Dopo avere passato in rassegna tutti questi elementi, il Tribunale ha esaminato i dati probatori che facevano ritenere prospettabile rispetto alla strage di via D’Amelio un ruolo di soggetti estranei a “cosa nostra”, tanto nella fase ideativa tanto in quella esecutiva.
Ha in particolare evidenziato le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine ai sondaggi fatti da Riina, prima di procedere agli attentati, in ambienti esterni a “cosa nostra”; l’anomala tempistica della strage di Via D ‘Amelio (a soli 57 giorni da Capaci, in un momento storico nel quale il decreto legge n. 396 varato dal Consiglio dei ministri il 08/06/1992 era in vigore da quarantuno giorni e la procedura conversione procedeva assai a rilento a causa delle resistenze in Parlamento); la riferita presenza ( da parte di Gaspare Spatuzza) del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios a Palenno; la sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino; l’intercettazione tra Mario Santo Di Matteo e la moglie del 14/12/1993 nella quale la donna lo redarguiva dal riferire quanto a sua conoscenza sulla strage di via D’Amelio evocando il coinvolgimento di “qualcuno della Polizia pure infiltrato nella mafia”.
Tutti questi elementi valevano, secondo il Tribunale, a dimostrare la necessità per soggetti esterni a cosa nostra cli intervenir, e per “alterare” il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare “efficacemente” sulle matrici non mafiose della strage; sicché “movente della strage e finalità c1·imina/e di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini s11 via D’Amelio sono intimamente connessi” (p. 1 064 della sentenza).