il Servizio scorte dei CARABINIERI

 

SCORTE DI SICUREZZA

Le scorte di sicurezza fornite dai Carabinieri alle autorità civili e militari, ai trasferimenti del denaro dell’Erario, ai corpi di reato, alle diligenze, agli esattori delle imposte ecc. furono previste e regolate sin dalle origini dell’Arma. L’ “Istruzione provvisoria elementare per il Corpo dei Carabinieri Reali” edita nel 1820 ammise anche le “scorte di sicurezza ai viaggiatori” specialmente se diretti ai “confini de’ Regj Stati” del Piemonte, sempre dietro loro richiesta, preventiva identificazione, retribuzione fissa e compatibilmente con le esigenze del servizio. I Regolamenti Generali dell’Arma succedutisi a partire dal 1822 hanno costantemente disciplinato tale servizio, variando di volta in volta l’elenco delle autorità aventi diritto a richiederlo, alcuni altri casi di concessione obbligatoria e mantenendo la facoltà delle scorte di sicurezza ai viaggiatori a condizione che non vi si opponessero più importanti servizi. Il vigente Regolamento Generale prescrive al riguardo:

  • La scorta di sicurezza, se richiesta, deve essere sempre concessa a:
  • prefetti e questori;
  • autorità giudiziarie;
  • commissioni mobili di leva;
  • commissioni per la rivista e requisizione di quadrupedi;
  • funzionari incaricati del trasporto di denaro dello Stato o di valori del demanio, a richiesta dell’intendenza di finanza;
  • corpi di reato, a richiesta dell’autorità giudiziaria;
  • uffici postali e telegrafici, in occasione di sovvenzioni o versamenti straordinari (per le relative modalità si osservano le particolari norme vigenti);
  • commissioni di ufficiali delle Forze Armate che viaggiano con fondi del Corpo;
  • ispettori o sottoispettori demaniali e ad altri funzionari governativi, a richiesta dei prefetti;
  • esattori delle imposte od ai loro messi, e ad ufficiali giudiziari negli atti di riscossione dei crediti demaniali;
  • ispettori generali e ad altri funzionari del Ministero dell’Interno, incaricati di ispezioni in genere (in questo caso non occorre la richiesta dei prefetti purché i funzionari stessi siano almeno equiparati ad ispettori generali);
  • custodi prodotti pignorati, nell’interesse degli esattori delle imposte“.

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