RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla lotta contro la corruzione

 

PARLAMENTO EUROPEO Relazione 7.10.2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM

(2015/2110(INI)

 

   

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

 

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

 

 PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM

(2015/2110(INI))

     

Il Parlamento europeo,

–  visti l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, l’articolo 67 e gli articoli 82-89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 5, 6, 8, 17, 32, 38 e 41, gli articoli 47-50, e l’articolo 52,

–  viste le conclusioni del Consiglio GAI del 16 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell’Unione europea 2015-2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 in materia di sicurezza,

–  viste le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC),

–  viste le convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa, aperte alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1° maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),

–  vista la raccomandazione CM/Rec (2014) 7 sulla protezione degli informatori adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 30 aprile 2014,

–  viste la Convenzione dell’OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, aperta alla firma a Parigi il 17 dicembre 1997, le raccomandazioni che la integrano e le ultime relazioni di monitoraggio per paese,

–  vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio,

–  vista la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea,

–  vista la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale,

–  vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione, e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio,

–  vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE,

–  vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente,

–  visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006,

–  visto il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio,

–  visto il regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio,

–  vista la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)0712),

–  vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

–  vista la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali,

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-105/14 (Taricco e a.), in cui la Corte ha stabilito che la nozione di “frode” quale definita all’articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee include le entrate provenienti dall’IVA,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea(1),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo,

–  visto il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI,

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Relazione dell’Unione sulla lotta alla corruzione”, del 3 febbraio 2014 (COM(2014)0038),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Agenda europea sulla sicurezza”, del 28 aprile 2015 (COM(2015)0185),

–  viste la Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), del marzo 2013, e la Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (IOCTA), del 30 settembre 2015, elaborate da Europol,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull’agenda europea in materia di sicurezza(2),

–  vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale)(3),

–  visti gli studi del Servizio di ricerca del Parlamento europeo sul costo di un mancato intervento dell’UE sulla criminalità organizzata e la corruzione,

–  visto l’articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0284/2016),

A.  considerando che la criminalità organizzata rappresenta una minaccia globale che, come tale, richiede una risposta congiunta e coordinata da parte dell’UE e dei suoi Stati membri;

B.  considerando che ancora oggi manca una piena consapevolezza della complessità del fenomeno associativo e del pericolo derivante dalle infiltrazioni delle associazioni criminali nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale degli Stati membri;

C.  considerando che i gruppi criminali organizzati hanno dimostrato la tendenza e una grande facilità a diversificare le proprie attività, adattandosi a diversi ambiti territoriali, economici e sociali per sfruttarne le debolezze e le fragilità, agendo contemporaneamente in mercati diversi e approfittando delle differenti previsioni normative degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri per far prosperare le proprie attività e massimizzare il profitto;

D.  considerando che le organizzazioni criminali hanno modificato il proprio modus operandi e si avvalgono del supporto di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici che, pur non essendo affiliati all’organizzazione criminale, ne supportano a vari livelli le attività;

E.  considerando che le organizzazioni criminali hanno dato prova di un’elevata capacità di adattamento, anche nell’utilizzare a proprio vantaggio i benefici delle nuove tecnologie;

F.  considerando che la pericolosità della forza intimidatrice derivante dalla semplice appartenenza a un’associazione non rappresenta una priorità relativamente alla lotta contro i cosiddetti “reati-fine” (i reati in vista dei quali l’associazione è stata creata) e che ciò ha lasciato un vuoto normativo e operativo a livello europeo facilitando le attività transnazionali dei gruppi criminali organizzati;

G.  considerando che, oltre ai più evidenti pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza sociali delle manifestazioni di violenza tipiche delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata determina delle emergenze altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell’economia legale e dalle connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con conseguente infiltrazione nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione;

H.  considerando che i proventi illeciti dei reati commessi dalle organizzazioni criminali sono ampiamente riciclati nell’economia legale europea; che tali capitali, una volta reinvestiti nel tessuto sano dell’economia, rappresentano una seria minaccia per la libertà di impresa economica e di concorrenza, per via dei gravi effetti distorsivi;

I.  considerando che i gruppi criminali partecipano alla vita politico-amministrativa per accedere alle risorse finanziarie di cui dispone la pubblica amministrazione e condizionarne le attività con la connivenza di politici e funzionari e dell’imprenditoria; che il condizionamento dell’apparato politico-amministrativo si manifesta soprattutto nel settore degli appalti e dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, dei finanziamenti pubblici, dello smaltimento di rottami e rifiuti, nonché dei contratti diretti all’acquisizione di beni di ogni tipo e alla gestione di servizi;

J.  considerando che lo scopo principale della criminalità organizzata è il profitto; che gli organi di contrasto devono pertanto disporre delle capacità necessarie per colpire i canali di finanziamento, spesso indissociabili della corruzione, dalla frode, dalla contraffazione e dal contrabbando;

K.  considerando che gli informatori svolgono un ruolo centrale nella lotta contro la corruzione, in quanto possono rivelare casi di frode che rimarrebbero altrimenti segreti; che il ricorso agli informatori è considerato uno dei metodi più efficaci per fermare e prevenire gli atti illeciti, o per scoprirli se si sono già verificati;

L.  considerando che nessuna legislazione europea dovrebbe essere interpretata in modo tale da restringere l’attività degli informatori;

M.  considerando che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro costituiscono serie minacce per l’economia dell’UE, in quanto riducono significativamente il gettito fiscale degli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso, nonché per l’affidabilità dei progetti pubblici finanziati dall’UE, dal momento che le organizzazioni criminali operano in vari settori, molti dei quali sono soggetti a controllo statale;

N.  considerando che nel 2014 sono state segnalate come frode ai danni del bilancio dell’Unione 1 649 irregolarità, per un importo di 538,2 milioni di EUR, relative sia alle spese sia alle entrate; che non esiste però nessun dato ufficiale riguardante la percentuale delle frodi imputabili alla criminalità organizzata;

Introduzione

1.  ribadisce i contenuti della sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e le raccomandazioni ivi espresse; ribadisce, in particolare, il proprio appello in vista dell’adozione di un piano d’azione europeo per l’eliminazione della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro, che, per essere efficace, dovrebbe essere dotato di risorse finanziarie adeguate e di personale qualificato;

2.  accoglie con favore il programma di 18 mesi del Consiglio dell’UE per le presidenze neerlandese, slovacca e maltese, che include tra le sue priorità l’adozione di un approccio globale e integrato alla criminalità organizzata; sottolinea che la lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro deve costituire una priorità strategica per le istituzioni dell’UE e che pertanto la cooperazione di polizia e giudiziaria tra Stati membri è fondamentale;

3.  ritiene di focalizzare la propria attenzione su specifici ambiti di intervento prioritari per l’attuale contesto storico;

Assicurare il recepimento e la corretta trasposizione delle norme esistenti, monitorarne l’applicazione e valutarne l’efficacia

4.  ricorda che è opportuno che gli Stati membri recepiscano e applichino gli strumenti esistenti a livello europeo e internazionale nell’ambito della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio;

5.  chiede che la Commissione concluda al più presto la valutazione delle misure di recepimento di tali strumenti, informi in modo completo il Parlamento dei risultati e, se necessario, avvii procedure di infrazione; chiede, in particolare, alla Commissione di presentare una relazione di valutazione della trasposizione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente;

6.  invita gli Stati membri a recepire correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’ordine europeo di indagine penale, strumento fondamentale per rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria nell’Unione europea;

7.  incoraggia gli Stati membri a recepire tempestivamente la quarta direttiva antiriciclaggio;

8.  raccomanda l’adesione dell’UE al GRECO come membro effettivo; chiede che l’UE partecipi al partenariato per un governo aperto, ottemperi ai suoi obblighi di segnalazione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, di cui è parte, e sostenga l’assistenza tecnica prestata dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC); esorta la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento una relazione sull’avanzamento dei preparativi in vista dell’adesione dell’UE al GRECO, comprensiva di un’analisi delle problematiche giuridiche e di possibili soluzioni in merito;

9.  si rammarica che la Commissione non abbia ancora pubblicato la sua seconda relazione sulla lotta alla corruzione, attesa per l’inizio del 2016, e invita tale istituzione a procedere in tal senso senza ulteriori indugi; ribadisce che le relazioni sulla lotta alla corruzione non dovrebbero limitarsi alla situazione negli Stati membri, ma includere anche una sezione sulle istituzioni dell’Unione europea; invita quindi la Commissione a individuare un modo appropriato per monitorare la corruzione in seno alle istituzioni e agli organi e organismi dell’UE;

10.  invita la Commissione a considerare la possibilità di combinare i diversi meccanismi di monitoraggio a livello dell’Unione, tra cui il meccanismo di cooperazione e verifica, la relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione e il quadro di valutazione UE della giustizia, nell’ambito di un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto che possa essere applicato a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione europea; ritiene, a tale proposito, che le istituzioni dell’Unione dovrebbero dare l’esempio promuovendo gli standard più elevati in materia di trasparenza nonché garantire che siano previste sanzioni effettive e dissuasive per i responsabili; invita la Commissione a regolamentare l’attività di lobbismo e a sanzionare i conflitti di interesse;

11.  evidenzia la necessità di un approccio pluridisciplinare per prevenire e combattere in modo efficace la criminalità organizzata; insiste al riguardo sul ruolo della rete europea di prevenzione della criminalità e sulla necessità di sostenerla finanziariamente;

12.  raccomanda l’avvio, da parte della Commissione, di uno studio delle legislazioni nazionali più avanzate in materia di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, al fine di sviluppare una legislazione europea efficace e all’avanguardia; invita la Commissione a condurre uno studio sulle prassi investigative utilizzate negli Stati membri per contrastare la criminalità organizzata, con particolare riferimento all’impiego di strumenti quali le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, le procedure di perquisizione, gli arresti e i sequestri ritardati, le operazioni sotto copertura e le consegne controllate e sorvegliate;

13.  chiede che gli Stati membri investano maggiormente nella cultura della legalità, in particolare tenuto conto del fatto che la prima, nonché la più efficace, forma di prevenzione consiste nell’educazione delle nuove generazioni di cittadini dell’UE, segnatamente attraverso la promozione di azioni specifiche nelle scuole;

Priorità e struttura operativa per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

14.  ritiene che l’attuale ciclo politico dell’UE per la lotta contro la criminalità organizzata debba porre l’accento sul contrasto al reato associativo (vale a dire il fatto di appartenere a un’organizzazione criminale) e non solo sul contrasto ai cosiddetti reati fine (vale a dire i reati in vista dei quali una siffatta organizzazione è stata creata); reputa necessario, in particolare, prevedere la punibilità dell’appartenenza a un’associazione a delinquere indipendentemente dalla consumazione dei reati fine; ribadisce che tale ciclo politico dovrebbe includere tra le sue priorità anche la lotta al riciclaggio, alla corruzione e alla tratta di esseri umani nell’ambito di un’autentica strategia europea anticorruzione;

15.  chiede che le priorità siano definite in correlazione con le politiche europee di prevenzione della criminalità e con quelle economiche, sociali, occupazionali e dell’istruzione, garantendo una piena integrazione del Parlamento europeo;

16.  chiede la creazione di un’unità specializzata di Europol per il contrasto dei gruppi criminali organizzati che operano contemporaneamente in diversi settori; ritiene che gli Stati membri debbano dotarsi, nell’ambito dell’attuale quadro istituzionale, di meccanismi sicuri ed efficaci che assicurino lo svolgimento coordinato delle attività investigative in materia di criminalità organizzata e favoriscano la fiducia reciproca tra le autorità di contrasto negli Stati membri;

Un quadro legislativo più forte

17.  invita la Commissione a proporre, sulla base della valutazione del recepimento e dell’applicazione delle norme esistenti, interventi normativi per colmare eventuali lacune nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, e migliorare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera; invita la Commissione, in particolare:

a)  a rivedere la legislazione esistente al fine di introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e precisare le definizioni comuni dei reati, compresa quella di appartenenza a un’organizzazione o associazione criminale, la quale può essere configurata come un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da due o più persone che agiscono di concerto al fine di ottenere in modo illegale, direttamente o indirettamente, ogni forma di utilità finanziaria e/o materiale, e che pregiudica seriamente la coesione economica e sociale dell’UE e dei suoi Stati membri;

b)  presentare una proposta legislativa rivista in materia di contrasto degli ecoreati, al fine di rafforzare le risposte del diritto penale all’incenerimento illegale di rifiuti e considerare lo smaltimento illegale degli “inquinanti emergenti” come un reato punibile con sanzioni penali, così come previsto dalla direttiva 2008/99/CE;

18.  invita la Commissione a elaborare norme minime concernenti la definizione dei reati e delle sanzioni; chiede in particolare:

a)  definizioni generali di “pubblico ufficiale”, “reato di frode” e “reato di corruzione”, applicabili orizzontalmente; ricorda che, nel contesto dei negoziati sulla direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’UE sono incluse definizioni di tali termini, ma solo ai fini di detta direttiva; osserva, a tale riguardo, che i negoziati sono attualmente bloccati al Consiglio e chiede che vengano ripresi al più presto;

b)  una nuova proposta legislativa su un particolare tipo di organizzazione criminale i cui membri approfittano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per trarre profitto o vantaggi illeciti per sé o per altri;

c)  una proposta legislativa che istituisca un programma europeo specifico destinato a tutelare i testimoni e i collaboratori di giustizia che denunciano le organizzazioni criminali e organizzazioni quali quelle descritte alla lettera b);

d)  una proposta legislativa che definisca e istituisca norme comuni per la protezione degli informatori; chiede che detta proposta sia presentata entro la fine del 2017;

e)  iniziative legislative addizionali in vista del rafforzamento dei diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali, segnatamente per quanto concerne la custodia cautelare, allo scopo di garantire il diritto a un processo equo, quale riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

f)  una legislazione specifica volta a combattere l’esportazione di materiali radioattivi e rifiuti pericolosi, nonché il traffico illegale di specie animali e vegetali, poiché, secondo le associazioni e le ONG per la protezione dell’ambiente, i reati contro le specie selvatiche e nel settore forestale, come anche il traffico e l’esportazione di materiali radioattivi e di rifiuti pericolosi verso paesi terzi svolgono un ruolo importante nel finanziamento della criminalità organizzata;

Una più efficiente cooperazione giudiziaria e di polizia a livello dell’UE

19.  osserva che la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro sono fenomeni che solitamente presentano una dimensione transfrontaliera che rende necessaria una stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti nonché tra le autorità nazionali e le agenzie competenti dell’UE;

20.  ritiene che una cooperazione di polizia e giudiziaria basata sullo scambio di informazioni tra autorità nazionali sia fondamentale in vista dell’adozione di misure efficaci che consentano di lottare contro la corruzione e la criminalità organizzata;

21.  invita la Commissione ad avviare azioni concrete in vista di un miglior coordinamento europeo nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di capitali, nonché di una maggiore sensibilizzazione circa i danni umani, sociali ed economici occasionati da tali fenomeni;

22.  si rammarica del fatto che la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria sia caratterizzata da procedure eccessivamente lunghe e burocratiche che ne ostacolano l’efficienza e mettono a repentaglio l’efficacia della lotta contro il crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro a livello dell’UE; invita gli Stati membri a provvedere al rafforzamento – nonché al miglioramento dell’efficacia e all’intensificazione – della cooperazione di polizia e giudiziaria transfrontaliera e della condivisione delle informazioni a livello degli stessi Stati membri e per il tramite di Europol ed Eurojust, così come ad assicurare una formazione e un sostegno tecnico adeguati, anche attraverso CEPOL e la rete europea di formazione giudiziaria, nonché a garantire l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri e ad assicurare un impiego maggiore delle squadre investigative comuni;

23.  chiede agli Stati membri di alimentare, utilizzare e scambiarsi sistematicamente tutti i dati ritenuti necessari e pertinenti sulle persone condannate per un reato connesso alla criminalità organizzata che sono contenuti nelle banche dati europee, e di invitare le agenzie dell’UE Europol ed Eurojust ad agevolare questo scambio di informazioni; chiede a tale riguardo una razionalizzazione delle infrastrutture al fine di garantire comunicazioni sicure e un uso efficace di tutti gli attuali strumenti di Europol, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati;

24.  sottolinea che è urgente creare un sistema più efficace di comunicazione e di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell’Unione, sostituendo se necessario gli strumenti tradizionali dell’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale; chiede alla Commissione di valutare la necessità di un’azione legislativa in materia, e di creare un sistema unionale adeguato di scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie dell’UE;

25.  invita gli Stati membri a scambiare sistematicamente tutti i dati PNR ritenuti necessari e pertinenti sulle persone legate alla criminalità organizzata;

Colpire il patrimonio delle organizzazioni criminali e favorirne il riutilizzo sociale

26.  ritiene che l’impiego di un metodo comune per il sequestro di beni di organizzazioni criminali nell’UE rappresenterebbe una misura dissuasiva per i criminali; invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato; chiede alla Commissione di presentare quanto prima una proposta legislativa volta a garantire il riconoscimento reciproco degli ordini di sequestro e confisca connessi alle misure nazionali di prevenzione patrimoniale;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure dell’UE in materia di:

a)  rintracciamento, congelamento e confisca dei proventi di reato, tra l’altro criminalizzando il trasferimento della proprietà dei capitali o dei beni al fine di evitare misure di congelamento o confisca e l’accettazione della proprietà o disponibilità di detti capitali, o prevedendo la confisca in assenza di condanna definitiva;

b)  promozione della gestione di beni congelati e beni confiscati e del loro reimpiego per fini sociali e come indennizzo per le famiglie delle vittime e le imprese colpite da usura ed estorsioni;

c)  sviluppo di una cooperazione amministrativa, di polizia e giudiziaria per tracciare, sequestrare e confiscare i beni della criminalità in tutta l’Unione, nonché potenziamento degli uffici nazionali per il recupero dei beni, che dovrebbero essere dotati di risorse adeguate;

28.  invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e la condivisione delle migliori pratiche in tale ambito nel quadro delle piattaforme di incontro esistenti, quali il comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi (COCOLAF) e altri;

Prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata e della corruzione nell’economia legale

29.  ricorda che la corruzione, soprattutto nel settore dell’aggiudicazione di appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privato, rappresenta la leva per favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale;

30.  chiede l’implementazione di un sistema completo in tutta l’UE di “e-procurement” al fine di ridurre il rischio di corruzione negli appalti pubblici;

31.  invita gli Stati membri e le istituzioni europee a implementare strumenti di monitoraggio degli appalti pubblici, a stilare una lista nera di tutte le imprese che abbiano comprovati legami con la criminalità organizzata e/o che siano coinvolte in pratiche corruttive e a escluderle da ogni rapporto economico con la pubblica amministrazione e dal godimento dei fondi UE; chiede agli Stati membri di porre in essere, a livello nazionale, strutture specializzate volte a rintracciare le organizzazioni criminali e a escludere dagli appalti pubblici gli operatori economici coinvolti in attività di corruzione e riciclaggio di denaro; evidenzia che l’elaborazione di una lista nera può dissuadere efficacemente le imprese dall’intraprendere attività corruttive e fornisce un buon incentivo affinché queste migliorino e rafforzino le loro procedure interne in materia di integrità; chiede agli Stati membri di introdurre una certificazione anti criminalità organizzata delle imprese e che le relative informazioni siano scambiate automaticamente a livello UE;

32.  ricorda che ventuno Stati membri non hanno ancora recepito il pacchetto delle direttive sui contratti pubblici; ritiene le norme sui contratti pubblici fondamentali per la trasparenza e la responsabilizzazione in uno dei settori più vulnerabili alla corruzione;

33.  ricorda che le regole di trasparenza della contabilità devono essere garantite e controllabili non solo a livello di amministrazione centrale, ma anche regionale e locale in tutti gli Stati membri;

34.  esprime preoccupazione per la pratica ricorrente che vede imprese criminali coinvolte nel riciclaggio di denaro presentare offerte sottocosto a gare di appalto per grandi opere; chiede alla Commissione di includere una valutazione economica delle proposte per le imprese beneficiarie di appalti e per i subcontraenti;

35.  evidenzia che il riciclaggio di denaro mediante complesse strutture societarie e la loro integrazione nell’attività economica legale possono costituire una minaccia per l’ordine pubblico dello Stato; invita gli Stati membri a introdurre misure che, senza imporre indebiti oneri alle piccole e medie imprese, aumentino la trasparenza delle transazioni monetarie e migliorino la tracciabilità delle transazioni fino alle persone fisiche per poter risalire alle fonti di finanziamento dei gruppi criminali e terroristici (secondo il principio “segui il denaro”); invita gli Stati membri ad adottare misure che rendano più difficile creare strutture dense e complesse di società interconnesse che, per la loro natura tendenzialmente opaca, possono essere impiegate impropriamente per il finanziamento di attività criminali o terroristiche e altri reati gravi;

36.  esorta la Commissione e gli Stati membri a richiedere agli appaltatori di rivelare la loro struttura societaria completa e i titolari effettivi prima di aggiudicare loro un contratto, così da evitare di sostenere imprese dedite a una pianificazione fiscale aggressiva, frode ed evasione fiscali e corruzione;

37.  osserva che l’acquisto di proprietà negli Stati membri dell’UE costituisce un modo per riciclare i proventi di attività criminose, laddove i criminali occultano la loro titolarità effettiva mediante società di comodo straniere; esorta gli Stati membri a garantire che qualsiasi società straniera che intenda acquisire un titolo di proprietà nel loro territorio si attenga alle medesime norme in materia di trasparenza cui sono sottoposte le società costituite entro la loro giurisdizione;

38.  ricorda che la crisi finanziaria ha posto sotto ulteriore pressione i governi europei; chiede, a fronte delle attuali sfide economiche, una maggiore garanzia di integrità e trasparenza delle spese pubbliche;

39.  esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire la trasparenza in materia di decisioni relative alle licenze e autorizzazioni urbanistiche a livello regionale e locale;

40.  osserva che gli Stati membri e la Commissione hanno l’obbligo giuridico di combattere contro la frode conformemente all’articolo 325 TFUE e accoglie con favore l’inclusione di clausole antifrode nelle proposte legislative aventi un impatto finanziario;

41.  esprime preoccupazione per l’aumento delle frodi relative all’IVA, in particolare le cosiddette “frodi carosello”; invita tutti gli Stati membri a partecipare a EUROFISC in tutti i suoi ambiti di attività per agevolare lo scambio di informazioni utili a combattere tali tipi di frodi;

42.  chiede agli Stati membri di emanare normative specifiche e di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare le attività di professionisti, istituti bancari, funzionari e politici a tutti i livelli che, pur non essendo affiliati all’organizzazione criminale, ne appoggiano a vari livelli le attività; a tale riguardo:

a)  raccomanda agli Stati membri e alle istituzioni europee di incoraggiare la rotazione dei funzionari pubblici per prevenire la corruzione e l’infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

b)  chiede norme vincolanti ai sensi delle quali i soggetti che sono stati condannati o che hanno preso parte ad attività della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, corruzione o altri reati gravi contro la pubblica amministrazione, reati associativi o corruzione, non siano ritenuti idonei a candidarsi a elezioni o a lavorare nella pubblica amministrazione o per essa, inclusi le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’UE;

c)  chiede che siano comminate sanzioni penali ai dirigenti e alle banche in casi comprovati di riciclaggio di grandi quantità di denaro; invita la Commissione a formulare una proposta al fine di provvedere a un’assoluta trasparenza dei flussi bancari non solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche e le fiduciarie;

43.  ritiene che sia necessario disporre a livello europeo di regole che garantiscano la verifica e il controllo di tutte le fonti di finanziamento dei partiti politici, al fine di garantirne la legalità;

44.  ritiene essenziale rafforzare le previsioni normative volte a garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro, in particolare nella gestione dei fondi dell’UE, anche mediante accertamenti preventivi e una verifica finale circa il corretto utilizzo dei fondi; invita gli Stati membri a presentare dichiarazioni nazionali sui rispettivi sistemi di controllo; invita la Commissione a:

a)  rettificare i pagamenti in caso di irregolarità nell’impiego dei fondi dell’UE da parte degli Stati membri;

b)  escludere temporaneamente dall’accesso ai fondi dell’UE gli istituti e le imprese riconosciuti colpevoli di utilizzo fraudolento di tali fondi;

c)  monitorare attentamente l’utilizzo dei fondi dell’UE e riferire regolarmente al Parlamento europeo in merito;

45.  è del parere che la Commissione dovrebbe imporre i più elevati livelli di integrità nelle procedure di appalto per l’attuazione dei progetti finanziati dall’UE; ricorda che è essenziale monitorare i risultati dei progetti in cooperazione con le organizzazioni della società civile e chiamare le autorità locali a risponderne, al fine di determinare se i fondi dell’UE siano utilizzati in maniera adeguata e di far fronte alla corruzione;

46.  ricorda che la trasparenza è lo strumento più efficace per contrastare gli abusi e le frodi; chiede che la Commissione migliori la normativa in questo ambito, rendendo obbligatoria la pubblicazione dei dati relativi a tutti i beneficiari dei fondi europei, compresi i dati relativi ai subappalti;

47.  chiede alla Commissione di avviare un’azione legislativa mirata alla semplificazione delle procedure burocratiche a livello amministrativo in maniera da garantire maggiore trasparenza e combattere la corruzione;

48.  chiede alla Commissione europea di monitorare e riferire al Parlamento la percentuale di ricorso all’assegnazione diretta di contratti pubblici negli Stati membri, nonché le circostanze giuridiche in cui le amministrazioni nazionali ne fanno maggior uso;

49.  raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per assicurare meccanismi efficienti di trasparenza, monitoraggio e responsabilità nel loro impiego dei fondi dell’UE; ritiene, siccome l’impatto positivo dei fondi dell’Unione dipende dai processi a livello nazionale e unionale volti a garantire trasparenza, monitoraggio efficace e responsabilità, che sia opportuno esaminare in che modo le attività di monitoraggio e valutazione possano assumere carattere permanente anziché essere solamente processi ex post; reputa a tale riguardo che il ruolo della Corte dei conti andrebbe rafforzato;

50.  reputa opportuno che si definiscano indicatori qualitativi e quantitativi comparabili che consentano di misurare l’impatto dei fondi dell’UE e aiutino a valutare se i loro obiettivi sono stati raggiunti, e ritiene che la raccolta e la pubblicazione di dati quantificati dovrebbero avvenire in modo sistematico;

Procura europea (EPPO)

51.  ritiene che la Procura europea dovrebbe costituire un elemento centrale della lotta contro la corruzione nell’Unione europea; domanda nuovamente che venga istituita quanto prima, con la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri, una Procura europea che sia efficiente e indipendente dai governi nazionali e dalle istituzioni dell’UE nonché protetta da influenze e pressioni politiche;

52.  ribadisce l’importanza che la ripartizione di responsabilità e poteri tra le procure nazionali e la futura Procura europea, nonché tra quest’ultima, Eurojust e OLAF, sia chiaramente definita, al fine di evitare conflitti di competenze; chiede di destinare alla Procura europea risorse finanziarie e umane adeguate ai suoi compiti; ritiene che la Procura europea dovrebbe essere competente per perseguire tutti i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, comprese le frodi IVA; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a rispettare la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Taricco (C-105/14) e a sbloccare i negoziati in seno al Consiglio sulla direttiva PIF nel più breve tempo possibile;

53. deplora che i negoziati in corso in seno al Consiglio stiano minando la premessa di base di una Procura europea indipendente ed efficiente;

54. invita la Commissione a valutare la necessità di riesaminare il mandato della futura Procura europea onde dotarla delle competenze necessarie, una volta istituita, per affrontare la criminalità organizzata;

Ambiti specifici di intervento

Contraffazione

55.  denuncia il dilagare della contraffazione delle merci, dei farmaci e dei prodotti agroalimentari all’interno dell’UE, che coinvolge reti di distribuzione gestite dal crimine organizzato transnazionale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e combattere la contraffazione di merci, farmaci e prodotti agroalimentari; invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere in maniera sistematica dati sui casi di frode e di contraffazione in modo da avere informazioni sulla loro entità e incidenza e da procedere a uno scambio delle migliori pratiche per identificare e combattere tali fenomeni;

56.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in esame altri metodi atti a prevenire e scoraggiare le frodi alimentari, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi dei responsabili attraverso un registro europeo degli operatori dei settori alimentare e farmaceutico condannati per frode;

57.  chiede l’ampliamento degli attuali sistemi di rintracciabilità e l’applicazione sistematica della rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, prevista dal regolamento (CE) n. 178/2002, che concerne gli alimenti e i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare e tutte le sostanze utilizzate a tale scopo o che si può attendere vengano impiegate nella produzione di un alimento o di un mangime;

Traffico di stupefacenti

58.  ricorda che il traffico di stupefacenti costituisce un grande affare per i gruppi criminali che occorre contrastare sia attraverso la repressione sia attraverso la prevenzione; chiede agli Stati membri e alle istituzioni competenti di contrastare il legame tra il mercato della droga e le altre attività criminali e l’impatto che questo ha sull’economia e il commercio legali così come evidenziato da Europol e dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) nella relazione sul mercato della droga 2016;

59.  sollecita la Commissione e valutare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione antidroga dell’UE 2013-2016; invita la Commissione a proporre su tale base un nuovo piano d’azione per il periodo 2017-2020;

60.  reputa prioritaria una valutazione di nuove politiche sulle droghe leggere e ritiene che sia opportuno considerare le strategie di depenalizzazione/legalizzazione uno strumento per combattere efficacemente le organizzazioni criminali; chiede che l’UE includa tale questione nelle sue politiche interne ed esterne coinvolgendo nel dibattito politico tutte le agenzie dell’UE e internazionali competenti e le istituzioni di tutti i paesi coinvolti;

Gioco d’azzardo e partite truccate 

61.  ricorda che le organizzazioni criminali si servono spesso del circuito legale e illegale del gioco d’azzardo e di quello delle partite truccate (“match-fixing”) per il riciclaggio di denaro; denuncia gli interessi criminali che ruotano intorno a questi fenomeni ed esorta la Commissione e gli Stati membri a mantenere o introdurre normative di contrasto e di prevenzione di detti fenomeni criminalizzando la manipolazione di eventi sportivi; invita gli Stati membri a collaborare in maniera trasparente ed efficace con le organizzazioni sportive e a intensificare la comunicazione e la cooperazione con Eurojust ed Europol al fine di contrastare questi fenomeni;

Paradisi fiscali  62.  sottolinea che nell’UE l’evasione e l’elusione fiscale costano ogni anno mille miliardi di euro; sottolinea che occorre prestare un’attenzione particolare ai paradisi fiscali e ai paesi che perseguono regimi fiscali non trasparenti o dannosi, che rappresentano un enorme problema che investe tutti i cittadini europei;

63.  accoglie con favore l’accordo internazionale raggiunto in seno al G20 volto ad applicare una nuova norma globale destinata a rafforzare la trasparenza fiscale, in linea con gli elevati standard già applicati dall’UE; chiede la rapida attuazione di tale accordo e un controllo efficace della frode e dell’evasione fiscali a livello internazionale; si compiace che, a febbraio 2016, la Commissione abbia firmato accordi per lo scambio di informazioni fiscali con paesi come Andorra e Monaco, mentre nel 2015 la Commissione aveva già firmato accordi con la Svizzera, il Liechtenstein e San Marino;

64.  ricorda la responsabilità dell’UE di contrastare le norme fiscali che facilitano l’elusione fiscale da parte di società transnazionali e privati nonché di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i fondi illeciti e a perseguire gli autori dei reati; sottolinea che l’UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, contro il segreto bancario e contro il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; ricorda che i paradisi fiscali rappresentano luoghi privilegiati di raccolta e riciclaggio dei proventi di attività criminose e quindi insiste sulla necessità di un approccio coordinato a livello di UE;

65.  invita la Commissione a svolgere un’opera di sensibilizzazione riguardo ai gravi effetti del favoreggiamento della corruzione, a valutare la possibilità di un piano globale per scoraggiare il trasferimento di beni verso i paesi terzi che proteggono l’anonimato di persone corrotte e a riconsiderare le relazioni economiche e diplomatiche esistenti con tali paesi;

Reati contro l’ambiente 

66.  esprime preoccupazione per l’aumento delle attività illecite nel settore ambientale relazionate a o risultanti da attività criminose organizzate di tipo mafioso, quali traffico e smaltimento illegale di rifiuti, inclusi rifiuti tossici, e distruzione del patrimonio naturale; ribadisce la sua raccomandazione di sviluppare un piano d’azione comune volto a prevenire e combattere tali forme di reato; richiama l’attenzione sulla necessità di far rispettare le norme esistenti sulla conservazione della natura e la tutela ambientale, anche effettuando controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti per grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE;

67.  invita la Commissione a monitorare e valutare l’attuazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente, attraverso il diritto penale per garantire che gli Stati membri puniscano con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive ogni tipo di comportamento illecito avente ripercussioni negative sulla salute umana o l’ambiente; invita la rete informale dell’UE per l’attuazione e il controllo dell’applicazione delle norme in materia di ambiente (rete IMPEL) a informare periodicamente il Parlamento europeo in merito alle azioni degli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2008/99/CE;

68.  ricorda che la criminalità organizzata utilizza imprese edili specializzate in movimentazione terra per il riciclaggio di denaro e per lo smaltimento illegale di sostanze tossiche che provocano inquinamento ambientale; chiede alla Commissione, al fine di prevenire tali pratiche, di effettuare controlli anticriminalità nei confronti di società contraenti e subcontraenti beneficiarie di contratti relativi a grandi opere infrastrutturali finanziate dal bilancio UE;

Criminalità informatica 

69.  evidenzia che la criminalità informatica è un mezzo spesso utilizzato nel riciclaggio di denaro e nella contraffazione; segnala che essa costituisce una fonte notevole di reddito per molti gruppi criminali e che la legislazione dell’Unione e la cooperazione tra gli Stati membri e con le agenzie dell’Unione in tale settore vanno rafforzate; rileva con preoccupazione che, attraverso l’uso fraudolento di Internet per scopi illegali, come la promozione del traffico di droga o della tratta di esseri umani, le organizzazioni criminali sono riuscite ad ampliare il volume dei loro traffici illeciti;

Criminalità organizzata e terrorismo 

70.  rammenta che il nesso e la convergenza crescenti tra il terrorismo e la criminalità organizzata, come pure i collegamenti fra le organizzazioni criminali e quelle terroristiche, costituiscono una minaccia sempre più grave per l’Unione; invita gli Stati membri a garantire che il finanziamento e il sostegno del terrorismo attraverso la criminalità organizzata siano resi punibili e che le autorità degli Stati membri impegnate in procedimenti penali tengano conto più esplicitamente delle interconnessioni tra la criminalità organizzata, le attività terroristiche e il finanziamento del terrorismo;

71.  sottolinea che il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti e specie selvatiche, nonché il traffico di migranti e il contrabbando di sigarette, merci contraffatte, opere d’arte e altri beni culturali da parte delle reti della criminalità organizzata sono divenuti mezzi di finanziamento molto redditizi per i gruppi terroristici; prende atto della presentazione da parte della Commissione di un piano d’azione contro il traffico e l’uso illeciti di armi da fuoco e di esplosivi; insiste sulla necessità di attuarlo rapidamente; invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie, pur evitando di imporre indebiti oneri amministrativi agli attori economici, per garantire che le organizzazioni terroristiche e le reti criminali non traggano vantaggio da alcun commercio di beni;

72.  ricorda che la partecipazione ad attività criminose potrebbe essere correlata a reati terroristici; ricorda che, secondo l’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il traffico di stupefacenti, la circolazione di armi da fuoco illegali, la criminalità organizzata transnazionale e il riciclaggio di denaro sono diventati parte integrante del terrorismo; ritiene che un’efficace lotta contro il terrorismo richieda il rafforzamento della normativa UE in materia di contrasto della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro, alla luce altresì dei legami esistenti tra gruppi terroristici e gruppi criminali organizzati, basati su vantaggi reciproci;

Criminalità organizzata e tratta e traffico di esseri umani

73.  esprime preoccupazione per la crescente professionalizzazione della tratta di esseri umani e per il conseguente aumento dei profitti economici che le reti di trafficanti ne derivano in ragione dei continui flussi di rifugiati verso l’Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla tratta di esseri umani onde porre fine a tale fenomeno e ridurre al minimo l’influenza delle reti di trafficanti;

74.  evidenzia che nel contesto della tratta di esseri umani l’Unione europea si è dotata di un quadro giuridico e politico specifico per perfezionare la cooperazione e classificare la tratta tra le priorità degli organi e delle agenzie come Europol ed Eurojust; accoglie con favore la prima relazione sui progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani; invita la Commissione a elaborare quanto prima su detta base una strategia per il periodo successivo al 2016;

75.  denuncia le infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti ed esorta ad azioni mirate al contrasto del traffico e della tratta degli esseri umani, che sono gestiti da complesse reti di gruppi criminali nei paesi di origine, transito e destinazione delle vittime;

76.  sottolinea l’urgente necessità di affrontare il grave sfruttamento dei lavoratori migranti nell’Unione; riconosce che la mancanza di canali di migrazione regolari e le barriere che ostacolano l’accesso alla giustizia sono tra le cause profonde della tratta di esseri umani; rileva altresì che la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro prevede disposizioni importanti per affrontare lo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, ma che tali disposizioni dipendono dall’esistenza di meccanismi di denuncia equi, efficaci e accessibili a livello nazionale, la cui messa in atto rimane minima;

Dimensione esterna

77.  invita l’UE a sostenere ulteriormente il consolidamento dell’amministrazione pubblica e l’adozione di adeguati quadri legislativi anticorruzione in tutti i paesi, segnatamente nei paesi in situazione post-bellica e di transizione dove le istituzioni statali sono deboli; insiste sulla necessità di rafforzare le reti regionali specializzate in ambito giudiziario e di polizia nei paesi in via di sviluppo, sempre sulla base di parametri che garantiscano adeguati standard di protezione e riservatezza dei dati, e di condividere le migliori pratiche e le competenze di Europol, di Eurojust e della rete giudiziaria europea; sottolinea la necessità di migliorare la regolamentazione e l’applicazione della legge nonché di promuovere la protezione degli informatori in modo da assicurare i rei alla giustizia; evidenzia inoltre che occorre istituire un sistema adeguato di protezione degli informatori sia all’interno che all’esterno dell’UE; segnala, nello specifico, che è necessario un meccanismo di segnalazione diretta rivolto ai cittadini dei paesi beneficiari di aiuti dell’UE che denunciano irregolarità nei programmi di aiuto finanziati dall’Unione;

78.  osserva con preoccupazione che le più importanti convenzioni e iniziative internazionali dirette a combattere la corruzione e i flussi finanziari illeciti non producono risultati concreti nella fase esecutiva; ricorda che la messa a punto di una strategia anticorruzione a livello di politica estera è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria; invita l’UE a promuovere quale priorità nelle sue politiche esterne il corretto recepimento e la corretta attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti che mirano a combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro;

79.  invita la Commissione a garantire, attraverso un monitoraggio costante, che gli aiuti dell’UE non contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla corruzione; è del parere che gli aiuti dovrebbero essere maggiormente commisurati alla capacità di assorbimento del paese che li riceve e alle sue generali esigenze di sviluppo, onde evitare la corruzione e lo spreco delle risorse su vasta scala; chiede all’Unione di affrontare direttamente il problema della corruzione attraverso la programmazione e i documenti di strategia nazionale e di vincolare il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di istituire solidi meccanismi per monitorarne l’attuazione; invita la Commissione a elaborare una strategia solida, olistica e completa per la gestione del rischio di corruzione nei paesi in via di sviluppo al fine di evitare che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione, nonché a dare piena attuazione alla strategia antifrode emanata nel 2013, specie nell’erogazione dell’aiuto UE in tutte le sue modalità, compresi il Fondo europeo di sviluppo e i fondi fiduciari, e nel delegare progetti di sviluppo a terzi; constata con preoccupazione che l’approccio dell’UE nei confronti della corruzione nei paesi ACP prevede pochi orientamenti strategici sul rafforzamento dei sistemi nazionali di prevenzione e controllo di tale fenomeno; ritiene che il Servizio europeo per l’azione esterna e la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo debbano coordinare maggiormente il loro approccio teso al contenimento efficace della corruzione nei paesi in via di sviluppo;

80.  ricorda l’importanza della coerenza tra le politiche interne ed esterne dell’UE e segnala la necessità di integrare la lotta contro la criminalità organizzata nelle strategie di sviluppo e di sicurezza quale mezzo per ripristinare la stabilità nei paesi in via di sviluppo;

81.  sottolinea che il rispetto del diritto delle persone e dei governi di decidere in merito ai propri sistemi economici e di produzione alimentare e agricola costituisce la soluzione per contrastare le attività criminali che provocano la fame e la povertà; esorta la comunità internazionale a far fronte attivamente alla speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, come l’acquisto a prezzi ridotti di ampie superfici agricole e l’accaparramento di terreni da parte di grandi imprese multinazionali del settore agricolo, considerando l’impatto negativo sui piccoli produttori;

82.  invita i paesi in via di sviluppo a incrementare, nel contesto dei loro programmi di lotta alla corruzione, il grado di trasparenza e responsabilità nei contratti relativi alle risorse, nell’informativa finanziaria e nella revisione contabile delle imprese nonché nella riscossione e nella destinazione delle entrate;

83.  invita l’UE a potenziare il sostegno volto ad aiutare i paesi ricchi di risorse ad attuare principi di maggiore trasparenza e responsabilità nei settori petrolifero, minerario e del gas sanciti dall’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); incoraggia con forza l’istituzione di un efficace quadro giuridico che sostenga la corretta applicazione dell’EITI da parte delle società coinvolte nella catena di approvvigionamento nei settori petrolifero, minerario e del gas;

84.  incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di dare seguito alle raccomandazioni formulate nella sua risoluzione sulla lotta contro la corruzione; invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a valutare, entro due anni, le azioni legislative adottate dalla Commissione in tale ambito, alle luce delle suddette raccomandazioni;

85.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)

Testi approvati, P8_TA(2015)0173.

(2)

Testi approvati, P8_TA(2015)0269.

(3)

Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

 

 PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO (25.4.2016)

     

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

 

sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM

(2015/2110(INI))

 

Relatore per parere: Ignazio Corrao

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  constata che la criminalità organizzata ha una dimensione transnazionale e include un’ampia gamma di attività criminali, compresi il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti, il riciclaggio di denaro e il traffico di merci contraffate, di armi da fuoco, di specie selvatiche e di beni culturali; deplora il fatto che la corruzione e il riciclaggio di denaro rappresentino il 5 % del PIL mondiale annuo e che nei paesi in via di sviluppo le risorse perse in flussi finanziari illegali, ivi inclusa la corruzione, rappresentino, secondo le stime, una somma pari a dieci volte quella dell’aiuto pubblico allo sviluppo concesso a tali paesi; invita l’UE ad aiutare i paesi in via di sviluppo o i paesi impoveriti affinché diano priorità alle misure di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e creino forti sistemi e istituzioni a livello locale e nazionale per combattere la corruzione nell’ambito dei loro programmi di sviluppo, istituendo ad esempio sistemi di regolamentazione e di contrasto così come autorità fiscali indipendenti e competenti, nonché a fornire sostegno alle ONG, ai mezzi di comunicazione indipendenti e ai parlamenti; sottolinea la necessità di un quadro globale che preveda la partecipazione attiva di organizzazioni internazionali e regionali, di attori statali, del settore privato e della società civile all’insegna della trasparenza e della responsabilità reciproca;

2.  rammenta che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile riconosce la necessità di combattere la corruzione in tutte le sue forme, invitando gli Stati a eliminare i flussi finanziari illeciti e la corruzione e a creare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti; ricorda che i flussi finanziari illeciti, stimati a 1 000 miliardi di dollari USA l’anno, rappresentano un grave ostacolo alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo sviluppo e sottraggono risorse che dovrebbero essere investite nei paesi in via di sviluppo; ricorda che la corruzione influisce negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in modo sia diretto che indiretto, dal momento che aumenta i costi dei progetti sia per il settore privato che per quello pubblico; osserva tuttavia che i costi della corruzione non si possono calcolare soltanto in termini economici e che tali costi sono estremamente elevati, specialmente nei paesi in via di sviluppo, circostanza che deteriora la fiducia dei cittadini nelle autorità pubbliche e nelle istituzioni democratiche, quali la magistratura e la polizia, aumenta le disuguaglianze che incidono in misura sproporzionata sui più poveri e i più vulnerabili, acuisce le violenze e l’insicurezza e indebolisce l’efficacia dell’aiuto allo sviluppo;

3.  esorta l’Unione a mostrare una forte determinazione e volontà politica nella lotta contro l’elusione e l’evasione fiscale, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; ricorda la responsabilità dell’UE di contrastare le norme fiscali che facilitano l’elusione fiscale da parte di società transnazionali e privati e di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i fondi illeciti e a perseguire gli autori dei reati; sottolinea che la trasparenza dovrebbe essere l’asse portante di tutte le strategie anticorruzione e che l’UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, contro il segreto bancario e contro il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; invita altresì l’UE ad assumere un ruolo più attivo nel fornire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo per raggiungere tali obiettivi, ivi compresi lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale e l’allineamento alle norme globali emergenti; esorta l’UE ad annullare eventuali accordi economici o commerciali con Stati che siano considerati paradisi fiscali da almeno uno degli Stati membri dell’Unione; sottolinea la necessità di svolgere un’analisi dell’impatto dei sistemi fiscali degli Stati membri dell’UE sui paesi in via di sviluppo ai fini di una lotta efficace contro i flussi finanziari illeciti; evidenzia che le convenzioni contro la doppia imposizione possono consentire i flussi finanziari illeciti; esorta l’UE a garantire l’equa distribuzione dei diritti fiscali in sede di negoziazione dei trattati fiscali e di investimento con i paesi in via di sviluppo; invita a tal fine l’Unione a negoziare trattati fiscali con i paesi in via di sviluppo sulla base del modello di trattato del comitato fiscale delle Nazioni Unite, che attribuisce maggiori diritti alla tassazione alla fonte;

4.  invita l’UE a sostenere ulteriormente il consolidamento dell’amministrazione pubblica e l’adozione di adeguati quadri legislativi anticorruzione in tutti i paesi, segnatamente nei paesi in situazione post-bellica e di transizione dove le istituzioni statali sono deboli; insiste sulla necessità di rafforzare le reti regionali specializzate in ambito giudiziario e di polizia nei paesi in via di sviluppo, sempre sulla base di parametri che garantiscano adeguati standard di protezione e riservatezza dei dati, e di condividere le migliori pratiche e le competenze di Europol, di Eurojust e della rete giudiziaria europea; sottolinea la necessità di migliorare la regolamentazione e l’applicazione della legge nonché di promuovere la protezione degli informatori in modo da assicurare i rei alla giustizia; evidenzia inoltre che occorre istituire un sistema adeguato di protezione degli informatori sia all’interno che all’esterno dell’UE; segnala, nello specifico, che è necessario un meccanismo di segnalazione diretta rivolto ai cittadini dei paesi beneficiari di aiuti dell’UE che denunciano irregolarità nei programmi di aiuto finanziati dall’Unione;

5.  osserva con preoccupazione che le più importanti convenzioni e iniziative internazionali dirette a combattere la corruzione e i flussi finanziari illeciti non producono risultati concreti nella fase esecutiva; ricorda che la messa a punto di una strategia anticorruzione a livello di politica estera è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria; invita l’UE a promuovere, in maniera prioritaria nelle sue politiche esterne, il corretto recepimento e la corretta attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti che mirano a combattere la corruzione e il riciclaggio di denaro;

6.  invita la Commissione a garantire, attraverso un monitoraggio costante, che gli aiuti dell’UE non contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla corruzione; è del parere che gli aiuti dovrebbero essere maggiormente commisurati alla capacità di assorbimento del paese che li riceve e alle sue generali esigenze di sviluppo, onde evitare la corruzione e lo spreco delle risorse su vasta scala; chiede all’Unione di affrontare direttamente il problema della corruzione attraverso la programmazione e i documenti di strategia nazionale e di vincolare il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di istituire solidi meccanismi per monitorarne l’attuazione; invita la Commissione a elaborare una strategia solida, olistica e completa per la gestione del rischio di corruzione nei paesi in via di sviluppo al fine di evitare che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione, nonché a dare piena attuazione alla strategia antifrode emanata nel 2013, specie nell’erogazione dell’aiuto UE in tutte le sue modalità, compresi il Fondo europeo di sviluppo e i fondi fiduciari, e nel delegare progetti di sviluppo a terzi; constata con preoccupazione che l’approccio dell’UE nei confronti della corruzione nei paesi ACP prevede pochi orientamenti strategici sul rafforzamento dei sistemi nazionali di prevenzione e controllo di tale fenomeno; ritiene che il Servizio europeo per l’azione esterna e la direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo debbano coordinare maggiormente il loro approccio teso al contenimento efficace della corruzione nei paesi in via di sviluppo;

7.  esprime preoccupazione per i legami tra determinate multinazionali e la criminalità organizzata nei paesi terzi, che assumono la forma di violazioni dei diritti umani degli attivisti, dei leader sociali, dei sindacalisti e dei lavoratori; invita l’UE a svolgere indagini sulle attività delle multinazionali che operano con capitali europei e a rafforzare il controllo e il monitoraggio delle attività di tali società; ritiene che, per poter partecipare a progetti che ricevono finanziamenti dell’UE, le imprese debbano disporre di un sistema di gestione anticorruzione, compresi adeguati meccanismi di allerta lungo tutta la catena di approvvigionamento;

8.  ricorda l’importanza della coerenza tra le politiche interne ed esterne dell’UE e segnala la necessità di integrare la lotta contro la criminalità organizzata nelle strategie di sviluppo e di sicurezza quale mezzo per ripristinare la stabilità nei paesi in via di sviluppo;

9.  sottolinea che il rispetto del diritto delle persone e dei governi di decidere in merito ai propri sistemi economici e di produzione alimentare e agricola costituisce la soluzione per contrastare le attività criminali che provocano la fame e la povertà; esorta la comunità internazionale a far fronte attivamente alla speculazione finanziaria sui prodotti alimentari, come l’acquisto a prezzi ridotti di ampie superfici agricole e l’accaparramento di terreni da parte di grandi imprese multinazionali del settore agricolo, alla luce dell’impatto negativo sui piccoli produttori;

10.  sottolinea l’importanza del principio della giustizia universale nella lotta contro la criminalità organizzata; respinge le limitazioni che i governi degli Stati membri hanno imposto a tale principio, ledendo seriamente la capacità dei giudici di svolgere indagini su reati commessi al di fuori del territorio del proprio Stato membro; esorta l’UE a difendere l’inclusione dei reati economici, finanziari e ambientali nella giurisdizione universale;

11.  reputa prioritaria una valutazione di nuove politiche sulle droghe leggere e ritiene che sia opportuno considerare le strategie di depenalizzazione/legalizzazione uno strumento per combattere efficacemente le organizzazioni criminali; chiede che l’UE includa tale questione nelle sue politiche interne ed esterne mediante il coinvolgimento nel dibattito politico di tutte le agenzie dell’UE e internazionali competenti e delle istituzioni di tutti i paesi coinvolti;

12.  osserva che le industrie estrattive, i servizi pubblici, lo sviluppo delle infrastrutture e la sanità e l’istruzione sono settori particolarmente vulnerabili alla corruzione; ricorda, in particolare, che appalti pubblici e catene di approvvigionamento non trasparenti possono offrire opportunità ai flussi finanziari illeciti legati alla corruzione; ritiene pertanto che gli sforzi nel campo della lotta alla corruzione dovrebbero puntare anche all’ammodernamento delle pratiche in materia di gare di appalto;

13.  invita i paesi in via di sviluppo a incrementare, nel contesto dei loro programmi di lotta alla corruzione, il grado di trasparenza e responsabilità nei contratti relativi alle risorse, nell’informativa finanziaria e nella revisione contabile delle imprese nonché nella riscossione e nella destinazione delle entrate;

14.  invita l’UE a potenziare il sostegno volto ad aiutare i paesi ricchi di risorse nell’attuazione dei principi di maggiore trasparenza e responsabilità nei settori petrolifero, minerario e del gas sanciti dall’Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI); incoraggia con forza l’istituzione di un efficace quadro giuridico che sostenga la corretta applicazione dell’EITI da parte delle società coinvolte nella catena di approvvigionamento nei settori petrolifero, minerario e del gas.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

20.4.2016

 

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

0

0

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

 

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia

 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche