Il dossier mafia-appalti, la doppia refertazione e le omissioni ”assai significative”

 

Nelle motivazioni della sentenza d’appello del processo trattativa ricostruita l’intera vicenda

In questi anni, quando si parla della morte di Paolo Borsellino e della strage di via d’Amelio, uno degli argomenti più sviscerato nei processi è quello dell’inchiesta mafia-appalti come causale dell’accelerazione della strage.
Un tema centrale nel corso del processo trattativa Stato-mafia, specie per la difesa dei due carabinieri Mario Mori e Giuseppe De Donno (condannati in primo grado e assolti in appello).
L’argomento in primo grado non ha convinto i giudici che invece accolsero la ricostruzione dell’accusa individuando proprio nella trattativa il motivo de “l’improvvisa accelerazione che ebbe l’esecuzione del dottore Borsellino”.
Per i giudici d’appello il tema dell’accelerazione non è centrale e nella sentenza “bipolare” hanno spiegato che “l’operazione Borsellino era già in itinere” e sostenere che l’intervallo temporale di soli 57 giorni “sia troppo esiguo, per non pensare all’intervento di uno o più fatti nuovi che abbiano imposto di abbreviare i tempi” rischia “che si annidi una suggestione psicologica collettiva del tutto legittima ben inteso ma che può inquinare il ragionamento”.
Per i giudici d’appello, eventualmente, “si può concedere che l’essere venuto a conoscenza che uomini dello Stato si erano fatti sotto per negoziare non ebbe l’effetto di dare la precedenza all’attentato a Borsellino, sconvolgendo un’ipotetica diversa scaletta del suo programma criminoso: più semplicemente, non fece cambiare di una virgola, a Riina, i suoi piani”.
Successivamente la Corte parla di mafia-appalti, che può essere tra i motivi da cui ha trovato origine l’attentato di via d’Amelio.
“Sono stati acquisiti – scrivono i giudici a supporto dell’ipotesi – elementi che comprovano l’intendimento del dottor Borsellino di studiare il fascicolo relativo rapporto ‘mafia appalti’ nel periodo compreso tra strage di Capaci e la strage via D’Amelio”.
E poi spiegano che “ben si comprendono le perplessità di Paolo Borsellino a fronte dell’opzione di chiudere con una richiesta di archiviazione le indagini del più importante procedimento istruito in quel momento storico dalla Procura di Palermo nell’ambito di quello specifico filone investigativo”. I giudici ricordano anche le “doglianze che Borsellino aveva personalmente raccolto nei suoi contatti con i carabinieri del Ros”. E fanno riferimento a quanto accadde nell’affollata assemblea plenaria che si tenne in Procura con i pm il 14 luglio del 1992, cioè appena cinque giorni prima della strage di via D’Amelio. “Il dottor Borsellino lo disse espressamente in quella assemblea”, dicono, come “ben rammenta Luigi Patronaggio“.
Ma è a questo punto che i giudici, rispetto la tesi delle difese, si smarcano con forza.
Si legge nelle motivazioni: “Borsellino tenne un atteggiamento che non tradiva affatto sfiducia e diffidenza nei confronti dell’operato dei colleghi titolari del procedimento, ma, al contrario denotava la volontà di aprire un confronto sincero sul tema in discussione, come aperte e trasparenti furono le critiche e le perplessità e le richieste di chiarimenti esternate in quella sede (nell’assemblea in Procura del 14 luglio 1992 ndr)”.
Perché, dunque, oggi si insiste a gettare fango sui magistrati che portarono avanti quelle indagini? Perché si punta il dito in particolare nei confronti dell’ex Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato?
La vicenda dell’inchiesta mafia-appalti, archiviata dopo la strage di via D’Amelio (il 14 agosto 1992 dopo la richiesta dei pm titolari d’indagine, scritta nel 13 luglio 1992 e inviata al Gip il 22 luglio) è particolarmente complessa e nel corso della sua storia ha visto lo sviluppo di vicende processuali contrastanti.

Primo atto
Per ricostruire i passaggi può essere utile riprendere la relazione redatta dall’allora Procuratore di Palermo Gian Carlo Caselli, datata 5 giugno ’98, dal titolo alquanto esplicito: “Relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini-mafia-appalti negli anni 1989 e seguenti”. Una relazione in cui compaiono diverse anomalie.
La prima: c’è una prima versione del rapporto del Ros, depositata il 20 febbraio 1991, priva del nome di politici come Calogero Mannino ed altri. Giovanni Falcone la riceve in quel giorno ma materialmente non se ne può occupare perché già designato come Direttore degli affari penali al Ministero e quindi la consegna al Procuratore Pietro Giammanco per la riassegnazione. Il 25 giugno di quello stesso anno la Procura di Palermo, sulla base di quella informativa e di ulteriori approfondimenti investigativi, chiede l’arresto di sette dei soggetti denunciati nel rapporto: Siino, Li Pera, Farinella, Falletta, Morici, Cascio e Buscemi. Per gli altri indagati il 13 luglio del ’92 viene chiesta l’archiviazione.
Quello che si evince però dall’archiviazione è che non c’erano nomi di politici, né tra le richieste di custodia cautelare, né tanto meno tra le richieste di archiviazione. Subito dopo l’istanza di archiviazione scoppia una violentissima polemica mediatica contro la Procura di Palermo “rea” di aver fatto sparire la posizione di Mannino e di altri politici importanti. Di fatto sui giornali vengono pubblicati stralci di intercettazioni, alcuni anche riguardanti Mannino. Una vera e propria fuga di notizie che fa esplodere enormi polemiche riguardo atti investigativi che in quel momento la Procura di Palermo non aveva.

La seconda informativa
Come spiegato dai pm di primo grado del processo Stato-mafia, il 5 settembre del ’92, un anno e mezzo dopo il deposito della prima informativa, il Ros di Subranni “costretto da una non prevista campagna di stampa che rischiava di far scoppiare lo scandalo” si decide a depositare una seconda informativa mafia-appalti che contiene espliciti riferimenti a Calogero Mannino, Salvo Lima e Rosario Nicolosi.
In questa seconda informativa, finalmente completa, vi erano acquisizioni investigative su Mannino e sui politici. Acquisizioni addirittura di un anno antecedenti alla data del febbraio ‘91, e che però erano state inspiegabilmente “escluse, stralciate, nascoste” dal rapporto mafia-appalti.
Certo è, come disse lo stesso Scarpinato quando fu sentito nel processo sul depistaggio della strage di via d’Amelio, che “l’inchiesta mafia-appalti del febbraio 1991 è un’indagine in progresso con vari atti” e “dire che l’inchiesta è stata archiviata è una falsità indegna”. “L’indagine ebbe vari momenti – ricostruì davanti al tribunale nisseno Scarpinato nel dicembre 2021 –  dapprima fu assegnato a tutti i membri del pool antimafia. Poi si fece il rinvio a giudizio dei sette che erano stati arrestati, i primi a giugno 1991 ed i secondi a gennaio 1992. Il rinvio a giudizio è di maggio 1992. Dopo vi fu uno stralcio sulla parte più importante dell’inchiesta: appalti di mille miliardi di lire, gestiti dalla Sirap. Lo stralcio è del giugno 1992. Restava una parte residuale con alcuni personaggi nei cui confronti non erano ancora stati acquisiti sufficienti elementi per un rinvio a giudizio”.

La sentenza Stato-mafia e la bacchettata contro l’archiviazione Lo Forti
L’intera vicenda è stata anche affrontata nel corso del processo trattativa Stato-mafia con una serie di produzioni documentali che hanno impegnato le Corti sia del primo che del secondo grado.
Nelle motivazioni della Corte d’assise d’appello di Palermo (Presidente Angelo Pellino ed il giudice a latere Vittorio Anania) c’è una lunga parte in cui si parla di tutto il caso mafia-appalti e viene anche smentita l’impostazione che fu data con il decreto di archiviazione del Gup di Caltanissetta Gilda Lo Forti, in particolare laddove si afferma che non vi fu una doppia informativa del rapporto.
E proprio alla luce dei recenti attacchi contro l’ex magistrato Scarpinato vale la pena ricordare alcuni passaggi.
Anche perché le difese di Mori e  De Donno hanno sempre sminuito la doppia informativa ed hanno anche sostenuto, come ricorda la sentenza, che “le conversazioni più significative s’inquadrerebbero in un’attività tecnica di intercettazione che risale al 1990, è proseguita senza soluzione di continuità in virtù delle autorizzazioni a nuove che intercettazioni o alla proroga di quelle già in corso, che erano state disposte (o richieste al gip) dagli stessi magistrati della procura di Palermo che si occupavano dell’indagine”.
Secondo questo assunto “se ne dovrebbe inferire — ed è la conclusione cui perviene il gip Lo Forti nella citata ordinanza di archiviazione — che i medesimi magistrati avessero contezza delle trascrizioni di conversazioni che deve presumersi fossero allegate alle richieste di proroga delle operazioni di intercettazione, per motivarne la necessità. Il ragionamento però, oltre che ingeneroso nei riguardi dei magistrati predetti — implicitamente tacciati o di non avere voluto tenere conto delle intercettazioni segnalate dai carabinieri, o di negligenza o superficialità nella lettura delle Annotazioni di polizia giudiziarie loro indirizzate — si rivela, ad un più attento esame, decisamente fallace nelle sue premesse”.
La verità è ben diversa. Scrivono Pellino ed Anania che “non v’è prova, infatti, di un solo atto o di una sola nota di sollecitazione ad ulteriori proroghe di intercettazioni che siano riferibili a quelle depositate come allegati all’informativa del 20 febbraio, o a quelle allegate alle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990. Anzi, deve ribadirsi che le conversazioni più compromettenti, e che saranno segnalate come tali nelle successive informative (‘Sirap” e “Caronte’) sono quelle realizzate sulle utenze Sirap e su utenze in uso a La Cavera e Ciaravino nel periodo compreso tra marzo e giugno 1990.
Ma si tratta delle medesime utenze — o di utenze collegate agli stessi soggetti — su cui erano state realizzate nel medesimo tempo, le intercettazioni allegate alle citate informative trasmesse nell’estate del ‘90 ai magistrati titolari dell’inchiesta (e segnatamente ai dott.ri Falcone e Lo Forte), e che andranno poi a confluire nella corposa Informativa ‘Sirap’, depositata il 5 settembre 1992, cioè due anni dopo”.
In particolare la difesa De Donno aveva sostenuto che “le posizioni da approfondire e i nomi dei politici che i carabinieri ritenevano coinvolti erano già contenuti in una preinformativa che sarebbe stata depositata ufficialmente prima di quella del febbraio ‘91”. Tale circostanza che, secondo i giudici “non risulta affatto e che quindi nella migliore delle ipotesi deve attribuirsi a un cattivo ricordo del dichiarante”.
Al contempo vengono ricordate le dichiarazioni rese al P.M. di Caltanissetta in data 13.07.1993 dal dott. Pignatone (riportate a pag. 124 dell’ordinanza del gip Lo Forti) “secondo cui nel mese di novembre 1990 era stata concordata con De Donno la redazione di una prima informativa e la prosecuzione dell’ascolto sulle utenze rivelatesi utili. Ma queste precisazioni non sciolgono il vero nodo della questione. Il dott. Pignatone parla infatti di una prima informativa, riferendosi appunto a quella che fu depositata tre mesi dopo (e cioè nel febbraio del ‘91). E parla di un accordo per la prosecuzione dell’ascolto, e quindi delle attività di intercettazione, sul presupposto che fossero utili all’accertamento di eventuali profili di responsabilità per le posizioni che necessitavano di ulteriori approfondimenti”.
Tuttavia secondo i giudici “l’accordo predetto sarebbe intervenuto a novembre del 1990 – infatti dopo tre mesi venne depositata quella che, in base a tale accordo, doveva essere una prima informativa, vertente sulle posizioni che erano state già sufficientemente messe a fuoco – e autorizzava la prosecuzione delle attività di intercettazione sulle utenze ritenute utili. Ma il nodo della questione è che le intercettazioni che fanno la differenza tra la prima “refertazione” sullo stato delle indagini, e cioè quella consacrata nell’Informativa datata 16 febbraio 1991, e la seconda refertazione, che è quella delle Informative ‘Sirap’ e ‘Caronte’, risalgono tutte alla primavera del ‘90, e segnatamente ad un periodo compreso tra marzo e giugno di quell’anno. Esse, quindi, sono anteriori e non successive all’accordo intervenuto soltanto nel novembre del ‘90; e sono altresì anteriori alle informative del 2 luglio e del 5 agosto del medesimo anno, che pure non ne fanno cenno; e pertanto, non furono il frutto della prosecuzione dell’ascolto di nuove intercettazioni a cui si riferiva l’accordo predetto”.

Il giudizio della Corte d’asside d’appello
Ecco dunque che i giudici della Corte d’assise individuano “l’equivoco che ha offuscato e avvelenato l’intera vicenda”.
Si legge che “è plausibile, infatti, che le intercettazioni compromettenti per le posizioni dei politici più noti o di maggior rilievo (come Lima, Nicolosi e Calogero Mannino), sebbene realizzate nell’ambito della medesima indagine e affatto ‘nuove’ rispetto al compendio istruttorio già acquisito all’epoca del deposito della prima Informativa, siano state allegate per la prima volta alle successive Informative Sirap e Caronte in quanto frutto non già della prosecuzione delle operazioni di intercettazione già in corso all’epoca, bensì di un’attività – essa si ‘nuova’ – di riascolto delle intercettazioni già acquisite (che assommavano a diverse centinaia di conversazioni), o di un più accurato riesame dei verbali di trascrizione e dei brogliacci che si riferivano alle intercettazioni già oggetto di un precedente ascolto”.
E poi ancora leggiamo in un altro passaggio: “Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare come colpisca il fatto che tra le intercettazioni realizzate a carico del La Cavera e del Ciaravino su utenze personali o della Sirap nei mesi di maggio e giugno 1990, o comunque nella primavera di quell’anno, siano rimaste fuori del compendio che era stato certamente portato a conoscenza dei magistrati all’epoca titolari dell’indagine su mafia e appalti con le Note del 2 luglio e del 5 agosto giusto quelle che contengono specifici riferimenti ai vari Lima, Nicolosi e Mannino (Calogero). Ciò avvalorerebbe il sospetto che l’omissione non sia stata accidentale, ma intenzionale, quali che fossero le finalità di chi la commise; ed è comunque certo che tale omissione non era giustificata da accordi intervenuti con i magistrati della procura di Palermo, che, se vi furono, intervennero alla fine di agosto ‘90 (come si evincerebbe dalla Nota indirizzata dal Cap. De Donno al procuratore Aggiunto Giovanni Falcone, che però è assai generica) e poi a novembre del medesimo anno, come risulta dalle citate dichiarazioni del dott. Pignatone”.
Per questo motivo secondo la Corte d’assise d’appello “a dir poco frettoloso e sommaria appare dunque la conclusione cui ritenne di pervenire il gip di Caltanissetta con la sua ordinanza del 15 marzo 2000 quando afferma che già nella primavera-estate del 1990 i magistrati della procura di Palermo erano a conoscenza degli elementi investigativi da cui poteva evincersi il coinvolgimento degli esponenti politici in questione. In realtà, le informative trasmesse ai predetti magistrati prima che venisse depositato il rapporto mafia e appalti del febbraio 1991 non contengono riferimenti agli esponenti politici sunnominati. E nella certosina opera del gip di Caltanissetta di ricostruzione e di acquisizione di materiali e documentazione varia proveniente dagli incartamenti relativi ai vari procedimenti i cui atti sono stati compulsati per ricavarne elementi utili alla propria indagine non v’è alcuna traccia di altre informative o annotazioni di p.g. che possano essere state trasmesse agli stessi magistrati, magari in epoca successiva all’agosto 1990, per sollecitare proroghe delle attività d’intercettazione in corso e nelle quali figurino specifici o espressi riferimenti ai personaggi politici in questione o alle quali siano allegate le intercettazioni che saranno invece allegate alle Informative Sirap e Caronte”.
Ecco la verità che non si vuole vedere. La questione mafia-appalti non si semplifica in un’archiviazione di luglio e al tempo l’operato del Ros non fu così limpido e certosino come diversamente si vorrebbe far credere. Del resto, come dice la sentenza, parliamo dello stesso Ros che mise in atto quella “improvvida” trattativa con Cosa nostra per disinnescare la minaccia stragista, ma anche con l’intento di tessere “un’ibrida alleanza” con la cosiddetta “componente moderata e sempre più insofferente della linea dura imposta da Riina”. E’ tutto scritto nero su bianco. Ma non tutti, evidentemente, vogliono leggere ciò che non piace.