VINCENZO SCARANTINO e i colloqui investigativi


I COLLOQUI INVESTIGATIVI
La prima anomalia sono certamente i colloqui investigativi autorizzati con Vincenzo Scarantino dopo l’inizio della sua collaborazione. Li ha ricostruiti in
Commissione l’avvocato Di Gregorio:
FAVA, presidente della Commissione. Senta chi ha autorizzato, che lei sappia, i componenti di questo gruppo investigativo Falcone, Borsellino ad effettuare i colloqui investigativi con Scarantino?
AVV. DI GREGORIO ROSA ALBA, L’ho scoperto qua nel quater, ce ne sono dieci di seguito, dal 4 luglio al 13 luglio 1994 …a Pianosa, dentro il carcere. Vengono richiesti da Arnaldo La Barbera,vengono autorizzati, dieci, uno appresso all’altro: due da Sajeva e Boccassini, gli altri tutti dalla Boccassini.
Abbiamo sentito (in dibattimento, ndr) uno dei tizi che andarono a fare questi, questi… colloqui investigativi… in realtà erano l’unica forma che c’era per avere il permesso di entrare al carcere e stare accanto a Scarantino… Quello ci dice: “non era un colloquio, era il permesso per stare a fargli compagnia per dieci giorni dentro il carcere perché si spaventava…”.
E la notte? “No! La notte andavamo a dormire fuori…”, e quindi di notte Scarantino non si spaventava! (…) Poi invece ci sono una serie di colloqui… che coincidono – e questo è inquietante – con… le fasi in cui ognuno di questi tre collaboratori (Candurra, Andriotta e Scarantino ndr) si allineava al discorso che aveva fatto l’altro…
Dunque dieci colloqui investigativi consecutivi, dopo la decisione di Scarantino di collaborare, tutti gestiti dai poliziotti del gruppo “Falcone-Borsellino” agli ordini di Arnaldo La Barbera.
Alla luce di ciò che si rivelerà essere la collaborazione di Scarantino, ovvero una collezione di suggestive menzogne, non si può non immaginare che quei colloqui – sia prima che dopo il cosiddetto “pentimento” – siano serviti anche a istruire il falso pentito. Eppure furono tutti autorizzati, non sappiamo con quanta consapevolezza dei risultati che quella procedura – certamente anomala – avrebbe potuto produrre.

Ecco cosa ricorda e riferisce in Commissione il dottor Petralia:
FAVA, Presidente della Commissione. Perché questi colloqui investigativi, dopo? Voi ci insegnate che nel momento in cui comincia una collaborazione i colloqui investigativi cessano…
PETRALIA. In realtà la normativa che sterilizza il collaboratore di giustizia per 180 giorni dopo l’inizio della collaborazione, vietando contatti con chiunque che non sia il magistrato che ne acquisisce i verbali illustrativi del contenuto della collaborazione, è normativa del 2001.
FAVA, presidente della Commissione. Però ci hanno confermato i suoi colleghi che non c’era assolutamente prassi dei colloqui investigativi…
PETRALIA. Sotto un profilo puramente formale non c’era nemmeno una norma che lo vietasse. Naturalmente, non era buona regola tant’è che poi il legislatore – sia pure dopo un po’ di tempo – ha ritenuto di vietarlo. Però c’è da dire anche che… c’era una forte commistione in quel
momento. Debbo dire non riguardava solo Scarantino, riguardava molti fenomeni di collaborazione. Tra la fase investigativa, tra chi si occupava dell’aspetto investigativo e chi si occupava dell’aspetto “gestionale” del collaboratore. Io non so cosa diavolo si siano detti in questi colloqui investigativi… Peraltro, per legge dovevano essere autorizzati già allora dal procuratore Capo… mi ha sconvolto leggere tutto quel numero di colloqui investigativi, ve lo dico sinceramente.
Questo è quanto ci ha riferito sul punto l’allora procuratore aggiunto Paolo Giordano
FAVA, presidente della Commissione. Come mai sono stati autorizzati colloqui investigativi con Scarantino?
GIORDANO. Allora, io ho una mia spiegazione… una mia spiegazione postuma, non dell’epoca, perché all’epoca credo che, in buona fede, insomma, venne fatta questa valutazione, perché tenga conto che il colloquio investigativo viene introdotto, se io non sbaglio, nel decreto legge dell’8 giugno 1992, viene aggiunto questo famoso articolo 18bis dell’ordinamento penitenziario, viene introdotto a giugno del ’92 per la prima volta. Quindi le prassi applicative ancora erano, diciamo, di là da venire…
FAVA, presidente della Commissione. Però tutti i magistrati con cui abbiamo parlato ci hanno detto che era totalmente fuori da qualsiasi consuetudine che una persona che già collaborava venisse interrogata dalla polizia giudiziaria.
GIORDANO. Certamente, non c’è dubbio.
FAVA, presidente della Commissione. Però sono stati autorizzati….
GIORDANO. Appunto, per questo…
FAVA, presidente della Commissione. Dieci colloqui investigativi consecutivi…
GIORDANO. …all’epoca si aveva l’idea di conseguire comunque dei risultati perché si brancolava nel buio più assoluto e, quindi, la spiegazione, se una giustificazione ci può essere, perché effettivamente è inopportuna assolutamente… tenga conto che le prassi applicative, le interpretazioni, la normativa secondaria avviene dopo il ’92… Quindi dal ’92 al ’94 siamo in un momento così…come possiamo dire…di rodaggio di questi istituti… Probabilmente certamente non era il massimo della trasparenza, questo lo debbo riconoscere.
Di tenore assai diverso le affermazioni del magistrato Alfonso Sabella, che ebbe ad occuparsi di Vincenzo Scarantino a Palermo, con valutazioni sulla sua Legge 13 febbraio 2001, n. 45: “Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza” attendibilità (come vedremo) del tutto opposte a quelle dei colleghi di
Caltanissetta.
FAVA, Presidente della Commissione. Era possibile, non dico normale, ma accadeva che potessero essere autorizzati dei colloqui investigativi dopo che era stata avviata la collaborazione? In carcere ovviamente!
ALFONSO SABELLA, magistrato. E per quale ragione? Cioè io non ne ho mai fatte… Insomma lo scopo del colloquio investigativo non ci sta, non è quello, lo scopo del colloquio investigativo spinge ad acquisire informazioni, a spingere la collaborazione insomma…

Ecco infine come i pm Ilde Boccassini e Roberto Sajeva nelle testimonianze rese in dibattimento durante il Borsellino quater, ricostruiscono la genesi dei colloqui investigativi con Scarantino (sia successivi alla sua decisione di collaborare che precedenti).
P.M. Dott. LARI – Questi colloqui investigativi …nascono da un’iniziativa del gruppo Falcone – Borsellino, nel senso che sono loro che li richiedono, o nascono da un input dei Pubblici Ministeri che chiedono che vengano fatti?
TESTE I. BOCCASSINI Scarantino …da Pianosa …faceva arrivare dei messaggi tramite gli agenti penitenziari, di voler parlare, di non voler parlare, di dire cose, etc. Tinebra decise, ovviamente sempre discutendo… con il dottor La Barbera, rispetto a questi colloqui… tant’è che quando, a giugno, poi si decise, si andò a Pianosa ad interrogare Scarantino… Ricordo un viaggio allucinante in elicottero da Roma a Pianosa in piena notte con il collega Petralia, se non mi sbaglio, e il dottor La Barbera. (…)
P.M. Dott. LUCIANI – (…) Dalla documentazione che abbiamo acquisito risulta che questi colloqui investigativi furono autorizzati da lei, quindi se ricorda questa circostanza e che cosa le venne prospettata come esigenza in relazione a questi colloqui investigativi tenuti a Pianosa.
TESTE I. BOCCASSINI – … Allora, la gestione, lo ripeto, del processo in quel momento, dell’attività investigativa, era di altri Pubblici Ministeri, non mia.
P.M. Dott. LUCIANI – … Siccome documentalmente risulta che, appunto, questi colloqui investigativi furono autorizzati dalla Procura di Caltanissetta, nella sua persona, era per capire che esigenza le venne rappresentata nel momento in cui si dovettero autorizzare questi colloqui investigativi.
TESTE I. BOCCASSINI – Ma fu rappresentata… fu rappresentata al Procuratore Tinebra, dopodiché, ovviamente, io firmai, se è così non mi ricordo questi colloqui investigativi.
P.M. Dott. LUCIANI – Ma lei seppe qual era l’esigenza che motivava questa richiesta di colloqui investigativi rappresentata dal dottore Tinebra?
TESTE I. BOCCASSINI – No, non mi… non mi ricordo, cioè erano questioni che forse non stava bene anche, non… non mi ricordo, non mi ricordo sinceramente. Però Tinebra teneva molto… diciamo che aveva preso molto a cuore la situazione di Scarantino.
P.M. Dott. LUCIANI – … Le volevo chiedere se lei o comunque i magistrati della Procura di Caltanissetta in quel periodo ebbero contezza del fatto che vi fossero stati dei colloqui investigativi con lo Scarantino prima della sua decisione formale di collaborare… se voi aveste contezza di colloqui investigativi effettuati da appartenenti al gruppo Falcone – Borsellino prima di quella data… e se vi fu partecipato l’esito di questi colloqui investigativi. …Ce ne sono stati quattro prima… tre prima della formale collaborazione dello Scarantino, il 20.12.93 ad opera del dottor Bo, il 22.12.93 ad opera del dottor La Barbera e il 2 febbraio del ’94 ad opera sempre del dottor La Barbera, e poi c’è un colloquio investigativo lo stesso giorno in cui Scarantino decide di collaborare, cioè il 24 giugno del 1994. Fermandoci a questo: aveste contezza voi di questi colloqui investigativi, dei motivi per i quali si facevano questi colloqui investigativi? E se vi venne partecipato poi informalmente l’esito da parte di chi li fece.
TESTE SAJEVA R. – Poco fa ho fatto riferimento ad una manifestazione di disponibilità che proveniva dal carcere di Pianosa dello Scarantino e che determinò, appunto, lo spostamento a Pianosa dei colleghi Boccassini e Petralia per procedere ad un esame. Onestamente non ricordo dopo tutto questo tempo quale sia stato il mezzo attraverso cui questa disponibilità venne acquisita, se fu una sua dichiarazione, se fu per il tramite del gruppo investigativo che venne rese nota, non lo ricordo…
P.M. Dott. LUCIANI – …Successivamente a questi interrogatori …aveste contezza del fatto che dal 4 luglio del ’94 sino al 13 luglio del ’94, anche qua è documentale, risultano espletati dieci colloqui investigativi con lo Scarantino, consecutivamente per nove giorni, cioè dal 4 luglio al
13 luglio del ’94? Se aveste contezza delle ragioni per le quali si fecero questi colloqui investigativi e se vi fu partecipato l’esito o…
TESTE SAJEVA R. – Non lo ricordo. Resta una certezza: nell’indagine sulla strage di via D’Amelio ci fu un uso spesso disinvolto e non limpido dello strumento dei colloqui investigativi da parte di La Barbera e degli uomini del gruppo “Falcone-Borsellino”. Un uso
destinato – come è stato detto in Commissione con metafora efficace – a “vestire il pupo”.

Questa la ricostruzione del procuratore Grasso in Commissione:
GRASSO. Dalla ricostruzione che si è fatta Scarantino viene arrestato il 24 settembre 1992. Pochi giorni prima avevano acquisito le dichiarazioni di Luciano Valenti e di Candurra Salvatore, secondo le quali avevano rubato la macchina su commissione di Scarantino ed era stata consegnata la macchina a Scarantino. […] Poi Scarantino viene trasferito nel carcere di Busto Arsizio e nella cella accanto gli mettono Andriotta. Lì nasce la costruzione specifica del
depistaggio (con) una dichiarazione di Andriotta che riferisce delle cose come dette dal vicino di cella Scarantino. …Se si esaminano tutti i colloqui investigativi in carcere di Arnaldo La Barbera e di alcuni funzionari, si può ricostruire che ogni volta che Andriotta dichiara qualche
cosa, c’è nello stesso giorno o nel giorno precedente un colloquio investigativo… perché il depistaggio viene compiuto attraverso elementi veri che la squadra investigativa Falcone e Borsellino ha da fonti che non rivelerà mai.