

6 ottobre 2026 DAMIANO ALIPRANDI – IL DUBBIO
«Dov’è il depistaggio se si chiede di riferire il vero in commissione?». La domanda la pongono Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa e Luigi Nave, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Commissione antimafia.
Il comunicato difende Roberto Scarpinato dopo il decreto con cui il gip di Caltanissetta Santi Bologna, il 3 ottobre, ha archiviato il procedimento contro ignoti sulle stragi del 1992. Secondo i firmatari non c’è «alcuna attività depistante» nella telefonata tra il senatore e l’ex collega Gioacchino Natoli, e trovano «assurdo» che «anche in sede giudiziaria qualcuno» lo sostenga. Il comunicato è completamente privo di fondamento.
Il comunicato difende Roberto Scarpinato dopo il decreto con cui il gip di Caltanissetta Santi Bologna, il 3 ottobre, ha archiviato il procedimento contro ignoti sulle stragi del 1992. Secondo i firmatari non c’è «alcuna attività depistante» nella telefonata tra il senatore e l’ex collega Gioacchino Natoli, e trovano «assurdo» che «anche in sede giudiziaria qualcuno» lo sostenga. Il comunicato è completamente privo di fondamento.
Partiamo da quel «qualcuno». Sono due autorità giudiziarie. La Procura di Caltanissetta, nella richiesta di archiviazione, parla di «attività, ritenuta in concreto “depistante” da questo Ufficio, posta in essere, in seno alla Commissione d’inchiesta». E il gip scrive: «Quello che però qui è doveroso segnalare è l’attività depistante posta in essere dal Senatore Scarpinato nei confronti del Dott. Natoli».
Il giudice non entra nell’opportunità politica che un commissario concordi le domande con chi deve essere audito: quella, dice, è materia di altre sedi. Guarda al contenuto.
Per correttezza va detto che Scarpinato non è indagato e che, scrive la stessa Procura, da quelle conversazioni non emergono indizi di reato a suo carico. Ma la questione posta dal giudice è un’altra.
Il giudice non entra nell’opportunità politica che un commissario concordi le domande con chi deve essere audito: quella, dice, è materia di altre sedi. Guarda al contenuto.
Per correttezza va detto che Scarpinato non è indagato e che, scrive la stessa Procura, da quelle conversazioni non emergono indizi di reato a suo carico. Ma la questione posta dal giudice è un’altra.
È la telefonata del 18 gennaio 2024. «Senti tu non ti devi dimenticare assolutamente», dice Scarpinato, di parlare «della riunione che ci fu alla Procura di Palermo», quella del 14 luglio 1992. Natoli chiede: «Introduco io? accussì? a… ex abrupto?». E poi: «tu mi devi alzare la palla!». Scarpinato: «Tu mi devi dire che ci fu un’esposizione anche del fatto che c’era stata la richiesta dissero che avevano archiviato? Lo Forte la copia dell’archiviazione se la portò al Csm il 30 luglio, non alla riunione del 14. Ecco perché il gip scrive che Scarpinato, che a quella riunione non partecipò, indica a Natoli «di affermare qualcosa che il predetto Dott. Natoli non aveva dichiarato il 30.07.1992», per di più «avendo un interesse proprio» come firmatario dell’archiviazione. È «un’attività di inquinamento della ricostruzione dei fatti (in senso a sé favorevole)», compiuta da un membro della Commissione chiamata a fare chiarezza. E si è verificata: il primo febbraio 2024, alla domanda se Borsellino sapesse dell’archiviazione, Natoli risponde di sì.
Non è un caso isolato. Il gip osserva che solo negli ultimi anni, «alla spicciolata», diversi magistrati hanno aggiunto il ricordo di un Borsellino informato dell’archiviazione. Peccato che non l’abbiano mai riferito nel 1992.
Li definisce «contributi dichiarativi oggettivamente inattendibili».
Scarpinato nel 1999 parlava di un solo colloquio generico con Borsellino su mafia-appalti; dal 2021 sostiene di avergli informato della volontà di archiviare.
Nel 1992 al Csm diceva di Borsellino «ci conoscevamo così»; il 18 ottobre 2021, deponendo nel processo per diffamazione contro chi scrive e Piero Sansonetti, rivendicava un «rapporto particolare».
Per il giudice è una progressione «umanamente comprensibile, ma non certamente credibile».
Li definisce «contributi dichiarativi oggettivamente inattendibili».
Scarpinato nel 1999 parlava di un solo colloquio generico con Borsellino su mafia-appalti; dal 2021 sostiene di avergli informato della volontà di archiviare.
Nel 1992 al Csm diceva di Borsellino «ci conoscevamo così»; il 18 ottobre 2021, deponendo nel processo per diffamazione contro chi scrive e Piero Sansonetti, rivendicava un «rapporto particolare».
Per il giudice è una progressione «umanamente comprensibile, ma non certamente credibile».
Le dichiarazioni di Natoli del 1992 e quelle del 2024 sembrano rese «da due persone diverse», osserva il gip, e a cambiare «è solo la convenienza dei tempi». La stessa percezione vale per Scarpinato, che nel 1992 considerava il procuratore Pietro Giammanco al più un «ingenuo» con cui aveva condiviso le lacrime, e nel 2024, in una frase che Natoli gli attribuisce al telefono, uno «che ha fatto tante porcherie».
Ma per i 5 Stelle, Scarpinato sarebbe un «personaggio di straordinario spessore» che da 34 anni insegue la verità. Il gip scrive che, una volta firmata quell’archiviazione, Scarpinato si è trovato «costretto» a difendere «la gestione eufemisticamente scellerata di mafia-appalti», alla quale aveva contribuito con una «partecipazione minimale», «fidandosi» di Lo Forte e Pignatone. Non è una scusante, precisa, ma la sua posizione è «ben diversa» da quella, «assai più grave e sotto ogni profilo», degli altri due.
E le «tesi smentite dagli atti giudiziari», di cui parla il comunicato? Smentita da ventisei anni, casomai, è la tesi della doppia informativa, cioè l’idea che il Ros avesse nascosto ai pm le intercettazioni sui politici.
Lo stabilì il gip Gilda Loforti nel 2000, e il giudice Bologna la definisce «funzionale solo a salvare da censure i magistrati della Procura di Palermo» e «a scaricare ogni responsabilità» sui carabinieri. Lo Forte e Scarpinato l’hanno sostenuta anche nel processo contro chi scrive.
Lo stabilì il gip Gilda Loforti nel 2000, e il giudice Bologna la definisce «funzionale solo a salvare da censure i magistrati della Procura di Palermo» e «a scaricare ogni responsabilità» sui carabinieri. Lo Forte e Scarpinato l’hanno sostenuta anche nel processo contro chi scrive.
Le carte dicono che Lo Forte aveva ricevuto le note del Ros del 1990, che il 28 maggio 1992 autorizzò il riascolto delle intercettazioni sulla Sirap e che il 15 giugno firmò con Scarpinato lo stralcio proprio sulla Sirap. L’informativa di settembre, conclude il gip, «non fu un atto a sorpresa ma concertato in ogni passaggio», e la doppia informativa «nasce per (provare) a giustificare una richiesta di archiviazione che al 13.07.1992 non aveva motivo di esistere».
Su Lo Forte il giudizio è netto: «Non vi è dubbio che il Dott. Lo Forte ha mentito». Il giudice lo afferma due volte.
La prima riguarda l’audizione al Csm del 1992, dove per il gip mentì anche Pignatone, dicendo che Falcone aveva messo il rapporto «in cassaforte» e se n’era andato. Lo Forte sostenne che Falcone aveva ricevuto il rapporto due giorni prima di lasciare Palermo e che «nessuno conosceva i risultati di questa indagine» prima della consegna. Falcone invece aveva seguito il lavoro dei carabinieri leggendo direttamente le intercettazioni, e già il 22 giugno 1990 ne illustrava i risultati in Commissione antimafia parlando di una «centrale unica» degli appalti che faceva capo a Riina. Lo Forte, per il giudice, ha mentito di nuovo quando ha giustificato il mancato ascolto del pentito Leonardo Messina con un criterio di riparto delle competenze tra Palermo e Caltanissetta «sconosciuto al codice di procedura penale». Ed è «falso», sempre per il decreto, il racconto secondo cui la Procura di Palermo avrebbe ignorato fino all’ottobre 1992 l’indagine catanese sul geometra Li Pera: il 12 maggio di quell’anno Lo Forte aveva firmato «per ricevuta» la nota del Ros che comunicava la trasmissione di un esposto anonimo ai magistrati catanesi.
La prima riguarda l’audizione al Csm del 1992, dove per il gip mentì anche Pignatone, dicendo che Falcone aveva messo il rapporto «in cassaforte» e se n’era andato. Lo Forte sostenne che Falcone aveva ricevuto il rapporto due giorni prima di lasciare Palermo e che «nessuno conosceva i risultati di questa indagine» prima della consegna. Falcone invece aveva seguito il lavoro dei carabinieri leggendo direttamente le intercettazioni, e già il 22 giugno 1990 ne illustrava i risultati in Commissione antimafia parlando di una «centrale unica» degli appalti che faceva capo a Riina. Lo Forte, per il giudice, ha mentito di nuovo quando ha giustificato il mancato ascolto del pentito Leonardo Messina con un criterio di riparto delle competenze tra Palermo e Caltanissetta «sconosciuto al codice di procedura penale». Ed è «falso», sempre per il decreto, il racconto secondo cui la Procura di Palermo avrebbe ignorato fino all’ottobre 1992 l’indagine catanese sul geometra Li Pera: il 12 maggio di quell’anno Lo Forte aveva firmato «per ricevuta» la nota del Ros che comunicava la trasmissione di un esposto anonimo ai magistrati catanesi.
La pista che non sta in piedi
Il comunicato liquida mafia-appalti come una pista «già smentita da altre autorità giudiziarie». Falso.
Il gip ricorda il contrario. Le sentenze sulle stragi, dal Borsellino ter al quater, dall’appello di Capaci al Capaci bis, sono «tutte concordi» nel ricondurre gli eccidi a vendetta, prevenzione e destabilizzazione. E il gip conclude che l’interesse di Falcone e Borsellino per quell’indagine «costituisce concausa (non causa unica), ascrivibile al momento preventivo, comune ad entrambe le stragi». Lo riconosce anche la sentenza d’appello sulla Trattativa, che il gip cita.
L’archiviazione – come dicono i 5 Stelle – proverebbe «l’inconsistenza» della pista, perché nemmeno i mafiosi beneficiari della strage sono stati iscritti?
Il procedimento non cercava mafiosi, già condannati in via definitiva. Doveva verificare se soggetti esterni a cosa nostra avessero avuto un ruolo nelle stragi. Non ne ha trovati di iscrivibili, ma il gip aggiunge che le «gravissime anomalie investigative» riferibili a Lo Forte, Pignatone, Natoli e Scarpinato «non sempre riescono a collocarsi “solamente” nell’alveo di comportamenti negligenti o imperiti». Quanto alla pista nera evocata dai 5 Stelle, il decreto rinvia per Stefano Delle Chiaie al procedimento 830 del 2022, archiviato il 23 aprile 2024.
Il procedimento non cercava mafiosi, già condannati in via definitiva. Doveva verificare se soggetti esterni a cosa nostra avessero avuto un ruolo nelle stragi. Non ne ha trovati di iscrivibili, ma il gip aggiunge che le «gravissime anomalie investigative» riferibili a Lo Forte, Pignatone, Natoli e Scarpinato «non sempre riescono a collocarsi “solamente” nell’alveo di comportamenti negligenti o imperiti». Quanto alla pista nera evocata dai 5 Stelle, il decreto rinvia per Stefano Delle Chiaie al procedimento 830 del 2022, archiviato il 23 aprile 2024.
Resta il punto che il comunicato tace. Borsellino il collegamento tra mafia-appalti e gli affari dei Buscemi lo vide: il 17 aprile 1992, ricevuta una nota della Procura di Massa Carrara, aprì un nuovo fascicolo e lo assegnò a Lo Forte e Pignatone. Ma, scrive il gip, non fu «volutamente» messo a conoscenza di quello già esistente da mesi, il 3589 del 1991, sugli stessi Buscemi e sulla Calcestruzzi. Antonino Buscemi era il fratello di uno dei soci della società da cui Lo Forte e Pignatone avevano comprato casa nel luglio 1980. Lo Forte pagò in contanti gran parte del prezzo. Di Pignatone il giudice scrive che si può dire «con certezza» che pagò in nero una parte del prezzo e ottenne uno sconto non marginale.
C’è infine il passaggio del decreto che risponde a Gian Carlo Caselli, che in Commissione aveva liquidato le sentenze dove citano mafia-appalti come concausa delle stragi con un «tot capita tot sententiae».
Sembra scritto anche per i 5 Stelle: «se si decide di (provare a) confutare gli argomenti spesi dalle pronunce giurisprudenziali esistenti ci si deve far carico del duplice onere di conoscere tali pronunce e di portare, nel merito, argomenti a confutazione.
A ragionare diversamente si scade nel qualunquismo e nell’abbandono della cultura della giurisdizione».
Sembra scritto anche per i 5 Stelle: «se si decide di (provare a) confutare gli argomenti spesi dalle pronunce giurisprudenziali esistenti ci si deve far carico del duplice onere di conoscere tali pronunce e di portare, nel merito, argomenti a confutazione.
A ragionare diversamente si scade nel qualunquismo e nell’abbandono della cultura della giurisdizione».
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