Diffamazione a mezzo social. Responsabilità di gestori, haters e “leoncini da tastiera”

 

📌  A beneficio di coloro che, in questi giorni, si stanno esercitando in buona o mala fede a riversare sulla famiglia del dottor Borsellino (intesa come nucleo familiare) ingiurie senza precedenti a seguito della pubblicazione di un post riportante il titolo fuorviante e diffamatorio di un articolo pubblicato sul profilo personale dell’Ing. Salvatore Borsellino, riteniamo opportuno segnalare quali possano essere le conseguenze di tale comportamento.


La responsabilità del titolare della pagina o del profilo

 

In Italia, il gestore o amministratore di una pagina Facebook non è automaticamente responsabile dei commenti diffamatori pubblicati da altri utenti. In linea generale, il primo responsabile è l’autore del commento. 

Tuttavia, la responsabilità del gestore può emergere in alcune situazioni:

  • Se partecipa consapevolmente alla diffusione del contenuto diffamatorio, ad esempio pubblicandolo, approvandolo o contribuendo alla sua diffusione. La Cassazione ha chiarito che occorre provare un concorso consapevole e volontario nella diffusione del messaggio lesivo. 
  • Se viene a conoscenza del commento diffamatorio e non interviene per rimuoverlo, consentendone la permanenza e l’ulteriore diffusione. Alcune pronunce hanno ritenuto che l’omessa rimozione, una volta acquisita conoscenza del contenuto offensivo, possa integrare una forma di condivisione del contenuto. 
  • Se adotta una moderazione preventiva e approva espressamente un commento diffamatorio prima della pubblicazione, può essere considerato corresponsabile. 

In sintesi: non esiste un obbligo generale di controllare preventivamente tutti i commenti su una pagina Facebook, ma dopo una segnalazione o quando il gestore è chiaramente informato dell’esistenza di un contenuto diffamatorio, è prudente e spesso giuridicamente rilevante intervenire tempestivamente. 

La responsabilità dei “leoncini da tastiera” in buona e mala fede

 

La diffamazione a mezzo social integra normalmente il reato di cui all’art. 595 c.p., quando una persona offende la reputazione altrui comunicando con più persone tramite Facebook, Instagram, TikTok, X o altri social network.
La giurisprudenza considera i social network un mezzo di pubblicità, poiché il contenuto può raggiungere un numero indeterminato di utenti.
L’autore del post, commento, video o contenuto offensivo risponde personalmente del reato. La sua identificazione può avvenire anche tramite elementi indiziari e non necessariamente attraverso l’indirizzo IP, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. 

Per la configurazione del reato occorrono:

  • un’offesa alla reputazione di una persona;
  • la comunicazione a più persone;
  • l’assenza della persona offesa nel momento dell’offesa;
  • il dolo generico, cioè la consapevolezza di diffondere un contenuto offensivo. 

Aggravanti principali

La più importante è quella prevista dall’art. 595, comma 3, c.p., quando l’offesa è commessa mediante stampa o altro mezzo di pubblicità. I social network rientrano in tale categoria. 

Con l’aggravante:

  • la pena può essere la reclusione da sei mesi a tre anni oppure la multa non inferiore a 516 euro. 

Ulteriori circostanze aggravanti possono derivare da:

  • attribuzione di un fatto determinato alla vittima;
  • particolare diffusione del messaggio;
  • offesa rivolta a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (a seconda del caso concreto e delle norme applicabili).

Social network e individuazione della vittima

Anche se il nome della persona offesa non viene espressamente indicato, il reato può sussistere quando la vittima sia comunque identificabile da parte di una cerchia di persone. 

Differenza con le chat private

La Cassazione ha precisato che una chat WhatsApp, pur numerosa, non è automaticamente assimilabile a un social network aperto al pubblico; pertanto, l’aggravante del mezzo di pubblicità può non applicarsi.

In sintesi, chi pubblica contenuti lesivi della reputazione altrui sui social può rispondere di diffamazione aggravata, con conseguenze penali e civili (risarcimento del danno), proprio in ragione dell’elevata capacità diffusiva del mezzo utilizzato. 

 


La diffusione di contenuti offensivi o lesivi dell’altrui reputazione attraverso i social network costituisce una forma di diffamazione particolarmente grave.

 

A differenza delle tradizionali modalità di comunicazione, i social media consentono infatti una diffusione potenzialmente illimitata e rapidissima dei contenuti pubblicati, che possono essere visualizzati, condivisi e commentati da un numero elevatissimo di persone in pochi minuti.
Proprio questa capacità amplificatrice rende la diffamazione a mezzo social particolarmente dannosa, poiché l’offesa alla reputazione della persona colpita può raggiungere un pubblico vasto e indeterminato, causando conseguenze spesso difficili da riparare anche dopo l’eventuale rimozione del contenuto.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato come la pubblicazione di espressioni ingiuriose o di accuse infondate sui social network presenti un disvalore maggiore rispetto ad altre forme di comunicazione, in ragione dell’elevata capacità diffusiva dello strumento utilizzato.
Chi pubblica, condivide o rilancia contenuti diffamatori non può pertanto ritenersi esente da responsabilità, poiché contribuisce alla propagazione dell’offesa e all’aggravamento del danno arrecato alla vittima.
Per tali ragioni, prima di commentare, condividere o rilanciare notizie non verificate o contenuti dal carattere offensivo, è opportuno valutare attentamente le possibili conseguenze civili e penali derivanti da tali comportamenti, soprattutto quando essi coinvolgono persone estranee alle vicende oggetto di discussione pubblica.