Non è possibile invocare la provocazione quando le minacce subite sono datate. Attenzione a non esagerare nelle liti condominiali: definire mafioso il vicino configura il reato di diffamazione. È quanto ha confermato la Cassazione in relazione alla condanna dinanzi al giudice di pace di un condomino che aveva offeso la reputazione di un vicino e della proprietaria che gli aveva locato l’appartamento, inviando a loro, e all’amministratore, una mail contenente epiteti ingiuriosi, accompagnata da una diffida e da una querela.Non condivideva in dettaglio che l’appartamento attiguo al suo fosse stato locato a un soggetto che, a suo dire, non aveva requi- siti di moralità. Il condannato ricorreva alla legittimità lamentando l’ingiustizia della condanna, affermando che le espressioni contenute nella mail non potevano ritenersi offensive e che non era stato tenuto conto del fatto che dal vicino lui stesso aveva subito minacce.
La Cassazione (sezione 5 penale sentenza 8821/2026) respingeva il ricorso. In primo luogo, affermava che giustamente il giudice riteneva offensivi gli epiteti rivolti dal ricorrente al vicino che definiva «tossico», «alcolista», «socialmente pericoloso», «spesso in stato di ebbrezza violenta e potenzialmente pericoloso e borderline», aggiungendo di essere stato da lui minacciato <«in perfetto stile mafioso». La Corte definiva offensive tali frasi, con particolare riferimento all’accusa rivolta al vicino di manifestare le caratteristiche della mafiosità.
La condotta del condomino non poteva essere giustificata, neppure nei confronti dell’inconsapevole proprietaria dell’immobile, facendo riferimento all’emissione di rumori molesti che non aveva tra l’altro provato La Cassazione affermava che non poteva essere invocata la provocazione ex articolo 599 Codice penale, per l’assenza della prova del fatto ingiusto a cui l’imputato avrebbe reagito. Per il riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia stata ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che abbia luogo fin- ché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio.
Si configura diffamazione, che ricorre quando, comunicando con più persone, si offende la reputazione di un assente, inoltre e non l’ipotesi di reato dell’articolo 598 Codice penale (offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative), poiché le espressioni non sono contenute in uno scritto riservato alle parti di un processo.
SOLE 24 ORE APRILE 2026 Giulio Benedetti Annarita D’Ambrosio