Al senato inizia in mattinata la discussione sul decreto antimafia sul quale il governo ha deciso di chiedere la fiducia. In aula interviene il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli: āCattureremo i latitanti, processeremo mandanti ed esecutori, smaschereremo i complici, puniremo i collusi e i corrotti, proteggeremo i testimoni, premieremo i pentiti e manterremo gli irriducibili in carceri dure e afflittive senza sconti, senza attenuazioni di pena. Sequestreremo le ricchezze dei mafiosi, scopriremo i loro conti cifrati e i santuari del riciclaggio, spegneremo le aspettative di potere, di ricchezza, di impunita violenzaā⦠lo Stato ānon lasceraā altra speranza che la diserzione, la fuga, la resa dellāesercito mafioso per tutto il tempo necessario fincheā non si inginocchieraĀ“, non confesseraā i suoi delitti e non chiederaā perdono alle sue vittime⦠chiediamo a Palermo e alla Sicilia di stringersi intorno ai suoi eroi e ai suoi martiri, ai poveri agenti massacrati, ai giudici Falcone e Borsellino, al loro esempio, alla prova del loro coraggio.
Chiediamo di scuotere inerzia e incuria dei pubblici poteri, di scuotere lo Stato, ma soprattutto di ribellarsi al cancro che eā dentro la loro societaā, di non farsi intimidire e prostituire dalla paura e anche nella paura di chiamare lo Stato, di farsi aiutare e proteggere, di dire, di gridare il nome e il cognome di chi ricatta, di chi minaccia, di chi uccide, di chi corrompe, di chi trafficaā¦
La vita pubblica non eā fatta di scatti di carriera, di sinecure, di privilegi, di immobili garanzie, la vita e la responsabilitaā pubblica esigono qualcosa di piuā della responsabilitaā individuale cui eā tenuto il cittadino. Il funzionario pubblico, il servitore dello Stato eā responsabile verso la gente e della gente, responsabile delle libertaā e della sicurezza di tuttiā.
Successivamente interviene in aula iil ministro degli interni Nicola Mancino che sembra voler rispondere a Martelli: āNon generalizziamo peroā le accuse coinvolgendo tutti, ministri da poco in carica e giaā patentati di incapacitaā, governo nella sua collegialitaā, capo della polizia e via via tutti i vertici dellāordine pubblico: cosiā comportandoci, faremo solo il gioco della mafia, oggi piuā che mai attenta a dividere, ad approfondire il solco fra i poteri stataliā.
Il senato approva definitivamente il testo del decreto antimafia presentato dal governo.Ā Il testo del provvedimento, modificato, eā approvato con 163 voti favorevoli e 106 contrari. Sul piano politico va registrato il āsiā del Pri, che rimarca, peroā, come il consenso sia al provvedimento e non al governo. I parlamentari del Pds, invece, non se la sono sentita di votare āsiā con la sola eccezione del senatore Greco. Ecco i punti salienti:
1) TEMPI DELLE INDAGINI. Quando si procede per i piuā gravi delitti di criminalitaā organizzata (ma anche per alcuni gravi delitti comuni) il termine normale delle indagini eā aumentato ad un anno, e la durata complessiva delle stesse puoā estendersi sino a due anni in forza di successive proroghe, che nel caso dei delitti di mafia vengono autorizzate dal giudice senza contraddittorio. In tali procedimenti, inoltre, non opera la sospensione feriale dei termini relativi alle indagini preliminari.
2) INTERCETTAZIONI AMBIENTALI. Sempre nei procedimenti di criminalitaā organizzata le intercettazioni domiciliari di dialoghi tra persone presenti sono ammesse anche al di fuori della flagranza della attivitaā delittuosa, e le medesime intercettazioni possono essere altresiā disposte al solo scopo di agevolare le ricerche dei latitanti, quando si tratti di delitti di mafia.
3) ARRESTI E PERQUISIZIONI. Eā stabilito lāobbligo dellāarresto in flagranza in tutte le ipotesi di associazione di tipo mafioso (con notevoli riflessi anche sulle regole di utilizzabilitaā delle intercettazioni telefoniche), ed eā stato inoltre ripristinato il potere degli organi di polizia di procedere a perquisizioni di interi edifici o blocchi di edifici, quando si tratti di sequestrarvi armi od esplosivi, ovvero di ricercarvi latitanti od evasi in relazione a delitti di mafia.
4) INFILTRAZIONI DI POLIZIA. Al fine di favorire la possibilitaā di infiltrazioni nelle organizzazioni criminali, eā esclusa la punibilitaā degli ufficiali di polizia che, per esigenze investigative, si intromettano in attivitaā di ricettazione di armi, di riciclaggio ovvero di reimpiego di denaro o di altri beni di provenienza illecita, ed in ipotesi del genere eā previsto il differimento dei provvedimenti di sequestro fino alla conclusione delle indagini.
5) PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI. Eā di regola consentita lāacquisizione delle prove (oltrecheā delle sentenze irrevocabili) provenienti da altri procedimenti, salvo il diritto delle parti di ottenere una nuova assunzione della stessa prova, se utili e rilevanti; ma nei procedimenti per delitti di mafia il nuovo esame dei testimoni o dei coimputati āpentitiā eā ammesso solo quando sia ritenuto dal giudice āassolutamente necessarioā. Lo scopo eā quello di evitare il pericolo della intimidazione o, comunque, della usura di tali fonti di prova, come era stato ripetutamente sottolineato anche da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino.
6) DICHIARAZIONI RESE AL PM. Le dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia o al Pubblico ministero, ma non confermate in dibattimento, nemmeno a seguito di contestazioni, possono valere come prova soltanto se corroborate da altri elementi probatori di riscontro. Esse, invece, acquistano di per seā valore di prova piena quando il giudice (come accade spesso nei processi di criminalitaā organizzata) si convinca che il testimone eā stato successivamente intimidito con violenze o minacce, o che altre analoghe situazioni ne hanno compromesso la genuinitaā.
7) ESAMI A DISTANZA. Quando occorra esaminare dei collaboratori della giustizia sottoposti a misure di protezione, in apporto ai processi per i piuā gravi delitti, eā previsto che la loro audizione dibattimentale possa svolgersi a distanza, nei luoghi dove si trovano, a mezzo di collegamento audiovisivo. E lo stesso vale anche per le persone giaā esaminate in altri procedimenti, allorcheā ne sia stato disposto un nuovo esame.

