DELINQUENTE – definizione

 

Nel linguaggio comune s’indica col termine delinquente colui che ha commesso un delitto o più delitti, attribuendosi al termine stesso un significato che implica riprovazione morale per la gravità della colpa commessa. Nel linguaggio tecnico-giuridico e in quello delle scienze criminali il termine delinquente mantiene un analogo significato generico; ma tuttavia è da avvertire che in ordine a una determinazione precisa del concetto di delinquente i varî indirizzi attuali delle discipline penali giungono a conclusioni diverse, che risentono dei diversi presupposti fondamentali da cui partono le varie dottrine scientifiche.

Concetto del delinquente secondo la scuola classica e la scuola positiva. – La dottrina della scuola classica, partendo da una considerazione essenzialmente naturalistica del diritto quale realtà trascendente, era tratta a riguardare il reato nell’astratta unità del sistema trascendente delle norme giuridiche, anziché nell’unità sistematica della vita del delinquente. Questo orientamento generale della scienza classica del diritto penale si trova riassunto nell’affermazione del Carrara, che cioè “il giudice competente della malvagità dell’atto non possa guardare alla malvagità dell’uomo senza trascendere oltre i suoi confini”. ciò posto, l’azione del delinquente veniva considerata nella sua veste puramente oggettiva. Nel sistema del Carrara il delitto veniva ad essere la risultante d’un sistema di forze morali e fisiche. Vero è che il Carrara distingueva le forze morali e fisiche in oggettive e soggettive; ma le forze soggettive erano tuttavia individuate nella particolarità d’ una determinata infrazione della norma penale. Del resto il termine stesso di forze che veniva adoperato, richiamava più ad un giuoco meccanico delineantesi nell’ambito oggettivo del reato, che non al vero e proprio processo concreto di svolgimento spirituale nella personalità del delinquente. È però da aggiungere che anche nel sistema classico non poteva essere trascurata del tutto la considerazione soggettiva del delinquente. Basta pensare alla teoria fondamentale dell’imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono e alle norme giuridiche che detta in argomento la legge positiva, le quali presuppongono che si abbia presente la personalità del delinquente. In effetti si tratta d’una necessità alla quale né il teorico né il legislatore possono completamente sfuggire; ma tuttavia ad essa fu data una soddisfazione assai scarsa nelle teoriche e nella pratica della scuola classica: poiché in sostanza, anche quando la persona del delinquente dovette necessariamente essere oggetto di norme teoriche o legislative, essa fu sempre considerata “come sotto una campana di vetro”. Lo stesso termine delinquente ebbe una limitata diffusione nei trattati classici di diritto penale, sembrando che dovesse riferirsi a indagini di spettanza piuttosto della sociologia, della filosofia o dell’etica, che della scienza del diritto. Nel campo del diritto il termine reo fu ritenuto più appropriato e conforme all’angolo visuale sotto cui poteva essere riguardato l’autore dell’infrazione della norma penale.
Anche più tardi si è cercato d’escludere il termine delinquente dal campo del diritto penale e si è proposto appunto, come piu̇ preciso, il termine reo o anche quello di delittore (O. Cecchi, Sull’attuale momento della scienza criminale in Italia, in Rivista penale, 1919). Nello schema dei codici formulati sotto l’influsso della scuola classica la personalità del delinquente non ha trovato, nemmeno sotto l’aspetto formale, una diretta ed espressa considerazione. Nel codice italiano del 1890 la parte generale è interamente raggruppata nel libro I sotto la denominazione complessiva Dei reati e delle pene in generale; nessuno dei nove titoli, di cui si compone il libro I, reca come propria denominazione il termine delinquente. Il termine delinquente fu invece usato nel progetto redatto nel 1921 dal Ferri (reca la denominazione Il delinquente, il titolo II del libro I). Nel codice penale Rocco reca la denominazione Del reo e della persona offesa dal reato il titolo IV del libro I.
Di fronte all’orientamento generale della scuola classica nei confronti del delinquente, si riconosce alla scuola positiva il merito di avere affermato la necessità di considerare il delinquente come il vero protagonista del diritto e della giustizia penale. Si deve però rilevare che nel loro orientamento generale i nuovi studî sul delinquente vennero ad affermarsi all’infuori del sistema giuridico. Nell’ordine giuridico, quale era presupposto dalla scuola classica, si ravvisò un sistema trascendente e formale, e perciò si credette di poter rinvenire l’effettiva concretezza del delinquente in un ordine diverso da quello giuridico, cioè nell’ordine della natura. L’offesa giuridica fu considerata come un fatto secondario; l’uomo criminale fu studiato nei suoi caratteri, all’infuori della legge positiva e storica, in rapporto al concetto, che pure si cercava di determinare, del cosiddetto delitto naturale. In complesso l’uomo delinquente fu considerato come distinto per caratteri proprî dagli altri uomini e cioè come un anormale. Questa conclusione è ritenuta fondamentale dal punto di vista della scuola positiva.
Il concetto di assoluta anormalità del delinquente è accolto, sullo stesso terreno scientifico, con molte riserve dai seguaci della scuola classica e del moderno indirizzo tecnico-giuridico. I seguaci di questo indirizzo (Manzini, Cecchi) ritengono che, anche ammettendo l’esistenza di un delinquente anormale distinto dagli altri uomini, questo non potrebbe esser preso in considerazione dal diritto penale, essendo privo della cosiddetta capacità di diritto penale. Anche negli studî di psicologia criminale si è determinato un orientamento secondo il quale viene contestato il carattere di anormalità del delinquente, viene negata l’esistenza di qualsiasi tipo antropologico criminale e si cerca di dimostrare, sia pure nei limiti della scienza naturalistica, la necessaria immanenza del delinquente nella vita sociale e la sua storica funzione.

Classificazione dei delinquenti. – In conformità del metodo naturalistico al quale erano informate, le indagini sul delinquente furono dirette a determinare una classificazione scientifica dei varî tipi criminali. La questione della classificazione dei delinquenti aveva richiamato, anche prima del sorgere della scuola positiva, l’attenzione dei penalisti specialmente nei riflessi della individualizzazione della pena. In seguito, attraverso il nuovo indirizzo degli studî criminali, furono formulate varie classificazioni dei delinquenti, delle quali le più note sono ancora le seguenti:1. Quella del Garofalo, fondata sulla specialità del difetto morale che si riscontra nei delinquenti. 2. Quella dell’Ingegneros, fondata sui caratteri psicologici dei delinquenti. 3. Quella, infine, proposta dal Ferri fin dal 1880 e successivamente meglio elaborata e precisata, che è la più comunemente accettata nella moderna criminologia, quantunque neppur essa sia andata esente da critiche.

Secondo la classificazione del Garofalo (in Cassazione unica, 1897 e Criminologia, Torino 1885) i delinquenti veri e proprî sono, innanzi tutto, distinti dai semplici ribelli, nei quali non si riscontra alcuna inferiorità morale. I delinquenti sono quindi raggruppati in quattro classi:1. assassini, nei quali è del tutto mancante il senso morale e nei quali prevale il più cieco egoismo; 2. violenti, cioè gli autori di delitti contro le persone che agiscono per un sentimento ego-altruista prodotto da pregiudizî d’ onore o politici o religiosi o anche che agiscono per impulso di temperamento o per eccitazione alcoolica; 3. improbi, cioè coloro che vivono sui beni altrui per forza o con la destrezza o con la furberia; 4. cinici, cioè coloro che, difettando d’energia morale, compromettono la loro riputazione per soddisfare bassi istinti sessuali.

Secondo la classificazione dell’Ingegneros (in Archivos de la Psiquiatria y criminalogia, Buenos Aires, gennaio-febbraio 1907, tradotto in italiano, Palermo 1907), i delinquenti sono distinti in tre categorie: 1. quelli nei quali si riscontrano anomalie morali (distimie); 2. quelli in cui si riscontrano anomalie intellettuali (disnoesie); 3. quelli, infine, nei quali si riscontrano anomalie volitive (disbulie). In ognuna di queste tre categorie i delinquenti si distinguono poi in tre rispettivi sottogruppi a seconda che le anomalie siano congenite, acquisite o transitorie. A questa classificazione dell’Ingegneros è stato rimproverato di scambiare la mera classifica delle sindromi cliniche psichiche con un’eziologia della criminalità.

La classificazione proposta dal Ferri cerca d’utilizzare i risultati più varî di ordine antropologico, biologico, psichiatrico, psicologico e sociologico e si fonda essenzialmente sul criterio genetico del fattore preponderante nella produzione causale del delitto. Secondo questa classificazione, i delinquenti sono distinti in cinque classi:1. delinquente nato o istintivo, che porta dalla nascita, per eredità dei progenitori (criminali, alcoolizzati, sifilitici, anormali, pazzi, neuropatici, ecc.), una minore resistenza agl’incentivi criminosi o anche un’ evidente e precoce propensione al delitto; 2. delinquente pazzo, che è affetto cioè da un’infermità mentale clinicamente specificata o da una condizione neuro-psicopatica; 3. delinquente passionale, che nelle due varietà di delinquente per passione (stato d’animo prolungato e cronico) e per emozione (stato d’animo improvviso ed esplosivo) rappresenta il tipo opposto a quello del delinquente per tendenza congenita ed è, oltre che di buoni precedenti personali, di carattere moralmente normale, per quanto di maggiore eccitabilità nervosa; 4. delinquente occasionale, che costituisce il tipo più comune del mondo criminale ed è il prodotto delle condizioni dell’ambiente famigliare e sociale ed ha quindi caratteri psicologici meno difformi da quelli della classe sociale cui appartiene; 5. delinquente abituale, o meglio per abitudine acquisita, che è pure, in prevalenza, un prodotto dell’ambiente sociale. A queste cinque categorie principali lo stesso Ferri ha poi aggiunto quelle dei delinquenti colposi (pseudo-criminali), distinta da caratteristiche e da genesi proprie, e dei delinquenti minorenni distinta soprattutto per il trattamento speciale che a essa si deve adeguare

Classificazione dei delinquenti nel codice penale Rocco. – Il codice penale Rocco ha, indubbiamente, accolto molte delle conclusioni di cui, in ordine al delinquente, era pervenuta la scuola positiva. Nonostante i principî non positivistici a cui in molte parti esso si è ispirato, le disposizioni del codice Rocco, esplicitamente o implicitamente, vengono a riferirsi ai varî tipi di delinquenti fissati dalla scuola positiva anche se nell’intenzione dei redattori del codice questi tipi dovrebbero trovare altra base che non quella fondata sui caratteri antropologici del colpevole e sfuggire pertanto alla generale base deterministica che è propria della concezione della scuola positiva. Le disposizioni che più direttamente dimostrano l’influenza della scuola positiva, sono quelle concernenti i seguenti tipi: 1. delinquente infermo di mente, cioè colui che manca parzialmente o totalmente della capacità d’intendere e di volere (art. 88-89). 2. delinquente abituale. In ordine a questo tipo sono prevedute due ipotesi: a) è dichiarato iure delinquente abituale colui che dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni, per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, non colposo, che sia ugualmente della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti; b) può essere dichiarato delinquente abituale colui che, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporti un’altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della natura dei reati, del tempo entro il quale sono commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate per valutare la gravità subbiettiva del reato, ritenga che il colpevole sia dedito al delitto (art. 102-103). 3. delinquente professionale. È considerato una sottospecie del delinquente abituale. Delinquente professionale può essere dichiarato chiunque trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporti condanna per un altro reato, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole o alle altre circostanze indicate per la valutazione subbiettiva del reato, debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato (art. 105). 4. delinquente passionale. Gli stati emotivi e passionali non sono considerati come un’ infermità nel senso clinico della parola e perciò da essi, secondo il principio già accolto nel codice precedente, non si fa derivare, sotto il profilo del vizio di mente, un’esclusione o una diminuzione dell’imputabilità (art. 90). Tuttavia gli stati emotivi sono presi in considerazione quali circostanze diminuenti del reato. L’art. 62 infatti dispone che, tra le altre, attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: a) l’aver agito per causa d’onore o per altri motivi di particolare valore morale e sociale; b) l’aver reagito in stato d’ira, determinata da un fatto ingiusto altrui. c) l’aver agito per suggestione d’una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza. 5. delinquente per tendenza è considerato colui nel quale si manifesti una particolare inclinazione al delitto, la quale trovi la sua causa non nelle infermità mentali ma piuttosto nell’indole malvagia del colpevole (art. 108).

Nuovo concetto del delinquente.Nella più recente legislazione italiana si è cercato, nell’accogliere molti dei postulati della scuola positiva in ordine al delinquente, di contemperare questi postulati con i concetti fondamentali del libero arbitrio e dell’imputabilità morale mantenuti fermi nell’orientamento generale. Ai criterî seguiti in questa legislazione è stata rivolta, dal punto di vista della filosofia idealistica, l’accusa di eclettismo, particolarmente sotto il profilo della responsabilità e dell’imputabilità penale e del doppio ordine di sanzioni che sono state predisposte (pene e misure di sicurezza).
In ordine al concetto generale del delinquente la nuova scuola idealistica nega radicalmente il presupposto naturalistico posto a fondamento dalla scuola positiva e richiama energicamente alla considerazione del delinquente come concreta realtà spirituale. Da tale punto di vista, mentre si riconosce il merito della scuola positiva di avere affermato, contro i postulati della scuola classica, l’esigenza di guardare al delinquente anziché al delitto, cioè al fatto del delinquente, si rimprovera poi alla stessa scuola positiva d’aver considerato effettivamente il delinquente, anziché nella sua vera soggettività, come un semplice dato; di aver cioè considerato, anziché il delinquente, i fattori del delinquente, di aver risolto il delinquente, in quanto uomo, nel mondo opaco e meccanico della natura e di aver conseguentemente ridotto l’agire del delinquente a una realtà e a un meccanismo che lo trascendono.
L’idealismo sostiene, invece, l’assoluta inconcepibilità d’ una natura che sia soltanto tale e, risolvendo la natura nello spirito, postula una concezione spiritualistica della storia, per la quale tutto il processo umano e naturale s’identifica col processo dello spirito. In base a tale concezione gli elementi raccolti dall’antropologia e dalla sociologia per illuminare la figura del delinquente non vanno certamente trascurati, ma debbono essere considerati, anziché come determinanti, come semplici determinazioni dello spirito.
Parimenti viene riconosciuta la funzione degli schemi e delle classificazioni che l’antropologia criminale costruisce nello studio del delinquente, ma ciò solo a patto che l’antropologia da parte sua riconosca il carattere empirico, e perciò approssimativo e ausiliario, degli schemi e delle classificazioni scientifiche, e acquisti quindi coscienza dei limiti della scienza.
In sostanza, secondo la nuova concezione idealistica, alla ricerca assoluta della legge, dello schema e della classificazione, ricerca che finora costituisce l’unica meta dell’antropologia e della sociologia, dovrebbero subentrare una visione più ampia e complessa degli elementi costitutivi del fatto individuale e una rappresentazione più personale e storicamente concreta dei delinquenti (U. Spirito, Storia del diritto penale italiano, II, Roma 1925, pp. 129-166).  
Sulla base di questo nuovo orientamento, l’idealismo ritiene d’aver conferito un saldo fondamento ideale tanto all’esigenza della scuola positiva quanto all’esigenza della scuola classica, inquantoché sia l’ordine delle forze fisiche e naturali nel quale il delinquente era collocato dalla scuola positiva, sia l’ordine giuridico nel quale il delinquente era collocato dalla scuola classica, vengono costituiti come libere e al tempo stesso necessitate determinazioni del processo spirituale.

Bibl.: Per lo studio del delinquente in generale, oltre alle altre opere indicate sotto le voci antropologia criminale e sociologia criminale, v.: S. Ottolenghi, I criminali, nel Trattato di psicopatologia forense, Milano 1920; A. Severi, L’uomo criminale, 2ª ed., in Manuale di medicina legale, Milano 1896; D. K. Birnbaum, Die psychopathischen Verbrecher, Lipsia 1926; A. Lenz, Grundriss der Kriminalbiologie, Vienna 1927; G. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, Heidelberg 1906; E. Havelok, The criminal, Londra 1890; A. Corre, Les criminels, Parigi 1889; A. Zerboglio, L’uomo delinquente, Milano 1924; P. Mirto, La natura del delinquente nel fenomenismo penale, in Annali di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina, 1928. Sui varî tipi di delinquenti: M.L. Drago, I criminali nati, Torino 1890; G. Bonanno, I delinquenti per passione, Torino 1896; F. Manci, Il delitto passionale, Torino 1928. Sulla classificazione dei delinquenti: F. De Luca, Principi di criminologia, Catania 1926 (esamina varie classificazioni); A. Pozzolini, La classificazione dei delinquenti, la classificazione dei reati e la loro reciproca integrazione, in Scuola positiva, 1929. Sul delinquente per tendenza: G. Penso, Il delinquente istintivo nel progetto Rocco di codice penale, Torino 1929; L. Lattes, Il delinquente per istintiva tendenza, in Arch. di antropologia criminale, 1927; S. Ottolenghi, Il delinquente per istintiva tendenza nel Progetto Rocco e l’antropologia criminale, in Scuola positiva, 1928; S. De Sanctis, Sulla psicologia del delinquente istintivo, in Scritti in onore di E. Ferri, Torino 1929; S. Cicala, Intorno alla vera natura del delinquente nato ovvero per tendenza istintiva, in Rassegna penale, 1929; V. Lanza, Il delinquente per tendenza istintiva e la imputabilità nel Progetto Rocco, in Scuola penale umanista, 1927. F.te TRECCANI