Codice antimafia: quattro disegni di legge per migliorare la GESTIONE dei BENI CONFISCATI

 

Migliorare l’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati, ampliare l’accesso agli immobili per le vittime di reati, ridurre i lunghi tempi tra sequestro e confisca definitiva – in media 8 anni – che rischiano di vanificare il valore dei beni sottratti alle mafie, trasformandoli invece in un’opportunità di sviluppo per i territori

La settimana parlamentare è dedicata ai ddl 4334791031 e 1638 “Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, disegni di legge depositati in Parlamento in tempi diversi, ora in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato.
Due testi  vedono proponenti la Regione Toscana e il Consiglio nazionale dell’economia, gli altri  sono di proposta parlamentare.
I quattro testi intervengono proponendo modifiche al Codice antimafia con l’intento di migliorare e gestire al meglio i beni e le imprese confiscate alle mafie e alla criminalità organizzata. Vi propongo una breve descrizione dei disegni di legge.
Il disegno di legge 433 interviene sull’amministrazione giudiziaria dei beni confiscati: si vuole migliorare il sistema complessivo delle norme dedicate alla materia delle misure dei sequestri e della confisca, in particolare a quelle di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario. In particolare l’amministratore, tenuto conto delle direttive impartite dal Tribunale, si sostituisce ad ogni effetto di legge ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende sequestrate. Si regola la sua retribuzione, e sarà scelto tra gli  iscritti all’albo nazionale degli amministratori  giudiziari, anche tra il personale dipendente dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati.
Il disegno di legge 479 presentato dal Consiglio regionale della Toscana va, anche questo, a modificare il Codice della legge antimafia in materia di ampliamento della destinazione d’uso degli immobili confiscati.
Il ddl vuole colmare la lacuna che impedisce alla vittima di reati associativi di accedere agli immobili confiscati alle cosche. La norma prevede la possibilità per le vittime di reati associativi in condizioni disagio di poter usufruire degli immobili confiscati nel caso in cui siano impossibilitati a muoversi nel libero  mercato o ad accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare.
La legge 1031 interviene su un punto critico della procedura di confisca, più precisamente sul tempo che intercorre dal provvedimento definitivo di confisca alla destinazione del bene all’ente locale e, successivamente, alla sua assegnazione. Troppo spesso, a  causa dei gravami insostenibili esistenti sul bene, la procedura si blocca per anni determinando di fatto il lento  depauperamento dell’immobile.

Anche il disegno di legge proposto dal Cnel si dedica alla riduzione dei tempi che vanno dal sequestro a quello di confisca definitiva. Da alcune indagini empiriche si parla di una media di 8 anni: va da sé che con questi tempi si provoca la dispersione di valore del complesso aziendale fino a metterne a rischio la  sua stessa sopravvivenza. Durante questo arco di tempo le aziende sono gestite da amministratori giudiziari che vanno aiutati nel difficile compito di conservare e custodire il valore aziendale e garantirne la continuità sul mercato.
Le difficoltà di amministrazione sono note da anni con il rischio che le aziende in breve tempo falliscano. Una sconfitta grave: si sequestra un bene e non si è capaci di valorizzarlo e custodirlo.
Si tratta dunque di arricchire la prospettiva: i beni e le aziende confiscate non sono solo una giusta sottrazione di risorse alla criminalità organizzata, ma anche e soprattutto un’occasione di sviluppo e crescita a partire dal territorio in cui sono situate. C’è da augurarsi che la commissione referente faccia sintesi dei testi depositati  e proceda celermente  alla stesura di un testo unico da proporre all’approvazione dell’Assemblea. 

Da ultimo vi segnalo il ddl 1624Valorizzazione della risorsa mare” (collegato alla manovra di finanza pubblica),  in votazione al Senato:  il  Capo III  “disposizioni per la valorizzazione dell’attività subacquea a scopo ricreativo e  per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale “, all’articolo 12  disciplina le  attività svolte dalle organizzazioni senza scopo di lucro per l’esercizio delle attività subacquee e iperbariche. Non conosco quante siano le organizzazioni di terzo settore impegnate nel settore, converrà comunque   seguire l’implementazione della legge una volta approvata. VITA 23.3.2026 EDOARDO PATRIARCA

 TESTO  

 

 

 

SEQUESTRI e CONFISCHE alla CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – Cosa non funziona

 

 

 

 

La sede PSF a Cermenate. Dal BENE confiscato al BENE comune