24 luglio 1992 Il senato approva definitivamente il testo del decreto antimafia presentato dal governo

 

. Il testo del provvedimento, modificato, e’ approvato con 163 voti favorevoli e 106 contrari. Sul piano politico va registrato il “si” del Pri, che rimarca, pero’, come il consenso sia al provvedimento e non al governo. I parlamentari del Pds, invece, non se la sono sentita di votare “si” con la sola eccezione del senatore Greco. Ecco i punti salienti:

1) TEMPI DELLE INDAGINI. Quando si procede per i piu’ gravi delitti di criminalita’ organizzata (ma anche per alcuni gravi delitti comuni) il termine normale delle indagini e’ aumentato ad un anno, e la durata complessiva delle stesse puo’ estendersi sino a due anni in forza di successive proroghe, che nel caso dei delitti di mafia vengono autorizzate dal giudice senza contraddittorio. In tali procedimenti, inoltre, non opera la sospensione feriale dei termini relativi alle indagini preliminari.

2) INTERCETTAZIONI AMBIENTALI. Sempre nei procedimenti di criminalita’ organizzata le intercettazioni domiciliari di dialoghi tra persone presenti sono ammesse anche al di fuori della flagranza della attivita’ delittuosa, e le medesime intercettazioni possono essere altresi’ disposte al solo scopo di agevolare le ricerche dei latitanti, quando si tratti di delitti di mafia.

3) ARRESTI E PERQUISIZIONI. E’ stabilito l’obbligo dell’arresto in flagranza in tutte le ipotesi di associazione di tipo mafioso (con notevoli riflessi anche sulle regole di utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche), ed e’ stato inoltre ripristinato il potere degli organi di polizia di procedere a perquisizioni di interi edifici o blocchi di edifici, quando si tratti di sequestrarvi armi od esplosivi, ovvero di ricercarvi latitanti od evasi in relazione a delitti di mafia.

4) INFILTRAZIONI DI POLIZIA. Al fine di favorire la possibilita’ di infiltrazioni nelle organizzazioni criminali, e’ esclusa la punibilita’ degli ufficiali di polizia che, per esigenze investigative, si intromettano in attivita’ di ricettazione di armi, di riciclaggio ovvero di reimpiego di denaro o di altri beni di provenienza illecita, ed in ipotesi del genere e’ previsto il differimento dei provvedimenti di sequestro fino alla conclusione delle indagini.

5) PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI. E’ di regola consentita l’acquisizione delle prove (oltreche’ delle sentenze irrevocabili) provenienti da altri procedimenti, salvo il diritto delle parti di ottenere una nuova assunzione della stessa prova, se utili e rilevanti; ma nei procedimenti per delitti di mafia il nuovo esame dei testimoni o dei coimputati “pentiti” e’ ammesso solo quando sia ritenuto dal giudice “assolutamente necessario”. Lo scopo e’ quello di evitare il pericolo della intimidazione o, comunque, della usura di tali fonti di prova, come era stato ripetutamente sottolineato anche da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino.

6) DICHIARAZIONI RESE AL PM. Le dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia o al Pubblico ministero, ma non confermate in dibattimento, nemmeno a seguito di contestazioni, possono valere come prova soltanto se corroborate da altri elementi probatori di riscontro. Esse, invece, acquistano di per se’ valore di prova piena quando il giudice (come accade spesso nei processi di criminalita’ organizzata) si convinca che il testimone e’ stato successivamente intimidito con violenze o minacce, o che altre analoghe situazioni ne hanno compromesso la genuinita’.

7) ESAMI A DISTANZA. Quando occorra esaminare dei collaboratori della giustizia sottoposti a misure di protezione, in apporto ai processi per i piu’ gravi delitti, e’ previsto che la loro audizione dibattimentale possa svolgersi a distanza, nei luoghi dove si trovano, a mezzo di collegamento audiovisivo. E lo stesso vale anche per le persone gia’ esaminate in altri procedimenti, allorche’ ne sia stato disposto un nuovo esame.