Aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso

Presupposti, requisiti e modalità per l’accesso al fondo. Riferimenti normativi

Se sei vittima di un reato di mafia, puoi ottenere un ristoro dallo Stato.
Presenta la domanda alla prefettura dove risiedi o a quella del luogo dove è stata pronunciata la sentenza di condanna degli autori del reato di cui sei stato vittima.
Per presentare la domanda devi avere i requisiti che prevede la legge 512 del 1999:

  • devi essere vittima di un reato di mafia riconosciuto da una sentenza penale;
  • devi esserti costituito parte civile nel processo penale o in quello civile per il risarcimento del danno;
  • non devi avere precedenti penali che rientrino nell’elenco riportato dall’art. 407 comma 2 del codice di procedura penale;
  • né avere in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione per mafia;

Se rappresenti un ente o un’associazione, puoi fare richiesta per ottenere un rimborso delle spese legali sostenute in un processo dove ti sei costituito.
A seguito della domanda, la prefettura competente raccoglierà tutte le informazioni utili, anche tramite gli organi di Polizia, sulle frequentazioni di chi ha proposto domanda e sui suoi familiari.
La documentazione raccolta perverrà poi all’esame del Comitato di solidarietà, che valuterà la sussistenza dei requisiti.
In caso di accoglimento, lo Stato ti corrisponderà il risarcimento quale vittima di un reato di mafia.
Riceverai una comunicazione da parte della prefettura e l’importo ti sarà versato sul conto da te indicato.
In caso di risultato sfavorevole dell’esame della tua istanza, riceverai una comunicazione dalla prefettura e potrai proporre altri documenti e altre osservazioni.


Legge 22 dicembre 1999, n. 512 – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso


DPR 19 febbraio 2014, n. 60 –


Regolamento recante disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura


FAC SIMILE DELLA DOMANDA

 

 

 

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici

 

Il Fondo, gestito da Consap, ha la finalità di risarcire o indennizzare, nei casi di crimini particolarmente riprovevoli sotto il profilo sociale, i danneggiati dai suddetti reati che abbiano collaborato con la giustizia.
I benefici erogati dal Fondo hanno caratteristiche e finalità differenti, di seguito dettagliate, a seconda delle vittime a cui sono destinati.
Il denominatore comune è la collaborazione della vittima con la giustizia, mediante la costituzione di parte civile nei processi penali per la prima tipologia di reati, e mediante la denuncia e la collaborazione con gli organi inquirenti nei casi di estorsione e di usura, circostanze che costituiscono il requisito necessario per accedere al Fondo.
Per questo motivo il Fondo ha, prima di tutto, una finalità solidaristica, oltre a quella di incentivare il contrasto della criminalità e, per quanto riguarda l’estorsione e l’usura, la tutela della continuità dell’impresa ed il reinserimento della vittima nel suo circuito legale.
Gli Organi del Fondo sono due distinti Comitati di solidarietà, che hanno sede presso il Ministero dell’Interno, deliberanti uno in materia di estorsione e usura e l’altro in materia di mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici.

 

Il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, presieduto dal “Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura”, delibera, alle condizioni previste dalla legge, un indennizzo commisurato ai danni derivanti dagli eventi subiti, a favore delle vittime dell’estorsione esercenti un’attività economica imprenditoriale, ovvero in favore di terzi danneggiati.
A seguito della delibera del Comitato viene emanato un decreto dell’anzidetto Commissario Straordinario del Governo. Tale decreto viene quindi trasmesso a Consap che, in forza di atto concessorio con il Ministero dell’Interno, provvede a darne esecuzione disponendo in favore dei beneficiari il pagamento mediante assegno circolare non trasferibile entro 30 giorni dal ricevimento del decreto che concede il beneficio.
Compito di Consap è altresì verificare la documentazione (che il beneficiario deve trasmettere entro un anno dall’incasso del beneficio) attestante il reimpiego dell’elargizione in attività economiche di tipo imprenditoriale.

 

Il Comitato di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, delibera, alle condizioni previste dalla legge, la concessione di un mutuo decennale senza interessi per un ammontare commisurato al danno subito per la vicenda di usura, a favore delle vittime dell’usura esercenti un’attività comunque economica.
A seguito della delibera del Comitato viene emanato un decreto del Commissario Straordinario del Governo. Tale decreto viene quindi trasmesso a Consap che provvede a:

  • accendere i conti correnti intestati ai beneficiari e vincolati all’ordine di Consap presso le banche convenzionate indicate dai beneficiari stessi;
  • stipulare i contratti di mutuo con i beneficiari presso le Prefetture competenti;
  • ordinare i pagamenti a favore dei soggetti indicati nei piani di investimento allegati ai contratti di mutuo, su richiesta scritta dei beneficiari stessi.
 
 

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario del Governo delibera, alle condizioni previste dalla legge, i benefici economici alle vittime della mafia pari al danno quantificato in sede penale e civile nel giudizio contro l’autore del reato nonché alle spese ed onorari di costituzione e difesa posti a carico degli imputati.
La delibera del Comitato viene quindi trasmessa a Consap che provvede alla materiale erogazione del beneficio deliberato.
A tal fine, Consap chiede ai beneficiari l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l’accredito del beneficio concesso; ricevuta l’indicazione di cui sopra, ordina l’accredito delle somme dovute.

 

Trattasi dei reati dolosi commessi con violenza alla persona – fatta eccezione per i reati di percosse e lesione personale non aggravata come previsti dal codice penale – con particolare attenzione ai fatti di violenza sessuale ed omicidio ed al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
“La norma stabilisce che i relativi indennizzi vengano deliberati dal Comitato vittime dei reati di tipo mafioso, (ora Comitato vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti) integrato da un ulteriore membro in rappresentanza del Ministero di Giustizia. Con decreto interministeriale 1-2018 pubblicato il 10.10.2017 sono stati determinati gli importi e le modalità di erogazione dell’indennizzo. Con successivo decreto del 22.11.19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.1.2020, detti importi sono stati innalzati con efficacia retroattiva”.
La delibera del Comitato viene quindi trasmessa a Consap che provvede alla materiale erogazione del beneficio deliberato.
A tal fine, Consap chiede ai beneficiari l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l’accredito del beneficio concesso; ricevuta l’indicazione di cui sopra, ordina l’accredito delle somme dovute.

 

La legge n.4/2018 ha previsto all’art.11, che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti assuma la denominazione di “Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici”. Con decreto 71 del 21 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio u.s. è stato emanato il Regolamento ministeriale che ha disciplinato nel dettaglio l’erogazione a carico del Fondo delle misure di sostegno in favore degli orfani per crimini domestici e di reati di genere, nonché alle famiglie affidatarie, misure nello specifico atte ad agevolare il diritto allo studio, l’orientamento, la formazione, l’inserimento nel mondo del lavoro e il pagamento delle spese mediche ed assistenziali. La norma stabilisce che le relative provvidenze vengano deliberate dal Comitato vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. La delibera del Comitato viene quindi trasmessa a Consap che provvede alla materiale erogazione del beneficio deliberato. A tal fine, Consap chiede ai beneficiari l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali effettuare l’accredito del beneficio concesso; ricevuta l’indicazione di cui sopra, ordina l’accredito delle somme dovute.


 

Normativa Fondo vittime mafia, estorsione, usura, reati violenti e orfani per crimini domestici

 


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