STRAGE di VIA D’AMELIO – Il “BorsellinoBis” “certifica l’attendibilità del (falso) pentito SCARANTINO

 

 

le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo nella prima fase di collaborazione e, precisamente, quelle rese prima che intervenissero con la liberazione del collaboratore quei fattori di inquinamento che una attenta analisi ha consentito di individuare con relativa sicurezza, sono da ritenere intrinsecamente logiche, coerenti con altre acquisizioni probatorie e, quindi, astrattamente attendibili ed idonee a costituire prova dei fatti per i quali si procede ove sorrette da sufficienti riscontri individualizzanti di carattere oggettivo.

E’ doveroso osservare che l’operazione di ceselloche ha consentito di enucleare dal complesso delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo un gruppo omogeneo di dichiarazioni intrinsecamente attendibili, rese nella prima fase della collaborazione, sul presupposto della scindibilità delle dichiarazioni provenienti da una medesima fonte, non è priva di effetti sul piano pratico della valutazione della prova, poiché, come si è detto, nell’ambito di detta valutazione non può non tenersi conto di elementi che incidono sicuramente sulla attendibilità astratta del soggetto, quali la costanza e la continuità delle accuse, che innegabilmente difettano nelle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo considerate nel loro complesso. Ciò, tuttavia, coerentemente con i principi ermeneutici prima richiamati, non può portare ad escludere a priori l’utilizzabilità a fini di prova di tutte le dichiarazioni rese dalla stessa fonte, anche nelle parti intrinsecamente attendibili, ma impone più semplicemente al giudice di ricercare riscontri oggettivi individualizzanti più pregnanti, senza accontentarsi di riscontri di valenza minore o puramente logici per ritenere confermate oggettivamente le accuse fondate sulle dichiarazioni ritenute intrinsecamente attendibili.  ➡️ SEGUE

13.2.1999 – Dalla Sentenza “BORSELLINO BIS – primo grado

 

 

13 febbraio 1999 La Corte di Assise del “Borsellino Bis” non crede alla ritrattazione  di SCARANTINO SEGUE
(…) ció che conferma, comunque, l’assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino Vincenzo è l’acquisizione nel presente dibattimento di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l’intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorevole opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio…
(…) emerge chiaramente che la decisione di Scarantino Vincenzo di ritrattare certamente non è frutto, come lo stesso ha cercato di far credere, di una spontanea e travagliata scelta morale, dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti, ma, al contrario, discende da una decisione lucida, fredda e calcolata dell’ex collaboratore di giustizia
(…)  La stessa, invece, ha certamente avuto un ignobile contenuto patrimoniale che la rende assolutamente scellerata, poiché risulta dalla deposizione di Don Neri che Scarantino Vincenzo come prezzo della sua ritrattazione ha preteso di rientrare in possesso di valori e beni precedentemente acquisiti attraverso la sua pregressa attività criminale. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la ritrattazione operata da Scarantino Vincenzo, come si è anticipato all’inizio della presente esposizione, deve essere ritenuta del tutto inattendibile in quanto illogica, incoerente con altre autonome acquisizioni

 

  • 13 febbraio 1999 Viene emessa la SENTENZA del ”Borsellino Bis”: sette ergastoli (Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Salvatore Biondino e Gaetano Scotto). Poi, dieci altre condanne per associazione mafiosa. Dopo la clamorosa ritrattazione.
  • 13 febbraio 1999 “Borsellino Bis” – Stralci della Sentenza SEGUE
  • 13 febbraio 1999 Osservazioni delle abitudini del dottor Borsellino – dalla Sentenza  ”Borsellino Bis “  SEGUE
  • 13 febbraio 1999  Il profilo di SCARANTINO tratto dalla Sentenza del “Borsellino Bis”
  • 13 febbraio 1999 Le DICHIARAZIONI di SCARANTINO tratte dalla Sentenza “Borsellino Bis”
  • 13 febbraio 1999 Il “BorsellinoBis” “certifica l’attendibilità del (falso) pentito SCARANTINOSEGUE

 

La COLLABORAZIONE di ANDRIOTTA E DI SCARANTINO

 

VINCENZO SCARANTINO, il PUPO vestito da MAFIOSO