Palermo, 27 marzo 1992. Palazzo Trinacria. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – photo by Tony Gentile
Si è concluso lo scorso dicembre il caso giudiziario che ha visto contrapposto Tony Gentile, autore del celebre ritratto dei giudici Falcone e Borsellino diventato universalmente noto dopo la loro scioccante morte, e la Rai, Radiotelevisione italiana, che aveva utilizzato liberamente tale immagine per una sua campagna sulla legalità effettuata vent’anni dopo senza riconoscere all’autore alcun compenso (ordinanza n. 33599 del 20.12.2024). I giudici della Cassazione hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso presentato da Tony Gentile così sancendo la definitività della sentenza impugnata che aveva qualificato come “fotografia semplice”, e non come “fotografia artistica”, l’iconica immagine.
La vicenda è particolarmente importante perché nelle motivazioni dell’ordinanza della Cassazione, e nelle decisioni dei primi due gradi del giudizio, entrambe sfavorevoli all’autore, sono elaborati gli elementi distintivi della “fotografia artistica”, che, come tale, gode di una tutela rafforzata dal punto di vista della legge sul diritto d’autore, da quelli della “fotografia semplice”. Questo aspetto rileva anche ai fini del collezionismo di questo tipo beni e in generale sulla loro valorizzazione da parte del mercato.
Fotografia artistica o fotografia semplice? Il dilemma
Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia, concludono i giudici nella vicenda in esame, è incentrato nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata.
Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, poiché trattasi di mere fotografie, seppur di altissimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell’autore.
Per comprendere meglio questo concetto deve porsi attenzione sull’aspetto artistico che, nella fotografia d’autore, deve essere preponderante rispetto all’aspetto tecnico. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o a un miglioramento degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o dalla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento e sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso). La creatività dell’artista può manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti, la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell’immagine, il momento dello scatto, la post-produzione, la scelta dei toni, la stampa etc.
Il ritratto di Falcone e Borsellino è una “fotografia semplice”
Nell’immagine di Falcone e Borsellino, secondo quanto emerso in sede processuale, non è “percepibile l’impronta creativa personale del suo autore ovvero la singolarità della forma richiesta ai fini del riconoscimento della creatività, di talché l’immagine che la fotografia documenta non può dirsi connotata da elementi che la distinguano da altre possibili riproduzioni fotografiche che avrebbero potuto realizzarsi nel medesimo convegno dei due magistrati ripresi, tra l’altro nel momento documentato nella foto in questione”. La motivazione è cioè fondata sull’assenza dell’apporto creativo e non sul suo valore artistico.
Per la fotografia artistica non esiste una definizione giuridica
Nel nostro ordinamento non è prevista infatti una definizione giuridica per la fotografia artistica e pertanto i caratteri della fotografia intesa come opera d’arte sono rimessi all’interpretazione da parte del giudice e indirettamente dalla normativa sul diritto di autore.
Le fotografie artistiche accedono alla tutela autorale e sono protette fino a 70 anni dopo la morte del loro autore, laddove invece, le fotografie semplici, godono di una tutela limitata (20 anni dalla data di produzione) ed al fotografo spetta unicamente un equo compenso in caso di utilizzo illegittimo.
Lo scatto dei giudici Falcone e Borsellino è stato realizzato il 27 marzo 1992 a Palermo da Tony Gentile che all’epoca lavorava come fotoreporter per il Giornale di Sicilia per i quale si occupava di cronaca e che in varie interviste ha dichiarato che la forza di quella immagine è nella sua semplicità: i due giudici sono stati immortalati mentre scherzavano, in un momento genuino, vero, senza finzione. La serie di scatti non viene pubblicata subito ma lo sarà solo dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio.
Il fotografo Toni Thorimbert, intervistato sul tema su questo magazine nel 2020, ha offerto una chiave di interpretazione molto efficace e che si ritrova nella decisione in esame: “la distinzione tra fotografia artistica e semplice non è immediata ma per distinguere l’una dall’altra occorre capire se è la fotografia che riceve di più dal fotografo o viceversa” aggiungendo poi, proprio sul caso dell’immagine dei giudici Falcone e Borsellino, che “lì è il fotografo che ha ricevuto di più dalla fotografia poiché i due protagonisti, in quello specifico momento storico e in quell’atteggiamento confidenziale, rappresentavano già di per sé qualcosa di iconico. Bravo il fotografo, comunque, ad aver ripreso il tutto”. 27 Gennaio 2025 WE-WEALTH.
Falcone e Borsellino: storia di una foto consegnata alla Storia