ARCHIVIO 1990 đźź§ IL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI APPALTI

 

Il presente procedimento ha per oggetto una organizzazione di tipo mafioso, facente attraverso alcuni dei suoi esponenti di maggior rilievo a “Cosa Nostra” e capo finalizzata al controllo di numerosi appalti pubblici in Sicilia.
Le indagini, svolte dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, che si sono avvalse di intercettazioni telefoniche disposte da questa Procura della Repubblica e dell’analisi di una notevole messe di documenti, hanno consentito finora (secondo quanto riferito con nota informativa del 16.2.91) di acquisire concreti elementi di prova su taluni esponenti dell’organizzazione criminosa.
Le risultanze di questi accertamenti, per essere comprese nel loro pieno significato, debbono peraltro essere inserite in una lettura coordinata di acquisizioni probatorie compiute in altri procedimenti avviati da questa Procura della Repubblica (e di cui è stata acquisita, per quanto di ragione, la copia egli atti più importanti).
Tale lettura coordinata consente di delineare con sufficiente precisione un “sistema” ed un “metodo” di controllo degli appalti di opere pubbliche, che costituiscono probabilmente la manifestazione piĂą attuale e, per alcuni aspetti, inedita della strategia operativa adottata da “Cosa Nostra” per il condizionamento di flussi rilevanti della spesa pubblica in Sicilia e per il controllo del mondo imprenditoriale.

La piĂą autentica motivazione dell’interesse delle organizzazioni mafiose per gli appalti pubblici può essere compresa soltanto da chi non commetta l’errore di confondere “Cosa Nostra” con una qualsiasi delle altre pur potenti organizzazioni criminali oggi operanti in Italia e nel mondo.
Il fine ultimo di “Cosa Nostra” è il potere, esercitato attraverso il controllo del territorio.

In quest’ottica, il controllo degli appalti pubblici ha una importanza fondamentale non tanto per i profitti cui dĂ  luogo, ma soprattutto per il condizionamento che consente di esercitare nei confronti del mondo imprenditoriale, della Pubblica Amministrazione e delle fasce sociali beneficiarie, nonchĂ© mediamente, dei flussi di spesa pubblica.
Quest’analisi è puntualmente confermata dagli elementi di prova finora acquisiti nell’ambito – come si è detto – di vari e distinti procedimenti penali.
Tali elemento consentono infatti di affermare che le organizzazioni criminose facenti capo a “Cosa Nostra” cercano di realizzare un controllo “integrale” degli appalti pubblici, attraverso quattro fasi successive costituite:
1) dalla interferenza nelle scelte delle opere pubbliche da finanziare, per mezzo di tecnici (“progettisti”, “professionisti”, “faccendieri”) che realizzano una mediazione illecita tra gli enti pubblici finanziatori, le imprese destinate ad aggiudicarsi gli appalti e gli enti pubblici finanziati. Tale mediazione produce, tra l’altro, il perverso effetto di alterare il fisiologico processo di programmazione delle opere pubbliche;
2) dalla completa manipolazione delle gare indette dalla pubblica amministrazione, mediante l’attuazione di tecniche “combinatorie” imposte alle imprese partecipanti ove occorra anche con l’intimidazione;
3) dalla gestione dei “sub-appalti”, che nel nuovo sistema di controllo mafioso non costituiscono piĂą semplicemente, come nel passato, una forma di ingerenza “parassitaria”, ma piuttosto una tecnica di equilibrato coinvolgimento di gruppi mafiosi locali;
4) dalla ricerca di compiacenze e omissioni nella fase della esecuzione dei lavori nonché in quella conclusiva dei collaudi.
Il sistema di controllo degli appalti si avvale, altresì, di metodologie che consentono di aggirare e di eludere le precauzioni legislative volte a prevenire le infiltrazioni mafiose poiché:
1) alle gare indette dalla Pubblica Amministrazione partecipano imprese “pulite” che vengono costrette a soggiacere alle “regole” di “Cosa Nostra”, ovvero imprese solo apparentemente tali, che per le modalitĂ  con le quali sono sorte o per altre ragioni operano sotto lo stretto controllo delle consorterie mafiose;
2) dopo l’ammissione alla gara di appalto, membri collusi della Amministrazione appaltante comunicano ai “tecnici” di fiducia dell’associazione mafiosa la lista delle imprese partecipanti, che vengono quindi “contattate” e immancabilmente indotte
(con una tecnica frammista di larvate intimidazioni e promesse di futuri vantaggi) a non presentare offerte, ovvero a presentarle con ribassi stabiliti in modo tale da determinare l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa di volta in volta prescelta dall’organizzazione.
Come è agevole rilevare, in un sistema di controllo di questo genere risultano inefficaci gli strumenti legislativi e amministrativi predisposti per garantire la correttezza delle gare.
Infatti, quale che sia il sistema di gare prescelto, il condizionamento mafioso viene attuato in ogni caso nei confronti delle imprese, alle quali viene prospettata, di fatto, l’alternativa:
a) di accettare le “regole del gioco”, e di inserirsi quindi in un sistema nel cui ambito ciascuna otterrĂ  poi l’aggiudicazione degli appalti a lui assegnati secondo la regia discrezionale dell’organizzazione mafiosa;
b) di rifiutare dette “regole”, e di partecipare ugualmente alle gare, subendo però poI le ritorsioni dell’organizzazione;
c) di abbandonare il mercato siciliano.
E’ chiaro quale sia, nella quasi totalitĂ  dei casi, la scelta delle imprese.
Per quanto riguarda la rilevanza penale delle condotte degli imprenditori che accettano le “regole” dell’organizzazione mafiosa, occorre evidentemente verificarne le modalitĂ  caso per caso.
Appare evidente, comunque, che per esse non può immancabilmente valere lo stereotipo delle “vittime”, costrette a piegarsi alle intimidazioni mafiose.
Ciò è vero, senza dubbio, allorchĂ© le imprese sono mere “pedine” esterne all’organizzazione, di cui sono costrette a subire passivamente la forza intimidatrice per evitare pesanti ritorsioni.
Ciò non è piĂą vero, invece, allorchĂ© le imprese – dopo essere state “contattate” dall’organizzazione ed averne accettato le “regole” – acquisiscono via via un ruolo di partecipazione attiva al sistema delle “combines”, usufruendo in maniera continuativa dei vantaggi del sistema complessivo di manipolazione delle gare.
In questi casi, infatti, appare incontestabile la rilevanza penale delle condotte, e spetta all’indagine di merito stabilire se la partecipazione attiva dell’impresa implichi,  sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, l’adesione alle metodologie tipiche dell’associazione mafiosa, ovvero la mera ricerca di vantaggi compensativi dei pregiudizi subiti per la sottomissione all’organizzazione.
Nel primo caso sarĂ  configurabile, anche per l’imprenditore, il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis C.P.), mentre nel secondo dovrĂ  ravvisarsi con riferimento alle modalitĂ  ed al fine delle condotte concretamente realizzate, il reato di concorso (dell”'”extraneus”) nell’associazione mafiosa, ovvero il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alle turbative d’asta (art. 416 C.P.).

 

FONTE

T R I B U N A L E D I P A L E R M O  – UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE  Artt. 272 e segg., 285 C.P.P. – Il Giudice Sergio LA COMMARE. Esaminata la richiesta in data 25.6.1990 del Pubblico Ministero nel procedimento n. 1694/90 per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:
  • 1)MORICI Serafino, nato a Palermo il 6.1.1941;
  • 2)LI PERA Giuseppe, nato Polizzi Generosa il 2.10.1949;
  • 3)FARINELLA Cataldo, nato a Gangi il 15.7.1932;
  • 4)SIINO Angelo, nato a S. Giuseppe Jato il 23.3.1944;
  • 5)FALLETTA Alfredo, nato a Campofranco il 12.6.1949.

Testo integrale


MAFIA-APPALTI e l’eliminazione del dottor Borsellino