I CONFRONTI DI SCARANTINO CON CANCEMI, DI MATTEO E LA BARBERA

 

Altra irrituale – e grave, a giudizio di molti – decisione processuale è consistita nel mancato deposito dei menzionati verbali di confronto fra il presunto pentito Scarantino e i collaboratori di giustizia Cancemi, Di Matteo e La Barbera.
Ecco cosa ha riferito l’allora procuratore aggiunto di Caltanissetta Paolo Giordano in sede di audizione:
FAVA: Ci furono poi dei confronti fra Scarantino con Cancemi e Di Matteo nel gennaio ’95, lei era già Procuratore aggiunto e mi pare fosse presente.
GIORDANO: Sì, si, io ero presente perché fu La Palma che mi chiese di partecipare perché io, ripeto, non mi occupavo di questa tranche di indagine.
FAVA: Ecco, da tutte le fonti e anche dagli atti acquisiti ai dibattimenti di processi che si sono svolti, questi verbali non confortarono la credibilità (di Scarantino).
GIORDANO: No, assolutamente!
FAVA: Che accade dopo questi confronti? Ci fu una riunione all’interno (della procura)?
GIORDANO: Guardi, su questo punto lei deve sapere, se non ricordo male, questi confronti furono fatti a gennaio del 1995… poi io dal febbraio del 1995 al settembre del 1997 mi occupo del procedimento della strage di Capaci in dibattimento assieme a Tescaroli…
FAVA: No, no, le chiedo il giorno dopo avere fatto il confronto fra Cangemi e Scarantino, non ci fu un momento di approfondimento della situazione?
GIORDANO: Si certo! Il problema era questo, c’era la gestione di questi verbali, si dovevano depositare chiaramente come attività di indagine integrativa etc, etc… però la gestione di questo deposito venne fatta da Tinebra e da coloro che andavano in udienza. (…)
FAVA: Però le chiedevo come era stata valutato questo confronto… perché quando poi un altro collaboratore di giustizia mostra la manifesta non attendibilità del pentito chiave, immagino che il giorno dopo il pool che lavorava su questa indagine si sia riunito per dire: valutiamo, confrontiamo…
GIORDANO: Dalle ricostruzioni che posso fare io, la valutazione che fu fatta fu questa: che praticamente siccome, come le stavo dicendo, i primi processi andavano bene, i risultati c’erano, al Borsellino 1 c’erano state delle condanne etc., …anche in Cassazione, c’erano sentenze della Cassazione che convalidano tutto il discorso di Scarantino… quindi la valutazione che si fece di questi verbali è che questi verbali dovevano essere oggetto di discussione in dibattimento.
FAVA: Naturalmente! Ma non vi fu un elemento di dubbio su Scarantino?
GIORDANO: Sì certo! Sì, il dubbio c’era, però la tesi che era prevalsa e che fu mantenuta, diciamo, in maniera costante e che fu accolta anche dai giudicanti era che questo Scarantino alla fine, proprio per questa parentela che c’era, tutte le volte che poteva essere riscontrato andava bene, altrimenti no. Tenga presente che Scarantino, …almeno quello che ricordo io, …insomma si parlava del fatto che lui era psicologicamente molto debole, molto labile, quindi occorreva un sostegno psicologico, quindi la tesi che prevalse nella discussione fu questa. (…)
FAVA: Al dibattimento questi verbali quindi non vennero depositati.
GIORDANO: No, dopo vennero depositati… Ma vennero depositati nel processo in cui erano imputati i personaggi che accusava Scarantino, si fece un discorso di questo tipo… però la gestione di questi verbali venne demandata a Tinebra e a coloro che andavano in udienza cioè a dire La Palma, Di Matteo e Petralia, sono loro che decidono…
Le asserzioni del dottor Giordano contrasterebbero con il suo ruolo di procuratore aggiunto che gli avrebbero consigliato, per un verso, di riferire immediatamente al procuratore capo sull’esito non positivo di quei confronti e, per altro verso, quale superiore gerarchico, di suggerire ai sostituti che insieme a lui avevano proceduto al confronto l’immediato deposito dei verbali, come sancito dall’art. 430 c.p.p.
Va poi ricordato che, alla data dei confronti, ovvero il 13 gennaio 1995, nessuno dei processi riguardante la strage di via D’Amelio era stato ancora definito. La sentenza del primo processo concluso, il Borsellino1, viene pronunciata solo nel gennaio del 1996, a distanza di oltre un anno dall’avvenuta assunzione dei confronti. Il deposito di quei verbali demolitori della figura di Scarantino, quanto al profilo e criminale quanto al contenuto delle dichiarazioni, avrebbe potuto incidere sensibilmente sulle conclusioni di quel processo. Che invece, com’è noto, si concluse accettando l’intero impianto accusatorio basato sulla parola di Scarantino e condannando all’ergastolo persone totalmente estranee alla strage di via D’Amelio.
Di tenore non dissimile le giustificazioni che ha fornito alla Commissione il dottor Carmelo Petralia, affermando – nel corso dell’audizione – che tali verbali non furono depositati in quanto sussistevano dubbi circa l’attendibilità del Cancemi e del Di Matteo, e comunque, perché riguardavano indagini inerenti altri procedimenti.

FAVA: I confronti con i tre collaboratori Cancemi, La Barbera, Di Matteo del gennaio 1995 che, diciamo, rivelano alcune contraddizioni: quale fu la ragione per cui voi pensaste che questi confronti non meritavano di mettere in discussione la credibilità del collaboratore di giustizia Scarantino?
PETRALIA: No, che non meritasse di mettere in discussione no, potevano rappresentare, di fatto rappresentavano altrettanti momenti di criticità, di dubbi e di riflessione. Però su ciò che si aveva. E altro non c’era. Altro non c’era perché quell’altro che sarebbe potuto venire ed è venuto, per esempio Totò Cancemi nel 96-98 ancora non c’era (…)
Per quanto riguarda Salvatore Cancemi non mi permetterei di dire… che vi fosse una assoluta e univoca convinzione della pienezza ed esaustività della sua collaborazione fino a quel momento. (…) Gioacchino La Barbera era un grande killer di Cosa nostra, ma non era uno stratega, forse dei tre era quello con il minore carisma dal punto di vista diciamo del peso proprio dentro l’associazione criminale (…) Per Santo di Matteo c’erano perplessità ancora decuplicate rispetto a quelle riguardanti Cancemi, perché Di Matteo… dal momento del sequestro del figlio… praticamente ha chiuso la sua collaborazione.
FAVA: In questo caso depositare i verbali per l’accusa in un processo è un obbligo o una facoltà, valutando anche l’importanza, la sensibilità di questo verbale?
PETRALIA: Per questo tipo di valutazione non sono intervenuto perché non mi occupavo più, perché l’unico processo che era in corso in quel momento era il bis… Gli altri colleghi mi dicono, però potranno dirlo loro personalmente, che non li abbiamo depositati subito perché c’era addirittura un ulteriore procedimento istituito, in cui credo che fosse stato già iscritto Salvatore Cancemi … c’erano delle ragioni, come le possiamo chiamare, di cautela processuale, per quanto riguardava le acquisizioni che si sarebbe dovuto fare in un altro procedimento…

Anche la dottoressa Anna Maria Palma, pm a Caltanissetta durante le indagini, e sentita in qualità di teste nel dibattimento di primo grado del Borsellino quater ha sostanzialmente reso giustificazioni simili a quelle del collega Petralia.

TESTE A. PALMA: … questi confronti ci hanno lasciato nella posizione in cui eravamo, perché c’era la parola di uno contro la parola di un altro; Di Matteo diceva che lui non c’era e Scarantino diceva: “Ma tu c’eri, eri sul… eri al tavolo”. La Barbera diceva che lui non c’era e Scarantino diceva che c’era. Cancemi… quella di Cancemi… mi colpì molto questo confronto tra Cancemi e, perché io vidi proprio questo ossequio di Scarantino nei confronti di Cancemi, che ne riconosceva un capo, e il disprezzo con cui Cancemi trattava Scarantino dicendogli: “Ma tu sei bugiardo, tu dici menzogne, tu non sai come ci si comporta in Cosa Nostra, tu non conosci i termini di Cosa Nostra”. Quindi fatti questi confronti, siamo andati… abbiamo continuato ad andare avanti.
(…)
AVV. SCOZZOLA: … Si ricorda i motivi per i quali non sono stati depositati prima alle parti questi verbali?
TESTE A. PALMA: No, assolutamente no.
AVV. SCOZZOLA: Due anni prima, praticamente.
TESTE A. PALMA: Assolutamente no.
AVV. SCOZZOLA: Non se lo ricorda.
TESTE A. PALMA: No. Devo dire, però, che di questi confronti lei poc’anzi mi ha detto: la parola di uno contro la parola di tre… ma erano tre personagg che in quel momento avevano grossi problemi, perché Cancemi, che era il capo di Porta Nuova, non aveva ancora parlato della strage di via D’Amelio e noi eravamo convinti, questo mi consenta di dirlo, che lui non potesse non sapere sulla strage di via D’Amelio, tant’è che poi parlò nel giugno, credo, del ’96. Per quanto riguarda Di Matteo, il fatto che abbia smentito Scarantino era in qualche modo giustificato dal sequestro del figlio… Per quanto riguarda La Barbera, in quel periodo fece una serie di pasticci, che credo che fu… fu trovato con delle armi. Quindi lei mi dice la parola di uno contro di parola di tre, ma tre che in quel momento erano fragili, tre che in quel momento cominciavano a vacillare e che dovevamo vedere fino a che punto fossero attendibili o meno i fini della strage di via D’Amelio.
AVV. SCOZZOLA: Ma La Barbera non torna nel ’96 a Palermo?
TESTE A. PALMA: Come torna nel ’96 a Palermo?
AVV. SCOZZOLA: I fatti a cui lei si riferisce di La Barbera sono del ’96…
TESTE A. PALMA: Ma io ricordo che in quel periodo c’erano delle perplessità; ora di che tipo fossero, forse… fu trovato con delle armi, io non le ricordo le date… Quando li abbiamo depositati non me lo ricordo e abbiamo ritenuto sul momento che questi… che i tre signori che Scarantino chiamava in causa, avessero dei problemi loro tali da non renderci sicuri sul fatto che l’uno dicesse la verità e l’altro dicesse una cosa falsa… Per la verità, sia le giustificazioni del dottor Petralia che quelle della dottoressa Palma non appaiono condivisibili. Non può che ribadirsi che i verbali di quei confronti (sempre a norma del citato articolo 430 c.c.p.) dovevano essere immediatamente depositati nella segreteria dei pubblici ministeri. E soprattutto, di essi ne doveva essere
comunicato avviso senza ritardo ai difensori: che ebbero “notizia” di quei confronti nel corso dell’udienza preliminare del Borsellino bis. Tali confronti –
così come si avrà modo di spiegare meglio, citando la memoria difensiva,dell’avvocato Di Gregorio – verranno, tuttavia, depositati per la prima volta
soltanto il 13 febbraio 1997 nell’ambito del Borsellino ter, e solo in tale data le difese ne conosceranno il contenuto.
Sul mancato deposito dei verbali di quei confronti è utile richiamare anche la deposizione del dottor Antonino Di Matteo, anch’egli pm a Caltanissetta
nell’indagine su via D’Amelio, nel corso dell’esame testimoniale reso nella fase di dibattimento del Borsellino quater
TESTE A. DI MATTEO: Tutta la DDA si espresse, a partire dal Procuratore, ma anche gli Aggiunti, l’Aggiunto e gli altri, per una scelta processuale, che ben motivata, venne presa sulla base… di un art. 130 delle Disposizioni di Attuazione, in particolare il I comma che, lo sapete meglio di
me, afferma che nel momento in cui con la richiesta di rinvio a giudizio si mandano gli atti, si devono mandare gli atti che sono pertinenti direttamente agli imputati e alle imputazioni ascritte a quegli imputati. Siccome Di Matteo, La Barbera e Cancemi erano indagati nell’altro procedimento, in quel momento non si depositarono gli atti relativi a questo confronto… In quel momento si ritenne che, per consentire la prosecuzione delle indagini, quegli atti dovessero
ancora essere coperti per un certo periodo dal segreto investigativo… In sostanza il dottor Di Matteo giustifica il mancato immediato deposito di quei
verbali invocando il disposto dell’art. 130 delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale e, di fatto, sostenendo (non diversamente da Petralia e Palma) che tali verbali si riferivano a procedimenti diversi, in quanto i tre collaboratori – Cancemi, Di Matteo e La Barbera – erano sottoposti ad indagine in altro procedimento.
In realtà il richiamato articolo riguarda solo la documentazione dell’attività compiuta nella fase delle indagini preliminari fino alla richiesta di rinvio a giudizio.
Al contrario, i confronti in questione – come è pacifico – sono successivi al rinvio a giudizio nei confronti di Scarantino nel processo Borsellino1 e quindi,
coinvolgendo Scarantino, già indagato, nei confronti di questi configuravano vere e proprie attività integrative d’indagine.
Peraltro è lo stesso Di Matteo a fornire la conferma che quei confronti costituivano attività integrativa d’indagine allorché afferma:

TESTE A. DI MATTEO: Senz’altro ricordo che i tre soggetti smentirono Scarantino. Il confronto, naturalmente, era fatto sulla base di un dato preciso: la partecipazione o mancata partecipazione ad una riunione operativa a casa di alla Guadagna nel luglio del ’92, una decina di giorni prima della strage.

Non si può tacere, infine, su come tale “gestione” processuale e procedurale dei verbali di confronto fu stigmatizzata dalle difese degli imputati. È utile riportare quanto dichiarato dall’avvocato Rosalba Di Gregorio nel corso della sua audizione dinanzi questa Commissione:
AVV. DI GREGORIO: Noi siamo all’udienza preliminare del bis, quindi siamo se non ricordo male nel 1996… facciamo le copie degli atti, tra le copie degli atti spunta fuori una missiva strana, una lettera di trasmissione dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Paolo Giordano, al procuratore aggiunto Guido Lo Forte di Palermo dove gli dice: “Ti mando, per quanto di interesse, i confronti fra Scarantino-Cancemi, Scarantino-Santino Di Matteo, Scarantino-Gioacchino La Barbera”.
Cerchiamo questi confronti ma non ci sono… cioè non sono stati depositati, quindi noi chiediamo al giudice dell’udienza preliminare di fare depositare i confronti. La risposta a verbale è “Non esistono”.
Gli abbiamo detto: “Non è possibile che non esistono… Se li avete trasmessi a Palermo, evidentemente esistono quindi non ci dite non esistono, dite non ve li vogliamo depositare”, “Non esistono e se esistono non riguardano gli imputati di questo processo, quindi voi non li potete avere”.
FAVA: Scusi ma queste risposte venivano date…
AVV. DI GREGORIO: Sono a verbale, sono nel verbale di udienza che io tra l’altro ho preso ed ho prodotto al Borsellino quater… La voce registrata al verbale di udienza preliminare è di Carmelo Petralia e i PM presenti sono Petralia, Palma e Di Matteo. A questo punto io faccio…
un’istanza al dott. Guido Lo Forte come indagine difensiva e chiaramente sono andata a parlargli, e mi ha detto: “Lei è pazza – graziosamente, cordialmente – se pensa che io le do una cosa che Caltanissetta non le vuole dare”. Io ho detto “No, no, ma io lo voglio messo per iscritto: non te la posso dare, fattela dare da Caltanissetta…”. E così abbiamo fatto. Il dott. Lo Forte scrive nella mia istanza “Non te la do, te la fai dare da Caltanissetta”, quindi io prendo la risposta e la porto a Caltanissetta a Paolo Giordano dicendo: “Siccome esistono e me li devi dare tu, ti dispiace che me li dai?” “Non se ne parla assolutamente, non ti interessano, non ti riguardano, non riguardano gli imputati, non riguardano questo processo”. Niente
Per una migliore intelligenza della vicenda in questione è opportuno affidarsi a quanto rassegnato dall’avvocato Di Gregorio all’interno della memoria difensiva depositata, nell’interesse della parte civile Murana Gaetano, nell’ambito del giudizio di primo grado del Borsellino quater. Tale memoria è stata acquisita da questa Commissioni ai fini della presente inchiesta:
«Altro dubbio ancora nasceva, nei difensori del processo “bis”, allorché, all’udienza preliminare si scopriva, per caso, della esistenza di tre confronti cui era stato sottoposto lo Scarantino con i tre collaboratori Cancemi, La Barbera e Di Matteo. La sottoscritta ha prodotto in atti il verbale dell’udienza preliminare alla quale erano presenti i P.M. dott.ri Petralia, Palma, Di Matteo (nessuno dei quali ricordava di essere presente), nella parte in cui si legge la richiesta difensiva di deposito dei confronti predetti ed il diniego da parte del P.M. Non v’è dubbio che il mancato deposito di tali confronti
non poteva non destare ancora maggiori dubbi sulla “collaborazione” e sulle dichiarazioni di Scarantino.
Pur ignorando, all’epoca, il contenuto di tali atti, la considerazione ovvia era la seguente: per procedere a confronti, naturalmente, dovevano esserci versioni diverse fra i tre collaboratori e lo Scarantino. E ancora, se i confronti si fossero risolti a vantaggio di Scarantino (questo era il secondo pensiero formulato dalle difese) sarebbe stato utile all’Accusa depositare tali atti per vedere rafforzata la figura del “pentito”, fonte d’accusa principale e, per certi versi, unica del processo. Quanto sopra accadeva in data 03/01/96 (come si ricava dal relativo verbale d’udienza preliminare depositato il 07/01/16 agli atti del nostro processo).
(…)
In data 13/02/97 (e cioè dopo più di un anno dalla richiesta rigettata in udienza preliminare), si chiese e si ottenne il deposito del confronto tra Cancemi e Scarantino (sempre quello del 13/01/95), nel processo “Borsellino ter” (doc. “e” sub. 5), non nel bis! A tal fine fu necessario formulare l’istanza che è oggi agli atti del nostro processo (depositata il 07/01/16 doc. “e” sub. 5). In detta istanza si eccepiva la nullità dell’ordinanza di custodia cautelare del “ter” che citava il confronto fra Scarantino e Cancemi, senza che, però, agli atti del “ter” fosse depositato il predetto verbale. E,
finalmente, il 21/08/97 la Procura della Repubblica depositava (omissato) il confronto con Cancemi anche ai difensori del “bis” (doc. “f” sub.5), senza, però, dare il consenso alla produzione del verbale agli atti del processo.
A questo punto, vista la rilevanza e la assoluta pertinenza del confronto fra Scarantino e Cancemi rispetto al tema ed agli imputati del processo in corso; viste le smentite clamorose di Cancemi, non solo alla propria presenza alla riunione a Villa Calascibetta, non solo alla possibilità di siffatta modalità di riunione secondo il metodo e la prassi di Cosa Nostra all’epoca, ma anche alla figura ed allo spessore di Scarantino (con frasi del tipo: “ma chi sei? Chi ti ha messo in bocca queste cose?” “signori….questo offende….”), la sottoscritta rivolse alla Procura istanza di deposito dei confronti di
Scarantino anche con La Barbera e Di Matteo: in data 28/02/97 (doc. “g” sub.5). La predetta istanza veniva rigettata dal P.M. in data 09/04/97 (doc. “h” sub. 5).
(…)
Intanto, qualunque fosse la posizione autoaccusatoria di Cancemi, rispetto alla propria partecipazione alla strage, il confronto fra i due sulla riunione a casa Calascibetta non poteva essere sottratto alle Difese ed al G.I.P., non essendo prerogativa del PM deciderne, da solo, la rilevanza e/o la pertinenza, a fronte del contenuto palesemente conducente rispetto alle imputazioni.
Dalla data di effettuazione dei confronti (gennaio ’95), comunque, alla data di richiesta di deposito da parte delle Difese, erano passati due anni e il sospetto di reticenza di Cancemi (che nel frattempo deponeva in tantissimi altri processi, accreditato come collaboratore attendibile), avrebbe avuto un tempo più che sufficiente, per essere esplorato. In ogni caso, nel Borsellino ter, Cancemi era già indagato e il 13/02/97 (data dell’istanza per il deposito del confronto nel ter),nnon sarebbe stato neppure necessario sollecitare il deposito del confronto nei termini in cui s’è reso necessario farlo.
La seconda proposizione, poi, contenuta nei citati verbale d’udienza dei PP.MM dell’epoca (resa nel nostro processo), relativa al mancato deposito degli atti di confronto con La Barbera e Di Matteo, è ancora più fragile e decisamente
Certo, se l’esito di quei confronti fosse stato tempestivamente utilizzato, se fin dal 1995 le parti avessero potuto disporre di verbali che mostravano palesemente la inattendibilità di Scarantino, la storia processtale st aia D’Amelio sarebbe cambiata. E il depistaggio sarebbe stato sventato, indipendentemente dalla successiva collaborazione di Spatuzza. Ma ciò, come sappiamo, non avvenne.