileva che il documento prodotto a giustificazione dell’assoluto impedimento neppure ha la qualità di certificato medico, essendo una dichiarazione del responsabile della struttura ove l’imputato era ospite, sia pure per motivi di salute, privo di specifiche indicazioni sulla patologia da cui sarebbe affetto. In tal senso: Sez. 5, Sentenza n. 44317 del 21/05/2019 Ud. (dep. 30/10/2019) Rv, 277849.

2.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, poiché la Corte territoriale avrebbe in sostanza applicato l’art. 595 c.p. ad un caso non previsto, non risultando un blog un mezzo di pubblicità, osservazione critica proposta anche con il sesto motivo in relazione all’ipotesi ex art. 606 lett a) c.p.p., perché in assenza di norma incriminante, i Giudici del merito, con l’operazione interpretativa censurata, si sarebbero sostituiti al legislatore/creandone una ad hoc.

Va/in primis, sottolineato che la Corte di appello ha esattamente inquadrato in fatto la figura dell’amministratore del blog come soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi e che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale, è idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente. Su tale premessa fattuale ha ritenuto di sussumere la condotta contestata all’imputato nel comma 3 dell’art. 595 c.p. sotto la previsione di diffamazione con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

2.1. L’inquadramento giuridico – diversamente da quanto opinato dalla difesa – appare corretto, corrispondendo ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Infatti, in linea generale, più pronunzie hanno ritenuto di estendere le ragioni incriminatrici della diffamazione ai contenuti racchiusi in blog o altri strumenti di pubblicità via internet (sez. 5, n. 50187 del 10/5/2017, Giacalone, rv. 271434; sez. 5, n. 27675 del 7/6/2019, Carchidi, rv. 276898); Sez. 5 Sentenza n. 13979 del 25/01/2021 Udl. (dep. 14/04/2021) Rv. 281023, essendo individuabile la ratio decidendi nella maggior pericolosità e diffusività della condotta in simili ipotesi (cfr., da ultimo, per tutte, Sez. 5, n. 13979 del 25/1/2021, la già citata sentenza Chita, Rv. 281023. In questo caso, infatti, l’account personale di facebook, diventa una pubblica “piazza virtuale” aperta al libero confronto, anche se solo tra gli utenti registrati, come in caso di un forum chiuso (Sez. 5, n. 8898 del 18/1/2021, Fanini, Rv. 280571).

Deve, tuttavia, precisarsi per completezza che i suindicati strumenti non godono delle garanzie riservate alla stampa, trattandosi di forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network,come chiarito da Sez. U, n. 31022 del 29/5/2015, Fazzo, rv. 264090, che ha esteso le guarentigie proprie riconosciute alla stampa solo alle testate giornalistiche telematiche.

2.2. Con specifico riguardo alla figura del blogger ed in relazione al medesimo imputato oggi ricorrente questa Corte si è già pronunziata, ritenendo corretta la responsabilità ritenuta dal Giudice di merito per la diffamazione aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicil:à”(Sez. 5, Sentenza n. 12546 del 08/11/2018 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275995, pronunzia che – ovviamente – la difesa conosce.

2.3. Esaurito il primo tema proposto dal ricorrente, deve ora esaminarsi il secondo profilo di censura, riguardante la forma della ritenuta responsabilità dell’imputato quale gestore del blog. Sul tema generale – ovvero la responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post o commenti – l’amministratore di un sito internet è stato ritenuto non responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., proprio perché tale norma – come annotato – è applicabile, secondo la già citata pronunzia delle Sezioni Unite, alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook). Questa stessa sezione, con sentenza Sez. 5, n. 16751 del 19/2/2018, Rando, Rv. 272685, ha precisato in proposito che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria. In senso coerente Sez. 5, Sentenza n. 7220 del 12/01/2021 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 280473 ha ribadito che l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministratore alla attività diffamatoria.

Nel caso in esame la difesa osserva che sarebbe errata la motivazione, in quanto aveva giudicato il blogger responsabile, poiché, appresa l’antigiuridicità di un contenuto nello spazio da lui amministrato, non ne aveva disposto la rimozione, ovvero non si era attivato per informare l’autorità competente ad oscurarlo. Si rappresenta ex adverso che il blogger non ha titolo per ritenere antigiuridico un determinato contenuto, non può disporre in autonomia l’oscuramento, nè può informare l’autorità competente ad oscurarlo.

2.4. In proposito va osservato che il ricorrente solo assertivamente esprime le precedenti proposizioni, mancando di chiarire in base a quale normativa, di qualunque livello, sussisterebbero i citati impedimenti e, sul piano giuridico, non considera quanto chiaramente espresso da questa stessa Sezione nella già citata pronunzia, che ha riguardato il medesimo imputato, per una condotta sovrapponibile a quella ora oggetto di giudizio. In essa si è, infatti, affermato che il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. (Sez. 5, Sentenza n. 12546 del 08/11/2018 Ud. (dep. 20/03/2019) Rv. 275995.

Nella pronunzia richiamata ci si è riferiti a più pronunzie della CEDU -in particolare quella sul caso Phil /Svezia (9.3.2017) – dalle quali si è ricavata l’affermazione di esclusione della automatica responsabilità dell’amministratore di un sito per qualsiasi commento scritto da un utente, sempre che, una volta venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente ed efficacemente adoperato per rimuoverlo, ricavandone logicamente – con argomentazione a contrario – che il blogger o gestore di sito, può rispondere dei contenuti offensivi pubblicati sul suo mezzo/spazio informatico quando, presa cognizione della lesività dei contenuti, li mantenga consapevolmente.

Si è quindi chiarito che, in assenza di un titolo specifico di imputazione di responsabilità, non potendo applicarsi ai gestori di siti internet, blog et similia una responsabilità ex art. 57 c.p., non essendo equiparabili tali figure ai direttori responsabili dei giornali, l’ascrivibilità del fatto deve essere ricostruita in base alle comuni regole del concorso nel reato, oltre che per attribuzione diretta, qualora l’autore dello scritto denigratorio pubblicato sul blog sia il medesimo gestore.

Nella pronunzia in riferimento si è esclusa, altresì, la posizione di garanzia e il conseguente obbligo di impedire l’evento ex art. 40 cpv c.p. in capo all’amministratore di blog, non essendo investito il blogger di poteri giuridici impeditivi di eventi offensivi di beni altrui in assenza di fonti normative che li conferiscano; si è, quindi, delineata la possibile attribuibilità della diffamazione a titolo di concorso, individuato nella consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione, con ulteriore replica della offensività realizzata tramite il mantenimento consapevole sul bolg dello scritto diffamante. In conclusione si è ritenuto che la mancata tempestiva attivazione del gestore del blog nella rimozione di proposizioni denigratorie costituisca adesione volontaria ad esse, con l’effetto a questo punto voluto di consentirne l’ulteriore divulgazione.

2.5. Il percorso logico-argomentativo ed i principi suindicati sono stati seguiti dalla Corte territoriale, che ha ricostruito la responsabilità dell’imputato non in termini di omessa vigilanza e/o controllo, avendo escluso che ricoprisse una posizione di garanzia, ma a titolo concorsuale secondo i principi generali, in quanto, avendo A. pacificamente conosciuto il contenuto antigiuridico del messaggio pubblicato, non aveva provveduto alla sua rimozione, nè aveva informato l’autorità competente all’oscuramento.

Deve,infine, osservarsi che nella fattispecie concreta a sostenere l’affermazione di responsabilità la Corte di appello ha fatto riferimento altresì, alla presenza di un commento al messaggio del terzo ad opera del ricorrente, interpretato come adesivo ad esso e per altro verso dimostrativo del già ritenuto concorso per la mancata rimozione della nota offensiva.

3 Tramite il terzo motivo ci si duole per il mancato riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca, rappresentando la genericità del contenuto offensivo e sottolineando che le dichiarazioni rese dall’imputato nel giudizio relative al suo commento erano riferite al sequestro del depuratore e non alla cooperativa marina.

La Corte territoriale ha ritenuto il riferimento all’inquinamento ambientale pretestuoso, e giudicato le frasi significative di accostamento alla mafia, esorbitanti dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, poiché implicitamente con esse erano definite mafiose le persone offese e la società da esse costituita.

3.1. In primis deve rilevarsi la genericità del motivo, che non ha articolato nè in fatto, nè in diritto argomentazioni specifiche ed idonee a criticare la motivazione censurata,limitandosi a rappresentare la propria alternativa versione della vicenda, secondo la quale l’espressione posta a commento del post da parte di A. , non era rivolta alle parti civili ed alla società Acqua Marina, tanto che nessuno dei suoi esponenti aveva contattato l’imputato invitandolo a rimuovere la frase dal blog.

3.2. Le precedenti considerazioni danno già conto della inammissibilità del motivo ed in ogni caso va rilevato, in linea generale che,secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione. Ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020 lJd. (dep. 05/06/2020) Rv. 279133 e che la motivazione della Corte di appello appare coerente con questa impostazione, avendo in definitiva opinato che l’epiteto mafioso fosse, ex se e nel contesto di riferimento, gravemente lesivo della reputazione dei destinatari.

Sul punto questa stessa sezione ha già ritenuto che la parola “mafioso” assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. In una fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su “facebook” dall’ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come “imposizione o agire mafioso”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 39047 del 29/05/2019 Ud. (dep. 24/09/2019) Rv. 276855.

4.Il quarto motivo ha sollevato la questione della mancata individuazione delle persone offese, essendo necessario che il soggetto al quale le espressioni denigratorie sono rivolte sia individuabile da qualunque terzo in base alla prospettazione oggettiva desumibile dall’offesa stessa e dal contesto in cui è inserita.

Il principio richiamato dalla difesa è in astratto corretto ma occorre osservare che nel caso concreto non appare applicabile poiché, proprio dalla lettura della frase incriminata, risulta obbiettivamente che essa si era riferita all’associazione Acqua Marina, parte civile nel giudizio, la cui identità è agevolmente evincibile dalle parole adoperate: qualche associazione che richiama l’acqua del mare.

4.1. La motivazione confezionata dai Giudici del merito risulta corretta in diritto, essendo coerente con i principi più volte sostenuti da questa Corte sul punto dell’individuazione della persona offesa nel delitto di diffamazione, anche in assenza di indicazioni nominative, nel caso in cui questa sia ugualmente individuabile ed individuata per l’attività, o per altri riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, oppure evincibili dalla concrete circostanze, e sia pure da parte di un numero limitato di persone.Sez. 5, Sentenza n. 2784 del 21/10/2014 Ud. (dep. 21/01/2015)Rv. 262681;Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 20/12/2010 Ud. (dep. 25/02/2011)Rv. 249601;Sez. 5, sentenza n. 2135 del 07/12/1999 Rv. 215476; n. 18249 del 2008 Rv. 239831.

5.Il quinto motivo circa il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis c.p. richieste in appello, ha sottolineato l’assenza di una risposta esplicita sul punto, che in realtà manca nell’impianto motivazionale in esame. Tuttavia con riguardo al trattamento sanzionatorio la motivazione ha dato conto che la pena inflitta è assai modesta e dal valore quasi simbolico ed è in ogni caso giudicata congrua, dando implicitamente conto dell’impossibilità di addivenire ad una ulteriore mitigazione. Arg. ex Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019 Ud. (dep. 21/03/2019) Rv. 275057.

7.Il settimo motivo ha dedotto la nullità della sentenza in quanto sottoscritta da un solo Giudice, adempimento indicativo di una decisione monocratica e non collegiale.

La deduzione è manifestamente infondata, poiché trascura di considerare che, come risulta dalla sentenza impugnata, nel caso in esame il Presidente del Collegio di appello e l’estensore coincidono nella medesima persona e che, secondo la pronunzia ricordata dalla stessa difesa, in tale ipotesi è necessaria e sufficiente una sola firma.

8.Anche l’ottavo motivo è inammissibile per la sua genericità estrinseca, avendo ignorato la giustificazione, stringata ma ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico, che ha escluso la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. con riferimento all’entità dei fatti contestati, giudicati di non modesto impatto,dando quindi, conto della mancata esiguità del danno prodotto dal reato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese procesuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Diffamazione online: per la Cassazione Facebook non è equiparabile alla stampa

10.02.2017 

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4873 depositata il 1 febbraio 2017, si è pronunciata nuovamente su un caso di diffamazione operata a mezzo Facebook. La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione proposta dal procuratore della Repubblica di Imperia in riferimento alla “abnormità” dell’ordinanza del Gip locale, con la quale si erano qualificate come diffamazione aggravata dal solo “mezzo di pubblicità” alcune offese pubblicate su Facebook. Secondo il ricorrente, era stata erroneamente esclusa l’ulteriore aggravante prevista dalla legge sulla stampa, che avrebbe determinato un aumento della pena edittale fino a sei anni di reclusione.

La pronuncia non si distanzia dalla posizione ormai accolta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui la diffusione di messaggi diffamatori tramite social network configurerebbe sempre un’ipotesi di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p, data la potenziale capacità del mezzo di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Il rilievo della sentenza in commento si coglie nel punto in cui la Corte esclude espressamente la possibilità di equiparare il mezzo Facebook alla stampa tradizionale. L’interpretazione evolutiva del concetto di “stampa”, accolta dalla stessa Corte (Cass. Penale, SS.UU., 17 luglio 2015, n. 31022), non può riferirsi a qualsiasi mezzo di manifestazione del pensiero online, dovendo sussistere i presupposti strutturali e finalistici per ricondurre il mezzo al concetto di “stampa” pur ampiamente inteso. Proprio tali presupposti mancherebbero a un “servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all’interno dello stesso sistema”.

A cura di Michela Tresca


Cassazione i commenti sprezzanti su Facebook non costituiscono diffamazione. Ma ad una condizione!

N.R. | 19 mag 2015

Nel caso di specie si trattava di commenti generici su un articolo di cui però non si menzionavano gli autori

C’è davvero libertà di lasciare commenti negativi su Facebook? O forse no?

Prima di lasciarci andare a facili entusiasmi è meglio fare bene attenzione a ciò che si posta su Facebook come dimostra la vicenda di quattro cibernauti finiti sotto processo per aver lasciato commenti negativi su un articolo pubblicato su una rivista e apparso anche nel social network di Zuckerberg.

Diffamazione non è esclusa se giornalista usa il condizionale

26/03/2002 Attribuire un falso flirt lede l’altrui reputazione Giornalista responsabile anche se usa il condizionale (Cassazione 31912/2001) Lede la reputazione altrui la notizia non vera che attribuisce ad una persona un flirt con un personaggio famoso, e l’uso del condizionale da parte del giornalista non esclude la diffamazione. Questo il principio stabilito dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa inflitta ad una giornalista di un noto settimanale che, in un articolo, aveva citato una ignara ragazza come “ragazza di turno” del noto fotomodello Raz Degan. La donna aveva sporto denuncia in quanto la notizia, non rispondente al vero, aveva leso la sua reputazione presso amici e conoscenti, essendo la stessa oltretutto già legata sentimentalmente ad un altro uomo. La difesa della giornalista aveva sostenuto che l’uso del condizionale nell’articolo -che lasciava il beneficio del dubbio- escludeva la diffamazione. La Suprema Corte ha rilevato che l’attribuire ad una persona una falsa relazione sentimentale, specialmente quando in quello stesso tempo detta persona ne abbia un’altra nota ad amici e conoscenti, costituisce, nonostante l’indubbio mutamento dei costumi sociali che si è registrato in questi ultimi anni, una offesa alla reputazione tutelata dall’articolo 595 c.p.; nel caso in questione, inoltre, l’uso del condizionale o della forma dubitativa non era sufficiente ad escludere la idoneità a diffamare, in quanto le espressioni usate, “insinuanti ed allusive”, inducevano il lettore a ritenere che i fatti narrati fossero veri. (9 ottobre 2001) Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.31912/2001 – (Presidente: B. Foscarini; Relatore: G. Marasca) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da G. G. avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2000 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica. La Corte di Cassazione osserva: Sul n.34 del 21 agosto 1996 del settimanale “Eva Express Tremila” veniva pubblicato un breve articolo di commento ad un servizio fotografico dal titolo “Guardate Degan: porta in barca la sua bella biondina ma poi continua a farsi i fatti suoi”. L’articolo presumibilmente ipotizzava la esistenza di una relazione sentimentale tra Raz Degan, modello di una certa notorietà, e A. M., e parafrasando uno spot pubblicitario interpretato dal Degan, sottolineava che, nonostante la dolce presenza della biondina, il Degan continuava a farsi i fatti propri. Per tale fatto il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con sentenza emessa il 23 giugno 2000, condannava G. G., autrice delle didascalie e dei relativi titoli e sottotitoli del pezzo giornalistico, per il delitto di diffamazione alla pena di £. 300.000 di multa, oltre alle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ed al rimborso a quest’ultima delle spese di assistenza e difesa legale ed assolveva Mayer Sandro Michele Emilio, direttore responsabile del periodico, dal reato di cui all’art.57 c.p. [1]. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione G. G., che deduceva i seguenti motivi di impugnazione: 1) Illegittimità costituzionale dell’art.593 – comma 3 – c.p.p. in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione. La ricorrente segnalava diversi profili di disparità di trattamento in situazioni ritenute analoghe e, quindi, di illegittimità costituzionale. 2) Violazione dell’art.606 comma 1 lett. b) c.p.p. e dell’art.595 c.p. in relazione agli artt.6, 7 e 10 c.c., 96 e 97 L.633/41 [2]; dell’art.2 C. e dell’art.606 comma 1 lett. e) c.p.p. per insussistenza dei presupposti necessari per ritenere la illiceità penale del fatto. 3) Violazione dell’art.606 comma 1 lettera e) c.p.p. della parte motiva della sentenza relativa al liquidato risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile. La ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di sollevare l’eccezione di costituzionalità dell’art.593 comma 3 c.p.p. o di annullare, con o senza rinvio, la sentenza impugnata. L’eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata ed i motivi di ricorso dedotti dalla G. sono manifestamente infondati e costituiscono censure in punto di fatto della decisione impugnata. In merito alla questione di legittimità costituzionale dell’art.593 comma 3 c.p.p. come modificato dall’art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468 [3], occorre rilevare che i termini della questione non differiscono da quelli già affrontati da questo Supremo Collegio con riferimento al precedente testo della norma citata, che prevedeva la inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali era stata applicata la pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola ammenda o con pena alternativa. Questa Corte ha, infatti, ritenuto la manifesta infondatezza della questione sul rilievo che l’impossibilità di appellare siffatte sentenze non lede né il diritto di difesa né quello di parità di trattamento dell’imputato: il primo perché è sempre garantito con il ricorso per cassazione il riesame della vicenda processuale, non trovando d’altro canto il doppio grado di giurisdizione di merito garanzia nel sistema costituzionale; il secondo perché uguale trattamento è riservato a situazioni similari (cfr. Cass.6 aprile 1994, Franco, RIV 197814; nello stesso senso cfr. anche Cass.11 febbraio 1993, Mosca RIV 194115 e Cass.24 febbraio 1993, Serra, RIV 194699). Orbene la circostanza che il legislatore abbia esteso la inappellabilità alle sentenze di condanna relative a tutti i reati – delitti e contravvenzioni – per i quali è stata applicata la pena pecuniaria e alle sentenze di proscioglimento e non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non sposta i termini della questione come prima risolta, né tale estensione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall’art.3 della Costituzione, trovando giustificazione la diversità di trattamento tra il caso di condanna a pena detentiva e quello di condanna a pena pecuniaria nella diversa valutazione della gravità del reato effettuata dal legislatore e, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria. È indubitabile, poi, che il reato di diffamazione, al pari di tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, rientri tra quelle infrazioni minori per le quali la Convenzione europea prevede la possibilità di negare l’accesso ad un doppio grado di giurisdizione di merito, di talché non sussiste nemmeno la violazione di patti internazionali e, quindi, il contrasto con l’art.10 della Costituzione (per precedenti specifici vedi Cass. Sez. IV 8 febbraio 2001 n.5063. Spada e Cass. Sez. V 11 gennaio 2001, Sarzanini + 1). Le pretese disparità di trattamento indicate dal ricorrente in effetti non sono tali perché quelle esemplificativamente indicate nel ricorso riguardano posizioni diverse che, quindi, legittimano una disciplina giuridica differenziata. Né il problema può mutare perché il legislatore con l’art.13 della Legge 26 marzo 2001 n.128 ha ripristinato la precedente normativa. Evidentemente le difficoltà lamentate da persone condannate in primo grado alla pena pecuniaria per il delitto di diffamazione ed al risarcimento del danno, che si sono viste private del secondo grado di merito anche per gli aspetti civili deve avere indotto il legislatore a ripristinare la previgente normativa. Si tratta di valutazioni di politica giudiziaria del tutto legittime che ovviamente non possono incidere sulla valutazione di costituzionalità dell’art.593 comma 3 come modificato dall’art.18 della c.d. legge Carotti. Manifestamente infondato è il secondo motivo di impugnazione; anzi la censura costituisce rilievo in punto di fatto della decisione impugnata. Il giudice di primo grado nell’esaminare la fattispecie si è correttamente posto il problema se l’articolo incriminato comportasse soltanto una lesione del diritto alla immagine in sede civile o anche una lesione della reputazione tutelabile anche in sede penale. Il Tribunale di Milano ha osservato che la raffigurazione della M., persona assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo ed avente all’epoca dei fatti una relazione sentimentale nota nelle cerchia delle sue conoscenze. Come “la ragazza di turno” di un giovane modello…noto al pubblico per avere recitato in uno spot pubblicitario, lede sicuramente il bene della reputazione, ossia della stima di cui l’individuo gode in seno alla società per le sue qualità personalissime. Tale motivazione non appare censurabile in sede di legittimità perché è congrua e non manifestamente illogica. Invero l’attribuire ad una persona una falsa relazione sentimentale, specialmente quando in quello stesso tempo detta persona ne abbia un’altra nota ad amici e conoscenti, costituisce, nonostante l’indubbio mutamento dei costumi sociali che si è registrato in questi ultimi anni, una offesa alla reputazione tutelata dall’art.595 c.p.. Qui non è in discussione, come ha erroneamente supposto la ricorrente, la qualità della persona di Raz Degan, persona di sicuro stimabile, ma il fatto che la giornalista abbia diffuso la falsa notizia di una relazione sentimentale della M., che ha messo in difficoltà la parte lesa nel suo ambiente sociale, che era a conoscenza della esistenza di una relazione della stessa con un altro uomo. Naturalmente l’uso del condizionale o della forma dubitativa non è sufficiente ad escludere la idoneità a ledere la reputazione altrui. Le espressioni usate sono invero insinuanti ed allusive e quindi inducono il lettore a ritenere la effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Il terzo motivo, con il quale viene contestato l’ammontare del danno liquidato alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, costituisce una evidente censura di merito inammissibile in sede di legittimità. Il Tribunale ha, invero, dato atto che andavano liquidati i soli danni morali subiti dalla parte civile, ha precisato che il fatto era di modesta entità ed in via equitativa ha liquidato una somma di sicuro non rilevante. La motivazione che sorregge questo punto della decisione non è censurabile in sede di legittimità, perché appare congrua oltre a non essere manifestamente illogica. Per le ragioni indicate la eccezione di incostituzionalità deve essere dichiarata manifestamente infondata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 c.p.p. la ricorrente è tenuta a pagare le spese processuali ed a versare alla Cassa delle ammende la somma, liquidata equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, di £. 1000.000. P.Q.M. La Corte dichiara manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art.593 comma 3 c.p.p., così come proposta dalla ricorrente; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento ed aversare la somma di £.1000.000 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 18 aprile 2001. Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2001.

DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK: COMUNICAZIONE CON PIÙ PERSONE E INDIVIDUABILITÀ  DELLA VITTIMA

Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2014 (dep. 16 aprile 2014), n. 16712, Pres. Siotto, Rel. La Posta, P.M. in proc. Sarlo

1. Dopo la sentenza pronunciata il 2 ottobre 2012 dal Tribunale di Livorno (pubblicata in questa Rivista, con nota di Melzi d’Eril, In tema di diffamazione via Facebook – clicca qui per accedervi), di recente anche la Corte di cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in un ambito analogo con la decisione – di risalto mediatico – che qui pubblichiamo (annotata anche da Cuomo, Linea dura della Cassazione per l’insulto in forma anonima su Facebook, in www.ilquotidianogiuridico.it – clicca qui per accedervi). Sottolineiamo sin d’ora che, con la pronuncia in esame, i giudici di legittimità seguono orientamenti consolidati in tema di diffamazione, riaffermando principi già noti: in particolare, la Corte di cassazione ribadisce che in ipotesi di diffamazione via internet sussiste sempre il requisito della comunicazione con più persone; inoltre, in caso di diffamazione in incertam personam, per la sussistenza del reato è sufficiente che la vittima sia identificabile in una cerchia ristretta di persone.

2. Questo il caso da cui muove la pronuncia della I sezione penale della Suprema Corte.

Un maresciallo della Guardia di finanza in forza nella Compagnia S. M., pubblicava, sul proprio profilo Facebook, questa frase: “attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo … ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”. A seguito di tale fatto, l’autore della pubblicazione veniva condannato dal Tribunale militare di Roma a 3 mesi di reclusione per diffamazione aggravata (verosimilmente, ai sensi dell’art. 595 commi 2 e 3 c.p.), riconoscendosi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

3. La Corte militare d’appello, in data 28 novembre 2012, riformava la sentenza assolvendol’imputato per insussistenza del fatto, in quanto – si legge nella motivazione dei giudici di legittimità – “la identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l’imputato indicato il nome del suo successore, né la funzione di comando, né alcun riferimento cronologico”. Oltre a ciò, secondo i giudici di secondo grado, mancherebbe anche la prova del dolo: dolo che, per la Corte d’appello, risiederebbe nell’aver “intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie”.

4. Contro la sentenza di assoluzione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, denunciando una violazione di legge ed un vizio di motivazione. In particolare, il Procuratore osservava che la pubblicazione su internet “di per sé” determina la conoscenza da parte di più persone indipendentemente dalla circostanza che le espressioni diffamatorie siano state lette dagli utenti. Inoltre, nel merito, osservava che l’utilizzo, nel testo pubblicato su facebook, dell’avverbio “attualmente”, il riferimento al “collega”, la “defenestrazione” per sua causa e la circostanza che fosse sposato, rendevano la vittima riconoscibile.

5. Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione accoglie il ricorso. Le considerazioni dei giudici di legittimità, che, come si anticipava, muovono da principi pacifici e consolidati in questa materia, sono fondamentalmente le seguenti: in primo luogo, l’accessibilità del profilo personale di Facebookad una moltitudine indeterminata di soggetti, con la conseguenza che sussiste la comunicazione con più persone; in secondo luogo, la sufficienza, ai fini del reato di diffamazione, della individuabilità della vittima e della sua riconoscibilità anche solo in una limitata cerchia di persone.

Con particolare riferimento al primo aspetto, ci si limita a rilevare che tutta la più recente giurisprudenza è orientata nel ritenere che allorché una notizia risulti immessa nel circuito internet, la sua diffusione –  e quindi la comunicazione con più persone – deve presumersi fino a prova contraria (in tal senso cfr. Cass. 21.6.2006, n. 25875, CED 234528; Cass. 4.4.2008, n. 16262, CED 239832; Cass. 27.4.2012, n. 23624, CED 252964). Nel caso di specie, inoltre, la Corte di cassazione evidenzia come l’elemento della comunicazione con più persone fosse stato messo a fuoco anche dai giudici di seconda istanza, a suffragio del riconoscimento – in astratto (salvo poi escludere la sussistenza del reato) – della circostanza aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità, di cui all’art. 595, co. 3 c.p.: sotto tale aspetto, pertanto, la motivazione risulterebbe anche contraddittoria rispetto alle conclusioni cui perveniva la Corte d’appello in ordine alla asserita “ristretta accessibilità” delle espressioni diffamatorie. Quanto al secondo aspetto – quello per cui, ai fini del reato di diffamazione, basta che la vittima (a prescindere dalla indicazione nominativa) sia individuabile e riconoscibile anche in una limitata cerchia di persone, la Corte di cassazione richiama la pronuncia del 20.12.2010, n. 7410, CED 249601, che consolida un orientamento già formatosi con diverse precedenti decisioni sul tema (cfr. Cass. 28.3.2008, n. 18249, CED 239831; Cass. 7.12.1999, n.  2135, CED 215476).

Affermata, quindi, la sussistenza dei requisiti oggettivi della diffamazione, la Corte ritiene non adeguatamente motivata l’ulteriore asserzione dei giudici di appello, in forza della quale il limitato numero di persone in grado di identificare la vittima attraverso la frase offensiva parlerebbe nel senso dell’insussistenza del dolo. Sul punto, i giudici di legittimità si limitano ad osservare che il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico (in altri termini: non rileva che l’agente abbia perseguito questa o quella particolare finalità), ma è sufficiente la consapevolezza di pubblicare una frase lesiva della reputazione altrui e la volontà che quella frase venga a conoscenza anche solo di due persone (nel senso ora indicato, cfr., tra le più recenti, Cass. 15.7.2010, n. 36602, CED 248431).

Ne consegue l’annullamento della sentenza della Corte militare d’appello, con rinvio ad altra sezione