Le principali DROGHE e …

 

Borsellino: legalizzare la droga non sconfigge la mafia VIDEO

 

 

Liberalizzare la droga per combattere il traffico clandestino? «È da dilettanti di criminologia». Sono le parole con cui Paolo Borsellino nel 1989 rispondeva ad una domanda che una ragazza gli faceva durante un incontro pubblico a Bassano del Grappa. Già allora si pensava che la soluzione migliore per mettere il bastone tra le ruote alla mafia nei suoi affari di sostanze stupefacenti fosse legalizzare la droghe leggere, così da sottrarre alle organizzazioni criminali questo mercato.
L’analisi che fece il giudice palermitano è chiara, e risulta valida ancora oggi che si torna a parlare di legalizzazione della marijuana. «Forse non si riflette che la legalizzazione del consumo di droga non elimina affatto il mercato clandestino, anzi avviene che le categorie più deboli e meno protette saranno le prime ad essere investite dal mercato clandestino».
Inevitabile sarebbe creare fasce che non potrebbero accedere a questi prodotti, che sarebbero quelle più deboli su cui la criminalità tenterebbe di costruire i propri traffici: «Resterebbe una residua fetta di mercato clandestino che diventerebbe estremamente più pericoloso, perché diretto a coloro che per ragioni di età non possono entrare nel mercato ufficiale, quindi alle categorie più deboli e più da proteggere. E verrebbe ad alimentare inoltre le droghe più micidiali, cioè quelle che non potrebbero essere vendute in farmacia non fosse altro perché i farmacisti a buon diritto si rifiuterebbero di vendere.
Conseguentemente mi sembra che sia da dilettanti di criminologia pensare che liberalizzando il traffico di droga sparirebbe del tutto il traffico clandestino e si leverebbero queste unghia all’artiglio della mafia».TEMPI 10.1.2019


DROGA: UN MERCATO DI MIGLIAIA DI MILIARDI di Paolo Borsellino

 

 
E in particolare nell’ordinamento, nel nostro stato, a differenza che in qualsiasi altro Stato, si tratta di una organizzazione criminale dal grossissimo potere, così come organizzazioni criminali di grandissimo potere e di grandissima potenzialità vi sono negli altri stati, ma il nostro, mi pare, che sia, credo, l’unico stato in cui a chiare lettere si è potuto dire, da tutte le parti politiche, che l’esistenza di questa forma di criminalità mette addirittura in forse l’esercizio della democrazia. E perché? Perché probabilmente in nessuna altra parte del mondo esiste una organizzazione criminale la quale si è posta storicamente, e si continua a porre, nonostante talvolta questo lo abbiamo dimenticato e nonostante talora facilmente si continui a dimenticare, che si continua a porre come un sistema alternativo, un sistema alternativo che offre dei servigi che lo Stato non riesce ad offrire. Questa è la particolarità della mafia e, anche nel momento in cui la mafia traeva – e forse ancora continua, anche se probabilmente in diminuzione – traeva i suoi massimi proventi dalla produzione e dal traffico delle sostanze stupefacenti, l’organizzazione mafiosa non ha mai dimenticato che questo non costituiva affatto la sua essenza. Tanto che, e questo lo abbiamo vissuto tutti quelli che abbiamo partecipato a quella esperienza del maxiprocesso e del pool antimafia, tanto che anche in quei momenti, anche quando vi erano famiglie criminali mafiose che guadagnavano centinaia e centinaia di miliardi, se non migliaia, dal traffico delle sostanze stupefacenti, quelle stesse famiglie non trascuravano di continuare ad esercitare quelle che erano le attività essenziali, perché la droga non lo era e non lo è mai stata, essenziale alla criminalità mafiosa. Cioè quella di continuare ad esercitare, quella che è la caratteristica fondamentale della criminalità mafiosa, che qualcuno chiama territorialità, e che comunque si riassume nella pretesa, non di avere ma addirittura vorrei dire io di essere un territorio, così come il territorio è parte essenziale dello Stato, tanto che lo Stato “è” un territorio e non “ha” un territorio, perché è una sua componente essenziale, dico la famiglia mafiosa non ha mai dimenticato che sua caratteristica essenziale è quella di esercitare su un determinato territorio una sovranità piena. Poiché si determina naturalmente un conflitto tra uno stato che intende legittimamente esercitare una sovranità su un territorio e un ordinamento giuridico alternativo, il quale sullo stesso territorio intende esercitare una analoga sovranità, con mezzi diversi ma una analoga sovranità, si determina questo conflitto. E questo conflitto – ecco perché io non le chiamo istituzioni parallele ma soltanto alternative – si compone normalmente non con l’assalto al palazzo del comune o al palazzo del governo da parte delle truppe della criminalità mafiosa, ma normalmente si compone attraverso il condizionamento dall’interno delle persone, o il tentativo di condizionamento dall’interno, delle persone atte ad esprimere, delle persone fisiche atte ad esprimere la volontà dell’ente pubblico, che rappresenta sul territorio determinate istituzioni. Naturalmente, naturalmente la risoluzione finale del problema, consiste nel chiudere… naturalmente la risoluzione finale del problema, la finalità a cui deve tendere chi veramente intende, cioè le forze politiche che veramente intendono combattere la mafia, è quella di chiudere, di chiudere questi canali di infiltrazione, attraverso il quale la volontà delle persone fisiche che impersonano l’ente pubblico, o coloro che sono abilitati ad esprimere la volontà dell’ente pubblico, delle istituzioni pubbliche che operano sul territorio, vengono condizionate da questa istituzione alternativa. Il chiudere come? Perché ci sono stati chiesti esempi concreti. Ebbene in Italia mi sembra che tutti abbiamo talvolta la sensazione che le istituzioni pubbliche non vengano considerate tanto dalle forze politiche organizzate in partiti come quelle istituzioni dove andare attraverso i partiti a scegliere i migliori che vanno a impersonarne la volontà di queste istituzioni, ma le istituzioni pubbliche vengono considerate normalmente come teatri o agoni di lobbies che li dentro si azzuffano e si scornano per impossessarsi, quanto più possibile, di fette di questo potere e di esercitarlo in funzione non tanto del bene pubblico, ma di esercitarlo in funzione di interessi particolari. E questo è l’accusa che da più parti politicamente si fa a quella che viene chiamata, da tutti dispregiativamente, ma da tutti sostanzialmente sopportata, “partitocrazia”. Cioè l’occupazione da parte dei partiti e delle lobbies partitiche, delle istituzioni pubbliche il che naturalmente crea la strada naturale perché all’interno di queste istituzioni pubbliche si formino quelle volontà che non sono dirette al bene pubblico ma sono dirette ad interessi particolari. Chiudere queste strade attraverso interventi, anche istituzionali, evidentemente significa chiudere possibilità di accesso delle organizzazioni criminali all’interno di questo tipo di organizzazione. E sicuramente questo deve farsi salvando, è logico, i princìpi democratici che reggono, oggi, pressoché tutte le nostre istituzioni. Però, ad esempio, la sordità del potere politico a modificare radicalmente quelle che sono la legislazione che regola, ad esempio, gli enti locali è chiaro che è una sordità nei confronti di un problema il quale, una volta affrontato e risolto al migliore dei modi, trancerà, chiuderà, impedirà l’accesso all’interno di questi enti locali di queste lobbies che andranno lì dentro, o di queste lobbies o comunque di queste infiltrazioni che possono provocare, provocano normalmente la possibilità che… le volontà di persone a cui è attribuito il potere di esprimere la volontà di queste istituzioni siano rivolte non al bene pubblico, ma siano rivolte agli interessi particolari di questa o di quel gruppo affaristico, fra i quali primeggia l’organizzazione mafiosa. 

 (27 marzo 1992, Palermo. Intervento di Paolo Borsellino in occasione di una tavola rotonda sul tema mafia, criminalità, giustizia, magistratura, superprocura).

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono da considerare sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica e/o psichica, dando luogo in alcuni casi ad effetti di tolleranza (bisogno di incrementare le dosi con l’avanzare dell’abuso) ed in altri casi a dipendenza a doppio filo e cioè dipendenza dello stesso soggetto da più droghe”.

 

Numerose sono le modalità di classificazione delle droghe. Per esempio, tenendo conto dell’origine, possono essere classificate in naturali o sintetiche, in base però agli effetti farmacologici e’ possibile distinguerle in:

  • droghe deprimenti: oppiacei, barbiturici, tranquillanti;
  • droghe stimolanti: cocaina, anfetamina, derivati anfetaminici, caffeina, GHB, smart-drugs, antidepressivi, khat;
  • droghe allucinogene: canapa indiana e derivati, LSD, mescalina, ketamina, psilocibina.

OPPIO
 è ottenuto dal “papaver sonniferum”, pianta erbacea alta circa 1 metro con foglie ondulate di colorazione verde intenso con fiori rosa, bianchi o purpurei. Esistono molte varietà di oppio (a seconda della percentuale di “morfina” contenuta) in commercio. Generalmente si presenta come una massa bruna che si rammollisce tra le dita ed esposta all’aria annerisce. Ha odore acre, forte, caratteristico ed è di sapore amaro. Viene solitamente confezionato in flaconi contenenti polvere di oppio oppure in “pani” di peso variabile tra 250 gr. ed 1 Kg., di forma irregolare, spesso avvolti in contenitori di tela grezza, plastica, carta oleata, etc. Può essere mangiato (oppiofagia) o più comunemente fumato (oppiomania). In piccole dosi si ha un eccitamento dei centri nervosi che provocano uno stato di serenità, benessere, euforia cui, poi, segue uno stato di depressione, sonnolenza e possibili disturbi all’apparato digerente ed alla circolazione. L’abuso provoca tossicomania con forte deperimento ed elevata dipendenza fisica.


MORFINA
è il principale derivato dell’oppio e si ottiene trattando, chimicamente a caldo, l’oppio con soluzioni di acqua, calce ed ammoniaca. Occorre distinguere tra la “Morfina” (cloridrato di morfina) e la cosiddetta “Morfina base o grezza”. La prima, usata in medicina a scopo terapeutico, si presenta come polvere bianca cristallina non riflettente la luce, impalpabile, inodore, di sapore amaro, oppure sottoforma di liquido incolore o giallastro contenuto in fiale. La seconda “base o grezza” è un prodotto intermedio della trasformazione dell’oppio che, ulteriormente trattato con procedimenti chimici, diviene infine “eroina”. La sostanza può essere assunta anche per via orale ma il tossicomane generalmente usa l’iniezione intramuscolare od endovenosa che ne moltiplica sensibilmente gli effetti. La sostanza, che è un potente analgesico, agisce sul sistema nervoso centrale provocando, in minime dosi, fenomeni di euforia e piacevole ebbrezza e, a dosi più elevate, annullamento della percezione del dolore e sonno profondo. L’abuso produce assuefazione e grave dipendenza fisica e psichica.


EROINA
si ottiene dalla trasformazione chimica della morfina. Si presenta come polvere bianca o marrone, spesso granulare, amara, molto solubile in acqua, con odore di acido. L’assunzione può avvenire iniettandola in vena o può anche essere fumata o inalata. Gli effetti durano circa 3-6 ore e sono di natura deprimente e calmante. Proteggono il consumatore dall’ansia, dalla paura, dal disagio psichico e riducono il desiderio di cibo, di sesso, dando sonnolenza. L’eroina produce effetti varianti, tra un assuntore e l’altro, ma sempre caratterizzati da alternanza di stati euforici e depressivi, forte eccitazione e passività, annullamento del dolore, sensazioni di calore e rallentamento delle pulsazioni e della respirazione. Segni dell’intossicazione sono pupille dilatate, incoordinazione motoria, sudorazione, tremori, rigidità muscolare, ipotermia. L’uso abituale dell’eroina porta ad apatia, trascuratezza, scarsa alimentazione e mancanza d’igiene. Il fenomeno dell’assuefazione è rapido, la dipendenza fisica e psichica fortissima. La “sindrome di astinenza“, particolarmente dolorosa, predispone il tossicomane ad atti inconsulti e violenti.


METADONE
è uno stupefacente morfinosimile, impiegato da anni nella terapia di mantenimento dei tossicomani da “Eroina”. Ultimamente il Consiglio Superiore della Sanità ha comunque ribadito che il metadone è uno stupefacente di media tossicità, in grado di indurre uno stato di specifica tossicodipendenza. Quindi il ricorso terapeutico, allo scopo di mitigare la sindrome di astinenza da morfinici, deve essere sempre praticato in idonei ambienti di ricovero, cura o assistenza medica, autorizzati dalle Autorità sanitarie, valutate le possibili limitazioni e controindicazioni. Il metadone è una polvere cristallina bianca, amara, solubile in acqua. Può essere assunto per via orale od anche per iniezione intramuscolare o sottocutanea. Gli effetti sono quelli di potente analgesico (più efficace in tal senso anche della stessa morfina) con una sintomatologia secondaria caratterizzata da sonnolenza, stordimento, sudore, vertigini, pruriti, vomito, etc.


COCAINA
nasce dalla raffinazione delle foglie della pianta di coca. Si presenta generalmente in polvere, cristallina, bianca, simile al sale fine ed allo zucchero raffinato tendente ad ingiallire al prolungato contatto con l’aria. Si può trovare anche sottoforma di compresse, tavolette o allo stato liquido in fiale. Viene assunta inalandola per via nasale, fumata o iniettata. Ha sapore amaro e, a contatto con le mucose, provoca una sensazione di freddo lasciando sulla lingua un senso di anestesia. Gli effetti danno sensazione di forza e di energia con riduzione della fatica, eccitazione e loquacità, diminuzione del bisogno di cibo, euforia, minore sensibilità alla fatica e al dolore. Le pupille si dilatano e gli occhi diventano ipersensibili alla luce. Dopo qualche ora dall’assunzione, il consumatore inizia a sentirsi stanco, assonnato e depresso. Tipici segni di intossicazione riguardano le pupille dilatate, tremori, ulcere al naso e manie persecutorie. La tolleranza e la dipendenza fisica sono modeste od inesistenti e quindi, con tale stupefacente, non si ha la “sindrome di astinenza”. Elevata invece la dipendenza psichica.


AMFETAMINE 
sono un gruppo di farmaci ad azione eccitante usati anche nella terapia di alcune malattie nervose, sotto stretto controllo medico, o quali anoressici (tolgono lo stimolo della fame) nelle diete. Prodotte spesso da laboratori clandestini, si trovano sul mercato sottoforma di polveri cristalline più o meno biancastre, in fiale, o pasticche e capsule di vario colore e forma. Si assumono generalmente per via orale o per iniezione endovenosa. Gli effetti che ne derivano sono simili a quelli provocati dalla cocaina: eccitazione, potenziamento delle capacità intellettive e della memoria, annullamento delle sensazioni di fame, di dolore e di sforzo fisico e quali sintomi secondari tremori, irritabilità, loquacità ed ansietà. La tolleranza è elevata così come la dipendenza psichica e atipica quella fisica che differisce nettamente da quella provocata da altre sostanze. La sindrome di astinenza da amfetamine è particolare in quanto si risolve con la somministrazione di sostanze ad effetti “antagonisti” (oppiacei e depressivi) rispetto alla droga abituale.


CRACK
 è un composto stupefacente recente che si ottiene aggiungendo alla cocaina in polvere bicarbonato di sodio ed acqua. E’ spacciato sottoforma di cristalli di crack in fiale trasparenti che somigliano a capsule di vitamine, di volume variabile. La sostanza di aspetto granulare e di colore biancastro tende ad ingiallire con una elevata esposizione all’aria. Viene fumato in pipa con l’eventuale aggiunta di tabacco e/o marijuana. Gli effetti immediati sono uno stato di euforia con alternanti sensazioni di depressione e delusione. A differenza dalla cocaina, ha la pericolosa caratteristica di provocare in tempi brevi grave dipendenza fisica e psichica.


BARBITURICI
sono così definiti i derivati dell’acido barbiturico, usati in medicina come sedativi, ipnotici ed antiepilettici. Generalmente i consumatori abituali ne iniziano l’uso su prescrizione medica, ma la proseguono anche dopo che sono cessate le indicazioni. L’abuso di barbiturici è tipico dei tossicomani da oppiacei o dei consumatori di amfetamine che li oppongono quali “antagonisti”, all’eccitazione provocata da tali droghe. I composti che si trovano sul mercato clandestino sono sottoforma di pastiglie, compresse e capsule di vario colore e dimensioni. Si assumono per via orale o per iniezioni endovenose od intramuscolari. Gli effetti sono senso di benessere, piacevole rilassamento e diminuzione delle inibizioni. La dipendenza fisica è elevata e si instaura solo dopo un uso intenso e prolungato, quella psichica è molto forte. La “sindrome da astinenza”, simile a quella da oppiacei, è caratterizzata da ansia, tremori, contrazioni muscolari involontarie, vertigini, nausea e vomito.


TRANQUILLANTI
 sono farmaci di diversa composizione chimica usati in medicina perridurre gli stati d’ansia, la tensione nervosa, l’agitazione e l’insonnia. Sono in commercio sottoforma di capsule, compresse, pillole e fiale. Vengono generalmente assunti per via orale o per iniezioni. Gli effetti, varianti per tipo di intensità da un preparato all’altro, sono comunque caratterizzati da rilassamento, torpore, attenuazione del dolore fisico, etc. L’abuso di tranquillanti produce dipendenza fisica e psichica, quest’ultima particolarmente accentuata.
La mescalina costituisce il principio attivo della prima pianta “magica” studiata scientificamente all’inizio del secolo, il cosiddetto “peyotl o peyotemessicano. La mescalina è una polvere più o meno bianca, virante sul marrone, solubile in acqua. Sul mercato clandestino può trovarsi sottoforma di capsule, compresse o “bottoni” secchi, cioè boccioli essiccati del cactus. La droga può essere fumata (mista a tabacco o marijuana), ingerita o mangiata, masticandola lentamente. Gli effetti sono di tipo allucinatorio, con eccitazione, insonnia, sensazioni di onnipotenza, logorrea, etc. Questa sostanza dà solo dipendenza psichica e quindi non provoca “sindrome da astinenza”.


L.S.D.
prodotto di sintesi, è il più potente allucinogeno conosciuto. Si presenta sottoforma di pillole di varie dimensioni, di piccoli francobolli o zollette di zucchero. Gli effetti dell’assunzione portano all’intensificazione delle esperienze sensoriali quali il colore, il suono e il tatto, allucinazioni, visive ed uditive, errata percezione del tempo e dello spazio. Segni di intossicazione sono pupille dilatate e tremori. I rischi per la salute si riferiscono alla neurotossicità e al cosiddetto fenomeno del flash-back cioè alla ripetizione delle allucinazioni senza nuove assunzioni. La dipendenza psichica è variabile ma in genere modesta, quella fisica inesistente. L’assuntore può dunque interrompere il consumo senza che si verifichino disturbi particolari e sindrome di astinenza.


DOM
chiamato anche STP, deriva dal trattamento chimico di composti anfetaminici con la mescalina. Si presenta sottoforma di polvere incolore e inodore ed è confezionato in compresse e capsule di varie dimensioni. Viene talvolta mescolato a psicofarmaci, barbiturici o tranquillanti per ottenere effetti “sinergici” (cioè potenziati) o “incrociati” (antagonisti). Si assume mediante ingestione per via orale. A piccole dosi produce eccitazione ed euforia tipiche da “amfetamine”, a dosi superiori procura effetti allucinogeni. Non si ha “sindrome di astinenza” perché la dipendenza psichica è modesta e quella fisica inesistente.


ECSTASY
sotto la dizione chimica di M.M.D.A. (Methyl Methylene Dioxy Amfetamina), apparsa sul mercato nel 1985, è un composto chimico derivato dall’amfetamina e comprende una serie di analoghi e varianti, i cosiddetti designer drugs. Si presenta in forma di pillole, capsule o pastiglie di vario colore con l’indicazione della quantità di dosaggio e quindi con effetti variabili, distinti in psichici e somatici. Il primo e principale effetto è la sensazione paradisiaca che consiste nella capacità di facilitare i rapporti sociali, di aumentare il senso di appartenenza alla tribù globale, di provare empatia per chiunque stia vicino aumentando la confidenzialità con il rischio di incrementare la probabilità di essere coinvolti in rapporti sessuali non protetti. Un effetto associato è di sentirsi in pace con sé stesso e con il mondo. Classica è la manifestazione di una estrema sensibilizzazione sensoriale, anche se non si tramuta in allucinazione. Tutte le sensazioni sono coinvolte: il tatto in primis, ma anche l’odorato, il gusto e la vista e questo può indurre taluni a toccare ripetutamente tessuti od oggetti o a fiutare più volte cibi e bevande. Inoltre la sostanza produce una stimolazione psicomotoria che consente di affrontare per ore la fatica del ballo, se si è in discoteca, rimuovendo i preziosi indicatori fisiologici del senso di stanchezza, della fame della sete, del sonno e perfino del dolore. Alcuni effetti fisici sono di grado modesto come la tachicardia (aumento della frequenza del polso), l’ipertensione, l’iperpnea (aumento della frequenza respiratoria), l’iperglicemia (aumento del glucosio nel sangue) e la midriasi (dilatazione delle pupille). Altri effetti sono più gravi: sudorazione profusa, secchezza della bocca così netta da far venire la lingua a penzoloni, urgenza di mingere, brividi, pelle d’oca e ipertermia. Tra gli effetti collaterali possono anche comparire sintomi decisamente patologici: nausea e vomito, cefalea intensa, atassia (difficoltà di deambulazione), visione confusa, nistagmo (oscillazione ritmica dei bulbi oculari), bruxismo (digrignazione incontrollata dei denti con possibili erosioni dentarie, trisma (contrazione persistente dei masseteri, con conseguente difficoltà sia di parlare sia di aprire la bocca), dolorosi crampi muscolari degli arti che possono durare anche giorni. Cessato l’effetto stimolante, subentra spesso uno stato di profonda spossatezza con sonnolenza, con ovvie conseguenze per la guida. Sono stati registrati casi di morti improvvise di consumatori di ecstasy. La drammatica situazione di emergenza che si può verificare di collasso cardiocircolatorio, insufficienza respiratoria acuta, convulsioni, rabdomiolosi (distruzione delle masse muscolari), coagulazione intravascolare disseminata e insufficienza renale grave richiede ovviamente un pronto intervento ospedaliero se si vuole evitare l’esito letale entro poche ore. L’ecstasy può dare dipendenza.


MARIJUANA
é ricavata dalle infiorescenze e dalle foglie della pianta della “cannabisindica” mischiate assieme. Appare come una mistura somigliante vagamente al tabacco od all’origano, di colorazione variante dal verde chiaro al verde scuro o al bruno. Alla combustione ha il caratteristico odore del fieno secco. Tipicamente viene inalata attraverso il fumo in sigarette chiamate “spinelli”. Gli effetti varianti da un assuntore all’altro, sono comunque caratterizzati da euforia, aumento della sensibilità visiva ed uditiva, sensazione di benessere e rilassamento talvolta sonnolenza. Può dare dipendenza.


HASHIS
viene prodotta dalla resina della cannabis (canapa indiana). Si presenta in forma solida, di colore marrone, emanante un forte odore e viene assunta fumandola. E’ possibile che si instauri una forma di dipendenza soprattutto nei soggetti giovani. Dopo alcuni minuti dal suo consumo, produce effetti che gradualmente si accrescono, quali euforia, disinibizione, rilassamento e aumento dell’appetito. A dosaggi elevati è possibile riscontrare depersonalizzazione, disorientamento, allucinazioni, confusione mentale e delirio. I segni di intossicazione riguardano tachicardia, tremori ed allucinazioni. Crea dipendenza.


OLIO DI HASHIS
è ottenuto mediante distillazione ripetuta delle foglie o della resina della “Cannabis indica”. Si presenta come una sostanza liquida, densa e viscosa di colore scuro, con un odore caratteristico e molto aromatico. Viene contrabbandato in sacchetti di plastica consistente sigillati a caldo, in flaconi a chiusura ermetica e in fiale. Si assume fumandolo. Gli effetti dell’olio sono simili a quelli provocati dall’hashish ma molto più forti.  Fonte: CARABINIERI 



RAPPORTO NAZIONI UNITE 2022

 


 


 

Narcotraffico, business da 450 miliardi di dollari l’anno

Un confronto tra istituzioni in una due giorni di lavori organizzata dalla Direzione centrale Antidroga

C’è sempre più droga a disposizione e costa sempre meno; si abbassa l’età media e si amplia la platea dei consumatori; ogni settimana il mercato produce una nuova droga sintetica, più potente e letale di quella precedente. Dopo l’annuncio del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese della volontà del governo di varare al più presto una stretta contro gli spacciatori recidivi, gli esperti delle agenzie Antidroga e delle forze di polizia lanciano l’allarme: “non abbiamo mai avuto così tante droghe, naturali e sintetiche, pure e potenti e a costi così bassi” sintetizza per tutti il direttore dell’Osservatorio europeo sulle droghe (Emcdda) Alexis Goosdeel. 
L’occasione di un confronto sul narcotraffico la offre la due giorni di lavori organizzata a Roma dalla Direzione centrale Antidroga: incontri e dibattiti tra rappresentanti di 57 paesi, dall’Afghanistan alla Colombia, per confrontarsi su un business che, ogni anno, muove 450 miliardi di dollari. Una cifra monstre che dà la percezione di come il traffico di droga sia ancora oggi quello che l’ultima relazione al Parlamento definisce “il principale moltiplicatore di ricchezza” per le mafie. Il primo punto su cui riflettere è l’aumento della quantità di droga in circolazione. “Tutti i dati ci dicono che la produzione cresce a dismisura – spiega il capo dell’Antidroga Giuseppe Cucchiara – Ma non solo: le indagini dicono che in alcuni paesi, come l’Afghanistan, a fronte di una diminuzione delle piantagioni si registra una maggiore immissione di sostanza sul mercato, il che significa che stanno cambiando le tecniche di produzione”. Ed è questo il motivo per cui il capo della Polizia Franco Gabrielli ribadisce due elementi senza i quali non c’è contrasto efficace. Primo: nessun paese può farcela da solo, bisogna collaborare perché “quanto più siamo uniti tanto più abbiamo la capacità di contrastare fenomeni che incidono sui settori vitali del paese”. Secondo, “va ridotta la domanda, perché quello della droga è un mercato come tutti gli altri”. E per farlo non ci si può affidare alle forze di polizia che, come un chirurgo, intervengono quando la “malattia è già acuta”. Serve “una medicina preventiva” che coinvolga tutta la società: “le principali agenzie educative del paese devono unire i loro sforzi. E’ questo il pilastro” di un contrasto concreto. Un discorso che ritorna se si analizza l’altro aspetto che preoccupa gli esperti, l’immissione sul mercato di droghe sintetiche sempre più pericolose, che va di pari passo con l’abbassamento dell’età media consumatori. Significa che sempre più giovani fanno uso di questo tipo di sostanze, reperibili ormai con facilità grazie al web. “La base di chi consuma si allarga a fasce di età sempre più preoccupanti – conferma il direttore dell’Anticrimine Francesco Messina – con i giovani che spesso ricorrono al policonsumo: prima fanno uso di sostanze eccitanti e poi ‘abbassano’ il livello con dei tranquillanti”. Un mix letale, visto cosa c’è in circolazione: “c’è un nuovo gruppo di sostanze – spiega Goosdeel – ancora più pericolose del Fentanil”, che già di per sé è una bomba, 100 volte volte più potente della morfina e 50 dell’eroina. L’ultima di queste sostanze l’hanno intercettata in Svezia, deriva dalla cannabis e ha una concentrazione di Thc del 90%: “si consuma facilmente, e può generare psicosi”.
Gratteri: Onu imponga obbligo riconversione colture coca
“L’Onu è debole, se fosse forte imporrebbe a Colombia, Perù e Bolivia, i Paesi produttori, la riconversione delle colture di coca”. Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso del convegno ‘No drug, no problem’ nella Capitale. “Sarebbe l’unica droga al mondo che potremmo davvero sconfiggere – ha sottolineato – ha ragione il capo della polizia Gabrielli a dire che la droga esisterà fino a quando esisterà l’uomo”. 
Cucchiara (Dcsa): quadro situazione preoccupante
La droga “continua a rappresentare un rischio a livello mondiale per la salute, la sicurezza, il benessere e la qualità della vita di tutta l’umanità oltreché  per l’economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati”. E la criminalità organizzata “continua a trovare nel traffico degli stupefacenti la sua principale fonte di finanziamento”. È “un quadro di situazione preoccupante” quello riassunto da Giuseppe Cucchiara, direttore centrale per i servizi antidroga, al termine dei due giorni di lavoro del convegno “Politiche antidroga: prevenzione e contrasto dei fenomeni e delle rotte internazionali” che ha visto confrontarsi a Roma i rappresentanti delle agenzie antidroga di 57 Paesi.
“La produzione di sostanze, quali la cocaina e l’eroina – ha ricordato Cucchiara – nonostante gli sforzi dei Paesi maggiormente interessati dalle coltivazioni, non accenna a diminuire in una sorta di ‘tempesta perfetta’, nella quale domanda ed offerta si condizionano reciprocamente determinando incrementi notevoli nei consumi”. Mentre “a fianco delle tradizionali rotte degli stupefacenti si consolidano differenti sistemi di diffusione delle droghe attraverso il territorio virtuale delle piattaforme online”. “Nessun Paese è immune da queste minacce – ha ribadito il direttore centrale per i servizi antidroga – e l’esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che non è possibile ‘farcela da soli’. Il ‘nemico’ corre veloce, ha mezzi e risorse inesauribili, sfrutta abilmente le asimmetrie nei sistemi normativi e può avvalersi di una rete criminale molto estesa e ben rodata che gli consente di approvvigionarsi senza limiti di droga e di immetterla con continuità all’interno dei mercati. Per fronteggiare questa situazione e ridurre il gap è indispensabile unire le forze, ‘fare rete’, promuovendo lo sviluppo di indagini internazionali, scambiando e condividendo le informazioni, valorizzando gli sforzi investigativi e informativi di ciascuno Stato e i contributi che ci vengono dalle agenzie regionali e internazionali”. È necessario “spingere forte sulla cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Mettere a fattor comune ‘quello che sappiamo fare meglio’, incrementare cioè la collaborazione operativa tra le strutture di polizia dei Paesi di produzione, di transito e di consumo per ottenere sinergie, sia nell’analisi dei fenomeni sia nell’intelligence, allo scopo di sviluppare strategie preventive e repressive corali e condivise. In questa prospettiva, come dimostra l’esperienza italiana, potrebbe risultare vincente promuovere la negoziazione di ‘memorandum operativi antidroga’, quali strumenti dinamici per la pianificazione di iniziative investigative congiunte e lo svolgimento di operazioni speciali”.
Ma “di non minore importanza è la necessità di una sempre più efficace cooperazione giudiziaria ‘smart’, al fine di agevolare l’estradizione dei responsabili, assicurare le fonti di prova, rendere più tempestiva l’attività rogatoriale, costituire squadre investigative comuni e garantire assistenza legale reciproca. In prospettiva futura sarà anche necessario provare ad armonizzare le normative di settore allo scopo di sfumare quelle ‘frontiere giuridiche’ che non impediscono l’arrivo della droga ma rendono lenta e farraginosa l’azione della giustizia”. “È arrivato anche il momento – ha concluso Cucchiara –  di concentrare gli sforzi sul versante economico della lotta al narcotraffico, utilizzando gli strumenti delle indagini patrimoniali, finanziarie e antiriciclaggio. L’esperienza investigativa ci mostra che il denaro lascia tracce importanti che possono condurci ai vertici ed ai livelli organizzativi più alti del narcotraffico globale. Aggredire i flussi finanziari e le ricchezze accumulate rappresenta ancora la prima e più incisiva forma di contrasto alla criminalità organizzata, che reimpiega tali proventi non solo per incrementare il traffico della droga ma anche per inquinare le istituzioni e le economie legali”.

Droghe: che cosa si vende in Piazza di Spaccio?

Chiamatele come volete, con le parole pulite di chi le combatte o le racconta, oppure con quelle sporche di chi le compra, le vende, le fa. Ma la verità è una sola: le droghe sono merda.

Non esiste un modo di drogarsi senza farsi del male: i giovani non lo capiscono,non lo sanno, non ci vogliono pensare. Produttori e spacciatori ne approfittano, mentre a genitori, psicologi e insegnanti sembra sempre mancare la parola giusta per fare la differenza. La droga può uccidere, lo sappiamo, e quando non uccide può provocare disturbi mentali e psicosi, soprattutto nei più giovani e negli adolescenti perché il loro cervello è ancora in via di sviluppo. Gli psichiatri sono in allarme: sempre più ospedali hanno reparti ad hoc per minorenni ricoverati per crisi psicotiche e altri disturbi correlati all’assunzione di stupefacenti.
Troppi giovani e troppi adulti non sono consapevoli di che cosa sia, di che cosa ci sia dentro quella cosa che si accingono a prendere. Le siringhe sopravvivono ancora, ma sono fuori moda: non hanno chance nel confronto con pasticche, liquidi e polveri dai nomi accattivanti che dicono tutto tranne la verità. Certo non sono tutte uguali: il “profilo di rischio cambia a seconda della molecola, e anche del contesto in cui sono prese, ma non ce n’è una che sia per davvero innocua. Addirittura, alcune possono rovinare per sempre e persino uccidere anche se prese una sola volta. Qui sotto, riportiamo l’inchiesta Dentro le droghe(Focus 328, febbraio 2020): Raffaella Procenzano, giornalista di Focus, è entrata nel Laboratorio di analisi sugli stupefacenti dei Carabinieri, per capire che cosa c’è nelle sostanze in commercio e qual è il loro effetto [Fabrizia Sacchetti].

Dentro le droghe, di Raffaella Procenzano
L’apparecchio ci mette tre minuti e mezzo per scovarle. Ed eccole lì, le molecole di cocaina, evidentissime: il rivelatore le ha separate da tutto il resto. Quello che si vede sul monitor è un picco su un grafico, come se un encefalogramma piatto avesse avuto un improvviso sussulto. L’altezza e l’area di quel picco dà in automatico la concentrazione di coca all’interno del campione: più il picco è grande, più la sostanza è pura.
Il “campione” è una bustina di polvere bianca, una dose pronta all’uso sequestrata a uno spacciatore in zona Navigli. Nel Laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti (L.A.S.S.) dei Carabinieri che si trova nella caserma Montebello di Milano, di campioni come questo se ne esaminano fino a 3.000 all’anno e i risultati vengono inviati a 8 procure lombarde.

marijuana, hashish e anfetamine .

«Dobbiamo analizzare tutto quello che viene sequestrato dai colleghi che fanno le indagini: marijuana, hashish, cocaina, eroina, anfetamine e altre sostanze in circolazione nella Lombardia Occidentale. Non appena il giudice convalida il sequestro, noi ne preleviamo una piccolissima quantità (pochi grammi) che ci serve per le analisi e restituiamo subito agli investigatori il resto», spiega il maggiore Christian Marchetti, che coordina l’attività del Laboratorio.
«La relazione che contiene il risultato delle analisi viene poi inviata al Comando e alla procura competente, in modo che al momento del processo diventi una prova a carico dell’accusato. In qualche caso chi dei nostri esperti ha compilato la relazione viene chiamato a testimoniare, se il giudice o la difesa lo richiedono. Può succedere quando l’analisi riguarda nuove droghe sintetiche e le parti del processo non hanno chiaro di che si tratta».

L’anti-vermi per cani. Il Laboratorio milanese dei Carabinieri è dunque un ottimo punto di osservazione per scoprire che cosa, in questo momento, è in circolazione sul “mercato” e soprattutto capire nel dettaglio il contenuto delle sostanze che sempre più persone, specialmente ragazzi, consumano (vedi dati a destra). Spesso senza sapere con precisione che cosa siano e quali effetti possano dare.
«In questi ultimi anni sono cambiate molte cose: i derivati della cannabis, marijuana e hashish, sono diventati molto più potenti, anche il doppio di quello che erano solo 5 anni fa, e 4-6 volte tanto rispetto all'”erba” in circolazione negli anni ’70», dice il maresciallo Dario Montinaro, responsabile del Laboratorio.
 
Eroina e cocaina. «Al contrario, eroina e cocaina in circolazione sono sempre meno pure. La coca si trova spesso tagliata al 20-30%. L’eroina anche all’80%. Le dosi, oltre allo stupefacente, contengono quindi altissime quantità di sostanze di tutti i tipi: anestetici come la lidocaina, antidepressivi come la nortriptilina, antidolorifici come la fenacetina. Nella cocaina si trova spesso il tetramisolo, che in realtà è un vermicida per uso veterinario, ma che evita le ulcerazioni alla mucosa del naso». Per non avere narici arrossate o fuoriuscite di sangue dal naso “da cocainomane”, quindi, il prezzo da pagare è dunque sniffare un po’ di anti-vermi per i cani.

La funzione dei “tagli”. Anche altri componenti dei “tagli” hanno in realtà una funzione: da quando per esempio all’eroina viene aggiunta la caffeina, che è un eccitante e contrasta l’effetto rilassante degli oppiacei, sono diminuite di molto le vittime di overdose perché è più difficile che si arrivi alla depressione respiratoria e quindi alla morte.
«Trafficanti e spacciatori non hanno alcun vantaggio a perdere consumatori, non solo perché ovviamente avrebbero un acquirente in meno, ma soprattutto perché attirerebbero un’intensificazione delle indagini delle forze dell’ordine. E se possono evitarlo aggiungendo un ingrediente, lo fanno», chiosa Montinaro.
Per scindere questi cocktail e scoprirne tutti i componenti, gli esperti del L.A.S.S. utilizzano un apparecchio dal nome complicato: è un gascromatografo interfacciato con uno spettrometro di massa. Riesce a separare i vari tipi di molecole che si trovano nei preparati stupefacenti, a seconda del tempo che impiegano per attraversare, misti a elio, un tubicino lungo circa 30 metri che si trova all’interno dell’apparecchio. Poiché di ogni sostanza nota si conosce il tempo che ci mette ad arrivare al rivelatore che si trova in fondo al tubicino, l’apparecchio riconosce la molecola e le dà un nome, oltre che misurarne la quantità. «Il problema arriva quando una molecola non è già nota, ma succede raramente. Anche se all’estero (Cina, Canada e alcuni Paesi europei) esistono laboratori clandestini che sfornano continuamente nuove sostanze», fa notare l’appuntato scelto Simonluca Salvatori, che lavora con Montinaro.

Il database delle sostanze. Il Laboratorio dei Carabinieri, come tutti gli altri (ospedalieri e non) autorizzati a questo tipo di analisi sono infatti connessi con la “libreria” gestita dal Centro europeo per l’allerta sulle droghe. Si tratta di un database aggiornato praticamente in tempo reale: ogni volta che viene sequestrata una nuova sostanza riconosciuta dopo l’analisi chimica come sostanza psicoattiva, questa viene inserita in elenco, in modo che diventi illegale e che i laboratori di tutta Europa possano confrontarne la molecola con quelle che analizzano. Visto che l’Italia non è un Paese produttore di nuove droghe, ma un ricevente, di solito le sostanze in circolazione nella Penisola sono state già identificate in un altro Paese europeo e quindi sono presenti nel database.

nel Dark web.  Ma ci sono delle eccezioni. Due, clamorose, hanno riguardato due diversi derivati del fentanil, un farmaco molto potente utilizzato in anestesia e per le cure palliative. In Nord America e in Germania viene anche usato come stupefacente o per tagliare l’eroina, e per questo ha provocato parecchie vittime (per esempio il cantante Prince). «I consumatori pensano di assumere eroina, ma il fentanil è almeno 100 volte più potente. La morte per overdose diventa quindi molto comune. È talmente pericoloso che negli Usa sono finiti in ospedale alcuni poliziotti solo per averlo toccato senza guanti o inalato senza volerlo», racconta Marchetti. In Italia questo “taglio” dell’eroina non è ancora arrivato nelle piazze, ma negli ultimi due anni ha fatto ugualmente due vittime, entrambe in Lombardia. Due uomini che se lo erano procurato online, su siti del Dark Web, la parte di Internet in cui si entra solo con appositi browser. «Ci siamo occupati del caso più recente, avvenuto nel giugno del 2018: abbiamo analizzato diverse polveri e farmaci trovati a casa della vittima, deceduta con la siringa ancora infilata nel braccio. Di sicuro non sapeva di essersi iniettato un fentanile oppure aveva sbagliato la dose», spiega Montinaro. «Uno dei campioni analizzati ci aveva dato un picco che non corrispondeva a nessuna sostanza nota all’apparecchio ma poi, scaricando l’aggiornamento della libreria europea delle sostanze, lo abbiamo identificato come furanilfentanile. E abbiamo segnalato la presenza in Italia di questa molecola all’Osservatorio europeo sulle droghe». Dell’altro caso, avvenuto circa un anno prima, si era invece occupato il Laboratorio di Tossicologia forense dell’Università di Milano, che al contrario di quello dei Carabinieri oltre alle sostanze stupefacenti analizza anche campioni biologici (capelli, sangue, urine) alla ricerca dei residui di droghe e alcol. «Anche noi abbiamo trattato una vittima di overdose; era un tossicodipendenteche probabilmente si era procurato la sostanza via Web, acquistandola come eroina “tradizionale”.

Bustine letali. Analizzando il contenuto di una bustina di polvere trovata a fianco del cadavere, i nostri strumenti ci hanno subito rivelato che si trattava di una sostanza ignota. Dopo vari approfondimenti abbiamo dedotto che si trattasse di un derivato del fentanile, ma di un tipo non circolante in Italia. Abbiamo studiato la struttura chimica dei frammenti della molecola, che si formano all’interno dello spettrometro di massa, e siamo risaliti alla struttura dell’ocfentanil, un derivato sconosciuto nel nostro Paese ma rilevato in un paio di casi in Belgio e in Olanda, di potenza pari a 200 volte quella dell’eroina», racconta Marica Orioli, che dirige il Laboratorio milanese di Tossicologia forense.
La vera sfida degli inquirenti e dei tossicologi oggi non sono le droghe tradizionali (anfetamine comprese), anche se è vero che le sostanze in circolazione sono sempre più potenti e sempre più diffuse. La sfida sono i prodotti di sintesi che “escono sul mercato” in continuazione. «In Cina e in altri Paesi i laboratori clandestini ne sintetizzano una nuova alla settimana, effettuando piccole modifiche chimiche alle sostanze note. All’inizio, finché la molecola che contiene il principio attivo non viene identificata per la prima volta, può sfuggire alle analisi e circolare liberamente, perché non ancora inserita tra le sostanze illegali.
Ma di queste sostanze, a volte vendute perfino come incensi o fertilizzanti con la scritta “non per uso umano” che rende più difficili i controlli, spesso non si conoscono gli effetti sul cervello o su altri organi. Così, in caso di ricovero per overdose i medici non sanno che fare», sottolinea Marica Orioli.

attacchi psicotici. Tra i più pericolosi, e molto diffusi tra i giovanissimi, ci sono i cosiddetti cannabinoidi sintetici (spice, k2 ecc…): «Sono molecole simili negli effetti ai principi attivi della cannabis, come il Thc. Vengono spruzzate sotto forma di goccioline finissime su materiale vegetale di diverso tipo (a volte sulla marijuana stessa) per poi essere fumate, o inalate nelle sigarette elettroniche. Sono fortemente sospettate di essere la causa dell’aumento di accessi al pronto soccorso, che si è avuto in questi ultimi anni, per attacchi di psicosi tra persone (soprattutto giovani) che non avevano mai avuto questo tipo di disturbo. Si tratta infatti di sostanze dagli effetti imprevedibili sul cervello», conclude la tossicologa. Con conseguenze devastanti, perché se dalla dipendenza ci si può disintossicare, da una psicosi di solito non si guarisce. FOCUS

 

 (PDF)

Pubblichiamo il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.M. 20 ottobre 2022, a decorrere dal 13 novembre 2022, dai D.M. 14 dicembre 2022, a decorrere dall’8 gennaio 2023 e dal D.M. 13 febbraio 2023, a decorrere dal 10 marzo 2023.

Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

Titolo I – Degli organi e delle tabelle (Artt. 1-16)
Titolo II – Delle autorizzazioni (Artt. 17-25-bis)
Titolo III – Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego ed al commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope (Artt. 26-37)
Titolo IV – Disposizioni relative alla distribuzione (38-49)
Titolo V – Dell’importazione, dell’esportazione e del transito (Artt. 50-59)
Titolo VI – Della documentazione e custodia (Artt. 60-68)
Titolo VII – Precrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella (Artt. 69-71)
Titolo VIII – Della repressione delle attività illecite (Artt. 72-103)
Titolo IX – Interventi informativi ed educativi (Artt. 104-112)
Titolo X – Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze (Artt. 113-119)
Titolo XI – Interventi preventivi, curativi e riabilitativi (Artt. 120-126)
Titolo XII – Disposizioni finali (Artt. 127-136)
Allegati al Testo unico sugli stupefacenti

 

TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI  (Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) (Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255 – S.O. n. 67)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l’art. 87 della Costituzione;
  • Visto l’art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;

    Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 4 ottobre 1990;

    Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;

    Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

È approvato l’unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Titolo I

DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

Art. 1.
Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

2. Il Comitato e’ composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita’, del lavoro e della previdenza sociale, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche’ dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilita’ di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l’esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita’ amministrative di competenza delle regioni nel settore. (1)

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e’ istituito un Osservatorio permanente che verifica l’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta’ sociale disciplina, con proprio decreto, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell’Osservatorio permanente. (2)

8. L’Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entita’ della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attivita’ lavorative e l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; (3)

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche’ sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita’ lavorative e sul tipo di attivita’ lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche’ sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; (4)

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull’attivita’ svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita’, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all’osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L’Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo’ richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e’ tenuta a fornirli, con l’eccezione di quelli che possano violare il diritto all’anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall’Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri della sanita’, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche’ sull’ampiezza e sulla gravita’ del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche’ attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall’articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta’ sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita’ delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche’ a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale. (5)

14. (…) (6).

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita’ di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita’ nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall’esperienza applicativa.

16. L’Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all’assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L’assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall’asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, lett a), L. 18 febbraio 1999, n. 45.
(2) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 1, lett b), L. 18 febbraio 1999, n. 45, e successivamente così modificato dall’art. 3, co. 84, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(3) Lettera così modificata dall’art. 1, co. 1, lett c), L. 18 febbraio 1999, n. 45.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, co. 1, lett d), L. 18 febbraio 1999, n. 45.
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, co. 1, lett e), L. 18 febbraio 1999, n. 45.
(6) Il comma che recitava; “” è stato abrogato  dall’art. 1, co. 1, lett f), L. 18 febbraio 1999, n. 45.

 Art. 2.
Attribuzioni del Ministro della sanità

1. Il Ministro della sanita’, nell’ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita’ di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l’Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita’ economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l’aggiornamento dei dati relativi alle quantita’ di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche’ alle quantita’ disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unita’ sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego, il commercio, l’esportazione, l’importazione, il transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ quelle per la produzione, il commercio, l’esportazione, l’importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell’articolo 70;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l’elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ di quelle di cui al comma 1, dell’articolo 70;

2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità; (1)

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) (…) (2).

f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall’entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita’ di indurre dipendenza nei consumatori;

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l’immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

(1) Numero modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49  e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Il numero che recitava: “4) i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi” è stato abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171. 

 Art. 3.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. E’ istituito presso il Ministero della sanita’ il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l’andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche’ agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita’;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell’alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche’ al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita’ di recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e’ competente il Ministro della sanita’;

e) esprimere, sentito l’Istituto superiore di sanita’, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l’impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all’accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita’ ai sensi dell’articolo 87;

g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope. (1)

3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell’Istituto superiore di sanita’ o di istituti universitari.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 Art. 4.
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e’ preposto un dirigente generale del Ministero della sanita’.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all’alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (1), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, e’ incrementato di una unita’;

b) il quadro C, livello di funzione D, e’ incrementato di due unita’;

c) il quadro C, livello di funzione E, e’ incrementato di quattro unita’.

4. All’onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.

5. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Parole così modificate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 Art. 5.
Controllo e vigilanza

1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita’ si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione e’ coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

  Art. 6.
Modalita’ della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e’ esercitata dal Ministero della sanita’.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall’articolo 29.

4. Il Ministero della sanita’ puo’ disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l’esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita’ puo’ avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta’ di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita’ previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza puo’ eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita’ illecite.

 Art. 7.
Obbligo di esibizione di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche’ i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita’ ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 8.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6;

b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall’articolo 29, oppure si sottrae all’obbligo di esibire i documenti di cui all’articolo 7.

 Art. 9.
Attribuzioni del Ministro dell’interno

1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita’ delle forze di polizia; promuove altresi’, d’intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita’, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell’abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita’ economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

 Art. 10.
Servizio centrale antidroga

1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia’ istituito nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche’ con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

3. Il Servizio cura, altresi’, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita’ di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell’ambito del Servizio centrale antidroga e’ equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all’articolo 100 e per l’avvio del potenziamento di cui all’articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, euro 6.511.906,91 (6.800 milioni di lire) in ragione d’anno.

 Art. 11.
Uffici antidroga all’estero

1.  Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga. (1)

2.  A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga. (2)

3.  Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali. (3)

4.  Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. (4)

5. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi) in ragione d’anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in euro 516.456,90 (lire un miliardo) per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

(1) Il comma che recitava: “1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo’ destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che operera’ presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita’ di esperti, per lo svolgimento di attivita’ di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.” è stato così modificato dall’art. 2, comma 6-quinquiesdecies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(2) Il comma che recitava: “2. A tali fini il contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’ aumentato di una quota di venti unita’, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.” è stato così modificato dall’art. 2, comma 6-quinquiesdecies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(3) Il comma che recitava: “3. Per l’assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo’ costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita’ locali.” è stato così modificato dall’art. 2, comma 6-quinquiesdecies, lett. c), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(4) Il comma che recitava: “4. Agli uffici di cui al comma 3 e’ destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.” è stato così modificato dall’art. 2, comma 6-quinquiesdecies, lett. d), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

 Art. 12.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita’ di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita’ previste dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all’ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico e’ obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

 Art. 13.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo

1.  Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) (1)

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. (..) (2).

4. Il decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati. (3)

(1) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 2, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma abrogato dall’art. 4-vicies ter, co. 2, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato nuovamente abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 2, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. c), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 14. (1)
Criteri per la formazione delle tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
e) nella tabella denominata “tabella dei medicinali” e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato III -bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d’azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E’, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. (…….)
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall’Agenzia italiana del farmaco all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.

(1) Articolo sostituito dall’art. 4-vicies er, co. 3,  dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e modificato dall’art. 10, co. 1, lett. a), L. 15 marzo 2010, n. 38.  Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 15.
Adempimenti del Ministero della sanita’ e delle regioni

1. Il Ministero della sanita’ provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita’ sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

 Art. 16.
Elenco delle imprese autorizzate

1. L’elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attivita’ autorizzate, e’ pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanita’, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo unico sulla droga – Titolo II – Delle autorizzazioni


DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17.
Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanita’.

2. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3. L’importazione, il transito e l’esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e’ munito dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanita’ in conformita’ delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l’ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell’osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5. Il Ministro della sanita’, nel concedere l’autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e’ subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonche’, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e’ soggetto alla tassa di concessione governativa.

7. (…) (1).

(1) Il comma che recitava: “7. L’autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell’art. 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6.” è stato soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.

 Art. 18.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione e’ effettuata al Servizio centrale antidroga.

 Art. 19.
Requisiti soggettivi per l’autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell’articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, ne’ comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2.  Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell’azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate. (1)

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu’ filiali o depositi e’ necessaria l’autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione dell’attivita’ autorizzata o di cessazione dell’azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’ente, l’autorizzazione decade di diritto, senza necessita’ di apposito provvedimento.

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’ente, il Ministero della sanita’ puo’ consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell’attivita’ autorizzata sotto la responsabilita’ del direttore tecnico.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 20.
Rinnovo delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell’articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo’ essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Art. 21.
Revoca e sospensione dell’autorizzazione

1. In caso di accertate irregolarita’ durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita’ procede alla revoca dell’autorizzazione.

2. Il Ministro della sanita’ puo’ procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita’ verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita’, puo’ essere adottato un provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e’ notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all’autorita’ sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarita’ indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita’ adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

 Art. 22.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita’ autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della sanita’, salvo quanto previsto dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche’ al ritiro del decreto di autorizzazione.

Art. 23.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell’esercizio delle facolta’ previste dall’articolo 22, il Ministro della sanita’ puo’ consentire, su richiesta dell’interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita’ di cui all’articolo 24.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita’ di cui all’articolo 25.

4. Dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

 Art. 24.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell’articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita’ che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e’ versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

 Art. 25.
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita’

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e’ disposta con decreto del Ministro della sanita’ che ne stabilisce le modalita’ di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanita’ puo’, altresi’, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e’ trasmesso al Ministero della sanita’.

 Art. 25-bis 
Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’ articolo 17 e delle farmacie (1)

1.  Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’ articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.

2.  La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria locale ovvero da un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all’azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la distruzione.

3.  Le Forze di polizia assicurano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente articolo.

(1) Articolo inserito dall’art. 10, co. 1, lett. b), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Testo unico sulla droga -Titolo III – Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego ed al commercio all’ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

1.  Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea. (1)

2. Il Ministro della sanita’ puo’ autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 4, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 4, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sara’ effettuata la coltivazione, nonche’ la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l’esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che l’eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unita’ sanitaria locale e agli organi di cui all’articolo 29 ai quali spetta l’esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all’avvenuta cessione del prodotto.

3. L’autorizzazione e’ valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l’impiego di sostanze stupefacenti.

Art. 28.
Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, e’ assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. (1)

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.

(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative, previste dal presente comma, alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, vedi l’art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 8/2016.

Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attivita’ di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicita’ dei controlli e’ concordata tra il Ministero della sanita’, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l’espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta’ di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche’ nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell’oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l’esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Art. 30.
Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita’ consentite purche’ siano denunciate al Ministero della sanita’ entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell’anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).

  Capo II 
Della fabbricazione

Art. 31.
Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all’estero, nel corso dell’anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. (1)

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell’anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantita’ consentite purche’ siano denunciate al Ministero della sanita’ entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell’anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 10.329 (lire venti milioni).

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 5, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall’oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita’, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalita’ del richiedente: titolare dell’impresa o legale rappresentanza dell’ente che avra’ la responsabilita’ per quanto riguarda l’osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l’ubicazione e, la descrizione dell’ente o dell’impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalita’ del direttore tecnico che assume la responsabilita’ con il titolare dell’impresa o il legale rappresentante dell’ente;

d) la qualita’ e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche’ i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l’indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L’autorizzazione e’ valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l’acquisto delle relative materie prime, nonche’ per la vendita dei prodotti ottenuti.

Art. 33.
Idoneita’ dell’officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche’ di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanita’ accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanita’ accerta, mediante ispezione, l’idoneita’ dell’officina anche ai sensi dell’articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione. (1)

2. La vigilanza puo’ essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanita’, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all’impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita’ alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita’.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 6, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 35.
Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. (1)

2. Il Ministro della sanita’ puo’ limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita’.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 7, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 7, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

  Capo III 
Dell’impiego

Art. 36.
Autorizzazione all’impiego

1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 32, in quanto applicabili. (1)

2. Il Ministero della sanita’ accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all’impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l’acquisto e per l’impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti. (2)

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 8, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 8, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 8, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

  Capo IV 
Del commercio all’ingrosso

Art. 37.
Autorizzazione al commercio all’ingrosso

1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita’, separatamente per ciascun deposito o filiale.

2. Il Ministero della sanita’ accerta l’idoneita’ dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) le generalita’ del titolare o la denominazione dell’impresa commerciale con l’indicazione del legale rappresentante;

b) le generalita’ della persona responsabile del funzionamento dell’esercizio e l’indicazione dei requisiti previsti dall’articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) l’ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l’indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

d) le sostanze, i prodotti e le specialita’ medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanita’, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l’autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

Testo unico sulla droga – Titolo IV – Disposizioni relative alla distribuzione

 

Titolo IV 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE

Capo I
Della vendita, dell’acquisto e della somministrazione

Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica. (1)

1-bis.  Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei buoni acquisto. (2)

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario “buoni acquisto”, deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 2.065 (lire quattro milioni).

3. I produttori di specialita’ medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanita’, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita’.

4. E’ vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all’articolo 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione).

6. L’invio delle specialita’ medicinali di cui al comma 4 e’ subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita’.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni).

(1) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 9, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 9, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma inserito dall’art. 4-vicies ter, co. 9, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato nuovamente inserito dall’art. 1, comma 9, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 39.
Buoni acquisto (1)

(……….)

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 9-bis), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

Art. 40.
Confezioni per la vendita

1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale stesso. (1)

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

(1) Comma così modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.  Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 10, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 41.
Modalita’ di consegna

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all’intestatario dell’autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita’, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell’ente o dell’impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell’acquirente, previo accertamento della identita’ di quest’ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d)  mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza. (1)

1-bis.  In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all’allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l’utilizzazione anche nell’assistenza domiciliare di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. (2)

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita’ degli stupefacenti trasportati. Una delle copie e’ trattenuta dall’ufficio o comando predetti; la seconda e’ da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall’ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da euro 516 (lire un milione) a euro 10.329 (lire venti milioni).

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell’agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L’inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 516 (lire un milione).

(1) Lettera così modificata dall’art. 4-vicies ter, co. 11, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.  Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, la presente lettera è stato così modificata dall’art. 1, comma 11, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma inserito dall’art. 1, co. 1, lett. a), L. 8 febbraio 2001, n. 12, modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 11, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49e dall’art. 10, co. 1, lett. d), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 11, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 42.
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi (1)

1.  I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento. (2)

2.  Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500. (3)

3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l’impiego dei medicinali stessi. (4)

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorita’ sanitaria locale.

(1) Rubrica sostituita dall’art. 4-vicies ter, co. 12, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, la presente rubrica è stata così sostituita dall’art. 1, comma 12, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 12, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 12, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 12, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 12, lett. c), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(4) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 12, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 12, lett. d), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 43. (1)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro 0 uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per 1 medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l’Istituto superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l’elenco dei medicinali di cui all’allegato III-bis.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all’interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta medica.

10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all’estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all’autorità doganale all’uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione.

(1) Articolo modificato dall’art. 1, co. 1, lett. b), L. 8 febbraio 2001, n. 12 , sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 13, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e modificato dall’art. 10, co. 1, lett. e) ed f), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 13, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. E’ fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 1.032 (lire due milioni).

 Art. 45. (1)
Dispensazione dei medicinali

1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato.

(1) Articolo modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), L. 8 febbraio 2001, n. 12 , sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 13, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e modificato dall’art. 10, co. 1, lett. g), h), i), l), e m), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 14, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

  Capo II 
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili (1)

1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell’armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (2)

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno…».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione).

4.  Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (3)

5. Il registro di cui al comma 4 e’ vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e’ iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. d), L. 8 febbraio 2001, n. 12. Successivamente, a norma dell’art. 44, co. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, le disposizioni hanno riacquistato efficacia.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 15, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 15, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 15, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 15, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro (1)

1.  La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell’azienda. Essa deve precisare il nome dell’azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall’autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. (2)

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l’altra alla competente unita’ sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il giorno…».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Il titolare dell’azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l’infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.  (3)

5. Il registro di cui al comma 4 e’ vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorita’ sanitaria locale nella cui circoscrizione l’azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione.

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. d), L. 8 febbraio 2001, n. 12. Successivamente, a norma dell’art. 44, co. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, le disposizioni hanno riacquistato efficacia.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 16, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma così modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 16, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 16, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 48.
Approvvigionamento per le necessita’ di pronto soccorso (1)

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita’ puo’ rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita’ di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita’ anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L’autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche’ le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. d), L. 8 febbraio 2001, n. 12. Successivamente l’art. 44, co. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3 le disposizioni hanno riacquistato efficacia.

 Capo III 
Della ricerca scientifica e sperimentazione

Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall’autorita’ giudiziaria, gli istituti d’istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all’uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita’, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.

2. L’autorizzazione e’ rilasciata da parte del Ministro della sanita’, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita’ in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche’ con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l’indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L’autorizzazione non e’ soggetta a tassa di concessione governativa. (1)

3. Il responsabile della detenzione e dell’uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall’autorita’ sanitaria locale le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell’atto di autorizzazione;

b) la quantita’ di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l’indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita’ residue.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 516 (lire un milione).

(1) Per la semplificazione della procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente comma, vedi il D.M. 30 settembre 2014.

Testo unico sulla droga – Titolo V – Dell’importazione, dell’esportazione e del transito


DELL’IMPORTAZIONE, DELL’ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

Art. 50.
Disposizioni generali

1. L’importazione, l’esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all’impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ all’impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;

ha la validita’ di mesi sei e puo’ essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all’estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

5. E’ vietata l’importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7. Durante il transito e’ vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita’ doganali o di polizia. E’ vietato altresi’ destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita’, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all’articolo 41.

9.  Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all’articolo 14. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 16-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Capo I  
Dell’importazione

 Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato e’ tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita’ secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministro.

 Art. 52.
Importazione

1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di importazione in conformita’ delle convenzioni internazionali, ne da’ tempestivo avviso alla dogana presso la quale e’ effettuata l’importazione e, se quest’ultima e’ interna, anche alla dogana di confine.

2. L’eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e’ disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l’indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L’importatore deve presentare al piu’ presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l’intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita’ di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l’introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita’, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all’importatore.

Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell’articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell’avvenuta operazione, nonche’ il termine entro cui la bolletta medesima dovra’ essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L’arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l’importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull’apposito registro, avra’ cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal piu’ vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall’agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall’importatore alla dogana, che informa dall’avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita’, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell’attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita’ di cui al comma 3.

Art. 54.
Prelevamento di campioni

1.  Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.  (1)

2. Se l’importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo. (2)

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita’ all’atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l’oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita’ e qualita’ della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita’ della sostanza.

6. All’operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l’importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale e’ trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita’, altra copia e’ allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e’ consegnata all’importatore.

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita’, uno rimane alla dogana stessa ed uno e’ trattenuto in custodia dall’importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 17, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 17, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 17, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 17, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 55.
Analisi dei campioni

1. L’analisi sul campione e’ disposta dal Ministero della sanita’ ed e’ effettuata entro sessanta giorni dall’Istituto superiore di sanita’ a spese dell’importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all’importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell’analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all’importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita’.

5. Ad esito definitivo dell’analisi l’importatore puo’ utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II 
Dell’esportazione

Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato e’ tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita’.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro della sanita’. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita’ del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorita’ consolari italiane ivi esistenti.

 Art. 57.
Esportazione

1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di esportazione, ne da’ tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso e’ inoltrata alle competenti autorita’ del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da’ immediata comunicazione al Ministero della sanita’, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall’operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest’ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro della sanita’.

   Capo III 
Del transito

Art. 58.
Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore e’ tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita’ secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita’ del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita’ del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche’ vidimati dalle competenti autorita’ consolari italiane.

4. Il transito e’ ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

 Art. 59.
Transito

1. Il Ministero della sanita’, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da’ tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

2. La dogana di entrata, ricevuto l’avviso e ritirato il permesso di transito, procede all’inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validita’ di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche’ la merce raggiunga, per la via piu’ breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita’, nonche’ alla dogana di uscita, l’arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l’operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanita’ dell’avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l’operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu’ vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita’.

Testo unico sulla droga – Titolo VI – Della documentazione e custodi


DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

Art. 60. (1)
Registro di entrata e uscita

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all’unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

(1) Articolo modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 18, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e dall’art. 10, co. 1, lett. n), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 18, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 61.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione. (1)

2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne e’ oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l’operazione da cui sono state determinate.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 19,  D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 19, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 62.
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

1.  Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. (1)

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, e dall’art. 10, co. 1, lett. o), L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 20, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1.  Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall’ultima registrazione. (1)

2. (…) (2)

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanita’ ed approvato con decreto del Ministro.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 21, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e dall’art. 10, co. 1, let. p), n. 1, L. 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 21, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Il comma che recitava: “2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine e’ ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.” è stato abrogato dall’art. 10, co. 1, lett. p), n. 2, L. 15 marzo 2010, n. 38.

 Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita’ temporanee.

1.  Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell’autorita’ sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

(1) Il comma che recitava: “1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell’articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantita’ della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e’ intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.” è stato così modificato dall’art. 10, co. 1, lett. q), L. 15 marzo 2010, n. 38.

Art. 65.
Obbligo di trasmissione di dati

 Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell’anno;

d)  la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. (1)

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 22, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 22, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

  Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali

1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente. (1)

2. Il Ministero della sanita’ puo’, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all’impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall’art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni).

(1) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 23, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu’ vicina autorita’ di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanita’.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all’autorita’ sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all’obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da euro 1.549 (lire tre milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni).

1-bis.  Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500 (1).

 (1) Comma inserito dall’art. 10, co. 1, lett. r), L. 15 marzo 2010, n. 38

Testo unico sulla droga – Titolo VII – Precrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

.” è stato abrogato dall’art. 4-vicies ter, co. 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato nuovamente abrogato dall’art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 70.
Precursori di droghe (1)

1.  Ai fini del presente articolo si intende per:

a)  sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate «sostanze classificate o precursori di droghe»: tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

b)  operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell’attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell’ambito dell’importazione o dell’esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un’altra attività;

c)  immissione sul mercato: l’attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

2.  Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L’operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

3.  Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nel limiti di quanto disposto dai regolamento (CE) n. 273/2004, del regolamento (CE) n. 111/2005 e del regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono escluse dall’obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed all’Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

4.  Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell’operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell’attività svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

5.  Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, dal n. regolamento (CE) 111/2005 e dal regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell’intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All’obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell’intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono altresì escluse dall’obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.

6.  Chiunque, in violazione dell’obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell’allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell’operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell’attività svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell’attività svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

7.  In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 273/2004, regolamento (CE) n. 111/2005, al regolamento (CE) n. 1277/2005 e al 297/2009, il Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all’autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.

8.  La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.

9.  L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 e dal regolamento (CE) n. 1277/2005. È altresì subordinata al rilascio dell’autorizzazione del Ministero della salute l’esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati nell’allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni. L’importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 e dal regolamento (CE) n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all’esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della salute, rilasciata l’autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l’operazione.

10.  Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l’autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l’autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.

11.  All’interno del territorio dell’Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

12.  Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all’operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L’operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

13.  Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalità indicate nell’allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell’ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.

14.  Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

15.  Gli operatori che svolgono attività commerciali tra l’Italia e paesi dell’Unione europea, nonché attività di importazione, esportazione e transito tra l’Italia e Paesi extracomunitari, hanno l’obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell’allegato I qualora soggette al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l’anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell’anno precedente, secondo le modalità indicate nell’allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005, n. 1277/2005 e n. 297/2009.

16.  Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

17.  Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell’Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma 14.

18.  La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

19.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

20.  L’allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

21.  Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

(1) L’articolo che recitava: “Art. 70. Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell’allegato I.
2. I soggetti definiti nell’allegato II, di seguito denominati gli «operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell’allegato I, una delle attivita’ indicate nella citata definizione devono munirsi dell’autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 17. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 nonche’, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi’ agli operatori che intendono effettuare attivita’ di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualita’.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell’immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell’allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita’ gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all’articolo 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L’esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I e’ subordinata al previo rilascio del permesso all’esportazione da parte del Ministero della sanita’ in conformita’ e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l’importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell’allegato I da parte di chi e’ munito dell’autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita’. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui al titolo V.
5. All’interno del territorio dell’Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell’allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita’ di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell’allegato I, secondo le modalita’ indicate nell’allegato III.
7. Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al piu’ tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalita’ e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro dell’interno sentiti i Ministri delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresi’ agli operatori che svolgono attivita’ di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi’ tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche’ segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita’, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell’attivita’ esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita’ di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita’ di cui al comma 2 e sull’esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell’articolo 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le attivita’ di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo’ essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Puo’ essere adottato il provvedimento della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell’allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e’ punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione, nonche’ il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice puo’ altresi’ disporre la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell’allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell’allegato I, e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ svolta dall’operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo’ essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell’obbligo di cui al comma 5 e’ punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo’ disporre la sospensione dell’autorizzazione a svolgere le attivita’ di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanita’, in conformita’ a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria
.” è stato così sostituito dall’art. 1, co. 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

 Art. 71.
Prescrizioni relative alla vendita

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1.  Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2.  Le sostanze incluse nella tabella VI dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3.  Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l’ammenda da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 258 (lire cinquecentomila).
4.  I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell’articolo 14
.” è stato abrogato dall’art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato nuovamente abrogato dall’art. 1, comma 24, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Testo unico sulla droga – Titolo VIII – Della repressione delle attività illecite

 

Titolo VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA’ ILLECITE

Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Art. 72.
Attivita’ illecite

1. (…) (1).

2. E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessita’ di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. (2)

(1) Il comma che recitava: “1. E’ vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall’art. 14. E’ altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.” è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

Art. 73.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (1)

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (2) (11)

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta’ (3).

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (4)

2-bis. (…) (5).

3.  Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (6)

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (7)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. (6)

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (8).

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. (9)

6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro, la pena e’ aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. (10)

Vedi:

Coltivare cannabis in casa per scopo terapeutico non è reato, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20 gennaio 2022, n. 2388

Cessione stupefacenti e confisca del provento: ricorso inammissibile, Cassazione penale, sez. III, sentenza 11 maggio 2021, n. 18160

No alla lieve entità se lo stupefacente eccede il fabbisogno, Cassazione penale,sez. III, sentenza 9 aprile 2021, n. 13272

Intercettazioni, ordinanza cautelare e diritto della difesa a copia dei file audio, Cassazione penale, sez. III, sentenza 14 aprile 2020, n. 12043

light: la detenzione al fine di vendita rimane illecita, Tribunale di Reggio Emilia, sez. penale, ordinanza di riesame del 31 luglio 2019 e Tribunale di Parma, sez. penale, ordinanza 9 settembre 2019. 

Stupefacenti, Sezioni Unite: è reato vendere cannabis light, Cassazione penale, S.U., sentenza 10 luglio 2019, n. 30475. 

Cessione di stupefacenti: sì all’attenuante della speciale tenuità del dannoCassazione penale, sez. VI, sentenza 27 marzo 2019 n° 13405;

Cannabis light: vendita e possesso non costituiscono reato, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31 gennaio 2019 n° 4920; 

Cannabis Sativa L, la Cassazione fa il punto sulle condotte di detenzione e cessione, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17 dicembre 2019 n° 56737; 

Spaccio di droghe leggere e pesanti: no al concorso, sì alla lieve entità, Cassazione penale, SS.UU., sentenza 09 novembre 2018 n° 51063; 

Coltivazione di marijuana: nessun dubbio di legittimità costituzionale sul reato, Cass. Pen., sez. IV, sentenza 21 settembre 2017 n° 43465;

Stupefacenti: la diversità delle sostanze non esclude il “fatto lieve”, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06 febbraio 2018 n° 5517;
l’articolo “Stupefacenti, tra fattispecie di lieve entità e particolare tenuità del fatto” di Paolo Palmieri;

Carlo Alberto Zaina, Detenzione di stupefacenti ad uso personale: i confini della non punibilità, Cass. Pen., sez. IV, sentenza 21 giugno 2013, n. 27346;

Carlo Alberto Zaina, Lieve entità: non è esclusa anche se il pusher ha 200 dosi di ”fumo”, Cass. Pen., sez. VI, sentenza 28 febbraio 2013, n. 9723. 

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4-bis, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo della presente rubrica nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.».
(2) Comma così modificato dall’art. 4-bis, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «1. Chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni).»
(3) Comma inserito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.
(4) Comma così modificato dall’art. 4-bis, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla modifica disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni).».
(5) Il comma  che recitava: “2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.” è stato inserito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.
(6) Comma sostituito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.».
(7) Comma sostituito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. f), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. s), L. 15 marzo 2010, n. 38.   Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-bis del suddetto D.L. 272/2005: «4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall’articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni).».
(8) Comma inserito dall’art. 4-bis, co. 1, lett. g), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.  Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 24-ter, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(9) Comma inserito dall’art. 3, co. 1, D.L.1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94
(10) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.
(11) La Corte costituzionale, con la sentenza 8 marzo 2019, n. 40, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

Art. 74.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. (1)

2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.

6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. (2)

8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(1) Il comma che recitava: “1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’ punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.” è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.
(2) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

___________________
Giurisprudenza

Stupefacenti: è la struttura organizzativa stabile che connota l’associazione rispetto al concorso, Cassazione penale, sentenza n. 7601/2023.

Art. 75. (1)
Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: (2)

a)  sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; (3)

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) he la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto. (5)

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi’ all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita’ sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’ tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita’ tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facolta’ previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora cio’ non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta’, li rende edotti delle circostanze di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’ essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.

7. L’interessato puo’ chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu’ persone, l’interessato puo’ ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (4)

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita’ della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra’, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo’ definire il procedimento con il formale invito a non fare piu’ uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

(1) Articolo così modificato dall’art. 4-ter, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L’alinea che recitava: “1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative:” è stato modificato dall’art. 3, co. 50, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall’art. 10, co. 1, lett. t), L. 15 marzo 2010, n. 38 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 24-quater, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) La lettera che recitava: “a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;” è stata così sostituita dall’art. 3, co. 50, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Il comma che recitava: “Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.” è stato così sostituito dall’art. 34, co. 7, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 24-quater, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

___________________
Giurisprudenza 

Cannabis, coltivarla in casa per uso personale non è reato, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 16 aprile 2020, n. 12348.

Consumatore di stupefacenti non guidava? No a revisione della patente, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26 agosto 2019. 

Droghe leggere, l’ingente quantità al vaglio delle Sezioni Unite, Cassazione penale, sez. IV, ordinanza 19 settembre 2019, n. 38635. 

Art. 75-bis (1)
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

1.  Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto ad una o più delle seguenti misure: (2)

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

1-bis.  La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f). (3)

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo’ disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresi’ modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta’ prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e’ comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita’.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e’ data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e’ punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e’ il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

(1) Articolo inserito dall’art. 4-quater, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L’alinea che recitava: “1. Qualora in relazione alle modalita’ od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia’ condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo’ essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu’ delle seguenti misure:” è stato così modificato dall’art. 3, co. 51, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma inserito dall’art. 3, co. 51, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.

  • Art. 76. (1)
    Provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza
  • (…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1.  Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell’art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:
a)  divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell’interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b)  obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c)  obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d)  divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e)  sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f)  obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell’interno;
g)  sequestro dei veicoli, se di proprietà dell’autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h)  affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i)  sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2.  Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3.  Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4.  Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5.  Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto a meno che il giudice che l’ha emesso non disponga diversamente.
6.  Nell’adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell’autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall’eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l’interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7.  Se l’interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all’art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l’esecuzione.
8.  Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l’esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9.  Se l’interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l’archiviazione degli atti.
10.  L’archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
11.  Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12.  Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinque milioni
.” è stato così abrogato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

Art. 77.
Abbandono di siringhe

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l’incolumita’ altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 78.
Quantificazione delle sostanze

1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto superiore di sanita’ e del Comitato scientifico di cui all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensita’ dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis. (1)

2. (…) (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 4-quinquies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Il comma che recitava: “2.  Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore.” è stato abrogato dall’art. 4-quinquies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Art. 79.
Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14. (1)

2. Chiunque, avendo la disponibilita’ di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio’ idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e’ punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena e’ aumentata dalla meta’ a due terzi se al convegno partecipa persona di eta’ minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell’esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio puo’ essere disposta con provvedimento motivato dall’autorita’ giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio puo’ essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita’, quando l’esercizio e’ aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell’autorita’ giudiziaria.

(1) Comma così modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 25, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 4-vicies ter del suddetto D.L. 272/2005: «1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se l’uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se l’uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.».

Art. 80.
Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta’:

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta’ minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 112 del codice penale;

c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto e’ stato commesso da persona armata o travisata;

e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita’ lesiva;

f) se l’offerta o la cessione e’ finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

g) se l’offerta o la cessione e’ effettuata all’interno o in prossimita’ di scuole di ogni ordine o grado, comunita’ giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta’ a due terzi; la pena e’ di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantita’ ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se’ o per altri il profitto, il prezzo o l’impunita’ ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 112 del codice penale.

5. (…) (1).

(1) Il comma che recitava: “5. Le sanzioni previste dall’art. 76, sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanzw ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2.” è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

_____________

Cfr. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 01 giugno 2017 n° 27458

Art. 81.
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell’assuntore

1. Quando l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell’assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l’uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche’ quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita’ di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta’ a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l’autorita’ sanitaria o di polizia.

Art. 82.
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 5.164 (lire dieci milioni).

2. La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso nei confronti di persone di eta’ minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunita’ giovanili o di caserme. La pena e’ altresi’ aumentata se il fatto e’ commesso all’interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena e’ raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall’articolo 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta’. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 26, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Per completezza di informazione si riporta il testo del presente comma nella formulazione anteriore alla modifica disposta dall’art. 4-vicies ter del suddetto D.L. 272/2005: «4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.».

Art. 83.
Prescrizioni abusive

1. Le pene previste dall’articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi’ a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Art. 84.
Divieto di propaganda pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall’articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, e’ vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicita’, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d’autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni), sempre che non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 82.

3. Le somme di denaro ricavate dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’articolo 127.

Art. 85
Pene accessorie

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo’ disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell’articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche’ quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Art. 85-bis.
Ipotesi particolare di confisca (1)


1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.

(1) Articolo inserito dall’ art. 6, comma 5, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Art. 86.
Espulsione dello straniero condannato

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. (1)

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo’ essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all’articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 73, il prefetto dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell’autorita’ giudiziaria procedente.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l’ordine di espulsione, eseguibile a pena spianata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.

  Capo II
Disposizioni processuali e di esecuzione

Art. 87.
Destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorita’ giudiziaria

1. L’autorita’ che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l’entita’ ed il tipo di sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall’autorita’ giudiziaria non e’ piu’ assoggettabile al riesame, l’autorita’ giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu’ campioni, determinandone l’entita’, con l’osservanza delle formalita’ di cui all’articolo 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l’autorita’ giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l’autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all’articolo 70, confiscate. (1)

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l’autorita’ giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e’ trasmesso all’autorita’ giudiziaria procedente e al Ministero della sanita’.

6. La distruzione avviene secondo le modalita’ tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita’ in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

(1) Il comma che recitava: ” In ogni caso l’autorita’ giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.” è stato così modificato dall’art. 1, co. 1, lett. d), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

Art. 88.
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo’ chiedere all’autorita’ giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita’ tramite il Servizio centrale antidroga. L’autorita’ giudiziaria, se la quantita’ delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell’ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita’ a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita’ della consegna.

Art. 89.
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. (1)

1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e’ una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma puo’ pregiudicare il recupero dell’imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e’ subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo’ assentarsi per l’attuazione del programma. (2)

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare e’ sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e’ concessa su istanza dell’interessato; all’istanza e’ allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche’ la dichiarazione di disponibilita’ all’accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e’ comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell’interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L’autorita’ giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale. (2)

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l’esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l’esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche’ non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita’ organizzata od eversiva. (3)

5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 96, comma 6. (4)

5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare all’autorita’ giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita’ giudiziaria ne da’ comunicazione alle autorita’ competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. (5)

(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, co. 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 1993, n. 222.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4-sexies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(3) Comma così modificato dall’art. 4-sexies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(4) Comma così modificato dall’art. 4-sexies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(5) Comma così modificato dall’art. 4-sexies, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 90.
Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo’ sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si e’ sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo’ altresi’ sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia’ riscossa. La sospensione puo’ essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (1)

2. La sospensione della esecuzione non puo’ essere concessa e la relativa domanda e’ inammissibile se nel periodo compreso tra l’inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. (2)

3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche’ le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato. (3)

4. La sospensione della esecuzione della pena non puo’ essere concessa piu’ di una volta. (4)

4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (5)

(1) Comma così sostituito dall’art. 4-septies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma così modificato dall’art. 4-septies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(3) (2) Comma così modificato dall’art. 4-septies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(4) Comma così modificato dall’art. 4-septies, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(5) Comma inserito dall’art. 4-septies, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 91.
Istanza per la sospensione dell’esecuzione

1. (…) (1).

2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena e’ allegata, a pena di inammissibilita’, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l’indicazione della struttura ove il programma e’ stato eseguito, le modalita’ di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso. (2)

3. (…) (3).

4. Se l’ordine di carcerazione e’ gia’ stato eseguito la domanda e’ presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo’ disporre l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e’ competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. (1)

(1) Il comma che recitava: “1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l’interessato risiede” è stato abrogato dall’art. 4-octies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4-octies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(3) Il comma che recitava: “3. Se l’ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l’istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell’art. 90, sospende l’emissione o l’esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza.” è stato abrogato dall’art. 4-octies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(4) Comma così sostituito dall’art. 4-octies, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 92.
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e’ possibile effettuare l’avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all’atto della scarcerazione e lo stesso non compare all’udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. (1)

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo’ acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

3. Dell’ordinanza che conclude il procedimento e’ data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l’esecuzione, il quale, se la sospensione non e’ concessa, emette ordine di carcerazione. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 4-novies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma così modificato dall’art. 4-novies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 93.
Estinzione del reato. Revoca della sospensione

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono. (1)

2. La sospensione dell’esecuzione e’ revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e’ competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. (2)

2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si e’ spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo’ determinare una diversa, piu’ favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. (3)

(1) Comma così sostituito dall’art. 4-decies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4-decies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4-decies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 94.
Affidamento in prova in casi particolari

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato puo’ chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attivita’ terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unita’ sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in prova in casi particolari puo’ essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e’ allegata, a pena di inammissibilita’, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita’, ai fini del recupero del condannato. Affinche’ il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo. (1)

2. Se l’ordine di carcerazione e’ stato eseguito, la domanda e’ presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo’ disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e’ competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (2)

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo’ anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi’ accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l’esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3. (3)

4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita’ di esecuzione del programma. Sono altresi’ stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l’alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L’esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia’ positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si e’ spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo’ determinare una diversa, piu’ favorevole data di decorrenza dell’esecuzione. (4)

5. (…..) (6)

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

6-bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo’ disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. (5)

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare all’autorita’ giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorita’ giudiziaria ne da’ comunicazione alle autorita’ competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. (1)

Vedi Simone Marani, Affidamento in prova terapeutico: occorre l’attualità della tossicodipendenza, Tribunale Torino, ordinanza 27 marzo 2013, n. 1150.
______________

(1) Comma così sostituito dall’art. 4-undecies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4-undecies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(3) Comma così modificato dall’art. 4-undecies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(4) Comma così sostituito dall’art. 4-undecies, co. 1, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(5) Comma così sostituito dall’art. 4-undecies, co. 1, lett. e), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(6) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

 Art. 94-bis. (1)
Concessione dei benefici ai recidivi

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1.  La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta.” è stato inserito dall’art. 8, co. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251, e successivamente è stato abrogato dalla’rt. 4, co. 1, D.L.30 marzo 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 Art. 95.
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all’acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

 Art. 96.
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall’autorita’ sanitaria abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l’assistenza necessaria all’interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell’autorita’ giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l’esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

3. Le unita’ sanitarie locali, d’intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d’intesa con le competenti autorita’ regionali e con i centri di cui all’articolo 115.

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

6. Grava sull’amministrazione penitenziaria l’onere per il mantenimento, la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche’ tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia. (1)

6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche’ alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita’ terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale. (2)

6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. (2)

(1) Comma così sostituito dall’art. 4-duodecies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma inserito dall’art. 4-duodecies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

  Capo III 
Operazioni di polizia e destinazione di benie valori sequestrati o confiscati

Art. 97.
Attivita’ sotto copertura

1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita’ specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita’ prodromiche e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita’ o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attivita’.
3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e’ data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all’autorita’ giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonche’ il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita’ di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni puo’ essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche’ di documenti di copertura secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni
.” è stato così sostituito dall’art. 4-terdecies, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente è stato così sostituito dall’art. 8, co. 2, lett. a), L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 98.
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro – Collaborazione internazionale

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. L’autorita’ giudiziaria puo’, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita’ specializzate antidroga, nonche’ le autorita’ doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all’autorita’ giudiziaria, che puo’ disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L’autorita’ procedente trasmette motivato rapporto all’autorita’ giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L’autorita’ giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell’attivita’ criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all’autorita’ giudiziaria competente per il luogo in cui l’operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’articolo 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore
.” è stato abrogato dall’art. 8, co. 2, lett. b), L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 99.
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, puo’ fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu’ vicino, in cui risieda una autorita’ consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell’ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 100.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall’autorita’ giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attivita’ di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l’autorita’ giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall’autorita’ giudiziaria procedente per svolgere, anche con l’assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l’acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta dell’Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi’ essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunita’, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita’ con vincolo di destinazione per le attivita’ di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 101.
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita’ di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell’interno e’ autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita’ del Servizio centrale antidroga nonche’ dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l’attivita’ di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l’Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, di cui all’articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale e’ chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell’interno – rubrica «Sicurezza pubblica».

 Art. 102.
Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell’interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo’ chiedere all’autorita’ giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche’ per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L’autorita’ giudiziaria puo’ trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita’ organizzata.

4. Se l’autorita’ giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

 Art. 103.
Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facolta’ di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni e’ redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita’ ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi’ procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.

Testo unico sulla droga – Titolo IX – Interventi informativi ed educativi

 

Titolo IX 
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

 Capo I
Disposizioni relative al settore scolastico

Art. 104.
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita’ di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita’ di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ dalle patologie correlate.

2. Le attivita’ di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attivita’ educativa e didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attivita’ da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

b) dell’impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;

c) dell’incentivazione di attivita’ culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all’esterno della scuola;

d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sara’ data priorita’ alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

 Art. 105.
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.

2. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell’ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell’educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche’ tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorita’ di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unita’ sanitarie locali, nonche’ esponenti di associazioni giovanili.

4. All’attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell’autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell’assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d’intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo’ stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita’, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarieta’ sociale e associazioni iscritti all’albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell’articolo 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta’ sociale e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’articolo 116 entro i limiti numerici e con le modalita’ di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all’inserimento o al reinserimento dell’attivita’ lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unita’, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell’albo di cui all’articolo 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attivita’ di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all’articolo 106.

9. L’onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 104 e dei comitati di cui al presente articolo e’ valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d’anno a decorrere dall’anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l’istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l’attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 106.
Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attivita’ informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell’assoluto rispetto dell’anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell’ambito dell’istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilita’. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall’articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e’ volontaria.

 Capo II 
Disposizioni relative alle Forze armate

Art. 107.
Centri di formazione e di informazione

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche’ per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi’ sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonche’ seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita’ militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu’ ampio contesto dell’azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonche’ dando un’informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e’ attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.”
è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 108.
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorita’ militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l’autorita’ sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneita’ a particolari mansioni o categorie
.” è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

 Art. 109.
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonche’ dei militari gia’ incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell’articolo 69, decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita’ sanitarie militari alle competenti unita’ sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia’ riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita’ sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita’ sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita’ previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall’articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall’ordine di priorita’ ivi previsto.
5. I militari di leva gia’ incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza e’ computato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall’articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresi’ segnalati alle competenti unita’ sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita’ a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita’ al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attivita’ di sostegno di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interess
ati.” è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

 Art. 110.
Servizio civile

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e’ nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo’, su propria richiesta da presentare all’ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunita’ terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita’ volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attivita’ trascorso nella comunita’ terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’ sanitaria locale e’ valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita’ terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’ sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita’ militari territoriali che provvedono alla chiamata dell’interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorita’ militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunita’ terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’ sanitaria locale la presenza effettiva dell’interessato.
5. Al termine del periodo di attivita’ nella comunita’ terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell’unita’ sanitaria locale, l’autorita’ militare rilascia all’interessato il congedo militare illimitato
.” è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 111.
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita’ dell’assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.
2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita’ e dell’interno.
” è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

 Art. 112.
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

(…) (1).

(1) L’articolo che recitava: “1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l’amministrazione della difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.” è stato abrogato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Testo unico sulla droga – Titolo X – Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze

Titolo X 
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LETOSSICODIPENDENZE.

Art. 113. (1)
Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attivita’ di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attivita’ di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita’ dei servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;

b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita’ di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all’articolo 116;

c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita’ di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta’ di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4-quaterdecies, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 114.
Compiti di assistenza degli enti locali

1. Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunita’ montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita’ scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2.  Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116. (1)

(1) Comma così sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 27, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 25, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 115.
Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. (1)

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all’opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

(1) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 28, D.L 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 26, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 116. (1)
Livelli essenziali relativi alla liberta’ di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta’ di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attivita’ sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e’ soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L’autorizzazione alla specifica attivita’ prescelta e’ rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalita’ giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilita’ di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita’ prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita’ prescelto;

d) presenza di un’equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attivita’ prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita’, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attivita’ prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita’ di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita’ e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L’autorizzazione con indicazione delle attivita’ prescelte e’ condizione necessaria oltre che per l’ammissione all’accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;

b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attivita’ per la quale e’ stata rilasciata l’autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attivita’ gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia e’ tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell’attivita’ identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco e’ annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalita’ indicate nel comma 1 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all’articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4-quinquiesdecies, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 117. (1)
Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita’ di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L’esercizio delle attivita’ di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e’ subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4-sexiesdecies, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 118.
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita’ sanitarie locali

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l’organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita’ sanitaria locale.

2. Il decreto dovra’ uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l’organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell’assistente sociale, dell’infermiere, dell’educatore professionale e di comunita’ in numero necessario a svolgere attivita’ di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un’attivita’ nell’arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositivita’ nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualita’, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unita’ sanitaria locale e’ istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformita’ alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita’ sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.

Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest’ultimo e’ nominato con decreto del Ministro della sanita’.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l’anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l’anno 1990, mediante l’utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’articolo 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 119.
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all’estero

1. Il Ministro della sanita’ d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all’estero, il soccorso immediato, l’assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita’ sanitarie locali per successivi interventi.

Testo unico sulla droga – Titolo XI – Interventi preventivi, curativi e olo XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 120.
Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.(1)

2. Qualora si tratti di persona minore di eta’ o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento puo’ essere fatta, oltre che personalmente dall’interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta’ parentale o la tutela.

3.  Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. (2)

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116. (3)

5. (…) (4).

6. Coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalita’ ne’ altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. (5)

8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera’ ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l’ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9. Il modello di scheda sanitaria dovra’ prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all’anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

(1) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 29, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 27, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 29, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, c. 29, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 27, lett. c), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(4) Il comma che recitava: “5.  In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l’interessato del proprio diritto all’anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell’interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.” è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(5) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 29, lett. d), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 27, lett. d), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 121.
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

1. (…) (1).

2. L’autorita’ giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell’ipotesi di cui al comma 2, ha l’obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

(1) Il comma che recitava: “1.  L’esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l’obbligo dell’anonimato.” è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

Art. 122.
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’àmbito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l’efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma. (1)

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell’assuntore. (2)

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 o, in alternativa, con l’assistenza del medico di fiducia. (3)

4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. (4)

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell’articolo 121 ovvero del provvedimento di cui all’articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

(1) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 30, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 28, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(2) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 30, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. b),  D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma modificato dall’art. 4-vicies ter, co. 30, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 28, lett. c), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(4) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 30, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 28, lett. d), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Art. 122-bis. (1)
Verifiche e controlli

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita’ terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei programmi medesimi.

(1) Articolo inserito dall’art. 4-septiesdecies, co. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

 Art. 123.
Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena, nonche’ di affidamento in prova in casi particolari. (1)

1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell’autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali previste dall’articolo 14. (2)

1-bis. Deve, altresi’, essere comunicata all’autorita’ giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato. (3)

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4-duodevicies, co. 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Comma sostituito dall’art. 4-duodevicies, co. 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 e, successivamente, cosi modificato dall’art. 1, comma 28-bis, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4-duodevicies, co. 1, lett. c), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 124.
Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita’ sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e’ dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita’ per l’esercizio della facolta’ di cui al comma 1. Salvo piu’ favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e’ considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessita’.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e’ consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonché quelli che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. (1)

(1) Il comma che recitava: “4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonche’ quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualita’ di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall’articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.” è stato così modificato dall’art. 2268, co. 1, n. 874), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

 Art. 125.
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita’ e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita’, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita’ degli accertamenti e le relative modalita’.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e’ tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita’ e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e’ punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni). (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 27, co. 3, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 126.
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all’articolo 94 e all’articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita’ puo’ accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita’ in casi di necessita’ o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all’autorita’ giudiziaria.

Testo unico sulla droga – Titolo XII – Disposizioni finali

Titolo XII
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Art. 127. (1)
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell’ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata, secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell’anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell’incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e’ ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita’. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio permanente, ai sensi dell’articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita’ montane, le aziende unita’ sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita’ del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche’ le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita’, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche’ la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi’ ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta’ sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall’articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilita’ del Fondo nazionale di cui al comma 1 e’ destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d’intesa con i Ministeri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita’ e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall’Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall’articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta’ sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all’articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita’:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche’ finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita’ di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita’ degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull’alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili. (2)

9. Il Ministro della sanita’, d’intesa con il Ministro per la solidarieta’ sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l’elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all’impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l’esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l’attivita’ di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, e’ istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta’ sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:

sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All’ufficio di segreteria della commissione e’ preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e’ coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali attraverso un’apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 2, L. 18 febbraio 1999, n. 45.
(2) Comma sostituito dall’art. 4-vicies ter, co. 31, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.  Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 29, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

 Art. 128.
Contributi

1. Per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita’ terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, puo’ concedere agli enti di cui all’articolo 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell’immobile a sede di comunita’ terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e’ subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell’opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio permanente di cui all’articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l’utilizzo delle disponibilita’ della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 129.
Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unita’ sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonche’ per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l’adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all’articolo 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell’articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 Art. 130.
Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche’ i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all’articolo 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 116, beni immobili di loro proprieta’ con vincolo di destinazione alle attivita’ di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L’uso e’ disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita’ di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita’ di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all’articolo 128.

 Art. 131. (1)
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarieta’ sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche’ sull’attivita’ relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita’ di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 3, L. 18 febbraio 1999, n. 45

Art. 132. (1)
Consulta degli esperti e degli operatori sociali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali e’ istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta e’ nominata con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale tra gli esperti di comprovata professionalita’ e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e’ convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all’articolo 127.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 3, L. 18 febbraio 1999, n. 45

Art. 133.
Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alle finalita’ di cui all’articolo 131 secondo le modalita’ stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Art. 134.
Progetti per l’occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all’articolo 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l’occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita’ terapeutiche e dalle cooperative operanti per l’inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l’impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui all’articolo 134 un parere sulla fattibilita’ e sulla congruita’ economico-finanziaria, nonche’ sulla validita’ del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l’occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l’anticipazione dei fondi necessari.

Art. 135.
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita’ e per gli affari sociali, approva uno o piu’ programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia puo’ realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra’ attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell’amministrazione penitenziaria.

4. L’onere derivante dall’attuazione del presente articolo e’ determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

  Capo II 
Abrogazioni

Art. 136.
Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell’articolo 1, per quanto concerne l’Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

allegati – stupefacenti pdf