FIANDACA/GIORDANO e la prescrizione per NATOLI e PIGNATONE


SE UN REATO E’ PRESCRITTO LO E’ANCHE PER LA COMMISSIONE ANTIMAFIA

IL FOGLIO 25 aprile 2026

 

 

Giovanni Fiandaca è uno dei più insigni penalisti italiani, garantista autentico — e va detto, perché in questa vicenda conta. Da agosto 2024 su Il Foglio si è dimostrato particolarmente sensibile ai diritti degli indagati eccellenti, Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone, indagati a Caltanissetta per favoreggiamento aggravato nel filone mafia-appalti, arrivando a invocare la soppressione della Commissione Antimafia come organo inutile e confusivo.
L’ultimo contributo muove su due fronti: che una procura non possa indagare su un reato prescritto; e che l’audizione pubblica del Procuratore De Luca abbia violato le garanzie degli indagati. Su entrambi mi permetto di dissentire.
La Corte Cost. con sentenza n. 41 dell’11 marzo 2024 ha statuito che un provvedimento che «esprima apprezzamenti sulla colpevolezza della persona indagata, viola “in maniera eclatante” il suo diritto al contraddittorio e il principio della presunzione di non colpevolezza»; e che «una volta riscontrato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notitia criminis vengono meno».
Principi consonanti con l’art. 6 § 2 CEDU (sul punto si veda il nostro approfondimento), con la direttiva UE 2016/343, e con il caso Canale c. Italia — pendente a Strasburgo e patrocinato da chi scrive.
Quell’inciso — i poteri del PM «vengono meno» — riguarda il contenuto del provvedimento di archiviazione, non l’attività investigativa. La Corte lo enuncia per vietare l’archiviazione colpevolista: accertata la prescrizione, il PM non può esprimere valutazioni di colpevolezza su quel reato in quel provvedimento. Ricavarne il divieto per il PM di proseguire le indagini per verificare se emergano fattispecie diverse e non prescritte sarebbe contrario al sistema.
Il potere di riqualificazione è pacifico: quando muta la qualificazione giuridica del fatto, il PM ha il dovere di aggiornare l’iscrizione. Come osserva A. Marandola (in Penale DP, 2024), la sentenza costruisce un sistema di neutralità dell’archiviazione — non un blocco delle indagini. La vicenda lo dimostra: l’iscrizione per favoreggiamento ha consentito di far emergere a carico di Natoli l’ipotesi di calunnia — per aver incolpato falsamente un funzionario del Centro Intercettazioni. La calunnia non è prescritta.
Quanto alla pubblicità delle audizioni, la legge istitutiva n. 22 del 2023 attribuisce alla Commissione i medesimi poteri dell’autorità giudiziaria ex art. 82 Cost., con il compito di ricostruire il fenomeno mafioso e i rapporti tra criminalità, imprenditoria e potere politico. La strage di via D’Amelio e il dossier mafia-appalti ne sono il cuore. Pubblicità è la regola, segretazione è facoltà eccezionale: tutte le audizioni di questa legislatura sul filone mafia-appalti — decine, stenografate e pubblicate — sono state rese pubbliche. Le intercettazioni captate su Scarpinato non sono state rese pubbliche perché il senatore gode della prerogativa parlamentare. Il bilanciamento è stato correttamente operato.
Osservazioni analoghe a quelle di Fiandaca non si sono levate per altre audizioni su comportamenti di magistrati: è un contrappunto che merita di essere segnalato, senza farne una questione dirimente.
Il garantismo autentico non è selettivo — e non ci riferiamo certo al professor Fiandaca, la cui coerenza intellettuale è fuori discussione, ma a un vizio diffuso nel dibattito pubblico.
Non si attiva soltanto quando gli indagati recano la toga.
La toga non immunizza dall’obbligo di indagare, e il dovere di fare piena luce è tanto più stringente quanto più gravi sono le accuse. Ma c’è un punto ulteriore. Uomini che hanno servito lo Stato ai suoi livelli più alti hanno un’altra strada davanti, più dignitosa della prescrizione: rinunciarvi. Mori e De Donno lo hanno fatto.
Hanno preteso il processo, hanno scelto il contraddittorio, hanno voluto essere giudicati nel merito.
La prescrizione è un diritto; ma per chi ha incarnato le istituzioni, invocarla è qualcosa di diverso dal difendersi nel merito — dal dimostrare la propria estraneità ai fatti.
È una scelta. E anche le scelte si giudicano.
Le vittime del 1992 — e i loro figli, che da trent’anni attendono risposte — meritano che nessuno si metta di traverso, in nome di un garantismo a intermittenza, sulla strada di quella verità.
«L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia.» Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764) IL RIFORMISTA 28.4.2026

 

Strage di Via D’Amelio – In COMMISSIONE ANTIMAFIA le audizioni dei famigliari di Paolo Borsellino e dei testimoni