Nel garage dove si prepara l’autobomba, una “presenza anomala e misteriosa”

Nel garage dove si prepara l’autobomba, una “presenza anomala e misteriosa”  Fin dall’avvio della propria collaborazione con la giustizia, Gaspare Spatuzza ha raccontato di eventi che lo hanno visto protagonista, anche rispetto alla strage di via D’Amelio. Il contenuto delle sue rivelazioni è stato a dir poco dirompente

Il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, all’epoca dei fatti oggetto del presente processo era pienamente inserito nella famiglia mafiosa di Brancaccio (famiglia egemone dell’omonimo mandamento, composto altresì da quelle di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella), sin dagli anni ’80, sebbene non fosse ancora ritualmente affiliato, come uomo d’onore. Infatti, come risulta anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento, soltanto dopo l’arresto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (27 gennaio 1994) e quello di Antonino Mangano (24 giugno 1995), Gaspare Spatuzza diveniva uomo d’onore e veniva, contestualmente, investito (attesi i predetti arresti dei vertici della famiglia) della rappresentanza del mandamento mafioso di Brancaccio, su impulso e per volontà di Matteo Messina Denaro, che voleva un punto di riferimento per quest’ultimo territorio. […] Comunque, […], anche in rapporto al suo curriculum criminale ed ai motivi della sua collaborazione con l’autorità giudiziaria, deve subito evidenziarsi come, già all’epoca della strage di via D’Amelio, Gaspare Spatuzza fosse organicamente inserito nella famiglia di Brancaccio e godesse della piena fiducia dei vertici di detto mandamento: infatti, egli entrava a far parte attiva del gruppo mafioso negli anni ’80 grazie al rapporto di conoscenza instaurato con la famiglia dei Graviano, dalla parte dei quali si era schierato nella guerra di mafia poiché, proprio come gli stessi fratelli Graviano, in relazione all’omicidio del loro padre (Michele Graviano), sospettava anch’egli che proprio fratello (Salvatore Spatuzza) fosse stato eliminato da quella fazione di Cosa nostra che faceva capo a Salvatore Contorno e, da quel momento in poi, s’era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini allo stesso Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo, per vendicarsi nei confronti di coloro che riteneva nemici, avvalendosi, appunto, dei familiari o dei soggetti a lui più legati).

[…] Gli incarichi che gli venivano, via via, affidati nell’ambito della famiglia di Brancaccio erano, nel corso del tempo, aumentati per frequenza ed importanza, arrivando (come meglio esposto nella parte dedicata alla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore) anche a numerosi omicidi per conto del sodalizio mafioso (fra gli altri, quelli di Don Pino Puglisi e del piccolo Giuseppe Di Matteo) e, soprattutto, al coinvolgimento diretto nell’intera campagna stragista, in Sicilia (con le stragi di Capaci e di via D’Amelio) e nel continente.

Venendo ai fatti oggetto del presente processo, Gaspare Spatuzza dichiarava, fin dall’avvio (il 26 giugno 2008, avanti a magistrati delle Procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze) della propria collaborazione con la giustizia (invero, come rilevato dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, inizialmente accolta dagli inquirenti con diffidenza, poiché si trattava di rimettere in discussione, dopo più di quindici anni dai fatti, diverse sentenze che accertavano, con il crisma dell’irrevocabilità, responsabilità penali per fatti gravissimi), gli eventi che lo vedevano protagonista, anche in relazione alla strage di via D’Amelio, approfondendo, poi, nel corso dei successivi atti istruttori, il contenuto delle sue dirompenti rivelazioni.

In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, il collaboratore riferiva che, un giorno (sulla collocazione cronologica, ci si soffermerà nel paragrafo successivo), allorché si trovava in macchina con il sodale Cristofaro (inteso Fifetto) Cannella, che parlava a nome e per conto del loro mandamento, Giuseppe Graviano, questi, dopo essersi sincerato che la vettura fosse “pulita” (cioè che non vi fosse pericolo d’esser intercettati) gli faceva presente che occorreva rubare una Fiat 126. All’obiezione dello Spatuzza, che si diceva non in grado di rubare un simile modello di autovettura, per la quale non si poteva utilizzare lo “spadino”, il Cannella rispondeva, in maniera categorica (“la macchina si deve rubare”): da tale atteggiamento, Gaspare Spatuzza comprendeva che, del tutto verosimilmente, era in preparazione un attentato, facendo un collegamento con quello effettuato in danno del dott. Rocco Chinnici, per il quale era stata utilizzata proprio una Fiat 126, imbottita d’esplosivo. Data l’irremovibilità di Cannella, Spatuzza gli domandava se poteva avvalersi dell’aiuto di Vittorio Tutino ed anche se, per l’esecuzione del furto, dovevano rispettare il limite territoriale del loro mandamento (Brancaccio), oppure se, al contrario, avevano libertà di agire su tutta la città di Palermo. Cannella prendeva tempo, dicendo che simili decisioni spettavano a Giuseppe Graviano, riservandosi di far pervenire una risposta, dopo aver, appunto, interpellato il capo mandamento.

Effettivamente, dopo qualche giorno, Cannella comunicava a Spatuzza che poteva utilizzare Tutino per il furto della Fiat 126 e che potevano operare in tutto il territorio palermitano ed anche oltre. Spatuzza si attivava, dunque, immediatamente, per rintracciare Vittorio Tutino, facendogli presente la necessità di rubare una Fiat 126, munendosi degli arnesi da scasso necessari per asportare quel modello di autovettura, poiché (come anticipato), sapeva (da alcuni soggetti del quartiere Sperone di Palermo, dediti ai furti di autovetture) che non era possibile rubare la Fiat 126 utilizzando il “chiavino” o “spadino”, essendo necessario romperne il bloccasterzo e poi collegare i fili di accensione (la circostanza veniva ampiamente confermata, come si vedrà, nel corso dell’istruttoria). Dunque, nel giorno stabilito (sull’individuazione, ancora una volta, si rinvia al paragrafo successivo), Spatuzza si metteva in moto, assieme a Tutino, a bordo della Renault 5 di proprietà del fratello, in prima serata (dopo le ore venti), per individuare l’autovettura da rubare, in realtà, avendo in animo soltanto di perlustrare la zona e poi, una volta individuata la vettura, di agire in un tempo più idoneo. […] Una volta individuata la Fiat 126, Spatuzza e Tutino decidevano di agire nell’immediatezza, perché l’automobile era posteggiata in una zona isolata e l’occasione era propizia81. Quindi, Vittorio Tutino, munito dell’attrezzatura da scasso (un cacciavite per forzare la serratura ed il “tenaglione” per rompere il bloccasterzo), scendeva e si metteva in azione, mentre Spatuzza rimaneva a bordo dell’automobile del fratello, posizionandola all’imbocco della stradina e rimanendo in attesa. Tuttavia, vedendo che il compare impiegava più tempo del dovuto, Spatuzza usciva dall’abitacolo e s’avvicinava alla Fiat 126, dove Tutino, rannicchiato sotto lo sterzo, gli diceva che stava incontrando qualche difficoltà. Proprio in quel frangente, passavano alcune persone (un uomo, con in braccio un bambino piccolo ed una donna che camminava, dando la mano ad una bambina più grande), che, apparentemente, non s’accorgevano d’alcunché. A quel punto, Spatuzza s’introduceva anch’egli all’interno dell’abitacolo ed, alla fine, i due sodali riuscivano a romperne il bloccasterzo. Ciononostante, una volta collegati i fili dell’accensione, non riuscivano a mettere in moto la vettura (che, come si vedrà in altra parte della motivazione, aveva dei problemi anche d’accensione), sicché, dopo averla condotta, a mano, fuori della stradina, a fondo chiuso, dove si trovava posteggiata, decidevano di portarla via a spinta, appunto, avvalendosi dell’automobile del fratello di Spatuzza. Utilizzando tale metodo, i due giungevano, sicuramente prima della mezzanotte, in un garage del quartiere di Brancaccio, nella disponibilità di Spatuzza dove ricoveravano la Fiat 126 (le operazioni duravano, complessivamente, più di un’ora); Spatuzza informava poi Fifetto Cannella.

[…] Sulla collocazione cronologica di questa prima fase, il collaboratore di giustizia non forniva dati precisi, ma solo indicazioni piuttosto approssimative. Detta circostanza (assolutamente comprensibile, anche alla luce del lungo tempo decorso dai fatti), non preclude comunque una ricostruzione attendibile, cui pare ben possibile addivenire, attraverso una lettura ‘sinottica’ delle dichiarazioni di Spatuzza e degli ulteriori dati istruttori disponibili (di seguito evidenziati).

IL FURTO DELL’AUTO  Un primo dato certo è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D’Amelio veniva inserita nell’archivio del Ministero dell’Interno il 10 luglio 1992, poiché in tale data, Pietrina Valenti ne denunciava il furto presso la Stazione Carabinieri di Palermo-Oreto: inoltre, il furto veniva denunciato dalla proprietaria come avvenuto la sera o la notte prima. Un altro dato certo (sul quale convergono le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti) è che la proprietaria della Fiat 126 incaricava Salvatore Candura di ricercare l’automobile, una volta avvedutasi della sua sottrazione.

A tal proposito, Pietrina Valenti (con modalità alquanto confusionarie), sosteneva di aver presentato la sua denuncia subito dopo la scoperta del furto, aggiungendo di ricordare “perfettamente” che si trattava di una domenica (in realtà, il 10 luglio 1992 era un venerdì), tanto che (a suo dire) le veniva richiesto di tornare in un altro giorno non festivo, perché non c’era personale disponibile per raccogliere la sua denuncia.

Luciano Valenti (anch’egli in maniera confusa), dapprima rispondeva che sua sorella Pietrina sporgeva denuncia subito dopo essersi accorta del furto e poi, dopo la lettura delle sue precedenti dichiarazioni al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, confermava che Pietrina ritardava la denuncia, si pure di poco, in attesa dell’esito delle ricerche dell’automobile, da parte di Candura. […] Sulla stessa linea, anche le dichiarazioni di Salvatore Candura, che spiegava come, su suo consiglio, Pietrina Valenti (che lo sospettava del furto della sua automobile), prima di sporgere la denuncia, attendeva l’esito delle sue ricerche, per “un po’ di giorni”. […] Dunque, sulla scorta degli elementi sin qui richiamati, si può ritenere provato, che il furto della Fiat 126 veniva consumato in epoca compresa tra i primi giorni di luglio 1992, così come dichiarato da Salvatore Candura, e la sera del giorno 9 luglio 1992, come indicato dalla stessa Pietrina Valenti nella denuncia presentata ai Carabinieri, l’indomani 10 luglio 1992. La tesi più ragionevole è che la sottrazione della Fiat 126 sia avvenuta diversi giorni prima rispetto alla denuncia, attesa la convergenza, in tal senso, di plurime fonti dichiarative (Salvatore Candura, Roberto Valenti ed anche Luciano Valenti, almeno secondo quanto dal medesimo dichiarato nel processo c.d. Borsellino uno) ed in considerazione anche della circostanza (pacifica) che la proprietaria si rivolgeva a Salvatore Candura per recuperare il veicolo (come da lei ammesso), secondo una prassi che, evidentemente, richiedeva che la stessa attendesse poi l’esito delle ricerche del mezzo, almeno per qualche giorno, prima di denunciarne la sottrazione alle autorità, tanto più che lei sospettava proprio del Candura, per la commissione del furto. Inoltre, in tale ottica, potrebbe avere senso anche la circostanza (diversamente non spiegabile) che Pietrina Valenti ricordava “perfettamente” di essersi recata in Caserma in una giornata domenicale, non appena si avvedeva della sottrazione della sua Fiat 126: pare, infatti, del tutto ragionevole ipotizzare (alla luce delle suddette risultanze istruttorie) che la stessa sia andata, effettivamente, dai Carabinieri la domenica 5 luglio 1992 e che, alla richiesta dei militari di ripresentarsi in giorno non festivo, abbia poi deciso di rivolgersi al Candura, per cercare di recuperare l’automobile, facendogli presente (proprio come dichiarato da quest’ultimo), che in caso di mancato ritrovamento della Fiat 126, sarebbe andata a denunciarne la sottrazione, come effettivamente avvenuto il successivo venerdì 10 luglio 1992.

[…] Il ricordo (comprensibilmente) poco nitido di Gaspare Spatuzza, sulla data dell’incarico di rubare una Fiat 126 (sintomo evidente di genuinità delle sue dichiarazioni), può essere colmato da altri elementi istruttori, assolutamente compatibili con le sue dichiarazioni ed utili a ricostruire l’esatta cronologia (anche) di questo segmento esecutivo. […] Dunque, andando a ritroso di circa una settimana o poco più, secondo l’indicazione fornita da Gaspare Spatuzza, è del tutto verosimile collocare l’incarico di Cannella, per il furto della Fiat 126, alla fine del mese di giugno. […] Dopo aver riferito dell’incarico ricevuto per il furto della Fiat 126 e delle modalità con le quali assolveva a detto compito, come detto, unitamente all’imputato Vittorio Tutino, nonché del luogo in cui ricoverava l’autovettura, subito dopo la sottrazione, Gaspare Spatuzza proseguiva nel suo racconto, spiegando che, dopo aver fatto sapere a Fifetto Cannella che aveva appunto rubato la macchina, veniva convocato dal capo mandamento, Giuseppe Graviano, che – in quel frangente – trascorreva la latitanza a Falsomiele, nella casa di Borgo Ulivia, del padre di Fabio Tranchina […].

LE DIRETTIVE DI GIUSEPPE GRAVIANO  Nell’occasione, come detto, da collocare in epoca antecedente al pomeriggio del 7 luglio 1992 (allorquando il capo mandamento si allontanava dalla Sicilia, facendovi rientro il 14 luglio 1992), Graviano si informava, innanzitutto, da Spatuzza sul luogo dove aveva rubato l’automobile (la zona dov’era posteggiata la Fiat 126 ricadeva nel territorio del mandamento di Brancaccio, diviso da quello di Santa Maria di Gesù, dalla via Oreto) e gli chiedeva anche se, dalla visione dei documenti o dall’eventuale richiesta di restituzione del mezzo, la stessa fosse riconducibile a persone di loro conoscenza […]. Spatuzza osservava le direttive ricevute, così come quella di comprare un bloccasterzo ad ombrello, da poter applicare al volante della Fiat 126 (evidentemente, in vista della sua collocazione in via D’Amelio, al fine di allontanare dubbi che la stessa fosse rubata), bruciando tutto ciò che era contenuto all’interno (immagini sacre, documenti ed anche un ombrello). […] Nel frattempo (come anticipato), pochi giorni dopo il furto della Fiat 126118, Spatuzza, collegandone i fili dell’accensione, l’aveva messa in moto e trasportata in un altro garage, anch’esso nella sua disponibilità, nella zona della famiglia di Roccella […]. Dopo aver riferito dello spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino (rispetto a quello di Brancaccio, dove aveva ricoverato l’automobile, subito dopo averla rubata), nel territorio della famiglia di Roccella (sempre ricompreso nel mandamento di Brancaccio), nonché dell’incontro con Giuseppe Graviano (nella casa del padre di Fabio Tranchina) e dell’adempimento delle direttive impartite da quest’ultimo, in merito alla sistemazione dell’automobile (provvedendovi direttamente, salvo che per la sistemazione dei freni, per cui s’avvaleva dell’amico meccanico, Maurizio Costa), Gaspare Spatuzza riferiva anche gli ulteriori segmenti della sua partecipazione alle attività preparatorie della stage di via D’Amelio, con il contributo operativo, ancora una volta, dell’imputato Vittorio Tutino. Infatti, dopo un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, la settimana precedente alla strage del 19 luglio 1992, con le ulteriori direttive del capo mandamento sul furto delle targhe che Spatuzza doveva effettuare (tassativamente) sabato 18 luglio 1992, in orario di chiusura degli esercizi ed evitando effrazioni (per ritardare il più possibile la denuncia di furto), proprio in quest’ultimo giorno (vale a dire la vigilia della strage), Vittorio Tutino rintracciava il collaboratore, mentre costui si trovava a casa della madre, poiché doveva consegnargli delle batterie per automobile (evidentemente, assolvendo ad un incarico). Pertanto, i due sodali si recavano, prima dell’orario di chiusura mattutina, dall’elettrauto “Settimo”, in Corso dei Mille, dove Tutino ritirava le “due batterie”, dopo averne controllato la carica (così testandone l’efficienza), consegnandole a Spatuzza, assieme ad “un antennino”, del tipo di quelli che venivano montati nella canaletta di utilitarie di piccola cilindrata.

Spatuzza si recava, quindi, nel garage di Roccella, dove la Fiat 126 era ricoverata e collocava le due batterie e l’antennino all’interno dell’abitacolo, dove aveva già posizionato anche l’occorrente per poter sostituire le targhe che, di lì a poco, avrebbe rubato, secondo le predette direttive di Giuseppe Graviano ed avvalendosi, ancora una volta, dell’amico e sodale Vittorio Tutino. Peraltro, Spatuzza chiariva anche a cosa servisse il predetto materiale, recuperato attraverso l’ausilio dell’imputato, sia pure facendo riferimento alla sua successiva esperienza criminale, in particolare a quella relativa all’attentato di via Fauro a Roma, allorquando veniva approntato un meccanismo di doppia detonazione per l’ordigno esplosivo destinato al giornalista Maurizio Costanzo, appunto, utilizzando due batterie (in quel caso di motociclo), a garanzia di una maggiore riuscita dell’azione delittuosa (in quel caso, non portata a compimento). Successivamente, nel pomeriggio della medesima giornata di sabato 18 luglio 1992, in orario ricompreso tra le ore 15 e le ore 18, Gaspare Spatuzza veniva contattato, sotto la propria abitazione, nel quartiere Brancaccio, da Fifetto Cannella, che gli comunicava che si doveva spostare la Fiat 126. […] Giunto in via Don Orione, sempre seguendo le vetture del Cannella e del Mangano (proprio all’altezza della casa della suocera di Vittorio Tutino), Spatuzza notava i predetti sodali che arrestavano la marcia e, in particolare, Cannella che gli faceva cenno di posteggiare la Fiat 126. Così faceva Spatuzza, che scendeva anche dall’abitacolo, per dirigersi a piedi (non sapendo bene cos’altro fare) verso un bar ubicato lì all’angolo, venendo subito raggiunto da Cannella, a piedi, che gli diceva di salire nuovamente a bordo della Fiat 126 e di seguirlo.

Cannella e Mangano, camminando a piedi conducevano, quindi, Spatuzza in via Villasevaglios, all’interno di un vano seminterrato di uno stabile sulla destra di tale strada, nel quale si accedeva attraverso uno scivolo (dove, come si vedrà, Spatuzza portava gli inquirenti, nel corso del sopralluogo). Imboccando tale scivolo e svoltando poi a destra, Spatuzza notava, tra i numerosi garage del seminterrato, uno che era proprio di fronte alla sua autovettura e che aveva la saracinesca già aperta, con all’interno due uomini: uno era Lorenzo (detto Renzino) Tinnirello, come già accennato, all’epoca dei fatti, vice capo della famiglia di Corso dei Mille (sulla cui figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione), mentre l’altro era uno sconosciuto, verosimilmente estraneo a Cosa nostra (secondo lo stesso collaboratore, una presenza anomala e misteriosa). Era proprio su Tinnirello che si concentrava l’attenzione di Spatuzza, poiché era quest’ultimo che lo guidava, con i gesti, nella manovra di parcheggio nel garage. Terminata detta manovra, Spatuzza faceva notare a Tinnirello la presenza, all’interno dell’abitacolo, del materiale che aveva procurato, anche grazie all’ausilio di Tutino (le due batterie e l’antennino, oltre al necessario per reinstallare delle altre targhe che avrebbe dovuto rubare, di lì a poco), raccomandando anche di ripulire lo sterzo, il cambio e la maniglia dalle impronte digitali che aveva lasciato.

Mentre usciva dal garage, in compagnia di Cannella, Spatuzza vedeva sopraggiungere, scendendo lungo il predetto scivolo d’accesso al seminterrato, Francesco (detto Ciccio) Tagliavia, all’epoca dei fatti, come accennato, a capo della famiglia di Corso dei Mille (anche su tale figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione) e latitante, sicché, proprio per quest’ultimo motivo, il collaboratore evitava anche solo di salutarlo. Spatuzza s’allontanava, poi, a bordo dell’autovettura del Cannella. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA processo Borsellino quater


I ricordi di Gaspare Spatuzza, giorno per giorno, fino al 19 luglio Sabato 18 luglio 1992, Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino recuperavano due batterie necessarie a far esplodere l’autobomba; successivamente Spatuzza portava la Fiat 126 in un garage seminterrato, a meno di un km da via D’Amelio. Nello stesso pomeriggio, Spatuzza e Tutino rubavano anche le targhe da un’altra Fiat 126, consegnate a Giuseppe Graviano

Proseguendo, poi, nell’analisi delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, sulla preparazione della strage e sulle attività compiute il sabato 18 luglio 1992, dopo aver personalmente consegnato la Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios, ai sodali Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, oltre che (si ripete) al predetto terzo estraneo, si deve esaminare la successiva sottrazione delle targhe (poi apposte all’autobomba), da parte di Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino, secondo le direttive impartite dal loro capo mandamento.

L’incarico in tal senso (come anticipato) veniva dato a Spatuzza da Giuseppe Graviano, nella settimana antecedente alla strage, nella casa di Borgo Ulivia, dove il capo mandamento trascorreva la sua latitanza: le direttive (come già accennato) erano quelle di rubare delle targhe da una Fiat 126, nel pomeriggio del sabato di quella settimana, da automobili parcheggiate all’interno di autosaloni od officine, senza far scattare allarmi né operare alcuna effrazione, in maniera tale che il proprietario se ne potesse accorgere solo al momento della successiva riapertura, dopo il fine settimana (secondo i piani di Cosa nostra, a strage già avvenuta).

Peraltro, simili modalità operative erano state seguite anche in precedenza, come spiegato dal collaboratore, per l’esecuzione di un omicidio negli anni ’90 (in quel caso le targhe venivano prelevate in via Fichidindia), oltre che, successivamente, per il fallito attentato allo stadio Olimpico nel gennaio del 1994: lo scopo non era tanto quello di sfuggire ai possibili controlli delle forze dell’ordine, in occasione degli spostamenti del mezzo da utilizzare come autobomba (come visto, infatti, la Fiat 126 di Pietrina Valenti, circolava con la sua targa originale, sia pure per pochi chilometri e con altre due automobili a far da vedetta, ancora il sabato 18 luglio 1992), quanto quello di evitare che ne venisse accertata la provenienza furtiva, una volta che l’automezzo era, appunto, già imbottito d’esplosivo e posizionato nei luoghi dove doveva esplodere. […] Una volta reperite le due targhe, Spatuzza (come già concordato con il capo mandamento) si recava, da solo, al maneggio dei fratelli Vitale, per incontrare Giuseppe Graviano e consegnargli le targhe stesse. Giuseppe Graviano lo aspettava, come concordato, appoggiato sulla Renault 19 che usava in quel periodo165, intento a conversare con un’altra persona. Una volta avvedutosi della sua presenza, Graviano gli si faceva incontro, a piedi, mentre il soggetto col quale parlava, entrava negli uffici della Palermitana Bibite (si trattava di uno de fratelli Vitale, in particolare, di quello che abitava proprio nello stabile di via Mariano D’Amelio). Il capo mandamento di Brancaccio prendeva in consegna le targhe da Spatuzza e, dopo essersi informato sul luogo dove le aveva rubate, gli raccomandava di allontanarsi, l’indomani 19 luglio 1992, stando il “più lontano possibile” di Palermo. Seguendo il consiglio, Spatuzza si recava a trascorrere la domenica in un villino che prendeva in affitto a Campofelice di Roccella, organizzato una piccola festa per i familiari e le persone più care, proprio per far sì che costoro non si trovassero a Palermo e, una volta appreso, dai mezzi d’informazione, della strage in danno del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, pensava “ce l’abbiamo fatta” (sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna informazione sull’identità dell’obiettivo). L’indomani, Spatuzza faceva rientro a Palermo ed aveva un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, in un appartamento di via Lincoln, nella disponibilità di Giuseppe Farana: nell’occasione, il capo mandamento si complimentava con Spatuzza per il suo apporto nell’attentato e si dimostrava estremamente soddisfatto, poiché avevano dimostrato di essere in grado “di colpire dove e quando” volevano; nel contempo, invitava Spatuzza ad adoperarsi affinché si componessero i malumori ed i piccoli contrasti che, di tanto in tanto, insorgevano nella famiglia mafiosa di Brancaccio, in prospettiva di “altre cose” che dovevano “portare avanti”.

I PREPARATIVI DELLA STRAGE  […] Dunque, si può senz’altro affermare che le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in ordine alle attività compiute nella settimana precedente all’attentato di via D’Amelio, vanno a comporsi armonicamente con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia coinvolti in quel segmento della fase esecutiva relativa all’osservazione degli spostamenti di Paolo Borsellino, nella giornata della domenica 19 luglio 1992. Se ne ricava, infatti, un quadro complessivo in cui, nella settimana precedente la strage, i soggetti deputati alla sua realizzazione (appartenenti, da un lato, alle famiglie della Noce, Porta Nuova, San Lorenzo e, dall’altro, a quelle di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella) si attivavano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per portare a compimento l’attentato (pianificato per la giornata di domenica 19 luglio 1992), secondo la sequenza cronologica di seguito indicata:

  • sabato 11 luglio 1992, Salvatore Biondino ed i suoi uomini (Giovan Battista Ferrante ed i due Salvatore Biondo, “il lungo” ed “il corto”), effettuavano la prova del telecomando alle Case Ferreri;
  • lunedì 13 luglio oppure martedì 14 luglio, Raffaele Ganci sondava la disponibilità di suo nipote, Antonino Galliano ad effettuare, per la domenica successiva, il pedinamento del dott. Borsellino;
  • in un arco di tempo compreso tra il martedì 14 luglio ed il successivo giovedì 16 luglio, Gaspare Spatuzza veniva convocato da Giuseppe Graviano, per ricevere le sue direttive sul furto delle targhe da apporre all’autobomba. Nell’occasione, il capo mandamento raccomandava espressamente di rubare le targhe il sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli autosaloni e delle officine, senza operare alcuna effrazione o fare altro che potesse anticipare la denuncia del furto a prima del lunedì successivo;
  • giovedì 16 luglio 1992, Salvatore Biondino (in compagnia di Giuseppe Graviano e di Carlo Greco) diceva a Giovanni Brusca che erano “sotto lavoro” e che non avevano bisogno di alcun aiuto, da parte sua (confermando che, in quel preciso momento, la macchina organizzativa della strage era già ben definita);
  • lo stesso giovedì 16 luglio oppure l’indomani, Salvatore Biondino avvisava Giovan Battista Ferrante di non andare in barca la domenica successiva e di tenersi a disposizione, perché ci sarebbe stato “del daffare”;
  • nello stesso arco di tempo, fra il 16 giovedì ed il venerdì 17 luglio, Raffaele Ganci informava Salvatore Cancemi che la domenica ci sarebbe stato l’attentato con l’esplosivo, contro Paolo Borsellino, durante una visita del Magistrato alla madre e che Salvatore Biondino aveva già messo a punto ogni dettaglio per l’esecuzione;
  • venerdì 17 luglio 1992, alle ore 17.58, Gaspare Spatuzza telefonava all’utenza intestata a Cristofaro Cannella […];
  • sabato 18 luglio 1992, nella tarda mattina, Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino recuperavano, da un elettrauto di Corso dei Mille, due batterie per autovettura, necessarie, assieme all’antennino procurato dall’imputato, a far esplodere l’autobomba; successivamente, Spatuzza portava la Fiat 126 in un garage seminterrato, a meno di un chilometro di distanza dalla via D’Amelio, scortato da Nino Mangano e Fifetto Cannella; nello stesso pomeriggio, Spatuzza e Tutino rubavano anche le targhe da un’altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino e, successivamente, Spatuzza consegnava dette targhe a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale (come da precedenti accordi);
  • sempre nella giornata del sabato 18 luglio 1992, Giovan Battista Ferrante incontrava Salvatore Biondino, che – dandogli appuntamento per le sette dell’indomani mattina – gli consegnava un biglietto con scritto il numero di un’utenza mobile (quella intestata a Cristofaro Cannella) che doveva chiamare, l’indomani, appena avvistato il convoglio di automobili della scorta di Paolo Borsellino;
  • domenica 19 luglio 1992, alle ore 16.52, Giovan Battista Ferrante telefonava all’utenza mobile di Cristofaro Cannella, per avvisare dell’imminente arrivo del magistrato in via D’Amelio.

I RISCONTRI POSITIVI  Dalla sequenza degli eventi appena indicati, desumibile dal racconto dei collaboratori di giustizia che partecipavano alla fase esecutiva dell’attentato (o che offrivano, comunque, elementi concreti per ricostruire detta fase), pare evidente che le (attendibili) dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (sostituendosi a quelle, mendaci, rese in precedenza da Vincenzo Scarantino) si saldano perfettamente con quelle rese da Antonino Galliano, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, trovando anche, nello svolgimento degli accadimenti da costoro descritta, un’efficace riscontro di natura logica.

Ancora, si deve rilevare come le predette dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, oltre ad essere perfettamente compatibili e complementari fra di loro, convergono anche in merito alla circostanza fondamentale che il giorno prescelto per l’attentato in via D’Amelio era proprio la domenica 19 luglio 1992: in questo senso, infatti, vanno lette anche le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulle precise direttive impartitegli da Giuseppe Graviano per il furto delle targhe (di sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli esercizi, senza fare effrazioni o lasciare tracce visibili, che avrebbero anticipato la denuncia, rispetto al lunedì). Nello stesso senso, come detto, paiono illuminanti le dichiarazioni di Antonino Galliano, cui veniva richiesta – già lunedì 13 o martedì 14 luglio – la disponibilità a pedinare il magistrato per la domenica successiva ed anche quelle di Giovan Battista Ferrante, che doveva tenersi a disposizione per la domenica, nonché (sia pure con minor precisione) quelle di Salvatore Cancemi, cui Raffaele Ganci faceva presente, pochi giorni prima della strage (giovedì o venerdì), che tutto era già organizzato per fare un attentato a Paolo Borsellino, con l’eplosivo, quella domenica. Tutte queste dichiarazioni, trovano ora, ulteriore e significativo sostegno, in quelle rese da Gaspare Spatuzza.

[…] Per quanto riguarda, poi, le ragioni della scelta di collaborare con la giustizia, Spatuzza la spiegava come il punto d’arrivo di un tormentato percorso morale e religioso, di rivisitazione critica delle proprie condotte delinquenziali, avendo egli maturato, durante la propria detenzione ed anche a seguito dell’incontro con persone che scontavano condanne per la strage di via D’Amelio, basate su ricostruzioni che egli ben sapeva non esser rispondenti a quanto realmente accaduto il 19 luglio 1992 e nei giorni immediatamente precedenti, il desiderio di modificare radicalmente la sua vita e di riscattare i suoi trascorsi, anche cercando conforto nella religione […] In proposito va evidenziato che, […], era proprio nel periodo della detenzione a Parma, con Gaetano Murana, che Spatuzza, pur non essendo affatto intenzionato a diventare un collaboratore della giustizia, si spingeva a fare delle rivelazioni ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, per avvisare che c’erano stavano facendo un errore negli accertamenti giudiziari sulla strage di via D’Amelio: a tal riguardo, si rinvia alla lettura del verbale integrale del colloquio investigativo con i dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull’accordo delle parti, all’udienza del 7.11.2016). In detto verbale -peraltro, ben difficilmente utilizzabile, ai fini di prova (sebbene oggetto di molteplici domande, nel controesame dibattimentale del collaboratore), in quanto reso in totale assenza di garanzie difensive (e facendo esplicitamente presente che si trattava di un colloquio senza alcuna valenza processuale)- Gaspare Spatuzza (ben dieci anni prima dell’avvio della sua collaborazione), diceva che l’automobile, poi utilizzata come autobomba in via D’Amelio, veniva rubata dai ragazzi della Guadagna e, poi, da ‘‘altri’’, senza che Orofino sapesse alcunché o c’entrasse qualcosa, avendo semplicemente subito il furto delle targhe da un mezzo ricoverato nella sua autofficina; l’automobile veniva riempita altrove, d’esplosivo, e Vincenzo Scarantino era totalmente estraneo a questi fatti; gli avevano fatto dire ‘‘quelle cose che non doveva dire’’. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA processo Borsellino quater


Menzogne e falsi pentiti, ecco Salvatore Candura e Vincenzo Scarantino

Durante le investigazioni, condotte dal dott. Arnaldo La Barbera e i suoi uomini, nonostante le perplessità che potevano insorgere sulle dichiarazioni di Salvatore Candura e Vincenzo Scarantino e sulla loro personalità, non veniva mai fatto un sopralluogo con il ladro dell’automobile… Si riporta qui di seguito (per maggiore comodità di lettura e consultazione) uno stralcio della deposizione dell’Ispettore Claudio Castagna, che assisteva a detti sopralluoghi (videoregistrati) con Gaspare Spatuzza e con Pietrina Valenti:

  • P.M. Dott. LUCIANI – Senta, lei ha parlato, invece, di sopralluoghi esperiti con l’Autorità Giudiziaria assieme a Gaspare Spatuzza.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Sì.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Lei ha presenziato a questi sopralluoghi?
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Sì.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Sa le modalità con le quali sono stati condotti questi sopralluoghi? Cioè da un punto di vista tecnico intendo.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Sì, tra l’altro mi sono occupato quasi… quasi totalmente, in una sola occasione credo si sia occupato un collega di tutte le videoriprese, di tutti i sopralluoghi che sono stati fatti con…
  • P.M. Dott. LUCIANI – Quindi i sopralluoghi sono stati…
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Tutti videofilmati.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Lei ha detto di aver visto anche le immagini del sopralluogo di Candura Salvatore.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Di Candura, sì. Sì, ne ho fatto anche annotazione, tra l’altro, su questo per…
  • P.M. Dott. LUCIANI – Ha fatto anche annotazione per descrivere.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Sì, sì.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Ecco, sa che luogo ha indicato Candura Salvatore al momento del sopralluogo?
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Allora, lui, invece, sosteneva che… di essere, quindi, l’autore del furto della 126 e che l’autovettura, nel momento in cui l’aveva prelevata, si trovava posteggiata proprio davanti l’ingresso dello stabile, quindi nella parte terminale della L.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Davanti il portone, diciamo.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Allora, immaginando questa L immaginaria, Spatuzza e la signora Valenti la indicavano proprio nel primo parcheggio principale sul lato dello stabile, mentre Candura diceva che la macchina si trovava al termine della L, del… della L.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Nel vialetto che conduce al portone di accesso.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Proprio davanti al portone di accesso.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Proprio davanti al portone.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Dove c’erano questi gradini, questi gradini che conducevano verso il piazzale.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Senta, per poter fare le attività che vi sono state delegate dalla Procura della Repubblica, avete avuto modo di visionare anche le attività che erano state fatte illo tempore?
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Sì, abbiamo, praticamente, acquisito buona parte del carteggio degli accertamenti che erano stati fatti all’epoca.
  • P.M. Dott. LUCIANI – Per quello che ha potuto lei verificare dalla lettura di questi atti, chiaramente per poter assolvere alle deleghe della Procura, questo tipo di accertamento in via Sirillo di individuazione dei luoghi era mai stato fatto?
  • TESTE C.G. CASTAGNA – No, non…
  • P.M. Dott. LUCIANI – Da parte del Candura.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Non risultano atti.
  • P.M. Dott. LUCIANI – O da parte della Valenti.
  • TESTE C.G. CASTAGNA – Non risultano atti in cui… cioè in cui sarebbero stati fatti questi sopralluoghi.

PERPLESSITÀ  Orbene, come emerge anche dalla testimonianza appena riportata, una tale attività istruttoria di sopralluogo non veniva mai espletata in passato, allorquando si raccoglievano le dichiarazioni di Candura e Scarantino, per la strage di via D’Amelio.

Durante le pregresse investigazioni, condotte dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi uomini, nonostante le naturali perplessità che potevano insorgere, in relazione alla personalità di entrambi i ‘collaboratori’ ed anche al contenuto delle loro dichiarazioni (si pensi, solo per fare un esempio, al racconto di Scarantino sulla cerimonia della sua affiliazione a Cosa nostra), non veniva mai fatto un sopralluogo con il ladro dell’automobile, né con la derubata.

Anche per questo motivo, oltre che per il sopravvenuto mutamento dei luoghi, l’atto istruttorio si rivela di fondamentale importanza, andando a riscontrare, in maniera molto significativa e puntuale, le dichiarazioni di Spatuzza (e, per converso, ad escludere la credibilità di quelle rese da Salvatore Candura e da Vincenzo Scarantino, nei precedenti processi). Inoltre, l’individuazione del luogo esatto di sottrazione della Fiat 126, da parte di Gaspare Spatuzza, si rivela ancor più attendibile, in considerazione del fatto che il collaboratore indicava un punto dove, all’epoca del sopralluogo, era impossibile posteggiare un’automobile, poiché vi erano delle fioriere, installate in epoca successiva, come spiegato dalla stessa Pietrina Valenti. Quest’ultima (nella consueta maniera confusionaria), spiegava che, all’epoca dei fatti, nel posto dove venivano poi collocate le fioriere condominiali, si poteva parcheggiare (“io la posteggiavo la macchina dov’è che ora ci sono messe le piante”).

[…] Sempre in occasione della sua testimonianza, Pietrina Valenti precisava che, per come aveva parcheggiato la sua Fiat 126, quella sera, non aveva modo di controllarla a vista, dalle finestre del suo appartamento. […] Le dichiarazioni della Valenti trovavano anche conferma nell’attività di riscontro del Centro Operativo DIA di Caltanissetta, da cui risultava che, effettivamente, la zona dove venivano installate le menzionate fioriere condominiali (dove la teste, come detto, posteggiava la Fiat 126, prima che le venisse rubata), non era visibile dalle finestre dell’appartamento della proprietaria. Al contrario (come anticipato), Salvatore Candura, nel sopralluogo del 24 novembre 2008 (anch’esso agli atti), confermando quanto già dichiarato nei precedenti procedimenti, indicava, come luogo dove rubava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, un posto diverso, nelle immediate vicinanze del portone d’ingresso dello stabile, peraltro in una posizione parzialmente visibile dalla camera da letto della Valenti. Venivano, poi, acquisite al fascicolo per il dibattimento, sul consenso delle parti, anche tutte le dichiarazioni rese dai condomini di via Sirillo, su tre temi di prova:

se i luoghi subivano o meno delle modifiche, dal luglio 1992, come affermato da Pietrina Valenti e negato da Salvatore Candura (fatta eccezione, secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, per due archi in ferro, messi per ostruire la marcia di possibili autovetture, nel vicolo cieco d’accesso al portone condominiale);

se, all’epoca dei fatti, era possibile oppure no posteggiare automobili, per un tempo apprezzabile, nel predetto vicolo cieco, come escluso dalla Valenti ed affermato da Candura, che sosteneva, appunto, d’aver rubato la Fiat 126 proprio da siffatta posizione;

se qualche condomino notava il furto della Fiat 126 oppure la presenza di due persone nei pressi della medesima automobile, la sera in cui la stessa veniva asportata (attese le menzionate dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, secondo cui, mentre perpetrava il furto con Tutino, una coppia con due bambini transitava a piedi).

Le circostanze complessivamente desumibili dalle dichiarazioni acquisite agli atti, possono riassumersi (in maniera estremamente sintetica, considerata anche la sopravvenuta confessione, da parte di Salvatore Candura, della falsità delle proprie precedenti dichiarazioni, sul furto della Fiat 126, sotto casa di Pietrina Valenti), come segue. Effettivamente, alla fine del vicolo cieco che conduce al portone dello stabile di via Bartolomeo Sirillo n. 5, successivamente al luglio del 1992, venivano realizzate, da uno dei condomini (Passantino Vincenzo), delle opere (abusive), consistenti nella realizzazione di alcuni gradini, di fronte all’entrata per l’edificio. Detta circostanza, oltre che dal diretto interessato (che operava, come accennato, senza alcun titolo edilizio, per cui non esistono atti pubblici, per una precisa datazione delle opere), veniva confermata anche dagli altri condomini (tutti collocavano tali opere, all’incirca, negli anni 2000-2005). Inoltre, pure i paletti per impedire l’accesso al cortile prospiciente al portone d’ingresso, venivano collocati in epoca più recente, rispetto al luglio 1992 (verosimilmente, dopo l’anno 2003). Lo stesso vale per le fioriere poste nel cortile/parcheggio dello stabile, a ridosso dell’edificio condominiale, collocate nella stessa epoca dei paletti.

ANCHE CANDURA AMMETTE DI AVER MENTITO  Quanto alla possibilità di posteggiare, all’epoca dei fatti, nel vicolo cieco che conduce al portone d’ingresso condominiale, le dichiarazioni dei condomini non erano del tutto univoche: molti evidenziavano che, prima dell’installazione dei paletti, le automobili venivano parcheggiate fin davanti al portone dello stabile, ma solo per soste brevi (come per scaricare merci o per la pausa pranzo); tuttavia, la collocazione degli ostacoli si rendeva necessaria proprio per evitare che parcheggiassero lì autovetture che non consentivano l’accesso allo stabile, qualora ve ne fosse stato bisogno, per i mezzi di soccorso; con particolare riferimento alla signora Pietrina Valenti, alcuni condomini dichiaravano che la stessa era solita parcheggiare dal lato delle fioriere; altri ricordavano, genericamente, che la predetta parcheggiava dove trovava posto. Sul punto, Roberto Valenti (confermando, sia pure con qualche titubanza, le indicazioni già fornite in fase d’indagine, anche con la redazione di uno schizzo planimetrico) dichiarava che sua zia Pietrina, abitualmente, posteggiava la Fiat 126 sul lato lungo del cortile, limitrofo all’edificio condominiale, in posizione dove la stessa ne poteva controllare visivamente la presenza, affacciandosi dalle finestre dell’abitazione. Analoghe indicazioni dava Luciano Valenti, che spiegava come la sorella Pietrina era solita posteggiare, sul lato lungo dello stabile di via Sirillo (confermando, anche in tal caso, le indicazioni offerte in uno schizzo planimetrico, redatto di suo pugno, acquisito al fascicolo per il dibattimento); inoltre, quest’ultimo teste chiariva anche quanto dichiarato nel dibattimento del primo processo sulla strage di via D’Amelio: allorquando rispondeva che la Fiat 126 della sorella, prima di esser rubata, veniva posteggiata “sotto la scala” (proprio come sostenuto, all’epoca, da Salvatore Candura), non intendeva indicare (in senso letterale) proprio l’ingresso dello stabile.

Peraltro, anche Salvatore Candura, allorché (nell’interrogatorio reso il 10.3.2009, acquisito al fascicolo per il dibattimento, col consenso delle parti e riportato in nota) decideva di ammettere (innanzi all’evidenza) la falsità delle sue precedenti dichiarazioni in merito al furto della Fiat 126, dichiarava (fornendo una versione, comunque, da prendere con le dovute cautele) che l’automobile della Valenti era posteggiata dalla parte delle fioriere (anch’egli redigendo uno schizzo planimetrico, allegato al verbale), riferendo che la vedeva parcheggiata lì, nella stessa sera in cui veniva, poi, asportata (poiché, a suo dire, quella sera, si recava effettivamente a casa di Pietrina, per farle visita) e che, durante il sopralluogo indicava agli inquirenti, volutamente, un posto sbagliato per lanciare loro un segnale sulla falsità delle proprie dichiarazioni (delle quali avrebbe sempre avvertito il peso). Anche in dibattimento, Candura confermava tali indicazioni.

[…] Infine, si deve dare atto (più che altro per completezza d’esposizione) che anche Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura, dopo aver confessato -entrambi- la falsità delle loro precedenti dichiarazioni su questi fatti, tornavano sui loro passi anche sul punto specifico, spiegando che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non si poteva affatto rubare con lo “spadino”. Vincenzo Scarantino, nel corso di un interrogatorio (acquisito al fascicolo per il dibattimento), ammetteva di aver adeguato le sue dichiarazioni alla versione di Candura circa l’utilizzo dello “spadino” per rubare la Fiat 126 della Valenti, spiegando che solo i modelli più “antichi” di detta automobile potevano essere rubati con tale arnese, mentre quelle “di ‘a secunna serie in poi con uno spadino non si apre”, confermando così la versione di Agostino Trombetta e quella di Gaspare Spatuzza.

Anche Salvatore Candura ammetteva che quel modello di Fiat 126 in uso a Pietrina Valenti si poteva mettere in moto solo rompendo il bloccasterzo e collegando i fili d’accensione, spiegando addirittura (ma la circostanza deve esser valutata con il beneficio dell’inventario) che, al momento della sua falsa collaborazione, dichiarava volutamente che lui utilizzava un “chiavino”, anche se ciò era un “controsenso” (così come, a suo dire, lo era pure la circostanza di avere utilizzato il medesimo attrezzo anche per aprire la portiera, poiché quella macchina si poteva aprire pure con la “chiave Simmenthal”), al fine di lanciare dei segnali agli inquirenti […]. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA processo Borsellino quater


La partecipazione di Giuseppe Graviano alla strage di via D’Amelio Fabio Tranchina curava in quel periodo la latitanza del capo mandamento di Brancaccio. Le sue dichiarazioni evidenziano la partecipazione diretta di Giuseppe Graviano alla fase esecutiva della strage e il ruolo del gruppo mafioso di Brancaccio per la preparazione e l’esecuzione dell’attentato

Più in generale, le dichiarazioni di Fabio Tranchina, che, curando in quel periodo la latitanza del capo mandamento di Brancaccio, aveva un punto d’osservazione privilegiato su quello che accadeva in Cosa nostra, assumono notevole rilevanza nella misura in cui evidenziano la partecipazione diretta di Giuseppe Graviano alla fase esecutiva della strage di via D’Amelio, ponendosi in linea con la ricostruzione operata da Gaspare Spatuzza che, in maniera più marcata rispetto a quanto emerso dai precedenti processi (basati anche sulla falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino), sposta l’accento sul gruppo di Brancaccio in relazione alla gestione di un rilevante segmento della preparazione e dell’esecuzione dell’attentato del 19 luglio 1992. […] Tranchina spiegava che -all’epoca dei fatti- abitava a Borgo Ulivia, nel rione Falsomiele di Palermo, con i suoi genitori, e che questi ultimi, come ogni estate, dalla metà del mese di giugno e fino ai primi giorni di settembre del 1992, si trasferivano nella casa di villeggiatura a Carini. In tale arco di tempo, rimanendo la casa vuota, egli la metteva a disposizione di Giuseppe Graviano […], affinché questi vi trascorresse la sua latitanza (il quartiere, peraltro, è ubicato a poca distanza da quello di Brancaccio e, dunque, era in un’ottima posizione affinché il capo mandamento continuasse a curare i propri interessi ed a mantenere i contatti coi sodali). Tranchina ricordava che, tra le varie persone che Giuseppe Graviano incontrava, in quel periodo estivo, all’interno della sua abitazione, c’era anche Gaspare Spatuzza […]. Tranchina riferiva anche di aver accompagnato Giuseppe Graviano, nel corso dell’anno 1992, sia prima che dopo la strage di Capaci, a Palermo, in via Tranchina, nel luogo che, come apprendeva dopo la cattura di Riina, era l’abituale punto di ritrovo tra il capomafia di Corleone ed il capo mandamento di Brancaccio. In particolare, proprio la mattina del giorno in cui veniva poi catturato Riina (o, come diceva la sorellina di Tranchina, veniva “arrestata Cosa nostra”), il collaboratore accompagnava Giuseppe Graviano nel locale di via Tranchina e, dopo aver sentito la notizia dell’arresto del boss corleonese, veniva poi contattato da Cristofaro Cannella che gli diceva di star tranquillo per Giuseppe Graviano, perché questi era con lui. Successivamente, Giuseppe Graviano commentava col Tranchina l’arresto di Riina, dicendo che potevano dirsi “tutti figli di ‘stu cristianu” e che, certamente, la sua cattura non era dovuta a delle microspie piazzate nel magazzino di via Tranchina, poiché -in tal caso- avrebbero fatto il blitz in detto locale, dove vi erano talmente tanti soldi “che noi ci potevamo comprare la Sicilia” […].

I SOPRALLUOGHI IN VIA D’AMELIO  In particolare, in due diverse circostanze, entrambe nel mese di luglio 1992, proprio lungo il tragitto di ritorno dal magazzino di via Tranchina verso l’abitazione di Borgo Ulivia, Giuseppe Graviano chiedeva a Fabio Tranchina di cambiare il consueto percorso, appositamente per accedere in via D’Amelio. Il primo di tali sopralluoghi, nella prima settimana di luglio, avveniva quando ancora era giorno ed era Graviano ad indicare al Tranchina di imboccare la via D’Amelio, fare il giro della strada ed uscire dalla stessa, senza arrestare la marcia. Il secondo accesso, invece, avveniva nella settimana precedente all’attentato, dopo il tramonto: in quell’occasione c’era anche Cristofaro Cannella, che li precedeva, a bordo della sua autovettura Audi 80, e Graviano raccomandava a Tranchina di non arrestare la marcia perché quella era una zona che “scottava”.

Vale la pena di evidenziare come queste indicazioni di Fabio Tranchina in merito ai due sopralluoghi in via D’Amelio con Giuseppe Graviano, oltre ad esser perfettamente compatibili con i dati oggettivi del tabulato dell’utenza mobile di quest’ultimo, si compongano armonicamente con le indicazioni fornite da Spatuzza, sia in ordine al furto della Fiat 126, che ai successivi incontri con il capo mandamento, proprio nella casa messa a disposizione da Tranchina, con la raccomandazione (nel primo incontro) di rifare i freni dell’automobile e le direttive (nel secondo incontro) sulle modalità con cui rubare le targhe. Detti incontri, infatti, sono (come già detto) ragionevolmente collocabili, anche alla luce dei predetti dati di traffico telefonico dell’utenza di Giuseppe Graviano, rispettivamente, nella prima settimana del mese di luglio (prima dell’allontanamento di Graviano dalla Sicilia, nel pomeriggio del 7 luglio 1992) ed in quella precedente all’attentato di via D’Amelio (dopo il rientro a Palermo del boss, la mattina del 14 luglio 1992). Si riporta, ancora una volta, uno stralcio delle dichiarazioni rese da Fabio Tranchina, sul punto:

  • […] P. M. LUCIANI – Scusi se la interrompo, la pregherei di essere estremamente dettagliato su queste circostanze.
  • TRANCHINA – Sì. Ricordo che ci fu una prima volta, e questo fu esattamente la prima settimana di Luglio del 1992, che Giuseppe quando uscendo da questo appuntamento mi chiese, che ero in macchina con lui ovviamente, io poco fa quando ho detto me ne andavo prendevo via Ugo La Malfa, Viale Regione Siciliana intendevo quando lasciavo lui e me ne andavo solo. Questo invece quando io poi lo andavo a prendere è successo in un paio di occasioni, uno siamo nella prima settimana di Luglio che usciamo da, cioè io lo vado a prendere in questo appuntamento in via Tranchina e Giuseppe Graviano mi dice di fare, abbiamo fatto una strada insolita, diciamo, siamo scesi dalla parte interna, Viale Strasburgo, una cosa dentro dentro, comunque gira di qua, gira a destra, vai avanti mi porta in via D’Amelia. Arrivato in via D’Amelio lui mi disse: “Entra di qua, entra proprio in via D’Amelio – Perché la via D’Amelio è una strada che non spunta perché c’è un muro là di fronte – fai il giro rallenta però non ti fermare”. Quindi abbiamo fatto il giro proprio a ferro di cavallo e siamo andati via. E questa è la prima volta che mi fa passare da Via D’Amelio. Poi praticamente avviene una seconda volta, sempre un’altra volta che io sono andato a prendere il Graviano che l’avevo lasciato la mattina, quando lui finiva l’appuntamento lo andai a prendere e quindi si era fatto un po’ più tardi, perché sono state due volte questi passaggi in via D’Amelio, una volta era buio e una volta era giorno, credo che la seconda volta fosse buio, io lo andai di nuovo a prendere in questo appuntamento in via Tranchina che lui aveva e ci recammo di nuovo…
  • AVV. – Signor Tranchina ci può dire quando fu la seconda volta?
  • TRANCHINA – Siamo proprio nella settimana che precede la strage di Via D’Amelio. Però questa volta davanti a noi c’è Fifetto Cannella con la sua macchina. Stessa cosa, siamo arrivati in via D’Amelio, però ho omesso un particolare dottore, che dopo il primo sopralluogo che facciamo in via D’Amelio Giuseppe mi chiede se io gli avrei potuto trovare un appartamento in via D’Amelio. Dice: «Fabio, mi serve un appartamento qua». Gli ho detto: «Qua dove?» – «Qua», proprio mentre eravamo in via D’Amelio mi disse: «Qua mi serve un appartamento, vedi se riesci ad affittarmi un appartamento, però non te ne andare alle Agenzie, non dare documenti, vedi se lo trovi casomai se vogliono pagato sei mesi, pure un anno di affitto anticipato glielo paghi, l’importante che non contatti agenzie. Privatamente». […] Al che Giuseppe Graviano, proprio nell’occasione del secondo sopralluogo mi chiese: «Fabio, ma l’hai trovato l’appartamento?». Io in verità neanche l’avevo cercato, signor Presidente, perché per le modalità in cui lui mi aveva chiesto di cercarlo, non ti fare contratto d’affitto, non te ne andare dalle agenzie, non contattare nessuno, non dare documenti, io ho detto ma dove vado? Cioè come faccio io a trovare una casa in questi termini, con queste richieste? E gli disse: “Giuseppe, no, non l’ho trovata”. Perché lui mi chiese: “Ma l’hai trovata?”. Ho detto: «No, sinceramente non ho trovato niente». E lui aggiunse un particolare perché mi disse che precedentemente questo compito lo aveva dato a Giorgio Pizzo. Dice: «Fabio, glielo avevo detto a Giorgio Pizzo di trovarmi una casa qua però non me l’ha trovata, vedi se me la trovi tu con quelle modalità che mi chiese». E io gli dissi che non l’avevo trovata. A quel punto gli scappa dalla bocca, dice: «Va bene, non ti preoccupare – lo dico in siciliano signor Presidente e poi lo traduco perché… Giuseppe mi disse, alla mia risposta negativa che non avevo trovato la casa: «va bene non ti preoccupare addubbunnu iardinu (pare dica)». Che tradotto sarebbe: «Mi arrangio nel giardino». Cioè una cosa del genere. E io fino là, addubbunnu iardinu non è che… Va beh l’ha detto, però nel momento in cui succedono i fatti signor Presidente, io ho realizzato che in via D’Amelio dove c’era il muretto, perché la via D’Amelio è una strada che non spunta, c’è un muro dietro c’è un giardino. E poi… […]».

Le dichiarazioni di Tranchina, poc’anzi riportate, oltre a confermare l’attendibilità di quelle rese da Gaspare Spatuzza, aprono anche significativi spiragli circa il soggetto che azionò il telecomando in via D’Amelio ed in ordine al luogo dove era appostato il commando (od almeno, una parte del commando) che attendeva l’arrivo del dott. Paolo Borsellino, presso l’abitazione dove si trovava sua madre. Infatti, in occasione del primo sopralluogo, Giuseppe Graviano chiedeva a Tranchina di procurargli un appartamento proprio in via D’Amelio, raccomandandogli di non rivolgersi alle agenzie immobiliari, né di stipulare contratti e di pagare in contanti (dicendo anche che la stessa richiesta, già fatta a Giorgio Pizzo, non veniva soddisfatta). Tranchina, tuttavia, non si attivava particolarmente, attesa la prevedibile difficoltà che avrebbe incontrato per assolvere siffatto compito, in ragione delle modalità indicategli, sicché, al momento del secondo sopralluogo in via D’Amelio, quando il capo mandamento tornava sull’argomento, Tranchina gli faceva presente che non aveva trovato alcun immobile. La secca risposta di Giuseppe Graviano (“va bé addubbo ne iardinu”), da un lato, rende palese che la sua richiesta non era certamente volta a reperire un appartamento dove trascorrere la latitanza e, dall’altro lato, fornisce una indicazione circa il possibile luogo da cui gli attentatori azionavano il telecomando che provocava la micidiale esplosione (la via D’Amelio, infatti, è a fondo chiuso e termina con un muro, dietro al quale c’è, appunto, un agrumeto), tenuto anche conto di quanto rivelato da Giovan Battista Ferrante, in merito al commento di Salvatore Biondino che (durante il macabro brindisi di festeggiamento), diceva che “le uniche persone che potevano avere delle conseguenze era chi stava dietro il muro, vicino al muro, a chi poteva succedere qualcosa, perché essendo vicino al posto, dove era successa l’esplosione, gli poteva accadere il muro addosso”.

  • GIUDICE – Senta una cosa, Lei ha detto che ci fu quel commento di questo Graviano, “Hai visto ca na spirugliamu?”, questo dopo via D’Amelio, no? Ma dopo Capaci ci furono commenti di questo genere all’interno dell’organizzazione?
  • IMPUTATO TRANCHINA – No.
  • GIUDICE – C’era un’aria, come dire, di obiettivo raggiunto, di successo conseguito?
  • IMPUTATO TRANCHINA – Come commenti, diciamo, di quel genere no, però mi ricordo che un giorno vedendo Filippo Graviano era come a quello che cercava di giustificare quanto era successo, con riferimento parlando a Capaci, perché diceva: “Ma lo sai, io parlando con le persone mi hanno detto «intanto non è successo niente, che non è morta neanche una persona estranea al fatto», sono cose che si muore in tanti modi, può capitare di tutto”. Cioè lui cercava di giustificare come se la gente non condannava il gesto. Cioè questa cosa mi restò impressa. Cioè lui non stava parlando proprio con me esplicitamente, eravamo più di una persona, diciamo, là, e mi ricordo pure che eravamo alla zona industriale, in dei capannoni che avevano acquistato da un fallimento, e lui fece questo commento. Come a volere… come se la gente giustificava questo gesto folle che era stato commesso.
  • GIUDICE – O come se lui si volesse giustificare davanti alla gente che non lo capiva.
  • IMPUTATO TRANCHINA – Sì, “la gente non ci condanna”. Io poi mi vedevo il telegiornale e dicevo: ma mi sa…mi sa che un po’ qua Filippo le cose non le vede tanto bene, perché la risposta della gente c’è stata, eccome. A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA processo Borsellino quater

Le menzogne di Andriotta per mettere Scarantino “con le spalle al muro”  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA  Francesco Andriotta iniziava a collaborare il 14 settembre 1993. Non solo apriva la strada alla collaborazione successiva di Vincenzo Scarantino, ma permetteva persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di quest’ultimo, nel 1998. Andriotta avrebbe poi ammesso di aver mentito per costringere Scarantino a “collaborare”

La collaborazione di Francesco Andriotta (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D’Amelio, non solo apriva la strada, in maniera determinante, a quella successiva di Vincenzo Scarantino (che iniziava a giugno 1994), ma permetteva altresì di puntellare il costrutto accusatorio riversato nei tre gradi del primo processo celebrato per questi fatti (nei confronti dello stesso Scarantino Vincenzo, nonché di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe), consentendo persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di Scarantino, nel settembre 1998.

Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, la genesi e l’evoluzione di quella ‘collaborazione’, devono esser rivisitate, con la consapevolezza che le dichiarazioni di Andriotta costituivano la svolta per le indagini preliminari dell’epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino.

Pertanto, come anticipato, prima di affrontare il merito di quanto riferito dall’imputato nell’odierno procedimento, dal 2009 in avanti, ammettendo apertamente la natura mendace della propria collaborazione (e lo scopo della stessa, vale a dire costringere Scarantino a ‘collaborare’, mettendolo con le “spalle al muro”), soltanto una volta messo innanzi all’evidenza di quanto già accertato dalle più recenti indagini, pare opportuno muovere dal contenuto delle dichiarazioni (come detto, pacificamente mendaci) che questi rendeva, da ‘collaboratore’ della giustizia, in relazione a quanto (asseritamente) appreso sulla strage di via D’Amelio, durante la detenzione in carcere a Busto Arsizio, con Vincenzo Scarantino.

Andriotta iniziava a ‘collaborare’ sui fatti di via D’Amelio, con l’interrogatorio del 14 settembre 1993 (reso a Milano, davanti al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), dove riferiva (in sintesi, in ben otto ore d’interrogatorio) che:

  • chiedeva il trasferimento dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio, per essere più vicino alla famiglia; arrivava in tale ultima struttura il 3 giugno 1993 e veniva assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, dove rimaneva fino al 23 agosto 1993;
  • proprio in tale periodo conosceva Vincenzo Scarantino, col quale instaurava un rapporto cordiale, che diventava, giorno dopo giorno, più stretto; come

usualmente avveniva tra detenuti, i due iniziavano a parlare delle rispettive vicissitudini e, quindi, anche delle attività illecite per cui erano detenuti;

  • Scarantino gli riferiva che contrabbandava sigarette (come attività collaterale) e che era legato ad importanti personaggi mafiosi, in particolare a Carlo Greco e Salvatore Profeta, con i quali gestiva grossi traffici di stupefacenti; di Profeta aggiungeva che era suo cognato, nonché ‘uomo d’onore’, che godeva di grande rispetto in Cosa Nostra, essendo il braccio destro di Pietro Aglieri, il capo nel quartiere della Guadagna;
  • col passare dei giorni, il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di favori: Scarantino cucinava anche per Andriotta, mentre quest’ultimo, in occasione dei colloqui carcerari, consegnava alla propria moglie dei messaggi scritti per la famiglia di Scarantino; a volte era lo stesso imputato che scriveva tali messaggi, su dettatura di Scarantino, poiché questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di Andriotta (che doveva chiamare il numero di telefono riportato sul ‘pizzino’, leggendone il contenuto all’interlocutore), non capiva cosa vi era scritto;
  • nel prosieguo del rapporto fra i due detenuti, Scarantino si lasciava andare ad una serie di importanti confidenze, riguardanti anche il suo diretto coinvolgimento nella strage di via D’Amelio. Inizialmente, Scarantino gli spiegava solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano le dichiarazioni di tali Candura e Valenti, delle quali non si preoccupava perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili (Scarantino aveva, addirittura, appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le sue dichiarazioni). Scarantino neppure era preoccupato per il filmato, in possesso di Candura, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere, giacché era in grado di darne ampia giustificazione. Invece, qualche apprensione mostrava Scarantino quando apprendeva dell’arresto di suo fratello per l’accusa di ricettazione di autovetture, tanto che, con il predetto sistema dei messaggi trasmessi tramite la moglie di Andriotta, cercava di capire se detto reato era o no collegato alla strage di via D’Amelio. Molto più forte era la preoccupazione di Scarantino quando (tramite un detenuto della seconda sezione) apprendeva che in televisione davano notizia dell’arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D’Amelio. In tale contesto, Scarantino si lasciava andare ad ulteriori confidenze, rivelando ad Andriotta, tra le altre cose, che temeva un eventuale pentimento del predetto garagista, le cui dichiarazioni potevano comportare, per lui, la condanna all’ergastolo. La fiducia nutrita nel compagno di detenzione, poi, induceva Scarantino a confessare ad Andriotta di aver effettivamente commissionato al predetto Candura il furto di quella Fiat 126 che veniva utilizzata nella strage del 19 luglio 1992, e ciò su richiesta di un parente (un cognato o fratello). L’autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche la sorella di Scarantino (Ignazia) ne possedeva una dello stesso colore (in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto). Candura (sempre secondo le false confidenze di Scarantino, riferite da Andriotta) aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Valenti Luciano e quest’ultimo la aveva portata nel posto stabilito, dove Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d’esplosivo. Inoltre, Andriotta aveva riferito anche ulteriori circostanze di dettaglio (sempre apprese, a suo dire, da Scarantino), in merito al furto della predetta autovettura, come il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e, per tal motivo, veniva spinta o trainata. Ancora, per il furto di detta autovettura, Scarantino aveva promesso 500.000 Lire a Candura, ma ne aveva corrisposto soltanto una parte, vale a dire 150.000 Lire, oltre a della sostanza stupefacente (non pagando la differenza). L’autovettura era stata anche riparata ed alla stessa erano state cambiate le targhe. Inoltre, Scarantino gli confidava che era lui stesso che aveva portato la macchina dal garage alla via D’Amelio. Circa il luogo dove la vettura era stata imbottita d’esplosivo, Scarantino gli confidava cose contrastanti, giacché, in un primo momento, riferiva di una località di campagna dove la sua famiglia possedeva dei maiali, e successivamente, dopo l’arresto del predetto garagista, faceva invece riferimento proprio all’autorimessa di quest’ultimo. Peraltro, Scarantino non era presente al riempimento della vettura d’esplosivo, perché se ne occupavano altre due persone, uno dei quali era uno specialista italiano di nome Matteo o Mattia. Scarantino spiegava anche che si era ritardata la denuncia del furto delle targhe al lunedì successivo all’attentato.

I NUOVI INTERROGATORI  A tale primo interrogatorio ne seguivano altri, in relazione ai quali si riporteranno, in questa sede (anche per economia motivazionale, attesa la pacifica falsità di tutte queste dichiarazioni dell’imputato, come ammesso ampiamente da Andriotta, anche nell’esame dibattimentale) solo gli ulteriori dettagli e circostanze, via via aggiunti, rispetto a quanto già sopra sintetizzato. In particolare, nel corso dell’interrogatorio del 4 ottobre 1993 (nel carcere di Milano Opera, sempre alla presenza del Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), l’odierno imputato riferiva:

  • di un messaggio fatto pervenire a Vincenzo Scarantino, occultato dentro un panino e gettato all’interno del cubicolo dove questi si trovava, da parte di alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis O.P. (e ristretti nell’apposita sezione), come preannunciato da un amico del detenuto (che gridava dalla finestra “Vincenzo quando vai all’aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo”). Nel biglietto c’era il seguente messaggio: “guidala forte la macchina”; detto biglietto veniva poi dato da Scarantino ad Andriotta, affinché quest’ultimo lo consegnasse alla moglie, che avrebbe dovuto chiamare il recapito telefonico indicatole, per leggere all’interlocutore il testo del predetto messaggio;
  • che Scarantino confidava ad Andriotta che il “telefonista” arrestato per la strage di via D’Amelio aveva intercettato la telefonata per conoscere gli spostamenti del dott. Paolo Borsellino operando su un armadio della società telefonica posto in strada. Questo soggetto era il fratello di un grosso boss mafioso. Quando veniva arrestato il “telefonista”, comunque, Scarantino non sembrava affatto preoccupato;
  • che colui che, a dire di Scarantino, gli aveva commissionato il furto dell’automobile da utilizzare per la strage, era Salvatore Profeta; Andriotta motivava l’iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d’elevato spessore criminale, spiegando che rammentava il nome del parente di Scarantino, in quanto quest’ultimo gli confidava che commentava tale presenza, al momento in cui l’esplosivo arrivava o veniva prelevato per essere trasportato nella carrozzeria, con la frase ”è arrivata la Profezia”;
  • che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage, riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell’interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, Andriotta rendeva le seguenti ed ulteriori dichiarazioni:

  • riferiva alcuni dettagli sul messaggio minatorio di cui aveva parlato nel precedente atto istruttorio, precisandone il contenuto (“guida forte la macchina”);
  • su domanda dei magistrati, rendeva ulteriori dichiarazioni sul predetto Matteo o Mattia, evidenziando che Scarantino non gli specificava se questi era siciliano o meno, e precisando di non essere sicuro se, al posto di tale nome, il compagno di detenzione menzionava un altro nome, simile a quello appena riferito;
  • nel momento in cui arrivava l’esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126, assieme a tale Matteo o Mattia, era presente anche Salvatore Profeta; inoltre, Andriotta non poteva escludere che fossero presenti altre persone, poiché Scarantino gli faceva intendere di aver pronunciato la frase “è arrivata la Profezia”, a coloro che si trovavano sul posto.

Ancora, in occasione dell’interrogatorio del 17 gennaio 1994, Andriotta aggiungeva che, dopo la strage di via D’Amelio, Candura cercava, più volte, Scarantino, per sapere se l’autovettura utilizzata per l’attentato era proprio quella rubata da lui; Scarantino lo trattava in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l’insistenza del Candura. Infine, Andriotta precisava che Scarantino ordinava a Candura di non rubare l’automobile nel quartiere della Guadagna.

Ulteriori e significative progressioni nelle dichiarazioni di Andriotta, sempre riportando (falsamente) le confidenze carcerarie (inesistenti) di quest’ultimo, si registravano nel verbale d’interrogatorio del 29 ottobre 1994, dove l’imputato spiegava di aver taciuto, sino a quel momento, su alcune circostanze, per timore delle eventuali conseguenze per la propria incolumità personale. In particolare, il prevenuto riferiva che alla strage partecipava anche Salvatore Biondino, pur non sapendo con quale ruolo (Scarantino non glielo aveva detto). Inoltre, Scarantino gli parlava anche di una riunione in cui si definivano alcuni dettagli relativi all’esecuzione della strage, cui partecipavano Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca (sul punto si tornerà nel prosieguo, atteso che Andriotta, in buona sostanza, si adeguava alle sopravvenute dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, sulla riunione di villa Calascibetta).

Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1995, Andriotta proseguiva nell’aggiunta di ulteriori particolari sulla predetta riunione, evidenziando che alla stessa (sempre a dire di Scarantino) partecipava anche un tal Gancio o Ciancio, capo mafia di un quartiere di Palermo, nonché quel Matteo o La Mattia di cui aveva parlava in precedenza. Mentre si svolgeva la riunione, Scarantino rimaneva all’esterno, a fare la vigilanza; per un motivo che Andriotta non ricordava, ad un certo punto, entrava dentro la stanza, assistendo persino ad un momento della discussione: non tutti i partecipanti alla riunione erano d’accordo per assassinare il dott. Paolo Borsellino e, in particolare, Cancemi era uno di quelli che dissentiva. I Madonia non erano presenti alla riunione ma facevano pervenire il loro consenso. Ancora, Scotto aveva avuto anch’egli un ruolo nella strage (sempre a dire di Scarantino), avendo -quanto meno- fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa. Infine, a proposito del “telefonista”, Scarantino confidava all’imputato che, circa due giorni prima del collocamento dell’autobomba in via Mariano D’Amelio, questo soggetto comunicava che “era tutto a posto”, nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino.

In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva esaminato, rispettivamente, nei dibattimenti di primo grado dei processi c.d. Borsellino uno e Borsellino bis ed, in specie, nella seconda occasione, approfondiva le accuse mosse nei confronti dello Scarantino, chiamando anche in causa (sempre de relato dal compagno di detenzione), per la prima volta, in relazione alla strage di via D’Amelio, Cosimo Vernengo, come “partecipe” all’eccidio (si riporta, in nota, lo stralcio d’interesse della relativa dichiarazione dibattimentale, sulla quale si ritornerà).

Infine, sempre nell’ambito del processo c.d. Borsellino bis, Andriotta veniva nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, allorché riferiva (falsamente) che veniva minacciato, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a Piacenza, da due individui che lo chiamavano per nome, gli intimavano di confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995 e aggiungevano che doveva anche parlare dell’omosessualità del predetto. In sostanza, Andriotta doveva dire che Vincenzo Scarantino nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità e che aveva fatto (prima d’allora) delle accuse false, per la strage di via D’Amelio, perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera. Inoltre, Andriotta doveva spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D’Amelio e su fatti di mafia era il frutto di un accordo fra lui e Scarantino. Altri avvertimenti gli venivano fatti sempre dagli stessi due individui, nel periodo natalizio del 1997, quando si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute, vi era anche quella di nominare come suoi difensori, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio (direttiva alla quale aveva, poi, ottemperato).

In cambio di quanto richiesto, gli venivano promessi trecento milioni di Lire.

NEL “BORSELLINO UNO” ANDRIOTTA È RITENUTO CREDIBILE  Ciò premesso, si deve ora passare a trattare della valutazione d’attendibilità o meno delle predette dichiarazioni, da parte delle Corti d’Assise che si occupavano di questi fatti, nei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio.

[…] In tal senso, la sentenza di primo grado del primo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino uno), concludeva per un giudizio positivo sull’attendibilità intrinseca di Andriotta, evidenziando che la decisione di questi di collaborare con la giustizia era il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all’interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea.

A tal proposito, si valorizzavano le dichiarazioni di alcuni testimoni che consentivano (ad avviso di quella Corte) di dissipare i dubbi prospettati dalle difese sul possibile impiego del ‘collaboratore’ di giustizia in funzione di agente provocatore, nonché il fatto (positivamente valutabile) che Andriotta riferiva, inizialmente, i fatti di reato che lo riguardavano in prima persona e, solo in seguito, delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino sulla strage di via D’Amelio (peraltro, seguendo un preciso suggerimento degli inquirenti dell’epoca, come oggi è dato sapere per la confessione dell’imputato, sul punto specifico attendibile), nonché il fatto che l’imputato continuava a rendere dette dichiarazioni anche dopo la conferma in appello della pena dell’ergastolo, nel processo (per omicidio) a suo carico: […]. Infine, le dichiarazioni di Andriotta venivano valutate ricche di dettagli, costanti rispetto a quelle rese in fase d’indagine e verosimili sul fatto che potesse essere stato il ricettore delle confidenze di Scarantino, poiché l’ingresso dell’imputato, dal 3 giugno 1993, nel reparto carcerario di Busto Arsizio dove il detenuto della Guadagna era (in precedenza) ristretto da solo, era motivo di sollievo per Scarantino, consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine ed alienazione che si protraeva ormai da diversi mesi.

Con particolare riferimento alle valutazioni negative, sulla credibilità di Francesco Andriotta, già contenute nella pronuncia d’appello a suo carico (per la quale l’imputato è ergastolano), confermata dalla decisione del giudice di legittimità, la Corte d’Assise del primo processo sui fatti di via D’Amelio, riteneva che tale giudizio critico non potesse, in alcun modo, inficiare il suddetto giudizio d’attendibilità, non refluendo nel procedimento per la strage del 19 luglio 1992.

Inoltre, le dichiarazioni di Andriotta potevano dirsi, sempre ad avviso della prima Corte d’Assise che s’occupava della strage di via D’Amelio, confortate da una serie di elementi oggettivi:

  • dagli accertamenti condotti presso il carcere di Busto Arsizio, emergeva l’effettiva possibilità di comunicare per Andriotta e Scarantino, come confermato anche dai testi Murgia ed Eliseo, che spiegavano come le rispettive celle (e finestre) erano contigue (inoltre, era dimostrato che l’agente di turno della Polizia Penitenziaria, unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista di Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze);
  • potevano dirsi pienamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore Andriotta per quanto atteneva al proprio ruolo di tramite con l’esterno, in favore di Scarantino, sulla base della documentazione acquisita al processo, nonché per le dichiarazioni di Bossi Arianna (moglie di Andriotta), e, ancora, per il contenuto delle intercettazioni di quel processo;
  • era accertato che Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, coniugata con Salvatore Profeta, utilizzava l’autovettura Fiat 126, di colore amaranto, targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo, e che, in effetti, sul quotidiano “Il Giorno” del 10 luglio 1993, veniva riportata, in un trafiletto in settima pagina, la notizia dell’arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.

IL GIUDIZIO DEL “BORSELLINO BIS”  In parte diverso era il giudizio sull’attendibilità di Francesco Andriotta, nonché sulla valenza del suo contributo dichiarativo, da parte dei Giudici di prime cure del secondo processo celebrato per la strage di via D’Amelio.

[…] In buona sostanza (come appena riportato), i Giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis ritenevano veritiere le rivelazioni originarie di Francesco Andriotta, fatte prima che Vincenzo Scarantino intraprendesse la sua ‘collaborazione’: le dichiarazioni dell’imputato, non dotate di autonomia (nel senso che si trattava, come detto, delle confidenze del vicino di cella), erano pienamente utilizzabili per dimostrare l’attendibilità della collaborazione di Scarantino e la falsità della sua successiva ritrattazione (“in tale limitato ambito le dichiarazioni di Andriotta hanno una sicura valenza di conferma dell’attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l’Andriotta possa avere operato”). Inoltre, la Corte d’Assise del secondo processo celebrato per questi fatti, riteneva logicamente credibile anche il predetto intervento intimidatorio, da parte di emissari di Cosa Nostra, mentre Andriotta si trovava in permesso premio; tale intervento era collocabile in una più ampia strategia d’inquinamento probatorio, tesa ad ottenere anche la ritrattazione delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino (la stessa conclusione, sul punto, veniva raggiunta dai Giudici di secondo grado).

A diversa conclusione, invece, pervenivano i medesimi Giudici, in relazione alle dichiarazioni di Andriotta, successive alla notizia del pentimento di Scarantino ed alle sue rivelazioni sulla riunione deliberativa della strage di via D’Amelio. A tal proposito, si evidenziava, in chiave negativa, che dette confidenze di Scarantino ad Andriotta non erano agganciate ad alcun episodio concreto (come gli arresti di Giuseppe Orofino, Rosario Scarantino e Pietro Scotto) o a risultanze tangibili, come la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, sicché le stesse, qualora effettivamente fatte, sarebbero state del tutto gratuite ed ingiustificate (se non per il solo fatto della fiducia che Scarantino riponeva in Andriotta). Inoltre, le giustificazioni fornite da Andriotta in relazione al grave ritardo con cui rendeva questa parte delle sue dichiarazioni, vale a dire il timore di conseguenze negative per la propria incolumità personale, venivano ritenute fragili, poiché egli, in precedenza, non si limitava a tacere qualche nome o talune circostanze, ma ometteva totalmente di fare dette rivelazioni. Infine, tali ultime dichiarazioni, a differenza delle prime, non apparivano costellate da incertezze e contraddizioni, ma si mostravano perfettamente allineate rispetto a quelle (sopravvenute) di Vincenzo Scarantino.

La Corte d’Assise del secondo processo per questi fatti, così si esprimeva, sul punto:

“Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l’impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall’ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di infomazioni o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all’Andriotta (ciò avviene sicuramente per esempio in un particolare momento sospetto della collaborazione di Scarantino in cui lo stesso indica Di Matteo Mario Santo tra i partecipanti alla riunione, Andriotta conferma di avere percepito un cognome simile che ricorda come “Matteo, Mattia o La Mattia” e Scarantino a chiusura del cerchio conferma di averne parlato ad Andriotta in pericoloso incastro di reciproche conferme)”. In conclusione, la Corte d’Assise “ritiene che l’attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al pentimento di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l’Andriotta abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato”.

Nello stesso solco rispetto alle valutazioni appena riportate, si ponevano anche quelle effettuate dai Giudici dell’appello del primo processo celebrato per questa strage (l’appello del processo c.d. Borsellino uno, infatti, veniva celebrato in parallelo rispetto al dibattimento di primo grado del secondo processo per questi fatti). Come si diceva, anche i Giudici di secondo grado del primo troncone del processo, dopo aver acquisito, con l’accordo delle parti, le nuove dichiarazioni testimoniali di Andriotta (fatte nel parallelo procedimento c.d. Borsellino bis), le valutavano inattendibili, nella parte in cui il collaboratore introduceva elementi nuovi, mai accennati prima della collaborazione di Vincenzo Scarantino.


La squadra di Arnaldo La Barbera e il falso collaboratore  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA  Francesco Andriotta già nel primo interrogatorio da falso “collaboratore” di giustizia, senza sapere niente della strage, parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere, vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto

Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione cosa vostra. In questa serie, seguiamo gli sviluppi del processo Borsellino quater, dopo la strage di via d’Amelio: uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.

Si devono ora analizzare le dichiarazioni rese da Francesco Andriotta nell’ambito dell’odierno dibattimento, anche rispetto a quelle rese negli interrogatori espletati in fase d’indagine preliminare (come detto, acquisite al fascicolo per il dibattimento col consenso delle parti).

In primo luogo, Andriotta spiegava che veniva collocato nel carcere di Busto Arsizio, nell’estate del 1993, su sua richiesta. Dopo l’allocazione nella cella accanto a quella di Vincenzo Scarantino, che si era sempre protestato estraneo ai fatti di via D’Amelio (“Io devo ribadire che Scarantino ha sempre ribadito che era innocente”), riceveva una visita da parte del dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi. Tale visita “importante” gli veniva anche preannunciata dal comandante della polizia penitenziaria di quel carcere. La richiesta degli inquirenti era quella di collaborare con la giustizia, sui fatti di via D’Amelio.

Andriotta faceva subito presente che non sapeva alcunché della strage e gli inquirenti gli spiegavano che volevano “incastrare” e mettere con le “spalle al muro” Vincenzo Scarantino, inducendolo a collaborare, poiché erano assolutamente certi del suo coinvolgimento nell’eccidio del 19 luglio 1992. In cambio, venivano prospettati ad Andriotta, all’epoca condannato all’ergastolo con sentenza di primo grado (non ancora definitiva), benefici come il programma di protezione, per lui e la famiglia (negli Stati Uniti d’America) e la riduzione della pena perpetua con una temporanea (di diciassette o diciotto anni di reclusione). Contestualmente, gli veniva accennato, da parte di Arnaldo La Barbera, il contenuto delle dichiarazioni che doveva rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D’Amelio ed i nomi dei soggetti che doveva chiamare in causa per quella strage. Di fronte alle resistenze di Andriotta, il dottor Arnaldo La Barbera lo invitava a prender tempo ed a rifletterci meglio, anche se non per troppo tempo, perché in carcere “si può sempre scivolare e rimanere per terra”, mentre il dottor Vincenzo Ricciardi dava un buffetto sulla guancia di Andriotta, invitandolo ad ascoltare il collega e dicendogli che lo avrebbero aiutato e sostenuto.

Sulla persona che accompagnava, in detta occasione, Arnaldo La Barbera, Andriotta spiegava (senza alcuna esitazione od incertezza) che si trattava proprio di Vincenzo Ricciardi e che detto ricordo gli affiorava gradualmente(effettivamente, l’imputato ne riferiva già in fase d’indagine preliminare). L’imputato non ricordava se, prima di fargli la suddetta proposta di rendere le false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, i due funzionari di polizia gli prospettavano anche la possibilità di divenire un loro informatore. A tal proposito, Andriotta (dietro precisa indicazione di Arnaldo La Barbera) rifiutava, anche dopo l’avvio della sua falsa collaborazione, quanto prospettatogli dal Pubblico Ministero con cui rendeva i primi interrogatori (la dott.ssa Ilda Boccassini), vale a dire di ritornare in carcere a Busto Arsizio, per registrare le sue conversazioni con Scarantino, accampando, timori per la propria incolumità personale, in caso di ritorno in quell’istituto da ‘collaboratore’.

In epoca successiva rispetto alla visita carceraria di Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, quando ancora non aveva accettato la loro proposta, Andriotta veniva prelevato dalla cella, di notte, e portato nel cortile del passeggio (analogamente a Vincenzo Scarantino), dove veniva minacciato da un giovane agente di polizia penitenziaria, con accento palermitano, che lo sollecitava “a dire le cose come ti hanno riferito”, perché Scarantino era colpevole. L’agente della penitenziaria, inoltre, gli metteva un foulard, a mo’ di cappio, attorno al collo (quest’ultimo particolare, comunque, già dichiarato dall’imputato anche nell’interrogatorio del 17.7.2009, veniva confermato al dibattimento dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Analogo trattamento veniva riservato a Scarantino, come Andriotta poteva udire in carcere (quella stessa notte, oppure in un’altra occasione).

Anche in altre circostanze, Andriotta, sentiva che Scarantino urlava, perché sottoposto a maltrattamenti, nel carcere di Busto Arsizio; il compagno di detenzione gli confidava poi che i maltrattamenti erano da parte di Arnaldo La Barbera (anche su tale circostanza, non secondaria e non confermata da Scarantino, l’imputato confermava le sue precedenti dichiarazioni soltanto dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Scarantino raccontava ad Andriotta che gli facevano mangiare cibo contenente urina e che non lo curavano adeguatamente, quando stava male. Andriotta, su indicazione di Arnaldo La Barbera, parlava a Scarantino della morte in carcere di Nino Gioè, per fargli pressione psicologica, cercando d’incutergli tensione e paura (detta circostanza, peraltro, veniva negata da Andriotta, nel confronto pre-dibattimentale con Vincenzo Scarantino).

LA DECISIONE DI “COLLABORARE” CON GLI INQUIRENTI  Andriotta decideva, poi (non è affatto chiaro in quale momento e, soprattutto, in che modo), d’accettare le proposte ricevute dai predetti funzionari, dopo aver riflettuto sul colloquio con Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, e chiedeva d’essere interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano (vale a dire il Pubblico Ministero del processo per omicidio, a suo carico) sulle vicende che lo riguardavano direttamente, per far presente, in un secondo momento, come suggeritogli da Arnaldo La Barbera, che era in condizione di riferire anche circostanze utili alle indagini sulla strage di via Mariano D’Amelio.

Ancora, Andriotta parlava di un successivo incontro avvenuto alla Procura di Milano, dopo aver sostenuto un primo interrogatorio (con la dott.ssa Zanetti) sull’omicidio del quale era accusato e prima d’essere ascoltato dalla dott.ssa Boccassini, proprio in relazione alle conoscenze millantate sulla strage di via D’Amelio. In quell’occasione, Andriotta conosceva anche Salvatore La Barbera, che entrava, seguito da Vincenzo Ricciardi, nella stanza dove l’imputato attendeva d’essere condotto davanti al magistrato.

L’imputato inoltre confermava (dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini) la presenza di Arnaldo La Barbera (detta presenza, comunque, è documentata, in occasione dell’interrogatorio del 14 settembre 1993, che segnava l’avvio della ‘collaborazione’ di Francesco Andriotta).

In tale occasione, Salvatore La Barbera raccomandava ad Andriotta di seguire quello che gli suggeriva Arnaldo La Barbera, che era “il numero uno”, una vera e propria “potenza” ed avrebbe mantenuto le promesse. Quando Andriotta rispondeva che lui non sapeva alcunché della strage di via D’Amelio, il funzionario gli strizzava l’occhiolino, dicendo che Scarantino, nel carcere di Busto Arsizio, gli parlava della strage. Inoltre, prima che Andriotta venisse condotto davanti alla dott.ssa Boccassini, Arnaldo La Barbera entrava nella stanza dove l’imputato attendeva e gli spiegava che doveva fare i nomi di Scarantino, Profeta, Orofino e Scotto, come persone coinvolte nella strage di via D’Amelio, in base alle confidenze carcerarie ricevute dal primo, nel carcere di Busto Arsizio.

[…] Il predetto dialogo con i funzionari di polizia, prima dell’atto istruttorio del 14 settembre 1993, che segnava l’avvio della falsa collaborazione di Francesco Andriotta, non durava a lungo (appena cinque o dieci minuti circa, secondo l’imputato), a fronte di un interrogatorio di ben otto ore (il relativo verbale è composto da oltre diciassette pagine). Sul punto, Andriotta spiegava, in modo assai poco convincente e lineare, poiché molto generico e con dichiarazioni assolutamente inedite prima del dibattimento, che, in precedenza, gli giungevano (neppure è dato sapere se al carcere di Busto Arsizio, oppure in quello di Saluzzo) degli appunti, da parte del dottor Arnaldo La Barbera, con scritto quello che doveva imparare e dichiarare all’autorità giudiziaria.

[…] L’imputato dichiarava anche d’aver ricevuto, nel corso del tempo, in due o tre occasioni, delle somme di danaro per un totale di circa dieci o dodici milioni di Lire, ulteriori rispetto alle somme accreditategli dal Servizio Centrale di Protezione. Dette somme, a dire di Andriotta, venivano consegnate, in un’occasione, direttamente alla sua ex moglie (Bossi Arianna), da Arnaldo La Barbera e, un’altra volta, invece, nelle sue mani, da Mario Bò, durante un permesso premio (negli interrogatori pre-dibattimentali, invece, Andriotta dichiarava che riceveva, personalmente, in entrambi i casi, le somme in questione per cinque milioni di Lire). L’imputato spiegava poi che non riferiva, in precedenza, che parte di quelle somme venivano ricevute dalla sua ex moglie, perché non voleva coinvolgerla nella sua vicenda processuale. Analoga giustificazione veniva data dall’imputato ad un’altra dichiarazione inedita, relativa alla circostanza che la sua ex convivente, Manacò Concetta, a metà degli anni duemila, sapeva della falsità della sua collaborazione con la giustizia e, in un’occasione, gli sputava persino in faccia per questo motivo, dicendogli che sapeva che tutto quello che lui dichiarava sui fatti di via D’Amelio era falso, perché Scarantino non gli aveva mai fatto quelle confidenze.

Oltre alla predetta vicenda degli appunti, contenenti le dichiarazioni da imparare, in vista dell’avvio della collaborazione, l’imputato confermava che, prima di diversi interrogatori con l’autorità giudiziaria, i funzionari di polizia gli indicavano cosa doveva dichiarare ai Pubblici Ministeri. Ad esempio, prima di un interrogatorio nel carcere di Milano Opera con la dottoressa Boccassini, Andriotta aveva un colloquio con il dottor Arnaldo La Barbera (la circostanza, tuttavia, non risulta affatto riscontrata), così come incontrava il predetto funzionario, nel carcere di Vercelli, prima di un altro interrogatorio (quest’ultima affermazione dell’imputato, invece, è riscontrata: il 17 gennaio 1994, Andriotta veniva interrogato, peraltro, aggiungendo circostanze significative rispetto alle sue precedenti rivelazioni ed, in pari data, risulta un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera).

Ancora, l’imputato ricordava d’aver incontrato il dottor Mario Bò, nel carcere di Paliano, con il funzionario che gli spiegava cosa doveva dichiarare nell’interrogatorio successivo. Su quest’ultima emergenza si tornerà a breve, ma si deve subito accennare che, dagli accertamenti espletati […], risultano documentati due accessi al carcere di Paliano del predetto funzionario, in occasione degli interrogatori resi da Andriotta il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994: la circostanza pare di non poco momento, posto che si trattava proprio dei due interrogatori immediatamente successivi alla sopravvenuta ‘collaborazione’ di Vincenzo Scarantino, dove Andriotta, adeguandosi (in gran parte) alle dichiarazioni dell’ex compagno di detenzione, millantava, per la prima volta, delle confidenze dello stesso Scarantino sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute, sino ad allora, per timore.

Inoltre, Andriotta dichiarava (non senza qualche oscillazione, […]) d’aver ricevuto, mentre era ristretto in cella (con tale Nicola Di Comite), nel carcere di Milano Opera, agli inizi del 1996, tramite il comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, corposa documentazione, contenente anche interrogatori resi dal ‘collaboratore’ Vincenzo Scarantino.

Ancora, sul tema del materiale scritto che gli veniva messo a disposizione dagli inquirenti, Andriotta dichiarava, per la prima volta al dibattimento, che riceveva, personalmente, dal dottor Mario Bò, presso uno dei tre istituti dove veniva trasferito, in rapida successione, dopo il carcere romano di Rebibbia, anche il verbale contenente la ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino.

In merito ai suoi rapporti con Scarantino, Andriotta escludeva decisamente d’essersi mai accordato con lui, per rendere le sue false dichiarazioni all’autorità giudiziaria (così anche Scarantino), negando (in maniera molto decisa) d’aver mai riferito di un tale accordo (appunto, inesistente) a Franco Tibaldi ed a Giuseppe Ferone (come, invece, affermavano costoro, nei verbali d’interrogatorio acquisiti agli atti del dibattimento). A Franco Tibaldi, che faceva la socialità con lui al carcere di Ferrara, Andriotta spiegava (giacché questi era con lui, quando l’imputato riceveva la missiva) che il suo avvocato (Valeria Maffei) rinunciava al mandato, poiché assumeva la difesa di un nuovo collaboratore di giustizia (Gaspare Spatuzza), che faceva rivelazioni sui fatti di via D’Amelio e, probabilmente, si lasciava pure andare ad uno sfogo, in sua presenza, dicendo che “gli accordi non erano questi”. Tuttavia, detto riferimento del prevenuto era agli accordi con i predetti funzionari, messi in discussione dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza […].

In merito alle promesse che gli venivano fatte affinché si determinasse a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D’Amelio, Andriotta ha sostenuto che gli inquirenti gli prospettavano anche (come già esposto) la riduzione della pena dell’ergastolo di primo grado, nei successivi gradi di giudizio. Dopo che la condanna all’ergastolo diventava definitiva, senza che Andriotta ottenesse la prospettata riduzione di pena, gli inquirenti, oltre a spiegargli i benefici di cui poteva, comunque, fruire come collaboratore di giustizia, gli avrebbero parlato della possibile revisione del processo: “ne parlò la dottoressa Anna Maria Palma di una revisione, di una probabile revisione del processo e ci fu quella volta là c’è la dottoressa e c’era il dottore Antonino Di Matteo quando mi disse questa cosa” (era la prima occasione in cui Andriotta conosceva il dottor Di Matteo). Inoltre, veniva anche assicurato all’imputato che, da lì a poco, gli avrebbero concesso un permesso premio, come -effettivamente- accadeva e come gli comunicava Salvatore La Barbera, nell’aula bunker di Catania Bicocca (il funzionario sottolineava che loro mantenevano le promesse). Ancora, dopo che Scarantino ritrattava, ad Andriotta veniva richiesto di dichiarare, falsamente, d’esser stato avvicinato, in località protetta, da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione. Il fine di tali dichiarazioni, come gli spiegavano, in occasione di due diversi permessi premio, sia Arnaldo La Barbera (a settembre 1997) che Mario Bò (a dicembre 1997), era quello di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire come il frutto di un’intimidazione mafiosa (per rendere tali dichiarazioni, all’imputato veniva promessa la detenzione domiciliare e, dopo due anni, la liberazione condizionale).

«SE VOGLIO IO, GLI FACCIO CADERE TUTTO IL PROCESSO»  […] Inoltre, l’imputato sosteneva (in maniera assai poco convincente) la propria volontà di ritrattare le sue false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, anche prima d’esser messo innanzi all’evidenza delle risultanze successive alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. In particolare, Andriotta sosteneva d’aver riferito ad un ispettore dell’Anticrimine di Piacenza di nome “Davio, Davico, Davini”, durante un permesso premio del marzo 1998: «mi stanno facendo girare le scatole, se voglio io, gli faccio cadere tutto il processo» (la circostanza, tuttavia, non trovava alcuna conferma, nonostante l’audizione dei poliziotti dell’Anticrimine piacentina). Ancora, durante un permesso premio nel mese di ottobre/novembre 2005, preso dal rimorso, Andriotta avrebbe fatto un’istanza al servizio centrale di protezione per poter rendere una dichiarazione alla stampa ed alla televisione, ma l’autorizzazione veniva negata. Nessun magistrato della Procura di Caltanissetta andava ad interrogarlo per comprendere che cosa voleva riferire agli organi di stampa, né Andriotta avanzava alcuna richiesta d’esser ascoltato dai magistrati, poiché intendeva ritrattare soltanto “via etere”, sentendosi più tutelato dai media (in quanto, a suo parere, i magistrati potevano insabbiare la vicenda).

Ancora (per lo stesso motivo), pur venendo successivamente ascoltato dalla Procura Nazionale Antimafia, Andriotta non ritrattava le sue dichiarazioni sui fatti di via D’Amelio (chiedeva d’esser ascoltato dal dottor Pietro Grasso, ma veniva interrogato dal dottor Giordano, già in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta).

Andriotta, dettagliando un accenno fatto durante le indagini (nell’interrogatorio del 17 luglio 2009: “ci sono state delle volte che io volevo ritrattare e ho preso botte”), riferiva anche alcuni episodi di maltrattamenti personalmente realizzati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Sulmona, nel 2002 e nel 2007, allorché aveva rappresentato al suo avvocato dell’epoca, a colloquio in tale carcere, che non riusciva più a sopportare il peso delle false dichiarazioni e che intendeva ritrattarle.

Per tali fatti veniva anche celebrato un processo penale, presso il Tribunale di Sulmona («Perché purtroppo in quel carcere, quando parli con il tuo legale di fiducia, ti ascoltano e io dissi in più occasioni all’Avvocato che non… non riuscivo ad andare avanti, volevo dire la verità perché non me la sentivo, mi stavo facendo io la galera e anche gli altri, non volevo più andare avanti così. Però puntualmente, come operazione farfalla, abbuscavo mazzate. Ogni volta, ogni volta!»). Sul punto, Andriotta rendeva anche un’altra dichiarazione inedita sul fatto che, dopo l’inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, veniva avvicinato, nel giugno/luglio del 2009, dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, che gli faceva domande “strane”, se corrispondeva o meno a verità che intendeva ritrattare le sue precedenti dichiarazioni.

Altra dichiarazione rilevante di Andriotta era quella relativa alla circostanza che, durante uno dei processi in cui deponeva come testimone, in particolare nell’aula bunker di Torino, in una pausa dell’udienza (trattasi dell’udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), il dottor Mario Bò lo rimproverava duramente perché rendeva una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita (della quale, però l’imputato non rammentava l’oggetto), rischiando, a dire del funzionario, di far saltare il processo. A tal proposito, quando gli veniva domandato se a tale “rimprovero” di Mario Bò assistevano anche la dott.ssa Palma oppure il dottor Di Matteo (che erano i due Pubblici Ministeri di quell’udienza), Andriotta rispondeva (più di una volta): “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.

Analoga facoltà veniva esercitata dall’imputato anche in risposta ad una domanda sulla conoscenza, da parte dei magistrati inquirenti dell’epoca, della circostanza che Scarantino si professava innocente per la strage, peraltro dopo che Andriotta aveva già affermato, spontaneamente, d’aver rivelato, anche ai magistrati inquirenti, che Scarantino si professava innocente («Ah, questo gliel’avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente. (…) Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo. (…) E anche ai magistrati. (…) Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all’Avvocato Scozzola nell’aula bunker di Torino»). Tale atteggiamento dell’imputato è legittimo, ma contraddittorio, poiché egli esercitava il c.d. diritto al silenzio, dopo una serie domande su eventuali intromissioni dei magistrati nella sua falsa collaborazione: ebbene, a dette domande (fatte appena pochi minuti prima), Andriotta rispondeva escludendo qualsivoglia ruolo o consapevolezza dei magistrati dell’epoca, per poi affermare, invece, quanto sopra riportato. Nel riesame del Pubblico Ministero, infine, Andriotta tornava sui suoi passi, sostenendo (in maniera assolutamente non convincente) che s’era avvalso della facoltà di non rispondere soltanto per un “errore di pronuncia” e specificando di non aver mai informato alcun magistrato delle falsità delle sue rivelazioni o di quelle di Scarantino. Invece, nell’interrogatorio del 17 luglio 2009 (pienamente utilizzabile ai fini probatori), Andriotta spiegava che era proprio la dott.ssa Palma ad arrabbiarsi molto con lui, chiedendogli come faceva a sapere delle cose che non erano nemmeno uscite sui giornali […].

LE CONCLUSIONI DEI GIUDICI DEL BORSELLINO QUATER  Orbene, prima di passare alle conclusioni in merito alla responsabilità penale dell’imputato per la calunnia continuata ed aggravata […] occorre fare alcune considerazioni generali sul contenuto delle predette dichiarazioni, palesemente autoaccusatorie.

A tal proposito, va -innanzitutto- sottolineato come il percorso dell’imputato (a far data dal luglio del 2009, allorché decideva di ritrattare le dichiarazioni rese nei precedenti procedimenti) sia tutt’altro che lineare, in quanto segnato da molteplici incoerenze e contraddizioni, oltre che da significativi aspetti di progressione (e pure da qualche reticenza) nelle accuse mosse contro altri soggetti. Talune novità nelle dichiarazioni dibattimentali dell’imputato, poi, dopo ben quattro interrogatori nell’arco di un anno e mezzo (in fase d’indagine preliminare), sono assolutamente non credibili e paiono strumentali ad alleggerire la propria posizione processuale. […]

Ebbene, pur con tutte le (doverose) cautele e riserve sull’attendibilità complessiva dell’imputato (le cui dichiarazioni vanno ‘maneggiate’ con estrema cautela, soprattutto ove attingano terze persone), alla luce del suddetto percorso di falso ‘collaboratore’ della giustizia ed anche della marcata progressività delle dichiarazioni stesse (evidentemente funzionali, come detto, ad alleggerire la propria posizione processuale), pare difficile, alla luce del complessivo compendio probatorio (ed al di là delle accennate ed evidenti contraddizioni ed incongruenze, su molteplici circostanze specifiche), confutare quanto da lui dichiarato in merito alla tematica generale dell’indottrinamento da parte degli inquirenti infedeli dell’epoca, sebbene sia del tutto evidente che l’imputato introduca anche circostanze non vere e, comunque, non voglia raccontare tutto quanto è a sua conoscenza in merito alla propria ed all’altrui ‘collaborazione’. Sul punto, al di là dell’evidenziata progressività delle dichiarazioni dell’imputato (che parlava, come detto, solo al dibattimento di appunti scritti consegnatigli in carcere, prima dell’avvio della ‘collaborazione’), pare assai difficile ipotizzare un’origine diversa rispetto al suggerimento degli inquirenti dell’epoca (poco importa, da tale punto di vista, se con appunti scritti o soltanto con indottrinamento orale, magari fatto con modalità assai diverse, rispetto a quelle -inverosimili- riferite dall’imputato negli interrogatori acquisiti agli atti), atteso che la collaborazione di Scarantino non era ancora iniziata (come è noto, il primo verbale del pentito della Guadagna risale al giugno 1994). […]

Addirittura inquietanti (come già accennato), alla luce di quanto ampiamente accertato in questo procedimento sul furto della Fiat 126 e sulle sue condizioni meccaniche, oltre che sulla sistemazione dell’impianto frenante, a cura di Gaspare Spatuzza (tramite Maurizio Costa) e francamente inspiegabili (come si vedrà meglio, trattando della posizione di Vincenzo Scarantino), senza un apporto di infedeli inquirenti e/o funzionari delle istituzioni, la circostanza che Andriotta, già nel primo interrogatorio da falso ‘collaboratore’ della giustizia, senza sapere alcunché della strage che occupa, né ricevendo alcuna confidenza da Scarantino (totalmente estraneo alla preparazione ed esecuzione della strage), parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere (come risulta da questo procedimento), vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto (come oggi dichiarato da Gaspare Spatuzza), ed, ancora, della sua riparazione e del cambio delle targhe prima dell’attentato, nonché del ritardo nella denuncia al lunedì successivo la strage (di tutte queste circostanze, così come dell’attendibilità di Gaspare Spatuzza e dei numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, si è dato ampiamente atto, in altra parte della motivazione, alla quale si rimanda).


La riunione, l’incontro con Riina e l’auto da rubare, tutte menzogne  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA – DAL bORSELLINO QUATER –  Il racconto di Vincenzo Scarantino sui preparativi della strage di Via D’Amelio. Un giorno di giugno Salvatore Profeta gli chiese di accompagnarlo alla villa di Peppuccio Calascibetta dove si trovavano anche i capi Pietro Aglieri, Salvatore Riina e Giuseppe Graviano. Fu quella la prima volta in cui Scarantino vide il Capo dei capi: «Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare Borsellino»

In ordine alle dichiarazioni sulla strage di Via D’Amelio rese nel corso del suddetto interrogatorio del 24 giugno 1994, una precisa disamina e una accurata valutazione critica sono state operate dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), di cui si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi: «Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere “uomo d’onore” e di essere stato “combinato” circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.

P.M.: Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.

SCARANTINO: Due anni prima del mio arresto c’era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh… Tanino… MORANA… c’era pure, poi chi c’era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo… eh… siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, ‘Enzino è uomo d’onore, Enzino è uomo d’onore’… tutte queste cose… dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d’onore!

(…)

  • SCARANTINO: Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m’hanno messo ‘riservato’ per non essere a occhio della polizia e degli altri uomini d’onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose…

Intorno al 24 giugno 1992 – non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta – Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA,  Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.

  • Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RIINA; questi poi era accompagnato da BIONDINO – o forse da “Ciccio GANCI” -, a bordo di una Fiat “126” bianca.
  • P.M.: Ma… chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?
  • SCARANTINO: Ma si sapeva che era Salvatore RIINA ‘u’ zu’ Totò’.
  • P.M.: Quando poi… è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie…
  • SCARANTINO: Sì… l’ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio… perché l’ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo… però io lo conoscevo che era lui, Totò RIINA… l’ho visto là, alla villa.
  • P.M.: Senta, RIINA Salvatore com’è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?
  • SCARANTINO: Con una “126” bianca, che era… però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.
  • P.M.: Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?
  • SCARANTINO: Sì, sì.

Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l’interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per educazione, lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione.

L’INCARICO DATO DA SALVATORE PROFETA  Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.

  • SCARANTINO: … siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano ‘kalashnikov’, Carlo GRECO e… mio cognato… ‘insomma, si deve capitare una bombola d’ossigeno’, dice, ‘così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente’, dice, ‘Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro’, in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo ‘Peppuccio il Romano’ e siamo andati in questa fabbrica dove c’è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici…
  • P.M.: E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l’acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?

Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di “bombole”, che viene così involontariamente suggerito dall’interrogante.

  • SCARANTINO: No, è dell’amante… (…) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto…, con un bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però ‘C’ tipo che c’è la ‘C’… è un nome un po’ dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né… né niente, non ci vuole… questa è una bombola potentissima…

Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il “Peppuccio” fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un’analoga bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.

  • SCARANTINO: E poi è ritornato Peppuccio e ha detto ‘Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l’ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?’ Gli ho detto ‘Va be’, Peppuccio’, ora ah, dice, ‘diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c’è la villa di Pietro AGLIERI, di fronte stanno facendo una metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare…

Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora glie l’avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua “famiglia” si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell’acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.

Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che – vista la potenza dell’esplosione che si era verificata in via D’Amelio – a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e “Peppuccio il fabbro”.

Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di un’auto di piccola cilindrata.

[…] Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.

[…] La mattina della domenica egli partecipò alla “scorta” della “126”, che venne portata sul luogo dell’attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Ranault “19”, c’erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat “127” bianca, Natale GAMBINO con la sua “126”, Tanino MORANA con la “127” azzurra; la “126” che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.

SCARANTINO: Pietro AGLIERI aspettava ai ‘Leoni’, siamo arrivati ai ‘Leoni’ e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l’avevano portata subito in via D’Amelio, o l’hanno messa in un garage o in qualche box da quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei…

Sul posto, con la “autobomba”, rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa. Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D’Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D’Amelio “ci sono andati tre con le corna d’acciaio”.

LA STORIA DELL’ESPLOSIVO UTILIZZATO PER LA STRAGE  Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla “126”, lasciando quelle tre persone con l’auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all’autobomba quando egli se ne allontanò.

Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della “126” al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l’uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un’auto piccola, egli già disponeva di quella “126” ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.

Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la “126” rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.

Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall’entità dello scoppio verificatosi in via D’Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.

  • P.M.: … lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?
  • SCARANTINO: Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l’esplosivo non è che poteva fare questo danno, l’unico modo di non lasciare tracce… della 126… l’unico modo era questa bombola…
  • P.M.: Ma lei sa se poi l’hanno, lei ha la certezza… qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure…?
  • SCARANTINO: No… non è che ho la certezza che poi la bombola l’hanno trovata… ma come ne parlavano… Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l’avessero messa, Peppuccio… andava e veniva…
  • P.M.: Peppuccio chi intende?
  • SCARANTINO: Calascibetta… (…)
  • P.M.: Senta… lei sa… che tipo di esplosivo… è stato usato?
  • SCARANTINO: No, no.
  • P.M.: Sa dove è stato procurato?
  • SCARANTINO: Ma io penso… che l’ha portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.
  • P.M.: Quindi il sabato pomeriggio?
  • SCARANTINO: Sì.

Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l’esplosione di una “bombola” faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D’Amelio.

Pertanto il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di “esplosivo” impiegato in via D’Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull’argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta – negativa – fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l’unica genuina e coerente con le precedenti. Le successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall’interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell’officina dell’OROFINO con l’impiego dell’esplosivo.

In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all’uso esclusivo di una bombola per l’attentato di via D’Amelio, ha colto al volo il pensiero dell’interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.

Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla “126” vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l’auto dall’officina di OROFINO e a condurla ai “Leoni”; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all’OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.

Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai “Leoni” e che la “126” era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO. In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della “126” usata per la strage sono in netto contrasto con l’epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l’auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno».

QUALCHE INQUIETANTE ELEMENTO DI VERITÀ  Ciò posto, deve osservarsi che le suesposte dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili (come è stato successivamente ammesso dall’imputato ed è comprovato dai numerosi elementi di prova già analizzati nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D’Amelio), contengono alcuni elementi di verità, che, secondo una ragionevole valutazione logica, devono necessariamente essere stati suggeriti da altri soggetti, i quali, a loro volta, li avevano appresi da ulteriori fonti rimaste occulte.

In particolare, le risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento confermano in modo inequivocabile sia la circostanza che l’autovettura fosse stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, sia l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo: due dati di fatto che lo Scarantino ha riferito sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, e che erano sicuramente estranei al suo personale patrimonio conoscitivo. Lo Scarantino è ritornato sulla propria versione dei fatti nell’interrogatorio del 29 giugno 1994, confermandola ampiamente ma con l’aggiunta di alcune precisazioni e modifiche.

[…] In questo ulteriore interrogatorio, reso a cinque giorni di distanza dal precedente, dunque, lo Scarantino ha continuato ad accompagnare numerose circostanze false con taluna oggettivamente veridica (come la affermazione che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell’autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione), e ha inserito nel suo racconto alcune modifiche che potevano indurre in errore sulla sua credibilità: in particolare, l’epoca della riunione nella villa del Calascibetta in cui era stata decisa l’eliminazione del magistrato è stata spostata in avanti, collocandola tra la fine di giugno e i primi di luglio, mentre l’epoca del furto dell’autovettura è stata avvicinata a quella dichiarata nella denuncia, in quanto lo Scarantino ha riferito di avere avuto il veicolo a propria disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio.

Il tentativo della Scarantino di superare alcune precedenti contraddizioni con altre fonti di prova traspare con assoluta chiarezza dall’interrogatorio reso il 25 novembre 1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo Petralia, dalla dott.ssa Anna Maria Palma e dal dott. Antonino Di Matteo. […] Nelle ultime risposte fornite dallo Scarantino è percepibile con chiarezza il tentativo, malriuscito, di superare i contrasti riscontrabili tra la sua versione dei fatti e quella esposta da altri collaboratori di giustizia, nonché le molteplici contraddizioni presenti nel suo percorso dichiarativo.

[…] Nella successiva sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) si è osservato che, nell’esame reso all’udienza dell’8 marzo 1997, lo Scarantino ha inserito anche Salvatore Profeta e Giuseppe Graviano tra le persone che andarono nella carrozzeria di Giuseppe Orofino mentre si stava preparando la “autobomba”, precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura. Quest’ultima pronuncia ha rilevato che «tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria. La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto dell’ennesimo “aggiustamento” fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo. Inoltre, si assiste all’ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della “126”».

L’esame condotto sulle predette dichiarazioni evidenzia, dunque, come attraverso una pluralità di deposizioni lo Scarantino avesse incolpato Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell’attentato, attribuendo loro le condotte sopra descritte.

La completa falsità di tali dichiarazioni emerge con assoluta certezza non solo dall’esplicita ammissione operata dallo stesso Scarantino, ma anche, e soprattutto, dalla loro inconciliabilità con le circostanze univocamente accertate nel presente processo, che hanno condotto alla ricostruzione della fase esecutiva dell’attentato in senso pienamente coerente con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, come si è visto nel capitolo attinente alla posizione dell’imputato Vittorio Tutino.

Da tale ricostruzione emerge in modo inequivocabile, oltre alla inesistenza della più volte menzionata riunione presso la villa del Calascibetta, la mancanza di qualsiasi ruolo dello Scarantino nel furto della Fiat 126, la quale, per giunta, non venne mai custodita nei luoghi da lui indicati, né ricoverata all’interno della carrozzeria dell’Orofino per essere ivi imbottita di esplosivo. A fortiori, devono ritenersi del tutto false le condotte di altri soggetti, delineate dallo Scarantino in rapporto alle suddette fasi dell’iter criminis da lui descritto.


La condanna di Gaetano Murana, che non c’entrava nulla con il massacro A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA

Le false accuse di Calogero Pulci, che aveva riportato alcune confidenze che Murana gli avrebbe fatto quando entrambi erano nel carcere di Caltanissetta, portano alla condanna all’ergastolo. Dichiarazioni che la Corte d’Assise del Borsellino Quater ha giudicato come una “palese falsità”

In premessa all’esame degli elementi a carico di Calogero Pulci, si deve necessariamente accennare all’iter processuale che portava, con il contributo determinante delle sue dichiarazioni, alla condanna all’ergastolo, nell’ambito del processo c.d. Borsellino bis, di Gaetano Murana, per concorso nella strage di via Mariano D’Amelio del 19 luglio 1992.

Il dato di partenza è l’assoluzione di Murana dalla predetta accusa, all’esito del primo grado di giudizio, poiché, come per altri suoi coimputati (Vernengo Cosimo, Natale Gambino, La Mattina Giuseppe ed Urso Giuseppe), la Corte d’Assise di Caltanissetta riteneva carenti i necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, in base alle quali (in sintesi):

  •  Murana era presente, al pari di Scarantino alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta, dove rimanevano all’esterno del salone;
  • Murana si attivava, assieme a Scarantino, per portare la Fiat 126 nel garage di Orofino, il venerdì prima della strage ed era presente anche nel momento del caricamento dell’autobomba, presso detta officina, all’esterno dell’immobile, impegnato, come Scarantino, nell’attività di pattugliamento, durante il caricamento;
  • Murana partecipava anche al trasferimento dell’autobomba a piazza Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992, con la sua autovettura (Opel o -come emerso dietro contestazione, in quel processo- Fiat 127 azzurra).

Come anticipato, a giudizio della Corte d’Assise, gli ulteriori elementi addotti a sostegno della responsabilità di Gaetano Murana, riguardavano (esclusivamente) il fatto nella sua materialità, giacché non vi era alcun altro collaboratore di giustizia che lo indicasse (direttamente, oppure de relato) come partecipe alla strage di via D’Amelio; la ritenuta appartenenza dello stesso alla ‘famiglia’ mafiosa della Guadagna, infatti, era una circostanza oggettivamente diversa ed ulteriore rispetto alla sua chiamata in correità per la strage, che non costituiva un elemento logico di riscontro, estrinseco ed individualizzante, rispetto al predetto ruolo materiale delineato da Vincenzo Scarantino.

LA CONDANNA ALL’ERGASTOLO  Ebbene, i giudici del secondo grado (come per altri imputati di quel processo), ribaltavano quel giudizio, condannando Gaetano Murana alla pena dell’ergastolo, ritenendolo colpevole di concorso nella strage e negli ulteriori delitti connessi. A detta conclusione, la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta n. 5/2002, emessa il 18 marzo 2002, perveniva dopo l’esame di Calogero Pulci – un appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Madonia Giuseppe (inteso “Piddu”) – che iniziava a collaborare con la giustizia nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis. Proprio le dichiarazioni inedite di Pulci sul conto di Gaetano Murana permettevano ai giudici di secondo grado di acquisire quel riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, che mancava in primo grado.

Nel processo d’appello, infatti, Pulci spiegava che era stato detenuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso Murana, nel 1998-1999, all’epoca della celebrazione del secondo processo, di primo grado, per la strage di via D’Amelio, e che, in un colloquio avvenuto nell’ora d’aria, aveva rimproverato Murana per la leggerezza commessa dagli uomini d’onore della sua famiglia, nella realizzazione dell’eccidio, poiché avevano affidato un incarico così delicato ed importante “allo Scarantino di turno”. Murana -a dire del Pulci- si era difeso dall’accusa, senza negare il ruolo della sua famiglia nella realizzazione della strage, ma evidenziando il ruolo del tutto marginale di Scarantino, esclusivamente utilizzato per il furto della Fiat 126, commissionatogli da Salvatore Profeta, suo cognato e uomo d’onore della predetta famiglia.

In particolare, lo scambio di battute fra Pulci e Murana veniva giudicato, dalla Corte d’Assise d’Appello, sufficiente ad offrire adeguato riscontro estrinseco ed individualizzante alle accuse di Vincenzo Scarantino sul diretto protagonismo di Murana nella preparazione della strage, poiché il collaboratore di giustizia evidenziava -per la prima volta, proprio nell’esame dibattimentale in quel processo (sebbene avesse già reso dichiarazioni agli inquirenti, sul punto)- come Murana gli avesse spiegato che “il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna”.

LE FALSE DICHIARAZIONI DI PULCI   Prima di proseguire nell’analisi della posizione dell’imputato, si riporta uno stralcio delle sue dichiarazioni rese nell’udienza dibattimentale del 7 marzo 2001, nell’ambito del processo d’appello c.d. Borsellino bis:

  • P.G. dott.ssa ROMEO: – Senta, e con Murana avete avuto occasione di discutere delle vostre… delle rispettive posizioni processuali?
  • PULCI CALOGERO: – La prima cosa che feci quando incontrai Murana, come e’ mio carattere o vizio, come si puo’ definire, poi ognuno lo definisce come meglio crede, io quando incontro una persona che conoscevo da fuori dentro il carcere faccio finta di non incontra… di non conoscerla, per vedere la reazione che fa. Cosa che feci con Scianna e cosa che feci con Murana. Quando lo feci con Murana Murana si spavento’ e ando’ da Scianna, dici: “Ma che c’ho fatto io a Pulci, che non mi saluta, che non mi ha salutato?”. Scianna dice: “Ma che ne so io, puo’ essere che magari non si ricorda di te”, dici: “Come non si ricorda di me? Ci siamo visti tante volte”. Tra l’altro una volta ero rimasto in panne sull’autostrada, proprio mentre andavo da Madonia, e fui soccorso dallo stesso Murana; cioe’, ci conoscevamo bene. E allora si chiari’, c’ho detto: “Sai, devi scusarmi, io non… sai con la testa da quando mi hanno sparato tanta… tanto bene non ci sto” ed e’ finita la prima discussione. Io volevo vedere la reazione, la reazione che aveva lui era spaventata, poi chiacchierando chiacchierando… perche’ se siamo in un carcere di 416 bis si chiacchiera di come taglieggiare a Tizio, a Caio o di come abbiamo taglieggiato all’altro, di come abbiamo ammazzato a questo e a quello; se siamo in un carcere di collaboratori, dove ora io mi trovo, si parla: “Quello ha accusato a quello”. Cioe’ ogni status che ha un detenuto parla dell’oggetto perche’ e’ detenuto. (…) Comunque, a Murana chiacchierando chiacchierando lo rimproverai, ci dissi: “Ma che razza di gente siete? – dico – Come, vi fidate di un Scarantino del genere pi’ iri a fare un travagliu cosi’ delicato? Ma veramente scimuniti siti dducu a Palermo?” e lui mi disse, dici: “Ma Scarantino – dici – non c’entra niente, Scarantino solo ci ha procurato la macchina, quello che ha detto Scarantino gliel’hanno fatto dire gli sbirri”. Io non c’ho voluto dire niente per non mi litigare, ma mi fece… mi pose la domanda, poiche’ io idiota non ci sono o almeno non mi ci sento, posso anche esserci ma io non me ne accorgo; ma scusa, gli sbirri non e’ che ti possono raccontare una cosa che non sanno perche’ Scarantino gliela racconta dettagliatamente? Gli sbirri possono avere l’idea di chi l’ha fatto, ma non del racconto, di come sono avvenute le cose. Comunque, io ho tagliato e l’ho allontanato; lo salutavamo ed e’ finita li’ la storia con Murana.
  • P.G. dott. FAVI: – Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame. Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perche’ vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio. In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?
  • PULCI CALOGERO: – In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perche io lo aggredii offendendolo, perche’ nel nostro gergo dirci a uno: “Ma che razza di gente siete?” e’ come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di “Cosa Nostra” e’ la peggiore parola che uno ci puo’ dire. Io invece di dirglielo cosi’ chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capi’, “Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?”. E li’ lui cerco’ di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e’ che lo ha escluso che Ma… Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l’auto. Perche’ lo Scarantino era, diciamo, ladro d’auto, cioe’ un ladro di polli, non era un uomo d’onore. A questa risposta io gli domandai: “Ma scusi, Scarantino che ha da un anno – o due che aveva, ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono – parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell’altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l’omicidio Borsellino?”. Cioe’, questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare piu’ poi, cioe’ entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.
  • P.G. dott. FAVI: – Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?
  • PULCI CALOGERO: – Cioe’, Murana mi disse che “il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna”, “noi”. Lui e’ della Guadagna pure; non l’avevano fatto loro, “l’avevamo fatto noi” e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l’autovettura. Praticamente se lo da’ il ruolo Murana…
  • P.G. dott. FAVI: – Va bene.
  • PULCI CALOGERO: – … dicendomi: “L’abbiamo fatto noi della Guadagna”.
  • P.G. dott. FAVI: – Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?
  • PULCI CALOGERO: – Cioe’, di… a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di… di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, “Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?”. Cioe’, lui come si giustifico’: “Quello che dice Scarantino e’ vero, ma pero’ gliel’hanno suggerito gli sbirri”.
  • P.G. dott. FAVI: – Benissimo, era quello che volevo sentire.
  • PULCI CALOGERO: – Cioe’, non dice: “Scarantino mente”, “Scarantino dice il vero, pero’ gliel’hanno suggerito gli sbirri” dice Murana a me.
  • P.G. dott. FAVI: – Benissimo. PULCI CALOGERO: – E Murana a me mi dice: “Il lavoro l’abbiamo fatto noi della Guadagna”.
  • P.G. dott. FAVI – Si’. Senta, una domanda su un punto specifico: Murana dichiarava che Scarantino era uomo d’onore o no?
  • PULCI CALOGERO: – No, su questo termine non ci siamo arrivati, non gliel’ho chiesto, perche’ c’ho detto: “Che razza di gente vi portate?”; poi, che fa, gli chiedo: “E’ un uomo d’onore?”? Quando lui tra l’altro dice che ha fatto il favore al cognato, ma che e’ il cognato l’uomo d’onore.

A prescindere dalla progressività accusatoria delle predette dichiarazioni (comunque, alquanto sospetta, alla luce di quanto infra esposto), la palese falsità della confidenza carceraria di Murana a Pulci, anche in ordine al furto dell’autobomba da parte di Vincenzo Scarantino, emerge innanzitutto da quanto ampiamente accertato nel presente procedimento, in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza ed alla conseguente ricostruzione del segmento relativo al furto ed allo spostamento della Fiat 126 (oltre che alla sottrazione delle targhe da apporre sulla stessa), con il protagonismo della famiglia mafiosa di Brancaccio. Infatti, alla luce di quanto esposto in altra parte della motivazione sulla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D’Amelio, è impossibile credere che Murana -da quanto emerso nel presente processo, assolutamente estraneo al furto ed allo spostamento della Fiat 126- abbia confidato a Pulci quanto sopra riportato. Anche a ritenere che appartenenti alla famiglia della Guadagna abbiano gestito altre fasi della strage di via D’Amelio (sulle quali permangono molte zone d’ombra), sarebbe comunque inspiegabile la rivelazione del Murana in merito ad un ruolo (come detto, inesistente) di Vincenzo Scarantino, per sottrarre la Fiat 126 di Pietrina Valenti, su incarico del cognato, Salvatore Profeta. Una valida chiave di lettura delle predette dichiarazioni di Calogero Pulci è offerta dall’analisi del suo percorso di collaboratore della giustizia, affatto peculiare e discutibile. Si deve, innanzitutto, rilevare (senza alcuna pretesa di completezza, considerato che, in più occasioni, il suo contributo veniva riconosciuto come attendibile e rilevante, oltre che degno del riconoscimento dell’attenuante speciale della c.d. dissociazione attuosa, nei processi celebrati a suo carico) che, a dire dello stesso imputato, la sua collaborazione con la giustizia, all’epoca delle dichiarazioni rese su questi fatti, era ancora parziale e reticente (ad esempio, sull’omicidio di Filippo Cianci, che l’imputato ammetterà solamente a partire dal settembre 2001, dopo la morte del padre, che forniva le armi ai killers). Peraltro, anche sul momento in cui Pulci passava da una collaborazione parziale ad una piena apertura all’autorità giudiziaria (almeno a suo dire), si registra una evidente oscillazione dichiarativa da parte dell’imputato. Sul punto, ci si limita a rilevare che Pulci (catturato, il 3 giugno 1994, a Grenoble in Francia e, successivamente, estradato in Italia), pur avendo manifestato la sua volontà di collaborare con l’autorità giudiziaria, sin dal novembre del 1999 (le misure di protezione venivano adottate ad aprile del 2000), veniva successivamente attinto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, commessa anche da collaboratore, fino al settembre 2001 (vale a dire l’epoca in cui egli firmava i verbali illustrativi, in data 20 settembre 200184): per tale addebito, egli veniva catturato il 24 febbraio 2001 (dopo la richiesta di revoca, pochissimi giorni prima, delle misure di protezione) e, poi, condannato, con sentenza definitiva, in continuazione con analogo reato precedente, a tre anni di reclusione, poi ridotti -in appello- ad un anno e dieci mesi (cfr. sentenza Tribunale Collegiale Caltanissetta 20.11.200285). Dunque, in base a quanto definitivamente accertato, con il crisma dell’irrevocabilità, all’epoca delle dichiarazioni delle quali Pulci risponde in questa sede (tempus commissi delicti: 7 marzo 2001), l’imputato era appartenente al sodalizio mafioso di Cosa Nostra. E’ quindi ravvisabile nelle sue dichiarazioni


I servizi segreti e quell’irrituale richiesta del procuratore Tinebra  CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA – Borsellino quater  Scrivono i giudici di primo grado del Borsellino Quater: «È appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già il giorno dopo la strage di Via D’Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua uccisione» Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, questa Corte ritiene che allo Scarantino debba essere concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 114 comma terzo c.p., che si riferisce «all’ipotesi di colui che sia stato determinato a commettere il reato ed a cooperarvi sempre che ricorra o la fattispecie contemplata dall’art 112 n. 3 di chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette, o quella prevista dal numero 4 dello stesso articolo: cioè di determinazione al reato di persona in stato di infermità o di deficienza psichica» (Cass., Sez. II, n. 1696/1976 del 31/10/1975, Rv. 132226).

Deve, infatti, ritenersi che lo Scarantino sia stato determinato a rendere le false dichiarazioni sopra descritte da altri soggetti, i quali hanno fatto sorgere tale proposito criminoso abusando della propria posizione di potere e sfruttando il suo correlativo stato di soggezione. Al riguardo, va segnalato un primo dato di rilevante significato probatorio: come si è anticipato, le dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili, contengono alcuni elementi di verità.

Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, in data 24 giugno 1994, lo Scarantino ha affermato che l’autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell’autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell’accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull’autovettura erano state applicate le targhe di un’altra Fiat 126, prelevate dall’autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest’ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto.

Si tratta di un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell’autovettura utilizzata per la strage. E’ quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

LE NOTE DEL SISDE  Questa conclusione è rafforzata da una ulteriore elemento, cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e nell’esame del Dott. Contrada, svolto all’udienza del 23 ottobre 2014: si tratta, precisamente, dell’appunto con cui in data 13 agosto 1992 il Centro SISDE di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del SISDE che «in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all’autobomba parcheggiata in via D’Amelio, nei pressi dell’ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (…) In particolare, dall’attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l’identificazione degli autori del furto dell’auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell’attentato».

In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale – notizie “sul luogo” in cui l’autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente “suggestionabile”, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D’Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti».

La particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage, è ulteriormente dimostrata da alcuni elementi probatori raccolti nel processo c.d. “Borsellino uno”. In particolare, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta all’esito del primo grado di giudizio ha sottolineato quanto segue: «La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell’imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all’epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch’essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un’altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all’ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un’altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell’entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo».

CONTRADA E TINEBRA  Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale nota fu trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Ad essa ha fatto riferimento, nella deposizione resa all’udienza del 23 ottobre 2014, il Dott. Bruno Contrada, che ha spiegato che la stessa fu redatta dal capo del centro SISDE di Palermo su diretta richiesta del Dott. Tinebra, benché non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica («poi mi fu fatto leggere l’appunto dal direttore del centro, che il dottor Tinebra chiese personalmente al capocentro, al colonnello Ruggeri, un appunto sulla personalità di Vincenzo Scarantino e sui suoi eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata, cioè della mafia, e di riferire direttamente a lui tutto questo. Al che il direttore del centro, sapendo bene che non poteva avere questo rapporto diretto con la Procura della Repubblica, chiese l’autorizzazione alla direzione di poter svolgere questa indagine sua, autonoma, su Scarantino»). Dalla deposizione del Dott. Contrada emerge, altresì, una ulteriore iniziativa, decisamente irrituale, del Dott. Tinebra, il quale, già nella serata del 20 luglio 1992, gli chiese di collaborare alle indagini sulle stragi, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura («Io ero a Palermo, dove (…) risiedeva ancora la mia famiglia, nonostante fossi in servizio a Roma, (…) e io spesso venivo giù a Palermo, non dico tutte le settimane, ma perlomeno un paio di volte al mese. Ero in ferie dal 12 luglio e sarei rimasto in ferie fino al primo agosto a Palermo. La sera del 19 luglio… no, forse no la sera, la mattina dopo, il 20 luglio, la mattina, ebbi una telefonata dal dottor Sergio Costa, funzionario di Polizia, commissario di Pubblica Sicurezza, aggregato… nei ruoli del SISDE, quindi faceva servizio al Servizio, al SISDE, ed era il genero del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, aveva sposato una delle figlie del Prefetto Parisi, il quale mi dice che per incarico di suo suocero, il Capo della Polizia Parisi, ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, che era da pochi giorni immesso nel possesso della carica di Procuratore di Caltanissetta, da pochi giorni, da poco tempo, pochi giorni, che desiderava parlarmi. Nel contempo il dottor Costa mi disse che potevo andare la sera, perché ne aveva già parlato con il Procuratore Tinebra, al Palazzo di Giustizia a Palermo, in un ufficio che gli era stato dato provvisoriamente al dottor Tinebra, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, un ufficio dove lui aveva questi primi contatti, perché doveva occuparsi di questa strage, come già si occupava Caltanissetta della strage di Capaci, Falcone. Ed io andai quella sera dal dottor Tinebra, che non conoscevo, con cui non avevo avuto mai rapporti; e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, etc., etc., per le indagini sulle stragi. Io feci presente varie cose al dottor Tinebra: innanzitutto che ero un funzionario dei Servizi e quindi non rivestivo più la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi non potevo svolgere indagini in senso proprio, la mia poteva essere soltanto un’attività informativa, non operativa; che per Legge noi non potevamo avere rapporti diretti con la magistratura; che, in ogni caso, io avrei dovuto chiedere l’autorizzazione ai miei superiori diretti, e parlo del mio direttore, che era allora il Prefetto Alessandro Voci, e che anche una collaborazione sul piano informativo poteva avvenire soltanto previ accordi con gli organi di Polizia Giudiziaria che erano interessati alle indagini. Nell’occasione il dottor Tinebra mi disse anche, così, per inciso, dice: “Sa, io mi rivolgo a lei perché a Caltanissetta è stato costituito un ufficio della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ma da poco tempo e mi sono reso conto che c’è personale che di fatti di mafia ne comprende ben poco”, detto dal dottor Tinebra. Io non sapevo neppure chi erano i componenti della DIA di Caltanissetta, che lavoravano con la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Comunque, dissi: “Io sono per mia… per il mio spirito di servizio, per la mia volontà di… di rendermi utile per quello che posso fare, che è nelle mie possibilità, a questo, però devo chiedere prima di tutto l’autorizzazione al mio direttore”. Non mi è sufficiente che questa richiesta mi venga dal Capo della Polizia, perché io non dipendo più dal Capo della Polizia, e che comunque sarei stato disposto a dare il mio contributo qualora si fossero osservate queste norme: autorizzazione dei miei superiori e intese con gli organi di Polizia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, interessate alle indagini sulle stragi».

E’ appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D’Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull’assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia.


Dichiarazioni preparate a tavolino e misteriosi suggeritori  A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA borsellino quater  Nella “collaborazione” con la giustizia di Candura, Andriotta e Scarantino c’è una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, comprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte

Nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE relativa allo Scarantino, quest’ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa condotta dal Dott. Arnaldo La Barbera (il quale, peraltro, a sua volta, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione “esterna” con il SISDE dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice “Rutilius”, mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia).

Sulla base di tale attività investigativa, lo Scarantino era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per concorso nella strage di via D’Amelio e nei reati connessi. Gli elementi indiziari a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese da due soggetti che avevano indicato in lui la persona che aveva commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata per la strage. Si trattava, precisamente, delle dichiarazioni di Luciano Valenti e Salvatore Candura, nelle quali il Pubblico Ministero, nella sua memoria conclusiva, ha individuato «la scaturigine del depistaggio».

Luciano Valenti e Salvatore Candura, insieme al fratello del primo, Roberto Valenti, erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di un’ordinanza emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, commessi il 29/8/1992. I loro nominativi erano stati precedentemente posti all’attenzione degli inquirenti dalle conversazioni intercettate sull’utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, alla quale, come si è detto, era stata sottratta l’autovettura Fiat 126 utilizzata per la strage. Tra l’altro, la Valenti, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30 luglio 1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D’Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: “ed in quel posto la mia macchina c’è….”. In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell’1 agosto 1992, le due donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126. Tale soggetto venne identificato in Salvatore Candura.

Quest’ultimo, quando era stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, ed era stato quindi condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva lamentato di aver ricevuto minacce e di essere preoccupato perché aveva avuto modo di notare persone sospette nei pressi della propria abitazione. Tale comportamento era apparso strano agli inquirenti, che lo avevano ricollegato all’atteggiamento tenuto dallo stesso Candura alcuni giorni prima, allorché, accompagnato presso una Caserma dei Carabinieri per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase “…non li ho uccisi io…” (cfr. la informativa di reato del 19 ottobre 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo).

QUEGLI STRANI COLLOQUI INVESTIGATIVI  Il 12 settembre 1992 il Dott. Arnaldo La Barbera, nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, venne autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con i detenuti Candura Salvatore e Valenti Luciano.  Il giorno successivo, 13 settembre 1992, Salvatore Candura fu interrogato dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, al quale riferì che nei primi giorni del mese di luglio 1992 Luciano Valenti gli aveva comunicato che il loro comune amico Vincenzo Scarantino aveva commissionato allo stesso Valenti il furto di un’autovettura di piccola cilindrata, il quale avrebbe dovuto essere eseguito quella sera stessa, e per compensarlo gli aveva dato la somma di 150.000 lire; il Valenti aveva aggiunto che si sarebbe impossessato della Fiat 126 della propria sorella, Pietrina Valenti. Il Candura affermò di essere a conoscenza che l’autovettura, quella stessa sera, era stata trafugata e quindi parcheggiata in una strada nei pressi di Via Cavour, per essere poi consegnata alle persone che ne avevano bisogno. Il Candura riferì inoltre che cinque o sei giorni dopo la data del furto era stato contattato da Pietrina Valenti, la quale gli aveva detto che nella notte precedente le avevano rubato la sua autovettura Fiat 126. Alla discussione aveva assistito Luciano Valenti, che aveva invitato il Candura a uscire insieme a lui per cercare l’autovettura, ed aveva quindi finto di attivarsi in tal senso. Il Candura segnalò di avere avuto dei sospetti sulla possibilità che la suddetta Fiat 126 fosse stata utilizzata per la strage di Via D’Amelio, e di averne quindi parlato con Luciano Valenti, il quale però lo aveva rassicurato incitandolo a tenere un comportamento indifferente rispetto a questa circostanza. Egli inoltre sostenne di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino parlare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.

A sua volta, Luciano Valenti, dopo avere negato ogni propria responsabilità in data 17 settembre 1992 sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di confronto con il Candura, in data 20 settembre 1992 finì per cedere alle pressioni di quest’ultimo e rese al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta un interrogatorio in cui affermava di avere sottratto l’autovettura su incarico di Vincenzo Scarantino, di avere ricevuto la somma di 150.000 lire come compenso, e di avere consegnato il veicolo nei pressi di Via Cavour.

In data 26 settembre 1992 venne quindi emessa la suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello Scarantino, che nell’interrogatorio di garanzia del 30 settembre 1992 sostenne la propria innocenza, negando di conoscere Luciano Valenti e precisando di conoscere solo di vista Salvatore Candura, suo vicino di casa.

Lo Scarantino venne quindi trasferito, in data 2 ottobre 1992, presso il carcere di Venezia, dove venne collocato nella stessa cella di Vincenzo Pipino, un trafficante di opere d’arte che il Dott. Arnaldo La Barbera aveva conosciuto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile di Venezia, e che aveva quindi pensato di utilizzare come una sorta di “agente provocatore” allo scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze dello Scarantino. All’interno della cella dove si trovavano lo Scarantino e il Pipino venne anche attivato un servizio di intercettazione, che però non diede risultati significativi. A proposito delle conversazioni intercorse fra lo Scarantino e il Pipino, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. “Borsellino uno” ha rilevato che «trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile», e ha evidenziato che il tenore dei colloqui «tradisce all’evidenza che il Pipino è un confidente della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccoglierne le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All’uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze, prospettandogli possibili e più valide strategie difensive».

Nel frattempo, invece, il Candura modificava la propria versione dei fatti. Egli, nell’interrogatorio reso il 3 ottobre 1992 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, sostenne di essersi reso autore, nei primi giorni del precedente mese di luglio, del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, commissionatogli dello Scarantino, e aggiunse di aver tentato di far ricadere su Luciano Valenti la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti. Lo Scarantino, nell’incaricarlo di reperire un’autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purché marciante, gli aveva consegnato uno “spadino” (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Pietrina Valenti (sorella dell’amico Luciano Valenti), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nelle vicinanze di Via Cavour, all’angolo tra via Roma e un’altra traversa.

Il Candura inoltre affermò che, dopo avuto notizia dai giornali e dalla televisione dell’avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba per la strage di Via D’Amelio, si era recato in più occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l’autovettura da lui rubata non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l’autore delle telefonate, suscitandone però altre reazioni negative. trattava del primo interrogatorio reso dal Candura dopo che, in data 19 settembre 1992 il Dott. Vincenzo Ricciardi, della Squadra Mobile di Palermo, era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare colloqui investigativi con lui.

Anche a fronte di queste nuove dichiarazioni del Candura lo Scarantino continuò a protestare la propria innocenza, negando, negli interrogatori resi tra il 1992 e il 1993 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la veridicità delle accuse mossegli.

Lo Scarantino in data 13/11/1992 venne trasferito dal carcere di Venezia alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimase ristretto prima nella Sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell’art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; non gli era consentito neppure di vedere la televisione, e poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari. Egli cadde quindi in uno stato di depressione, rendendosi protagonista di reiterati gesti di autolesionismo (cfr. la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. “Borsellino uno”). Nell’interrogatorio reso il 6 maggio 1993 al Pubblico Ministero di Caltanissetta, lo Scarantino, oltre a contestare le accuse mossegli, segnalava il proprio stato di prostrazione morale che lo aveva indotto a un tentativo di suicidio, esplicitava di non sopportare più lo stato di isolamento, e sottolineava che altri detenuti in particolare, un ex agente di custodia e il pentito Caravelli Roberto lo sollecitavano a confessare delitti da lui non commessi.

Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo. In data 14 settembre 1993, Francesco Andriotta iniziò la propria “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria, che forma oggetto di specifica trattazione in altro capitolo. In questa sede, è sufficiente rammentare che già nell’interrogatorio reso nella suddetta data al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l’Andriotta iniziò a riferire su una serie di confidenze che lo Scarantino gli avrebbe fatto durante il periodo di comune detenzione.

Secondo il racconto dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva confidato di avere effettivamente commissionato al Candura, su richiesta di un proprio parente (un cognato o fratello), il furto della Fiat 126 poi utilizzata nella strage di Via D’Amelio. L’autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche sua sorella, Ignazia Scarantino, ne possedeva una dello stesso colore, e quindi, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto. Il Candura aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Luciano Valenti, il quale la aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d’esplosivo. Infine, lo Scarantino aveva portato il veicolo dal garage alla via D’Amelio.

A dire dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva altresì riferito «che l’auto non funzionava e che venne trainata fino al garage», che «l’auto venne quindi riparata così da renderla funzionante», che «furono cambiate le targhe con quelle di un altro 126», e che «avevano tardato a denunciare il furto dell’auto o delle targhe al lunedì successivo all’esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso».

I PENTITI E LE VERITÀ DA RACCONTARE  Diversamente da tutto il resto del racconto dell’Andriotta, queste ultime circostanze corrispondono perfettamente alla realtà: come si è visto nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage, è rimasto inequivocabilmente accertato, nel presente procedimento, che la Fiat 126 presentava problemi meccanici, che vi fu la necessità di trainarla subito dopo il furto, che si provvide alla sua riparazione e alla sostituzione delle targhe, che la denuncia del furto delle targhe venne effettuata nel lunedì successivo alla strage.

Trattandosi di circostanze che mai lo Scarantino avrebbe potuto riferirgli, per la semplice ragione che non aveva avuto alcun ruolo nell’esecuzione della strage, deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell’Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte. Tale inquinamento si era già realizzato al momento in cui ebbe inizio la “collaborazione” dell’Andriotta con la giustizia.

Nei successivi interrogatori, l’Andriotta aggiunse ulteriori particolari, arricchendo progressivamente il contenuto delle confidenze che sosteneva di avere ricevuto dallo Scarantino.

Ad esempio, nell’interrogatorio reso il 4 ottobre 1993 nel carcere di Milano Opera al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l’Andriotta sostenne di avere appreso dallo Scarantino che colui che gli aveva commissionato il furto dell’automobile da utilizzare per la strage era Salvatore Profeta, motivò l’iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d’elevato spessore criminale, e specificò che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell’interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, l’Andriotta affermò che nel momento in cui arrivava l’esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126 era presente anche Salvatore Profeta. In occasione dell’interrogatorio del 17 gennaio 1994, l’Andriotta aggiunse che, dopo la strage di via D’Amelio, il Candura aveva cercato, più volte, lo Scarantino, per sapere se l’autovettura utilizzata per l’attentato era proprio quella rubata da lui; ma lo Scarantino lo aveva trattato in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l’insistenza del Candura.

E’ dunque evidente, nelle dichiarazioni dell’Andriotta, un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. Si noti, peraltro, che nella stessa data del suddetto interrogatorio, avvenuto il 17 gennaio 1994, l’Andriotta ebbe un colloquio investigativo con il Dott. Arnaldo La Barbera.

Frattanto, anche lo Scarantino, trasferito presso la Casa Circondariale di Pianosa, ebbe in tale luogo una serie di colloqui investigativi: rispettivamente, il 20 dicembre 1993 con il Dott. Mario Bo’ (funzionario di polizia inserito nel gruppo “Falcone-Borsellino”), il 22 dicembre 1993 con il Dott. Arnaldo La Barbera, il 2 febbraio 1994 con il Dott. Mario Bo’ e il 24 giugno 1994 con il Dott. Arnaldo La Barbera. In quest’ultima data lo Scarantino (il quale fino all’interrogatorio reso il 28 febbraio 1994 alla Dott.ssa Boccassini aveva protestato la propria innocenza) iniziò la propria “collaborazione” con l’autorità giudiziaria, con le modalità già indicate, confermando largamente il falso contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Candura e dall’Andriotta, ed aggiungendo ulteriori tasselli al mosaico.

A sua volta, l’Andriotta, negli interrogatori resi il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994 nel carcere di Paliano (dove risultano documentati, nelle medesime date, altrettanti accessi del Dott. Mario Bo’), adeguandosi in gran parte alle dichiarazioni rese dallo Scarantino dopo la scelta “collaborativa”, riferì, per la prima volta, sulle confidenze fattegli da quest’ultimo sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute per timore sino ad allora.

I POLIZIOTTI DI LA BARBERA  L’analisi che si è condotta sulla genesi della “collaborazione” con la giustizia del Candura, dell’Andriotta e dello Scarantino, lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Altrettanto significativa è la circolarità venutasi a creare tra il contributo dichiarativo dei tre “collaboranti”, ciascuno dei quali confermava il falso racconto dell’altro, conformandovi progressivamente anche la propria versione dei fatti.

Per lo Scarantino e per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo’. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell’Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura. Dunque, anche a prescindere dalle affermazioni compiute dallo Scarantino nel corso del suo esame dibattimentale (la cui valenza probatoria può effettivamente reputarsi controversa, considerando le continue oscillazioni da cui è stato contrassegnato il suo contributo processuale nel corso del tempo), e dalle indicazioni (decisamente generiche, oltre che de relato) offerte da alcuni collaboratori di giustizia (come Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca) sulle torture subite a Pianosa dallo Scarantino, deve riconoscersi che gli elementi di prova raccolti valgono certamente a che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato in lui da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica. Era questa senza alcun dubbio la posizione dello Scarantino, un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell’Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva «maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai “incastrato” sulla scorta di false prove». Dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell’insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall’attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell’agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte.

Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale è indubbiamente configurabile la circostanza attenuante dell’art. 114 comma terzo c.p., che, come chiarito dalla giurisprudenza, prevede una diminuzione di pena per il soggetto “determinato” a commettere il reato, proprio in forza dell’opera di condizionamento psicologico da lui subita.


L’omertà degli uomini delle istituzioni e una verità ancora lontana A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COSA VOSTRA borsellino quater  Assolutamente anomala appare la circostanza che Arnaldo La Barbera abbia richiesto una serie di colloqui investigativi con Vincenzo Scarantino, detenuto a Pianosa, nonostante già collaborasse con la giustizia. Altra evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte di alcuni appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato, che scrissero per Scarantino una serie di appunti finalizzati a rimuovere le contraddizioni delle sue dichiarazioni

A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell’attività di indagine continuarono anche nel corso della “collaborazione” dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla “ritrattazione della ritrattazione”, e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.

Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il “metodo Falcone”.

Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che «l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D’Amelio (…) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore».

L’adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali ha condotto la Corte di Assise di Caltanissetta, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), a ritenere che allo Scarantino facesse difetto «non tanto la qualifica formale di “uomo d’onore” e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in “Cosa Nostra”»; a considerare «scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D’Amelio» sulla base del rilievo che «fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una “bombola” da far esplodere per realizzare l’attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA»; a riconoscere che «nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l’arco della sua tormentata “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l’apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell’attendibilità soggettiva del chiamante»; a segnalare che «il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenue; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini»; a esplicitare che «inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell’ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna»; e, conclusivamente, a ritenere «che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D’Amelio».

ANOMALIE D’INDAGINE  La tendenza che invece prevalse, nell’attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiamo costituito il fondamento per la condanna all’ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla “collaborazione” dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali.

Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia.

Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall’ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. “Borsellino uno”. Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall’Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all’udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall’altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale.

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili.

Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell’attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D’Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate.

Poiché l’attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:

– alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà;

– ai collegamenti con la sottrazione dell’agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell’attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell’attività da lui svolta nell’ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci;

– alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra “Cosa Nostra” e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l’opera del Magistrato.

IL DEPISTAGGIO E LA SPARIZIONE DELL’AGENDA ROSSA  In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l’occultamento dell’agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell’agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre.

L’indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all’attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con “persone importanti” appartenenti al mondo economico e politico, ha precisato che questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a “fare affari” con essa, ha ricondotto a tale contesto l’isolamento – anche nell’ambito giudiziario – che portò all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione – rivelatasi poi infondata – che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla “normalità”), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D’Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D’Amelio, «che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (…) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere», e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell’esistenza di un «colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato».

Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) secondo cui «risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare – cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (…) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell’attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall’alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».

Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull’attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell’agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata.

“Sono emerse dalle nostre indagini tutta una serie di rapporti tra esponenti politici e organizzazioni mafiose che nella requisitoria del Maxiprocesso vennero chiamati “contiguità”, cioè delle situazioni di vicinanza o di comunanza di interessi che però non rendevano automaticamente il politico responsabile del delitto di associazione mafiosa. Perché non basta fare la stessa strada per essere una staffetta, la stessa strada si può fare perché in quel momento si trova – almeno da punto di vista strettamente giuridico – si trova conveniente o fare convergere la propria attenzione sullo stesso interesse. Questo non ci ha consentito dal punto di vista giudiziario di formulare imputazioni sui politici, però stiamo attenti, vi è un accertamento rigoroso di carattere giudiziario che si esterna nella sentenza nel provvedimento del giudice e poi successivamente nella condanna, che non risolve tutta la realtà, la complessa realtà sociale. Vi sono oltre ai giudizi del giudice, esistono anche i giudizi politici, cioè le conseguenza, che da certi fatti accertati, trae o dovrebbe trarre il mondo politico. Esistono anche i giudizi disciplinari, un burocrate, un alto burocrate, che ad esempio, dell’amministrazione ha commesso dei favoritismi, potrebbe non aver commesso automaticamente, perché manca qualche elemento del reato, il reato di interesse privato in atto d’Ufficio, ma potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare perché non ha agito nell’interesse della buona amministrazione.

Ora l’equivoco su cui spesso si gioca è questo, si dice: quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti con l’organizzazione mafiosa, però la magistratura non lo ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no! Questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale. Può dire beh ci sono sospetti, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria, che mi consente di dire quest’uomo è mafioso. Però siccome dall’indagine sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi, che non costituivano reato, ma erano o rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo “schermo” della sentenza e detto: questo tizio non è mai stato condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un poco, ma tu non ne conosci di gente che è disonesta, che non è stata mai condannata perché non ci sono le prove per condannarla, però c’è il grosso sospetto che dovrebbe, quantomeno, indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia e non soltanto essere onesti, ma apparire onesti, facendo pulizia al proprio interno di tutti coloro che sono raggiunti, ovunque, da episodi o da fatti inquietanti, anche se non costituenti reato”.