ROSARIO LIVATINO – biografia

 

Rosario Angelo Livatino nasce a Canicattì il 3 ottobre 1952

Dopo la maturità classica al liceo Ugo Foscolo, Livatino si laurea a 22 anni nell’anno accademico 1974-75 in Giurisprudenza all’università di Palermo con il massimo dei voti. Tesi di laurea con il prof. Antonio Pagliaro dal titolo “L’autore mediato” sul concorso di più persone a vario titolo di partecipazione nel compimento di un reato.

Consegue una seconda laurea in scienze politiche e partecipa a diversi concorsi pubblici: sarà dirigente dell’Ufficio del Registro di Agrigento prima di qualificarsi tra i primi del concorso in magistratura nel 1978.

Il 18 luglio del 1978 presta giuramento presso il Tribunale di Caltanissetta dove svolge il periodo di uditorato prima in Tribunale, poi in Procura ed infine presso la Pretura.

Il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Caltanissetta, il 29 marzo 1979, nell’emettere parere positivo al conferimento delle funzioni giudiziarie, ne sottolinea “ il carattere serio e riflessivo, i modi garbati e modesti, il tratto sobrio e contenuto” evidenziando come lo stesso appaia “attaccato visceralmente al proprio lavoro e dotato di spiccato senso del dovere, che si concretizza in uno sforzo costante di apprendimento dei dettami della delicata funzione che sarà chiamato ad assolvere”.

Del dottor Livatino il Consiglio giudiziario rimarca inoltre come “La sua preparazione appare notevole ed aggiornata, e si presenta unita ad un notevole intuito giuridico, ad una brillante intelligenza e ad una rilevante capacità di analisi delle questioni prospettategli” evidenziando altresì che “trattasi di uditore in cui la modestia e l’atteggiamento rispettoso – già di per se sintomatici di intelletto puro e magnificamente dotato – sono solo una delle doti evidenziate nel corso del trascorso periodo di tirocinio, avendo egli dato esauriente prova di possedere elevato spirito di attaccamento al dovere, brama di apprendimento, notevole preparazione, apprezzabile cultura generale, vivace intuito rilevante capacità di analisi adeguate capacità espressive (orali e grafiche)”.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 13 giugno 1979, dispone il conferimento delle funzioni giudiziarie al dott. Rosario Livatino.

Il 24 settembre 1979 giunge alla Procura di Agrigento dove svolge le funzioni di Sostituto procuratore della Repubblica. Rimane in Procura per più di otto anni.

Molte le inchieste seguite che ne segnaleranno la bravura. Indaga sulle cooperative giovanili di Porto Empedocle, crocevia di interessi politico mafiosi, e su di un giro di false fatture che fruttano decine di miliardi di fondi neri ad alcuni dei maggiori gruppi imprenditoriali catanesi.

Livatino impara a destreggiarsi nello studio dei documenti contabili e bancari seguendo quella “pista” che, complice anche l’assenza di segreto bancario, sarà una delle vie più feconde nella scoperta dei loschi rapporti tra gruppi imprenditoriali e famiglie della Stidda (la mafia agrigentina).

L’inchiesta passerà poi per competenza a Catania (dove verrà rubricata “Rendo Mario + 68”) e a Trapani dove Carlo Palermo, magistrato arrivato da Trento poco dopo l’omicidio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, e scampato anch’egli ad un attentato, procederà nei confronti di diversi notabili catanesi.

Nei primi anni 80 prendono avvio le inchieste sul nosocomio di Agrigento e il lungo lavoro condotto dalla Procura e dall’Ufficio Istruzione agrigentino contro la mafia di Agrigento che evidenzierà gli stretti legami tra le famiglie mafiose e politici locali e nazionali.

Livatino persegue inoltre la feroce cosca emergente dei fratelli Ribisi di Palma di Montechiaro, cittadina nota, prevalentemente, per essere il paese del Gattopardo di Carlo Tomasi di Lampedusa, dovendosi scontrare anche con un’altra faccia della magistratura, già nota a quei magistrati che si sono trovati esposti ripetutamente e spesso personalmente solo per voler compiere il proprio dovere.

La capacità, la laboriosità e l’impegno del dott. Livatino sono ulteriormente dimostrate dalle statistiche degli affari trattati tra il 1979 e il 1980 nelle quali il magistrato appare come uno dei più prolifici dell’Ufficio.

L’11 dicembre 1980 il Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Palermo, nel licenziare il positivo parere per la nomina a magistrato di Tribunale e nel confermare che le positive doti del dott. Livatino sono state ulteriormente poste in luce nell’esercizio delle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, rileva che il Procuratore Generale ha voluto mettere in risalto come il dott. Livatino “Si distingue per intelligente, oculata, intensa e proficua attività, per versatilità d’ingegno, ottima cultura e retto senso giuridico. Nelle istruttorie affidategli dimostra capacità, zelo e correttezza. Rappresenta degnamente l’ufficio nelle udienze penali dando prova di possedere talento e acume, pronunziando delle requisitorie pregevoli che spesso trovano riscontro nelle decisioni del collegio.”

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 24 marzo 1981 delibera la nomina del dott. Rosario Livatino a magistrato di Tribunale.

Tra il 1984 e il 1988 risulta essere il magistrato più produttivo della Procura di Agrigento.

Il 21 agosto 1989 prende possesso del nuovo posto di giudice del Tribunale di Agrigento. Saranno le ultime funzioni che eserciterà.

Livatino si trova a condurre il suo delicato lavoro in un periodo in cui l’equilibrio tra poteri dello Stato è messo a dura prova dalle reazioni di gran parte della politica nei confronti di alcune particolari inchieste che vengono condotte dalla magistratura.

Non ci sono infatti soltanto i problemi legati al terrorismo. Sono anche gli anni della scoperta degli elenchi della loggia P2, che coinvolgeranno anche parte della magistratura, del crac del Banco Ambrosiano, dell’arresto del banchiere Roberto Calvi e delle conseguenti accuse della politica nei confronti della magistratura “colpevole”, a detta di molti esponenti politici, dei “danni” all’economia del Paese che tali inchieste provocano.

Sono anche gli anni dei contrasti fra il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e l’organo di governo autonomo della magistratura che culmineranno in alcuni delicati momenti di frizione come quello del 3 dicembre 1985 in cui, a fronte della lettera del Presidente della Repubblica, intesa ad evitare il programmato dibattitto su alcune dichiarazioni dell’on. Craxi, da molti ritenute lesive dell’indipendenza della magistratura, alcuni componenti togati del Consiglio rassegnarono le proprie dimissioni (poi rientrate) aprendo così la stagione del dibattito sul ruolo e sui poteri del Consiglio come testimoniato dall’intervento dello stesso Presidente Cossiga nel plenum del 19 dicembre 1985.

Dette tensioni porteranno – anche sulla scia di alcune clamorose vicende giudiziarie che avranno profonda eco nell’opinione pubblica – ai referendum sulla responsabilità civile dei magistrati ed all’approvazione della cosiddetta Riforma Vassalli (la legge 13 aprile 1988, n. 117).

E’ in questo contesto che, il 7 aprile 1984, in una conferenza organizzata dal Rotary Club di Canicattì, in uno dei pochissimi interventi pubblici della sua vita, Rosario Livatino parla del ruolo del giudice rispetto alle evoluzioni della società, del doveroso rispetto da parte delle istituzione tutte del principio di legalità e della delicata questione della responsabilità civile della magistratura.

Vi si può leggere la ferma determinazione del magistrato e la chiarezza e semplicità nell’affrontare delicati temi come quelli della necessaria indipendenza ed autonomia che la magistratura deve avere e mostrare.

Le parole del magistrato si dimostrano di estrema attualità anche oggi.

Per Livatino i magistrati non devono iscriversi o prendere posizione per un partito politico (men che meno per associazioni i cui membri siano legati da stretti vincoli di solidarietà) pur dovendo ispirarsi a una autonoma “coscienza politica”: “ciò non significa certo sopprimere nell’uomo-giudice la possibilità di formarsi una propria coscienza politica, di avere un proprio convincimento su quelli che sono i temi fondamentali della nostra convivenza sociale: nessuno può difetti contestare al Giudice il diritto di ispirarsi, nella valutazione dei fatti e nell’interpretazione di norme giuridiche, a determinati modelli ideologici, che possono anche esattamente coincidere con quelli professati da gruppi od associazioni politiche”.

Altro delicato aspetto che Livatino affronta con assoluta schietta rigorosità è quello del rapporto tra magistratura e cariche elettive: “Si potrebbe osservare che su questo non v’è nulla da eccepire: egli è un cittadino come tutti gli altri ed in questo non farebbe che esercitare un suo diritto costituzionalmente garantito. L’ordinamento peraltro prevede che durante il periodo del mandato egli non svolga le funzioni giudiziarie. Ma gravissimo è il problema che si pone allorquando tale mandato, per una causa od un’altra, viene a cessare: infatti, un parlamentare, anche quando si tenga rigorosamente nei limiti della legalità, assume inevitabilmente un complesso di vincoli e obblighi verso gli organi del partito, contrae legami ed amicizie che raramente prescindono (non per cattiva volontà o desiderio di collusione, ma per necessità delle cose) dallo scambio di reciproche e sia pur consentite cortesie, dall’assunzione di impegni e obblighi che, appunto perché galantuomini, si è tenuti ad onorare, si assoggetta infine ad un’abitudine di disciplina (nei confronti delle varie gerarchie del partito e del gruppo parlamentare) in contrasto con la libertà di giudizio e l’indipendenza di decisione proprie del giudice, abitudine difficile da lasciare anche perché, tranne casi eccezionali, l’abbandono del seggio non rompe i vincoli di gratitudine e non distrugge il legame fiduciario fra il singolo e la struttura”.

Per Livatino è, dunque, assolutamente lampante la conseguenza: “..anche ammesso che il Magistrato – parlamentare sappia riacquisire per intera la propria indipendenza dal partito….è inevitabile che l’opinione pubblica, incline al sospetto e tutt’altro che propensa a credere alla rescissione di simili vincoli, continua a considerarlo adepto di quel partito“ e sarebbe dunque “sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali in veste di candidato o, qualora ritengano che il seggio in Parlamento superi di molto in prestigio, potere ed importanza l’ufficio di Giudice, effettuassero una irrevocabile scelta, lasciandosi tutti i vascelli alle spalle con le dimissioni definitive dall’Ordine Giudiziario

Con la stessa schiettezza Livatino condanna apertamente la paventata riforma della responsabilità civile dei magistrati.

Secondo il magistrato: “l’introduzione del principio della responsabilità civile pare assolutamente inaccettabile per molte ragioni…” […] “ogni atto giurisdizionale, anzi ogni manifestazione di potestà giudiziaria incide necessariamente su diritti soggettivi; è per sua stessa natura idonea a produrre danno. E ciò vale non solo per le manifestazioni tipiche di potestà decisionale, ma anche per tutti quei provvedimenti che hanno funzione preparatoria ed ordinatoria rispetto alla decisione finale […] Non esiste si può dire, atto del Giudice e più ancora del Pubblico Ministero che possa dirsi indolore. Ogni Giudice, quindi, nell’atto stesso in cui si accingesse alla «stipula» di un qualsiasi provvedimento, non potrebbe non domandarsi se per caso dal suo contenuto non gliene possa derivare una causa per danni. E sarebbe quindi inevitabile ch’egli studiasse, più che di fare un provvedimento giusto, di fare un provvedimento innocuo. Come possa dirsi ancora indipendente un Giudice che lavora soprattutto per uscire indenne dalla propria attività non è facile intendere”.

E ancora: “ L’altro effetto perverso, che potrebbe essere indotto dalla riforma, sarebbe quello di indurre il Giudice al più rigido conformismo interpretativo: per cautelarsi contro il pericolo di seccature è semplice prevedere che il Giudice si guarderebbe bene dal tentare vie interpretative inesplorate e percorrerebbe sempre la strada maestra fornita dalla giurisprudenza maggioritaria della Cassazione; l’autorità del precedente, che è vincolo professionale per il magistrato anglosassone, diventerebbe per quello italiano fatto d’interesse personale e l’art. 101 della Costituzione potrebbe essere riscritto nel senso che i giudici sono soggetti soltanto alla Corte di cassazione

Concludendo: “Questo è l’effetto perverso fondamentale che può annidarsi nella proposta di responsabilizzare civilmente il Giudice: essa punisce l’azione e premia l’inazione, l’inerzia, l’indifferenza professionale. Chi ne trarrebbe beneficio sono proprio quelle categorie sociali che, avendo fino a pochi anni or sono goduto dell’omertà di un sistema di ricerca e di denuncia del reato che assicurava loro posizioni di netto privilegio, recupererebbero attraverso questa indiretta ma ancor più pesante forma di intimidazione del Giudice, la sostanziale garanzia della propria impunità. Tutto ciò che si è riusciti a conquistare sul terreno di una più effettiva valenza del principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, verrebbe vanificato di colpo e le condizioni della nostra Giustizia penale sarebbero retrocesse in un istante all’epoca dello Statuto Albertino”.

Infine, in merito all’attività ermeneutica del giudice ed all’annoso dibattito circa le interpretazioni “creative”, Livatino precisa:“ La Magistratura per restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà alla Legge altro non cerca, anche per evitare ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri, che di poter disporre di dettami normativi coerenti, chiari, sicuramente intellegibili, nonché di testi negoziali nei quali la posizione di diritto e di obbligo delle parti non sia offuscata da una trama tormentata di sottili e complicate espressioni verbali, che nascondono premesse politiche tutt’altro che chiare anziché una precisa volontà che sostenga il precetto. Fin quando tutto questo non sarà assicurato dal nostro Legislatore e dalle parti sociali in sede di contrattazione, sarà ineliminabile che il giudice di Pordenone ed il giudice di Ragusa, cogli abissi di cultura e dei substrati territoriali, sociali ed economici nei quali si trovano ad operare, cerchino di districarsi nella perigliosa giungla di queste regolamentazioni adoperando dei “machete” interpretativi tra loro dissimili od addirittura contraddittori

La relazione, insieme ad altro intervento pubblico del magistrato, sarà anche oggetto di una pubblicazione dal titolo “Non di pochi ma di tanti” promossa dalla Corte d’appello di Caltanissetta e dalla locale sezione della Associazione Nazionale Magistrati nel venticinquesimo anniversario della morte di Rosario Livatino.

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E’ la mattina del 21 settembre 1990. Una giornata particolare: il Tribunale deve decidere le misure di prevenzione da adottare nei confronti dei boss mafiosi di Palma di Montechiaro.

Il giudice abita con gli anziani genitori a Canicattì e, come ogni giorno, a bordo di una vecchia Ford Fiesta rosso-amaranto, percorre la Statale 640 che da Canicattì conduce ad Agrigento. La stessa strada che ventiquattro mesi prima fu teatro dell’omicidio del giudice Antonino Saetta e di suo figlio Stefano.

A quattro chilometri da Agrigento una Fiat Uno lo sperona mentre dal lato del passeggero cominciano a partire numerosi colpi di arma da fuoco che infrangono il lunotto posteriore della macchina del giudice che viene contemporaneamente affiancata da una moto da enduro con due giovani in sella che cominciano a sparare anche loro.

La corsa della macchina del giudice viene bloccata contro il guardrail; il dottor Livatino rimasto illeso tenta una disperata fuga nella scarpata sottostante. Due killer lo braccano. Da lontano esplodono altri colpi che colpiscono nuovamente il magistrato che cade in terra; poi, avvicinatisi al corpo riverso del magistrato, gli esplodono ancora addosso altri due colpi.

Rosario Livatino aveva 38 anni: un “giudice ragazzino”, come ebbe a definirlo, insieme ad altri giovani magistrati, il Presidente della Repubblica Cossiga, scatenando, come noto, diverse polemiche.

Il 26 settembre 1990 l’assemblea plenaria, alla presenza del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e del Ministro di Grazie e Giustizia Giuliano Vassalli, ne ricorderà la figura.

Alla memoria del magistrato verrà intitolato, nel giorno del ventiseiesimo anniversario della morte, il cavalcavia della statale 640, Agrigento – Caltanissetta noto come “viadotto Gasena”, dove sorge anche la stele posta in onore dello stesso ed oggetto di un vile atto vandalico nell’estate del 2017.

Il 6 settembre 2018 è stata annunciata la chiusura del processo diocesano di beatificazione del giudice Livatino (che sarà celebrata il 3 ottobre p.v. con una messa solenne nella Chiesa di Sant’Alfonso ad Agrigento). Al termine della celebrazione verrà inviata a Roma tutta la raccolta di documenti e di testimonianze (cominciate nel 1993) composta da circa 4 mila pagine e che sarà esaminata presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Il 21 dicembre 2020 papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il martirio In odium fidei, aprendo la strada alla beatificazione di Rosario Livatino. La cerimonia di beatificazione si è svolta il 9 maggio 2021 nella Cattedrale di Agrigento, nell’anniversario della visita apostolica di papa Giovanni Paolo II nella città dei Templi.

 Livatino è il primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica.

a cura CSM