L’IMBARAZZANTE INDAGINE E IL FALSO PENTITO

 

Vincenzo Scarantino decide di collaborare la notte del 24 giugno 1994, quasi due anni dopo essere stato arrestato e formalmente accusato d’aver partecipato all’organizzazione della strage di via D’Amelio. A partire da quella notte (e da un “pentimento” a lungo precedentemente costruito) l’indagine colleziona un’imbarazzante serie di forzature investigative e procedurali, tutte collegate alla gestione del collaboratore Scarantino. Che possiamo riassumere come segue:

  • perché furono autorizzati colloqui investigativi con Scarantino dopo l’inizio della sua collaborazione?
  • perché Scarantino non venne affidato al servizio centrale di protezione ma ai poliziotti del gruppo “Falcone-Borsellino” diretto da La Barbera?
  • perché i pm di Caltanissetta non depositarono nel Borsellino 1 i verbali del confronto fra il presunto pentito Scarantino e i collaboratori di giustizia Cancemi, Di Matteo e La Barbera che lo smentivano palesemente?
  • perché i pm di Caltanissetta, e successivamente i giudici, non tennero in alcuna considerazione le due ritrattazioni di Scarantino?
  • perché non fu mai redatto un verbale del sopralluogo della polizia assieme a Scarantino nel garage dove sosteneva di aver trasportato la 126 poi trasformata in autobomba?
  • chi è l’ispiratore dei verbali, con a margine delle annotazioni a penna, consegnati a Scarantino prima dei suoi interrogatori?
  • Perché non si tennero in alcuna considerazione le note critiche trasmesse dalla Boccassini e da Sajeva al pool di Caltanissetta?

Sono solo alcune delle domande che da 26 anni attendono una risposta, i vulnus che ha registrato l’indagine e che hanno condizionato l’esito dei primi processi su via D’Amelio. Come detto in premessa, questa relazione intende contribuire alla ricostruzione degli atti, dei fatti e delle responsabilità (istituzionali, politiche e procedurali: non penali) che hanno determinato, attraverso ciascuno di questi vulnus, le condizioni per il depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Procediamo con ordine.

COLLOQUI INVESTIGATIVILa prima anomalia sono certamente i colloqui investigativi autorizzati con Vincenzo Scarantino dopo l’inizio della sua collaborazione. Li ha ricostruiti in Commissione l’avvocato Di Gregorio:

  • FAVA, presidente della Commissione. Senta chi ha autorizzato, che lei sappia, i componenti di questo gruppo investigativo Falcone, Borsellino ad effettuare i colloqui investigativi con Scarantino?
  • DI GREGORIO ROSALBA, L’ho scoperto qua nel quater, ce ne sono dieci di seguito, dal 4 luglio al 13 luglio 1994 …a Pianosa, dentro il carcere. Vengono richiesti da Arnaldo La Barbera, vengono autorizzati, dieci, uno appresso all’altro: due da Sajeva e Boccassini, gli altri tutti dalla Boccassini. Abbiamo sentito (in dibattimento, ndr) uno dei tizi che andarono a fare questi, questi… colloqui investigativi… in realtà erano l’unica forma che c’era per avere il permesso di entrare al carcere e stare accanto a Scarantino… Quello ci dice: “non era un colloquio, era il permesso per stare a fargli compagnia per dieci giorni dentro il carcere perché si spaventava…”. E la notte? “No! La notte andavamo a dormire fuori…”, e quindi di notte Scarantino non si spaventava! (…) Poi invece ci sono una serie di colloqui… che coincidono – e questo è inquietante – con… le fasi in cui ognuno di questi tre collaboratori (Candurra, Andriotta e Scarantino ndr) si allineava al discorso che aveva fatto l’altro…   Dunque dieci colloqui investigativi consecutivi, dopo la decisione di Scarantino di collaborare, tutti gestiti dai poliziotti del gruppo “Falcone-Borsellino” agli ordini di Arnaldo La Barbera. Alla luce di ciò che si rivelerà essere la collaborazione di Scarantino, ovvero una collezione di suggestive menzogne, non si può non immaginare che quei colloqui sia prima che dopo il cosiddetto “pentimento” – siano serviti anche a istruire il falso pentito. Eppure furono tutti autorizzati, non sappiamo con quanta consapevolezza dei risultati che quella procedura – certamente anomala – avrebbe potuto produrre.+

Ecco cosa ricorda e riferisce in Commissione il dottor Petralia:

  • FAVA, Presidente della Commissione. Perché questi colloqui investigativi, dopo? Voi ci insegnate che nel momento in cui comincia una collaborazione i colloqui investigativi cessano…
  • In realtà la normativa che sterilizza il collaboratore di giustizia per 180 giorni dopo l’inizio della collaborazione, vietando contatti con chiunque che non sia il magistrato che ne acquisisce i verbali illustrativi del contenuto della collaborazione, è normativa del 2001.
  • FAVA, presidente della Commissione. Però ci hanno confermato i suoi colleghi che non c’era assolutamente prassi dei colloqui investigativi…
  • Sotto un profilo puramente formale non c’era nemmeno una norma che lo vietasse. Naturalmente, non era buona regola tant’è che poi il legislatore – sia pure dopo un po’ di tempo – ha ritenuto di vietarlo. Però c’è da dire anche che… c’era una forte commistione in quel momento. Debbo dire non riguardava solo Scarantino, riguardava molti fenomeni di collaborazione. Tra la fase investigativa, tra chi si occupava dell’aspetto investigativo e chi si occupava dell’aspetto “gestionale” del collaboratore. Io non so cosa diavolo si siano detti in questi colloqui investigativi… Peraltro, per legge dovevano essere autorizzati già allora dal procuratore Capo… mi ha sconvolto leggere tutto quel numero di colloqui investigativi, ve lo dico sinceramente.

Questo è quanto ci ha riferito sul punto l’allora procuratore aggiunto Paolo Giordano

  • FAVA, presidente della Commissione. Come mai sono stati autorizzati colloqui investigativi con Scarantino?
  • Allora, io ho una mia spiegazione… una mia spiegazione postuma, non dell’epoca, perché all’epoca credo che, in buona fede, insomma, venne fatta questa valutazione, perché tenga conto che il colloquio investigativo viene introdotto, se io non sbaglio, nel decreto legge dell’8 giugno 1992, viene aggiunto questo famoso articolo 18bis dell’ordinamento penitenziario, viene introdotto a giugno del ’92 per la prima volta. Quindi le prassi applicative ancora erano, diciamo, di là da venire…
  • FAVA, presidente della Commissione. Però tutti i magistrati con cui abbiamo parlato ci hanno detto che era totalmente fuori da qualsiasi consuetudine che una persona che già collaborava venisse interrogata dalla polizia giudiziaria.
  • Certamente, non c’è dubbio.
  • FAVA, presidente della Commissione. Però sono stati autorizzati…. GIORDANO. Appunto, per questo…
  • FAVA, presidente della Commissione. Dieci colloqui investigativi consecutivi…
  • …all’epoca si aveva l’idea di conseguire comunque dei risultati perché si brancolava nel buio più assoluto e, quindi, la spiegazione, se una giustificazione ci può essere, perché effettivamente è inopportuna assolutamente… tenga conto che le prassi applicative, le interpretazioni, la normativa secondaria avviene dopo il ’92… Quindi dal ’92 al ’94 siamo in un momento così…come possiamo dire…di rodaggio di questi istituti… Probabilmente certamente non era il massimo della trasparenza, questo lo debbo riconoscere.

Di tenore assai diverso le affermazioni del magistrato Alfonso Sabella, che ebbe ad occuparsi di Vincenzo Scarantino a Palermo, con valutazioni sulla sua attendibilità (come vedremo) del tutto opposte a quelle dei colleghi di Caltanissetta.

  • FAVA, Presidente della Commissione. Era possibile, non dico normale, ma accadeva che potessero essere autorizzati dei colloqui investigativi dopo che era stata avviata la collaborazione? In carcere ovviamente!
  • ALFONSO SABELLA, magistrato. E per quale ragione? Cioè io non ne ho mai fatte… Insomma lo scopo del colloquio investigativo non ci sta, non è quello, lo scopo del colloquio investigativo spinge ad acquisire informazioni, a spingere la collaborazione insomma… Fonte Associazione Cosa Vostra.  A.BOLZONI, C.FRATI e F.TROTTA