C’è un momento preciso, nelle quasi trecento pagine di motivazioni della sentenza d’appello sul depistaggio di via D’Amelio, in cui la realtà sembra capovolgersi. È quando la Corte di Caltanissetta, nel dichiarare prescritte le accuse per l’ex dirigente Mario Bò e gli ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, disegna un profilo quasi leggendario di Arnaldo La Barbera.
Lo chiamano il “dominus”. Il superpoliziotto che, da solo, avrebbe orientato l’intera macchina investigativa verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino, il “pupo vestito” per coprire i veri esecutori della strage del 19 luglio 1992.
Lo chiamano il “dominus”. Il superpoliziotto che, da solo, avrebbe orientato l’intera macchina investigativa verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino, il “pupo vestito” per coprire i veri esecutori della strage del 19 luglio 1992.
Ma a leggere bene queste carte, tra i faldoni ritrovati per caso dopo trent’anni in uno scantinato della Questura di Palermo e le testimonianze che sanno di fumo, viene da farsi una domanda semplice: in uno Stato di diritto, chi è il vero padrone delle indagini? Se seguiamo il codice di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli, il dominus non è il poliziotto, per quanto carismatico possa essere. È il pubblico ministero.
Il codice parla chiaro: le indagini sono condotte dal Pm per assicurare che le attività siano “necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”. La legge attribuisce al procuratore il dovere di garantire il “corretto esercizio”, che significa innanzitutto vigilare sul rispetto delle regole. Eppure, in questa storia infinita, sembra valere una strana regola non scritta: quando arrivano i risultati il merito è dei magistrati; quando le indagini si rivelano un castello di menzogne, la colpa ricade solo sulla polizia giudiziaria.
La sentenza della Corte d’Appello, presieduta da Giovanbattista Tona, non usa mezzi termini sulla gravità dei fatti. Parla di un “indottrinamento” sistematico di Scarantino. Racconta di verbali studiati a memoria, di sopralluoghi che sembravano più “passeggiate” per mostrare al falso pentito i luoghi che avrebbe dovuto riconoscere, come la carrozzeria di Orofino. Descrive un’opacità che non si è diradata nemmeno dopo decenni. Ma poi, al momento di tirare le somme, punta tutto su La Barbera, l’uomo che non può più difendersi perché morto nel 2002. È lui l’ideatore, lui il supervisore, lui il motore di tutto.
E i magistrati? Quelli che firmavano quegli interrogatori, che portavano in aula dichiarazioni palesemente strampalate e chiedevano ergastoli per persone innocenti sulla base delle parole di un uomo che non sapeva distinguere una via dall’altra? Per la Corte sembrano essere stati spettatori passivi, quasi vittime del carisma manipolatorio di La Barbera. È una ricostruzione che lascia l’amaro in bocca. Perché se la polizia può deviare, il sistema è costruito affinché ci sia un controllo. Se quel controllo salta, la responsabilità non può viaggiare in una direzione sola.
La fabbrica dei falsi pentiti
Il cuore della sentenza spiega come è stato costruito il “teorema Scarantino”. Un piccolo delinquente della Guadagna, che con la strage non c’entrava nulla, è diventato il testimone chiave dell’attentato a Paolo Borsellino. Com’è stato possibile? Attraverso un lavoro di “sartoria criminale”. Gli ispettori Mattei e Ribaudo non si limitavano ad ascoltare il collaboratore, ma lo aiutavano a “studiare”.
Nelle stanze dove Scarantino era protetto, i verbali diventavano copioni da imparare a memoria. Mattei ha ammesso di aver scritto appunti per aiutarlo a non cadere in contraddizione durante le udienze. Addirittura, la moglie di Scarantino, Rosalia Basile, ha raccontato di poliziotti che consigliavano al marito di prendere delle pillole per aiutarlo a ricordare meglio le bugie. C’era l’ispettore con l’accento romano e quello con l’accento palermitano: insieme correggevano le versioni per renderle coerenti con quelle degli altri falsi pentiti. Un’operazione pensata per offrire ai magistrati una verità di comodo che chiudesse il caso in fretta.
Le “opinioni” di Genchi
C’è poi il capitolo delle testimonianze, dove la Corte dà grande rilievo a Gioacchino Genchi. L’ex poliziotto è diventato negli anni il grande accusatore di La Barbera, ma a guardare bene le sue deposizioni il confine tra fatto e opinione appare molto labile. Genchi non si limita a riferire ciò che ha visto: interpreta, teorizza, offre chiavi di lettura politiche. Eppure le sue parole vengono prese per oro colato, nonostante i suoi racconti nel tempo non offrono una ricostruzione ragionevole. D’altronde parliamo di colui che teorizzò la storia, non vera, che la bomba in Via D’Amelio sia stata attivata da Castel Utveggio dai servizi segreti. È il paradosso di un processo dove la verità sembra un mosaico composto da chi ha deciso di parlare solo per confermare la narrazione dominante.
In questo contesto, il cosiddetto “teorema Buscetta” viene quasi bollato come un limite, una gabbia usata da La Barbera per non toccare i “mandanti esterni”. Ma bisogna ricordarlo: quel “teorema” era l’impostazione metodologica di Giovanni Falcone. Era la struttura che ha permesso il Maxiprocesso. Definirlo oggi uno strumento di depistaggio significa, nei fatti, mettere sotto accusa il metodo investigativo che ha segnato la lotta alla mafia. Scarantino era un falso, certo, e i poliziotti lo sapevano, La Barbera in primis, ma l’idea di una Cosa Nostra verticistica e soprattutto indipendente da qualsiasi altro potere esterno, non era un’invenzione di La Barbera: era il pilastro del lavoro di Falcone e Borsellino.
La Corte evoca l’esistenza di mandanti esterni che il depistaggio avrebbe dovuto proteggere. È una tesi suggestiva che riempie i titoli dei giornali, ma i fatti nudi e crudi dicono altro. Il depistaggio Scarantino ha avuto un effetto immediato: ha impedito di individuare subito i mafiosi che avevano eseguito la strage. Ha mandato in cella degli innocenti e ha lasciato liberi i killer di Brancaccio. Prima di cercare i mandanti nelle “nebbie” dei servizi segreti, bisognerebbe chiedersi se quel depistaggio non sia stato il frutto di una fretta investigativa furiosa, di una sciatteria istituzionale o di una cosa studiata a tavolino per altri oscuri scopi, che ha coinvolto tutti, non solo la polizia. Ma ben due procure. Caltanissetta e Palermo. La sentenza n. 445/24 riconosce che il depistaggio c’è stato, e che è stato “uno dei più gravi della storia repubblicana”. Ma nel distribuire le responsabilità, sceglie la via più semplice. Da un lato la prescrizione per i sottoposti, dall’altro la condanna morale per un defunto (La Barbera), e nel mezzo il vuoto di una magistratura che viene rappresentata come quasi “distratta” da un poliziotto troppo carismatico.
Le motivazioni ci restituiscono anche la cronaca del ritrovamento “fortuito” dei faldoni scomparsi, spuntati fuori tra la polvere di un archivio proprio mentre si facevano dei lavori. È l’immagine perfetta di come lo Stato ha gestito la memoria di via D’Amelio: carte accatastate alla rinfusa, dove la verità emerge solo per caso quando ormai è troppo tardi e la prescrizione ha cancellato le colpe. Mentre si inseguono i fantasmi dei mandanti esterni, ancora oggi non sappiamo tutto sulla provenienza dell’esplosivo e sul ruolo dei catanesi. Solo pochi giorni fa è morto in carcere Nitto Santapaola: con lui se ne va il segreto di un coinvolgimento tutt’altro che marginale, mentre le domande senza risposta continuano a restare sul fondo di quegli archivi impolverati. IL DUBBIO – Damiano Aliprandi 4.3.2026

