La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal senatore ed ex magistrato ROBERTO MARIA FERDINANDO SCARPINATO contro la Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo.
Il caso ruotava attorno all’utilizzo, da parte della Commissione, di alcune intercettazioni e messaggi in cui Scarpinato compariva, materiale che – secondo il senatore – sarebbe stato acquisito e messo a disposizione dei commissari senza la preventiva autorizzazione del Senato, come previsto dalla legge 140/2003 e dall’articolo 68 della Costituzione.
Il nodo del conflitto di attribuzione
Scarpinato aveva sollevato un conflitto di attribuzione sostenendo che la Commissione avesse violato le sue prerogative parlamentari individuali.
La Consulta, però, ha stabilito che un singolo parlamentare non può attivare questo tipo di ricorso contro un organo parlamentare: la tutela spetta all’intera Assemblea di appartenenza, non al singolo.
Secondo la Corte, il ricorso individuale è ammissibile solo quando la lesione riguarda prerogative direttamente attribuite dalla Costituzione e di gravità tale da colpire il ruolo parlamentare nella sua essenza. Non è questo il caso: il conflitto, ha spiegato la Consulta, era diretto contro un organo interno al Parlamento, e dunque avrebbe dovuto essere il Senato, non il singolo senatore, a valutare se attivare la procedura.
La posizione della Commissione
La Commissione Antimafia aveva sempre sostenuto la piena legittimità del proprio operato, rivendicando il diritto di accedere agli atti rilevanti per le proprie indagini conoscitive.
La decisione della Consulta chiude – almeno sul piano costituzionale – la contestazione sollevata da Scarpinato, lasciando però aperto il dibattito politico sulla gestione delle intercettazioni e sul perimetro dei poteri delle Commissioni d’inchiesta.
Un caso destinato a lasciare strascichi
La vicenda si inserisce in un clima già teso nei rapporti tra l’ex magistrato e la maggioranza parlamentare, con Scarpinato spesso al centro di polemiche per le sue posizioni critiche su mafia, Stato e depistaggi.
La decisione della Consulta, pur non entrando nel merito delle accuse, rappresenta un punto fermo: la difesa delle prerogative parlamentari non può essere esercitata individualmente quando il presunto conflitto nasce all’interno dello stesso Parlamento.
Comunicato del 16 giugno 2026 della Corte Costituzionale
INTERCETTAZIONI UTILIZZATE DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA: INAMMISSIBILE IL RICORSO DEL SENATORE SCARPINATO PERCHÉ RIVOLTO DIRETTAMENTE CONTRO LA COMMISSIONE
La Corte costituzionale, con l’ordinanza numero 106, depositata oggi, ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie.
Il ricorso aveva a oggetto l’utilizzazione e la messa a disposizione ai membri della medesima Commissione parlamentare di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore ricorrente aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta.
Il ricorrente lamentava, in particolare, che la Commissione parlamentare avesse utilizzato e consentito ai suoi membri l’accesso a tali intercettazioni senza avere preventivamente richiesto al Senato l’autorizzazione prevista dagli articoli 4 e 6 della legge numero 140 del 2003 e 68, terzo comma, della Costituzione. Tale omissione avrebbe, così, menomato le prerogative di cui ciascun membro delle Camere sarebbe personalmente e direttamente titolare.
L’ordinanza dichiara l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che, quando la lesione delle prerogative del parlamentare proviene da soggetti esterni alle Camere (quali, tra gli altri, il Governo o l’Autorità giudiziaria), la tutela delle stesse spetta, di regola, all’organo parlamentare di appartenenza.
In questi casi opera, infatti, il cosiddetto principio di assorbimento: le attribuzioni costituzionali del singolo deputato o senatore vengono fatte valere collegialmente dalla Camera di appartenenza, promuovendo conflitto di attribuzione tra poteri.
Al contrario, il parlamentare ha la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione singolarmente nei confronti della Camera di appartenenza solo in presenza di specifiche condizioni: devono, anzitutto, venire in rilievo attribuzioni costituzionali sue proprie e la violazione contestata deve essere così grave da menomare prerogative riconosciute al singolo direttamente dalla Costituzione.
Inoltre, al fine di evitare che le prerogative del singolo deputato o senatore siano soggette all’arbitrio della maggioranza, questi è legittimato a promuovere individualmente conflitto inter-organico nei confronti della Camera di appartenenza, nel caso in cui quest’ultima non l’abbia a sua volta tutelato collegialmente, ad esempio decidendo di non sollevare conflitto.
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorso è inammissibile perché non viene censurata la decisione del Senato di non sollevare conflitto contro la Procura o contro la Commissione parlamentare di inchiesta, bensì la condotta della Commissione parlamentare di inchiesta, del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, per avere utilizzato il testo di alcune intercettazioni senza l’autorizzazione del Senato. In queste circostanze è esclusivamente l’Assemblea che può promuovere il conflitto.
Non sussiste, infatti, alcuna ragione per derogare al principio secondo cui la legittimazione del singolo viene assorbita da quella dell’organo parlamentare titolare della prerogativa, ove rivolta a un potere esterno che, nella specie, è quello rappresentato dalla Commissione parlamentare di inchiesta, le cui autonome attribuzioni sono disciplinate dall’articolo 82 della Costituzione.
Roma, 16 giugno 2026 – Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.4698224/06.4698438
SCARPINATO, NATOLI e la COMMISSIONE ANTIMAFIA
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VIA D’AMELIO – domande e risposte SCARPINATO/NATOLI in Commissione Antimafia (testo e video audio)




